blog dirittopratico

3.699.068
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9769/2023 del 12-04-2023

... cui sopra, (con conseguente possibile e radi cale tardività e decadenz a del ricorso notificato in dat a 3 gennaio 2022, nei termini esposti nel controricorso da D arma ###; ha, altresì, depositato memoria illustrativa e nota spese. Considerato che 1. Con il primo motivo si denuncia: ‹‹### 360 co. 1, n. 5 c.p.c. - Motivazione apparente/omesso esame di fatto decisivo in relazione al contratto di ### stipulato tra F&M s.r.l. e Darma››. La ricorrente censura il pa sso della moti vazione della sentenza gravata riportato a pag . 25 là dove la Corte d'appello ritiene non dimostrato il contratto di ### invocato a supporto della difesa svolta in grado di appello. Sostiene, al riguardo, ch e nell'atto introduttivo del giudizio di appello aveva evidenziato che tale contratto aveva comportato, da un lato, la necessaria caducazione del rapporto di locazione, risolto per m utuo consenso, e, dall'altro, la piena legittimazione , per essa ricorrente, a detenere il co mpendio immobiliare. Evidenzia, inoltre, che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, vi era pr ova del cont ratto in oggetto, ampiamente dimostrato non solo ne lla stipula, ma anche nel la sua successiva (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19755/2019 R.G. proposto da: F&###.R.L., in per sona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### in ### piazza ### n. 1 - ricorrente - contro #### S.G.R. P. A. - ### - in liquidazione coatta amministrativa - in persona dei ### liquidatori, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. ### ed elettivamen te domiciliat ####### n. 89 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1309/2019, pubblicata in data 10 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2023 dal ### dott.ssa ### A. P. ### che 1. Il Tribunale di Rovigo — pronunciandosi su due giudizi riuniti, introdotti dalla ### S.G.R. s.p.a., società di gestione del fo ndo comune di investimento ### la quale, deducendo di avere concluso un contratto di locazione con la F&M s.r.l. , rispetto al quale quest'ul tima si era resa in adempiente, aveva convenuto in giudizio la conduttrice chiedendo il pagamento dei canoni scaduti ed intimando lo sfratto per morosità — condannava la convenuta ‹‹al pag amento dell'importo comp lessivo di euro 3.518.873,47 a titolo di canoni non corris posti, oltre ai canoni successivi maturandi e oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo››, previo rigetto della pretesa avvenuta risoluzione del contratto di locazione - per mutuo consenso - a far data dal 5 febbraio 2008, opposta dalla conduttrice.  2. La sentenza, impugnata dalla F&M s.r.l., è stata integralmente confermata dalla Corte d'appello di Venezia. 
In sintesi, per quel che ancora rileva in questa sede, i giudici di appello, condividendo quanto affermato dal giudice di primo grado, hanno escluso che il contratto di locazione potesse intendersi risolto consensualmente in data 5 febbraio 2008, sottolineando altresì che per il recesso dal contratto era necessaria la comunicazione prevista dall'art. 27, comma 8, l. n. 392/78; hanno, poi, osservato che non era dimostrata la co nclusione dell'asserito contratto di property e facility management, che sembrava riconducibile solo ad un incarico generico, affidato alla conduttrice, di trovare possibili acquirenti del 3 compendio immobiliare locato, senza con ciò comportare che la F&M s.r.l. potesse godere direttamente ed incame rare in proprio ogni ricavo (da sublocazione) ed utilità. Hanno, in particolare, affermato che ‹‹l'eventuale incarico di property manager , qu ale si poteva desumere dalla documentazion e prodotta, consistev a nel recepire possibili acquirenti e curare le attività per la vendita dell e singole unità immobiliari, ma non implicava affatto la detenzione del compendio immobiliare e, tantomeno, il godimento dei relativi frutti (detenzione e godimento che trovavano giustificazione e fondamento esclusivamente nel contratto di locazione)››.  3. F&M s.r.l. ricor re per la cassazione della suddetta decision e, affidandosi a due motivi.  ### S.G.R. s.p.a. resiste con controricorso.  4. La trattazione è stata fissata in camera di co nsiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc Non sono state depositate conclusioni dal ###. 
In pros simità dell'adunanza camerale la controricorrente ha depositato documenti ai sensi del l'art. 372 co d. proc. civ.(ed in particolare, 1) sentenza del Tribunale di Rovigo n. 29/2020 con cui è stato dichiarato il fallimento della F&M s.r.l.; 2) ricorso per domanda di ammissione al passivo in data 12 genn aio 2021 , proposto dalla controricorrente nei confronti del predetto ### ento; 3) verbale e provvedimento di ammissione al relativo stato passivo, con comunicazione di esecutorietà dello stesso; 4) certificazione, resa dal Tribunale di Rovigo in data 30 gennaio 2012, di mancata proposizione di opposizioni e/o impugnazioni avverso il predetto verbale di esame e formaz ione dello Stato passivo; 5) istanza dei curato ri del ### F&M s.r.l. “a non riassumere il gi udizio di legittimit à promosso da F&M s.r.l. nei confronti di ### ent s.g.r. p.a. in LCA avanti alla Suprema Corte di Cassazione avente ad 4 oggetto l' impugnazione della sentenza n. 1309/19 della Corte d'appello di Venezia”; con co nforme autorizzazione del Giudice delegato; 6) ricorso per cassazione - introduttivo del giudizio ancora pendente dinanzi a qu esta Corte contraddistinto dal n. 1742/2022 r.g., notificato dal la F&M s.r.l. in data 3 gennaio 2022 ; ricorso proposto avverso la sentenza n. 2682/2021 con cui la Corte d'appello di Venezia ha rig ettato il reclamo promos so avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di F&M s.r.l.; 7) comunicazione di cancelleria notificata in dat a 25 ottobre 2021, relativa al deposit o della sentenza della Corte di appello di Venezia, di cui sopra, (con conseguente possibile e radi cale tardività e decadenz a del ricorso notificato in dat a 3 gennaio 2022, nei termini esposti nel controricorso da D arma ###; ha, altresì, depositato memoria illustrativa e nota spese. 
Considerato che 1. Con il primo motivo si denuncia: ‹‹### 360 co. 1, n. 5 c.p.c. - Motivazione apparente/omesso esame di fatto decisivo in relazione al contratto di ### stipulato tra F&M s.r.l. e Darma››. 
La ricorrente censura il pa sso della moti vazione della sentenza gravata riportato a pag . 25 là dove la Corte d'appello ritiene non dimostrato il contratto di ### invocato a supporto della difesa svolta in grado di appello. Sostiene, al riguardo, ch e nell'atto introduttivo del giudizio di appello aveva evidenziato che tale contratto aveva comportato, da un lato, la necessaria caducazione del rapporto di locazione, risolto per m utuo consenso, e, dall'altro, la piena legittimazione , per essa ricorrente, a detenere il co mpendio immobiliare. Evidenzia, inoltre, che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, vi era pr ova del cont ratto in oggetto, ampiamente dimostrato non solo ne lla stipula, ma anche nel la sua successiva esecuzione, emergendo dall'allegato 3 al ricorso in appello 5 l'approvazione della proposta contrat tuale da parte del competente ### tecnico e dagli allegati 4 e 5 la concreta esecuzione dello stesso. Lamenta che una analisi più accurata dei documenti contenuti nel fascicolo processuale avrebbe consentito al gi udice di merito di acclarare che tra i comp ensi ad essa dovuti in esecuzione del medesimo accordo vi era una quota pari al 2,5 per cento, oltre iva, dei canoni annui di locazione incas sati per le attività di property management, elem ento questo che prova va il suo diritto di continuare ad occupare l'immobile pur a seguito della risoluzione del contratto di locazione, nonché di percepire gli emolumenti derivanti dalle attività di locazione dello stesso. Soggiunge che neppure la Corte d'ap pello ha preso visione del documento da cui è generato l'accordo, che prevedeva la possibilità ed il dovere per la ricorrente sia di detenere l'im mobile sia di incassar ne i frutti locativi; co n la conseguenza che, conferendo tale incarico, la SGR aveva chiaramente manifestato la inequivoca volontà di sciogliersi dal vincolo locatizio, di per sé incompatibile con l'accordo stipulato.  2. Con il secondo motivo - rubricato: art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1334 e 1373 c.c. - in via subordinata, la ricorrente, assumendo che i giudici d'appello n on hanno fatto bu on governo delle norme evocate, precisa che l' art.  1373 cod. civ. non pone alcuna prescrizione riguardo alla forma del recesso convenzionale, che, quale atto unilaterale recettizio, poteva essere legittimamente espresso in qualsiasi forma. 
Rimarca che, con il documento n. 13 del fascicolo, costituito dal rendiconto annuale al 31 dicembre 2008, aveva c omuni cato all a ### la propria intenzione di risolvere il contratto di locazione, tanto che la stessa soci età di gestione, co n dichiarazione dal contenuto confessorio, aveva evidenziato di essere stata informata della volontà di non proc edere oltre nel rapporto di locazione a far data dal 14 6 luglio 2008, anche se nel medesimo documento la SGR aveva manifestato l'inten zione di procedere egualmente alla ri chiesta dei canoni, p er cui la Corte d'appel lo avrebbe dovuto qualificare la volontà da essa comunicata come un valido atto di recesso, risultando indifferente che avesse continuato ad occupare materialmente i locali ed a percepire i canoni di sublocazione, esse ndo ciò consentito in forza del contratto di property management.  3. Il ricorso non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità che deriva d al complessivo di fetto dell'osservanza del requisito dell'indicazione specifica degli atti su cui si fonda (cd. autosufficienza) di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc.  Come è stato ribadito da questa Corte, anche di recente (Cass., sez. 1, 0 1/03/2022, n. 6769 ), p erché il prin cipio di autosufficienza possa dirsi osservato, occorre, per un verso, sul piano contenutistico, che il ricorso per cassazione esponga tutto quanto necessario a porre il giudi ce di legittimità in condi zione di aver e completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle ar gomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del p rocesso, ivi compresa la sentenza stessa (Cass., sez. L, 28/12/2017, n. ###; Cass., sez. 6-3, 03/02/2015, n. 1926; Cass., sez. L, 22/06/2020, n. 12191; Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10143), sicché il ricorrente per cassazione deve esplicitare quale sia, per la parte ril evante, il contenuto degli atti o dei d ocumenti che pone a fondamento del ricorso, riassumendoli o trascrivendoli a seconda di quanto di volta in volta occorra; per altro verso, che il ricorso soddisfi l'onere di «localizzazione processuale» di ciascun atto o documento su cui il ricorso si fonda (Cass., sez. U, 9/11/2021, n. ###, nonché Cass., sez. L, 04/11/2021, n. ###; Cass., sez. 6-5, 04/11/2021, ###; Cass., sez. 6-5, 03/11/20 21, n. ###; Cass., sez. 6-5, 7 22/10/2021, n. 29667; per gli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, Cass., sez. L, 11/01/2016, n. 195), onere di localizzazione indispensabile perché la Corte di cassazione sia posta in condizione di individuare ciascun atto o documento senza effettuare soverchi e ricerche, che si risolve nel la semplice indi cazione, con riguardo a ciascun atto o documento, del fascicolo (di quale delle parti, ovvero d'ufficio, di primo o di secondo grado) in cui esso è rinvenibile, con l'indicazione della collocazione entro il fascicolo, adempimento del tutto compatib ile con il principio di effettività del la tutela giurisdizionale, sancito dalla ### (Cass., sez. L, 03/01/2020, n. 27; Cass., sez. 6-L, 25/03/2015, n. 7455). 
Anche la sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021 (### ed alt ri) ha preso atto del principio di autonomia del ricorso per cassazione, e del coll egato princip io di autosufficienza, o sservando che tal e principio è desti nato a semplificare l'attività della Corte di cassazione e allo stesso tempo a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giusti zia, consentendo alla Co rte medesima di decidere «sul la base del solo ricorso», anche se ha precisato che lo stesso principio non deve però essere interpretato in modo troppo formale, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa. 
Ebbene, nel caso in esame, nell'illustrazione dei mezzi di ricorso la società richiama documenti - quali il contratto di property e facility management, l'approvazione della proposta contrattuale (allegato 3 al ricorso in appello) e gl i allegati nn. 4 e 5 al medesimo atto, nonché il documento n. 13 del fascicolo n. 108/09 r.g. — di cui non riporta, quanto meno nelle parti rilevanti, il contenuto e che neppure localizza, specificando se sono stati prodotti nel presente giudizio di legittimità e dove, qu indi, siano esam inabili, co sicché, già solo per questo profilo, il ricorso è inammissibile. 8 4. In ogni caso, anche se si volesse e potesse prescindere da tale assorbente rilievo e, dunq ue, la Corte potesse procedere all'esame dei motivi senza il conforto di ciò che il rispetto della previsio ne dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. imp one, i motivi sarebbero, comunque, inammissibili anche per le seguenti ulteriori ragioni.  4.1. La prima censura è sostanzialmente vo lta a solle citare un riesame del merito, con l'intento di ribaltare accertamenti fattuali già compiuti dai giudici di appello in ordine al nuovo assetto negoziale prospettato dalla odierna ricorrente che, al fine di contrastare la domanda avanzata dalla ### di gestione, ha eccepito la intervenuta risoluzione del co ntratto di locazione, per mutuo consenso, non segui ta, tuttavia, dalla riconsegna del complesso immobiliare oggetto di locazione, ma connotata dal mantenimento del godimento del medesimo immobile, per effetto di un diverso accordo intercorso tra le parti (contratto di property e facility management), con conseguente incameramento in proprio di ogni ‹‹ricavo (da sublocazione) e utilità››. 
La divers a ricostruzione della vicenda fattuale che la ricorrente ripropone con il primo motivo di ricorso, che si contrappone a quella operata dalla Corte territoriale, che ha, al contrario, escluso che fosse stata dimostrata l'esistenza del diverso contratto di property e facility management, ponen do in rilievo che la documentazio ne offerta lasciava emergere un in carico generico alla o dierna ricorrent e ‹‹di trovare possibili acquirenti del compendio immobiliare locato››, non è chiaramente riconducibile nel paradigma del vizio di cui al n. 5 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., nella fo rmulazione applicabile ratione temporis. 
Rimane, infatti, estranea al predetto vizio di legittimità qualsiasi contestazione che sia volta a criticare il convincimento che il giudice 9 si è formato in esito al materiale probatorio acquisito med iante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova ed oper ando il conseguente giudizio di prevalenza (C ass., sez. 3, 20/06/2016, n. 1189 2), dovendosi rib adire come il vizio di motivazione possa essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un ‹‹fatto storico›› controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia ‹‹decisivo›› ai fini di una diversa decisione, non essendo invece consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del disco rso argomentativo gi ustificativo della decisione adottata sul la base di elementi fattu ali già vagl iati dal giudice di merito (C ass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 ; Cass., sez. U, 22/09/2014, n. 1 9881). Con la conseguenz a che al di fuori della ipotesi di ‹‹omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di scussione tra le parti››, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verif ica dell'esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto ‹‹minimo costituzi onale›› richiesto dall'art. 111, sesto comma, ### Dovendosi escludere che, nel caso di specie, la sentenza qu i impugnata incorra nella violazione dell'art. 132, secondo comma, 4, cod. proc. civ., che determina la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità, in quanto i giudici di appello, seppure sinteti camente, hanno esplicitato le ragioni che sorreggono il decisum, è del tu tto evidente che la doglianza fatta valere con il motivo in esame, in quanto esclusivamente finalizzata ad una rivalutazione delle risultanze probatorie, mediante il richiamo ad elementi fattuali, è preclusa nel presente giudizio di legittimità.  4.2. Il sec ondo motivo di ricorso è, altresì, inammissibile in quanto la rico rrente, da un lato, pur facendo riferiment o ad un preteso ‹‹recesso convenzionale›› dal contratto di locazione da essa esercitato, omette - con conseguen te violazione dell'art. 366 n. 6 10 c.p.c., come s'è già rilevato - di trascrivere in ricorso le pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti dalle quali si evincerebbe la previsione di tale facoltà , al fine di consentire a questa Corte di percepire sulla base del solo ricorso ciò che fonda la prospettazione, e, dall'altra, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza, che, dop o avere puntualizz ato che non poteva desumersi dal la documentazione invocata la risoluzione del contratto per mu tuo consenso e per fatti concl udenti, ri spondendo sul terzo motivo di gravame ha ritenut o corre tta l'osservazione del giudic e di primo grado sec ondo cui per il recesso era necessaria la c omunicazione prevista e disciplinata dall'art. 27, comma 8, l. n. 392/78. 
Le considerazioni svolte con riguardo al primo motivo di ricorso valgono, quindi, anche per il secondo motivo che, sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione di legge, pure tende ad un riesame della valutazione di merito operata dalla Corte territoriale.  5. E' da rilevare che la produzione effettuata ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. e di cui si è dato conto resta irrilevante, in ragione delle rilevate cause di inammissibilità del ricorso.  6. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile. 
Le spese del giudizio di legittim ità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 20.362,81 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, 11 da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deci so in ### nella camera di co nsiglio della ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Condello Pasqualina Anna Piera

M
1

Corte di Cassazione, Sentenza n. 23406/2022 del 27-07-2022

... società appellata, la quale - assumendo che il bene in contestazione era stato acquisito dall'### per effetto della definitiva confisca disposta in un procedimento di prevenzione penale - aveva dedotto, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione e/o competenza funzionale del giudice civile. In conseguenza del medesimo fatto ablatorio, la stessa appellata aveva prospettato anche una questione di parziale difetto di legittimazione passiva, stante la mancata partecipazione al giudizio dell'### nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità mafiosa. Nel respingere tali rilievi, la Corte di appello evidenziava che, avendo la confisca di prevenzione interessato solo le quote sociali della persona giuridica di diritto privato che di esse era formale intestataria e non l'immobile de quo, ne era derivata la duplice conseguenza che il cespite aveva mantenuto la sua natura di bene di diritto privato suscettibile di usucapione e che la società appellata era l'unico soggetto passivamente legittimato a partecipare al giudizio. Inoltre, la citata Corte territoriale poneva in risalto che, in relazione al possesso ad usucapionem in favore (leggi tutto)...

testo integrale

Diritti reali - usucapione SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24258/17) proposto da: ### S.P.### (C.F.: ###), in persona del ### liquidatore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### aiaccero, in ### v. dei ###, 10/E; - ricorrente principale - contro ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al controricorso, dall'Avv.  ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### in ### n. ### n. 44; - controricorrente - e ### S.R.L. ### (C.F.: ###), in persona del liquidatore pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al controricorso, dall'Avv. ### e domiciliata "ex lege" presso la ### civile della Corte di cassazione, in ### piazza ### - con troricorrente-ricorrente incidentale - nonché ### S.R.L. (CF.: ###6), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria dei crediti acquisiti da ### s.p.a. in I.c.a., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio allegato alla memoria di intervento, dagli Avv.ti ### canfora ed ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in ### piazza ### n. 17; - interventrice - avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1289/2017 (pubblicata lil 30 giugno 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2022 dal ### relatore Dott. ### lette le conclusioni del P.G., in persona del ### generale ### la quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale della controricorrente ### s.r.l. in liquidazione; letta la memoria della citata ricorrente incidentale ### s.r.l. in liquidazione.  ### 1. Con sentenza n. 3445/2013, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda, proposta da ### nei confronti della ### s.r.I in liquidazione, intesa ad ottenere la declaratoria del suo avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile intestato alla predetta società, sito in ### alla v. ### n. 8, piano V, in catasto al foglio 77, p.11a 3469, sub 22. 
A fondamento di detta sentenza l'adito Tribunale riteneva che le circostanze allegate dall'attore a dimostrazione del possesso valessero a connotare il corpus del potere di fatto esercitato ma non anche l'animus, per la prova del quale, indispensabile ai fini della qualificazione di quel potere come possesso piuttosto che come detenzione, sarebbe stato necessario anche allegare come era avvenuta, in prima battuta, l'immissione in detta situazione assimilabile al possesso (ovvero per effetto di apprensione diretta, in virtù di un atto del proprietario o per altra circostanza), e, quindi, comprovare il relativo ulteriore fatto costitutivo per l'accoglimento della domanda formulata ai sensi dell'art. 1158 c.c. .  2. Decidendo sull'appello proposto dal citato ### nella costituzione dell'appellata società e con l'intervento della ### s.p.a. in liquidazione (quale creditrice procedente nei confronti della ### s.r.l. in virtù di pignoramento dell'immobile oggetto di controversia), la Corte di appello di ### con sentenza n. 1289/2017 (pubblicata il 30 giugno 2017), in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il gravame e, per l'effetto, dichiarava che il ### aveva acquistato per usucapione la proprietà dell'immobile precedentemente indicato, 2 ritenendo l'intervento della ### inammissibile e condannando l'appellata ### alla rifusione delle spese di entrambi i gradi in favore dell'appellante e la ### al pagamento di quelle del giudizio di appello, sempre in favore del ### A sostegno dell'adottata pronuncia, la Corte palermitana rilevava che, ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili, l'animus possidendi può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso e va escluso solo qualora sia, dal convenuto, dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene. 
Il giudice di appello riteneva infondate le difese spiegate dalla società appellata, la quale - assumendo che il bene in contestazione era stato acquisito dall'### per effetto della definitiva confisca disposta in un procedimento di prevenzione penale - aveva dedotto, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione e/o competenza funzionale del giudice civile. In conseguenza del medesimo fatto ablatorio, la stessa appellata aveva prospettato anche una questione di parziale difetto di legittimazione passiva, stante la mancata partecipazione al giudizio dell'### nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità mafiosa. 
Nel respingere tali rilievi, la Corte di appello evidenziava che, avendo la confisca di prevenzione interessato solo le quote sociali della persona giuridica di diritto privato che di esse era formale intestataria e non l'immobile de quo, ne era derivata la duplice conseguenza che il cespite aveva mantenuto la sua natura di bene di diritto privato suscettibile di usucapione e che la società appellata era l'unico soggetto passivamente legittimato a partecipare al giudizio. 
Inoltre, la citata Corte territoriale poneva in risalto che, in relazione al possesso ad usucapionem in favore dell'appellante, non costituivano atti interruttivi né il sequestro di prevenzione (poi revocato), con la formale assunzione della custodia del bene in capo al soggetto incaricato dal giudice, né la semplice trascrizione del pignoramento, né la missiva dell'amministratore giudiziario del 30.3.2006, in quanto, ai sensi degli artt. 1165, 2643 e 1167 c.c., non si era venuta a concretare in capo al possessore la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, né erano intervenuti atti giudiziali diretti ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore invocante l'usucapione. 
La Corte palermitana dichiarava, altresì, inammissibile l'intervento - sopravvenuto solo in grado appello - della ### s.p.a. in I.c.a., ritenendo che la stessa avesse inteso 3 far valere la condizione di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c, sul presupposto del pregiudizio che le sarebbe potuto derivare da una sentenza favorevole all'appellante, col sottrarre il bene pignorato all'azione esecutiva dei creditori dell'appellata. Difatti, l'interventrice società non risultava titolare di un diritto autonomo rispetto a quello delle parti in causa, ossia non dipendente dall'esito dell'accertamento richiesto nel giudizio in corso, e, pertanto, la sua posizione non poteva essere tutelata ricorrendo al rimedio impugnatorio dell'opposizione c.d. ordinaria, bensì provvedendo ad un intervento adesivo dipendente, ragion per cui non poteva considerarsi legittimata, come tale, a proporre l'opposizione di terzo ordinaria e, quindi, ad intervenire nel giudizio di secondo grado, con conseguente impossibilità di esame della documentazione dalla stessa prodotta in giudizio.  3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la società ### S.p.A. in I.c.a., resistito con controricorso dall'intimato ### nonché con controricorso, contenente ricorso incidentale basato su sei motivi, dalla società ### costruzioni s.r.l. in liquidazione. 
Ha depositato, in questa sede, memoria di intervento la ### s.r.I., qualificatasi cessionaria di ### s.p.a. in I.c.a. dei crediti indicati nell'allegato contratto di cessione per notaio ### di ### (rep. 23422, racc. 13976) del 29.3.2018 (contratto di cui era stato dato avviso mediante pubblicazione in G.U., parte II, n. 43 del 2018, ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1, della legge sulla cartolarizzazione, crediti in precedenza acquisiti da ### s.p.a. in I.c.a.).  ### e la ### hanno formulato anche controricorso avverso il ricorso incidentale della ### s.r.l. in liquidazione. 
La difesa di quest'ultima ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. . 
CONSIDERATO IN DIRITTO ### S.P.A. ###.C.A.  1. Con il primo motivo la ricorrente ### s.p.a. in I.c.a. ha denunciato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione degli artt. 344 e 404 c.p.c.c., prospettando l'erroneità dell'impugnata decisione nella parte in cui non aveva ritenuto che la sua posizione, quale interventrice nel giudizio di secondo grado, si sarebbe dovuta ricondurre a quella del secondo comma dell'art. 404 c.p.c.  per dolo omissivo e non alla fattispecie prevista dal primo comma della stessa norma, essendo essa intervenuta in un processo nel quale la sentenza di primo grado aveva rigettato le domande dell'usucapiente, non potendo palesarsi un intento revocatorio 4 quale quello di evitare il possibile formarsi di una sentenza di appello che potesse, riformando la precedente, pregiudicare il diritto di ### in conseguenza di dolo omissivo.  2. Con la seconda, subordinata, censura la ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art.  360, comma 1, nn. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione degli artt. 1158 e 1141 c.p.c., nonché - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sul presupposto che la Corte di appello aveva erroneamente applicato il citato art. 1141 c.c., in quanto aveva ritenuto doversi desumere l'animus del possessore in via presuntiva dal corpus e, comunque, perché aveva omesso del tutto di valutare la mancanza del corpus e dell' animus necessari per l'usucapione.  3. Con la terza ed ultima doglianza la ricorrente ha prospettato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione di norme di diritto dell'art. 91 c.p.c, deducendo l'erroneità della sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello.  ### S.R.L. ### 1. Con il primo motivo di ricorso incidentale la ### s.r.l. in liquidazione ha denunciato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 616 c.p.c, nonché - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. - la violazione degli artt. 268 e 345 c.p.c., lamentando che la documentazione prodotta dall'interveniente in data ### doveva ritenersi ammissibile in quanto detta ammissibilità andava valutata non in considerazione d ella posizione processuale della parte che l'aveva prodotta, bensì del contenuto della documentazione stessa e, dunque, della circostanza che essa era venuta ad esistenza dopo la sentenza di primo grado, oltre ad afferire ad eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni tempo (sopravvenienza del giudicato sul punto della situazione di mera detenzione in capo al sig. ### a far data dell'aprile 1987), che avrebbero dovuto essere conseguentemente accolte.  2. Con il secondo motivo subordinato di ricorso incidentale è stata prospettata - con riferimento all'art. all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione degli artt. 268 e 345 c.p.c., deducendo che la documentazione prodotta dall'interveniente in data ### avrebbe dovuto, in ogni caso, essere ritenuta ammissibile in quanto la sua ammissibilità andava valutata non in forza della posizione processuale della parte che l'aveva prodotta, bensì in virtù del principio 5 dell'acquisizione, della circostanza che era venuta ad esistenza dopo la sentenza di primo grado e che, dunque, trattavasi di documenti liberamente producibili in appello ed utilizzabili a supporto delle eccezioni ritualmente sollevate dalla ### sin dal primo grado di giudizio. A tali documenti, contenenti decisioni giudiziarie rese tra le parti da altro giudice, avrebbe dovuto essere attribuito il rilevante valore di prova atipica al fine di ritenere che al ### avrebbe dovuto riconoscersi la qualità di mero detentore.  3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale risulta denunciata - in relazione all'art.  360, comma 1, n. 3 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione degli artt. 1141 e 1158 c.c., deducendosi l'erroneità dell'estensione contenuta nel citato art. 1141 c.c., operata con l'impugnata sentenza, a tutti gli elementi del possesso ad usucapionem, nel mentre sul ### avrebbe dovuto, preliminarmente, ritenersi gravante l'onere di dimostrare il proprio possesso (piuttosto che una semplice detenzione) e, soltanto dopo, fruire della presunzione semplice relativa all'animus possidendi, ragion per cui per cui la Corte di appello aveva omesso di rilevare che il ### aveva provato sia il corpus che l'animus del possesso necessari per l'usucapione.  4. Con il quarto motivo di ricorso incidentale la ### ha dedotto - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art.  12-sexies d.l. 306/92 (conv., con modif., dalla I. 365/2992), degli artt. 822 e 1158 c.c., nonché agli artt. 38, 40, 41, 45 e 47, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, censurando l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di demanialità del bene controverso (proposta dalla ### sin dal primo grado di giudizio), sull'erroneo presupposto che la confisca penale allargata delle quote sociali della ### s.r.l. non avesse comportato il potere dominicale dello Stato sui beni intestati a detta società.  5. Con il quinto motivo la ricorrente incidentale ha denunciato - avuto riguardo all'art.  360, comma 1, n. 3 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 12-sexies d.l.  306/92 (conv., con modif,. dalla I. 365/2992), nonché agli artt. 38, 40, 41, 45 e 47, comma 2, del d.lgs. 159/2011, lamentando il rigetto dell'eccezione dalla stessa sollevata in appello ed esaminabile in quanto rilevabile d'ufficio in ogni tempo, relativa al difetto di competenza funzionale del giudice civile, trattandosi di bene facente parte del patrimonio di società confiscata, su cui, perciò, avrebbe potuto delibare, in via esclusiva, il giudice dell'esecuzione penale.  6. Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso incidentale la ### ha prospettato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - la violazione o falsa 6 applicazione dell'art. 12-sexies d.l. 306/92 (conv., con modif., dalla I. 365/1992), oltre che degli artt. 38, 40, 41, 45 e 47, comma 2, del d.lgs. n. 159/11, nonché - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. - la violazione dell'art. 101 c.p.c., lamentando il rigetto dell'eccezione dalla stessa sollevata, esaminabile in quanto rilevabile d'ufficio in ogni tempo, riguardante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' A.N.B.S.C. (### nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).  ### pregiudiziale 1. Rileva il collegio che, in via del tutto pregiudiziale, occorre dichiarare l'inammissibilità dell'atto di intervento della ### s.r.l. (che non ha partecipato ai gradi precedenti del giudizio), qualificatasi - in base anche alla documentazione allegata alla "memoria di intervento" - cessionaria di ### s.p.a. in I.c.a. dei crediti indicati nell'allegato contratto di cessione per notaio ### di ### (rep. 23422, racc. 13976) del 29.3.2018 (contratto di cui era stato dato avviso mediante pubblicazione in G.U., parte II, n. 43 del 2018, ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1, della legge sulla cartolarizzazione, crediti in precedenza acquisiti da ### s.p.a. in I.c.a.). 
Deve, infatti, trovare in proposito applicazione il principio generale (cfr., tra le tante, Cass. n. 20565/2018, Cass. n. 25423/2019 e, da ultimo, Cass. n. 6774/2022) in base al quale, nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione. 
Nel caso di specie, la cedente ### si era costituita nei precedenti gradi di merito ed è anche la ricorrente principale del presente giudizio di cassazione.  ### principale 1. ### del primo motivo assume - sul piano logico-giuridico - una rilevanza pregiudiziale perché attiene alla contestazione della sentenza di appello nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento della stessa società ricorrente nel giudizio di secondo grado. 
Il motivo è inammissibile.  7 Si osserva, al riguardo, che, indipendentemente dall'irrilevanza del riferimento della dedotta violazione di legge al n. 3 anziché al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. (trattandosi chiaramente di una questione processuale per come svolta nel motivo), malgrado nell'impugnata sentenza si dia atto che la ### non aveva dedotto quale tipo di opposizione di terzo (quelle di cui al n. 1) o al n. 2) dell'art. 404 c.p.c.) avrebbe potuto far ritenere ammissibile il suo intervento ai sensi dell'art. 344 c.p.c., ritenendo che - in difetto - avesse inteso far valere il riferimento all'opposizione di terzo ordinaria, nel caso di specie, con la censura in questione, viene dedotta per la prima volta - e senza specificare come, quando e dove fosse stata operata in appello la relativa prospettazione - la circostanza che essa ricorrente aveva inteso porre riguardo all'opposizione di terzo revocatoria. 
In tal senso, con il motivo in questione (difettante della necessaria specificità), viene denunciata una questione nuova, nel senso della riconduzione della proposta opposizione di terzo ad un asserito dolo o ad una presunta collusione in suo danno da parte del ### e della ### Così impostato il motivo, la ricorrente ha, per l'appunto, dedotto - nella presente sede di legittimità - una questione nuova, tale da renderlo inammissibile, a supporto della sua asserita legittimazione ad intervenire in secondo grado, senza, oltretutto, trascurare che - così articolato - con il motivo in questione essa non ha nemmeno contestato la pronuncia della Corte di appello circa l'insussistenza delle condizioni legittimanti una possibile opposizione di terzo ordinaria, né la ritenuta ricollegabilità dell'intervento operato a quello di un intervento meramente adesivo, in quanto tale non legittimante la ricorrente ad intervenire autonomamente nel giudizio di appello (come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza: cfr. Cass. n. 12114/2006 e Cass. n. 16930/2013).  2. In dipendenza dell'inammissibilità del primo motivo, sono da ritenersi inammissibili anche il secondo ed il terzo poiché la loro esaminabilità avrebbe presupposto l'accoglimento del primo sulla legittimazione ad intervenire della ### nel giudizio di appello, condizione questa esclusa, ragion per cui - per effetto dell'inammissibilità dell'intervento dichiarata ai sensi dell'art. 344 c.p.c. - come non era legittimata a dedurre censure in grado di appello, altrettanto non possono considerarsi ammissibilmente proposte, nella presente sede di legittimità, censure attinenti ai profili processuali e di merito della causa in questione, iniziata e proseguita tra altre parti.  1. Rileva il collegio che assume rilievo pregiudiziale verificare la sussistenza o meno della tempestività della proposizione di detto ricorso. 
Orbene, alla stregua delle risultanze documentali processuali, è emerso che la sentenza impugnata è stata notificata dall'appellante al procuratore costituito della ### s.r.l. in liquidazione il 12 luglio 2017, nel mentre il controricorso di quest'ultima - contenente il ricorso incidentale - è stato notificato a mezzo pec alle controparti il 20 novembre 2017 (circostanze, oltretutto, ammesse dalla stessa controricorrente), come si evince dall'inerente relata di notifica, e quindi oltre il termine di sessanta giorni di cui agli 325, comma 2, e 326 c.p.c., donde la sua tardività (indipendentemente dal rispetto del termine previsto dall'art. 371, comma 2, c.p.c.). 
Pertanto, poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, ne consegue che il ricorso incidentale perde ogni efficacia, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., così rimanendo preclusa ogni valutazione sulla sua possibile ammissibilità con riferimento al disposto del primo comma dello stesso articolo. 
La giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es. Cass. 6077/2015 e Cass. 17707/2021) è pacifica nel ritenere che, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale). 
In altri termini, l'inammissibilità del ricorso principale per cassazione determina - ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. - l'inefficacia di quello incidentale proposto tardivamente e cioè oltre il termine breve per impugnare, il cui decorso per il ricorrente incidentale, che abbia notificato la sentenza al procuratore costituito della controparte, inizia, così come per il notificato, dalla data della suddetta notifica trattandosi di termine comune ad entrambe le parti; né in senso preclusivo dell'anzidetta inefficacia rileva la circostanza che il ricorso incidentale sia stato proposto nel termine di cui al primo comma dell'art. 370 c.p.c., costituendo anzi tale tempestività "interna" il presupposto stesso dell'operatività della detta sanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine "esterno" di impugnazione.  9 3. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso principale è inammissibile e, di conseguenza, va dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo formulato dalla ### s. r.l. in liquidazione. 
Per effetto della soccombenza sia della ricorrente principale che di quella incidentale, ciascuna delle due va condannata - nella misura di cui in dispositivo - al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente ### Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti (principale e incidentale), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale tardivo. 
Condanna ciascuna delle due ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente ### delle spese di questo giudizio, che si liquidano, a carico di ognuna, in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva, cpa nella misura e sulle voci come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio della 2^ ### civile in data 26 maggio 2022. 

causa n. 24258/17 R.G. - Giudice/firmatari: Lombardo Luigi Giovanni, Carrato Aldo

M
2

Tribunale di Genova, Sentenza n. 2821/2025 del 22-12-2025

... consegna documentazione ex art. 7.1.1 dell'### Questa contestazione può essere rigettata per i seguenti motivi: 1.Tardività della contestazione: le richieste formali di documentazione da parte di ### S.r.l. sono pervenute solo l'11 aprile 2025 e il 19 maggio 2025, ovvero dopo la scadenza del contratto (31 marzo 2025) e dopo che il credito di ### S.r.l. era già sorto e divenuto esigibile. 2.Violazione della ### l'art. 1460, comma 2, c.c. stabilisce che il rifiuto di adempiere non è ammesso se, "avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede". Sollevare l'eccezione solo dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento e aver proposto un piano di rientro deve essere interpretato come un comportamento contrario a buona fede, volto unicamente a ritardare il pagamento. 3.Natura accessoria dell'obbligazione: dalla documentazione e dalla corrispondenza risulta che l'obbligo di documentazione, per come gestito di comune accordo durante il rapporto ("prassi concertata" per privilegiare i rilasci software), fosse accessorio rispetto alla prestazione principale (sviluppo e assistenza), regolarmente eseguita e fruita da ### S.r.l. per oltre due anni. Rifiutare il pagamento (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - #### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7185/2025 del ### le parti ### - Avv.ti ### e ### opponente #### - Avv.ti ### e Avv. ### opposta Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1149/2025 R.g..  MOTIVI DELLA DECISIONE ### S.r.l ha ottenuto nei confronti di ### S.R.L. l'emissione del decreto ingiuntivo 1149/2025 di 103.700,00 euro, a fronte delle fatture 98 e 99 emesse in data ###, n. 107 e 108 emesse in data ###, n. 6 e 7 emesse in data ###, n. 18 e 19 emesse in data ### e n. 30 e 31 emesse in data ### per servizi di sviluppo, assistenza/gestione e CTO (### sulla piattaforma denominata TWS (###, oltre interessi ex D. Lgs.  231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo e spese legali.  ### proponeva opposizione contro tale decreto ingiuntivo, sostenendo di non dovere alcunché, per inadempienza di ### all'### sottoscritto fra le parti il 30\12\22 e prorogato sino al 31/3/2025.  ### da una parte sollevava eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e dall'altra avanzava domande riconvenzionali per la somma complessiva di 130.280,00 euro a titolo di risarcimento danni subiti a causa del predetto inadempimento contrattuale. 
In particolare, l'opponente in prima battuta lamentava che tale ### Niero, sviluppatore dedicato alla propria azienda, si era dimesso, giustificando per tale evento l'interruzione di trattative tese alla proroga dell'### sino al mese di settembre del 2025.  ### contestava inoltre che ### S.r.l., in violazione all'art. 7.1.1. dell'### si era rifiutata di fornire la documentazione collegata e connessa alla esecuzione del contratto (fra cui manuali del software custom e del software utilizzato, documentazione tecnica e distinta dei sistemi e delle soluzioni tecnologiche, specifiche di integrazione con sistemi esterni, API per la comunicazione con il sistema ERP e per la comunicazione con il sistema di logistica). 
La mancata consegna di tale documentazione secondo la tesi difensiva dell'opponente avrebbe impedito alla ### di porre rimedio a malfunzionamenti, con conseguenti lamentele e disdette di clienti (fra cui ######. Da qui la richiesta risarcitoria per perdita di fatturato, danno all'immagine e reputazionale. 
In ultimo l'opponente riferiva di aver effettuato verifiche postume sull'operato della fornitrice anche per il periodo precedente (a far data dall'1.1.2023) e di aver rilevato prestazioni “carenti” quanto ad orario di lavoro del ### di sviluppatori, che avrebbe dovuto operare a tempo pieno ed invece avrebbe operato a mezza giornata, in violazione dell'art. 2.3. dell'### con indebito guadagno della fornitrice del ### Si costituiva ### S.r.l., deducendo che il credito era stato riconosciuto con comunicazione allegata al doc. 2; che le contestazioni erano tardive e strumentali alla causa di opposizione, in quanto formulate su questioni mai oggetto di lamentele durante il rapporto, comunque accessorie e non rilevanti ai fini dell'esatto adempimento di ### S.r.l.. 
La causa può essere decisa esclusivamente sulla base della documentazione, ricordando che, secondo l'insegnamento della Cassazione (n. 4303 del 2024) in materia di applicazione dell'art 1460 c.c., “il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento”.  1) ###.  ### S.r.l. sostiene che le contestazioni di ### S.r.l. siano pretestuose e tardive, evidenziando come controparte non solo non avesse mai contestato le fatture prima dell'azione legale, né le prestazioni ad esse relative, ma avesse anche riconosciuto il debito proponendo un piano di rientro. 
Tale circostanza è supportata da prove documentali in quanto, con email del 21 marzo 2025, inviata da ### ("###, ### HR" di ### S.r.l.), la debitrice proponeva un dettagliato piano di pagamento per le fatture insolute all'epoca, contenute nel decreto ingiuntivo, per un totale di 82.960,00 euro (fatture n. 98-99, 107-108 del 2024 e 6-7, 18-19 del 2025). 
La richiesta di piano di rientro costituisce pacificamente un riconoscimento di debito da parte dell'opponente, pienamente valido nei suoi confronti, anche se proveniente da un dipendente privo dei poteri di rappresentanza. Tuttavia, la posizione qualificata del proponente (###) rendono tale difesa non condivisibile. La proposta di un piano di rientro, unita alla precedente assenza di contestazioni, costituisce quindi piena prova a favore della tesi di ### S.r.l.. 
Si rappresenta infine che anche le fatture 30 e 31 del 31.03.2025, anche se non comprese nel riconoscimento di debito, non sono state contestate in ordine all'effettuazione delle prestazioni concordate, e quindi il credito relativo è da ritenersi riconosciuto ai sensi dell'art. 115 c.p.c.  2) #### S.r.l. fonda la propria opposizione sull'art. 1460 c.c., lamentando tre inadempimenti di ### S.r.l. agli obblighi contrattuali. 
L' eccezione di inadempimento è infondata sotto tutti i profili.  2a) Dimissioni dell'### Niero. 
Si precisa in prima battuta l'irrilevanza delle dimissioni dell'### Niero, in quanto fatto che non costituisce inadempimento dell'### prorogato sino al 30\3\25. 
Da un lato si tratta di dimissioni successive a tale data, che non possono aver inciso sul servizio reso a ### S.r.l., e dall'altro lato non emerge in nessuna clausola contrattuale che si trattasse di un rapporto intuitu personae, limitandosi la clausola 2.3 del contratto alla garanzia di prestazioni di un “### di due dipendenti”, senza ulteriori specificazioni soggettive.  2b) Mancata consegna documentazione ex art. 7.1.1 dell'### Questa contestazione può essere rigettata per i seguenti motivi: 1.Tardività della contestazione: le richieste formali di documentazione da parte di ### S.r.l. sono pervenute solo l'11 aprile 2025 e il 19 maggio 2025, ovvero dopo la scadenza del contratto (31 marzo 2025) e dopo che il credito di ### S.r.l. era già sorto e divenuto esigibile.  2.Violazione della ### l'art. 1460, comma 2, c.c. stabilisce che il rifiuto di adempiere non è ammesso se, "avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede". Sollevare l'eccezione solo dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento e aver proposto un piano di rientro deve essere interpretato come un comportamento contrario a buona fede, volto unicamente a ritardare il pagamento.  3.Natura accessoria dell'obbligazione: dalla documentazione e dalla corrispondenza risulta che l'obbligo di documentazione, per come gestito di comune accordo durante il rapporto ("prassi concertata" per privilegiare i rilasci software), fosse accessorio rispetto alla prestazione principale (sviluppo e assistenza), regolarmente eseguita e fruita da ### S.r.l. per oltre due anni. Rifiutare il pagamento dell'intero corrispettivo per la mancata consegna di documenti mai richiesti prima appare sproporzionato, e non conforme al secondo comma dell'art. 1362 c.c., che impone nell'interpretazione di un contratto il “comportamento complessivo” tenuto dalle parti nella sua esecuzione.  2c) Impiego a tempo pieno.  ### S.r.l. lamenta un inadempimento parziale anche con riferimento ai "###, sostenendo che questi non siano stati svolti a tempo pieno dallo stesso team dedicato ai servizi di assistenza, in presunta violazione degli artt. 2.3 e 2.6 dell'### Anche in questo caso l'eccezione di ### S.r.l. è tardiva, in quanto sollevata solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo, e soprattutto contraria al comportamento pregresso di ### S.r.l., che ha pagato per mesi i corrispettivi per i servizi CTO senza mai sollevare riserve.  3) ###.  ### S.r.l. ha formulato una domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in 130.280,00 euro, derivanti dai presunti inadempimenti di ### che deve essere respinta per l'insussistenza degli inadempimenti della controparte evidenziata al paragrafo 2.  4) ##### Per le ragioni di cui sopra l''opposizione deve essere integralmente respinta, con conferma del decreto ingiuntivo, e sua dichiarazione di provvisoria esecutività.  5) ###. 
Quanto in ultimo alla domanda ex art 96 c.p.c, sollevata da ### S.r.l., la stessa va rigettata in quanto non si rinvengono elementi di dolo o colpa grave nella predisposizione delle difese, ma solo infondatezza delle stesse.  6) ###. 
Le spese di lite seguono la soccombenza totale dell'opponente, e sono liquidate in favore dell'opposta, applicando i valori dello scaglione riferibile alla somma dell'importo riconosciuto con il decreto con quello della domanda riconvenzionale. 
Si ritiene di quantificare tali valori nella loro misura massima, stante la prossimità dell'importo sopra determinato (103.700,00 euro + 130.280,00 euro) al valore massimo dello scaglione (260.000,00 euro). 
P.Q.### l'opposizione contro il decreto ingiuntivo R.g. n.1149/2025, che conferma, e dichiara provvisoriamente esecutivo. 
RIGETTA la domanda riconvenzionale dell'opponente.  ### S.r.l. al pagamento in favore dell'opposta della somma di 21.155,00 euro, per spese di lite, oltre accessori di legge. 
Genova, 22/12/25 ### 

causa n. 7185/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Dal Pozzo Federica, Andrea Del Nevo

M

Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 1054/2025 del 27-11-2025

... Devono essere quindi disattesi i rilievi circa la tardività dell'opposizione basati sul mancato rispetto del termine di giorni 40 previsto dal D. Lgs. n. 46/1999 (art. 24, comma 5) o, alternativamente, di quelli previsti ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., limitatamente all'azione diretta a far valere la prescrizione. Come anticipato, l'odierna azione, essendo finalizzata a discutere ### l'esistenza stessa del credito, nonché il diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata, deve essere qualificata, in relazione alla domanda diretta a far valere la prescrizione, come opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., non soggetta, sotto tale profilo, a termini di decadenza. 7.1. ### del 2022 hanno infatti ribadito che «nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. ### N. 1407/2024 Udienza del 27/11/2025 Il Giudice del ### viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti; visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO - ### - ### e ### del ### del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ### nella causa iscritta al R.G. ### n. 1407/2024 promossa DA ### (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'Avv. ### - RICORRENTE - CONTRO ### (C.F.  ###), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. ### - ### per l'### contro gli ### sul ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 INPS - ### della ### (C.F.  ###), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### - ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. ### - ### - avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento - accertamento negativo del credito. 
Conclusioni delle parti: come da atti di causa. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in data ###, ### ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. ### 90041742 08/000, ricevuta a mezzo p.e.c. in data ### (recte, 21/05/2024), dell'importo complessivo di € 372.567,67, relativamente ai seguenti titoli esecutivi in essa riportati (unitamente ad altri, non oggetto di questa opposizione): 1. cartella n. ###944218000, asseritamente notificata il ###, avente come ### impositore l'### sede ###credito di € 25.211,04; 2. cartella n. ###, asseritamente notificata il ###, avente come ### impositore l'### sede ###credito di € 14.087,67; 3. cartella n. ###164868000, asseritamente notificata il ###, avente come ### impositore l'### sede ###credito di € 59.616,80; 4. cartella n. ###603518000, asseritamente notificata il ###, avente come ### impositore ### per un credito di € 9.595,70 (recte, € 9.601,58); ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 5. cartella n. ###153649000, asseritamente notificata il ###, avente come ### impositore ### per un credito di € 2.993,08; 6. cartella n. ###491856000, asseritamente notificata il ###, avente come ### impositore ### sede ###credito di € 1.450,53; 7. cartella n. ###742119000, asseritamente notificata il ###, avente come ### impositore ### per un credito di € 3.105,66; 8. cartella n. ###750414000, asseritamente notificata il ###, avente come ### impositore ### sede ###credito di € 1.565,75; 9. cartella n. ###646606000, asseritamente notificata il ###, avente come ### impositore ### per un credito di € 2.894,10; 10. cartella n. ###666669000, asseritamente notificata il ###, avente come ### impositore ### sede ###credito di 1.951,87; 11. cartella n. ###228508000, asseritamente notificata il ###, aventi quali ### impositori ### e ### sede ###importo di € 2.275,67 (€ 1.456,08 + € 813,71 + € 5,88); 12. cartella n. ###229501000, asseritamente notificata il ###, avente quale ### impositore ### sede di ### (e ### di commercio di ###, per un importo (dovuto all'### di € 1.069,09 (e complessivamente pari, ovvero inclusi il diritto annuale camerale, estraneo alla presente controversia, ed i diritti di notifica, ad € 1.149,70); 13. cartella n. ###597207000, asseritamente notificata il ###, avente quale ### impositore ### per un credito di € 592,68; 14. cartella n. ###544516000, asseritamente ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 notificata il ###, avente quale ### impositore ### sede ###importo di € 907,93; 15. cartella n. ###204412000, asseritamente notificata il ###, avente quale ### impositore ### per un credito di € 1.109,04; 16. cartella n. ###, asseritamente notificata il ###, aventi quali ### impositori ### e ### sede ###importo di € 2.185,31 (€ 1.308,54 + € 870,89 + € 5,88); 17. cartella n. ###120781000, asseritamente notificata il ###, avente quale ### impositore ### sede ###importo di € 819,64; 18. cartella n. ###219829000, asseritamente notificata il ###, avente quale ### impositore ### sede di ### (e ### di commercio di ###, per un importo (dovuto all'### di € 817,51 (e complessivamente pari, ovvero inclusi il diritto annuale camerale, estraneo alla presente controversia, ed i diritti di notifica, ad € 915,37); 19. cartella n. ###780374000, asseritamente notificata il ###, avente quale ### impositore ### sede ###importo di € 600,23; 20. cartella n. ###251605000, asseritamente notificata il ###, avente quale ### impositore ### sede ###importo di € 137,30; 21. avviso di addebito n. ###693917000, asseritamente notificato il ###, emesso da ### sede ###importo di € 9.098,58; 22. avviso di addebito n. ###537886000, asseritamente notificato il ###, emesso da ### sede ###importo di € 4.698,29; 23. avviso di addebito n. ###172336000, asseritamente notificato il ###, emesso da ### sede di ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 ### per un importo di € 1.764,46; 24. avviso di addebito n. ###975570000, asseritamente notificato il ###, emesso da ### sede ###importo di € 3.593,71; 25. avviso di addebito n. ###976580000, asseritamente notificato il ###, emesso da ### sede ###importo di € 28.276,75; 26. avviso di addebito n. ###161351000, asseritamente notificato il ###, emesso da ### sede ###importo di € 6.299,99; 27. avviso di addebito n. ###459860000, asseritamente notificato il ###, emesso da ### sede ###importo di € 4.542,20; 28. avviso di addebito n. ###, asseritamente notificato il ###, emesso da ### sede ###importo di € 4.885,07; 29. avviso di addebito n. ###771591000, asseritamente notificato il ###, emesso da ### sede ###importo di € 4.131,69; 30. avviso di addebito n. ###, asseritamente notificato il ###, emesso da ### sede ###importo di € 4.793,18; 31. avviso di addebito n. ###921234000, asseritamente notificato il ###, emesso da ### sede ###importo di € 1.779,41.  1.1. Gli atti indicati nel ricorso introduttivo sono n. 32 (uno in più rispetto a quelli sopra elencati) poiché i numeri 3 e 4 (come elencati nel ricorso) sono, in realtà, identici (la cartella ###164868000 è, in sostanza, duplicata).  1.2. La ricorrente ha eccepito: - la decadenza da ogni diritto nonché l'intervenuta prescrizione del credito vantato per l'inutile decorso dei termini di legge; ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 - l'inesistenza degli atti prodromici all'emissione dell'atto impugnato e, conseguentemente, l'omessa notifica dei titoli sottesi alla richiesta di pagamento; - l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato, in quanto effettuata da soggetto senza il relativo potere oltre che privo di alcuna sottoscrizione e, pertanto, redatto da soggetto privo del relativo potere; - la mancata avvenuta sottoscrizione del ruolo, con ogni conseguenza anche per quanto attiene al rispetto dei termini decadenziali; - la nullità dell'atto impugnato per mancanza di motivazione e per la mancata allegazione degli atti prodromici ex art. 3, comma 3, legge n. 241/1990 nonché per violazione dell'art. 7 legge 212/2000.  1.3. Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia: - accogliere il ricorso e, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e degli atti sottesi, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità degli atti impugnati; - in via subordinata, dichiarare la predetta intimazione di pagamento infondata e, conseguentemente, revocarla.  2. Si è costituita l'### delle ### - ### che ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia: - ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile il ricorso avverso gli AVA in quanto legittimo contradittore è solamente l'### quale titolare del diritto di credito; - ritenere e dichiarare la propria assenza di responsabilità ed il suo difetto di legittimazione passiva, in quanto estranea alle incombenze relative alla notifica degli atti presupposti ed agli adempimenti relativi alla iscrizione a ruolo; - ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è ad essa imputabile in quanto mero ### della ### e come tale ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 estraneo alla formazione del ruolo ed al merito della pretesa creditoria; - ritenere e dichiarare la legittimità della procedura di riscossione posta in essere; - in ogni caso, tenerla indenne dalle conseguenze del giudizio, ponendone le spese a carico della sola parte soccombente.  3. Si è costituito l'### che ha concluso affinché il Tribunale voglia: - in via pregiudiziale, dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva nonché la mancanza di interesse ad agire dell'opponente; - sempre in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso, per il caso in cui esso non sia stato depositato nel termine di quaranta giorni (previsto dall'art. 24 del D. Lgs.  46/1999) decorrente dalla notifica della cartella esattoriale; - nel merito, rigettare l'avversa opposizione nei propri confronti e dichiararne l'estromissione dal presente giudizio, essendo carente di legittimazione passiva, in quanto completamente estraneo alle vicende successive alla formazione del ruolo e, in particolare, alla notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta; - in via gradata, condannare l'### delle ### in quanto unico e legittimo contraddittore in relazione alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta; - sempre in via gradata, dichiarare la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio, atteso che la cartella n. ###251605000 riferita a premi ### risulta annullata ai sensi della legge n. 197/2022, commi 222-226; - in via subordinata e nel merito, nel caso in cui non ne fosse dichiarata l'estromissione, qualora ### non riuscisse a provare di aver interrotto i termini di prescrizione quinquennale, in adesione alla richiesta di intervenuta prescrizione del credito, disporre la ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 compensazione delle spese del giudizio.  4. Si è costituito l'### che ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia: - dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva per le cartelle di pagamento riportate dal n. 5 al n. 21 del ricorso (ovvero dal n. 4 al n. 20 dell'elenco di cui sopra) e presupposte all'intimazione impugnata; - dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione; - in via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione; - in via ulteriormente gradata, comunque condannare la ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa; - infine, per l'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione, escludere ogni sua responsabilità anche per eventuali spese di lite.  5. Si è infine costituito l'### - ### che ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia: - dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva per le cartelle di pagamento indicate ai nn. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 20 e 21 nonché per gli avvisi di addebito indicati ai nn. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 (per come numerati nel ricorso introduttivo); - dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione; - rigettare l'opposizione perché tardiva, inammissibile ed infondata in fatto e diritto; - infine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la perdita del diritto al proprio credito, per responsabilità connesse alla gestione di ### dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'### con conseguente condanna della stessa a tenerlo indenne da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio, come l'eventuale condanna alle spese.  6. ### si deve rilevare che sussiste la legittimazione ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 passiva di tutti gli ### previdenziali resistenti (ovviamente limitatamente ai crediti di rispettiva titolarità).  6.1. Per comprendere le ragioni di quanto appena affermato, occorre premettere che la presente azione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione (ex art. 615, comma 1, cod. proc.  civ.), trattandosi di opposizione pre-esecutiva finalizzata all'accertamento negativo del credito (per asserita intervenuta prescrizione).  6.2. ### della Suprema Corte (sent. n. 7514/2022) hanno infatti ormai chiarito che in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Le stesse ### hanno poi precisato che non sussiste litisconsorzio necessario con il concessionario della riscossione, il quale assume la veste di mero destinatario del pagamento ex art. 1188 cod.  6.2.1. La Suprema Corte ha quindi evidenziato, nella stessa decisione, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito sicché non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione, altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore).  6.3. Anche nella fattispecie in esame è dunque ravvisabile un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale sicché ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 non vi è dubbio alcuno in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva degli ### previdenziali titolari delle rispettive pretese creditorie.  6.4. ### della notificazione (delle cartelle e degli avvisi di addebito) e le eccezioni di irregolarità formale degli atti impugnati, d'altra parte, attengono al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevanti ai fini della prescrizione, ridondano sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass., Sez. Un., n. 16412/2007). Tali deduzioni difensive, per altro verso, assumono valenza neutra, potendo essere attribuite tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore (Cass. Sez. Un. da ultimo citata).  6.5. La fattispecie in disamina, tuttavia, rientra nelle ipotesi in cui, con un unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito (relative alla intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle/avvisi sopra indicati) che di regolarità formale della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva non solo degli ### impositori, ma anche dell'### per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni. 
Infatti, parte ricorrente ha dedotto non solo la intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle/avvisi di pagamento richiamati nell'intimazione, ma anche, come autonomo motivo di opposizione, l'irregolarità formale nonché l'omessa notifica dei titoli esecutivi quale atto prodromico indispensabile ed ineludibile (Cass., Sez. Un., n. 16412/2007 cit.) prima di procedere all'esecuzione forzata preannunciata con l'intimazione in caso di ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 omesso pagamento entro cinque giorni dalla sua notifica (e, proprio in ragione di tale vizio, la ricorrente invoca, in primo luogo, la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento).  6.6. In conclusione, deve essere affermata la legittimazione passiva degli ### impositori titolari delle rispettive pretese creditorie in relazione alla domanda con quale la ricorrente ha chiesto un accertamento negativo in ragione della asserita intervenuta prescrizione dei crediti, nonché dell'### delle ### in relazione alla domanda di nullità dell'intimazione di pagamento, limitatamente alla eccepita regolarità di formazione dell'atto e all'omessa notifica delle cartelle di pagamento.  7. Devono essere quindi disattesi i rilievi circa la tardività dell'opposizione basati sul mancato rispetto del termine di giorni 40 previsto dal D. Lgs. n. 46/1999 (art. 24, comma 5) o, alternativamente, di quelli previsti ai sensi dell'art. 617 cod. proc.  civ., limitatamente all'azione diretta a far valere la prescrizione. 
Come anticipato, l'odierna azione, essendo finalizzata a discutere ### l'esistenza stessa del credito, nonché il diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata, deve essere qualificata, in relazione alla domanda diretta a far valere la prescrizione, come opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., non soggetta, sotto tale profilo, a termini di decadenza.  7.1. ### del 2022 hanno infatti ribadito che «nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 dell'opposizione all'esecuzione» (Cass., Sez. Un., n. 7514 del 2022).  ### la pronuncia sopra accennata, ciò vale - come detto - anche nel caso in cui siano presenti contestazioni relative alle omesse notifiche.  8. Scrutinando nel merito il ricorso, esso è fondato limitatamente alle cartelle indicate sopra in elenco dal n. 1 al n. 3, mentre è infondato per il resto, benché debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella ###251605000 (sub n. 20 dell'elenco).  8.1. Tra le prime tre cartelle (sub nn. 1, 2 e 3 dell'elenco di cui sopra), la cartella notificata in data più recente è quella sub n. 3, recante il n. ###164868000. Essa è stata infatti notificata in data ###, mentre le cartelle indicate ai nn. 1 e 2 sono state entrambe notificate in date antecedenti (nell'anno 2007). 
Orbene, pur essendovi prova che la cartella ###164868000 sia stata effettivamente notificata in data ### (si veda il doc. n. 7 prodotto da ###, il credito si è irrimediabilmente prescritto in data ### (ovvero cinque anni dopo la notifica della cartella), non essendo stati prodotti atti interruttivi antecedenti alla predetta data. 
Il primo atto interruttivo prodotto da ### è infatti rappresentato dall'intimazione di pagamento n. ### 90110347 39/000, notificata a mezzo p.e.c. in data ### (doc. n. 25 prodotto da ###, quindi successivamente alla già maturata prescrizione (nel gennaio 2013).  8.1.1. A fortiori sono prescritti i crediti sottesi alle cartelle sub nn. 1 e 2 dell'elenco, in quanto notificate in date antecedenti.  8.2. Per quanto riguarda la cartella n. ###603518000 (sub n. 4 dell'elenco di cui sopra), essa è stata effettivamente (e non solo “asseritamente”) notificata in data ### (si veda l'avviso di ricevimento prodotto da ### - doc. n. 08).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 Il credito si sarebbe quindi prescritto in data ###. 
Tuttavia, il decorso della prescrizione è stato utilmente interrotto dalla già citata intimazione di pagamento n. ### 90110347 39/000, notificata a mezzo p.e.c. in data ### (doc. n. 25 prodotto da ###, che richiama al suo interno anche la cartella in esame. 
Per effetto di tale atto interruttivo, la prescrizione sarebbe maturata in data ###. 
Tuttavia, in data ### veniva notificata a mezzo p.e.c.  l'intimazione di pagamento n. ### 90019934 64/000, anch'essa richiamante la cartella in esame (si veda la ricevuta di avvenuta consegna completa prodotta da ### - doc. n. 26). 
Per effetto di tale atto interruttivo la prescrizione sarebbe maturata in data ###. 
Sennonché, in data ### veniva notificata, sempre a mezzo p.e.c., l'intimazione di pagamento ###751489/000, anch'essa richiamante la cartella in esame (si veda la ricevuta di avvenuta consegna completa prodotta da ### - doc. n. 27). 
Per effetto di tale atto interruttivo, la prescrizione sarebbe maturata in data ###. 
Infine, in data ###, veniva notificata, sempre a mezzo p.e.c., l'intimazione di pagamento n. ### 90019675 16/000, anch'essa richiamante la cartella in esame (si veda la ricevuta di avvenuta consegna completa prodotta da ### - doc. n. 28). 
Per effetto di tale ultimo atto interruttivo, la prescrizione sarebbe maturata in data ###. 
Ne consegue che l'intimazione di pagamento oggi opposta, essendo stata notificata in data ### (doc. n. 3 prodotto da ###, ha tempestivamente interrotto il decorso della prescrizione, sicché è destituita di fondamento la relativa eccezione sollevata da parte ricorrente.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 8.3. Il medesimo iter motivazionale deve essere ripetuto anche con riferimento alle cartelle sub nn. 5, 6, 7 e 8 (come indicate sopra in elenco). 
Anche tali cartelle sono state tutte effettivamente notificate nelle date indicate nell'intimazione di pagamento (si vedano i doc. nn. 9, 10, 11 e 12 prodotti da ###, con la sola precisazione, tuttavia ininfluente, che la cartella sub n. 6 è stata notificata in data ### (doc. n. 10 prodotto da ### e non in data ###, indicata nell'intimazione di pagamento. 
Per il resto anche queste cartelle sono tutte richiamate nelle intimazioni di pagamento sopra indicate (come la cartella sub n. 4), sicché, trattandosi di cartelle notificate in data successiva (rispetto a quella sub n. 4), anch'esse non sono prescritte.  8.4. Per quanto riguarda la cartella sub n. 9 ( ###646606000) essa è stata effettivamente notificata in data ### (si veda il doc. n. 13 prodotto da ###. 
La prescrizione sarebbe maturata, pertanto, in data ###. 
Sennonché anche questa cartella viene richiamata, con efficacia interruttiva del decorso della prescrizione, nelle intimazioni di pagamento n. ###93464/000, ###751489/000 e n. ### 90019675 16/000, già sopra menzionate (docc. nn. 26, 27 e 28 allegati alla memoria di costituzione di ###. 
Sicché anche il credito sotteso a questa cartella non è prescritto.  8.4.1. Per la medesima ragione non sono prescritti neppure i crediti sottesi alle cartelle di pagamento sub nn. 10 e 11 dell'elenco di cui sopra. 
Anche tali cartelle sono state tutte effettivamente notificate nelle date indicate nell'intimazione di pagamento (si vedano i doc. nn. 14 e 15 prodotti da ###. 
Per il resto, anche queste due cartelle sono richiamate nelle intimazioni di pagamento sopra indicate (come la cartella sub n. 9), ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 sicché, trattandosi di cartelle notificate in data successiva (rispetto a quella sub n. 9), anch'esse non sono prescritte.  8.5. Per quanto riguarda la cartella sub n. 12 dell'elenco di cui sopra (n. ###229501000) essa è stata notificata in data ###, come indicato nell'intimazione (doc. n. 16 prodotto da ###. 
La prescrizione sarebbe quindi maturata in data ###. 
Senonché il decorso della prescrizione è stato utilmente interrotto dall'intimazione di pagamento n. ### 90019675 16/000, notificata a mezzo p.e.c. in data ### (doc. n. 28 prodotto da ###, sicché l'intimazione di pagamento opposta (notificata il ###) ha tempestivamente interrotto il decorso della prescrizione. 
Il credito sotteso a questa cartella non è dunque prescritto.  8.5.1. Per le medesime identiche ragioni non sono prescritti i crediti sottesi alle cartelle sub nn. 13, 14, 15 e 16, tutte notificate in date successive a quella sub n. 12. 
Anche tali cartelle sono state tutte effettivamente notificate nelle date indicate nell'intimazione di pagamento (si vedano i docc. nn.  17, 18, 19 e 20 prodotti da ###. 
Per il resto, anche queste quattro cartelle sono richiamate nella medesima intimazione di pagamento n. ### 90019675 16/000 (doc. n. 28 prodotto da ### in cui è richiamata anche la cartella sub n. 12, sopra in elenco), sicché, trattandosi di cartelle notificate in data successiva (rispetto a quella sub n. 12), anch'esse non sono prescritte.  8.6. Per quanto riguarda la cartella n. ###120781000 (sub n. 17 dell'elenco di cui sopra), essa è stata effettivamente notificata nella data (29/06/2022), indicata nell'intimazione di pagamento (si veda il doc. n. 21 prodotto da ###. 
Ne consegue che, pur prescindendo da eventuali atti interruttivi, la prescrizione maturerà solo in data ###, donde la ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione.  8.6.1. Per le medesime ragioni, a fortiori, non sono prescritti i crediti sottesi alle cartelle di pagamento sub nn. 18, 19 e 20, essendo stata prodotta dall'### la prova delle relative notifiche (docc. nn. 22, 23 e 24), tutte successive a quella della cartella sub n. 17 dell'elenco (di cui sopra).  8.6.1.1. Tuttavia, per la cartella n. ###251605000 (sub n. 20 dell'elenco) si deve prendere atto dell'intervenuto annullamento/discarico del ruolo acquisito dal concessionario in data ### (doc. n. 11 prodotto dall'###, quindi successivamente al deposito del ricorso. 
In relazione a tale cartella deve essere quindi dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo la ricorrente già conseguito il bene della vita richiesto con il ricorso.  8.7. Per quanto riguarda l'avviso di addebito sub n. 21 dell'elenco (n. ###693917000), l'### ha documentato che la notifica è stata effettuata in data ###, come indicato nell'intimazione di pagamento (si veda l'avviso di ricevimento contenuto nella cartella compressa - doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione). 
Ne consegue che la prescrizione sarebbe maturata in data ###. 
Tuttavia, il decorso della prescrizione è stato utilmente interrotto dalle intimazioni di pagamento già citate in occasione dell'esame della cartella sub n. 4 (v. supra), sicché anche il credito sotteso all'avviso di addebito in esame non è prescritto.  8.8. Anche per i restanti avvisi di addebito (dal n. 22 al n. 31 dell'elenco di cui sopra) l'### ha documentato la regolarità delle relative notifiche a mezzo posta raccomandata ordinaria (per quello sub n. 22) oppure a mezzo p.e.c. per tutti i restanti avvisi (si vedano i documenti contenuti nella citata cartella compressa - doc.  n. 3 allegato alla memoria di costituzione).  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 Ed anche tali avvisi di addebito sono stati all'occorrenza inseriti nelle intimazioni di pagamento n. ###993464/000, ###751489/000 e n. ### 90019675 16/000 (docc.  nn. 26, 27 e 28 prodotti da ###, con conseguente interruzione della prescrizione che non è maturata per alcuno di essi.  9. Per quanto concerne le ricevute di avvenuta consegna in formato .xml o .pdf, esse sono poi senz'altro idonee a dimostrare l'avvenuta consegna di una p.e.c. (non applicandosi alle comunicazioni a mezzo p.e.c. le norme in tema di notifica di atti giudiziari ex lege n. 53/1994 per la cui prova non si può invece prescindere dalla produzione del file della r.a.c. in formato .eml o .msg). Parte ricorrente, d'altronde, non ha provato (mediante produzione della p.e.c. ricevuta, che è contrassegnata da un identificativo univoco) che il contenuto non sia corrispondente a quello voluto dall'### o dall'### Anche in giurisprudenza si è d'altronde rilevato che “la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile ###, corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Ne consegue che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la ### in formato .eml o .msg). (Corte d'Appello di Napoli, ### sentenza 21-28 ottobre 2022, n. 3970). 
Con specifico riferimento alla ricevuta di avvenuta consegna in ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 formato .xml, si è poi osservato che “Il file xml ha valore legale in quanto previsto dall'art. 13 del “### 16 aprile 2014 Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c. 1 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”; il file xml rientra, pertanto, tra i formati consentiti per i documenti informatici nel processo civile e penale. […] È infatti conseguenza insita alle caratteristiche tecniche della notifica telematica che soltanto il deposito della relativa ricevuta, anch'essa telematica, nel formato XML o ### recante l'indicazione e la contestuale produzione dei relativi allegati, possa provare l'effettivo invio e ricezione degli atti così notificati. 
La ricevuta dell'avvenuta consegna, inviata al mittente dal gestore del servizio PEC del destinatario ai sensi del D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, è idonea a dimostrare fino a prova contraria, analogamente a quanto previsto dall'art. 1335 c.c., che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica dello stesso destinatario (Cass. 20747/2018, Cass. ###/2021)” (Corte d'Appello di Torino, ### sentenza 15- 30/06/2023, n. 303).  10. Anche le ulteriori doglianze della ricorrente sono destituite di fondamento.  10.1. Con riferimento alla mancanza di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento si deve rilevare che l'art. 15, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009 ha stabilito che “La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle ### fiscali e dall'### autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”. 
Nel caso di specie, a pag. 2 dell'intimazione di pagamento (prodotta con sistema informativo automatizzato) viene indicato a stampa il nominativo del responsabile del procedimento con riproduzione della firma (per immagine) dello stesso.  11. La censura di nullità per difetto di motivazione dell'atto di intimazione di pagamento è anch'essa destituita di fondamento. 
La motivazione è infatti ravvisabile nella semplice elencazione, nel “dettaglio del debito”, dei titoli (cartelle di pagamento o avvisi di addebito già in precedenza notificati e) rimasti insoluti, per i quali l'### della ### intende procedere, in caso di persistenza dell'inadempimento, ad esecuzione forzata.  11.1. La Suprema Corte ha d'altronde chiarito (con riferimento ad una intimazione di pagamento concernente crediti di natura tributaria: ma i principi sono sicuramente validi anche se l'intimazione si riferisca a crediti di natura previdenziale) che “l'intimazione di pagamento è normativamente prevista dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. ### di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». 
Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni; ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 della motivazione, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241 (norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 
Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009). 
Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione. ### avrebbe dovuto considerare che per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, cosa avvenuta con il riferimento alla cartella precedentemente notificata, ed esercitare il suo diritto di difesa contestando per esempio l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, o che tale atto era venuto meno vuoi per il pagamento o per prescrizione. Essendo il riferimento alla cartella già notificata specifico e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, non si poteva assolutamente discutere sulla mancanza di motivazione dell'intimazione. 
Del resto in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 l'intimazione di pagamento, all'### non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicché il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti, peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata. 
Pertanto conclusivamente va affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi cass 5 n. 2227/2018) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato” (Cass. ord. n. 21065/2022).  12. In conclusione, deve essere accertato e dichiarato che non sono dovute, in quanto prescritte, le somme sottese alla prime tre cartelle di pagamento di cui all'elenco sopra riportato (sub nn. 1, 2 e 3).  ### deve essere annullata in parte qua l'intimazione di pagamento opposta.  13. Deve essere invece dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella ###251605000 (sub n. 20 dell'elenco).  14. Le spese di lite, nei rapporti con l'### (titolare dei crediti ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 sottesi alle tre cartelle le cui somme sono prescritte), seguono la soccombenza (prevalente dell'### e vengono liquidate, previa compensazione per tre quarti (¾), come indicato in dispositivo.  14.1. Nei rapporti con l'### delle ### considerata la reciproca soccombenza, le spese devono essere invece integralmente compensate.  14.2. Le spese seguono, invece, la soccombenza della ricorrente nei rapporti con l'### (essendo ininfluente l'annullamento di una cartella di importo pari ad € 137,30) e con ### P.Q.M.  ### del ### definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: A) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ### non è tenuta al pagamento nei confronti dell'### delle somme di cui alle seguenti cartelle in quanto i relativi crediti si sono estinti per intervenuta prescrizione: i) cartella n. ###944218000 di importo pari ad € 25.211,04; ii) cartella n. ### di importo pari ad € 14.087,67; iii) cartella n. ###164868000 di importo pari ad € 59.616,80; B) annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n. ### 90041742 08/000 ovvero limitatamente alle tre cartelle elencate al punto che precede; C) dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella (####251605000, di importo pari a € 137,30, non essendo le somme più dovute a seguito di annullamento d'ufficio / discarico della medesima cartella; ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 D) rigetta nel resto il ricorso; E) condanna l'### al pagamento delle spese di lite che si liquidano, già compensate per tre quarti (¾), nella somma di € 1.500,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.  55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. ### F) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e l'### delle ### G) condanna la ricorrente ### al pagamento delle spese di lite in favore dell'### che si liquidano nella somma di € 2.000,00 per soli compensi difensivi; H) condanna la ricorrente ### al pagamento delle spese di lite in favore dell'### - ### che si liquidano nella somma di € 3.500,00 per soli compensi difensivi, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv.  ### Così deciso in ### in data 27 novembre 2025 ### del #### (firmato digitalmente) ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025

causa n. 1407/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Pirruccio

M
2

Tribunale di Firenze, Sentenza n. 145/2026 del 15-01-2026

... risarcimento danni, da accertare in sede di cognizione; la tardività della contestazione dei vizi ex art. 1668 Si è costituito in giudizio ### titolare della ditta individuale #### il quale ha contesta to la fondat ezza dell'opposizione e ne ha chiesto il rigetto, deduc endo l'inadempimento dell'opponente in ordine alla obbligazione di consegna della merce, non provata. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Il Giudice ha concesso la provv isoria esecuz ione del decreto ingiuntivo opposto e, istruita documentalmente la causa, l'ha posta in decisione. ### è infondata e deve essere rigettata. In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze proposta da parte opponente: l'adempimento dell'obbligazione restitutoria fatta valere dal creditore, che ha risolto il contratto per grave inadempimento, deve essere eseguito al domicilio del creditore, che ha sede a ### Nel merito, è documentalmente provato che la ditta convenuta opposta abbia tempestivamente contestato l'inadempimento del contratto di subappalto inter partes del 14.2.2023, non ave ndo la società opponente consegnato la merce (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 9301/2024 promossa da: ### (C.F.  ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ### ATTORE/I contro ##### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv.  ### (CR ###) ### 25 50125 FIRENZE; , elettivamente domiciliato in ### 25 FIRENZEpresso il difensore avv. ### CONVENUTO/### parte opponente: “piaccia al tribunale civile di firenze adverssis rejectis accogliere le se-guenti conclusioni: riconoscere e dichiarare l'inammissibilita' della procedura monitoria per le argomentazioni esposte in precedenza revocando il di emesso con ogni ulteriore provvedimento dovuto per legge; riconoscere e dichiarare la incompetenza del tribunale di firenze in fa-vore del tribunale di macerata ai sensi dell'art. 18; 19, 20 c.p.c. e 1182 c.c., accogliendo le argomentazioni contenute nel presente atto, revocando il di con ogni ulteriore provvedimento dovuto per legge; rigettare nel merito la domanda dell'opposto convenuto perché infon-data in fatto ed in diritto accogliendo le argomentazioni contenute nel presente atto; vittoria nelle spese e competenze ed onorario di avvoc ati che si dichiara-no fin da ora procuratori antistatari. 
Per parte convenuta opposta: Preliminarmente, Sentenza n. 145/2026 pubbl. il ###
RG n. 9301/2024
Repert. n. 279/2026 del 16/01/2026 a) Accertare e dichiarare l'ammissibilità della procedura monitoria, confermando l'opposto decreto ingiuntivo Tribunale di Firenze - n. 1700/2024 (RG n.5062/2024); b) Accertare e dichiarare la propria competenza territoriale; Nel merito, ) ### are integralmente l'opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare nel merito il decreto ingiuntivo opposto Tribunale di Firenze - 1700/2024 (RG n.5062/2024), condannando il ### Mace llari ### quale titolare dell a ditta individuale ### di ### al pagamento in favore del #### quale titolare della ditta individuale ### di ### la somma di euro 49.725,50, o quella diversa ritenuta di giustizia, per capitale, oltre interessi legali maturati dal dì del dovuto al saldo, per tutte le motivazioni suesposte; b) Condannare il ### Mace llari ### quale ti tolare della ditta individuale ### di ### al pagamento delle spe se di causa, sia de lla procedura monitoria che della presente procedura. 
In via istruttoria, per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse. 
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ### ri, titolare della ### ha proposto opposizione a vverso il dec reto ingiuntivo n. 5062/2024 emesso dal Tribunale di Firenze in data ### per la somma di ### 49.725,50 su istanza di ### titolare della ditta ### di ### in virtù di un contratto di subappalto del 14.2.2023 per la fornitura di infissi in PVC e accessori destinati ad un ### sito in ### per il complessivo valore di ### 89.150,00. Dopo che ### aveva corrisposto a ### la somma di ### 49.725,50, diffidava l'opponente aa adempiere entro 15 giorni, in difetto dichiarando risolto il rapporto contrattuale. 
A fondamento dell'opposizione ha ecc epito: l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per dife tto di certezza, liquidità ed es igibilità del credito; l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenz e in favore di quella del Tribunale di Macerata; di aver parzialmente adempiuto alla prestazione di fornitura e montaggio degli infissi; che la somma richiesta in via monitoria non è ripetizione di indebito ma eventuale risarcimento danni, da accertare in sede di cognizione; la tardività della contestazione dei vizi ex art. 1668 Si è costituito in giudizio ### titolare della ditta individuale #### il quale ha contesta to la fondat ezza dell'opposizione e ne ha chiesto il rigetto, deduc endo l'inadempimento dell'opponente in ordine alla obbligazione di consegna della merce, non provata. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Il Giudice ha concesso la provv isoria esecuz ione del decreto ingiuntivo opposto e, istruita documentalmente la causa, l'ha posta in decisione.  ### è infondata e deve essere rigettata. 
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze proposta da parte opponente: l'adempimento dell'obbligazione restitutoria fatta valere dal creditore, che ha risolto il contratto per grave inadempimento, deve essere eseguito al domicilio del creditore, che ha sede a ### Nel merito, è documentalmente provato che la ditta convenuta opposta abbia tempestivamente contestato l'inadempimento del contratto di subappalto inter partes del 14.2.2023, non ave ndo la società opponente consegnato la merce ordinata per il cantiere del ### in ### Sentenza n. 145/2026 pubbl. il ###
RG n. 9301/2024
Repert. n. 279/2026 del 16/01/2026 ### 252-254-256 e non avendo offerto alcuna prova sul punto: il doc. 3 allegato da parte opponente, il quale dovrebbe contenere la copia delle bolle di consegna della merce, non è agli atti; il doc. 4 prodotto in giudizio dall'opponente consiste nel preventivo/contratto di subfornitura e nella proposta di offerta dei materiali, che, tuttavia, si riferisce ad altro cantiere, estraneo a quello oggetto di causa. 
A seguit o della diffida a d adempiere formulata da ### a', non aven do ### I nfissi provveduto all'adempimento nei termini assegnati, il contratto di subappalto si è risolto ipso iure, con conseguente diritto della ### alla restituzione della somma di ### 49.725,50 corrisposta a titolo di acconto. 
Il decreto ingiuntivo opposto deve, pertanto, essere integralmente confermato. 
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ### l'opposizione e, per l'effetto, ### integralmente il decreto ingiuntivo 5062/2024 emesso dal Tribunale di ### in data ###; CONDANNA la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.  ### 15 gennaio 2026 Il Giudice dott. ### n. 145/2026 pubbl. il ###
RG n. 9301/2024
Repert. n. 279/2026 del 16/01/2026

causa n. 9301/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Bonacchi Daniela

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23120 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.273 secondi in data 20 gennaio 2026 (IUG:H7-0ECDDF) - 1056 utenti online