blog dirittopratico

3.711.960
documenti generati

v5.49
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 34383/2024 del 24-12-2024

... introduttivo del giudizio di primo grado e , poi, della tardivit à del secondo disconos cimento effettuato nella successiva memoria, me ntre la deduzione sviluppata dalla difesa della ricorre nte nel ricorso in esame evidenzia che non si è trattato nemmeno di un disconoscimento in senso p roprio, come tale teso a rappre sentare gli elementi di difformità tra la copia ed i l suo ori ginale, gia cchè - per come dedotto nel ricorso in esame - la diversità dell'atto in copia (del 27 settembre 2007, ogget to di tassazione) è sta ta eccepita con 13 di 19 riferimento «[…] all'unico atto redatto dal le parti e riportante la data del 30 .9.2007» (v. pagina n. 30 del ricorso) e, quindi, con riguardo ad a ltro docu mento, il che dimostra, a monte e con valutazione assorbente risp etto ad ogni questione, la non pertinenza del predetto disconoscimento ai sensi degli artt. 214 e ss. c.p.c., il quale postula, all'evidenza, l'unicità dell'atto (sia pure in originale ed in copia), qui, invece negata. 4.6. In effetti, il nucl eo concettuale della difesa della so cietà risiede nella ritenuta inesistenza ed annullabilità del contratto del 27 settembre 2007, non perchè mai stipulato, ma perché (leggi tutto)...

testo integrale

 un'ulteriore ragione di inammissibilità, in quanto spingono la Corte verso un'in ammissibile rivalutazione delle questioni di merito oggetto di controversia.  3. Come si diceva, sussistono anche ragioni di inammissibilità dei singoli motivi, che ora si passano ad esaminare.  4. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto, ai sensi d ell'art. 3 60, primo comma, num. 3, 4 e 5, c.p.c., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, nonché «[…] l'errore di d iritto circa u n punto decisivo d ella controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti […] e travisamento della prova» (v. pagi na n. 22 del rico rso) per non avere la ### one rite nuto l'inesistenza dell'atto di compravendita del 27 settembre 2007 posto alla base dell'avviso di liquidazione e di irrogazione de lle sanzioni , nonc hé per l'erronea qualificazione sostanziale dello stes so come vendita, senza considerare la sua sostituzione avvenuta attraverso la stipulazione di un successivo contratto preliminare di compravendita datato 30 settembre 2007, eccependo altresì la nullità della sent enza per violazione falsa applicazione degli artt. 2, 3, 24, 97 e 111 Cost., 7 e 10 della legge n. 212/2000, oltre che degli artt. 10, 11, 15 e 20 d.P.R. 131/1986 (cd. TUR) e 214 e 215 c.p.c.  4.1. Nello specifico, la società ha lamentato l'errata qualificazione della scrittura tassata come vendita, invece che come preliminare di compraven dita, assumendo che l'atto del 2 7 settembre 2007, 9 di 19 privo di data certa, era stato poi annullato con restituzione degli effetti e sostituito da quello del 30 settembre 2007, registrato in data 25 maggio 2012.  ### la contribuent e, sia dal contenuto dell'esposto presentato da ### legale rappresentante della società ### acquiren te il bene immobile (con cui veniva lamentato il fatto che la ricorrente, nonostante avesse incassato la somma di 2 .500.0 00,00 €, si rifiutava di dar seguito all'obbligo contratto con il citato preliminare), che dalla querela di falso dallo stesso ### p resentata contro la firma di detto esposto, emergeva il chiaro riferimento al preliminare di vendita registrato, evidentemente riguardante la successiva scrittura del 30 settembre 2007, unica ad essere stata registrata il 25 maggio 20 12, come confermato dall'invito a presentarsi innanzi al notaio per il rogito.  4.2. Inoltre, la ricorrente ha segnalato la contraddittorietà della motivazione della sentenza imp ugnata nella parte in cui, da un lato, ha ritenuto di dover esaminare l'atto del 27 settembre 2007 con « […] l'eventuale do cumentazione a corredo n ecessaria» (v.  pagina n. 28 del ricorso), per poi assumere che l'imposizione fiscale della scrittura pre scindeva da elementi e xtratestuali e da atti ad esso collegati, lamentando, altresì, la carenza di motivazione della stessa pronuncia con riferimento al motivo di appello con cui era stata censurata la sentenza di p rimo grado per non aver considerato la suindicata duplicità degli atti.  4.3. Per altra via, l'istante ha eccepito l'illegittima registrazione dell'atto del 27 settembre 2007, presentato all'### in fotocopia, sottoposto a querela di falso e disconosci uto in sede di contraddittorio, osservando che l'art. 15, comma 1, lett. b), TUR richiede la presa in visione da parte dell'### dell'atto in originale, laddove, nella specie, il Giudice regionale non avrebbe considerato che l'atto sottoposto (a registrazione ed) a tassazione, inesistente 10 di 19 nella sua forma originale, era stato espressamente e chiaramente disconosciuto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed era stato sostitut o da altro atto registrato (quello del 30 settembre 2007). 
Ha, quin di, concluso sul punto nel senso della «[…] palese sussistenza dei presupposti idone i a determinare l'inesistenza e l'annullabilità del contratto del 27.9 .2007, ravvisabili n ella stipulazione di un contratto p reliminare successivo datato 30.09.2007; nell'incasso delle somme pattuite a t itolo di caparra confirmatoria solo successivamente a dett a data; nella qualificazione di preliminare dell'at to esist ente in tutte le comunicazioni intercorse tra le parti e l'### e tra le parti stesse; nella permanenza della proprietà dell'immobile in capo alla società ### anche successivamente al 27/09/2007 per mancato perfezionamento dell'o perazione nella registrazione seppur tardiva d i diverso atto ave nte ad oggetto la medesi ma operazione e, su tutt o, nel man cato inca sso dell'intera somma pattuita per l'acquisto pari ad euro 5.000 .000,00 da parte della società venditrice sulla base della quale veniva calcolata l'imposta di registro da parte dell'### delle ### […]» (così alle pagine nn. 30 e 31 del ricorso).  4.4. Detti argomenti risultano doppiamente inammissibili. 
Intanto, perché la considerazione di un secondo atto, adottato in sostituzione del primo, coinvolge un profilo fattuale non proponibile innanzi alla Corte di legittimità. 
In secondo luogo, perché il Giudice regionale ha chiaramente e correttamente premesso di dover prendere in considerazione solo l'atto tassato, suscettivo di interpretazione ai sensi dell'art. 20 TUR (secondo cui «l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se 11 di 19 non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili d all'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto dispo sto dagli articoli successivi») nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge n. 205/2017, per effetto della precisazione contenuta nell'art. 1, comma 1084, della legge n. 145/2018, avente efficacia retroattiva (cfr. tra le tante, anche da ultimo, Cass. n. 22666/2024, che richiama Cas s., nn. 4315/ 2021 e 4319/ 2021, Cass. 9065/2021, Cass. n. 14318/2021 e 143 42/202 1, Cass. 25601/2021, Cass. nn. 29620/2021 e 2962 3/2021 , Cass. ###/2021; Cass. n. ###/2021 e n. ###/20 21, Cass. 590/2022, Cass. n. 715/2022; Cass. n . 1648 2/2022 e 16483/2022; Cass. n. ###/2023). 
Risultano, pertanto, del tutto irrilevanti i riferimenti agli altri atti (esposto, querela di falso e scrittu ra privata del 30 settembre 2007) considerati dalla ricorrente e corretta si rivela la decisione della ### e, la quale ha escluso ogni valutazione sull 'atto del 30 settembre 2007, appena aggiungendo sul punto che non vi è stata alcuna insanabile contraddittorietà d ella motivazione nella parte in cui ha ritenuto che con riferimento all'atto tassato andava «[…] valutata l'eventuale documentazi one a corredo necessaria» (pagina n. 10 della pronuncia), trattandosi solo di un'infelice espressione, la quale, tuttavia, non ha avuto alcuna incidenza sulla corretta applicazione d el criterio interpretativo di cui all 'art. 20 TUR.  ### della scrittura tassata risulta, infatti, essersi fondata solo sui co ntenut i del me nzionato atto del 27 settembre 2007, come espressamente sancito dalla ### nella parte in cui, a più riprese, ha chiarito che l'avviso impugnato riguardava esclusivamente l'atto del 27 settembre 200 7 e che «### ad imposta va valutato sull'atto unicamen te 12 di 19 sulla base deg li element i desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo d a quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati» e che «[…] n essuna rileva nza può qu indi avere l'analisi di altri docu menti che si sostiene “collegati” e q uindi nessuna censura può rilevarsi per l'omessa allegazione della scrittura provata de l 30/09/2007 o d ell'esposto d i ### o ancora dei documenti che la #### srl aveva consegnato all'### in data ### […]» (v. pagina n. 10 della sentenza impugnata).  4.5. Per altro verso, va riconosciu to che l'acquisizione della scrittura del 27 settembre 2007 da parte dell'### non può considerarsi illegittima, siccome l'atto le era stato consegnato dalla controparte, né ha rilievo - come già sostenuto dal Giudice regionale - che si tratti di atto acquisito in copia e ciò perché l'art.  32, comma 1, n. 8-bis, d.P.R. n. 600/1973 consente all'### di acquisire atti anche in fotocopia e perchè l'art. 15, comma 1, lett.  b), TUR presuppone, ai fini della registrazione di ufficio dell'atto, l'esistenza del documento, per cui anche la fotocopia di un atto, non validamen te disconosciuta, avendo lo stesso valore del suo originale, va sottoposta a registrazione di ufficio. 
Nella specie, la ### ha dato conto della genericità della prima contestazione della scrittura del 27 settembre 2007, operata ai sensi dell'art. 214 c.p.c. con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e , poi, della tardivit à del secondo disconos cimento effettuato nella successiva memoria, me ntre la deduzione sviluppata dalla difesa della ricorre nte nel ricorso in esame evidenzia che non si è trattato nemmeno di un disconoscimento in senso p roprio, come tale teso a rappre sentare gli elementi di difformità tra la copia ed i l suo ori ginale, gia cchè - per come dedotto nel ricorso in esame - la diversità dell'atto in copia (del 27 settembre 2007, ogget to di tassazione) è sta ta eccepita con 13 di 19 riferimento «[…] all'unico atto redatto dal le parti e riportante la data del 30 .9.2007» (v. pagina n. 30 del ricorso) e, quindi, con riguardo ad a ltro docu mento, il che dimostra, a monte e con valutazione assorbente risp etto ad ogni questione, la non pertinenza del predetto disconoscimento ai sensi degli artt. 214 e ss. c.p.c., il quale postula, all'evidenza, l'unicità dell'atto (sia pure in originale ed in copia), qui, invece negata.  4.6. In effetti, il nucl eo concettuale della difesa della so cietà risiede nella ritenuta inesistenza ed annullabilità del contratto del 27 settembre 2007, non perchè mai stipulato, ma perché superato dalla successiva stipula della scrittura del 30 settembre 2007, il che integra il tema della perdurante validità dell'atto registrato di ufficio ed ogget to di causa, su cui valgono le consi derazioni sv olte dal Giudice regionale e non o ggetto di confut azione in re lazione alla previsione dell'art. 38 TUR, secondo cui la nullità e l'annullabilità dell'atto imponibile non dispensa dall'obbligo della registrazione e dal pagamen to dell'imposta, salvo il diritto alla ripetizione per la parte eccedente la misura fissa in caso di dichiarazione di nullità o di annullamento dell'atto per causa non imputabile alle parti.  5. Come sopra, con la seconda censura la contribu ent e ha nuovamente eccepito, sempre con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, 4 e 5 c.p.c., l'omessa, insuffi ciente e contraddittoria motivazione della sente nza, nonché l'«errore d i diritto circa un pun to decisivo della controversi a che è stato oggetto di discussione tra le parti e travisamento della prova» (v.  pagina n. 31 del ricorso), eccepen do, altresì, la nullità del la sentenza per violazione falsa applicazione degli artt. 2, 3, 24, 97 e 111 Cost., artt. 7 e 110 della legge n. 212/2000, oltre che dell'art 20 d.P.R. n. 131/1986. 
La ricorre nte ha premesso che la previsi one de ll'art. 20 TUR legittima l'### a disconoscere gli effetti tributari e civili 14 di 19 tipici degli att i ogniqualvolta essi n on siano confo rmi alla “causa reale” dell'operaz ione economica complessivamente realizzata, segnalando che dal suo conte nuto, in ag giunta agli elementi extratestuali sopra considerati, emerge va la posticipazione degli effetti dell'atto al mo mento del saldo del prezzo , la stip ulazione, dopo soli tre giorni di al tro atto ave nte ad oggetto il medesi mo bene (denominato “### di vendita”), la mancata effettuazione del rogito, l'incasso della sola somma di 2.500.000,00 € a titolo di caparra confirmatoria, l'assenza del trasferimento del bene, lamentando, quindi, la società che la tass azione operata difetterebbe del suo presupposto impositivo.  5.1. Si tratta di motivo inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., siccome fondato sul recupero, a fini interpretativi dell'atto sottoposto a tassazione, di elementi extratestuali. 
Deve, infatti, ancora una volta precisarsi che, alla luce d elle previsioni dell'art. 1, comma 87, della legge n. 205/2017 e dell'art.  1, comma 1084, della legge n. 145/2018, nonché degli interventi del Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 158/2020 e Corte Cost.  39/2021), questa Corte ha riconosciuto che l'imposta colpisce l'atto sottoposto a registrazione quale risu lta d allo scritto, senza tener conto di elemen ti extratestu ali, avendo la nuova (e retroattiva) formulazione dell'art. 20 d. P.R. n. 131/1986 stab ilito l'interpretazione dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici dell'atto presentato alla regist razione va operata con riferimenti agli elementi intrinseci dell'atto medesimo, prescindendo da quelli ad esso col legati (cfr., tra le tante, Cass. n. 22666/ 20 24, che richiama Cass. n. 4315 /2021 e Cass. n. 43 19/2021, Cass. 9065/2021, Cass. n. 14318/2021 e Cass. n. 14342/2021, Cass. 25601/2021, Cass. n. 29620/2021 e Cass. 29623/2021, Cass. ###/2021; Cass. n. ###/2021 e Cass. ###/2021, Cass. n. 15 di 19 590/2022, Cass. n. 715/2022, Cass. n. 16482 /2022 e Cass. 16483/2022, Cass. n. ###/2023).  5.2. Quanto poi alla qualificazione della scrittura in relazione ai suoi contenut i, va osservato che la posticip azione degli effetti giuridici dell'atto al momento del saldo del prez zo costit uisce meccanismo consentaneo alla vendita con riserva di proprietà di cui all'art. 1523 c.c., configurata dal Giudice regionale in termini che non hanno cost ituito oggetto di impugnazione con il ricorso in esame.  6. Con la terza doglianza la società ha eccepito, con riguardo ai canoni censori di cui all'art. 36 0, primo comm a, num. 3, 4 e 5, c.p.c., sempre l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, nonché l'«errore di diritto circa un punto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti e travisamento della prova» (v. pagina 33 del ricorso), eccependo, inoltre, la nullità della sentenza p er violazione falsa applicazione degli artt. 2, 3, 24, 97 e 111 Cost., 7 e 10 della legge n. 212/2000, della legge n. 454/1996, nonché degli artt. 1, comma 1, 2, commi 4 e 4 -bis d.lgs. n. 99/2004 e 41 d.P.R . 131/1986 sulla quantificazione del tributo e relative sanzioni, ponendo in rilievo, da un lato, che, ove dovesse confermarsi la valutazione della scrittura del 27 sette mbre 2007 come compravendita, dovrebbe ricever e applicazione e riconoscimento l'agevolazione prevista per la ### ed insistendo, per altro verso, p er la riqualificazione dell'atto come preli minare di vendita e l'applicazione del relativo regime tariffario.  6.1. La censura risulta inammissibile, oltre che infondata, per i seguenti motivi. 16 di 19 ### l'istante il riconoscimento dell'agevolazione non richiede l'atto notarile, né il rilascio del cert ificato di colt ivatore diretto rilasciato dalla provincia. 
Senonchè, va dato conto che la valutazione del Giudice regionale si è u lteriorment e (e correttamente, come di vedrà) sviluppata (oltre al rilievo della mancanza del rogito notarile), considerando che l'atto oggetto di tassazione non conteneva alcuna menzione dei requisiti per l'applicazione de ll'agevolazione, con ciò, quindi, ponendo la relativa dichiarazione ne goziale come presupposto ineludibile per il godimento del beneficio. 
Non solo. La medesima cont ribuente ha mostrato di non aver ben chiaro quale agevolazione intendesse ottenere, risultando dal contenuto della sentenza impugnata (v. pagina n. 3), nonchè dal ricorso in esame (v. pag ine nn. 34 e 35), la pro posizione dell'alternativa richiesta dell'aliquota ridott a in ragione della qualifica di imprenditore agrico lo professionale della società agricola ### S antu o dell'imposta in misura fissa in base alle disposizioni in materia di piccola proprietà contadina. 
Va, allora, chiarito, sul versante giuridico, che l'agevolazione per la piccola proprietà contadin a presuppone, in primo luogo, la dichiarazione, contenuta nell'atto, di possedere i relativi requisiti, unitamente alla loro dimostrazione tramite il relativo certif icato definitivo già al momento della registrazione dell 'atto, sal va la produzione di un'attestaz ione provvisoria ido nea a conservare il diritto al beneficio , a condizio ne, però, che entro il triennio successivo venga presentata all'### la certificazione definitiva. 
In ogni caso, il contribuente che non abbia dimostrato il possesso del requisi to soggettivo di coltivatore diretto , dichiarato al momento dell'atto per otten ere il beneficio fiscale, no n può successivamente pretendere il richiesto beneficio sulla base del 17 di 19 diverso requisito soggettivo di imprenditore agricolo professionale, seppur equipollente ai fini del riconoscimento, in quanto, poiché i poteri di accertamento del tributo si esauriscono al momento della registrazione e tassazione dell'atto, non è possibile mutare il titolo dell'attribuzione e la decadenza dall'age volazione concessa preclude qualsiasi accertament o sulla base di diversi presuppo sti normativi o di fatto (cf r. sul pu nto, Cass. n. ###/2024, che richiama Cass. nn. 14935/22 e 17411/23). 
Nella specie, l'accertata (dal Giudice regionale) e non confutata assenza della (nec essaria) dichiarazione nell'at to tassato di voler conseguire il beneficio e la stessa incerta ed oscillante richiesta di agevolazioni differenti va lgono a rendere il motivo complessivamente inammissibile.  6.2. Sulla riqualificazione dell'atto come preliminare di vendita e quindi sull'applicabilità del relativo regime tariffario, valgono, invece, le considerazioni in precedenza svolte sull'inutilizzabilità dei dati extratestuali e sulla mancata impugnazione della sentenza in rassegna nella parte in cui ha qualificato l'atto come vendita con riserva di proprietà sottoposto al regime tariffario della vendita.  7. Con la quarta ed ultima ragione di contestazione la ricorrente ha denunciato, ancora una volta in base ai parametri di cui all'art.  360, primo comma, num. 3, 4 e 5 c.p.c., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza e l'«errore di diritto circa un punto decisivo della controversia ch e è stato oggetto di discussione tra le parti e travisamento della prova» (v. pagina 36 del ricorso), in ordine alla dedotta doppia imposizione e sulla sussistenza del litisconsorzio necessario, evidenziando il rischio che l'eventuale consolidamento dell a pretesa nei confronti delle due società, comporterebbe un'illegittima doppia tassazione dell'un ico atto, con conseguente necessaria ripetizione dell'indebito. 18 di 19 7.1. Anche detta doglianza va dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., dovendo osservarsi sul punto osservarsi che il Giu dice regionale ha negato la sussistenza del litisconsorz io necessario con l'altra parte d ell'at to negozia le, decide ndo la questione in modo conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l'obbligazione per il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti contraenti con vincolo di solidarietà come stabilito dal primo comma dell'art icolo 57 d.P. R. n. 131 /1986, sicchè, sul piano processuale, il rapporto di solidarietà passiva si risolve in un litisconsorzio meramente facoltativo (cfr., tra le tante, Cass. n. 12309/2020, Cass. n. 1698/2018, Cass. n. 15958/2015, Cass. n. 24098/2014; Cass., Sez. Un., n. 1052/2007).  7.2. Va aggiunto che non sussiste alcun rischio di duplicazione della tassazione, giacchè la natura solidale dell'obbligazione faculta il creditore ad agire contro uno soltanto dei condebitori, non anche a soddisfare due volte il proprio credito.  8. Le spe se seguono la socco mbenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo.  9. Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, d.P. R. n. 115/2002, pe r il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.  P.Q.M.  la Corte d ichiara inam missibile il ricorso e cond anna COF ### S.R.L. - ### al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'### delle ### nella misura di 10.000,00 € per competenze ed al rimborso delle spese che risulteranno dai registri di cancellaria prenotate a debito. 19 di 19 Dà at to che ricorrono i presupposti di cui al l'art 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. 
Così deciso in ### nella c amera di consiglio del 26 settemb re 

Giudice/firmatari: Perrino Angelina Maria, Candia Ugo

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 34889/2023 del 13-12-2023

... sentenza di primo grado ch e aveva rigettat o per tardivit à le 12 di 16 contestazioni sollevate in punto di corretta de terminazione d el corrispettivo richiesto; secondo parte ricorrente, il giudice a quo ha riconosciuto implicitamente la tempestività della contestazione ed ha errato interpretandone la portata, perché essa non riguardava l'indeterminatezza del credito in relazione all'incompletezza de lla documentazione fornita, ma atteneva all'inserimento, negli estratti conto prodot ti dalla controparte, di voci aggiuntiv e rispetto al canone pattuito e predeterminato; il motivo è inammissibile; l'assunto della ricorrente è sguarnito di supporti di ogni genere: fa riferimento a voci aggiuntive negli estratti conto rispetto al canone convenzionalmente convenuto, ma non sono rispettat e le prescrizioni di cui all'art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ.; ciò basta per condan nare il motiv o all'inammissibilità, ri sultando superfluo tanto accertare la tempestività o men o delle contestazioni e/o se la Corte t erritoriale ne av esse g ià decret ato implicitamente la tempestività - essendovi stata una statuizione di assorbimento, in verità, ciò è da esclu dere - quanto (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13481/2022 R.G. proposto da: ### e ### S.R.L. #### PROFESSIONALI, in persona dell'amminist ratore, #### elettivamente domiciliati in ### via ### 11, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###); -ricorrenti contro ### elettivamente domiciliato in ### via ### SCIPIONI 157 , presso lo studio dell'avvo cato ### CRESCENZO (###) che lo rappresenta e difende; -controricorrente 2 di 16 nonché contro ### S.P.A.; -intimata avverso la senten za della Corte d'Appello di Milan o n. 775/2022 depositata in data ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal ### Rilevato che il ### aveva ot tenuto il decreto n. 995 /14, con il quale veniva ingiunto alla ### S.R.L. Servizi per ### professionali e a ### di pagare, in solido tra loro, la somma complessiva di euro 81.149,08, oltre alle spese della procedura per ingiunzione liquidate in complessivi euro 1.968,00, per canoni insoluti relativi al contratto di leasing finanziario dell'11.10.2006 e al successivo atto di variazione del 26.9.08; gli ingiunt i, rispettivamente, società uti lizzatrice e fideiussore della stessa, av evano proposto opposiz ione, lamentando che: a) per determinare l'insoluto non si fosse tenuto conto della somma di euro 50.000, 00 rinveniente dall'escussione del pegno costitu ito contestualmente alla stipulazione del contratto originario; b) la concedente non av eva consegnato una copia completa del contratto, incorrendo ne lla violazione dell'art. 117 de l d.lgs.  385/1993; c) il documento di sinte si omet teva l'ind icazione dei parametri di determinazione del canone; d) il tasso convenzionale rinviava al parametri dell'### e ad indici frutto di intese vietate dagli artt. 85 e 86 del ### o CE e degli artt. 2 e 3 della L . 3 di 16 287/90; e) in applicazione dell'art. 1526 cod.civ. il concedente era tenuto a restituire i canoni riscossi; nelle more del giudizio la società ### veniva dichiarata fallita e il g iudizio ne i suoi confronti veniva separat o dalla presente controversia e dichiarato estinto; la società ### S. r.l., seppur fallita, aveva impu gnato la sentenza di fallimento ed aveva depositato istanza di riassunzione, adducendo la persistenza del suo interesse ad evitare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo - inopponibile al fallimento ma non alla società e ventualmen te tornata in bonis - per estinzione dell'opposizione, ai sensi dell'art. 653 cod.proc.civ., per l'ipotesi di accoglimento del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, risultando il rela tivo giu dizio ancora pendente; con la sentenza n. 7200/2019, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione; seguiva il giud izio di app ello attivato da ### o ### dinanzi alla Corte d'App ello d i ### conclusosi con la pronuncia 775/2022 depositata in data 08/0 3/2022, che ha confermato la decisione di prime cure; segnatamente: i) ha ritenuto documentalmente provata la piena conoscenza da parte dell 'utilizzatrice delle condizioni particolari del contratt o e quindi inverosimile ch e il contratto sottoscritto (con pagine numerate da n. 1 a n . 7) le fosse stato consegnato privo de lle pagine ove erano contenute le condizioni particolari e, in ogni caso, ha dato rilievo al fatto che l'utilizzatrice av esse dato regolare esecuzione al contratto per i primi sei senza formulare eccezione alcuna sulla comp letezza dei documenti con trattuali in suo possesso ovvero sulla quantificazione delle rate; 4 di 16 ii) ha considerato ininfluente la circostanza che la documentazione contenente le condizioni generali di cont ratto non fosse stata consegnata al fideiussore; iii) ha confermato l'inapplicabilità delle disposizioni di trasparenza bancaria al contratto di leasing, perché esse estendono il metodo di calcolo del ### previsto per i rapporti di credito con i consumatori solo ad alcuni rapporti instaurati con soggetti che non abbiano tale natura e non è quindi consentita una interpretazione estensiva a categorie di operazioni diverse da quelle indicate nell'allegato alla delibera del ### del 4 marzo 2003; iv) ha considerato priva di pregio la tesi della riconducibilità del leasing finanziario alla categoria “altri finanziamenti” prevista nella delibera citata, atteso che il paragrafo I della sezione 2 delle norme sulla trasparenza, nell'individuare l'ambito di appli cazione, indica espressamente il leasing finanziario in aggiunta agli “alt ri finanziamenti”: segno che il contratto di leasing non può rientrare nella categoria “altri finanziamenti”; v) ha negato l'applicabilità dell'art. 117 TUB al leasing finanziario, perché esso sanziona con la nullità solo due ipotesi - a) la mancata indicazione del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticata, inclusi, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora; b) la determinazione del tasso d'interesse tramite rinvio ag li usi - nessuna delle quali è tale da giustificare la nullità del contratto per mancata indicazione de ll'ISC quando a concluderlo non si a un consumatore; vi) ha escluso che potesse dirsi nullo il contratto a valle stipulato dagli istituti di credito che avevano applic ato il t asso ### perché nessun rilievo era stato mosso agli istituti di credito italiani che avevano partecipato al panel per la determinazione del tasso ### e perché l'intesa ill ecita in viola zione dell'art. 101 del ### in materia di concorrenza è solo quella di cui sia parte l'istituto bancario; 5 di 16 vii) ha rigettato il quarto motivo di appello con cui l'odierna parte ricorrente lamentava il fatto che il Tribunale avesse ritenuto tardive le cont estazioni relative alla sussist enza del credito azionato, sul presupposto che sarebbero state svolt e per la prima volta in comparsa conclusionale, perché, oltre alla genericità, la doglianza si riferiva all'incompletezza della documentazione con conseguente assorbimento, dato il rigetto del primo motivo; viii) ha disatte so il mot ivo di appello relativo alla viol azione dell'art. 1526 cod.civ. per la ragione assorbente che ad agire in giudizio era il fideiussor e, non una p arte del contratto, con conseguente carenza di legittimaz ione rispetto alla domanda di restituzione dei canoni versati dall'utilizzatrice in corso di contratto, anche solo a fini compensativi , e d in più perché l'ap pellante muoveva da un pre supposto errato, cio è che il contratto non si fosse risolto; avverso detta sentenza propongon o ricorso per cassazione fondato su sette motivi ### e la società ### S.r.L.; resiste con controricorso ### S.p.A.; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da ### S.p.A., rimasta intimata; la tratt azione del ricorso è fissata a i sensi dell'art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; ### ha depositato memoria. 
Considerato che 1) in via p reliminare deve acco gliersi l'eccezione di parte controricorrente in ordine al difetto di legittimaz ione processuale della società ### S.r.L. in quanto fallita, in assenza di ratifica da parte del curatore fallimentare; lo scrut inio che segue , quindi, riguarda il ricorso proposto d a ### in proprio; 2) con il primo mot ivo alla Corte d'### llo si imputa di aver violato l'art. 117 TUB e di aver falsamente applicato gli artt. 2967 6 di 16 c.c. in mat eria di riparto dell 'onere della prova e gli art. 115 2° comma e 116 c.p.c. in materia di valutazione dei mezzi di prova; parte ricorrente afferma che un conto è l'obbligo di consegna di copia del contratto sottoscritt o al cliente un al tro è il rispetto dell'onere di stipulazione del contratto per iscritto; a supporto di detto assunto invoca la pronuncia n. 898/2018 con cui le Se zioni ### pronunciando si sulla disciplina dei contratt i finanziari, hanno affermato la leg ittimità dei contratti cosiddetti "monofirma" soltanto in quanto la sottoscrizione del delegato della banca o dell 'interm ediario finanziario rimanga "assorbita" dalla consegna al c liente, che l'abbia sottoscritta, di una c opia del contratto; nel caso di specie - insiste parte ricorrente - la documentazione consegnata era incompleta, giacché risultavano menzionati soltanto il ### di sintesi, il ### e l'avviso (anche se della effettiva consegna di quest'ultimo non si dà atto); spettava alla concedente dimostrare di avere consegnato la copia integrale del contratto sott oscritto; tale onere non era stato soddisfatto e la Corte territoriale, anziché prenderne atto e trarne le consegu enze, si è “rifugiata in u na valuta zione di “verosimiglianza” che, a ben vedere, si è tradotta nel ricorso alla scienza personale del giudice, non essendo stato formulato alcun ragionamento presuntivo né sussistendo i presupposti del fatto notorio”; il ragionamento de lla Corte - secondo tale tesi - in sostanza, violerebbe ape rtamente l'art. 116 c.p.c. e l'art. 2697 c.c.; il motivo è infondato; è suffic iente rilevare che la Corte d'### lo non ha aff atto presunto che l'odierna parte ricorrent e conoscesse le con dizioni particolari di contratt o, ma lo ha ritenuto inequivocab ilmente provato documentalmente; 7 di 16 deve, pertanto , escludersi che sia incorsa nell a violazione della distribuzione dell'onere della prova e altresì che ricorrano i presupposti per lamentare la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., non potendosi imputare al giudice di merito l'erronea valutazione delle prove, sulla scorta della quale h a assunto la statuizione impugnata; Senza sottacersi che del contratto monofirma non ricorre invero nella specie il presu pposto, cioè la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca (cfr. ex plurimis 30/06/2023, n.18590); 2) con il secon do motivo parte ricorrente lament a la falsa applicazione dell'art. 117 ### e la violazione delle no rme integrative in materia di trasparenz a dei contatti finanziari contenute nelle ### di ### d'### sulla ### del 25 luglio 2003, p erché il documento di sin tesi prodot to a cor redo dell'ingiunzione indicava il c.d. Tasso leasing del 5,###% ma per le m odalità di indicizzazione rinviava al “ricalcolo della rata con arrotondamento dell'indice (per la metodologia completa di calcolo si veda qu anto riportato sul ### o e sulle condizioni generali di Contratto”); il che dimostrava l'esistenza di un diverso tasso di attual izzazione non esplicitato in misura percentuale nel documento stesso; la Corte d '### però ha ritenuto che l'art. 11 7 tub non si applicasse ai contratto di leasing finanziario, entrando in contraddizione con il documen to - tempestivamente prodotto in giudizio - denominato "### delle operazioni e dei ### bancari e finanziari -### delle ### tra intermediari e clienti", con il qual e la ### d'It alia, alla sezione II, rubricata, "### e informazione precontrattua le", ha e spressamente chiarito, a pag. 12, che "le disposizioni della presente sezione si applicano ai seguenti servizi e operazioni : depositi; .....  finanziamenti (mutui; aperture di credito; an ticipazioni bancarie; 8 di 16 crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanz iamenti) che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione ### garanzie ricevute"; di conseguen za, per il leasing finanziario, annoverabile nella categoria “altri finanziame nti”, l'### è calcolato come il ### previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori e il valore economico comunque determinato sulla scorta degli stessi criteri previst i per l'ISC deve essere obbliga toriamente in dicato anche nel documento di sintesi; il motivo è infondato; non può che ribadirsi che l'indicazione dell'ISC è obbligatoria solo per le operazioni di credito al consumo; il fatto che talune tipologie di leasing rientrino nel novero d elle operazioni di credito al consumo non significa che in ogni contratto di leasing debba essere espresso l'### la giurisp rudenza di quest a Corte è ferma nel ritenere che al di fuori dei casi di cont ratti stipula ti con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del ### non determina la nullità del contratto, in quanto “l'indice sintetico di costo (###, altrimenti d etto t asso annuo e ffettivo globale (###, è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, ch e comprend e anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed al tre condizioni, la cui mancat a indicazione nell a forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, n on det ermina una magg iore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. 15/06/2023, 17187; Cass. 14/12/2022, n. 4597); 3) con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2, comma 2°, della legge n. 287/90; 9 di 16 attinta da censura è la statuizione con cui la Corte d'### ha escluso la nullità dei contratti invocata da parte ricorrente, per aver determinato il compenso facendo riferimento al tasso ### in quanto accordo a valle di un cartello tra otto delle principali banche europee finalizzato alla manip olazione dei tassi sulla scorta d ei quali viene determinato l'### il motivo è fondato; nel caso di specie, la Corte d'### ha ritenuto genericamente enunciata la censura dell'allora app ellante perché la mera partecipazione di più is tituti di cred ito al panel per la determinazione del tasso ### non implica la su ssistenza di un'intesa vietata dall'art. 2 della l. 287/1990 e perché il ### non av eva partecipato ad u n'intesa manipolat iva della concorrenza; nella pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 2207 del 4/2/2005 è stato precisato che «la leg ge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 dett a norme a tut ela della libertà d i concorrenza aventi come destinatari chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata … siccome la v iolazione di i nteressi riconosciut i rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 cod. civ. , chi su bisce dann o da una contrattazione che non ammette alt ernative per l'effet to di una collusione "a mont e", h a a propria disposizione … l'azione d i accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'ar t. 33 della legge n. 2 87 del 199 0 … la cui cognizione è rimessa … alla competenza escl usiva, in unico grado di merito, della corte d'appello»; questa Corte (cfr. Cass. 1/2/1999, n. 827) aveva già affermato che l'art. 2 della legge n . 287 del 1990 (la cosidde tta legge 10 di 16 "antitrust"), «allorché dispone che siano nulle ad ogn i effetto le "intese" fra imprese che ab bian o ad oggetto o per effe tto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco dell a concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una su a parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle "intese" in q uanto contratti in senso tecn ico ovvero n ego zi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà' tendenti a re alizzare una fun zione specifica attraverso un particolare "voluto". Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso p iù ampio - proibire il fatto de lla disto rsione della concorrenza, in quanto si re nda consegue nza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche; il che può esser e il frutt o anche di comp ortamenti "non contrattuali" o "non negoziali". Si rend ono - così - rilevanti qualsiasi condotta di mercato ( anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione nego ziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di "intesa" rappresenti il risultato del ricorso a sch emi giuridici merame nte "unilaterali". Da ciò consegue che, al lorché l'articolo in quest ione stabilisce la n ullità delle "intese non abbia inteso dar rilevanz a esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origin e della successiva sequenza comportamentale, ma a tu tta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quan to tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza»; pertanto, qualsiasi forma di d istorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust; ora, nel caso di specie, il ricorrente aveva invocato la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing in quanto determinato per 11 di 16 relationem, facendo riferimento al tasso ### fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla ### A ntitrust ### con decisione de l 4/12/2013 (la quale aveva ravvisato l'avvenuta violazione dell'ar t. 101 ### ne lla parte in cui dispone che «### incompatib ili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco d ella concorren za ed in parti colare quelli consistenti ne l: a) fissare direttamente o in direttamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni de lla transazione … Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto»; detta decisione avreb be dovuto considerarsi prova privilegiata (Cass. 31/08/2021, n. 23655; Cass. 05/07/2019, n. 18176; n. 13846 del 22/05/2019, n. 13846; Cass. 28/05/2014, n. 11904; Cass. 22/05/2013, n. 12551; Cass. 09/05/2012, n. 7039; 18/08/2011, n. 17362) a su pporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi "manipolati" ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manip olazione, a prescindere dal fatto che all'inte sa illecita avesse o meno partecipato il ### S.p.A., giacché raggiunta dal divieto di cui all'art. 2 della l. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituis ca applicazione de lle intese illecite concluse a monte (Cass. 12/12/2017, n. 29810); la Corte d'appello ha errato, dunque, nel ritenere genericamente enunciata la censura di violazione della normativa antitrust; 4) con il quarto motivo è denunciata la falsa applicazione degli artt. 112 e 183 c.p.c., per avere la Corte d'### ritenuto assorbito il motivo d 'appello proposto avverso il capo dell a sentenza di primo grado ch e aveva rigettat o per tardivit à le 12 di 16 contestazioni sollevate in punto di corretta de terminazione d el corrispettivo richiesto; secondo parte ricorrente, il giudice a quo ha riconosciuto implicitamente la tempestività della contestazione ed ha errato interpretandone la portata, perché essa non riguardava l'indeterminatezza del credito in relazione all'incompletezza de lla documentazione fornita, ma atteneva all'inserimento, negli estratti conto prodot ti dalla controparte, di voci aggiuntiv e rispetto al canone pattuito e predeterminato; il motivo è inammissibile; l'assunto della ricorrente è sguarnito di supporti di ogni genere: fa riferimento a voci aggiuntive negli estratti conto rispetto al canone convenzionalmente convenuto, ma non sono rispettat e le prescrizioni di cui all'art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ.; ciò basta per condan nare il motiv o all'inammissibilità, ri sultando superfluo tanto accertare la tempestività o men o delle contestazioni e/o se la Corte t erritoriale ne av esse g ià decret ato implicitamente la tempestività - essendovi stata una statuizione di assorbimento, in verità, ciò è da esclu dere - quanto verificare l'eventuale errore della Corte territoriale nella interpretazione del contenuto delle stesse; 5) con il quinto motivo è denunziata l'omessa pronunzia e quindi la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ.; l'assunto della ricorrente è che la Corte d'### abbia omesso di pronunciarsi sul motivo con cui era stato lamentato che il Tribunale avesse diment icato l'eccezione relativa alla mancata imputazione della somma di euro 50.000,00 ricavata attraverso l'escussione del pegno al credito ingiunto; il motivo non può accogliersi; lo stesso ricorrente riferisce a p. 4, punto 3, del ricorso che la concedente costitui tasi in giudizio aveva chiesto “il rigetto della domanda di ripetizione de lle somme asseritamente incamerate 13 di 16 incassate in esecuzione del pegno essendo dette somme state già accreditate alla controparte”; nonostante l'assenza di una statuizione espressa, deve dunque ritenersi che la Corte d'ap pello abbia implicitam ente rig ettato il motivo di appello; 6) con sesto mot ivo, rubricat o “### dell'art. 1945 c.c. - ### e falsa applicazione degli art. 11 2 e 183 c.p.c.”, si ascrivono alla Corte d'### la violazione dell'art. 1945 cod.civ., a mente del quale al fide iussore spettan o le medesime eccezioni sulla sussistenz a e consistenza del credito attribuite al debit ore principale, compresa quella di compen sazione legale; il travisamento del motivo di appello, con cui si voleva censurare il fatto che la Corte d'### avesse applicato l'art. 16 del contratto nonostante la domanda di pagamento dei canoni scaduti, “essendo venuta meno la causa corrispettiva per effetto della risoluzione, non trovasse tit olo nella penale contrattuale della qual e la parte attrice non si era avvalsa, avendo di contro l'attrice formulato una domanda di riconoscimento dell'equo compenso” (p. 34); infatti - aggiunge parte ricorrente - la penale contrattuale deve essere espressamente azionata dalla parte e l'allegazione della sua esistenza non costituisce una m era difesa, soggetta al rilievo officioso del giudice, pertanto, avendo chiesto sia l'equo compenso sia il risarcimento del danno controparte aveva dato prova di non volersi avvalere della clausola penale, ma della previsione generale di legge che regola il risarcimento de l danno e il diritt o all'equ o compenso; quanto alla dedotta violazione dell'art. 1945 cod.civ. deve rilevarsi che certamente è incorsa in errore la Corte d'### quando ha ritenuto che il fideiussore non era legittimato a far valere neppure l'eccezione di compen sazione; la stat uizione va dunque c orretta, perché la Corte d '### o è incor sa nella violazione denunciata, attesto che “il carattere accessorio della obbligaz ione fideiussoria 14 di 16 consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostitutiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostand ovi il principio generale sancito da ll'art. 81 cod.proc.civ. secondo cui, in man canza di un valido tit olo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio è solo il titolare dell'interesse leso” (Cass. 4/12/2018, n. ###); l'assunto cassatorio con cui si denuncia il travisamento del motivo di appello è viziato in iure, perché l'applicazione analogica dell'art.  1526 cod.civ. previst a dalla giurisprudenza di legittimità per disciplinare le conseguenze derivanti dalla risol uzione per inadempimento del contratto di leasing è lo strumento del quale il giudice si avvale per verificare la liceità della eventuale pattuizione delle parti e per ridurla anche d'u fficio al fine di ristab ilire l'equilibrio del contratto; in sostanz a, l'art. 1526 cod.civ. non si applica solo là dove le parti non abbiano pattuito le conseguenze dell'inadempimento, in ordine all'equo compenso e/o al risarcimento del danno, ma è un parametro che serve per garantire l'equilibrio contrattuale alterato d all'inadempimento ( 22/03/2022, n. 9211; Cass., Sez. Un., 28/01/2021, n. 2061); “il meccanismo normativo previsto da ll'art. 1526 cod.civ. è infatt i destinato a operare in un quad ro d i rispetto del sinallagma contrattuale”, tant'è che non è data alle parti la facoltà di prevedere pattiziamente la sua non applicazione (Cass. 8/10/2019, n. 25031); la decisione del Tribunale ha infatti ritenuto che la clausola n. 16 del contratto non violasse il divieto di ingiustificati arricchimenti che costituisce la ratio sottesa dall'art. 1526 cod.civ., realizzand o un equilibrato contemperamento d egli interessi in conflitto; ha aggiunto che “il richiamo all'art. 1526 cod.civ. perde, quindi, rilievo 15 di 16 a fro nte di una regolaz ione pattizia conf orme ai principi dell'ordinamento”; il che esclude che la Corte d'### sia incorsa nel vizio di cui all'art. 112 cod.proc.civ.; va, infatti, precisato che l'interpretazione e la q ualificazione delle domande e delle e ccezioni è un'attività riservata al giud ice di m erito e che un errore del giud ice in tal senso int egra gli estremi della vi olazione del p rincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato solo quan do si traduca nell'attribuzione di un bene della vita diverso da quello richiesto dalla parte; tanto non è avvenuto nel caso di specie; considerato che la statuizione di rigetto della Corte d'### si è articolata in due rationes decidendi - l'una di rito e l'altra di merito -autonome l'una dall'altra, e ciascun a, di per sé sola, idonea a supportare il relativo dictum, per poterne ott enere la cassazione parte ricorrente avrebbe dovuto formulare uno spettro di censure tale da investire, e da in vestire utilmente, entramb i gli ordin i di ragione cennati, posto che la mancata critica di uno di questi e/o la relativa attitudine a resistere agli appunti comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenu ta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priver ebbero il gravame dell'idon eità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. 19/05/2021, n.13595); 7) con il settimo motivo è dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato , in q uanto la Corte d'### non si è espressa sul motivo di gravame con cui era stato dedotto il mancato esercizio del potere di riduzione della penale da parte del Tribunale; anche senza considerare che non è chiaro se alla Corte d'### si impu ti il travisamento del motivo di appello o l'omessa pronunzia, è preliminare ed assorbente rilevare che il giudice a quo ha confermato la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha 16 di 16 ritenuto l'accordo tra le parti rispettoso della ratio sottesa dall'art.  1526 cod.civ., perché tale da non consentire all a società concedente di ottenere un arricchimento ingiustificato; ciò esclude cha la Corte d'### abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di appello; 8) la Corte, accogliendo per quanto di ragione il terzo motivo di ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'### di ### che in dive rsa in dive rsa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.  PQM La Corte accoglie per quanto di ragione il terzo motivo di ricorso, inammissibili o rigettati gi altri nei termini di cui in motivazione.  ### in re lazione la sent enza impugnata e rinvia alla Corte d'### di ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. 
Così deciso nella ### di Consiglio del 12 ottobre 2023 dalla 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Gorgoni Marilena

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 19803/2025 del 17-07-2025

... le comparse conclusionali. Nondimeno, la dedotta tardivit à della domanda svolta da ### nei conf ronti della ### del ### dei ministri, in realtà, non sussisteva , sta nte che la domanda di manleva di quanto eventualmente ritenuto dovuto da questa a ### era già stata formulata a ll'atto della costituzione in giudizio in primo grado. ### ha richiesto - sin da l proprio atto di costituzione nel giudizio di prime cure - che, in ipote si di accoglimento della domanda ex adverso proposta, la ### del ### dei ministri fosse conda nnata al pagamento di quanto riconosciuto in favore di parte attrice e com unque a manlevare e tenere indenne la Fi be, in proprio e quale incorporante della ### in via diretta e/o indiretta, da ogni eventuale (e comunque fermamente denegata) conseguenza e/o esborso dovesse esitare dal giudizio, ivi compresa dunque la domanda formulata nei suoi confronti da ### 20 di 21 Nel co rpo della compa rsa conclusiona le la ### si era limitata - una volta divenuto attuale e liquido il credito di ### verso ### in conseguenza della definizione tra nsattiva della vertenza con le società attrici - a quantificare la propria domanda, nella parte avente oggetto il rimborso delle (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4900/2020) proposto da: ### S.p.A. (C.F.: ###), in proprio e quale incorporante della Fi be ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, e ### S.p.A. (C.F.: ###), già ### limpianti S. p.A., in forza di atto di scissione parziale per atto pubblico del 25 giugno 2015, rep.  12.121, racc. n. 6307, in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentate e difese, in virtù di procure in calce al ricorso, dagli Avv.ti ### e ### nel cui studio in ### via ### d'A rezz o n. 18, hanno el etto domicilio; - ricorrenti - R.G.N. 4900/20 U.P. 3/7/2025 Appalto - ### di vigilanza - Corrispettivo - Manleva verso la ### del Consiglio dei ministri 2 di 21 contro ### del CONSIGLIO dei ### (C.F.: ###), in persona del Presidente pro - tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generalo dello Stato, presso i cui uffici in ### via dei ### n. 12, è elettivamente domiciliata; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché ### S.r.l. in amministrazione straordinaria (C.F.: ###), quale incorporante di ### nia S.r.l., in persona del suo commissario straordinario e legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a ma rgine del controricorso, dall'Avv. ### nel cui studio in ### via ### n. 71, ha eletto domicilio; - controricorrente - e ### S.r.l. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; ### S.r.l. (C.F.: ###), già ### G eneral ### S .r.l., in persona del suo lega le r appresentan te pro - tempore; ### Service soc. coop. a r.l. (C.F.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Na poli 3526/2019, pubblicata il 25 giugno 2019; 3 di 21 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2025 dal ### relatore ### viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del ### generale dott. ### che h a chiesto il rigetto del ricorso incidentale e l'accoglimento del secondo motivo del rico rso principale; conclusioni ribadite nel corso dell'udienza pubblica; lette le memori e illustrative depositate nell'interesse delle ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, ai sensi dell'art.  378, secondo comma, c.p.c.; sentito, in sede di discussione orale all'udie nza pubblica, l'Avv. ### per i ricorrenti principali.  ### 1.- Con atto di citazione notificato il 18 luglio 2010, la ### S.r.l., la ### S.r.l. e la S anta ngelo ### S.r.l. convenivano, davanti al Tribunale di Napoli, la ### S.p.A., la ### S.p.A., la ### nia S.p.A. nonché la ### del Consiglio dei ministri, il ### issario straordin ario di ### per il superamento dell'emergenza nel settore delle bonifiche e tutela delle acque della ### il P.C.M. - Sottosegretario di Stato incaricato ex d.l. n. 90/2008 per l'emergenza rifiuti della ### C ampania, il ### liquidatore delegato ex O.P.C.M. n. 3653/2008 e l'### ex d.l. n. 195/2009, al fine di sentirne pronuncia re la condan na, in solido tra loro o 4 di 21 ciascuno per quanto di ragione, al pagamento, quale corrispettivo dei serviz i di vigilanza resi presso gli insediamenti inter essati dall'emergenza rifiuti della ### pania dal ### di ### (###, di cui ### era ma ndata ria, della somma complessiva di euro 1.747.540,01, oltre rivalutazione monetaria, interessi e maggior danno, in subordine anche a titolo di arricchimento senza causa. 
Con ulteriore atto di citazione notificato il 19 ottobre 2010, la ### S.r.l. e la ### soc. coop. a r.l.  convenivano in giudizio, din anzi a llo stesso Tribunale, le medesime parti convenute, chiedendo il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di euro 842.329,52, oltre accessori, per altri servizi di vigilanza prestati, come da ordini di servizio in atti. 
Si costituiva in giudizio la ### S.p.A., la quale contestava la fondatezza in fatto e in diritt o delle domande avversarie, chiedendo che, in caso di accoglim ento delle domande, la ### del Consiglio dei m inistri - Sottosegretariato di Stato ex d.l. n. 90/2008, convertito in legge n. 123/2008, l'### preso la P.C.M. - Dipartimento della protezione civile ed anch e la ### in solido o chi di ragione, fossero condannati a tenere indenne la ### da ogni esborso. 
Resisteva altresì l a ### S.p. A., in proprio e quale incorporante della ### nia S.p.A ., la quale chiedeva il rigetto delle domande e, in subordine, spiegava domanda di manleva nei termini già esposti. 
Si costituivano anche le ### convenute, le quali eccepivano il difetto di giurisdizio ne del G.O., il loro dif etto di 5 di 21 legittimazione passiva e comunque l'infonda tezza delle pretese azionate. 
In corso di causa la ### S.p.A. depositava due atti transattivi sottoscritti il 19 dicembre 2012 con le parti attrici, con cui erano riconosciute, a saldo e a stralcio di ogni loro richiesta, le somme specificamente indicate in tali atti. 
Quindi, il Tribunale adito, riuniti i giudizi, con sentenza 1320/2017, depositata il 2 febbraio 2017: 1) dichiara va la cessazione della materia del contendere tra le società attrici e la ### pianti; 2) condannava la P.C.M. - Sottosegretario di Stato ex d.l. n. 90/2008 per l'emerge nza rifiuti nella ### e l'### ex d.l. n. 195/2009, in solido tra loro, a tenere indenne la ### di quanto quest'ultima aveva pagato in conseguenza degli accordi transattivi del 19 dicembre 2012; 3 ) condannava la ### al pagamento, in favore di ### quale capogruppo mandataria del RTI costituito il 2 agosto 2005, della somma di euro 350.194,91, oltre agli interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 e al maggior danno nei limiti dell'eventua le differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e il tasso commerciale; 4) condannava la P.C.M. - Sottosegretario di Stato ex d.l. n. 90/2008 per l'emergenza rifiuti nella ### e l'### ex d.l. n. 195/2009, in solido tra loro, a tenere indenne la ### di quanto quest'ultima aveva pagato in conseguenza della pronuncia; 5) riget tava le ulteriori domande spiegate.  2.- Con a tto di citazione notificato il 13 marzo 2017, proponevano appello avverso la pronuncia di primo grado l'### 6 di 21 ### e la ### del Consiglio dei ministri, le quali insistevano nella declaratoria di difetto di giurisdizione del G.O. e, nel meri to, chiedevano c he fosse revocata la disposta manleva. 
Con a tto di citazione notificato il 14 marz o 2017, spiegavano appello altresì la ### S.p.A. e la ### S.p.A. 
Si costituivano nel giudizio di impugnazione la ### la ### S ervice, la ### lo Fi npagest e la ### in amm inistrazione straordinaria, che resistevano agli appel li interposti e proponevano appello incidentale con il quale chiedevano la cond anna in solido delle convenute in primo grado. 
Previa riunione dei giudizi, decidendo sui gravami interposti, la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento per quanto di ra gione degli appelli proposti e in parziale riforma della sentenza impugnata: A) dichiarav a la cessazione della materia del contendere tra ### e ### B) condannava la ### al pagamento, in favore di ### nia, della somma di euro 168.346,67, oltre interessi; C) condannava la ### al pagamento, in favore della ### della somma di euro 181.848,24, oltre interessi; D) condannava la ### del Consiglio dei ministri a rimborsare a Fi be quanto da essa pagato per effetto delle precedenti co ndanne emesse nei suoi confronti; E) rigett ava la domanda di rimborso di ### limpia nti nei confronti della ### del Consiglio dei ministri e delle altre ### F) rigettava gli appelli per il resto. 7 di 21 A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede ###favore delle quali avrebbero dovuto ex art. 1, quarto comma, O.P.C.M. n. 3479/2205 essere disposti i pagamenti dal ### delegato, previa presentazione di regolare fattura e rendicontazione da parte delle affidatarie medesime, erano la ### e la ### pania e non dunque la ### che - secondo la ricostruzione compiuta nell'atto di a ppello, non contestata dalle controparti interessate - rivestiva il ruolo di capogruppo mandataria del RTI originario app alta tore, cui erano però subentrate, quali soggetti attuatori espressamente contemplati dal contratto, le società apposita mente costituite ### e ### b) che, non essendo ### affida taria del servizio, la genesi dei crediti dei quali la medesima aveva chiesto il rimborso risultava avvenuta al di fuori di un rapporto giuridico fonte - sia prima che dopo la risoluzi one di diritt o del rapporto ex d.l.  245/2005 - di di retti obblighi della Pub blica ### ione, stante che il rappo rto tra ### e il ### facente capo a Da ta ### risultava regolato da un accordo quadro sottoscritto dalle parti il 5 agosto 2005, che disciplinava i tratti essenziali delle rispettive obbligazioni e rimand ava a successivi specifici ordini relativi ai singoli impianti ### oggetto dell'appalto aggiudicato al RTI capeggiato da Fi sia, l'insorgenza di di stinti rapporti contrattuali da intendersi collegati, ma autonomi rispetto all'accordo quadro; c) che, pertanto, mentre ### vantava il diritto al rimborso accordato dalla legislazione emergenziale del d.l.  245/2005 e successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, ### non godeva di identica posizione di diritto 8 di 21 soggettivo, ma poteva al più - poiché direttamente obbligatasi nei confronti del RTI incaricat o della vigila nza dei siti CDR per l'effettuazione di prestazioni comunque riconducibili all'appalto da cui era derivat a la costituzione di ### e ### mpa nia, quali soggetti attuatori - godere del rimborso dei co sti sostenuti attraverso quest'ultime, conseguendo, in altri termini, la restituzione degli im porti dopo che i relativi costi fosse ro stati riconosciuti o rimborsati dalla ### a ### e ### nia; d) che sign ificativamente nella co mparsa conclusionale in appello ### e ### avevano replicato alle doglianze in esame, sostenendo che, laddove fosse stato escluso il diritto al rim borso ex art. 12 d.l. n. 90/2008, si rei terava la domanda già formulata in prim o grado, ritenu ta assorbita dalla decisione ex a dverso impugnata, di condanna delle ### appellanti, in solido o chi di ra gione, al pagamento, in favore di ### anche delle somme già anticipate alle società di vigilanza dalla ### affinché la ### potess e poi procedere al rimborso delle stesse in favore della medesima ### già ### e) che siffatta domanda risultava sì proposta nel corso del giudizio di primo grado, ma solamente con le co mparse conclu sionali, sicché era inammissibile; f) che, quanto alla domanda di rivalsa proposta da ### in conseguenza di quella svolta contro quest'ultima dalle società del ### il Tribunale aveva correttament e rilevato che della sussistenza dei crediti derivanti dallo svolgimento del servizio di vigilanza fosse stata data prova mediante produzione delle fatture e soprattutto degli ordini di servizio e della rendicontazione resa dalle ex affidatarie alla struttura commissariale. 9 di 21 3.- Avverso la sentenza d' appello hanno proposto ricorso per ca ssazione, affidato a tre motivi, la ### S.p.A. e la ### S.p.A. 
Ha resi stito, con cont roricorso, la ### za ### S.r.l. in amministrazione straordinaria. 
Ha resistito, altresì, la ### del Consiglio dei ministri, che - a sua volta - ha proposto ricorso incidentale, articolato in due motivi.  ### S.p.A. e la ### S.p.A. hanno resistito con ulteriore controricorso al ricorso incidentale. 
Sono rimaste intim ate la ### al ### S.r.l., la ### S.r.l. e la ### soc. coop. a r.l.  ### ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. 
All'esito, le ricorrenti principali e la ricorrente incidentale hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell'art . 378, secondo comma, c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Preliminarmente si rileva che, con la memori a illustrativa depositata dalla ### del Consiglio dei ministri, si è dato atto del fatto che, con decreto del ### n. 512 del 30 dicembre 2023 (atto allegato alla memoria), sono state ammesse al rimborso (fra le altre) le fatture a suo tempo azionat e nei confronti di ### dalla ### e dalla ### (successiva mente denominata ### nel giudiz io promosso davanti al Tribunale di Napoli e quel le azionate dalla 10 di 21 ### in altro giudizio, procedimenti successivamente riuniti e definiti con la sentenza d'appello impugnata. 
Nondimeno, tale fatt o non assume valenza dirimente - come sostenuto an che dal difensore dei ricorrenti principali in sede di discussione -, stante che nella stessa memori a si evidenzia che il de creto di paga mento in via amm inistrativa è stato annullato dalla sentenza n. 6598/2024 del Consiglio di Stato e non ha avuto, in ogni caso, efficacia satisfattiva.  2.- Tanto premesso, con il primo motivo le ricorrenti principali denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.l.  90/2008 nonché dell'art. 112 c.p.c., con la nullità della sentenza per omessa pronuncia, per avere la Corte di merito riget tato la domanda proposta dalla ### A mbiente S.p.A., già Fi sia ### S.p.A., nei confronti della ### del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto il rimborso da parte della P.C.M., in favore della ### delle somme da quest'ultima in via transattiva corrisposte in favor e delle parti attrici con le transaz ioni del 19 dicembre 2012 e già oggetto di rendiconta zione da p arte della ### pianti alla ### e da quest'ultima alla competente ### Obiettano gli istanti che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente interpretato ed a pplicato l'art. 12 del d.l.  90/2008, in qua nto non avrebbe considerato che la previsione “possono provvedere” sa rebbe riferita, non ta nto alla fa coltà discrezionale dell'### di provvedere al pagamento diretto in favore di un terzo fornitore (in qu esto ca so la ### , quanto piuttosto alla sussistenza di un obbligo della P.A. di 11 di 21 provvedere, laddove fosse stata accertata, come nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti e delle cond izioni per tale pagamento. 
E, in ogni caso, il pa gamen to diretto in favore del terz o fornitore si sarebbe posto in alternativa al paga mento in via indiretta del medesimo fornitore, attraverso ### 3.- Con il secondo motivo le ricorrenti principali contestano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile, perché tardivamente proposta in sede di comparsa conclusionale, la domanda di ### di condan na della ### del Consiglio dei ministri al rimborso e alla manleva in suo favore delle somm e in via transattiva corris poste da ### alle so cietà attrici e che ### doveva rimborsare a ### Osservano, in propos ito, gli istanti c he la domanda di condanna delle ### app ellanti, in solido o chi di ragione, al pagamento, in favore della ### anche delle somme già anticipate alle società di vigilanza dalla ### affinché la ### potesse poi proce dere a l rimborso delle stesse in fa vore della medesima ### era stata formula ta sin dalla costituz ione nel giudizio di primo grado.  4.- Con il terzo motivo le ricorrenti principali lamentano - senza alcuna qualificazione del vizio di legittimità enucleato - che la Corte d'appello - quale conseguenza del rigetto della domanda di rim borso - ha conda nnato la ### al paga mento delle spese del primo e del secondo g rado di giudizio in f avore della P.C.M. mentre la riforma della sentenza impugnata avrebbe imposto una diversa regolamentazione delle spese di entrambi i 12 di 21 gradi di lite, in app licazione del principio di soccombenza, con l'illegittima condanna della ### alla refusione delle spese per il primo grado liquida te in euro 16.000,00 e p er il secondo grado in euro 1.300,00 per esborsi e in euro 13.000,00 per compensi.  5.- Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo la ricorrente incidentale prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.  15, secondo comma, dell'O.P.C.M. n. 3920 del 28 gennaio 2011 e dell'art. 5 del d.l. n. 136/2013 nonché dei d.l. n. 90/2008 e 195/2009, per av ere la Corte distrettuale affermato la legittimazione passiva della ### del Consiglio dei ministri, che non avrebbe potuto essere individuata come debitore dei soggetti che vantavano crediti nei confronti delle cessate strutture emergenziali. 
Deduce l'istante che, in presenza di un soggetto di diritto qual è l'### come delineata dalla normativa di riferimento, subentrata nei rapporti attivi e passivi sorti in capo alle pregresse strutture commissariali, dando luogo ad un fenomeno di successione a titolo particolare, non si sarebbe verificata alcuna de voluzione in capo alla P.C.M. degli ef fetti derivanti dall'esercizio delle cessate funzioni dei ### delegati, effetto che sarebbe conseguito alla cessazione dello stato emergenziale. 
Infatti, sebbene il venir meno della struttura commissariale - per il cui tram ite lo Stato aveva in co ncreto esercitato la funzione emergenziale - integrasse, di regola, un presupposto di una necessitata suc cessione nei rapporti obbligatori a ncora in 13 di 21 essere, tale successione non si sarebb e verificata allorquando, come nel caso in esame, con leggi e ordinanze di protezione civile soggette a forma di pubblicità legale, fosse sta ta costituita una struttura amministrativa ad hoc - appunto l'U.T.A. - dotata di una propria e distint a le gittimazione, anche processuale , tale da consentirne l'individuazio ne come soggetto di diritto, unico legittimato passivo rispetto alle pretese fatte valere, secondo una linea di continuità con le cessate strutture commissariali e, quindi, quale effettivo titolare dei diritti in contestazione, sì da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa e con specifiche competenze anche liquidatorie, il che avrebbe escluso la legittimazione della P.C.M.  6.- Con il secondo motivo la ricorrente incidentale si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione dell'art. 1 del d.l. n. 245/2005 e dell'art. 4 dell'O .P.C.M.  3479/2005, per av ere la Corte del gravame erroneamente ritenuto che le società ### e la ### avessero assolto all'onere di rendicont azio ne tramite la produzione in giudizio di numerosi documenti e l'Amm inistrazione avesse am messo il diritto attore o, alludendo al proprio onere di rimborso, previa verifica della rendicontaz ione e della documentazione conta bile, perché l'obbligo di pa gamento sarebb e stato subordinato alla propedeutica rendicontaz ione come delineata dalle norme di riferimento, ossia solo se il rimborso delle spese sostenute dalle ex affidatarie fosse stato verificato come strettamente connesso al servizio ed esclusivam ente se tali esborsi fossero stati ripetibili per l'inerenza della spesa e il rispetto del vincolo di destinazione delle anticipazioni elargite dal ### 14 di 21 Sicché il rimborso sarebbe stato suscettibile di ammissione all'esito della conferma della ver ifica della conformità amministrativa, della regolarità economico-finanziaria, della regolarità di esecuzione. S egnatament e solo una spesa opportunamente documentata e positivamente riscontrata tramite una procedura di verifica di diversi aspetti avrebbe potuto implicare il suo rico noscimento, pr evio co ntrollo: - della sussistenza della docume ntazione a mministrativa relativa all'operazione dimostrativa del suo impiego e giustificativa del diritto al rim borso; - della co erenza di tali documenti co n il contratto; - della completezza e coerenza della documentazione giustificativa di spesa e di paga mento; - dell'ammissibilità della spesa in quant o sostenuta nel periodo consent ito e secondo modalità previste in contratto. 
Espone la ricorrente incidentale che nell'atto di appello era stato eccepito che la sentenza di prim o grado non avesse verificato il rispetto di tali principi di conta bilità p ubblica e l'applicazione in concreto della procedura di rendicontazione, non essendo all'uopo sufficiente la produzio ne delle fatture, degli ordini di servizio e della rendicontazione resa dalle ex affidatarie alla struttura commissariale ed essendo, invece, necessario che la rendicontazione fosse stata approvata dall'### 7.- È logicam ente pregiudiziale lo scrutinio dei motivi del ricorso incidentale.  7.1.- Il primo motivo è infondato. 
Infatti, l'U.T.A. è stata istituita, con decreto del ### del ### della protezione civile , presso la ### del Consiglio dei minis tri, in forz a dell'art. 15, primo com ma, 15 di 21 dell'O.P.C.M. n. 3920/2011 ed è preposta a lla gestione dei rapporti attivi e pa ssivi, già facenti capo a lle ### ed ### di cui a ll'art. 2 del d.l. n. 1 95/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2010. 
Ebbene l'U.T.A. opera in seno alla ### del Consiglio dei ministri (art. 5, primo comma, del d.l. n. 136/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 6/214), il che esclude che essa abbia autonoma soggettività giuridica, distinta da quella della ### Quest'ultima, invece, costituisce il centro di im putazione delle situazio ni giuridiche soggettive attinenti ai rapporti obbligatori di specie.  7.2.- Anche il secondo motivo è infondato. 
La censura si appunta sul rilievo della sentenza impugnata a mente del quale, quanto alla domanda di rivalsa proposta da ### in conseguenza di quella svolta contro quest'ultima dalle società del ### il ### ale aveva correttamente rilevato che della sussistenza dei crediti derivanti dallo svolgimento del servizio di vigilanza fosse stata data prova mediante produzione delle fatture e soprattutto degli ordini di servizio e della rendicontazione resa dalle ex affidatarie alla struttura commissariale. 
Tale assunto è esente da critiche, non essendo necessario che la rendicontazione probatoria dei crediti maturati dalle società che a vevano curato la vigilanza per le attività svolte fosse specificamente approvata dalle ### E tanto perché l'attività di cui al presente ricorso si è svolta nel regime successivo alla risoluzione del contratto di affidamento disposta dal d.l. n. 245/2005, sicché la ### ha agito sotto il 16 di 21 controllo dell'### dello St ato quale mera esecutrice della stessa. 
Nel regime successivo alla risoluzione, infatti, la normativa ha disposto la continuità del servizio e dunque la perdurante legittimazione della precedente affidataria, in q ualità di mera esecutrice della P.A. fino al nuovo affidamento ad altri soggetti, attività da svolgere senza alcuna remunerazio ne ma con la copertura dei costi assicurata dalla P.C.M., ai sensi dell'a rt. 1, settimo comma, del d.l. n. 245/2005. 
Ora, nel caso in esame, l'analitica indagine compiuta ai fini di rico noscere il rimborso assorb e e su pera l'onere di rendicontazione imposto dalla legge alla ### al fine di ottenere il rimborso richiesto. 
Tale onere , peraltro, esige null'altro che la presentazio ne degli stessi documenti prodotti in questa sede e co nsistenti nei contratti (recte ordini di servizio) e nelle fatture emesse dall'appaltatrice, la cui attività è risultata funzio nale allo stoccaggio provvisorio e definitivo dei rifiuti solidi, e non già una specifica approvazione a cura dell'### (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9426 del 09/04/2024; ### 1, Sentenza n. 9422 del 09/04/2024; ### 3, Ordinanza n. 11605 del 15/06/2020).  8.- A questo punto possono essere affrontate le doglianze di cui al ricorso principale.  8.1.- Il primo motivo del ricorso principale è infondato. 
Sul punto, l'art. 12, primo com ma, del d.l. n. 90 /2008 prevedeva la facoltà dei capi m issione di provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società 17 di 21 affidatarie, a scomputo delle situaz ioni creditorie vant ate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale. 
Il successivo secon do co mma disponeva, invece, che - ai fini del pagamento diretto - le società originariamente affidatarie o eventu ali società ad esse subentrate dovessero trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi m issione contenenti la parte delle a ttività eseguite dai sogg etti di cui al primo comma. 
I capi missione sono i soggetti di cui all'art. 1, terzo comma, del m edesimo d.l. n. 90/2008, ossia i soggetti subentranti ai ### delegati all'emergenza, nominati in numero di cinque dal ### alla ### civile. 
Sennonché l'assenza della qualità di affidataria in capo a ### non le consente di invocare tale previsione normativa. 
E questo perché il pagamento è erogato in favore dell'impresa ex aff idata ria - e q uindi non nei confronti della fornitrice di questa - e, inoltre, sono sempre le imprese affidatarie che si obbligano nei confronti dei loro fornitori e che rispondono dei pa gamenti dovuti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18152 del 06/06/2022; nello stesso senso ### St., Sez. IV, Sentenza 1586 del 03/04/2014). 
Inoltre, l'art. 12, primo comm a, del d.l. n. 90/2008 prefigura un modello alternativo di esti nzione delle obbligazioni contratte dalle ex affidatarie, rimettendo alla discrezionalità dei capi missione la facoltà di soddisfare le pretese dei loro creditori mediante un pagam ento diretto (Ca ss. Sez. 1, Ordina nza 18152 del 06/06/2022). 18 di 21 ###, sussisteva l'interesse delle ### ad eccepire il difetto di legitt imaz ione attiva di ### posto che è precipuo interesse del debitore ind ividuare il so ggetto nei confront i del quale è tenuto a d adempiere, non essendo liberatorio il pagamento effettuato nei confront i di un soggetto che non sia tale. 
Il fatto che ### potesse ratifica re il pagamen to diretto verso ### ex art. 1188, secon do comma, c.c. non determ ina l'insorgenza, in capo al debitore, dell'obbligo di adempiere verso il terzo non creditore ed esclude, pertanto, l'interesse ad eccepire che quest'ultimo non ha diritto di chiedere l'adempimento.  8.2.- Il secondo motivo del ricorso principale è, invece, fondato. 
In proposito, la Corte d'appello ha rilevato che, mentre ### vantava il diritto al rimborso accorda to dalla legislazione emergenziale del d.l. n. 245/2005 e successive ordinanze del Presidente del ### dei ministri, ### non godeva di identica posizione di diritto so ggettivo, ma poteva al più - poiché direttamente obbligatasi nei confronti del RTI incaricato della vigilanza dei siti CDR per l'effettuazione di prestazioni comunque riconducibili all'appalto da cui era derivata la costituzione di ### e ### quali soggetti attuatori - godere del rimborso dei costi sostenuti attraverso quest'u ltime, conseguendo, in altri termini, la restituzione degli importi dopo che i relativi costi fossero stati ric onosciuti o rimborsati dalla ### a ### e ### Ed infatti significativamente - prosegue la Corte territoriale - nella co mparsa conclusionale in appello ### e ### avevano 19 di 21 replicato alle doglianze in esame, sostenendo che, laddove fosse stato escluso il diritto al rimborso ex art. 12 del d.l. n. 90/2008, si reiterava la domanda gi à form ulata in primo grado, ritenuta assorbita dalla decisione ex adverso impugnata, di condanna delle ### appellanti, in solido o chi di ragione, al pagamento, in favore di ### anche delle somme già anticipate alle società di vigilanza dalla ### affinché la ### potess e poi procedere al rimborso delle stesse in favore della medesima ### già ### All'esito, la Corte distrettu ale ha comunqu e prospettato l'inammissibilità di tale domanda, in quanto proposta nel corso del giudizio di primo grado solamente con le comparse conclusionali. 
Nondimeno, la dedotta tardivit à della domanda svolta da ### nei conf ronti della ### del ### dei ministri, in realtà, non sussisteva , sta nte che la domanda di manleva di quanto eventualmente ritenuto dovuto da questa a ### era già stata formulata a ll'atto della costituzione in giudizio in primo grado.  ### ha richiesto - sin da l proprio atto di costituzione nel giudizio di prime cure - che, in ipote si di accoglimento della domanda ex adverso proposta, la ### del ### dei ministri fosse conda nnata al pagamento di quanto riconosciuto in favore di parte attrice e com unque a manlevare e tenere indenne la Fi be, in proprio e quale incorporante della ### in via diretta e/o indiretta, da ogni eventuale (e comunque fermamente denegata) conseguenza e/o esborso dovesse esitare dal giudizio, ivi compresa dunque la domanda formulata nei suoi confronti da ### 20 di 21 Nel co rpo della compa rsa conclusiona le la ### si era limitata - una volta divenuto attuale e liquido il credito di ### verso ### in conseguenza della definizione tra nsattiva della vertenza con le società attrici - a quantificare la propria domanda, nella parte avente oggetto il rimborso delle somme pagate in via transattiva da ### alle società attrici e per le quali la ### era tenuta a rimborsare ### ma tale precisazione costitu iva una mera esplicitaz ione della domanda già articolata in sede di costituzione.  8.3.- Il terzo motivo del ricorso principale è un “non motivo”, ma il m ero precipitato dell'accoglimento del superiore motivo, in ragione dell'eff etto espa nsivo interno ex a rt. 336, primo comma, c.p.c.  9.- In definitiva, il secondo motivo del ricorso principale deve esse re accolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre i rimanenti motivi del ricorso prin cipale e il ricorso incident ale vanno disattesi. 
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo a nche alla pronu ncia sulle spese del giudizio di cassazione.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso principale, rigetta i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione 21 di 21 al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composiz ione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella cam era di consiglio della ### nda 

causa n. 4900/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Trapuzzano Cesare

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9356/2025 del 09-04-2025

... nella specie, il rilie vo mosso alla valutazio ne di tardivit à, operata d alla Corte d'appello, non risulta rispettoso dell'art. 366, primo comma, 6, cod. proc. civ., in quanto non emerge dal ricorso che l'eccepita nullità si fondasse su allegazioni ritualmente introdotte e comunque emergenti dagli atti di causa, con con seguen te inammissibilità del profilo di doglianza in esame. Allo stesso mod o la mancata speci fica approvazione per iscritt o delle clausole onerose di cui all'art. 1341 cod. civ. ne com porta la nullità, eccepibile da chiunque ne abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, sempreché i presupposti di fatto della det ta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvaz ione per iscritto) ri sultino già acquisiti agli atti di causa (Cass., sez. 2, 18/01/2002, n. 547; Cass., sez. 3, 14 /07/2009, n. 16394 ); ma, nella sp ecie, la ricorrent e in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., trascura di specificare in ricorso se tali elementi di fatto risultassero acquisiti agli atti di causa, sicché, anche sotto tale profilo, la censura si rivela inammissibile. La censura d ifetta, (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6061/2022 R.G. proposto da: ### S.P.A., incorporante per fusione la ### s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ### ri, domiciliata digitalmente ex lege - ricorrente - contro ### N. 1 ###'### in persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. ### domiciliata digitalmente ex lege ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di L'### n. 1143/2021, pubblicata in data 20 luglio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal ### dott.ssa ### A. P. ### 1. Il Tribunale di L'### pronunciando sulla domanda, proposta da ### actor s.p. a. nei confronti d ella ### - ### - L'### di pagamento della somma di euro 482.189,74 derivante da debiti maturati nei conf ronti della ### s.r.l. e ceduti a ### s.p.a., accog lieva l'eccezione di difetto di legittimazione attiv a sollevata dalla convenuta, risultando pacifico che l'attrice avesse notificato la cessione del credito alla ### ma ch e questa non l'avesse accettata. 
Il Giudice di primo grado rilevava, in particolare, che nel contratto sottoscritto tra le parti era previ sto che , nel caso di ce ssione del credito, la Asl avesse facoltà di accettarla entro trenta giorni e che, in difetto di tale accettazione, essa non fosse opponibile alla ### sanitaria, non poten dosi interpretare il cont ratto ne l senso che la cessione, d ecorsi trenta giorni, d ovesse intendersi accettat a, per avere la Asl pe rso la faco ltà di rifiutare . Evidenziava, altresì, che comunque la Asl aveva pagato l'intero credito al creditore cedente, in tal modo liberandosi dal debit o, come riconosciuto dalla stessa ### s.p.a.  2. La Corte d'appello di L'### ha rigettato il gravame proposto dalla soccombente. 
Ha osservato che: a) il credito oggetto di causa, ceduto dalla ### di cura ### s.r.l. alla ### s.p.a., riguardava il periodo gennaio - dicembre 2008 ed atteneva a prestazioni assistenziali della 3 casa di cura; b) il contratto relativo a tale annualità prevedeva alla lettera l) che “nel caso di cessione, a qualsiasi t itolo, de i crediti derivanti dall'esecuzione del pre sente contratto, l'erogatore si impegna a notificare l'att o d i cessione alla ASL che ha facoltà di esprimere l'accettazione entro trenta giorni dalla notifica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 69 e 70 del ### decreto n. 2440 del 18 novembre 1923”; c) per effett o di tale pattuizione, la cessio ne dei crediti, per poter avere efficacia nei confronti della Asl ed essere ad essa oppon ibile, richiedeva l'accettazione da parte de lla ### sanitaria e ogni diversa interpretazione risultava contraria al tenore letterale della clausola negoziale; d) la disciplina prevista dagli artt.  69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923, che prescrive l'adozione di atti formali per la cessione dei crediti, non era applicabile se non in caso di contratti di durata come appalti o somministrazioni e non in casi come q uello in esame; e) nella specie, la cess ione del credito non risultava essere stata acce ttata dalla As l, né emerge va alcun comportamento concludente nel senso di una accettazione implicita, cosicché doveva ritenersi la cessione non opponibile alla Asl e la ### s.p.a. carente di legittimazione attiva.   La Corte t erritoriale, i nfine, esaminando gli al tri motivi di gravame volti a de durr e la mancat a conoscenza della clausola di incedibilità dei crediti, l'applicabilità della disciplina del T.U. in materia bancaria e creditizia con formazione d el silenzio assenso, la n ulli tà della clausola sul la cessione per avere pre visto una condizione meramente potestativa ed una condizione sulla inopponibilità da far valere sine die, nonché la nullità della stessa clausola per mancata sottoscrizione come clausola vessat oria, ne ha rileva to l'inammissibilità, trattandosi di eccezioni nuove, m ai sollevate in primo grado e come tali vietate dall'art. 345 cod. proc.  3. ### s.p.a., quale incorporante per fusione di Ubi 4 ### s.p.a., p ropone ricorso per la cassazione d ella suddetta decisione, con due motivi, cui resiste l'### n. 1 ### - ### - L'### mediante controricorso.  4. Il ricorso è stato avv iato pe r la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia ‹‹### di legge per contrasto all'art. 1260 c.c. ed agli artt. 69 e 70 RD 2440/23 in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ravvisato la carenza di legittimazione attiva in capo alla ### s.p.a. e conseguentemente ritenuto la cessione del credito non opponibile alla Asl››. 
Sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbe affermato che la cessione di credito non fosse opponibile all'### sanitaria, posto che la incedibilità prevista nel contratto sottoscritto dalla Asl e dalla ### di ### non era nota alla cessionaria, la quale, non avendo preso parte alla negozia zione de qua, non poteva consid erarsi destinataria di quella clausola che, q uindi, non pot eva esplicare effetti, come previsto dal second o comm a dell'art. 1260 cod. civ.; inoltre, alla ### intermediario finanziario soggetto al ### in materia ### e creditizia, doveva applicarsi l'art. 117 d.lgs.  163/06, sicché la cessione, stipulata mediante atto pubblic o o scrittura privata autenticata e notificata all'amministrazione debitrice, era opponibile alla P.A. qualora non rifiutata con comunicazione d a notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dall'avvenuta notifica, con ciò consentendo, in deroga all'art. 70 r.d. 2440/1923, l'applicazione dell'istituto del silenzio - assenso.   Addebita alla Corte di non essersi avveduta che la ### s.p.a. aveva messo il debitore ceduto nella condizione di conoscere il 5 nuovo titolare d el credito mediante la t empestiva e rituale notifica della cessione del credito ed aggiunge che, dovendo essere adottata una interpretazione restrittiva del secondo comma dell'articolo 1260 cod. civ., la presenza di clausola che prevedeva il patto di incedibilità all'interno di documenti cont rattuali, seppure non conosciuta, ma conoscibile dal cessionario, n on comportava consegue nze pregiudizievoli nei confronti di quest'ultimo, atteso che il pactum de non cedendo era opp onibile allo stesso solo laddove il ce ssionario avesse accettat o consapevolmente di acquistare u n credito convenzionalmente non trasferibile.  2. Con il secondo motivo è dedotta ‹‹### delle eccezioni sollevate dalla difesa di ### relativamente all'applicazione della disciplina del TU in materia bancaria e creditizia con formazione del silenzio assenso, della nullità della clausola sulla cessione per avere previsto una condizione meramen te potestat iva ed una condizio ne sulla inopponib ilità da far valere sine die, non ché della nullità per mancata sottoscrizione come clausola vessatoria### di legge per contrasto all'art. 1421 c.c. nonché all'art. 117 d.lgs. n. 163/2006 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto la inammissibilità dei motivi di gravame proposti da UBI inammissibili in quanto eccezioni “nuove” in relazione agli artt.  112, 115 c.p.c., nonché 1355, 1418, 1421 ed agli artt. 69 e 70 RD 2440/1923››. La ricorrente impugna la decisione d'appello nella parte in cui ha ritenuto tardivi gli altri motivi di gravame da essa proposti in secondo grado. 
Sostiene che la Corte territoriale non ha conside rato che l'eccezione di nul lità del contratto, ovvero il rilievo d 'ufficio di u na nullità negoziale è sempre consentito, alla luce della pronuncia delle ### n. 26 242/2014, qu alora difetti la formazione di giudicato sul punto, e che il percorso argomentativo seguito risulta 6 viziato per non avere considerato che il soggetto cessionario (### s.p.a.) era u na banca/in termediario fin anziario, soggetta all'applicazione del ### in materia bancaria e creditizia, ed in particolare, all'art. 117, sicché la cessione stipulat a mediante atto pubblico o scrittura privat a auten ticata e notificata all'amministrazione debitrice era da rite nersi efficace ed opponibile alla P.A. qualora non rifiutata da quest a con comunicazione da notificarsi al cedente entro 45 gior ni dall'avvenuta notif ica, con conseguente applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, trattandosi di cessione di credito verso una pubblica amministrazione derivante da un appalto di servizi. 
Soggiunge che la clausola sub lettera l) dell'accordo intercorso tra la ### s.p.a. e la Asl n. 1 di ### - ### - L'### risultava in ogni caso nulla ex art. 1355 cod. civ., posto che essa costituiva una condizione meramente po testativa, essendo l'adesione all'eventuale cessione d ei crediti, n el frattempo intervenut a, rimessa al mero arbitrio dell'### ceduta, e comunque perché, così come formulata, consentiva alla Asl di far valere l'inopponibili tà della cessione senza alcun limite temporale; la clausola, inoltre, avrebbe dovuto essere dichiarata n ulla per inosserva nza della specifica approvazione per iscritto ex art. 134 1 cod. civ., richiesta per dimostrare che il sottoscrittore n e avesse recep ito e comp reso il contenuto e la portata.  3. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.  3.1. Con la censura viene, anzitutto, riproposta la questione della conoscenza/conoscibilità della cessione, argomento che, tuttavia, non può essere pres o in considerazione in questa sede ###ritua lmente introdo tto in primo grado e dichiarato, dalla Corte d'appello, inammissibile per novità, ai sensi dell'art. 345 cod.  proc. civ.; tale ultima statuizione non risulta idoneamente attinta da 7 impugnazione in questa sede, poic hé la ricorrente si limit a ad invocare la rilevanza del secondo comma dell'art. 1260 cod. proc.  ed a svolge re cons iderazioni in tema di oppo nibilità del pactum de non cedendo, senza tut tavia dimostrare di avere temp estivamente fatto valere tale profilo di doglianza in primo grado e senza illustrare le ragioni per cui il tema di indagine qui riproposto dovesse essere considerato tempestivo dal giudice d'appello. Ne consegue che, sotto tale profilo, la censura incorre nella sanzione d'inammissibilità.  3.2. Per il resto, la censura è infondata.  ### la consolidata giuris prudenza di questa Corte, con riferimento alla disciplina dell a cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui all'art. 70 del r.d.  18 novembre 1923, n. 2240, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislato re ha ravvis ato, in deroga al principio ge nerale previsto dal codice civile (art. 1260 cod. civ.), il consenso del debitore ceduto per l'effica cia della cessione di credito, per l'esigenza di garantire la regolare esecuzione de lla prestazione contrattuale, evitando che durante la m edesima possa no venir meno le risorse finanziarie del soggetto ob bligato verso l'ammi nistrazione e possa risultare così compromessa la rego lare prosecuzione del rapporto (Cass., sez. 6 - 1, 15/09/2021, n. 24758; Cass., sez. 1, 24/10/2023, n. 29420 ). La legge di contabilità d i Stato stab ilisce che, quale condizione di efficacia de lla cessione, è necessaria, oltre che la notificazione, l'espressa accettazione da parte della ### interessata della cessione (Cass., sez. 3, 06/02/2007, n. 2541). 
Occorre, poi, precisare che l'art. 69 del r.d . n. 2440 del 1923 , trattandosi di norma eccezionale, rigu arda la sola amministrazione statale ed è pert anto ins uscettibile di applicazione analogica o estensiva, sicché essa è app licabile solo in favore degli enti locali , 8 mentre le ### sanitarie locali sono persone giuridiche autonome rispetto agli enti locali stessi e sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni s tatali (Cass., sez . 3, 21/12/2017 , n. ###; Cass., sez. 3, 13/12/2019, n. ###). 
Nel caso de quo, tuttavia, come rilevato dal giudice d'appello, la clausola di cui alla lettera l) del contratto da cui scaturivano i crediti attinenti alle prestazioni assiste nziali rese dalla ### di cura conteneva un espresso rife rimento agli artt. 69 e 70 r.d.  2440/1923, tanto che prevedeva ch e: “nel caso d i cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del present e contratto, l'erogatore si impegna a notificare l'atto di c essione alla ASL che ha facoltà di esprimere l'accettazione entro trenta giorni dalla notifica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 69 e 70 del ### decreto n. 2440 del 18 novembre 1923”. 
Tale previsione, con cui le parti hanno esteso al loro negozio ed alle sue successive vicende la più stringente disciplina prevista per i contratti della amministrazione statale, subordina l'opponibilità della cessione alla ### sanitaria alla “espressa accettazione” da parte di quest'ultima e impone, pertanto, un quid pluris alla condizione di efficacia della cessione nei confronti del ceduto, e cioè una esplicita manifestazione di consenso all'altrui negoz io e, quindi, la forma scritta ad substantiam di detta adesione: poiché questa è mancata, deve reputarsi che, del tutto legittimam ente, la ### sanitaria abbia eseguito l'integrale pagamento del debito in favore della ### di ### s.r.l., con la conseguenza che ### s.p.a.  nulla poteva pretendere dalla ### perché care nte di legittimazione attiva, avendo la Corte di merito accertato l'avvenuto pagamento delle somme oggetto di cessione, da parte dell'### da sanitaria, in favore del creditore cedente.  4. Il secondo motivo è inammissibile. 9 Va, anzitutto, rilevat o che, sebbene la nul lità di clausole contrattuali sia rilevabile d'uf ficio, e quin di la nullità possa essere denunciata dalle parti, nel corso del giu dizio, anche in relazione a profili di nullità non originariamente denunciati, ciò non esclude che tale principio si debba coordinare con gli oneri di allegazione, e che quindi le nuove censure p ossan o e debbano e ssere prese in considerazione solo se si fondano su temp estiv e allegazioni : nella specie, il rilie vo mosso alla valutazio ne di tardivit à, operata d alla Corte d'appello, non risulta rispettoso dell'art. 366, primo comma, 6, cod. proc. civ., in quanto non emerge dal ricorso che l'eccepita nullità si fondasse su allegazioni ritualmente introdotte e comunque emergenti dagli atti di causa, con con seguen te inammissibilità del profilo di doglianza in esame. 
Allo stesso mod o la mancata speci fica approvazione per iscritt o delle clausole onerose di cui all'art. 1341 cod. civ. ne com porta la nullità, eccepibile da chiunque ne abbia interesse e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, sempreché i presupposti di fatto della det ta nullità (carattere vessatorio della clausola ed inesistenza della prescritta approvaz ione per iscritto) ri sultino già acquisiti agli atti di causa (Cass., sez. 2, 18/01/2002, n. 547; Cass., sez. 3, 14 /07/2009, n. 16394 ); ma, nella sp ecie, la ricorrent e in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., trascura di specificare in ricorso se tali elementi di fatto risultassero acquisiti agli atti di causa, sicché, anche sotto tale profilo, la censura si rivela inammissibile. 
La censura d ifetta, d'al tro canto, di specif icità in ordine alla invocata applicabili tà del testo ### in materia bancaria, e , segnatamente, del l'art. 117, posto che la ricorre nte neppure si sofferma a chiarire le ragioni per cui la disciplina richiamata avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio dal giudice d'appello. 10 5. Alla inammissibilit à ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 
Le spese d el giudizio di legit timità seguo no la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controrico rrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 13.200,00, di cui euro 13.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dell a controricorrente. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell'ulteriore importo a titolo d i cont ributo unificato pari a quello previ sto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consig lio della ### ione 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Condello Pasqualina Anna Piera

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1040/2025 del 16-01-2025

... nel giudizio di cassazione, e ciò a causa d ella tardivit à dell'a ppe llo proposto dall'avv.to ### nell'interesse di ### Pertanto non vi è spazio, in que sta sede p rocessuale di giudizio d i legittimità, per riconsiderare fatti inoppugn abili posti a fondamento della valutazione dell a responsabilità dell'avvocato, attraverso fatti opposti dal ricorrente, in tesi omessi, ma in realtà non capaci di mettere in discussione sia il giud icato formatosi sulla tardività de ll'appello, denotante l'inadempimento dell'avvocato ai propri doveri professionali, sia la valut azione p rognostica di probabile successo dall'appello, svolta sulla considerazione, altre ttanto incensurabile, che il giudice dell' appello, valutando tutte le circostanze, avrebbe accolto la tesi di ### come in realtà è avvenuto nel secondo grado, il cui esito è stato annullato per effetto dell' accogliment o della eccezione di tard ività dell'appello. 11. Con il secondo motivo di rico rso principale il ricorre nte deduce violazione del divieto di ius novorum con riferimento alla domand a di risarcimento dei danni su ccessivi alla sentenza di primo grado, dedotti per la prima volta in sede d'appello, segnatamente in (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16448/2022 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### 11, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (###), ### (###) -ricorrente contro ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### FRANCO (###) che lo rappresenta e difende -controricorrente 2 di 17 nonchè contro ### elettivamente domiciliato in #### 11, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) -controricorrente nonchè contro ##### -intimati sul controricorso incidentale proposto da ### elettivamente domiciliato in ### 154, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale contro ### elettivamente domiciliato in #### 11, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (###) -controricorrente all'incidentale nonché contro ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### 3 di 17 FRANCO (###) che li rappresenta e difende -controricorrente all'incidentale avverso SENTENZA di CORTE D'### n. 2663/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2024 dal ### Svolgimento del processo 1. Con atto notificato il 20 giugno 2022 ### illustrato da successiva memoria, impugna la sentenza emessa dalla Corte d'appello di ### il 10 Marzo 2022, depositata il 22 Aprile 2022, con rico rso affidato a quattro motivi. ### m uni cipale ### spa di ### e ### a spa hanno notificato separati controricorsi, illustrati da memoria. A ma ha formulato ricorso incidentale a utonomo. ### ha notificato controricorso per resistere.  2. La present e causa origina dall'esito di una cont roversia di lavoro instaurata innanzi alla ### di ### il 28 novembre 1992 che nel primo grado, in accoglimento del ricorso promosso da una lavoratrice alle dip endenze di ### spa in qua lità di architetto, ha condannato AMA al suo in quadramento nella superiore qualifica dirigenz iale e al pagamento in su o favore delle differenze retributive conseguentemente dovute. ### spa, allora patrocin ata dall'avvocato ### impugnava la sentenza, ma la dipenden te nel costituirsi ec cepiva l'improcedibilità dell'appello poiché proposto oltre i termini di decadenza di 30 giorni. Il tribunale di ### con sentenza non definitiva respingeva la predetta eccezione di improcedibilità e, accogliendo l'appello di Ama, rige ttando la domanda avanzat a dalla lavoratrice, riformando la sentenza impugnata nel merito. 
Impugnata la sentenza d'appello d alla lavorat rice, la Corte di 4 di 17 Cassazione cassava senza rinvio la sente nza del tribunal e di ### ritenendo regolare l'attività di notifica della sentenza di primo grado al domicilio dell'avvo cato patrocinatore di ### eseguita il 29 Marzo 1993, e nel cassare la sentenza dichiarava inammissibile l'appello, così definendo il giudizio giuslavoristico.  3. Per quan to ancora di interesse, AMA instaurava il present e giudizio avverso l'avvocato ### per ottenere il risarcimento del danno conseguente al negligen te svolgimento dell'inc arico difensivo nella fase di appello della controversia giuslavoristica per mancata o sservanza dei termini d'impugnazione. Nel giudizio si costituiva anche la compagnia assicuratrice ### chiamata in giudizio dall'avv . ### in base alla polizza stipulata, per resistere alla domanda in quanto vertente su un periodo in cui mancava la copertura assicurativa a termini della polizza.  4. Nel primo grado, il giudizio veniva definito con l'accertamento della negligenza dell'avvocato, ma con il parallelo rilievo della mancata prova del d anno - conseguenza da parte di ###, sull'assunto che i pagamenti sub iti da AMA per rein tegrare la lavoratrice nelle mansioni superiori riconosciute nella sentenza di primo grado passata in giudicato non potessero essere provati con la sola produ zione d elle buste paga della dip endente, in carenza di allegazione dei relativi bonifici, e dunque dei correlati esborsi.  5. Ama svolgeva appello principale produ cendo nuova documentazione attestante il pagament o alla lavoratrice delle differenze retributive in forza dell a sentenza di primo grado passata in giud icato, ment re ### svolgeva appello incidentale in punto di affermazione della sua negligenza nello svolgere l'incarico. Nel giudizio la compagnia assicuratri ce si costituiva per resistere alla domand a di manleva dell'avv.  ### 5 di 17 6. La Corte d'appello di ### accoglieva parzialmente l'appello di AMA, ammettendo in parte la nuova documentazione prodotta, e, dopo avere confermato la sentenza di primo grado in punto di accertamento dell' inadempimento dell'avvocato ### degli obblighi inerenti al proprio mandato, lo cond annava al risarcimento della mino r somma di € 158.601, 10, oltre rivalutazione a tit olo di lucro cessant e e interessi legali, corrispondente ai soli esborsi effettuati da ### s.p.a. dopo il 5 febbraio 2015, data dell'udienza di precisazione delle conclusioni nella fase di primo grado. Rigett ava, per l'effetto, l'appello incidentale dell'avvocato ### avverso la sentenza di primo grado e rigett ava la do manda di garanzia rivolta da quest'ultimo all'assicurazione, in quanto riferita a un periodo non coperto dall'assicurazione.  7. Il ricorso di ### è affidato a quattro motivi. Ama i n via incidentale autonoma ha formulato quattro motivi di ricorso. 
Motivi della decisione 8. Con il primo mot ivo il ricorre nte denuncia: “### e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema d i inadempimento delle obbligazioni derivanti dal con tratto di patrocinio legale e diligenza professionale, responsabilità civile, nesso di causal ità e crit eri di imputazione soggettivi d ella responsabilità professionale dell'avvocato, nonché in materia di risarcimento dei danni patrimoniali; segnatamente violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1175 e 1176 2° co. c.c., artt. 1218, 2236 e 1227 c.c., artt. 1223 c.c., artt. 40 e 41 c.p..; violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di onere probatorio, presunzioni semplici e di fatti non conte stati, segnatamen te violazione e falsa applicazione degli artt. 2696, 2729 c.c. e 115 c.p.c.; violazione e falsa appli cazione delle norme e dei p rincipi in tema di ermeneutica contrattuale e di mandato difensivo alle liti , 6 di 17 segnatamente violazione e falsa applicaz ione degli artt. 1362, 1366 e 1703 c.c.; omesso esame di un fatto storico decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.”. Con il secondo motivo, denuncia “### del divieto di ius novorum con rifer imento alla domanda di risarcimento danni, asseritamen te successivi alla sentenza di primo grado, p roposta p er la prima volta dall'AMA in sede di appello; segnatamente violazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.”. Con il terzo motivo, lamenta: “### pronuncia sull'eccezione di difetto di prova in ordine alla riconducibilità dei pagamenti effettuati dall'### asseritamente successivi dalla sentenza di primo grado come dedotti con l'atto di appe llo principale, al titolo di responsabilità professionale dell'avv. ### nullit à della senten za impugnata; segnatamente violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art.  360 n. 4 c.p.c.”. Con tale censura il ricorrente denuncia che i giudici dell'appello avrebbero omesso di considerare l'eccezione di dife tto di prova in merito ai pag amenti effettuati da A ma successivamente alla sentenza di primo g rado, nonché la riconducibilità degli esborsi alla responsabilità professionale del ricorrente. Con il quarto motivo denuncia: “### e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di ermeneutica contrattuale, buona fede, e del principio di non contestazione, con rifer imento all'operatività della po lizza assicurativa per responsabilità professionale dell'avvocato , nonché in tema di inadempimento professionale dell'avvocato, nesso di causalità e produzione del danno; segnat amente vio lazione e falsa applicazione degli artt. 136 2 e 1366 c.c. 115 c.p.c., no nché dell'art. 1218 e 2935 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”. Il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge in quanto a suo dire i giudici di merito nell'interpretare la polizza stipulata con ### avrebb ero violato i can oni ermeneutici di cui 7 di 17 all'art. 1362 e 1366 e ss nella parte in cui fanno coincidere l'epoca dell'error e professionale al 28.04.1993, termine u ltimo per la tempestiva proposizione dell'appello. A dire del ricorrente, la Corte di ### avrebbe dovuto ricondurre la data dell'errore professionale alla data della pubblicazione della sentenza della Corte di Cassaz ione che ha accertato la tardività dell 'appello , con cu i era stata de finitiva mente accertat a la regolarità della notifica della sentenza e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza pretorile favorevole alla dipendente dell'### 9. A.M.A. S.p.A. ha altresì promosso ricorso incidentale autonomo, censurando la sentenza con quattro motivi: 1) ### e /o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e/o in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c., per avere la Corte d'### mancato di pronunciarsi sul primo motivo di appello in relazione ai danni p atiti, p ari alle retribuzioni corrispo ste alla lavoratrice anteriormente alla proposizione della citazione del giudizio di primo grado o, nell 'ipotesi in cui tale pronunci a dovesse essere ritenuta implicitamente formulata, per violazione e/o falsa applica zione dell'art. 132 c.p.c. per omessa motivazione della pronunci a in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c; 2) ### e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p .c., per avere la Corte di appello violato il princip io di non contestazione; 3) ### azione e/o falsa applicazione dell'art. 39 della ### 6 agosto 2008 133, dell'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, degli artt.  1 e 2 della ### 5 gennaio 1953, n. 4, dell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., poiché, qualora si volesse ritenere che la Corte d'App ello avesse imp licitame nte fatto proprie statuizioni de lla sentenza di primo grado, avrebbe indebitamente escluso il valore probatorio delle buste paga circa i p agamenti degli importi ivi ind icati; 4) ### e/o falsa applicazione dell'art. 345 co. 1 c.p.c., in combinato disposto con 8 di 17 l'art. 183 co. 6 c.p.c., in relazione all'art. 360 c 1 n. 3. per avere erroneamente la Corte d'### ritenuto inamm issibili i documenti depositati dall'A.M .A. S.p.A. antecedenti all'udienza di preci sazione delle conclusioni in primo grado, attinenti alle somme corrisposte dall'### alla dipendente #### 10. Il primo motivo attiene alla doglianza con cui il ricorrente lamenta che la Corte di ### avrebbe errato nel riconoscere la sua responsabilità , non considerando la circostanza, pacifica, per cui la notifica della sentenza del ### di ### era avvenuta nelle mani del sig. ### soggetto non legato in alcun modo all 'avv. ### non abilit ato a ricevere le notifiche per suo conto.  10.1. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi ex art. 366 n. 4 c.p.c. La Corte territoriale, dopo avere correttamente enunciato il principio di diritto in tema di nesso causale tra condotta negligente dell'avvocato e dann o-evento, ha ritenuto acclarati sia la responsabilità dell'avvocato per non avere interposto tempestivo appello ( per il tramite della sentenza della Corte di cassazione che ha definito il giudizio cassatorio dichiarando l'inammissibilità del proposto appello), sia il danno-conseguenza (quest'ultim o per il tramite del giudizio controfattuale evocato in premessa della sentenza), indicando che la prova del pro babile esito favorevole dell'appello tardivo “deriva proprio dalla sentenza del Tribunale di ### allegata dalla parte attrice, che in accoglimento dell'appello da parte del l'Ama riformava in senso a lei favorevole la sentenza del ### di condanna al pagamento delle differenze retributive spettanti al la dipendente in virtù dell'inquadramento su periore per l e mansioni dalla stessa svolte per l'azienda”. Va osservato che il giudizio controfattuale è stato svolto sulla base dell'esame 9 di 17 degli atti del pregresso giudizio giuslavoristico e dell'esito del relativo giudizio, favorevole nel merito per Ama nel grado di appello, ma sfavorevole per quest'ultima in rito nel giudizio di cassazione, e ciò a causa d ella tardivit à dell'a ppe llo proposto dall'avv.to ### nell'interesse di ### Pertanto non vi è spazio, in que sta sede p rocessuale di giudizio d i legittimità, per riconsiderare fatti inoppugn abili posti a fondamento della valutazione dell a responsabilità dell'avvocato, attraverso fatti opposti dal ricorrente, in tesi omessi, ma in realtà non capaci di mettere in discussione sia il giud icato formatosi sulla tardività de ll'appello, denotante l'inadempimento dell'avvocato ai propri doveri professionali, sia la valut azione p rognostica di probabile successo dall'appello, svolta sulla considerazione, altre ttanto incensurabile, che il giudice dell' appello, valutando tutte le circostanze, avrebbe accolto la tesi di ### come in realtà è avvenuto nel secondo grado, il cui esito è stato annullato per effetto dell' accogliment o della eccezione di tard ività dell'appello.  11. Con il secondo motivo di rico rso principale il ricorre nte deduce violazione del divieto di ius novorum con riferimento alla domand a di risarcimento dei danni su ccessivi alla sentenza di primo grado, dedotti per la prima volta in sede d'appello, segnatamente in violazione all'articolo 345 c.p.c., là dove la Corte d i merito ha consentito la prod uzione di documentazione attestante atti di pignoramento subiti da AMA dalla prop ria dipendente in relazione alla controversi a giuslavoristica gestita dall'avvocato, passata in giudicato. Tale motivo va considerato unitamente al quarto motivo di ricorso incidentale autonomo di AMA che, specularmente, deduce la violazione della medesi ma norma processuale per avere consentito la Corte d'app ello solamen te la p roduzione degli 10 di 17 atti e docum enti format isi dopo il 5 febbraio 2015, data di precisazione delle conclusio ni del giudizio di prim o grado, escludendo quelli antecedenti emessi tra il 19 febbraio 2014 e il 18 marzo 2014, perché ritenute nella oggettiva disponibilità di AMA durante il giudizio di primo grado.  11.1. Il second o motivo di ricorso princ ipale e il quarto motivo di ricorso incide ntale meritan o una tratt azio ne unitaria, concernendo, sotto div ersi profili, la medesima questione sull'ammissib ilità o meno del ius novorum nel giudizio di appello.  11.2. Il motivo di ricorso principale è palesemente infondato in iure. Il novellato art. 345, co. 3, c.p.c. ammette, in via eccezionale rispetto al divieto di nova indicato al primo comma, la produzione dei documenti in appello ove la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado, e la Corte d i merito, in prop osito, ha correttamente ammesso i documenti (gli atti esecutivi subiti dopo il passaggio in giu dicato della sentenza) che si sono formati dopo la udienza di precisazione delle conclusioni. 
Tale limitata fac oltà, peraltro, è del tu tto slegata dal carattere di indispensabilità delle prova previsto prima della novella del 2012 (Cass.Sez.1-, Ordi nanza n. 16289 del 12/06/2024; Cass. Sez. 2 -, Sen tenza n. 29506 del 24/10/2023; Cass. Sez. 2 - , Ordi nanza n. 20556 del 19/07/2021).  11.3. Il quarto motivo di ricorso incidentale è, invece, inammissibile. Al proposito, occorre confrontarsi con la giurisprudenza che ammette l'allegazione per la prima volta in appe llo di fatti nuovi accadu ti successivam ente al verificarsi delle pr eclusioni in primo grado che avrebbero potuto essere dedotti in quella sede dalla parte interessata nell'arco temporale tra lo spirale delle preclusioni di cui 11 di 17 all'articolo 183 c.p.c. e la pronuncia della sentenza: ciò per evidenti ragioni di economia processuale. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la parte interessata ha l'onere di dedurre già in primo grado il “fatto sopravvenuto” nell'arco temporale tra lo spirare delle p reclusioni istru ttorie di cui all'art. 183 c.p.c. e la pronuncia della sentenza (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 18219 del 05/07/2019; ### 2, Sentenza 5703 del 18/04/2001).  11.4. Tuttavia, il motivo, per una p arte, afferma de l tutto erroneamente che i documenti precostituiti sono comunque producibili in appello, a differenza delle prove costituende, e ciò in ape rto contrasto con il dettato dell a norma di cui all'art. 345 c.p. c., riferita alla ob iettiva impossibilità per la parte di p rodurli i n una fase anteriore; per altra parte, altrettanto erroneamente censura una valutazione in fatto di inammissibilità di alcune prove document ali o fferte nella fase di appello, in quanto non attinenti a fatti sopravvenuti (nuovi pagamenti), ma a fatti (pagamenti pregressi) già in tesi effettuati al tempo dell'instaurazione del giudizio e non adeguatamente provati nei termini processuali.  11.5. Il principio applicato dalla impugnata sentenza, invero, è conforme alla giurisprudenza formatasi in relazione all'art.  345 c.p.c., in base alla quale è preclu sa la possi bilità di produrre nuova documentaz ione laddove l'oggetto rappresentato avrebbe potut o essere adeguatamente provato in modo tempestivo entro i termini processuali ( Sez. 3 - , Ordinanza n. 21080 del 27/07/2024; ### 2 - , Ordinanza n. 7977 del 11/03/202 2; ### 2, Sent enza 1370 del 21/01/2013). La deduzione, oltre a non offrire, in astratto, una argomentazione fondata in iure, si rivela del tutto non autosuffi ciente ex art. 3 66 n. 6 c.p.c. perché omette di specificare se i suddetti pagamenti attestati nella 12 di 17 documentazione non ammessa dal giudice dell'appello, siano successivi o riferiti a quelli dedotti entro i termini (attestati dalle buste paga), ma giudicati non adeguatamente supportati da prove (cfr. S ez. U, Sentenza n. 3446 9 del 27/12/2019).  12. Con il te rzo motivo il ricorrente in via princ ipale denuncia l'omessa pronun cia sull'eccezione apposta dal ricorrente in ordine alla ricondu cibilità dei pagamenti effettuati da ### asseritamente successivi dalla sentenza di primo grado, in violazione dell'art. 112 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c. Con tale censura il ricorrente denuncia che i giudici di secondo grado avrebbero omesso di considerare l'eccezione del difetto di prova in merito ai pagame nti effettuati da A ma successivamente alla sentenza di primo grado, nonché la riconducibilità degli esborsi alla responsabilit à professionale del ricorrente.  12.1. La censura è inammis sibile ex art. 366 n. 6 c.p.c. 
Dev'essere preliminarme nte sottolineata, con particolare riguardo alla censurata violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., l'inammissibilità della dedotta violazione che intende confrontare la congruità della m otivazione censu rata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo e laborato dal giudice d'appello, non riportato integralmente per la parte che rileva, in violazione del principio di autosufficienza ( Sez. U, Sentenza n. ### del 27/12/2019).  13. Con il qu arto mo tivo il ricorrente in via principale deduce violazione e falsa applic azione delle norme e de i principi in tema di ermeneutica contrattuale, buona fede, e del principio di non contestazione, con riferimento all'operatività della polizza assicurativa stipula ta con ### per la responsabilità professionale dell'avvocato, nonché in tema di inadempimento professionale dell'avvocato e nesso di 13 di 17 causalità nella produzione del danno; segnatamente deduce la violazione falsa applicazione d egli artt. 1362 , 1366,115 c.p.c., nonché dell'art. 1218 e 2935 c.c. in relazione all'art.  360 n. 3 c.p.c. Il ricorrente assume l'erroneità della sentenza là dove ha ritenuto che la clausola di cui all'art. 10 dell'allegato A della polizza, in parziale deroga delle condizioni generali del contratto di assicurazione di cui all'art. 15 (che prevede che l'assicurazione valga per richieste e fatti relativi al perio do di assicurazione), non sia vessatoria ladd ove subordina, di contro, la indenn izzabilità a specifiche condizioni tra cui quella che circoscrive l'efficacia agli errori avvenuti nei tre anni antecedenti l a data di st ipula del contratto assicurativo.  13.1. La Corte di merito sul punto, dopo avere rilevato che la richiesta di risarcimento è stata ricevuta tre giorni dopo la stipula della polizz a, sotto il profilo fattu ale ha constatato che il sinistro, per il periodo considerato, non ricadeva nel periodo di copertura assicurati va, pos to che la clausola in questione copre i fatti ant eriori alla stipu la d ella polizza accaduti sino a tre an ni prima della stip ula, oltre a qu elli futuri, e la clausola che limita la copertura dei fatti già accaduti non risulta comunque vessatoria, ponendo le parti in equ ilibrio sinallagmatico là dove la poli zza estende la copertura assicurativa ag li errori pregressi sino a tre anni, ma non li limita per q uelli avv enuti dopo la sua sottoscrizione. Quanto al p eriodo considerato per l'avveramento del sinistro, il 28 /04/1993, ha ritenuto che esso non possa coincidere, a tenore dell a clausola, con la data di accertamento giudiziale del fatto.  13.2. Il mot ivo, incentrato sulla violazion e delle norme sull'ermeneutica contrattuale, è inammissibile in quanto omette di confrontarsi adeguatamente con la ratio decidendi 14 di 17 ex art. 366 n. 4 c.p.c. La censura tende a colpire, piuttosto, l'esito dell'interpretazione contrattuale, svolta sulla base del tenore letterale del contratto di assicurazione e dell a sua causa concreta che è intesa a coprire solo entro certi limiti i fatti anteriorment e accaduti, intendendo invece coprire senza alcun limite gli event i futuri, mettendo ne l giusto equilibrio gli interessi delle parti (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22437 del 24/ 09/2018). La censura, invero, omette di rappresentare per quale vi a in tale decisione sarebbero stati violati i criteri di ermeneutica contrattuale e, pertanto, risulta del tutto aspecifica.  ### incidentale 14. I motivi 1,2,3 del ricorso incidentale, a parte il quarto sopra già analizzat o, sono tutti attinenti alla violazione di norme processuali o sostanziali in merito alla denunciata mancata considerazione del motivo di appello at tinente alla asserita rilevanza probatoria de lle buste paga, in tesi da ritenersi - contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di meritoestratti di scritture contabili idonei ad attestare gli esborsi subiti da Ama per risarcire la la voratrice, e ciò a p rescindere dai document i attestanti le iniziative processuali a ssunt e dalla lavoratrice, ammessi solo in parte nel giudizio di appello. Più precisamente con il primo mot ivo vien e dedotta “### e/o fal sa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e/o in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c., per avere la Corte d'### mancato di pronunciarsi sul primo motivo di appello in relazione ai danni p atiti pari alle retribuzioni corrisposte alla lavoratrice anteriormente alla proposizione della citazione del giudizio di primo grado o, nell 'ipotesi in cui tale pronunci a dovesse essere ritenuta implicitamente formulata, per violazione e/o falsa applica zione dell'art. 132 c.p.c. per omessa 15 di 17 motivazione della pronunci a in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.  14.1. Il primo motivo è inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c.  in quanto non si confronta con la pronuncia impugnata, là dove, ha ritenuto di non ammettere le prove testimoniali sul punto in quanto tale circostan za avrebbe dovuto esser e oggetto di prova documentale precostitu ita. Per tale via, difatti il giudice del l'appello dimostra di volersi conformare alla pronuncia di primo grado che ha ritenuto non provati gli esborsi tramite la sola produzione delle bust e paga, non suffragate dalla prova d all'effettivo pagam ento. Pertanto, non si può affermare che vi sia stata un'omessa pronuncia sul pun to, bensì una diversa valutazi one di ammissibilità delle prove.  15. Il second o e terzo motivo deducono “### e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la corte di appello violato il principio di no n contestazione e “### e/ o falsa ap plicaz ione dell'art. 39 della ### 6 agosto 2008 n. 133 , dell'ar t. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, degli artt. 1 e 2 della ### 5 gennaio 1953, n. 4, dell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.” , poiché, qu alora si vole sse ritenere che la Corte d'### avesse implicitam ente fatto proprie statuizioni della sentenza di primo grado, avreb be inde bitamen te esclu so il valore probatorio delle buste paga circa i pagam enti degli importi ivi indicati.  15.1. La second a censura è inammissib ile in quant o non riporta, per la par te che rileva, l'atto pro cessuale da cui desumere la contestazione dell'effe ttivo pag amento.Inoltre, mette in discussione un apprezzamento istruttorio circa la insufficienza delle buste pa ga ad attestare l'avven uto pagamento dei corrispondenti importi da parte del datore di 16 di 17 lavoro, in tale sede in sindacabil e quanto all'esit o dell'apprezzamento svolto dal giudice (così, ### U - , Sentenza n. 20867 del 30/ 09/2020; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 26769 del 23/20/ 2018; ### 3, sentenz a 20382 dell'11/10/2016; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del 10/6/2016).  15.2. La terz a censura, invece, è pale semente in fondata, posto che le buste paga, anche se sottoscritte dal lavoratore, attestano la sussistenza del credito del lavoratore in quanto annotato nelle scritture contabili del datore di lavoro, ma non il suo soddisfacimento, potendo valere solo come prova del credito (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 1649 del 19/01/2022; Sez. 1 - , Sen tenza n. 19820 . Sez. 1 - , Ordin anza 18169 del 05/07/2019).  16. Conclusivamente, il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno rigettati con compensazione delle spese legali tra le parti. 
Spese a favore de lla comp agnia assicuratrice a carico del ricorrente principale, liquidate come di seguito P.Q.M.  rigetta il rico rso principale e il ricorso inciden tale. Co mpensa integralmente le spese processuali t ra ricorrent e principale e incidentale. Cond anna il ricorrente principale al paga mento, in favore della compagnia assicuratrice ### s. p.a. terza chiamata, del le spese del giudizio di legittimit à, che liquid a in ###4.200,00 per compensi, o ltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in ### 200,00 , ed agli accessori di legge . 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorr ente incidentale, del l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il 17 di 17 ricorso principale e il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 . 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Fiecconi Francesca

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23276 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.126 secondi in data 28 gennaio 2026 (IUG:L9-9B5EF1) - 1048 utenti online