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Tribunale di Roma, Sentenza n. 6248/2025 del 27-04-2025

... creare la servitù per la sola estensione del tratto di terreno tratteggiato nella planimetria, con conseguente limitazioni di accesso del lotto “C” (dal quale non era possibile transitare da e verso la pubblica via) a tutto beneficio del terreno del lotto “A” che non avrebbe visto gravato il proprio terreno da servitù nell'ultimo tratto della sua estensione, nonostante la chiara volontà dei condividenti fosse quella di “dividere tra loro a perfetta metà, secondo i rispettivi diritti, il terreno stesso” e di destinare “in perpetuo a sede stradale la zona di terreno larga metri tre a cavallo del confine comune” (cit. atto pubblico del 1955). Quanto ai presupposti presi in considerazione per arrivare all'interpretazione delle clausole contenute nell'atto a rogito notaio ### del 1955 così come poc'anzi illustrata, occorre evidenziare che: - l'atto divisionale del 1955 contiene gli elementi essenziali del contratto costitutivo di servitù, ivi compresa la causa dell'operazione negoziale, sicché ad esso si deve riconoscere efficacia costitutiva; - ai sensi dell'art. 1029, c. 1, c.c. le servitù possono essere costituite anche per assicurare al fondo dominante un vantaggio (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41185 del ### per l'anno 2020, TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, come da procura in atti ### E ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.  #### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende, come da procura in atti. 
E ### (C.F.), ### (C.F.), ### (C.F.) e ###C.F.) ###' ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###) e #### (C.F. ###) elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende, come da procura in atti.  ### * * * * * * * * *  ###, ### comproprietaria, unitamente ai suoi fratelli #### e ### di un immobile sito in ### in via ### dell'### n. 15/A contraddistinto al catasto al foglio 1011, particella 278, sub 1 ha citato in giudizio ### e ### quali proprietari di due appartamenti confinanti lamentando che da circa due anni i convenuti le avrebbero impedito il passaggio carraio sulla strada comune per accedere alla propria abitazione per il quale sarebbe stata costituita volontariamente servitù. 
Ha dedotto a sostegno che, con atto di divisione a rogito dott. ### del 23 luglio 1975, i fratelli germani ### (dante causa dell'attrice) e ### (dante causa dei convenuti) si attribuivano gli immobili costruiti su un terreno di 500 mq, precedentemente frazionato e che in tale atto di divisione era ricompresa una striscia di terreno larga un metro e mezzo, destinata a strada. Più precisamente, nel predetto atto di divisione era previsto che “i costituenti si danno reciprocamente atto che nelle zone innanzi descritte è compresa una striscia larga metri uno e cinquanta destinata a strada. Questa, che è larga complessivamente metri tre, resterà al servizio di quanto forma oggetto del presente atto e di altre proprietà. Sulla pianta, che previa verifica ed approvazione controfirmata come l'atto si allega “atto B”, le sole zone di terreno figurano così: circoscritta in rosso quella di ### circoscritta in verde quella di ### la parte destinata a strada è circoscritta in giallo.” Assume l'attrice che essendo la strada rimasta in comunione indivisa, va fatta applicazione dell'articolo 1102 c.c. che postula che ciascun partecipante alla comunione possa servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri parteciparne di farne uso secondo il loro diritto. Ha censurato, pertanto, il comportamento dei convenuti ritenendolo abusivo e limitativo del compossesso. Ha concluso come segue: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: -accertare la proprietà indivisa della strada risultante dal catasto al foglio 1011/c particella originale 278, partita 12337 e per l'effetto accertare il pieno diritto di godimento della stessa a tutti i comproprietari. Nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, in mero subordine, accertare e dichiarare le modalità di esercizio della servitù di passaggio della signora ### Garelli”. 
Si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti con separate comparse di costituzione impugnando e contestando le avverse domande.  ### ha affermato di essere proprietario di uno dei due appartamenti dell'edificio confinante con quello dell'attrice (oggetto dell'originario atto di divisione del 1975), ad esso pervenuto dal padre ### mentre l'altro appartamento, caduto in successione, è stato poi alienato all'altro convenuto ### Ha dedotto che l'attrice, al pari dei convenuti, utilizzerebbe liberamente tale tratto di strada per il passaggio pedonale e che nessun impedimento sarebbe da stato da lui posto in essere mentre, quanto al passo carraio preteso dall'attrice, ha precisato che lo stato di fatto esistente del tratto di strada, largo solo un metro e mezzo, crea limiti al transito delle autovetture tra cui anche quella di proprietà del convenuto. Ha evidenziato che, effettivamente, dall'originario atto di divisione e dai successivi atti di alienazione e divisione si evincerebbe che la strada costituita in origine aveva effettivamente un'ampiezza di metri tre. Ha spiegato, a tale riguardo, che vi sarebbe un ulteriore tratto di terreno, largo anch'esso un metro e mezzo, destinato a strada, posto a confine con quello oggetto di causa, ricadente nella più ampia proprietà originariamente di ### poi alienata all'altro convenuto, ### e alla signora ### (diversa ed ulteriore rispetto a quella originariamente di proprietà ### con atto a rogito ### in data 3 maggio 2011. Tuttavia, con il tempo, lo stato dei luoghi della strada, complessivamente larga tre metri, sarebbe mutato in quanto la porzione di strada (larga un metro e mezzo) che ricadeva sul terreno di proprietà ### confinante con quella del convenuto, veniva recintata e sulla stessa veniva creato un passaggio pedonale lasciato a servizio esclusivo del fondo acquistato successivamente dai coniugi ### e non anche a servizio del fondo dell'attrice e del convenuto. 
Ha, in sostanza, evidenziato che la strada che oggi consente l'accesso alle proprietà sia della attrice che dei convenuti è larga solo un metro e mezzo e riguarda la sola parte di terreno che i fratelli ### hanno lasciato a servizio della strada comune, all'epoca della divisione mentre non altrettanto avrebbero fatto i confinanti tra cui i coniugi ### proprietari anche del fondo prospiciente oltre che dell'appartamento sito sul terreno per cui è causa. Pertanto, ### ha eccepito l'infondatezza della domanda proposta dall'attrice nei propri confronti posto che il tratto di strada in comunione è proprio quello liberamente utilizzato dall'attrice mentre quello confinante (di proprietà ### e ### sarebbe stato interamente recintato e non lasciato a servizio della strada originariamente larga tre metri. Ha concluso chiedendo di “rigettare la domanda proposta dall'attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite in favore del convenuto”.  ### nel costituirsi in giudizio ha anch'esso impugnato e contestato la domanda attorea e in via preliminare ha eccepito il litisconsorzio necessario del proprio coniuge ### avendo acquistato l'immobile in regime di comunione. 
Quanto alla striscia larga un metro e mezzo prospiciente la propria abitazione, ha evidenziato che tale uso non è stato mai impedito dal convenuto mentre invece l'attrice, per entrare nella proprietà privata, utilizzerebbe l'area a confine di sua esclusiva proprietà per cui ha sostenuto che la servitù reclamata dall'attrice potrà essere esercitata nei limiti del solo passaggio pedonale così come per la circolazione dei mezzi a motore limitata alla sola larghezza di un metro e mezzo. Ha, così, precisato che la pretesa dell'attrice di ottenere l'esercizio per una metratura più ampia comporterebbe uno sconfinamento nella sua proprietà. 
Ha concluso chiedendo: “in via preliminare: - ordinare ai sensi dell'art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio in favore della signora ### nata a ### il 16 marzo 1973; in via principale: - rigettare integralmente le domande avanzate dalla signora ### - con vittoria di spese e compensi di giudizio.” Alla prima udienza di comparizione delle parti è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari #### e ### nonché della signora ### comproprietaria e coniuge di ### i quali sono rimasti contumaci. 
Espletato il procedimento di mediazione con esito negativo e disposta c.t.u. per la verifica dello stato dei luoghi, la causa, disattese le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29 settembre 2023 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionale e memorie in replica. Con ordinanza resa fuori udienza del 16 gennaio 2024 all'esito delle emergenze dell'istruttoria espletata e degli accertamenti tecnici compiuti, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### e ### risultati titolari dei fondi frontisti della strada per cui è causa. 
Ritualmente citati, si sono costituiti in giudizio i sig.ri ##### e ### (quest'ultimi quali eredi di ### i quali, pur dichiarando di essere titolari del medesimo diritto di servitù fatto valere in giudizio, hanno esposto di non aver mai posto in essere condotte volte ad ostacolare o impedire il pari diritto delle altre parti in causa con ciò rimettendosi alla decisione del Giudice anche ai fini degli effetti della sentenza nei loro confronti. All'udienza del 15 ottobre 2024 hanno, inoltre, evidenziato di non avere nulla da eccepire in merito alle risultanze della c.t.u. espletata e hanno dichiarato di farla propria chiedendo rinvio per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni mediante note a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa con ordinanza del 8.1.2025 è stata trattenuta in decisone con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE * * * * * * * * * In via pregiudiziale, con riferimento ai profili processuali inerenti all'azione promossa, va ribadito che, in materia di servitù, il litisconsorzio necessario dal lato passivo sussiste se, appartenendo il fondo servente proindiviso a più proprietari, l'azione (confessoria o negatoria) sia diretta ad una modificazione della res comune, che non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale. 
Pertanto, la legittimazione dal lato passivo è in capo a colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale (di natura reale) con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine); ciò in quanto solo nei confronti di tali soggetti può esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c.. 
Tanto premesso, richiamati tali principi, il contraddittorio nella specie di causa deve dirsi pienamente integrato. 
Si premette che la presente sentenza, data la complessità dei fatti di causa, viene redatta con motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. 
Si consideri, altresì, che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cassazione civile, 27 luglio 2006, n. 17145). 
Richiamato quindi il contenuto assertivo degli scritti difensivi di tutte le parti occorre innanzitutto premettere che sebbene l'attrice abbia agito in giudizio per ottenere in via principale l'accertamento della proprietà indivisa del tratto di terreno destinato a strada in quanto ritenuto comune, con riconoscimento del corrispondente diritto di transito pedonale e carraio, la domanda proposta in via subordinata è da qualificare quale actio confessoria servitutis avendo l'attrice chiesto anche l'accertamento delle modalità di esercizio della servitù, con conseguente cessazione delle relative turbative. 
Con l'azione “confessoria servitutis” l'attore dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, l'attore “ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia” (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 472 del 11/01/2017). 
Sebbene parte attrice abbia individuato il proprio vantato diritto nell'atto di divisione intercorso tra i fratelli germani ### (dante causa dell'attrice) e ### (atto a rogito notaio ### del 23.7.1975, rep. 9769, registrato e trascritto) laddove, in riferimento alla strada, si precisa che “I costituenti si danno reciprocamente atto che nelle zone innanzi descritte è compresa una striscia larga metri uno e cinquanta destinata a strada. Questa, che è larga complessivamente metri tre resterà al servizio di quanto forma oggetto del presente atto e di altre proprietà. Sulla pianta, che previa verifica ed approvazione controfirmata come l'atto si allega atto “B” le sole zone di terreno figurano così: circoscritta in rosso quella di ### circoscritta in verde quella di ### la parte destinata a strada è circoscritta in giallo.”, in verità, dalla produzione documentale di tutte le parti ed acquisita al giudizio, nonché dagli accertamenti compiuti dal c.t.u. nominato, è risultato che il titolo che ha originato la costituzione della servitù di passaggio sulla strada per cui è causa è costituito da un precedente atto di divisione (v. atto del 22 marzo 1955 rogato da notar ### rep 20775, registrato il ### e trascritto il ### - produzione parte convenuta ### tra i fratelli germani ### e ### danti causa delle parti, comproprietari dal 1942 del lotto unico di circa mq. 2.400 - all'epoca censito al catasto terreni alla partita 1097, sezione C, foglio 1011 n. 136 - in virtù del quale i condividenti all'art. 3 vincolavano “in perpetuo a sede stradale la zona di terreno larga metri tre a cavallo del confine comune, delimitata nell'allegata pianta linee tratteggiate e costituiscono sulla stessa servitù di transito carrabile e pedonale e servitù di installazione di tutti i servizi a favore dei due lotti come sopra assegnati. La sistemazione a strada di detta zona, per la parte ricadente nel lotto di ### verrà fatta dopo il raccolto dell'uva della corrente stagione agraria. Come risulta dall'allegata pianta la lunghezza della zona vincolata a strada è limitata da Via del ### fino al lotto C”. 
Tale terreno, come anche correttamente ricostruito dal c.t.u. (di cui si fanno proprie e si condividono le risultanze), attraverso esame dei citati atti e delle allegate planimetrie, costituiva in origine un unico grande lotto avente accesso dalla Via del ### dell'### e venne diviso tra i due fratelli esattamente per la metà (v. pag. 2 delle premesse del citato atto di divisione “che i predetti intendono dividere tra loro a perfetta metà, secondo i rispettivi diritti, il terreno stesso”) con attribuzione a ### del lotto “A” e a ### dei lotti “B” e “C” (questi ultimi due lotti corrispondenti esattamente alla metà del lato nord del suddetto terreno). Contestualmente a tale divisione con il medesimo atto (v. art. 5) ### (divenuto proprietario della metà del terreno frazionato nel lotto B e C) alienava il lotto “C” ai fratelli germani ### e ### e, con riferimento alla costituita servitù perpetua di passaggio carraio e pedonale, necessaria a collegare le due proprietà esattamente divise per metà, si dava atto che “### vendita è compreso il diritto di transito carrabile e pedonale e di installazione dei servizi sulla zona come sopra vincolata strada con corrispondente obbligo di concorrere nelle spese di costruzione e manutenzione della strada stessa in proporzione della superficie servita”. 
Trattasi, dunque, della costituzione di una servitù reciproca con la quale i fratelli ### originari proprietari dell'intero lotto poi frazionato, edificato ed alienato, nel dividere il terreno tra loro “a perfetta metà” decidevano di dotarlo, sulla linea di confine, di una strada di percorrenza larga complessivamente metri tre e per la quale ciascuno asserviva la propria quota parte di terreno diviso (desumibile, per ciascuna quota, di circa un metro e mezzo) e destinata tanto per il passo pedonale e carraio quanto per la realizzazione di tutti i servizi a favore dei due lotti come espressamente indicato nella clausola.
Ora, ai sensi dell'art. 1065 c.c. la determinazione dell'estensione e delle modalità di esercizio delle servitù va compiuta anzitutto sulla base di quanto emerge dal titolo costitutivo, interpretando la disposizione negoziale secondo i criteri generali dettati dall'art. 1362 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, 11/06/2018, n. 15046). 
Nel caso di specie, occorre interpretare il negozio di divisione sopra indicato (anche sulla base dei successivi atti posti in essere dalle parti, per come si dirà appresso), posto che la posizione dell'attrice ma anche di tutti i convenuti, ad eccezione del convenuto ### proprietario anche del terreno frontista (p.lla 1163) rispetto a quella di causa, divergono. 
Mentre la tesi sostenuta dall'attrice, dal convenuto ### e, da ultimo, dai terzi chiamati ##### e ### che vi hanno aderito è nel senso di ritenere che la volontà manifestata dagli originari condividenti in tale atto era quella di dotare i due fondi della strada larga tre metri per il passo pedonale e carraio per tutta la sua estensione sino alla linea di confine, la tesi del convenuto ### è nel senso di ritenere che la strada larga tre metri, per la quale era stata costituita la servitù, non correva lungo tutti i lotti bensì a cavallo dei soli lotti A e B terminando all'inizio del lotto C, vale a dire all'inizio del lotto di terreno acquistato dai fratelli ### e ### (poi trasferito in parte all'attrice ed in parte ai convenuti #### e ###. Tale ricostruzione, secondo la prospettazione del convenuto, sarebbe avvalorata dalla planimetria allegata all'atto costitutivo della servitù e richiamata nell'atto nel quale la strada larga tre metri terminava nella linea tratteggiata proprio nel lotto C. 
Sebbene il testo della clausola non consenta un'immediata e chiara interpretazione del suo contenuto (ad esempio, è fatto riferimento alla sistemazione a strada “per la parte ricadente nel lotto di ### Domenico” “dopo il raccolto dell'uva della corrente stagione agraria” a dimostrazione del fatto che la strada non era completata), tale ultima tesi non appare convincente. 
Invero, gli atti posti in essere successivamente dalle parti e dagli aventi causa dimostrano, invece, che fin dall'origine, la volontà dei fratelli ### e ### era di dotare il terreno, così diviso, di una strada per il passaggio pedonale e carrabile (larga tre metri) per l'intero tratto del nuovo confine e ciò anche per evitare che con il successivo frazionamento dei lotti ed edificazione (come di fatto è avvenuto) vi fossero fondi interclusi che non avrebbero potuto beneficiare dell'accesso alla via pubblica anche con mezzi di trasporto. 
Così, ricostruendo le vicende di causa, i fratelli ### ai quali era stato ceduto il lotto “C”, dapprima frazionarono detto lotto nelle p.lle 687 (già 278), 606, 607 e 608 e vi edificarono gli appartamenti ora di proprietà dell'attrice e dei convenuti ### e ### e, con atto a rogito dott. ### del 23 luglio 1975, divisero le proprietà e, come si legge in detto atto, destinarono una parte del terreno larga m. 1,50 e prospiciente la proprietà ### a strada come individuata nella planimetria allegata (si legge, “ che nelle zone sopra descritte è compresa una striscia larga metri uno e cinquanta (1,50) destinata a strada.
Questa, che è larga complessivamente metri tre resterà al servizio di quanto forma oggetto del presente atto e di altre proprietà.” (cfr. all. memoria n. 2 ex art. 183, co.6, c.p.c. di parte convenuta ###. 
Con successivo atto del 15 gennaio 1984, a rogito notaio ### (rep. 52527), trascritto il successivo 15 febbraio 1984 (cfr. all. parte convenuta ###, ### (titolare del lotto “B” di cui all'atto di divisione del 1955), dopo aver frazionato l'intero lotto nelle p.lle 136, 1161, 1162 e 1163 ed edificato sullo stesso, donava detti beni ai 7 figli ed al coniuge. Con il medesimo atto si provvedeva, altresì, alla divisione della proprietà e, per quanto di interesse, veniva assegnato a ### la particella 1163 e a ### la particella 1162 (poi divenuta p.lla 1314). In detto atto, le parti ribadivano l'esistenza della strada pedonale e carrabile (come voluta nell'atto del 1955) e la indicarono per un ulteriore tratto del terreno (all'epoca non ancora realizzata), anche in considerazione del fatto che, diversamente, gli edifici successivamente costruiti (ed oggetto di donazione e vendita) non avrebbero potuto avere accesso pedonale e carrabile da e verso la via pubblica. 
Si legge in detto atto: “I beni compresi nelle quote come sopra attribuite sono dati ed accettati nello stato di fatto e diritto, noto alle parti, in cui gli stessi si trovano con ogni inerente diritto azione ragione, accessione pertinenza servitù attive e passive ed in particolare per quanto riguarda la particella 136, 1161 e 1162 servitù passiva di passaggio anche carrabile a carico delle stesse, ed a favore delle particelle 136, 1162 e 1163, da esercitare sopra ad una fascia di terreno della larghezza di mt. 3 lungo il confine volto a nord ovest verso la proprietà eredi ### ed indicata con colore giallo nella planimetria allegato B”. In sostanza, i dividenti riconoscevano l'esistenza della servitù come voluta in origine (larga tre metri e per il passo pedonale e carrabile) e la delimitarono per l'ulteriore tratto di terreno già edificato. 
Con atto del 3 maggio 2011 a rogito notaio ### (rep. 76738) ### divenuta proprietaria del terreno contraddistinto con la particella 1163 - antistante la proprietà dell'attrice, vendeva tale terreno a ### e ### Veniva precisato in tale atto che, a seguito delle modifiche intervenute con il nuovo PRG il terreno (in origine a destinazione edificatoria), in considerazione delle intervenute costruzioni sui lotti frontisti (tra cui quello dell'attrice) e la necessità di rispettare le nuove distanze sul confine, non era più non era più edificabile. La parte venditrice, dichiarava, inoltre, nell'atto che “per l'accesso al lotto non esiste un passaggio carrabile ma solo un accesso pedonale di circa ml 3 (uno virgola trenta).” Inoltre, in tale atto la stessa parte venditrice, richiamando il precedente atto del 1984 (a rogito notaio ### dichiarava, altresì, “che diversamente da quanto contenuto nel citato atto la servitù in questione per il primo tratto è pedonale e carrabile, mentre lungo il confine della particella 1162 ora 1314 (sulla quale grava) con la particella 606, diventa solo pedonale” (cfr. all. comparsa costituzione ###.
Tali dichiarazioni, lungi dal determinare una modifica alla costituita servitù del 1955 (come vorrebbe interpretare la difesa del convenuto ###, altro non rappresentano se non la descrizione dello stato dei luoghi venutosi a creare nel tempo ed accertato dal c.t.u. nella perizia depositata e ciò in quanto, diversamente da quanto indicato nell'atto del 1984, la strada pedonale e carrabile “su cui grava” la servitù (del 1955) non sarebbe stata realizzata consentendo, pertanto, il solo passaggio pedonale. Invero, il consulente nominato ha accertato (documentando con rilievi, visure, produzioni fotografie e planimetriche) lo stato dei luoghi così descrivendolo: “Una stradina di circa mt. 3 di larghezza (in molti punti larga anche mt. 3,20) parte dalla Via del ### dell'### 15/a, e serve una serie di proprietà. In tutti i terreni che attraversa, negli anni, sono state costruite abitazioni tranne che nell'ultimo lotto part. 1163. Le proprietà immobiliari lungo tale stradina sono dotate di garage e di slarghi adibiti al parcheggio delle loro autovetture, e la strada è pertanto percorsa regolarmente dalle autovetture, con ovviamente una modalità di senso unico alternato. La stradina, quando si avvicina alle proprietà che sono chiamate in causa, ha un brusco restringimento, e quello che sarebbe dovuto essere il naturale proseguimento di tale strada carrabile larga metri tre rimane percorribile solo per il 50% ( un metro e mezzo), perché la prosecuzione del restante 50% (un metro e mezzo) risulta completamente chiusa da un lotto stretto e lungo , completamente chiuso da recinzione in rete metallica su muretto basso di fondazione, con un accesso unico da un cancello privato con chiusura a chiave che non consente neppure un transito pedonale di solo attraversamento. Inoltre, si rileva la presenza di un parcheggio cementato immediatamente dopo. Il transito veicolare pertanto viene bruscamente interrotto, perché la larghezza della strada si riduce da mt. 3 di larghezza a mt. 1,50 circa.” “Dalle aggiornate visure catastali (### B) si evince che: 1) La striscia di terreno è catastalmente parte della particella 1314 (ex particella 1162) ed è attualmente di proprietà dei ###ri ### e ### (a loro pervenuta dalla ###ra ###, ed è stranamente separata e recintata in modo indipendente rispetto alla particella 1314. 2) il parcheggio cementato è catastalmente parte della particella 1163, ed è attualmente di proprietà dei ###ri ### e della consorte ### per aver acquistato tutta la particella 1163 nel 2011 dal #### (in atti ### del 3 Maggio 2011).” (cfr. pagg. 3 e 4 della relazione ### Fratini). 
In sintesi, dalle risultanze tecniche è emerso che, tanto per la parte del lotto 1162 (di proprietà dei convenuti ###, quanto per quella del lotto 1163 (di proprietà ###, sono intervenute modifiche alla servitù per cui la strada oggi esistente (larga nei tratti delle p.lle 1162 e 1163, poco meno di mt. 1,50) non consente il passaggio carrabile fino alla proprietà dell'attrice. 
La ricostruzione dei fatti accertati attraverso l'esame degli atti di causa e la reale situazione dei luoghi porta, dunque, a ritenere che, nella specie di causa, la volontà degli originari comproprietari nell'atto di divisione del 1955 era quella di servire ugualmente i due terreni appena divisi mediante la costituzione di un passaggio pedonale e carrabile di pari misura ed estensione mediante la realizzazione di una strada larga metri 3 (necessaria per consentire il passaggio di automezzi) che all'epoca non era ancora pienamente realizzata se non nel primo tratto evidenziato nella planimetria allegata fino al lotto “C”. A tale conclusione si perviene anche dall'esame dei successivi atti di disposizione con i quali gli aventi causa dagli originari dividenti, a seguito di ulteriori frazionamenti ed edificazioni, rispettavano la servitù come voluta dagli originari proprietari nell'atto del 1955 ribadendo le dimensioni della strada e la sua funzione e ciò, del resto, per consentire a tutti i terreni successivamente frazionati di mantenere i medesimi pesi e medesimi diritti. Del resto, diversamente opinando, si dovrebbe affermare che i condividenti avrebbero voluto creare la servitù per la sola estensione del tratto di terreno tratteggiato nella planimetria, con conseguente limitazioni di accesso del lotto “C” (dal quale non era possibile transitare da e verso la pubblica via) a tutto beneficio del terreno del lotto “A” che non avrebbe visto gravato il proprio terreno da servitù nell'ultimo tratto della sua estensione, nonostante la chiara volontà dei condividenti fosse quella di “dividere tra loro a perfetta metà, secondo i rispettivi diritti, il terreno stesso” e di destinare “in perpetuo a sede stradale la zona di terreno larga metri tre a cavallo del confine comune” (cit. atto pubblico del 1955). 
Quanto ai presupposti presi in considerazione per arrivare all'interpretazione delle clausole contenute nell'atto a rogito notaio ### del 1955 così come poc'anzi illustrata, occorre evidenziare che: - l'atto divisionale del 1955 contiene gli elementi essenziali del contratto costitutivo di servitù, ivi compresa la causa dell'operazione negoziale, sicché ad esso si deve riconoscere efficacia costitutiva; - ai sensi dell'art. 1029, c. 1, c.c. le servitù possono essere costituite anche per assicurare al fondo dominante un vantaggio futuro per cui occorre fare riferimento al criterio dell'attualità o meno dell' “utilitas” in cui si concreta il contenuto della servitù (ciò comporta che l'utilità del fondo dominante deve essere valutata non solo in relazione alla sua attuale destinazione, ma anche in relazione agli altri suoi possibili modi di utilizzazione); - il concetto di utilitas ha un'ampiezza tale da ricomprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso di strumentalità con la destinazione del fondo dominante e si immedesimi obiettivamente nel godimento di questo (Cass. civ., sez. 2, 04/09/2020, n. 18465); - depone in tal senso anche l'unitarietà funzionale degli atti negoziali posti in essere successivamente all'atto del 1955 (v. atto di divisione del 1975 tra ### e ### nonché l'atto di donazione del 1984 di ### e contestuale divisione) con cui le parti hanno inteso realizzare il medesimo progetto stradale (strada pedonale e carrabile larga tre metri) adeguato alla successiva edificazione delle abitazioni; - la costituzione di una servitù di passaggio sulla suddetta area non è apprezzabile dal punto di vista giuridico, oltre che logico, se non intesa come comprensiva della facoltà di percorrerne tutta l'estensione (sul punto, gli stessi convenuti ### e ### convergono sul fatto che il passaggio pedonale e carrabile non è limitato ai primi metri della striscia di terreno, bensì esteso in ogni suo punto fino a raggiungere il fondo più lontano di proprietà dell'attrice); - su tale ultimo aspetto va fatto richiamo alla facoltà compresa dal combinato disposto di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c. nell'estensione del diritto di servitù previsto dalle parti. 
In conclusione, non può ritenersi che la volontà comune delle parti nell'originario atto costitutivo fosse quella di costituire una servitù di passaggio pedonale e carrabile limitata ad un solo tratto non potendo, in tal modo, essere utilizzata compiutamente da tutti i proprietari. Ad oggi, sulla base dell'esame dello stato dei luoghi compiuto dal c.t.u., tale servitù nella sua dimensione ed estensione risulta impedita da recinzioni insistenti sui lotti di cui alle p.lle 1162 e 1163. 
Pertanto, la domanda subordinata avanzata dall'attrice (seppur riqualificata) va accolta e, accertata l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile della larghezza di metri tre lungo tutto il tratto di confine tra le due proprietà originariamente di ### e ### (atto di divisione del 22 marzo 1955 rogato da notar ### rep 20775, registrato il ### e trascritto il ###) come individuate nel rilievo planimetrico del c.t.u. (incluso il tratto ricompreso nelle p.lle 1163 e 1314- ex particella 1162), va dichiarato il diritto dell'attrice di esercitare il corrispondente diritto con cessazione di molestie e turbative a tale utilizzo. 
In considerazione della complessità dei fatti di causa e delle questioni trattate, delle non pertinenti prospettazioni (di fatto e diritto) delle tesi difensive attoree in ordine alla domanda principale - che va disattesa (in quanto del tutto sfornita di prova) -, della parziale identità della posizione del convenuto ### (anch'esso, per quanto prospettato, limitato nell'esercizio della richiamata servitù) e dai benefici che ha tratto dal presente giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti. Invece, le spese di c.t.u. (già liquidate con separato decreto), considerate le risultanze del consulente, vanno definitivamente poste, in via solidale, a carico dei convenuti ### e ### proprietari rispettivamente delle p.lle 1163 e 1162 ove insistono le recinzioni rese di ostacolo all'esercizio della servitù.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: a) in accoglimento della domanda subordinata proposta dall'attrice, accertata l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile della larghezza di metri tre lungo tutto il tratto di confine tra le due proprietà originariamente di ### e ### in virtù di atto di divisione del 22 marzo 1955 rogato da notar ### rep 20775, registrato il ### e trascritto il ### come meglio individuata dal c.t.u.  nel rilievo planimetrico, dichiara che l'attrice ha diritto al libero ed incondizionato passaggio pedonale e carrabile su detta strada per accedere alla proprietà esclusiva (immobile sito in ### in via ### dell'### n. 15/A contraddistinto al catasto al foglio 1011, particella 278, sub 1) e dispone, a carico dei convenuti ### (proprietari della p.lla 1163) e dei terzi chiamati ### (proprietari della p.lla 1162), la cessazione di molestie e turbative con rimozione di ogni ostacolo a tale esercizio; b) respinge le restanti domande formulate da parte attrice. 
Spese di lite compensate. 
Spese di c.t.u. definitivamente a carico, in via solidale, dei convenuti ### e ### Così deciso in ### il 26 aprile 2025

causa n. 41185/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Grazia Berti

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Tribunale di Macerata, Sentenza n. 283/2025 del 14-04-2025

... 2004, poiché presenta una parete finestrata verso il terreno frontista dell'attore a distanza inferiore a 10 mt, distanza minima da rispettare ex art. 9 DM 1444/68, ed esattamente alla distanza di mt 5,70, e non essendo comunque maturato il termine ventennale per usucapire la servitù avente ad oggetto il mantenimento della parete finestrata a distanza inferiore a quella fissata dalla legge, va accolta la domanda di parte attrice, ma limitatamente alla parte volta ad ottenere la chiusura di tali aperture. Va invece rigettata la domanda di demolizione della costruzione in legno, perchè essa rispetta la distanza dal confine con la proprietà ### stabilita in mt 5,00 dalla NTA del PRG di ### come accertata dal ###, essendo stata realizzata a mt 5,70 dal confine con la proprietà attorea. Né può sostenersi a riguardo, al contrario, che all'epoca della realizzazione del capanno in legno sulla corte di proprietà della convenuta ( sub 13) vigesse il vincolo di inedificabilità dell'area, e che dunque l'opera per ciò stesso vada demolita. Infatti, l'atto d'obbligo con il quale è stato costituito il vincolo di inedificabilità è un atto unilaterale, previsto dalla normativa urbanistica, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale civile di ### in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott. ### ha pronunciato la seguente ### nel procedimento civile iscritto al n.94/2018 del ### degli affari contenziosi civili promosso da ### (c.f.:###), rappresentato e difeso dall'Avv.  ### ed elettivamente domiciliat #######.T.Marinetti, 9, in virtù di delega in calce all'atto di citazione; -parte attrice contro ### ( c.f.: ###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###### C.so ### I, 221/B, in virtù di delega a margine della comparsa di costituzione e risposta; -parte convenuta Avente ad oggetto: ### reali ### Parte attrice : ““### all'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, accertata la responsabilità della ###ra ### in merito alla violazione del vincolo di inedificabilità sussistente sulla corte di sua proprietà nonché in merito alla abusività dei manufatti descritti in narrativa e per i motivi indicati in atto, e alla violazione della normativa vigente in materia di distanze minime tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, segnatamente l'art. 9 del D.M. n. 1444 del 02 aprile 1968, recepito dall'art. 2.2.3.3.  delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di ### - in via preliminare di rito ### e dichiarare svolto e concluso negativamente il tentativo di mediazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis D.lgs n. 28/2010, ed in ogni caso dichiarare la non obbligatorietà dello stesso nel caso di specie; - in via preliminare, di rito, accertata e dichiarata la completezza, validità e determinatezza dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c condannare la sig.ra ### al ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione dei tre manufatti/accessori, attraverso la demolizione delle opere stesse; - in via principale, condannare la parte convenuta all'integrale risarcimento dei danni patiti dal sig. ### nella somma che vorrà liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenuto conto della durata del pregiudizio subito; - in via autonoma e/o subordinata, condannare la sig.ra ### al ripristino dell'uso della propria corte, come esercitato precedentemente l'abusiva ed illegittima realizzazione dei manufatti in narrativa descritti, ovvero per esigenze legate esclusivamente ai bisogni propri e della propria famiglia, inibendole l'esercizio di attività recettizie e/o locazione a terzi. 
Con vittoria di spese e competenze professionali.” Parte convenuta : “ “### all'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e difese di cui alla comparsa di costituzione e risposta e di tutti i successivi atti depositati in corso di giudizio, qui da intendersi integralmente richiamati, in via preliminare, in rito, dichiarare l'improcedibilità dell'azione in difetto di previo esperimento di procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis D.lgs n. 28/2010 obbligatorio in quanto la materia per cui è causa verte su diritti reali, non potendosi tenere in conto la domanda di attivazione della procedura di conciliazione del 22.4.2015, manifestamente inidonea e affetta da nullità per mancata determinazione della domanda; in via preliminare, in rito, dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c., per carenza o incertezza assoluta del requisito di cui al n. 3 dell'art. 163 c.p.c., della domanda volta alla condanna della sig.ra ### al ripristino dello steso dei luoghi antecedente, con riferimento all'indicazione dei manufatti/accessori che dovrebbero essere oggetto di demolizione secondo tale domanda, disponendo il Giudice in conseguenza a norma dell'art. 164 c.p.c.; nel merito, respingere le domande e le pretese tutte azionate dal sig. ### con l'atto di citazione notificato alla signora ### e respingere le relative conclusioni, anche nella precisazione di cui alla prima memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., perché totalmente destituite di fondamento giuridico, anche in relazione all'eccezione di usucapione svolta in comparsa di costituzione e risposta, infondate in fatto, e assolutamente non provate, nonché inammissibili; solo in subordine, sospeso di giudicare nel merito, ammettere la prova testimoniale capitolata nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. in data ### capitoli 1),2) 3),6) e 7) da intendersi qui ritrascritti, con i testimoni ivi pure indicati: ### da #### da #### da #### da #### da #### da #### da #### da ### di #### da ### legale rappr. soc. ### s.r.l. corrente a ### via della ### n. 50/A, condannare parte attrice alle spese e compensi di giudizio.” #### Il sig. ### quale comproprietario, unitamente alla coniuge ### del fabbricato confinante e contiguo a quello della convenuta, conveniva ritualmente in giudizio la sig.ra ### per sentire accogliere le conclusioni come riportate in epigrafe. 
Deduceva l'attore: -che l'unità immobiliare confinante con la proprietà del sig. ### e contraddistinta al ### del Comune di ### al ### n. 15, particella 153 subalterni 3-4-6-9, ### n.19, è di proprietà della convenuta (doc..2 attore); - che le unità immobiliari contraddistinte al ### del Comune di ### al ### n. 15 ### 153 subalterni 3, 4 e 6 ( ndr. variati successivamente) venivano acquistate dalla sig.ra ### con atto a rogito Dott. #### in ### in data ### Repertorio n. 121.343/11.680 registrato a ### il ### al n. 2729 ; - che successivamente, in data ###, con scrittura privata sempre a rogito del ### (### 132357/Racc. 13050) trascritta il ###, la sig.ra ### acquistava l'unità immobiliare contraddistinta al ### 15 ### 153 Subalterno 9 e contestualmente all'art. 7 dello stesso atto costituiva a carico della sua proprietà ed a vantaggio dell'immobile confinante di proprietà dei coniugi ### una servitù perpetua di veduta (doc 3 attore); - che detta servitù consiste nel mantenere sul muro dell'immobile di proprietà dell'odierno attore prospiciente la proprietà della sig.ra ### le aperture (luci, finestre e balconi) esistenti con l'obbligo per i “concessionari” di istallare sulla finestra del bagno posto al piano terra una persiana fissa (non apribile), che lasci comunque passare luce ed aria; nonché di istallare a chiusura dell'esistente terrazza posta sempre al piano terra sul lato prospiciente la proprietà ### un'intelaiatura metallica, che sarà munita all'interno di materiale traslucido; - che, inoltre, nel predetto atto, all'art. 3, la sig.ra ### riconosceva l'esistenza di un vincolo di inedificabilità gravante sulla corte del proprio fabbricato: trattasi di obbligo costituito dai precedenti proprietari - a seguito di richiesta del Comune di ### - in forza di atto del 28.07.1989 a rogito del ### (### 73410/Racc. 7378), trascritto presso la ### dei ### di ### il ### al n. 6232 del ### (doc 4 attore); - che tuttavia, in spregio al suddetto vincolo, all'interno della propria corte la sig.ra ### faceva realizzare dei manufatti accessori all'edificio principale e prospicienti l'immobile di proprietà dell'odierno attore, specificamente una costruzione in muratura ed un manufatto in legno collegati da un locale disimpegno (n. 2 foto - doc n.5 attore); - che detti accessori risultano altresì illegittimi in quanto costruiti in violazione delle distanze legali tra fabbricati e sulla volumetria, con irregolare apertura di vedute sulla proprietà dei sig.ri ###(doc.6 attore) ; -che a partire dall'ottobre del 2003 la sig.ra ### faceva edificare sulla propria corte una costruzione in legno, realizzata ad una distanza di circa 1,9 ml da una preesistente costruzione in muratura; - che la sig.ra ### presentava la pratica edilizia n. 306/2005 con cui formulava domanda di condono del suddetto manufatto in legno; - che nonostante nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla suddetta pratica si asseriva che le opere oggetto della domanda di condono erano state realizzate e completate in data ###, il manufatto de quo, nel frattempo totalmente trasformato dal punto di vista sia architettonico che volumetrico, veniva ultimato solo nell'anno 2006, come dalle foto che si allegano (n.3 foto - doc. n.7 attore); - che in data ### il Comune di ### rilasciava il ### di costruire in sanatoria n. 71 relativo alla suddetta pratica edilizia di condono n. 306/2005 per la realizzazione di un manufatto in legno ad uso abitativo in via ### n. 17 distinto nel vigente ### del Comune di ### al foglio 15 p.lla 153 sub. 12; - che tale destinazione del manufatto era illegittima sotto diversi profili( altezza e superficie minima, normativa antisismica, parcheggi, distanze pareti finestrate, agibilità) e ciò nonostante il manufatto veniva concesso in locazione a terzi nel periodo estivo; -che successivamente alla realizzazione del manufatto in legno, veniva realizzata una parete in muratura che lo collega esternamente ad un preesistente manufatto posto sul lato nord della corte, creando così tra gli stessi un locale disimpegno; - che a partire dall'anno 2006 (n.5 foto doc n.8), a copertura del “disimpegno” collegante i due accessori (manufatto in legno e costruzione in muratura) la sig.ra ### faceva realizzare la copertura fissa dello stesso - comportante un ulteriore illegittimo aumento di volumetria, in violazione della normativa edilizia in tema di cubatura e sagoma d'ingombro - costituita da pannelli all'occorrenza amovibili; - che, a seguito di denuncia presentata dal sig. ### in data ### al ### dello Stato, sulla proprietà della sig.ra ### in data ### veniva effettuato un sopralluogo congiunto da quest'ultimo organo e dall'### del Comune di ### ma alcuna traccia si aveva della predetta copertura. Nel verbale di accertamento redatto in loco, si legge “la parete est di tale manufatto si congiunge con una capanna condonata a civile abitazione. Ciò non comporta aumento di cubatura poiché lo spazio che vi è tra i due manufatti è privo di copertura”; - che in realtà, i pannelli venivano opportunamente rimossi alle prime luci dell'alba del 26.02.2013 per essere poi riposizionati poche ore dopo il sopralluogo, come emerge dalle foto allegate (doc.9 attore), e dalla comunicazione via mail che il sig. ### ha inviato nell'immediatezza al ### - che in data ### la sig.ra ### ai sensi dell'art. 37 del DPR 380/01 presentava allo sportello unico per l'### del Comune di ### una D.I.A. in sanatoria, assunta al protocollo al n. ### il giorno successivo, in cui tra le opere da “eseguirsi”, nella ### di ### redatta dal tecnico incaricato, veniva indicata la “### di un muro di recinzione esterno posto tra i due accessori per la larghezza di m. 1,90 ed una altezza di m 2,20”, e lo spazio esistente tra i due accessori racchiuso dal predetto muro veniva qualificato come “area scoperta”; - che la non genuinità di quanto dichiarato emerge dall'effettivo stato dei luoghi, caratterizzato dalla persistenza della predetta copertura dal 2006; -che precedentemente alla realizzazione del manufatto in legno e del disimpegno coperto, la sig.ra ### in spregio all'assunto vincolo di inedificabilità, faceva realizzare sulla propria corte una costruzione in muratura ( doc n.10); - che detto edificio, costruito dove precedentemente si trovava un piccolo capanno in muratura demolito, presenta caratteristiche strutturali e volumetriche molto diverse da quelle del manufatto preesistente, come emerge ictu oculi dalle foto allegate ( doc. 11); - che, con la suddetta pratica edilizia del 2013 - “DIA in sanatoria” presentata il ### ed assunta al protocollo al n. ### del 27.06.2013-, in merito a detta costruzione in muratura, la sig.ra ### intendeva regolarizzare da un punto di vista urbanistico-edilizio la chiusura del porticato nel lato Sud del manufatto e la diversa distribuzione interna, nonché ne modificava la destinazione d'uso da garage a ripostiglio/cantina; - che anche questo manufatto risulta violare la normativa in ordine ad altezze, distanze e viene locato nel periodo estivo pur non avendo una destinazione abitativa; -che ancora la sig.ra ### in aderenza al corpo principale dell'edificio di sua abitazione, faceva abusivamente realizzare un box per alloggiare una caldaia ed impianti tecnologici delle dimensioni in pianta di circa ml. 0,50 x 1,50 e un box aperto uso legnaia, altresì in evidente spregio al vincolo di inedificabilità; - che da ultimo la convenuta modificava lo stato dei luoghi all'interno dell'area scoperta dove il giardino esistente è stato parzialmente sostituito con pavimentazione in gres porcellanato o similare, posata su sottofondo non armato eseguito in c.a. e sub-strato in magrone per il collocamento delle tubazioni di scarico delle acque reflue provenienti dai bagni e cucine nei corpi di fabbrica realizzati. 
Si costituiva in giudizio la convenuta sig.ra ### che contestava tutto quanto dedotto e richiesto dall'attore, perché infondato in fatto e diritto ed eccepiva -l'improcedibilità della azione perché doveva essere preceduta da mediazione obbligatoria, non espletata;- infondatezza dell'azione di riduzione in pristino per asserita esistenza di vincolo di inedificabilità sulla corte, mancata precisazione delle opere oggetto dell'azione - eccezione di nullità della citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c. in relazione al requisito di cui al n. 3 dell'art. 163 c.p.c. per indeterminatezza della cosa oggetto della domanda; -infondatezza dell'azione di riduzione in pristino per asserita abusività dei manufatti e per asserita violazione della normativa vigente in materia di distanze minime tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;- infondatezza della domanda di risarcimento danni; - infondatezza della pretesa di ripristino dell'uso della corte di proprietà della signora ### Concessi i termini di cui all'art. 183 6° comma cpc, ammessi con limitazioni ed assunti i mezzi istruttori richiesti, all'esito veniva anche espletata ### Alla udienza del 23/5/23, assente parte attrice, la convenuta precisava le conclusioni come in epigrafe. 
La domanda attorea appare in parte fondata ed in tale limite va accolta. 
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta, infatti come provato documentalmente dall'attore nell'aprile 2015 veniva avviata nei confronti della convenuta la mediazione dinanzi all'### di ### del ### di ### sulle medesime questioni oggetto del presente giudizio, come si può evincere dalle “ragioni della domanda e questioni controverse” riportate seppur sinteticamente nel modulo introduttivo della proceduta, prodotto dall'attore con la prima memoria e d'altra parte la convenuta non nega la circostanza ed anzi produce l'atto con il quale aderiva alla mediazione predetta, contestando piuttosto l'indeterminatezza della domanda, che invece appare sufficientemente esplicitata, in allegato alla seconda memoria ex art. 183 6° comma cpc. 
Non è stato prodotto in atti il verbale di chiusura della mediazione, che verosimilmente si è conclusa con esito negativo stante l'avvio da parte del ### della procedura che ci occupa, circostanza in fatto non contestata dalla convenuta, la quale, con l'atto di costituzione in giudizio e le ragioni di contestazione spiegate, appare confermare l'esito negativo della mediazione Nel merito, l'espletata ### che si ritiene completa ed esaustiva ed esente da rilievi tecnici, ha accertato che i ###ri ### e ### in qualità di allora proprietari, fecero richiesta di ### n. 291/1986, per la realizzazione, senza autorizzazione edilizia, di un locale adibito ad uso autorimessa della superficie di mq. 19,59 e di un locale ad uso ripostiglio di mq 4.62 (complessivi mq 24,21) nella propria corte di pertinenza (vedi stralcio a lato), della quale veniva rilasciata da parte del Comune di ### la ### in ### n. 291/1995 del 18/09/1996. 
Tali manufatti, in base alla dichiarazione di atto notorio allegata alla richiesta di condono, furono tutti terminali nell'anno 1976. ###. ### in data ###, oltre all'abitazione sita ai ### e ### allora sub. 3 - 4 ed oggi sub. 14 - 15, ha acquistato l'accessorio adibito a garage di cui sopra, allora sub. 6 ora sub. 11, realizzato e finito, nel 1976 dagli allora proprietari i #### e ### Da ciò si evince che il manufatto in muratura sub 11 ed il relativo ripostiglio sono stati realizzati ben 20 anni prima dell'acquisto da parte della sig.ra ### come attesta l'atto pubblico di acquisto del 1996 in atti. 
Pertanto per il manufatto in muratura (sub11) ed il ripostigliocostruzioni pari complessivamente a mq 24,21- risulta acquisita per usucapione la servitù avente ad oggetto il mantenimento della costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile, o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali (Cassazione n. 4240 del 22.02.2010), come puntualmente eccepito da parte convenuta nella comparsa di costituzione (pg 12). 
Tali costruzioni venivano peraltro realizzate dai sigg.ri ### anche in epoca antecedente alla apposizione del vincolo di inedificabilità dell'area, elemento che secondo l'attore legittimerebbe la demolizione delle costruzioni sulla corte della sig.ra ### oggetto di causa.
In punto il Ctu ha accertato che “ In base alla documentazione di causa, il Comune di #### ha subordinato il rilascio della concessione edilizia n. 218/1960 per l'ampliamento dell'edificio residenziale di proprietà dei ###ri ### (precedente proprietario), alla presentazione da parte degli stessi di un atto mediante il quale si obbligassero a destinare le aree di pertinenza dell'abitazione a vincolo di inedificabilità. ###.ri ### uniformandosi alla richiesta del Comune, in data ### autorizzavano la trascrizione dell'atto d'obbligo n. 73410 del 28/07/1989 per il vicolo di inedificabilità della corte di proprietà. 
Tale vincolo, veniva richiamato anche nell'atto di compravendita con il quale in data ### la sig.ra ### acquistava dal #### la soffitta da utilizzare come pertinenza dell'abitazione, già precedentemente acquistata in data ### sempre dall'allora proprietario ###” Dunque il vincolo di inedificabilità, trascritto solo in data 1989 a fronte delle costruzioni predette, ultimate nel 1976, risulta del tutto inefficace. 
In ordine poi al manufatto in legno ( sub 13), il Ctu ha verificato che : “La sig.ra ### in data ### con prot. n. 50438 presentava all'### del Comune di ### la domanda di ### ai sensi della L. n. 326/2003 della quale è stato rilasciato il ### di ### n. 71/2007 del 23/05/2007 per la realizzazione di manufatto ad uso abitativo (sub 12 ora sub 13). Dalla relazione tecnica asseverata dal tecnico #### si rilevano le seguenti caratteristiche del manufatto: - dimensioni interne sono di cm 591x403x280h - struttura costituita da pilastri in ferro e in legno e travetti sia in legno che in ferro; - tamponamento in tavolato di legno; - immobile comunicante con l'esterno con due porte e una finestra; - copertura in onduline; - finiture interne al grezzo. 
Dalla documentazione agli atti, si evidenzia che la #### tecnico #### tra la domanda di condono e il successivo rilascio del ### di ### ha poi comunicato all'### l'esecuzione dei lavori inerenti l'adeguamento sismico ai sensi dell'art. 35, comma 9 della L. n. 47/85 e s.m.i. dello stesso manufatto. Tali lavori, vengono dichiarati iniziati in data ### con nota prot. 28742 di pari data e ultimati in data ### con prot. n. 22759 del 10/05/2007 con allegata copia del certificato di idoneità statica e attestato di deposito del ### di ### del 24/04/2007. Dagli elaborati presenti agli atti ###, il manufatto oggetto di condono risulta comunque, almeno inizialmente, come pertinenza dell'abitazione principale e non come manufatto "autonomo". 
In seguito, con domanda prot. n 54100 del 20/10/2016, la ###ra ### ha richiesto il ### di ### per l'ampliamento ai sensi della L.R. n. 22/2009 (c.d.  "###) di un edificio di civile abitazione, regolarmente rilasciato dal Comune di #### con P.d.C. n. 102 del 29/09/2017. Tale intervento prevedeva l'ampliamento del fabbricato ad un piano fuori terra destinato ad abitazione e distinto catastalmente con il subalterno 13 consistente nella realizzazione di un porticato di collegamento con l'edificio destinato a cantina (manufatto in muratura) per una superficie di mq 5,52/mq” Per tale manufatto in legno della convenuta, oggetto di domanda di condono sin dal dicembre 2004, poiché presenta una parete finestrata verso il terreno frontista dell'attore a distanza inferiore a 10 mt, distanza minima da rispettare ex art. 9 DM 1444/68, ed esattamente alla distanza di mt 5,70, e non essendo comunque maturato il termine ventennale per usucapire la servitù avente ad oggetto il mantenimento della parete finestrata a distanza inferiore a quella fissata dalla legge, va accolta la domanda di parte attrice, ma limitatamente alla parte volta ad ottenere la chiusura di tali aperture. Va invece rigettata la domanda di demolizione della costruzione in legno, perchè essa rispetta la distanza dal confine con la proprietà ### stabilita in mt 5,00 dalla NTA del PRG di ### come accertata dal ###, essendo stata realizzata a mt 5,70 dal confine con la proprietà attorea. 
Né può sostenersi a riguardo, al contrario, che all'epoca della realizzazione del capanno in legno sulla corte di proprietà della convenuta ( sub 13) vigesse il vincolo di inedificabilità dell'area, e che dunque l'opera per ciò stesso vada demolita. 
Infatti, l'atto d'obbligo con il quale è stato costituito il vincolo di inedificabilità è un atto unilaterale, previsto dalla normativa urbanistica, mediante il quale il proprietario si impegna nei confronti della ### a non edificare su una determinata area; tale atto ha natura pubblicistica e serve a garantire l'interesse generale, e non a tutelare direttamente interessi privati. Quindi il soggetto legittimato a far valere la violazione dell'atto pubblico è solo l'ente pubblico, nel caso il Comune. Dunque il privato confinante non può di per sé chiedere la demolizione di un'opera solo perché realizzata in violazione del vincolo di inedificabilità contenuto in un atto d'obbligo, a meno che la costruzione non violi norme civilistiche come le distanze legali (art. 873 e ss. c.c.) o servitù. ### di Stato - VI, con la sentenza 9.02.2016 n. 547-, ha statuito a riguardo che l'effetto della violazione del vincolo di inedificabilità, mediante la edificazione di un fabbricato su area inedificabile per effetto di un vincolo di inedificabilità, sarebbe l'abusività del manufatto. Il regime di abuso in cui si troverebbe il manufatto, perché edificato in violazione del vincolo di inedificabilità, non legittimerebbe che la ### a sanzionarne l'abuso, con un provvedimento di demolizione, ma giammai il privato confinante, il cui diritto a richiedere la demolizione di una costruzione è stabilito solo nel caso in cui la costruzione siffatta violi, a norma dell'art.  873 del codice civile, le distanze legali che lo stesso codice civile prevede o norme integrative del codice, sempre e solo nel caso in cui siano violate le distanze. 
Pertanto, non sussistono i presupposti per disporre la demolizione della costruzione in legno insistente sul sub 13, in quanto essa rispetta la distanza di mt 5,00 dal confine con la proprietà ### mentre dovranno essere eliminate le aperture finestrate sul lato confinate con la proprietà dell'attore. A riguardo dall'esame della CTU emerge che il manufatto in legno ad uso abitativo è dotato di una finestra e due porte. ( pag 6 punto 3.3 della CTU) e dall'all.5 alla CTU ( documentazione fotografica) è visibile la finestra verso la proprietà ### in violazione delle distanze, che quindi andrà chiusa. 
La distanza di mt 10 di cui all'art. 9 del DM 1444/68 non si applica invece alle porte della costrizione in legno ad uso abitativo, ove frontistanti la proprietà dell'attore, infatti “ Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del DM 1444/68 sono considerate pareti finestrate solo quelle dotate di finestre, destinate a fornire luce ed aria ai locali abitabili. Non rientrano nella definizione le porte o portoni anche se vetrati” (Cass. Civ. Sez. II n. 1799/2020). 
Va infine rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice, perché del tutto sfornita di prova sia in ordine all'an che al quantum. 
Assorbite e respinte le ulteriori eccezioni e richieste. 
Considerata la prevalente soccombenza di parte attrice, compensa nella misura di 2/3 le spese di lite tra le parti, che liquida per l'intero in dispositivo ex DM 55/14, secondo i parametri medi dello scaglione di valore corrispondente a quello di causa, come dichiarato.  P.Q.M.   Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, ### parzialmente la domanda promossa da ### nei confronti della sig.ra ### e, per l'effetto, accertata la violazione delle distanze tra le pareti finestrate del manufatto in legno realizzato dalla convenuta sul Fg 15 part. 153 sub 13 del Comune di ####. ### condanna la sig.ra ### a provvedere alla chiusura della finestra esistente sul lato frontistante la proprietà dell'attore nel termine di mesi tre decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza. 
Rigetta tutte le ulteriori domande promosse dall'attore. 
Compensa tra le parti le spese di lite nella misura dei 2/3 e condanna la sig.ra ### al rimborso in favore dell'attore ### di 1/3 delle spese di lite, che liquida per l'intero in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cap come per legge, oltre esborsi pari ad € 545,00. 
Spese di CTU definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.   Così deciso in ### il ### .   Il giudice on.

causa n. 94/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Barbara Silenzi

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Tribunale di Savona, Sentenza n. 1084/2022 del 21-12-2022

... perimetrali e la facciata del fabbricato mappale 287) a vantaggio di un bene di proprietà esclusiva estraneo al (mappale 279 sub 1) e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare a rimuovere il suddetto campanello, i cavi elettrici e le guaine al servizio dello stesso e a ripristinare la facciata e i muri comuni attraversati da guaine e cavi elettrici. 2.2.4. Accertare che il sottotetto comune a copertura del corpo di fabbrica principale sul mappale 287 a confine con il mappale 279 è accessibile unicamente da un'apertura sulla facciata del mappale 287 che prospetta sul terrazzo di copertura del mappale 279 e pertanto dichiarare che l'unità immobiliare di proprietà mappale 287/3 che comprende il terrazzo di copertura del mappale 279 è comunque gravata da servitù di passaggio per accedere al suddetto sottotetto a favore delle unità immobiliari di proprietà e mappale 287 sub 4 e sub 8 per accedere al suddetto sottotetto. 3. accertare i danni subiti dalle unità immobiliari di proprietà e in ### a ### fabbricati foglio 14 mappale 287 sub 7 piano terreno e porzione del mappale 287 sub 4 piano primo nonché dalle parti comuni del fabbricato di cui le suddette unità immobiliari fanno parte (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE CIVILE Nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente ### procedimento frutto della riunione dei giudizi nn. RG 453/2018 e 1261/2018, proposti dalle seguenti parti: - , (c.f. ), nata a ### il ###, rispettivamente attrice nel procedimento n. RG. 543/2018 e convenuta nel procedimento n. RG 1261/2018, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### come da procure in atti; - attrice/convenuta - contro - , (c.f. ), residente ###, convenuta nel procedimento n. RG 453/2018 e attrice nel procedimento n. RG 1261/2018, rappresentata e difesa dall'avv.to ### come da procure in atti - convenuta/attrice - nonché contro - nato a ### il ### residente in ### ) e nato a ### il ### residente in ### ), entrambi rappresentati dall'avv. ### come da procure in atti; - convenuti - - (c. f. ), r appresentato e difeso dall'avv. ### come da procure in atti; - convenuto - ############ - , nato a ### il ### (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti; - convenuto - - (CF ), na to a ### il ### e residente a ####, ### 31/7, rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti; - convenuto - ### Pe : “Piaccia al ###mo Tribunale di ### contrariis reiectis, previi gli accertamenti e le declaratorie meglio ritenute, per tutte le causali e le ragioni di cui in atti, previa, se ritenuto, rimessione della causa sul ruolo istruttorio e ammissione delle istanze istruttorie formulate da nel merito - accertare e dichiarare che la signora non ha titolo e/o ragione alcuna per collocare qualsivoglia bene e/o arredo e/o corredo nel corridoio che dipartendosi dal cortile comune sub mapp. 1023 (“andamme”), (come indicato e descritto sub “A” nell'elaborato riportato a pag. 15 della sentenza n.742/09 di codesto Tribunale), porta al cortile di proprietà esclusiva dell'attrice sub mapp. 280, (come indicato e descritto sub “F” nella stessa sentenza), con ogni conseguente ordine di condanna della ridetta convenuta a lasciare detto corridoio libero e sgombro, fissando ex art. 614bis c.p.c. la somma dovuta dall'obbligata; - previo accertamento della illegittimità della eliminazione da parte della convenuta del serramento ### di accesso al predetto corridoio di proprietà della signora e del sig.  condannare a risarcire i danni subiti da per una somma pari al costo per la fornitura ed installazione di un analogo serramento ###, oltre interessi dalla data dell'illecito al saldo effettivo, quantificando tale somma, previa rimessione della causa in istruttoria, mediante apposita integrazione di CTU o, comunque, in una somma determinata in via equitativa; - accertare e dichiarare che il manufatto ### fatto realizzare dall'attrice a copertura delle condotte di acque fognarie in ### 14 a ### e successivamente rimosso non violava le norme codicistiche e che, pertanto, può essere legittimamente ricostruito; - determinare sulla scorta di quanto già accertato dal ### le cui risultanze sono sul punto pienamente condivise dalla conchiudente, le quote millesimali di proprietà generale e scale, in relazione ad ognuna delle unità immobiliari dell'edificio di ### 14 a ### disponendone l'adozione e la loro obbligatoria applicazione; - dichiarare inammissibili e comunque respingere, in quanto infondate in fatto e/o diritto e//o non provate, le domande tutte, da chiunque proposte nel presente processo, nei confronti della conchiudente - in denegato subordine, per il quale si fa salvo il gravame, determinare in che misura l'attrice e/o altri condòmini debbano contribuire alle opere che la conchiudente fosse condannata ad eseguire in conseguenza delle domande di parte ; - sempre in denegata ipotesi, e sempre fatto salvo il gravame, accertare, ai fini del regresso, le diverse misure della responsabilità che dovesse essere ascritta alla conchiudente e ad altri soggetti, con diritto alla ripetizione in separato giudizio e/o alla compensazione, ove del caso, nel presente; - con vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. In via istruttoria: ### per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e testi: 1) ### che ha occupato e tuttora occupa il corridoio compreso tra il passaggio comune mappale 1023 (“andamme”) e il cortile mappale 280 con un portaombrelli, una rete da pesca e un appendiabiti a muro, come da foto prodotte sub doc. 6 che si rammostrano al teste; 2) ### che, dopo diversi solleciti di aveva rimosso dal corridoio i predetti oggetti, salvo poi riposizionarli nel mese di settembre 2016 ove attualmente si trovano. 3) ### che n el settembre 2016 ha chiesto ad i rimuovere il porticino posto a chiusura del predetto corridoio di proprietà e e quest'ultimo vi ha provveduto; 4) ### che, nello stesso mese di settembre 2016, ha immediatamente diffidato e a ripristinare il portoncino di accesso al corridoio. 5) ### che ha comunicato all'ing.  , tecnico di fiducia di di essere disponibile a ripristinare il portoncino. 6) ### che ####### 3 in accordo con ha coperto la conduttura fognaria, che prospetta sul cortile mappale 280, con un “cassonetto” posto in aderenza alla facciata comune, a distanza di 1.10 m. da un finestrino di 0,45 m. che dà aria e luce alla scala in comunione a e come da foto prodotte sub doc. 2-4 che si rammostrano al teste. 7) ### che tale finestrino consente esclusivamente una veduta diretta sul cortile sottostante.  8) ### che e la madre di hanno appaltato nel 1985 l'esecuzione del lavoro di “tamponatura” del vano sottoscala al fine di rendere più stabile la muratura della parete condominiale soprastante, suddividendo in tre parti uguali i relativi costi. 9) ### che le chiavi del cancello di accesso al cortile mappale 280 sono sempre state nell'esclusiva disponibilità di e dei suoi danti causa. 10) ### che il cortile mappale 280 è stato sempre utilizzato in via esclusiva da 11) ### che il vano sottoscala, al quale si accede solo attraverso il cortile mappale 280, è sempre stato utilizzato fino al momento della sua “tamponatura”, in via esclusiva da 12) ### che, prima della demolizione della tamponatura, era posizionata una presa d'aria sulla parete del tamponamento al fine di consentire l'aerazione interna. 13) ### che i “marciapiedi” di cemento ai lati del cortile sub mappale 280 sono stati ivi posizionati in data anteriore al 2005 a copertura di tubazioni e intercapedini. 14) ### che, nel gennaio 2014, l'avv. ### per conto di ha chiesto all'ing. , tecnico di fiducia di parte di scollegare dalla rete fognaria il pluviale esistente nell'angolo tra il fabbricato su b mapp. 287 e il muro di separazione fra il cortile e il cortile sub mapp 281 b. 15) ### che l'ing. ha prospettato all'avv. ### le conseguenze negative che ne sarebbero potuto derivare, ricevendo comunque l'invito a procedere. 16) ### che h a più volte sollecitato verbalmente e per iscritto a d effettuare lavori di manutenzione straordinaria all'edificio condominiale, come anche risulta dalla raccomandata del 12.10.2015 che si produce (doc. 17) e si rammostra al teste. 17) ### che consentiva nel 2016 al geom. perito di parte di accedere unitamente all'ing.   alle proprie unità immobiliari e alle parti comuni per meglio individuare le opere da eseguire nell'interesse delle due condomine. 18) ### che a seguito del predetto accesso, l'ing. predisponeva una bozza di computo metrico (doc. 18) che nel settembre 2016 consegnava al geom. 19) ### che il corridoio posto fra l'“andamme” e la porta di accesso dal suddetto corridoio all'immobile ###: #### 2 Serial#: 124cee9 5 sub mapp. 287/7 è l'unico accesso alla cantina di proprietà 20) ### che ha posto nel corridoio una piccola libreria, come da foto prodotta sub doc. 15 che si rammostra al teste. 21) ### che ha posto nel corridoio svariati oggetti quali una pericolante catasta di legname, una bicicletta e una scala a pioli, come da foto prodotta sub doc. 16 che si rammostra al teste. 22) ### che l'immobile di proprietà mapp. 287 sub 7, era in origine un cortile coperto. 23) ### che ha sanato il cambio di destinazione d'uso in residenziale con il permesso in sanatoria n. 2/2005. 24) ### che il pavimento di detto immobile è posto direttamente a contatto con il terreno. 25) ### che le facciate del fabbricato di proprietà comune sono sempre state intonacate. 26) ### che il sottotetto a copertura del corpo di fabbrica principale sul mappale 287 a confine col mappale 279 è privo di solaio calpestabile. 27) ### che l'unico accesso al sottotetto avviene dal terrazzo di nord-est della come da foto prodotta sub doc. 13 che si rammostra al teste. 28) ### che h a chiuso con una grata l'apertura posta su detto terrazzo tramite la quale si accede al sottotetto di cui al precedente punto. Indica a testi . Chiede la controprova sui capitoli avversari che dovessero essere eventualmente ammessi indicando come testi in controprova i signori , ### per le istanze di CTU di cui alla memoria ex art. 183 co. VI n. 3 c.p.c. ### per il rigetto delle avverse istanze istruttorie, per i motivi in atti; Per e : Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, ### all'###mo Tribunale di #### istruttoria ammettere le prove per interrogatorio (ove specificato) e per testi - e l'eventuale prova contraria rispetto alle prove ex adverso dedotte qualora ammesse - sui capitoli dedotti nelle memorie ex art.183, comma 6, n.2 e n.3 c.p.c. e che qui si trascrivono e da intendersi preceduti dall'espressione “### che”. ###À ### PROPRIETÀ E ### COMPROPRIETÀ - ### - BOZZINI 1. Nell'appartamento di proprietà al piano terreno di cui al mappale 287 sub 7 nonché nel vano scala di accesso al soprastante appartamento di cui al mappale 287 sub 4 si verificano infiltrazioni e sono evidenti fenomeni di efflorescenza e distacco dei rivestimenti delle murature ### CP ### 4 come da foto da 3 a 15 perizia nonché foto doc. 34 che si mostrano al teste. 2. La dott. ha ripetutamente provveduto alla ripresa degli intonaci e alla frequente tinteggiatura delle pareti, in particolare sulla parete fra bagno e soggiorno-cucina ove è stato infine rimosso l'intonaco lasciando a vista la sottostante muratura in pietra con malta a calce e applicando più volte apposito fissativo; successivamente, poiché il problema del distacco si ripeteva, è stata applicata malta cementizia negli interstizi fra le pietre del muro, malta che comunque continua a distaccarsi come da foto 10-11-104 perizia nonché foto doc. 35 che si mostrano al teste; 3. In particolare, sono presenti evidenti segni di umidità e infiltrazioni: - sulla parete del vano soggiorno-cucina confinante con il lato est del cortile dal pavimento alla volta del soffitto come da foto doc.34 che si mostra al teste; - sugli arredi dello stesso vano e in particolare sul divano letto, bagnato, arrugginito, marcito quindi gettato e sui cuscini del nuovo divano letto come da foto doc. 36 che si mostrano al teste; - sulla parete divisoria fra soggiorno-cucina e bagno (che è la prosecuzione della parete del vano scala che confina con il cortile delimitandone il lato nord), in particolare al di sopra della piastrellatura e fino alla volta ove è stata riscontrata un'umidità fra il 95 e il 100%; - nello stesso vano cucina sulla parete confinante con il mappale 1023 (“andamme”) e sulla parete lato aiuola mappale 1022 in corrispondenza degli scalini di accesso alla stessa, ove all'esterno è stata rilevata una percentuale di umidità compresa fra il 71 e il 93%; - sulla parete dell'ingresso confinante con il vano scala e con il sottoscala accessibile da apertura ad arco nel cortile - nell'ingresso anche nella parete divisoria tra l'ingresso e il soggiornocucina; - nel bagno sulla parete divisoria fra bagno e soggiorno cucina ove al di sopra della piastrellatura si è rilevata un'umidità fra il 95 e il 100%; - sulla parete esterna del bagno nel corridoio di accesso all'appartamento a l piano terra (compreso fra il mappale 1023 e il cortile ove è stata rilevata una umidità compresa fra il 71 e il 93%; - nel vano scala avente inizio nel suddetto corridoio - che dà accesso all'appartamento al piano superiore (mapp.287 sub 4) -, ove è stata riscontrata la stessa percentuale di umidità. 4. ### al piano terreno è stato occupato da e dalla sua famiglia sino al 1994 come casa per vacanze e successivamente ceduto a terzi in locazione fino a dicembre 2013 come da copia di n.9 contratti di locazione che si producono doc. 37. ###À ### PROPRIETÀ ### 5. Il cortile di proprietà mappale 281 fino al 07/10/2013 è stato coperto con tettoie fissate ai muri perimetrali dell'immobile di comproprietà e che impedivano di vedere lo stato dei luoghi come da foto 22-23-24 perizia he si mostrano al teste 6. Il cortile, in origine sterrato e a cielo aperto, come da foto 17-18 perizia he si mostrano al teste, è rimasto tale sino al momento dei lavori di trasformazione dei locali, originariamente adibiti a forno pubblico, in ristorante nell'anno 2002; 7. Anche la zona adiacente al cortile (denominata ripostiglio nella planimetria fig. n. 16 della relazione pag.14 che si mostra al teste), in origine era sterrata ed aperta sul lato cortile ed è rimasta tale sino al momento dei lavori di trasformazione in ristorante avvenuti nell'anno 2002.  8. La zona ripostiglio è stata dai , chiusa da muratura, sopraelevata e pavimentata per la realizzazione delle cucine. 9. La chiusura in muratura, realizzata mediante costruzione di un ripostiglio, la cui profondità è pari, circa, alla profondità attuale del poggiolo sovrastante, come da foto 19-32 perizia che si mostrano al teste, ha determinato una riduzione della superficie scoperta originaria del cortile. 10. Il cortile è stato per lungo tempo coperto con tettoie in ardesia, legno, plexiglass e simili materiali, infisse anche nelle pareti del confinante fabbricato di comproprietà come da foto 22-23-24 perizia che si mostrano al teste. 11. Il cortile coperto dalle tettoie e chiuso ai lati dagli edifici circostanti era stato di fatto trasformato in un vano chiuso; 12. Le suddette tettoie più precisamente risultavano infisse su due pareti del fabbricato di comproprietà a ridosso delle quali erano stati anche costruiti tre pilastri di sostegno come anche accertato dalla ### di ### nel corso di sopralluogo del 23/04/2013, prot.5347 (allegato 6 che si mostra al teste) e ancora erano presenti alla data del 25/05/2013 come risulta dalla documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo del 25/05/2013, prot. 12281 (allegato 11 perizia che si mostra al teste) ed altresì alla data del 3/10/2013 come da verbale prot.12298 (allegato 12 Perizia che si mostra al teste) (testi Dott. Dott. c/o . 13. I suddetti pilastri di sostegno sono quelli che risultano altresì meglio evidenziati nelle fotografie 25-26 e 27 (il pilastro ove viene inglobato il pluviale) alle pagine 20 e 21 della relazione tecnica del ### che si mostra al teste. 14. Le pareti esterne del fabbricato ove erano infisse le tettoie e addossati i pilastri di sostegno risultano danneggiate e non ripristinate a seguito della rimozione delle tettoie e dei diversi manufatti addossati ai muri perimetrali del fabbricato 15. A seguito della rimozione delle tettoie si è altresì potuto accertare che la pavimentazione del cortile era stata piastrellata come da foto 33 perizia che si mostra al teste; 16. le pareti del fabbricato c onfinante con il cortile e in particolare le pareti del confinante appartamento al piano terra e l'attiguo vano scale presentano evidenti macchie di umidità e ##### CP ### CP ### CP ####### 5 infiltrazioni. 17. i hanno intonacato con malta cementizia parte delle pareti del fabbricato confinanti con il loro cortile, foto 27-28 perizia che si mostrano al teste alterandone le originarie caratteristiche costruttive ed architettoniche in pietre e malta; 18. nel corso del tempo, tra il 2013 e il 2015 i hanno dato corso a numerose alterazioni dello stato dei luoghi, prima demolendo la pavimentazione in piastrelle, poi ricoprendo con uno strato di terra e ghiaia la pavimentazione del cortile, poi ancora vi hanno posato uno strato di guaina bituminosa (dicembre 2013) e poi sopra tavole di legno e lastre di marmo (gennaio 2014) foto da 28 a 31 perizia che si mostrano al teste; 19.  successivamente, nel corso dell'ATP promosso dalla Dott. hanno realizzato una pavimentazione in mattoni posati di piatto e non “a coltello” (ottobre 2015) (foto 32 perizia che si mostra al teste) e la sottostante soletta di cemento su cui poggiava la pavimentazione non è mai stata demolita; 20. Al momento della demolizione delle tettoie (07/10/2013) nella pavimentazione del cortile erano presenti tre pozzetti di cui quello al centro del cortile, grigliato e una grossa vasca a perdere nell'angolo compreso fra la parete esterna dell'appartamento al piano terreno e quella del vano scala foto 33-50-52-53 perizia che si mostrano al teste; 21. la vasca a perdere non esisteva sino a quando il cortile è rimasto sterrato ed è stata realizzata in occasione della costruzione della soletta e della pavimentazione del cortile con piastrelle nel corso di lavori per la trasformazione del locale al piano terra in ristorante nell'anno 2002; 22. I hanno sempre cercato di occultare con coperture in materiali vari la presenza e la funzionalità sia della vasca sia dei pozzetti presenti nel cortile, in particolare di quello intermedio, sia nel corso dei ripetuti sopralluoghi del di ### (aprile, maggio e ottobre 2013 capitolo 12), dei successivi sopralluoghi dell'### del Comune di ### 23/12/2013 e 24/03/2015, sia nel corso dei sopralluoghi eseguiti durante l'ATP (foto 51-52-53-54-55-55a-59-99 perizia che si mostrano al teste); 23. il pozzetto posto al centro del cortile (identificato con la lettera B nella relazione disperde nel terreno le acque che raccoglie, comprese acque di scarico; 24. il pozzetto più vicino al fabbricato , identificato con la lettera A nella stessa perizia, raccoglieva le acque di una lavatrice installata nel cortile, gli scarichi della cucina del ristorante e anche quelli del soprastante appartamento . 25. Detto pozzetto era sì collegato con la rete fognaria, ma anche con il pozzetto intermedio (identificato con la lettera C) a sua volta collegato con il pozzetto al centro del cortile (identificato con la lettera B); 26. il pozzetto al centro del cortile fra l'altro raccoglie il pluviale delle acque piovane del tetto del fabbricato ; 27. a sua volta quest'ultimo pozzetto, nel quale confluivano quindi anche acque nere, come accertato dall'U del Comune di ### scaricava nella vasca a perdere in prossimità del fabbricato 28. la vasca a perdere tutt'ora presente, è coperta con chiusino grigliato, raccoglie le acque superficiali del cortile e acque di diversa natura provenienti dalle tubazioni che vi si immettono foto 57 perizia che si mostra al teste. 29. In aderenza alle due facciate del fabbricato - i avevano realizzato un sistema di blocchetti forati a vista su cinque strati di cui tre interrati, che immetteva acqua sia nella proprietà al piano terreno che nel vano scale attraverso dei grossi fori praticati nelle due facciate ad angolo dell'adiacente fabbricato attualmente tamponati in modo grossolano foto 58-59-60 perizia che si mostrano al teste. 30. Sono inoltre evidenti numerose manomissioni delle due facciate del fabbricato che prospettano sul cortile , in corrispondenza dei punti già sede dell'appoggio e dell'infissione delle tettoie già presenti su detto cortile, dei pilastri che le sostenevano e dei sistemi di ancoraggio delle stesse tettoie; inoltre sono evidenti crene, buchi e altre manomissioni successive alla demolizione delle tettoie e dei pilastri senza ripristino della muratura, così come è evidente il rinzaffo ed intonacatura di parte delle facciate foto da 60 a 81 perizia che si mostrano al teste. 31. Le facciate erano originariamente in pietra e mattoni a vista e senza intonaco. 32. Nello stesso cortile, a circa un metro dalla facciata del fabbricato - era presente un pluviale di raccolta delle acque del tetto del fabbricato che scaricava liberamente nel cortile a circa 100 cm di altezza da terra (foto 82 perizia pag.57 che si mostra al teste). 33. Successivamente detto pluviale è stato raccordato con altro pluviale realizzato nell'angolo fra i due fabbricati ( e in aderenza alla facciata del fabbricato inglobato in un pilastro che fungeva altresì da sostegno alla preesistente tettoia e collegato al pozzetto centrale esistente nel cortile (foto 83 pag. 58 perizia che si mostra al teste). 34. Per lungo tempo il raccordo con quest'ultima parte del pluviale è stato scollegato e così era anche all'epoca del primo e del secondo sopralluogo durante l'ATP (dicembre 2014 - aprile 2015) e il pluviale andava a bagnare la facciata del fabbricato in corrispondenza dell'appartamento al piano terreno (foto 84-85 pag. 59 perizia che si mostra al teste). 35. Nell'ottobre 2015 detto pluviale è stato eliminato e le acque del tetto del fabbricato vengono fatte confluire in un pluviale già esistente che attraversa il poggiolo che prospetta sul cortile di cui sopra; foto 88- 89- 90 perizia che si mostrano al teste 36. Nell'angolo del cortile lato sud sono inoltre presenti diversi tubi, la cui posizione nel tempo è stata modificata foto 61-62-63 perizia che si mostrano al teste. 37. Lungo il lato sud del cortile per lungo tempo e quanto meno fino ### CP ### CP ### CP ##### CP ### CP ### CP[...] ### CPCP ### CP ### CP alla fine del 2013 era presente uno scalino in muratura che occupava ulteriormente la pavimentazione del cortile e ne limitava la superficie scoperta come da foto 95 perizia che si mostra al teste. 38. Sul lato opposto nel cortile in prossimità della vasca a perdere, era posizionato un grosso masso poggiato su un basamento di cemento entrambi cementati al muro adiacente del fabbricato anche detto masso è stato rimosso, ma il muro non è stato ripristinato foto da 96 a 99 perizia che si mostrano al teste. 39. Dal gennaio 2014 nel cortile sono state riposizionate alcune tettoie in aderenza alle pareti dell'edificio c ome da fotografie n.31 e 32 pagg.24 e 26 foto 101 e 102 pag. 69 perizia c he si mostrano al teste. 40. Tali manufatti fungono da riparo a beni di diversa natura addossati ai muri della proprietà 41. La pavimentazione del cortile presenta ancora alla data odierna evidenti tracce di umidità ed è in larga parte coperta di muschio come da foto doc.38 che si mostra al teste. 42. I hanno realizzato un poggiolo con ringhiera ancorati alla parete del vano scala del fabbricato 43. Detto manufatto è stato realizzato mediante inserimento di una grossa putrella nel muro del fabbricato confinante di proprietà - 44. Nello stesso muro del fabbricato confinante di proprietà - risultano realizzati gli ancoraggi della ringhiera e le riprese dell'intonaco foto 100 e 103 perizia che si mostrano al teste. 45. Il poggiolo è stato oggetto di successivi ampliamenti passando dagli originari 80 cm di profondità come da planimetria catastale del 1940 a 85 cm nel 1980, come da P.E. allegato 22 alla ### e più recentemente a 115 cm nel 2002 e come è attualmente come da foto 22- 23 e 100 perizia c he si mostra al teste. 46. Il poggiolo raccoglie le acque piovane che cadono sullo stesso nonché le acque della tettoia realizzata in lastre di ardesia (foto 103 perizia che si mostra al teste) posizionata sulla sommità di porzione del muro divisorio tra il cortile (o meglio il poggiolo stesso) e l'adiacente cortile di proprietà 47. Il poggiolo è privo di canale di gronda e di pluviale e convoglia le acque di cui sopra verso il muro dell'edificio di comproprietà ove, all'interno, è stato riscontrato un livello di umidità pari al 95-100%. 48. La porzione del fabbricato confinante con il cortile ( mapp.280) ha copertura a falda e pendenza verso detto cortile ove scarica liberamente le acque piovane in quanto la falda, pur munita di cicogne, non è mai stata dotata di canale di gronda e relativo pluviale per convogliamento delle acque (foto 109 perizia che si mostra al teste). 49. Altra porzione del fabbricato , anch'essa con copertura a falda, scaricava fino al 2015 la maggior parte delle acque piovane mediante il pluviale posizionato nell'angolo fra la parete del fabbricato - e il lato sud del cortile , pluviale originariamente a circa un metro dalla facciata del fabbricato e che scaricava liberamente a circa un metro da terra (foto 82 pag. 57 perizia che si mostra al teste) e poi raccordato con pluviale in aderenza alla facciata del fabbricato (foto 83 pag.58 perizia che si mostra al teste). 50. La suddetta porzione di copertura dal 2015 scarica le acque piovane nel pluviale di cui alla foto 88 pag. 61 perizia che si mostra al teste. 51. Sul lato opposto parte delle acque raccolte dalla suddetta copertura e dalla copertura del camino adiacente, sono convogliate liberamente mediante un coppo rovesciato nella sottostante aiuola di proprietà ( mapp.  1022), come evidenziato nelle foto 106-107 e 108 pag. 73 e 74 della perizia che si mostra al teste, #### E ### E ### 52. Il cortile (mappale 280) originariamente era completamente sterrato come da foto 111 pag.77 perizia che si mostra al teste e tale è rimasto fino alla fine del 2000. 53. ha realizzato due ampi marciapiedi in cemento su due lati (foto 123 pag. 84, foto 112-113 pag 78 perizia c he si mostrano al teste). 54. La parte scoperta del cortile rimasta sterrata è stata compressa a partire dal maggio 2009 come da foto doc.  39 che si mostra al teste. 55. Lungo il muro del confinante edificio è stato realizzato uno scavo all'interno del quale sono stati posizionati più strati di blocchetti forati in cemento che costituiscono una intercapedine per la muratura dell'edificio stesso (foto 122- 123 pag. 84 perizia che si mostra al teste). 56. Tale sistema di blocchetti forati, che parzialmente fuoriescono dal piano di campagna del cortile, prosegue lungo il muro divisorio fra i due cortili, anche oltre la proprietà e fino al muro dell'adiacente fabbricato è coperto da guaina bituminosa (foto 124, 125 pag. 85 perizia che si mostra al teste) e convoglia le acque piovane verso la proprietà impedendo il drenaggio. 57. La stessa intercapedine in blocchetti forati con lo stesso convogliamento di acque verso la proprietà era stata realizzata all'interno del cortile e anche all'interno dell'attuale vano cucine. 58. Detta intercapedine in parte è stata demolita in occasione della demolizione delle tettoie sul cortile in data ###, eliminandone la porzione fuori terra solo in corrispondenza del cortile, come evidente dalle foto 58 e 59 pag. 45 perizia che si mostra al teste. 59. La parte del cortile rimasta sterrata dopo la realizzazione dei due marciapiedi su due lati e del rivestimento in guaina bituminosa dell'intercapedine sul lato del fabbricato , nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile (mapp.279/1) che si affaccia su detto cortile, è stata in larga parte cementata (foto 114-115- ### CP ### CP ### CP ### CP ### CP ### CP ##### CP ### 7 116-117 pagg. 79-80-81 perizia che si mostrano al teste) e poi tutta la superficie del cortile è stata ricoperta con ciottoli di fiume di media pezzatura (foto 118-119 perizia che si mostra al teste) senza rimuovere la sottostante pavimentazione cementizia (foto 120 perizia che si mostra al teste). 60. Tutti i suddetti interventi hanno determinato un innalzamento del livello del cortile. 61. Le acque piovane che si riversano su detto cortile - provenienti anche dalla falda del tetto del fabbricato p rivo di gronda, non più smaltite naturalmente dal terreno sterrato, vengono convogliate in un unico scarico di circa 9 cm di diametro perennemente intasato che passa al di sotto del corridoio tra l'”andamme” e il cortile ( foto 128 e 128-a pag. 87 foto 130-132-133 pag.88-89 perizia he si mostra al teste; 62. Le acque che si raccolgono nel cortile ma pp.280 pertanto si riversano lungo la pavimentazione del suddetto corridoio (foto 126-127 perizia che si mostrano al teste) 63. In caso di pioggia, mentre i pluviali che scaricano nell'andamme (mapp.1023) portano acqua in abbondanza, lo scarico al di sotto del gradino di accesso al corridoio è praticamente asciutto (foto da 129 a 133 perizia che si mostrano al teste). 64. Nel cortile è inoltre presente un pluviale - all'angolo fra il fabbricato e il muro divisorio con il cortile -, che originariamente scaricava liberamente sul terreno e che successivamente, senza alcuna autorizzazione da parte dei ### ha fatto prolungare fino a terra e collegare alla vicina fognatura acque nere - fo to 134-135 perizia che si mostrano al teste. 65. Lo stato dei luoghi è stato modificato anche nel corso dell'ATP e in particolare nel corso del secondo sopralluogo avvenuto il ### si verificava che aveva fatto realizzare un foro nel pluviale stesso (non presente alla data del 1° sopralluogo del 3/12/2014) e l'acqua raccolta dal pluviale fuoriusciva da detto foro e non era più canalizzata (foto 134-135 pag. 90 perizia che si mostra al teste). 66. Nel mese di maggio 2018 il pluviale è stato scollegato dalla fognatura e scarica liberamente nel cortile come da foto doc. 41 che si mostra al teste. 67. Nel cortile sullo stesso lato dell'ingresso al medesimo, fino all'autunno 1985 era presente una apertura ad arco che dava accesso al sottoscala della scala di accesso alla proprietà e alla proprietà 68. Tale apertura era stata tamponata dalla ### re ndendo inaccessibile il vano suddetto (foto 136-137 perizia che si mostrano al teste). 69. Alla base del muro del fabbricato a confine con il cortile e nella porzione di muro divisorio tra il cortile e il cortile sono state realizzate due prese d'aria foto 138-138a-139-140- 140a-141 perizia che si mostrano al teste). 70. di propria iniziativa, senza alcuna autorizzazione dei comproprietari, ha intonacato vaste porzioni delle facciate del fabbricato di proprietà comune alterandone le originarie caratteristiche (foto 142-142-bis pag.96 perizia che si mostrano al teste): l'intonaco così realizzato va a coprire i muri originariamente in pietra e mattoni, inglobando fra l'altro anche gli elementi decorativi caratteristici quali gli archetti in mattoni sovrastanti l'accesso al cortile e l'arco di accesso al vano sottoscala tamponato di cui prima si è detto (foto 136 pag. 91 perizia che si mostrano al teste); ha altresì variato il raggio di curvatura dell'arco di accesso al cortile come risulta dal confronto fra le foto 136 e 142 della perizia he si mostrano al teste. 71. aveva fatto realizzare un bauletto in muratura a copertura di tubazioni di scarico, in aderenza alla facciata comune che prospetta sul cortile di proprietà mappale 280, senza il consenso e senza alcuna autorizzazione dei comproprietari e senza alcun provvedimento abilitativo. 72. Il suddetto manufatto aggettava di circa 40 cm rispetto alla facciata e conteneva le condotte fognarie a servizio della proprietà e (foto 142 perizia che si mostra al teste). 73. Detto manufatto la cui parte superiore era parzialmente disassata rispetto a quella sottostante occupava una porzione della facciata per una larghezza di circa 40 cm, occupava parte del sedime del cortile e arrivava in altezza circa al piano di calpestio del secondo piano dell'immobile come da foto 142 pag. 96 perizia che si mostra al teste. 74. Il suddetto cassonetto limitava la veduta laterale ed obliqua dalla finestra sulla scala di accesso alla proprietà (mapp.287/4) impedendo la veduta del muro divisorio fra il cortile e il cortile (foto 143-144 perizia che si mostrano al teste). 75.   dopo la notifica dell'atto di citazione (17/04/2018) ha demolito il cassonetto, ma la porzione di facciata su cui appoggiava risulta tuttora manomessa e non ripristinata e presenta i segni del manufatto demolito come da foto doc.42 e 71 che si mostrano al teste 76. A seguito della demolizione del cassonetto, dalla finestra sulla scala di accesso alla proprietà è ritornato visibile il muro divisorio fra il cortile e il cortile ivi compreso il moncone del vecchio muro medievale del fabbricato c ome da foto doc.43 che si mostra al teste. 77. Demolito il cassonetto, la tubazione di scarico delle acque nere confluisce in un basamento in mattoni forati ricoperti da cemento (come da foto doc. 44 che si mostrano al teste) che originariamente non esisteva (come da foto 111 perizia che si mostra al teste).  ### 78. Due camere dell'appartamento al primo piano e il sottostante appartamento al piano terreno e relativo corridoio di accesso sono coperti da un terrazzo lastrico solare di proprietà ed uso ### CP ### CP ### CP ### 8 esclusivo della ### (foto 145 perizia che si mostra al teste). 79. Detto terrazzo originariamente piastrellato e calpestabile, è stato ricoperto unicamente con una guaina (foto 145 perizia che si mostra al teste) per volontà esclusiva della ### , ma la stessa ha continuato e continua ad usarlo come calpestabile. 80. Su detto terrazzo sono posizionati numerosi e grossi vasi con limoni e varie piante ornamentali (come da foto 145 perizia che si mostra al teste) che vengono costantemente irrigati e la ### provvede altresì quotidianamente a lavare il terrazzo per eliminare gli escrementi dei piccioni. 81. La guaina che ricopre il terrazzo è palesemente lacerata in più punti e in particolare in corrispondenza delle risvolte lungo le pareti verticali dei parapetti, del fabbricato annesso al terrazzo e dello scalino che immette nel limitrofo balcone (foto 146 -151-152 perizia che si mostra al teste). 82. ### l'estate con le temperature elevate la guaina si presenta liquefatta (foto 147 perizia che si mostra al teste). 83. I parapetti del terrazzo in muratura sono fatiscenti, privi di copertina sporgente con gocciolatoio, piante ed erbacce hanno trovato facile dimora negli interstizi della muratura (foto doc. 47 e foto da 156 a 162 e da 166 a 171 perizia che si mostrano al teste), nei canali di gronda e nel collettore fra canale di gronda e pluviale come da foto doc.48 che si mostra al teste. 84. Gli scarichi presenti sul terrazzo sono perennemente occlusi e l'acqua ristagna sul terrazzo stesso (foto 177 perizia che si mostra al teste). 85. Il canale di gronda non riceve acqua dagli scarichi del terrazzo (foto 178-179 perizia che si mostrano al teste) e la facciata del fabbricato sottostante presenta evidenti segni del dilavamento delle acque che scendono dal terrazzo non raccolte negli scarichi (foto da 185 a 193 perizia che si mostrano al teste). 86. Il dilavamento della facciata si verifica sia in caso di pioggia come da foto da 185 a 189 perizia e foto doc.49 che si mostra al teste che in caso di lavaggio del terrazzo come da foto 190-191 perizia e foto doc. 50 che si mostrano al teste. 87. Le murature perimetrali della porzione di edificio di proprietà comune sottostante il terrazzo (foto da 185 a 189 perizia che si mostrano al teste) e le murature all'interno delle unità immobiliari di proprietà sottostanti il terrazzo, in special modo al primo piano ma finanche al piano terreno presentano evidenti macchie di umidità e infiltrazioni (foto da 194 a 209 perizia che si mostrano al teste). 88. Umidità e infiltrazioni sono evidenti nell'appartamento al piano terreno di proprietà ma ppale 287/7 tanto che l'agenzia incaricata di promuoverne la locazione ha dovuto rinunciarvi stanti le condizioni dell'immobile. 89.  nell'”andamme” scarica un pluviale del suddetto terrazzo (foto 180- 180bis perizia che si mostrano al teste); detto pluviale in aderenza alla facciata raccoglie anche le acque del lavaggio con detersivo del terrazzo scaricando nel cortile di accesso detto “andamme” defluendo fino al cancello su via ### (come da foto doc.51 che si mostrano al teste) e in corrispondenza dello stesso pluviale sono evidenti segni di umidità nell'appartamento a l piano terreno come da foto 5 perizia e foto doc. 52 che si mostrano al teste. 90. Nell'angolo dell'aiuola mappale 1022 erano collocate alcune tubazioni che convogliavano acqua nell'aiuola stessa al piede del muro provocandovi un invaso che, a seguito delle lamentele della Dott. era stato grossolanamente riempito con cemento (foto 164 perizia che si mostra al teste). 91. Quantomeno fino all'estate 2012 la tubazione oggi tagliata in corrispondenza del gomito del tubo del gas (foto 165 perizia che si mostra al teste ove si nota ulteriore più recente riempimento dell'incavo nell'angolo fra le due facciate), proseguiva fino a terra e nello stesso angolo a terra era presente un'ulteriore tubazione (foto 164 perizia che si mostra al teste). 92. In corrispondenza del suddetto angolo all'interno dell'appartamento di proprietà so no evidenti ulteriori infiltrazioni e macchie di umidità come da foto doc.53 che si mostrano al teste. 93. Sullo stesso piano della terrazza lastrico solare, la proprietà prospetta sull'”andamme” mediante un balcone (foto da 181 a 184 perizia che si mostrano al teste).  94. Sia la superficie calpestabile che le strutture frontali e inferiori di tale balcone presentano distacchi di porzioni di intonaco e muratura e segni di infiltrazioni come da foto da 181 a 184 perizia e foto doc. 54 che si mostrano al teste. 95. ### piovana che si raccoglie su detto balcone, privo di canale di gronda e di gocciolatoio, scarica liberamente anche sul sottostante terrazzo di proprietà provocando danni e imbibisce le limitrofe facciate in corrispondenza delle unità immobiliari di proprietà a l primo piano e piano terreno. 96. In particolare l'acqua piovana si infiltra attraverso il pilastrino in muratura a confine fra il terrazzo - lastrico solare e il balcone, attraverso la guaina dello stesso terrazzo e dello scalino fra il terrazzo e il balcone (foto 152-153-154-155 perizia che si mostrano al teste). 97. ###. da lungo tempo ha invano chiesto alla ### di provvedere al rifacimento della terrazza. 98. Da qualche anno impedisce alla Dott. di accedere alla terrazza cosicché ogni tentativo di provvedere di comune accordo alla manutenzione della stessa è naufragato.  #### PRORIETÀ ### PROPRIETÀ ### di confine fra cortile e cortile 99. Fra il cortile e il le proprietà erano originariamente separate da un muro divisorio in pietra e mattoni in prosecuzione della facciata del fabbricato 100. I hanno innalzato il muro divisorio esistente ### CP costruendone una porzione ex novo in mattoni e blocchetti di cemento, molto più sporgente verso il cortile come da foto 210 pag.137 perizia e foto 211 pag.138 perizia e poi, nel corso del tempo, hanno intonacato detto muro così come tutta la facciata del loro fabbricato foto 212 pag.139 ### al 28 maggio 2009, fino ad inglobare quasi totalmente nel muro stesso il pluviale posto nell'angolo fra il muro divisorio e il fabbricato - (foto 142 pag. 96, 215 e 215-a pag. 140 perizia che si mostrano al teste), invadendo così la suddetta proprietà senza autorizzazione alcuna. 101. Sulla sommità di detto muro divisorio i hanno collocato una tettoia in lastre di ardesia, spiovente verso il balcone che prospetta sul loro cortile (foto 103 e foto 216 perizia che si mostra al teste) ### sulla facciata lato “andamme” 102. Il fabbricato al piano terreno sulla facciata lato “andamme” (mapp.1023) era dotato di due luci con inferriate rientranti rispetto al filo della facciata sulla aiuola di proprietà m appale 1022 (foto 217- 218 perizia .  103. I hanno ristrutturato dette luci dotandole di una cornice lungo tutto il perimetro, sporgente rispetto alla facciata stessa e che aggetta sulla proprietà si a in proiezione verticale sul mappale 1022, sia in proiezione orizzontale da un lato sulla facciata del fabbricato e dall'altro sul pilastro di sostegno della cancellata a confine fra l'aiuola mapp.1022 e ### foto 219 -220-221-222- 223 perizia che si mostrano al teste; 104. Contestualmente hanno spostato verso l'esterno fino al filo della facciata le inferriate e maggiorato le dimensioni del davanzale e del mezzanino anche in questo caso invadendo la proprietà sia in proiezione verticale che in proiezione orizzontale. Dilavamento acqua dalla facciata su ### 105. Cominciando dalla primavera 2017, nel 2018 e a tutt'oggi, ripetutamente, si sono verificati abbondanti percolamenti d'acqua dalla facciata e dalla soprastante terrazza di proprietà ( foto 224-225-226 perizia che si mostrano al teste). 106. ###, caduta dalla terrazza di proprietà , ha interessato il pilastro laterale della cancellata di accesso da ### alla proprietà e il muretto di sostegno della cancellata, ha formato ampie pozzanghere davanti all'ingresso alla proprietà d a ### nonché sulla stessa via pubblica (foto doc. 57 che si mostrano al teste). 107. Tale stato di cose è stato segnalato anche alla ### per il pericolo che detti sversamenti provocano anche rispetto alla pubblica via adiacente e ha comportato interventi dei ### del ### come da rapporto di intervento del 19/05/2017 e del 08/04/2018 (doc.58-59). 108. il pilastro laterale della cancellata di accesso alla proprietà è macchiato dagli sversamenti di acqua come documentato nella foto doc. 60 che si mostra al teste. Condizionatore e relativa tettoia a distanza inferiore a quella legale 109. I nel febbraio 2016 hanno installato l'unità esterna di un condizionatore fissandolo alla parete del loro edificio a circa 134 cm dalla parete dell'edificio di proprietà e quindi anche dalla finestra dell'appartamento al primo piano (mapp. 287/4) che si affaccia su detto cortile come da foto 100 pag. 68 perizia che si mostra al teste. 110. La suddetta apparecchiatura nello stesso periodo (febbraio 2016) è stata inoltre coperta con una tettoia metallica che produce rumore in caso di pioggia. #### PRORIETÀ ### PROPRIETÀ ### occupazione del corridoio DI proprietà posto al fondo dell'”andamme” (mappale 1023), corridoio di accesso alla proprietà unità immobiliare in ### n.15, piano terreno con diritto di passaggio per per accedere alla sua cantina (sul lato sinistro in fondo al corridoio entrando dall'”andamme”); 111. , senza alcuna autorizzazione, aveva collocato nel corridoio posto al fondo dell'”andamme” che dà accesso all'unità immobiliare di proprietà in ### n.15 (fg.14, mapp.287/8) un mobile che limitava notevolmente il passaggio (foto 228 pag.153 ### he si mostra al teste) e nonostante ripetuti solleciti della Dott. è stato rimosso solo dopo la notifica della citazione (maggio 2018). Danni alla facciata su ### 112.  , ha fatto eseguire uno scasso alla base della facciata dell'edificio su ### 113. In detto scasso sono collocate alcune tubazioni al servizio della sua proprietà e non è stato chiuso foto 229-230-231 pag 154-155 perizia che si mostra al teste. 114. 
Le acque piovane e quelle di lavaggio della strada si infiltrano nel predetto scasso alla base della facciata dell'edificio come da foto doc.62 che si mostra al teste. 115. Il canale di gronda sulla sommità della facciata su ### in corrispondenza del terrazzo di proprietà è intasato da materiale proveniente dal terrazzo stesso e dalla presenza di erbacce foto 232-233 pag. 156 perizia che si mostra al teste.  116. Le acque piovane che cadono sul terrazzo, non raccolte dal canale di gronda, si riversano lungo la facciata del fabbricato come da foto doc.63 che si mostra al teste. Il sottotetto del corpo principale del fabbricato mappale 287 117. Il corpo principale del fabbricato mappale 287 nel quale sono comprese proprietà e proprietà è coperto da un tetto a doppia falda di cui una spiovente verso ### e l'altra sul lato opposto verso ### 118. Le falde del tetto sono separate dai piani sottostanti da un sottotetto non abitabile cui si accede da una apertura posta sulla facciata NO che prospetta su terrazzo di copertura del fabbricato mappale 279 di proprietà 119. Tale ### CP ### CP ### CP ##### CP ### CP ### 10 apertura, pur munita di chiusura, viene lasciata aperta dalla ### come da foto doc. 64 che si mostra al teste. 120. Il sottotetto è infestato e lordato da piccioni, altri volatili e topi. 121. ###. ha ripetutamente richiesto alla ### d i poter accedere al sottotetto e che vengano effettuati gli interventi necessari al fine di risanare lo stesso e impedire per il futuro l'accesso a piccioni o altri sgraditi ospiti, ma la ### non ha mai dato alcuna disponibilità in merito. ### (ove specificato) ### 1023 (“ANDAMME”) E #### (### 280) I - occupazione del corridoio tra l'andamme mapp.1023 e il cortile mapp.280 122. il corridoio posto fra il mappale 1023 (“andamme”) e il cortile di proprietà (mappale 280) è liberamente accessibile e transitabile e nulla impedisce il passaggio come da foto doc.65 che si mostra al teste. II - portoncino di accesso al corridoio 123. Il passaggio coperto, oggi chiuso con un cancello sul lato del cortile e di cui madre della convenuta ha avuto le chiavi fino al 2002, è stato aperto sempre sul lato confinante con la corte comune (“andamme”) almeno sino al 1982. 124. La scrittura prodotta come doc.4 da che si mostra al teste si riferiva alla porta collocata nel corridoio (tra l'andamme e il cortile m app.280) alla base delle scale di accesso al piano superiore alle proprietà e sostituita recentemente con un cancello. 125. La scrittura doc.5 di parte che si mostra al teste si riferiva sia alla prima porta (di cui alla scrittura del 1972) collocata alla base delle scale alla fine del corridoio, sia alla porta di accesso al corridoio dall'”andamme” comprendendole in un unico documento. 126. il portoncino che separava il cortile comune (l'”andamme”) dal corridoio di accesso al cortile di esclusiva proprietà (mapp.280) era stato collocato successivamente al 1982 come riferito dalla ###ra t este nella causa RG 1589/2002 vertita davanti al Tribunale di ### (doc.66). 127. Circa 45 anni fa non vi era alcuna porta a chiusura del corridoio cui si accede da lato sinistro dell'”andamme”. 128. Ho abitato nell'appartamento oggi di proprietà fino al 1956 e sino a tale data non vi era alcuna porta né chiusura del corridoio né dal lato dell'andamme né dal lato del cortile (mapp.280).  129. Nello stesso periodo e cioè fino a quando ho abitato nell'immobile oggi di proprietà si poteva accedere liberamente al cortile ###280 e dal cortile si accedeva al sottoscala. 130. ha collocato un canniccio sul cancello che dà accesso al suo cortile mappale 280 che limita il passaggio di aria e di luce all'interno del corridoio (foto 240-241 perizia che si mostra al teste). III - Servitù di passaggio sul corridoio fra il mappale 1023 “ e il cortile mapp. 280 131. e e i loro danti causa hanno sempre esercitato il diritto di passaggio sul corridoio (tra l'andamme e il cortile ma pp.280) per accedere oltre che all'immobile di loro proprietà al piano terreno mappale 287/7 alla scala posta sul lato sinistro di detto corridoio e da questa alla loro unità immobiliare al piano primo (mapp.287/4). *** ### n.133 del 9/01/2017 132. Dopo la notifica della citazione / (17/04/2018), ha provveduto alla demolizione del tamponamento della bucatura ad arco, ma non ha provveduto al ripristino della facciata neppure in corrispondenza dell'arco grossolanamente ripristinato come da foto doc. 71 che si mostra al teste; 133. ### data odierna (e comunque alla data della notifica della citazione) sono ancora presenti nel cortile mapp.280 i cordoli cementizi, veri e propri marciapiedi di circa 100 cm di larghezza, posizionati nel cortile mappale 280 non solo in adiacenza alla facciata del fabbricato sul mappale 279, ma anche in adiacenza alla facciata del fabbricato sul mappale 287 (foto 114-116 perizia che si mostrano al teste). 134. ### data odierna (e comunque alla data della notifica della citazione) la pavimentazione del cortile mappale 280 al sotto dei ciottoli bianchi lavati è rimasta in battuto di calcestruzzo (foto 120 perizia c he si mostra al teste). 135. Il vano sottoscala cui si accede dalla bucatura ad arco sulla parete del fabbricato mappale 287 che si affaccia sul cortile mappale 280 era accessibile dalla ### fino a quando l'apertura non è stata tamponata dalla sostenendo la necessità di provvedere al rinforzo della scala di accesso alle unità immobiliari e (mapp.287/4 e 279/2).  #### 136. ###à immobiliare 279/2 di proprietà ha unicamente accesso dalla scala nel corridoio tra il mappale 1023 e il mappale 280, scala sicuramente compresa nel mappale 287. 137. Il terrazzo/lastrico solare a copertura del fabbricato sul mappale 279 e in particolare dell'appartamento costituisce terrazza a livello al servizio e di pertinenza dell'unità immobiliare mappale 287 sub 3 di proprietà . 138. il muro perpendicolare a ### che separa il fabbricato sul mappale 287 da quello sul mappale 279 è comune ai due fabbricati e così anche la porzione di muro compresa fra il muro di cui sopra e il cortile mappale 280 come evidenziato nell'estratto di mappa fig.n.1, pag. 4 perizia ### 11 che si mostra al teste. 139. nel maggio 2009 ha aperto nell'immobile di sua proprietà al piano terreno mappale 279/1 una porta finestra in luogo di preesistente luce con inferriata: detta porta finestra mette in comunicazione l'unità immobiliare mappale 279 sub 1 con il cortile mapp.280 (foto doc. 72 e foto 116 perizia che si mostra al teste). 140. nel luglio 2018 ha aperto nell'immobile di sua proprietà al piano terreno mappale 279/1 una ulteriore porta finestra in luogo di preesistente luce con inferriata: detta seconda porta finestra mette in comunicazione la stessa unità immobiliare mappale 279 sub 1 con il corridoio compreso fra il cortile mappale 1023 “andamme” e il cortile di mappale 280 come da foto doc. 73 che si mostrano al teste. 141. ha collocato un campanello - e il relativo impianto elettrico -, a servizio dell'unità immobiliare mappale 279 sub 1 sulla facciata del fabbricato mappale 287 come da foto doc.74 che si mostra al teste. 142. ### dal corridoio al fondo del mappale 1023 “andamme” al locale oggi di proprietà (### 13) è stato chiuso da almeno 40 anni e mai più ripristinato [segue l'indicazione di n. 35 testimoni]. Si deducono per interrogatorio del ### i capitoli: 53, 55, 56, 59, 62, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 99, 100, 102, 103, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 135, 136, 137, 139, 140,141). Si deduce per interrogatorio del ### il capitolo 142. ### l'eccezione di inammissibilità delle prove testimoniali dedotte da stante la mancata indicazione specifica delle persone da interrogare sui singoli fatti dedotti, nonché le ulteriori eccezioni di inammissibilità e irrilevanza meglio precisate nella memoria ex art.183, comma 6, n.3 c.p.c., per la denegata ipotesi di ammissione delle stesse si insiste per l'ammissione della prova contraria (come dedotta nella stessa memoria) sugli stessi capitoli di parte e sugli specifici capitoli dedotti nella memoria ex art.183, comma 6, n.3 c.p.c. che qui si trascrivono: 143. ### che in occasione del sopralluogo eseguito nel cortile di proprietà di in data ### alla presenza della ### dell'Avv. ### dell'### , del P.I. e dell'Avv. ### l'### confermò che i marciapiedi in cemento realizzati lungo il perimetro del cortile stesso non erano stati demoliti (testi - ) . Sui capitoli di prova di cui alla 2^ memoria ex art.183, comma 6 c.p.c. Capo 1) - 2) la circostanza è smentita dalle fotografie prodotte doc.65 e in controprova si indicano i testi indicati in prova diretta sul capo 122 Capi 3-4-5) trattasi di circostanze del tutto irrilevanti ### 6-7) è pacifico che il cassonetto fosse stato realizzato da in accordo con ### alla distanza dalla finestra si contesta la misura indicata da ; trattasi comunque di circostanza in oggi non deducibile per testi. In relazione alla veduta si deduce a contestazione della circostanza: 144.  ### che la finestra sulla scala di proprietà c he prospetta sul cortile c onsente la veduta diretta, laterale e obliqua (testi ) . ### 8) si deduce in controprova: 145. ### che il lavoro di tamponatura del vano sottoscala è stato appaltato da : quest'ultima aveva chiesto ai ### e di partecipare alle spese asserendo che detto intervento aveva lo scopo di rinforzare la scala soprastante (teste - interrogatorio - vedasi capo 135) 146. ### che, eseguiti i lavori di tamponatura del vano sottoscala, e p agarono la quota di loro competenza, ma e constatarono che i lavori eseguiti erano diversi da quelli concordati e ne diedero atto con scrittura 25/08/2002 (doc.75 che si mostra al teste) (teste - interrogatorio . ### 9): si chiede comunque ammissione di prova contraria con i testi , e interrogatorio Ca po 16-17-18) del tutto irrilevanti. In ogni caso si deduce in prova contraria 147. ### che i lavori proposti risultavano parziali e diretti unicamente a tutelare la proprietà e come tali contestati dal ### ncaricato dalla Dott. (teste ### 19) Per quanto occorrer possa la circostanza si deduce anche in prova contraria 148. ### che la cantina di proprietà a cui si accede dal corridoio posto al fondo dell'”andamme” (mappale 1023), era accessibile anche dal confinante locale di proprietà con accesso da ### 17, oggi trasformato in appartamento come da foto doc.82 che si mostrano al teste (a teste -, residente in ### 73 - ###. ### 25) prova contraria testi e interrogatorio ### 1. Respingere siccome infondate in fatto e diritto le domande proposte da parte attrice in merito a: - ### di “arredi e corredi” dal corridoio compreso tra il passaggio comune mappale 1023 (“andamme”) e il cortile mappale 280 - ### del portoncino a chiusura dell'accesso al predetto corridoio dal mappale 1023 - ### del bauletto di contenimento degli scarichi fognari in aderenza alla facciata comune che prospetta sul predetto cortile ### 2. Dare atto della disponibilità della convenuta Dott. alla formazione di tabelle millesimali per l'intero complesso edilizio e alla individuazione dei criteri di riparto da applicarsi per la suddivisione delle spese comuni. A tal fine anche ### RICONVENZIONALE accertare: 2.1 ### che fanno parte dell'unitario complesso condominiale le seguenti unità ######### 12 immobiliari proprietà e foglio 14, mapp. 287 sub 4 ### 14 foglio 14, mapp. 287 sub 7 ### 14 foglio 14, mapp.287 sub 8 ### 15 proprietà : foglio 14, mapp. 287 sub 3 (che erroneamente a ### risulta graffato con il mappale 281, cortile scoperto di proprietà e foglio 14 mapp. 279 sub 1 foglio 14 mapp. 280 proprietà foglio 14 mapp. 279 sub 2 proprietà foglio 14 mapp. 287 sub 1 comproprietà - foglio 14 mappali 1022 - 1023 - 1024 con diritto di passaggio sul mappale 1023 a favore dell'unità immobiliare foglio 14, mappale 279 sub 2 di proprietà comproprietà - ( secondo la sentenza del Tribunale di ### n.742/09) corridoio compreso fra il mappale 1023 e il mappale 280 compreso nel mappale 287 sub 7 e da scorporare da quest'ultimo, con diritto di passaggio a favore delle unità immobiliari mappale 287 sub 7 e 287 sub 4 di proprietà 2.2. ###, qualora le unità immobiliari comprese nel mappale 279 siano ritenute estranee al complesso condominiale: 2.2.1. accertare e dichiarare che sono comune proprietà , e il muro perpendicolare a ### che separa il fabbricato sul mappale 287 da quello sul mappale 279 e la porzione di muro compresa fra il muro di cui sopra e il cortile ma ppale 280. 2.2.2. Dichiarare illegittima l'apertura delle due porte finestre aperte da , la prima aperta nell'anno 2009 che mette in comunicazione l'unità immobiliare mappale 279 sub 1 con il cortile mapp.280 e la seconda aperta nel luglio 2018 che mette in comunicazione la stessa unità immobiliare mappale 279 sub 1 con il corridoio compreso fra il mappale 1023 e il cortile mappale 280 e con il cortile stesso in quanto costituenti una servitù gravante su beni comuni - il mappale 1023 e la porzione di muro comune nel corridoio fra il mappale 1023 e il cortile mappale 280 -, a vantaggio di un immobile di proprietà esclusiva, mappale 279 sub 1 non facente parte del complesso condominiale ( 23858/2018) e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare a chiudere le suddette aperture 2.2.3. Dichiarare illegittima la collocazione di un campanello a servizio dell'unità immobiliare mappale 279 sub 1 sulla facciata del fabbricato mappale 287 in quanto costituente una servitù gravante su bene condominiale (i muri perimetrali e la facciata del fabbricato mappale 287) a vantaggio di un bene di proprietà esclusiva estraneo al (mappale 279 sub 1) e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare a rimuovere il suddetto campanello, i cavi elettrici e le guaine al servizio dello stesso e a ripristinare la facciata e i muri comuni attraversati da guaine e cavi elettrici. 2.2.4. 
Accertare che il sottotetto comune a copertura del corpo di fabbrica principale sul mappale 287 a confine con il mappale 279 è accessibile unicamente da un'apertura sulla facciata del mappale 287 che prospetta sul terrazzo di copertura del mappale 279 e pertanto dichiarare che l'unità immobiliare di proprietà mappale 287/3 che comprende il terrazzo di copertura del mappale 279 è comunque gravata da servitù di passaggio per accedere al suddetto sottotetto a favore delle unità immobiliari di proprietà e mappale 287 sub 4 e sub 8 per accedere al suddetto sottotetto. 3. accertare i danni subiti dalle unità immobiliari di proprietà e in ### a ### fabbricati foglio 14 mappale 287 sub 7 piano terreno e porzione del mappale 287 sub 4 piano primo nonché dalle parti comuni del fabbricato di cui le suddette unità immobiliari fanno parte per effetto delle infiltrazioni di acqua piovana e di umidità provenienti dalla limitrofa proprietà e in particolare dal cortile mappale 281, dalle acque piovane che si riversano su detto cortile e dai fabbricati e relativi accessori che sul cortile prospettano, dal sistema degli scarichi esistenti in detto cortile che raccolgono anche acque nere, dal cortile mappale 280, dalle acque piovane che si riversano su detto cortile e dai fabbricati che sul cortile prospettano, dal terrazzo di proprietà che costituisce copertura di porzione della unità immobiliare mapp 287/4, di quella sottostante mapp.287/7 e del corridoio di accesso, dai parapetti e dagli scarichi di tale terrazzo, dalla gronda, dal pluviale e dal balcone adiacente al suddetto terrazzo di copertura; accertare i danni subiti dalle facciate comuni e dal terrazzo di proprietà (pertinenza dell'unità immobiliare part.287/4), per effetto dello scarico di acque piovane dal balcone di proprietà che prospetta sull' “andamme” (mapp.1023); 4. accertare i danni subiti dalle unità immobiliari di proprietà e in ### a ### fabbricati foglio 14 mappale 287 sub 7 piano terreno e porzione del mappale 287 sub 4 piano primo, dal terrazzo di proprietà sottostante al balcone di proprietà dalla unità immobiliare in ### 15 mapp.287 sub 8 nonché dalle parti comuni del fabbricato di cui le suddette unità immobiliari fanno parte per effetto di tutti gli altri interventi e manomissioni ad opera della ### e dei ### meglio descritti nell'atto di citazione relativo alla causa RG.1261/2018, nella comparsa di risposta relativa alla causa RG.543/2018 e nella perizia del ### Viazzi 15/12/2017 (doc.2) 5. accertare che le suddette infiltrazioni sono determinate, per quanto derivante dalla proprietà , dalla mancanza di adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane che si riversano sul cortile e dai fabbricati e relativi accessori che sul cortile prospettano, dal sistema degli ### CP #### scarichi esistente o comunque sono stati provocati da inadeguato sistema di scarico di dette acque e delle acque nere ancorché oggi modificato, dagli interventi eseguiti dai nel cortile e sui fabbricati limitrofi mediante ampliamento non autorizzato dell'edificio di loro proprietà con conseguente riduzione della superficie sterrata del cortile - e quindi del drenaggio e della aerazione del cortile, mediante pavimentazione del locale originariamente indicato come ripostiglio ed oggi occupato dal vano cucine, mediante ampliamento non autorizzato del balcone in aggetto su detto cortile a distanza inferiore a quella legale dalla proprietà mediante realizzazione di una intercapedine con blocchetti forati lungo il muro della proprietà - med iante manomissioni dei muri della stessa proprietà n on ripristinate a regola d'arte ed anzi con interventi che ne hanno alterato l'originaria caratteristica di muro in pietra traspirante; mediante realizzazione di una pavimentazione non drenante e di manufatti insistenti sul cortile che hanno limitato la superficie del cortile stesso; mediante l'infissione nei muri della proprietà e/ o l'appoggio sugli stessi di manufatti e materiali che ne hanno limitato e ne limitano la traspirabilità. 6. conseguentemente dichiarare tenuti e condannare e a provvedere ad eliminare le infiltrazioni e l'umidità provenienti dalla loro proprietà in danno della proprietà e della comproprietà media nte realizzazione di un efficiente sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane che si riversano sul cortile e dai fabbricati e relativi accessori che sul cortile prospettano, mediante ripristino delle dimensioni originarie del cortile e demolizione delle costruzioni e degli ampliamenti delle costruzioni sullo stesso realizzate senza autorizzazione e che non rispettano le distanze dalla limitrofa proprietà mediante eliminazione della intercapedine in blocchetti forati realizzata lungo il muro della proprietà - mediante ripristino a regola d'arte dei muri della stessa proprietàc on recupero dell'originaria caratteristica di muro in pietra traspirante; mediante ripristino di una pavimentazione drenante del cortile e demolizione dei manufatti insistenti sul cortile che limitano la superficie del cortile stesso; mediante rimozione di ogni manufatto o materiale infisso o appoggiato ai muri della proprietà che ne limitano la traspirabilità inibendo anche per il futuro l'infissione o l'appoggio di qualunque manufatto o altro materiale ai muri della proprietà mediante ripristino dell'originario spessore e caratteristiche del muro di confine con il cortile mediante ripristino dell'originario spessore dell'intonaco del fabbricato a confine con il cortile in modo che lo stesso intonaco non vada ad occupare neppure in proiezione parte della superficie della facciata del fabbricato mediante realizzazione di canale di gronda e pluviale e relativa condotta di smaltimento delle acque della falda del fabbricato spiovente verso il cortile mappale 280; mediante ogni altro intervento meglio definito e da accertarsi in corso di causa a mezzo CTU diretto ad eliminare le suddette infiltrazioni e umidità. 7. accertare che le suddette infiltrazioni sono determinate, per quanto derivante dalla proprietà e con riferimento al cortile mapp.280, dalle opere realizzate nel cortile stesso e in particolare dalla cementificazione della maggior parte della superficie del cortile divenuto come tale non drenante e la cui superficie, originariamente sterrata, è stata resa non drenante per effetto della realizzazione dei due marciapiedi lungo due lati del suddetto cortile, per la cementificazione della quasi totalità della restante parte e copertura dell'intera superficie del cortile con ciottoli di pezzatura difforme dalle prescrizioni delle norme edilizie; dalla realizzazione di intercapedine in blocchetti forati lungo il confine con la proprietà ; dalla mancanza di canale di gronda e pluviale e relativa condotta di smaltimento delle acque della falda del fabbricato spiovente verso il cortile; dalla inefficienza del pluviale posto in angolo fra il fabbricato e il muro di confine con la proprietà ; dalla assoluta inadeguatezza ed inefficienza e mancanza di manutenzione dello scarico esistente al di sotto del corridoio coperto tra il cortile e l'”andamme”; dal tamponamento dell'apertura ad arco che dava accesso al vano sottoscala del fabbricato - dalla manomissione e intonacatura delle facciate del fabbricato che, oltre ad alterarne le originarie caratteristiche architettoniche di muro in pietra, ne ha alterato la caratteristica traspirabilità derivante dalla originaria tipologia costruttiva; dalla realizzazione di un cassonetto in muratura per il contenimento degli scarichi fognari e che ha ulteriormente ridotto la superficie sterrata del cortile, ha ridotto la superficie traspirante della facciata oltreché limitato illegittimamente la veduta dalla finestra sulla scala di accesso alla proprietà mappale 287/4; 8. Sempre in relazione alla proprietà con riferimento al terrazzo costituente copertura di porzione dell'appartamento ma pp.287/4, del sottostante appartamento al piano terreno mappale 287/7 e del corridoio di accesso allo stesso, accertare che le infiltrazioni e relativi danni subiti dalla sottostante proprietà sono determinati dalla mancanza di piastrellatura, dallo stato di degrado della guaina e della impermeabilizzazione del terrazzo di copertura di proprietà ed uso esclusivo di degrado aggravato dall'appoggio su detta terrazza di numerosi e pesanti vasi di piante ornamentali e agrumi costantemente irrigati e dal ripetuto lavaggio della terrazza; dal degrado e assoluto difetto di manutenzione degli scarichi della suddetta terrazza, della gronda e del pluviale; dal difetto di manutenzione dei parapetti in muratura del terrazzo CP ### CP ##### CP ### 14 stesso; dallo stato di degrado e difetto di manutenzione del limitrofo balcone di proprietà dal pluviale che scarica nell'”andamme” alla base del fabbricato in corrispondenza dell'unità immobiliare al piano terreno mappale 287/7; dai percolamenti lungo il muro del fabbricato nell'angolo compreso fra il fabbricato stesso e l'aiuola mappale 1022. 9. Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare a rimuovere le opere realizzate nel cortile mappale 280 e in particolare la cementificazione della maggior parte della superficie del cortile divenuto come tale non drenante; a demolire i due marciapiedi lungo due lati del suddetto cortile; a rimuovere la copertura del cortile con ciottoli di pezzatura difforme dalle prescrizioni delle norme edilizie; a demolire l'intercapedine in blocchetti forati lungo il confine con la proprietà ; a realizzare adeguato ed efficiente sistema di scarico e smaltimento delle acque piovane che si raccolgono nel cortile e dai fabbricati limitrofi, con separazione degli scarichi delle acque bianche da quelli delle acque nere; a ripristinare le originarie caratteristiche architettoniche di muro in pietra delle facciate del fabbricato ripristinandone altresì la traspirabilità derivante dalla originaria tipologia costruttiva; a ripristinare la guaina di impermeabilizzazione e la piastrellatura del terrazzo di proprietà ed uso esclusivo di costituente copertura di porzione dell'appartamento ma pp.287/4, del sottostante appartamento a l piano terreno mappale 287/7 e del corridoio di accesso allo stesso; a ripristinare e manutenere gli scarichi della suddetta terrazza, la gronda e il pluviale; a ripristinare e manutenere i parapetti in muratura del terrazzo stesso; a ripristinare e manutenere il limitrofo balcone di proprietà a realizzare adeguato sistema di smaltimento delle acque del pluviale che scarica nell'”andamme” alla base del fabbricato in corrispondenza dell'unità immobiliare al piano terreno mappale 287/7; ad eliminare i percolamenti lungo il muro del fabbricato nell'angolo compreso fra il fabbricato stesso e l'aiuola mappale 1022, ad eliminare ogni tubazione sulla facciata non più utilizzata o necessaria e comunque ad eseguire ogni altro intervento meglio definito e da accertarsi in corso di causa a mezzo CTU diretto ad eliminare le suddette infiltrazioni e umidità; 10. Accertare e dichiarare il diritto della Dott. di ispezionare a semplice richiesta il suddetto terrazzo / lastrico solare di copertura di porzione dell'unità immobiliare mapp.287/4 e dell'intera unità immobiliare 287/7, quale parte comune del caseggiato; 11. Dichiarare tenuti e condannare in via solidale e/o alternativa con o ciascuno per quanto di ragione secondo le rispettive responsabilità come emergende in corso di giudizio al ripristino della proprietà mediante risarcimento dei danni dalla stessa subiti e da quantificarsi in corso di causa mediante CTU nei costi necessari per il ripristino delle murature delle unità immobiliari di proprietà esclusiva e e per il ripristino delle murature delle parti comuni del caseggiato di proprietà , e, in parte, 12. Dichiarare tenuta e condannare al risarcimento dei danni subiti da per la impossibilità di utilizzare le camere della unità immobiliare mappale 287/4 poste al di sotto della terrazza di proprietà ed uso esclusivo di a causa dello stato di degrado provocato dalle infiltrazioni provenienti dalla detta terrazza di copertura e per la inutilizzabilità per lo stesso motivo anche a scopo locativo dell'unità immobiliare mappale 287/7, danni da quantificarsi sulla base del valore locativo delle suddette porzioni immobiliari e/o comunque secondo equità. 13. Dichiarare tenuta e condannare ad eliminare la crena alla base della facciata del fabbricato su ### e a ripristinare detta facciata a perfetta regola d'arte; dichiarare tenuta e condannare a ripristinare e manutenere il canale di gronda del terrazzo alla sommità del fabbricato mappale 279 lato ### 14. Inibire a di occupare con qualsiasi oggetto il corridoio di proprietà e posto fra l'”andamme” e la porta di accesso dal suddetto corridoio all'immobile di proprietà di questi ultimi fg. 14 mapp.287/8 ### civ.15 PT e comunque inibire alla ### ogni utilizzo del corridoio diverso dal passaggio pedonale per l'accesso alla cantina di sua proprietà. 15. Accertare che lo stato di degrado del sottotetto del corpo principale del fabbricato mappale 287 è determinato dalla condotta di che volutamente lascia aperto l'infisso a chiusura dell'accesso al suddetto sottotetto consentendo l'ingresso nel sottotetto a piccioni e altri volatili e altri sgraditi ospiti, determinare gli interventi necessari al fine di eliminare lo stato di degrado del sottotetto e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare all'esecuzione a sue spese dei suddetti interventi. Accertare e dichiarare il diritto della Dott.  d i ispezionare a semplice richiesta il suddetto sottotetto quale parte comune del caseggiato e dichiarare tenuta e condannare a mantenere chiuso l'infisso a protezione dell'accesso al suddetto sottotetto. 16. Dato atto che ha provveduto alla demolizione del cassonetto in muratura in fregio alla facciata comune del fabbricato insistente sul mappale 287 che prospetta sul cortile mappale 280, ma non al ripristino della facciata stessa danneggiata dalla demolizione del cassonetto in muratura, inibire a la ricostruzione del suddetto manufatto e ciò in quanto detta costruzione verrebbe ad insistere sulla superficie del cortile mappale 280 che deve rimanere interamente ### CP ### 15 scoperta e drenante e inoltre verrebbe a limitare illegittimamente la veduta dalla finestra sita sulla scala di accesso alla proprietà mappale 287/4; ordinare a il ripristino della suddetta facciata a perfetta regola d'arte e secondo le caratteristiche architettoniche del fabbricato. 17. Inibire a la ricostruzione del tamponamento della bucatura ad arco sulla facciata comune del fabbricato insistente sul mappale 287 che prospetta sul cortile mappale 280. 18. Inibire a il ripristino del portoncino all'ingresso (lato andamme mappale 1023) del corridoio coperto compreso fra il suddetto mappale 1023 e il cortile mappale 280 19. accertare e dichiarare che il vano sottoscala nuovamente accessibile dal cortile mappale 280 a seguito della demolizione del tamponamento della bucatura ad arco, è di proprietà comune fra , e (e in subordine anche di ) e conseguentemente accertare che il corridoio fra il mappale 1023 e il cortile mappale 280 e lo stesso cortile mappale 280 sono gravati da servitù di passaggio in favore della proprietà ### 287/7 e 287/4 per accedere al suddetto vano sottoscala o, in subordine accertare e dichiarare il diritto di ai sensi art.843 c.p.c di accedere al cortile mappale 280 attraverso il suddetto corridoio al fine di verificare lo stato di manutenzione della facciata del fabbricato mappale 287 che prospetta sul cortile mappale 280 e del sottoscala 20. Determinare le somme dovute da per ogni violazione o inosservanza successiva nonché per ogni ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art.614-bis c.p.c. 21. Accertare e dichiarare che il corridoio costituente porzione del mappale 287 del foglio 14 del ### di ### compreso fra il cortile di accesso detto “andamme” mappale 1023 foglio 14 e il cortile di proprietà mappale 280 è gravato da servitù di passaggio pedonale in favore delle unità immobiliari di proprietà di e censite al ### del ### di ### foglio 14 mappale 287 sub 7 e foglio 14 mapp.287 sub 4 e ciò per destinazione del padre di famiglia e/o per usucapione. 22. Atteso che detto corridoio è compreso nella particella mappale 287/7 di proprietà autorizzare la parte che vi ha interesse a scorporare il suddetto corridoio dalla predetta unità immobiliare al fine di rendere possibile la trascrizione della servitù. 23. Dichiarare tenuta e condannare a rimuovere il canniccio collocato sul cancello che dà accesso al cortile mapp.280, inibendo alla stessa ogni altra opera che diminuisca il passaggio di aria e luce nel corridoio compreso fra il cortile mappale 280 e la corte “andamme” mappale 1023 rendendo più gravoso o comunque più incomodo il passaggio attraverso il suddetto corridoio. 24. Dichiarare tenuti e condannare e a d eliminare lo scarico di acque piovane di porzione della falda del fabbricato di loro proprietà sulla aiuola mappale 1022 mediante eliminazione del coppo rovesciato in prossimità della batteria dei camini del fabbricato e comunque con l'adozione di idoneo sistema raccolta e convogliamento nella loro proprietà, atto ad eliminare lo sversamento nella proprietà confinante; a ripristinare la facciata del loro fabbricato mediante eliminazione delle cornici poste a riquadro delle luci sulla facciata che prospetta sul mappale 1022 e mediante riduzione al pristino stato dei davanzali e dei mezzanini e arretramento delle inferriate delle suddette luci; a far cessare gli sversamenti di acqua lungo il fabbricato lato ### in danno della sottostante proprietà e specificamente del pilastro posto sul mappale 1022 sul confine con la proprietà e del muretto di contenimento dell'aiuola mappale 1022 e di sostegno della cancellata soprastante; a rimuovere la tettoia metallica e l'unità esterna del condizionatore fissato alla parete del loro edificio a circa 134 cm dalla parete dell'edificio di proprietà e quindi anche dalla finestra dell'appartamento a l primo piano (mapp. 287/4) che si affaccia su detto cortile. 25. Determinare le somme dovute dai convenuti per ogni violazione o inosservanza successiva nonché per ogni ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art.614-bis c.p.c. Vinte le spese e compensi di giudizio ivi comprese spese di CTU e CTP oltre spese generali, iva e ca secondo legge. 
Per ed : “### il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere tutte le domande attrici rivolte nei confronti dei conchiudenti e p erché infondate in fatto ed in diritto e comunque assolvere da esse i convenuti e Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande proposte dalle controparti. Vinte le spese di causa.” ###: “### all'###mo Giudice del Tribunale di ### premesso quanto esposto e dedotto, contrariis reiectis #### - accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o l'irritualità e/o la tardività delle domande promosse contro il ### per i motivi sopra esposti; - e per l'effetto rigettare le domande svolte nei confronti del #### - rigettare le domande svolte nei confronti del ### in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti; ### - nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle sopra indicate domande, tenuto conto delle allegazioni del convenuto, nella redazione di eventuali tabelle millesimali, considerare lo stato effettivo dei luoghi e dell'immobile ad uso magazzino del #### CP ### CP ### 16 e, per l'effetto, calcolare i millesimi di spesa del ### limita ndoli all'edificio sotto il cui tetto si trova l'immobile sito in ### 13 di proprietà dello stesso convenuto, tenendo conto dell'unico accesso posto sulla via ### - vinte le spese, comprese quelle tecniche di CTU e ###” ### 1) ### procedimento RG n. 1261/18, ### c itato in giudizio con atto Avv. ### del 09/04/2018 per parte "### l'On. Tribunale di ### nei limiti della Sua competenza e respinta ogni contraria istanza, - In via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione del 09/04/2018 notificato in data ### per parte nei confronti del ### ex art. 163 commi 3 e/o 4 cpc - in subordine e preliminarmente accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti di con conseguente estromissione da giudizio. - In estremo subordine rigettare la domanda attrice posta nei confronti del convenuto perché infondata in fatto e in diritto e in ogni caso condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali ed onorari ### CPA e spese forfettarie come per legge (15% ). ### ogni altro diritto. 2) ### procedimento RG 543/2018 riunito al procedimento R.G. 1261/2018 Richiamate tutte le difese, istanze, accezioni, produzioni e conclusioni di cui all'atto di costituzione e risposta del 07/11/2018 della causa riunita n. 1261/2018, " ### all' ###mo ### di ### contrariis reiectis, previ gli accertamenti e le declaratorie meglio ritenute, per tutte le causali e le ragioni di cui in atti, disporre idonea CTU che, esaminati gli atti di causa ed effettuate le necessarie verifiche tecniche, determini le consistenze delle unità immobiliari dell'edifìcio di ### 14 a ### disponendone l'adozione e la loro obbligatoria applicazione. Con vittoria di spese e onorari di giudizio oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge".  MOTIVI DELLA DECISIONE La controversia relativa alla causa n. RG 453/2018 trae origine da un atto di citazione mediante il quale evocava in giudizio per sentir “accertare e dichiarare che la signora non ha titolo e/o ragione alcuna per collocare qualsivoglia bene e/o arredo e/o corredo nel corridoio che dipartendosi dal cortile comune, come indicato e descritto sub “A” nell'elaborato riportato a pag. 15 della sentenza n.742/09 di codesto ### porta al cortile di proprietà esclusiva dell'attrice, come indicato e descritto sub “F” nella stessa sentenza, con ogni conseguente ordine di condanna della ridetta convenuta a lasciare detto corridoio libero e sgombro, fissando ex art. 614bis c.p.c. la somma dovuta dall'obbligata per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento; previo accertamento della illegittimità della eliminazione da parte della convenuta del serramento ### di accesso al predetto corridoio di proprietà della signora e del sig.   condannare a risarcire ad una somma pari al costo, come accertando in istruttoria, per la fornitura ed installazione di un analogo serramento ###, oltre interessi dalla data dell'illecito al saldo effettivo; accertare e dichiarare che il manufatto ### fatto realizzare dall'attrice a copertura delle condotte di acque fognarie in ### 14 a ### non viola le norme codicistiche e che, pertanto, può essere legittimamente lasciato in opera nel suo stato attuale, ovvero, in denegato subordine, nel diverso stato che verrà eventualmente individuato all'esito dell'istruttoria, fermo restando il diritto dell'attrice consolidatosi come prima dell'avvenuta messa in opera del bauletto; previa se del caso integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascun proprietario di beni immobili facenti parte del compendio immobiliare per cui è causa, determinare a mezzo C.t.U. le quote millesimali di proprietà generale e scale, in relazione ad ognuna delle unità immobiliari dell'edificio di ### 14 a ### disponendone l'adozione e la loro obbligatoria applicazione”. ### 17 In particolare, premetteva di essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in ####, contraddistinta dal numero interno 3 della ### civico 14, oltre che di una cantina posta al piano terra del medesimo edificio, nonché di un'ulteriore unità immobiliare sita nel medesimo complesso immobiliare, con accesso dalla ### civico 17. Inoltre, l'istante premetteva che la convenuta fos se com proprietaria, unitamente al fratello , di un appartamento e di due cantine poste al piano terra dell'edificio di ### 14 e di due appartamenti situati sempre al piano terra dello stabile con accesso dalla ### civico 15, nonché proprietaria esclusiva di un'unità immobiliare sita al primo piano del complesso di ### civico 14. Infine, l'attrice premetteva di essere comproprietaria del giardino che conduce all'ingresso dell'edificio, nonché comproprietaria del corridoio che consente l'accesso al cortile e alla scala di servizio unitamente al convenuto quest'ultimo a sua volta proprietario di una unità immobiliare sita al primo piano dell'edificio di ### 14.   ###, quindi, asseriva innanzitutto che, da tempo, la signora avesse occupato con “arredi, antiestetici ed ingombranti” il corridoio che dà accesso al cortile di proprietà e alla scala di servizio, di proprietà senza alcuna autorizzazione e contro la sua volontà, chiedendone la condanna alla rimozione (l'istante precisava la domanda nella prima memoria ex art. 183, c.p.6, c.p.c., producendo documentazione fotografica ritraente un portaombrelli e un appendiabiti a muro). ###, in secondo luogo, asseriva che nel settembre del 2016 la signora aveva rimosso, senza alcun titolo e contro la volontà della istante, una porta posta a chiusura del predetto corridoio, installata oltre trenta anni addietro dal signor chiedendone la condanna della al ripristino. ### fondava tali due domande sulla sentenza n. 742/2009 (doc.1 della produzione del ### di ### passata in giudicato, che aveva statuito che il corridoio di accesso al cortile di proprietà della signora fosse di sua proprietà esclusiva.   ###, inoltre, deduceva di aver realizzato unitamente con un cassonetto in muratura apposto sulla facciata condominiale, a copertura di una preesistente antiestetica conduttura fognaria; il suddetto cassonetto si trovava a distanza di 1.10 mt da una piccola veduta (di circa 0.45 mt.) che dava aria e luce alla scala in comunione tra i signori e ###, quindi, asseriva che , pur non avendone subito alcun pregiudizio, aveva contestato l'iniziativa degli altri comproprietari ed aveva invitato il ad ordinare la demolizione della copertura della conduttura fognaria, provvedimento che veniva emesso e ottemperato (cfr. n. prot. 4282/17 e successiva ispezione del 18.05.2018, doc. n.7 prod. . La signora deduceva di avere quindi interesse a che venisse accertata e dichiarata la legittimità della costruzione del cassonetto in questione, trattandosi di una mera copertura di una preesistente conduttura fognaria per la quale era già costituita una servitù a carico dell'intero edificio condominiale, non sussistendo in ogni caso violazione ### 18 del disposto di cui all'art. 907 co. 2 c.c., atteso che il finestrino in facciata che dà aria e luce alla scala non consente una veduta obliqua.   ###, quindi, asseriva che la scala principale del complesso immobiliare di ### 14, che dà accesso all'appartamento dei fratelli posto al primo piano ed all'appartamento di proprietà dell'istante posto al secondo piano, versasse in condizioni di estremo degrado in conseguenza della totale assenza di manutenzione straordinaria, e che fosse, pertanto, indispensabile provvedere con urgenza al ripristino della stessa, nonché degli intonaci delle pareti e dei soffitti verificandone le condizioni di sicurezza, chiedendo che venissero accertati i criteri di ripartizione tra essa ed i germani e , in relazione ai costi per l'effettuazione dei lavori in questione. A tal riguardo, l'istante deduceva, infine, che il complesso immobiliare oggetto di causa non fosse dotato di regolamento. Per tale motivo, riservandosi di convocare la comunione per deliberare le opere necessarie di manutenzione - ovvero di ricorrere all'A.G. affinché la loro esecuzione sia disposta iussu iudicis - chiedeva di determinare, in contraddittorio con la proprietà , i criteri di ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e, più in generale, quelli di caratura millesimale delle parti comuni.   Si costituiva la convenuta la quale, riportandosi per buona parte a quanto già esposto e domandato nel precedente giudizio poco prima incardinato, formulava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, disporre la riunione alla presente causa della causa ### di ### N°1261/2018 Dott. 
F. Pelosi promossa da nei confronti e altri; hi Via ulteriormente preliminare disporre l'integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti dell di e di Nel merito: 1.Respingere siccome infondate in fatto e diritto le domande proposte da parte attrice in merito a: ### di "arredi e corredi" dal corridoio compreso tra il passaggio comune mappale 1023 ("andamme") e il cortile mappale 280; ripristino del portoncino a chiusura dell'accesso al predetto corridoio dal mappale 1023; ### del bauletto di contenimento degli scarichi fognari in aderenza alla facciata comune che prospetta sul predetto cortile ### 2. Dare atto della disponibilità della convenuta alla formazione di tabelle millesimali per l'intero complesso edilizio e alla individuazione dei criteri di riparto da applicarsi per la suddivisione delle spese comuni. A tal fine anche IN ### accertare; ### che fanno parte dell'unitario complesso condominiale le seguenti unità immobiliari proprietà e foglio 14, mapp. 287 sub 4 ### 14 foglio 14, mapp. 287 sub 7 ### 14 foglio 14, mapp.287 sub 8 ### 15 proprietà : foglio 14, mapp. 287 sub 3 (che erroneamente a ### risulta graffato con il mappale 281, cortile scoperto di proprietà e foglio 14 mapp. 279 sub 1 foglio 14 mapp. 280 proprietà fo glio 14 mapp. 279 sub 2 proprietà fo glio 14 mapp. 287 sub 1 comproprietà - foglio 14 mappali 1022 - 1023 - 1024 con diritto di passaggio sul mappale 1023 a favore dell'unità immobiliare foglio 14, mappale 279 sub 2 di proprietà comproprietà (se condo la sentenza del ### di ### n.742/09) corridoio compreso fra il mappale 1023 e il mappale 280 compreso nel ### 19 mappale 287 sub 7 e da scorporare da quest'ultimo, con diritto di passaggio a favore delle unità immobiliari mappale 287 sub 7 e 287 sub 4 di proprietà ### qualora le unità immobiliari comprese nel mappale 279 siano ritenute estranee al complesso condominiale, accertare e dichiarare che sono comune proprietà , e il muro perpendicolare a ### che separa il fabbricato sul mappale 287 da quello sul mappale 279 e la porzione di muro compresa fra il muro di cui sopra e il cortile mappale 280. Dichiarare illegittima l'apertura delle due porte finestre aperte da , la prima aperta nell'anno 2009 che mette in comunicazione l'unità immobiliare mappale 279 sub 1 con il cortile mapp.280 e la seconda aperta nel luglio 2018 che mette in comunicazione la stessa unità immobiliare mappale 279 sub 1 con il corridoio compreso fra il mappale 1023 e il cortile mappale 280 in quanto costituenti una servitù gravante su beni comuni - il mappale 1023 e la porzione di muro comune nel corridoio fra il mappale 1023 e il cortile mappale 280 -, a vantaggio di un immobile di proprietà esclusiva, mappale 279 sub 1 non facente parte del complesso condominiale (cass. 23858/2018) e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare a chiudere le suddette aperture. Dichiarare illegittima la collocazione di un campanello a servizio dell'unità immobiliare mappale 279 sub 1 sulla facciata del fabbricato mappale 287 in quanto costituente una servitù gravante su bene condominiale (i muri perimetrali e la facciata del fabbricato mappale 287) a vantaggio di un bene di proprietà esclusiva estraneo al (mappale 279 sub 1) e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare a rimuovere il suddetto campanello, i cavi elettrici e le guaine al servizio dello stesso e a ripristinare la facciata e i muri comuni attraversati da guaine e cavi elettrici. Accertare che il sottotetto comune a copertura del corpo di fabbrica principale sul mappale 287 a confine con il mappale 279 è accessibile unicamente da un'apertura sulla facciata del mappale 287 che prospetta sul terrazzo di copertura del mappale 279 e pertanto dichiarare che l'unità immobiliare di propietà part.287/3 che comprende il terrazzo di copertura del mappale 279 è comunque gravata da servitù di passaggio per accedere al suddetto sottotetto a favore della unità immobiliare di proprietà e mappale 287 sub 4 per accedere al suddetto sottotetto. Previa riunione delle cause come sopra instato, #### ferme restando le domande proposte anche nei confronti di e nella causa R.G. n. 1261/2018, si richiamano le conclusioni formulate nella predetta causa nei confronti di , che tenuto conto delle modificazioni della situazione di fatto intervenute nel tempo intercorso fra la notifica dell'atto di citazione relativo alla causa RG n.1261/2018 e la data odierna per effetto di interventi effettuati da , vengono già fin d'ora modificate e precisate come segue: 1. accertare i danni subiti dalle unità immobiliari di proprietà e in ### a ### fabbricati foglio 14 mappale 287 sub 7 piano terreno e porzione del mappale 287 sub 4 piano primo nonché dalle parti comuni del fabbricato di cui le suddette unità immobiliari fanno parte per effetto delle infiltrazioni di acqua piovana e di umidità provenienti {oltre che dalla limitrofa proprietà e in particolare dal cortile mappale 281, dalle acque piovane che si riversano su detto cortile e dai fabbricati e relativi accessori che sul cortile prospettano, dal sistema degli scarichi esistenti in detto cortile che raccolgono anche acque nere, come richiesto nella causa RG 1261/###) dal cortile mappale 280, dalle acque piovane che si riversano su detto cortile e dai fabbricati che sul cortile prospettano, dal terrazzo di proprietà che costituisce copertura di porzione ### CP_ ### 20 della unità immobiliare mapp 287/4, di quella sottostante mapp.287/7 e del corridoio di accesso, dai parapetti e dagli scarichi di tale terrazzo, dalla gronda, dal pluviale e dal balcone adiacente al suddetto terrazzo di copertura; accertare i danni subiti dalle facciate comuni e dal terrazzo di proprietà (pertinenza dell'unità immobiliare part.287/4), per effetto dello scarico di acque piovane dal balcone di proprietà che prospetta sull' "andamme" (mapp. 1023); 2. accertare i danni subiti dalle unità immobiliari di proprietà e in ### a ### fabbricati foglio 14 mappale 287 sub 7 piano terreno e porzione del mappale 287 sub 4 piano primo, dal terrazzo di proprietà sottostante al balcone di proprietà dalla unità immobiliare in ### 15 mapp.287 sub 8 nonché dalle parti comuni del fabbricato di cui le suddette unità immobiliari fanno parte per effetto di tutti gli altri interventi e manomissioni ad opera della ### (e dei ### ) meglio descritti nel presente atto, nell'atto di citazione (doc.l) e nella perizia del ### 15/12/2017 (doc.2) 3. accertare che le suddette infiltrazioni sono determinate, oltre che dalle cause derivanti dalla proprietà come puntualmente descritte nel predetto atto di citazione e nelle conclusioni nello stesso formulate ai punti 3 e 4, per quanto derivante dalla proprietà e con riferimento al cortile mapp.280, dalle opere realizzate nel cortile stesso e in particolare dalla cementi ### della maggior parte della superficie del cortile divenuto come tale non drenante e la cui superficie, originariamente sterrata, è stata resa non drenante per effetto della realizzazione dei due marciapiedi lungo due lati del suddetto cortile, per la cementificazione della quasi totalità della restante parte e copertura dell'intera superficie del cortile con ciottoli di pezzatura difforme dalle prescrizioni delle nonne edilizie; dalla realizzazione di intercapedine in blocchetti forati lungo il confine con la proprietà ; dalla mancanza di canale di gronda e pluviale e relativa condotta di smaltimento delle acque della falda del fabbricato spiovente verso il cortile; dalla inefficienza del pluviale posto in angolo fra il fabbricato e il muro di confine con la proprietà ; dalla assoluta inadeguatezza ed inefficienza e mancanza di manutenzione dello scarico esistente al di sotto del corridoio coperto tra il cortile e l' "andamme"; dal tamponamento dell'apertura ad arco che dava accesso al vano sottoscala del fabbricato dalla manomissione e intonacatura delle facciate del fabbricato che, oltre ad alterarne le originarie caratteristiche architettoniche di muro in pietra, ne ha alterato la caratteristica traspirabilità derivante dalla originaria tipologia costruttiva; dalla realizzazione di un cassonetto in muratura per il contenimento degli scarichi fognari e che ha ulteriormente ridotto la superficie sterrata del cortile, ha ridotto la superficie traspirante della facciata oltreché limitato illegittimamente la veduta dalla finestra sulla scala di accesso alla proprietà mappale 287/4; 4. sempre in relazione alla proprietà con riferimento al terrazzo costituente copertura di porzione dell'appartamento mapp.287/4, del sottostante appartamento a l piano terreno mappale 287/7 e del corridoio di accesso allo stesso, accertare che le infiltrazioni e relativi danni subiti dalla sottostante proprietà sono determinati dalla mancanza di piastrellatura dallo stato di degrado della guaina e della impermeabilizzazione del terrazzo di copertura di proprietà ed uso esclusivo di degrado aggravato dall'appoggio su detta terrazza di numerosi e pesanti vasi di piante ornamentali e agrumi costantemente irrigati e dal ripetuto lavaggio della terrazza; dal degrado e assoluto difetto di manutenzione degli scarichi della suddetta terrazza, della gronda e del pluviale; dal difetto di manutenzione dei parapetti in. muratura del terrazzo stesso; dallo stato di degrado e difetto di manutenzione del limitrofo balcone di proprietà dal pluviale che scarica nell' "andamme" ### CP_ ### CP_ ### CP_
CP_ ### CP_ ### 21 alla base del fabbricato in corrispondenza dell'unità immobiliare al piano terreno mappale 287/7; dai percolamenti lungo il muro del fabbricato nell'angolo compreso fra il fabbricato stesso e l'aiuola mappale 1022.  5. Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare a rimuovere le opere realizzate nel cortile mappale 280 e in particolare la cementificazione della maggior parte della superficie del cortile divenuto come tale non drenante; a demolire i due marciapiedi lungo due lati del suddetto cortile; a rimuovere la copertura del cortile con ciottoli di pezzatura difforme dalle prescrizioni delle norme edilizie; a demolire l'intercapedine in blocchetti forati lungo il confine con la proprietà ; a realizzare adeguato ed efficiente sistema di scarico e smaltimento delle acque piovane che si raccolgono nel cortile e dai fabbricati limitrofi, con separazione degli scarichi delle acque bianche da quelli delle acque nere; a ripristinare le originarie caratteristiche architettoniche di muro in pietra delle facciate del fabbricato ripristinandone altresì la traspirabilità derivante dalla originaria tipologia costruttiva; a ripristinare la guaina di impermeabilizzazione e la piastrellatura del terrazzo di proprietà ed uso esclusivo di costituente copertura di porzione dell'appartamento mapp.287/4, del sottostante appartamento al piano terreno mappale 287/7 e del corridoio di accesso allo stesso; a ripristinare e manutenere gli scarichi della suddetta terrazza, la gronda e il pluviale; a ripristinare e manutenere i parapetti in muratura del terrazzo stesso; a ripristinare e manutenere il limitrofo balcone di proprietà a realizzare adeguato sistema di smaltimento delle acque del pluviale che scarica nell' "andamme" alla base del fabbricato in corrispondenza dell'unità immobiliare al piano terreno mappale 287/7; ad eliminare i percolamenti lungo il muro del fabbricato nell'angolo compreso fra il fabbricato stesso e l'aiuola mappale 1022, ad eseguire ogni altro intervento meglio definito e da accertarsi in corso di causa a mezzo CTU diretto ad eliminare le suddette infiltrazioni e umidità; 6. Accertare e dichiarare il diritto della Dott. di ispezionare a semplice richiesta il suddetto terrazzo / lastrico solare di copertura di porzione dell'unità immobiliare mapp.287/4 e dell'intera unità immobiliare 287/7, quale parte comune del caseggiato; 7. dichiarare tenuti e condannare (in via solidale e/o alternativa con o ciascuno per quanto di ragione secondo le rispettive responsabilità come emergende in corso di giudizio come richiesto nella causa R.G.1261/2018), al ripristino della proprietà mediante risarcimento dei danni dalla stessa subiti e da quantificarsi in corso di causa mediante ctu nei costi necessari per il ripristino delle murature delle unità immobiliari di proprietà esclusiva ee per il ripristino delle murature delle parti comuni del caseggiato di proprietà , e, in parte, 8. Dichiarare tenuta e condannare al risarcimento dei danni subiti da per la impossibilità di utilizzare le camere della unità immobiliare mappale 287/4 poste al di sotto della terrazza di proprietà ed uso esclusivo di a causa dello stato di degrado provocato dalle infiltrazioni provenienti dalla detta terrazza di copertura e per la inutilizzabilità per lo stesso motivo anche a scopo locativo dell'unità immobiliare mappale 287/7, danni da quantificarsi sulla base del valore locativo delle suddette porzioni immobiliari e/o comunque secondo equità. 9. Dichiarare tenuta e condannare ad eliminare la crena alla base della facciata del fabbricato su ### e a ripristinare detta facciata a perfetta regola d'arte; dichiarare tenuta e condannare a ripristinare e manutenere il canale di gronda del terrazzo alla sommità del fabbricato mappale 279 lato ### 10. Inibire a ### CP_ ### 22 di occupare con qualsiasi oggetto il corridoio di proprietà ep osto fra l' "andamme" e la porta di accesso dal suddetto corridoio all'immobile di proprietà di questi ultimi fg. 14 mapp.287/8 ### civ.15 PT e comunque inibire alla ### ogni utilizzo del corridoio diverso dal passaggio pedonale per l'accesso alla cantina di sua proprietà. 11. Accertare che lo stato di degrado del sottotetto del corpo principale del fabbricato mappale 287 è determinato dalla condotta di che volutamente lascia aperto l'infisso a chiusura dell'accesso al suddetto sottotetto consentendo l'ingresso nel sottotetto a piccioni e altri volatili, determinare gli interventi necessari al fine di eliminare lo stato di degrado del sottotetto e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare a ll'esecuzione a sue spese dei suddetti interventi. Accertare e dichiarare il diritto della Dott. di ispezionare a semplice richiesta il suddetto sottotetto quale parte comune del caseggiato e dichiarare tenuta e condannare a mantenere chiuso l'infisso a protezione dell'accesso al suddetto sottotetto. 12. Dato atto che ha provveduto alla demolizione del cassonetto in muratura in fregio alla facciata comune del fabbricato insistente sul mappale 287 che prospetta sul cortile mappale 280, ma non al ripristino della facciata stessa danneggiata dalla demolizione del cassonetto in muratura, inibire a la ricostruzione del suddetto manufatto e ciò in quanto detta costruzione verrebbe ad insistere sulla superficie del cortile mappale 280 che deve rimanere interamente scoperta e drenante e inoltre verrebbe a limitare illegittimamente la veduta dalla finestra sita sulla scala di accesso alla proprietà m appale 287/4; ordinare a il ripristino della suddetta facciata a perfetta regola d'arte e secondo le caratteristiche architettoniche del fabbricato. 13. Inibire a la ricostruzione del tamponamento della bucatura ad arco sulla facciata comune del fabbricato insistente sul mappale 287 che prospetta sul cortile mappale 280. 14. Inibire a il ripristino del portoncino all'ingresso (lato andamme mappale 1023) del corridoio coperto compreso fra il suddetto mappale 1023 e il cortile mappale 280 15. accertare e dichiarare che il vano sottoscala nuovamente accessibile dal cortile mappale 280 a seguito della demolizione del tamponamento della bucatura ad arco, è di proprietà comune fra , e e conseguentemente accertare che il corridoio fra il mappale 1023 e il cortile mappale 280 e lo stesso cortile mappale 280 sono gravati da servitù di passaggio in favore della proprietà ### 287/7 e 287/4 per accedere al suddetto vano sottoscala o, in subordine accertare e dichiarare il diritto di ai sensi art.843 c.p.c di accedere al cortile mappale 280 attraverso il suddetto corridoio al fine di verificare lo stato di manutenzione della facciata del fabbricato mappale 287 che prospetta sul cortile mappale 280 e del sottoscala 16. determinare le somme dovute da per ogni violazione o inosservanza successiva nonché per ogni ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza ai sensi e per gli effetti del###614-bis c.p.c. 17. accertare e dichiarare che il corridoio costituente porzione del mappale 287 del foglio 14 del ### di ### compreso fra il cortile di accesso detto "andamme" mappale 1023 foglio 14 e il cortile di proprietà mappale 280 è gravato da servitù di passaggio pedonale in favore delle unità immobiliari di proprietà di e censite al ### del ### di ### foglio 14 mappale 287 sub 7 e foglio 14 mapp.287 sub 4 e ciò per destinazione del padre di famiglia e/o per usucapione. 18. Atteso che detto corridoio è compreso nella particella mappale 287/7 di proprietà autorizzare la parte che vi ha interesse a scorporare il suddetto corridoio dalla predetta unità immobiliare al fine di rendere possibile la trascrizione della servitù. 19. Dichiarare ### 23 tenuta e condannare a rimuovere il canniccio collocato sul cancello che dà accesso al cortile mapp.280, inibendo alla stessa ogni altra opera che diminuisca il passaggio di aria e luce nel corridoio compreso fra il cortile mappale 280 e la corte "andamme" mappale 1023 rendendo più gravoso o comunque più incomodo il passaggio attraverso il suddetto corridoio ”.   In particolare, la convenuta, con riferimento alla occupazione mediante arredi nel corridoio che dà accesso al cortile di proprietà della contestava la genericità della domanda e, premettendo che sul corridoio gravasse quantomeno una servitù di passaggio in favore della proprietà , di cui chiedeva l'accertamento, eccepiva che comunque nessun “arredo e corredo” fosse stato collocato in detti spazi.   ### alla rimozione del portoncino nell' “andamme”, che dalla corte comune conduce al primo piano di proprietà e , la convenuta specificava che con una scrittura privata del 1972 (versata in atti, sub doc. 4 prod. ### e quest'ultima dante causa dei fratelli , avevano convenuto di installare, ad esclusive spese del una porta di ingresso ad utilizzo comune e che quest'ultimo si fosse impegnato, per il futuro, a ripristinare lo status quo ante su semplice richiesta della Nel 1982 il riconoscendo la proprietà del passaggio in capo ad aveva sottoscritto una ulteriore scrittura privata (anch'essa versata in atti, sub doc. 5 della prod. nella quale aveva ottenuto il permesso di installare due porte di ingresso alle due sommità del passaggio coperto, impegnandosi anche in tal caso alla rimozione pro futuro su semplice richiesta della o dei suoi aventi causa. A conferma di quanto dedotto, la convenuta evidenziava anche che la Sentenza n.742/2009 del ### di ### prodotta dalla controparte aveva reiteratamente affermato che il portoncino di separazione fra il cortile comune e il corridoio di accesso al cortile della era stato collocato successivamente al 1982, e che in precedenza non vi sarebbe stata nessuna chiusura. Di conseguenza, secondo la tesi della , quest'ultima si era limitata, in qualità di “avente causa” di ad esercitare il proprio diritto di passaggio facendo rimuovere un elemento spurio rispetto alle caratteristiche architettoniche originarie del fabbricato, che limitava l'areazione del corridoio e dei locali limitrofi, fra l'altro privo di alcuna rilevanza edilizia. La convenuta, pertanto, non solo si opponeva alla domanda ex adverso formulata su tale specifica questione, ma domandava l'inibitoria al ripristino della rivendicata chiusura ed il riconoscimento del proprio diritto di passaggio, “almeno” in virtù del proprio diritto di servitù.   A tal riguardo, la convenuta evidenziava che la menzionata sentenza del 2009, confondendo i piazzali, avesse parzialmente accolto la propria domanda di usucapione della comproprietà del locale contrassegnato alla lettera C della planimetria del ### (quale porzione della più ampia unità immobiliare di cui al foglio 14 mapp. 287/7 di proprietà ) ma non la domanda di accertamento della proprietà del corridoio annesso al suddetto locale, compreso fra l' “andamme” ed il cortile comune. 
Tuttavia, trattandosi di un corridoio da sempre di pacifica proprietà , (come era stato ### 24 riconosciuto anche dal nel 1982), quest'ultima godeva quantomeno di una servitù di passaggio, di cui ne domandava in via riconvenzionale l'accertamento e l'autorizzazione alle variazioni catastali serventi alla trascrizione.   Di contro, sempre in via riconvenzionale, la domandava la rimozione di un caniccio successivamente apposto sul diverso cancello che dà accesso al cortile di proprietà della controparte, il quale, senza giustificazione, limitava il passaggio di aria e luce nel predetto corridoio.   ### al bauletto di contenimento apposto sulla facciata, la convenuta eccepiva che la avesse ottemperato all'ordinanza sindacale del ### di ### cessando sul punto la materia del contendere. In ogni caso, ne chiedeva in via riconvenzionale l'inibitoria al ripristino. Di contro, con riferimento alle altre due opere oggetto dell'ordine di demolizione n.133/2017, la convenuta asseriva che l'attrice avesse provveduto alla demolizione del tamponamento della bucatura ad arco mediante parete intonacata realizzata sul medesimo prospetto e senza ripristinare la facciata (e comunque solo dopo la notifica della citazione inerente al parallelo giudizio riunito), senza provvedere alla demolizione degli ulteriori manufatti oggetto della predetta ordinanza, ovvero che la stessa non avesse provveduto alla rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo del cortile esterno realizzata mediante calcestruzzo, con annessi cordoli cementizi posizionati lateralmente e distribuzione di ciottoli bianchi all'interno della corte, limitativi della permeabilità del terreno, chiedendo in via riconvenzionale la demolizione di tali ulteriori opere e l'accertamento del proprio diritto ad accedere al sottoscala del cortile che era rimasto chiuso a causa del tamponamento in muratura della bucatura ad arco, anche al fine di verificarne lo stato di manutenzione ex art. 843 La convenuta, infine, chiedeva in via riconvenzionale la realizzazione, a carico della di un idoneo sistema di smaltimento delle acque piovane, al fine di eliminare i fenomeni infiltrativi nei locali di proprietà , infiltrazioni generatesi sulla facciata a causa di una non corretta impermeabilizzazione del lastrico solare e di una non efficace manutenzione dei parapetti e degli scarichi annessi al terrazzo, di proprietà aggravata dalla apposizione di grossi vasi costantemente irrigati da quest'ultima. Al fine di salvaguardare il contraddittorio in merito alla redazione delle tabelle millesimali, la convenuta chiamava in causa gli altri soggetti e condividendo la necessità di far provvedere alla manutenzione degli spazi comuni.   Contestualmente la convenuta , riportandosi a quanto dedotto nella citazione introduttiva nel parallelo giudizio riunito n. RG 1261/18 (preceduto da un procedimento ex art. 696bis c.p.c.), formulava 21 domande riconvenzionali già espressamente oggetto di domanda in quel procedimento, ad eccezione della domanda di rimozione di un campanello a servizio dell'unità immobiliare mappale 279 sub 1, asseritamente oggetto di una servitù. Sempre con riferimento alle condotte poste in essere dalla inoltre, la rilevava la presenza di un sottotetto non abitabile sul corpo principale del fabbricato (mappale 287 di proprietà , con copertura spiovente, cui si accede da una ### 25 apertura volutamente lasciata aperta dalla convenuta, consentendo l'accesso a piccioni e ad altri volatili, con conseguente pericolo di insalubrità sia del sottotetto che per la salute degli abitanti dei piani inferiori.   Nel giudizio riunito n. RG 1261/2018 , nelle diverse vesti di attrice, aveva lamentato il verificarsi di diversi fenomeni di infiltrazione d'acqua negli immobili di sua proprietà e negli spazi comuni, causate non solo dalle già descritte condotte tenute dalla convenuta ma anche - per quanto concerne le infiltrazioni presenti solo in alcuni locali (in particolare, il mappale 287) - dal cortile confinante di proprietà dei fratelli , corrispondente al mappale 281.   Occorre chiarire fin da subito che tale proprietà appare contraddistinta da un diverso immobile che costeggia le aiuole laterali poste alla sinistra dell'ingresso al fabbricato condominiale, lato ### con un annesso cortile che si colloca in posizione frontale rispetto agli altri immobili (il mappale 281), motivo per cui, nella presente controversia, il CTU ing. non ha considerato la proprietà come proprietà facente parte del complesso condominiale (la distribuzione delle aree esterne tra i fabbricati la si evince più chiaramente visionando la planimetria a pag. 149 della ###, e tale esclusione non è mai stata contestata da nessuna delle parti in causa.   Ciò posto, secondo la tesi di tale cortile è stato per lungo tempo illegittimamente coperto con tettoie fissate ai muri perimetrali dell'immobile in comproprietà - i n modo da impedire la visuale sullo stesso, il quale sarebbe stato così oggetto di numerose trasformazioni effettuate al fine di realizzare un ristorante (in origine sarebbe stato un cortile sterrato e a cielo aperto). 
Medesimo discorso vale per la zona adiacente al cortile (nella zona denominata “ripostiglio” nella planimetria fig. 16 visibile nella relazione pag. 14, versata in atti). ### l'attrice, la chiusura in muratura operata mediante la realizzazione di un avancorpo, sopraelevato e pavimentato, aggiunto al locale “ripostiglio”, avrebbe determinato, oltre ad una grave riduzione delle misure originarie del cortile, anche la riduzione del cavedio e delle murature delimitanti il cortile e una conseguente riduzione del drenaggio delle acque meteoriche. Inoltre, tale cortile, come si è detto, sarebbe stato coperto per lungo tempo coperto da tettoie in ardesia, legno e plexiglass infisse nei muri perimetrali che lo avrebbero trasformato in un locale chiuso. Successivamente alla rimozione di queste tettoie è emersa una pavimentazione mediante piastrelle, asseritamente contraria alle prescrizioni edilizie, poi sostituita da una pavimentazione a mattoni, che ha provocato la perdita del drenaggio del cortile. Al di sotto di questa pavimentazione, secondo la convenuta, sono presenti tre pozzetti (occultati perché privi di autorizzazione) non idonei a fungere da scarico e perciò causa delle infiltrazioni nei muri adiacenti. Nel medesimo cortile, secondo la convenuta, ci sarebbe stata una pluviale di raccolta delle acque meteoriche dell'immobile di proprietà che scaricava direttamente nel cortile, poi successivamente rimossa, così come altre opere non presenti allo stato attuale. Ad oggi, invece, è presente un poggiolo con ringhiera ancorato ai muri perimetrali del fabbricato - realizzato in violazione delle distanze ### 26 legali e senza il consenso dei suddetti comproprietari - poggiolo che provocherebbe una ulteriore raccolta e successivo scarico delle acque piovane provenienti da una tettoia in ardesia posizionata sulla sommità del muro divisorio fra il cortile e il cortile ### muro divisorio, fin da sempre esistente, sarebbe stato innalzato dai con una nuova porzione in mattoni e cemento intonacato, sulla sommità della quale sarebbe stata apposta tale copertura, la quale avrebbe incrementato lo scarico dell'acqua verso il poggiolo, e, conseguentemente, nel cortile, contribuendo ad incrementare le infiltrazioni nei muri perimetrali della .   ### lamentava, altresì, che il fabbricato , al piano terra, sulla facciata lato “andamme” (mappale 1203), presenta ad oggi due luci con inferriate che nel tempo sono state dai ristrutturate e dotate di una cornice sporgente rispetto alla facciata stessa, con spostamento delle inferriate in avanti, invadendo la proprietà comune sia in proiezione verticale che orizzontale, con conseguente inutilizzabilità dell'aiuola.   ### si doleva, infine, dell'istallazione di un rumoroso condizionatore esterno sulla facciata esterna non rispettoso delle distanze legali, del quale ne chiedeva la rimozione. Per tutti questi motivi, l'attrice, mediante la formulazione di molteplici domande, chiedeva ai convenuti e ciascuno secondo le relative responsabilità, il compimento delle opere necessarie per la risoluzione dei fenomeni infiltrativi ed il ripristino dello status quo ante, ovvero: “1. Accertare i danni subiti alle unità immobiliari di e site in ### individuate al catasto sul foglio 14, mappale 277 sub 7 e sub 4, oltre che nelle parti comuni del predetto fabbricato, per effetto delle infiltrazioni d'acqua piovana e umidità provenienti dalla limitrofa proprietà , in particolare a causa dell'inadeguato sistema di raccolta delle acque presente sul cortile del mappale 281; 2. Accertare i danni subiti dalle predette unità immobiliari e dalle parti comuni per effetto di tutti gli altri interventi e manomissioni meglio descritti nella perizia del 15.12.2017; 3. Accertare che le predette infiltrazioni sono causate anche dall'ampliamento non autorizzato dell'edificio di proprietà di ed mediante pavimentazione del locale originariamente indicato come ripostiglio ed oggi occupato dal vano cucine, mediante ampliamento non autorizzato del balcone aggettante su detto cortile a distanza inferiore a quella legale; mediante realizzazione di una intercapedine con blocchetti forati lungo il muro della proprietà - mediante ripetute manomissioni di quest'ultimo e mediante la realizzazione di un pavimento non drenante e di altri manufatti sul cortile; 4. Conseguentemente condannare e a provvedere ad eliminare le infiltrazioni e le umidità generate in danno alla proprietà m ediante realizzazione di un efficiente sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane che si riversano sul cortile e dai fabbricati e relativi accessori che sul cortile prospettano, mediante ripristino delle dimensioni originarie del cortile e demolizione delle costruzioni realizzate senza autorizzazione e che non rispettano le distanze le distanze dalla limitrofa proprietà mediante ripristino a regola d'arte dei muri della stessa proprietà co n recupero dell'originaria caratteristica di muro in pietra traspirante; mediante ripristino di una pavimentazione drenante del cortile e demolizione dei manufatti insistenti sul cortile che limitano la superficie del cortile stesso; mediante rimozione di ogni manufatto o materiale infisso o ### CP_ ### CP_ ### 27 appoggiato ai muri della proprietà che ne limitano la traspirabilità inibendo anche per il futuro l'infissione o l'appoggio di qualunque manufatto o altro materiale ai muri della proprietà m ediante ripristino dell'originario spessore dell'intonaco del fabbricato a confine con il cortile in modo che lo stesso intonaco non vada ad occupare neppure in proiezione parte della superficie della facciata del fabbricato mediante realizzazione di canale di gronda e pluviale e relativa condotta di smaltimento delle acque della falda del fabbricato spiovente verso il cortile m appale 280; mediante ogni altro intervento meglio definito e da accertarsi in corso di causa a mezzo ### diretto ad eliminare le suddette infiltrazioni e umidità. 5 accertare che le suddette infiltrazioni e relativi danni alla proprietà e alla comproprietà so no determinate: per quanto derivante dalla proprietà e con riferimento al cortile mappp. 280 dalle opere realizzate nel cortile stesso e, in particolare, dalla cementificazione della maggior parte della superficie del cortile divenuto come tale non drenante e la cui superficie, originariamente sterrata, è stata resa non drenante per effetto della realizzazione dei due marciapiedi lungo due lati del suddetto cortile e per la cementificazione della quasi totalità della restante parte e copertura dell'intera superficie del cortile con ciottoli di pezzatura difforme dalle prescrizioni delle norme edilizie; dalla realizzazione di intercapedine in blocchetti forati lungo il confine con la proprietà ; dalla mancanza di canale di gronda e pluviale e relativa condotta di smaltimento delle acque della falda del fabbricato spiovente verso il cortile; dalla inefficienza del pluviale posto in angolo fra il fabbricato e il muro di confine con la proprietà ; dalla assoluta inadeguatezza ed inefficienza e mancanza di manutenzione dello scarico esistente al di sotto del corridoio coperto tra il cortile e l' “andamme”; dal tamponamento dell'apertura ad arco che dava accesso al vano sottoscala del fabbricato dalla manomissione e intonacatura delle facciate del fabbricato che, o ltre a d a lterarne le o riginarie caratteristiche architettoniche di muro in pietra, ne ha alterato la caratteristica della traspirabilità derivante dalla originaria tipologia costruttiva; dalla realizzazione di un cassonetto in muratura per il contenimento degli scarichi fognari e che ha ulteriormente ridotto la superficie sterrata del cortile, ha ridotto la superficie traspirante della facciata oltre che limitato illegittimamente la veduta dalla finestra sulla scala di accesso alla proprietà mappale 287/4. 6.  sempre in relazione alla proprietà con riferimento al terrazzo costituente copertura di porzione dell'appartamento m app. 287/4, del sottostante appartamentoa l piano terreno mappale 287/7 e del corridoio di accesso allo stesso, accertare che le infiltrazioni e relativi danni subiti dalla sottostante proprietà sono determinati dallo stato di degrado della guaina e della impermeabilizzazione del terrazzo di copertura di proprietà ed uso esclusivo di degrado aggravato dall'appoggio su detta terrazza di numerosi pesanti vasi di piante ornamentali costantemente irrigati e dal ripetuto lavaggio della terrazza; dal degrado e assoluto difetto di manutenzione degli scarichi della suddetta terrazza, delle gronde e dei pluviali; dal difetto di manutenzione dei parapetti in muratura del terrazzo stesso; dallo stato di degrado e difetto di manutenzione del limitrofo balcone di proprietà dal pluviale che scarica nell' “andamme” alla base del fabbricato in corrispondenza dell'unità immobiliare al piano terreno mappale 287/7; dai percolamenti lungo il muro del fabbricato nell'angolo compreso fra il fabbricato stesso e l'aiuola mappale 1022. 7. Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare a rimuovere le opere realizzate nel cortile mappale 280 e, in particolare, la cementificazione della maggior parte della superficie del cortile divenuto come ### CP_ ### CP_
CP_ ### CP_ ### 28 tale non drenante; a demolire i due marciapiedi lungo i due lati del suddetto cortile con ciottoli di pezzatura difforme dalle prescrizioni delle norme edilizie; a demolire l'intercapedine in blocchetti forati lungo il confine con la proprietà ; a eliminare il collegamento alla rete fognaria del pluviale nell'angolo fra il fabbricato ed il muro divisorio fra i due cortili, ripristinandone la funzionalità; a realizzare adeguato ed efficiente sistema di scarico e smaltimento delle acque piovane che si raccolgono nel cortile e dai fabbricati limitrofi, con separazione degli scarichi delle acque bianche da quelli delle acque nere, a demolire il tamponamento dell'apertura ad arco che dava accesso al vano sottoscala del fabbricato a ripristinare le originarie caratteristiche architettoniche di muro in pietra delle facciate del fabbricato rip ristinandone, altresì, la traspirabilità derivante dalla originaria tipologia costruttiva; a demolire il cassonetto in muratura per il contenimento degli scarichi fognari e a ripristinare la guaina e la impermeabilizzazione del terrazzo di proprietà ed uso esclusivo di costituente copertura di porzione dell'appartamento mapp. 287/4, del sottostante appartamento al pian terreno mappale 287/7 e del corridoio di accesso allo stesso; a ripristinare e manutenere gli scarichi della suddetta terrazza, le gronde e i pluviali; a ripristinare e manutenere i parapetti in muratura del terrazzo stesso; a ripristinare e manutenere il limitrofo balcone di proprietà a realizzare adeguato sistema di scarico delle acque del pluviale che scarica nell' “andamme” alla base del fabbricato in corrispondenza dell'unità immobiliarea l pian terreno mappale 287/7; ad eliminare i percolamenti lungo il muro del fabbricato nell'angolo compreso fra il fabbricato stesso e l'aiuola mappale 287/7; ad eliminare i percolamenti lungo il muro del fabbricato nell'angolo compreso fra il fabbricato stesso e la'uoa mappale 1022, ad eseguire ogni altro intervento meglio definito da accertarsi in corso di causa a mezzo ### diretto ad eliminare le suddette infiltrazioni ed umidità; 8. Dichiarare tenuti e condannare e , in via solidale e/o alternativa o ciascuno per quanto di ragione secondo le rispettive responsabilità come emergende in corso di giudizio al ripristino della proprietà mediante dei danni dalla stessa subiti e da quantificarsi in corso di causa, mediante ### nei costi necessari per il ripristino delle murature delle parti comuni del caseggiato di proprietà , e, in parte, 9. Dichiarare tenuta e condannare a ripristinare e manutenere il canale di gronda del terrazzo alla sommità del fabbricato mappale 279 lato ### 10 Dichiarare tenuta e condannare a liberare il corridoio di proprietà e posto fra l' “andamme” e la porta di accesso al suddetto corridoio all'immobile di proprietà di questi ultimi fg. Mapp. 287/8 ### civ. 15 PT e, specificamente a rimuovere dal suddetto corridoio l'armadio ivi depositato inibendo alla ### ogni utilizzo del corridoio diverso dal passaggio pedonale per l'accesso alla cantina di sua proprietà. 11. Accertare lo stato di degrado del sottotetto del corpo principale del fabbricato mappale 287, gli interventi necessari al fine di eliminare lo stesso e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare a consentire l'esecuzione a spese comuni dei suddetti interventi. 12. Dichiarare tenuti e condannare ad eliminare lo scarico di acque piovane di porzione della falda del fabbricato di loro proprietà sulla aiuola mappale 1022 mediante eliminazione del coppo rovesciato in prossimità della batteria dei camini del fabbricato ; a ripristinare la facciata del loro fabbricato mediante eliminazione delle cornici poste a riquadro delle luci sulla facciata che prospetta sul mappale 1022 e mediante riduzione al CP_ ### CP_ pristino dello stato dei dvanzali e dei mezzanini e arretramento delle inferriate delle suddette luci; a far cessare gli sversamenti di acqua lungo il fabbricato di via ### in danno della sottostante proprietà e, specificamente, del pilastro posto sul mappale 1022 sul confine con la proprietà e del muretto di contenimento dell'aiuola mappale 1022 e di sostegno della cancellata soprastante. 13. Determinare le somme dovute dai convenuti per ogni violazione o inosservanza successiva nonché per ogni ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 614bis c.p.c.”.   In questo distinto procedimento, di poco antecedente, si era costituita contestando che il passaggio coperto al fondo del mapp. 1023 costituisse bene di proprietà dell'attrice e del fratello, trattandosi di bene in comproprietà fra i sig.ri e come stabilito nella sentenza n.742/09 emessa dal ### di ### e passata in giudicato, nonché contestando che la parete di ingresso confinante con il vano scala e con il sottoscala, originariamente accessibile da apertura ad arco nel cortile fosse stato successivamente reso inaccessibile da quest'ultima mediante tamponatura del varco di accesso. La convenuta, a tal riguardo, aveva sostenuto che la tamponatura del vano sottoscala era stata realizzata in epoca remota e di recente era stata demolita in esecuzione di una ordinanza del ### di ### emessa nei confronti di tutti e tre i soggetti ( e e a spese anticipate della convenuta. La convenuta aveva anche contestato quanto domandato dalla controparte con riferimento al ripristino del cortile originariamente sterrato, asserendo che non sarebbe stata dimostrata l'originaria consistenza dello stesso e, comunque, che la controparte non avrebbe comunque potuto domandare l'esecuzione del ripristino dello status originario del cortile ma solo di quello antecedente alle opere realizzate, e che nessuna norma tecnica detterebbe regole in tema di ciottoli e relative dimensioni (pagg. 2-3 della comparsa di risposta). La aveva contestato quanto dalla controparte attribuitole con riferimento allo “scarico di dimensioni insufficienti e perennemente intasato che passa al di sotto del corridoio tra l'andamme e il cortile , ritenendo che dovesse essere un intervento preso su decisione condominiale. ### al cassonetto di contenimento della conduttura fognaria, la convenuta, pur confermando di aver ottemperato all'ordine di demolizione del manufatto, deduceva quanto già esposto nell'atto introduttivo del parallelo giudizio n. RG. 543/2018, ovvero che per quel tipo di opera non dovessero essere rispettate le distanze dettate dalla legge per le “vedute” e che, comunque, la normativa richiamata troverebbe applicazione del tutto relativa nei contesti condominiali, chiedendone che ne venisse acclarata la legittimità. La convenuta negava di aver effettuato “scassi sulla facciata e di aver tenuto i comportamenti attribuiti dalla controparte, asserendo, quanto al terrazzo, di essersi più volte proposta al fine di provvedere alla manutenzione straordinaria dello stesso ricevendo solo una chiusura dalla . La convenuta pertanto, in questo distinto giudizio aveva domandato, oltre al rigetto delle domande ex adeverso formulate a causa della loro inammissibilità ed infondatezza, di accertare, ai fini del regresso, le diverse responsabilità ascrivibili agli altri soggetti coinvolti, con diritto alla ripetizione in separato giudizio. ### CP_ ### 30 Riunitesi le cause in un unico giudizio, si costituiva , in qualità di comproprietario di alcuni immobili (foglio 14, mapp. 287 sub 4 ### 14; foglio 14, mapp. 287 sub 7 ### 14 foglio 14, mapp.287 sub 8 ### 15) il quale, condividendo le domande e le eccezioni formulate dalla sorella e aderendo alla domanda di redazione delle tabelle millesimali, asseriva che, nel caso in cui le unità immobiliari comprese nel mappale 279 non sarebbero state ritenute parte dell'unitario complesso condominiale, le due porte/finestre aperte da (la prima aperta nell'anno 2009, che mette in comunicazione l'unità immobiliare mappale 279 sub 1 con il cortile mapp.280, la seconda aperta nel luglio dell'anno 2018, che mette in comunicazione la stessa unità immobiliare mappale 279 sub 1 con il corridoio compreso fra il mappale 1023 e il cortile mappale 280), sarebbero state da considerarsi illegittime, costituendo esse delle servitù gravanti su beni comuni. Analogamente si esprimeva con riferimento al campanello a servizio dell'unità immobiliare mappale 279 sub 1 sulla facciata del fabbricato mappale 287. Egli, pertanto, formulava le due domande riconvenzionali qualificabili come negatorie servitutis, sia pur in via gradata. Lo stesso chiedeva anche di accertare che il sottotetto comune a copertura del corpo di fabbrica principale sul mappale 287 a confine con il mappale 279 è accessibile unicamente da un'apertura sulla facciata del mappale 287 che prospetta sul terrazzo di copertura del mappale 279 e pertanto dichiarare che l'unità immobiliare di proprietà part.287/3, che comprende il terrazzo di copertura del mappale 279, è comunque gravata da servitù di passaggio per accedere al suddetto sottotetto a favore della unità immobiliare di proprietà e m appale 287 sub 4 per accedere al suddetto sottotetto.   Si costituiva , il quale, in rito contestava la nullità dell'atto di citazione a lui notificato in quanto privo della espressa domanda di chiamata in causa nei suoi confronti, non effettuata nelle forme di cui all'art. 269 c.p.c. Nel merito asseriva di essere proprietario di un piccolo locale ad uso magazzino di circa 30 mq. sito in #### 13. Quest'ultimo, sulla base della documentazione fotografica e catastale che versava in atti, unitamente alla presenza di un ingresso indipendente rispetto alla restante parte del complesso immobiliare, contestava la sua qualità di condomino. In via ulteriormente gradata, chiedeva al ### di far redigere delle tabelle millesimali che calcolassero l'effettiva entità del proprio magazzino e l'unico accesso presente su ### Si costituiva il quale, previo licenziamento di una ### aderiva alla domanda di individuazione e determinazione delle unità immobiliari facenti parte dell'edificio sito in ### via ### 14, e conseguente determinazione e adozione di tabelle millesimali.   Seppur tardivamente, ovvero solo in data ###, si costituivano in giudizio anche ed , i quali contestavano alla che nel proprio atto introduttivo vi fosse una commistione fra i fenomeni infiltrativi e alcune opere legittimamente poste in essere dagli stessi. In ### 31 particolare, secondo i convenuti, il fondo del cortile di loro proprietà era sì in precedenza sterrato ma successivamente sarebbe stato semplicemente coperto da mattoni: non vi sarebbe stata alcuna sottostante “soletta di cemento, né guaina bituminosa”. I convenuti confermavano che sotto tale pavimentazione erano stati sistemati due pozzetti a norma, uno che raccoglie gli scarichi delle “acque nere”, regolarmente allacciato alla fognatura, e l'altro che raccoglie “le acque bianche”, negando che avessero mai occultato la presenza di questi scarichi e ne avessero compromesso la funzionalità. I convenuti, quindi, negavano che la pavimentazione in mattoni limiti il drenaggio delle acque. I convenuti asserivano, altresì, che l'immobile prospiciente sul cortile era in precedenza aperto sul lato confinante con il cortile stesso: anni addietro il volume esistente era stato chiuso con muratura ed installazione di serramenti (porta vetrata e finestra), il tutto in posizione arretrata rispetto al filo esterno del soprastante poggiolo, ma ciò non aveva comportato alcuna “riduzione delle misure originarie del cortile”, alcuna “riduzione dell'aerazione dello stesso ###, del cavedio e delle murature delimitanti il cortile”, né alcuna “riduzione del drenaggio”. Nessun rilievo avrebbero assunto le opere eseguite dai signori nel proprio cortile e nella “zona ripostiglio” in relazione alle infiltrazioni lamentate dalla attrice, contestando la responsabilità loro attribuita. I , inoltre, asserivano che il poggiolo era presente da prima del 1942 e che, comunque, non contribuisse in alcun modo ai convogli dell'acqua piovana, negando l'esistenza di tutti le manomissioni e gli ulteriori addebiti, anche con riferimento alle luci sul corridoio esterno.   Esaurita la trattazione, il Giudice precedentemente assegnatario delle due cause riunite, al termine della fase di trattazione licenziava una CTU al fine di chiarire e dirimere le questioni di natura eminentemente tecnica. Esaurita l'istruttoria lo scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva per la stesura della presente sentenza.  1 Sulle domande formulate da nei confronti di e viceversa, aventi ad oggetto lo sgombero dei corridoi ed il diritto di passaggio.   Le prime due domande formulate da nelle vesti di attrice, nel procedimento 543/2018 - aventi ad oggetto rispettivamente la condanna alla rimozione di “ingombranti ed antiestetici arredi” dal corridoio che conduce alla proprietà così come la condanna al ripristino della porta presente sul lato iniziale del medesimo corridoio, rimossa dalla controparte - possono essere qualificate e ricondotte nel perimetro dell'actio negatoria servitutis. La domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta a tal riguardo, invece, può essere qualificata come confessoria servitutis, mirando essa al riconoscimento di una servitù di passaggio in capo a sé e contro coloro che ne negano, viceversa, l'esistenza.   Le prime due domande attoree, infatti, presuppongono il diritto di proprietà pieno ed esclusivo del predetto corridoio, che però non è oggetto di una vera e propria domanda di rivendicazione della proprietà del bene ma solo di accertamento negativo del diritto della controparte, con conseguente ### 32 condanna a non frapporvi ostacoli. ### consolidato e condivisibile orientamento di legittimità, infatti, nella rivendica l'attore si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso ed agisce contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione; nella negatoria, invece, l'attore, proponendosi quale proprietario e possessore della cosa, tende al riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino al libero ed esclusivo godimento dell'immobile da parte sua (ex plurimis, Cassazione civile sez. II, 14/07/2021, 20068; Cass. 11/01/2017, n. 472). Chi agisce in negatoria servitutis non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà secondo lo scema della probatio diabolica, ovvero dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa risalendo all'acquisto a titolo originario, bensì può dare dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possede ###forza di un solo e valido titolo.   Per maggior comprensione, il tratto oggetto di contesa è quello posto tra il cortile comune mapp. 1023 denominato ”andamme” ed il piazzale di proprietà di sub mapp. 280 (tratto contrassegnato con il n.13 di color magenta della ### pag. 134). ### planimetria utilizzata come riferimento dalla sentenza, presente anche agli atti di questo giudizio, tutto il tratto da sinistra a destra guardando la planimetria è contrassegnato dalla lettera “F”.   Diverso ma parimenti conteso è il disimpegno che conduce alla cantina n.2 di proprietà e alle unità 4 e 11 di proprietà (contrassegnato nella CTU al n. 3, di color magenta, privo di autonomia funzionale e specifica indicazione catastale), oggetto della diversa domanda n.10 presente nell'atto di citazione (12 della comparsa di risposta), afferente allo sgombero del passaggio comune.   Ebbene, quanto all'onere probatorio incombente sulla attrice, deve ritenersi che esso, sia pure nella forma attenuata sopra descritta, non sia stato assolto.   La sentenza del ### di ### n. 742/2009 versata in atti, infatti, ha chiaramente accertato, all'epoca, che il solo locale contraddistinto alla lettera “C” della relazione del ### fosse stato usucapito da e che il medesimo spettasse, quindi, alle sue eredi e a ciascuna per quota indivisa al 50%, quote poi pervenute per successione mortis causa a e , ciascuno secondo il titolo ereditario non oggetto di quella controversia, con rigetto di tutte le altre domande, compreso quelle dell'attrice. Ebbene, se è pur vero che la menzionata pronuncia rigetta la diversa domanda di usucapione del corridoio adiacente al locale “C”, annesso al cortile contrassegnato dalla lettera “F” della medesima perizia, è anche vero che non si evince in nessun punto della sentenza versata in atti un esplicito ed inequivoco accertamento, idoneo a passare in giudicato, della proprietà esclusiva del corridoio oggetto delle sopraindicate domande. Anche il titolo ereditario rinvenibile nel testamento di ### 33 versato in atti, nei confronti dei figli (all. 19 testamento di , prevede il solo lascito delle rispettive case e magazzini presenti nel complesso immobiliare, con un generico riferimento ad un “piazzale in comune”. Non vi è traccia, viceversa, della proprietà esclusiva del corridoio in questione.   Né può ritenersi che tale proprietà sia provata in virtù del contegno processuale di non contestazione dell'altrui diritto reale posto in essere da , come pure è stato affermato dalla attrice. Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., infatti, non opera laddove il fatto da provare sia sotteso ad un diritto reale, ovvero consista in un diritto ricavabile soltanto da un atto avente ex lege forma scritta ad substantiam, attenendo, in tali casi, l'imposizione normativa dell'onere formale non soltanto alla dimostrazione del fatto, ma ancor prima alla stessa esistenza dell'effetto giuridico fatto valere (Cass. n. 25999/18).   Pertanto, a fronte della assenza di un titolo comprovante la inequivoca proprietà esclusiva, si ritiene che il corridoio in questione sia di proprietà comune ed indivisa ab origine, trattandosi di un camminamento che conduce agli ingressi nelle rispettive proprietà. Il diritto di utilizzo e di passaggio riconosciuto nelle scritture private prodotte in atti (in virtù delle quali la non avrebbe fatto altro che esercitare il suo diritto di rimozione del cancello, in qualità di avente causa di , in questa sede rivendicato da , pertanto, deve essere garantito a monte ex art. 1102 c.c., in quanto confermativo del medesimo godimento.   Ed invero, l'azione con cui un metta in comunicazione spazi comuni con una sua proprietà individuale, estranea alla comunione, determina uno stato di fatto corrispondente ad una servitù di passaggio in favore di tale proprietà (cfr. ###, ### Sez. II, n.3345/2018). Se, però, lo specifico diritto di servitù prediale attribuisce un diritto maggiore rispetto a quello normalmente gravante su tutti i condomini ed in favore del singolo, allore è necessaria la costituzione di una servitù mediante il consenso unanime; se invece tale diritto non costituisce altro che la estrinsecazione del normale uso della cosa comune, allora esso deve essere garantito come tale e l'entità del godimento deve essere regolata sula base del principio di divieto di alterazione dell'altrui pari godimento, dettato dall'art. 1102 c.c. (in questi termini, cfr. Cassazione civile sez. II, 28/01/1985, n.434; più di recente Cass. 24.7.2018, n.19550).   Nel caso di specie, il passaggio che pone in comunicazione i due cortili, ove insiste l'ingresso alla proprietà (particella 287 sub 7 del foglio 14), è insito nel normale utilizzo del corridoio comune e non può sussistere il diritto di di posizionare un serramento ostativo al passaggio. 
Di contro, anche la domanda di riconoscimento di un diritto di servitù di passaggio deve essere rigettata per inammissibilità, ex art. 100 c.p.c., in virtù del principio nemini res sua servit.   Ovviamente - ma tale assunto può valere solo come obiter dicta - nulla esclude che le parti si accordino pro futuro per l'allocazione condivisa di un cancello aperto al passaggio di luce ed aria, con ### 34 uso paritario, così come individuato nella relazione del CTU (pag. 198), ma tale soluzione conciliativa non poteva essere in questa sede adottata ai fini della risposta alle sopraindicate domande giudiziali.   ### alle rispettive condotte di allocazione degli arredi sui due corridoi (compreso, quindi, l'altro di color magenta contrassegnato con il numero 3 nella ### - beni che ad un esame della documentazione fotografica più datata presente agli atti di causa appaiono invero, per entità ed asportabilità, non ostativi all'uso della cosa comune (si veda, in particolare, la foto 6 della prod.  - si rileva che tali beni mobili appaiono reciprocamente rimossi nella documentazione fotografica più recente, presente nella relazione peritale. Per tale motivo, su tale specifica questione deve ritenersi cessata la materia del contendere.   2. sulla domanda avente ad oggetto il preteso diritto di ricollocazione del cassonetto di contenimento dello scarico fognario sulla facciata.   Tale domanda deve essere rigettata per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Se è pur vero che la materia della violazione delle distanze legali, calata in un contesto condominiale, implichi valutazioni privatistiche di equo contemperamento dei contrapposti interessi, da valutarsi caso per caso (cfr. Cass. Civ. 18.08.2020, n. 17216), è anche vero che la rimozione del cassonetto è avvenuta in ottemperanza ad una ordinanza comunale, di rilevanza pubblicistica, la quale non risulta che sia stata opposta ed impugnata. Anche nell'eventualità che venisse accertato, in questa sede, il diritto alla allocazione del bauletto di contenimento perché non violativo delle distanze legali, residuerebbe comunque l'efficacia dell'ordine di demolizione, non conoscibile dallo scrivente in questa sede, al quale i destinatari del provvedimento amministrativo hanno evidentemente manifestato quiescenza.   Pari conclusione deve essere raggiunta con riferimento alla domanda di inibitoria al ripristino della tamponatura nel vano sottoscala, fra l'altro mai paventata dalla controparte.   3. Sulla domanda avente ad oggetto il canniccio apposto sul portoncino di separazione fra la parte finale del corridoio n.13 ed il cortile interno ( mapp. 280).   La domanda è infondata e non può essere accolta. Proprio perché attualmente non vi è ostruzione della luce e dell'aria nel passaggio posto sul lato “andamme”, all'inizio del corridoio magenta n.13 oggetto di contesa, non può essere inibito alla parte il diritto alla apposizione, sul diverso portoncino che accede al proprio cortile, del canniccio oggetto di domanda riconvenzionale della convenuta (domanda riconvenzionale n. 21 dell'atto introduttivo). Ciò sempre in virtù del medesimo principio ricavabile dall'art. 1102 c.c., secondo il quale “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo i loro diritto”. ### ha, infatti, rilevato che il canniccio allocato sul portoncino in questione determina una riduzione della luminosità di lieve entità, “poiché il corridoio stesso è aperto da entrambi gli accessi ### 35 da cui prende luce”. Per lo stesso motivo, non si ha una limitazione rilevante del passaggio di aria, non trattandosi di una chiusura ermetica (cfr. CTU pp. 200, 201). La domanda di parte , sul punto, deve quindi essere rigettata.   Le domande riconvenzionali della convenuta , aventi ad oggetto la negatoria servitutis relativa al campanello, l'apertura della veduta, la comunione del muro sono state formulate in via subordinata, per l'ipotesi in cui le unità immobiliari comprese nel mappale 279 fossero state ritenute estranee al complesso immobiliare. Essendo queste ultime state ricomprese nel , come vedremo, dette domande devono ritenersi assorbite.   4. Sulle tabelle millesimali.   La domanda è fondata e merita accoglimento.   A tal riguardo, si precisa innanzitutto che è pacifico che le tabelle millesimali possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale, posto che l'allegazione di esse al regolamento rappresenta un dato meramente formale che non muta la diversa natura intrinseca dei due atti, non potendosi escludere che i condomini, in mancanza di un regolamento con annesse tabelle, possano, ai fini della ripartizione delle spese (di tutte o alcune di esse), accordarsi liberamente tra loro stabilendone i criteri, purché sia rispettata la quota di spesa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva di questi, essendo il criterio di ripartizione previsto dalla legge (art. 1123 c.c.) preesistente ed indipendente dalla formazione delle tabelle (Cass. 13505/99). Del resto, la ###esistenza di tabelle millesimali non è necessaria per il funzionamento e la gestione del , non solo ai fini della ripartizione delle spese ma neppure per la costituzione delle assemblee e la validità delle deliberazioni (Cass. 6202/98; 431/90; 5794/83), tanto più se si considera che la necessità del regolamento di condominio e delle annesse tabelle millesimali è obbligatoria (art. 1138 c.c., comma 1) solo per i condomini con più di dieci partecipanti. La circostanza che per il condominio in oggetto, composto da meno di dieci condomini, non sussista l'obbligo di predisporre il regolamento condominiale non può comunque precludere ad ogni condomino il diritto di chiedere giudizialmente la formazione di tabelle, sussistendo l'interesse concreto di ogni condominio diretto alla determinazione, in via generale, dei criteri di ripartizione delle spese condominiali tra i diversi condomini che lo legittima all'azione giudiziaria di accertamento (cfr. Cass. civ., sent. 16.04.2018, n. 9280).   La sussistenza di detto interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) è da ravvisare in quanto l'attuale situazione di incertezza circa l'ammontare delle spese condominiali cui sono tenuti i condomini, la quale può essere rimossa dalla pronuncia giudiziaria, impedendo, quindi, che, in futuro, la ripartizione delle spese condominiali non sia correttamente determinata.   Ciò premesso tra le parti non vi è alcuna contestazione sulla esistenza, di fatto, di un fabbricato condominiale ex art. 1117 c.c. e sulla necessità di redigere le tabelle millesimali per il riparto delle spese ### 36 comuni, ad eccezione delle doglianze, di rito e di merito, formulate dal convenuto , che devono quindi essere esaminate.   In primo luogo, parte ha eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza di una vera e propria chiamata in causa nei suoi confronti, caratterizzata dai crismi procedurali di cui all'art. 269 c.p.c. 
Tale eccezione di rito è del tutto priva di fondamento, in quanto il convenuto va considerato litisconsorte necessario su tale accertamento, motivo per cui correttamente è stato integrato il contraddittorio nelle forme più libere di cui all'art. 102 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 08/02/2019 n.3831; Cassazione civile sez. II, 30/05/2017, n.13637). Nessuna doglianza di irritualità o intempestività può essere mossa dal convenuto.   Nel merito, si ritiene che non sia possibile escludere il convenuto dal complesso condominiale solo perché avente un accesso indipendente rispetto a quello principale del fabbricato (lato “andamme”), sussistendo un evidente connessione strutturale fra il magazzino in sua proprietà individuale e una delle palazzine comuni. Corretto, quindi, è l'inserimento nella tabella “A” della proprietà - per i soli millesimi che gli competono in proporzione all'entità del suo immobile (art. 1118 c.c.) - ma egli non dovrà essere convocato e non dovrà concorrere nel piano di riparto tutte le volte che dovranno essere deliberate spese generali non afferenti a quella parte del fabbricato. Osservazione condivisibile è, quindi, quella relativa alle spese del cortile lato “andamme”, cui il non dovrà concorrere, trattandosi di spese che non afferiscono alla sua palazzina e per le quali non è proprio esistente l'uso astrattamente possibile, sia pur in misura minore, ex art. 1123, co.2, c.c. Tale problematica, tuttavia, afferisce al c.d.  condominio parziale di cui al 1123, co.3, secondo il quale “qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità”. Tale conclusione è confortata anche dalla giurisprudenza, secondo la quale "### condominio parziale ex lege, in base alla previsione di cui all'art. 1123 c.c., comma 3, ogniqualvolta un bene, rientrante tra quelli ex art. 1117 c.c., sia destinato, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, al servizio e/o godimento esclusivo di una parte soltanto dell'edificio condominiale; tale figura risponde alla "ratio" di semplificare i rapporti gestori interni alla collettività condominiale, sicché il "quorum", costitutivo e deliberativo, dell'assemblea nel cui ordine del giorno risultino capi afferenti la comunione di determinati beni o servizi limitati solo ad alcuni condomini, va calcolato con esclusivo riferimento a costoro ed alle unità immobiliari direttamente interessate" (cfr. Corte appello ### sez. II, 05/10/2020, n. 907).   Non sussistendo altre contestazioni concernenti i criteri adottati per il calcolo dei millesimi - che appaiono allo scrivente condivisibili - deve essere accolta la domanda di accertamento delle quote millesimali secondo le ### redatte a pag. 158 e 159 della CTU che qui devono intendersi recepite integralmente. ### 37 5. Sulle manomissioni e infiltrazioni attribuite alla responsabilità di e conseguenti danni.   Con riferimento ai fenomeni infiltrativi, parte ha lamentato la presenza di diverse infiltrazioni sia nei propri alloggi che sulle parti comuni, riconducendole alla responsabilità civile della condomina e dei proprietari frontisti , chiedendone l'accertamento delle relative responsabilità. ### ha inoltr e chi esto l'a dozione di v arie pro nunce di conda nna tut te riconducibili al ripristino dello status quo ante, nonché la condanna, in solido o pro quota, al risarcimento dei danni patrimoniali arrecati alla a e al comproprietario che vi aderiva (domanda n. 8 della citazione introduttiva).   s i è difesa ritenendo che le problematiche riconducibili alla omessa manutenzione e impermeabilizzazione delle parti comuni del fabbricato, che in parte si sono riversate sulla proprietà del singolo, siano questioni condominiali che rendono le domande formulate dalla controparte inammissibili in violazione dell'art. 1105 c.c., norma che offre per tali problematiche, ed in caso di inerzia del condominio, una tutela non contenziosa che non appare alternativa o cumulativa all'azione di risarcimento del danno derivante alle cose comuni (pag. 8 della comparsa di risposta .   Tale eccezione deve essere rigettata nei termini che seguono.   Occorre ricordare che in tema di comunione, l'art. 1105 c.c., comma 4, prevede che, ove non si formi una maggioranza ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, ciascun partecipante possa adire l'autorità giudiziaria perché adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, così precludendo al medesimo partecipante di rivolgersi al giudice in sede contenziosa. Tale preclusione, tuttavia, “concerne esclusivamente la richiesta di decisioni per la gestione della cosa comune, riferita ai rapporti interni tra comunisti, e non opera, invece, con riguardo alle iniziative giudiziarie promosse dal comunista in qualità di terzo, come avviene nel caso in cui quest'ultimo faccia valere la posizione di proprietario di cose estranee alla comunione, che abbiano subito pregiudizio dalla rovina della cosa di cui è comproprietario" (Cassazione civile sez. II, 20/06/2022; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 11802 del 2020; Cassazione civile sez. II, 04/03/2015, n.4372 ).   Nel caso di specie e hanno lamentato danni prevalentemente arrecati ai loro appartamenti e agli spazi comuni per i quali risultano essere contitolari, attribuendoli specificamente alla responsabilità civile dei convenuti. Le domande devono quindi essere esaminate nel merito.   Tuttavia, specialmente con riferimento alle parti comuni, le considerazioni svolte dalla convenuta appaiono in parte pertinenti nella misura in cui esse rilevano non in termini di inammissibilità astratta delle domande, bensì in termini di riduzione, in concreto, delle responsabilità ascritte agli odierni convenuti per concorso del fato colposo del creditore, ex art. 1227, co.1, c.c. ### 38 A tal riguardo, appare necessario premettere una importante distinzione fra obblighi di “custodia” e obblighi di “manutenzione”. La responsabilità per infiltrazioni d'acqua e umidità provenienti da uno o più immobili, foriera di danni alle unità immobiliari sottostanti o confinanti e agli spazi comuni, è riconducibile non all'art. 2043 c.c. ma al paradigma legale di cui all'art. 2051 c.c., secondo il quale “ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Tale responsabilità, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., configura un'ipotesi di responsabilità cd. oggettiva che pone a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità a suo carico solamente mediante la prova liberatoria del “caso fortuito”, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza o di manutenzione da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso fortuito, quale evento eziologicamente esterno del tutto imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cassazione civile, ### un., 30/06/2022, n. 20943). ### la giurisprudenza unanime, resta onere del danneggiato provare la sussistenza del fatto dannoso ed il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio, percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (così Cass. n. 1064/2018; analogamente: Cass. 22419/2017; 12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015).   Con riferimento al nesso causale, appare necessario ricordare che, in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p. per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta "causalità adeguata", sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - a una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi, quello civile e quello penale. Nell'accertamento del nesso causale in materia civile, infatti, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, e la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto (cfr. Cass. Civ. sez. III, 08/01/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 08/01/2020), n.122; Sez. Un. Sent. n. 576 del 11/01/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 11/05/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 08/07/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011).   Con particolare riferimento al caso fortuito circoscrivibile alla condotta del danneggiato, esso si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, c.c., secondo il quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno (inteso come danno-evento) il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e le conseguenze che ne sono derivate”. Tale incidenza eziologica deve essere valutata “tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (Cassazione civile, ### un., 30/06/2022, n. 20943 cit.).   Con specifico riguardo alle infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura/lastrico solare in proprietà o in uso esclusivo del singolo condomino, inoltre, la Suprema Corte ha di recente chiarito che la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve parimenti essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all' art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell' art. 1130, comma 1, n. 4, c.c. , nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c. , tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati, con riferimento a questi danni, va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell' art. 2055 e 1126 c.c. , con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giudizio anche gli altri (cfr. Cassazione civile, Cassazione civile , sez. VI , 11/01/2022 , n. 516; Cass. Civ., Sez. un., 10/05/2016, n.9449).   I principi di cui sopra non vengono meno per il solo fatto che il sia composto da soli cinque soggetti e sia privo di organi deliberativi o amministrativi, non essendo necessario un atto costitutivo o di autonomia negoziale per la formazione di una entità condominiale. Quest'ultima viene infatti ad esistere di fatto dal momento in cui il singolo proprietario del tutto inizia a disporre delle singole proprietà individuali, che rimangono funzionalmente connesse a beni o a servizi in comune. Pertanto, ogni eventuale inerzia nella stimolazione di una decisione comune manifestata da parte di uno dei condomini - specie se di maggioranza - potrà quindi rilevare ex art. 1227, co.1, Occorre ora calare tali conclusioni nella vicenda specifica.   Ebbene, venendo al caso che ci occupa, i fenomeni infiltrativi hanno interessato, in misura diversa, l'alloggio al piano terra (bagno e cucina), attiguo al vano scala, situato in corrispondenza della facciata corrispondente al cortile esterno mapp. 280 (cfr. foto pag. 275) e l'alloggio posto al primo piano, ### 40 ove le infiltrazioni hanno interessato prevalentemente le due camere da letto (cfr. foto pag. 181 della relazione).   Con riferimento ai costi di ripristino relativi al terrazzo e alla rimozione dei danni al primo piano, il CTU ha rilevato la necessità di provvedere al “rifacimento copertura del blocco ###, ossia del terrazzo (necessario ed urgente); rimozione vasi ivi presenti e accatastamento in altro luogo, rimozione della guaina impermeabilizzante, smaltimento e trasporto in discarica, pulizia e preparazione delle superfici, ripristino di strato di pendenza, fornitura e posa in opera di scarichi opportunamente dimensionati dal ### delle opere (tipo “messicani”), fornitura e posa in opera di guaina impermeabilizzante in doppio strato, compresi i risvolti di almeno 20 cm sulle superfici verticali, i sormonti e l'esecuzione di particolari costruttivi e dei raccordi con gli scarichi (come sarà dettagliato nelle specifiche del ### e del ###, formazione di massetto alleggerito a protezione della guaina impermeabilizzante, guaina liquida tipo a protezione del massetto, pavimentazione da esterno, fornitura e posa in opera di copertine in pietra per i parapetti per un totale di ### 7.829,07 oltre iva s.e.e.o.. [voci da 4 a 8 del ###. Sistemazione della copertina in elementi laterizi del muretto del terrazzo (blocco ###) (necessario ed urgente): rimozione delle parti sollevate con recupero, pulizia delle superfici, posa del rivestimento e sigillatura dei giunti per un totale di ### 100,00 oltre iva s.e.e.o.. [voce 9 del ### d. Sistemazione degli intradossi e dei frontalini dei balconi e (lavorazione necessaria ed urgente) mediante rifacimento di intonaco esterno, compresa la preventiva rimozione delle parti lesionate (scrostamento e spazzolatura), la picchettatura dell'intonaco per favorire l'aggrappaggio a lavorazioni successive, il rifacimento della pavimentazione e dell'impermeabilizzazione, pulizia, trasporto a discarica e smaltimento per un totale di ### 2.14,39 per il terrazzo ed ### 1.309,30 per il terrazzo oltre iva s.e.e.o.. [voci da 10 a 12 del ### ponteggiature nella voce 1bis non incluse nei suddetti importi].   ### ai danni nell'alloggio posto al primo piano (unità immobiliare 9), il CTU ha rilevato che questo ha subito danni patrimoniali, quantificati nei costi di ripristino, che ammontano ad € 4.034,00 otre IVA. (cfr. pagg. 182 - 183 della ###, eziologicamente riconducibili alla non corretta impermeabilizzazione del terrazzo.   Ebbene, alla luce della documentazione presente agli atti di causa, per quanto concerne le infiltrazioni direttamente riconducibili complessivamente alle condizioni del ### di copertura e alla assenza di idonei scarichi pluviali di convogliamento delle acque meteoriche, parte può essere esposta, quale custode del terrazzo in suo uso esclusivo, interamente e solidalmente (come si è detto) per il combinato disposto degli artt. 1126, 2051 e 2055 c.c., fungendo i ### anche da copertura della parte di fabbricato d'interesse per gli altri condomini. Per tale motivo, si ritiene che non possa sussistere, a riguardo, alcun concorso di colpa. Tuttavia, nei rapporti interni, la convenuta si potrà rivalere in regresso nella misura di 2/3 nei confronti della parte del condominio interessata e, più specificamente, del gruppo di condomini che da tale copertura trae comunque utilità (ovvero e , dirit to che, come da domanda, potrà far valere in separata sede giudiziale. ### 41 Tutte le altre opere a farsi sugli spazi comuni, ed i relativi costi, non possono essere imputate alla responsabilità civile della convenuta in quanto non eziologicamente rilevanti, a prescindere da quali comportamenti essa abbia in concreto tenuto. ### documentazione fotografica presente agli atti di causa, infatti, si evince che il fabbricato condominiale sito in ### alla via ### n.14 appare visibilmente ed interamente vetusto, oltre che caratterizzato da una radicata e longeva assenza di manutenzione dei beni comuni da parte di tutti i contitolari facenti parte del fabbricato, coinvolti nella presente controversia, compreso evidentemente i . Tale aspetto è stato reiteratamente evidenziato dal CTU in vari passaggi della relazione.   Lo stesso CTU ha rilevato, in diversi punti del suo elaborato, che non sussistono infiltrazioni sull'alloggio di proprietà lato via ### n.15 al piano terra, né sussistono particolari problematiche che possono essere ricollegate a “scassi” per il passaggio di tubazioni, o comunque a manomissioni delle facciate riconducibili ad un diretto intervento umano. Con particolare riferimento all'ammaloramento dei parapetti dei balconi di proprietà posto al secondo piano, il CTU non ha riscontrato la caduta di calcinacci ma ha rilevato che “le cause delle problematiche sono da ricercarsi nella mancanza di manutenzione delle facciate e dei balconi e nella vetustà complessiva del compendio immobiliare”. (cfr. CTU pagg. 188-189. Vedasi anche successivi chiarimenti, ove si specifica ancora: “le cause che hanno dato origine degli elementi edilizi sui quali sono previsti i suddetti interventi sono legate alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria generale del compendio” (pag. 10 chiarimenti del CTU del 21.05.2022). I frontalini dei balconi aggettanti, infatti, proprio se contribuiscono al decoro e alla resa architettonica della facciata non possono che essere considerati beni comuni (cfr. Cass. Civ. sent, 10848 n.2020).   Trattasi quindi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, aventi ad oggetto gli spazi comuni (in particolare le facciate), che dovranno essere decisi e deliberati dal e ripartiti secondo le tabelle millesimali.   Anche con riferimento alle opere effettuate relative alla installazione e successiva rimozione del bauletto, alla luce degli atti di causa si ritiene che tali opere non abbiano avuto nessuna incidenza causale sulle condizioni complessive del fabbricato, che appare semplicemente bisognoso delle opere di manutenzione di cui al computo metrico redatto dal ### Medesimo discorso deve valere per il vano sottoscala ed il cortile lato “andamme.” ### del in questo senso, analogamente alle doglianze relative alla facciata e agli altri spazi comuni (dati anche i millesimi attribuibili alle proprietà e , rileva in parte come fattore esterno, ed in altra parte (con specifico riferimento alla inerzia della creditrice ), quale causa idonea ad escludere la attribuibilità degli ulteriori eventi dannosi lamentati alla convenuta. In questo senso, se la maggioranza dei condomini resta inerte nell'adempiere agli oneri di manutenzione degli spazi comuni, il singolo partecipante potrà stimolare una decisione di carattere condominiale o, in caso di inerzia, adire l'autorità giudiziale nelle forme di cui all'art. 1105, co.4, ### 42 c.c., situazione che non è stata neppure ipotizzata dalla , la quale ha attribuito pretestuosamente tutto quanto rilevato dal CTU a comportamenti umani del singolo (innaffiare le piante, passaggio di tubazioni, scassi, manomissioni, riparazioni erroneamente eseguite e altre analoghe condotte), secondo lo schema della responsabilità ex art. 2043 ### all'apertura del sottotetto, ammalorato in virtù della presenza di piccioni, il CTU ha, sul punto, rilevato che “tale porticina è lasciata aperta e dalla stessa entrano ed escono i piccioni. Inoltre, sono visibili la sporcizia ed il guano lasciati dai volatili. Per l'eliminazione di tali problematiche, occorre chiudere il passauomo di accesso al sottotetto ed effettuare la pulizia della zona in prossimità dell'ingresso dopo essersi assicurati che sia uscito ogni animale, eventualmente inserendo tale clausola all'interno del regolamento di Condominio”. (cfr. CTU pag. 190). Anche in questo caso si tratta pacificamente di uno spazio comune, anche se ad esso si accede tramite la proprietà La convenuta deve, a riguardo, essere condannata a consentire il ripristino dello stato di degrado del sottotetto a spese comuni, come da domanda.   5.1 Sulla violazione delle distanze legali e sulla responsabilità per le infiltrazioni attribuibile ai convenuti e ### essere ora trattate le responsabilità attribuite dall'attrice ai convenuti e afferenti alle condizioni del cortile mappale 280 ed alle opere ivi realizzate, rinviandosi per le premesse relative al regime giuridico ex art. 2051c.c. a quanto detto nel paragrafo precedente, valevoli anche in questa sede. Sul punto, tuttavia, occorre fare una premessa preliminare afferente alla domanda dell'attrice.   ### ha domandato a codesto ### nel proprio atto introduttivo (fra le varie) “di accertare che le predette infiltrazioni sono causate anche dall'ampliamento non autorizzato dell'edificio di proprietà di ed m ediante pavimentazione del locale originariamente indicato come ripostiglio ed oggi occupato dal vano cucine, mediante ampliamento non autorizzato del balcone aggettante su detto cortile a distanza inferiore a quella legale; mediante realizzazione di una intercapedine con blocchetti forati lungo il muro della proprietà - mediante ripetute manomissioni di quest'ultimo e mediante la realizzazione di un pavimento non drenante e di altri manufatti sul cortile; 4. Conseguentemente condannare e a provvedere ad eliminare le infiltrazioni e le umidità generate in danno alla proprietà m ediante realizzazione di un efficiente sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane che si riversano sul cortile e dai fabbricati e relativi accessori che sul cortile prospettano, mediante ripristino delle dimensioni originarie del cortile e demolizione delle costruzioni realizzate senza autorizzazione e che non rispettano le distanze le distanze dalla limitrofa proprietà mediante ripristino a regola d'arte dei muri della stessa proprietà co n recupero dell'originaria caratteristica di muro in pietra traspirante; mediante ripristino di una pavimentazione drenante del cortile e demolizione dei manufatti insistenti sul cortile che limitano la superficie del cortile stesso; mediante rimozione di ogni manufatto o materiale infisso o appoggiato ai muri della proprietà ch e ne limitano la traspirabilità inibendo anche per il futuro ### CP_ ### 43 l'infissione o l'appoggio di qualunque manufatto o altro materiale ai muri della proprietà m ediante ripristino dell'originario spessore dell'intonaco del fabbricato a confine con il cortile in modo che lo stesso intonaco non vada ad occupare neppure in proiezione parte della superficie della facciata del fabbricato mediante realizzazione di canale di gronda e pluviale e relativa condotta di smaltimento delle acque della falda del fabbricato spiovente verso il cortile m appale 280; mediante ogni altro intervento meglio definito e da accertarsi in corso di causa a mezzo ### diretto ad eliminare le suddette infiltrazioni e umidità […] (cfr. atto di citazione, domanda n. 4).   Nei propri scritti conclusivi parte attrice ha lamentato una carenza di istruttoria sulle questioni afferenti alla asserita violazione delle distanze legali ed alla conseguente condanna al ripristino delle “dimensioni originarie” del cortile.   Ebbene, la domanda così formulata, oltre ad essere contenuta in una domanda più ampia avente ad oggetto le cause delle infiltrazioni, appare totalmente generica con riferimento alla violazione delle distanze legali.   Ed invero, il proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare può anche non dare la prova del danno ma deve rigorosamente allegare e provare i fatti afferenti alla costruzione e, soprattutto, alle distanze in concreto violate (cfr. Cassazione civile , II , 06/06/2022, n. 18021). Di recente, inoltre, si è detto che la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno “in re ipsa”, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi di norma presumere l'esistenza di un pregiudizio iuris tantum, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (Cassazione civile, sez. II, 30/06/2022 , n. 20839).   In altri termini, quando si parla di “danno in re ipsa” non ci si riferisce ad un pregiudizio automatico, il cui ripristino o ristoro può essere ottenuto mediante la semplice generica istanza riferita alla edificazione del fabbricato in violazione delle distanze di legge, corredata da una richiesta di espletamento di una ### Trattasi, infatti, di una prova di carattere presuntivo che deve essere ricavata dalle allegazioni, chiare e precise, della parte richiedente. In tali casi, lo scarto concettuale fra onere di allegazione e successivo onere probatorio si riduce notevolmente in favore del primo, spettando pur sempre all'attore l'allegazione di elementi, concreti e specifici, del fatto costitutivo della propria pretesa (in questo senso si vedano, ad esempio, le recenti ### in tema di “danno figurativo” da mancato godimento di un immobile, Cass. Civ. a Sez. ### n. ### del 2022).   Pertanto, in mancanza di chiare e puntuali allegazioni in merito a quali distanze in concreto siano state violate e rispetto a cosa, ogni CTU disposta a riguardo si risolverebbe in una indagine esplorativa in ### CP_ ### 44 merito ai fatti costitutivi della domanda (sui poteri ampi ma non suppletivi del ### si veda Cass. Civ, Sez. Un., 1° febbraio 2022 n. 3086).   Solo successivamente al completamento dell'istruttoria, parte ha indicato e valorizzato, fra i documenti allegati alle osservazioni del ### la sentenza Tar 433/2021 che ha respinto il ricorso dei avverso l'ordinanza del ### di ### che aveva disposto “la demolizione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi per le opere di aumento volumetrico del locale sito in via ### n 16 piano terreno ad uso cucina del ristorante “ , tramite chiusura operata con tamponatura esterna all'intradosso del terrazzino aggettante sul cavedio di cui al foglio 14 mappale 281”, (chiedendone l'autorizzazione al deposito quale atto formatosi successivamente ma in realtà già entrato nel processo). 
Tale documento, tuttavia, non solo non può ritenersi suppletivo del proprio onere di allegazione nel presente giudizio, ma non può ritenersi esaustivo sotto il profilo probatorio in quanto la pronuncia non appare riferita alle distanze privatistiche che in concreto sarebbero state violate rispetto alla facciata frontista (né avrebbe potuto esserlo), ma solo al successivo ed ulteriore ampliamento volumetrico del ristorante fino alla parte finale del poggiolo (quindi non utile rispetto alla odierna domanda di ripristino delle distanze e delle “condizioni originarie” del cortile). La domanda su tale specifico punto deve essere, quindi, rigettata.   ### tutto quanto innanzi esposto, deve ora essere esaminata la questione del concorso dei e della convenuta sulle cause delle lamentate infiltrazioni riferibili all'alloggio posto al piano terra.   ### documentazione fotografica versata in atti e presente nella perizia del CTP si evince che la pavimentazione del cortile sia stata oggetto, nel tempo, di reiterate modificazioni. In punto di cause delle infiltrazioni, tuttavia, il CTU ha rilevato che “le più probabili cause delle lamentate problematiche infiltrative inerenti l'alloggio al piano terra di proprietà (u.i. n. 1) ed il vano scale lato monte sono da ricercarsi nell'umidità di risalita dal terreno, situazione che interessa le murature perimetrali del cortile ### 281 e del cortile ### 280 per l'assenza di sistemi di captazione delle acque meteoriche e nello stato di conservazione delle facciate (i due lati del ### 281, lato andamme e lato ### 280). Queste ultime, infatti, sono ormai vetuste e la malta e/o l'intonaco non svolgono più la propria funzione di protezione dalle infiltrazioni. Un ulteriore contributo che aggrava il quadro infiltrativo è certamente collegato alla copertura ### adibita a terrazzo dell'alloggio al secondo piano di proprietà che ha un'impermeabilizzazione a vista in guaina bituminosa ormai vetusta ed esposta da decenni alle intemperie e ai raggi solari e pertanto consente alle acque meteoriche di percolare ai piani sottostanti, entrambi di proprietà Un ulteriore fattore che non favorisce lo smaltimento dell'umidità dalle murature è la ridotta areazione dei locali determinata dalle caratteristiche costruttive, dalla ridotta esposizione, dalla dislocazione al piano terra e dalla distribuzione delle aperture. 
I costi per il ripristino degli intonaci interni all'alloggio di proprietà al piano terra vengono riportati nel ### a pagina 192 e sommano ad euro 2.596,92 […]oltre IVA”. (cfr. pag. 180 della ###. ### 45 Anche in questo caso, il CTU ha rilevato che le responsabilità attribuibili ai convenuti siano di entità ridotta rispetto a quelle illustrate da parte .   In particolare, il CTU ha rilevato che l'ancoraggio del poggiolo alle pareti laterali del fabbricato siano solo una concausa non rilevante rispetto ai problemi di infiltrazione generatisi nel vano scale, date le condizioni generali delle facciate. Egli ha infatti ritenuto e documentato, con argomenti condivisibili, che l'omessa manutenzione delle facciate abbia rilievo prevalente ed assorbente. Parimenti irrilevante, sotto il profilo eziologico, è l'innalzamento del muro frontista con l'apposizione della tettoia spiovente in ardesia sulla sommità. Anche in sede di risposta alle osservazioni il CTU ha rilevato che il poggiolo non influisce sulla quantità di acqua meteorica che va a riversarsi sul cortile, in quanto essa cadrebbe comunque sul medesimo spazio (cfr. pag. 210 CTU).   Lo scrivente, alla luce dei rilievi fotografici effettuati, ritiene che tale conclusione sia condivisibile, rilevato che essi dimostrano una facciata ancora in pietra nuda, mai manutenuta (pag. 178 CTU), sul retro della quale - più in basso rispetto all'altezza del cortile ed in corrispondenza dei propri locali cantinati - si evince che parte abbia provveduto ad adibire gli stessi ad uso civile abitazione, rivestendo la parete interna con stucco ed intonaco (cfr. pag. 174 e 175).   In sede di chiarimenti, tuttavia, il CTU ha ricondotto l'eziologia e le responsabilità afferenti all'umidità di risalita, in misura pari al 20% ad un non corretto regime di convoglio delle acque meteoriche di proprietà e nella misura del 30% alle percolazioni provenienti dal terrazzo ###, sia pur per il tramite delle mura perimetrali portanti del fabbricato, ripartendo il restante 50% fra le condizioni vetuste della facciata e le condizioni intrinseche dell'alloggio (cfr. pag. 14 dei chiarimenti del 21.05.2022).   Lo scrivente ritiene di doversi in parte discostare da tale conclusione, alla luce della documentazione fotografica presente agli atti e dei rilievi del CTP (pag. 86 perizia , in parte riportati anche nella ### dimostrativi di un vero e proprio “effetto piscina” che evidentemente si verifica a causa di una non corretto scolo delle acque meteoriche sul cortile mappale 280, di proprietà ove convogliano le acque pluviali provenienti in parte dal terrazzo ed in parte dalla proprietà . È evidente che l'acqua trova sfogo laterale nel perimetro posto in corrispondenza con i locali di proprietà , sia pur originariamente cantinati.   Né rileva la asserita “regolarità urbanistica” dei tre pozzetti presenti al di sotto della pavimentazione “semplicemente” ripristinata in mattoni, genericamente dedotta dai convenuti. Quale che siano le soluzioni rimediali concesse dal (problema che si pone, al più, in fase esecutiva, per il quale è comunque possibile rinviare in questa sede al sistema di drenaggio escogitato dal ###, si ritiene che sia eziologicamente provata la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. dei convenuti e nel la misura del 70%, motivo per cui costoro dovranno essere condannati, in solido fra loro, alla refusione del 70% dei costi di ripristino relativi alla impermeabilizzazione del cortile mapp. 280 e alla ### 46 realizzazione di un adeguato sistema di tubazioni pluviali, oltre che al 70% dei danni interni rilevati nei locali , ovvero nella misura di € 1.108,87 (oltre ###; La rimanente quota va imputata, in parti uguali, alle condizioni vetuste delle facciate e dello stesso immobile in proprietà , da escludersi ex art. 1227, co.1, c.c. per i motivi già esposti in premessa (punto 5).   Trattandosi di credito risarcitorio, sulle somme così riconosciuta decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dal mese di dicembre del 2017 fino alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ### 6. Su tutte le altre domande di ripristino dei beni e degli spazi comuni; Per quanto riguarda tutte le altre domande aventi ad oggetto gli spazi comuni, specificamente rivolte nei confronti di e relative alle varie forature, agli scassi, ai danneggiamenti, alla rimozione delle crene su porzioni di facciate, ai grossi fori nelle due facciate ad angolo comproprietà e ai “blocchetti forati” (quest'ultima problematica neanche rilevata dal ###, nonché al ripristino delle condizioni del locale sottoscala antecedentemente tamponato, alle “rinzaffature” ed intonacature delle facciate e a tutte le alte asserite manomissioni, si ritiene che i danni siano da ricondursi interamente alla omessa manutenzione dei beni Le domande devono quindi essere rigettate.   Anche la domanda afferente al ripristino dei marciapiedi e dei cortili in ciottoli deve essere respinta in quanto trattasi di questione afferente ai beni comuni, già oggetto di ordinanza sindacale di ripristino. Fra l'altro, l'ordinanza del versata in atti non ha operato distinzioni fra i destinatari, specificamente individuati nei proprietari e 6. Sul diritto di ispezionare il lastrico di copertura e sul diritto di ispezionare ilo locale sottoscala. Sulla occupazione dello spazio dal vano già esistente aperto lato “andamme” e sulla relativa condanna al ripristino nei confronti dei convenuti . Sulla domanda di rimozione del condizionatore rivolta nei confronti dei convenuti .   ### alle questioni residuali, diverse dalle cause delle infiltrazioni, deve ritenersi che le relative domande siano solo parzialmente fondate.   I terrazzi di copertura ###, ###, ###, e ###, pur essendo di uso esclusivo, sono pacificamente destinati alla copertura delle altre proprietà immobiliari. Gli accessi, quindi, potranno avvenire solo per motivazioni di carattere tecnico e la loro regolamentazione può essere governata solo da un regolamento di condominio. La relativa domanda relativa all'accertamento del diritto di ispezionare i terrazzi deve essere, quindi, dichiarata inammissibile. ### 47 Diverso discorso vale per il vano sottoscala, per il quale, nel dubbio, deve valere la presunzione di condominialità, e quindi di contitolarità. È possibile, quindi, in questa sede accertare il diritto di accesso e di pari godimento di parte di tale bene comune, paritariamente a quello degli altri condomini.   ### alla finestra lato andamme, si ritiene che lo spostamento in avanti di pochi centimetri sia talmente irrilevante (circa 2 cm la cornice e 8 cm il davanzale, cfr. pagg. 186 - 187) da rendere la domanda del tutto emulativa.   ### al condizionatore, si rileva che non ne è stata contestata la non tollerabile rumorosità. I convenuti devono quindi essere condannati alla rimozione.   7. sulla domanda di condanna ex art. 614bis c.p.c.   Tale strumento prevede la possibilità che venga comminata dal giudice, a seguito di una attenta ponderazione che tenga conto del valore della controversia, della natura della prestazione e del danno quantificato o prevedibile, una c.d. astreinte, ovvero una misura coercitiva economica per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Detta norma, inserita mediante la l. 69/2009 e riformata con l 132/2015, prevede ora due soli limiti: il primo, afferente alla prestazione, che non può consistere nel pagamento di una somma di denaro; il secondo consistente nella esclusione - già originariamente contemplata - della materia giuslavoristica dal proprio ambito applicativo. È stato reciso, invece, ogni legame testuale con l'infungibilità della prestazione, già in precedenza intesa dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalente come “infungibilità” in senso ampio, anche solo derivante da difficolta insite nella complessità dell'esecuzione o sottese alle tempistiche processuali, e non in termini di incoercibilità assoluta della prestazione (cfr. Trib. Terni, ord. del 04/08/2009). Si deve quindi ritenere che, ad oggi, tale domanda sia accoglibile a prescindere dalla stretta fungibilità della prestazione (cfr. Cass. civile, sez. VI, 01/12/2021, n.###, che a sua volta richiama Cass. n. 18779 del 2014 e Cass. n. 19454 del 2011). 
Nel caso di specie, tuttavia, l'inerzia nella risoluzione delle problematiche relative agli spazi comuni, ed in parte anche quelle relative alla rimozione cause dell'infiltrazioni, ha caratterizzato per lungo tempo l'intero complesso condominiale, di cui rappresenta uno dei condomini di maggioranza. Data anche la natura fungibile delle prestazioni, pertanto, si ritiene del tutto inopportuna la comminatoria di una misura coercitiva.   8. spese di lite A tal riguardo, si rileva che i procedimenti in epigrafe venivano riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, pur mantenendo la loro autonomia. Appare tuttavia opportuno rammentare che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente ### 48 unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, e la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (cfr. Cass. civ. sez. I, 10/07/2014, n.15860; Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2006 n. 15954).   Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, ai fini del governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del combinato disposto degli artt. 91 e ss. c.c. e del D.M. 55/2014 - così come modificate dal DM 147/2022, trattandosi di attività professionale esauritasi antecedentemente alla sua entrata in vigore ex art. 6 - e pertanto: - con riferimento al giudizio n. RG 543/2018, quanto ai rapporti fra l'attrice e la convenuta principale occorre considerare che nel rapporto fra le domande rispettivamente formulate (al netto delle riconvenzionali riproposte identiche nell'altro giudizio) vi sia stata una sostanziale soccombenza reciproca. Ciò legittima questo ### a compensare le spese di lite fra queste due parti.   ### ai rapporti fra le parti principali ed i terzi chiamati in causa, trattandosi di domanda di accertamento di interesse comune per la quale nessuno può essere considerato effettivamente soccombente - ad eccezione di , che però ha posto questioni estremamente marginali e di agevole definizione - sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite fra tutte le altre parti in causa.  - con riferimento al giudizio n. RG 1261/2018, data la sostanziale soccombenza di e ed con riferimento a buona parte delle domande principali sollevate dall'attrice i primi devono essere condannati, in solido fa loro, alla refusione delle spese di lite sopportate dalla attrice e che qui si liquidano mediante i medesimi parametri di legge, dimidiate al 50% per soccombenza reciproca e parziale con riferimento alle altre domande aventi ad oggetto gli spazi comuni. Trattandosi di domande di valore indeterminato, esse si liquidano mediante applicazione della tabella 2, fascia III (tutte le fasi, valori medi, al 50%), in € 2.538,50 per compensi professionali, con aumento del 10% per la presenza di parte , il quale, assistito dal medesimo difensore ex art. 4, ha fatto proprie le difese e le domande spiegate dalla attrice nei confronti della convenuta principale, oltre ad € 545,00 per spese vive, da versarsi in favore di ### inoltre soffermarsi su una ulteriore questione.  nel primo procedimento 1261/2018 ha frammentato le proprie domande risarcitorie e di ripristino dello status quo ante in 13 domande di accertamento e condanna. Nel successivo giudizio 543/2018 incardinato da la medesima parte, nelle vesti di convenuta, oltre a prendere posizione sulle domande formulate nei propri confronti ha spiegato 21 domande riconvenzionali, riproponendo buona parte delle medesime questioni - alcune di queste anche futili nell'economia del ### 49 giudizio - già sollevate nel primo procedimento, duplicandole (e quindi raddoppiandole) in domande di accertamento e condanna, presumibilmente al fine di garantirsi la trattazione unitaria dei giudizi ( conclusioni comparsa di costituzione ).   All'esito del giudizio riunito, ha quindi depositato 51 pagine di precisazione delle conclusioni.   A tal riguardo, si rileva che il legislatore ha inserito all'art. 96, co.3, c.p.c. una vera e propria pena pecuniaria che, diversamente dall'indennizzo di cui al co.1, può essere inflitta per sanzionare quella parte che abbia abusato dello strumento processuale o che abbia appesantito inutilmente il corso della giustizia agendo con dolo o per imprudenza (cfr. Cass. Civ. del 19.04.2016, n.7726; Cass. Civ. dell'8.02.2017, n.3311; Trib. Roma, 28.09.2017), strumento che è indipendente dalla prova del danno e che è rimesso ad una valutazione discrezionale del giudicante (cfr. Cass. Civ. 19.04.2016, n.7726; Cass. Civ. 11.02.2014, n.3003).   Nel caso di specie, la condotta processuale tenuta da non solo si è risolta in un sovradimensionamento di domande di agevole definizione ma ha reso più complessa l'esplicazione delle difese delle altre parti chiamate in causa, della fase istruttoria, nonché più onerosa la trattazione ed il sindacato giudiziale sulle questioni da essa stessa sollevate e ritenute all'esito fondate. La medesima parte deve, pertanto, essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria che lo scrivente ritiene equo quantificare in € 1.000,00 nei confronti di ciascuna delle parti costituite.  P.Q.M.  ### adito, definitivamente pronunciando sulle domande così proposte nelle sopraindicate cause riunite: - con riferimento al giudizio n. RG 543/2018 promosso da : RIGETTA la domanda di accertamento della proprietà esclusiva del corridoio contrassegnato alla lettera “F” della perizia formulata da ed il conseguente diritto di ricostruzione del portoncino a spese di parte ; RIGETTA la domanda riconvenzionale di riconoscimento di una servitù su detto passaggio, formulata dalla convenuta , in quanto inammissibile; ACCOGLIE la domanda di inibitoria al ripristino del portoncino e, per l'effetto, ### a la ricostruzione del portoncino nel corridoio comune, “lato andamme”; RIGETTA la domanda di rimozione del canniccio sul portoncino del medesimo corridoio, lato cortile, formulata da parte ; RIGETTA la domanda di ripristino del cassonetto di contenimento formulata dalla attrice in quanto inammissibile; RIGETTA la domanda di inibitoria al ripristino della bucatura ad arco formulata dalla convenuta, in quanto inammissibile; ### 50 DICHIARA cessata la materia del contendere con riferimento alle reciproche domande di sgombero dei corridoi di uso comune; ACCOGLIE le domande di accertamento della esistenza di un fabbricato condominiale, per la coesistenza di proprietà individuali e spazi comuni, e dichiara che il valore delle rispettive proprietà, esclusive e comuni, delle parti è quello indicato nelle tabelle millesimali redatte dal CTU ing.   a lle quali si rinvia integralmente, che qui si abbiano per ripetute e trascritte; COMPENSA interamente le spese legali fra ed ### interamente la spese fra le parti principali ed i terzi chiamati in causa e fra questi ultimi; - con riferimento al giudizio n. RG 1261/2018 promosso da : ACCERTA che e hanno subito danni all'immobile in loro comproprietà sito in #### n.14, posto al primo piano, meglio identificato come da domanda, pari ad € 4.034,00 (oltre iva) e per l'effetto ### al risarcimento del danno così quantificato in favore dei creditori. Trattandosi di credito risarcitorio, sulla somma così riconosciuta decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dal mese di dicembre del 2017 fino alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti #### al ripristino integrale della guaina e della impermeabilizzazione del terrazzo di sua proprietà, o comunque in suo uso esclusivo, compreso i parapetti di questo, nonché alla rimozione dei vasi ornamentali e alla realizzazione di un adeguato sistema di scarico pluviale e alla realizzazione degli interventi afferenti al terrazzo così come individuati dal ### il tutto a propri costi e spese; in accoglimento della domanda della convenuta posta in via gradata, ### che nei rapporti interni fra da un lato e i condomini e da ll'altro, sia i costi che i danni sono da ripartirsi nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3.  ### che e hanno subito danni all'immobile in loro comproprietà sito in #### n.14, posto al piano terra, meglio identificato come da domanda, pari ad € 2.217,75 (oltre iva); e, per l'effetto, ### i convenuti e , in solido fra loro, al risarcimento dei danni subiti da e quantificato nella minor somma di € 1.108,87 (oltre ###; ### di credito risarcitorio, sulla somma così riconosciuta decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dal mese di dicembre del 2017 fino alla pronunzia della presente sentenza, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti #### 51 ### la domanda n. 4 formulata da e, per l'effetto, ### ed in solido fra loro, a provvedere a loro spese al ripristino della pavimentazione del cortile mapp. 280 tramite adeguato sistema di drenaggio delle acque piovane e, a spese , allocazione di adeguato sistema di scarico pluviale e delle acque nere su proprietà , nelle modalità esecutive individuate dal #### lo stato di degrado del sottotetto del corpo principale del fabbricato mapp. 287 e per l'effetto ### consentire l'esecuzione, a spese comuni, degli interventi necessari al ripristino dello stesso; RIGETTA tutte le altre domande di ripristino formulate nei confronti dei convenuti da e ; RIGETTA la domanda n.12 afferente all'avanzamento delle cornici e del davanzale della apertura presente sul mappale 1022 in quanto inammissibile ex art. 100 c.p.c.; RIGETTA la domanda n.13 di adozione di misura coercitiva ex art. 614bis c.p.c.; ### l'attrice e ed alla refusione delle spese di lite liquidate in € 2.792,35 per compensi professionali ed € 545,00 per spese vive, oltre spese di CTP se documentate, da versarsi in favore di e ; PONE le spese di CTU per il 50% a carico delle parti , , , ; il restante 50% a carico di , e d ; ### ex art. 96, co.3, c.p.c. al pagamento di una pena pecuniaria pari ad € 1.000,00 nei confronti di ciascuna delle parti costituite; Così è deciso. Si comunichi ### 21/12/2022 

Il Giudice
dott. ####


causa n. 543/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Riccardo Spagliardi

M
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 16218/2023 del 08-06-2023

... contribuito a realizzarla a prescindere dalla quota di terreno rilasciata da ciascuno di essi. Il giudice del gravame, invece, riteneva che a prescindere dalla natura della strada vicinale all'esito della CTU era emerso che lo stato di fatto dei luoghi era contraddis tinto da una strada interpoderale, appartenente per diverse porzioni a più mappali intestati a d iversi proprietari. La porzione fondiaria che costituiva la strada controversa ricadeva per la gra n parte sul mapp ale 23 4 di proprietà di ### e quindi sul mappale 232 di proprietà ### infine, per la minima parte sul mappale 235 di proprietà ### ora ### Dunque, anche se il terreno costituente la strada non era soggetto a una servitù di passaggio in quanto di proprietà comune di tutti coloro che avevano contribuito a re alizzarla a prescindere dalla quota di terreno rilasciata a ciascuno di essi si rendeva necessario pur sempre un accordo tra i diversi proprietari. Nel caso di specie, preso atto che l'attore proprietario della porzione maggiore assoggettata al transito ovvero il mappale 234 non aveva impugnato la sentenza, non bastava ad integrare il necessario accordo per il conferimento del sedime che il mappale 235 intestato (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12500/2017 R.G. proposto da: #### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avvocato ### (###) che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro ##### elettivamente domiciliati in ####.G. BELLI, 27, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che li rappresenta e difend e unit amente all'avv.to ### (###),; - controricorrenti - Ric. 2017 n.12500 sez. ### - ud. 06/04/2023 Avverso la SENTENZA della CORTE D'### 1971/2016 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal ### Letta le conclusioni del P.G. dotto #### 1. ### e ### convenivano in giudizio ### e ### chiedendo accertarsi l'inesistenza della servitù di passaggio a favore dei fondi siti in comune di ### foglio 5 mappale 230, 231, 232 intestati ai convenuti e a carico dei fondi attorei censiti ai mappali 235, 377, 384-234.  2. I conv enuti chiedevano di rigettare la dom anda e, in via riconvenzionale, di dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio a carico dei propri mappali 232-56 con ordine di far cessare ogni transito.  3. Il Tribunale rigettava l'actio negatoria ser vitutis così come anche la domanda riconvenzionale.  3. #### e ### eredi di ### nel frattempo deceduta, proponevano appello avverso la suddetta sentenza.  4. ### e ### resistevano all'appello.  5. La Corte d'Appello di Venezia accoglieva l'impugnazione e in riforma della sentenza del Tribunale di ### dichiarava l'inesistenza della servitù di passaggio a favore dei fondi censiti in comune di ### sezione a foglio 5 mappali 230, 231, 232 e a carico del mappale 235.  ### la Corte d'Appello non poteva essere condiviso il rilievo del Tribunale che, pur avendo ritenuto sussistente il titolo legittimante l'azione degli attori non essendo contestato che i mappali 234 235 fossero di loro proprietà, aveva rigettato la domanda perché il passaggio aveva natura di strada vicinale la quale, per sua essenza era ### 2017 n.12500 sez. ### - ud. 06/04/2023 di proprietà di tutti i frontisti che avevano contribuito a realizzarla a prescindere dalla quota di terreno rilasciata da ciascuno di essi. 
Il giudice del gravame, invece, riteneva che a prescindere dalla natura della strada vicinale all'esito della CTU era emerso che lo stato di fatto dei luoghi era contraddis tinto da una strada interpoderale, appartenente per diverse porzioni a più mappali intestati a d iversi proprietari. La porzione fondiaria che costituiva la strada controversa ricadeva per la gra n parte sul mapp ale 23 4 di proprietà di ### e quindi sul mappale 232 di proprietà ### infine, per la minima parte sul mappale 235 di proprietà ### ora ### Dunque, anche se il terreno costituente la strada non era soggetto a una servitù di passaggio in quanto di proprietà comune di tutti coloro che avevano contribuito a re alizzarla a prescindere dalla quota di terreno rilasciata a ciascuno di essi si rendeva necessario pur sempre un accordo tra i diversi proprietari. Nel caso di specie, preso atto che l'attore proprietario della porzione maggiore assoggettata al transito ovvero il mappale 234 non aveva impugnato la sentenza, non bastava ad integrare il necessario accordo per il conferimento del sedime che il mappale 235 intestato alla ### figurasse interessato dalla strada interpoderale per una modesta porzione sia nella mappa di impianto sia in q uella di visura. ### canto, neanche erano insuff icienti le deposizioni testimoniali dalle quali risultava che, indipendentemente dalle singole intestazioni di proprietà, la strada era di fatto utilizzata dai convenuti per il passaggio anche sopra il mappale 235. Dunque, l'appello doveva essere accolto.  6. ### e ### hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi di ricorso.  7. ### i, #### hanno resistito con controricorso. Ric. 2017 n.12500 sez. ### - ud. 06/04/2023 8. #### con memoria depositata in prossimità dell'udienza h anno dato atto dell'intervenuto decesso di ### e hanno insistito nella richiesta di inammissibi lità o rigetto del ricorso 9. Fissato all'udienza pubblica del 6 aprile 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art.  23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall'art. 7 del decreto-legge 105 del 2021 , convertito n ella legge n. 126 del 2 021, e prorogata dall'art. 8 del d. l. n. 198 del 2022, convertito con modifiche dalla l. 14 del 2023, senza l'intervento del ### e dei difensori delle parti, non aven do nessuno degli inte ressati fatto richiesta di discussione orale.  10. ### curatore Ge nerale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'inammissibilità del primo motivo di ricorso il rigetto del secondo e l'accoglimen to del terzo, quarto e quinto motivo con assorbimento del sesto.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli articoli 345, 350, secondo comma, 359 c.p.c. e 110 e 1 12 c.p. c. laddove la sent enza n on ha accolto l'eccezione svolta d agli appellati di difetto di legitt imazione degli appellanti, dichiaratisi eredi dell'attrice ### senza documentare tale asserzione. Il mancato accoglimento di tale eccezione costituirebbe altresì violazione degli articoli 345, 350, secondo comma, 359 c.p.c. e integrerebbe un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. 
La censura at tiene alla e ccezione formulata con la comparsa conclusionale in appello circa la mancanza di prova della qualità di eredi della defunta ### Pertanto, mancando la prova del decesso e il ### 2017 n.12500 sez. ### - ud. 06/04/2023 grado di parentela con la defunta o l'esistenza di altri eredi o l'avvenuta accettazione dell'eredità, l'appello andava dichiarato inammissibile. 
La Corte d'Appello non solo non ha accolto l'eccezione ma non si è nep pure pronunciata sulla stessa quantomeno a confutazione. Vi sarebbe dunque anche un'omissione di pronuncia.  1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato. 
I ricorrenti asseriscono di aver eccepito la mancanza di prova della qualità di eredi con memoria conclusionale in appello. In proposito, deve darsi continu ità al segu ente principio di diritt o: «### di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia tardivamente sollevato eccezioni in proposito (ne lla specie con la comparsa conclusionale di primo grado), dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo» (### 2, Sent. n. 25341 del 2010, Rv. 615203). Peraltro, nella specie, non vi è stata alcuna omessa pronuncia, in quanto la Corte d'Appello ha espressamente qualificato gli allora appellanti, #### e ### eredi di ### o e ha anche accolto il loro appello. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (### 2, n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 - 01; ### 5, n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 - 01; ### 1, n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 - 01).  2. Il seco ndo motivo d i ricorso è così rubricato: nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'articolo 112 c.p.c. laddove la Corte d'Appello ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione svolta dagli appellati in ordine all'inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 342 c.p.c. La medesima censura è proposta con riferimento ### 2017 n.12500 sez. ### - ud. 06/04/2023 all'omesso esame ci rca un fatto decisi vo per il giudizio ogge tto di discussione tra le parti. 
Il ricorrente riporta integralmente la comparsa di risposta prodotta in appello evidenziando di aver eccepito l'inammissibilità del gravame per non essere state indicate le parti del provvedimento appellate, la modifica alla ricostruzione del fatto e le specifiche violazioni di legge. 
La senten za impugnata avrebbe violato l'articolo 342 c.p.c.  avendo omesso di dichiarare inammissibile l'appello.  2.1 Il secondo motivo è inammissibile. 
Da u n canto la cen sura difetta di specifi cità. Infatti, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art, 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso , nel loro impiant o specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia den unciato un error in procede ndo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inam missibilità) il contenuto della critica mossa alla senten za impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciat o, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (### 1, Ord. n. 29495 del 2020). 
Inoltre, anche in questo caso deve richiamarsi il principio sopra indicato di rigetto implicito dell'eccezione, avendo la sentenza accolto l'appello e dunque avendolo ritenuto certamente ammissibile sotto tutti i profili di cui all'art. 342 c.p.c. 
Infine, il motivo è inammissibile anche in applicazione dell'art. 360 bis c.p.c.. come interpretato da questa Corte a ### con la pronuncia n. 7155 del 2017. Ric. 2017 n.12500 sez. ### - ud. 06/04/2023 In proposito deve richiamarsi la pronuncia n. 27199 del 2017 di questa Corte, sempre a ### che ha affermato il seguente principio di diritto: Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza im pugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragi oni addo tte dal primo giu dice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decision e da contrapporre a quella di primo grado, ten uto conto della permanente n atura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (### U, Sent. n. 27199 del 2017).  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d. lgs. n. 1446 del 1918 e degli articoli 922 939, comma 1, codice civile nell'interpretazione pacifica della Corte di Cassazione ovvero violazione degli articoli 26 97 c.c. e 2729 laddove la sentenza h a ritenut o necessario per il sorgere de lla communio incidens un accordo tra i proprietari dei fondi latistanti.  ### della strada vicinale privata non ha quale presupposto un accordo tra le parti ma solo il fatto materiale, non neg oziale, del conferimento. La Corte d'Appello ha ritenuto di accogliere l'appello sulla base della mancanza di un accordo tra le parti in violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità.  4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto d ecisivo per il giud izio oggetto di discussione tra le p arti laddove la sentenza ha affermato e nello stesso periodo negato che per ### 2017 n.12500 sez. ### - ud. 06/04/2023 il sorge re della communio incidens sia necessario un accordo tra i proprietari dei fondi latistanti. 
La censura è ripetitiva d ella precede nte sotto il profilo della motivazione contraddittoria tale da doversi ritenere del tutto mancante e, quindi, indice di omessa considerazione del fatto rappresentato dalla comproprietà di strada formata ex collatione agrorum. La Corte d'Appello, da un lato, ha affermato che il terreno che forma la strada vicinale non resta di proprietà individuale di ciascuno dei conferenti e, dall'altro, ha affermato che è necessario che sussista un accordo tra le parti in mancanza di titoli che dispongano diversamente o regolamento la communio incidens di una strada agraria. Sussisterebbe, pertanto, il contrasto irriducibile tra affermazioni che compongono la motivazione su una questione decisiva.  5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza del procedimento in relazione agli articoli 101 c.p.c. 112 c.p.c. 342 e 345 c.p.c. 324 e 2909 La Corte d'Appello avrebbe negato la natura di strada ### in comproprietà delle parti in forza di un argomento non corretto in diritto sulla base di un'affermazione mai avanzata in giudizio e, dunque, non provata. Sotto quest'ultimo profilo i ricorrenti non avrebbero avuto la possibilità di argomentare l'assunto della Corte o di articolare prove in merito. Pertanto, la decisione della Corte d'Appello costituirebbe un evidente terza via, in violazione dei fondamental i principi del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato del divieto di ius novorum in appello.  6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto d ecisivo per il giud izio oggetto di discu ssione tra le parti laddove, esclusa l'esist enza di una communio incidens sulla strada interpoderale de qua ha concluso ex abrupt o ritenendo fondata la domanda degli appellanti senza alcuna motivazione e senza valutare ### 2017 n.12500 sez. ### - ud. 06/04/2023 se sussistesse almeno un diritto di servitù a vantaggio dei fondi 230, 131, 132 e a carico della stradina in oggetto. 
Una volta esclusa erroneamente la natura di strada privata agraria la Corte d'Appello non si sarebbe pronunciata sulla esistenza o meno della servitù ammessa dagli stessi appellanti sia pure su mappali diversi ma sempre di proprietà dei ricorrenti.  7. Il terz o e il quarto motivo di ricorso sono fondati e il loro accoglimento determina l'assorbimento dei restanti quinto e sesto. 
La Corte d'Appello ha errato nel ritenere mancante il «necessario accordo» per la formazione della comunione, richiaman do tuttavia insegnamenti di legittimità invece deponenti in senso contrario («In mancanza di titoli ch e dispo ngano un diverso regolam ento, la communio incidens di una strada agraria privata sorge per il solo fatto che essa sia stata costituita con il conferimento di sedime dei fondi latistanti, sicché, in tal caso, il diritto di proprietà pro indiviso dell'intera strada e la facoltà di utilizzarla, per tutto il percorso e in tutte le direzioni, spetta a tutti i comun isti, senz a che rilevi la circostanza, che una porzione di detta strada (nella specie, quella finale) sia divenuta, per ambedue i lati che vi si affacciano, di proprietà di un unico frontista, non trovando applicazione l'istituto dell'estinzione per confusione ex art. 1072 cod. civ., che ha ad oggetto solo il diritto di servitù»: (così appunto ### 2, Sent. n. 25364 del 28/11/2014 Rv.  633498-01, nonché, tra le altre, ### 3, Sent. n. 24622 del 26/11/2007 Rv. 600474-01 e ### 3, Sent. n. 26689 del 6/12/2005 Rv. 585889- 01). 
Rileva il Collegio che la m otivazione della Corte d'App ello è insanabilmente contraddittoria e, dunque, apparente, per impossibilità di ricavare la logicità del ragionament o inferenziale del giudice, in particolare, nella parte in cui, dopo aver espressame nte affermato l'esistenza di una strada interpode rale in compro prietà formata d a ### 2017 n.12500 sez. ### - ud. 06/04/2023 collatione agrorum, ha rite nuto necessario un acco rdo tra i diversi proprietari e, «preso atto della mancata impugnazione del proprietario della porzione m aggiore assoggettata al transito», ha rit enuto mancante il suddetto accordo per il conferimento del sedime. 
Nel caso di specie, la intrinseca ed insanabile contraddittorietà del percorso argomentativo svolto dalla Corte d'Appello rende impossibile comprendere le ragioni della decisione. In altri termini non risultano percepibili quale siano le ragion i che hanno fondato l'accoglimento dell'appello. Infatti, le argomentaz ioni offerte sono obiettivamente inidonee a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e non consentono alcun controllo sull'esattezza, logicità e congruenza del ragionamento del giudice (in tal senso tra molte: Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014).  8. La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta i primi due e dichiara assorbiti il quinto e il sesto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'### llo di ### in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta i primi due e dichiara assorbiti il quinto e il sesto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'### di ### in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità ### deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Varrone Luca

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 3404/2023 del 31-03-2023

... realizzazione all'attore di opere edilizie sulla striscia di terreno che divide il locale commerciale “il Sorriso” ed il ### sul presupposto dell'esclusiva titolarità di tale striscia di terreno in capo al condominio sulla quale l'attore avrebbe, in base all'atto per notar ### dell'8.4.1966, solo una servitù di passaggio; - l'attore, a sua volta, contestava l'esclusiva titolarità dell'area cortilizia frontista rispetto al fabbricato condominiale perché pertinenziale dell'unità al piano terra; dato risultante dall'elaborato planimetrico per notar ### del 30.07.1953 con cui ### che ne era l'unico proprietario, donava ai suoi undici figli l'intero fondo riportato alla partita 541- figlio 16-particella 86-87 della consistenza di HA 2.62.55 contestualmente lottizzato; - l'appezzamento di terreno individuato con il n. 6, originariamente assegnato a ### attualmente corrispondente alla particella n. 238 del foglio 16, era quello sul quale era sorto il condominio ### - l'appezzamento di terreno individuato con il n. 11, originariamente assegnato a ### quale nudo usufruttuario ed a ### quale nudo proprietario, attualmente corrispondente alla particella 239 del foglio 16, era quello sul quale era (leggi tutto)...

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n. 13748/2016 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Di Napoli Quarta Sezione Civile Il Tribunale di Napoli - in persona del Giudice Unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### procedimento iscritto al n. 13748 del ### degli ### dell'anno 2016, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 15.11.22, sostituita dal deposito di note scritte ed avente ad oggetto: regolamento di confini tra fondi limitrofi e vertente TRA ### nato a ### in data ###, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via ### D'### n. 31; #### nata a ### il ###, COSTIGLIOLA ### nata a ### il ###, ### nato a Napoli il ###, ### nata a Napoli il ###, ### nato a ### di ### il ###, ### nata a Napoli il ###, ### nata a Napoli il ###, #### nata a Napoli il ###, ### nato a Napoli l'1.07.1953, ### nato a ### il ###, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in atti, dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla via ### n. 53 INTERVENTORI/ ### attori in riconvenzionale E ### nato a Napoli il ###, ### nato a Napoli l'1.04.1957, ### nato a ### l'1.03.1960, ### nata a ### di ### il ###, ### nato a ### il ###, ###, nata a Napoli il ###, ### nato a ### il ###, ### nata a ### il ###, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in atti, dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla via ### n. 53 ### Attori in riconvenzionale ###. ###. 5-80070 ### in persona dell'amministratore p.t. e ### nata a ### il ###, ####'udienza del 15.11.2022, tenuta con la modalità della trattazione scritta, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: ###. ### per l'attore, ha chiesto: “1) ### e stabilire, in base ai rispettivi titoli di acquisto e di provenienza, alle mappe catastali nonché alle risultanze della ### che ha individuato i vertici A e B delle dividenti dei lotti di causa, l'esatto confine tra l'area scoperta pertinenziale alla consistenza immobiliare di proprietà del sig. ### di ### riportata nel ### del Comune di ### al foglio n. 16 - particella n. 239 - sub. 2, e quella frontista, annessa al fabbricato “### Belato”, individuata catastalmente con la particella n. 238 del medesimo foglio n. 16. 2) Per l'effetto, una volta stabilito l'esatto tracciato dei confini delle rispettive aree pertinenziali ai fabbricati per cui è causa, individuati rispettivamente con le particelle 239 sub. 2 e n. 238 del foglio n. 16 del N.C.E.U. del Comune di ### condannare tutte le parti convenute in giudizio, ciascuna per quanto di ragione, al rilascio delle porzioni di terreno dalle stesse eventualmente utilizzate tenuto conto che l'effetto recuperatorio è conseguenziale alla eliminazione dell'incertezza sul confine. 3) Rigettare ogni domanda proposta dagli interventori e/o convenuti in riconvenzionale ed in particolare quella di usucapione, introdotta in via subordinata, in quanto inammissibile oltre che infondata e non provata. 4) Con vittoria di spese e competenze del giudizio da liquidarsi secondo il DM 147/2022. Si chiede che il G.U. voglia concedere i termini di cui all'art. 190 cpc.” Gli avv.ti ### e ### per tutti i loro assistiti, oltre a reiterare le loro richieste istruttorie, in via subordinata al mancato accoglimento delle stesse hanno così concluso: “in rito - essendo emerso dai titoli di provenienza prodotti dall'attore che quest'ultimo insieme al fratello ### ha acquisito la ### inizialmente compendio immobiliare unitario e di poi fatto oggetto di divisione in ristorante (### di ### ed albergo (### di ### , ove il GU non ritenga di disporlo d'ufficio, si chiede di essere autorizzati alla chiamata in causa del sig. ### di ### (nato a ### il ### c.f. ###) residente ###, asserito comproprietario dell'area cortilizia oggetto del presente processo nell'arco temporale di utilizzo uti domini dell'area da parte dei condomini convenuti in riconvenzionale, e quindi in qualità di litisconsorte necessario; nel merito - previo accertamento della carenza di interesse ad agire dell'attore , rigettare la domanda così come formulata da ### in quanto infondata sia in fatto che in diritto , statuendo che egli, in qualità di proprietario dell'originariamente unitario compendio “### Sorriso” , ed oggi del solo ristorante , è titolare della servitù di uso del pozzetto di scarico fognario del condominio ed accesso all'area cortilizia per la manutenzione dello stesso come emerge dai titoli di proprietà dei convenuti - nella non creduta ipotesi in cui venga accertato sulla scorta dei soli titoli prodotti che parte dell'area cortilizia de qua sia di proprietà dell'attore, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarare in favore dei convenuti , ed in ragione della rispettiva quota millesimale, l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà della porzione di terreno oggetto del presente giudizio contigua all'aera cortilizia condominiale - condannare ### al pagamento in favore dei convenuti in epigrafe delle spese e competenze professionali del giudizio”.  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Va premesso che la lunga durata del giudizio, pendente da oltre 6 anni, rende opportuna per esigenze di chiarezzauna breve sintesi dello sviluppo processuale della controversia, sebbene non sia più imposta dalla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009. 
Tanto premesso va evidenziato che con atto di citazione, per la prima udienza del 12.09.2016, ### di ### ha citato in giudizio il ### in #### alla via E. ### n. 5 innanzi a questo Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e stabilire, in base ai rispettivi titoli di acquisto e di provenienza ed alle mappe catastali, l'esatto confine tra l'area scoperta pertinenziale alla consistenza immobiliare di proprietà del sig. ### di ### riportata nel ### del Comune di ### al foglio n. 16 - particella n. 239 sub 2, e quella frontista, annessa al fabbricato “### Belato”, individuata catastalmente con la particella n. 238 del medesimo foglio n. 16; 2) per l'effetto, una volta ristabilito l'esatto tracciato, dei confini delle rispettive aree pertinenziali ai fabbricati per cui è causa, individuati rispettivamente con le particelle n. 239 sub 2 e 238 del foglio 16 del N.C.E.U. del Comune di ### condannare il ### convenuto, per quanto di ragione, al rilascio della porzione di terreno indebitamente incorporata nel proprio confine ed utilizzata come propria ed a far cessare le indebite molestie; 3) con vittoria di spese e competenze del giudizio.” A fondamento della domanda, l'attore ha premesso di essere proprietario esclusivo - in forza di atto di divisione dell'8.1.13 per notaio ### rep. 51138, racc. 10520 - di una unità immobiliare sita in ### alla via ### n. 31, adibita a ristorante/ bar denominato “###”. Tale proprietà (riportata nel catasto urbano del Comune di ### al foglio16, particella 239, sub 2, cat. D/8, r.c. 7.093,00) si sviluppa su due livelli e si compone, altresì, di un'area di corte di pertinenza esclusiva (con accesso dalla sala ristorante posta al piano terra) e confinante con il fabbricato residenziale del #### ha, dunque, dedotto l'insorgenza di un contrasto con quest'ultimo ### in relazione all'individuazione dell'esatto confine tra le due proprietà ed, in particolare, riguardo all'esatta estensione dell'area esterna di pertinenza di ciascun fabbricato. Nello specifico ### ha rappresentato di aver ricevuto nell'anno 2015 una formale contestazione dal ### “Belato”, il quale gli intimava di cessare la realizzazione di alcune opere edilizie sulla striscia di terreno che divide i due corpi di fabbrica, rivendicando l'esclusiva proprietà di tale zona esterna.  ###, quindi, avendo interesse a stabilire l'esatto confine tra l'area scoperta di pertinenza del proprio fabbricato e quella di pertinenza del ### ha proposto la presente azione, citando, in origine, l'ente di gestione. 
Non costituitosi in giudizio il ### convenuto, la prima fase del processo, dinanzi ad altro giudice istruttore, si è svolta in assenza di altre parti. 
Alla prima udienza sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. ed, all'esito, è stato conferito incarico al CTU geom. Peraino al quale è stato chiesto di determinare, sulla base degli atti e documenti di causa e di quelli richiamati e pertinenti, il confine tra le proprietà in causa. 
All'esito del deposito della prima relazione peritale (19/4/17) in data ### si sono costituiti, con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., ### (qualificatasi erede di ###, ####### (qualificatasi erede di ##### di ##### e ### I predetti interventori, premettendo di essere tutti proprietari di unità immobiliari all'interno del ### “Belato” e, sul presupposto di essere litisconsorti necessari nel presente giudizio (nel quale difetterebbe, invece, la legittimazione passiva dell'ente di gestione), si sono opposti alla domanda attorea ed hanno chiesto, preliminarmente, disporsi una nuova ### essendo stata la precedente espletata in assenza di contraddittorio e, nel merito, hanno concluso per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di lite da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari. 
Chiesti e depositati i chiarimenti da parte del ### all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.18 la causa è stata rimessa in decisione. 
Con successiva ordinanza del 7.2.19, il giudice onorario (nel frattempo subentrato in sostituzione del precedente istruttore) ha rimesso la causa sul ruolo, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del ### “Belato”, ritenendo sussistente l'ipotesi di litisconsorzio necessario in relazione alla domanda come proposta da parte attrice, avente ad oggetto, tra l'altro, la domanda di rilascio della zona contestata e perciò idonea ad incidere sull'estensione del diritto dei singoli comproprietari. 
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data ### si sono costituiti in giudizio ### di ########## di ####### di ########## Questi, nel richiamare in parte la difesa già svolta dagli interventori, hanno, resistito alla domanda attorea chiedendone il rigetto; in via subordinata e nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, i convenuti hanno, altresì, formulato domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della porzione di terreno oggetto di causa. 
Nello specifico i convenuti, nella comparsa di costituzione e risposta, hanno chiesto al Tribunale di provvedere come segue: “ - ### la domanda così come formulata da ### per infondatezza della domanda nel merito e comunque e solo nella non creduta ipotesi in cui venga accertato che parte dell'area cortilizia de qua sia di proprietà dell'attore, in accoglimento della domanda riconvenzionale così come spiegata con la presente comparsa, sia dichiarata in favore dei convenuti, in ragione della rispettiva quota millesimale, l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà della porzione di terreno oggetto del presente giudizio che risultasse eventualmente essergli stata sottratta a seguito di diverso accertamento di confini; - In ogni caso e per l'effetto condannare ### al pagamento in favore dei convenuti in epigrafe delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio.” In particolare, i convenuti hanno sostenuto che l'area oggetto di contesa sarebbe, in realtà di proprietà comune dei soli titolari delle unità immobiliari poste all'interno del fabbricato condominiale. A supporto di tale tesi hanno dedotto che negli atti di acquisto delle singole unità abitative è rinvenibile una clausola esplicativa dell'esistenza, sulle aree scoperte annesse all'edificio, di una doppia servitù, di passaggio e di scarico (acque pluviali e fognatura) costituita in favore del fabbricato confinante, all'epoca adibito a pensione denominata “Sorriso”. Da tale clausola, dunque, si ricaverebbe la proprietà esclusiva della zona scoperta in questione in capo ai comproprietari del fabbricato “Belato”, sulla quale graverebbe in favore del fondo di proprietà di parte attrice una mera servitù. 
Assegnato il fascicolo a questo giudice in data ###, all'udienza del 12.11.19 la scrivente ha dichiarato la contumacia di ### , in quanto pur essendo il suo nominativo indicato nella comparsa di costituzione, tale parte, di fatto, non ha conferito al legale alcun mandato, come dichiarato dallo stesso difensore. 
Concesso il termine di legge per espletare il procedimento di mediazione sulla domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti e, dopo due rinvii disposti sia per l'emergenza da covid-19, che per disservizi del sicid, sono stati concessi, con ordinanza del 9.02.2021, i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.. 
All'udienza del 14.9.21 questo giudice, ritenendo non utilizzabile nei confronti di tutti i convenuti la CTU già espletata e non sussistendo accordo tra le parti per l'utilizzo della predetta ### ne ha disposto la rinnovazione, nominando, all'uopo, l'ing. ### alla quale sono stati posti i seguenti quesiti: “### analitica descrizione planimetrica e fotografica degli immobili e dei fondi di proprietà delle parti, tenuto conto di tutta la documentazione prodotta in corso di causa nonché di eventuali ulteriori documenti, pubblicamente consultabili e/o prodotti dalle parti, solo se sottoposti al vaglio del contraddittorio e se ritenuti indispensabili per l'espletamento dell'incarico, determini il CTU l'esatta linea di confine tra le proprietà oggetto di causa ed accerti, altresì, se, ed eventualmente con quali modalità, le parti convenute abbiano incorporato e/o utilizzato come proprie porzioni di terreno appartenenti all'attore”. 
Dopo due istanze di proroga dei termini formulate dal ### la relazione peritale è stata depositata in data ### e con successiva ordinanza del 18.10.22 la causa è stata rinviata all'udienza del 22.11.22 per la precisazione delle conclusioni. 
Con ordinanza del 3.12.22, inoltre, questo giudice, in risposta alla richiesta degli interventori e/o chiamati in causa, i quali hanno reiterato le richieste di chiarimenti e/o di supplemento di CTU nonchè le ulteriori richieste istruttorie, ha meglio chiarito la motivazione del diniego di dette istanze: “… ritenuto opportuno, per esigenze di maggiore chiarezza, precisare che la richiesta di acquisizione di documentazione ex artt.210 e/o 213 c.p.c. non sia nè ammissibile né rilevante in quanto non risulta dedotta la specifica rilevanza probatoria della documentazione indicata; ritenuta, all'esito dell'espletata ### non ammissibile né rilevante la prova per testi articolata dai terzi chiamati e/o interventori in relazione alla domanda riconvenzionale, tra l'altro, proposta in via subordinata; ritenuta, inoltre, esaustiva l'indagine tecnica espletata; P.Q.M. Conferma, anche per le motivazioni espresse nella presente ordinanza, il provvedimento del 18.10.2022 e riserva la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza” La causa è stata quindi riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Così ricostruita la vicenda processuale vanno, dunque, esaminate, prima, le questioni preliminari e, poi, va vagliato il merito della controversia.  ### va risolta la questione dell'esatta qualificazione giuridica delle domande proposte dall'attore sub a) e b) delle conclusioni dell'atto introduttivo. 
Sul punto persiste contrasto tra le parti poiché se, da un lato, l'attore ha inteso proporre un'azione di mero regolamento dei confini, dall'altro, i convenuti e/o interventori hanno sostenuto che l'azione va qualificata come azione di rivendicazione. 
Per dirimere il contrasto è indispensabile soffermarsi sulle deduzioni delle parti così come contenute nei rispettivi scritti difensivi e nelle prime memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. 
Ed invero parte attrice, dopo aver premesso che: - è proprietario della consistenza immobiliare in ### avente accesso da via ### n. 31, destinata a ### composto da piano terra e primo piano nonché dall'area di corte esclusivaa cui si accede dalla sala ristorante posta a piano terra; - la predetta area scoperta è posta a confine con il fabbricato residenziale### ed è riportata, siccome pertinenziale all'unità al piano terra nel catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 16, particella 239, sub 2; - la consistenza immobiliare era stata assegnata all'attore in virtù di atto per notar ### dell'8.01.2013 con cui il complesso immobiliare denominato ### era diviso tra i fratelli ### di ### e ### di ### - nel 2015 il condominio ### contestava la realizzazione all'attore di opere edilizie sulla striscia di terreno che divide il locale commerciale “il Sorriso” ed il ### sul presupposto dell'esclusiva titolarità di tale striscia di terreno in capo al condominio sulla quale l'attore avrebbe, in base all'atto per notar ### dell'8.4.1966, solo una servitù di passaggio; - l'attore, a sua volta, contestava l'esclusiva titolarità dell'area cortilizia frontista rispetto al fabbricato condominiale perché pertinenziale dell'unità al piano terra; dato risultante dall'elaborato planimetrico per notar ### del 30.07.1953 con cui ### che ne era l'unico proprietario, donava ai suoi undici figli l'intero fondo riportato alla partita 541- figlio 16-particella 86-87 della consistenza di HA 2.62.55 contestualmente lottizzato; - l'appezzamento di terreno individuato con il n. 6, originariamente assegnato a ### attualmente corrispondente alla particella n. 238 del foglio 16, era quello sul quale era sorto il condominio ### - l'appezzamento di terreno individuato con il n. 11, originariamente assegnato a ### quale nudo usufruttuario ed a ### quale nudo proprietario, attualmente corrispondente alla particella 239 del foglio 16, era quello sul quale era sorto l'### - la corretta demarcazione della linea di confine risultava anche dalla sequenza di titoli di acquisto indicati nell'atto introduttivo; tanto premesso detta parte ha chiesto: 1) accertare e dichiarare, in base ai rispettivi titoli di acquisto e di provenienza ed alle mappe catastali, l'esatto confine tra l'area scoperta pertinenziale alla consistenza immobiliare di proprietà di ### di ### riportata nel ### del Comune di ### al foglio 16, particella 239 sub 2, e quella frontista, annessa al fabbricato “ ### Belato” individuata catastalmente con la particella 238 del medesimo foglio 16; 2) per l'effetto, una volta ristabilito l'esatto tracciato dei confini delle rispettive aree pertinenziali ai fabbricati per cui è causa, individuati rispettivamente con le particelle 239 sub 2 e n. 238 del foglio n. 16 del ### del comune di ### condannare il ### convenuto, per quanto di ragione, al rilascio della porzione di terreno indebitamente incorporata nel proprio confine ed utilizzata come propria ed a far cessare le indebite molestie. 
Dal canto loro i convenuti, nella comparsa di costituzione e di risposta a seguito di notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio (alcuni dei quali già intervenuti nel giudizio), hanno contestato il diritto di proprietà dell'attore sull'intera area cortilizia, ritenendo non sufficiente a tali fini la documentazione prodotta ed, in particolare, l'allegato all'atto per notar ### del 30.07.1953. 
Nello specifico, secondo i convenuti, quando l'attore aveva acquistato in comproprietà con il fratello il già edificato fabbricato adibito a “### Sorriso” il suolo sottostante era già uscito dal catasto terreni per essere iscritto nel catasto fabbricati di guisa che l'originaria linea di confine, conseguente al frazionamento dell'area sulla quale erano stati realizzati, da un unico originario proprietario, prima, il ### e, poi, la pensione ### di fatto, non era più identificabile. Inoltre, considerato che risultava incontestata l'edificazione del ### prima della ### il riconoscimento in favore di quest'ultima di una servitù attiva di uso del pozzetto di decantazione e di scarico realizzato per l'impianto fognario del preesistente condominio per mantenere il quale l'originario costruttore aveva contrattualmente imposto ai singoli acquirenti degli appartamenti una servitù di passaggio a favore dell'albergo-ristorante per la manutenzione dello stesso pozzetto e delle proprie tubazioni di scarico, non essendo stato spostato detto pozzetto, dimostrerebbe la proprietà comune del terreno sottostante sino al limite della porzione di immobile di parte attrice in capo ai singoli proprietari degli appartamenti nel predetto condominio. 
Diversamente argomentando, sempre secondo le deduzioni dei convenuti, non si comprenderebbe la necessità della costituzione della servitù di uso e manutenzione del pozzetto su di un'area di proprietà non del soggetto gravatoi singoli condominima della parte a favore della quale è stata costituita la servitù - la pensione ### In altri termini se la proprietà dell'area dove è stato collocato il pozzetto fognario fosse stata dell'immobile adibito ad uso turistico alberghiero l'originario costruttore avrebbe dovuto gravare la pensione ### della servitù in favore del ### e non il contrario. 
In via subordinata, ferma ed impregiudicata la contestazione dell'originario titolo di proprietà dell'attore, i convenuti, nel ribadire l'immutabilità dello stato dei luoghi anche dopo che i due fabbricati hanno cessato di appartenere ad un solo proprietario, hanno proposto domanda riconvenzionale di usucapione dell'intero terreno in contestazione solo nell'ipotesi in cui fosse stata accertata la proprietà in capo a parte attrice dell'area oggetto del contendere. 
Ebbene, pur non sfuggendo a chi scrive le modifiche delle prospettazioni difensivi dei convenuti i quali, all'udienza del 12.11.2019, hanno sostenuto di voler proporre la domanda riconvenzionale di usucapione in via principale e non subordinata mentre, nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., hanno confermato le iniziali richieste, ritiene la scrivente che, in ragione del tenore dell'atto introduttivo e delle difese dei convenuti, le domande dell'attore vadano inquadrato nell'ambito dell'azione di rivendicazione. 
Ai fini che occupano vanno ricordati i seguenti principi affermati dalla Suprema Corte: -mentre l'azione di revindica presuppone un conflitto di titoli, determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore contrapponendo al titolo da lui vantato il suo possesso della cosa (possideo quia possideo) ovvero un proprio diverso ed incompatibile titolo d'acquisto, nell'azione di regolamento di confini i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene alla delimitazione dei rispettivi fondi (conflitto tra fondi) per l'incertezza dei confini, oggettiva (derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria) o soggettiva (provocata dall'assunto attoreo di non corrispondenza del confine apparente a quello reale) (Cass. n. 2212/1984; n. 9900/1995; n. 1204/1998; 28349/2011; n. 1006/2018; Cass. Sez. 2, ord. n. 20912 del 21.07.2021); -si esperisce azione di regolamento di confini quando si chiede in giudizio la 'rettificazione' dell'attuale confine di fatto tra il proprio fondo e quello del vicino, deducendosi che esso non corrisponde alle correlative estensioni delle singole proprietà interessate, come risultanti nella realtà giuridica dai rispettivi, non contestati, titoli; -si esercita, invece, azione di revindica allorché, deducendosi l'insussistenza, a favore del vicino, di alcun titolo di proprietà su una zona di terreno, esattamente indicata, di fatto arbitrariamente ricompresa nel fondo di lui, si chieda - mediante la determinazione di confini a sé più favorevoli - in realtà l'affermazione del proprio diritto di proprietà su tale zona e la consegna di essa nel proprio possesso (Cass. n. 5589/1977; n. 4457/1976). 
E' stato anche chiarito che mentre nell'azione di revindica, l'attore non ha alcuna incertezza circa il confine, ma lo indica in modo certo e chiaro e chiede nell'atto introduttivo la restituzione usurpata, specificandone con esattezza l'estensione, la misura ed i confini, nell'azione di regolamento dei confini, invece, l'attore non è sicuro ab initio della individuazione dei confini del suo fondo e non é nemmeno certo che questo sia stato parzialmente occupato dall'avversario, ma si rivolge al giudice proprio per ottenere una giuridica certezza al riguardo. Poiché la determinazione del confine può comportare l'attribuzione ad una delle parti di una zona occupata dall'altra, la richiesta di tale attribuzione non incide sull'essenza dell'azione, trasformandola in revindica, ma integra soltanto una naturale conseguenza della domanda di individuazione del confine (Cass. 671/1977). 
Applicando i principi esposti al caso sub iudice ritiene la scrivente che, ad onta del richiamo all'art. 950 c.p.c., l'azione di parte attrice vada inquadratacome già detto - nell'ambito dell'azione di rivendicazione. 
Ed invero dagli atti risulta che, per stessa ammissione della parte ( pag. 2 dell'atto di citazione e documenti affol. n.3 e 4), l'esigenza di introdurre il presente giudizio è scaturita dalla contestazione, da parte del condominio convenuto, dell'effettuazione di opere edilizie abusive ricadenti, per intero, sull'area di sua proprietà oggetto esclusivamente di una servitù di passaggio in favore dell'immobile “il Sorriso” giusto atto di compravendita per notar ### dell'8.04.1966. In risposta a tale contestazione ed alla conseguente diffida alla realizzazione delle opere intraprese e/o alla richiesta di rimozione dei materiali di risulta, parte attrice, in relazione alla striscia di terreno destinata a dividere il condominio ### dall'immobile di sua proprietà, ha affermato che tale striscia non è di proprietà condominiale con il solo limite della servitù di passaggio a favore dell'immobile destinato ad albergo “ ###”, ha contestato il titolo richiamato da controparte ed ha indicato i titoli dai quali si desumerebbe la proprietà esclusiva dell'attore dell'area cortilizia in questione costituente pertinenza dell'unità di cui è intestatario al piano terra. Nel medesimo atto introduttivo ( pag. 8) l'istante ha chiarito testualmente che:” al fine di porre fine alle molestie ed usurpazioni che stanno avvenendo a suo danno da parte del ### intende chiedere l'accertamento del tracciato dei confini delle particelle n. 239 sub 2 e n. 238 del Foglio n. 16 del N.C.E.U del Comune di ### con l'esatta individuazione dell'estensione dei rispettivi diritti di proprietà”. 
Ebbene, considerato che non viene prospettata solo l'incertezza del confine tra i due fondi ma anche sull'esclusiva titolarità dell'area cortilizia e che tale incertezza è avvalorata dalle stesse deduzioni dei convenuti, chi scrive ritiene sussistente il conflitto tra i rispettivi titoli di proprietà tale da giustificare la qualificazione delle domande nell'ambito dell'azione di rivendicazione. 
Dalla diversa qualificazione delle domande consegue la correttezza dell'originaria instaurazione del contraddittorio solo nei confronti del ### in persona dell'amministratore p.t.. 
Ed invero, secondo i principi consolidati della Suprema Corte, condivisi da questo giudice (cfr. tra le altre Cass. Sez. 2, Sent n. 22886 del 10.11.2010 ), “Ai sensi dell'art.1131cpv cpc la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell'edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino; in tal caso, l'amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all'assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini”. 
Orbene, ferma restando l'ammissibilità dell'intervento adesivo dipendente dei condomini, resta da stabilire, una volta ordinata l'integrazione del contraddittorio pur in assenza dei presupposti normativi ( come tra l'altro dedotto da parte attrice nella richiesta di revoca dell'ordinanza dell'8.01.2019 depositata il ###), la ritualità e/o l'ammissibilità della proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione, seppure, come detto, proposta in via subordinata, nonché l'utilizzabilità ai fini del decidere della prima CTU espletata dal geometra ### Tuttavia, considerato che entrambe le questioni sono subordinate alla preliminare valutazione dell'assolvimento da parte dell'attore al più pregante onere probatorio dell'azione di rivendica, le stesse saranno affrontate solose necessario-dopo la risoluzione della questione preliminare. 
Si impone, dunque, in via prioritaria rispetto all'esame del merito, la ricognizione degli indirizzi della Suprema Corte in materia di onere della prova nell'azione di rivendicazione.  ### di carattere generale è che nel giudizio di revindica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. Pertanto il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario ; 2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (Cass. n. 2325/1964; n. 1210/2017; 25643/2014; n. 21940/2018). Sull'onere della prova nell'azione di rivendicazione, la giurisprudenza, con indirizzo assolutamente costante, afferma che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacchè, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009). Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sè, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico (Cass. n. 1034/1962; n. 11555/2007; n. 14734/2018). 
Così, l'eccezione di usucapione, anche se non risulti fondata, non può avere, da sola, la conseguenza che ne risulti provato, per converso, che il rivendicante abbia usucapito il suo diritto o l'abbia comunque acquistato (Cass. n. 1738/1962; n. 496/1970). 
Nello stesso tempo si riconosce che, anche in caso di azione di rivendica, l'intensità e l'estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. n 305/1964; n. 1873/1985; n. 6592/1986; 8394/1990). 
La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante. Il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all' entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni tra i contendenti. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti. Così, si ammette concordemente che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nell'ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (Cass. n. 2420/1965; 634/1964; n. 1925/1997; n. 5487/2002; n. 5852/2006). È inutile risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica (Cass. n. 537/1962). In via esemplificativa l'attenuazione è stata ravvisata nelle seguenti ipotesi: a) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa (Cass. n. 1416/1965): in tale ipotesi l'attore in revindica è tenuto soltanto ad offrire la prova della successiva continuità dei trapassi sino a quello in suo favore (Cass. n.1598/1965; Cass. 1014/1962); b) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti (Cass. 1182/1965); c) quando il convenuto ammette che il bene conteso si appartenga all'attore e oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass. n. 1229/1966), mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti (Cass. n. 6359/1991). In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. n. 7081/1983); d) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà del medesimo bene, risultino basate, su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. n. 696/2000); e) quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra (Cass. n. 13066/1995; Cass. n. 15388/2005; n. 21829/2007; n. 22598/2010). 
Il rigore della prova non è attenuato, di per sé, dalla mera proposizione di una domanda o eccezione di usucapione da parte del convenuto e troverà applicazione il principio che la mancata prova del titolo della proprietà da parte del convenuto nell'azione di rivendicazione non può costituire motivo per l'inversione dell'onere della medesima che incombe sempre sul rivendicante (Cass. n. 515/1994). Si ammette così, in linea generale, che il convenuto si possa avvalere del principio possideo quia possideo, anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poiché tale difesa non implica alcuna rinuncia alla vantaggiosa posizione di possesso (Cass. n. 5472/2001). 
Infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte, atteso che chi è convenuto in un giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche se opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, poiché tale difesa non implica alcuna rinuncia alla posizione vantaggiosa di possesso (Cass. n. 4748/1996; n. 11555/2007; 5131/2009; n. 14734/2018); a meno che il convenuto, avendo riconosciuta l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa del bene medesimo, deduca e invochi l'usucapione come avvenuta solo successivamente a favore proprio o di un proprio dante causa (Cass. n. 8246/1997; n. 43/2000; n. 1250/2000). In tali ipotesi, detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possede ###7/2002), e con la prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (Cass. n 12327/2001; n. 8806/2000; n. 5161/2006).  ### altre pronunce l'opposizione di un acquisto per usucapione, il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante, comporta che il thema disputandum sia costituito dall'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto di esso da parte dell'attore (Cass. 8215/2016). In base a tale orientamento, dovendo il tema della prova coincidere con quello del decidere (Cass. n. 1997/1964), l'onere probatorio, imposto all'attore in rivendica, può ritenersi assolto per effetto del fallimento dell'avversa prova della prescrizione acquisitiva, con la dimostrazione della validità del titolo in base al quale quel bene gli era stato trasmesso dal precedente titolare (Cass. n. 1634/1996; 13186/2002; n. 7529/2006). Si argomenta che il convenuto non potrebbe avvalersi del principio possideo quia possideo senza alcuna rinuncia a tale situazione vantaggiosa, atteso che, quando invoca l'acquisto per usucapione, il convenuto non si limita ad opporre la tutela garantita dalla legge a favore del possessore indipendentemente da un corrispondente diritto di proprietà, ma deduce di possedere nella qualità di proprietario, chiedendo - nell'ipotesi di domanda riconvenzionale - addirittura una pronuncia di accertamento di tale diritto di proprietà con efficacia di giudicato (Cass. n. 22418/2004; n. 7529/2006). 
Gli orientamenti passati in rassegna risentono inevitabilmente della particolarità di ogni singola vicenda ed è arduo cogliere effettivamente, nelle sfumature del linguaggio, due diversi modi di intendere la regola dell'attenuazione dell'onere della prova al cospetto dell'opposizione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione: l'uno, che si può definire «rigoroso», in base al quale, nonostante l'opposizione dell'usucapione, vale pur sempre, in linea di principio, la regola del possideo quia possideo, salva la rilevanza delle ammissioni, anche implicite o tacite, del convenuto, che ridondino a vantaggio del rivendicante; l'altro, «meno rigoroso», in base al quale il convenuto che invoca l'usucapione rinuncia al principio possideo quia possideo. Intanto, anche nelle pronunce che possono annoverarsi all'orientamento «meno rigoroso», si richiede, ai fini dell'attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, l'opposizione di un acquisto per usucapione che non sia in contrasto con il titolo di acquisto dell'attore (Cass. 1634/1996; n. 8215/2016). Talvolta tale requisito è precisato nel senso che occorre che l'usucapione sia riferita a un possesso il cui dies a quo sia successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante (Cass. n. 22418/2004). Altre volte il requisito del dies a quo del possesso, che deve essere successivo al titolo del rivendicante, è considerato in connessione con la «mancata contestazione, da parte del convenuto stesso, dell'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore ovvero ad uno dei danti causa» (Cass. n. 7529/2006; n.13186/2002). Sembra così, al di là del diverso modo di formulazione delle massime, che, anche in relazione alla domanda o all'eccezione di usucapione del convenuto, ciò che giustifica l'attenuazione è pur sempre la regola secondo cui il criterio di massima che l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto. Non si rinviene, nella giurisprudenza della Corte, un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione del convenuto importi, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi danti causa, attenuandosi, in conseguenza della sua semplice opposizione, il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante. 
È possibile a questo punto tentare di fare un quadro di sintesi: Nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova «rigorosa» della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio. ### a titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore. Ecco dunque che interviene l'insegnamento per cui l'attore deve risalire a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione. 
Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso; questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difensivo del convenuto non può tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso. Non basta che sia data la prova di un titolo preminente a quello del convenuto, quando questo titolo non sia attributivo del diritto di proprietà. Il nostro diritto non ammette l'antica actio pubbliciana, mediante la quale il possessore ad usucapionem, in cui favore, però, l'usucapione non fosse ancora compiuta, poteva reclamare la cosa dal possessore, il cui possesso si dimostrasse a titolo inferiore: oggi occorre fornire la prova della proprietà. Si devia da tale rigore se il convenuto abbia fatto delle ammissioni, per esempio quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti o il convenuto si affermi avente causa dello stesso autore da cui l'attore deriva il suo diritto, o quando si riconosca che il dante causa è comune o il convenuto riconosca la proprietà in capo ad alcuno dei danti causa dell'attore. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti. Deve ribadirsi pertanto che non si rinviene, nella giurisprudenza della Corte, un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione comporta, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi aventi causa, attenuandosi di conseguenza il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante. Infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte. È fatta salva l'ipotesi che l'usucapione, così come dedotta dal convenuto, non sia in contrasto con la proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa (Cass. 10576/1994; n. 1634/1996; n. 5487/2002): il che si verifica quando il convenuto abbia comunque riconosciuto che il rivendicante o uno dei danti causa dell'attore era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possede ###0/2000; n. 7264/2003). In assenza di tale riconoscimento, il solo dato temporale, consistente nella deduzione di un possesso successivo, non giustifica, di per sé, l'attenuazione del rigore probatorio. Va da sé che il rigore probatorio rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. 
Vale in altre parole, anche in relazione all'usucapione opposta dal convenuto nel giudizio di rivendicazione, la regola generale che l'attore si può giovare delle ammissioni del convenuto, il quale abbia riconosciuto l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto. In questo caso il rivendicante, nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva, potrà utilmente limitarsi a provare i titoli di acquisto che risalgono a quel dante causa. Al solito, l'ammissione del convenuto non deve essere necessariamente espressa, ma può essere anche implicita o tacita; potrà risultare inoltre dalla mancanza di specifiche contestazioni rispetto a un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della pretesa ( cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 28865 del 19/10/2021). 
Orbene, applicando i principi esposti al caso in esame, chi scrive ritiene che, in ragione del contenuto delle difese, in precedenza già esaminate, degli interventori e/o convenuti, l'onere probatorio di parte attrice non sia stato compiutamente assolto per le ragioni che si vanno ad esporre. 
In sintesi ### di ### ha affermato di essere divenuto proprietario - ma non possessore - dell'area cortilizia per cui è causa sulla base dei seguenti atti: a) atto per notar ### del 30.07.1953 ( doc. affol. n. 5 in prod. parte attrice); b) atto per notar ### del 24.10.1956 ( doc. affol n. 9 in prod. parte attrice; c) atto per notar ### del 16.02.1984 ( doc. affol. n. 8 in prod. parte attrice); d) atto per notar ### dell'8.01.2013 (doc. affol. n. 2 in prod. parte attrice). 
Dalla disamina di tali atti è emerso che: • Con l'atto di donazione per ### del 30.07.1953 ### di ### originario proprietario dell'intera consistenza, ha donato agli 11 figli la nuda proprietà dell'intero terreno frazionato in più particelle e tra questi ad ### è stata assegnata la particella 6 (attuale 238 - proprietà ### secondo l'attore) ed a ### la particella 11 (attuale 239- proprietà ### di ### secondo quest'ultimo).  • Con l'atto di compravendita per ### del 24.10.56 ### di ### e ### di ### il primo, per l'usufrutto ed, il secondo, per la nuda proprietà, hanno venduto la zona di terreno identificata con la particella 11 (attuale 239) ai fratelli ### e ### I fratelli ### con licenza edilizia rilasciata dal Comune di ### il ###, hanno costruito il complesso immobiliare ad uso pensione “Sorriso” ( composto da piano terra, primo, secondo, terzo piano e terrato coperto).  • Con l'atto di compravendita per notar ### del 16/2/84 #### e ### nella qualità di aventi causa di ### ed ### hanno venduto il complesso immobiliare di cui sopra, in comune ed indiviso tra loro per quote uguali, ai germani ####### e ### di ### • Con l'atto di divisione per notar ### dell' ### i germani ### di ### e ### hanno diviso, tra loro, l'intero complesso immobiliare adibito ad albergo e ristorante sito in ### alla via ### n. 31 e composto da due unità immobiliari: l'una, adibita a ristorante, riportata nel foglio 16, particella 239, sub 2 composta da piano terra e primo piano ed annessa corte di pertinenza esclusiva era attribuita a ### e l'altra, adibita ad albergo, riportata nel foglio 16, particella 239, sub 3 composta da piano terra, primo, secondo, terzo e quarto piano, era attribuita a ### Per converso dalla disamina dei titoli prodotti dagli interventori/convenuti è risultato, tra l'altro, che con atto per notar ### dell'8.04.1966 ### in proprio e quale procuratore speciale di ### nella qualità di proprietari esclusivi del fabbricato, composto da tre piani - costruito da ### e ### su suolo acquistato da ### e ### con atto per notar ### del 30.05.1956 (non prodotto in atti)- e confinante ad est con la ### hanno venduto a ### un immobile all'interno del fabbricato ed in tale atto ( art. VIII) è attestata la conoscenza da parte del compratore di una servitù di passaggio a favore del fabbricato confinante adibito a “ ### Sorriso” di proprietà dei venditori oltre che del diritto di uso, in favore dei venditori, delle fogne nel cortile senza alcuna limitazione. A tale atto sin dal 1968 ne sono seguiti altri aventi ad oggetto la compravendita di ulteriori appartamenti del medesimo fabbricato e contenenti tutti un espresso richiamo alla servitù di passaggio ed al diritto di uso delle fogne del cortile. 
Orbene non sfugge alla scrivente che, pur risultando dagli atti e dalle difese degli interventori/convenuti, l'identità dei rispettivi danti causa, identificati nelle persone di ### ed ### tale circostanza, di per sé, non determina un'attenuazione dell'onere probatorio dell'attore in ragione della diversità dei beni (fabbricato adibito ad uso residenziale e fabbricato adibito alla pensione ### oggetto dei distinti atti traslativi ( tra i quali non figura quello che sarebbe intervenuto tra i ### e gli ### e tra questi ultimi ed i ### nonchè del contenuto degli stessi. 
In definitiva, tenuto conto, per un verso, della pienezza dell'onere probatorio dell'attore e, per un altro, della mancata deduzione e, dunque, prova del possesso del bene controverso per un tempo utile ad usucapirlo, s'impone il rigetto delle domande in esame. 
Ogni altra questione resta assorbita. 
La regolamentazione delle spese processuali. 
Nei rapporti tra l'attore e le parti costituite le spese seguono la soccombenza ed in assenza di nota di parte si liquidano d'ufficio sulla base del valore della causa determinato secondo criteri di cui all'art. 15 c.p.c., vertendo la controversia su beni immobili. Inoltre, non risultando dagli atti la rendita catastale dell'immobile, la causa deve ritenersi di valore indeterminabile e, quindi, vanno applicati i parametri medi, relativi allo scaglione di riferimento compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 di cui al D.M. 55/2014, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e con la riduzione del 50% per la non particolare complessità della controversia e l'incremento del 20% per la difesa di 18 parti aventi la medesima posizione processuale. 
Tenuto conto dell'esito del giudizio, va dichiarata la non ripetibilità delle spese nei confronti dei convenuti contumaci. 
In ragione del complessivo esito del giudizio vanno, definitivamente, poste a carico dell'attore le spese per l'espletamento delle ### già liquidate nel corso del giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa ### definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: rigetta le domande proposte dall'attore; condanna ### di ### alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di ####################; spese liquidate in euro 5.256,42 oltre ad euro 518,00 per spese vive ed al 15% a titolo di rimborso forfettario sui compensi ed oltre IVA e CPA come per legge; dichiara non ripetibili le spese di lite nei confronti dei convenuti contumaci; pone definitivamente a carico di ### di ### le spese per l'espletamento delle CTU già liquidate nel corso del giudizio. 
Così deciso in Napoli il ### 

IL GIUDICE
UNICO Dott.ssa ### n. 13748/2016


causa n. 13748/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Di Clemente Roberta

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