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Sentenza nr. ___________/___________ TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE Controversie in materia di lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott.ssa ### all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. 3000 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### con il quale è elettivamente domiciliato in ####, ### Gelonese n. 5 Ricorrente CONTRO I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### con la quale è elettivamente domiciliat ###
Resistente OGGETTO: infortunio sul lavoro ### per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto: - che lavora alle dipendenze di ### S.p.A., dal 12/07/2010, con mansioni e qualifica di direttore dell'### sito in ####; - che, in data ###, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, ha subito un infortunio, inciampando contro un gradino presente nei locali dell'ufficio postale e rovinando a terra; - che, in conseguenza dell'infortunio, ha riportato dei traumi al tratto lombosacrale, alle spalle ed alle braccia; - che successivamente si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato, a carico della colonna vertebrale, la presenza di artrosi, discopatie, di una ernia lombare e di una protrusione discale, mentre, sia alla spalla destra che alla sinistra, è stata accertata la lesione del sovraspinoso; - che, inoltre, sono state diagnosticate le seguenti patologie:“cervicobrachialgia bilaterale con deficit funzionale da discopatia ### e ###, spalla dolorosa dx da lesione del sovraspinoso, spalla dolorosa sx da tendinite del clbb, lombalgia ricorrente con disfunzionalità e parestesie agli arti inferiori da discopatia ###-### ed ernia discale ###” ; - che, con provvedimento del 07/09/2021, all'esito della visita medicolegale, l'### ha riconosciuto la sola indennità per inabilità temporanea assoluta, per un periodo pari a 18 giorni, non riconoscendo alcuna percentuale di invalidità permanente; - che, avverso tale provvedimento, ha presentato opposizione, rimasta priva di riscontro; - che ha diritto al riconoscimento, per l'infortunio sul lavoro subito, di una percentuale di danno biologico permanente da calcolarsi nella misura del 14 %.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il ricorrente in data ### ha subito un infortunio lavorativo, con le modalità descritte al capitolo 2 della premessa del presente ricorso; - accertare e dichiarare che, a causa del predetto infortunio e sin dal suo accadimento, il ricorrente presenta un grado di inabilità pari al 14 % (come da perizia di parte) o alla percentuale maggiore o minore che risulterà all'esito di ### d'### che il Giudice adito riterrà di disporre, su richiesta di ammissione formulata sin d'ora dal ricorrente; - per l'effetto condannare l'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione del risarcimento da inabilità permanente nella misura pari al 14%, o a quella maggiore o minore che risulterà all'esito della chiesta CTU medico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino all'effettivo soddisfo”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'I.N.A.I.L., eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda e concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura. ***
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (2, D.P.R. 1124/1965).
In particolare, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte lecondizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.
Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio, sia specifico che generico e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio.
In assenza del nesso causale, che deve essere provato dall'istante che invoca l'infortunio sul lavoro, non può parlarsi di infortunio sul lavoro, i cui postumi sono indennizzabili dall'I.N.A.I.L.
Nel caso che ci occupa, non essendo contestata la verificazione dell'infortunio, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione dei postumi sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi, dal momento che, in via amministrativa, è stata riconosciuta soltanto la sussistenza di postumi temporanei, indennizzati nella misura di 18 giorni.
Infatti, l'### che in via amministrativa aveva riconosciuto soltanto una inabilità temporanea assoluta di 18 giorni, nel costituirsi in giudizio ha contestato la riconducibilità dei postumi permanenti denunciati all'infortunio.
Dall'istruttoria processuale, è emersa la dinamica dell'infortunio ed è emersa la circostanza che il ricorrente, all'esito della caduta, sia rovinato completamente in terra, sebbene i testi non siano stati precisi nel riferire quale parte del corpo abbia subito maggiori urti.
In particolare, entrambi i testi, colleghi del ricorrente, hanno riferito di aver visto il ricorrente salire sulla pedana del “passa - pacchi” dell'ufficio postale, di aver udito un tonfo e di averlo trovato riverso sul pavimento.
Una volta appurata la dinamica della caduta che, secondo quanto riferito dai testi, ha determinato un forte impatto, ai fini della qualificazione e della quantificazione dei postumi permanenti denunciati in seguito all'infortunio, forma piena prova la consulenza tecnica d'ufficio effettuata nel corso del presente giudizio, in quanto redatta sulla base di congrue valutazioni medico legali, fondate su un attento esame obiettivo e della documentazione in atti.
Il consulente tecnico d'ufficio, a conclusione dell'indagini effettuate, dopo aver confermato la sussistenza del nesso causale tra l'infortunio sul lavoro e i postumi riscontrati, all'esito di un attento esame obiettivo, premettendo che il ricorrente è affetto da “### di trauma contusivo spalla dx e cervico-lombalgia in sogg. con spondiloartrosi e discopatie lombo-sacrali e piccola ernia discale ###-###” e rimarcando che le lesioni riscontrate, quali emergono anche dagli esami strumentali versate in atti, sono compatibili con il trauma contusivo subito, ha confermato l'inabilità temporanea già riconosciuta dall'### nella misura di 18 giorni (di cui 10 di inabilità totale e 8 nella misura del 50%) e ha concluso per la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 9%.
In particolare, il C.T.U. ha riscontrato la presenza di lesioni permanenti a livello lombo sacrale e alle spalle, compatibili con il trauma subito, come emerge dagli atti di causa e quale è emerso dall'attività istruttoria, attribuendo, previa coerente applicazione dei codici tabellari, una percentuale complessiva del 9%.
Orbene le conclusioni formulate, sorrette da un attento esame obiettivo, sono persuasive e coerenti con la documentazione medica versata in atti.
Del resto, il C.T.U. è pervenuto a tali conclusioni alla luce dell'anamnesi riferita dal ricorrente, di un attento esame obiettivo e dell'esame della documentazione allegata, evidenziando la piena compatibilità degli esiti riscontrati con la dinamica dell'infortunio (già qualificato come infortunio sul lavoro in via amministrativa dall'I.N.A.I.L.), quale emerge dagli atti.
In merito, appare inconferente la circostanza, eccepita dall'### per la prima volta all'udienza del 7/11/2024, secondo cui il ricorrente avrebbe subito, successivamente all'infortunio per cui è causa, un altro infortunio che incide sul medesimo distretto.
Infatti, con chiarimenti resi all'udienza del 8/07/2025, il C.T.U. ha specificato che, alla luce della documentazione depositata dall'### in data ### e relativa ad un successivo infortunio subito dal ricorrente e non oggetto del presente giudizio, la diagnosi effettuata dall'istituto - con specifico riferimento alla “cervicalgia” - non ha avuto alcuna incidenza in relazione al primo infortunio, oggetto del presente giudizio.
Nello specifico, il CTU ha chiarito che la “cervicalgia” non è stata presa in considerazione tanto che, some si evince dalla consultazione dell'elaborato peritale in atti, nell'esame obiettivo si legge: “Non contrattura muscolare né dolenzia alla digitopressione delle apofisi spinose né limitazioni dei movimenti”, sicché nulla è stato riscontrato a livello cervicale, mentre le menomazioni permanenti riscontrate quali conseguenza dell'infortunio del 12/07/2021 riguardano, tra l'altro, la colonna vertebrale lombo sacrale.
Pertanto, il ricorso va accolto nei termini e con la percentuale indicata dal C.T.U. in relazione ai postumi permanenti derivanti dall'infortunio subito dal ricorrente il ###.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, vanno compensate nella misura di un terzo, ponendo la rimanente parte a carico dell'### considerando che parte ricorrente ha richiesto, in via principale, il riconoscimento di una percentuale del 14% mentre è stata riconosciuta una percentuale del 9%.
Restano, inoltre, a carico dell'### le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa ### P.Q.M. Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da ### N.RG. 3000/2022 , disattesa ogni contraria istanza, così provvede: - Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ### in seguito all'infortunio subito in data ###, è affetto da postumi invalidanti tali da determinare una menomazione permanente dell'integrità psico fisica nella misura del 9%; -Compensa le spese di lite nella misura di un terzo, ponendo a carico dell'### in persona del legale rappresentante p.t., la rimanente parte, che liquida in € 3092,00, oltre accessori, come per legge; -Pone definitivamente a carico dell'### in persona del legale rappresentante p.t., le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa #### 23/10/2025 Il giudice
Dott.ssa ### n. 3000/2022
causa n. 3000/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Fenucci Maria, Schirripa Vincenzo