testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO ### civile - in composizione monocratica in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9552 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2021 vertente TRA ### nata ad ####, in data ### (C.F. ###) e ### nato ad ####, in data ### (C.F. ###), in proprio e nella qualità di eredi di ### nata ad ####, in data ### e deceduta in data ### (C.F. ###) in proprio e nella qualità di erede di ### nato a ### in data ### e deceduto in data ###, e nella qualità di eredi dello stesso ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. ### per mandato in atti; - parte attrice - ### della ### (P.I. ###), in persona del ### pro tempore e ### della ### (P.I. ###), in persona dell'### pro tempore, rappresentati e difesi dall'###- le dello Stato di ### presso i cui uffici siti in via ### n. 6, sono domiciliati ex lege; - parte convenuta - E #### n. 9 di Trapani (P.I/C.F. ###), in persona del suo ### e legale rappresentante, elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv. #### che la rappresenta e difende per mandato in atti; - parte convenuta - ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### - parte convenuta - OGGETTO: Morte. ###: all'udienza del 17/02/2025 svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio #### e ### in proprio e nella qualità di eredi di ### deceduto in data ###, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di ### l'### n. 9 di ### al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio per la morte del congiunto.
Gli attori hanno assunto che, nel mese di settembre dell'anno 1984, il #### era stato ricoverato presso la divisione di ### dell'### S. ### e S. Spirito di ### per tubercolosi miliare e, in data 16 settembre 1984 sottoposto ad emotrasfusione (### 3834/1984 dell'### S. ### e S. Spirito di #### 1).
In data ###, in seguito ad una visita effettuata presso il reparto di ### dell'### V. Cervello di ### era stata diagnosticata una leucopatia e, dopo ulteriori accertamenti, il congiunto era stato ricoverato, in quanto affetto da meningite da criptococco e da ### (Referto dell'### “V. Cervello” di ### del 04/04/03 Doc. 2).
In data ###, il ### della ### della ### dei ### di ### e dei ### di #### del Ministero della ### aveva riconosciuto la sussistenza del “nesso causale tra la trasfusione e l'infermità: ### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche ascrivibili alla 3^ (### categoria della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834” (Lettera raccoman data a/r del Ministero della ### del 14.05.2007-Doc 4).
In data ###, il #### era poi deceduto a causa della cachessia (### medico legale dell'Asp di #### di ### mo del 04.05.2018- Doc:6) e, in data ###, alla luce della ### za Tecnica di parte a firma del Dott. ### (###7), era stato accertato il nesso causale tra l'### e l'ictus ischemico e la cachessia.
Gli attori hanno invocato la responsabilità dell'### nella duplice forma dell'inadempimento contrattuale, per non avere eseguito esattamente o correttamente le prestazioni inerenti al rapporto di spedalità, nonché, in violazione del neminem laedere, per non aver adottato le necessarie cautele per evitare che il sig. ### fosse contagiato dal virus ### fosse colpito dalle consequenziali complicanze mortali ed hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare che la responsabilità esclusiva dell'### “S. ### e S. Spirito” di ### in ordine ai fatti per cui è causa e, nella specie, che il contagio dell'### il cui nesso causale è già stato provato come riconducibile all'emotrasfusione del 16.09.1984, che ha portato alla morte del #### in data ###, per i motivi tutti indicati ed allegati in narrativa e qui ritenuti integralmente trascritti e nei quali ### si insiste; -conseguentemente, accogliere la domanda degli odierni attori e, per l'effetto, condannare, l'### “S. ### e S. Spirito” di ### in persona del Suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra ### (coniuge convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore del sig. ### (figlio convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis, direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, tale convenuta al pagamento in favore della ###ra ### (fi glia) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del congiunto ### oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non iure proprio e iure hereditatis direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. - Condannare, infine, tale convenuta al pagamento delle spese, compensi professionali di causa, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione di esse in favore del sottoscritto Avvocato che le ha interamente sostenute e che non ha riscosso l'onorario».
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'### n. 9 di ### e, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando la necessità di citare in giudizio il Ministero della ### l'### alla ### della ### nonché la ### liquidatoria della vecchia USL di ### Nel merito, la convenuta ha dedotto la mancanza del nesso di causalità e l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dagli attori iure hereditatis ed ha contestato anche nel quantum le pretese formulate dagli attori iure proprio.
All'udienza dell'08/02/2021, il Giudice, su richiesta di parte attrice, ha autorizzato la chiamata in giudizio del Ministero della ### dell'### to alla ### della ### e della gestione liquidatoria della vecchia USL di ### Con comparsa del 21/05/2021 si sono costituiti il Ministero della ### e l'### alla ### della ### e, all'udienza del 14/06/2021, tutte le parti hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di ### in favore del Tribunale di ### ex art. 25 c.p.c.
Il Tribunale di ### ha, quindi, dichiarato la propria incompetenza con ordinanza del 14/06/2021, concedendo il termine di legge per la riassunzione del giudizio avanti il giudice competente e compensando le spese.
Gli attori hanno, quindi, provveduto a riassumere il giudizio innanzi a questo Tribunale.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della ### e l'### gionale della ### ed hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, nella considerazione che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni era stato introdotto in epoca successiva a quella in cui gli attori avevano affermato essere avvenuto il contagio.
Ed invero, soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - era stato previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus HIV.
Nel merito, i convenuti hanno dedotto che nessuna responsabilità poteva imputarsi al Ministero - responsabilità che non poteva che avere natura aquiliana - per insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e del nesso di causalità.
Inoltre, i convenuti hanno rilevato che in data ### la CMO di Palermo aveva riconosciuto il nesso causale con le denunciate trasfusioni, formulando la diagnosi di ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche con relativa ascrivibilità alla 3^ categoria tabellare.
La sig. ### aveva presentato ricorso (###1), in qualità di erede, avverso il giudizio, relativo al congiunto ### espresso dalla ### 2^ ### di ### di ### con verbale ML/V-N° 189 L.210/92 in data ### di non concessione dell'assegno una tantum per assenza dei requisiti (All.2) Con determina del ### della ### della ### lanza sugli ### e ### delle ### del 17/05/2021 era stato respinto il ricorso presentato dall'avente diritto avverso il parere della CMO di ### per le considerazioni espresse dall'### (cfr. All. 8).
In ordine al nesso causale, sulla scorta dei dati sanitari, i convenuti hanno affermato che la morte del sig. ### avvenuta per “### cachessia”, non fosse dipesa dall'infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche”, che non poteva essere reputata né causa né concausa nel decesso.
In tal senso, hanno escluso che la decisione assunta in sede di indennizzo ex lege L.210/92 potesse assumere alcuna rilevanza, in quanto la suddetta normativa prevedeva l'erogazione dell'indennizzo a prescindere dall'esistenza di un illecito colposo e trovava la sua ragione nell'inderogabile dovere di solidarietà che, nei casi previsti, incombe sull'intera collettività e, per essa, sullo Stato che assume su di sé le conseguenze di eventi dannosi fortuiti.
Inoltre, non risultava essere stata indagata l'eventuale presenza di fattori di rischio alternativi.
Contestate anche nel quantum le domande attoree, il Ministero della ### te e l'### della ### hanno, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «### e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### regionale della ### e per l'effetto estrometterlo dall'odierno giudizio; - Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate sia nell'an che nel quantum ed in ogni caso prescritte le domande spiegate da parte attrice e per l'effetto rigettarle per tutto quanto dedotto in parte motiva; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio».
Si è costituita l'ASP di ### e, ribadite le difese già spiegate nel giudizio a quo, ha concluso chiedendo al Tribunale di «Preliminarmente, accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva della convenuta ASP di ### pani e, alla luce della avvenuta regolare citazione in giudizio degli altri soggetti già indicati quali obbligati e/o coobbligati ###, eventualmente estromettere dal giudizio l'odierna comparente ai sensi dell'art.109 cpc; ###-
TO, senza voler recedere da quanto sopra, comunque accertare e dichiarare assoluta mancanza di nesso di causalità tra la presunta condotta commissiva che sarebbe stata posta in essere presso l'### S. Spirito di ### e l'evento morte del sig. ### conseguentemente: dichiarare assolutamente infondata in ### e in ### l'odierna domanda risarcitoria, sia in punto di AN che di ### così da respingersi in toto. Solo in via subordinata, nel caso dovesse “comunque” darsi seguito ad una qualche quantificazione dei danni tutti patiti dagli eredi, in ogni caso, previo accertamento della intervenuta prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni tutti iure hereditatis, respingere il ### della spropositata richiesta liquidatoria iure proprio, quantomeno nei termini ivi indicati in atto introduttivo, anche in quanto assolutamente generica e non dimostrata. Gradatamente, in via subordina ta, salvo positivo riconoscimento di una qualche responsabilità (prova e accertamento di nesso causale e/o concausa dell'evento morte e positiva quantificazione di subiti danni iure proprio): - accertare e dichiarare obbligati al risarcimento “esclusivamente” le altre parti del giudizio, tutte pure convenute, in relazione alle loro rispettive posizioni giuridiche e istituzionali, eventualmente anche in via solidale; gradatamente, in via sempre subordinata, accertare e dichiarare comunque “solidalmente obbligate” le altre parti del giudizio, in particolare Ministero della ### (responsabilità ex art. 2043 c.c.) e ### - ### Per l'effetto, in “qualsiasi caso” (mancanza di legittimazione, estromissione dal giudizio e, nel merito, mancanza di nesso di causalità e, se accertato, riduzione significativa della quantificazione dei danni), ### parti attrici al pagamento di spese e compensi a favore della odierna comparente, sia per il primo giudizio instaurato presso il precedente ufficio giudiziario (oggi riassunto dall'attore), poi dichiaratosi incompetente, e sia del presente giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, e accessori di legge, in quanto dovuti». ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### non ha provveduto a costituirsi in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
In seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 1 parte attrice, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dall'### ha precisato di non avere proposto alcuna domanda iure hereditatis, ma solo iure proprio per i sofferti a causa della morte del proprio congiunto.
Con comparsa del 09/01/2023, ### e ### dato atto dell'intervenuto decesso, in data ###, della propria genitrice ### ra ### si sono costituiti in giudizio, nella qualità di suoi eredi, al fine di proseguire il giudizio dalla stessa instaurato.
Istruita mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti e C.T.U. medico legale affidata al dott. ### all'udienza del 17/02/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c.
Tanto premesso, in punto di diritto, mette anzitutto conto evidenziare che la responsabilità del Ministero della ### in ipotesi di contagio di epatite o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo, ossia nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al Ministero in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R. 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti.
La Corte di cassazione ha, infatti, avuto occasione di precisare che anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 1990, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse, sulla base della legislazione previgente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano a carico del Ministero della ### tenuto conto che: a) l'art. 1 della legge n. 592 del 1967 attribuiva al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento e la relativa vigilanza, nonché il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico; b) il D.P.R. n. 1256 del 1971 recava le conseguenti norme di dettaglio (agli artt. 2, 3, 103 e 112); c) la legge n. 519 del 1973 attribuiva all'### di ### compiti attivi a tutela della salute pubblica; d) la legge n. 833 del 1973 (art. 6, lett. b e c) aveva conservato al Ministero della ### oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati, nonché confermato (art. 4, n. 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituivano materia di interesse nazionale; e) il d.l. n. 443 del 1987 prevedeva la farmacosorveglianza da parte del detto Ministero, che poteva stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio (cfr. Cass. civ. 11609/2005). ### della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno, invero, ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il Ministero, in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr. Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008). ###, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al Ministero, inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo, a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Quanto alla posizione dell'ASP di ### e dell'### regionale, deve osservarsi che gli attori hanno precisato di avere agito non per conseguire, iure successionis, il risarcimento dei danni non patrimoniali che sarebbero in ipotesi spettati al congiunto, ma solo per essere ristorati del danno non patrimoniale iure proprio, sofferto in conseguenza della recisione del rapporto familiare.
E, d'altro canto, alla luce della sentenza del Tribunale di ### del 26/11/2014 che ha rigettato la domanda risarcitoria formulata da ### nei confronti del Ministero della ### per intervenuta prescrizione (allegata alla produzione del Ministero), la riproposizione della medesima domanda da parte degli eredi sarebbe stata inammissibile.
Ora, è principio ormai consolidato che qualora i congiunti di un paziente deceduto facciano valere, nei riguardi della struttura sanitaria, il danno patito iure proprio per la perdita del rapporto parentale deve escludersi che l'a- zione esercitata sia riconducibile alla previsione dell'art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato; ne consegue che l'ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse del quale tali terzi siano portatori risulti anch'esso strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (si vedano, ex multis, Cass. 14258/2020; 11320/2022).
Ciò posto in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata sia dell'ASP che dall'### valgano le seguenti, brevi considerazioni.
L'### ha fondato tale eccezione sul rilievo che l'obbligo per le USL di compiere controlli preventivi sul sangue da utilizzare per le trasfusioni è stato introdotto in epoca successiva a quella in cui si afferma essere avvenuto il contagio; soltanto con il D.L. n. 443/1987, convertito con modificazioni nella L. n. 531/1987 - e quindi, in epoca successiva al contagio avvenuto nel 1984 - è stato, infatti, previsto l'obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni al fine di accertare l'assenza del virus ### Tale rilievo, a ben vedere, non attiene alla legittimazione passiva ossia ad una condizione dell'azione, bensì al fondamento della responsabilità e, quindi, al merito della controversia, sicché verrà esaminata in sede di decisione finale.
Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione formulata dall'ASP di ### va, invece, osservato che nel variegato panorama giurisprudenziale delineatosi all'indomani della riforma del sistema sanitario nazionale, attuata col D. Lgs. 502/92, la Suprema Corte ha in più occasioni statuito che, a seguito della messa in liquidazione delle Usl e del subingresso delle gestioni a stralcio in persona del commissario liquidatore, la legittimazione processuale ad agire e contraddire dopo tale vicenda liquidatoria spetta, in via esclusiva, al commissario liquidatore e non all'assessorato regionale, avendo la l. 23 dicembre 1994 n. 724 attuato una fattispecie di successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori già riferibili alle disciolte Usl attraverso la creazione di apposite gestioni a stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle neocostituite Asl che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione stessa, con funzione di organo della medesima dotato di propria autonomia funzionale, amministrativa e contabile, senza che possa legittimamente ipotizzarsi una pari legittimazione, anche solo concorrente, della regione e, per essa, dell'assessore al ramo”. (Cass. civ. 360/2005).
Si è anche precisato (### Cass. civ. n. 6022/2000) che in ### tale disciplina non è contraddetta dall'art. 55, terzo comma, L.Reg. 30/1993 e dall'art. 1 L.Reg. 34/1995, la cui interpretazione va compiuta privilegiando il senso conforme ai principi informatori della riforma della struttura nazionale sanitaria di cui alla L. 724/1994, vincolanti anche le regioni a statuto speciale in quanto "grande riforma" (### S.U 1237/2000; 102/99 secondo cui la ###, benchè gestita dal direttore generale dell'azienda ### ha personalità e soggettività giuridica distinte rispetto a quest'ultima e agisce in qualità di organo della regione).
Era al contempo escluso, in ossequio al chiaro tenore della legge nazionale, che i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL potessero essere trasferiti alle neo istituite aziende e si era chiarito che i debiti ai quali si riferisce l'art. 6 co. 1 legge 724/94 sono tutti i debiti contratti nella gestione del servizio sanitario da parte delle soppresse USL fino al 31/12/1994, ivi compresi quelli da responsabilità extracontrattuale, derivanti cioè da fatti illeciti riferibili allo svolgimento dell'attività del servizio sanitario nazionale da parte degli enti ospedalieri facenti capo alle ### tarie Locali (### Cass. 23007/04). ###. 2 co. 14 della legge 549/95 aveva poi trasformato le gestioni a stralcio di cui all'art. 6 co. 1 legge 724/94 in gestioni liquidatorie demandando alla legislazione regionale di attribuire ai direttori generali delle istituite aziende sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende.
Ebbene, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per effetto del combinato disposto dell'art. 1 ed dell'art. 9 del D.A. 8 maggio 2007, attuativo della legge 2/2007, le gestioni liquidatorie istituite presso le aziende unità sanitarie locali delle province siciliane, sono cessate e la ### (recte l' ### alla ### è subentrata ex lege in tutti i debiti pregressi e nei giudizi sia “pendenti che attivati” a far data dal 1 gennaio 2007 (l'art. 9 recita testualmente la legittimazione passiva rimane intestata alla ###.
Deve dunque concludersi per la insussistenza della legittimazione passiva dell'Asp di ### in quanto i rapporti giuridici già facenti capo al l'### S. ### e S. Spirito di ### (dove in quell'anno furono praticate le emotrasfusioni al ### erano stati trasferiti alla USL di ### ni e, quindi, transitati in capo alla ### stralcio delle ex ### e, infine, con la cessazione di tale ### fatti gravare ex lege (dal 2007) sulla ### Venendo al merito, tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione), nonché alla luce degli accertamenti effettuati dal C.T.U. dott. ### può dirsi provato che: − il sig. ### in data ### veniva ricoverato presso il reparto di ### dell'### di ### con la diagnosi di “### di ndd” e sottoposto in data ### a una trasfusione di cc 150 di emocomponente. Nel corso del ricovero si apprendeva che il paziente era affetto da tubercolosi miliare e brucellosi; − in data ### il sig. ### veniva sottoposto a dosaggio degli anticorpi anti-HIV con positività per quelli specifici per ###; − nel novembre 2005 veniva dato atto della presenza di una sindrome da immunodeficienza acquisita (### conclamata per la presenza di “meningite da ### neoformans e leishmaniosi viscerale”; − tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, si verificava lo scadimento delle condizioni di salute del sig. ### per insorgenza, nell'ottobre del 2017, di un ictus ischemico; ad esito del ricovero scaturito da tale evento cerebrovascolare il sig. ### veniva istituzionalizzato presso la ### di ### dove accedeva con le seguenti condizioni di salute: “condizioni generali discrete, vigile, collaborante, poco orientato nelle coordinate spazio-temporali ... iniziale piaga da decubito sacrale”; − il ###, per lo scadimento delle condizioni di salute, il sig. ### veniva ricoverato presso il P.O. Cervello, U.O. di ###, per “severa anemia in paziente HIV positivo”, con obiettività di ingresso caratterizzata da “scadenti condizioni cliniche, masse muscolari ipotonicheipotrofiche, piaga da decubito sacrale e trocantere sin ... riduzione del ### reperto rantolare diffuso, FC 48, polso ritmico”; − nel corso della degenza veniva dato atto del fatto che “Da quando ha avuto l'ictus cerebrale non è più riuscito ad assumere correttamente la terapia antiretrovirale (ha rotto o masticato le compresse) e sembrerebbe essere (inc.) una recrudescenza dell'emodeficit (ad ottobre us aveva circa 450 ###, adesso ha 600 linfociti totali)”; − il paziente manifestava multiple infezioni da germi multiresistenti agli antibiotici a livello delle vie urinarie, delle vie aeree e della piaga da decubito, con progressivo e costante scadimento delle condizioni di salute. Veniva evidenziata anche l'attiva replicazione di ### − l'evoluzione sfavorevole del quadro clinico nonostante terapia antibiotica ed antimicotica ad ampio spettro portava a una insufficienza respiratoria preterminale, constatata la quale, i congiunti decidevano per la dimissione volontaria del paziente al domicilio in data ###; − in data ### il sig. ### decedeva.
Quale causa della morte, in seno al certificato modello ### a firma del medico di medicina generale, dott. ### è indicata: “ictus cerebrale che ha causato cachessia”.
È poi agli atti un certificato redatto dal servizio di ### del Distretto di ### che attesta il decesso in data ### ore 15:00 per “cachessia”.
Risulta, altresì, il riconoscimento, ai sensi della legge 210/92, da parte della competente CMO di ### (notifica del giudizio il ###), del nesso di causalità tra la trasfusione praticata presso il P.O. di ### nel 1984 e le infermità “### complicata da infezioni opportunistiche sistematiche” (con riconoscimento della terza categoria tabella A del DPR 834/81).
Viceversa, è stata respinta la domanda per il riconoscimento dell'assegno una tantum ex lege 210/92 poiché “la morte per l'infermità in diagnosi, non costituisce aggravamento della infermità ### complicata da infezioni opportunistiche sistemiche ... non è presente in atti documentazione clinica o strumentale tali da poterla considerare causa o concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessato ... parere contrario alla concessione dell'assegno una tantum previsto dalla legge 25/07/97 n° 238 (art. 1 comma 3)” (verbale CMO 2° di ### 16.07.2018).
Ciò posto, muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008).
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità - dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale - hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non” (così civ. n. 21619/2007).
Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario.
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del
Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus ### HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011).
Nel caso in esame, la ### ha riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni e l'### Anche il C.T.U. nominato nel presente giudizio, dott. ### no, - le cui conclusioni, supportate dai necessari rilievi di competenza specifica, questo giudice ritiene di condividere - ha accertato il detto nesso causale, concludendo che: - “### studio della documentazione agli atti, non emergendo dall'attenta analisi delle cartelle cliniche altri fattori di rischio potenziali per il contagio da HIV nel sig. ### (non documentata storia di tossicodipendenza per via iniettiva, non documentate condotte sessuali a rischio o promiscue), pur nella consapevolezza che, in termini statistici assoluti, il tasso percentuale di contagi HIV da trasfusione sia estremamente basso rispetto a cause alternative (circa 1%), nel caso specifico del sig. ### si ritiene che la singola trasfusione, verosimilmente di sangue intero, praticata il ### sia stato l'antecedente causale sufficiente a determinare il contagio retrovirale e la conseguente insorgenza di ### conclamata. A tale conclusione, peraltro, era giunta anche la CMO 2° di ### che riconobbe la correlazione causale tra trasfusione e infezione ed il relativo indennizzo ai sensi della legge 210/92”.
Inoltre, a parere del C.T.U., «il decesso del sig. ### per cachessia, non può essere attribuito unicamente all'ictus cerebrale, come ipotizzato dal medico di medicina generale, dott. ### nel certificato modello ### a propria firma; va attribuito un importante ruolo alla cerebrovasculopatia nel precludere la corretta assunzione della terapia antiretrovirale somministrata al soggetto; tale condizione ha determinato una recrudescenza della infezione da HIV (laboratoristica e, di riflesso, anche clinica) per peggioramento della conta dei linfociti, insorgenza di severa anemia e maggiore suscettibilità alle infezioni, fino all'exitus per cachessia. Per tale motivo, pur in comorbilità, si ritiene di poter attribuire un valido ruolo concausale alla infezione da HIV nella patogenesi del decesso del sig. ### In ordine al profilo dell'imputabilità soggettiva, l'### ha affermato che «###epoca della trasfusione del sig. ### era già noto il potere morbigeno del sangue ed erano già stati approntate metodiche di riduzione del rischio trasfusionale. All'epoca della trasfusione del sig. ### non erano noti test trasfusionali specifici per ### ma sia i donatori che il sangue erano comunque soggetto a controlli relativi soprattutto al rischio di trasmissione di epatite. Non risulta che questi controlli su sangue siano stati effettuati nel caso della trasfusione occorsa». ###.T.U. ha riferito che è agli atti la comunicazione del P.O. di ### del 07/07/2015 in cui si attesta per contro che “nel 1984 presso questo ### non si praticavano controlli virologici sulle unità di sangue trasfuso. Come controlli di laboratorio si praticavano solo il gruppo sanguigno e le prove crociate”.
Alla luce di ciò, il ### ha affermato che «Non si può stabilire con criteriologia scientifica il grado di probabilità con cui l'osservanza di idonee misure cautelari nella raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e, in particolare, l'accurata selezione dei donatori in base ai dati anamnestici raccolti, avrebbero potuto consentire, ed eventualmente con quale grado di probabilità, la rilevazione indiretta del virus nelle unità di sangue trasfuse all'attore e scongiurarne la somministrazione».
Tuttavia, il ### ha fatto rilevare che «sin dalla metà degli anni '50 era noto il potere morbigeno del sangue (era stata, infatti, accertata una correlazione tra alterazione degli indici di citolisi epatica e insorgenza di epatite), per cui, l'allora Ministero della ### dopo la metà degli anni '60, si era attivato per emanare circolari, decreti, provvedimenti atti a ridurre il rischio di contagio ematogeno di epatite. Il primo segnale va riscontrato nella ### le n° 50 del 28.03.1966 che nel paragrafo F imponeva lo screening delle tran saminasi per selezionare a monte i donatori di sangue, al fine di escludere gli emoderivati di coloro che avessero segni di infezione epatica attuale o pregressa (anche sulla scorta della raccolta anamnestica) o transaminasi elevate (“occorre indagare se nei precedenti donatori esistano manifestazioni di epatite virale e anche se essi siano stati in contatto con malati colpiti da questa affezione o, in genere, da ittero, nel corso dei sei mesi precedenti...Tuttavia, è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche nei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di risultati abnormi (GOT superiore a 40 unità internazionali e GPT superiore a 30 unità internazionali), nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus epatitico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ed il quantitativo di sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzione di gammaglobuline con il metodo di ### all'etanolo o di albumine”). Seguirono provvedimenti ancor più incisivi, come la legge 592 del 14.07.1967, il cosiddetto “piano sangue”, in cui il Ministero si attribuiva funzioni di direzione tecnica e di vigilanza sull'organizzazione, funzionamento e coordinamento delle attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e di preparazione dei suoi derivati. ###, poi, dal 1974 al 1995 si presentava quale produttore, acquirente e distributore del sangue. Le modalità di controllo dell'idoneità dei donatori di sangue venivano menzionate negli artt. 65 e seguenti del DM 18.06.1971 e 44 e seguenti del DPR 1256/1971; la ### n° 1188 del 30.06.1971 raccomandava la sistematica ricerca dell'### (nome con cui era noto l'antigene ### dell'###; l'art. 47 lettera h del DPR 24.08.1971 stabiliva che “non possono essere accettati come donatori coloro che negli ultimi mesi abbiano avuto contatti con epatitici”. ### 15.09.1972 regolava l'importazione di sangue dall'estero, stabilendo criteri e cautele. Dal 1985 furono disponibili i primi test sierodiagnostici per la ricerca di HIV nel sangue». ###.T.U. ha, quindi, affermato di ritenere «plausibile che la corretta attuazione delle direttive precedentemente indicate avrebbe potuto ridurre il rischio di somministrazione di sangue infetto al sig. ### Le valutazioni cui è pervenuto l'ausiliario sono condivisibili e chi giudica reputa del tutto convincenti e condivisibili anche le repliche del dott. ### ai rilievi critici formulati dalle parti. ### canto, la Corte di Cassazione, mutando l'originario indirizzo e mostrando di aderire agli approdi più recenti della comunità scientifica, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del Ministero ha affermato: “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (### e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B - la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass. civ., sez. un., 576/2008).
La medesima Corte, nel cassare una sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di una responsabilità del Ministero per i danni prodotti da trasfusioni eseguite anteriormente al 1978 (anno in cui vennero approntati i test diagnostici per l'###, ha affermato che era “già ben noto sin dalla fine degli anni ‘60 - inizi anni ‘70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione ### dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg” e che “a tale stregua il comportamento omissivo o comunque non diligente del Ministero nei controlli e nell'assolvimento dei compiti affidatigli (ivi compresi quelli relativi all'attuazione del ### sangue, previsto dalla L. n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994) ridonda in termini di relativa responsabilità” (Cass. civ. 17685/2011).
Nella fattispecie, trattandosi di una trasmissione del virus HIV avvenuta nel 1984, ricorre una responsabilità colposa del Ministero della ### per non avere adottato le misure idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
Ravvisati - alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti - tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice dei danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito.
Per quanto concerne la responsabilità dell'### - si ripete di natura extracontrattuale -, parte attrice aveva l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana ex art. 2043 Detto onere non è stato assolto, in quanto gli attori non hanno indicato il comportamento, doloso o colposo, direttamente imputabile all'### ad esempio per essere eventualmente dotato di un ### o al contrario, per non aver diligentemente adempiuto l'obbligo di effettuare ulteriori controlli sulle sacche di sangue, fornite dal ### Alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata in atto di citazione contro il Ministero e non contro l'### Ne consegue che il Ministero della ### va condannato a risarcire a parte attrice i danni dalla stessa patiti in conseguenza del fatto illecito.
Passando all'accertamento e alla quantificazione dei danni, ### zo e ### hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito nella qualità di figli di ### e, nella qualità di eredi di ### deceduta nel corso del giudizio, per kla perdita del rapporto parentale subito da quest'ultima nella qualità di moglie del de cuius.
In tale ambito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, riconoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, 28989).
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima.
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conseguenza che - per comune esperienza - è connaturale all'essere umano ( Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre 2018, n. ###; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145).
Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non patrimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767).
Quanto ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che la questione è stata affrontata funditus nelle sentenze del novembre 2008 (S.U. 26972/08), nelle quali - nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento, hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da ### sent. 557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle ### la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, ### Un., 11 novembre 2008, n. 26972). ### da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. ###/18).
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituiscono le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno morale da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U. 6572/06, 13546/06). ### di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico) - la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento; l'eventuale adozione di criteri standardizzati dovrà, pertanto, in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno. ###à assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trattamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011).
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità hanno elevato le “tabelle di Milano” a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14).
Successivamente, tuttavia, la ### civile della Suprema Corte ha mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che prevedano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.###).
Recentemente, quindi, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto.
Nella specie, come accennato, gli attori ### e ### hanno allegato di essere figli e ### moglie di ### ed hanno fornito prova del legame parentale mediante la produzione del certificato di stato di famiglia storico (cfr. doc. 13 allegato alla citazione).
In ordine alla prova, da parte di ### e ### della qualità di eredi di ### va osservato che, come è noto, l'esercizio della presente azione costituisce atto espressivo della volontà di accettare l'eredità, in quanto i suddetti attori hanno agito per fare valere un diritto di spettanza del genitore premorto, che non avrebbero il diritto di compiere se non nella qualità di eredi.
In applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, quindi, deve senz'altro essere riconosciuto il risarcimento del danno in favore dei figli e della moglie della vittima - potendo presumersi, in ragione dello stretto vincolo di parentela ed in assenza di prova contraria - l'esistenza di un grave ed effettivo pregiudizio dalla stessa subito in conseguenza del decesso di ### Possono, quindi, presumersi l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto e l'esistenza del pregiudizio per la prematura recisione della relazione instaurata con quest'ultimo.
Orbene - tenendo conto degli indicatori ivi indicati, considerata l'età della vittima al momento del decesso (anni 79), la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta, la allegazione di rapporti di convivenza tra #### e il de cuius, nonché l'età degli attori, il punteggio conseguito dai singoli congiunti va così calcolato: − 75 punti in favore di ### (### in base all'età del congiunto: 20; ### in base all'età della vittima: 12; ### per convivenza tra con giunto e vittima: 16; ### in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; ### per qualità/intensità della relazione (valore medio):15) importo del risarcimento € 293.325,00; − 59 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 20; punti in base all'età della vittima: 12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 230.749,00; − 67 punti in favore di ### (punti in base all'età del congiunto: 12; punti in base all'età della vittima: 12; punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15) importo del risarcimento € 262.037,00.
Le ripercussioni prodottesi nella quotidianità degli attori e sui rapporti familiari e sociali sono, nel caso di specie, già considerate nella compensazione del pregiudizio da perdita del rapporto parentale e non giustificano dunque alcun incremento personalizzante dell'importo tabellare.
Poiché, però, l'importo sopra liquidato per il danno non patrimoniale corrisponde ai valori attuali, esso andrà prima devalutato alla data della morte, per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata.
Infatti, il suddetto importo, espresso in valuta attuale, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione. In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti, altresì, che tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì - conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) - sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione e interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d. overcompensation del danno, è necessario effettuare una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ###, interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante agli attori, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende a € 323.360,34 in favore di ### cenzo, € 288.868,54 in favore di ### ed € 254.376,81 in favore di ### da corrispondersi agli attori, ### e ### in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
Sulla somma in questione - al cui pagamento va condannato il Ministero convenuto - sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sen tenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio sostenute dagli attori vanno poste a carico del Ministero della ### Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente a tutte le fasi, con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese di lite sostenute dall'### n. 9 di ### e dall'### della ### vanno poste a carico della parte attrice e si liquidano, per la prima, come da nota spese e, per l'### mediante applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla decisum (maggiore delle domande accolte) relativamente alle fasi di studio ed introduttiva e minimi per le altre fasi, avendo la parte omesso di depositare memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e scritti conclusionali, ma con aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ritenersi “identiche in fatto ed in diritto” Le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### rimasta contumace, vanno lasciate a carico degli attori.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono porsi definitivamente a carico del Ministero convenuto. P.Q.M. Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'### ciale n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore; rigetta la domanda proposta dagli attori contro l'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore e della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento di € 323.360,34 in favore di ### di € 288.868,54 in favore di ### e di € 254.376,81 in favore di ### e ### da ### nella qualità di eredi di ### in proporzione delle rispettive quote; condanna il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 25.151,84 per compensi, oltre marca, C.U., rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### n. 9 di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida come da nota spese in € 18.333,90 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'### regionale della ### in persona dell'### pro tempore che liquida in € 15.870,40 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge; lascia a carico degli attori le spese nei confronti della ### liquidatoria e/o unica della ex USL di ### pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del Ministero della ### in persona del ### pro tempore.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in ### in data ###.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
causa n. 9552/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maura Cannella