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Tribunale di Milano, Sentenza n. 5347/2024 del 23-05-2024

... del 16 maggio 2024, ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto: a. “vero è che dalla messa in funzione del macchinario #### “E” ### la ### S.r.l. ha impiegato, fino ad oggi, i propri dipendenti per sopperire alle prestazioni della selezionatrice stessa”; b. “vero è che la ### S.r.l. ha adoperato, nel periodo di tempo sopra detto, numero 4 ### lavoratori per la selezione del prodotto buono da quello difettato e viceversa”. Si indicano a testi sulle circostanze sopra capitolate i sig.ri ### nato a #### il 29 marzo 1983, ivi residente ###e ### nata a ### il 10 febbraio 1965, residente ### Sulle eccezioni e domande della convenuta. Rigettare tutte le domande formulate, in via principale e riconvenzionale, da parte di ### S.p.A. nei confronti della ### S.r.l. (leggi tutto)...

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 358/2024 tra ### S.R.L.  attore e ### S.P.A.  convenuto ### 23 maggio 2024 ad ore 9,22 innanzi al dott. ### sono comparsi: ### S.R.L. l'avv. ### , oggi sostituito dall'avv. ### S.P.A. l'avv. ### e l'avv. ### (###) ### N. 5 20122 MILANO; E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. #####. ### I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso. 
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.  ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale, nella persona del ### dott. ### ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 358/2024 promossa da: ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 25 NOCERA INFERIORE, presso il difensore parte attrice contro ### S.P.A. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv.  ### (###); elettivamente domiciliato in ### 5 MILANO, presso il difensore avv. ### parte convenuta ### Per parte attrice: In via preliminare: dichiarare ammissibile e procedibile la domanda giudiziale avanzata da parte attrice, non sussistendo alcuna ipotesi di decadenza e/o prescrizione del diritto. 
Nel merito: 1. accertare la responsabilità di parte convenuta e, di conseguenza, dichiarare la risoluzione del contratto di vendita della “selezionatrice ottica #### “E” ### modello e serie n. ###-
BXBX-ACCA 700138055, per inadempimento della parte convenuta; 2. accertare e dichiarare, per l'effetto, il diritto della ### S.r.l. alla restituzione del prezzo pagato per l'acquisto del macchinario di cui sopra pari ad euro 149.000,00 e, dunque, condannare la parte venditrice BÜ### S.p.a., al pagamento della medesima somma in favore dell'attrice; 3. condannare, inoltre, la BÜ### S.p.a al risarcimento del danno in favore dell'attrice per la somma di euro 6.190,00, relativa al costo degli oneri per in finanziamento finalizzato all'acquisto del macchinario, di euro 71.751,00 per i costi sostenuti per l'installazione del macchinario presso lo stabilimento dell'attrice e di euro 88.830,00 per il costo ad oggi relativo all'utilizzo della manodopera atta a sopperire alla non automatizzazione della lavorazione del macchinario; 4. condannare, in ogni caso, la convenuta a restituire all'attrice i costi di spese e competenze pagati al C.T.U., ing. ### nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., pari ad euro 6.323,91, oltre al pagamento delle spese e competenze del giudizio cautelare. 
In via istruttoria. 
Previa riforma e modifica dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 17 maggio 2024, all'esito dell'udienza cartolare del 16 maggio 2024, ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto: a. “vero è che dalla messa in funzione del macchinario #### “E” ### la ### S.r.l.  ha impiegato, fino ad oggi, i propri dipendenti per sopperire alle prestazioni della selezionatrice stessa”; b. “vero è che la ### S.r.l. ha adoperato, nel periodo di tempo sopra detto, numero 4 ### lavoratori per la selezione del prodotto buono da quello difettato e viceversa”. 
Si indicano a testi sulle circostanze sopra capitolate i sig.ri ### nato a #### il 29 marzo 1983, ivi residente ###e ### nata a ### il 10 febbraio 1965, residente ### Sulle eccezioni e domande della convenuta.   Rigettare tutte le domande formulate, in via principale e riconvenzionale, da parte di ### S.p.A.  nei confronti della ### S.r.l. con la comparsa di costituzione e risposta del 05 marzo 2024, in quanto infondata in fatto ed in diritto; Rigettare le istanze istruttorie avanzate dalla convenuta. 
In ogni caso: 5. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre maggiorazione nella misura del 15%, Cpa al 4% ed ### se dovuta, il tutto in sentenza come per legge.   Per parte convenuta: - In via preliminare: dichiarare ### decaduta dal diritto di domandare ed ottenere la risoluzione del contratto di vendita del 10 settembre 2019, concluso con ### ex art. 1497 c.c. e, comunque, dichiarare prescritto tale diritto, per tutte le ragioni dedotte in atti, salvo altre.  - Nel merito, in via principale: rigettare le domande proposte da ### nessuna esclusa, per tutte le ragioni dedotte in atti, salvo altre.  - Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di risoluzione del contratto di vendita concluso dalle ### in data 10 settembre 2019, condannare ### a restituire il solo importo di € 49.000,00 o quello diverso, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, alla luce dell'accertato “massiccio e continuativo” utilizzo - e della conseguente svalutazione - della selezionatrice ottica #### “E” ### da parte di ### In via riconvenzionale, condannare ### a restituire a ### la selezionatrice ottica #### “E” ### oggetto del contratto così risolto.  - Sempre in via subordinata: condannare ### al risarcimento del danno patrimoniale ritenuto di giustizia, deducendo, in ogni caso, l'importo di cui ### ha beneficiato a titolo di “super-ammortamento” o di altra, differente agevolazione fiscale, che verrà accertato in corso di causa, per tutte le ragioni esposte in atti, salvo altre.  - Nelle spese: con vittoria di spese e compensi professionali.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato la ### s.r.l. conveniva in giudizio la ### s.p.a., al fine di ottenere che fosse dichiarata la risoluzione di un contratto di compravendita e che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni.  ### in particolare esponeva: - che in data 24 settembre 2019 stipulava con la ### S.p.a. un contratto di locazione finanziaria, avente ad oggetto una macchina selezionatrice ottica #### “E” ### fornita dalla ### s.p.a., giusto contratto di compravendita distinto datato 10 settembre 2019; - che la scelta del macchinario avveniva all'esito di una fase precontrattuale, ove l'attrice forniva apposito campione dei prodotti da selezionare, per verificare la funzionalità della macchina e constatare se la stessa fosse in grado di garantire le prestazioni e il rendimento richiesto; - che, eseguite tali prove sui prodotti consegnati, la ### garantiva l'efficienza della selezione superiore al 96% del prodotto; - che il macchinario veniva consegnato presso la sede ###data 19 dicembre 2019 veniva collaudato; - che, tuttavia, già in tale sede il legale rappresentante della ### evidenziava al tecnico incaricato dalla ### il mancato rendimento, in termini di percentuali garantite in fase precontrattuale, della selezione del prodotto, come appostato sull'ultima pagina del verbale di collaudo; - che, infatti, nonostante le garanzie promesse, la macchina selezionatrice non riusciva a garantire gli standard, in termini di resa, per i quali era stata scelta, risultando, pertanto, inidonea all'uso; - che in particolare il macchinario non risultava in grado di selezionare il prodotto, in quanto nei prodotti scartati vi si trovava un'elevata percentuale di alimento buono, così come nei prodotti positivamente selezionati si rinveniva un notevole numero di scarto; - che l'attrice denunciava a mezzo PEC del 26/02/2020 i vizi ed i difetti del macchinario; - che, nonostante le criticità rilevate, l'attrice, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, in termini di affidabilità e di segnalazione negative in ### continuava a onorare il proprio contratto di leasing con la concedente ### - che l'attrice otteneva rituale autorizzazione dalla società concedente a poter agire giudizialmente per la risoluzione del contratto di vendita in danno della ### - che l'attrice promuoveva una procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.  al fine di verificare le prestazioni della macchina e i danni subiti; - che il C.T.U. così concludeva: La macchina ### “###” ### della ### oggetto di ATP non risponde alle specifiche tecniche minime di efficienza di selezione dei corpi estranei, a meno che questi non si avvicinino notevolmente per dimensione e peso alla frutta secca in lavorazione. Né risponde alle specifiche tecniche minime di efficienza di selezione della frutta secca “difettata”. Il macchinario, quindi, non risulta conforme alle specifiche previste sia dalla comunicazione ### del 6 settembre 2019 (all. n. 12) sia dal contratto di vendita del 10 settembre 2019 (all. n. 11). La macchina non presenta vizi o difetti costruttivi, ma risulta semplicemente inadeguata alla selezione dei prodotti, in particolare lupini e mandorle, commercializzati dalla ### Conseguentemente, non solo non è possibile attuare soluzioni tecniche per ovviare ai problemi riscontrati, in quanto la selezionatrice andrebbe riprogettata completamente, ma non è possibile nemmeno determinare una resa minima poiché la ### non lavora frutta secca da sacchi che presentino, in ingresso, quantitativi significativi di “corpi estranei”, …, si ritiene che la selezionatrice in esame: 1) vale il 60% del suo prezzo d'acquisto; 2) realizza solo una prima fase di “sgrossatura” del materiale; quindi la ### deve sopportate un extra costo di 42 € di manodopera per ogni ora di utilizzo al fine di completare il lavoro; 3) non garantisce in ogni caso il volume atteso di 1.000 kg/ora ma solo quello di 200 kg/ora”; - che l'attrice, pertanto, aveva diritto a risolvere il contratto di acquisto della macchina e a ottenere il risarcimento dei danni patiti, rappresentati dai costi finanziari collegati al contratto di leasing, ai costi di mano d'opera aggiuntivi, al rimborso dei costi di installazione del macchinario e dalle spese relative alla procedura di accertamento tecnico preventivo. 
Si costituiva ritualmente in giudizio la ### s.p.a., contestando quanto ex adverso dedotto e, in via preliminare eccependo la decadenza e la prescrizione ex art. 1495 c.c.; nel merito negava l'inidoneità qualitativa della macchina e faceva presente come parte attrice avesse continuato a utilizzare il macchinario, portando alla scadenza il contratto di leasing. 
Senza che fosse dato corsi ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento. 
Parte attrice, infatti, ha contestato come il macchinario acquistato non riuscisse a mantenere le performance promesse, ossia quella di selezionare il prodotto con una efficienza pari al 96% e con scarti contenuti, contestando come nei prodotti scartati vi fosse un'elevata percentuale di alimento buono, mentre nei prodotti positivamente selezionati si rinveniva un notevole numero di scarto; sulla base di tale premessa, pertanto, l'attrice ha denunciato come il macchinario compravenduto fosse affetto da vizi e difetti e, in corso di causa, ha prospettato una assoluta inidoneità dello stesso alla funzione per il quale era stato acquistato, riconducendo la pretesa nell'ambito della fattispecie del cd.  aliud pro alio. 
Sennonchè, come obiettato da parte convenuta, va rilevato come il macchinario sia esente da vizi o difetti di fabbricazione, come peraltro, riconosciuto e attestato dall'ausiliario del Tribunale in sede di accertamento tecnico preventivo; in particolare il consulente tecnico ha rilevato come la macchina non presenti vizi o difetti costruttivi, ma risulti semplicemente inadeguata alla selezione dei prodotti, in particolare lupini e mandorle, commercializzati dalla ### non riuscendo a rispettare le percentuali di efficienza promesse. 
Se così è (parte convenuta, infatti, contesta tale dato, sostenendo come la percentuale di efficienza fosse circoscritta alla sola selezione di corpi estranei e non anche a difetti del prodotto), ne consegue che la garanzia esperibile dall'attrice non possa essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 1490 c.c., né tanto meno nell'alveo del cd. aliud pro alio, ma ricada piuttosto nell'ipotesi di mancanza di qualità promesse di cui all'art. 1497 Tale disposizione, in particolare, consente l'azione di risoluzione del contratto, ma richiama la decadenza e la prescrizione regolata dall'art. 1495 c.c. per la garanzia per i vizi della cosa venduta. 
Parte convenuta, quindi, ha eccepito sia la decadenza dalla garanzia, per avere a suo dire l'attrice denunciato l'inefficienza del macchinario una volta scaduto il termine di otto giorni dalla consegna, sia la prescrizione dell'azione, per non avere l'acquirente esercitato l'azione giudiziaria o comunque posto in essere atti interruttivi entro un anno dalla consegna. 
Se si può ritenere elusa la decadenza, avendo l'attrice segnalato la mancanza di qualità già in sede ###dichiarazione apposta in calce al relativo verbale, deve viceversa rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, considerato come il macchinario sia stato collaudato il ### e l'attrice abbia interrotto per la prima volta il decorso della prescrizione con la contestazione trasmessa via PEC per tramite di legale solo il ###. 
Nonostante la sollevata eccezione, sul punto parte attrice non è stata in grado di provare precedenti atti interruttivi della prescrizione, idonei a scongiurare la fattispecie estintiva del diritto, non avendo a tal fine prodotto documentazione atta a tal fine, né avendo articolato prove orali finalizzate a dimostrare altrimenti l'interruzione del decorso prescrizionale. 
Essendo, pertanto, trascorso oltre un anno dalla scoperta del difetto di qualità, scoperta contestuale al collaudo, come attestato sullo stesso verbale redatto nella circostanza, deve concludersi come l'azione di garanzia proposta dall'attrice e finalizzata alla risoluzione del contratto di compravendita e alla collegata pretesa risarcitoria non possa trovare accoglimento per effetto della maturata sua prescrizione (i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., infatti, riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi, Cass. civ. n. ###/2021). 
Tale esito assorbe ogni ulteriore valutazione in punto di accertamento dell'inadempimento e della sua gravita. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.  P.Q.M.  Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa: - rigetta le domande proposte da ### s.r.l. nei confronti di ### s.p.a.; - condanna l'attrice a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.050,00, oltre c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali. 
Così deciso in ### il 23 maggio 2024 Il giudice ### 

causa n. 358/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ferrari Francesco Matteo, Algozzini Giuseppa

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4671/2024 del 20-06-2024

... la facoltà di acquisire d'ufficio i testi dei contratti ed accordi collettivi applicabili nella causa, poiché tale norma attiene all'ambito dell'acquisizione della prova nel rito del lavoro e non costituisce deroga al principio "iura novit curia", valido per le norme di diritto e non per le norme contrattuali collettive, conoscibili solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio, che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 19507 del 16/09/2014). Il giudice non può pertanto procedere all'applicazione ex (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI NAPOLI ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. ### ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 15658/2022 cui sono riuniti i procedimenti nrg 15659/22 e 15661/22 TRA #### e ### difesi dall'avv. ### RICORRENTI E ### S.R.L., difesa dagli avv.ti ### e ### PASSALACQUA C.M. ### S.R.L., difesa dall'avv. #### 1 CENTRO, difesa dall'avv. ### CONVENUTI
FATTO E DIRITTO Con separati ricorsi depositati in data ###, e successivamente riuniti, i ricorrenti esponevano di essere stati dipendenti della società ### S.r.l., affidataria del servizio in appalto per le pulizie per la ### 1 Centro, rispettivamente dal 22/12/20 il ### e dal 16/12/20 gli altri due ricorrenti; che avevano prestato la loro attività lavorativa fino alle dimissioni rassegnate, per i ricorrenti #### e ### in data ###; per ### in data ###. Lamentano che la società aveva mutato la distribuzione settimanale delle turnazioni di lavoro su cinque giorni in luogo dei sei giorni lavorativi previsti dal contratto di assunzione, con una decurtazione della retribuzione ed un sensibile aggravio delle condizioni di lavoro; che la società corrispondeva tardivamente le retribuzioni dei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, oltre a non provvedere al pagamento dei buoni pasto, della 13ma mensilità 2020 e della retribuzione del febbraio 2021, che veniva corrisposta solo in parte e solo in seguito alle richieste del sindacato dalla C.M ### srl; assumevano di non aver Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 goduto di ferie e permessi retribuiti. 
Lamentano ancora che alla cessazione dei rapporti la società convenuta tratteneva l'indennità sostitutiva del mancato preavviso. 
Sostengono per contro che le inadempienze della datrice di lavoro erano tali da giustificare le dimissioni per giusta causa. 
Tanto premesso, chiedevano, previo accertamento della sussistenza del contratto di appalto ex art 1655 c.c. per il dedotto periodo tra le convenute società ed l'### 1 Centro, dichiarare la responsabilità solidale delle convenute - ex art. 29 D.lg. 276/2003 e art. 48, co.5, D.lvo 50/16, e/o ricorrendo i presupposti ex art. 1676 c.c. - per il pagamento delle dedotte competenze retributive maturate dai ricorrenti, e di condannare, per l'effetto, i convenuti al pagamento delle seguenti somme: - ### paga giornaliera € 188,00; tredicesima ratei € 108,88; quattordicesima ratei € 108,88; ferie non godute ore € 108,88; permessi non goduti € 25,22; preavviso gg € 753,76; trattenuta preavviso € 351,75.  - ### paga giornaliera € 113,82; tredicesima ratei € 103,85; quattordicesima ratei € 103,85; ferie non godute ore € 103,85; permessi non goduti € 24,06; preavviso gg € 719,01; trattenuta preavviso € 335,51.  - ### paga giornaliera € 154,73; tredicesima ratei € 93.48; quattordicesima ratei € 93,48; ferie non godute ore € 93,47; permessi non goduti € 21,62; preavviso gg € 647,11; trattenuta preavviso € 301,98. 
Si costituiva la ### che eccepiva l'insussistenza della giusta causa di recesso, e pertanto la legittimità delle trattenute per indennità di preavviso con la conseguente infondatezza delle domande aventi ad oggetto il pagamento di tale indennità a carico della società in favore dei lavoratori. Rileva al riguardo di aver «tempestivamente provveduto alla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 liquidazione delle ultime voci non appena la stessa è stata messa nelle condizioni di eseguire gli appositi calcoli. Ed infatti, non risulta imputabile alla stessa la circostanza secondo cui, nonostante i reiterati inviti e solleciti, nessuno, neppure le ###, le avessero trasmesso le precedenti buste paga dei dipendenti, la cui acquisizione risultava indispensabile per il calcolo degli elementi accessori della retribuzione». 
In ogni caso contesta che sussistesse una causa tale da integrare gli estremi di cui all'art. 2119 A tale riguardo, ritenendo di aver trattenuto somme inferiori a quelle effettivamente dovute dai ricorrenti a titolo di indennità di mancato preavviso, eccepisce in compensazione i controcrediti per gli importi indicati in ciascuna comparsa. 
Quanto alla voce paga giornaliera sostiene che i ricorrenti hanno ricevuto quanto dovuto. 
I ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità sarebbero stati correttamente corrisposti, «essendosi maturati esclusivamente con riferimento al mese di gennaio e febbraio 2021», avendo i ricorrenti iniziato a lavorare nella seconda metà del mese di dicembre 2020 «e dunque non avendo maturato, secondo le previsioni del ### di riferimento, alcun rateo supplementare in detto mese». 
Rileva poi di aver correttamente liquidato ferie e permessi non goduti. 
Quanto ai buoni pasto, dopo aver precisato le circostanze che avrebbero portato aduna ritardata liquidazione, precisa, con riferimento a #### che «la ### s.r.l. aveva provveduto a caricare n. 14 buoni pasto in data ### e n. 23 in data ### e, pertanto in numero assolutamente adeguato alle giornate di lavoro svolte dalla ricorrente a partire dal 16.12.2020». Con riferimento al ricorrente ### precisa che «la ### s.r.l. aveva provveduto a caricare n. 12 buoni pasto in data ### e n. 24 in data ### e, pertanto in numero assolutamente adeguato alle giornate di lavoro svolte dalla ricorrente a partire dal 16.12.2020». Con riferimento, infine, a #### rileva «la ### s.r.l. aveva provveduto a caricare n. 12 buoni pasto in data ### e n. 18 in data ### e, pertanto in numero assolutamente adeguato alle giornate di lavoro svolte dalla ricorrente a partire dal 16.12.2020». 
Conclude pertanto per il rigetto dei ricorsi. 
Si costituiva la C.M. ### srl che contestava con diverse argomentazioni la fondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto della domanda. 
Si costituiva la ### 1 CENTRO che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva essendo i ricorrenti stati dipendenti della ### nel merito, contestava la fondatezza del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 ricorso sia in fatto che in diritto, concludendo per il rigetto della domanda. 
I ricorsi sono parzialmente fondati. 
Non è oggetto di contestazione la circostanza che i ricorrenti abbiano lavorato dal 16/12/20 (la ### conferma tale data anche per il ricorrente ### nonostante il dato formale dell'assunzione avvenuta a distanza di qualche giorno) alla data delle dimissioni dagli stessi rassegnati alle dipendenze della ### S.r.l., quale affidataria del servizio di pulizie ed igiene ambientale assegnato a seguito di gara di appalto indetta dall'### 1 Centro di cui era aggiudicataria la ### composta dalla C.M. ### S.r.l., quale mandataria, nonché dalla ### S.r.l. in qualità di mandante. 
Ai sensi dell'art. 48 comma 5 del d.lgs 50/2016 sussiste, pertanto, la responsabilità in solido della ### S.R.L. per i crediti vantati da parte attrice nei confronti della ### S.r.l. 
Irrilevanti e non opponibili al ricorrente, in quanto soggetto terzo, sono le questioni insorte tra le due società nell'ambito del rapporto di mandato. 
Deve, invece, escludersi la legittimazione passiva della ### 1 ai sensi dell'art. 29 comma 2 del dlg 10.09.2003 n. 276 e successive modifiche in quanto ai sensi dell'art. 1 comma 2 nonché ai sensi dell'art. 9, comma 1 D.L. n. 76 del 2013, conv. con mod. in L. n. 99 del 2013 è espressamente escluso il regime di solidarietà nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
In assenza di qualsivoglia allegazione e prova in ordine ad una eventuale esposizione debitoria dell'amministrazione committente nei confronti dell'appaltatore non ricorrono i presupposti per una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1676 cc. 
Tanto premesso, i ricorsi hanno ad oggetto crediti maturati in corso e alla cessazione del rapporto di lavoro, coinvolgendo anche i coobbligati solidali, a vario titolo convenuti in giudizio. Si tratta dei seguenti emolumenti: differenze paga, differenze indennità sostitutiva ferie e permessi, ratei 13ma e 14ma mensilità 2020, indennità di mancato preavviso, buoni pasto, trattenuta preavviso. 
Costituiscono circostanze pacifiche per tutti i ricorrenti - l'assunzione, a seguito della gara di appalto indetta dall'### 1 Centro, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di pulizie ed igiene ambientale alle dipendenze della ### alle dipendenze della società ### S.r.l. (società affidataria del suddetto servizio da parte della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 aggiudicataria RTI composta dalla C.M. ### S.r.l., quale mandataria, nonché dalla ### S.r.l., quale mandante), dal 16.12.2020 (ivi compreso ### stante la non contestazione di parte convenuta) - la causale dell'assunzione in applicazione dell'art. 4 del ### per il settore di ### di ### che prevede il passaggio diretto ed immediato dei lavoratori già occupati, sul cantiere, oggetto di gara di appalto, alle medesime condizioni economico-contrattuali; la cessazione del rapporto tra il giorno 2 e il giorno 5 del mese di marzo 2021, avvenuta per tutti a seguito di dimissioni. 
Quanto alle somme pretese, in particolare per quanto concerne la voce “paga giornaliera” non è dato sapere a che titolo i ricorrenti rivendichino tale differenza. Solo nelle note autorizzate, inammissibilmente, i ricorrenti fanno riferimento a voci retributive non riscontrate nelle buste paga di dicembre 2020 e gennaio 2021 rispetto a quella di marzo. Trattasi con tutta evidenza di introduzione di ragioni nuove e non dedotte che non possono trovare ingresso nel processo, trattandosi, peraltro, di istituti contrattuali e non legali. 
In proposito, la Cassazione (### L, Sentenza n. 10914 del 17/08/2000) ha condivisibilmente chiarito che i contratti collettivi di lavoro di diritto comune non sono fonte di diritto, né in tal senso depone l'art. 425 c.p.c.  che attribuisce al giudice la facoltà di acquisire d'ufficio i testi dei contratti ed accordi collettivi applicabili nella causa, poiché tale norma attiene all'ambito dell'acquisizione della prova nel rito del lavoro e non costituisce deroga al principio "iura novit curia", valido per le norme di diritto e non per le norme contrattuali collettive, conoscibili solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio, che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 19507 del 16/09/2014). 
Il giudice non può pertanto procedere all'applicazione ex officio di clausola di un contratto collettivo postcorporativo privo di efficacia erga omnes, ancorché esso sia acquisito agli atti del processo, non costituendo tale contratto fonte di diritto oggettivo cui possa essere esteso il principio iura novit curia (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4631 del 08/07/1983). 
La genericità della pretesa rende, pertanto, la stessa in parte qua infondata. 
La tredicesima mensilità era invece dovuta anche per il mese di dicembre 2020, avendo i ricorrenti lavorato per giorni 16 (dal 16 al 31), alla stregua dell'art. 20 del ### il quale dispone che, nel caso Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni. 
Identiche considerazioni valgono per la quattordicesima mensilità, da corrispondersi entro il 15 luglio, ponendo l'art 21 ### una regola analoga a quella della tredicesima, per l'indennità per le ferie non godute, anche in tale caso calcolate sulla base delle sole mensilità di gennaio e febbraio 2021 e non anche dicembre 2020 (art 42 del ####, nonché per i permessi non goduti, in quanto determinati senza il computo della mensilità di dicembre 2020. 
Quanto ai ticket sostitutivi della mensa, i ricorrenti hanno dedotto genericamente che il datore di lavoro «non corrispondeva il pagamento dei buoni pasto legati alla presenza, contrariamente agli accordi precedentemente assunti». 
Orbene, l'allegazione dell'asserito inadempimento contrattuale risulta del tutto generica, non essendo comprensibili le ragioni sottese al capo di domanda. Né l'oggettiva carenza assertiva e asseverativa potrebbe essere sanata o colmata con il mero rinvio al conteggio allegato, che costituisce solo un'elaborazione contabile, che tuttavia non intinge in alcuna specifica circostanza di fatto e di diritto, che consenta di verificare la correttezza tanto dell'an che del quantum debeatur della pretesa azionata. 
Per ciò solo quindi il capo di domanda deve essere rigettato. 
Quanto al preavviso, i ricorrenti hanno risolto il rapporto con dimissioni, ritenute per giusta causa, atteso il ritardo o l'omissione nei pagamenti da parte della datrice, e la variazione nelle turnazioni, inizialmente fissate in sei gorni settimanali e successivamente portate a 5. 
Quanto al primo punto, solo nelle note autorizzate i ricorrenti fanno riferimento all'art 18 ### in base al quale ove l'impresa ritardi di oltre quindici giorni il pagamento della retribuzione, al lavoratore è attirbuita facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso. 
In proposito, non possono che ribadirsi le considerazioni già svolte in precedenza quanto alla natura delle fonti contrattuali e della correlativa preclusione per le parti circa la facoltà di introdurre nuovi temi di indagine nel corso del processo. 
Nella specie, la norma contrattuale sopra richiamata non risulta invocata dai ricorrenti per giustificare la richiesta di pagamento dell'indennità Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 sostitutiva del preavviso né, del resto, risultano specificamente indicate le date di pagamento delle retribuzioni, essendosi i ricorrenti limitati a indicare l'esistenza del ritardo senza alcuna quantificazione dei giorni. 
Le dedotte circostanze non costituiscono giusta causa di recesso (né in base alla norma contrattuale né) in base al disposto di cui all'art 2119 cc. Quest'ultima, infatti, ricorre quando è configurabile una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto; tale causa si deve concretamente manifestare in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, e non solo valutate soggettivamente gravi dal lavoratore, e che siano tali da rendere incompatibile la permanenza del lavoratore nel posto occupato. Ed a tal fine non può certo concretare una giusta causa di risoluzione un inadempimento accidentale e di breve durata, quale quello descritto. 
Quanto al cambio di turnazione, a prescindere dalla contestazione espressa da parte della società datrice di lavoro, i ricorrenti fanno generico riferimento ad una non meglio precisata maggiore gravosità della turnazione di lavoro (che peraltro potrebbe rilevarsi persino più favorevole alle esigenze del lavoratore), oltre che ad una ingiusta decurtazione della retribuzione, quale conseguenza, si deve supporre di una riduzione dell'orario lavorativo cui non si fa neppure chiaro ed esplicito riferimento. 
Ne consegue che, nel caso di specie, la ### s.r.l. ha fatto correttamente applicazione del II comma dell'art. 2118 c.c., secondo cui «In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso». Conseguentemente, alla convenuta ### spettava di trattenere l'importo a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. 
Non è, per contro, fondata l'eccezione di compensazione svolta al riguardo dalla ### s.r.l., sul presupposto, sostanzialmente, di aver erroneamente calcolato l'indennità di preavviso in 7 giorni a partire dal momento del recesso anziché dalla metà del mese.  ###. 57 del ### pacificamente applicabile, testualmente prevede, per il preavviso, 7 giorni di calendario per gli operai qualora sia il lavoratore a dare il preavviso, con la precisazione che i termini della disdetta decorrono dalla metà e dalla fine di ciascun mese. 
Poiché, sostiene la società, i ricorrenti si sono dimessi il 4 e il 5 marzo e dunque tra l'inizio e il 15 di marzo, il recesso andava calcolato in 7 giorni a partire dal 15, e dunque sino al 22. 
Tale interpretazione non può essere condivisa. In ipotesi di dimissioni del lavoratore, osserva C. App. ### sent. n. 790/2024 pubbl. il ###, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024
«laddove il ### preveda da un lato la determinazione della durata del preavviso, dall'altro la decorrenza dello stesso dal primo e dal sedicesimo giorno del mese, occorre tener conto che le due previsioni mirano a preservare interessi differenti; consegue che la trattenuta a titolo di mancato preavviso, espressamente prevista per la mancata osservanza del periodo di preavviso e posta a presidio della conoscenza anticipata della risoluzione del rapporto, non può essere estesa anche a tutela della decorrenza del medesimo periodo dai termini suddetti ed è pertanto illegittima. 
In altri termini, la decorrenza dall'inizio o dalla metà del mese serve a fissare, ai vari fini per i quali può essere rilevante, la data di risoluzione del rapporto di lavoro, mentre non vi è ragione di estendere tale durata all'indennità di preavviso che, a prescindere da ogni disquisizione sulla sua natura, ha pur sempre una funzione compensativa del disagio subito dalla controparte per il recesso improvviso, senza il rispetto di un lasso temporale pattiziamente considerato sufficiente a coprire quel disagio, nel caso di specie fissato in 7 giorni.  ###, questa era evidentemente stata l'interpretazione della parte datoriale, che nell'ultima busta paga, prima del sorgere del contenzioso, aveva correttamente parametrato l'indennità in discorso proprio a 7 giorni, passando invece alla diversa interpretazione solo dopo essere stata convenuta in giudizio... 
Come ci insegna la S.C. (cfr. Cass, Sez. lav., 5.11.2018 n. 28164), in tema di interpretazione del contratto l'art. 1362 c.c. dispone che si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole e, per determinare la suddetta intenzione, si deve valutare il comportamento complessivo delle parti stesse anche posteriore alla conclusione dell'accordo».  ### e la ### vanno pertanto condannate in solido al pagamento dei seguenti importi: - ### tredicesima ratei € 108,88; quattordicesima ratei € 108,88; ferie non godute ore € 108,88; permessi non goduti € 25,22; Totale € 351,86 - ### tredicesima ratei € 103,85; quattordicesima ratei € 103,85; ferie non godute ore € 103,85; permessi non goduti € 24,06; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024
Totale € 335,61 - ### tredicesima ratei € 93.48; quattordicesima ratei € 93,48; ferie non godute ore € 93,47; permessi non goduti € 21,62; Totale € 302,05 Su tali importi saranno dovuti la rivalutazione secondo indice ### e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo. 
Tenuto conto della obiettiva complessità delle questioni trattate, del contrasto di giurisprudenza insorto in materia, della soccombenza reciproca, nell'accezione datane dalla Cassazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016), sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) condanna la ### s.r.l. e la ### s.r.l. in solido, al pagamento in favore dei ricorrenti, ai sensi di cui in motivazione, dei seguenti importi: - ### € 351,86 - ### € 335,61 - ### € 302,05, oltre rivalutazione secondo indice ### e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo; b) rigetta per il resto i ricorsi; c) compensa le spese di lite.  ### 20/06/2024 Il Giudice del lavoro dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024

causa n. 15658/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Palmieri Sergio

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Giudice di Pace di Ascoli Piceno, Sentenza n. 152/2024 del 17-06-2024

... risultanze istruttorie si osserva che i testi di parte ricorrente (### e ### riferivano di non aver assistito ai fatti che invece avevano appreso dallo stesso ### per contro, i testimoni oculari ### e ### escludevano che l'auto condotta dalla D'### avesse urtato il ### il quale cadeva a terra a causa dell'ingombro e del peso dell'oggetto che aveva in mano; neppure è emersa la prova che la D'### avesse posto in essere alcuna manovra incauta e/o improvvisa tale da creare turbativa alla circolazione; turbativa, invero, attribuibile piuttosto alla condotta del ricorrente il quale, posizionatosi sulla strada, frontalmente rispetto alla sua auto parcheggiata in divieto di sosta, nell'aprire la portiera procurava maggiore ingombro alla carreggiata già ristretta dalla presenza di cantieri edili. Dalle (leggi tutto)...

N.RG 1550 / 2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Ascoli Piceno
Sezione ### SEZIONE ASCOLI PICENO
Il Giudice di ### di Ascoli Piceno Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1550 / 2023 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023
 Parte istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###)
 Controparte: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###)
Controparte: D'### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###)
Ragioni di ### e di ### della ### conveniva davanti a questo giudice D'### e la compagnia ### spa domandandone la condanna, in solido fra loro, al risarcimento dei danni alla sua persona che quantificava in euro 4.939,73, oltre alla restituzione di euro 40,00 per la riparazione dell'orologio, per un totale di euro 4.979,73, oltre interessi.
Spiegava l'attore che in data ### alle ore 12.00, si trovava in ### di ### all'altezza del civico n. 5, e si apprestava ad aprire lo sportello della sua auto parcheggiata su lato strada (corsia nord/sud), recando sul braccio sinistro un pesante orologio a pendolo da poco ritirato dall'orologiaio, quando, improvvisamente e da tergo, sopraggiungeva la ### Y tg. ### di proprietà e condotta da D'### assicurata con la compagnia ### spa, la quale procedendo in direzione sud/nord, lo urtava violentemente sul braccio sinistro con lo specchietto retrovisore laterale destro, provocando la caduta sul suo piede sinistro dell'orologio a pendolo la cui riparazione era costata euro 40,00. Proseguiva affermando che i dolori al piede lo avevano costretto a recarsi presso il ### ove gli veniva diagnosticato un “trauma da schiacciamento I dito piede sinistro con sospetta infrazione falange prossimale”. Riteneva responsabile D'### perché, in violazione dell'art. 148 CdS, nell'eseguire la manovra di soprasso senza tenere la dovuta distanza laterale, aveva provocato, con l'urto, la caduta del pendolo sul suo piede.
Si costituiva in giudizio D'### la quale contestava la dinamica dell'occorso così come prospettata ex adverso spiegando che, mentre procedeva alla guida della propria autovettura, a passo d'uomo su ### in direzione sudnord, si avvedeva sulla sede stradale, a circa dieci metri di distanza, di una persona anziana la quale, con postura precaria e con le mani occupate da un oggetto ingombrante (l'orologio a pendolo) dopo aver aperto lo sportello lato guida dell'autovettura ### parcheggiata in divieto di sosta, perdeva il controllo dell'oggetto che cadeva a terra; la D'### affermava di aver arrestato prudentemente la marcia, di essere scesa dall'auto per prestargli soccorso, di essersi adoperata per rintracciare la moglie del ### presso il vicino mercato e di aver chiamato l'ambulanza, su cui il ### era salito e sceso, e che ripartiva senza di lui.
Spiegava la convenuta che il ### era posizionato di fronte al lato guida della propria ### con il braccio sinistro, asseritamene colpito, rivolto verso il lato opposto da cui ella proveniva per cui riteneva del tutto impossibile l'urto con lo specchietto laterale della sua auto, peraltro rimasto integro e non piegato. Riteneva il quantum richiesto eccessivo e non provato.
Concludeva per il rigetto della domanda e in subordine per la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Si costituiva in giudizio la compagnia ### spa la quale contestava la dinamica del sinistro così come prospettata ex adverso spiegando che il ricorrente, nel tentativo di caricare l'orologio a pendolo nella propria autovettura, ferma in divieto di sosta e di fermata all'altezza del negozio “### del Gusto”, andava improvvisamente ad invadere la corsia di pertinenza della ### Y condotta dalla D'###
Riteneva la domanda del tutto sfornita di qualsivoglia elemento probatorio; eccessivo e sproporzionato il quantum richiesto; non risarcibile il danno morale.
Concludeva per il rigetto della domanda.
Nel corso dell'interrogatorio formale ### confermava che stava aprendo la portiera posteriore sinistra della sua auto quando la D'### andava ad urtava, con lo specchietto laterale dell'autoveicolo, l'orologio che aveva sotto al braccio sinistro e che voleva mettere in macchina, facendolo cadere. Confermava la posizione di marcia della ### Y e il luogo in cui era parcheggiata la sua auto (davanti alla ### aggiungendo che la D'### scendeva dall'auto dicendo di avere fretta e lasciandogli i suoi dati.
La teste ### moglie dell'attore, riferiva di non aver assistito ai fatti di causa che le erano stati raccontati da suo marito. Precisava di aver provveduto a pagare 40,00 euro per la riparazione dell'orologio e di aver accompagnato suo marito in ospedale dopo che gli era stata misurata la pressione dai sanitari dell'ambulanza, intervenuta sul posto. Precisava che la D'### le aveva consegnato il biglietto con scritti i suoi dati ma che la frase “Assicurazione
Generale” era stata aggiunta da suo marito.
La teste ### cognata della D'### trasportata sull'auto condotta dalla convenuta, riferiva di aver visto una persona anziana aprire lo sportello lato guida della propria autovettura ### parcheggiata su ### direzione sud-nord, con le mani occupate da un oggetto piuttosto ingombrante (orologio a pendolo) che, improvvisamente, gli scivolava dalle mani. Precisava che l'auto su cui era trasportata era quasi ferma vista la presenza del dosso stradale, del restringimento stradale e della portiera aperta dal ### negava che lo specchietto laterale destro dell'auto avesse urtato il ### anche perché l'autoveicolo si era fermato prima rispetto alla posizione del ricorrente e spiegava “il ### è caduto da solo forse per la pesantezza dell'orologio”; confermava che insieme alla D'### era scesa dall'auto, aveva cercato di rintracciare la moglie del ricorrente e, avendo visto una persona anziana in difficoltà, aveva chiamato l'ambulanza dalla quale il ### era salito e sceso; riferiva di non aver visto la
D'### scrivere alcun biglietto e riconosceva lo stato dei lughi nelle foto allegate in atti (fasc. D'###.
Il testimone oculare ### riferiva di trovarsi alla guida dell'auto che proveniva dalla parte opposta e di essersi fermato perché la conducente della ###, condotta dalla convenuta D'### per non urtare il ### aveva allargato la traiettoria verso di lui; precisava che ### Y era a circa tre metri prima rispetto all'auto del ### parcheggiata in divieto di sosta. Spiegava di aver visto il ### con in mano un orologio a pendolo, scivolare a terra per poi rialzarsi da solo e ciò senza che lo specchietto della ### Y lo avesse urtato; confermava che la D'### si adoperò per rintracciare la moglie del ### alla quale ebbe a consegnare un biglietto con i suoi dati, e che ### rifiutò il soccorso dell'ambulanza; riconosceva le fotto in atti affermando di averle scattate personalmente. ### titolare dell'orologeria sita in ### 5, riferiva che ### dopo aver ritirato l'orologio a pendolo, usciva dal suo negozio, di fronte al quale era vietato sostare, ove rientrava con l'orologio rotto, mostrandosi dolorante, ma precisava di non aver assistito ai fatti di causa riferitigli dal ricorrente; confermava di aver emesso lo scontrino di euro 40,00 in atti.
Va preliminarmente chiarito che ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Viste le risultanze istruttorie si osserva che i testi di parte ricorrente (### e ### riferivano di non aver assistito ai fatti che invece avevano appreso dallo stesso ### per contro, i testimoni oculari ### e ### escludevano che l'auto condotta dalla D'### avesse urtato il ### il quale cadeva a terra a causa dell'ingombro e del peso dell'oggetto che aveva in mano; neppure è emersa la prova che la D'### avesse posto in essere alcuna manovra incauta e/o improvvisa tale da creare turbativa alla circolazione; turbativa, invero, attribuibile piuttosto alla condotta del ricorrente il quale, posizionatosi sulla strada, frontalmente rispetto alla sua auto parcheggiata in divieto di sosta, nell'aprire la portiera procurava maggiore ingombro alla carreggiata già ristretta dalla presenza di cantieri edili.
Dalle foto, inoltre, appare evidente che la ### della D'### non fosse affiancata alla ### ma arretrata rispetto ad essa di qualche metro, circostanza pure confermata dai testi ### e ### per cui non si comprende come lo specchietto dell'auto possa aver colpito l'orologio che, a dire dello stesso ### nel corso dell'interrogatorio formale, era collocato sotto il suo braccio sinistro e dunque nel verso opposto rispetto alla direttrice di marcia della ###
Va altresì rilevato che la deposizione resa dalla ### laddove stima in dieci metri la distanza fra l'auto della D'### e quella del ### non appare incompatibile con quella rilasciata dal ### il quale calcola la medesima distanza in tre metri, trattandosi di valutazioni approssimative dei testi e di modesta differenza.
In merito al biglietto contenente le generalità della D'### peraltro integrato nell'annotazione della compagnia di assicurazioni dallo stesso ### trattasi di documento inidoneo a significare una confessione o a confermare una realtà fattuale dedotta dal ricorrente ma non provata.
La domanda, pertanto, deve essere respinta.
Le spese di giudizio sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### , nei confronti di ### ,
D'### ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - respinge la domanda; - condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di D'### che liquida in complessivi euro 1.265,00, oltre oneri di legge ed in favore di ### spa che liquida in complessivi euro 1.265,00 oltre oneri di legge.
Cosi deciso in ### lì 17-6-2024
Il Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott.


causa n. 1550/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gentili Raffaella

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 4464/2024 del 16-04-2024

... utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». La CGUE ha valorizzato il (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### di ### Il Giudice dott. ### all'udienza del 16 aprile 2024 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n° ###-2023 vertente TRA ### E ### rappresentate e difese dall' Avv. ### per procura in atti ### E MINISTERO DEL### E ### -, (resistente contumace); FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. art. 414 c.c. ### e ### hanno chiesto di accogliere nei confronti del Ministero dell'### e del ### le seguenti conclusioni: “### 1) ### e dichiarare l'illegittimità dell'art.1, comma 121, della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce il diritto dei docenti a tempo determinato ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente; 2) Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'### convenuta al pagamento in favore di ### per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, della somma di € 2.000,00 mentre in favore di ### per l'anno scolastico 2023/2024, della somma di € 500,00 (€ 500,00 PER CIASCUN ANNO, ### accessori come per legge); 3) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare il Ministero dell'### e del merito al riconoscimento in favore di ### per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, del beneficio economico di € 2.000,00 mentre in favore di ### per l'anno scolastico 2023/2024, del beneficio economico di € 500,00 come per legge, quale contributo alla formazione delle ricorrenti. 4) Condannare il Ministero dell'### alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario..”. 
L'### resistente non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia. 
Infine, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.  **** 
Il ricorso è fondato. 
Le ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del proprio diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla carta del docente introdotta dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 in relazione agli incarichi di servizio a tempo determinato prestati. 
Risulta infatti per tabulas che le stesse hanno prestato negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021 (la ### e per l'anno scolastico 2023/2024 (la ### ) attività didattica alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### in forza di contratti a termine. 
Si tratta, più precisamente, di incarichi di supplenza conferiti sempre per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal ### per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera. 
E' noto che Il C.C.N.L. del 13.03.2001, relativo al biennio economico 2000/2001 aveva istituito per i tutti docenti in servizio un emolumento retributivo da corrispondere in misura fissa, c.d. Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo al relativo art. 7, che “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.” integrando poi la disposizione al successivo comma 3, il quale stabilisce che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” e precisando poi "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" ed altresì che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio". 
In seguito, per ciò che rileva nel presente giudizio, l'art. 1, comma 121 della legge 107/2015 ha introdotto la carta del docente che appunto consiste in un bonus di 500 euro riconosciuto per ogni anno scolastico, attraverso una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di beni e servizi, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le loro competenze professionali. 
Anche in questo caso il Ministero (v. già la nota prot. N. 15219 del 15.10.2015) ritiene che il beneficio spetti solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.  ### l'opinione di parte ricorrente sarebbe invece chiaro che la legge, nel riconoscere un ruolo fondamentale ai docenti, in termini di miglioramento del servizio scolastico, nonché valorizzare la professione dell'insegnante di ogni ordine e grado, vada interpretata nel senso attribuire a tutti i docenti il compenso accessorio. 
Il problema che si pone è sempre lo stesso e cioè si tratta di verificare se tale disparità di trattamento sia conforme alla ### e alla normativa europea. 
In base al ben noto orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 20015 del 2018), con specifico riferimento al beneficio previsto in precedenza dalla contrattazione collettiva, era stato statuito quanto segue: si deve pertanto ritenere (…) che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al “personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L.n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.03.2021, alle “modalità” stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate nel contratto integrativo.” ###, un'interpretazione restrittiva tesa ad estromettere dalla percezione dell'emolumento retributivo de quo i docenti a tempo determinato che hanno svolto supplenze per brevi periodi non potrebbe comunque ritenersi legittima alla luce di quanto espressamente ed inequivocabilmente stabilito dalla normativa di matrice europea in tema di trattamento diversificato dei lavoratori su base contrattuale (in particolare, la ### 4 dell'Accordo Quadro allegato alla ### 1999/70/CE) e infatti la Cassazione ha precisato che “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” . 
Più di recente si è nuovamente pronunciata la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 21304/2020, che richiamando esplicitamente la giurisprudenza della ### ha ribadito come “l'obbligo posto a carico degli ### membri di assicurare a lavoratore a tempo determinato ' condizioni di impiego ' che non siano men favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato 'comparabile', sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono norme di diritto sociale dell'### di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela' (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C- 177/14, ### punto 32)”. 
Con la conseguenza che la normativa interna con esse contrastante va disapplicata e vanno direttamente applicate proprio dette ultime previsioni sovranazionali. 
Il fatto che si tratti oggi di un beneficio disciplinato dalla legge non può condurre a diverse conclusioni perché anche questa non può porsi in contrasto con le “norme di diritto sociale dell'### di particolare importanza”. 
In materia si registra infatti (ancora una volta) l'intervento della Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della ### del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato (recepito con ### 1999/70/CE). 
In particolare, la Corte ha osservato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». 
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art.  282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”. 
Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. 
Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), la ### ha concluso rilevando che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro. 
Quanto alle conseguenze di questa palese violazione va condiviso l'orientamento espresso sulla questione dal Consiglio di Stato con la sentenza n.1842 del 16.3.2022, comunque in linea con la giurisprudenza europea. 
Tale decisione ha prima di tutto analizzato in modo esaustivo la cornice normativa di riferimento, appunto l'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così recita:“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. aveva demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ### di concerto con il ### dell'### dell'### e della ### e con il ### dell'### e delle ### la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della ### del Docente. Infatti è stato poi approvato il d.P.C.M. 23 settembre 2015 (le cui disposizioni sono state poi sostituite da quelle del d.P.C.M. 28 novembre 2016). 
Per ciò che rileva nel presente giudizio, il Consiglio di Stato, censurando la decisione di 1° grado, ha ben evidenziato come un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto da un lato introduce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, causata proprio dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione e dall'altro provoca una chiara lesione del principio di buon andamento della P.A.: rendendo operativo un sistema che va a favorire la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario (che sarebbe assoggettata all'autonomia degli stessi docenti non di ruolo e quindi non supportata in alcun modo) non si garantirebbe di certo un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione a tutti i docenti, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. 
Rendendo così evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua in ogni caso a servirsi, quotidianamente, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. 
Ma vi è di più: se la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, allora deve allo stesso tempo curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. 
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava, quindi, su tutto il personale docente e non solo su una parte di esso: dunque, non è corretto ritenere che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. 
Del resto, se la ### del Docente è erogata a favore anche dei docenti parttime (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto, non si comprende il motivo per il quale la stessa debba essere negata ai docenti non di ruolo, impegnati anche con il massimo monte ore settimanale e molte volte per l'intero anno scolastico.  ### della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, anche se nulla dice di diverso in relazione alla ### del Docente), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale. 
È quindi evidente il contrasto rispetto al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost. 
Accertato, quindi, il contrasto ai dettami costituzionali, se tale contrasto rinviene la propria origine nella normativa primaria e quindi nell'art. 1, commi 121 - 124 della l. n. 107/2015, il problema che si pone è se si imponga la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale nella sede a ciò deputata (o anche illegittimità comunitaria), sollevando la relativa questione, o se sia invece possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, cit., tale da garantirne la conformità alla ### e da dimostrare, nel contempo, che gli atti impugnati non hanno dato corretta attuazione alla succitata normativa primaria. 
La seconda opzione è senz'altro preferibile. 
Non si può infatti condividere l'assunto secondo il quale la legge posteriore (e quindi l'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015) debba riconoscersi, in virtù del criterio temporale, prevalente sulla disciplina “incompatibile” dettata dal preesistente C.C.N.L. di categoria. Infatti i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio “lex posterior derogat priori”, ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art.  2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012, n. 215). 
Nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge ###, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l.  107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, quindi anche sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. 
Del resto, è pacifico che “la "### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei ### di categoria”. 
E quindi, la questione dei docenti destinatari della ### del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l.  n. 107/2015. ### di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa e anzi debba essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come le ricorrenti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo. 
Alla fine, l'amministrazione resistente non ha allegato, e tanto meno provato, alcun elemento idoneo a consentire di affermare che il servizio svolto dai docenti con incarichi temporanei presenti, rispetto a quello dei docenti a tempo indeterminato, caratteristiche peculiari tali da far ritenere che la predetta carta del docente sia riconosciuta proprio in dipendenza di tali caratteristiche. 
E' il caso di ricordare infine che il decreto legge 13 giugno 2023 n.69, c.d.  salva-infrazioni, ha esteso il beneficio originariamente previsto per i soli insegnanti a tempo indeterminato anche a quelli precari con supplenze annuali (e quindi con scadenza al 31 agosto). Resta quindi inalterata la discriminazione in danno dei precari con altro tipo di supplenza (come l'odierna parte ricorrente) che il giudice è tenuto a sanzionare alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia. 
Le esposte considerazioni trovano conferma nella recentissima sentenza 29961 del 4/27 ottobre 2023 della Corte di Cassazione che, per ciò che rileva in questa sede, ha stabilito i seguenti principi: la carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno (come nel caso di specie) senza che rilevi la mancata presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso rivolta al Ministero; ai docenti di cui sopra che al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo (è il caso proprio delle parti ricorrenti), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione (da calcolarsi a norma dell'art. 22,comma 36, della legge 724/94); ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa. 
In conclusione, il ricorso appare, in questi limiti meritevole di accoglimento. 
Le spese, liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, la ### per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/21 e la ### per l'anno scolastico 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### a provvedere in tal senso con assegnazione della carta docente per un valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per un totale di 2.000,00 per la ### e di € 500,00 per la ### condanna il Ministero dell'### e del ### a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, liquidate in € 1200,00, oltre spese generali (15%), iva e cap da distrarsi. 
Roma lì 16 aprile del 2024 

IL GIUDICE
Dott. ### n. ###/2023


causa n. 39445/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Umberto Buonassisi

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 1947/2024 del 18-06-2024

... utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA ### in persona del giudice, dott.ssa ### dopo l'udienza del 23.5.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter, deposita la seguente SENTENZA nei termini e nei modi di cui alla richiamata disciplina, nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 4727/2023 del Ruolo Affari Contenziosi sez. lavoro, cui viene riunita ex art. 151 disp. att. c.p.c., la causa iscritta al n. 9643/2023 R.G.L., vertenti TRA ### rappresentata e difesa dall'avv.to ### E Ministero dell'### e del ### e l'### per la ### - ### V ### di ### - rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. da ### in entrambi i giudizi RESISTENTE OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge 13.7.2015 n. 107) RAGIONI DI FATTO E ### Con ricorso depositato in data ### ed iscritto al n. 4727/2023 R.G.L., la ricorrente ### - premesso di aver prestato, negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, servizio in qualità di docente con incarichi a tempo determinato - ha adito l'intestato Tribunale, deducendo di aver prestato mansioni identiche a quelle svolte dai docenti di ruolo e lamentando di non aver fruito della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. “### Docenti”) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024
Con successivo ricorso depositato in data ### ed iscritto al n. 9643/2023 R.G.L., la medesima ricorrente ha esposto di aver prestato servizio in qualità di docente con incarichi fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2022/2023 (dal 21.9.2022 al 30.6.2023), deducendo di aver prestato mansioni identiche a quelle svolte dai docenti di ruolo e lamentando di non aver fruito della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. “### Docenti”) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015. 
Richiamata la disciplina (legale e contrattuale) applicabile in materia e denunciata la violazione del principio di non discriminazione, la ricorrente ha chiesto all'adito Tribunale di: accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ex art. 1 comma 121 legge 107/2015 e pedissequo ### 23.9.2015; condannare il Ministero dell'### e del ### ad adottare ogni atto necessario per consentire alla medesima il godimento della carta elettronica docente per gli anni scolastici: - 2016/2017, - 2017/2018, - 2018/2019, - 2019/2020, - 2020/2021, - 2021/2022, - 2022/2023, dell'importo complessivo di € 3.500,00, (pari ad € 500,00 per ciascun anno), quale contributo alla propria formazione; condannare il Ministero dell'### in persona del ### protempore, al pagamento delle competenze legali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto dell'art. 4, comma 1 bis, del ### del ### della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'art. 1 del ### 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4-2018. 
In entrambi i giudizi, si è costituito il Ministero dell'### e del ### contestando le avverse pretese attoree ed invocandone il rigetto. 
Dopo l'udienza del 23.5.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., acquisite brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti, le cause, istruite documentalmente, vengono decise, previa loro riunione, con la presente sentenza depositata telematicamente.  * * *  1. - Preliminarmente deve disporsi la riunione ex art. 151 disp. att. c.p.c. delle cause in epigrafe indicate per connessione soggettiva (medesima ricorrente) e oggettiva (medesime questioni giuridiche). 
Sempre in via preliminare, si osserva che la ricorrente ### con note di TS depositate in data ### e reiterate in data ###, ha esplicitamente rinunciato alla domanda azionata con riferimento all'a.s. 2016/2017 ed ha limitato la domanda agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.  2. - Nel resto, le domande attoree sono fondate e vanno accolte per le motivazioni di seguito esposte. 
Ed invero, la ricorrente ha dimostrato di essere attualmente inserita nel sistema scolastico. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024
In particolare, la ### risulta attualmente in servizio con contratto a tempo determinato con cessazione al 30.6.2024 (v. doc. 1, allegato alle note di TS depositate in data ### nel giudizio n. 4727/2023 R.G.L., nonché doc. 2, allegato al ricorso introduttivo del giudizio n. 9643/2023 R.G.L.). 
Ciò posto, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.  ###. 35 della ### prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori. 
In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”. 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, stabilisce, a sua volta, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.  ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024 utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di €.500,00, ai soli docenti di ruolo. 
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo - all'art. 3 - che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. 
Ciò posto, la parte ricorrente sostiene che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il ### abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione. 
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalla parte ricorrente, ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno che eurounitario. 
Più in dettaglio, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato - in riforma della sentenza n. 7799/2016 del ### per il #### (con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015 e della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludevano i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. “### Docenti”) - ha affermato che un sistema di formazione “a doppia trazione” (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024 obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., “sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. 
In questa direzione - soggiunge il Consiglio di Stato - “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. 
Del resto, “la ### del docente è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”. 
Accedendo, quindi, a una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, L. n. 107/2015 e valorizzando le disposizioni del C.C.N.L. di categoria (in specie, quelle degli artt.  63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007), da leggersi in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1 L. n. 107 cit., si è concluso nel senso che tra gli strumenti volti a garantire la formazione in servizio (si veda il comma 1 dell'art. 63 cit.) “possa (e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024 anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. 
Sulla conformità della disciplina di rango primario rispetto a quella eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'### a seguito del rinvio pregiudiziale con cui la stessa è stata investita della questione attinente al dedotto contrasto tra la disciplina interna e la clausola 4, punto 1, dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 2.6.1999. 
La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, affermato che il beneficio della “### Docenti” rientra tra le “condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'### quadro innanzi citato. 
La suddetta clausola recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola in discorso si dispone che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. 
Orbene, secondo quanto puntualizzato dalla C.G.U.E., “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”. 
La Corte ha, quindi, puntualizzato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024 del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La Corte di Giustizia ha cristallizzato l'applicabilità del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'### quadro con riferimento alle sole “situazioni comparabili”, ribadendo, ancora una volta, che la mera “temporaneità” dei rapporti lavorativi con contratti a termine non costituisce, di per sé, un elemento di “non comparabilità delle situazioni”: “40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- ### una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine… 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024
Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. ### del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”. 
Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della ### elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti. 
Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione - pronunciando sulle questioni sollevate dal ### di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che: a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta di incarichi con durata fino al 30 giugno/31 agosto, ai sensi dell'art. 4, commi primo e secondo, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla “### Docente”; b) per quanto riguarda la condizione della ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla ### (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, la ricorrente ha documentato di essere attualmente assunta con contratto a determinato con cessazione al 30.6.2024. 
Alla luce di ciò, per un verso, deve dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio economico con riferimento alle annualità 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente condanna del Ministero all'attribuzione in favore della ricorrente della c.d. ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (6 annualità pari ad euro 3.000,00), oltre interessi o rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art.  22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3. - Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c. 
Con riferimento al giudizio n. 9643/2023 R.G.L., viene riconosciuto l'aumento ex art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/2014, stante l'impiego di collegamenti informatici volti ad agevolare la consultazione dei documenti, di €.96,00. 
Tale aumento non può essere riconosciuto anche con riferimento al giudizio n. 4727/2023 R.G.L., non essendo funzionanti i collegamenti informatici inseriti negli atti processuali di parte ricorrente. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024 P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe indicati, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: - dichiara il diritto di ### ad ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; - condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, all'attribuzione in favore della ricorrente della “### Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (6 annualità pari ad euro 3.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.410,00 (€.1.314,00 + €.96,00) per compenso professionale, oltre ### CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.to ### dichiaratosi antistatario.  ### dopo l'udienza ex art. 127-ter del 23.5.2024 Il Giudice del ###ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024

causa n. 4727/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Picciocchi Aquilina

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