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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 1120/2025 del 24-07-2025

... fatti peraltro riportati in maniera assolutamente generica. 3.5. La lettera di addebito prosegue: “- il giorno 31 ottobre 2023, infatti, Lei non prendeva servizio e si presentava verso le ore 11 per consegnare il foglio di comunicazione delle Sue dimissioni volontarie; - il giorno 2 novembre 023 alle ore ca. 11:44 Lei contattava telefonicamente il sig. ### per comunicare che avrebbe revocato le dimissioni volontarie perché non davano diritto alla ### e dichiarandosi disposta ad accettare un licenziamento; - effettivamente il giorno 4 novembre 20223 Lei revocava le dimissioni”. 3.5.1. La circostanza della revoca delle dimissioni risulta confermata dalla lavoratrice nel ricorso, ma è priva di rilevanza disciplinare. 3.6. La lettera del 23 novembre 2023 continua: “- il giorno 5 novembre 2023 Lei non si presentava al lavoro senza fornire alcuna giustificazione”. 3.6.1. La circostanza risulta confermata dalle dichiarazioni della teste ### La ricorrente, al riguardo, ha depositato un certificato medico dell'1 dicembre 2023, a firma del Dott. ### che ne ha attestato lo stato di malattia dal giorno successivo, 6 novembre 2023, che recita: “### che la mia assistita ###ra ### ha (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI ### in persona del giudice ### ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.  nella causa iscritta al numero 3759 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del procuratore Avv. ###, che la rappresenta e difende RICORRENTE CONTRO F.### in persona del legale rappresentante ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dei procuratori Avv. ### e Avv. ### che la rappresentano e difendono RESISTENTE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 24 giugno 2024, ### ha rappresentato: di aver lavorato alle dipendenze di F.lli ### srl dal 3 marzo 2023 al 7 dicembre 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento al livello ### c.c.n.l. panifici - ####; di essere stata licenziata per giusta causa.   In diritto, la lavoratrice ha affermato l'insussistenza dei fatti contestati e della giusta causa, il carattere discriminatorio e ritorsivo del recesso e, pertanto, la nullità e l'illegittimità del licenziamento.  ### ha quindi convenuto in giudizio F.lli ### srl, chiedendo che il giudice: dichiari la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 7 dicembre 2023, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento dell'indennità risarcitoria, ovvero la condanna della convenuta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 d.lgs. 23/2015, al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.  1.1. F.lli ### srl si è costituita in giudizio, contestando quanto dedotto dal lavoratore e chiedendo il rigetto del ricorso.  2. Esaurita l'istruttoria, con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 23 luglio 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.  2.1. Le parti hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande.  2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati dopo la data del 28 febbraio 2023.  3. La lavoratrice ha affermato in primo luogo il carattere vessatorio del licenziamento impugnato.  3.1. Sul punto, occorre ricordare che, in tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. (Cass. 4 aprile 2019 n. 9468; Cass. 23 novembre 2018, n. ###). 
In tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni; a tal fine, in caso di licenziamento irrogato per condotta disciplinarmente rilevante in astratto, la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dell'addebito può avere rilievo presuntivo, tenuto conto anche della scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, della ricorrenza del motivo ritorsivo, quale fattore unico e determinante del recesso, se la ragione addotta a suo fondamento risulta meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa, fermo restando che tale fattore non è desumibile solo dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa (Cass. ord. 24 giugno 2024 n. 17266; Cass. ord. 7 marzo 2023 n. 6838; Cass. 23 settembre 2019 n. 23583). 3.1.1. ###. 54 c.c.n.l. applicato, in tema di sanzioni disciplinari, prevede: “Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi: 14) risse o vie di fatto sul luogo di lavoro; 15) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi, oppure per tre volte di seguito all'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie; 16) gravi offese verso i clienti, compagni di lavoro o verso il datore di lavoro; 17) lavorazione all'interno del laboratorio, senza autorizzazione del responsabile, di prodotti per proprio uso o per conto terzi allorché si tratti di quantitativi di rilevanza; 18) irregolarità nelle scritturazioni e/o timbrature dei cartellini di presenza; 19) recidiva nella mancanza di cui al precedente punto 12); 20) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti; 21) furto; 22) danneggiamento volontario di impianti e materiali; 23) trafugamento di ricette e procedimenti particolari di lavorazione; 24) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici; 25) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda; 26) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza; 27) concorrenza sleale; 28) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi rischi alle persone e alle cose; 29) insubordinazione grave verso i superiori” (doc. 11/a del ricorso).  3.2. Occorre quindi verificare la sussistenza di una giusta causa di licenziamento e di un motivo illecito che lo ha determinato.  3.2.1. Nel caso di specie, la lettera di contestazione datata 23 novembre 2023 recita: “Con la presente, facciamo seguito al precedente procedimento disciplinare avviato ns. contestazione verbale, per contestarLe formalmente, ai sensi dell'art. 7 L.n. 300/70, i successivi addebiti. 
La presente annulla e sostituisce ogni precedente provvedimento disciplinare ed in particolare il licenziamento per giusta causa a Lei consegnato brevi manu il 14 novembre 2023, ancorché viziato per difetto di forma, al solo fine di assecondare la Sua pretesa di accedere alla ### che deve considerarsi nullo e inefficace e con la presente revocato. 
Le contestiamo pertanto: - il giorno sabato 28 ottobre 2023, alle ore 12.40 ca, mentre serviva la clientela fraintendeva un'espressione della collega ### e Le diceva che doveva stare zitta e non doveva permettersi di parlare, ciò accadeva in presenta di cliente e del personale” (doc. 3 di parte ricorrente). 
Sul punto, la teste ### moglie di ### uno dei soci della resistente (come emerge dalla lettura della visura camerale: doc. 12 del ricorso), con lui in regime di comunione legale dei beni, e dipendente, ha riferito: “il 28 ottobre 2023 ero sul banco di vendita con la collega ### e mentre lavoravo sono stata aggredito da ### un altro dipendente, che sosteneva che avevo insultato la ricorrente. 
In quel frangente la ricorrente mi disse che dovevo stare zitta, e non dovevo permettermi di parlare. 
Erano presenti clienti.  ### non poteva aver sentito nulla perché lavora nel laboratorio pizzeria, mentre io lavoravo al banco esterno. 
Io non avevo insultato la ricorrente, avevo solo espresso la mia solidarietà alla ### che si stava separando da ### suo marito”. 
Diversamente, il teste ### che ha lavorato come pizzaiolo alle dipendenze della società resistente, ha dichiarato in udienza: “Il sabato 28 ottobre 2023 la ricorrente certamente on ha creato problemi, come sempre, è stata la ### che in quella occasione e in altre ha insultato la ricorrente, dicendole che doveva vergognarsi e faceva schifo, in quella e in altre occasioni; io ho assistito”.  3.2.2. Dalle testimonianze emerge la dimostrazione un diverbio, di breve durata, tra la ricorrente e la dipendente ### in cui la seconda ha insultato la ricorrente.  3.3. La lettera di contestazione prosegue: “- il giorno domenica 29 ottobre 2023 Lei era addetta a banco per servire la clientela, sennonché deliberatamente alle ore 8.30 ca., si recava nel laboratorio per tornare ad intimare alla sig.ra ### di astenersi e per esporre la propria versione dei fatti relativamente a vicende private che la contrapponevano, da oltre un mese, alla collega ### solo alle ore 9.00 circa Lei tornava allo svolgimento delle mansioni assegnate dopo che un preposto aziendale si accorgeva della sua assenza per il grave ritardo accumulato nel servizio alla clientela; tale circostanza recava pregiudizio economico e di immagine alla società”.  3.3.1. La teste ### ha dichiarato, il proposito: “Il giorno successivo, il 29 ottobre 2024, intorno alle 8 ero al lavoro in laboratorio e la ricorrente è venuta da me per darmi giustificazioni circa quello che era successo il giorno primo, sostenendo che lei teneva fuori dal lavoro la sua vita privata. La ricorrente lavorava al bancone, e mio marito ha dovuto richiamarla per tornare al suo posto, dove è tornata per le 9:30”. 
Il teste ### sul punto, ha riferito: “Il 29 ottobre la ricorrente no è stata richiamata per la sua assenza al bacone, perché non c'erano clienti e al bancone c'erano ### gobbo, ### e ### al lavoro”. 
Il teste ### socio della resistente e dipendente, ha potuto, al riguardo, riferire solo elementi generici e conosciuti indirettamente.  3.3.2. Rileva l'### che la dichiarazione della teste ### prova l'assenza di un reale diverbio con la ricorrente (“la ricorrente è venuta da me per darmi giustificazioni circa quello che era successo il giorno primo”), come peraltro dichiarato in udienza dalla stessa ### (“Non ho mai avuto diverbi litigiosi con la ricorrente”) e il fatto che ### si è recata nel laboratorio dalle 8:30 alle 9:00 (orari indicati nella lettera di addebito), lasciando il bancone (non incustodito: “al bancone c'erano ### gobbo, ### e ### al lavoro”, teste ###, ma non il contestato grave ritardo accumulato nel servizio alla clientela né il contestato pregiudizio economico e di immagine alla società.  3.4. La lettera di contestazione recita ancora: “- il giorno domenica 29 ottobre 2023 alle ore 12.30 ca., in conseguenza del clima di ostilità e assenza di collaborazione che si era creato tra le maestranze, per gravi vicende personali che però coinvolgendo ### un'altra commessa e il marito di questa, anch'egli dipendente, di riverberavano da oltre un mese sull'intera organizzazione e sulla produzione, le veniva verbalmente contestata la situazione e consigliato di terminare prima il lavoro per evitare discussione sul luogo di lavoro e un ennesimo assembramento davanti ai locali aziendali come già, purtroppo, avvenuto in precedenza”.  3.4.1. Dal brano della lettera di contestazione sopra riportato non emergono invece specifiche condotte rilevanti disciplinarmente, ma solo la narrazione di una contestazione verbale mossa alla lavoratrice per fatti peraltro riportati in maniera assolutamente generica.  3.5. La lettera di addebito prosegue: “- il giorno 31 ottobre 2023, infatti, Lei non prendeva servizio e si presentava verso le ore 11 per consegnare il foglio di comunicazione delle Sue dimissioni volontarie; - il giorno 2 novembre 023 alle ore ca. 11:44 Lei contattava telefonicamente il sig.  ### per comunicare che avrebbe revocato le dimissioni volontarie perché non davano diritto alla ### e dichiarandosi disposta ad accettare un licenziamento; - effettivamente il giorno 4 novembre 20223 Lei revocava le dimissioni”.  3.5.1. La circostanza della revoca delle dimissioni risulta confermata dalla lavoratrice nel ricorso, ma è priva di rilevanza disciplinare. 3.6. La lettera del 23 novembre 2023 continua: “- il giorno 5 novembre 2023 Lei non si presentava al lavoro senza fornire alcuna giustificazione”.  3.6.1. La circostanza risulta confermata dalle dichiarazioni della teste ### La ricorrente, al riguardo, ha depositato un certificato medico dell'1 dicembre 2023, a firma del Dott. ### che ne ha attestato lo stato di malattia dal giorno successivo, 6 novembre 2023, che recita: “### che la mia assistita ###ra ### ha iniziato la certificazione di malattia ### per […] con inizio dal 05/11/2023 e non dal 06/11/2023. Il disguido deriva dal fatto che non pensavo necessario coprire la domenica precedente perché da me, erroneamente, ritenuta non lavorativa” (docc. 7.a e 7.b del ricorso). 
Risulta quindi provata la mancata comunicazione dello stato di malattia per domenica 5 novembre 2023.  3.7. Dalla lettura della nota di addebito emerge inoltre: “- il giorno 6 novembre 2023 Lei si metteva in malattia; - sino a tutt'oggi non ha ripreso servizio” (doc. 3 del ricorso).  3.7.1. La circostanza risulta confermata documentalmente ma priva di rilevanza disciplinare (periodo di malattia certificato dal 6 al 30 novembre 2023: doc. 7.a del ricorso).  3.8. Insussistenti devono poi essere considerate le ulteriori condotte addebitate alla ricorrente ma indicate solo nella lettera di licenziamento del 7 dicembre 2023 (doc. 8 del ricorso: non nella lettera di contestazione), per difetto di preventiva contestazione.  3.9. Rileva l'### che, anche alla luce del c.c.n.l. applicato, le condotte contestate e accertate in sede ###integrano una giusta causa di licenziamento, in quanto consistono nell'assenza ingiustificata per un giorno (5 novembre 2023) e in un diverbio litigioso, in cui risulta peraltro che la ricorrente è stata offesa dalla collega ### (condotte entrambe punibili con ammonizione, multa o sospensione, secondo il contratto collettivo). 
Infatti, secondo il medesimo contratto, costituiscono giusta causa di licenziamento la più lunga assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi, oppure per tre volte di seguito all'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie, o le gravi offese verso i compagni di lavoro.  3.10. Ritiene infatti l'### che neppure da una valutazione cumulativa le due condotte, come accertate, giungono a integrare una giusta causa di licenziamento, in quanto i comportamenti, nella loro obiettività, non determinano una violazione degli obblighi imposti al lavoratore così profonda da determinare una cesura definitiva della fiducia che intercorrere tra le parti del rapporto e quindi la legittimità del recesso datoriale.  4. Quanto alla sussistenza di un motivo illecito posto a fondamento del licenziamento, occorre svolgere le seguenti considerazioni. 4.1. La teste ### moglie di uno dei soci e dipendente, ha dichiarato: “Il 31 ottobre 2023 mio marito e mio cognato hanno rappresentato alla ricorrente che c'era una situazione al lavoro non buona e non era utile che continuasse il lavoro con noi”. 
La circostanza della conversazione tra i soci della datrice di lavoro e la ricorrente è stata confermata da altri testi. 
Il teste ### ha riferito in udienza: “la ricorrente è stata chiamata in ufficio dai fratelli ### era ottobre 2023, la porta era chiusa ma le pareti sono sottili, l'ufficio è vicino al laboratorio e ho potuto ascoltare la maggior parte della conversazione in cui la ricorrente è stata insultata, le è stato detto che stava rovinando una famiglia e che faceva schifo, intimandole di andarsene. 
Adr. ### aveva rappresentato ai fratelli ### che o se ne andava la ricorrente o se ne andava via lei”. 
La teste ### che ha lavorato alle dipendenze della società, cugina di ### ha riferito: “prima del licenziamento la ricorrente è stata chiamata in disparte da ### e ### che dovevano parlarle ma in realtà l'hanno solo insultata; io ho sentito che le dicevano che la ricorrente era il problema, era una rubamariti, era una zoccola. 
E' uscita dalla discussione piangendo”. 
Infine, determinante, la testimonianza di ### che ha dichiarato in udienza: “Il martedì successivo [ai fatti del 29 ottobre 2023] io e io fratello abbiamo chiamato nel retro del negozio la ricorrente e visto quanto successo, considerata la incompatibilità tra ### e ### dovevamo trovare una soluzione, avevamo paura che succedesse qualcosa nel negozio. 
Io ho detto alla ricorrente testualmente: “fai i tuoi passi, non farli fare a me” e lei ha dato le dimissioni”.  4.2. Tali essendo le risultanze istruttorie, ritiene l'### che è stata data la prova della sussistenza di un motivo illecito di licenziamento, sostanziatosi nella volontà univoca di espellere la lavoratrice per una presunta relazione sentimentale che la avrebbe vista protagonista con un collega, sposato con altra dipendente (“La situazione era di fraintendimento, al lavoro pensavano che la ricorrente fosse la causa della separazione tra ### e la moglie, non era così in realtà”: teste ###, ma in assenza di qualsivoglia reale legittima giustificazione e facendo apparire una inesistente giusta causa. 
Il recesso inoltre è stato intimato dopo che la lavoratrice è stata offesa profondamente nella sua dignità di donna, di persona e di lavoratrice, nella conversazione con ### e ### connotandosi di gravi elementi di vessatorietà.
Gli insulti pronunciati verso la lavoratrice da parte dei soci della resistente e le espresse dichiarazioni del teste ### (“Io ho detto alla ricorrente testualmente: “fai i tuoi passi, non farli fare a me” e lei ha dato le dimissioni”) depongono inequivocabilmente in tal senso.  4.3. Deve allora essere dichiarata la nullità del licenziamento, ai sensi degli artt. 1345, 1418 2° comma e 1324 5. La società resistente ha chiesto di tener conto, nella commisurazione della eventuale indennità risarcitoria, dell'aliunde perceptum.  5.1. In tema di licenziamento illegittimo, il cd. "aliunde perceptum" non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, pertanto, allorquando vi sia stata la rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata e se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato (Cass. 14 giugno 2022 n. 19163).  5.2. Risulta agli atti l'estratto contributivo della lavoratrice, da cui emerge un reddito da lavoro dipendente di € 2.966 per l'anno 2024 e di € 2.567,00 nell'anno 2025, sino al 31 marzo (documento depositato il 18 giugno 2025).  5.2.1. La ricorrente, sentita a interrogatorio formale, ha dichiarato all'udienza del 17 giugno 2025: “dopo il licenziamento ho cercato lavoro, ho fatto un giorno di prova in un bar di ### ma non sono stata pagata. Successivamente, ho lavorato a chiamata in prova per il forno #### per 5 o 6 giorni in tutto, venivo pagata con 20 euro al giorno. 
Successivamente ho sottoscritto un contratto a termine per lo stesso formo dal 20 settembre 2024 al 31 marzo 2025, ho guadagnato nel 2024 la somma di € 2.966,00 e nel 2025 la somma di € 2.567,00. 
Successivamente non ho più lavorato”. 
Le dichiarazioni dei testi ### e ### risultano invece solo parzialmente rilevanti e comunque generiche.  5.3. Risulta pertanto che dalla indennità dovuta dovrà essere dedotta la somma di € 5.653,00, dalla somma di € 120,00 guadagnati per 6 giorni in prova presso il forno ### di ### di ### € 2.966,00 come da estratto contributivo per il 2024 ed € 2.567,00, come da estratto contributivo per il 2025 (non è emersa la prova di ulteriori redditi successivamente al 31 marzo: “Successivamente non ho più lavorato”, interpello della lavoratrice).  6. Tanto premesso, ritenuta l'insussistenza di una giusta causa e accertata la nullità del licenziamento ai sensi degli artt, 1345, 1418 2° comma e 1324 c.c., la società resistente deve essere condannata alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, pari all'indennità commisurata all'ultima retribuzione (indicata in € 750,00 da parte resistente: pagina 26 della memoria, e non contestata) di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratta la somma di € 5.653,00 a titolo di aliunde perceptum, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.  7. La società resistente, soccombente, deve essere condannato al pagamento, nei confronti della lavoratrice, delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55.  P.Q.M.  disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità del licenziamento impugnato ai sensi degli artt, 1345, 1418 2° comma e 1324 c.c.; per l'effetto, condanna F.lli ### srl, in persona del legale rappresentante, alla reintegrazione di ### nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in suo favore, pari all'indennità commisurata all'ultima retribuzione (€ 750,00 mensili) di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratta la somma di € 5.653,00 a titolo di aliunde perceptum, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; condanna F.lli ### srl, in persona del legale rappresentante, al pagamento, nei confronti di ### dei compensi professionali di avvocato liquidati in € 8.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Velletri, 24 luglio 2024 Il giudice

causa n. 3759/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Pietro Gerardo Tozzi

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Tribunale di Cuneo, Sentenza n. 640/2025 del 19-11-2025

... di euro 3000,00 a carico della ricorrente poiché generica e priva di ogni logico fondamento 4. Rigettare le domande e istanze istruttorie formulate dalla difesa ### perchè infondate in fatto e in diritto e irrilevanti; dichiarare l'inattendibilità della testimonianza resa dal sig. ### il quale ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie/sconfessate da tutte le altre testimonianze (rese da ### da ### e da ###. 5. Circa la domanda avversaria di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, la ricorrente nulla ha mai opposto per i motivi indicati in atti rimettendosi alla pronuncia del ### che si è già espresso in merito con ### 6.3.2025 6. Circa la domanda avversaria di revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne ### la ricorrente nulla ha mai opposto rimettendosi alla pronuncia del ### che si è già espresso in merito con ### 6.3.2025 7. ### al pagamento della somma di euro 3000 per violazione dell' art 473 bis 18 cpc 8. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio anche ex art 473 bis 18 cpc” Per il convenuto: “che l'Ill.mo ### voglia accogliere le seguenti #### RIGETTARE tutte le domande e le istanze istruttorie proposte dalla controparte perché (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al N. R.G. 2645/2024 promossa da: ### nata a ### il ###, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. ### presso la quale ha eletto domicilio RICORRENTE contro ### nato a ### il ###, rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. ### e dall'Avv. ### domiciliato presso l'Avv. ### e #### Per la ricorrente: “1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i sig.ri ### e ### celebrato in ### e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di ### ordinando all'### dello ### competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.  2. - dato atto che ### in 19 anni di separazione non ha ottemperato alla pronuncia del Tribunale di ### che disponeva il versamento di mantenimento mensile a favore della figlia (€ 800 ) e a favore della moglie (€ 300) omettendo di versare i mantenimenti; dato atto che ### si è rifiutato di produrre documentazione attestante il versamento dei mantenimenti - dato atto che dagli estratti conto prodotti (doc 30) emerge che sia la figlia della ricorrente (### - dal 2022) sia la madre della ricorrente (### -dal 2006), sia gli amici (nel settembre 2024), aiutano economicamente la sig.ra ### poichè ### non versa il mantenimento a cui è tenuto ex lege sin dal 2006; - dato atto del ### 6/03/2025 emesso in corso di causa dal Tribunale di ### che, a parziale modifica del precedente provvedimento del 2006, ha mantenuto il diritto all'assegno a favore della sig.ra ### riducendolo (da € 300) a € 200 mensili - dato atto che ### non ha mai ottemperato alla pronuncia del Tribunale di ### 6/03/2025 che ha disposto il versamento del mantenimento mensile di € 200 a favore di ### dato atto che dalla documentazione prodotta da ### su ordine del ### ex art 210 cpc - è emerso che costui nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2025 (dunque in corso di causa) si è disfatto di tutti i propri beni mobili registrati svendendo i propri beni al verosimile fine di distrarre le somme dal pagamento dell'atto di precetto notificato dalla sig.ra ### (per omesso versamento del mantenimento) - dato atto che il Tribunale di ### il ### ha condannato ### alla pena di 11 mesi di reclusione per la violazione degli articoli 612 bis c 1-2 cp + 614 61 n 2 cp + 635 c 1 art 61 n 2 cp ai danni di ### in favore della ###ra ### il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo di euro 200,00 mensili (o quel diverso importo ritenuto equo dal ### da porsi a carico del #### per tutte le motivazioni illustrate in atti.  3. Rigettare tutte le domande e le istanze avversarie in particolare rigettare la richiesta avversaria di condanna di pagamento di una somma di euro 3000,00 a carico della ricorrente poiché generica e priva di ogni logico fondamento 4. Rigettare le domande e istanze istruttorie formulate dalla difesa ### perchè infondate in fatto e in diritto e irrilevanti; dichiarare l'inattendibilità della testimonianza resa dal sig.  ### il quale ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie/sconfessate da tutte le altre testimonianze (rese da ### da ### e da ###.  5. Circa la domanda avversaria di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, la ricorrente nulla ha mai opposto per i motivi indicati in atti rimettendosi alla pronuncia del ### che si è già espresso in merito con ### 6.3.2025 6. Circa la domanda avversaria di revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne ### la ricorrente nulla ha mai opposto rimettendosi alla pronuncia del ### che si è già espresso in merito con ### 6.3.2025 7. ### al pagamento della somma di euro 3000 per violazione dell' art 473 bis 18 cpc 8. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio anche ex art 473 bis 18 cpc” Per il convenuto: “che l'Ill.mo ### voglia accogliere le seguenti #### RIGETTARE tutte le domande e le istanze istruttorie proposte dalla controparte perché infondate in fatto ed in diritto.  ###'#### della signora ### rispetto ai capitoli proposti dalla controparte. 
PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in ### in data 18 settembre 1993, ordinando all'### dello Stato civile competente di procedere alle annotazioni di legge e dare i provvedimenti consequenziali; #### il venir meno dell'obbligo contributivo a carico del #### nei confronti della figlia ### maggiorenne ed economicamente indipendente, con decorrenza retroattiva a far data dal mese di maggio 2020, data di raggiungimento dell'autonomia economica, essendo venuti meno i presupposti in fatto ed in diritto di cui all'art.  337 septies c.c.; ###'### essendo venuti meno i presupposti di cui all'art. 337 sexies cc, il diritto all'assegnazione dell'immobile coniugale, a favore della signora ##### per tutte le motivazioni illustrate nel presente ricorso E, ###'#####, l'assegno divorzile erogato in favore della ###ra #### ORDINARE ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla ricorrente l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 500,00 a 3000,00 € e dall'inadempimento all'ordine di esibizione potranno essere desunti argomenti di prova a norma dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.: ➢ del contratto di lavoro, comprensivo di orario di lavoro e stipendio medio mensile presso il datore di lavoro Ministero dell'istruzione e del merito; ➢ del contratto di lavoro, comprensivo di orario di lavoro e stipendio medio mensile presso il datore di lavoro ####. ### ➢ dei cedolini mensili/buste paga mensili relativi ad entrambi i lavori dalla stessa svolti; ➢ dell'estratto conto di tutti i conti correnti, a lei intestati o cointestati con terzi soggetti, con movimentazione degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024; ➢ dell'estratto conto delle carte di credito, carte bancomat, carte prepagate a lei intestate con movimentazione degli anni 2025, 2022, 2023 e 2024; ➢ ispezione PRA attestante la proprietà dei veicoli; ➢ di tutti gli investimenti mobiliari (libretti postali, investimenti, deposito titoli in custodia e/o amministrazione) su conti cointestati od intestati singolarmente anche sotto forma di polizze assicurative relative agli anni 2025, 2022, 2023 e 2024; ➢ dei pagamenti ricevuti sull'account ### e sul salvadanaio abbinato al predetto account; in caso di inottemperanza della convenuta agli ordini di esibizione di cui al precedente punto ### ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo Ministero dell'istruzione e del merito, ufficio responsabile RTS di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###, ### in ### l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €: del contratto di lavoro in essere con la dipendente; delle buste paga relative alle ultime 12 mensilità emesse con riferimento alla dipendente ### 9. in caso di inottemperanza della convenuta agli ordini di esibizione di cui al precedente punto ### ai sensi dell'art.  210 c.p.c. al terzo ####. ### in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ####, ### 15, l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €: del contratto di lavoro in essere con la dipendente; delle buste paga relative alle ultime 12 mensilità emesse con riferimento alla dipendente ### in caso di inottemperanza della convenuta agli ordini di esibizione di cui al precedente punto, ### ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo ### di ### di ### e ### de' Baldi - ### , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### via ### 23 , l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €: - di tutti gli investimenti mobiliari (libretti postali, deposito titoli in custodia e/o amministrazione) su conti cointestati od intestati singolarmente anche sotto forma di polizze assicurative relative agli anni 2025, 2022, 2023 e 2024; in caso di inottemperanza della convenuta agli ordini di esibizione di cui al precedente punto, ### ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo ### in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### - #### 3 Basiglio ### , l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €: - di tutti gli investimenti mobiliari (libretti postali, deposito titoli in custodia e/o amministrazione) su conti cointestati od intestati singolarmente anche sotto forma di polizze assicurative relative agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024; ### ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo ### in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### 156, 10121 Torino, l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €: degli estratti conto con movimentazione degli anni 2025, 2024, 2023 e 2022; ### ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo ### in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 53, ### L-2449 Lussemburgo , l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €: - dell'elenco dei pagamenti ricevuti e del salvadanaio abbinato al predetto account.  ### ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al terzo ### in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### D'### 33/E - 10126 Torino l'esibizione in giudizio, con l'avvertimento che in caso di inadempimento all'ordine di esibizione sarà prevista una pena pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 €: - copia degli estratti conto di tutti i rapporti di credito intestati o cointestati alla signora ### - copia dei piani di investimenti, piani di accumulo, depositi e similia di cui è intestataria o cointestataria #### - Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, anche ex articolo 473 bis 18 cpc - ### la signora ### al pagamento della somma pecuniaria di € 3.000,00.  #### E #### 473 BIS 22 CPC, E ### Si richiede l'ammissione e la valutazione dei documenti depositati dalla scrivente difesa nei precedenti atti di parte nei ### da 1) a 16).” Per il ###: “Visto, esprime parere favorevole” ### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ### e ### hanno contratto matrimonio con rito concordatario a ### il ### e dall'unione è nata la figlia ### ad oggi maggiorenne ed economicamente indipendente. Con decreto del 23.1.2007 del Tribunale di ### è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate che prevedevano l'affidamento condiviso della figlia con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla ### e il versamento di un contributo al mantenimento a carico dell'### di 800,00 euro mensili per la figlia e di 300,00 euro per la moglie. 
Con ricorso del 3.12.2024, ### ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendosi ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi a far data dalla separazione. La ricorrente, allegando di essersi dovuta allontanare dalla casa coniugale nell'estate 2024 a causa di condotte aggressive e minacciose del marito e che le condizioni economiche delle parti sono sostanzialmente invariate rispetto alla separazione, ha altresì domandato un assegno divorzile in proprio favore di 300,00 euro mensili. 
Il convenuto si è costituito, nulla opponendo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e del contributo al mantenimento per la figlia, essendone venuti meno i presupposti, e la revoca dell'assegno divorzile, in quanto la ### sarebbe dotata di piena autonomia economica, svolgendo, oltre all'attività di bidella, quella di cuoca in un ristorante nei fine settimana. 
I coniugi sono stati sentiti personalmente all'udienza del 4.3.2025, all'esito della quale il ### delegato ha revocato l'assegnazione della casa familiare e il contributo per la figlia e ha ridotto a 200,00 euro mensili il contributo per la moglie, dando atto di un incremento reddituale rispetto al momento della separazione. La controversia è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale e l'ordine di esibizione di documentazione economica. La causa è stata dunque rimessa al collegio per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 22.10.2025. ### è intervenuto in giudizio, esprimendo parere favorevole.  2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e della prova testimoniale assunta, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del 6.3.2025, con cui il ### delegato ha dichiarato inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi istruttori dedotti.  3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. 
Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendo stata omologata la separazione fra i coniugi con decreto del 23.1.2007 ed essendo dunque trascorsi più di sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente. Dagli atti difensivi delle parti emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.  4. Il convenuto chiede la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, che nulla oppone sul punto. La domanda può essere accolta, tenuto conto che la figlia, nel cui interesse era stata disposta l'assegnazione, è coniugata ed economicamente indipendente e che la stessa ricorrente non vive più ormai da tempo nella casa coniugale.  5. Non vi è controversia tra le parti nemmeno in ordine al venir meno dei presupposti per il versamento a carico del padre di un contributo al mantenimento per la figlia, essendo in discussione unicamente il momento in cui la stessa avrebbe raggiunto l'indipendenza economica (2020 secondo il padre e 2022 secondo la madre). Si tratta però di questione che potrebbe assumere rilevanza solamente in un eventuale giudizio di ripetizione delle somme indebitamente versate, in quanto, sulla base dei principi generali, la modifica delle statuizioni in materia di mantenimento dei figli decorre sempre dalla domanda di revisione o, motivatamente, da periodo successivo (Cass. 10974/2023). 6. La ricorrente ha proposto domanda di assegno divorzile nella misura di 300,00 euro mensili, poi ridotti a 200,00 in sede di precisazione definitiva delle conclusioni, mentre il convenuto chiede la revoca dell'assegno divorzile. ### restando che il diritto all'assegno divorzile sorge unicamente con la pronuncia di divorzio e che non è possibile revocare un contributo che non è ancora stato stabilito, la domanda del convenuto deve essere intesa, sulla base delle difese globalmente svolte, come richiesta di rigetto dalla domanda formulata dall'altra parte. 
Sul punto, occorre preliminarmente partire dal principio di diritto elaborato da Cass. SS..UU.  1827/2018, secondo cui "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto". 
Tale principio è stato ribadito, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato come detta regola di giudizio vuole che “il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, accerti l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi” (Cass. ###/2021, Cass. 10614/2023). Ai fini dell'attribuzione e della successiva quantificazione dell'assegno di divorzio, non si deve più fare riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma occorre avere riguardo all'indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tale da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente, secondo una valutazione di fatto correlata ai diversi ruoli e attività attribuitisi dai coniugi nella gestione della vita familiare ( 3015/2018, Cass. 28104/2020, Cass. 25389/2021, Cass. 20228/2022, Cass. 27948/2022, 6027/2023, Cass. 7015/2024, Cass. 9865/2024, Cass. 18544/2025).
Per quanto concerne il caso di specie, va innanzitutto sottolineata l'irrilevanza, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, delle vicende penali che hanno interessato di recente i coniugi e che hanno portato alla condanna dell'### per il reato di atti persecutori. È altresì irrilevante che il convenuto non abbia regolarmente versato il contributo al mantenimento per moglie e figlia o che abbia illegittimamente trattenuto dei beni della coniuge, trattandosi di questioni che la ricorrente potrà e dovrà far valere in altra sede. 
Ciò che qui è di interesse è che risulta accertata una sperequazione reddituale tra i coniugi. Il convenuto era infatti titolare di un'impresa individuale operante in ambito edilizio che ha cessato l'attività in data ###, nelle immediatezze della notifica del ricorso introduttivo, perfezionatasi il ###. L'### non ha però fornito alcuna giustificazione delle motivazioni che lo hanno condotto alla chiusura dell'attività, che, dalla documentazione fiscale in atti (imponibile per l'anno 2024 superiore ai 33.000 euro) e dalle dichiarazioni dello stesso convenuto che ha riferito di un reddito netto di 2.000,00 euro mensili, pareva essere piuttosto redditizia. Con la comparsa conclusionale, la ricorrente ha peraltro prodotto un video che ritrae il marito intento a lavorare in un cantiere su cui opera l'impresa di suo fratello, al quale sono stati venduti i beni aziendali. L'### sostiene di essersi trovato sul cantiere unicamente per aiutare il fratello, ma si tratta comunque di circostanza idonea a dimostrare che egli è ancora dotato di capacità lavorativa che può mettere a frutto. Il convenuto è inoltre proprietario dell'immobile ove era ubicata la casa coniugale che consta di diverse unità abitative, fra cui quella ove vivevano fino allo scorso anno la figlia e il marito, che ora ben potrà essere messa a reddito. Non vi è infine alcuna prova del fatto che l'### non sia in grado di sostenere in autonomia i 2000,00 euro mensili di mutuo da cui è gravato e che sia costretto a chiedere aiuto a tal fine ai fratelli. 
La ricorrente invece svolge l'attività di bidella, con una retribuzione, al netto di una cessione del quinto, di circa 1.100,00 euro mensili e vive con la madre usufruttuaria in un'abitazione di cui è nuda proprietaria pro quota. Tale sistemazione, che non comporta oneri abitativi, deve ritenersi meramente provvisoria, non potendosi pretendere che la ### a 57 anni di età, continui a convivere con la propria madre. Non è invece stata raggiunta con certezza la prova che la ricorrente svolga un'attività lavorativa “parallela” presso un ristorante. ### testimone che ha confermato tale circostanza è infatti ### vicino di casa delle parti, che ha riferito di aver visto la ### servire (e non fare la cuoca come indicato nel capo di prova) presso il ristorante ### per “venti o trenta” volte da quando conosce i coniugi e, dunque, negli ultimi quindici o sedici anni, non sapendo però indicare con precisione quando è avvenuto l'ultimo avvistamento. La titolare del ristorante, ### ha invece negato qualsiasi rapporto lavorativo, affermando che la ricorrente si reca ogni tanto al locale per ragioni di amicizia e che può succedere che, quando si ferma a mangiare, “si metta a lavare i piatti” o “può al massimo portare una bottiglia vuota che è da buttare”. Sono state altresì sentite quali testimoni ### amica della ricorrente, che ha dichiarato di uscire spesso con la stessa nei fine settimana e di non averla mai vista lavorare al ristorante, e ### cognata della ### che ha affermato che questa è solita cenare o pranzare nei weekend con la propria famiglia e di non averla mai vista prestare servizio al ### (fatta eccezione per la preparazione del tavolo ove la stessa mangia). ### inoltre ha fornito idonee giustificazioni, producendo anche le schermate del proprio account ### per gli accrediti ricevuti nel corso dell'anno, peraltro di valore molto contenuto. Non risultano nemmeno condivisibili le affermazioni della parte convenuta secondo cui le fotografie depositate dalla ricorrente a sostegno dei propri impegni nei weekend denoterebbero un tenore di vita particolarmente elevato, trattandosi di uscite, prevalentemente in montagna, compatibili con la retribuzione dichiarata. Va in ogni caso rilevato che, se anche fosse provato che la ### effettui qualche ora di lavoro non regolarizzato presso il ristorante, si tratterebbe di attività produttiva di redditi non certo paragonabili a quelli di un impresario edile. 
Ciò premesso in ordine alla componente assistenziale dell'assegno, va rilevato altresì che risulta incontestato, in assenza di puntuali smentite sul punto, che la madre abbia svolto un ruolo preponderante nell'accudimento della figlia, consentendo al marito di svolgere un'attività extrafamiliare impegnativa come quella di imprenditore. Si deve pertanto riconoscere l'assegno divorzile in capo alla ### dovendosi ritenere che la sperequazione reddituale trovi causa nei diversi ruoli assunti dai coniugi nell'ambito della vita familiare. In ordine al quantum dell'assegno, il Collegio ritiene di poterlo stabilire in 200,00 euro mensili, come da ultimo richiesto dalla ricorrente, tenuto conto del fatto che quest'ultima percepisce una retribuzione che le consente almeno in parte di far fronte alle proprie esigenze e della durata limitata del matrimonio (poco più di dodici anni).  7.Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m.  147/2022 per le controversie di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della causa, sono poste a carico del convenuto, soccombente sulla domanda di assegno divorzile, unica questione realmente controversa. Non sussistono invece i presupposti per la condanna al pagamento di ulteriori somme ai sensi dell'art. 473 bis. 18 c.p.c., considerato che le parti hanno depositato la documentazione economica richiesta.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita, ### la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ### nata a ### il ###, e ### nato a ### il ###, celebrato a ### il ### e trascritto nel registro degli atti dello stato civile di quel Comune al n. 4 parte II serie A anno 1993, ### all'### dello stato civile del Comune di ### di annotare la presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio, ### l'assegnazione della casa coniugale in favore di #### il contributo al mantenimento in favore della figlia maggiorenne #### che ### versi a ### entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### a titolo di assegno divorzile, ### a rifondere a ### le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.809,00 (di cui 851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva, 903,00 per fase di trattazione e 1.453,00 per fase decisionale), oltre esborsi, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 6.11.2025 ### estensore Dott.ssa ###ssa

causa n. 2645/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Einaudi Elisa, Bonaudi Roberta

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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 912/2025 del 30-10-2025

... l'opposizione al decreto ingiuntivo si fondava sulla generica contestazione della non regolare esecuzione delle opere, priva di una formale denuncia di vizi o difformità nei termini dettati dall'art. 1667 c.c., e sulla sussistenza di un danno rimasto privo di riscontro probatorio; che le testimonianze assunte non hanno confermato alcuna delle contestazioni del committente (in particolare, i testi ### dipendente della società appellante; ### che gestiva la contabilità dei lavori sui cantieri per la #### apprendista muratore alle dipendenze della ### ininfluente, invece, la deposizione inattendibile di ### figlio dell'opponente ed utilizzatore finale dell'immobile in ### ininfluente la generica testimonianza di ### l'arch. ### direttore dei lavori del cantiere di ### ha invece reso dichiarazioni contraddittorie rispetto al suo accertamento in data ###, al momento della riconsegna dell'area cantierale, della regolare esecuzione delle opere commissionate e alla loro contabilizzazione); che, nel corpo delle note autorizzate del 30.04.2017, ### ha riconosciuto un debito di € 10.000,00 (pari a quello originariamente pattuito) “per i lavori ### di ristrutturazioni del bagno dell'immobile sito (leggi tutto)...

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R.G. n. 1350/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott. ### rel.  riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1350 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente TRA ### s.r.l., con sede in ### alla via G. ### n. 17 (p.iva ###); rappresentata e difesa dall'avv. ### per procura allegata all'atto di appello; - appellante - E ### nato a ### il ### (###); rappresentato e difeso dall'avv. ### per procura allegata alla comparsa di risposta; ### nata a ### il ### (###); rappresentata e difesa dall'avv. ### per procura allegata alla comparsa di risposta; - appellati - OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 5473/2024, pubblicata il ###.  ###'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con decreto n. 791/2016 del 18.3.2016 il Tribunale di ### ingiungeva a ### il pagamento della somma di € 47.799,77 in favore della società ### s.r.l., oltre interessi e rimborso di spese processuali, per il corrispettivo dei lavori di ristrutturazione di un immobile in ### alla via ### n. 75 (fattura n. 19/2015) e dei lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici in un immobile in ### alla via ### di ### n. 22 (fattura n. 15/2015). 
La sentenza in oggetto accoglie l'opposizione proposta dall'ingiunto, revocando il decreto ingiuntivo, nonché la domanda riconvenzionale proposta da ### (comproprietaria dell'immobile in ### e comodataria di quello in ### chiamata in causa dall'opponente ###, condannando ### S.r.l. al pagamento della somma di € 600,00, oltre interessi dalla domanda. 
Il giudice di primo grado espone che l'opponente lamenta l'inadempimento della ### s.r.l. per un irregolare svolgimento dei lavori appaltati, rimasti incompiuti a causa della conclusione dei rapporti tra loro intercorrenti per il recesso del committente, e successivamente riappaltati alla Fa. ### s.r.l. al fine di concluderli e rimediare ai danni cagionati dalla condotta negligente della ### s.r.l.; che in data ### l'avv. ### a mezzo email, ha risolto il rapporto, intimando la restituzione delle chiavi ed il rilascio del cantiere, avendo effettuato il pagamento di € 22.000,00 a mezzo bonifico per i lavori nell'immobile sito in ### e di € 2.510,00 a mezzo bonifico per i lavori nell'immobile sito in ### che nel contratto di appalto è riconosciuto al committente un diritto potestativo di recesso ad nutum, esercitabile in qualsiasi momento; che parte opposta, a tanto onerata, non ha fornito prova sufficiente in ordine alla effettiva debenza, da parte del committente, delle somme richieste con il monitorio, quale asserito residuo del corrispettivo del prezzo dell'appalto; che, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato; che deve essere accolta, invece, la domanda riconvenzionale proposta da ### nei confronti della società opposta, la quale deve essere condannata al pagamento della somma di € 600,00 corrisposta dall'avv. ### ai proprietari dell'appartamento sottostante al proprio, nello stabile sito in ### interessato da infiltrazioni causate dagli interventi rimasti incompiuti per lo sdoppiamento del bagno.   #### s.r.l. propone appello avverso la sentenza e, nei primi due motivi, deduce la sua nullità: - per aver accolto l'opposizione, rigettando la domanda di adempimento, senza esporre i motivi della decisione, ovvero con una motivazione solo apparente, incurante della documentazione prodotta, delle prove testimoniali raccolte e finanche della ricognizione di debito di ### con riferimento all'immobile di ### nel corpo delle note autorizzate del 30.4.2017 (primo motivo); - per vizio di extrapetizione, avendo condannato l'appellante al pagamento della somma di € 600,00 in favore di ### che, chiamata in causa da ### ai soli fini di una ipotetica rivalsa collegata alla comproprietà del bene immobile sito in ### aveva aderito alle conclusioni del chiamante, senza proporre alcuna domanda nei confronti della ### s.r.l., né ne avrebbe avuto titolo, non essendo stata parte del contratto di appalto (secondo motivo).   Il terzo motivo censura l'argomento della mancanza di prova “in ordine alla effettiva debenza, da parte del committente, delle somme richieste con il monitorio, quale asserito residuo del corrispettivo del prezzo dell'appalto”, non solo perché l'affermazione è priva di specificazione delle ragioni, ma anche perché contraria alle risultanze istruttorie (documenti, testimonianze e riconoscimento di credito nelle note di ### del 30.4.2017), le quali dimostrano che la società appaltatrice ha eseguito tutte le opere di cui si chiede il pagamento, le ha eseguite a regola d'arte, sostenendo il costo di forniture e spese di alloggio, ed ha consegnato i cantieri senza la benché minima contestazione da parte della committenza.  ### l'appellante, la prova del credito è rinvenibile, anzitutto, negli stati di avanzamento dei lavori contenenti una puntuale descrizione delle lavorazioni effettuate, accettati dal committente in via mediata per il tramite del direttore dei lavori da esso nominato, che li ha debitamente sottoscritti. 
In particolare, sostiene l'appellante che i lavori nel cantiere di ### iniziati in data ###, sono stati eseguiti in ossequio a quanto puntualmente indicato nel preventivo e nel computo metrico, sotto la direzione dell'arch. ### nominato dal committente e secondo le indicazioni fornite di volta in volta da quest'ultimo, per conto della committenza; che nel primo SAL al 6.7.2015 la direzione dei lavori ha attestato l'esecuzione di opere per un totale di € 25.539,96; che, tuttavia, la ### ha formulato, in data ###, alcune riserve sulla contabilizzazione operata dal direttore dei lavori, la quale non aveva considerato diverse lavorazioni dallo stesso ordinate per un ulteriore importo di € 6.194,34; che il direttore dei lavori ha accettato il contenuto delle riserve opposte dall'appaltatore, contabilizzando le lavorazioni nel computo metrico del 14.7.2015, che ha sottoscritto per accettazione; che, dopo la manifestata volontà del committente di recedere dall'appalto, in data ### è stato redatto, con il direttore dei lavori, un verbale di sospensione e consistenza lavori, dando atto delle lavorazioni effettuate dalla ### s.r.l. successivamente al 6.7.2015, dello sgombero del cantiere e della consegna delle chiavi. 
Quanto ai lavori nell'appartamento di ### l'appellante rappresenta che per l'opera inizialmente prevista (il frazionamento dell'unico servizio igienico presente nell'appartamento in due servizi diversi ed autonomi, come rappresentato nella planimetria allegata dall'offerta economica presentata dalla ### s.r.l. e formalmente accettata dalla committenza) è stato reso un preventivo di € 12.650,00 oltre iva, poi rideterminato in € 11.000,00 oltre iva; che l'originario progetto è stato ridefinito, nel corso dei lavori, dall'arch. ### per conto della committenza, con uno stravolgimento, per quantità e qualità degli interventi eseguiti, rispetto al progetto originale; che le modifiche hanno determinato un incremento dei costi (pari ad € 4.230,00 in più rispetto all'offerta accettata, per un totale di € 15.230,00), comunicato alla committenza senza contestazioni; che i lavori sono stati completati a regola d'arte, fatte salve le opere espressamente escluse (pavimentazione e rivestimenti), senza alcuna contestazione da parte della committenza o della direzione dei lavori, le chiavi sono state restituite ed il cantiere è stato liberato. 
Deduce l'appellante che l'accettazione dei s.a.l. inverte l'onere probatorio, spettando al committente la prova della difformità dell'opera per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati; che l'opposizione al decreto ingiuntivo si fondava sulla generica contestazione della non regolare esecuzione delle opere, priva di una formale denuncia di vizi o difformità nei termini dettati dall'art. 1667 c.c., e sulla sussistenza di un danno rimasto privo di riscontro probatorio; che le testimonianze assunte non hanno confermato alcuna delle contestazioni del committente (in particolare, i testi ### dipendente della società appellante; ### che gestiva la contabilità dei lavori sui cantieri per la #### apprendista muratore alle dipendenze della ### ininfluente, invece, la deposizione inattendibile di ### figlio dell'opponente ed utilizzatore finale dell'immobile in ### ininfluente la generica testimonianza di ### l'arch. ### direttore dei lavori del cantiere di ### ha invece reso dichiarazioni contraddittorie rispetto al suo accertamento in data ###, al momento della riconsegna dell'area cantierale, della regolare esecuzione delle opere commissionate e alla loro contabilizzazione); che, nel corpo delle note autorizzate del 30.04.2017, ### ha riconosciuto un debito di € 10.000,00 (pari a quello originariamente pattuito) “per i lavori ### di ristrutturazioni del bagno dell'immobile sito in ### dal quale detrarre i danni provocati e le forniture (per gli idro sanitari) già pagate dalla committenza”; che alla società appellante spetta almeno il pagamento dell'importo di € 9.734,30 per il cantiere di ### (quale differenza tra l'importo di € 25.539,96 risultante dal SAL al 6.7.2015, oltre alle riserve per € 6.194,34 meno l'acconto di € 22.000,00 corrisposto) e di € 15.230,00 oltre iva per il cantiere di ### (ovvero di € 10.000,00 ove si intenda riconoscere rilievo unicamente alla ricognizione espressa dal committente).   Oltre a dedurre il vizio di extrapetizione, nel quarto motivo l'appellante avversa anche nel merito la condanna al risarcimento del danno in favore di ### Obietta che le perdite di acqua dal bagno dell'appartamento di ### ristrutturato dalla ### che secondo la chiamata in causa si sarebbero verificate a luglio del 2017 a causa della mancata sigillatura della doccia, procurando danni nel sottostante immobile, non ha alcun riscontro probatorio, né dell'evento dannoso, né della responsabilità della ### non risultando neppure che ### abbia corrisposto la somma di € 600,00 ai presunti danneggiati.   Le risposte degli appellati ### ribatte alla deduzione di nullità della sentenza per omessa motivazione, evidenziando la genericità del motivo di impugnazione, che non precisa dove risiederebbe l'omissione, e la sua infondatezza, avendo Tribunale verificato, a seguito della istruttoria, la carenza di prova del credito, fondato soltanto su fatture fiscali. 
Contrasta il dedotto vizio di extrapetizione, osservando che ### ha concluso riportandosi integralmente alle domande anche riconvenzionali e alle difese proposte dal convenuto, il quale aveva chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di ### s.r.l. risarcimento di tutti i danni per inadempimento nella esecuzione delle opere commissionate; che, pertanto, ### ha tempestivamente e ritualmente spiegato la domanda risarcitoria facendo espressamente propria quella avanzata dal ### Con riguardo al terzo e quarto motivo di impugnazione, ### risponde che, né i documenti prodotti da controparte, né le testimonianze assunte, né la dichiarazione contenuta nelle note autorizzate del 30.4.2017 forniscono la prova del credito, come correttamente rilevato dal primo giudice; che non ha mai richiesto o pattuito tipo, quantità e qualità dei lavori di cui alle fatture indicate nel decreto ingiuntivo; che, infatti, la stessa società opposta non ha esibito e/o documentato alcun computo metrico, né ha depositato alcun contratto di appalto, né ha provato il raggiungimento di un accordo verbale per i lavori oggetto dell'ingiunzione; che, in ogni caso, la società ### s.r.l. non ha mai effettuato in favore dell'avv. ### le opere indicate nelle fatture azionate, mentre quei pochi lavori realmente eseguiti (peraltro produttivi di danni) sono stati integralmente pagati; che, in sostanza, la società ### non ha assolto all'onere di provare l'esecuzione dei lavori contestati sia nella quantità che nella qualità, essendo a tal fine inidonee le fatture commerciali, di formazione unilaterale; che l'appellante non ha richiesto una Ctu che avrebbe potuto verificare tipo, qualità e quantità delle opere eseguite.  ### offre una diversa ricostruzione fattuale, specificando, quanto ai lavori nell''appartamento di ### che i comproprietari (### e ### avevano accettato l'offerta della ### s.r.l., comunicata con missiva del 24.3.2015, che proponeva i prezzi indicati sul ### della ### (anno 2013) ribassati del 20% per i lavori ancora da individuare e da contabilizzare a misura; che, dopo alcuni interventi interni, prevalentemente demolitori, e dopo aver corrisposto in data ### l'importo di € 22.000,00 a saldo della fattura 14/2015 relativa al primo stato di avanzamento lavori, la ### s.r.l. è stata diffidata ad attenersi esclusivamente alla esecuzione delle opere richieste e commissionate; che, stante l'impossibilità di proseguire il rapporto, è stata chiesta la restituzione delle chiavi; che, in seguito i lavori sono stati eseguiti dalla ### s.r.l.; che le riserve presentate tardivamente dalla ### in data ### non sono mai state sottoscritte, né accettate dalla committenza, mentre la firma del direttore dei lavori (arch. ### al verbale del 14.7.2014 è stata apposta solo “per ricevuta” e non per adesione del preteso ulteriore credito di € 6.194,34; che la testimonianza dell'arch. ### conferma che le opere “non sono mai state autorizzate nè dalla committenza nè dalla direzione dei lavori e possono essere ritenute arbitrarie”; che la ### s.r.l. ha dovuto demolire le opere compiute dalla ### ed ha eseguito i lavori indicati nel preventivo del 10.7.2015 e nel relativo computo metrico; che i lavori relativi all'immobile di ### soltanto iniziati dalla ### sono stati eseguiti in massima parte dalla ### che ha dovuto, altresì, demolire le opere non richieste realizzate da controparte.
Quanto all'appartamento di ### concesso in comodato a #### precisa che le parti si erano accordate verbalmente per il complessivo “importo a corpo” di € 10.000,00 escluso pitturazione, nonché fornitura e posa in opera di parquet e battiscopa; che la ### ha sospeso i lavori verso la fine di luglio 2015, sostenendo di averli ultimati, ed ha abbandonato il cantiere senza completare la pavimentazione ed i rivestimenti, gli impianti elettrici ed idrici; che dopo l'estate 2015, ### ha saldato tutte le forniture di materiali “sanitari”, originariamente previste a carico della ### che anche in questo caso sono stati costretti ad incaricare altre ditte per la prosecuzione e l'ultimazione delle opere; che, considerando l'abbandono del cantiere, il mancato completamento dei lavori ed i conseguenti danni arrecati, nulla è dovuto alla ### per l'inizio dei lavori di frazionamento del bagno nell'appartamento di ### che, peraltro, nelle more del giudizio (luglio del 2017) si sono verificate perdite di acqua dal bagno, causate dalla cattiva esecuzione dei lavori, che hanno procurato danni nel sottostante immobile di proprietà dei sigg.ri Iannucelli e ### e per i quali ### è stata costretta a corrispondere a questi ultimi la somma di € 600,00 per la ritinteggiatura dei soffitti ammalorati. 
Aggiunge l'appellato che questa ricostruzione dei fatti è stata confermata dalle dichiarazioni dei testi ##### e ### che i testi indicati da controparti (#### e ### si sono limitati, invece, a riferire genericamente della esecuzione da parte della ### di opere mai richieste o autorizzate, oppure demolite dalla ### oppure già pagate; che nelle note autorizzate del 30.4.2017 è stato affermato soltanto che l'importo originariamente pattuito per il lavoro di ### era di € 10.000,00 ma non è mai stato riconosciuto che tale somma sia dovuta alla ### per opere eseguite in minima parte; che le infiltrazioni nell'appartamento sottostante e il pagamento della somma di € 600,00 sono provati mediante la produzione dei rilievi fotografici confermati dalla escussione testimoniale ed è stata prodotta la quietanza sottoscritta dalla sig.ra ### in data ###.  ### costituitasi separatamente, svolge in maniera sintetica le medesime difese.  RAGIONI DELLA DECISIONE La sentenza di primo grado rigetta la domanda di pagamento del saldo del corrispettivo di due contratti di appalto, introdotta con ricorso monitorio esclusivamente nei confronti di ### in base ad una valutazione di insufficienza delle prove (“la parte convenuta opposta, a tanto onerata, non ha fornito prova sufficiente in ordine alla effettiva debenza, da parte del committente, delle somme richieste con il monitorio, quale asserito residuo del corrispettivo del prezzo dell'appalto”) che non offre alcuna esposizione del processo valutativo dei documenti e delle testimonianze. In tal senso non può che essere condivisa la prima doglianza della società appellante che denuncia l'apparenza di motivazione e, perciò, nel terzo motivo sottopone al giudice d'appello l'esame delle prove omesso dal primo giudice. 
È opportuno precisare, preliminarmente, al fine di delimitare la materia devoluta in appello, che non sono in discussione le parti della sentenza non impugnate, sia quelle implicite (la qualità di committente di ### convenuto in senso sostanziale in primo grado), sia quelle esplicite (la cessazione dell'appalto relativo all'immobile di ### per recesso unilaterale del committente). Non si discute neppure di vizi o inadempienze dell'appalto relativo all'immobile di ### non sottoposti al riesame in appello mediante la proposizione di un appello incidentale (per l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale risarcitoria) o mediante la riproposizione ex art. 346 c.p.c. di un'eccezione di inadempimento. Pertanto, la questione controversa in appello, relativamente alla domanda della società appaltatrice, consiste esclusivamente nell'accertamento della sussistenza del diritto dell'appaltatore, riconosciuto dall'art. 1671 c.c. in caso di cessazione del contratto prima dell'ultimazione dell'opera appaltata per volontà unilaterale del committente, al residuo indennizzo per i lavori eseguiti. Poiché il committente ha contestato l'esecuzione di lavori non appaltati, non autorizzati e non necessari (definiti “addirittura inutili”), la questione si risolve nello stabilire, in base alle prove acquisite, se la società appaltatrice ha eseguito ulteriori lavori, oltre quelli già compensati, se tali lavori siano conformi a quelli appaltati e nel liquidare il saldo dovuto per tali lavori. 
Relativamente all'appalto dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in ### il quantum della domanda di pagamento della fattura n. 19/2015 (di € 26.371,77) proposta nel ricorso monitorio risulta dalla differenza tra il computo metrico redatto dal direttore dei lavori del 6.7.2015 (di € 25.539,96), integrato dal computo metrico del 14.7.2015 contenente il riconoscimento di riserve dell'appaltatrice (€ 6.194,34 per un totale di € 31.734,30), detratto l'importo già corrisposto di € 22.000,00 (per un residuo di € 9.734,30) sommato al computo metrico delle ulteriori lavorazioni del direttore dei lavori del 4.8.2015 allegato al “verbale di sospensione e consistenza lavori a tutto il ###” sottoscritto dal direttore dei lavori, dal suo collaboratore, dal legale rapp.te e dal tecnico della società appaltatrice, con il quale il primo ha accertato “la regolare esecuzione dei lavori come alla computazione del 06/07/2015 e quella allegata”. Quest'ultimo documento (verbale e computo metrico allegato) contiene, però, solo la descrizione e misurazione dei lavori ulteriormente svolti, senza indicazione degli importi. Non è stata disposta in primo grado, né richiesta, una consulenza tecnica d'ufficio che calcoli il corrispettivo degli ulteriori lavori descritti nel computo metrico del 4.8.2015 secondo il prezzario delle ### della #### ha, invece, prodotto una “relazione di stima delle lavori rilevati durante il sopralluogo sul cantiere effettuato in data ###”, firmata solo dal direttore dei lavori, senza contraddittorio con l'impresa esecutrice, che evidenzia l'esecuzione in esso di opere non autorizzate (es. realizzazione di tramezzi). 
Da quanto precede si ricava che la prova che la società ### s.r.l. ha eseguito ulteriori lavori, oltre quello già corrisposti, è data dai computi metrici redatti dal direttore dei lavori nominato dallo stesso committente e dalla sua attestazione di regolare esecuzione delle opere. Trattandosi della contabilizzazione dei lavori eseguita, in contraddittorio con l'appaltatore, dal direttore dei lavori nominato dal committente, deve ritenersi che i computi metrici siano stati approvati mediatamente dal committente e, perciò, per giurisprudenza della Suprema Corte possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta (v. Cass., 4.1.2011, 106). Di tale principio deve farsi applicazione, dal momento che il direttore dei lavori ha verificato, nell'interesse del committente, tutti i lavori a misura effettivamente eseguiti e, ad eccezione delle ulteriori lavorazioni descritte nel computo metrico del 4.8.2015, li ha contabilizzati. I computi metrici non sono stati specificamente contestati da ### relativamente alla quantità di lavori eseguiti e/o ai prezzi applicati e, pertanto, forniscono la prova dell'ulteriore credito della società appaltatrice. Questo, però, non può essere liquidato, in mancanza di una verifica contabile delle ulteriori lavorazioni del computo metrico del 4.8.2015, oltre quanto risulta dai documenti precedenti, ossia nella misura di € 9.734,30 (quale differenza tra l'importo dei lavori contabilizzati al 14.7.2015 di € 31.734,30 e l'importo già corrisposto di € 22.000,00). Credito venuto ad esistenza, ai fini della decorrenza degli interessi moratori, al momento della consegna dei lavori dopo il recesso del committente, eseguita con il verbale del 4.8.2015. 
Relativamente ai lavori nell'immobile in ### (divisione del bagno in due servizi igienici), in primo grado ### ha indicato il corrispettivo pattuito verbalmente (€ 10.000,00) ma ha contestato l'esecuzione dei lavori, sostenendo che l'impresa ha abbondonato il cantiere verso la fine di luglio 2015 senza completare la pavimentazione, i rivestimenti e gli impianti elettrici ed idrici e senza saldare le forniture di materiali sanitari previste a suo carico, per cui l'opera è stata proseguita e ultimata da altra impresa. A tal fine, ha prodotto una perizia di parte. ### s.r.l. ha contestato specificamente gli addebiti, sostenendo di aver eseguito l'opera appaltata, e ha indicato la pattuizione di un corrispettivo di € 11.000,00 iva esclusa oltre l'importo di € 1.588,00 per spese sostenute di alloggio degli operai a ### che il committente si era impegnato a rimborsare. 
È pacifico che non vi sia stata alcuna verifica e accettazione, espressa o implicita, dell'opera da parte del committente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  1665 c.c. Non è neppure disponibile un documento di verifica e contabilità delle lavorazioni effettivamente eseguite e non completate proveniente dal committente o dal suo direttore dei lavori (non nominato). Ne consegue che la contestazione dei lavori eseguiti da parte del committente, che non ha formato o accettato un documento contabile di tali lavori, pone a carico della società appaltatrice l'onere di provare di averli eseguiti.  ### documenti tecnico di verifica delle lavorazioni eseguite è la perizia di parte opposta dell'ing. ### la quale ha evidenziato la mancata ultimazione delle lavorazioni commissionate, risultanti dall'offerta della ### s.r.l. In particolare, mancano le finiture e le tinteggiature, la messa in opera dei box doccia; l'impianto elettrico, non completato, è privo dei frutti, placchette e corpi illuminanti e della certificazione di conformità; manca la certificazione degli gli impianti idrici, la posa in opera della rubinetteria degli igienici e degli agganci degli accessori “risente di numerose approssimazioni”; risultano danneggiati parquet e battiscopa; le due porte di accesso ai bagni sono di colore diverso. 
Conclude il perito di parte che “per tali inadempienze dell'impresa appaltatrice, l'avv. ### dovrà per forza di cose servirsi di altra impresa di costruzioni che dovrà completare i lavori, dovrà eventualmente operare le dovute correzioni alle lavorazioni eseguite e dovrà rilasciare le dovute certificazioni impiantistiche di legge”. Non risulta però, alcun documento contrattuale o contabile di lavori di completamento e correzione eseguiti da altra impresa. 
La perizia di parte conferma, in sostanza, che l'opera appaltata (la divisione del bagno in due servizi igienici) è stata eseguita, salvo le finiture, la pitturazione, la messa in opera dei box doccia, le certificazioni degli impianti e alcuni vizi. Il costo occorrente per il completamento dei lavori e l'eliminazione dei vizi riscontrati, che va detratto dal corrispettivo pattuito, non è stato calcolato dal perito di parte e non può ritenersi verosimilmente eccedente la misura del 25% del prezzo dell'appalto. 
Pertanto, il corrispettivo dovuto deve essere equitativamente liquidato nella misura di € 7.500,00 (pari al 75% del corrispettivo di € 10.000,00 indicato dal committente), oltre iva. Anche in questo caso gli interessi moratori decorrono dal 4.8.2015, considerato che, secondo il committente, l'impresa ha abbandonato il cantiere a fine luglio 2015. 
Sono, perciò, parzialmente fondati il primo e il terzo motivo di impugnazione, dovendosi riconoscere un credito residuo della ### s.r.l. per i due appalti di complessivi € 17.234,30 (€ 9.734,30 + € 7.500,00) oltre iva. Su tali importi decorrono gli intessi moratori ex art. 1224, comma 1, c.c. nella misura del tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. con rimando a quello previsto dal D.L.vo n. 231/2002. E infatti, il quarto comma dell'art. 1284, introdotto dall'art. 17 del decreto-legge n. 132 del 214, convertito con mod. dalla legge n. 162 del 2014, si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione (dal 11.12.2014), come nel caso di specie, dato che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata notificata a maggio del 2016. Di qui l'irrilevanza della contestazione del committente in ordine all'inapplicabilità diretta del tasso di interesse previsto dal D.L.vo n. 132/02 per le transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni, non comprensivo dell'appalto con un committente privato. 
Con il secondo e il quarto motivo si impugna la condanna di ### s.r.l. al pagamento della somma di € 600,00 in favore di ### per vizio di extrapetizione e, nel merito, per insussistenza di prova degli elementi costitutivi della responsabilità contrattuale.  ### è stata chiamata in causa da ### perché comproprietaria dell'immobile in ### e comodataria di quello in ### “quantomeno per una ipotetica "rivalsa" parziale, collegata alla comproprietà dell'immobile di via ### n.75, in Salerno”. ### costituitasi in giudizio, ha rappresentato che nel luglio del 2017 si erano verificate perdite di acqua dal bagno dell'appartamento di ### ristrutturato dalla ### a causa della mancata sigillatura della doccia; che l'umidità si era riversata nel sottostante immobile di proprietà dei sigg.ri Iannucelli e ### che era stata costretta a corrispondere a questi ultimi la somma di € 600,00 per la ritinteggiatura dei soffitti ammalorati. Ha, poi, dedotto che “tale voce di danno va riconosciuta alla comparente (in solido con l'avv. ### unitamente al ristoro di tutti gli ulteriori danni subiti …..” e ha concluso aderendo alle conclusioni di ### “con ogni relativa conseguenza favorevole diretta o indiretta in capo all'avv. ### …”. 
Pur ritenendo che la chiamata in causa abbia introdotto una propria domanda risarcitoria per la spesa personalmente sostenuta (fondata su una responsabilità contrattuale dell'appaltatrice nei suoi confronti, in quanto parte del contratto di appalto insieme al proprietario, benché solo comodataria dell'immobile), tuttavia la prova fornita consiste solo in una dichiarazione unilaterale, sottoscritta da ### e recante la data del 20.7.2017, di aver ricevuto da ### la somma di € 600,00 per la tinteggiatura dei soffitti in zona bagno e corridoio, danneggiati dalle “gravi infiltrazioni di acqua, provenienti - come verificati in contraddittorio - dalla mancata sigillatura della doccia del locale bagno del Vs sovrastante appartamento, ristrutturato nell'agosto del 2015”. Non è stata raccolta, però, alcuna testimonianza in giudizio della dichiarante, né le circostanze relative all'infiltrazione d'acqua e al pagamento della somma sono state inserite nei capitoli di prova per testi ammessi con l'ordinanza del 14.1.2020. Pertanto, la dichiarazione scritta del terzo non è prova dell'effettiva infiltrazione di acqua, né della sua riconducibilità alla ### s.r.l. (mancata sigillatura della doccia). Di qui l'accoglimento del quarto motivo di impugnazione ed il rigetto della domanda risarcitoria proposta da ### In definitiva, l'appello deve essere parzialmente accolto nei confronti di ### e interamente accolto nei confronti di ### con la condanna del primo al pagamento del saldo degli appalti, come sopra liquidato, ed il rigetto della domanda della seconda. 
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di entrambi gli appellati, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Dal momento che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., neppure la soccombenza reciproca, poiché la domanda della ### s.r.l. è accolta, sia pure per un importo inferiore a quello richiesto (Cass., Sez. Unite 31.10.2022, n. ###), il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c.  (### è soccombente rispetto alla domanda della ### s.r.l., anche se per una somma inferiore; ### è soccombente rispetto alla sua domanda risarcitoria). Gli onorari di difesa in favore di parte appellante si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del ### della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore di € 17.234,30 con riguardo a ### valore di € 600,00 con riguardo a ###. Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore.  PQM La Corte di Appello di ### prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1350/2024, così provvede: 1. accoglie parzialmente l'appello proposto nei confronti di ### e, in riforma della sentenza di primo grado e in parziale accoglimento della domanda proposta con il ricorso monitorio, condanna ### al pagamento della somma di € 17.234,30 in favore di ### s.r.l., oltre iva e interessi moratori nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dal 4.8.2015 fino al soddisfo; 2. accoglie l'appello proposto nei confronti di ### e, per l'effetto, rigetta la sua domanda di ristoro della somma di € 600,00; 3. condanna ### al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore di ### s.r.l., che liquida in € 804,00 per spese vive di secondo grado ed € 10.000,00 per onorari di difesa (€ 5.000,00 per il primo grado ed € 5.000,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, ### ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. ### per dichiarato anticipo; 4. condanna ### al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore di ### s.r.l., che liquida in € 804,00 per spese vive di secondo grado (in solido con ### ed € 1.000,00 per onorari di difesa (€ 500,00 per il primo grado ed € 500,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, ### ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. ### per dichiarato anticipo.  ### lì 17/10/2025 ### estensore ### (dott. ### (dott.ssa ###

causa n. 1350/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Iannicelli Guerino, Balletti Maria

M

Corte di Cassazione, Ordinanza del 05-02-2021

... lavorativa specifica, la perdita della capacità lavorativa generica in conseguenza di lesione macropermanente, quanto al lucro cessante: v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211 ], i quali normalmente non ricorrono tutti sempre e comunque in ogni ipotesi di illecito o di inadempimento sicché il relativo ristoro dipende dalla verifica della relativa sussistenza nello specifico caso concreto, spettando allora al giudice del merito accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative si siano verificate a carico del creditore/danneggiato e provvedere al relativo integrale ristoro ( v. v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972 ), con conseguente differente entità del quantum da liquidarsi al danneggiato/creditore nel singolo caso concreto. E' infatti necessario che in quanto sussistenti e provati tali voci o aspetti o sintagmi di cui la categoria generale del danno patrimoniale come detto si compendia vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro, nel liquidare l'ammontare dovuto a titolo di danno patrimoniale il giudice (leggi tutto)...

testo integrale

###. 15/09/2020 sul ricorso ###-2018 proposto da: CC #### elettivamente domiciliato in ### VIA ### 62, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - 2020 contro 1352 ### elettivamente domiciliato in ### VIA ### 62, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende; - controricorrenti - nonché contro 1 ###### - intimati - Nonché da: ### elettivamente domiciliato in ### VIA ### 424, presso lo studio dell'avvocato ### MANGIONE, che lo rappresenta e difende; - ricorrenti incidentali - nonché contro ###### - intimati - avverso la sentenza n. 2779/2018 della CORTE ### di ### depositata il ###: udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2020 dal ###. ### SCARANO; 2 ### sentenza del 2/5/2018 la Corte d'Appello di ### in parziale accoglimento dei gravami interposti dal sig. ### -in via principalee dal sig. ### -in via incidentalee in conseguente parziale riforma della pronunzia #### n. 23573 del 2011: a) ha ritenuto il ### responsabile del mancato pagamento da parte della società ### s.p.a. dell'indennizzo assicurativo in favore del ### all'esito dell'incendio verificatosi il ### nell'appartamento di sua proprietà per mancato tempestivo pagamento del premio relativo al contratto di assicurazione stipulato dal ### b) ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dal ### nei confronti del ### per mancanza di prova certa in ordine all'ammontare del danno. 
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il ### propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi. 
Resistono con separati controricorsi la società ### s.p.a. e il ### il quale ultimo spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 13 motivi.  ### intimata non ha svolto attività difensiva.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 10 e il 4° motivo il ricorrente in via principale denunzia violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. 
Con il 50 motivo denunzia violazione degli artt. 99, 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. 
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente individuato il petitum oggetto del giudizio, avendo espressamente domandato la condanna del ### al risarcimento dei danni subiti per la «perdita del diritto di richiedere ed ottenere da ### s.p.a. il risarcimento dei danni come previsto dalla ### di ###>, come «quantificati dal perito ### ... incaricato dalla ###ni o, in subordine, come concordati tra il danneggiato e il perito della ### oltre ovviamente al danno da mancato godimento dell'immobile come previsto all'art. 12, punto M delle ### generali di ### quantificato in euro 10.000,00 ed agli ulteriori danni morali e biologici e patrimoniali derivanti dal 3 negligente comportamento del convenuto, non solo le somme che la ### gli avrebbe pagato ove la polizza fosse stata operativa». 
Lamenta che la corte di merito abbia ritenuto la mancanza di prova del quantum con motivazione meramente apparente, omettendo in particolare la valutazione e la quantificazione delle dedotte voci di danno, quali; «-mancato godimento dell'immobile; -morale e biologico, -le conseguenze patrimoniali connesse al mancato pagamento della polizza; -le ulteriori spese che si renderanno necessarie per il ripristino dell'immobile». 
Con il 2° motivo denunzia violazione dell'art. 1372 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c. 
Si duole che, con motivazione apparente, la corte di merito abbia negato valore all'accertamento conservativo stipulato dal fiduciario dell'Axa in ordine al quantum risarcitorio spettanteglì. 
Con il 3° motivo denunzia «omesso esame» di fatto decisivo per la decisione, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. 
Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che la società ### s.p.a. aveva dedotto esclusivamente l'inoperatività della ### per mancato tempestivo pagamento del premio, senza nulla contestare in ordine al quantum dell'accertamento del danno. 
Lamenta che la corte di merito ha «omesso di valutare il fato storico secondo cui la riserva apposta all'accertamento conservativo ha un solo ed univoco presupposto e fondamento: la verifica del mancato versamento del premio di polizza, al momento del verificarsi del sinistro». 
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. 
E' rimasto in sede di merito accertato che all'esito di incendio sviluppatosi il ### nello stabile condominiale sito in ### via ### n. 67, è rimasto in particolare danneggiato l'appartamento di proprietà del condomino ### il quale ha «chiesto alla ### s.p.a., con la quale il ### aveva in essere una ### il pagamento dell'indennizzo per i danni subiti»; che «il perito dell'assicurazione, geom.  ### aveva stimato i danni al fabbricato nell'importo complessivo 4 di euro 74.500,00 e concordato con esso danneggiato, con l'atto di accertamento conservativo del 2.8.2007, il pagamento di un indennizzo per complessivi euro 65.000,00», che «l'### successivamente, avendo rilevato che il premio assicurativo, scaduto il ###, era stato corrisposto solo in data ###, aveva rifiutato il pagamento per mancata copertura assicurativa»; che l'odierno ricorrente ha pertanto proposto domanda nei confronti del ### chiedendo accertarsi la sua responsabilità ex art. 2043 c.c. «per non aver provveduto al tempestivo pagamento del premio assicurativo» e la conseguente condanna al risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del «suo comportamento omissivo», e in particolare dei «danni subiti dall'appartamento» e «per il mancato godimento dello stesso», oltre al «risarcimento del danno morale e biologico». 
La domanda è stata rigettata dal giudice di prime cure, argomentando dal rilievo che «il ### quale amministratore e, quindi, mandatario, non poteva ritenersi responsabile del mancato pagamento del premio assicurativo, in quanto i condomini mandatari non gli avevano fornito le risorse necessarie per poter provvedere al pagamento -non essendovi in cassa fondi sufficientie i Y-1 considerata la stretta contiguità temporale fra la materiale presa in consegna ' della gestione condominiale e la data di scadenza del rateo». 
Successivamente, il giudice dell'appello ha riformato la sentenza di primo grado sul punto. 
Dopo aver dato atto che «pur essendo vero ... che il ### ha assunto l'incarico di amministratore del ### in data ###; che solo in data ### ha ricevuto in consegna dall'amministratore uscente la documentazione e la giacenza di cassa ( a mezzo assegno ); che in cassa non vi era il denaro sufficiente ad effettuare il pagamento del premio assicurativo; che non vi era il denaro sufficiente ad effettuare il pagamento del premio assicurativo; che non vi era il tempo necessario per procurarsi il denaro entro la data di scadenza del 14.3.2007», diversamente dal giudice di prime cure ha del tutto correttamente affermato non essere peraltro revocabile «in dubbio che fosse compito del ### al fine di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, di adoperarsi presso i condomini per 5 ottenere, nel più presso i condomini per ottenere, nel più breve tempo possibile -anche eventualmente a rata già scadutail denaro necessario per il pagamento, al fine di rendere il periodo di inoperatività della polizza il più breve possibile essendo notorio che la polizza assicurativa si riattiva al momento del pagamento del premio, anche se effettuato in ritardo, fino alla scadenza successiva. Del resto, per consolidata giurisprudenza "l'adempimento del mandato esige e ricomprende non solo il diligente compimento, da parte del mandatario, degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario completamento, e comporta, altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti concorrenti all'esatto espletamento dell'incarico». 
Ribadito che era a tale stregua «onere del ### ai sensi dell'art.  1708 c.c., informare tempestivamente i condomini della situazione determinatasi e richiedere ai medesimi di effettuare, nel più breve tempo possibile, un'integrazione dei pagamenti per poter far fronte alle spese di ordinaria»; nonché dimostrare, «per andare esente da responsabilità», di «aver fatto tutto il possibile ( informazione condomini, fissazione assemblea condominiale, recupero somme presso i morosi ) per procurarsi il denaro sufficiente e di aver eseguito il pagamento non appena messo in condizione, dalla compagine condominiale, di poterlo fare», del tutto logicamente e coerentemente la corte di merito è quindi pervenuta ad affermare essere nella specie «ravvisabile un comportamento negligente imputabile all'amministratore, e, quindi, una sua responsabilità per le conseguenze patrimoniali derivate al ### dall'omesso pagamento del premio in scadenza, sul presupposto che essendo pacifico che il rapporto che si instaura fra l'amministratore e il condominio costituisce un contratto di mandato, fosse onere della compagine condominiale, ai sensi dell'art. 1719 c.c., rendere disponibili al mandatario le risorse necessarie per l'esecuzione dell'incarico ricevuto». 
Ha quindi concluso che rientra «sicuramente fra i compiti dell'amministratore del condominio quello di provvedere all'ordinaria gestione e 6 pertanto di curare il pagamento delle utenze e delle rate delle polizze assicurative in corso». E, in «riforma della sentenza impugnata», ha ritenuto il ### «responsabile del danno subito dal ### per il mancato introitamento dell'indennizzo assicurativo determinato dalla inoperatività della garanzia assicurativa». 
Peraltro, la corte di merito è poi pervenuta ad escludere che «a tale declaratoria» possa «seguire la condanna del ### al risarcimento del danno», in mancanza di «prova» da parte del medesimo «dell'ammontare dello stesso». 
Posto in rilievo che nella specie «il danno risarcibile, in quanto direttamente conseguenza della condotta colposa del ### è pari all'importo che sarebbe stato corrisposto dalla compagnia assicuratrice ove la polizza stipulata dal condominio fosse stata operativa», la corte di merito ha al riguardo sottolineato non essere stata «acquisita in atti prova certa dell'ammontare del danno non essendo stato dimostrato con la necessaria certezza l'ammontare dell'importo che sarebbe stato corrisposto al ### dalla società assicuratrice a titolo di indennizzo», in quanto l'<<accertamento conservativo depositato in atti non può costituire prova certa dell'importo che sarebbe stato corrisposto dall'Axa nel caso in cui la polizza fosse stata operativa», non essendo stato «dimostrato che il danno cagionato al ### dall'illecito comportamento dell'amministratore ( mancato pagamento del premio ) sia pari all'importo di euro 65.000,00 concordato con il perito assicurativo nell'atto di accertamento conservativo e mai ratificato dall'### né avendo d'altro canto i «testi escussi ... affermato che la stima dei danni, effettuata in sede di accordo conservativo, sarebbe stata corrisposta per intero dall'assicurazione». 
Orbene, siffatta conclusione è erronea. 
Emerge evidente, alla stregua di quanto sopra riportato, che pur avendo ritenuto sussistente l'an del danno ### in ragione del «mancato introitamento» da parte dell'originario attore ed odierno ricorrente in via principale ### «dell'indennizzo assicurativo determinato dalla inoperatività della garanzia assicurativa», cagionato dalla condotta colposa dell'originario 7 convenuto ed odierno ricorrente in via incidentale ### [ il quale, da un canto, non ha dimostrato di «aver fatto tutto il possibile ( informazione condomini, fissazione assemblea condominiale, recupero somme presso i morosi ) per procurarsi il denaro sufficiente e di aver eseguito il pagamento non appena messo in condizione, dalla compagine condominiale, di poterlo fare», e, per altro verso, «senza alcuna plausibile spiegazione ha atteso fino al 16.2.2007 ( due giorni dopo il verificarsi dell'incendio ) per effettuare il versamento, dimostrando in tal modo di avere, comunque, in cassa la copertura patrimoniale sufficiente» ], la corte di merito ha negato il risarcimento del danno -patrimoniale e non patrimonialein favore del ### per non essere stata da quest'ultimo «fornita la prova dell'ammontare dello stesso». 
La corte di merito ha in particolare negato potersi al riguardo attribuire «alcuna rilevanza probatoria in ordine al quantum» del danno all'«accertamento conservativo del danno sottoscritto in data ### dal ### unitamente al geom. ### quale perito dell'assicurazione», non integrando esso «alcun riconoscimento di debito» da parte dell'assicurazione. 
A parte il rilievo che la determinazione del quantum di risarcimento dovuto invero certamente non dipende in alcun modo dal «riconoscimento di debito» da parte del debitore/danneggiato, a tale stregua violato la corte di merito ha il principio della valutazione equitativa del danno -patrimoniale e non patrimonialeex art. 1226 Risponde a principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso ( v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352 ). 
Esso deve essere pertanto determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto 8 l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro ( v. Cass., 8/2/2012, 1781 ), sicché ciò che viene in rilievo è il danno effettivo ( cfr. Cass. Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814 ). 
Atteso che il danno patrimoniale ( cfr. Cass., 5/7/2002, n. 9740 ) si scandisce in danno emergente e lucro cessante, e ciascuna di queste "categorie" o "sottocategorie" è a sua volta compendiata da una pluralità di voci o aspetti o sintagmi [ quali ad esempio, avuto riguardo al danno emergente, il mancato conseguimento del bene dovuto o la perdita di beni integranti il proprio patrimonio, il c.d. fermo tecnico, le spese ( di querela per l'avvocato difensore, per il C.T., funerarie, ecc. ); la perdita della clientela, la irrealizzazione di rapporti contrattuali con terzi, il discredito professionale, la perdita di prestazioni alimentari o lavorative, la perdita della capacità lavorativa specifica, la perdita della capacità lavorativa generica in conseguenza di lesione macropermanente, quanto al lucro cessante: v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211 ], i quali normalmente non ricorrono tutti sempre e comunque in ogni ipotesi di illecito o di inadempimento sicché il relativo ristoro dipende dalla verifica della relativa sussistenza nello specifico caso concreto, spettando allora al giudice del merito accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative si siano verificate a carico del creditore/danneggiato e provvedere al relativo integrale ristoro ( v.  v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972 ), con conseguente differente entità del quantum da liquidarsi al danneggiato/creditore nel singolo caso concreto. 
E' infatti necessario che in quanto sussistenti e provati tali voci o aspetti o sintagmi di cui la categoria generale del danno patrimoniale come detto si compendia vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro, nel liquidare l'ammontare dovuto a titolo di danno patrimoniale il giudice dovendo pertanto garantire che risulti sostanzialmente osservato il principio dell'integralità del ristoro nei suesposti termini.  9 ### della prova ( anche ) dell'ammontare del danno incombe al creditore/danneggiato ( art. 2697 c.c. ). 
Peraltro, allorquando risulti dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) ( cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478. E già Cass., 19/6/1962, n. 1536 ) e vi sia impossibilità o estrema difficoltà ( v. Cass., 24/5/2010, n. 12613. E già Cass., 6/10/1972, 2904 ) di prova nel relativo preciso ammontare, la determinazione dell'ammontare del danno patrimoniale risarcibile è peraltro in alcuni caso possibile anche mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. ( v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211 ). 
Risponde a principio consolidato che la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa ( v. Cass., 4/4/2019, n. 9339; Cass., 9/5/2003, n. 7073; Cass., 17/5/2000, n. 6414. E già Cass., 4/7/1968, n. 2247 ), essendosi al riguardo da questa Corte precisato che il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento, e tale facoltà può essere esercitata d'ufficio pure dal giudice di appello ( v. Cass., 24/1/2020, n. 1636. E già Cass., 17/11/1961, n. 2655 ). 
Atteso che anche di alcuni aspetti o voci del danno patrimoniale la valutazione in realtà non può essere che equitativa ( es., del danno patrimoniale futuro: v. Cass., 12/6/2015, n. 12211 ), il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può viceversa mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa ( v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1° /4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106 ). 
Attenendo alla qualificazione e non già all'individuazione del danno ( non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio Io imposto all'art. 2697 c.c.: v Cass., 11/5/2010, n. 11368; Cass., 6/5/2010, 10957; Cass., 10/12/2009, n. 25820; e, da ultimo, Cass., 4/11/2014, r. 23425 ), la valutazione equitativa è volta a determinare «la compensazione economica socialmente adeguata» del pregiudizio, quella che «l'ambiente sociale accetta come compensazione equa» ( in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., 7/6/2011, n. 12408) e deve essere dal giudice condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione ( v. Cass., 14/7/2015, n. 14645). 
Al riguardo, si è da questa Corte posto in rilievo che, come avvertito anche in dottrina, l'esigenza di una tendenziale uniformità della valutazione di base della lesione non può d'altro canto tradursi in una preventiva tariffazione della persona, rilevando aspetti personalistici che rendono necessariamente individuate e specifica la relativa quantificazione nel singolo caso concreto ( Cass., 31/5/2003, n. 8828). 
Il danno non patrimoniale non può essere in ogni caso liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all'effettiva natura o entità del danno (v. Cass., 12/5/2006, n. 11039; Cass., 11/1/2007, n. 392; Cass., 11/1/2007, n. 394), ma deve essere congruo. 
E invero compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul patrimonio e sul valore persona si siano verificate, e provvedendo al relativo integrale ristoro ( v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972 ). 
Ai fini della valutazione equitativa del danno sia patrimoniale che non patrimoniale si è a tale stregua esclusa pertanto la possibilità di applicarsi in modo "puro" parametri rigidamente fissati in astratto giacché, non essendo in tal caso consentito discostarsene, risulta garantita la prevedibilità delle decisioni ma assicurata una uguaglianza in realtà meramente formale, non anche sostanziale ( cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361 ).  11 Del pari inidonea si è ravvisata una valutazione rimessa alla mera intuizione soggettiva del giudice, in assenza cioè di qualsivoglia criterio generale valido per tutti i danneggiali a parità di lesioni e pertanto in effetti rimessa al suo mero arbitrio (cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361). 
Se una siffatta valutazione vale a teoricamente assicurare un'adeguata personalizzazione del risarcimento, non altrettanto può infatti dirsi circa la parità di trattamento e la prevedibilità della decisione ( v. Cass., 7/6/2011, 12408). 
Fondamentale è che, si è da questa Corte sottolineato, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, si tratti di criterio idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità, e che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione del processo logico al riguardo seguito, indicando quanto assunto a base del procedimento valutativo adottato (v., da ultimo, Cass.,30/5/2014, n. 12265; Cass., 19/2/2013, n. 4047; Cass., 6/5/2009, n. 10401), al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità. 
Atteso che con particolare riferimento alla liquidazione equitativa (financo nella sua forma c.d. "pura"), deve tenersi in considerazione che - come dettoessa consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, si è da questa Corte posto in rilievo come il giudice, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, sia chiamato a dare in motivazione conto della operata valutazione di ciascuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento, sicché ove non risultino indicate le ragioni dell'operato apprezzamento né richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre nel vizio di nullità per difetto di motivazione ( v. Cass., 13/9/2018, n. 22272 ). 
Com'è noto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale idonea soluzione si è ravvisata essere invero quella costituita dal sistema delle tabelle ( v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972. V. altresì Cass., 13/5/2011, n. 10527 ).  12 Lo stesso legislatore, oltre alla giurisprudenza, ha fatto ad esse espressamente riferimento. 
In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, il d.lgs. n. 209 del 2005 ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti. 
In assenza di tabelle normativamente determinate, ad esempio per le c.d. macropermanenti e per le ipotesi come nella specie diverse da quelle oggetto del suindicato decreto legislativo, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali ( per l'affermazione che tali tabelle costituiscono il c.d. "notorio locale" v. in particolare Cass., 1°/6/2010, n. 13431 ), la cui utilizzazione è stata dalle ### avallata nei limiti in cui, nell'avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine «di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza» ( v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972 ). 
Preso atto che le ### di ### sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare ( o quantomeno ridurre ) -al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territorialiingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3, 2° co., Cost., questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione ( v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402). 
Le tabelle, siano esse giudiziali o normative, costituiscono dunque strumento senz'altro idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. ( v. Cass., 19/5/1999, n. 4852 ). 
Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, si è al riguardo per lungo tempo esclusa la necessità per il giudice di motivare in ordine all'applicazione delle tabelle in uso presso il proprio ufficio giudiziario, essendo 13 esse fondate sulla media dei precedenti del medesimo, e avendo la relativa adozione la finalità di uniformare, quantomeno nell'ambito territoriale, i criteri di liquidazione del danno (v. Cass., 2/3/2004, n. 418), dovendo per converso adeguatamente motivarsi la scelta di avvalersi di tabelle in uso presso altri uffici ( v. Cass., 21/10/2009, n. 22287; Cass., 1°/6/2006, n. 13130; Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 3/8/2005, n. 16237 ). 
Essendo la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si escludeva altresì che l'attività di quantificazione del danno fosse di per sé soggetta a controllo in sede ###sotto l'esclusivo profilo del vizio di motivazione, in presenza di totale mancanza di giustificazione sorreggente la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni (cfr. Cass., 19/5/2010, n. 12918; Cass., 26/1/2010, n. 1529). 
In particolare laddove la liquidazione del danno si palesasse manifestamente fittizia o irrisoria o simbolica o per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura e all'entità del danno dal medesimo giudice accertate ( v. Cass., 16/9/2008, n. 23725; Cass., 2/3/2004, n. 4186; Cass., 2/3/1998, n. 2272; Cass., 21/5/1996, n. 4671 ). 
La Corte Suprema di Cassazione è peraltro successivamente pervenuta a radicalmente mutare tale orientamento. 
La mancata adozione da parte del giudice di merito delle ### di ### in favore di altre, ivi riconnprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, si è ravvisato integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, 1 °co. n. 3, c.p.c. ( v. Cass., 7/6/2011, n. 12408 ), peraltro precisandosi che i parametri delle ### di ### sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, essendo incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a 14 quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette ### di ### consente di pervenire ( v. Cass., 30/6/2011, n. 14402. E, conformemente, Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 19/10/2016, n. 21059 ). 
Avuto in particolare riferimento al sistema delle tabelle, si è da questa Corte ulteriormente precisato che, al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità, e di evitare che la valutazione risulti sostanzialmente arbitraria non potendo al riguardo invero valorizzarsi tutto generiche ed apodittiche indicazioni, il giudice di merito deve dare adeguatamente conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito per addivenire all'adottata liquidazione, indicando il parametro standard adottato; come sia stato esso individuato; quali siano i relativi criteri ispiratori e le modalità di calcolo; quale sia l'incidenza al riguardo assegnata ai parametri considerati; le ragioni della mancata considerazione di altri parametri, a fortiori in caso di discostamento in diminuzione dal dato esibito dalle ### di ### ( cfr. Cass., 4/2/2016, n. 2167 ). 
Orbene, pur avendo nell'impugnata sentenza dato atto della sussistenza di un «accertamento conservativo del danno sottoscritto in data ### dal ### unitamente al geom. ### quale perito dell'assicurazione», la corte di merito è -come dettopervenuta a negare il risarcimento del danno -patrimoniale e non patrimonialein favore del ### per non essere stata da quest'ultimo «fornita la prova dell'ammontare dello stesso», al riguardo argomentando dalla ravvisata impossibilità di attribuirsi «alcuna rilevanza probatoria in ordine al quantum» del danno, non integrando esso «alcun riconoscimento di debito» da parte dell'assicurazione e in quanto inidoneo a costituire «prova certa» dell'«ammontare del danno». 
Sulla base cioè di una motivazione intrinsecamente ed irredimibilmente illogica e giuridicamente erronea, come già più sopra posto in rilievo. 
Atteso che del danno non patrimoniale richiesto e del danno patrimoniale futuro come sopra esposto la determinazione non può che rispondere a una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., la ravvista mancanza di prova risulta invero del tutto immotivata e dalla corte di merito in termini assolutamente 15 apodittici affermata, senza invero spiegare perché non abbia dato ingresso alla valutazione equitativa del danno, oltre che per i tipi di danno per i quali essa è indefettibilmente necessaria, anche con riferimento al danno patrimoniale, e perché non si sia inteso a quest'ultimo riguardo ritenuto possibile prendere in considerazione il suindicato «accertamento conservativo del danno». 
Con il 10 motivo il ricorrente in via incidentale denunzia violazione dell'art. 1898 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché «omesso esame» di fatto decisivo per la decisione, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. 
Con il 2° denunzia violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. 
Con il 30 motivo denunzia violazione dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. 
Con il 4° motivo denunzia violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. 
Con il 5° denunzia violazione degli artt. 115, 345 c.p.c., 2043, 2697 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. 
Con il 6° motivo denunzia violazione dell'art. 1719 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. 
Con il 7° motivo denunzia violazione dell'art. 1719 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. 
Con 1'8°, il 10° e 1'11° motivo denunzia violazione dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. 
Con il 9° motivo denunzia violazione dell'art. 2055 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. 
Con il 12° motivo denunzia violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. 
Con il 13° motivo denunzia violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. 
Il ricorso è inammissibile. 
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., nel 16 caso non osservato laddove viene dal ricorrente operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, all'«atto notificato il ###», alla propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di 10 grado, alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di 1° grado della sig. ### alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di 1° grado della società ### s.p.a., alle «memorie 183 VI cpc», alla sentenza del giudice di prime cure, all'atto di gravame del ### alla propria comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di 2° grado, alla «denuncia dell'avv. ### per la falsa testimonianza del 24.2.10», al «documento già in atti -allegato al verbale di primo grado», al «documento, depositato in atti (nel fascicolo di primo grado, denominato "### della Repubblica di ### di sommarie informazioni di persona sottoposta alle indagini procedimento 21243/10, alla pg. 2 )», alla «confessione ( o, sconfessione ), effettuata dal ### innanzi all'### penale», all'«accertamento tecnico da lui operato», alle «condizioni di polizza>>alla «lettera del 5.9.2007», al «comportamento processuale della ### al «mandato ricevuto dal ### per l'amministrazione del condominio», alle dichiarazioni del «teste Cortellazzi», al «documento n. 7 della comparsa di risposta ( fascicolo primo grado )», al «contratto assicurativo», alla «richiesta di risarcimento ( doc. 11 fascicolo primo grado )», all'«incarico ad uno studio fiduciario esterno -lo studio ### ( doc. 12 fascicolo primo grado )», al «doc. 13 fascicolo primo grado», al «doc.  14 fascicolo primo grado» ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente ( per la parte strettamente d'interesse in questa sede ) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti ( v., in particolare, il «documento già in atti -allegato al verbale di primo grado», all'art. 27 delle «condizioni di polizza»; alle «memorie 183 VI n. 1», ), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ### dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di 17 parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. ###; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). 
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ). 
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).  ### in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono pertanto dall'odierno ricorrente non idoneamente censurati. 
I requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c.  vanno invero indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. 
Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ).  18 E' al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, anche in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte (quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata: cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, 1221), ovvero allorquando come nella specie la S.C. è ( anche ) "giudice del fatto", giacché come questa Corte ha già avuto più volte modo di precisare (v., con particolare riferimento all'ipotesi della revocazione ex art. 391 bis c.p.c., Cass., 28/7/2017, n. 1885; relativamente a quella dell'error in procedendo ex art. 112 c.p.c. cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, 978), in tali ipotesi la Corte di legittimità diviene giudice anche del fatto ###, con potere-dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero pur sempre l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando questa sia stata accertata diviene possibile esaminarne la fondatezza, sicché esclusivamente nell'ambito di tale valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonché, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 17/2/2017, n. 4288; Cass., 28/7/2017, 18855). 
Va per altro verso posto in rilievo come al di là della formale intestazione dei motivi la ricorrente deduca in realtà doglianze ( anche ) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto 19 decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).  ###à del ricorso preclude pertanto la relativa disamina nel merito ( come invero non si dubita in caso d'inammissibilità del ricorso per tardività, irrilevante essendo che lo stesso possa essere eventualmente fondato, tale non potendo in realtà esso propriamente mai dirsi, atteso che - come sopra espostoil relativo accertamento rimane in ogni caso in limine precluso ). 
Senza sottacersi, che a sostegno del 4°, del 9° e del 12° motivo non risultano invero sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell'art. 360, 1° co n. 3, c.p.c., e art. 366, 1° co. n. 4, c.p.c., essendosi il ricorrente limitato a muovere apodittiche doglianze prive di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, appalesandosi invero nulle per inidoneità al raggiungimento dello scopo, sicché quanto dedotto dal ricorrente si risolve in realtà nella proposizione di "non motivi" ( cfr. Cass., 8/1/2010, n. 120; Cass., 29/8/2019, n. 21793; Cass., 28/8/2018, n. 21246; Cass., 12/6/2018, 15190 ). 
Attesa la fondatezza del ricorso principale nei termini e limiti più sopra indicati dell'impugnata sentenza, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di ### che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. 
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.  P.Q.M.  La Corte accoglie p.q.r. il ricorso principale, dichiara inammissibile l'incidentale.  ### in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione.  20 ### 15/9/2020 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Scarano Luigi Alessandro

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Tribunale di Vasto, Sentenza n. 208/2025 del 27-11-2025

... alla dichiarazione di dissenso, che può anche essere generica, bensì al ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, nel senso che la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445-bis, comma 4, c.p.c., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., poiché, in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma, è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione (ex multis n. 1233272015). Cionondimeno, con particolare riferimento alla specificità dei motivi di contestazione da indicare in ricorso - requisito, questo, prescritto a pena di inammissibilità - la giurisprudenza è costante nell'affermare che, nelle controversie inerenti a invalidità a fini di prestazioni previdenziali, è necessario, per superare il vaglio di ammissibilità, che nel (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VASTO Il Giudice del ### Dott. ### dato atto della trattazione della presente controversia in data ###, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.  327/2025 TRA ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. B. Carlucci (C.F.: ###) Ricorrente CONTRO INPS -### della ### (C.F.: ###/ P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. R. ### (C.F.: ###) e C. Grappone (C.F.: ###) Resistente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal CTU in sede di ATP previsto dall'art. 445-bis c.p.c., ha presentato opposizione, chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento) con la decorrenza dalla domanda amministrativa. Il tutto con vittoria delle spese di lite, con distrazione. 
Si è costituito in giudizio l'### eccependo, in via preliminare e in rito, la tardività della dichiarazione di dissenso e del deposito del ricorso di merito, nonché l'inammissibilità del ricorso, e, nel merito, il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto. 
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per quanto di ragione. 
In via pregiudiziale e in rito, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata da parte resistente, atteso che l'atto di dissenso risulta ritualmente depositato, mentre il ricorso risulta ritualmente depositato entro il termine di giorni 30 dalla formulazione del dissenso, in coerenza con quanto stabilito dall'art.  445-bis, commi 4 e 6, c.p.c. 
Del pari, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi di contestazione. 
A tal riguardo, deve premettersi che, stante il disposto dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., dopo l'espletamento della CTU nella fase di ### la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Sul punto, deve preliminarmente richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere di specifica contestazione previsto dalla legge non attiene alla dichiarazione di dissenso, che può anche essere generica, bensì al ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, nel senso che la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445-bis, comma 4, c.p.c., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., poiché, in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma, è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione (ex multis n. 1233272015). Cionondimeno, con particolare riferimento alla specificità dei motivi di contestazione da indicare in ricorso - requisito, questo, prescritto a pena di inammissibilità - la giurisprudenza è costante nell'affermare che, nelle controversie inerenti a invalidità a fini di prestazioni previdenziali, è necessario, per superare il vaglio di ammissibilità, che nel ricorso si deducano “vizi logico - formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” e che, invece, risulta inammissibile il ricorso in cui “siano effettuate critiche osservazioni su aspetti già presi in esame dal consulente tecnico officiato nel giudizio di merito” (ex multis, Cass. n. 18901/2017). 
Difatti, il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione, di talché non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta; i motivi di contestazione devono, quindi, tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente della fase di ATP e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione, in difetto dei quali il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (Cass. n. 2797/2003; Cass. n. 17318/2004; Cass. n. 5792/2018). 
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha provveduto a contestare le risultanze diagnostiche dell'elaborato peritale in modo analitico, specificando gli errori diagnostici e le devianze dalle nozioni scientifiche in rilievo in cui sarebbe incorso il perito, con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti medico-sanitari ai fini della prestazione invocata: infatti, il ricorrente ha censurato le risultanze peritali nella parte in cui avrebbero omesso di valutare la natura ingravescente della patologia neurologica di cui è affetto il periziato, nonché la sua incidenza su di un soggetto con in situazione di handicap grave, come, peraltro, riconosciuto già in sede di ####à delle suddette censure, fondate su basi scientifiche, non consente di inficiare di inammissibilità per genericità il ricorso in opposizione ad ATP di che trattasi. Proprio per tali ragioni, è stato disposto il rinnovo della consulenza tecnica. 
Ciò posto, le risultanze istruttorie del procedimento, in particolare la rinnovata consulenza tecnica espletata nel presente giudizio, consentono di ritenere integralmente fondate le ragioni addotte da parte ricorrente. 
Sul punto, deve richiamarsi quanto accertato proprio dal nominato ### la cui relazione conclusiva, basata sulla rivalutazione di tutta la documentazione prodotta nella procedura di ATP e nel presente giudizio, sulla ananmnesi, colloquio ed esame diretto-obiettivo del periziato, ha rilevato quanto segue: “… ### visita pz. allettato, minima mobilità spontanea ### con ###-2 scala MRC (### scala di valutazione della forza), meglio gli ### con F 2-3 scala ### vigile, orientato nello spazio noto, disorientato nel tempo, in grado di riferire solo la data di nascita; ### 9-10/10; rallentamento ideomotorio marcato; decubito sacrale in trattamento (fa uso di materassino antidecubito); stazione eretta e deambulazione impossibili (### 0/4; ### 0/5); necessità di aiuto in tutte le ADL e ### (ADL 0/6; ### 0/8). Assente capacità di giudizio, assente ### La visita peritale ha mostrato un pz. completamente dipendente in relazione alle sue condizioni clinico-fisiche e cognitive severamente compromesse. ### certificazione in atti si nota chiaramente il progressivo peggioramento della performance cognitiva, già deficitaria nel maggio 2022, con ### pari ad 11, fino a raggiunge l'apice nel 2023 con un ### pari a 6 a testimonianza di una severa compromissione del quadro cognitivo. Nel tempo anche l'aspetto motorio ha subìto un graduale aggravamento fino ad arrivare all'allettamento. La condizione di sufficiente motilità generale, evidenziata dalla commissione alla visita del 23.1.2024, non giustifica il mancato riconoscimento dell'### di ### perché già a quell'epoca, come testimoniato ampiamente dalla certificazione presente in atti, il ricorrente presentava un quadro cognitivo severamente compromesso con diritto a beneficiare di tale riconoscimento…”. 
Conclusivamente, l'espletata ### alla quale si ritiene di aderire, in quanto svolta con scrupolo professionale e secondo un iter logico-scientifico congruamente motivato, tenuto conto di tutte le risultanze probatorie e documentali agli atti, nonché dell'esame anamnetico e diretto-obiettivo del periziando, sulla base di un criterio di probabilità logico-scientifica fondato sull'evoluzione naturale delle patologie riscontrate, ha sconfessato le risultanze peritali in sede di ### ritenendo la sussistenza dei requisiti sanitari oggetto di causa, decorrenti sin dalla proposizione dalla domanda amministrativa. 
In ragione di tanto, è fondata la domanda del ricorrente volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti la chiesta prestazione di indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa. 
Di contro, deve ritenersi inammissibile il ricorso nella parte in cui parte ricorrente domanda la condanna di parte resistente alla corresponsione della prestazione assistenziale richiesta. 
Sul punto va precisato che - in linea con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis Cass. n. 6084/2014; Cass. n. 4783/2019; Cass. n. 9876/2019) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale. La Suprema Corte, infatti, ha precisato, con la sentenza n. 6985/2014, che “la fase contenziosa si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante”, quando attraverso la fase contenziosa “si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”. 
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario e della sua decorrenza, in ragione del thema decidendum - mentre va dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione assistenziale (nello stesso senso, ex multis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).  ### luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, il ricorso va accolto, nei termini che seguono. 
Deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla domanda amministrativa; deve dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto. 
Quanto alla regolamentazione delle spese di entrambe le fasi del giudizio (ATP e giudizio di opposizione), l'accoglimento del ricorso integra una ipotesi di soccombenza totale, tale da giustificare l'accollo integrale delle stesse a carico di parte resistente. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento di istruzione preventiva per la fase di ATP e procedimento in materia di previdenza per il presente giudizio di opposizione), al valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 per la fase di ATP e da € 5.201,00 ad € 26.000,00 per il presente giudizio di opposizione) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata (studio, introduttiva ed istruttoria per la fase di ### studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il presente giudizio di opposizione). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. 
Le spese di CTU della fase di ATP e del presente giudizio, già liquidate come da separati decreti, devono essere definitivamente ed integralmente poste a carico dell'### Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. 
Tali sono i motivi della presente decisione.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla domanda amministrativa; - dichiara inammissibile il ricorso nel resto; - condanna l'### al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite della fase di ATP e del presente giudizio di opposizione, che liquida complessivamente in € 4.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; - pone le spese delle CTU espletate nella fase di ATP e nel presente giudizio di opposizione, già liquidate come da separati decreti, definitivamente a carico dell'### Vasto, 27.11.2025 Il Giudice Dott. 

causa n. 327/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Aureliano Deluca

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