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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 1490/2022 del 24-10-2022

... che controparte non ha mai contestato se non in via generica, l'esistenza del sinistro eccependo l'inammissibilità della domanda. - 8 - Contesta infine la statuizione sulle spese (per € 10.000 a carico di ### in quanto ingiusta ed eccessiva e ritenendo piu equo in virtù del fumus boni iuris, quantomeno, la compensazione delle spese e chiede la sospensione ex art 283 c.p.c dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 3. Si costituiva in appello ### S.P.A rilevando l'inconsistenza e la infondatezza dell'impugnazione proposta da ### s.r.l.s. e richiamando gradatamente le ulteriori notazioni svolte in prime cure in ordine alla infondatezza del postulato attoreo ( non esaminate dal primo giudice in quanto assorbite dall'accoglimento del primo argomento chiaramente pregiudiziale rispetto agli altri) riproponendole per il caso di accoglimento del gravame ex adverso proposto. Rileva che l'appellante non ha spiegato perché non ha depositato l'avviso (in forma cartacea o digitale) del sistema di allarme che avrebbe dovuto generarsi a seguito dell'evento per cui è causa e che ha sostenuto di aver ricevuto: documento la cui assenza è stata posta alla base del rigetto della domanda in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di L'### riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati ### Dott. ### rel. 
Dott. ###. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1304/2019 R.G., promossa da ### s.r.l.s, in persona del legale rappresentante p.t. Dott. ### rappresentata e difesa dall' Avv. ### come in atti #### s.p.a in persona dell'#### nella qualità di procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. ### come in atti ### per la riforma della sentenza n. 303/2019 resa dal Tribunale di Lanciano pubblicata in data 8 novembre 2019 All'udienza tenutasi in data 26 aprile 2022 in modalità telematica come disposto con provvedimento del ### di ### del 1 marzo 2022, le parti hanno rassegnato le conclusioni mediante deposito di note scritte e la Corte tratteneva la causa in - 2 - decisione assegnando i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica con ordinanza in data 26 aprile 2022 FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 303/2019 pubblicata in data 8 novembre 2019 il Tribunale di Lanciano decideva in merito alla domanda promossa da ### s.r.l.s nei confronti di ### s.p.a al fine di ottenere la corresponsione dell'indennizzo previsto nella polizza, stipulata in data ### denominata “### rischi per la piccola e media impresa” n.1/###/99/102934167 relativamente al sinistro verificatosi il 27 luglio 2015 presso l'impianto di cogenerazione ad olio vegetale per la produzione di energia elettrica sito nella zona industriale di ####, di cui era affittuaria in virtù di un contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data ### con la società ### s.r.l. 
Assumeva parte attrice che in data 27 luglio 2015 alle ore 18.30 perveniva all'### Coppola, (responsabile della S.I.T. - ### s.a.s. società incaricata per l'assistenza e la manutenzione) un segnale di avaria proveniente dagli impianti per cui, recatosi sul posto, riscontrava che uno dei quattro serbatoi dell'olio dell'impianto risultava inclinato, a seguito del cedimento di uno dei piedi di sostegno, con conseguente rottura della serpentina di riscaldamento presente all'interno della cisterna e travaso dell'acqua nel serbatoio che si andava a mescolare con l'olio vegetale, provocando il grippaggio dei motori e la conseguente interruzione di tutta la produzione. 
Effettuate ulteriori verifiche il giorno successivo, attraverso l'ispezione dall'interno dei quattro motori e la decompressione , veniva riscontrato il danneggiamento dei motori e di due alternatori da ricondursi al cedimento di uno dei piedi di sostegno della cisterna e conseguente trascinamento della stessa . 
In data ### la società attrice provvedeva ad inoltrare l'avviso di sinistro all'assicurazione che ne dava riscontro in data ### comunicando l'apertura del sinistro e il nominativo del perito incaricato per la verifica dei danni che effettuava - 3 - quattro sopralluoghi, coadiuvato da un collaboratore e da un tecnico specializzato, ####, senza che venisse formulata alcuna offerta risarcitoria dalla compagnia. 
Al fine di limitare i danni derivanti dalla perdita della produzione, nelle more dell'attività ispettiva dell'assicurazione, la ### contattava, unitamente alla società incaricata della manutenzione, diverse officine autorizzate per la vendita di ricambi ### senza esito finché contattava la società ###line di ### che presentava un'offerta di riparazione del motore con consegna dei ricambi nel termine di 70 giorni lavorativi. 
Visto il notevole tempo decorso dall'apertura del sinistro e espletata senza esito, stante l'assenza dell'### ass.ni s.p.a, la mediazione, l'attrice adiva il Tribunale di Lanciano invocando l'operatività della polizza sottoscritta in data ### al fine di ottenere il ristoro del danno da interruzione dell'attività di produzione dell'impianto di cogenerazione ad olio vegetale, sia in termini di danno diretto o danno emergente relativamente alle spese da sostenere per la riattivazione dell'impianto ( per l'importo preventivato di € 71.476,00 o in subordine, di € 67.000,00) sia in termini di danno indiretto o lucro cessante da interruzione dell'attività di produzione di energia elettrica da quantificarsi, secondo le condizioni di polizza , in € 2000 al giorno e per un massimo di 90 giorni ( per l'importo di € 180.00,00 ovvero la richiesta massima di indennizzo previsto in polizza vista la mancata definizione del sinistro non per causa imputabile all'attrice, ovvero per l'importo di € 140.000,00 tenendo conto dei tempi minimi stimati, 70 giorni lavorativi, per il ripristino dell'impianto). 
Si costituiva in giudizio ### s.p.a. contestando la domanda attorea in quanto basata su una ricostruzione contraria al vero e priva del fatto costitutivo del diritto azionato, evidenziando come l'asserito sinistro si fosse verificato dopo pochi giorni ( 27.07.15) dalla stipula del contratto di assicurazione ( datato 06.07.2015), che la ### non aveva mai trasmesso la documentazione ripetutamente richiesta dal perito dell'assicurazione in merito all'elenco dei danni subiti, all'evidenza materiale dei danni medesimi, alla dimostrazione delle cause, alle circostanze dichiarate sul funzionamento dell'allarme e sulla documentazione comprovante le segnalazioni di ricevuto segnale di avaria, alla dimostrazione dei contatti attivati per i - 4 - ricambi, escludendo la sussistenza di condotte inadempienti ad essa riconducibili riguardo le operazioni peritali svolte. 
Deduceva la perdita del diritto all'indennizzo della società assicurata in dipendenza della dolosa esagerazione della richiesta di danni nonché la violazione degli artt. 1914 e 1915 c.c. avendo deliberatamente omesso di attivarsi per ridurre le conseguenze del danno e precluso all'assicurazione la possibilità di espletare la perizia mediante la consegna dei documenti ripetutamente richiesti. Rilevava l'inammissibilità dell'azione per non aver previamente fatto ricorso alla “perizia contrattuale”, prevista dalla polizza, per l'accertamento delle cause del sinistro e della eventuale quantificazione dei danni con conseguente improponibilità dell'azione proposta. 
Espletata l'attività istruttoria con prove documentali e l'escussione dei testi, indicati dalle parti, la causa veniva trattenuta a decisione con concessione dei termini ex art.  190 c.p.c.  1)La sentenza di primo grado: Il primo giudice rigettava la domanda attorea in quanto muovendo dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, che in tema di assicurazione dei danni impone al danneggiato di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, riteneva, all'esito dell'istruttoria , che non fosse stato provato l'accadimento del sinistro per cui è causa. 
In particolare riteneva non provato il fatto storico del sinistro integrante fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, come allegato da parte attrice , non avendo ### prodotto la documentazione ( sollecitata più volte dallo stesso perito dell'assicurazione) generata dal sistema di supervisione che avrebbe fornito l'evidenza in ordine a data, ora e contenuto della situazione di avaria segnalata e considerata la scarsa congruenza delle dichiarazioni rese dal teste ### Coppola (responsabile della società incaricata per l'assistenza e manutenzione degli impianti) che, prima ha escluso che la segnalazione dell'avaria avvenisse mediante sms o mail (in modo da poter essere stampate ),salvo poi riferire di non ricordare a chi avesse consegnato il report dell'avviso di avaria ricevuto, precisando che trattavasi di documentazione non stampabile.   - 5 - Riteneva il Tribunale di primo grado non provato, in ogni caso, all'esito dell'istruttoria, l'interruzione dell'attività di produzione dell'energia dell'impianto della ### quale conseguenza riferibile al sinistro de quo, in difetto di elementi volti a dimostrare l'operatività dell'impianto anteriormente al dedotto sinistro e quindi l'effettiva durata del periodo di inattività. 
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda con condanna della ### s.r.l.s al pagamento delle spese di giudizio in favore di ###ni s.p.a liquidati in € 10.000 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.  2)Appello: avverso la sentenza n. 303/2019 del Tribunale di Lanciano proponeva appello ### s.r.l.s. per : Errata nonché illogica ricostruzione di fatti; manifesta ingiustizia; violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c: violazione del divieto di ultrapetizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché parziale valutazione degli elementi probatori offerti. 
Parte appellante sostiene l'erroneità della sentenza impugnata in quanto dall' esame dell'attività istruttoria espletata e dalla documentazione allegata emerge in maniera incontrovertibile la prova dell'esistenza del danno occorso all'impianto di cogenerazione in data ### e il diritto all'indennizzo in favore di ### Deduce a suffragio di ciò la circostanza che l'### non ha mai escluso l'operatività della garanzia assicurativa né l'esistenza del sinistro, limitandosi a sollevare eccezioni di inammissibilità della domanda per mancato esperimento della perizia contrattuale, di dolosa esagerazione del danno e la violazione delle norme di cui agli art. 1914 e 1915 c.c., pertanto ritiene l'an debeatur provato ex art 115 c.p.c. in assenza di contestazioni delle parti ### che la sentenza impugnata sia stata emessa in violazione dell'art. 112 c.p.c per essersi il ### pronunciato su un'eccezione di intervenuta decadenza di parte attrice dalla domanda risarcitoria di cui all'2.1 -(Obblighi del Contraente o dell'### in caso di ### delle ### generali di polizza che impone di effettuare la denuncia del sinistro “entro tre giorni dalla data dell'avvenimento o dal - 6 - momento in cui ne sono venuti a conoscenza “e, dunque, sull'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria per tardività della denuncia di sinistro che essendo eccezione di rito o scricto sensu poteva essere sollevata ### solo dalla assicurazione convenuta. 
Rinviene la violazione del divieto di ultra o extra petizione in quanto, in base alla giurisprudenza di legittimità richiamata, il Tribunale di Lanciano si è pronunciato oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere in contraddittorio non avendo l'### mai eccepito l'inesistenza del sinistro e/o l'intempestività della sua denuncia. 
In sede di decisione il ### ha omesso il vaglio della documentazione prodotta dall'appellante quale la relazione resa dalla #### il ### e le fatture relative ai preventivi di spesa per il ripristino dell'impianto non contestata dall'assicurazione cosi come non è stata contestata la prova orale del teste ### Coppola (in ordine all'avviso di allarme consistente in una notifica tramite software dedicato che giunge sul cellulare ma non è stampabile) e sulla circostanza della consegna del report degli avvisi a ### o al perito dell'assicurazione, ritenendo non rilevante la mancata indicazione dell'esatto destinatario del predetto report ( in quanto il ### non ricorda a chi l'avrebbe consegnato.). 
Ritiene la sentenza di primo grado affetta da errores in iudicando per aver considerate contraddittorie le dichiarazioni del teste ### e non provata l'esistenza del sinistro per la presunta mancata consegna dell'avviso di allarme, innanzitutto in quanto le dichiarazioni di ### non sono state contestate dall'assicurazione e poi per la superficialità ed erroneità mostrata nella valutazione delle dichiarazioni dei testi ### e ### contraddittorie sul punto relativo alla consegna dei report per essere stati entrambi presenti alla richiesta effettuata dal perito dell'assicurazione durante un sopralluogo, pur dichiarando il primo di non conoscerne l'esito e il secondo che quel documento non era stato consegnato. 
Rileva l'ulteriore violazione del divieto di ultrapetizione non avendo l'assicurazione eccepito il mancato funzionamento dell'impianto anteriormente al sinistro , mentre il Tribunale sostiene che la ### non ha fornito la prova dell'interruzione dell'attività - 7 - dell'impianto come conseguenza riconducibile al sinistro per cui è causa e ciò in quanto nel verbale del sopralluogo avvenuto in data ### , non contestato dalle parti, vi è riportata la data in cui l'impianto è stato ripristinato ( febbraio 2015) dopo gli opportuni interventi di adeguamento e manutenzione; inoltre al momento del sinistro le cisterne contenevano circa 6000 litri di olio vegetale ( che la ### ha provveduto a svuotare ) a dimostrazione della pregressa attività produttiva unitamente alla circostanza che in sede di risoluzione del contratto di affitto di azienda fra ### e ### fu stabilito che l'indennizzo per il danno per cui è causa restasse nella titolarità dell'appellante. 
Con la comparsa conclusionale parte appellante ribadisce di aver dato prova della circostanza che al momento del sinistro l'impianto era funzionante , mediante la documentazione prodotta con la seconda memoria ex art 183 c.p.c, , la previsione nell'atto di risoluzione del contratto di affitto di azienda della rinuncia dell'appellante all'indennità per gli incrementi di produttività dell'impianto,la presenza nelle cisterne di stoccaggio di 6000 litri di olio vegetale e l'aver stipulato un contratto per la manutenzione e assistenza con la S.I.T.-### tutte circostanze incompatibili con un impianto inattivo; cosi come non ci sarebbe stata alcuna necessità di stipulare prima il contratto di assicurazione durante il periodo in cui l'impianto era soggetto a revamping. 
In ordine all'accadimento del sinistro rileva di aver fornito al perito dell'assicurazione una serie di documenti, fra cui il “### motori Paolisi” ossia la scheda tecnica dei motori contenente l'andamento dei propulsori fino al momento del sinistro, per cui è stata fornita prova sia del funzionamento dei propulsori sia del loro arresto a seguito del sinistro de quo ### l'erronea ricognizione dei fatti operata dal tribunale per aver del tutto omesso l'esame di uno o più fatti storici principali e di carattere decisivo risultanti dagli atti processuali che avrebbero portato ad un esito diverso della controversia ( quali relazione di ###elettronica del 03.11.15 , dichiarazioni teste ### oltre al fatto che controparte non ha mai contestato se non in via generica, l'esistenza del sinistro eccependo l'inammissibilità della domanda.   - 8 - Contesta infine la statuizione sulle spese (per € 10.000 a carico di ### in quanto ingiusta ed eccessiva e ritenendo piu equo in virtù del fumus boni iuris, quantomeno, la compensazione delle spese e chiede la sospensione ex art 283 c.p.c dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.  3. Si costituiva in appello ### S.P.A rilevando l'inconsistenza e la infondatezza dell'impugnazione proposta da ### s.r.l.s. e richiamando gradatamente le ulteriori notazioni svolte in prime cure in ordine alla infondatezza del postulato attoreo ( non esaminate dal primo giudice in quanto assorbite dall'accoglimento del primo argomento chiaramente pregiudiziale rispetto agli altri) riproponendole per il caso di accoglimento del gravame ex adverso proposto. 
Rileva che l'appellante non ha spiegato perché non ha depositato l'avviso (in forma cartacea o digitale) del sistema di allarme che avrebbe dovuto generarsi a seguito dell'evento per cui è causa e che ha sostenuto di aver ricevuto: documento la cui assenza è stata posta alla base del rigetto della domanda in primo grado e che era stato richiesto ripetutamente dal perito dell'assicurazione durante la fase stragiudiziale. 
Rileva che la valenza assorbente dell'argomento addotto dal tribunale a sostegno del rigetto ha precluso l'esame degli ulteriori elementi illustrati dalla compagnia a sostegno dell'infondatezza della richiesta della ### Ad ogni modo deduce la correttezza della sentenza impugnata non avendo l'appellante fornito la prova del fatto costitutivo rappresentato dalla circostanza che il guasto fosse avvenuto in costanza di vigenza del contratto assicurativo ( ovvero l'avviso dell'avaria) Contesta le ulteriori deduzioni esposte dall'appellante nella comparsa conclusionale non avendo l'assicurazione riproposto semplicemente le considerazioni del primo grado ma sottoposto tutte le altre difese contrattuali onde pervenire al medesimo esito del giudizio, eventualmente con diversa motivazione. 
I riferimenti dell'appellante al revamping e all'entrata a regime dell'impianto costituiscono argomenti nuovi (per cui non se ne accetta il contraddittorio) e ininfluenti; il teste ### non ha mai affermato che il sinistro era in garanzia ( anzi ha chiarito che il motore esaminato non presentava rigature e che gli altri non era stato - 9 - possibile esaminarli). Contesta il riferimento al “trend motori Paolisi”, non essendo stato mai prodotto il documento in questione e su cui non è stata mai fatta alcuna deduzione o argomentazione dall'appellante che, dunque, è tardiva.  ### che la ### ha da subito contestato il sinistro ( non solo sotto il profilo dell'ammissibilità della domanda) e l'esito del giudizio di primo grado rientra nel terzo ordine di conclusioni indicate ( che è stato ritenuto integrare la ragione più liquida). 
Non vi è alcuna deduzione della compagnia che si possa qualificare come mancata contestazione della risarcibilità dei danni vista la capillare e totale contestazione operata dall'appellata ,anche in ordine ai danni diretti ed indiretti ex adverso richiesti.  4) Motivi della decisione.  ### è infondato e come tale deve essere rigettato in applicazione della disciplina e giurisprudenza in materia. 
Preliminarmente si richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. civ. ord. n. 9205/21) secondo il quale “in generale, nel contratto di assicurazione, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c, l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. sez. 1- Ordinanza n. 15630 del 14/06/2018; Cass sez. 3-, Ordinanza ### del 21/12/2017)”ed analogo onere probatorio incombe sull'assicurato con riferimento agli elementi spaziali e temporali della garanzia essendo a carico dell'attore di dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione.  ### di inoperatività, sollevata dall'assicurazione, di una polizza assicurativa (Cass. ord. 15630/18) “non costituisce un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda; essa invero postula semplicemente l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto (cfr. per tutte Cass. 15228-14) donde in base al principio di acquisizione entra nell'oggetto del processo per il sol fatto di essere stata prospettata nel corso del giudizio”.   - 10 - Seguendo la giurisprudenza di legittimità è pacifico dunque che (Cass. ord. ###/17, Cass ord.15630/18, Cass ord. 9205/21) “in tema di assicurazione, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore, costituendo essa un'eccezione in senso lato” . 
Applicando tali principi, in tema di fatti costitutivi del diritto dell'assicurato e dell'onere della prova, al caso oggetto del presente giudizio e dall'esame degli atti di causa e delle risultanze istruttorie non può ritenersi provato l'accadimento del sinistro come allegato dalla ### Al riguardo deve infatti precisarsi che la ### nel costituirsi in primo grado ha contestato in toto la sussistenza del fatto costitutivo della domanda azionata, nella dinamica e tempistica descritta, affermando trattarsi di ricostruzione dei fatti da parte della ### non corrispondente al vero, con eccezione ce deve ritenersi, per quanto sopra indicato dalla giurisprudenza, eccezione costituente mera difesa di parte convenuta. 
A fronte di tale impostazione difensiva non può di certo ritenersi incontestata l'esistenza del sinistro, dovendo conseguentemente parte attrice di primo grado fornirne la relativa prova, prova che a parere di questa Corte appare del tutto carente. 
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, infatti, viene descritto l'impianto di cogenerazione ad olio vegetale per la produzione di energia elettrica oggetto del danneggiamento, sito a #### , precisando che “non ha bisogno di essere presidiato da personale essendo del tutto autonomo e dotato di apposito sistema di supervisione che in caso di avaria, di qualsiasi genere, provvede ad inviare un allarme tramite sms e tramite e-mail direttamente all'indirizzo dell'ing. ### quale responsabile della società S.I.T.-### s.a.s, azienda all'uopo incaricata dell'odierna attrice per l'assistenza e la manutenzione dell'impianto in parola” (pag.   - 11 - 2 citazione). Viene precisato che il giorno 27.07.15 ore 18.30 è arrivato nelle modalità sopra indicate un segnale di avaria e che “dalla lettura dei codici comunicati dal sistema di supervisione tutti e quattro i motori dell'impianto di cogenerazione si erano fermati” Sennonché l'appellante non ha mai prodotto in giudizio la documentazione generata dal sistema di supervisione dell'impianto ( sms, mail o report sotto qualsiasi altra forma) fondamentale ai fini del collocamento temporale dell'occorso e dell'operatività della polizza ( stipulata solo poche settimane prima ossia il ###). né soccorre al riguardo l'esame delle prove testimoniali in quanto l'#### ( sentito all'udienza del 12.02.2018) innanzitutto precisa che l'avviso di allarme consiste in una notifica che “tramite software dedicato” giunge sul suo cellulare ma che non è un sms o una mail e che non è stampabile ma di aver comunque consegnato i report relativi a questi avvisi (da cui si evincono data , ora e contenuto dell'allarme), senza ricordare a chi li avesse materialmente consegnati per poi, comunque, precisare di aver consegnato alla ### tutta la documentazione prodotta dal #### relativa al sinistro. Tale contraddittoria testimonianza non trova soluzione neppure nel confronto con le dichiarazioni dei testi di parte appellata in quanto ### (perito dell'assicurazione sentito all'udienza del 23.04.18) smentisce di aver mai ricevuto copia dell'avviso di allarme pur avendone sollecitato in varie occasioni la consegna e anche gli altri testi, prof. ### e ### confermano solo la circostanza della richiesta della documentazione . 
Ad ogni buon conto si evidenzia che, ai fini del rispetto dell'onere probatorio, quello che rileva non è solo se la predetta documentazione sia stata o meno consegnata all'assicurazione durante la fase stragiudiziale, quanto piuttosto che ne sia stata data prova dell'esistenza in giudizio . 
A ciò si aggiunga che , nella ricostruzione della vicenda compiuta nel giudizio di primo grado, anche il riferimento effettuato dall'appellante al verbale del sopralluogo (tenutosi il ### alla presenza dei rappresentanti di ### non riesce a superare la carenza di prova sul fatto costitutivo dell'asserito diritto in quanto non si ravvisa alcuna affermazione congiunta sulle cause del sinistro e sulla ricognizione dei danni - 12 - ma solo dichiarazioni unilaterali del #### (socio e direttore della ###; né il carteggio fra società e perito dell'assicurazione, pure richiamato dall'appellante, può soccorrere ai fini della prova dell'esistenza del sinistro di cui è richiesto l'indennizzo. 
Il quadro probatorio relativo al fatto storico del sinistro così come allegato dalla società assicurata non può considerarsi esaustivo neppure considerando i riferimenti compiuti dall'appellante alla documentazione allegata alla II memoria ex art 183 c.p.c in quanto trattasi di fatture ( peraltro contestate dall'appellata) relative a lavori di manutenzione, interventi tecnici e attività amministrative precedenti o concomitanti all'inizio dell'attività dell'impianto indicata nel febbraio 2015 e quindi non comprovanti l'operatività dello stesso nell'imminenza del sinistro; così come non risulta dirimente la relazione della ###elettronica del 03.11.2015 ( fascicolo primo grado appellante) ove vengono elencati gli interventi riparativi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto con la relativa quantificazione, ma senza alcun riferimento alla documentazione relativa ai report sull'invio del segnale di avaria o ad altri elementi utili per la ricostruzione del sinistro. 
Ugualmente ininfluente (e tardivo in quanto indicato solo nella comparsa conclusionale) ai fini del rispetto dell'onere probatorio è il riferimento all'invio effettuato da ### al perito dell'assicurazione del “### motori Paolisi” in quanto trattasi di documento mai prodotto in giudizio e quindi non scrutinabile ai fini della prova del funzionamento dei propulsori dei motori dell'impianto e del loro arresto a seguito del sinistro per cui è causa. 
Dall'esame degli atti di causa e delle argomentazioni anche tardive allegate dall'appellante non può ritenersi provato l'accadimento del sinistro che costituisce fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo richiesto. 
Il collocamento temporale dell'evento rappresenta necessariamente elemento prodromico al fine di provare la copertura della garanzia e rispetto all'esame della riconducibilità del sinistro nell'ambito di quelli indennizzabili (secondo la polizza) e alla quantificazione dei danni da risarcire. 
Parte appellante non ha fornito la prova dell'accadimento del sinistro in primis sotto il profilo dell'esatto collocamento temporale dello stesso non solo non producendo in - 13 - giudizio documentazione relativa all'avviso dell'avaria ma neppure dando comunque prova dell'interruzione dell'attività di produzione dell'energia elettrica dell'impianto quale conseguenza del sinistro, non avendo fornito elementi a dimostrazione dell'operatività dello stesso anteriormente al 27.07.2015 e quindi l'effettiva durata del periodo di inattività. 
Nessun rilievo può essere riconosciuto alle asserzioni dell'appellante riguardo alla violazione da parte del giudice di primo grado dell'art 112 c.pc, del vizio di ultrapetizione e dell'art. 2697 c.c. in quanto, in virtù della giurisprudenza di legittimità, sopra richiamata, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare il fatto costitutivo della domanda mentre la contestazione della mancanza di prova da parte del convenuto non comporta l'assunzione rispetto all'oggetto della copertura assicurativa di alcun onere probatorio che resta immutato in capo all'assicurato; sebbene si rileva che la compagnia abbia comunque puntualmente contestato la ricostruzione dei fatti offerta dall'appellante , le modalità dell'accadimento del sinistro e la quantificazione dei danni della controparte con esclusione della garanzia assicurativa e perdita del diritto all'indennizzo.  ### degli atti di causa depongono per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, non potendosi ritenere provato il fatto costitutivo del diritto alla copertura assicurativa e ritenendosi assorbito e superfluo l'esame di tutte le altre questioni.  ### dovrà rimborsare le spese di lite in favore dell'appellata secondo la liquidazione indicata in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento ( causa di valore da € 52.001 ad € 260.000), con esclusione della fase istruttoria non svolta. 
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto - 14 - trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### s.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. 303/2019 emessa dal Tribunale di Lanciano pubblicata in data 8 novembre 2019, nei confronti di ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: 1) Rigetta l'appello 2) ### s.r.l.s a rimborsare le spese di lite in favore dell'appellata ### assicurazioni s.p.a liquidate in € 9.515,00 oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge 3) ### l'appellante tenuto al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato. 
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in L'### in data 11 ottobre 2022 su relazione della Dott. #### est. 
Dott. ### 

causa n. 1304/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Del Bono Barbara

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Tribunale di Isernia, Sentenza n. 17/2023 del 14-02-2023

... ricorrente. In particolare, pur prescindendo dalla testimonianza di ### e dall'interrogatorio di ### che parlano di un rapporto pari tra le socie della cooperativa per cui il contratto di lavoro subordinato maschererebbe una prestazione resa in autonomia, l'ex dipendente ### ha parlato di turni di lavoro di quattro ore giornaliere (8-12/12-16), e non di cinque come asserito dalla ricorrente, senza peraltro riuscire a collocare nel tempo la prestazione della ### La sig.ra ### madre di una delle alunne dell'asilo, qualifica la ricorrente come “maestra” e afferma di aver spesso visto sia all'entrata che all'uscita da scuola la stessa, ma in modo del tutto generico e senza specificare se nella stessa giornata; anzi, da questa testimonianza emerge piuttosto una grande flessibilità di orari della ### nella resa della prestazione lavorativa. Il testimone ### peraltro cognato della ricorrente, non dà alcuna indicazione specifica sugli orari della medesima (“mi risulta che la ricorrente svolgesse lo stesso orario di lavoro di mia moglie pari a circa 30 ore settimanali”). 4. Non è contestato da parte resistente, tuttavia, il mancato versamento della retribuzione accessoria costituita da (leggi tutto)...

testo integrale

Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua Il Giudice del ### Dott.ssa ### ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al numero 243 del ### degli ### dell'anno 2018, discussa e decisa all'udienza del giorno 14/02/2023 e vertente TRA ### elettivamente domiciliata in ###, 86 Isernia, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE E #### elettivamente domiciliat ###c/o avv. #### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE Oggetto: qualificazione e differenze retributive ### in fatto e in diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il ###, la sig.ra ### premettendo di essere stata una dipendente della società resistente con le mansioni di maestra nell'asilo “l'###” sito in ### ha adito il Tribunale di Isernia per vedere riconosciuto ### al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ l'inquadramento della propria prestazione in quella di “educatrice” e a tempo pieno, con 30 ore lavorative invece che 15, come da lettera di assunzione. A riprova di ciò, depositava un “certificato di servizio” asseritamente proveniente da parte datoriale, e chiedeva l'ammissione di prove orali. In subordine, rivendicava il pagamento di tredicesima, quattordicesima e tfr, non corrisposti a conclusione del rapporto. 
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “a. In via preliminare disporre, ai sensi e per l'effetto dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio da parte della ditta resistente della busta paga di ottobre - novembre - dicembre 2015, nonché il contratto di assunzione stipulato in data ###; b. nel merito, accertare che tra la sig.ra ### e la ditta ### S.E.L.F. Soc. Coop.  ### nel periodo ricompreso tra il giorno 20.10.2015 ed il ###, data delle dimissioni presentate dalla ricorrente, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato; c. per l'effetto, dato atto che parte resistente non ha ancora corrisposto in favore della ricorrente quanto esattamente maturato a titolo di retribuzioni per l'intero periodo lavorato, nonché l'importo dovuto a titolo di ### di ### condannare la ditta S.E.L.F. Soc. Coop. ### in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###(C.F.: ###), al pagamento in favore della sig.ra ### per le causali tutte meglio specificate nelle premesse del presente atto, della complessiva somma di € 7.717,40= settemilasettecentodiciasette/40=), al lordo delle ritenute di legge, o di quel diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di giudizio o comunque ritenuto di giustizia; d. il tutto maggiorato degli interessi legali sulla predetta somma da rivalutarsi a decorrere dalle rispettive scadenze; e. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfettario e c.p.a. come per legge.” Si è costituita la resistente, ### avversando tutti gli assunti della ricorrente, e in particolare affermando la correttezza dell'inquadramento della dipendente, che non avrebbe avuto titolo per ricoprire la qualifica di educatrice, nonché la veridicità degli orari osservati. Disconosceva espressamente, nella memoria di costituzione, l'attestazione di servizio prodotta dalla ricorrente. 
La causa, inizialmente più volte rinviata su richiesta delle parti per tentativi di bonario componimento, veniva istruita, oltre che documentalmente, con l'escussione dei testimoni ###### per giungere alla decisione all'udienza, trattata in modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c., del 14.02.2023.  ***  2. Il ricorso può essere accolto solo nella domanda avanzata “in estremo subordine”, ossia per il pagamento di tredicesima e quattordicesima mensilità e ### in parte perché generico nelle sue statuizioni ed in parte perché non è stata raggiunta la prova di quanto affermato dalla ricorrente. 
Giova rammentare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in ### al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. 
Inoltre, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le differenze retributive orarie e le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art.  2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. 
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. 
In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. 
Da ultimo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione è tornata sul punto precisando che "Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.” (cfr. Sent. n. 13150/2018 Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.). 
Qualora poi il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate. 
La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto e, in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: a) ### al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore; b) verificare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria; c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte. 
Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale. Inoltre, "ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento" (Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Civ.n. 7007/1987n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999).  3. Nel caso di specie, quello che la ricorrente vorrebbe far valere è, più che la prestazione di lavoro straordinario, la natura fittizia della sua prestazione a tempo parziale, nonché la diversa qualifica di “educatrice” di asilo nido.  3.1. In primo luogo, posto che non è effettivamente discussa (se non dalle altre socie della cooperativa in sede di audizione, circostanza che non è stata valorizzata negli scritti processuali) la natura subordinata del rapporto, è opportuno analizzare l'asserito superiore inquadramento richiesto dalla ricorrente.  ### in disparte il fatto che il non poter svolgere la mansione di educatrice non significa che se l'abbia fatto in concreto non abbia diritto ad essere retribuita per quell'inquadramento, la lavoratrice nel ricorso non ha in alcun modo descritto le mansioni effettivamente svolte e le differenze tra queste e quelle proprie del suo ufficiale inquadramento contrattuale, né ha indicato dei parametri del contratto collettivo da prendere come riferimento; non si capisce neanche quale siano le differenze retributive vantate per questo aspetto, sulla base dei conteggi prodotti. Non è possibile, dunque, per questo giudice, valutare un diverso inquadramento.  3.2. Neppure la prestazione di lavoro per ore superiori a quelle della lettera di assunzione può dirsi provata. 
Innanzitutto, non assume alcun valore la certificazione di servizio prodotta dalla ricorrente, che è stata formalmente disconosciuta dalla resistente nella memoria di costituzione e della quale non è stata chiesta la verificazione ex art. 216 c.p.c.; peraltro, non è stato neppure ottemperato l'ordine del giudice di depositarne la copia originale in modo che il documento potesse essere quantomeno leggibile.  ### al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Deve, pertanto, porsi attenzione esclusivamente alle prove testimoniali, che tuttavia non corroborano la tesi della ricorrente. In particolare, pur prescindendo dalla testimonianza di ### e dall'interrogatorio di ### che parlano di un rapporto pari tra le socie della cooperativa per cui il contratto di lavoro subordinato maschererebbe una prestazione resa in autonomia, l'ex dipendente ### ha parlato di turni di lavoro di quattro ore giornaliere (8-12/12-16), e non di cinque come asserito dalla ricorrente, senza peraltro riuscire a collocare nel tempo la prestazione della ### La sig.ra ### madre di una delle alunne dell'asilo, qualifica la ricorrente come “maestra” e afferma di aver spesso visto sia all'entrata che all'uscita da scuola la stessa, ma in modo del tutto generico e senza specificare se nella stessa giornata; anzi, da questa testimonianza emerge piuttosto una grande flessibilità di orari della ### nella resa della prestazione lavorativa. Il testimone ### peraltro cognato della ricorrente, non dà alcuna indicazione specifica sugli orari della medesima (“mi risulta che la ricorrente svolgesse lo stesso orario di lavoro di mia moglie pari a circa 30 ore settimanali”).  4. Non è contestato da parte resistente, tuttavia, il mancato versamento della retribuzione accessoria costituita da tredicesima e quattordicesima mensilità (previste dal contratto collettivo pacificamente applicato), nonché il pagamento del ### che era stato asseritamente offerto alla lavoratrice (ma di questa offerta non c'è prova fra gli allegati della memoria di costituzione). Non possono tuttavia essere considerati, al fine della liquidazione, i conteggi prodotti da parte ricorrente, che prendono a parametro un orario a tempo pieno non provato; la condanna, quindi, prenderà come riferimento piuttosto lo stipendio pacificamente corrisposto alla ### posto alla base dei conteggi per differenze retributive. Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui sopra.  5. Le spese devono essere compensate, in ragione della soccombenza reciproca.  P.Q.M.  Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: - Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la società ### a corrispondere a ### tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché il trattamento di fine rapporto, sulla base della retribuzione, pacifica agli atti, corrisposta in virtù della lettera di assunzione; - Compensa le spese di lite. 
Isernia, 14.02.2023 ### n. 243/2018

causa n. 243/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Puleio Elvira

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Tribunale di Pescara, Sentenza n. 27/2026 del 09-01-2026

... specifica. Relativamente poi alla capacità di lavoro generica si rilevava che se un tempo tale tipo di danno era ricompreso nel danno biologico, fino a perdere, nella sostanza, qualsiasi autonomia e rilevanza e così da lasciare sprovvisti di adeguata tutela giuridica una vasta serie di soggetti non percettori di redditi da lavoro (minori, studenti, casalinghe, disoccupati), che al momento del sinistro non svolgevano alcuna attività lavorativa, oggi secondo la più costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 12211/15 e n. 5880/16) è stata restituita rilevanza al danno relativo alla capacità lavorativa generica, svincolandolo dall'alveo del danno biologico e configurandolo come danno patrimoniale da lucro cessante ex art. 1223 c.c. o, più precisamente, da perdita di chance. La prova del danno alla capacità lavorativa generica, da ricollegarsi alla presenza di un'invalidità permanente, può essere fornita anche in via presuntiva e viene rimessa all'equo apprezzamento del giudice, in base al disposto dall'art. 1226 c.c. Il Giudice, nel decidere in relazione alla sussistenza e alla quantificazione del danno, dovrà prendere in considerazione vari aspetti, quali l'età, le competenze e le (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ###' ### E ALTRO CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 4190/2020 promossa da: ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv.  ### ( C.F.###) del ### di ### presso il cui studio in ##### D'### n.66/B dichiara di eleggere domicilio (fax 075/8064788 - ###) ATTORE contro Compagnia d'### S.p.a. (P. Iva n. ###), quale impresa designata dal F.G.V.S., in persona del procuratore ad negotia dott. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (###) del ### di ### elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in ### alla ### n. 60 ( ###; fax: ### ) ###: risarcimento da sinistro stradale .Conclusioni : come da verbale del 4 luglio 2025 in cui la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc a far data dall'1/9/2025 #### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ### la ### d'### S.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S., esponendo quanto segue. 
In data ### alle ore 22.00 circa, mentre il medesimo si trovava alla guida della vettura ### Y targata ### di proprietà di ### assicurata con #### n. 1/40068/30/131231951, al cui interno si trovava anche ### - figlia della proprietaria del veicolo - e la minore ### percorrendo via ### in direzione del ### di ### all'altezza della ### veniva urtato nella fiancata anteriore sinistra da un ciclomotore proveniente dalla opposta corsia di marcia a forte velocità che invadeva il tratto stradale di competenza dell'odierno attore. ### viaggiava con il finestrino anteriore sinistro aperto ed il gomito sinistro ivi appoggiato. Il ciclomotore dopo l'urto non arrestava la propria corsa dandosi alla fuga. 
Nell'occorso ### prontamente contattava il servizio 118 che si recava sul posto per i necessari interventi sanitari. Assistevano peraltro al sinistro ### ed ### i quali si trovavano a transitare nella zona del sinistro. 
Tuttavia, a causa della gravità delle lesioni patite e dalla velocità nel porre in essere la condotta determinante il sinistro (trattandosi di ciclomotore che si dava alla fuga) risultava impossibile per l'odierna parte attrice identificare il responsabile del sinistro.  ### veniva trasportato, a mezzo servizio 118, presso l'### di ### “### Spirito” dove veniva ricoverato in prognosi riservata riportando la “frattura scomposta dell'omero sx, frattura bifocale radio sx, frattura del II, III e ### sx, frattura ### del terzo dito mano sx, verosimile lussazione spalla sx”, come da documentazione medica che si allega (### 1) e sottoposto a “riduzione lussazione spalla il ###, riduzione e sintesi con chiodo ### omero, placca e viti radio e ulna e fili di K metacarpi + doccia gessata b.m il ###” e dimesso in data ### (All. 2); Successivamente alla dimissione il #### si sottoponeva ad ulteriori visite specialistiche (### 3).   A seguito dei fatti di cui sopra il ### depositava in data ### presso la ### di ### atto di denuncia - querela contro ignoti (### 4). A fronte di tale deposito la ### della Repubblica di ### effettuava le necessarie indagini, procedendo ad escutere a sommarie informazioni la ### che ricostruiva con puntualità la dinamica dell'evento, giungendo alle seguenti conclusioni: “Il giorno 10.07.2018 alle ore 22.00 circa l'autovettura ### Y targata ### condotta da ### percorreva la ###. ### con direzione di marcia monti-mare. Giunta all'altezza dell'ex discoteca “### up”, veniva urtata nella fiancata sinistra da un motoveicolo non identificato che proveniva nell'opposto senso di marcia in fase di sorpasso di altri autoveicoli. Nell'urto di natura laterale, il ### riportava “frattura scomposta dell'omero sx, frattura bifocale radio sx, frattura del II, III e ### sx, frattura ### del terzo dito mano sx, verosimile lussazione spalla sx”. con prognosi iniziale di giorni 40 s.c., ma a tutt'oggi non ancora completamente guarito, mentre la figlia minore ### trasportata a bordo del veicolo veniva dimessa senza prognosi con diagnosi di “cefalea in recente trauma cranico contusivo”. Le indagini esperite non hanno consentito di risalire al motoveicolo ed al suo conducente che rimane ignoto. (All. 5). 
In data ###, il Sig. ### avviava pertanto la procedura di negoziazione assistita, con invito spedito mediante raccomandata n. ###-9 (### 8). ### s.p.a., non dava alcun riscontro nel termine previsto dalla normativa di specie. 
A seguito del sinistro il #### quale genitore esercente la potestà genitoriale della minore ### formulava espressa richiesta di risarcimento per le lesioni patite dalla figlia minore trasportata al momento del sinistro. Trattandosi di trasportata e sulla base della risarcibilità del danno tramite indennizzo diretto, la posizione veniva trattata dalla ### quale compagnia assicurativa del proprietario dell'autoveicolo. Nessuna contestazione circa l'evento dannoso veniva mossa dalla succitata compagnia che procedeva a rifondere il danno; a riprova si allegava documentazione attestante l'offerta formulata da ### (### 9) e relativa accettazione della stessa (### 10). 
Apparrebbe quindi almeno singolare che la medesima compagnia ### non abbia sollevato alcuna eccezione circa la risarcibilità del danno della minore trasportata, intendendo poi negare il dovuto risarcimento all'odierna parte attrice. 
In virtù di tutto quanto sopra evidenziato, risulta evidente il diritto del sig.### ad essere risarcito del danno avendo lo stesso assolto tutti gli obblighi di procedibilità e proponibilità della domanda.   I danni patiti a seguito di quanto accertato con il richiamato elaborato peritale ammontano ad € 340.649,50 così determinati: ### di riferimento Tribunale di Milano 2018 • ### del danneggiato al momento del sinistro 44 anni • ### punto base € 1.755,13 Danno biologico permanente • ### 40%= € 248.000,00 • ### personalizzato max 25%: € 62.000,00 • ### temporanea totale giorni 180 X € 147 = € 26.460,0 • ### temp.  parziale (75%) 38 X 147 X 75%= € 4.189,50. 
Sulla personalizzazione del danno, si evidenziava che il danno subito dal ### è sicuramente grave stante i postumi invalidanti che oggi permango sulla persona del medesimo. Al fine di valutare l'applicabilità e la percentuale della personalizzazione del danno la costante Giurisprudenza richiede l'individuazione - da parte del Giudice - di specifiche circostanze peculiari al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Nel caso di specie si rileva come il ### sia mancino e l'infortunio occorso e la conseguente invalidità permanente abbiano ad oggetto proprio l'arto sinistro, predominante, se non esclusivo, nello svolgimento di qualsiasi attività anche le più semplici e quotidiane ad oggi naturalmente compromesse nella loro totalità. Peraltro il sinistro e la conseguente lesione riportata hanno inciso in maniera netta sull'integrità psico-fisica dello stesso e sulla sua vita di relazione anche in conseguenza delle incidenze estetiche sopportate. Si pensi all'imbarazzo provato dagli sguardi rivolti da terzi ogni qualvolta il ### si trovi con l'arto scoperto o visibile. Gravi le ripercussioni sia nei rapporti di coppia che in ambito lavorativo anche a causa dell'aspetto estetico.   Nella determinazione del danno patito il ### non potrà prescindere dal riconoscimento di quanto spettante a titolo di danno per perdita di capacità lavorativa sia nella forma generica che nella forma specifica.  ### sin dall'anno 2002 ha svolto attività lavorativa presso diverse società occupando mansioni che necessitavano di attività manuale, con ultimo contratto di lavoro avente termine iniziale la data del 06.06.2018. Successivamente, a causa del sinistro di cui si discute, anche in virtù delle proprie capacità professionali, non è stato più in grado di svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Quanto sopra risulta provato dal certificato storico rilasciato dal centro per l'impiego della ### (### 13) Dall'elaborato peritale a firma del Dott. ### è emerso che le “menomazioni in atto impediscono qualsivoglia attività manuale che preveda sforzi, anche minimi”; ciò caratterizzando “abolizione della specifica capacità di operaio”. 
Tenuto conto che al momento del sinistro il ### risultava disoccupato, sulla base di quanto stabilito dalla più recente Giurisprudenza di merito, dovrà farsi riferimento, quale base di calcolo per la determinazione del danno, al triplo del valore dell'assegno sociale erogabile al momento del fatto. Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (44 anni), del coefficiente di capitalizzazione cosi come stabilito nei “### del CSM 1990, n. 41 pag 127 e ss” (22,1912), del grado di percentuale di perdita di capacità lavorativa (100%) e del reddito calcolato in base al principio appena sopra richiamato (€ 457,99 x 3 x 13 = €17.861,61 x 22,1912) emerge che all'odierna parte attrice dovrà essere riconosciuta l'ulteriore somma pari ad € 396.370,56. Quanto sopra in ordine alla perdita della capacità lavorativa specifica. 
Relativamente poi alla capacità di lavoro generica si rilevava che se un tempo tale tipo di danno era ricompreso nel danno biologico, fino a perdere, nella sostanza, qualsiasi autonomia e rilevanza e così da lasciare sprovvisti di adeguata tutela giuridica una vasta serie di soggetti non percettori di redditi da lavoro (minori, studenti, casalinghe, disoccupati), che al momento del sinistro non svolgevano alcuna attività lavorativa, oggi secondo la più costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 12211/15 e n. 5880/16) è stata restituita rilevanza al danno relativo alla capacità lavorativa generica, svincolandolo dall'alveo del danno biologico e configurandolo come danno patrimoniale da lucro cessante ex art. 1223 c.c. o, più precisamente, da perdita di chance. La prova del danno alla capacità lavorativa generica, da ricollegarsi alla presenza di un'invalidità permanente, può essere fornita anche in via presuntiva e viene rimessa all'equo apprezzamento del giudice, in base al disposto dall'art. 1226 c.c. Il Giudice, nel decidere in relazione alla sussistenza e alla quantificazione del danno, dovrà prendere in considerazione vari aspetti, quali l'età, le competenze e le attitudini lavorative del danneggiato e il suo percorso formativo; sarà chiamato a valutare se le lesioni riportate nel sinistro ne limitino la capacità di trovare e mantenere occupazioni lavorative confacenti alle sue qualità. Nel far questo, dovrà considerare sussistente il danno, qualora le prove allegate risultino ragionevolmente attendibili. Giova ribadire che le considerazioni sopra esposte sono valide sia con riferimento a chi, al momento del sinistro, non percepisca redditi (minori, disoccupati o persino pensionati che dimostrino un potenziale interesse per nuove occupazioni), sia per chi abbia già un'occupazione. Sotto tale aspetto il ### dovrà riconoscere a parte attrice tale posta. 
Ulteriormente dovranno essere riconosciute all'odierno attore a titolo di danno patrimoniale, le spese di assistenza futura che si sono e si renderanno assolutamente necessarie dal momento del sinistro e per tutta la durata della vita del ### In particolare, data la gravità della lesione subita, può affermarsi che parte attrice abbisogni per evitare peggioramenti clinici futuri di spese riabilitative qualificabili in almeno 200€ mensili cosi come riconosciute in perizia medico legale di parte a firma del Dott. ### (### 11 pag 7). Tenuto conto di un'aspettativa media di vita di 80 (fonte ### approssimata in difetto) anni, rilevato che al momento del sinistro il ### aveva 44 anni compiuti e che quindi l'aspettativa di vita futura risulta almeno di altri 41 anni, tale voce dovrà essere liquidata, nella somma mari ad € 86.400 cosi determinata: ### mensili necessarie € 200 X 12 mesi = 2400 annui X 36 anni = 86.400,00. 
Si chiedeva inoltre il rimborso di euro € 4.060,66 per spese mediche. 
Parte attrice argomentava anche sul diritto di ottenere la refusione delle spese legali per la trattazione stragiudiziale del sinistro per l'importo di € 10.566,00, dovuto a titolo di onorari per l'intervento del precedente difensore, nella trattazione stragiudiziale del sinistro de quo, oltre € 2.349,00 quale compenso per l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita, il tutto oltre accessori di legge, così come determinato sulla base delle tabelle vigenti. La giurisprudenza sia di merito che di legittimità, nelle sue pronunce più recenti, ha sancito il principio di diritto secondo il quale il danneggiato ha diritto ad ottenere il risarcimento di tutte le spese legali che si sono rese necessarie per la tutela del proprio diritto. Sul punto Cass. civile Ordinanza n. 2644/2018 “Le spese per assistenza legale stragiudiziale nel sinistro stradale costituiscono danno emergente ai sensi dell'art. 1223 e qualora siano nei limiti di legge vanno risarcite”. In altri termini, le spese relative all'assistenza tecnica nella fase stragiudiziale costituiscono danno patrimoniale dell'illecito da sinistro, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.): è dunque fuori discussione che il danneggiato da sinistro abbia diritto sia all'intervento legale che a quello peritale in quanto entrambi necessari per garantire un contraddittorio equilibrato tra le parti coinvolte nella fase stragiudiziale tanto più laddove si considerino da una parte l'ignoranza tecnica del danneggiato e dall'altra l'organizzazione professionale ed il potere economico più forte che ha, ad esempio, una società di assicurazioni. 
La convenuta, nel costituirsi, anzitutto eccepiva il difetto di legittimazione passiva del F.G.V.S. e per esso dell'impresa assicurata. Invero infatti nessuna prova del fatto storico dedotto dall'attore sarebbe stata fornita prima del presente giudizio, né allo stato, atteso che la querela è una condizione di procedibilità dell'azione penale e pertanto nulla prova riguardo al contenuto della stessa; la sig.ra ### era trasportata sul veicolo e pertanto incapace a testimoniare; nessuna altra persona è stata mai indicata come teste, nonostante si assuma che il tratto di strada percorso dall'attore fosse molto trafficato. 
Difettando quindi la prova che il danno patito dal sig. ### sia stato cagionato da un motociclista pirata, difetta di legittimazione passiva la comparente nell'indicata qualità ### rinuncia alla sollevata eccezione, egualmente la ### rilevava come infondata sia la domanda attorea, poichè innanzitutto la ricostruzione fatta dalla “### della Repubblica” nulla prova, poiché operata sulla scorta delle dichiarazioni dell'attore e della trasportata, compagna dell'attore ed incapace a testimoniare per avere un interesse diretto ed attuale; nessun rilievo è stato eseguito, nessun testimone indifferente è mai stato sentito. 
Dunque diversamente da quanto assume il ### non esiste prova del fatto storico. 
Vieppiù, ai sensi e per gli affetti dell'art. 283 C.d.A. perché ricorra la responsabilità del ### di ### per un danno cagionato da “veicolo non identificato” non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, sebbene il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. Perciò potrà essere qualificato come “veicolo non identificato” solo quello rimasto ignoto nonostante la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda. 
Senonché, nella fattispecie in esame, sarebbe stato facile identificare il motoveicolo, stante l'intenso traffico e la presenza di numerose persone, conducenti e trasportati su altri veicoli, peraltro in una zona estremamente illuminata da pubblica illuminazione, diversamente da quanto afferma l'attore. In ogni caso si segnalava che, ove vi fosse stato un urto di un ciclomotore proveniente dall'opposto senso di marcia contro la fiancata anteriore sinistra della vettura dell'attore (come rappresentato a pag. 1 dell'atto di citazione), il ciclomotore, stante l'inteso traffico, non avrebbe potuto che arrestarsi contro il veicolo; vieppiù, l'urto avrebbe interessato la ruota anteriore del ciclomotore, che avrebbe colliso contro la fiancata della vettura e mai una parte del ciclomotore avrebbe potuto urtare il braccio dell'attore. 
Risultano pertanto assolutamente incompatibili con la dinamica del sinistro le lesioni lamentate.   E ancora, il ### non avrebbe dovuto mettersi alla guida, poiché doveva gestire sbalzi di umore e/o di attenzione, come risulta dalla cartella clinica in atti che certifica come lo stesso avesse cessato di assumere il metadone e quotidianamente assumeva all'epoca dei fatti il ### medicinale adeguato alle indicate patologie. In ogni caso, anche ove fosse provata la dinamica del sinistro ex adverso rappresentata, dovrà considerarsi il grave e determinante concorso di colpa dell'attore nel caso di specie, che guidava violando le norme del CdS con il braccio fuori dal finestrino. 
Relativamente al quantum preteso si contestavano comunque le somme indicate, in quanto eccessive e non giustificate. Innanzitutto, si ribadiva che non appare compatibile la lesione lamentata con la dinamica rappresentata; inoltre dovrebbero considerarsi le preesistenze ricollegabili all'uso di sostanze stupefacenti (pag. 38 della cartella clinica). E ancora, nulla prova in atti che l'attore sia mancino. 
Inoltre il ### risulta dalla documentazione dallo stesso versata in atti di essere stato assunto e poi dimessosi più volte; licenziato una volta per giusta causa e al momento del fatto dedotto disoccupato, per essere cessato l'ultimo impiego dopo 23 giorni dall'inizio, a seguito di modifica del termine iniziale; di conseguenza nessuna perdita economica ha subito l'attore, né alcuna perdita della capacità lavorativa, tenuto conto di quanto risulta dalla scheda del ### per l'### della ### versati in atti dall'attore quale doc. n. 13. Infondata è la richiesta di “spese di assistenza futura”, quantificate in € 200,00 mensili senza alcuna prova a sostegno, quasi che il ### sia un ente previdenziale, che eroga pensioni. 
Quanto alle “spese legali per la trattazione stragiudiziale del sinistro” si richiamava la sentenza delle ### della Suprema Corte di Cassazione n. 16990/2017, che hanno definitivamente ribadito che le spese legali riguardanti la fase antecedente il giudizio non sono assimilabili alle spese giudiziali, ma sono una componente del danno da liquidare, per cui “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre contenziosa; l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio; da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”. 
Nel caso che ci occupa nessuna utilità ha avuto l'intervento legale nella fase antecedente il sinistro per quanto già esposto, per cui secondo il principio che: “non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”, la domanda sul punto pure dovrà essere rigettata. Quanto alla relazione versata in atti a firma del dott. ### deve rilevarsi come la stessa sia una mera allegazione di parte, un giudizio espresso da un sanitario, che nulla aggiunge e non costituisce neppure indizio, data la natura valutativa. 
All'esito di istruttoria orale, documentale e dello svolgimento di una ctu medico legale, all'udienza di precisazione conclusioni del 4 luglio 2025 il giudice assegnava i termini (60+20) di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dall'1/9/25 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica trattenendo la causa in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE La questione va affrontata tenendo presente in punto di diritto, che secondo la giurisprudenza di legittimità nel caso in cui si ricorra al ### di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del ### deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (cfr. CASS. n. 3019/2016) Dunque, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato ed, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. 
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Tra l'altro il ### ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plerumque accidit, può ritenersi dimostrata dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, e le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'### per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle ### fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia - querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo. Si è ancora affermato che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia querela) efficacia probatoria automatica; rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra. Il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato; con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (Cassazione civile sez. III, 21/06/2012, п. 10323). Inoltre, va dato atto del principio a tenore del quale, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi (Cass. civ. Sez. I, 18-06-2012, п. 9939). Si è inoltre sostenuto che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della .1 n. 990 del 1969 nei confronti dell'impresa designata dal ### di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima ( civ. sez. 6- 3, 15/04/2021, n. 9873). 
Venendo al caso di specie vi è da rilevare, anzitutto, la proposizione di querela, proposta in data 17 luglio 2018, in relazione a fatti avvenuti in data 10 luglio 2018.  ### nella denuncia querela indicava la propria compagna quale persona presente ai fatti, dopo aver esposto di essersi trovato incolonnato con la vettura, stante il rallentamento per entrambi i sensi di marcia, con il gomito sinistro appoggiato sopra lo sportello anteriore sinistro, avendo il finestrino abbassato; e che il motociclo che portava in sella due persone, proveniente dal senso di marcia contrario a forte velocità, nell'effettuare il sorpasso delle vetture incolonnate, invadendo il senso di marcia percorso dal ### non riusciva a rientrare andando ad urtare dapprima lo specchietto laterale sinistro e di poi il gomito dell'attore. Poiché il motociclo si allontanava senza fermarsi riusciva impossibile identificare lo stesso. Si indicava come testimone la propria compagna e si indicava che anche la figlia minore aveva riportato lesioni, come da certificazioni, sollecitandosi l'acquisizione delle immagini delle telecamere presenti sul luogo del sinistro. 
Per quanto attiene le indagini penali, vi è da dire che le stesse consistevano anzitutto nell'audizione della ### la quale sostanzialmente confermava la dinamica di cui sopra precisando che era buio al momento del fatto e che non poteva distinguere i due giovani col casco, di aver chiamato l'ambulanza e di essersi accorta durante l'attesa, dello specchietto che traballava nonché della rottura della maniglia lato guida. 
Veniva verificata la chiamata dell'ambulanza; l'acquisizione delle immagini delle telecamere non dava esito positivo in quanto non funzionanti.  ### il procedimento si chiudeva con una richiesta di archiviazione per mancata identificazione dei responsabili. 
Vi è da dire che la presenza di altri testi presenti veniva rappresentata per la prima volta in questo giudizio. 
Queste le dichiarazioni testimoniali rese dalla ###… sono la ex compagna dell'attore, non più convivente del medesimo da subito dopo l'incidente per cui è causa, indifferente. 
Interrogata sui capitoli di prova di cui alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, così risponde: sub 1) confermo, ero a bordo dell'autovettura di proprietà di mia madre, dietro c'era anche nostra figlia che, all'epoca, aveva 5 anni; sub 2) è vero per quanto ho già risposto; ### la bambina batté la testa sul finestrino laterale a sinistra, ma non si fece tanto male, più che altro si spaventò e non è stata mai refertata; sub 3) è vero, il ciclomotore proveniva proprio da di fronte alla nostra autovettura; sub 4) è vero, il ciclomotore era in fase di sorpasso di una colonna di autovetture; sub 5) confermo di aver visto il ciclomotore venirci addosso sul fianco sinistro dell'autovettura, completamente all'interno della nostra corsia di pertinenza; ricordo che fu un attimo; sub 6) confermo che c'era una colonna di veicoli anche sulla nostra corsia e noi eravamo fermi; ### tra le due colonne c'era poco spazio perché la strada è stretta; sub 7) è vero, ### aveva il braccio sinistro fuori dal finestrino con il gomito appoggiato sullo sportello e proprio perché c'era poco spazio, il ciclomotore colpì il gomito di ### io sentii soltanto il colpo dell'urto contro lo specchietto retrovisore esterno dell'auto e l'urlo di dolore di ### non riuscii a vedere con quale parte del ciclomotore l'autovettura e il braccio di ### vennero colpiti; sub 8) il ciclomotore non si fermò, ma dopo l'urto i due che erano a bordo scapparono; sub 11) confermo che si fermarono per aiutarci i signori di cui mi si chiede e che non conosco, non so dove si trovassero al momento dell'incidente, però dissero che avevano visto quello che era accaduto; sub 18) è vero, ### è mancino dalla nascita; sub 19) è vero, l'ho appena detto; sub 20) ### faceva tutto con la sinistra e quindi firmava anche; sub 21) confermo, con la sinistra mangiava, disegnava, faceva tutto; sub 22) confermo, ribadisco che con la sinistra faceva tutto. Interrogata sui capitoli di prova contraria indiretta di cui alla terza memoria istruttoria di parte convenuta, così risponde: sub a) confermo quanto ho appena detto, quale convivente di ### gliel'ho visto fare sempre; ### la convivenza con ### è durata 6 anni; l'incidente trasformò ### che non era più la stessa persona e, a seguito di altro problemi, ci lasciammo; sub b) come ho già detto, conoscevo ### per aver convissuto con lui per 6 anni prima dell'incidente; sub c) non ricordo i periodi, ma ### svolse diversi lavori manuali alle dipendenze sempre di privati, a volte regolarmente assunto, altre no; sub d) ricordo che lavorò come giardiniere, come manovale agricolo, come autista per un non vedente; lavorò anche per ### per 12 anni, non ricordo fino a quando; ### al momento dell'incidente lavorava “in nero”, non ricordo se era quando faceva l'autista. L.C.S. 
In relazione alla testimonianza della ### vi è da dire che parte convenuta ne ha sempre eccepito l'incapacità a testimoniare.   Si rammenta in proposito che la sussistenza di un interesse di mero fatto non preclude la testimonianza, ma incide sulla sua attendibilità, che dovrà essere valutata dal giudice di merito. In generale si reputa l'incapacità della vittima di un sinistro stradale di testimoniare in quanto portatore di un interesse giuridico all'esito della lite che sia stata introdotta da un altro danneggiato contro il soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. ###à a testimoniare si verifica quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, non di mero fatto, “che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione” (Cass. 9353/2012). Per quanto riguarda i sinistri stradali, viene pertanto valutato incapace a testimoniare il trasportato danneggiato, in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta dal vettore contro l'antagonista, dall'antagonista contro il vettore. 
Ebbene, a prescindere dalla questione d'incapacità della teste, che non troverebbe fondamento stante la circostanza di non aver la stessa riportato danni, occorre invece rilevarne, dalla lettura complessiva degli atti, la dubbia attendibilità.   In proposito occorre considerare che la ### non riferiva in sede di sit di danni riportati dalla bambina. Sentita sul punto in dibattimento ha dichiarato che la bambina batté la testa sul finestrino laterale a sinistra, ma non si fece tanto male, più che altro si spaventò e non è stata mai refertata. Ciò risulta in contrasto con le asserzioni di parte attrice circa il risarcimento ottenuto per la minore documentato dall'attore. 
Per quanto riguarda gli ulteriori testi sentiti in giudizio, si riporta quanto di seguito.  ###..Interrogato sui capitoli di prova di cui alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, così risponde: 1. posso dire che, trovandomi a camminare sul marciapiede che costeggia la via ### dalla parte opposta del fiume, sono stato richiamato dal un “botto” e ho visto, avvicinandomi, che si trattava dell'auto guidata dal padre del mio amico ### 2. è vero; 3. posso dire che è vero perché ho scorto il ciclomotore che si stava allontanando; 4. posso dire che il ciclomotore continuava, allontanandosi, a superare le macchine in colonna; 5. per quanto ho già detto, non sono in grado di rispondere; 6. posso dire di aver visto l'auto ferma e posso confermare che c'era molto traffico; 7. non ho visto la scena; 8. è vero per quanto ho già detto; 11. confermo; ### è un mio amico di infanzia ed in quel frangente si trovava a camminare insieme a me; ### sui capitoli di prova di cui alla terza memoria istruttoria di parte convenuta, così risponde: a.  non sono in grado di rispondere perché frequento solo il figlio dell'attore; b. non ho mai incontrato l'attore negli ultimi 10 anni; preciso che conosco entrambi i genitori del mio amico ### perché è normali che li abbia visti, ma con il padre non mi sono mai incontrato per qualche attività; c. non sono in grado di rispondere; d. non sono in grado di rispondere; e. mi riporto a quanto già dichiarato; f. conosco l'attore da quando conosco il figlio ### e dunque da circa 10-15 anni; g. mi riporto a quanto già riferito; h.  mi sono avvicinato, ma i soccorsi vennero poi prestati dall'ambulanza della quale io ho atteso l'arrivo; i. non sono stato io a fotografare il ciclomotore; j. non lasciai i miei dati all'attore, non avendone bisogno perché già mi conosceva.  ###..### sui capitoli di prova di cui alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, così risponde: 1. non posso dire di aver visto l'urto, ma ho sentito il rumore dell'impatto; preciso che mi trovavo assieme al mio amico ### all'altezza della discoteca ### camminando a piedi, quindi dalla parte opposta del fiume, nello stesso senso di marcia dell'autovettura in direzione del porto; 2. è vero; 3. ho visto un motorino allontanarsi nella direzione opposta dell'autovettura, in direzione della ### di porto; 4. confermo di aver visto il ciclomotore solo mentre si allontanava e posso dire che superava una colonna di auto; 5. confermo che il ciclomotore stava superando delle auto in colonna e quindi penso che verosimilmente superasse la linea di mezzeria; ### dalla mia posizione non ero in grado di scorgere sull'asfalto la linea di mezzeria; ### confermo che c'erano nei due sensi di marcia due colonne di auto e quella dove si trovava l'auto del ### era ferma; la colonna di auto nella direzione opposta non ricordo se fosse proprio ferma o avanzasse lentamente; 6. mi riporto a quanto già dichiarato; 7. non so se ### viaggiasse con il gomito sinistro fuori del finestrino; è vero tuttavia che quando mi sono avvicinato, l'ho visto con il braccio “spaccato” fuori dal finestrino; 8. è vero per quanto ho già detto; ### per quanto riguarda i danni all'autovettura, ricordo che era danneggiato lo specchietto retrovisore sinistro. 11. è vero, mi trovavo assieme al mio amico ### entrambi siamo amici di ### figlio dell'attore #### sui capitoli di prova di cui alla terza memoria istruttoria di parte convenuta, così risponde: a. non posso rispondere perché non mi sono mai trovato con il padre del mio amico le attività di cui mi si chiede; b. ho avuto modo di vedere il padre di ### qualche volta quando mi sono incontrato con lui; ora mi sono trasferito a ### e le occasioni sono diminuite; e. ho già risposto; f. ho conosciuto l'attore qualche tempo dopo che ho conosciuto l'attore, che conosco da tanto tempo; #### ci conosce me e ### come amici del figlio e quando ci siamo avvicinati dopo l'incidente, ci ha riconosciuto; g. mi riporto a quanto già detto; h. io e ### ci siamo solo avvicinati, i soccorsi sono stati prestati dall'ambulanza; ADR: ### si lamentava per il dolore; ricordo che per muovere il braccio che era completamente fratturato, dovette con il corpo spostarsi verso l'interno dell'autovettura; non ricordo se rimase all'interno dell'autovettura fino all'arrivo dell'ambulanza o se è sceso; i. non sono stato io a fotografare il ciclomotore; j. sul posto non lasciai numero di telefono dell'attore; successivamente mi ha contattato per chiedermi di venire a testimoniare, chiedendomi i dati, circa quattro anni fa; preciso di venire a dire quello che ho visto. Anzi non credo che ### mi chiese i dati, ritengo che se li sia fatti dare dal figlio. 
ADR: non sono mai stato sentito dalla ### né da altre forze dell'ordine. 
Ebbene, occorre considerare quanto meno anomalo che i nominativi di queste persone che si trovavano sul luogo dell'incidente, conosciuti da parte attrice, non siano stati fatti prima del giudizio dal ### e che neppure la ### abbia in precedenza riferito delle persone in questione. Non vi è un motivo logico che consenta di chiarire questa discrasia in quanto non viene prospettata e tanto meno provata la ragione di questa peculiarità quale, ad esempio, una dimenticanza, la mancanza di disponibilità alla testimonianza manifestata dai testi od altro. 
Tanto considerato, pur alla luce delle oggettive e riscontrate lesioni riportate dall'attore, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, le prove offerte non risultano idonee e sufficienti a dare contezza dell'assolvimento del rigoroso onere probatorio che incombe sul danneggiato.   In ogni caso, valutata la natura interpretativa della vicenda appare congruo compensare le spese.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa le spese.  ### 8 gennaio 2026 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 4190/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Rossana Villani

M
1

Tribunale di Salerno, Sentenza n. 73/2026 del 08-01-2026

... nonché gli addebiti per “culpa in vigilando” mossi genericamente nei confronti del ### che, dunque, non è ravvisabile alcuna sua responsabilità nella vicenda in esame; che, in ogni caso, contesta il nesso eziologico che lega l'evento lesivo alla condotta del ### che, infine impugna, oltre all'”an” anche il “quantum debeatur” della pretesa risarcitoria, che è totalmente ingiustificato; che laddove dovesse evincersi una qualsiasi sua, anche minima responsabilità nella vicenda, chiede di essere garantito e manlevato dalla ### S.P.A., società assicurativa che copre i rischi della responsabilità civile a terzi in virtù di polizza assicurativa ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza 402733731 del 10/5/2017 valida ed operante all'epoca del fatto per cui è causa; che poi in forza di quanto stabilito dall'art. 7) del contratto di appalto del 31/7/2014 e dall'art. 7) del contratto di appalto del 19/10/2015, le società appaltatrici si sono obbligate a prestare in favore del ### le garanzie in caso di danni da esecuzione e da responsabilità civile verso terzi, impegnandosi alla stipula di una apposita polizza assicurativa; che, pertanto, chiede al Tribunale adito di autorizzare la (leggi tutto)...

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### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Salerno, 1^ ###, nella persona del Dott. ### in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 9808/2017, avente ad oggetto: condominio TRA ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), nella qualità di eredi di ### MARIAGRAZIA, tutti rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in giudizio, dall'Avv. ### presso il cui studio, sito in ### di #### alla via ### n. 2, elettivamente domiciliano; - ####.3 (C.F.: ###), in persona dell'### p.t., rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.  ### presso il cui studio, sito in ### alla via C.A. 
Alemagna n.2/C, elettivamente domicilia; - ### E ### S.R.L. (P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti ### e ### presso il cui studio, sito in #### alla via M. Cianciulli n. 14, elettivamente domicilia; - ####.B.C. ###. COOP. (P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### presso il cui studio, sito in ### alla piazza ### n. 39, elettivamente domicilia; - ### NONCHE' ### S.P.A.  - #### Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 24/9/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato ### MARIAGRAZIA ha convenuto in giudizio il ####.3, deducendo: che con ### n. 192/2016 emesso dal Giudice di ### di ### in data ###, depositato in cancelleria in data ###, dichiarato provvisoriamente esecutivo, notificato, unitamente all'atto di precetto, in data ###, è stata ingiunta al pagamento, in favore dell'opposto, della somma pari ad € 4.581,00 a titolo di spese straordinarie condominiali non corrisposte relative all'anno 2014-2015 (Settembre-Dicembre 2014; Gennaio-Maggio 2015), per spese straordinarie per euro 4.581,00oltre interessi e spese del procedimento monitorio; che avverso tale ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza provvedimento monitorio spiegava opposizione con domanda riconvenzionale, assumendo: che tale somma non sarebbe da lei dovuta, poiché l'esecuzione dei lavori per il cui pagamento è stato chiesto ed ottenuto il ### non ha prodotto alcun vantaggio per i condomini ma, al contrario, è stata causa di ingenti danni; che, in particolare, l'unità immobiliare di sua proprietà è stata interessata dalla presenza di copiose infiltrazioni e tracce di umidità che hanno provocato il distacco della tinteggiatura e reso gli ambienti insalubri, così come accertato e descritto dal consulente tecnico da lei incaricato, #### il quale ha provveduto a redigere apposita relazione datata 25/5/2015; che il CTP ha riferito che “da un'accurata visione dello stato dei luoghi, l'appartamento presenta alcuni locali in pessime condizioni di manutenzione a causa di tracce consistenti di umidità evidenti sui soffitti e sulle mura perimetrali di alcuni locali. Si precisa che attualmente sull'immobile in oggetto sono in corso dei lavori di rifacimento dell'intonaco esterno dell'intero fabbricato, provocando delle infiltrazioni d'acqua e delle lesioni su alcune pareti interne all'appartamento, danneggiando le pareti dell'appartamento della sig.ra ### provocando infiltrazioni di acque meteoriche dalle pareti perimetrali con conseguenti diffuse tracce di umidità che hanno provocato il parziale distacco della tinteggiatura e sussiste ad oggi, nei suddetti locali, un pericolo parziale di distacco dell'intonaco.”; che il CTO indicava, inoltre, i lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, per le zone interessate ai fenomeni di umidità, preventivando una spesa di € 5.689,30; che tali infiltrazioni d'acqua hanno reso inutilizzabile il piano cottura, del quale è stata indispensabile la sostituzione; che, non a caso, in data ###, ella ed altri condomini chiedevano, all'### del ### la convocazione di un'assemblea straordinaria con il seguente ordine del giorno: 1) resoconto spese lavori eseguiti 2° lotto; 2) valutazione danni subiti; 3) varie ed eventuali; che tale convocazione non è ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza mai pervenuta ai condomini; che, pertanto, in data ###, il difensore della sig.ra ### inviava al ### formale diffida ad adempire, mediante la quale chiedeva di sospendere i pagamenti in favore dell'impresa appaltatrice e di provvedere al risarcimento dei danni in favore della sua assistita; che tale missiva restava priva di qualsiasi positivo riscontro, al contrario, il ### chiedeva ed otteneva il D.I.; che il ### è responsabile dei danni cagionati all'unità immobiliare di sua proprietà esclusiva ai sensi dell'articolo 2051 c.c., atteso che i lavori contestati avevano ad oggetto il rifacimento dell'intonaco esterno dell'intero fabbricato e le facciate di un fabbricato non possono che costituire parti comuni a tutti i condomini ai sensi dell'art. 1117, n. 1), c.c.; che la giurisprudenza riconosce, in genere, una corresponsabilità del ### committente sia in ipotesi di violazione di regole di custodia, ex art. 2051 c.c., che in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per “culpa in eligendo” per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale “nudus minister“ attuandone specifiche direttive.; che è innegabile che, pur a fronte dei lamentati danni, il ### non si sia attivato in alcun modo per tutelare gli interessi dei condomini; che, dunque, ella chiede in via riconvenzionale la condanna del ### al risarcimento dei danni nella misura accertata dal consulente tecnico di parte #### o nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa; che si costituiva il ### nel giudizio innanzi al Giudice di ### formulando le seguenti conclusioni: - in via preliminare ed istruttoria autorizzare la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. della ### S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###Torrella dei #### e della G.B.G. ###À ### in persona del legale rappresentante p.t. con sede ###R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza via F. Milione n. 5 in #### per essere manlevato e garantito in caso di remota e malaugurata soccombenza e fissando all'uopo nuova udienza; - in via preliminare ed istruttoria fissare il termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di ### in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dalla opponente, disporre il prosieguo del presente giudizio solo in relazione alla domanda di revoca della ingiunzione impugnata; - in via preliminare, rigettare la richiesta di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per assoluta carenza dei gravi motivi richiesti dall'art.  649 c.p.c.; - in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto, rigettare la domanda di revoca del ### n. 192/2016; -ancora in via principale, rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti perché infondata in fatto e in diritto; -in via subordinata e in caso di malaugurata soccombenzaa seguito di accertamento della responsabilità della ditta appaltatricee salvo gravame dichiarare la società ### S.R.L. e la G.B.C. ###À ### tenute a manlevare e garantire il ### in virtù del contratto di appalto del 31/07/2014 e del contratto di appalto del 19/10/2015; -condannare l'opponente a parte soccombente al pagamento in favore dell'opposto delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge; che il Giudice di ### di ### con sentenza n. 765/2017 del 03/7/2017, depositata e pubblicata in data ###, affermava la competenza per materia, funzionale e inderogabile, del Giudice di ### adito a decidere sull'opposizione a ### già provvisoriamente esecutivo, n. 192/2016 emesso dal Giudice di ### di ### in data ###, depositato il ### e notificato in data ###; dichiarava l'incompetenza per valore limitatamente alla spiegata domanda riconvenzionale per essere di competenza del Tribunale di ### fissando il termine di 90 giorni per la riassunzione della succitata domanda come innanzi circoscritta, innanzi al predetto Giudice ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza superiore, e rimetteva al definitivo ogni provvedimento sulle spese e competenza di causa. 
In virtù di quanto innanzi esposto ### ha formulato le seguenti conclusioni: condannare il #### al risarcimento dei danni da lei patiti, quantificati in € 5.689,30, o nella diversa somma che sarà quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge. 
Si costituiva tempestivamente in giudizio il #### N.3, deducendo: che la domanda attorea è improcedibile, per non avere parte attrice espletato il tentativo di mediazione obbligatoria, né quello di negoziazione assistita; che la domanda attorea è infondata e va rigettata; che seguito della stipula di contratto di appalto del 31/7/2014 la ### S.R.L. ha eseguito i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato (### in via ### n. 3 di Battipaglia; che tale intervento manutentivo è stato, poi, proseguito dalla G.B.G. ###À ### che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte sotto la guida del direttore dei lavori #### che, quindi, contesta la fantasiosa ricostruzione dei fatti operata da controparte, nonché gli addebiti per “culpa in vigilando” mossi genericamente nei confronti del ### che, dunque, non è ravvisabile alcuna sua responsabilità nella vicenda in esame; che, in ogni caso, contesta il nesso eziologico che lega l'evento lesivo alla condotta del ### che, infine impugna, oltre all'”an” anche il “quantum debeatur” della pretesa risarcitoria, che è totalmente ingiustificato; che laddove dovesse evincersi una qualsiasi sua, anche minima responsabilità nella vicenda, chiede di essere garantito e manlevato dalla ### S.P.A., società assicurativa che copre i rischi della responsabilità civile a terzi in virtù di polizza assicurativa ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza 402733731 del 10/5/2017 valida ed operante all'epoca del fatto per cui è causa; che poi in forza di quanto stabilito dall'art. 7) del contratto di appalto del 31/7/2014 e dall'art. 7) del contratto di appalto del 19/10/2015, le società appaltatrici si sono obbligate a prestare in favore del ### le garanzie in caso di danni da esecuzione e da responsabilità civile verso terzi, impegnandosi alla stipula di una apposita polizza assicurativa; che, pertanto, chiede al Tribunale adito di autorizzare la chiamata in causa dell'### S.P.A. con sede ###in Milano ###, nonché della ### S.R.L. con sede ###in Torrella dei #### e della G.B.G. ###À ### con sede legale alla via F. Milone n.5 in ####, nei cui confronti in questa sede si propone formale e tempestiva istanza ex art.106 c.p.c. 
In virtù di quanto innanzi esposto il #### N.3 ha formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare autorizzare la chiamata in causa ex art.106 c.p.c. della ### S.P.A., della ### S.R.L. e della G.B.G. ###À ### per essere dalle stesse manlevato e garantito nella denegata ipotesi di soccombenza e fissando all'uopo una nuova udienza; in via principale e nel merito rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e salvo gravame, dichiarare l'### S.P.A., la ### S.R.L. e la G.B.C. ###. COOP. tenute a manlevare e garantire il ### in virtù della polizza assicurativa n.402733731, nonché in virtù dei contratti di appalto del 31/7/2014 e del 19/10/2015; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'### dichiaratosi anticipatario. ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - ### prima udienza il precedente G.I. autorizzava il ### a chiamare in causa l'### S.P.A., la ### S.R.L. e la G.B.C. ###. COOP., che a tanto provvedeva. 
Si costituiva in giudizio la ### S.R.L., deducendo: che in via preliminare eccepisce la nullità della domanda riconvenzionale rispetto a cui è stata chiamata in manleva per l'assoluta genericità della determinazione della cosa oggetto della domanda e per la evidente lacunosità dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda; che, al contempo, impugna formalmente la documentazione prodotta ed in particolare la perizia del consulente di parte, #### trattandosi di atto unilaterale e di parte, privo di rilevanza probatoria; che parte attrice deduce di aver subito dei danni, ma omette di indicare e di specificare la tipologia dei danni patrimoniali e non patrimoniali effettivamente subiti, ed il criterio di determinazione del risarcimento, limitandosi esclusivamente a formulare una generica domanda, priva di ogni elemento di specificità, e senza alcuna analitica determinazione; che la circostanza, oggettiva, della mancata indicazione di elementi da cui poter desumere la tipologia e l'ammontare del presunto credito risarcitorio costituisce, di per sé, lesione del principio del contraddittorio ed un grave pregiudizio per il suo diritto di difesa; che nel merito la domanda attorea è infondata; che, infatti, essa ha eseguito a regola d'arte gli appaltati lavori di manutenzione straordinaria all'interno del fabbricato (### in via ### n. 3 in Battipaglia, nel rispetto delle indicazioni della parte committente e del direttore dei lavori #### che a conferma di ciò vi è la circostanza che il ### committente ha corrisposto in suo favore, a più riprese, complessivi € 98.500,00; che il ### sottoscriveva e ratificava, unitamente al direttore dei lavori, il computo metrico finale ma non provvedeva al pagamento dell'importo a saldo di € 20.614,66 solamente ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza perché alcuni condomini non avevano provveduto a versare le relative quote condominiali; che, pertanto, essa era costretta a presentare ricorso per ingiunzione di pagamento innanzi al Tribunale di ### al fine di ottenere il pagamento a saldo dei lavori eseguiti in forza del contratto di appalto del 31/7/2014; che, dunque, essa per tali causali chiedeva ed otteneva il ### n. 2123/2017 nei confronti del ### che non avendo quest'ultimo proposto opposizione nei termini di legge, con provvedimento del 22/11/2017, il Tribunale di ### in persona del dott.  ### D'### dichiarava la esecutorietà del ### 2123/2017; che la mancata opposizione al ### 2123/2017 del Tribunale di ### ed il computo metrico finale dei lavori a firma dell'### del ### e del direttore dei lavori comprovano la perfetta esecuzione delle opere appaltate; che le opere appaltate sono state eseguite a regola d'arte, non presentano alcun difetto e/o vizio e sono state accettate dal committente ### senza alcuna riserva, tanto che la direzione dei lavori nulla ha mai obiettato in merito; che in ogni caso eccepisce, formalmente, che la controparte è decaduta ex art. 1667 c.c. dal sollevare vizi e difformità, avendo accettato l'opera senza sollevare riserve, o meglio avendo accettato i lavori così come consegnati dalla ### S.R.L., e precisamente avendo accettato i lavori, contestualmente alla loro ultimazione; che essa non ha mai ammesso l'esistenza di alcun vizio e/o difetto e che il ### giammai ha sollevato vizi. 
In virtù di quanto innanzi esposto la ### S.R.L. ha formulato le seguenti conclusioni: via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale, per l'assoluta genericità della determinazione della cosa oggetto della domanda e per la evidente lacunosità dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, e per gli effetti, adottare all'uopo ogni opportuno provvedimento ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza di rito e di merito; nel merito: - rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli ### e #### dichiaratisi anticipatari. 
Si costituiva in giudizio la G.B.C. ###. COOP., deducendo: che nel caso di specie non è ravvisabile alcuna sua responsabilità; che a seguito delle contestazioni della sig.ra ### il ### dei ##### effettuò, insieme ad un suo rappresentante, sig. ### una serie di accessi di controllo per la verifica degli asseriti danni sia da parte dell'attrice sia di altri condomini e redasse, a riguardo, una relazione tecnica illustrativa in data ###; che tale relazione chiarisce che in merito alla presenza di diverse efflorescenze di muffa lamentate dalla condomina al primo piano sig.ra ### si evince che, come riscontrato dal D.L. in un sopralluogo informale nei primi giorni di Dicembre 2014 (poco dopo l'inizio dei lavori), i danni non sono stati causati dalla G.B.G. 
SERVICE, ma, da fenomeni di condensa e/o vecchie infiltrazioni di acqua, dovute alle pareti esterne non correttamente isolate in passato, ad intonaco e tinteggiatura esterna esistenti molto degradate e ai balconi sovrastanti che presentavano una pavimentazione degradata ed erano privi di battiscopa ed impermeabilizzazione sottostante; che nella relazione si precisa che in data ###, alle ore 15.30, come da accordo, il D.L., insieme ad un suo rappresentante, sig. ### si recò sul posto per constatare i problemi lamentati dalla sig.ra ### la quale risultava assente e, secondo il parere del D.L., dopo l'intervento previsto di manutenzione all'intonaco esterno e la completa sostituzione con sigillatura delle colonne fecali, si è notevolmente migliorato l'isolamento igrometrico della parete esterna e lo sfogo temporaneo sulla parete interna è dovuto all'asciugamento della vecchia umidità presente ancora nella camera d'aria e nella parete esterna. ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - ### virtù di quanto innanzi esposto la G.B.C. ###. COOP. ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare la domanda attorea e quella in manleva, in quanto infondate in fatto ed in diritto; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'#### dichiaratosi anticipatario.  ### S.P.A., pur avendo ricevuto regolare notificazione dell'atto di chiamata in causa non si è costituita e non è comparsa e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. 
In data ### il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto, il quale concedeva alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. 
Con provvedimento del 24/3/2021 reso all'esito dell'udienza tenuta con la modalità di trattazione scritta in base alla disciplina emergenziale “ratione temporis” applicabile, questo Giudice ammetteva la prova testimoniale articolata da parte attrice, abilitando le terze chiamate alla prova diretta e contraria. 
All'udienza del 03/5/2022 veniva escusso il teste di parte attrice sig. 
D'### All'udienza del 22/11/2022, stante la declaratoria dell'intervenuto decesso della sig.ra ### da parte del difensore costituito Avv.  ### veniva dichiarata l'interruzione del processo. 
Il processo veniva tempestivamente riassunto con atto di citazione notificato alle controparti il ### da ##### e ### nella qualità di eredi di #### All'udienza del 17/9/2024 veniva escusso il teste di parte attrice sig.  ### All'udienza del 24/9/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle compares conclusionali e memorie di replica.  ### 1. - ### attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia che accerti e dichiari la responsabilità del ### ai sensi dell'articolo 2051 c.c. oppure per “culpa in eligendo”, per avere scelto quali appaltatrici le terze chiamate ### S.R.L. e G.B.C. ###. 
COOP., a causa dei danni asseritamente occorsi all'unità immobiliare di cui è proprietaria esclusiva, dovuti ai lavori erroneamente eseguiti dalle predette appaltatrici. 
La domanda attorea è infondata e va rigettata.  ### attrice, infatti, pur essendo a ciò onerata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., non ha fornito la prova dell'esistenza dei danni asseritamente subiti a causa delle condotte a vario titolo ascrivibili al ### convenuto ed alle società appaltatrici terze chiamate, nè tanto meno ha dimostrato l'esistenza del nesso eziologico tra i comportamenti delle controparti, asseritamente illeciti, ed i pregiudizi che essa avrebbe patito. 
Infatti, non può innanzitutto tenersi conto delle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice sig. D'### il quale, escusso all'udienza del 03/5/2022 (cfr.) ha risposto: “### a conoscenza dei fatti di causa in quanto riferitomi dal marito della sig.ra ### che si chiamata ### il quale mi riferii che quando sono finiti i lavori di ristrutturazione del condominio, ha iniziato a lamentare dei danni” ed ha altresì dichiarato, in risposta a tutti i capitoli di prova, “… posso riferire di non essere mai stato nell'appartamento della sig.ra ### per cui nulla so in merito alla circostanza”. 
Il testimone, dunque, ha dichiarato di avere appreso delle circostanze oggetto di causa dal marito della parte attrice, peraltro divenuto parte a ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza seguito dell'intervenuto decesso della sig.ra ### dunque di fatto “de relato actoris”. La conseguenza di una siffatta testimonianza, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione (“ex multis” Cass. Civ., 3137/2016) è che tale testimoni deponge su fatti e circostanze di cui è stato informato dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio o che è comunque parte nel giudizio, così che la rilevanza del suo assunto - peraltro neppure fornito, non avendo risposto ad alcuna domanda - è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa. 
Quanto poi alle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice ##### all'udienza del 17/9/2024 (cfr. verbale di udienza), questi si è limitato a confermare quanto già dichiarato nella consulenza tecnica di parte da lui redatta ed allegata all'atto di citazione in riassunzione, affermando che in occasione del sopralluogo nell'immobile di proprietà della sig.ra ### aveva potuto constatare che vi erano dei lavori di ristrutturazione del palazzo e che a causa degli stessi si erano verificate le infiltrazioni. Tuttavia nè nella consulenza tecnica di parte, nè in sede testimoniale l'#### ha spiegato le ragioni per cui il fenomeno infiltrativo da cui sarebbe stata attinta l'unità immobiliare di proprietà esclusiva della sig.ra ### sarebbe stato imputabile al ### nè tanto meno in che modo i lavori di ristrutturazione del palazzo sarebbero stati eseguiti erroneamente dalle società appaltatrici, nè come avrebbero cagionato i pregiudizi lamentati da parte attrice. Per ciò che riguarda gli altri testimoni indicati dall'attrice nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., ovvero i sigg.ri ### e ### essi non risultano essere stati citati e la parte attrice vi ha rinunciato all'udienza del 17/9/2024, allorquando, nonostante la loro mancata intimazione ed escussione, il difensore costituito ha chiesto rinviarsi la causa per la ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza precisazione delle conclusioni (cfr. verbale di udienza del 17/9/2024). 
Quanto poi alle fotografie depositate da parte attrice in allegato alla consulenza tecnica di parte depositata con l'atto di citazione (cfr. all.  depositato telematicamente il ###) da esse non è possibile evincere alcunchè circa lo stato in cui si trovava l'immobile della sig.ra ### essendo esse scansionate in bianco e nero, peraltro in una modalità tale da non consentire, visionandole, di evincere alcunché. 
Da tanto consegue, dunque, che la domanda attorea è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata.  2. - Il rigetto della domanda attorea comporta altresì l'assorbimento delle chiamate in manleva formulate dal ### per il caso di accoglimento della domanda di parte attrice.  ### 3.1. - Nei rapporti processuali tra parte attrice ed il #### N.3 le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che la domanda attorea è stata rigettata, sono poste a carico di ##### e ### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e la complessità delle questioni ###, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.  n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio; € 389,00 per la fase introduttiva; € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.  3.2. - Nei rapporti processuali con la terza chiamata ### S.R.L.  le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, considerato che la chiamata in manleva è stata formulata dalla convenuta ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza in conseguenza della domanda attorea (“ex multis” Cass. Civ., 23123/2019; Cass. Civ., n. ###/2019), sono poste a carico di #### e ### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e la complessità delle questioni ###, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M.  147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio; € 389,00 per la fase introduttiva; € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli ### e #### dichiaratisi anticipatari.  3.3. - Nei rapporti processuali con la terza chiamata G.B.C. ###. COOP. le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art.  91 c.p.c. e, considerato che la chiamata in manleva è stata formulata dalla convenuta in conseguenza della domanda attorea (“ex multis” Cass. Civ., 23123/2019; Cass. Civ., n. ###/2019), sono poste a carico di #### e ### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e la complessità delle questioni ###, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M.  147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio; € 389,00 per la fase introduttiva; € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'### dichiaratosi anticipatario. ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza 3.4. - Nei rapporti processuali con la terza chiamata AXA ### S.P.A. atteso che la parte vittoriosa, cioè la ### è rimasta contumace, non avendo dunque sopportato alcun esborso (“ex multis” Cass. Civ., n. 14972/2015), nulla viene disposto in ordine alle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: 1) Dichiara la contumacia della ### S.P.A.; 2) Rigetta le domande attoree; 3) #### e #### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro alla refusione, in favore del #### N.3 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.; 4) #### e #### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro alla refusione, in favore della ### S.R.L., delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli #### e ### dichiaratisi anticipatari; 5) #### e #### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro alla refusione, in favore della G.B.C. ###. COOP., delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'### dichiaratosi anticipatario; 6) Nulla sulle spese tra #### e ### nella qualità di eredi di #### e la ### S.P.A. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.

causa n. 9808/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Mattia Caputo

M
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Tribunale di Nola, Sentenza n. 230/2026 del 20-01-2026

... nella documentazione fotografica prodotta e nella testimonianza resa dal teste escusso all'udienza del 18.04.2023), risultano idonee a confermare la dinamica del sinistro così come prospettata dall'attrice. Tali risultanze, peraltro, sono state oggetto di mera contestazione generica da parte dei convenuti, inidonea, in quanto tale, a scalfirne la valenza probatoria. In particolare, è emerso che le condizioni manutentive del gradino ove si è verificata la caduta erano tali da non consentire all'attrice di prevedere l'instabilità della superficie di calpestio. Rispetto alle condizioni delle stesse il teste ha affermato che “la pavimentazione era in gres porcellanato di misura 40x40; un paio di mattonelle erano traballanti, ovvero non erano fissate bene al suolo. Al momento dell'incidente non vi erano transenne che delimitavano l'area”. In effetti, dall'esame della documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice emerge con chiarezza il distacco della mattonella posta in posizione perpendicolare rispetto a quella oggetto di calpestio. Appare, pertanto, plausibile che tale distaccamento abbia determinato la formazione di un vuoto al di sotto della mattonella di appoggio, (leggi tutto)...

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R.G. n. 6049/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6049/2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione alla udienza del 09 ottobre 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 29 dicembre 2025, vertente TRA ### rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. ### unitamente al quale elettivamente domiciliano in ### alla via ### n. 4/D; - ATTRICE ###, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. ### unitamente al quale elettivamente domicilia in ####. ### n. 17; -CONVENUTO ### S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dall'avv. ### unitamente al quale elettivamente domicilia in ### alla ### n.58; -###- Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extra contrattuale. 
R.G. n. 6049/2018 Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 09 ottobre 2025. 
Svolgimento del processo.  1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio il condominio indicato in epigrafe, per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i dannidi tipo biologico e morale - riportati a seguito di un sinistro verificatosi in data 19 marzo 2013, alle ore 18:30-19:00 circa, allorquando nell'attraversare l'atrio condominiale, era inciampata a causa della disconnessione della pavimentazione che non era segnalata nè visibile a causa della scarsa illuminazione. Per effetto della caduta, l'attrice aveva riportato lesioni personali per la cura delle quali era stata dapprima trasportata presso il P.S. dell'Ospedale di ### ove le era stata diagnosticato “contusione del gomito”, e successivamente ricoverata presso dell'### di ### ove le era stato diagnosticato “frattura pluriframmentaria scomposta della testa del radio e del collo radiale sinistri” per la cura della quale si rendeva necessario un intervento chirurgico. Ha insistito per l'accoglimento della domanda, così come formulata e la vittoria delle spese di lite con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.  2. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito tempestivamente in giudizio il convenuto condominio, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per genericità. 
Nel merito, ha eccepito in via pregiudiziale la prescrizione del diritto essendo trascorsi più di 5 anni dalla verificazione del presunto sinistro ed ha impugnato estensivamente la domanda, invocandone il rigetto. 
Ha chiesto, quindi, ed ha ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa la ### S.p.a., per essere dalla stessa manlevato nell'ipotesi di accoglimento della domandata.  3. Costituitasi in giudizio, la terza chiamata in causa ha eccepito la prescrizione del diritto del condominio di farsi garantire dall'assicurazione ex art. 2952 comma 3 c.c., ed in ogni caso l'infondatezza della domanda risarcitoria promossa dalla ### opponendosi, in particolare, al chiesto ristoro del danno non patrimoniale. Ha concluso, quindi, per il rigetto, con il favore delle spese di lite.  4.Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita con l'ascolto di un unico teste ### all'esito del quale i procuratori hanno chiesto un rinvio per bonario componimento e, in seguito del fallimento dello stesso, hanno poi richiesto l'acquisizione della perizia elaborata dal fiduciario della compagnia assicurativa. 
R.G. n. 6049/2018 Pertanto, la causa ritenuta matura per la decisione è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'08.10.2024 e, allorquando chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato né è stato disposto (tenuto conto della necessità di garantire la prioritaria definizione della cause iscritte al ruolo fino all'anno 2016 in vista del raggiungimento del primo degli obbiettivi del ### entro il 31 dicembre 2024) un differimento all'udienza del 09.10.2025. Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, è stata riservata a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, così giungendo alla decisione del Tribunale. 
Motivi della decisione 1. In via preliminare, va osservato che, contrariamente a quanto eccepito dal ### “### la Fortnuna” in persona dell'amministratore p.t. (in seguito per brevità “Condominio”) e dalla ### S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. (in prosieguo per brevità “Generali”), non può ritenersi nullo l'atto introduttivo per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per tale valutazione, che il petitum, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. 
Tale ipotesi non ricorre infatti nella fattispecie per cui è causa ove dalla lettura unitaria dell'atto introduttivo e dalle conclusioni rassegnate emerge chiaro che la domanda è finalizzata all'ottenimento del risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta verificatesi nell'atrio condominiale. 
Del resto, alcun vulnus può dirsi arrecato al diritto di difesa del ### convenuto e della compagnia assicurativa chiamata in causa, che hanno articolato compiute difese in relazione al merito della pretesa.  2. In via pregiudiziale, non merita poi accoglimento l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno avanzata dal ### nel primo scritto difensivo, tempestivamente depositato entro venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione. 
Giova rammentare che il diritto al risarcimento del danno derivante da una responsabilità extracontrattuale si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Tuttavia, specifica l'art. 2947 c.c. all'ultimo comma che, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. 
La norma di cui all'art. 2947 c.c. nel far coincidere le due prescrizioni, dà luogo ad una disciplina unitaria dei due istituti (cfr Cass. Pen. sent. n. 12587/13) R.G. n. 6049/2018 In applicazione di tali principi, avendo l'attore richiesto il risarcimento dei danni fisici subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data ### ed essendo astrattamente configurabile il reato di lesioni personali colpose, trova applicazione il termine di prescrizione più lungo previsto per tale ultimo reato pari ad anni sei, sicché al momento della notifica dell'atto di citazione in data ###, il suddetto termine non era ancora maturato.  3. Ciò posto, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.  3.1. In punto di diritto, l'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto nel cortile di un condominio - pacificamente rientrante nelle parti comuni dell'edificio, rispetto alle quali l'ente condominiale riveste indubitabilmente una posizione di custodia - si presta ad essere ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.. 
Ciò posto, in tema di responsabilità derivante dalla caduta di una persona nel contesto appena ricordato, giova rammendare i seguenti principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribaditi dalle ### con ordinanza n. 20943 del 30 giugno 2022.  ### tale indirizzo, la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e non presuntiva, fondandosi non su un comportamento colposo o su un'attività del custode, bensì sulla relazione intercorrente tra il soggetto e la cosa che ha causato il danno. Il fondamento della responsabilità risiede, pertanto, nel rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito, restando estraneo alla struttura della fattispecie il profilo della diligenza del custode. 
Da tale inquadramento discendono precise conseguenze in ordine al riparto dell'onere probatorio. In particolare, incombe sull'attore la prova delle modalità di verificazione del fatto dannoso, dell'esistenza del rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa, nonché del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito (Cass. 20 novembre 2009 n. 24529). La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano, in particolare quello dello stesso danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte. In questi casi spetta al danneggiato, proprio per assolvere l'onere probatorio, dimostrare che la cosa sulla quale stava camminando presentava una situazione obiettiva di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la sua caduta, come conseguenza normale della pericolosità della cosa, incombendo sull' attore, al fine di provare il rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno, allegare un elemento intrinseco od estrinseco come fatto costitutivo R.G. n. 6049/2018 della domanda idoneo a radicare il nesso eziologico (Cass. 5 febbraio 2013 n. 2660; Cass. 13 marzo 2013 n. 6306; Cass. sez. III, n.6677 del 23.3.2011; Cass. sez. III, n.2331 del 16.02.2001); La responsabilità del custode è esclusa dal fortuito e questo, che dovrà essere provato dal custode, va inteso nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato che intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità o dell'inevitabilità (Cass. 24 gennaio 2014; Cass. 6 luglio 2006 n. 15383; 21 ottobre 2005 n. 20359).  3.2. Sulla scorta di tali premesse, la fattispecie all'esame del giudicante appare di agevole soluzione. 
Deve infatti ritenersi che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio, su di essa incombente ai sensi dell' art. 2051 c.c., relativo alla ricorrenza del nesso di causalità tra il danno da essa lamentato e la res - pavimentazione disconnessa e traballante” (cfr Verbale udienza del 18.04.2023) - indicato come imprevedibile causa della caduta. 
Ebbene, nel caso di specie, le emergenze probatorie acquisite agli atti (consistenti nella documentazione fotografica prodotta e nella testimonianza resa dal teste escusso all'udienza del 18.04.2023), risultano idonee a confermare la dinamica del sinistro così come prospettata dall'attrice. 
Tali risultanze, peraltro, sono state oggetto di mera contestazione generica da parte dei convenuti, inidonea, in quanto tale, a scalfirne la valenza probatoria. 
In particolare, è emerso che le condizioni manutentive del gradino ove si è verificata la caduta erano tali da non consentire all'attrice di prevedere l'instabilità della superficie di calpestio. Rispetto alle condizioni delle stesse il teste ha affermato che “la pavimentazione era in gres porcellanato di misura 40x40; un paio di mattonelle erano traballanti, ovvero non erano fissate bene al suolo. Al momento dell'incidente non vi erano transenne che delimitavano l'area”. 
In effetti, dall'esame della documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice emerge con chiarezza il distacco della mattonella posta in posizione perpendicolare rispetto a quella oggetto di calpestio. Appare, pertanto, plausibile che tale distaccamento abbia determinato la formazione di un vuoto al di sotto della mattonella di appoggio, rendendo quest'ultima strutturalmente instabile all'atto del calpestio. Pertanto, tale instabilità ben può determinare la perdita di equilibrio e, conseguentemente, la caduta della ### che vi faceva affidamento. Detta situazione determinava una condizione di anomalia non immediatamente percepibile né evitabile con l'ordinaria diligenza, integrando pertanto una situazione di oggettiva pericolosità del bene in custodia. 
Non va, infine, sottaciuto che l'esistenza del nesso causale tra le lesioni riportate dall'attrice e l'evento lesivo, così come ricostruito in giudizio, ha trovato ulteriore conferma nella valutazione espressa dal R.G. n. 6049/2018 fiduciario della compagnia assicuratrice, alla cui consulenza l'attrice ha dichiaratamente aderito, chiedendone l'acquisizione agli atti del presente giudizio.  4. Ciò posto sul piano sull'an, venendo all'esame del quantum debeatur, sulla scorta della consulenza medico legale, redatta dal fiduciario della compagnia assicurativa Dott. ### depositata dalla compagnia assicurativa, a cui il Tribunale ritiene di potere aderire in quanto immune da vizi e a cui l'istante, chiedendone l'acquisizione, ha dimostrato di prestare acquiescenza, emerge chiaro come dal sinistro de quo siano derivate a carico dell'istante, che all'epoca dei fatti aveva 16 anni, le seguenti lesioni: “la frattura pluriframmentaria scomposta della testa del radio e del collo radiale sinistri” (cfr. perizia del fiduciario). 
Sulla scorta delle valutazioni riportate nel richiamato elaborato peritale, i pregiudizi sofferti da ### in conseguenza dell'evento dannoso, come dinanzi descritti, possono stimarsi nella misura che segue: ITT giorni 5; ITP giorni 15 al 75%; ITP giorni 15 al 50%; ITP giorni 20 al 25%, danno biologico permanente nel grado del 6 %. 
Circa la liquidazione del danno, da eseguirsi secondo una valutazione equitativa, essa deve ispirarsi ai criteri individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (cfr. Cass. Civ. 12408/2011: “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”) e non invece, ai valori tabellari di cui alla legge n. 57/01 (successivamente trasfuse nell'art. 139 del codice delle assicurazioni), il cui ambito applicativo è limitato ai sinistri cagionati dalla circolazione di veicoli. 
Nel caso di specie si ritiene, in considerazione delle qualità individuali e dell'età della danneggiata al momento del sinistro, della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno all'attualità: € 3.306,25 per ### e ### € 10.632,00 per danno non patrimoniale. 
Il danno non patrimoniale subito da ### ammonta quindi ad euro 13.938,25, all'attualità.  4.1.Non può, invece, essere riconosciuto nella specie il danno morale, va infatti richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, R.G. n. 6049/2018 Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019 e la già cit. Cass. 25164/2022). 
Il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico trova il suo fondamento nel fatto che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. 
Premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento). 
Posta tale premessa, si ritiene che nel caso di specie non possa essere riconosciuto il danno morale poiché il danneggiato non ha provato, e in realtà nemmeno allegato, la sua esistenza. 
Neppure sussistono i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno, mediante l'aumento della somma riconosciuta a titolo di danno biologico, non avendo il danneggiato operato allegazioni sufficienti che possano indurre a ritenere giustificata una personalizzazione del risarcimento. 
E difatti, secondo la Corte di Cassazione, alla quale si presta adesione, “in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle primetuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza «normale» del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando R.G. n. 6049/2018 la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione". Ne consegue, pertanto, che l'operazione di "personalizzazione" impone "al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze «ordinarie» già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari” (Cass. n. 14364 del 27.5.2019). 
In altri termini, secondo la Suprema Corte l'importo liquidato a titolo di danno biologico contiene già in sé tutte le sofferenze normalmente derivanti da quella derivata lesione; per poter liquidare importi diversi e superiori occorrerà pertanto fornire la prova delle particolari circostanze che sorreggono una tale decisione.  4.2 All'importo sopra indicato deve, poi, aggiungersi il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. 
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale. 
Perché possa applicarsi il calcolo degli interessi compensativi che vanno ad integrare il lucro cessante per mancato tempestivo godimento della somma liquidata, secondo il criterio indicato da Cass. ### n.1712/95 e successive pronunce conformi, occorre devalutare detto importo al momento del fatto e successivamente riconoscere gli interessi compensativi al tasso legale su detta somma come rivalutata secondo indici ### anno per anno dalla data dell'evento dannoso sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. 
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, a titolo di risarcimento per il cd. lucro cessante, compete alla parte attrice l'importo di euro 4.530,63 calcolato mediante l'applicazione degli interessi legali su euro 11.452,96, somma costituente, a sua volta, l'equivalente monetario del danno, devalutato al mese di marzo 2013, epoca di verificazione dell'evento dannoso.  4.3. Sull'intera somma come sopra determinata vanno altresì computati dalla data di pubblicazione della decisione - con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta - e sino al soddisfo, gli interessi legali ex art. 1282 c.c. (cfr. in tal senso, Cass. civ. sentenze n. 13470/99, 4030/98). 
R.G. n. 6049/2018 4.4. In definitiva, quindi, sommando la sorta capitale rivalutata ed il danno da svalutazione, il ### va condannato a pagare, in favore di ### l'importo di euro 15.982,88 oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.  5. Merita, infine, accoglimento la domanda di manleva formulata dal ### nei confronti della ### atteso che risulta destituita di fondamento l'eccepita prescrizione del diritto di manleva avanzata dalla chiamata in causa. 
La compagnia assicuratrice ha dedotto di avere avuto conoscenza del sinistro oggetto del presente giudizio esclusivamente in occasione della notifica dell'atto di chiamata in causa, avvenuta in data 17 gennaio 2019, sostenendo che, in precedenza, l'evento dannoso (verificatosi in data 19 marzo 2013) non sarebbe mai stato oggetto di rituale denuncia, con conseguente maturazione del termine prescrizionale biennale previsto per l'azione di manleva ex art. 2958 comma 3 c.c.. 
È opportuno precisare che, in effetti, il ### non ha fornito prova di avere tempestivamente e ritualmente comunicato alla compagnia assicuratrice la verificazione del sinistro, atteso che la relativa denuncia è stata prodotta unicamente in sede di memoria conclusiva depositata in data 29 dicembre 2025 e, pertanto, in epoca successiva rispetto allo svolgimento dell'istruttoria. Tale produzione, in quanto tardiva, non risulta utilmente valutabile ai fini della decisione, né idonea a dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'onere di comunicazione gravante sull'assicurato. 
Ciononostante, dal doc.5) del fascicolo di parte attrice (### di risarcimento danni inoltrata a mezzo racc.ta A/r del 15.10.2015) risulta che quest'ultima aveva comunicato alla compagnia assicuratrice (oltre che al ###: - il sinistro; - le sue modalità essenziali; - la propria richiesta di risarcimento del danno; - l'intenzione, in difetto, di adire le vie legali. 
Questa comunicazione all'assicuratore di avvenuta richiesta di risarcimento del danno è nella specie idonea a sospendere il termine di prescrizione nel rapporto diretto tra assicurato ed assicuratore, ex art. 2952 c.c., comma 4, "finchè il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto", discende dal principio (più volte affermato: Cass. n.4548 del 26.2.14; Cass.n.3042 del 28.2.12; Cass.n.17834 del 22.8.07; Cass.n.10598 del 2.8.01; Cass.n. 4426 del 17.5.97 ed altre), per cui l'effetto sospensivo della prescrizione in oggetto deve ritenersi raggiunto anche quando la comunicazione all'assicuratore della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato provenga non dall'assicurato, ma dal danneggiato medesimo, o finanche da un terzo (cfr Cass. Civ. n. 18317/2015). 
R.G. n. 6049/2018 Ad abundantiam la Cassazione con sentenza n. 18317/2015 ha riconosciuto l'effetto sospensivo alla richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato nonostante la stessa non recasse l'esatta determinazione del quantum richiesto. 
Nel caso di specie, si tratta di una comunicazione sufficientemente univoca nell'esplicitare la volontà della danneggiata di ottenere dal ### - ricorrendo dinnanzi all'autorità giudiziaria, in caso di mancato pagamento - il risarcimento di tutti i danni subiti, con conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell'assicurato (v. Cass. n. 289 del 13.1.2015), ed in quanto tale, non preclusiva dell'effetto sospensivo, destinato ex lege ad operare proprio fino all'avvenuta liquidazione ed esigibilità del credito del danneggiato. 
La maturazione del termine biennale di prescrizione è quindi impedita ben prima della chiamata in causa della compagnia assicuratrice da parte del ### Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicuratrice deve essere rigettata e, pertanto essere riconosciuta l'operatività della garanzia assicurativa.  ### S.p.A. è tenuta, quindi, a tenere indenne il ### “### la Fortuna” delle somme - ivi comprese quelle relative alle spese di lite, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, c.c. - che quest' ultimo è tenuto a sborsare all'attrice in forza dei motivi che precedono.  6. Le spese di lite seguono la soccombenza del ### convenuto (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri medi - dai quali non vi è motivo di discostarsi - di cui al D.M. 55/2014 recante: "### dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022. Non si riconosce l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, dopo le modifiche introdotte dal D.M. 37.2018, atteso che la redazione dell'atto con tecniche informatiche ha riguardato la sola memoria conclusiva.  6.1. Le stesse devono poi essere distratte in favore dell'avv. ### il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente affermato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.  PQM Il Tribunale di #### civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti del ### “### la Fortuna”, ogni diversa eccezione disattesa, così provvede: a) accoglie, per quanto di ragione, la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto ### la ### in persona dell'amministratore p.t., al risarcimento del danno in favore dell'attrice R.G. n. 6049/2018 ### quantificato in complessivi euro 15.982,88, somma alla quale vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al soddisfo; b) condanna ### la ### in persona dell'amministratore p.t., a rifondere in favore dell'Avv. ### le spese di lite, liquidate in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa; c) in accoglimento della domanda di manleva proposta dall' ### “### la Fortuna”, in persona dell'amministratore p.t, nei confronti di ### S.p.A., condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante p.t. a tenere indenne il primo dal pagamento di tutte le somme di cui lo stesso è tenuto in virtù delle statuizioni di cui ai capi a), b) del presente dispositivo, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 249,00 per esborsi (pari alle spese di notifica e al contributo unificato pagato per la chiamata in causa) e € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. #### 19 gennaio 2026 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 6049/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Donatella Cennamo

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