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Corte d'Appello di Cagliari, Sentenza n. 475/2025 del 01-12-2025

... ### e ### limitatamente alle statuizioni civili: il thema decidendum su cui questo Collegio è chiamato a pronunciarsi, ha dunque ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile, con conseguente accertamento del diritto al risarcimento del danno in capo alla parte civile, di ### e ### in merito al fatto-reato (arresto illegale nei confronti di ### irrevocabilmente escluso, nella sua sussistenza, dall'intervenuta pronuncia assolutoria, non impugnata dal ###. Com'è noto, in caso di accoglimento del ricorso della parte civile e di conseguente cassazione della sentenza impugnata, la cognizione del giudice del rinvio “può estendersi all'intera pretesa risarcitoria, sia per l'aspetto inerente al fondamento della stessa che per quello dell'eventuale determinazione dell'ammontare risarcitorio", l'unico limite essendo costituito dalla "formazione di un giudicato penale di assoluzione, destinato ad avere effetti in sede civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p.” (Cass. n. 15041/2020); la domanda risarcitoria può essere riassunta e ampliata, consentendo l'allegazione di fatti costitutivi dell'illecito civile diversi da quelli del reato, in quanto il giudizio civile è autonomo e non (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###, composta dai magistrati: ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 413 del ruolo generale ### per l'anno 2023 promossa da: ### (c.f. ###), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale con documento separato da intendersi resa in calce all'atto d'appello in riassunzione, dall'Avv. ### presso il cui studio in ### nel ### n. 98, ha eletto domicilio, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### in data ### attore in riassunzione contro #### (c.f. ###), e ### (c.f.  ###), entrambi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio legale dell'Avv. ### che li rappresenta e difende in virtù di mandato posto in foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione; convenuti in riassunzione
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti ### Nell'interesse dell'appellante in riassunzione: “Voglia l'###ma Corte di Appello di ### in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: 1) Accertare e dichiarare la responsabilità dei sig.ri ### e ### ex art.  2043 c.c. e 32 Cost., nella determinazione dei danni patiti e patiendi - esistenziale, biologico e morale - dal #### 2) Per l'effetto condannare i convenuti a corrispondere in solido, a titolo di danno non patrimoniale nella somma di €. 12.000,00 o in quella maggiore o minore somma che l'###ma Corte d'Appello adita riterrà di giustizia, anche in via equitativa, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decisione della sentenza di primo grado (20.07.2020) sino alla data di effettivo soddisfo; 3. Con vittoria di spese, compensi oltre accessori di legge del giudizio di Cassazione (r.g.  44374/2022) e del presente giudizio di rinvio, da distrarsi a favore dello Stato”. 
Nell'interesse degli appellati in riassunzione: “Voglia l'on. Le Tribunale, disattese le avverse istanze ed eccezioni, accogliere la domanda e per l'effetto: In via preliminare: 1)accertare e disporre la nullità della citazione per violazione dell'art 163 comma 7 ai sensi dell'art 164 cpc In via principale, nel merito: 2)rigettare la domanda risarcitoria nei confronti di ### e di ###
In subordine, In caso di condanna al risarcimento del danno, 4) ### il risarcimento del danno limitatamente all'arresto per giorni 1, necessario al giudizio direttissimo, per un importo di euro 235,00.  5) Per l'effetto, compensare gli importi con il debito maturato dal sig. ### col sig. ### derivante da sentenza di condanna.  6) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e, in caso di accoglimento totale o parziale, con compensazione delle spese di causa considerata la soccombenza reciproca”.  #### Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, il sig. ### ha convenuto in giudizio i sig.ri ### e ### agenti della ### di ### al fine di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lui patiti in conseguenza dei fatti accaduti in ### in data 10 luglio 2014. 
La vicenda processuale trae origine da un primo procedimento penale (n. 8610/14 R.N.R.) nel quale il sig. ### era imputato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.) e oltraggio (art. 341 bis c.p.) ai danni degli agenti ### e ### Con sentenza del 05.12.2014, il Tribunale di ### assolveva il ### da tutte le accuse. Il Giudice Monocratico riteneva che gli agenti avessero agito in modo arbitrario, non per compiere un atto legittimo del loro ufficio, ma per impossessarsi del telefono con cui il ### li stava filmando mentre, in orario di servizio, uno di loro si recava presso la propria abitazione. Veniva pertanto riconosciuta la causa di non punibilità della reazione ad atti arbitrari (art. 393 bis c.p.) per la resistenza e l'oltraggio, e la scriminante della legittima difesa per le lesioni. 
Con decreto emesso dal Tribunale penale di ### il ### i ### e ### venivano rinviati a giudizio in relazione al reato di reato di arresto illegale in concorso ( artt. 110 e 606 c.p.), per avere, nella qualità di pubblici ufficiali ed in concorso tra loro, proceduto, abusando dei poteri inerenti alle loro funzioni, all'arresto di ### il quale, opponendosi ai suddetti nel compimento di un atto del proprio ufficio consistito nel procedere all'identificazione, dapprima, attirava l'attenzione degli agenti con gesti provocatori e offensivi e successivamente, all' atto del controllo degli operanti che gli chiedevano di fornire le generalità, si rifiutava, cercando altresì di allontanarsi; poi si fermava e mostrava un oggetto (verosimilmente un coltello), cercando nel contempo di filmare con il proprio cellulare, determinando in tal modo l'intervento degli operanti, che nella colluttazione riportavano delle lesioni. 
Con sentenza n. 1346 del 15.07.2020, il Tribunale di ### dichiarava gli imputati colpevoli, condannandoli alla pena di due mesi di reclusione ciascuno, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede.  ### il Giudice di primo grado, infatti, l'arresto effettuato dal ### e dal ### agenti della ### di ### avrebbe costituito atto arbitrario, in quanto i motivi che lo avevano determinato erano presumibilmente privati e lasciavano intuire fini ritorsivi a causa del comportamento, seppure deprecabile, del ### il quale, per mezzo del proprio cellulare, stava riprendendo i due pubblici ufficiali, che sapevano che i video da lui girati sarebbero stati postati su ### Ciò avrebbe reso credibile l'intento, da parte degli imputati, di voler recuperare il telefono per impedire la pubblicazione del video. 
Non avrebbe costituito, infine, scusante il comportamento insistente della persona offesa, restando scorretto ed estraneo alle loro funzioni il comportamento tenuto dagli imputati. 
Avverso la sentenza del Tribunale di ### proponevano appello gli imputati. 
La Corte d'Appello di ### con sentenza n. 629/2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva ### e ### dal reato di arresto illegittimo perché il fatto non sussiste, rigettando conseguentemente le domande di risarcimento del danno proposte nei confronti degli stessi dalla parte civile costituita. 
Il giudice di secondo grado ritenne che nella fattispecie in esame non fossero configurabili, a carico degli appellanti, gli estremi del delitto di arresto illegale, il quale richiede per la sua configurazione l'abuso di potere o l'arbitrarietà dell'atto compiuto da parte del pubblico ufficiale, che oltre ad essere parte integrante del fatto di reato, condiziona anche la sussistenza del dolo, che consiste nella coscienza e volontà dell'abuso delle funzioni da parte dell'agente: in particolare, la Corte osservò che i pubblici ufficiali ### e ### non avessero tratto in arresto ### e nemmeno avessero deciso l'arresto del medesimo, in quanto l'arresto, illegale o meno, era stato concretamente effettuato dai colleghi degli imputati, pubblici ufficiali della ### su disposizione del ### di turno (e ciò a prescindere dal modulo prestampato nel quale formalmente era stato dato atto dell'arresto con la sottoscrizione da parte del ### e del ### poiché i loro colleghi di lavoro, esaminati in dibattimento, avevano categoricamente escluso che gli imputati avessero deciso o comunque proceduto all'arresto del ###. 
La sentenza d'appello è stata oggetto di ricorso per Cassazione, su iniziativa della parte civile, che ha proposto due distinti motivi. 
Con il primo motivo di ricorso ### ha dedotto vizi di motivazione, lamentando che la Corte d'appello, senza tenere in alcun conto la versione della persona offesa, considerata inspiegabilmente inattendibile, e, soprattutto, la testimonianza di ### che il giudice di primo aveva invece ritenuto limpida e credibile. Ha aggiunto che la descrizione dei fatti fornita dagli imputati non aveva trovato conferme nelle emergenze processuali, non rispondendo al vero, in particolare, che ### era stato liberato dai due agenti, in quanto solo grazie all'intervento della ### era stato posto in salvo dagli abusi degli imputati, i quali avevano sottoscritto il verbale di arresto, ratificando l'operato dei colleghi. 
Con secondo motivo il ricorrente ha denunciato l'inosservanza dell'art. 606 cod. pen., evidenziando che dagli atti del processo era emerso inequivocabilmente che i due imputati, per giustificare un loro comportamento scorretto filmato da ### (durante l'orario di servizio, i due si erano fermati presso l'abitazione di ### e quest'ultimo era sceso dall'auto di servizio e si era recato a casa sua), avevano pretestuosamente fermato e poi aggredito ### per sottrargli il telefonino con il quale erano stati ripresi, ponendo in essere un atto arbitrario. Il vero motivo dell'intervento dei due imputati, che aveva determinato la colluttazione, era stato quello di impossessarsi del telefono di ### (come, del resto, dimostrato dai due DVD prodotti dal P.M.). 
Quanto all'elemento soggettivo del reato, il ### ha precisato che i due imputati avevano sottoscritto il verbale di arresto, peraltro redatto sulla base della loro annotazione di servizio, in cui artatamente avevano omesso di dare atto di quanto accaduto in precedenza e ripreso da ### mentre avevano dato atto del possesso da parte della persona offesa di un coltello di cui non si era mai trovata traccia. 
Si sono costituiti nel giudizio di cassazione ### e ### domandando l'inammissibilità del ricorso o, comunque, il suo rigetto. 
Con sentenza n. ###/2023 la Suprema Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso, trattati congiuntamente, rilevando che la sentenza della Corte distrettuale non si fosse attenuta ai canoni motivazionali indicati dalle ### con sentenza n. 14800/2017, secondo cui “escluso l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna in primo grado, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado”. 
La Suprema Corte ha mosso una critica radicale all'impianto motivazionale della pronuncia d'appello, ritenendolo manifestamente illogico e carente sotto plurimi aspetti. 
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata rinviando a questa Corte di Appello, in diversa composizione, affinché provvedesse sulle censure accolte e sulla liquidazione delle spese.  * * * 
Con atto tempestivamente depositato ### ha riassunto il procedimento, formulando le conclusioni trascritte in epigrafe. 
Si sono costituiti nel giudizio di riassunzione ### e ### insistendo, in via preliminare, per la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 7, c.p.c. e, in via principale, nel merito, per il rigetto della domanda risarcitoria.   In sintesi, la difesa dei convenuti si articola sui seguenti punti: 1. Mancata commissione del fatto: i convenuti sostengono di non aver materialmente né deciso né eseguito l'arresto del sig. ### Tale decisione sarebbe stata assunta in autonomia dal ### di turno, sulla base delle informazioni ricevute dal ### e l'atto sarebbe stato eseguito da altri agenti (### ed ###, mentre essi si trovavano al ### La loro sottoscrizione del verbale d'arresto sarebbe un mero atto formale, privo di valenza decisionale.  2. Inesistenza del movente ritorsivo: la difesa nega che il movente dell'azione fosse quello di sottrarre il telefono al sig. ### per cancellare un video compromettente. A riprova di ciò, si evidenzia che il telefono è rimasto nella piena disponibilità del ### e che, comunque, il video prodotto non ritrarrebbe alcuna condotta palesemente illecita.  3. Legittimità dell'intervento: si assume che l'intervento degli agenti fosse legittimo, in quanto provocato da un gesto oltraggioso del sig. ### (il dito medio), e che la successiva azione contenitiva fosse giustificata dalla sua reazione e dal rifiuto di farsi identificare.  4. Assenza dell'elemento soggettivo ###: in via subordinata, si nega la sussistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 606 c.p., ovvero la coscienza e volontà di abusare dei propri poteri, non essendo provato che gli agenti si fossero rappresentati e avessero voluto un arresto contra legem.   *** 
Preliminarmente, appare opportuno precisare che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Civ. n. 29330/2024) quello secondo cui qualora l'atto di citazione assegni al convenuto un termine a comparire inferiore a quello legale previsto dall'art. 163, comma 7, c.p.c., la nullità della citazione resta sanata ex tunc per effetto della costituzione del convenuto (art. 164, comma 3, c.p.c.), con la conseguenza che l'eccezione avanzata dagli appellati non può trovare accoglimento. 
Passando al merito della questione, la presente controversia è pervenuta a questa Corte in sede di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., a seguito dell'annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza penale di assoluzione dei sig.ri ### e ### limitatamente alle statuizioni civili: il thema decidendum su cui questo Collegio è chiamato a pronunciarsi, ha dunque ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile, con conseguente accertamento del diritto al risarcimento del danno in capo alla parte civile, di ### e ### in merito al fatto-reato (arresto illegale nei confronti di ### irrevocabilmente escluso, nella sua sussistenza, dall'intervenuta pronuncia assolutoria, non impugnata dal ###. 
Com'è noto, in caso di accoglimento del ricorso della parte civile e di conseguente cassazione della sentenza impugnata, la cognizione del giudice del rinvio “può estendersi all'intera pretesa risarcitoria, sia per l'aspetto inerente al fondamento della stessa che per quello dell'eventuale determinazione dell'ammontare risarcitorio", l'unico limite essendo costituito dalla "formazione di un giudicato penale di assoluzione, destinato ad avere effetti in sede civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p.” (Cass. n. 15041/2020); la domanda risarcitoria può essere riassunta e ampliata, consentendo l'allegazione di fatti costitutivi dell'illecito civile diversi da quelli del reato, in quanto il giudizio civile è autonomo e non subordinato a quello penale. Il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, le quali assumono la natura di prove atipiche liberamente valutabili (Cass. n. 8997 del 21/03/2022). 
Tuttavia, nel procedere a tale autonoma valutazione, questa Corte è tenuta a giustificare il proprio convincimento tenendo conto delle argomentazioni esposte nella pronuncia di legittimità, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi ritenuti illogici dalla Cassazione e sopperendo ai difetti argomentativi riscontrati : “ Il dictum della Suprema Corte non costituisce solo una guida procedurale, ma impone a questo giudice di emendare i specifici vizi logici e le macroscopiche carenze probatorie che hanno inficiato la sentenza annullata, pena la violazione del diritto di difesa e l'inutilità stessa del rinvio. (Cass. n. 16905 del 24/06/2025). In particolare la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, per soli vizi di motivazione, il giudice civile del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio d'appello, egli è tenuto, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della responsabilità, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati ( Cass. Sez. 3 n. 28011 del 14/10/2021).
Venendo al caso di specie, la Cassazione ha evidenziato che la Corte territoriale, in particolare: - ha erroneamente interpretato la condotta illecita: ha focalizzato l'attenzione sull'esecuzione materiale dell'arresto, senza confrontarsi con il profilo sostanziale e decisivo, ovvero "la provenienza della ricostruzione dei fatti che ha condotto all'arresto del ricorrente" ### 5. La Cassazione ha sottolineato che la responsabilità degli imputati risiede nell'aver fornito una rappresentazione falsa e distorta degli eventi, inducendo così l'### a disporre la misura restrittiva; - ha sottovalutato elementi probatori cruciali: ha operato una "macroscopica sottovalutazione" della valenza giuridica della sottoscrizione del verbale d'arresto da parte degli imputati, liquidandola come un mero atto formale su un "modulo prestampato”; - ha operato una valutazione parziale e selettiva del compendio probatorio: ha omesso di considerare prove decisive quali la testimonianza di ### (ritenuta "limpida e credibile" in primo grado), le deposizioni di altri testi (###### e ### e i dati oggettivi emergenti dai due DVD acquisiti agli atti, che invece erano stati posti a fondamento della sentenza di condanna ### premesso, ai fini della ricostruzione del fatto illecito posto a fondamento della presente domanda risarcitoria, assumono ad avviso di questa Corte un valore probatorio di primario rilievo le sentenze nn. 3250/2014 e 1346/2020 del Tribunale di ### con le quali, rispettivamente, il sig.  ### è stato assolto dalle accuse mossegli dai medesimi agenti ### e ### e questi ultimi condannati per il reato di arresto illegale in danno del ### Sebbene tali pronunce non abbiano efficacia di giudicato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 652 c.p.p., esse costituiscono elementi di prova atipica, che il giudice civile ha il potere e il dovere di esaminare e valutare liberamente ai fini della formazione del proprio convincimento. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il giudice civile può "richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sottoporli ad una autonoma valutazione e ritenerli idonei ad integrare la responsabilità civile del soggetto agente" (Cass. n.8997 del 21/03/2022)
Orbene nel corso dei procedimenti penali definiti con le sentenze sopra menzionate sono emerse, inequivocabilmente, le seguenti circostanze: - il 10 luglio 2014, intorno alle ore 18.00 circa, ### mentre si trovava nella via ### di ### vide passare una pattuglia della ### nella quale erano presenti i due odierni appellati: l'uomo, immaginando che i due agenti, con i quali vi erano state in precedenza delle discussioni e altre vicende giudiziarie, si stessero dirigendo, mentre erano in servizio, nell'abitazione del ### decise di filmarli col proprio telefonino; - notatolo, i due agenti scesero dal veicolo e lo seguirono a piedi nel tentativo di identificarlo, mentre egli si allontanava; il ### si fermò continuando a filmarli, così essi lo accerchiarono, lo presero per un braccio e nella colluttazione il ### cadde a terra, trattenuto ancora dai due agenti; - nel frattempo, il ### ed il ### cercarono di recuperare il telefonino del ### che, muovendosi e cercando di divincolarsi, riuscì ad infilarlo in tasca; a quel punto gli agenti iniziarono ad urlare, mettendo in guardia i presenti intervenuti in quanto ritenevano che l'uomo avesse un con sé un coltello; - il ### schiacciato al suolo, diede così un morso alla gamba del ### ma solo dopo una decina di minuti gli imputati allentarono la presa; poco dopo giunsero sul posto una pattuglia della ### e due ambulanze che condussero le tre persone coinvolte al ### - successivamente, ### venne accompagnato dall'### che lo informò del suo arresto, formalizzato poco dopo dai due agenti ### e ### - sul luogo dove si svolsero i fatti era presente, tra gli altri, anche la signora ### conoscente da tempo del ### Le circostanze poc'anzi descritte sono emerse in primo luogo, dalla deposizione della teste ### presente ai fatti, chiamata a deporre anche nel presente procedimento. Anche in questa sede la ### infatti, ha ribadito che “i due agenti si sono avvicinati a ### e lo hanno preso l'uno da una parte e l'altro dall'altra e lo hanno trascinato dall'altra parte della strada, cercando di prendergli il telefonino. Ho anche visto che lo hanno buttato per terra, girandogli altresì il braccio, cercando di prendergli il telefonino […] ### è stato buttato per terra, mentre gli agenti si inchinavano cercando di prendergli il telefonino. Ribadisco che il tutto è accaduto non sul marciapiede, ma sulla strada, un po' distanti dal marciapiede; quindi, nessuno è inciampato nel gradino” (cfr. testimonianza resa all'udienza del 03/12/2024). Le dichiarazioni della Loi sono state riscontrate non solo dalle deposizioni dei testimoni assunti nel corso del procedimento penale a carico degli agenti ### e ####### e ### (la cui attenzione venne attirata dalle urla degli agenti e del ### nonché dal comportamento verosimilmente aggressivo e apparentemente immotivato tenuto dagli stessi) ma soprattutto, risultano conformi a quanto accertato con l'analisi dei filmati contenuti nei DVD prodotti nel procedimento penale a carico del ### Difatti, dalle trascrizioni e dall'estrazione delle immagini del filmato denominato “testimoni” (oggetto della perizia disposta nel procedimento penale a carico del ### e prodotta nel presente giudizio dall'appellante col doc. n. 27), pacificamente girato in data 10 luglio 2014, può vedersi, innanzitutto, un'auto della ### in sosta lungo una via, dalla quale scende un vigile urbano, quello alla guida, che preleva una busta in plastica e si dirige verso un vicino palazzo; quindi il medesimo ritorna verso l'autovettura, sale a bordo e fa inversione e, dopo aver transitato a breve distanza dall'autore del filmato, posteggia nuovamente; allo stesso modo, è possibile intravedere, nelle immagini successive, che accanto alla stessa auto di servizio vi è una persona sdraiata per terra, in posizione prona, trattenuta dai due vigili urbani attorno. È chiaro, pertanto, come la successione delle varie riprese così come appena descritte dimostri che, effettivamente, un vigile urbano scende dall'auto di servizio con una busta in mano diretto verso un palazzo e, accortosi della circostanza che il ### lo stesse riprendendo con il telefonino, effettua un'inversione di marcia con la macchina di servizio, transita di fronte al ### posteggia e, subito dopo, assieme all'altro agente, lo trattiene con la forza per terra. 
Orbene anche se si volesse ritenere, in astratto, che i due agenti stessero svolgendo un'attività legittima ed eseguita per fini propri dell'ufficio (nell'ipotesi, invero poco probabile, in cui non si ricordassero le generalità del ### nonostante i pregressi rapporti), in ogni caso non può negarsi che gli stessi abbiano tenuto un comportamento inadeguato, scorretto e non consono alle loro funzioni, conseguentemente illecito. La sentenza n. 3250/2014 ha qualificato l'azione degli agenti come un "macroscopico sviamento rispetto allo scopo di pubblico interesse” riconoscendo la piena legittimità della reazione del ### scriminata ai sensi dell'art. 393 bis c.p. (reazione ad atti arbitrari) e dell'art. 52 c.p. (legittima difesa). Questa qualificazione giuridica, sebbene operata in sede ###accertamento di fatto che questa Corte ritiene solido e incontrovertibile: l'aggressione fisica al ### non fu un atto di contenimento, ma un'azione illegittima volta a sottrargli un bene personale per coprire una propria mancanza. 
Su queste premesse fattuali, la condotta successiva degli agenti - ovvero la redazione di una comunicazione di reato palesemente falsa, che accusava il ### di reati da lui non commessi e che ha portato al suo arresto - si palesa in tutta la sua illiceità. Come censurato dalla Cassazione è irrilevante chi abbia poi materialmente eseguito l'arresto o chi abbia firmato l'ordine. 
La responsabilità causale risiede in capo a chi ha costruito la falsa premessa fattuale che ha reso l'arresto una conseguenza inevitabile. ### e ### nel descrivere nella loro relazione di servizio una reazione violenta e immotivata a un legittimo atto d'ufficio, e riferire di una minaccia con un coltello inesistente, tacendo sull'antefatto, hanno abusato dei loro poteri e determinato l'ingiusta privazione della libertà personale del sig. ### Da ciò discende anche la piena sussistenza dell'elemento soggettivo. 
È opportuno precisare che, ai fini dell'affermazione della responsabilità civile per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., non è necessario accertare la sussistenza del dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato di arresto illegale (art. 606 c.p.). Come sopra chiarito, l'accertamento della responsabilità civile segue regole e presupposti autonomi rispetto a quelli penali. Per l'imputazione della responsabilità aquiliana è infatti sufficiente la colpa, intesa come negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti. Ad avviso della Corte, la costruzione di una falsa realtà fattuale al fine di giustificare un'azione violenta e ritorsiva e di provocare l'arresto di un cittadino dimostra in modo inequivocabile l'intenzionalità dell'abuso di potere. In ogni caso, quand'anche non si volesse ritenere dolosa la condotta de qua, essa è stata quantomeno connotata da colpa grave.  ### redatto una relazione di servizio che rappresentava una realtà fattuale radicalmente difforme da quella effettiva, omettendo circostanze decisive e introducendone altre non veritiere (come la minaccia con un coltello), costituisce una gravissima negligenza e una palese violazione dei doveri di fedeltà e correttezza che incombono sul pubblico ufficiale. Tale condotta gravemente colposa è stata la causa diretta ed efficiente dell'ingiusto arresto e, pertanto, è più che sufficiente a fondare la responsabilità civile dei convenuti per tutti i danni che da essa ne sono derivati. La palese intenzionalità che emerge dal complesso delle prove, peraltro, non funge da presupposto della responsabilità, ma assume rilievo ai fini della quantificazione del danno morale, attestando la particolare scorrettezza della condotta. 
In conclusione, la condotta dei sig.ri ### e ### integra un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., fonte di responsabilità civile per tutti i danni che ne sono conseguiti. Essendo la condotta frutto di un'azione concorsuale, entrambi ne rispondono in solido ai sensi dell'art. 2055 Occorre ora procedere con l'esame dei danni asseritamente subiti dal ### : in particolare egli ha lamentato di aver subito, in primo luogo, un danno morale a causa dell'arresto illegittimo, manifestatosi nella limitazione della sua libertà personale, nella preoccupazione di subire un'ingiusta condanna e nel clamore mediatico derivato dalla vicenda, come emerso dagli articoli di stampa pubblicati nel quotidiano “L'### Sarda” (doc. 29 parte appellante); ha altresì allegato di aver subito delle lesioni fisiche in conseguenza della condotta violenta degli agenti, diagnosticate presso il ### di ### in “cervicalgia post traumatica, contusione del gomito sx con escoriazione superficiale, ri-ferita spinalgia pressoria del rachide lombare, contusione del ginocchuio dx, contusione frontale, contusione dell'emitorace dx”, con una prognosi di 7 giorni di riposo (doc. 28 parte appellante). 
Il danno non patrimoniale può liquidarsi scomponendolo nelle sue diverse voci, al fine di garantire un integrale ristoro del pregiudizio subito: a) Danno biologico temporaneo: La documentazione medica in atti attesta che il sig. ### ha subito lesioni ("cervicalgia post traumatica, contusione del gomito sx con escoriazione superficiale, spinalgia pressoria del rachide lombare e contusione del ginocchio dx e dell'emitorace dx") con una prognosi di sette giorni di cure ####it. 12. In applicazione delle vigenti tabelle milanesi, si riconosce un'invalidità temporanea parziale al 25% per 7 giorni. Assumendo un valore monetario di € 115,00 per la giornata di invalidità temporanea totale, il risarcimento per tale voce è pari a: (€ 115,00 x 25%) per 7 giorni = € 201,25. b) Danno morale: ### voce di danno ristora la sofferenza interiore, l'umiliazione e il patema d'animo derivanti dall'essere stato vittima di un palese abuso di potere, aggredito, falsamente accusato e arrestato. Per la liquidazione di tale pregiudizio, si ritiene equo applicare, in via analogica, quali parametri di riferimento, i criteri previsti dalle ### di ### per il danno da diffamazione a mezzo stampa, considerata la pubblica risonanza e la gravità della lesione della reputazione, della dignità e della libertà personale (della durata di un giorno). Si liquida pertanto, in aderenza al valore previsto da tali tabelle per casi di analoga gravità, da ritenersi modesta, la somma di € 12.000,00, calcolata ai valori attuali. 
Spetta dunque al ### la somma complessiva di euro 12.201,25.  ### in riassunzione chiede altresì la corresponsione degli “interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decisione della sentenza di primo grado (20.07.2020) sino alla data di effettivo soddisfo”: quanto alla rivalutazione, si è già chiarito che la somma sopra riconosciuta a titolo risarcitoria è calcolata ai valori attuali. Quanto agli “interessi”, verosimilmente da intendersi, trattandosi di debito di valore, quali interessi c.d compensativi, si rileva come l'attore non abbia neppure allegato, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. ### in assenza nella specie di qualsivoglia allegazione al riguardo, nulla è dovuto a tale titolo all'attore, in applicazione del principio espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte intende dare seguito, secondo cui “ nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova (anche presuntiva) della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo ( cfr. Cass. n. 4938/2023). 
Dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata.
Considerato, quindi, l'accoglimento della pretesa della parte civile, le spese di dei giudizi di cassazione e di rinvio, liquidate come in dispositivo, secondo i vigenti parametri di cui al DM 147/2022, scaglione 5.200,00 -26.000,00, con applicazione dei valori medi alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, seguono la soccombenza.  P.Q.M La Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza n. 629/2022 della Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1. In accoglimento della domanda proposta dal sig. ### accerta e dichiara la responsabilità civile dei sig.ri ### e ### in relazione ai fatti occorsi in ### in data 10 luglio 2014.  2. Per l'effetto, condanna i sig.ri ### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. ### della somma di € 12.201,25 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificato in parte motiva.  3. Condanna i sig.ri ### e ### in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del giudizio di cassazione e dell'odierno giudizio di rinvio in favore dello Stato, essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Tali spese si liquidano come segue: - per il giudizio di cassazione (proc. n. 44374/2022 R.G. Cass.): in € 3.082,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.  - per il presente giudizio di rinvio: in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### della Corte d'Appello, il ###.  ### estensore ###ssa ###ssa

causa n. 413/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Teresa Spanu, Emanuela Cugusi

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Giudice di Pace di Corato, Sentenza n. 103/2025 del 09-12-2025

... nel giudizio di indebito va assolta in relazione al thema decidendum, cioè al tipo di vizio che rende indebito il pagamento. In altri termini, se l'attore - ricorrente assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito in base ad un titolo nullo oppure diverso dagli accordi contrattuali, deve provare, nel primo caso, la nullità del titolo, e nel secondo caso, il contenuto dei patti intercorsi tra le parti. Quando invece l'attore - ricorrente assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito sine titulo - come nel caso di specie - suo onere è semplicemente quello di allegare l'inesistenza del titolo e sarà onere del convenuto - resistente quello di dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento (cfr. Cass. 14428/21; Cass. 1734/11; Cass. 15667/11; Cass. 19902/15). Fatta tale premessa, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta ed acquisita agli atti di causa, ed il comportamento processuale della stessa resistente provano ampiamente i fatti costitutivi della domanda. Alla richiesta di restituire la somma di € 112,16, inoltrata dal ricorrente alla società resistente tramite mail pec inviate in data ###, non risulta, infatti, che (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 118 / 2025 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CORATO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### Avv. ### all'esito dell'odierna udienza ha pronunziato e depositato in cancelleria, ai sensi degli artt. 321 e 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 118/25 R.G. promossa DA ### (c.f ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### giusta procura allegata al ricorso introduttivo Ricorrente CONTRO società ### S.p.a. (p.iva ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in ##### 31 Resistente - Contumace avente per oggetto: ripetizione di indebito. 
La causa è stata decisa all'udienza del giorno 09/12/2025, previa lettura del dispositivo della sentenza con contestuale motivazione, come da relativo verbale di udienza e dagli atti introduttivi del giudizio, sulle risultanze istruttorie (acquisizione documentale) e sulle conclusioni della sola parte ricorrente, stante la contumacia della società resistente, il tutto risultante dai suoi scritti e dagli atti di causa, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO POSTI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE Con ricorso semplificato di cognizione, ritualmente notificato con pedissequo decreto di comparizione delle parti, l'Avv. ### conveniva in giudizio la società ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare alla restituzione della complessiva somma di € 112,16, prelevata senza autorizzazione dalla carta di credito del ricorrente per pagamento privo di causale: il ricorrente sosteneva, infatti, di aver fornito la propria carta di credito a titolo di garanzia del veicolo ### i20 Codice vettura - B - ### preso a noleggio con contratto da quest'ultimo stipulato in data ### con la società ### S.p.a., alla quale il ricorrente restituiva l'auto noleggiata in data ### sottoscrivendo relativo verbale di consegna. A seguito di successivi controlli della propria carta di credito, tuttavia, il ricorrente rilevava che la resistente vi aveva effettuato prelievi per un totale di € 112,16 per cui, ritenendo tale prelievo illegittimo perché effettuati senza il consenso e privo di causale, ne chiedeva la restituzione. 
Nessun esito ha sortito la richiesta di restituzione dell'indebito rivolta alla resistente ### S.p.a .
Espletata l'istruttoria, mediante acquisizione agli atti della documentazione prodotta da parte ricorrente, all'udienza del giorno 09/12/2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di sentenza con contestuali motivazioni. 
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della resistente nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e pedissequo decreto di fissazione udienza. 
Tanto premesso, si rileva che oggetto della domanda attorea è, dunque, il prelievo non autorizzato di denaro dalla carta di credito del ricorrente, il quale assume di avere diritto alla restituzione della somma di € 112,96 a titolo di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., corrispondendo tale somma al prelievo non autorizzato e privo di causale effettuato dalla carta di credito intestata al ricorrente dalla società resistente.  ###. 2033 c.c. detta la disciplina dell'indebito oggettivo e attribuisce al soggetto che ha eseguito un pagamento in assenza di causa il diritto di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che l'ha ricevuto. Il pagamento è indebito quando effettuato in esecuzione di un titolo invalido oppure in assenza di un titolo. 
Tale distinzione si riflette sulla disciplina dell'onere probatorio. Infatti, posto il principio generale per il quale l'attore - ricorrente che agisce per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di dimostrare di aver pagato e di allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti, mentre grava sul convenuto - resistente l'onere di dimostrare la causa del pagamento (cfr. Cass. n° 1170/99), tuttavia, secondo la menzionata pronuncia di legittimità, l'onere della prova gravante sull'attore - ricorrente nel giudizio di indebito va assolta in relazione al thema decidendum, cioè al tipo di vizio che rende indebito il pagamento. In altri termini, se l'attore - ricorrente assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito in base ad un titolo nullo oppure diverso dagli accordi contrattuali, deve provare, nel primo caso, la nullità del titolo, e nel secondo caso, il contenuto dei patti intercorsi tra le parti. Quando invece l'attore - ricorrente assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito sine titulo - come nel caso di specie - suo onere è semplicemente quello di allegare l'inesistenza del titolo e sarà onere del convenuto - resistente quello di dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento (cfr. Cass. 14428/21; Cass. 1734/11; Cass. 15667/11; Cass. 19902/15). 
Fatta tale premessa, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta ed acquisita agli atti di causa, ed il comportamento processuale della stessa resistente provano ampiamente i fatti costitutivi della domanda. 
Alla richiesta di restituire la somma di € 112,16, inoltrata dal ricorrente alla società resistente tramite mail pec inviate in data ###, non risulta, infatti, che sia seguita alcuna risposta dell'interessata, che si è limitata ad astenersi dal provvedere alla restituzione della somma riscossa senza muovere obiezioni di sorta. 
All'inerzia della società resistente nella fase anteriore al giudizio è poi seguito un comportamento del tutto analogo in corso di causa, atteso che il legale rappresentante della stessa non è comparsa alla prima udienza, ove poteva essere esperito il tentativo di conciliazione, né si è costituita in giudizio. 
Le considerazioni sopra svolte e, soprattutto, la circostanza che la società resistente non abbia mai contestato la richiesta del ricorrente consentono di ritenere provate la pretesa di questi alla restituzione della somma di cui al ricorso. 
Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  il Giudice di ### di ### pronunciando sulla domanda prodotta dall'Avv. ### nei confronti della società ### S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così decide: • accoglie la domanda del ricorrente Avv. ### siccome fondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del prelievo della somma di denaro effettuata sulla sua carta di credito dalla società resistente; • condanna la società ### S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'Avv. ### della somma di € 112,16, oltre interessi legali decorrenti dal data del 05/02/2025 fino al soddisfo; • condanna, la società ### S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese borsuali e di giudizio in favore del ricorrente, che, giusto D.M. 147/22, si quantificano in € 389,00 (€ 346,00 per compenso professionale e € 43,00 per spese borsuali), oltre alle spese generali, CNA e IVA come per legge e alle successive occorrende. 
La presente sentenza è munita per legge di clausola di provvisoria esecuzione.  ### addì 09/12/25 ### Dott.

causa n. 118/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Michele Giuseppe Pirro

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Tribunale di Matera, Sentenza n. 624/2025 del 12-12-2025

... atteso che, come enucleato dallo stesso, opponente, il thema decidendum riguarda specificatamente questioni afferenti all'an della pretesa creditoria. 6. In caso di pubblicazione della presente sentenza al di fuori del suo alveo processuale, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'individuazione dei soggetti coinvolti. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore del credito opposto. La fase di trattazione ed istruttoria sarà, invece, liquidata secondo i parametri minimi, essendo stata la causa decisa a livello documentale e in punto di diritto. Le spese dell'intera dimensione cautelare devono ritenersi assorbite in quelle del merito, ### 12 attesa la sostanziale identità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, le quali non hanno determinato alcun altro sforzo difensivo. P.Q.M. Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da ### contro ### ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna l'opponente ### al pagamento delle spese di giudizio (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MATERA Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ### 428/2025, avente ad oggetto “opposizione a precetto”, riservata per la decisione all'udienza dell'11.12.2025 TRA ### (###), con l'avvocato ### (###) in proprio ex articolo 86 c.p.c. 
CONTRO ### (###) e per essa, quale mandataria, la ### S.p.A. (C.F. e P.IVA e n. iscrizione nel Registro delle ### di ####), con l'avvocato #### (###) * * * * * * * * * * 
All'udienza sopra citata, trattata in forma cartolare, le parti hanno discusso e deciso ex articolo 281 sexies c.p.c. come da note difensive depositate, che qui devono ritenersi trascritte ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive deduzioni e conclusioni, anche in senso istruttorio. 
Pag. 2 La decisione è depositata in conformità all'ultimo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.  1. 
Parte opponente contesta il diritto dell'opposta di procedere esecutivamente e anche solo di preannunciare l'esecuzione in ragione dei seguenti motivi: a) sussistenza di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per cui il credito sarebbe del tutto inesigibile in sede civile; b) illegittimità della decadenza dal beneficio del termine per essere pendente la procedura del sequestro preventivo; c) sussistenza delle clausole abusive contrarie ai patti ### Nello specifico, l'opponente deduce che, sussistendo un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, gravante su alcuni beni dell'odierno debitore - ancorché non sui cespiti, poi, pignorati - l'odierno creditore non avrebbe nemmeno potuto procedere alla notifica dell'atto di precetto. 
Sul punto, è d'uopo citare un importante inciso, enucleato in Cass. 27111/2025, in ragione del quale opinare nel senso dell'inammissibilità della presente opposizione. 
La Corte della nomofilachia ha, infatti, precisato che “… può seriamente dubitarsi dell'interesse (art. 100 c.p.c.) dell'esecutato - titolare dell'immobile attinto dalla misura cautelare penale e, quindi, in posizione analoga (e non ### 3 contrapposta) a quella del creditore procedente - a far valere la pretesa insussistenza, in ragione del sequestro penale, del diritto di proseguire l'azione esecutiva mediante il rimedio dell'opposizione esecutiva su di un bene che - nella sua stessa prospettazione - più non gli appartiene (e, dunque, è in dubbio l'ammissibilità stessa dell'opposizione; in proposito: Cass. Sez. 3, 04/04/2017, n. 8684, Rv. 643706-01; Cass. Sez. 3, 29/11/2022, n. ###, Rv.  666278-01) …”. Tanto è assai significativo, atteso che, se è vero, come peraltro sostiene la difesa opponente, che “la regola è che il bene sequestrato/confiscato è acquisito al patrimonio dello Stato “senza oneri e pesi” (cfr. p. 6 memoria difensiva conclusiva e ultime note d'udienza), è innegabile che difetti, come messo acutamente in luce dalla Suprema Corte, l'interesse ad agire dell'opponente dato che, nella sua stessa prospettazione, il bene più non gli appartiene. Pur tuttavia, proprio perché è pacifico che il pignoramento abbia colpito beni non interessati dal sequestro, si impone lo scrutinio delle censure enucleate.  ###, a garanzia del contratto di mutuo fondiario, ha concesso alla ### del ### S.p.A. ipoteca volontaria, in relazione ai propri diritti, per la complessiva somma di € 570.000,00 sui seguenti immobili: a) piena proprietà per l'intero di un immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159 sub 11, cat. A/10, p. T, vani 3.5; b) piena proprietà per l'intero di un immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159 sub 37, cat. C/2, p. 7, mq. 99,00; c) piena proprietà per l'intero di un immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159 sub 48, cat. C/6, p. ###, mq. 36,00. 
Pag. 4 La predetta ipoteca volontaria è stata iscritta in data ### presso l'### del ### - ### provinciale di ### - ### di ### al n. 9271 R.G. e n. 1777 R.P. (cfr. doc. 5 parte opposta). 
Successivamente, in data ###, il sub 37 relativo all'immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159, cat. C/2, sottoposto all'ipoteca volontaria sopra menzionata, è stato soppresso originando l'immobile censito nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg.  71, part.lla 2159, sub 63, cat. A/2, vani 6 (cfr. doc. 5 bis parte opposta). 
In data ### (cfr. doc. 8 parte opposta) è stato trascritto sequestro preventivo penale, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali n. 1020/2020 ### (2363/2017 R.G.N.R.) sui beni immobili, di proprietà dell'opponente (oggetto della già menzionata ipoteca volontaria), di seguito descritti: 1) piena proprietà per l'intero di un immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159 sub 63 (ex 37), cat. A/2 (ex C/2), vani 6; 2) piena proprietà per l'intero di un immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159 sub 48, cat. C/6, p. ###, mq. 36,00. 
In data ### (cfr. doc. 9 parte opposta) è stata annotata la revoca parziale del sequestro sul bene immobile di proprietà dell'opponente (oggetto di ipoteca volontaria), di seguito descritto: piena proprietà per l'intero di un immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159 sub 48, cat. 
C/6, p. ###, mq. 36,00. 
Pag. 5 Con lettera del 20.9.2024 (cfr. doc. 7 parte opposta), ### S.p.A., quale mandataria di ### S.p.A., ha disposto, con effetto immediato, la decadenza dal beneficio del termine del mutuo fondiario intimando, al contempo, nel termine di 15 giorni, il pagamento dell'importo di € 160.301,43. 
In data ### è stato notificato atto di precetto col quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 161.581,15 ( doc. 2 parte opposta) e in data ### (cfr. doc. 4 - 14) è stato notificato pignoramento immobiliare avente ad oggetto i seguenti beni: a) piena proprietà per l'intero di un immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159 sub 11, cat. A/10, p. T, vani 3.5; b) piena proprietà per l'intero di un immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159 sub 48, cat. C/6, p. ###, mq. 36,00. 
Trattasi, invero, di due beni oggetto di ipoteca volontaria non gravati da sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca. Tale precisazione è assai importante ai fini del decidere. 
Parte ricorrente insiste sulla circostanza che, sussistendo un sequestro preventivo finalizzato alla confisca gravante su alcuni beni dell'odierno debitore oggetto d'ipoteca - ma non sui beni, poi, pignorati - l'odierno creditore non avrebbe potuto nemmeno procedere alla notifica dell'atto di precetto. 
Il precetto è un atto di intimazione con cui si preannuncia una futura esecuzione non ancora iniziata: il primo atto del processo esecutivo è, infatti, il pignoramento. La notifica del precetto è, dunque, un atto prodromico rispetto al pignoramento e non è di per sé incompatibile con la sussistenza di un vincolo cautelare reale, in quanto il precetto si limita ### 6 a mettere in mora il debitore e a preannunciare l'azione esecutiva che non necessariamente dovrà interessare beni immobili, ben potendo il creditore, benché assistito da garanzia immobiliare reale, scegliere di procedere con un'esecuzione mobiliare o presso terzi. Peraltro, quand'anche si intendesse procedere su beni immobili, il precetto, di per sé, non produce ancora effetti diretti sul bene sottoposto a sequestro preventivo e tanto perché l'esecuzione, col semplice precetto, non può dirsi iniziata. 
Se è vero che la misura cautelare reale, quale il sequestro preventivo, limita la disponibilità del bene al fine di tutelare interessi pubblicistici, è altrettanto pacifico che tale vincolo non esclude la possibilità per il creditore di notificare il precetto (e, dunque di preannunciare un'esecuzione). La sussistenza di un sequestro preventivo - ma non è il nostro caso atteso che i beni pignorati non sono avvinti da tale vincolo - impedisce l'azione esecutiva individuale, ma non può certo dirsi che renda del tutto inesigibile tout court in sede ###altri termini, la notifica dell'atto di precetto è formalmente possibile anche su un bene sottoposto a sequestro preventivo, in quanto il precetto è solo un atto di intimazione prodromico e non già il primo atto dell'esecuzione. 
Il sequestro preventivo, poi, non comporta una limitazione generalizzata dell'intero patrimonio del debitore, ma incide soltanto sui beni specificamente individuati e sottoposti a tale vincolo. 
I cespiti non oggetto di sequestro rimangono, infatti, nella piena disponibilità giuridica e materiale del titolare; pertanto, il creditore ipotecario conserva la possibilità di agire esecutivamente sui beni non sequestrati, in quanto essi non sono soggetti a vincoli che ne impediscano la pignorabilità o l'alienazione. Infatti, il pignoramento e le azioni ### 7 esecutive possono riguardare tutti i beni del debitore che non siano sottoposti a vincoli d'indisponibilità: solo i beni effettivamente oggetto di sequestro possono risultare indisponibili ai fini esecutivi. I diritti del creditore ipotecario trovano, quindi, un limite solo rispetto alle res sottoposte a sequestro preventivo, ma restano intatti per quanto concerne i beni non vincolati da tali provvedimenti. 
Nel caso di specie il pignoramento immobiliare è ricaduto sui seguenti beni: a) piena proprietà per l'intero di un immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159 sub 11, cat. A/10, p. T, vani 3.5; b) piena proprietà per l'intero di un immobile identificato nell'N.C.E.U. del Comune di ### alla via ### e via ### al fg. 71, part.lla 2159 sub 48, cat. C/6, p. ###, mq. 36,00; ovvero su beni oggetto di ipoteca volontaria, non gravati da sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca. 
Pertanto, tutte le argomentazioni riportate nel ricorso introduttivo sono del tutto inconferenti al caso de quo poiché i beni pignorati non sono gravati da alcun sequestro preventivo penale. Si ribadisce, infatti, che in presenza di un sequestro preventivo è, comunque, possibile procedere al pignoramento di altri beni di proprietà della stessa persona che non siano stati colpiti dalla misura cautelare reale, poiché l'effetto impeditivo del sequestro riguarda i soli beni oggetto del vincolo e non l'intero patrimonio del soggetto. Quanto alla giurisprudenza citata dall'opponente nelle memorie conclusive, si osserva come la stessa riguarda beni avvinti dal sequestro e non liberi come quelli che vengono in rilievo nella specie, di talché risulta del tutto inconferente.  2. 
Pag. 8 Quanto all'asserita illegittimità della decadenza dal beneficio del termine per essere pendente un sequestro preventivo, si osserva quanto segue. 
Non si riscontrano motivi per cui opinare nel senso che l'istituto di credito non possa esercitare la decadenza dal beneficio del termine e agire per il recupero del credito, in presenza di un sequestro preventivo penale sull'immobile. La misura, infatti, non determina automaticamente la risoluzione del contratto di mutuo, né impedisce alla banca di tutelare il proprio credito in caso di inadempimento del mutuatario. 
Come previsto dall'art. 1186 c.c., la banca può pretendere l'immediata restituzione della somma residua qualora il debitore sia divenuto insolvente o non abbia mantenuto le garanzie promesse. La decadenza dal beneficio del termine può essere intimata anche in presenza di eventi esterni, come il sequestro, che incidano sulla fiducia nell'adempimento del mutuatario. In concreto, la banca può notificare l'atto di precetto e, decorsi inutilmente dieci giorni, procedere al pignoramento o all'espropriazione forzata dell'immobile, salvo che il sequestro penale (e non è questo il caso) ne impedisca la vendita coattiva.  ###. 1186 c.c. e la giurisprudenza (Cass. 11437/2022) confermano che la banca può richiedere il pagamento immediato dell'intero debito in caso di insolvenza; la presenza di sequestro penale non priva la banca di tale rimedio. 
Nel caso di specie, il pignoramento immobiliare è ricaduto su beni non gravati da sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca; il sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca è stato trascritto per fatti imputabili al ricorrente; parte opponente si è resa inadempiente nel pagamento delle rate di mutuo. 
Pag. 9 Non si comprende, dunque, perché l'istituto di credito, di fronte ad un reiterato inadempimento, non avrebbe potuto comunicare la decadenza dal beneficio del termine con richiesta di pagamento dell'intero debito, solo perché su alcuni beni è stata trascritta la misura cautelare reale. Si evidenzia, inoltre, come il contratto di mutuo fondiario all'art. 10 lett.  c) preveda come causa di risoluzione e decadenza “il verificarsi di protesti, procedimenti conservativi od esecutivi, od ipoteche giudiziali…”. 
Pertanto, è del tutto legittima la decadenza dal beneficio del termine intimata al debitore. 
Quanto alla raccomandata A.R. del 20.9.2024, avente ad oggetto la decadenza dal beneficio del termine con contestuale richiesta di pagamento del debito, si osserva che vi è prova che sia stata ricevuta ( doc. 7 parte opposta). La raccomandata e il certificato di consegna riportano il medesimo numero (id est ###-4). 
Ad abundantiam, si evidenzia anche come il contratto di mutuo preveda all'art. 10 la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., con conseguente decadenza dal beneficio del termine, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di ammortamento e che tale inadempimento si protragga per oltre 180 giorni. ### S.p.A.  ha certificato l'inadempimento di parte ricorrente sin dal 31.1.2023, mentre l'opponente va ben oltre poiché fa risalire il suo inadempimento al gennaio 2021 (cfr. p. 4 libello introduttivo).  3. 
Con riferimento alla sussistenza di clausole abusive contrarie ai patti ### si osserva, in senso dirimente, che l'opponente non è un fideiussore ma la parte mutuataria; va da sé che l'eccezione sollevata risulti del tutto inconferente.  4. 
Pag. 10 Parte opponente contesta l'efficacia probatoria del certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto, ad abundantiam, da ### S.p.A. 
Occorre, invero, rilevare come parte ricorrente si sia limitata ad una contestazione solo di tipo formale - “il ridetto documento non ha alcun valore certificatorio e nessuna efficacia probatoria” (cfr. pag. 2 note ex art.  127 ter c.p.c. depositate il ###) e non sostanziale, con l'ineluttabile conseguenza che la “non contestazione cui è processualmente equiparabile la contestazione generica - è un “comportamento univocamente irrilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr.  Sentenza n. 10031/2004). Tuttavia, occorre sottolineare come, nel caso di specie, il titolo posto a base del precetto è costituito da un contratto di mutuo fondiario stipulato in forma pubblica. Sul punto si evidenzia che, quando il credito trae origine da un contratto di mutuo, la ### opposta non ha alcun onere di produrre l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, essendo sufficiente, per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento. È, infatti, onere del debitore fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, ovvero dell'avvenuto adempimento, potendo il creditore, sia che agisca per l'adempimento che per la risoluzione o per il risarcimento del danno, dare la sola prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte.  5. 
In punto di richieste istruttorie, si rileva quanto segue. 
È inammissibile la richiesta formulata ex articolo 210 c.p.c. 
Pag. 11 È stato, infatti, sostenuto che l'ordine di esibizione di documenti previsto dall'art. 210 cod. proc. civ., deve riguardare “documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa, che come tali risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi, che concernano fatti o elementi la cui prova non sia acquisibile aliunde” (Cass., sez. lav., 25 maggio 2004, n. 10043). La richiesta deve indicare in modo specifico le partite rilevanti ai fini della controversia e deve contenere comunque un'indicazione sufficientemente specifica del documento da esibire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 disp. att.  c.p.c., e dei contenuti rilevanti ai fini della decisione. 
Invero, ciò che è assai dirimente ai fini del rigetto di tale istanza e di quella finalizzata all'esperimento di una c.t.u. contabile è il fatto che tali richieste sono del tutto inconferenti ai fini del decidere atteso che, come enucleato dallo stesso, opponente, il thema decidendum riguarda specificatamente questioni afferenti all'an della pretesa creditoria.  6. 
In caso di pubblicazione della presente sentenza al di fuori del suo alveo processuale, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'individuazione dei soggetti coinvolti.  7. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore del credito opposto. La fase di trattazione ed istruttoria sarà, invece, liquidata secondo i parametri minimi, essendo stata la causa decisa a livello documentale e in punto di diritto. Le spese dell'intera dimensione cautelare devono ritenersi assorbite in quelle del merito, ### 12 attesa la sostanziale identità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, le quali non hanno determinato alcun altro sforzo difensivo.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da ### contro ### ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna l'opponente ### al pagamento delle spese di giudizio sostenute da ### che si liquidano in € 11.628,00 (2.552 + 1.628 + 2.835 + 4.253) per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge. 
Così deciso in ### il 12 dicembre 2025.   ### 

causa n. 428/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Angelo Franco

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 5481/2025 del 15-12-2025

... solo per l'annullamento del preavviso, limitato il thema decidendum alla legittimità del provvedimento di fermo, non venendo in discussione la debenza contributiva verso la cassa e non essendo stata svolta alcuna opposizione a cartella e, conseguentemente, al ruolo trasfuso nelle cartelle di pagamento. Nell'istanza di rateizzazione è ricompresa la cartella ###125449000; in detta cartella sono ricompresi il conguaglio contributo soggettivo (art. 10 L. 576/1980) dell'anno 2010 di € 2.181,00; il contributo modulare soggettivo per l'anno 2010 di € 146,80; il conguaglio contributo integrativo per l'anno 2010 di € 1.192,00; la sanzione su contributo soggettivo per l'anno 2010 di € 523,44; la sanzione su contributo modulare in autoliquidazione per l'anno 2010 di € 35,24; la sanzione su contributo integrativo per l'anno 2010 di € 286,16; gli interessi per omesso versamento autoliquidazione di € 9,28; interessi per omesso versamento contributo integrativo per l'anno 2010 di € 75,12; interessi per omesso versamento contributo soggettivo per l'anno 2010 di € 137,40; nonché altre somme relativa ad anni 2016 e 2019. La cartella n. ###619049000 contiene: conguaglio contributo (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI PALERMO #### giorno 15/12/2025 innanzi al Giudice Dott. ### chiamato il procedimento iscritto al n. 2585/2025 RGL, promosso da ### contro ### S.P.A.  ### E ### alle ore 09:00 sono presenti l'avv. ### per parte ricorrente nonché l'avv. ### per la parte resistente. 
Nessuno è presente per l'A.D.E.R. 
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa.  ###. ### rileva la tardività delle note depositate in data ### dalla ####. ### rileva che il deposito consiste soltanto nell'aggiornamento del credito esistente e vantato dalla ### Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio **** Successivamente, alle ore 15:30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2585 /2025 del #### con l'avv. ### - ricorrente - CONTRO ### -convenuta contumace ### E #### in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.  ### - resistente - oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 15/12/2025 DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, - dichiara la contumacia dell'### delle ### - annulla il preavviso di fermo amministrativo ###, limitatamente al credito portato dalla cartella di pagamento ###619049000; - condanna l'### delle ### alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.000,00 oltre spese generali, CPA e ### - compensa le spese tra le altre parti. 
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il ### la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'### delle ### e la ### proponendo opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo ###, limitatamente alla cartella di pagamento ###619049000 emessa per crediti vantati dalla C.N.P.A.F, deducendone l'illegittimità per duplicazione del ruolo esattoriale e inesistenza del credito. 
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio la convenuta ### contestando variamente il ricorso, di cui chiedeva il rigetto e formulando altresì domanda di pagamento diretto del proprio credito. 
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la convenuta ### di cui pertanto va dichiarata la contumacia. 
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti costituite, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.  *** 
Il ricorso è fondato. 
Deduce la parte ricorrente che la ### di ### e ### ha iscritto a ruolo gli importi dovuti da sé dovuti per l'anno 2010 e su tale presupposto l'Ente di ### ha formato la ### di pagamento ###125449000 notificatagli in data ### e che, per le medesime pretese, l'### di ### ha formato un'ulteriore cartella di pagamento n. ###619049000 notificata il ### nella quale figurano - nuovamente - i contributi previdenziali di ### riferiti all'anno 2010, configurandosi un'illegittima duplicazione del ruolo esattoriale. 
Deduce ancora che per i debiti afferenti all'annualità 2010 sopra citati veniva fatta istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 commi 231~252 della L. 197/2022, pagando le relative rate ed essendo pertanto, ai sensi del comma 240 [A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione] della prefata legge illegittimo il provvedimento di fermo nonché pagato il debito verso la ### Eccepisce la ### l'inesistenza di alcuna duplicazione del ruolo, “infatti i versamenti al ### per la ### citati dal ricorrente, sono relativi alla cartella esattoriale ###5449000 (### 2020) non oggetto di impugnazione; versamenti che è bene sottolineare attengono alla quarta rata che, come risulta dall'estratto del ### è stata parzialmente saldata; di contro la cartella esattoriale ###49000 (ruolo 2021), impugnata col ricorso che ha dato origine al presente procedimento, non risulta allo stato saldata”. 
Come del resto evidenziato dalla parte ricorrente, la domanda giudiziale svolta in ricorso è limitata alla contestazione della legittimità dell'atto impugnato per violazione del prefato comma 240 dell'art. 1 della L.  197/20252 e non viceversa incentrato sulla legittimità della pretesa contributiva della ### non essendo venuto in contestazione la debenza contributiva verso la stessa, incontestata dal ricorrente stesso e per la quale veniva più volte chiesta e accordata la rateizzazione del pagamento presso gli uffici dell'Ente creditore. 
La parte resistente contesta il mancato saldo del ruolo 2021 essendo i versamenti relativi al ruolo 2020, non oggetto del giudizio. 
Va sulla scorta della domanda giudiziale svolta nei soli confronti dell'### delle ### e solo per l'annullamento del preavviso, limitato il thema decidendum alla legittimità del provvedimento di fermo, non venendo in discussione la debenza contributiva verso la cassa e non essendo stata svolta alcuna opposizione a cartella e, conseguentemente, al ruolo trasfuso nelle cartelle di pagamento. 
Nell'istanza di rateizzazione è ricompresa la cartella ###125449000; in detta cartella sono ricompresi il conguaglio contributo soggettivo (art. 10 L. 576/1980) dell'anno 2010 di € 2.181,00; il contributo modulare soggettivo per l'anno 2010 di € 146,80; il conguaglio contributo integrativo per l'anno 2010 di € 1.192,00; la sanzione su contributo soggettivo per l'anno 2010 di € 523,44; la sanzione su contributo modulare in autoliquidazione per l'anno 2010 di € 35,24; la sanzione su contributo integrativo per l'anno 2010 di € 286,16; gli interessi per omesso versamento autoliquidazione di € 9,28; interessi per omesso versamento contributo integrativo per l'anno 2010 di € 75,12; interessi per omesso versamento contributo soggettivo per l'anno 2010 di € 137,40; nonché altre somme relativa ad anni 2016 e 2019. 
La cartella n. ###619049000 contiene: conguaglio contributo soggettivo (art. 10 L. 576/1980) dell'anno 2010 di € 2.181,00; il contributo modulare soggettivo per l'anno 2010 di € 146,80; il conguaglio contributo integrativo per l'anno 2010 di € 1.192,00; la sanzione su contributo soggettivo per l'anno 2010 di € 523,44; la sanzione su contributo modulare in autoliquidazione per l'anno 2010 di € 35,24; la sanzione su contributo integrativo per l'anno 2010 di € 286,16; gli interessi per omesso versamento autoliquidazione di € 9,28; interessi per omesso versamento contributo integrativo per l'anno 2010 di € 75,12; interessi per omesso versamento contributo soggettivo per l'anno 2010 di € 137,40; nonché altre somme relativa ad anni 2016 e 2020. 
Appare evidente che il contenuto delle due cartelle differisce soltanto relativamente alle somme relative ad anni diversi dal 2010, essendo viceversa identiche le somme relative al 2010. 
Dall'esame dei titoli esecutivi, si palesa che uno dei due era compreso nella definizione agevolata e che, in costanza di questa, è stato emesso il secondo. 
Orbene, posto che al mancato pagamento di un'ingiunzione di pagamento può conseguire un'esecuzione forzata previo atto di intimazione, ma non l'emissione di un ulteriore titolo esecutivo (sostanzialmente equivalente all'ottenimento e notifica di due decreti ingiuntivi per lo stesso credito) appare evidente che la formazione del titolo stragiudiziale sul credito oggetto di definizione agevolata in corso di pagamento non può considerarsi legittimo. 
Né comunque l'Agente della riscossione (che non si costituisce in giudizio) comunica una qualsiasi circostanza (ad. es. decadenza dal beneficio del termine) dovuta al mancato pagamento, al quale a ben vedere potrebbe conseguire un atto di intimazione ### sul medesimo titolo. 
Riassumendo, non essendo oggetto del giudizio la verità del credito, né la potestà impositiva del creditore, né la prescrizione dei crediti, e dovendo interpretarsi la inesistenza del credito enunciata dalla parte ricorrente come limitata alla cartella per la quale si chiede l'annullamento nella parte duplicata, appare inconferente la domanda di pagamento diretto svolta dalla resistente ### che viceversa sarebbe stata legittima e accoglibile nel caso in cui per difetto dell'agente della riscossione l'oggetto del giudizio vertesse sul diritto di credito della stessa. 
Né, comunque, essendo stata formata e notificata una cartella esattoriale sui contributi 2010 impagati, ritualmente notificata e non opposta, il credito della ### se impagato, non si pone come più esigibile a mezzo ruolo esattoriale, essendo al contrario vivo e attuale fino al saldo. 
Non essendovi nel caso di specie - come sopra accennato - alcuna eccepita decadenza dal beneficio del termine, né avendo l'Ente riscossore (unico titolare dell'azione esecutiva) dichiarato il mancato pagamento di ratei, appare impossibile che tale decadenza sia eccepita e comminata dall'ente creditore, né quantificato il pagato e l'impagato, rendendo così priva di contenuto la condanna del pagamento di una somma non precisata. 
Resta irrilevante la differenza di somme (per € 564,44) tra l'una e l'altra cartella relative ad annualità contributive diverse, dovendo considerare in virtù dell'unitarietà del titolo esecutivo (cfr. Cass. 21840/2013) l'intera cartella e non una sua parte non spendibile nel provvedimento conservativo. 
Il ricorso va pertanto accolto nei limiti sopra spiegati. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a solo carico dell'agente della riscossione, non avendo svolto la parte ricorrente alcuna domanda nei confronti della cassa forense P.Q.M.  Come in epigrafe ### deciso in ### il #### n. 2585/2025

causa n. 2585/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Lentini

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Tribunale di Padova, Sentenza n. 673/2025 del 29-04-2025

... “qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum (Cass. 25-8-1997 n. 7977), (Cass. 23-7-1971 n. 2434; Cass. 27-2-1965 n. 334, Cass. 22-4-1963 n. 1018), ma non anche la rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore - uno degli attori, nel caso di specie - nei confronti della parte convenuta. In questo caso, infatti, si tratta di rinuncia all'azione che, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem”. (Cass. 19/02/2019, n. 4837)”. Nel caso in esame parte attrice non ha semplicemente rinunciato ad alcuni capi di domanda, ma ha rinunciato all'intera pretesa azionata nei confronti di ### La domanda va invece dichiarata improcedibile, alla luce di quanto statuito da Cass. ord. 29369 del 2024, secondo cui “In tema di azione revocatoria ordinaria, il fallimento dell'acquirente rende inammissibile l'azione, che, avendo natura costitutiva con l'effetto di modificare ex post una situazione giuridica preesistente, non può più essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, ma i (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA ### Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 5178/2022 promossa da: ### per il tramite della mandataria speciale #### (C.F. ###), con il patrocinio degli avv.ti ### e ##### (C.F. ###) difesa dagli avv.ti ### ZANOTTO e #### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), difese dall'avv. #### (C.F. ###) difeso dall'avv. #### (C.F. ###), difesa dall'avv. #### (C.F. ###), difeso dall'avv. #### (C.F. ###), difesa dall'avv.  ### Registrato il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 #### via pregiudiziale ### conto della recente pronuncia della Cassazione 13 novembre 2024 n. 29269, si rinuncia alla domanda nei confronti della liquidazione ### in liquidazione per improcedibilità, con riserva di presentare domanda d'insinuazione al passivo. 
Nel merito 1. Accertato che il ### è creditrice nei confronti di #### e ### quali fideiussori della ### attualmente in liquidazione giudiziale, dell'importo complessivo di € 227.425,91, condannarli in via solidale fra loro al pagamento a favore del #### e per essa ### dell'indicato importo, oltre agli interessi di mora dal 16 febbraio 2022 al saldo. 
Previo ogni accertamento necessario dichiarare inefficaci ex art 2901 cc i seguenti atti di compravendita: 1) datato 22 giugno 2020 in virtù del quale #### e ### con atto di rep. n. ### notaio dott. ### di ### trascritto alla ### di ### del ### il 23 giugno 2020 ai nn. 4731/ 3294 RG.RP. hanno venduto a ### il seguente immobile di loro proprietà: Comune di #### n. 31 ### 8 particelle 1039 sub 2 (già 342 sub 2) (già 342), P ###-T-1, cat. A/7, cl 1, vani 12 superficie catastale 355 totale, escluse aree scoperte mq 349; rendita catastale 1332,46; mappale 1039 sub 1 (già 342 sub 1) (già 342) - PT - cortile bene comune non censibile al sub 2 ; mappale 913 sub 3, PT cat. C/6 cl. 2 mq 14 superficie catastale mq 16, rendita catastale euro 31,09; mappale 913 sub 4 PT cat. C/6 cl 2 mq 12 superficie catastale totale mq 14 rendita catastale 26,65; NCT foglio 8 particella 1039 di are 12.40 ente urbano derivante dalla fusione delle particelle 124 di are 11.54 ed 859 (ex 123 parte) di are 00,86; Registrato il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 2) datato 24 luglio 2020 , in virtù del quale #### e ### con atto di rep. n. ### notaio Dott. ### di ### trascritto alla ### di ### del ### il 29 luglio 2020 ai nn. 6053/4258 RG.RP., hanno venduto a ### i seguenti immobili: Comune di ### 8 - particella 976 di are 00.82, sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 1,06, reddito agrario € 0,53, particella 969 di are 00.82 rel.acq.es. senza reddito, particella 857 di are 38.30, sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 49,45, reddito agrario 24.73; ### conto che ### ha gravato i beni acquistati in data 22 giugno 2020, con atto di rep.  ### notaio dott. ### di ### con ipoteca volontaria iscritta a favore della ### dei ### di ### condannarla a pagare a favore di parte attrice quella parte di credito che non otterrà soddisfazione dalla vendita degli stessi. 
In ogni caso, nell'ipotesi in cui non fosse possibile accogliere la domanda di cui sopra, sia pur con riferimento ad un singolo bene o più beni, per essere stato/i questi trasferiti a terzi, demoliti o quant'altro, condannare i convenuti, o alcuni di essi, a risarcire il danno per l'importo non inferiore al valore del bene o dei beni il tutto maggiorato degli interessi di mora e rivalutazione monetaria. 
In via istruttoria ### revoca dell'ordinanza 3 febbraio 2024 nella parte in cui ha respinto le istanze istruttorie della deducente, accogliere le seguenti. 
Per la vendita ### si chiede che il Tribunale voglia disporre l'esibizione ex art. 210 cpc: a) alla ### dei ### di ### di copia fronte e retro degli assegni bancari negoziati da ### n. ###-05 di € 68.000,00 e n. ###-07 di € 213.500,00, presumibilmente del maggio/giugno 2020, tenuto conto della data del rogito; b) alla ### dei ### di ### ed alla ### dell'estratto di conto corrente intestato a questa nel quale sono stati addebitati gli assegni di cui sopra, dal maggio/giugno 2020, tenuto conto della data del rogito, al deposito in #### per accertare il valore dell'immobile, così da quantificare il danno subito dall'attrice in conseguenza dell'ipoteca iscritta a favore della ### dei ### di ### Per tutte le vendite si chiede che il Tribunale voglia ordinare l'esibizione ex art. 210 cpc; Registrato il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 c) ad #### e ### degli estratti conto nei quali sono stati accreditati gli assegni di cui sopra, il bonifico 2 luglio 2020 (vendita ### ed i pagamenti di ### con riserva di specificarne i dati appena possibile, dal momento delle relative operazioni a quello del deposito in ### d) alla ### il duplicato degli avvisi di ricevimento n. ###9 - n. ###3 - n. ###4 - n. ###6, relativi alle raccomandate 19 gennaio 2022, inviate ai debitori, il quali negano di averle ricevute; e) disporre l'interrogatorio dei convenuti ### anche quale legale rappresentante della ##### sul seguente capitolo di prova: f) vero che ha ricevuto la lettera ### datata 19 gennaio 2022, che si esibisce (doc.8). 
In merito alla istanza istruttorie avversarie ci si oppone per le ragioni esposte nella terza memoria ex art.  183 cpc datata 19.6.23. 
Con vittoria di spese e competenze di causa.  #### E ### 1. Nel merito, rigettare la domanda di condanna dei sig.ri #### e ### al pagamento della somma di ### 227.425,91 in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte; 2. Nel merito, accertata la presenza di interessi e spese addebitate con cadenza trimestrale e quindi la presenza di anatocismo bancario, così come analiticamente indicato nella allegata perizia di parte; accertata l'usura soggettiva e oggettiva per superamento del tasso medio indicato dai DM pubblicati trimestralmente dal Ministero del ### accertate le violazioni ex art. 116 TUB indicate nella perizia di parte, dichiarare che nulla è dovuto da parte dei fideiussori della società ### s.r.l. in liquidazione a titolo di interessi, con conseguente rideterminazione del saldo debitorio e, previa decurtazione delle somme già corrisposte, condannare la società attrice al risarcimento di tutti i danni patiti a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, condannandola in ogni caso alla restituzione della somma di euro 94.429,14 oltre rivalutazione di legge, così come quantificata nella allegata perizia di ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 parte, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, da compensare con l'eventuale controcredito avversario; 3. Nel merito, accertata la nullità del contratto di fideiussione asseritamente concluso in data ###, dichiararsi la carenza di legittimità attiva di parte attrice con riferimento alla domanda di condanna proposta nei confronti dei sig.ri #### e ### 4. Nel merito, in via subordinata, accertare la nullità parziale del contratto di fideiussione versato in atti, con particolare riferimento alle clausole assunte in conformità allo schema ABI e in violazione della normativa antitrust di cui al capitolo 2 del presente atto, e conseguentemente, dichiarare l'estinzione della fideiussione, e comunque che nulla devono i signori #### e ### per tutte le ragioni sopra esposte; 5. Nel merito, rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto, la domanda di accertamento dell'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti della società ### s.p.a., quale mandataria di ### s.p.a., degli atti di compravendita a rogito #### in quanto non contestata da parte attrice la congruità del prezzo pattuito e corrisposto negli atti di compravendita dei tre lotti; 6. Ordinarsi al ### dei pubblici registri immobiliari (### delle ### - ### la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta nei confronti dei convenuti con esonero da ogni responsabilità a carico dello stesso; 7. Con rifusione delle spese di lite, oltre a spese generali, oneri e accessori di legge.  ### Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione e conclusione respinta, per le causali tutte esposte in premessa e previa ogni più opportuna declaratoria di legge: 1. respingere siccome infondate in fatto e diritto e/o inammissibili, e/o improcedibili e comunque non provate, le domande tutte così come formulate da ### s.p.a., quale mandataria di ### s.p.a., nei confronti della signora ### con atto di citazione notificato in data 11- 8-2022; ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 2. respingere la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice con riferimento alla alienazione a terzi del bene immobile, ovvero alla sua demolizione, in quanto danno meramente eventuale ed estraneo all'oggetto del giudizio; 3. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale proposta da parte attrice, accertare il diritto della signora ### nei confronti dei signori #### e ### ad essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla revoca dell'atto tra loro intercorso, e, per l'effetto, condannare gli stessi al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla signora ### 4. respingere le istanze istruttorie formulate da parte attrice nel proprio atto di citazione, per le ragioni sopra indicate. 
Con vittoria di compensi e spese di causa rimborso spese forf., C.P.A. ed IVA come per legge.  ### Nel merito: rigettare la domanda formulata in atto di citazione di inefficacia ex art. 2901 codice civile dell'atto datato 24 luglio 2020 tra ### e ### e ### e ### con atto rep. ### notaio Dott. ### di ### in quanto inammissibile poiché priva dei requisiti normativi previsti nonché infondata in fatto ed in diritto per quanto esposto nel presente atto. 
Nel merito in via subordinata: accertato che il ### non aveva alcuna conoscenza dello stato di insolvenza di ### e ### e ### e non aveva alcuna consapevolezza che ### e ### e ### potessero arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, rigettare la domanda formulata da parte attrice di inefficacia ex art. 2901 dell'atto datato 24 luglio 2020 tra ### e ### e ### e ### con atto rep. ### notaio Dott. ### di ### in quanto inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto. 
Nel merito in via ulteriormente subordinata: ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 rigettare la domanda formulata in atto di citazione di inefficacia ex art. 2901 codice civile dell'atto datato 24 luglio 2020 tra ### e ### e ### e ### con atto rep. ### notaio Dott. ### di ### in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. 
Sempre in via subordinata: rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. 
In via istruttoria: l'esponente patrocinio rinnova la richiesta di assunzione delle prove testimoniali quali formulate in atti. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso forfettario (15%).  ### 1. Rigettare integralmente la domanda proposta dalla ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni dedotte in narrativa.; 2. Rigettare la domanda di risarcimento del danno proposta da ### s.p.a., quale mandataria di ### s.p.a., per quanto attiene alla alienazione a terzi del bene immobile, ovvero alla sua demolizione. 
Con vittoria di spese ed onorari di causa. 
In via istruttoria, si insiste per l'accoglimento dei seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il prezzo di 60.000,00 euro convenuto dalle parti per la compravendita dell'unità immobiliare sita a #### via ### n. 29 corrispondeva al valore di mercato del bene nella primavera del 2020; 2) Vero che il prezzo di 40.000,00 euro convenuto dalle parti per la compravendita dell'unità immobiliare sita a #### via ### n. 31/B, corrisponde al valore di mercato del bene nella primavera del 2020; Si indica quale testimone l'architetto ### tecnico che ha redatto la perizia di stima degli immobili allegata al contratto di compravendita, sui capitoli di prova n. 1 e 2).  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. ### per il tramite della mandataria speciale ### (di seguito per brevità ###, premesso di essere creditrice di ### ora in liquidazione, della somma di € 231.039,74, quale saldo del conto corrente n. 541 dell'allora ### Coop., a cui è subentrata, per effetto di fusione, a far data dall'1.1.2017, di essere garantita per tale esposizione dalla fideiussione sottoscritta da ### legale rappresentante e socia unica della #### e ### di essere stata pregiudicata da tre compravendite effettuate dai fideiussori rispettivamente il ### a ### il ### a ### e il ### a ### con le quali i fideiussori si sono spogliati di tutti i loro beni immobili, ha convenuto in giudizio la debitrice principale e i fideiussori nonché i terzi acquirenti sopra citati, chiedendo 1) la condanna di debitrice e fideiussori in solido al pagamento di € 231.039,74 oltre interessi di mora dal 16 febbraio 2022 al saldo, nonché 2) la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. dei tre atti di compravendita; 3) in via subordinata, in ipotesi di impossibilità di accoglimento della revocatoria per intervenuto trasferimento a terzi o distruzione dei beni, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno in misura non inferiore al valore dei beni.  1.1 Si sono tempestivamente costituiti ### in liquidazione e i tre fideiussori, #### e ### eccependo 1) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione; 2) l'infondatezza della domanda di condanna, per indeterminatezza del credito lamentando l'applicazione di interessi anatocistici e usurari, con un ricalcolo del dovuto pari alla minor somma di € 138.732,02; 3) la decadenza ex art. 1957 c.c. nei confronti dei fideiussori, stante la nullità della clausola di deroga contenuta nella fideiussione (di cui è stata anche disconosciuta la sottoscrizione salvo poi non insistere in detto disconoscimento all'udienza del 30.3.2023); 4) l'estinzione della garanzia ex art. 1956 c.c. per la concessione, senza autorizzazione, di ulteriori finanziamenti al debitore principale; 5) il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in ordine alla revocatoria, visti i precedenti rilievi sul credito e comunque 6) l'infondatezza della domanda, per difetto del danno e dell'elemento soggettivo, sia in capo ai debitori, sia in capo ai terzi.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 1.2 Si è costituita ### opponendosi alla revocatoria, invocando il difetto di prova del pregiudizio, considerato che la vendita è avvenuta a valori di mercato, e dell'elemento soggettivo; contestando altresì la domanda risarcitoria, in difetto di vendita a terzi o di distruzione del bene e chiedendo in subordine, in caso di accoglimento della domanda revocatoria, la condanna dei venditori a essere tenuta indenne delle conseguenze pregiudizievoli, anche in ordine alle spese legali.  1.3 Si è costituita ### chiedendo il rigetto delle domande in ragione del difetto di prova del pregiudizio, vista la vendita a valori di mercato, e dell'elemento soggettivo e contestando altresì la domanda risarcitoria, in difetto di vendita a terzi o di distruzione del bene.  1.4 Si è costituito ### chiedendo il rigetto delle domande in ragione del difetto di prova del pregiudizio, vista la vendita a valori di mercato e sulla base di un preliminare del 2017, e dell'elemento soggettivo e contestando altresì la domanda risarcitoria, in difetto di vendita a terzi o di distruzione del bene.  1.5 In prima memoria parte attrice, a fronte del rilievo della convenuta ### di aver gravato i beni acquistati di ipoteca volontaria, ha chiesto la condanna al pagamento della parte di credito che non troverà soddisfazione nella vendita.  1.6 La causa, disposto un rinvio per l'esperimento della mediazione e assegnati i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. è stata interrotta una prima volta il ### per la liquidazione giudiziale di ### e successivamente il ### per quella di ### nelle more è stata istruita con ctu contabile e giunge ora in decisione sulle conclusioni sopra precisate. 
Si rileva che il difensore di ### ha rinunciato al mandato senza essere sostituito da nuovo difensore.  2. Le domande attoree sono fondate nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.  2.1 Preliminarmente si rileva che il giudizio non è stato riassunto nei confronti di ### in liquidazione giudiziale, per cui nei confronti di detto convenuto il giudizio va dichiarato estinto, con compensazione delle spese, visto che la procedura non si è costituita e il credito di cui è stato richiesto il pagamento nel presente giudizio è, come si vedrà oltre, fondato ed è stato altresì ammesso al passivo della procedura nella misura che era stata qui originariamente richiesta (doc. 23 att.).  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 2.2 Quanto alla domanda revocatoria proposta nei confronti di ### in liquidazione giudiziale, la stessa è stata espressamente rinunciata all'atto della precisazione delle conclusioni. 
La rinuncia in questione non può tuttavia considerarsi valida, in difetto di mandato speciale ad hoc: come costantemente affermato dalla Suprema Corte (tra le ultime ord. 13636 del 2024), infatti, la rinuncia cui può provvedere il difensore munito di mandato ad litem “può concernere “qualche capo di domanda, con correlativa restrizione del thema decidendum (Cass. 25-8-1997 n. 7977), (Cass. 23-7-1971 n. 2434; Cass. 27-2-1965 n. 334, Cass. 22-4-1963 n. 1018), ma non anche la rinuncia all'intera pretesa azionata dall'attore - uno degli attori, nel caso di specie - nei confronti della parte convenuta. In questo caso, infatti, si tratta di rinuncia all'azione che, costituendo un atto di disposizione del diritto in contesa, richiede in capo al difensore un mandato speciale ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente il mandato ad litem”. (Cass. 19/02/2019, n. 4837)”. 
Nel caso in esame parte attrice non ha semplicemente rinunciato ad alcuni capi di domanda, ma ha rinunciato all'intera pretesa azionata nei confronti di ### La domanda va invece dichiarata improcedibile, alla luce di quanto statuito da Cass. ord. 29369 del 2024, secondo cui “In tema di azione revocatoria ordinaria, il fallimento dell'acquirente rende inammissibile l'azione, che, avendo natura costitutiva con l'effetto di modificare ex post una situazione giuridica preesistente, non può più essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, ma i creditori dell'alienante rimangono comunque tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva”. 
Quanto alle spese, si ritiene di disporne la compensazione, in quanto l'improcedibilità deriva da circostanza sopravvenuta, mentre la domanda revocatoria, come si esaminerà oltre, era fondata.  2.3 Venendo alle domande di condanna dei fideiussori e alle revocatorie delle compravendite ### e ### va in primo luogo accolta la domanda di condanna dei fideiussori. 
Preliminarmente appare priva di fondamento l'affermazione dei convenuti secondo cui l'attrice avrebbe solo allegato l'esistenza del contratto di fideiussione, di cui pertanto difetterebbe la prova.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 ### ha, infatti, prodotto il contratto di fideiussione omnibus sottoscritto il ### da #### e ### (doc. 6), nonchè le conferme del 20.3.2017, 9.10.2017, 21.1.2019 e 5.11.2019 (docc. 19-22). 
Il titolo della pretesa è quindi in atti. 
Peraltro, la difesa dei fideiussori è anche contraddittoria, laddove quello stesso documento che non sarebbe stato prodotto viene poco dopo disconosciuto (il doc. 6) quanto alle sottoscrizioni (così alle pagine 10 e 11 della comparsa di costituzione), disconoscimento poi espressamente revocato all'udienza del 30.3.2023. 
Quanto alla validità della fideiussione, si deve premettere che i fideiussori ### e ### appaiono essere consumatori, non risultando né soci né titolari di cariche nella ### al contrario di ### amministratrice e socia unica della ### Ciò precisato, l'eccezione di nullità parziale delle clausole perché riproduttiva dello schema predisposto dall'ABI nel 2003 è infondata. 
I convenuti si sono limitati a produrre il provvedimento della ### d'### del 2.5.2005 e a evidenziare l'identità delle clausole 2, 6 e 9 della fideiussione omnibus dagli stessi sottoscritta con le clausole 2, 6 e 8 dello schema ### Trattasi però di deduzione insufficiente, nulla avendo gli attori dedotto circa “l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della ### d'### evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (così Cass. 1851 del 2025). 
In ogni caso, va rilevato come l'invocata decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. non sussista. 
La raccomandata del 19.1.2022 (doc. 8 att.), con cui la banca, visto l'irregolare andamento del rapporto, comunicava il recesso dal rapporto di conto corrente e dai conti anticipi appoggiati con invito al pagamento del saldo di € 215.937,46, è stata inviata alla debitrice principale e anche ai fideiussori (doc.  23), le cui tre copie sono state tutte ricevute da #### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
Trattandosi di fideiussione a semplice richiesta scritta (così all'art. 7), è sufficiente, ai fini dell'art. 1957 c.c., un mero atto stragiudiziale (così Cass. 22346 del 2017 e la recente ord. 660 del 2025). 
La clausola contrattuale di deroga all'onere formale di attivazione giudiziale da parte del creditore garantito non risulta neppure abusiva ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo, non ricorrendo un significativo squilibrio tra le posizioni dei contraenti, né una riduzione della facoltà del consumatore di proporre le eccezioni difensive contemplate dalla norma in esame. 
Infondata anche l'eccezione di intervenuta liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c.. 
Ai sensi dell'art. 2967 c.c. è infatti onere del garante che invoca la propria liberazione dimostrare che il creditore garantito abbia fatto credito al debitore principale pur conoscendo l'aggravamento delle sue condizioni patrimoniali: al contrario, la questione è stata dedotta in causa solo genericamente fino agli scritti conclusivi e soprattutto senza un adeguato supporto probatorio. 
Ancora, considerato che la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale (così Cass. 16882 del 2024 e Cass. n. 20713 del 2023), nel caso in esame ### era amministratrice della società e tutti e tre i garanti hanno comunque sottoscritto conferme della fideiussione in data ###, 9.10.2017, 21.1.2019 e 5.11.2019 (docc. 19-22), nelle quali gli stessi “dichiarano di ben conoscere la situazione patrimoniale e gestionale del garantito…anche ai fini e per gli effetti dell'art. 1956 c.c.”. 
Gli odierni convenuti sono pertanto tenuti al pagamento del debito garantito.  2.4 Venendo al quantum, la scrivente fa proprie le conclusioni, logiche e congruamente motivate, del consulente dott. ### non contestate dai ctp e fatte proprie anche da parte attrice nelle conclusioni, dove appunto la domanda è stata limitata al minor importo riconteggiato dal ctu. 
Va, infatti, ritenuta illegittima la liquidazione trimestrale delle competenze a debito e credito successiva all'1.1.2014, atteso che l'art. 120 TUB è stato nuovamente modificato dalla l. n. 147/2013, che a far data dall'1.1.2014 ha stabilito l'illegittimità della partica anatocistica. 
Si veda al riguardo Cass. sent. 21344 del 2024 “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (###, come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 da parte del ### della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”. 
Le doglianze sull'usurarietà dei tassi, invece, sono inammissibili, per la loro assoluta genericità, neppure allegando i fideiussori i criteri in base ai quali sarebbero arrivati a tale conclusione (nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli interessi è tenuto a dedurre, tra gli altri, il tipo contrattuale, la clausola negoziale e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento si veda fra le più recenti Cass. ord. 26525 del 2024) Sulla base degli estratti conto e dei prospetti di liquidazione trimestrale delle competenze dall'apertura del rapporto (25.9.2014) al passaggio a sofferenza (15.2.2022) il ctu dott. ### nella relazione depositata il ###, ha riliquidato il saldo del conto corrente n. 541 acceso in data ### presso l'allora ### Coop. (doc. 1) con il metodo analitico applicando la rettifica degli addebiti per gli interessi passivi relativi al conto corrente e ricalcolando gli interessi passivi ai tassi medi trimestralmente applicati dalla banca, in regime di capitalizzazione semplice per gli interessi maturati dall'apertura del rapporto sino al 31.12.2016 e in regime di capitalizzazione annuale per gli interessi maturati dall'1.1.2017 al 15.2.2022, rideterminando il saldo del conto corrente alla data del 15.2.2022 in € 227.425,91 a debito del correntista (il saldo originario, prima del trasferimento a sofferenza, era di € 231.039,74 a debito del correntista). 
I fideiussori #### e ### vanno pertanto condannati, in solido fra loro, al pagamento a favore di ### dell'importo di € 227.425,91 oltre interessi moratori dal 16.2.2022 al saldo.  3. Sono altresì da accogliere le domande di revocatorie delle compravendite del 22.6.2020 a ### (doc. 10) e del 24.7.2020 a ### (doc.12). 
I requisiti della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sono l'esistenza di un credito, un atto di disposizione, il pregiudizio alle ragioni del creditore, la scientia fraudis e, in caso di atti a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo contraente.  3.1. Quanto all'esistenza del credito, ci si richiama a quanto sopra accertato circa il credito vantato dalla banca per lo scoperto del conto corrente.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 3.2 Sussistono altresì gli atti di disposizione, costituiti dalle compravendite immobiliari sopra citate. 
Trattasi di atti a titolo oneroso e successivi all'insorgenza del credito, considerata la data in cui è stata prestata la fideiussione (23.9.2016). 
Infatti, come costantemente affermato dalla Suprema Corte (cfr. fra le tante sent. n. 3676 del 2011) “### revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito”.  3.3 Sussiste altresì il pregiudizio delle ragioni creditorie. 
La Suprema Corte è costante nell'affermare che “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. ord. n. 16221 del 18.6.2019). 
La circostanza invocata da tutti i convenuti circa la corrispondenza delle vendite ai valori di mercato è del tutto irrilevante. 
La congruità del prezzo non esclude il pregiudizio: una somma di denaro si presta -come sottolineato da un orientamento giurisprudenziale consolidatoa essere occultata molto più agevolmente rispetto a un bene immobile e a sfuggire così alla azione esecutiva dei creditori (Cass. 1896 del 2012).  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
Si aggiunga che nel caso in esame i beni ceduti costituivano gli unici beni immobili dei garanti e non risulta che i proventi delle vendite siano tuttora a disposizione della banca. 
Non risultano altri beni utilmente aggredibili, né i convenuti hanno dato prova della loro invocata solidità e solvibilità. 
Con gli atti di trasferimento impugnati è quindi venuta meno ogni garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.. 
Né l'atto può ritenersi esente da revocatoria ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c.. 
Costituisce principio consolidato quello per cui, a norma dell'art. 2901, comma 3, c.c., l'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria a condizione, però, che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè, qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito (Cass. ord. ### del 2023). 
Detto altrimenti, anche se il corrispettivo di un bene sia destinato alla estinzione totale o parziale del debito, ciò non esclude il pregiudizio per il creditore qualora tale alienazione non fosse necessaria per estinguere il debito (Cass. 2552 del 2023). 
Nel caso in esame il debito di ### era di soli € 38.500,00, per cui la destinazione al pagamento di debiti precedenti è stata parziale, visto il corrispettivo complessivo di € 320.000,00; quanto invece alla destinazione del restante prezzo al pagamento dell'ipoteca di ### in realtà risulta che il pagamento sia stato eseguito in precedenza dai venditori con altre loro risorse personali (così espressamente a pagina 7 della seconda memoria 183, VI comma, c.p.c.).  3.4 Da ultimo, sussiste altresì l'elemento soggettivo. 
Trattandosi di atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (cfr. fra le ultime Cass. ord. 28423 del 2021), non rendendosi comunque necessaria la specifica conoscenza del credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta (Cass. 10623 del 2010).  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
La qualifica di amministratrice e socia unica di ### gli espressi riconoscimenti contenuti nelle conferme delle fideiussioni circa la conoscenza della situazione patrimoniale della ### nonché il legame parentale, essendo fratelli ### e ### e figli entrambi di ### e la vicinanza temporale degli atti impugnati (22.6, 10.7 e 24.7.2020) fanno ritenere provata, in via presuntiva, la consapevolezza del pregiudizio che i fideiussori stavano arrecando con detti atti alle ragioni della banca. 
Anche i terzi ne erano a conoscenza.  ### risulta essere convivente di ### (doc. 17. 
La difesa della convenuta ### secondo cui la sua presenza nello stato di famiglia di ### al 6 settembre 2021 si giustificherebbe in ragione del fatto che “aveva collocato la propria residenza presso l'immobile di proprietà del vicino di casa solo per alcuni mesi al fine di ricevere le raccomandate” appare del tutto implausibile e comunque sfornita di prova. 
Peraltro, detta tesi non è stata in alcun modo sostenuta o confortata dal convenuto ### il quale, invece, a fronte della produzione del certificato anagrafico nulla ha replicato. 
Il preliminare invocato da ### per giustificare la compravendita è privo di data certa e non è quindi opponibile alla banca, al pari delle quietanze dei pagamenti mensili di € 500,00 che sarebbero stati corrisposti per il pagamento del prezzo. 
Quanto a ### la consapevolezza del pregiudizio ai creditori si ricava dalla destinazione di parte del prezzo al pagamento di creditore, ### che aveva iscritto ipoteca giudiziale giusta decreto ingiuntivo del 26.5.2020 (unico assegno circolare di € 38.500,00) e dal pagamento del restante prezzo con assegni bancari: la destinazione di parte del prezzo a creditore che aveva da poco iscritto (appena 5 giorni prima) ipoteca giudiziale sui beni della garante non poteva non rendere consapevole ### di una situazione patrimoniale quantomeno difficile della venditrice (tanto più considerata l'entità non elevata dalla somma del decreto ingiuntivo). 
Quanto a ### ai soli fini della valutazione della fondatezza della domanda per giustificare la compensazione delle spese, basti osservare che legale rappresentante della società e socio unico era ### Le revocatorie sono quindi fondate.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 4. La domanda risarcitoria svolta da parte attrice in via subordinata nei confronti dei convenuti ### e ### non può essere accolta, visto che i beni non risultano essere stati alienati o deteriorati dopo gli atti dispositivi revocati. 
Né può disporsi la condanna di ### al pagamento della parte di credito che non otterrà soddisfazione in sede ###ragione dell'ipoteca volontaria costituita sugli immobili all'atto dell'acquisto. 
Premesso che “l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., proposta dal creditore nei confronti del terzo acquirente di un bene dal suo debitore in forza di un atto di disposizione assoggettabile a revocatoria, presuppone: 1) che l'atto dispositivo del patrimonio del debitore sia revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.; 2) che, dopo la sua stipulazione, il terzo abbia compiuto atti elusivi, in modo totale o parziale, della garanzia patrimoniale; 3) che il fatto del terzo sia connotato da un'originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore ("consilium fraudis") ovvero da una posizione di illiceità autonoma; 4) che sussista in concreto un "eventus damni" causato dal fatto illecito del terzo” (Cass. ord. 4721 del 2019), nel caso di specie l'iscrizione di ipoteca volontaria è stata contestuale all'atto dispositivo e non vi sono elementi per ritenerla elusiva, non risultando né dedotta, né tantomeno provata una compartecipazione dell'acquirente, che risulta essere soggetto terzo, a una frode in danno del creditore.  5. Quanto, infine, alla domanda di manleva di ### nei confronti dei fideiussori, la stessa è fondata e va accolta, in conformità a quanto riconosciuto da Cass. sent. 28428 del 2018, secondo cui “il terzo acquirente, in quanto soggetto passivo dell'esecuzione che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo, può proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell'alienante e la domanda, al momento della revocatoria ordinaria, deve essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle relative, non ancora note, conseguenze pregiudizievoli, non potendosi, per ciò solo, ritenere generica” (conforme Cass. ord. 1583 del 2022).  6. Venendo alle spese, ferma la compensazione nei confronti delle società fallite, i convenuti vanno condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in base alla nota dimessa da parte attrice.  ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00
I convenuti vanno inoltre condannati alle spese nei confronti di ### visto l'accoglimento della domanda di manleva, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria, visto il mancato deposito degli scritti difensivi conclusivi. 
Lo scaglione è individuato in base al valore del credito a tutela del quale è promossa l'azione, ex art. 5 DM. 55/2014. 
Le spese di ctu, considerato che la rideterminazione si è resa necessaria in ragione dell'illegittima applicazione dell'anatocismo, vanno poste in via definitiva a carico di parte attrice.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - dichiara estinto il procedimento nei confronti di ### srl in liquidazione giudiziale; - dichiara improcedibile la domanda nei confronti di ### srl in liquidazione giudiziale; - accertato il credito di ### nei confronti di #### e ### quali fideiussori della ### in liquidazione giudiziale, dell'importo complessivo di € 227.425,91, condanna in via solidale fra loro #### e ### al pagamento a favore del ### e per essa ### di € 227.425,91, oltre agli interessi di mora dal 16 febbraio 2022 al saldo; - dichiara inefficaci nei confronti di ### ex art 2901 cc i seguenti atti di compravendita: 1) datato 22 giugno 2020 in virtù del quale #### e ### con atto di rep. n. ### notaio dott. ### di ### trascritto alla ### di ### del ### il 23 giugno 2020 ai nn. 4731/ 3294 RG.RP. hanno venduto a ### il seguente immobile di loro proprietà: Comune di #### n. 31 ### 8 particelle 1039 sub 2 (già 342 sub 2) (già 342), P ###-T-1, cat. A/7, cl 1, vani 12 superficie catastale 355 totale, escluse aree scoperte mq 349; rendita catastale 1332,46; mappale 1039 sub 1 (già 342 sub 1) (già 342) - PT - cortile bene comune non censibile al sub 2 ; mappale 913 sub 3, PT cat. C/6 cl. 2 mq 14 superficie catastale mq 16, rendita catastale euro 31,09; mappale 913 sub 4 PT cat. C/6 cl 2 mq 12 superficie catastale totale mq 14 rendita catastale ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00 26,65; NCT foglio 8 particella 1039 di are 12.40 ente urbano derivante dalla fusione delle particelle 124 di are 11.54 ed 859 (ex 123 parte) di are 00,86; 2) datato 24 luglio 2020 , in virtù del quale #### e ### con atto di rep. n. ### notaio Dott. ### di ### trascritto alla ### di ### del ### il 29 luglio 2020 ai nn. 6053/4258 RG.RP., hanno venduto a ### i seguenti immobili: Comune di ### 8 - particella 976 di are 00.82, sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 1,06, reddito agrario € 0,53, particella 969 di are 00.82 rel.acq.es. senza reddito, particella 857 di are 38.30, sem. ir. arb., cl 1, reddito domenicale € 49,45, reddito agrario 24.73; - accerta il diritto di ### nei confronti di #### e ### ad essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla revoca dell'atto tra loro intercorso, e, per l'effetto, condanna gli stessi al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla signora ### Compensa le spese di lite tra parte attrice e ### in liquidazione giudiziale nonché ### in liquidazione giudiziale; #### e ### in solido a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.482,77 per spese, € 26.290,00 per onorari, oltre ### se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.  #### e ### in solido a rimborsare a ### le spese di lite, che si liquidano in € 9.850,00 per onorari, oltre ### se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali. 
Pone le spese di ctu così come già liquidate definitivamente a carico di parte attrice.  ### 29 aprile 2025 La Giudice dott.ssa ### il: 16/05/2025 n.3678/2025 importo 2951,00

causa n. 5178/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Zambotto

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