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R.G. n. 2585/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di ### civile riunito in camera di consiglio e composto dai ### dott. ### dott. ### dott.ssa ### dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 2585 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2020 vertente tra ### nata a #### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti; attrice contro ### nato a #### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti; convenuto e con l'intervento del ### interveniente necessario ### dichiarazione giudiziale di paternità naturale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
Motivi della decisione in fatto e in diritto 1) ### delle parti 1.1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio dinanzi a questo ### esponendo che, a seguito della relazione sentimentale intrattenuta con quest'ultimo, dapprima nell'estate del 2019 e successivamente tra gennaio e marzo 2020, in data ### aveva dato alla luce una bambina alla quale aveva dato il nome di ### (cfr. certificato di nascita in atti).
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il rapporto di filiazione naturale tra il ### e la minore, con l'attribuzione del cognome paterno in aggiunta a quello materno. ### chiedeva condannarsi il ### a corrispondere un assegno di mantenimento in favore della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie, al versamento di una somma di eguale ammontare a titolo di mantenimento dalla nascita della minore nonché al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della minore. 1.2) ### costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e chiedeva la regolamentazione del regime di visite alla minore. 1.3) La causa, istruita con il compimento di una consulenza tecnica d'ufficio, veniva rimessa sul ruolo al fine di procedere all'interrogatorio libero delle parti e, all'udienza dell'11.05.2023, veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti. 2) Sull'accertamento della paternità e sulla domanda di aggiunta del cognome paterno a quello materno Le domanda proposte sono fondate e vanno accolte.
Invero, la tesi di parte attrice ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze della C.T.U.: all'esito degli esami effettuati sul patrimonio genetico delle parti e della minore ### è risultato che “…la ### di ### P###% risulta essere pari al 99,999999 %, ciò permette di affermare con certezza la relazione di paternità tra il profilo genetico del campione ID 1822061008 ### ed il profilo genetico del campione ID 1822061009 ###. Ne consegue che, in conformità con quanto prescritto dalle raccomandazioni del ### dei ### (Ge.F.I.) e dalla Società Internazionale di ### (I.S.F.G.), il sig. ### è il padre biologico della minore ### Emily” (cfr. relazione di consulenza tecnica del 21.12.2022).
In ordine alla domanda di aggiunta del cognome paterno a quello materno, nulla avendo dedotto il convenuto, ritiene il Collegio che la scelta di parte attrice rispetti la lettera della norma di cui all'art. 262 c.c. e risponda all'interesse della minore, che, essendo ancora bambina, non ha ancora acquisito una definitiva e formata identità legata al matronimico e non subisce, pertanto, dall'aggiunta del cognome paterno alcun pregiudizio nei suoi rapporti personali e sociali (cfr. Cass. sentenza m. 772/2020). 3) Sull'affidamento della minore ### opportuno il Collegio statuire in via preliminare sull'affidamento della minore, come espressamente contemplato dall'art. 277 A parere del Collegio, non emergono profili ostativi al riconoscimento di un regime di affidamento condiviso della minore, in ossequio al principio del diritto del minore alla bigenitorialità consacrato negli artt. 315 bis e 337 ter c.c., tenuto vieppiù conto che tale regime è stato richiesto dalla stessa parte attrice e che gli addebiti mossi dalla ### nei confronti del ### (concernenti peraltro comportamenti posti in essere nei suoi riguardi e non anche nei confronti della minore) hanno condotto, nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti di quest'ultimo, ad una pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto.
Sulla scorta di tali considerazioni, devono rigettarsi le istanze istruttorie articolate dal convenuto nella memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., in quanto generiche, nonché la richiesta di C.T.U. sulle capacità genitoriali del ### formulata da parte attrice (C.T.U. ritenuta non necessaria anche in considerazione della circostanza che il regime di visita del convenuto sarà necessariamente ispirato al criterio della gradualità degli incontri e che gli stessi avverranno presso i locali dei ### competenti per territorio, come si avrà modo di specificare in seguito).
Per quanto attiene al collocamento prevalente, appare opportuno disporre che ### venga collocata presso il domicilio materno, poiché la minore ha sempre vissuto con la madre fin dalla nascita e tale soluzione appare la più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
Quanto al regime di visita paterno, tenuto conto della tenera età della minore (tre anni a novembre) e considerata l'assenza di rapporti padre/figlia, appare opportuno che gli incontri tra il ### e la figlia minore ### si svolgano, fino al dicembre 2024, presso i locali dei ### del Comune di ### In particolare, si prevede che il ### avrà facoltà di vedere la figlia ### un pomeriggio a settimana fino al giugno 2024 e due pomeriggi a settimana nei successivi sei mesi presso i locali dei ### del Comune di ### in giorni e orari da concordare con gli stessi servizi, che assisteranno agli incontri, supporteranno i genitori e il minore nel processo di costruzione dei rapporti padre/figlia (sollecitando le parti, ove necessario, ad intraprendere percorsi di mediazione familiare ovvero da percorsi individuali di sostegno alla genitorialità).
Tale modalità di incontri è finalizzata a garantire alla minore un concreto supporto nella costruzione del rapporto con il padre e ad attribuire a quest'ultimo un sostegno nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
All'esito e, quindi, al compimento del quinto anno di età della minore, in caso di fattiva collaborazione tra i genitori (se del caso supportata, ove reputato necessario dagli operatori dei ### da percorsi di mediazione familiare ovvero da percorsi individuali di sostegno alla genitorialità) e di positiva evoluzione del rapporto padre-figlia, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze della minore, il ### potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordo il martedì e il giovedì) dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nonché a settimane alternate dal sabato dalle ore 16:00 fino alle ore 20:30 della domenica con pernottamento; durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia, alternativamente e salvo diverso accordo tra le parti, un anno dalle ore 11:00 del 23 alle ore 20:00 del 27 dicembre e l'altro dalle ore 11:00 del 28 dicembre alle ore 20:00 del successivo 2 gennaio; ad anni alterni, durante il periodo pasquale, il giorno di pasqua e il lunedì dell'angelo; per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo da stabilirsi di comune accordo tra i coniugi o, in difetto, nei mesi di luglio e di agosto. 4) Sulle domande accessorie ### ha chiesto di porre un assegno a carico del ### a titolo di contributo al mantenimento della figlia ### e ha agito in regresso al fine di ottenere il rimborso della quota di mantenimento e delle spese straordinarie sostenute in luogo del padre naturale dalla nascita di ### Ebbene, in ordine a tali domande, condivide questo Collegio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi, implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale e assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato articolo 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1229 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali” (cfr. civ. sez. I, sentenza n. 4223 del 17.2.2021).
Con riferimento all'obbligo di mantenimento della minore deve, quindi, trovare applicazione l'art. 316 bis c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire e educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma esteso all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui all'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica anche una valorizzazione delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 25531/2016).
Tale quadro normativo non appare mutato a seguito della nuova formulazione dell'art. 337 ter c.c. il quale prevede che ciascun genitore sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tale fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Una valutazione sinottica dei criteri indicati dalla normativa induce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche dei genitori al fine di quantificare le proporzioni dell'apporto che ciascun genitore può fornire per il soddisfacimento delle esigenze del minore.
Nel caso di specie, la valutazione inerente alla complessiva situazione economico-reddituale delle parti può essere compiuta unicamente sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla ### e dal ### in sede di interrogatorio libero, atteso che né l'una né l'altro hanno depositato le dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni, come richiesto dal ### il solo ### ha depositato ### relativa all'anno 2019 - attestazione che, basandosi su cd. autocertificazioni dell'interessato, non può avere valore probatorio diverso da queste ultime, notoriamente prive di tale valore in giudizio.
Ebbene, parte attrice ha dichiarato di essere disoccupata, di percepire il reddito di cittadinanza, per un importo mensile pari ad € 600,00, e di ricevere l'aiuto economico della famiglia di origine. ### ha, invece, affermato di svolgere la mansione di cameriere presso un bar sito in ### del ### e di percepire uno stipendio pari all'importo mensile di € 750,00; ha, altresì, riferito di dover far fronte al pagamento di un canone di locazione per un importo mensile di € 280,00, canone destinato ad aumentare in ragione dell'imminente trasferimento presso altra abitazione, e di avere avuto due figli dalla ex moglie.
In difetto di produzioni di parte attrice sulla consistenza economico-reddituale del ### e valutando comparativamente la situazione economica delle parti, così come dalle medesime prospettata, appare congruo fissare un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo i noti indici ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da porre a carico di ### e da versare a ### entro il 5 di ogni mese.
Il resistente deve essere altresì onerato dell'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie, come indicate nel ### adottato presso questo ### nella misura del 50%.
Deve, per converso, essere rigettata la domanda di regresso spiegata da parte attrice nei confronti del ### Invero, la domanda volta al rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento della minore non può essere accolta tenuto conto che la decorrenza dell'assegno di mantenimento, posto a carico del ### con la presente sentenza, risale alla data della domanda giudiziale, ossia al 18.12.2020 e, dunque, al mese successivo a quello della nascita della minore (9.11.2020) - così essendo il convenuto già tenuto alla corresponsione del contributo per il mantenimento della figlia sin dalla nascita.
Parimenti non meritevole di accoglimento è la domanda di rimborso della quota di spese straordinarie sostenute per la minore ### le spese per le visite ginecologiche private effettuate durante il periodo della gravidanza avrebbero dovuto essere infatti concordate, mentre sono spese ordinarie quelle relative all'abbigliamento della minore e agli accessori occorrenti per la stessa.
Infine, non sono stati forniti da parte attrice elementi tali da potere ritenere che le spese per l'acquisto di farmaci, così come documentate, siano state sostenute nell'interesse della minore. 5) In considerazione dell'esito complessivo della causa, del rigetto della domanda di rimborso formulata da parte attrice e del complessivo contegno processuale di parte convenuta, si reputa equo compensare le spese di lite tra le parti, incluse quelle della espletata C.T.U. P. Q. M. ### come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando; - dichiara che ### nato a #### il ###, è padre naturale di ### nata a #### il ###; - dispone che l'### dello ### del Comune di ### provveda alla rettifica dell'atto di nascita della minore ### nata a #### il ###, trascritto al n. 513, parte I, serie A, con l'annotazione della paternità e con l'aggiunta del cognome paterno ### al cognome materno ### in modo da chiamarsi “### Marino”; - manda alla ### di trasmettere copia della presente sentenza, se passata in giudicato, all'### di ### del Comune di ### per le necessarie annotazioni nell'atto di nascita della minore; - affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno e diritto di visita del padre, secondo le modalità indicate in parte motiva; - pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere in favore di ### a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di € 200,00, soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ### da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% dele spese straordinarie; - rigetta la domanda di rimborso della quota del mantenimento e delle spese straordinarie spiegata da parte attrice; - compensa le spese di lite, incluse quelle della espletata ### liquidate come da separato decreto, tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del ### di ### in data #### rel. ed est. ### n. 2585/2020
causa n. 2585/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Barcellona Mariaserena, Michele Ruvolo