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Giudice di Pace di Torre Annunziata, Sentenza n. 2323/2025 del 13-12-2025

... dileguava e che lui non riusciva a rilevare il numero di targa mentre il ricorrente lamentava dolori al piede sinistro. Raccolte le prove articolate dalle parti e ammesse da questo giudice e valuta la documentazione medica in atti la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 05.12.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva introitata a sentenza. Essendo state rispettate le formalità ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed il termine a comparire previsto per legge, la domanda deve ritenersi proponibile. ### risultanze istruttorie e dalla documentazione esibita è risultata la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa. Nel merito la domanda va accolta per i motivi che seguono. ###istruttoria dibattimentale svolta e, in particolare dalla dichiarazione testimoniale che ha confermato che le lesioni riportate dal ricorrente sono state causate dal conducente dell'autovettura, la cui targa non veniva identificata è risultata superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. Inoltre, la ricostruzione attorea della dinamica del sinistro ha trovato conferma nella documentazione medica che ha accertato il nesso di causalità tra (leggi tutto)...

testo integrale

### del Giudice di ### di ### di ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 4926/2024 R.G. vertente tra: ### rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 72; E ### S.p.a, in qualità di impresa designata per il F.G.V.S., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### de ### come da procura alle liti per notaio ### del 18.12.2014, ed elettivamente domiciliat ###Napoli alla ###. ### n. 32; Oggetto: risarcimento lesioni personali da circolazione stradale; Causa assegnata a sentenza all'udienza del 005.12.2022, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, e precisate nei propri scritti difensivi come risultanti dagli atti di causa, da intendersi qui per integralmente richiamate e trascritte.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### con ricorso e decreto di fissazione udienza regolarmente notificati, conveniva in giudizio le ### ai sensi dell'art. 283 lett. A) del D.Lgs. n.209/2005, onde ottenere, previo accertamento della responsabilità esclusiva del motociclo rimasto non identificato, il risarcimento delle lesioni riportate a seguito del sinistro avvenuto in ### in data ### alle ore 22,30 circa. 
Nelle predette circostanze, il ricorrente mentre percorreva sul marciapiede di destra la ### de ### con direzione intersezione con via ### giunto nei pressi del civico 37/39 scendeva dal marciapiede per attraversare la strada, e oltrepassata la linea di mezzeria veniva investito di striscio da un'autovettura che proveniente da via ### de ### si spostava improvvisamente sul margine sinistro della corsia di marcia e che il ricorrente sospinto in avanti rovinava al suolo ri portando lesioni personali. 
Incardinata la lite si costituiva la convenuta compagnia, impugnando e contestando tutto quanto dedotto dall'attore, e chiedeva il rigetto della domanda. 
All'udienza del 17.06.2025, veniva escusso il teste di parte ricorrente, ### chele fratello del ricorrente, il quale dichiarava di avere assistito personalmente al sinistro mentre si trovava a piedi sul marciapiede di sinistra di via ### in ### in attesa dell'arrivo di suo fratello. Il testimone ricordava che il ricorrente transitava a piedi sul marciapiede di destra del lato opposto della strada rispetto a lui, con direzione incrocio con via ### e che il ricorrente mentre attraversava la strada veniva investito di striscio da un'autovettura proveniente dalla sua sinistra che lo urtava facendolo rovinare al suolo. Inoltre, il testimone ricordava che l'autovettura non si fermava a prestare soccorso ma si dileguava e che lui non riusciva a rilevare il numero di targa mentre il ricorrente lamentava dolori al piede sinistro. 
Raccolte le prove articolate dalle parti e ammesse da questo giudice e valuta la documentazione medica in atti la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 05.12.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva introitata a sentenza. 
Essendo state rispettate le formalità ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed il termine a comparire previsto per legge, la domanda deve ritenersi proponibile.  ### risultanze istruttorie e dalla documentazione esibita è risultata la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa. 
Nel merito la domanda va accolta per i motivi che seguono.  ###istruttoria dibattimentale svolta e, in particolare dalla dichiarazione testimoniale che ha confermato che le lesioni riportate dal ricorrente sono state causate dal conducente dell'autovettura, la cui targa non veniva identificata è risultata superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 c.c. Inoltre, la ricostruzione attorea della dinamica del sinistro ha trovato conferma nella documentazione medica che ha accertato il nesso di causalità tra le lesioni personali e l'investimento e che questo giudice ritiene di condividere.
Così ricostruita la dinamica del sinistro, la ### resistente deve essere condannata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 143, 145 comma 2, 148 del D.Lgvo n. 209/05 e dell'art 5 del D.P.R. 254/06, al risarcimento delle lesioni personali subite dal ricorrente che si quantificano, sulla base del verbale di P.S.  2022035621 redatto dall'AslNapoli###ud P.O. Castellammare - ### in data ###, in € 168,54 per 3 gg di ITT ed in € 385,36 per il danno biologico nella misura dell'0,50% in base all'età rispetto alla data di accadimento del fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo. Mentre il danno morale non viene liquidato in quanto non è stato provato, così come richiesto dalla legge in senso costituzionalmente orientato. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate, sulla base del D.M. n. 55/2014, come in dispositivo.  P.Q.M.  ### di ### di ### definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Accoglie la domanda. 
Dichiara esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa il proprietario dell'autovettura, la cui targa rimaneva non identificata. 
Condanna la ### resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 553,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo. 
Condanna la ### resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 590,00 per compensi ed € 43,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. 
La sentenza è esecutiva come per legge. 
Così deciso in ### lì 5 dicembre 2025.   ### di ### dott.ssa

causa n. 4926/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Celeste Giliberti

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Giudice di Pace di Prato R, Sentenza n. 799/2025 del 03-12-2025

... ### N.66 direz. ### il conducente del veicolo #### targa tratto ### di ha violato l'art. 142/8 del C.d.S. poichè: circolava alla velocità di Km/h 78,88, superando di Km/h 28,88 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso, quando il limite di velocità era di Km/h 50. Velocità indicata sulla risultanza fotografica Km/h 83,88. La velocità e' determinata ai sensi dell'art.345 c.2 D.P.R.16/12/92 nr. 495, così come modificato dall'art. 197 D.P.R. 16/9/96 nr. 610, tenuto conto della riduzione pari al 5%, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura fissa ###n ### matricola nr. 2023.0074 utilizzata per la rilevazione. ### della violazione è stato effettuato sulla base della documentazione fotografica prodotta dal suddetto dispositivo, approvato con ### del Ministero delle ### e della ### nr. 356 del 18/08/2021 provvisto di regolare certificato di taratura LAT nr. 101 ###_2024_### e sottoposto a verifica di funzionalità. La segnaletica di conforme a quanto previsto dall'art.142 c.6-bis C.d.S. e relativi D.M. 15/08/07, D.M. n.282 del 13/06/2017.”. ### eccepisce la mancanza di omologazione dell'apparecchio (leggi tutto)...

testo integrale

### del giudice di pace di ### R.G. 2577/25 R e p u b b l i c a      I t a l i a n a In nome del popolo italiano il giudice onorario di pace addetto all'ufficio del giudice di pace di ### in persona del dott.  ### ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 2577 del ruolo generale dell'anno 2025 tra ### (c.f. ###) opponente rappresentato e difeso dall'avv.  ### (###) e Comune di ### (c.f. ###) convenuto rappresentato dalla dott. ### lagatti (###) sulle seguenti conclusioni opponente (come in ricorso): “### all'On.le Giudice adito, contrariis reiectis ed in accoglimento della domanda di parte ricorrente: ####- re, anche inaudita altera parte, la sanzione amministrativa comminata a mezzo verbale di violazione CdS n. V/###/2025 (### 6059/2025) del 7.6.2025 elevato dalla ### nicipale di ### notificato al ricorrente in data ### e qui impugnato poiché ricorrenti i gravi motivi ex L. 689/81 e ### 150/2011, come esposti in narrativa; #### e/o dichiarare nullo e/o disapplicare il verbale di violazione CdS n. V/###/2025 (### 6059/2025) del 7.6.2025 elevato dalla ### di ### notificato al ricorrente in data ### per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto anche le relative sanzioni ivi comprese quelle accessorie; In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari.”; convenuto (come in memoria di costituzione e risposta): “### I'###.mo Giudice di ### disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione o deduzione, rigettare integralmente il proposto ricorso in opposizione con condanna alle spese di causa, nella misura che riterrà di giustizia.”. 
Motivi di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il #### ha proposto opposizione ex artt. 204 bis ### del giudice di pace di ### R.G. 2577/25 n.c.d.s. e 7 D. Lgs. 150/2011 avverso il verbale n. V/###/2025 redatto nei suoi confronti dalla ### di ### Sul verbale è riportato che “Il giorno 07/06/2025 alle ore 14:03 in ### altezza ### N.66 direz. ### il conducente del veicolo #### targa tratto ### di ha violato l'art. 142/8 del C.d.S. poichè: circolava alla velocità di Km/h 78,88, superando di Km/h 28,88 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso, quando il limite di velocità era di Km/h 50. 
Velocità indicata sulla risultanza fotografica Km/h 83,88. La velocità e' determinata ai sensi dell'art.345 c.2 D.P.R.16/12/92 nr. 495, così come modificato dall'art. 197 D.P.R. 16/9/96 nr.  610, tenuto conto della riduzione pari al 5%, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura fissa ###n ### matricola nr.  2023.0074 utilizzata per la rilevazione. ### della violazione è stato effettuato sulla base della documentazione fotografica prodotta dal suddetto dispositivo, approvato con ### del Ministero delle ### e della ### nr. 356 del 18/08/2021 provvisto di regolare certificato di taratura LAT nr. 101 ###_2024_### e sottoposto a verifica di funzionalità. La segnaletica di conforme a quanto previsto dall'art.142 c.6-bis C.d.S. e relativi D.M. 15/08/07, D.M. n.282 del 13/06/2017.”.  ### eccepisce la mancanza di omologazione dell'apparecchio utilizzato nel caso in esame per la rilevazione della velocità. 
Con decreto dell'1.9.2025 è stata fissata, per il ###, l'udienza di comparizione. 
Con memoria depositata il ### si è costituito il Comune di #### convenuta argomentando sulla sostanziale equivalenza, dal punto di vista delle verifiche tecniche, dei procedimenti di omologazione e di approvazione. 
La causa è stata decisa in prima udienza sulla scorta dei documenti prodotti con lettura del dispositivo e riserva di deposito delle motivazioni.  2. ### è fondata nei termini seguenti. 
Sul verbale di accertamento notificato all'opponente risulta che la violazione è stata accertata sulla base dei fotogrammi emessi dall'apparecchio ###n ### matricola nr. 2023.0074 debitamente approvato con ### M.I.M.S. n. 356 del 18.8.2021. È quindi documentalmente provato che il dispositivo utilizzato nel caso in esame per accertare il superamento del limite di velocità, e quindi la violazione di cui all'art. 142, comma 8, n.c.d.s., non è stato sottoposto a procedimento di omologazione, bensì è stato approvato in sede ministeriale. ### del giudice di pace di ### R.G. 2577/25 Ciò posto, si osserva che l'art. 142, comma 6, n.c.d.s. stabilisce che “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratte determinate”. Non è dubitabile che, dal punto di vista strettamente letterale, la norma contempla l'omologazione quale requisito affinché le risultanze dei dispositivi in questione siano considerate prova della inosservanza dei limiti di velocità. 
La giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata, anche recentissimamente, in materia nel senso della necessità dell'omologazione dei dispositivi, ritenendo l'approvazione non equipollente. Va ricordato il precedente massimato di Cass. Sez. 2 ###. 10505/24 Rv.  670887-01: “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.” e i successivi conformi (non massimati) di Cass. Sez. 2 ###. 20492/24 (principio affermato in materia di rilevamento della velocità di natante nella laguna veneta), Cass. Sez. 2 ###. 20913/24, Cass. ###. Penale 10365/25, Cass. Sez. 2 ###. 12924/25, Cass. Sez. 2 Civile 13996/25, Cass. Sez. 2 ###. 13997/25 che, nel ribadire l'indirizzo sezionale, afferma che, qualora il verbale riporti che il dispositivo di rilevazione della velocità è omologato, tale attestazione è controvertibile soltanto per mezzo della querela di falso, e infine Cass. Sez. 2 ###. 26521/25. Va segnalata anche Cass. Sez. 2 ###. 2857/25, che si pone nel solco delle pronunce precedenti rilevando, a confutazione del motivo di ricorso, come già il giudice di pace avesse accertato l'avvenuta omologazione. 
Si deve quindi prendere atto che l'art. 142, comma 6, cit., anche dopo l'incisivo intervento apportato al codice della strada dalla L. n. 177/2024, continua ad attribuire efficacia probatoria per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità alle apparecchiature “debitamente omologate” e che attualmente la giurisprudenza di legittimità, con intendimento che è andato sempre più consolidandosi, ritiene, sulla scorta della disciplina regolamentare, non equivalente a tal fine il procedimento di approvazione. ### del giudice di pace di ### R.G. 2577/25 È pur vero che la circolare n. 995 del 23.1.2025 del Ministero dell'### uniformandosi al parere dell'### dello Stato del 18.12.2024, afferma l'identità delle procedure di approvazione e omologazione. Tuttavia, sul punto Cass. 12924/25 cit. ricorda che “### questo profilo, tuttavia, in sintonia con Cass. n. 10505/2024 (v. pag. 6), non si può dimenticare che, naturalmente, non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara esegesi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali, che avallano una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, la quale non trova supporto in fonti primarie. Ed infatti le circolari ministeriali sono meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'amministrazione da cui promanano (tra le più recenti, ### 5, Ordinanza 23524 del 02/09/2024, Rv. 672115 - 01)” (motivazione, pag. 5). 
Pur non disconoscendo l'esistenza di numerose pronunce di merito difformi, si ritiene in questa sede di dare continuità all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, in quanto solidamente radicato nel dettato della norma primaria di riferimento, l'art. 142, comma 6, cit.  3. Pertanto, assorbiti gli altri motivi, l'opposizione proposta da ### contro il Comune di ### va accolta con conseguente annullamento del verbale impugnato.  4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, quanto al compenso, secondo importi di riferimento di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. adeguati al valore e alla celerità della causa (€ 40,00 per ciascuna delle fasi di studio, introduttiva e di trattazione ed € 80,00 per la fase decisionale).  5. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.  P.q.m.  il giudice onorario di pace dell'### di ### definitivamente decidendo nell'opposizione promossa da ### contro il Comune di ### avverso il verbale V/###/2025 redatto dalla ### di ### così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il verbale in oggetto; condanna il Comune di ### alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opponente ### che liquida per esborsi in € 43,00 e per compenso in € 200,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge; fissa in trenta giorni il termine per il deposito delle motivazioni. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva. 
Così deciso in ### il 21 novembre 2025 ### del giudice di pace di ### R.G. 2577/25 

Il giudice
onorario di pace


causa n. 2577/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Adriano Donatini

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Giudice di Pace di Sarno, Sentenza n. 124/2025 del 27-11-2025

... commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento”. La Cassazione con la sentenza n. 7066/2018 ha precisato “In tema di sanzioni amministrative derivanti da infrazione del codice della strada, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada (novanta giorni, a seguito della modifica apportata con l'art. 36 della l. n. 120 del 2010) salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte del citato art. 201 e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'### nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile. Tale ipotesi residuale, che consente la decorrenza del termine dal momento in cui l'### è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza, è invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore (tardiva trascrizione del trasferimento della proprietà del (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 412 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SARNO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di ### di ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 412 in opposizione a sanzione amministrativa iscritta al ruolo generale dell'anno 2024 promossa da: P.G. ### S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in ### sul ### 2 ###. Marconi n.6, rappresentata e difesa come da mandato in calce al ricorso dall'Avv. ### (C.F. ###) nel cui studio in ### del ### alla ### n.160 ha eletto domicilio -ricorrente contro Prefettura di ### in persona del ### pro tempore -resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25.02.2025 da intendersi qui ritrascritte integralmente.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La P.G. ### S.r.l.s. proponeva tempestiva opposizione avverso il verbale di contestazione n. ### redatto il ### e notificato l'11.03.2024 con il quale le veniva contestata la violazione dell'art.142 commi 8 e 11 C.d.s. e le veniva comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 484,29 comprensiva di spese e la sanzione accessoria della decurtazione di n.3 punti dalla patente di guida. 
Eccepiva la ricorrente l'illegittimità dell'impugnato provvedimento attesa sia la violazione dell'art.201 C.d.s. sia la mancanza di taratura dell'apparecchiatura utilizzata sia l'errata applicazione della tolleranza del 5% sia la violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione e sia l'assenza di verifica periodica tesa a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi di rilevazione.
Veniva fissata con decreto ai sensi della ### n.689/81 udienza di comparizione delle parti per il ###. 
Si costituiva in giudizio la ### di ### che contestava la fondatezza del ricorso ed insisteva per il suo rigetto. 
All'udienza del 25.02.2025 dopo la discussione lo scrivente decideva il presente giudizio come da dispositivo. 
Preliminarmente deve essere dichiarata l'ammissibilità del ricorso in quanto proposto nelle forme e nei termini di cui agli artt.22 e ss. della ### n. 689/81 (verbale notificato l'11.03.2024 e ricorso depositato il ###). 
Sempre in via preliminare va dichiarata la competenza dell'adito Giudice sia per territorio essendo state le violazioni rilevate su tratti autostradali ricadenti nel territorio del Comune di ### sia per materia e sia per valore. 
Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.  ###.201 C.d.s. stabilisce che '### la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento”. 
La Cassazione con la sentenza n. 7066/2018 ha precisato “In tema di sanzioni amministrative derivanti da infrazione del codice della strada, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada (novanta giorni, a seguito della modifica apportata con l'art. 36 della l. n. 120 del 2010) salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'ultima parte del citato art. 201 e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'### nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile. 
Tale ipotesi residuale, che consente la decorrenza del termine dal momento in cui l'### è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza, è invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore (tardiva trascrizione del trasferimento della proprietà del veicolo, omissione di comunicazione del mutamento di residenza), ma non quando la difficoltà sia connessa all'attività dell'Amministrazione” (conforme la sentenza ###/21 “In tema di contravvenzioni stradali, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall'art. 201 cod. strada, salvo che ricorra il caso previsto dall'ultima parte del citato art. 201 e, cioè, che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita, per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'### nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile; in tale ipotesi residuale, invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore, il termine per la notifica decorre, infatti, dal momento - da valutare in base a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere meramente soggettivo - in cui l'### è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza). 
Nel caso di specie non ricorre l'ultima parte dell'art.201 C.d.s. in quanto ben avrebbe potuto la P.A. notificare il verbale de quo a mezzo pec trattandosi di società munita di regolare pec. 
La presunta violazione sarebbe stata commessa in data ### ed il verbale di contestazione è stato notificato l'11.03.2024 e, pertanto, ben oltre il predetto termine. 
A ciò si aggiunga che la Cassazione con l'ordinanza n.22015/22 ha precisato: “La giurisprudenza di questa Corte ha in effetti, ed in più occasioni, rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, (Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, ivi incluse quelle rientranti nella tipologia oggetto di causa (Cass. n. 533-2018), essendo irrilevante ( Cass. n. 40627-2021) che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi - palesandosi la necessità di dimostrare o attestare con apposite certificazioni di omologazione e conformità il loro corretto funzionamento (conf.  n. 24757-2019; Cass. n. 29093-2020). La decisione del Tribunale Capitolino - nell'escludere che gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 113-2015 trovino applicazione anche al sistema “(###-Tutor”- si è discostata da tali principi, ritenendo sufficiente l'omologazione della apparecchiatura ma escludendo l'esigenza di verificare la prova della verifica periodica di funzionalità e di taratura. Va, per contro, ribadito che anche il sistema “(###-Tutor” deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in presenza di contestazioni da parte del soggetto sanzionato, spetta alla ### la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento. Valgono sul punto i richiami già operati da questa Corte, nell'affermare che “è stato precisato che (Cass. n. 14597- 2021) detta prova non possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 09/07/2018, non massimata), aggiungendosi che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale “… non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorchè e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. ### del 13/12/2018)”. 
La Cassazione con l'ordinanza n. 428/2025 ha ancora una volta precisato: '### le apparecchiature devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità ma non è necessario che il verbale di contestazione contenga una specifica menzione degli estremi del certificato di taratura periodica, essendo sufficiente che l'amministrazione, in caso di contestazione, produca in giudizio la relativa certificazione'. 
Infine, la Cassazione con l'ordinanza n. 414/2025 ha precisato che: 'In caso di contestazione circa l'affidabilità dell'apparecchio, l'onere della prova grava sull'### che ha accertato l'infrazione, la quale deve dimostrare, mediante apposite certificazioni di omologazione e conformità, non solo l'omologazione iniziale ma anche l'avvenuta taratura periodica e la successiva verifica di funzionalità dello strumento'. 
Ora nel caso di specie non avendo l'amministrazione resistente depositato la documentazione relativa alla omologazione ed alla taratura questa ha omesso di dimostrare la circostanza / presupposto unico fondante (ovvero l'esatta funzionalità della strumentazione attraverso la quale si è pervenuto all'accertamento della velocità contestata) dell'irrogata infrazione. 
Non è sufficiente, come nel caso di specie, affermare nel verbale che il dispositivo è regolarmente tarato o sottoposto a verifica di funzionalità ma l'amministrazione deve fornire prova dell'esistenza del certificato di taratura e verifica di funzionalità.  ### di tale prova determina l'annullamento del verbale. ### deposito della documentazione attestante sia la taratura periodica che la verifica di funzionalità dell'apparecchiatura elettronica utilizzata non consentono allo scrivente di verificare la legittimità del verbale stesso. 
Il verbale di accertamento, infatti, non riveste fede privilegiata alcuna (e quindi non può fare prova fino a querela di falso) in ordine alla affermazione dell'accertatore circa il corretto funzionamento del dispositivo utilizzato (Cass.n.###/18). 
Assorbiti gli altri motivi di impugnazione. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice Onorario di ### di ###ssa ### definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento (verbale di contestazione n. ### redatto in data ### e notificato in data ###). 
Condanna la ### di ### in persona del ### pro tempore, alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella somma complessiva € 343,00 di cui € 43,00 per spese oltre al 15% per spese generali, Iva e ### come per legge con attribuzione al costituito procuratore dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### il #### Dr.ssa

causa n. 412/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Tudino

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 34575/2024 del 27-12-2024

... e ra preannu nciato il fermo dell'autoveicolo ### targa ta ### di proprietà della contribuente nel caso in cui gli importi in denaro 3 di 10 pretesi con le cartelle ivi riepilogate non fossero stati pagati entro trenta giorni”. 2. ### di ### con sentenza n. 273/05/2017, accoglieva il ricorso, “osservando che l'autovettura rappresentava un ben e strumentale all'esercizio dell'attivi tà imprenditoriale della contribuente e pertanto non p oteva e ssere assoggettata al provvedimento cautelare impugnato”. 3. L'### delle entrate-### (subentrata ad ### di ### S.p.A. ai sensi della legge n. 225 del 2016) proponeva appello. 4. ### della ### nel contraddittorio della D.P. di ### dell'### delle entrate, oltreché dell a contribuente, rigettava l'appello, così motivando: Ancora una volta deve osservarsi che dirimente per la soluzione della presente controversia è l'applicazione dell'art. 86 d.p.r. n. 602/73 il quale prevede che il debitore esecutato, a seguito della notifica del preavviso di fermo, abbia la p ossibilità di d imostrare “che il bene mobile (che è in procinto di essere colp ito dal pr ovvedimento cautelare) è strumentale all'attività di impresa o della professione” (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11180/2023 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliata in #### 12, presso l'### (ADS###) che la rappresenta e difende -ricorrente contro ### -intimata e nei confronti di ### -intimata avverso SENTENZA di Corte di ### di II grado della ### n. 3370/2022 depositata il ###; 2 di 10 nonché sul ricorso, in seno al medesimo giudizio, promosso da: ### domic iliata “ex lege” in ### CAVOUR presso la ###, rappresent ata e difesa dall'avvocato ### (###) -ricorrente contro ### elettivamente domiciliata in #### 12, presso l'### (ADS###) che la rappresenta e difende -controricorrente avverso ### n. DACT 200481 di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, l. n. 197 del 2022. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal ### Rilevato che: 1. Dalla sent enza in epi grafe si apprende che #### aveva proposto impugnazione “avverso il preavviso di fermo amministrati vo di beni mobili n. ### 160000342 2000, emesso dalla concessionaria della riscossione ### S.p.A.  (nell'interesse di molteplici enti impositori tra cui anche l'### delle ###, a mez zo del quale e ra preannu nciato il fermo dell'autoveicolo ### targa ta ### di proprietà della contribuente nel caso in cui gli importi in denaro 3 di 10 pretesi con le cartelle ivi riepilogate non fossero stati pagati entro trenta giorni”.  2. ### di ### con sentenza n. 273/05/2017, accoglieva il ricorso, “osservando che l'autovettura rappresentava un ben e strumentale all'esercizio dell'attivi tà imprenditoriale della contribuente e pertanto non p oteva e ssere assoggettata al provvedimento cautelare impugnato”.  3. L'### delle entrate-### (subentrata ad ### di ### S.p.A. ai sensi della legge n. 225 del 2016) proponeva appello.  4. ### della ### nel contraddittorio della D.P. di ### dell'### delle entrate, oltreché dell a contribuente, rigettava l'appello, così motivando: Ancora una volta deve osservarsi che dirimente per la soluzione della presente controversia è l'applicazione dell'art. 86 d.p.r. n. 602/73 il quale prevede che il debitore esecutato, a seguito della notifica del preavviso di fermo, abbia la p ossibilità di d imostrare “che il bene mobile (che è in procinto di essere colp ito dal pr ovvedimento cautelare) è strumentale all'attività di impresa o della professione” (comma 2). 
A giudizio del Collegio, la contribuente appellata ha soddisfatto tale onere probatorio; dalla documentazione prodotta nel giud izio di primo grado si evince che e ssa è iscritta nel reg istro de i beni ammo rtizzab ili della ### impresa di cui ella era titolare. 
A tal riguardo deve osservarsi che tale annotazione contabile (ed il relativo ammortamento cui il costo del veicolo è stato sottoposto) rappresenta un principio di prova suffici ente dell a strumentalità della vettura all'esercizio dell'attività imprenditoriale della contr ibuente (che nessuna delle parti in giudizio ha conte stato); del resto, sa rebbe stato onere dell'appellan te esibire atti di qualsivoglia natura (avvisi di accertamento, registri contabili differenti, etc.) che comprovassero che la natura di bene aziendale del veicolo era stata disconosciuta […]. 
Ne cons egue che il preavviso di ferm o ammini strativo ### de ve ritenersi inf ondato; la pretesa creditoria suo tramite esercitata deve considerarsi anch'essa infondata. 4 di 10 5. Proponeva ricorso per cassazione l'### delle entrate con un motivo ; la contribuente e l'### delle entrate-### restavano intimate.  6. Nelle m ore del giudizio d i cassazione, la contribue nte presentava istanza di defi nizione agevolata della con troversia ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, l. n. 197 del 2022.  7. ### nzia delle entrate opponeva dinieg o, motivando che “l'atto impugnato è il preavviso di fermo numero […] e nel ricorso introduttivo non è presente la contestuale impugnazione degli atti prodromici, atteso che il ricorso è limitato a contestare aspetti formali del fermo amm.vo e dei requisiti del bene mobile su cui lo stesso era stat o applicato. Pertanto, non costituendo il fermo amministrativo il primo atto con il quale la S. V. ha a vuto conoscenza della pretesa, la domanda non può essere accolta”.  8. Avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata proponeva ricorso per cassazione la cont ribuente con u n motivo, nella resistenza dell'### delle entrate. 
Considerato che: 1. Assume rilievo prioritario l'unico mo tivo del ricorso de lla contribuente avverso il provvedim ento di diniego di defi nizione agevolata, assumendosene l'illegittimi tà per violazione dell'art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022, in ragione del non avere ritenuto la sussistenza del requisito della pendenza di una lite.  1.1. Vi si premet te che “nell'atto di preavviso di fermo amministrativo venivano indicati nella sezione “dettaglio di debito” una serie di a tti presu pposti, tra i quali, e per quanto qui di interesse, l'avviso di accertamento n. TVK n. ###/2014”. 
Indi, in particolare, vi si specifica: ### ricorrente, con proprio ricorso notificato il ### e depositato il ### […] contro ### per la ### per la ### di ### e ### delle ### 5 di 10 ### di ### [ …], aveva impugn ato il preavviso di fermo amministrativo documento n. ###0 ### fascicolo 2016/### unitamente all'att o presupposto, l'avviso di accertamento n. TVK ###/2014 eccependo “la violazione ed errata applicazione dell'art. 86 DPR n. 602/73 - ### di potere - ### ed illic eità di comportamento delle con troparti, ritenendo quel procedimento di fermo nullo per mancata ema nazione de l decreto ministeriale attuativo[“] (pag. 3 r icorso); la violazione dell'art. 7 del la ### n. 212/2000 - ### del contribuente, in quanto il provvedimento impugnato era privo della allegazione de gli atti presupposti ri chiamati cartelle di pagamento e avvisi di accer tamento (pag. 3 e 4 ricorso) ; l'annullamento del fermo amministrativo in applicazione del D.L. 69/2013 convertito nella legge 98/2013, in quanto la procedura e secutiva riguardava un'autovettura, b ene mobile strumentale all'esercizio dell'attività aziendale ed in quanto tale non assoggettabile ad u n provvedimento di fermo amministrativo (pag. 4 e 5 ricorso); la sospensione ed annullamento del debito c onsequenziale all'avviso di accertamento n. TVK ###/2014 (### in quan to, esse ndo tale avviso di acc ertamento rinveniente dall'avviso di accertamento n. TVK ###/2014 (imp osta ###, notificato alla ### d'### di cui la ricorrente era socia, si invocava l'applicazione, per estensione, del giudicato favorevole formatosi con la sentenza 1217/2015 emessa dalla ### di ### ed avente ad oggetto propr io l'avviso di accertamento n. TVK ###/2014 (pag. 5, 6 e 7 ricorso). 
Chiedeva, pertanto, l'annu llamento del fermo amministrativo in applicazione del D.L. n. 69/2013, la so spensione e l' annullamento d el debito consequenziale all'avviso di accertamento n. TVK ###/2014 con conseguente richiesta, previa sospensione degli atti impugnati, di: 1. annullamento del preavviso di fermo amministrativo documento ### per i motivi di cui al ricorso; 2. annullamento del debito di euro 505.914,79 iscritto nel preavviso di fermo amministrativo, attine nte l'avviso di accertamento n. TVK ###/2014 per i motivi di cui al ricorso; 3. e condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite. 6 di 10 Il mot ivo - dopo ampia ricostruzione dello svolgimen to del processo - argomenta nel senso che l'### ia delle en trat e - giusta circolare n. 2 del 2 7 gennaio 2 023- “ha evid enziato che potevano essere definite le controversie tributarie pendenti purché concernenti questioni devolu te alla giurisdizione tributaria, ed aventi ad oggetto non soltanto atti di natura impositiva bensì anche meri atti riscossiv i”. Nella spe cie, inoltre, la cont ribuente, con il ricorso introdu ttivo del giudizio, “ha impugnato non so ltanto il preavviso di fermo amm inistrativo n. ###0 ### ma anche l'avviso di accertamento n. TVK n. ###/2014 chiedendo espressamente l'annullamento di entrambi gli atti. Tali fatti erano e sono ben noti all'### delle entrate. Infatti l'### convenuto nel giudizio di primo grado su impulso della ricorrente, si è non solo costituito ma , viepp iù, ha preso posizione proprio avverso i motiv i d i ricorso aventi ad ogget to l'avviso d i accertamento n. TVK n. ###/2014. Se ciò non bastasse, si evidenzia quale ulteriore circostan za che la lite è attualmente pendente dinanzi a Questo Giudice di ### in quanto è stata proprio l'### de lle ### a promuovere il ricorso per la Cassazione della sentenza n. 3370/2022 pronunciata dalla Corte di ### di ### della Puglia”.  1.2. Il motivo è inammis sibile e comunque manif estamen te infondato. 
È in ammissibile perché non trascrive alla lettera i p assaggi rilevanti del ricorso intro duttivo, i n guisa da re nder conto dell'effettivo oggetto dell'impugnazione, tanto più in quanto, come visto, la sentenza imp ugnata, al pari per vero della sent enza di primo grado, circoscrive a chiare lettere tale oggetto unicamente al preavviso di fermo, escludendo per l'effetto che l'impugnazione si estendesse anche agli altri prodromici. 7 di 10 Ulteriormente è a rilevarsi che, non offerta letterale evidenza di siffatta, pur pretesa, est ensione, i l motivo omette “a fort iori” di specificare - donde comunque la sua manifesta infondatezza - la decisiva circostanza dell'esser e stato nel ricorso introdu ttivo allegato che l'avviso di accertamento n. TVK ###/2014, in tesi impugnato in uno al preavviso di fermo, lo era giust'appunto siccome in precedenza mai notificato, con conseguente legittimazione a reagire al med esimo p er il tramite dell'impugnazione del successivo preavviso. 
La circost anza - come anticipavasi - è deci siva proprio agli effetti della definibilità in via agevolata della controversia. 
Sovviene il recente in segnamento di ### U, n . 18298 del 25/06/2021, Rv. 661547-01, a termini de l qu ale, “in tema d i definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella eme ssa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P .R. n. 600 del 1 973, con la quale l'### finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell 'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed u nico att o col quale la pretesa fisca le è comunicata al contribuente, essendo come t ale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n . 546 del 1992, non solo per vizi propri, m a anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva”. 
In motivazione, segnatamente, le ### unite osservano: Quanto alla negazione della natura di "atto impositivo" della cartella emessa nell'ambito di controllo automatizzato ex art. 36 bis, del d.P.R.  600/1973, sui dati offerti dalla stessa dichiarazione del contribuente[…], laddove […] la cartella costituisca il primo atto col quale il contribuente sia stato reso edotto della pretesa fatta valere dall'### nei suoi confronti, può attribuirsi alla ca rtella, propr io per la mancanza di un 8 di 10 previo avviso di accer tamento, natur a di atto complesso, che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, "impone" per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum (par.  6.1, p. 14), specificandosi, di seguito, che, in senso contrario, neppure appare decisiva […] la considerazione secondo cui la natura impositiva dell'atto non possa stabilirsi a posteriori in considerazione dei motivi di ricorso proposti, che debbono riguardare il merito della pretesa impositiva.  ### quanto già os servato in relazione al la ritenut a natura impositiva dell'atto in sé, laddove esso assolva alla duplice funzione sopra indicata, deve rilevarsi come lo stesso indirizzo in esame non poss a escludere che, di là dalla natura formale del l'atto, ril evi - ai fini della valutazione dell'ammissibilità o meno della definizione agevolata - anche la consid erazione della natura dei motivi d'impugnazi one, come ad esempio nel caso in cui , nell'impugnar e la cartel la, si faccia valere il preteso vizio di notifica dell'avviso di accertamento presupposto (par. 6.2, p. 15 s.). 
Donde, così general izzand osi il superiore insegnamento delle ### unite, in guisa, tra l'altro, da renderlo applicabile anche alla definizione agevolata di cui all'art. 1, comma 1 86, l. n. 197 del 2022, non resta che concludere che sono suscettibili di definizione agevolata esclusivamente gli atti, propriamente impositivi od anche riscossivi, mediante i quali l'### eserciti la - o, come nel caso di impugnazione di un atto riscossivo fondante su un atto impositivo presupposto di cui si assume il difetto di notifica, comunichi per la prima volta l 'avvenuto esercizi o della - pretesa impositiva. 
Ne consegue, in piana applicazione del suddetto principio, che il ricorso della contribuente deve essere disatteso.  2. Un tant o consente d i procedere alla disamina d ell'unico motivo del ricorso agenzale. 9 di 10 3. In esso si denuncia: “### dell'articolo 112 del codice di procedura civile in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 4) del codice di p rocedura civile” , sostene ndovisi che “la senten za risulta viziata di ultrapetizione n ella parte in cui ha affermato ulteriormente che ‘la pretesa creditoria suo tramite esercitata deve considerarsi anch'essa infondata'”.  3.1. Il motivo è infondato. 
È b ensì vero che, nella parte conclusiva d ella motivazione in diritto, la ### come visto, afferma: “Ne consegue che il preavviso di fermo amministrativo n. ### deve ritenersi infondato; la pretesa creditoria su o tramite esercitata deve considerarsi anch'essa infondata”. 
Nondimeno, l'accenno all'infondatezza della pretesa creditoria, di seguito ad una motivaz ione tutta pro iettata a rilevare l'illegittimità del preavviso di fermo, siccome riferito ad un veicolo funzionale all'attività pro duttiva della contribuente, co stituisce un'espressione linguisticamente infelice, e finanche, a voler essere rigorosi, concettualmente impropria, intesa però semplicemente a significare che il travolgimento del provvedimento di preavviso non consente prospet ticamente di azionare “in executivis” ed in derivazione i titoli nel medesimo evocati. 
Siffatta conclusione deriva - oltreché da una piana e coerente lettura della motivazione della sentenza impugnata nei termini cui s'è accennato - dalla constatazione che - in dispositivo, la CGT si limita ad un sem plice rigetto dell'appello d ell'agente della riscossione. 
Sicché è da escludersi la pretesa extrapetizione denunciata nel motivo. 
Conclusivamente, anche il ricorso agenziale deve essere rigettato. 10 di 10 4. Quanto alle spese, l'esito complessivo della controversia ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti.  P.Q.M.  Rigetta entrambi i ricorsi: - della contribuente, avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata; - dell'### delle entrate, avverso la sentenza d'appello. 
Compensa integralmente tra le parti le spese. 
Così deciso a ### lì 3 dicembre 2024.   

Giudice/firmatari: Fuochi Tinarelli Giuseppe, Salemme Andrea Antonio

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 9126/2024 del 29-05-2024

... era inoltre credibile che il ### non avesse letto la targa della vettura o non ne avesse bloccato la marcia. La compagnia assicuratrice convenuta ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio. ------------- ### è infondato e va respinto. Dopo aver disatteso l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (eccezione non riproposta dalla compagnia in questo grado e quindi implicitamente rinunciata), il giudice di prime cure ha ritenuto che parte attrice non avesse assolto all'onere probatorio su di essa incombente di fornire la prova sia della effettiva verificazione del sinistro, sia della impossibilità di identificazione del veicolo investitore. Ha precisato, riguardo a tali aspetti della controversia, che il ### era giunto al ### vigile e cosciente e che ricordava i particolari dell'accaduto, mentre le deposizioni testimoniali rese dal ### e dal ### apparivano carenti e contraddittorie, non consentendo di chiarire quale fosse stata la precisa dinamica del sinistro e le eventuali lesioni patite dall'attore. Né d'altro canto poteva desumersi qualcosa di più preciso dall'esame della (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ### Il Tribunale di Roma, in persona del giudice ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 14305 dell'anno 2021 e trattenuta in decisione all'udienza di giorno 21.02.24, vertente TRA ### rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv.  ### (c.f. ###), elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, in #### n. 5, presso lo studio legale dell'Avv.ssa ### (c.f.  ###), giusta procura agli atti ### E ### (C.F. ###), nella qualità di ### designata per le controversie facenti capo al ### con sede ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in ### n. 62 è elettivamente domiciliat ###forza di ### alle liti 18 dicembre 2014 per #### rep. 186905 racc. ###, di cui agli atti ### CONCLUSIONI: Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. 
FATTO E DIRITTO ### ha interposto appello avverso la sentenza n. 11916/2020 emessa dal Giudice di ### di ### in data ###, con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento del danno da esso attore patito a causa delle lesioni personali riportate a seguito di sinistro stradale. 
Ha dedotto l'appellante che in data ###, alle ore 22.30 circa, mentre percorreva via dei ### alla guida del proprio motociclo, giunto nei pressi dell'incrocio con Via di ###'Ala era stato travolto da un'autovettura di colore scuro non meglio identificata che non si era fermata a prestare soccorso. A seguito dell'urto e avendo riportato lesioni, era stato soccorso dal signor ### che si trovava su altro ciclomotore poco distante dal luogo del sinistro e dallo stesso accompagnato al ### dell'### dove venivano diagnosticati: "#### emitorace dx e sn. Contusioni escoriate arti inferiori. Frattura 2° metacarpale dx", con prognosi di gg 30 di cure e riposo s.c., e applicazione di doccia gessata. 
Ha soggiunto che in data ### si era recato presso il ### di P.S. sporgendo denuncia contro ignoti e che a seguito del sinistro aveva riportato diverse lesioni con un danno alla persona quantificabile in complessivi euro 4553,95. 
Ha quindi censurato la sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio incombente sull'attore. In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, la prova della responsabilità esclusiva del veicolo investitore era stata ampiamente fornita, atteso che nella cartella clinica di ### fidefacente fino a querela di falso, era stato riportato “incidente stradale motorino - auto. ### si è allontanata”. Inoltre sulla vicenda era stata resa da subito una dichiarazione testimoniale da parte del signor ### il quale aveva poi reso testimonianza insieme al teste ### all'udienza del 20.11.2018 rendendo dichiarazioni chiare, precise e concordanti. 
A fronte di ciò, il giudice di pace non aveva evidenziato quali elementi rendessero le dichiarazioni dei testi generiche, carenti e contraddittorie, omettendo qualsiasi valutazione logica delle risultanze della prova in questione. Infatti le deposizioni dei testimoni erano state circostanziate e precise, dunque idonee a ritenere provato l'effettivo accadimento del sinistro, la cui responsabilità andava ascritta alla condotta del veicolo rimasto sconosciuto. 
Ha quindi concluso il ### in riforma della sentenza gravata, previo eventuale rinnovo della prova testimoniale ed espletamento di ### per la condanna di ### spa, quale impresa designata per conto del ### di ### per le ### della ### al pagamento dell'importo di euro 4553,95 a titolo di risarcimento del danno biologico subìto, oltre svalutazione ed interessi legali e con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.  --------------- Si è costituita ### S.p.A., compagnia designata per il ### di ### per le ### della ### deducendo che l'atto introduttivo del giudizio era generico sull'an, non essendo specificato attraverso quale manovra l'attore fosse stato travolto dall'autovettura e quali norme del codice della strada e della circolazione fossero state violate. Inoltre, le foto dello scooter acquisite agli atti evidenziavano la presenza del danno sulla sola parte anteriore del mezzo, rimasto intatto sul resto della carrozzeria. Tale circostanza non sembrava conciliabile con uno scontro con la vettura, che avrebbe piuttosto comportato la distruzione completa dello scooter. 
Parimenti, la denuncia contro ignoti sporta solo circa due mesi dopo il fatto era generica sulla dinamica del sinistro allo stesso modo dell'atto di citazione. 
Infine, le dichiarazioni dei testimoni escussi erano contrastanti, non comprendendosi quale fosse la posizione sulla carreggiata del motorino (parte centrale o lato destro della carreggiata) e se esso marciasse affiancato alla vettura che l'avrebbe poi travolto. Non era inoltre credibile che il ### non avesse letto la targa della vettura o non ne avesse bloccato la marcia. 
La compagnia assicuratrice convenuta ha quindi concluso per il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio.  ------------- ### è infondato e va respinto. 
Dopo aver disatteso l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (eccezione non riproposta dalla compagnia in questo grado e quindi implicitamente rinunciata), il giudice di prime cure ha ritenuto che parte attrice non avesse assolto all'onere probatorio su di essa incombente di fornire la prova sia della effettiva verificazione del sinistro, sia della impossibilità di identificazione del veicolo investitore. Ha precisato, riguardo a tali aspetti della controversia, che il ### era giunto al ### vigile e cosciente e che ricordava i particolari dell'accaduto, mentre le deposizioni testimoniali rese dal ### e dal ### apparivano carenti e contraddittorie, non consentendo di chiarire quale fosse stata la precisa dinamica del sinistro e le eventuali lesioni patite dall'attore. Né d'altro canto poteva desumersi qualcosa di più preciso dall'esame della denuncia - querela sporta dal ### Ha quindi respinto la domanda risarcitoria condannando l'attore alla rifusione delle spese in favore della ### Orbene, la sentenza gravata non si espone alle censure mosse dall'odierno appellante, pur con le integrazioni in punto di motivazione che si verranno qui di seguito ad esporre. 
Occorre anzitutto premettere, in punto di diritto, che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto (v. Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 25/7/1995, n. 8086; Cass., 8/3/1990, n. 1860). A tal fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi ( v. Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 8/3/1990, n. 1860 ). 
La prova che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato può essere fornita dal danneggiato anche in base a mere «tracce ambientali>> o «dichiarazioni orali>>, non essendo richiesto alla vittima di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (v. Cass., 18/11/2005, n. 24449). 
Occorre altresì considerare che pur in presenza di una denuncia o querela, il giudice di merito potrà escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, come anche affermarla, in mancanza di denuncia o querela. 
Si è inoltre considerata ragione giustificativa della non identificazione del veicolo il fatto che il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto (circostanza che non deve peraltro necessariamente ricorrere al fine di ottenere il risarcimento del danno: cfr. Cass., 13/7/2011, 15367), unico presupposto indefettibile essendo che la relativa identificazione sia risultata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima ( v. Cass., 13/1/2015, n. 274 ). Il danneggiato è infatti tenuto a mantenere una condotta improntata alla normale diligenza del buon padre di famiglia (cfr. Cass., 18/11/2005, n. 24449; Cass., 13/7/2011, n. 15367, e, da ultimo, Cass., 13/1/2015, n. 274), sicché si è esclusa la possibilità di configurare a suo carico un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse" che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" ( in tali termini v. Cass., 18/6/2012, n. 9939; Cass., 18/11/2005, n. 24449 ), nonché alla buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale che trova applicazione, oltre che nell'adempimento delle obbligazioni, anche in tema di responsabilità extracontrattuale (in questi termini, cfr. Cass. n. 18308/2015). 
Ciò posto, osserva il Tribunale che effettivamente, come affermato dal Giudice di ### il ### non ha fornito un quadro di evidenza probatoria della storicità del sinistro nei termini allegati, ovvero di uno scontro - peraltro dovuto ad esclusiva responsabilità del conducente del mezzo antagonista - con altro veicolo non identificato. 
Giova al riguardo considerare, in primo luogo, che mai è stata offerta una precisa descrizione delle modalità con le quali l'incidente si sarebbe verificato. Come correttamente posto in evidenza dalla compagnia convenuta, il ### - nell'atto introduttivo del giudizio - ha affermato di essere stato “travolto da un'autovettura di colore scuro non meglio identificata che, contravvenendo alle norme del ### della ### ed a quelle della circolazione, dopo aver urtato e fatto cadere l'attore, non si fermava per prestare i soccorsi”. Ebbene, non vi è in tale affermazione alcun preciso riferimento alla concreta dinamica del sinistro, essendosi la parte limitata, in modo estremamente generico, a sostenere di essere stata “travolta” da una vettura non identificata che aveva violato le norme del codice della strada. Nessuna indicazione viene in altri termini fornita in merito alla posizione dei due mezzi sulla carreggiata e al modo in cui sarebbero venuti a collisione, né su quali sarebbero le regole di comune prudenza o le norme del codice della strada che sarebbero state violate. 
La palese genericità della descrizione dell'evento si ritrova d'altro canto nel contenuto della denuncia querela presentata alle autorità, assolutamente muta in termini di dinamica del sinistro, se non nell'astratto richiamo alla violazione delle norme del codice della strada. 
A supporto dimostrativo della veridicità del sinistro non basta richiamare, come fa l'odierno appellante, il contenuto della cartella clinica di ### nella parte in cui riporta “incidente stradale motorino - auto - l'auto si è allontanata”. Infatti, del tutto fuori luogo è il richiamo all'asserito valore probatorio fino a querela di falso del contenuto della cartella clinica, atteso che, come è pacifico, l'attestazione del pubblico ufficiale ha valore fidefacente privilegiato fino a querela di falso solo per le attività da lui svolte e i fatti che sono avvenuti alla sua presenza. 
Nel caso di specie è evidente che la dizione già sopra riportata in ordine al presunto scontro tra motorino e autovettura allontanatasi dal luogo del sinistro non costituisce un fatto direttamente osservato dal medico del ### ma di affermazione a lui resa dallo stesso paziente visitato, ovvero dal ### Dunque, ciò che riveste valore fino a querela di falso non è certo la storicità del fatto (ovvero lo scontro tra motorino ed auto allontanatasi) ma la circostanza che così ha riferito il ### al medico curante. In conclusione tale indicazione presente nel referto di P.S., da sola considerata, riveste valore probatorio di consistenza effimera, non tale da validare la versione di parte attrice. 
Passando all'esame del materiale testimoniale, osserva il Tribunale che in effetti le deposizioni non sono attendibili per vari motivi.  ## disparte il fatto che non appare ammissibile che la ricostruzione della dinamica del sinistro sia affidata a posteriori alla fase istruttoria (in difetto di qualunque precisa indicazione contenuta nella domanda giudiziale), si rileva che una prima contraddizione emerge dalla comparazione tra la prima versione fornita dal teste ### con lo scritto in atti e la deposizione resa in udienza. 
Nello dichiarazione vergata a mano e depositata in atti, il ### descrive il sinistro in questi termini: “il mio socio era a bordo del suo ciclomotore avanti a me, quando giunto in prossimità dell'incrocio tra la via dei ### che stavamo percorrendo, e la via di ###'### in ### veniva investito da un'autovettura di colore scuro che improvvisamente, a luci spente, invadeva, mettendosi di traverso, la sede stradale ostruendo il transito al ciclomotore del signor ### che pur frenando non riusciva ad evitare di finire contro l'autovettura pirata di cui non riuscivo a vedere la targa o il modello sia perché, come ho detto, la macchina procedeva a luci spente, sia perché l'autoveicolo pirata si è subito allontanato dal luogo del sinistro senza minimamente preoccuparsi di soccorrere il signor Casile”. 
Diversamente, nella deposizione resa in udienza, il ### ha riferito di una autovettura che deviava verso destra e che aveva urtato il motorino (non già di un'auto che si metteva “di traverso” sulla sede stradale ostruendo il transito al motociclo). 
Quanto al teste ### in primo luogo non vi è alcuna prova della sua presenza sul posto al momento del sinistro (come in realtà non vi è nemmeno della presenza sul posto del ###. 
Inoltre egli afferma che davanti a lui vi erano più motorini sulla parte centrale della strada e che davanti a questi vi era una vettura marciante sul lato sinistro della carreggiata. Successivamente l'autovettura si sarebbe spostata verso la parte centrale della carreggiata e a quel punto, mentre i motorini erano paralleli alla vettura, vi sarebbe stato l'urto. 
In altri termini l'urto tra auto e moto sarebbe stato laterale, circostanza che non combacia affatto con le fotografie dello scooter prodotte in giudizio, dalle quali si evidenziano solo danni alla parte anteriore del mezzo. 
Pertanto, il teste ### ha fornito due versioni diverse della dinamica del sinistro, mentre quella riferita dal ### concerne un urto laterale tra la vettura e il motociclo che non trova riscontro nelle fotografie dello scooter incidentato. 
Ma anche a voler prescindere dalla intrinseca contraddittorietà delle deposizioni, appare inverosimile che né il ### né il ### siano stati in grado di indicare quantomeno il modello della vettura. 
Ulteriore elemento di inverosimiglianza riguarda il fatto che, a fronte di un sinistro che ha cagionato al ### lesioni personali asseritamente dovute alla condotta di un “pirata della strada”, nessuno (il ### per primo) abbia inteso chiedere l'intervento della forza pubblica, i cui rilievi sul posto avrebbe forse consentito di acquisire qualche elemento sulla presunta macchina investitrice. 
Desta del pari perplessità il fatto che la denuncia querela sia stata sporta - per giunta nei termini estremamente generici che si è visto - quasi tre mesi dopo il fatto, ovvero allorché stava per scadere il termine per l'esercizio del diritto di querela, così impedendo di fatto, stante il decorso del tempo, di individuare un eventuale investitore. 
In conclusione, la estrema genericità in merito alla descrizione della dinamica del sinistro, la mancata richiesta di intervento della forza pubblica nonostante la gravità delle conseguenze, la contraddittorietà e sostanziale inattendibilità dei testimoni escussi, la singolarità della mancata indicazione del tipo di veicolo da parte dei testimoni e l'atteggiamento attendista e dilatorio del ### nella proposizione della querela, nonché la non compatibilità dei danni materiali al motociclo con la dinamica riferita, sono elementi che depongono tutti per una insussistenza del fatto storico (scontro auto - moto) o comunque per una grave insufficienza probatoria in ordine ad esso. 
Non avendo il ### fornito la prova del fatto di essere stato urtato da un veicolo che poi si sarebbe dato alla fuga impone il rigetto del gravame con condanna alla rifusione delle spese del grado in favore della compagnia convenuta in ragione del principio di soccombenza.  P.Q.M Il Tribunale di ### definitivamente pronunciandosi sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede: • rigetta l'appello interposto da ### siccome infondato e conferma la sentenza appellata; • ### al pagamento in favore di ### nella qualità di ### designata per il ### delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2500,00 per compensi professionali, oltre IVA e #### 27 maggio 2024 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 14305/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Marcelli Guido

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