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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26375/2024 del 10-10-2024

... antimafia interdittiva; ed inoltre, è la condotta di mera tolleranza e/o di iner zia nei confronti del la questione dell'occupazione abusiva degl i alloggi popolari, coll egata alla criminalità di tipo “mafioso”, nonostante la delega al bilancio ed alle finanze. Quanto alla posizione di ### la Corte di merito, pur avendo osservato che non si evinceva un chiaro collegamento tra l'operato di ### ed il gruppo criminale, ha rib adito l'autonomia del procedimento giurisdizionale di incandidabilità ex art.143, comma 11, ### tale da non richiedere l'accertamento di condotte atte ad integrare gli estremi del re ato di partecipazione ad associazione mafiosa ed ha rimarcato che, sotto il profilo soggettivo, risultava 17 di 19 decisivo il non esse re riuscita a co ntrastar e efficacemente le ingerenze e pressioni delle or ganizzazioni criminali op eranti nel territorio e, sotto quello oggettivo , una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si era riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica. La Corte di merito, segnatamente, ha evidenziato la gravità della condotta inerte e omissiva contestata, in ragione delle deleghe alle politiche sociali, polizia locale e pubblica sicurezza di cui (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24561/2023 R.G. proposto da: ### O #### elettivamente domiciliati in ### presso lo studi o dell'avvocato ### (###) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### M.  (###), ### (###), come da procura speciale in atti.   -ricorrente contro ###'INTERNO, in persona del ### p.t., ### in persona del Presidente del Consiglio p.t., domiciliat ###### 12, presso l'### (ADS###) che li rappresenta e difende ope legis.   -controricorrenti avverso il ### della CORTE ### di ### n. 2514/2023 depositata il ###.  2 di 19 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal ####: 1.- A seg uito del provvedimento di sciogl imento del consi glio comunale del Comune di ### disposto ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n.267/2000 (### con d.P.R. 5 aprile 2022 (pubblicato in G.U., serie Generale, n. 103 del 4 maggio 2022), con nota riservata del 27 aprile 2022, il ### dell'### trasmise al Tribunale di Foggia - per le finalità di cui all'art. 143, comma 11, del ### - copia del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, unitamente a copia della proposta al Presidente della Repubblica e della relazione del ### di ### costituenti parte integrante del provvedimento adottato nei riguardi del Comune di ### All'esito del relativo giudizio, per quanto interessa, il Tribunale, con decreto n. 6242/2022, accolta la richiesta di incandidabilità del sindaco ### rigettò la richiesta di incandidabilità avanzata per l'assessore ### titolare di deleghe al bilancio, finanze, tributi e patrimonio , oltre che, all'ecologi a, e la richiesta di incandidabilità avanzata per l'assessore ### già vice-sindaco della precedente ### guidata dal sindaco ### (fratello di ### con cui il sindaco ### si era posta in linea di continuità, con deleghe alle politiche sociali, alla polizia locale e alla pubblica sicurezza nella ### La Corte di appello di ### ha acc olto il reclamo presentato dall'### e ha dichiarato ### e ### non candidabili alle elezioni per la ### dei ### per il ### della Repubblica e per il ### europeo, nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi al d.P.R. del 5.4.2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143, comma 11 del ### 3 di 19 ### e ### hanno proposto ricorso chiedendo la cassazione del decreto in epigrafe, con quattro motivi.  ### intimate hanno replicato con controricorso. 
I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. 
È stata disposta la trattazione camerale ai sensi dell'art. 380- bis.1 cod. proc.  ###: 2. - Il ricorso è articolato nei seguenti motivi: I) ### motivo - error in iudicando ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.  per violazione e falsa applicazione dell'art.2700 c.c. consistita nella errata attribuzione probatoria data alla richiesta ministeriale ed alla relazione prefettizia e per omesso esame di un fatto decisivo; II) ### motivo - error in iudicando de iure procedendo ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 739 e 669-terdecies c.p.c., nonché per violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.; III) ### motivo - ### in iudicando ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 143, co. 4 ed 11, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (c.d. ###, nonché degli art. 48 e 147- bis ### IV) ### motivo - ### in iudicando ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 143, commi 4 ed 11, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (c.d. ### sotto ulteriore profilo della errata individuazione della p ersona di ### scambiato per il fratello ### avvocato penalista.  3.- Per inquadrare le questioni denunciate, è opportuno ricordare che, come hanno osservato le ### di questa Corte, «la misura interdittiv a della incandidabilità dell'amministra tore responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale conseguente a fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso o similare nel tessuto istituzionale locale, privando temporaneamente il predetto soggetto della possibilità di candidarsi 4 di 19 nell'ambito di competizioni elettorali destin ate a svolgersi nello stesso territorio regionale, rappresenta un rimedio di extrema ratio volto ad evitare il ricrearsi delle situazioni che la misura dissolutoria ha in teso ovviare, e a salvaguardare così beni primari dell'intera collettività nazionale - accanto alla sicurezza pubblica, la trasparenza e il buon andamento delle amministra zioni comunali nonchè il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, capaci di alimentare la "cre dibilità" delle amministrazioni locali presso il pubblico e il rapporto di fiducia dei cittadini verso le istitu zioni -, be ni compromessi o messi in pericolo , non so lo dalla collusione tra amministratori locali e criminalità organizzata, ma anche dal condizionamento comunque subito dai primi, non fronteggiabile, secondo la scelta non irragionevolmente compiuta dal legislatore, con altri apparati preventivi o sanzionatori dell'ordinamento» ( Sez. U. n. 1747/2015; nel medesimo senso Cass. n. 1333/2017) e tale misura non è in contrasto con la ### attesa la sua temporaneità. 
Va osserv ato che l'accertamento della incandidabi lità degli amministratori, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del ### di cui al d.lgs. n. 267/2000, attiene alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare, non alla valu tazione del provvedimento amministrati vo di scioglimento dell'organo, che quelle hanno pure generato, ed è disposto, ai sensi del precedente comma 3, del menzionato art. 143 ### con d.P.R. (“su proposta del ### tro dell'interno, previa deliber azione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere”). 
In sostanza, la valutazione della legittimità del provvedimento ### fuoriesce dal thema decidendum, costituendo l'atto un mero presupposto dell'indagine, svolta in sede amministrativa, che ha ad oggetto, invero, la responsabilità degli amministratori dell'ente locale con riferimento alle loro condotte (omissive o commissive) che 5 di 19 hanno dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare o ne siano state una concausa (Cass. n. 3024/2019). 
La dichiar azione d'incandidabilità degli ammin istratori, infatti, non consegue automaticamente al provvedimento di scioglimento dell'amministrazione comunale, ma ha carattere autonomo fondato su presupposti diversi. Del resto, il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11, ### è autonomo anche rispetto a qu ello p enale, in qu anto la misura interdittiva elettorale non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad assoc iazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio (Cass. Sez. U.  1747/2015; Cass. n. 19407/2017). È sufficien te, in proposito, accertare la presenza di eleme nti di collegament o tra l'amministratore locale e l'oggetto dell'addebito, tali da essere ritenuti idonei ad influenz are e condi zionare la formazione della volontà dell'ente pubblico, senza che la condotta dell'amministratore debba necessar iamente assumere una connotazione penalmente rilevante (cfr. Cass. n. 21976 /2024; Cass. n. 395 /2021, in motivazione; Cass. n. 5941/2020). Vanno pertanto evidenziate collusioni con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare o condizionamenti degli amministratori, che abbiano determinato «una situazione di cattiva ges tione dell a cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asse rvita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio» (Cass. Sez. U.  1747/2015; Cass. n. 19407/2017; Cass. n. 15038/2018). 
Inoltre, ai fini del la dichiarazione d'incan didabilità, è stata ritenuta insufficiente una valutazione globale delle vicende dell'amministrazione, richiesta invece per il provvedim ento di scioglimento, attesa la natura person ale della misura prevista a 6 di 19 carico degli amministratori, volta a colpire «esclusivamente coloro che sono responsabili del degrado dell'ente», con necessità quindi «di un a maggiore in dividualizzazione degli elementi di addebito, attraverso un esame specifico dell a condotta tenu ta da ciascun amministratore» (Cass. n. 8030/2020; v. anche Cass. n. 395/2021). 
Come già puntualizzato, l'incandidabilità non è automatica, ma richiede una valutazione delle singole posizioni, in nome del diritto all'elettorato passivo, al fine di verificare che co llusioni e condizionamenti abbiano determinato una cattiva gestione della cosa pubblica. Lo scopo del leg islatore è, in fatti, quello di arginare il pervicace fenomeno dell'infil trazione della cri minalità di stampo mafioso all 'interno dell'apparato burocratico degli ent i locali attraverso la predisposizione di un peculiare procedimento di verifica dell'esistenza di possibili collegamenti tra i consigli comunali ovvero tra i singoli amministratori o dipendenti dell'### e le organizzazioni criminali (Cass. n. 4226/2021, in motivazione). 
Da ciò consegue che, ai fini della declaratoria di incandidabilità, deve considerarsi necessaria la sussistenza di risultanze concrete, fattuali, univoc he e rilevanti, in quanto signi ficative di forme di condizionamento, al fine di attuare un a giusta ponderazione tra valori costituzionali parimenti garantiti, che nel caso specifico sono, da un lato, l'espressione della volontà popolare e, dall'altro, la tutela dei principi di imparzialità, buon andamento e regolare svolgimento dell'attività amministrativa. 
In propos ito, va rimarcato che l'elemento soggettivo dell'amministratore può consistere anche solo nel non essere riuscito a co ntrastare efficacemente le ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio, mentre l'elemento oggettivo richiede la verifica di una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica e che il mero fatto di aver assunto un ruolo di vertice all'interno dell'amministrazione comunale non esime il giudice dal considerare 7 di 19 se, in concreto, v i sia stata o meno, da parte del sindaco o dell'assessore, una condotta quantomeno agevolativ a, anche attraverso un agire omissivo, degli interessi delle cosche locali ( Cass. n. 395/2021, in motivazione). 
Inoltre la valutazione della sussistenza di condotte rilevanti ai fini della dichiarazione di incandidabilità di cui all'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, non dev e essere comp iuta in modo parcellizzato, isolando ciascun co mportamento ed esaminandolo singolarmente, dovendo piuttos to essere effettuata in modo complessivo, tale da non tralasciare ed anzi valo rizzare le interconnessioni tra le condotte stesse, dalla cui trama ben può emergere la sussistenza dei presupposti per l'incandidabilità ( n. 21976/2024; Cass. n.25380/2023). 
Nel caso in esame, la Corte d'appello ha recepito le valutazioni effettuate dall'autorità amministrativa, procedendo ad un'autonoma disamina delle singole circostanze fattuali, premettendo, in linea con i prin cipi ricordati, proprio l' assenza di ogni automatismo tra scioglimento del singolo c onsiglio comunal e e decla ratoria di incandidabilità degli amministratori e la decisione, risulta immune da vizi denunciati, di seguito specificamente esaminati.  4.1.- Il primo motivo, con cui si denuncia error in iudicando ex art. 360, co . 1, n. 5, c.p.c. per violazione e falsa applicazi one dell'art.2700 c.c. e per omesso esame di un fatto decisivo, deve essere disatteso. 
Sotto un primo profilo, va osservato che la prospettazione della violazione dell'art.2700 c.c. è svolta deducendo che la valutazione relativa all'assolvimento dell 'onere probatorio, gravante sulle amministrazioni istanti, svolta dal la Corte di appello, app arirebbe censurabile sotto il profilo dell'erroneo apprezzamento sull'esito della prova ed alla er rata attribuzione probator ia data alla richiesta ministeriale ed alla relazione prefettizia. 8 di 19 Inoltre, è dedotto l'omesso esame di determinati fatti reputati decisivi dai ricorrenti. 
Con riferimento alla posizione di ### si lamenta che gli addebiti che in secondo grado di giudizio avevano condotto alla sua incandidabilità risultavano frutto di una omessa o errata valutazione di fatti decisivi e precisamente che: 1) alla data di erogazione del contributo (determina 21/9/2021) alla convivente di ### ella non era più assessore delegato alla polizia municipale e pertanto non poteva esserle addebitata neanche una responsabi lità da “posizione”; 2) quanto alla disponibilità di mezzi di locomozione di proprietà del Comune da parte di personale di un ### cui era affidata la guardiania lungo le strade di interesse comunale, era stata omess a la valutazione di alcu ne circostanza e cioè che l'affidamento della guardiania risaliva al 2004, che nel 2014 l'### comunale aveva deliberato di entrare a far parte del ### che nel 2017 era stato autorizzato la concessione in comodato di mezzi dismessi della ### locale; 3) con riferimento agli alloggi popolari, illegittimamente occupati da esponent i della criminalità locale, i fatti risalivano agli ann i 2014/2015 e la responsabilità della odierna ricorrente discendeva esclusivament e dalla “carica” riv estita, dal momento che nessuna analisi della condotta del singolo amministratore era stata in concreto effettuata. 
Quindi, con riferimento alla posizione di ### si lamenta che gli addebiti che in secondo grado di giudizio avevano condotto alla sua in candidabilità risultavano frutto di una omessa o erra ta valutazione di fatti decisivi e precisamente che: 1) gli affidamenti diretti alla ### s.r.l., non potevano essere imp utati all'odierno ricorrente nemmeno a titolo di responsabilità da “posizione” perché gli affidamenti antecedenti al 10/09/2021 (data in cui il ricorrente venne estromesso dalla ### erano stati disposti dal ### dell'### unico soggetto competen te a provvedere, e dunque nessuna responsabilità può essere addebitata a ### Neppure gli 9 di 19 affidamenti successivi al 10/09/2021 posso no essere asc ritti al ricorrente, atteso che il medesimo non era più assessore; 2) i fatti riguardanti la gestione degli all oggi popolari ri salivano agli ann i 2014/2015, data in cui il ricorrente non ricopriva alcuna carica; egli non aveva alcuna competenza rispetto a tale settore, e che dunque nessuna re sponsabilità gli poteva essere imputata, nemmeno in ragione della sua “posizione”.  4.2.- In rel azione all'asserita violazio ne di legge, la doglianza risulta inammissibile perché oblitera totalmente il pacifico principio secondo cui il vizio di un provvedimento decisorio previsto dall'art.  360 c.p .c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo, in osser vanza del l'onere di specificità sancito dall'ar t. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., non solo con la indicazione delle norme assuntivament e violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni in telligibili ed esaurienti intese a motivatamen te dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'in terpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr., tra le più recenti, n. 16700/2020), non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U. n. 23745/2020). 
Nel caso in esame la censura riferita alla violazione dell'art.2700 c.c. (eff icacia dell'atto pubblico) si sostanzia in una articolata esposizione della giurisprudenza di legittimità (fol.7/9) senza che siano espresse specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti riferite al decreto impugnato, intese a motivatamente dimostrare in quale modo determi nate affermazio ni in diritt o contenute nella 10 di 19 decisione con riferi mento agli atti redatti da pubblici ufficiali e confluiti nel giudizio debbano ritenersi in contrasto con la norma in esame e con l'interpretazione della stessa desumibile dai precedenti di legittimità riportati. 
Inoltre, l a denuncia di vi olazione di legge ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsider azione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. 195/2016; Cass. n. 26110/2015), posto che non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (cfr., ex mu ltis, Cass. n .  1636/2020; Cass. n. 7394/ 2010).  4.3.- Quanto alla censura svolta come vizio motivazionale, va ricordato che il motivo proposto ex art.360, comma 1, n.5, c.p.c.  presuppone l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intender si riferito ad un preciso accadimento o una precisa ci rcostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argoment azioni (cfr., anche nel le rispettive motivazioni , Cass. n. 2195/2022; Cass. n. 595/2022 ; Cass. n. 395 del 2021; Cass. Sez. U. n. 16303/2018), sicché sono inammissibili le censure che irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo. 
Inoltre, non costitui scono “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., gli elementi istruttori in quanto tali, quand o il fatto stor ico da essi rappresentato sia stato comunque preso in co nsiderazione dal giudice, come nel caso in esame, ancorché questo non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti ( Cass. Sez. U. n. 8053/ 2014). 
Nel caso in esame i ricor renti non indi cano fatti storici non esaminati dal giudice del merito, che risulta avere specificamente 11 di 19 preso in considerazione i fatti indicati, ma criticano la valutazione dei fatti e delle prove che è stata compiuta, che risulta svolta in maniera ampia ed argomentata (fol.28/35 del decr. imp.), e ne sollecitano un diverso apprezzamento, non consentito in sede di legittimità.  5.1.- Il sec ondo motivo denunci a error in iudicando e in procedendo ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.739 e 669-terdecies c.p.c., nonché per violazione del diritto di difesa di cui all'art.24 Cost. 
Si deduce che l'Avvocatura in sede di reclamo, avrebbe introdotto per la prima volta nuove contestazioni: a) la contestazione con cui erano state adde bitate a ### quale ### delegato all'ecologia, alcune delibere dirigenziali di affidamento diretto “nel periodo intercorrente da marzo a giugno 2021” ; b) la contestazione con cui er a stata addebita ta a ### la vicenda relativ a alla gestione degli alloggi popolari sul rilievo che ella era l'assessore competente con deleghe proprio alle #### e ### da cui era dedotta “la conseguente evidente responsabilità di quest'ultima sulle vicende occorse nell'ambito del settore.”. 
Si sostiene che tali contestazioni hanno comportato una mutatio libelli ed erano da ritenere inammissibili perché svolte in violazione del divieto di “nova” sancito dall'ar t.345 c.p.c. per il giudizio di appello, ritenuto applicabile.  5.2.- Il motivo è infondato.  5.3.- In materia di incandidabilità alle elezioni degl i amministratori responsabili delle condotte che abbiano dato causa allo scioglimento dei consigli provinciali o comunali, in conseguenza di infiltrazioni di stampo mafioso, la speciale modalità di introduzione del giudizio prevista dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267/2000, mediante l'atto di trasmissione ministeriale, rappresenta una deroga alle regole co muni; tale atto di impulso non è perciò tenuto a soddisfare i requisiti ordinari, in particolare le previsioni di cui all'art. 12 di 19 125 c.p .c., e non risulta nullo qualora ometta di indicare nominativamente gli amministratori coin volti nella pr ocedura, o comunque non provveda ad espl icita menzi one delle specifiche condotte che agli amministratori sono attribuite, in quanto rivelatrici della permeabilit à dell'amministrazione locale alle in fluenze inquinanti delle consorterie criminali ( Cass. n. 10780 /2019). 
Inoltre, le contestazioni possono emergere, oltre che dalla ### del ### e da quella prefettizia, anche da alt ri documenti acquisiti al processo (Cass. Sez. U. n. 1747/2015; 8056/2022). 
Ai sensi dell'art.143, comma 11, ultima alinea, al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del c.p.c.  ### indiscussa premessa che i fatti relativi alle deliber e dirigenziali di affidamento di lavor i alla societ à ### ed alla gestione degli alloggi popolari non erano nuovi perché erano stati ampiamente esposti nella memoria di costit uzione dell'### sin dal primo grado - come la Corte di appello ha più volte affermato, senza essere censurata sul punto - e che in sede di reclamo vennero e videnziati alcuni collegamenti con le funzioni svolte dag li odierni ricor renti per i quali la misura dell'incandidabilità era stata già richiesta, risulta decisivo sottolineare che, nel presente caso, trovano applicazione gli artt.737 e ss. c.p.c. 
Invero, il rito adottato dal legislatore per i procedimenti ex art.  143, co mma 11, del d.lgs. n. 267/2000, risulta regolato, in via generale, dagli artt. 737 e ss. del cod. proc. civ., e, quanto alle forme, in parte risulta disciplin ato espressamente da tale normativa, mentre, nella parte non regolata, risulta rimesso nel suo svolgimento - che è attuato con impulso di ufficio - alla disciplina concretamente dettata dal giudice la quale dovrà garantire il rispetto del principio del contraddittorio e di quello del diritto di difesa. 13 di 19 Da ciò deriva, quanto al procedimento di primo grado, che in esso non vig ano le preclusioni previste per il giudizio di cognizio ne ordinario, con la conseguenza che in esso: 1) potranno essere proposte per tutto il corso di esso domande nuove, 2) potranno essere ammesse altresì prove nuove, anche in correlazione con i fatti sopravvenuti dedotti nel corso del processo; fatti che - peraltro - anche in questo caso il giudice dovrà e potrà prendere in esame se ed ove dedotti e sempre nei limiti delle domande proposte. 
Quanto poi al giudizio di secondo grado nascente dal "reclamo", fermo che quest'ultimo costituisce un mezzo di impugnazione avente carattere "devolutivo" e come tale ha per oggetto la revisione della decisione di primo grado nei limiti del "devolutum" e delle censure formulate ed in correlazione alle domande formulate in quella sede, in esso giudizio, mentre possono essere allegati - stante la libertà di forme proprie del procedimento - fatti nuovi, non possono essere proposte domande nuove, in quanto queste ultime snaturerebbero la natura del reclamo quale mezzo di impugnazione e, come tale, avente la funzione di rimuovere vizi del precedente provvedimento (Cass. n. 22716/2024; Cass. n.14022/2000). 
Per tale ragione, talune norme del giudizio di cognizione ordinaria non sono applicabili, tra cui l'art. 190 c.p.c. (Cass. n.838/2023; n. 29865/2022), con riferimento al dovere di concedere termine per la redazione delle comparse conclusionali, oppure l'art. 352 c.p.c.  (Cass. n. 1867/2016), mentre è consentita la produzione di nuovi documenti in sede ###34/2020) al di fuori degli stretti limiti dettati dall'art. 345 c.p.c., alla sola condizione che sia assicurato, come in tutte le procedure soggette al rito camerale - un pieno e completo contraddittorio tra le parti (Cass. n. 17931/2022; Cass. n. 8547/2003; Cass. n. 1656/2007). 
Pertanto, il rito camerale previsto per il reclamo, essendo caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano 14 di 19 il processo ordinario (Cass. n. 22716/2024; Cass. n. 1179/2006 e Cass. n. 6094/2018). 
Inoltre, c ome si desume da Cass. n. 3924 /2012, citata dagli stessi ricorrenti, il reclamo «costituisce un mezzo di impugnazione, ancorché devolutivo, e come tale ha per oggetto la revisione della decisione di primo grado nei limiti del "devolutum" e delle censure formulate ed in correlazione alle domande proposte in quella sede ###sede di reclamo, mentre possono essere allegati, stante la libertà di forme proprie del procedimento, fatti nuovi, non possono essere proposte nuove eccezioni in senso stretto, che snaturerebbero il reclamo stesso quale mezzo di impugnazione e, come tale, avente la funzione di rimuovere vizi del precedente provvedimento.»: ciò esclude che in sede di reclamo possano essere proposte domande o eccezioni nuove, ma non che possano essere allegati fatti nuovi (in questi sensi, in materia fallimentare, anche Cass. n.1169/2017; Cass. n. 11216/2021; Cass. n.### /2023) alla sola condizione che sia assicurato, come in tutte le procedure soggette al rito camerale - un pieno e completo contraddittorio tra le parti, come, nel caso di specie, è avvenuto.  5.4.- La censura, dunque, non coglie nel segno, in quanto invoca l'applicazione delle disposizioni e dei principi propri del giudizio di appello.  6.1.- Il terzo motivo denuncia error in iudicando ex art. 360, co.  1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 143, commi 4 ed 11, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 (c.d. ###, nonché degli art. 48 e 147-bis ### La censura attinge l'accertamento co mpiuto dalla Corte territoriale in merito alla sussistenza dei due requisiti appli cativi dell'art.143, comma 11, ### In particolare, ci si duole che, sotto il profilo soggettivo, ### sia stato collegato a tale ### in ragione di “numerosi scatti” fotografici in compagnia di quest'ultimo e che, sotto il profilo 15 di 19 oggettivo, sulla scorta dei “nuovi add ebiti” sia stata ritenuta sussistente una presunt a “gestione opaca” a lui ascrivibil e consistente in comportamenti omissivi e tale addirittura da aver favorito le pressioni delle organizzazioni criminali, avuto riguardo alle anomalie dell'aff idamento diretto del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ad una società (la ### s.r.l.) il cui amministratore aveva frequentazi oni abituali con elementi apicali della criminalità organizzata, durante un periodo nel quale ### era assessore con delega al bilan cio, alle finanz e e all'ecologia, e analogamente per la questione degli alloggi popolari, sostenendo che all'epoca dei fatti ### era assessore con delega al bilancio e alle finanze e nulla risultava fatto dal soggetto in questione per ovviare alla situazione.  ### si lamenta che la condotta riten uta rilev ante sia consistita nel non essersi attivata, in re lazione alla funzione di vicesindaco ed alle deleghe conferitele, per ri solvere il problema dell'occupazione abusiva degli alloggi popolari da parte di esponenti della consorteria criminale operante nel territorio comunale ben nota e tale da creare rilevanti problemi.  6.2.- Il motivo è inammissibile.  6.3.- ### soggettivo dell'amministratore consiste anche solo nel non essere riuscito a contrastare efficacemente le ingerenze e pressio ni delle organizzazioni cr iminali oper anti nel territorio, mentre l'elemento oggettivo richiede la verif ica di una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica. 
Fermi i principi già ricordat i, v a rilevato che la censur a, pur formulata come violazione di legge, si sostanzia in una critica alla valutazione compiuta dalla Corte di appello delle condotte ascritte ai due ammini stratori, valorizzate soprattutto sotto il profilo dell'opacità dei comportamenti che - a fronte di perduranti e ripetute irregolarità perpetrate dal l'### tecni co e omissioni destinate a 16 di 19 produrre un gr ave discredi to nell'amministrazione della cos a pubblica, oltre che a mostrare una contiguità perdurante con ambiti criminali - avevano tenuto un comportamento omissivo ed inerte, tale da generar e nella pubblica opinione locale la percezione dell'impunità e inattaccabilità del le or ganizzazioni mafiose e l'impressione nella collettività di coinvolgimenti della criminalità nella gestione della cosa pubblica. 
Ciò che la Corte di appello ha, rettamente, ritenuto rilevante ai fini del decidere, sotto il profilo oggettivo, è il collegamento, diretto o indiretto, tra il politico e la famiglia malavitosa che emergeva, per ### da plurime presenze in sua compagnia di ### esponente del clan mafioso locale, in occasioni pubbliche, anche funzionali alla campagna elettorale ed allo svolgimento della tornata elett orale, come documentate fotograficamente; sotto il profilo soggettivo, è il comportamento inerte tenuto dal lo stesso, nonos tante la delega all'ecologia, a fronte di ripetuti provvedimenti di affidamento lavori per lo svolgimento del servizio raccolta/smaltimento dei rifiuti solidi urbani sotto soglia da parte dell'### tecnico in totale spregio delle regole di buona amministr azione e delle procedure previste con modalità che aveva favorito una ditta successivamente colpita da informativa antimafia interdittiva; ed inoltre, è la condotta di mera tolleranza e/o di iner zia nei confronti del la questione dell'occupazione abusiva degl i alloggi popolari, coll egata alla criminalità di tipo “mafioso”, nonostante la delega al bilancio ed alle finanze. 
Quanto alla posizione di ### la Corte di merito, pur avendo osservato che non si evinceva un chiaro collegamento tra l'operato di ### ed il gruppo criminale, ha rib adito l'autonomia del procedimento giurisdizionale di incandidabilità ex art.143, comma 11, ### tale da non richiedere l'accertamento di condotte atte ad integrare gli estremi del re ato di partecipazione ad associazione mafiosa ed ha rimarcato che, sotto il profilo soggettivo, risultava 17 di 19 decisivo il non esse re riuscita a co ntrastar e efficacemente le ingerenze e pressioni delle or ganizzazioni criminali op eranti nel territorio e, sotto quello oggettivo , una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si era riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica. 
La Corte di merito, segnatamente, ha evidenziato la gravità della condotta inerte e omissiva contestata, in ragione delle deleghe alle politiche sociali, polizia locale e pubblica sicurezza di cui ### era titolare e nonostante le quali mantenne una condotta inerte ed opaca nella gestione degli alloggi popolari, per molti anni occupat i abusivamente da famiglie riconducibili al sodalizio criminale ###
Miccoli-Buonarrota, alloggi che furono liberati solo nel 2021, grazie all'attività della ### e posti a disposizione della popolazione locale avente diritto. 
I ricorrenti, inoltre, prospettando la valenza del tutto «neutra» della propria condotta, sollecitano, attraverso l'apparente denuncia della violazione di legge, una n uova valutazion e dei fatti, non consentita a questa Corte, alla qu ale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la corrett ezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, a seguito della sostituzione delle modifiche apportate all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. 
La Corte di merito si è attenuta ai suesposti principi nell'esame delle vicende so ttoposte al suo vaglio e ha accertato , con motivazione idonea, la ricorrenza dei presupposti per la pronuncia di incandidabilità. Per contro le censure, mediante l'apparente denuncia di vizi di violazione di legge e motivazionali, per un verso non si confrontano compiutamente con il percorso argomentativo svolto dai giudici di merito e, per altro verso, in realt à soll ecitano impropriamente il riesame del merito. 18 di 19 7.1.- Il quarto motivo denuncia error in iudicando ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 143, commi 4 ed 11, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 (c.d. tuel). La censura concerne il ricorrente ### e ricorda che nella proposta ministeriale il dott. ### to ### è stato scam biato con il fratello ### avvocato penalista, e sostie ne che, come già eccepito in fase di merito, ciò comportava anche sotto tale profilo, l'illegittimità della proposta di incandidabilità.  7.2.- Il motivo è infondato.  7.3.- Richiamando quanto già esposto in relazione al secondo motivo, in ordine al procedimento ex art.143 ### ed alla funzione propulsiva della proposta ministeriale che, quale atto di impulso, non è perciò tenuta a soddisfare i requ isiti ordinari, in particolare l e previsioni di cui all'art. 125 c.p.c., va rimarcato che essa non risulta nulla qualora ometta di indicare nominativamente gli amministratori coinvolti nella procedura, o comunq ue non provveda ad esplicita menzione delle specifiche c ondotte che agli amministr atori sono attribuite, in quanto rivelatrici della permeabilità dell'amministrazione locale alle influenze inquinanti delle consorterie criminali ( Cass. n. 10780 /2019). Tanto premesso, va osservato che la Corte di merito ha acce rtato, in m aniera non efficacemente censurata, che si era trattato di un mero refuso e che l'Avvocatura se ne era avveduta ed aveva correttamente individuato il reclamato quale soggetto destinatario del la proposta di incandidabilità essendo ### di Feo (e non il fratello avvocato) stato ele tto nella campagna elett orale del 2020 e nominato assessore nella giunta guidata da ### circostanza che escludeva qualsiasi possibile errore di persona.  8.- In conclusione, il ricorso va rigettato. 
Le spese seguono la soccombenz a nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.  P.Q.M. 19 di 19 - Rigetta il ricorso; - Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legitti mità che liquida in euro 5.000,00=, oltre spese prenotate a debito; - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. 
Così deci so in ### nella ### di Consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Giusti Alberto, Tricomi Laura

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1232/2025 del 17-01-2025

... interclusi […] non possono essere raggiunti con la “tolleranza” dell'### atteso che la tolleranza può cessare in qualsiasi momento». Tra l'altro, non può dimenticars i che «all'interno dei fondi interclusi, come evidenziato anch e d alla Corte d'appello insistono due pozzi per l'emungimento dell'acqua di irrigazione, detti pozzi sono rimasti in proprietà ### ma a causa dell'interclusione sono inutilizzabili, perché irraggiungibili». Di qui l'evidenza de lla «unitarietà aziendale ante esproprio» come p ure del «deprez zamento de lla proprietà residua a seguito della perdita di unitarietà, quale conseguenza dell'esproprio». Del resto, il tribunale di ### con sentenza n. 806 del 2014, ha affermato che « l'interclus ione delle due particelle non dipende dalle attività materiali di esecuzione lavori, ma dall'esproprio parziale delle particelle del ### […] In definitiva i profili irreversibili di dan no subiti dalla parte residua della proprietà a seguito dell'interclusione della medesima dopo l'espropriazione, non possono che trovare riconoscimento nei con cetti di occupazione e di espropriazione parziale e danno diritto ad un'unica indennità». Nella zona di (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 3543/2019 r.g. proposto da: ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### da cui sono rappresentati e difesi per procura in calce al ricorso -ricorrenti - contro ### per le ### già ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e d ifesa ex lege 2 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### dall'### dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in ### alla via dei ### n. 12.  - controricorrente e Prefettura di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, e Società Italiana per Condotte d'### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimate avverso la senten za della Corte di appello di ### 411/2018 depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/1/2025 dal ### dott. ### D'#### 1. ### era proprietario delle particelle, di cui al foglio 12, numeri 281 (ex n. 72 di mq 150),238 (ex 73 di mq 7427), 279 (ex 24, di mq 5633), 246 (ex 25 di mq 480), 242 (ex 26 di mq 104), 240 (ex 77, di mq 1501), 244 (ex 91 di mq 3578), 158, di mq 200,159, di mq 280,160, di mq 30,161 di mq 1400,179 di mq 240.  ### era proprietario della particella n. 248 (ex 20) di mq 1774. 
Tali terren i venivano coinvolti nell'espropriazione relativa alla variante tecnica per l'ammodernamento dell'autostrada #### riguardava alcune particelle facenti parte di un più vasto complesso fondiario «riconducibile all'azienda agraria dei due ### [] costituita da tre corpi immobiliari, il primo posto a nord ed in adiacenz a alla carre ggiata autostradal e direzione ### rno### il secondo, più grande, posto a sud ed adiacente alla carreggia ta autostradale ### il terzo, 3 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### costituito dalla particella n. 26 del foglio di mappa 13, posto a sud rispetto alla strada provinciale che da ### conduce a ### di ### strada dalla quale si accede all'azienda». 
L'### con delibera n. 365 del 24/12/1999 dichiarava l'opera di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. 
Con decreto n. 364 del 6/6/2000 la ### di ### autorizzava l'occupazione temporanea ed urgente delle particelle sopra indic ate fino al 23/12/200 4, con la successiva p roroga apportata dal decreto n. 28709 del 9/12/2004, fino al 22/11/2005. 
In data ### la società Condotte d'### in nome e per conto dell'A nas, comunicava la determinazione dell'inde nnità provvisoria pari ad euro 3,10 al metro quadrato, per la somma di euro 68.128,70, oltre all'indennità di occupazione pari a 1/12 ed oltre all'indennità per fabbricati, soprassuolo e danni. 
Veniva offerta l'indennità provvisoria, al fine di giungere ad un accordo bonario, di euro 364.490,67, di cui euro 68.128,70 per il valore dell'area espropriata, per mq 21.977 X euro 3,10 al metro quadrato; euro 136.257,40 per la maggiorazione sp ettante al proprietario coltivatore diretto; euro 68.128,70 per l'occup azione temporanea dell'area agricola; euro 91 .975,87 per indennità per soprassuolo.  ### veniva respinta dagli attori. 
La società Condotte d'### depositava la somma di euro 68.128,70 presso la ### depositi e prestiti. 
In dat a 22/11/2005 il ### di ### ado ttava il decreto di esproprio, su autorizzazione dell'### con provvedimento n. 40143 del 7/11/2005. 
La società Condotte d'### notificava il decreto di esproprio ai proprietari il ###. 4 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### 2. A seguito di opposizione alla stima, la corte d'appello, dopo l'espletamento della ### determinava in complessivi euro 113.459,12 la somma totale dovuta a ### e in complessivi euro 1 0.156,76 la somm a totale dovuta a ### a t itolo di indennità di espro priazione ed ind ennità di occupazione legittima dei fondi.  2.1. Per quel che ancora qui rileva la Corte territoriale rilevava il difetto di legittimazione passiv a della societ à italiana Condotte d'### la quale aveva agito non in nome proprio, ma in nome e per conto della società appaltante, e q uindi dell'A nas, «unica protagonista della vicenda».  2.2. Quanto all'intimazione nei confronti del ### si rilevava che tale ad empimento asso lveva ad una mera esigenza di informazione, senza porre de tta auto rità nella qualifica d i parte formale, né sostanziale. Ne discendeva che la notifica alla ### era stata effettuata da parte attrice a soli fini informativi ai sensi dell'art. 51 della legge n. 2359 del 1865, non essendo d unque necessario dichiarare il difetto di legittimazione della ### 2.3. Chiariva poi la Corte d'appello che, poiché la dichiarazione di pub blica utilità era avvenuta i l 24/12/1999 con la deli bera dell'### n. 365, il regime normativo applicabile era quello dettato dalla legge n. 2359 del 1865.  2.4. Venivano escluse le domande di indennizzo relative alle particelle nn. 158,159,160,161 e 179, del foglio di mappa 12, in quanto le stesse «non erano in proprietà di ### all'epoca dell'occupazione di urgenza per cui è causa (1999/2 000), né all'epoca del decreto di espropriazione (2005), nonostante le diverse indicazioni testuali contenu te nell'elenco delle ditte al legato al decreto di occupazione». 5 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### 3. Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale escludeva la sussistenza di un'ipotesi di espropriazione parziale. 
Invero, secondo l'assunto dei ricorrenti occorreva tener conto «nella determinazione delle indennità di espropriazione, oltre che della parte materialmente ablata, anche del deprezzamento subito dalla porzione di fondo rimasta in […] proprietà, quale conseguenza diretta del distacco della prima dal la seconda, sostenendo in particolare che i lavo ri autostradal i avre bbero sezionato l'est eso appezzamento di proprietà ### creando zone di interclusione o difficilmente raggiungibili, e determinan do così una sicura diminuzione di valore della parte residua, non espropriata». 
Per gli att ori, infatti, «i terreni residui e quelli espropriati facevano parte dello stesso fond o, essendo tra loro contigui, e soprattutto erano utilizzati nella stessa azienda agricola, sussistendo tra loro un vincolo struttu rale, funziona le ed economico; la diminuzione di valore della p arte rimanen te di azienda agricola sarebbe stata, nella specie, concreta ed obiettiva, e, pur tuttavia, non era stata presa in consider azione dall'ente espro priante al momento della quantificazione della relativa indennità». 
Tale assunto - a giudizio della Corte di merito - non era fondato, in ragione della peculiarità del caso concreto.  3.1. La Corte territoriale muoveva dall'assunto per cui il CTU aveva spiegato «che le porzioni di terreno espropriate, nonostante la loro marginale ubicazione e la loro ridotta dimensione rispetto all'intero compendio aziendale avevano esplicato, sino al momento della occupazione e contestuale immissione in possesso, un ruolo funzionale importante per l'attività produttiva tut ta, poiché su di esse, secondo la descrizione contenuta nel “verbale di accertamento dello stato di consistenza di immissione in possesso” del 18/8/2000, ricadeva la gran parte delle strutture costituenti l'impianto e la rete 6 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### di dist ribuzione idrica a servizio di tutt a l'azienda, divenu te sostanzialmente inutilizzabili a seguito della procedura ablatoria di che trattasi». 
Ed infatti, l'azienda era inizialmente dotata di n. 5 pozzi, di cui 2 ubicati sulla particella n. 73 (oggetto di esproprio per mq 7427), ora n. 238, immessi nel p ossesso dall'espropriante, unitamente alla cabina elettrica con quadri elettrici di comando, uno ubicato sulla particella 91, ora n. 244, di mq 3578 , anch'esso immesso nel possesso dalla società espropriante, e 2 ubicati sulla particella n. 24, ora 279, per mq 56, posti in adiacenza ad una vasca di accumulo e dei quali solo uno era stato immesso nel possesso dall'espropriante. 
Chiariva la Corte di merito che i pozzi «avevano rappresentato, sino all'immissione in possesso, la fonte essenziale di approvvigionamento di acqua per l'irrigazione di tutta l'area e, al momento dell'occupazione, si trovav ano in condizioni di regolare emungimento, tale che il re lativo apporto idrico, attraverso un sistema di irrigazione struttur ato su uno schema ad anello (è costituito da vasche di raccolta di varie dimensioni, una condotta irrigua principale automatizzata, un impianto di irrigazione a baffo e condotta principale, delle strade interpoderali che giungevano sino al centro aziendale, dei fossi di scolo ed una cabina elettrica di comando per accensione automatica degli impianti), partendo dai pozzi situati a nord dell'azienda, si diramava per tutta l'azienda in modo circolare e serviva così tutte le piantagioni, in massima parte di natura irrigua (agrumeti, frutteti, non ceti, uliveti)». 
Si evid enziava anche che, ad avviso del ###, «sarebbe da ritenere esistente, in punto di fatto, un intimo collegamento tra la più vasta parte residua del fondo agricolo (rimasta in proprietà dei ### e la parte espropriata, essendo esse risultate unite tra loro da un vincolo strumen tale ed obiettivo (tale, cioè, da conf erire 7 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### all'intero immobile unità economica e funzionale), proprio per il dato costituito dalla presenza, nella parte espropriata, della maggior parte delle strutture cost ituenti l'impianto idrico a ser vizio dell'intera azienda, ed in particolare dei pozzi immessi in possesso dall'### l'impossibilità di usare i quali dopo l'occupaz ione finalizzat a all'espropriazione ha determinato la trasformazione del complesso aziendale da irriguo a d asciutto, compromettendo alquanto la capacità produttiva della restante estesa proprietà a causa proprio della carenza di irrigazione, fertilizzazione e potatura delle piante, in un contesto di estesa piantagione di agrumi, oltre che di susineti e pescheti, richiedenti tutti costante innaffiamento per la loro crescita e produzione».  4. Tuttavia, la Corte d'appello escludeva la sussistenza dell'espropriazione parziale, in quanto «nel caso concreto i pozzi che sono stati immessi in possesso dall'### espropriante non ricadevano all'interno dell'area espropriata, bensì, stando alle risultanze della sovrapposizione dell'esproprio sui luogh i di causa, si trovavano all'esterno rispetto al confin e determinato dall'esprop riazione, e dunque al di fuori delle porzioni delle rispett ive particelle 73, di ubicazione dei pozzi numeri 1 e 2, con la cabina elettrica ed i quadri di comando), 92 (di ubicazione del pozzo n. 5) e 24 (di ubicazione dei pozzi numeri 3 e 4, di cui uno solo è stato immesso in possesso come si è detto sopra) oggetto di esproprio». 
Ciò emergeva dal giudizio per risarcimento dei danni instaurato da ### dinanzi al tribunale di ### nel 2003, «riguardante i pretesi danni su biti da ll'azienda agricola a seguito dell'occupazione di una parte di essa a fini di espropriazione». 
Per tale ragione, l'ente espropriante si era impossessato «del cuore dell'impianto idrico costituito dai pozzi suddetti», senza «un titolo giuridico, essendo la dichiarazione di pub blica utilità non 8 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### riferibile ### a quelle porzioni di particelle in cui si trovava la maggior parte dei pozz i occupati e poi acquis iti dall'ente espropriante, con la conseguenza che, riguardo ad essi, la acclarata trasformazione del terreno n on può che ritenersi di mero fatto, tutelabile, se del caso, in via risarcitoria, ma non certo valutabile ai fini della determinazione delle indennità di espropriazione». 
Ai fini della config urazione dell'espropriazione parziale mancherebbe un presupposto essenziale, o ssia «la regola re espropriazione dei siti in cui si trovavano i pozzi stessi , elementi essenziali dell'impianto idrico, la cui impossibilità di utilizzo avrebbe […] incis o in maniera negativame nte pre gnante sulla capacità produttiva dell'azienda tutta».  5. Quanto poi all'ulteriore aspetto relativo al cambiamento della viabilità all'interno dell'azienda, la Corte d'appello rilevava che su parti del fondo immesso nel possesso erano presenti delle stradine interpoderali che mettevano in comunicazione il relato sud con il lato nord dell'azienda, in particolare con le attuali particelle 280 (ex 24) e 282 (ex 72). 
A seguito dell'espropriazione, invece, «per potervi accedere si è reso nec essario attraversare, oltre agli scatolari con funzione idraulica e/o sottopassaggi autostradali, alc une strade in terra battuta di proprietà ### s.p.a.»; sicché, «se in precedenza era necessario percorrere i sottopassi autostradali per raggiungere le aree poste a nord dell'azienda, a seguito dell'espropriazione, oltre ai sottopassi, il proprietario è o bbligato a percorrere delle stradine divenute ora di proprietà del predetto ### per raggiungere, dalla parte sud, le particelle ubicate a nord del compendio aziendale». 
Ciononostante, per la Corte di merito, «il parziale mutamento nelle caratteristiche di collegamento viario verificatosi a seguito dell'esproprio, l'esiguità della porzione di proprietà residua rimasta 9 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### interclusa porta a riten ere che non si possono configurare, in relazione ad essa, i presupposti dell'espropriazione “parziale”, sotto il profilo sia dell'intimo collegamento tra le parti non espropriate e quelle espropriate attraverso un vincolo strumentale ed obiettivo, che dell'influenza negativa del distacco di una parte del fondo dal resto, tenuto conto anche che, in via di fatto, è risultato comunque tollerato l'attraversamento da parte del ### delle stradine ### in proprietà ### s.p.a. onde raggiungere le particelle 280 e 282».  6. La Corte d'appello, poi, respingeva la richiesta dell'indennità aggiuntiva fondata sulla circostanz a della lavorazione dire tta del suolo da parte degli attori e sul fatto di trarre il loro reddito proprio dall'azienda agricola menomata dall'espropriazione. 
Non risultava p rovato, infatti, l'elemento fattuale relativo alla lavorazione diretta del suolo. Anzi, dagli elementi raccolti emergeva, «anche in considerazione d ella vast ità dell'azienda», che i V itale erano «”imprenditori agricoli” […] quali soggetti […] che esercitano la coltivaz ione e produzione agricola con preval enza del fattore capitale sul lavoro e con impe gno prevalente di manod ope ra subordinata», non aventi quindi dir itto alla pretesa indennità aggiuntiva.  7. Nelle more, peraltro, interveniva la pronuncia del Consiglio di Stato n. 978 del 2012 che accoglieva in parte l'appello proposto da ### reputando l'illegittimità del decreto di proro ga n. 28709 del 9/12/200 4 nella part e in cui aveva autorizzato l'occupazione eccedente il quinquennio scadente il ###, in quanto «considerato che la proroga ha operato sino al 22 novembre 2005, il decreto non vale ad attribuire idoneo titolo per i 3 mesi su ccessivi, periodo d urante il quale l'occupazione è da ritenersi illecita e produttiva di danno». 10 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### qui la quantifi cazione «in via equitativa nella misura degli interessi legali sulla somma pari al valore venale degli i mmobili, considerando come congruo e ragionevole il prezzo di euro 6,00 per metro quadrato (somma dichiarata dall'appellante non contestata) per un risultato finale di euro 867,04 a favore di ### di euro 70,00 a favore di ### 8. Inoltre, nelle more veniva pronunciata sentenza da parte del tribunale di ### n. 806/2014 depositata il ###.  9. Avverso la sentenza della Corte d'appello hanno presentato ricorso per cassa zione ### e ### , depositando anche memoria scritta.  10. Ha resistito con controricorso l'### s.p.a (ora ### per le ###.  11. Sono rimaste intimate la prefettura di ### e la Società Italiana per Condotte d'### s.p.a.  ###: 1. Con il primo motivo di impugnazione ricorrenti deducono la «violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione dell'art. 40 legge 2359/1865 in relazione al mancato riconoscimento della maggiore indennità di esproprio della parte residua della proprietà non espropriata p er violazione de i principi in ordine al criterio di unitarietà e con particolare riferimento all'art. 1027 e 1031 c.c., in materia di costituzione della servitù di passaggio». 
In particolare, ai fini dell'individuazione dell'esplorazione parziale non poteva non farsi riferimento al «frazionamento di un'azienda agricola». 
Ad avviso dei ricorrenti, il ### aveva dato atto dell'esistenza dell'unitarietà aziendale, evidenziando che «l'espropriazione ha comportato, di fatto, una serie di problematiche che hanno influito negativamente sulla produttività dell'intera azienda agraria residua, 11 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### conducendo, ine vitabilmente e repentinamente alla diminuzione totale del suo valore di mercato».  ### ha indicato - a giudizio del ricorrente - due criteri oggettivi per dimostr are l'esistenza dell'unitarietà aziendale e la perdita di valore della parte re sidua causa dell'esp roprio. Essi erano identificabili, da un lato, nella impossibil ità di ut ilizzare i pozz i e dall'altra nelle strade interpoderali. 
Per la Corte d'appello, invece, tali criteri, pur se oggettivamente individuati per dimostrare la preesistente unitarietà aziendale ed il successivo danneggiamento della parte residua, erano inidonei «a determinare l'unitarietà e il d iritto all'indennizzo del ### per inesistenza dell'unitarietà aziendale». 
Si sarebbe dunque in presenza di «un'erronea applicazione delle norme di diritto in materia di valutazione dell'indennizzo, servitù ed interclusione». 
La Corte di merito ha dichiarato che le particelle n. 280 e n. 282 non espropriate e rimaste intercluse, lo sarebbero solo i n via di diritto, dovendo gli attori per raggiungere loro proprie tà «obbligatoriamente attraversare la proprietà ### rimanendo [tali aree] di fatto interclusione». 
E t uttavia, gli attori potrebbero com unque di fa tto passare attraverso i terreni di proprietà dell '### per raggiungere una porzione esigua di terreno. 
Sul punto , gli attori evidenziano ch e «detta in terclusione era inesistente prima dell'esproprio e riguarda un'estensione di mq 32.000,00». 
Non rileva in alcun modo quanto affermato dalla Corte territoriale per cui la «mera interclusione» sarebbe ininfluente in quanto «l'#### di fatto tollera il passaggio e la superficie è esigua». 12 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### per i ricorrenti «l'interclusione di un fondo può essere vinta solo con la costit uzione di u na ser vitù a car ico del fondo servente, diversamente, il fondo interclusione è privo di un accesso costituito per titolo». 
Insomma, per i ricorrenti «l'unitarietà del bene originario non può essere esclu sa utilizzando un principio contro diritto, cioè la negazione della necessità di una servitù costituita per titolo»; sicché «i fondi interclusi […] non possono essere raggiunti con la “tolleranza” dell'### atteso che la tolleranza può cessare in qualsiasi momento». 
Tra l'altro, non può dimenticars i che «all'interno dei fondi interclusi, come evidenziato anch e d alla Corte d'appello insistono due pozzi per l'emungimento dell'acqua di irrigazione, detti pozzi sono rimasti in proprietà ### ma a causa dell'interclusione sono inutilizzabili, perché irraggiungibili». 
Di qui l'evidenza de lla «unitarietà aziendale ante esproprio» come p ure del «deprez zamento de lla proprietà residua a seguito della perdita di unitarietà, quale conseguenza dell'esproprio». 
Del resto, il tribunale di ### con sentenza n. 806 del 2014, ha affermato che « l'interclus ione delle due particelle non dipende dalle attività materiali di esecuzione lavori, ma dall'esproprio parziale delle particelle del ### […] In definitiva i profili irreversibili di dan no subiti dalla parte residua della proprietà a seguito dell'interclusione della medesima dopo l'espropriazione, non possono che trovare riconoscimento nei con cetti di occupazione e di espropriazione parziale e danno diritto ad un'unica indennità». 
Nella zona di interclusione insistono due pozzi per l'emungimento delle acque da dest inare all'irrogazione de ll'azienda. Si t ratta de i pozzi numeri 3 e 4, insistente sulla particella 2 80, ex 24. Tale interclusione non consente l'accesso dei pozzi. 13 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### 2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione dell'art. 40 legge 2359/1865 in relazione al mancato riconoscimento della maggiore indennità di esproprio della parte residua della proprietà non espropriata p er violazione de i principi in ordine al criterio di unitarie tà con riferime nto all'esistenza dell'impiant o irriguo». 
La Corte d 'appello ha escluso l'esistenza dell'unitarie tà dell'azienda agricola in quanto «nel caso concreto i pozzi che sono stati immessi ne l possesso dell'ente esp ropriante non ricadevano all'interno dell'area espropriata, b ensì, […] all'este rno rispetto al confine determinato dall'espropriazione». 
In realt à, però, l'oggettiv a unitarietà dell'azienda ag ricola è l'elemento che determina il diritto alla percezione dell'indennizzo di esproprio ex art. 40 della legge n. 2359 del 1865. 
Ad avviso dei ricorrenti, allora, «la Corte d'appello stravolge il concetto di unitarietà, laddove ritiene che l'ubicazione dei pozzi di emungimento sia elemento idoneo a dete rminare la suddetta unitarietà». 
In realt à, «l'unitarietà non è data dal pozzo, che può rappresentare un elemento, ma non il criterio, ma l'unitarietà deve essere valutata in maniera oggettiva per verificare quanto e come prima dell'esp roprio l'azienda rappresentasse un tutt'u no e dopo l'esproprio l'ablazione di u na superficie ha determinato un deprezzamento ed una diminuzione di valore del residuo, rispetto al suo valore ante esproprio». 
Ciò che deve rilevare, ai fini della sussist enza dell'unitarietà aziendale, è costituito «dalla preesistenza di un impianto idrico ad anello che interessava l'intero compendio aziendale, il pozzo è un elemento dell'impianto, non è l'unico, è il sist ema di irrigazione 14 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### diffuso su tutt a azienda in ma niera inscindibile che d etermina l'unitarietà». 
Esisteva dunque un impianto di irrigazione unitario che, a seguito dell'esproprio, non era più funzionante. 
Ciò che rileva - proseguono i ricorrenti - «è la comple ssità dell'impianto ai fini della sua ramificazione all'interno dell'intera azienda, per conferire alla stessa unitarietà». 
Va conside rato che «l'impianto senza tub azione non può funzionare» mentre «sono state divelte e mai ripristinate tutte le tubazioni che ricadevano in tutta la zona di esproprio». 
Senza dimenticare l'esproprio dell'impianto viario, in quanto le tubazioni principali dell 'impianto idrico non si snodano in zone coltivate, «ma sempre in corrispondenza delle strade interpoderali per facilitare le opere di manutenzione». È stato dunque eliminato l'impianto idrico sottostante al sistema viario.  3. I motiv i pri mo e secondo, che vanno esam inati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati.  3.1. La Corte d'appello, nel reputare l'assenza dell 'unità funzionale dell'azienda agraria, ha violato il costante orientamento giurisprudenziale in tema di espropriazione parzia le, non aven do tenuto conto, da un lato, dell'ormai avvenuta totale interclusione della parte residua dei fondi degli attori, e quindi delle particelle 280, ex 24, sulla quale peraltro erano insediati i pozzi numeri 3 e 4, nonché della particella n. 282, ex 72, entrambe posizionate al nord, dall'altra parte dell'autostrada, e dall'altro, ha omesso di considerare che l'impianto di irrigazione era uno soltanto, unitario, coinvolgente l'intera azienda agricola, e pur muov endo dai 5 pozzi di emungimento delle acque (collocati appunto nella parte ###, si dipanava ad anello per irrogare tutte le piante che si trovavano nel territorio aziendale, sia nella parte centrale che a Sud dell'azienda. 15 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### 4. Per questa Corte, infatti, in t ema di espropriazione per pubblica utilità, quell a parziale per la quale l'indennit à va determinata sulla base della differenza fra il valore dell'unico bene prima dell'espropriazione ed il valore della porzione residua secondo l'art.40 della l. n. 2359 del 1865 (oggi art. 33 del d.P.R. n. 227 del 2001), si verifica quando la vicend a ablativa invest a parte di un complesso immo biliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un'unitaria destinazione economica, implicando per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferiment o soltanto alla porzione espropriata, per effetto dell a compromission e o comunque dell'alterazione delle possibilità di ut ilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa (Cass., sez. 1, 15 luglio 2020, n. 15040; Cass., sez. 1, 2/7/2020, n. 13598; Cass., 1, 11 ot tobre 2021 , n. 27555). ### n on può riguardare soltanto la porzione espro priata, ma anche la comp romissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il d istacco d i una parte del fondo e l'esecuzione dell'ope ra pubblica influiscano negativamente sulla parte residua (Cass., 1, 15/6/2017, n. 14891). 
Pertanto, è necessario, da un lato, che ai fini della configurazione dell'espropriazione parziale, che la parte residua d el fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'int ero immobile il carattere di unità economica e funzionale (Cass., 10/7/19 98, 6722) e, dall'altro, che il distacco di una parte di esso abbia influito, oggettivamente (con esclusione, dunque, di ogn i valutazione soggettiva), in modo negativo sulla parte residua (Cass. n. 14891 16 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### del 2017; Cass., sez. 1, 3/7/2013, n. 16616; Cass., 4/11/2005, 21401). 
La ratio di tale disciplina - che muove dai principi di cui all'art.  40 della legge n. 2359 del 1865, qui applicabile ratione temporis - è quella di tenere conto della circostanza che quando, come spesso accade, l'esproprio ha ad oggetto soltanto una parte della proprietà, la porz ione residua, pur no n interessata, può però subire un significativo deprezzamento; per la dottrina, dunque, l'indennità per la parte espropriata deve tenere conto, oltre che del valore della stessa in sé, anche della diminuzione di valore che l'ablazione della porzione proietta sul bene residuo. 
Pertanto, il pregiudizio prov ocato al proprietario di un fondo unitario dall'espropriazione parziale vie ne compensato con il riconoscimento, in sede di quantificazione dell'inden nizzo, dell'effettivo diminuito valore del bene complessiv amente considerato, avendo a riferimento ogni alterazione della potenzialità di utilizzo della porzione residua. 
La previsione dell'art. 33 del d.p.r. n. 327 del 2001 (art. 40 della legge n. 2359 del 1865), dunque, è in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, i quali esigono non solo che l'indennizzo sia commisurato al valore venale del b ene espropriato, ma anche che esso, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione d ell'opera pu bblica in fluiscano negativamente sulla parte residua, sia calcolato tenendo conto della compromissione o alterazione delle possibilità di utilizzazione di quest'ultima, in modo da compensare il pregiudizio ad essa arrecato dall'ablazione. 
Ai fini della determinazione dell'indennizzo deve farsi riferimento non solo all'esiste nza di u na connessione funzionale tra la parte oggetto dell'espropriazione e quella non interessata, sicché le due 17 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### parti - appartenenti allo stesso proprietario - siano considerate come un'unicum sotto il profi lo funzionale di economico (Cass., sez. 1, 23/11/2004, n. 2210; Cass., sez.1, 9/4/1997, n. 561), ma anche l'effettivo “degrado” della parte non e spropriata, non essend o sufficiente la mera esecuzione di un'opera integrale tale requisito.  5. Nella specie, emerge dalla stessa motivazione della sentenza della Corte d'appello che la porzione residua di proprietà in capo ai ### costituita dalle particelle n. 280, ex 24, e n. 282, extra 72, è rimasta del tutto interclusa, a seguito dei lavori effettuati dall'### per l'ammodernamento dell'autostrada ### Tali terren i, che si trovano a n ord dell'apprez zamento complessivo, erano prima col legati attraverso sottopassag gi autostradali, mentre ora, pur essendo ancora disponibili tali sottopassaggi, tuttavia i terreni si ti a nord ed a sud di tale sottopassaggi sono divenuti di prop riet à esclusiva dell'### ne consegue la assoluta interclusione di tali appezzamenti di terreno, ove sono situati due pozzi di emungi mento, con r iferimento alla particella n. 280, ex 24. 
Deve anche precisarsi che, attraverso l'espropriazione, solo uno dei due pozzi è stato immesso nel possesso, mentre l'altro pozzo è rimasto nella disponibilità dei proprietari, ma, essendo stata distrutta l'intera rete di dist ribuzione idrica, che si trovava al di sotto dei terreni espropriati, anche tale pozzo è risultato inservibile, con la conseguente perdita di produt tività dell'inte ro compend io espropriato e anche della parte non espropriata (per un'ipotesi di espropriazione parziale di un'aziend a agricola cf r. Cass., sez. 1, 14/9/1995, n. 9586, in cui la diminuzione dell'azienda agricola era avvenuta per il frazionamento dei terreni e la maggiore onerosità della gestione; si è ritenuto sussist ere, po i, un'esp ropriazione parziale di immob ili a destin azione industria le, in relazione al 18 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### deprezzamento dei beni mobili facenti parte dell'a ttrezzatur a industriale, in relazione ai costi legati alla rimozione e reimpianto ovvero per il fatto di non essere altrimenti utilizzabili; vedi Cass., Sez. U., 8/6/1998, n. 5609). 
Neppure può essere condivis a l'affermazione della Corte di merito per cui i fondi siti a nord, e precisamente quelli sopra indicati di cui ai numeri 280 e 282, sarebbero comunque raggiungibili, di fatto, in virtù della mera tolleranza dell'### Come ricordato dai ricorrenti, infatti , tale tol leranza potrebbe venir meno in ogni momento, con la definitiva interruzione di ogni possibile attività intrapresa per lo sfruttamento agricolo dei fondi.  6. Con riferimento alla mancanza di interclusione, dunque, risulta erronea l'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza della Corte d'appello per cui «il parzia le mutamento ne lle caratteristiche di collegamento viario verifica tosi a seguito dell'esproprio, l'esiguità della porzione di proprietà residua rimasta interclusa porta a ritenere che no n si possano configurare, in relazione ad essa, i presupposti dell'espropriazione “parziale”, sotto il profilo sia dell'intimo collegamento tra le parti non espropriate e quelle espropriate attraverso un vincolo strumentale d'obiettivo, che dell'influenza negativa del distacco di una parte del fondo dal resto, tenuto conto anche che, in via di fatto, è risultato comunque tollerato l'attraversamento da parte dei ### delle stradine ### in proprietà ### s.p.a. onde raggiungere le particelle 280 e 282». 
È sufficiente, con riguardo all'interclusione sicuramente avvenuta dei fondi di cui alle particelle n. 280 e 282, poste al nord rispetto all'appezzamento di terreno espropriato ed all'autostrada, osservare, da un lato, che si è in presenza di un'unica azienda agricola che concerneva tutti i terreni di proprietà dei ### anche e soprattutto attraverso un sistema di distribuzio ne idrico particolarmente 19 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### raffinato, con la presenza di ben 5 pozzi di emungimento delle acque, e, dall'altro , che i due terreni posti a nord sono div enuti irraggiungibili, con una interclusione totale deg li stessi , non superabile certo con la mera tolle ranza da parte dell' ### del passaggio dei ricorrenti per accedere ai terreni di loro proprietà.  7. Sempre nella motivazione della sentenza della Corte d'appello si rinviene la sussistenza di un'unica azienda agricola. Ed infatti, è lo stesso giudice di merito ad affermare con granitica evidenza che i pozzi e le adduzioni idriche « avev ano rappresentato, sino all'immissione in possesso, la fonte e ssenziale d i approvvigionamento di acqua per l'irrigazione di tutta l'area e, al momento dell'occupazione, si trovano in condizioni di regolare emungimento, tale che il relativo apporto idrico, attraverso un sistema di irrigazione strutturato su uno schema d'anello (e costituito da vasch e di raccolta di varie dimensio ni, una condotta irrigua principale automatizzata, u n impianto di irrigazione a baffo e condotta principale, delle strade interpoderali che giungevano sino al centro aziendale, dei fossi di scolo ed una cabina elettrica di comando per accensione automatica degli impianti), partendo dai pozzi situati a nord dell'azienda, si diramava per tutta l'azienda in modo circolare serviva così tutte le piantagioni, in passi ma parte di natura irrigua (agrumeti, frutteti, noceti, uliveti)». 
Prosegue la Corte d'appello nel riferire che, sulla scorta d el giudizio del ### «sarebbe da ritenere, in punto di fatto, un intimo collegamento tra la più vast a parte residua del fon do agricolo (rimasta in proprietà dei ### e la parte espropriata, essendo esse risultati unite tra loro da un vincolo strumentale d'obiettivo (tale, cioè, da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale), proprio per il dato costituito dalla presenza, nella parte espropriata, della maggior part e delle strutture costitu enti l'impianto idrico a 20 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### servizio dell'inter a azienda, e in particolare dei pozzi im messi in possesso dall'ente, l'impossibilità di usare i quali dopo l'occupazione finalizzata all'espropriazione ha determinato la trasformazione del compendio aziendale da irr igua da asciutto, comp romettendo alquanto la capacità produttiva della restante estesa proprietà causa proprio della carenza di irrigazione, fertilizzazione e potatura delle piante, in un contesto di estesa piantagioni di agrumi, oltre che di susineti e pescheti, richiedenti tutti costante annaffia mento per la loro crescita e produzione». 
La perfe tta ricostruzione in fatto delle circostanze relative all'espropriazione ed alle caratteristiche essenziali del fondo utilizzato dall'impresa agricola non può poi essere messa in disparte semplicemente con l'affermazione per cui «i pozzi che sono stati immessi in possesso dall'e nte esp ropriante non ricad evano all'interno dell'area espropriata, bensì, stando alle risultanze della sovrapposizione dell'esproprio sui luogh i di causa, si trovavano all'esterno rispetto al confin e determinato dall'esprop riazione, e dunque al di fuori delle porzioni d elle rispe ttive particelle 73 (di ubicazione dei pozzi numeri 1 e 2, con la cabina elettrica dei quadri di comando), 91 (di ubicazione del pozzo n. 5) e 24 (di ubicazione dei pozzi numeri 3 e 4, di cui uno solo è stato immesso in possesso come si è detto sopra) oggetto di esproprio». 
La presenz a di un unitaria azienda agricola, perfettament e funzionante, poi sostanzialmente completamente distrutta a seguito dell'esproprio, non può perdere i caratteri della unitarietà esclusivamente perché i pozzi di emungimento si trovavano all'interno di particelle che non risultavano espropriate, in quanto ciò che rileva è proprio la sussistenza di un impianto idrico unitario, costituito non solo dai pozzi, ma anche dalle condotte irrigue, sia da quella principale a utomatizzata, sia dall'impianto di i rrigazione a 21 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### baffo, sia dalla condotta principale, sia dalle strade interpoderali, sia dei fossi di scolo, sia dalla cabina elettrica di comando. 
Sul punto, va considerato proprio quanto riportato dal ### e trascritto ritualmente nel motivo di ricorso per cassazione (a pagina 9), ove si chiarisce perfett amente che «sebbene l'ubic azione dei terreni oggetto di esproprio sia marginale, ovvero sebbene de tte particelle siano collocate tutte nella zona dell'azienda posta più a nord, lungo un tratto della già esistente autostrada, l'espropriazione ha comportato di fatto, una serie di problematiche che hanno influito negativamente sulla produttività dell'intera azienda agraria residua, conducendo inevitabilmente repentinamente alla diminuzione totale del suo valore di mercato» (cfr. pagina 120 della ###. 
A pag ina 15 del ricorso per cassazione si rich iama quanto riportato dal CTU a pagina 121 e, dunque, che «l'azienda, che basava la sua re dditivit à su colture che necessita obbligat oriament e di interventi irrigui per poter crescere fruttificare, e che quindi proprio per questo era dotata di pozzi ed impianti irrigui, si è trovata repentinamente in una condizione di siccità, non p otendo più i proprietari utilizzare l'acqua proveniente dai pozzi». 
Allo stesso modo, a chiarire l'esistenza dell'unitarietà aziendale, nel motivo di ricorso, a pagina 15, si riporta quanto affermato dal CTU a pagina 125, e quindi che «in seguito, poi, all'inizio dei lavori […] sono intervenuti problemi con alcuni tubi di adduzione che sono stati tranciati. Sono state riscontrate otturazioni degli impianti di irrigazione. Insomma, nei fatti l'azienda non ha più potuto essere irrigata. Il sistema d i irrigazione d ell'intera azienda agraria era costituito e basato su di uno schema ad anello che si dipartiva dai pozzi diramandosi in tutta l'azienda in modo circolare». 
Sempre ad evidenziare l'unitarietà aziendale nel motivo di ricorso per cassazione, a pagina 15, si riportano anche ulteriori affermazioni 22 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### del ### indicate nelle pagine 103,100 e 105, ove si chiarisce in modo inoppugnabile che «sull'area insistono le seguenti costruzioni cabina elettrica co n quadri elettrici di comando […] ### 'intera azienda agricola […] esiste un sistema di filtraggio delle acque […] l'azienda è titolare di quattro contratti ### per uso irriguo […] ### di raccolta acqua […] In funzione di tutto questo, l'importanza dei terreni in oggetto per tutta l'azienda agricola diventa fondamentale, poiché essi di fatto, ricoprivano un ruolo primario e finalizzato alla gestione economico pro duttiva e quindi all'e sercizio di tutta l'azienda». 
Sempre nel motivo di ricorso per cassazione, a pagina 16 ed a pagina 17 del ricorso, si riportano stralci della CTU (pag. 136), da dove emerge continuamente il richiamo all'unitarietà aziendale, con la precisazione per cui «per la determinazione del valore di mercato della proprietà rim asta in ditta, in seguito all'esproprio, occorre premettere che […] d) il sistema irriguo dell'intera azienda agraria che si ripartiva dai pozzi ubicati nella zona posta a nord dell'azienda, e che con uno schema ad anello andava a raggiungere e quindi ad irrigare tutta la vegetazione arborea presente nell'azienda, a causa dell'immissione in possesso dei predett i pozzi da parte dell'ente espropriante, conducendo quindi l'intera azienda nell'impossibilità di essere produttiva e quindi compromettendo nella sua redditività; e) le particelle facenti parte dell'azienda residua, sulle quali insistevano agrumeti e frutteti produtt ivi, dovranno essere in massim a p arte espiantati e reimpiantati», con la precisazione per cui l'espropriazione ha comportato «un'interclusione di alcune particelle rimaste in propriet à attorea . Più precisamente, le particelle che risultano ubicate a nord del tracciato autostradale. Detta interclusione, viene così configurata: gli attori, per poter giungere alla particella 280 (ex particella 24) ed alla particella n. 282 (ex 23 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### particella 72), devono obbligatoriamente percorrere le superfici che sono state oggetto di esproprio che sono in ditta ### S.p.A. e che si trovano nel lato nord e nel lato sud del tracciato autostradale» Per il ### dunque, la diminuzione di valore di dette particelle coincide esattamente con la totale perdita di valore di mercato, non potendo le stesse essere apprezzare dal mercato in m ancanza assoluta di domanda delle stesse nelle condizioni attuali. 
Senza che si possa dimenticare an che quan to affermato dal tribunale di ### nel procedimento n. 2955 del 2003, con la senten za n. 806 del 2014 , per cui l'in terclusione delle due particelle non dipende dall'attività materiale di esecuzione dei lavori ma dall'esproprio parziale delle particelle del ### Pertanto «i profili irreversibili di danno subiti dal la parte residua della proprietà a seguito dell'interclusione della medesima dopo l'espropriazione, non possono che trovare riconoscimento nei concetti di occupazione e di espropriazione parziale ed hanno diritto ad un'unica indennità». 
Neppure è condivisibile l'affermazione dell'### per cui sarebbe ancora possibile provvedere alla sistemazione dell'impianto irriguo, sicché non vi sarebbe una perdit a di valore definit iva dell'area rimasta in proprietà degli attori.  ### sul punto è sufficient e osservare che due poz zi, fondamentali per l'emungimento delle acque e per la distribuzione idrica a tutta la porzione residua, sono in realtà su due fondi del tutto interclusi ed irragiungibili; sicché anche provvedendo al rifacimento complessivo dell'impia nto idrico ad anello, mancherebbe l'acqua derivante dai pozzi ubicati sui fondi integralmente interclusi.  8. Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione a 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 40 del d.p.r . n. 327 del 2001 , in relazione al l'applicazione della maggiorazione dell'indennità ai ricorrenti quali imprenditori agricoli». 24 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### d 'appello ha escluso la sussistenza dei req uisiti per riconoscere agli attori il compe nso aggiun tivo relativo alla coltivazione dei terreni in forma diretta. Ciò ha fatto, sia in assenza della prova della qualifica di coltivatore diretto in capo a ### e da ### sia perché l'attività non è esercitata con «il lavoro diretto prevalente». 
Per i ricorren ti, inv ece, che sono imprenditori agricoli, la maggiorazione sarebbe comunque dovuta, proprio in relazione a tale qualifica. 
Dovrebbe cioè trovare applicazione l'art. 40 del d.P.R. n. 327 del 2001 che ha abrogato le norme precedenti. 
Trattasi di una norma che disciplina le modalità di liquidazione dell'indennità di esproprio e, dunque, de ve essere applicata ai procedimenti in corso. 
Del re sto, tale norma era vi gente al m omento in cui è stato emesso il decreto di determinazione della stima provvisoria.  8.1. Il motivo è infondato. 
Trova applicazione, infatti, nella fattispecie in esame l'art. 17 della legge n. 865 del 22/10/1971, vigente ratione temporis.  ###. 17 della legge 22/10/19 71, n. 865, stabilisce, al primo comma, che «nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misu ra tripla rispetto all'in dennità provviso ria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo». 
Pertanto, al proprietario coltivat ore diret to non spetta una indennità aggiuntiva, ma la disposizione si limita, nell'ipotesi di cessione volontaria, ad aumentare il prezzo di cessione in misura tripla [fino al 29/17/1977 er a doppia ] rispetto all'indennità provvisoria. 25 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### la giurisprudenza di legittimità ha esteso l'aumento del prezzo anche alle ipotesi di perdita del terreno in virtù di decre to di esproprio o di o ccupazione espropriat iva, non limitandolo più esclusivamente all'ipotesi della cessione volontaria del cespite (di recente Cass., sez. 1, 3/10/2024, n. 25972).  9. ### ha chiarito, con varie pronunce, la natura di coltivatore diretto, che consente la liqu idazione dell'indennità aggiuntiva in favore dei sogg etti non p roprietari, operando una distinzione rispetto alla qualifica di imprenditore agricolo, cui non spetta tale indennità (Cass., n. 25972 del 2024).  9.1. Si è, infatti, escluso dal novero dei soggetti aventi diritto all'indennizzo aggiuntivo di cui all'art. 17 della legge n. 865 del 1971, l'imprenditore agricolo, il quale esercita la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata, senza che tale esclusione possa ritenersi in contrasto con il principio di uguaglianza, avuto riguardo alla differenza esi stente tra il predetto e d i soggetti menzionati dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971 (Cass., sez. 1, 31/7/2019, n. 20658: che richiama Cass. n. 3706 del 24/2/2015; Cass., n. 12306 del 15/5/2008; Cass. n. 2477 del 19/2/2003). 
Nella giurisp rudenza più datata, la nozione di imprendito re agricolo viene rinvenuta nel combinato disposto degli articoli 2083, 2135 e 2751-bis c.c., trascurand o altre definizioni ad efficacia settoriale.  ### qualificante della coltivazione diretta sussiste, invece, in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte del titolare avviene con la prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, in presenza di uno dei rapporti agrari tipici previsti dalla norma, con onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a capo 26 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### del soggetto che intende trarre conseguenze favorevoli (Cass., 11013 del 2013; anche Cass., sez. 1, 12/12/2002, n. 17714). 
Resta escluso dal novero degli a venti diritto l'imprenditore agricolo, ossia colui che e serciti la coltivaz ione e la p roduzione agricola professionalmente mediante coordinamento dei fattori della produzione ex art. 2082 c.c., e non svolga dunque attività di diretta utilizzazione agraria del terreno (Cass., sez. 1, 19/2/2003, n. 2477). 
Si è in oltre ch iarito che tale ragionam ento, se vale per l'imprenditore individuale, a maggior ragione deve valere quando il soggetto sia costituito in forma di società commerciale. 
Nessun dubbio con riferimento alle società di capitali, munite di personalità giuridica e costituenti, perciò, enti del tutto distinti dalle persone dei soci, ma ad analoghe conclusioni deve giungersi per le società commerciali costituite in forma di società di persone, perché anche tali organismi, ancorché privi di personalità giuridica, sono soggetti di diritto dis tinte le persone dei soci, (Cass., sez. 1, 19/2/2003, n. 2477). 
La qualità di imprenditore agricolo deve, invece, essere provata dal convenu to che la invochi in via di eccezione ( Cass., sez. 1, 15/5/2008, n. 12306).  10. Solo con l'art. 40, comma 4, del d.P.R. n. 327 del 2001 si è previsto che «al propriet ario coltivatore diretto o im prenditore agricolo a titolo princip ale spettano in dennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di colture effettivamente praticate». 
Tale norma, però , non può esser e utilizzata per fattispecie ricadenti nel regime normativo anteriore al d.p.r. n. 327 del 2001.  ### in tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della individuazione della disciplina applicabile si applica alle controversie il regime giuridico previgente al d.lgs. n. 327 del 2001, in caso di 27 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### dichiarazione di pubblica utilità intervenuta prima del 30 giugno 2003 (Cass., Sez.U., 12/1/2023, n. 651). 
Ed infat ti, nei giu dizi aventi ad ogget to la determinazione dell'indennità di espropriazione, relativi a procediment i in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa prima del 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del d.P.R. n.327 del 2001, opera la disciplina transitoria prevista dall'art. 57 dello stesso d.P.R., secondo cui le disposizioni del testo unico non si applicano ai progetti edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia intervenuta la dich iarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, cui continuano invece ad applicarsi tutte le normative vigenti a quella data (Cass., sez. 1, 6/9/2019, n. 22373). 
Nella specie, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori è stata effettuata dall'### con delibera n. 365 del 24/12/1999, mentre la ### di ### con decreto 364 del 6/6/2000 ha autorizzato l'occupazione temporanea.  11. Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 324 c.p.c. in materia di giudicato, con conseguente errata indicazione del prezzo di esproprio, nonché in relazione alla violazione dell'art. 40 della legge 2359/1865 e 40 d.P.R. 327 del 2001 sempre in relazione alla determinaz ione del pre zzo di esproprio».  ### d 'appello ha fatto proprie le risultanze de lla ### evidenziando che era eccessivo «oltre che n on adeguatamen te riscontrata con dati oggettivi […] il maggior valore di euro 6,00/mq specificamente invocato da parte attrice in sede di com parsa conclusionale». 
Tale affermazione sarebb e erronea in qu anto la sentenza del Consiglio di Stato n. 978 del 2012, affermato che « […] valore venale 28 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### degli immobili, considerando come congruo e ragionevole il prezzo di euro 6,00 per metro quadrato (somma dichiarata dall'appellante non contestata) […]». 
Per la ### d'appello tale statuizione non sarebbe utilizzabile in quanto tale decisione sarebbe stata em essa, incidentalmente, in altro giudizio. 
Per il ricorrente, invece, tale decisione sarebbe stata emessa nel giudizio di opposizione all'esproprio, svoltosi tra le stesse parti, con l'autorità decidente che ha accolto, parzialmente, il ricorso proprio in relazione ad una statuizione relativa alla determinazione del valore del terreno, fini dell'esproprio. 
Si tratterebbe di decisione assunta dal giudice amministrativo, «vincolante nel presente giudizio, in quanto è suscettibile di formare cosa giudicata, in tutte le sue componenti essenziali ed opponibili, cosicché la det erminazione d el valore del terreno, costituisce un elemento essenziale, coperta dal g iudicato che d eve essere applicato».  12. Il motivo è infondato, ma va corretta la motivazione, tenendo conto dei limiti oggettivi del giudicato effettivamente formatosi.  12.1. A presci ndere dalla circostanza che i ricorren ti neppure hanno trascritto la motivazione della sentenza del Consiglio di Stato citata, tuttavia il giudice amministrativo ha dichiarato l'illegittima del provvedimento di proroga del termine d i occupazione, di cu i al decreto n. 28709 del 9/12/2004. Il termine quinquennale scadeva il ###, mentre con tale provvedimento il termine è stato prorogato sino al 22/11/ 2005, con un'occup azione illecita e produttiva di danno esclusivamen te per i tre mesi successivi al 18/8/2005. 
Per tale r agione, il Consiglio d i Stato ha quantificato «in via equitativa» nella misura degli interessi legali su una somma pari al 29 RG n. 3542/2019 Cons. Est. ### D'### valore venale deg li immobili, «consideran do come congruo e ragionevole il prezzo di euro 6,00 per mq. (Somma dichia rata dall'appellante non contestata) per un risultato finale di euro 867,04 a fa vore di ### di euro 70,00 a favore di #### giudizio, però, non ricade nei limiti oggettivi del quel giudicato; mentre il presente giudizio è relativo alla determinazione del controvalo re per un atto lecito della ###, l'accertamen to del giudicato amministrativo è relativo ad un fatto illecito, al quale non può estendersi la problematica del giudicato est erno, che presuppone la distinzione (propria del l'ambito negoziale) fra un rapporto fondamentale e la singola coppia diritto/obbligo, perché nel fatto illecito i re lativi elementi (caus alità , requisito soggettivo, danno) sono allineati sullo stesso piano e dunque concernono solo la fattispecie oggetto di giudizio.  13. La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata, con rinvio alla ### d'appello di ### in diversa composizione, che provvede rà anche sulle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  accoglie i motivi primo e secondo di ricorso; rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in ordine motivi accolti, con rinvio alla ### d'appello di ### in diversa compo sizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.  ### 

causa n. 3542/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, D'Orazio Luigi

M

Tribunale di Busto Arsizio, Sentenza n. 758/2025 del 18-06-2025

... parti hanno concordemente ed espressamente manifestato tolleranza rispetto al decorso di tale termine, continuando a reputare vigente il contratto preliminare e con esso l'obbligo di stipula del definitivo, come si evince dallo scambio di corrispondenza del 2021 e 2022 prima citato. Vigente il contratto preliminare, deve ritenersi che la mancata stipula del definitivo non possa astrattamente qualificarsi come recesso ingiustificato dalle trattative (essendo queste concluse, con la stipula del preliminare), bensì quale inadempimento all'obbligo negoziale derivante dal preliminare. La responsabilità invocata dalla parte ricorrente in relazione alla mancata stipula del definitivo è dunque contrattuale (e non precontrattuale) ai sensi dell'art. 1218 Tanto chiarito, deve in seconda battuta darsi atto che la mancata stipula del definito è dipesa, a quanto si evince dalla documentazione dimessa in atti, non già da atteggiamenti inerziali od ostativi della curatela fallimentare, bensì dall'autonoma scelta della parte resistente, che ha deciso (in piena autonomia negoziale) di rivolgersi a un istituto di credito per ottenere il relativo finanziamento. La mancata concessione del finanziamento non (leggi tutto)...

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N. 5327/2023 R.G.   TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. r.g. 5327/2023 tra ### - ### N. 220/2020 -Parte Ricorrente e ### -Parte Resistente
Oggi, 18 giugno 2025, ad ore 14:30, innanzi al Giudice, dott. ### sono comparsi: per ### - ### N. 220/2020 avv.  ### e per ### avv. ### Su invito del Giudice, le ### delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi depositati telematicamente e discutono oralmente, riportandosi agli atti dimessi. 
Le parti congiuntamente acconsentono ad essere dispensate dalla lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza. 
Udita la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, in assenza delle parti, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione e la sentenza è allegata al presente verbale di udienza.  il Giudice dott. ### N. 5327/2023 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 5327/2023, promossa da: ### S.P.A. SOCIETA' #### n. 220/2020, codice fiscale: ###, in persona del curatore avvocato ### con sede ###### rappresentato e difeso dall'avv. ### (CF: #####) del foro di ### giusta autorizzazione del Giudice Delegato dott. ### rilasciata in data ###, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in #### 22. 
Ricorrente contro ### (C.F. ###) titolare dell'impresa individuale ### 52, con sede ###via ### n. 3/5 (P. IVA ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###), presso il quale è elettivamente domiciliat ### Resistente OGGETTO: ### del corrispettivo - ### di avviamento - ### di indebito.  ### parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni. 
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Svolgimento del processo e deduzioni delle parti. 
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., depositato in data ### e ritualmente notificato, ### S.P.A. ### N. 220/2020 conveniva in giudizio ### nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale ### 52, al fine di sentire accertare e dichiarare l'inadempimento del resistente, consistente nell'omesso pagamento dei canoni dall'01.04.2020 al 31.12.2022 , in violazione di quanto espressamente convenuto nel contratto di locazione vigente inter partes e conseguentemente accertare e dichiarare il relativo diritto di credito del ricorrente, quantificabile in ### 62.249,06 (iva inclusa), oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002, dalle singole scadenze al saldo e condannare il resistente al pagamento in favore del ricorrente della predetta somma (e/o comunque della somma maggiore o minore accertata in corso di causa); nonché al fine di sentire accertare e dichiarare l'inadempimento del resistente, pure in violazione del citato contratto, per il mancato rilascio dei locali e quindi per l'omesso pagamento, ai sensi dell'art. 1591 c.c. del corrispettivo convenuto dalla data di cessazione del contratto di locazione dall'01.01.2023 alla data dell'atto notarile di trasferimento del 1 marzo 2023 conseguentemente accertare e dichiarare il relativo diritto di credito del ricorrente, quantificabile in ### 4.302,51 (iva inclusa), oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo e condannare il resistente al pagamento in favore del ricorrente della predetta somma (e/o comunque della somma maggiore o minore accertata in corso di causa); nonché, da ultimo, al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o pre-contrattuale del resistente, nei confronti del fallimento ricorrente, per effetto del rifiuto ingiustificato ed in mala fede ad acquistare l'immobile per cui aveva esercitato il diritto di opzione e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore del ricorrente della somma di ### 36.648,43, oltre interessi (ovvero della somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia, come accertata in corso di causa). 
In particolare, il ricorrente esponeva quanto nel prosieguo.  • In data ###, la ### S.p.a., con contratto della durata di anni 6, a partire dall'1.1.2017, e rinnovo automatico, regolarmente registrato in data ###, concedeva in locazione alla ditta individuale ### 52 di ### un capannone sito in #### della superficie di mq. 1300,00 circa, composto da più campate in successione con relativi servizi e locali ad uso ufficio, così identificato al catasto del Comune di #### n. 34, mappale 40, sub. 501, graffato con il mappale 42, sub. 50, con relativa superficie esterna, parte della quale di pertinenza, il tutto recintato ed accessibile da un unico accesso, dietro pagamento di un canone annuo di ### 18.000,00 oltre ### da corrispondersi in rate trimestrali anticipate di ### 4.500,00 oltre ### a partire dal mese di gennaio 2017, soggetto annualmente ad adeguamento ### nella misura del 75% (cfr. doc.  4 fascicolo ricorrente); • In seno al predetto contratto, il locatore, ai sensi dell'art. 13, concedeva altresì al conduttore il diritto di acquistare l'immobile locato entro sei anni dalla conclusione del contratto di locazione, da comunicarsi tramite raccomandata o pec, dietro il pagamento del prezzo di ### 412.000,00 se il diritto di opzione fosse stato esercitato entro il 31 dicembre 2017; ### 415.000,00 se il diritto di opzione fosse stato esercitato entro il 31 dicembre 2018; ### 419.000,00; ### 424.000,00 se il diritto di opzione si fosse esercitato entro il 31 dicembre 2020; ### 429.000,00 se il diritto di opzione si fosse esercitato entro il 31 dicembre 2021; ### 435.000,00 se il diritto di opzione si fosse esercitato entro il 31 dicembre 2022; • con pec consegnata in data ### il resistente esercitava il diritto di opzione dell'acquisto dell'immobile oggetto di locazione, per il prezzo di ### 424.000,00, invitando altresì ### S.p.A. a comparire avanti il notaio ### in ### il giorno 3.6.2020 per la stipula del rogito (cfr. doc. 5 fascicolo ricorrente); • nelle more, in data ###, ### S.p.A. veniva dichiarata fallita (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente); • malgrado ciò, in data ### il resistente confermava al fallimento la volontà di esercitare il diritto di opzione (cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente); • dato atto di tali intenzioni, il curatore fallimentare si adoperava per ottenere le autorizzazioni necessarie alla vendita (cfr. docc. 7-8 fascicolo ricorrente); • nelle more, la curatela si attivava altresì per ricevere il pagamento dei canoni rimasti insoluti (cfr. doc. 9 fascicolo ricorrente); • malgrado le intese (cfr. docc. 10-11-12 fascicolo ricorrente), la vendita non si perfezionava (cfr. doc. 13 fascicolo ricorrente); • alla luce dell'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto di compravendita, la curatela, in data ###, richiamata la disdetta del contratto di locazione, intimava alla resistente il rilascio immediato dell'immobile locato e il pagamento dei canoni di locazione insoluti, oltre rivalutazione ### e interessi di mora (cfr. doc. 14 fascicolo ricorrente). ###, tuttavia, non veniva mai restituito.  • Successivamente, la curatela, previa autorizzazione degli organi della procedura, emetteva avviso di vendita dell'immobile de quo, al prezzo base di ### 320.800,00 (cfr. doc. 15 fascicolo ricorrente); • in data ### l'immobile veniva aggiudicato al predetto prezzo dalla resistente; • nella successiva data dell'1.3.2024 si addiveniva alla stipula del rogito (cfr. doc. 16 fascicolo ricorrente); • nessuno degli importi dovuti nel corso del rapporto locatizio, né a titolo di canoni, né di indennità da occupazione, ovvero per mancata stipula del contratto di compravendita, a seguito dell'esercizio dell'opzione, veniva tuttavia mai pagato dal resistente. 
Regolarmente evocato, si costituiva tempestivamente in giudizio il resistente, il quale, nel chiedere l'integrale rigetto delle avverse pretese, deduceva che il ritardo nel perfezionamento delle trattive per il rogito fosse imputabile esclusivamente alla curatela, avendo quest'ultima temporeggiato sia nella richiesta di autorizzazioni sia nel rilascio dei documenti necessari alla vendita. Proprio a causa di siffatta condotta, il resistente era stato costretto a permanere nell'immobile locato sino all'1.3.2023 (data in cui per mezzo della stipula del contratto di compravendita era divenuto proprietario dell'immobile). 
Atteso quanto sopra, instava per la non debenza dei canoni di locazione dall'1.04.2020 sino al 31.12.2022 e dell'indennità di occupazione dall'01.01.2023 al 20.02.2023, ad eccezione dell'importo di ### 5.556,08, dovuto per il periodo dall'01.04.2020 all'01.07.2020 e sempre riconosciuto (cfr. doc. 2 fascicolo resistente). Chiariva altresì con riferimento all'indennità da occupazione come in ogni caso la stessa non fosse dovuta, in quanto rimasta indimostrata. 
Precisava, in via subordinata, agendo in via riconvenzionale, che la pretesa creditoria avanzata dal ricorrente dovesse in ogni caso porsi in compensazione con il controcredito dallo stesso vantato, quantificabile, sommando i canoni richiesti dal 1.7.2020 sino al 31.12.2022 e l'indennità dal 1.1.2023 sino al 21.2.2023. 
In esito all'udienza di prima comparizione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, anche alla luce dell'inammissibilità delle prove orali addotte dalle parti, e soddisfatta la condizione di procedibilità, rinviava per discussione orale ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.  2. Decisione. 
Reputa il Tribunale che la domanda di condanna di parte ricorrente avente ad oggetto il risarcimento da inadempimento o da recesso ingiustificato dalle trattative debba essere respinta; risulta per contro fondata la domanda avente ad oggetto la condanna al pagamento dei canoni di locazione. La domanda riconvenzionale svolta da parte resistente è invece inammissibile. 
Le due domande di condanna promosse dalla parte ricorrente, aventi rispettivamente ad oggetto i canoni di locazione dal 1.4.2020 al 20.2.2025 e il risarcimento conseguente al recesso ingiustificato dalle trattative, muovono dalle medesime premesse fattuali, e necessitano pertanto di un comune accertamento in punto di fatto. 
Deve dunque accertarsi il contenuto e l'andamento del rapporto contrattuale per cui è causa. 
Il contratto di locazione ad uso commerciale per cui è causa è prodotto al doc. 4 di parte ricorrente, datato 29.7.2016, e stipulato dalla società ### s.p.a. (parte locatrice) con ### 52 (parte conduttrice). Il contratto ha ad oggetto il capannone sito in #### così identificato al catasto del Comune di #### n. 34, mappale 40, sub. 501, graffato con il mappale 42, sub. 501.  ###. 4 del contratto prevede la decorrenza del rapporto locatizio a partire dal 1.1.2017, e la durata di anni sei (6) rinnovabili tacitamente , salvo disdetta della parte conduttrice da inviarsi a mezzo raccomandata o pec con preavviso di mesi sei. ###. 5 prevede il canone locatizio di euro 18.000,00 oltre iva annui, da corrispondersi in quattro rate trimestrali di euro 4500,00 (oltre iva) ciascuna, con aggiornamento del canone in base alla variazione dell'indice ####. 13, rubricato “opzione di acquisto”, concede al conduttore il “diritto di acquistare” l'immobile locato entro anni sei dalla data di sottoscrizione del testo contrattuale, mediante versamento del prezzo indicato nella clausola in esame, che viene via via maggiorato tanto più avanti è spostata la data di esercizio del diritto di opzione. In particolare, l'articolo prevede che, ove l'opzione venga esercitata entro il ###, il prezzo sia pari a euro 424.000,00. La disposizione obbliga inoltre le parti alla conclusione del contratto “definitivo” di compravendita entro giorni 60 dalla “data della raccomandata o pec comunicante la volontà di esercitare” il diritto di opzione. 
Alla luce del chiaro tenore letterale, sin d'ora la clausola in esame va qualificata in termini di opzione di contratto preliminare, che impone alla parte locatrice di mantener ferma la proposta di contratto preliminare al prezzo indicato dalla clausola, e attribuisce alla parte conduttrice il diritto di accettarla, così concludendo il contratto preliminare. ### dell'opzione determina dunque la stipula di un contratto preliminare e l'insorgenza dell'obbligo alla stipula del definitivo nel termine indicato dal contratto. 
A quanto si evince dalla pec di cui al doc. 5 di parte ricorrente, in data #### 52 ha trasmesso a ### s.p.a. una missiva attestante la volontà di esercitare il diritto di opzione previsto dall'art. 13 del contratto di locazione, e dunque di dar luogo alla conclusione del preliminare di compravendita, ed a seguire del definitivo. La volontà è confermata dalla missiva del 4.6.2020 (doc. 6, a seguire), con la quale il conduttore enuncia il prezzo di euro 424.000,00, eguale a quello indicato dall'art. 13. 
A quanto si evince dalla sentenza di cui al doc. 1 di parte ricorrente, poco dopo la società #### s.p.a. è stata dichiarata fallita, con pronuncia del 26.5.2020.  ### del Giudice delegato al subentro nel preliminare della curatela fallimentare, documentata al doc. 7 di parte ricorrente, risale al 16.4.2021, e risulta comunicata al difensore di ### 52 il ###, come da missiva di cui al successivo doc. 8. 
La pec di sollecito del 11.1.2022 di cui al doc. 10 di parte ricorrente, trasmessa dal difensore di ### 52 alla curatela fallimentare, invita quest'ultima a fornire “la disponibilità a presentarsi davanti al notaio rogante” al fine della stipula del definitivo. A quanto emerge dallo scambio di corrispondenza di cui al successivo doc. 11, solo con la pec del 25.3.2022 la curatela odierna ricorrente comunicava la disponibilità al rogito, dando atto dell'assenso del creditore ipotecario alla cancellazione dell'ipoteca. 
La missiva del 26.5.2022, trasmessa dal difensore di ### 52 alla curatela fallimentare, dava atto della indisponibilità dell'ente creditizio a concedere all'impresa conduttrice il finanziamento necessario per acquistare l'immobile, e comunicava dunque l'impossibilità di addivenire alla stipula del definitivo. 
Dall'atto di trasferimento datato 1.3.2023 di cui al doc. 16 di parte ricorrente emerge che, a seguito di procedura di vendita comparativa eseguita il ###, l'immobile oggetto del presente giudizio è stato aggiudicato alla odierna parte resistente al prezzo di euro 320.800,00. Detto prezzo, a quanto si evince dall'avviso di vendita di cui al precedente doc. 15 (pag. 2), è pari alla base d'asta. 
Il citato atto di trasferimento, a pag. 4, dà atto che quella del conduttore - pari alla base d'asta - è stata l'unica offerta pervenuta. 
Con la pec del 29.12.2021 (doc 9 parte ricorrente), trasmessa dalla curatela ### di parte locatrice al conduttore, è stata comunicata la disdetta dal contratto di locazione. 
A questo riguardo, il Tribunale sin d'ora esclude che il contratto sia addivenuto a scioglimento per effetto di detta missiva. Si è già osservato come il contratto di locazione preveda e disciplini esclusivamente la disdetta del conduttore e non anche quella del locatore, che resta disciplinata dall'art. 29 legge 392/1978. Quest'ultima previsione sancisce l'elenco tassativo delle motivazioni che possono giustificare tale diritto potestativo in capo al locatore, nessuno dei quali si ravvisa nel caso di specie. Pertanto, in applicazione dell'ultimo comma di tale norma, la disdetta deve reputarsi inefficace e il contratto va considerato tacitamente rinnovato alla data della sua scadenza, e cioè al 1.1.2023. 
Va sin d'ora osservato che, comunque, il contratto di locazione si è sciolto per novazione ###, essendo stato stipulato in data ###, come si è detto, un negozio di alienazione fra le medesime parti ed avente il medesimo oggetto, contratto incompatibile con la volontà di locare. Pertanto, il rapporto locatizio deve reputarsi estinto in data ###. 
E' incontestato che parte conduttrice, pur restando nella detenzione dell'immobile per tutto l'arco di tempo di seguito indicato, abbia omesso di corrispondere i canoni dal 1.4.2020 al 28.2.2023. E' incontestato anche l'ammontare complessivo di tali canoni, pari a euro 66.551,57 iva inclusa. 
Avendo riguardo al compendio probatorio, può giungersi a rilevanti conclusioni in punto di fatto, tanto con riguardo all'esercizio del diritto di opzione, quanto con riguardo alla pretesa al pagamento dei canoni. 
In relazione all'opzione, deve anzitutto osservarsi che il mancato rispetto del termine di giorni 60 dalla dichiarazione di opzione per a stipula del definitivo non determina, nel caso di specie, l'estinzione dell'obbligo alla stipula. Trattasi infatti di termine di adempimento (art. 1183 ss. c.c.), che non indice sull'esistenza dell'obbligo, bensì sulla sua esigibilità; inoltre entrambe le parti hanno concordemente ed espressamente manifestato tolleranza rispetto al decorso di tale termine, continuando a reputare vigente il contratto preliminare e con esso l'obbligo di stipula del definitivo, come si evince dallo scambio di corrispondenza del 2021 e 2022 prima citato. 
Vigente il contratto preliminare, deve ritenersi che la mancata stipula del definitivo non possa astrattamente qualificarsi come recesso ingiustificato dalle trattative (essendo queste concluse, con la stipula del preliminare), bensì quale inadempimento all'obbligo negoziale derivante dal preliminare. La responsabilità invocata dalla parte ricorrente in relazione alla mancata stipula del definitivo è dunque contrattuale (e non precontrattuale) ai sensi dell'art. 1218 Tanto chiarito, deve in seconda battuta darsi atto che la mancata stipula del definito è dipesa, a quanto si evince dalla documentazione dimessa in atti, non già da atteggiamenti inerziali od ostativi della curatela fallimentare, bensì dall'autonoma scelta della parte resistente, che ha deciso (in piena autonomia negoziale) di rivolgersi a un istituto di credito per ottenere il relativo finanziamento. La mancata concessione del finanziamento non certo qualificarsi alla stregua di impossibilità sopravvenuta, non essendo la stessa né assoluta né imprevedibile (considerata, peraltro, la vigenza del periodo di emergenza ### indicato dalla stessa parte resistente), bensì dovuta ad un autonoma scelta negoziale della parte resistente: la scelta di impegnarsi ad un vincolo preliminare pur senza godere della provvista sufficiente a farvi fronte, e di sobbarcarsi il rischio di rimanere legata a tale vincolo pur a fronte della mancata concessione del finanziamento da parte della ### Sotto altro profilo, deve sin d'ora escludersi qualunque profilo di mora del creditore o di inadempimento imputabile in capo alla curatela fallimentare. Infatti, la mora presuppone l'assenza di un “motivo legittimo”, ai sensi dell'art. 1206 c.c., così come l'inadempimento presuppone l'imputabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. La pendenza della procedura concorsuale, con gli ordinari e prolungati tempi che essa comporta, costituiscono di per sé motivo legittimo idoneo a escludere la mora e l'imputabilità dell'inadempimento, atteso che peraltro la curatela il ### ha provveduto - appena il creditore ipotecario ha prestato l'assenso - a comunicare la disponibilità al rogito. 
Pertanto, deve da un lato accertarsi che la mancata stipula del definitivo è dipesa da inadempimento imputabile al conduttore resistente, e dall'altro negarsi qualsiasi profilo di imputabilità o di mora in capo all'odierno ricorrente. 
Cionondimeno, la domanda di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. mossa da parte ricorrente per la mancata stipula del definitivo dev'essere respinta, per mancata prova del dannoconseguenza. 
Il danno addotto dalla parte ricorrente consiste nella differenza fra il prezzo di cui al preliminare (conseguente all'opzione) e il prezzo di aggiudicazione. Il riconoscimento e la dimostrazione di un simile danno richiede tuttavia la dimostrazione che il minor guadagno dovuto all'aggiudicazione sia dipeso dalla condotta della parte resistente, prova che nel caso di specie non è stata fornita. A quanto emerge dagli atti di causa, e in particolare dai citati doc. 15 e 16 di parte ricorrente, il prezzo di aggiudicazione è infatti pari al prezzo-base indicato nell'avviso di vendita: la sua entità, dunque, non dipende tanto dalla condotta del conduttore (che si è limitato a formulare un'offerta pari al prezzo-base) bensì dal fatto che nessuna altra offerta più alta è stata presentata. Né può imputarsi al conduttore la circostanza che il bene sia stato oggetto di aggiudicazione, circostanza invero conseguente all'infruttuosità od inesperibilità di altre opzioni di vendita od assegnazione; da ultimo, non può imputarsi al conduttore la fissazione del prezzo che costituisce la base d'asta, determinato in primo luogo dal valore di mercato del bene. 
Merita invece accoglimento la domanda di condanna volta al pagamento dei canoni, mossa da parte ricorrente. 
Sul punto, come si è detto sono incontestati i tre presupposti costitutivi della domanda: l'ammontare dei canoni e la loro individuazione, la circostanza che essi siano rimasti impagati, la perdurante detenzione dell'immobile da parte del conduttore per il periodo della morosità. 
Va respinta, alla luce delle riflessioni sopra svolte, l'eccezione di inadempimento e di mora del creditore formulata dal resistente. Va inoltre respinta l'eccezione di mancata prova del dannoconseguenza in relazione al periodo successivo allo scioglimento contrattuale, e cioè in relazione al periodo dal 1.1.2023 al 28.2.2023. 
Sul punto, va infatti osservato che tutti i canoni in parola sono dovuti a titolo di adempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; a nessuno di questi si applica l'art. 1591 c.c. La parte locatrice non è dunque tenuta ad allegare e a provare alcun danno-conseguenza. 
Il conduttore, invece, non ha offerto alcuna prova idonea ad attestare la non imputabilità dell'inadempimento. Come si è già osservato, tutte le difese svolte dal conduttore sul punto sono infondate. 
Pertanto, parte resistente dev'essere condannata a rifondere in favore di parte ricorrente l'importo di euro 66.551,57 iva inclusa, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal 28.2.2023 (data in cui la morosità complessiva è maturata) al saldo effettivo. 
La domanda riconvenzionale svolta da parte resistente è inammissibile. 
Merita pieno accoglimento l'assunto, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche dopo la riforma della crisi d'impresa, secondo il quale “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo a contraddittorio incrociato di esclusiva competenza del giudice delegato ex articoli 52 e 93 della legge ### con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes, siccome l'azione è stata proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito”. La massima appena citata, sancita da Cassazione civile sez. III, 11/05/2021, n.12432, rievoca un principio consolidato nei precedenti della Cassazione sul punto (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1115 del 21/01/2014; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 24156 del 04/10/2018; id. Sez. 1, Sentenza n. 9461 del 22/05/2020). 
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito l'ambito estensivo della declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, precisando che essa colpisce non solo le domande di condanna, ma anche quelle di accertamento che siano funzionali e logicamente antecedenti al petitum di condanna, anche laddove dette domande di accertamento siano proposte in via formalmente autonoma (in questo senso, con riferimento alla domanda di risoluzione, Cass. n. 2990-2020). 
Parte resistente ha formulato una domanda di accertamento e condanna nei confronti del ### che va dichiarata inammissibile. 
Anche qualificando detta pretesa in termini di eccezione riconvenzionale, la stessa risulta infondata. Per le ragioni già indicate, infatti, non può ritenersi operante la mora del creditore. 
Venendo alle spese di lite, sussiste una parziale soccombenza reciproca, nella misura del 50 %, data dalla inammissibilità della riconvenzionale e dal rigetto di una delle domande di parte ricorrente. 
Per il residuo 50 %, le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono dunque poste a carico di parte resistente. 
Esse sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.  n. 147/2022, in applicazione dei parametri medi, di cui allo scaglione di valore per le cause di lavoro compreso tra ### 52.001,00 ed ### 260.000,00, per quanto concerne le fasi di studio e introduttiva, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non svolta, e in osservanza dei parametri minimi per la fase decisionale, svolta in assenza di memorie scritte. 
Il compenso così calcolato è pari a complessivi euro 8.591,00. In ragione della compensazione parziale, parte resistente deve rifondere a parte ricorrente il 50 % di detto importo, pari a euro 4.295,5. 
Parte resistente deve inoltre rifondere (nella misura integrale) alla parte ricorrente le spese vive.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, ###, letto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita e disattesa, così provvede: 1. accoglie la domanda di adempimento contrattuale relativa ai canoni di locazione svolta da parte ricorrente nei confronti di parte resistente, e, per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di ### 66.551,57 iva inclusa, oltre interessi come indicati in motivazione; 2. rigetta ogni altra domanda svolta da parte ricorrente nei confronti di parte resistente; 3. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da parte resistente nei confronti di parte ricorrente; 4. rigetta ogni altra domanda ed eccezione; 5. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano come segue: ### 4.295,5 per compenso, ### 786,00 per rimborso spese vive ex actis, 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge. 
Compensa le spese per la parte residua. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna, resa oggi 18.6.2025 a ### e pubblicata ex art. 429 c.p.c..  

il Giudice
dott. ###


causa n. 5327/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Farina Angelo

M
1

Corte di Cassazione, Sentenza n. 26956/2024 del 17-10-2024

... pedonale e carrabile di ### esco era avvenut o per mera tolleranza, giustificata dal la genericità dell'articolazione. La medesima Corte riteneva, che nel l'accogli ere la domanda di usucapione delle servitù di passaggio dell' originario attore, il Tribunale di Alessandria non avesse errato nel ritenere sussistenti opere visibili ed apparenti, in quanto dalla CTU espletata risultava l'esistenza di un percorso comunque visibile a seguito della realizzazione di opere permanenti destinate all'esercizio del le servitù, quali l'asfaltatura di un tratto, l'inghiaiatura di un altro, la presenza del le tipiche pi etre angolari a basamento utilizzate nei tempi antich i per realizzare le strade dove dove vano tr ansitare i carri trainati dai buoi, posate con lo schema tipico delle zone agricole di quel territor io, in quanto dalle foto prodotte, risalenti anche agl i anni '70 dello scorso secol o, antecedenti ai lavori di asfaltatura e rifacimento realizzati dagli appellanti intorno al 2000, la stra da risultava sterrata ma comunque delimitata da opere visibili e dirette a consentire di percorrerla, ed in quanto nel 2012 il Comune di #### si era detto disponibile ad installare una cartellonisti ca (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23204/2020 R.G. proposto da: #### e ### elettivamente domiciliati in ### 1, presso lo studio dell'avvocato ### (###), che li rappresenta e difende unitamente e di sgiuntamente all'avvocato ### (C ###) per procura in calce al ricorso, -ricorrenti contro ### elettivamente domiciliato in ### P ### S . M. ###, 44, presso lo studio dell'avvocato ### (###), 2 di 9 rappresentato e difeso dal predetto e c ongiuntament e e distintamente dagli avvocati ### (###) e M ### (###) per procura in calce al controricorso, -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE #### di TORINO n.496/2020 depositata l'11.5.2020. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.9.2024 dal #### atto di citazi one del 2014 ### , proprietario in Comune di #### delle particelle a foglio 2 n. 232 (sulla quale insisteva un fabbricato adibito ad abitazione) e 234 (destinata alla coltivazione), conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Alessandria il fig lio di ### useppe #### ed i nipoti dello stesso, ### e ### proprietari delle particelle 177, 178, 204, 176 sub 9 e 389, su alcune delle quali insistevano fabbricati adibiti ad abitazione ed all'attività imprenditoriale di ### mentre le altre erano destin ate alla coltivazione, chiedend o di accertare la sussistenza sui fondi dei convenuti del diritto reale di servitù di passaggio pedonale e carraio, con mezzi meccanici, motorizzati ed agricoli a favore delle particelle 232 e 234 per titolo negoziale (atto del notaio ### del 15.3.1964 col quale gli eredi dell'originario unico proprietario, ### i, deceduto nel 1 916, ossia ### F rancesco, #### e ### aveva no proceduto alla divisione del compendio, ed ulteriore atto di acquisto di ### e ### di altri terreni ricompr esi 3 di 9 nell'originaria proprietà unica di ### a rogito del notaio Cassinelli del 1971), o per destinazion e del padre di famiglia, o per usucapione ordinaria, ed in subordine la costituzione coattiva delle servitù prevista per i fondi interclusi. 
Si costitui vano nel giudizio di primo grado #### rko e ### che chiedeva no il rigetto del le domande avversarie, ed in via riconvenzionale subordinata l'accertamento della sussistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei loro fondi ed a carico delle particelle 232 e 234 di proprietà di ### Espletate prove testimoniali e ### il Tribunale di Alessandria, con la sentenza n. 821/2018 del 16.7/9.10.2018, disattese le domande volte ad ottenere l'accertamento della costituzione convenzionale, o per desti nazione del padre di famiglia dell e servitù richieste dall'attore, accoglieva le doman de dello stesso di accertamento dell'usucapione delle servitù di passaggio pedonale e carraio, respingeva la riconvenzionale di #### e ### e condannava questi ultimi alle spese processuali di primo grado. 
Proposto appello da #### o e ### c he chiedevano che in riforma della sentenza di primo grado fo ssero respinte le avverse domande di usucapione delle servitù di passaggio pedonal e e carraio, e presentato appello incidentale condizionato da ### per la costituzione per titolo negoziale e per desti nazione del padre di famiglia, o in subordine per la costituzione coattiva delle servitù per interclusione delle particelle 232 e 234, la Corte d'### di Torino, con la sentenza n. 496/20 20 del 15.4/11.5.2020, resp ingeva l'appello e condannava gl i appell anti al pagamento delle spese processuali di secondo grado. 
La Corte d'### respingeva la doglianza degli appellanti relativa alla mancata amm issione dei capitoli di prova testimoniale, 4 di 9 articolati allo scopo di dimostrare che il passaggi o pedonale e carrabile di ### esco era avvenut o per mera tolleranza, giustificata dal la genericità dell'articolazione. La medesima Corte riteneva, che nel l'accogli ere la domanda di usucapione delle servitù di passaggio dell' originario attore, il Tribunale di Alessandria non avesse errato nel ritenere sussistenti opere visibili ed apparenti, in quanto dalla CTU espletata risultava l'esistenza di un percorso comunque visibile a seguito della realizzazione di opere permanenti destinate all'esercizio del le servitù, quali l'asfaltatura di un tratto, l'inghiaiatura di un altro, la presenza del le tipiche pi etre angolari a basamento utilizzate nei tempi antich i per realizzare le strade dove dove vano tr ansitare i carri trainati dai buoi, posate con lo schema tipico delle zone agricole di quel territor io, in quanto dalle foto prodotte, risalenti anche agl i anni '70 dello scorso secol o, antecedenti ai lavori di asfaltatura e rifacimento realizzati dagli appellanti intorno al 2000, la stra da risultava sterrata ma comunque delimitata da opere visibili e dirette a consentire di percorrerla, ed in quanto nel 2012 il Comune di #### si era detto disponibile ad installare una cartellonisti ca indicante che la strada in qu estione arrivava oltre che ai numeri civici sino a 4, anche al n. 5, ossia al fabbricato di proprietà dell'originario attore. 
Da ultimo, la Corte d'### respingeva il motivo d'impugnazione relativo alle spese processuali del giudizio di primo grado, rilevando che non era sta ta disposta la compensazio ne, in quanto le domande dell'originario attore, volte all'accertamento delle servitù di passaggio re clamate, erano state comunque accolte, anche se solo per uno dei titoli alternativi invocati. 
Avverso la suddetta sentenza ricorrono per cas sazione #### co e ### affidandosi a due motivi, ed ha resi stito co n cont roricorso ### 5 di 9 Depositate memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. dalle parti, la causa é stata dapprima avviata all'udienza camerale della sesta sezione su proposta di manifesta fondatezza del primo motivo, concernente la violazione e falsa applicazione dell'art. 1061 cod. civ., e poi rinviata all'udienza pubblica con ordinanza interlocutoria del 22.9.2021/7.3.2022.  ###, in persona del ### ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e l'inammissibilità del secondo motivo. 
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Col prim o motivo i ric orrenti lamentano, in relazi one all'art.  360 co mma primo n. 3) c. p.c., la violazione e falsa a pplicazione dell'art. 1061 cod.  Deducono che l'impugn ata sentenza, travisando il significato dell'art. 1061 cod. civ., ha inteso il requisito dell'apparenza delle servitù di passaggio co me riferito solo alla presenza di oper e indicative dell'esistenza di una strada, o di un percorso utilizzabile per il passaggio, e non a quella di un quid pluris che dimostri la specifica desti nazione dell'opera permanente e visibile al servizio del preteso fon do dominante ed a carico del preteso fondo servente.  1.2 Col secondo motivo di ricorso, si denunzia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (le opere visibili e permanenti destinate all'esercizio delle due servitù di passaggio pedonale e carrabile reclamate dall'originario attore) in relazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.  2 Il primo motivo è fondato. 
Preliminarmente va respinta l'eccezione - sollevata in controricorso - di inammissibilità del motivo per asserita novità della questione: i 6 di 9 convenuti, infatti, già alla pagina 12 della comparsa di risposta del giudizio di primo g rado, avevano ril evato che difettava no sia le opere visibili e permanenti, sia il possesso continuato, per cui non poteva essere invocata l'usucapione, come poi ribadito alla pagina 14 della comparsa conclusionale di primo grado, e la tematica era stata rip roposta anche col secondo motivo di app ello, inerente all'erroneo apprezzamento delle complessive risultanze istruttorie con riferimento alla valutazione delle prove fornite da parte attrice a sostegno della domanda di usucapione e da parti convenute in via di eccezione e/o come prova contraria, ed a pag ina 15 della comparsa conclusionale di sec ondo grado. A conferma di ciò, al capoverso di pagina 14, l'impugnata sentenza riporta che secondo la pros pettazione degli appellanti "il Tr ibunale avrebbe errato a ritenere le opere visibili ed apparenti, perché la strada risulterebbe asfaltata solo sino al cortile dei convenuti, cortile che a sua volta presenta una parte di marciapiede ed una parte di ghiaia, nulla più, inoltre, sino al 19 64 era tutta un'unica proprietà e pertanto era quasi obbligato il transito di uno sulla proprietà dell'altro". 
Superata l'eccezione, osserva la Corte che alle pagine 14 e 15, la Corte d'A ppello ha individuato gli elem enti riten uti indicativi dell'esistenza di opere visi bili ed app arenti (in re altà l'art. 1061 cod. civ. parla di oper e visibi li e permanenti), individu andoli: 1) nelle risultanze del la ### che ha attestato la presenza di un percorso comunque chiar amente visibile a seguito della realizzazione di opere permanenti destinate al suo esercizio, asfaltatura in un tratto, inghiaiatura in un altro, presenza poi delle tipiche pietre angolari a basamento utilizzate nei tempi antichi per realizzare le strade dove dovevano transit are i carri trainati da buoi, posate co n uno schema tip ico delle zone agricole del territorio; 2) nei rilievi fotografici agli atti rammostrati ai testi, comprese le foto d'epoca, risalenti agli anni '70 del novecento, antecedenti ai lavor i di asfaltatura e rifacimento re alizzati dagli 7 di 9 appellanti intorno al 2000, in cui la strada era parzialment e sterrata, ma chiaramente delimitata da opere con tutta evidenza visibili e dirette a consentire di percorrerla, mentre poi la strada era stata asfal tata in parte; 3) il Comune di ### one ### si era detto di sponibile (nel 2012) ad installare una cartellonistica indicante che la strada in questi one arrivava oltre che ai nu meri civici sino al n. 4, anche al n. 5, ossia al fabbricato di proprietà dell'originario attore. 
Se si fa eccezione per tale ultimo elemento, effettivamente idoneo a rivelare pubblicamente che i pretesi fondi serventi dei ricorrenti erano attraversati da una strada che permetteva di raggiungere il fabbricato al n. 5 di proprietà di ### ma intervenuto solo nel 2012, in tempo quindi non utile a far decorrere i venti anni di possesso del passaggio necessario per l'usucapione prima dell'inizio di questo giudizio (2014), gli altri elementi addotti dalla Corte d'### riportati ai numeri 1) e 2), essendo relativi solo al percorso, neppure uniforme nei materiali, della strada, e per di più variato nel tempo, ed all'esistenza di opere di delimitazione laterale, non sono affatto idonei a rendere pubblico e visibile che la strada stessa sia stata realizzata ed utilizzata per oltre venti anni per dare accesso attraverso due specifici percorsi attraversanti le particelle dei ricorrenti (pretesi fondo serventi) al fabbricato ubicato sulla particella 232 del foglio 2 del NCT del Comune di ### ed al terreno colt ivato ubicato sulla particella 234 dello stesso foglio, di proprietà di ### Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapi one, o per destinazione del p adre di famiglia (quest'ultima significativamente esclusa nella specie per il variare nel tempo dello stato dei luoghi), si configu ra come pre senza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, che devono rivelare in modo non equivoco, l'esistenza del 8 di 9 peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a caratter e di passagg io a favore del preteso fon do dominante, per cui non ba sta ave re prova dell'esistenza di una strada, o di un percorso idoneo a consentire il passaggio, essendo essenziale che essi mostri no di essere stati realizzati al pre ciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente, ed occorrendo quindi un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (vedi in tal senso Cass. ord. n. 11123/2022 in motivazione a pagina 5; ord. n.29579/2021 in motivazione a pagina 12; Cass. ord.  6.5.2021 n. 11834; Cass. ord. 17.3.2017 n. 7004). 
La sentenza imp ugnata ha riferito la nozione di opere visibil i e permanenti del l'art. 1061 cod. civ. solt anto all'esistenza del percorso stradale, trasc urando completamente il necessario accertamento del suddetto quid pluris, idoneo a dimostra re agl i occhi dei terzi l'esistenza del peso sui pretesi fondi serventi a specifico favore dei pretesi fondi dominanti per il tempo necessario alla maturazione dell'usucapione, e ciò re nde necessaria la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d'### di Torino in diversa composizione per procedere ad un nuovo esame dei fatti accertati alla luce del citato principio di diritto e, all'esito, regolare le spese del presente giudizio.  3 ### del primo motivo comporta lo gicamente l'assorbimento del secondo.  P.Q.M.  La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'im pugnata sentenza in rel azione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'### di Torino in diversa 9 di 9 composizione, che provvederà anche per le spese del giudi zio di legittimità. 
Così deciso nella camera di consiglio del 26.9.2024  

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Picaro Vincenzo

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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1892/2025 del 09-12-2025

... potendo essere, invece, giustificata dalla semplice tolleranza (spirito di condiscendenza, ragioni di amicizia o buon vicinato, parentela) del proprietario (impeditiva, secondo l'art. 1144 c.c., dell'acquisto del possesso); 3) accanto all'evidenza del c.d. "corpus possessionis", si possa desumere l'elemento psicologico del possesso (consistente non già nella convinzione di essere, ma nella volontà di comportarsi esteriormente come titolare del relativo diritto) da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene” (così, ### Roma, 25 gennaio 2023). In specie, secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza, il protrarsi nel tempo dell'attività può integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza soltanto nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA ### di ###, ### in persona del Presidente ###funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2969/2016 del ###, introitata per la decisione con ordinanza del 22.09.2025, ai sensi dell'art.  127-ter c.p.c., previa assegnazione alle parti di termine di quaranta giorni per lo scambio di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra ### (C.F.: ###), nata a #### il ###, e ### (C.F.: ###), nato a #### il ###, rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### attori e ### (C.F.: ###), nata a #### il ###, in persona del procuratore generale ### nato a ### il ### (c.f.: ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### convenuta e attrice in riconvenzionale nonché ### (C.F.: ###), nato a #### il ###, e ### (C.F.: ###), nato a #### l'11.02.1950, rappresentati e difesi dall'avv. ### convenuti ### usucapione ### delle parti ### da ordinanza del 22.09.2025, in cui si dà atto che: -il procuratore degli attori ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “### l'###mo ### adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda attorea: a) dichiarare l'intervenuta usucapione dei beni caduti in eredità in favore dei sigg. ### e ### nelle specie delle porzioni immobiliari indicate ai progressivi sub. 6 e sub. 7, della particella 81 del ### 33 del Comune di ### fatte costruire dagli stessi su un area di proprietà dei de cuius, sigg.ri ### e ### genitori della sig.ra ### e suoceri del sig.  ### per averle costruite, possedute ed abitate, come provato dalle testimonianze acquisite, a far data quantomeno dal 1980 e, comunque, per oltre 30 anni, con conseguente stralcio delle stesse dall'asse ereditario; b) rigettare tutte le domande delle controparti e rigettare e dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale della convenuta ### e/o anche dei convenuti ### ed ### non avendo alcuna connessione oggettiva con la domanda principale di usucapione, essendo, tra l'atro, uno degli odierni attori, il sig. ### persino estraneo alla detta domanda di divisione ereditaria; c) dichiarare, ove lo ritenga, la causa matura per la decisione; d) ordinare la trascrizione della sentenza di usucapione, alla ### competente con esonero del ### da ogni responsabilità. Con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, ex D.M. 55/14 e successive integrazioni”; -il procuratore di ### ha così precisato le conclusioni: “Si richiamano le eccezioni, deduzioni e difese tutte in atti (memorie 183 cpc 2° e 3°- memoria autorizzata datata 13/6/24) e ai verbali e documenti di causa. Si insiste nelle conclusioni ritualmente rassegnate con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 28 dicembre 2016 che di seguito si ritrascrivono: - rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata; -spese e competenze di giudizio; -ritenere e dichiarare la massa ereditaria per cui è domanda di divisione; -per l'effetto ordinarsi la divisione dei cespiti previa formazione delle masse, delle quote e dei relativi valori con eventuali conguagli e/o rimborsi a qualsiasi titolo relativi ai beni de quibus. Si reiterano le richieste istruttorie tutte formulate nel medesimo atto di costituzione”; -il procuratore di ### e ### ha precisato le conclusioni nei termini che seguono: “### formulate nell'atto di costituzione e risposta, nelle memorie e verbali di causa ai quali ci si riporta e che vengono di seguito riproposte: ### l'###mo ### adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione 1) rigettare la domanda attorea di usucapione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e non provata, come chiaramente emerso dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria dibattimentale; 2) di contro ritenere e dichiarare che i beni immobili siti nel comune di ### S. ### RC, identificati al ### del Comune medesimo, al foglio mappale n. 33, part.  81, sub 6 e 7, per i quali la ### ra ### ed il #### chiedono l'usucapione e lo stralcio dei detti immobili dall'asse ereditario, rientrano, in verità, a tutti gli effetti nel cespite ereditario per cui è presentata in riconvenzionale domanda di divisione; 3) per l'effetto ordinarsi la divisione dei cespiti previa formazione delle masse, delle quote e dei relativi valori con eventuali conguagli e/o rimborsi a qualsiasi titolo relativi ai beni oggetto di controversia, avuto riguardo, altresì, al deteriorarsi dell'immobile ed alla pericolosità per l'incolumità che ne deriva stante l'incuria dello stesso; 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, ex D.M. 55/14 e successive integrazioni, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.  #### §1. Con atto di citazione ritualmente notificato ### e ### hanno citato in giudizio davanti a questo #### e ### al fine di sentire accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore dei medesimi delle porzioni immobiliari facenti parte di un maggiore fabbricato sito nel Comune di ### porzioni identificate catastalmente al foglio 33, particella 81, sub. 6 e sub. 7. 
A sostegno delle proprie ragioni gli istanti hanno esposto: - che hanno ricevuto da ### e ### (genitori di ##### e ###, per atto di liberalità, a partire dal 1977, le suddette unità immobiliari - facenti parte di un fabbricato di proprietà degli #### - al fine di poter costruire un'abitazione coniugale, in vista delle loro nozze; - che dal 1977 al 1982 hanno, quindi, provveduto a costruire, a loro spese, il secondo e il terzo piano del fabbricato; - che hanno posseduto continuativamente le porzioni immobiliari realizzate, senza alcuna interferenza o contestazione da parte di nessuno, mantenendo a proprie spese il compendio immobiliare (in cui risiedono da oltre trent'anni), dimostrandosi pubblicamente e pacificamente come gli esclusivi proprietari e provvedendo, altresì, alla stipula di tutti i contratti relativi alle utenze domestiche, come fornitura di acqua, energia elettrica e smaltimento dei rifiuti; - che solo dopo la morte di ### avvenuta in data ###, sono sorte delle incomprensioni con gli odierni convenuti, i quali nella denuncia di successione (presentata da ### hanno inserito anche le unità immobiliari sub 6 e sub 7; - che sono stati vani i vari tentativi di risolvere bonariamente la lite; - che, pertanto, essi istanti hanno dovuto presentare una denuncia di successione correttiva, in cui hanno dichiarato che tali unità immobiliari devono rimanere fuori dall'asse ereditario, perché di esclusiva spettanza di ### - che, a fronte di tale denuncia, i convenuti hanno fatto inserire presso gli ### catastali una riserva su dette porzioni immobiliari. 
§2. Si è costituita in giudizio tempestivamente ### chiedendo all'intestato ### - in via principale, di “rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata”; - in via riconvenzionale, di accogliere la domanda di divisione ereditaria sui beni facenti parte del patrimonio ereditario di ### e, dunque, di “ritenere e dichiarare la massa ereditaria per cui è domanda di divisione; ordinarsi quindi la divisione dei cespiti previa formazione delle masse, delle quote e dei relativi valori con eventuali conguagli e/o rimborsi a qualsiasi titolo relativi ai beni de quibus; con il favore delle spese e competenze di giudizio”. 
§3. Si sono costituiti anche ### e ### chiedendo il rigetto della domanda di usucapione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite. 
§4. La causa - istruita mediante la documentazione in atti (nei limiti risultanti dal verbale dell'udienza del 05.05.2021) e l'assunzione di prova per testi - è stata introitata per la decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 22.09.2025, con cui è stato assegnato alle parti termine di quaranta giorni per lo scambio di comparse conclusionali e successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica. 
§5. La domanda di usucapione formulata dagli attori non è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito illustrati. 
§5.1- ### è noto, affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, e che detta signoria permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapire (cfr., tra le tante, Cass. 21 febbraio 2013, 4332; Cass. 11 giugno 2010, n. 14092; Cass. 10 luglio 2007 n. 1546; 6 agosto 2004 n. 15145).
Presupposti e requisiti necessari dell'usucapione sono, dunque, il possesso ed il tempo. 
Per quanto concerne il primo dei suddetti requisiti, occorre che il possesso non sia viziato, ossia non sia stato acquistato in modo violento o clandestino (cfr. art. 1163 c.c.), sia continuato (cfr. art. 1158 c.c.) e non abbia subito interruzioni. Per quanto concerne il tempo, l'art. 1158 c.c., ai fini dell'usucapione dei beni immobili, richiede il termine di venti anni, decorrente dal primo giorno successivo all'inizio del possesso fino al compimento dell'ultimo giorno (l'art. 1146 c.c., poi, prevede la successione nel possesso e l'accessione del possesso). 
Peraltro, l'acquisto per usucapione presuppone che sia accertato non solo l'esercizio continuo, pacifico ed ininterrotto, per tutto il tempo necessario ad usucapire, di un potere di fatto sul bene ###, ma anche che dal comportamento del soggetto emerga inequivocabilmente l'intenzione di servirsi del bene come proprietario (animus possidendi). 
Ed allora, “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e …, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cass. 29 luglio 2013, n. 18215; Cass. 28 gennaio 2000, n. 975). 
Occorre, cioè, che: “1) l'acquisto dapprima e l'esercizio poi del possesso siano avvenuti in modo visibile da tutti o almeno da un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con il possessore medesimo; 2) la condotta di quest'ultimo abbia implicato un'opera permanente di trasformazione, idonea a precludere la potestà dominicale del proprietario, con la quale sia del tutto incompatibile, avendo la valenza inequivoca di una specifica, esclusiva signoria e non potendo essere, invece, giustificata dalla semplice tolleranza (spirito di condiscendenza, ragioni di amicizia o buon vicinato, parentela) del proprietario (impeditiva, secondo l'art. 1144 c.c., dell'acquisto del possesso); 3) accanto all'evidenza del c.d. "corpus possessionis", si possa desumere l'elemento psicologico del possesso (consistente non già nella convinzione di essere, ma nella volontà di comportarsi esteriormente come titolare del relativo diritto) da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene” (così, ### Roma, 25 gennaio 2023). 
In specie, secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza, il protrarsi nel tempo dell'attività può integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza soltanto nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo (cfr.  n. 21807 del 2024; Cass. n. 1413 del 2024; Cass. n. 20508 del 2019; n. 9275 del 2018). 
§5.2- Sulla scorta dei principi che precedono, non coglie pertanto nel segno l'assunto degli attori, secondo cui i medesimi, “all'epoca fidanzati ufficialmente”, sarebbero stati autorizzati dai genitori di ### “a costruire la loro attuale abitazione, sull'area del preesistente fabbricato” di loro proprietà, area concessa agli istanti “a titolo di liberalità in vista delle celebrande nozze”. 
Ed invero, la dedotta circostanza è indicativa dell'assenza di una situazione di possesso esclusivo sui beni in questione in capo ad ### e ### E ciò, avuto riguardo allo stretto rapporto di parentela esistente tra ### ed i genitori, che di per sé giustifica, in applicazione dell'orientamento suindicato, atteggiamenti di accondiscendenza e quindi di tolleranza rispetto a forme di godimento esclusivo di lunga durata. 
Sul punto è bene, altresì, richiamare un precedente di questo ### in cui si legge che, “nel caso di beni informalmente assegnati in vita dal de cuius, l'usucapione in favore di uno dei coeredi si verifica di regola solo quando questi sia rimasto nel possesso esclusivo del bene ereditario dopo la morte del de cuius per il tempo necessario a perfezionare la fattispecie acquisitiva, senza considerare l'eventuale anteriore possesso esclusivo esercitato dal medesimo soggetto, che di per sé non è sufficiente quando il possesso esclusivo non sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un diritto proprio sulla cosa contro il proprietario di essa” (#### n. 347 del 2018). 
Ed invero, in ipotesi di beni assegnati in vita dal de cuius, il possesso si fonda non sull'inerzia del dante causa, ma sul consenso del medesimo, e gli altri coeredi potrebbero interrompere il possesso idoneo ad usucapire solo dal momento dell'apertura della successione (arg. ex Cass. n. 11203 del 1995, in motivazione). In caso contrario, del resto, l'assegnazione “informale” di beni costituirebbe un facile espediente per aggirare le disposizioni codicistiche in materia di successione necessaria. ### avvenuta in vita da parte del de cuius di beni di sua proprietà a taluni coeredi integra, dunque, una mera detenzione, dovendo essere ricondotta nell'ambito della tolleranza, che, come già detto, nei rapporti tra parenti stretti e per di più tra genitori e figli, può assumere anche una durata considerevole, salva la prova di un eventuale atto di interversione nel possesso ex art. 1141 c.c., neppure allegato nel caso di specie. 
Gli attori vorrebbero, difatti, far discendere l'acquisto per usucapione delle unità immobiliari per cui è causa, oltre che dall'autorizzazione alla costruzione da parte di ### e ### dai seguenti elementi: a) la realizzazione, a loro spese, del piano secondo e del piano terzo dell'edificio; b) la residenza da oltre trent'anni in tali unità immobiliari; c) l'avvenuta stipulazione dei vari contratti inerenti alle utenze domestiche. 
Orbene, quanto alla circostanza sub a) (che è stata confermata in corso di causa dai testimoni ##### e ### v. verbali delle udienze del 20.04.2023 e del 18.01.2024), è da rilevare che il fatto che ### ed il marito abbiano realizzato, a proprie spese, il rustico del secondo e del terzo piano ed abbiano poi provveduto all'ultimazione dei lavori non assume rilievo determinate ai fini dell'invocato acquisto per usucapione, riconnettendosi all'iniziale “autorizzazione” da parte di ### e ### e potendo semmai incidere in sede di divisione ereditaria sotto il profilo della deduzione delle spese sostenute. È significativo, oltretutto, che l'incarico afferente alla progettazione degli immobili sia stato conferito da ### quale “proprietario” (v. dichiarazioni del teste ### ma anche note difensive depositate il ### nell'interesse degli attori, in cui si legge, a pag. 9, che <<è fin troppo evidente che essendo il sig. ### il proprietario, l'incarico della progettazione non poteva che essere dato dal proprietario stesso, ma è certo che i lavori sono stati poi pagati dagli odierni ricorrenti […]>>), che lo stesso ### abbia presentato le domande di condono e che il permesso di costruire in sanatoria per l'intero fabbricato a quattro piani f.t., sito in via ### (già via ###, distinto al ### al foglio 33, part. 145, sub 3-4-5-6-7-8, sia stato rilasciato in data ### a ###### e ### quali eredi di ### (v.  produzione documentale della convenuta ###. Peraltro, alla luce del principio di accessione, le costruzioni realizzate sul suolo altrui appartengono al proprietario del suolo, salva l'esistenza di un titolo contrario. 
Non è sufficiente ai fini dell'usucapione neanche il pagamento delle utenze effettuato dagli attori, atteso che alla base del godimento dell'immobile in questione da parte dei medesimi vi è il consenso dei genitori di ### che vale a qualificare detto godimento in termini di mera detenzione. 
Ne consegue che, non avendo gli istanti né allegato né dimostrato l'interversione del possesso ai sensi dell'art.1164 c.c. [che richiede, come è noto, il compimento di uno o più atti estrinseci, dai quali sia possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio (Cass. n. 21252 del 2007) ovvero attraverso il compimento di attività materiali, qualora esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (Cass. n. 12968 n. 2006)], la domanda di usucapione non può essere accolta. 
§6. La domanda riconvenzionale di divisione dell'asse ereditario di ### proposta da ### è invece inammissibile. 
In proposito giova mettere in evidenza che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale non va intesa in termini restrittivi, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo, viceversa, sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus, a fini di economia processuale e in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, comma 1, ### (v. Cass. n. 1752 del 2018; Cass. n. 27564 del 2011); collegamento obiettivo che è ravvisabile nella comunanza della situazione o del rapporto giuridico da cui traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti o che sono poste a base di una eccezione (cfr., ex multis, Cass. n. 5484 del 2024, nonché Cass. n. 533 del 2020). 
Ciò posto, non può sottacersi, in primo luogo, che, per quanto si legge nella comparsa di costituzione e risposta di ### l'asse ereditario di ### cui attiene la domanda riconvenzionale di divisione (non estesa all'asse ereditario di ###, non è circoscritto ai subalterni oggetto della domanda di usucapione spiegata dagli attori, ma comprende anche altri immobili. In secondo luogo, non sono stati individuati in termini precisi, entro i limiti temporali consentiti per la precisazione delle domande (arg. ex Cass. n. 27892 del 2024), i beni oggetto della divisione, data l'omessa indicazione dei titoli di proprietà e delle quote di possesso in capo alla de cuius, il che è particolarmente rilevante per l'edificio di cui fanno parte le unità immobiliari su cui verte la domanda di usucapione ed in ordine alla titolarità del quale (e del terreno su cui è stato realizzato) le deduzioni delle parti non appaiono univoche. Ed infatti, nella citazione si parla di “preesistente fabbricato di proprietà” di ### e ### nella comparsa di risposta di ### si menziona l'immobile “ubicato in ### di ### di quattro piani f.t. censito al ### al fg. 33, part. 81, sub.  5-6-7-8-9-10” come facente parte per intero dell'asse ereditario di ### nella comparsa di risposta di ### e ### si parla di “cespite ###Panzera”; nelle note difensive depositate il ### nell'interesse degli attori si indica il solo ### come proprietario del fabbricato; nelle note depositate il ### nell'interesse di ### si legge che la costruzione e la proprietà degli immobili per cui è lite è “da ascrivere inconfutabilmente ad ### Giovanni”; infine, in sede di precisazione delle conclusioni, gli istanti si riferiscono ad una “area di proprietà dei de cuius, sigg.ri ### e ### Ambrogio”. 
Avuto riguardo a quanto precede, non è dunque possibile cogliere la necessaria connessione qualificata tra la domanda principale e la domanda riconvenzionale, di talché difettano elementi inequivoci atti a giustificare il relativo cumulo processuale anche alla luce della ratio sottesa ai principi del simultaneus processus. 
§7. Dato l'esito complessivo del procedimento, connotato dal rigetto della domanda principale e dalla declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale (cui hanno aderito anche gli altri convenuti), si impone la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese di lite. P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando come giudice nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: a) rigetta la domanda di usucapione proposta dagli attori; b) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta ### c) spese compensate. 
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente, con l'applicativo ### del magistrato, in data ### Il Giudice dott.ssa

causa n. 2969/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Antonella Stilo

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