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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 417/2026 del 12-01-2026

... malore o incoscienza - 18 - • in caso di atti di terrorismo, purché l'assicurato non partecipi attivamente • in caso di eventi naturali (terremoto, alluvione ecc., con riduzioni) • durante il tragitto casa-scuola-casa. E' pur vero, però, come eccepito dalla compagnia assicurativa che il contratto alla ### 2.5 “Liquidazione dell'indennizzo” prevede chiaramente: “Nessun indennizzo è dovuto se l'invalidità accertata è pari o inferiore al 3%.”. Nel caso concreto, la CTU ha accertato postumi permanenti complessivi del 3%, inferiore alla soglia minima prevista per l'indennizzo, pertanto, non compete alcun indennizzo assicurativo per invalidità permanente, restando questa integralmente a carico del Ministero. Pertanto la domanda nei confronti della compagnia assicurativa va rigettata. 4. Regolamentazione delle spese di lite Le spese seguono la soccombenza e, in assenza della nota di parte, si liquidano d'ufficio - in favore dei procuratori dell'attrice dichiaratisi anticipatari - come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, in relazione al valore riconosciuto e alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 6 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 23859/2022 R.Gen.Aff.Cont. avente ad ### “lesione personale”, e vertente TRA ### c.f.: ###, elett.te dom.to in Caserta ### alla ###.M. Bosco n.248 ### presso lo studio dell' Avv. ### (c.f.: ###, pec: maurizio.nicosia@)avvocatosmcv.it ) e dell' avv. ### (pec: ### ) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti - ###'ISTRUZIONE, in persona del ### protempore, e il ### “### Bruno” di ####, in persona del ### l.r.p.t., tutti rappresentati e difesi dall'### dello Stato di Napoli, presso la cui sede ######. Diaz n. 11 fax 081/4979313, posta certificata: ###, servizio polisweb: ADS###). - 2 - ### (c.f. e P.IVA ###) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'AVV. ### (pec:### ) elettivamente domiciliat ###Napoli, alla ### 27, is.17/18 ### atto di citazione notificato del 01.04.2019, il ### e la sig.ra ### in qualità di genitori esercenti la potestà, sull'allora minore ### evocavano in giudizio dinanzi il Tribunale di ### a ### il M.I.U.R in persona del ### protempore, nonché il ### “### Bruno”, deducendo che la figlia, all'epoca minorenne, aveva subito un infortunio in data ### poiché durante lo svolgimento della ricreazione veniva spinta da un compagno di classe riportando lesioni personali. 
Chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per le lesioni subite dalla minore. 
Si costituivano in giudizio il M.I.U.R ed ### “### Bruno”, eccependo in via preliminare l'incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale adito richiamando l'art. 25 c.p.c. e gli artt. 6-7 del R.D. 30.10.1933 n. 1611, chiedendo inoltre l'autorizzazione alla chiamata in causa ed in garanzia della ### Si costituiva la chiamata in causa ### assicurazioni la quale eccepiva l' assenza di copertura assicurativa, chiedendo di essere estromessa dal giudizio. 
Il Tribunale adito con ordinanza del 24\5\2021 dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale ordinario di Napoli. 
La causa è stata quindi, riassunta innanzi al Tribunale competente con atto di citazione ritualmente notificato in data ### con il quale la sig.ra ### diventata maggiorenne nelle more, ha citato il - 3 - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in persona del ministro pro tempore ed il ### in persona del dirigente scolastico p.t. chiedendo accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella produzione dell'evento dannoso e condannarli ex art 2043,2048 ,2051 c.c. e/o al risarcimento in favore della sig.ra ### di tutti i danni subiti, nessuno escluso, in conseguenza del sinistro anzidetto e dunque del danno alla salute, dell'indennità da trattamenti odontoprotesici ed endodontici per l'attualità ed il futuro e, se ravvisati, danni da sofferenza interna, oltre rimborso delle spese medico-legali sostenute, con riconoscimento degli interessi legali sulle somme ritenute dovute, rivalutate alla data del sinistro e rivalutate di anno in anno dalla data del sinistro fino al soddisfo, anche alla luce di una espletanda CTU medica che sin d'ora chiede disporsi, il tutto nei limiti di €. 25.900,00; condannare le parti convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione ai procuratori. 
Si sono costituiti in giudizio il M.I.U.R ed ### “### contestando la fondatezza della domanda attorea per i seguenti motivi: -difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico -infondatezza della richiesta risarcitoria della parte attrice nell'an in fatto e in diritto I convenuti, autorizzati dal Giudice, hanno chiamato in causa la ### che si è costituita in giudizio, contestando quando ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda e per effetto la sua estromissione dal giudizio per inesistenza di una polizza per la responsabilità civile e, per la stessa ragione, rigettare la chiamata in causa e garanzia di parte convenuta avanzata nei confronti della ### con vittoria di spese essendo nota la mancanza di un titolo negoziale a supporto della vocatio in ius della ### in via solo gradata accertare e dichiarare l'inesigibilità dell'indennizzo per inoperatività della polizza infortuni, non solo perché non invocata, ma - 4 - anche per la maturata prescrizione del diritto e nel merito perché assorbito dalla franchigia contrattuale; rigettare la domanda principale siccome inammissibile ed infondata.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ### di carenza di legittimazione passiva dell'istituto scolastico.  ### è fondata. 
Va premesso che, com'è noto, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione e, cioè, una condizione per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. Appartiene, invece, al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio. (cfr. Cass. civ., sent. n. 14468 del 30.05.2008; Cass. civ., sent. n. 355 del 10.01.2008; civ., sent. n. 11321 del 16.05.2007; Cass. civ., sent. n. 4796 del 06.03.2006; Cass. 27.6.2011 n. 14177; Cass. 10.5.2010 n. 11284). In altri termini la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto, assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio e la relativa questione attiene al merito della causa (cfr. Cass. S.U. 24755 dell'1.12.2015). 
Orbene, alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, il quale ha dedotto la responsabilità dell'istituto scolastico - al pari del Ministero dell'### -sotto il profilo della responsabilità del precettore per culpa in vigilando, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico, in ragione dell'orientamento del tutto prevalente della Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass, ### 3 n. 10042 del 29.04.2006 ) secondo cui “Il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore si trova in - 5 - rapporto organico con l'amministrazione statale e non con il singolo istituto, con la conseguenza che, per effetto dell'art. 61 della legge 11 luglio 1980, 312, sono riferibili direttamente al Ministero della ### i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti del suddetto personale docente, sicché sussiste la legittimazione passiva di detto Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a "culpa in vigilando" degli stessi docenti. In particolare, in tema di responsabilità civile degli insegnanti per omessa vigilanza (e, quindi, anche nell'eventualità in cui questa omissione sia consistita nella circostanza di aver delegato la funzione stessa ad un terzo), la sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze dell'applicabilità nei loro confronti della presunzione stabilita dall'art. 2048, comma secondo, cod.  civ., nei giudizi di danno per "culpa in vigilando" è attuata dall'indicato art. 61 della legge n. 312 del 1980, non sul piano sostanziale, ovvero incidendo sull'operatività dello stesso art. 2048, comma secondo, cod. civ. nei menzionati giudizi, ma esclusivamente sul piano processuale, mediante l'esonero dell'insegnante statale dal processo, nel quale l'unico legittimato passivo è il Ministero della ###” Tale orientamento è stato ribadito (cfr. Cass. Sez. 3 n. 19158 del 6.11.2012; conf. Cass. Sez. 3 n. 3275 del 19.2.2016; Cass.Sez 3 n. 2335 del 31.01.2018) dai ### che hanno così statuito: “### agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato. Ne consegue che del danno patito da un allievo per difetto di vigilanza durante l'orario scolastico continua tuttora a rispondere, ai sensi degli art. 28 cost. e 2049 cod. civ., il Ministero dell'istruzione”.  2. Merito della controversia 2.1 Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, andrà accolta per quanto di ragione. - 6 - Alla luce delle difese assunte dalle parti possono ritenersi circostanze pacifiche sia la frequentazione della scuola da parte della minore, sia la verificazione del sinistro durante l'orario scolastico.  ### la ricostruzione attorea, i convenuti risultano essere responsabili nella causazione dell'evento dannoso sia sotto il profilo contrattuale sia sotto quello extracontrattuale. 
Sotto il primo profilo, l'ammissione di un alunno alla scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del minore nel tempo in cui fruisce della prestazione didattica, ed è quindi compito dell'amministrazione scolastica predisporre gli accorgimenti necessari in relazione alle circostanze del caso concreto per minimizzare i rischi e a tal fine devono essere presi in considerazione molteplici aspetti, tra cui l'età degli alunni, nonché i pericoli che possono dipendere dalla presenza di cose e persone. 
Sotto il profilo extracontrattuale, la responsabilità dei convenuti dalla violazione del generale dovere del neminem laedere concretizzatasi nella omissione delle cautele necessarie a prevenire situazioni di pericolo prevedibili, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità dei discenti minori. 
Occorre però osservare, che secondo la giurisprudenza consolidata, vi è una distinzione tra il danno da autolesione dell'alunno dal danno cagionato all'alunno da terzi. 
Nella prima ipotesi la responsabilità è di natura contrattuale e trova bensì applicazione la disciplina individuata nell'art. 1218 c.c., in quanto il danno è riconducibile all'inadempimento dell'obbligazione di vigilanza e protezione gravante sull'istituto scolastico nei confronti dell'alunno. 
La seconda ipotesi, invece, verte sulla responsabilità extracontrattuale, la cui norma di riferimento è l'art 2048 c.c. e precisamente, nell'ambito scolastico, - 7 - rilevano il comma 2 e il comma 3 che statuiscono: “ I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.” Sul punto, pertanto, si riporta l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione a ### secondo cui: ““l'art. 2048 comma 2, c.c., riferendosi espressamente al danno cagionato dal fatto illecito dell'allievo, presuppone un fatto obbiettivamente antigiuridico, lesivo di un terzo. "Ed allora, poiché non può ritenersi fatto illecito, obbiettivamente antigiuridico, la condotta dell'allievo che procuri danno, non già ad un terzo, ma a se stesso, questa ipotesi deve restare fuori dall'area dell'art. 2048, comma 2", pena una radicale alterazione della struttura della norma, che delinea una ipotesi di responsabilità per fatto altrui, in quanto il precettore risponde verso il terzo danneggiato per il fatto illecito compiuto dall'allievo in danno del terzo, per non averlo impedito in ragione di una presunzione di culpa in vigilando, laddove nel caso di autolesione il precettore sarebbe ritenuto direttamente responsabile verso l'alunno per un fatto illecito proprio, consistente nel non aver impedito, violando l'obbligo di vigilanza, che venisse compiuta la condotta autolesiva.” (Cass. Civ., S.S. U.U., 9346/2002). 
Nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, appare più corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non già nell'ambito della responsabilità extra contrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'articolo 2043 c.c., bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'articolo 1218 c.c. (Cass. 15/09/2020 n. 19110).” (cfr. in motivazione Cass. Civ. n. 8849/21 Con specifico riferimento alla fattispecie di responsabilità di cui all'art. 1218 c.c. la Suprema Corte, con condivisibile orientamento, ha affermato che non è - 8 - sufficiente, al fine di veder accolta la propria domanda risarcitoria, allegare l'inadempimento, occorrendo, altresì, la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente. Colui che si assume danneggiato ha l'onere, infatti, di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento. La previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta - in questo caso l'obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi - dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. (cfr. in motivazione Civ. n. 8849/2021). 
Il predetto orientamento è stato riaffermato dai ### di legittimità con la recente pronuncia n. 5118 del 17/02/2023 che stabilisce il seguente principio: “In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (In applicazione del principio, la S.C.  ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da sci durante una gita scolastica)”.  2.2 Nel caso in esame, da tutti gli elementi probatori forniti ed acquisiti emerge che il danno subito dalla minore non è riconducibile ad una propria condotta bensì è conseguenza del comportamento di un altro alunno che frequentava il medesimo istituto scolastico, causato dall'omesso controllo dell'insegnante. 
Nel caso di specie, a fronte dell'istruttoria testimoniale, è emerso che i bambini, nel cortile della scuola, erano stati lasciati giocare liberamente a - 9 - nascondino e ad acchiapparello, giochi quindi caratterizzati da inseguimenti e movimenti rapidi che, in assenza di adeguate misure preventive idonee ad evitare eventi come quello causato nel suddetto giudizio determinano condizioni di rischio e di pericolo. Rispetto a detta situazione, la prova dei testi ha evidenziato anche una scarsa vigilanza nei confronti degli alunni . 
Il teste ### dipendente del ### nella qualità di educatore sui capi articolati da parte attrice nella seconda memoria istruttoria, ha risposto: Sul capo n. 1: “vero è che la sig.ra ### nell'anno scolastico 2013/2014, frequentava in qualità di semiconvittrice la classe I sez. B della ### di I grado del ### “### Bruno” con sede in #### alla ### d'### nr. 119” ADR: “si, confermo”. 
Sul capo n. 2: “vero è che la sig.ra ### allora minorenne, in data ### durante l'orario scolastico pomeridiano e poco prima dell'orario di uscita, rimaneva vittima di un “gioco” tra compagni di classe tale da procurarsi lesioni personali” ADR: “si, confermo. Ero presente quando l'attrice si è infortunata. Stavano giocando a nascondino o ad acchiapparello. ### e ### una sua amichetta, stavano giocando, erano di spalle, quando improvvisamente si sono voltate ed hanno fatto “testa e testa”. Hanno urtato l'una contro la testa dell'altra”. Il teste ### dipendente del ### ha dichiarato: “### solo che i ragazzi correvano e che siamo intervenuti per prestare soccorso. ### che ### nell'incidente perse un pezzettino del dente incisivo che provammo a cercare ma non trovammo, infatti, fu ritrovato il giorno dopo. Non ricordo altro.” La teste #### unica estranea totalmente ha dichiarato : “### andai a prendere ### l'educatore mi disse che si era fatta male mentre stava giocando con gli amici in cortile. Posso dire che ### confermò quello che mi disse l'educatore. - 10 - ### mi ha detto che stava giocando con un'amica e si è fatta male. Prima mi ha riferito la dinamica l'educatore e poi me l'ha confermata Allegra”. 
Lo scontro va ritenuto prevedibile, in quanto durante la ricreazione, proprio in ragione della moltitudine degli alunni ed anche della giovane età degli stessi corrano nel cortile (pronuncia del Tribunale Bolzano sez. II n.838/2019). 
Sulla base di quanto sopra esposto l'evento, pur accidentale, non può qualificarsi come caso fortuito e/o imprevedibile idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta dell'istituto scolastico e l'evento lesivo occorso, in quanto è riconducibile ad un'attività di gioco nella quale cadere o urtare accidentalmente era prevedibile. 
Va, dunque, affermata la responsabilità del Ministero convenuto.  2.2 Una volta riconosciuto l'an della pretesa attorea, in ordine all'entità delle lesioni e alle voci di danno risarcibili, deve osservarsi quanto segue. 
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, i ### di legittimità hanno chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma, nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e, dunque, il danno morale, inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità, alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante - 11 - dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi, alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonti di gratificazione (cfr. in tema sent. Cass. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03). 
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale, vi è stata una più recente evoluzione della Suprema Corte che, così, da ultimo, ha stabilito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il ### e la ### del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (### Cass. n. 901/2018). 
In detta pronuncia i ### di legittimità hanno anche affermato che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della - 12 - persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017”. In un'altra decisione si legge che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (ord. Cass. n. 7513/2018). 
In altri termini la Suprema Corte, sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art 138 del decreto legislativo 209/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che, non diversamente da - 13 - quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato. 
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle ### della Suprema Corte, deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. 
In definitiva, sulla scorta dei predetti principi costantemente affermati dalla Suprema Corte e di recente nuovamente ribaditi (cfr. Cass. Civ. n. 6444/23), nel caso di specie, va affermato che le lesioni e i danni subiti dall'attrice sono desumibili dalla documentazione allegata (referto, cartella clinica, certificati medici) e dalla relazione del C.T.U. nominato, dalla quale non vi è alcun motivo per discostarsi poiché corretta e congruamente motivata.  ### del giudice, dopo aver compiutamente verificato la sussistenza del nesso causale, dal punto di vista medico, tra la dinamica dell'evento dannoso come ricostruita e le lesioni riscontrate, ha valutato il danno biologico e funzionale residuo, stimando i postumi invalidanti permanenti nella misura del 3%, nonché i seguenti giorni di invalidità: Periodo di ### al 75% = 15 gg - 14 - Periodo di ### al 50% = 30 gg Le predette conclusioni appaiono condivisibili, in quanto fondate su argomentazioni logiche e cognizioni tecnico-scientifiche prive di censura. 
Orbene, per quel che attiene ad ulteriori voci di danno non patrimoniale, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute, in quanto è stato comprovato solo che l'attrice ha sofferto e soffre dei normali postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, mentre non sono stati dedotti, né provati pregiudizi ulteriori meritevoli di autonomo ristoro. 
Pur non sfuggendo a questo Giudice, inoltre, il carattere autonomo del danno morale, quale “danno da sofferenza interiore” e la possibilità di pervenire alla liquidazione dello stesso anche attraverso il ricorso ad elementi di prova presuntiva, ritiene la scrivente che resti, comunque, imprescindibile il principio dell'onere di allegazione delle conseguenze pregiudizievoli da parte della vittima che possano giustificare il ristoro di detta sofferenza (Cass. n. 25164/2020). Ebbene nel caso in esame parte attrice non ha assolto il proprio dovere di allegazione delle circostanze utili alla liquidazione di ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno morale. 
Con riferimento all'aumento per personalizzazione del danno, infine, si evidenzia che, sulla scorta degli insegnamenti della Suprema Corte, il danno relazionale si verifica quando le conseguenze di un danno alla salute si configurano come peculiari ed “eccezionali”, rispetto ad altri soggetti della stessa età, i quali abbiano goduto di conseguenze ordinarie e non straordinarie da quel tipo di menomazione: in applicazione di tali princìpi, la Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non - 15 - stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. Civ. n. 7513/2018; Cass. Civ.  5865/21). Ed ancora, “In materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” (Cass. Civ.  15084/19) Sulla scorta dei predetti principi e, ritenendo non sussistenti, nella fattispecie in esame, i presupposti per il riconoscimento della personalizzazione in aumento del risarcimento, detta personalizzazione non può essere applicata. 
Pertanto, si ritiene equo liquidare, all'attualità, ivi compreso il danno emergente, tenuto conto delle lesioni subite, dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 11) e sulla base delle ### di ### aggiornate, parametro nazionale per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona (cfr. Cass. n. 4447/2014), la somma di € 3.450,90. A questa somma vanno aggiunte le seguenti ulteriori voci: 1) la somma di euro 632,03 a titolo di invalidità temporanea parziale (gg15 al 75%); 2) l'ulteriore somma di euro 842,70 a titolo di invalidità temporanea parziale (gg.30 al 50 %). 
Per quanto riguarda le spese mediche, va evidenziato che il totale delle spese mediche attinenti già sostenute dalla danneggiata, documentate agli atti del fascicolo, ammonta ad euro 1.462,91, di cui euro 1.100,00 per spese odontoiatriche già sostenute come da relativa ricevuta del 19.09.2014, consistenti in rilievo impronta, costruzione e applicazione perno moncone in - 16 - oro sull'11, rilievo impronta per costruzione e applicazione di corona in zirconio sull'11 e sua cementazione. 
Le spese mediche da danno odontoiatrico emergente in rapporto all'applicazione di materiale protesico così come descritto, (secondo i costi medi attuali indicati dal tabellare ### 2009) sono quantificabili come segue: - All'età di 18 anni: applicazione di corona in zirconio: euro 700,00 da ripetersi una volta ogni dieci anni fino all'età di 68 anni, per cinque volte, per un complessivo di euro 3.500,00. 
Il totale complessivo delle spese mediche odontoiatriche attinenti da danno emergente, comprensivo di quelle già sostenute, così come sopra specificate, ammonta quindi ad euro 4.600,00, cui vanno aggiunte le spese di controllo clinico-strumentale documentate agli atti di € 362,91, come sopra indicate e quindi per un totale complessivo di € 4.962,91 (###91). In ordine alla richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta all'attore e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che il danno è stato liquidato all'attualità. 
Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. - 17 - Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima, Cass. Sez. ### 17 febbraio 1995, n. 1712)». 
Pertanto, gli interessi nella misura sopra indicata devono calcolarsi dal momento del verificarsi del danno sull'importo, come sopra liquidato, svalutato all'epoca del sinistro e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. 
Sull'importo finale, come sopra riconosciuto, di € 11.217,16 (che si converte in debito di valuta), maggiorata degli interessi compensativi maturati sino a tale data, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 3. domanda nei confronti della compagnia assicurativa chiamata in causa. 
Venendo quindi alla disamina della chiamata in garanzia della #### s.p.a, risulta dalla documentazione allegate che l'### comprensivo / ### “Giordano” ebbe a stipulare la polizza “### infortuni N. 2012/05/2368442 con scadenza 1/10/2014” con la predetta compagnia finalizzata a coprire alla sez. 2.2, gli infortuni che avvengono: • durante attività scolastiche, ricreative, sportive, gite, laboratori • anche per imprudenza, negligenza o imperizia, anche gravi • in caso di stato di malore o incoscienza - 18 - • in caso di atti di terrorismo, purché l'assicurato non partecipi attivamente • in caso di eventi naturali (terremoto, alluvione ecc., con riduzioni) • durante il tragitto casa-scuola-casa. 
E' pur vero, però, come eccepito dalla compagnia assicurativa che il contratto alla ### 2.5 “Liquidazione dell'indennizzo” prevede chiaramente: “Nessun indennizzo è dovuto se l'invalidità accertata è pari o inferiore al 3%.”. 
Nel caso concreto, la CTU ha accertato postumi permanenti complessivi del 3%, inferiore alla soglia minima prevista per l'indennizzo, pertanto, non compete alcun indennizzo assicurativo per invalidità permanente, restando questa integralmente a carico del Ministero. 
Pertanto la domanda nei confronti della compagnia assicurativa va rigettata.  4. Regolamentazione delle spese di lite Le spese seguono la soccombenza e, in assenza della nota di parte, si liquidano d'ufficio - in favore dei procuratori dell'attrice dichiaratisi anticipatari - come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M.  55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, in relazione al valore riconosciuto e alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con l'applicazione dei valori minimi per la non particolare complessità della causa. 
Compensa le spese tra il convenuto e la chiamata in causa considerando il rigetto della domanda soltanto all'esito dell'accertamento medico in corso di causa. 
In ragione dell'esito della lite vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta le spese per l'espletamento della ### P.Q.M.   Il Tribunale di Napoli, 6 ### civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nella causa iscritta proposto da ### , nei confronti di M.I.U.R ed - 19 - ### “### 2 e ### così provvede: 1. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'istituto scolastico; 2. Accoglie, per quanto di ragione, la domanda dell'attrice e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### p.t. a pagare, in favore ### sig.ra ### la complessiva somma di € 11.217,16 oltre interessi legali sulla somma finale dalla pubblicazione sino al soddisfo; 3. Rigetta la domanda nei confronti della ### 4. condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### p.t., alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore degli Avv.ti ### e ### spese liquidate in complessivi € 2.540,00, oltre ad € 237,00 per spese vive (C.U) ed oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ed IVA e CPA se dovute; 5. pone definitivamente a carico del Ministero convenuto le spese per l'espletamento della CTU già liquidate con decreto del 09.4.25 e pertanto a rimborsare a parte attrice quanto già corrisposto da questi al ctu; 6. compensa le spese di lite, tra il convenuto e la ### che liquida in € [importo] per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; Così deciso in Napoli, il ###.   

Il Giudice
(dott. ###


causa n. 23859/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Angela Arena

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24/2026 del 01-01-2026

... 206/2004 - parente di primo grado di vittima del terrorismo - esenzione ### sui trattamenti di fine rapporto. 1. #### genitore superstite di vittima del terrorismo, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la C.T.R. della Pugli a ha accolto l'appello proposto dall'Age nzia del le ### avverso la sentenza n. 755/17/2016 della C.T.P. di Bari, che a veva invece accolto il ricorso del contribuente a vverso la cartella di pagamento n. ###894252, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 12.260,95, oltre sanzioni ed intere ssi, a ti tolo di ### sui comp ensi perce piti nell'anno 2007 a titolo di emolumenti di fine rapporto. 2. L'### delle ### è rimasta intimata. 3. E' stata fissata l'adunanza camerale 4.12.2025 4. Il ricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivorubricato «### e falsa applicazione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 206/2004, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», il ricor rente, genitore di vittima del terrorismo , premesso di av er anticipato il pensionamento, aggiungendo dieci anni di contributi figurativi, ai sensi della legge n. 206/2004, deduce che la (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7316/2020 R.G. proposto da: ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### del foro di ### giusta procura speciale in atti -ricorrente
CONTRO ### r appresentata e difesa ex lege dall'### dello Stato - intimata avverso la sentenza della ### della ### n. 2095/1/2019, depositata in data ###, non notificata; udita la relazione svolta all'adunanza camerale del 4.12.2025 dal consigliere #### - legge 206/2004 - parente di primo grado di vittima del terrorismo - esenzione ### sui trattamenti di fine rapporto.  1. #### genitore superstite di vittima del terrorismo, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la C.T.R.  della Pugli a ha accolto l'appello proposto dall'Age nzia del le ### avverso la sentenza n. 755/17/2016 della C.T.P. di Bari, che a veva invece accolto il ricorso del contribuente a vverso la cartella di pagamento n. ###894252, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 12.260,95, oltre sanzioni ed intere ssi, a ti tolo di ### sui comp ensi perce piti nell'anno 2007 a titolo di emolumenti di fine rapporto.  2. L'### delle ### è rimasta intimata.  3. E' stata fissata l'adunanza camerale 4.12.2025 4. Il ricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivorubricato «### e falsa applicazione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 206/2004, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», il ricor rente, genitore di vittima del terrorismo , premesso di av er anticipato il pensionamento, aggiungendo dieci anni di contributi figurativi, ai sensi della legge n. 206/2004, deduce che la C.T.R. ha errato nel ritenere che l'esenzi one ### sare bbe da riconoscere solo sui dieci anni di contrib uti figurativi riconosc iuti dalla legge cit., nonostante fosse stata prodotta in giudizio una interpretazione autentica del legislatore, co nsistente nella ### iva del Presidente del Consiglio dei ### del 27.7.2007, la quale aveva chiarito come do vessero essere riconosciut i i benefici in favore delle vittime e dei superstiti del terrori smo. Inoltre, nel predetto D .P.C.M. del 27.7.2007 era stato chi arito che l'agevolazione dell'esenzione ### si applica sull'intera pensione e non soltanto sulla parte corrispondente all'aumento figurativo 3 dei versa menti contributivi. Non era pertanto comprensi bile la mancata applicazione di tale norma da parte della C.T.R..  2. Con il secondo motivo, rubricato «carenza ed illogicità della motivazione», il ricorrente ass ume che la C.T.R. non abbia articolato alcun ragionamento logico a supporto dell'accoglimento dell'appello dell'### delle ### av endo, da un lato, richiamato il D.P.C .M. del 27.7.200 7 che riportava l'interpretazione autentica del legislatore fa vorevole ad esso contribuente e, dall'altro, ritenuto che la norma dovesse essere interpretata nel senso che l'esenzione spettava solo sulla quota parte del T.F.S. erogata in attuazione della richiamata normativa speciale.  3. Partendo per ragioni di priorità logica dall'esame del secondo motivo, esso si rivela infondato.  3.1. ### consolidata giurisprudenza di legittimità, ricorre il vizio di omess a o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una approfondita loro disamina anche giuridica, rendendo in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo r agionamento. La sentenza è nulla anche per mancanza - sotto il profilo sostanziale e formale - del requisito di cui all'art.  132 c.p .c., comma 1 n. 4 e la cui motivazione consi sta nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell'atto che ha veicolato la domanda accolta, qu anto non megli o individuati documenti ed atti ad ess a all egati, oltre ad una consulenza tecnica, senza riprodurne le parti idonee a giustificar e la valutazione espressa (Cass. Civ . 08.10.2021 n. 2741 1 - 23.03.2017 n. 7402 - Cass. Ord. 07.04.2017 n. 9105). Con la 4 recente ordinanza n. 2622 pubblicata il ###, questa Corte ha di nuovo affrontato il tema della nullità del la sentenza per carenza di motivazione, ricordando l'insegnamento delle ### di cui alla sentenza n. 8053/2014, che hanno sottolineato che l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi so tto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tr a affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclu sa dunque qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.  3.2. Quanto allo specifico vizio di motiv azione appar ente, la giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che il vizio ricorre qu ando la motivazione, benché graficamente esistente, non re nda, tuttavia, perce pibile il fondamento della decisione, perché recant e argomentazioni obbi ettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v.  tra le tant e, ### U , Ordinanza n. 2767 d el 2023; ### U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U , Sentenza n. 16599 del 2016; ### 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 6 64061; ### 6 - 5, Or dinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145).  3.3. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, avendo la C.T.R.  chiaramente spiegato che l'esenzione Ir pef spetta solo sulla quota di emolum enti co llegata all'aumento figurativo previsto dall'art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004. 5 4. E' invece fondato il primo motivo.  4.1 ###. 3 della legge n. 206/2004 prevede, al comma 1, che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terr orismo e dalle stragi di tale matrice, e ai l oro familiari, anche superstiti , limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la mi sura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.” 4.2. Il comma 2 della medesima disposizione, nel richiamare la “pensione maturata” di cui al primo comma, intende riferirsi sia alla pensione in senso stretto, sia ai trattamenti di fine rapporto comunque denominati, che sono assimilati alla prima e, non contenendo riferimenti all'entità del beneficio della contribuzione figurativa (10 anni), ma riferendosi al trattamento previdenziale o re tributivo che ne deriva, va interpretato nel sen so che l'esenzione ### riguarda l'intera prestazione e non solo la quota parte riferibile all'aumento figurativo della contribuzione.  4.3. Questa Corte, a prop osito dell'estensione dei trattamenti previsti dalla legge n. 206/2004 alle vittime del dovere, ha già avuto modo di chiarire che la piana lettura dell'art. 3, commi 1 e 2, della l. n. 204/2006 depone nel senso che l'esenzione, anche per le vittime del terrorismo, concerna il trattamento pensionistico in qu anto tale e non solo quell o conseguito a seguito dell'aumento figurativo di cui al comma 1 (e prevede, per i familiari superstiti, anche il riferimento alle pensioni dirette). E 6 tale conclusione è avallata anche dai documenti di prassi. Infatti l'### delle ### con la risoluzione 29/07/2005, n. 108/E (richiamata anche dalla ### 19/10/2005, n. 113, dell'###, in sede di prima interpretazione della portata del beneficio, ebbe a ritenere che l'esenzione dell'art. 3, comma 2, valesse solo per la parte di pensione maturata in base all'aumento figurativo, diversamente dal beneficio previsto dall'art. 4 per le pensi oni dirette in favore di chi avesse conseguito u na invalidità pari o superiore all '80%, richiamando il parere reso il 10 settemb re 2003 dalla ### issione ### della ### dei ### Però, successivamente, con la risoluzione 01/12/2008, n. 453/E la stess a ### richiamando la ### va P.C.M. 27/07/2007, ebbe a ritenere non solo che il beneficio spettasse sul l'intero trattamento pensionistico e non sulla quota oggetto dell'aumento figurativo, ma anche che esso spettasse su tutti i trattamenti pensionistici goduti, deponendo in tal senso il dato letterale che, nel prevedere l'esenzione in esame, ne individua l'oggetto nella pensione di cui al comma 1 e cioè nella pensione che abbia goduto dell'aum ento figurativo, e non nella quota di detta pensione dovuta all'aume nto figurativ o ( da ultimo, Cass. 7958/2025).  5. V a pertanto affermato il segu ente principio di diritto: «#### di cui all'art. 3, comma 2, della legge 206/2004 si riferisce ad ogn i tipologia di prestazione pensionistica e ad ogni tipologia di emolumento connesso alla cessazione del rapporto di lavoro e non è limitata alla sola quota parte di trattamento previdenziale o retributivo connessa all'aumento figurativo.» 5. In accoglimento del ricorso, la sentenza va dunque cassata e la causa rinviata all a C.G.T.2 dell a ### in di versa 7 composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di leg ittimi tà e per provv edere sull'istanza di liquidazione del patrocini o a spese dello Stato relativa alla presente fase di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T.2 della ### in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per li quidare le spese del giudizio di legitti mità e prov vedere sull'istanza di liquidazione del patrocini o a spese dello Stato relativa alla presente fase di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio 4.12.2025 ### (Andreina Giudicepietro)  

Giudice/firmatari: Giudicepietro Andreina, Sali Maria Clara

M

Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 552/2017 del 23-05-2017

... all.ti parte opponente. ### 16 finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all' articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro. 1-bis. Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera e-bis). 2. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia: a) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 2298 /2014 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE di CASTROVILLARI sezione civile IL GIUDICE del ### dott. ### a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.05.2017 ai sensi dell'art. 1, comma 57° L. n. 92/2012 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da - parte ricorrente Avv.ti #### e ### nei confronti di - parte resistente Avv.ti #### e ### OGGETTO: ricorso in opposizione ad ordinanza di rigetto dell'impugnativa giudiziale di licenziamento ex art. 1, commi 51 e segg. L. n. 92/2012.  CONCLUSIONI: come da verbale in data ### Ragioni della decisione Con l'atto introduttivo del presente giudizio oppositivo la parte ricorrente, premesso di essere stato dipendente di con profilo e mansioni di direttore di filiale di ### fino al licenziamento intimato con missiva del 19.11.2013 e del 28.11.2013, recesso impugnato in via stragiudiziale con raccomandata del 09.12.2013; lamentando l'erroneità della statuizione adottata dal giudice di prime cure ed affermando la sussistenza di vizi inficianti il recesso impugnato per: omessa affissione del codice disciplinare all'interno del locali aziendali; insussistenza del fatto contestato sia in senso materiale che in senso giuridico; sproporzione della sanzione ### 2 espulsiva; genericità e tardività delle contestazioni disciplinari, agiva in giudizio per la riforma, la modifica, l'annullamento dell'ordinanza gravata e, nel merito, previa declaratoria di nullità, inefficacia ed illegittimità del recesso impugnato, per l'accoglimento della domanda di reintegrazione nel precedente posto di lavoro e per il riconoscimento della conseguente tutela risarcitoria ai sensi dell'art. 18 L.  300/1970, con il favore delle spese di lite da distrarre. Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione. 
Si costituiva la società resistente per affermare la legittimità del licenziamento disciplinare intimato, contestando puntualmente tutti i motivi addotti dalla parte ricorrente a fondamento delle pretese azionate. Domandava, di conseguenza, il rigetto del proposto ricorso per infondatezza, con il favore delle spese di lite. Avanzava istanze istruttorie ed allegava documentazione. 
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali. 
Il ricorso oppositivo non è fondato e non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si andranno ad esplicitare. 
Va confermata, di conseguenza, l'ordinanza gravata, condividendosene le motivazioni addotte a sostegno del rigetto delle domande riproposte dalla parte opponente anche in questa fase del giudizio. 
A tal proposito occorre premettere che il recesso in esame è stato comminato ai sensi degli artt. 2119 c.c., 77, lett. d) e 44, lett. e) CCNL 19 gennaio 2012 all'esito di procedimento disciplinare promosso per contestare in modo analitico e dettagliato illeciti disciplinari costituenti, in concreto, omissioni di segnalazioni di operazioni sospette ed omessa inibizione della movimentazione di un deposito a risparmio intestato a con autorizzazione a bonifici esteri, e della movimentazione del conto-concorrente personale intestato a sottoposto ad indagini in sede penale per ipotesi di reato di frode fiscale e riciclaggio, in violazione della normativa antiriciclaggio; nonché la predisposizione dell'istruttoria di un finanziamento in favore del genitore e la deliberazione di ulteriore affidamento di credito sempre in favore del genitore dell'opponente senza la copertura di idonee garanzie, in violazione di specifiche prassi aziendali. 
Ebbene, i fatti contestati risultano ampiamente dimostrati per tabulas ed in forza delle testimonianze raccolte nel corso dell'istruzione probatoria. 
Si consideri, infatti, come già dalla documentazione prodotta dalla parte resistente emerge chiaramente: 1) la movimentazione da gennaio a giugno 2013 del libretto di risparmio intestato ad riconducibile a , con prelevamenti di denaro contante per complessivi € 95.650,00 e disposizione di bonifici, di cui n. 6 in uscita su estero per complessivi € 42.973,73; alcuni documenti sono sottoscritti direttamente dalla parte opponente; 2) la operatività da gennaio a giugno 2013 del conto-corrente intestato a co n un el evato numero di addebiti di assegni di traenza, tutti scaricati dall'allora direttore della filiale di ### con la propria matricola contabile n. ###; ### 3 3) la violazione di specifiche prassi aziendali e la perpetrazione di alcune irregolarità nella procedura istruttoria del finanziamento concesso dalla filiale di ### alla madre dell'opponente e dell'ulteriore affidamento di somme sul conto-corrente in mancanza di adeguate garanzie1. 
Non solo, tali circostanze sono state ampiamente confermate dai testi di parte resistente escussi nel corso del giudizio, della cui attendibilità non vi è ragione alcuna di dubitare, tenuto conto, altresì, della compiuta conoscenza dei fatti contestati per aver partecipato attivamente alle indagini interne disposte dall'istituto resistente2.  1 Cfr. docc. nn. 5), 6), 7), 8), 9), 11), 12), 13), 14) e 15) in all.ti parte resistente opposta.  2 Cfr. deposizione del teste , in verbale di udienza istruttoria del 26.05.2015: “… ###… ### introdotto il teste di parte ricorrente, sig. , identificato a mezzo C.I. n. , il quale, previa lettura della formula di impegno, dichiara: <<### e mi chiamo , nato a ### il ###>> INDIFFERENTE.  <<Conosco i fatti di causa poiché all'epoca dell'accertamento svolgevo la funzione di coordinatore dei controlli interni per la e la mia sede di lavoro è a ###>. 
Sulle circostanze indicate nella memoria di costituzione della parte resistente così risponde: A.D.R. sub n. 2: <<Confermo la circostanza. Tanto so perché in quanto coordinatore ho seguito l'accertamento. Ho visto la scheda e sono venuto a conoscenza di tutti i fatti>>. 
A.D.R. sub. n. 4: <<Nel 2012 ci fu un primo accertamento disposto dalla ### di ### ed in seguito la ### avviò un'indagine connotata da complessità perché avente ad oggetto molteplici conti correnti tra i quali ricordo , non ricordo bene. Preciso che nel 2012 ero responsabile dei controlli per tutta l'area, occupandomi della vicenda soltanto nella sua fase iniziale>>.  s ub. n. 5: <<Confermo la circostanza e preciso che sui conti correnti c'era un incrocio di bonifici e versamenti, con elevata movimentazione in entrata e in uscita>>. 
A.D.R. sub. n. 6: <<La banca, in particolare il direttore, ha omesso la segnalazione di tale attività sospetta. Tanto si è reso palese anche dall'accertamento operato dalla ### di ###> A.D.R. sub. n. 7: <<Ricordo di aver visto una scheda dove il responsabile di filiale, aveva vistato i tabulati assegni irregolarmente addebitati sul rapporto di conto corrente di società diversa da quella che vi aveva apposto la firma di traenza. 
A.D.R. sub. n. 8: <<Non ricordo la circostanza, ma ricordo la irregolarità riscontrata su un assegno di ### 25.000,00 firmato dalla e addebitato alla comunque poi regolarizzato con il timbro della A.D.R. sub. n. 9: <<Nulla sono in grado di riferire>>. 
A.D.R. sub. n. 13: <<Confermo che la banca venne a conoscenza del provvedimento dell'ufficio Gip dell'ex Tribunale di Rossano nel procedimento a carico di , con cui veniva disposto il sequestro di beni per oltre 13.000.000 e la misura a carico di dell'obbligo di presentazione al PG per due volte a settimana>>. 
A.D.R. sub. n. 14: <<Ho letto che il era indagato, in concorso con , dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita per fatti risalenti al 2008, poi proseguito nel periodo successivo fino al 2011>>. 
A.D.R. sub. n. 15: <<### stato informato, in qualità di coordinatore, che il collega ha riaperto le indagini documentali a carico del per i fatti emersi dall'attività di indagine in sede penale subito dopo il provvedimento del ### Io sono stato incaricato di ascoltare in ### esattamente nella filiale di ### due dipendenti per comprendere i fatti imputati al in particolare la movimentazione sospetta del libretto di risparmio intestato all' Ho ascoltato la sig.ra che personalmente ha gestito alcune operazioni sul predetto libretto. Ho sentito, altresì, l'altro dipendente per il finanziamento erogato a favore della madre dell'opponente A.D.R. sub. n. 16. <<Personalmente ho letto che il nelle risposte alle prime contestazioni ha riferito di aver chiuso i rapporti bancari facenti capo ad e alle società del gruppo, di aver irrigidito i rapporti con l' nel gennaio 2013. Dalla documentazione che ho visionato ho personalmente riscontrato che il conto corrente di era stato estinto, però era rimasto acceso il libretto di risparmio di ### che di alcune società i conti erano stati chiusi di altre no. ### che alcuni sono stati chiusi nel maggio 2013. ### in particolare, la società , i cui conti sono stati chiusi nel maggio 2013. Tanto posso dire perché personalmente ho riscontrato degli accrediti fatti tramite il . 
A.D.R. dell'Avv. ### <<Non ricordo se il conto intestato a fosse in attivo o in passivo>>. ### P. ### Org_ ####### 4 A.D.R. sub. n. 18: <<### diretto non è possibile, ma si può effettuare tramite uno sdoppiamento di operazioni. Si effettua, a tal fine, un prelevamento “virtuale” di contanti come contropartita del bonifico estero>>. 
A.D.R. sub. n. 19: <<Confermo la circostanza e preciso che il deposito a risparmi viene utilizzato per una clientela che non ha rapporti commerciali. Di norma, per le società le movimentazioni avvengono su conto corrente. Devo precisare che in banca si cerca comunque di assecondare la clientela e, pertanto, tale operazione è possibile ma non usuale>>. 
A.D.R. sub. n. 20: <<Non ricordo con esattezza gli importi, ma ricordo che su quel libretto ci sono stati molteplici versamenti in contanti o tramite assegni, tutti intestati all' . 
A.D.R. sub. n. 21: <<La scheda che ho visionato riportava tutte queste operazioni, ma non ricordo gli importi delle stesse>>. 
A.D.R. sub. n. 22. <<Nell'accertamento operato, ricordo una distinta dove c'è la firma dell'allora direttore ed una annotazione della cassiera dove sta scritto che si trattava dell'ultima operazione>>. 
A.D.R. sub. n. 23: <<Ho già riferito sulla circostanza di cui sopra. ###, di cui al n. 7 dei documenti di parte opposta ed esibita al teste, della da me sentita fu confermata e disse aver riferito al direttore trattarsi di operazione sospetta e il direttore le rispose di non fare segnalazioni perché i fatti erano già conosciuti dalla banca. Devo altresì precisare che sul conto corrente di , movimentato da gennaio a giugno 2013, veniva rilasciato un blocco assegno di cui nove distrutti ed uno rimaneva al cliente al fine di tenere sotto controllo le operazioni bancarie>>. 
A.D.R. sub. n. 25: <<Con un accertamento della ### di ### il avrebbe dovuto segnalare come sospette le operazioni avvenute successivamente sul conto corrente intestato all' Con un'indagine della ### la cosa più ovvia da fare era bloccare tutte le operazione sul libretto di deposito a risparmio della società . 
A.D.R. sub. n. 27: <<La da me sentita, ha riferito che in banca per effettuare le operazioni si presentavano in due, contestualmente, il e l' , perché il potere di firma era in capo a quest'ultimo>>. 
A.D.R. sub. n. 28: <<Nulla posso riferire sulla circostanza>>. 
A.D.R. sub. n. 29: <<Ho già risposto>>. 
A.D.R. sub. n. 30: <<Non ricordo la circostanza, ricordo solo che per la c'era una movimentazione con utilizzo del ###>. 
A.D.R. sub. n. 31: <<Confermo la circostanza e ricordo di aver visto sulla scheda tale bonifico con addebito sul conto corrente intestato alla che il aveva riferito di aver chiuso il conto nella precedente lettera di giustificazione del gennaio 2013>>. 
A.D.R. sub. n. 32: <<Confermo la circostanza e ricordo l'operazione su quel conto corrente intestato alla c he sulla scorta del documento n. 21 del fascicolo di parte opposta che mi viene mostrato, ricordo essere stato chiuso il 09. 05.2013>>. 
A.D.R. sub. n. 33: <<Confermo la circostanza previa visione del doc. n. 21 fascicolo parte opposta>>. 
A.D.R. sub. n. 34: <<Confermo la circostanza in quanto ho preso visione dell'estratto conto del cliente . Dal gennaio al giugno 2013 c'è stata una movimentazione di assegni in traenza. Preciso che si tratta del medesimo conto per il quale il blocco degli assegni veniva limitato ad uno soltanto per controllo delle operazioni>>. 
A.D.R. sub. n. 35: <<Confermo la circostanza e posso dire che gli assegni movimentati sul conto corrente di sono stati scaricati direttamente dal con la sua matricola>>. 
A.D.R. sub. n. 36: <<Ho già risposto e confermo la circostanza previa esibizione dei documenti nn. 9 e 10 del fascicolo di parte opposta>>. 
A.D.R. sub. nn. 37 e 38: <<Ho già risposto e confermo le circostanza, precisando che il dava disposizione di consegnare solo un assegno del carnet annullando i rimanenti nove>>. 
A.D.R. n. 39 e 40: << E' vero che l'11 ottobre 2009 veniva aperto un conto corrente intestato alla madre del per un prestito personale di ### 15.000,00, in parte confluito sul conto della moglie del e l'altra parte sul conto del stesso. Il resto è stato prelevato con bancomat>>. 
A.D.R. sub. 41-42-43-44-45: <<### tutte le circostante. Tanto mi è stato dichiarato dal . 
A.D.R. sub. n. 46: <<### la circostanza previa esibizione del documento n. 14>>. 
A.D.R. sub. n. 47: <<### la circostanza in quanto tanto è stato dichiarato da . 
A.D.R. sub. n. 48: <<### la circostanza previa esibizione del documento n. 13 fascicolo di parte resistenteopposta>>. 
A.D.R. sub. n. 49: <<### la circostanza in quanto ho preso visione della scheda di accertamento come, tra l'altro, risulta dal doc. n. 13 fascicolo di parte resistente che mi viene posto in visione. Ovviamente gli ATM 5179 e 4591 sono quelli della filiale di ###>. ### Persona_
Persona_
A.D.R. sub. n. 50: <<### la circostanza in quanto ho preso visione degli accertamenti e perché mi è stato confermato dallo stesso da me sentito>>. 
A.D.R. sub. n. 51: <<### la circostanza. ### di aver personalmente raccolto la dichiarazione del e personalmente ho visionato la delibera del finanziamento>> . 
A.D.R. sub. n. 52: <<Tale circostanza mi è stata riferita dal . 
A.D.R. sub. n. 53: <<### la circostanza, ma non ricordo se il fece una nota scritta o me lo dichiarò verbalmente>>. …###…”. 
Si tenga conto, inoltre, della deposizione di analogo tenore resa dal teste in verbale di udienza istruttoria del 24.05.2016: “… ###… ### introdotto il teste di parte resistente , identificato a mezzo C.I.  il quale, previa lettura della formula di impegno, dichiara: << ### e mi chiamo , nato a ### il ###.>> <<All'epoca dei fatti ho collaborato con il sig per gli accertamenti sulla situazione contestata all'opponente.>> <<Si, ricordo queste società avevano la seguente denominazione: e l' Sulle circostanze indicate nella memoria, così risponde: A.D.R. sub. n. 2: <<SI, confermo che i conti delle società coinvolte nell'indagine e il conto di erano aperti presso la filiale di ### e il responsabile di agenzia era . 
A.D.R. sub. n. 4 e 5: <<Si, ricordo che dopo la richiesta di informazioni avanzata dalla ### di ### il controllo venne allargato sui conti delle società di cui sopra ho già detto. Ciò che è emerso è una seria di movimentazioni incrociate tra i diversi conti. Personalmente ho collaborato a questi controlli allargati nell'anno 2012. Se non sbaglio dal luglio 2012. I controlli personalmente li ho fatti da remoto, dalla sede ###cui lavoravo>>. 
A.D.R. sub. n. 6: <<In caso di provvedimenti giudiziari o della polizia giudiziaria che vengono denominati controllo numero 13 controllo numero 12 rispettivamente da parte della struttura antiriciclaggio del nostro istituto di credito, viene inviata una mail al direttore per segnalare che c'è un'indagine o un provvedimento e in questo caso il direttore è tenuto ad un attività di verifica della regolarità. Personalmente ho visto che all'opponente è stata inviata la mail contenente il codice di controllo numero 12. Ho appreso che il sebbene fosse stata inviata la mail con il codice di controllo 12, non ha mai fatto la “sos”, segnalazione di operazione sospetta. A tal proposito devo riferire che a norma della normativa antiriciclaggio non è obbligatoria tale segnalazione ma è a discrezione del direttore. Devo precisare di non sapere se il abbia fatto o meno delle verifiche. Posso però riferire che le verifiche in punto “aml” non sono state fatte, ovvero nella procedura gianos le verifiche non furono fatte dall'opponente. Di fronte a delle segnalazioni di un profilo di alcuni clienti della banca, riconducibili alle società di cui sopra ho detto, con un profilo ad alto rischio, i conti non furono mai chiusi. Il documento n. 2 di parte resistente che mi viene esibito è quello di cui ho preso visione, è la mail contenente il controllo n. 12. Anzi devo precisare che il documento n. 2 esibito è in realtà la schermata del collega di ### dalla quale si evince che al è arrivata la mail contenente il controllo n. 12>>. 
A.D.R. sub. n. 7: <<### la sub. 7. ### di aver visto insieme al collega che il aveva visionato e vistato i tabulati assegni. In alcune ipotesi era presente un addebito irregolare sul rapporto di conto corrente di società diverse da quella che ne aveva apposta la firma di traenza. Devo precisare che in alcuni casi ci fu la regolarizzazione della firma di traenza. Devo riferire che dal terminale la presa visione dei tabulati assegni è riconducibile al così come anche l'omessa verifica. In realtà non so se altri si sono occupati anche e soprattutto delle operazioni riconducibili a questi rapporti e in particolare alla regolarizzazione della firma di traenza>>. 
A.D.R. sub. n. 8: << ricordo che su alcuni assegni c'era una firma di traenza non riconducibile al titolare del rapporto ma riconducibile ad un'altra società>>. 
A.D.R. sub. n. 9: <<confermo che tutti i tabulati assegni risultano visionati e vistati dal A.D.R. sub. n. 13: << confermo la circostanza perché ho visto l'ordinanza emessa dal ###>>. 
A.D.R. avv. ### <<il documento n. 2 del fascicolo di parte opponente l'ho redatto personalmente sotto la visione del e successivamente, dal gennaio 2013, sotto la supervisione di . Non so quando è stato spedito alla guardia di finanza. Si tratta di un documento interno>>. 
A.D.R. sub. n. 14: << confermo la circostanza e preciso di averla letta nell'ordinanza del Gip di ###>. 
A.D.R. sub. n. 15 e 16: << ricordo che in seguito all'ordinanza del Gip di ### ripresero le verifiche interne ed emerse che sebbene il avesse fatto rassicurazioni sulla chiusura dei rapporti bancari riconducibili ad alla società implicate, in realtà erano rimasti operativi il libretto di risparmio di se non ricordo male il conto dell' e di qualche altra società di cui non ricordo il nome>>. ### Persona_ ######### 6 Ed ancora, nel corso dell'istruzione probatoria è chiaramente emerso che l'allora direttore della filiale di ### odierna parte opponente, sebbene espressamente avvertito in una particolare circostanza dalla operatrice della natura sospetta A.D.R. sub. n. 18: << ricordo di aver verificato sul libretto di elle movimentazioni in entrata e in uscita>>. 
A.D.R. sub. n. 19: << ricordo che furono emessi bonifici sull'estero ma devo precisare che tale operazione non è possibile perché il bonifico si può fare solo con addebito sul conto corrente e non con addebito sul libretto di risparmio>>. 
A.D.R. sub. n. 20: << non ricordo assolutamente il numero dei versamenti, dei bonifici e degli importi. Ma mi ricordo delle operazioni. Mi rimetto alla memoria ispettiva. Sotto la supervisione dei colleghi e ho personalmente partecipato alla stesura della memoria ispettiva>>. 
A.D.R. sub. n. 21: << confermo di non ricordare il numero delle operazioni né tantomeno gli importi>>. 
A.D.R. sub. n. 22: << ricordo che in sede di verifica abbiamo chiesto la visione di alcuni documenti e tra questi vi era qualche documento contenente il visto del direttore A.D.R. sub. n. 23: << ho preso visione del documento n. 7 che mi viene esibito. ### di aver preso visione e di aver riscontrato la comunicazione che veniva fatta dall'operatrice di circa l'impossibilità di ripetere la medesima operazione. Non so se il “dare corso ” sia riconducibile all'opponente e se lo stesso sia da qualificare come un visto>>. 
A.D.R. sub. n. 25: << non posso ritenere se sia dovuto o meno a carico del direttore il blocco del libretto di deposito risparmio e se siano obbligatorie le segnalazioni essendo scelte discrezionali. Reputo che dette incombenze lo fossero, quantomeno opportune alla luce della contestazione disciplinare e degli addebiti penalmente rilevanti. Non c'è mai stato un ordine specifico di chiusura dei conti da parte della banca. Anche l'apertura e chiusura di un c.c. è nella discrezionalità del direttore e la banca non ne può ordinare la chiusura>>. 
A.D.R. sub. n. 27: <<confermo che le operazioni di cui sopra ho detto venivano effettuate sul libretto di risparmio materialmente da o A.D.R. sub. n. 28: << non posso confermare la circostanza per non aver avuto diretta percezione. ### che il aveva acquisito un dichiarazione di una collega della filiale di ### da cui emergeva che era il direttore di filiale a legittimare dette operazioni nei confronti degli operatori di sportello. Le dichiarazioni erano sottoscritte dalla collega e dal collega . 
A.D.R. sub. n. 29: << quanto riportato nella circostanza l'ho letto nella dichiarazione della stessa A.D.R. sub. n. 30: << non ricordo bene i nomi delle società ma dopo il gennaio 2013 abbiamo verificato che vi erano rapporti in essere con le società di cui si è già sopra detto>>. 
A.D.R. sub. n. 31: << mi riporto alla memoria ispettiva>>. 
A.D.R. sub. n. 32 e 33: << confermo di aver preso visione del documento n. 21 della parte opposta che mi vengono esibiti>>. 
A.D.R. sub. n. 34: << mi rimetto alla memoria ispettiva. Non ricordo le operazioni specifiche negli importi ma che vi erano questo movimentazioni>>. 
A.D.R. sub. n. 35: << confermo quanto già in precedenza dichiarato in merito ai tabulati degli assegni>>. 
A.D.R. sub. n. 36: << confermo di aver preso visione e valutato i documenti n. 9 e 10 che mi vengono mostrati>>. 
A.D.R. sub. n. 37 e 38: << nel caso di consegna di carnet di assegni la riconducibilità si fa tramite il numero di matricola. 
Devo precisare che di norma non è il direttore a consegnare di norma un carnet di assegni ai propri clienti. ### in particolare di aver visto che in un carnet nove assegni erano stati annullati ed uno solo era stato consegnato. Anche in questo caso non posso dire l'operazione sia stata svolta dal A.D.R. sub. n. 39, 40, 41, 42, 43, 44: << confermo le circostanze 39, 40, 41, 42, 43 e 44 in base alle verifiche effettuate dal collega che, recatosi in filiale a ### ha raccolto le dichiarazioni di ### che ad istruire la pratica per la madre dell'opponente fu il come anche la richiesta di override e non al A.D.R. sub. n. 45, 46, 47, 48: << confermo le circostanze per averle apprese dalla dichiarazione del acquisita alla verifica ispettiva tramite il collega . 
A.D.R. sub. n. 49: << ricordo i prelevamenti sugli atm di ###>. 
A.D.R. sub. n. 50, 51: << confermo le circostanze per averle prese dalle dichiarazioni fatte al e dalle interrogazioni fatte seguendo le procedure per l'accertamento ispettivo interno>>. 
A.D.R. sub. n. 52, 53: << confermo le circostanze che ho appreso dalle dichiarazioni rese dal . 
A.D.R. avv. ### << nel documento n. 2 di parte opponente sull'indicazione dell'opponente in qualità di direttore di distretto devo precisare quanto segue: all'epoca dei fatti era stato nominato direttore di distretto che è ###>…”. ### Tes_ ########### di alcune operazioni, non solo non abbia dato corso alla segnalazione, quanto piuttosto abbia di fatto impedito alla propria collaboratrice di procedere al tipo di segnalazione che, anche in quella specifica circostanza, appariva dovuta3. 
Ebbene, gli addebiti mossi alla parte opponente, per come concretizzatisi, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, configurano, a parere del decidente, una giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 c.c.4 3 In tal senso si tenga conto di quanto chiaramente riferito dal teste , in verbale di udienza istruttoria del 26.05.2015, nella parte in cui afferma: “… ###… A.D.R. sub. n. 23: <<Ho già riferito sulla circostanza di cui sopra.  ###, di cui al n. 7 dei documenti di parte opposta ed esibita al teste, della da me sentita fu confermata e disse aver riferito al direttore trattarsi di operazione sospetta e il direttore le rispose di non fare segnalazioni perché i fatti erano già conosciuti dalla banca. Devo altresì precisare che sul conto corrente di , movimentato da gennaio a giugno 2013, veniva rilasciato un blocco assegno di cui nove distrutti ed uno rimaneva al cliente al fine di tenere sotto controllo le operazioni bancarie>>. …###…”.  4 Cfr. in particolare Cass. 20.09.2013, n. 21633 nella parte in cui chiarisce: “… ###… Con il primo motivo di ricorso d educa la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 2, e degli artt. 1175 e 1375 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'esame delle risultanze processuali (art. 360 c.p.c., n. 5); violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 166 c.p.c.. 
Espone il ricorrente che il presupposto storico da cui sarebbero scaturiti gli addebiti è costituito da un decreto di sequestro del 18 marzo 2008, adottato in un'indagine che non riguardava esso ricorrente, nè la ### (###, nè l'attività posta in essere dallo stesso quale direttore della filiale. 
Tanto premesso, censura l'affermazione della Corte d'Appello che la contestazione del 12 maggio 2008 era stata tempestiva in quanto la ### in ragione dei complessi accertamenti che si erano dovuti effettuare, aveva avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilievo disciplinare solo in epoca immediatamente antecedente alla suddetta data. 
La motivazione sul punto sarebbe priva di logica, in quanto pone quale termine iniziale le indagini del ### di d i , disposte a seguito del suddetto sequestro preventivo, che riguarda soggetti indagati che nulla avevano a che fare con o con il ricorrente, estraneo ad essi, senza precisare per quale ragione non veniva data rilevanza alla conoscenza concreta di fatti attinenti alla attività bancaria della ### di (### diretta dall' A., di cui l'### di credito era notiziato per tempo e rispetto ai quali nulla aveva obiettato dal settembre 2007.  1.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato. 
In materia di licenziamento disciplinare, il principio dell'immediatezza della contestazione, che trova fondamento nella L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, commi 3 e 4, mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, e, dall'altro, ad assicurare che il potere datoriale sia esplicato secondo canoni di buona fede ostativi a che lo stesso possa servirsi "ad libitum" dell'arma del recesso (cfr., Cass., n. 1995 del 2013). 
In tema di licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore (cfr, Cass., n. 15649 del 2010). 
Nell'ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, il principio di immediatezza della contestazione, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che l'imprenditore porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza, pena l'illegittimità del licenziamento (cfr, Cass., n. 3532 del 2012). 
Nella specie, la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi con congrua e logica motivazione che si sottrae alle censure prospettate. 
I fatti in questione venivano all'attenzione dell solo a seguito degli accertamenti che venivano effettuati in ragione delle vicende scaturenti da un provvedimento di sequestro relativo a soggetti diversi dal ricorrente. 
La Corte d'Appello sul punto, nell'assumere la statuizione censurata, teneva conto delle risultanze istruttorie, in particolare delle testimonianze rese nel giudizio di primo grado da due testi addetti, all'epoca dei fatti al ### che confermavano la relazione redatta il 14 ottobre 2008, nella quale si evidenziava che gli accertamenti ebbero inizio solo a seguito della notifica del sequestro disposto dalla procura di ### e riguardavano ### Pt_ #### non già la sola società (titolare del conto indicato nel provvedimento di sequestro) ma anche i nominativi di c he s ebbene ind icato c ome s oggetto ine sistente d alla Pr ocura d ella Re pubblica (c apo a d ella im putazione provvisoria), in realtà risultava essere garante di una posizione, ossia quella di a sua volta moglie e garante di P.F.. 
Precisava la Corte d'Appello, come i testi avessero fatto presente che le indagini erano state approfondite e complesse e avevano richiesto l'utilizzo a tempo pieno di quattro unità, in quanto vennero esaminate tutte le operazioni effettuate dai diversi nominativi da controllare a far tempo dalla data di accensione dei conti correnti. 
Pertanto, la conclusione cui perviene la Corte d'Appello, che solo in epoca immediatamente antecedente la contestazione la fosse venuta a conoscenza dei fatti ritenuti di rilievo disciplinare è congruamente motivata tenuto conto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.  2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt. 219, 1175, 1375 e 1176 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3); errata o insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5). 
L' A., richiama il punto della sentenza in cui si prende in esame, con riguardo all'apertura del conto corrente di corrispondenza intestato alla società la violazione della normativa interna sulla accensione dei rapporti che richiedeva l'autorizzazione superiore nei casi di rapporti da instaurare con soggetti non residenti nella zona di competenza della filiale, come nel caso di specie. 
Ad avviso di esso ricorrente, la gravità dell'inadempimento doveva essere contemperato con l'obbligo di diligenza imposto al responsabile di filiale di incrementare la clientela privata della ### stessa. Inoltre, detto inadempimento non potrebbe conciliarsi con l'incremento attivo che il ricorrente aveva apportato alla ### nel periodo 2005-2007, in cui ne era stato direttore, per il quale era stato premiato dalla ### centrale, palesandosi una contraddittorietà nell'operare della ####à quasi totale del conto e l'assenza di nocumento patrimoniale avrebbe dovuto rilevare ai fini della gravità dell'inadempimento.  2.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato. 
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. 
Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi a tal fine preminente rilievo alla configurazione che della mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma pure all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto (ed alla sua durata ed all'assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia (Cass., n. 14586 del 2009). 
Ancora, va considerato che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il ruolo essenziale svolto nella valutazione del fatto posto alla base del licenziamento dalla prognosi che in base ad esso debba farsi sulla idoneità del dipendente a garantire il futuro adempimento degli obblighi collegati al rapporto. 
E' stato infatti affermato che nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, e quindi costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto presente che è differenziata l'intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono, e che il fatto concreto va valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento (Cass., n. 12263 del 2005). 
Nella specie la Corte d'Appello con adeguata e logica motivazione, ha applicato correttamente i suddetti principi, facendo specifico riferimento al rilievo dei compiti affidati al responsabile di filiale, ponendo in luce come lo stesso secondo l'organigramma aziendale, assume la funzione di primo garante della correttezza delle operazioni compiute giacchè "incaricato di assicurare la disciplina ed il regolare svolgimento delle operazioni compiute nella dipendenza da lui diretta". ### CP_
CP ### 9 La suddetta apertura del conto corrente intestato alla società violava la normativa interna sulla accensione dei rapporti che richiedeva la previa autorizzazione superiore nei casi di rapporti instaurati con soggetti non residenti nella zona di competenza della ### Con congrua motivazione, la Corte d'Appello non ha attribuito rilievo alla circostanza che il conto fosse stato inattivo, in quanto il fatto in sè ledeva la disciplina interna, ragionevolmente volta a consentire una valutazione d'insieme dell'andamento delle operazioni nelle diverse aree cittadine ove vi erano filiali della 3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettato il carattere incongruo e insoddisfacente della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione ad un punto controverso della fattispecie. 
Il ricorrente censura la statuizione della Corte d'Appello che con riferimento al contratto del 24 settembre 2007, sottoscritto da costituitosi fideiussore di fino alla concorrenza di ### 250.000,00, rilevava che la difformità delle firme apposte rispetto a quella impressa sulla carta d'identità, risultava percepibile ictu oculi, sicchè riteneva che esso appellante non avesse agito con la necessaria diligenza che l'operazione richiedeva. 
La sentenza non precisa rispetto a quale parametro di verifica e di analisi possa dirsi percepibile ictu oculi la difformità di firma. 
Tale affermazione, peraltro, non si concilierebbe con quanto riferito nella sentenza di primo grado, che , per verificare il carattere apocrifo della firma, avesse dovuto rivolgersi ad un perito grafologo. 
La sentenza non indica, altresì, quale sarebbe stata la diligenza concreta da applicare all'operazione specifica, tenuto conto anche che l'adempimento di un mutuo erogato a da , per cui veniva rilasciata la fideiussione, era già garantito da ipoteca. 
In sintesi, il ricorrente espone che dalla motivazione della sentenza non è comprensibile quale sia stato il percorso logico-deduttivo seguito per giungere all'affermazione della negligenza del ricorrente nell'operazione in questione.  3.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato. 
Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità, nell'esaminare fattispecie di responsabilità bancaria, ma con affermazione che per alcuni aspetti può trovare applicazione anche nel caso in esame, ha enunciato il principio, secondo cui la banca può essere tenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario , il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, nè è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass., n. 20292 del 2011). 
Al fine del rilievo di una alterazione di tal specie, rileva innanzitutto, il mero riscontro cartolare, come nel caso del confronto tra la firma apposta sul titolo e quella (c.d. specimen) depositata dal cliente all'apertura del conto corrente, o come nel caso di specie, non trattandosi di cliente della filiale, nel caso del confronto la firma apposta su un documento di identità e la firma apposta dinanzi al funzionario.  ### ictu oculi, oggetto di censura, si colloca, peraltro, in un congruo e logico contesto argomentativo della sentenza. 
La Corte d'Appello, infatti, affermava sì che la difformità delle firme apposte rispetto a quella impressa sulla carta d'identità risultava percepibile ictu oculi, sicchè si doveva ritenere che nell'occasione l' A. non avesse agito con la necessaria attenzione che l'operazione richiedeva, ma metteva in luce che l'operazione fideiussoria veniva posta in essere da un soggetto non conosciuto in ### che si rivelava inesistente in quella identità e rimandava al decreto di sequestro nel quale nel primo capo di imputazione di faceva riferimento alla formazione e utilizzazione di false carte d'identità una delle quali intestate all'inesistente 4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3); insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo ad un punto decisivo della controversia costituito dalla lesione irrimediabile del rapporto di fiducia tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), anche per la mancata valutazione delle risultanze istruttorie. 
Il ricorrente contesta la valutazione effettuata dalla Corte d'Appello, circa l'idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento degli addebiti contestati, costituiti dalla ripetuta violazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43; dalla omessa richiesta di autorizzazione in occasione dell'apertura di un conto corrente intestato a cliente residente fuori area; dalla mancanza di diligenza dimostrata in occasione della sottoscrizione del contratto di fideiussione del 24 settembre 2007. 
Nel ragionamento della Corte d'Appello - che riteneva sufficienti al recesso immediato di solo la consapevole violazione di norme di legge sulla circolazione dei titoli di credito e l'omessa ottemperanza di disposizioni interne relative ai limiti posti al potere del responsabile di filiale - ad avviso del ricorrente, sussistono alcune incongruenza dovute alla mancata valutazione di elementi di prova acquisiti al processo, che inficiano la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte. ### CP ### 10 La sentenza applicherebbe l'art. 2119 c.c., in modo non conforme sia alla giurisprudenza di legittimità, sia alle circostanze del caso concreto. 
Pur affermando il rilievo da attribuire, nella valutazione della compromissione dell'elemento fiduciario, al dato soggettivo che aveva accompagnato le condotte e le storie del lavoratore, la Corte d'Appello pretermetteva tali aspetti, che, come si evinceva dall'istruttoria, mettevano in luce, in particolare: che l' A. non aveva favorito nè interessi personali nè dei clienti, che prima delle contestazioni del 12 maggio 2008 lo stesso non era stato oggetto di contestazioni, nè di sanzioni, che il cambio di assegni costituiva prassi dell , che il cambio assegni sul conto di s erviva a permettere il rientro di quest'ultimo nei confronti dell'### che non aveva ricevuto alcun danno, che il procedimento penale che aveva dato luogo alle indagini non aveva come legittimato passivo o suoi dipendenti, che il cassiere e il ### per il cambio assegni, avevano avuto sanzioni disciplinari conservative e non espulsive. 
La motivazione, dunque, non consentirebbe di comprendere il ragionamento attraverso il quale si è ritenuto che i fatti contestati legittimassero la sanzione espulsiva per la lesione dell'elemento fiduciario ed il rispetto del principio di proporzionalità. 
La sentenza, pur richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di giusta causa del licenziamento, ha fatto erronea applicazione di detti principi violando l'art. 2119 c.c.. Ed infatti, un'applicazione conforme ai principi di lealtà e correttezza, avrebbe dovuto far ritenere che un comportamento episodico del dipendente bancario, la cui condotta non aveva mai dato luogo a censure ed era stato giudicato positivo non è tale da poter essere definito di particolare gravità. La decisione impugnata non ha tenuto conto con particolar rigore dell'elemento soggettivo e del grado di colpa al fine di valutare la lesione del rapporto fiduciario, ledendo la necessaria proporzionalità tra illecito e sanzione.  4.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.  4.2. Va rilevato che, in ordine ai criteri che il giudice deve applicare per valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza è pervenuta a risultati sostanzialmente univoci affermando ripetutamente (come ripercorso in Cass., n. 6498 del 2012, n. 5095 del 2011) che per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. Anche nell'ipotesi in cui la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento quale giusta causa di licenziamento, il giudice investito della legittimità di tale recesso deve comunque valutare alla stregua dei parametri di cui all'art. 2119 c.c., l'effettiva gravità del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, con l'ulteriore precisazione secondo cui la previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non vincola il giudice, dato che questi deve sempre verificare, stante l'inderogabilità della disciplina dei licenziamenti, se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa, di cui all'art. 2119 c.c., e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore (Cass., n. 16260 del 2004, Cass., n. 5103 del 1998). 
E' stato altresì precisato (Cass., n. 25743 del 2007) che il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso - istituzionalmente rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c., sicchè l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.). 
Tale giudizio è rimesso al giudice di merito la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione, dovendo ritenersi (Cass., n. 21965 del 2007) al riguardo che spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta addebitata al lavoratore con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, secondo un apprezzamento di fatto che non è rinnovabile in sede di legittimità, bensì censurabile per vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (cfr., altresì, ex plurimis, Cass. n. 7948 del 2011, n. 6823 del 2004). ### Pt_ ### 11 In concreto, per meglio dare conto delle ragioni che hanno indotto il decidente a ravvisare nei fatti contestati per come concretamente verificatisi una giusta causa di licenziamento occorre prendere le mosse dal contesto in cui le condotte addebitate al ricorrente sono state poste in essere. 
Occorre dare rilievo, inoltre, al ruolo professionale rivestito all'interno dell'azienda da parte dell'opponente, quadro direttivo di 3° livello, con mansioni di direttore di filiale5 e, soprattutto, occorre avere riguardo dei precetti contenuti rispettivamente nel D.L.vo n. 231/2007, c.d. normativa antiriciclaggio, nello specifico ordine di servizio n. 440/5 del 2010 emanato dall'istituto resistente6 e nella delibera n. 616/2010 della recepita nell'ordine di servizio di cui si è appena sopra detto. 
In tema di ambito dell'apprezzamento riservato al giudice del merito, è stato condivisibilmente affermato (cfr. fra le altre, Cass. n. 8254 del 2004) che la giusta causa di licenziamento, quale fatto che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, è una nozione che la legge, allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d.  clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modello generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. 
Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. 
A sua volta, Cass. n. 9266 del 2005 ha ulteriormente precisato che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c., (norma c.d. elastica) compiuta dal giudice di merito - ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento - mediante riferimento alla "coscienza generale", è sindacabile in cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede ###si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli "standards", conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale.  4.3. Occorre premettere che l'irregolare negoziazione di assegni bancari non trasferibili, costituiva oggetto di contestazione per la violazione del R.D. n. 1736 del 1993, art. 43, e dunque non si trattava di operazioni che potevano essere attuate secondo prassi aziendali in ragione del chiaro disposto normativo.  4.4. La Corte d'Appello con motivazione congrua e logica, ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi. 
Ed infatti, il giudice di secondo grado ha ritenuto che le contestazioni risultate provate (violazione art. 43 legge bancaria, apertura conto corrente senza autorizzazione della mancata diligenza nella sottoscrizione del contratto di fideiussione), in ragione del peculiare ruolo svolto dal' A. quale responsabile di filiale incidevano sull'affidamento nella corretta esecuzione della prestazione da parte del dipendente, chiamato a garantire che l'operatività della struttura sia improntata al rispetto delle normative di riferimento per l'operatività bancaria e alle disposizioni interne di istituto, come enunciato nel regolamento interno, giustificando la sanzione espulsiva. 
Nè può assumere rilievo la diversità delle sanzioni irrogate agli altri dipendenti. Ed infatti, tenuto conto che questa Corte ha affermato che ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un'analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro; nondimeno, l'identità delle situazioni riscontrate può essere valorizzata dal giudice per verificare la proporzionalità della sanzione adottata, privando, così, il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa (Cass., n. 10550 del 2013), nella specie il ruolo e la responsabilità facenti capo all' A.  legittimano, come ritenuto dalla Corte d'Appello la sanzione irrogata. …###…”.  5 Cfr. doc. n. 10) n all.ti parte resistente.  6 Cfr. doc. n. 22) in all.ti pare resistente.  7 Cfr. doc. n. 20) in all.ti parte resistente. [...] ### 12 Dall'attenta valutazione di tutte gli elementi e circostanze del caso concreto, infatti, occorre ritenere concretizzatasi una grave negazione dell'elemento fiduciario connotativo dell'intercorso rapporto lavorativo per violazione, da parte dell'opponente, di specifici obblighi derivanti da disposizioni legislative ed aziendali, costituente ipotesi di rilevante negligenza professionale, tale da pregiudicare, in via definitiva, l'aspettativa datoriale del corretto futuro adempimento delle prestazioni professionali demandate al ricorrente come responsabile di filiale, caratterizzate da elevata responsabilità ed autonomia. 
Nel caso concreto, infatti, dette disposizioni, se valutate alla luce del ruolo rivestito dall'opponente all'interno dell'azienda, ed in ragione della sua piena conoscenza dell'indagine in corso per l'accertamento di ipotesi di reato di riciclaggio e reimpiego a carico di alcuni clienti della filiale di ### nell'interesse dei quali venivano concretamente legittimate operazioni che, alla luce dei riscontri probatori, non possono che ritenersi evidentemente anomale e, pertanto, sospette, imponevano, quanto meno, la segnalazione tempestiva di dette operazioni oltre all'astensione dalla loro concreta esecuzione. 
Ciò in forza di disposizioni legislative vincolanti e di specifici ordini di servizio. 
La violazione di specifiche disposizioni normative potenzialmente configuranti anche ipotesi di reato, per come verrà di seguito meglio specificato, mette in evidenza la palese infondatezza della doglianza avanzata dalla parte opponente circa la mancata affissione del codice disciplinare all'interno del locali aziendali8. 
Ebbene, per quel che concerne il contesto in cui sono state poste in essere le condotte da ultimo addebitate al ricorrente, occorre puntualizzare che già qualche tempo prima che intervenisse l'ultima contestazione disciplinare all'odierna parte opponente era stata irrogata una sanzione conservativa per illeciti disciplinari dello stesso tenore di quelli che hanno condotto al recesso in esame. 
Ed infatti, già con la missiva del 21.12.2012 venivano addebitate al ricorrente l'omessa sorveglianza sulle relazioni bancarie e l'omessa segnalazione di attività sospette afferenti al gruppo societario riconducibile a , per fatti verificatisi ovviamente nel periodo antecedente al dicembre 20129. 
Ebbene, anche con l'ultima contestazione disciplinare viene nuovamente addebitata al ricorrente l'ennesima omissione di segnalazioni di una serie di operazioni sospette, tutte riconducibili proprio a , per fatti risalenti, in questo caso, al periodo gennaio-giugno 201310.  8 Per tutte cfr. Cass. 24.02.2017, n. 4826 così massimata: “In materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto "minimo etico", mentre deve essere data adeguata pubblicità al codice disciplinare con riferimento a comportamenti che violano mere prassi operative, non integranti usi normativi o negoziali. Cassazione civile 24/02/2017 24/02/2017 20/12/2016 4826 sez. lav.”.  9 cfr. doc. n. 5) in all.ti parte ricorrente.  10 Cfr. doc. n. 3) in all.ti parte ricorrente. ### 13 Si tratta delle condotte addebitate alla parte opponente che attengono al periodo compreso tra gennaio e giugno dell'anno 2013. 
Alcuna duplicazione di addebiti e di sanzioni per i medesimi fatti, pertanto, è possibile ravvisare per l'ipotesi in esame. 
A tanto si può pervenire attraverso la semplice lettura e comparazione delle missive del dicembre 201211 e dell'ottobre 201312 contenenti le contestazioni di illeciti disciplinari posti in essere in periodi assolutamente diversi tra loro. 
Nell'ultima missiva di contestazione degli ennesimi illeciti disciplinari sono stati addebitati nuovi e diversi fatti disciplinarmente rilevanti, costituenti, pertanto, una ipotesi di recidiva rispetto alle condotte di analogo tenore e rilevanza disciplinare poste in essere dall'opponente poco tempo prima, come l'omissione di segnalazioni di determinate operazioni anomale, che si innestano, aggravandola, nella già compromessa situazione dell'allora direttore della filiale di ### Non solo, alcuna genericità e tardività delle contestazioni e del procedimento disciplinare in generale potrebbero ravvisarsi nel caso in esame se si tiene conto dell'analiticità degli addebiti, in cui sono riportate in modo dettagliato ogni singola operazione e movimentazione bancaria, e del fatto che le ultime contestazioni che si riferiscono a fatti relativi al periodo gennaio-giugno 2013, accertati solo a seguito di un'ulteriore attività ispettiva interna avviata dall'istituto resistente dopo aver avuto contezza della misura cautelare disposta a carico dell'opponente nel giugno 2013 dal Tribunale di Rossano13, risalgono all'ottobre 2013 ed il recesso è stato intimato nel novembre 2013. 
Ciò puntualizzato, proprio la perpetrazione di condotte dello stesso tenore e rilevanza disciplinare già sanzionate poco tempo prima induce ad una valutazione di gravità degli addebiti disciplinari contestati al ricorrente, soprattutto alla luce del ruolo dallo stesso rivestito e della piena consapevolezza delle indagini in corso a carico di e del gruppo societario allo stesso riconducibile. 
Per quel che concerne il primo profilo, infatti, occorre precisare come la figura professionale di quadro direttivo che svolga anche mansioni di direttore di filiale sia caratterizzata da un elevato grado di autonomia e responsabilità funzionale e di direzione, cui corrisponde, inevitabilmente, un maggior affidamento nel corretto adempimento delle mansioni assegnate, per l'elevato grado di fiducia inevitabilmente riposto da parte dell'azienda creditizia in termini proporzionali all'ampiezza dell'autonomia e delle responsabilità demandate. 
Ed infatti, all'art. 82 del CCNL 19 gennaio 2012 Per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali è così disposto: << Art. 82 - Definizione e inquadramento 1. La categoria dei quadri direttivi è articolata in quattro livelli retributivi.  11 Cfr. doc. n. 5) in all.ti parte ricorrente.  12 Cfr. doc. n. 3) in all.ti parte ricorrente.  13 Cfr. doc. n. 4) in all.ti parte resistente. ### 14 2. Declaratoria - ### quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.  3. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.  4. Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria: - gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria); - i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali; - i preposti a succursale, comunque denominate, che - in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'impresa - svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima.  …###…>>. 
Per quel che riguarda, invece, il secondo profilo appena sopra delineato, occorre premettere che la vicenda in esame ha origine da un'indagine della ### della Repubblica presso l'allora Tribunale di ### per l'accertamento di alcune ipotesi di reato, tra cui il , a carico di determinati clienti, e di uno in particolare, , d ella f iliale d i Cor igliano Ca labro, a lla cu i op ponente. 
Risulta per tabulas che l'allora direttore della filiale di ### odierna parte opponente, fosse pienamente consapevole delle indagini in corso per specifiche ipotesi di reato a carico, in particolare, di e delle altre società allo stesso riconducibili. ### 15 Questo è dato evincere dal messaggio di avvenuta ricezione della e-mail contenente proprio la richiesta di documentazione bancaria della ### della Repubblica presso il Tribunale di ### e della richiesta del febbraio 2012 di informazioni da parte della ### di ### circa la correttezza di alcune operazioni poste in essere da un gruppo di società tutte riconducibili a , indagato nel procedimento penale R.G. n. 900/201014. 
Non solo, dalla lettera di giustificazioni del 14.01.2013 confezionata e sottoscritta dalla parte opponente all'esito delle prime contestazioni disciplinari del 21.12.2012 mosse dall'istituto resistente per condotte inadempienti accertate proprio a seguito delle indagini in sede penale a carico dei clienti della filiale di ### sopra richiamati, emerge la piena consapevolezza, da parte dell'allora direttore di filiale, delle indagini in corso per presunte attività illecite a carico di e del gruppo di società allo stesso riconducibili nella parte in cui afferma: “… ###… nulla poteva ricondurmi ad attività illecite sottostanti, per le quali, eventualmente, ritengo siano demandati gli organi competenti come effettivamente si è verificato con l'intervento della ### di ### … ###…”15. 
Non solo, nella lettera di giustificazioni delle ultime contestazioni che hanno condotto al recesso per cui è causa, chiaramente la parte opponente ribadisce: “… ###… Non vi è dubbio che il sottoscritto, già all'inizio del 2012, era a conoscenza delle indagini che la G.d.F. conduceva sull' medesimo e su alcune società che, successivamente, vennero ricondotte allo stesso…”16 Pertanto, quanto meno già dall'inizio dell'anno 2012 la parte opponente, per sua stessa ammissione, era pienamente consapevole delle indagini in corso a carico di e d i a ltri c lienti d ella f iliale d i Cor igliano Ca labro p er l'accertamento di responsabilità penale per ipotesi di reato anche di riciclaggio. 
Ebbene, tale circostanza doveva ritenersi già all'epoca ampiamente sufficiente per indurre l'allora direttore di filiale ad elevare alla massima soglia di attenzione la valutazione delle operazioni bancarie poste in essere dai medesimi soggetti indagati in forza di quanto chiaramente disposto dall'art. 41 D.L.vo n. 231/2007 e dall'ordine di servizio dell' n. 400/5 dell'01.11.2010, di recepimento della delibera n. 616 del 24.08.2010 della . 
In concreto l'art. 41 D.L.vo n. 231/2007 impone a carico anche degli istituti creditizi un obbligo di segnalare operazioni sospette in quanto anomale così recitando: << 1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla ### una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di 14 Cfr. docc. nn. 1) e 2) in all.ti parte resistente.  15 Cfr. missiva del 14.01.2013 di risposta alle prime contestazioni del 21.12.2012 in doc. n. 5) in all.ti parte ricorrente.  16 Cfr. missiva a firma di parte ricorrente in risposta alle ultime contestazioni disciplinari, in doc. n. 3) in all.ti parte opponente. ### 16 finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all' articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.  1-bis. Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera e-bis).  2. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia: a) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'articolo 11 e per i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera a), ancorché contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con provvedimento della ; b) per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), con decreto del ### della giustizia, sentiti gli ordini professionali; c) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), e per quelli indicati nell'articolo 14 con decreto del ### dell'interno.  3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione al ### di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento.  4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.  5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.  6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.>>. 
Ebbene, in attuazione della disciplina legislativa sopra richiamata è intervenuta la delibera della n. 616 del 24.08.2010 per disciplinare gli indicatori di anomalia per gli intermediari sia in termini soggettivi che oggettivi. ### 17 In tale delibera è stabilito il principio di non esaustività e di insufficienza degli indicatori a riscontrare ipotesi di operazione sospetta17. 
A recepire i principi contenuti nella delibera di cui sopra ed in particolare gli indicatori di anomalia è intervenuto uno specifico ordine dei servizio emanato dalla il n. 440/5 dell'01.11.2010 versato in atti, che non può non ritenersi vincolante per tutti i dipendenti dalla stessa, anche, pertanto, per l'allora direttore della filale di ### odierna parte opponente18. 
Al paragrafo n. 18.1 dell'ordine di servizio richiamato, nella parte dedicata alla sono r iportati p roprio g li in dicatori d i anomalia e, tra le più significative indicazioni… vi sono: i prestare particolare attenzione nella valutazione dell'operatività anomala riconducibile a soggetti in relazione ai quali sono pervenute richieste di informazioni nel quadro di indagini penali o per l'applicazione di misure di prevenzione o di provvedimenti di sequestro; i prestare particolare attenzione ad operazioni inusuali rispetto alla prassi corrente di mercato, soprattutto se di importo significativo e non giustificate da specifiche esigenze…19. 
Nel medesimo ordine di servizio, inoltre, nella parte sempre dedicata alle ### D ### al paragrafo n. 18, al 4° capoverso è chiaramente disposto: ### di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla ### ed al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione sopra citato, occorre astenersi dall'eseguire l'operazione in relazione alla quale si sospetta un'attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 
Ed ancora, al paragrafo n. 18.5 dedicato alle ### operative per la segnalazione di operazioni sospette, nella parte dedicata alle responsabilità, al 3° capoverso è chiaramente stabilito: ### fermo, in ogni caso, l'obbligo della segnalazione anche in capo al responsabile della filiale del radicamento dei rapporti e della filiale esecutrice dell'operazione qualora abbiano rilevato la sussistenza di un'operazione sospetta. 
Pertanto, tra gli obblighi derivanti dalle specifiche direttive emanate in materia antiriciclaggio evincibili proprio dall'ordine di servizio richiamato vi è la segnalazione di operazione sospetta anche a carico del responsabile di filiale qualora l'operazione sia posta in essere da soggetti per i quali sono pervenute richieste di informazioni per indagini penali. 
Ipotesi chiaramente verificatasi nel caso in esame, atteso che il direttore della filiale di ### già all'inizio dell'anno 2012 era a conoscenza del fatto che era pervenuta all'istituto creditizio una richiesta di informazioni da parte della su operazioni bancarie poste in essere nell'interesse, in particolare, di e delle società allo stesso riconducibili.  17 Cfr. doc. n. 20) in all.ti parte resistente.  18 Cfr. doc. n. 22) in all.ti parte resistente.  19 Cfr. doc. n. 22) in all.ti parte resistente. ### Parte ### 18 Tanto avrebbe dovuto imporre un innalzamento al grado massimo di attenzione nella valutazione delle future operazioni bancarie disposte nell'interesse delle persone indagate e radicare quell'obbligo a carico dello stesso direttore di filiale di segnalare le operazioni anomale, proprio perché provenienti da soggetti indagati per ipotesi di reato di riciclaggio. 
Non solo, dall'ordine di servizio sopra richiamato risulta vincolante anche l'astensione dall'eseguire l'operazione anomala prima della segnalazione della stessa. 
Ebbene, le condotte da ultimo addebitate alla parte ricorrente per cui è causa, in concreto, violano le disposizioni legislative e le direttive contenute nell'ordine di sevizio sopra richiamati. 
Risultano omesse, infatti, ancora una volta, segnalazioni di operazioni sospette ed è stato violato da parte del direttore di filiale di ### lo specifico obbligo di astenersi dall'esecuzione di operazioni sospette prima della loro segnalazione. 
Ed infatti, sebbene dallo stesso ordine di servizio e dal tenore della delibera della e d ella nor mativa a ntiriciclaggio s ia p ossibile d esumere un a cert a discrezionalità in generale nella valutazione della natura sospetta dell'operazione da parte dell'operatore e del responsabile di filiale che, in ogni caso, se ne assume la responsabilità, per come confermato nel corso dell'istruzione probatoria da alcuni testi escussi20, nel caso in esame, doveva ritenersi sussistente un vero e proprio obbligo a carico dell'allora direttore di filiale quanto meno di segnalazione di tutte le operazioni che andavano necessariamente ritenute sospette in quanto evidentemente anomale, poiché inusuali rispetto alle ordinarie prassi aziendali ed in ogni caso perché poste in essere nell'interesse di soggetti sottoposti ad indagine penale, sulla scorta di tutto quanto appena sopra riportato. 
Occorre concludere, pertanto, per la concretizzazione di una grave violazione delle disposizioni normative e di specifici ordini di servizio. 
Che determinate operazioni fatte attraverso libretto di risparmio intestato ad f ossero a strattamente p ossibili m a i n ogn i caso i nusuali r ispetto a lla p rassi aziendale è stato messo bene in evidenza nel corso dell'istruzione probatoria21.  20 In tal senso si tenga conto di quanto chiaramente riferito dal teste in verbale di udienza istruttoria del 24.05.2016: “… ###… A.D.R. sub. n. 25: << non posso ritenere se sia dovuto o meno a carico del direttore il blocco del libretto di deposito risparmio e se siano obbligatorie le segnalazioni essendo scelte discrezionali. Reputo che dette incombenze lo fossero, quantomeno opportune alla luce della contestazione disciplinare e degli addebiti penalmente rilevanti. Non c'è mai stato un ordine specifico di chiusura dei conti da parte della banca. Anche l'apertura e chiusura di un c.c. è nella discrezionalità del direttore e la banca non ne può ordinare la chiusura>>.… ###…”.  21 In tal senso cfr. deposizione del teste in verbale di udienza istruttoria del 24.02.2015: “…###… ### introdotto il teste di parte ricorrente, sig. , identificato a mezzo C.I. n. previa lettura della formula di impegno, dichiara: << ### e mi chiamo , nato a ### il ###>> INDIFFERENTE.  <<Conosco i fatti di causa poiché dipendente della società opposta ed ex collega dell'opponente dal 30.06.2008 al 5.11.2011. ### i fatti di causa perché personalmente sono stato raggiunto da un provvedimento disciplinare, ovvero richiamo scritto, con una contestazione dell'anno 2013 a seguito di indagini condotte dalla polizia tributaria. La mia contestazione è successiva di un mese rispetto a quella che ha raggiunto l'opponente. Reputo che l'opponente abbia saputo della sussistenza di indagini della polizia giudiziaria in occasione della contestazione disciplinare.>> Sulle circostanze indicate nell'atto introduttivo, così risponde: A.D.R.: <<I conti correnti in contestazione sono riconducibili a , N on r icordo il n ome d i u n'altra s ocietà. T utte s ono r iconducibili a l S ig. . All'e poca d ei f atti, ##### 19 l'opponente era direttore del distretto di ##### delle banche di ### e ### è avvenuto nel 2011. La movimentazione dei conti correnti sopra indicati, cioè quelli riconducibili alle società di cui sopra, risale al periodo 2010-2011, come da contestazione a me rivolta, datata febbraio 2013, che esibisco e leggo in aiuto alla memoria. La contestazione pervenuta all'opponente risale, penso , al gennaio 2013 e riguarda, in particolar modo, la movimentazione dei conti correnti sopra indicati. Preciso che all'epoca dei fatti era direttore l'opponente, e personalmente rivestivo la qualifica di gestore small business. Mi occupavo della gestione dei rapporti commerciali delle aziende dal punto di vista bancario, sia di conti correnti affidati sia di conti correnti di aziende che operano con i propri mezzi>>. 
A.D.R.: <<Gli alert sono comunicazioni standard, a contenuto predefinito, che rivolgono al responsabile di agenzia, di distretto, in qualità di responsabile anti-riciclaggio, al fine di verificare la rispondenza della movimentazione dei rapporti rispetto al volume di affari, questo sulla scorta di elementi interni alla banca. Detti dati in possesso della banca sono bilanci delle società; movimentazione dei rapporti dei conti corrente ed eventuali segnalazioni provenienti dal che informa di eventuali protesti a carico dei clienti. All'arrivo dell'alert, è inibito avvertire il cliente della procedura avviata nei suoi riguardi. ### pervenuto all'opponente in merito alle movimentazioni dei conti correnti riconducibili al ### è pervenuto nel gennaio 2012. Tanto posso riferire per essermi documentato necessariamente in risposta ed in difesa delle contestazioni che mi sono state mosse a febbraio 2013. Ripeto, già dal novembre 2011 non lavoravo presso il distretto di ### con l'opponente. All'epoca dell'alert, il delegato è stato sicuramente il collega n quanto coordinatore consulenti piccole imprese. In merito alla movimentazione delle società sopra indicate, oggetto della prima contestazione anche nei confronti dell'opponente, devo dire che il rapporto tra il contante movimentato e il volume di affari era pari al 5%. Infatti, in un anno il volume di affari era di circa ### 40.000.000 - nel periodo precedente al novembre 2011 - e i contanti movimentati pari al 5%>>. 
A.D.R.: <<Già nel 2012, quando all'allora direttore, odierno opponente, è pervenuto l'alert da parte della banca, i conti correnti di cui ho detto erano in chiusura poiché il cliente era stato protestato all'incirca in pari data. Dopo aver ricevuto l'alert, posso confermare che i colleghi del distretto di ### hanno provveduto a: ritirare il questionario di adeguata verifica in materia di antiriciclaggio; compilare nota antiriciclaggio, cd. AML; variare eventuale profilo di rischio del cliente. Ciò posso riferire poiché mi sono documentato in risposta alle contestazioni che mi sono state mosse>>. 
A.D.R.: <<So che l'opponente è stato raggiunto da una seconda contestazione, ma non so riferire con precisione i fatti contestati. Anzi, ricordo, sebbene non precisamente, che furono contestati all'allora direttore la mancata chiusura dei rapporti di un libretto di risparmio acceso da ### libretto di risparmio non è stato chiuso poiché vi era una posizione debitoria a titolo di bolli dello Stato e perché occorre l'esibizione materiale del libretto per provvedere a chiuderlo. Che io sappia la banca non ha richiesto espressamente la chiusura anche perché non è prassi farlo. Anzi, devo dire che spesso, a seguito di alert della banca, provvediamo a seguire la procedura prevista senza per ciò essere obbligati alla risoluzione dei rapporti con i clienti.>> Av v. ### <<Il libretto di risparmio non permette l'addebito diretto. Questa è la procedura vecchia. Perché possa essere disposto un ordine di bonifico deve essere prima effettuato un prelievo fittizio di contanti dal libretto, un successivo introito di denaro di pari importo e la disposizione di ordine di bonifico o di assegno circolare con lo stesso importo, disposto dallo stesso titolare del libretto che deve essere anche ordinante del bonifico. In caso di discrepanza tra l'ordinante e il titolare del libretto si crea il cd. contante virtuale, che non è consentito dal punto di vista legislativo. Con la nuova procedura che è in vigore da circa due anni, invece, il bonifico può essere effettuato direttamente con addebito sul libretto. La vecchia procedura è ancora utilizzata per l'assegno circolare>>. 
A.D.R. Avv. ### <<Non ricordo quando il libretto di cui sopra era stato acceso, ma era sussistente già all'epoca in cui personalmente lavoravo presso il distretto di ###>. …###…”. 
In senso del tutto analogo cfr. deposizione del teste in verbale di udienza istruttoria del 24.11.2015: ”… ###… ### introdotto il teste di parte opponente, identificato a mezzo C.I. n. il quale, previa lettura della formula di impegno, dichiara: <<### e mi chiamo nato a ### il ###. 
Conosco i fatti di causa perché lavoro presso la di ### dal dicembre 2010. ### sono stato destinatario di un provvedimento disciplinare per delle contestazioni afferenti le società e . 
Sulle circostanze indicate nell'atto introduttivo, così risponde: <<Conosco le contestazioni mosse alla parte opponente poiché quando c'è stata una redistribuzione dei clienti all'interno della banca sono stato destinatario di alcuni rapporti per i quali sono state mosse specifiche contestazioni rispetto alle società e . Io mi occupo di controllare i rischi relativi ai fidi dei clienti al fine di ### 20 Non solo, dette operazioni anomale erano poste in essere nell'interesse di soggetti sottoposti ad indagini per ipotesi di reato di riciclaggio per i quali erano pervenute richieste di informazioni da parte della ### Circostanza, quest'ultima, già da sola sufficiente ad imporre al responsabile di filiale ed ai suoi operatori di elevare la soglia di attenzione al massimo livello, sulla scorta di una specifica indicazione espressamente richiamata nell'ordine di servizio sopra riportato. 
Ciò che induce inoltre a ritenere gravi le violazioni poste in essere dal ricorrente è la constatazione della loro reiterazione in tempi ristrettissimi. 
Qualche mese pima che venissero contestati gli ultimi addebiti che hanno condotto al recesso in esame era stata contestata e sanzionata la violazione di precetti della stessa portata e rilevanza disciplinare, configurante, appunto, analoghe ipotesi di verificarne la solvibilità. Ciò non ho fatto in merito ai rapporti predetti, rispetto ai quali ho monitorato e controllato la movimentazione e l'attività svolta. Non c'erano altri adempimenti da espletare non essendoci fidi. Dalla contestazione fatta al ho appreso dello svolgimento di una indagine della ### di ### A gennaio 2013 ho appreso della indagine dalla contestazione notificata al e nel febbraio 2013 sono stato destinatario di una contestazione disciplinare. Nel 2012 i conti della e della non erano stati ancora chiusi sebbene la movimentazione si era ridotta per difficoltà economiche delle società interessate. Il conto della è stato chiuso agli inizi del 2012 a causa di un protesto del febbraio 2012. I conti non siglati, ovvero non affidati ad un gestore, sono stati chiusi nel corso del 2012. La chiusura posticipata è imputabile all'esposizione debitoria. Dopo la contestazione del febbraio 2013, con provvedimento a me notificato nell'aprile 2013, i conti della e della s ono stati chiusi. Mi sono recato presso il responsabile di filiale ed abbiamo deciso di chiudere i conti. 
Tanto è avvenuto nel maggio 2013. La decisione definitiva è del responsabile di filiale, condivisa anche dal gestore. Il direttore da incarico poi all'operatore. Una seconda contestazione ha riguardato il libretto e la relativa movimentazione. ### anche un conto corrente che poi è stato chiuso nel 2012. Nel 2013 il libretto è stato utilizzato dopo diversi anni tramite bonifici. In realtà, l'operazione avveniva con un deposito di bonifico e disposizione di altro bonifico. Si tratta di una doppia operazione conosciuta come contante virtuale. Tale operazione era così strutturata poiché non era possibile disporre direttamente dal libretto un bonifico. Oggi si può effettuare un bonifico diretto, non ricordo quando è entrata in vigore la normativa che ha autorizzato tale operazione. Possessore del libretto che si recava in banca era tale o il delegato , non ricordo il nome. Al è stata contestata l'operatività dei conti correnti sopra riferiti. A fine giugno 2013 è stata chiusa l'operatività dei conti. Per la chiusura del libretto occorre la materialità dello stesso e che io sappia in caso di esposizione debitoria lo stesso non può essere chiuso. I titolari del libretto fino a maggio-giugno 2013 venivano con il libretto per fare delle movimentazioni con lo stesso>>. 
A.D.R. dell'Avv. ### <<### precisare che sui libretti bancari è possibile fare le seguenti operazioni: versamenti, prelievi, emissione di assegni circolari senza addebito diretto, bonifici. Non è permesso avere il carnet di assegni>>. 
A.D.R. dell'### Spataro: <<La differenza con il conto corrente è che con il libretto non è possibile avere un carnet di assegni, effettuare un bonifico diretto>>. 
A.D.R. dell'Avv. ### <<### insisteva un leasing effettuato da una società esterna, sempre facente capo alla ### a tale operazione non c'è stata contestazione. Il controllo da noi operato ha ad oggetto la congruità tra il volume di affari e la movimentazione dei conti. La movimentazione corrisponde al 10-15% del fatturato complessivo. Questo rende congrua l'operazione di un rapporto generale. La verifica di congruità fa riferimento al mio ingresso presso la filiale di ### quindi tra fine 2011 ed inizio 2012. Altro elemento da considerare ai fini della congruità è il tipo di attività svolta in relazione al contante. ### società mi è stata contestata la movimentazione anomala per contanti pari a ### 57.000,00-58.000,00 che a mio parere è da ritenersi congrua se si considera il volume di affari di oltre un milione di euro>>. 
A.D.R. dell'Avv. ### <<A fronte della contestazione relativa alla movimentazione anomala ho subito un richiamo scritto>>. 
A.D.R. dell'### Spataro: <<I fatti contestati erano relativi al periodo novembre 2011-febbraio 2013. Nell'anno 2011, in estate, vi è stata una ispezione interna alla banca che non ha rilevato alcuna anomalia>>. … ###…”. ### Or ### 21 omissioni di segnalazioni di attività sospette sempre riconducibili a ed alle società del suo gruppo sottoposto ad indagini.  ### di credito resistente, ravvisando anche in questa ipotesi gravi violazioni della normativa antiriciclaggio per aver omesso segnalazioni di operazioni ritenute anomale, ha comminato all'odierna parte opponente la sanzione conservativa della sospensione per n. 5 giorni dal servizio e dal trattamento economico. 
Detta sanzione non è stata mai impugnata. 
Anche tale ultima circostanza, pertanto, assume rilievo dirimente ai fini della decisione della presente controversia. 
A ciò si aggiunga la portata significativa degli ulteriori addebiti. 
In concreto è stato ampiamente provata la violazione da parte dell'allora direttore di filiale della prassi aziendale di garantire adeguatamente la concessione di finanziamenti in favore dei clienti. 
In concreto, oltre ad alcune irregolarità dell'istruttoria, è stato provato che sia il finanziamento che l'accreditamento di ulteriori somme su conto-corrente, entrambi concessi dalla filiale di ### al genitore del direttore, siano stati erogati senza adeguate garanzie. 
Risultano, infatti, disattese sia la preannunciata canalizzazione di nuove AFI che la preannunciata canalizzazione della pensione sul conto-corrente aperto in favore del genitore della parte opponente, all'epoca direttore della filiale di ### Anche tali ultime circostanze assumono rilievo determinante nella valutazione dell'intera vicenda in quanto rafforzano il convincimento della radicale negazione dell'elemento fiduciario caratterizzante l'intercorso rapporto lavorativo22. 
Deve ritenersi irrimediabilmente compromessa la fiducia in senso oggettivo nel futuro corretto adempimento delle prestazioni demandate ad una figura di vertice come il direttore di filiale. 
Tanto conforta la legittima adozione del provvedimento espulsivo per cui è causa, dovendo ravvisare nelle violazioni di specifiche disposizioni legislative e di servizio una grave forma di inadempimento delle obbligazioni gravanti sul ricorrente costituenti giusta causa di licenziamento. 
Il licenziamento intimato, pertanto, è da ritenersi proporzionato ed adeguato alle infrazioni commesse, se si tiene conto del ruolo rivestito dalla parte ricorrente quale responsabile di filiale, all'epoca dei fatti, e della mansioni allo stesso affidate comportanti una elevata autonomia e responsabilità. 
Le violazioni di specifiche disposizioni normative ed aziendali, valutate nel loro complesso, costituiscono grave inadempimento degli obblighi gravanti sul dipendente. 
Deve ritenersi sussistente, pertanto, nel caso in esame, una giusta causa di recesso dal rapporto intercorso. 
Va rigettato, di conseguenza, il proposto ricorso e confermata l'ordinanza gravata.  22 In tal senso cfr. anche Cass. 04.10.2012, n. 16860 così massimata: “E' legittimo il licenziamento disciplinare adottato nei confronti di un quadro responsabile di banca, che ha concesso aumenti di affidamento a clienti, senza assumere necessarie ed opportune informazioni sulla reale situazione finanziaria degli stessi; viepiù se già si erano manifestati sintomi di inaffidabilità e se dal semplice esame degli estratti conto emergevano tali elementi di difficoltà.”. [...] ### 22 Le spese del presente giudizio, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 previsto ai sensi dell'art. 5, comma 6° D.M.  n. 55/2014 per controversie di lavoro di valore indeterminabile come quella in esame diretta al riconoscimento della tutela reale ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014, ridotti fino al 50% per natura e complessità della controversia, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.  P.Q.M.  Il TRIBUNALE di CASTROVILLARIin composizione monocratica nella persona del dott.  ### - definitivamente pronunciando, a conferma dell'ordinanza opposta, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - Rigetta per infondatezza le domande azionate con la proposta opposizione dalla parte ricorrente; - condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte resistente opposta delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.407,50 a titolo di compenso professionale oltre ### Cpa e rimborso spese forfetario pari al 15% del compenso integrale ai sensi degli artt. 2 e 4 D.M. n. 55/2014. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 57° L. n. 92/2012. 
Così deciso in ### in data ### 

Il GIUDICE
del ### dott. ### SANTORO


causa n. 2298/2014 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

M

Tribunale di Avellino, Sentenza n. 834/2025 del 01-10-2025

... reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni - di vario tipo ed entità - al dipendente medesimo» (Cass. 27 novembre 2018, n. ###; nello stesso senso, Cass. 7 agosto 2013, n. 18836). Conseguentemente, ai fini della configurabilità del mobbing è necessario l'elemento obiettivo - integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro - e quello soggettivo, costituito dalla finalità persecutoria perseguita dal datore di lavoro medesimo (Cass. 21 maggio 2018, n. 12437). Pertanto, l'elemento qualificante deve ricercarsi «non già nella legittimità o illegittimità dei singoli atti, bensì nell'intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria» (così Cass. 6079/2021 cit.; Cass. 20 gennaio 2020, n. 1109; 5 aprile 2019, n. 9664; Cass. 18 dicembre 2018, n. ###; Cass. 24 novembre 2016, 24029). E più di recente: «ai fini della configurabilità di un'ipotesi di mobbing non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO Settore lavoro e previdenza Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa ### di ### all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. (termine perentorio per il deposito delle note: 30.09.2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente ### (con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 944/2022 R.G., avente ad oggetto: “risarcimento danni: altre ipotesi”; TRA ### (c.f. ###), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. ### presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata in ### alla via ### del ### n. 59 (indirizzo pec indicato: ###); RICORRENTE CONTRO ### (p.i. ###), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via F. Caracciolo n. 15 (indirizzo pec indicato: ###); RESISTENTE CONCLUSIONI: ### *****  ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data ### la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di “1) ### la violazione, da parte dell'A.S.L. di ### delle norme di cui agli articoli 2087, 2043, 2049, 2103, 1175 e 1375 c.c., nonché degli artt. 2 , 3, 4, 32, 35 della
Costituzione, a seguito della condotta integrante mobbing o, subordinatamente, straining o, comunque, demansionamento e forzata inattività e mortificazione della dignità personale o professionale del ricorrente. 2) Dichiarare, quindi, il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni per la violazione, da parte dell'azienda, delle norme sopra indicate, stanti le condizioni di lavoro ed ambientali e le condotte descritte. 3) Per l'effetto, condannare la A.S.L. di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in suo favore, del risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali patiti, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. 4) Dichiarare il diritto del Dr. ### all'indennità di cui all'art. 18 del C.C.N.L., per tutta la durata della sostituzione nella ####. 5) Per l'effetto, condannare l'A.S.L. ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tale indennità, pari a € 535,05 mensili, o al diverso importo che dovesse risultare di giustizia, dal 01-10-2012 al 18-10-2019, o per il periodo diverso che dovesse risultare di giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. 6) Condannare la A.S.L. di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e del compenso professionale del giudizio, con attribuzione al ### anticipatario.” A sostegno del ricorso ### rappresentava di essere dipendente sin dal 6.08.1985 dell'A.S.L. di ### e di avere la qualifica di ### di ### livello. 
Specificava di essere direttore titolare, vincitore di concorso, dell'UOC (unità operativa complessa) ### dal 2006 e di essere stato direttore ad interim ### (### personale non strutturato senza modificazione del trattamento economico. 
Riferiva di essere stato trasferito dal 18.10.2019 in via temporanea e provvisoria presso l'### dei ### con delibera n. 1385 del 17.10.2019, nella quale il ### a seguito di istruttoria in qualità di RUP del procedimento, relazionava: “…sulla scorta di quanto innanzi evidenziato, con specifico riferimento alle attività di verifica ed accertamento ancora in corso presso l' ### (da parte della ### della Repubblica di ### per l'inchiesta ‘'doppi stipendi all'ASL di ### si rende opportuno non ricollocare il dott. ### nella posizione di ### Primarie…'' Lamentava che nonostante l'archiviazione del GIP del Tribunale di ### (### n. 5028 del 21-12-20) della sua posizione del ricorrente, non era stato ancora riassegnato alla propria unità operativa originaria, nella quale era vincitore di concorso. 
Sul punto precisava di essere stato sottoposto all'indagine denominata “### stipendi all'ASL di Avellino”, in quanto ### ad interim pro tempore del settore paghe del personale convenzionato della ### Evidenziava che la ### aveva attivato un nuovo procedimento disciplinare, tramite l'UPD (### della ###, che si era concluso con l'irrogazione al ricorrente della sanzione disciplinare di quattro mesi di sospensione dal servizio senza retribuzione. 
Precisava che, invece, la ### della Repubblica e il GIP del Tribunale di ### avevano provveduto ad archiviare, coma sopra, la posizione del ricorrente. 
Precisava che l'U.O.C. ### da cui era stato allontanato, non si interessa più dei pagamenti ai medici convenzionati, ma doveva coordinare l'attività dei medici di base, degli specialisti ambulatoriali, della continuità assistenziale, dei pediatri di libera scelta e che l'### non Strutturato, gestita da lui ad interim e interessata alle vicende dei doppi stipendi alla ASL di ### era stata abolita da tempo e che le competenze di natura economica erano state trasferita all' ### Aggiungeva che lo stesso già nel 2016 era stato sottoposto, da parte dell'### a procedimento disciplinare, con la contestazione di aver omesso di vigilare su alcuni dipendenti, propri collaboratori, che avevano compiuto atti fraudolenti di attestazione della presenza in servizio, in quanto si allontanavano dagli uffici temporaneamente senza giustificazioni e senza far rilevare l'assenza mediante marcatura del cartellino personale nell'apposito dispositivo marcatempo. 
Riferiva che tale procedimento disciplinare era stato archiviato nello stesso anno dal ### della ASL di ### in quanto: “nel corso degli anni il dr. ### ha adoperato degli strumenti e ha posto in essere delle misure per arginare e contenere le anomalie lavorative (in termini di presenza/assenza in servizio dei dipendenti. In altri termini egli si è comunque attivato ed ha prontamente e ripetutamente contestato ai suoi sottoposti i comportamenti irregolari mantenuti a lavoro, li ha sottoposti ad un controllo più pregnante ed ha irrogato una sanzione”. 
Aggiungeva che mediante successivi provvedimenti ritorsivi e persecutori gli era stato revocato ogni altro incarico, infatti, era stato depennato come presidente del comitato di pediatria, come componente del comitato aziendale della specialistica ambulatoriale, come componente del comitato aziendale della medicina generale, come componente della commissione aziendale ### Aggiungeva che gli era stata impedita l'effettuazione, in regime istituzionale e quindi gratuitamente, di diagnostica ecografica e che gli era stata revocata l'autorizzazione all'esercizio della propria libera attività professionale e l'incarico di responsabile #### Rappresentava che dopo la sospensione lavorativa di cui sopra era stato trasferito presso un'altra ### senza personale in quanto l'unica unità amministrativa precedentemente presente era stata immediatamente trasferita ad altro ufficio. 
Esponeva che nell'attuale ufficio era stato messo nelle condizioni di non poter svolgere alcuna attività in modo valido e organizzato, che non gli vengono affidati compiti con ordini di servizio, che non aveva avuto a lungo personale e che era rimasto a lungo solo, che non otteneva la dovuta collaborazione da parte dei direttori dei distretti che lui stesso dovrebbe coordinare per le questioni socio-sanitarie. 
Rappresentava che solo in data ### gli era stata assegnata un'assistente amministrativa per due giorni a settimana e in data ### un assistente amministrativo a tempo pieno. 
Riferiva di essere stato escluso con delibera datata 22.10.2019 come referente tetti di spesa dall'importante tavolo tecnico della macroarea assistenza socio-sanitaria, mentre con la precedente delibera datata 13.09.2019 era presente invece il precedente ### dei ### -### Riferiva ancora che era stato sistematicamente escluso da tutti gli incontri e dalle riunioni di lavoro con gli altri dirigenti e da tutte le linee progettuali della ASL e che nelle convocazioni del Consiglio di ### del ### dei ### “### Irpinia”, in qualità di componente in rappresentanza della ### era stato penalizzato in quanto informato dalla ### sistematicamente in ritardo, in modo da impedirne la partecipazione. 
Deduceva che tali condotte rappresentavano un accanimento ingiustificato conseguente alle reiterate segnalazioni di irregolarità ed errori nei pagamenti degli emolumenti al personale non strutturato dell'ASL che il ricorrente faceva pervenire da anni, all'epoca come direttore ad interim dell'### e che continuava a far pervenire. 
Riferiva di aver costantemente rappresentato al direttore generale, al direttore amministrativo, alla direzione sanitaria della ASL lo stato di estrema criticità del settore paghe con ripetute richieste di assegnazione di un congruo numero di unità amministrative esperte in contabilità vista l'esiguità e la non specifica competenza del personale a disposizione e considerata la particolare complessità, l'importanza e la delicatezza del settore (con una liquidazione annua di circa € 20.000.000 a circa 800 medici) tanto che nel 2018 aveva chiesto anche l'affiancamento nella gestione paghe della società informatica ### come già avveniva normalmente per il personale strutturato e per altre unità operative, per la quadratura contabile ed economica afferente al personale non strutturato, rispetto alle anagrafiche e agli stati giuridici caricati, ribadendo, in diverse altre occasioni, che perdurando tali criticità, non sarebbe stato in grado di garantire i livelli minimi di efficienza del servizio, nonché la correttezza dei pagamenti. 
Aggiungeva che nel novembre del 2019 aveva denunciato il numero esorbitante di incarichi ai medici di ### (ex ###, con 60 medici in più rispetto alla pianta organica regionale e che tali incarichi, nelle delibere della ### venivano giustificati come incarichi provvisori o di sostituzione. Dichiarava che era stato oggetto di una diffida scritta da parte della ### per essersi opposto al riconoscimento di ulteriori 50 posti di medici di ### per inesistenti zone disagiate della ### che avrebbero comportato un costo aggiuntivo di più di € 600.000,00 annui, tanto che era stato pure attivato un nuovo procedimento disciplinare ai suoi danni “per comportamento negligente che ha comportato grave danno alla ###', in riferimento proprio al suo tentativo, sempre ostacolato dai vertici aziendali, di rimodulare, come da normativa, il numero dei medici utilizzati per il servizio di ### ex ### riducendoli da 200 a 132. 
Rappresentava che il procedimento disciplinare era stato archiviato dall'### per la chiara inconsistenza e pretestuosità delle contestazioni. 
Concludeva lamentando la violazione dell'art. 2087 c.c., degli artt. 2 , 3, 4, 32, 35 della ### e degli artt. 2043, 2049, 2103, 1175, 1375 del codice civile, invocava il diritto al risarcimento dei danni ed eccepiva il mancato compenso ulteriore, corrispondente all'indennità di € 535,05 mensili prevista dall'art. 11 del CCNL 3.11.2005 che ha modificato l'art. 18 del CCNL 8.06.2000, per lo svolgimento di attività di direzione ad interim di struttura complessa ### del ### non ### dell'ASL dal 2012 al 2019 (anno in cui l'unità operativa complessa è stata soppressa con atto aziendale, confluendo nella ###. 
Tanto premesso, conveniva in giudizio l'### di ### innanzi al Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.  2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva in giudizio in data ###, contestando la fondatezza del ricorso. 
In specie, affermava che la posizione di dirigente medico di II livello, ovvero la qualifica rivendicata dal ricorrente in ricorso, era riferibile alla contrattazione collettiva antecedente alla privatizzazione dei rapporti di lavoro pubblico, atteso che con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 29 del 1999, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 398/1999, la dirigenza pubblica e, quindi, anche la dirigenza del servizio sanitario, era stata unificata in un unico ruolo. 
Evidenziava che con la contrattazione collettiva siglata immediatamente dopo la riforma del pubblico impiego introdotta con D.lgs. n. 29/1993, in via meramente transitoria, era stata prevista la possibilità di conferire, in sede di prima applicazione, ai dirigenti di ex II livello, incarichi di direzione di struttura complessa, ovvero incarichi di maggior rilievo nell'ambito degli assetti organizzativi degli enti del ### Precisava che il conferimento di incarico di ### all'esito di procedura idoneativa, quale era la selezione scandita dall'art. 15 comma 7 bis del D.lgs. n. 502/1992, non determinava, attesa la temporaneità dell'incarico prevista dall'art. 28 del CCNL area dirigenza dell'08.06.2000 e mantenuta tale nelle contrattazioni collettive succedutesi nel tempo, un diritto soggettivo del dirigente medico prescelto per il conferimento di un determinato incarico di ### operativa complessa, alla conservazione di detto incarico sino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente con il ### Esponeva che ciò posto, era possibile e legittimo per l'### datrice di lavoro, in attuazione dello spoil system e all'esito di valutazione positiva, conferire ai dirigenti medici un incarico diverso per oggetto e contenuti, ma identico per tipologia e tanto nell'ottica di una ottimizzazione delle risorse umane. Evidenziava che il conferimento al ricorrente dell'incarico avvenuto con delibera della direzione generale n. 1385 del 17.10.2019, avente ad oggetto l'### dei ### non aveva affatto determinato una lesione della posizione giuridica dello stesso, atteso che il mutamento dell'incarico aveva mantenuto inalterato in capo al dott. ### la titolarità della massima e più elevata struttura organizzativa qual è l'unità operativa complessa, con ogni tutela in termini economici, professionali e di maturato di servizio. 
Evidenziava che l'attivazione e la conseguente archiviazione del procedimento disciplinare disposto nei confronti del ricorrente con nota prot. n. 9520 del 04.04.2016 non potevano considerarsi parte della condotta persecutoria assertivamente perpetrata nei confronti di quest'ultimo dalla Asl di ### e, anzi, sottolineava come in presenza di una ordinanza del GIP notificata alla ### (riguardante la nota vicenda dei “furbetti del cartellino”, richiamata dallo stesso ricorrente), l'attivazione del procedimento disciplinare, al fine di verificare la condotta del Dirigente preposto al controllo e alla verifica delle attività del personale incardinato presso la struttura diretta dal ricorrente, era da considerarsi atto dovuto. 
Sul procedimento disciplinare conseguente all'indagine della ### della Repubblica di ### denominata “doppi stipendi alla Asl di Avellino” riferiva che all'epoca dei fatti il ricorrente era titolare ad interim dell'incarico di ### della ### risorse umane del personale non strutturato e che l'azione disciplinare seguiva non solo ai capi di imputazione contenuti nell'ordinanza del GIP e nella comunicazione di notizie di reato, ma discendeva dagli esiti dell'indagine effettuata dal ### compulsata dalla direzione generale aziendale a seguito della notizia di reato. 
Sull'esclusione del ricorrente dai comitati aziendali della pediatria, della specialistica ambulatoriale e della medicina generale evidenziava che sono tutti incarichi esclusivamente riferiti alla posizione di ### della ### ed in quanto tali, con il passaggio ad altra, ma di identica rilevanza, unità operativa complessa, non passibili di continuità in ragione della diversa posizione rivestita dal ricorrente. 
Rappresentava che la presenza nell'ambito dei comitati delle ### era posizione riservata al direttore della ### e che la modifica della compagine derivava dal mutato assetto aziendale che aveva registrato l'assenza di alcuni componenti, perché collocati in quiescenza, nonché il trasferimento in altre strutture di alcuni componenti e il segretario. 
Sottolineava che la ricostituzione dei comitati aziendali non era scelta persecutoria ed univocamente diretta ai danni del ricorrente ma era opzione conseguenziale ai mutamenti organizzativi che rientravano nella discrezionalità organizzativa e gestionale della direzione aziendale. 
In ordine all'asserita lesione del diritto allo svolgimento di attività intramoenia, di esami di diagnostica ecografica evidenziava che la sospensione dell'esercizio dell'attività libero professionale era stata decisa con delibera 426 del 20.06.2019 ed era strettamente raccordata alla sanzione della sospensione disciplinare erogata nei confronti del ricorrente. 
Aggiungeva che la richiesta di riattivazione dell'attività intramuraria era stata sospesa per carenze di atti endoprocedimentali ed in particolare per assenza di attività di autorizzazione coeva alla richiesta di riammissione di competenza del direttore della ### presso la quale il Dirigente svolgeva attività istituzionale. 
Sull'asserita ed illegittima omessa liquidazione degli importi a titolo di indennità ex art. 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria dell'08.06.2000, evidenziava che il ricorrente percepiva retribuzione di posizione e di risultato coordinata alla direzione di struttura complessa e aveva sempre percepito la retribuzione posizione e di risultato coordinate ad incarico di unità operativa complessa. 
Specificava che la componente accessoria rinveniva disciplina di rango primario nell'art. 24 del T.U. 165/2001 che al comma 3 prevedeva che “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”. Da ciò deduceva l'infondatezza della pretesa. 
Concludeva chiedendo di “### il ricorso con ogni conseguente statuizione anche in ordine al carico delle spese”. 
Di poi, acquisita la documentazione prodotta ed espletata l'istruttoria orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.  3. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.  4. Vale premettere alcune considerazioni al fine di ricostruire la disciplina applicabile al caso in esame.  ### è noto, infatti, per «mobbing» si intende una condotta posta in essere dal datore di lavoro (o dal superiore gerarchico) o da un collega, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, consistente in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione e di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con l'intento di ledere il suo equilibrio fisico-psichico e il complesso della sua personalità (tra le tante, Cass. 3 luglio 2017, n. 16335, Cass. 4 giugno 2015, n. 11547, nonché Cass. 19 settembre 2014, n. 19782).  ### la Suprema Corte, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, è necessario che concorrano: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio. Elementi, questi che: «il lavoratore ha l'onere di provare in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. e che implicano la necessità di una valutazione rigorosa della sistematicità della condotta e della sussistenza dell'intento emulativo o persecutorio che deve sorreggerla (Cass. n. 26684/2017)» (così Cass. 4 marzo 2021, n. 6079). In particolare, chiarisce la Suprema Corte: «per "mobbing" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità; ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psicofisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio» (Cass. 4 ottobre 2019, n. 24883). Ancora, sempre di recente: «costituisce mobbing la condotta datoriale, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni - di vario tipo ed entità - al dipendente medesimo» (Cass. 27 novembre 2018, n. ###; nello stesso senso, Cass. 7 agosto 2013, n. 18836). 
Conseguentemente, ai fini della configurabilità del mobbing è necessario l'elemento obiettivo - integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro - e quello soggettivo, costituito dalla finalità persecutoria perseguita dal datore di lavoro medesimo (Cass. 21 maggio 2018, n. 12437). Pertanto, l'elemento qualificante deve ricercarsi «non già nella legittimità o illegittimità dei singoli atti, bensì nell'intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria» (così Cass. 6079/2021 cit.; Cass. 20 gennaio 2020, n. 1109; 5 aprile 2019, n. 9664; Cass. 18 dicembre 2018, n. ###; Cass. 24 novembre 2016, 24029). 
E più di recente: «ai fini della configurabilità di un'ipotesi di mobbing non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione (ex plurimis Cass. 10992/2020)» (Cass. 27 aprile 2022, n. 13183, nello stesso senso Cass. 17974/2022). 
Anche lo straining, come il mobbing, è una nozione medico-legale che non ha un'autonoma rilevanza ai fini giuridici ma serve solo ad identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro (in tal senso Cass. 19 febbraio 2016, n. 3921). Lo straining si differenzia dal mobbing per il modo in cui è perpetrata l'azione vessatoria. 
Nello straining viene meno il carattere della continuità delle azioni, ma permane comunque l'esigenza del verificarsi di una condotta vessatoria diretta nei confronti di una vittima o di un gruppo di vittime in maniera intenzionale, messa in atto con lo scopo preciso di provocare un peggioramento permanente della condizione lavorativa delle persone coinvolte. Nella psicologia del lavoro, lo straining è definito come una «situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell'ambiente lavorativo, azione che oltre ad essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante. straining viene attuato appositamente contro una o più persone, ma sempre in maniera discriminante» (Cass. 19 febbraio 2018, n. 3977). In sostanza, anche per la Suprema Corte lo straining è una forma attenuata di mobbing per la cui configurabilità è necessaria la concorrenza di sette elementi: 1. l'ambiente lavorativo; 2. la frequenza della condotta: anche isolata, ma con effetti duraturi; 3. la permanenza dell'effetto negativo per almeno sei mesi; 4. la specificità delle azioni (isolamento, cambiamento di mansioni, attacchi alla reputazione, ecc.); 5. il dislivello tra gli antagonisti in cui la vittima è generalmente in una posizione di inferiorità gerarchica; 6. l'andamento secondo fasi successive (azione-conseguenze negative); 7. l'intento persecutorio o l'obiettivo discriminatorio. La Cassazione conferma che la finalità illecita di discriminare, emarginare o recare altrimenti pregiudizio alla vittima rappresenta elemento costitutivo della fattispecie, senza il quale la condotta datoriale non può mai integrare gli estremi dello straining (Cass. 4 giugno 2019, n. 15159 «nello straining (…) è l'intenzionalità (vessatoria o stressogena) a qualificare l'accaduto come illecito contrattuale diretto (…) o indiretto»). In particolare, la giurisprudenza ha affermato che senza il dolo specifico dello strainer gli atti posti in essere potrebbero addirittura risultare legittimi e leciti (Cass. 20 novembre 2017, n. 27444). In definitiva, si parla di straining con riferimento ad un tipo di stress evidentemente superiore rispetto a quello connaturato alla natura stessa del lavoro e alle normali interazioni organizzative, in quanto è diretto nei confronti di una vittima o di un gruppo di vittime in maniera intenzionale, e con lo scopo preciso di provocare un peggioramento permanente della condizione lavorativa delle persone coinvolte: si tratta di una condizione psicologica posta a metà strada tra il mobbing e il semplice stress occupazionale. Viceversa, qualora, come nel caso di specie, si rientri nell'ambito nella normale gravosità dell'attività lavorativa, non può configurarsi, in capo al datore di lavoro, alcuna responsabilità, come ha precisato, di recente anche la Suprema Corte, secondo cui non può invocarsi alcun risarcimento: «ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa (Cass. 29 gennaio 2013, n. 3028) o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità» (Cass. 23 maggio 2022, n. 16580). Perché si integrino gli estremi dello straining occorre che - oltre alla sussistenza dei parametri come l'ambiente lavorativo; la frequenza - anche isolata - ma con effetti duraturi; la permanenza di almeno sei mesi delle conseguenze negative; il tipo di azioni rientranti in una determinata catalogazione; il dislivello tra gli antagonisti in cui la vittima è in una posizione di inferiorità gerarchica con il suo carnefice; l'andamento secondo fasi successive - la condotta posta in essere dai vertici aziendali, o comunque da superiori gerarchici, integri gli estremi dell'illecito e sia svolta con lo scopo intenzionale e preciso di una progressiva emarginazione del lavoratore.  5. Ciò chiarito, bisogna analizzare la concreta fattispecie. 
Orbene, il ricorrente lamenta una serie di condotte poste in essere dall'ASL convenuta che, in base alla ricostruzione da lui operata in ricorso, integrerebbero una fattispecie di mobbing o, in subordine, di straining, nonché un demansionamento, con conseguente violazione dell'art. 2087 c.c. e dei principi costituzionali a tutela della persona, della dignità e della salute del lavoratore.  6. Tutto ciò chiarito, la ricostruzione di fatti di causa deve essere operata sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria orale espletata. 
Di seguito si riportano le dichiarazioni rese dai testi escussi. 
Il teste di parte ricorrente ### ha dichiarato: “### la moglie del ricorrente. ### il capitolo a) del ricorso introduttivo e tanto so perché me lo ha riferito mio marito. ### il capitolo b) del ricorso introduttivo e tanto so perché mio marito si lamentava ogni giorno della condizione lavorativa, in particolare, nello specifico, della sede e delle caratteristiche della stessa in cui lavorava, da solo, inizialmente, che io sappia solo da un anno circa, credo, ma non sono sicura, gli è stata affiancata una persona. Preciso che non sono mai stato sul luogo di lavoro. ### capitolo c) del ricorso introduttivo confermo le circostanze e tanto posso dire in quanto mio marito me ne parlava di continuo delle sue attività svolte presso l'U.O.C. #### capitolo d) confermo la circostanza, nella unità operativa in cui è stato destinato le attività svolte da mio marito sono limitate alla richiesta di dati ……….. sui flussi informatici socio-sanitari, in pratica immette e trasmette dati al computer. Solo da un anno ha un collaboratore, fino ad allora, e tutt'ora, quando necessario, si reca di persona per ritirare la posta e fa le fotocopie. ### al corrente di tali circostanze in quanto riferitemi da mio marito. ADR sul capo e) a causa delle vicende lavorative di mio marito la nostra vita familiare è completamente cambiata. Mio marito è sempre agitato, non dorme di notte, non abbiamo più vita sociale, mio marito non ha nemmeno voglia di andare a trovare le figlie che studiano fuori, né reagisce quando le figlie superano gli esami. Si è chiuso in sé stesso ed è come se vivesse in un suo mondo. ADR sul capitolo f) risponde: Confermo che mio marito è stato costretto a ricorrere, due volte, a cure mediche con visite psichiatriche per la patologia di stato ansioso-depressivo. ### capitolo: confermo la circostanza. ADR sul capitolo h): confermo la circostanza, posso dire che le vicende di mio marito coinvolgono anche me, nel senso che mi arrecano un forte stress. A causa dell'insonnia di mio marito, addirittura siamo costretti a dormire in camere separate. ADR: preciso che anche le vicende penali hanno molto provato mio marito, determinando, anch'esse il suo stato di prostrazione.” Il teste di parte ricorrente ### ha dichiarato: “conosco il ricorrente perché è mio fratello.” ADR “sono al corrente del trasferimento di mio fratello dalla U.O.C.  cure primarie alla U.O.C. coordinamento servizi socio-sanitari”. ADR “mio fratello lavorava da solo in un ufficio da lui arredato. Questo lo so perché me lo hanno riferito mia cognata e mio fratello in occasione di un incontro a casa loro. ADR “confermo la circostanza di cui al capo c), riferitami da mio fratello. Preciso che in una circostanza mi sono anche recato presso l'ufficio, per fare una visita medica personale, verificando che c'era più di un collaboratore. Sul capo d) il teste riferisce: “non lo so. 
Ricordo solo che quando andavo a casa sua vedevo i faldoni di fotocopie che lui faceva”. ADR: “sul capo e) confermo. Preciso che prima era molto socievole e per noi era un punto di riferimento. Poi è divenuto scontroso e si è chiuso in se stesso. ### che mio fratello ha avuto un infarto, se non ricordo male nell'inverno del 2019 o del 2020 e quando tornò al lavoro trovò l'ufficio occupato e andò a lavorare in una diversa unità operativa e da lì è iniziato il cambiamento di umore. ### ricordo esattamente se iniziò a lavorare presso la nuova U.O. nel 2019 o nel 2020. Posso solo dire che ricordo che era un periodo invernale. ADR su domanda dell'avv. ### il teste risponde: “sono a conoscenza delle vicende penali che hanno interessato mio fratello, perché le ho apprese dai giornali. Preciso che questo cambiamento di personalità è avvenuto gradatamente nel corso del tempo. ADR “con noi familiari mio fratello non ha mai parlato direttamente delle proprie vicende penali.”. ADR “so che mio fratello è in cura per lo stato ansioso-depressivo e che fa uso di ansiolitici.” ADR “sul capo g) confermo. Preciso che prima del trasferimento alla nuova U.O. era più affettuoso e veniva a trovarci a casa e invece dopo era più distaccato e non veniva più a trovarci. Anche nelle altre occasioni conviviali di famiglia nel periodo a partire dal trasferimento era più scontroso e si innervosiva facilmente. ADR non so dire quale fosse la vita sociale di mio fratello al di fuori dell'ambito familiare. ADR “sul capo e) confermo”. 
Il teste di parte ricorrente ### ha dichiarato: “conosco il ricorrente da quarant'anni, perché siamo amici. Mi dichiaro indifferente al giudizio.”. ADR: “So che il ricorrente ha cambiato posto di lavoro. So che è stato trasferito da un ufficio all'altro, ma non conosco con precisione le sue mansioni. Tanto so perché me lo ha riferito la moglie. Sul capo b) risponde: “non lo so”. Sul capo c) risponde: “non lo so”. 
Sul capo d) risponde: “non lo so”. ADR: “so che per due - tre anni, forse tra il 2020 e il 2021, non abbiamo avuto contatti come prima. ADR: “il ricorrente mi disse che era in cura per il suo stato ansioso-depressivo. Io stesso lo vedevo giù di tono, aveva un carattere diverso rispetto a prima.”. ADR: “Non siamo più usciti insieme perché rimaneva spesso chiuso in casa. ADR: “non sono a conoscenza dei rapporti del ricorrente in ambito familiare”. 
Il teste di parte ricorrente ### ha dichiarato: “Mi dichiaro indifferente alle parti”. ADR “conosco il ricorrente perché ero suo collega e negli ultimi anni di attività prestavamo servizio sullo stesso piano dell'ASL di ### Preciso che abbiamo lavorato sullo stesso piano dalla fine del 2019 fino a quando sono andato in pensione, il 1° ottobre 2021. ADR “confermo la circostanza di cui al capo a). Preciso che il ricorrente è stato trasferito dal U.O.C. ### al U.O. ### servizi socio-sanitari. ### ricordo quando fu trasferito, ricordo che lo trovai come coordinatore dei servizi socio sanitari quando rientrai in azienda dall'aspettativa. 
ADR “l'ufficio del dott. ### era di fianco al mio. Lavorava da solo nella sua stanza, non aveva nessun collaboratore. Ricordo che era una stanza non molto grande, arredata con scrivania, armadio, computer e telefono.”. ADR “###à di cure primarie è la più complessa. Non ricordo quanti operatori vi fossero all'epoca, ma posso dire che era una delle unità operative più importanti. ADR “Non so di preciso quale attività svolgesse nel suo ufficio, ma molto spesso andava a ritirare la posta. 
Tanto so perché a volte chiedeva ai miei collaboratori di farlo.” ADR “Dal punto di vista clinico non posso dire se vi fosse stata una situazione di depressione. 
Sicuramente so che il dott. ### non voleva mai partecipare a momenti di interazione conviviali. Rimaneva sempre chiuso nella sua stanza e non voleva mai partecipare neppure a momenti conviviali tra colleghi, ad esempio per feste di compleanno, ecc..”. ADR “Io lavoravo insieme a dei collaboratori, in totale quattro. 
Precisamente: la dott.ssa ### dott. ### un terzo collaboratore di cui non ricordo il nome e saltuariamente il dott. ###” ADR “non so dire se prima il ricorrente avesse lo stesso carattere, perché l'ho conosciuto soltanto quando è stato trasferito al nuovo ufficio.”. ADR “io ero addetto all'### di ###”. ADR “l'### dei servizi socio-sanitaria è certamente complessa, anche se quella di cure primarie è più importante. Preciso che sia ### primarie sia ### servizi socio sanitari sono unità operative complesse anche se quella di ### primaria ha un peso maggiore. Prima del trasferimento del ricorrente il direttore dell'unità operativa coordinamento dei servizi socio-sanitari era la dott.ssa ###” Il teste ### ha dichiarato: “Mi dichiaro indifferente alle parti”. 
ADR sono assistente amministrativo alle dipendenze dell'Asl di ### e, all'epoca dei fatti, ero addetta agli uffici del controllo di gestione, che sono ubicati sullo stesso piano e in adiacenza alla stanza del coordinamento sociosanitario dell'ufficio del dott.  ### ADR “confermo che il dott. ### tornato in servizio dopo la sospensione è stato assegnato alla ### dei servizi socio-sanitari. Prima era direttore della ###” ADR “quando il dott. ### ha ricevuto l'incarico di ### dei servizi socio-sanitari gli è stata assegnata una stanza con tutto ciò che serviva, ma senza personale a supporto. Solo successivamente, più o meno agli inizi del 2022, ma non ricordo con precisione il mese, gli è stato assegnato un assistente amministrativo.” ADR “Io non lavoravo sullo stesso piano del dott.  ### quando era direttore della ### primarie, ma so che questa UOC svolge attività di coordinamento di tutte le attività territoriali della medicina di base e che il dott. ### aveva 4 o 5 collaboratori amministrativi che lo coadiuvavano.”. ADR “Non posso dire in cosa consiste esattamente l'attività lavorativa del ricorrente nella U.O.C. ### ma posso dire di averlo sempre visto al computer avendo avuto prima una stanza accanto alla mia e poi anche di fronte. 
Posso confermare che prima dell'assegnazione dell'assistente il dott. ### andava di persona a ritirare la posta e a fare fotocopie essendovi sul piano dei cassetti postali.”. ADR “posso dire che la carica di direttore della U.O.C. ### è ritenuta la quarta carica per importanza del management aziendale dopo il direttore generale, sanitario ed amministrativo. ### questa unità operativa si occupa di ambiti molto rilevanti: materno-infantile, dipendenze, disabilità, handicap e si interfaccia con il territorio, attraverso i piani di zona. 
Precedentemente, questo incarico era in testa all'attuale direttore sanitario dott.ssa ###”. ADR “Preciso che confermo che non so che cosa materialmente facesse il dott.  ### seduto al computer e confermo altresì che la competenza della U.O.  ### è quella testé indicata.”. ADR “Preciso che l'assistente al direttore ### non era presente neanche prima che il dott. ### assumesse l'incarico di direttore di tale U.O.C.”. 
ADR “non sono al corrente di eventuali ricadute sulla salute e sulla vita di relazione del ricorrente a seguito del suo passaggio alla U.O.C. ### perché non abbiamo rapporti personali.”. ADR “null'altro posso riferire”. 
Il teste ### ha dichiarato: “### alle dipendenze dell'Asl come collaboratore tecnico con incarico di referente tetti di spesa. ADR “confermo che il dott. ### dopo la sospensione dal servizio è stato assegnato alla UOC ### dei servizi socio-sanitari. Prima era direttore della ###” ADR “il dott. ### è arrivato al piano dove lavoravo alla fine del 2019 ed aveva una stanza vicino alla mia. Successivamente, dal settembre 2020 fino ad agosto 2022, avendo io ricevuto altro incarico, non ho più lavorato su quel piano. 
Posso dire, però, che fino al settembre 2020 il dott. ### non aveva collaboratori ed era nella sua stanza da solo. Nell'agosto 2022, poi, quando sono rientrato dagli altri incarichi, il dott. ### era stato spostato in un'altra stanza, più grande, ed aveva un collaboratore che però era in una stanza diversa dalla sua.”. ADR “confermo che quando il dott. ### era direttore della U.O.C. ### primarie coordinava tutte le attività territoriali della medicina di base con l'ausilio dei collaboratori amministrativi”. ADR “l'attività dell'ufficio socio-sanitario è un'attività articolata. ### socio-sanitaria ha una sua rilevanza perché finalizzato a governare la compartecipazione alla spesa sanitaria e il direttore costituisce la quarta carica a livello aziendale. Non posso dire quale tipo di attività svolgesse in particolare il ricorrente, quindi, non posso dire se svolgesse attività materiali di immissione di dati, di ritiro della posta e fotocopie.”. ADR “null'altro posso riferire”.  7. Passando alle singole doglianze del ricorrente alla luce dell'istruttoria svolta, l'analisi riguarda innanzi tutto il trasferimento dalla U.O.C. ### alla U.O.C.  ### dei ### (delibera n. 1385/2019). 
Sul punto vale premettere che il trasferimento di un lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra è, in linea di principio, una legittima espressione del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro. 
Nel pubblico impiego privatizzato la mobilità del personale è disciplinata dal D. Lgs.  30 marzo 2001, n. 165. Per i dirigenti, l'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. (relativo al demansionamento e al trasferimento del personale non dirigenziale). Anche l'art. 52 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina le mansioni, non si applica ai dirigenti. Per la dirigenza medica, l'art. 15 del D.Lgs.  502/1992 (### della disciplina in materia sanitaria) inserisce i dirigenti sanitari "in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello". ###. 15-ter del medesimo decreto, e l'art. 28, comma 7, del ### - ### e ### dell'8 giugno 2000, ribadiscono l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c., stante “l'equivalenza delle mansioni dirigenziali". 
La Corte di Cassazione ha precisato che: "il dirigente medico incaricato della direzione di una struttura complessa non confluisce in un ruolo distinto, ma permane nell'unico ruolo cui appartiene l'intera dirigenza medica, senza alcuna dequalificazione in caso di perdita dell'incarico di struttura complessa". Inoltre, il ### prevede che, in caso di mobilità volontaria, il dirigente con incarico di struttura complessa perda tale incarico, e l'azienda di destinazione provveda ad affidargli uno degli incarichi previsti dall'art. 27 del ### stesso. 
Questo principio può essere esteso, per analogia, anche a trasferimenti d'ufficio, nel senso che la perdita di un incarico specifico di direzione di U.O.C. a seguito di trasferimento non costituisce automaticamente una dequalificazione, poiché il dirigente rimane inquadrato nel ruolo unico dirigenziale. Un trasferimento, quindi, anche se comporta la perdita della direzione di una specifica ### e l'assegnazione ad un'altra, di per sé non è illegittimo né automaticamente sintomatico di mobbing. Il datore di lavoro pubblico ha una certa discrezionalità nell'organizzazione dei servizi e nell'assegnazione del personale, soprattutto dirigenziale, in base a esigenze organizzative e funzionali. 
Nel caso concreto il trasferimento del dott. ### dalla U.O.C. ### alla U.O.C. ### dei ### (delibera n. 1385/2019) rientra nell'ambito del potere organizzativo e gestionale del datore di lavoro pubblico, specie considerando la natura temporanea degli incarichi dirigenziali di struttura complessa.  ### convenuta ha motivato tale scelta con la pendenza di accertamenti a carico del ricorrente e ha sostenuto che la nuova U.O.C. ### dei ### è di pari livello e rilevanza strategica rispetto alla U.O.C. ### Sul punto la teste ### ha confermato che l'U.O.C. ### dei #### è “ritenuta la quarta carica per importanza del management aziendale” e si occupa di ambiti rilevanti, essendo stata precedentemente diretta dall'attuale direttore sanitario. Anche il teste ### ha confermato la rilevanza di detta U.O.C. (“l'attività dell'ufficio socio-sanitario è un'attività articolata. ### socio-sanitaria ha una sua rilevanza perché finalizzato a governare la compartecipazione alla spesa sanitaria e il direttore costituisce la quarta carica a livello aziendale”). 
Inoltre, l'assegnazione di un dirigente a un ufficio diverso, che non comporti un apprezzabile spostamento geografico, non può neanche essere qualificata come trasferimento in senso tecnico e, pertanto, il datore di lavoro non è neanche tenuto a dimostrare la sussistenza di ragioni organizzative per tale assegnazione. 
Quanto alla lamentata carenza di personale, sebbene i testi ### e ### abbiano confermato che il dott. ### ha operato per un certo periodo senza un assistente dedicato a tempo pieno, ciò non integra di per sé una condotta vessatoria o un demansionamento. 
Va chiarito che le "strutture complesse" sono definite come articolazioni organizzative alle quali è prevista "responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie". Questo implica che il dirigente di una U.O.C. ha la responsabilità di gestire tali risorse, il che può includere personale. Tuttavia, la determinazione del numero e della tipologia di personale necessario (ad esempio, se sia richiesto personale amministrativo dedicato) è una decisione di natura organizzativa e gestionale interna all'azienda sanitaria, basata sulle specifiche funzioni, sul carico di lavoro e sugli obiettivi assegnati a quella U.O.C., e non è definita in dettaglio dalle normative generali o dai contratti collettivi. 
Le difficoltà organizzative, quali la temporanea carenza di personale di supporto, possono verificarsi in contesti lavorativi complessi senza che ciò implichi necessariamente un intento persecutorio o una volontà di dequalificare il dirigente, il quale manteneva comunque la titolarità e le responsabilità di una U.O.C.. Non è emersa prova che tale situazione fosse mirata a isolare o umiliare il ricorrente, piuttosto che essere una criticità gestionale temporanea, poi risolta con l'assegnazione di personale. 
Tanto più che la teste ### ha riferito che “l'assistente al direttore UOC ### non era presente neanche prima che il dott.  ### assumesse l'incarico di direttore di tale U.O.C.”, da ciò si può dedurre che l'ASL convenuta non ha posto in essere attività volte a isolare il ricorrente.  8. Sui procedimenti disciplinari, l'attivazione degli stessi, come dedotto dall'### appare giustificata dalla necessità di accertare fatti potenzialmente rilevanti. Il primo procedimento (2016) è stato archiviato. Il secondo, relativo ai “doppi stipendi”, si è concluso con una sanzione disciplinare, la cui legittimità è stata confermata in separato giudizio. ### tra procedimento penale e procedimento disciplinare è principio cardine del nostro ordinamento (art. 55-ter D.Lgs. 165/2001). ### in sede penale, motivata dall'assenza di dolo, non inficia di per sé la legittimità di una sanzione disciplinare fondata sulla violazione di doveri di diligenza e controllo, come sostenuto dalla ASL in relazione alle palesi anomalie riscontrate dal ### Il terzo procedimento è stato anch'esso archiviato. La mera sottoposizione a procedimenti disciplinari, se non connotata da palese pretestuosità o intento vessatorio - elementi non provati nel caso di specie - non costituisce mobbing.  9. La revoca degli incarichi nei comitati aziendali appare una logica conseguenza del mutamento dell'incarico dirigenziale principale, essendo tali partecipazioni legate alla specifica U.O.C diretta, come chiarito dall'### La sospensione dell'attività ### come documentato dalla ASL (delibera n. 829/2019), è stata disposta in applicazione di normative interne (DCA 95/2018 e ### a seguito della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. Non emergono elementi per ritenere tali atti parte di un disegno persecutorio.  10. Va sottolineato anche che le dichiarazioni rese dai testi #### e ### sono per lo più dichiarazioni testimoniali de relato, (nel caso dei primi due testimoni persino de relato actoris), avendo deposto i testimoni su fatti e circostanze di cui non hanno avuto conoscenza diretta, ma dei quali sono stati informati dallo stesso ricorrente o da familiari dello stesso.  11. Il ricorrente non ha fornito prova sufficiente dell'elemento soggettivo del mobbing, ossia l'intento persecutorio unitario che deve sorreggere la pluralità delle condotte lamentate. I singoli episodi, analizzati nel loro contesto, appaiono riconducibili a scelte organizzative, all'esercizio del potere disciplinare o a conseguenze di normative interne, piuttosto che a un disegno unitario volto a vessare il dipendente. 
La denuncia di comportamenti vessatori deve essere supportata da prove concrete e non può limitarsi a una mera contestazione di valutazioni di merito già effettuate da altri giudici o, come in questo caso, dall'amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri. 
Anche la fattispecie dello straining non appare integrata, non essendo emersa una condotta datoriale di gravità tale da poter essere considerata, anche isolatamente, fonte di stress illecito e ingiustificato. 
Le difficoltà operative lamentate, pur potendo aver generato disagio, non raggiungono la soglia della vessazione rilevante ai fini dell'art. 2087 c.c. in assenza di una chiara colpa datoriale nella creazione di una condizione lavorativa deliberatamente ostile o insopportabile. Quanto al danno alla salute, documentato dalle certificazioni mediche, seppur esistente, non è stato provato in modo univoco il nesso causale con condotte illegittime del datore di lavoro. La teste ### moglie del ricorrente, ha precisato infatti che “anche le vicende penali hanno molto provato mio marito, determinando, anch'esse il suo stato di prostrazione”. Tale affermazione indebolisce la riconducibilità esclusiva dello stato ansioso-depressivo alle condotte datoriali, introducendo un rilevante fattore concausale (le indagini penali) non imputabile all'### 12. In ogni caso, in assenza della prova di una condotta illecita del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., la domanda risarcitoria per danno alla salute non può trovare accoglimento.  13. Non si ravvisano, infine, gli estremi del demansionamento, avendo il ricorrente mantenuto un incarico dirigenziale di U.O.C., formalmente di pari livello e con rilevanti responsabilità, come confermato anche dai testi ### e ### 14. Sulla richiesta di indennità ex art. 18 ### dirigenza medica sono necessarie alcune premesse di ordine generali, ripetuto che il ricorrente chiede il pagamento dell'indennità di sostituzione prevista dall'art. 18 del ### dell'8 giugno 2000 (come modificato dall'art. 11 ### 3 novembre 2005) per l'incarico ad interim di ### della ### non ### svolto dal 3 agosto 2012 (delibera n. 1018) fino al 18 ottobre 2019. 
Con orientamento ormai consolidato, la Suprema Corte (tra le altre, Cass. 16299/2015; Cass. n. 21565/2018; Cass. n. 23155 e n. 23156/2021; Cass. 23195/2021), superando un isolato precedente di segno contrario (Cass. 13809/2015), ha enunciato il principio secondo cui la sostituzione nell'incarico di dirigente medico di struttura, ai sensi dell'art. 18 del ### dell'8.6.2000 per l'### della dirigenza medica e veterinaria del ### non si configura come svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost.; la richiamata giurisprudenza ha altresì superato l'orientamento, espresso da Cass. 24373/2008 e n. ###/2019, secondo cui il dirigente medico maturerebbe il diritto a percepire la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico svolto di fatto; l'inoperatività dell'art. 2103 cod. civ. alla dirigenza, sancita in via generale dal d.lgs.  165 del 2001, art. 19, trova, infatti, origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale (Cass. n. 91/2019); per la dirigenza sanitaria, il principio è ribadito dal d.lgs. n. 502/1992, articolo 15 (come sostituito dall'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) ‒ secondo cui la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali ed in un unico livello ‒ ed articolo 15 ter (aggiunto dal medesimo articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 229/1999), comma 5 ‒ secondo cui il dirigente preposto a una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della stessa struttura ed alle predette mansioni superiori non si applica l'art. 2103, comma 1, del codice civile; trova dunque applicazione l'articolo 24 del d.lgs.  n. 165 del 2001, che, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, ha delegato alla contrattazione collettiva il trattamento economico dei dirigenti, precisando che il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite; il comma 3 del medesimo articolo fissa il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, stabilendo che il trattamento economico «remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa»; la materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all'art. 18, comma 7, del ### 8.6.2000 hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione del d.lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, comma 5, che «le sostituzioni [...] non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria» ed hanno, quindi, previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta; il comma 4 della disposizione contrattuale prevede che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, e, quindi, della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici; le parti collettive non hanno fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall'omesso rispetto del termine; l'omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l'espletamento di mansioni superiori; il termine di cui al comma 4, quindi, svolge senz'altro una funzione sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma 7, che, operando unitamente al principio della onnicomprensività al quale si è già fatto cenno, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata.  ### ricorrente per l'incarico di direzione di struttura complessa ### non ### conferitogli aveva pertanto diritto al pagamento della suddetta indennità di sostituzione ai sensi dell'articolo 18 comma 7 ### dell'8.6.2000 (poi trasposta con formulazione peraltro non dissimile, con decorrenza 20.12.2019, nell'art.  22 ### 2016-2018). 
Il ricorrente ha svolto l'incarico ad interim per circa sette anni. ### di sostituzione è iniziato il 3 agosto 2012. ###à è dovuta dopo i primi due mesi.
Pertanto, spetta al ricorrente l'indennità di € 535,05 mensili a far data dal 3 ottobre 2012. 
Il ricorrente indica come termine finale il 18 ottobre 2019, data del suo trasferimento ad altra ### Tuttavia, a seguito di sanzione disciplinare lo stesso è stato sospeso dall'attività lavorativa dal 19 giugno 2019 fino al 19 ottobre dello stesso anno per cui l'effettivo svolgimento di direttore di struttura complessa ### non ### deve essere accolta fino alla data del 18 giugno 2019, diversamente da quanto richiesto in ricorso, anche in assenza di specifica contestazione sul punto da parte della ASL circa una data anteriore di cessazione dell'incarico ad interim. 
Pertanto, l'indennità è dovuta per il periodo dal 3 ottobre 2012 al 18 giugno 2019. Si tratta di 6 anni, 8 mesi e 15 giorni, equivalenti a (6x12) + 8 + 0.5 = 80,5 mesi. ### totale è pari a 80,5 mesi x € 535,05/mese = € 43.071,53. 
Su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo effettivo.  15. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II, 08/10/2021, n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez. II, 24724/2019), l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina della fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura integrale.  P. Q. M.  Il Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa ### di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede: 1) in accoglimento parziale del ricorso, condanna l'### in persona del legale rapp.p.t., a pagare in favore del ricorrente ### la somma di € 43.071,53 (euroquarantatremilasettantuno/53), oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo, a titolo di indennità di sostituzione contrattualmente prevista, per il periodo dal 3 ottobre 2012 al 18 giugno 2019, per l'incarico ad interim di ### della ### non ### 2) rigetta per il resto il ricorso; 3) compensa le spese di lite. 
Così deciso in ### 01.10.2025 

Il Giudice
del lavoro (dott.ssa ### di ###


causa n. 944/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Di Gennaro Daniela

M
1

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4688/2025 del 23-11-2025

... previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono considerate vittime del dovere. Queste ultime sono così definite nel comma 563: «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025 internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità.>>. Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l'area, disponendo quanto segue: «### equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del popolo italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD Il Tribunale ordinario di ###, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11125/2022 R.G. promossa da ### rappresentato e difeso dall'avv. #### come da procura in atti - ricorrente ###, in persona del ### pro - tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### - resistente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La presente decisione viene resa all'esito della trattazione scritta ex articolo 127 ter c.p.c. disposta per l'udienza del 13 novembre 2025. 
Il thema decidendum del giudizio in esame è costituito dalla richiesta di riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e la conseguente corresponsione dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere e/o dei soggetti ad esse equiparati ex art. 1, commi 563 a 564, della legge 23.12.2005, n. 266. 
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto di aver riportato un'invalidità permanente nel corso di un'attività addestrativa effettuata in data ### presso il poligono ### 1 in ### in qualità di militare in ferma breve, con appena 24 mesi di servizio (“impegnato in attività addestrativa di lancio di bomba a mano in corsa con arma individuale al seguito, presso il poligono ### 1 di ### nell'effettuare il 3° lancio seguiva la corretta procedura. Ciò nonostante la bomba a mano (### md 35 attiva) sfuggiva dalla mano del caporale ed andava a cadere lateralmente a circa otto metri di distanza. Il militare a seguito della detonazione veniva colpito da diversi piccoli frammenti metallici agli arti inferiori, in regione inguinale ed al volto”). 
A sostegno della domanda parte ricorrente ha sostenuto che l'attività esercitativa del lancio in corsa, con arma individuale a seguito, di bomba a mano attiva, pur essendo una mansione ordinaria, aveva assunto un carattere di straordinarietà e ciò, alla luce di una serie di particolari e straordinarie circostanze che avevano caratterizzato l'evento occorso (“la particolarità del territorio di ####, inserito nell'elenco nazionale dei “territori disagiati” redatto dallo stesso Ministero della ### e che quindi, per tabulas, costituisce territorio fuori dall'ordinario; b) L' ambiente di esercitazione con scenari “reali” di vere e proprie simulazioni di guerra, con tanto di armi a fuoco, senza limiti o ripari artificiali, che non tiene conto delle condizione sconnesse del territorio, (presenza di buche, dislivello, non pianeggiante, franoso, ecc) come pure dello stato di conservazione dell'ambiente da operare (fango, pozzanghere, acqua, ghiaccio, detriti, ecc...), contesto sicuramente adatto ad un personale esperto, inquadrato in servizio permanente dopo diversi corsi di specializzazione e formazione, ma parimenti non indicato per personale giovane, ancora in corso di formazione; c) la movimentazione dei carichi, rappresentati da Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025 tutto l'equipaggiamento personale in dotazione, come ad esempio il cinturone con la buffetteria (portacaricatori, giberna, borraccia, ecc…); d) la mancanza di dispositivi adeguati per affrontare il particolare servizio che simula un vero e proprio scenario di guerra”). 
Ciò posto in fatto, dedotta la riconducibilità delle lesioni riportate al concetto di missione di cui all'art. 1 comma 564 della legge n. 266/2005 svoltasi in particolari condizioni operative e ambientali, costituite dall'utilizzo, durante l'esercitazione militare, di armi cariche e non inerti, il ricorrente ha concluso chiedendo riconoscersi il riconoscimento di “soggetto equiparato a vittima del dovere” ai sensi dell'art. 1, comma 564, L 266/2005, con ogni conseguente suo diritto ai connessi benefici di legge e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare il Ministero convenuto obbligato a riconoscere il ricorrente soggetto “equiparato alle vittime del dovere” per le infermità di cui trattasi, con ogni consequenziale obbligo del medesimo Ministero di riconoscere al ricorrente i benefici economici e assistenziali previsti dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge tenuto conto della valutazione della invalidità complessiva stabilita dal C.T.U., di certo superiore al 25%; condannare il Ministero convenuto al: a) pagamento dell'assegno vitalizio soggetto a perequazione automatica di cui all'art. 2, comma 1, della L. 407/1998, esteso alle ### del ### ed ai soggetti ad esse ### dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 1, del D.P.R. 243/2006, per come rivalutato dall'art. 4, comma 238, della L. 350/2003, secondo pacifica ed ormai univoca giurisprudenza, nei limiti della prescrizione decennale a far data dall'istanza del 09.06.2021; b) pagamento dello speciale assegno vitalizio soggetto a perequazione automatica ex art. 2, comma 105, della L. 244/2007, nei limiti della prescrizione decennale a far data dall'istanza del 09.06.2021”.  ### ha eccepito la prescrizione del diritto e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alle relazioni di servizio depositate, dalle quali si evinceva che “il ricorrente in data ###, alle ore 10,10 circa, presso il poligono ### 1 in ### nello svolgimento dell'attività addestrativa di lancio di bomba a mano in corsa con arma individuale al seguito, dopo aver già effettuato con ottimi risultati le prime due prove, al terzo lancio, dopo aver estratto la sicura ed assunto la corretta posizione, gli sfuggiva di mano la bomba stessa la quale assumeva una parabola atipica e cadeva a circa otto metri di distanza dal militare il quale, cercando Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025 di ripararsi ruotando su se stesso, offriva il lato sinistro del corpo alla proiezione delle schegge. In seguito alla deflagrazione veniva colpito da vari piccoli frammenti metallici agli arti inferiori (principalmente a sinistra), in regione inguinale ed al volto. Nella descrizione dettagliata dell'incidente, il #### impiegato come “assistente di piazzola”, precisando che al momento dell'incidente, il militare era in procinto di effettuare il suo 3° ed ultimo lancio (i due lanci precedenti erano stati valutati entrambi con un giudizio di ###. Egli, ricevuto l'ordine di “lancio” ha estratto la sicura della bomba attenendosi alle normali procedure ed ha lanciato la stessa ad una distanza di circa 8 ### metri rimanendo colpito dalle schegge prodotte dalla bomba a seguito dell'esplosione. ### della ### Cameli presente all'atto dell'incidente ha ritenuto che la bomba possa essere scivolata dalle mani del militare un attimo prima che lo stesso assumesse con il braccio destro la corretta posizione di lancio e di conseguenza abbia assunto una traiettoria errata, imputando l'incidente a cause del tutto accidentali”.  2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal Ministero resistente, osservandosi al riguardo che la domanda di accertamento dello status di vittima del dovere, quale azione meramente dichiarativa, è imprescrittibile (cfr. ex multis Cass. n. 7363/17; Cass. n. 4366/12; Cass. n. 206/99), mentre è soggetto a prescrizione ordinaria decennale (cfr. Cass. civ. ord. n. 2563/16) il diritto al pagamento dei singoli ratei delle prestazioni economiche che si fondano su tale accertamento.  3. Passando al merito, occorre procedere all'esame della normativa di riferimento. 
I commi 562-565 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono considerate vittime del dovere. Queste ultime sono così definite nel comma 563: «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025 internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità.>>. Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l'area, disponendo quanto segue: «### equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.». Il comma successivo affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare «i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze» in discorso. A sua volta il regolamento - poi emanato con d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 - non si è limitato a disciplinare termini e modalità, ma ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione dei concetti di benefici, provvidenze e missioni, e, all'art. 1, comma 1, prevede che si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. 
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere; ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai «soggetti equiparati», ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025 richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali. 
Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, si sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura. 
E' stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. 
E', dunque, essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di «particolari condizioni», che è un concetto aggiuntivo e specifico. 
La nozione di «particolari condizioni ambientali o operative» è stata chiarita dal citato d.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che si intendono: «condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto». 
Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. 
Su tali basi la giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 759/17; Cass. S.U. n. 23396/16; Cass. n. 13114/15) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della I. n. 266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025
Quanto al concetto di condizioni ambientali ed operative "particolari", la Corte di Cassazione ha anzitutto affermato che la disposizione regolamentare cit., la quale definisce "le circostanze come straordinarie" potrebbe apparire esorbitante dai limiti indicati dal comma 565 dell'art. 1 della I. 266 del 2005, che demandavano alla fonte regolamentare soltanto il compito di disciplinare "i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze" e non di precisare tramite attività definitoria i concetti espressi dalla legge nel comma 564. Pertanto, secondo le stesse ### la formulazione del regolamento deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e pertanto assegnandole un significato corrispondente a quello della legge, la quale sul punto va intesa nel senso che la condizione ambientale ed operativa 'particolare' "è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", id est "normale" in quanto corrispondente al modo in cui l'attività ( in quel caso addestrativa) era previsto si svolgesse. E' sufficiente pertanto un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione. 
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di benefici in favore delle vittime del dovere, l'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 243 del 2006, che disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, deve essere interpretato in modo da non esorbitare i limiti indicati dall'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005, che non demanda alla fonte regolamentare anche il compito di precisare i concetti di cui al comma 564 dello stesso articolo, pertanto, per circostanze straordinarie devono essere intese, secondo il significato indicato dalla legge, condizioni ambientali ed operative "particolari" che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", per le quali è quindi sufficiente che non siano contemplate in caso di normale esecuzione di una determinata funzione” (Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 15027/2018). Si è, inoltre, affermato che, “la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purchè realizzate in condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025 ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (Cass. civ. sez. lavoro, sent.  24592/2018). 
Pertanto, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere è richiesto che l'invalidità sia riconosciuta come dipendente da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative e avvenga in occasione o a seguito di una missione di qualsiasi natura. 
Il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 1, comma 564, della legge n. 266/05, ossia lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere.  4. Nella fattispecie in esame, costituisce circostanza pacifica che l'incidente sia occorso al ricorrente nel corso di un'attività addestrativa svolta in qualità di militare in ferma breve, con soli 24 mesi di servizio, così come è ascrivibile l'attività di addestramento al concetto di missione secondo i principi sopra riportati così come enucleati dalla Suprema Corte. 
E' inoltre incontestato che la ferita da bomba a mano con schegge metalliche ritenute agli arti è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con il mod. C. n. 42 del 13/02/2006 del ### di ### legale di ### (all. 2 della produzione del Ministero) ed ascrivibile alla ### B misura massima ai fini dell'equo indennizzo, concesso con il decreto n. 2398 del 21/03/2014. 
Relativamente alla dinamica, vanno richiamate le dichiarazioni rese dal ricorrente durante il libero interrogatorio: “avevo fatto i 3 lanci previsti dall'esercitazione per ognuno, alla fine dell'esercitazione mi fu chiesto di fare altri lanci in considerazione dei primi che erano andati tutti a segno in quanto si trattava di lanciare l'ordigno simulando la presa dell'obiettivo che era aldilà del muretto. Era la mia prima volta a ### svolgevo questo tipo di esercitazione. Arrivai a ### nell'estate del 2005. Indossavamo la nostra uniforme e non c'era un'attrezzatura specifica, c'era solo un elmetto che il militare, chiamato al lancio, lo indossava e procedeva al lancio […] lanciando l'ordigno questo, rispetto agli altri, è piombato prima del muretto di protezione esplodendo a contatto con il suolo mentre doveva esplodere aldilà del muretto dove c'era contrassegnato con del nastro bianco e rosso l'obiettivo da colpire. Non posso dire che mi è scivolata da mano perché ricordo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025 di aver assunto la posizione utile al lancio e, nonostante avessi assunto tale posizione, non è scivolata perché se fosse scivolata da mano sarebbe dovuta cadere accanto al corpo.” Nel caso in esame, l'infortunio in cui il ricorrente è rimasto ferito a seguito della deflagrazione della bomba è avvenuto durante un'attività esercitativa di lancio con utilizzo di bomba a mano “attiva”, ossia di armi cariche invece che di armi inerti, nell'ambito di uno scenario che simulava una guerra, in un'ambiente nel quale il ricorrente ha dichiarato di essersi trovato per la prima volta, circostanze che, unitamente a quelle ulteriormente allegate in ricorso e non specificamente contestate dal Ministero resistente, dimostrano in modo oggettivo l'esposizione a maggior rischio nell'attività di addestramento compiuta. 
Le considerazioni sin qui esposte si fondano sui principi espressi nella pronuncia della Suprema Corte n. 5095/23 in cui sono stati ravvisati i presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti nel caso in cui, come quello in esame, si sia determinata l'esposizione a un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. 
E' stato affermato nella suddetta pronuncia che al militare di leva rimasto ferito con esiti permanenti a seguito di esplosione di una bomba nel corso di un'azione di addestramento competono i benefici, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, se i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare (“In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto detti benefici in un caso di incidente occorso al soldato di leva, nel corso di un'esercitazione militare notturna, a causa di una bomba lanciata in corsa, atteso che il sinistro era avvenuto dopo appena tre settimane di servizio ed una sola breve lezione sull'uso delle armi, rinvenendosi in detta ipotesi un "quid pluris" rispetto al rischio tipico connesso al servizio di leva” - cfr. nel medesimo senso Cass. n. 12747 del 21/04/2022). 
Può pertanto essere riconosciuto al ricorrente, in applicazione dei suindicati principi giurisprudenziali (cfr. Cass. n.5095/23), lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere ex art. 1 comma 564 legge n. 266 del 2005. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025 5. Andando ad esaminare le richieste aventi contenuto patrimoniale, va osservato che, sull'assunto della sussistenza di un'invalidità pari ad oltre un quarto della capacità lavorativa, è stato chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio di € 500,00, di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23.11.1998, n. 407, nonché allo speciale assegno vitalizio di all'art. 2, comma 105, l. n. 244/2007, entrambi soggetti a perequazione automatica a far data dall'evento traumatico.  ###. 2 della legge 23/11/1998, n. 407 dispone: “1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 503 e successive modificazioni. […]”.  ###. 2, comma 105, l. n. 244/2007, richiama i benefici previsti dall'art.5, comma 3, legge 206/04, ai sensi del quale “ A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.” E' stata disposta CTU medico-legale al fine di accertare se il ricorrente avesse riportato lesioni in conseguenza dell'evento subìto in data ### e se le lesioni avessero determinato, come effetto diretto ed esclusivo, un'invalidità complessiva ### e, in caso affermativo, quale sia stato il grado percentuale in applicazione dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 D.P.R. 181/2009. 
Vanno richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.6217/22 in relazione al criterio utilizzato per la determinazione dell'invalidità ("###art. 6, comma 1, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025 della I. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivoregolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge". - "I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009”). 
Ciò posto, il CTU ha accertato che il ricorrente, in conseguenza dell'evento subìto in data ###, ha riportato lesioni che hanno dato luogo a postumi invalidanti, precisando che le predette lesioni consistono in “### artero/venosa (giugulare interna/carotide esterna sx) con ipervascolarizzazione della parotide di sinistra, ritenzione di corpi estranei” e determinano, come effetto diretto ed esclusivo, un'invalidità complessiva ### in applicazione dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 D.P.R. 181/2009 pari all'8% ###. 
Nel calcolo della percentuale unica di invalidità, indicante l'invalidità complessiva ###, il CTU ha tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, secondo la formula: IC= ### (### ed ha accertato quanto segue: - Invalidità permanente ### = 7%; - Danno biologico ### = 5%; - Danno morale ### = 1%; - Invalidità complessiva ### = 8%”. 
Nei chiarimenti depositati in data ### il CTU ha ribadito le proprie conclusioni ed ulteriormente precisato, anche all'esito dell'esame della nuova documentazione, quanto emerso dalle risultanze dell'esame obiettivo: “### asimmetria facciale con l'ovoide di sinistra che appare con una convessità lievemente superiore a quella controlaterale a livello della loggia parotidea. Piccole cicatrici cutanee non ipertrofiche, non ipercromiche, non cheloidee alla loggia parotidea di sinistra. Non alterazione della produzione salivare, della masticazione, non coinvolgimento dell'articolazione temporo-mandibolare, non vi è disartria, eloquio intellegibile”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. 
Le osservazioni critiche formulate da parte ricorrente rispetto alle conclusioni del CTU non sono idonee ad incidere sulla correttezza della valutazione medico-legale, posto che il CTU ha effettuato la propria valutazione in conformità dei parametri dettati nell'ordinanza di nomina (cfr, elaborato peritale depositato in data ### e chiarimenti depositati in data ###). 
Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., 2151/2004). 
Per il resto, si verte nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. 
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che, nel caso di specie, il ricorrente, avendo riportato danni alla persona che determinano invalidità in misura pari al 8%, non ha diritto alle prestazioni aventi contenuto patrimoniale, non avendo raggiunto la soglia minima di un quarto prevista dalla legge. 
Il ricorso va sul punto rigettato.  6. Le spese di lite sono compensate nella misura del 50% in considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza del ricorrente rispetto all'accertamento del grado di invalidità richiesto ed alla domanda di riconoscimento delle prestazioni di natura patrimoniale. La restante parte segue la soccombenza e di liquida nella misura già ridotta ed indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; le spese di consulenza, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025 liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro P.Q.M.  Il Tribunale ordinario di ###, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - accerta lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere ex art. 1, comma 564, legge n. 266 del 2005 in favore di ### - rigetta, per il resto, il ricorso; - condanna Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente del 50% delle spese di lite che liquida nella misura già ridotta di € 1750,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; - dichiara per il resto compensate le spese di lite; - pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto. 
Aversa, 23.11.2025 IL GIUDICE d.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2025

causa n. 11125/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Coppo Stefania

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