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Tribunale di Benevento, Sentenza n. 625/2025 del 26-05-2025

... presso il ### relativi alle giornate di presenza dei dipendenti osservati (in doc. 12), hanno permesso di stabilire che i convenuti, in una situazione di diffusa illegalità e di conclamato malcostume, si allontanavano arbitrariamente dal servizio senza alcun giustificato motivo, percependo comunque lo stipendio da parte dell'inconsapevole A.S.L. di ### tratta in inganno, mediante artifizi e raggiri costituiti dalle timbrature e modifica degli orari di entrata ed uscita, effettuate dagli stessi oppure da colleghi compiacenti”. Il richiamato doc. 12 contiene, come si evince dall'elenco documenti, la copia digitale integrale degli atti del p.p. n. R.G.N.R. 1195/2022 ### della Repubblica presso il Tribunale di ### con allegati (documentazione, pertanto, acquisita e vagliata dalla ### contabile per pervenire alle richiamate conclusioni). Come è noto, “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, ond'è che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO Il giudice del lavoro, dott.ssa ### all'udienza del 26 maggio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1343 del ### lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: revoca dell'incarico, TRA ### rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.  #### e ### presso il cui studio in ### via ### 14, elettivamente domicilia, RICORRENTE E ### di ### in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. ### con il quale è elettivamente domiciliata in ### viale ### 59, presso lo studio dell'avv. ### RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il ### il ricorrente, medico già titolare di incarico presso l'### - Distretto di ### come specialista ambulatoriale per la branca di cardiologia, ha impugnato la revoca dell'incarico senza preavviso disposta dall'ASL con nota del 18.10.2023, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) ### il presente ricorso e dichiarare l'illegittimità, illiceità, inefficacia e nullità della revoca dell'incarico intimata al ricorrente con nota del 17-18/10/2023, oltre che della precedente sospensione cautelare senza retribuzione del 18/09/2023; B) per l'effetto, condannare la convenuta datrice, in persona del legale rappresentante p.t. come sopra, per quanto di competenza a tutte le conseguenze di legge relative e, segnatamente, a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, legge n. 300/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 108/1990 e succ. ed al pagamento di una indennità commisurata alla ultima retribuzione globale di fatto che avrebbe dovuto percepire dal giorno della sospensione del 18/09/2023 o del licenziamento fino a quello di effettiva reintegra nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data di risoluzione e fino al ripristino del rapporto di lavoro; il tutto oltre interessi al saggio legale sulle somme dovute alla ricorrente a titolo di indennità risarcitoria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole rate di credito e sino al soddisfo e danno da rivalutazione monetaria.; il tutto con interessi, rivalutazione monetaria ed adeguamento contributivo ex lege. C) Condannare, conseguentemente per il principio della soccombenza, la convenuta datrice, come sopra, al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. 
A sostegno della domanda, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento disciplinare irrogatogli per insussistenza del fatto contestato, genericità della contestazione e difetto di proporzionalità. 
Si è ritualmente costituita l'### chiedendo di “- accertare e dichiarare la legittimità della revoca dall'incarico senza preavviso irrogata al Dott. ### con nota prot. n. 98329 del 18 ottobre 2023, comunicato al ricorrente in pari data e, per l'effetto, - rigettare il ricorso in quanto infondato, con ogni conseguente statuizione di legge; - con vittoria di spese ed onorari di giudizio in favore della ### di Benevento”. 
Respinta la richiesta di assunzione di prove testimoniali formulata in ricorso, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'odierna udienza con sentenza con motivazione contestuale. 
Il dott. ### ha collaborato con l'ASL di #### di ### in qualità di medico specialista ambulatoriale convenzionato ###, a far data dal 1992. 
Con nota prot. n. ###/u del 18.10.2023 gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della revoca dell'incarico senza preavviso per infrazioni, relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali, o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l'### e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. 
Ciò in quanto, al termine di procedimento disciplinare avviato con nota prot. n. ###/u del 18.09.2023, è stato ritenuto provato che egli avesse posto in essere condotte di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, previste dall'art. 55 quater del d.lgs. 165/2001, co. 1, lett. a) e dall'art.  55 quinquies dello stesso d.lgs. 
In particolare, nell'ambito del procedimento penale n. 1195/2022 R.G.N.R. pendente presso la ### della Repubblica di ### è stato contestato al ricorrente, quale medico specialista ambulatoriale, di avere, in più occasioni (specificamente, in sedici occasioni in giorni compresi fra il 6 aprile e il 18 maggio 2022) e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso con ### e ### infermieri professionali, nonché con ### coadiutore amministrativo, tutti in servizio presso la ASL ### - ### di ### di avere attestato falsamente la presenza in servizio del ### timbrando il ### il ### e il ### il badge n. 51025 in uso al ### nonostante l'assenza di quest'ultimo dalla struttura sanitaria. È stato loro altresì contestato di avere in più occasioni, con artifizi e raggiri, indotto in errore l'amministrazione di appartenenza sulla veridicità delle rilevazioni elettroniche e sulla presenza in servizio del ### sì che la stessa si determinava a riconoscere a quest'ultimo una somma non inferiore a € 802,56 a titolo di retribuzioni, con corrispondente danno. 
Nella nota di contestazione del 18.09.2023 l'UPD ha rilevato come, grazie al monitoraggio video della struttura sanitaria, fosse stato accertato che in più di un'occasione il dott. ### con la complicità di personale dipendente dell'### era risultato formalmente presente sul luogo di lavoro, sebbene fosse di fatto assente; in particolare, il ### usciva dall'ASL in orario difforme da quello formalmente registrato dal sistema di rilevazione elettronica della presenza, in quanto #### o ### provvedevano a vidimare in sua vece il badge. Dalla documentazione acquisita dal magistrato inquirente presso il ### sanitario, e dalla disamina delle prestazioni lavorative relative alle giornate indicate nei capi d'imputazione e nella contestazione degli addebiti, era stato appurato che non risultavano concessi permessi e/o autorizzazioni che consentissero al medico di allontanarsi dalla struttura; in ogni caso, la vidimazione del badge da parte di un soggetto diverso dal legittimo titolare non era in alcun modo giustificata. 
Ritenendo provata la violazione degli obblighi sanciti dall'art. 1, lettere a), b) e c) dell'### 5 dell'### per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni per il triennio 2016-2018 (contenente il codice di comportamento), nonché di vari obblighi previsti dal codice di comportamento aziendale approvato con delibera del D.G. n. 80 del 5.02.2018 (che si applica anche ai medici convenzionati), l'### seguita la procedura speciale delineata dall'art. 55 quater, co. 3 bis e 3 ter del d.lgs. 165/2001 - applicabile in virtù del richiamo contenuto nell'art. 39 dell'ACN, “Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo”, alle disposizioni della l. 97/2001 e del d.lgs. 165/2001 - gli ha dunque irrogato la sanzione della revoca dell'incarico senza preavviso. 
Va premesso che, per espressa previsione dell'art. 55 del d.lgs. 165/2001, gli artt. 55 quater e 55 quinquies trovano diretta applicazione al personale che opera alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo. 
Tuttavia, l'art. 39 dell'ACN, che regola i rapporti con gli specialisti ambulatoriali convenzionati, prevede, al 1° comma, che “In considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano le figure dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista convenzionato, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti, veterinari e professionisti, in analogia ai principi stabiliti dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150”, e, al 2° comma, che “I criteri per l'individuazione delle violazioni sono i seguenti: violazione di obblighi e compiti previsti dagli ### (#### ed ###, mancata collaborazione con le strutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato negli ### mancato rispetto delle norme previste dall'### 5 - ### di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali”. 
L'### 5, recante il codice disciplinare, prevede che gli specialisti ambulatoriali debbano, fra le altre cose, “b) assicurare lo svolgimento dei propri compiti nel rispetto della normativa contrattuale, della legislazione vigente e, per quanto di pertinenza, dei programmi di attività concordati con l'### Sanitaria” e “c) assicurare la presenza in servizio nell'orario indicato nella lettera d'incarico, nel rispetto del regolamento organizzativo della #### o struttura di appartenenza”. 
Infine, l'### 6 dispone che si applichi la “revoca dell'incarico senza preavviso, per infrazioni, relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali, o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l'### e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro”. 
Ne discende che la tenuta delle condotte - di rilevanza penale, oltre che disciplinare - delineate dagli artt. 55 quater e 55 quinquies del d.lgs. 165/2001 costituisce altresì violazione degli obblighi gravanti sul medico convenzionato e ben può integrare, nel rispetto dei principi di graduazione delle sanzioni e di proporzionalità, motivo di revoca dell'incarico senza preavviso. 
Fatta questa premessa, occorre delineare il quadro normativo.  ###. 55 quater, co. 1, prevede che “### la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; […]”. Il comma 1 bis, inserito dall'art.  1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 20 giugno 2016, n. 116), precisa che “### falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta”. 
La fattispecie disciplinare di fonte legale si realizza dunque (sia prima, sia dopo l'introduzione del comma 1 bis, da sempre interpretato come norma priva di portata innovativa: v. Cass. civ., Sez. lavoro, 11/09/2018, n. 22075, Cass. civ., Sez. lavoro, 01/02/2022, n. 3055, Cass. civ., lavoro, 02/11/2023, n. ###) non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata e in uscita. La falsa attestazione con modalità fraudolente è, dunque, ravvisabile nell'utilizzo irregolare dei sistemi di rilevazione delle presenze, ovvero in timbrature del cartellino marcatempo, in entrata e/o in uscita, in difformità dalla reale situazione di fatto, giacché condotte oggettivamente idonee a indurre in errore l'amministrazione circa la presenza effettiva sul luogo di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17637 del 06/09/2016; ### L, Sentenza n. 25750 del 14/12/2016; Cass. civ., Sez. lavoro, 09/03/2017, n. 6099; Sez. L, Sentenza n. 21681 del 20/07/2023; ### L, Sentenza n. ### del 02/11/2023). 
Il ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso l'insussistenza dei fatti contestati e con il secondo motivo la genericità della contestazione, sebbene di fatto il motivo appaia volto piuttosto a stigmatizzare l'adozione del provvedimento in assenza delle mancanze contestate, in quanto l'UPD si sarebbe basato esclusivamente sugli atti di un procedimento penale, nemmeno trascritti, che mai avevano trovato l'avallo dibattimentale. 
Sotto il secondo profilo si osserva, innanzitutto, che l'eccezione di genericità della contestazione è priva di fondamento. ###. 39, co. 6 dell'ACN stabilisce che “###ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell'addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l'esposizione chiara e puntuale dei fatti”. ### fattispecie, la nota del 18.09.2023 riporta, per intero, i capi di imputazione formulati nell'ambito del procedimento penale nei confronti dell'odierno ricorrente, con precisa indicazione delle circostanze di tempo e di luogo di ciascun episodio contestato, nonché le fonti di convincimento dell'UPD e le norme violate, sì da porre l'incolpato pienamente in grado di comprendere i fatti addebitati e di apprestare una compiuta difesa. 
In ordine al fatto che l'UPD si sia limitato a recepire gli atti del procedimento penale, senza acquisire la relativa documentazione e, pertanto, senza effettuare alcuna autonoma indagine, si osserva quanto segue. 
Preliminarmente, va rilevato che il ricorrente non ha mai specificamente contestato, né nel corso del procedimento disciplinare, né in questa sede, che i fatti si siano materialmente svolti come riportato all'interno dei capi d'imputazione formulati dalla ### con ricostruzione fattuale condivisa dal GIP e pedissequamente riproposta nella contestazione degli addebiti. 
Invero, la contestazione contiene l'analitico elenco delle giornate e degli orari in cui dipendenti ASL in accordo con ### avrebbero timbrato il badge in uso a quest'ultimo, nonché degli orari in cui, di fatto, il medico si era allontanato dalla sede di lavoro. 
A fronte di ciò il ricorrente, nel corso del procedimento disciplinare, si è difeso affermando che nei giorni e negli orari contestati non era assente dal servizio ma impegnato nell'espletamento di visite domiciliari; al solo scopo di evitare polemiche con la dirigente dott.ssa ### e tenuto conto della difficoltà di rientrare da luoghi del distretto non facilmente accessibili per effettuare la timbratura in uscita, chiedeva la cortesia a personale in quel momento presente in struttura di prendere il badge dalla sua scrivania e di timbrarlo, a fini di regolarità formale (cfr. memoria difensiva e verbale dell'audizione del 10.10.2023). 
Nel presente giudizio, ha sostanzialmente riproposto la medesima difesa, ribadendo che in tutte le giornate oggetto di contestazione aveva svolto le proprie mansioni durante l'intero orario lavorativo, sia presso la struttura che effettuando le visite domiciliari, e che ogni volta che usciva prima dell'orario di fine servizio era per recarsi presso le abitazioni dei pazienti. 
È utile a questo punto ripercorrere i fatti che hanno dato origine al provvedimento disciplinare. 
La vicenda nasce da un'indagine penale condotta dalla ### della Repubblica presso il Tribunale di Avellino (R.G.N.R. n. 741/22 i cui atti sono stati poi trasmessi per competenza territoriale alla ### di ### per false attestazioni di avvenute inoculazioni di vaccini per ###19, durante la quale veniva alla luce una diffusa prassi di timbrature irregolari da parte del personale dipendente dell'ASL presso il ### di ####ambito del procedimento che ne scaturiva (proc. n. 1195/2022 R.G.N.R.) si procedeva a monitorare l'entrata e l'uscita del personale dipendente presso la struttura del ### sanitario di ### Specificamente, le indagini venivano condotte mediante l'impiego di strumenti di registrazione e di videocontrollo installati in prossimità del rilevatore elettronico di presenza e del parcheggio dei veicoli, presso il detto distretto di ### nei mesi di aprile e maggio 2022.  ### nei confronti del ricorrente e di numerosi colleghi, fra medici, infermieri e impiegati amministrativi, trae origine proprio dal raffronto fra le riprese del sistema di videosorveglianza e le risultanze del sistema di rilevazione delle presenze, che ha permesso agli inquirenti di verificare come gli indagati attestassero falsamente la presenza in servizio dei colleghi mediante vidimazione del badge, nonostante l'assenza sul luogo di lavoro dei rispettivi titolari, e/o beneficiassero delle timbrature effettuate da altri, come comprovato dal monitoraggio video e dall'allontanamento dalla struttura sanitaria dei diretti interessati in epoca antecedente alla vidimazione da parte del complice o dall'entrata in un momento successivo alla stessa.  ### del GIP emessa a seguito della richiesta di misure cautelari redatta dal ### nell'ambito del proc. n. 1195/2022 R.G.N.R., sulla scorta della documentazione presentata dalla ### dà atto che il monitoraggio video della struttura sanitaria aveva consentito di accertare che il ### assegnatario del badge n. 51025, in più di un'occasione, con la comlicità di soggetti diversi, tra cui gli infermieri professionali ### e ### e il coadiutore amministrativo ### risultava formalmente presente sul luogo di lavoro, sebbene di fatto fosse assente, e che la documentazione acquisita presso il ### sanitario confermava le ipotesi accusatorie, atteso che non risultavano concessi permessi e/o autorizzazioni al dott.  ### che gli consentissero di allontanarsi dalla struttura. In ogni caso, era stata anche chiaramente riscontrata l'ingiustificata vidimazione del badge da parte di un soggetto diverso dal legittimo titolare (v. p. 43 e ss. dell'ordinanza del ###. 
Infine, il GIP afferma di condividere integralmente la ricostruzione fattuale operata dalla ### atteso che “la corposa attività investigativa posta in essere ha consentito l'emersione a carico degli indagati di un quadro indiziario di consistente gravità, tale da non consentire una diversa ricostruzione ed interpretazione dei fatti … ### pienamente condividersi l'assunto accusatorio in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in ordine ai delitti loro rispettivamente contestati. Invero, il grave compendio indiziario acquisito a carico degli odierni indagati consente di effettuare una ragionevole prognosi di colpevolezza nei loro confronti” (p. 133); sicché la chiesta misura cautelare non veniva poi concessa in ragione della sola esclusione delle esigenze cautelari prospettate dalla ### Con specifico riferimento al ### il GIP dava atto che lo stesso, nel corso dell'interrogatorio del 19.05.2023, ammetteva sostanzialmente gli addebiti (dichiarava infatti che in occasione delle visite domiciliari esterne era solito chiedere al ### al ### o al ### di timbrare il suo badge in uscita, al fine di evitare di rientrare in sede solo per tale incombenza, che secondo una norma regolamentare si poteva evitare di rientrare, strisciando il badge con il codice “uscita servizio esterno”, e che non aveva tratto alcun vantaggio economico, in quanto era comunque impegnato nello svolgimento dell'attività lavorativa), ma riteneva che non vi fosse pericolo di reiterazione in quanto la pendenza del procedimento costituiva un sufficiente incentivo a non perseverare nel contegno criminoso (p. 134). 
Di analogo tenore l'atto di citazione in giudizio del 21.05.2024, notificato dalla ### regionale della Corte dei ### ai soggetti coinvolti nella vicenda (compreso l'odierno ricorrente), ove si legge, nel paragrafo dedicato ad “### istruttoria e ricostruzione del fatto”, che “Le immagini registrate dalle telecamere installate ed i riscontri documentali acquisiti presso il ### relativi alle giornate di presenza dei dipendenti osservati (in doc. 12), hanno permesso di stabilire che i convenuti, in una situazione di diffusa illegalità e di conclamato malcostume, si allontanavano arbitrariamente dal servizio senza alcun giustificato motivo, percependo comunque lo stipendio da parte dell'inconsapevole A.S.L. di ### tratta in inganno, mediante artifizi e raggiri costituiti dalle timbrature e modifica degli orari di entrata ed uscita, effettuate dagli stessi oppure da colleghi compiacenti”. Il richiamato doc. 12 contiene, come si evince dall'elenco documenti, la copia digitale integrale degli atti del p.p. n. R.G.N.R. 1195/2022 ### della Repubblica presso il Tribunale di ### con allegati (documentazione, pertanto, acquisita e vagliata dalla ### contabile per pervenire alle richiamate conclusioni). 
Come è noto, “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, ond'è che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo, operazione, questa, riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5965 del 25/03/2004, ### 3, Sentenza 13229 del 26/06/2015). Pertanto, anche gli atti in questione possono concorrere, nel raffronto con le altre risultanze processuali, alla formazione del libero convincimento del giudice. 
Nel caso in esame, i predetti documenti si fondano sul compendio probatorio acquisito nell'ambito delle indagini penali, ovvero sulle immagini registrate dalle telecamere installate dagli inquirenti, corroborate dai riscontri documentali acquisiti presso il distretto; compendio probatorio passato al vaglio del giudice per le indagini preliminari, che ha ritenuto, per ogni lavoratore e per ogni episodio contestato, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 
A fronte di tali precisi e analitici elementi, il ricorrente non solo non ha specificamente contestato i fatti nella loro materialità, ma non ha nemmeno offerto elementi probatori di segno contrario, idonei a confutare la ricostruzione fattuale ipotizzata dalla ### e pienamente confermata dal GIP sulla scorta degli elementi di prova dalla stessa forniti. 
Rispetto all'idoneità della richiesta di misure cautelari e della successiva ordinanza di rigetto del GIP a formare una valida base per il convincimento dall'### si osserva quanto segue. 
È del tutto pacifico che le risultanze delle indagini svolte dalla ### della Repubblica di ### ritualmente trasmesse all'### siano state da questa ritenute sufficienti all'irrogazione della sanzione espulsiva, senza che l'azienda disponesse della documentazione (in particolare, delle riprese video) prodotta nel corso delle suddette indagini. 
Come ha avuto modo di chiarire la S.C., “nell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, che disciplina le forme ed i termini del procedimento disciplinare e nell'art. 55-ter dello stesso decreto, che regola i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, non si rinviene alcuna disposizione che impone alla ### di procedere ad autonoma istruttoria ai fini della contestazione disciplinare. Venuta meno la regola assoluta della pregiudizialità del processo penale rispetto al procedimento disciplinare e disciplinato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55 ter ultimo comma, artt. 653 e 654 c.p.p.) nulla impedisce alla P.A. di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale. (Cass. n. 5284 del 2017, Cass. n. 19183 del 2016). Va, quindi, ribadito il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la ### datrice di lavoro è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente (Cass., n. 21260 del 2018, n. 8410 del 2018, n. 5284 del 2017, n. 19183 del 2016, n. 758 del 2006)” (in termini v. Cass. Sez. L, Sentenza n. ### del 17/11/2022).  “### parte, diversamente da quanto mostra di ritenere la ricorrente, l'onere che incombe sul datore di lavoro di provare la effettiva realizzazione, da parte del lavoratore, delle condotte oggetto di contestazione disciplinare, attiene non alla procedura disciplinare ma a quella della, eventuale, fase di impugnativa giudiziale del licenziamento da parte del lavoratore. … Tant'è che, ferma l'immutabilità della contestazione disciplinare, non è impedito al datore di lavoro di richiedere nel giudizio la acquisizione di prove che non siano emerse nel corso del procedimento disciplinare, integrando, ad esempio, la produzione documentale o richiedendo la escussione di testimoni le cui dichiarazioni non siano state acquisite già nel corso del procedimento stesso ( 19183/2016)” (Cass. 21260/2018, cit., conforme a Cass. 5284/2017). 
In definitiva, dunque, l'### ove decida di avviare il procedimento disciplinare, non è tenuta a svolgere una propria autonoma istruttoria per accertare la rilevanza disciplinare delle condotte oggetto di accertamento in sede penale, ma può avvalersi, operandone un'autonoma valutazione, degli atti del procedimento penale; atti fra cui rientrano, indubbiamente, anche la richiesta di applicazione di una misura cautelare e l'ordinanza del ### Ancora, l'affermazione della responsabilità disciplinare non si basa soltanto su un'unilaterale prospettazione della pubblica accusa, bensì fonda su una ricostruzione fattuale suffragata da elementi seri e conducenti, che ha trovato l'avallo di un giudice terzo e imparziale, sebbene ancora all'interno della fase delle indagini preliminari. 
Sempre sul piano della materiale sussistenza delle condotte contestate, si osserva che il ricorrente afferma di essere stato sempre impegnato nell'espletamento della propria prestazione lavorativa, non in sede, ma presso le abitazioni dei pazienti, dove effettuava visite domiciliari. 
Specificamente, deduce che nelle giornate del 06.04.2022, 07.04.2022, 08.04.2022, 11.04.2022, 20.04.2022, 21.04.2022, 22.04.2022, 27.04.2022, 28.04.2022, 29.04.2022, 02.05.2022, 04.05.2022, 06.05.2022, 12.05.2022, 16.05.2022, 18.05.2022 era sempre stato presente in servizio, impegnato, negli orari in cui non si trovava presso la sede ###regolare attività esterna (visite domiciliari), e che non era tenuto a marcare l'uscita per fine turno. 
Al riguardo, rappresenta che l'attività esterna viene svolta verso la fine della giornata lavorativa, una volta che tutti i pazienti ambulatoriali prenotati tramite CUP sono stati esauriti. La visita domiciliare, anch'essa prenotata dal paziente tramite ### prevede un primo accesso durante il quale il sanitario effettua la visita cardiologica ed esame strumentale. Una volta terminata la prima visita e raccolti i dati, il medico ha bisogno di esaminarli presso la struttura; viene quindi effettuato un secondo accesso in data successiva, nel corso del quale vengono consegnati l'esito dell'esame elettrocardiografico, la diagnosi, la terapia ed eventuale piano terapeutico. In alcuni casi inoltre è necessario effettuare un terzo accesso, quando i pazienti domiciliari lamentino effetti indesiderati provocati dai farmaci prescritti, oppure quando è necessaria la visione degli esami richiesti dal dott. ### A differenza della prima visita, la seconda e la terza non devono essere preventivamente concordate con l'ASL né autorizzate. 
Ebbene, è pacifico che, secondo quanto prevede l'art. 32 dell'ACN, lo specialista ambulatoriale svolga, “per fini istituzionali o esigenze erogative della Azienda”, attività professionale anche al di fuori della sede di lavoro, presso il domicilio del paziente. 
Il ricorrente produce una serie di autorizzazioni alla visita domiciliare, buona parte delle quali al di fuori dell'orario di servizio, per giorni diversi rispetto a quelli contestati (riferibili, nella sua prospettazione, ai primi accessi), con i relativi referti. Produce, inoltre, una serie di referti ulteriori riferiti a visite domiciliari presso i medesimi pazienti, privi di specifica autorizzazione preventiva, effettuate presso i medesimi pazienti nelle date oggetto di contestazione. 
Per il giorno 16.05.2022 (in cui si è appurato che il ### usciva dalla struttura alle ore 13.58, mentre il ### provvedeva alla timbratura del suo badge alle ore 15.05) non è stato prodotto alcun referto. 
In ogni caso, dai referti agli atti non si evincono gli orari in cui le visite sono state effettuate. Essi sono, pertanto, inidonei a dimostrare che, per tutto il tempo coperto dalle timbrature in uscita effettuate dai colleghi, il ricorrente sia stato impegnato nel regolare espletamento della propria attività presso il domicilio dei pazienti. 
Si consideri, ad esempio, che nei giorni del 21.04 e del 28.04 il ricorrente risulta presente in struttura per oltre tre ore dal momento della sua effettiva uscita, in presenza di un solo referto di visita domiciliare per ciascuna giornata. 
La prova per testi richiesta dal ricorrente, volta a dimostrare l'effettuazione delle visite domiciliari già risultanti dai referti, senza la specifica indicazione dei relativi orari, non è stata ammessa in quanto inammissibile (poiché concernente circostanze documentali) e comunque superflua. 
A questo proposito, si sottolinea che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr.  sent. n. 18453/2015, ord. n. 20997/2011, sent. n. 9547/2009). 
Nel caso di specie, anche un'eventuale conferma dei capitoli di prova non avrebbe portato ad alcun risultato utile ai fini di causa, non emergendone che il ricorrente fosse impegnato nelle visite proprio nelle fasce orarie contestate. 
Quanto, poi, all'esistenza di una preventiva autorizzazione per gli allontanamenti dalla sede ###orario difforme da quello risultante dal sistema di rilevazione delle presenze, la relativa circostanza avrebbe potuto e dovuto essere provata - vieppiù trattandosi di rapporto con una pubblica amministrazione - attraverso idonea documentazione. 
Da qui la mancata ammissione della prova per testi articolata dal ricorrente. 
Sul punto, il ricorrente deduce che non era tenuto al rientro in struttura per la timbratura in ufficio, richiamandosi al verbale del ### per la specialistica ambulatoriale n. 4 del 26.03.2018. 
Con il citato verbale si è specificato che “Per le visite domiciliari espletate durante l'orario di servizio, lo specialista registrerà l'uscite tramite il rilevatore elettronico di presenza (### digitando il codice di “uscita servizio esterno” disciplinato dall'### di appartenenza, senza bisogno di far rientro qualora il numero di visite programmate (un rapporto di 1 visita/ora) eccede o coincide con l'orario di servizio residuo. In caso contrario lo specialista è obbligato a rientrare nella sede di lavoro, registrando con il ### il rientro, ed espletare la sua attività ambuulatoriale sino al termine del suo orario di servizio come da contratto individuale”. 
Il verbale dunque non ha inteso escludere l'obbligo del rientro per la timbratura, se non nell'ipotesi in cui il numero di visite programmate ecceda l'orario di servizio residuo o coincida con lo stesso; evenienza la cui ricorrenza nel caso specifico non è stata allegata, prima ancora che provata. 
È, viceversa, del tutto pacifico che il ricorrente non abbia mai registrato l'uscita con il codice previsto per il servizio esterno. 
Ed invero, il dipendente, o il medico convenzionato, che si rechi all'esterno per ragioni di servizio deve far risultare l'uscita per servizio dalla propria sede di lavoro, strisciando il badge e inserendo l'apposito codice. 
Ciò trova riscontro nella circolare ASL prot. n. 55873 del 17 maggio 2021, con cui, nel comunicare al personale i nuovi codici per la profilazione della rilevazione delle presenze, è stato indicato il codice “001” per “servizio fuori sede ###ogni caso, va rilevato che nessuna norma o direttiva aziendale consentiva e consente di farsi timbrare cartellino da altri, mentre si è fisicamente assenti dalla struttura, quali che siano le ragioni dell'assenza. 
Per tutte le ragioni esposte, gli addebiti mossi al ricorrente devono ritenersi provati nella loro materialità. 
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, si osserva che ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare sono sufficienti la consapevolezza e la volontarietà della condotta, consistente, nella fattispecie concreta, nel far risultare, attraverso un utilizzo irregolare dei sistemi di rilevazione delle presenze, la propria presenza sul luogo di lavoro nell'intervallo compreso fra la timbratura in ingresso e quella in uscita, in difformità dalla reale situazione di fatto. 
Ebbene, al ricorrente è contestato di aver falsamente attestato la propria presenza in sedici occasioni, avvalendosi della collaborazione degli stessi tre colleghi compiacenti, risultando presente, nonostante fosse di fatto assente, per lassi temporali anche rilevanti (in tre occasioni, l'assenza ha superato le tre ore). Tutto ciò entro un lasso temporale di due mesi. 
I fatti contestati sono provati, e che si sia trattato di meri errori non è stato nemmeno prospettato. 
Invero, lo stesso ricorrente, nell'ambito del procedimento penale e di quello disciplinare, si è giustificato affermando di aver chiesto una cortesia ai colleghi per evitare di dover fare rientro in struttura per timbrare, dopo aver svolto servizi esterni - dei quali, tuttavia, non ha fornito puntuale prova. 
Il ricorrente ha dunque - consapevolmente e intenzionalmente - fatto in modo che dal sistema di rilevazione delle presenze emergesse una situazione di fatto diversa da quella reale. 
La condotta ascritta al ricorrente integra dunque quella sanzionata dall'art. 55 quater, co. 1, lett.  a) del TUPI nonché, come contestatogli, la violazione dei seguenti obblighi: “1. mantenere nei rapporti interpersonali con gli utenti e terzi un comportamento adeguato al proprio ruolo ed una condotta informata a principi di correttezza e rispetto (previsto dalla lettera a) dell'### 5 dell'ACN triennio 2016-2018 [### di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali]; 2. assicurare lo svolgimento dei propri compiti nel rispetto della normativa contrattuale, della legislazione vigente e, per quanto di pertinenza, dei programmi di attività concordati con l'### (previsto dalla lettera b) dell'### 5 dell'ACN triennio 2016-2018 [### di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali]; 3. assicurare la presenza in servizio nell'orario indicato nella lettera d'incarico, nel rispetto del regolamento organizzativo della #### o struttura di appartenenza (previsto dalla lettera c) dell'### 5 dell'ACN triennio 2016-2018 [### di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali]. Ha, inoltre, violato gli obblighi fissati dalle disposizioni del codice di comportamento approvato con delibera del ### dell'### n. 80 del 5/02/2018, pacificamente applicabile ai medici convenzionati) e in particolare: a) obblighi generali di cui all'art. 3 “Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. […] Il dipendente … evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'###”; b) obblighi di cui all'art. 12 “Relazioni interne ed esterne”, comma 1, lettera a) “È fatto divieto: di porre in essere azioni e comportamenti, anche al di fuori dell'orario lavorativo, che possano pregiudicare gli interessi dell'### o nuocere alla sua immagine; di accettare e/o proporre lo scambio di agevolazioni riguardanti pratiche di ufficio con altri soggetti; di interloquire con superiori gerarchici e colleghi allo scopo di influenzare la gestione non corretta di pratiche dell'ufficio, facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'ASL”; c) obblighi di cui all'art. 12 nella parte in cui prevede “è fatto obbligo del rispetto dell'orario di lavoro e della corretta rilevazione della presenza in servizio”. 
Ciò posto, occorre valutare la proporzionalità della sanzione, contestata dal ricorrente. 
Sul punto, possono essere utilmente richiamati i principi enunciati dalla giurisprudenza, che, anche rispetto alla formulazione dell'art. 55 quater, co. 1 (“### la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi…”), ha ribadito che non è consentito prescindere da una valutazione in ordine alla proporzionalità della sanzione espulsiva. 
Sul punto, la Suprema Corte, con le sentenze nn. 24574 e 24570 del 2016, ha affermato: “### delle disposizioni sopra richiamate induce, in conclusione, ad affermare che l'art. 55 quater del D.Lgs. n. 165 del 2001 va interpretato nel senso che le fattispecie legali di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo (c. 1 lett. da a) ad f) e c. 2), sono aggiuntive rispetto a quelle individuate dalla contrattazione collettiva, le cui clausole, ove difformi, devono ritenersi sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c. 2 c.c. 22. La preminenza della disciplina legale rispetto a quella di fonte contrattuale collettiva induce, inoltre, a ritenere che, ai sensi dell'art. 55 quater, il giudizio di adeguatezza delle sanzioni alle condotte ex lege tipizzate non è rimesso alla contrattazione collettiva ma compete soltanto al giudice in sede di giudizio di proporzionalità ai sensi dell'art. 2106 c.c. Deve escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato (Cass. 17259/2016, 17335/2016, 11639/2016, 10842/2016, 1315/2016, 24796/2010, 26329/2008; ### Costit. 971/1988, 239/1996, 286/1999). La proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto ai fatti commessi è, infatti, regola valida per tutto il diritto punitivo (sanzioni penali, amministrative) e risulta trasfusa per l'illecito disciplinare nell'art. 2106 c.c., con conseguente possibilità per il giudice di annullamento della sanzione "eccessiva", proprio per il divieto di automatismi sanzionatori, non essendo, in definitiva, possibile introdurre, con legge o con contratto, sanzioni disciplinari automaticamente conseguenziali ad illeciti disciplinari. I principi sopra richiamati sono stati affermati anche con riguardo all'art. 55 quater ( 17259/2016, 1351/2016), sul rilievo che l'art. 2106 c.c. risulta oggetto di espresso richiamo da parte dell'art. 55 c. 2 e sul rilievo che alla giusta causa ed al giustificato motivo fa riferimento il c. 1 dell'art. 55 quater. Va, inoltre, considerato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa ### , al quale va data continuità, l'operazione valutativa, compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quella dell'art. 2119 c.c., e da effettuarsi con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo e ( 1977/2016, 1351/2016, 12059/2015 25608/2014 del 2014), non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità (Cass. 17259/2016 17335/2016, 11630/2016, 1351/2016, 12069/2015, 6501/13, 18247/2009), poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento”. 
Anche la ### costituzionale è intervenuta sul punto, con la sentenza n. 123 del 23 giugno 2020. 
In essa la ### nel dichiarare inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art.  55 quater, co. 1, lett. a) del d.lgs. 165/2001 per contrasto con l'art. 3, co. 1, Cost., precisa che: “In linea generale, il principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. esige che la sanzione disciplinare, soprattutto quella massima di carattere espulsivo, sia sempre suscettibile di un giudizio di proporzionalità in concreto, sicché la relativa applicazione non può essere di regola automatica, ma deve essere mediata dalle valutazioni di congruità cui è deputato il procedimento disciplinare e, in secondo luogo, il sindacato giurisdizionale. […] Già all'indomani della riforma del 2009, la dottrina si è interrogata sul valore esegetico dell'avverbio "comunque", impiegato dal nuovo art. 55-quater del D.Lgs. n. 165 del 2001, maturando l'opinione, largamente condivisa, che questo dato letterale non possa di per sé definire un automatismo espulsivo, contrario alla giurisprudenza costituzionale sulla proporzionalità sanzionatoria. Nel senso dell'esclusione di un automatismo espulsivo gli interpreti hanno valorizzato la circostanza che l'art. 55 del D.Lgs.  165 del 2001, pur dopo aver attribuito, nel comma 1, forza imperativa alle disposizioni dell'art.  55-quater, continui a richiamare, nel comma 2, la necessaria applicazione dell'art. 2106 cod. civ., e quindi il canone generale di proporzionalità delle sanzioni disciplinari rispetto alla "gravità dell'infrazione". Si è quindi ritenuta possibile e doverosa un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 55-quater, che, ferma la spettanza alle amministrazioni datoriali del potere di recesso nelle fattispecie disciplinari tipizzate dal legislatore, e fermo che questo potere spetta all'amministrazione "comunque", anche laddove non sia previsto o sia limitato dalla contrattazione collettiva, lasci tuttavia al giudice dell'impugnazione il potere di sindacare la concreta proporzionalità del licenziamento, verificandone la qualità di "giusta sanzione" alla luce dell'art. 2106 cod. civ. Questa interpretazione adeguatrice è stata accolta e si è consolidata in "diritto vivente" presso la sezione lavoro della ### di cassazione, la cui giurisprudenza è univoca nel riferire l'avverbio "comunque", impiegato dall'art. 55-quater, alla dialettica interna tra le fonti del rapporto di lavoro, in esso rinvenendo un ostacolo imperativo a qualunque limitazione di fonte pattizia circa la titolarità astratta del potere datoriale di licenziamento nelle fattispecie tipizzate dal legislatore, ma non anche un impedimento al sindacato giurisdizionale sull'esercizio concreto e proporzionato del potere medesimo (ex multis, sentenze 11 settembre 2018, n. 22075, 16 aprile 2018, n. 9314, 14 dicembre 2016, n. 25750, 1 dicembre 2016, n. 24574, 19 settembre 2016, 18326, 25 agosto 2016, n. 17335, 24 agosto 2016, n. 17304, e 26 gennaio 2016, n. 1351). Escluso che la tipizzazione legale delle fattispecie di licenziamento disciplinare implichi un automatismo refrattario alla verifica giurisdizionale di congruità, la sezione lavoro della ### di cassazione ad essa ricollega un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del dipendente, autore materiale del fatto tipico, l'onere di provare la sussistenza di elementi fattuali di carattere attenuante o esimente, idonei a superare la presunzione legale di gravità dell'illecito (sentenze 11 luglio 2019, n. 18699, 11 settembre 2018, n. 22075, 19 settembre 2016, n. 18326, e 24 agosto 2016, n. 17304)”. 
Anche dopo la citata pronuncia della ### costituzionale, la Cassazione ha ribadito che l'art. 55 quater “cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravità della sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta”. ### la tipizzazione della sanzione disciplinare ### una volta che risulti provata la condotta, permane dunque la necessità della verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione, che si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 3055 dell'1/02/2022).  ### fattispecie la sanzione, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, appare proporzionata. 
Come visto, l'ACN punisce con la sanzione della revoca senza preavviso le infrazioni, relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali, o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l'### e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. 
Esso prescrive, inoltre, che per la graduazione delle sanzioni si debba tenere conto di vari elementi, quali l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrata, la rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni contrattuali, le responsabilità connesse con l'incarico ricoperto, il grado del danno, la recidiva e l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dallo specialista o al concorso di più persone nella violazione. 
Le condotte contestate al ricorrente, provate nella loro materialità e nella loro intenzionalità, costituiscono violazioni della normativa nazionale vigente e integrano fatti illeciti di rilevanza penale.  ### degli obblighi violati è particolarmente elevata, tanto da essere stata fatta oggetto, per il personale dipendente, di una valutazione ex ante da parte del legislatore, interpretata dalla giurisprudenza come una “presunzione legale di gravità dell'illecito”. 
La numerosità degli episodi, entro un arco temporale assai ridotto, esclude che si sia trattato di condotte occasionali. 
La reiterazione della condotta denota la piena consapevolezza e volontarietà della stessa e dunque la maggiore intensità dell'elemento volitivo. 
Le modalità con cui il ### operava fanno chiaramente intuire l'esistenza di accordi stabili con un ristretto gruppo di altri lavoratori per far risultare falsamente le presenze. 
Ed invero, il ### agiva avvalendosi della complicità sempre degli stessi tre soggetti, dipendenti ### i quali si alternavano nella timbratura del suo badge, il che palesa come si fosse creato un vero e proprio modus operandi, manifestazione di un accordo per l'esecuzione di un numero indefinito di condotte illecite del medesimo tipo, che rafforza il disvalore dei comportamenti contestati e ne esclude la tenuità.  ### compiacente dei colleghi consentiva inoltre al ricorrente di apparire presente sul luogo di lavoro, nonostante fosse assente, in alcuni giorni per poche decine di minuti, ma in altri giorni anche per diverse ore. ###à della somma costituente l'“ingiusto profitto” imputato al ### (poco più di € 800,00) è da questo punto di vista parametro inadeguato per valutare la gravità di condotte che, alla stregua degli standard valutativi generalmente condivisi nella realtà sociale e nell'attuale momento storico, sono oggettivamente non conformi ai valori dell'ordinamento, costituendo una palese violazione dei doveri fondamentali di diligenza e leale collaborazione scaturenti dal vincolo di subordinazione ma anche, per quanto qui rileva, di parasubordinazione. 
Dalle difese del ricorrente non emerge alcun elemento utile a scriminare l'illecito ovvero ad attenuarne la gravità. 
È pacifico che il ricorrente non avesse precedenti disciplinari, così come, sul piano strettamente economico, il danno cagionato all'amministrazione dal punto di vista monetario è effettivamente lieve. 
Sotto il profilo del grado del danno, che pure rientra fra i criteri generali di determinazione della sanzione applicabile, va però considerato che oltre al pregiudizio economico vi è anche quello all'immagine, che nella fattispecie è stato senz'altro ingente per l'### tenuto conto della sua rilevante funzione sociale e della risonanza che la notizia ha assunto sulla stampa locale. 
In definitiva, tenuto conto della rilevanza degli obblighi violati e della numerosità di violazioni entro un ristrettissimo arco temporale, nonché della instaurazione di un collaudato modus operandi in accordo altri colleghi, non si ritiene che agli elementi attenuanti addotti dal ricorrente possa essere ascritto un rilievo tale da ridurre la gravità di una condotta che è, viceversa, idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia circa la futura correttezza dell'adempimento della prestazione dedotta in contratto, in quanto è sintomatica di un atteggiarsi del lavoratore rispetto all'adempimento dei suoi obblighi connotato quanto meno da superficialità non giustificabile. 
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'istruzione documentale.  P.Q.M.  Il giudice del lavoro così provvede: 1) rigetta il ricorso; 2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.629,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### 26 maggio 2025.  ### n. 1343/2024

causa n. 1343/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Cassinari Cecilia Angela Ilaria

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4078/2025 del 22-05-2025

... alla cassa”. In merito alla deposizione di tali testimoni si evidenzia che tali dichiarazioni risultano pienamente attendibili. Esse, infatti, mai sono risuonate come eccessive, compiacenti o forzate. Né tali testimoni hanno dimostrato un animo poco sereno o, comunque, un difetto di credibilità dettato dall'intento di favorire una delle parti processuali. Deve, inoltre, evidenziarsi che le risultanze probatorie fin qui esposte sono corroborate dalla mancata presentazione della convenuta, senza giustificato motivo, all'interrogatorio formale fissato per l'udienza del 30.1.2025. Quanto alla mancata presentazione della convenuta all'interrogatorio formale, inoltre, si evidenzia che, come ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo 25085/2020), cui questo giudice aderisce, l'art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio (per quanto ingiustificata) l'effetto automatico della “fictio confessionis”, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli però di valutare tale comportamento unitamente ad ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice del lavoro, dott.ssa ### all'udienza del 22.5.2025 pronuncia la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 17886/2023 R.G. 
TRA ### nato Napoli il ### (c.f.: ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### - ricorrente - E ### S.A.S. ###., in persona del legale rapp.te p.t.   - contumace - RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### il ricorrente ha dedotto: - di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 14.3.2012 al 26.2.2022, data in cui è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, presso la pizzeria, recante l'insegna “A' ddò figlio e ### pizzaioli dal 1870”, sita in Napoli alla ### n 38; - di essere stato inquadrato come operaio di 5° ### del ###
Commercio, con mansioni di cuoco; - di aver sempre lavorato, con orario continuato e senza alcuna pausa per pranzo, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 23,30/24,00, nonché il sabato dalle 9,30 all'1,30/2,00; - che, in possesso delle chiavi della pizzeria, apriva al mattino l'attività ed iniziava a lavorare e preparare in piena autonomia prima che arrivasse la “proprietaria/datrice e l'altro dipendente”; - che “nella pizzeria erano ogni giorno presenti - in maniera fissa e continuativa per tutti e 10 anni di durata del rapporto di lavoro e negli orari e giorni indicati - la proprietaria/titolare sig.ra ### il ricorrente sig ### ed un altro dipendente - ossia il cameriere sig ### - che svolgeva delle mansioni inferiori al ricorrente e con il quale il ricorrente si coordinava lavorativamente per la normale gestione del lavoro da svolgere quotidianamente nell'attività commerciale”; - che, considerato “che la sig.ra ### ha una età avanzata - ed ha quindi una capacità lavorativa limitata sotto diversi aspetti - in realtà tutta l'attività lavorativa necessaria a “portare avanti” l'attività commerciale della pizzeria era carico del ricorrente, il quale - da solo quasi - svolgeva in pratica tutte le mansioni lavorative necessarie, tranne una parte di aiuto materiale dato dal cameriere e factotum sig ### Attore”; - che, in particolare, l'istante: • al mattino preparava l'impasto per la pizza nonché le varie fritture da servire a pranzo o la sera ai clienti; • egli inoltre effettuava di persona gli ordini della merce ai fornitori dell'attività quali farina, ingredienti vari per la preparazione di pizze e fritture, verdure nonché di acqua e bevande varie • … ritirava e verificava le forniture di merce che venivano consegnate dai fornitori nella giornata alla ### sistemandole nei posti di rispettiva pertinenza e pronte all'uso; • …. si occupava anche di preparare ed apparecchiare i tavoli ed ad accogliere i clienti all'occorrenza; • ……….accendeva il forno delle pizze a legna, preparava la friggitrice e procedeva alla cottura delle fritture, preparava gli ingredienti da utilizzare per la preparazione delle varie pizze, antipasti, fritture e altro; • nelle ore di maggiore affluenza dei clienti alla pizzeria, il ricorrente svolgeva varie mansioni - su richiesta diretta della datrice di lavoro - a seconda dei momenti e delle esigenze: svolgeva le mansioni di pizzaiolo preparando le varie pizze del menu e curandone la cottura al forno, cuoceva le fritture nella friggitrice da servire ai clienti, gestiva gli ordini dei clienti da asporto, svolgeva l'attività di cameriere servendo i piatti e le bevande ai clienti, accoglieva e gestiva i clienti in entrata, sparecchiava ed apparecchiava i tavoli della sala e quelli posti all'esterno del locale; • alla sera … provvedeva alla conservazione degli alimenti e pietanze nonché alla pulizia delle attrezzature e gestione del forno e alla sera chiudeva egli stesso l'attività insieme alla titolare; • …. all'occorrenza, gestiva anche la cassa del locale, incassando il denaro dai clienti, emettendo gli scontrini e pagando i fornitori del locale; - che, nei fine settimana, “dato il notevole aumento della clientela da servire ai tavoli nella pizzeria e delle pizze e fritture da asporto da preparare, la titolare sig.ra ### faceva venire a lavorare nella pizzeria altri dipendenti/lavoratori ad aiutare a portare avanti l'attività commerciale”, e segnatamente i sig.ri ### D'### e ### - di aver sempre lavorato “nei giorni di festa come ### 25 aprile, 1 maggio e Ferragosto, percependo sempre la paga giornaliera di € 50,00 in contanti alla sera dalla datrice”; - di aver goduto ogni anno di soli 7 giorni di ferie nel mese di settembre o di ottobre, mai retribuiti; - di essere stato sempre retribuito dalla “sig.ra ### ogni sera - a fine della giornata lavorativa - con la somma di € 50,00 in contanti dal lunedì al venerdì ed € 70,00 al solo sabato”; - di non aver ricevuto alcunché a titolo di 13^ e 14^ mensilità, lavoro straordinario; Sulla base di tali premesse, lamentando di non aver percepito una retribuzione adeguata alla quantità del lavoro svolto, ha concluso, previa dichiarazione della sussistenza del suindicato rapporto di lavoro subordinato tra le parti, per la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della somma di € 283.795,46 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite. 
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita la ### S.A.S. DI ####. che, pertanto, è stata dichiarata contumace. 
All'udienza di discussione, rilevato che l'oggetto della domanda e parte dei fatti su cui la stessa si fonda (art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c.) erano assolutamente incerti, con conseguente nullità del ricorso (il ricorrente ha chiesto differenze retributive indicando in ricorso l'ammontare delle stesse per l'intero periodo oggetto di domanda senza indicare, mese per mese, l'ammontare dei singoli emolumenti vantati; il ricorso non poteva ritenersi completato dai conteggi depositati, visto che essi, oltre a non essere stati notificati, non contengono la specifica di quanto indicato all'alinea precedente), la causa è stata rinviata ai sensi dell'164, commi 4° c.p.c. 
Preso atto dell'integrazione della domanda nel termine assegnato, effettuato il libero interrogatorio del ricorrente, su richiesta del procuratore dello stesso è stata emessa ordinanza ex art. 423, 2° comma, c.p.c. per l'importo di € 10.094,09 a titolo di trattamento di fine rapporto. 
Disposta l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale, espletata solo quest'ultima, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per discussione con termine per il deposito di note difensive.  *** 
La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati. 
Deve premettersi che dalla documentazione in atti emerge la prova della sussistenza del rapporto di lavoro natura subordinata posto a base della domanda, anche se con data di inizio dal 15 (e non dal 14) marzo 2012. 
In particolare, dal contratto di lavoro, dal ### C/2 storico del 28.9.2023, dall'estratto estratto contributivo e dalle buste paga si evince: - che il ricorrente è stato assunto dalla convenuta con contratto a tempo indeterminato, per 12 ore settimanali, a decorrere dal 15.3.2012; - l'adesione della datrice di lavoro al ### - che il ricorrente medesimo è stato inquadrato nel 5° livello di tale ### con la qualifica di operaio e mansioni di “pizzaiolo”; - che dal 18.4.2013 il rapporto è stato trasformato da rapporto a tempo parziale a rapporto a tempo pieno (cfr. il suindicato ### C/2 storico). 
Ciò posto, si rileva che dalla prova testimoniale espletata, oltre che dalla mancata presentazione della convenuta all'interrogatorio formale (per l'udienza del 30.1.2025), è emerso che effettivamente il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta osservando l'orario di lavoro allegato in ricorso con le modalità in quest'ultimo dedotte. 
In particolare, il testimone ### ha riferito: A.D.R.: “conosco la persona qui presente, si chiama ### Toro” (al riguardo, il Tribunale ha dato atto che il testimone ha fatto riferimento al ricorrente presente in aula). 
A.D.R.: “non ho rapporti di parentela o affinità con ### Lo conosco perché abbiamo lavorato insieme presso la pizzeria “### di Michele” che si trova in Napoli alla via ### Tale pizzeria faceva capo a ### Iole”. 
A.D.R.: “non ho proposto alcuna causa contro tale pizzeria”. 
A.D.R.: “l'insegna apposta fuori della pizzeria riportava la scritta “A' ddo figlio e Michele”. 
A.D.R.: “attualmente non lavoro più presso tale pizzeria. Ho iniziato a lavorare presso tale pizzeria alla fine del 2013-inizio 2014 più o meno e ci ho lavorato senza interruzione fino alla fine del 2022-inizio del 2023. Non ricordo di preciso”. 
D.: “c'è qualcosa che l'aiuta a collocare nel tempo quanto ha appena riferito?” R.: “ricordo che iniziai a lavorare in tale pizzeria poco dopo che avevo perso il precedente lavoro. Io prima lavoravo in una fabbrica di produzione di motori elettrici. Non ricordo di preciso quando smisi di lavorare in tale fabbrica. Penso che era il 2009-2010. Ricordo che terminai di lavorare presso la predetta pizzeria alla fine del 2022-inizio del 2023, perché ricordo che da poco era morto il figlio della titolare. Non ricordo il mese in cui lui è morto. 
Era il 2022”. 
A.D.R: “prima di essere licenziato dalla predetta fabbrica, avevo già lavorato nella predetta pizzeria come cameriere solo il sabato pomeriggio come extra dalle 18.00 fino alla mezzanotte. Poi quando sono stato assunto nel 2013-2014 ho lavorato dalle 9.30 fino alle 23.30 di sera, sempre come cameriere, tutti giorni della settimana, compreso la domenica. 
Il lunedì era per me di riposo. La pizzeria era aperta dal lunedì alla domenica”. 
A.D.R: “Andavo in pizzeria alle 9.30 per preparare i tavoli, lavare a terra e in genere pulire. 
Poi davo una mano a ### quando aveva troppo da fare”. 
A.D.R: “il sig. ### apriva la pizzeria intorno alle 9.00-9.30. Dipendeva da quello che aveva da fare. Preparava la pasta per le pizze, contattava i fornitori per bibite, salumi, farina ecc. 
Mentre l'impasto per le pizze “riposava”, lui iniziava a tagliare la mozzarella, i salumi e le altre cose che servivano per preparare le pizze. Poi quando arrivavano i clienti, cuoceva le pizze nel forno a legna. Era la sig.ra ### che preparava le pizze”. 
A.D.R: “### osservava il mio stesso orario di lavoro. Per pranzo mangiavamo a volo. 
La sera, solo il sabato mangiavamo dopo le 23.30. alla chiusura. Gli altri giorni non cenavamo per andare a casa presto. I giorni diversi dal sabato terminavamo di lavorare verso le 23.10-23.20. La domenica ### non lavorava, ma lavorava il lunedì”. 
A.D.R: “non ricordo quando ho iniziato a lavorare solo il sabato in tale pizzeria. Quando iniziai ### già ci lavorava”. 
A.D.R: “questa pizzeria non ha mai chiuso per ferie”. 
A.D.R: “in tutti gli anni in cui ho lavorato in tale pizzeria io non ho mai goduto di ferie.  ### ha goduto una settimana di ferie all'anno, a volte a settembre, a volte ad ottobre”. 
A.D.R: “sia io che ### venivamo pagati in contanti alla fine della giornata dalla sig.ra ### Soreca”. 
A.D.R: “quando la sig.ra ### non c'era era ### a preparare le pizze oltre a cuocerle. Di solito la sig.ra ### era presente in pizzeria”. 
A.D.R: “### si occupava anche di preparare i crocchè. Era la sig.ra ### a friggerli. Quando lei non c'era, o quando era impegnata in altre cose, era ### a friggerli”. 
A.D.R: “a fine serata era ### ad occuparsi di pulire il forno per le pizze e il banco dove le pizze venivano preparate”. 
A.D.R: “la pizzeria è stata sempre stata aperta, e noi vi abbiamo sempre lavorato, nei giorni di festa come il giorno di ### 25 aprile, primo maggio, 15 agosto, 8 dicembre e 6 gennaio. Il giorno di pasquetta era aperta la sera e noi andavamo lì alle 18.00. La pizzeria è stata chiusa solo i giorni 1 gennaio, 25 dicembre, ### e la mattina della pasquetta”. 
IL testimone D'### inoltre, ha riferito: A.D.R.: “conosco la persona qui presente, si chiama ### Toro” (al riguardo, il Tribunale ha dato atto che il testimone ha fatto riferimento al ricorrente presente in aula). 
A.D.R.: “### è mio suocero. Lo conosco da dodici anni. ### conosciuto nel 2013. Io ho conosciuto mia moglie nel 2012”. 
A.D.R.: “quando ho conosciuto mio suocero, lui lavorava nella pizzeria che si trova in via ### a Napoli. Non so che mansioni svolgeva in tale pizzeria”. 
A.D.R.: “sull'insegna di tale pizzeria era scritto “O figlio e Michele”. 
A.D.R.: “ho lavorato anche io in questa pizzeria. Ci ho lavorato per circa tre o quattro anni, non ricordo di preciso. Ho smesso di lavorare in tale pizzeria circa quattro o cinque anni fa”. Ricordo che ho smesso di lavorare quando è arrivata la ### in quanto non si poteva più lavorare. Poi dopo non ho più ripreso”. 
A.D.R.: “non ho proposto alcuna causa contro tale pizzeria”. 
A.D.R.: “nel periodo in cui ho lavorato in tale pizzeria, nel mese di agosto ho lavorato tutti i giorni dal lunedì alla domenica senza giorno di pausa. Negli altri mesi, ho lavorato solo il venerdì, il sabato e la domenica”. 
A.D.R.: “in questa pizzeria ho lavorato sempre come cameriere”. 
A.D.R.: “il mio orario di lavoro è stato dalle 10.00 fino alla mezzanotte. Non facevo pausa per il pranzo e per la cena. Mangiavo a volo. Il sabato finivo di lavorare anche all'1.30 circa”. 
A.D.R.: “arrivavo la mattina alle 10.00 perché dovevo preparare i tavoli, davo una mano in cucina per tagliare mozzarella e pomodori, e davo una mano a ### a preparare gli ingredienti che sarebbero serviti durante la giornata e a cucinare alcune cose, ad esempio friarielli, peperoni ecc.”. 
A.D.R.: “prima ho detto che non so che mansioni svolgeva mio suocero, nel senso che non so cosa c'era scritto sulle sue busta paga. Lui faceva un pò tutto, infornava le pizze, preparava gli ingredienti in cucina che poi sarebbero stati utilizzati per fare le pizze, poi faceva anche il pizzaiolo”. 
A.D.R.: “### era la proprietaria della pizzeria. Era lei di solito a preparare le pizze che poi mio suocero infornava. Faccio presente che il sabato veniva ### di cui non ricordo il cognome, che era il genero della sig.ra ### che la aiutava a preparare le pizze, oltre che a fare la frittura dietro al banco delle pizze. Quando la sig.ra ### mancava era mio suocero a preparare le pizze”. 
A.D.R.: “nel periodo in cui ho lavorato in tale pizzeria, ci ha lavorato anche mio suocero. 
Osservavamo lo stesso orario di lavoro nella giornata”. 
A.D.R.: “se non mi sbaglio mio suocero aveva come giorno di riposo la domenica. Ma ora non ricordo bene”. 
A.D.R.: “la pizzeria era aperta tutto l'anno. Mio suocero non ha mai preso giorni di ferie”. 
A.D.R.: “in tutto il predetto periodo io ho lavorato in tale pizzeria a nero”. 
A.D.R.: “venivamo tutti pagati in contanti a fine giornata dalla sig.ra ### Se lei non c'era, ci pagava la figlia ### Inoltre era quest'ultima che ci pagava sempre il sabato, in quanto il sabato lei lavorava alla cassa”. 
In merito alla deposizione di tali testimoni si evidenzia che tali dichiarazioni risultano pienamente attendibili. 
Esse, infatti, mai sono risuonate come eccessive, compiacenti o forzate. 
Né tali testimoni hanno dimostrato un animo poco sereno o, comunque, un difetto di credibilità dettato dall'intento di favorire una delle parti processuali. 
Deve, inoltre, evidenziarsi che le risultanze probatorie fin qui esposte sono corroborate dalla mancata presentazione della convenuta, senza giustificato motivo, all'interrogatorio formale fissato per l'udienza del 30.1.2025. 
Quanto alla mancata presentazione della convenuta all'interrogatorio formale, inoltre, si evidenzia che, come ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo 25085/2020), cui questo giudice aderisce, l'art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio (per quanto ingiustificata) l'effetto automatico della “fictio confessionis”, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli però di valutare tale comportamento unitamente ad ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti. 
Nel caso in esame, ove i testimoni hanno potuto riferire per la quasi totalità del periodo per cui è causa, considerato che dalle dichiarazioni degli stessi è emerso che l'organizzazione della pizzeria gestita dalla convenuta e le mansioni svolte dal ricorrente sono rimaste immutate per l'intero periodo riferito dai testimoni fino alla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, devono ritenersi come ammesse tutte le circostanze di fatto indicate nei capitoli articolati con riferimento all'interrogatorio formale, coincidenti con quelle poste a fondamento della domanda. 
Orbene, a fronte della deduzione attorea di non aver percepito una retribuzione adeguata alla quantità del lavoro svolto, oltre che le mensilità aggiuntive, l'indennità relativa alle ferie non godute ed il trattamento di fine rapporto, la convenuta - sulla quale incombe il relativo onere probatorio - rimanendo contumace non ha fornito alcuna prova di segno contrario. 
Pertanto, avuto riguardo ai minimi retributivi previsti dal suindicato ### (cfr. tabelle retributive depositate, su autorizzazione del Tribunale, in data ###), al ricorrente spettano le differenze retributive tra quanto avrebbe dovuto percepire e quanto ha dedotto di aver ricevuto a titolo di lavoro ordinario e straordinario, nonché la 13^ e la 14^ mensilità, l'indennità relativa alle ferie non godute ed il trattamento di fine rapporto. 
In merito al quantum possono essere utilizzati i conteggi riformulati dal ricorrente e da quest'ultimo depositati il ### unitamente alle note difensive autorizzate, in quanto risultano correttamente elaborati. 
Sulla base degli stessi, ai quali si rimanda per le singole poste creditorie, al ricorrente spetta la complessiva somma di € 246.891,11, di cui € 18.127,37 a titolo di trattamento di fine rapporto (dovendosi intendere in essa compresa quella oggetto dell'ordinanza ex art. 423, 2° comma, c.p.c. emessa all'udienza del 26.9.2024 che, pertanto, dovrà essere detratta qualora già erogata in ragione di quest'ultima), oltre accessori. 
Concludendo, la convenuta deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente tale somma, oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al soddisfo. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La dott.ssa ### quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato 15.3.2012 al 26.2.2022; b) condanna la ### S.A.S. ####. a pagare in favore di ### la complessiva somma di € 246.891,11, di cui € 18.127,37 a titolo di trattamento di fine rapporto (dovendosi intendere in essa compresa quella oggetto dell'ordinanza ex art. 423, 2° comma, c.p.c. emessa all'udienza del 26.9.2024 che, pertanto, dovrà essere detratta qualora già erogata in ragione di quest'ultima), oltre interessi legali su tale somma annualmente rivalutata dalla maturazione di ciascuna posta del credito (come da conteggi attorei depositati il ###) al soddisfo; c) rigetta nel resto la domanda; d) condanna la ### S.A.S. ####. a pagare in favore di ### i compensi di lite, che liquida in € 6.700,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.  ###, il ### 

Il Giudice
dott.ssa ### n. 17886/2023


causa n. 17886/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Alfano Francesca

M
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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 3676/2023 del 07-12-2023

... mattina”. Dunque analizzando quest'ultima deposizione testimoniale, appare non credibile che la teste, che lavora dal 2000, non sappia riferire come vanga gestita la pulizia del negozio, sebbene il lunedì lo trovi pulito rispetto a com'era il sabato. ### canto chi poteva pulire il negozio se la domenica ed il lunedì mattina era chiuso? Poi afferma di non aver mai visto nessuno fare le pulizie…dunque non sa chi pulisce il negozio. Sicché la testimonianza resa è incongrua all'interno dei suo contenuto e contraddittoria con le univoche altre tre testimonianze assunte in giudizio. Infine, la considerazione che la teste sia ancora dipendente della ditta resistente fa insorgere il dubbio che possa avere reso dichiarazioni compiacenti. 6. Quindi vi è la prova di elementi sintomatici, tali da concretare indizi rivelatori della natura subordinata di tale rapporto, rappresentati: 1) dalla prassi del datore di lavoro di non regolarizzare l'assunzione dei dipendenti, riferita da due testi; 2) dalla natura continuativa, sistematica e non occasionale del lavoro prestato dalla ricorrente all'interno dei tre negozi della ditta; 3) dalla prestazione di tale attività secondo parametri temporali (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA ### Il Giudice designato, dr.ssa ### nella causa iscritta al n. 2748/2019 R. G. 
Aff. Cont. ### in data ### ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa #### Avv. ### ricorrente E ### Avv. ####. ### Avv. ### resistenti ### retribuzione.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data #### conveniva in giudizio ### titolare dell'omonima ditta, per: 1 Accertare e dichiarare che tra l'istante e la ditta resistente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a partire dal 01/04/2009 sino al 30.06.2016, da martedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00; 2 accertare e dichiarare il diritto dell'istante, in virtù delle mansioni effettivamente espletate, ad essere inquadrato nel 7° livello del C.C.N.L di riferimento (settore terziario); 3 accertare e dichiarare ex art. 36 della ### e del contratto di categoria menzionato (settore terziario), la ditta ### in persona del titolare, con sede in ### alla ###. di ### 167, 169, 169/A, 169/B: - tenuta e per l'effetto condannarla al pagamento, in favore della ricorrente, dei contributi previdenziali maturati nel periodo lavorativo in oggetto, ovvero 01/04/2009 sino al 30.06.2016, presso l'### di previdenza nazionale competente; - tenuta e per l'effetto condannarla al pagamento in favore della ricorrente, per le causali alla narrativa del presente ricorso, a titolo di retribuzione differenze retributive, straordinari, mancata erogazione di 13ª mensilità e T.F.R., della complessiva somma di € 34.488,09; - condannare la stessa al pagamento degli interessi legali e danno da rivalutazione monetaria, oltre le spese di lite. 
Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso. 
Veniva integrato il contradittorio con l'### Venivano assunti i testi ammessi e disposta ed espletata una CTU contabile. 
La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. 
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente. 
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.  2. Preliminarmente, riguardo all'eccezione di prescrizione quinquennale per le richieste retributive sino al 12.10.2012, ovvero cinque anni indietro la nota di interruzione della prescrizione del 12.10.2017, a firma del difensore della ricorrente, si rileva innanzitutto che fattispecie in esame è sottoposta al regime di tutela obbligatoria e, pertanto, il termine di prescrizione decorre, non in corso di esecuzione del rapporto di lavoro, ma, a seguito della cessazione dello stesso e che, per altro verso, il calcolo del termine non è, certamente, a ritroso. Com'e noto, nei rapporti assistititi dalla cd "tutela obbligatoria", ossia quelli in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze meno di 15 dipendenti, il dies a quo da cui far decorrere il termine quinquennale di prescrizione dei crediti retributivi si individua nella data di cessazione del rapporto. Diversamente, in presenza del requisito occupazionale della stabilità reale, la prescrizione decorre in costanza di rapporto, poiché dalla stabilità del rapporto, ossia dalla possibilità di ottenere la tutela reintegratoria, dipende l'esistenza, o meno, di una situazione psicologica di "metus" del lavoratore nel rivendicare i propri diritti. 
Peraltro con le modifiche di legge in regime di tutela avverso i licenziamenti illegittimi la giurisprudenza sulla decorrenza della prescrizione è cambiata anche nelle ipotesi di datori di lavoro con un numero di dipendenti superiori a 15.  3. La mansione allegata dalla ricorrente è quella di addetta alle pulizie, avendo provveduto a pulire i pavimenti dei locali, a pulire i mobili presenti sia in mostra per la vendita che per le eventuali fiere, a pulire i locali in occasione della ristrutturazione dello stesso punto vendita, nonché a tutto quanto necessitasse per la pulizia dei locali siti in ###. ### 167, 169, 169/A e ###; trattasi di mansioni da inquadrarsi nel livello 7 del C.C.N.L. di riferimento ###. 
La ricorrente avrebbe lavorato a far data dal 01.04.2009 sino al 30.06.2016 dal martedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, percependo una retribuzione pari ad € 250,00 mensili, che le veniva corrisposta in contanti e restando soggetta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, sig. ### 4. I testi confermano le circostanze di fatto dedotte dall'istante a sostegno delle proprie pretese. 
Il teste ### escusso all'udienza del 23.09.2021, dichiara: “Ho lavorato per la ditta ### come commesso dal 2001 al 2013, dapprima senza regolare assunzione e poi regolarizzato…### che quando ho lavorato io per la ### essa aveva tre negozi di cui due molto grandi di circa 500-600 mq e uno piccolo al corso di circa 50 mq che era più che altro un'esposizione...Confermo che la ricorrente lavorava dal martedì al sabato presso i negozi della ditta dalle 9 alle 13, il lunedì non lavorava perché la mattina i negozi erano chiusi. La ricorrente si spostava da un negozio all'altro tutti i giorni, iniziando da quello dove lavoravo io, per poi spostarsi nei classici…La ricorrente prendeva ordini da ### e veniva pagata sempre da lui in contanti e non firmava nessuna carta, tanto so perché ciò è capitato in mia presenza…La ricorrente puliva sia i locali, sia i mobili, la merce che veniva montata e smontata per essere consegnata ai clienti, si occupava anche della sistemazione dell'oggettistica…Non è vero che veniva in negozio saltuariamente, ma veniva a lavorare tutti i giorni…### posso precisare che avevamo l'abitudine io, la ### e il figlio di #### di prendere il caffè insieme tutte le mattine e poi io aprivo il negozio a cui ero addetto…### che la ricorrente doveva chiedere a ### il permesso di assentarsi….Ricordo che il ### mi avvisava se la ### sarebbe mancata a lavoro. So che la ricorrente non era regolarmente assunta. Nessuno oltre la ### si occupava delle pulizie. ### che i controlli dei dipendenti venivano fatti da ### e i suoi figli”. 
Il teste ### dichiara: “Ho lavorato sino al 2016 per la ditta Baldassarre… cominciato a lavorare per ### nel 2010-2011 e sono stato regolarizzato solo gli ultimi 2 anni. Confermo che la ricorrente è la cognata di ### io la conosco bene e tutti quanti in ditta la chiamavamo “zia Tonia”…### che io lavoravo come montatore e addetto al carico e scarico dei mobili…..### che lavoravo tutti i giorni perché tutti i giorni c'erano consegne, non si lavorava solo la domenica e il lunedì mattina. ### che per le consegne mi recavo spesso anche nei negozi sia per prendere merce esposta nei negozi da consegnare sia per ritirare bolle e altri documenti presso il negozio principale dove stavano ### e i suoi figli, zia #### e ### due commesse e ### la figlia di Tria…### che so che la ricorrente riceveva ordini dapprima dal ### che le diceva cosa fare, poi da ### Massimo….so che si lamentava che veniva pagata poco. Per quanto riguarda i permessi ricordo che la ricorrente chiedeva a ### se poteva allontanarsi per fare la spesa…posso riferire che quando andavo nei negozi la trovavo e qualche volta la trovavo anche il pomeriggio”. 
Il teste ### riferisce: “### i fatti di causa perché sono stato dipendente della ### dal 2002 al 2013 o 2014 come addetto al montaggio e trasporto… ### che la ricorrente ha lavorato per ### come addetta alle pulizie e che riceveva le direttive dal #### che io lavoravo in coppia col marito della ricorrente, sig. ### il quale era l'autista della ### io ero il suo collaboratore, pertanto frequentavo i negozi e vedevo la ### che lavorava. Posso confermare che la ricorrente ha lavorato tutti i giorni e tanto posso confermare con riferimento al periodo in cui anche io lavoravo per ### So che la ricorrente ha continuato a lavorare per ### perché me lo hanno riferito altri miei parenti, i quali lavoravano con lui…### che ho visto la ricorrente tutti i giorni al negozio, che la vedevo alle 9:00 quando andavo al negozio e poi la vedevo anche quando tornavo alle 13:00 e talvolta l'ho accompagnata proprio..### che la ricorrente occupava le 4 ore facendo le pulizie degli ambienti e dei mobili; in particolare, di quelli che erano stati venduti e dovevano essere consegnati. ### che il ### aveva due negozi ed un altro di sola esposizione e quindi la ricorrente faceva le pulizie in tutti e tre”. 
I testi hanno confermato le mansioni, gli orari di lavoro fissi, nonché la richiesta del permesso di assentarsi dal luogo di lavoro da parte della ricorrente; addirittura il teste ### ha confermato anche la modalità di pagamento in contanti. Hanno dichiarato che la ### lavorava in tutti e tre negozi (classici e moderno) secondo le direttive impartire dal ### e come la stessa fosse, stabilmente, inserita nell'organizzazione aziendale, tant'è che non vi era nessun altro che si occupasse delle pulizie e che tutti quanti in ditta la chiamavano addirittura, in modo familiare, “zia Tonia”.  5. ### deposizione testimoniale che non conferma l'attività lavorativa della ricorrente, ovvero quella della teste di parte resistente, sig.ra ### a tutt'oggi dipendente, appare lacunosa e, alquanto, contraddittoria. 
La teste afferma: “### dipendente del ### dal 2000. ### come addetta alle vendite. Come addetti alle vendite ci siamo io e i figli del signor #### che da quando lavoro, quando io arrivo il lunedì pomeriggio il negozio è pulito; non sono in grado di riferire chi lo pulisca, se vi sia un'impresa o una persona incaricata al riguardo” per, poi, in chiara contraddizione, dichiarare: “durante la settimana nel negozio si crea della sporcizia provvedo io velocemente a pulire con una spazzata od una pezza e che durante la settimana le pulizie non vengono fatte…non ho mai visto altre persone fare le pulizie….quando viene consegnato un mobile che sta nell'esposizione provvediamo noi stessi a pulirlo….confermo che il negozio di lunedì è in condizioni tali che si vede che è stato pulito rispetto a come stava il sabato….Gli orari di apertura al pubblico erano dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. I giorni di chiusura settimanale erano la domenica ed il lunedì mattina”. 
Dunque analizzando quest'ultima deposizione testimoniale, appare non credibile che la teste, che lavora dal 2000, non sappia riferire come vanga gestita la pulizia del negozio, sebbene il lunedì lo trovi pulito rispetto a com'era il sabato.  ### canto chi poteva pulire il negozio se la domenica ed il lunedì mattina era chiuso? Poi afferma di non aver mai visto nessuno fare le pulizie…dunque non sa chi pulisce il negozio. 
Sicché la testimonianza resa è incongrua all'interno dei suo contenuto e contraddittoria con le univoche altre tre testimonianze assunte in giudizio. 
Infine, la considerazione che la teste sia ancora dipendente della ditta resistente fa insorgere il dubbio che possa avere reso dichiarazioni compiacenti.  6. Quindi vi è la prova di elementi sintomatici, tali da concretare indizi rivelatori della natura subordinata di tale rapporto, rappresentati: 1) dalla prassi del datore di lavoro di non regolarizzare l'assunzione dei dipendenti, riferita da due testi; 2) dalla natura continuativa, sistematica e non occasionale del lavoro prestato dalla ricorrente all'interno dei tre negozi della ditta; 3) dalla prestazione di tale attività secondo parametri temporali ben precisi sotto il controllo dello stesso ### o del figlio ### 4) dall'espletamento dell'attività lavorativa secondo le disposizioni impartite dal ### a cui doveva chiedere il permesso per assentarsi; 5) dalla considerazione che si trattava di spazi espositivi di 500 mq di negozio che dovevano essere puliti e riassettati. 
Nelle note di t.s. il procuratore del resistente insiste che tra la ricorrente e il sig. ### intercorresse un rapporto di parentela in quanto la sig.ra Tra è sorella della moglie del sig.  ### nonché richiama quanto riferito dal teste ### secondo cui la ricorrente e il resistente avrebbero avuto una lunga relazione da cui è nata anche una figlia. 
Invero tali circostanze non inficiano la prova chiara fornita dai testimoni dell'attività lavorativa, delle sue modalità, del suo compenso e della disponibilità della ricorrente alle direttive dei titolari della ditta convenuta. 
Al contrario, una volta accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro non ha fornito la prova della completa soddisfazione degli interessi economici della lavoratrice, nemmeno attraverso la prova testimoniale raccolta.  6. Alla ricorrente spettano quindi le differenze retributive spettanti per gli anni dal 1.1.2002 al 30.6.2016 per gg. 5 di lavoro alla settimana dalle 9,00 alle 13,00, detratti e. 250,00 mensili per ### 7° ### azienda commercio, servizi e terziario, la 13.ema mensilità e il ### come richiesto, individuando tale retribuzione come quella ex art. 36 cost. it..  7. Con riferimento al quantum, il CTU ha calcolato la retribuzione spettante: “A seguito di tali conteggi, è possibile affermare che: • per l'anno 2002 la retribuzione ordinaria complessivamente spettante alla ricorrente è pari ad euro 5.278,11 mentre il TFR è pari ad euro 520,16; • per l'anno 2003 la retribuzione ordinaria complessivamente spettante alla ricorrente è pari ad euro 5.343,80 mentre il TFR è pari ad euro 524,78; • per l'anno 2004 la retribuzione ordinaria complessivamente spettante alla ricorrente è pari ad euro 5.453,70 mentre il TFR è pari ad euro 553,02; • per l'anno 2005 la retribuzione ordinaria complessivamente spettante alla ricorrente è pari ad euro 5.781,80 mentre il TFR è pari ad euro 577,31; • per l'anno 2006 la retribuzione ordinaria complessivamente spettante alla ricorrente è pari ad euro 5.865,82 mentre il TFR è pari ad euro 577,46; • per l'anno 2007 la retribuzione ordinaria complessivamente spettante alla ricorrente è pari ad euro 5.974,64 mentre il TFR è pari ad euro 586,18; • per l'anno 2008 la retribuzione ordinaria complessivamente spettante alla ricorrente è pari ad euro 6.260,05 mentre il TFR è pari ad euro 627,31; • per l'anno 2009 la retribuzione ordinaria complessivamente spettante alla ricorrente è pari ad euro 6.384,66 mentre il TFR è pari ad euro 628,59; • per l'anno 2010 la retribuzione ordinaria complessivamente spettante alla ricorrente è pari ad euro 7.740,22 mentre il TFR è pari ad euro 648,86; • per l'anno 2011 la retribuzione ordinaria complessivamente spettante alla ricorrente è pari ad euro 7.994,29 mentre il TFR è pari ad euro 668,16; • per l'anno 2012 la retribuzione ordinaria complessivamente spettante alla ricorrente è pari ad euro 8.114,45 mentre il TFR è pari ad euro 676,56; • per l'anno 2013 la retribuzione ordinaria complessivamente spettante alla ricorrente è pari ad euro 6.999,32 mentre il TFR è pari ad euro 692,13; • per l'anno 2014 la retribuzione ordinaria complessivamente spettante alla ricorrente è pari ad euro 8.441,31 mentre il TFR è pari ad euro 701,41; • per l'anno 2015 la retribuzione ordinaria complessivamente spettante alla ricorrente è pari ad euro 8.518,77 mentre il TFR è pari ad euro 710,28; • per l'anno 2016 la retribuzione ordinaria complessivamente spettante alla ricorrente è pari ad euro 4.301,06 mentre il TFR è pari ad euro 359,50 Tenendo conto di quanto già percepito dalla ricorrente per complessivi euro 39.000,00, è possibile affermare che la somma spettante alla signora ### sia complessivamente pari ad euro 70.163,63, di cui euro 59.452,00 a titolo di retribuzioni ed euro 10.711,63 a titolo di ###” ### non è stata contestata dalle parti ed è formalmente corretta ed utilizzabile ai fini decisori.  8. Deve tenersi conto che la ricorrente ha però chiesto la somma di inferiore importo di € 34.488,09 di cui per T.F.R. complessivo non percepito € 3.793,83, senza riferirsi alla somma maggiore o minore di giustizia. 
Sicché la condanna va limitata nell'ambito della domanda. 
Nei limiti della prescrizione quinquennale (messa in mora del 20.5.2019) spetta la regolarizzazione contributiva. 
Le spese, anche di CTU seguono la soccombenza.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da #### nei confronti di ### con ricorso depositato il ### , nella causa iscritta al n. 2748 /2019 R.G.A.C. così provvede: 1. dichiara che tra l'istante e la ditta resistente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a partire dal 01/04/2009 sino al 30.06.2016, da martedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00; 2. dichiara il diritto dell'istante, in virtù delle mansioni effettivamente espletate, ad essere inquadrata nel 7° livello del C.C.N.L di riferimento (settore terziario); 3. condanna la ditta ### in persona del titolare, con sede in ### alla ###. di ### 167, 169, 169/A, 169/B: - al pagamento, in favore della ricorrente, dei contributi previdenziali maturati nel periodo lavorativo in oggetto a partire dai crediti contributivi maturati dal 20.5.2014 in poi presso l'### di previdenza nazionale competente; - al pagamento in favore della ricorrente, per le causali alla narrativa del presente ricorso, a titolo di retribuzione differenze retributive, mancata erogazione di 13ª mensilità e T.F.R., della complessiva somma di € 34.488,09, con interessi legali e danno da rivalutazione monetaria; 4 condanna la ditta al pagamento delle spese in favore della ricorrente, con distrazione, e dell'### liquidate in E. 4.600,00 ciascuno oltre rimborso delle spese generali, IVA e CAP come per legge. 
Foggia, 07/12/2023 .  

Il Giudice
Dott.ssa ### n. 2748/2019


causa n. 2748/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Notarnicola Beatrice

M
1

Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 542/2020 del 10-07-2020

... n. 379/1999). Ebbene dall'esame delle deposizioni testimoniali emerge la costante sottoposizione del ### alle istruzioni e/o direttive circa lo svolgimento del suo lavoro da parte di altri soggetti che all'interno della ### di ### ricoprivano posizioni di vertice a livello politico ovvero amministrativo. In tal senso risultano concordare i vari testimoni: ### musicista che frequentava per ragioni professionali la ### nel periodo 1999-2009 ha rammentato che il ricorrente lavorava in segreteria e che coordinava l'attività didattica e del personale, funzionando quale interfaccia tra il direttore artistico e quello amministrativo ed il corpo docente. Ha aggiunto che egli veicolava gli ordini del direttore artistico o di quello amministrativo, in particolare indicava i locali e gli spazi da utilizzare, trasmetteva gli elenchi dei nuovi iscritti, curava i conteggi del servizio prestato dai docenti oltre ad assolvere ad altri compiti analoghi. Si relazionava costantemente con il presidente ###altre figure apicali in seno alla ### (direttore artistico, vice direttore artistico, direttore amministrativo nonché alcuni consiglieri), dai quali riceveva ordini ed indicazioni sulle modalità di (leggi tutto)...

testo integrale

N. R.A.C.L. 3395/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI ### dott. ### in funzione di Giudice del ### ha pronunciato ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) del ### n. 18/2020, convertito con ### n. 27/2020, all'esito di trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa in materia di pubblico impiego, iscritta al n. 3395 del R.A.C.L. dell'anno 2014 promossa da: ### elettivamente domiciliato in ### presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende giusta procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo; RICORRENTE CONTRO Comune di ### in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliato in ### presso la sede dell'###, rappresentato e difeso dall'avvocato ### giusta procura speciale a margine della memoria di costituzione e difensiva; ###: accertamento rapporto di lavoro subordinato e diritto alle differenze retributive. 
Motivi della decisione Con ricorso depositato il 29 luglio 2014 ### ha esposto di aver lavorato continuativamente presso la ### di ### del Comune di ### dal 24 aprile 1999 al 9 dicembre 2013 in forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa con mansioni di impiegato esecutivo 6° livello. 
Ha proseguito deducendo di aver ripetutamente chiesto all'Ente datore di lavoro di procedere alla sua stabilizzazione sulla scorta delle vigenti disposizioni legislative in materia, senza tuttavia ottenere tale risultato. 
Da ultimo, il Comune di ### con nota del 4.12.2013 gli ha comunicato la volontà di recedere dal rapporto di lavoro in parola stante l'esistenza di diversi profili di illegittimità del relativo contratto, recesso che egli ha tempestivamente impugnato. 
Tanto premesso ha sostenuto che il rapporto di lavoro in discorso per la sua intera durata sia da ascrivere, avuto riguardo alle concrete modalità con le quali si è ininterrottamente svolto, all'area della subordinazione. 
Ha conseguentemente chiesto dichiararsi che a decorrere dal 23 aprile 1999 è intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato talchè egli vanta il diritto alla corresponsione delle differenze retributive calcolate detraendo il trattamento economico spettante ad un dipendente inquadrato nella categoria D, ovvero C, del ### detratto quanto percepito in forza dei contratti di collaborazione anzidetti, oltre alla relativa copertura assicurativa e previdenziale con pari decorrenza. 
Sotto altro profilo ha chiesto condannarsi controparte a provvedere alla sua reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente ricoperto ed ancora al pagamento del risarcimento del danno ex art. 36 comma 5 del D.lgs. n. 165/2001. 
Inoltre ha instato perché si accerti l'insussistenza di una giusta causa alla base del recesso disposto dall'amministrazione e dunque per la condanna della stessa convenuta al risarcimento del danno subito, da commisurarsi alle retribuzioni e/o compensi che egli avrebbe percepito ove il rapporto di lavoro fosse pervenuto alla sua scadenza naturale, ossia fino alla data del 31.12.2016. 
Ha quindi concluso in conformità domandando l'accoglimento delle domande avanzate in causa, nell'ordine di priorità dettagliato nel ricorso introduttivo, con il favore delle spese di lite.  ### convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha dedotto la piena legittimità dei contratti per cui è causa, siccome effettivamente correlati ad una prestazione di collaborazione coordinata e continuativa coerente con la disciplina normativa che li regola, dunque riconducibili ad un rapporto cd. parasubordinato. 
In ogni caso ha escluso che possa procedersi alla richiesta conversione in un unitario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stante il chiaro divieto contenuto nell'art.  36 comma 5 del D.lgs. n. 165/2001 ed ha altresì negato che sussista la prova del danno asseritamente occorso al ricorrente, esaustivamente remunerato per le prestazioni svolte in favore dell'amministrazione. 
Ha quindi concluso perché le avverse domande vengano dichiarate inammissibili e/o improponibili o comunque infondate. 
La causa, istruita mediante interrogatorio libero delle parti, prova per testi e produzioni documentali, è stata infine rinviata alla data odierna per la trattazione scritta in conformità alla normativa indicata in epigrafe.  ***** 
La domanda proposta da ### è parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti e per le ragioni che si passa ad esporre. 
Va in primis dato atto che la difesa ricorrente, alla udienza del 28 novembre 2014, ha dichiarato di rinunciare alla domanda principale, ossia quella volta ad ottenere la reintegrazione in servizio del ### Osserva poi il Tribunale che è da ritenersi pacifico, siccome debitamente documentato in atti né espressamente contestato dalla parte convenuta, che il ricorrente ha svolto nell'intero arco temporale durante il quale ha lavorato presso la ### di ### di ### compiti di tipo prettamente amministrativo-contabile. 
E' parimenti incontroverso che lo stesso ### ha intrattenuto con l'amministrazione comunale un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa protrattosi senza soluzione di continuità per circa 14 anni in virtù della stipulazione di più contratti, in taluni casi prorogati rispetto alla originaria scadenza fino alla sottoscrizione del successivo accordo. 
Più precisamente il primo di tali rapporti è sorto in virtù di una convenzione (### di collaborazione coordinata e continuativa) sottoscritta il ### per la durata di 3 mesi, poi prorogata fino al 31.10.1999 ed ancora fino al 31.1.2000, cui hanno fatto seguito, come detto, ulteriori contratti fino all'ultimo sottoscritto il ### che prevedeva una durata del rapporto per 6 anni (ossia dall'1.1.2011 al 31.12.2016). 
Con riguardo alla qualificazione dei rapporti di lavoro de quibus in termini di collaborazione va evidenziato che il nomen iuris che le parti abbiano inteso dare rapporto non ha valore dirimente ove risulti in contrasto con le concrete modalità attuative del rapporto medesimo ( Cass. n. 4500/2007, n. 22289/2014). 
In relazione alla effettiva natura dei rapporti di lavoro in disamina occorre richiamare l'insegnamento della Suprema Corte la quale ha più volte affermato che elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro ( Cass. n. 3418/2012). 
La subordinazione inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali al più valgono quali indizi della subordinazione stessa laddove non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto ( Cass. n. 4476/2012 e, negli stessi termini, Cass. SS.UU. n. 379/1999). 
Ebbene dall'esame delle deposizioni testimoniali emerge la costante sottoposizione del ### alle istruzioni e/o direttive circa lo svolgimento del suo lavoro da parte di altri soggetti che all'interno della ### di ### ricoprivano posizioni di vertice a livello politico ovvero amministrativo. 
In tal senso risultano concordare i vari testimoni: ### musicista che frequentava per ragioni professionali la ### nel periodo 1999-2009 ha rammentato che il ricorrente lavorava in segreteria e che coordinava l'attività didattica e del personale, funzionando quale interfaccia tra il direttore artistico e quello amministrativo ed il corpo docente. 
Ha aggiunto che egli veicolava gli ordini del direttore artistico o di quello amministrativo, in particolare indicava i locali e gli spazi da utilizzare, trasmetteva gli elenchi dei nuovi iscritti, curava i conteggi del servizio prestato dai docenti oltre ad assolvere ad altri compiti analoghi. 
Si relazionava costantemente con il presidente ###altre figure apicali in seno alla ### (direttore artistico, vice direttore artistico, direttore amministrativo nonché alcuni consiglieri), dai quali riceveva ordini ed indicazioni sulle modalità di svolgimento dei compiti assegnatigli interloquendo, altresì, costantemente col personale dell'amministrazione comunale. 
Era poi presente in ufficio sia la mattina che il pomeriggio ed anche la sera per espletare il suo lavoro. 
Analoghe dichiarazioni ha reso ### già in servizio presso la ### come docente dal 2001 al 2012. 
La teste ha rammentato che il ### preparava i corsi, predisponeva le classi…ed era il referente dei docenti e che svolgeva tali compiti su indicazione dei soggetti più sopra indicati.  ### dipendente comunale e direttore amministrativo della ### dal marzo 2012, ha confermato che il ricorrente, esclusa la predisposizione del rendiconto, si occupava di tutti gli aspetti relativi alla segreteria ed al coordinamento complessivo delle attività del corpo docente e del personale non docente ricevendo istruzioni da lui o dalle altre predette figure apicali. 
Di limitato spessore dimostrativo la deposizione di ### già presidente del Cda della ### dal gennaio 2012 al febbraio 2013 posto che il teste ha solo rammentato una collaborazione nella stesura dei rendiconti ed una soggezione del ### alle direttive del direttore artistico dell'epoca. 
Le ultime deposizioni, rese da ### e ### ricalcano, nella sostanza, quanto riferito dagli altri testimoni, seppur con riferimento a periodi diversi (la ### dal 2006 al 2008) ed il ### dal 1999 al 2012. 
Infatti costoro hanno rammentato di aver visto il ### al lavoro in segreteria ove curava pratiche amministrative, forniva informazioni varie, preparava il rendiconto (secondo quanto rammenta il ### sul punto contraddetto o non supportato da altri testimoni ), gestiva i bidelli, le donne delle pulizie, dava loro indicazioni su come procedere nel loro lavoro ed ancora si relazionava coi signori ##### e ### quali figure di riferimento per lo svolgimento del suo lavoro. 
Sulla scorta di tali concordanti risultanze istruttorie emerge che l'odierno ricorrente nell'espletamento del suo lavoro doveva osservare un determinato orario, posto che necessitava la sua presenza allorchè erano presenti i docenti della ### ed i loro allievi, e dunque non era libero collocare i suoi impegni i fasce orarie scelte discrezionalmente. 
Quanto al tipo di compiti cui era concretamente assegnato è stato possibile accertare che non si è trattato affatto delle attività (particolarmente qualificate) che avrebbero dovuto giustificare la sua chiamata come collaboratore meglio descritte dall'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 29/1993 ( Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione ) e successivamente del D.lgs. n. 165/2001 in termini ancor più rigorosi. 
Al contrario egli ha assolto, al di là delle deposizioni compiacenti (ad esempio quelle relative alla gestione dei bidelli e del personale addetto alle pulizie, che non necessita di alcun gestore trattandosi di compiti elementari e ripetitivi ben noti agli interessati ovvero quelle volte ad accreditare un ruolo di coordinatore del ### che, in realtà, si risolveva nella calendarizzazione delle lezioni e nella assegnazione dei locali destinati alle attività didattiche) mansioni di tipo eminentemente amministrativo quale addetto alla segreteria della ### Tali compiti ha svolto a diretto contatto col direttore amministrativo e con le altre figure dianzi richiamate dalle quali riceveva le direttive che poi eseguiva nei termini che si sono sinteticamente delineati. 
A riprova del carattere meramente fittizio del rapporto, nominalmente di collaborazione ma in fatto di tipo impiegatizio, va evidenziato che è stato via via prorogato per un cospicuo arco temporale (peraltro in mancanza di una apposita indicazione circa le ragioni che hanno reso necessario tale prolungamento del rapporto) a fronte di una prestazione lavorativa che non è mai mutata negli anni e che nemmeno risulta esser stata assoggettata a verifiche periodiche quanto alla qualità del lavoro svolto. 
In definitiva è emerso che l'odierno ricorrente presso la ### di ### del Comune di ### ha assolto per l'intero periodo per cui è causa compiti del tutto sovrapponibili a quelli del personale amministrativo in forza alla stessa amministrazione mediante uno stabile inserimento nel relativo ufficio amministrativo. 
In definitiva il rapporto di lavoro che è intercorso dal 23.4.1999 al 9.12.2013 tra il ### e la ### anzidetta e, per essa, il Comune di ### è affetto da nullità per violazione di norma imperativa, siccome dissimulante un rapporto subordinato per l'intero periodo nel quale si è articolato. 
Siffatta circostanza legittima il lavoratore, ai sensi dell'art. 2126 c.c., non già a chiedere la costituzione di un rapporto di impiego, seppure a tempo determinato, ma a rivendicare il trattamento retributivo e la contribuzione previdenziale per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione (cfr. Cass. n. 4856/2014, Cass. n. 20009/2005 e, da ultimo, Cass. n. 3384/2017). 
Passando alla verifica circa il quantum debeatur riconoscibile in favore del ricorrente, costituisce idoneo parametro di comparazione, in via equitativa, ex art. 36 Cost. il ### del ### ed ### utilizzato dalla difesa ricorrente come base di riferimento allorchè ha indicato quale figura professionale di riferimento quelle ascrivibili alla categoria ###. 
Al riguardo il Tribunale reputa potersi indicare quale profilo professionale di riferimento l'istruttore amministrativo, appunto inquadrato nella categoria ### del menzionato accordo collettivo (cfr. in particolare ### 31.3.1999 recante ### di ### e relative tabelle allegate, in atti e comunque conoscibile dal giudice in via autonoma, cfr. Cass. n. 19507/2014). 
Si tratta del personale adibito allo svolgimento di attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. 
Va di contro esclusa l'ascrivibilità dei compiti assolti dal ricorrente alla superiore categoria D, sia per carenza del requisito formale del possesso del diploma di laurea sia, sul piano sostanziale, per la mancata dimostrazione dello svolgimento di compiti di elevata complessità, comprendenti anche attività di studio, ricerca, analisi ed elaborazione di soluzioni con poteri decisionali autonomi (ed in tal senso risulta essere orientato lo stesso ricorrente, cfr. doc. 21 produzioni parte ricorrente). 
Se così è occorre fare riferimento ai conteggi prodotti in atti e segnatamente a quelli depositati dalla difesa ricorrente in data ###, sub doc. 3. 
Occorre precisare che il rapporto di lavoro che è intercorso tra le parti prevedeva un limite di 20 ore settimanali fino al 31.1.2000 e successivamente, dall'1.2.2000 al 9.12.2013, un limite di 30 ore settimanali. 
Deve altresì essere precisato, onde delimitare la base di calcolo, che le ore lavorative eccedenti tale limite risultano, per ammissione dello stesso ricorrente, esser state oggetto di appositi recuperi (cfr. pag. 13 del ricorso introduttivo) ed in ogni caso, se qualificate come lavoro straordinario, necessitavano di apposita autorizzazione preventiva ovvero motivata ratifica a posteriore, come da consolidata giurisprudenza elaborata soprattutto dal giudice amministrativo. 
Da qui l'insussistenza dei presupposti per la inclusione delle stesse nel relativo computo del credito maturato dal ### Al contrario spetta al ricorrente il trattamento economico pari allo stipendio tabellare, comunque denominato, per 13 mensilità, giacchè le ferie (nella specie fruite senza alcun corrispettivo) e la 13ma mensilità (a differenza della voce festività) costituiscono istituti di matrice legale e come tali debbono essere computati pur in presenza di un rapporto di lavoro invalido. 
Dunque il rapporto di lavoro in disamina è riconducibile ad un rapporto a tempo parziale in ragione del 55,5 % per il primo periodo, che per esigenze di semplificazione si ritiene di poter esaurire al 31.12.1999, e dell'83,33 % per il secondo (a partire dall'1.1.2000) sicchè i conteggi elaborati dalla difesa ricorrente vanno rideterminati in conformità a tali valori. 
Conseguentemente per il 1999 il valore tabellare inclusa la 13ma ed escluse le sole festività è pari ad euro 10.297,91 + 833,53 pari ad euro 11.131,44 lordi che parametrati all'impegno orario pari al 55,55 % determinano un credito pari ad euro 6.183,51 lordi, dai quali vanno detratti euro 5.551,91 con una differenza in favore del ricorrente pari ad euro 631,60 lordi comprensiva della 13ma mensilità. 
Per il restante periodo il dovuto paga giornaliera è pari ad euro 260.368,26 - euro 11.131,44 lordi (relativo all'anno 1999) pari ad euro lordi 249.236,82*83,3 % ossia euro 207.689,04 lordi dai quali vanno detratti euro 205.277,37 lordi con una differenza in favore del ricorrente pari ad euro 2.411,67 lordi ai quali si sommano euro 17.419,86 lordi per la 13ma mensilità (euro 20904,67*83,33 %). 
E' parimenti fondata la domanda volta ad ottenere la ricostruzione della posizione previdenziale, compreso il ### con il versamento della contribuzione dovuta per periodo in questione, anche in difetto di prova quanto alla spettanza di differenze retributive (cfr.  sent. n. 3314/2019) e senza che detta indennità possa ritenersi soggetta ad assorbimento in presenza di eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale (cfr. Cass. sent.  18586/2016). 
La quantificazione del Tfr è agevolmente effettuabile, dovendosi utilizzare come riferimento per il corrispondente calcolo lo stipendio tabellare maggiorato con la 13ma mensilità per la categoria ###, come ricavabile dai diversi accordi collettivi ai quali la difesa ricorrente ha fatto riferimento e qui recepiti dal Tribunale nei termini fin qui esposti. 
Occorre nondimeno osservare che alla ricostruzione della complessiva posizione previdenziale del ricorrente potrebbe aver autonomamente proceduto l'Ente previdenziale cui il ### si è rivolto. 
Tuttavia si ritiene dover statuire sul punto anche in questa sede ###essendovi prova in atti dell'effettiva ricostruzione della relativa vicenda contributiva, né constando se tale operazione abbia effettivamente riguardato anche gli accantonamenti relativi alla indennità di fine rapporto. 
Ulteriore conseguenza che scaturisce dall'illecito posto in essere dall'amministrazione, esclusa come detto la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ostandovi il chiaro disposto dell'art. 36 comma 5 del D.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. sent. n. 384/2017), concerne il diritto del lavoratore al risarcimento del danno (cfr. Cass. SS.UU. n. 5072/2016, nonché negli stessi termini, Cass. ord. n. 16095/2016, che ha fissato il principio di diritto secondo il quale Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604). 
Tale orientamento opera anche nella fattispecie in esame, concernente la reiterazione di ### contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 
A tale riguardo la Suprema Corte ha chiarito che In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'### europea (cfr. Cass. sent. 10951/2018). 
In tale arresto la Corte ha precisato che il risarcimento è riconoscibile in presenza di rapporti che, sebbene formalmente qualificati di collaborazione, si siano svolti nelle forme tipiche del lavoro subordinato, a condizione che degli stessi la parte abbia allegato la illegittimità anche in ragione del carattere abusivo della reiterazione del termine, condizione questa effettivamente sussistente nella specie, avuto riguardo al tenore del ricorso introduttivo del presente giudizio. 
Dovendo quindi procedersi alla quantificazione della misura della indennità spettante al lavoratore può essere valorizzato il dato relativo alla dimensione del datore di lavoro, certamente consistente sotto il profilo della complessiva dotazione organica, nonché il significativo periodo di lavoro effettivamente svolto alle dipendenze di quest'ultimo dal ricorrente, protrattosi per oltre 14 anni in virtù di plurimi rinnovi dei vari contratti di collaborazione. 
Sotto altro profilo sussiste nondimeno la piena consapevolezza da parte del ### (cfr. le varie missive che egli ha indirizzato all'amministrazione nel corso degli anni) circa lo svolgimento in fatto di attività di lavoro subordinato rispetto alla quale non ha ritenuto dover attivare alcuna iniziativa giudiziaria confidando, evidentemente, in una successiva stabilizzazione poi non concretizzatasi. 
Tale modus operandi, non appare giustificabile e rende pertanto opportuna la mitigazione del quantum risarcitorio avendo lo stesso lavoratore ricorrente concorso, in qualche modo, con la sua condotta al perpetuarsi di un modus operandi dell'amministrazione connotato da chiari profili di illiceità (come peraltro acclarati anche in altre sedi giudiziarie). 
Si ritiene pertanto poter riconoscere in favore della ricorrente una indennità pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge. 
A tale riguardo spetta al ricorrente la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della legge n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, ma ciò solamente dalla data odierna al saldo (cfr. Cass. sent. n. 5953/2018). 
Non sussistono, di contro, le condizioni per il riconoscimento di un ulteriore risarcimento del danno, patrimoniale e non, posto che spettava al lavoratore interessato, gravato della prova al riguardo, dimostrare di aver patito un ulteriore specifico pregiudizio a cagione della vicenda lavorativa in esame. 
Va detto che al contrario il ### non ha allegato in causa ulteriori elementi atti a comprovare un apprezzabile vulnus correlato con l'attività lavorativa svolta presso la convenuta. 
Al contrario ha beneficiato di un trattamento di indubbio favore (il Comune di ### ben avrebbe potuto reperire nel suo organico uno o più dipendenti da assegnare alla ### di ### in pianta stabile) maturando una esperienza ed un accrescimento della sua professionalità che, in un contesto di gestione amministrativa ispirata a canoni di legalità, non avrebbe verosimilmente lucrato (quantomeno per un periodo temporale così ampio). 
Da ultimo va rigettata la domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento del danno determinato dalla anticipata cessazione del rapporto di lavoro de quo. 
In proposito è sufficiente evidenziare che il rinnovo per 6 anni del contratto di collaborazione fino a tutto il 2016 senza l'indicazione delle specifiche ragioni sottese a tale scelta dell'amministrazione, in disparte l'insussistenza dei requisiti di professionalità richiesti dall'art.  7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, legittimava senza dubbio l'amministrazione a recedere dal rapporto a cagione del vizio genetico dal quale era inficiato il contratto che lo ha costituito. 
Deve infine essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune di ### dovendosi a tale riguardo richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale la prescrizione rimane sospesa durante l'esecuzione di un rapporto di fatto non assistito da garanzie di stabilità (Cass. sent. n. 23472/2007, Cass. sent. n. 7310/2002). 
Ciò in quanto il rapporto di fatto derivante da violazione di legge delinea una situazione di soggezione per il lavoratore, esposto al potere del datore di determinare in qualsiasi momento la cessazione del rapporto di lavoro, e quindi di rifiutare di fatto la prestazione, del tutto assimilabile a quella del lavoratore soggetto al potere di recesso datoriale in costanza di un rapporto di lavoro perfettamente stabile, ma non assistito da garanzie di stabilità. 
Sempre la Corte di legittimità ha chiarito che il requisito della stabilità da cui dipende la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione in costanza di rapporto vada verificato avendo riguardo non già alla normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ma al concreto atteggiarsi del rapporto medesimo ed alla configurazione che di esso ne danno le parti nel corso dell'effettivo svolgimento, dipendendo solo da ciò la rilevabilità di una effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore, tale da impedirgli di esercitare i propri diritti nei confronti del datore (cfr. Cass. sent. n. 6746/2012). 
Se dunque per il solo contratto stipulato il ### potrebbe ipotizzarsi una qualche stabilità del rapporto di lavoro (stante la prevista durata in ragione di 6 anni) deve darsi atto che la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio si è perfezionata nell'agosto 2014, dunque entro il quinquennio dall'inizio del rapporto di lavoro con conseguente interruzione del decorso del relativo termine di cui all'art. 2948 c.c.. 
Le spese di lite vanno compensate in ragione di 1/2, tenuto conto del rigetto della domanda volta alla conversione del rapporto a tempo indeterminato, poi oggetto di rinuncia, e della solo parziale fondatezza delle ulteriori domande volte ad ottenere un riconoscimento economico in favore del ricorrente. 
Per la restante parte seguono la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M. n. 55/2014 come da parte dispositiva ed applicazione dello scaglione fino a 52.000,00 euro, valori inferiori a quelli intermedi in ragione della non particolare complessità dell'accertamento in fatto e della discussione limitata al mero scambio di brevi note conclusionali.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa: 1.Dichiara la illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi tra le parti e delle relative proroghe per il periodo ricompreso tra il ### al 9.12.2013; 2.Accerta lo svolgimento di un lavoro di tipo subordinato a tempo parziale da parte del ricorrente alle dipendenze del Comune di ### nel medesimo periodo come da parte motiva, con inquadramento nella categoria ### del ### 3.Condanna il Comune di ### Al pagamento in favore del ricorrente di euro 20.463,13 lordi per i titoli di cui in motivazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della legge n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalle singole scadenze sino al saldo effettivo; Al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo dal 23.4.1999 al 9.12.2013 relativamente alla posizione del ricorrente, salva compensazione in sede ###quanto eventualmente già corrisposto agli ### a tal fine preposti per il medesimo arco temporale; Al versamento in favore dell'### degli accantonamenti annui per l'erogazione del Tfr maturato dal ricorrente nel periodo di lavoro per cui è causa, da quantificarsi come da parte motiva; Al pagamento in favore del ricorrente di una indennità a titolo risarcitorio pari ad otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori di legge come quantificati in parte motiva e con la decorrenza ivi indicata; 4.Rigetta per il resto.  5.Compensa le spese di lite in ragione di ½ e condanna il Comune di ### alla rifusione della restante parte in favore del ricorrente, liquidandola in euro 3.000,00 per compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 %, rimborso di 1/2 del C.U., ove corrisposto, ed oltre IVA e ### se dovute, nella misura di legge.  6.Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore del procuratore antistatario.  ### 10 luglio 2020.  

IL GIUDICE
### n. 3395/2014


causa n. 3395/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Murru Giorgio

M
2

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3356/2023 del 13-07-2023

... lavoro ed un suo dipendente possano essere sentiti come testimoni altri dipendenti, i quali abbiano instaurato, a loro volta, altri separati, analoghi giudizi nei confronti del comune datore di lavoro in quanto essi, in relazione a tale controversia, hanno un interesse di mero fatto che non comporta l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. anche nell'ipotesi in cui tali giudizi siano riuniti. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 21418/2015) secondo cui “l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro dott.ssa ### ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 13 luglio 2023 ex art. 127 ter c.p.c., la seguente ### nella causa iscritta al n. 10933/2021 TRA ### nato a Napoli il ###, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti Ricorrente E ### S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.   Resistente contumace ### licenziamento e differenze retributive ### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, il ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue: - di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 03.10.2019 al 31.01.2021 ma di essere stato regolarmente inquadrato solo fino al 30.09.2020; - di essere stato licenziato oralmente; - di aver svolto per tutto il periodo mansioni di autista, inquadrato nel livello ### del C.C.N.L. Logistica - ### - di aver lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 04:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle 08:00 alle 12:30; - di aver ricevuto la retribuzione indicata nei conteggi; - di aver goduto di una sola settimana di ferie nel mese di agosto; - di aver diritto alle differenze indicate nei conteggi a titolo di retribuzione per lo straordinario svolto, ### ex festività, indennità per ferie non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità; - di non aver ricevuto alcunché a titolo di indennità di mancato preavviso e di ### Tanto premesso ha chiesto - previo accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato nel periodi non regolarizzato, nonché dell'intervenuto licenziamento orale - la condanna della società resistente al pagamento della somma di € 57.784,10, oltre interessi e rivalutazione. 
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione. 
La resistente, nonostante la regolare notifica, è rimasta contumace. 
Acquisita la documentazione prodotta, esaurita l'istruttoria orale, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 13 luglio 2023 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha deciso la causa con sentenza. 
Il ricorso è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 
Parte ricorrente ha allegato in ricorso di aver lavorato dal 03.10.2019 al 31.01.2021, ma di essere stata regolarmente inquadrata solo fino al 30.09.2020. 
Ha, inoltre, allegato di aver svolto sistematicamente lavoro straordinario non retribuito e di aver goduto di una sola settimana di ferie all'anno. 
Ciò posto, va in primo luogo ricordato che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui non vi sia sul punto contestazione. 
Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr. Cassazione civile, lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800). 
Con riferimento al lavoro straordinario, giova ribadire che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti; tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. 
Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (### Cass. 9, febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695). 
Quanto, infine, alle ferie, la giurisprudenza ha costantemente affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass. sez. lav. sent.  8521 del 27.4.2015). 
Nel caso di specie, la perduranza del rapporto dal 01.10.2020 al 31.01.2021 è stata confermata dal teste ### escusso all'udienza del 12.01.2023, il quale - premesso di avere un giudizio in corso nei confronti della società resistente avente medesimo oggetto - ha dichiarato: “Ho lavorato per la resistente dal maggio 2019 al febbraio 2021, il ricorrente è arrivato dopo di me, ad ottobre 2019 ed è andato via un mese prima di me, a gennaio 2021”. 
Parimenti confermate dal medesimo teste sono le allegazioni attoree sulle ferie. Lo stesso ha, infatti, dichiarato: “ho avuto una sola settimana di ferie ad agosto, anche il ricorrente ha avuto una sola settimana di ferie”. 
Per quanto riguarda l'orario di lavoro, può dirsi confermato lo svolgimento della prestazione unicamente dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 20.00 e il sabato dalle 08.00 alle 12.30, e ciò per le considerazioni che si vanno ad esporre. 
È opportuno richiamare le dichiarazioni dei testi sul punto. 
Il teste ### ha dichiarato: “consegnavamo sia in ### che nelle regioni limitrofe, #### e ### lavoravo dalle 3-4 di mattina alle 20.00, la mattina partivamo verso le 3-4 per andare fuori regione, una volta arrivati al luogo di consegna facevamo lo scarico, poi tornavamo alla cartiera, lì o ci facevano fare consegne nei dintorni o aspettavamo il pre-carico; alla cartiera rientravamo ad orari diversi a seconda di dov'era il cliente quindi poteva capitare a mezzogiorno come alle tre, in ogni caso ci tenevano sempre occupati fino alle 20.00, è capitato molto raramente di finire prima di quell'orario; quando facevamo le consegne in ### partivamo più tardi, intorno alle 7 di mattina e non facevamo una sola consegna ma diverse, 3-4; andavamo fuori regione almeno 4 volte a settimana, a volte anche 5; il ricorrente faceva il mio stesso lavoro e i miei stessi orari ### Io sono stato inquadrato e sono stato assunto da ### ma le direttive le dava insieme a lui anche il figlio ### preciso che i primi tempi prendevo il camion a ### per circa un annetto, dopodiché si sono spostati a ### e quindi partivamo da lì; incontravo il ricorrente la mattina quando andavamo a prendere il camion, alla cartiera, e il sabato; il sabato facevamo manutenzione del mezzo dalle 8.00 fino alle 12-13; le consegne le facevamo dal lunedì al venerdì; qualche volta è capitato di fare le consegne anche il sabato a ### da ### Risparmio”. 
Il teste ### escusso alla medesima udienza - premesso di avere anch'egli un giudizio in corso nei confronti della resistente avente medesimo oggetto - ha dichiarato: “Ho lavorato per la resistente per circa un anno, dal giugno 2020 al giugno 2021, il ricorrente già c'era quando sono arrivato. Preciso che ho fatto due periodi, il primo da giugno a ottobre 2020 e il secondo da marzo a giugno 2021. Il ricorrente c'era fino a ottobre 2020 quando io ho finito il primo periodo e quando sono tornato a marzo 2021 non c'era più. Io avevo la mansione di autista con carico e scarico della merce e consegna, in tutto il centro e sud ### Io guidavo una motrice da 9.60 mt, con portata di 150 quintali. Il ricorrente guidava un mezzo uguale. ADR: Io sono stato inquadrato e sono stato assunto da ### successivamente ho scoperto che il contratto decorreva da un momento successivo alla mia assunzione e che quindi ho lavorato all'inizio per un periodo a nero. ADR: Trasportavamo in genere cellulosa; facevamo consegne sia in ### che in altre regioni, quando andavamo fuori regione partivamo verso le 3-4 del mattino e non rientravamo prima delle 16-17 massimo; per le consegne in ### partivamo anche un po' più tardi, verso le 5-5.30 del mattino; consegnavamo prevalentemente fuori regione, almeno 3-4 volte a settimana; […] Una volta tornato in sede ###facevamo il precarico per il giorno dopo e poteva capitare di aspettare anche 2-3 ore in quanto c'erano altri mezzi davanti da caricare, altre volte ci veniva chiesto di fare navetta, ossia di andare a prendere la merce per il pre-carico nelle aziende a breve distanza per portarla in deposito e successivamente c'era il pre-carico, che poteva essere fatto o nel deposito, e in quel caso rimanevo lì, oppure nuovamente nell'azienda dove avevo prelevato la merce, e in quel caso dovevo tornarci; in definitiva, non finivamo mai di lavorare prima delle 20.00, prima di quell'orario non posavamo il camion in garage; ### Il sabato ci veniva chiesto, pena decurtazione dello stipendio, di scendere a lavorare su manutenzione e lavaggio del mezzo, lavoravamo alle 8.30-9 del mattino fino alle 13-14”. 
Occorre a questo punto valutare le dichiarazioni appena trascritte. 
In primo luogo, devono richiamarsi i principi vigenti nella circostanza in cui i testi intimati dalle parti abbiano un giudizio in corso nei confronti della resistente. 
Deve osservarsi come in una controversia di lavoro tra datore di lavoro ed un suo dipendente possano essere sentiti come testimoni altri dipendenti, i quali abbiano instaurato, a loro volta, altri separati, analoghi giudizi nei confronti del comune datore di lavoro in quanto essi, in relazione a tale controversia, hanno un interesse di mero fatto che non comporta l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. anche nell'ipotesi in cui tali giudizi siano riuniti. 
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 21418/2015) secondo cui “l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. 
Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. 
Neanche l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può fare insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sulla attendibilità delle relative deposizioni (tra le altre: Cass. n. 11034 del 2006; Cass. n. 9650 del 2003; Cass. n. 2618 del 1999; Cass. n. 32 del 1994; Cass. n. 6932 del 1987)”. 
Tali dichiarazioni, quindi, devono essere valutate con il massimo rigore dal punto di vista dell'attendibilità, sul chiaro rilievo che altrimenti due o più lavoratori ben potrebbero concordare deposizioni di comodo finalizzate ad ottenere incrementi patrimoniali.  ###à può essere misurata sotto il profilo intrinseco, ossia dando risalto al tenore delle dichiarazioni rese e valorizzandone la precisione, la chiarezza e la non contraddittorietà, e sotto il profilo estrinseco, ossia dando rilievo agli inequivoci riscontri tra la deposizione del teste e ogni altro elemento acquisito al giudizio. 
Nel caso di specie, la credibilità intrinseca dei testi si evince dal tenore delle loro deposizioni: in particolare, il fatto che i testi abbiano offerto dichiarazioni in alcuni punti anche vaghe o imprecise, lascia trasparire la genuinità delle stesse, le quali appaiono spontanee e tutt'altro che compiacenti, oltre ad essere, comunque, fondate sulla diretta percezione dei fatti. 
Per quanto concerne l'attendibilità estrinseca, si richiama quale indice di riscontro circa la durata del rapporto l'estratto contributivo depositato dal ricorrente a seguito di ordine di integrazione documentale, dal quale emerge che il datore ha provveduto a regolarizzare il rapporto anche per il periodo “a nero” dedotto in ricorso. 
È pur vero, però, che il tenore impreciso di alcune dichiarazioni non può che condurre a una delimitazione dell'accertamento svolto, nel senso sopra precisato: pertanto, la prova della durata della prestazione lavorativa va limitata all'orario dalle 07.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì e a dalle 08.00 alle 12.30 il sabato. 
Ed infatti, le affermazioni dei testi circa l'orario di inizio della giornata lavorativa si palesano: imprecise, atteso il riferimento alle “3-4 di mattina”; contrastanti, laddove con riferimento alle consegne in ### un teste fa riferimento alle 07.00 del mattino, l'altro alle 5.00-5.30; non sufficientemente circostanziate nel tempo, atteso che non è possibile determinare l'esatta frequenza con la quale le consegne venissero svolte in ### o fuori ### in ragione della genericità dei fatti narrati. 
Per tali ragioni lo straordinario accertato va limitato a un numero di 19,5 ore settimanali. 
Nulla può riconoscersi, poi, a titolo di lavoro festivo, attesa la assoluta genericità delle relative allegazioni, avendo il ricorrente dedotto nel ricorso di aver “lavorato, sebbene raramente, durante i giorni festivi”. 
Le carenze assertive riscontrate in ricorso precludono, ancora, il riconoscimento di somme a titolo di R.O.L. e festività soppresse, non essendo stata individuata la norma del ### sulla quale tali istituti - di natura convenzionale - troverebbero fondamento. 
Analogamente nulla spetta a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, avendo il ricorrente operato rispetto alle stesse un mero richiamo ai conteggi, nei quali però tali emolumenti non figurano. 
Possono, pertanto, riconoscersi unicamente i ratei residui maturati relativamente alle ferie e ai permessi come risultanti dalla busta paga di novembre 2020 (pari a 124,86 ore per le ferie e 72,02 ore per i permessi). 
Va, invece, rigettata la domanda avente a oggetto l'indennità di mancato preavviso. Ed infatti, le allegazioni offerte in ricorso sulle circostanze relative alle modalità di cessazione del rapporto sono oltremodo generiche, non avendo il ### neppure individuato il soggetto che avrebbe esercitato il potere di recesso. 
Per quanto riguarda il quantum debeatur, lo stesso è determinato utilizzando quale parametro la retribuzione oraria risultante dalle buste paga in atti (pari a € 10,41). 
Per il percepito si tiene, invece, conto di quanto indicato nei conteggi. 
Quanto allo straordinario - atteso che non vi sono sufficienti allegazioni in ricorso circa le modalità di determinazione e calcolo dello stesso, non essendo stata richiamata la previsione collettiva della relativa maggiorazione - deve trovare applicazione il combinato disposto dell'art.  2108 c.c., dell'art. 5 d.lgs. 66/2003 e dell'art. 5 R.D. 692/1923, con conseguente maggiorazione del 10% della retribuzione oraria tabellare come sopra individuata. 
Sulle somme spettanti a titolo retributivo è stato, infine, calcolato il ### La società resistente va, pertanto, condannata al pagamento della somma di € 32.103,28, di cui € 3.554,91 a titolo di ### Sulla somma così individuata, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione del credito - coincidente nel caso del TFR con la data di cessazione del rapporto di lavoro - fino al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nei limiti del parziale accoglimento e tenuto conto della bassa complessità delle questioni trattate.  P.Q.M.  Il Giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti del ricorrente ### della somma di € 32.103,28, di cui € 3.554,91 a titolo di ### oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo; b) Condanna la società resistente ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 oltre ### CPA e spese generali come per legge, con attribuzione. 
Manda la cancelleria per le comunicazioni.   Aversa, 19.07.2023 

Il Giudice
Dott.ssa ### n. 10933/2021


causa n. 10933/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Pacelli

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