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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 2023/2025 del 26-02-2025

... attraverso lo studio dei polimorfismi del DNA estratto dal tampone buccale di #### e ### hanno consentito di rilevare che ### è figlio biologico di ### La probabilità è pari al 99,99999999% (LR=5,43e13).” Tale compatibilità ha altissimo significato statistico ed è ben al di sopra della soglia oltre la quale la paternità è convenzionalmente considerata provata. Infatti, la giurisprudenza prevalente ha affermato che le indagini ematologiche ed immunogenetiche possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità. Tale efficacia delle indagini sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse siano suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica (anche quelle espresse in termini di " leggi") ( 8451/1997, 14462/2008). In definitiva, ritenuto di poter recepire le conclusioni a cui è giunto il CTU va affermata la paternità di ### (nato a Napoli il ###) nei confronti di ### (nato a Napoli il ###). Va, pertanto, accolta la domanda e va dato ordine all'ufficiale di stato civile di (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - ### - riunito in ### di Consiglio nelle persone dei seguenti ### Dott. ### - Presidente - Dott.ssa ### - Giudice - Dott.ssa ### - Giudice rel.- Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella civile iscritta al n. 6186 del ### degli ### dell'anno 2022, avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità TRA ### (nato a Napoli il ### - C.F. ###), rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via ### n. 25 #### (nato a Napoli il ### - C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### presso cui elettivamente domicilia, in Napoli, alla via ### a ### n.79 in forza di procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione ###' ### presso il Tribunale di Napoli, #### le parti come da note di trattazione scritta. 
Per il ### accogliersi la domanda.   RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ###, ### citava in giudizio ### chiedendo accertare e dichiarare la paternità biologica di ### in capo a ### condannare ### al risarcimento del danno patrimoniale e non da illecito endofamiliare nella misura equitativamente stabilita dal giudice; condannare ### al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance nella misura equitativamente stabilita dal giudice, il tutto con vittoria delle spese di lite. 
A sostegno della domanda l'attore deduceva che la madre ### nel 1987 aveva iniziato una relazione extraconiugale con ### conosciuto presso i locali del circolo nautico di ### luogo di lavoro di entrambi; che ### a conoscenza della crisi coniugale tra la ### e suo marito, ### dal canto suo riferiva di essersi separato dalla moglie; che la relazione era nota sia alla famiglia della ### sia ai colleghi di lavoro di entrambi; che la ### e il ### si incontravano frequentemente presso un appartamento in cui risiedeva il ### sito in Napoli; che dopo qualche mese dall'inizio della frequentazione la ### scopriva di aspettare un bambino e comunicava la circostanza al ### il quale non interrompeva la relazione, ma anzi si mostrava disponibile e premuroso verso il nascituro, ma successivamente rivelava alla ### di essere ancora coniugato e che pertanto la sua presenza nella vita del nascituro non avrebbe potuto essere formalizzata, nonostante ciò la rassicurava che si sarebbe occupato del bambino; che alla sua nascita il ### si recava presso la struttura ospedaliera per vederlo alla presenza anche dei familiari della ### ma poi gradualmente interrompeva la relazione disinteressandosi del figlio; che nel corso degli anni più volte la ### aveva tentato di avvicinarlo per coinvolgerlo nella vita del figlio rappresentandogli le condizioni di ristrettezza economica in cui versava nonché i contrasti con il marito, ### che, infatti, tra la ### e il ### interveniva prima una separazione consensuale e poi sentenza di scioglimento del matrimonio.
Disposta la rinnovazione della notifica, il resistente non si costituiva. 
Assegnati, su richiesta dell'attore i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., veniva disposta consulenza tecnica. 
Si costituiva ### il quale preliminarmente eccepiva la nullità della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. dell'atto introduttivo, nel merito eccepiva che con la ### aveva avuto solo una breve relazione extra coniugale, caratterizzata da incontri furtivi e assenza di progettualità, per essere entrambi già sposati ed egli anche già con prole; che non sapeva che ### fosse il proprio figlio; che l'attore era nato in costanza di matrimonio e quindi riconosciuto dal marito della #### con il quale poi la ### ebbe altre due figlie; che egli poi troncò ogni tipo di legame con la ### che in ogni caso alcun tipo di danno aveva subito l'attore dal momento che aveva avuto come padre ### Tutto ciò premesso il convenuto concludeva: “1) - in via preliminare previo accertamento della nullità della notifica dell'atto di citazione si chiede la rimessione in termini del sig. ### 2) - sempre in via preliminare accertarsi l'improcedibilità dell'azione perché al momento dell'iscrizione della causa a ruolo non si era ancora conseguito il passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento della paternità, essendo questo, quantomeno un ulteriore motivo per conseguire la rimessione in termini; 3) - dichiararsi improponibile, inammissibile ed infondata in fatto e diritto la domanda formulata da parte attrice, rigettandola integralmente anche nel merito per i motivi di cui sopra; 4) - condannarsi l'attore al pagamento delle spese di lite e compensi di difesa, oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore costituito”.   Depositata la consulenza tecnica, veniva rigettata l'eccezione di nullità della notifica, veniva ritenuta prima facie infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione, essendo stata fornita la prova del passaggio in giudicato della sentenza con cui era stato dichiarato che ### non era figlio legittimo di ### (cfr. Cass. ###. 8268/2023) e ritenuta l'irrilevanza della prova testimoniale articolata da parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. 
All'udienza del 3 ottobre 2024 celebrata in modalità cartolare, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio previa assegnazione alle parti dei termini di legge per gli scritti conclusionali e acquisizione delle conclusioni del PM. 
La domanda proposta dall'attore è fondata e va accolta. 
Alle operazioni svolte dal consulente tecnico nominato in corso di causa hanno partecipato #### e ### Effettuati i tamponi buccali su tutti e tre i soggetti, gli stessi sono stati spediti al ### di ### dell'### degli ### di ### “###” per le successive analisi molecolari. ### ha concluso: “Le analisi molecolari effettuate attraverso lo studio dei polimorfismi del DNA estratto dal tampone buccale di #### e ### hanno consentito di rilevare che ### è figlio biologico di ### La probabilità è pari al 99,99999999% (LR=5,43e13).” Tale compatibilità ha altissimo significato statistico ed è ben al di sopra della soglia oltre la quale la paternità è convenzionalmente considerata provata.   Infatti, la giurisprudenza prevalente ha affermato che le indagini ematologiche ed immunogenetiche possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità. Tale efficacia delle indagini sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse siano suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica (anche quelle espresse in termini di " leggi") ( 8451/1997, 14462/2008).   In definitiva, ritenuto di poter recepire le conclusioni a cui è giunto il CTU va affermata la paternità di ### (nato a Napoli il ###) nei confronti di ### (nato a Napoli il ###). 
Va, pertanto, accolta la domanda e va dato ordine all'ufficiale di stato civile di procedere alle relative annotazioni sull'atto di nascita. 
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la stessa non può che essere rigettata per mancanza di prova degli elementi costitutivi. 
Come affermato dalla Suprema Corte: “In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio.” (Cass. N. 22496/2021).
Nel caso di specie, osservato in particolare che l'attore è nato in costanza di matrimonio tra la madre e ### che l'azione di disconoscimento della paternità è stata promossa soltanto nel 2018 e definita con sentenza dell'intestato Tribunale n. 302/2022 (passata in cosa giudicata come da annotazione in calce alla copia della stessa prodotta nel fascicolo telematico), che dopo la nascita dell'attore la madre e il marito hanno avuto due figlie, che dunque la nascita dell'attore si inserisce in un contesto familiare ordinario, mancano indizi univoci della consapevolezza del concepimento da parte del convenuto, elemento che quindi l'attore avrebbe dovuto provare in maniera specifica, invece la prova testimoniale articolata da parte attrice non è stata ammessa dal G.I., con valutazione assolutamente condivisa dal Collegio, in quanto avente ad oggetto circostanze generiche e valutative. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del convenuto in favore dell'attore come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 ed, in particolare, tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base di quelli relativi allo scaglione di riferimentovalore della causa tra euro 26.000,01 a € 52.000,00 per le quattro fasi con abbattimento del 50% in ragione dell'assenza di questioni giuridiche di particolare difficoltà. A carico del convenuto vanno poste le spese di CTU già liquidate con separato provvedimento.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede: Dichiara che ### (nato a Napoli il ###) è figlio di ### (nato a Napoli il ###); ordina per l'effetto all'### dello Stato civile del Comune di Napoli di procedere alle annotazioni previste dalla legge della presente sentenza al suo passaggio in giudicato; rigetta la domanda di risarcimento del danno, condanna ### al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che si liquidano in complessivi euro 3.808,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso spese generali come per legge; con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario. Pone le spese di ### liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Napoli nella ### di Consiglio del 10.01.2025 .  

IL GIUDICE
ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa ###


causa n. 6186/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ferrara Gabriella, Sdino Raffaele

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10348/2025 del 10-11-2025

... per cui veniva effettuato nuovo posizionamento di tampone nasale; 8) agli esami ematochimici del 12/10/2016 era documentata una severa piastrinopenia associata a valori della coagulazione modificati in senso pro-emorragico. Tale assetto coagulativo in senso proemorragico rimaneva, seppure con minime modifiche, invariato nelle giornate successive; 9) in data ###, veniva eseguita nuova consulenza ### che documentava la presenza di coaguli ematici nel cavo orale, venivano rimossi i tamponi con ripresa di epistassi per cui venivano nuovamente applicati tamponi nasali, infine veniva richiesto emocromo completo. In tale data agli esami ematochimici veniva segnalato: “tempo di tromboplastina ### non proporzionato”; 10) sempre nella stessa giornata, il paziente presentava emodinamica stabile, anurico, apiretico e venivano richiesti oltre agli esami ematochimici anche broncolavaggio; 11) il giorno 22/10/2016, si rendeva necessaria la trasfusione di due sacche di emazie concentrate, mentre il giorno seguente le condizioni generali venivano descritte come critiche ma stazionarie, GCS 9. La terapia farmacologica segnata in diaria prevedeva, tra gli altri farmaci, anche terapia antibiotica, (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa ### ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente ### causa iscritta al n. 5612/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### professionale, pendente TRA #### (c.f. ###) #### (c.f. ###) #### (c.f. ###) #### (c.f. ###) #### (c.f. ###) #### (c.f. ###) #### (c.f. ###), tutti nella qualità di prossimi congiunti ed alcuni di eredi del de cuius ### nato a Napoli l'1/3/1953 e deceduto il ###, rappresentati e difesi dall'avv. ### (C.F. ###), giusta mandato in calce al ricorso e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in ###. Porzio, n. 4 - ###. ### - Napoli; #### NAPOLI (C.F ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di Napoli (C.F. ######), domiciliat ###Napoli alla via ### 11; RESISTENTE ### note sostitutive dell'udienza del 3/11/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. 
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente decisione viene adottata ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. (cfr. Cass. n. 22409/06). 
Con ricorso depositato il ###, ritualmente notificato, ####, ####, ####, ####, ####, #### e ####, tutti nella loro qualità di prossimi congiunti ed alcuni in qualità di eredi del de cuius ### convenivano in giudizio l'#### - NAPOLI, premettendo quanto segue: 1) in data ###, alle ore 11:48, il signor ### con anamnesi positiva per aneurisma dell'aorta trattato nel 2009, ### e ipertensione arteriosa, accedeva presso il ### del ### di ### per un dolore dorsale con riflesso gastrico ed un formicolio agli arti inferiori; 2) all'esame obiettivo veniva documentata PA 170/60 mmHg, oltre a polsi non apprezzabili e incontinenza sfinterica; 3) alle ore 13:56, nel sospetto di dissezione aortica, veniva eseguita TC torace e addome e angio TC dell'aorta che documentava “…flap intimale a livello dell'arto aortico che si estende causalmente l'origine dell'arteria succlavia di sinistra fino (…)”; 4) alla luce di tali risultanze diagnostiche, veniva disposto il trasferimento presso la cardiochirurgia della AOU ### di Napoli; 5) qui veniva ricoverato con diagnosi di ingresso di “dissecazione aortica tipo B” e, dopo i necessari accertamenti, alle ore 18:00 dell'11/10/2016, veniva sottoposto ad intervento di impianto di protesi endovascolare ### con copertura volontaria dell'arteria succlavia sinistra; 6) alle ore 22:45 della stessa giornata, veniva effettuata consulenza ORL urgente per epistassi posteriore; nei giorni successivi il paziente era sedato, apiretico, emodinamica stabile, in corso di trattamento di ultrafiltrazione; 7) in data ### veniva effettuata una nuova consulenza ### lo specialista provvedeva a rimuovere i tamponi nasali precedentemente posizionati e si assisteva alla ripresa di epistassi anteriore bilaterale maggiore a sinistra, per cui veniva effettuato nuovo posizionamento di tampone nasale; 8) agli esami ematochimici del 12/10/2016 era documentata una severa piastrinopenia associata a valori della coagulazione modificati in senso pro-emorragico. 
Tale assetto coagulativo in senso proemorragico rimaneva, seppure con minime modifiche, invariato nelle giornate successive; 9) in data ###, veniva eseguita nuova consulenza ### che documentava la presenza di coaguli ematici nel cavo orale, venivano rimossi i tamponi con ripresa di epistassi per cui venivano nuovamente applicati tamponi nasali, infine veniva richiesto emocromo completo. In tale data agli esami ematochimici veniva segnalato: “tempo di tromboplastina ### non proporzionato”; 10) sempre nella stessa giornata, il paziente presentava emodinamica stabile, anurico, apiretico e venivano richiesti oltre agli esami ematochimici anche broncolavaggio; 11) il giorno 22/10/2016, si rendeva necessaria la trasfusione di due sacche di emazie concentrate, mentre il giorno seguente le condizioni generali venivano descritte come critiche ma stazionarie, GCS 9. La terapia farmacologica segnata in diaria prevedeva, tra gli altri farmaci, anche terapia antibiotica, albumina a giorni alterni, ### 6000 UI. ### coagulativo agli esami ematochimici era ancora proemorragico con valori di PLT 82x10^3/ml vn 130-400; ### 42,0 sec vn 25-40; antitrombina III 60,7% vn 70-120; 12) in data ### l'esame colturale su BL era positivo per la presenza di ### albicans; 13) il giorno 28/10/2016 veniva eseguita consulenza ORL che rilevava la presenza di alcuni coaguli ematici nel cavo orale, alla palpazione del naso si apprezzava la fuoriuscita di sangue; pertanto, si consigliava di lasciare i tamponi nasali in sede ###attesa di poter ridurre la posologia con eparina”. ### colturale su sangue dava esito negativo per la presenza di microorganismi; 14) il giorno successivo il paziente presentava picco febbrile; 15) in data ### veniva eseguita consulenza neurologica che documentava un paziente “vigile, cosciente, esegue ordini semplici, risposte a domande semplici labialmente senza voce… dubbia asimmetria della rima bucale, trisma… non protrude la lingua. Collo rigido. Capo deviato a sn. Non muove i 4 arti né spontaneamente né dietro comando a parte piccoli movimenti alle dita … ROT assenti in tutti i distretti… si consiglia RM encefalo o in alternativa TC cranio…”; 16) nella stessa giornata si assisteva ad episodi di marcata desaturazione per cui veniva effettuata ### 17) in data ###, il paziente era descritto come risvegliabile, poco collaborante, tracheostomizzato, emodinamica stabile; in terapia veniva ancora annotata la prescrizione di ### 6000 UI; nella stessa giornata veniva eseguita consulenza ORL per la rimozione dei tamponi senza presenza di sanguinamento; 18) il ### il paziente era soporoso, poco vigile, non responsivo pienamente agli stimoli verbali; 19) il giorno successivo (7/11/2016), l'esame colturale su punta di catetere per ### mostrava positività per P.  aeruginosa e ### baumanii; 20) in data 8 e 9/11/2016, le condizioni cliniche erano stabili nella loro gravità, il paziente era sedato, emodinamica sostenuta da inotropi e diuresi stimolata da ### 21) in data ### veniva iniziata terapia con ### 22) in data ###, pur nell'assenza di descrizioni e altre annotazioni della diaria del giorno, veniva constatato il decesso del paziente; 23) il decesso del signor ### ha determinato notevoli afflizioni a carico dei congiunti che si sono visti privare rispettivamente della figura del coniuge, del padre, del fratello, deceduto a causa della condotta colposa dei sanitari che lo ebbero in cura; 24) pertanto, veniva incardinato presso il Tribunale di Napoli giudizio a mezzo di ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, recante RG nr 22501/2022, regolarmente notificato nei termini di cui al decreto di fissazione dell'udienza, al fine di ottenere la nomina di un Collegio tecnico, con competenze specialistiche, anche di medicina legale, che potesse accertare e determinare la responsabilità dell'AOU ### di Napoli di quanto occorso nei confronti del de cuius ### e dei parenti tutti, per i danni tutti patiti; 25) il collegio peritale nominato depositava la relazione tecnica dalla quale emergeva incontrovertibilmente la responsabilità della ### di Napoli per quanto occorso al signor ### e ai parenti tutti, per i danni tutti patiti; 26) difatti, i ### nominati efficacemente stigmatizzavano, nel rispondere ai quesiti, che “(…) si ritiene nel caso specifico che il sig. ### abbia perduto, a causa del descritto comportamento omissivo della struttura sanitaria, la possibilità apprezzabile, seria e consistente di un risultato migliore, se non di una guarigione, in termini di chances di sopravvivenza che sono state ridotte orientativamente di circa il 40%. In ordine ai successivi quesiti, l'analisi della documentazione sanitaria non appare rispettosa degli obblighi di buona tenuta e compilazione della cartella clinica, elemento di cui parrebbero responsabili i sanitari medesimi”.  27) alla luce di tali considerazioni conclusive, dunque, nel caso in esame emerge incontrovertibilmente la responsabilità, sia ai sensi dell'art. 1218 c.c. che dell'art.  1228 c.c., dell'### di Napoli nei confronti del signor ### di quanto occorso, e dei parenti tutti, per i danni tutti, chiedendo che venga dichiarata, pertanto, l'acclarata responsabilità della struttura sanitaria resistente e disposto agli istanti il giusto risarcimento di tutti i danni patiti, sia di natura patrimoniale che non patrimoniali. 
Tanto premesso, i ricorrenti eccepivano l'evidenza della condotta negligente, nonché l'imperizia e/o l'imprudenza dei sanitari che ebbero in cura ### per: 1) le inadeguatezze terapeutiche (scorretta somministrazione di eparina a basso peso molecolare in presenza di grave piastrinopenia a partire dal 4/11/2016, con conseguente peggioramento dello stato discoagulativo); 2) la carente attivazione delle misure di prevenzione del rischio infettivo, concretamente realizzatosi con l'acquisizione di un quadro di infezione nosocomiale sostenuto da ### e da ### baumanni; 3) la non corretta tenuta della cartella clinica. 
Evidenziavano che tali condotte, imprudenti e negligenti, avevano cagionato il decesso del paziente, configurando la responsabilità della resistente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., avendo tale condotta determinato la perdita della possibilità apprezzabile, seria e consistente di un risultato migliore, se non di una guarigione, in termini di chances di sopravvivenza che sono state ridotte orientativamente di circa il 40%”. 
Con riguardo ai danni risarcibili, i ricorrenti richiedevano il risarcimento del: 1. danno non patrimoniale iure proprio - danno da morte del congiunto e/o danno da grave lesione del rapporto parentale e/o danno da perdita anticipata del rapporto parentale.  2. danni non patrimoniali iure hereditatis: danno biologico terminale, danno tanatologico e danno catastrofale; 3. danno da perdita di chances. 
I ricorrenti concludevano, pertanto, chiedendo: A) in via preliminare, di accertare e dichiarare la condotta negligente, l'imprudenza e l'imperizia dei sanitari dell'AOU ### di Napoli e per l'effetto, di accogliere la spiegata domanda di risarcimento dei danni nei confronti della struttura sanitaria resistente responsabile del decesso del signor ###
B) di dichiarare che le gravissime lesioni, le sofferenze ed i traumi patiti dal signor ### ed il suo decesso si sono verificati per fatto, responsabilità e colpa esclusiva dell'### di Napoli e dei sanitari ivi in servizio; C) di condannare la parte resistente, in favore degli istanti, in proprio e nella qualità di eredi legittimi di ### al risarcimento di tutti i danni derivanti dalle lesioni personali, dalle sofferenze, dai traumi e dal decesso cagionati al sig.  ### quali danni patrimoniali e non, compresi il danno biologico, morale, esistenziale, da mancato guadagno e da perdita di chance, menomazione della qualità di vita da relazione, oltre ai danni connessi tutti all'evento lesivo morte di cui è causa anche quale danno biologico terminale da liquidarsi nella misura tabellare (Tribunale di Milano) massima, da liquidarsi iure successionis in favore degli istanti, quali eredi legittimi, ovvero secondo diversi criteri in attuazione, il tutto oltre gli interessi, ex art. 1284 c. 4 c.c., e la rivalutazione monetaria; D) di condannare la parte resistente, in favore dei ricorrenti, al risarcimento del danno iure proprio e di tutti i danni derivanti dalle lesioni personali, dalle sofferenze e dai traumi cagionati al de cuius e per la perdita del congiunto, ### quali danni patrimoniali e non, compresi il danno biologico, morale, esistenziale, da mancato guadagno e perdita di chance, menomazione della qualità di vita da relazione, oltre ai danni connessi tutti all'evento lesivo di cui è causa nella misura prevista dalle ### di ### per la perdita del congiunto, riconoscendo il massimo valore delle ### per ciascuno dei rapporti parentali, anche in ragione del vincolo familiare e della convivenza in essere, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 c.4 c.c., sino al soddisfo; E) di condannare la resistente al risarcimento del danno da perdita di chance patito dal signor ### per quanto argomentato, e da riconoscersi in favore dei ricorrenti, nella misura stabilita dal Giudice; F) di condannare la resistente in ogni caso al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese comprese spese CTU (acconto e saldo), diritti ed onorari del procedimento di ### tutte con attribuzione alla procuratrice anticipataria; G) di emettere ogni altro provvedimento del caso. 
In data ###, si costituiva nel giudizio #### - NAPOLI eccependo: 1) preliminarmente, la prescrizione quinquennale dei diritti vantati iure proprio da ### sorella del de cuius, considerando che tra il dies a quo, individuato al più tardi al momento del decesso (9/11/2016), e la data di deposito o notifica del ricorso per a.t.p. (5- 20.10.2022), risultavano trascorsi più di cinque anni e che in quel lasso di tempo il decorso della prescrizione non è stata interrotto da #### messa in mora prodotta, inviata nell'anno 2019, non comprendeva ### tra le parti istanti e rappresentate dal procuratore, per cui essa non poteva giovarsene, non essendo il diritto vantato di natura solidale.  2) nel merito, l'infondatezza delle domande avverse, avendo i periti del Tribunale concluso accertando l'esclusione del nesso di causa tra le condotte dei sanitari e l'evento dannoso, escludendo la responsabilità della struttura sanitaria per l'evento dannoso verificatosi, ritenendo che tali condotte avessero al più inciso a titolo di perdita di chance, pur tenendo conto della probabilità del 40% individuata dai ### la qualificazione della responsabilità del danno iure proprio come illecito extracontrattuale, con conseguente applicazione del relativo onere della prova. 
Parte resistente concludeva, pertanto chiedendo: - di dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto vantato da ### - di rigettare il ricorso attesa l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse domande ed il difetto di prova delle pretese delle parti ricorrenti; spese secondo giustizia.  1. Questioni preliminari. 
Con riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione sollevata in relazione ai danni iure proprio fatti valere da ### va rilevato che, secondo la Cassazione, solo il paziente, in quanto titolare del rapporto contrattuale di spedalità, è legittimato ad agire per il risarcimento dei danni cagionatigli dall'inadempimento della struttura sanitaria con azione contrattuale ex art. 1218 Al contrario, fatta eccezione per l'ambito dei rapporti afferenti a prestazioni inerenti alla procreazione (in cui vi è identità tra l'interesse del paziente e l'interesse del terzo), la pretesa risarcitoria vantata dai congiunti per i danni da essi autonomamente subìti, in via mediata o riflessa, in conseguenza del medesimo contegno inadempiente, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ed è soggetta alla relativa disciplina ( 11320/2022). 
Muovendo il proprio ragionamento dal principio di relatività degli effetti del contratto, secondo cui il contratto ha efficacia limitata alle parti, la Cassazione nega che i congiunti del paziente siano terzi protetti del contratto dal contratto di spedalità concluso tra il paziente e la struttura. 
In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, è doveroso il richiamo alla disposizione contenuta nell'art. 2947 c.c., il quale, all'ultimo comma, disciplina l'ipotesi in cui un illecito civile sia considerato dalla legge anche come reato. Questo articolo stabilisce che, se un reato ha un termine di prescrizione più lungo, tale termine si applica anche all'azione civile per il risarcimento, indipendentemente dall'azione penale. 
Nel caso di specie, all'epoca del decesso, il termine di prescrizione per il reato di omicidio colposo era di 6 anni (artt. 589 c.p. e 157 c.p.) Pertanto, tale termine non era ancora decorso alla data di deposito del ricorso per ATP (20/10/2022), tenuto conto del dies a quo, decorrente dalla data del decesso (9/11/2016), come confermato dalla Cassazione (ord. 24075/2025).  ### di prescrizione va, pertanto, disattesa.  2, Sul merito. 
In premessa, va rammentato che le prestazioni fornite dal sanitario in regime ospedaliero costituiscono adempimento dell'obbligazione della struttura sanitaria stessa, sicché l'inadempimento di tali prestazioni costituisce di per sé inadempimento dell'ospedale, la cui colpa si presume. 
Ed invero, la struttura sanitaria può essere chiamata a rispondere nei confronti del paziente sia per il fatto colposo commesso dal medico suo dipendente o incaricato, ai sensi dell'art. 1228 c.c., sia per il fatto colposo proprio, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che può consistere nella difettosa sepsi degli ambienti ospedalieri, nella carente od omessa predisposizione di macchinari, strutture e presidi terapeutici, nell'omessa predisposizione di turni efficienti relativi al personale, nonché nella culpa in vigilando e in eligendo (ossia nella colposa scelta dell'ausiliario e nella colposa vigilanza sul suo operato). 
A tal proposito, la novella normativa introdotta con la L. 24/17 (c.d. “###-Bianco”) ha confermato i principi giurisprudenziali consolidatisi negli anni precedenti, in forza dei quali la struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, risponde a titolo contrattuale nei confronti del paziente. 
Ne consegue che, ove la sua responsabilità venga invocata per fatto del dipendente, per ottenere la condanna, il danneggiato avrà solo l'onere di dimostrare che il danno è stato provocato da un medico nell'esercizio delle mansioni attribuitegli dall'ospedale. 
Il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero, difatti, ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo (contratto di spedalità), da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che, si badi, ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore ovvero dal servizio sanitario nazionale), insorgono a carico dell'Ente, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze. 
Con riferimento al profilo probatorio, nella responsabilità contrattuale, su di un piano generale, secondo il consolidato insegnamento delle sezioni unite della S.C., spetta al creditore l'onere di fornire la prova del contratto, e di allegare inadempimento (Cass. s.u. 13533/2001). 
Dopo tale, generale inquadramento, va, peraltro, osservato che, secondo il più recente insegnamento della Corte di legittimità (Cass. 18392/2017 e successive conformi) nella responsabilità scaturente da un facere professionale (###. C. si è espressa in tema di responsabilità sanitaria con due successive pronunce, la 28990 e 28991 del 2019), è necessario distinguere, in capo al creditore della prestazione, un interesse presupposto ed un interesse strumentale, con la conseguenza, tra l'altro, che la prova del nesso causale tra la condotta colposa del professionista e l'evento di danno (i.e., l'inadempimento) va offerta dal creditore, trattandosi di un fatto costitutivo dell'illecito, secondo l'ordinario riparto degli oneri probatori previsti dal codice di rito. 
In caso di responsabilità professionale, è, pertanto, onere del creditore/danneggiato dimostrare non solo la fonte dell'obbligazione, ma anche il nesso di causa tra il danno sofferto e la condotta del medico con un grado prossimo al “più probabile che non”. 
Il ricorrente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso (nel nostro caso, la morte); è, invece, onere del resistente, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile (Cass. 10500/2022). 
Occorre a questo punto verificare, nel caso di specie, l'assolvimento dell'onere probatorio a carico delle parti. 
È stata dimostrata (ne è altrimenti dubitabile) l'esistenza del rapporto contrattuale tra ### e la resistente, a seguito e in occasione del ricovero del primo, in data ###, presso il reparto di cardiochirurgia della ### di Napoli. 
Venendo alla ### espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo gli ausiliari adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. 
Al fine di esaminare la condotta dei sanitari che ebbero in cura il ### dobbiamo ripercorrere l'iter che ha condotto al decesso.  ### uomo di 63 anni, affetto da obesità, cardiopatia e polivasculopatia (pregresso IMA trattato con ### e stent, entoprotesi aorto-bisiliaca per aneurisma aortoaddominale), in data ### veniva trasportato presso la UO di ### dell'### di Napoli con diagnosi di dissecazione aortica tipo B complicata da mal perfusione ed ischemia degli arti inferiori. In pari data lo stesso veniva sottoposto a intervento di impianto di protesi endovascolare ### con copertura volontaria dell'arteria succlavia sinistra. Veniva successivamente trasferito presso reparto di terapia intensiva ove le condizioni risultavano stabilmente gravi, fino al decesso, avvenuto in data ###. 
In primo luogo, va evidenziato come i ### abbiano ritenuto l'intervento indicato per il quadro in discussione e correttamente condotto, con mantenimento di emodinamica stabile, a garanzia di adeguata perfusione cerebrale. 
I consulenti hanno ritenuto una generale correttezza delle cure prestate, risultando corretta la scelta operatoria, eseguita nel rispetto delle buone pratiche e parimenti corrette le gestioni delle complicanze occorse (l'insufficienza renale e la piastrinopenia con episodi di epistassi).  ### i ### sono, però, emersi due aspetti di cura non sufficientemente adeguati, rappresentati: da un lato, dalla somministrazione dell'eparina a far data dal 4/11/2016, allorché si registravano valori di PLT configuranti una piastrinopenia grave, con eccessivo rischio emorragico; dall'altro, dalla carente attivazione della struttura in ordine alla prevenzione del rischio infettivo, concretamente realizzatosi con instaurazione di un quadro di infezione nosocomiale sostenuto da ### pneumoniae e da ### baumannii. 
Con riguardo alle infezioni da ### pneumoniae e da ### baumannii, evidenziate dalla emocoltura da CVC del 2/11/2016, hanno affermato che il paziente in anamnesi patologica remota non presentava altre patologie di rilievo che potessero compromettere le sue difese immunitarie e che al momento del ricovero non erano presenti segni o sintomi di infezioni in atto o in incubazione, con la conseguenza che le infezioni da ### pneumoniae e da ### baumannii hanno natura certamente nosocomiale sia per le modalità cronologiche di comparsa sia per le caratteristiche dei germi isolati e per il loro profilo di resistenza agli antibiotici. 
Hanno aggiunto che le indagini di laboratorio chimiche e microbiologiche richieste, come pure le consulenze effettuate, erano state corrette e razionali. Anche le varie terapie antibiotiche e antimicotiche erano state adeguate e tempestive.
I consulenti hanno affermato che non fosse possibile affermare con sufficiente probabilità che il decesso fosse da far risalire ad uno stato settico. 
Hanno affermato che si era verificata una insufficienza multiorgano forse di prevalente origine cardiaca ed una insufficienza midollare con grave leucopenia, piastrinopenia e moderata anemia e che le infezioni nosocomiali abbiano contribuito parzialmente all'evoluzione letale. 
Hanno concluso escludendo il nesso causale tra l'exitus e la gestione sanitaria, seppur censurabile, dei sanitari. 
Né rileva a tal fine la non corretta compilazione della cartella clinica, che non ha inciso sull'accertamento del nesso causale.  ### la Cassazione (Cass. 11224/2024), infatti, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione. 
I ### hanno, altresì, ritenuto che le inadeguatezze terapeutiche descritte abbiano determinato una perdita delle chances di sopravvivenza stimata orientativamente pari a circa il 40%. 
Non hanno poi ritenuto costantemente rispettati gli obblighi di buona tenuta e compilazione della cartella clinica. 
Risulta, pertanto, provata la condotta colposa ed il danno. 
Con riguardo al nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e la morte, esso è stato escluso dai ### Occorre questo punto esaminare la questione della perdita di chances. 
Il modello di riferimento della perdita di chance (la cui matrice essenzialmente giurisprudenziale è conseguenza del silenzio normativo sul punto, fatte salve le numerose elaborazioni dottrinali sul punto) è stato il danno patrimoniale, essendo essenzialmente dibattuta la sua sola qualificazione come danno emergente o come lucro cessante. 
Storicamente, l'evoluzione giurisprudenziale sul tema della chance prenderà le mosse dalla pronuncia n. 6506/1985 della sezione lavoro della Corte di Cassazione, che si espresse (così cassando la sentenza di merito) a favore della risarcibilità del danno allegato da uno dei partecipanti ad un concorso al quale, dopo aver brillantemente superato la prova scritta, fu impedita la partecipazione ai successivi orali. 
I principi posti a fondamento della decisione del 1985 furono: a) ogni individuo ha diritto all'integrità del proprio patrimonio; b) la speranza di un guadagno futuro costituisce una entità risarcibile (testualmente, "una ricchezza"); c) la perdita della speranza di conseguire un risultato utile costituisce lesione dell'integrità del patrimonio, e quindi un danno risarcibile; d) il danneggiato ha l'onere di provare che la chance perduta presenti una percentuale di successo probabile, e cioè pari ad almeno il 50%, poiché, "in presenza di una possibilità sfavorevole superiore a quella favorevole, non vi è ragione alcuna che possa giustificare la prevalenza della seconda sulla prima, e quindi la sussistenza di un danno". 
La portata di quella decisione traeva sostanza, in realtà, non dalla individuazione di un nuovo "bene" oggetto di tutela, bensì dalla formulazione di un 'vero e proprio principio causale (al tempo in cui la causalità civile seguiva le orme di quella penale, i.e. la "certezza processuale", poi divenuta, a seguito della storica sentenza ###/2002 delle sezioni unite penali, "alto grado di probabilità logica/alto grado di credenza razionale"). 
Il modello patrimonialistico della chance non è però del tutto sovrapponibile alla perdita della possibilità di conseguire, per il soggetto che si dichiari danneggiato da una condotta commissiva (o più spesso omissiva) colpevole, un risultato migliore sul piano non patrimoniale, sebbene siano individuabili alcune coordinate comuni. 
Su di un piano morfologico, mutuando alcuni concetti in uso al diritto amministrativo, la chance patrimoniale può essere assimilata all'interesse legittimo pretensivo - anche se se ne differenzia per il fatto che, mentre nell'ipotesi dell'interesse legittimo pretensivo, inteso come pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa, il “bene” (i. e. la situazione soggettiva della quale si invoca tutela) preesiste alla stessa, la chance patrimoniale viene in rilievo quando essa, intesa come possibilità di conseguire un risultato migliorativo della situazione preesistente, è stata già perduta, postulando la preesistenza di una situazione “positiva”, su cui andrà ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante, impedendone la possibile evoluzione migliorativa. 
La chance non patrimoniale è invece una chance “non pretensiva” (in particolare nel campo della responsabilità sanitaria), che diverge dalla chance “pretensiva”, non presentando una preesistente situazione “positiva”, volta che l'apparire del sanitario sulla scena della vicenda patologica del paziente si innesta su di una preesistente situazione “non favorevole” ( e cioè patologica) e coincide con la creazione stessa della chance, non essendovi un pregresso “positivo” individuabile ex ante, essendo il paziente portatore di una condizione di salute che, prima dell'intervento del medico, rappresenta un pejus rispetto all'auspicata evoluzione favorevole della malattia, essendo la chance inesistente senza l'intervento del medico. 
Altra distinzione tra la chance patrimoniale e quella non patrimoniale si rinviene sul piano risarcitorio: mentre nella liquidazione della chance patrimoniale spesso è possibile fare riferimento, nella liquidazione del danno, a criteri ###oggettivi, nella perdita di chance non patrimoniale il criterio di liquidazione non potrà essere certo parametrato al risultato perduto, ma andrà commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzare il risultato positivo. 
Per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance (giusta l'insegnamento delle ### in tema di danno non patrimoniale n. 26792/2008), la perdita di chance dovrà attingere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza. 
Ai fini della configurabilità della perdita di chance, come nel caso di ogni condotta illecita, occorre accertare preliminarmente la relazione eziologica tra la condotta e l'evento, dovendo il giudice muovere dalla previa disamina della condotta (e della sua colpevolezza) e dall'accertamento della relazione causale tra tale condotta e l'evento di danno (la possibilità perduta, ossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore). 
Occorre, pertanto, accertare la sussistenza della condotta colposa (omessa, erronea o ritardata diagnosi), la lesione di un diritto (il diritto alla salute), l'evento di danno (il sacrificio della possibilità di un risultato migliore) e le conseguenze dannose risarcibili. ### la Cassazione (### III 28993/2019) possono configurarsi le seguenti ipotesi: 1. la condotta colpevole (commissiva o più spesso omissiva) del sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione: in tal caso l'evento (conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari; 2. la condotta colpevole ha cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata) bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata: in tal caso il sanitario sarà chiamato a rispondere dell'evento danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance, essendo l'evento caratterizzato non dalla possibilità di un risultato migliore bensì dalla certezza (o rilevante probabilità) di aver vissuto meno a lungo, patendo maggiori sofferenze fisiche e spirituali; 3. la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale, rilevando di converso, in pejus, sulla sola e diversa qualità ed organizzazione della vita del paziente, essendo l'evento di danno (e il danno risarcibile) rappresentato da tale diversa e peggiore qualità della vita, conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione; 4. la condotta colpevole del sanitario non ha avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata, sulla qualità della vita medio tempore e sull'esito finale: la mancanza, sul piano eziologico, di conseguenze dannose della pur colpevole condotta medica impedisce qualsiasi risarcimento; 5. la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto (le conclusioni della CTU risultano espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche delle metodologie di cura del tempo): tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) sarà risarcibile equitativamente come possibilità perduta, se provato con certezza il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici, tra la condotta e l'evento incerto della possibilità perduta, ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. 
Pertanto, ove risulti provato, sul piano eziologico, che la mancata diagnosi di una patologia abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe ### sopravvissuto significativamente più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori, non di “maggiori chance di sopravvivenza” sarà lecito discorrere, bensì di un evento di danno rappresentato, in via diretta e immediata, dalla minore durata della vita e dalla sua peggiore qualità fisica e spirituale (cfr.  n. 5641/18). 
Nel caso, invece, di incertezza del risultato si configura la fattispecie della perdita di chance, intesa, come già evidenziato, in termini di possibilità perduta di un risultato sperato, ovviamente dopo che sia stata accertata, in termini di certezza, la relazione causale tra condotta ed evento (Cass. 26851/2023, ove pure una complessa ricostruzione dei rapporti, non solo di incompatibilità, sia pur in via eccezionale, tra perdita di chance e perdita anticipata della vita). 
Occorre, pertanto, distinguere la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno, dovendosi previamente accertare il nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento secondo un criterio di certezza, essendo l'evento inteso come possibilità di un risultato migliore. Occorre, pertanto, che la condotta abbia con certezza privato il paziente della possibilità di un risultato migliore rispetto a quello verificatosi (Cass. 5641/2018, 28993/2019.  26851/2023). 
Il danno da perdita di chance di sopravvivenza sarà, pertanto, risarcito, equitativamente, volta che, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della ### possibilità di vivere più a lungo. 
Questo Giudice ritiene che le riportate conclusioni dei ### d'### consentano di ritenere sussistente in termini di certezza il nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e la possibilità perduta di sopravvivenza. 
Per quantificare il risarcimento è rilevante l'idoneità della chance a produrre il risultato utile, nel senso che l'entità del risarcimento andrà commisurata al danno quantificato in ragione della maggiore o minore possibilità di ottenere quel risultato, misurata eventualmente in termini percentuali, che nel caso di specie è del 40%. 
Il danno da perdita di chance fatto valere dagli eredi iure successionis, è, pertanto, risarcibile in quanto provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici della relazione tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta), essendo risultate comprovate le conseguenze pregiudizievoli (quali ripercussioni nella sfera non patrimoniale del paziente) aventi necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza. 
Per la liquidazione di siffatta voce di danno, non può che darsi ingresso ad una stima equitativa che tenga conto, in primo luogo, dell'età del paziente e delle sue generali condizioni di salute e preesistenti comorbidità. 
Non esistendo criteri obiettivi per monetizzare l'ipotetico danno da perdita della propria vita, da utilizzare quale parametro per liquidare adeguatamente la chance di sopravvivenza, si ritiene equo utilizzare quale mero riferimento parametrico il valore monetario minimo posto dalla recentissima tabella unica nazionale approvata dal CDM del 25/11/2024 e pubblicata in G.U. in data 18 febbraio 2025, attualmente in vigore e dunque applicabile, per una inabilità totale del 100% in persona dello stesso sesso e della stessa età della vittima (uomo di 63 anni), riconoscendo un risarcimento in misura percentuale pari alla corrispondente entità della chance perduta (40% nel caso di specie). 
Partendo dunque da un valore ipotetico di € 719.697,61, il 40% di siffatto valore consente di giungere ad una liquidazione nella misura di € 287.879,04 all'attualità, che corrisponde dunque al danno da perdita di chance patito da defunto in proprio e trasmesso agli eredi iure successionis. 
La morte di un prossimo congiunto determina per i prossimi congiunti superstiti un danno iure proprio da perdita del rapporto parentale (Cass, 18284/2021, Cass., 30/8/2019, n. 21837). Si configura, come sopra evidenziato, un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, spettando al danneggiato provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito. 
Nel caso di specie, come affermato, i ricorrenti hanno assolto l'onere probatorio loro richiesto. 
La morte di un congiunto può cagionare ai congiunti danni di carattere patrimoniale e, in particolar modo, non patrimoniale, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore) cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro, come per i coniugi in particolare previsto dall'art. 143 c.c. (dalla relativa violazione potendo conseguire l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'addebitabilità della separazione personale); per il genitore dall'art. 147 c.c., e ancor prima da un principio immanente nell'ordinamento fondato sulla responsabilità genitoriale (v. Corte Cost., 13/5/1998, n. 166), da considerarsi in combinazione con l'art. 8 L. Adoz. (la violazione dell'obbligo di cura o assistenza morale determinando lo stato di abbandono del minore che ne legittima l'adozione); per il figlio nell'art. 315 c.c., valorizzabile secondo tale orientata lettura (v. 
Cass., 12/6/2006, n. 13546). 
Tale evento determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (v. 
Cass., 9/5/2011, n. 10107), con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2,29 e 30 Cost. (v. Cass. 907/2018 e 13546/2006)
La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione (### 3 - , Sentenza 9010 del 21/03/2022). 
Con riguardo al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale vanno, applicati, al caso di specie, i principi ripetutamente affermati dalla Corte di Cassazione (da ultimo ord.  26826/2025), che non solo ha ritenuto legittimati i componenti del consorzio familiare a far valere una pretesa risarcitoria che trova fondamento negli artt. 2043 e 2059 cod. civ. in relazione agli artt.  2,29 e 30 Cost., nonché - ai sensi della norma costituzionale interposta costituita dall'art. 8 CEDU, che dà rilievo al diritto alla protezione della vita privata e familiare - all'art. 117, comma 1, ### (in tal senso, funditus, Cass. 27 marzo 2019, n. 8442), ma ha anche chiarito che tale tipo di pregiudizio rileva nella sua duplice, non sovrapponibile dimensione morfologica "della sofferenza interiore eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, ulteriore e diversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita": così, Cass. 901/2018, 7513/2018, 2788/2019, nonché, funditus, Cass. 11 novembre 2019, n. 28989. 
Il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può, come per il danno patrimoniale, corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1 /4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106). 
La valutazione equitativa è volta a determinare "la compensazione economica socialmente adeguata" del pregiudizio, quella che "l'ambiente sociale accetta come compensazione equa" (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., 7/6/2011, 12408) e deve essere dal giudice condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645). 
Come già affermato a più riprese dalla Corte di Cassazione e di recente confermato dall'ordinanza 26826/2025, sopra citata, sotto il profilo della liquidazione del danno parentale, occorre far riferimento alle ### del Tribunale di ### in applicazione doverosa applicazione di una giurisprudenza di legittimità costantemente e univocamente orientata, ampiamente motivata, ed ormai ultradecennale, i cui principi non appaiono in alcun modo scalfiti da un'unica e distonica pronuncia recente (Cass. n. 24349 del 2025, ove si opina essere "del tutto evidente - nonostante una giurisprudenza l'abbia affermato, ma senza alcuna oggettiva base, suscitando da ultimo un intervento specifico del legislatore che non poteva essere supplito - che le c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualunque altro ### non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare: si tratta, in effetti, di una mera proposta di usualità equiparativa"). 
Il valore paranormativo delle ### di ### risulta, infatti, affermato da numerose pronunce (da ultimo, Cass. Sez. lavoro 16/03/2025, n.6981; tra le numerosissime altre, funditus, 25164/2020) che prendono tutte lo spunto dalla fondamentale sentenza 12408/2011, volta a porre fine a una ormai intollerabile anarchia risarcitoria che pervadeva la giurisprudenza di merito. 
Si affermarono così, con alto livello di approfondimento e di consapevolezza della questione, il principio secondo il quale l'equità va intesa anche come parità di trattamento, onde la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi, da individuarsi in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di ### da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto; il principio secondo il quale, allorché si lede l'integrità psicofisica di una persona, arrecandole anche un danno non patrimoniale, si incide negativamente su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, di tal che, ritenute la marcata, frequentissima disparità e l'empirismo dei metodi di riferimento, di valutazione e di liquidazione riscontrabili nella giurisprudenza di merito, ritenute le pletoriche, accentuate varietà e le non lievi divergenze riscontrabili, finora, in seno ai cd. valori tabellari, ritenuta la sussistenza, anche a parità di condizioni, di una giurisprudenza diversificata per zone territoriali, con violazione dei principi di uguaglianza, di equità, di certezza del diritto, con incremento della litigiosità e del contenzioso e con notevole, inaccettabile casualità delle aspettative e delle risultanze risarcitorie, a tutto discapito anche della necessaria c.d. morigeratezza processuale, ritenute le controindicazioni che tarano negativamente le varie medie aritmetiche adottate, ritenuta la carenza, finora, di una tabella unica di riferimento e di valutazione per la stima e la quantificazione del danno non patrimoniale e del correlativo risarcimento, ritenuto l'ineludibile ruolo nomofilattico assegnato, istituzionalmente, alla S.C.C., ritenuta la plausibilità e l'attendibilità, sotto ogni punto di vista, delle tabelle di riferimento e valutazione elaborate dal Tribunale di ### e caratterizzate dall'adozione articolata di criteri uniformi e più diffusi sul territorio nazionale, ebbene, quanto sopra ritenuto e premesso, sono comunemente applicabili e vincolanti, de futuro, perché valide ed attendibili, le sole tabelle milanesi, potendo il giudice e l'interprete discostarsene solo con esplicita, adeguata, esaustiva motivazione imposta dagli elementi e dalle circostanze del singolo caso. 
Come affermato dall'ordinanza sopra citata, tali principi, conservano intatta la loro persuasività e la loro forza esplicativa, giuridica e non, anche all'indomani dell'emanazione, da parte del governo, delle c.d. TUN, a distanza di vent'anni dalla data prevista dal codice delle assicurazioni, restando conseguentemente intatta la ratio della relativa necessità applicativa per tutte le altre fattispecie di danni, diversi da quello alla salute, puntualmente previste dalle tabelle milanesi. Di tutto ciò è prova il costante riferimento, e la altrettanto costante, proficua interlocuzione della Corte di legittimità con l'organo deputato all'elaborazione delle tabelle milanesi -interlocuzione, sia pur indiretta, di cui è prova proprio la sentenza 26300/2021 (e, prima ancora, la pronuncia 10579/2021) che stigmatizzò l'inadeguatezza della tabella milanese con riguardo al danno parentale per mancanza di parametri (era prevista, all'epoca, soltanto una liquidazione cd. "a forbice"). Adeguandosi a tali pronunce, nel maggio del 2022 l'Osservatorio di ### elaborò le nuove tabelle integrate a punti, ricevendo, in tutte le pronunce successive di questa stessa Corte, una rinnovata e incontestata legittimazione, a riprova che i principi della sentenza del 2011 estendevano la loro preziosa portata ben oltre la fattispecie del danno biologico. 
Nella specie, tuttavia, in base a quanto fin qui esposto, viene in primo luogo in rilievo un danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale, data la rilevata incertezza sulla effettiva sopravvivenza del de cuius in caso di corretto comportamento dei sanitari, sicché dovrà tenersi conto ai fini della liquidazione del pregiudizio non patrimoniale sofferto dai congiunti, della sola percentuale pari alla corrispondente entità della chance perduta (40% nel caso di specie). 
Anche in tal caso la liquidazione va effettuata in via equitativa e la sua sussistenza richiede l'accertamento degli stessi presupposti richiesti per il riconoscimento del danno da perdita o lesione del rapporto parentale. Tali tabelle prevedono un sistema di attribuzione di un punteggio numerico che varia in ragione della presumibile entità del danno, sulla base di una serie di parametri di riferimento, ovvero la relazione di parentela con il de cuius (dovendo presumersi che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto), l'età della vittima e l'età del congiunto (il danno sarà tanto maggiore quanto minore è l'età di vittima e congiunto, siccome il pregiudizio è destinato a protrarsi per un tempo maggiore), la convivenza con la vittima e la composizione del nucleo familiare. Si è dunque ritenuto di fare ricorso ad un sistema di calcolo non fondato su un'entità risarcitoria di base da variare in più o in meno, ma sul modello “a punto”, vale a dire attribuendo un certo numero di punti per ciascuno dei parametri di riferimento sopra considerati e moltiplicando il punteggio finale per una somma di denaro (valore del punto) che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale. Il valore a punto (da moltiplicarsi, come si è detto, per un'entità numerica variabile a seconda dei cinque parametri sopra menzionati), è convenzionalmente stabilita nella tabella elaborata per il 2024, in via equitativa, sulla base della media di un campione di decisioni adottate dal Tribunale di ### Pertanto, per la liquidazione suddetta, si adottano i valori monetari previsti dalla ### milanese, il cui “valore punto” per il caso di perdita del coniuge ovvero del genitore in € 3.911,00, valutando altresì le circostanze del caso concreto, quali l'età della vittima primaria e secondaria, la sussistenza del rapporto di convivenza con la moglie e la figlia ### (documentato dal certificato di residenza in atti), la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, la qualità e l'intensità della relazione affettiva del rapporto parentale perduto. 
Nel caso di specie, tenuto conto della non pregnanza della documentazione prodotta ### e dell'assenza di ulteriori richieste probatorie, volte a dimostrare l'intensità della relazione affettiva, la stessa può essere quantificata come “minima”. 
Pertanto, alla luce dei criteri enunciati, si stima equo liquidare il danno da perdita del rapporto parentale in favore di: - ####, in € 145.489,20 (€ 242.482,00 - 40%); - ####, in € 154.875,6 (€ 258.126,00 - 40%); - ####, in € 117.330,00 (€ 195.550,00 - 40%); - ####, in € 20.376,00 (€ ###,00 - 40%); - ####, in € 20.376,00 (€ ###,00 - 40%); - ####, € 22.413,60 (€ 37.356,00- 40%) - ####, € 18.338,40 (€ ###,00 - 40%). 
Da ultimo, con riferimento alle somme innanzi riconosciute, va, altresì, tenuto conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dai soggetti danneggiati a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (###, ex multis, ### n. 1712/95, Cass. n. 2796/00).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo ### reputa opportuno ordinare il pagamento, in favore dei ricorrenti, degli interessi al tasso legale previsto dal ### civile: dalla data dell'evento sull'importo liquidato a ciascuno dei ricorrenti, somma che deve essere devalutata, in base agli indici ### al 9/11/2016 - quale momento dell'evento lesivo - e, quindi, anno per anno, e a partire dal 9/11/2016 fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo. 
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. (cfr. Cass. n. 13470/99; Cass. n. 4030/98).  3. Sulle spese di lite. 
Le spese del presente giudizio e quelle del giudizio di ### liquidate sulla base del decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della ### - NAPOLI.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 5612/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### professionale, pendente tra ########## e #### - NAPOLI, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1. accoglie parzialmente il ricorso; 2. condanna l'#### - NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ### di ### di ### di ### di ### e di ### della somma € 287.879,04, oltre interessi come in motivazione; 3. condanna l'#### - NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme di € 96.992,8, in favore di ### di € 103.250,4 in favore di ### di € 78220,00, in favore di ### di € 13584,00 in favore di ### di € 13584,00 in favore di ### di € 14942,4 in favore di ### di € 12225,60 in favore di ### oltre interessi come in motivazione; 4. condanna l'#### - NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 518,00 per spese ed € 15.659,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e ### come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario; 5. condanna l'#### - NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ##### delle spese delle spese di lite del giudizio di ### che si liquidano in € 259,00 per spese ed € 7.691,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e ### come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario; 6. pone definitivamente a carico dell'#### - NAPOLI, le spese della CTU espletata in sede ###Napoli, il ### Il Giudice Dott.ssa

causa n. 5612/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Guerrera Paola, Esposito Lucia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1090/2025 del 16-01-2025

... creazione dell'intercapedine, e quello per il rimedio tampone, sempre interno, per l'appartam ento (€ 3.690,00) non reintegravano i l danno, 3 di 7 dovendo tenersi conto del deprezzamento del comp lesso immobiliare, il cui valore risultava irreversibilmente pregiudicato. Indi la Corte locale affe rma non esservi t raccia nell'atto di citazione in primo grado d i richiesta di risarcimento da deprezzamento, nonostante che le conclusioni d el c.t.u. della consulenza tecnica preventiva avrebbero dovut o indurre la parte attrice a esplicitare le voci di danno. Aggiunge, infine, che la difesa dell'appellante si era opposta nel corso del giud izio d 'appello al rinnovo della consulenza. Da ciò, conclude la sent enza, <<se ne inferisce che anche a non voler ritenere domanda nuova inammissibile ex art. 345 c.p.c. quella relativa al danno da deprezzamento formulata per la prima volta con l'atto di appello, deve ritenersi tardiva ed inammissibile la richiesta di ulteriore ctu finalizzata all'accertamento dello stesso, in assenza del quale non è consentito al giudice ricorrere alla liquidazione equitativa giacché con il ricorso alla stessa si andrebbe a sopperire all'inerzia della parte (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso ###/2019 R.G. proposto da: ### elettivamente domicili ata in ### P.###, presso la ### ria della Suprema Corte d i Cassazione, rappresentata e di fesa dall'avvocato ### MONTANARO giusta procura in atti; - ricorrente - contro ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### I ### 110 presso lo studio dell'avvocato ### D'### rappresentata e difesa dall'avvocato ### giusta procura in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 402/2019 della CORTE ### di LECCE ### di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal ### La Corte osserva 2 di 7 1. ### citò in giudizio ### s.r.l., perché, quale costruttrice e venditrice di un complesso immobiliare, fosse condannata (siccome riferisce la sentenza d'appello), a cagione dei riscontrati gravi vizi e difet ti occulti, <<al risar cimento di tutti i danni (…) ove occorra da liquidarsi in via equitativa (…)>>. 
Il Tribunale, sulla scorta dell'accertamento tecnico preventivo e della svolta istruttoria, condannò la convenuta a risarcire il danno quantificato in € 4.090,00, oltre rivalutazione e interessi.  2. La Corte d'appello di Lecce, ### di ### rigettò l'impugnazione della ### la quale, nella sostanza, aveva lamentato che il Giudice d i primo grado non avev a risarcito il deprezzamento dell'immobile, derivante dal fatto che le infiltrazioni umidose che lo inter essavano non avrebbero potuto definitivamente essere eliminate, in quanto che un tale intervento avrebbe necessitato la demolizione dell'intero edificio.  2.1. La Corte d'appello ha, in sintesi, ragionato come appresso. 
Veniva ripreso il ten ore della doglianza, con la quale l'appellante aveva esposto che, siccome ap purato dall'accertamento tecnico preventivo, non era po ssibile eliminare definitivamente le infiltrazioni umidose che intere ssavano il b ox (per ottenere un tale risultato sarebbe occorso demolire i muri e ricostruirli avendo cura di creare una intercapedine che li distanziasse dal terreno veget ale) e che pe r quanto riguardava i punti freddi dell 'appartamento sarebbe stata n ecessaria la completa demolizione dei muri o un isolamento a cappotto di tutto l'edificio e che, pertanto, il costo del risanamento interno del box (€ 600,00), che avrebbe dovuto seguire la creazione dell'intercapedine, e quello per il rimedio tampone, sempre interno, per l'appartam ento (€ 3.690,00) non reintegravano i l danno, 3 di 7 dovendo tenersi conto del deprezzamento del comp lesso immobiliare, il cui valore risultava irreversibilmente pregiudicato. 
Indi la Corte locale affe rma non esservi t raccia nell'atto di citazione in primo grado d i richiesta di risarcimento da deprezzamento, nonostante che le conclusioni d el c.t.u. della consulenza tecnica preventiva avrebbero dovut o indurre la parte attrice a esplicitare le voci di danno. Aggiunge, infine, che la difesa dell'appellante si era opposta nel corso del giud izio d 'appello al rinnovo della consulenza. 
Da ciò, conclude la sent enza, <<se ne inferisce che anche a non voler ritenere domanda nuova inammissibile ex art. 345 c.p.c.  quella relativa al danno da deprezzamento formulata per la prima volta con l'atto di appello, deve ritenersi tardiva ed inammissibile la richiesta di ulteriore ctu finalizzata all'accertamento dello stesso, in assenza del quale non è consentito al giudice ricorrere alla liquidazione equitativa giacché con il ricorso alla stessa si andrebbe a sopperire all'inerzia della parte (…)>>.  3. ### ricorre sulla base di cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria. ### s.r. l. resiste con controricorso.  4. Il complesso censorio, sebbene frazionato in cinque motivi, nella sostanza, sottopone a critica unitaria la sentenza impugnata. 
Si denun cia violazione dell'art. 34 5 cod. proc. civ., assenza motivazionale, anche in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1669, 2697, 1223, 1226, 2056, 2058 cod. civ ., 115 cod. proc. civ., 112 e 161 cod. proc.  proc. civ. e 1669 cod.  La rico rrente, in primo luogo, nega versar si in ipot esi di domanda nuova, avendo con l'atto introdut tivo richiesto il risarcimento di tutti i danni pat iti, senz a che fosse necessario 4 di 7 indicare lo specifico “nomen iuris” delle singole frazioni del danno complessivo. 
Sotto altro profil o, evidenzia che la domanda di risarcimento danni deve essere descrit ta in citazione , ma non occorre che l'attore proceda a quantificazione del danno. 
Inoltre, la Corte di merit o non avrebbe potuto so ttrarsi, ov e reputato decisivo, dal richiedere l'apporto di un consulente d'ufficio. 
La sentenza non aveva tenuto conto che <<nel caso di specie l'istante allegando nell'atto di citazione di primo grado e nell'atto di appello i gravi difetti non riparabili riscontrati dal CTU nell'ATP ha dimostrato sia l'esistenza di un danno risarcibile nel box auto per “umidità derivante da infiltrazioni da risalita” e nell'appartamento per “fenomeni di condensazione dell'umidità nei punti freddi della casa dovuti alla formazione dei ponti termici nei punti in cui sono presenti i pilastri” (…) nonché la circostanza del l'impo ssibilità o estrema difficoltà di prova nel suo preciso ammontare>>.  ### tecnico preventivo aveva sp iegato che la risoluzione dei gravi inconvenienti avrebbe richi esto per il risanamento delle pareti inter ne del box la creazio ne di uno “scannafosso d'areazione” e dopo ciò <<una accurata pu lizia e successiva pitturaz ione con prodotto osmotico>>; int ervento, quest'ultimo, implicante un costo di 600 euro. Per l'appartamento sarebbe occorso proceder e alla demolizione d elle pareti o alla realizzazione di un isolamento “a cappotto”. Per il ripristino interno l'intervento importava il costo di 3.690 euro. 
La Corte d'appello, limitandosi a riconoscere solo il risarcimento per il ripr istino int erno di entrambe le unità immob iliari, aveva omesso di quantif icare il dan no rappresentato dalla <<differenza tra il valore del bene integro e quello del bene viziato>>. 5 di 7 5. ### delle mosse critiche deve essere accolto nei termini di cui appresso.  ### e locale si è pron unciata nel merito non acc oglien do larga parte della pretesa: non sussiste, pertanto, il vizio di omessa pronuncia. 
Deve, inoltre, escl udersi che la sentenza non sia sor retta da motivazione, avendo essa spiegato le ragioni poste a sostegno del “decisum”. 
Tuttavia, nel resto, l'insieme delle doglianze è fondato.   Il rim edio, qualificato “tampone” (qui ndi, temporaneo e, comunque, non risolutivo), individuato dal c.t.u. dell'accertamento tecnico preventivo e prescelto dalla Corte locale - la qual e ha equiparato il danno per equivalente al costo per la sua messa in opera -, per sua stessa natura non copre tutta l'area del danno, non essendo pi enamente soddisfat torio, poiché il complesso immobiliare resterebbe comunque esposto a nuove infiltrazioni e, quindi, a menomata fruibi lità e, di conseguenza, a eventuale deprezzamento. 
Con l'atto di citazione (riportato dalla stessa controricorrente) ### a cagione dei vizi che il complesso immobiliare, chiese <<la riduzione del prezzo di compravendita (…) con condann a alla restituzione del corrispettivo nella misura ritenuta congrua ai sensi dell 'art. 1492 c.c. [nonché] (…) al risarcimento di tutti i danni subiti (…) ex art. 1494 c.c. ove occorra da liq uidarsi in via equitativa (…) in via sub ordinata acc ertare e dichiarare la società ### (…), quale società costr uttrice dell'immobile venduto responsabile dei gravi v izi e difetti occulti riscontrati sullo stesso immobile ex art. 1669 c.c. [e condannarla] al risarcimento di tutti i danni subiti (…) ove occorra da liquidarsi in via equitativa>>. 6 di 7 La domanda che l'attrice ha posto come principale era diretta alla restituzione di parte del prezzo pagato, oltre al risarcimento del danno, evocando la disciplina in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta. 
Non è, pert anto, conclu dente il ragionamento svolto dal Giudice, il quale addebita alla odierna ricorrente di non avere già in primo grado specificato le voci di danno, includendo fra queste il deprezzamento, che afferma essere stato prospettat o solo in appello (addirittura sospetta, come si è visto, che si possa versare in ipotesi d'inammissibilità ex art. 345 cod. pro. civ.), e afferma di non potere sopperire all'inerzia de lla parte, che non aveva espressamente chiesto la nomina di un consulente d'ufficio per la pertinente stima. 
La sentenza impugnata ha disatteso per larga parte la domanda principale, limitandosi a quantificare il danno per equivalente degli interventi “tampone”. 
Costituisce principio granitico l'affermazione secondo la quale il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel giudizio di appello, previsto dall'art. 345, comma 3, c.p.c., che deriva dal carattere t endenzialm ente chiuso delle fasi di impugnazione, non opera quando il giudice eserciti il proprio potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche attraverso l'affidamento di una co nsulenza tecnica d'ufficio (### 1, n. 15 945 del 27/06/2017; Rv. 644977 - 01). Ciò, in esatta coerenza con il più lato princip io secondo il quale la decisione di richiedere un tale ausilio è attribuita in generale al potere del giudice e niente affatto subordinata alla richiesta delle parti - cfr., ex multis, Cass. 9461/2010 -. 
La stim a del danno no n richiedeva af fatto esercizio di poteri arbitrari da parte del giudice. 7 di 7 Il comp lesso immobiliare era stat o acquistato per € 200.000,00, l'appartamento, esteso 125 mq (come si ricavava dal rogito), era interessato per il 30% dal fenomeno pregiudizievole e, quindi, valendosi della disposizione di cui all'art. 1226 cod. civ., il giudice, in presenza degli elementi di fatto salienti, avrebbe dovuto stimare il minor val ore (val q uanto dire, il depr ezzamento) della cosa ven duta affetta da vizi, avvalendosi dell'apporto di un consulente o, se del caso, anche in via equitativa.  6. La sentenza, di conseguenza, deve essere cassata con rinvio. 
Il Giudice del rinvio regolerà anche il capo delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  accoglie il ricorso, cassa l a sentenza im pugnata e rinvia alla Corte d'appello di Lecce, in diver sa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2024  

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Grasso Giuseppe

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 7483/2025 del 20-03-2025

... quanto si è detto circa la non assimilabilità del tampone alle misure di sicurez za impost e dal d.lgs. 81/2008, non può in alcun modo vincolare nell'individuazione degli obblighi che derivano dal rappo rto di impiego rispettivamente a carico del datore di lavoro e del prestatore. 4. Il second o moti vo, con il quale si censura la sentenza impugnata per non avere disposto la compensazione delle spese di lite, è inammissibile. In tema di spese processuali, infatti, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui esula dall'ambito del giudizio di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la va lutazione d ell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, pur in presenza dell e condizioni alla cui ricorrenza il legislatore ha subordinato la deroga al principio di soccombenza. In line a con la natura discre zionale del potere di compensazione questa Corte, da tempo, ha affermato che solo la comp ensazion e deve essere sorretta da adeguata (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 10136-2024 proposto da: ### elettivamente domiciliato in ##### 4, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ###'#### in persona del ### pro tempo re, rappresent ato e difeso ope legis dall'### presso i cui ### domicilia in ### alla ### 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 105/2023 della CORTE ### di TRIESTE, depositata il ### R.G.N. 41/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02 /2025 dal ###. ###; ### scolastico ### verde ### delle spese sostenute dal docente R.G.N. 10136/2024 Cron. 
Rep. 
Ud. 04/02/2025 PU udito il P.M. in persona del ###. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato ### per delega ver bale avvocato #### 1. La Corte d'Appello di Trieste ha respinto l'appello di ### docente di scuola m edia superiore, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la dom anda, proposta nei confronti de l Ministero dell'### e del ### volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al rim borso de lle spese sostenut e per ottenere, nel mese di settembre 2021, la certificazione verde prevista dal d.l. n. 52/2021, nonché al pag amento dell a retribuzione per il tempo impiegato nell'effettuazione del test antigienico, da qualificare orario lavorativo.  2. La Corte d istrettu ale ha ri tenuto infondata la tesi dell'appellante, che aveva in vocato l'applicazione della normativa in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, dettata dal d.lgs. n. 81/200 8, e sost enuto che devono gravare sul dat ore, pu bblico o privato, gli oneri fin anziari connessi alle misu re relative alla sicu rezza dei luoghi di lavoro. 
Ha rilevato che il legislatore con la normativa emergenziale ha perseguito la finalità di tutelare la salute pubblica in tutti i momenti del vivere civile ed in tutti i luoghi che potevano costituire «terreno fertile per la diffusione del ###19», ivi compresi quelli di lavoro. 
Ha richiamato la giurisprudenza amministrativa inerente alla legittimità degli atti adottati dal Ministero dell'istruzione per l'avvio in sicurezz a dell'ann o scolastico 2021/2022, anche nella parte in cui escludono la gratuità dei tamponi antigenici, 3 ed ha sottolineato che a diverse conclusioni non si poteva giungere valorizzando la posiz ione assunta dalla ### delle ### sulla deducibilità o meno della spesa, atteso che si era in presenza di un a tto amministrativo inid oneo, in quanto tale, a derogare alla normativa primaria.  3. Per la cassazione della sentenza ### ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso il Ministero dell'istruzione e del merito.  4. L'### della ### ha depositato conclusioni scritte, ulteriormente illustrate nel corso della discussione orale, ed ha chiesto il rigetto del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il ricorrent e denuncia test ualment e «violazione o falsa applicaz ione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro per avere la Corte di appello di Trieste affermato la non applicabilità del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute della sicure zza nei luoghi di lavor o (in particolare articoli 3 e 15) e dell'art. 2087 c.c. in base ai quali tutti i costi derivanti dalla tutela della salute e sicure zza sul lavoro devono gravare unicamente sul datore di lavoro…». 
Il ricorrente torna a fare leva sul principio, definito di civiltà giuridica, secondo cui la sicurezza dei luoghi di lavoro deve essere garantita dal datore e, pertanto, nessun onere economico può gravare sul lavoratore. Richiama la risposta data dalla ### delle ### all'interpello n. 160 del 30 marzo 2022 che, per escludere la detraibilità del costo dei tamponi antigenici, fa leva sul principio secondo cui la spesa 4 è sostenuta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro e da quest'ultimo va rimborsata.  2. Con la seconda critica il ricorrente censura il capo della sentenza inerente al regolamento delle spese di li te e sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre la compensazione integrale in consi derazione della novità e della complessità della questione giuridica.  3. Il primo m otivo d i ricorso è ammissibile perché, nel rispetto dell'onere imposto dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., specifica il vizio dal q uale sarebb e affetta la sentenza impugnata e, nel denunciare la violazione de l d.lgs.  81/2008, artt. 3 e 15, formula una censura che può essere ricondotta al n. 3 dell'art. 360 cod. proc civ., espressamente richiamato nella rubrica. 
Il motivo, peraltro, è infondato. 
Il d.l. 22 aprile 2021 n. 52, più volte modificato, ha dettato una pluralità di misure volte ad assicurare, come si legge nel preambolo, « la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispet to delle esigenz e di contenimento della diffusione dell'epidemia da ###19», tenendo conto, da un lato, dello stato di emergenza ancora in atto «relativo al rischio sanitario conne sso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissib ili», dall'alt ro dell'evoluzione della situazione epidemiologica e degli effetti derivati dalla campagna vaccinale. 
Sono state, dunque, consentite attività in precedenza vietate, ma la loro ripresa è stata accompagnata dalla previsione di condizioni poste agli esercenti ed ai fruitori dei servizi. In particolare la partecipazione alle attività indicate nell'art. 9 bis, comma 1, del d.l. citato (servizi di ristorazione, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere; 5 sagre e fiere , convegn i e congressi; centri te rmali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò ; concorsi pubblici) è stata perme ssa solo «ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi ###19, di cui all'arti colo 9, comma 2,» ossia d elle «certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazi one contro il ###2 o gu arigione dall'infezione da ###2, ovvero l'effettu azione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negati vo al virus ###2» ( così la definizione dettata nel comma 1, dell'art. 9, ulteriormente specificata nel comma 2). 
Quanto al settore scolastico il d.l., nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, ha previsto, all'art. 9 ter, comma 1, l'obbligo per il personale scolastico di munirsi, a partire dal 1° settem bre 2021 e sino alla cessa zione dello stato di emergenza, di certificazione verde (Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergen za, al fine di tutelare la salu te pub blica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza d el servizio essenzi ale di istruzion e, tutto il personale scolastico del siste ma nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devon o possedere e sono tenuti a esib ire la certificazione verde ###19 di cui all'articolo 9, comma 2.) ed al comma 2 ha aggiunto che, in caso di m ancato rispetto d ell'obbligo imposto, il personale sarebbe stato considerato assente ingiustificato ed il rapporto di lavoro sarebbe stato sospeso, a decorrere dal quinto giorno di assenza, senza diritto alla retribuzione ed a comp ensi o emolumenti , comunqu e denominati (Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al 6 comma 1 d a parte d el perso nale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiu stificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.) 3.1. La normativa citata si inscrive nell'ambito delle plurime misure che il legislatore, a fronte dell'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale data dalla diffusione e gravità dell'epidemia da ###2 ( che già l'11 marzo 2020 l'OMS aveva definito «pandemia»), ha adottato al fine di tutelare la salute pubblica. 
Non a caso la Corte Costituzionale, nell'escludere che nella materia, ricondotta alla profilassi internazionale, potesse intervenire la legislazione regionale, se non espressamente autorizzata da quella statale, ha evidenziato che la disciplina dettata in tema di certificazione verde è stata finalizzata a limitare la diffusione del contagio, consentendo l'interazione tra perso ne in luoghi pubblici o aperti al pubblico solo ai soggetti che, in quanto vaccinati, guariti, o testati con esito negativo al ###19, si offrivano a vettori della malattia con un minor tasso di probabilità (cfr. Corte Cost. n. 164/2022 e negli stessi termini Corte Cost. n. 50/2024).  3.2. Sempre al fine di limit are la dif fusione del cont agio, inoltre, il legislatore ha valut ato le diverse “comunità lavorative” e, tenendo conto della natura delle attività svolte, nonché della maggiore o minore fragilità dei fruitori dei servizi, ha individuat o catego rie di lavoratori alle quali ha imposto l'obbligo vaccinale, come condizione imprescindibile per poter rendere la prestazione lavorativa, differenziandole da altre per le quali è s tato ritenu to sufficiente il solo possesso della certif icazione verde , anche se rilasciata a seguito di effett uazione di t est antigenico, di d urata 7 temporale limitata perché attest ante unicamente la condizione di non portatore del virus al momento dell'esame. 
Non è questa la sede ###dettaglio l'evoluzione della normativa, che è andata di pari passo con l'evolversi della pandemia e che ha portato alla progressiva estensione delle categorie alle quali l'obbligo vaccinale è stato imposto (fra queste rientra anche il personale della scuola a partire dal mese di dicembre 2021). Quella normativa, che questa Corte ha esaminato in dettaglio ad altri fini (cfr. Cass. 1881/2025, Cass. n. ###/2024, Cass. n. 12211/2024 alle cui motivazioni si rinvia), è stata più volte vagliata dal Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 186/2023; Corte Cost.  185/2023; Corte Cost. n. 156/2023; Corte Cost. n. 15/2023; Corte Cost. n. 14/2023; Corte Cost. n. 188/2024) che, nell'escludere i dedotti profili di illegittimità dell'imposizione dell'obbligo vaccinale e delle conseguenze su l rapporto di lavoro derivate dal mancato adempiment o dell'obbligo medesimo, ha evidenziato che la legislazione emergenziale ha realizz ato un contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute.  3.3. Le disposiz ioni normative ch e qui vengono in rilievo vanno, allora, interpretate alla luce dell'intero contesto nel quale si inseriscono che rende evidente come la certificazione verde non possa essere minimamente assimilata alle misure che il datore di lavoro è tenuto ad adottare, sopportandone i relativi costi, per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal d.lgs. n. 81/2008. 
Oltre a quanto si è già detto sulla finalità di tutelare la salute pubblica, non solo nei luoghi di lavoro ma anche in relazione alle plurime diverse attività consentite ai soli possessori della certificazione, va evidenziato che il legislatore, una volta avviata la campagn a gratuita di vaccinazione, che le più autorevoli voci scientifiche a livello mo ndiale indicavano 8 come strumento idoneo a contrastare la diffusione del virus, ha permesso ad alcun e categorie di lavoratori, pubblici e privati, la presentazione del test antigenico in sostituzione dell'attestato di avvenuto adempimento dell'obbligo vaccinale, e ciò ha fatto nell'esclusivo interesse del prestatore al quale è stato consentito di non sottoporsi alla vaccinazione, senza incorre re nella sospensione prevista d al legislatore quale conseguenza della mancata sottoposizione all a vaccinazione medesima. 
Conseguentemente non può essere invocato nella fattispecie il principio secondo cui devono gravare sul datore di lavoro le spese che il prestatore sopporta nell'esclusivo interesse del primo, atteso che la previsione di una modalità alternativa alla vaccinazione è stata ispirata, lo si ribadisce, dall'intento di rispettare, ove possibile, la scelta della persona di rifiutare la somministrazione del vaccino.  3.4. Non vale richiam are per contrastare le corrett e conclusioni alle quali la Corte t erritoriale è pervenuta la risposta data dall'### delle ### all'interpello n. 160 del 30 marzo 2022. 
E' consoli dato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui «le circolari con le q uali l'### delle entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contengano dire ttive agli uffici gerarchicament e subordinati, esprimono esclusivame nte un parere non vincolante, oltre che per gli uffici a cui sono dirette, per il contribuente, per la stessa autorità che le ha emanate e per il giudice; pertanto, la cd. interpretazione ministeriale delle norme tributarie, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce fonte di diritto, né è soggetta al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione (ex artt. 111 Cost. e 360 c. p.c.), trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di attività interna alla medesima 9 pubblica amministrazione, destinat a ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipen denti, ma inidonea ad incidere sul rapp orto tributario » (Cass. ###/2022 e negli stessi termini Cass. S.U. n. 23031/2007). 
A magg ior ragione il richiamato parere, non conforme a diritto, per quanto si è detto circa la non assimilabilità del tampone alle misure di sicurez za impost e dal d.lgs.  81/2008, non può in alcun modo vincolare nell'individuazione degli obblighi che derivano dal rappo rto di impiego rispettivamente a carico del datore di lavoro e del prestatore.  4. Il second o moti vo, con il quale si censura la sentenza impugnata per non avere disposto la compensazione delle spese di lite, è inammissibile. 
In tema di spese processuali, infatti, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.  civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui esula dall'ambito del giudizio di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la va lutazione d ell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, pur in presenza dell e condizioni alla cui ricorrenza il legislatore ha subordinato la deroga al principio di soccombenza. 
In line a con la natura discre zionale del potere di compensazione questa Corte, da tempo, ha affermato che solo la comp ensazion e deve essere sorretta da adeguata motivazione, che dia conto dell'esercizio del p otere nel rispetto della normativa v igente ratione temporis, motivazione che, invece, non è richiesta qualora, come nella fattispecie, il giudice si sia uniformato alla regola generale della soccombenza (cfr. fra le tante più recenti Cass. 4738/2024, Cass. n. 25674/2023, Cass. n. 19477/2023). 10 5. In via concl usiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorre nte al pagamento d elle spese del giudizio di cassazione liquidate come da dispositivo.  6. Ai sensi d ell'art. 1 3, comma 1 quater, del d .P.R.  115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U.  4315/2020, della ricorrenza d elle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.  P.Q.M.  La Corte rigetta il rico rso e condan na il ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 600 ,00 per competenze professionali, oltre al rimb orso delle spese prenotate a debito. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribut o unific ato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto ### deciso in ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Di Paolantonio Annalisa

M

Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 2213/2025 del 13-10-2025

... acinetobacter baumanii è avvenuto in data ### sul tampone della trachestomia, mentre la positività a ### pneumoniae e ad acinetobacter è stata riscontrata sulla coltura del broncoaspirato del 2.9.2020”; orbene, “ considerato che l'ingresso in ### del sig. ### è avvenuto per la prima volta il ### al ### del ### è evidente che il contagio è avvenuto dopo il ricovero”; infatti, “ considerato che la morte del periziando … è avvenuta per shock settico, considerato che l'organo più colpito è stato il polmone ( la Tac dell'1.9.2020 evidenziava una “ atelettasia totale del polmone di destra” e del lobo superiore del polmone di sinistra), non v'è dubbio che questi due germi, che prediligono il sito polmonare, abbiano avuto un ruolo preminente nel decesso del de cuius”. Si tratta, a ben vedere, di “ germi opportunisti da infezione nosocomiale (acinetobacter e ### pneumoniae) … multiresistenti a sentinella di infezione correlata all'assistenza”; va peraltro aggiunto che, secondo i periti d'ufficio, “ il riscontro ( di detti germi opportunisti, ndr) è stato tardivo ( 25.7.2020 per l'### e 2.9.2020 per la ###”, di tal che può ritenersi che “ la diagnosi di (leggi tutto)...

testo integrale

#######. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al N. R. G. 4977/2023 TRA ### in proprio e n. q. di moglie convivente di #### in proprio e n. q. di erede di ### nonché n. q. di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore #### in proprio e n. q. di erede di ### nonché ###### e ### tutti in proprio e n. q. di eredi di ### rapp.ti e difesi, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. ### ed elett.te dom.ti presso lo studio di detto difensore in ### alla via ### n. 60 P.co dei ##### 1 Centro, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. ### ed elett.te dom.ta con detto difensore presso il ### affari giuridico-legali della ### 1 Centro RESISTENTE NONCHE' ### con residenza come in ricorso RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medica.  CONCLUSIONI: come da atti di causa e da verbale d'udienza del 9.9.2025. 
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda avanzata dai ricorrenti è fondata e va accolta, tuttavia nei limiti e per i motivi di seguito precisati. 
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, gli odierni istanti, deducevano quanto segue: che, in data ###, il de cuius ### con diagnosi di “ sospetta otite orecchio sinistro”, veniva visitato all'### di Napoli, dal quale era dimesso lo stesso giorno; che, sempre il ###, al mattino, ritornava presso il medesimo nosocomio, dove gli veniva diagnosticata una “ farongodinia”, e subito dopo dimesso; che, alle ore 14.04 di quella giornata, si rendeva necessario il ritorno al ### con nuova diagnosi di “ probabile ascesso faringeo”; che, il giorno 4.7.2020, era trasferito all'### del ### con diagnosi di “mediastinite”, e sottoposto ad intervento chirurgico di “ cervicotomia con drenaggio”; che, durante il ricovero, dall'esame colturale del 25.7.2020, era segnalata la presenza di “ acinetobacter baumenii”, mentre l'esame colturale del 2.9.2020 faceva rilevare la presenza di “ ### pneumoniae”; che, in data #### purtroppo decedeva; che, già prima del ricovero ospedaliero, i familiari del de cuius si erano rivolti, per le cure, al medico di fiducia dott.  ### il quale, tuttavia, non avrebbe correttamente inquadrato le patologie da cui il paziente era affetto; che, nell'assunto di essi ricorrenti, la morte di ### sarebbe ascrivibile alla negligenza e/o imperizia dei sanitari intervenuti ( sia del dott. ### medico privato che già l'aveva in cura, sia dei sanitari dell'### sanitaria resistente), nonché ad una responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria in quanto tale. 
In particolare, assumevano che il decesso de cuius sarebbe dipeso, in primo luogo, da un errore nella somministrazione dei farmaci al momento del ricovero, avendo essi sanitari somministrato, ad un soggetto gravemente diabetico, “ una fiala di Bentelan da 4 mg”, con aggravamento della già compromessa condizione immunitaria del paziente; in secondo luogo, la responsabilità sarebbe ascrivibile alla struttura ospedaliera in quanto tale, in ragione della contrazione, da parte del paziente, all'interno dell'ambiente ospedaliero, di batteri ccdd. “ mangiacarne”, e precisamente l' “ acinetobacter baumanii” e la“ ### pneumoniae”. 
In ragione di tanto, essi istanti invocavano il risarcimento dei danni iure hereditatis ( nella forma del danno biologico e del danno da perdita di chances occorsi al de cuius), in qualità dunque di eredi del ### nonché dei danni iure proprio, per la perdita del cd. rapporto parentale conseguente al decesso del de cuius. 
Si costituiva l'### 1 Centro, la quale, in primo luogo, deduceva la mancanza di prova, in capo agli istanti, della propria qualità di eredi; nel merito, contestava la domanda, chiedendone il rigetto, ritenendo insussistente la dedotta colpa medica in capo ai sanitari operanti presso detta ### ospedaliera. 
Il resistente ### nonostante la notifica, a mezzo raccomandata a/r, dell'atto introduttivo ( v. relata del 8.11.2023), non si costituiva né altrimenti compariva, per cui ne va dichiarata la contumacia. 
Nel corso del giudizio, veniva espletata CTU medico-legale con la nomina di un Collegio peritale; all'udienza del 9.9.2025, le parti concludevano chiedendo decidersi la causa; a detta udienza la causa, ai sensi del comma 3 dell'art. 281 sexies cpc, veniva riservata a sentenza. 
In via del tutto preliminare, va ribadito che, nel giudizio de quo, vi è stata regolare instaurazione del contraddittorio, in ragione di quanto di seguito precisato. 
In primo luogo, infatti, va rilevato come, a verbale d'udienza del 23.5.2024, l'Asl resistente deduceva che, nel caso di specie, difetterebbe agli atti di causa la prova del perfezionamento della notifica nei confronti dell'altro resistente, dott. ### prova, di contro, per quanto già detto agevolmente rinvenibile in atti, giusta allegazione dell'avviso di ricevimento della raccomandata a/r del 8.11.203. 
Ancora, nel medesimo verbale d'udienza, la resistente Asl deduce che “ la competenza territoriale asserita in libello, ravvisabile nell'astratta connessione soggettiva/oggettiva a causa delle prestazioni … rese da tale medico, senza che ve ne sia peraltro alcuna traccia documentale, è servita unicamente a sradicare la competenza del ### di Napoli, altrimenti foro naturale per la domanda avanzata”. 
Sul punto deve dirsi, in via preliminare, che, secondo il più recente avviso del Giudice di legittimità, la valutazione, da parte del giudice di merito, circa la sussistenza o meno della propria competenza, va fatta sulla base delle mere risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi ( v. Cass. n. 20553/2019). 
Orbene, tutto ciò premesso, venendo al caso di specie, non può non rilevarsi che, stando al tenore dell'atto introduttivo, i ricorrenti hanno dedotto ( v. pag. 2) uno specifico profilo di responsabilità in capo al resistente ### ( residente, per quanto dedotto da essi ricorrenti, in ### Comune rientrante nel circondario dell'intestato ### con conseguente radicamento della competenza territoriale di quest'ultimo ex art. 18 cpc), allorquando assumono che esso professionista, “ da tempo seguiva ( il paziente, ndr) sotto l'aspetto sanitario generale”, e dava a questi “ rassicurazioni sul proprio stato di salute”; trattasi, a ben vedere, di un contegno omissivo di per sé rilevante, quanto meno sotto il profilo assertivo. 
Non può non rilevarsi, peraltro, come, in sede di comparsa di costituzione, non è stata sollevata, specificamente, eccezione di incompetenza territoriale dell'adìto ### invocando la competenza territoriale di un diverso ### giudiziario con riguardo alla residenza, ai sensi dell'art. 18 cpc, dell'ulteriore resistente ### è noto, sul punto, che, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione ( e, nel caso che ci occupa, esso resistente è stato evocato in giudizio quale libero professionista esercente la professione sanitaria, di tal che l'invocata responsabilità va qualificata, anche dopo l'entrata in vigore della ### come responsabilità di natura contrattuale), la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore ( v. Cass. n. 16284/2019). 
Né, va precisato, nel caso di specie si verte in un'ipotesi di competenza territoriale inderogabile ex art. 28 cpc; invero, ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art.  1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. ###.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza ( v. 
Cass. Ordinanza n. 11781 del 18/06/2020); di tal che, secondo l'inequivoco disposto di cui al novellato art. 38 cpc, la deduzione circa l'incompetenza territoriale ### non è rilevabile d'ufficio, ma rimessa all'eccezione di parte, da proporsi, tempestivamente, nella comparsa di risposta. 
In ragione di quanto detto, dunque, la spiegata eccezione, come anticipato, sollevata solo a verbale d'udienza del 23.5.2024, va dichiarata inammissibile poiché tardiva; sul punto, il giudice di legittimità ( v. Cass. n. 20553/2019) ha chiarito che l'eccezione di incompetenza territoriale del convenuto non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase; essa, infatti, deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c. ( nel caso di specie, udienza ex art. 281 duodecies comma 1 cpc), salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria "in limine litis", se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti. Tale istruzione, però, deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti. 
Quanto alla spiegata eccezione di improcedibilità della domanda, emerge dagli atti di causa l'avvenuto espletamento, in data ###, del tentativo di mediazione, conclusosi con verbale negativo. 
Ancora, è in parte fondata e va accolta, nei limiti di seguito precisati, la deduzione, sollevata dalla resistente ### 1, di difetto della prova, in capo agli odierni ricorrenti, della loro qualità di eredi; va precisato che, secondo consolidato avviso del giudice di legittimità, il possesso della qualità di erede, in quanto incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito della causa ( v. Cass. ord. n. ### del 2 dicembre 2019). 
Sul punto, deve dirsi che, secondo il giudice di legittimità, il soggetto che promuove l'azione nella asserita qualità di erede di un altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto fatto valere, deve allegare la propria legittimazione e deve dimostrare sia il decesso della parte originaria sia l'asserita qualità di erede ( v. Cass. n. 21436/2018), rappresentando la qualità di erede un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio ( v. Cass. n. 16814/2018). 
Nondimeno, la stessa S. C. ( v. Cass. n. 868/2017, ### VI) ha chiarito che, per quanto concerne la delazione di eredità, tale onere è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere qual rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ex art. 565 ss. cc; il concetto è stato ribadito in tal senso anche nell'ordinanza della S. C. del 22 novembre 2019, n. ###, in cui si precisa che la qualità di erede non può essere dimostrata utilizzando come prova solo la denuncia di successione, ma è necessaria la presentazione di certificazioni anagrafiche, ovvero atti dai quali si evince il rapporto di parentela con il de cuius ( v. anche App. Genova, n. 932/2019). 
Peraltro, aggiunge la S. C., con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cc l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie che - come nel caso di specie - essendo volte al ristoro dei danni occorsi al de cuius, non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cc, sicchè, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto attuale quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di aver accettato la qualità di erede. 
Ciò premesso, venendo al caso di specie, emerge che soltanto i ricorrenti #### e ### tutti n. q. di eredi di ### hanno versato in atti, nel corso del giudizio, documentazione ( anche integrativa della documentazione anagrafica già allegata al ricorso) da cui si evince, anzitutto, l'avvenuto decesso del de cuius ### ( v.  certificato di morte del 28.4.2025) - circostanza, questa, peraltro giammai contestata dalla resistente ed evincibile comunque dalla documentazione medica versata in atti in allegato al ricorso introduttivo -, nonché documentazione anagrafica ( v. certificati di famiglia allegati al ricorso introduttivo, estratti di nascita depositati il ###, integrativi di quelli già allegati al ricorso introduttivo, certificato di matrimonio con la ricorrente ### da cui si desume il rapporto di parentela e/o coniugio sussistente tra essi ricorrenti, da un lato, e il de cuius ### dall'altro. 
Sul punto, deve dirsi peraltro che, ad avviso di chi scrive, il deposito ( documentale integrativo) effettuato dai ricorrenti in data ### deve ritenersi ammissibile, in ragione di quanto di seguito precisato. 
Invero, è noto che, secondo consolidato avviso del giudice di legittimità, ribadite anche in un recentissimo arresto ( v. Corte di Cassazione, ### ordinanza 12 luglio 2024, n. 19226), le norme che pongono preclusioni e decadenze devono interpretarsi in modo restrittivo, di tal che non può condividersi la soluzione che ritiene di ricavare una perdita delle facoltà delle parti in via meramente interpretativa, ed in assenza di una esplicita manifestazione di volontà del legislatore; in particolare, aggiunge la S. C., nel rito sommario di cognizione ( oggi, procedimento semplificato di cognizione), è possibile integrare successivamente al deposito dell'atto introduttivo le proprie richieste istruttorie o introdurle ex novo e la circostanza che esse non siano state inserite nell'atto iniziale non può ridondare in danno della parte sotto forma di decadenza, e ciò in quanto il procedimento sommario di cognizione ( oggi, procedimento semplificato di cognizione) non prevede alcuna sanzione processuale nel caso di cui l'attore e il convenuto nei rispettivi atti (ricorso e comparsa di risposta) non indichino i mezzi di prova di cui intendano valersi né alleghino i documenti, per cui è ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. ( oggi, provvedimento decisorio ex art. 281 terdecies cpc, ndr). 
Nondimeno, già nella vigenza del procedimento ex artt. 702 bis ss cpc il giudice di legittimità aveva chiarito che, poiché l'art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede ( va) alcuna specifica sanzione processuale, nè in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, nè in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c. ( v. Cassazione civile, sez. VI, 07 Gennaio 2021, n. 46). 
Va precisato, peraltro, che, nel caso di specie, nemmeno sono stati richiesti dalle parti, né concessi dal giudice istruttore, alla prima udienza di trattazione, i termini di cui al comma 4 dell'art. 281 duodecies cpc, i soli termini che la disposizione da ultimo indicata espressamente definisce “perentori”, il che, per quanto sopra detto in tema di inapplicabilità, in via analogica, di sanzioni processuali nel silenzio del legislatore, ridonda ulteriormente nel senso di inoperatività, nel caso de quo, di qualsivoglia preclusione istruttoria a carico della parte che abbia integrato la documentazione fino all'udienza di rimessione della causa in decisione. 
Di contro, alcuna documentazione giustificativa del rapporto di parentela con il de cuius è stata depositata in atti dai ricorrenti ###### e ### tutti asseritamente fratelli e sorelle del de cuius ### difetta, cioè, agli atti, l'allegazione, in sostanza, di un certificato di famiglia storico e integrale, da cui possa evincersi la sussistenza di un vincolo di parentela ( quali fratelli e sorelle) tra essi istanti e ### di tal che la relativa domanda va rigettata nel merito. 
Nondimeno, sempre in via preliminare, va dichiarato, ai sensi dell'art. 75 cpc, il difetto della legittimazione attiva in capo alla ricorrente ### n. q. di genitore esercente la potestà sulla figlia minore ### Invero, è noto che, ai sensi dell'art. 320 cc, quando l'esercizio della potestà genitoriale compete ad entrambi i genitori, questi ultimi rappresentano il figlio congiuntamente: ne deriva che all'atto debbono partecipare contestualmente entrambi i genitori, sottoscrivendo congiuntamente la domanda giudiziale proposta in suo nome. 
Ciò detto, venendo al caso di specie, emerge ( v. certificato del 30.4.2025) che sulla minore ### - e non è stata allegata prova contraria rispetto alle risultanze della documentazione anagrafica - esercitano la potestà genitoriale il padre, ### e la madre ### nondimeno, in difetto, ripetesi, di allegazioni in senso contrario, nel ricorso non è indicato se la ricorrente ### abbia agito o meno, quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore, anche in nome e per conto del di lei padre ### di tal che, come anticipato, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo a ### n. q. di genitore esercente la potestà sulla figlia minore ### Tutto ciò premesso quanto alle questioni preliminari, prima di affrontare il merito della vicenda, occorre, ad avviso di chi scrive, procedere ad una precisazione di ordine metodologico: appare necessario ricordare che, ai fini di un assai rapido inquadramento della cd. responsabilità per colpa medica, con l'entrata in vigore della cd. ### viene a tracciarsi una netta demarcazione tra la responsabilità della struttura pubblica o privata e della persona fisica del personale medico o paramedico che incorre nella responsabilità: mentre viene ad attrarsi nella responsabilità contrattuale la responsabilità della struttura e quindi soggetta alle norme dell'art. 1218 e ss. c.c., l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. 
Già prima della ### invero, il rapporto che si instaura### tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) aveva fonte in un tipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgevano a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze ( v. Cass. n. 13953/2007; Cass. n. 13066/2004). 
Ne consegue, dunque, prima come oggi, dopo la ### che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art.  1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art.  1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. 
Con l'introduzione della nuova ### dunque, si instaura un c.d. regime bipartito, attraverso la previsione di una responsabilità contrattuale per soggetti che hanno il pieno governo del proprio rischio (strutture e liberi professionisti) in base a rapporto autenticamente contrattuale o all'accettazione del paziente in ospedale, ed una responsabilità extracontrattuale per chi non ha il pieno governo del rischio (medici dipendenti o convenzionati con SSN o comunque operanti in struttura). 
Stante la natura contrattuale della responsabilità delle strutture sanitarie e dei medici liberi professionisti, il danneggiato deve fornire la prova del contratto ( o del cd. contatto sociale) e dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto ed imprevedibile ( v. Cass. n. 975 del 16.1.2009). 
A tale riguardo è utile, se non altro per la estrema attualità, evidenziare la recente sentenza della S. C. n. 24073 del 13 ottobre 2017 in cui si ribadisce “il principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo invece a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante ( Cass. Sez. UU, Sentenza n. 577 del 11/01/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 27855 del 12/12/2013)”. 
Prima di esaminare in concreto la vicenda de quo, va altresì precisato che particolare rilievo, in tema di responsabilità medica, assume lo studio e l'analisi della sussistenza o meno, nel caso di specie, del nesso di causalità tra condotta ( attiva od omissiva) ed evento. 
In primo luogo, infatti, va precisato che, secondo un recentissimo orientamento della Suprema Corte, il nesso causale in materia di responsabilità civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cp, per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio cd. della causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “ del più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “ oltre il ragionevole dubbio” ( v. Cass. n. 16123 del 8.7.2010). 
Venendo al merito della vicenda, ritiene questo giudice che, sulla scorta della CTU versata in atti - a firma dei dott.ri ### ( specialista in infettivologia) e ### ( specialista in medicina-legale) - sono ravvisabili profili di responsabilità, in capo ai sanitari intervenuti ( in particolare, come appresso sarà evidenziato, quelli operanti presso l'### del ### in Napoli), nonché a carico della struttura ospedaliera in quanto tale, per la morte del sig.  ### e ciò in ragione di quanto di seguito precisato. 
In primo luogo, i nominati ### deducono che, a loro avviso, “ l'utilizzo di cortisone ad alte dosi ( betametasone e metilprednisolone) nella fase iniziale dell'assistenza al sig.  ### non è stato opportuno, perché non solo non è servito a migliorare le difficoltà respiratorie, ma ha indotto picchi di glicemia, che certamente hanno contribuito alla diffusione delle infezioni; poichè fin dall'inizio era evidente la presenza di un ascesso parafaringeo e mediastinico, l'aspetto infettivo della vicenda clinica doveva essere curato con maggiore impegno, essendo del pari evidente che i ripetuti drenaggi chirurgici … non fermavano la progressione della malattia”; in sostanza, aggiungono i periti d'ufficio, “ la progressione della malattia è stata facilitata anche dalla inefficacia delle cure attuate”. 
Ad avviso di chi scrive, tuttavia, in ragione di un sistematico esame degli atti di causa, le cennate conclusioni cui, sul punto, sono giunti i nominati ### non sono condivisibili, alla luce delle inequivoche controdeduzioni sollevate dal perito della resistente ### dott.  ### Sul punto specifico, infatti, va oggettivamente evidenziato che, da un lato, vi fu, nel caso di specie, sin da subito “ una corretta diagnosi … di sospetto ascesso faringeo”, il che induce ad escludere la sussistenza, in capo ai sanitari intervenuti, di un errore nella diagnosi iniziale, con conseguente somministrazione di famaci non adeguati allo stato effettivo.   Dall'altro lato, il perito di parte precisa che “ il cortisone è frequentemente utilizzato nelle infezioni batteriche e controindicato solo inizialmente in quelle virali; il dosaggio utilizzato nei diabetici è facilmente controllabile con le terapie insuliniche”; ne discende, allora, che “ affermare che esso sia proattivo all'infezione è come affermare che il paziente sia giunto in ### sano e non con un'evidente sepsi batterica”. 
Si deve concludere, allora, che la deduzione secondo cui, in ragione delle condizioni del paziente al momento del ricovero, la somministrazione di cortisone non sarebbe stata adeguata, non trova riscontro nelle risultanze cliniche, da cui emerge, di contro, che, proprio al momento del ricovero all'### del ### non poteva sicuramente discettarsi di una infezione virale in capo al de cuius, ma di una diversa ipotesi di infezione batterica, rectius sepsi batterica, come tale, secondo la letteratura medica, non incompatibile con la somministrazione di cortisone, il cui dosaggio, peraltro, nei pazienti diabetici ( come lo ###, può essere facilmente controllato con le terapie insuliniche. 
Ciò detto in ordine alla dedotta ( ma non provata) condotta asseritamente negligente in capo ai sanitari intervenuti, deve tuttavia ritenersi, sulla scorta del materiale istruttorio raccolto, che il decesso del de cuius ### si dipeso da una pluralità di cause, tra cui, oltre alle sue condizioni endogene già presenti al momento del ricovero, la contrazione, da parte dello stesso, di infezioni nosocomiali che hanno sicuramente favorito, sia pure in termini percentuali, il verificarsi del decesso. 
Anzitutto, sul punto i ### chiariscono che “ il decesso del de cuius è avvenuto per arresto cardiocircolatorio terminale in soggetto con insufficienza multiorganica da sepsi di germi opportunisti da infezione polmonare, che ha comportato l'atelettasia totale del polmone di destra e parziale del polmone di sinistra; tale infezione è stata determinata dall'azione congiunta dei due batteri ### pneumoniae e acinetobacter baumanii, la cui presenza è documentata dalla positività del broncoaspirato” ( v. pag. 32 della ctu). 
In particolare, essi precisano che “ l'infezione nosocomiale da agenti patogeni tipici è stata diagnosticata dopo il ricovero in ### infatti, il riscontro di acinetobacter baumanii è avvenuto in data ### sul tampone della trachestomia, mentre la positività a ### pneumoniae e ad acinetobacter è stata riscontrata sulla coltura del broncoaspirato del 2.9.2020”; orbene, “ considerato che l'ingresso in ### del sig. ### è avvenuto per la prima volta il ### al ### del ### è evidente che il contagio è avvenuto dopo il ricovero”; infatti, “ considerato che la morte del periziando … è avvenuta per shock settico, considerato che l'organo più colpito è stato il polmone ( la Tac dell'1.9.2020 evidenziava una “ atelettasia totale del polmone di destra” e del lobo superiore del polmone di sinistra), non v'è dubbio che questi due germi, che prediligono il sito polmonare, abbiano avuto un ruolo preminente nel decesso del de cuius”. 
Si tratta, a ben vedere, di “ germi opportunisti da infezione nosocomiale (acinetobacter e ### pneumoniae) … multiresistenti a sentinella di infezione correlata all'assistenza”; va peraltro aggiunto che, secondo i periti d'ufficio, “ il riscontro ( di detti germi opportunisti, ndr) è stato tardivo ( 25.7.2020 per l'### e 2.9.2020 per la ###”, di tal che può ritenersi che “ la diagnosi di infezione nosocomiale è stata molto tardiva”. 
Conclusioni, queste, contestate dai consulenti della parte resistente, secondo il cui avviso, nel caso di specie, se da un lato “ il monitoraggio clinico microbiologico del paziente è stato costante e continuo … sulla scorta degli antibiogrammi”, dall'altro deve ritenersi che, in ragione delle già gravi condizioni cliniche del paziente ( deficit immunitario), i cennati germi opportunisti sarebbero non altro che espressione di una condizione “ endogena”, frutto cioè di una “ slatentizzazione di flora batterica già presente sul soggetto”, come desumibile dai “ primi isolamenti da broncoaspirato … relativi ad una candida ( isolamento 61569 del 4.7.2020), cui segue un ulteriore isolamento di candida ( 63935 del 11.7.2020) e successivamente il primo isolamento di ### baumanii ( 65486 del 14.7.2020)”. 
Deduzione, questa, ribadita da essi consulenti di parte anche a verbale d'udienza del 9.9.2025, in cui si precisava che, “ in ragione della circostanza pe cui il paziente, al momento del ricovero, aveva già un ascesso parafaringeo, patologia che già di per sé è espressione di una infezione già esistente, vi è una probabilità del 60 % che detto microrganismo fosse già presente al momento del ricovero”. 
Ritiene chi scrive, tuttavia, che le indicate controdeduzioni siano in evidente contrasto con le risultanze oggettive ( versate in atti e vagliate dal collegio peritale), da cui può inequivocamente desumersi che, al momento del ricovero, ed in ragione dei riscontri clinici immediatamente allo stesso successivi, non è stata rinvenuta, in capo al paziente, la presenza - ad esclusione della candida - di quei batteri multiresistenti (acinetobacter e ### pneumoniae) che hanno poi concorso, unitamente ad altri fattori, a cagionarne il decesso. 
Sul punto, invero, è lo stesso CTU dott. ### a ribadire, a verbale d'udienza del 9.9.2025, che “ in data ### il paziente è stato sottoposto a broncoaspirato presso l'### del ### e ( dallo stesso, ndr) risultava “ assenza di crescita”, che equivale ad escludere la presenza di batteri, ad esclusione della candida; così come nel referto del 8.7.2020”; orbene, esso specialista ha precisato ( v. pag. 9 della ctu) che la diffusione dell'### baumanii “ nelle unità di terapia intensiva è stata attribuita alla colonizzazione del personale sanitario, alla contaminazione delle attrezzature mediche e delle soluzioni per nutrizione parenterale”, così come “ le infezioni da ### sono particolarmente diffuse in ambito ospedaliero” ( v. pag. 10 della ctu). 
Deve dirsi, allora, che le controdeduzioni sul punto sollevate dai periti della resistente Asl non sono idonee, ad avviso di chi scrive, a superare le risultanze dei dati clinici obiettivi di cui appena detto; peraltro, non può non evidenziarsi che, da un lato, nella stessa relazione di parte ci si limita a dedurre ( v. pag. 27) che i citati batteri sarebbero di “ verosimile provenienza endogena”, dall'altro, come sopra indicato, lo stesso dott. ### alla cenata udienza del 9.9.2025, ha chiarito che, in ogni caso, la valutazione della natura endogena degli stessi ( presumibilmente legata alla presenza di un ascesso parafaringeo), si fonda comunque su una percentuale del 60 %. 
In ragione di tutto quanto detto, dunque, alcun dubbio sussiste, ad avviso di chi scrive, in ordine alla responsabilità della struttura sanitaria in cui il de cuius è stato ricoverato. 
Su questo ultimo punto, invero, è noto che la legge ### (art. 1) richiama l'art. 32 della ### sottolineando l'importanza della sicurezza delle cure come parte integrante del diritto alla salute; in questo contesto, dunque, la sicurezza non si limita più al solo "rischio clinico" legato alle attività propriamente cliniche, ma si estende a tutte le attività sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali, organizzative e gestionali connesse. 
Ancora, le direttive della ### mondiale della ### hanno definito le infezioni correlate all'assistenza come "infezioni che si possono contrarre durante il ricovero in ospedale o la permanenza in una struttura sanitaria" (###; nondimeno, i criteri per identificare un'infezione come nosocomiale includono il criterio temporale, integrato dal numero di giorni trascorsi dal paziente in ambiente ospedaliero, il criterio topografico, fondato sulla insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento, e il criterio clinico, legato alla specificità dell'infezione e alla verifica dell'avvenuta adozione ( o meno) di misure di prevenzione necessarie. 
Ciò premesso, quanto alla individuazione del regime di responsabilità ascrivibile alla struttura nosocomiale, la giurisprudenza di legittimità di legittimità ha da tempo chiarito che la responsabilità della stessa per le infezioni nosocomiali non è di natura oggettiva; essa struttura, però, per essere dichiarata esente da responsabilità ha l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele previste dalle normative vigenti per prevenire l'insorgenza di patologie infettive e di aver applicato i protocolli di prevenzione nel caso specifico. 
Di contro, il paziente ha l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la riconducibilità dello stesso alla insorgenza di patologie di natura nosocomiale, incombendo sulla struttura l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele previste per prevenire l'insorgenza di patologie infettive. 
È quanto, in sostanza, recentissimamente ribadito dalla ### corte ( v. Cass., sent.  6386/2023 del 3 marzo 2023), la quale, in primo luogo, ha precisato che il diritto di richiedere il risarcimento dei danni causati dall'infezione dà la stura ad un'azione ( spiegata contro la struttura ospedaliera) di sicura natura extracontrattuale; nondimeno, nel pieno rispetto del criterio di ripartizione della prova in materia di illecito aquiliano, resta onere della struttura quello di dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni necessarie a prevenire o quantomeno mitigare il rischio infettivo: si va, in sostanza, dai protocolli di sterilizzazione degli ambienti, alla disinfezione della biancheria, dallo smaltimento dei rifiuti, alla distribuzione di cibi e bevande, dalla conservazione dei disinfettanti alla manutenzione degli impianti di condizionamento, dall'attivazione dei sistemi di sorveglianza, alle limitazioni in tema di accesso dei visitatori, dal controllo della salute del personale sanitario, alla congruità del rapporto numerico medico paziente e ancora molti altri adempimenti che devono essere rispettati. 
Con l'ulteriore precisazione che, in detta evenienza, la prova liberatoria non è soddisfatta dalla mera astratta previsione di queste misure e di questi protocolli, ma dalla dimostrazione, in concreto, dell'effettivo rispetto delle regole nel caso specifico. 
Non può, allora, non rilevarsi come, nel caso che ci occupa, siffatta prova non sia stata affatto fornita dall'Asl resistente, i cui consulenti di parte, come sopra evidenziato, si sono limitati, sul punto, ( v. pag. 25 della ctu), a citare “ i provvedimenti aziendali vigenti all'epoca dei fatti”, provvedimenti recettivi delle prassi interne sulla gestione delle infezioni ospedaliere, e, comunque, a dedurre - senza che ciò, ad avviso di chi scrive, sia stato idoneo a suffragare l'onere probatorio di cui appena detto - che “ il monitoraggio clinico microbiologico del paziente è stato costante e continuo … sulla scorta degli antibiogrammi”. 
Non è, di contro, ravvisabile alcun tipo di responsabilità, in ragione dell'espletata istruttoria, in capo al resistente ### Sul punto, si è detto che, in sede di ricorso introduttivo, gli odierni istanti deducevano che il de cuius ### si sarebbe “ affidato alle cure del dr. ### che da tempo lo seguiva sotto l'aspetto sanitario generale, ricevendo rassicurazioni sul proprio stato di salute” ( v. pag. 2 del ricorso); nondimeno, deve rilevarsi come, nel caso di specie, siffatto assunto sia rimasto del tuto destituito di sostegno probatorio, considerato che non risulta versata in atti alcuna documentazione medica attestante la sussistenza di un percorso terapeutico -antecedente al ricoveroda tale inferire in ordine ad un rapporto professionale tra il ### ( in qualità di medico privato) e il de cuius ### Né, d'altro canto, vi è la prova di un intervento terapeutico del ### nella fase successiva al ricovero, considerato che lo stesso collegio peritale ha chiarito che “ non risulta agli atti che abbia partecipato ( esso resistente, ndr) alla visite ospedaliere o sia stato convocato dai medici ospedalieri per un consulto sul caso clinico del sig. Iovine” ( v. pag.  34 della ctu). 
Ciò detto, occorre a questo punto procedere alla individuazione delle voci di danno che vanno risarcite in favore degli istanti, e cioè gli odierni ricorrenti. 
In primo luogo, essi hanno invocato ( v. pagina 11 del ricorso ) il ristoro del danno loro occorso iure proprio, inteso come danno da essi subìto in ragione della perdita del rapporto parentale, causato dal decesso del de cuius ### in secondo luogo, essi hanno invocato il ristoro del danno, iure hereditatis, a titolo di danno biologico e di danno da perdita delle chanches di sopravvivenza, entrambi occorsi al loro dante causa. 
Ciò detto, ritiene chi scrive che, in ragione di quanto di seguito precisato, soltanto la prima voce di danno possa essere risarcita nel caso di specie, con esclusione di tutte le restanti voci, e ciò per i motivi di seguito precisati. 
In via del tutto preliminare, va precisato che, secondo il Collegio peritale, “ la perdita delle chance di sopravvivenza è stata superiore al 70 %” ( v. pag. 33 della ctu); siffatta conclusione, tuttavia, non appare pienamente condivisibile, tenuto conto, a avviso di chi scrive, non solo del complessivo esame del materiale istruttorio raccolto, ma soprattutto della verifica delle condizioni cliniche del de cuius già al momento del suo ricovero ( 2.7.2020). 
Come, infatti, ribadito più volte dai consulenti della parte resistente, e vieppiù precisato dal dott. ### a verbale d'udienza del 9.9.2025, “ comunque siamo in presenza di un paziente che era epatopatico, diabetico e con una neoplasia misconosciuta, con una probabilità di morte in un soggetto normale pari al 70 %; nel caso specifico, vi sono altre morbilità che peggiorano la prognosi, in particolare la mediastinite riscontrata già al Pellegrini”; dall'altro lato, di contro, il collegio peritale collega l'incidenza dei due batteri nosocomiali ( ### e acinetobacter) all'evento morte secondo una percentuale superiore al 70 %, tano che, sempre a verbale d'udienza del 9.9.025, lo specialista infettivologo dott. ### ribadisce che “ la ### ha avuto un effetto determinante della morte”. 
Orbene, in ragione di tutto quanto detto, ritiene chi scrive che, nel caso di specie, non possa non tenersi conto, ai fini del computo della percentuale di incidenza dei batteri nosocomiali sull'evento morte, delle pregresse, gravi, condizioni del paziente già al momento del ricovero; trattavasi, in sostanza, di un soggetto affetto da epatopatia, diabete e nefropatia, cui sono da aggiungersi le due più gravi complicanze della fascite necrotizzante e della mediastinite, per cui, ad avviso di chi scrive, può concludersi nel senso che, rispetto al decesso, l'insorgenza delle infezioni nosocomiali abbia avuto un'incidenza nel limite del 50 %, di tal che le pregresse condizioni del paziente hanno inciso sull'evento morte nella misura del 50 %. 
Ciò premesso, venendo ad esaminare le voci di danno risarcibili, chi scrive aderisce ad un orientamento, ormai consolidato presso la giurisprudenza di legittimità, e ribadito in una recente e articolata sentenza della S. C. ( v. Cass. n. 26851/2023), secondo il quale, in ipotesi - come quella in esame - di condotta colpevole del sanitario, cui sia conseguita la perdita anticipata della vita - perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente - non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da ‘perdita anticipata della vita' trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico; infatti, secondo il ###, causare la morte di una persona non comporta a favore di quest'ultima un diritto al risarcimento del danno per aver perso la vita anticipatamente rispetto alle prospettive statistiche di durata della vita o rispetto a quelle fornite dalla scienza medica. 
Di contro, in tale ipotesi, è possibile risarcire il danno da perdita anticipata della vita, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto; per detta voce di danno, in ipotesi di morte del paziente dipendente ### dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde in toto dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ai sensi dell'art. 1223 È possibile, dunque, riconoscere un danno da perdita anticipata della vita, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, definendolo come il pregiudizio da minor tempo vissuto ( danno da perdita anticipata del rapporto parentale), ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito, correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto. 
Siffatta limitazione, invero, discende da un ormai consolidato avviso della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ( v. SS. UU. n. 15350/2015), “perché la perdita del bene giuridico possa costituire un danno risarcibile, è necessario che sia riferibile a un soggetto legittimato a far valere il credito risarcitorio. Nel caso di morte (perdita del bene vita) la non risarcibilità deriva (non dalla natura personalissima del diritto leso, come ritenuto da Cass. n. 6938 del 1998, poiché, come esattamente rilevato dalla sentenza n. 4991 del 1996, ciò di cui si discute è il credito risarcitorio, certamente trasmissibile), ma dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito”. 
Orbene, non vi è dubbio che il principio citato per il quale, ai fini del risarcimento del danno, è necessaria l'esistenza di un soggetto creditore che, tuttavia, nel caso della perdita del bene “vita” non esiste più, possa essere esteso anche al danno da perdita di chance di sopravvivenza, poichè tali considerazioni “debbono indubitabilmente valere anche per la perdita della possibilità di rimanere in vita: anche tale perdita, infatti, si realizza solo con la morte del soggetto e, anzi, a ben vedere, non pare poter essere realmente distinta dalla perdita della vita” ( v. Trib. Milano, sent. del 3.12.2022, Sez. I): e quanto sopra appare condivisibile anche perchè, ove si ammettesse la trasmissibilità agli eredi del risarcimento della perdita della possibilità di sopravvivere del paziente, a fortiori dovrebbe essere risarcita la perdita della certezza di sopravvivere, che altro non è, per l'appunto, che il diritto alla vita. 
Ne consegue, allora, che, nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto - come nel caso che ci occupa -, sono concepibili e risarcibili iure hereditario, i danni conseguenti alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita, solo se allegati e provati, il che, di contro, non si ravvisa in alcun modo nell'ipotesi di specie. 
Tutto ciò premesso quanto alle voci di danno risarcibili nella vicenda in oggetto, deve dirsi che, con riguardo al danno risarcibile iure proprio in favore dei ricorrenti, e cioè del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto, non vi è dubbio che il fatto di cui è causa presenta oggettivamente gli estremi del reato - colposo(cfr. Cass., 17/9/2010, n. 19816), e, come le ### del 2008 hanno avuto modo di affermare, nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configura (anche solo astrattamente: v. già Cass., Un., 6/12/1982, n. 6651) come reato, il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel case di illecito plurioffensivo: v. Cass. 4186 del 1998; Cass., Sez. Un., n. 9556 del 2002) è risarcibile nella più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, giacché in tal caso, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile (cosi Cass., 11/11/2008, n. 26972). 
Va ancora ribadito che il danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, è ristorabile non solo in caso di perdita ma anche di mera lesione del rapporto parentale (cfr., con riferimento al danno morale in favore dei prossimi congiunti della vittima di lesioni colpose, v. Cass., 3/4/2008, n. 8546; Cass., 14/6/2006, n. 13754; Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., Sez. Un., 1/7/2002, n. 9556; Cass., 1/12/1999, n. 13358). 
Da ultimo, in questa direzione, la S. C. ha precisato che “al prossimo congiunto di persona che abbia subito lesioni a causa di fatto illecito costituente reato spetta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza di tale evento, dovendo ai fini della liquidazione del relativo ristoro tenersi in considerazione la sofferenza (o patema d'animo) anche sotto il profilo della sua degenerazione in obiettivi profili relazionali; la prova di tale danno può essere data anche con presunzioni” ( v. Cass7844/2011). 
Il danno da perdita del rapporto parentale si collega, invero, non già alla lesione del diritto costituzionale alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., ma alla dimensione dinamicorelazionale della persona lesa dalla perdita della persona cara e, dunque, al vuoto “esistenziale” lasciato dalla scomparsa di un componente del nucleo familiare, con conseguente offesa di diritti e principi di rango costituzionale; esso va al di là del crudo dolore che la morte in sè di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra stretti congiunti, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonchè nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (cfr. Cass. civ. 31.05.2003, nn. 8827 e 8828; Corte cost. 11.07.2003 n. 233; Cass. civ. sez. un. 11.11.2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975). 
Nella giurisprudenza della ### si evidenzia la necessità di dare adeguata risposta all'esigenza di ristoro fatta valere dai prossimi congiunti della vittima primaria, che hanno perso, in conseguenza della morte di una persona, la possibilità di godere del rapporto parentale con la persona stessa in tutte le sue possibili modalità attuative (Cass. civ.  6754/2011). 
In punto di diritto, per quanto riguarda il coniuge e i figli del de cuius, si evidenzia che, in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto -nella fattispecie non fornita(cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 9010 del 21.03.2022). 
Riconosciuta, dunque, la legittimazione attiva sostanziale dei ricorrenti, in punto di liquidazione dello stesso si evidenzia che, in mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 Proprio per assicurare l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, sono state predisposte delle ### che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale. ### ha avuto modo di affermare che le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal ### di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c (cfr .Cass. Sez. Sent. n. 8532 del 06.05.2020). Inoltre la ### di recente ha espresso il principio per cui in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 10579 del 21.04.2021 e Cass. civ. sez. VI, 23.06.2022 n.20292). 
Nel 2022 l'### sulla Giustizia civile di ### ha aggiornato i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale in seguito all'orientamento recentemente espresso dalla ### di Cassazione nella sentenza n. 10579/2021; i parametri delle ### di ### sono poi stati aggiornati nell'anno 2024. 
Le tabelle del ### di ### del 2024, che fanno riferimento ad un valore punto, pari a € 3.911,00 nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge non separato, parte dell'unione civile e convivente di fatto, pari invece a € 1.698,00 nel caso di perdita di fratelli/nipoti; fanno, inoltre, riferimento a cinque parametri (l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria; la convivenza tra le due; la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius nel primo caso e di altri congiunti entro il secondo grado nel secondo caso; la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta). Partendo dal valore punto, i punti totali attribuibili sono 118 per la tabella relativa alla perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, e di 116 per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti, con una soglia non superabile (“cap”) di € 391.103,18 per la prima e di € 169.830,60 per la seconda. La distribuzione dei punti avviene tenendo conto dei parametri in precedenza richiamati: a. età della vittima primaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale); b. età della vittima secondaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti come sopra; c. convivenza: sono attribuiti 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) se le due vittime convivevano; mentre, vengono assegnati 8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) qualora le due vittime, benché non conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale; d. sopravvivenza di altri congiunti: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale); e. qualità e intensità della relazione affettiva: sino a 30 punti. 
Per come sottolineato dalla S.C.: “La pubblicazione di due tabelle con una differente distribuzione di punti consente altresì di diversificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado e coniuge/assimilati e quelli previsti per i parenti di secondo grado. Inoltre, emerge che, dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva - e sono quindi dimostrabili - in guisa, va peraltro specificato, di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria - anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore — entrambi, va ancora precisato, da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa” (Cass. civ., ord. n. ### del 16.12.2022; Cass. s.u. ###/2022). Quanto alla qualità della relazione affettiva, va precisato che tale indicatore si basa oltre che su quanto desumibile dai parametri già esaminati, anche su altri elementi, quali la frequenza dei contatti, la condivisione delle festività, delle vacanze, di hobby, sull'eventuale assistenza sanitaria/domestica e anche sull'agonia patita dalla vittima primaria, laddove essa determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria. Alla fine, si sommano i punti attribuiti in base alle circostanze presenti nella fattispecie concreta e si ottiene il totale, poi si moltiplica il totale dei punti per il valore punto, giungendo così all'importo monetario. 
Ebbene, in applicazione delle predette nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere ai ricorrenti, per tale voce di danno, le seguenti somme: A ### - moglie del de cuius ### cinquantatrenne alla data del decesso del marito e con questi convivente ( v. stato di famiglia versato in atti) - spetta un importo pari al 50 % di € 320.702,00 (82 punti x € 3.911,00) - pari ad euro 160.351,00 -, essendo calcolati i seguenti punti: - Punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria, avente 54 anni alla data del decesso (lett. A della Tabella); - Punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria, avente 53 alla data del decesso del marito (lett. B della Tabella); - Punti 16 tenuto conto del rapporto di convivenza con la vittima (lett. C della Tabella); - Punti 0 in considerazione della sopravvivenza di più di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario (lett. D della Tabella); - Punti 30 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. E della Tabella). La stessa, difatti, viveva con il marito al momento del decesso di ### A ### - figlia del de cuius ### ventiduenne alla data del decesso del padre e con questi convivente ( v. stato di famiglia versato in atti) - spetta un importo pari al 50 % di a € 344.168,00 (88 punti x € 3.911,00) - pari ad euro 172.084,00 -, essendo calcolati i seguenti punti: - Punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria, avente 54 anni alla data del decesso (lett. A della Tabella); - Punti 24 in considerazione dell'età della vittima secondaria, avente 22 anni alla data del decesso del padre (lett. B della Tabella); - Punti 16 tenuto conto che conviveva con la vittima (lett. C della Tabella); - Punti 0 in considerazione della sopravvivenza di più di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario (lett. D della Tabella); - Punti 30 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. E della Tabella); emerge, infatti, che, al momento del decesso, la stessa viva unitamente al padre ( v. stato di famiglia in atti), A ### - figlio del de cuius ### ventenne alla data del decesso del padre e con questi convivente ( v. stato di famiglia versato in atti) - spetta un importo pari al 50 % di a € 351.990,00 (90 punti x € 3.911,00) - pari ad euro 175.995,00 -, essendo calcolati i seguenti punti: - Punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria, avente 54 anni alla data del decesso (lett. A della Tabella); - Punti 26 in considerazione dell'età della vittima secondaria, avente 20 alla data del decesso del padre (lett. B della Tabella); - Punti 16 tenuto conto che conviveva con la vittima (lett. C della Tabella); - Punti 0 in considerazione della sopravvivenza di più di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario (lett. D della Tabella); - Punti 30 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. E della Tabella); emerge, infatti, che, al momento del decesso, la stessa viva unitamente al padre ( v. stato di famiglia in atti). 
Ne discende che, in ragione di quanto detto, a ### spetta la somma di euro 160.351,00, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data della morte del de cuius ( 5.9.2020) a quella di pubblicazione della sentenza, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle ### della ### di Cassazione nella sentenza.  1712 del 1995, - il tutto pari ad € 176.273,89-, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 176.273,89. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale. 
A ### n. q. di erede quale figlia di ### spetta la somma di euro 172.084,00, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data della morte del de cuius ( 5.9.2020) a quella di pubblicazione della sentenza, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle ### della ### di Cassazione nella sentenza. n. 1712 del 1995, - il tutto pari ad € 189.172,00-, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 189.172,00. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale; A ### n. q. di erede quale figlio di ### spetta la somma di euro 175.995,00, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data della morte del de cuius ( 5.9.2020) a quella di pubblicazione della sentenza, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle ### della ### di Cassazione nella sentenza. n. 1712 del 1995, - il tutto pari ad € 193.471,36-, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 193.471,36. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale; Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, va detto, in primo luogo, che il procuratore delle parti ricorrenti ha invocato, a verbale d'udienza del 16.9.2025, l'applicazione della maggiorazione dei compensi, in applicazione dell'art. 4 n. 2 del DM 55/2014, avendo svolto l'attività difensiva per più parti processuali: siffatta richiesta, ad avviso di chi scrive, è fondata e va accolta, tuttavia nei soli limiti di seguito precisati. 
Sul punto, invero, il giudice di legittimità ha da tempo chiarito che la fattispecie di cui al riferito comma 2 dell'art. 4 del decreto n. 55/2014 sui parametri, si riferisce all'ipotesi di pluralità di soggetti aventi nello stesso processo una posizione giuridica, sostanziale e processuale, comune (Cass. 13 dicembre 1993, n. 11203); identità di “posizione processuale” vuol dire identità di petitum e di causa petendi, come può avvenire nei giudizi di divisione o tra coeredi costituiti in giudizio (Cass. 3 aprile 1969, n. 1101), ovvero quando più parti richiedono un identico provvedimento. 
Si è precisato, tuttavia, che l'aumento del compenso per l'avvocato che assiste più parti, peraltro, rientra nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non è denunciabile in sede di legittimità, se motivato (Cass. 26 agosto 2015 n. 17147); è demandato, quindi, al potere discrezionale del giudice di merito stabilire, di volta in volta, l'aumento dell'unico onorario, in caso di assistenza e difesa di più parti ( o contro più parti) aventi la stessa posizione processuale ( 31 agosto 2018 n. 21495), e ciò considerato che l'applicazione della maggiorazione per l'assistenza e difesa di ogni altro soggetto oltre il primo costituisce l'esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice (in quanto la legge dispone che il giudice “può”), che, solo se viene esercitato, come ogni altro potere discrezionale in tema di liquidazione di spese processuali, richiede specifica motivazione. 
Ciò detto, venendo al caso di specie, ritiene chi scrive che, in relazione al giudizio de quo, sia giustificata l'applicazione della maggiorazione del compenso ex art. 4 n. 2 DM 55/2014 per avere il procuratore istante prestato la propria attività professionale in sede ###favore di più parti; invero, in ragione di un complessivo esame degli atti processuali ( in particolare, il ricorso introduttivo, la documentazione versata in atti nonché le risultanze dell'espletata istruttoria), emerge inequivocamente la sussistenza di una condizione tale da ritenere dette parti portatrici di posizioni giuridiche differenti ( infatti, da un lato vi è la posizione della ricorrente ### moglie convivente con il de cuius ### al momento della di lui morte, dall'altra quella dei due figli conviventi con il de cuius al momento della di lui morte); vi è dunque la prova, ex actis, della circostanza per cui la difesa delle distinte parti abbia comportato, da parte del loro procuratore, la necessità di affrontare questioni giuridiche differenti ed ultronee, con conseguente aggravio dell'attività procuratoria dagli stessi espletata. 
Per quanto detto, i compensi vanno liquidati, tenuto conto della materia trattata, della complessità del giudizio - sviluppatosi in numerose udienze - e dell'attività procuratoria complessivamente svolta, nonché in ragione dell'entità della somma liquidata a titolo risarcitorio, in applicazione di un valore ricompreso tra i valori medi e quelli massimi previsti per lo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00), secondo il criterio del decisum, oltre una maggiorazione del 30 % per la parte oltre la prima, ex art. 4 n. 2 DM 55/2014 ( modificato dal DM 147/2022), da intendersi, qui, come parti, quelle portatrici di interessi omogenei ( dunque, la moglie convivente, da un lato, e i figli conviventi dall'altro). 
In ordine alle spese vive, parte ricorrente ha invocato il rimborso delle spese sostenute per la consulenza di parte in favore del dott. ### nella misura di euro 2.000,00, così come risulta dall'esborso effettivamente erogato in favore del cennato ctp giusta bonifico bancario del 13.9.2023. 
Ora, sul punto, è noto che, secondo il giudice di legittimità, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate ( v. Cass. ord. n. ###/2019); nondimeno, ai sensi del comma 1 dell'art. 92 cpc, è facoltà del giudice di merito escludere la ripetizione delle somme a tale titolo versate se ritenute eccessive o superflue ( v. Cass. ord. n. 13799/2022), in relazione all'attività effettivamente svolta dal consulente di parte. 
Peraltro, quanto alla richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute, si osserva, come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza, che, se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e come tali devono essere chieste e liquidate, sotto forma di spese vive o spese giudiziali (così Cass., 2.2.2006, n. 2275 e Cass., 21.01.2010, n. 997), da valutare tuttavia in relazione alla loro necessità e giustificazione in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento. 
Ciò premesso, venendo al caso di specie, tenuto conto dell'attività svolta del cennato ctp dott.  ### ( redazione della ctp versata in atti), ritiene chi scrive che, in applicazione del comma 1 dell'art. 92 cpc, debba essere rimborsata la somma di euro 2.000,00, ritenuta oggettivamente congrua rispetto all'attività svolta nell'interesse della parte ricorrente. 
Le spese dell'espletata ctu medico-legale vanno poste definitivamente a carico della resistente soccombente. 
Quanto ai rapporti tra resistente ### 1, da un lato, e ricorrenti ###### e ### dall'altro, le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione delle motivazioni fondanti il rigetto della domanda dagli stessi spiegata, ancorate e limitate all'accertamento del difetto di prova della rispettiva qualità di erede, senza verifica della fondatezza della domanda quanto all'accertamento del profilo sostanziale relativo alla colpa medica. 
Nondimeno, allo stesso modo le spese di lite vanno compensate nei rapporti tra la resistente ### 1, da un lato, e ### n. q. di genitore esercente la potestà sulla figlia minore ### dall'altro, stante la natura meramente processuale della pronuncia di difetto di legittimazione attiva in capo ad essa ricorrente. 
Nulla sulle spese nei rapporti tra i ricorrenti e resistente ### stante la contumacia di detto resistente.   P.Q.M.  1) Accoglie in parte la domanda spiegata dai ricorrenti e, per l'effetto, condanna la ### 1 Centro, in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di ### della somma di euro 160.351,00, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data della morte del de cuius ( 5.9.2020) a quella di pubblicazione della sentenza, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle ### della ### di Cassazione nella sentenza. n. 1712 del 1995, - il tutto pari ad € 176.273,89-, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 176.273,89; 2) Condanna la ### 1 Centro, in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di ### n. q. di erede quale figlia di ### della somma di euro 172.084,00, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data della morte del de cuius ( 5.9.2020) a quella di pubblicazione della sentenza, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle ### della ### di Cassazione nella sentenza. n. 1712 del 1995, - il tutto pari ad € 189.172,00-, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 189.172,00; 3) Condanna la ### 1 Centro, in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di ### n. q. di erede quale figlio di ### della somma di euro 175.995,00, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data della morte del de cuius ( 5.9.2020) a quella di pubblicazione della sentenza, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle ### della ### di Cassazione nella sentenza. n. 1712 del 1995, - il tutto pari ad € 193.471,36-, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 193.471,36; 4) Dichiara il difetto di legittimazione attiva in capo ### n. q. di genitore esercente la potestà sulla figlia minore ### 5) Rigetta la domanda spiegata da ### in proprio e n. q. di moglie convivente di #### in proprio e n. q. di erede di #### in proprio e n. q. di erede di ### nonché ###### e ### tutti in proprio e n. q. di eredi di ### nei confronti di ### 6) Rigetta la domanda spiegata, nei confronti dell'### 1 Centro, da ###### e ### tutti in proprio e n. q. di eredi di ### 7) Condanna la ### 1 Centro, in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di ### in proprio e n. q. di moglie convivente di #### in proprio e n. q. di erede di #### in proprio e n. q. di erede di ### delle spese di lite, che si liquidano, unitariamente, in euro 2.048,80 per spese vive (euro 2.000,00 per spese di ctp ed euro 48,80 per oneri di mediazione) ed euro 47.439,60 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa; 8) Compensa integralmente tra le spese di lite nei rapporti tra ### 1, da un lato, e ricorrenti ####### e ### n. q. di genitore esercente la potestà sulla figlia minore ### dall'altro; 9) Nulla sulle spese nei rapporti tra ### in proprio e n. q. di moglie convivente di #### in proprio e n. q. di erede di ### nonché n. q. di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore #### in proprio e n. q. di erede di ### nonché ###### e ### tutti in proprio e n. q. di eredi di ### - da un lato, e resistente ### - dall'altro; 10) Pone definitivamente a carico della resistente ### 1 Centro, in pers. del legale rapp.te p.t., le spese dell'espletata #### 17.9.2025 

Il giudice
Dott. ### n. 4977/2023


causa n. 4977/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Scarpati Angelo

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