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R.G. ### N. 1407/2024 Udienza del 27/11/2025 Il Giudice del ### viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti; visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO - ### - ### e ### del ### del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ### nella causa iscritta al R.G. ### n. 1407/2024 promossa DA ### (C.F. ###) rappresentata e difesa dall'Avv. ### - RICORRENTE - CONTRO ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. ### - ### per l'### contro gli ### sul ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 INPS - ### della ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### - ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. ### - ### - avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento - accertamento negativo del credito.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in data ###, ### ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. ### 90041742 08/000, ricevuta a mezzo p.e.c. in data ### (recte, 21/05/2024), dell'importo complessivo di € 372.567,67, relativamente ai seguenti titoli esecutivi in essa riportati (unitamente ad altri, non oggetto di questa opposizione): 1. cartella n. ###944218000, asseritamente notificata il ###, avente come ### impositore l'### sede ###credito di € 25.211,04; 2. cartella n. ###, asseritamente notificata il ###, avente come ### impositore l'### sede ###credito di € 14.087,67; 3. cartella n. ###164868000, asseritamente notificata il ###, avente come ### impositore l'### sede ###credito di € 59.616,80; 4. cartella n. ###603518000, asseritamente notificata il ###, avente come ### impositore ### per un credito di € 9.595,70 (recte, € 9.601,58); ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 5. cartella n. ###153649000, asseritamente notificata il ###, avente come ### impositore ### per un credito di € 2.993,08; 6. cartella n. ###491856000, asseritamente notificata il ###, avente come ### impositore ### sede ###credito di € 1.450,53; 7. cartella n. ###742119000, asseritamente notificata il ###, avente come ### impositore ### per un credito di € 3.105,66; 8. cartella n. ###750414000, asseritamente notificata il ###, avente come ### impositore ### sede ###credito di € 1.565,75; 9. cartella n. ###646606000, asseritamente notificata il ###, avente come ### impositore ### per un credito di € 2.894,10; 10. cartella n. ###666669000, asseritamente notificata il ###, avente come ### impositore ### sede ###credito di 1.951,87; 11. cartella n. ###228508000, asseritamente notificata il ###, aventi quali ### impositori ### e ### sede ###importo di € 2.275,67 (€ 1.456,08 + € 813,71 + € 5,88); 12. cartella n. ###229501000, asseritamente notificata il ###, avente quale ### impositore ### sede di ### (e ### di commercio di ###, per un importo (dovuto all'### di € 1.069,09 (e complessivamente pari, ovvero inclusi il diritto annuale camerale, estraneo alla presente controversia, ed i diritti di notifica, ad € 1.149,70); 13. cartella n. ###597207000, asseritamente notificata il ###, avente quale ### impositore ### per un credito di € 592,68; 14. cartella n. ###544516000, asseritamente ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 notificata il ###, avente quale ### impositore ### sede ###importo di € 907,93; 15. cartella n. ###204412000, asseritamente notificata il ###, avente quale ### impositore ### per un credito di € 1.109,04; 16. cartella n. ###, asseritamente notificata il ###, aventi quali ### impositori ### e ### sede ###importo di € 2.185,31 (€ 1.308,54 + € 870,89 + € 5,88); 17. cartella n. ###120781000, asseritamente notificata il ###, avente quale ### impositore ### sede ###importo di € 819,64; 18. cartella n. ###219829000, asseritamente notificata il ###, avente quale ### impositore ### sede di ### (e ### di commercio di ###, per un importo (dovuto all'### di € 817,51 (e complessivamente pari, ovvero inclusi il diritto annuale camerale, estraneo alla presente controversia, ed i diritti di notifica, ad € 915,37); 19. cartella n. ###780374000, asseritamente notificata il ###, avente quale ### impositore ### sede ###importo di € 600,23; 20. cartella n. ###251605000, asseritamente notificata il ###, avente quale ### impositore ### sede ###importo di € 137,30; 21. avviso di addebito n. ###693917000, asseritamente notificato il ###, emesso da ### sede ###importo di € 9.098,58; 22. avviso di addebito n. ###537886000, asseritamente notificato il ###, emesso da ### sede ###importo di € 4.698,29; 23. avviso di addebito n. ###172336000, asseritamente notificato il ###, emesso da ### sede di ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 ### per un importo di € 1.764,46; 24. avviso di addebito n. ###975570000, asseritamente notificato il ###, emesso da ### sede ###importo di € 3.593,71; 25. avviso di addebito n. ###976580000, asseritamente notificato il ###, emesso da ### sede ###importo di € 28.276,75; 26. avviso di addebito n. ###161351000, asseritamente notificato il ###, emesso da ### sede ###importo di € 6.299,99; 27. avviso di addebito n. ###459860000, asseritamente notificato il ###, emesso da ### sede ###importo di € 4.542,20; 28. avviso di addebito n. ###, asseritamente notificato il ###, emesso da ### sede ###importo di € 4.885,07; 29. avviso di addebito n. ###771591000, asseritamente notificato il ###, emesso da ### sede ###importo di € 4.131,69; 30. avviso di addebito n. ###, asseritamente notificato il ###, emesso da ### sede ###importo di € 4.793,18; 31. avviso di addebito n. ###921234000, asseritamente notificato il ###, emesso da ### sede ###importo di € 1.779,41. 1.1. Gli atti indicati nel ricorso introduttivo sono n. 32 (uno in più rispetto a quelli sopra elencati) poiché i numeri 3 e 4 (come elencati nel ricorso) sono, in realtà, identici (la cartella ###164868000 è, in sostanza, duplicata). 1.2. La ricorrente ha eccepito: - la decadenza da ogni diritto nonché l'intervenuta prescrizione del credito vantato per l'inutile decorso dei termini di legge; ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 - l'inesistenza degli atti prodromici all'emissione dell'atto impugnato e, conseguentemente, l'omessa notifica dei titoli sottesi alla richiesta di pagamento; - l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato, in quanto effettuata da soggetto senza il relativo potere oltre che privo di alcuna sottoscrizione e, pertanto, redatto da soggetto privo del relativo potere; - la mancata avvenuta sottoscrizione del ruolo, con ogni conseguenza anche per quanto attiene al rispetto dei termini decadenziali; - la nullità dell'atto impugnato per mancanza di motivazione e per la mancata allegazione degli atti prodromici ex art. 3, comma 3, legge n. 241/1990 nonché per violazione dell'art. 7 legge 212/2000. 1.3. Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia: - accogliere il ricorso e, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e degli atti sottesi, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità degli atti impugnati; - in via subordinata, dichiarare la predetta intimazione di pagamento infondata e, conseguentemente, revocarla. 2. Si è costituita l'### delle ### - ### che ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia: - ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile il ricorso avverso gli AVA in quanto legittimo contradittore è solamente l'### quale titolare del diritto di credito; - ritenere e dichiarare la propria assenza di responsabilità ed il suo difetto di legittimazione passiva, in quanto estranea alle incombenze relative alla notifica degli atti presupposti ed agli adempimenti relativi alla iscrizione a ruolo; - ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è ad essa imputabile in quanto mero ### della ### e come tale ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 estraneo alla formazione del ruolo ed al merito della pretesa creditoria; - ritenere e dichiarare la legittimità della procedura di riscossione posta in essere; - in ogni caso, tenerla indenne dalle conseguenze del giudizio, ponendone le spese a carico della sola parte soccombente. 3. Si è costituito l'### che ha concluso affinché il Tribunale voglia: - in via pregiudiziale, dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva nonché la mancanza di interesse ad agire dell'opponente; - sempre in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso, per il caso in cui esso non sia stato depositato nel termine di quaranta giorni (previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 46/1999) decorrente dalla notifica della cartella esattoriale; - nel merito, rigettare l'avversa opposizione nei propri confronti e dichiararne l'estromissione dal presente giudizio, essendo carente di legittimazione passiva, in quanto completamente estraneo alle vicende successive alla formazione del ruolo e, in particolare, alla notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta; - in via gradata, condannare l'### delle ### in quanto unico e legittimo contraddittore in relazione alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta; - sempre in via gradata, dichiarare la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio, atteso che la cartella n. ###251605000 riferita a premi ### risulta annullata ai sensi della legge n. 197/2022, commi 222-226; - in via subordinata e nel merito, nel caso in cui non ne fosse dichiarata l'estromissione, qualora ### non riuscisse a provare di aver interrotto i termini di prescrizione quinquennale, in adesione alla richiesta di intervenuta prescrizione del credito, disporre la ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 compensazione delle spese del giudizio. 4. Si è costituito l'### che ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia: - dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva per le cartelle di pagamento riportate dal n. 5 al n. 21 del ricorso (ovvero dal n. 4 al n. 20 dell'elenco di cui sopra) e presupposte all'intimazione impugnata; - dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione; - in via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione; - in via ulteriormente gradata, comunque condannare la ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa; - infine, per l'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione, escludere ogni sua responsabilità anche per eventuali spese di lite. 5. Si è infine costituito l'### - ### che ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia: - dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva per le cartelle di pagamento indicate ai nn. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 20 e 21 nonché per gli avvisi di addebito indicati ai nn. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 (per come numerati nel ricorso introduttivo); - dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione; - rigettare l'opposizione perché tardiva, inammissibile ed infondata in fatto e diritto; - infine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la perdita del diritto al proprio credito, per responsabilità connesse alla gestione di ### dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'### con conseguente condanna della stessa a tenerlo indenne da ogni conseguenza pregiudizievole del presente giudizio, come l'eventuale condanna alle spese. 6. ### si deve rilevare che sussiste la legittimazione ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 passiva di tutti gli ### previdenziali resistenti (ovviamente limitatamente ai crediti di rispettiva titolarità). 6.1. Per comprendere le ragioni di quanto appena affermato, occorre premettere che la presente azione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione (ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ.), trattandosi di opposizione pre-esecutiva finalizzata all'accertamento negativo del credito (per asserita intervenuta prescrizione). 6.2. ### della Suprema Corte (sent. n. 7514/2022) hanno infatti ormai chiarito che in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Le stesse ### hanno poi precisato che non sussiste litisconsorzio necessario con il concessionario della riscossione, il quale assume la veste di mero destinatario del pagamento ex art. 1188 cod. 6.2.1. La Suprema Corte ha quindi evidenziato, nella stessa decisione, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito sicché non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione, altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore). 6.3. Anche nella fattispecie in esame è dunque ravvisabile un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale sicché ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 non vi è dubbio alcuno in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva degli ### previdenziali titolari delle rispettive pretese creditorie. 6.4. ### della notificazione (delle cartelle e degli avvisi di addebito) e le eccezioni di irregolarità formale degli atti impugnati, d'altra parte, attengono al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevanti ai fini della prescrizione, ridondano sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass., Sez. Un., n. 16412/2007). Tali deduzioni difensive, per altro verso, assumono valenza neutra, potendo essere attribuite tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore (Cass. Sez. Un. da ultimo citata). 6.5. La fattispecie in disamina, tuttavia, rientra nelle ipotesi in cui, con un unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito (relative alla intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle/avvisi sopra indicati) che di regolarità formale della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva non solo degli ### impositori, ma anche dell'### per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni.
Infatti, parte ricorrente ha dedotto non solo la intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle/avvisi di pagamento richiamati nell'intimazione, ma anche, come autonomo motivo di opposizione, l'irregolarità formale nonché l'omessa notifica dei titoli esecutivi quale atto prodromico indispensabile ed ineludibile (Cass., Sez. Un., n. 16412/2007 cit.) prima di procedere all'esecuzione forzata preannunciata con l'intimazione in caso di ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 omesso pagamento entro cinque giorni dalla sua notifica (e, proprio in ragione di tale vizio, la ricorrente invoca, in primo luogo, la nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento). 6.6. In conclusione, deve essere affermata la legittimazione passiva degli ### impositori titolari delle rispettive pretese creditorie in relazione alla domanda con quale la ricorrente ha chiesto un accertamento negativo in ragione della asserita intervenuta prescrizione dei crediti, nonché dell'### delle ### in relazione alla domanda di nullità dell'intimazione di pagamento, limitatamente alla eccepita regolarità di formazione dell'atto e all'omessa notifica delle cartelle di pagamento. 7. Devono essere quindi disattesi i rilievi circa la tardività dell'opposizione basati sul mancato rispetto del termine di giorni 40 previsto dal D. Lgs. n. 46/1999 (art. 24, comma 5) o, alternativamente, di quelli previsti ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., limitatamente all'azione diretta a far valere la prescrizione.
Come anticipato, l'odierna azione, essendo finalizzata a discutere ### l'esistenza stessa del credito, nonché il diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata, deve essere qualificata, in relazione alla domanda diretta a far valere la prescrizione, come opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., non soggetta, sotto tale profilo, a termini di decadenza. 7.1. ### del 2022 hanno infatti ribadito che «nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 dell'opposizione all'esecuzione» (Cass., Sez. Un., n. 7514 del 2022). ### la pronuncia sopra accennata, ciò vale - come detto - anche nel caso in cui siano presenti contestazioni relative alle omesse notifiche. 8. Scrutinando nel merito il ricorso, esso è fondato limitatamente alle cartelle indicate sopra in elenco dal n. 1 al n. 3, mentre è infondato per il resto, benché debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella ###251605000 (sub n. 20 dell'elenco). 8.1. Tra le prime tre cartelle (sub nn. 1, 2 e 3 dell'elenco di cui sopra), la cartella notificata in data più recente è quella sub n. 3, recante il n. ###164868000. Essa è stata infatti notificata in data ###, mentre le cartelle indicate ai nn. 1 e 2 sono state entrambe notificate in date antecedenti (nell'anno 2007).
Orbene, pur essendovi prova che la cartella ###164868000 sia stata effettivamente notificata in data ### (si veda il doc. n. 7 prodotto da ###, il credito si è irrimediabilmente prescritto in data ### (ovvero cinque anni dopo la notifica della cartella), non essendo stati prodotti atti interruttivi antecedenti alla predetta data.
Il primo atto interruttivo prodotto da ### è infatti rappresentato dall'intimazione di pagamento n. ### 90110347 39/000, notificata a mezzo p.e.c. in data ### (doc. n. 25 prodotto da ###, quindi successivamente alla già maturata prescrizione (nel gennaio 2013). 8.1.1. A fortiori sono prescritti i crediti sottesi alle cartelle sub nn. 1 e 2 dell'elenco, in quanto notificate in date antecedenti. 8.2. Per quanto riguarda la cartella n. ###603518000 (sub n. 4 dell'elenco di cui sopra), essa è stata effettivamente (e non solo “asseritamente”) notificata in data ### (si veda l'avviso di ricevimento prodotto da ### - doc. n. 08). ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 Il credito si sarebbe quindi prescritto in data ###.
Tuttavia, il decorso della prescrizione è stato utilmente interrotto dalla già citata intimazione di pagamento n. ### 90110347 39/000, notificata a mezzo p.e.c. in data ### (doc. n. 25 prodotto da ###, che richiama al suo interno anche la cartella in esame.
Per effetto di tale atto interruttivo, la prescrizione sarebbe maturata in data ###.
Tuttavia, in data ### veniva notificata a mezzo p.e.c. l'intimazione di pagamento n. ### 90019934 64/000, anch'essa richiamante la cartella in esame (si veda la ricevuta di avvenuta consegna completa prodotta da ### - doc. n. 26).
Per effetto di tale atto interruttivo la prescrizione sarebbe maturata in data ###.
Sennonché, in data ### veniva notificata, sempre a mezzo p.e.c., l'intimazione di pagamento ###751489/000, anch'essa richiamante la cartella in esame (si veda la ricevuta di avvenuta consegna completa prodotta da ### - doc. n. 27).
Per effetto di tale atto interruttivo, la prescrizione sarebbe maturata in data ###.
Infine, in data ###, veniva notificata, sempre a mezzo p.e.c., l'intimazione di pagamento n. ### 90019675 16/000, anch'essa richiamante la cartella in esame (si veda la ricevuta di avvenuta consegna completa prodotta da ### - doc. n. 28).
Per effetto di tale ultimo atto interruttivo, la prescrizione sarebbe maturata in data ###.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento oggi opposta, essendo stata notificata in data ### (doc. n. 3 prodotto da ###, ha tempestivamente interrotto il decorso della prescrizione, sicché è destituita di fondamento la relativa eccezione sollevata da parte ricorrente. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 8.3. Il medesimo iter motivazionale deve essere ripetuto anche con riferimento alle cartelle sub nn. 5, 6, 7 e 8 (come indicate sopra in elenco).
Anche tali cartelle sono state tutte effettivamente notificate nelle date indicate nell'intimazione di pagamento (si vedano i doc. nn. 9, 10, 11 e 12 prodotti da ###, con la sola precisazione, tuttavia ininfluente, che la cartella sub n. 6 è stata notificata in data ### (doc. n. 10 prodotto da ### e non in data ###, indicata nell'intimazione di pagamento.
Per il resto anche queste cartelle sono tutte richiamate nelle intimazioni di pagamento sopra indicate (come la cartella sub n. 4), sicché, trattandosi di cartelle notificate in data successiva (rispetto a quella sub n. 4), anch'esse non sono prescritte. 8.4. Per quanto riguarda la cartella sub n. 9 ( ###646606000) essa è stata effettivamente notificata in data ### (si veda il doc. n. 13 prodotto da ###.
La prescrizione sarebbe maturata, pertanto, in data ###.
Sennonché anche questa cartella viene richiamata, con efficacia interruttiva del decorso della prescrizione, nelle intimazioni di pagamento n. ###93464/000, ###751489/000 e n. ### 90019675 16/000, già sopra menzionate (docc. nn. 26, 27 e 28 allegati alla memoria di costituzione di ###.
Sicché anche il credito sotteso a questa cartella non è prescritto. 8.4.1. Per la medesima ragione non sono prescritti neppure i crediti sottesi alle cartelle di pagamento sub nn. 10 e 11 dell'elenco di cui sopra.
Anche tali cartelle sono state tutte effettivamente notificate nelle date indicate nell'intimazione di pagamento (si vedano i doc. nn. 14 e 15 prodotti da ###.
Per il resto, anche queste due cartelle sono richiamate nelle intimazioni di pagamento sopra indicate (come la cartella sub n. 9), ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 sicché, trattandosi di cartelle notificate in data successiva (rispetto a quella sub n. 9), anch'esse non sono prescritte. 8.5. Per quanto riguarda la cartella sub n. 12 dell'elenco di cui sopra (n. ###229501000) essa è stata notificata in data ###, come indicato nell'intimazione (doc. n. 16 prodotto da ###.
La prescrizione sarebbe quindi maturata in data ###.
Senonché il decorso della prescrizione è stato utilmente interrotto dall'intimazione di pagamento n. ### 90019675 16/000, notificata a mezzo p.e.c. in data ### (doc. n. 28 prodotto da ###, sicché l'intimazione di pagamento opposta (notificata il ###) ha tempestivamente interrotto il decorso della prescrizione.
Il credito sotteso a questa cartella non è dunque prescritto. 8.5.1. Per le medesime identiche ragioni non sono prescritti i crediti sottesi alle cartelle sub nn. 13, 14, 15 e 16, tutte notificate in date successive a quella sub n. 12.
Anche tali cartelle sono state tutte effettivamente notificate nelle date indicate nell'intimazione di pagamento (si vedano i docc. nn. 17, 18, 19 e 20 prodotti da ###.
Per il resto, anche queste quattro cartelle sono richiamate nella medesima intimazione di pagamento n. ### 90019675 16/000 (doc. n. 28 prodotto da ### in cui è richiamata anche la cartella sub n. 12, sopra in elenco), sicché, trattandosi di cartelle notificate in data successiva (rispetto a quella sub n. 12), anch'esse non sono prescritte. 8.6. Per quanto riguarda la cartella n. ###120781000 (sub n. 17 dell'elenco di cui sopra), essa è stata effettivamente notificata nella data (29/06/2022), indicata nell'intimazione di pagamento (si veda il doc. n. 21 prodotto da ###.
Ne consegue che, pur prescindendo da eventuali atti interruttivi, la prescrizione maturerà solo in data ###, donde la ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 manifesta infondatezza dell'eccezione di prescrizione. 8.6.1. Per le medesime ragioni, a fortiori, non sono prescritti i crediti sottesi alle cartelle di pagamento sub nn. 18, 19 e 20, essendo stata prodotta dall'### la prova delle relative notifiche (docc. nn. 22, 23 e 24), tutte successive a quella della cartella sub n. 17 dell'elenco (di cui sopra). 8.6.1.1. Tuttavia, per la cartella n. ###251605000 (sub n. 20 dell'elenco) si deve prendere atto dell'intervenuto annullamento/discarico del ruolo acquisito dal concessionario in data ### (doc. n. 11 prodotto dall'###, quindi successivamente al deposito del ricorso.
In relazione a tale cartella deve essere quindi dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo la ricorrente già conseguito il bene della vita richiesto con il ricorso. 8.7. Per quanto riguarda l'avviso di addebito sub n. 21 dell'elenco (n. ###693917000), l'### ha documentato che la notifica è stata effettuata in data ###, come indicato nell'intimazione di pagamento (si veda l'avviso di ricevimento contenuto nella cartella compressa - doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione).
Ne consegue che la prescrizione sarebbe maturata in data ###.
Tuttavia, il decorso della prescrizione è stato utilmente interrotto dalle intimazioni di pagamento già citate in occasione dell'esame della cartella sub n. 4 (v. supra), sicché anche il credito sotteso all'avviso di addebito in esame non è prescritto. 8.8. Anche per i restanti avvisi di addebito (dal n. 22 al n. 31 dell'elenco di cui sopra) l'### ha documentato la regolarità delle relative notifiche a mezzo posta raccomandata ordinaria (per quello sub n. 22) oppure a mezzo p.e.c. per tutti i restanti avvisi (si vedano i documenti contenuti nella citata cartella compressa - doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione). ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 Ed anche tali avvisi di addebito sono stati all'occorrenza inseriti nelle intimazioni di pagamento n. ###993464/000, ###751489/000 e n. ### 90019675 16/000 (docc. nn. 26, 27 e 28 prodotti da ###, con conseguente interruzione della prescrizione che non è maturata per alcuno di essi. 9. Per quanto concerne le ricevute di avvenuta consegna in formato .xml o .pdf, esse sono poi senz'altro idonee a dimostrare l'avvenuta consegna di una p.e.c. (non applicandosi alle comunicazioni a mezzo p.e.c. le norme in tema di notifica di atti giudiziari ex lege n. 53/1994 per la cui prova non si può invece prescindere dalla produzione del file della r.a.c. in formato .eml o .msg). Parte ricorrente, d'altronde, non ha provato (mediante produzione della p.e.c. ricevuta, che è contrassegnata da un identificativo univoco) che il contenuto non sia corrispondente a quello voluto dall'### o dall'### Anche in giurisprudenza si è d'altronde rilevato che “la notificazione di una cartella esattoriale o di un avviso di pagamento è atto che appartiene ad una fase ancora stragiudiziale, sicché le regole sulle sue modalità di esecuzione sono del tutto estranee al tema delle notificazioni nel processo civile regolate dalla L. 53/1994 (come modificata dalla L. 183/2011, integrata dal D.M. 44/2011 e dalle specifiche tecniche contenute nel provvedimento 16.4.2014 del responsabile ###, corpus normativo che riguarda esclusivamente le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni effettuate dalle parti del processo. Ne consegue che le modalità per dare la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non sono quelle previste per la notifica degli atti giudiziari, e, quindi, non è richiesto il deposito del file di notificazione (la ### in formato .eml o .msg). (Corte d'Appello di Napoli, ### sentenza 21-28 ottobre 2022, n. 3970).
Con specifico riferimento alla ricevuta di avvenuta consegna in ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 formato .xml, si è poi osservato che “Il file xml ha valore legale in quanto previsto dall'art. 13 del “### 16 aprile 2014 Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c. 1 del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”; il file xml rientra, pertanto, tra i formati consentiti per i documenti informatici nel processo civile e penale. […] È infatti conseguenza insita alle caratteristiche tecniche della notifica telematica che soltanto il deposito della relativa ricevuta, anch'essa telematica, nel formato XML o ### recante l'indicazione e la contestuale produzione dei relativi allegati, possa provare l'effettivo invio e ricezione degli atti così notificati.
La ricevuta dell'avvenuta consegna, inviata al mittente dal gestore del servizio PEC del destinatario ai sensi del D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, è idonea a dimostrare fino a prova contraria, analogamente a quanto previsto dall'art. 1335 c.c., che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica dello stesso destinatario (Cass. 20747/2018, Cass. ###/2021)” (Corte d'Appello di Torino, ### sentenza 15- 30/06/2023, n. 303). 10. Anche le ulteriori doglianze della ricorrente sono destituite di fondamento. 10.1. Con riferimento alla mancanza di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento si deve rilevare che l'art. 15, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009 ha stabilito che “La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle ### fiscali e dall'### autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”.
Nel caso di specie, a pag. 2 dell'intimazione di pagamento (prodotta con sistema informativo automatizzato) viene indicato a stampa il nominativo del responsabile del procedimento con riproduzione della firma (per immagine) dello stesso. 11. La censura di nullità per difetto di motivazione dell'atto di intimazione di pagamento è anch'essa destituita di fondamento.
La motivazione è infatti ravvisabile nella semplice elencazione, nel “dettaglio del debito”, dei titoli (cartelle di pagamento o avvisi di addebito già in precedenza notificati e) rimasti insoluti, per i quali l'### della ### intende procedere, in caso di persistenza dell'inadempimento, ad esecuzione forzata. 11.1. La Suprema Corte ha d'altronde chiarito (con riferimento ad una intimazione di pagamento concernente crediti di natura tributaria: ma i principi sono sicuramente validi anche se l'intimazione si riferisca a crediti di natura previdenziale) che “l'intimazione di pagamento è normativamente prevista dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. ### di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica».
Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni; ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 della motivazione, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241 (norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009).
Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione. ### avrebbe dovuto considerare che per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, cosa avvenuta con il riferimento alla cartella precedentemente notificata, ed esercitare il suo diritto di difesa contestando per esempio l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, o che tale atto era venuto meno vuoi per il pagamento o per prescrizione. Essendo il riferimento alla cartella già notificata specifico e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, non si poteva assolutamente discutere sulla mancanza di motivazione dell'intimazione.
Del resto in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 l'intimazione di pagamento, all'### non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicché il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio perciò che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti, peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata.
Pertanto conclusivamente va affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi cass 5 n. 2227/2018) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato” (Cass. ord. n. 21065/2022). 12. In conclusione, deve essere accertato e dichiarato che non sono dovute, in quanto prescritte, le somme sottese alla prime tre cartelle di pagamento di cui all'elenco sopra riportato (sub nn. 1, 2 e 3). ### deve essere annullata in parte qua l'intimazione di pagamento opposta. 13. Deve essere invece dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella ###251605000 (sub n. 20 dell'elenco). 14. Le spese di lite, nei rapporti con l'### (titolare dei crediti ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 sottesi alle tre cartelle le cui somme sono prescritte), seguono la soccombenza (prevalente dell'### e vengono liquidate, previa compensazione per tre quarti (¾), come indicato in dispositivo. 14.1. Nei rapporti con l'### delle ### considerata la reciproca soccombenza, le spese devono essere invece integralmente compensate. 14.2. Le spese seguono, invece, la soccombenza della ricorrente nei rapporti con l'### (essendo ininfluente l'annullamento di una cartella di importo pari ad € 137,30) e con ### P.Q.M. ### del ### definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: A) accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ### non è tenuta al pagamento nei confronti dell'### delle somme di cui alle seguenti cartelle in quanto i relativi crediti si sono estinti per intervenuta prescrizione: i) cartella n. ###944218000 di importo pari ad € 25.211,04; ii) cartella n. ### di importo pari ad € 14.087,67; iii) cartella n. ###164868000 di importo pari ad € 59.616,80; B) annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n. ### 90041742 08/000 ovvero limitatamente alle tre cartelle elencate al punto che precede; C) dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella (####251605000, di importo pari a € 137,30, non essendo le somme più dovute a seguito di annullamento d'ufficio / discarico della medesima cartella; ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1407/2024 D) rigetta nel resto il ricorso; E) condanna l'### al pagamento delle spese di lite che si liquidano, già compensate per tre quarti (¾), nella somma di € 1.500,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. ### F) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e l'### delle ### G) condanna la ricorrente ### al pagamento delle spese di lite in favore dell'### che si liquidano nella somma di € 2.000,00 per soli compensi difensivi; H) condanna la ricorrente ### al pagamento delle spese di lite in favore dell'### - ### che si liquidano nella somma di € 3.500,00 per soli compensi difensivi, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. ### Così deciso in ### in data 27 novembre 2025 ### del #### (firmato digitalmente) ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
causa n. 1407/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Pirruccio