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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di ### civile R.G. 3310/2016 La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti ### Dott. ### rel.
Dott. #### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il ###, promossa con atto di citazione da ### S.P.A. ### (C.F. ###), in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI con ### cav. ### spa, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. prof. ### dall'avv. ### e dall'avv. ### con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, come da mandato a margine dell'atto di citazione in appello; appellante contro ### S.P.A. (C.F. ###) rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. ### con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato a margine della comparsa di risposta in appello; appellata contro ### S.P.A. (C.F. ###), ora #### spa; appellata contumace ### Appello avverso la sentenza n. 1410 emessa il ### dal Tribunale di ### (Giudice dott. ###. ### parte appellante: Voglia l'###ma Corte di Appello adita - rigettarsi l'appello incidentale e le istanze istruttorie proposte da #### S.p.A. in sede ###considerazione dell'evidente pregiudizio nei confronti dell'impresa appaltatrice in cui è incorso nel giudizio di primo grado il C.T.U. Ing. Nobile, rimettere in istruttoria la causa e disporre lo svolgimento di nuova C.T.U. da assegnarsi a diverso consulente, con oggetto la verifica sul piano tecnico-contabile della fondatezza ed entità delle riserve iscritte in contabilità dall'R.T.I. ### S.p.A. e #### S.p.A. nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto di cui al contratto n. 97 del 2.3.2006 stipulato con ### S.p.A.; - in ogni caso, previa se del caso rimessione in istruttoria della causa e svolgimento di nuova C.T.U. da assegnarsi a diverso consulente, con oggetto la verifica sul piano tecnico-contabile della fondatezza ed entità delle riserve iscritte in contabilità dall'R.T.I. ### S.p.A. e #### S.p.A. nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto di cui al contratto n. 97 del 2.3.2006 stipulato con #### S.p.A. e previo accertamento: - dell'inesistenza di carenze organizzative dell'impresa; - della violazione da parte della ### del dovere di cooperazione; - dell'avvenuta approvazione del cronoprogramma 26.4.2007 da parte della ### - che, anche in ragione della natura sequenziale delle lavorazioni, hanno comportato la riduzione della produttività non solo gli impedimenti riconosciuti dal C.T.U. in primo grado e dal Tribunale (mancata e/o tardiva realizzazione da parte di altre ditte delle ####, ### e ### e presenza del ### ma anche la presenza dei reperti e scavi archeologici, le interferenze E.N.E.L. e Telecom, la presenza di errori nel progetto esecutivo dei cavalcavia ### e ###, la sospensione dei lavori sul lotto ### e ### e la presenza di ditte terze impeditiva dei lavori di fondazione stradale e di pavimentazione delle strade di servizio nelle aree ### e ###; - che, in ragione dell'esistenza dei suddetti impedimenti, l'appaltatore ha subito un ritardo produttivo fino al 31.8.2008 (S.A.L. da 1 a 6) di complessivi 209 giorni; - condannarsi ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore di ### S.p.A. in concordato preventivo, in persona del ### degli importi di cui alle riserve n. 1, 2, 3, 4, 5 e 10 derivanti dalla predetta ridotta produttività, e quindi di € 3.041.296,38 in relazione alla riserva n. 1 (costi fissi di cantiere derivanti dalla ridotta produttività), € 219.691,99 in relazione alla riserva n. 2 (carenza saturazione operosità di cantiere/permanenza della manodopera derivante dalla ridotta produttività), € 27.822,50 in relazione alla riserva n. 3 (incremento dei costi di mercato per il proseguimento del vincolo contrattuale dell'impresa), € 8.472,47 in relazione alla riserva n. 4 (Interessi per ritardata acquisizione dell'utile per il proseguimento del vincolo contrattuale dell'impresa), € 32.447,43 in relazione alla riserva n. 5 (maggiori costi per prolungamento manutenzione per il proseguimento del vincolo contrattuale dell'impresa) ed € 556.941,84 in relazione alla riserva n. 10 (costi fissi di cantiere conseguenti alla illegittima sospensione dei lavori dovuta al ritardo derivato dai suddetti impedimenti, o delle diverse somme ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo; - in ogni caso, con riferimento al danno per ridotta produttività causato dagli impedimenti indicati dal C.T.U. in primo grado (presenza del ### e mancata realizzazione da parte di altre ditte delle ####, ### e ###), riformarsi la sentenza impugnata in relazione agli importi dovuti (erroneamente indicati e calcolati dal C.T.U. in primo grado rispettivamente in € 184.420,00 ed € 189.798,00 e confermati dal Tribunale) e per l'effetto condannarsi ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore di ### S.p.A. in concordato preventivo , in persona del ### rispettivamente di € 348.799,78 e di € 367.923,35 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo; nonché - previo accertamento dell'inesistenza di un obbligo manutentivo dell'appaltatore ove le manutenzioni siano dipese dai suddetti impedimenti, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi la fondatezza della riserva n. 8 iscritta in contabilità e per l'effetto condannarsi ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore di ### S.p.A. in concordato preventivo, in persona del ### di € 392.530,71 in relazione alla riserva n. 8, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo; nonché - previo accertamento della tardività e comunque infondatezza dell'eccezione avversaria incentrata su pretesi ritardi od omissioni dell'appaltatore nella consegna della contabilità dei lavori o nell'esecuzione dei lavori di finitura e in ogni caso che la condotta dell'appaltatore non ha in alcun modo pregiudicato o ritardato il collaudo, condannarsi ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore di ### S.p.A. in concordato preventivo, in persona del ### dell'importo di € 1.764.888,24 a titolo di danno per ritardato collaudo dell'opera (= €/g 1.600,08 x 840 giorni di ritardo dal 19.1.2010 al 25.1.2013 compreso) di cui alla riserva n. 13 precisata da ### S.p.A. in data ### nell'appendice n. 1 al Certificato di ### di cui al doc. 92, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo; nonché - previo accertamento della tardività e comunque infondatezza dell'eccezione avversaria incentrata su pretesi ritardi od omissioni dell'appaltatore nella consegna della contabilità dei lavori o nell'esecuzione dei lavori di finitura e in ogni caso previo accertamento che la condotta dell'appaltatore non pregiudicava o impediva il collaudo e l'emissione del ### e previo accertamento che quindi la rata di saldo avrebbe dovuto essere versata all'R.T.I. entro il ###, accertarsi che è dovuta da #### S.p.A. la somma di € 122.199,45 a titolo di interessi per il ritardo nell'emissione dello ### dei ### nella misura di cui al D.M. 145/00 dal 19.4.2010 al 25.1.2014, e dato atto che #### S.p.A. ha già corrisposto a tale titolo, in parziale esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 bis e ter c.p.c. del 26.8.2013, la minor somma di € 9.237,32 in data ###, condannarsi ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore di ### S.p.A. in concordato preventivo, in persona del ### di € 112.962,13 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo; nonché - in subordine, nella denegata ipotesi di conferma degli esiti della C.T.U. e quindi di riconoscimento di ritardi od omissioni dell'appaltatore che abbiano impedito e ritardato il collaudo dell'opera e l'emissione del ### e previo accertamento che quindi la rata di saldo avrebbe dovuto essere versata all'R.T.I. entro il ###, riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui, sulla scorta della C.T.U. ha riconosciuto il limitato importo degli interessi maturati fino all'aprile 2013 e non fino al saldo effettivo del 14.11.2013, e per l'effetto, accertarsi che è dovuta da #### S.p.A. la somma di € 25.293,02 a titolo di interessi per il ritardo nell'emissione dello ### dei ### nella misura di cui al D.M. n. 145/00 dal 5.2.2013 al 14.11.2013, e dato atto che ### S.p.A. ha già corrisposto a tale titolo, in parziale esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 bis e ter c.p.c. del 26.8.2013, la minor somma di € 9.237,32 in data ###, condannarsi ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore di ### S.p.A. in concordato preventivo, in persona del ### di € 16.055,70 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo; nonché - sempre in riforma della sentenza impugnata, previo accertamento dell'avvenuto riconoscimento di debito da parte di ### S.p.A., per l'importo di € 744.223,31 a titolo di residuo credito dell'R.T.I. per lavori relativi alla seconda e ### di ### oneri relativi alla sicurezza e svincolo delle ritenute in garanzia, formalizzato nello ### dei ### sottoscritto in data ###, nonché previo accertamento dell'ulteriore credito dell'appaltatore a titolo di ritenuta in garanzia pari allo 0,5% dell'importo illegittimamente richiesto in ripetizione (€ 1.794.724,13), per un importo pari a € 8.973,62=, nonché previo accertamento del complessivo credito dell'appaltatore pari a € 756.067,54=, condannarsi ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore di ### S.p.A. in concordato preventivo, in persona del ### dell'importo di € 756.067,54 o, in subordine, di € 753.196,93 o € 753.249,39 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, al netto di quanto corrisposto all'R.T.I. ### S.p.A. ### e #### S.p.A. in data ### in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 bis e ter c.p.c. del 26.8.2013; nonché - sempre in riforma della sentenza impugnata, precisarsi e accertarsi che non sussiste alcun credito restitutorio a favore di ### S.p.A. con oggetto la differenza tra la somma di € 753.196,93 versata da ### S.p.A. in esecuzione di ordinanza 26.8.2013 a titolo di ### e accessori e la “somma effettivamente pretendibile da ### in relazione alle risultanze della CTU”, ove si intenda quale “somma effettivamente pretendibile” quella individuata dal C.T.U. in primo grado a diverso titolo di riconoscimento delle riserve iscritte in contabilità per € 625.968,89; nonché - sempre in riforma della sentenza impugnata, condannarsi ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore di ### S.p.A. in concordato preventivo, in persona del ### al pagamento della rivalutazione sugli importi a qualsivoglia titolo riconosciuti all'appaltatore, dal dì del dovuto al saldo; nella denegata ipotesi di riconoscimento delle ### riserve n. 1 e n. 2 indicate dal C.T.U. e per gli importi indicati dal C.T.U., riconoscersi i maggiori interessi e rivalutazione rispetto alla somma di € 103.414,79= indicata dal C.T.U. in primo grado, in ragione dell'effettiva data del saldo e in ragione del maggiore l'importo della riserva n. 2 riconosciuto dal Tribunale; nonché - sempre in riforma della sentenza impugnata, accertarsi e precisarsi che dalla somma oggetto di condanna, pari a € 625.968,89 riconosciuti dal Tribunale a titolo di riserve iscritte in contabilità, interessi e rivalutazione, e comunque dalla maggiore somma che sarà auspicabilmente riconosciuta all'appaltatore in accoglimento del presente appello, non vada in alcun modo “detratto quanto già corrisposto in corso di causa” da ### S.p.A. a ### S.p.A. e #### S.p.A. (€ 753.196,90), trattandosi di pagamento coattivo svolto, in esecuzione di ordinanza ex art. 186 bis e ter c.p.c. del 26.8.2013, a diverso titolo di ### oneri sulla sicurezza, restituzione delle ritenute in garanzia e interessi su dette somme ex D.M. n. 145/2000, nonché - sempre in riforma della sentenza impugnata, e in applicazione dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, art. 6, e art. 15 del D.M. n. 55/2014, riconsiderarsi l'importo liquidato dal Tribunale a favore di parte attrice a titolo di spese di soccombenza, ricomprendendovi anche quanto dovuto in relazione al sub procedimento ex art. 186 bis e ter c.p.c., e per l'effetto condannarsi ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore di ### S.p.A. in concordato preventivo, in persona del ### con riferimento al procedimento di primo grado, delle maggiori somme indicate nella nota prodotta sub doc. 5, nonché delle spese di C.T.U. corrisposte in primo grado (doc. 6) e della tassa di registro versata dal ### (doc. 7).
In via istruttoria, disporsi la chiamata a chiarimenti del C.T.U. Ing. Canilli sul quesito formulato sub a) nelle note scritte depositate in data ### per l'udienza del 28.10.2021, posto che l'accoglimento dei rilievi del C.T.P. Ing. Massenz nel senso evidenziato sub a) comporterebbe il riconoscimento a favore dell'R.T.I. dell'importo di € 2.797.834,55 (riserva n. 1) e di € 202.116,63 (riserva 2); in subordine, disporsi la chiamata a chiarimenti del C.T.U. Ing. Canilli sui quesiti formulati sub b) e c) di tali note scritte e la richiesta di conferma degli importi di cui al par. 1.3 e 2 di dette note.
Se del caso, ammettersi la prova testimoniale sui capitoli non ammessi in corso di causa n. 2, 5, 7 e 9 formulati con la memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. depositata in data ###; confermarsi l'ordinanza 18.6.2014 e quindi l'inammissibilità dell'escussione dei testi di parte convenuta, a prova contraria, sui capitoli dedotti a prova contraria da ### nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c.
Con vittoria di spese e compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 oltre I.V.A., c.p.a. e spese generali (15%).
Per parte appellata: dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, proposto nei confronti di #### S.p.A.; - in via subordinata, respingersi lo stesso; - in via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza impugnata, previa revoca dell'ordinanza 26 ottobre 2013, respingersi ogni domanda ex adverso proposta e disporsi la restituzione dell'importo di € 1.165.281,41, o, in subordine, di € 920.605,63, con gli interessi, nel primo caso, dalle date di pagamento del ### e, nel secondo caso, dal 14 novembre 2013, alla data di restituzione; - con la compensazione delle spese del primo grado e il favore dei compensi e delle spese, anche di registro, ed accessori del secondo grado di giudizio; - in via istruttoria: respingersi le richieste di rinnovo della C.T.U. ed istruttorie ex adverso formulate; - in via subordinata istruttoria: richiamati il verbale del 25 novembre 2013 e le memorie datate 13 gennaio 2014, 5 maggio 2014 e 11 giugno 2014, disporsi la revoca e/o modifica dell'ordinanza pronunciata a verbale del 25 novembre 2013 e dei successivi provvedimenti confermativi; in via ulteriormente subordinata, ammettersi prova diretta per interrogatorio e testi sulle circostanze di cui alla terza memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di ### S.p.A. e contraria per interrogatorio e testi sulle circostanze di cui alla seconda e terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. del ### S.p.A., con i testi già indicati.
Ragioni della decisione Con atto di citazione notificato il ###, ### spa conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di #### spa per sentire accertare la fondatezza delle riserve iscritte in contabilità e il dovuto per SAL finale, per oneri relativi alla sicurezza, per danni derivanti dal mancato/ritardato collaudo e per svincolo delle ritenute in garanzia, con conseguente domanda di condanna della convenuta al pagamento delle somme corrispondenti.
Si costituiva la convenuta ### spa chiedendo il rigetto delle domande nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice alla restituzione dell'eccedenza versata.
Disposta ed espletata ### con sentenza n. 1410 del 14.5.16, il Tribunale di ### accoglieva parzialmente la domanda, accertando dovuta la somma di € 1.803.742,84 per sovrapprezzo di cui alla riserva n. 6 e condannando la convenuta al pagamento di € 625.968,89 e rigettando la domanda riconvenzionale di ### Avverso la sentenza, ### spa in CP proponeva tempestivo appello, mentre ### spa, costituitasi, resisteva al gravame, proponendo a sua volta appello incidentale.
All'udienza del 7.5.20, udienza tenuta con le modalità indicate nel provvedimento 24.4.20 come consentito dall'art.83, comma terzo, lett. a) del DL 18/20 in considerazione della emergenza sanitaria per ###19, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Con ordinanza 15.10.20, la Corte rimetteva la causa in istruttoria disponendo consulenza tecnica che, dopo la rinuncia del primo professionista nominato, veniva affidata all'ing. ### All'udienza del 9.6.22, udienza tenuta con modalità scritta ai fini del contenimento della diffusione epidemiologica, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. ***
Il Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, rispetto alla domanda attorea di condanna di ### spa al pagamento di € 6.560.581,12 (di cui € 4.695.275,74 per le riserve iscritte in contabilità, di € 504,826,04 per SAL finale, di € 67.753,35 per oneri relativi alla sicurezza, € 1.112.055,60 per danni derivanti dal mancato/ritardato collaudo e di € 180.670,39 per svincolo delle ritenute in garanzia), fondandosi sull'esito della consulenza tecnica svolta, ha così disposto: “A) ### spa, in persona del legale rappresentante, all'inserimento nel Registro di contabilità ed al corrispondente riallibramento nel libretto delle ### dell'importo di € 1.803.742,84 corrispondente all'### per la fornitura in cantiere di materiali per la formazione dei rilevati individuati tra i gruppi ###, ###-4, ###-5 e ###-UNI 10006 di cui alla riserva nr 6 (Contabilità lavori perizia) richiamata dal ### spa in data ### nell'appendice nr 1 allo ### dei ### B) ### spa, come sopra rappresentata, al pagamento in favore del ### spa della somma di € 625.968,89 oltre interessi dal dovuto al saldo, detratto quanto già corrisposto in corso di causa…” (v. dispositivo sentenza 14.5.16).
Per quanto riguarda, invece, la domanda riconvenzionale proposta da ### spa per la restituzione dell'eccedenza indebita, il primo Giudice ha ritenuto la stessa infondata.
I motivi, in forza dei quali ### ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza impugnata, riguardano i seguenti aspetti: 1) Recepimento acritico della consulenza tecnica senza tenere conto dei rilievi svolti; 2) Accoglimento delle riserve per ridotta produttività solo in relazione a quelle recanti il n. 1 e 2 per importi inferiori a quelli richiesti a causa di asserite carenze organizzative dell'impresa senza considerare il dovere di cooperazione della ### appaltante e con omessa motivazione in relazione ai singoli motivi ostativi evidenziati; 3) Esclusione del credito dell'impresa a titolo di maggiori oneri per la manutenzione ed il ripristino della viabilità esistente di cui alla riserva n.8; 4) Esclusione del credito dell'impresa a titolo di maggiori oneri per illegittima sospensione dei lavori di cui alla riserva n.10; 5) Rigetto delle riserve n. 5, n.13 e, in parte, n.12 imputando all'appaltatore il ritardo del collaudo dell'opera e dell'emissione del saldo finale senza tenere conto della tardività del rilievo e senza verificare l'assenza di ragioni del ritardo; 6) Mancata condanna di ### al pagamento degli importi richiesti dall'appaltatore a titolo di saldo finale, oneri di sicurezza e restituzione delle ritenute in garanzia a conferma dell'ordinanza 26.8.13; 7) Genericità della motivazione in relazione alla esclusione del credito restitutorio di ### 8) Mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e erroneità del calcolo degli interessi; 9) Illogica detrazione dalla somma di € 625.968,89 di quanto già corrisposto in corso di causa senza tenere conto che a titolo di risarcimento per le riserve iscritte non era stato versato alcunché; 10)Omessa regolamentazione delle spese processuali relative al sub procedimento ex art.186 bis e ter cpc.
Con l'appello incidentale, a sua volta, ### spa ha lamentato: a) ###à della condanna di ### al pagamento di parte delle somme richieste; b) ### rigetto della domanda riconvenzionale; c) La mancata restituzione dell'importo versato in corso di causa; d) La mancata precisazione del criterio di calcolo degli interessi; e) ### compensazione delle spese di lite. ***
Vanno, innanzitutto, ricordati i momenti essenziali della vicenda contrattuale, come emersi dalle narrazioni dei fatti di ciascuna parte e dalla documentazione prodotta. ### S.p.A. (ora ### S.p.A.), in raggruppamento temporaneo con la #### S.p.A., il 9 agosto 2005, aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica indetta da ### S.p.A., aveva concluso, in data 2 marzo 2006, il contratto d'appalto, per l'esecuzione delle opere stradali e delle opere d'arte di completamento della “####”, nel tratto autostradale compreso fra le progressive Km 50 + 435 e Km 54 + 131, per un corrispettivo di € 30.753.102,36, derivante dal ribasso del 26,04% sull'importo a base d'asta.
Si trattava dei lavori di costruzione del ### 14 del completamento a Sud dell'### della ### - ### - interconnessione A/31 - S.S. 434, compreso il raccordo fra l'autostrada e la S.S. 434 Transpolesana, con previsione di tutte le opere stradali e delle opere d'arte comprese nel tratto citato, inclusi i due cavalcavia facenti parte del suddetto raccordo sulla ### e con esclusione delle seguenti opere di “arredo” dell'asse autostradale, oggetto di appalti specifici nell'ambito degli altri lotti progettuali (tappeto d'usura, barriere di sicurezza, segnaletica orizzontale e verticale, barriere antirumore, opere a verde, illuminazione, impiantistica di linea, opere civili e impiantistica di casello).
In data ### risulta essere stata effettuata una consegna parziale dei lavori per consentire la ultimazione delle “… indagini preliminari per il monitoraggio ambientale “ante operam” previste nell'ambito delle prescrizioni ministeriali in sede di autorizzazione VIA” con indicazione delle operazioni da eseguire preliminarmente a cura dell'### (esecuzione dei rilievi topografici e geognostici e sviluppo del progetto costruttivo di dettaglio delle opere; individuazione dei sopra/sottoservizi, operando in conformità alle prescrizioni fornite dai vari ### svolgimento delle attività, a propria cura e spese, finalizzate alla bonifica bellica dei siti: v. all.1, prima memoria tecnica parte appellante).
La consegna definitiva dei lavori è poi avvenuta il 13 settembre 2006, con apposito verbale in cui si dava atto che erano “state ultimate le indagini per il monitoraggio ambientale relative alla fase “ante operam”” e che era “trascorso un periodo adeguato per il completamento delle attività preliminari” e si prevedeva la data di ultimazione contrattuale quale termine finale di esecuzione delle opere, per il 31 dicembre 2008 (v. all. 2 prima memoria tecnica Ctp appellante).
In data ###, l'### aveva sottoscritto una prima ### di ### e ### predisposta dal DL, che, oltre a lavorazioni aggiuntive, prevedeva un sovrapprezzo per i materiali inerti per i rilevati stradali (c.d. ###), impegnandosi ad eseguire i lavori di perizia condizionatamente all'ottenimento della approvazione da parte di ### L'### quindi, aveva trasmesso, in data 26 aprile 2007, il programma esecutivo dei lavori, con valorizzazione mensile della produzione fin dalla consegna dei lavori, e, in data 11 giugno 2007, il DL, preso atto dello sviluppo sequenziale delle fasi di realizzazione delle opere riportate nel ### in oggetto indicato, ai sensi del ### 7 - ### 7 del contratto d'### aveva comunicato che il cronoprogramma doveva intendersi approvato (v. all. 6 prima memoria tecnica Ctp appellante).
Il 18 marzo 2009, ### aveva approvato una seconda ### di ### e ### con la quale concedeva un termine suppletivo di 120 giorni e con conseguente slittamento del termine finale, dal 31.12.2008 al 22.7.2009, il cui relativo “atto di sottomissione” veniva sottoscritto dall'### I lavori venivano regolarmente ultimati dall'### nei predetti termini.
Ciò premesso, le doglianze svolte da entrambe le parti dovranno essere distintamente esaminate per comodità di esposizione.
A) Appello principale.
La complessità della materia ha richiesto l'ammissione in questo grado di altra consulenza tecnica al fine di acquisire elementi di integrazione o raffronto sulle questioni riproposte in appello.
Per comodità di esposizione, verranno esaminati i motivi di appello principale seguendo la traccia segnata dai rilievi svolti dal Ctu con riferimento alle varie riserve oggetto di gravame, precisando preliminarmente che le situazioni ostative, descritte solo in relazione alla riserva 1, sono alla base, secondo la prospettazione di ### delle pretese risarcitorie di cui alle riserve da 1 a 5 nonché alla riserva 10. In sostanza, dette situazioni ostative avrebbero avuto ripercussioni sulle spese fisse di cantiere (riserva n.1), sulla manodopera (riserva n.2), sugli incrementi di costi di mercato (riserva n.3), sugli interessi per ritardata acquisizione dell'utile (riserva n.4), sull'incremento dei costi di manutenzione dell'opera (riserva n.5), sulla sospensione ritenuta illegittima (riserva n.10), a causa del prolungamento dei lavori, originariamente da completarsi entro il ###, fino al 22.7.2009, data da ultimo concordata fra le parti (v. supra).
Circa la riserva n.1.
La riserva ha ad oggetto il danno per ridotta produttività riferita alle spese generali, al mancato utile, ai mezzi d'opera, al personale direttivo di cantiere, alle spese fisse di cantiere, conseguenti al prolungamento del vincolo di impresa oltre il tempo inizialmente previsto; in particolare, ### si duole del fatto che, nella sentenza impugnata, le sia stata riconosciuta solo la somma di € 374.218,00, a fronte di una richiesta di € 3.041.296,38, per tale titolo di danno derivante da impedimenti esterni ad essa non imputabili. ###, Ing. ### ha esaminato ciascuno degli impedimenti secondo quanto richiestogli dal quesito: a) circa le aree di interesse archeologico.
Al riguardo, il Ctu ha affermato che, in base alla corrispondenza intercorsa, risultava che il DL, nell'approvare il ### dei ### con nota 11/6/2007, aveva espressamente specificato che la presenza di eventuali interferenze non poteva limitare lo sviluppo del cantiere (v. doc. 7 ### di talché - sostanzialmente confermando quanto espresso dal consulente nominato in primo grado - il Ctu ha rilevato che non spettava alcun importo a favore dell'appellante in relazione alle interferenze legate alle indagini archeologiche. ### chiede di sentire a chiarimenti il Ctu ritenendo non essere pertinente l'affermazione secondo cui le indagini archeologiche, sviluppate in tempi molto ristretti e riguardanti aree molto circoscritte, erano ininfluenti ai fini dell'andamento dei lavori posto che la presenza di aree di interesse archeologico aveva condizionato l'esecuzione dei lavori dalla consegna di questi fino al 10.8.2007 (v. Ctp appellante pag. 11-14); pertanto, ### chiede di chiamare a chiarimenti il Ctu affinché possa spiegare sulla base di quali argomenti e dati il C.T.U., a fronte di ritrovamenti archeologici che hanno oggettivamente impedito le lavorazioni nelle tratte interessate (dalle lavorazioni settimanali prodotte sub doc. 55 emerge che dal 19.2.2007 al 26.8.2007 furono di fatto sospese le lavorazioni nelle aree di interesse archeologico), non ha riconosciuto alcun rallentamento produttivo dell'impresa, come se la presenza o meno della situazione ostativa fosse equivalente ai fini della produzione (v. pag. 12 seconda conclusionale ###.
In realtà, la richiesta di chiarimenti appare superflua. ### della riserva effettuata dal ### tenuto conto delle osservazioni dei ### consente di avere elementi sufficienti per una valutazione circa l'eventuale incidenza della situazione ostativa derivante dalle evidenze archeologiche sulla regolare prosecuzione del cantiere. Infatti, il Ctu ha ricostruito che: - in data ###, in concomitanza dello scavo del cassonetto di bonifica tra le sezioni 1480-1482 e tra le sezioni 1449-1542, erano iniziate le attività di assistenza archeologica dello scavo, così come riportato nel ### dei lavori (pag. 22 doc. 53 Committente); - in data ### erano iniziate le attività di indagine archeologica (scavi in trincea in assistenza alla sorveglianza archeologica), così come rilevabile dal ### dei lavori (pag. 34 doc. 53 Committente) e, con nota della stessa data (doc. 7 Appaltatore), il ### dei lavori aveva comunicato all'appaltatore che, in base ai primi sopralluoghi, i lavori sarebbero stati completati entro il mese di agosto, ribadendo che la presenza di eventuali interferenze non doveva limitare lo sviluppo del cantiere. In tale occasione, l'appaltatore aveva risposto con nota del 28.6.2007 osservando, tra l'altro, che i rinvenimenti di reperti archeologici impedivano “le lavorazioni di progetto nella tratta compresa tra le progressive km 52+100 e km 52 + 410 ed in quella compresa tra le progressive km 52+840 e km 53+124”, ossia le aree denominate “###” e “###” nella planimetria allegata agli atti di produzione dell'### (doc. 54 Committente); - l'analisi del cronoprogramma dei lavori (doc. 6 ### riportava una serie di “milestones” indicanti lo svincolo di varie aree da impedimenti di natura archeologica (- alla milestone “1”, area “A”, scatolare SI 87; - alla milestone “2” lo svincolo dell'area “B”, spalla sud viadotto ### - alla milestone “4” lo svincolo delle aree “###-###” in data ###: v. pag. 28 Ctu); - le attività di indagine si concludevano definitivamente in data ### (pag. 45 doc. 53 Committente).
Ebbene, secondo il ### fermi restando gli impedimenti denunciati con la citata nota del 28/06/2007 l'appaltatore (v. doc. 10 ###, avrebbe potuto e dovuto riprogrammare la propria previsione di sviluppo dei lavori, in forza del dovere di cooperazione, considerato che l'asta del cantiere era comunque percorribile a mezzo delle strade di servizio e che lavorazioni interessate nell'asse principale, quali lo scavo di bonifica e preparazione del piano di posa alla data della milestone “2”, dovevano ancora svilupparsi, secondo cronoprogramma, rispettivamente per 6 e 8 mesi, quindi per buona parte del tracciato. La natura sequenziale delle lavorazioni presso le aree non disponibili non impediva comunque la prosecuzione delle attività di base nei rimanenti tratti dell'asse principale se non nelle immediate vicinanze delle aree “A”, “###” e “###”. ### di eseguire in maniera “…frammentaria e suddivisa in diversi punti” era inoltre esplicitamente riportato anche nel verbale di consegna parziale dei lavori (doc. 2 ### ed ulteriormente ribadito nel verbale di consegna definitiva dei lavori (doc. 3 ###.” (v. Ctu pag. 28-29).
Merita sottolineare che l'aspetto non rileva ai fini di un inadempimento da parte del committente per aver questi omesso una previa attività di indagine finalizzata ad individuare la presenza e l'ampiezza delle preesistenze archeologiche, dato che la previsione della concomitanza delle relative indagini era inserita nel contratto e conosciuta dall'appaltatore; infatti, che il sito oggetto d'intervento fosse interessato dalla preliminare effettuazione di attività di sorveglianza archeologica, era certamente noto alla appaltatrice fin dalla consegna provvisoria dei lavori, avendo dovuto ### “…consentire, dopo lo scotico, l'esecuzione delle ricognizioni di superficie a copertura totale, finalizzate all'individuazione di eventuali evidenze archeologiche”, onere ribadito anche nel verbale di consegna definitiva dei lavori del 13.9.2006 (doc. 3 ###.
Ciò che assume rilievo, invece, è l'incidenza di tali indagini archeologiche sull'organizzazione delle prestazioni contrattualmente previste e regolarmente eseguite dall'impresa appaltatrice, in funzione di un inevitabile rallentamento delle stesse già previsto fin dall'affidamento dei lavori.
Al riguardo, risulta convincente l'analisi svolta dal Ct di parte appellante laddove ha chiaramente spiegato che, in prossimità delle aree ### e ###, l'### non aveva potuto proseguire con il rilevato, che quindi ha dovuto interrompere a monte e a valle delle zone interdette, con la creazione delle c.d. “fasce di raccordo” F, in modo da ammorsare - successivamente - il nuovo rilevato” (v. allegato 1a ### prima memoria tecnica ing. Massenz pag.15-16, in cui è precisato che le aree interessate da rilievi archeologici hanno impedito gli interventi riguardanti la bonifica nelle zone ### e ###; i rilevati nelle zone ### e ### e nelle zone adiacenti; i pali ### nella zona ###; lo scatolare SI 87; la spalla SUD del viadotto ###. E, rispetto alle previsioni contrattuali, dal riepilogo delle lavorazioni settimanali (v. doc. 55 appaltatore) emerge che la programmata progressione dei lavori [### del rilevato (corpo stradale in rilevato, da fare a strati compattati, dopo la bonifica del terreno e dopo il consolidamento con pali ###; ### d'arte (### viadotto ### cavalcavia ### e ###, al di fuori del rilevato); ### (per consentire il deflusso acque, sotto il rilevato); ### (fondazione stradale da 25 cm in stabilizzato; conglomerati bituminosi; smaltimento acque meteoriche lungo il tracciato, cordonate, sopra il rilevato)], ha subito una sospensione con riferimento alle aree ### e ### fino al 10.8.2007, epoca in cui sono state concluse le indagini sulle aree di interesse archeologico (v. pag. 16 all. 1a Ctu), con uno sviluppo non lineare del cantiere per la verosimile alterazione dell'organizzazione.
Ciò nonostante, va considerato che al momento della consegna dei lavori era noto all'appaltatrice di dover svolgere i lavori in maniera frammentaria e suddivisa in diversi punti; va considerato anche che il cronoprogramma è stato approvato in data ###, che era un preciso obbligo contrattuale la modifica del programma “…su richiesta del ### dei ### a mezzo ordine di servizio…qualora circostanze oggettive lo rendano di fatto inattuabile…” (v. punto 7.5 contratto appalto: doc. 1 appaltatore, pag.19), come messo in evidenza dallo stesso Ctu in questo grado (v. pag. 29) e che l'adeguamento delle risorse ed il coordinamento con tutte le attività previste spettava all'impresa.
Ed è pur vero che non può ragionevolmente affermarsi l'ininfluenza degli impedimenti archeologici, tuttavia, l'oggettiva alterazione dell'organizzazione che le interferenze archeologiche potevano verosimilmente aver rappresentato per le attività già programmate non impediva comunque la prosecuzione delle attività di base nei rimanenti tratti dell'asse principale (v. Ctu pag. 29), dovendosi considerare che la limitazione riguardava le sole immediate vicinanze delle aree interessate, le quali avevano una lunghezza rispettivamente di 310 ml e 284 ml, a fronte dello sviluppo complessivo del lotto 14 di 3.696 ml.
Ne consegue che l'aggravio derivante dalla rimodulazione dell'organizzazione non può aver determinato un danno significativo e non prevedibile in relazione ai diversi titoli per cui è richiesto. b) circa le interferenze delle linee ### e ### Con il programma dei lavori comunicato dal DL all'appaltatore mediante la nota dell'11.6.2007 (doc. 7 ###, erano state indicate come “### minori (#### acquedotto, etc.)”, quelle attività connesse allo sviluppo delle lavorazioni in corso di esecuzione e riguardanti la sistemazione dei sottoservizi o delle linee aeree gestite da altri enti, ribadendo che la presenza di eventuali interferenze non poteva limitare la sviluppo del cantiere.
Con nota del 28.6.2007 (doc. 10 ###, l'### aveva precisato che, rispetto alle date indicate nel cronoprogramma come momento in cui dovevano essere risolte le interferenze per consentire l'ultimazione dei lavori nei termini contrattuali, si era verificato un ritardo per lo spostamento delle linee ### e ### (milestones 1 e 2 del cronoprogramma). Aveva fatto seguito la risposta della committente datata 23.7.2007 in cui si affermava che “le linee di secondo ordine sono in fase di spostamento sia da parte ### che da parte ### Dove ciò non è ancora avvenuto (### è perché necessitano opere propedeutiche, quali la deviazione della strada stessa, conseguente il completamento della spalla Sud che potrà essere iniziata subito dopo lo spostamento provvisorio del metanodotto, come sopra rappresentato” (doc. 24 Committente e doc. 16 ###.
Sulla base di tale premessa, l'appaltatore lamenta che la situazione ostativa ha comportato un ritardo nell'esecuzione della spalla Sud del ### e l'esecuzione dello scatolare SI 86, di cui il primo giudice non ha tenuto conto. ###, in questo grado, ha analizzato tale riserva e, partendo dal presupposto che i verbali di consegna parziale dei lavori in data ### (doc. 2 appaltatore) e di consegna definitiva in data ### (doc. 3 appaltatore) riportavano la “necessità di operare … in presenza, nella zona dei lavori, di sotto/sopra servizi di varia natura (ad esempio cavi coassiali, fibra ottica, linee elettriche in BT, linee elettriche in MT, oleodotto, gasdotti, fognature, acquedotto, impianti vari, ecc.), per i quali l'### dovrà impiegare i necessari accorgimenti al fine di non danneggiarli in alcun modo e dovrà adottare la massima cautela nella ricerca e nell'esecuzione delle opere interferenti, applicando tutte le prescrizioni che gli ### rilasceranno, collaborando con i medesimi nelle attività di rilevo ed eventualmente nella sistemazione dei servizi medesimi.”, è giunto ad affermare che la riserva non è accoglibile poiché la presenza di sottoservizi e l'onere conseguente alla definizione delle attività di risoluzione erano già noti all'appaltatore sin dalla sottoscrizione del contratto per cui era richiesto dal contratto e da un generale dovere di cooperazione un coordinamento dei lavori stessi. Infatti, secondo quanto disposto dal punto B.13) “Obblighi ed oneri connessi all'esecuzione dei lavori” dell'art. 13 del contratto d'appalto, tutti gli apprestamenti derivanti dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di “…impianti interrati, linee aeree, etc., di vario genere…” dovevano essere effettuati “d'intesa con la ### lavori ed in conformità alle prescrizioni fornite dai vari ### dei sottoservizi.” (v. doc. 1 appaltatore). ### non ha riscontrato una condotta dilatoria dei tempi di risoluzione delle interferenze da parte della ### lavori, dato che, per quanto riguarda la milestone “2” relativa all'area “B” (###, collocata in data ###, la stessa non poteva certamente essere concordata e risolta dopo soli 4 giorni dalla data di trasmissione del cronoprogramma del 26.4.2007, la cui approvazione era ancora in itinere. Né è classificabile come ritardo la risoluzione della milestone “6” relativa all'area “H” (### 86), collocata in data ###, in quanto con nota del 23.7.2007 (doc. 24 Committente e doc. 16 ### il ### dei lavori aveva comunicato che erano in corso alcune attività di spostamento, attività contrattualmente in obbligo di coordinamento con ### lavori ed ### gestori.
Pertanto, il Ctu ha ritenuto di non effettuare alcun riconoscimento economico all'appaltatore per tale situazione ostativa anche considerando che il ### dei lavori (doc. 53 Committente) non riportava le date di fine risoluzione delle interferenze in parola di talché non era quantificabile a posteriori il concreto ritardo.
Non emergono elementi per discostarsi dalla valutazione peritale, anche tenendo conto della chiara memoria tecnica del Ct di parte appellante dalla quale risulta che: - al fine di non ostacolare i lavori di realizzazione della spalla Sud del viadotto ### la linea BT e la linea ### (linee aeree) insistenti alla progressiva 52+100 circa, avrebbero dovuto essere spostate entro il giorno 01.05.2007 (milestone n° 2 del crono programma), mentre lo spostamento effettivo era poi avvenuto nel novembre 2007; - al fine di non ostacolare la realizzazione dello scatolare ### 86, la linea ### insistente alla progressiva 52+600, avrebbe dovuto essere spostata entro il ### mentre lo spostamento effettivo era poi avvenuto solo nel Settembre 2007; - la presenza di una ulteriore linea ### fra le progressive 50 + 731 e 50 + 841, aveva ostacolato la realizzazione del rilevato previsto nel programma lavori del 26.04.2007, a partire dal giorno 01.01.2008 (milestone 11 cronoprogramma).
Ora, anche ammesso che i tempi degli spostamenti delle linee in questione si siano verificati come indicato dalla parte appellante, non risulta una concreta incidenza dei pretesi rallentamenti sulla programmazione complessiva anche in relazione ad altre lavorazioni, specie considerando che, in base agli impegni contrattuali assunti, era previsto un necessario coordinamento con la ### lavori per tutti gli apprestamenti derivanti dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di sottoservizi e che dovevano ritenersi compresi e compensati nei relativi prezzi di elenco gli oneri per l'esecuzione di lavori inerenti alle condotte di gas, acqua e liquami (v. art.13 del contratto, punto B.13). c) circa il progetto dei cavalcavia ### e ###.
Risulta che, con nota del 2.5.2007 (doc. 60 ###, avente ad oggetto “#### e ###”, l'appaltatore aveva informato il ### dei lavori che in sede di verifica della progettazione esecutiva delle opere d'arte era “emersa l'assenza dei controventi di montaggio in corrispondenza delle piattabande superiori degli impalcati metallici” ed aveva proposto una modifica della struttura costituente l'impalcato; il DL, con nota dell'11.6.2007, aveva rilevato che in contratto le “suddette opere sono contemplate nella parte di lavori da eseguire <a corpo> e pertanto come tali devono essere realizzate, comprese le necessarie opere provvisionali in sede di assemblaggio.
Eventuali carenze progettuali avrebbero dovuto essere valutate nell'ambito dell'offerta complessiva formulata da codesta ### all'atto dell'espletamento della gara d'appalto” (doc. 21 Committente e doc. 9 ###.
La corrispondenza successiva conferma le rispettive posizioni di contrasto fra l'appaltatore, che aveva attribuito la carenza ad errori del progetto esecutivo, e la ### lavori che, contestando l'assunto, aveva insistito nell'addebitare all'appaltatore il fatto di non aver formulato una offerta adeguata agli elaborati di gara messi a disposizione.
In ogni caso, con distinte note rispettivamente del 17.10.2008 e del 22.10.2008, aventi ad oggetto rispettivamente “### elaborati - impalcato cavalcavia ###” e “### elaborati - impalcato cavalcavia ###”, la Committente, con “riferimento al progetto costruttivo dell'impalcato metallico” aveva approvato gli “elaborati tecnici, riportanti in rosso le prescrizioni che si dovranno adottare in sede esecutiva” (doc. 12-13 ### e doc. 37 e 39 Committente). ###, nell'analizzare la riserva, ha spiegato che “i controventi di montaggio indicati si riferivano a profili metallici, disposti a crocera tra le travi reggenti l'impalcato ed i traversi d'irrigidimento, profili necessari per la prima fase di esercizio di varo travi.
Detti controventi risultano necessari al fine di evitare sbandamenti per instabilità dell'equilibrio delle travi in fase di getto dell'impalcato, quando ancora le travi non sono controventate definitivamente dall'azione solidarizzante dell'impalcato.
Gli elaborati di progetto per i due cavalcavia “###” e “###” (doc. 57 ### non riportano la presenza di controventi di montaggio a livello dell'impalcato” (v. pag. 37-38 Ctu).
Gli elaborati di progetto costruttivo, approvati dalla ### lavori per i due cavalcavia “###” e “###” (doc. 59 ### riportano, in variazione agli elaborati posti a base di gara (doc. 57 ### e per quanto attiene alle doglianze del ricorrente: - la presenza di due fasce di controventi di montaggio a livello dell'impalcato, formati da profili ad “L”, sez. 80x20 mm, disposti a doppia crociera tra le travi d'impalcato ed i traversi; - incremento d'armatura per il pulvino d'imposta spalla “A” del manufatto “###” , in particolare su sez. C-C (batolo pulvino, principalmente su correnti inferiori) e sez. D-D (prossimità ancoraggio ritegno antisismico); vedasi confronto tavole “4 06.11.03.07 1” di progetto costruttivo (doc. 59 ### e “3 06 11 03 07 B” di progetto esecutivo (doc. 57 ###; - incrementi d'armatura, in analogia a quanto indicato al punto precedente ad esclusione della sez. D-D, per il pulvino d'imposta spalla “B” del manufatto “###” e per i pulvini d'imposta spalle “A” e “B” del manufatto “###”. (v. pag. 40-41 Ctu). ### ha, quindi, ritenuto parzialmente accoglibile la riserva affermando che: - in ordine ai controventi, essendo questi assimilabili ad opere provvisionali - ancorché in posa definitiva, non soggette a rimozione - necessarie solo per la prima fase di esercizio delle strutture, non funzionali per le ulteriori fasi di esercizio della stessa trattandosi di apprestamenti di varo, analoghi alle opere di puntellamento di solai gettati in opera nella fase di solidarizzazione tra componenti posati e getti di calcestruzzo in fase di maturazione, non erano soggetti ad un controllo preventivo e/o un'approvazione da parte dell'### né ad una verifica eseguita da organi terzi ed estranei all'appalto.
Questa circostanza si desume espressamente dall'### 35 del D.P.R. n. 554/1999, riguardante il progetto esecutivo, che stabilisce che “restano esclusi (n.d.r.: dal progetto esecutivo) soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali”. La presenza e la relativa incidenza economica delle opere provvisionali doveva essere tenuta in conto dall'### in fase di valutazione dell'offerta, in ordine alla completezza delle voci d'### prezzi e/o ### speciale d'appalto che, per i manufatti “###” e “###”, prevedeva l'appalto “a corpo” (v. pag. 41 Ctu); - in ordine alle modifiche dei pulvini d'imposta, introdotte dal progetto costruttivo (doc. 57 ###, anche se ragionevolmente ascrivibili a modifiche di dettaglio, traggono origine da un sottodimensionamento progettuale. Le modifiche, localmente limitate nell'insieme dei complessivi corpi d'opera “###” e “###, sono individuabili in alcune modeste variazioni dimensionali dei muri paraghiaia e della zona attacco ritegni antisismici e nella maggiore incidenza di armatura a livello d'appoggio del pulvino. Dette modifiche si configurano come locali carenze progettuali, anche se superabili nella fase di progettazione costruttiva (v. pag. 42 Ctu). ###, dunque, è pervenuto ad una quantificazione della riserva, sulla base della produzione giornaliera media nel periodo di inizio e fine delle lavorazioni ritardate, considerando uno slittamento di 60 giorni (tempo stimato per la redazione del nuovo progetto esecutivo dei pulvini ### e ###); in sintesi, ha determinato la riduzione della produttività giornaliera confrontando la produttività teorica complessiva nel periodo di slittamento delle lavorazioni con la produttività media giornaliera nello stesso periodo, ritenendola pari all'1,10%.
Ha, quindi, applicato tale percentuale agli oneri non compensati, vale a dire agli oneri per spese generali, vincolo attrezzature e mezzi, personale fisso, spese fisse di cantiere e mancato utile secondo il criterio indicato (v. pag. 43 Ctu), quantificando per la riserva un ammontare di € 8.310,27, se le spese generali e l'utile d'impresa potevano essere commisurate nella misura rispettivamente del 10% e del 2,5% come indicate dall'### nella relazione giustificativa d'offerta (doc. 3 ###, oppure un ammontare di € 12.606,84 se per le spese generali e per l'utile d'impresa si prende a riferimento la misura rispettivamente pari al 15% e al 10%, così come individuate dall'### nelle proprie richieste risarcitorie. d) circa la presenza di ditte terze.
Con nota del 22.9.2008, avente ad oggetto “### strade di servizio”, il ### dei lavori, in risposta alla nota pervenuta in data ###, aveva confermato all'### “la necessità di dare corso al completamento della fondazione stradale in misto granulare stabilizzato, con temporanea sospensione della stesa dei successivi strati di conglomerato bituminoso per base, binder e tappeto”, precisando che solo dopo l'ultimazione dei lavori relativi alla posa di canalizzazioni ed impianti (lotti ### e 14c di competenza di altre ###, sarebbe stato valutato con l'### se completare le lavorazioni mancanti oppure stralciare le stesse dai lavori di contratto (doc. 15 ###.
L'### con la riserva in questione, ha lamentato una ridotta produttività per il ritardo conseguente alla presenza di ditte terze (lotti ### e ###) che ha portato alla richiesta di temporanea sospensione di lavorazioni, dal 22.9.2008 all' ###.
Le lavorazioni sospese riguardavano i conglomerati bituminosi da realizzarsi su strade di servizio, conglomerati che sarebbero stati demoliti in conseguenza dell'effettuazione di lavori di posa di sottoservizi nell'ambito di altri lotti (lotti ### e ###); dall'esame dei cronoprogrammi approvati riportati in atti (rev.1 e rev.7, rispettivamente doc. 6 e doc. 26 ### non è stato possibile, per il ### individuare quando queste lavorazioni si sarebbero dovute effettivamente eseguire. ### dei lavori (doc.53 ### riporta attività di posa di conglomerato bituminoso su strada di servizio in data ### sino al 4.8.2008: successivamente le attività sulle strade di servizio risultano ferme. ### ha ritenuto non accoglibile la riserva in considerazione degli obblighi contrattuali posto che: - l'art. 13, punto 32) del ### d'appalto (doc. 1 ### prevede che “qualora si trovino a dover operare nell'area di cantiere anche altre imprese incaricate dalla ### o ### gestori di sopra/sottoservizi, l'### sarà tenuto a coordinare le proprie lavorazioni con quelle delle suddette imprese o ### e sopportare gli eventuali oneri derivanti dalla concomitanza delle attività” (doc. 1 ###. - nel Verbale di consegna parziale dei lavori del 4.4.2006 (doc. 2 appaltatore) e, nel verbale di consegna definitiva dei lavori del 13.9.2006, si legge, tra l'altro, che “### dei ### in particolare, ha richiamato la necessità di operare ….. in presenza di altre ### esecutrici con appalti separati, anche per conto di ### terzi, con le quali dovrà essere coordinato il programma lavori” (doc. 3 ###.
Le attività di cantiere erano, pertanto, soggette al vincolo contrattuale di coordinamento con l'esecuzione di altre opere da parte di imprese terze, coinvolte nelle stesse aree di cantiere.
In considerazione dell'obbligo del coordinamento e unitamente alla non indicazione, nel programma lavori, di dette specifiche lavorazioni, le stesse risultano indeterminate in ordine alla loro collocazione temporale, per cui, tenuto conto della facoltà della ### lavori di stralciare parti d'opera, nei limiti normativamente consentiti, il Ctu ha escluso la sussistenza di elementi che fossero indice di “ritardo” nell'esecuzione di dette opere e ha ritenuto di non effettuare un riconoscimento economico all'### a tale titolo.
Tale valutazione può essere condivisa, specie se si considera che era un preciso onere assunto contrattualmente quello di lavorare in compresenza di altre imprese; merita ribadire, infatti, che, all'art.13 punto D.32 del contratto di appalto, era previsto che: “qualora si trovino a dover operare nell'area di cantiere anche altre imprese incaricate dalla committenza o enti gestori di sopra/sottoservizi, l'appaltatore sarà tenuto a coordinare le proprie lavorazioni con quelle delle suddette imprese o ### e sopportare gli eventuali oneri derivanti dalla concomitanza delle attività” (v. doc. 1 appellante). e) mancata realizzazione di manufatti “###, ### e ###” da parte di ditte terze.
La situazione ostativa presa a riferimento riguarda il preteso ritardo determinato dalle opere, a carico di altre ### relative ai sottovia sostitutivi ### e ### di ### e ### dell'### (### ed al cavalcavia sostitutivo ### di ### (### e ### (### (v. Ctu pag.47).
Con nota del 23.7.2007 (doc. 24 ### e doc. 16 ### il ### aveva comunicato all'### che le opere sul lotto 17 di competenza di altra impresa (###, avrebbero ritardato le lavorazioni dei sottovia e del cavalcavia facendo presumere che i lavori di ### fino a quel momento non interessati da tale intervento, potevano essere concretamente avviate agli inizi del mese di settembre.
L'### con annotazione in calce al verbale 14.2.2008, apposta in data ### ha rilevato “…che le previsioni operative contenute nel suesteso verbale contrastano con quelle contrattuali, impedendo la produzione programmata” (doc. 70 ter ###.
I lavori oggetto di ritardata esecuzione riguardavano opere stradali, muri di contenimento, impianti di trattamento delle acque di piattaforma ed opere di finitura tra: - le progressive 50 + 955 e 50 + 995 (opera ###); - le progressive 50 + 605 e 50 + 705 (opera ###); - le progressive 52 + 550 e 52 + 650 e tra le progressive 53 + 535 e 53 + 585 (opera ###). Dagli atti prodotti, secondo il ### non vi sono elementi certi per individuare univocamente la data di conclusione effettiva delle lavorazioni in capo ad altre ditte relativamente ai manufatti ###, ### e ###, anche se, lo stesso tecnico ha affermato che il cronoprogramma rev.7 del 5.2.2009 (doc. 26 ###, approvato con nota della ### in data ### (doc. 29 ###, riportava la fine della sospensione dei muri “###” e “###” (interferenti con ### e ###) in data ###. ### ha ritenuto la riserva accoglibile, in quanto il ritardo è stato denunciato dall'### e riconosciuto dal ### dei lavori; inoltre, il ### dei lavori (doc. 53 ### riportava alcune lavorazioni di movimenti terra presso i sottovia a partire dal febbraio 2009, re-interro linee acque prima pioggia ###-### a partire da marzo 2009, esecuzione muro #### a partire da marzo 2009, posa pozzetti di carico acque meteoriche su ### a partire da aprile 2009, di talché la data di conclusione delle lavorazioni di terzi poteva essere desunta da tali scadenze.
Pertanto, ai fini della quantificazione della riserva, il Ctu ha determinato l'importo delle lavorazioni oggetto di ritardo in modo parametrico a partire dall'importo complessivo di cui ai punti 001, 010, 020, 022, 023 di pag. 134 del Computo metrico estimativo generale di ### n. 1. Detto importo complessivo si riferisce alle opere relative all'asse principale, opere di sostegno, sovrastruttura stradale e lavori di finitura. Noto lo sviluppo complessivo dell'asse stradale, se ne è determinato il costo parametrico e, conoscendo lo sviluppo complessivo dei tratti interessati dai manufatti ###, ### e ###, il relativo costo per proporzionalità diretta (v. pag. 50-51 Ctu).
La produzione media giornaliera delle lavorazioni ritardate, quindi, è stata calcolata dal Ctu considerando l'inizio lavorazioni al 6.11.2007 e la fine lavorazioni al 30.12.2008.
Per la determinazione della riduzione della produttività, il Ctu ha operato in analogia con quanto già eseguito per la riserva relativa alla errata progettazione dei cavalcavia ### e ###, considerando uno slittamento delle lavorazioni di 420 giorni (dal 6.11.2007 al 30.12.2008) e determinandola al 5,31%.
Ha, quindi, applicato tale percentuale agli oneri non compensati, vale a dire per spese generali, vincolo attrezzature e mezzi, personale fisso, spese fisse di cantiere e mancato utile secondo il criterio indicato (v. pag. 51-52 Ctu), quantificando per la riserva in questione un ammontare di € 253.437,09, se le spese generali e l'utile d'impresa potevano essere commisurate nella misura rispettivamente del 10% e del 2,5% come indicate dall'### nella relazione giustificativa d'offerta (doc. 3 ###, oppure un ammontare di € 297.311,38 se per le spese generali e per l'utile d'impresa si prende a riferimento la misura rispettivamente pari al 15% e al 10%, così come individuate dall'### nelle proprie richieste risarcitorie. f) interferenza con metanodotto ### È documentato che, con telegramma del 26.4.2007 e successiva comunicazione del 22.6.2007 (doc. 8 ###, la ### aveva diffidato ### dal proseguire i lavori in prossimità del metanodotto per la pericolosità della situazione, precisando che tutte le attività dovevano rimanere al di fuori della fascia di rispetto asservita di 13,5 + 13,50 m a cavaliere della condotta, zona in cui non dovevano essere realizzati neppure depositi di materiali provvisori.
Nel “### lavori” del 26.4.2007, ### aveva rappresentato al ### la necessità di rimuovere le interferenze destando “particolare preoccupazione sia la condotta della ### che ad oggi impedisce la realizzazione della spalla sud del viadotto ### e l'adiacente pila ….. preoccupazione accresciuta dalla totale assenza di previsioni in ordine ai tempi di risoluzione delle predette problematiche”, come risultava dalla copia allegata del telegramma della ### “che contiene prescrizioni relative alle distanze minime da rispettare rispetto alla condotta esistente, che risultano particolarmente penalizzanti ed assolutamente imprevedibili”.
Con nota dell'11.6.2007 (doc. 7 ###, avente ad oggetto “### lavori”, il ### de lavori aveva comunicato all'### che il ### aveva “richiesto e sollecitato, per l'ennesima volta, lo spostamento del metanodotto” ma che non poteva esprimere alcun parere sui tempi di spostamento trattandosi di lavori di competenza di enti terzi; in ogni caso, aveva concluso che la presenza di eventuali interferenze non poteva limitare la sviluppo del cantiere.
Con nota del 22.6.2007, avente ad oggetto “### lavori con metanodotto esercito ad alta pressione. Sviluppo indagini archeologiche”, il ### aveva comunicato a ### che la diffida a proseguire con le attività in corso non poteva avere seguito dato che le indagini erano costituite da “mera verifica superficiale delle aree effettuata da personale esperto, che si avvale di badili, carriole, cazzuole e pennelli senza manomissione alcuna delle condutture interrate “ e che gli archeologi operavano “alla base del cassonetto stradale posto ad una quota di -0,50 ml dal piano campagna circostante, senza ulteriori approfondimenti”; con la stessa nota, era stato evidenziato che, stante il versamento di € 825.000,00.= per lo spostamento/adeguamento dei metanodotti interferenti con i lavori di costruzione, “alla data odierna non è ancora stato eseguito alcun intervento ….. con conseguente parziale blocco dei lavori da parte dell'### appaltatrice” (doc. 22 ###.
Dopo tale scambio di corrispondenza, ### aveva rinnovato, con telegramma datato 22.6.2007 (doc. 8 ### di contenuto analogo a quello del 26.4.2007, la diffida dell'### a proseguire i lavori di scavi archeologici in prossimità del metanodotto in alta pressione.
Per questo, con nota del 28.6.2007 (doc. 10 ###, ### aveva ribadito l'impedimento alla prosecuzione dei lavori cui faceva seguito la nota del 23.7.2007 (doc. 24 ### e doc. 16 ###. Con tale nota, la ### confermando di aver ripetutamente e inutilmente sollecitato ### per lo spostamento del metanodotto, si era rivolta alla appaltatrice in questi termini: “…###à dei proprietari dei terreni interessati dai lavori di posa della condotta ha necessariamente richiesto l'indizione di una ### per l'approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Tale condizione risulta necessaria per consentire a ### di procedere con l'esproprio dell'area. Stante ciò, la ### conscia dei problema e delle necessità di liberare le aree interessate ha promosso più incontri… per addivenire ad una soluzione.. Trattasi infatti di uno spostamento complesso che abbisogna di una determinata tempistica di intervento…Pur tuttavia il tempo contrattuale di appalto è compatibile con i lavori del metanodotto… ### invece di lamentare continue impossibilità di ad eseguire i lavori, bene farebbe codesta ATI a mantenere maggiori contatti con la direzione dei lavori per la risoluzione tempestiva di ogni problematica ….” (doc. 16 ###.
Le attività di spostamento del metanodotto venivano concordate tra #### dei lavori e ### di cantiere per settembre 2007 a cui faceva seguito l'inizio dei lavori con il getto del palo relativo alla spalla sud del viadotto ### per il ###, su cui è stato calcolato il ritardo dal ### La riserva ha ad oggetto, dunque, i ritardi nell'esecuzione della spalla sud del ### degli interventi di consolidamento ad essa adiacenti dipesi dallo spostamento del metanodotto ### interferente con l'esecuzione di opere relative al citato viadotto e, secondo il ### risulta acclarato il ritardo d'esecuzione dello spostamento della condotta ### rispetto agli accordi di coordinamento e per fatto indipendente dall'### dal 1.9.2007 al 1.12.2007 (v. pag.61 Ctu).
Per la quantificazione della riserva, il Ctu ha determinato l'importo delle lavorazioni oggetto di ritardo “### Salvaterra” così come indicato a pag. 134 del Computo metrico estimativo generale di ### n. 1; poi ha determinato la produzione media giornaliera tra inizio e fine lavorazioni (date da cronoprogramma rev.1) per le opere ritardate; infine, ha considerato uno slittamento delle lavorazioni di 91 giorni con una riduzione della produttività pari al 15,72%.
Ha, quindi, applicato tale percentuale agli oneri non compensati, vale a dire per spese generali, vincolo attrezzature e mezzi, personale fisso, spese fisse di cantiere e mancato utile secondo il criterio indicato (v. pag. 61-63 Ctu), quantificando per la riserva un ammontare di € 154.743,79, se le spese generali e l'utile d'impresa potevano essere commisurate nella misura rispettivamente del 10% e del 2,5% come indicate dall'### nella relazione giustificativa d'offerta (doc. 3 ###, oppure un ammontare di € 222.151,27 se per le spese generali e per l'utile d'impresa si prende a riferimento la misura rispettivamente pari al 15% e al 10%, così come individuate dall'### nelle proprie richieste risarcitorie. g) stagione meteo sfavorevole.
La riserva attiene all'incidenza che le situazioni ostative hanno avuto nel protrarsi dell'esecuzione dei lavori nella stagione sfavorevole, per le difficoltà riferite ai movimenti terra, agli impianti, alla sovrastruttura stradale e alla parte delle opere di finitura. ### il ### la riserva non può essere accolta posto che il cronoprogramma lavori del 26.4.2007, successivamente approvato dal ### in data ### (doc. 7 ###, aveva previsto, per quanto riguarda asse principale e rilevato, il seguente calendario delle lavorazioni: - scortico dal 4.1.2007 al 30.11.2007; - scavo di bonifica dal 30.1.2007 al 31.12.2007; - preparazione del piano di posa dal 12.2.2007 al 7.3.2008; - materiale arido anticapillare dal 1.5.2007 al 4.4.2008; - sistemazione rilevato dal 8.6.2007 al 30.9.2008; - misto cementato dal 4.9.2007 al 31.12.2007; - fornitura terreno vegetale dal 20.9.2007 al 31.10.2008. ### il ### “risulta pertanto evidente come, nelle previsioni dell'### buona parte delle operazioni di movimentazione materiali fosse da eseguire anche in stagione autunnale-invernale, quindi in stagione statisticamente sfavorevole”.
E sempre nella stagione invernale dovevano essere realizzate altre lavorazioni (es. la posa delle vasche di accumulo e impianti di sollevamento (opere idrauliche) previsti dal 10.7.2008 al 30.11.2009; la posa di stabilizzato etc.); per altre opere di finitura, invece, non sussistevano particolari controindicazioni per la loro effettuazione in periodi statisticamente sfavoriti dal punto di vista meteorologico mentre la posa di conglomerati bituminosi, potendo avvenire solo in stagione favorevole, rientrava fra quelle lavorazioni riprogrammate con la proroga concessa di talché poteva avere uno sviluppo temporale massimo di 90 gg. nella stagione favorevole, con fine al 6.7.2009. ### ha ritenuto di non poter effettuare alcun riconoscimento economico e non sussistono concreti elementi di valutazione per discostarsi da tale conclusione. h) perizia di variante.
Con nota del 25.2.2009 (doc. 27 ###, avente ad oggetto “### extra contratto”, il ### facendo seguito a nota del 30.1.2009, aveva confermato all'### che era in fase di predisposizione una specifica perizia di variante tecnica e suppletiva, riguardante determinati lavori, meglio descritti nel testo della perizia di variante tecnica suppletiva n.2 del 25.2.2009, presentata in data ### (maggiori scavi di bonifica asta principale, integrazione armatura pali di fondazione e fondazione muretti spalle ponte ### modifica spalle e fondazioni viadotto ### maggior sviluppo fondazioni e sovrastanti muretti di sottoscarpa cavalcavia ###-###, opere in economia vari manufatti idraulici, fornitura e posa bynder piste di svincolo per raccordo asta principale con S.S. 434 e pavimentazione strada comunale deviata, realizzazione muri di sottoscarpa in corrispondenza spalle cavalcavia ### nuovi lavori a misura: v. doc.27 appaltatore). ### di variante aveva comportato maggiori lavori per € 2.280.135,89 e la modifica di n. 2 prezzi a corpo, con pattuizione di n. 28 nuovi prezzi, con un maggior tempo contrattuale di 120 giorni.
L'### lamenta la tardiva redazione ed approvazione della ### suppletiva di variante tecnica n. 2, programmata in data ### ed approvata da ### spa in data ###. ### ha ritenuto non accoglibile la riserva non essendo specificatamente argomentato dall'### il danno derivante dal lamentato ritardo di approvazione di talché non ha riconosciuto alcun risarcimento.
Non sussistono concreti elementi di valutazione per discostarsi da tale conclusione.
Conclusa l'analisi di ciascuna delle situazioni ostative, tenuto conto delle risultanze dell'indagine peritale svolta in questo grado, deve essere quantificato il complessivo importo oggetto di riconoscimento per la riserva n.1 per ridotta produttività.
Innanzitutto, va chiarito che il danno da ridotta produttività attiene a quell'aggravio economico accertato in capo all'appaltatrice qualora quest'ultima, dopo la pianificazione del lavoro sulla base del quale aveva calibrato l'offerta, abbia dovuto riprogrammare i lavori in funzione di un andamento anomalo dell'appalto che sia stato causa di un improduttivo rallentamento: il dimostrato verificarsi di detto danno obbliga l'ente gestore al relativo risarcimento.
Nel caso di specie, per quanto evidenziato in relazione alle distinte situazioni ostative, la programmazione dei lavori, così come comunicata in data ### ed approvata con la nota 11.6.2007 in cui si dava atto della esistenza di determinate interferenze, ha subito una effettiva alterazione non imputabile all'impresa. Né può dirsi che la minore produttività era impedita dalla precisazione del DL secondo cui “la presenza di eventuali interferenze non può limitare lo sviluppo del cantiere”, atteso che il pacifico rispetto della scadenza finale da parte dell'impresa è aspetto distinto dal rallentamento subito dalla stessa impresa a causa delle situazioni ostative, operando l'uno su un piano diverso dall'altro; in altre parole, le lavorazioni sono state, sì, effettivamente svolte nei tempi stabiliti ma con aggravio per l'organizzazione dell'### risarcibile nei limiti di seguito accertati.
Ciò premesso, con riferimento alla riserva n.1, il Ctu ha effettuato una quantificazione del danno subito dall'### facendo due ipotesi: - € 416.491,15 (di cui € 8.310,27 per errata progettazione dei cavalcavia ### e ###, € 253.437,09 per mancata realizzazione delle opere ###, ###, ### ed € 154.743,79 per presenza del ### laddove le spese generali e l'utile d'impresa siano rapportate alla percentuale forfettaria rispettivamente del 10% e del 2,5% previste in contratto; - € 532.069,49 (di cui € 12.606,84 per errata progettazione dei cavalcavia ### e ###, € 297.311,38 per mancata realizzazione delle opere ###, ###, ### ed € 222.151,27 per presenza del ### qualora le spese generali e l'utile d'impresa nella percentuale forfettaria dovessero essere calcolate rispettivamente al 15% ed al 10% come richiesto dall'impresa secondo parametri nel frattempo introdotti.
Ora, al riguardo, in caso di ridotta produttività, il diritto dell'impresa al risarcimento del danno subito deve essere commisurato, non alle spese generali e l'utile rapportate all'appalto di cui si discute, ma alle spese generali ed all'utile che l'appaltatore avrebbe conseguito in altri lavori che avrebbe potuto seguire qualora non fosse occupato nell'appalto che ha dato causa ad un prolungamento dell'impegno inizialmente previsto.
Ne consegue che l'importo del risarcimento a favore dell'impresa per la riserva n. 1 deve essere pari a € 532.069,49, come quantificato dal Ctu con la seconda ipotesi, oltre rivalutazione ed interessi calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dal 7.9.2007 (data intermedia tra la consegna definitiva dei lavori e la data di ammissione del SAL n.6 del 31.8.2008) al saldo (v. elaborato 8 e 8bis allegato alla ###. Circa la riserva n.2.
L'### lamenta una carenza di saturazione della manodopera impiegata in cantiere per effetto delle cause ostative indicate nella ### n. 1 che hanno comportato un maggior vincolo di manodopera per il recupero della produzione che non ha potuto essere realizzata nei termini contrattualmente previsti. Il ristoro richiesto è relativo al periodo intercorrente dalla data di consegna definitiva dei lavori (13.9.2006) sino alla data di emissione del SAL n. 6 (31.8.2008), oltre che per ogni giorno di permanenza in cantiere eccedente la data di ultimazione contrattuale. ### ha riconosciuto una correlazione tra le situazioni ostative lamentate in ### 1 e la denunciata carenza di saturazione di manodopera ed ha ritenuto accoglibile la riserva con riferimento ai soli impedimenti che avevano generato un danno da ridotta produttività, ossia la presenza metanodotto ### gli errori di progettazione dei pulvini d'imposta per i cavalcavia “###” e “###” e i mancati completamenti, da parte di altre imprese, dei sottovia sostitutivi “###” e “###” e del cavalcavia sostitutivo “###”.
Per la quantificazione della riserva, il Ctu ha determinato la produzione media giornaliera prevista (così come desumibile dalle indicazioni di cronoprogramma rev.1) per i vari periodi intercorrenti tra la data di consegna dei lavori (13.9.2006) e le date di calcolo dei vari ### dal n. 1 al n. 6; ha confrontato le produzioni medie giornaliere di cui sopra con le produzioni medie giornaliere effettive riscontrate con le emissioni dei SAL relativi, comprensivi anche delle lavorazioni di ### n. 1: da detto confronto emergono pertanto le riduzioni di produttività, distinte per i vari periodi considerati.
Gli oneri “lordi” per maggior vincolo della manodopera sono pertanto determinabili applicando ai costi medi della manodopera, esposti dall'### (doc. 64 ### nei vari periodi considerati, la relativa percentuale di ridotta produttività per il rispettivo periodo. Si precisa che per oneri “lordi” si considerano gli oneri per maggior vincolo della manodopera derivanti da tutti i ritardi registrati nell'esecuzione delle opere.
Per la determinazione del maggior vincolo della manodopera derivante dai soli ritardi riconosciuti per le parti d'opera di cui alla ### n.1 si è pertanto proceduto all'applicazione di un'aliquota percentuale rispetto al dato “lordo” precedentemente determinato: detta aliquota percentuale è stata determinata rapportato il valore complessivo delle lavorazioni ritardate (così come determinate nel calcolo della ### n. 1) all'importo complessivo delle lavorazioni previste al 31.8.2008 (data del SAL n. 6). ### totale riconoscibile per la riserva ammonta a € 46.998,94.=, così come risultante dall'### di calcolo n. 4 allegato. (v. Ctu pag. 68-69).
Il ragionamento va condiviso per le ragioni già svolte con la conseguenza che deve essere riconosciuto all'### un importo di € 46.998,94, a titolo di risarcimento del danno per carenza di saturazione della manodopera, oltre rivalutazione ed interessi calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dal 7.9.2007 (data intermedia tra la consegna definitiva dei lavori del 13.9.2006 e la data di ammissione del SAL n.6, del 31.8.2008) al saldo (v. elaborato 8 e 8bis allegato alla ###.
Circa la riserva n.3.
L'### chiede € 27.822,70 per l'incremento dei costi di mercato a causa dello slittamento del tempo di esecuzione dei lavori rispetto a quello originariamente previsto, slittamento determinato dalle situazioni ostative indicate nella ### n. 1. ### non ha fornito elementi che consentano di accogliere la riserva.
Innanzitutto, la generica richiesta per “costi di mercato notevolmente superiori a quelli previsti” non è accompagnata da una specificazione del materiale gravato dal lamentato notevole rialzo di mercato ed è applicato a tutti i valori della produzione un adeguamento forfetario complessivo, secondo indici ### senza indicazione della tipologia dei costi effettivamente incrementati.
Inoltre, l'art. 4 del ### d'appalto esclude, a norma dell'art. 26, comma 3 della L. n. 109/1994, l'applicazione dell'art. 1664 cc e la revisione dei prezzi, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 550 L.311/2004, i cui presupposti non risultano sussistere.
Circa la riserva n.4.
L'### chiede € 8.472,47, per interessi maturati sulla ritardata acquisizione dell'utile, in dipendenza della protrazione dei tempi dei lavori di cui alla ### n. 1 e relativamente alle quote di ridotta produttività dei SAL da 1 a 6. ### ha riconosciuto una correlazione tra le situazioni ostative esaminate e l'impossibilità di fruire dell'utile generato dalla commessa ed ha così quantificato il valore della riserva: “…si sono determinate, in analogia con quanto riportato nel calcolo della ### n. 2, le riduzioni di produttività, distinte per i vari periodi considerati dalla consegna dei lavori al SAL n. 6.
Si sono poi determinati i ritardi, per perdita di produttività relativamente ai vari periodi, applicando ai distinti lassi temporali la rispettiva percentuale di riduzione di produttività.
Considerando l'utile medio giornaliero determinabile a partire dal valore del contratto (utilizzando l'aliquota del 2,5% indicata dall'### nella relazione di giustificazione dell'offerta), si sono conseguentemente determinati gli interessi giornalieri, per i vari periodi, utilizzando un tasso medio di mora del 5,35%, così come esposto dall'ing. ### Gli interessi lordi per ritardata acquisizione dell'utile sono stati conseguentemente determinati applicando gli interessi giornalieri precedentemente determinati ai periodi di ritardo già calcolati.
In analogia a quanto calcolato per la ### n. 2, gli interessi per ritardata acquisizione dell'utile derivanti dai soli ritardi riconosciuti per le parti d'opera di cui alla ### n. 1 sono stati determinati applicando agli interessi lordi il “peso” derivante dalla stessa aliquota percentuale (rapporto tra valore complessivo delle lavorazioni ritardate e importo complessivo delle lavorazioni previste al 31.8.2008) applicata nella ### n. 2. (v. Ctu pag.71-73).
Da tale criterio di calcolo, il Ctu ha determinato che l'importo totale riconoscibile per la riserva in esame ammonta a € 489,74, considerando l'utile d'impresa nella misura del 2,5%, oppure in € 1.825,39 se si considera la percentuale dell'utile di impresa nel 10%, come richiesto dall'appaltatore.
Al riguardo, va rilevato che la mancata disponibilità dell'utile di impresa, per un soggetto che ragionevolmente ricorre al credito, deve essere commisurato al tasso medio di interesse pagato per acquisire la disponibilità della somma non introitata nei tempi previsti.
Quindi, l'importo che deve essere riconosciuto è pari a € 1.825,39, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Circa la riserva n.5.
L'### chiede € 32.447,43 per maggiori costi conseguenti alla manutenzione delle opere realizzate per il protrarsi dei tempi delle lavorazioni in conseguenza delle situazioni ostative di cui alla ### n. 1, atteso che l'art. 21 del ### d'appalto prevedeva: “### a che non sia stato approvato il ### di ### ……. o non siano decorsi due mesi dalla data in cui lo stesso ha assunto carattere definitivo, la manutenzione dell'opera sarà eseguita a cura e spese dell'### il quale …. provvederà, altresì, sempre a sua cura e spese, alla custodia dell'opera” (v. doc. 1 appaltatore).
Il danno richiesto è determinato dall'### a partire dai valori di produzione, dal SAL 1 al SAL 6, applicando agli stessi valori una percentuale forfetaria del 2% per il rispettivo periodo di lamentato ritardo. ### il ### la riserva non può essere accolta in quanto l'### ha quantificato i maggiori oneri manutentivi in termini forfetari e non in termini consuntivi dell'effettiva attività svolta rilevando, peraltro, che i lavori contrattuali si sono conclusi in data ### (doc. 32 ### senza la registrazione di ritardo alcuno con conseguente mancanza del presupposto del maggior onere a carico dell'### La Corte ritiene di poter condividere la valutazione peritale.
Circa la riserva n. 8.
L'### chiede il riconoscimento di € 591.917,08 rilevando che, a causa del mancato completamento dei sottopassi ### e ### e del cavalcavia ### posti a carico di altra ditta, è stato costretto a mantenere attiva e ad utilizzare per il transito dei mezzi pesanti la viabilità esistente, con conseguenti oneri per la manutenzione e ripristino di tale viabilità posta a suo carico ex art. 13 del contratto di appalto. ### ha ritenuto che la richiesta di ristoro non fosse specifica e dettagliata, così come espressamente richiesto dall'art.31 del D.M. 145/2000 e non ha proceduto ad alcuna quantificazione della riserva.
In effetti, l'art. 13, punto A.1, del contratto di appalto, nell'indicare gli obblighi e gli oneri connessi all'impianto ed alla gestione del cantiere prevedeva che l'appaltatore dovesse curare la conservazione della viabilità pubblica e privata preesistente, mediante pulizia e manutenzione.
Sostiene l'appellante che l'obbligo del mantenimento della viabilità previsto in termini generali dall'art. 13 comma 1 del contratto di appalto non può ovviamente sussistere quando la manutenzione stessa si è dovuta prolungare oltre i tempi contrattuali o si sia dovuta ripristinare la viabilità medesima o percorrere tragitti alternativi a causa della condotta di cause esterne non imputabili all'appaltatore e, nel caso di specie, di altre imprese che non hanno completato le opere di loro pertinenza, precisando che l'onere di manutenzione e conservazione della viabilità si è nella specie protratto oltre il termine previsto dall'impresa nel cronoprogramma inviato in data ### e fondato sul presupposto che le opere venissero “ultimate entro e non oltre la data del 01/02/2008”, condizione accettata dal D.L. con l'approvazione dell'11.6.2007.
In realtà, come già evidenziato, non si è verificato un superamento del termine contrattuale posto che il prolungamento è stato oggetto di una nuova pattuizione che, in assenza di elementi concreti e specifici di danno, deve ritenersi remunerativa dell'obbligo contrattuale assunto dall'### Circa la riserva n. 10.
L'### chiede il riconoscimento di € 556.941,84 per la illegittima sospensione dei lavori disposta nel periodo 13.11.2008-5.2.2009 sul presupposto che “il prolungarsi eccezionale delle avverse condizioni metereologiche impedisce il normale avanzamento della produzione di cantiere e, quindi, la corretta esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni di progetto” (v. doc. 24 appaltatore).
In particolare, risulta che la sospensione è stata disposta con verbale datato 13.11.2008, sottoscritto dal ### dal ### e, con riserva, da ### e che i lavori sono ripresi in data ###, come emerge dal verbale, sempre sottoscritto dal ### dal ### e, con riserva, da ### in cui si legge che il ### dei lavori dava atto che erano “ cessate le ragioni che hanno determinato la sospensione per cui le lavorazioni possono riprendere” (doc. 24 ###. ### ha affermato che la sospensione è risultata di per sé legittima, stanti le avverse condizioni metereologiche richiamando l'art. 9 del ### d'appalto (doc. 1 ### in base al quale “il ### è legittimato a sospendere in tutto o in parte i lavori a norma dell'### 133, commi 1 e 7, del ### e dell'art. 24, commi 1 e 7, del ### qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche e altre circostanza speciali impediscano temporaneamente la esecuzione dei lavori stessi o la loro realizzazione a regola d'arte” senza che spetti all'### compenso o indennizzo alcuno.
Ha concluso che nulla dovesse essere riconosciuto all'### conclusione che questa Corte ritiene di far propria.
Circa la ### n.12.
L'### ha quantificato un importo di € 122.199,45 per interessi conseguenti alla ritardata emissione del saldo finale. ### ha ritenuto accoglibile la riserva in quanto l'emissione degli atti contabili è responsabilità esclusiva del ### dei lavori; per la quantificazione della riserva ha considerato il credito residuo dell'### così come desumibile dall'### di ### 7.2.2013 (doc. 58 ###.
Il ritardo nel pagamento, avvenuto il ###, è, secondo il ### di 1306 giorni, calcolati tra il termine ultimo del pagamento coincidente con la data del 18/4/2010 (determinabile in base alla data di fine lavori, 22.7.2009, ed in base ai termini per l'emissione della rata di saldo, ossia 180 gg. per collaudo oltre a 90 gg. per pagamento), per cui il ### considerando gli interessi legali per i primi 60 gg (1% nel 2010) e gli interessi di mora per il restante periodo, ha calcolato un importo per interessi pari a € 124.057,41. Da tale somma ha detratto € 9.237,32, già corrisposti dal ### (v. doc. 95 ###, pervenendo a riconoscere dovuta la somma di € 114.820,09 (v. elaborato di calcolo n. 6 allegato alla ###.
Né può dirsi, come vorrebbe sostenere l'appellata, che non sussista il ritardo nella elaborazione della contabilità finale per avere la appaltatrice consegnato in ritardo gli elaborati tecnici (disegni “as built”) o per non aver completato le opere di finitura o, ancora, per la mancata approvazione della perizia di variante n.3, posto che il CTU ha riferito che questi fattori non erano ostativi all'emissione dello ### finale. Del resto, a prescindere dalla tardività dell'argomentazione circa la mancanza della documentazione, introdotta da ### ben oltre la costituzione in giudizio, la conclusione a cui è pervenuto il Ctu trova riscontro nelle risultanze probatorie: - le fasi di approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva n.3 sono estranee alla condotta dell'appaltatore; - non è contestato che gli elaborati grafici siano stati consegnati dal R.T.I., oltre che in funzione dell'emissione dei singoli S.A.L., anche quale consegna totale e complessiva “a consuntivo”, per un numero di oltre 600 tavole; - in data ### con Raccomandata a mani prot. 2220/CF/1365 (doc. 78 e 79 appellante), ### risulta aver consegnato tutta la documentazione contabile fino alla perizia n. 2 compresa. In particolare, risulta che siano stati consegnati gli elaborati grafici dei lavori a misura e a corpo, le relazioni di calcolo, il computo metrico generale già in possesso della direzione lavori, il computo delle aree di bonifica superficiale, i quadri di raffronto, e l'analisi prezzi; - in data ### con nota prot. 2220/CF/1368 sono stati consegnati il computo metrico, l'analisi prezzi e i disegni elaborati in relazione a tutti i nuovi lavori eseguiti anche nel 2010 e confluiti nella perizian.3 a consuntivo (v. doc. 80-81 appellante); - i testi ### e ### sentiti rispettivamente all'udienza del 16.4.2014 e del 10.2.2014 sui cap. 40 e 41 memoria ###, hanno confermato la consegna della documentazione predetta nelle date indicate; - con nota 23.4.2012 prot. 2220/UTM/180/AD/pt, RTI aveva segnalato la condotta di ### presso il suo consiglio di amministrazione (doc. 87 appellante); - il Ctu in primo grado aveva riferito come “il D.L. nella propria ### ha affermato di aver redatto il conto finale prima che l'impresa predisponesse gli elaborati relativi alla terza perizia”, provvedendo “a redigere lo ### finale dei lavori, per le operazioni di propria competenza, invitando l'impresa a prenderne cognizione …”, affermazione che dimostra la completezza della documentazione consegnata dall'appaltatore tanto che il Ct di parte convenuta, nella relazione 16.01.2013 ha precisato che il conto finale era già stato predisposto prima dell'approvazione della terza perizia sulla base della documentazione già consegnata.
Ne consegue che il ritardo accumulato nella redazione del saldo finale dell'opera è addebitabile alla ### non essendo provata ex art. 1218 cc l'impossibilità della prestazione. ### deve essere riconosciuto all'appaltatore, in riforma della sentenza impugnata, l'importo di di € 114.820,09, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Circa la riserva n. 13.
L'### chiede un importo di € 1.764.888,24 per i maggiori oneri conseguenti al ritardo nel collaudo. ### ha rilevato che si tratta di un importo strettamente collegato alla riserva n.12 e, come questa, ha ritenuto accoglibile la riserva in esame in quanto è responsabilità esclusiva del ### dei lavori il ritardo nella predisposizione del conto finale e delle operazioni di collaudo.
Per la quantificazione della riserva, il Ctu ha preliminarmente determinato il ritardo temporale nell'emissione del ### di ### Dalla data di fine lavori del 22.7.2009, considerando il termine massimo per l'emissione del ### di ### pari a 180 gg,, l'emissione dello stesso doveva avvenire entro il ###. In data ### veniva trasmesso all'### il ### di ### (vedasi ### 13 in doc. 94 ###, per cui i giorni di ritardo ammontano a 1.103.Per la quantificazione della riserva si propone alla Corte di riconoscere equitativamente, a compenso degli oneri di custodia e manutentivi, un importo nella misura dell'1% dell'aliquota delle spese generali giornaliere, queste ultime determinate a partire dall'importo contrattuale di ### n. 1, il tutto così come calcolato nell'### n. 7 allegato.
Risultano € 396.023,85.= (v. Ctu pag.89).
Tale importo, equitativamente determinato considerando 1.103 giorni di ritardo (dal 18.1.2010 al 25.1.2013) ed in base alla percentuale forfettaria dell'1% dell'aliquota delle spese generali giornaliere commisurate al 10% detratto l'utile 2,50%, è messo in discussione dell'appellante il quale chiede di riconoscere il maggior importo di € 1.764.888,24 indicato o quantomeno l'importo derivante dall'applicazione della maggiore percentuale del 3,75% delle spese generali giornaliere, oltre interessi e rivalutazione.
In realtà, considerato che il criterio coerente corrisponde a quello che quantifica il danno in una quota delle spese generali commisurate al 15%, pari a quanto l'impresa avrebbe recuperato in altri appalti, al netto dell'utile convenzionale del 10%, appare congruo quantificare il danno, commisurandolo all'interno di una percentuale compresa fra l'1 ed il 5%, pur rapportando equitativamente tale quota alla percentuale mediana del 2%, per un importo complessivo di € 718.085,00, (anziché di € 396.023,85 come riduttivamente quantificato dal ###, oltre rivalutazione ed interessi calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dal 24.7.2011 (data intermedia tra la data ultima più un giorno per il collaudo, 19.1.2010, e la data del collaudo, 25.1.2013) al saldo (v. elaborato 8 e 8bis allegato alla ###. ***
Restano da esaminare gli altri motivi di appello, secondo l'ordine che segue: - Mancata condanna di ### al pagamento degli importi richiesti dall'appaltatore a titolo di saldo finale, oneri di sicurezza e restituzione delle ritenute in garanzia a conferma dell'ordinanza 26/8/13. ### lamenta l'omessa pronuncia della sentenza impugnata in relazione alla domanda di condanna al pagamento del corrispettivo ancora dovuto per i lavori svolti ed oneri accessori (in particolare di € 504.826,04 in relazione al S.A.L. finale, oltre a I.V.A., interessi ex D.M. n. 145/00, € 67.753,35 a titolo di oneri relativi alla sicurezza ed € 180.670,39 a titolo di svincolo delle ritenute in garanza). Precisa l'appellante che la condanna è stata limitata alla condanna di ### spa al “pagamento in favore di ### della somma di €. 625.968,89 oltre interessi dal dovuto al saldo”, somma identificata dal Ctu in primo grado quale risarcimento del danno subito per le riserve iscritte in contabilità n. 1 (ridotta produttività, per € 374.218,00; cfr. p. 2 sentenza e p. 31 C.T.U.), n. 2 (carenza saturazione operosità di cantiere, per € 142.000,00; cfr. p. 4 sentenza) e n. 12 (interessi per ritardata emissione del S.A.L. finale, per € 5.782,10; cfr. p. 5 sentenza e p. 32 C.T.U.), oltre a interessi e rivalutazione monetaria (per € 103.414,79). E che si tratti di un errore risulta, a dire dell'appellante, dal fatto che la committente aveva sottoscritto lo stato finale dei lavori del 9.8.2012, con cui aveva espressamente riconosciuto di dovere ad ### la somma di € 744.223,31 quale residuo credito dell'R.T.I. riferito ai lavori relativi alla seconda e ### di ### oneri relativi alla sicurezza e svincolo delle ritenute in garanzia (v. doc. 90 appaltatore) nonché dal fatto che, a seguito dell'istanza ex art. 186 bis e ter c.p.c. presentata da ### era stata emessa dal giudice di primo grado l'ordinanza n. 4854 del 26.8.2013 per il pagamento dell'importo richiesto di € 753.196,93, senza che venisse adottata, nonostante la relativa domanda, alcuna condanna definitiva di ### al pagamento di quell'importo. ### è fondato. ### del credito è stata espressamente riconosciuta anche da ### (v. pag. 77 comparsa di costituzione in appello) la quale ha dato atto che “2) ### è creditrice, per saldo lavori, contabilizzati nel SAL finale, e rettificati dai collaudatori, per € 757.442,18, oltre ad IVA (€ 166.637,28) e dunque a € 924.079,46, oltre agli interessi su € 757.442,18 dal 5 febbraio 2013 al 13 novembre 2013”).
Ne consegue che deve trovare conferma l'ordinanza n. 4854 del 26.8.2013 con le specificazioni più avanti indicate. - Genericità della motivazione in relazione alla esclusione del credito restitutorio di ### Si tratta della doglianza corrispondente al settimo motivo di appello, con cui ### rileva l'erroneità o comunque l'oscurità dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “in relazione alla somma di cui all'ordinanza 26.8.2013”, ### non avrebbe svolto nessuna domanda di restituzione … nell'ipotetico caso in cui la somma ordinata (€.753.196,93) risultasse superiore a quello effettivamente pretendibile da ### in relazione alle risultanze della CTU” posto che la somma in questione attiene al saldo lavori e non all'ulteriore e diverso credito risarcitorio da riserve iscritte in contabilità. ### l'appellante, va tenuto conto del fatto che: - ### ha riconosciuto un suo debito per saldo lavori per € 757.442,18 (v. pag. 77 comparsa appello); - ### non ha mai chiesto la restituzione della differenza (€ 127.228,04) tra somma pagata (€ 753.196,93) e la minor somma (€ 625.968,89) risultante (a diverso titolo) dalla C.T.U.; - la restituzione richiesta dall'appellata riguarda solo il preteso controcredito del ### sovrapprezzo per la “fornitura e posa di materiale da rilevato”.
Le ragioni qui sintetizzate meritano accoglimento ancorché la doglianza resti assorbita dal fatto che in alcun modo il credito dell'appaltatore può derivare dalla differenza tra l'importo dovuto a saldo dei lavori e quanto dovuto a titolo di riserve iscritte in contabilità. - Mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e erroneità del calcolo degli interessi. ### lamenta l'omessa pronuncia del tribunale in ordine alla rivalutazione, nonostante la specifica domanda.
Il motivo merita accoglimento.
Infatti, sulle somme liquidate a titolo di risarcimento deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, oltre agli interessi, come specificato in corrispondenza di ciascun importo riconosciuto di natura risarcitoria; - Illogica detrazione dalla somma di € 625.968,89 di quanto già corrisposto in corso di causa senza tenere conto che a titolo di risarcimento per le riserve iscritte non era stato versato alcunché. ### sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui, nel disporre la condanna di ### al pagamento del pur ridotto importo di € 625.968,89 a titolo di risarcimento, ha affermato che detto importo è gravato da interessi dal dovuto al saldo detratto quanto già corrisposto in corso di causa, senza tenere conto che nessuna somma era stata versata a quel titolo, posto che l'unica somma corrisposta era la cifra di € 753.196,90 a titolo di saldo finale, oneri sulla sicurezza, restituzione delle ritenute in garanzia e interessi. ### è fondato.
Non è contestato che la somma di € 753.196,90 è stata versata in corso di causa, a seguito di ordinanza interinale del 26.8.2013, a titolo di ### oneri sulla sicurezza, restituzione delle ritenute in garanzia e interessi ex D.M. 145/2000, ossia per un titolo del tutto diverso e distinto dalla somma dovuta in relazione alle riserve iscritte e riconosciute a titolo di danno, non ancora versata.
Ne consegue che gli importi per saldo finale devono essere tenuti distinti dal credito risarcitorio di cui alle riserve iscritte in contabilità quantificato in questa sede secondo la specificazione riportata in seguito; - Omessa regolamentazione delle spese processuali relative al sub procedimento ex art.186 bis e ter cpc. Con l'ultimo motivo di appello, ### si duole della regolamentazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado, sia sotto il profilo della quantificazione in quanto ha posto a carico di ### spa un importo che non tiene conto del valore della controversia, dell'attività svolta, del numero delle questioni trattate e della loro complessità, in violazione dei criteri indicati dal DM 55/2014, e sia sotto il profilo della sua insufficienza in quanto non ha tenuto conto della fase relativa al sub procedimento aperto per la pronuncia dell'ordinanza ex art. 186 bis e ter cpc. ### è fondato e la regolamentazione delle spese di lite dovrà avvenire in base all'esito complessivo della controversia nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1, art. 6 e art. 15 del DM 55 2014, vigente fino al momento in cui è stata completata l'attività difensiva. B) Appello incidentale.
Prima di esaminare i motivi di appello incidentale, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione processuale svolta da ### S.p.A.
Parte appellata sostiene l'inammissibilità dell'appello proposto nei confronti di ### S.p.A. (c.f. ###), ora #### spa, dato che, con rogito notarile 06.12.2011, detta società ha conferito il ramo di azienda di cui faceva parte il rapporto di cui si discute, ad ### spa, ora ### S.p.A. (c.f. ###), regolarmente costituita in giudizio con conseguente passaggio in giudicato della sentenza nei confronti della originaria parte. ### è infondata. ### è stato correttamente proposto verso la società costituita e soccombente in primo grado ### S.p.A., poi #### S.p.A., con codice fiscale ###, quale cedente e parte originaria del rapporto in esame.
Infatti, non assume rilievo la successiva cessione del rapporto concessorio e dei relativi contratti, e, ciò, in forza della disposizione di cui all'art. 111 cpc secondo cui “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”.
Del resto, la costituzione del cessionario ### S.p.A. con codice fiscale ###, non libera la parte originaria ### S.p.A., con codice fiscale ###, ora “#### S.p.A.”, che, nonostante la regolarità della notifica, è rimasta contumace in questo grado di giudizio.
Ciò premesso, con il primo motivo di appello incidentale, ### chiede la riforma della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha condannato la stessa all'inserimento nel registro di contabilità e al corrispondente riallineamento nel libretto delle misure dell'importo di € 1.803.742,84 corrispondente al ### “sovrapprezzo per la fornitura in cantiere di materiali per la formazione dei rilevati individuati tra i gruppi ###, ###-4, ###- 5 e ###_UNI 10006 di cui alla riserva n.6 (contabilità lavori perizia) richiamata dal ### spa in data ###…”, mentre, secondo l'appellante incidentale, non sussisteva alcun diritto di ### al pagamento del relativo importo in quanto l'accordo era subordinato alla approvazione da parte di ### della perizia di variante, mai intervenuta. In sostanza, ### afferma che il sovrapprezzo per la fornitura e posa del materiale da rilevato, indicato come ###, era un sovrapprezzo che la concessionaria aveva proposto di riconoscere all'impresa, subordinandone l'efficacia alla approvazione di ### tant'è che, con l'atto di sottomissione del 20 marzo 2007, erano stati concordati nuovi prezzi con la precisazione che “il presente atto, mentre vincola fin da ora l'impresa, sarà valido e definitivo ad ogni effetto per la società appaltante solo dopo l'approvazione dell'ANAS”, approvazione che non era mai intervenuta per avere ### ritenuto che si trattasse, in realtà, di una illegittima revisione dei prezzi.
Il motivo di appello non può essere accolto. ### di variante tecnica e suppletiva n. 1, predisposta dalla ### appaltante, era fondata su un accordo raggiunto in data ### tra ### ed ### per l'esecuzione di nuovi lavori corrispondenti alle modifiche apportate al progetto iniziale (A. modifica del sistema di consolidamento dei piani di posa dei rilevati; B. modifica del manufatto sul canale ### C. modifica del viadotto ### …. E. inserimento lavorazioni non indicate nell'appalto: v. doc. 4 appaltatore) e prevedeva, come punto D, un sovrapprezzo per la fornitura e posa di materiali da rilevato (### - ### 1), specificamente previsti per valori unitari.
È pur vero che l'atto di sottomissione conteneva una clausola di chiusura in cui si affermava: “Il presente atto, mentre vincola fin d'ora l'### sarà valido e definitivo ad ogni effetto per la ### appaltante solo dopo l'approvazione dell'ANAS” (v. pag. 7 doc. 4 appaltatore), tuttavia, con ordine di servizio n. 1 di data 5.4.2007, sottoscritto anche dal ### della ### e dall'### il ### dei lavori, premesso che il Consiglio di ### della ### aveva approvato in data ### la perizia di variante tecnica suppletiva, aveva ordinato all'### “di eseguire le opere di contratto così come modificate dalla perizia di variante tecnica ….” e “di eseguire le opere variate con i prezzi di contratto e con i seguenti nuovi prezzi, già condivisi nell'atto di sottomissione ….” con l'assegnazione dei nuovi tempi contrattuali (v. doc. 5 ###.
Ebbene, tale ordine di servizio non è privo di valore giuridico, avendo ### con esso, dato corso ai lavori anche prima di attendere l'approvazione di ### con conseguente inevitabile assunzione del rischio nei confronti di ### in caso di diniego; una diversa interpretazione sarebbe contraria a buona fede comportando una inaccettabile compressione della libertà negoziale dell'appaltatore che ha accettato di eseguire i nuovi lavori in pendenza di approvazione nella prospettiva del riconoscimento del ###, salvo poi, a lavori eseguiti, vedersi decurtare il corrispettivo quasi interamente ricevuto.
Del resto, l'affidamento di ### all'ordine di servizio trovava fondamento nel contratto di appalto posto che, all'art. 11.1 e 11.2, questo disciplinava le eventuali variati, prevedendo che esse potessero essere eseguite a fronte di Ordine di ### del D.L. su preventiva approvazione del ### come avvenuto; l'art. 11.7, invece, prevedeva che l'esecutività degli atti aggiuntivi fosse subordinata all'acquisizione del parere favorevole di A.N.A.S. “se eccedenti il cd. “V° d'obbligo” (20% del valore dell'appalto), limite non raggiunto nel caso di specie dato che la maggiorazione dell'importo dei lavori era pari al 10,57%. ### l'ordine di servizio ha assunto il significato di riconoscere la validità ed efficacia dell'atto di sottomissione e, ciò, a prescindere dalla approvazione di ### non più richiamata; del resto, lo stesso comportamento successivo di ### conferma tale interpretazione posto che detta appaltante ha corrisposto ad ### il nuovo prezzo in occasione dell'emissione di tutti i S.A.L. da 2 a 10 riconoscendone la debenza (v. doc. 90 appaltatore). Infatti, in pendenza di approvazione della ### da parte di ### l'### è stato allibrato in separata contabilità per complessivi € 1.803.742,84, per i quali sono stati emessi e liquidati dal ### di pagamento per complessivi € 1.794.724,13. ### con provvedimento n. CDG###-P dell'1.12.2008 aveva poi approvato la ### “ad eccezione del <sovrapprezzo per la fornitura e posa di materiale da rilevato> in quanto non assimilabile ad un'opera in variante, configurandosi peraltro una revisione prezzi in corso d'opera non conforme alle normative vigenti in materia” determinando lo stralcio del corrispettivo del ### in sede di ### finale dei lavori e di ### di collaudo.
Il giudice di primo grado ha, secondo questa Corte, correttamente riconosciuto come dovuto il pagamento all'### dell'importo relativo a ### di € 1.803.742,84, valorizzando, infatti, l'affidamento riposto dall'### sull'atto di sottomissione, in cui era previsto il sovrapprezzo concordato, nonché sulla decisione di ### di ordinare comunque all'### di procedere alla esecuzione ai lavori in pendenza del procedimento di approvazione.
Peraltro, in sede di accordo bonario ex art. 240 DLgs. 163/06, la ### aveva chiesto chiarimenti al direttore tecnico ed al direttore responsabile di commessa di ### e questi avevano concordato sulla quantificazione di € 1.801.942,89, oggetto della riserva in esame, sul presupposto del riconoscimento della debenza della somma, come desumibile anche dai SAL emessi successivamente al diniego dell'approvazione di ### diniego che, peraltro non è stato comunicato ad ### Ed è tale riconoscimento che fonda la differenza con altre e diverse vicende contrattuali richiamate dalla appellata.
Ne consegue che, avendo la committente già versato € 1.794.724,13, tale somma non deve essere portata in detrazione dal dovuto.
Con il secondo motivo di appello incidentale, ### chiede la riforma della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la domanda di restituzione della somma di €1.794.724,13, ritenendola inammissibile in quanto tardiva è infondata per la debenza della somma.
Il motivo non può essere accolto per essere stata riconosciuta la legittimità della corresponsione, di talché ogni altra questione rimane assorbita.
Con il terzo motivo di appello incidentale, ### impugna quella parte della sentenza in cui è esclusa l'esistenza di una domanda di restituzione in relazione alla somma di € 753.196,93 versati a seguito dell'ordinanza 26.08.2013, nonostante ### abbia chiaramente formulato tale domanda all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 1° dicembre 2014.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento della doglianza di ### secondo la quale la sentenza avrebbe dovuto confermare il contenuto dell'ordinanza interinale del 26.8.2013.
Con il quarto motivo di appello incidentale, ### chiede che la somma di 625.968,89 indicata dal tribunale come somma dovuta dalla committente alla appaltatrice debba essere gravata da interessi calcolati sull'importo capitale e non anche sugli interessi calcolati dal CTU di primo grado.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento dell'appello principale.
Con il quinto motivo di appello incidentale, ### chiede che venga disposta la compensazione delle spese di lite e peritali.
Il motivo non può essere accolto in considerazione della rinnovata e complessiva valutazione circa la disciplina delle spese processuali che deve effettuarsi all'esito della lite. ***
Per tutte le ragioni esposte, deve essere accolto l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ferma nella statuizione di cui al capo A, deve così disporsi: a. in parziale accoglimento delle riserve formulate da ### spa iscritte in contabilità per i motivi ivi espressi e fatti valere nel presente giudizio, ### S.p.A. (c.f. ###), ora #### spa, o suoi aventi causa (### S.p.A. con codice fiscale ###) deve essere condannata al pagamento a favore di ### spa in concordato preventivo, delle seguenti somme: - per il danno da ridotta produttività di cui alla riserva n.1, € 531.069,49, oltre rivalutazione ed interessi calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dal 7.9.2007 al saldo; - per il danno da carenza di saturazione dell'operosità di cantiere di cui alla riserva n. 2, € 46.998,94, oltre rivalutazione ed interessi calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dal 7.9.2007 al saldo; - per gli interessi da ritardata acquisizione dell'utile di cui alla riserva n.4, € 1.825,39, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo; - per gli interessi conseguenti alla ritardata emissione del saldo finale di cui alla riserva n.12, € 114.820,09, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, corrispondente agli interessi maturati ex DM 145/00 sul credito residuo dell'appaltatore di € 757.442,18 (v. elaborato 6 allegato ###; - per il danno dovuto al ritardo nel collaudo di cui alla riserva n. 13, € 718.085,00, oltre rivalutazione ed interessi calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dal 24.7.2011 al saldo; b. in relazione alla domanda di accertamento del credito residuo della R.T.I. per lavori relativi alla seconda e terza perizia di variante, oneri relativi alla sicurezza e svincolo delle ritenute in garanzia, formalizzato nello stato finale dei lavori sottoscritti in data ###, rilevato che tale residuo credito ammonta a € 757.442,18, oltre interessi legali dalla emissione della fattura al saldo, oltre ### va condannata ### S.p.A. (c.f. ###), ora #### spa, o suoi aventi causa (### S.p.A. con codice fiscale ###) al pagamento del relativo importo detratto quanto corrisposto in data ### in esecuzione dell'ordinanza del 26.08.2013, avente ad oggetto l'ordine di pagamento della somma di € 753.196,93, oltre interessi dal dovuto al saldo; c. accerta che il credito residuo di € 13.263,96 di cui a pag. 94 della Ctu di questo grado deriva dalla differenza tra l'importo di € 1.803.742,84, correttamente iscritto in separata contabilità per ### come statuito dal giudice di primo grado sub capo A di quella sentenza, e l'importo già corrisposto per € 1.704.724,13, pari a € 9.018,71, sommata alla differenza di cui al precedente capo b, pari a € 4.245,25. Ne consegue che, ove non ancora corrisposta, ### S.p.A. (c.f. ###), ora #### spa, o suoi aventi causa (### S.p.A. con codice fiscale ###) deve essere condannata a pagare a ### spa la somma residua di € 9.018,71, oltre interessi legali dalla emissione della fattura al saldo, oltre #### incidentale, invece, deve essere rigettato con conseguente conferma del capo A della sentenza impugnata laddove riconosce dovuta la somma di € 1.803.742,84.
Per quanto riguarda le spese processuali, deve essere tenuto conto del complessivo esito della lite, rilevando che ### spa risulta vittorioso in entrambi i gradi di giudizio sia pure per il diverso minore importo che costituirà il parametro per la individuazione dello scaglione di riferimento. Non sussistono, invece, i presupposti per la compensazione delle spese di lite data la piena soccombenza di ### S.p.A. ### le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di ### S.p.A. (c.f. ###), ora #### spa, o suoi aventi causa (### S.p.A., c.f. ###), secondo la regola della soccombenza; vanno liquidate, in base al decisum, secondo i parametri medi di cui al DM 55/14, in vigore al momento della cessazione dell'attività difensiva, tenendo conto del valore della controversia (€. 1.450.000,00 circa) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, quest'ultima commisurata ai valori massimi in considerazione del deposito di nuove memorie conclusive all'esito della consulenza tecnica).
Spese di Ctu per entrambi i gradi di giudizio a carico del soccombente. P. Q. M. La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. Accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. 1410 emessa il ### dal Tribunale di ### così dispone: a) ### S.p.A. (c.f. ###), ora #### spa, o suoi aventi causa (### S.p.A. con codice fiscale ###) al pagamento a favore di ### spa in concordato preventivo, delle seguenti somme: - per la riserva n.1, € 531.069,49, oltre rivalutazione ed interessi calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dal 7.9.2007 al saldo; - per la riserva n. 2, € 46.998,94, oltre rivalutazione ed interessi calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dal 7.9.2007 al saldo; - per la riserva n. 4, € 1.825,39, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo; - per la riserva n.12, € 114.820,09, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo; - per la riserva n. 13, € 718.085,00, oltre rivalutazione ed interessi calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dal 24.7.2011 al saldo; b) accertato che il credito residuo per il saldo lavori ammonta a € 13.263,96, condanna ### S.p.A. (c.f. ###), ora #### spa, o suoi aventi causa (### S.p.A. con codice fiscale ###) al pagamento a favore di ### spa in concordato preventivo della relativa somma, oltre interessi legali dalla emissione della fattura al saldo, oltre ### 2. Rigetta l'appello incidentale; 3. Pone a carico di ### S.p.A. (c.f. ###), ora #### spa, o suoi aventi causa (### S.p.A. con codice fiscale ###) le spese di Ctu di entrambi i gradi di giudizio; 4. condanna ### S.p.A. (c.f. ###), ora #### spa, o suoi aventi causa (### S.p.A. con codice fiscale ###) alla rifusione a favore di ### spa in concordato preventivo delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, così liquidate: - per il primo grado, in € 36.145,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa; - per il secondo grado, in € 41.778,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa ed oltre ad € 2.566,98 per anticipazioni.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di ### S.p.A. (c.f. ###).
Venezia, 6 ottobre 2022 ### rel. ### n. 3310/2016
causa n. 3310/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Passarelli Caterina