testo integrale
R.G. 694/2022 + R.G. 695/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, così composta: Dott.ssa ###ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili di ### grado riunite iscritte al n. R.G. 694/2022 e al n. R.G. 695/2022, entrambe promosse da: ### S.P.A., con il patrocinio del ### Avv. ### dell'Avv. ### e dell'Avv. ### contro ### & ### S.R.L., con il patrocinio dell'Avv. ### sulle seguenti conclusioni: - per l'appellante ### S.p.a. (di seguito, per brevità, anche indicata come “SFIM”), come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 17.09.2024: «- chiede che la Corte, ove ritenuto possibile (stante la diversità di rito, pre e post riforma ###, adotti i provvedimenti necessari alla riunione tra le varie cause sopra ricordate; - richiama i suoi precedenti atti e note di udienza; - contesta ancora quanto sostenuto nelle comparse di costituzione e risposta avversarie; - chiede la concessione dei termini per memorie ex art. 190 c.p.c.; - chiede che la Corte di Appello di Firenze voglia per quanto attiene al processo R.G.
App. 694/2022: 1) nel merito, riformare la sentenza n. 304 del 4 marzo 2022, pubblicata il 9 marzo 2022, ### n. 531/2022, del Tribunale di Pisa per i motivi e nei termini esposti in atti e, per l'effetto, accogliere le domande di ### in primo grado (Tribunale di ###.G. 3956/2017; cui sono stati riuniti ### 4212/2018; 4465/2018; 4569/2018; 4767/2018; 5278/2018). Così: a. dichiarare risolto il contratto di refit del 7 dicembre 2015 e le successive modifiche/integrazioni (non per mutuo consenso, ma) per grave inadempimento di ### s.r.l.; b. revocare, anche per quanto non già disposto dalla sentenza 304/2022, tutti i decreti ingiuntivi di ### opposti da ### fra cui il n. 1577/2018 (monitorio R.G. 4332/2018, opposizione R.G. 4212/2018), in quanto inammissibili, nulli e/o annullabili per i motivi elencati negli atti di opposizione e nell'atto di appello; c. dichiarare non dovute le somme richieste per i servizi resi “a consuntivo servizi” portate dalle fatture emesse da ### nei confronti di ### comprese quelle di cui alle fatture nn. 23 del 8 febbraio 2018, 112 del 29 giugno 2018, 122 del 31 luglio 2018, per tutte le motivazioni indicate nel precedente grado di giudizio e in appello; d. confermare il decreto ingiuntivo n. 1476/2018 al pagamento della somma di €310.000 di ### in favore di ### e/o comunque condannare ### al risarcimento del danno (individuato nell'ammontare delle penali pari a € 310.000 o, in ipotesi, nella somma maggiore o minore di giustizia), per tutte le motivazioni in atti; e. per effetto della revoca già disposta dal Tribunale di Pisa del decreto ingiuntivo 1340/2017, dapprima ottenuto da ### e poi opposto da ### e anche in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, ordinare alla ### la restituzione della somma di € 452.376 ossia quanto versato dalla ### s.p.a. in adempimento del predetto decreto ingiuntivo; f. in ogni caso, anche per effetto di tutte le richieste fin qui formulate, condannare ### al pagamento in favore di ### della complessiva somma di € 612.993,39 (compresi gli € 452.376 di cui al punto precedente), differenza fra la somma complessivamente versata da ### (€ 2.164.743,39) e la somma dei lavori eseguiti da ### come accertati dal CTU (€ 1.551.750); 2) in via istruttoria, in denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello relativi alla condanna di pagamento di ### delle fatture n. 23/2018, n. 112/2018 e 122/2018 per non debenza di tali somme, ammettere, al fine di verificare la congruità delle somme richieste, i mezzi istruttori così come articolati da ### nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; 3) chiede inoltre che la Corte di Appello di Firenze voglia per quanto attiene al processo R.G. App. 695/2022 (riunito a R.G. App. 694/2022): nel merito, riformare la sentenza n. 305 del 4 marzo 2022, comunicata il 9 marzo 2022, ### n. 532/2022, del Tribunale di Pisa per i motivi e nei termini già esposti, e per l'effetto respingere la domanda di accertamento negativo di ### s.r.l. perché infondata in fatto e in diritto e accogliere la domanda riconvenzionale di ### con relativa condanna della ### s.r.l. al pagamento della somma richiesta con la fattura n. 21 del 6 luglio 2018, oppure alla somma maggiore o minore che sarà giudicata di giustizia a titolo di risarcimento del danno.
Con vittoria di spese e compensi del presente processo e di quelli di primo grado poi riuniti»; - per parte appellata ### & ### S.r.l. (di seguito, per brevità, indicata anche come “### Stars”), come da comparsa di costituzione e risposta: «Piaccia all'###ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: A) Con riferimento all'appello avverso la sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa n. 304/2022 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze confermare integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa n. 304/2022, e per l'effetto disporre e/o autorizzare il ritiro da parte della ### & ### S.r.l., dell'assegno circolare n. (904) 6080979279-11, tratto su ### dei ### di ### in data 22 luglio 2022, depositato presso la cancelleria a titolo di deposito cauzionale a parziale saldo dell'importo alla stessa dovuto, con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio; B) Con riferimento all'appello avverso la sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa n. 305/2022 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, confermare integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa n. 305/2022 con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio; C) Voglia altresì l'ecc.ma Corte di Appello di Firenze disporre che la somma oggetto di cauzione versata in atti da parte della ### S.p.a. sia messa immediatamente a disposizione della ### & ### S.r.l., quale acconto sulle somme alla stessa spettanti in forza della pronuncianda sentenza, per capitale e spese di lite». ### sentenza n. 304/2022 (pubblicata in data ###) emessa a definizione del giudizio n. 3956/2017 R.G. (cui erano stati riuniti i procedimenti n. R.G. 4212/2018, 4465/2018, 4569/2018, 4767/2018 e 5278/2018), il Tribunale di Pisa così provvedeva: «accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1340/2017.
Condanna parte attrice a pagare a parte convenuta la somma di € 218.170,00 oltre i.v.a., e oltre interessi legali dalla richiesta di pagamento al saldo.
Rigetta la domanda di condanna al pagamento della penale contrattuale perché infondata.
Condanna la parte attrice a pagare alla parte convenuta le somme di cui alle fatture nr. 23 del 08.02.2018 per € 391.971,36, 112 del 29.06.2018 per € 46.030,00 e nr. 122 del 31.07.2018 per € 8.369,20, oltre interessi dalle richieste di pagamento al saldo.
Compensa nella misura di un terzo le spese di lite, e condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta i restanti due terzi, liquidandole per l'intero in € 30.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge».
Il Tribunale di Pisa premetteva quanto segue: - ### S.p.a., società armatrice con sede a ### aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1340/2017, ottenuto dalla società ### & ### S.r.l. per il pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavori di modifica dello scafo e dell'arredamento interno sulla imbarcazione ### “St. Raphael”, nave da diporto della lunghezza di mt 32, modello BSD 105/02, costruita nel 2006 dalla ### S.r.l. di Viareggio, di proprietà della società attrice opponente; - più precisamente, ### S.p.a. e ### & ### S.r.l. avevano sottoscritto, in data ###, un contratto di “rimessaggio, refit e lavorazioni annesse” il quale prevedeva: a) l'esecuzione delle lavorazioni indicate in apposito allegato contrattuale (preventivo del 03.12.2015); b) il pagamento, a titolo di corrispettivo per le lavorazioni convenute, della somma complessiva di € 1.250.000,00; c) il versamento, al momento della firma, di un acconto iniziale di € 70.000,00 e la corresponsione del residuo importo secondo gli stati di avanzamento dei lavori mensili al 30 di ciascun mese; d) la consegna dell'imbarcazione al 20.01.2017; - successivamente, in data ###/13.06.2016, essendo già contemplata nel contratto la facoltà di commesse integrative, era stata ampliata la “lista” dei lavori da eseguire, con incremento del prezzo ad € 1.600.000,00, ferma la data di consegna del 20.01.17 e la modalità di pagamento a S.A.L. mensili; - in data ### era stata stipulata tra le parti un appendice al contratto di refit, con la quale: a) si elevava il prezzo a € 1.856.000,00; b) si posticipava la data di consegna dell'imbarcazione al 15.01.2018; c) si concedeva, sul termine previsto per la consegna, un periodo di tolleranza di 15 giorni; d) si qualificava il termine massimo del 30.01.2018 come perentorio ed essenziale; e) si conveniva una penale di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salva la facoltà di risolvere il contratto; - il documento contrattuale era stato integrato da ordini aggiuntivi del 21.10.2016 e del 23.12.2016, riguardanti la fornitura e l'installazione dei motori e dei gruppi elettrogeni, nonché ulteriori forniture e lavorazioni, per un totale di commessa aggiuntiva di ulteriori € 912.000,00 (il che aveva portato l'ammontare totale del corrispettivo ad € 2.768.000,00); - nel corso dell'esecuzione del rapporto negoziale aveva avuto luogo un confronto fra le parti e i rispettivi legali, risultante, in particolare, dallo scambio di corrispondenza intercorso i giorni 19.04, 12.05, 19.05, 22.05, 24.05 e 14.07 del 2017, nell'ambito del quale la società committente (### S.p.a.), ritenendo che il cantiere fosse in uno stato meno avanzato di quanto avrebbe dovuto e di aver corrisposto somme maggiori rispetto a quanto effettivamente realizzato al momento dell'emissione del S.A.L. n. IX (ad esempio, alcune lavorazioni, come quelle concernenti la carpenteria e la poppa, date per complete, non erano tali), aveva preannunciato la sospensione dei pagamenti, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.; - l'appaltatrice ### & ### S.r.l. aveva allora sospeso le lavorazioni; - ### S.p.a. aveva introdotto procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. (R.G. n. 3840/2017) al fine di far accertare quale fosse lo stato del cantiere, il valore dei lavori eseguiti e il tempo occorrente per portare a termine tutti i lavori pattuiti; - ### & ### S.r.l., dal canto suo, aveva chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1340/2017 per l'importo di € 452.376,00 in linea capitale (€ 213.256,00, I.V.A. inclusa, come da fattura n. 104/2017 relativa al SAL 10; € 127.856,00, I.V.A. inclusa, come da fattura n. 105/2017 relativa al SAL n. 11 ed € 111.264, I.V.A. inclusa, come da fattura n. 138/2017 relativa all'acquisto dei nuovi motori); - ### S.p.a., proponendo per l'appunto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., aveva chiesto la revoca del provvedimento monitorio e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di appalto e la condanna della opposta al risarcimento del danno derivante dal grave inadempimento di costei; - ### & ### S.r.l. aveva chiesto il rigetto della opposizione e della domanda riconvenzionale proposte da ### S.p.a., perché infondate, e la conferma del decreto ingiuntivo n. 1340/2017, oltre che degli ulteriori crediti vantati; - il procedimento era stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti e nonché mediante l'acquisizione della relazione tecnica del C.T.U. ### Ing. ### depositata nell'ambito del procedimento di A.T.P. ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.
R.G. n. 3840/2017; - al giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1340/2017 erano stati riuniti (vi confluivano): a) il procedimento n. R.G. 4212/2018, avente ad oggetto l'azione di accertamento negativo esperita da ### S.p.a. contro ### & ### S.r.l. in relazione ai crediti vantati da quest'ultima per servizi di progettazione, lavori effettuati sull'imbarcazione denominata “### Raphael” e costi di rimessaggio e tenuta della medesima all'interno dell'area del cantiere navale anche per i periodi successivi alla dedotta risoluzione unilaterale, da parte di ### S.p.a., del contratto di appalto per lavori di refitting (crediti relativi alle fatture n. 23 dell'08.02.2018 per € 391.971,36, 112 del 29.06.2018 per € 46.030,60, n. 122 del 27.07.2018 per € 8.369,20, somme comprensive dell'I.V.A.) nonché la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle somme portate dalle tre fatture proposta da ### b) il procedimento n. R.G. 4465/2018, avente ad oggetto l'azione di accertamento negativo esperita da ### S.p.a. contro ### & ### S.r.l. in relazione al credito vantato da quest'ultima per ulteriori servizi di rimessaggio, come da fattura n. 137 dell'11.10.2018 per complessivi € 16.738,40 (I.V.A. inclusa), e la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del suddetto importo proposta da ### c) il procedimento n. R.G. 4569/2018, avente ad oggetto l'opposizione proposta da ### S.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 1577/2018 ottenuto da ### & ### S.r.l. in relazione alle somme indicate nella fattura n. 23/2018; d) il procedimento n. R.G. 4767/2018, avente invece ad oggetto opposizione proposta da ### & ### S.r.l. avverso decreto ingiuntivo (n. 1476/2018) ottenuto da ### S.p.a. per il pagamento di penali o comunque per il risarcimento del danno da ritardo nella consegna dell'imbarcazione (fattura n. 31/2018 per € 310.000,00 emessa da ### S.p.a. - periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018); e) il giudizio n. R.G. 5278/2018 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1632/2018 ottenuto da ### & ### S.r.l. per il pagamento dei servizi di rimessaggio della barca di cui alla fattura n. 137/2018; - pendeva, poi, dinanzi al Tribunale di Pisa, il procedimento n. R.G. 3256/2018, vertente sul medesimo rapporto negoziale, introdotto da ### & ### S.r.l. nei confronti di ### s.p.a. e avente ad oggetto l'accertamento negativo del preteso credito da risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Il Tribunale di Pisa motivava la propria decisione come di seguito: - è necessario valutare se le comunicazioni inviate dalla committente ### S.p.a. costituiscano davvero, come dalla medesima sostenuto, manifestazione della volontà non di risolvere il contratto, bensì di sospenderne soltanto l'adempimento, in attesa della rinegoziazione delle tempistiche di esecuzione delle opere e delle modalità di pagamento. Deve altresì valutarsi, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata, se l'inadempimento imputato alla appaltatrice ### & ### S.r.l. fosse o meno grave e tale da giustificare la sospensione dei pagamenti; - il C.T.U., con ragionamento logico e privo di omissioni, quindi condivisibile, e, inoltre, non oggetto di specifiche contestazioni, ha ritenuto che il valore complessivo di forniture e lavorazioni eseguite al momento dell'emissione del SAL n. 9 fosse pari a € 1.551.750,00, e che il cantiere avrebbe avuto la possibilità di completare i lavori residui nel tempo concordato se avesse ripreso l'esecuzione nel periodo dalla ultima settimana di luglio 2017 alla prima settimana di ottobre 2017; - il valore stimato dal C.T.U. non si discosta in maniera rilevante dalle stime rispettivamente elaborate dai consulenti tecnici di parte e, comunque, costituisce valore sostanzialmente mediano rispetto alle stesse; - la conclusione dell'esperto relativa alla concreta possibilità, da parte dell'appaltatrice, di concludere le lavorazioni nel tempo concordato, seppure genericamente avversata, appare ragionevole, tenuto conto, tra l'altro, degli operati conteggi orari; - deve ritenersi che la committente ### S.p.a., con le comunicazioni inviate all'appaltatrice ### & ### S.r.l. a decorrere dal 19.04.2017, abbia inteso risolvere il contratto: se con le prime comunicazioni la committente richiedeva rassicurazioni circa le tempistiche di esecuzione delle lavorazioni, deve evidenziarsi come la comunicazione del 19.05.2017, inoltrata dal difensore, contenga una diffida ad adempiere ed espressamente indichi il termine di tre giorni per la conferma dell'effettivo acquisto del gruppo motore da parte dell'appaltatrice, unitamente alla conferma della esecuzione delle lavorazioni concordate, prima di richiedere la risoluzione del contratto (intento ulteriormente confermato nella successiva comunicazione); - nell'ultima comunicazione, risalente al 14.07.2017, la stessa ### S.p.a. afferma di aver deciso di interrompere il rapporto a fronte della pretesa di altre somme da parte di ### nonostante la mancata esecuzione di talune lavorazioni; - sebbene la comunicazione del 14.7.2017 si concluda con la prospettazione alla committente di due soluzioni alternative tra loro (immediata riconsegna della imbarcazione nello stato di fatto, con successiva verifica dei rapporti dare-avere tra le parti/prosecuzione dei lavori con rimodulazione della relativa tempistica e revisione dei pagamenti), deve ritenersi che la volontà di risolvere il contratto fosse già stata chiaramente manifestata; - il contratto si è risolto per mutuo consenso delle parti, avendo l'appaltatore interrotto le lavorazioni a seguito della interruzione dei pagamenti, ed essendo stata, da ultimo, la nave riconsegnata in data ###; - l'inadempimento dell'appaltatrice, alla luce di quanto accertato dal C.T.U., e, quindi, della differenza di valore fra le lavorazioni eseguite e quelle contabilizzate, rispetto al valore integrale della commessa, nonché alla luce della tempistica stimata per la conclusione dell'appalto, non appare, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 1460 c.c., di gravità tale da giustificare la sospensione dei pagamenti; - pertanto, pur dovendosi revocare il decreto ingiuntivo opposto, essendo pacifico l'avvenuto pagamento da parte di ### S.p.a., della somma di € 1.333.580,00 (al netto di I.V.A.), deve ritenersi ulteriormente dovuta la somma di € 218.170,00 oltre I.V.A., mentre non può ritenersi dovuta la penale contrattuale stabilita per il ritardo, dovendosi al contrario ritenere giustificata la sospensione delle lavorazioni a fronte della sospensione dei pagamenti, alla luce di quanto previsto dall'art. 3.4 del contratto di rimessaggio e refitting sottoscritto in data 7 dicembre 2015; - circa la debenza delle somme dovute a titolo di consuntivo servizi sino al 31.07.2018, e oggetto delle fatture n. 23 del 08.02.2018 per € 391.971,36, n. 112 del 29.06.2018 per € 46.030,00 e n. 122 del 31.07.2018 per € 8.369,20 emesse dalla ### s.r.l., si osserva quanto segue: dal documento n. 23 di parte opposta (comunicazione della ### S.r.l. del 17.09.2018), il quale non è stato contestato, e dalla ulteriore documentazione prodotta dalla ### & ### S.r.l., si evince come effettivamente vi fosse la volontà della appaltatrice di riconsegnare l'imbarcazione fin dal mese di gennaio 2018 (quando la ### S.p.a. aveva manifestato la volontà di programmare il ritiro dello scafo della nave, senza tuttavia far poi seguire attività tecnicamente valide per il ritiro della nave); - la consulenza tecnica di ufficio richiesta dalla parte opponente in ordine alla congruità dei prezzi applicati dalla opposta per i servizi di deposito, custodia e movimentazione della imbarcazione (costi di rimessaggio) non appare ammissibile, non essendovi specifiche contestazioni in ordine ai prezzi applicati; - dette somme, pertanto, appaiono effettivamente dovute; - atteso l'esito della controversia, le spese di lite devono essere compensate parzialmente nella misura di un terzo, con condanna della parte opponente a rifondere alla parte opposta i restanti due terzi.
Proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di ### S.p.a. per i seguenti motivi: 1. Erronea valutazione dell'inadempimento grave di ### e delle misure in autotutela adottate da ### in corso di rapporto Il Tribunale di ### ha errato nel ritenere che il contratto si fosse risolto per mutuo consenso (evincendo tale volontà delle parti dallo scambio di corrispondenza) e che il periodo precedente la risoluzione fosse stato caratterizzato da una condotta di ### (la quale aveva sospeso il pagamento) non adeguatamente giustificata dall'inadempimento di ### In realtà, l'appaltatrice era gravemente in ritardo sia nei lavori, sia nella progettazione, sia nel disbrigo delle pratiche amministrative; a ciò si aggiunge l'inadempimento di obblighi/doveri di informazione. La conclusione cui è pervenuto il C.T.U. secondo la quale i lavori si sarebbero potuti concludere in tempo qualora fossero stati ripresi entro l'ultima settimana di luglio 2017 o, con doppi turni e lavoro nei giorni festivi, entro la prima settimana di ottobre 2017 non è condivisibile; in particolare, la possibilità di doppi turni lavorativi e di svolgere attività nei giorni festivi è una mera ipotesi di scuola avanzata dal perito. Ad ogni modo, non vi è prova che ### la quale aveva già accumulato del ritardo, avrebbe potuto svolgere/portare a termine i lavori rispettando quella tabella di marcia. Inoltre, proprio in merito al ritardo già accumulato da ### il C.T.U. è chiarissimo nel confermare la sostanza delle contestazioni stragiudiziali di ####.T.U. ha dato atto che i disegni della costruzione non erano tutti disponibili ed aggiornati e non erano stati tutti inviata al ### per le dovute attività. ###.T.U. ha poi affermato espressamente che le attività del cantiere a tale proposito erano in ritardo rispetto ai tempi ragionevolmente prevedibili.
Malgrado il suo palese inadempimento, ### & ### S.r.l. ha continuato a chiedere il pagamento di somme senza preoccuparsi di fornire chiarimenti o spiegazioni in riposta ai legittimi dubbi di ### S.p.a. e, anzi, ha cercato di addossare la colpa alla ### stessa. È evidente la grava violazione del dovere di eseguire il contratto secondo buona fede e correttezza. La sospensione dei pagamenti in autotutela operata da ### era pienamente legittima; 2. Erroneo titolo in base al quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto fra le parti (mutuo consenso anziché grave inadempimento di #### della corrispondenza intercorsa tra le parti appare forzata: la committente ### S.p.a. si è limitata a chiedere a ### di adeguarsi a SAL già pagati, ipotizzando soltanto in via alternativa e “residuale” la risoluzione del contratto.
Il giudice ha errato nel ritenere che la volontà di ### S.p.a. fosse quella di sciogliersi dal contratto. Più precisamente, il giudice ha errato nell'individuare il momento in cui è avvenuta la risoluzione e, soprattutto, la parte alla quale deve essere addebitato l'inadempimento che ha condotto alla stessa. La risoluzione doveva essere dichiarata non per mutuo consenso, bensì per fatto e colpa esclusivi di ### 3. ### pronuncia di condanna nei confronti di ### a pagare a ### la somma di € 218.170: errata valutazione di fatto e pronuncia ultra petita ex art. 112 c.p.c.
Quale che fosse il valore accertato dal C.T.U., per quella tranche di lavori ### S.p.a. aveva già versato il corrispettivo, sulla base dei prezzi a suo tempo convenuti; dunque, la condanna di ### S.p.a. al pagamento di un'ulteriore somma è erronea e non giustificata in alcun modo. Il giudice di prime cure ha sottratto al valore così come accertato dal C.T.U. (pari ad € 1.551.750,00) la somma che si ritiene fosse già stata pagata da ### S.p.a. (€ 1.333.580,00, I.V.A. esclusa, con I.V.A. € 1.617.281,00). Il secondo dei due fattori presi a riferimento non è stato individuato correttamente. Come dimostrato da ### in corso di causa, infatti, l'ammontare totale dei pagamenti effettuati da essa non era pari ad € 1.617.281,00, bensì alla maggior somma di € 1.712.367,39, come emerge dall'estratto conto allegato dalla odierna appellante. Che a tanto ammontino i pagamenti effettuati da ### è stato tra l'altro confermato dalla stessa ### nella propria comparsa di risposta depositata nel procedimento R.G. 4212/2018. ### è palese e comporta serissime conseguenze per ### A prescindere da tale aspetto, è importante segnalare che nessuna domanda era stata proposta da ### in relazione ai lavori oggetto di indagine da parte del C.T.U.; il giudice di prime cure ha pertanto violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; 4. ### pronuncia di condanna nei confronti di ### per le somme di cui alle fatture nn. 23/2018, 112/2018 e 122/2018 Anche con riferimento a tali fatture, la decisione del Tribunale di ### è gravemente errata e comunque carente di motivazione.
La fattura n. 23/2018 si riferisce non solo a costi di rimessaggio, bensì anche (e in gran parte) a lavori effettuati sull'imbarcazione. Fra i costi addebitati/servizi fatturati spiccano la sosta dell'imbarcazione sul piazzale del cantiere navale di ### & ### e le altre spese di rimessaggio relative al periodo antecedente all'insorgere del contenzioso, le quali, nei contratti, erano indicate come gratuite. ### ha ammesso che il corrispettivo per i lavori e gli interventi eseguiti sull'imbarcazione e richiamati nella fattura n. 23 dell'08/02/2018 avrebbe dovuto essere scontato rispetto al preventivo iniziale nel caso in cui i lavori commissionati fossero stati ultimati. Quindi, si tratta di somme che non erano dovute e il cui pagamento è stato richiesto per fini “vendicativi”, del tutto illegittimamente e senza alcun giustificativo.
Inoltre, gli importi sono stati unilateralmente determinati e risultano assolutamente incongrui (non vi è prova che il “listino prezzi 2017” sia stato effettivamente applicato da ### né che ### S.p.a. l'avesse conosciuto e accettato).
Quanto al corrispettivo per i servizi di rimessaggio successivi alla risoluzione del contratto pretesi da ### (fatture n. 112/2018 e n. 122/2018), essi non sono dovuti e, comunque, non lo sarebbero nella misura indicata. Anzitutto, ne era stata pattuita la gratuità, come si evince dagli allegati tecnici ai contratti. A ciò si aggiunga che il mancato ritiro della barca è da ricondursi esclusivamente alla mancanza di cooperazione da parte di ### In ogni caso, il fatto che sia stato occupato suolo del cantiere della ### durante il contenzioso (quindi anche durante le operazioni peritali espletate nell'ambito del procedimento di A.T.P.) non legittima certo quest'ultima ad applicare unilateralmente dei costi come se si trattasse di un corrispettivo concordato. Non è vero, come si scrive in sentenza, che le tariffe non erano state contestate; al contrario, esse sono state contestate da ### sia in via stragiudiziale sia giudizialmente, in modo circostanziato e specifico (allegando la perizia dell'### Sole). Il giudice di prime cure ha errato nel non disporre la C.T.U. richiesta da ### 5. Il danno subito da
La Corte di Appello, nel riformare la sentenza impugnata accertando che gravemente inadempiente rispetto agli impegni assunto fu ### (al punto da giustificare l'eccezione di inadempimento sollevata da ### nonché la successiva richiesta di risoluzione del contratto di quest'ultima), dovrà altresì riformare la pronuncia oggetto di gravame nella parte in cui non ha ritenuto dovuta la penale (di € 10.000,00 giornalieri, come previsto dall'art. 3 dell'accordo del giugno 2016) chiesta da ### a titolo di risarcimento del danno; 6. ### pronuncia di restituzione consequenziale alla revoca del decreto ingiuntivo n. 1340/2017 Il Tribunale ha correttamente revocato il decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di ### tuttavia, non ha condannato ### a restituire le somme pagate da ### in esecuzione del provvedimento monitorio, come invece era stato dalla medesima richiesto con specifica domanda. La sentenza è stata quindi emessa in violazione dell'art. 112 c.p.c. ### S.p.a. chiedeva di sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283 e 351, comma 2, c.p.c..
Si costituiva in giudizio ### & ### S.r.l. contestando i motivi di gravame e chiedendo il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni: - ### S.p.a. ha fornito una rappresentazione dei fatti parziale al solo fine di indurre in errore il giudicante. La sentenza emessa dal Tribunale di ### in realtà, non presenta vizi logici e/o giuridici che possano giustificarne, anche solo parzialmente la riforma; - risulta documentalmente provato e non contestato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, avente ad oggetto il rimessaggio, refit e lavorazioni sul m/y “###” nei termini anche economici descritti in atti e richiamati in sentenza; - la stessa ### S.p.a., nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nel ricorso per A.T.P., riconosce espressamente come i lavori fossero stati verificati ed i SAL approvati e sottoscritti anche con riferimento ai valori economici degli stessi. Sulla base delle risultanze della CTU il Tribunale ha accertato l'esatto importo ancora dovuto da ### S.p.a., pari ad € 218.170,00; - il C.T.U. ha inoltre chiarito come la ### & ### S.r.l., se non fosse intervenuta la risoluzione unilaterale del contratto da parte della committente, sarebbe stata certamente in grado di ultimare i lavori nel rispetto delle tempistiche contrattualmente stabilite; - dal prospetto dei pagamenti depositato dalla odierna appellata, emerge chiaramente come al momento dell'ultimazione dei lavori di cui al SAL n. IX ed al netto dell'I.V.A., ### S.p.a. avesse corrisposto la complessiva somma di € 1.333.580,00 a fronte di lavori il cui valore economico, sempre al netto dell'I.V.A., è stato accertato dal C.T.U. essere pari ad € 1.551.750,00. Nel prospetto di pagamento offerto in comunicazione da ### S.p.a. e riprodotto a pag. 28 dell'atto di appello figura anche l'importo di € 70.000,00 di cui alla fattura n. 201/2015 (ragione per cui la committente sostiene di aver pagato, al SAL n. IX ed al netto dell'I.V.A., complessivi € 1.403.579,83). Tale somma, tuttavia, era stata versata al momento della firma del contratto e concordemente individuata quale acconto sul corrispettivo finale e non quale corrispettivo per i singoli stati di avanzamento lavori; - non è in alcun modo contestata la corretta esecuzione dei lavori oggetto del contratto, non solo fino al ### ma anche in relazione ai successivi ### e XI; nessun vizio è stato mai denunciato. Non si comprende il motivo per il quale la società armatrice abbia deciso di interrompere i pagamenti e giungere alla risoluzione del contratto; - il capo della sentenza laddove si afferma che ### S.p.a. ha risolto immotivatamente il contratto di refitting appare corretto e ineccepibile; l'asserito, ma non provato, inadempimento contrattuale da parte di ### & ### S.r.l. non si sarebbe potuto in ogni caso giuridicamente qualificare quale “grave inadempimento”; - risulta documentalmente provato che ### S.p.a.: dopo aver deciso di interrompere i pagamenti e di porre fine al rapporto contrattuale, lasciò l'imbarcazione all'interno del cantiere navale dal mese di febbraio del 2017; nel mese di gennaio del 2018 prese contatti con la ### & ### S.r.l. manifestando la propria volontà di ritirare lo scafo dell'imbarcazione; successivamente non dette seguito a tale manifestazione d'intenti. Dal canto suo, invece, la ### si è immediatamente dichiarata disponibile alla riconsegna dell'imbarcazione, limitandosi a chiedere indicazioni circa le modalità del ritiro. È del tutto inverosimile l'affermazione di controparte secondo la quale la nave avrebbe potuto essere caricata su un camion per il trasporto e secondo cui la ### si sarebbe opposta alla consegna della stessa.
Le dimensioni dello scafo, di oltre 30 metri, non avrebbero mai potuto consentirne il trasporto su gomma. Solo in data ###, la ### S.r.l., quale mandataria della ### S.p.a., comunicò alla ### & ### S.r.l. di avere ricevuto incarico dalla odierna appellante di occuparsi del ritiro dell'imbarcazione, chiedendo un incontro al fine di stabilire le complesse operazioni ed ulteriori lavorazioni necessarie per il trasporto della nave; lo scafo venne quindi ritirato senza alcuna opposizione da parte della ### & ### S.r.l., successivamente all'esecuzione dei lavori necessari per consentire la galleggiabilità dello stesso, per essere quindi infine trasportato via mare presso il cantiere nel golfo di ### in data ###; - non si comprende per quale motivo ### a seguito della risoluzione unilaterale del contratto, avrebbe dovuto “ospitare” e “mantenere”/custodire l'imbarcazione dell'appellante, curandone la gestione ordinaria, senza essere retribuita. ### di controparte secondo la quale tali servizi rientravano nell'ambito delle prestazioni “gratuite” comprese nel contratto è errata, fuorviante e illogica. ### S.p.a. si è limitata a lamentare l'eccessività dei costi e delle tariffe applicate, le quali, in realtà, non sono state arbitrariamente determinate e, anzi, sono conformi al listino prezzi adottato di consueto da ### con tutti i clienti; - la fattura n. 31/2018 emessa da ### S.p.a. (penale per ritardo nella consegna dell'imbarcazione riferita al periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018) non è mai stata inviata a ### & ### S.r.l., bensì direttamente azionata in via monitoria. Correttamente le penali non sono state ritenute applicabili per assenza di profili di responsabilità da inadempimento contrattuale ascrivibili a ### il ritardo è imputabile esclusivamente all'inerzia della stessa ### S.p.a.. Le lagnanze dell'odierna appellante appaiono altresì infondate alla luce delle previsioni contrattuali (v. art. 3.4 del contratto di rimessaggio e refitting sottoscritto in data ### e art. 3.3. dell'addendum al contratto sottoscritto in data ###, dal quale si evince che, in ogni caso, la somma massima che può essere pretesa a titolo di penale ammonta a complessivi € 300.000,00).
Con decreto del 29.05.2022, la ### rigettava l'istanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### avanzata da ### S.p.a.. A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 17.06.2022, la Corte, letti gli atti e all'esito della discussione nel contraddittorio tra le parti, con ordinanza emessa in pari data, sospendeva la provvisoria esecutività della pronuncia a condizione della prestazione, da parte di ### S.p.a., di cauzione nella forma di garanzia a prima richiesta di primario istituto assicurativo o bancario per un importo pari alla metà della somma di cui alla sentenza, comprese le spese legali, da depositarsi in ### entro 20 giorni. In data ###, a seguito della concessione di proroga del termine precedentemente assegnatole e ottenuta l'autorizzazione a prestare la cauzione secondo le modalità previste tipicamente dall'art. 86 disp. att. c.p.c. (cfr. decreto del 18.07.2022), parte appellante depositava l'originale di assegno circolare n. (904) 6080979279 emesso il ###, tratto sulla ### dei ### di ### S.p.a. e intestato a ### & ### S.r.l. per € 380.000,00.
Con ordinanza del 18.10.2022, la Corte disponeva la riunione alla causa n. R.G. 694/2022 della causa n. R.G. 695/2022, pendente tra le medesime parti e avente ad oggetto appello proposto da ### S.p.a. avverso la sentenza n. 305/2022 emessa dal Tribunale di ### a definizione del giudizio n. R.G. 3256/2018, in data ### e pubblicata in data ###. Il procedimento di primo grado era stato introdotto da ### & ### S.r.l. al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito portato dalla fattura n. 21 del 2018 emessa da ### S.p.a., dell'importo di € 1.510.000,00 a titolo di “penale per mancata consegna imbarcazione” (trattasi della penale contrattualmente pattuita per il ritardo). ### S.p.a., costituendosi, aveva chiesto il rigetto della suddetta domanda di accertamento negativo, contestandone la fondatezza, e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la condanna dell'attrice al risarcimento del danno derivante dal suo grave inadempimento, corrispondente per l'appunto alla penale a suo tempo pattuita (addendum del 27.06.2016 all'originario contratto di appalto) e quantificato nella somma di € 1.510.000,00. Con motivazione in larga parte identica a quella addotta nella sentenza n. 304/2022, il Tribunale di ### aveva accolto la domanda di accertamento negativo proposta da ### & ### S.r.l. e, al contempo, aveva rigettato la domanda riconvenzionale avanzata da ### S.p.a., in quanto priva di fondamento, condannando altresì quest'ultima al rimborso delle spese di lite. ### S.p.a. aveva impugnato tale pronuncia evidenziando: come il giudice di prime cure abbia erroneamente valutato la portata dell'inadempimento di ### la quale era gravemente in ritardo sia nell'esecuzione dei lavori, sia nella progettazione, sia nel disbrigo della pratiche amministrative; come le risultanze della C.T.U. espletata nel procedimento di A.T.P. non deponessero a favore di ### (non vi è prova che ### la quale aveva accumulato un consistente ritardo, sarebbe stata effettivamente in grado di portare a termine i lavori nei tempi astrattamente indicati dal perito); come, in particolare, il conclamato ritardo di ### fosse stato accertato dallo stesso C.T.U. (v. considerazioni in merito all'invio dei disegni della costruzione all'ente deputato alla verifica, il ###; come ### abbia palesemente violato il dovere di eseguire il contratto nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza; come sia stata pienamente legittima la sospensione dei pagamenti in autotutela; come siano stati pagati lavori inesistenti; come il giudice di prime cure abbia errato nel dichiarare la risoluzione del contratto per mutuo consenso anziché per fatto e colpa addebitabili esclusivamente a ### & ### S.r.l.; come il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere non dovuto il risarcimento del danno richiesto da ### S.p.a. nell'ammontare predeterminato dalla penale pattuita. ### & ### S.r.l. si era costituita in giudizio sottolineando, da un lato, l'oggettiva correttezza, sia da un punto di vista logico che da un punto di vista giuridico, della sentenza di primo grado e, dall'altro, la pretestuosità e l'infondatezza dei motivi di gravame. Nessuna responsabilità contrattuale è ascrivibile a ### per asseriti ritardi nell'ultimazione dei lavori e nella ###consegna dell'imbarcazione; erano assenti i presupposti per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite. ### era disponibile per il ritiro da parte dell'armatrice sin dal mese di gennaio del 2018; l'omesso ritiro dello scafo è imputabile solo all'inerzia di ### S.p.a.. Ad ogni modo, in base all'art. 3.3. dell'addendum al contratto di rimessaggio e refitting del 27.06.2016, la penale massima che poteva essere pretesa per il ritardo ammontava ad € 300.000,00 (€ 10.000,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni).
Con ricorso depositato in data ###, ### & ### S.r.l., attesa la notifica, eseguita nei suoi confronti da ### S.p.a., del decreto ingiuntivo 1409/2022 emesso dal Tribunale di ### in data ### (dichiarato esecutivo in data ###), avente ad oggetto la restituzione dell'importo di € 452.376,00, oltre interessi, discendente dalla revoca del decreto ingiuntivo n. 1340/2017 disposta con la sentenza n. 304/2022, e la successiva notifica di atto di precetto con il quale le veniva intimato il pagamento di complessivi € 681.798,80 nonché la contemporanea sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### chiedeva, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., di disporre, anche inaudita altera parte, il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili, crediti e somme di denaro di proprietà o comunque appartenenti/spettanti a ### S.p.a. fino a concorrenza dell'importo di € 1.000.000,00 o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia dalla Corte. ### sottolineava, in particolare, come la domanda restitutoria fosse già stata antecedentemente svolta nel presente procedimento di appello avverso la sentenza n. 304/2022; ### S.p.a. aveva dunque temerariamente duplicato la propria richiesta con conseguente rischio per ### di dover corrispondere due volte lo stesso importo per il medesimo titolo. Con decreto n. cronol. 1193/2023 del 05.04.2023 la Corte rigettava l'stanza di procedere ai sensi dell'art. 671 c.p.c. inaudita altera parte ritenendo opportuna la discussione nel contraddittorio tra le parti. In seguito, ### & ### atteso l'integrale accoglimento, da parte del Tribunale di ### (con sentenza n. 724/2023), dell'opposizione da ella proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1409/2022 e la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto nel frattempo notificatole disposta inaudita altera parte sempre dal Tribunale di ### (R.G. n. 1275/2023), dichiarava di rinunciare, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., agli atti del sub procedimento cautelare promosso in corso di causa (R.G. 694-2/2022), con richiesta alla Corte di dichiararne l'estinzione a spese compensate tra le parti. Vista l'accettazione della rinuncia da parte di ### S.p.a., la quale si associava alla richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali (cfr. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza dell'11.07.2023), la Corte, con ordinanza dell'11.07.2023, provvedeva in conformità.
All'udienza del 17 settembre 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le cause riunite venivano trattenute in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica MOTIVI DELLA DECISIONE Prima di procedere ad una più approfondita disamina dei motivi di impugnazione articolati da ### S.p.a., alla luce dei molteplici procedimenti, instaurati da entrambe le parti in lite, che sono stati riuniti in primo grado (nella causa n. R.G. 3956/2017, di più risalente iscrizione a ruolo, sono confluite le cause n. R.G. 4212/2018, 4465/2018, 4569/2018, 4767/2018 e 5278/2018) e della riunione altresì disposta da questa Corte (alla presente causa, come già riportato, è stata riunito il giudizio n. R.G. 695/2022), si ritiene utile e non superfluo individuare il thema decidendum in questa sede, il quale può essere sintetizzato come di seguito: - opposizione proposta da ### S.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 1340/2017 ottenuto da ### & ### S.r.l. per il pagamento di € 452.376,00, ossia la somma degli importi di cui alle fatture n. 104/2017 (S.A.L. n. 10 del mese di marzo 2017), n. 105/2017 (S.A.L. n. 11 del mese di aprile 2017) e n. 138/2017 (acquisto di nuovi motori dell'imbarcazione); - ammontare del corrispettivo effettivamente spettante all'appaltatrice ### & ### S.r.l. per le lavorazioni concretamente eseguite fino alla interruzione del rapporto; - domanda riconvenzionale proposta da ### S.p.a. di risoluzione del contratto di appalto (“contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse stipulato in data ###” e successive integrazioni/appendici) per grave inadempimento di ### & ### con conseguente domanda di risarcimento del danno, anziché per mutuo consenso; - debenza o meno delle somme di cui alle fatture n. 23/2018 (“### e ### M/Y ### non fatturati dal 20.11.2015 al 30.04.2017”), n. 112/2018, 122/2018 e n. 137/2018 (costi di rimessaggio della barca/tenuta dell'imbarcazione/custodia in cantiere per periodi successivi alla interruzione del rapporto contrattuale e, segnatamente, dal 15.01.2018 al 30.06.2018, dall'01.07.2018 al 31.07.2018 e dal 01.08.2018 al 30.09.2018), tutte emesse da ### & ### S.r.l., e, in caso di ritenuta debenza, congruità o meno delle stesse. In relazione a tutte le anzidette fatture, ### S.p.a. ha proposto domanda di accertamento negativo della debenza degli importi pretesi da controparte; in relazione alle fatture 23/2018 e 137/2018 ### ha ottenuto due distinti decreti ingiuntivi entrambi opposti da ### S.p.a.; in risposta alle domande di accertamento negativo di controparte e alle opposizioni a decreto ingiuntivo ### ha proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento delle somme di cui alle fatture. Quanto alle contrapposte domande incentrate sulla fattura n. 137/2018 si dirà tuttavia meglio infra; - opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo n. 1476/2018 ottenuto da ### S.p.a. per penale per mancata/ritardata consegna dell'imbarcazione (periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018) come da fattura n. 31/2018 di € 310.000,00; - domanda, proposta da ### & ### S.r.l., di accertamento negativo della debenza di somme a titolo di penale contrattuale per mancata/ritardata consegna dell'imbarcazione di cui alla fattura n. 21/2018 emessa da ### S.p.a.; - in generale, debenza o meno delle somme pretese da ### S.p.a. a titolo di penale contrattuale per ritardata/mancata consegna imbarcazione.
Svolta questa premessa, i motivi di gravame di cui ai paragrafi 2.1. e 2.2. dell'atto di citazione in appello introduttivo del giudizio n. R.G. 694/2022 (cfr. pag. 20 e ss.) (i quali sono stati ritrasposti pressoché pedissequamente, sempre sub § 2.1. e 2.2., nell'atto di citazione in appello introduttivo della causa riunita n. R.G. 695/2022, cfr. pag. 16 e ss.) possono essere trattati congiuntamente. ### S.p.a. il Tribunale di ### avrebbe errato nel ritenere il contratto già risolto da tempo per mutuo consenso - alla luce della corrispondenza intercorsa tra le parti tra il 19.04 e il ###, così come offerta in comunicazione - anziché per grave e colpevole inadempimento di ### & ### S.r.l.; il giudice di prime cure avrebbe altresì erroneamente valutato la condotta stragiudiziale di ### S.p.a., considerando ingiustificate quelle che in realtà erano misure/rimedi in autotutela legittimate per l'appunto dall'inadempimento di controparte.
Le doglianze sono infondate.
Nella comunicazione datata 22.05.2017, inviata dall'Avv. ### per conto di ### S.p.a., a ### a mezzo P.E.C., in data ###, oltre a ribadire le contestazioni già mosse con la precedente missiva del 19.05.2017 in relazione ad asseriti ritardi nell'esecuzione dei lavori e a presunti vizi e difformità delle opere e ad opporre un fermo rifiuto a fronte della richiesta di controparte di provvedere al pagamento del ### il legale informava di aver già ricevuto mandato dalla propria cliente di agire a tutela della medesima tanto in sede ###sede penale, richiamando peraltro il già indicato (sempre nella missiva del 19.05.2017) termine di tre giorni decorso il quale, come preannunciato, ### S.p.a. avrebbe provveduto ad adire l'autorità giudiziaria per la risoluzione del contratto e per il risarcimento dei danni subiti. La prospettazione all'appaltatrice, da parte di ### S.p.a., di un'alternativa (tra la riconsegna del bene nello stato di fatto in cui si trovava con verifica, in un successivo momento, del dare-avere tra le parti, anche mediante l'ausilio di rispettivi tecnici, e la prosecuzione dei lavori, ma con revisione dei pagamenti/SAL e con garanzia circa la correttezza dell'esecuzione e la data di consegna) a chiusura della lettera a firma del #### inviata in data ###, non elimina di per sé la crescente conflittualità tra i soggetti, già chiaramente emersa e divenuta evidentemente insanabile, soprattutto dal punto di vista dell'odierna appellante, come palesato dall'inequivocabile tenore letterale dell'affermazione della committente “Non essendovi dichiarati disponibili, ma pretendendo altre somme, a fronte di esecuzioni mancanti, che vi impegnavate a fare, ho deciso l'interruzione del rapporto” e dalle plurime, contrapposte iniziative giudiziarie successivamente intraprese. Oltretutto, nel messaggio di posta elettronica ordinaria inviato, sempre in data ### (poche ore prima della risposta di ### S.p.a.), da ### di ### & ### S.r.l. al #### di ### S.p.a., l'appaltatrice così si esprimeva: “a seguito della riunione di lunedì 10 luglio u.s. devo purtroppo prendere atto che non esiste da parte sua la volontà di risolvere la situazione del ### Raphael”, “### e XI di Marzo e Aprile non sono stati ancora pagati, così come non è stato onorato il pagamento della tranche di acconto di Giugno dei motori Caterpillar…A questo punto ci troviamo costretti a sospendere le lavorazioni…”, “### dott. ### non riesco a comprendere perché a fronte della nostra più ampia disponibilità nel cercare di risolvere la situazione del ### in modo non conflittuale, nonostante lei abbia deciso di portare via la barca dal nostro cantiere e finirla da un'altra parte con altre ### non ci sia la stessa volontà di risolvere la situazione…”. ###, fornita dal giudice di prime cure, della sopramenzionata corrispondenza appare, dunque, corretta e immune da vizi.
Questa Corte giudica parimenti corretto il ragionamento operato dal primo giudice laddove egli, muovendo dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata nell'ambito del procedimento di A.T.P. n. 3840/2017 R.G., è giunto alla conclusione secondo cui l'inadempimento dell'appaltatrice non era di gravità tale da giustificare la sospensione dei pagamenti da parte di ### S.p.a. e, più in generale, la scelta di quest'ultima di sciogliere il vincolo contrattuale.
Ad opinione di ### S.p.a., ### & ### S.r.l. non sarebbe mai stata in grado di portare a termine i lavori e di riconsegnare l'imbarcazione con le modifiche completate entro il ### o, comunque, entro il termine, qualificato come perentorio ed essenziale, del 30.01.2018 (v. art. 3 dell' “### al contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse stipulato in data ###” del 27.06.2016); tale convinzione è risultata smentita dall'esito delle indagini peritali svolte dall'#####.T.U. incaricato è pervenuto, infatti, alla conclusione per cui il cantiere avrebbe avuto la possibilità di completare i lavori residui se avesse ripreso l'esecuzione delle opere nel periodo che va dall'inizio dell'ultima settimana di luglio del 2017 (prendendo in considerazione esclusivamente le settimane lavorative e stimando in 25 settimane lavorative - all'incirca la media tra le 20 settimane indicate dal C.T.P. di ### & ### S.r.l. e le 32 settimane indicate dal C.T.P. di ### S.p.a. - il tempo necessario per il completamento dei lavori rimanenti individuati) alla prima settimana di ottobre del 2017 (adottando doppi turni di lavoro e lavorando nei giorni festivi, con conseguente riduzione del numero di settimane necessarie a 14, valutando un aumento prudenziale della produttività del 30%). Quanto alla possibilità di portare a termine le opere riprendendo le lavorazioni al più tardi la prima settimana di ottobre del 2017 a condizione di ricorrere al lavoro straordinario nei giorni festivi, diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, non si tratta di una mera “ipotesi di scuola” avanzata in via del tutto autonoma dal C.T.U. (v. pag. 21 dell'atto di citazione in appello), bensì, come evidenziato dallo stesso perito a pag. 60 dell'elaborato in risposta alle osservazioni del C.T.P. di ### S.p.a., di una eventualità del tutto percorribile a prescindere dai maggiori costi che essa ovviamente avrebbe comportato.
Inoltre, si tratta, a ben vedere, dell'ipotesi “limite”, opportunamente contemplata dall'esperto in aggiunta alla soluzione - senza alcun dubbio più agevolmente praticabile - del lavoro solo in orari e giorni ordinari, con ripresa delle lavorazioni dall'ultima settimana di luglio del 2017.
Pur ammettendo che ### & ### S.r.l. avesse accumulato un certo ritardo (preme in ogni caso rimarcare, a confutazione di quanto affermato dal ### S.p.a., che il C.T.U., laddove, a pag. 37 della relazione, afferma che «anche le attività del cantiere a tale proposito erano in ritardo rispetto ai tempi ragionevolmente prevedibili per tali attività», si riferisce esclusivamente alla predisposizione e all'aggiornamento dei disegni esecutivi della costruzione e all'invio dei medesimi al ###, da tale circostanza non discende automaticamente e ineluttabilmente - come parrebbe sostenere l'odierna appellante - che l'appaltatrice non sarebbe mai riuscita, ove il rapporto fosse proseguito, a rispettare la tabella di marcia e, soprattutto, a rimettersi in pari esaurendo l'intervento di rebuilt dell'imbarcazione entro la scadenza pattuita.
Giova ad ogni modo rammentare il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di eccezione di inadempimento a mente del quale «il giudice di merito deve verificare se la controparte sia incorsa in un inadempimento attuale e concreto, non rilevando la mera eventualità di un inadempimento potenziale ovvero solo futuro e soggettivamente già paventato dalla parte che propone l'eccezione» (così Cass. civ., Sez. III, ord. 18 febbraio 2025, n. 4134). ###.T.U. era stato altresì demandato il compito di determinare il valore dei lavori eseguiti da ### & ### S.r.l.. ### ha quantificato il valore complessivo di forniture e lavorazioni effettuate in € 1.551.750,00 (somma da intendersi al netto dell'I.V.A.), laddove i ### di ### S.p.a. e ### & ### S.r.l. avevano stimato, rispettivamente, un valore di € 1.472.275,00 e un valore di € 1.641.075,00. Dunque, come giustamente sottolineato dal giudice di prime cure, «il valore stimato dal c.t.u. non si discosta in maniera rilevante dalle stime rispettivamente elaborate dai c.t.p. […] e, comunque, costituisce valore sostanzialmente mediano rispetto alle rispettive stime» (pag. 5 e pag. 6 della sentenza).
Come si evince dalla relazione depositata, il perito ha valutato la percentuale di stato di avanzamento per ciascuna voce, contenuta nel ### relativa alle forniture e alle lavorazioni «che sono state individuate come eseguite alla data di inizio della procedura di atp» (pag. 42 dell'elaborato); «le operazioni peritali - come ulteriormente puntualizzato dall'#### a pag. 56 e a pag. 57 della relazione, in riposta alle osservazioni del C.T.P. di ### S.p.a. - hanno potuto…appurare lo stato di avanzamento maturato alla fine dell'ottobre 2017 e si sono riferite alle voci del ### che saranno le stesse dei ### e XI…». Lo scarto tra il valore delle lavorazioni materialmente svolte così come accertato in sede di operazioni peritali e la cifra totale corrisposta da ### S.p.a. (sulla quale ci si soffermerà più approfonditamente infra) si rivela quindi contenuto. Se si considera: a) che l'ultima fattura saldata da ### S.p.a. (la n. 42/2017 del 10.03.2017) è quella che venne emessa da ### a fronte del SAL n. IX del 28.02.2017; b) che persino dal report dell'#### del 06.06.2017, prodotto dalla stessa ### S.p.a., emerge lo svolgimento di talune lavorazioni in epoca successiva al mese di febbraio del 2017 (nel suddetto report si dà atto che al 31.05/01.06.2017 erano «in fase di completamento le lavorazioni di carpenteria metallica, sia per quanto riguarda lo scafo che le sovrastrutture», che era «in fase di completamento l'assemblaggio del bulbo prodiero» e che era «in lavorazione la sede per montaggio portellone poppa»); c) che il C.T.U. ha esaminato lo stato di fatto in cui l'imbarcazione versava alla fine del mese di ottobre del 2017 (le operazioni peritali ebbero inizio, più precisamente, il ###), con la conseguenza che la somma di € 1.551.750,00 include giocoforza anche il valore di tali ulteriori lavorazioni, se ne deduce a fortiori l'esiguità della eventuale differenza tra il valore effettivo delle lavorazioni completate al mese di febbraio del 2017 e quanto contabilizzato/fatturato dalla società appellata sino a tale momento. In sintesi, il C.T.U. ha preso in considerazione solo le voci indicate nel SAL n. IX, mentre il valore da egli quantificato è comprensivo di lavorazioni successive al suddetto ### Quanto appena osservato, in rapporto anche al valore integrale della commessa, impedisce di ravvisare un inadempimento dell'appaltatrice grave e tale da compromettere oggettivamente l'equilibrio sinallagmatico del contratto; il ricorso da parte di ### S.p.a. al rimedio in autotutela delineato dall'art. 1460 c.c., così come la sua scelta di porre fine precocemente al rapporto, non era perciò giustificato.
Sebbene il dispositivo della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### sia carente di una espressa statuizione di rigetto della domanda, proposta da ### S.p.a., volta ad ottenere una pronuncia, avente natura costitutiva, di risoluzione del contratto di refit del 7.12.2015 (e delle modifiche/integrazioni ad esso apportate) per grave inadempimento di ### & ### S.r.l., l'accoglimento della suddetta domanda di risoluzione risulta ictu oculi incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia e con le argomentazioni in essa addotte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 7 aprile 2022, n. 11319). Dunque, la decisione adottata dal giudice di prime cure comporta indubbiamente una statuizione implicita di rigetto che, per le ragioni sopra esposte, deve trovare conferma.
La censura di cui al paragrafo 2.3. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022 (pag. 26 e ss.), laddove ### S.p.a. lamenta una pronuncia ultrapetita, ossia in violazione dell'art. 112 c.p.c., da parte del giudice di prime cure, il quale avrebbe condannato l'odierna appellante a pagare in favore di ### la somma di € 218.170,00 oltre I.V.A. in assenza di una espressa domanda in tal senso da parte dell'appaltatrice, si mostra priva di pregio.
È in effetti vero che ### & ### S.r.l. ha chiesto per la prima volta esplicitamente, «in denegata ipotesi», di «condannare la ### S.p.a. al pagamento delle somme ritenute di giustizia in relazione ai fatti di causa» soltanto con la propria comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. depositata in data ###, laddove, in precedenza, si era sempre limitata a chiedere il rigetto della domanda (rectius, dell'opposizione) proposta da ### S.p.a. e, per l'effetto, la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo n. 1340/2017 emesso dal Tribunale di ### Cionondimeno, occorre sottolineare che per pacifica giurisprudenza di legittimità «l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla; a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto» (ex multis, Cass. civ., Sez. VI-L, ord. 28 maggio 2019, n. 14486).
Inoltre, la differenza tra la somma di € 1.551.750,00, che il C.T.U. ha identificato quale valore delle lavorazioni che risultavano eseguite alla fine del mese di ottobre del 2017 (le riunioni/i sopralluoghi presso il cantiere ebbero luogo, per l'appunto, a partire dal 24.10.2017), e quanto corrisposto da ### S.p.a. a ### & ### S.r.l. fino al SAL n. IX copre senza ombra di dubbio il corrispettivo dovuto per le opere/lavorazioni di cui ai successivi SAL n. X e n. XI, sulla base dei quali sono state emesse le fatture n. 104/2017 e n. 105/2017 poste a fondamento del ricorso per ingiunzione (si richiama quanto osservato supra a pag. 22).
Il giudice di prime cure, quindi, non ha contravvenuto al divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito.
Tuttavia, per quel che concerne il secondo termine della operazione di sottrazione, ossia l'importo totale che ### S.p.a. avrebbe già corrisposto alla società appaltatrice fino al SAL n. IX, la sentenza del Tribunale di ### necessita di essere riformata. Il giudice di prime cure, in effetti, ha preso in considerazione l'allegato n. 7 al ricorso per ingiunzione di ### (documento denominato “### pagamenti Sal”). Trattasi di un file .pdf unilateralmente predisposto/formato dalla odierna appellata che riporta il totale pagato da ### S.p.a. (importo dei SAL da I a IX per complessivi € 1.333.580,00, e importo delle relative fatture, comprensivo di ### per complessivi € 1.617.281,00) e il totale ancora da pagare al 12.07.2017. ### S.p.a., dal canto suo, sostiene invece di aver pagato in favore di ### complessivi € 1.712.367,39 (€ 1.403.579,83 oltre I.V.A.), come da doc. 5 allegato all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (tabella riepilogativa dei pagamenti denominata “### SRL” accompagnata, tra l'altro, dalle fatture emesse da ### e dalle conferme di esecuzione dei bonifici e dalle distinte dei bonifici con apposizione di timbro “PAGATO”).
Al di là delle rispettive deduzioni, questa Corte reputa che si debba avere riguardo esclusivamente ai pagamenti documentalmente provati, vale a dire i seguenti: - € 85.400,00 mediante bonifico con data valuta 14.12.2015, a saldo della fattura di ### n. 201 del 09.12.2015 (imponibile: € 70.000,00; v. infra a pag. 25); - € 183.000,00 mediante bonifico con data valuta 18.03.2016, a saldo della fattura di ### n. 52 del 15.03.2016 (imponibile: € 150.000,00); - € 18.666,50 mediante bonifico (data disposizione 09.08.2016, data di esecuzione 11.08.2016), a saldo della fattura di ### n. 147 dell'11.08.2016 (imponibile: € 15.300,00); - € 162.910,00 mediante bonifico (data esecuzione 20.09.2016 - data valuta beneficiario 21.09.2016) ed € 100.000,00, sempre mediante bonifico (data esecuzione 20.09.2016 - data valuta beneficiario 21.09.2016), a saldo della fattura di ### n. 153 del 06.09.2016 (imponibile: € 215.500,00); - € 11.590,00 mediante bonifico (data esecuzione 10.10.2016 - data valuta beneficiario 11.10.2016) a saldo della fattura di ### n. 165 del 06.10.2016 (imponibile: € 9.500,00); - € 150.000,00 mediante bonifico (data esecuzione 28.11.2016 - data valuta beneficiario 29.11.2016) ed € 151.486,40, sempre mediante bonifico (data esecuzione 07.12.2016 - data valuta beneficiario 08.12.2016), in acconto e a saldo della fattura di ### n. 172 del 02.11.2016 (imponibile: € 247.120,00); - € 166.652,00 mediante bonifico (data esecuzione 04.01.2017 - data valuta beneficiario 05.01.2017) a saldo delle fatture di ### n. 192 del 15.12.2016 (imponibile: € 59.900,00) e n. 1 del 03.01.2017 (imponibile: € 76.700,00); - € 118.584,00 mediante bonifico (data esecuzione 19.01.2017 - data valuta beneficiario 20.01.2017) a saldo della fattura di ### n. 2 del 03.01.2017 (imponibile: € 97.200,00); - € 200.000,00 mediante bonifico (data esecuzione 03.02.2017 - data valuta beneficiario 06.02.2017) ed € 87.005,00, sempre mediante bonifico (data esecuzione 03.02.2017 - data valuta beneficiario 06.02.2017), a saldo della fattura di ### n. 17 del 03.02.2017 (imponibile: € 235.250,00); - € 233.154,00 a saldo della fattura di ### n. 42 del 10.03.2017 (imponibile: € 191.109,84).
Dunque, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo n. 1340/2017 già disposta dal giudice di prime cure, in parziale riforma, sul punto, della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di #### S.p.a. dovrà essere condannata a pagare a favore di ### & ### S.r.l. non la somma di € 218.170,00 (oltre I.V.A.), bensì la somma di € 184.170,16 (differenza tra € 1.551.750,00, somma, come si è già puntualizzato, da intendersi al netto dell'I.V.A., ed € 1.367.579,84, ossia il totale versato a titolo di imponibile da ### S.p.a.) oltre I.V.A. e oltre interessi legali dalla richiesta di pagamento al saldo.
Quanto alla somma di € 70.000,00 (con I.V.A. € 85.400,00), non può che essere disattesa la tesi di ### & ### (v. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###), secondo cui la medesima non dovrebbe essere computata, trattandosi di acconto sul corrispettivo finale e non di corrispettivo per i singoli stati di avanzamento dei lavori; viceversa, sono da condividere le osservazioni in proposito di ### S.p.a.: come asserito da quest'ultima, la somma de qua è stata versata dalla committente e incassata dall'appaltatrice e deve senz'altro essere computata nel confronto tra il valore dei lavori eseguiti e quanto complessivamente pagato.
Prima di passare all'esame del motivo di gravame sub § 2.4. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022 (pag. 29 e ss.), conviene soffermarsi sulla censura di cui al paragrafo 2.5. del suddetto scritto difensivo (pag. 33 e ss.) - praticamente identica nella formulazione a quella sub § 2.3. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa riunita n. R.G. 695/2022 (pagg. 22-23) - per rilevarne l'infondatezza. Posto che, come già illustrato, non è emerso alcun grave inadempimento di ### & ### S.r.l. tale da giustificare l'exceptio inadimpleti contractus di ### S.p.a. (sostanziatasi nella sospensione dei pagamenti) e l'invocata pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto di appalto, gli importi pretesi dalla odierna appellante (in forza dell'art. 3 dell' “### al contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse stipulato in data ###” del 27.06.2016) a titolo di penale ex art. 1382 c.c. per il ritardo nella consegna dell'imbarcazione “### Raphael” devono ritenersi, in linea con la decisione del giudice di prime cure, non dovuti (specialmente alla luce della circostanza per cui, in caso di fisiologica prosecuzione del rapporto, ### avrebbe avuto la possibilità di riconsegnare l'imbarcazione finita entro la scadenza fissata). Il giudice di prime cure, tra l'altro, tanto nella sentenza n. 304/2022 quanto nella sentenza n. 305/2022, ha opportunamente richiamato l'attenzione sulla pattuizione di cui all'art. 3.4. del contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse del 07.12.2015, ove le parti avevano stabilito che «il ritardato o omesso pagamento anche di un solo “stato di avanzamento lavori” comporterà la sospensione dei lavori ed il conseguente slittamento della data di consegna prevista». Inoltre, si ritiene che l'invocazione e l'applicazione di una penale implichi la validità e, soprattutto, l'efficacia del contratto al quale la stessa accede (e del quale completa il contenuto sul piano delle conseguenze dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento); nel caso de quo, invece, il contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse (incluse le sue appendici/integrazioni) era già stato risolto da mesi e, dunque, non era più produttivo di effetti.
Ne consegue, pertanto: - che deve essere confermata la sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, laddove ha rigettato la domanda di condanna al pagamento della penale contrattuale perché infondata. Deve ritenersi che tale statuizione del giudice di prime cure postuli e includa l'accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da ### & ### S.r.l. (R.G. 4767/2018) e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo 1476/2018 del 28.09.2018 emesso dal Tribunale di ### (R.G. 3821/2018) in data ### in favore di ### S.p.a. (“penale per mancata consegna dell'imbarcazione “### Raphael”, ex art. 3 appendice contratto di rimessaggio e refit per il periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018”, come da fattura n. 31/2018 del 31.08.2018 di € 310.000,00); - che deve essere confermata la sentenza n. 305/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, laddove ha accolto la domanda, proposta da ### & ### S.r.l., di accertamento dell'insussistenza e/o inesigibilità del credito portato dalla fattura n. 21/2018 del 30.06.2018 emessa da ### S.p.a., dell'importo di € 1.510.000,00 a titolo di “penale per mancata consegna imbarcazione “### Raphael”, ex art. 3 appendice contratto di rimessaggio e refit del 27.06.2016” e, al contempo, ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata da ### S.p.a. volta ad ottenere la condanna di ### & ### S.r.l. al risarcimento del danno derivante dal suo grave inadempimento, corrispondente alla penale a suo tempo pattuita (addendum del 27.06.2016 all'originario contratto di appalto) e quantificato nella somma di € 1.510.000,00.
Venendo ora allo scrutinio della doglianza di cui al § 2.4. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022 R.G., ### S.p.a. coglie nel segno laddove afferma che la fattura n. 23 dell'08.02.2018 emessa da ### & ### S.r.l. (con descrizione “per imbarcazione “### Raphael” consuntivo servizi e lavori non fatturati dal 20/11/15 al 30/04/17”) si riferisce non solo a costi di rimessaggio/custodia/sosta, bensì anche a lavori effettuati sull'imbarcazione. Invero, nel documento allegato all'anzidetta fattura (e al quale la stessa rinvia), denominato “### e ### M/Y ### non fatturati dal 20-11-15 al 30-04-12” figurano voci quali: “### nuovo bulbo - comprende il taglio delle lamiere del bulbo attuale, la messa in luce della sua struttura resistente, la parzializzazione della vecchia struttura resistente per consentire l'aggancio della nuova struttura, il rivestimento finale delle nuove geometrie”, “Spostamento paratia di poppa locale motori” e “### e modifica tuga di prua, con realizzazione di nuovo manufatto, per alloggi cuscini prendisole”.
Tali voci, così come quelle inerenti alla progettazione (es. “Progettazione nuovo blocco di poppa con poppa rovesciata e progettazione modifica parte poppiera del fly”), hanno senz'altro formato oggetto di indagine e valutazione da parte del C.T.U. Ing. ### nel contesto del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. R.G. 3840/2017 e i relativi costi devono intendersi inclusi nell'importo di € 1.551.750,00 individuato dall'esperto nel proprio elaborato (come si evince dalla relazione tecnica, il costo di costruzione - evidentemente da parte di ### & ### S.r.l. - della parte di imbarcazione di nuova realizzazione concerne non solo il nesting, il registro di classifica, la carpenteria e le opere accessorie, ma anche la progettazione).
Tali costi devono dunque essere espunti poiché già calcolati supra. ### S.p.a. sottolinea come tra i costi elencati nel consuntivo spicchino quelli relativi alla sosta dell'imbarcazione sul piazzale del cantiere di ### nonché altre spese di rimessaggio «per il periodo precedente all'insorgere del contenzioso», le quali «nei contratti erano indicate come gratuite» (pag. 30 dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022). Dal canto suo, ### & ### S.r.l. definisce come «errata e fuorviante» l'affermazione di controparte «secondo la quale il corrispettivo richiesto per tali servizi sarebbe rientrato nell'ambito delle prestazioni “gratuite” comprese nel contratto» (pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### nella causa n. R.G. 694/2022).
Conviene in primo luogo rimarcare che con il “### di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse” del 07.12.2015 le parti avevano convenuto che ### avrebbe provveduto «al ricovero dell'imbarcazione, al rimessaggio e alle lavorazioni, il tutto come espressamente indicato nell'allegato preventivo» (art. 2.1.); ebbene, nel “#### e ### - ### imbarcazioni” allegato al contratto l'ormeggio in darsena, lo stazionamento sul piazzale e lo stazionamento all'interno del capannone vengono chiaramente indicati come prestazioni/servizi gratuite/i. Dunque, posto che con la fattura n. 23 dell'08.02.2018 viene richiesto il corrispettivo per stazionamento/sosta/stoccaggio/occupazione di spazi avvenuti fino al 30.04.2017 (al massimo fino a tale data), ossia, in ogni caso, durante archi temporali nei quali il contratto era ancora valido ed efficace inter partes (l'interruzione del rapporto è infatti intervenuta nel mese di luglio del 2017) e attesa la gratuità degli anzidetti servizi come espressamente pattuita, a suo tempo, dalla committente e dall'appaltatrice, la pretesa creditoria della società odierna appellata si mostra infondata.
Non si può trascurare quanto asserito dalla stessa ### & ### S.r.l. a pag. 2 del ricorso per ingiunzione con il quale richiese in via monitoria (R.G. 4332/2018) il pagamento del corrispettivo per i lavori e gli interventi, previsti contrattualmente, da lei eseguiti dal 20.11.2015 al 30.04.2017, per complessivi € 391.971,36, come risultanti dalla fattura n. 23/2018 di cui si discute: «la ### & ### S.r.l., nel periodo nel quale il contratto di refitting era in essere non aveva fatturato i lavori e gli interventi eseguiti sull'imbarcazione e richiamati nella fattura n. 23 del 8/02/2018 in quanto ritenuti condizione necessaria per l'esecuzione del contratto medesimo, da scontare rispetto al preventivo iniziale, in caso gli interventi fossero stati ultimati, ma a fronte dell'unilaterale risoluzione contrattuale ed alla non ultimazione degli interventi concordati, la ricorrente ne richiede il pagamento». In sostanza, come osservato da ### S.p.a., la società odierna appellata pare asserire che la gratuità degli interventi e delle prestazioni di cui alla fattura n. 23/2018 fosse, per così dire, condizionata al buon esito del rapporto e alla ultimazione dei lavori concordati.
In realtà, né nel testo dell'originario contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse del 07.12.2015, né nella successiva appendice del 27.06.2016, si rinviene una simile pattuizione, né ### & ### S.r.l. ha assolto aliunde l'onere probatorio su di lei gravante (cfr. comparsa conclusionale depositata da ### S.p.a. in data ###, a pag. 10: «### ha agito come se i corrispettivi convenuti fossero sottoposti a una condizione di buon esito del lavoro e da “scontare” solo nel caso in cui i lavori fossero finiti; tuttavia una pattuizione di questo tipo non c'è mai stata fra le parti. Quelle somme non erano dovute a priori; non c'era da nessuna parte una condizione per la quale i servizi mutavano da titolo gratuito a oneroso»).
Pertanto, in riforma della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### - da un lato, deve trovare accoglimento la domanda di ### S.p.a. volta a far dichiarare ed accertare l'inesistenza e l'inesigibilità della richiesta di pagamento avanzata da ### & ### S.r.l. nei confronti della odierna appellante con riferimento agli importi di cui alla fattura n. 23 dell'08.02.2018 (€ 391.971,36, di cui € 321.288,00 a titolo di imponibile ed € 70.683,36 per I.V.A. al 22%); - dall'altro, deve essere accolta l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da ### S.p.a. (R.G. 4569/2018) avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di ### 1577/2018 del 16.10.2018 (emesso il ###) ottenuto da ### & ### S.r.l. per l'appunto in relazione alle somme indicate nella fattura n. 23/2018, con conseguente revoca del suddetto provvedimento monitorio.
A conclusioni divergenti si perviene, invece, in relazione alla spettanza o meno degli importi di cui alle fatture n. 112/2018 e n. 122/2018 (cfr. § 2.4.3. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022).
In primis, si evidenzia che i suddetti documenti fiscali/commerciali riguardano il corrispettivo per i servizi di rimessaggio (sosta dell'imbarcazione sul piazzale, stoccaggio in container, occupazione suolo per hangar 6x6 mt ecc.) resi da ### & ### S.r.l., rispettivamente, nel periodo che va dal 15.01.2018 al 30.06.2018 e nel mese di luglio del 2018 (01.07.2018-31.07.2018), dunque in epoca successiva alla definitiva interruzione del rapporto e al venir meno del vincolo negoziale (e all'insorgere del contenzioso tra le parti), con la conseguenza che la gratuità dei medesimi sulla base degli «allegati tecnici ai contratti» non può certamente essere invocata. ### ribadisce che «la colpa del mancato ritiro della barca è stata dovuta alla mancanza di cooperazione da parte di ### (pag. 32 dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022). Posto che il C.T.U. Ing. ### dichiarò la fine degli accertamenti a bordo della nave e acconsentì affinché la medesima tornasse nella materiale disponibilità degli aventi diritto con messaggio P.E.C. del 06.08.2018 e che le fatture oggetto di contestazione si riferiscono, dunque, a periodi antecedenti il suddetto “via libera”, ogni considerazione in merito ad una presunta condotta non collaborativa da parte dell'appaltatrice risulta, relativamente alla pretesa creditoria di cui si discute in questo momento, inconferente; l'imbarcazione, almeno fino al 06.08.2018, era in ogni caso inamovibile. Del resto, è la stessa ### S.p.a. a sottolineare che «l'imbarcazione è stata lasciata, su accordo delle parti, presso il cantiere di ### per l'espletamento delle operazioni peritali in pendenza di ATP e non poteva essere ritirata prima del “nullaosta” del ### (comparsa conclusionale depositata da ### S.p.a. in data ###, pag. 10 e pag. 11).
Sopra ogni altra cosa, non si può ignorare che il procedimento di A.T.P. ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. n. 3840/2017 R.G. era pur sempre stato promosso da ### S.p.a. e che gli esiti del medesimo si sono rivelati pressoché totalmente sfavorevoli/negativi per la parte istante.
Dunque, ### S.p.a. non poteva (e non può tuttora) pretendere che ### & ### S.r.l. ospitasse e manutenesse l'imbarcazione di sua proprietà, curandone la custodia con gestione ordinaria, gratuitamente (per quel che concerne l'impatto dell'imbarcazione sui luoghi del cantiere, giova riportare quanto scritto dal C.T.U. Ing. ### a pag. 40 e pag. 41 del proprio elaborato: «al momento del nostro primo intervento presso lo stabilimento della 7### di ### la nave si trovava a secco all'interno del capannone, posizionata nell'angolo ### - ### dello stesso. È stato effettuato rilievo dell'area di proiezione a terra dell'unità, rilevando una superficie impegnata (compresi corridoi a pareti) di circa mq 440, su una superficie coperta (utile per posizionamento navi) del capannone di circa mq 2.700. In occasione della seconda riunione per accertamenti, la nave si trovava a secco su piazzale esterno del cantiere, in prossimità del ### dei ### dove occupava (compresa impalcatura per accesso a bordo e corridoi laterali per ispezioni) una superficie di circa mq 550, su una superficie di banchina (della zona antistante il cantiere) e di piazzale del capannone di circa mq 4.800 + 3.900. Nel corso dei successivi accessi a bordo della nave, questa era interamente coperta con intelaiatura in tubi pvc e telo plastico termoretraibile»).
In definitiva, i costi indubbiamente sostenuti da ### & ### S.r.l. per il rimessaggio, per lo stazionamento presso il cantiere (all'interno di capannone o sul piazzale esterno), la custodia e la manutenzione ordinaria dell'imbarcazione e lo stoccaggio dei materiali nei periodi cui si riferiscono le fatture n. 112 e n. 122 del 2018 devono essere posti a carico di ### S.p.a. (così come le spese della C.T.U. espletata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo), seppur non a titolo di corrispettivo contrattuale.
Circa il quantum debeatur, secondo ### S.p.a. i prezzi applicati da controparte sarebbero comunque non congrui. La non congruità dei costi così come fatturati - continua l'appellante - avrebbe potuto essere facilmente accertata mediante una C.T.U. ad hoc, la quale, invece, non è stata disposta in primo grado «sull'erronea considerazione, riportata in sentenza, di una mancanza di contestazione specifica da parte di ### che invece aveva contestato i prezzi e allegato l'apposita perizia dell'### Sole» (pag. 33 dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022). Si rileva che, con missive del 02.07.2018 e del 31.07.2018 (prodotte come doc. 12 e come doc. 14 in allegato all'atto di citazione introduttivo della causa n. R.G. 4212/2018), ### S.p.a., per il tramite del proprio legale (Avv. ###, nel contestare «integralmente» il contenuto delle fatture n. 112/2018 e n. 122/2018, si limitò ad eccepire che gli importi previsti nei due documenti contabili erano stati unilateralmente determinati da ### e che non esisteva alcuna pattuizione contrattuale che legittimasse e giustificasse le somme addebitate. ### appellante produsse altresì perizia stragiudiziale di proprio tecnico di fiducia (l'### navale e meccanico ### nella quale, in relazione alle voci di cui alle fatture nn. 5 e 23/2018, si evidenziava come il valore medio della percentuale di superamento dei prezzi di mercato fosse del +50%, con picchi del +186%/+290%. Al tempo stesso, si precisava che le punte di deviazione massima del prezzo conteggiato rispetto al prezzo di mercato riguardavano le lavorazioni, mentre i costi della logistica di cantiere e dei servizi erano «per lo più congrui o poco superiori a quelli di mercato».
Ad ogni modo, già con l'atto di gravame, ### S.p.a. ha evidenziato che in un altro processo pendente in primo grado dinanzi al Tribunale di ### (R.G. 1463/2018), avente ad oggetto opposizione proposta dalla stessa ### S.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 321/2018, richiesto ed ottenuto da ### in forza della fattura n. 5 del 10.01.2018, sempre relativa a costi per servizi di rimessaggio, occupazione di spazi/suolo, sosta ecc. (fino al 15.01.2018), è stata disposta consulenza tecnica di ufficio volta proprio ad accertare la congruità o meno dei prezzi di cui alla fattura rispetto a quelli usuali di mercato dell'epoca.
Con l'ordinanza emessa in data ### con la quale aveva sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### questa Corte aveva per l'appunto invitato le parti a documentare lo stato delle C.T.U. disposte in procedimenti paralleli. In ottemperanza a tale invito, con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 18.10.2022 (depositate in data ###), parte appellante ha provveduto ad offrire in comunicazione la relazione depositata, nell'ambito del giudizio di primo grado n. R.G. 1463/2018, dal C.T.U. incaricato #### Atteso che l'elencazione dei mezzi di prova contenuta nel ### di procedura civile non è da considerarsi un numerus clausus e, dunque, tassativa, sono senz'altro ammissibili le c.d. prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 13 dicembre 2019, n. ###, la quale richiama Cass. civ., Sez. III, sent. 14 maggio 2013, n. 11555: «il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito", trovando tale principio fondamento "nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto; nella assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altre; nell'unità della giurisdizione" e "nel principio di economia processuale funzionalizzato alla ragionevole durata, prescritta dall'art. 111 Cost.”»). Una perizia, come quella in esame, resa in altro procedimento civile intercorso fra le stesse parti rientra senz'altro in questa categoria e può essere posta a base della presente decisione, senza che sia configurabile la violazione del principio sancito dall'art. 101 c.p.c., «dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale» (così Cass. civ., Sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947).
Dal momento che le voci indicate nelle fatture n. 112 e n. 122 del 2018 compaiono tutte anche nella fattura n. 5 del 2018, oggetto delle indagini peritali condotte dall'#### (la voce “sosta sul piazzale” di cui alle fatture n. 112 e n. 122 del 2018 deve ritenersi corrispondente alla voce “rimessaggio aperto” che figura nella fattura n. 5 del 2018), queste Corte, alla luce delle considerazioni svolte poc'anzi, ritiene di poter impiegare le valutazioni del suddetto esperto quale parametro di calcolo. ### temporale totale in riferimento al quale ### pretende il pagamento del costo dei servizi è di 6 mesi e mezzo (da metà gennaio a tutto il mese di luglio del 2018).
Per il rimessaggio all'aperto, il C.T.U. Ing. ### ha reputato corretto un prezzo di € 10,00 (oltre I.V.A.) al m² per mese. Quanto al numero di metri quadri da assumere come fattore della moltiplicazione, si ritiene di dover prendere in considerazione la media tra la superficie occupata sul piazzale esterno così come calcolata dall'#### (550 m²) e l'impronta a terra individuata dall'#### (442 m²), ossia 496 m².
Si otterrebbe, dunque, un prezzo congruo per l'intero periodo di tempo in questione di € 32.240,00 (oltre I.V.A.). ### & ### S.r.l. ha fatturato, nel complesso, una cifra inferiore, pari ad € 31.200,00 oltre I.V.A. (€ 26.400,00 + I.V.A. come da fattura n. 112/2018 ed € 4.800,00 + I.V.A. come da fattura n. 122/2018), quest'ultimo importo deve giudicarsi senz'altro legittimamente richiesto dalla società odierna appellata e dovuto da ### S.p.a..
Per quanto riguarda la sosta di n. 2 moto d'acqua, il C.T.U. Ing. ### ha considerato 10 m² di occupazione ad un prezzo mensile di 25,00 €/m² (entrambi i ### hanno concordato con il C.T.U. in merito a tale valutazione). Si otterrebbe, quindi, un prezzo congruo per l'intero periodo di tempo in questione di € 1.625,00 (oltre I.V.A.), a fronte di una cifra superiore fatturata, nel complesso, da ### pari ad € 1.950,00 oltre I.V.A. (€ 1.650,00 + I.V.A. come da fattura n. 112/2018 ed € 300,00 + I.V.A. come da fattura n. 122/2018).
Per quel che concerne lo stoccaggio nel container da 20” n. 1 e nel container da 20” 2 (comprensivo di noleggio e occupazione di spazio sul piazzale), il C.T.U. Ing. ### ha preso in considerazione un costo di € 450,00 al mese (media tra i prezzi comunemente applicati, i quali oscillano, per l'appunto, tra € 400,00 ed € 500,00 al mese). Nel caso di specie, si otterrebbe, quindi, un prezzo congruo per l'intero periodo di tempo in questione pari ad € 2.925,00 oltre I.V.A. per ciascun container, laddove, invece, ### & ### S.r.l. ha fatturato, nel complesso, € 2.730,00 oltre I.V.A. per ciascun container (€ 2.310,00 + I.V.A. come da fattura n. 112/2018 ed € 420,00 + I.V.A. come da fattura n. 122/2018). Gli importi contabilizzati in relazione alla suddetta voce devono perciò ritenersi legittimamente pretesi da ### e dovuti da ### S.p.a.. ### allo spazio occupato all'interno del capannone per lo stoccaggio dei materiali (25 m²) il C.T.U. Ing. ### ha individuato un prezzo di € 22,00/m² al mese («adatto ad aree complessive ridotte per questo utilizzo»). Nel caso di specie si otterrebbe, pertanto, un prezzo congruo per l'intero periodo di tempo in questione pari ad € 3.575,00 oltre I.V.A. ### & ### S.r.l. ha fatturato, nel complesso, una cifra inferiore, pari ad € 3.250,00 oltre I.V.A. (€ 2.750,00 + I.V.A. come da fattura n. 112/2018 ed € 500,00 + I.V.A. come da fattura n. 122/2018), quest'ultimo importo deve giudicarsi senz'altro legittimamente richiesto dalla società odierna appellata e dovuto da ### S.p.a..
In merito, infine, alla occupazione del suolo per hangar 6x6 mt (dunque, 36 m²), il C.T.U. Ing. ### ha stimato in costo pari ad € 792,00 oltre I.V.A. al mese (€ 22,00 /m² al mese). Nel caso di specie si otterrebbe, pertanto, un prezzo congruo per l'intero periodo di tempo in questione pari ad € 5.148,00. ### & ### S.r.l., dal canto suo, ha fatturo, nel complesso, un importo assai inferiore, pari ad € 2.730,00 oltre I.V.A. (€ 2.310,00 + I.V.A. come da fattura n. 112/2018 ed € 420,00 + I.V.A. come da fattura n. 122/2018). Quest'ultimo importo deve giudicarsi senz'altro legittimamente richiesto dalla società odierna appellata e dovuto da ### S.p.a..
In conclusione, in parziale riforma, sul punto, della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### in relazione ai servizi di rimessaggio/stazionamento/custodia/sosta ecc. resi nel periodo che va dalla metà di gennaio alla fine del mese di luglio del 2018, ### S.p.a. dovrà essere condannata al pagamento, a favore di ### & ### S.r.l., della complessiva somma di € 44.265,00 oltre I.V.A. (in luogo della somma di € 44.590,00 oltre I.V.A.) oltre interessi dalle richieste di pagamento sino al saldo), di cui: - € 31.200,00 oltre I.V.A. per la sosta dell'imbarcazione sul piazzale/rimessaggio all'aperto; - € 1.625,00 oltre I.V.A. per la sosta di n. 2 moto d'acqua; - € 2.730,00 oltre I.V.A. per noleggio e occupazione spazio su piazzale container da 20” - container n. 1; - € 2.730 oltre I.V.A. per noleggio e occupazione spazio su piazzale container da 20” - container n. 2; - € 3.250,00 oltre I.V.A. per spazio occupato all'intero del capannone (25 m²) per stoccaggio materiali; - € 2.730,00 oltre I.V.A. per occupazione suolo per hangar 6x6 mt.
In ordine alla fattura n. 137 dell'11.10.2018 (dell'importo di € 16.738,40 omnia), emessa da ### & ### S.r.l. per i costi dei medesimi servizi appena analizzati, ma resi tra il ### e il ###, preme osservare quanto segue: - come puntualizzato in apertura di motivazione, anche in relazione alla suddetta fattura, ### S.p.a. aveva proposto domanda di accertamento negativo della debenza degli importi pretesi da controparte. Nel giudizio così instaurato (causa n. R.G. 4465/2018), ### & ### S.r.l. si era costituita chiedendo di rigettare la domanda attorea e di dichiarare la legittimità della pretesa economica da lei avanzata, con condanna della parte attrice al pagamento delle somme di cui alla fattura; - sulla base della suddetta fattura, ### & ### S.r.l. aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di ### il decreto ingiuntivo n. 1632/2018 (procedimento monitorio n. 4416/2018 R.G.) del 24.10.2018 (emesso in data ###). Avverso tale decreto ingiuntivo ### S.p.a. aveva proposto opposizione chiedendone la revoca (causa n. R.G. 5278/2018). ### & ### S.r.l. si era costituita in tale giudizio di opposizione chiedendo il rigetto della domanda attorea e la integrale conferma del provvedimento monitorio; - il procedimento n. 4465/2018 R.G. era stato riunito alla causa n. R.G. 3956/2017 con provvedimento emesso in udienza il ###; - il procedimento n. R.G. 5278/2018 era stato riunito alla causa n. 4465/2018 R.G. con provvedimento del 03.02.2022; - entrambi i giudizi, pertanto, sono sicuramente confluiti nella causa n. 3956/2017 R.G.. Lo stesso giudice di prime cure ha dato espressamente atto di ciò nella sentenza n. 304/2022 (cfr. pag. 2); - nella sentenza n. 304/2022 sono assenti (tanto nella parte narrativa/espositiva, quanto in motivazione e nel dispositivo) riferimenti espliciti alla fattura 137/2018 e alle contrapposte domande delle parti vertenti sulla medesima; - malgrado ciò, ad opinione di questa Corte sono comunque ravvisabili gli estremi di una decisione, ancorché espressa in forma indiretta, di rigetto c.d. implicito tanto della domanda di accertamento negativo quanto della opposizione a decreto ingiuntivo proposte da ### S.p.a., con consequenziale conferma del provvedimento monitorio. Il loro accoglimento appare infatti logicamente e giuridicamente incompatibile con le complessive statuizioni contenute nella sentenza e, segnatamente, con il riconoscimento in toto, a favore di ### & ### S.r.l., delle somme a titolo di consuntivo servizi oggetto delle fatture n. 23/2018, n. 112/2018 e n. 122/2018 (cfr., ex multis, Cass. civ., Trib., ord. 20 maggio 2025, n. 13370, Cass. civ., Sez. Trib., ord. 19 ottobre 2021, n. 28810 e Cass. civ., Sez. Trib., ord. 2 aprile 2020, n. 7662; - nell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022, ### S.p.a., salvo passare brevemente in rassegna, nella parte concernente l'antefatto, l'oggetto dei giudizi di primo grado n. R.G. 4465/2018 e n. R.G. 5278/2018 incardinati dinanzi al Tribunale di ### non spende alcuna parola sul credito vantato da ### & ### S.r.l. portato dalla fattura 137/2018 (nessun passaggio viene dedicato in maniera specifica alla fattura 137/2018 neppure nel ricorso ex art. 351 c.p.c. depositato in data ###, così come non vi è accenno nella comparsa conclusionale depositata in data ### e nella successiva memoria di replica depositata in data ###); - soltanto nel rassegnare le proprie conclusioni, ### S.p.a. si è limitata a chiedere, tra l'altro, di «revocare, anche per quanto non già disposto dalla sentenza 304/2022, tutti i decreti ingiuntivi di ### opposti da ### (tra i quali, astrattamente, rientrerebbe anche il n. 1632/2018)…in quanto inammissibili, nulli e/o annullabili per tutti i motivi elencati nell'atto di opposizione e nel presente atto di appello» e di «dichiarare non dovute le somme richieste per tutti i servizi resi “a consuntivo servizi” portate dalle fatture emesse da ### nei confronti di ### (tra le quali, astrattamente, rientrerebbe anche al n. 137/2018), comprese quelle di cui alle fatture nn. 23 del 8 febbraio 2018, 112 del 29 giugno 2018, 122 del 31 luglio 2018, per tutte le motivazioni indicate nel presente atto e in quelli di cui al precedente grado di giudizio». Ciò non è tuttavia sufficiente; - il rigetto implicito, da parte del giudice di prime cure, della domanda di accertamento negativo della debenza/esigibilità dell'importo di cui alla fattura 137/2018 nonché della opposizione al decreto ingiuntivo n. 1632/2018, fondato sulla medesima fattura, avrebbe dovuto costituire, invece, oggetto di puntuale e autonomo motivo di impugnazione da parte di ### S.p.a.; - fermo restando che il dissenso di una parte rispetto alla decisione appellata può sostanziarsi nella prospettazione delle medesime ragioni e nella ripresa delle linee difensive già addotte dinanzi al Tribunale, ben potendo il richiamo delle argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio assolvere l'onere di specificità dei motivi di gravame (pur con i dovuti adattamenti), è pur sempre indispensabile che sia chiaro il contenuto delle contestazioni nonché a quali parti della pronuncia si riferiscano, non potendo la parte limitarsi ad un generico e laconico rinvio (per relationem) agli atti del procedimento di primo grado; - in definitiva, per quel che concerne la posizione di ### S.p.a., sotto il profilo della richiesta di revocare ### il decreto ingiuntivo n. 1632/2018 e di dichiarare non dovute ### le somme di cui alla fattura n. 137/2018 emessa da ### & ### S.r.l. (richiesta che appare emergere dalle conclusioni formulate), l'appello si rivela inammissibile per inosservanza del dettame dell'art. 342 c.p.c.. Stante l'omessa ### impugnazione della sentenza di rigetto dell'opposizione, con conseguente passaggio in giudicato della medesima, in base all'art. 653, comma 1, c.p.c., il decreto ingiuntivo 1632/2018 acquista efficacia esecutiva (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 21 maggio 2025, n. 13616, ove si puntualizza come in tale ipotesi il monitorio abbia efficacia in ordine ai presupposti fondanti della domanda e, dunque, in ordine all'intero rapporto).
Con la censura di cui al § 2.6. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa R.G. 694/2022 (pag. 34), ### S.p.a. afferma che il Tribunale di ### per effetto della revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1340/2017 (la provvisoria esecutività del decreto opposto venne confermata, in primo grado, con ordinanza del 06.10.2017), avrebbe dovuto condannare ### alla restituzione delle somme pagate dalla odierna appellante in esecuzione del suddetto provvedimento monitorio. Il giudice di prime cure, invece, nulla ha disposto in proposito. La doglianza è fondata.
Al di là degli assegni circolari n. 6000078750-03 di € 250.000,00 e n. 6000078751-04 di € 127.191,81, entrambi emessi il ###, di cui ### ha prodotto copia in allegato all'atto di citazione introduttivo della causa n. R.G. 4569/2018, è la stessa ### & ### S.r.l., a ben vedere, ad ammettere che controparte ha corrisposto quantomeno la sorte capitale (ammontante ad € 452.376,00) di cui decreto ingiuntivo poi revocato, come si evince dall'allegato A (denominato “### pagamenti ### S.p.a.”) alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### nel giudizio di appello n. R.G. 694/2022: Tra l'altro, questa Corte, con la già menzionata ordinanza del 17.06.2022 con la quale aveva sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### aveva già avuto modo di osservare quanto segue: «parte appellante…lamenta che il Tribunale non abbia tenuto in conto le somme comunque versate da parte opponente attesa la p.e. del d.i. opposto e pari a circa € 450.000; sul punto la difesa della convenuta si è mostrata vaga e nulla ha specificatamente contestato, cosicché deve ritenersi che tale somma sia già stata percepita».
Come da consolidata giurisprudenza di legittimità, «il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c. per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo» (così, ex alteris, Cass. civ., Sez. VI, 21 novembre 2019, n. ###; v. anche Cass. civ., Sez. III, 3 ottobre 2005, n. 19296). Va inoltre ribadito il principio a mente del quale «nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere ( 2946/2017; Cass. 23260/2009)» (Cass. civ., Sez. I, ord. 29 novembre 2023, n. ###).
Pertanto, in conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1340/2017 (confermata in questa sede ###riforma, sul punto, della sentenza 304/2022 del Tribunale di ### l'appellata ### & ### S.r.l. dovrà essere condannata a restituire a ### S.p.a. le somme da quest'ultima versate (mediante atti spontanei o coattivi) in esecuzione del sopramenzionato provvedimento monitorio. ### & ### S.r.l. chiede che la somma di € 380.000,00 di cui all'assegno circolare n. (904) 6080979279-11 a lei intestato (attualmente ancora custodito in cassaforte, all'interno di busta chiusa, presso la ### della ### di questa Corte), tratto sulla ### dei ### di ### S.p.a. ed emesso da ### il ### a titolo di cauzione, sia messa immediatamente a sua disposizione quale acconto e, dunque, a parziale saldo degli importi alla stessa spettanti in forza della presente sentenza per capitale e spese di lite. ### e il deposito in ### del summenzionato titolo di credito all'ordine rappresentano la prestazione di cauzione da parte di ### S.p.a. alla quale questa Corte aveva subordinato il provvedimento di sospensione, ex artt. 283 e 351 c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### (v. ordinanza del 17.06.2022).
In assenza di precedenti di questa Corte, si ritiene opportuno ripercorrere, alla luce dei principi espressi dalla sentenza n. 17965 del 22 giugno 2023 della ### della Corte Suprema di Cassazione, che integralmente si condivide, quelle che sono le regulae iuris in materia di sorte della cauzione imposta a prestata a fronte della concessione della inibitoria, all'esito della sentenza di secondo grado. In particolare, quanto interessa nella fattispecie è la sorte della cauzione prestata dall'appellante a cui è stata concessa l'inibitoria della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado allorché risulti soccombente totalmente o parzialmente in appello: • la cauzione in questione è legata da un vincolo di accessorietà e dipendenza alla misura (da intendersi in senso latamente) cautelare sospensiva emessa dal giudice di appello, con riguardo alla sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. (simul stabunt simula cadent); • l'efficacia dell'ordinanza che decide sulla istanza di inibitoria viene meno con la pronuncia della sentenza che definisce il secondo grado di giudizio, fondata sulla piena cognizione di tutte le acquisizioni processuali. In sostanza, l'ordinanza emessa ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., che ha per l'appunto carattere lato sensu cautelare ed evidentemente provvisorio, è destinata ad essere assorbita dalla decisione definitiva sull'appello; • appare verosimile che tale assorbimento/caducazione interessi, per l'appunto, anche la cauzione prestata a fronte della sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, come ricavabile anche dal seguente passaggio tratto sempre da Cass. n. 17965/2023 cit.: «neanche il fatto che la stessa corte d'appello, in sede di cognizione, possa avere stabilito che la cauzione dovesse essere mantenuta fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna (provvedimento in verità quanto meno opinabile, che peraltro non può ritenersi in assoluto tale da escludere il diritto della società debitrice di ritirare eventualmente la suddetta cauzione…»; • la cauzione prestata ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di condanna di merito non consente al creditore di ottenere immediata soddisfazione con l'assegnazione delle relative somme (il giudice di legittimità osserva, in particolare, come la cauzione di cui si discute non possa essere ritenuta sostanzialmente equivalente alla conversione del pignoramento nell'ambito di una procedura esecutiva). ### restando che questa Corte non riveste la funzione di giudice dell'esecuzione, ben potrà ### a garanzia ovvero a soddisfazione dei propri crediti, così come accertati in questa sede ###via cautelare ovvero in via esecutiva sulla base del titolo, di formazione giudiziale, costituito dalla sentenza definitiva di secondo grado.
In conclusione, la richiesta di ### & ### S.r.l. di essere autorizzata ad apprendere materialmente l'assegno circolare emesso e depositato in ### da ### a titolo di cauzione, al fine chiaramente di portarlo all'incasso ed impiegare il denaro così ottenuto per soddisfare le proprie ragioni creditorie nascenti dalla presente sentenza, non può trovare accoglimento, anche in ossequio al principio della par condicio creditorum. Diversamente ragionando si consentirebbe alla parte creditrice di precostituirsi una causa di prelazione in violazione del principio di tassatività che regola le cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c. (v. Corte cost., sent., 21 aprile 2022, n. 101).
Attesa la parziale riforma della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### questa Corte deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali (incluse quelle del giudizio di primo grado n. R.G. 3256/2018, da regolare nuovamente assieme a quelle del giudizio di primo grado n. R.G. 3956/2017 e delle altre cause ad esso riunite), con attribuzione e ripartizione del relativo onere in base all'esito complessivo della lite. Configurandosi una soccombenza reciproca (dal momento che entrambe le parti hanno svolto domande contrapposte, ossia ciascuna contro l'altra, e che solo alcune di queste sono state accolte) e valutate le proporzioni della medesima, si ritiene di dover compensare, tra le parti, nella misura di 1/3 le spese dei giudizi di primo grado (unitariamente considerati) e del presente giudizio di appello (rectius, appelli riuniti) e di dover condannare ### S.p.a. al rimborso, a favore di ### & ### S.r.l., dei restanti 2/3 (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 1.000.000,01 ed € 2.000.000,00; applicazione, in relazione ai giudizi di primo grado, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 nella versione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.M. 147/2022; applicazione, in relazione ai giudizi di appello riuniti, dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022; adozione dei valori medi).
Le spese della C.T.U. espletata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. R.G. 3840/2017, così come liquidate dal Tribunale di ### a favore dell'#### con decreto emesso e depositato in ### in data ###, ut supra già anticipato, devono essere poste definitivamente a carico di ### S.p.a.. P.Q.M. la Corte di Appello di Firenze - ###, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa: 1) in parziale riforma della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###: • condanna ### S.p.a. al pagamento, a favore di ### & ### S.r.l., della somma di € 184.170,16 oltre I.V.A. e oltre interessi legali dalla richiesta di pagamento al saldo; • in conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1340/2017 del Tribunale di ### già disposta dal giudice di prime cure, condanna l'appellata ### & ### S.r.l. a restituire a ### S.p.a. le somme da quest'ultima versate in esecuzione del suddetto provvedimento monitorio, oltre interessi legali dall'avvenuto versamento al saldo, in eccesso rispetto a quanto di condanna; • accoglie la domanda di ### S.p.a. e, per l'effetto, dichiara ed accerta che gli importi di cui alla fattura n. 23 dell'08.02.2018 emessa da ### & ### S.r.l. non sono dovuti dalla odierna appellante per infondatezza della relativa pretesa economica; • accoglie altresì l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da ### S.p.a. avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di ### n. 1577/2018 del 16.10.2018 (emesso il ###, R.G. 4332/2018) ottenuto da ### & ### S.r.l. in relazione alle somme indicate nella fattura n. 23/2018, con conseguente revoca del suddetto provvedimento monitorio; • in relazione ai servizi indicati nelle fatture n. 112 del 29.06.2018 e n. 122 del 27.07.2018 emesse da ### & ### S.r.l., condanna ### S.p.a. al pagamento, a favore della società odierna appellata, della minor somma di € 44.265,00 oltre I.V.A. e oltre interessi legali dalle richieste di pagamento sino al saldo; • fermo il resto; 2) RESPINGE l'appello come in atti proposto da ### S.p.a. avverso la sentenza 305/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, che, per l'effetto, conferma laddove ha accolto la domanda, proposta da ### & ### S.r.l., di accertamento dell'insussistenza e/o inesigibilità del credito portato dalla fattura n. 21/2018 del 30.06.2018 emessa da ### S.p.a., dell'importo di € 1.510.000,00 a titolo di “penale per mancata consegna imbarcazione “### Raphael”, ex art. 3 appendice contratto di rimessaggio e refit del 27.06.2016” e, al contempo, ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata da ### S.p.a. volta ad ottenere la condanna di ### & ### S.r.l. al risarcimento del danno derivante dal suo grave inadempimento, corrispondente alla penale a suo tempo pattuita (addendum del 27.06.2016 all'originario contratto di appalto) e quantificato nella somma di € 1.510.000,00; 3) RESPINGE, per le causali di cui in motivazione, la domanda di ### & ### S.r.l. di essere autorizzata a ritirare, a parziale saldo degli importi alla stessa spettanti per capitale e spese in forza della presente sentenza, l'assegno circolare n. (904) 6080979279-11, tratto su ### dei ### di ### S.p.a. in data 22 luglio 2022, attualmente ancora depositato presso la ### della ###, emesso da ### S.p.a. quale prestazione di cauzione imposta da questa Corte con ordinanza del 17.06.2022; 4) COMPENSA per 1/3 tra le parti le spese di lite relative ai giudizi di primo grado (R.G. 3956/2017 - e cause ad esso riunite - e R.G. 3256/2018) e al presente giudizio di appello (R.G. 694/2022 al quale è stata riunita la causa n. R.G. 695/2022); 5) ### S.p.a. al rimborso, a favore di ### & ### S.r.l., dei restanti 2/3, che liquida, in relazione ai giudizi di primo grado unitariamente considerati, in € 24.096,66 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, e, in relazione ai giudizi di appello riuniti, in € 22.667,33 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge; 6) PONE definitivamente a carico di ### S.p.a. le spese della consulenza tecnica di ufficio espletata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. R.G. 3840/2017, così come liquidate dal Tribunale di ### con decreto emesso e depositato in ### in data ###.
Così deciso in ### nella ### di consiglio del 16 giugno 2025. ###ssa
causa n. 694/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Mariani Isabella