testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ### Il Tribunale di Roma, in persona del giudice ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 14305 dell'anno 2021 e trattenuta in decisione all'udienza di giorno 21.02.24, vertente TRA ### rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. ### (c.f. ###), elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, in #### n. 5, presso lo studio legale dell'Avv.ssa ### (c.f. ###), giusta procura agli atti ### E ### (C.F. ###), nella qualità di ### designata per le controversie facenti capo al ### con sede ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in ### n. 62 è elettivamente domiciliat ###forza di ### alle liti 18 dicembre 2014 per #### rep. 186905 racc. ###, di cui agli atti ### CONCLUSIONI: Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO ### ha interposto appello avverso la sentenza n. 11916/2020 emessa dal Giudice di ### di ### in data ###, con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento del danno da esso attore patito a causa delle lesioni personali riportate a seguito di sinistro stradale.
Ha dedotto l'appellante che in data ###, alle ore 22.30 circa, mentre percorreva via dei ### alla guida del proprio motociclo, giunto nei pressi dell'incrocio con Via di ###'Ala era stato travolto da un'autovettura di colore scuro non meglio identificata che non si era fermata a prestare soccorso. A seguito dell'urto e avendo riportato lesioni, era stato soccorso dal signor ### che si trovava su altro ciclomotore poco distante dal luogo del sinistro e dallo stesso accompagnato al ### dell'### dove venivano diagnosticati: "#### emitorace dx e sn. Contusioni escoriate arti inferiori. Frattura 2° metacarpale dx", con prognosi di gg 30 di cure e riposo s.c., e applicazione di doccia gessata.
Ha soggiunto che in data ### si era recato presso il ### di P.S. sporgendo denuncia contro ignoti e che a seguito del sinistro aveva riportato diverse lesioni con un danno alla persona quantificabile in complessivi euro 4553,95.
Ha quindi censurato la sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio incombente sull'attore. In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, la prova della responsabilità esclusiva del veicolo investitore era stata ampiamente fornita, atteso che nella cartella clinica di ### fidefacente fino a querela di falso, era stato riportato “incidente stradale motorino - auto. ### si è allontanata”. Inoltre sulla vicenda era stata resa da subito una dichiarazione testimoniale da parte del signor ### il quale aveva poi reso testimonianza insieme al teste ### all'udienza del 20.11.2018 rendendo dichiarazioni chiare, precise e concordanti.
A fronte di ciò, il giudice di pace non aveva evidenziato quali elementi rendessero le dichiarazioni dei testi generiche, carenti e contraddittorie, omettendo qualsiasi valutazione logica delle risultanze della prova in questione. Infatti le deposizioni dei testimoni erano state circostanziate e precise, dunque idonee a ritenere provato l'effettivo accadimento del sinistro, la cui responsabilità andava ascritta alla condotta del veicolo rimasto sconosciuto.
Ha quindi concluso il ### in riforma della sentenza gravata, previo eventuale rinnovo della prova testimoniale ed espletamento di ### per la condanna di ### spa, quale impresa designata per conto del ### di ### per le ### della ### al pagamento dell'importo di euro 4553,95 a titolo di risarcimento del danno biologico subìto, oltre svalutazione ed interessi legali e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. --------------- Si è costituita ### S.p.A., compagnia designata per il ### di ### per le ### della ### deducendo che l'atto introduttivo del giudizio era generico sull'an, non essendo specificato attraverso quale manovra l'attore fosse stato travolto dall'autovettura e quali norme del codice della strada e della circolazione fossero state violate. Inoltre, le foto dello scooter acquisite agli atti evidenziavano la presenza del danno sulla sola parte anteriore del mezzo, rimasto intatto sul resto della carrozzeria. Tale circostanza non sembrava conciliabile con uno scontro con la vettura, che avrebbe piuttosto comportato la distruzione completa dello scooter.
Parimenti, la denuncia contro ignoti sporta solo circa due mesi dopo il fatto era generica sulla dinamica del sinistro allo stesso modo dell'atto di citazione.
Infine, le dichiarazioni dei testimoni escussi erano contrastanti, non comprendendosi quale fosse la posizione sulla carreggiata del motorino (parte centrale o lato destro della carreggiata) e se esso marciasse affiancato alla vettura che l'avrebbe poi travolto. Non era inoltre credibile che il ### non avesse letto la targa della vettura o non ne avesse bloccato la marcia.
La compagnia assicuratrice convenuta ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio. ------------- ### è infondato e va respinto.
Dopo aver disatteso l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (eccezione non riproposta dalla compagnia in questo grado e quindi implicitamente rinunciata), il giudice di prime cure ha ritenuto che parte attrice non avesse assolto all'onere probatorio su di essa incombente di fornire la prova sia della effettiva verificazione del sinistro, sia della impossibilità di identificazione del veicolo investitore. Ha precisato, riguardo a tali aspetti della controversia, che il ### era giunto al ### vigile e cosciente e che ricordava i particolari dell'accaduto, mentre le deposizioni testimoniali rese dal ### e dal ### apparivano carenti e contraddittorie, non consentendo di chiarire quale fosse stata la precisa dinamica del sinistro e le eventuali lesioni patite dall'attore. Né d'altro canto poteva desumersi qualcosa di più preciso dall'esame della denuncia - querela sporta dal ### Ha quindi respinto la domanda risarcitoria condannando l'attore alla rifusione delle spese in favore della ### Orbene, la sentenza gravata non si espone alle censure mosse dall'odierno appellante, pur con le integrazioni in punto di motivazione che si verranno qui di seguito ad esporre.
Occorre anzitutto premettere, in punto di diritto, che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto (v. Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 25/7/1995, n. 8086; Cass., 8/3/1990, n. 1860). A tal fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi ( v. Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 8/3/1990, n. 1860 ).
La prova che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato può essere fornita dal danneggiato anche in base a mere «tracce ambientali>> o «dichiarazioni orali>>, non essendo richiesto alla vittima di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (v. Cass., 18/11/2005, n. 24449).
Occorre altresì considerare che pur in presenza di una denuncia o querela, il giudice di merito potrà escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, come anche affermarla, in mancanza di denuncia o querela.
Si è inoltre considerata ragione giustificativa della non identificazione del veicolo il fatto che il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto (circostanza che non deve peraltro necessariamente ricorrere al fine di ottenere il risarcimento del danno: cfr. Cass., 13/7/2011, 15367), unico presupposto indefettibile essendo che la relativa identificazione sia risultata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima ( v. Cass., 13/1/2015, n. 274 ). Il danneggiato è infatti tenuto a mantenere una condotta improntata alla normale diligenza del buon padre di famiglia (cfr. Cass., 18/11/2005, n. 24449; Cass., 13/7/2011, n. 15367, e, da ultimo, Cass., 13/1/2015, n. 274), sicché si è esclusa la possibilità di configurare a suo carico un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse" che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" ( in tali termini v. Cass., 18/6/2012, n. 9939; Cass., 18/11/2005, n. 24449 ), nonché alla buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale che trova applicazione, oltre che nell'adempimento delle obbligazioni, anche in tema di responsabilità extracontrattuale (in questi termini, cfr. Cass. n. 18308/2015).
Ciò posto, osserva il Tribunale che effettivamente, come affermato dal Giudice di ### il ### non ha fornito un quadro di evidenza probatoria della storicità del sinistro nei termini allegati, ovvero di uno scontro - peraltro dovuto ad esclusiva responsabilità del conducente del mezzo antagonista - con altro veicolo non identificato.
Giova al riguardo considerare, in primo luogo, che mai è stata offerta una precisa descrizione delle modalità con le quali l'incidente si sarebbe verificato. Come correttamente posto in evidenza dalla compagnia convenuta, il ### - nell'atto introduttivo del giudizio - ha affermato di essere stato “travolto da un'autovettura di colore scuro non meglio identificata che, contravvenendo alle norme del ### della ### ed a quelle della circolazione, dopo aver urtato e fatto cadere l'attore, non si fermava per prestare i soccorsi”. Ebbene, non vi è in tale affermazione alcun preciso riferimento alla concreta dinamica del sinistro, essendosi la parte limitata, in modo estremamente generico, a sostenere di essere stata “travolta” da una vettura non identificata che aveva violato le norme del codice della strada. Nessuna indicazione viene in altri termini fornita in merito alla posizione dei due mezzi sulla carreggiata e al modo in cui sarebbero venuti a collisione, né su quali sarebbero le regole di comune prudenza o le norme del codice della strada che sarebbero state violate.
La palese genericità della descrizione dell'evento si ritrova d'altro canto nel contenuto della denuncia querela presentata alle autorità, assolutamente muta in termini di dinamica del sinistro, se non nell'astratto richiamo alla violazione delle norme del codice della strada.
A supporto dimostrativo della veridicità del sinistro non basta richiamare, come fa l'odierno appellante, il contenuto della cartella clinica di ### nella parte in cui riporta “incidente stradale motorino - auto - l'auto si è allontanata”. Infatti, del tutto fuori luogo è il richiamo all'asserito valore probatorio fino a querela di falso del contenuto della cartella clinica, atteso che, come è pacifico, l'attestazione del pubblico ufficiale ha valore fidefacente privilegiato fino a querela di falso solo per le attività da lui svolte e i fatti che sono avvenuti alla sua presenza.
Nel caso di specie è evidente che la dizione già sopra riportata in ordine al presunto scontro tra motorino e autovettura allontanatasi dal luogo del sinistro non costituisce un fatto direttamente osservato dal medico del ### ma di affermazione a lui resa dallo stesso paziente visitato, ovvero dal ### Dunque, ciò che riveste valore fino a querela di falso non è certo la storicità del fatto (ovvero lo scontro tra motorino ed auto allontanatasi) ma la circostanza che così ha riferito il ### al medico curante. In conclusione tale indicazione presente nel referto di P.S., da sola considerata, riveste valore probatorio di consistenza effimera, non tale da validare la versione di parte attrice.
Passando all'esame del materiale testimoniale, osserva il Tribunale che in effetti le deposizioni non sono attendibili per vari motivi. ## disparte il fatto che non appare ammissibile che la ricostruzione della dinamica del sinistro sia affidata a posteriori alla fase istruttoria (in difetto di qualunque precisa indicazione contenuta nella domanda giudiziale), si rileva che una prima contraddizione emerge dalla comparazione tra la prima versione fornita dal teste ### con lo scritto in atti e la deposizione resa in udienza.
Nello dichiarazione vergata a mano e depositata in atti, il ### descrive il sinistro in questi termini: “il mio socio era a bordo del suo ciclomotore avanti a me, quando giunto in prossimità dell'incrocio tra la via dei ### che stavamo percorrendo, e la via di ###'### in ### veniva investito da un'autovettura di colore scuro che improvvisamente, a luci spente, invadeva, mettendosi di traverso, la sede stradale ostruendo il transito al ciclomotore del signor ### che pur frenando non riusciva ad evitare di finire contro l'autovettura pirata di cui non riuscivo a vedere la targa o il modello sia perché, come ho detto, la macchina procedeva a luci spente, sia perché l'autoveicolo pirata si è subito allontanato dal luogo del sinistro senza minimamente preoccuparsi di soccorrere il signor Casile”.
Diversamente, nella deposizione resa in udienza, il ### ha riferito di una autovettura che deviava verso destra e che aveva urtato il motorino (non già di un'auto che si metteva “di traverso” sulla sede stradale ostruendo il transito al motociclo).
Quanto al teste ### in primo luogo non vi è alcuna prova della sua presenza sul posto al momento del sinistro (come in realtà non vi è nemmeno della presenza sul posto del ###.
Inoltre egli afferma che davanti a lui vi erano più motorini sulla parte centrale della strada e che davanti a questi vi era una vettura marciante sul lato sinistro della carreggiata. Successivamente l'autovettura si sarebbe spostata verso la parte centrale della carreggiata e a quel punto, mentre i motorini erano paralleli alla vettura, vi sarebbe stato l'urto.
In altri termini l'urto tra auto e moto sarebbe stato laterale, circostanza che non combacia affatto con le fotografie dello scooter prodotte in giudizio, dalle quali si evidenziano solo danni alla parte anteriore del mezzo.
Pertanto, il teste ### ha fornito due versioni diverse della dinamica del sinistro, mentre quella riferita dal ### concerne un urto laterale tra la vettura e il motociclo che non trova riscontro nelle fotografie dello scooter incidentato.
Ma anche a voler prescindere dalla intrinseca contraddittorietà delle deposizioni, appare inverosimile che né il ### né il ### siano stati in grado di indicare quantomeno il modello della vettura.
Ulteriore elemento di inverosimiglianza riguarda il fatto che, a fronte di un sinistro che ha cagionato al ### lesioni personali asseritamente dovute alla condotta di un “pirata della strada”, nessuno (il ### per primo) abbia inteso chiedere l'intervento della forza pubblica, i cui rilievi sul posto avrebbe forse consentito di acquisire qualche elemento sulla presunta macchina investitrice.
Desta del pari perplessità il fatto che la denuncia querela sia stata sporta - per giunta nei termini estremamente generici che si è visto - quasi tre mesi dopo il fatto, ovvero allorché stava per scadere il termine per l'esercizio del diritto di querela, così impedendo di fatto, stante il decorso del tempo, di individuare un eventuale investitore.
In conclusione, la estrema genericità in merito alla descrizione della dinamica del sinistro, la mancata richiesta di intervento della forza pubblica nonostante la gravità delle conseguenze, la contraddittorietà e sostanziale inattendibilità dei testimoni escussi, la singolarità della mancata indicazione del tipo di veicolo da parte dei testimoni e l'atteggiamento attendista e dilatorio del ### nella proposizione della querela, nonché la non compatibilità dei danni materiali al motociclo con la dinamica riferita, sono elementi che depongono tutti per una insussistenza del fatto storico (scontro auto - moto) o comunque per una grave insufficienza probatoria in ordine ad esso.
Non avendo il ### fornito la prova del fatto di essere stato urtato da un veicolo che poi si sarebbe dato alla fuga impone il rigetto del gravame con condanna alla rifusione delle spese del grado in favore della compagnia convenuta in ragione del principio di soccombenza. P.Q.M Il Tribunale di ### definitivamente pronunciandosi sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede: • rigetta l'appello interposto da ### siccome infondato e conferma la sentenza appellata; • ### al pagamento in favore di ### nella qualità di ### designata per il ### delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2500,00 per compensi professionali, oltre IVA e #### 27 maggio 2024 Il Giudice
Dott. ###
causa n. 14305/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Marcelli Guido