AVVISO DI SERVIZIO: In data 21 novembre 2025, nella fascia oraria 14:00 - 18:00,, l'intera piattaforma dirittopratico.it non sarà raggiungibile per un intervento programmato di potenziamento dell'infrastruttura server.
blog dirittopratico

3.629.719
documenti generati

v5.2
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4568/2025 del 12-11-2025

... o di quelle, imprevedibili, di un terzo" (Cass. civ., sez. III, ord. n. 8450 del 31/03/2025). Più in generale, si ricorda che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare “dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo), che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, co.2, c.p., come causa esclusiva di tale evento.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 26142/2023). 7.6 ### di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della pubblica amministrazione solo qualora si concretizzi in un comportamento idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI SALERNO ### R.G. 2394/2021 ### 12/11/2025 E' comparsa per parte attrice, l'avv. ### per delega dell'avv. ### la quale si riporta all'atto di citazione chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate contestando gli scritti e le conclusioni di controparte, chiede che la causa venga decisa. 
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione. 
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.  dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.  ### N.R.G. 2394/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### In persona del ### dott. ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2394/2021, avente ad oggetto: risarcimento del danno derivante da cose in custodia TRA ### (c.f. ###) rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### alla via E. Farina n. 4, elettivamente domicilia ### di ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, virtù di determinazione dirigenziale di incarico e di procura generale alle liti rep.n. 79987 - raccolta ### - rogata in ### dal notaio dott.  ### in data ###, allegata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 21.03.2022 dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### al largo ### n.1, elettivamente domicilia ### Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione e decisione del 12.11.2025.  MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data #### conveniva in giudizio la ### di ### esponendo che il giorno 24 agosto 2020, alle ore 20:15 circa, in ### - ### mentre percorreva con il motociclo di sua proprietà la strada SP 278, ### direzione ### perdeva improvvisamente il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente a terra.  1.1 Deduceva che la causa della caduta fosse imputabile alle pessime condizioni della strada, posto che il manto stradale era sconnesso, pieno di crepe, rialzato per la presenza di numerosi dossi e gobbe che si estendevano per un tratto lungo circa 13 metri, dovuti presumibilmente alle radici degli alberi posti a ridosso della strada, nonché alla scarsa illuminazione.  1.2. Esponeva che, per tali motivi, cadeva in terra e riportava lesioni consistenti in “### con frattura allo stiloide-radiale sx e con escoriazioni diffuse agli arti superiori”, diagnosticate presso il P.S. dell'### di ### della ### gli applicavano al braccio sinistro ### per 30 giorni e, all'esito della rimozione, si sottoponeva ad ulteriori visite e sedute di fisioterapia. La guarigione clinica veniva accertata in data ###.  1.3. Sul punto, produceva documentazione clinica e consulenza tecnica di parte, dalla quale emergeva: “- un'inabilità temporanea parziale di durata pari a 79 giorni “progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 75% nei primi trenta, al 50% nei successivi venti e al 25% negli ultimi ventinove”; - una sofferenza morale durante il periodo di inabilità temporanea “alla quale, in una scala graduata da 0 a 5, appare equo attribuire un quantum pari a 2 - 3 (due - tre)”; - “postumi permanenti che rappresentano danno biologico equamente valutabile nella misura del 7% (sette per cento)”; - una “sofferenza soggettiva somato-psichica, collegata ai postumi permanenti residuati”, stimabile, in una scala graduata crescente da 0 a 5, in un quantum pari a 2 ###.” 1.4 Per quanto attiene ai danni patrimoniali scaturenti dal sinistro, produceva un preventivo di riparazione del motociclo (pari ad € 2.166,26) e di riparazione dello smartphone ### e del tablet ### che si trovavano nel vano sotto-sella dello scooter (pari ad € 570,00).  1.4. Riferiva altresì che la richiesta stragiudiziale di risarcimento, esperita tramite denuncia del sinistro alla ### di ### ed invio di documentazione integrativa richiesta, comprensiva del verbale di incidente dell'autorità intervenuta sul luogo, si concludeva con esito negativo.  1.5. Ritenendo sussistente una responsabilità esclusiva dell'ente convenuto in ordine alla causazione del danno derivante da cose in custodia, concludeva, pertanto, nei seguenti termini: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella causazione dell'incidente de quo ai sensi dell'art. 2051 ovvero dell'art. 2043 c.c. per l'effetto, condannare la ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i danni patiti e patiendi dal sig. ### per complessivi € 25.000,00 - comprensivi del danno patrimoniale e non patrimoniale, danno biologico e morale nonché delle spese mediche e di perizia sostenute - o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria (con espresso limite nello scaglione di valore giudici civili di € 26.000 e con rinuncia all'eventuale esubero). - condannare inoltre la ### di ### al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.  2. Con comparsa di risposta depositata il ### si costituiva la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, obbligatoria nel caso di specie ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 12.09.2014 n. 132, convertito in L. n. 162 /2014.  2.1 Nel merito, contestava i fatti, la dinamica del sinistro così come narrati da controparte e la sussistenza del nesso di causalità, sostenendo il difetto di prova, evidenziando, in particolare, che il dissesto fosse visibile e prevedibile.  2.2 Eccepiva, inoltre, la sussistenza della colpa esclusiva o, in subordine, del concorso del danneggiato nella causazione del sinistro, circostanza avvalorata dalle risultanze del verbale di ### dell'Ente allegato agli atti, dal quale emergeva la presenza di elementi (presenza di segnaletica di limite di velocità, natura rettilinea del tratto di strada, ampia visibilità) tali da far ritenere che il sinistro si verificava per la condotta negligente del danneggiato.  2.3. Contestava, infine, l'eccessività del quantum risarcitorio e concludeva nei seguenti termini: “1) In via assolutamente preliminare ed assorbente dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita; 2) nel merito, rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che non suffragata da elementi probatori idonei a dimostrare la responsabilità dell'Ente convenuto nella causazione del sinistro; 3) nel merito, in subordine, dichiarare la ### di ### non responsabile del sinistro per cui è causa, ovvero l'esclusiva responsabilità del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso; 4) in via gradata, dichiarare il concorso del danneggiato, con conseguente diminuzione del grado di responsabilità in capo alla ### di ### secondo la gravità della colpa dell'attore, con la condanna al risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex art. 1227 c.c.”, con condanna alla spese.  3. Alla prima udienza il Tribunale, ritenuta fondata l'eccezione preliminare di procedibilità sollevata da parte convenuta, rinviava a successiva udienza onde consentire alle parti l'esperimento della negoziazione assistita.  4. La stessa si concludeva con esito negativo e venivano concessi i termini per le memorie istruttorie.  5. La causa veniva quindi istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e CTU medico-legale.  6. Completata l'istruttoria, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024 e rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.  ***  7. In via preliminare ed in punto di diritto sulla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azione è stata correttamente inquadrata ai sensi dell'art. 2051 c.c., atteso il riferimento espresso fatto dall'attore alla responsabilità della ### di ### nella sua qualità di custode della strada.  7.1. Quanto alla responsabilità degli enti proprietari della strada, è ormai consolidato e pacifico l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cass. civ., III, n. 13/05/2024, n.12988), che ammette la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 delle pubbliche amministrazioni per danni connessi alla manutenzione delle strade. Il presupposto di operatività della fattispecie si ravvisa nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa: pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro. In subordine, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto resti accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente in forza delle regole generali di cui all'art. 2043 7.2. In punto di onere della prova in capo al danneggiato, la giurisprudenza, proprio in tema di danno ex art. 2051 c.c. subito da un ciclomotore, ha ribadito quanto già consolidato ossia che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. 
Sul punto, si legge: “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore” (ma il principio è estensibile ad ogni veicolo a due ruote), è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto“ (Cass. civ. sez. III, 08/07/2024, n. 18518, Cass. civ., sez. III, 24/04/2024, n.11140).  7.3. Come noto, il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e determina un'inversione dell'onere della prova. La giurisprudenza ha ribadito, sulla scorta di quanto già consolidato con la pronuncia delle ### che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa, mentre incombe sul custode la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito.  (Cass. civ. n. 18518/2024; Cass. civ., n. 14228/2023; Cass. sez. un. n. 20943/2022).  7.4. Ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.  7.5. È infatti consolidato l'orientamento in forza del quale la PA deve dimostrare che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis cft. Cass. civ. sez. III, 24 aprile 2024, n. 11140). Ancor più di recente, la Suprema Corte ha argomentato precisando che "la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo" (Cass. civ., sez. III, ord. n. 8450 del 31/03/2025). 
Più in generale, si ricorda che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare “dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo), che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, co.2, c.p., come causa esclusiva di tale evento.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 26142/2023).  7.6 ### di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della pubblica amministrazione solo qualora si concretizzi in un comportamento idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso, valutabile dal giudice alla stregua degli elementi processuali acquisiti (cfr. Cass. civ., sez., III, 20/07/2023, n.21675). 
Sul punto, la giurisprudenza è giunta ad un approdo - che si ritiene di condividere - secondo il quale non risulta applicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, ad esempio, a causa di una mera disattenzione o distrazione, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno. (cfr. Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2022, n. ###), con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso sul danno. A tal proposito, si legga: “della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (### Cass. civ., sez. III, n. 18518 del 2024).  8. Applicando i principi richiamati al caso di specie, la domanda proposta da ### è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.  9. In via preliminare, è pacifica la custodia della strada luogo del sinistro (SP 278) in capo alla ### di ### alla luce del principio di non contestazione nonché della documentazione versata in atti, in particolare del “### servizio manutenzione stradale” della ### di ### ove si legge quanto segue: “Si è riscontrato ed accertato che il tratto di strada è di proprietà e gestone della ### di ###” (cfr. allegato alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta).  10. Quanto al fatto, deve ritenersi provato - alla stregua dell'espletata istruttoria - che il giorno 24 agosto 2020 alle ore 20:15 circa in località ### di ### l'attore era alla guida del suo ciclomotore allorquando perdeva il controllo del mezzo e rovinava al suolo; veniva soccorso dall'ambulanza 118 e trasportato presso il PS di ### della ### per le lesioni riportate.  10.1 Per la prova del fatto storico si ritengono satisfattive le prove orali espletate durante l'istruttoria e rese alle udienze del 29.06.2022 e del 30.11.2022, dai sig.ri ### moglie del padre dell'attore, ### indifferente, ### padre dell'attore e ### indifferente. Il Tribunale ritiene genuine le dichiarazioni rilasciate in quanto sono tutte chiare e concordanti nel descrivere le circostanze indicate nella memoria istruttoria e confermano la dinamica del sinistro come prospettata in citazione.  10.2 Si valorizza, in particolare, la deposizione di ### indifferente, e della cui attendibilità non c'è motivo di dubitare, che conferma la ricostruzione del fatto come dichiarata da ### che ha assistito direttamente al sinistro. 
La presenza della signora ### sui luoghi di causa è confermata dallo stesso ### “### di aver visto la signora che prima è stata escussa come teste sul luogo del sinistro”. (cfr. verbale di udienza del 29.06.2022) Sul punto egli, inoltre, dichiara: “### che ero presente al momento del sinistro in quanto mi trovavo nei pressi della mia abitazione, a circa 400 metri, che è sita in ### Io ero a piedi e stavo rientrando nella mia abitazione da mare. ### di aver sentito a un certo punto un rumore, di essermi voltato e di aver visto il motorino strusciare in terra.” (Cfr. verbale di udienza del 29.06.2022). La teste ### sentita alla stessa udienza, ha affermato: “Ho visto a un certo punto ### cadere in terra senza che vi fosse l'interferenza di nessun'altra auto. […] Ho visto cadere ### in terra in prossimità dei dossi di cui ho parlato”.  10.3 I testimoni ### e ### sono invece intervenuti in un momento successivo e anch'essi dichiarano di aver visto il ### riverso in terra, soccorso dai sanitari intervenuti (cfr. verbale di udienza del 30.11.2022).  10.4 Ciò detto, passando all'analisi dello stato dei luoghi, risulta oggettivamente provato dalle complessive evidenze probatorie il dissesto generale in cui versa il tratto di strada in questione. 
Si rimanda, sul punto ed in via principale, alla ### di ### effettuato dalla stessa ### di ### ove, nella sezione “annotazioni”, si evince l'accertamento dello stato dei luoghi che si riporta a stralcio: “Il tratto in questione è in rettilineo con ampia visibilità, con piano viario risultante in discrete condizioni tranne il tratto causa del sinistro per circa mt 20, sconnesso, pieno di crepe, rialzato per la presenza di numerosi dossi e gobbe evidentemente causate dalle radici degli alberi che costeggiano la strada.” Il sopralluogo è stato effettuato in data successiva rispetto al sinistro, ossia il ###, tuttavia gli stessi accertano e confermano l'identità delle condizioni di dissesto all'epoca del sinistro: “Si rileva che dal verbale della ### locale del Comune di ### qui allegato, gli stessi hanno rilevato la presenza del manto stradale deteriorato”.  10.5 Ad ulteriore conferma, si rinvia alle fotografie che rappresentano lo stato dei luoghi al momento della caduta allegati al “### di sinistro stradale” redatto dalla ### del Comune di ### - ### ove è ben visibile il dissesto generale del manto stradale, causato e determinato dalle radici degli alberi di pino presenti ai bordi della stessa. 
Gli stessi agenti, inoltre, nel quadro relativo alla descrizione del campo del sinistro, indicano specificamente “manto stradale irregolare”.  10.6 Ancora, si rinvia alle dichiarazioni dei testi escussi, che si riportano a stralcio, chiare e concordi nella descrizione dello stato dei luoghi. 
La teste ### che lo percorreva con l'automobile, dichiara: “### che sulla strada che percorrevamo, a causa dei dossi presenti dovuti alle radici degli alberi che costeggiano la sede stradale, avevamo un'andatura non particolarmente veloce”: Il teste ### afferma: La strada che percorreva il motociclo è una strada particolarmente dissestata in quanto al margine della sede stradale vi sono degli alberi molto grandi e le loro radici hanno creato dossi sull'asfalto. Non è la prima volta che capitano incidenti” Lo confermano anche i testi ### (“A margine della strada vi sono dei pini marini […] ### i luoghi di causa come rappresentati nel verbale degli agenti accertatori e nelle produzioni fotografiche allegate dalla ###”) e ### (### i luoghi di causa come raffigurati delle foto della produzione di parte convenuta, nonché quelle allegate al verbale degli agenti accertatori. A margine della strada vi è la presenza di alberi.”, sentiti all'udienza del 30.11.2022.  11. Ciò detto, alla stregua di quanto affermato, è provato anche il nesso causale, in quanto si può ragionevolmente ritenere che la causa della caduta dal motociclo dell'attore e le lesioni da esso riportate siano ascrivibili alle condizioni della strada. 
Sul punto, si rinvia alla ### d'### espletata nel corso del giudizio, che il Tribunale ritiene di condividere perché scientificamente elaborata, dal dott.  ### il quale si esprime in tal senso: “### il nesso di causalità tra l'entità e la natura delle lesioni riportate e la dinamica dell'incidente che le ha causate e soprattutto sono rispettati i tempi, i modi e la successione dei tempi relativi all'incidente stesso ed alle terapie prescritte e ai danni fisici riportati. Avuto, quindi, riguardo a tutti gli elementi tecnici che è stato possibile evincere dagli ### e dai presenti accertamenti clinici e medico-legali è possibile pervenire ad una ricostruzione della dinamica dell'evento lesivo che - alla luce della classica dottrina traumatologico-forense - appare essere del tutto compatibile con un trauma indiretto per caduta sul palmo della mano sinistra con polso in dorsiflessione e arto superiore omolaterale esteso, atteggiato a difesa. In definitiva, è possibile affermare che le lesioni obiettivate al sig. ### dai medici del P.O. di ### sono del tutto compatibili con la caduta al suolo di motociclista.” (Cfr. CTU, pag. 5).  12. Nel caso di specie, dunque, è provato che: a) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di asfalto notevolmente dissestato e lasciato privo di riparazione; b) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta l'evento dannoso - in forza di un giudizio prognostico altamente attendibile - non si sarebbe verificato (in assenza del dissesto dovuto ai dossi causati dalle radici degli alberi, in sostanza, l'attore non sarebbe rovinato al suolo). 
La detta presunzione potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).  12.1 Nel caso di specie, per converso, può ritenersi addirittura acquisito agli atti, da un lato, che l'Ente convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di manutenzione - è rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà della strada: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un luogo di frequente passaggio da parte dei motocicli, che avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie. 
Si aggiunga che il dissesto del manto stradale era sussistente in un momento antecedente rispetto al fatto e non può ravvisarsi in alcun modo un cambiamento repentino dello stesso oppure l'insorgenza di ulteriori elementi nuovi tali da modificare l'assetto stradale in questione. ### di segnalazioni di attenzione ha creato una situazione di pericolo non prevedibile da parte dell'utente che faceva affidamento nella normale sicurezza del manto stradale, senza poterne verificare lo stato e, avvedendosene, prestare la dovuta attenzione. 
Sul punto, si rinvia alle risultanze dei verbali delle autorità intervenute, nonché alle deposizioni testimoniali che confermano che il luogo del sinistro era già dissestato (cfr. verbali di udienze del 29.06.2022 e del 3.11.2022).  13. Venendo, invece, all'analisi del concorso di colpa e del rapporto con il caso fortuito, che, come noto, potrebbe escludere la responsabilità del custode, attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta dal motociclo, il Tribunale ritiene che non possa ascriversi all'attore un'esclusiva responsabilità tale da integrare il caso fortuito. 
Tuttavia, può di certo ravvisarsi che la condotta del danneggiato abbia concorso alla produzione del fatto e pertanto all'utente è imputabile una comportamento idoneo ad essere valutato ex art. 1227, comma primo, c.c. e ciò in virtù dell'approdo giurisprudenziale che si condivide, in forza del quale quanto più la situazione di danno può essere prevista ed evitata adottando le ordinarie cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale dell'evento.  13.1 Devono sottolinearsi, infatti, diverse circostanze che avrebbero dovuto ingenerare nell'attore l'adozione di una maggiore attenzione nel passaggio sulla careggiata. Si consideri l'orario del sinistro (ore 20:15 circa in un giorno d'estate, dunque con la luce); il tratto di strada rettilineo e pianeggiante, l'esistenza di segnaletica orizzontale e verticale, le condizioni meteorologiche serene (elementi ricavabili dai verbali delle autorità intervenute).  13.2. Si consideri, inoltre, che sono gli stessi testimoni ad affermare che il luogo è teatro di numerosi sinistri e ciò doveva indurre maggiore attenzione nel ### considerando la sua conoscenza dello stato dei luoghi in quanto residente ad ### nelle vicinanze della zona del sinistro.  13.3 Si tenga conto, infine, sebbene non si possa avere la certezza sulla velocità di traversata dell'attore, il rapporto tra il limite di velocità segnalato (50 km/h) e la circostanza che il conducente sia rovinato al suolo per circa 34 metri comprova, con ragionevole probabilità, che la velocità fosse sostenuta. 
Tali elementi, difatti, avrebbero dovuto indurre l'attore a prestare maggiore attenzione, in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela che obbliga il soggetto ad adottare “condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (### Cass. civ. n. 17443/2019). 
Si ritiene che la condotta del danneggiato, nella specie, tenuto conto delle circostanze di cui si è dato conto, abbia inciso nella misura del 40% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.  14. Sul danno non patrimoniale ritiene, poi, il giudicante che può ritenersi provato il nesso causale tra la caduta ed il danno e che l'attore abbia riportato: “### di frattura del polso sinistro ben consolidata, con lieve riduzione dell'articolarità radiocarpica”. (cfr. pag. 6 CTU a firma del dott. ###. 
Tanto può dirsi alla stregua della documentazione esibita e della espletata consulenza tecnica medica d'ufficio, condivisibile in quanto scientificamente elaborata e frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.  14.1 È possibile ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste, quantificate dal ### che si ritiene di condividere, nei seguenti termini: - il periodo di inabilità deve essere indicato in I.T.P. (al 75%) per giorni 30 ###, relativa al periodo di immobilizzazione in gesso; I.T.P. al 50% per giorni 20, relativa al periodo riabilitativo; I.T.P. (al 25%) per giorni 30 ### quale sintesi del più lungo periodo utile al recupero funzionale; - una valutazione del “danno biologico permanente” con un tasso del 4% (quattro per cento).  15.Ciò posto, il giudicante ritiene opportuno procedere alla quantificazione del danno. 
Sul punto si precisa che nel caso di specie, seppur trattandosi di lesioni c.d.  “micropermanenti” (fino al 9%), per la liquidazione dello stesso non si applicano le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p.), come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. ###/2023 ma il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque liquidato applicando le ### di ### come da ultimo aggiornate nell'anno 2024.  15.1 Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così liquidato: Tabella di riferimento: Tribunale di ### 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro: 40 anni ### di invalidità permanente: 4 % Punto danno biologico: € 1.654,52 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30 Danno non patrimoniale risarcibile € 5.328,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50 Totale danno biologico temporaneo € 4.600,00 Totale generale = € 9.928,00 15.2. Tenuto conto del concorso di colpa al 40%, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 5.957,00 (9.928- 3.971,20).  15.4 All'importo così calcolato non può essere applicata la personalizzazione delle voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie, stante l'inesistenza dei presupposti per un incremento, non risultando allegati né provati danni ulteriori, né per il danno da sofferenza soggettiva.  16. Per quanto attiene ai danni patrimoniali richiesti, il Tribunale osserva quanto segue.  16.1 ### lamenta un danno al motociclo stimati in € 2.166,26 in base ad un preventivo del carrozziere di fiducia. 
Merita ravvisare che, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, il preventivo di spesa valutato nella sua singolarità è inutilizzabile quale prova decisiva nel giudizio, come confermato, da ultimo: "in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur" (### Cass. civ., n. ### del 2021; Cassazione civile sez. III, 15/05/2013, n. 11765). 
Tuttavia, la stessa giurisprudenza precisa che esso assume valore di prova indiziaria e può essere valutato ai fini della quantificazione del danno se corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato, da testimonianza e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso. 
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene congrua tale quantificazione, in quanto valutata unitamente alle fotografie del motoveicolo, allegate al verbale di sopralluogo della polizia municipale intervenuta e rapportandolo alla dinamica del sinistro. 
Si aggiunga, inoltre, che la ### convenuta, sul punto, non ha assolto l'onere di contestazione specifica, limitandosi ad affermare l'eccessività del quantum risarcitorio, a fronte di un preventivo comunque sottoscritto. 
Tenuto conto del concorso di colpa, segue un risarcimento effettivamente liquidabile in € 1.299,76 (2.166,26-866,50).  16.2 ### in citazione assume, inoltre, che nel vano sotto-sella dello scooter erano presenti uno smartphone ### ed un tablet ### che subivano, a causa del sinistro, danni stimati in € 570,00. Sul punto ha allegato un preventivo di parte (all. n. 4 dell'atto di citazione). 
La domanda deve essere rigettata. Unica prova fornita dall'attore è il preventivo di parte, ma esso appare inutilizzabile, non emergendo dall'istruzione probatoria nessun'altro elemento utile; esso è, inoltre di un mese successivo al sinistro (29.09.20) e non vi è nessuna fotografia utile per riscontrare le voci di danno, né alcuna deposizione testimoniale in merito; anche la relazione causale tra l'ipotizzato danno ed il sinistro è obiettivamente incerta (l'incertezza probatoria resta a carico dell'attore).  17. Quanto alle spese mediche sostenute, l'attore ha documentato allegando all'atto di citazione le fatture relative alle stesse per una somma pari ad € 82,97, che risultano al Tribunale congrue e pertinenti, come sostenuto dal ### Tenuto conto del concorso di colpa, segue un risarcimento effettivamente liquidabile nella somma di € 49,78 (82,97-33,19).  18. In conclusione, tenuto conto del danno patrimoniale e non patrimoniale e delle spese mediche ammesse a rimborso, in accoglimento della domanda di ### la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., è condannata al pagamento della somma totale di € 7.306,54 (€ 5.957,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, € 49,78 per spese mediche, € 1.299,76 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale). 
Tale somma, espressa all'attualità, va devalutata alla data del sinistro (24.08.2020) ed anno per anno rivalutata secondo gli indici ### sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo.  19. Sulle spese di lite, si osserva quanto segue.  19.1. Le stesse, atteso l'esito complessivo della controversia, vanno poste a carico della ### di ### in applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato. 
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa con ordinanza, effettivamente versate da parte attrice, come da ricevuta di avvenuto pagamento allegato alle note sostitutive dell'udienza del 12.09.24, vanno poste a definitivo carico della ### di ### convenuta. 
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, avv. ### dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: A) accerta la responsabilità della ### di ### nella causazione del sinistro per cui è causa ed il concorso di colpa di ### nella misura del 40%; B) per l'effetto, condanna la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di ### della somma complessiva di euro 7.306,54 da considerarsi all'attualità, oltre gli interessi come indicati in motivazione; C) condanna, altresì, la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite effettivamente sostenute da parte attrice che si liquidano in euro 3.000,00 per competenze legali, oltre ### CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%; pone definitivamente le spese di ### come liquidate in corso di causa con ordinanza in sede di conferimento incarico, a definitivo carico della ### di ### D) dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario.  ### deciso in ### all'esito della discussione orale, in data ### Il giudice ### 

causa n. 2394/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Rossini Francesco

M

Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1252/2025 del 03-07-2025

... al saldo. Compensa nella misura di un terzo le spese di lite, e condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta i restanti due terzi, liquidandole per l'intero in € 30.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge». Il Tribunale di Pisa premetteva quanto segue: - ### S.p.a., società armatrice con sede a ### aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1340/2017, ottenuto dalla società ### & ### S.r.l. per il pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavori di modifica dello scafo e dell'arredamento interno sulla imbarcazione ### “St. Raphael”, nave da diporto della lunghezza di mt 32, modello BSD 105/02, costruita nel 2006 dalla ### S.r.l. di Viareggio, di proprietà della società attrice opponente; - più precisamente, ### S.p.a. (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 694/2022 + R.G. 695/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, così composta: Dott.ssa ###ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili di ### grado riunite iscritte al n. R.G. 694/2022 e al n. R.G. 695/2022, entrambe promosse da: ### S.P.A., con il patrocinio del ### Avv. ### dell'Avv. ### e dell'Avv. ### contro ### & ### S.R.L., con il patrocinio dell'Avv. ### sulle seguenti conclusioni: - per l'appellante ### S.p.a. (di seguito, per brevità, anche indicata come “SFIM”), come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 17.09.2024: «- chiede che la Corte, ove ritenuto possibile (stante la diversità di rito, pre e post riforma ###, adotti i provvedimenti necessari alla riunione tra le varie cause sopra ricordate; - richiama i suoi precedenti atti e note di udienza; - contesta ancora quanto sostenuto nelle comparse di costituzione e risposta avversarie; - chiede la concessione dei termini per memorie ex art. 190 c.p.c.; - chiede che la Corte di Appello di Firenze voglia per quanto attiene al processo R.G. 
App. 694/2022: 1) nel merito, riformare la sentenza n. 304 del 4 marzo 2022, pubblicata il 9 marzo 2022, ### n. 531/2022, del Tribunale di Pisa per i motivi e nei termini esposti in atti e, per l'effetto, accogliere le domande di ### in primo grado (Tribunale di ###.G.  3956/2017; cui sono stati riuniti ### 4212/2018; 4465/2018; 4569/2018; 4767/2018; 5278/2018). Così: a. dichiarare risolto il contratto di refit del 7 dicembre 2015 e le successive modifiche/integrazioni (non per mutuo consenso, ma) per grave inadempimento di ### s.r.l.; b. revocare, anche per quanto non già disposto dalla sentenza 304/2022, tutti i decreti ingiuntivi di ### opposti da ### fra cui il n. 1577/2018 (monitorio R.G.  4332/2018, opposizione R.G. 4212/2018), in quanto inammissibili, nulli e/o annullabili per i motivi elencati negli atti di opposizione e nell'atto di appello; c. dichiarare non dovute le somme richieste per i servizi resi “a consuntivo servizi” portate dalle fatture emesse da ### nei confronti di ### comprese quelle di cui alle fatture nn. 23 del 8 febbraio 2018, 112 del 29 giugno 2018, 122 del 31 luglio 2018, per tutte le motivazioni indicate nel precedente grado di giudizio e in appello; d. confermare il decreto ingiuntivo n. 1476/2018 al pagamento della somma di €310.000 di ### in favore di ### e/o comunque condannare ### al risarcimento del danno (individuato nell'ammontare delle penali pari a € 310.000 o, in ipotesi, nella somma maggiore o minore di giustizia), per tutte le motivazioni in atti; e. per effetto della revoca già disposta dal Tribunale di Pisa del decreto ingiuntivo 1340/2017, dapprima ottenuto da ### e poi opposto da ### e anche in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, ordinare alla ### la restituzione della somma di € 452.376 ossia quanto versato dalla ### s.p.a. in adempimento del predetto decreto ingiuntivo; f. in ogni caso, anche per effetto di tutte le richieste fin qui formulate, condannare ### al pagamento in favore di ### della complessiva somma di € 612.993,39 (compresi gli € 452.376 di cui al punto precedente), differenza fra la somma complessivamente versata da ### (€ 2.164.743,39) e la somma dei lavori eseguiti da ### come accertati dal CTU (€ 1.551.750); 2) in via istruttoria, in denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di appello relativi alla condanna di pagamento di ### delle fatture n. 23/2018, n. 112/2018 e 122/2018 per non debenza di tali somme, ammettere, al fine di verificare la congruità delle somme richieste, i mezzi istruttori così come articolati da ### nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.; 3) chiede inoltre che la Corte di Appello di Firenze voglia per quanto attiene al processo R.G. App. 695/2022 (riunito a R.G. App. 694/2022): nel merito, riformare la sentenza n. 305 del 4 marzo 2022, comunicata il 9 marzo 2022, ### n. 532/2022, del Tribunale di Pisa per i motivi e nei termini già esposti, e per l'effetto respingere la domanda di accertamento negativo di ### s.r.l. perché infondata in fatto e in diritto e accogliere la domanda riconvenzionale di ### con relativa condanna della ### s.r.l. al pagamento della somma richiesta con la fattura n. 21 del 6 luglio 2018, oppure alla somma maggiore o minore che sarà giudicata di giustizia a titolo di risarcimento del danno. 
Con vittoria di spese e compensi del presente processo e di quelli di primo grado poi riuniti»; - per parte appellata ### & ### S.r.l. (di seguito, per brevità, indicata anche come “### Stars”), come da comparsa di costituzione e risposta: «Piaccia all'###ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: A) Con riferimento all'appello avverso la sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa n. 304/2022 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze confermare integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa n. 304/2022, e per l'effetto disporre e/o autorizzare il ritiro da parte della ### & ### S.r.l., dell'assegno circolare n. (904) 6080979279-11, tratto su ### dei ### di ### in data 22 luglio 2022, depositato presso la cancelleria a titolo di deposito cauzionale a parziale saldo dell'importo alla stessa dovuto, con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio; B) Con riferimento all'appello avverso la sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa n. 305/2022 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, confermare integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa n. 305/2022 con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio; C) Voglia altresì l'ecc.ma Corte di Appello di Firenze disporre che la somma oggetto di cauzione versata in atti da parte della ### S.p.a. sia messa immediatamente a disposizione della ### & ### S.r.l., quale acconto sulle somme alla stessa spettanti in forza della pronuncianda sentenza, per capitale e spese di lite». ### sentenza n. 304/2022 (pubblicata in data ###) emessa a definizione del giudizio n. 3956/2017 R.G. (cui erano stati riuniti i procedimenti n. R.G. 4212/2018, 4465/2018, 4569/2018, 4767/2018 e 5278/2018), il Tribunale di Pisa così provvedeva: «accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1340/2017. 
Condanna parte attrice a pagare a parte convenuta la somma di € 218.170,00 oltre i.v.a., e oltre interessi legali dalla richiesta di pagamento al saldo. 
Rigetta la domanda di condanna al pagamento della penale contrattuale perché infondata. 
Condanna la parte attrice a pagare alla parte convenuta le somme di cui alle fatture nr.  23 del 08.02.2018 per € 391.971,36, 112 del 29.06.2018 per € 46.030,00 e nr. 122 del 31.07.2018 per € 8.369,20, oltre interessi dalle richieste di pagamento al saldo. 
Compensa nella misura di un terzo le spese di lite, e condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta i restanti due terzi, liquidandole per l'intero in € 30.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge». 
Il Tribunale di Pisa premetteva quanto segue: - ### S.p.a., società armatrice con sede a ### aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1340/2017, ottenuto dalla società ### & ### S.r.l. per il pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavori di modifica dello scafo e dell'arredamento interno sulla imbarcazione ### “St. Raphael”, nave da diporto della lunghezza di mt 32, modello BSD 105/02, costruita nel 2006 dalla ### S.r.l. di Viareggio, di proprietà della società attrice opponente; - più precisamente, ### S.p.a. e ### & ### S.r.l. avevano sottoscritto, in data ###, un contratto di “rimessaggio, refit e lavorazioni annesse” il quale prevedeva: a) l'esecuzione delle lavorazioni indicate in apposito allegato contrattuale (preventivo del 03.12.2015); b) il pagamento, a titolo di corrispettivo per le lavorazioni convenute, della somma complessiva di € 1.250.000,00; c) il versamento, al momento della firma, di un acconto iniziale di € 70.000,00 e la corresponsione del residuo importo secondo gli stati di avanzamento dei lavori mensili al 30 di ciascun mese; d) la consegna dell'imbarcazione al 20.01.2017; - successivamente, in data ###/13.06.2016, essendo già contemplata nel contratto la facoltà di commesse integrative, era stata ampliata la “lista” dei lavori da eseguire, con incremento del prezzo ad € 1.600.000,00, ferma la data di consegna del 20.01.17 e la modalità di pagamento a S.A.L. mensili; - in data ### era stata stipulata tra le parti un appendice al contratto di refit, con la quale: a) si elevava il prezzo a € 1.856.000,00; b) si posticipava la data di consegna dell'imbarcazione al 15.01.2018; c) si concedeva, sul termine previsto per la consegna, un periodo di tolleranza di 15 giorni; d) si qualificava il termine massimo del 30.01.2018 come perentorio ed essenziale; e) si conveniva una penale di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo, salva la facoltà di risolvere il contratto; - il documento contrattuale era stato integrato da ordini aggiuntivi del 21.10.2016 e del 23.12.2016, riguardanti la fornitura e l'installazione dei motori e dei gruppi elettrogeni, nonché ulteriori forniture e lavorazioni, per un totale di commessa aggiuntiva di ulteriori € 912.000,00 (il che aveva portato l'ammontare totale del corrispettivo ad € 2.768.000,00); - nel corso dell'esecuzione del rapporto negoziale aveva avuto luogo un confronto fra le parti e i rispettivi legali, risultante, in particolare, dallo scambio di corrispondenza intercorso i giorni 19.04, 12.05, 19.05, 22.05, 24.05 e 14.07 del 2017, nell'ambito del quale la società committente (### S.p.a.), ritenendo che il cantiere fosse in uno stato meno avanzato di quanto avrebbe dovuto e di aver corrisposto somme maggiori rispetto a quanto effettivamente realizzato al momento dell'emissione del S.A.L. n. IX (ad esempio, alcune lavorazioni, come quelle concernenti la carpenteria e la poppa, date per complete, non erano tali), aveva preannunciato la sospensione dei pagamenti, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.; - l'appaltatrice ### & ### S.r.l. aveva allora sospeso le lavorazioni; - ### S.p.a. aveva introdotto procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. (R.G. n. 3840/2017) al fine di far accertare quale fosse lo stato del cantiere, il valore dei lavori eseguiti e il tempo occorrente per portare a termine tutti i lavori pattuiti; - ### & ### S.r.l., dal canto suo, aveva chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1340/2017 per l'importo di € 452.376,00 in linea capitale (€ 213.256,00, I.V.A. inclusa, come da fattura n. 104/2017 relativa al SAL 10; € 127.856,00, I.V.A. inclusa, come da fattura n. 105/2017 relativa al SAL n. 11 ed € 111.264, I.V.A. inclusa, come da fattura n. 138/2017 relativa all'acquisto dei nuovi motori); - ### S.p.a., proponendo per l'appunto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., aveva chiesto la revoca del provvedimento monitorio e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di appalto e la condanna della opposta al risarcimento del danno derivante dal grave inadempimento di costei; - ### & ### S.r.l. aveva chiesto il rigetto della opposizione e della domanda riconvenzionale proposte da ### S.p.a., perché infondate, e la conferma del decreto ingiuntivo n. 1340/2017, oltre che degli ulteriori crediti vantati; - il procedimento era stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti e nonché mediante l'acquisizione della relazione tecnica del C.T.U. ### Ing. ### depositata nell'ambito del procedimento di A.T.P. ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. 
R.G. n. 3840/2017; - al giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1340/2017 erano stati riuniti (vi confluivano): a) il procedimento n. R.G. 4212/2018, avente ad oggetto l'azione di accertamento negativo esperita da ### S.p.a. contro ### & ### S.r.l. in relazione ai crediti vantati da quest'ultima per servizi di progettazione, lavori effettuati sull'imbarcazione denominata “### Raphael” e costi di rimessaggio e tenuta della medesima all'interno dell'area del cantiere navale anche per i periodi successivi alla dedotta risoluzione unilaterale, da parte di ### S.p.a., del contratto di appalto per lavori di refitting (crediti relativi alle fatture n. 23 dell'08.02.2018 per € 391.971,36, 112 del 29.06.2018 per € 46.030,60, n. 122 del 27.07.2018 per € 8.369,20, somme comprensive dell'I.V.A.) nonché la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle somme portate dalle tre fatture proposta da ### b) il procedimento n. R.G. 4465/2018, avente ad oggetto l'azione di accertamento negativo esperita da ### S.p.a. contro ### & ### S.r.l. in relazione al credito vantato da quest'ultima per ulteriori servizi di rimessaggio, come da fattura n. 137 dell'11.10.2018 per complessivi € 16.738,40 (I.V.A. inclusa), e la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del suddetto importo proposta da ### c) il procedimento n. R.G. 4569/2018, avente ad oggetto l'opposizione proposta da ### S.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 1577/2018 ottenuto da ### & ### S.r.l. in relazione alle somme indicate nella fattura n. 23/2018; d) il procedimento n. R.G. 4767/2018, avente invece ad oggetto opposizione proposta da ### & ### S.r.l. avverso decreto ingiuntivo (n. 1476/2018) ottenuto da ### S.p.a. per il pagamento di penali o comunque per il risarcimento del danno da ritardo nella consegna dell'imbarcazione (fattura n. 31/2018 per € 310.000,00 emessa da ### S.p.a. - periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018); e) il giudizio n. R.G. 5278/2018 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1632/2018 ottenuto da ### & ### S.r.l. per il pagamento dei servizi di rimessaggio della barca di cui alla fattura n. 137/2018; - pendeva, poi, dinanzi al Tribunale di Pisa, il procedimento n. R.G. 3256/2018, vertente sul medesimo rapporto negoziale, introdotto da ### & ### S.r.l.  nei confronti di ### s.p.a. e avente ad oggetto l'accertamento negativo del preteso credito da risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. 
Il Tribunale di Pisa motivava la propria decisione come di seguito: - è necessario valutare se le comunicazioni inviate dalla committente ### S.p.a.  costituiscano davvero, come dalla medesima sostenuto, manifestazione della volontà non di risolvere il contratto, bensì di sospenderne soltanto l'adempimento, in attesa della rinegoziazione delle tempistiche di esecuzione delle opere e delle modalità di pagamento. Deve altresì valutarsi, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata, se l'inadempimento imputato alla appaltatrice ### & ### S.r.l. fosse o meno grave e tale da giustificare la sospensione dei pagamenti; - il C.T.U., con ragionamento logico e privo di omissioni, quindi condivisibile, e, inoltre, non oggetto di specifiche contestazioni, ha ritenuto che il valore complessivo di forniture e lavorazioni eseguite al momento dell'emissione del SAL n. 9 fosse pari a € 1.551.750,00, e che il cantiere avrebbe avuto la possibilità di completare i lavori residui nel tempo concordato se avesse ripreso l'esecuzione nel periodo dalla ultima settimana di luglio 2017 alla prima settimana di ottobre 2017; - il valore stimato dal C.T.U. non si discosta in maniera rilevante dalle stime rispettivamente elaborate dai consulenti tecnici di parte e, comunque, costituisce valore sostanzialmente mediano rispetto alle stesse; - la conclusione dell'esperto relativa alla concreta possibilità, da parte dell'appaltatrice, di concludere le lavorazioni nel tempo concordato, seppure genericamente avversata, appare ragionevole, tenuto conto, tra l'altro, degli operati conteggi orari; - deve ritenersi che la committente ### S.p.a., con le comunicazioni inviate all'appaltatrice ### & ### S.r.l. a decorrere dal 19.04.2017, abbia inteso risolvere il contratto: se con le prime comunicazioni la committente richiedeva rassicurazioni circa le tempistiche di esecuzione delle lavorazioni, deve evidenziarsi come la comunicazione del 19.05.2017, inoltrata dal difensore, contenga una diffida ad adempiere ed espressamente indichi il termine di tre giorni per la conferma dell'effettivo acquisto del gruppo motore da parte dell'appaltatrice, unitamente alla conferma della esecuzione delle lavorazioni concordate, prima di richiedere la risoluzione del contratto (intento ulteriormente confermato nella successiva comunicazione); - nell'ultima comunicazione, risalente al 14.07.2017, la stessa ### S.p.a. afferma di aver deciso di interrompere il rapporto a fronte della pretesa di altre somme da parte di ### nonostante la mancata esecuzione di talune lavorazioni; - sebbene la comunicazione del 14.7.2017 si concluda con la prospettazione alla committente di due soluzioni alternative tra loro (immediata riconsegna della imbarcazione nello stato di fatto, con successiva verifica dei rapporti dare-avere tra le parti/prosecuzione dei lavori con rimodulazione della relativa tempistica e revisione dei pagamenti), deve ritenersi che la volontà di risolvere il contratto fosse già stata chiaramente manifestata; - il contratto si è risolto per mutuo consenso delle parti, avendo l'appaltatore interrotto le lavorazioni a seguito della interruzione dei pagamenti, ed essendo stata, da ultimo, la nave riconsegnata in data ###; - l'inadempimento dell'appaltatrice, alla luce di quanto accertato dal C.T.U., e, quindi, della differenza di valore fra le lavorazioni eseguite e quelle contabilizzate, rispetto al valore integrale della commessa, nonché alla luce della tempistica stimata per la conclusione dell'appalto, non appare, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 1460 c.c., di gravità tale da giustificare la sospensione dei pagamenti; - pertanto, pur dovendosi revocare il decreto ingiuntivo opposto, essendo pacifico l'avvenuto pagamento da parte di ### S.p.a., della somma di € 1.333.580,00 (al netto di I.V.A.), deve ritenersi ulteriormente dovuta la somma di € 218.170,00 oltre I.V.A., mentre non può ritenersi dovuta la penale contrattuale stabilita per il ritardo, dovendosi al contrario ritenere giustificata la sospensione delle lavorazioni a fronte della sospensione dei pagamenti, alla luce di quanto previsto dall'art. 3.4 del contratto di rimessaggio e refitting sottoscritto in data 7 dicembre 2015; - circa la debenza delle somme dovute a titolo di consuntivo servizi sino al 31.07.2018, e oggetto delle fatture n. 23 del 08.02.2018 per € 391.971,36, n. 112 del 29.06.2018 per € 46.030,00 e n. 122 del 31.07.2018 per € 8.369,20 emesse dalla ### s.r.l., si osserva quanto segue: dal documento n. 23 di parte opposta (comunicazione della ### S.r.l. del 17.09.2018), il quale non è stato contestato, e dalla ulteriore documentazione prodotta dalla ### & ### S.r.l., si evince come effettivamente vi fosse la volontà della appaltatrice di riconsegnare l'imbarcazione fin dal mese di gennaio 2018 (quando la ### S.p.a. aveva manifestato la volontà di programmare il ritiro dello scafo della nave, senza tuttavia far poi seguire attività tecnicamente valide per il ritiro della nave); - la consulenza tecnica di ufficio richiesta dalla parte opponente in ordine alla congruità dei prezzi applicati dalla opposta per i servizi di deposito, custodia e movimentazione della imbarcazione (costi di rimessaggio) non appare ammissibile, non essendovi specifiche contestazioni in ordine ai prezzi applicati; - dette somme, pertanto, appaiono effettivamente dovute; - atteso l'esito della controversia, le spese di lite devono essere compensate parzialmente nella misura di un terzo, con condanna della parte opponente a rifondere alla parte opposta i restanti due terzi. 
Proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di ### S.p.a. per i seguenti motivi: 1. Erronea valutazione dell'inadempimento grave di ### e delle misure in autotutela adottate da ### in corso di rapporto Il Tribunale di ### ha errato nel ritenere che il contratto si fosse risolto per mutuo consenso (evincendo tale volontà delle parti dallo scambio di corrispondenza) e che il periodo precedente la risoluzione fosse stato caratterizzato da una condotta di ### (la quale aveva sospeso il pagamento) non adeguatamente giustificata dall'inadempimento di ### In realtà, l'appaltatrice era gravemente in ritardo sia nei lavori, sia nella progettazione, sia nel disbrigo delle pratiche amministrative; a ciò si aggiunge l'inadempimento di obblighi/doveri di informazione. La conclusione cui è pervenuto il C.T.U. secondo la quale i lavori si sarebbero potuti concludere in tempo qualora fossero stati ripresi entro l'ultima settimana di luglio 2017 o, con doppi turni e lavoro nei giorni festivi, entro la prima settimana di ottobre 2017 non è condivisibile; in particolare, la possibilità di doppi turni lavorativi e di svolgere attività nei giorni festivi è una mera ipotesi di scuola avanzata dal perito. Ad ogni modo, non vi è prova che ### la quale aveva già accumulato del ritardo, avrebbe potuto svolgere/portare a termine i lavori rispettando quella tabella di marcia. Inoltre, proprio in merito al ritardo già accumulato da ### il C.T.U. è chiarissimo nel confermare la sostanza delle contestazioni stragiudiziali di ####.T.U. ha dato atto che i disegni della costruzione non erano tutti disponibili ed aggiornati e non erano stati tutti inviata al ### per le dovute attività. ###.T.U. ha poi affermato espressamente che le attività del cantiere a tale proposito erano in ritardo rispetto ai tempi ragionevolmente prevedibili.
Malgrado il suo palese inadempimento, ### & ### S.r.l. ha continuato a chiedere il pagamento di somme senza preoccuparsi di fornire chiarimenti o spiegazioni in riposta ai legittimi dubbi di ### S.p.a. e, anzi, ha cercato di addossare la colpa alla ### stessa. È evidente la grava violazione del dovere di eseguire il contratto secondo buona fede e correttezza. La sospensione dei pagamenti in autotutela operata da ### era pienamente legittima; 2. Erroneo titolo in base al quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto fra le parti (mutuo consenso anziché grave inadempimento di #### della corrispondenza intercorsa tra le parti appare forzata: la committente ### S.p.a. si è limitata a chiedere a ### di adeguarsi a SAL già pagati, ipotizzando soltanto in via alternativa e “residuale” la risoluzione del contratto. 
Il giudice ha errato nel ritenere che la volontà di ### S.p.a. fosse quella di sciogliersi dal contratto. Più precisamente, il giudice ha errato nell'individuare il momento in cui è avvenuta la risoluzione e, soprattutto, la parte alla quale deve essere addebitato l'inadempimento che ha condotto alla stessa. La risoluzione doveva essere dichiarata non per mutuo consenso, bensì per fatto e colpa esclusivi di ### 3. ### pronuncia di condanna nei confronti di ### a pagare a ### la somma di € 218.170: errata valutazione di fatto e pronuncia ultra petita ex art.  112 c.p.c. 
Quale che fosse il valore accertato dal C.T.U., per quella tranche di lavori ### S.p.a.  aveva già versato il corrispettivo, sulla base dei prezzi a suo tempo convenuti; dunque, la condanna di ### S.p.a. al pagamento di un'ulteriore somma è erronea e non giustificata in alcun modo. Il giudice di prime cure ha sottratto al valore così come accertato dal C.T.U. (pari ad € 1.551.750,00) la somma che si ritiene fosse già stata pagata da ### S.p.a. (€ 1.333.580,00, I.V.A. esclusa, con I.V.A. € 1.617.281,00). Il secondo dei due fattori presi a riferimento non è stato individuato correttamente. Come dimostrato da ### in corso di causa, infatti, l'ammontare totale dei pagamenti effettuati da essa non era pari ad € 1.617.281,00, bensì alla maggior somma di € 1.712.367,39, come emerge dall'estratto conto allegato dalla odierna appellante. Che a tanto ammontino i pagamenti effettuati da ### è stato tra l'altro confermato dalla stessa ### nella propria comparsa di risposta depositata nel procedimento R.G. 4212/2018. ### è palese e comporta serissime conseguenze per ### A prescindere da tale aspetto, è importante segnalare che nessuna domanda era stata proposta da ### in relazione ai lavori oggetto di indagine da parte del C.T.U.; il giudice di prime cure ha pertanto violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; 4. ### pronuncia di condanna nei confronti di ### per le somme di cui alle fatture nn. 23/2018, 112/2018 e 122/2018 Anche con riferimento a tali fatture, la decisione del Tribunale di ### è gravemente errata e comunque carente di motivazione. 
La fattura n. 23/2018 si riferisce non solo a costi di rimessaggio, bensì anche (e in gran parte) a lavori effettuati sull'imbarcazione. Fra i costi addebitati/servizi fatturati spiccano la sosta dell'imbarcazione sul piazzale del cantiere navale di ### & ### e le altre spese di rimessaggio relative al periodo antecedente all'insorgere del contenzioso, le quali, nei contratti, erano indicate come gratuite. ### ha ammesso che il corrispettivo per i lavori e gli interventi eseguiti sull'imbarcazione e richiamati nella fattura n. 23 dell'08/02/2018 avrebbe dovuto essere scontato rispetto al preventivo iniziale nel caso in cui i lavori commissionati fossero stati ultimati. Quindi, si tratta di somme che non erano dovute e il cui pagamento è stato richiesto per fini “vendicativi”, del tutto illegittimamente e senza alcun giustificativo. 
Inoltre, gli importi sono stati unilateralmente determinati e risultano assolutamente incongrui (non vi è prova che il “listino prezzi 2017” sia stato effettivamente applicato da ### né che ### S.p.a. l'avesse conosciuto e accettato). 
Quanto al corrispettivo per i servizi di rimessaggio successivi alla risoluzione del contratto pretesi da ### (fatture n. 112/2018 e n. 122/2018), essi non sono dovuti e, comunque, non lo sarebbero nella misura indicata. Anzitutto, ne era stata pattuita la gratuità, come si evince dagli allegati tecnici ai contratti. A ciò si aggiunga che il mancato ritiro della barca è da ricondursi esclusivamente alla mancanza di cooperazione da parte di ### In ogni caso, il fatto che sia stato occupato suolo del cantiere della ### durante il contenzioso (quindi anche durante le operazioni peritali espletate nell'ambito del procedimento di A.T.P.) non legittima certo quest'ultima ad applicare unilateralmente dei costi come se si trattasse di un corrispettivo concordato. Non è vero, come si scrive in sentenza, che le tariffe non erano state contestate; al contrario, esse sono state contestate da ### sia in via stragiudiziale sia giudizialmente, in modo circostanziato e specifico (allegando la perizia dell'### Sole). Il giudice di prime cure ha errato nel non disporre la C.T.U. richiesta da ### 5. Il danno subito da
La Corte di Appello, nel riformare la sentenza impugnata accertando che gravemente inadempiente rispetto agli impegni assunto fu ### (al punto da giustificare l'eccezione di inadempimento sollevata da ### nonché la successiva richiesta di risoluzione del contratto di quest'ultima), dovrà altresì riformare la pronuncia oggetto di gravame nella parte in cui non ha ritenuto dovuta la penale (di € 10.000,00 giornalieri, come previsto dall'art. 3 dell'accordo del giugno 2016) chiesta da ### a titolo di risarcimento del danno; 6. ### pronuncia di restituzione consequenziale alla revoca del decreto ingiuntivo n. 1340/2017 Il Tribunale ha correttamente revocato il decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale di ### tuttavia, non ha condannato ### a restituire le somme pagate da ### in esecuzione del provvedimento monitorio, come invece era stato dalla medesima richiesto con specifica domanda. La sentenza è stata quindi emessa in violazione dell'art. 112 c.p.c.  ### S.p.a. chiedeva di sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283 e 351, comma 2, c.p.c.. 
Si costituiva in giudizio ### & ### S.r.l. contestando i motivi di gravame e chiedendo il rigetto dell'appello per le seguenti ragioni: - ### S.p.a. ha fornito una rappresentazione dei fatti parziale al solo fine di indurre in errore il giudicante. La sentenza emessa dal Tribunale di ### in realtà, non presenta vizi logici e/o giuridici che possano giustificarne, anche solo parzialmente la riforma; - risulta documentalmente provato e non contestato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, avente ad oggetto il rimessaggio, refit e lavorazioni sul m/y “###” nei termini anche economici descritti in atti e richiamati in sentenza; - la stessa ### S.p.a., nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nel ricorso per A.T.P., riconosce espressamente come i lavori fossero stati verificati ed i SAL approvati e sottoscritti anche con riferimento ai valori economici degli stessi. Sulla base delle risultanze della CTU il Tribunale ha accertato l'esatto importo ancora dovuto da ### S.p.a., pari ad € 218.170,00; - il C.T.U. ha inoltre chiarito come la ### & ### S.r.l., se non fosse intervenuta la risoluzione unilaterale del contratto da parte della committente, sarebbe stata certamente in grado di ultimare i lavori nel rispetto delle tempistiche contrattualmente stabilite; - dal prospetto dei pagamenti depositato dalla odierna appellata, emerge chiaramente come al momento dell'ultimazione dei lavori di cui al SAL n. IX ed al netto dell'I.V.A., ### S.p.a. avesse corrisposto la complessiva somma di € 1.333.580,00 a fronte di lavori il cui valore economico, sempre al netto dell'I.V.A., è stato accertato dal C.T.U.  essere pari ad € 1.551.750,00. Nel prospetto di pagamento offerto in comunicazione da ### S.p.a. e riprodotto a pag. 28 dell'atto di appello figura anche l'importo di € 70.000,00 di cui alla fattura n. 201/2015 (ragione per cui la committente sostiene di aver pagato, al SAL n. IX ed al netto dell'I.V.A., complessivi € 1.403.579,83). Tale somma, tuttavia, era stata versata al momento della firma del contratto e concordemente individuata quale acconto sul corrispettivo finale e non quale corrispettivo per i singoli stati di avanzamento lavori; - non è in alcun modo contestata la corretta esecuzione dei lavori oggetto del contratto, non solo fino al ### ma anche in relazione ai successivi ### e XI; nessun vizio è stato mai denunciato. Non si comprende il motivo per il quale la società armatrice abbia deciso di interrompere i pagamenti e giungere alla risoluzione del contratto; - il capo della sentenza laddove si afferma che ### S.p.a. ha risolto immotivatamente il contratto di refitting appare corretto e ineccepibile; l'asserito, ma non provato, inadempimento contrattuale da parte di ### & ### S.r.l. non si sarebbe potuto in ogni caso giuridicamente qualificare quale “grave inadempimento”; - risulta documentalmente provato che ### S.p.a.: dopo aver deciso di interrompere i pagamenti e di porre fine al rapporto contrattuale, lasciò l'imbarcazione all'interno del cantiere navale dal mese di febbraio del 2017; nel mese di gennaio del 2018 prese contatti con la ### & ### S.r.l. manifestando la propria volontà di ritirare lo scafo dell'imbarcazione; successivamente non dette seguito a tale manifestazione d'intenti. Dal canto suo, invece, la ### si è immediatamente dichiarata disponibile alla riconsegna dell'imbarcazione, limitandosi a chiedere indicazioni circa le modalità del ritiro. È del tutto inverosimile l'affermazione di controparte secondo la quale la nave avrebbe potuto essere caricata su un camion per il trasporto e secondo cui la ### si sarebbe opposta alla consegna della stessa. 
Le dimensioni dello scafo, di oltre 30 metri, non avrebbero mai potuto consentirne il trasporto su gomma. Solo in data ###, la ### S.r.l., quale mandataria della ### S.p.a., comunicò alla ### & ### S.r.l. di avere ricevuto incarico dalla odierna appellante di occuparsi del ritiro dell'imbarcazione, chiedendo un incontro al fine di stabilire le complesse operazioni ed ulteriori lavorazioni necessarie per il trasporto della nave; lo scafo venne quindi ritirato senza alcuna opposizione da parte della ### & ### S.r.l., successivamente all'esecuzione dei lavori necessari per consentire la galleggiabilità dello stesso, per essere quindi infine trasportato via mare presso il cantiere nel golfo di ### in data ###; - non si comprende per quale motivo ### a seguito della risoluzione unilaterale del contratto, avrebbe dovuto “ospitare” e “mantenere”/custodire l'imbarcazione dell'appellante, curandone la gestione ordinaria, senza essere retribuita. ### di controparte secondo la quale tali servizi rientravano nell'ambito delle prestazioni “gratuite” comprese nel contratto è errata, fuorviante e illogica. ### S.p.a. si è limitata a lamentare l'eccessività dei costi e delle tariffe applicate, le quali, in realtà, non sono state arbitrariamente determinate e, anzi, sono conformi al listino prezzi adottato di consueto da ### con tutti i clienti; - la fattura n. 31/2018 emessa da ### S.p.a. (penale per ritardo nella consegna dell'imbarcazione riferita al periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018) non è mai stata inviata a ### & ### S.r.l., bensì direttamente azionata in via monitoria. Correttamente le penali non sono state ritenute applicabili per assenza di profili di responsabilità da inadempimento contrattuale ascrivibili a ### il ritardo è imputabile esclusivamente all'inerzia della stessa ### S.p.a.. Le lagnanze dell'odierna appellante appaiono altresì infondate alla luce delle previsioni contrattuali (v. art. 3.4 del contratto di rimessaggio e refitting sottoscritto in data ### e art.  3.3. dell'addendum al contratto sottoscritto in data ###, dal quale si evince che, in ogni caso, la somma massima che può essere pretesa a titolo di penale ammonta a complessivi € 300.000,00). 
Con decreto del 29.05.2022, la ### rigettava l'istanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### avanzata da ### S.p.a.. A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 17.06.2022, la Corte, letti gli atti e all'esito della discussione nel contraddittorio tra le parti, con ordinanza emessa in pari data, sospendeva la provvisoria esecutività della pronuncia a condizione della prestazione, da parte di ### S.p.a., di cauzione nella forma di garanzia a prima richiesta di primario istituto assicurativo o bancario per un importo pari alla metà della somma di cui alla sentenza, comprese le spese legali, da depositarsi in ### entro 20 giorni. In data ###, a seguito della concessione di proroga del termine precedentemente assegnatole e ottenuta l'autorizzazione a prestare la cauzione secondo le modalità previste tipicamente dall'art.  86 disp. att. c.p.c. (cfr. decreto del 18.07.2022), parte appellante depositava l'originale di assegno circolare n. (904) 6080979279 emesso il ###, tratto sulla ### dei ### di ### S.p.a. e intestato a ### & ### S.r.l. per € 380.000,00. 
Con ordinanza del 18.10.2022, la Corte disponeva la riunione alla causa n. R.G.  694/2022 della causa n. R.G. 695/2022, pendente tra le medesime parti e avente ad oggetto appello proposto da ### S.p.a. avverso la sentenza n. 305/2022 emessa dal Tribunale di ### a definizione del giudizio n. R.G. 3256/2018, in data ### e pubblicata in data ###. Il procedimento di primo grado era stato introdotto da ### & ### S.r.l. al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito portato dalla fattura n. 21 del 2018 emessa da ### S.p.a., dell'importo di € 1.510.000,00 a titolo di “penale per mancata consegna imbarcazione” (trattasi della penale contrattualmente pattuita per il ritardo). ### S.p.a., costituendosi, aveva chiesto il rigetto della suddetta domanda di accertamento negativo, contestandone la fondatezza, e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la condanna dell'attrice al risarcimento del danno derivante dal suo grave inadempimento, corrispondente per l'appunto alla penale a suo tempo pattuita (addendum del 27.06.2016 all'originario contratto di appalto) e quantificato nella somma di € 1.510.000,00. Con motivazione in larga parte identica a quella addotta nella sentenza n. 304/2022, il Tribunale di ### aveva accolto la domanda di accertamento negativo proposta da ### & ### S.r.l. e, al contempo, aveva rigettato la domanda riconvenzionale avanzata da ### S.p.a., in quanto priva di fondamento, condannando altresì quest'ultima al rimborso delle spese di lite. ### S.p.a. aveva impugnato tale pronuncia evidenziando: come il giudice di prime cure abbia erroneamente valutato la portata dell'inadempimento di ### la quale era gravemente in ritardo sia nell'esecuzione dei lavori, sia nella progettazione, sia nel disbrigo della pratiche amministrative; come le risultanze della C.T.U. espletata nel procedimento di A.T.P. non deponessero a favore di ### (non vi è prova che ### la quale aveva accumulato un consistente ritardo, sarebbe stata effettivamente in grado di portare a termine i lavori nei tempi astrattamente indicati dal perito); come, in particolare, il conclamato ritardo di ### fosse stato accertato dallo stesso C.T.U. (v.  considerazioni in merito all'invio dei disegni della costruzione all'ente deputato alla verifica, il ###; come ### abbia palesemente violato il dovere di eseguire il contratto nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza; come sia stata pienamente legittima la sospensione dei pagamenti in autotutela; come siano stati pagati lavori inesistenti; come il giudice di prime cure abbia errato nel dichiarare la risoluzione del contratto per mutuo consenso anziché per fatto e colpa addebitabili esclusivamente a ### & ### S.r.l.; come il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere non dovuto il risarcimento del danno richiesto da ### S.p.a.  nell'ammontare predeterminato dalla penale pattuita.  ### & ### S.r.l. si era costituita in giudizio sottolineando, da un lato, l'oggettiva correttezza, sia da un punto di vista logico che da un punto di vista giuridico, della sentenza di primo grado e, dall'altro, la pretestuosità e l'infondatezza dei motivi di gravame. Nessuna responsabilità contrattuale è ascrivibile a ### per asseriti ritardi nell'ultimazione dei lavori e nella ###consegna dell'imbarcazione; erano assenti i presupposti per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite.  ### era disponibile per il ritiro da parte dell'armatrice sin dal mese di gennaio del 2018; l'omesso ritiro dello scafo è imputabile solo all'inerzia di ### S.p.a.. Ad ogni modo, in base all'art. 3.3. dell'addendum al contratto di rimessaggio e refitting del 27.06.2016, la penale massima che poteva essere pretesa per il ritardo ammontava ad € 300.000,00 (€ 10.000,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni). 
Con ricorso depositato in data ###, ### & ### S.r.l., attesa la notifica, eseguita nei suoi confronti da ### S.p.a., del decreto ingiuntivo 1409/2022 emesso dal Tribunale di ### in data ### (dichiarato esecutivo in data ###), avente ad oggetto la restituzione dell'importo di € 452.376,00, oltre interessi, discendente dalla revoca del decreto ingiuntivo n. 1340/2017 disposta con la sentenza n. 304/2022, e la successiva notifica di atto di precetto con il quale le veniva intimato il pagamento di complessivi € 681.798,80 nonché la contemporanea sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### chiedeva, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., di disporre, anche inaudita altera parte, il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili, crediti e somme di denaro di proprietà o comunque appartenenti/spettanti a ### S.p.a. fino a concorrenza dell'importo di € 1.000.000,00 o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia dalla Corte. ### sottolineava, in particolare, come la domanda restitutoria fosse già stata antecedentemente svolta nel presente procedimento di appello avverso la sentenza n. 304/2022; ### S.p.a. aveva dunque temerariamente duplicato la propria richiesta con conseguente rischio per ### di dover corrispondere due volte lo stesso importo per il medesimo titolo. Con decreto n. cronol.  1193/2023 del 05.04.2023 la Corte rigettava l'stanza di procedere ai sensi dell'art. 671 c.p.c. inaudita altera parte ritenendo opportuna la discussione nel contraddittorio tra le parti. In seguito, ### & ### atteso l'integrale accoglimento, da parte del Tribunale di ### (con sentenza n. 724/2023), dell'opposizione da ella proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1409/2022 e la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto nel frattempo notificatole disposta inaudita altera parte sempre dal Tribunale di ### (R.G. n. 1275/2023), dichiarava di rinunciare, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., agli atti del sub procedimento cautelare promosso in corso di causa (R.G. 694-2/2022), con richiesta alla Corte di dichiararne l'estinzione a spese compensate tra le parti. Vista l'accettazione della rinuncia da parte di ### S.p.a., la quale si associava alla richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali (cfr. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza dell'11.07.2023), la Corte, con ordinanza dell'11.07.2023, provvedeva in conformità. 
All'udienza del 17 settembre 2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le cause riunite venivano trattenute in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica MOTIVI DELLA DECISIONE Prima di procedere ad una più approfondita disamina dei motivi di impugnazione articolati da ### S.p.a., alla luce dei molteplici procedimenti, instaurati da entrambe le parti in lite, che sono stati riuniti in primo grado (nella causa n. R.G. 3956/2017, di più risalente iscrizione a ruolo, sono confluite le cause n. R.G. 4212/2018, 4465/2018, 4569/2018, 4767/2018 e 5278/2018) e della riunione altresì disposta da questa Corte (alla presente causa, come già riportato, è stata riunito il giudizio n. R.G. 695/2022), si ritiene utile e non superfluo individuare il thema decidendum in questa sede, il quale può essere sintetizzato come di seguito: - opposizione proposta da ### S.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 1340/2017 ottenuto da ### & ### S.r.l. per il pagamento di € 452.376,00, ossia la somma degli importi di cui alle fatture n. 104/2017 (S.A.L. n. 10 del mese di marzo 2017), n. 105/2017 (S.A.L. n. 11 del mese di aprile 2017) e n. 138/2017 (acquisto di nuovi motori dell'imbarcazione); - ammontare del corrispettivo effettivamente spettante all'appaltatrice ### & ### S.r.l. per le lavorazioni concretamente eseguite fino alla interruzione del rapporto; - domanda riconvenzionale proposta da ### S.p.a. di risoluzione del contratto di appalto (“contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse stipulato in data ###” e successive integrazioni/appendici) per grave inadempimento di ### & ### con conseguente domanda di risarcimento del danno, anziché per mutuo consenso; - debenza o meno delle somme di cui alle fatture n. 23/2018 (“### e ### M/Y ### non fatturati dal 20.11.2015 al 30.04.2017”), n. 112/2018, 122/2018 e n. 137/2018 (costi di rimessaggio della barca/tenuta dell'imbarcazione/custodia in cantiere per periodi successivi alla interruzione del rapporto contrattuale e, segnatamente, dal 15.01.2018 al 30.06.2018, dall'01.07.2018 al 31.07.2018 e dal 01.08.2018 al 30.09.2018), tutte emesse da ### & ### S.r.l., e, in caso di ritenuta debenza, congruità o meno delle stesse. In relazione a tutte le anzidette fatture, ### S.p.a. ha proposto domanda di accertamento negativo della debenza degli importi pretesi da controparte; in relazione alle fatture 23/2018 e 137/2018 ### ha ottenuto due distinti decreti ingiuntivi entrambi opposti da ### S.p.a.; in risposta alle domande di accertamento negativo di controparte e alle opposizioni a decreto ingiuntivo ### ha proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento delle somme di cui alle fatture. Quanto alle contrapposte domande incentrate sulla fattura n. 137/2018 si dirà tuttavia meglio infra; - opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo n. 1476/2018 ottenuto da ### S.p.a. per penale per mancata/ritardata consegna dell'imbarcazione (periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018) come da fattura n. 31/2018 di € 310.000,00; - domanda, proposta da ### & ### S.r.l., di accertamento negativo della debenza di somme a titolo di penale contrattuale per mancata/ritardata consegna dell'imbarcazione di cui alla fattura n. 21/2018 emessa da ### S.p.a.; - in generale, debenza o meno delle somme pretese da ### S.p.a. a titolo di penale contrattuale per ritardata/mancata consegna imbarcazione. 
Svolta questa premessa, i motivi di gravame di cui ai paragrafi 2.1. e 2.2. dell'atto di citazione in appello introduttivo del giudizio n. R.G. 694/2022 (cfr. pag. 20 e ss.) (i quali sono stati ritrasposti pressoché pedissequamente, sempre sub § 2.1. e 2.2., nell'atto di citazione in appello introduttivo della causa riunita n. R.G. 695/2022, cfr. pag. 16 e ss.) possono essere trattati congiuntamente.  ### S.p.a. il Tribunale di ### avrebbe errato nel ritenere il contratto già risolto da tempo per mutuo consenso - alla luce della corrispondenza intercorsa tra le parti tra il 19.04 e il ###, così come offerta in comunicazione - anziché per grave e colpevole inadempimento di ### & ### S.r.l.; il giudice di prime cure avrebbe altresì erroneamente valutato la condotta stragiudiziale di ### S.p.a., considerando ingiustificate quelle che in realtà erano misure/rimedi in autotutela legittimate per l'appunto dall'inadempimento di controparte. 
Le doglianze sono infondate. 
Nella comunicazione datata 22.05.2017, inviata dall'Avv. ### per conto di ### S.p.a., a ### a mezzo P.E.C., in data ###, oltre a ribadire le contestazioni già mosse con la precedente missiva del 19.05.2017 in relazione ad asseriti ritardi nell'esecuzione dei lavori e a presunti vizi e difformità delle opere e ad opporre un fermo rifiuto a fronte della richiesta di controparte di provvedere al pagamento del ### il legale informava di aver già ricevuto mandato dalla propria cliente di agire a tutela della medesima tanto in sede ###sede penale, richiamando peraltro il già indicato (sempre nella missiva del 19.05.2017) termine di tre giorni decorso il quale, come preannunciato, ### S.p.a. avrebbe provveduto ad adire l'autorità giudiziaria per la risoluzione del contratto e per il risarcimento dei danni subiti. La prospettazione all'appaltatrice, da parte di ### S.p.a., di un'alternativa (tra la riconsegna del bene nello stato di fatto in cui si trovava con verifica, in un successivo momento, del dare-avere tra le parti, anche mediante l'ausilio di rispettivi tecnici, e la prosecuzione dei lavori, ma con revisione dei pagamenti/SAL e con garanzia circa la correttezza dell'esecuzione e la data di consegna) a chiusura della lettera a firma del #### inviata in data ###, non elimina di per sé la crescente conflittualità tra i soggetti, già chiaramente emersa e divenuta evidentemente insanabile, soprattutto dal punto di vista dell'odierna appellante, come palesato dall'inequivocabile tenore letterale dell'affermazione della committente “Non essendovi dichiarati disponibili, ma pretendendo altre somme, a fronte di esecuzioni mancanti, che vi impegnavate a fare, ho deciso l'interruzione del rapporto” e dalle plurime, contrapposte iniziative giudiziarie successivamente intraprese. Oltretutto, nel messaggio di posta elettronica ordinaria inviato, sempre in data ### (poche ore prima della risposta di ### S.p.a.), da ### di ### & ### S.r.l. al #### di ### S.p.a., l'appaltatrice così si esprimeva: “a seguito della riunione di lunedì 10 luglio u.s. devo purtroppo prendere atto che non esiste da parte sua la volontà di risolvere la situazione del ### Raphael”, “### e XI di Marzo e Aprile non sono stati ancora pagati, così come non è stato onorato il pagamento della tranche di acconto di Giugno dei motori Caterpillar…A questo punto ci troviamo costretti a sospendere le lavorazioni…”, “### dott. ### non riesco a comprendere perché a fronte della nostra più ampia disponibilità nel cercare di risolvere la situazione del ### in modo non conflittuale, nonostante lei abbia deciso di portare via la barca dal nostro cantiere e finirla da un'altra parte con altre ### non ci sia la stessa volontà di risolvere la situazione…”.  ###, fornita dal giudice di prime cure, della sopramenzionata corrispondenza appare, dunque, corretta e immune da vizi. 
Questa Corte giudica parimenti corretto il ragionamento operato dal primo giudice laddove egli, muovendo dalle risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata nell'ambito del procedimento di A.T.P. n. 3840/2017 R.G., è giunto alla conclusione secondo cui l'inadempimento dell'appaltatrice non era di gravità tale da giustificare la sospensione dei pagamenti da parte di ### S.p.a. e, più in generale, la scelta di quest'ultima di sciogliere il vincolo contrattuale. 
Ad opinione di ### S.p.a., ### & ### S.r.l. non sarebbe mai stata in grado di portare a termine i lavori e di riconsegnare l'imbarcazione con le modifiche completate entro il ### o, comunque, entro il termine, qualificato come perentorio ed essenziale, del 30.01.2018 (v. art. 3 dell' “### al contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse stipulato in data ###” del 27.06.2016); tale convinzione è risultata smentita dall'esito delle indagini peritali svolte dall'#####.T.U. incaricato è pervenuto, infatti, alla conclusione per cui il cantiere avrebbe avuto la possibilità di completare i lavori residui se avesse ripreso l'esecuzione delle opere nel periodo che va dall'inizio dell'ultima settimana di luglio del 2017 (prendendo in considerazione esclusivamente le settimane lavorative e stimando in 25 settimane lavorative - all'incirca la media tra le 20 settimane indicate dal C.T.P.  di ### & ### S.r.l. e le 32 settimane indicate dal C.T.P. di ### S.p.a. - il tempo necessario per il completamento dei lavori rimanenti individuati) alla prima settimana di ottobre del 2017 (adottando doppi turni di lavoro e lavorando nei giorni festivi, con conseguente riduzione del numero di settimane necessarie a 14, valutando un aumento prudenziale della produttività del 30%). Quanto alla possibilità di portare a termine le opere riprendendo le lavorazioni al più tardi la prima settimana di ottobre del 2017 a condizione di ricorrere al lavoro straordinario nei giorni festivi, diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, non si tratta di una mera “ipotesi di scuola” avanzata in via del tutto autonoma dal C.T.U. (v. pag. 21 dell'atto di citazione in appello), bensì, come evidenziato dallo stesso perito a pag. 60 dell'elaborato in risposta alle osservazioni del C.T.P. di ### S.p.a., di una eventualità del tutto percorribile a prescindere dai maggiori costi che essa ovviamente avrebbe comportato. 
Inoltre, si tratta, a ben vedere, dell'ipotesi “limite”, opportunamente contemplata dall'esperto in aggiunta alla soluzione - senza alcun dubbio più agevolmente praticabile - del lavoro solo in orari e giorni ordinari, con ripresa delle lavorazioni dall'ultima settimana di luglio del 2017. 
Pur ammettendo che ### & ### S.r.l. avesse accumulato un certo ritardo (preme in ogni caso rimarcare, a confutazione di quanto affermato dal ### S.p.a., che il C.T.U., laddove, a pag. 37 della relazione, afferma che «anche le attività del cantiere a tale proposito erano in ritardo rispetto ai tempi ragionevolmente prevedibili per tali attività», si riferisce esclusivamente alla predisposizione e all'aggiornamento dei disegni esecutivi della costruzione e all'invio dei medesimi al ###, da tale circostanza non discende automaticamente e ineluttabilmente - come parrebbe sostenere l'odierna appellante - che l'appaltatrice non sarebbe mai riuscita, ove il rapporto fosse proseguito, a rispettare la tabella di marcia e, soprattutto, a rimettersi in pari esaurendo l'intervento di rebuilt dell'imbarcazione entro la scadenza pattuita. 
Giova ad ogni modo rammentare il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di eccezione di inadempimento a mente del quale «il giudice di merito deve verificare se la controparte sia incorsa in un inadempimento attuale e concreto, non rilevando la mera eventualità di un inadempimento potenziale ovvero solo futuro e soggettivamente già paventato dalla parte che propone l'eccezione» (così Cass. civ., Sez. III, ord. 18 febbraio 2025, n. 4134).  ###.T.U. era stato altresì demandato il compito di determinare il valore dei lavori eseguiti da ### & ### S.r.l.. ### ha quantificato il valore complessivo di forniture e lavorazioni effettuate in € 1.551.750,00 (somma da intendersi al netto dell'I.V.A.), laddove i ### di ### S.p.a. e ### & ### S.r.l. avevano stimato, rispettivamente, un valore di € 1.472.275,00 e un valore di € 1.641.075,00. Dunque, come giustamente sottolineato dal giudice di prime cure, «il valore stimato dal c.t.u. non si discosta in maniera rilevante dalle stime rispettivamente elaborate dai c.t.p. […] e, comunque, costituisce valore sostanzialmente mediano rispetto alle rispettive stime» (pag. 5 e pag. 6 della sentenza). 
Come si evince dalla relazione depositata, il perito ha valutato la percentuale di stato di avanzamento per ciascuna voce, contenuta nel ### relativa alle forniture e alle lavorazioni «che sono state individuate come eseguite alla data di inizio della procedura di atp» (pag. 42 dell'elaborato); «le operazioni peritali - come ulteriormente puntualizzato dall'#### a pag. 56 e a pag. 57 della relazione, in riposta alle osservazioni del C.T.P. di ### S.p.a. - hanno potuto…appurare lo stato di avanzamento maturato alla fine dell'ottobre 2017 e si sono riferite alle voci del ### che saranno le stesse dei ### e XI…». Lo scarto tra il valore delle lavorazioni materialmente svolte così come accertato in sede di operazioni peritali e la cifra totale corrisposta da ### S.p.a. (sulla quale ci si soffermerà più approfonditamente infra) si rivela quindi contenuto. Se si considera: a) che l'ultima fattura saldata da ### S.p.a. (la n. 42/2017 del 10.03.2017) è quella che venne emessa da ### a fronte del SAL n. IX del 28.02.2017; b) che persino dal report dell'#### del 06.06.2017, prodotto dalla stessa ### S.p.a., emerge lo svolgimento di talune lavorazioni in epoca successiva al mese di febbraio del 2017 (nel suddetto report si dà atto che al 31.05/01.06.2017 erano «in fase di completamento le lavorazioni di carpenteria metallica, sia per quanto riguarda lo scafo che le sovrastrutture», che era «in fase di completamento l'assemblaggio del bulbo prodiero» e che era «in lavorazione la sede per montaggio portellone poppa»); c) che il C.T.U. ha esaminato lo stato di fatto in cui l'imbarcazione versava alla fine del mese di ottobre del 2017 (le operazioni peritali ebbero inizio, più precisamente, il ###), con la conseguenza che la somma di € 1.551.750,00 include giocoforza anche il valore di tali ulteriori lavorazioni, se ne deduce a fortiori l'esiguità della eventuale differenza tra il valore effettivo delle lavorazioni completate al mese di febbraio del 2017 e quanto contabilizzato/fatturato dalla società appellata sino a tale momento. In sintesi, il C.T.U. ha preso in considerazione solo le voci indicate nel SAL n. IX, mentre il valore da egli quantificato è comprensivo di lavorazioni successive al suddetto ### Quanto appena osservato, in rapporto anche al valore integrale della commessa, impedisce di ravvisare un inadempimento dell'appaltatrice grave e tale da compromettere oggettivamente l'equilibrio sinallagmatico del contratto; il ricorso da parte di ### S.p.a. al rimedio in autotutela delineato dall'art. 1460 c.c., così come la sua scelta di porre fine precocemente al rapporto, non era perciò giustificato. 
Sebbene il dispositivo della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### sia carente di una espressa statuizione di rigetto della domanda, proposta da ### S.p.a., volta ad ottenere una pronuncia, avente natura costitutiva, di risoluzione del contratto di refit del 7.12.2015 (e delle modifiche/integrazioni ad esso apportate) per grave inadempimento di ### & ### S.r.l., l'accoglimento della suddetta domanda di risoluzione risulta ictu oculi incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia e con le argomentazioni in essa addotte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 7 aprile 2022, n. 11319). Dunque, la decisione adottata dal giudice di prime cure comporta indubbiamente una statuizione implicita di rigetto che, per le ragioni sopra esposte, deve trovare conferma. 
La censura di cui al paragrafo 2.3. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022 (pag. 26 e ss.), laddove ### S.p.a. lamenta una pronuncia ultrapetita, ossia in violazione dell'art. 112 c.p.c., da parte del giudice di prime cure, il quale avrebbe condannato l'odierna appellante a pagare in favore di ### la somma di € 218.170,00 oltre I.V.A. in assenza di una espressa domanda in tal senso da parte dell'appaltatrice, si mostra priva di pregio. 
È in effetti vero che ### & ### S.r.l. ha chiesto per la prima volta esplicitamente, «in denegata ipotesi», di «condannare la ### S.p.a. al pagamento delle somme ritenute di giustizia in relazione ai fatti di causa» soltanto con la propria comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. depositata in data ###, laddove, in precedenza, si era sempre limitata a chiedere il rigetto della domanda (rectius, dell'opposizione) proposta da ### S.p.a. e, per l'effetto, la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo n. 1340/2017 emesso dal Tribunale di ### Cionondimeno, occorre sottolineare che per pacifica giurisprudenza di legittimità «l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla; a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto» (ex multis, Cass. civ., Sez. VI-L, ord. 28 maggio 2019, n. 14486). 
Inoltre, la differenza tra la somma di € 1.551.750,00, che il C.T.U. ha identificato quale valore delle lavorazioni che risultavano eseguite alla fine del mese di ottobre del 2017 (le riunioni/i sopralluoghi presso il cantiere ebbero luogo, per l'appunto, a partire dal 24.10.2017), e quanto corrisposto da ### S.p.a. a ### & ### S.r.l. fino al SAL n. IX copre senza ombra di dubbio il corrispettivo dovuto per le opere/lavorazioni di cui ai successivi SAL n. X e n. XI, sulla base dei quali sono state emesse le fatture n. 104/2017 e n. 105/2017 poste a fondamento del ricorso per ingiunzione (si richiama quanto osservato supra a pag. 22).
Il giudice di prime cure, quindi, non ha contravvenuto al divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito. 
Tuttavia, per quel che concerne il secondo termine della operazione di sottrazione, ossia l'importo totale che ### S.p.a. avrebbe già corrisposto alla società appaltatrice fino al SAL n. IX, la sentenza del Tribunale di ### necessita di essere riformata. Il giudice di prime cure, in effetti, ha preso in considerazione l'allegato n. 7 al ricorso per ingiunzione di ### (documento denominato “### pagamenti Sal”). Trattasi di un file .pdf unilateralmente predisposto/formato dalla odierna appellata che riporta il totale pagato da ### S.p.a. (importo dei SAL da I a IX per complessivi € 1.333.580,00, e importo delle relative fatture, comprensivo di ### per complessivi € 1.617.281,00) e il totale ancora da pagare al 12.07.2017. ### S.p.a., dal canto suo, sostiene invece di aver pagato in favore di ### complessivi € 1.712.367,39 (€ 1.403.579,83 oltre I.V.A.), come da doc. 5 allegato all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (tabella riepilogativa dei pagamenti denominata “### SRL” accompagnata, tra l'altro, dalle fatture emesse da ### e dalle conferme di esecuzione dei bonifici e dalle distinte dei bonifici con apposizione di timbro “PAGATO”). 
Al di là delle rispettive deduzioni, questa Corte reputa che si debba avere riguardo esclusivamente ai pagamenti documentalmente provati, vale a dire i seguenti: - € 85.400,00 mediante bonifico con data valuta 14.12.2015, a saldo della fattura di ### n. 201 del 09.12.2015 (imponibile: € 70.000,00; v. infra a pag.  25); - € 183.000,00 mediante bonifico con data valuta 18.03.2016, a saldo della fattura di ### n. 52 del 15.03.2016 (imponibile: € 150.000,00); - € 18.666,50 mediante bonifico (data disposizione 09.08.2016, data di esecuzione 11.08.2016), a saldo della fattura di ### n. 147 dell'11.08.2016 (imponibile: € 15.300,00); - € 162.910,00 mediante bonifico (data esecuzione 20.09.2016 - data valuta beneficiario 21.09.2016) ed € 100.000,00, sempre mediante bonifico (data esecuzione 20.09.2016 - data valuta beneficiario 21.09.2016), a saldo della fattura di ### n. 153 del 06.09.2016 (imponibile: € 215.500,00); - € 11.590,00 mediante bonifico (data esecuzione 10.10.2016 - data valuta beneficiario 11.10.2016) a saldo della fattura di ### n. 165 del 06.10.2016 (imponibile: € 9.500,00); - € 150.000,00 mediante bonifico (data esecuzione 28.11.2016 - data valuta beneficiario 29.11.2016) ed € 151.486,40, sempre mediante bonifico (data esecuzione 07.12.2016 - data valuta beneficiario 08.12.2016), in acconto e a saldo della fattura di ### n. 172 del 02.11.2016 (imponibile: € 247.120,00); - € 166.652,00 mediante bonifico (data esecuzione 04.01.2017 - data valuta beneficiario 05.01.2017) a saldo delle fatture di ### n. 192 del 15.12.2016 (imponibile: € 59.900,00) e n. 1 del 03.01.2017 (imponibile: € 76.700,00); - € 118.584,00 mediante bonifico (data esecuzione 19.01.2017 - data valuta beneficiario 20.01.2017) a saldo della fattura di ### n. 2 del 03.01.2017 (imponibile: € 97.200,00); - € 200.000,00 mediante bonifico (data esecuzione 03.02.2017 - data valuta beneficiario 06.02.2017) ed € 87.005,00, sempre mediante bonifico (data esecuzione 03.02.2017 - data valuta beneficiario 06.02.2017), a saldo della fattura di ### n. 17 del 03.02.2017 (imponibile: € 235.250,00); - € 233.154,00 a saldo della fattura di ### n. 42 del 10.03.2017 (imponibile: € 191.109,84). 
Dunque, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo n. 1340/2017 già disposta dal giudice di prime cure, in parziale riforma, sul punto, della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di #### S.p.a. dovrà essere condannata a pagare a favore di ### & ### S.r.l. non la somma di € 218.170,00 (oltre I.V.A.), bensì la somma di € 184.170,16 (differenza tra € 1.551.750,00, somma, come si è già puntualizzato, da intendersi al netto dell'I.V.A., ed € 1.367.579,84, ossia il totale versato a titolo di imponibile da ### S.p.a.) oltre I.V.A. e oltre interessi legali dalla richiesta di pagamento al saldo. 
Quanto alla somma di € 70.000,00 (con I.V.A. € 85.400,00), non può che essere disattesa la tesi di ### & ### (v. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###), secondo cui la medesima non dovrebbe essere computata, trattandosi di acconto sul corrispettivo finale e non di corrispettivo per i singoli stati di avanzamento dei lavori; viceversa, sono da condividere le osservazioni in proposito di ### S.p.a.: come asserito da quest'ultima, la somma de qua è stata versata dalla committente e incassata dall'appaltatrice e deve senz'altro essere computata nel confronto tra il valore dei lavori eseguiti e quanto complessivamente pagato.
Prima di passare all'esame del motivo di gravame sub § 2.4. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022 (pag. 29 e ss.), conviene soffermarsi sulla censura di cui al paragrafo 2.5. del suddetto scritto difensivo (pag. 33 e ss.) - praticamente identica nella formulazione a quella sub § 2.3. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa riunita n. R.G. 695/2022 (pagg. 22-23) - per rilevarne l'infondatezza. Posto che, come già illustrato, non è emerso alcun grave inadempimento di ### & ### S.r.l. tale da giustificare l'exceptio inadimpleti contractus di ### S.p.a. (sostanziatasi nella sospensione dei pagamenti) e l'invocata pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto di appalto, gli importi pretesi dalla odierna appellante (in forza dell'art. 3 dell' “### al contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse stipulato in data ###” del 27.06.2016) a titolo di penale ex art. 1382 c.c. per il ritardo nella consegna dell'imbarcazione “### Raphael” devono ritenersi, in linea con la decisione del giudice di prime cure, non dovuti (specialmente alla luce della circostanza per cui, in caso di fisiologica prosecuzione del rapporto, ### avrebbe avuto la possibilità di riconsegnare l'imbarcazione finita entro la scadenza fissata). Il giudice di prime cure, tra l'altro, tanto nella sentenza n. 304/2022 quanto nella sentenza n. 305/2022, ha opportunamente richiamato l'attenzione sulla pattuizione di cui all'art. 3.4. del contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse del 07.12.2015, ove le parti avevano stabilito che «il ritardato o omesso pagamento anche di un solo “stato di avanzamento lavori” comporterà la sospensione dei lavori ed il conseguente slittamento della data di consegna prevista». Inoltre, si ritiene che l'invocazione e l'applicazione di una penale implichi la validità e, soprattutto, l'efficacia del contratto al quale la stessa accede (e del quale completa il contenuto sul piano delle conseguenze dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento); nel caso de quo, invece, il contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse (incluse le sue appendici/integrazioni) era già stato risolto da mesi e, dunque, non era più produttivo di effetti. 
Ne consegue, pertanto: - che deve essere confermata la sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, laddove ha rigettato la domanda di condanna al pagamento della penale contrattuale perché infondata. Deve ritenersi che tale statuizione del giudice di prime cure postuli e includa l'accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da ### & ### S.r.l. (R.G. 4767/2018) e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo 1476/2018 del 28.09.2018 emesso dal Tribunale di ### (R.G. 3821/2018) in data ### in favore di ### S.p.a. (“penale per mancata consegna dell'imbarcazione “### Raphael”, ex art. 3 appendice contratto di rimessaggio e refit per il periodo dal 01.08.2018 al 31.08.2018”, come da fattura n. 31/2018 del 31.08.2018 di € 310.000,00); - che deve essere confermata la sentenza n. 305/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, laddove ha accolto la domanda, proposta da ### & ### S.r.l., di accertamento dell'insussistenza e/o inesigibilità del credito portato dalla fattura n. 21/2018 del 30.06.2018 emessa da ### S.p.a., dell'importo di € 1.510.000,00 a titolo di “penale per mancata consegna imbarcazione “### Raphael”, ex art. 3 appendice contratto di rimessaggio e refit del 27.06.2016” e, al contempo, ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata da ### S.p.a. volta ad ottenere la condanna di ### & ### S.r.l. al risarcimento del danno derivante dal suo grave inadempimento, corrispondente alla penale a suo tempo pattuita (addendum del 27.06.2016 all'originario contratto di appalto) e quantificato nella somma di € 1.510.000,00. 
Venendo ora allo scrutinio della doglianza di cui al § 2.4. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022 R.G., ### S.p.a. coglie nel segno laddove afferma che la fattura n. 23 dell'08.02.2018 emessa da ### & ### S.r.l. (con descrizione “per imbarcazione “### Raphael” consuntivo servizi e lavori non fatturati dal 20/11/15 al 30/04/17”) si riferisce non solo a costi di rimessaggio/custodia/sosta, bensì anche a lavori effettuati sull'imbarcazione. Invero, nel documento allegato all'anzidetta fattura (e al quale la stessa rinvia), denominato “### e ### M/Y ### non fatturati dal 20-11-15 al 30-04-12” figurano voci quali: “### nuovo bulbo - comprende il taglio delle lamiere del bulbo attuale, la messa in luce della sua struttura resistente, la parzializzazione della vecchia struttura resistente per consentire l'aggancio della nuova struttura, il rivestimento finale delle nuove geometrie”, “Spostamento paratia di poppa locale motori” e “### e modifica tuga di prua, con realizzazione di nuovo manufatto, per alloggi cuscini prendisole”. 
Tali voci, così come quelle inerenti alla progettazione (es. “Progettazione nuovo blocco di poppa con poppa rovesciata e progettazione modifica parte poppiera del fly”), hanno senz'altro formato oggetto di indagine e valutazione da parte del C.T.U. Ing. ### nel contesto del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. R.G.  3840/2017 e i relativi costi devono intendersi inclusi nell'importo di € 1.551.750,00 individuato dall'esperto nel proprio elaborato (come si evince dalla relazione tecnica, il costo di costruzione - evidentemente da parte di ### & ### S.r.l.  - della parte di imbarcazione di nuova realizzazione concerne non solo il nesting, il registro di classifica, la carpenteria e le opere accessorie, ma anche la progettazione). 
Tali costi devono dunque essere espunti poiché già calcolati supra.  ### S.p.a. sottolinea come tra i costi elencati nel consuntivo spicchino quelli relativi alla sosta dell'imbarcazione sul piazzale del cantiere di ### nonché altre spese di rimessaggio «per il periodo precedente all'insorgere del contenzioso», le quali «nei contratti erano indicate come gratuite» (pag. 30 dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022). Dal canto suo, ### & ### S.r.l. definisce come «errata e fuorviante» l'affermazione di controparte «secondo la quale il corrispettivo richiesto per tali servizi sarebbe rientrato nell'ambito delle prestazioni “gratuite” comprese nel contratto» (pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### nella causa n. R.G. 694/2022). 
Conviene in primo luogo rimarcare che con il “### di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse” del 07.12.2015 le parti avevano convenuto che ### avrebbe provveduto «al ricovero dell'imbarcazione, al rimessaggio e alle lavorazioni, il tutto come espressamente indicato nell'allegato preventivo» (art. 2.1.); ebbene, nel “#### e ### - ### imbarcazioni” allegato al contratto l'ormeggio in darsena, lo stazionamento sul piazzale e lo stazionamento all'interno del capannone vengono chiaramente indicati come prestazioni/servizi gratuite/i. Dunque, posto che con la fattura n. 23 dell'08.02.2018 viene richiesto il corrispettivo per stazionamento/sosta/stoccaggio/occupazione di spazi avvenuti fino al 30.04.2017 (al massimo fino a tale data), ossia, in ogni caso, durante archi temporali nei quali il contratto era ancora valido ed efficace inter partes (l'interruzione del rapporto è infatti intervenuta nel mese di luglio del 2017) e attesa la gratuità degli anzidetti servizi come espressamente pattuita, a suo tempo, dalla committente e dall'appaltatrice, la pretesa creditoria della società odierna appellata si mostra infondata. 
Non si può trascurare quanto asserito dalla stessa ### & ### S.r.l.  a pag. 2 del ricorso per ingiunzione con il quale richiese in via monitoria (R.G.  4332/2018) il pagamento del corrispettivo per i lavori e gli interventi, previsti contrattualmente, da lei eseguiti dal 20.11.2015 al 30.04.2017, per complessivi € 391.971,36, come risultanti dalla fattura n. 23/2018 di cui si discute: «la ### & ### S.r.l., nel periodo nel quale il contratto di refitting era in essere non aveva fatturato i lavori e gli interventi eseguiti sull'imbarcazione e richiamati nella fattura n. 23 del 8/02/2018 in quanto ritenuti condizione necessaria per l'esecuzione del contratto medesimo, da scontare rispetto al preventivo iniziale, in caso gli interventi fossero stati ultimati, ma a fronte dell'unilaterale risoluzione contrattuale ed alla non ultimazione degli interventi concordati, la ricorrente ne richiede il pagamento». In sostanza, come osservato da ### S.p.a., la società odierna appellata pare asserire che la gratuità degli interventi e delle prestazioni di cui alla fattura n. 23/2018 fosse, per così dire, condizionata al buon esito del rapporto e alla ultimazione dei lavori concordati. 
In realtà, né nel testo dell'originario contratto di rimessaggio, refit e lavorazioni annesse del 07.12.2015, né nella successiva appendice del 27.06.2016, si rinviene una simile pattuizione, né ### & ### S.r.l. ha assolto aliunde l'onere probatorio su di lei gravante (cfr. comparsa conclusionale depositata da ### S.p.a. in data ###, a pag. 10: «### ha agito come se i corrispettivi convenuti fossero sottoposti a una condizione di buon esito del lavoro e da “scontare” solo nel caso in cui i lavori fossero finiti; tuttavia una pattuizione di questo tipo non c'è mai stata fra le parti. Quelle somme non erano dovute a priori; non c'era da nessuna parte una condizione per la quale i servizi mutavano da titolo gratuito a oneroso»). 
Pertanto, in riforma della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### - da un lato, deve trovare accoglimento la domanda di ### S.p.a. volta a far dichiarare ed accertare l'inesistenza e l'inesigibilità della richiesta di pagamento avanzata da ### & ### S.r.l. nei confronti della odierna appellante con riferimento agli importi di cui alla fattura n. 23 dell'08.02.2018 (€ 391.971,36, di cui € 321.288,00 a titolo di imponibile ed € 70.683,36 per I.V.A.  al 22%); - dall'altro, deve essere accolta l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da ### S.p.a. (R.G. 4569/2018) avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di ### 1577/2018 del 16.10.2018 (emesso il ###) ottenuto da ### & ### S.r.l. per l'appunto in relazione alle somme indicate nella fattura n. 23/2018, con conseguente revoca del suddetto provvedimento monitorio. 
A conclusioni divergenti si perviene, invece, in relazione alla spettanza o meno degli importi di cui alle fatture n. 112/2018 e n. 122/2018 (cfr. § 2.4.3. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022). 
In primis, si evidenzia che i suddetti documenti fiscali/commerciali riguardano il corrispettivo per i servizi di rimessaggio (sosta dell'imbarcazione sul piazzale, stoccaggio in container, occupazione suolo per hangar 6x6 mt ecc.) resi da ### & ### S.r.l., rispettivamente, nel periodo che va dal 15.01.2018 al 30.06.2018 e nel mese di luglio del 2018 (01.07.2018-31.07.2018), dunque in epoca successiva alla definitiva interruzione del rapporto e al venir meno del vincolo negoziale (e all'insorgere del contenzioso tra le parti), con la conseguenza che la gratuità dei medesimi sulla base degli «allegati tecnici ai contratti» non può certamente essere invocata.  ### ribadisce che «la colpa del mancato ritiro della barca è stata dovuta alla mancanza di cooperazione da parte di ### (pag. 32 dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022). Posto che il C.T.U. Ing. ### dichiarò la fine degli accertamenti a bordo della nave e acconsentì affinché la medesima tornasse nella materiale disponibilità degli aventi diritto con messaggio P.E.C. del 06.08.2018 e che le fatture oggetto di contestazione si riferiscono, dunque, a periodi antecedenti il suddetto “via libera”, ogni considerazione in merito ad una presunta condotta non collaborativa da parte dell'appaltatrice risulta, relativamente alla pretesa creditoria di cui si discute in questo momento, inconferente; l'imbarcazione, almeno fino al 06.08.2018, era in ogni caso inamovibile. Del resto, è la stessa ### S.p.a. a sottolineare che «l'imbarcazione è stata lasciata, su accordo delle parti, presso il cantiere di ### per l'espletamento delle operazioni peritali in pendenza di ATP e non poteva essere ritirata prima del “nullaosta” del ### (comparsa conclusionale depositata da ### S.p.a. in data ###, pag. 10 e pag. 11). 
Sopra ogni altra cosa, non si può ignorare che il procedimento di A.T.P. ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. n. 3840/2017 R.G. era pur sempre stato promosso da ### S.p.a. e che gli esiti del medesimo si sono rivelati pressoché totalmente sfavorevoli/negativi per la parte istante. 
Dunque, ### S.p.a. non poteva (e non può tuttora) pretendere che ### & ### S.r.l. ospitasse e manutenesse l'imbarcazione di sua proprietà, curandone la custodia con gestione ordinaria, gratuitamente (per quel che concerne l'impatto dell'imbarcazione sui luoghi del cantiere, giova riportare quanto scritto dal C.T.U. Ing.  ### a pag. 40 e pag. 41 del proprio elaborato: «al momento del nostro primo intervento presso lo stabilimento della 7### di ### la nave si trovava a secco all'interno del capannone, posizionata nell'angolo ### - ### dello stesso. È stato effettuato rilievo dell'area di proiezione a terra dell'unità, rilevando una superficie impegnata (compresi corridoi a pareti) di circa mq 440, su una superficie coperta (utile per posizionamento navi) del capannone di circa mq 2.700. In occasione della seconda riunione per accertamenti, la nave si trovava a secco su piazzale esterno del cantiere, in prossimità del ### dei ### dove occupava (compresa impalcatura per accesso a bordo e corridoi laterali per ispezioni) una superficie di circa mq 550, su una superficie di banchina (della zona antistante il cantiere) e di piazzale del capannone di circa mq 4.800 + 3.900. Nel corso dei successivi accessi a bordo della nave, questa era interamente coperta con intelaiatura in tubi pvc e telo plastico termoretraibile»). 
In definitiva, i costi indubbiamente sostenuti da ### & ### S.r.l.  per il rimessaggio, per lo stazionamento presso il cantiere (all'interno di capannone o sul piazzale esterno), la custodia e la manutenzione ordinaria dell'imbarcazione e lo stoccaggio dei materiali nei periodi cui si riferiscono le fatture n. 112 e n. 122 del 2018 devono essere posti a carico di ### S.p.a. (così come le spese della C.T.U. espletata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo), seppur non a titolo di corrispettivo contrattuale. 
Circa il quantum debeatur, secondo ### S.p.a. i prezzi applicati da controparte sarebbero comunque non congrui. La non congruità dei costi così come fatturati - continua l'appellante - avrebbe potuto essere facilmente accertata mediante una C.T.U.  ad hoc, la quale, invece, non è stata disposta in primo grado «sull'erronea considerazione, riportata in sentenza, di una mancanza di contestazione specifica da parte di ### che invece aveva contestato i prezzi e allegato l'apposita perizia dell'### Sole» (pag. 33 dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G.  694/2022). Si rileva che, con missive del 02.07.2018 e del 31.07.2018 (prodotte come doc. 12 e come doc. 14 in allegato all'atto di citazione introduttivo della causa n. R.G.  4212/2018), ### S.p.a., per il tramite del proprio legale (Avv. ###, nel contestare «integralmente» il contenuto delle fatture n. 112/2018 e n. 122/2018, si limitò ad eccepire che gli importi previsti nei due documenti contabili erano stati unilateralmente determinati da ### e che non esisteva alcuna pattuizione contrattuale che legittimasse e giustificasse le somme addebitate. ### appellante produsse altresì perizia stragiudiziale di proprio tecnico di fiducia (l'### navale e meccanico ### nella quale, in relazione alle voci di cui alle fatture nn. 5 e 23/2018, si evidenziava come il valore medio della percentuale di superamento dei prezzi di mercato fosse del +50%, con picchi del +186%/+290%. Al tempo stesso, si precisava che le punte di deviazione massima del prezzo conteggiato rispetto al prezzo di mercato riguardavano le lavorazioni, mentre i costi della logistica di cantiere e dei servizi erano «per lo più congrui o poco superiori a quelli di mercato». 
Ad ogni modo, già con l'atto di gravame, ### S.p.a. ha evidenziato che in un altro processo pendente in primo grado dinanzi al Tribunale di ### (R.G. 1463/2018), avente ad oggetto opposizione proposta dalla stessa ### S.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 321/2018, richiesto ed ottenuto da ### in forza della fattura n. 5 del 10.01.2018, sempre relativa a costi per servizi di rimessaggio, occupazione di spazi/suolo, sosta ecc. (fino al 15.01.2018), è stata disposta consulenza tecnica di ufficio volta proprio ad accertare la congruità o meno dei prezzi di cui alla fattura rispetto a quelli usuali di mercato dell'epoca. 
Con l'ordinanza emessa in data ### con la quale aveva sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### questa Corte aveva per l'appunto invitato le parti a documentare lo stato delle C.T.U. disposte in procedimenti paralleli. In ottemperanza a tale invito, con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 18.10.2022 (depositate in data ###), parte appellante ha provveduto ad offrire in comunicazione la relazione depositata, nell'ambito del giudizio di primo grado n. R.G. 1463/2018, dal C.T.U. incaricato #### Atteso che l'elencazione dei mezzi di prova contenuta nel ### di procedura civile non è da considerarsi un numerus clausus e, dunque, tassativa, sono senz'altro ammissibili le c.d. prove atipiche, la cui efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 13 dicembre 2019, n. ###, la quale richiama Cass. civ., Sez. III, sent. 14 maggio 2013, n. 11555: «il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito", trovando tale principio fondamento "nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto; nella assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altre; nell'unità della giurisdizione" e "nel principio di economia processuale funzionalizzato alla ragionevole durata, prescritta dall'art. 111 Cost.”»). Una perizia, come quella in esame, resa in altro procedimento civile intercorso fra le stesse parti rientra senz'altro in questa categoria e può essere posta a base della presente decisione, senza che sia configurabile la violazione del principio sancito dall'art. 101 c.p.c., «dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale» (così Cass. civ., Sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947). 
Dal momento che le voci indicate nelle fatture n. 112 e n. 122 del 2018 compaiono tutte anche nella fattura n. 5 del 2018, oggetto delle indagini peritali condotte dall'#### (la voce “sosta sul piazzale” di cui alle fatture n. 112 e n. 122 del 2018 deve ritenersi corrispondente alla voce “rimessaggio aperto” che figura nella fattura n. 5 del 2018), queste Corte, alla luce delle considerazioni svolte poc'anzi, ritiene di poter impiegare le valutazioni del suddetto esperto quale parametro di calcolo.  ### temporale totale in riferimento al quale ### pretende il pagamento del costo dei servizi è di 6 mesi e mezzo (da metà gennaio a tutto il mese di luglio del 2018). 
Per il rimessaggio all'aperto, il C.T.U. Ing. ### ha reputato corretto un prezzo di € 10,00 (oltre I.V.A.) al m² per mese. Quanto al numero di metri quadri da assumere come fattore della moltiplicazione, si ritiene di dover prendere in considerazione la media tra la superficie occupata sul piazzale esterno così come calcolata dall'#### (550 m²) e l'impronta a terra individuata dall'#### (442 m²), ossia 496 m². 
Si otterrebbe, dunque, un prezzo congruo per l'intero periodo di tempo in questione di € 32.240,00 (oltre I.V.A.). ### & ### S.r.l. ha fatturato, nel complesso, una cifra inferiore, pari ad € 31.200,00 oltre I.V.A. (€ 26.400,00 + I.V.A.  come da fattura n. 112/2018 ed € 4.800,00 + I.V.A. come da fattura n. 122/2018), quest'ultimo importo deve giudicarsi senz'altro legittimamente richiesto dalla società odierna appellata e dovuto da ### S.p.a.. 
Per quanto riguarda la sosta di n. 2 moto d'acqua, il C.T.U. Ing. ### ha considerato 10 m² di occupazione ad un prezzo mensile di 25,00 €/m² (entrambi i ### hanno concordato con il C.T.U. in merito a tale valutazione). Si otterrebbe, quindi, un prezzo congruo per l'intero periodo di tempo in questione di € 1.625,00 (oltre I.V.A.), a fronte di una cifra superiore fatturata, nel complesso, da ### pari ad € 1.950,00 oltre I.V.A. (€ 1.650,00 + I.V.A. come da fattura n. 112/2018 ed € 300,00 + I.V.A. come da fattura n. 122/2018). 
Per quel che concerne lo stoccaggio nel container da 20” n. 1 e nel container da 20” 2 (comprensivo di noleggio e occupazione di spazio sul piazzale), il C.T.U. Ing. ### ha preso in considerazione un costo di € 450,00 al mese (media tra i prezzi comunemente applicati, i quali oscillano, per l'appunto, tra € 400,00 ed € 500,00 al mese). Nel caso di specie, si otterrebbe, quindi, un prezzo congruo per l'intero periodo di tempo in questione pari ad € 2.925,00 oltre I.V.A. per ciascun container, laddove, invece, ### & ### S.r.l. ha fatturato, nel complesso, € 2.730,00 oltre I.V.A. per ciascun container (€ 2.310,00 + I.V.A. come da fattura n. 112/2018 ed € 420,00 + I.V.A. come da fattura n. 122/2018). Gli importi contabilizzati in relazione alla suddetta voce devono perciò ritenersi legittimamente pretesi da ### e dovuti da ### S.p.a.. ### allo spazio occupato all'interno del capannone per lo stoccaggio dei materiali (25 m²) il C.T.U. Ing. ### ha individuato un prezzo di € 22,00/m² al mese («adatto ad aree complessive ridotte per questo utilizzo»). Nel caso di specie si otterrebbe, pertanto, un prezzo congruo per l'intero periodo di tempo in questione pari ad € 3.575,00 oltre I.V.A. ### & ### S.r.l. ha fatturato, nel complesso, una cifra inferiore, pari ad € 3.250,00 oltre I.V.A. (€ 2.750,00 + I.V.A. come da fattura n. 112/2018 ed € 500,00 + I.V.A. come da fattura n. 122/2018), quest'ultimo importo deve giudicarsi senz'altro legittimamente richiesto dalla società odierna appellata e dovuto da ### S.p.a.. 
In merito, infine, alla occupazione del suolo per hangar 6x6 mt (dunque, 36 m²), il C.T.U. Ing. ### ha stimato in costo pari ad € 792,00 oltre I.V.A. al mese (€ 22,00 /m² al mese). Nel caso di specie si otterrebbe, pertanto, un prezzo congruo per l'intero periodo di tempo in questione pari ad € 5.148,00. ### & ### S.r.l., dal canto suo, ha fatturo, nel complesso, un importo assai inferiore, pari ad € 2.730,00 oltre I.V.A. (€ 2.310,00 + I.V.A. come da fattura n. 112/2018 ed € 420,00 + I.V.A.  come da fattura n. 122/2018). Quest'ultimo importo deve giudicarsi senz'altro legittimamente richiesto dalla società odierna appellata e dovuto da ### S.p.a.. 
In conclusione, in parziale riforma, sul punto, della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### in relazione ai servizi di rimessaggio/stazionamento/custodia/sosta ecc. resi nel periodo che va dalla metà di gennaio alla fine del mese di luglio del 2018, ### S.p.a.  dovrà essere condannata al pagamento, a favore di ### & ### S.r.l., della complessiva somma di € 44.265,00 oltre I.V.A. (in luogo della somma di € 44.590,00 oltre I.V.A.) oltre interessi dalle richieste di pagamento sino al saldo), di cui: - € 31.200,00 oltre I.V.A. per la sosta dell'imbarcazione sul piazzale/rimessaggio all'aperto; - € 1.625,00 oltre I.V.A. per la sosta di n. 2 moto d'acqua; - € 2.730,00 oltre I.V.A. per noleggio e occupazione spazio su piazzale container da 20” - container n. 1; - € 2.730 oltre I.V.A. per noleggio e occupazione spazio su piazzale container da 20” - container n. 2; - € 3.250,00 oltre I.V.A. per spazio occupato all'intero del capannone (25 m²) per stoccaggio materiali; - € 2.730,00 oltre I.V.A. per occupazione suolo per hangar 6x6 mt.
In ordine alla fattura n. 137 dell'11.10.2018 (dell'importo di € 16.738,40 omnia), emessa da ### & ### S.r.l. per i costi dei medesimi servizi appena analizzati, ma resi tra il ### e il ###, preme osservare quanto segue: - come puntualizzato in apertura di motivazione, anche in relazione alla suddetta fattura, ### S.p.a. aveva proposto domanda di accertamento negativo della debenza degli importi pretesi da controparte. Nel giudizio così instaurato (causa n. R.G. 4465/2018), ### & ### S.r.l. si era costituita chiedendo di rigettare la domanda attorea e di dichiarare la legittimità della pretesa economica da lei avanzata, con condanna della parte attrice al pagamento delle somme di cui alla fattura; - sulla base della suddetta fattura, ### & ### S.r.l. aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di ### il decreto ingiuntivo n. 1632/2018 (procedimento monitorio n. 4416/2018 R.G.) del 24.10.2018 (emesso in data ###). Avverso tale decreto ingiuntivo ### S.p.a. aveva proposto opposizione chiedendone la revoca (causa n. R.G. 5278/2018). ### & ### S.r.l. si era costituita in tale giudizio di opposizione chiedendo il rigetto della domanda attorea e la integrale conferma del provvedimento monitorio; - il procedimento n. 4465/2018 R.G. era stato riunito alla causa n. R.G. 3956/2017 con provvedimento emesso in udienza il ###; - il procedimento n. R.G. 5278/2018 era stato riunito alla causa n. 4465/2018 R.G.  con provvedimento del 03.02.2022; - entrambi i giudizi, pertanto, sono sicuramente confluiti nella causa n. 3956/2017 R.G.. Lo stesso giudice di prime cure ha dato espressamente atto di ciò nella sentenza n. 304/2022 (cfr. pag. 2); - nella sentenza n. 304/2022 sono assenti (tanto nella parte narrativa/espositiva, quanto in motivazione e nel dispositivo) riferimenti espliciti alla fattura 137/2018 e alle contrapposte domande delle parti vertenti sulla medesima; - malgrado ciò, ad opinione di questa Corte sono comunque ravvisabili gli estremi di una decisione, ancorché espressa in forma indiretta, di rigetto c.d. implicito tanto della domanda di accertamento negativo quanto della opposizione a decreto ingiuntivo proposte da ### S.p.a., con consequenziale conferma del provvedimento monitorio. Il loro accoglimento appare infatti logicamente e giuridicamente incompatibile con le complessive statuizioni contenute nella sentenza e, segnatamente, con il riconoscimento in toto, a favore di ### & ### S.r.l., delle somme a titolo di consuntivo servizi oggetto delle fatture n. 23/2018, n. 112/2018 e n. 122/2018 (cfr., ex multis, Cass. civ., Trib., ord. 20 maggio 2025, n. 13370, Cass. civ., Sez. Trib., ord. 19 ottobre 2021, n. 28810 e Cass. civ., Sez. Trib., ord. 2 aprile 2020, n. 7662; - nell'atto di citazione in appello introduttivo della causa n. R.G. 694/2022, ### S.p.a., salvo passare brevemente in rassegna, nella parte concernente l'antefatto, l'oggetto dei giudizi di primo grado n. R.G. 4465/2018 e n. R.G.  5278/2018 incardinati dinanzi al Tribunale di ### non spende alcuna parola sul credito vantato da ### & ### S.r.l. portato dalla fattura 137/2018 (nessun passaggio viene dedicato in maniera specifica alla fattura 137/2018 neppure nel ricorso ex art. 351 c.p.c. depositato in data ###, così come non vi è accenno nella comparsa conclusionale depositata in data ### e nella successiva memoria di replica depositata in data ###); - soltanto nel rassegnare le proprie conclusioni, ### S.p.a. si è limitata a chiedere, tra l'altro, di «revocare, anche per quanto non già disposto dalla sentenza 304/2022, tutti i decreti ingiuntivi di ### opposti da ### (tra i quali, astrattamente, rientrerebbe anche il n. 1632/2018)…in quanto inammissibili, nulli e/o annullabili per tutti i motivi elencati nell'atto di opposizione e nel presente atto di appello» e di «dichiarare non dovute le somme richieste per tutti i servizi resi “a consuntivo servizi” portate dalle fatture emesse da ### nei confronti di ### (tra le quali, astrattamente, rientrerebbe anche al n. 137/2018), comprese quelle di cui alle fatture nn. 23 del 8 febbraio 2018, 112 del 29 giugno 2018, 122 del 31 luglio 2018, per tutte le motivazioni indicate nel presente atto e in quelli di cui al precedente grado di giudizio». Ciò non è tuttavia sufficiente; - il rigetto implicito, da parte del giudice di prime cure, della domanda di accertamento negativo della debenza/esigibilità dell'importo di cui alla fattura 137/2018 nonché della opposizione al decreto ingiuntivo n. 1632/2018, fondato sulla medesima fattura, avrebbe dovuto costituire, invece, oggetto di puntuale e autonomo motivo di impugnazione da parte di ### S.p.a.; - fermo restando che il dissenso di una parte rispetto alla decisione appellata può sostanziarsi nella prospettazione delle medesime ragioni e nella ripresa delle linee difensive già addotte dinanzi al Tribunale, ben potendo il richiamo delle argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio assolvere l'onere di specificità dei motivi di gravame (pur con i dovuti adattamenti), è pur sempre indispensabile che sia chiaro il contenuto delle contestazioni nonché a quali parti della pronuncia si riferiscano, non potendo la parte limitarsi ad un generico e laconico rinvio (per relationem) agli atti del procedimento di primo grado; - in definitiva, per quel che concerne la posizione di ### S.p.a., sotto il profilo della richiesta di revocare ### il decreto ingiuntivo n. 1632/2018 e di dichiarare non dovute ### le somme di cui alla fattura n. 137/2018 emessa da ### & ### S.r.l. (richiesta che appare emergere dalle conclusioni formulate), l'appello si rivela inammissibile per inosservanza del dettame dell'art. 342 c.p.c.. Stante l'omessa ### impugnazione della sentenza di rigetto dell'opposizione, con conseguente passaggio in giudicato della medesima, in base all'art. 653, comma 1, c.p.c., il decreto ingiuntivo 1632/2018 acquista efficacia esecutiva (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 21 maggio 2025, n. 13616, ove si puntualizza come in tale ipotesi il monitorio abbia efficacia in ordine ai presupposti fondanti della domanda e, dunque, in ordine all'intero rapporto). 
Con la censura di cui al § 2.6. dell'atto di citazione in appello introduttivo della causa R.G. 694/2022 (pag. 34), ### S.p.a. afferma che il Tribunale di ### per effetto della revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1340/2017 (la provvisoria esecutività del decreto opposto venne confermata, in primo grado, con ordinanza del 06.10.2017), avrebbe dovuto condannare ### alla restituzione delle somme pagate dalla odierna appellante in esecuzione del suddetto provvedimento monitorio. Il giudice di prime cure, invece, nulla ha disposto in proposito. La doglianza è fondata. 
Al di là degli assegni circolari n. 6000078750-03 di € 250.000,00 e n. 6000078751-04 di € 127.191,81, entrambi emessi il ###, di cui ### ha prodotto copia in allegato all'atto di citazione introduttivo della causa n. R.G. 4569/2018, è la stessa ### & ### S.r.l., a ben vedere, ad ammettere che controparte ha corrisposto quantomeno la sorte capitale (ammontante ad € 452.376,00) di cui decreto ingiuntivo poi revocato, come si evince dall'allegato A (denominato “### pagamenti ### S.p.a.”) alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### nel giudizio di appello n. R.G. 694/2022: Tra l'altro, questa Corte, con la già menzionata ordinanza del 17.06.2022 con la quale aveva sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### aveva già avuto modo di osservare quanto segue: «parte appellante…lamenta che il Tribunale non abbia tenuto in conto le somme comunque versate da parte opponente attesa la p.e. del d.i. opposto e pari a circa € 450.000; sul punto la difesa della convenuta si è mostrata vaga e nulla ha specificatamente contestato, cosicché deve ritenersi che tale somma sia già stata percepita». 
Come da consolidata giurisprudenza di legittimità, «il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c. per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo» (così, ex alteris, Cass. civ., Sez. VI, 21 novembre 2019, n. ###; v. anche Cass. civ., Sez. III, 3 ottobre 2005, n. 19296). Va inoltre ribadito il principio a mente del quale «nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere ( 2946/2017; Cass. 23260/2009)» (Cass. civ., Sez. I, ord. 29 novembre 2023, n. ###). 
Pertanto, in conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1340/2017 (confermata in questa sede ###riforma, sul punto, della sentenza 304/2022 del Tribunale di ### l'appellata ### & ### S.r.l. dovrà essere condannata a restituire a ### S.p.a. le somme da quest'ultima versate (mediante atti spontanei o coattivi) in esecuzione del sopramenzionato provvedimento monitorio.  ### & ### S.r.l. chiede che la somma di € 380.000,00 di cui all'assegno circolare n. (904) 6080979279-11 a lei intestato (attualmente ancora custodito in cassaforte, all'interno di busta chiusa, presso la ### della ### di questa Corte), tratto sulla ### dei ### di ### S.p.a. ed emesso da ### il ### a titolo di cauzione, sia messa immediatamente a sua disposizione quale acconto e, dunque, a parziale saldo degli importi alla stessa spettanti in forza della presente sentenza per capitale e spese di lite. ### e il deposito in ### del summenzionato titolo di credito all'ordine rappresentano la prestazione di cauzione da parte di ### S.p.a. alla quale questa Corte aveva subordinato il provvedimento di sospensione, ex artt. 283 e 351 c.p.c., dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### (v. ordinanza del 17.06.2022). 
In assenza di precedenti di questa Corte, si ritiene opportuno ripercorrere, alla luce dei principi espressi dalla sentenza n. 17965 del 22 giugno 2023 della ### della Corte Suprema di Cassazione, che integralmente si condivide, quelle che sono le regulae iuris in materia di sorte della cauzione imposta a prestata a fronte della concessione della inibitoria, all'esito della sentenza di secondo grado. In particolare, quanto interessa nella fattispecie è la sorte della cauzione prestata dall'appellante a cui è stata concessa l'inibitoria della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado allorché risulti soccombente totalmente o parzialmente in appello: • la cauzione in questione è legata da un vincolo di accessorietà e dipendenza alla misura (da intendersi in senso latamente) cautelare sospensiva emessa dal giudice di appello, con riguardo alla sentenza di primo grado, ai sensi degli artt.  283 e 351 c.p.c. (simul stabunt simula cadent); • l'efficacia dell'ordinanza che decide sulla istanza di inibitoria viene meno con la pronuncia della sentenza che definisce il secondo grado di giudizio, fondata sulla piena cognizione di tutte le acquisizioni processuali. In sostanza, l'ordinanza emessa ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., che ha per l'appunto carattere lato sensu cautelare ed evidentemente provvisorio, è destinata ad essere assorbita dalla decisione definitiva sull'appello; • appare verosimile che tale assorbimento/caducazione interessi, per l'appunto, anche la cauzione prestata a fronte della sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c.  dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, come ricavabile anche dal seguente passaggio tratto sempre da Cass. n. 17965/2023 cit.: «neanche il fatto che la stessa corte d'appello, in sede di cognizione, possa avere stabilito che la cauzione dovesse essere mantenuta fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna (provvedimento in verità quanto meno opinabile, che peraltro non può ritenersi in assoluto tale da escludere il diritto della società debitrice di ritirare eventualmente la suddetta cauzione…»; • la cauzione prestata ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di condanna di merito non consente al creditore di ottenere immediata soddisfazione con l'assegnazione delle relative somme (il giudice di legittimità osserva, in particolare, come la cauzione di cui si discute non possa essere ritenuta sostanzialmente equivalente alla conversione del pignoramento nell'ambito di una procedura esecutiva).  ### restando che questa Corte non riveste la funzione di giudice dell'esecuzione, ben potrà ### a garanzia ovvero a soddisfazione dei propri crediti, così come accertati in questa sede ###via cautelare ovvero in via esecutiva sulla base del titolo, di formazione giudiziale, costituito dalla sentenza definitiva di secondo grado. 
In conclusione, la richiesta di ### & ### S.r.l. di essere autorizzata ad apprendere materialmente l'assegno circolare emesso e depositato in ### da ### a titolo di cauzione, al fine chiaramente di portarlo all'incasso ed impiegare il denaro così ottenuto per soddisfare le proprie ragioni creditorie nascenti dalla presente sentenza, non può trovare accoglimento, anche in ossequio al principio della par condicio creditorum. Diversamente ragionando si consentirebbe alla parte creditrice di precostituirsi una causa di prelazione in violazione del principio di tassatività che regola le cause legittime di prelazione ex art. 2741 c.c. (v. Corte cost., sent., 21 aprile 2022, n. 101). 
Attesa la parziale riforma della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### questa Corte deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali (incluse quelle del giudizio di primo grado n. R.G. 3256/2018, da regolare nuovamente assieme a quelle del giudizio di primo grado n. R.G. 3956/2017 e delle altre cause ad esso riunite), con attribuzione e ripartizione del relativo onere in base all'esito complessivo della lite. Configurandosi una soccombenza reciproca (dal momento che entrambe le parti hanno svolto domande contrapposte, ossia ciascuna contro l'altra, e che solo alcune di queste sono state accolte) e valutate le proporzioni della medesima, si ritiene di dover compensare, tra le parti, nella misura di 1/3 le spese dei giudizi di primo grado (unitariamente considerati) e del presente giudizio di appello (rectius, appelli riuniti) e di dover condannare ### S.p.a. al rimborso, a favore di ### & ### S.r.l., dei restanti 2/3 (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 1.000.000,01 ed € 2.000.000,00; applicazione, in relazione ai giudizi di primo grado, dei parametri di cui al D.M.  55/2014 nella versione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.M.  147/2022; applicazione, in relazione ai giudizi di appello riuniti, dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022; adozione dei valori medi).
Le spese della C.T.U. espletata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. R.G. 3840/2017, così come liquidate dal Tribunale di ### a favore dell'#### con decreto emesso e depositato in ### in data ###, ut supra già anticipato, devono essere poste definitivamente a carico di ### S.p.a..  P.Q.M.  la Corte di Appello di Firenze - ###, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa: 1) in parziale riforma della sentenza n. 304/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###: • condanna ### S.p.a. al pagamento, a favore di ### & ### S.r.l., della somma di € 184.170,16 oltre I.V.A. e oltre interessi legali dalla richiesta di pagamento al saldo; • in conseguenza della revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1340/2017 del Tribunale di ### già disposta dal giudice di prime cure, condanna l'appellata ### & ### S.r.l. a restituire a ### S.p.a. le somme da quest'ultima versate in esecuzione del suddetto provvedimento monitorio, oltre interessi legali dall'avvenuto versamento al saldo, in eccesso rispetto a quanto di condanna; • accoglie la domanda di ### S.p.a. e, per l'effetto, dichiara ed accerta che gli importi di cui alla fattura n. 23 dell'08.02.2018 emessa da ### & ### S.r.l. non sono dovuti dalla odierna appellante per infondatezza della relativa pretesa economica; • accoglie altresì l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da ### S.p.a.  avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di ### n. 1577/2018 del 16.10.2018 (emesso il ###, R.G. 4332/2018) ottenuto da ### & ### S.r.l. in relazione alle somme indicate nella fattura n. 23/2018, con conseguente revoca del suddetto provvedimento monitorio; • in relazione ai servizi indicati nelle fatture n. 112 del 29.06.2018 e n. 122 del 27.07.2018 emesse da ### & ### S.r.l., condanna ### S.p.a. al pagamento, a favore della società odierna appellata, della minor somma di € 44.265,00 oltre I.V.A. e oltre interessi legali dalle richieste di pagamento sino al saldo; • fermo il resto; 2) RESPINGE l'appello come in atti proposto da ### S.p.a. avverso la sentenza 305/2022 del Tribunale di ### pubblicata in data ###, che, per l'effetto, conferma laddove ha accolto la domanda, proposta da ### & ### S.r.l., di accertamento dell'insussistenza e/o inesigibilità del credito portato dalla fattura n. 21/2018 del 30.06.2018 emessa da ### S.p.a., dell'importo di € 1.510.000,00 a titolo di “penale per mancata consegna imbarcazione “### Raphael”, ex art. 3 appendice contratto di rimessaggio e refit del 27.06.2016” e, al contempo, ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata da ### S.p.a. volta ad ottenere la condanna di ### & ### S.r.l. al risarcimento del danno derivante dal suo grave inadempimento, corrispondente alla penale a suo tempo pattuita (addendum del 27.06.2016 all'originario contratto di appalto) e quantificato nella somma di € 1.510.000,00; 3) RESPINGE, per le causali di cui in motivazione, la domanda di ### & ### S.r.l. di essere autorizzata a ritirare, a parziale saldo degli importi alla stessa spettanti per capitale e spese in forza della presente sentenza, l'assegno circolare n. (904) 6080979279-11, tratto su ### dei ### di ### S.p.a. in data 22 luglio 2022, attualmente ancora depositato presso la ### della ###, emesso da ### S.p.a. quale prestazione di cauzione imposta da questa Corte con ordinanza del 17.06.2022; 4) COMPENSA per 1/3 tra le parti le spese di lite relative ai giudizi di primo grado (R.G. 3956/2017 - e cause ad esso riunite - e R.G. 3256/2018) e al presente giudizio di appello (R.G. 694/2022 al quale è stata riunita la causa n. R.G.  695/2022); 5) ### S.p.a. al rimborso, a favore di ### & ### S.r.l., dei restanti 2/3, che liquida, in relazione ai giudizi di primo grado unitariamente considerati, in € 24.096,66 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge, e, in relazione ai giudizi di appello riuniti, in € 22.667,33 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge; 6) PONE definitivamente a carico di ### S.p.a. le spese della consulenza tecnica di ufficio espletata nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. R.G. 3840/2017, così come liquidate dal Tribunale di ### con decreto emesso e depositato in ### in data ###. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio del 16 giugno 2025. ###ssa

causa n. 694/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Mariani Isabella

M
6

Tribunale di Salerno, Sentenza n. 1879/2025 del 28-04-2025

... 4.2. Il fatto che l'attore fosse terzo trasportato e che, quindi, la ### fosse tenuta alla formulazione di un'offerta, non contrasta con quanto effettivamente avvenuto, visto che l'### aveva provveduto a versare all'attore la somma di €200.000,00 a titolo di acconto; la qualità di terzo trasportato non comporta alcun obbligo di risarcimento integrale di quanto richiesto dal danneggiato prima del giudizio, soprattutto quando sia stato contestato al danneggiato l'utilizzo delle cinture di sicurezza, come nel caso di specie. 4.3. La reciprocità delle concessione è evidente nella corresponsione da parte della ### di un ulteriore importo - pari a €110.000,00 - che il danneggiato non avrebbe avuto diritto a pretendere se non istaurando un giudizio e, quindi, avanzando tale richiesta ex (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO ### nella persona della Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 6144/2020 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ATTORE contro ### S.p.A. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### (C.F. ###) ###: risarcimento dei danni ex art. 2054 cod.  ### attorea: «[…] a) accertare e dichiarare che l'attore ### era terzo trasportato a bordo dell'autovettura ### targata ### al momento della verificazione del sinistro di cui in narrativa; b) accertare e dichiarare altresì l'entità delle lesioni subite dall'attore e, per gli effetti ed ai sensi e per gli effetti dell'art.141 del ### (### l.vo 7 settembre 2005, n. 209), condannare la convenuta compagnia ### - ### - in persona del legale rapp.te p.t., in solido con il proprio assicurato-vettore, al risarcimento di tutti i danni, fisici, morali, patrimoniali e materiali, subiti dall'attore in conseguenza e per effetto delle gravissime lesioni riportate in occasione del sinistro stradale per cui è causa, già giudiziariamente accertate nella misura del 95% di tutte le infermità in coesistenza tra di loro, mediante pagamento in suo favore della complessiva ultronea somma di €2.002.854,00 (euro duemilioniduemilaottocentocinquantaquattro/00), ovvero a quella maggiore e/o minore ritenuta di giustizia da adottare ed in esito agli accertamenti effettuati in corso di causa a mezzo di apposita ### somma maggiorata dagli interessi legali dall'evento fino al soddisfo e con vittoria di compensi legali del presente giudizio.» parte convenuta: «In via preliminare e pregiudiziale: 1) accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'improcedibilità, ovvero la nullità dell'atto introduttivo, per i motivi suesposti; Nel merito: 2) rigettare la domanda attorea perché infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto per le ragioni di cui sopra; 3) condannare, per l'effetto, l'istante al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio». 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con distinti atti di citazione, notificati in data ### e 18/9/2020, ### ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato ### rispettivamente la ### S.p.A. e ### per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni da lui patiti nell'incidente stradale avvenuto in data ###. 
A fondamento della propria domanda, ha dedotto: − che in data ###, alle ore 23:40 circa in ### alla strada statale 19, stava viaggiando, in qualità di terzo trasportato, a bordo della vettura ### tg. ### di proprietà di ### e da quest'ultimo condotta; − che l'autovettura, giunta in prossimità del km 6.057, direzione ### dopo una brusca frenata, aveva invaso l'opposta corsia ed era andata a collidere violentemente con la parte laterale destra contro la parte anteriore centrale del veicolo BMW ### targata ### di proprietà di ### − che, a seguito del violento urto, aveva riportato gravissime lesioni, per cui era stato immediatamente trasportato in autoambulanza presso l'ospedale di ### e ivi ricoverato in rianimazione con diagnosi di politrauma stradale e prognosi riservata; − che erano seguite svariate ### body cranio, torace e addome oltre vari accertamenti e cure sino al 13/1/2013, data in cui era stato trasferito presso la ### dell'### di Napoli con nota di trasferimento evidenziante marcati segni di pneumocollo, pneumomediastino, pneumoperitoneo, intubato, assistito con ventilazione artificiale in 02 al 100% previa sedazione e curarizzazione, ### ematochimica terapia; − che, all'ospedale ### era stato ricoverato con diagnosi di accettazione: “### torace. Insufficienza respiratoria acuta” e dopo ulteriori accertamenti e cure, veniva sciolta la prognosi quoad vitam e dimesso il ### con diagnosi di insufficienza respiratoria in politrauma, e trasferito presso la neuroriabilitazione dell'### (### di ### − che presso l'### era stato ricoverato con diagnosi di encefalopatia post traumatica e sottoposto a cura intensive e cicli di riabilitazione e, poi, dimesso il ### per il trasferimento presso l'### ospedaliera di ### − che a ### era stato ricoverato presso il reparto di ### ed era stato sottoposto ad accertamenti, interventi e cure, rimanendo ricoverato sino al 14/3/13, per ritornare poi all'### per un'ulteriore riabilitazione fino al 12/4/2013; − che, in data ###, presso l'### ospedaliera di ### aveva eseguito una fibroscopia di controllo che aveva evidenziato la completa ostruzione del lume tracheale a livello sottoglottico con indicazione ad intervento di resezione-anastomosi tracheale; − che erano seguite costanti cure presso l'ospedale di ### con toilette tracheostomica e aspirazioni di secrezioni e, successivamente, un nuovo ricovero presso l'### ospedaliera di ### dove il ### aveva eseguito cervicotomia; − che dal 16/9/2013 erano seguiti numerosi controlli clinici e strumentali per disturbi urinari e il ### durante un controllo presso l'U.O. Salute mentale della ASL gli era stato riscontrato uno “stato ansioso depressivo reattivo con episodi di TAP situazionale in paziente con disturbo posttraumatico da stress. Psicosi d'innesto con ideazioni paranoidee con anamnesi recente a encefalopatia post traumatica, ideazione di nocumento e autosvalutative, disturbi d'identità di genere in paziente con alterazioni della sensibilità peniena con notevole difficoltà copulatorie e da qualche tempo deambulatoria”; − che le continue cure medico sanitarie per l'insorgenza di molteplici complicanze a carico soprattutto dell'apparato uretro-genitale, erano proseguite anche negli anni successivi, sino al 2019; − che in data ### era stato ricoverato per uretroplastica presso casa di cura A. Grimaldi, dove era stato sottoposto a “rimozione chirurgica di fistola uretrocutanea”; − che la responsabilità del sinistro è imputabile alla condotta di guida del conducente e proprietario della vettura #### garantita per la rc auto con la compagnia ### e sulla quale esso attore stava viaggiando in qualità di terzo trasportato; − che la ###ni S.p.A. aveva formulato offerte di risarcimento per complessivi €310.000,00 (euro trecentodiecimila), comprensive di non meglio precisati compensi legali, somme incongrue e inidonee al ristoro dei danni da lui subiti e, pertanto, trattenute in acconto sul maggiore avere; − che gli accertamenti compiuti dinanzi al ### di Salerno - ### (adito prima in sede di ATP ex art.445 bis c.p.c. per il riconoscimento dell'invalidità a fini pensionistici e poi in quello di primo grado successivo a opposizione, conclusosi con la sentenza n. 1371/2020 di accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie del ### hanno consentito di determinare il valore delle infermità riportate dall'attore in conseguenza dell'incidente; − che le consulenze medico legali predisposte dal C.T.U hanno accertato un'infermità permanente nella misura non inferiore al 95% (con calcolo riduzionistico al 78%) che deve quantificarsi unitariamente nella complessiva minima misura di €2.002.854,00 (euro duemilioniduemilaottocento cinquantaquattro/00), comprensiva di danno biologico al 95% (€1.322.496), danno morale da apprezzarsi tenuto conto del grave patema d'animo e perturbamento psichico in soggetto giovane che l'evento traumatico e le lesioni conseguenti hanno determinato nello sviluppo della personalità di esso attore (€661.248,00), I.T.T. (giorni 120 - €11.760,00), I.T.P. al 75% (giorni 60 - €4.410,00) e I.T.P. al 50% (giorni 60 - €2.940,00), al netto delle somme già corrisposte (€310.000.00) dalla ### in parziale ristoro dei danni e in pagamento anche di non meglio quantificati e precisati compensi legali, comunque versate dall'assicurazione in riconoscimento della responsabilità del proprio assicurato nella causazione dell'incidente per cui è causa. 
Ha rassegnato, quindi, le conclusioni riportate in premessa. 
Si è costituita tardivamente in giudizio la ### S.p.A. con comparsa di costituzione e risposta nella quale ha eccepito: • l'improponibilità della domanda introduttiva per la violazione degli artt.  145 e ss. del D.lgs. 209/2005 in quanto l'attore ha avanzato richiesta di risarcimento danni omettendo di indicare i requisiti essenziali dettati dall'articolo; • che l'onere della prova sulla legittimazione passiva spetta all'attore; • la nullità dell'atto introduttivo per la violazione dell'art. 164 c.p.c. in relazione all'art. 163 c.p.c. per assoluta indeterminatezza dei fatti e degli elementi di diritti posti a fondamento della domanda; • la sproporzionalità e l'esorbitanza del quantum debeautur non avendo l'attore provato il nesso di causalità tra l'incidente occorso e i danni lamentati; • che l'attore ha già ottenuto la complessiva somma di € 310.000,00. 
Ha, quindi, concluso come da conclusioni in premessa. 
In allegato alla nota depositata in data ### la ### ha depositato il documento «### di risarcimento del sinistro n. ###1433 del 29.12.2012 in favore del sig. ### sottoscritta in data ###», detto documento è stato nuovamente prodotto in allegato alla memoria n. 2 ex art. 183, c. VI, c.p.c., nella quale la ### ha formulato eccezione di transazione. 
La causa non è stata istruita, avendo le parti rinunciato all'escussione dei testi, ed è stata poi trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.  190 c.p.c.  ***  1. È preliminare la disamina dell'eccezione di transazione sollevata dalla ### assicurativa.  1.1. Come già anticipato nelle premesse in fatto, la ### ha prodotto con nota di deposito del 5/5/2021 dal seguente contenuto «Si deposita: - ### di risarcimento del sinistro n. ###1433 del 29.12.2012 in favore del sig. ### sottoscritta in data ###». 
Nella memoria n. 1 ex art. 183, c. VI, c.p.c. la ### si è avvalsa del documento indicato e ha formulato l'eccezione di transazione, richiamando il contenuto della documentazione depositata, producendola nuovamente con la memoria n. 2 ex art. 183, c. VI, c.p.c.  1.2. Va precisato che nel file è inserita anche la corrispondenza intercorsa con l'allora difensore dell'attore, l'avv. ### dalla quale si evince la corresponsione da parte della ### all'attore, in epoca pregressa alla stipula della scrittura privata menzionata, di €200.00,00,00, ricevuta a titolo di acconto, oltre che ricevute di pagamento anche delle spese liquidate in favore dell'avvocato.  1.3. Si rileva che con ordinanza del 12/10/2023 la scrivente ha chiarito che
«la parte convenuta ha prodotto il documento “quietanza Laurenzano” in allegato alla nota del 5/5/2021, in violazione dell'art. 87 disp. att. c.p.c., ratione temporis vigente, a mente del quale: “I documenti offerti in comunicazione delle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, e il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale”» e che, quindi, in assenza di comunicazione del deposito effettuato il ### il documento doveva ritenersi ritualmente prodotto in allegato alla memoria n. 2 ex art. 183, c. VI, c.p.c.  1.4. Tuttavia, quanto detto nell'ordinanza deve essere parzialmente corretto, in quanto da una più attenta lettura delle memoria n. 2 ex art. 183, c. VI, c.p.c. di parte attorea si evince chiaramente che l'attore ha avuto conoscenza della documentazione depositata1 con nota la nota dopo il deposito della prima memoria ex art. 183, c. VI, c.p.c. ed ha svolto le proprie difese in merito all'eccezione di transazione e alla documentazione prodotta, dimostrando di averla esaminata (oltre a quanto riportato in nota, si rileva che il difensore ha fatto riferimento a particolari della documentazione: il fatto che ### fosse solo praticante all'epoca lo si evince dalla dicitura «avv. p.» contenuta nella corrispondenza tra lo stesso e la ### come pure la contestazione della presenza di due riproduzioni della “quietanza di risarcimento”, una compilata a mano e sottoscritta dall'attore, e l'altra dattiloscritta e priva di firma è stata possibile solo grazie 1 Pag. 3 della memoria n. 2 attorea «Il giorno stesso dell'udienza del 05/05/2021, l'avv. ### in modo sempre del tutto irrituale, depositava agli atti del fascicolo telematico copia di un “atto di transazione e quietanza” sottoscritto dall'attore il ### e relativa corrispondenza intercorsa tra la ### assicurazioni e il praticante avvocato ### Di tale deposito, comunque irrituale, non veniva neppure data comunicazione all'attore. 
Non pago, l'avv. ### con proprio atto del 13/05/2021, formulava al ### istanza per la revoca dell'ordinanza concessiva dei termini 183 cpc, assumendo che il Giudice, attesa la sequela dei depositi, non avesse potuto avere contezza dell'atto di transazione depositato e che la causa, dalla convenuta compagnia di assicurazioni ritenta compiutamente istruita, fosse da rinviare per la precisazione delle conclusioni. Inutile dire che, anche di tale atto, la difesa di controparte riteneva superfluo darne comunicazione all'attore. 
Solo in sede di deposito della memoria primo termine 183 c.p.c., quindi, questa difesa ha potuto avere contezza della, a dir poco, irrituale attività processuale svolta dall'avv. ### quale sostituto dell'avv. ### Invero, l'attore era rimasto all'attività difensiva svolta da controparte con il deposito delle note di trattazione scritta del 27/04/2021, con le quali si chiedeva concordemente la concessione dei termini di cui all'art.183 cpc» alla disamina della produzione).  1.5. ### ha spiegato le seguenti contestazioni, che, in parte, si riportano testualmente: a) «(…) diversi aspetti fanno dubitare dell'esistenza di un originale dell'atto di transazione e quietanza datato 12/6/14 conforme alla copia fotostatica prodotta irritualmente in giudizio. In primo luogo, nella documentazione depositata da controparte il ###, compaiono due documenti titolati “quietanza di risarcimento”, esattamente identici, uno riempito con grafia manuale e recante sottoscrizioni, l'altro privo di ogni riempimento. (…) Questi profili fanno fondatamente dubitare dell'esistenza di un originale conforme alla copia fotostatica prodotta irritualmente in giudizio».  b) l'inammissibilità dell'eccezione di transazione formulata dalla convenuta, in quanto costituente una mutatio libelli non consentita, in ragione della contraddittorietà delle difese assunte dalla ### la quale nella comparsa di risposta aveva confermato di avere corrisposto €310.000,00 a titolo di acconto, assumendo la congruità dell'importo in relazione al danno lamentato dall'attore; c) l'insussistenza dell'accordo transattivo, per non avere esso attore «mai sottoscritto alcuna transazione, né (…) manifestato alcuna volontà di rinunciare ai propri diritti risarcitori. Egli ha sempre e solo avuto consapevolezza di avere ricevuto le somme a titolo di offerta, ed a ristoro parzialissimo delle lesioni sofferte. ### che l'attore avrebbe sottoscritto, definito da controparte “atto di transazione e quietanza” e riportato testualmente nella memoria primo termine, laddove esistente, non presenta comunque gli elementi strutturali del negozio transattivo. Difetta, con tutta evidenza, l'elemento delle “reciproche concessioni” (…)### poi, al contenuto della e-mail, pure riprodotto nella memoria I termine di controparte, con la quale l'avv. ### all'epoca patrocinatore del sig.  ### avrebbe accettato la somma di euro 110.000,00, in aggiunta a quella già percepita di euro 200.000,00, a titolo di risarcimento definitivo, si deve eccepire che ### all'epoca praticante avvocato, non avrebbe potuto patrocinare, neppure in via stragiudiziale, vertenze di valore superiore a euro 25.000,00 come previsto dall'art. 7 Legge 479/1999. Gli atti compiuti dal praticante dall'art. 7 Legge 479/1999»; d) nullità dell'accordo per difetto di determinatezza o determinabilità, in quanto all'epoca della stipula dell'accordo non erano ancora accertabili i postumi permanenti subiti dall'attore; e) annullamento dell'accordo per vizio del consenso ### «### consenso prestato dall'attore al presunto accordo transattivo sarebbe comunque viziato da errore essenziale e riconoscibile dalla compagnia convenuta. ### dedotto al punto che precede vale anche, in larga misura, ai fini dell'eccezione di annullamento che si propone al presente punto. Sotto il profilo della formazione di una valida volontà, il ### è incorso certamente in errore nella rappresentazione dei danni effettivamente riportati, riguardo, soprattutto, alla futura evoluzione degli stessi; nell'effettiva rappresentazione, quindi, del suo diritto (…) vista la sproporzione tra il danno effettivo e quello liquidato in virtù del presunto accordo transattivo, la compagnia convenuta ha agito con consapevole temerarietà della sua pretesa, essendo venuta meno all'obbligo di informazione nei confronti della controparte. Soprattutto se si considera che il presunto atto transattivo è un documento prestampato interamente e unilateralmente predisposto dalla compagnia assicurativa. Anche sotto tale profilo, ex art. 1971 c.c., si propone eccezione di annullamento del presunto accordo transattivo.»; f) annullamento dell'accorso per vizio del consenso ###, «(…) la ### ass.ni, a fronte di un soggetto menomato nel fisico e nella mente, avrebbe definito il sinistro trattando con un soggetto professionalmente non qualificato, ma lautamente retribuito, e “concordato” una liquidazione del danno, sottostimata anche rispetto alla unilaterale e generica e approssimativa valutazione del danno medesimo». 
Prima di passare all'esame delle eccezioni, appare opportuno riportare il contenuto della “quietanza di risarcimento” 1.1. Occorre ora esaminare il contenuto del documento prodotto, nel quale si legge: «…Il sottoscritto ### con domicilio eletto in c/o avv.  ### - via ### 5 84025 ####. Dichiara di ricevere dalla ### di ### la somma di € 110.000,00 in relazione all'evento verificatosi il giorno 29-12-2012 in #### che la predetta ### paga in dipendenza della polizza di ### sopra indicata. A seguito del pagamento di tale somma, corrisposta ed accettata anche a titolo di transazione di ogni diritto presente e futuro, il sottoscritto rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo dichiarando di non aver più nulla a pretendere né dalla ### sopraindicata, né dall'### - i cui diritti restano salvi ed impregiudicati - né da qualsiasi eventuale altro coobbligato, per qualsiasi titolo di danno o di spese, anche legali, in dipendenza dell'evento di cui sopra. Il sottoscritto rinuncia quindi espressamente a proporre o proseguire ogni azione - ivi inclusa la costituzione di parte civile - sia in sede penale che civile nei confronti di chicchessia e si impegna altresì a rimettere la querela eventualmente proposta. Il presente atto acquisterà valore di quietanza liberatoria al ricevimento della somma in esso in indicata…”, di seguito l'indicazione del luogo - ### - della data - 16/6/2014 - e la firma dell'attore. Nel successivo capoverso sono inserite le modalità di pagamento, l'indirizzo di residenza e il codice fiscale dell'attore e anche in tal caso è apposta la firma dell'attore.  1.2. In calce è pure apposta la firma “per autentica” dell'avvocato ### 2. Riguardo alla contestazione della difformità della copia della transazione all'originale, se ne rileva l'assoluta genericità, mancando la specificazione di quali parti delle copia sarebbero difformi dall'originale, e dalla la connotazione dubitativa (v. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 19850 del 18/07/2024: «l'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione; tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle»), tra l'altro siffatta difesa è incompatibile con le eccezioni di annullamento del contratto per errore e per dolo, che presuppongono l'autenticità della sottoscrizione.  2.1. Lla presenza due copie si spiega agevolmente, in quanto la prima contiene dattiloscritti i dati, con ogni evidenza, già in possesso della ### mentre la seconda è, semplicemente, stata riempita a meno dei dati dichiarati dall'attore, relativi all'iban, necessario per l'esecuzione del bonifico, e dei dati anagrafici e di residenza forniti al momento della sottoscrizione. Il fatto poi che nella citata scrittura privata non sia stato fatto cenno alla già avvenuta corresponsione di €200.000,00 è irrilevante, perché la dazione anche di tale somma è pacifica e la corrispondenza tra la ### e l'avv.p. ### colloca la corresponsione di detta somma in data anteriore alla stipula della transazione, per cui nessuna ritrattazione vi fu in seguito alla stipula della stessa.  3. In merito all'eccezione di mutatio libelli va osservato che «l'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis"» ( civ. Sez. ###., 27/09/2021, n. 26118); essendo l'eccezione di transazione rilevabile d'ufficio, anche in appello, la sua formulazione da parte delle convenuta nella memoria n. 1 ex art. 183, c. VI, c.p.c. è ammissibile. 3.1. Sulla difesa assunta dalla ### la quale nella comparsa di risposta non ha contestato che il pagamento di €310.000,00 fosse stato riconosciuto in acconto, si osserva che «la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque ritrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva» (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. ### del 02/12/2019) e, ad ogni modo, «nel caso in cui a fronte dell'allegazione specifica di una parte difetti la contestazione di controparte, non sussiste per il giudice del merito un vincolo di meccanica conformazione, in quanto egli può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza in tal modo allegata ove ciò emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto, tanto più che se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, a "fortiori" ciò vale per la valutazione della mancata contestazione» (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 15288 del 31/05/2023) 4. Riguardo alla dimenticanza di aver sottoscritto l'atto di transazione a causa della grave menomazione dell'integrità psicofisica, precisato che dichiarare non ricordare di avere sottoscritto un dato documento non equivale a contestare l'autenticità della sottoscrizione ivi apposta; inoltre, la mancanza di consapevolezza del contenuto del contenuto della scrittura che si sottoscrive è irrilevante nel mondo giuridico, a meno che non si traduca in difetto della stessa capacità di intendere e volare, che per come genericamente prospettata dall'attore, dovrebbe inquadrarsi nell'ambito dell'incapacità naturale (art. 428 cod. civ.) di cui però non v'è alcuna prova, in particolare non si evince che dalla documentazione medica allegata che le patologie psichiche dell'attore ne hanno menomato la capacità di intendere e volere, spettando a chi la eccepisce provare che l'eventuale malattia (in questo caso una sindrome depressiva) abbia totalmente annullato la capacità dell'attore di leggere un testo e comprenderne il significato.  4.1. In relazione alla contestazione della qualificazione della citata scrittura come transazione per l'assenza di “reciproche concessioni”, le argomentazioni spese dall'attore sono palesemente infondate.  4.2. Il fatto che l'attore fosse terzo trasportato e che, quindi, la ### fosse tenuta alla formulazione di un'offerta, non contrasta con quanto effettivamente avvenuto, visto che l'### aveva provveduto a versare all'attore la somma di €200.000,00 a titolo di acconto; la qualità di terzo trasportato non comporta alcun obbligo di risarcimento integrale di quanto richiesto dal danneggiato prima del giudizio, soprattutto quando sia stato contestato al danneggiato l'utilizzo delle cinture di sicurezza, come nel caso di specie.  4.3. La reciprocità delle concessione è evidente nella corresponsione da parte della ### di un ulteriore importo - pari a €110.000,00 - che il danneggiato non avrebbe avuto diritto a pretendere se non istaurando un giudizio e, quindi, avanzando tale richiesta ex art. 147 c.a.p., previa dimostrazione dello stato di bisogno.  4.4. Con riferimento all'attività professionale svolta dal praticante avvocato ### si rileva che la partecipazione di costui all'atto non ne inficia affatto la validità, derivante dalla sottoscrizione dell'attore, non sussistendo nessuna prescrizione che imponga, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, l'assistenza di un avvocato nella stipula del contratto di transazione, essendo sufficiente l'ossequio della forma scritta ad probationem (art. 1967 cod. civ.), qui rispettata. 4.5. Tornando all'opera svolta dal praticante avvocato ### la Suprema Corte (Cass. 1° aprile 2008 n. 8445) ha affermato che il praticante avvocato può legittimamente assumere l'obbligo di svolgere attività stragiudiziale, essendo l'iscrizione all'albo essenziale solo per l'esercizio delle attività giudiziarie, in quanto l'attività protetta è solo quella giudiziale (fra le tante, Cass.30 maggio 2006 n. 12840) e, ad ogni modo, la nullità riguarderebbe il contratto d'opera professionale non certo il contratto di transazione, sottoscritto autonomamente dall'attore. Mentre il pagamento dell'importo di €200.000,00 proprio perché corrisposto all'attore a titolo di acconto non necessitava della trasfusione della sua causale in un atto scritto.  5. Riguardo alla nullità del contratto di transazione per difetto di determinatezza o determinabilità, in quanto all'epoca della stipula il danno alla salute dell'attore non si era stabilizzato, si rileva che all'epoca della stipula (12/6/2014) era trascorso un anno e mezzo dall'incidente e l'attore era già stato alla visita medica da parte del fiduciario della ### ( relazione allegata alla comparsa di risposta della ###, e l'oggetto della transazione è ben individuato nel risarcimento dei danni subiti dall'attore in seguito all'incidente stradale in cui era stato coinvolto; rientra nell'autonomia negoziale la determinazione del contraente di accettare una somma inferiore di cui ha la disponibilità immediata, piuttosto che attendere l'esito di un giudizio e ottenere la somma alla quale avrebbe avuto diritto a distanza di anni, e non attiene all'individuazione dell'oggetto del contratto.  5.1. Si osserva, poi, che «in tema di transazione, le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l'art. 1965, primo comma, cod. civ., possono riguardare anche liti future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili; il relativo accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e completa» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12320 del 10/06/2005), nel caso di specie, dalla documentazione medica prodotta dallo stesso attore emerge che già a marzo e aprile del 2014 (v. all. 9) si erano manifestate le complicanze, soprattutto urologiche (così come riscontrabile anche dalla relazione integrativa del c.t.u. nel giudizio di a.t.p.o.) per le quali l'attore sarebbe stato costretto agli ulteriori e successivi ricoveri e interventi, per cui anche detti danni non erano imprevedibili al momento della transazione.  5.2. ### è, quindi, rigettata.  5.3. In merito all'eccezione di annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile dalla compagnia convenuta, in quanto la percentuale di danno permanente sulla quale è intervenuta la transazione è nettamente inferiore a quella successivamente accertata dal giudice del lavoro per il riconoscimento dell'assegno mensile d'assistenza, preliminarmente deve rilevarsi che i parametri utilizzati nell'ambito dell'invalidità civile non diversi da quelli medico-legali e, comunque, non sono opponibili alla ### 5.4. Tornando alla censura, la stessa è infondata. È riproposta, sotto un altro aspetto, la questione dell'esatta determinazione dei danno al momento della transazione che è stata appena esaminata, ad ogni modo, «l'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve attenere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico del bene oggetto del contratto, che afferisce non all'oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo, non tutelata con lo strumento dell'annullabilità anche perché non è riconosciuta dall'ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contrattuale, e all'errore sulle proprie, personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio ( fattispecie relativa ad una transazione, impugnata successivamente da una delle parti perché il valore dei beni ottenuti a seguito della transazione stessa si era rivelato inferiore rispetto a quello che la parte si attendeva di conseguire) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5139 del 03/04/2003). Affinché l'errore possa rilevare deve cadere su circostanze presenti e non future e meramente ipotetiche, le quali possono costituire solo oggetto di previsione e non di errore; in questa prospettiva l'errore su circostanze future attiene ai motivi che inducono un soggetto a contrarre, sicché resta estraneo allo schema negoziale (### Milano 2 ottobre 1984).  5.5. Anche questa eccezione deve essere rigettata.  6. Parimenti infondata è l'eccezione di annullamento del contratto per dolo.  6.1. Va premesso che secondo parte della giurisprudenza «la domanda di annullamento di un contratto fondata sulla contestuale allegazione dei vizi di errore, dolo e violenza si rende inammissibile, stante l'inconciliabilità' dei rispettivi elementi costitutivi, perché la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto la parte alla conclusione e del contratto nell'errore è endogena, mentre nel caso di dolo è esogena (…)» (Cass. civ. Sez. III, 11-11-2005, 22900), secondo altra parte « La differenza ontologica esistente tra la figura dell'errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell'altro contraente, non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi a sostegno della domanda di annullamento del contratto, ma impone l'adozione di distinte modalità nella disamina delle emergenze probatorie acquisite, nel senso che, mentre nel caso dell'errore l'accertamento dev'essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà, dando origine ad una falsa rappresentazione che l'ha indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal "deceptor" e le conseguenze da essa prodotte sul "deceptus", verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il "deceptor" di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza. (Cass. civ. Sez. ###., 19-06- 2008, n. 16663).  6.2. Nel caso di specie secondo l'attore « la ### ass.ni, a fronte di un soggetto menomato nel fisico e nella mente, avrebbe definito il sinistro trattando con un soggetto professionalmente non qualificato, ma lautamente retribuito; e “concordato” una liquidazione del danno, sottostimata anche rispetto alla unilaterale e generica e approssimativa valutazione del danno medesimo», anche in tal caso la doglianza si appunta sul non avere la ### segnalato all'attore che la sua proposta a saldo non era conveniente, ma ciò non integra il requisito del dolo; «il dolo è cioè rilevante, e la parte ingannata riceve protezione, solo se sussiste la condizione che da fondamento etico alla tutela della buona fede: l'assenza di negligenza o di colpevole ignoranza in chi se ne proclami vittima, in applicazione del noto brocardo per cui errantibus, non dormientibus iura succurrunt» (Cassazione civile, sez. III, 23/06/2009), nel caso di specie l'attore aveva scelto di farsi assistere nella contrattazione da un soggetto qualificato, benché non avente ancora il titolo di avvocato, e bene avrebbe potuto rifiutare l'ulteriore offerta dalla ### sottoporsi a visita di un medico legale a propria scelta o, ancora, visti i ricoveri avvenuti pochi mesi prima della stipula, attendere il decorso della malattia.  6.3. ### è quindi rigettata.  7. ### dell'eccezione di transazione, intervenuta prima del giudizio e contenente la rinuncia all'azione (come nella fattispecie), priva l'attore del diritto ad agire (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019); pertanto tutte le domande attoree sono rigettate.  8. Le spese seguono la totale soccombenza dell'attore e sono liquidate con riferimento alla scaglione indeterminabile, bassa complessità, in quanto il valore dichiarato dall'attore è palesemente spropositato considerata l'applicazione della personalizzazione massima che sicuramente non sarebbe stata riconosciuta, viste le generiche prove per testi articolare e l'assenza di specifiche allegazioni, e la necessità di scorporare dall'ammontare quanto già percepito; la liquidazione avverrà ai medi, tranne per la fase istruttoria, liquidata ai minimi, non essendo stata assunta nessuna prova.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) Rigetta tutte le domande attoree; B) Condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in €6.713,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.  28 aprile 2025

causa n. 6144/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Roscigno Grazia

M
4

Corte di Cassazione, Ordinanza del 18-04-2023

... la presenza del testimone quale terzo trasportato a bordo della ### coinvolta nell'incidente; con la suddetta testimonianza, dalla quale si evinceva che il semaforo la notte dell'incidente era in piena funzione, la decisione della Co rte d'Appello sarebbe stata diversa, poiché la ### in risp osta al que sito “se il semaforo funzionasse a fari con luci alterne ovvero se fosse disposto a ciclo notturno” aveva ritenuto solo verosimile tale ultima circost anza, stante l'assen za di assoluta cer tezza e aveva rimesso ogni valutazione sul punto alla Corte d'Appello, e ### agente del soccorso st radale, alla domanda del 5 legale della ### rispondeva che ricordava che l'impianto semaforico era funzionante; 3) i motiv i, che possono essere esaminati congiunt amente, n on sono (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19330/2019 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### 25, presso lo st udio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difend e unitam ente agli avvocati ### (###), ### (###); -ricorrente contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato #### (###); -controricorrente nonché contro ### -intimato avverso la SENTENZA della CORTE d'Appello di LECCE n. 215/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal ### Rilevato che: ### ricorre per la cassazione della sentenza n. 215/2019 della Corte d'Appello di Lecce, pubblicata il 18 febbraio 2019, notificata il 16 aprile 2019, articolando due motivi, illustrati con memoria; resiste con controricorso ### S.P.A.; nessuna attività difensiva risulta svolta in questo giudizio da ### il ricorrente espone di aver citato, con ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ., dinanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di #### e l'allora ### oggi ### chiedendone la condanna al pagamento di circa euro 57.000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale nel quale era rimasta coinvolta la sua autovettura ### secondo l'esponente, ### alla guida di una ### 500, avrebbe impegnato l'incrocio tra la via ### e la statale 275, nonostante il semaforo rosso, costringendolo, mentre attraversava lo stesso incrocio, ad una manovra di emergenza per evitare di essere investito da tergo; tale manovra lo faceva urtare prima contr o il guard rail e poi contro il muro posto a dest ra della carreggiata; 3 con separato atto l'odierno ricorrente citava ### e la sua compagnia di assicurazione per la r.c.a., dinanzi al Giudice di ### di ### per vedersi risarcito il danno alla persona, quantificato in euro 5.693,25; soppressa la sezione distaccata di ### il Tribunale di Lecce, mutava il rito, disponeva la riunione dei due procedimenti, espletate due CTU ed escusso il teste indicato dall'attore, con sentenza n. 78/2016, condannava i convenuti in solido a risarcire il dan no patrimoniale e quello non patrimonia le, rispettivamente, quantificati in euro 55.310,16 e 2.520,52; la Corte d'Appello di Lecce, investita del gravame da ### ha accolto l'appello, ha condannato ### a rifondere l'appellante di tutte le somme versategli i n consegu enza del primo pronunciamento e al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio; in particolare, la Corte territoriale ha accertato, sulla scorta di una nuova ### che il semaforo all'incrocio teatro dell'incidente proiettava luce gialla in tutte le direzioni e che, quindi, al fine di determinare il diritto di precedenza dovesse aversi riguardo per la segnaletica fissa che, nel caso di specie, imponeva al conducente della ### di dare la precedenza al veicolo ### 500 e che il testimone, fratello dell'appellato che non era stato in grado di spiegare la propria presenza in corrispondenza dell'incrocio in piena notte, con la sua deposizione non aveva posto in dubbio le conclusioni del ### con ordinanza interlocutoria n. 17615/2021 questa Corte disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa che le ### si pronunciassero sui caratteri che la procu ra deve po ssedere ai sensi deg li artt. 356 e 83 cod.proc.civ.; la trattazione del ricorso è fissata ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc. il ### non ha depositato conclusioni scritte; il ricorrente ha depositato memoria. 
Considerato che: 1) con il primo motivo il ricorrente deduce “### dell'art. 115 cod.proc.civ., laddove il giudice dell'appello - nell'esaminare le prove offerte dalle parti - è 4 incorso nell'errore di percezione sul demostratum e violato il contenuto oggettivo di una circostanza che aveva formato oggetto di discussione tra le parti: nullità del procedimen to (e quindi della sentenza) ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod.proc.civ.”; la tesi del ricorrente è che la Corte d'Appello abbia erroneamente ritenuto non spiegata la presenza del teste escusso in corrispondenza dell'incrocio ove si era verificato l'incidente, attribuendo rilievo ad una eccezione di infondatezza della prova testimoniale della ### omettendo, invece, di considerare che il CID annotava la presenza di ### testimone e fratello della vittima a bordo dell'auto al momento dell'incidente, tanto da essere stato ricoverato in pronto soccorso; pertanto, la Co rte territoriale sarebbe incorsa in un e vidente err ore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo del ### censurabile per violazione dell'art. 115 cod.proc.civ.; 2) con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'”### esame - ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod.proc.civ. - di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti: nullità della sentenza, in assenza di una c.d.  doppia conforme, per essere il giudice incorso nel travisamento di un'informazione probatoria, utilizzata ai fini del decidere e contraddetta da uno specifica atto processuale”; la Corte territoriale, negando la presenza sul luogo dell'incidente dell'unico testimone oculare, avreb be travisato l'informazione probatoria contenuta nel CID che riportava la presenza del testimone quale terzo trasportato a bordo della ### coinvolta nell'incidente; con la suddetta testimonianza, dalla quale si evinceva che il semaforo la notte dell'incidente era in piena funzione, la decisione della Co rte d'Appello sarebbe stata diversa, poiché la ### in risp osta al que sito “se il semaforo funzionasse a fari con luci alterne ovvero se fosse disposto a ciclo notturno” aveva ritenuto solo verosimile tale ultima circost anza, stante l'assen za di assoluta cer tezza e aveva rimesso ogni valutazione sul punto alla Corte d'Appello, e ### agente del soccorso st radale, alla domanda del 5 legale della ### rispondeva che ricordava che l'impianto semaforico era funzionante; 3) i motiv i, che possono essere esaminati congiunt amente, n on sono ammissibili; la presenza o meno di ### all'interno della vettura danneggiata non risulta, contra riamente a quanto soste nuto dal ricorrente, circostanza decisiva: la deposizione è stat a infatti reputata “assolutamente non circostanziata” ed inattendibile (insieme con quelle degli altri testi escussi in primo grado) p er la sua genericità, pal ese compiacenza del suo tenore e insanabile contrasto con i dati oggettivi; in altri termini, la inattendibilità della deposizione di ### n on è b asata sull'errore di percezione, consistente nell'aver dubitato della sua presenza sul luogo dell'incidente - la Corte territoriale, infatti, quanto a ciò precisa, con una proposizione parentetica, “il fratello del ### neppure ha spiegato il motivo della sua presenza in corrispondenza dell'incrocio in piena notte”: segno che non ha attribuito rilievo decisivo a tale circostanza -; e in merito alla CTU espletata nel giudizio di appello che non avrebbe, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, accertato che il semaforo funzionava a luce gialla inte rmitte nte, m a ritenuto solo verosimile che fosse disposto a ciclo not turno, mette conto rilevare che il ricorrente si richiama alla distinzione, in effetti presente nella giurisprudenza di questa Corte, tra errore di valutazione della prova ed errore di percezione della "informazione probatoria" denunciabile quale error in procedendo, per violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. (su cui cfr. Cass. 25/05/1995, n. 10749; cui adde Cass. 12/04/2017, n. 9356; Cass. 21/01/2020, n. 1163; Cass. 03/05/2022, n.13918; Cass. 21/12/2022, n.###), ma tale distinzione, sulla quale insiste parte ricorrente, non può, tuttavia, giovare nella specie, atteso che deve negarsi che la senten za muova da un dato probatorio, considerato nel su o aspetto formale e percettivo di mero enunciato linguistico, diverso da quello risultante dagli atti, ma sem plicemente attribuisce a quello un significato prob atorio diverso da quello che il rico rrente assume come corr etto; peraltro, va considerato che le modalità di funzionamento del semaforo sono state ritenute dimostrate: non solo dalla ### ma anche dalle informazioni fornite per iscritto 6 dal Comando di ### che escludevano la possibilità che il semaforo funzionasse dalle ore 23 alle ore 7 del mattino in modo differente da quanto prescritto dal ### to di esecuzione del ### della ### da, dall e dichiarazioni di ### contenute nel ### da cui risultava non già che egli fosse passato col rosso, ma che non si fosse accorto che il semaforo proiettasse luce rossa; 3) ne consegue l'inammissibilità del ricorso; 4) ai fini della liquidazione delle spese a favore di ### controricorrente, occorre sciogliere i dubbi in ordine alla ricorrenza di una procura speciale, facendo applicazione della decisione a ### n. ### del 09/12/2022, la qual e ha affermato: «il requ isito della specialità, richiest o dall'art. 365 cod.proc.civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibili tà al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al princip io di conserva zione enunciato dall'art. 1367 cod.civ. e dall'art. 159 cod.proc.civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti; la procura di ### risulta conferita su un foglio separato spillato al controricorso e unita ad esso con timbro di congiunzione, soddisfa, pertanto, il requisito di sp ecialità come interpretato dalla pronuncia ###/2022; 5) seguendo l'insegnamento di S.U. 20/02/2020 n. 4315, si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p .r. 115/2012, dell a sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorren te, di un 7 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.  PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liqu idandole in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processua li per il versamento, da parte d el ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso n ella camera di Con siglio della ### sezione ci vile in dat a 

Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, Gorgoni Marilena

M
2

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5485/2023 del 22-12-2023

... ammette un accertamento diverso e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto" (Cass. 22908/2013)” (Cass. 18062/2019). Nel caso di specie, quindi, non può prodursi l'efficacia riflessa del giudicato, difettando sia il rapporto di dipendenza - in quanto è il danno subito dalla ### che dipende da quello del ### e non viceversa - sia l'affermazione, nella sentenza definitiva, “di una verità che non ammette un accertamento diverso”, essendo la stessa fondata esclusivamente sull'interpretazione delle prove che non può vincolare il giudice del presente processo che si svolge, comunque, tra parti differenti. CORTE D'### (già Prima sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 4656/2018 (leggi tutto)...

testo integrale

_______________________________________________________________________ n. 4656/2018 r.g.a.c.c. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### (già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei ### Dr.ssa ##### relatore ha pronunciato la presente SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4656/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 1070/2018 emessa dal Tribunale di ### il 10- 17/4/2018; TRA ### nato a ### D'### il ### (c.f.  ###), rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il ###, dagli Avv.ti ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###); #### S.P.A. (c.f. ###), quale impresa designata per la regione ### alla gestione del ### di garanzia per le vittime della strada (F.G.V.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio ### di ### (rep.  186905, racc. ###) del 18/12/2014, dall'Avv. ### (codice fiscale non indicato); CORTE D'### (già Prima sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 4656/2018 r.g.a.c.c. 2 ### atto di citazione, inviato per la notifica con le modalità di cui all'art. 1 l.  53/1994 il ###, ### conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di ###, la ### S.p.A., quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S. esponendo che: - il ###, alle ore 12,45 circa, in ### di ### sulla S.S. 7 bis, diramazione ### - ### mentre procedeva con direzione ### a bordo del proprio motociclo ### tg. ### improvvisamente veniva investito da un veicolo rimasto sconosciuto, il quale perdeva il controllo del proprio mezzo invadendo la corsia di sorpasso ed andando ad urtare il motociclo attoreo che, invece, percorreva regolarmente detta corsia nello stesso senso di marcia, successivamente all'impatto de quo l'istante perdeva il controllo del motociclo e rovinava a terra; il veicolo investitore a seguito dell'urto faceva perdere le proprie tracce”; - veniva trasportato in ambulanza prima all'ospedale di ### dove veniva diagnosticata “frattura scomposta a più frammento della testa omerale destra e risalita del moncone distale” e poi all'### dei ### di Napoli, dove era sottoposto ad intervento chirurgico; - il ### nel corso della degenza, aveva riportato anche danni alla vita di relazione; - per i medesimi fatti, era stato promosso, nel 2011, da ### un altro giudizio innanzi al Giudice di ### di ### (r.g. n. 3175/2011) per il risarcimento dei danni “subiti di riflesso, per i disagi alle proprie abitudini di vita, nonché per il rave stress psico - fisico dovuto alle lesioni riportate dal coniuge”, nel corso del quale erano stati sentiti, in ordine alla dinamica del sinistro, i testi ### e ### conclusosi con sentenza di condanna n. 3505/2013 divenuta definitiva; concludeva chiedendo la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento del danno biologico (25% di invalidità permanente, 45 giorni di invalidità temporanea totale e 130 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%) dei danni alla vita di relazione ad alla capacità lavorativa, nonché di quelli derivanti dalle spese mediche sostenute.   CORTE D'### (già Prima sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 4656/2018 r.g.a.c.c. 3 Si costituiva la compagnia assicuratrice chiedendo il rigetto della domanda. 
Nel corso del giudizio, il Tribunale riteneva utilizzabili le prove testimoniali raccolte dal Giudice di ### ammetteva la prova testimoniale con altri testi e disponeva C.T.U. medico legale. Quindi, con sentenza n. 1070/2018, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese. 
In particolare, dopo aver evidenziato che, giunto all'ospedale, il ### aveva solo dichiarato di essere rimasto vittima di un incidente stradale senza aggiungere altro, che la querela era stata presentata a distanza quasi tre mesi dall'incidente, il ### e che mai era stata menzionata la presenza dei testi ### e ### che avevano assistito al fatto, né la circostanza, da questi ultimi riferita, che il veicolo investitore aveva travolto anche un altro motoveicolo, concludeva che l'attore non aveva posto “l'### in grado di svolgere le opportune ricerche per identificare il veicolo investitore ed il conducente dello stesso” e che ciò prelcudeva la possibilità di ottenere il risarcimento ai sensi dell'art.  283 d.lgs. 209/2005; rilevava, comunque, che, non avendo la parte attrice “fornito convincente prova neppure in merito alla verificazione dell'incidente descritto in ricorso né alle modalità concrete di verificazione dello stesso, la domanda non può che essere rigettata”. 
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il ###, ### osservando che: - la S.C. ha affermato che non sono indispensabili, per l'accoglimento della domanda di risarcimento a carico del F.G.V.S., la presentazione della querela, né l'indicazione nella stessa dei testi poi sentiti nel processo civile; del resto, alla fattispecie de qua non trova applicazione la l. 124/2017 che prevede l'obbligo di indicare immediatamente i testimoni che hanno assistito al sinistro, entrata in vigore successivamente ai fatti di causa e riguardante comunque gli incidenti con soli danni a cose; - il Tribunale non aveva tenuto conto della sentenza del Giudice di ### che produceva gli effetti del giudicato anche nel presente processo; - i fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento risultavano comunque dimostrati. 
Ha pertanto concluso per la riforma della sentenza di primo grado e per la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni.   CORTE D'### (già Prima sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 4656/2018 r.g.a.c.c. 4 Si è costituita, con comparsa depositata il ###, la ### S.p.A., eccependo l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, ex art. 342 c.p.c. e comunque la correttezza della sentenza di primo grado. Infine, ha evidenziato che non era stata fornita la prova del rispetto, da parte del danneggiato, delle regole della circolazione stradale ed ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità o, comunque per il rigetto dell'appello. 
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 12/9/2023, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve osservarsi che l'appello è ammissibile, in quanto, come si evince dall'esposizione che precede, l'appellante ha individuato le parti della sentenza sottoposte a critica, specificando in relazione alle stesse le ragioni su cui si fonda l'impugnazione.  2. ### è tuttavia infondato. Il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento osservando che il ### non si era comportato con la dovuta diligenza al fine di consentire l'individuazione del responsabile e, comunque, in quanto mancava la prova che i fatti si fossero svolti secondo la prospettazione degli attori.  ### ha contestato la decisione sotto entrambi i profili. 
Orbene, va innanzi tutto evidenziato che la prova dei fatti così come rappresentati dall'appellante non può ritenersi raggiunta. 
In primo luogo, va osservato che la sentenza del Giudice di ### di ### che, nel decidere sulla domanda di risarcimento della moglie del ### per i danni “di riflesso” dalla stessa subiti per effetto delle lesioni riportate da quest'ultimo, ha accolto la domanda, attribuendo al furgone pirata la responsabilità per i danni, non produce gli effetti del giudicato nel presente giudizio. È sufficiente al riguardo osservare che le parti nei confronti delle quali è stata emessa la sentenza non sono le stesse del presente giudizio, non avendovi partecipato il ### sicché non può trovare applicazione l'art.  2909 c.c.. Né francamente si comprende come gli effetti del giudicato possano estendersi nei confronti di coloro che “risultino titolari di diritti ed obblighi dipendenti dalla CORTE D'### (già Prima sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 4656/2018 r.g.a.c.c. 5 situazione giuridica definita in quale processo”; al riguardo va innanzi tutto rilevato che, al più è il danno subito dalla ### che dipende da quello del marito, sicché sarebbe stato logico che venisse accertato prima quello riportato dal ### e poi (eventualmente nello stesso processo o in altro successivo) quello subito, “di riflesso” per l'appunto, da sua moglie. 
Le stesse pronunce indicate dall'appellante, infatti, precisano che “la nozione di efficacia riflessa del giudicato (che fa riferimento ad un'efficacia nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 2909 c.c. o di situazioni ulteriori rispetto a quella considerata dalla sentenza passata in giudicato) presuppone un "nesso di pregiudizialità- dipendenza giuridica (che si ha solo allorchè un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente), il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa" (Cass., S.U. n. 6523/2008); e la necessità che sussista un rapporto di dipendenza fra situazioni giuridiche è stata ribadita da altri arresti di legittimità, laddove si è affermato che "la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi od aventi causa, ne ha anche una riflessa, poichè, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nel quale sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o, comunque, subordinati a questa" (Cass. n. 2137/2014) e laddove si è precisato che "il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un accertamento diverso e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto" (Cass. 22908/2013)” (Cass. 18062/2019). 
Nel caso di specie, quindi, non può prodursi l'efficacia riflessa del giudicato, difettando sia il rapporto di dipendenza - in quanto è il danno subito dalla ### che dipende da quello del ### e non viceversa - sia l'affermazione, nella sentenza definitiva, “di una verità che non ammette un accertamento diverso”, essendo la stessa fondata esclusivamente sull'interpretazione delle prove che non può vincolare il giudice del presente processo che si svolge, comunque, tra parti differenti.   CORTE D'### (già Prima sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 4656/2018 r.g.a.c.c. 6 Escluso quindi che la sentenza del Giudice di ### di ### produca gli effetti del giudicato, va rilevato che dagli elementi raccolti emergono numerose contraddizioni che non consentono di ritenere dimostrati i fatti posti dall'odierno appellante a sostegno della propria domanda. Ed infatti, nell'atto di citazione, il ### si è limitato ad affermare che, mentre percorreva la corsia di sorpasso della SS 7 bis, veniva investito da un veicolo (del quale non ha indicato alcun elemento identificativo) che perdeva il controllo ed invadeva la sua corsia urtandolo e poi facendolo cadere al suolo per poi allontanarsi precipitosamente. 
Nel referto del pronto soccorso, quale causa delle lesioni, viene indicato solo “riferito incidente stradale”. 
La denuncia dell'accaduto è stata presentata dal ### presso la ### della Repubblica di ### il ###; in essa il sinistro veniva descritto negli stessi generici termini utilizzati nell'atto di citazione, tuttavia, si specificava che il veicolo investitore era “un'auto rimasta non identificata”. Nulla veniva detto in ordine ai testi che avrebbero assistito al sinistro. Nel corso del processo innanzi al Giudice di ### di ### lo stesso ### sentito quale teste all'udienza del 28/10/2011 (cioè un anno e quattro mesi dopo la denuncia), descriveva invece il veicolo investitore come “tipo furgonato di colore bianco”. 
Alla stessa udienza venivano escussi, sempre innanzi al Giudice di ### anche i testi ### e ### i quali dichiaravano di aver assistito al sinistro in quanto viaggiavano a bordo della stessa auto, condotta dal ### dietro il veicolo investitore, descritto come un “furgone chiaro”; sennonché i testi rappresentavano il sinistro in maniera differente dall'odierno appellante, affermando che il furgone pirata non investì solo il motociclo del ### ma anche un altro motociclo il conducente del quale, secondo quanto riferito dal ### riportò lesioni meno gravi del ### Alla luce di tali elementi appare evidente innanzi tutto come la ricostruzione dei fatti fornita dal ### sia del tutto lacunosa ed incoerente; quest'ultimo, infatti, riferisce genericamente di un sinistro stradale al momento dell'arrivo in ospedale e descrive il veicolo investitore come un'auto nella denuncia presentata alla ### della Repubblica circa tre mesi dopo l'incidente, quando aveva avuto tutto il tempo di riordinare le idee; in sede di dichiarazioni rese quale testimone innanzi al Giudice di ### il veicolo investitore CORTE D'### (già Prima sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 4656/2018 r.g.a.c.c. 7 diventa però un furgone di colore chiaro, mentre mai in precedenza era stato menzionato il colore del veicolo. Nella querela (nella quale si fa riferimento ad un'auto) non viene detto nulla circa la presenza dei testi ### e ### che avevano assistito all'incidente; circostanza ancor più rilevante, ove si consideri che se questi avevano fornito le loro generalità al momento del sinistro non si spiega per quale ragione il ### non li abbia menzionati nella querela, mentre se erano ancora sconosciuti al momento della presentazione della querela (cioè circa tre mesi dopo il sinistro) non è chiaro come l'appellante li abbia poi individuati. Su tale circostanza, infatti né l'appellante, né i testi hanno mai fornito alcuna indicazione. Soprattutto, però, ciò che è davvero stupefacente è che il ### non abbia mai menzionato il fatto che vi fu un altro motoveicolo che venne investito dal furgone pirata; si tratta di una circostanza di grandissimo rilievo, che davvero non si comprende come possa essere stata tralasciata dall'odierno appellante, soprattutto ove si tenga conto del fatto che i testi hanno riferito che il conducente dell'altro veicolo subì danni più lievi e che intervennero altre persone sul posto, sicché non è da escludere che l'altro danneggiato avrebbe potuto fornire preziose indicazioni in ordine al veicolo investitore o ad altri testimoni che avevano assistito ai fatti. 
È evidente, allora, che l'attore (odierno appellante), sul quale gravava il relativo onere, non ha provato che i fatti si sono svolti secondo la descrizione fornita, con la conseguenza che correttamente la domanda è stata rigettata. È appena il caso di aggiungere che avrebbe facilmente potuto acquisire altre prove, come ad esempio il referto del personale del 118 che, intervenuto nell'immediatezza dei fatti, avrebbe potuto chiarire meglio la dinamica del sinistro. 
Del tutto irrilevanti sono poi le conclusioni del C.T.U. che dà atto della compatibilità tra le lesioni ed il sinistro (caduta dal motociclo), ma certamente non fornisce alcun elemento per pervenire alla conclusione che la caduta fu provocata da un altro veicolo. 
Prive di rilievo sono anche le dichiarazioni di tutti gli altri testi (escussi innanzi al Giudice di ### o al Tribunale) che hanno riferito solo in ordine alle conseguenze delle lesioni riportate dal ### sulla sua vita di relazione. 
È appena il caso di aggiungere, infine, che neppure potrebbe pervenirsi all'accoglimento dell'appello sulla base delle sole dichiarazioni dei due testi che CORTE D'### (già Prima sezione civile bis) _______________________________________________________________________ n. 4656/2018 r.g.a.c.c. 8 assisterono ai fatti, stante l'insanabile contrasto con quanto affermato dal ### nelle diverse sedi e nello stesso atto di citazione, che non trova spiegazione alcuna. 
Per tutto quanto esposto, l'appello deve quindi essere rigettato.  3. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio; i compensi per le diverse fasi vanno liquidati, in base ai parametri indicati nella tabella 12 del d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore indeterminato, nei seguenti importi: fase di studio: € 1.050 fase introduttiva: € 750 fase istruttoria: € 1.550 fase decisoria: € 1.750 Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art.  13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1070/2018 emessa dal Tribunale di ###, il 10-17/4/2018: 1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 2. condanna ### al pagamento, in favore della ### S.p.A.  quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S. per la regione ### delle spese del presente grado di giudizio che liquida in ### 5.100 per compenso professionale ed ### 765 per spese generali di rappresentanza e difesa; 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.  115/2002. 
Così deciso in Napoli, l'11 dicembre 2023.   ###. estensore ####ssa ### 

causa n. 4656/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Molfino, Iodice Maria, Galasso Giovanni

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22147 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.375 secondi in data 21 novembre 2025 (IUG:XX-F424FE) - 709 utenti online