REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA Sezione ordinaria CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi; ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2393/2013, promossa da: ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in #### nr. 138 (C.F.: ###), rappresentata a difesa dall'Avv. ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in #### nr. 24; ATTORE contro CONS.A.T. Consorzio Ambiente e ### in persona del Presidente ###sede in ### 291 (### - ### Km. 2,000, ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'### (C.F.: ###), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in #### nr. 61/b; CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte, depositate il 5 dicembre 2023 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione depositato il 19 settembre 2013, parte attrice ha chiesto a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare l'esistenza di gravi difetti dovuti a costruzione e/o posa in opera non a regola d'arte della copertura del capannone industriale di proprietà della ### 2. per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 1669 c.c. o, in subordine, ex art. 1667 c.c., del Consat e condannare il medesimo convenuto al risarcimento in favore dell'odierna attrice dei danni subiti che si quantificano in € 21.438,50 oltre iva, rivalutazione ed interessi fino al saldo, ossia nella spesa da sostenere per il ripristino dello stato dell'immobile, come da CTU a firma dell'ing. ### allegata agli atti, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa; 3. accertare l'entità dei danni occorsi ai beni posti all'interno del capannone industriale in conseguenza delle copiose infiltrazioni di acqua nel medesimo, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei medesimi, da quantificarsi anche a mezzo ### 4. con vittoria di diritti ed onorari di causa”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice ha rilevato che: - la ### S.r.l., nell'anno 2006, ha commissionato alla ###A.T. il lavoro di rimozione della copertura in lastre di fibrocemento ###, nonché relativa bonifica e rifacimento completo della copertura del proprio capannone industriale sito in #### per cui ha versato corrispettivo pari ad € 91.032,00; - per l'esecuzione dei predetti lavori, la società convenuta ha utilizzato materiale prodotto dalla ### S.r.l., con sede a #### e fornito dalla ditta ### & ### S.a.s. di ### per cui l'attrice ha corrisposto l'importo di € 57.352,76; - a lavori ultimati, dalla copertura del capannone hanno iniziato a manifestarsi fenomeni di infiltrazioni di acqua piovana, sempre più intensi nel corso del tempo, tanto che, nell'anno 2010, la ###A.T., la ### S.r.l. e la ### & ### si sono accordate per un intervento riparatore, per il quale è stata redatta perizia indicativa delle irregolarità riscontrate, e degli interventi necessari al ripristino dei vizi lamentati; - tale intervento non ha avuto esito risolutivo, per cui parte attrice ha instaurato procedimento per accertamento tecnico preventivo, anche a fini conciliativi, nei confronti di tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori, nella produzione e nella fornitura del materiale utilizzato; - la conciliazione in quella sede non è riuscita, e dalla relazione tecnica depositata dal #### si evince la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati alla ###A.T.
Si è costituita in giudizio parte convenuta, chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare - ### la nullità dell'atto di citazione in quanto carente degli avvertimenti di cui all'art. 164 comma 3 c.p.c. e quindi fissare nuova udienza con rimessione in termini per la parte convenuta; Nel merito - rigettare la domanda così come formulata nell'atto di citazione perché infondata in fatto e diritto; - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Nel merito, parte convenuta ha rilevato che i risultati dell'accertamento tecnico preventivo non hanno permesso di acclarare una responsabilità esclusiva della ###A.T..
All'udienza del 22 gennaio 2014, il Giudice (Dott. ###, ha dato gli avvisi di cui all'art. 164, comma 3, c.p.c., e rinviato la causa per la prosecuzione del giudizio.
Ad integrazione del proprio atto difensivo, parte convenuta ha depositato nuova comparsa di costituzione e risposta, nella quale ha contestato tutto quanto dedotto da controparte, ritenendo di avere eseguito ad opera d'arte i lavori per cui è causa, e che parte committente ha accettato l'opera, stante la presenza in cantiere di un tecnico della ### S.r.l..
Inoltre, la convenuta ha dato atto della cessazione della materia del contendere, a fronte di un accordo transattivo intervenuto nel 2010.
All'udienza dell'11 giugno 2014, il Giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr, 1, 2 e 3 c.p.c., e rinviato per l'ammissione dei mezzi istruttori.
La causa è stata istruita con l'escussione di testi, e con l'acquisizione d'ufficio del fascicolo inerente all'accertamento tecnico preventivo, di cui al n. R.G. 1064/2011.
Terminata l'istruttoria orale, all'udienza del 15 luglio 2016, il Giudice (Dott. BARILE ### ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Il processo ha subito alcuni rinvii, dovuti ad esigenze di riorganizzazione dell'ufficio.
Nelle more del procedimento, il fascicolo è stato assegnato allo scrivente, che ha preso funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre 2022.
All'udienza del 14 febbraio 2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, richiamandosi ai fogli depositati al telematico il 5 dicembre 2023.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, ed assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. *****
In via preliminare, giova precisare che, agli atti, non è presente alcuna documentazione contrattuale, dalla quale evincersi l'oggetto specifico dell'incarico, il corrispettivo previsto per lo stesso, nonché ulteriori clausole volte a disciplinare le competenze e rispettive responsabilità dei soggetti coinvolti nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di riparazione presso la copertura del capannone di cui in atti.
Pertanto, per la decisione della presente controversia, è necessario esaminare tutta la documentazione prodotta nell'ambito del procedimento di A.T.P. n. R.G. 1064/2011, compresa la corrispondenza intercorsa tra le parti, nonché i fatti ulteriormente dedotti ed allegati dalle parti nel corso del procedimento, anche rispetto all'utilizzo che può farne il Giudice, secondo il principio di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Ebbene, nella specie, si ritiene provato che, nel 2006, parte attrice ha commissionato alla società convenuta l'esecuzione di alcuni lavori presso l'immobile per cui è causa, consistenti nella bonifica e nel rifacimento completo della copertura del capannone adibito a concessionaria di auto, sito in #### La realizzazione di tali lavori ha comportato la rimozione della copertura in lastre di fibrocemento ###, e conseguente realizzazione della stessa con l'utilizzo di lastre traslucide, prodotte dalla ### S.r.l., e fornite dalla ### & ### Tali circostanze, oltre a non essere oggetto di specifica contestazione, si evincono dalla documentazione in atti, con particolare riferimento alle fatture commerciali ed alle relazioni della ### allegate all'atto di citazione, nonchè dalle ulteriori allegazioni di tutte le parti coinvolte nel procedimento per A.T.P. n. R.G. 1064/2011.
È altresì provato che, una volta ultimati i lavori previsti nel contratto d'appalto, hanno iniziato a manifestarsi fenomeni di infiltrazioni d'acqua piovana, sempre più consistenti, per cui nel 2010 la ### S.r.l., all'esito di un sopralluogo, ha trasmesso alla ### & ### relazione con la quale dava atto che: “La nostra lastra grecata tipo ### 80/10 è realizzata in policarbonato alveolare con sagoma appositamente studiata per abbinarsi lateralmente con se stessa e con i pannelli sandwich grecati presenti sul mercato, quindi l'applicazione riscontrata nel cantiere in oggetto risulta adeguata a tale utilizzo”, e che “Erroneamente in fase di messa in opera i fissaggi delle greche laterali sono stati effettuati con vite e cappellotto tondo, che posizionati sulle greche “squadrate” non assicurano la tenuta dell'acqua del gruppo di fissaggio. Si consiglia pertanto di rimuovere il cappellotto tondo dalle greche di sormonto e sostituirlo con le rondelle gomma - alluminio tipo “baz” con diamentro 30 mm” (cfr. doc. 3, allegato all'atto di citazione).
Altrettanto pacifico, in quanto non contestato, ed acclarato dalla documentazione in atti, è il fatto che la società convenuta si è impegnata all'immediata esecuzione dei lavori di ripristino, secondo le indicazioni fornite dalla ditta produttrice, come sopra indicate.
Tale circostanza si evince dalle produzioni documentali delle parti, con particolare riferimento ai doc.nr. 3 e 4, allegati alla memoria di costituzione della ###A.T. nel procedimento per A.T.P. n. R.G. 1064/2011.
Il primo, in particolare, contiene la missiva del 5 maggio 2010, trasmessa dalla ###A.T. alla ### S.r.l., con cui la prima “si dichiara disponibile all'immediata esecuzione dell'intervento da Voi richiesto (“sostituzione del cappellotto tondo dalle greche di sormonto con rondelle gomma-alluminio topo “baz”, con diametro 30 mm”, che verranno fornite dalla Tua assistita) senza costi aggiuntivi di manodopera. Ciò a condizione che la Tua assistita dichiari, controfirmando nella lettera di riscontro per accettazione alla presente, che con l'esecuzione del suddetto intervento da parte di ### sotto la direzione di tecnico incaricato dalla ### srl, quest'ultima non avrà più niente da pretendere a qualsiasi titolo dalla mia rappresentata”. A tale missiva ha fatto seguito quella di cui al richiamato doc. 4, con data al 17 maggio 2010, contenente, per l'appunto, il riscontro trasmesso da parte attrice alla convenuta, come segue: “ti invio la presente, controfirmata per accettazione dal legale rappresentante della ### al fine di liberare da ogni responsabilità la ###A.T., in merito all'individuazione delle cause che hanno determinato le copiose infiltrazioni di acqua piovana all'interno del capannone già oggetto di contratto di appalto per il totale rifacimento della copertura (…) sarà necessario “rimuovere il cappellotto tondo dalle grache di sormonto e sostituirlo con le rondelle gomma-alluminio tipo baz con diametro 30 mm” (…) Restano impregiudicati, in ogni caso, gli ulteriori diritti vantati dalla ### in forza del contratto di appalto risalente all'anno 2006 e non concernente le infiltrazioni di acque metereologiche per cui qui si procede (…)”.
Non è contestata l'esecuzione dei lavori di ripristino da parte della ###A.T..
Parte attrice ha dedotto che l'intervento, così come eseguito dalla controparte, non è stato risolutivo dei vizi lamentati, a fronte delle ulteriori contestazioni mosse dalla ditta produttrice del materiale che, con nuova missiva e relazione del 14 dicembre 2010, ha constatato che “### ns. comunicazione del 15 marzo 2010 (qui in allegato) si faceva riferimento alla sostituzione dei soli cappellotti utilizzati per i fissaggi nelle greche di sormonto tra due lastre ### Dalle foto che ci sono pervenute, scattate il ###, si può notare che sono stati sostituiti tutti i cappellotti con delle rondelle tipo “baz), sostituendo anche i fissaggi realizzati correttamente con cappellotto tondo su greche centrali arrotondate (….) Le lastre ### in policarbonato sono state posate a contatto con la guaina bituminosa della copertura, creando un veloce invecchiamento delle lastre stesse che ne altera l'estetica, le qualità meccaniche e la tenuta dell'acqua (…) la guarnizione a sezione rettangolare posata tra pannello e lastra grecapiù non è sempre in posizione corretta” (cfr. doc. 4, allegato all'atto di citazione).
Occorre, a questo punto, al fine di comprendere in quali termini si sono sviluppati i rapporti tra le parti, interpretare la comune volontà di queste ultime rispetto allo scambio di corrispondenza di cui ai predetti doc. 3 e 4 (allegati alla memoria di costituzione della ###A.T. nel procedimento per A.T.P.).
La tesi della convenuta, secondo la quale la lettera di riscontro di cui al predetto documento 4 costituisce accordo transattivo, con conseguente cessazione della materia del contendere, ed esonero dell'appaltatore da qualsivoglia responsabilità, non coglie nel segno.
Piuttosto, si ritiene che il rapporto tra le parti si sia svolto secondo un duplice sviluppo: quello relativo al contratto di appalto del 2006, e quello conseguente alla modifica dei loro patti, avvenuta nel 2010, in seguito all'assunzione, da parte della convenuta, dell'obbligazione consistente nell'esecuzione dei lavori di ripristino della copertura del fabbricato per cui è causa, mediante “sostituzione del cappellotto tondo dalle greche di sormonto con rondelle gomma-alluminio tipo “baz” con diametro di 30mm”.
È chiaro che i patti da ultimo stipulati dalle parti non hanno determinato la cessazione della materia del contendere, intesa quest'ultima quale fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti, o di rinuncia alla pretesa sostanziale, per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (vedi tra le molte Corte di Cassazione - 14.10.2002/24.1.2003, n. 1089/03).
Diversamente, quanto avvenuto tra le parti nel 2010 (come, del resto, ammesso implicitamente dalle stesse, nel momento in cui si riferiscono all' “accordo transattivo”) è riconducibile all'istituto della transazione, di cui all'art. 1965 c.c., ai sensi del quale “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”.
La transazione, dunque, consiste nella composizione di una controversia, attraverso l'accordo delle parti su un regolamento del loro rapporto mediante reciproche concessioni (art. 1965 c.c.), ed essa può avere per effetto l'estinzione del rapporto preesistente, e la creazione di un nuovo rapporto (transazione novativa) o escludere tale effetto (transazione semplice o conservativa).
In particolare, la transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente, e quello originato nell'accordo transattivo, di modo che dall'atto sorgano reciproche obbligazioni, oggettivamente diverse da quelle preesistenti. Pertanto, al di fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il Giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se le stesse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso; la S.C. ha chiarito al riguardo che "perché sussista una transazione novativa è necessario non solo che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini oggettivamente per intero il nuovo rapporto negoziale, ma anche, sul piano soggettivo, la sussistenza di una specifica volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente così estinto, sicché di tale contratto sono elementi essenziali l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione ovvero del titolo del rapporto, al pari dell'animus novandi consistente nell'inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26/05/2020, n. 9690; in senso conforme Cassazione civile, sez. III, 20/04/2020, n. 7963; Cassazione civile, sez. I, 13/03/2019, n. 7194). ### specie, prima della scrittura del 2010, era sorta contestazione tra le parti in causa, in ordine alle infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto del fabbricato, per cui la società attrice già aveva richiesto alla convenuta un intervento volto alla risoluzione definitiva del problema (cfr. doc. 2, allegato al ricorso per accertamento tecnico preventivo nel procedimento n. R.G. 1064/2011).
Come già anticipato, parte convenuta si era dichiarata disponibile all'immediata esecuzione dell'intervento, a condizione che il committente dichiarasse “controfirmando nella lettera di riscontro per accettazione alla presente, che con l'esecuzione del suddetto intervento da parte di ### sotto la direzione di tecnico incaricato dalla ### srl, quest'ultima non avrà più niente da pretendere a qualsiasi titolo dalla mia rappresentata (…)”. Seguiva poi la già richiamata missiva, controfirmata per accettazione dal legale rappresentante della società attrice, con la quale quest'ultima, previa dichiarazione “di liberare da ogni responsabilità la ###A.T. in merito all'individuazione delle cause che hanno determinato le copiose infiltrazioni di acqua piovana all'interno del capannone già oggetto di contratto di appalto per il totale rifacimento della copertura”, dava atto che, all'esito del sopralluogo eseguito dalla ### S.r.l. e dalla ### & ### S.a.s., era emersa la necessità di “rimuovere il cappellotto tondo dalle grache di sormonto e sostituirlo con le rondelle gommaalluminio tipo baz con diametro 30 mm”, e che la ditta fornitrice dei materiali aveva già confermato la messa a disposizione di quanto necessario all'esecuzione dei lavori.
Già da un primo esame della predetta scrittura, si evince che rimane fermo il riferimento al precedente contratto.
A tal proposito, si ritengono significativi i seguenti elementi: l'assenza di previsione di un ulteriore corrispettivo per il nuovo intervento commissionato all'appaltatore; il fatto che la ### S.r.l., nella missiva controfirmata per accettazione, non ha dichiarato che la committente “non avrà più niente da pretendere a qualsiasi titolo” (come specificamente richiesto dalla convenuta); il fatto che la ### S.r.l. ha disatteso anche la richiesta della convenuta di individuare un tecnico della società attrice per la direzione dei lavori, ma, soprattutto, il fatto che l'attrice ha formulato espressa riserva in tal senso: “Restano impregiudicati, in ogni caso, gli ulteriori diritti vantati dalla ### in forza del contratto di appalto risalente all'anno 2006 e non concernente le infiltrazioni di acque meteoriche per cui qui si procede”.
Tali elementi inducono necessariamente a ritenere che la transazione non avesse affatto portata "generale e novativa", né, tantomeno, che la stessa determinasse cessazione della materia del contendere, come preteso dalla odierna convenuta, con effetto estintivo anche delle obbligazioni derivanti dall'appalto.
In definitiva, le scritture esaminate integrano una transazione "conservativa", essendosi le parti limitate a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, scaturente dall'appalto (invero, espressamente richiamato nella premessa della stessa missiva controfirmata per accettazione dal legale rappresentante della ### S.r.l.).
Al riguardo, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che "è possibile distinguere, con riferimento alla efficacia dell'atto sul rapporto preesistente, tra una transazione semplice e una transazione novativa. Con la specificazione, che si ha transazione semplice nell'ipotesi in cui le parti si limitano a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, il quale, per quanto non ha formato oggetto di considerazione, permane immutato. Si ha, invece, transazione novativa nella ipotesi in cui le parti conseguono invece la estinzione integrate del precedente rapporto, il quale viene sostituito con quanto scaturisce dall'accordo transattivo. Più in particolare la efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero, se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27/06/2018, n. 16905).
Con riferimento ai rimedi previsti per l'inadempimento della transazione, occorre richiamare l'art. 1976 c.c., per cui“La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato”.
Si ricava dalla norma che è sempre possibile la risoluzione per inadempimento se la transazione non è novativa (1965, comma 1 c.c.) e questo perché, in tal caso, l'accordo non sostituisce la situazione preesistente, ma si aggiunge ad essa nel regolare i rapporti tra le parti. ### specie, tuttavia, parte attrice non ha chiesto la risoluzione del contratto, essendosi limitata ad agire per il risarcimento del danno conseguente all'inesatto adempimento dell'appaltatore, facoltà del tutto ammissibile, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale più recente che, in materia, si esprime nel senso che “La tutela accordata al contraente non inadempiente nei contratti con prestazioni corrispettive non impone la risoluzione del contratto garantendo al contraente non inadempiente di ottenere, anche a mezzo di esecuzione ove possibile, l'adempimento dell'obbligo gravante sulla controparte oltre, e in aggiunta, al risarcimento del danno il quale può anche essere oggetto di esclusiva domanda, quindi senza che sia altresì domandata la risoluzione” (Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, n.8993).
Con riferimento all'inesatto adempimento dell'appaltatore, occorre richiamare le norme generali in materia, ovvero l'art. 1218 c.c., ai sensi del quale: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, e l'art. 1176 c.c., per cui “###adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. ###adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
Nel caso di specie sussiste la responsabilità dell'appaltatore, per non avere eseguito i lavori di ripristino della copertura del fabbricato per cui è causa secondo le regole dell'arte e, nello specifico, per essersi discostato dagli impegni assunti con la committente, che prevedevano l'esecuzione dell'intervento secondo le direttive indicate dalla ditta produttrice del materiale, ovvero mediante rimozione “del cappellotto tondo dalle greche di sormonto”, e sostituzione dello stesso con “le rondelle gomma alluminio di tipo “baz” con diametro 30 mm”.
A tali conclusioni è giunto il #### che, in sede ###primo luogo ha constatato la sussistenza dei vizi lamentati dall'attrice, consistenti in “rovina di pannelli in fibra minerale con funzione di controsoffitto di confinamento dei locali operativi e collasso con caduta in basso di porzioni di pannelli; infiltrazioni di acqua con stillicidio a terra nelle zone di lavorazione; bagnatura di parti dell'impianto elettrico e di apparati in tensione; ammaloramento di macchinari operativi e componenti di ricambio a terra (….) È proprio in corrispondenza dei lucernari fissi, e più precisamente ancora soprattutto in corrispondenza dei terminali degli stessi pannelli traslucidi sulla canaletta di scolo in copertura, che si sono evidenziati negli anni successivi i lamentati fenomeni di infiltrazione con ammaloramento dei sottostanti elementi di controsoffitto in fibra minerale e da ultimo caduta a terra negli spazi operativi di elementi di controsoffitto e di consistenti quantità d'acqua. Dette situazioni sono state facilmente ritrovate durante gli accessi peritali, quando è stata pure verificata la pericolosità di una situazione che vede spesso, oltre ad una più generale carenza di sicurezza per gli operatori e per i componenti e veicoli presenti a terra, a causa della possibilità di caduta di oggetti dall'alto, anche la caduta di acqua sulle apparecchiature elettriche in tensione”; secondariamente, ha chiarito che “l'intervento in contestazione aveva visto l'inserimento in copertura di lastre grecate mod.
GrecaPIÙ, prodotte dalla ### di ####, caratterizzate da passo 1000 mm, sagomate con 4 greche centrali arrotondate e 2 greche laterali squadrate altezza 80 mm e spessore 10 mm, estruse con alveolo a doppia camera, con possibilità di adattamento laterale ai comuni pannelli sandwich grecati abitualmente usati in copertura”, per poi rilevare che: “Al momento del sopralluogo peritale si è riscontrato quanto segnalato dalla ### nella nota del 14.12.2010 circa la sostituzione di tutti i cappellotti con delle rondelle tipo “baz”. In aggiunta è opportuno segnalare che le lastre risultano posate a contatto con la guaina bituminosa della copertura; questa condizione può determinare invecchiamento precoce delle lastre stesse per l'aggressione chimica da contatto, come segnalato nella scheda prodotti ### al capitolo “Uso e manutenzione””.
Una volta illustrate tali premesse, il CTU ha risposto ai quesiti posti dal Giudice e, sul quesito inerente all'adeguatezza del tipo di materiali utilizzati per il rifacimento della copertura del capannone industriale, ha risposto che: “Il sistema modulare grecato in policarbonato alveolare impiegato e prodotto dalla ### di ### risulta sicuramente testato e di consolidato impiego per interventi similari, ma sicuramente non è stata posta la dovuta attenzione e cura nella posa di alcuni accorgimenti che rientrano nella buona norma e di fatto costituiscono la regola dell'arte”.
Al quesito “se la posa in opera della copertura sia stata eseguita ad opera d'arte ... , ... abbia seguito pedissequamente quanto indicato dalla ### S.r.l.”, il CTU ha risposto nei seguenti termini: “si concorda con le annotazioni di cui alla corrispondenza della ### circa le difformità nell'installazione dei pannelli in policarbonato rispetto alle indicazioni riportate nella documentazione tecnica di corredo dello stesso sistema di copertura. Con riferimento al secondo intervento di manutenzione dell'autunno 2010, eseguito a valle della comunicazione della ### S.r.l. in atti datata 15.03.2010 (“... si consiglia pertanto di rimuovere il cappellotto tondo delle greche di sormonto e sostituirlo con le rondelle gomma-alluminio tipo “baz” con diametro 30 mm.”), è opportuno precisare quanto emerso al momento dell'inizio delle operazioni peritali, quando è stata ritrovata una situazione nella quale tutti i fissaggi delle lastre ### 80/10 erano caratterizzati dall'impiego della rondella con guarnizione “baz” che, anche alla pagina 52 del catalogo generale ### viene indicata per le greche latarali di sormonto”.
Le conclusioni del ### che ha acclarato che, nell'esecuzione dei lavori di ripristino, la società convenuta si è discostata dalle regole dell'arte, per avere impiegato la rondella a guarnizione “baz” non solo per le greche laterali di sormonto, ma per tutti i fissaggi delle lastre ### 80/10, sono chiare, precise e condivisibili, logicamente argomentate, e trovano riscontro nelle contestazioni già mosse dalla società produttrice del materiale con la relazione del 14 dicembre 2010.
Non si ritiene dirimente la contestazione della convenuta, nel momento in cui asserisce una limitazione della responsabilità dell'appaltatore, a fronte dell'affermazione del CTU che rileva “comunque, la limitata rigidezza delle lastre e la non ottimale compatibilità di greca per l'abbinamento del pannello rigido con il traslucido”. In primo luogo, tale rilievo è marginale non solo rispetto alla previa constatazione dell'adeguatezza del materiale fornito dalla ### S.r.l., ma altresì rispetto agli esiti generali dell'accertamento che qui interessa, ovvero la mancata esecuzione, da parte dell'appaltatore, dei lavori per cui è causa secondo le regole dell'arte.
Peraltro, proprio con riferimento alla responsabilità dell'appaltatore per i materiali forniti dal committente, la Suprema Corte si è espressa nel senso che la stessa “non è a priori esclusa dall'essere stata scelta dallo stesso committente, ed anzi, pure nell'ipotesi in cui i materiali siano forniti direttamente dal committente l'appaltatore ha l'onere di eseguire i controlli sulla qualità e specifica idoneità, poiché solo tale verifica gli consente di evitare di incorrere nella responsabilità per vizi e difformità dell'opera dovuta a difetti del materiale” (Corte di Cassazione, ### 2 Civile Sentenza 26 giugno 2018, nr. 16758). ### specie, parte convenuta non ha allegato di avere eseguito tali verifiche, né di averne fatto oggetto di contraddittorio con la committenza, o di avere contestato a quest'ultima l'asserita inadeguatezza del materiale proposto, prodotto dalla ### S.r.l., e fornito dalla ### & ### S.a.s..
È chiaro che tale prova non può ritenersi contenuta nelle dichiarazioni del teste ### in quanto quest'ultimo si è limitato a dichiarare, in via del tutto generica, “non mi risulta che la ###A.T., almeno da parte mia, abbia approvato l'idoneità dell'acquisto di tali materiali”.
Ancora, non si ritiene provato quanto dedotto dalla convenuta, in ordine al fatto che i lavori sarebbero avvenuti sotto la direzione di un tecnico nominato dalla ### S.r.l..
Di tale circostanza non vi è alcun riscontro documentale, né nelle fatture commerciali, né nella corrispondenza intercorsa tra le parti, da cui si evince che i lavori di rifacimento, bonifica e successiva manutenzione della copertura del fabbricato per cui è causa erano stati interamente commissionati alla ###A.T..
Neppure le prove testimoniali sono state risolutive, nel senso auspicato dalla convenuta.
Di fatto, escusso sul punto, il teste #### ha dichiarato: “è vero che gli operai del ### eseguivano i detti lavori di posa in opera delle lastre, ma non è vero che vi fosse la direzione di un tecnico nominato dalla ### S.r.l.”, chiarendo che “sono a conoscenza di ciò perché sono io il tecnico della ### S.r.l.” (cfr. verbale di udienza del 9 dicembre 2015).
È stata significativa anche la deposizione del teste ### dipendente della ###, il quale è caduto in contraddizione, dichiarando dapprima che, all'epoca dei fatti, era egli stesso “il tecnico che seguiva i lavori”, poi confermando che i lavori erano eseguiti sotto il controllo di un tecnico nominato dalla ### S.r.l., per poi nuovamente dichiarare che “io ho sovrainteso la squadra operativa in quanto ero tecnico con tali funzioni di coordinare i lavori”. Ancora, il teste ha proseguito dichiarando che “ricordo che c'era anche un tecnico della società ### S.r.l. che seguiva tali lavori (…) Era il 2010 e ricordo che il tecnico della ### non era presente quotidianamente (…)” ( verbale di udienza del 15 aprile 2016).
Ebbene, il fatto che sui luoghi di causa fosse saltuariamente presente un tecnico di rappresentanza della parte committente, non consente, in assenza di ulteriori elementi, di ritenere provata un'ingerenza della committenza, tale da escludere, o limitare la responsabilità dell'appaltatore.
Del resto, l'appaltatore, anche quando realizzi un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico incaricato dal committente, ma conservando una propria autonomia, ha l'obbligo di controllare, e correggere, gli eventuali errori di progetto, in quanto è tenuto ad eseguire l'opera secondo le regole dell'arte, e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente; conseguentemente, egli è responsabile per i vizi derivanti dal progetto che avrebbe dovuto conoscere e prevedere in base all'ordinaria diligenza (Cass. 22 febbraio 2000, n. 1965).
La responsabilità dell'appaltatore è esclusa se il committente, o il direttore dei lavori, avvertiti degli errori di progetto, insistano perché il progetto venga eseguito senza modifiche.
Ma non è il caso di specie, considerato che l'autonomia con la quale l'appaltatore ha agito nell'esecuzione dei lavori per cui è causa si evince, in maniera pacifica, dal fatto che la convenuta non si è attenuta all'iniziale progetto individuato dalla ditta produttrice del materiale, consistente nella sola sostituzione dei “cappellotti utilizzati per i fissaggi nelle greche di sormonto tra due lastre Grechepiù”, ma ha proceduto in maniera differente, sostituendo “tutti i cappellotti con delle ronde di tipo “baz””, finanche “i fissaggi realizzati correttamente con cappellotto tondo su greche centrali arrotondate”.
Quanto da ultimo rilevato, oltre a non essere oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, pare, anzi, trovare conferma: 1) nella formulazione del capitolo di prova di cui al nr. 4 della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, nr. 2, c.p.c., nel momento in cui la ###A.T., chiedendo di confermare che “la rondella universale “tipo baz” del diametro di 30 mm è utilizzata per qualsiasi tipo di pannello di copertura di immobili ad utilizzo industriale (capannoni, depositi, centri commerciali, ecc…)”, intendeva, verosimilmente, dare prova di un “buon operato”, certamente sconfessato dai danni che si sono verificati presso i luoghi di causa, e da quanto accertato in sede peritale; 2) da quanto ammesso dalla stessa in sede di memoria di replica, nel momento in cui ha asserito che “l'odierno convenuto non ha avvallato la scelta operata dalla ### s.r.l. dei materiali de quibus e che come già dichiarato dal ### le rondelle utilizzate erano quelle tipicamente usate nelle lavorazioni di tale tipologia”.
Né si ritiene che, dall'occasionale presenza di un tecnico della committente presso il cantiere dove vengono svolti i lavori, sia possibile dedurre un'implicita accettazione dell'opera da parte della ### S.r.l..
Può, anzi, evidenziarsi che “in tema di appalto, la facoltà, prevista dall'art. 1662 c.c., di effettuare verifiche in corso d'opera è finalizzata a garantire l'esatto adempimento del l'appalto, ma non anche a fungere da accettazione dell'opera, e non esclude, pertanto, la responsabilità dell'appaltatore per vizi o difformità dell'opera stessa” (cfr. Cassazione Civile Sezione I - sentenza n. 4544 del 27 Marzo 2003).
Il risultato favorevole delle eseguite verifiche, pertanto, non esime l'appaltatore da responsabilità se, nel prosieguo dei lavori, la cattiva esecuzione porta danni alle opere già eseguite, e verificate, come è accaduto nel caso di specie.
Del resto, espressione dell'autonomia dell'appaltatore è l'esecuzione di un'opera, o di un servizio, a proprio rischio, in considerazione del fatto che l'attività d'impresa comporta l'assunzione di un rischio a carico dell'appaltatore, elemento, questo, che dilata l'ambito della prevedibilità del danno; la prevedibilità dell'evento, dunque, deve essere valutata in relazione alla natura della prestazione, e con riferimento alla natura ed all'ambito della sfera di controllo del debitore (vedi in questo senso Cass. Civ. Sez.I 5/4/2005 n. 7081). Il motivo dell'allargamento dell'ambito dei danni prevedibili risiede nel fatto che grava sull'appaltatore, imprenditore, non soltanto il rischio connesso alla semplice esecuzione della prestazione, ma anche i rischi riguardanti l'esercizio di una determinata attività necessaria al fine di eseguire la prestazione.
Per tutto quanto sopra esposto, sussiste la responsabilità della società convenuta, per non avere eseguito i lavori commissionati dall'attrice secondo le regole dell'arte, con conseguente diritto, per la ### S.r.l., al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Giova precisare che, in sede di atto di citazione, parte attrice ha svolto plurime domande di risarcimento, chiedendo la condanna della convenuta “al risarcimento in favore dell'odierna attrice dei danni subiti che si quantificano in € 21.438,50 oltre iva, rivalutazione ed interessi fino al saldo, ossia nella spesa da sostenere per il ripristino dello stato dell'immobile, come da CTU a firma dell'ing. ### allegata agli atti”, ed altresì di accertare “l'entità dei danni occorsi ai beni posti all'interno del capannone industriale in conseguenza delle copiose infiltrazioni di acqua nel medesimo, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei medesimi, da quantificarsi anche a mezzo CTU”.
Tale ultima domanda non è stata coltivata, né adeguatamente istruita nel corso del procedimento, e neppure è stata riportata nella nota di deposito del 5 dicembre 2023, alla quale la ### S.r.l. si è richiamata per la precisazione delle conclusioni, nei seguenti termini: “1. accertare e dichiarare l'esistenza di gravi difetti dovuti a costruzione e/o posa in opera non a regola d'arte della copertura del capannone industriale di proprietà della ### 2. per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 1669 c.c. o, in subordine, ex art. 1667 c.c., del ### e condannare il medesimo convenuto al risarcimento in favore dell'odierna attrice dei danni subiti che si quantificano in € 21.438,50 oltre iva, rivalutazione ed interessi fino al saldo, ossia nella spesa da sostenere per il ripristino dello stato dell'immobile, come da CTU a firma dell'ing. ### - svolta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo davanti l'intestato tribunale con n. fascicolo 1064/2011 - in atti, ovvero nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa; 3. con vittoria di diritti ed onorari di causa”.
Pertanto, l'ulteriore domanda risarcitoria, come svolta nell'atto di citazione, deve intendersi rinunciata.
Si ritiene corretta la quantificazione del danno patrimoniale come individuata dal CTU Ing. ### in sede ###cui ha stimato i costi necessari ai lavori di ripristino, per un importo complessivamente pari ad € 21.438,50.
A tale somma dovrà aggiungersi l'### quale onere accessorio e consequenziale.
Trattandosi di danno derivante da rapporto contrattuale, su tale somma decorrono gli interessi legali, dal momento della domanda, sino al saldo, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale per cui “Gli interessi legali da applicarsi sull'importo liquidato dal giudice a titolo di risarcimento del danno, conseguente ad inadempimento contrattuale, decorrono dalla data della domanda giudiziale, cioè l'atto idoneo a porre in mora il debitore, producendo la sentenza di condanna i suoi effetti retroattivi dal momento della proposizione della domanda” (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 6614/15).
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: indeterminabile - complessità media ### di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00 ### introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00 ### istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00 ### decisionale, valore medio: € 3.579,00 ### tabellare (valori medi) € 10.860,00 Devono altresì essere poste a carico di parte soccombente le spese del procedimento di A.T.P., che si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale per cui “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” ( Civ., sez. II, ordinanza 7 giugno 2019, n. 15492. In senso conforme: Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000).
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: procedimenti di istruzione preventiva ### della causa: indeterminabile - complessità media ### di studio della controversia, valore medio: € 1.063,00 ### introduttiva del giudizio, valore medio: € 890,00 ### istruttoria, valore medio: € 1.489,00 ### tabellare (valori medi) € 3.442,00 Per il medesimo principio, devono essere poste definitivamente a carico del soccombente le spese della C.T.U., nell'importo già liquidato con decreto depositato il ### (Giudice Dott.ssa G. CUCCA, n. R.G. 1064/2011). P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCERTA e ### la responsabilità della convenuta, per i vizi indicati in atto di citazione, e per l'effetto; ###A.T. ### e ### in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, per il titolo di cui in parte motiva, la somma di € 21.438,50, oltre ### oltre interessi legali, dalla data della domanda, sino al saldo; ###A.T. ### e ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore di ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si liquidano in € 10.860,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre ### c.p.a., e spese generali al 15%; ###A.T. ### e ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore di ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese della procedura di A.T.P., che si liquidano in € 3.442,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre ### c.p.a., e spese generali al 15%; PONE definitivamente a carico di ###A.T. ### e ### in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di ### nell'importo già liquidato con decreto depositato il ### (Giudice Dott.ssa G. CUCCA, n. R.G. 1064/2011).
Tempio Pausania, 11 giugno 2024 Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
causa n. 2393/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Menconi Micol