blog dirittopratico

3.693.456
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M

Tribunale di Rimini, Sentenza n. 813/2025 del 10-11-2025

... in capo al sig. ### al ripristino/ sostituzione in termini di funzionalità e corretto funzionamento (con spese a carico dell'### delle imposte e serramenti originari delle unità immobiliari di proprietà dell'### con conseguente accertamento e declaratoria del relativo obbligo di fare, da imporsi alla ### in favore dell'### o il suo diritto al rimborso delle spese occorrenti al relativo ripristino, secondo equità; accertare e dichiarare il diritto in capo al sig. ### al ripristino / sostituzione (con spese a carico dell'### delle porte interne originarie degli appartamenti del ### smaltite senza sua autorizzazione o il suo diritto al rimborso delle spese occorrenti alla relativa sostituzione, secondo equità; accertare e dichiarare il diritto in capo al sig. ### a rientrare in possesso delle chiavi del fabbricato e degli appartamenti di sua proprietà e conseguentemente condannare l'### alla restituzione e consegna delle chiavi che l'attrice trattiene indebitamente”. ### convenuto, infatti, non ha fornito alcuna prova delle circostanze allegate a fondamento delle predette domande, ossia il rifiuto della società attrice a riconsegnare le chiavi degli appartamenti dell'### lo (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. Nr. 3975/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 3975/2020 promossa da: ### E ### S.N.C. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. ### come da procura alle liti in atti; ATTORE contro ### (C.F. ###), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. ### e dall'avv. ### come da procura alle liti in atti; ###: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art.  132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009. 
La società ### & ### snc ha convenuto in giudizio ### chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 51.048,14 dallo stesso dovuta in relazione al secondo SAL del 23.04.2019 relativo ai lavori oggetto del contratto di appalto che la società ha stipulato in data ### con ###### e ### quali committenti. 
L'### ha contestato la pretesa attorea, evidenziando come l'### & ### snc non abbia concluso i lavori nel termine contrattualmente previsto e, a fronte dell'inadempimento della società attrice, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della stessa al pagamento della somma complessiva di euro 48.651,18 - di cui “1) € 34.079,57 a titolo di penale per quota millesimale (533,47) di spettanza del sig. ### (ottenuta, così come previsto dall'art. 19 del capitolato, moltiplicando 90,00 € giornalieri per 410 giorni di ritardo, ipotizzando una interruzione dei lavori per le festività natalizie di 15 giorni, diviso per 577,62 millesimi, corrispondenti ai proprietari sottoscrittori del contratto di appalto, moltiplicato per 533,47 millesimi facenti capo al #### comprensivi e dei 343,78 millesimi suoi propri e dei 189,69 del condomino moroso ### in luogo del quale il primo si era obbligato nei confronti dell'impresa ### o della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa; 2) € 10.361,91 corrispondente alla somma versata e versanda a titolo di ### dal #### per gli anni 2018 (precisamente dieci mesi del 2018 oltre il termine entro cui si sarebbe dovuto riconsegnare il cantiere) e 2019 e divisa a metà con i sigg.ri ### e quindi per i mesi ulteriori rispetto ai 7 pattuiti per la durata dei lavori di messa in sicurezza; 3) € 4.209,70 a titolo di maggiori costi per nolo e gru per i mesi ulteriori rispetto ai 7 pattuiti per la durata dei lavori di messa in sicurezza come sopra determinata, o diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa” - con le conseguenti compensazioni. 
Tanto premesso, occorre procedere alla ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, esaminando la documentazione acquista al presente giudizio da cui emergono anche circostanze utili a meglio comprendere lo svolgimento della dinamica contrattuale. 
Orbene, con Ordinanza n. 7 del 30.03.2017 - notificata a ########### di ### & C. s.a.s., quali proprietari interessati - il ### di ### a fronte della riscontrata sussistenza di condizioni di pericolo dovute allo stato del fabbricato ubicato a #### 29 - 31, ha ordinato di provvedere con urgenza all'ampliamento della delimitazione dell'area inaccessibile circostante al fabbricato - per evitare che la possibile caduta di materiali potesse causare danni a persone o cose in transito nei sottostanti spazi pubblici - e di disporre nelle suddette aree l'interdizione all'accesso alle persone e ai veicoli.  ### del ### di ### n. 8 del 31.03.2017, emessa in ragione della necessità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, è stato ordinato a ########### di ### & C. s.a.s. “di intervenire nel fabbricato ubicato a #### 29 - 31 (distinto al ### al F. part. 18) con la massima urgenza, e comunque entro 30 giorni dalla data di notifica della presente, adottando ogni possibile necessario accorgimento tecnico atto ad evitare improvvisi crolli e ad eliminare ogni possibile fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità finanche la demolizione dell'immobile e la sistemazione dell'area di pertinenza, facendosi assistere da personale tecnico competente; di far predisporre da tecnico competente, preliminarmente all'esecuzione dei lavori, il progetto di messa in sicurezza e/o demolizione del fabbricato, da trasmettere unitamente alla documentazione tecnica necessaria per l'ottenimento dei nulla osta / autorizzazioni di legge all'esecuzione dei lavori e, in caso di conservazione dell'immobile, la valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M. 14/01/2008 “### per le Costruzioni” e relativa circolare n. 617/2009”. 
Al fine di ottemperare alle disposizioni dell'Ordinanza sindacale, ########## e ### quale amministratore della ### di ### & C. s.a.s., hanno affidato all'#### l'incarico professionale avente ad oggetto la messa in sicurezza dell'immobile sito nel centro storico di #### 29-31, distinto al ### di detto Comune fg.24 part. 18, precisando che “La suddetta prestazione professionale si suddivide in due parti:1) valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M. 14/01/2008 con indicazione delle opere necessarie ed improcrastinabili per la messa in sicurezza dell'immobile; 2) progetto esecutivo, dd.l e coordinamento della sicurezza delle opere necessarie ed improcrastinabili per la messa in sicurezza dell'immobile”. 
Con contratto di appalto del 21.06.2017, ###### e ### i c.d. committenti, e ### in qualità di titolare dell'### & ### snc, il c.d. appaltatore, “premesso che i ### hanno stabilito di eseguire i lavori per la messa in sicurezza, previa valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M. 14/01/2008, del fabbricato sito in ##### 29-31 (distinto in ### al Fg. 24 particella 18); che in seguito a procedura aperta, i lavori sono stati aggiudicati all'### e ### snc, per il prezzo complessivo di €150.000,00 (…) oltre ### ma comprensivi dei costi per la sicurezza, come di seguito meglio specificato, in seguito all'offerta calcolata sull'elenco prezzi presentato dall'impresa; che verranno realizzate differenti fatturazioni in quota parte a tutti i committenti; che i ###ri committenti saranno responsabili in solido per le obbligazioni derivanti dal presente atto”, hanno convenuto e stipulato quanto segue: “### 1 - Oggetto del contratto: I committenti concedono all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di messa in sicurezza, previa valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M.  14/01/2008, del fabbricato sito in ##### 29-31 (distinto in ### al Fg. 24 particella 18). ### si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto”.  ###. 3, rubricato “### del contratto”, dispone che “### presunto del presente appalto ammonta a € 150.000,00 (…), compresi gli oneri della sicurezza e l'impianto di cantiere al netto dell'I.V.A., sulla base dell'offerta presentata dall'### salva la liquidazione finale, in quanto il contratto è stipulato interamente a misura. ### prezzi allegato tiene conto degli oneri della sicurezza, definiti al netto del ribasso d'asta. ### complessivo dei lavori sarà quello che scaturirà dall'applicazione dei prezzi unitari alle singole categorie di lavoro e quantità delle opere eseguite come da contabilità finale. Per eventuali lavorazioni non previste in contratto, o qualora si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi sulla base del prezziario regionale vigente al momento dell'esecuzione della lavorazione, decurtato del ribasso d'asta, considerato pari al 12%”.  ###. 11 del contratto, rubricato “### utile per l'ultimazione dei lavori” prevede che “Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 210 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. ### avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale; è tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma concordato con i committenti ed alle indicazioni della direzione lavori. Le eventuali sospensioni dei lavori verranno accettate dalla D.L. solo per cause di forza maggiore riguardante le cattive sospensioni atmosferiche. 
In ogni caso l'appaltatore è obbligato a comunicare alla D.L. con lettera raccomandata i motivi di sospensione con indicati il periodo presunto. La proroga dell'ultimazione dei lavori, verrà concessa nel caso di richiesta di opere supplettive ordinate in corso d'opera”. 
Il ### è stata predisposta la ### di ### al fine di comunicare l'avvio, in data ###, delle opere sinteticamente descritte come “opere relative alla messa in sicurezza, previa valutazione della sicurezza, di cui al DM 14/01/2008. Indagini conoscitive sulle murature e solai”. 
Nella missiva del 20.08.2018, inviata anche ad ### - il quale non ha negato di averla ricevuta - l'#### richiamato l'oggetto dell'incarico allo stesso conferito con lettera di incarico del 15.05.2017, ha rappresentato quanto segue: - terminata la valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M. 14/01/2008, lo stesso ha provveduto a redigere il progetto per la messa in sicurezza e recupero del fabbricato indicando due possibilità: una per il recupero completo dell'immobile al fine di accedere ai benefici del bonus sismico e una seconda per la sola messa in sicurezza dell'immobile; - i committenti hanno indicato di voler perseguire la sola messa in sicurezza dell'immobile senza accedere al beneficio del bonus sismico; - i lavori improcrastinabili per la sola messa in sicurezza dell'immobile avrebbero comportato un importo superiore ad euro 150.000,00, stimabile in euro 225.000,00; - in data ### l'Ing. ### ha presentato per conto di ##### e ### al SUE del Comune di ### e all'### competente per i beni paesaggistici presso l'### il progetto di messa in sicurezza e recupero del fabbricato sito in ### via ### 29 - 31, in ottemperanza all'ordinanza sindacale, progetto che ha ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, necessaria per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza, in data ###; - per dare compiutamente ### al progetto è necessaria l'autorizzazione sismica rilasciata dal Comune di ### tramite l'ente competente ### - lo sportello ### si è espresso in maniera positiva rispetto al progetto evidenziando la necessità che le opere di messa in sicurezza dell'immobile comprendano tutte le componenti strutturali dello stesso. 
Alla data della missiva - 20.08.2018 -, quindi, l'#### non aveva ancora ricevuto nessuna indicazione scritta circa il progetto da presentare al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile. Lo stesso ha precisato che “senza precise indicazioni da parte dei committenti non è possibile procedere alla presentazione di alcun progetto di messa in sicurezza dell'immobile e tantomeno l'esecuzione di ulteriori opere oltre quelle già eseguite in quanto fino ad ora tutto è stato finalizzato ai soli procedimenti urgenti per evitare pericoli di crollo delle parti strutturali collassate ed eliminare pericoli per la pubblica incolumità oltre che alle indagini propedeutiche alla stesura di un progetto strutturale come richiesto dal DM 14/01/2008 e dalle ### (…)”.
In risposta alla missiva dell'#### con lettera del 22.08.2018 ###### ed ### hanno confermato l'incarico all'#### per la messa in sicurezza dell'immobile dichiarando che “i committenti firmatari in calce chiedono all'#### di procedere con la richiesta all'ente competente ### (ex ###) dell'autorizzazione sismica per la messa in sicurezza dell'immobile secondo il progetto esistente. 
I committenti precisano che, viste le limitate risorse a disposizione saranno disponibili ad attuare solo un primo stralcio del progetto che dovrà prevedere solo ed esclusivamente le opere improrogabili per la messa in sicurezza dell'edificio in ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 8 del 31/03/2017.  ###. ### ha comunicato in precedenza ai committenti che, una prima fase del progetto per la sola messa in sicurezza, comporterebbe una spesa di €225.000 di cui €87.000 sono già stati spesi. 
Relativamente a questa prima fase del progetto, i committenti chiedono all'#### di a) informare dettagliatamente i committenti riguardo alle opere già svolte dalla ### e relativi importi b) per le opere che restano da svolgere (previa autorizzazione sismica), isolare quelle strettamente necessarie ed improrogabili per ottemperare all'ordinanza sindacale suddetta, e presentare committenti le ipotesi di spesa e le tempistiche relative Con tale richiesta i committenti si augurano che la cifra totale per le sole opere improrogabili ascrivibile alla prima fase del progetto unitario ammonta ad un importo inferiore ai €225.000 già stimati e che l'immobile possa essere messo in sicurezza nel minor tempo possibile”. 
Dal tenore della lettera sottoscritta anche da ### emerge che, alla data del 22.08.2018, le opere strettamente necessarie ed improrogabili per la messa in sicurezza dell'immobile in ottemperanza a quanto previsto dall'ordinanza sindacale non erano state integralmente eseguite. 
Con missiva del 01.04.2019, l'Ing. ### ha comunicato ai proprietari dell'immobile sito in ### via ### 29 - 31 (tra i quali figura l'odierno convenuto) lo stato dei lavori e l'attuazione delle opere previste nella ### n. 15/2018 del 30.03.2018 e autorizzazione sismica ###2018/4048 DEL 2.11.2018. 
Nella predetta missiva si legge che le opere eseguite dall'### previste nelle autorizzazioni di cui alla ### n. 33/2017 del 23.06.2017 e ### n. 15/2018 del 30.03.2018 sono: “1)rimozione delle parti strutturali collassate della copertura e rimozione degli elementi aggettanti nonché delle porzioni murarie inidonee e deteriorate; 2)rimozione delle controsoffittature collassate; 3)asportazione degli intonaci in tutte le unità immobiliari tranne che sulle U.I. nn. 12-4 del piano terra e sui locali di servizio di tutte le proprietà posti al piano seminterrato; 4)ricucitura delle lesioni sulle murature riportate al vivo di cui al punto 3) tramite la tecnica del cuciscuci; 5)rifacimento del solaio di copertura con relativi corpi aggettanti come da progetto autorizzato con S.C.I.A. n. 15/2018 e ### n. 6/18 del 10.05.2018; 6)asportazione dei frammenti lapidei deteriorati facenti parte delle murature esterne e degli elementi decorativi in facciata, nonché fissaggio delle parti lapidee delle murature in evidente stato di degrado”. 
Nella stessa missiva, inoltre, è indicato che “### da eseguire lavorazioni, come da Vs. lettera del 21/08/2018 e nota del 9/9/2018, relative alla messa in sicurezza dell'immobile quali: 1) le riprese tramite cuci e scuci delle pareti esterne; 2) la sostituzione dei solai di soffittature assolutamente non agibili; 3) il puntellamento delle volte del piano seminterrato o la loro demolizione come da progetto approvato, tramite apposizione di firma sugli elaborati esecutivi delle opere, dalla proprietà; tutte opere facenti parte delle prime lavorazioni propedeutiche al recupero e messa in sicurezza dell'immobile in questione”.  ###. ### dato atto che “In maniera verbale alcuni comproprietari hanno indicato al sottoscritto che la prima fase dei lavori dovesse concludersi con le opere eseguite fino alla data odierna e sopra riportate e non con il portare a compimento tutte quelle di cui alle lettere e comunicazioni suddette”, ha chiesto a tutti i proprietari e committenti di comunicare allo stesso, in qualità di direttore dei lavori, “la decisione di interrompere i lavori di cui alle sopracitate autorizzazioni così come realizzati alla data del 31/03/2019”. 
Con sottoscrizione apposta in calce alla missiva, è stata confermata - anche da ### non avendo quest'ultimo negato la circostanza - la decisione di interrompere i lavori al 31.03.2019. 
E' per volontà dei committenti, quindi, che sono stati interrotti i lavori previsti nella ### n. 15/2018 del 30.03.2018 e autorizzazione sismica ###2018/4048 del 2.11.2018, necessari alla realizzazione di alcune opere propedeutiche al recupero e messa in sicurezza dell'immobile. 
Alla luce delle circostanze risultanti dalla documentazione di causa - mai contestate dall'odierno convenuto (limitatosi ad evidenziare la riferibilità di alcuni documenti al rapporto tra i committenti e l'#### il quale non ha disconosciuto la sottoscrizione dallo stesso apposta sui documenti versati in atti - non risulta imputabile alla società ### & ### snc alcun ritardo nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto sottoscritto il ###.
Sui tempi di realizzazione delle opere, infatti, ha inciso la condotta dei committenti e comproprietari dell'immobile ed anche, quindi, quella dell'odierno convenuto che, ora, non può dolersi del mancato rispetto del termine di 210 giorni contrattualmente previsto. 
Ne deriva che nessun inadempimento può essere addebitato all'### & ### snc che, quindi, non può essere chiamata a rispondere dei pregiudizi asseritamente subiti dall'odierno convenuto a causa del presunto ritardo nella conclusione dei lavori. 
Quanto alla lamentata inottemperanza alla richiesta dell'### di ripristinare la volta del piano interrato, “crollata durante l'esecuzione dei lavori ai piani superiori (verosimilmente a causa della loro mancata preventiva puntellatura)”, l'odierno convenuto non ha fornito alcuna prova dell'imputabilità del crollo della volta alla società attrice e neppure della specifica inclusione del ripristino di tale volta tra le obbligazioni dedotte in contratto in cui l'oggetto dell'appalto è genericamente descritto come “messa in sicurezza” dell'immobile. Al contrario, dalla missiva dell'#### del 01.04.2019 - e sottoscritta dall'### - emerge come non fosse stato ancora definito quale intervento realizzare sulla volta del piano interrato - atteso che doveva ancora essere eseguito “il puntellamento delle volte del piano seminterrato o la loro demolizione come da progetto approvato, tramite apposizione di firma sugli elaborati esecutivi delle opere, dalla proprietà” - intervento che, poi, non è stato eseguito avendo i committenti interrotto i lavori così come realizzati al 31.03.2019. 
Da ultimo, non risultano meritevoli di accoglimento le domande con cui l'### ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto in capo al sig. ### al ripristino/ sostituzione in termini di funzionalità e corretto funzionamento (con spese a carico dell'### delle imposte e serramenti originari delle unità immobiliari di proprietà dell'### con conseguente accertamento e declaratoria del relativo obbligo di fare, da imporsi alla ### in favore dell'### o il suo diritto al rimborso delle spese occorrenti al relativo ripristino, secondo equità; accertare e dichiarare il diritto in capo al sig. ### al ripristino / sostituzione (con spese a carico dell'### delle porte interne originarie degli appartamenti del ### smaltite senza sua autorizzazione o il suo diritto al rimborso delle spese occorrenti alla relativa sostituzione, secondo equità; accertare e dichiarare il diritto in capo al sig. ### a rientrare in possesso delle chiavi del fabbricato e degli appartamenti di sua proprietà e conseguentemente condannare l'### alla restituzione e consegna delle chiavi che l'attrice trattiene indebitamente”.  ### convenuto, infatti, non ha fornito alcuna prova delle circostanze allegate a fondamento delle predette domande, ossia il rifiuto della società attrice a riconsegnare le chiavi degli appartamenti dell'### lo smaltimento, non autorizzato, delle porte interne degli appartamenti, la rovina, cattiva conservazione e mal riposizionamento delle persiane originarie degli infissi esterni, smontate quando ancora erano in stato di buon funzionamento ed utilizzabilità. 
In conclusione, in accoglimento della domanda proposta dalla società ### & ### snc, ### deve essere condannato al pagamento della somma di euro 51.048,14, oltre interessi al tasso legale dalla data di costituzione in mora al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di euro 4.500,00 indicata nella nota spese di parte attrice, in quanto inferiore a quella derivante dall'applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 per tutte le fasi del giudizio alla luce del valore della controversia. 
Va esclusa, nel caso di specie, la sussistenza delle condizioni normativamente previste per farsi luogo alla condanna di cui all'art. 96 c.p.c., non potendo ravvisarsi nella condotta dell'### la mala fede o colpa grave necessarie per la richiesta pronuncia, sussistente nell'ipotesi di violazione di quel grado minimo di diligenza che avrebbe consentito alla parte di avvedersi agevolmente dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, ancorché manifesta, delle tesi prospettate.  P.Q.M.  Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.  3975/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna ### al pagamento in favore della società ### & ### snc della somma di euro 51.048,14, oltre interessi al tasso legale dalla data di costituzione in mora al saldo; - rigetta le domande riconvenzionali proposte da ### - condanna ### al pagamento in favore della società ### & ### snc delle spese di lite che si liquidano nell'importo di euro 4.500,00 a titolo di compenso professionale e nell'importo di euro 286,00 a titolo di esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e ### come per legge; - rigetta l'istanza formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla società ### & ### snc. 
Manda alla ### per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza. 
Rimini, 10 novembre 2025.   Il Giudice dott.ssa

causa n. 3975/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Giorgia Bertozzi - Bonetti

M
1

Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 922/2025 del 28-07-2025

... invoca). La qualificazione normativa del possesso, nei termini di attività da esercitarsi come sopra, comporta che deve ritenersi escluso l'elemento materiale nel caso in cui risultino dedotti o provati in giudizio meri atti, compiuti dal soggetto sulla cosa, discontinui nel tempo e limitati nella loro estensione e nella loro incidenza sul godimento della cosa stessa. Sotto questo profilo e conclusivamente, il soggetto che proponga domanda di usucapione della proprietà di una cosa, ha l'onere di allegare specificamente e di provare rigorosamente di aver compiuto, per il tempo richiesto dalla legge, un'attività, oltreché continuativa in termini cronologici, avente anche i caratteri tali da escludere totalmente il godimento e la disposizione della cosa stessa da parte di altri soggetti (in primis, gli intestatari catastali) e da rivelare un godimento non limitato a singole e specifiche attività corrispondenti a singole e specifiche facoltà relative, in alcuni casi, al contenuto di diritti reali minori di godimento. ### il: 18/08/2025 n.2821/2025 importo 1,10 Quanto invece all'animus possidendi, va detto che con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario della cosa, bensì (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###'### composta dai ### magistrati: dott. ### S. ### dott.ssa ### dott. ### relatore SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1043/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 28.5.2025 e vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### del foro di ### ed elettivamente domiciliat ####### alla ### S. ### 4, giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello ### E ### rappresentato e difeso dall'avv. ### nel cui studio sito in ### degli #### alla ### n. 8 è elettivamente domiciliato giusta procura da intendersi unita alla comparsa di risposta in appello ### OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di ### n. 1154/2023 pubblicata il ##### Registrato il: 18/08/2025 n.2821/2025 importo 1,10 << … voglia l'###ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 1154 del 05.09.2023 emessa dal Tribunale di ### e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: 1. accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà dell'immobile sito in ### alla ### n. 4, distinto nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 25, particella 250 sub. 1, ### n. 4, p.T categoria C/2, classe 4, consistenza mq 23, superficie catastale totale mq 30, rendita euro 73,65 meglio in epigrafe qualificata, è di proprietà esclusiva, per maturata usucapione, del sig. ### (###), residente in ### alla ### 1, per aver quest'ultimo mantenuto il possesso di detto immobile in modo continuato, pacifico e non ininterrotto da oltre 20 anni.  2. conseguentemente ordinare alla ### dei ### di provvedere alle necessarie trascrizioni, volturazioni e ogni attività necessaria in favore del sig. ### nato a ### il ### e residente ###vittoria di spese del doppio grado di giudizio.>> ### << … rigettare l'appello promosso da ### confermando la sentenza del Tribunale di ### per le causali di cui in narrativa; 3) con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.>> RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di ### in accoglimento della domanda proposta da ### ha condannato ### a rilasciare in favore dell'attore il locale sito in ### alla ### n. 4 (distinto nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 25, particella 250 sub. 1, ### n. 4, p.T categoria C/2, classe 4, consistenza mq 23, superficie catastale totale mq 30, rendita euro 73,65) nonché a pagare in favore dello stesso attore l'indennità di occupazione di € 100,00 mensili oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per il periodo dal 19.10.2020 fino all'effettivo rilascio. Il Tribunale ha altresì respinto la domanda riconvenzionale di usucapione del convenuto ### che è stato, infine, condannato al pagamento delle spese di lite.  1.1. In sintesi, la motivazione della decisione è incentrata sulla ritenuta occupazione senza titolo dell'immobile da parte del convenuto e sulla valutazione che non fosse stata raggiunta la prova del possesso ad usucapionem dedotto dal medesimo il quale doveva ritenersi un comodatario precario.  2. Avverso tale decisione ha proposto appello l'attore sulla base di un unico, per quanto molto articolato, motivo. 
Registrato il: 18/08/2025 n.2821/2025 importo 1,10 2.1. Il giudice di prime cure ha erroneamente valutato il compendio istruttorio. In particolare, dalla testimonianza di ### si evince che il bene è stato venduto due volte, una prima in favore del convenuto odierno appellante, pur senza che fosse perfezionata la trascrizione, ed una seconda volta in favore dell'attore odierno appellato. Inoltre, il possesso dell'appellante sin dall'anno 2000, cioè dall'acquisto del bene, è comprovato dalle dichiarazioni dei testimoni ### (il quale riferiva della sua utilizzazione sin dall'anno 2000 da parte dell'appellante che aveva il possesso delle chiavi), ### (il quale riferiva di avere prestato all'appellante suo cognato - che già nel 1996 utilizzava il locale magazzino per cui è causa - il denaro necessario all'acquisto, pari a £ 18.000.000), ### (che confermava l'acquisto dell'immobile da parte dell'appellante nel settembre 2000, aggiungendo di aver visto l'appellante utilizzare il bene immobile almeno da settembre 2000, di averlo visto riporre attrezzi da lavoro e prodotti per l'edilizia e aprire con le chiavi) e ### (cognata dell'appellante, la quale confermava le medesime predette circostanze). 
Dunque, il Tribunale, violando gli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c., ha errato nel ritenere che l'appellante non avesse pienamente provato tanto l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sulla cosa (corpus possessionis) quanto l'intenzione di comportarsi come tale (animus possidendi) la cui mancanza doveva, comunque, essere dimostrata dall'appellato.  3. Con deposito di comparsa di risposta si è costituito ### resistendo agli avversi assunti.  4. Con ordinanza del 28.2.2024, depositata il ###, è stata accolta l'inibitoria proposta ex artt. 283 e 351 c.p.c. dall'appellante per sussistenza del fumus ed è stata, pertanto, sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza appellata. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 28.5.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.  5. Il motivo di appello è fondato.  5.1 In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare che, in materia di usucapione, al fine di provare un possesso utile ad usucapire non basta affermare di avere posseduto il bene per oltre vent'anni, espressione talmente generica che lascia invariati i termini essenziali della fattispecie ( 21873/2018). Difatti, colui che pretende di avere acquistato il bene per usucapione deve dare dimostrazione di quando e come abbia cominciato a possedere, fornendo la prova del tempo di questo possesso continuato e indisturbato e della qualità uti dominus di questo potere di fatto esercitato sul bene. In particolare, secondo le disposizioni codicistiche, il possesso deve essere continuato (art. 1158 c.c.), non violento o clandestino (art. 1163 c.c.) e ininterrotto (art. 1167 c.c.). In sostanza, in relazione ### il: 18/08/2025 n.2821/2025 importo 1,10 al potere di fatto esercitato sul bene, egli deve fornire una prova certa e rigorosa che non può lasciare spazio a perplessità sulla concludenza e sufficienza delle circostanze asserite a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità del caso, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. In altri termini, il possesso deve essere non equivoco, ingenerandosi altrimenti in terzi il dubbio circa l'effettiva intenzione dell'interessato. 
Come noto, chi invoca l'usucapione deve provare sia l'elemento oggettivo del corpus (ossia di aver esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà), sia l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire. 
Quanto al primo profilo, per ritenere integrato l'elemento materiale necessario ai fini dell'usucapione, occorre che parte attrice deduca in giudizio fatti, comportamenti ed attività materiali tali da integrare l'esercizio fattuale del godimento del bene avente ampiezza corrispondente al contenuto che caratterizza il diritto di piena ed esclusiva proprietà. Più specificamente, l'attività che deve essere posta in essere ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà deve essere tale da escludere dal godimento del bene qualsivoglia altro soggetto diverso dal possessore ad usucapionem, ivi compresi - ove esistenti - gli intestatari catastali dell'immobile da usucapire. Il possesso, dunque, con particolare riferimento all'elemento materiale dello stesso, non è un qualsiasi potere sulla cosa, generico e non meglio definito, ma è uno specifico potere sulla res, qualificato da caratteri ben precisi: il compimento da parte del soggetto di una attività sulla cosa e la corrispondenza di tale attività con lo specifico contenuto della proprietà o di altro diritto reale (che nel singolo caso si invoca). La qualificazione normativa del possesso, nei termini di attività da esercitarsi come sopra, comporta che deve ritenersi escluso l'elemento materiale nel caso in cui risultino dedotti o provati in giudizio meri atti, compiuti dal soggetto sulla cosa, discontinui nel tempo e limitati nella loro estensione e nella loro incidenza sul godimento della cosa stessa. Sotto questo profilo e conclusivamente, il soggetto che proponga domanda di usucapione della proprietà di una cosa, ha l'onere di allegare specificamente e di provare rigorosamente di aver compiuto, per il tempo richiesto dalla legge, un'attività, oltreché continuativa in termini cronologici, avente anche i caratteri tali da escludere totalmente il godimento e la disposizione della cosa stessa da parte di altri soggetti (in primis, gli intestatari catastali) e da rivelare un godimento non limitato a singole e specifiche attività corrispondenti a singole e specifiche facoltà relative, in alcuni casi, al contenuto di diritti reali minori di godimento.  ### il: 18/08/2025 n.2821/2025 importo 1,10 Quanto invece all'animus possidendi, va detto che con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario della cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi considerino il soggetto richiedente l'acquisto a titolo originario, come l'effettivo titolare (Cass. 9671/2014). ### di questo elemento psicologico si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria. 
Riassumendo, ai fini dell'usucapione, quindi, è necessaria l'esternazione del dominio (pieno ed esclusivo, Cass. 5500/1996; 7690/1993) sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso altrui, che va dunque a coesistere col mancato esercizio del diritto da parte del titolare del bene medesimo (Cass. 5697/1996; 4807/992) e che consiste anche nel precludere ai terzi la fruizione dello stesso (Cass. 18528/2023).  5.2 Ebbene, nel caso di specie deve riconoscersi che l'originario convenuto, odierno appellante, ha correttamente provveduto ad assolvere l'onere probatorio su di sé incombente, comprovando tutti gli elementi costitutivi del diritto oggi vantato.  5.3 Più in particolare, quanto al corpus possessionis, deve dirsi del tutto incontestato che il ### abbia esercitato un potere di fatto sulla cosa, esclusivo, pubblico, pacifico, continuato ed ininterrotto, ad immagine di proprietà, protrattosi sin dal 2000 (e, dunque, per più di venti anni, se si tiene conto che il ricorso per occupazione illegittima dell'immobile ex art. 447 bis c.p.c. è stato notificato in data ###). 
Ciò sulla scorta di un duplice rilievo: a) in primo luogo, è il medesimo appellato che ammette sin dal principio che allorché acquistò il cespite con atto notarile del 19.10.2020, lo stesso risultava essere, da un tempo non precisato, nella disponibilità materiale del ### al quale venne poi chiesto in restituzione con raccomandata del successivo 12.01.2021, ove l'### riconosce che il locale magazzino era “in suo uso e possesso”, tanto da invitarlo “a provvedere alla consegna delle chiavi”; b) in secondo luogo, tutte le deposizioni rese dai testimoni escussi nel precedente grado di giudizio confermano integralmente - al contrario di quanto immotivatamente ritenuto in sentenza dal primo giudice, che ne ha fatto una lettura parziale e superficiale - gli assunti dell'appellante. 
Ed invero, i testi ###### e ### hanno concordemente riferito che: - nel mese di settembre del 2000 il ### acquistava (pur senza procedere a formalizzare l'accordo) l'immobile da ### e ### (cfr. in particolare testimonianza della ### il: 18/08/2025 n.2821/2025 importo 1,10 ### “### Ciò posso dire in quanto ### era mio padre e anche perché ### pagò metà a mia zia e metà a me”) al prezzo di £ 18 milioni (cfr. in particolare testimonianza di ### sorella della moglie del ### e di suo marito ### che gli prestarono dei soldi per concludere l'acquisto); - almeno dal mese di settembre 2000 il bene per cui è causa veniva adibito a magazzino ed era in uso esclusivo al ### (### indifferente e vicino di casa: “### che facemmo i lavori in autunno e lo stesso usufruiva di detto magazzino per rimettere tutti i materiali che erano necessari per eseguire la ristrutturazione”, mentre ### riferisce che “Nel 1996 ha aggiustato la mia casa e già utilizzava questo magazzino”); - il ### ne ha sempre usufruito per riporvi attrezzi e materiali connessi alla sua attività di muratore ed ha continuato a farlo nel corso degli anni (### “### Lo stesso ci ha sistemato della roba. Lo vedo spesso recarsi sul posto […] So che tale locale gli serviva proprio per questo motivo”; ### “### Io posso dirlo, in quanto siamo tutti vicini e lo vedo giornalmente”); - sin dal settembre 2000 il ### era in possesso delle chiavi (### “le chiavi le aveva lui e anche io qualche volta le ho avute dal ### per prendere qualche attrezzo in prestito”; ### “posso dire anche già da tempo prima”). 
Da tali elementi, chiari, inequivoci e concordi, emerge dunque che l'appellante è stato in grado di dimostrare sia il dies a quo dal quale ha cominciato a possedere l'immobile per cui è causa, sia in cosa consistesse il possesso - tangibile ed esclusivo - della res, sia, infine, che nel caso di specie non si trattava di una semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi avrebbe potuto opporsi. 
E la concordanza e linearità delle testimonianze rese non può ritenersi inficiata dal rapporto di affinità (e non di parentela, come invocato dall'### che intercorre tra l'appellante e alcuni testimoni (in particolare, ### sorella della moglie dell'appellante, e suo marito ###, atteso che detto legame non incide in alcun modo sull'attendibilità della deposizione resa, mentre deve ritenersi significativo ed eloquente che è stata la stessa teste ### (figlia della parte venditrice dell'immobile per cui è causa) a confermare quanto esposto dal ### vale a dire l'acquisto precedente dell'appellante dal di lei padre ### il pagamento del prezzo e, da ultimo, l'utilizzo del bene fin dal settembre 2000, conformemente peraltro alla dichiarazione a sua firma versata in atti e dalla stessa confermata in sede di escussione testimoniale (cfr. doc. 1 fascicolo appellante). 
Da ultimo, val la pena rilevare che quanto da quest'ultima dichiarato in sede di escussione testimoniale, in esito ad una domanda posta a chiarimento, in ordine all'epoca della vendita, in contrasto con le risultanze dell'atto notarile (“Io l'ho venduto con mia zia, ma non nel 2020”), può ### il: 18/08/2025 n.2821/2025 importo 1,10 dirsi verosimilmente dovuto ad un difetto di memoria rispetto ad un fatto risalente nel tempo, ma nulla toglie al resto della deposizione circa la precedente risalente vendita all'appellante e, soprattutto, al fatto che costui possede ###prima della seconda vendita, come del resto ammesso dallo stesso ### e riferito da tutti gli altri testimoni.  5.4 Precisato quanto sopra in ordine alla sussistenza del corpus possessionis, va ora esaminato l'animus possidendi. 
Come innanzi riferito, la ricorrenza di detto elemento si presume ai sensi dell'art. 1141, comma 1, c.c. per cui era onere dell'appellato - su cui grava la prova contraria - dimostrare che il ### avesse iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa come mera detenzione. 
Detta prova, tuttavia, non è mai stata fornita, di talché non può in alcun modo essere condiviso quanto statuito sul punto dal giudice di prime cure, il cui convincimento è a ben vedere fondato su presupposti del tutto fallaci, ovvero le sole dichiarazioni rese dall'### in sede di interpello (“Lo stesso titolare dell'immobile mi riferì che lo aveva concesso in comodato gratuito al ### per rimettere varie cose”) che, in quanto a lui favorevoli, sono prive di valenza probatoria (cfr.  29472/2023), e la sussistenza di un rapporto di comodato, in realtà mai neppure allegato dall'appellato stesso, che ha fatto sempre e solo riferimento ad una occupazione sine titulo dell'immobile.  5.5 Alla luce di quanto sopra deve dunque darsi atto dell'avvenuto acquisto della res per cui è causa per maturata usucapione, avendo il ### dato prova dell'esercizio del possesso continuato ed ininterrotto, esclusivo e indisturbato a far data quantomeno dal settembre del 2000, senza alcuna contestazione da parte di chicchessia.  6. In conclusione, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata vanno respinte le domande proposte dall'attore appellato e, invece, va accolta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto appellante.  7. ### dell'appello impone, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., di regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio secondo un criterio unitario e globale in base dell'esito complessivo della lite (v., ex multis, Cass. ord. 6259/2014).  7.1 Le spese seguono la soccombenza - e, quindi, vanno poste a carico dell'appellato - e sono liquidate come in dispositivo alla stregua dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m.  147/2022, scaglione tariffario conforme al valore della domanda, valori medi per tutte le fasi.  8. Deve disporsi la trascrizione della presente sentenza ai sensi degli artt. 2643, 2651 c.c. e 6 del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347.  P.Q.M.  ### il: 18/08/2025 n.2821/2025 importo 1,10 la Corte di Appello di L'### definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, in riforma della sentenza appellata così decide: 1) dichiara che l'appellante ### ha acquistato per intervenuta usucapione ordinaria la proprietà dell'immobile sito in #### alla ### n. 4, distinto in ### di tale Comune al foglio 25, particella 250 sub 1; 2) rigetta le domande dell'appellato ### 3) condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del primo grado del giudizio (liquidate in € 5.077,00, oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compenso) e del presente grado di giudizio (liquidate in € 5.809,00 oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compenso).  4) ordina la trascrizione del capo 1) della presente sentenza a cura del competente ### dei registri immobiliari. 
Così deciso nella camera di consiglio del 22.7.2025.   ### estensore (dott. #### (dott. ### S. Filocamo) ### il: 18/08/2025 n.2821/2025 importo 1,10

causa n. 1043/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Bartoli Marco, Filocamo Francesco Salvatore

M
4

Tribunale di Messina, Sentenza n. 62/2026 del 14-01-2026

... anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini. Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. ###à dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma”. La Suprema Corte ha affermato che “###. 347, comma 1, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello per il caso che l'appellante non si costituisca nei (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE di ### di ### (art. 281 sexies c.p.c.) Il giorno 14 del mese di Gennaio dell'anno 2026, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. ### viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2673/25 R.G.. 
È comparso, per l'appellato, l'avv. ### per delega dell'avv. ### il quale, preliminarmente, dichiara di non accettare la rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. formulata dall'appellante e depositata in data ###. 
Precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, in particolare all'eccezione di improcedibilità del giudizio e chiede la decisione del giudizio con il favore delle spese.  ###.U.  dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 
Le parti discutono oralmente la causa.  ###.U.  esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
Verbale chiuso alle ore 11.26.   TRIBUNALE di MESSINA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ### sezione civile Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. ### in funzione di giudice monocratico in sede di appello, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2673 del ### 2025 TRA ### c.f. ###, nata a #### il ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliata in #### is. 78 ###. 78 ### con sede in ### Via dei ### isol. 78, n. 271, C.F. e P.IVA: ###, in persona dell'### p.t., Dott.ssa ### elettivamente domiciliat ###, is. 78, presso e nello studio ### & ### rappresentato e difeso dall'avv.  ### avente per ### appello avverso sentenza del Giudice di #### procuratore dell'appellato ha concluso come da verbale.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### del procedimento è l'appello, proposto da ### nei confronti del ###. 78 ### avverso la sentenza n. 836 del 03/06/2025, emessa dal Giudice di ### di ### nel giudizio iscritto al n. 557/2024 R.G..   TRIBUNALE di #### è improcedibile.  ###. 359 c.p.c. prevede che “Nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo”.  ###. 348 c.p.c. prevede che “### è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini. 
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.  ###à dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma”. 
La Suprema Corte ha affermato che “###. 347, comma 1, c.p.c., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all'art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello per il caso che l'appellante non si costituisca nei termini di cui all'art. 348 c.p.c.. Ne consegue che il giudizio di gravame è improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli” (v. Cass. Civ., ord. n. 6369/17; ###, sent. n. 10864/11). 
Orbene, preso atto della mancata accettazione, da parte dell'appellato, della rinuncia agli atti del giudizio manifestata dall'appellante con la nota depositata in data ###, come previsto dall'art. 306 c.p.c., un primo motivo di improcedibilità si rinviene nella mancata comparizione dell'appellante sia alla prima udienza del 09.01.2026, sia all'udienza odierna fissata ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c..   TRIBUNALE di ### Secondariamente, sollevata dall'appellato l'eccezione di tardività della costituzione dell'appellante - che, come noto, avviene tramite l'iscrizione a ruolo del procedimento nel termine di gg. 10 dalla notifica dell'appello - l'appellante non ha fornito prova della tempestività della suddetta iscrizione che appare tardiva in quanto, indicata dall'appellato la data di notifica dell'atto di appello nel 04.07.2025, l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data ###, appunto oltre il termine di gg. 10 dalla notifica dell'atto di appello, come previsto dall'art. 165 c.p.c. richiamato dall'art. 347 c.p.c.. 
Pertanto, anche sotto questo ulteriore profilo l'appello è improcedibile.  ###. 
Le spese processuali seguono la soccombenza; vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in favore dell'appellato, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, in complessivi € 4.000,00 per compensi di avvocato di cui € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 1.660,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.  P.Q.M.  Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico in sede di appello, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ### nei confronti del #### 78 ### 1) accerta e dichiara l'improcedibilità dell'appello proposto da #### nei confronti del ### 78 ### avverso la sentenza n. 836 del 03/06/2025, emessa dal Giudice di ### di ### nel giudizio iscritto al n. 557/2024 R.G.; 2) condanna ### alla rifusione delle spese di lite in favore del ### 78 ### che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi di avvocato di cui € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 1.660,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; 3) visto l'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, della ### 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto che l'appello è stato dichiarato TRIBUNALE di ### improcedibile e che, pertanto, sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. 
Manda alla ### per quanto di competenza. 
Così deciso in ### lì 14.01.2026.   

Il Giudice
(dott. ### RG n. 2673/2025


causa n. 2673/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Catanese

M
1

Tribunale di Catania, Sentenza n. 3596/2025 del 15-07-2025

... all'udienza del 9.1.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc. Deve preliminarmente dichiararsi l'efficacia del sequestro conservativo concesso dal Tribunale di ### - V sezione civile con ordinanza del 17.2.2020. In particolare, il provvedimento cautelare è stato comunicato il ### e il giudizio di merito è stato validamente instaurato il ###, giorno in cui l'atto di citazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario, il quale ha poi eseguito la notifica a mezzo del servizio postale. Occorre infatti richiamare il disposto dell'art. 149, comma 3, c.p.c., il quale prevede che, quando eseguita a mezzo del servizio postale, “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto”. In considerazione, dunque, della sospensione dei termini processuali civili disposta dal legislatore dal 9.3.2020 all'11.5.2020 per via dell'emergenza sanitaria da ###19 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020), il giudizio di merito risulta essere stato introdotto entro il (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA La dott. ### Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7056/2020 promossa da: ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ### ATTORI contro Avv. ### (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti ### e #### (C.F. ###), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. #### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. #### (C.F. ###) ###'udienza del 9.1.2025 la causa veniva assunta in decisione e le parti concludevano come da verbale.  #### Gli attori ### e ### riferivano che in data ### avevano sottoscritto preliminare di compravendita con il quale la società A.B. ### s.r.l., aveva promesso di vendere un appartamento in corso di ristrutturazione e un posto auto all'aperto, sito in ### via ### n. 31-33, per il prezzo complessivo di euro 150.000,00; riferivano che in seno al preliminare la società promittente venditrice aveva dichiarato di avere acquistato gli immobili con atto rogato dal ### il ### e di averne piena proprietà e disponibilità; deducevano di aver versato caparra confirmatoria di euro 7.000,00 a mezzo di assegno postale non trasferibile intestato a ### padre della rappresentante legale ### e che il termine essenziale per la stipula del definitivo era stato fissato al febbraio 2017; ### riferiva poi che il ### aveva sottoscritto altro preliminare di compravendita con il quale la società convenuta aveva promesso di vendere un altro appartamento in corso di ristrutturazione e un posto auto all'aperto siti nel medesimo complesso, per il prezzo complessivo di euro 90.000,00, deducendo che il contratto conteneva le medesime dichiarazioni e che era stata versata caparra confirmatoria di euro 10.000,00 a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a ### con termine per la stipula del contratto definitivo al febbraio 2017. Gli attori esponevano che la sottoscrizione dei contratti preliminari era seguita a numerosi sopralluoghi e connesse trattative, intavolate con il sig. ### incaricato dalla figlia ### a coordinare le maestranze nel cantiere ed a intrattenere i rapporti commerciali con le persone interessate ad acquistare gli immobili; aggiungevano che i preliminari e le allegate planimetrie, muniti del timbro della società e della sovrastante apparente sottoscrizione di ### erano fatti firmare dal sig. ### ai promissari acquirenti nel cantiere di via ### Gli attori riferivano che, successivamente alla sottoscrizione dei preliminari, fra il 2016 e il 2017, su richiesta della A.B. ### s.r.l. avevano corrisposto ulteriori somme a titolo di acconto; in particolare, per il preliminare del 9.5.2016, avevano versato euro 16.000,00 e, per il preliminare del 16.5.2016, era stata versata la somma di euro 50.000,00, specificando che i pagamenti erano effettuati tramite assegni e vaglia postali intestati a ### o a dipendenti e fornitori della società promittente venditrice e che in definitiva, per il primo preliminare era stato corrisposto l'importo complessivo di euro 23.000,00 e per il secondo preliminare, l'importo complessivo di euro 60.000,00. 
Precisando che ### era il padre sia di ### legale rappresentante della società al momento della stipula dei preliminari, sia di ### succeduto alla sorella nella qualità di amministratore unico e rappresentante legale della società a far data del 14.6.2016, riferivano che in data ###, in compagnia delle figlie e del tecnico di fiducia, architetto ### si erano recati in cantiere per verificare lo stato dei lavori ed avevano notato che all'interno dell'appartamento oggetto del preliminare del 16.5.2016, si trovava tale ### che dichiarava di essere proprietario dell'unità immobiliare per averla acquistata; deducevano dunque di aver contattato ### che si era giustificato dicendo di essere stato costretto a intestare ad altri soggetti le unità immobiliari oggetto dei due preliminari e che, effettuate le visure catastali e immobiliari, avevano appreso che, alla data di stipula dei preliminari, la società promittente venditrice non era proprietaria esclusiva delle unità immobiliari, bensì solo per i 6/12 indivisi, i restanti appartenendo al sig. ### riferivano altresì di aver dunque appreso che dopo la sottoscrizione dei preliminari, i medesimi immobili erano stati promessi in vendita a terzi con preliminari di vendita appositamente trascritti e che l'immobile oggetto del secondo preliminare era stato già trasferito a terzi; riferivano ancora di aver appreso che nel corso dei pagamenti era stato concesso e trascritto un sequestro conservativo per euro 250.000,00 sugli immobili oggetto dei preliminari, circostanza dolosamente taciuta; riferivano di aver dunque proposto querela e ricorso per sequestro conservativo nei confronti di ##### e di A.B. ### s.r.l. , concesso inaudita altera parte fino alla concorrenza di euro 120.000,00 nei soli confronti di A.B. ### s.r.l. ed esteso poi nei confronti di tutte le parti convenute con ordinanza del 17.2.2020 del Tribunale di ### deducevano che il Giudice della cautela: 1. aveva ritenuto sussistenti gli estremi del reato di truffa; 2. aveva ritenuto che il dominus effettivo di A.B. ### s.r.l. fosse ### 3. 
Aveva ritenuto che ### sebbene non avesse sottoscritto i due preliminari di vendita, fosse a conoscenza del rapporto contrattuale, avendo preso parte a un incontro avvenuto in cantiere in cui erano state affrontate tematiche di carattere tecnico relative alla ristrutturazione degli immobili; 4. 
Aveva ritenuto che ### succeduto alla sorella nella carica di amministratore della società, fosse consapevole della circostanza che gli immobili erano stati promessi in vendita ai ricorrenti, avendo partecipato ad almeno due o tre incontri tra l'autunno del 2017 e i primi mesi del 2017 avvenuti con l'ingegnere D'### promettendo in vendita a terzi gli stessi beni; 5. Aveva ritenuto che A.B.  ### s.r.l. dovesse rispondere in via contrattuale della invalidità dei due preliminari (annullabilità in quanto frutto di dolo, ovvero nullità per mancanza di accordo con la società che li ha sottoscritti), essendo alla stessa imputabili sotto il profilo civilistico, le condotte realizzate dai suoi rappresentanti. 
Gli attori riferivano che l'ordinanza cautelare era stata confermata dal Tribunale adito in sede di reclamo e, pertanto, chiedevano: accertarsi la responsabilità di #### e ### per gli illeciti precontrattuali ed extracontrattuali perpetrati, nonché dichiararsi la nullità dei due preliminari stipulati con A.B. ### s.r.l. che non li aveva validamente sottoscritti e dunque per assenza di accordo, ovvero annullarsi i contratti per dolo; in subordine, chiedevano risolversi i contratti per grave inadempimento; chiedevano, pertanto, condannarsi #### e ### alla restituzione delle somme corrisposte ed al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, dagli stessi patiti, con rivalutazione e maggiorazione degli interessi delle somme a essi spettanti e con vittoria di spese e compensi. 
Si costituivano #### e ### A.B. ### s.r.l., era dichiarata fallita in data ### e il ### rimaneva contumace.  ### si costituiva deducendo di non essere mai venuta a conoscenza dei preliminari oggetto di causa, sottoscritti dal padre ### personalmente e in nome proprio, che solo con lui erano state intrattenute le trattative e che solo a lui erano intestati i pagamenti; aggiungeva di non aver mai conferito alcun incarico al padre, di non aver mai avanzato alcuna richiesta di pagamento agli attori e di non aver consegnato al padre il timbro della società o altra documentazione. Contestando poi le risultanze istruttorie della fase cautelare, deduceva di essere stata presente in cantiere solo a partire dal mese di ottobre 2017, quando si era trasferita in uno degli immobili ivi realizzati, riferendo che all'epoca dei fatti era impegnata altrove per la pratica forense e per il corso di preparazione agli esami presso la scuola forense, nonché, successivamente, per gli incombenti relativi alla preparazione del matrimonio celebrato il ###; deducendo pertanto di essere rimasta all'oscuro del presunto operato del padre, contestava di essere venuta meno ai propri doveri di vigilanza, attesa l'assenza di trascrizione dei preliminari nei pubblici registri, l'assenza di qualsivoglia pagamento o titolo ad essa indirizzato e l'assenza di contatto con gli attori; rilevando altresì la breve durata del proprio incarico di amministratore (dal 14.1.2016 al 14.9.2016) ed evidenziando che l'unico preliminare da essa effettivamente sottoscritto e conosciuto, nella qualità di legale rappresentante della A.B. ### s.r.l., era stato redatto innanzi a un notaio e trascritto nei registri immobiliari, allegava il concorso di colpa degli attori ex art. 1227 c.c. che avevano sottoscritto i preliminari in presenza del solo ### senza preoccuparsi di contattare il legale rappresentante della società promittente venditrice e corrispondendo al medesimo gli importi, effettuando per la prima volta una visura degli immobili solamente nel maggio 2018, nonostante fossero assistiti da due tecnici, #### ed #### D'### Contestando le richieste risarcitorie, rilevava che le fatture allegate dagli attori non avessero valore fiscale, evidenziando la singolarità della medesima data (13.5.2018), successiva di ben due anni alla stipula dei preliminari ed eccepiva l'assenza di prova del danno non patrimoniale. 
Chiedeva dunque il rigetto delle domande, accertarsi la propria totale estraneità ed assenza di responsabilità; in subordine chiedeva accertarsi il concorso di colpa degli attori ex art. 1227 c.c., con esclusione o riduzione del quantum del risarcimento da essi richiesto e con vittoria di spese e compensi.  ### si costituiva, deducendo di non essere mai venuto a conoscenza dei preliminari, precisando di essere stato nominato amministratore di A.B. ### s.r.l. il ###, quindi in epoca successiva rispetto alla stipula dei predetti contratti, peraltro mai trascritti. Precisando che all'epoca dei fatti non era ancora maggiorenne e frequentava la V classe del ### G. Verga di ### deduceva di non essere stato presente in cantiere e di non aver partecipato ai sopralluoghi effettuati dal sig. ### rilevando poi che i pagamenti erano stati effettuati o intestati in favore di ### o di soggetti terzi, estranei ad A.B. ### s.r.l., e che, non essendo a conoscenza dei preliminari, aveva legittimamente promesso in vendita la quota indivisa degli immobili di proprietà di ### con scrittura autenticata e regolarmente trascritta l'11.4.2017. 
Allegava il concorso di colpa dei coniugi ### e ### e contestando la quantificazione delle somme richieste a titolo di danno patrimoniale, chiedeva quindi accertarsi l'assenza di propria responsabilità e, in subordine, accertarsi il concorso di colpa degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c., con esclusione o riduzione del quantum del risarcimento da essi richiesto, con vittoria di spese e compensi. 
Si costituiva ### eccependo in via preliminare l'inefficacia del provvedimento cautelare ex art. 669-novies c.p.c., comunicato il ###, laddove il giudizio di merito era stato incardinato con atto la cui notifica si era perfezionata nei propri confronti il ###; eccepiva la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza delle domande, molteplici, tra loro in contraddizione e fondate su diversi presupposti; eccepiva il difetto di legittimazione attiva di ### che non aveva sottoscritto il preliminare del 16.5.2016, nonché il difetto di legittimazione attiva di ### che, pur sottoscrittore del detto contratto, non aveva materialmente corrisposto le somme di denaro, che gli erano state prestate dal fratello, come da esso dichiarato in seno alla querela. Rilevando che i contratti preliminari, quand'anche validi, erano risolti di diritto ex art. 1457 cc per scadenza del termine essenziale, deduceva infatti che alla scadenza del termine del febbraio 2017, gli attori non si erano presentati per la stipula del definitivo, adducendo varie giustificazioni. Riferiva, ancora, che il sig. ### gli aveva rilasciato procura speciale a vendere la quota indivisa di proprietà degli immobili e che in forza di tale procura aveva stipulato i preliminari del 9.5.2016 e del 16.5.2020, assumendo l'obbligazione per conto di ### srl in relazione alla restante metà indivisa, ma precisando di aver sottoscritto e di aver agito per sé e in proprio; ### infine, contestava le somme richieste dagli attori, rilevando che dalla somma di euro 83.000,00 doveva essere scomputata quella di euro 20.000,00 corrisposta in contanti, non essendovi prova di collegamento con i contratti preliminari, nonché la somma di euro 17.200,00, corrisposta a mezzo di assegni intestati a soggetti terzi estranei al giudizio e piuttosto incaricati dagli attori. 
Chiedeva, pertanto, dunque dichiararsi l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità delle domande attoree, la nullità dell'atto di citazione, dichiararsi il difetto di legittimazione attiva degli attori ed il rigetto di ogni domanda; in subordine chiedeva ridursi il risarcimento richiesto, con vittoria di spese e compensi. 
La controversia, istruita documentalmente e per mezzo della prova testimoniale, veniva assunta in decisione all'udienza del 9.1.2025 con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 190 cpc. 
Deve preliminarmente dichiararsi l'efficacia del sequestro conservativo concesso dal Tribunale di ### - V sezione civile con ordinanza del 17.2.2020. In particolare, il provvedimento cautelare è stato comunicato il ### e il giudizio di merito è stato validamente instaurato il ###, giorno in cui l'atto di citazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario, il quale ha poi eseguito la notifica a mezzo del servizio postale. Occorre infatti richiamare il disposto dell'art. 149, comma 3, c.p.c., il quale prevede che, quando eseguita a mezzo del servizio postale, “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto”. 
In considerazione, dunque, della sospensione dei termini processuali civili disposta dal legislatore dal 9.3.2020 all'11.5.2020 per via dell'emergenza sanitaria da ###19 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020), il giudizio di merito risulta essere stato introdotto entro il termine di 60 giorni di cui all'art. 669-octies c.p.c In via ulteriormente preliminare, va osservato che parte attrice non ha svolto domande nei confronti del ### srl, sebbene sia stato notificato l'atto di citazione, sicchè non va adottata alcuna pronunzia di eventuale improcedibilità. 
Deve altresì disattendersi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio. 
Diversamente d quanto affermato dal convenuto ### le domande formulate dagli attori sono sufficientemente determinate, sia con riferimento al petitum, sia con riferimento alla causa poetendi. Gli attori hanno formulato molteplici domande, ma tutte fondate sui medesimi presupposti in fatto, allegati con sufficiente precisione. Neppure può ritenersi che le domande siano tra loro contraddittorie, in quanto vengono formulate in via principale le domande volte a far valere l'invalidità dei due preliminari oggetto del giudizio e le conseguenti domande restitutorie e risarcitorie; solo in via subordinata, per l'ipotesi in cui venga riconosciuta la validità dei contratti, vengono formulate la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e le conseguenti domande restitutorie risarcitorie. 
Infondata è altresì l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di ### egli, infatti agisce facendo valere diritti di cui afferma essere titolare per avere stipulato i preliminari del 9.5.2016 e del 16.5.2016 e per aver corrisposto le somme di cui in domanda a titolo di caparra e di acconto prezzo in esecuzione di quei contratti. Nessun rilievo ha la circostanza che quelle somme gli siano state girate dal fratello, per conto del quale agiva; trattasi infatti di evento che può al più rilevare nei rapporti interni tra i due. 
In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione attiva di ### va osservato che in seno alla memoria ex art. 183 VI comma n. 1 cpc, ella ha precisato di non aver avanzato domande in relazione al preliminare del 16.5.2020. 
Passando all'esame del merito delle domande, va innanzitutto esaminata la sorte dei due contratti preliminari oggetto del presente procedimento. Orbene, dall'esame dei documenti allegati dagli attori emerge con evidenza che i contratti sono stati stipulati, nella qualità di promittente venditrice, da A.B.  ### s.r.l., tramite il legale rappresentante ### Entrambi i contratti, infatti, indicano esplicitamente quest'ultima, nella qualità di rappresentante legale della società quale parte contrattuale promittente acquirente; è pertanto destituita di ogni fondamento la tesi delle parti convenute secondo cui i contratti sarebbero stati stipulati in nome proprio da ### soggetto del quale il contratto non contiene alcun riferimento. È inconferente il richiamo al disposto di cui all'art. 1478 c.c., che disciplina l'ipotesi, che non ricorre nel caso di specie, in cui un soggetto vende o promette in vendita a nome proprio un bene appartenente a un soggetto terzo. ### infatti non è il soggetto che ha stipulato i preliminari e non ha promesso di vendere a nome proprio beni appartenenti a un terzo soggetto (la quota indivisa di proprietà della A.B. ### s.r.l.). 
I contratti in questione, vanno ritenuti nulli, essendo emersa la falsità della firma di ### apposta in calce ai due preliminari di vendita; tale circostanza è emersa nel corso del procedimento cautelare ante causam per via del disconoscimento della sottoscrizione da parte della sig.ra ### I due contratti sono dunque nulli ai sensi degli artt. 1418, comma 2, e 1325 c.c., per assenza del consenso della parte promissaria venditrice, elemento essenziale del contratto. 
Quanto alle conseguenze restitutorie e risarcitorie della predetta nullità, va esaminata separatamente la posizione delle parti convenute, distinguendo la responsabilità precontrattuale di ### e la responsabilità extracontrattuale di ### e ### La natura precontrattuale della responsabilità di ### va affermata alla luce del ruolo rivestito nel corso delle trattative che hanno preceduto la stipula dei due preliminari; che egli abbia intavolato le trattative con gli odierni attori è circostanza pacifica, neppure contestata dalle parti convenute. È altresì pacifico, perché non contestato, che egli abbia indotto gli attori a stipulare i contratti, poi rivelatisi nulli per la falsità della firma in calce a essi apposta. Trova quindi applicazione il disposto di cui all'art. 1338 c.c., che costituisce specificazione del generale principio di cui all'art.  1337 c.c. e che sancisce la responsabilità precontrattuale della parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte. 
Tuttavia, va precisato che presupposto per l'operatività della responsabilità è non solo la conoscenza o conoscibilità della causa di invalidità di una parte, ma anche l'assenza di colpa dell'altra parte per averla ignorata. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “le norme degli artt. 1337 e 1338 c.c., mirano a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato da una situazione apparente, non conforme a quella vera, e, comunque, dalla ignoranza della causa d'invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta, ma se vi è colpa da parte sua, se cioè egli avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invalidità del contratto, non è più possibile applicare le norme di cui sopra” (Cass., Sez. III, sent.  dell'8.7.2010, n. 16149). Orbene, nel caso di specie non può configurarsi alcun profilo di colpa nella condotta dei promittenti acquirenti, i quali hanno ragionevolmente confidato sulla validità dei contratti conclusi con ### Tale convinzione derivava ragionevolmente da plurimi elementi: lo strettissimo legame familiare intercorrente tra ### e ### (padre e figlia), il carattere familiare della compagine sociale (nel 2016 ### era socia al 95%, mentre il restante 5 % era in possesso di ### madre di ### e moglie di ###. Inoltre, appare ragionevole l'affidamento degli odierni attori sulla veridicità della firma in considerazione del fatto che ### era e appariva all'esterno il dominus effettivo della A.B.  ### s.r.l., come dimostrato nell'odierno giudizio dalle univoche dichiarazioni rese dai testi escussi #### D'###### e ### Essi hanno riferito che il responsabile del cantiere volto alla ristrutturazione degli immobili era proprio ### sempre presente in cantiere, di cui aveva le chiavi e soggetto che impartiva gli ordini ai dipendenti, ovvero persona a cui i promittenti acquirenti, insieme ai tecnici di fiducia, materialmente si rivolgevano per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori e concordare eventuali modifiche nella ristrutturazione delle unità immobiliari. 
In considerazione di tutti i suesposti elementi, i coniugi ### e ### non avevano ragione di dubitare della buona fede del sig. ### e della veridicità della firma -apparentemente di ### che era apposta in calce ai preliminari che lo stesso presentava a loro per la sottoscrizione. 
In conclusione, la nullità dei contratti, ben nota a ### unitamente all'assenza di qualsivoglia profilo di colpa in capo agli attori, fondano la responsabilità precontrattuale ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. del primo, tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in esecuzione dei preliminari e a risarcire il danno subito dagli attori per effetto dell'invalidità contrattuale. 
Il convenuto ### va quindi condannato a restituire al sig. ### e alla sig.ra ### la somma di € 23.000,00, maggiorata degli interessi legali dalla data della corresponsione, indebitamente ricevuta in esecuzione del preliminare stipulato il ###. In particolare, € 7.000,00 furono corrisposti dai promittenti acquirenti titolo di caparra (documento prodotto dagli attori n.2) e i restanti € 16.000,00 a titolo di acconto prezzo (documenti prodotti dagli attori nn. 5,6,7,8,9,10).  ### va altresì condannato a restituire al sig. ### la somma di € 42.000,00, maggiorata degli interessi legali dalla data della corresponsione, indebitamente versata dall'attore in esecuzione del preliminare stipulato il ###. In particolare, € 10.000,00 furono corrisposti a titolo di caparra (documento prodotto dall'attore n. 4); ulteriori € 32.000,00 furono successivamente corrisposti mediante assegni circolati in favore di ### e in favore di dipendenti e fornitori della A.B. ### s.r.l. (documenti prodotti nn. 11, 14, 16). 
I suddetti obblighi restitutori, trattandosi di debiti di valuta, non sono soggetti a rivalutazione monetaria. 
Le ulteriori somme chieste dall'attore non risultano documentalmente provate. Né può a tal fine farsi riferimento alla ricevuta di pagamento a firma del sig. ### (documento n. 12), atteso che in essa vengono indicate diverse somme, nessuna delle quali trova riscontro con le somme degli assegni circolari prodotti da parte attrice. Per alcune di tali somme vengono altresì indicate le date di pagamento, anch'esse prive di riscontro con le date dei pagamenti documentalmente provati. Detta ricevuta di pagamento non può dunque essere utilizzata a fini probatori, in quanto il suo contenuto è incoerente, non trovando riscontro con le allegazioni di parte attrice e con i documenti da quest'ultima prodotti in giudizio. 
Invece, quanto alla somma di € 17.200,00 corrisposta a mezzo di assegni in favore di soggetti diversi dal sig. ### (doc. n. 11), appare inverosimile la tesi sostenuta da parte convenuta secondo cui si tratterebbe di soggetti che lavoravano saltuariamente nel cantiere su incarico dei sig.ri ### e ### Infatti, tra i beneficiari delle somme, tutte corrisposte lo stesso giorno (il ###), vi è anche il sig. ### il quale, sentito come testimone, ha affermato di conoscere il sig. ### per motivi di lavoro e che saltuariamente lavorava nel cantiere per dare un aiuto; è dunque verosimile che anche gli altri beneficiari dei pagamenti, fossero creditori di ### per motivi di lavoro o perché fornitori della società dallo stesso di fatto amministrata.  ### va infine condannato a risarcire i danni patrimoniali ingiustamente sofferti dal sig.  ### allegati e provati per una somma di € 11.652,00, corrisposta o comunque dovuta all'ingegnere D'### (fattura di pagamento, doc. n. 29, per “competenze tecniche per direzione dei lavori architettonica delle unità immobiliari site in ### via ### n. 31-33-35, con accesso delle stesse unità da via ### Redazione di eventuali planimetrie in variante, assistenza alla scelta definitiva di tutte le opere, pavimentazione, climatizzatori, tinteggiatura, etc. Con l'obbligo di eseguire visite in cantiere almeno una volta a settimana nelle lavorazioni normali, e di più volte nel caso di lavorazioni importanti (piazzamento porte, realizzazione aperture, etc.), compreso l'obbligo dello scrivente di interfacciarsi con l'impresa esecutrice per la scelta dei materiali e delle opere da realizzare, anche in mancanza del committente. Prezzo soltanto delle opere da realizzare €90.000,00”). 
La fattura prodotta in giudizio costituisce idonea prova del danno patito dall'attore, in quanto, seppure non integri dimostrazione dell'effettivo pagamento, attesta l'esistenza di un debito, ovvero dell'obbligo di pagamento dell'attore nei confronti del professionista. Non rileva che la fattura sia stata emessa solo il ###, a distanza di due anni dalla stipulazione dei contratti preliminari, in quanto le prestazioni cui si è obbligato l'### D'### per loro natura erano effettuate nel tempo, durante l'esecuzione dei lavori sulle unità immobiliari; è dunque verosimile che la fattura sia stata emessa in epoca successiva rispetto all'inizio dell'esecuzione dei lavori, peraltro pochi mesi dopo che gli attori scoprivano gli illeciti perpetrati in loro danno nel corso della vicenda contrattuale de quo. 
Nessun danno patrimoniale risulta provato da ### Infine, va rigettata la domanda con cui gli attori chiedono che il sig. ### venga condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, essendo rimasta meramente labiale l'affermazione di aver patito un pregiudizio quantificabile in € 40.000,00. 
Le domande formulate nei confronti di ### e ### sono anch'esse in parte fondate nei termini che si dirà. 
Vanno richiamati alcuni dati di fatto acquisiti e pacifici, quali punti di partenza per la valutazione di tutta la vicenda: A.B. ### s.r.l. è una società a compagine sociale familiare, atteso che ### è socia al 95% mentre il restante 5% è in possesso di ### (madre dei fratelli ### e moglie di ###; ### è stata altresì amministratore unico e legale rappresentante dal 14.1.2016 al 14.9.2016, mesi durante i quali vennero sottoscritti i preliminari di compravendita (maggio 2016); ### è diventato legale rappresentante della società nel mese di settembre ed è colui che, nella veste di legale rappresentante della società, ha trasferito a terzi i beni immobili già promessi in vendita agli attori, nonostante la pendenza del procedimento cautelare per sequestro conservativo, misura poi effettivamente concessa nella misura di € 250.000,00; ### padre degli altri due convenuti, è colui che di fatto gestiva integralmente la società, intrattenendo i rapporti con gli operai, con i terzi, incassando somme, etc.. 
I convenuti ### e ### non potevano non sapere che il padre, ### era colui che gestiva di fatto l'attività della società. La costante presenza nel cantiere del sig. ### che si comportava come colui che ne era responsabile, aprendolo ai terzi, impartendo ordini alle maestranze e intrattenendo le trattative con i terzi interessati all'acquisto degli immobili, è un dato che porta inequivocabilmente a ritenere che gli amministratori (### e, successivamente, ### avevano conferito al padre nei fatti una delega in bianco, ingiustificatamente ampia e contrastante con il ruolo da essi assunto. 
Le risultanze istruttorie hanno altresì confermato la presenza di ### e di ### in occasione di alcuni sopralluoghi effettuati dai sig.ri ### e ### dopo la stipulazione dei preliminari. Essi, dunque, non potevano non sapere che i beni immobili fossero già stati promessi in vendita. 
In particolare, la presenza in cantiere di ### è confermata dalla testimonianza resa dal teste ### che nel 2016 era il tecnico di fiducia dei coniugi ### e ### in forza di un incarico professionale da essi ricevuto. Egli affermava di essersi recato in quanto tale più volte in cantiere e che in occasione di un sopralluogo ### aveva accanto una ragazza, più giovane di lui e di cui non ricordava il nome e il cognome, e che tuttavia riconosceva nella foto che ritraeva ### Il teste aggiungeva che nel corso di quell'incontro la ragazza aveva dato indicazioni su come arredare o completare l'immobile. 
La presenza nel cantiere di ### è emersa altresì dalla testimonianza di ### suocera del fratello di ### la quale dichiarava che, in occasione di un sopralluogo in cantiere avvenuto nel giugno 2016, il sig. ### le presentava la figlia ### la quale commentava le modifiche proposte, affermando che erano realizzabili, seppur affidandosi al giudizio del padre, precisando di non essere un tecnico. 
Quanto emerso dalle prove testimoniali non risulta smentito dalle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi (in particolare, #### e ###; infatti, seppure essi abbiano dichiarato di non aver mai visto ### incontrare gli attori o di non aver mai visto la stessa far visionare appartamenti a terzi, ciò può spiegarsi in ragione del fatto che ella si recava in cantiere rare volte, come anche confermato dalla teste ### (la quale dichiarava “### veniva pochissimo”); è quindi verosimile che in quelle poche occasioni in cui ### presenziava agli incontri con gli attori non fossero presenti i testimoni che hanno riferito di non averla vista parlare con gli acquirenti. Né infine la presenza di una donna in cantiere può ricondursi solo all'architetto ### che, escussa come teste, ha dichiarato di non conoscere gli attori ed ha precisato di non aver mai parlato con gli acquirenti, precisando che prima di porre in vendita gli immobili, sarebbe stato necessario presentare al Comune una richiesta di variante. 
Le risultanze istruttorie hanno infine confermato che ### assunta la carica di rappresentante legale, era più volte presente in cantiere e incontrava i coniugi ### e ### il loro tecnico di fiducia e in un'occasione anche il sig. ### amico dell'attore ### Il teste ### D'### tecnico di fiducia degli attori subentrato al geometra ### dopo l'estate del 2016, riferiva che nel settembre 2016, in occasione di un sopralluogo in cantiere, il sig. ### gli aveva presentato il figlio ### che aveva partecipato alle conversazioni inerenti lo stato di avanzamento dei lavori; ha inoltre aggiunto che successivamente, fino ai primi mesi del 2017, aveva incontrato ### in altre occasioni, e che quest'ultimo assisteva sempre accanto al padre alle conversazioni aventi carattere tecnico, inerenti il capitolato lavori, ovvero l'umidità di risalita e i modi possibili per frenarla. 
Il teste ### ha dichiarato di aver conosciuto ### in occasione di un sopralluogo in cantiere avvenuto nel periodo di ### 2018; ha riferito che era stato ### a presentargli il figlio e che in quell'occasione, ### e ### avevano intrattenuto una conversazione di carattere tecnico e ### era rimasto all'interno dell'automobile, precisando tuttavia che la conversazione era avvenuta a pochissima distanza dall'autovettura. Anche se il testimone si è espresso in termini dubitativi in ordine alla circostanza che ### stesse ascoltando la conversazione, le dichiarazioni provano la presenza del convenuto in cantiere durante un incontro tra il padre ### e i promissari acquirenti. 
In conclusione, raggiunta la prova che i due convenuti erano presenti in cantiere in occasione di alcuni incontri tra ### e gli attori, incontri durante i quali peraltro venivano affrontate tematiche di carattere tecnico riguardanti la ristrutturazione degli immobili promessi in vendita, si può ragionevolmente affermare che ### e ### fossero a conoscenza - ovvero erano nelle condizioni di conoscere e, in qualità del ruolo ricoperto avrebbero dovuto conoscere, informarsi e sapere - che gli immobili erano già stati promessi in vendita. 
Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarata la responsabilità dei convenuti per i danni patiti dagli odierni attori per effetto della nullità dei contratti preliminari di che trattasi responsabilità che va ricondotta a quella extracontrattuale, riconducibile al disposto di cui all'art. 2476, comma 6, Ai sensi dell'art. 2476 c.c. gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri a essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società; il comma sesto del medesimo articolo stabilisce che: “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”; il comportamento doloso o colposo dell'amministratore che rileva nella detta fattispecie non può che essere quello inerente il ruolo ricoperto; può poi essere ritenuto che gli obblighi cui è tenuto l'amministratore vadano assolti con la diligenza richiesta in relazione alla natura degli affari di volta in volta considerati, ma pur sempre con un grado di diligenza minima, al di sotto della quale il ruolo di amministratore non può che considerarsi esercitato in senso contrario agli interessi della società, dei soci e dei terzi con cui la stessa si trova a contrattare per qualsivoglia titolo. 
Orbene, nel caso di specie ### deve ritenersi responsabile dei danni subiti dagli attori, atteso che, venuta a conoscenza ( o dovendo conoscere) dell'avvenuta promessa in vendita degli immobili da parte del padre, senza che quest'ultimo fosse munito del potere di rappresentanza della società, non ha esercitato alcuno dei poteri che le spettavano in qualità di amministratore per rimediare agli illeciti posti in essere in nome della società e in danno dei promissari acquirenti. 
Ugualmente, ### deve ritenersi responsabile dei danni subiti dagli attori, atteso che, pur essendo a conoscenza ( o dovendo essere a conoscenza del fatto) che gli immobili erano già stati promessi in vendita ai coniugi ### e ### successivamente ha trasferito a terzi i medesimi beni, nonostante la pendenza del procedimento cautelare per sequestro conservativo, poi effettivamente concesso. 
Va peraltro aggiunto che, anche ove i convenuti non sapessero dell'attività contrattuale realizzata dal padre, essi hanno violato i più elementari doveri di controllo e vigilanza su di essi incombenti per la rivestita qualità di amministratori unici e legali rappresentanti della società. È evidente che essi, che avevano interamente delegato la gestione della società al padre ### non hanno mai svolto in concreto la vigilanza e il controllo sul suo operato. ### di qualsivoglia attività di controllo e vigilanza emerge inequivocabilmente dalle circostanze emerse nel corso del giudizio; in particolare, è emerso che ### era in possesso dei documenti della società inerenti gli immobili, tanto da averne promesso in vendita due, con atti completi di planimetrie e timbri della società, ed è emerso che ### era sempre presente in cantiere e che a lui rispondevano operai e maestranze.  ### anche minimo al dovere di diligenza, di controllo e vigilanza sull'operato dell'amministratore di fatto, avrebbe infatti consentito di apprendere l'illecita stipulazione dei preliminari da parte di ### e l'assunzione dei rimedi per impedire il perpetrarsi degli illeciti in danno degli attori.  ### e ### vanno dunque condannati, in solido con ### a risarcire i danni patiti dai sig.ri ### e ### in esecuzione del preliminare nullo stipulato il ###, danni che ammontano complessivamente a € 23.000,00, di cui €7.000,00 che furono versati a titolo di caparra ed € 16.000,00 che furono pagati a titolo acconto prezzo.  ### e ### vanno altresì condannati, in solido con ### a risarcire i danni patiti dal sig. ### in esecuzione del preliminare nullo stipulato il ###, danni che ammontano complessivamente a € 42.000,00, di cui € 10.000,00 che furono versati a titolo di caparra ed € 32.000,00 che furono successivamente corrisposti mediante assegni circolari in favore di ### e in favore di dipendenti e fornitori della A.B. ### s.r.l. 
Gli stessi convenuti vanno infine condannati in solido a risarcire i danni patiti dal sig. ### pari a € 11.652,00, corrispondenti al debito sorto nei confronti dell'ingegnere D'### per prestazioni professionali inerenti alla ristrutturazione degli immobili. 
Ogni altra domanda va respinta. 
Le spese di giudizio - liquidate tenendo conto di quanto previsto dal IV scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014- seguono la soccombenza; pertanto, ##### in solido fra loro, vanno condannati al pagamento delle spese processuali in favore di ### e di ### possono essere compensate le spese del processo nei confronti di ### srl. 
I convenuti #### e ### vanno altresì condannati al pagamento delle spese del procedimento cautelare di ### quantificate tenendo conto del II scaglione della tabella inerente i procedimenti cautelari.  PQM Il Giudice, definitivamente decidendo, così provvede: - Dichiara la nullità del contratto preliminare di compravendita stipulato il ### tra ### e ### da un lato, e A.B. ### s.r.l., dall'altro lato; - Dichiara la nullità del contratto preliminare di compravendita stipulato il ### tra ### e A.B. ### s.r.l.; - Dichiara la responsabilità precontrattuale di ### e la responsabilità extracontrattuale di ### e di ### - #### e ### in solido fra loro, al pagamento in favore di ### e di ### della somma di € 23.000,00, maggiorata degli interessi legali a far data della corresponsione, sino al soddisfo; - #### e ### in solido fra loro, al pagamento in favore di ### della somma di € 42.000,00, maggiorata degli interessi legali a far data della corresponsione, nonché al pagamento della somma di € 11.652,00, rivalutata e maggiorata degli interessi legali, dalla domanda al soddisfo; - Rigetta ogni altra domanda; - ##### in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore degli attori, liquidate in complessivi € 800,00 per esborsi ed € 7.052,00 ciascuno per compensi oltre a ### CPA e spese generali come per legge; - #### e ### in solido fra loro, al pagamento delle spese del procedimento cautelare di ### liquidate in complessivi € 1751,5 ciascuno per compensi, oltre a ### CPA e spese generali come per legge; - Compensa le spese del procedimento nei confronti di ### di ### srl. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.sa ### presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dalla dott.sa ### magistrato ordinario in tirocinio.  

causa n. 7056/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Di Bella Gaia

M
2

Tribunale di Benevento, Sentenza n. 37/2026 del 11-01-2026

... era rinviata sino al 29.10.25 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Il giudizio ha ad oggetto la restituzione dell'importo complessivo di € 35.300,00 corrisposto dal genitore degli attori al convenuto dapprima con bonifico di € 15.300,00 intestato all'### srl per pagamento di auto acquistata dal sig. ### in data ### ed, in un secondo momento, con bonifico di € 20.000,00 intestato direttamente al mutuatario in data ###; entrambe le pattuizioni venivano sostanziate nella scrittura privata del 23.10.17, disconosciuta nel giudizio r.g. 571/2022 conclusosi con sentenza n. 1374-24, in data ###, in cui la dott.ssa ### ne accertava la veridicità in qualità di ### Gli attori richiedevano il pagamento con diffida e messa in mora del 15.01.22, senza esito. Gli attori, dunque, agiscono in giudizio per ottenere la restituzione di detti importi, indebitamente trattenuti dall'### Verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, parte convenuta compariva semplicemente deducendo l'infondatezza del giudizio per carenza di prova. La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono. Va premesso che l'art. 1803 c.c. stabilisce che: (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO II sezione civile - in persona del Giudice Onorario di ###. ### - in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 2717 R.G.A.C.C. dell'anno 2024, proposta con atto di citazione datato 03.09.24, e vertente TRA #### e ### elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv. ### che li rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto introduttivo #### elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. ### che lo rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione ###: Contratto di comodato ### All'udienza del 29.10.25 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti introduttivi e da comparse conclusionali in atti ### presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit. 
Gli attori citavano in giudizio, con atto di citazione regolarmente notificato, #### per far dichiarare e statuire che tra l'#### ed il convenuto era stato stipulato un contratto di mutuo infruttifero per la somma di € 35.300,00 e che, a fronte dell'inadempienza di quest'ultimo alla restituzione della somma anche a fronte di diffida ad adempiere, doveva essere condannato alla restituzione dell'importo oltre interessi dalla domanda, oltre spese diritti ed onorari della procedura e di quelle stragiudiziali, sia mediazione che negoziazione assistita, entrambe esperite. ### traeva origine da un comodato effettuato dal de cuius degli attori, #### sulla base di scrittura privata del 23.10.17 di cui veniva accertata l'autenticità nel giudizio r.g. 571-22 di questo Tribunale ed in ragione del versamento degli importi mediante due separati bonifici. 
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto contestava tutto l'avverso dedotto asserendo l'insufficienza delle prove a fondamento della domanda. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari. 
Depositate le note ex art. 171-ter c.p.c. alla prima udienza del 19.02.25, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed era rinviata sino al 29.10.25 con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il giudizio ha ad oggetto la restituzione dell'importo complessivo di € 35.300,00 corrisposto dal genitore degli attori al convenuto dapprima con bonifico di € 15.300,00 intestato all'### srl per pagamento di auto acquistata dal sig. ### in data ### ed, in un secondo momento, con bonifico di € 20.000,00 intestato direttamente al mutuatario in data ###; entrambe le pattuizioni venivano sostanziate nella scrittura privata del 23.10.17, disconosciuta nel giudizio r.g. 571/2022 conclusosi con sentenza n. 1374-24, in data ###, in cui la dott.ssa ### ne accertava la veridicità in qualità di ### Gli attori richiedevano il pagamento con diffida e messa in mora del 15.01.22, senza esito. 
Gli attori, dunque, agiscono in giudizio per ottenere la restituzione di detti importi, indebitamente trattenuti dall'### Verificata la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, parte convenuta compariva semplicemente deducendo l'infondatezza del giudizio per carenza di prova. 
La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono. 
Va premesso che l'art. 1803 c.c. stabilisce che: “Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.”. In caso di comodato senza termine, l'art. 1810 c.c. afferma il seguente principio: “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”. Infatti, secondo l'orientamento delle ### n. 3168/2011, “nel contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell'art. 1810 c.c., risultare dall'uso cui la cosa dev'essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo; in mancanza di tale destinazione, invece, l'uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile ad nutum da parte del proprietario”. 
Sulla base di tali presupposti e della documentazione agli atti, la scrittura privata del 23.10.17 comporta un'inversione dell'onere della prova ex art. 1988 c.c. in ragione dell'evidente ricognizione di debito ivi contenuta: pur non essendo stata dimostrata la traditio con l'esibizione dei bonifici, doveva essere il convenuto a dimostrare l'inesistenza del debito o la sua estinzione. Tale principio, pacifico in giurisprudenza, è stato di recente confermato dalla Suprema Corte: “la ricognizione di debito ‘non costituisce un' autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto.” (Cass. ord. 15764-25) Gli attori, per quanto detto, hanno dimostrato il pagamento della somma di € 35.300,00 e la successiva richiesta di restituzione entro il ###, per cui il convenuto dovrà restituire tale importo, non avendo egli addotto alcun elemento impeditivo o limitativo del diritto, neppure in relazione al quantum dovuto; la genericità delle deduzioni del convenuto ritengono astrattamente applicabile pure il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. attuabile, come da codice di rito, unicamente tra le parti costituite. 
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenendo conto degli scaglioni medi per il valore di riferimento del contendere applicati in ragione della vigente legge professionale, al netto della fase istruttoria non tenutasi, oltre le fasi stragiudiziali richieste e comprovate.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da #### e ### nei confronti di ### ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accerta e dichiara che tra ### ed il convenuto ### è stato stipulato un contratto di mutuo infruttifero per la somma di € 35.300,00; 2) Accerta e dichiara, per quanto in motivazione, che ### è debitore di tale importo nei confronti degli attori, eredi del defunto ### e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore di questi ultimi dell'importo di € 35.300,00 oltre interessi dalla domanda; 3) Rigetta ogni altra eccezione e domanda formulate nel corso del giudizio; 4) ### al pagamento delle spese di lite in favore di ##### e ### in solido, che liquida in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 2.905,00 per la fase decisoria, per un complessivo di € 5.810,00, oltre € 545,00 per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario spese generali ex art 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. ### 5) ### al pagamento, in favore di #### e ### in solido, di tutte le spese sostenute per il procedimento di mediazione e per il procedimento di negoziazione assistita ex D.L. 132-14 come dimostrate nel corso del presente giudizio ed ai relativi, ovvero € 536,00 per la fase di attivazione della mediazione ed € 536,00 per la fase di attivazione della negoziazione assistita ex D.L. 132-14, per un complessivo di € 1.072,00 oltre rimborso forfettario spese generali ex art 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. ### dichiaratasi antistataria. 
Benevento, lì 07 gennaio 2026 

IL GIUDICE
ONORARIO DI PACE Avv.


causa n. 2717/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Molino Rosario

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23017 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.128 secondi in data 15 gennaio 2026 (IUG:HV-46C6E1) - 2987 utenti online