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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO Il giudice del lavoro, dott.ssa ### all'udienza del 26 maggio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1343 del ### lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: revoca dell'incarico, TRA ### rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. #### e ### presso il cui studio in ### via ### 14, elettivamente domicilia, RICORRENTE E ### di ### in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. ### con il quale è elettivamente domiciliata in ### viale ### 59, presso lo studio dell'avv. ### RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il ### il ricorrente, medico già titolare di incarico presso l'### - Distretto di ### come specialista ambulatoriale per la branca di cardiologia, ha impugnato la revoca dell'incarico senza preavviso disposta dall'ASL con nota del 18.10.2023, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) ### il presente ricorso e dichiarare l'illegittimità, illiceità, inefficacia e nullità della revoca dell'incarico intimata al ricorrente con nota del 17-18/10/2023, oltre che della precedente sospensione cautelare senza retribuzione del 18/09/2023; B) per l'effetto, condannare la convenuta datrice, in persona del legale rappresentante p.t. come sopra, per quanto di competenza a tutte le conseguenze di legge relative e, segnatamente, a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, legge n. 300/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 108/1990 e succ. ed al pagamento di una indennità commisurata alla ultima retribuzione globale di fatto che avrebbe dovuto percepire dal giorno della sospensione del 18/09/2023 o del licenziamento fino a quello di effettiva reintegra nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dalla data di risoluzione e fino al ripristino del rapporto di lavoro; il tutto oltre interessi al saggio legale sulle somme dovute alla ricorrente a titolo di indennità risarcitoria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole rate di credito e sino al soddisfo e danno da rivalutazione monetaria.; il tutto con interessi, rivalutazione monetaria ed adeguamento contributivo ex lege. C) Condannare, conseguentemente per il principio della soccombenza, la convenuta datrice, come sopra, al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A sostegno della domanda, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento disciplinare irrogatogli per insussistenza del fatto contestato, genericità della contestazione e difetto di proporzionalità.
Si è ritualmente costituita l'### chiedendo di “- accertare e dichiarare la legittimità della revoca dall'incarico senza preavviso irrogata al Dott. ### con nota prot. n. 98329 del 18 ottobre 2023, comunicato al ricorrente in pari data e, per l'effetto, - rigettare il ricorso in quanto infondato, con ogni conseguente statuizione di legge; - con vittoria di spese ed onorari di giudizio in favore della ### di Benevento”.
Respinta la richiesta di assunzione di prove testimoniali formulata in ricorso, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'odierna udienza con sentenza con motivazione contestuale.
Il dott. ### ha collaborato con l'ASL di #### di ### in qualità di medico specialista ambulatoriale convenzionato ###, a far data dal 1992.
Con nota prot. n. ###/u del 18.10.2023 gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della revoca dell'incarico senza preavviso per infrazioni, relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali, o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l'### e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
Ciò in quanto, al termine di procedimento disciplinare avviato con nota prot. n. ###/u del 18.09.2023, è stato ritenuto provato che egli avesse posto in essere condotte di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, previste dall'art. 55 quater del d.lgs. 165/2001, co. 1, lett. a) e dall'art. 55 quinquies dello stesso d.lgs.
In particolare, nell'ambito del procedimento penale n. 1195/2022 R.G.N.R. pendente presso la ### della Repubblica di ### è stato contestato al ricorrente, quale medico specialista ambulatoriale, di avere, in più occasioni (specificamente, in sedici occasioni in giorni compresi fra il 6 aprile e il 18 maggio 2022) e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso con ### e ### infermieri professionali, nonché con ### coadiutore amministrativo, tutti in servizio presso la ASL ### - ### di ### di avere attestato falsamente la presenza in servizio del ### timbrando il ### il ### e il ### il badge n. 51025 in uso al ### nonostante l'assenza di quest'ultimo dalla struttura sanitaria. È stato loro altresì contestato di avere in più occasioni, con artifizi e raggiri, indotto in errore l'amministrazione di appartenenza sulla veridicità delle rilevazioni elettroniche e sulla presenza in servizio del ### sì che la stessa si determinava a riconoscere a quest'ultimo una somma non inferiore a € 802,56 a titolo di retribuzioni, con corrispondente danno.
Nella nota di contestazione del 18.09.2023 l'UPD ha rilevato come, grazie al monitoraggio video della struttura sanitaria, fosse stato accertato che in più di un'occasione il dott. ### con la complicità di personale dipendente dell'### era risultato formalmente presente sul luogo di lavoro, sebbene fosse di fatto assente; in particolare, il ### usciva dall'ASL in orario difforme da quello formalmente registrato dal sistema di rilevazione elettronica della presenza, in quanto #### o ### provvedevano a vidimare in sua vece il badge. Dalla documentazione acquisita dal magistrato inquirente presso il ### sanitario, e dalla disamina delle prestazioni lavorative relative alle giornate indicate nei capi d'imputazione e nella contestazione degli addebiti, era stato appurato che non risultavano concessi permessi e/o autorizzazioni che consentissero al medico di allontanarsi dalla struttura; in ogni caso, la vidimazione del badge da parte di un soggetto diverso dal legittimo titolare non era in alcun modo giustificata.
Ritenendo provata la violazione degli obblighi sanciti dall'art. 1, lettere a), b) e c) dell'### 5 dell'### per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni per il triennio 2016-2018 (contenente il codice di comportamento), nonché di vari obblighi previsti dal codice di comportamento aziendale approvato con delibera del D.G. n. 80 del 5.02.2018 (che si applica anche ai medici convenzionati), l'### seguita la procedura speciale delineata dall'art. 55 quater, co. 3 bis e 3 ter del d.lgs. 165/2001 - applicabile in virtù del richiamo contenuto nell'art. 39 dell'ACN, “Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo”, alle disposizioni della l. 97/2001 e del d.lgs. 165/2001 - gli ha dunque irrogato la sanzione della revoca dell'incarico senza preavviso.
Va premesso che, per espressa previsione dell'art. 55 del d.lgs. 165/2001, gli artt. 55 quater e 55 quinquies trovano diretta applicazione al personale che opera alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
Tuttavia, l'art. 39 dell'ACN, che regola i rapporti con gli specialisti ambulatoriali convenzionati, prevede, al 1° comma, che “In considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano le figure dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista convenzionato, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti, veterinari e professionisti, in analogia ai principi stabiliti dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150”, e, al 2° comma, che “I criteri per l'individuazione delle violazioni sono i seguenti: violazione di obblighi e compiti previsti dagli ### (#### ed ###, mancata collaborazione con le strutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato negli ### mancato rispetto delle norme previste dall'### 5 - ### di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali”.
L'### 5, recante il codice disciplinare, prevede che gli specialisti ambulatoriali debbano, fra le altre cose, “b) assicurare lo svolgimento dei propri compiti nel rispetto della normativa contrattuale, della legislazione vigente e, per quanto di pertinenza, dei programmi di attività concordati con l'### Sanitaria” e “c) assicurare la presenza in servizio nell'orario indicato nella lettera d'incarico, nel rispetto del regolamento organizzativo della #### o struttura di appartenenza”.
Infine, l'### 6 dispone che si applichi la “revoca dell'incarico senza preavviso, per infrazioni, relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali, o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l'### e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro”.
Ne discende che la tenuta delle condotte - di rilevanza penale, oltre che disciplinare - delineate dagli artt. 55 quater e 55 quinquies del d.lgs. 165/2001 costituisce altresì violazione degli obblighi gravanti sul medico convenzionato e ben può integrare, nel rispetto dei principi di graduazione delle sanzioni e di proporzionalità, motivo di revoca dell'incarico senza preavviso.
Fatta questa premessa, occorre delineare il quadro normativo. ###. 55 quater, co. 1, prevede che “### la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; […]”. Il comma 1 bis, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 20 giugno 2016, n. 116), precisa che “### falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta”.
La fattispecie disciplinare di fonte legale si realizza dunque (sia prima, sia dopo l'introduzione del comma 1 bis, da sempre interpretato come norma priva di portata innovativa: v. Cass. civ., Sez. lavoro, 11/09/2018, n. 22075, Cass. civ., Sez. lavoro, 01/02/2022, n. 3055, Cass. civ., lavoro, 02/11/2023, n. ###) non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata e in uscita. La falsa attestazione con modalità fraudolente è, dunque, ravvisabile nell'utilizzo irregolare dei sistemi di rilevazione delle presenze, ovvero in timbrature del cartellino marcatempo, in entrata e/o in uscita, in difformità dalla reale situazione di fatto, giacché condotte oggettivamente idonee a indurre in errore l'amministrazione circa la presenza effettiva sul luogo di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17637 del 06/09/2016; ### L, Sentenza n. 25750 del 14/12/2016; Cass. civ., Sez. lavoro, 09/03/2017, n. 6099; Sez. L, Sentenza n. 21681 del 20/07/2023; ### L, Sentenza n. ### del 02/11/2023).
Il ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso l'insussistenza dei fatti contestati e con il secondo motivo la genericità della contestazione, sebbene di fatto il motivo appaia volto piuttosto a stigmatizzare l'adozione del provvedimento in assenza delle mancanze contestate, in quanto l'UPD si sarebbe basato esclusivamente sugli atti di un procedimento penale, nemmeno trascritti, che mai avevano trovato l'avallo dibattimentale.
Sotto il secondo profilo si osserva, innanzitutto, che l'eccezione di genericità della contestazione è priva di fondamento. ###. 39, co. 6 dell'ACN stabilisce che “###ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell'addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l'esposizione chiara e puntuale dei fatti”. ### fattispecie, la nota del 18.09.2023 riporta, per intero, i capi di imputazione formulati nell'ambito del procedimento penale nei confronti dell'odierno ricorrente, con precisa indicazione delle circostanze di tempo e di luogo di ciascun episodio contestato, nonché le fonti di convincimento dell'UPD e le norme violate, sì da porre l'incolpato pienamente in grado di comprendere i fatti addebitati e di apprestare una compiuta difesa.
In ordine al fatto che l'UPD si sia limitato a recepire gli atti del procedimento penale, senza acquisire la relativa documentazione e, pertanto, senza effettuare alcuna autonoma indagine, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, va rilevato che il ricorrente non ha mai specificamente contestato, né nel corso del procedimento disciplinare, né in questa sede, che i fatti si siano materialmente svolti come riportato all'interno dei capi d'imputazione formulati dalla ### con ricostruzione fattuale condivisa dal GIP e pedissequamente riproposta nella contestazione degli addebiti.
Invero, la contestazione contiene l'analitico elenco delle giornate e degli orari in cui dipendenti ASL in accordo con ### avrebbero timbrato il badge in uso a quest'ultimo, nonché degli orari in cui, di fatto, il medico si era allontanato dalla sede di lavoro.
A fronte di ciò il ricorrente, nel corso del procedimento disciplinare, si è difeso affermando che nei giorni e negli orari contestati non era assente dal servizio ma impegnato nell'espletamento di visite domiciliari; al solo scopo di evitare polemiche con la dirigente dott.ssa ### e tenuto conto della difficoltà di rientrare da luoghi del distretto non facilmente accessibili per effettuare la timbratura in uscita, chiedeva la cortesia a personale in quel momento presente in struttura di prendere il badge dalla sua scrivania e di timbrarlo, a fini di regolarità formale (cfr. memoria difensiva e verbale dell'audizione del 10.10.2023).
Nel presente giudizio, ha sostanzialmente riproposto la medesima difesa, ribadendo che in tutte le giornate oggetto di contestazione aveva svolto le proprie mansioni durante l'intero orario lavorativo, sia presso la struttura che effettuando le visite domiciliari, e che ogni volta che usciva prima dell'orario di fine servizio era per recarsi presso le abitazioni dei pazienti.
È utile a questo punto ripercorrere i fatti che hanno dato origine al provvedimento disciplinare.
La vicenda nasce da un'indagine penale condotta dalla ### della Repubblica presso il Tribunale di Avellino (R.G.N.R. n. 741/22 i cui atti sono stati poi trasmessi per competenza territoriale alla ### di ### per false attestazioni di avvenute inoculazioni di vaccini per ###19, durante la quale veniva alla luce una diffusa prassi di timbrature irregolari da parte del personale dipendente dell'ASL presso il ### di ####ambito del procedimento che ne scaturiva (proc. n. 1195/2022 R.G.N.R.) si procedeva a monitorare l'entrata e l'uscita del personale dipendente presso la struttura del ### sanitario di ### Specificamente, le indagini venivano condotte mediante l'impiego di strumenti di registrazione e di videocontrollo installati in prossimità del rilevatore elettronico di presenza e del parcheggio dei veicoli, presso il detto distretto di ### nei mesi di aprile e maggio 2022. ### nei confronti del ricorrente e di numerosi colleghi, fra medici, infermieri e impiegati amministrativi, trae origine proprio dal raffronto fra le riprese del sistema di videosorveglianza e le risultanze del sistema di rilevazione delle presenze, che ha permesso agli inquirenti di verificare come gli indagati attestassero falsamente la presenza in servizio dei colleghi mediante vidimazione del badge, nonostante l'assenza sul luogo di lavoro dei rispettivi titolari, e/o beneficiassero delle timbrature effettuate da altri, come comprovato dal monitoraggio video e dall'allontanamento dalla struttura sanitaria dei diretti interessati in epoca antecedente alla vidimazione da parte del complice o dall'entrata in un momento successivo alla stessa. ### del GIP emessa a seguito della richiesta di misure cautelari redatta dal ### nell'ambito del proc. n. 1195/2022 R.G.N.R., sulla scorta della documentazione presentata dalla ### dà atto che il monitoraggio video della struttura sanitaria aveva consentito di accertare che il ### assegnatario del badge n. 51025, in più di un'occasione, con la comlicità di soggetti diversi, tra cui gli infermieri professionali ### e ### e il coadiutore amministrativo ### risultava formalmente presente sul luogo di lavoro, sebbene di fatto fosse assente, e che la documentazione acquisita presso il ### sanitario confermava le ipotesi accusatorie, atteso che non risultavano concessi permessi e/o autorizzazioni al dott. ### che gli consentissero di allontanarsi dalla struttura. In ogni caso, era stata anche chiaramente riscontrata l'ingiustificata vidimazione del badge da parte di un soggetto diverso dal legittimo titolare (v. p. 43 e ss. dell'ordinanza del ###.
Infine, il GIP afferma di condividere integralmente la ricostruzione fattuale operata dalla ### atteso che “la corposa attività investigativa posta in essere ha consentito l'emersione a carico degli indagati di un quadro indiziario di consistente gravità, tale da non consentire una diversa ricostruzione ed interpretazione dei fatti … ### pienamente condividersi l'assunto accusatorio in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in ordine ai delitti loro rispettivamente contestati. Invero, il grave compendio indiziario acquisito a carico degli odierni indagati consente di effettuare una ragionevole prognosi di colpevolezza nei loro confronti” (p. 133); sicché la chiesta misura cautelare non veniva poi concessa in ragione della sola esclusione delle esigenze cautelari prospettate dalla ### Con specifico riferimento al ### il GIP dava atto che lo stesso, nel corso dell'interrogatorio del 19.05.2023, ammetteva sostanzialmente gli addebiti (dichiarava infatti che in occasione delle visite domiciliari esterne era solito chiedere al ### al ### o al ### di timbrare il suo badge in uscita, al fine di evitare di rientrare in sede solo per tale incombenza, che secondo una norma regolamentare si poteva evitare di rientrare, strisciando il badge con il codice “uscita servizio esterno”, e che non aveva tratto alcun vantaggio economico, in quanto era comunque impegnato nello svolgimento dell'attività lavorativa), ma riteneva che non vi fosse pericolo di reiterazione in quanto la pendenza del procedimento costituiva un sufficiente incentivo a non perseverare nel contegno criminoso (p. 134).
Di analogo tenore l'atto di citazione in giudizio del 21.05.2024, notificato dalla ### regionale della Corte dei ### ai soggetti coinvolti nella vicenda (compreso l'odierno ricorrente), ove si legge, nel paragrafo dedicato ad “### istruttoria e ricostruzione del fatto”, che “Le immagini registrate dalle telecamere installate ed i riscontri documentali acquisiti presso il ### relativi alle giornate di presenza dei dipendenti osservati (in doc. 12), hanno permesso di stabilire che i convenuti, in una situazione di diffusa illegalità e di conclamato malcostume, si allontanavano arbitrariamente dal servizio senza alcun giustificato motivo, percependo comunque lo stipendio da parte dell'inconsapevole A.S.L. di ### tratta in inganno, mediante artifizi e raggiri costituiti dalle timbrature e modifica degli orari di entrata ed uscita, effettuate dagli stessi oppure da colleghi compiacenti”. Il richiamato doc. 12 contiene, come si evince dall'elenco documenti, la copia digitale integrale degli atti del p.p. n. R.G.N.R. 1195/2022 ### della Repubblica presso il Tribunale di ### con allegati (documentazione, pertanto, acquisita e vagliata dalla ### contabile per pervenire alle richiamate conclusioni).
Come è noto, “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, ond'è che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo, operazione, questa, riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5965 del 25/03/2004, ### 3, Sentenza 13229 del 26/06/2015). Pertanto, anche gli atti in questione possono concorrere, nel raffronto con le altre risultanze processuali, alla formazione del libero convincimento del giudice.
Nel caso in esame, i predetti documenti si fondano sul compendio probatorio acquisito nell'ambito delle indagini penali, ovvero sulle immagini registrate dalle telecamere installate dagli inquirenti, corroborate dai riscontri documentali acquisiti presso il distretto; compendio probatorio passato al vaglio del giudice per le indagini preliminari, che ha ritenuto, per ogni lavoratore e per ogni episodio contestato, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
A fronte di tali precisi e analitici elementi, il ricorrente non solo non ha specificamente contestato i fatti nella loro materialità, ma non ha nemmeno offerto elementi probatori di segno contrario, idonei a confutare la ricostruzione fattuale ipotizzata dalla ### e pienamente confermata dal GIP sulla scorta degli elementi di prova dalla stessa forniti.
Rispetto all'idoneità della richiesta di misure cautelari e della successiva ordinanza di rigetto del GIP a formare una valida base per il convincimento dall'### si osserva quanto segue.
È del tutto pacifico che le risultanze delle indagini svolte dalla ### della Repubblica di ### ritualmente trasmesse all'### siano state da questa ritenute sufficienti all'irrogazione della sanzione espulsiva, senza che l'azienda disponesse della documentazione (in particolare, delle riprese video) prodotta nel corso delle suddette indagini.
Come ha avuto modo di chiarire la S.C., “nell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, che disciplina le forme ed i termini del procedimento disciplinare e nell'art. 55-ter dello stesso decreto, che regola i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, non si rinviene alcuna disposizione che impone alla ### di procedere ad autonoma istruttoria ai fini della contestazione disciplinare. Venuta meno la regola assoluta della pregiudizialità del processo penale rispetto al procedimento disciplinare e disciplinato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55 ter ultimo comma, artt. 653 e 654 c.p.p.) nulla impedisce alla P.A. di avvalersi, per dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare, degli atti del procedimento penale. (Cass. n. 5284 del 2017, Cass. n. 19183 del 2016). Va, quindi, ribadito il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la ### datrice di lavoro è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente (Cass., n. 21260 del 2018, n. 8410 del 2018, n. 5284 del 2017, n. 19183 del 2016, n. 758 del 2006)” (in termini v. Cass. Sez. L, Sentenza n. ### del 17/11/2022). “### parte, diversamente da quanto mostra di ritenere la ricorrente, l'onere che incombe sul datore di lavoro di provare la effettiva realizzazione, da parte del lavoratore, delle condotte oggetto di contestazione disciplinare, attiene non alla procedura disciplinare ma a quella della, eventuale, fase di impugnativa giudiziale del licenziamento da parte del lavoratore. … Tant'è che, ferma l'immutabilità della contestazione disciplinare, non è impedito al datore di lavoro di richiedere nel giudizio la acquisizione di prove che non siano emerse nel corso del procedimento disciplinare, integrando, ad esempio, la produzione documentale o richiedendo la escussione di testimoni le cui dichiarazioni non siano state acquisite già nel corso del procedimento stesso ( 19183/2016)” (Cass. 21260/2018, cit., conforme a Cass. 5284/2017).
In definitiva, dunque, l'### ove decida di avviare il procedimento disciplinare, non è tenuta a svolgere una propria autonoma istruttoria per accertare la rilevanza disciplinare delle condotte oggetto di accertamento in sede penale, ma può avvalersi, operandone un'autonoma valutazione, degli atti del procedimento penale; atti fra cui rientrano, indubbiamente, anche la richiesta di applicazione di una misura cautelare e l'ordinanza del ### Ancora, l'affermazione della responsabilità disciplinare non si basa soltanto su un'unilaterale prospettazione della pubblica accusa, bensì fonda su una ricostruzione fattuale suffragata da elementi seri e conducenti, che ha trovato l'avallo di un giudice terzo e imparziale, sebbene ancora all'interno della fase delle indagini preliminari.
Sempre sul piano della materiale sussistenza delle condotte contestate, si osserva che il ricorrente afferma di essere stato sempre impegnato nell'espletamento della propria prestazione lavorativa, non in sede, ma presso le abitazioni dei pazienti, dove effettuava visite domiciliari.
Specificamente, deduce che nelle giornate del 06.04.2022, 07.04.2022, 08.04.2022, 11.04.2022, 20.04.2022, 21.04.2022, 22.04.2022, 27.04.2022, 28.04.2022, 29.04.2022, 02.05.2022, 04.05.2022, 06.05.2022, 12.05.2022, 16.05.2022, 18.05.2022 era sempre stato presente in servizio, impegnato, negli orari in cui non si trovava presso la sede ###regolare attività esterna (visite domiciliari), e che non era tenuto a marcare l'uscita per fine turno.
Al riguardo, rappresenta che l'attività esterna viene svolta verso la fine della giornata lavorativa, una volta che tutti i pazienti ambulatoriali prenotati tramite CUP sono stati esauriti. La visita domiciliare, anch'essa prenotata dal paziente tramite ### prevede un primo accesso durante il quale il sanitario effettua la visita cardiologica ed esame strumentale. Una volta terminata la prima visita e raccolti i dati, il medico ha bisogno di esaminarli presso la struttura; viene quindi effettuato un secondo accesso in data successiva, nel corso del quale vengono consegnati l'esito dell'esame elettrocardiografico, la diagnosi, la terapia ed eventuale piano terapeutico. In alcuni casi inoltre è necessario effettuare un terzo accesso, quando i pazienti domiciliari lamentino effetti indesiderati provocati dai farmaci prescritti, oppure quando è necessaria la visione degli esami richiesti dal dott. ### A differenza della prima visita, la seconda e la terza non devono essere preventivamente concordate con l'ASL né autorizzate.
Ebbene, è pacifico che, secondo quanto prevede l'art. 32 dell'ACN, lo specialista ambulatoriale svolga, “per fini istituzionali o esigenze erogative della Azienda”, attività professionale anche al di fuori della sede di lavoro, presso il domicilio del paziente.
Il ricorrente produce una serie di autorizzazioni alla visita domiciliare, buona parte delle quali al di fuori dell'orario di servizio, per giorni diversi rispetto a quelli contestati (riferibili, nella sua prospettazione, ai primi accessi), con i relativi referti. Produce, inoltre, una serie di referti ulteriori riferiti a visite domiciliari presso i medesimi pazienti, privi di specifica autorizzazione preventiva, effettuate presso i medesimi pazienti nelle date oggetto di contestazione.
Per il giorno 16.05.2022 (in cui si è appurato che il ### usciva dalla struttura alle ore 13.58, mentre il ### provvedeva alla timbratura del suo badge alle ore 15.05) non è stato prodotto alcun referto.
In ogni caso, dai referti agli atti non si evincono gli orari in cui le visite sono state effettuate. Essi sono, pertanto, inidonei a dimostrare che, per tutto il tempo coperto dalle timbrature in uscita effettuate dai colleghi, il ricorrente sia stato impegnato nel regolare espletamento della propria attività presso il domicilio dei pazienti.
Si consideri, ad esempio, che nei giorni del 21.04 e del 28.04 il ricorrente risulta presente in struttura per oltre tre ore dal momento della sua effettiva uscita, in presenza di un solo referto di visita domiciliare per ciascuna giornata.
La prova per testi richiesta dal ricorrente, volta a dimostrare l'effettuazione delle visite domiciliari già risultanti dai referti, senza la specifica indicazione dei relativi orari, non è stata ammessa in quanto inammissibile (poiché concernente circostanze documentali) e comunque superflua.
A questo proposito, si sottolinea che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. sent. n. 18453/2015, ord. n. 20997/2011, sent. n. 9547/2009).
Nel caso di specie, anche un'eventuale conferma dei capitoli di prova non avrebbe portato ad alcun risultato utile ai fini di causa, non emergendone che il ricorrente fosse impegnato nelle visite proprio nelle fasce orarie contestate.
Quanto, poi, all'esistenza di una preventiva autorizzazione per gli allontanamenti dalla sede ###orario difforme da quello risultante dal sistema di rilevazione delle presenze, la relativa circostanza avrebbe potuto e dovuto essere provata - vieppiù trattandosi di rapporto con una pubblica amministrazione - attraverso idonea documentazione.
Da qui la mancata ammissione della prova per testi articolata dal ricorrente.
Sul punto, il ricorrente deduce che non era tenuto al rientro in struttura per la timbratura in ufficio, richiamandosi al verbale del ### per la specialistica ambulatoriale n. 4 del 26.03.2018.
Con il citato verbale si è specificato che “Per le visite domiciliari espletate durante l'orario di servizio, lo specialista registrerà l'uscite tramite il rilevatore elettronico di presenza (### digitando il codice di “uscita servizio esterno” disciplinato dall'### di appartenenza, senza bisogno di far rientro qualora il numero di visite programmate (un rapporto di 1 visita/ora) eccede o coincide con l'orario di servizio residuo. In caso contrario lo specialista è obbligato a rientrare nella sede di lavoro, registrando con il ### il rientro, ed espletare la sua attività ambuulatoriale sino al termine del suo orario di servizio come da contratto individuale”.
Il verbale dunque non ha inteso escludere l'obbligo del rientro per la timbratura, se non nell'ipotesi in cui il numero di visite programmate ecceda l'orario di servizio residuo o coincida con lo stesso; evenienza la cui ricorrenza nel caso specifico non è stata allegata, prima ancora che provata.
È, viceversa, del tutto pacifico che il ricorrente non abbia mai registrato l'uscita con il codice previsto per il servizio esterno.
Ed invero, il dipendente, o il medico convenzionato, che si rechi all'esterno per ragioni di servizio deve far risultare l'uscita per servizio dalla propria sede di lavoro, strisciando il badge e inserendo l'apposito codice.
Ciò trova riscontro nella circolare ASL prot. n. 55873 del 17 maggio 2021, con cui, nel comunicare al personale i nuovi codici per la profilazione della rilevazione delle presenze, è stato indicato il codice “001” per “servizio fuori sede ###ogni caso, va rilevato che nessuna norma o direttiva aziendale consentiva e consente di farsi timbrare cartellino da altri, mentre si è fisicamente assenti dalla struttura, quali che siano le ragioni dell'assenza.
Per tutte le ragioni esposte, gli addebiti mossi al ricorrente devono ritenersi provati nella loro materialità.
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, si osserva che ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare sono sufficienti la consapevolezza e la volontarietà della condotta, consistente, nella fattispecie concreta, nel far risultare, attraverso un utilizzo irregolare dei sistemi di rilevazione delle presenze, la propria presenza sul luogo di lavoro nell'intervallo compreso fra la timbratura in ingresso e quella in uscita, in difformità dalla reale situazione di fatto.
Ebbene, al ricorrente è contestato di aver falsamente attestato la propria presenza in sedici occasioni, avvalendosi della collaborazione degli stessi tre colleghi compiacenti, risultando presente, nonostante fosse di fatto assente, per lassi temporali anche rilevanti (in tre occasioni, l'assenza ha superato le tre ore). Tutto ciò entro un lasso temporale di due mesi.
I fatti contestati sono provati, e che si sia trattato di meri errori non è stato nemmeno prospettato.
Invero, lo stesso ricorrente, nell'ambito del procedimento penale e di quello disciplinare, si è giustificato affermando di aver chiesto una cortesia ai colleghi per evitare di dover fare rientro in struttura per timbrare, dopo aver svolto servizi esterni - dei quali, tuttavia, non ha fornito puntuale prova.
Il ricorrente ha dunque - consapevolmente e intenzionalmente - fatto in modo che dal sistema di rilevazione delle presenze emergesse una situazione di fatto diversa da quella reale.
La condotta ascritta al ricorrente integra dunque quella sanzionata dall'art. 55 quater, co. 1, lett. a) del TUPI nonché, come contestatogli, la violazione dei seguenti obblighi: “1. mantenere nei rapporti interpersonali con gli utenti e terzi un comportamento adeguato al proprio ruolo ed una condotta informata a principi di correttezza e rispetto (previsto dalla lettera a) dell'### 5 dell'ACN triennio 2016-2018 [### di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali]; 2. assicurare lo svolgimento dei propri compiti nel rispetto della normativa contrattuale, della legislazione vigente e, per quanto di pertinenza, dei programmi di attività concordati con l'### (previsto dalla lettera b) dell'### 5 dell'ACN triennio 2016-2018 [### di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali]; 3. assicurare la presenza in servizio nell'orario indicato nella lettera d'incarico, nel rispetto del regolamento organizzativo della #### o struttura di appartenenza (previsto dalla lettera c) dell'### 5 dell'ACN triennio 2016-2018 [### di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali]. Ha, inoltre, violato gli obblighi fissati dalle disposizioni del codice di comportamento approvato con delibera del ### dell'### n. 80 del 5/02/2018, pacificamente applicabile ai medici convenzionati) e in particolare: a) obblighi generali di cui all'art. 3 “Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. […] Il dipendente … evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'###”; b) obblighi di cui all'art. 12 “Relazioni interne ed esterne”, comma 1, lettera a) “È fatto divieto: di porre in essere azioni e comportamenti, anche al di fuori dell'orario lavorativo, che possano pregiudicare gli interessi dell'### o nuocere alla sua immagine; di accettare e/o proporre lo scambio di agevolazioni riguardanti pratiche di ufficio con altri soggetti; di interloquire con superiori gerarchici e colleghi allo scopo di influenzare la gestione non corretta di pratiche dell'ufficio, facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'ASL”; c) obblighi di cui all'art. 12 nella parte in cui prevede “è fatto obbligo del rispetto dell'orario di lavoro e della corretta rilevazione della presenza in servizio”.
Ciò posto, occorre valutare la proporzionalità della sanzione, contestata dal ricorrente.
Sul punto, possono essere utilmente richiamati i principi enunciati dalla giurisprudenza, che, anche rispetto alla formulazione dell'art. 55 quater, co. 1 (“### la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi…”), ha ribadito che non è consentito prescindere da una valutazione in ordine alla proporzionalità della sanzione espulsiva.
Sul punto, la Suprema Corte, con le sentenze nn. 24574 e 24570 del 2016, ha affermato: “### delle disposizioni sopra richiamate induce, in conclusione, ad affermare che l'art. 55 quater del D.Lgs. n. 165 del 2001 va interpretato nel senso che le fattispecie legali di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo (c. 1 lett. da a) ad f) e c. 2), sono aggiuntive rispetto a quelle individuate dalla contrattazione collettiva, le cui clausole, ove difformi, devono ritenersi sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c. 2 c.c. 22. La preminenza della disciplina legale rispetto a quella di fonte contrattuale collettiva induce, inoltre, a ritenere che, ai sensi dell'art. 55 quater, il giudizio di adeguatezza delle sanzioni alle condotte ex lege tipizzate non è rimesso alla contrattazione collettiva ma compete soltanto al giudice in sede di giudizio di proporzionalità ai sensi dell'art. 2106 c.c. Deve escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato (Cass. 17259/2016, 17335/2016, 11639/2016, 10842/2016, 1315/2016, 24796/2010, 26329/2008; ### Costit. 971/1988, 239/1996, 286/1999). La proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto ai fatti commessi è, infatti, regola valida per tutto il diritto punitivo (sanzioni penali, amministrative) e risulta trasfusa per l'illecito disciplinare nell'art. 2106 c.c., con conseguente possibilità per il giudice di annullamento della sanzione "eccessiva", proprio per il divieto di automatismi sanzionatori, non essendo, in definitiva, possibile introdurre, con legge o con contratto, sanzioni disciplinari automaticamente conseguenziali ad illeciti disciplinari. I principi sopra richiamati sono stati affermati anche con riguardo all'art. 55 quater ( 17259/2016, 1351/2016), sul rilievo che l'art. 2106 c.c. risulta oggetto di espresso richiamo da parte dell'art. 55 c. 2 e sul rilievo che alla giusta causa ed al giustificato motivo fa riferimento il c. 1 dell'art. 55 quater. Va, inoltre, considerato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa ### , al quale va data continuità, l'operazione valutativa, compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quella dell'art. 2119 c.c., e da effettuarsi con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo e ( 1977/2016, 1351/2016, 12059/2015 25608/2014 del 2014), non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità (Cass. 17259/2016 17335/2016, 11630/2016, 1351/2016, 12069/2015, 6501/13, 18247/2009), poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento”.
Anche la ### costituzionale è intervenuta sul punto, con la sentenza n. 123 del 23 giugno 2020.
In essa la ### nel dichiarare inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 55 quater, co. 1, lett. a) del d.lgs. 165/2001 per contrasto con l'art. 3, co. 1, Cost., precisa che: “In linea generale, il principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. esige che la sanzione disciplinare, soprattutto quella massima di carattere espulsivo, sia sempre suscettibile di un giudizio di proporzionalità in concreto, sicché la relativa applicazione non può essere di regola automatica, ma deve essere mediata dalle valutazioni di congruità cui è deputato il procedimento disciplinare e, in secondo luogo, il sindacato giurisdizionale. […] Già all'indomani della riforma del 2009, la dottrina si è interrogata sul valore esegetico dell'avverbio "comunque", impiegato dal nuovo art. 55-quater del D.Lgs. n. 165 del 2001, maturando l'opinione, largamente condivisa, che questo dato letterale non possa di per sé definire un automatismo espulsivo, contrario alla giurisprudenza costituzionale sulla proporzionalità sanzionatoria. Nel senso dell'esclusione di un automatismo espulsivo gli interpreti hanno valorizzato la circostanza che l'art. 55 del D.Lgs. 165 del 2001, pur dopo aver attribuito, nel comma 1, forza imperativa alle disposizioni dell'art. 55-quater, continui a richiamare, nel comma 2, la necessaria applicazione dell'art. 2106 cod. civ., e quindi il canone generale di proporzionalità delle sanzioni disciplinari rispetto alla "gravità dell'infrazione". Si è quindi ritenuta possibile e doverosa un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 55-quater, che, ferma la spettanza alle amministrazioni datoriali del potere di recesso nelle fattispecie disciplinari tipizzate dal legislatore, e fermo che questo potere spetta all'amministrazione "comunque", anche laddove non sia previsto o sia limitato dalla contrattazione collettiva, lasci tuttavia al giudice dell'impugnazione il potere di sindacare la concreta proporzionalità del licenziamento, verificandone la qualità di "giusta sanzione" alla luce dell'art. 2106 cod. civ. Questa interpretazione adeguatrice è stata accolta e si è consolidata in "diritto vivente" presso la sezione lavoro della ### di cassazione, la cui giurisprudenza è univoca nel riferire l'avverbio "comunque", impiegato dall'art. 55-quater, alla dialettica interna tra le fonti del rapporto di lavoro, in esso rinvenendo un ostacolo imperativo a qualunque limitazione di fonte pattizia circa la titolarità astratta del potere datoriale di licenziamento nelle fattispecie tipizzate dal legislatore, ma non anche un impedimento al sindacato giurisdizionale sull'esercizio concreto e proporzionato del potere medesimo (ex multis, sentenze 11 settembre 2018, n. 22075, 16 aprile 2018, n. 9314, 14 dicembre 2016, n. 25750, 1 dicembre 2016, n. 24574, 19 settembre 2016, 18326, 25 agosto 2016, n. 17335, 24 agosto 2016, n. 17304, e 26 gennaio 2016, n. 1351). Escluso che la tipizzazione legale delle fattispecie di licenziamento disciplinare implichi un automatismo refrattario alla verifica giurisdizionale di congruità, la sezione lavoro della ### di cassazione ad essa ricollega un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del dipendente, autore materiale del fatto tipico, l'onere di provare la sussistenza di elementi fattuali di carattere attenuante o esimente, idonei a superare la presunzione legale di gravità dell'illecito (sentenze 11 luglio 2019, n. 18699, 11 settembre 2018, n. 22075, 19 settembre 2016, n. 18326, e 24 agosto 2016, n. 17304)”.
Anche dopo la citata pronuncia della ### costituzionale, la Cassazione ha ribadito che l'art. 55 quater “cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravità della sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta”. ### la tipizzazione della sanzione disciplinare ### una volta che risulti provata la condotta, permane dunque la necessità della verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione, che si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 3055 dell'1/02/2022). ### fattispecie la sanzione, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, appare proporzionata.
Come visto, l'ACN punisce con la sanzione della revoca senza preavviso le infrazioni, relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali, o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l'### e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
Esso prescrive, inoltre, che per la graduazione delle sanzioni si debba tenere conto di vari elementi, quali l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrata, la rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni contrattuali, le responsabilità connesse con l'incarico ricoperto, il grado del danno, la recidiva e l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dallo specialista o al concorso di più persone nella violazione.
Le condotte contestate al ricorrente, provate nella loro materialità e nella loro intenzionalità, costituiscono violazioni della normativa nazionale vigente e integrano fatti illeciti di rilevanza penale. ### degli obblighi violati è particolarmente elevata, tanto da essere stata fatta oggetto, per il personale dipendente, di una valutazione ex ante da parte del legislatore, interpretata dalla giurisprudenza come una “presunzione legale di gravità dell'illecito”.
La numerosità degli episodi, entro un arco temporale assai ridotto, esclude che si sia trattato di condotte occasionali.
La reiterazione della condotta denota la piena consapevolezza e volontarietà della stessa e dunque la maggiore intensità dell'elemento volitivo.
Le modalità con cui il ### operava fanno chiaramente intuire l'esistenza di accordi stabili con un ristretto gruppo di altri lavoratori per far risultare falsamente le presenze.
Ed invero, il ### agiva avvalendosi della complicità sempre degli stessi tre soggetti, dipendenti ### i quali si alternavano nella timbratura del suo badge, il che palesa come si fosse creato un vero e proprio modus operandi, manifestazione di un accordo per l'esecuzione di un numero indefinito di condotte illecite del medesimo tipo, che rafforza il disvalore dei comportamenti contestati e ne esclude la tenuità. ### compiacente dei colleghi consentiva inoltre al ricorrente di apparire presente sul luogo di lavoro, nonostante fosse assente, in alcuni giorni per poche decine di minuti, ma in altri giorni anche per diverse ore. ###à della somma costituente l'“ingiusto profitto” imputato al ### (poco più di € 800,00) è da questo punto di vista parametro inadeguato per valutare la gravità di condotte che, alla stregua degli standard valutativi generalmente condivisi nella realtà sociale e nell'attuale momento storico, sono oggettivamente non conformi ai valori dell'ordinamento, costituendo una palese violazione dei doveri fondamentali di diligenza e leale collaborazione scaturenti dal vincolo di subordinazione ma anche, per quanto qui rileva, di parasubordinazione.
Dalle difese del ricorrente non emerge alcun elemento utile a scriminare l'illecito ovvero ad attenuarne la gravità.
È pacifico che il ricorrente non avesse precedenti disciplinari, così come, sul piano strettamente economico, il danno cagionato all'amministrazione dal punto di vista monetario è effettivamente lieve.
Sotto il profilo del grado del danno, che pure rientra fra i criteri generali di determinazione della sanzione applicabile, va però considerato che oltre al pregiudizio economico vi è anche quello all'immagine, che nella fattispecie è stato senz'altro ingente per l'### tenuto conto della sua rilevante funzione sociale e della risonanza che la notizia ha assunto sulla stampa locale.
In definitiva, tenuto conto della rilevanza degli obblighi violati e della numerosità di violazioni entro un ristrettissimo arco temporale, nonché della instaurazione di un collaudato modus operandi in accordo altri colleghi, non si ritiene che agli elementi attenuanti addotti dal ricorrente possa essere ascritto un rilievo tale da ridurre la gravità di una condotta che è, viceversa, idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia circa la futura correttezza dell'adempimento della prestazione dedotta in contratto, in quanto è sintomatica di un atteggiarsi del lavoratore rispetto all'adempimento dei suoi obblighi connotato quanto meno da superficialità non giustificabile.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'istruzione documentale. P.Q.M. Il giudice del lavoro così provvede: 1) rigetta il ricorso; 2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.629,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. ### 26 maggio 2025. ### n. 1343/2024
causa n. 1343/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Cassinari Cecilia Angela Ilaria