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Tribunale di Locri, Sentenza n. 1123/2025 del 23-10-2025

... da lesione del sovraspinoso, spalla dolorosa sx da tendinite del clbb, lombalgia ricorrente con disfunzionalità e parestesie agli arti inferiori da discopatia ###-### ed ernia discale ###” ; - che, con provvedimento del 07/09/2021, all'esito della visita medicolegale, l'### ha riconosciuto la sola indennità per inabilità temporanea assoluta, per un periodo pari a 18 giorni, non riconoscendo alcuna percentuale di invalidità permanente; - che, avverso tale provvedimento, ha presentato opposizione, rimasta priva di riscontro; - che ha diritto al riconoscimento, per l'infortunio sul lavoro subito, di una percentuale di danno biologico permanente da calcolarsi nella misura del 14 %. Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il ricorrente in data ### ha subito un infortunio lavorativo, con le modalità descritte al capitolo 2 della premessa del presente ricorso; - accertare e dichiarare che, a causa del predetto infortunio e sin dal suo accadimento, il ricorrente presenta un grado di inabilità pari al 14 % (come da perizia di parte) o alla percentuale maggiore o minore che risulterà all'esito di ### d'### che il Giudice adito (leggi tutto)...

testo integrale

Sentenza nr. ___________/___________ TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE Controversie in materia di lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott.ssa ### all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. 3000 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### con il quale è elettivamente domiciliato in ####, ### Gelonese n. 5 Ricorrente CONTRO I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### con la quale è elettivamente domiciliat ###
Resistente OGGETTO: infortunio sul lavoro ### per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto: - che lavora alle dipendenze di ### S.p.A., dal 12/07/2010, con mansioni e qualifica di direttore dell'### sito in ####; - che, in data ###, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, ha subito un infortunio, inciampando contro un gradino presente nei locali dell'ufficio postale e rovinando a terra; - che, in conseguenza dell'infortunio, ha riportato dei traumi al tratto lombosacrale, alle spalle ed alle braccia; - che successivamente si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato, a carico della colonna vertebrale, la presenza di artrosi, discopatie, di una ernia lombare e di una protrusione discale, mentre, sia alla spalla destra che alla sinistra, è stata accertata la lesione del sovraspinoso; - che, inoltre, sono state diagnosticate le seguenti patologie:“cervicobrachialgia bilaterale con deficit funzionale da discopatia ### e ###, spalla dolorosa dx da lesione del sovraspinoso, spalla dolorosa sx da tendinite del clbb, lombalgia ricorrente con disfunzionalità e parestesie agli arti inferiori da discopatia ###-### ed ernia discale ###” ; - che, con provvedimento del 07/09/2021, all'esito della visita medicolegale, l'### ha riconosciuto la sola indennità per inabilità temporanea assoluta, per un periodo pari a 18 giorni, non riconoscendo alcuna percentuale di invalidità permanente; - che, avverso tale provvedimento, ha presentato opposizione, rimasta priva di riscontro; - che ha diritto al riconoscimento, per l'infortunio sul lavoro subito, di una percentuale di danno biologico permanente da calcolarsi nella misura del 14 %. 
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il ricorrente in data ### ha subito un infortunio lavorativo, con le modalità descritte al capitolo 2 della premessa del presente ricorso; - accertare e dichiarare che, a causa del predetto infortunio e sin dal suo accadimento, il ricorrente presenta un grado di inabilità pari al 14 % (come da perizia di parte) o alla percentuale maggiore o minore che risulterà all'esito di ### d'### che il Giudice adito riterrà di disporre, su richiesta di ammissione formulata sin d'ora dal ricorrente; - per l'effetto condannare l'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione del risarcimento da inabilità permanente nella misura pari al 14%, o a quella maggiore o minore che risulterà all'esito della chiesta CTU medico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino all'effettivo soddisfo”. 
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'I.N.A.I.L., eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda e concludendo per il rigetto del ricorso. 
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.  *** 
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare. 
Si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (2, D.P.R.  1124/1965). 
In particolare, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte lecondizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto. 
Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio, sia specifico che generico e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio. 
In assenza del nesso causale, che deve essere provato dall'istante che invoca l'infortunio sul lavoro, non può parlarsi di infortunio sul lavoro, i cui postumi sono indennizzabili dall'I.N.A.I.L. 
Nel caso che ci occupa, non essendo contestata la verificazione dell'infortunio, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione dei postumi sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi, dal momento che, in via amministrativa, è stata riconosciuta soltanto la sussistenza di postumi temporanei, indennizzati nella misura di 18 giorni. 
Infatti, l'### che in via amministrativa aveva riconosciuto soltanto una inabilità temporanea assoluta di 18 giorni, nel costituirsi in giudizio ha contestato la riconducibilità dei postumi permanenti denunciati all'infortunio. 
Dall'istruttoria processuale, è emersa la dinamica dell'infortunio ed è emersa la circostanza che il ricorrente, all'esito della caduta, sia rovinato completamente in terra, sebbene i testi non siano stati precisi nel riferire quale parte del corpo abbia subito maggiori urti. 
In particolare, entrambi i testi, colleghi del ricorrente, hanno riferito di aver visto il ricorrente salire sulla pedana del “passa - pacchi” dell'ufficio postale, di aver udito un tonfo e di averlo trovato riverso sul pavimento. 
Una volta appurata la dinamica della caduta che, secondo quanto riferito dai testi, ha determinato un forte impatto, ai fini della qualificazione e della quantificazione dei postumi permanenti denunciati in seguito all'infortunio, forma piena prova la consulenza tecnica d'ufficio effettuata nel corso del presente giudizio, in quanto redatta sulla base di congrue valutazioni medico legali, fondate su un attento esame obiettivo e della documentazione in atti. 
Il consulente tecnico d'ufficio, a conclusione dell'indagini effettuate, dopo aver confermato la sussistenza del nesso causale tra l'infortunio sul lavoro e i postumi riscontrati, all'esito di un attento esame obiettivo, premettendo che il ricorrente è affetto da “### di trauma contusivo spalla dx e cervico-lombalgia in sogg. con spondiloartrosi e discopatie lombo-sacrali e piccola ernia discale ###-###” e rimarcando che le lesioni riscontrate, quali emergono anche dagli esami strumentali versate in atti, sono compatibili con il trauma contusivo subito, ha confermato l'inabilità temporanea già riconosciuta dall'### nella misura di 18 giorni (di cui 10 di inabilità totale e 8 nella misura del 50%) e ha concluso per la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 9%. 
In particolare, il C.T.U. ha riscontrato la presenza di lesioni permanenti a livello lombo sacrale e alle spalle, compatibili con il trauma subito, come emerge dagli atti di causa e quale è emerso dall'attività istruttoria, attribuendo, previa coerente applicazione dei codici tabellari, una percentuale complessiva del 9%. 
Orbene le conclusioni formulate, sorrette da un attento esame obiettivo, sono persuasive e coerenti con la documentazione medica versata in atti. 
Del resto, il C.T.U. è pervenuto a tali conclusioni alla luce dell'anamnesi riferita dal ricorrente, di un attento esame obiettivo e dell'esame della documentazione allegata, evidenziando la piena compatibilità degli esiti riscontrati con la dinamica dell'infortunio (già qualificato come infortunio sul lavoro in via amministrativa dall'I.N.A.I.L.), quale emerge dagli atti. 
In merito, appare inconferente la circostanza, eccepita dall'### per la prima volta all'udienza del 7/11/2024, secondo cui il ricorrente avrebbe subito, successivamente all'infortunio per cui è causa, un altro infortunio che incide sul medesimo distretto. 
Infatti, con chiarimenti resi all'udienza del 8/07/2025, il C.T.U. ha specificato che, alla luce della documentazione depositata dall'### in data ### e relativa ad un successivo infortunio subito dal ricorrente e non oggetto del presente giudizio, la diagnosi effettuata dall'istituto - con specifico riferimento alla “cervicalgia” - non ha avuto alcuna incidenza in relazione al primo infortunio, oggetto del presente giudizio. 
Nello specifico, il CTU ha chiarito che la “cervicalgia” non è stata presa in considerazione tanto che, some si evince dalla consultazione dell'elaborato peritale in atti, nell'esame obiettivo si legge: “Non contrattura muscolare né dolenzia alla digitopressione delle apofisi spinose né limitazioni dei movimenti”, sicché nulla è stato riscontrato a livello cervicale, mentre le menomazioni permanenti riscontrate quali conseguenza dell'infortunio del 12/07/2021 riguardano, tra l'altro, la colonna vertebrale lombo sacrale. 
Pertanto, il ricorso va accolto nei termini e con la percentuale indicata dal C.T.U. in relazione ai postumi permanenti derivanti dall'infortunio subito dal ricorrente il ###. 
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, vanno compensate nella misura di un terzo, ponendo la rimanente parte a carico dell'### considerando che parte ricorrente ha richiesto, in via principale, il riconoscimento di una percentuale del 14% mentre è stata riconosciuta una percentuale del 9%. 
Restano, inoltre, a carico dell'### le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa ### P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da ### N.RG. 3000/2022 , disattesa ogni contraria istanza, così provvede: - Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ### in seguito all'infortunio subito in data ###, è affetto da postumi invalidanti tali da determinare una menomazione permanente dell'integrità psico fisica nella misura del 9%; -Compensa le spese di lite nella misura di un terzo, ponendo a carico dell'### in persona del legale rappresentante p.t., la rimanente parte, che liquida in € 3092,00, oltre accessori, come per legge; -Pone definitivamente a carico dell'### in persona del legale rappresentante p.t., le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa #### 23/10/2025 

Il giudice
Dott.ssa ### n. 3000/2022


causa n. 3000/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Fenucci Maria, Schirripa Vincenzo

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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1534/2025 del 07-10-2025

... sindrome di sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso; sindrome di sovraccarico biomeccanico polso-mano: ### di sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite capolungo bicipite; tendiniti flessori/estensori (polso-dita); ### di ### bilaterale. Lamentava che l'### aveva erroneamente escluso, anche dopo la presentazione del ricorso amministrativo, la sussistenza di un nesso causale tra l'attività lavorativa e l'insorgenza delle patologie denunciate. Concludeva chiedendo: “a) accertare e dichiarare che il #### per le causali e per gli eventi descritti in ricorso, ha diritto al riconoscimento di una percentuale pari o superiore al 25% delle menomazioni psico-fisiche derivanti dalla malattia professionale, o quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia; b) accertare e dichiarare, in subordine, che il ricorrente ha diritto al riconoscimento di una percentuale superiore al 15% delle menomazioni psico-fisiche derivanti dalla malattia professionale; c) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rendita da parte dell'### per i danni subiti dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del ### nella persona del dott. ### ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 703/2024 #### rappresentato e difeso dall'avv. ### ricorrente ###.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### resistente ### prestazioni previdenziali per malattia professionale ### E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato il #### conveniva in giudizio l'### e, premesso di aver lavorato fino al 2019 con mansioni di gommista, alle dipendenze di diverse imprese operanti nel settore della vendita e della sostituzione di pneumatici di camion e mezzi pesanti, deduceva di aver svolto le seguenti prestazioni lavorative: cambio gomme dei camion, dei rimorchi, degli autobus e delle pale meccaniche (sino al 2000, senza poter far ricorso all'ausilio di mezzi meccanici e/o macchinari, quali gli avvitatori, che potessero agevolarne il lavoro); compiti consistiti nello svitamento manualmente e con l'ausilio di leve di grossi bulloni dei cerchi dei mezzi pesanti a cui doveva sostituire gli pneumatici; spostamento manuale di grossi e pesanti pneumatici con conseguente sforzo fisico; spostamento degli assi delle ruote. 
Esponeva che nell'esercizio della suddetta attività di lavoro era stato esposto a forti sollecitazioni ai muscoli, ai tendini e alle articolazioni, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025 nonché costretto a notevoli sforzi fisici, a forti sollecitazioni muscoloscheletriche ed articolari, a movimenti ripetuti e a posture incongrue che hanno determinato l'insorgenza di una serie di tecnopatie. 
Esponeva di aver presentato, il ###, domanda all'### per il riconoscimento delle seguenti patologie: sindrome di sovraccarico biomeccanico del gomito: epicondilite; sindrome di sovraccarico biomeccanico del gomito: epitrocleite; sindrome di sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso; sindrome di sovraccarico biomeccanico polso-mano: ### di sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite capolungo bicipite; tendiniti flessori/estensori (polso-dita); ### di ### bilaterale. 
Lamentava che l'### aveva erroneamente escluso, anche dopo la presentazione del ricorso amministrativo, la sussistenza di un nesso causale tra l'attività lavorativa e l'insorgenza delle patologie denunciate. 
Concludeva chiedendo: “a) accertare e dichiarare che il #### per le causali e per gli eventi descritti in ricorso, ha diritto al riconoscimento di una percentuale pari o superiore al 25% delle menomazioni psico-fisiche derivanti dalla malattia professionale, o quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia; b) accertare e dichiarare, in subordine, che il ricorrente ha diritto al riconoscimento di una percentuale superiore al 15% delle menomazioni psico-fisiche derivanti dalla malattia professionale; c) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rendita da parte dell'### per i danni subiti dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin da adesso si richiede; d) condannare l'I.N.A.I.L., ### per l'### contro gli ### sul ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede alla ### 48/a, 87100 Cosenza, nonché l'I.N.A.I.L., ### per l'### contro gli ### sul ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ### P.le Pastore 6, ### Roma, al riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento della giusta percentuale, pari o superiore al 25% o, in subordine, pari o superiore al 16%, per le menomazioni psico fisiche derivanti dalla malattia professionale ed al Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025 pagamento della rendita vitalizia dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione di ogni singolo rateo sino al saldo”. 
L'### si costituiva e in via preliminare richiamava il disposto di cui all'art. 1, comma 43 della ### 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”. 
Tanto, in ragione del fatto che il ricorrente, in relazione alle stesse patologie, “è titolare di prestazione assistenziale quale invalido civile parziale categoria ### numero certificato ### decorrenza 06/2022 riconosciuta a seguito di decreto di omologa del Tribunale di Cosenza”, come accertato anche in giudizio a seguito di una richiesta di informazioni all'### Sollevava eccezione di prescrizione in relazione alla epicondilite, perché già indennizzata nel 2013; nel merito chiedeva il rigetto della domanda, riportandosi alle determinazioni assunte nella fase amministrativa. 
Nel corso del giudizio venivano sentiti i testi indicati dalla parte ricorrente e dall'### in esito veniva espletata una consulenza tecnica medico legale. 
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 06.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. 
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 03.10.2023. 
Con riferimento alla eccezione di “duplicazione delle tutele” rileva il Tribunale che l'eventuale sovrapponibilità delle patologie riconosciute Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025 dall'### e per le quali il ricorrente fruisce di una prestazione di invalidità civile e le patologie denunciate all'### non impedisce l'accertamento in questa sede ###materia di invalidità, ove l'interessato possa beneficiare di una pluralità di trattamenti assistenziali, le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 1990 non comportano la irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili, ma soltanto il divieto di fruirne in cumulo con le prestazioni (nella specie, la rendita ### quale prestazione a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratta sul lavoro) dalla legge espressamente e specificamente indicate” (cfr. Cass., Sez. L. n. 3240/2011). 
Più di recente la Suprema Corte ha ribadito: “In materia di invalidità, l'incompatibilità sancita dall'art. 3, comma 1, della l. n. 407 del 1990 tra le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'### e le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio, con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali, fa salva la facoltà per l'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, sicché, fermo il divieto di fruirne in cumulo, ha come presupposto necessario e sufficiente la titolarità dei due diversi diritti, che può essere accertata in giudizio senza che abbia effetto preclusivo il previo riconoscimento di uno soltanto di essi” (Cass., Sez. L. n. 4868/2016). 
L'### ha, poi, sollevato eccezione di prescrizione muovendo dalla circostanza che il ricorrente è stato già indennizzato per l'epicondilite nel 2013. 
Di tale circostanza il CTU ha tenuto conto, valutando esclusivamente l'epicondilite del gomito sinistro (cfr. la parte relativa alla valutazione delle osservazioni) laddove l'indennizzo corrisposto nel 2013 ha riguardato il gomito dell'arto superiore destro. 
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento. 
Si rileva che già dalla prova per testi è emerso che la gravosità dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente ha avuto una chiara incidenza nella genesi Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025 delle denunciate patologie, avendo i testi escussi, ### e ### colleghi di lavoro del #### confermato che questi ha svolto in un lungo arco temporale mansioni di gommista, disimpegnando compiti consistiti nel cambio gomme dei camion, dei rimorchi, degli autobus e delle pale meccaniche; nello svitamento manualmente e con l'ausilio di leve di grossi bulloni dei cerchi dei mezzi pesanti cui doveva sostituire gli pneumatici; nello spostamento manuale di grossi e pesanti pneumatici con conseguente sforzo fisico; spostamento degli assi delle ruote. 
Attività che hanno comportato sollecitazioni ai muscoli, ai tendini e alle articolazioni, nonché costretto il ricorrente a notevoli sforzi fisici, a forti sollecitazioni muscolo-scheletriche e articolari, a movimenti ripetuti e ad una serie di posture incongrue.  “Il ricorrente sostituiva gli pneumatici degli autocarri facendo uno sforzo fisico. Il cerchio veniva smontato e successivamente il ricorrente doveva intervenire sulla leva manualmente con una mazza. Dopo aver montato la gomma per terra, la stessa doveva essere sollevata sempre manualmente. Il peso di ogni ruota credo che si aggirasse sui sessanta/settanta chili. Preciso, altresì, che a causa del peso per il montaggio dovevamo utilizzare una leva. Io e il ricorrente lavoravamo quasi sempre insieme. Capitolo 7: ### la circostanza. Il ricorrente per lo spostamento degli assi doveva sdraiarsi a terra su un cartone per svitare i bulloni; utilizzava, poi, una leva per spostare l'asse e stringere i bulloni. Mentre si era sotto al camion i bulloni venivano stretti manualmente con una chiave e l'ausilio di una leva. Capitolo 8: ### la circostanza. All'esterno per il cambio delle gomme veniva utilizzato per i bulloni un avvitatore pesante, del peso di circa nove/dieci chili; tanto sottoponeva il fisico di chi lo utilizzava a sollecitazioni /vibrazioni continue. 
Capitolo 9: ### la circostanza. I movimenti erano ripetuti di regola per tutta la giornata lavorativa. Capitolo 10: ### la circostanza. Il ricorrente stava spesso inginocchiato e a volte sdraiato per terra. Capitolo 11: ### la circostanza. Gli avvitatori meccanici servivano solo per avvitare e svitare i bulloni. 
Le altre attività venivano effettuate manualmente. Capitolo 12: ### la circostanza. ### corpo veniva sottoposto a sollecitazioni. Capitolo 13: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025 ### la circostanza. Aggiungo che quando andavamo a prendere le gomme nuove tanto avveniva manualmente e ognuna pesava circa trenta/quaranta chili (gomma vuota priva del cerchio e della camera d'aria). Quando arrivavano le gomme da scaricare, dovevamo farlo manualmente impilandole. Ogni pila era formata da sei/sette gomme… Il ricorrente era l'unico a recarsi all'esterno dei cantieri per effettuare lavori di cambio gomme di mezzi pesanti, anzi a volte questa attività, se il ricorrente era assente o impegnato all'interno del cantiere, era svolta da un altro lavoratore… Non c'erano idonei ausili, a parte l'avvitatore meccanico, per agevolare i lavoratori nelle attività sul cantiere…” (teste ###.  ### “…si usavano leve, mazze e picconi per la sostituzione dei bulloni, per far leva sull'asse della ruota e per stallonarla. Si procedeva anche agli allineamenti delle ruote dei rimorchi. Per quest'ultima attività si doveva stare in una buca al fine di svitare i bulloni manualmente non essendovi ausili meccanici. 
Dopo cinque/sei anni sono stati introdotti avvitatori meccanici e, non so dire con precisione da quando, gli expander per spostare glia assali dei camion. Preciso che svolgevo saltuariamente tali attività, essendo gommista assegnato alle macchine; ho, inoltre, lavorato in un magazzino diverso da quello in cui lavorava il ricorrente, ma saltuariamente, quando mancava un collega per malattia ferie o altro, mi spostavo sul cantiere in cui lavorava il ricorrente. Capitolo 7: ### la circostanza. Per far consumare le gomme dritte, era necessario l'utilizzo di uno strumento per la convergenza delle gomme. Dopo questa misurazione era necessario spostare gli assali per allineare le gomme e tanto si faceva manualmente con l'ausilio di leve e impiego di forza fisica. Prima che venisse disposta una buca, tali attività si facevano dovendosi sdraiare per terra… ### che, ad esempio, quando doveva svitare i bulloni degli assali il ricorrente doveva infilare le braccia nei parafanghi…quando svitava i bulloni con la pistola il lavoratore era sottoposto a forti vibrazioni agli arti superiori. La pistola, sollevata manualmente, pesava circa dieci chili…”. 
Le dichiarazioni dei suddetti testi non sono state smentite dai testimoni indicati dall'### il teste dott. ### ha dichiarato di non conoscere le circostanze indicate nei capitoli della prova per testi. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025
Ciò premesso, si osserva che il ### dott. ### espletate le necessarie indagini peritali, ha diagnosticato che il ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale; anchilosi del gomito in posizione favorevole con pronosupinazione libera; esiti di epicondiliti (la valutazione, come già rilevato, è relativa al solo gomito sinistro e non a quello destro oggetto della domanda amministrativa che ha portato all'indennizzo del 2013) epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità; esiti di tenovaginaliti del distretto polso-mano, apprezzabili strumentalmente, a seconda del grado e dell'estensione, in assenza o con sfumata limitazione funzionale”. 
Ha precisato l'### rimarcando circostanze già emerse dalle deposizioni testimoniali, che “Gli agenti di rischio cui il sig. ### è stato maggiormente esposto, hanno riguardato il rumore, le vibrazioni, posture incongrue, gesti scorretti e movimenti ripetitivi con traumi ripetuti; movimentazione manuale dei carichi con sollevamento di pneumatici pesanti”. 
Ha concluso nel senso della ricorrenza di un grado di menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica pari al 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa. 
Le conclusioni cui è pervenuto il ### confermate all'esito delle osservazioni da parte dell'### sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. 
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000, essendo le menomazioni accertate di grado pari al 16%, in favore del ricorrente deve essere costituita una rendita per inabilità permanente. 
L'### va quindi condannato a costituire una rendita per inabilità permanente pari al 16%, con la decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre al pagamento dei ratei maturati e maturandi e degli interessi legali dal 121° giorno dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei fino al soddisfo nei limiti di cui all'art. 16 L. n. 412/91. 
Parimenti le spese di ### liquidate con separato provvedimento, devono Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025 porsi a carico dell'### P.Q.M.  Dichiara che il ricorrente è affetto da “esiti di lesione delle strutture muscolotendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale; anchilosi del gomito in posizione favorevole con prono-supinazione libera; esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolotendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità; esiti di tenovaginaliti del distretto polso-mano, apprezzabili strumentalmente, a seconda del grado e dell'estensione, in assenza o con sfumata limitazione funzionale”, con postumi permanenti di grado pari al 16% di danno biologico, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. 
Condanna l'### a costituire in favore del ricorrente una rendita per inabilità permanente pari al 16%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre al pagamento dei ratei maturati e maturandi e degli interessi legali dal 121° giorno dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei fino al soddisfo nei limiti di cui all'art. 16 L. n. 412/91. 
Pone a carico dell'### le spese di consulenza, che si liquidano come da separato decreto, e le spese di lite che liquida in euro 4.638,00, oltre ### CPA e rimborso spese forfetarie come per legge. 
Cosenza, 07/10/2025 IL GIUDICE dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 07/10/2025

causa n. 703/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Lo Feudo Vincenzo

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Tribunale di Reggio Emilia, Sentenza n. 522/2025 del 30-09-2025

... (“spondilodiscopatia lombosacrale, epicondilite bilaterale, tendinite del sovraspinoso bilaterale, tendinite flessori biolaterale/ estensore a Dx, sindrome di ### sindrome tunnel carpale bilaterale, tendinite del CLB bilaterale”) solo parzialmente riconosciute dell'Ente nella misura dell'8%; nonché l'unifica dei postumi derivanti dalle predette patologie con la preesistenza già accertata. Lamenta la ricorrente che le patologie siano state causate dalle mansioni lavorative svolte, in qualità di cassiera e di addetta al rifornimento scaffali, presso vari punti vendita ### dal 2006 al 2023, consistenti in attività ripetitive, movimentazione manuale dei carichi e posture incongrue. Al riguardo è stata richiamata la consulenza del proprio medico legale (doc. 19 ric.). Il ricorso amministrativo presentato ha avuto esito negativo. Si è costituito l'### chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo l'insussistenza di un rischio lavorativo specifico tale da giustificare il riconoscimento delle ulteriori malattie professionali denunciate, e che l'accertamento medico-legale aveva già correttamente riconosciuto l'8% di danno biologico per patologie a carico di rachide lombare e spalle. A sostegno (leggi tutto)...

testo integrale

844/2024 ###### nella persona del Giudice del ### dott.ssa ### ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente SENTENZA nella causa proposta da ### (C.F. ###) assistita e difesa dall'Avv.to ### del foro di ### ricorrente contro ### L'#### - ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv.to ### resistente ### la ricorrente: “- dichiarare tenuto e condannare l'### a corrispondere al ricorrente tutte le prestazioni di legge per il danno biologico, a seguito della malattia professionale denunciata il ###, con gli interessi sulla somma rivalutata, ed unificando il grado accertato con la preesistenza dell'8% ed altra eventuale preesistenza accertata in corso di causa; - Con vittoria di spese, competenze e onorari di cui si chiede la distrazione a favore del difensore, il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi.” Per l'### “…rigettare la domanda proposta da parte ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria dei compensi professionali.” ##### ha convenuto in giudizio l'### per ottenere il riconoscimento delle patologie denunciate il ### (“spondilodiscopatia lombosacrale, epicondilite bilaterale, tendinite del sovraspinoso bilaterale, tendinite flessori biolaterale/ estensore a Dx, sindrome di ### sindrome tunnel carpale bilaterale, tendinite del CLB bilaterale”) solo parzialmente riconosciute dell'Ente nella misura dell'8%; nonché l'unifica dei postumi derivanti dalle predette patologie con la preesistenza già accertata. 
Lamenta la ricorrente che le patologie siano state causate dalle mansioni lavorative svolte, in qualità di cassiera e di addetta al rifornimento scaffali, presso vari punti vendita ### dal 2006 al 2023, consistenti in attività ripetitive, movimentazione manuale dei carichi e posture incongrue. 
Al riguardo è stata richiamata la consulenza del proprio medico legale (doc. 19 ric.). 
Il ricorso amministrativo presentato ha avuto esito negativo. 
Si è costituito l'### chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo l'insussistenza di un rischio lavorativo specifico tale da giustificare il riconoscimento delle ulteriori malattie professionali denunciate, e che l'accertamento medico-legale aveva già correttamente riconosciuto l'8% di danno biologico per patologie a carico di rachide lombare e spalle. 
A sostegno di ciò l'### richiama la relazione del proprio consulente (doc. 7 ###. 
Espletata l'istruttoria orale e ammessa Ctu medico legale, all'esito della discussione, la causa viene decisa all'odierna udienza. Il ricorso è fondato.  ### , a seguito di ampio e condivisibile accertamento, è giunto alle seguenti conclusioni: “I postumi permanenti residuati alle patologie denunciate e non riconosciute dall'### si concretizzano in esiti modicamente dolorosi di epicondilite bilaterale (trattata chirurgicamente a sinistra) e di sindrome del tunnel carpale bilaterale (trattata chirurgicamente). Si ritiene che tali postumi, siano complessivamente valutabili, secondo i criteri di cui all'art. 13 del D. Lgs 38/200 e del DM 12.7.2000 [ex. voce tabellare nr. 232 - “### di epicondiliti apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale a seconda della mono o bilateralità → fino a 5%”; ex voce tabellare nr. 163 “### di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità → fino a 7%”], nella misura del 7% (sette per cento) e complessivamente quantificabili, tenuto conto delle note pre-esistenze lavorative, nella misura del 14% (quattordici per cento). 
Si ritiene altresì che l'iter clinico sotteso dalle suddette patologie professionali, renda ragione di un periodo di inabilità temporanea di complessivi mesi 3.” Nessuna osservazione è stata formulata dall'### tramite il proprio ### I testi escussi, entrambe colleghe della ricorrente presso le filiali ### di ### e ### hanno confermato le condizioni lavorative con mansioni faticose con significativo impatto su spalle, gomiti e polsi.  ### ha riferito in particolare: “…So che prima la ### aveva lavorato per un periodo presso il ### di ### ma non ricordo esattamente quando, e che poi è venuta al ### di ### di via ### dove abbiamo lavorato assieme più di 5 anni. Preciso che ancora oggi chi è full time ha solo una pausa di 10 minuti al giorno mentre chi è part time non ha nessuna pausa… ### lavoravo ### 4 di 6 con la ### so che all'inizio non aveva problemi e che poi, per un periodo, aveva delle limitazioni… ### ha avuto problemi alle braccia, a stare in cassa e a svolgere le proprie mansioni. So che a ### è stato ridotto l'orario e che poi è stata lasciata a casa… per gli oltre cinque anni in cui ho lavorato con ###. le casse erano messe in modo che le cose venivano prelevate dalla mano destra per poi portarle versa sinistra e che c'è stata poi una ristrutturazione, ma non ricordo quando, a seguito della quale sono state girate le casse, per cui le cose venivano prelevate dalla mano sinistra per essere portate verso destra… ### a tre/quattro anni fa c'era l'indicazione nella distinta di chiusura della nostra cassa dei prodotti passati al minuto e ci facevano delle pressioni se il numero dei prodotti passati era inferiore a quaranta… I primi anni in cassa non c'era il poggia piedi, che poi hanno messo dopo la ristrutturazione della filiale, mentre le sedie continuano ad essere rotte, con il poggia schiena che sta giù e non si riesce a regolare le sedie in altezza, nonostante le nostre continue richieste di cambiare le sedie… ### si occupava dell'attività di rifornimento ma per fare ciò utilizzava muletti manuali…Se a causa della loro altezza i bancali non passavano dalle porte del magazzino, ci dovevamo arrampicare sul muletto per buttare giù la merce. I bancali arrivavano sempre ad un'altezza minima di cm 192 ed è stato un motivo di sciopero perché non veniva garantiva la sicurezza del lavoratore che si doveva arrampicare sul muletto…”; ### ha riferito: “Ho conosciuto la ### quando facevo le missioni a ### prima che venisse trasferita a ### Nella filiale di ### la ### aveva un orario lavorativo di 38 ore settimanali e in questa filiale ho lavorato con lei per circa un paio di anni. Per chi era full time la pausa non c'è stata fino a quando non è arrivata la timbratrice, circa 10/12 anni fa, mentre dopo la pausa era di 10 minuti al giorno; chi è part time non ha mai avuto nessuna pausa… ### vuole che il carrello sia vuoto quando passa dalla cassa e pertanto i ### 5 di 6 prodotti vengono messi sul nastro dai clienti. Noi poi li dobbiamo spostare a mano in cassa. Se c'è un carrello pieno di bottiglie d'acqua noi dobbiamo alzarci e contarle, movimentando le varie confezioni per controllare che non ci sia niente sotto… le sedie sono sempre rotte e non sono adeguate per svolgere il lavoro in cassa; pure i poggia piedi sono sempre rotti… ### si occupava dell'attività di rifornimento ma sempre con il muletto manuale, da quello che ho visto direttamente sia a ### sia a ### quando andavo in missione. Il pallet era talmente pesante che la ### davanti lo tirava a mano e un'altra persona dietro spingeva per aiutarla a muoverlo; pure a me è capitato di aiutare la ### a spingere il pallet… I bancali erano e sono più alti di me con le braccia allungate ma non so dire quale altezza avessero. Sicuramente erano e sono più alti di un cm 180, l'altezza di un mio collega. Io sono alta cm 160. Per togliere la merce mi dovevo alzare sulle punte dei piedi oppure mi dovevo mettere sopra il muletto o su uno sgabello… ### riguarda anche cartoni molto pesanti, quali ad esempio quelli contenti detersivi oppure birre, da mettere in alto nel secondo scaffale… i colli, anche di grandi dimensione, non hanno le maniglie e le fessure laterali dove inserire le mani… A ### la scala di sicurezza c'è da un paio di anni ma è inutilizzabile perché non c'è l'appoggio sopra. A ### non ho mai visto la scala di sicurezza…” Sulla base dell'esito dell'accertamento medico legale e delle prove orali, la domanda va accolta conformemente alla valutazione del ### Le spese, come liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza. Le spese della Ctu sono definitivamente a carico dell'### P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 844/2024: 1) Accerta e dichiara che ### è affetta da malattie di origine professionale consistenti in epicondilite bilaterale a sinistra e di sindrome del tunnel carpale bilaterale, comportanti complessivamente un danno biologico del 7% e che, a seguito di unifica con i postumi già oggetto di indennizzo da parte dell'### il danno biologico complessivo è pari al 14%, con un periodo di inabilità temporanea di 3 mesi; per l'effetto condanna l'### a riconoscere alla ricorrente le prestazioni di legge oltre interessi legali..  2) Condanna l'### a rimborsare alla ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario, euro 43,00 per esborsi ed euro 2.800,00 per spese legali oltre spese del 15%, iva e cpa come per legge. 
Spese della Ctu definitivamente a carico dell'#### così deciso il ### 

Il Giudice
Dott.ssa ### n. 844/2024


causa n. 844/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Cavallari

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Tribunale di Perugia, Sentenza n. 294/2025 del 13-06-2025

... professionale della patologia da cui è dichiarato affetto (“tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori) cronico degenerativa bilateralmente”) a causa delle mansioni svolte dal 2007 al 2015, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'###mo Tribunale di Perugia, #### ogni contraria istanza disattesa, - accertare e dichiarare la sussistenza della malattia tendinite del sovraspinoso e/o di qualsiasi altra malattia riconducibile alla sintomatologia sofferta e allegata dal ricorrente e, - accertato il nesso causale fra la stessa malattia e il lavoro svolto dal ricorrente accertare e dichiarare la professionalità della stessa malattia nella misura del 9% o nella diversa misura, maggiore o minore, risultante di giustizia, anche in considerazione degli aggravamenti successivi alla denuncia di malattia professionale dovuti alla natura degenerativa della patologia sofferta, ai sensi dell'art. 149 disp. att. cpc e per l'effetto ### professionale ### 2 di 7 - condannare ### - ### per l'### contro gli infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., a versare all'odierno ricorrente la rendita e/o le altre indennità consequenziali e, comunque, nella misura (leggi tutto)...

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### 1 di 7 ### nome del Popolo italiano TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Lavoro Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario di ### dott. ### nella causa civile iscritta al n. 1070/2020 ###. Lav. Prev. Ass., promossa da ### (avv. ### - ricorrente - nei confronti di I.N.A.I.L. (avv. ### - resistente - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 13 giugno 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente ### ricorso iscritto a ruolo in data #### si è rivolto al Tribunale di Perugia, in funzione di Giudice del ### lamentando il mancato riconoscimento da parte dell'### della natura professionale della patologia da cui è dichiarato affetto (“tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori) cronico degenerativa bilateralmente”) a causa delle mansioni svolte dal 2007 al 2015, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'###mo Tribunale di Perugia, #### ogni contraria istanza disattesa, - accertare e dichiarare la sussistenza della malattia tendinite del sovraspinoso e/o di qualsiasi altra malattia riconducibile alla sintomatologia sofferta e allegata dal ricorrente e, - accertato il nesso causale fra la stessa malattia e il lavoro svolto dal ricorrente accertare e dichiarare la professionalità della stessa malattia nella misura del 9% o nella diversa misura, maggiore o minore, risultante di giustizia, anche in considerazione degli aggravamenti successivi alla denuncia di malattia professionale dovuti alla natura degenerativa della patologia sofferta, ai sensi dell'art. 149 disp. att. cpc e per l'effetto ### professionale ### 2 di 7 - condannare ### - ### per l'### contro gli infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., a versare all'odierno ricorrente la rendita e/o le altre indennità consequenziali e, comunque, nella misura risultata di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come da legge.  - Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore del sottoscritto Avv. ### che si dichiara antistatario”. 
In estrema sintesi, a fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto: - di avere iniziato a lavorare nel 1991, con qualifica di operaio alle dipendenze della ### A.Ri. ### a R.L., poi assorbita dalla PAC 2000 A ### (dove tuttora è occupato con la qualifica di magazziniere sin dal luglio 1997) rispettando un orario di lavoro di 7,45 ore quotidiane per 22 giorni mensili; - che le proprie mansioni hanno subito mutamenti nel tempo, essendosi occupato dal 1997 al 2000 di movimentazione manuale di prodotti alimentari, prelevandoli da scaffalature poste all'interno del magazzino merce e composte da tre ripiani profondi oltre un metro, l'ultimo dei quali posto ad un'altezza di due metri; - di avere dovuto tenere, nell'espletamento delle proprie mansioni, posture incongrue con particolare riferimento alle braccia sopra o all'altezza delle spalle, non disponendo di macchinari appositi per movimentare prodotti dal peso variabile che potevano arrivare fino a 25 chilogrammi; - di avere dovuto spingere manualmente, per molte volte al giorno, un carello su cui erano poi posizionati i prodotti per essere trasportati all'esterno dei locali aziendali; - di essersi, poi, occupato dall'anno 2000 alla fine dell'anno 2011 della movimentazione e del lavaggio di casse vuote per alimenti “frigo”, attività per la cui esecuzione occorreva produrre un importante sforzo fisico comportante, tra l'altro, il sollevamento a mano delle suddette casse impilate in colonne; - che dal 2012 al 2015 la movimentazione delle casse vuote per alimenti “frigo” era stata svolta con modalità operative parzialmente diverse rispetto al passato, essendosi l'azienda munita di un nuovo macchinario per l'esecuzione di dette lavorazioni, senza che ciò avesse tuttavia eliminato la necessità di assumere, nell'espletamento delle proprie mansioni, continue e ripetute posture incongrue gravanti sulle spalle; - di avere dal 2016 svolto altre mansioni, essendo stato adibito alla movimentazione, tramite un muletto elettrico, delle casse vuote precedentemente lavate da altri addetti, attività comportante ### 3 di 7 tuttavia pur essa l'incolonnamento manuale delle casse con movimenti al di sopra delle spalle per almeno 100/150 volte al giorno, nonché fino al 2017 di essere stato assegnato al lavaggio delle casse per almeno un giorno a settimana; - che avendo egli dovuto, per l'espletamento delle suddette mansioni, alzare ripetutamente le braccia sopra l'altezza delle spalle (3 anni per 600 volte al giorno con pesi di 500 gr-25 kg, per altri 12 anni per oltre mille volte al giorno, con pesi di circa 750 gr, per i successivi anni per circa 300 volte al giorno), dopo la visita medica periodica del 2015 era stato considerato “idoneo parzialmente per le seguenti limitazioni: evitare la movimentazione di carichi di peso superiore ai 10 kg”; - di essersi visto costretto, per valutare la propria condizione fisica stante i continui e lancinanti dolori alle spalle e ipomobilità delle stesse, ad effettuare alcuni esami specifici, dai quali emergevano le problematiche sanitarie causa dei suddetti disturbi di salute, certificati in data ### dal proprio medico legale come “tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori) cronico degenerativa Bilateralmente”; - di avere presentato presso l'### in data ### denuncia per il riconoscimento della malattia professionale che era stata, tuttavia, rigettata; - di essersi sottoposto ad ulteriori valutazioni mediche di tipo specialistico all'esito delle quali, il proprio consulente medico-legale aveva confermato l'esistenza di una malattia ad esito professionale, da considerarsi tabellata per la diagnosi, le lavorazioni svolte e i tempi di manifestazione della patologia, e con percentuale invalidante del 9%; - di avere, conseguentemente, presentato in data ### opposizione amministrativa contro il suddetto provvedimento di rigetto dell'### richiedendo visita collegiale; - che, all'esito della nuova visita, l'### in data ### gli aveva comunicato il rigetto dell'opposizione, per difetto del nesso causale tra la patologia e lo svolgimento delle mansioni lavorative; - di non avere mai sofferto, prima di iniziare a lavorare, di alcuna problematica di salute riguardante alle spalle; - che, in punto di diritto, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore (nella presente fattispecie tendinite delle cuffie dei rotatori), dovuta al ripetuto impegno di forza degli arti superiori con trazione o spinta, alle posture incongrue protratte nel tempo e all'esecuzione di movimenti al di sopra del piano delle spalle; - che, anche o in cui nell'ipotesi in cui la malattia professionale dovesse essere ritenuta non tabellata, ne dovrebbe comunque essere riconosciuto il carattere di professionalità ex art. 10 comma quarto del ### legislativo n. 38/2000. 
In data 15/1272021 si è costituito in giudizio l'I.N.A.I.L., contestando la fondatezza della domanda avversaria e chiedendone, in via principale, il rigetto.  ### l'### tenuto conto di quanto riportato in ricorso con riferimento alle mansioni svolte dal ricorrente e alla malattia denunciata, ritenute non tabellate, il ricorrente non avrebbe assolto all'onere sul medesimo ricadente di provare l'eziologia professionale della suddetta patologia; in particolare, secondo l'### convenuto il ricorrente non avrebbe svolto le specifiche tipologie di lavorazioni che la voce n. 78 (malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore) della tabella allegata al D.M. 9/4/2008 abbina alla patologia “####”. 
Sempre secondo l'### convenuto, la descrizione delle mansioni svolte dal ricorrente sarebbe, poi, contraddetta da quanto riferito dal datore di lavoro nella denuncia di malattia professionale e confermato nel ### essendo, del resto, l'attività di preparazione delle merci e di riempimento delle cassette svolta da personale di altra azienda in base ad un contratto di appalto. 
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi #### e ### e ### dipendenti della Pac 2000 A ### cooperativa, nonché del teste ### consulente aziendale del servizio di prevenzione e protezione svolto dalla società ### S.r.l. alla società datrice di lavoro del ricorrente. 
All'esito della prova testimoniale, la originaria titolare del procedimento ha disposto procedersi all'espletamento di una consulenza medico-legale sulla persona dell'assicurato ed è stata pertanto, nominata quale CTU la dott.ssa ### alla quale, con ordinanza del 08/11/2023, è stato chiesto di rispondere al seguente quesito: “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, sottoposto l'assicurato agli accertamenti clinici e strumentali ritenuti necessari, fatto ricorso all'ausilio di specialisti ove ritenuto necessario, dica il C.T.U. se l'assicurato soffra effettiva-mente delle patologie denunciate, se le stesse abbiano origine professionale ed in caso affermativo accerti l'incidenza causale di eventuali patologie preesistenti nonché da ultimo le lesioni di natura permanente che ne siano deriva-te ### 5 di 7 all'integrità fisio-psichica del lavoratore effettuandone in dettaglio idonea quantificazione ed indicandone la data di insorgenza”. 
La causa viene decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione tenutasi mediante collegamento da remoto. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione In punto di fatto deve, anzitutto, osservarsi che i testi ### e ### colleghi di lavoro del ricorrente, hanno sostanzialmente confermato quanto dedotto in ricorso da ### deponendo sulla tipologia e sulle caratteristiche delle varie mansioni svolte da quest'ultimo nel reparto magazzino, con particolare riferimento alle modalità di espletamento del lavoro, all'altezza dei ripiani in cui andavano collocati i prodotti aziendali, al peso degli stessi, alla quantità delle movimentazioni giornaliere occorrenti, al numero e alle peculiarità delle casse lavorate nel reparto lavaggio. 
Inoltre, mentre la deposizione di ### nulla di rilevante ha apportato ai fini della decisione avendo egli dichiarato di non avere mai lavorato nel magazzino “freschi”, il teste ### ha precisato che l'attività di consulenza svolta dalla società ### S.r.l. di cui è dipendente è iniziata nel 2017 e che la PAC si era munita di una macchina lavacassette più moderna, per cui non occorreva che l'addetto nell'esecuzione delle proprie mansioni alzasse le braccia oltre le spalle. 
Infine, il teste ### ha dichiarato che l'attività di preparazione e sistemazione merci di magazzino a partire dal 2001 era stata affidata in appalto a terzi. 
Ai fini della decisione sono dirimenti le conclusioni del Consulente nominato la quale, valutato quanto risultante dalla documentazione prodotta dalle parti e tenuto conto delle mansioni svolte dal ricorrente per come risultanti dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, indicati fattori di rischio principali e complementari per lo sviluppo della sindrome da conflitto dell'articolazione scapolo omerale destra di cui ha accertato soffrire il ricorrente, ha così concluso: “In riferimento al quesito postomi è possibile asserire che condizioni patologiche a carattere degenerativo a carico della cuffia dei rotatori bilateralmente sono da intendersi come malattia professionale, secondo il criterio del “più probabile che non”, e le menomazioni ad essa correlabili sono valutabili, in termini di danno biologico, in aderenza ai riferimenti valutativi di cui al DM 38/00 in misura pari al 6% (sei per cento) con decorrenza dalla domanda amministrativa”. Considerato che la Consulente ha effettuato un attento esame del caso, che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e contemporaneamente prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, nonché che la stessa ha adeguatamente risposto alle osservazioni formulate dal consulente di parte resistente, il Giudice ritiene di far proprie tali conclusioni. 
Ne consegue la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente e, pertanto: - va accolta la domanda di accertamento della natura professionale della patologia denunciata insorta a far data dalla domanda amministrativa nella percentuale del 6% verificata dalla ### - va accolta anche la domanda di corresponsione dell'indennizzo, in relazione all'entità del predetto danno biologico; - su tale somma spettano interessi e rivalutazione monetaria (tenendo conto che l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme spettanti a ristoro del maggior danno derivante dalla svalutazione: art. 16, 6° comma, legge 30.12.1991 n. 412, come modificato dall'art. 1, 783° comma, della legge 27.12.2006 n. 296), a decorrere dalla data di scadenza del termine di 120 giorni che costituisce lo spatium deliberandi riconosciuto per legge ad ### e sino al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri approvati con DM 147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia nonché dell'impegno professionale occorso. 
Fatto salvo il principio di solidarietà delle parti nei rapporti con la ### anche le spese relative all'espletata consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell'### P.Q.M.  definitivamente pronunciando: - dichiara che il ricorrente, ### presenta un danno biologico, relativo alla patologia descritta nella narrativa del ricorso, complessivamente pari al 6%; - condanna ### a corrispondere al ricorrente il relativo indennizzo dalla domanda amministrativa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di legge, sul predetto indennizzo, a decorrere dalla domanda ammnistrativa e sino al saldo; - condanna l'### resistente a rifondere alla controparte le spese di lite, che vengono liquidate in euro 259,00 per spese vive ed in euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, somme tutte da distrarsi ### 7 di 7 in favore del difensore di parte ricorrente, avv. ### dichiaratosi procuratore antistatario; - fatto salvo il vincolo di solidarietà tra le parti nei rapporti con il CTU nominato, pone definitivamente a carico di ### le spese di ### come liquidate con separato decreto. 
Perugia, 13 giugno 2025 

Il Giudice
Onorario di ### n. 1070/2020


causa n. 1070/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Sconocchia

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 402/2024 del 06-02-2024

... sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori)” dovuta a “### e posture incongrue degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo” con perdita e/o riduzione della capacità lavorativa quantificabile nella misura del 17-18% …) a causa della tipologia delle mansioni espletate e dell'ambiente di lavoro; di aver esperito i rimedi amministrativi, senza esito positivo. Chiedeva dimostrare a mezzo testi le modalità di espletamento della prestazione lavorativa come descritte in ricorso. Si costituiva in giudizio l'I.N.A.I.L., chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, non sussistendo un'inabilità tale da giustificare l'erogazione delle provvidenze economiche richieste. In corso di causa venivano disposte ed espletate prova testi e C.T.U. medico-legale. All'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza contestuale. ### prova per testi ha sostanzialmente confermato le modalità di abituale svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente. La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA ### Segue verbale di udienza del 05/02/2024 Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 26 71043 MANFREDONIApresso il difensore avv. ### ricorrente contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ### 19-21 FOGGIApresso il difensore avv. #### resistente ### Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione ### ricorso depositato in data ### la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'I.N.A.I.L. al fine di ottenere l'accertamento della natura professionale della malattia denunciata in data ###, con la conseguente condanna dell'### all'erogazione in proprio favore dell'indennizzo del danno biologico nella misura e con le decorrenze previste dalla legge; con vittoria di spese processuali. 
Esponeva il ricorrente di aver contratto la predetta malattia professionale ( sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori)” dovuta a “### e posture incongrue degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo” con perdita e/o riduzione della capacità lavorativa quantificabile nella misura del 17-18% …) a causa della tipologia delle mansioni espletate e dell'ambiente di lavoro; di aver esperito i rimedi amministrativi, senza esito positivo. 
Chiedeva dimostrare a mezzo testi le modalità di espletamento della prestazione lavorativa come descritte in ricorso. 
Si costituiva in giudizio l'I.N.A.I.L., chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, non sussistendo un'inabilità tale da giustificare l'erogazione delle provvidenze economiche richieste. 
In corso di causa venivano disposte ed espletate prova testi e C.T.U. medico-legale. 
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.  ### prova per testi ha sostanzialmente confermato le modalità di abituale svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente. 
La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata. La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia. 
Oggetto del giudizio è sia l'accertamento del nesso eziologico tra malattia denunciata e svolgimento della attività lavorativa, sia l'esposizione a fattori di rischio. Come è noto, il D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 prevede un sistema assicurativo a tutela del lavoratore che, in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa, contragga una patologia. A riguardo si è soliti discorrere di malattia professionale ovvero di tecnopatia. Deve trattarsi, però, di un evento dannoso che non sia soltanto genericamente ricollegabile all'occasione di lavoro, ma che deve essere in diretta relazione con l'esercizio di una determinata attività; in altre parole, tra lo svolgimento dell'attività in un determinato contesto e la patologia deve sussistere un rapporto di causa-effetto.  ### in ordine alla sussistenza del suddetto nesso di causalità varia a seconda del tipo di malattia professionale. Segnatamente occorre verificare se si è al cospetto di una malattia c.d. tabellata (intendendosi per tali soltanto quelle tassativamente elencate dal legislatore) ovvero non tabellata. 
Nella prima ipotesi, avendo il legislatore individuato le patologie, le lavorazioni considerate idonee a cagionarle, nonché il termine entro cui la malattia deve essere insorta, opera una presunzione legale circa il nesso eziologico tra lavorazione morbigena e malattia professionale. Pertanto il lavoratore, per ottenere la prestazione assicurativa, può limitarsi a provare lo svolgimento della lavorazione protetta e la patologia da cui è affetto. 
Nella seconda ipotesi, invece, non operando la presunzione legale, grava sul lavoratore l'onere di fornire la prova dell'origine professionale della patologia. In particolare, il lavoratore deve dimostrare l'esistenza della malattia, l'esposizione a rischio nell'ambiente di lavoro e l'idoneità causale di esso alla determinazione della malattia in termini di elevata probabilità. In buona sostanza, deve provare che l'attività espletata sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia. 
Detto in altri termini, in materia di malattie professionali opera, in ordine al nesso di causalità, una presunzione legale a fronte sia di un'accertata malattia tabellata - che presenta cioè un determinato quadro clinico rientrante in apposita previsione normativa - sia di malattie che, in base alla scienza medica, pur non essendo indicate come tipiche nelle tabelle, tuttavia si rivelano riferibili a dati tabellari. 
Qualora, invece, manchino tali requisiti, la parte ricorrente ha l'onere di provare il nesso causale tra l'attività svolta e lo stato morboso denunciato (Cass., sez. lav., 21-05-1994, 5018). 
Nelle ipotesi di malattia professionale non tabellata, quindi, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità di eziopatogenesi professionale, questa può essere, tuttavia, ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.  ### di una consulenza tecnica, a tal fine, non occorre allorquando, riconosciuta dall'### la sussistenza della patologia in misura indennizzabile, la natura professionale della stessa possa desumersi, con un elevato grado di probabilità, dalle caratteristiche del lavoro svolto, dal tipo di macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dalla mancanza di altri fattori, estranei alla attività di lavoro, che possano essere la causa della patologia (Cass., sez. lav., 13-04-2002, n. 5352). 
Nel caso di specie, attesa la data in cui è stata denunciata la malattia professionale, trova applicazione la disciplina di cui al d.lgs.n.38/2000, che prevede il nuovo indennizzo per i danni sofferti in conseguenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali verificatisi o denunciate a decorrere dal 25.7.2000. Ai sensi del predetto d.lgs.n.38/2000 l'indennizzo del danno biologico viene erogato sotto forma di capitale per gradi d'invalidità pari o superiori al 6% e inferiori al 16%, e in rendita a partire dal 16%. 
Nel merito, occorre osservare che attraverso l'istruttoria orale è stata provata l'attività lavorativa effettivamente eseguita dalla parte ricorrente, l'orario e le mansioni svolte; mentre la C.T.U. medica espletata in corso di causa (con il dr. ### ) ha sia riconosciuto la natura professionale della patologia contratta dalla parte ricorrente, sia accertato la sussistenza di un grado d'inabilità in misura indennizzabile da parte dell'### del 18% (### il CTU ritiene che la qualifica ricoperta dal lavoratore e la tipologia di esposizione protratta nel tempo con ritmi continuativi e movimenti ripetitivi siano state la causa della tecnopatia di cui soffre l'odierno attore in causa. La patologia degenerativa della spalla destra era gia' nota dal 10/10/2019 infatti veniva effettuato esame strumentale ### presso il ### di ### in #### e successivamente in data ### effettuato l'accertamento strumentale ### presso il ### di #### con eloquente diagnosi fino all'intervento chirurgico del 16/03/2021 presso l'### di ### Di fatto la denuncia di malattia è stata effettuata in epoca successiva ossia il ###. E' stata gia' riconosciuta una rendita per riduzione dell'integrita' psico-fisica pari al 16% per altre tecnopatie dall'### di ### In codesta sede viene valutata dal CTU anche la patologia degenerativa delle spalle ( in particolare la spalla destra in destrimane e gia' sottoposta ad intervento chirurgico) come tecnopatia ossia una patologia da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore e successivamente tenuto in considerazione le menomazioni preesistenti concorrenti (sdr del tunnel carpale) provocate da esposizione lavorativa (evento successivo al luglio 2000) nello stesso settore di tutela ( ### lavoratore ###settore ###: il consulente opera una valutazione complessiva della menomazione dell'integrita'psico-fisica pari al 18% (diciotto per cento). Si precisa che il CTU ha considerato il ### 12 luglio 2000 e le singole voci tabellate e successivamente applicato il calcolo ### perché l'attore presenta infermita' plurime concorrenti interessanti gli arti superiori…..). 
Questo giudice, al di là di qualche caduta stilistica, ritiene condivisibili le valutazioni espresse dal C.T.U., fondate sull'esame anamnestico delle condizioni di salute della parte ricorrente ed immuni da vizi logici o da contraddizioni. 
Il ricorso, pertanto, va accolto. 
Le spese processuali - liquidate e distratte come in dispositivo - vanno poste a carico dell'### Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte resistente.  P.Q.M.  Pronunciando sul ricorso dell'11.3.2004, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'I.N.A.I.L. ad erogare alla parte ricorrente, in conseguenza della malattia professionale denunciata, la prestazione di legge correlata ad un grado d'inabilità permanente del 18 %, oltre agli accessori sugli importi arretrati con decorrenza dalla data di presentazione della denuncia della malattia professionale e fino all'effettivo soddisfo; - condanna, altresì, l'I.N.A.I.L. al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge; con distrazione avv. ### - pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.  ### 5 febbraio 2024 

Il Giudice
dott. ### n. 2491/2022


causa n. 2491/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Antonucci Severino

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