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Tribunale di Roma, Sentenza n. 10246/2024 del 17-06-2024

... dei rapporti tra le parti. La transazione, regolata dagli art. 1965 e ss. c.c., è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. La transazione è un contratto consensuale ed a prestazioni corrispettive, atteso che entrambi gli stipulanti rinunciano a parte delle proprie pretese. (…) Poiché la transazione è volta ad incidere sulla lite, si tratta di negozio a natura dispositiva; una volta stipulato, è questo che regolerà i rapporti tra le parti in relazione alla res litigiosa. ###. 1976 c.c. sancisce l'esistenza di due tipi diversi di transazione, cioè quella novativa e quella non novativa, che differiscono tra loro in quanto solo la prima si sostituisce al rapporto (leggi tutto)...

N. R.###/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SETTIMA SEZIONE CIVILE Il tribunale nella persona del giudice unico dott.ssa ### pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. ###/2022 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### CONVENUTO
OGGETTO: occupazione di immobile, inadempimento contrattuale ### come da verbale del 20/02/2024 con concessione dei termini 190 cpc.   FATTO E ### Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ### s.r.l. chiedeva al Tribunale di Roma di accertare l'occupazione senza titolo da pare della ###a ### dell'immobile sito in ### Via di ### S. ### n. 61, e che la misura dell'indennità fosse quantificabile in € 1.700,00 mensili oltre Iva dal mese di ottobre 2018 al mese di settembre 2019, per un totale, complessivo di € 20.400,00 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia dal Tribunale; ### ha dedotto: - di aver sottoscritto con la convenuta un contratto preliminare con cui le parti si impegnavano a stipulare un contratto di locazione dell'immobile, con obbligo per la convenuta medesima di versare un importo a titolo di indennizzo pari ad € 1.7000,00 mensili dal mese di ottobre 2018 sino alla stesura del contratto oltre che una somma di € 18.500,00 dovuta dal de cuius ### (ex marito della convenuta); - che la convenuta non ottemperava al versamento previsto, neppure a fronte di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e rifiutava di stipulare il contratto definitivo; Parte attrice deduceva inoltre, di aver azionato il proprio credito sia con decreto ingiuntivo che veniva concesso dal Tribunale di ### limitatamente alla somma riconosciuta di 18.500,00 dovuta dal de cuius ### decreto ingiuntivo opposto e revocato nel procedimento di opposizione r.g n.7320/2020 sentenza n. 19349/2021 pubbl. il ###; sia con procedimento per riconoscimento dell'indennità di occupazione e rilascio dell'immobile iscritto al Rg.  n.8688/2020 che terminava con la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità per l'occupazione dell'immobile dall'ottobre 2019 al rilascio avvenuto il ###. Successivamente alla sentenza della VII Sezione Civile del Tribunale di ### del 21/10/2021 n.16502/21, le parti sottoscrivevano una scrittura privata in data ### con la quale, a fronte della rinuncia all'appello da parte della convenuta, le parti convenivano la riduzione dell'importo previsto nella sentenza sopra citata. In seno a tale scrittura la parte attrice dichiarava che “non avrà più nulla a pretendere relativamente alla sentenza n. 16502/21 emessa dal Tribunale di ### in data ###”. 
Oggi la parte attrice chiede, sui medesimi presupposti oggetto del procedimento indicato, di voler condannare la convenuta al pagamento relativamente ad un periodo precedente a quello previsto dalla sentenza del Tribunale Civile di ### Frettoni, che va dall'ottobre 2018 al settembre 2019, ritenendo che lo stesso non sia stato sottoposto al vaglio di nessun giudice. 
La parte convenuta si costituiva eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda in quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (n. 7320/2020 R.G.) la ### S.r.l., avendo scelto di non riproporre la domanda non accolta in sede monitoria, ovvero la richiesta di condanna della ### a corrispondere alla ### S.r.l. la somma di € 18.700,00 (€ 1.700,00 mensili) a titolo di indennità di occupazione da Ottobre 2018 a Settembre 2019. ### la convenuta parte attrice avrebbe sostanzialmente rinunciato a proporre la domanda. Così anche nel successivo giudizio, rubricato al n. 8688/2020 R.G., teso ad ottenere dalla sig.ra ### il rilascio dei locali dalla stessa detenuti sine titulo ed il pagamento di un'indennità di occupazione, la ### S.r.l., aveva specificato che l'indennità era richiesta da Ottobre 2019 all'effettivo rilascio. 
Quindi secondo la parte convenuta la parte attrice, non avendo alcun interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata del proprio diritto (percepimento di un'indennità di occupazione), ha illegittimamente avviato più azioni tese a far valere il proprio diritto. 
Eccepiva altresì la parte convenuta che con la scrittura privata dell'8/11/2021 le parti avevano inteso porre fine a tutta la questione tra loro intercorsa ed invero l'attore aveva rinunciato a far valere ogni pretesa relativa alla sentenza emessa dal Tribunale di ### e la parte convenuta rinunciato ad impugnare in appello la sentenza suddetta. 
Nel merito parte convenuta deduceva che ### era suo marito, da cui si era separata sin dal 1994, il quale era deceduto improvvisamente il ###, lasciando un debito verso l'attrice, come da lei appreso soltanto dopo il decesso, per il mancato pagamento di canoni della locazione dell'immobile de quo; - che ella a settembre 2018 si è accordata con l'attrice per ripianare il debito previa riduzione del suo ammontare e contestuale impegno a prendere in locazione l'immobile per continuare la gestione dell'attività commerciale, con condizione sospensiva da verificarsi entro il ###; - che successivamente, avvedutasi di non poter far fronte agli impegni derivanti dalla stipula di un contratto di locazione, ha siglato con controparte un diverso accordo, per il quale, a fronte della risoluzione del contratto di locazione e del rilascio dell'immobile oggetto di locazione, anticipato e spontaneo, l'attrice accettava un'ulteriore riduzione del proprio credito, con pagamento rateizzato, a cui ella ha dato corso; - che ha poi ricevuto inaspettatamente la notificazione del decreto ingiuntivo dell'attrice, da lei contrastato con opposizione. 
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rilevata l'assenza di istanze istruttorie delle parti, si è dato corso alla precisazione delle conclusioni in data ###, e la causa è stata poi trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  2. La domanda di parte attrice va respinta In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., (Cass. Ordinanza 19/01/2019 363), si ritiene di valutare nel merito la questione relativa al rapporto tra scrittura privata dell'8/11/2024 e definizione dei rapporti tra le parti. 
La transazione, regolata dagli art. 1965 e ss. c.c., è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. La transazione è un contratto consensuale ed a prestazioni corrispettive, atteso che entrambi gli stipulanti rinunciano a parte delle proprie pretese. (…) Poiché la transazione è volta ad incidere sulla lite, si tratta di negozio a natura dispositiva; una volta stipulato, è questo che regolerà i rapporti tra le parti in relazione alla res litigiosa. ###. 1976 c.c. sancisce l'esistenza di due tipi diversi di transazione, cioè quella novativa e quella non novativa, che differiscono tra loro in quanto solo la prima si sostituisce al rapporto originario che, quindi, si estingue. 
In giurisprudenza è costante l'affermazione del principio secondo cui l'efficacia novativa della transazione discende dalla situazione di oggettiva incompatibilità che si viene a creare tra il rapporto preesistente e il rapporto costituito dalla transazione (cfr. Cass. Civ. n. 4008/2006); se le parti hanno inteso dare vita a un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente, tale volontà necessita di una manifestazione espressa (Cass. Civ N. 1946/2003), ovvero può desumersi anche da fatti concludenti (Cass. Civ. N. 11330/1997) e deve essere comunque sempre accertata dal giudice (cfr. ex plurimis Cass. Civ. N. 7830/2003; Cass. Civ. 1946/2003; Cass. Civ. N. 10937/1996).  ### novativa della transazione dipende dalla situazione di oggettiva incompatibilità nella quale i due rapporti - quello preesistente e quello nuovo - vengono a trovarsi; pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni; (cfr. Cass. Civ. n. 7830/2003). 
Si evidenzia che nella suddetta scrittura privata dell'8/11/2021 all'art. 3 e 4 si legge:” 3) la ditta ### S.r.l. accetta detta somma di €. 18.535,00 a totale tacitazione delle pretese scaturenti dal titolo di cui in premessa, puntualizzando che, con il percepimento del detto importo, la medesima ### S.r.l., non avrà null'altro a pretendere relativamente alla sentenza 16502/21, emessa dal Tribunale di ### in data ###; 4) con l'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente scrittura le parti non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione e causa in relazione alla sentenza n. 16502/21 emessa dal Tribunale di ### in data ###.” La scrittura privata dell'8/11/2021 travolge evidentemente qualsiasi ragione e titolo riferibile al rapporto oggetto della sentenza n. 16502/21 emessa dal Tribunale di ### Invero la suddetta sentenza affronta il problema della decorrenza del periodo oggi oggetto del presente giudizio infatti si legge” ### tale ricostruzione, l'attrice ritiene, dunque, che la scrittura sub b) non abbia affatto sostituito quella sub a) e che, pertanto, la convenuta, che non ha inteso stipulare il contrato di locazione, sia tenuta alla restituzione dell'immobile - a cui ha provveduto, come detto, in pendenza di causa - e al pagamento dell'indennizzo mensile di € 1.700,00 sino al rilascio del bene, a decorrere dal mese di ottobre 2019. Tale decorrenza, per come desumibile da quanto brevemente accennato al riguardo dall'attrice nelle conclusioni dell'atto di citazione, ribadite in tutti i successivi atti, deriva dal fatto che la domanda di condanna al pagamento delle mensilità di indennizzo maturate fra ottobre 2018 e settembre 2019 è stata già oggetto (seppur non accolta) del ricorso monitorio menzionato e documentato in atti da entrambe le parti”. 
Dunque la Sentenza riferendosi al periodo ottobre 2018 - settembre 2019, sostanzialmente dichiara di escludere il periodo suddetto dal computo dell'indennità in quanto oggetto di altro giudizio. Tale affermazione non è stata oggetto di contestazione e rientra tra le deduzioni e affermazioni della sentenza, cui le parti hanno deciso di transare e di porre una definitiva chiusura. 
Pertanto nel ritenere che la scrittura privata sottoscritta dalle parti l'8//11/2021, che prevede una reciproca rinuncia a far valere le proprie ragioni in ordine a quanto previsto e statuito dalla sentenza n. 16502/2021, travolge anche le pretese relative al periodo ottobre 2018 - settembre 2019. 
Per le suddette ragioni si ritiene che le parti con la scrittura privata dell'8/11/2021 abbiano voluto definire ogni rapporto derivante dalla loro vicenda processuale e sostanziale pertanto si ritiene che la domanda relativa all'indennità di occupazione per periodo ottobre 2018 settembre 2019 debba essere respinta, per intervenuta transazione innovativa. 
Debbono porsi a carico della parte attrice, per soccombenza, le spese processuali della convenuta, che si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda 2) condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali della convenuta, che liquida in €.  1.500,00, per compensi, spese generali, Iva se dovuta e C.A.  ### 14 giugno 2024 ###ssa ### 

causa n. 37565/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Sasso Gemma

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Tribunale di Tempio Pausania, Sentenza n. 415/2024 del 28-05-2024

... Attraverso questo contratto di transazione, le parti hanno regolato i rapporti nati dal precedente contratto per il quale è sorta la lite ma hanno anche dato vita ad un nuovo rapporto giuridico che si pone in situazione di incompatibilità oggettiva col persistere del vecchio rapporto che deve ritenersi estinto per novazione. Si tratta, in sostanza, della ipotesi della c.d. transazione novativa. ### la Corte di ### “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Tempio Pausania Sezione Civile Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1080/2017 R.G.A.C. promossa da: ### (###) nato a #### il ### elettivamente domiciliato in ### presso e nello studio dell'Avv. ### in ### n. 54/E che lo rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione; nei confronti di ### s.r.l. (###) con sede in ####, ### del Popolo n. 19/C, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. ### elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio degli Avv.ti ### e ### che la rappresentano e difendono, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta; e di ### (###) nato a #### il ### e residente ###### n. 3, int.9, rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. ### del foro di ### con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ### del foro di ### sito in #### n. 95; con chiamata in causa di ### s.p.a. (###), con sede ###, in persona del Presidente del Consiglio di ### e legale rappresentante pro tempore Avv. ### rappresentata e difesa, in forza di procura speciale, dagli #### ed ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in ####, ### n. 1; avente ad oggetto lesione personale e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti ###interesse della parte attrice ### I) contrariis reiectis; II) accertare la responsabilità medica della ### quale clinica e del dott. ### in relazione al danno estetico subito dal ### in occasione degli interventi di trapianto di capelli eseguiti fra il 2012 ed il 2013; III) condannare i convenuti anche in solido fra loro al pagamento di ### 11.570,00 oltre interessi legali dalla data al saldo oltre costi di CTU sopportati, s.e. e o. e salvo veriore somma accertanda, a favore di ### IV) con vittoria di spese, diritti e onorari.  ###interesse della parte convenuta ### s.r.l.: Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, - in via pregiudiziale, per i motivi meglio specificati nella parte espositiva, accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione oggi promossa in quanto la transazione ha estinto l'obbligazione originale; - in via preliminare subordinata, preso atto della dichiarazione liberatoria in data ### a firma ### statuire l'inammissibilità delle domande proposte dall'attore, con ogni conseguenza di legge; - in ulteriore subordine, per l'eventualità di accoglimento delle domande attoree, accertato e dichiarato l'inadempimento alla transazione, porre a carico dell'### s.p.a., qualora venisse chiamata in causa dal dott. ### il risarcimento dovuto al sig. ### - in ulteriore subordine, salvo gravame, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree e di accertamento della responsabilità solidale dei convenuti, condannare il dott. ### in via di regresso a tenere indenne e manlevare la ### s.r.l. da quanto dovesse essere condannata a pagare in favore del sig.  ### in forza dell'emananda sentenza; - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.  ###interesse della parte convenuta ### In via preliminare: - accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto dott.  ### rispetto alle domande svolte da parte attrice e, conseguentemente, disporsi l'estromissione del convenuto dal processo, comunque rigettandosi integralmente le domande di parte attrice, mandandosi il deducente assolto da ogni avversa pretesa; - disporsi per ragioni di opportunità e ai sensi degli artt. 107 e 270 c.p.c., la chiamata in causa per ordine del ### di ### compagnia di assicurazioni s.p.a, con sede ###### 53 41018 ### sul #### P.I ###, pec: ###, con onere imposto a carico di parte attrice, alla luce delle ragioni evidenziate in narrativa; - solo ove il ### non ritenesse di ordinare la chiamata in giudizio nella forma poc'anzi espressa, si chiede che venga autorizzata la chiamata in causa ### compagnia di assicurazioni s.p.a, con sede ###### 53 41018 ### sul #### P.I ###, pec: ###, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c. e ciò in quanto soggetti legittimati passivi delle domande svolte da parte attrice, chiedendo conseguentemente il differimento dell'udienza di prima comparizione e trattazione al fine di consentire la chiamata dei terzi nel rispetto dei termini di comparizione; - in ulteriore subordine, autorizzarsi la chiamata in causa della terza compagnia ### compagnia di assicurazioni s.p.a, con sede ###### 53 41018 ### sul #### P.I ###, pec: ###, con conseguente spostamento dell'udienza, con la quale il dott. ### ha stipulato la polizza n. ###4 al fine di essere eventualmente manlevato da qualsivoglia responsabilità dovesse essere accertata nel presente giudizio, rimanendo indenne da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole patrimoniale; Nel merito: - respingersi ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, mandandosi il dott. ### assolto da ogni pretesa risarcitoria a qualsiasi titolo evocata; - giudicarsi, comunque, satisfattive le somme percepite da parte attrice in sede stragiudiziale, mandandosi assolto il convenuto da ogni avversa pretesa; Nel merito, in via subordinata: - nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del medico convenuto, condannarsi ### s.p.a. a tenere manlevato il dott. ### da qualsivoglia responsabilità dovesse essere accertata nel presente giudizio, rimanendo indenne da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole patrimoniale; - condannare ### s.p.a. a rifondere al dott. ### le spese sostenute per resistere in giudizio e quelle per resistere al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 1917 c.c.; In ogni caso: - con vittoria di spese di lite.  ###interesse della terza chiamata ### s.p.a.: Piaccia all'###mo Tribunale adito, 1 - in via preliminare, rigettare l'### in quanto inammissibile e/o improponibile e/o infondata per le ragioni esposte al paragrafo 1 della presente comparsa di costituzione e risposta; 2 - in via principale, rigettare l'### in quanto infondata in fatto ed in diritto.  3 - in via subordinata, per la denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'### rigettare la ### di ### per la non operatività della copertura assicurativa prestata con la ### ai sensi degli artt. 1892 c.c. e 17 delle condizioni generali, per avere l'### al momento della stipula del contratto di assicurazione, taciuto, con dolo o colpa grave, circostanze di rischio obiettivamente rilevanti ai fini della formazione del consenso della ### con conseguente sua decadenza dal diritto all'indennizzo per l'annullabilità dello stesso contratto; 4 - in via ulteriormente subordinata, rigettare la ### di ### per la non operatività, in concreto, della copertura assicurativa prestata con la ### ai sensi dell'art. 16, 3° comma, nn.  2), 3) e 4), delle condizioni generali con riferimento sia all'### che alla ### di ### ciò perché: 4a - con riferimento all'### essa opera in secondo rischio, oltre il massimale della garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi contratta dalla ### e comunque, anche in ipotesi di inesistenza o non operatività di tale garanzia assicurativa rispetto al sinistro per cui è causa, perché la sua operatività in primo rischio ha come condizione la insolvenza della ### insolvenza però certamente non ricorrente nel caso di specie; 4b - con riferimento alla ### di ### la ### che l'ha proposta, non ha posto a suo fondamento la colpa grave dell'### e in ogni caso per la palese non configurabilità e riconoscibilità di detta colpa grave in capo allo stesso ### 5 - in via di estremo subordine, per la recisamente denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità dell'### della ### di ### e della ### di ### 5a - da un lato condannare il dott. ### a pagare le somme determinate e liquidate a titolo di risarcimento dei danni causalmente riconducibili, in via diretta ed immediata, alla sua condotta illecita, tenendo conto delle somme comunque già percepite dall'attore; 5b - dall'altro lato, accertare essere la ### tenuta a indennizzare l'### nei seguenti limiti: 5b1 - per la sola quota di responsabilità diretta che compete all'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via di solidarietà; 5b2 - in via espressamente subordinata alla eccezione opposta al precedente punto 3, per il caso l'###mo ### adito dovesse ritenere che la reticenza dell'assicurato rilevante ex art. 1892 c.c. non sia da imputare a dolo o colpa grave, bensì a semplice colpa, con riduzione, ai sensi dell'art. 1893, 2° comma c.c., dell'indennizzo dovuto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose; 5b3 - fino al massimale assicurato, unico per sinistro e per anno assicurativo, di € 500.000,00. 
Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge; condanna da porsi a carico: - del signor ### in caso di accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti 1 o 2.  - del dott. ### in caso di accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti 3 o 4. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e, quindi, con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione. Le questioni non trattate non devono essere ritenute omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità con quanto concretamente ritenuto provato. 
Nel 2012 l'odierno attore ### affetto da incipiente calvizie, si rivolse alla #### al fine di risolvere, o comunque migliorare, la sua situazione. 
In data ###, si sottopose quindi, ad un primo intervento di trapianto di capelli eseguito dal dott. ### ma, all'esito, contestò alla ### ed al dott. ### la correttezza dell'intervento. 
In merito a detto intervento, le parti addivennero ad un accordo transattivo che prevedeva la restituzione al #### della somma di € 4.700,00 da questi pagata per l'intervento e l'esecuzione gratuita sempre da parte del dott. ### di un secondo intervento di trapianto di capelli. 
In data ###, il sig. ### rilasciò a ### una dichiarazione del seguente tenore: “Io sottoscritto ### (…), presente oggi in ### per sottoporsi al secondo intervento di trapianto di capelli, dichiaro di ricevere euro 4.700,00 in contanti, a titolo di rimborso di tutte le spese sostenute per il primo intervento di trapianto di capelli avvenuto in data 14 aprile 2012 e non andato a buon fine. Dichiaro inoltre, DI NON AVERE NULLA PIU' A PRETENDERE in merito agli interventi di trapianto in questione”.  ### il primo comma dell'art. 1965 c.c., “la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”. 
Detto contratto ha avuto regolare esecuzione con la conseguenza che tutto ciò che riguarda il primo intervento è coperto dalla transazione raggiunta dalle parti. 
Conseguentemente, l'accordo di eseguire un nuovo intervento raggiunto fra le parti ha dato vita ad un nuovo contratto di prestazione d'opera professionale. 
Con riguardo al nuovo intervento, il #### ne contestò l'esatta esecuzione tanto che, in data ###, depositò presso il ### di ### un ricorso per accertamento tecnico preventivo (### al fine di accertare la sussistenza o meno del nesso causale tra i due interventi di trapianto di capelli e i danni asseritamente subiti. 
In data ###, a seguito del deposito della perizia, le parti coinvolte nel giudizio che ci occupa (ma anche e medesime del procedimento di istruzione preventiva) addivennero ad un nuovo accordo transattivo con il quale, testualmente, “### […] dichiara di accettare in via di transazione, con reciproche concessioni in ordine all'entità delle pretese di cui al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., - la somma di € 1.000,00 dal dott. ### - la somma di € 1.000,00 da parte di ### s.r.l.  - la somma di € 6.000,00 da parte di ### di assicurazioni s.p.a.  a saldo e stralcio del danno patito in conseguenza del trattamento al quale fu sottoposto il paziente e oggetto di procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RGN 766/2015. 
Dichiara altresì di rinunciare ad ogni pretesa ed azione in qualsiasi sede, anche eventualmente già in corso nei confronti di ### di ### s.r.l. e di ### di assicurazioni s.p.a. e di ogni altro obbligato e coobbligato e si impegna a non promuovere azione penale o a rinunciare a quella già eventualmente promossa. 
Ad avvenuto ricevimento della suddetta somma complessiva, a completa tacitazione di ogni e qualsiasi diritto per tutti i danni alla persona e/o alle cose, patrimoniali e non, anche futuri e indiretti, il presente atto, che viene sottoscritto in un unico originale, acquisterà veste di ampia e liberatoria quietanza a saldo per qualsiasi titolo derivante dal sinistro sopra indicato, ivi comprese le spese mediche, ospedaliere e di ogni altra natura.”. 
Attraverso questo contratto di transazione, le parti hanno regolato i rapporti nati dal precedente contratto per il quale è sorta la lite ma hanno anche dato vita ad un nuovo rapporto giuridico che si pone in situazione di incompatibilità oggettiva col persistere del vecchio rapporto che deve ritenersi estinto per novazione. Si tratta, in sostanza, della ipotesi della c.d. transazione novativa.  ### la Corte di ### “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni” (cfr. ### civile, ### VI-1, ordinanza n. 21371 del 6 ottobre 2020). 
Nel caso che ci occupa, non vi è dubbio che le obbligazioni assunte dalla clinica, dal medico e dalla compagnia assicuratrice con il contratto di transazione (corrispondere al paziente determinate somme di denaro a fronte della rinuncia ad azioni giudiziarie) siano oggettivamente diverse dalle obbligazioni derivanti dal preesistente contratto di prestazione d'opera intellettuale (eseguire un autotrapianto di capelli in cambio di corrispettivo in denaro). 
La transazione ha, quindi, estinto il precedente rapporto contrattuale fra le parti originarie. 
In conclusione, per effetto delle due transazioni (a seguito delle quali l'odierno attore ha percepito la complessiva somma di € 6.700,00), devono ritenersi estinti entrambi i contratti di prestazione professionale, con la conseguenza che deve essere rigettata la domanda dall'attore volta a “accertare la responsabilità medica della ### e del dott. ### in relazione al danno estetico subito dal ### in occasione degli interventi di trapianto di capelli eseguiti fra il 2012 ed il 2013 e di condannare i convenuti anche in solido fra loro al pagamento di ### 11.570,00 oltre interessi legali dalla data al saldo oltre costi di CTU sopportati, s.e. e o. e salvo veriore somma accertanda, a favore di ### Francesco” essendo fondata sull'accertamento della responsabilità medica per inadempimento contrattuale. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo e vengono compensate nei confronti P.q.m.  ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - rigetta la domanda proposta da ### - condanna ### alla rifusione in favore di ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle competenze legali per il presente giudizio che liquida in € 4.835,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge; - condanna ### alla rifusione in favore di ### delle competenze legali per il presente giudizio che liquida in € 4.835,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge; - condanna ### alla rifusione in favore di ### s.p.a.., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle competenze legali per il presente giudizio che liquida in € 4.835,00 oltre spese generali (15%) e accessori di legge.  ### 28/05/2024 

causa n. 1080/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Pastorino Sergio Fortunato

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Tribunale di Tempio Pausania, Sentenza n. 443/2024 del 11-06-2024

... e una transazione novativa. Con la specificazione, che si ha transazione semplice nell'ipotesi in cui le parti si limitano a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, il quale, per quanto non ha formato oggetto di considerazione, permane immutato. Si ha, invece, transazione novativa nella ipotesi in cui le parti conseguono invece la estinzione integrate del precedente rapporto, il quale viene sostituito con quanto scaturisce dall'accordo transattivo. Più in particolare la efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA Sezione ordinaria CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi; ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2393/2013, promossa da: ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in #### nr. 138 (C.F.: ###), rappresentata a difesa dall'Avv. ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in #### nr. 24; ATTORE contro CONS.A.T. Consorzio Ambiente e ### in persona del Presidente ###sede in ### 291 (### - ### Km. 2,000, ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'### (C.F.: ###), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in #### nr. 61/b; CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte, depositate il 5 dicembre 2023 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione depositato il 19 settembre 2013, parte attrice ha chiesto a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare l'esistenza di gravi difetti dovuti a costruzione e/o posa in opera non a regola d'arte della copertura del capannone industriale di proprietà della ### 2. per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 1669 c.c. o, in subordine, ex art. 1667 c.c., del Consat e condannare il medesimo convenuto al risarcimento in favore dell'odierna attrice dei danni subiti che si quantificano in € 21.438,50 oltre iva, rivalutazione ed interessi fino al saldo, ossia nella spesa da sostenere per il ripristino dello stato dell'immobile, come da CTU a firma dell'ing. ### allegata agli atti, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa; 3.  accertare l'entità dei danni occorsi ai beni posti all'interno del capannone industriale in conseguenza delle copiose infiltrazioni di acqua nel medesimo, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei medesimi, da quantificarsi anche a mezzo ### 4. con vittoria di diritti ed onorari di causa”. 
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice ha rilevato che: - la ### S.r.l., nell'anno 2006, ha commissionato alla ###A.T. il lavoro di rimozione della copertura in lastre di fibrocemento ###, nonché relativa bonifica e rifacimento completo della copertura del proprio capannone industriale sito in #### per cui ha versato corrispettivo pari ad € 91.032,00; - per l'esecuzione dei predetti lavori, la società convenuta ha utilizzato materiale prodotto dalla ### S.r.l., con sede a #### e fornito dalla ditta ### & ### S.a.s. di ### per cui l'attrice ha corrisposto l'importo di € 57.352,76; - a lavori ultimati, dalla copertura del capannone hanno iniziato a manifestarsi fenomeni di infiltrazioni di acqua piovana, sempre più intensi nel corso del tempo, tanto che, nell'anno 2010, la ###A.T., la ### S.r.l. e la ### & ### si sono accordate per un intervento riparatore, per il quale è stata redatta perizia indicativa delle irregolarità riscontrate, e degli interventi necessari al ripristino dei vizi lamentati; - tale intervento non ha avuto esito risolutivo, per cui parte attrice ha instaurato procedimento per accertamento tecnico preventivo, anche a fini conciliativi, nei confronti di tutte le imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori, nella produzione e nella fornitura del materiale utilizzato; - la conciliazione in quella sede non è riuscita, e dalla relazione tecnica depositata dal #### si evince la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati alla ###A.T. 
Si è costituita in giudizio parte convenuta, chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare - ### la nullità dell'atto di citazione in quanto carente degli avvertimenti di cui all'art. 164 comma 3 c.p.c. e quindi fissare nuova udienza con rimessione in termini per la parte convenuta; Nel merito - rigettare la domanda così come formulata nell'atto di citazione perché infondata in fatto e diritto; - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. 
Nel merito, parte convenuta ha rilevato che i risultati dell'accertamento tecnico preventivo non hanno permesso di acclarare una responsabilità esclusiva della ###A.T.. 
All'udienza del 22 gennaio 2014, il Giudice (Dott. ###, ha dato gli avvisi di cui all'art. 164, comma 3, c.p.c., e rinviato la causa per la prosecuzione del giudizio. 
Ad integrazione del proprio atto difensivo, parte convenuta ha depositato nuova comparsa di costituzione e risposta, nella quale ha contestato tutto quanto dedotto da controparte, ritenendo di avere eseguito ad opera d'arte i lavori per cui è causa, e che parte committente ha accettato l'opera, stante la presenza in cantiere di un tecnico della ### S.r.l.. 
Inoltre, la convenuta ha dato atto della cessazione della materia del contendere, a fronte di un accordo transattivo intervenuto nel 2010. 
All'udienza dell'11 giugno 2014, il Giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art.  183, comma 6, nr, 1, 2 e 3 c.p.c., e rinviato per l'ammissione dei mezzi istruttori. 
La causa è stata istruita con l'escussione di testi, e con l'acquisizione d'ufficio del fascicolo inerente all'accertamento tecnico preventivo, di cui al n. R.G. 1064/2011. 
Terminata l'istruttoria orale, all'udienza del 15 luglio 2016, il Giudice (Dott. BARILE ### ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. 
Il processo ha subito alcuni rinvii, dovuti ad esigenze di riorganizzazione dell'ufficio. 
Nelle more del procedimento, il fascicolo è stato assegnato allo scrivente, che ha preso funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre 2022. 
All'udienza del 14 febbraio 2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, richiamandosi ai fogli depositati al telematico il 5 dicembre 2023. 
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, ed assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.  ***** 
In via preliminare, giova precisare che, agli atti, non è presente alcuna documentazione contrattuale, dalla quale evincersi l'oggetto specifico dell'incarico, il corrispettivo previsto per lo stesso, nonché ulteriori clausole volte a disciplinare le competenze e rispettive responsabilità dei soggetti coinvolti nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di riparazione presso la copertura del capannone di cui in atti. 
Pertanto, per la decisione della presente controversia, è necessario esaminare tutta la documentazione prodotta nell'ambito del procedimento di A.T.P. n. R.G. 1064/2011, compresa la corrispondenza intercorsa tra le parti, nonché i fatti ulteriormente dedotti ed allegati dalle parti nel corso del procedimento, anche rispetto all'utilizzo che può farne il Giudice, secondo il principio di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c. “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. 
Ebbene, nella specie, si ritiene provato che, nel 2006, parte attrice ha commissionato alla società convenuta l'esecuzione di alcuni lavori presso l'immobile per cui è causa, consistenti nella bonifica e nel rifacimento completo della copertura del capannone adibito a concessionaria di auto, sito in #### La realizzazione di tali lavori ha comportato la rimozione della copertura in lastre di fibrocemento ###, e conseguente realizzazione della stessa con l'utilizzo di lastre traslucide, prodotte dalla ### S.r.l., e fornite dalla ### & ### Tali circostanze, oltre a non essere oggetto di specifica contestazione, si evincono dalla documentazione in atti, con particolare riferimento alle fatture commerciali ed alle relazioni della ### allegate all'atto di citazione, nonchè dalle ulteriori allegazioni di tutte le parti coinvolte nel procedimento per A.T.P. n. R.G. 1064/2011. 
È altresì provato che, una volta ultimati i lavori previsti nel contratto d'appalto, hanno iniziato a manifestarsi fenomeni di infiltrazioni d'acqua piovana, sempre più consistenti, per cui nel 2010 la ### S.r.l., all'esito di un sopralluogo, ha trasmesso alla ### & ### relazione con la quale dava atto che: “La nostra lastra grecata tipo ### 80/10 è realizzata in policarbonato alveolare con sagoma appositamente studiata per abbinarsi lateralmente con se stessa e con i pannelli sandwich grecati presenti sul mercato, quindi l'applicazione riscontrata nel cantiere in oggetto risulta adeguata a tale utilizzo”, e che “Erroneamente in fase di messa in opera i fissaggi delle greche laterali sono stati effettuati con vite e cappellotto tondo, che posizionati sulle greche “squadrate” non assicurano la tenuta dell'acqua del gruppo di fissaggio. Si consiglia pertanto di rimuovere il cappellotto tondo dalle greche di sormonto e sostituirlo con le rondelle gomma - alluminio tipo “baz” con diamentro 30 mm” (cfr. doc. 3, allegato all'atto di citazione). 
Altrettanto pacifico, in quanto non contestato, ed acclarato dalla documentazione in atti, è il fatto che la società convenuta si è impegnata all'immediata esecuzione dei lavori di ripristino, secondo le indicazioni fornite dalla ditta produttrice, come sopra indicate. 
Tale circostanza si evince dalle produzioni documentali delle parti, con particolare riferimento ai doc.nr. 3 e 4, allegati alla memoria di costituzione della ###A.T. nel procedimento per A.T.P. n. R.G. 1064/2011. 
Il primo, in particolare, contiene la missiva del 5 maggio 2010, trasmessa dalla ###A.T. alla ### S.r.l., con cui la prima “si dichiara disponibile all'immediata esecuzione dell'intervento da Voi richiesto (“sostituzione del cappellotto tondo dalle greche di sormonto con rondelle gomma-alluminio topo “baz”, con diametro 30 mm”, che verranno fornite dalla Tua assistita) senza costi aggiuntivi di manodopera. Ciò a condizione che la Tua assistita dichiari, controfirmando nella lettera di riscontro per accettazione alla presente, che con l'esecuzione del suddetto intervento da parte di ### sotto la direzione di tecnico incaricato dalla ### srl, quest'ultima non avrà più niente da pretendere a qualsiasi titolo dalla mia rappresentata”. A tale missiva ha fatto seguito quella di cui al richiamato doc. 4, con data al 17 maggio 2010, contenente, per l'appunto, il riscontro trasmesso da parte attrice alla convenuta, come segue: “ti invio la presente, controfirmata per accettazione dal legale rappresentante della ### al fine di liberare da ogni responsabilità la ###A.T., in merito all'individuazione delle cause che hanno determinato le copiose infiltrazioni di acqua piovana all'interno del capannone già oggetto di contratto di appalto per il totale rifacimento della copertura (…) sarà necessario “rimuovere il cappellotto tondo dalle grache di sormonto e sostituirlo con le rondelle gomma-alluminio tipo baz con diametro 30 mm” (…) Restano impregiudicati, in ogni caso, gli ulteriori diritti vantati dalla ### in forza del contratto di appalto risalente all'anno 2006 e non concernente le infiltrazioni di acque metereologiche per cui qui si procede (…)”. 
Non è contestata l'esecuzione dei lavori di ripristino da parte della ###A.T.. 
Parte attrice ha dedotto che l'intervento, così come eseguito dalla controparte, non è stato risolutivo dei vizi lamentati, a fronte delle ulteriori contestazioni mosse dalla ditta produttrice del materiale che, con nuova missiva e relazione del 14 dicembre 2010, ha constatato che “### ns. comunicazione del 15 marzo 2010 (qui in allegato) si faceva riferimento alla sostituzione dei soli cappellotti utilizzati per i fissaggi nelle greche di sormonto tra due lastre ### Dalle foto che ci sono pervenute, scattate il ###, si può notare che sono stati sostituiti tutti i cappellotti con delle rondelle tipo “baz), sostituendo anche i fissaggi realizzati correttamente con cappellotto tondo su greche centrali arrotondate (….) Le lastre ### in policarbonato sono state posate a contatto con la guaina bituminosa della copertura, creando un veloce invecchiamento delle lastre stesse che ne altera l'estetica, le qualità meccaniche e la tenuta dell'acqua (…) la guarnizione a sezione rettangolare posata tra pannello e lastra grecapiù non è sempre in posizione corretta” (cfr. doc. 4, allegato all'atto di citazione). 
Occorre, a questo punto, al fine di comprendere in quali termini si sono sviluppati i rapporti tra le parti, interpretare la comune volontà di queste ultime rispetto allo scambio di corrispondenza di cui ai predetti doc. 3 e 4 (allegati alla memoria di costituzione della ###A.T. nel procedimento per A.T.P.). 
La tesi della convenuta, secondo la quale la lettera di riscontro di cui al predetto documento 4 costituisce accordo transattivo, con conseguente cessazione della materia del contendere, ed esonero dell'appaltatore da qualsivoglia responsabilità, non coglie nel segno. 
Piuttosto, si ritiene che il rapporto tra le parti si sia svolto secondo un duplice sviluppo: quello relativo al contratto di appalto del 2006, e quello conseguente alla modifica dei loro patti, avvenuta nel 2010, in seguito all'assunzione, da parte della convenuta, dell'obbligazione consistente nell'esecuzione dei lavori di ripristino della copertura del fabbricato per cui è causa, mediante “sostituzione del cappellotto tondo dalle greche di sormonto con rondelle gomma-alluminio tipo “baz” con diametro di 30mm”. 
È chiaro che i patti da ultimo stipulati dalle parti non hanno determinato la cessazione della materia del contendere, intesa quest'ultima quale fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti, o di rinuncia alla pretesa sostanziale, per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (vedi tra le molte Corte di Cassazione - 14.10.2002/24.1.2003, n. 1089/03). 
Diversamente, quanto avvenuto tra le parti nel 2010 (come, del resto, ammesso implicitamente dalle stesse, nel momento in cui si riferiscono all' “accordo transattivo”) è riconducibile all'istituto della transazione, di cui all'art. 1965 c.c., ai sensi del quale “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. 
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”. 
La transazione, dunque, consiste nella composizione di una controversia, attraverso l'accordo delle parti su un regolamento del loro rapporto mediante reciproche concessioni (art. 1965 c.c.), ed essa può avere per effetto l'estinzione del rapporto preesistente, e la creazione di un nuovo rapporto (transazione novativa) o escludere tale effetto (transazione semplice o conservativa). 
In particolare, la transazione può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente, e quello originato nell'accordo transattivo, di modo che dall'atto sorgano reciproche obbligazioni, oggettivamente diverse da quelle preesistenti. Pertanto, al di fuori dell'ipotesi di un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il Giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se le stesse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso; la S.C. ha chiarito al riguardo che "perché sussista una transazione novativa è necessario non solo che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini oggettivamente per intero il nuovo rapporto negoziale, ma anche, sul piano soggettivo, la sussistenza di una specifica volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente così estinto, sicché di tale contratto sono elementi essenziali l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione ovvero del titolo del rapporto, al pari dell'animus novandi consistente nell'inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26/05/2020, n. 9690; in senso conforme Cassazione civile, sez. III, 20/04/2020, n. 7963; Cassazione civile, sez. I, 13/03/2019, n. 7194).  ### specie, prima della scrittura del 2010, era sorta contestazione tra le parti in causa, in ordine alle infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto del fabbricato, per cui la società attrice già aveva richiesto alla convenuta un intervento volto alla risoluzione definitiva del problema (cfr. doc. 2, allegato al ricorso per accertamento tecnico preventivo nel procedimento n. R.G. 1064/2011). 
Come già anticipato, parte convenuta si era dichiarata disponibile all'immediata esecuzione dell'intervento, a condizione che il committente dichiarasse “controfirmando nella lettera di riscontro per accettazione alla presente, che con l'esecuzione del suddetto intervento da parte di ### sotto la direzione di tecnico incaricato dalla ### srl, quest'ultima non avrà più niente da pretendere a qualsiasi titolo dalla mia rappresentata (…)”. Seguiva poi la già richiamata missiva, controfirmata per accettazione dal legale rappresentante della società attrice, con la quale quest'ultima, previa dichiarazione “di liberare da ogni responsabilità la ###A.T. in merito all'individuazione delle cause che hanno determinato le copiose infiltrazioni di acqua piovana all'interno del capannone già oggetto di contratto di appalto per il totale rifacimento della copertura”, dava atto che, all'esito del sopralluogo eseguito dalla ### S.r.l. e dalla ### & ### S.a.s., era emersa la necessità di “rimuovere il cappellotto tondo dalle grache di sormonto e sostituirlo con le rondelle gommaalluminio tipo baz con diametro 30 mm”, e che la ditta fornitrice dei materiali aveva già confermato la messa a disposizione di quanto necessario all'esecuzione dei lavori. 
Già da un primo esame della predetta scrittura, si evince che rimane fermo il riferimento al precedente contratto. 
A tal proposito, si ritengono significativi i seguenti elementi: l'assenza di previsione di un ulteriore corrispettivo per il nuovo intervento commissionato all'appaltatore; il fatto che la ### S.r.l., nella missiva controfirmata per accettazione, non ha dichiarato che la committente “non avrà più niente da pretendere a qualsiasi titolo” (come specificamente richiesto dalla convenuta); il fatto che la ### S.r.l. ha disatteso anche la richiesta della convenuta di individuare un tecnico della società attrice per la direzione dei lavori, ma, soprattutto, il fatto che l'attrice ha formulato espressa riserva in tal senso: “Restano impregiudicati, in ogni caso, gli ulteriori diritti vantati dalla ### in forza del contratto di appalto risalente all'anno 2006 e non concernente le infiltrazioni di acque meteoriche per cui qui si procede”. 
Tali elementi inducono necessariamente a ritenere che la transazione non avesse affatto portata "generale e novativa", né, tantomeno, che la stessa determinasse cessazione della materia del contendere, come preteso dalla odierna convenuta, con effetto estintivo anche delle obbligazioni derivanti dall'appalto. 
In definitiva, le scritture esaminate integrano una transazione "conservativa", essendosi le parti limitate a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, scaturente dall'appalto (invero, espressamente richiamato nella premessa della stessa missiva controfirmata per accettazione dal legale rappresentante della ### S.r.l.). 
Al riguardo, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che "è possibile distinguere, con riferimento alla efficacia dell'atto sul rapporto preesistente, tra una transazione semplice e una transazione novativa. Con la specificazione, che si ha transazione semplice nell'ipotesi in cui le parti si limitano a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, il quale, per quanto non ha formato oggetto di considerazione, permane immutato. Si ha, invece, transazione novativa nella ipotesi in cui le parti conseguono invece la estinzione integrate del precedente rapporto, il quale viene sostituito con quanto scaturisce dall'accordo transattivo. Più in particolare la efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero, se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27/06/2018, n. 16905). 
Con riferimento ai rimedi previsti per l'inadempimento della transazione, occorre richiamare l'art. 1976 c.c., per cui“La risoluzione della transazione per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato”. 
Si ricava dalla norma che è sempre possibile la risoluzione per inadempimento se la transazione non è novativa (1965, comma 1 c.c.) e questo perché, in tal caso, l'accordo non sostituisce la situazione preesistente, ma si aggiunge ad essa nel regolare i rapporti tra le parti.  ### specie, tuttavia, parte attrice non ha chiesto la risoluzione del contratto, essendosi limitata ad agire per il risarcimento del danno conseguente all'inesatto adempimento dell'appaltatore, facoltà del tutto ammissibile, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale più recente che, in materia, si esprime nel senso che “La tutela accordata al contraente non inadempiente nei contratti con prestazioni corrispettive non impone la risoluzione del contratto garantendo al contraente non inadempiente di ottenere, anche a mezzo di esecuzione ove possibile, l'adempimento dell'obbligo gravante sulla controparte oltre, e in aggiunta, al risarcimento del danno il quale può anche essere oggetto di esclusiva domanda, quindi senza che sia altresì domandata la risoluzione” (Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, n.8993). 
Con riferimento all'inesatto adempimento dell'appaltatore, occorre richiamare le norme generali in materia, ovvero l'art. 1218 c.c., ai sensi del quale: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, e l'art. 1176 c.c., per cui “###adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.  ###adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”. 
Nel caso di specie sussiste la responsabilità dell'appaltatore, per non avere eseguito i lavori di ripristino della copertura del fabbricato per cui è causa secondo le regole dell'arte e, nello specifico, per essersi discostato dagli impegni assunti con la committente, che prevedevano l'esecuzione dell'intervento secondo le direttive indicate dalla ditta produttrice del materiale, ovvero mediante rimozione “del cappellotto tondo dalle greche di sormonto”, e sostituzione dello stesso con “le rondelle gomma alluminio di tipo “baz” con diametro 30 mm”. 
A tali conclusioni è giunto il #### che, in sede ###primo luogo ha constatato la sussistenza dei vizi lamentati dall'attrice, consistenti in “rovina di pannelli in fibra minerale con funzione di controsoffitto di confinamento dei locali operativi e collasso con caduta in basso di porzioni di pannelli; infiltrazioni di acqua con stillicidio a terra nelle zone di lavorazione; bagnatura di parti dell'impianto elettrico e di apparati in tensione; ammaloramento di macchinari operativi e componenti di ricambio a terra (….) È proprio in corrispondenza dei lucernari fissi, e più precisamente ancora soprattutto in corrispondenza dei terminali degli stessi pannelli traslucidi sulla canaletta di scolo in copertura, che si sono evidenziati negli anni successivi i lamentati fenomeni di infiltrazione con ammaloramento dei sottostanti elementi di controsoffitto in fibra minerale e da ultimo caduta a terra negli spazi operativi di elementi di controsoffitto e di consistenti quantità d'acqua. Dette situazioni sono state facilmente ritrovate durante gli accessi peritali, quando è stata pure verificata la pericolosità di una situazione che vede spesso, oltre ad una più generale carenza di sicurezza per gli operatori e per i componenti e veicoli presenti a terra, a causa della possibilità di caduta di oggetti dall'alto, anche la caduta di acqua sulle apparecchiature elettriche in tensione”; secondariamente, ha chiarito che “l'intervento in contestazione aveva visto l'inserimento in copertura di lastre grecate mod. 
GrecaPIÙ, prodotte dalla ### di ####, caratterizzate da passo 1000 mm, sagomate con 4 greche centrali arrotondate e 2 greche laterali squadrate altezza 80 mm e spessore 10 mm, estruse con alveolo a doppia camera, con possibilità di adattamento laterale ai comuni pannelli sandwich grecati abitualmente usati in copertura”, per poi rilevare che: “Al momento del sopralluogo peritale si è riscontrato quanto segnalato dalla ### nella nota del 14.12.2010 circa la sostituzione di tutti i cappellotti con delle rondelle tipo “baz”. In aggiunta è opportuno segnalare che le lastre risultano posate a contatto con la guaina bituminosa della copertura; questa condizione può determinare invecchiamento precoce delle lastre stesse per l'aggressione chimica da contatto, come segnalato nella scheda prodotti ### al capitolo “Uso e manutenzione””. 
Una volta illustrate tali premesse, il CTU ha risposto ai quesiti posti dal Giudice e, sul quesito inerente all'adeguatezza del tipo di materiali utilizzati per il rifacimento della copertura del capannone industriale, ha risposto che: “Il sistema modulare grecato in policarbonato alveolare impiegato e prodotto dalla ### di ### risulta sicuramente testato e di consolidato impiego per interventi similari, ma sicuramente non è stata posta la dovuta attenzione e cura nella posa di alcuni accorgimenti che rientrano nella buona norma e di fatto costituiscono la regola dell'arte”. 
Al quesito “se la posa in opera della copertura sia stata eseguita ad opera d'arte ... , ...  abbia seguito pedissequamente quanto indicato dalla ### S.r.l.”, il CTU ha risposto nei seguenti termini: “si concorda con le annotazioni di cui alla corrispondenza della ### circa le difformità nell'installazione dei pannelli in policarbonato rispetto alle indicazioni riportate nella documentazione tecnica di corredo dello stesso sistema di copertura. Con riferimento al secondo intervento di manutenzione dell'autunno 2010, eseguito a valle della comunicazione della ### S.r.l. in atti datata 15.03.2010 (“... si consiglia pertanto di rimuovere il cappellotto tondo delle greche di sormonto e sostituirlo con le rondelle gomma-alluminio tipo “baz” con diametro 30 mm.”), è opportuno precisare quanto emerso al momento dell'inizio delle operazioni peritali, quando è stata ritrovata una situazione nella quale tutti i fissaggi delle lastre ### 80/10 erano caratterizzati dall'impiego della rondella con guarnizione “baz” che, anche alla pagina 52 del catalogo generale ### viene indicata per le greche latarali di sormonto”. 
Le conclusioni del ### che ha acclarato che, nell'esecuzione dei lavori di ripristino, la società convenuta si è discostata dalle regole dell'arte, per avere impiegato la rondella a guarnizione “baz” non solo per le greche laterali di sormonto, ma per tutti i fissaggi delle lastre ### 80/10, sono chiare, precise e condivisibili, logicamente argomentate, e trovano riscontro nelle contestazioni già mosse dalla società produttrice del materiale con la relazione del 14 dicembre 2010. 
Non si ritiene dirimente la contestazione della convenuta, nel momento in cui asserisce una limitazione della responsabilità dell'appaltatore, a fronte dell'affermazione del CTU che rileva “comunque, la limitata rigidezza delle lastre e la non ottimale compatibilità di greca per l'abbinamento del pannello rigido con il traslucido”. In primo luogo, tale rilievo è marginale non solo rispetto alla previa constatazione dell'adeguatezza del materiale fornito dalla ### S.r.l., ma altresì rispetto agli esiti generali dell'accertamento che qui interessa, ovvero la mancata esecuzione, da parte dell'appaltatore, dei lavori per cui è causa secondo le regole dell'arte. 
Peraltro, proprio con riferimento alla responsabilità dell'appaltatore per i materiali forniti dal committente, la Suprema Corte si è espressa nel senso che la stessa “non è a priori esclusa dall'essere stata scelta dallo stesso committente, ed anzi, pure nell'ipotesi in cui i materiali siano forniti direttamente dal committente l'appaltatore ha l'onere di eseguire i controlli sulla qualità e specifica idoneità, poiché solo tale verifica gli consente di evitare di incorrere nella responsabilità per vizi e difformità dell'opera dovuta a difetti del materiale” (Corte di Cassazione, ### 2 Civile Sentenza 26 giugno 2018, nr. 16758).  ### specie, parte convenuta non ha allegato di avere eseguito tali verifiche, né di averne fatto oggetto di contraddittorio con la committenza, o di avere contestato a quest'ultima l'asserita inadeguatezza del materiale proposto, prodotto dalla ### S.r.l., e fornito dalla ### & ### S.a.s.. 
È chiaro che tale prova non può ritenersi contenuta nelle dichiarazioni del teste ### in quanto quest'ultimo si è limitato a dichiarare, in via del tutto generica, “non mi risulta che la ###A.T., almeno da parte mia, abbia approvato l'idoneità dell'acquisto di tali materiali”. 
Ancora, non si ritiene provato quanto dedotto dalla convenuta, in ordine al fatto che i lavori sarebbero avvenuti sotto la direzione di un tecnico nominato dalla ### S.r.l.. 
Di tale circostanza non vi è alcun riscontro documentale, né nelle fatture commerciali, né nella corrispondenza intercorsa tra le parti, da cui si evince che i lavori di rifacimento, bonifica e successiva manutenzione della copertura del fabbricato per cui è causa erano stati interamente commissionati alla ###A.T.. 
Neppure le prove testimoniali sono state risolutive, nel senso auspicato dalla convenuta. 
Di fatto, escusso sul punto, il teste #### ha dichiarato: “è vero che gli operai del ### eseguivano i detti lavori di posa in opera delle lastre, ma non è vero che vi fosse la direzione di un tecnico nominato dalla ### S.r.l.”, chiarendo che “sono a conoscenza di ciò perché sono io il tecnico della ### S.r.l.” (cfr. verbale di udienza del 9 dicembre 2015). 
È stata significativa anche la deposizione del teste ### dipendente della ###, il quale è caduto in contraddizione, dichiarando dapprima che, all'epoca dei fatti, era egli stesso “il tecnico che seguiva i lavori”, poi confermando che i lavori erano eseguiti sotto il controllo di un tecnico nominato dalla ### S.r.l., per poi nuovamente dichiarare che “io ho sovrainteso la squadra operativa in quanto ero tecnico con tali funzioni di coordinare i lavori”. Ancora, il teste ha proseguito dichiarando che “ricordo che c'era anche un tecnico della società ### S.r.l. che seguiva tali lavori (…) Era il 2010 e ricordo che il tecnico della ### non era presente quotidianamente (…)” ( verbale di udienza del 15 aprile 2016). 
Ebbene, il fatto che sui luoghi di causa fosse saltuariamente presente un tecnico di rappresentanza della parte committente, non consente, in assenza di ulteriori elementi, di ritenere provata un'ingerenza della committenza, tale da escludere, o limitare la responsabilità dell'appaltatore. 
Del resto, l'appaltatore, anche quando realizzi un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico incaricato dal committente, ma conservando una propria autonomia, ha l'obbligo di controllare, e correggere, gli eventuali errori di progetto, in quanto è tenuto ad eseguire l'opera secondo le regole dell'arte, e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente; conseguentemente, egli è responsabile per i vizi derivanti dal progetto che avrebbe dovuto conoscere e prevedere in base all'ordinaria diligenza (Cass. 22 febbraio 2000, n. 1965). 
La responsabilità dell'appaltatore è esclusa se il committente, o il direttore dei lavori, avvertiti degli errori di progetto, insistano perché il progetto venga eseguito senza modifiche. 
Ma non è il caso di specie, considerato che l'autonomia con la quale l'appaltatore ha agito nell'esecuzione dei lavori per cui è causa si evince, in maniera pacifica, dal fatto che la convenuta non si è attenuta all'iniziale progetto individuato dalla ditta produttrice del materiale, consistente nella sola sostituzione dei “cappellotti utilizzati per i fissaggi nelle greche di sormonto tra due lastre Grechepiù”, ma ha proceduto in maniera differente, sostituendo “tutti i cappellotti con delle ronde di tipo “baz””, finanche “i fissaggi realizzati correttamente con cappellotto tondo su greche centrali arrotondate”. 
Quanto da ultimo rilevato, oltre a non essere oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, pare, anzi, trovare conferma: 1) nella formulazione del capitolo di prova di cui al nr. 4 della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, nr. 2, c.p.c., nel momento in cui la ###A.T., chiedendo di confermare che “la rondella universale “tipo baz” del diametro di 30 mm è utilizzata per qualsiasi tipo di pannello di copertura di immobili ad utilizzo industriale (capannoni, depositi, centri commerciali, ecc…)”, intendeva, verosimilmente, dare prova di un “buon operato”, certamente sconfessato dai danni che si sono verificati presso i luoghi di causa, e da quanto accertato in sede peritale; 2) da quanto ammesso dalla stessa in sede di memoria di replica, nel momento in cui ha asserito che “l'odierno convenuto non ha avvallato la scelta operata dalla ### s.r.l. dei materiali de quibus e che come già dichiarato dal ### le rondelle utilizzate erano quelle tipicamente usate nelle lavorazioni di tale tipologia”. 
Né si ritiene che, dall'occasionale presenza di un tecnico della committente presso il cantiere dove vengono svolti i lavori, sia possibile dedurre un'implicita accettazione dell'opera da parte della ### S.r.l.. 
Può, anzi, evidenziarsi che “in tema di appalto, la facoltà, prevista dall'art. 1662 c.c., di effettuare verifiche in corso d'opera è finalizzata a garantire l'esatto adempimento del l'appalto, ma non anche a fungere da accettazione dell'opera, e non esclude, pertanto, la responsabilità dell'appaltatore per vizi o difformità dell'opera stessa” (cfr. Cassazione Civile Sezione I - sentenza n. 4544 del 27 Marzo 2003). 
Il risultato favorevole delle eseguite verifiche, pertanto, non esime l'appaltatore da responsabilità se, nel prosieguo dei lavori, la cattiva esecuzione porta danni alle opere già eseguite, e verificate, come è accaduto nel caso di specie. 
Del resto, espressione dell'autonomia dell'appaltatore è l'esecuzione di un'opera, o di un servizio, a proprio rischio, in considerazione del fatto che l'attività d'impresa comporta l'assunzione di un rischio a carico dell'appaltatore, elemento, questo, che dilata l'ambito della prevedibilità del danno; la prevedibilità dell'evento, dunque, deve essere valutata in relazione alla natura della prestazione, e con riferimento alla natura ed all'ambito della sfera di controllo del debitore (vedi in questo senso Cass. Civ. Sez.I 5/4/2005 n. 7081). Il motivo dell'allargamento dell'ambito dei danni prevedibili risiede nel fatto che grava sull'appaltatore, imprenditore, non soltanto il rischio connesso alla semplice esecuzione della prestazione, ma anche i rischi riguardanti l'esercizio di una determinata attività necessaria al fine di eseguire la prestazione. 
Per tutto quanto sopra esposto, sussiste la responsabilità della società convenuta, per non avere eseguito i lavori commissionati dall'attrice secondo le regole dell'arte, con conseguente diritto, per la ### S.r.l., al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. 
Giova precisare che, in sede di atto di citazione, parte attrice ha svolto plurime domande di risarcimento, chiedendo la condanna della convenuta “al risarcimento in favore dell'odierna attrice dei danni subiti che si quantificano in € 21.438,50 oltre iva, rivalutazione ed interessi fino al saldo, ossia nella spesa da sostenere per il ripristino dello stato dell'immobile, come da CTU a firma dell'ing. ### allegata agli atti”, ed altresì di accertare “l'entità dei danni occorsi ai beni posti all'interno del capannone industriale in conseguenza delle copiose infiltrazioni di acqua nel medesimo, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei medesimi, da quantificarsi anche a mezzo CTU”. 
Tale ultima domanda non è stata coltivata, né adeguatamente istruita nel corso del procedimento, e neppure è stata riportata nella nota di deposito del 5 dicembre 2023, alla quale la ### S.r.l. si è richiamata per la precisazione delle conclusioni, nei seguenti termini: “1. accertare e dichiarare l'esistenza di gravi difetti dovuti a costruzione e/o posa in opera non a regola d'arte della copertura del capannone industriale di proprietà della ### 2. per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 1669 c.c. o, in subordine, ex art. 1667 c.c., del ### e condannare il medesimo convenuto al risarcimento in favore dell'odierna attrice dei danni subiti che si quantificano in € 21.438,50 oltre iva, rivalutazione ed interessi fino al saldo, ossia nella spesa da sostenere per il ripristino dello stato dell'immobile, come da CTU a firma dell'ing. ### - svolta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo davanti l'intestato tribunale con n. fascicolo 1064/2011 - in atti, ovvero nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa; 3. con vittoria di diritti ed onorari di causa”. 
Pertanto, l'ulteriore domanda risarcitoria, come svolta nell'atto di citazione, deve intendersi rinunciata. 
Si ritiene corretta la quantificazione del danno patrimoniale come individuata dal CTU Ing. ### in sede ###cui ha stimato i costi necessari ai lavori di ripristino, per un importo complessivamente pari ad € 21.438,50. 
A tale somma dovrà aggiungersi l'### quale onere accessorio e consequenziale. 
Trattandosi di danno derivante da rapporto contrattuale, su tale somma decorrono gli interessi legali, dal momento della domanda, sino al saldo, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale per cui “Gli interessi legali da applicarsi sull'importo liquidato dal giudice a titolo di risarcimento del danno, conseguente ad inadempimento contrattuale, decorrono dalla data della domanda giudiziale, cioè l'atto idoneo a porre in mora il debitore, producendo la sentenza di condanna i suoi effetti retroattivi dal momento della proposizione della domanda” (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 6614/15). 
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento. 
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: indeterminabile - complessità media ### di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00 ### introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00 ### istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00 ### decisionale, valore medio: € 3.579,00 ### tabellare (valori medi) € 10.860,00 Devono altresì essere poste a carico di parte soccombente le spese del procedimento di A.T.P., che si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale per cui “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” ( Civ., sez. II, ordinanza 7 giugno 2019, n. 15492. In senso conforme: Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000). 
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: procedimenti di istruzione preventiva ### della causa: indeterminabile - complessità media ### di studio della controversia, valore medio: € 1.063,00 ### introduttiva del giudizio, valore medio: € 890,00 ### istruttoria, valore medio: € 1.489,00 ### tabellare (valori medi) € 3.442,00 Per il medesimo principio, devono essere poste definitivamente a carico del soccombente le spese della C.T.U., nell'importo già liquidato con decreto depositato il ### (Giudice Dott.ssa G. CUCCA, n. R.G. 1064/2011).  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCERTA e ### la responsabilità della convenuta, per i vizi indicati in atto di citazione, e per l'effetto; ###A.T. ### e ### in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, per il titolo di cui in parte motiva, la somma di € 21.438,50, oltre ### oltre interessi legali, dalla data della domanda, sino al saldo; ###A.T. ### e ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore di ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si liquidano in € 10.860,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre ### c.p.a., e spese generali al 15%; ###A.T. ### e ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore di ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese della procedura di A.T.P., che si liquidano in € 3.442,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre ### c.p.a., e spese generali al 15%; PONE definitivamente a carico di ###A.T. ### e ### in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di ### nell'importo già liquidato con decreto depositato il ### (Giudice Dott.ssa G. CUCCA, n. R.G.  1064/2011). 
Tempio Pausania, 11 giugno 2024 

Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi


causa n. 2393/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Menconi Micol

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 1040/2019 del 09-05-2019

... Sulla sua natura novativa o meno della transazione per la quale vi è causa, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è possibile distinguere, con riferimento all'efficacia dell'atto sul rapporto preesistente, tra una transazione semplice ed una transazione novativa nei seguenti termini: si ha transazione semplice nelle ipotesi in cui le parti si limitano a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, il quale, per quanto non ha formato oggetto di considerazione, permane immutato; si ha, invece, transazione novativa nell'ipotesi in cui le parti conseguono invece l'estinzione integrale del precedente rapporto, il quale viene sostituito con quanto scaturisce dall'accordo transattivo (cfr., tra le ultime, Cassazione civile sez. III, 27/06/2018, n.16905 e Cass. (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOLA PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2934 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2012, avente ad oggetto "transazione", vertente TRA ### S.R.L. (P. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla ### G. Bovio, 33, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione -attrice - E ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### elettivamente domiciliat ###, giusta procura a margine delle comparse di costituzione e risposta -convenuti - ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), entrambi residenti in ####, al ### delle ### n. 27 - convenuti contumaci
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.  MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 cod. proc. civ. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18/06/2009, n. 69, evidenziando che lo scrivente magistrato è subentrato solo in fase di precisazione delle conclusioni all'udienza del 25/01/2018. 
In via preliminare, va dato atto che parte convenuta ha ritualmente ritirato il proprio fascicolo di parte, ma non ha provveduto a ridepositarlo nel termine fissato dall'art. 169 cod. proc. civ., né successivamente alla rimessione in decisione della causa. 
Costituisce, infatti, oramai diritto vivente il principio secondo cui il giudice, ove accerti che una parte abbia ritualmente ritirato il proprio fascicolo, ma che questo non sia stato nuovamente depositato nel termine previsto dall'art.  169, secondo comma, cod. proc. civ. (cioè, "al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale"), ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. II, 23/02/2017, n.4680).  2. La domanda proposta da parte attrice nel presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di adempimento da parte dei convenuti degli obblighi loro gravanti in virtù della scrittura privata di transazione del 21/06/2010, prodotta in copia dall'attrice e mai disconosciuta dai convenuti. 
In particolare, la società attrice ha allegato l'inadempimento dell'obbligo di pagamento della somma di € 59.000,00 a saldo della maggior somma di € 81.000,00, avendo i convenuti ### e ### già versato la somma complessiva di € 22.000,00 in favore della società. 
La scrittura privata de qua ha senz'altro una finalità transattiva del contenzioso sorto tra l'odierna attrice e i convenuti germani ### sfociato nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G.E. 149/06 ed avente oggetto i crediti di forniture di prodotti commerciali azionati in via monitoria e cristallizzati in due decreti ingiuntivi (n. 375/04 del Tribunale di Aversa nei confronti di ### e n. 978/2004 del Tribunale di Nola nei confronti di #### e ###. 
Sulla sua natura novativa o meno della transazione per la quale vi è causa, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è possibile distinguere, con riferimento all'efficacia dell'atto sul rapporto preesistente, tra una transazione semplice ed una transazione novativa nei seguenti termini: si ha transazione semplice nelle ipotesi in cui le parti si limitano a modificare alcuni aspetti del rapporto preesistente, il quale, per quanto non ha formato oggetto di considerazione, permane immutato; si ha, invece, transazione novativa nell'ipotesi in cui le parti conseguono invece l'estinzione integrale del precedente rapporto, il quale viene sostituito con quanto scaturisce dall'accordo transattivo (cfr., tra le ultime, Cassazione civile sez. III, 27/06/2018, n.16905 e Cass. 22/02/2018, n. 4314). 
Più in particolare, l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso. (cfr., Cass. 11/11/2016, n. 23064; Cass. 14/07/2011, n. 15444). 
Nel caso di specie, risulta evidente la natura novativa della transazione stipulata in data ### - che ha coinvolto anche soggetti diversi dagli originari titolari del rapporto di debito-credito - in quanto dalla suddetta scrittura privata sono derivate obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti. 
Peraltro, la transazione non contiene alcuna previsione di risoluzione dell'accordo in caso d'inadempimento, sicché la volontà presumibile delle parti consisteva effettivamente nel concludere un accordo che ponesse fine alla situazione debitoria dei germani ### con l'assunzione di un nuovo e diverso obbligo, ossia quello di promettere in vendita l'immobile di loro proprietà, meglio identificato in atti, a ### e ### e destinare parte della somma della successiva compravendita alla liquidazione totale del debito nei confronti della società ### s.r.l. 
I convenuti ### e ### non hanno contestato l'inadempimento allegato, né fornito la prova del pagamento, ma hanno solo eccepito la non imputabilità dello stesso, addebitandolo agli altri convenuti ### per la mancata stipula del contratto definitivo. 
Tuttavia, parte attrice ha provato per tabulas che nelle more del giudizio i convenuti in data ###, hanno proceduto alla vendita dell'immobile di loro proprietà che era stato oggetto della transazione con la ### s.r.l. con atto per notar ### (rep. 44979, racc. 9979) a favore di terzi (cfr. documentazione allegata alla produzione del fascicolo di parte per il procedimento cautelare in corso di causa). 
Da ciò è derivata la necessità per parte attrice di proporre ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, accolto con ordinanza dell'1/12/2017 emessa dal Tribunale in diversa composizione.  2.1. Alla luce di tale quadro probatorio, la domanda di parte attrice non può che ritenersi fondata. 
Si deve, invero, fare in questa sede applicazione del principio generale valevole in tema di inadempimento nelle obbligazioni secondo cui l'onere della prova gravante sul creditore che chiede l'adempimento riguarda esclusivamente il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, gravando sul debitore la prova del fatto estintivo costituito dall'avvenuto adempimento ovvero la sua mancanza di colpa, alla luce dei principi di presunzione di persistenza del diritto in capo al creditore e di vicinanza della prova (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533). 
Nel caso di specie, risulta pienamente assolto l'onere probatorio gravante in capo alla società creditrice in ordine alla prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere, basato sul contratto di transazione del 21/06/2010, mentre alcuna richiesta probatoria è stata articolata dai convenuti per suffragare le proprie contestazioni, rimaste, quindi, a livello di mera allegazione e smentite documentalmente. 
Anche i convenuti ### scegliendo di rimanere contumaci nel presente giudizio, non hanno fornito alcun elemento probatorio in senso contrario all'allegazione dell'inadempimento dell'obbligo assunto ai sensi dell'art. 6 della scrittura privata oggetto di causa che va qualificato quale accollo di debito cumulativo, disciplinato dall'art. 1273 cod.  Da ciò deriva che tutti i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice ### s.r.l. alla somma di € 59.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo. 
Non essendo stata, infatti, prevista la liberazione dei debitori originari, questi ultimi restano obbligati in solido con i terzi accollanti, giusta il disposto di cui all'art. 1273, comma terzo, cod.  In conseguenza dell'accoglimento della domanda nulla va disposto in relazione alla misura cautelare del sequestro conservativo ottenuta in corso di causa da parte attrice in considerazione del dato normativo secondo cui, con la pronuncia della sentenza di condanna, il sequestro conservativo si converte in pignoramento, entro i limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna (Cass. n. 1087/2012) e che la conversione, tuttavia, opera solo apparentemente in modo automatico in quanto è risolutivamente condizionata al tempestivo adempimento da parte del creditore sequestrante degli oneri previsti dall'art. 156 disp. att., l'omissione dei quali determina l'estinzione del processo esecutivo (Cass. n. 10029/2006).  3. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenendo conto anche delle spese occorse per il procedimento cautelare in corso di causa, della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e del mancato svolgimento di una fase istruttoria, seguono, quindi, la soccombenza dei convenuti.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. dichiara la contumacia di ### e ### 2. accoglie la domanda della società ### S.R.L., in persona del l.r.p.t., e per l'effetto condanna ##### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 59.000,00, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo; 3. condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere alla SOCIETÀ ### S.R.L., in persona del l.r.p.t., le sostenute spese processuali, che liquida in € 7.000,00, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e ### se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, ai sensi dell'art.93 cod. proc.  Così deciso in ### il 9 maggio 2019.   

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 2934/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Capozzi Rosa Anna

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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 392/2024 del 07-05-2024

... essere intervenuto tra le parti atto di transazione, va osservato che effettivamente in data ### veniva sottoscritta tra il ### gli odierni appellati e l'amministratore del ### un atto di transazione a mezzo del quale il primo assumeva l'obbligo di eseguire entro il ### specifici lavori di riparazione diretti ad eliminare le infiltrazioni rilevate in alcuni alloggi del fabbricato condominiale. Tale accordo non veniva eseguito nonostante la diffida trasmessa anche all'impresa ### dal legale di #### e ### non nota datata 14/5/2010. La lettura del documento in parola chiarisce la natura non novativa della transazione, in quanto tale effetto non solo non risulta espressamente previsto, ma non si ricava dalle pattuizioni concordate dalle parti, le quali si limitavano a specificare tempi e modalità di (leggi tutto)...

R.G. n.153/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.### rel.  dr.ssa ### dott.### riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al 153/2021 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente TRA ### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### per procura in calce all'atto di appello; - appellante - E #### e ### rappresentati e difesi dall'avv.### per procura in calce alla comparsa di risposta; -appellati ### appellato contumace ### appello avverso la sentenza n. 3140/2020 del Tribunale di Salerno emessa il ### nel giudizio RG 10000022/2011 CONCLUSIONI ➢ Parte appellante precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di appello ➢ ### appellata costituita precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di risposta ### del processo #### ed ### nelle rispettive qualità di nudo proprietario(il primo) e usufruttuari(il secondo e la terza) dell'appartamento, interno 29, facente parte del ### sito in ### via ### n. 90/B, convenivano dinanzi al Tribunale di Salerno - sezione distaccata di #### titolare della omonima impresa individuale, chiedendo la condanna del medesimo ad eseguire tutti i necessari interventi interventi di riparazione e ripristino sia all'interno dell'alloggio citato, sia sulle parti condominiali o in alternativa a risarcire i danni quantificati in € 20.000,00 o in quella somma maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa. 
Gli attori deducevano che, con contratto del 2.1.2003 stipulato con il ### l'impresa edile ### si era impegnata ad eseguire articolati lavori di ristrutturazione delle parti condominiali, compresi il rifacimento della impermeabilizzazione e della pavimentazione della terrazza di copertura del fabbricato e dei terrazzi/lastrici solari di pertinenza esclusiva dell'appartamento dei deducenti. 
Lamentavano che dopo l'esecuzione di tali opere, si erano verificate copiose infiltrazioni che avevano interessato,oltre all'appartamento n. 29, anche altri alloggi siti nel medesimo ### Esponevano che dette infiltrazioni provenivano sia dal terrazzo di copertura di proprietà condominiale, che dai terrazzi di proprietà esclusiva, tutti fatti oggetto dei lavori eseguiti dall'### e che, per tale ragione, in data ### veniva firmata una transazione tra i signori ### - ### l'impresa ### l'amministratore p.t del ### e terzi al fine di eliminare i problemi riscontrati e definire i necessari pagamenti. 
Tale atto di transazione, nonostante vari solleciti non era stato mai eseguito e conseguentemente, su ricorso del ### in data ###, il ### del Tribunale di Salerno aveva disposto un accertamento tecnico preventivo, nominando CTU l'ing. ### il quale, oltre ad individuare le cause di dette infiltrazioni ed i lavori necessari alla loro eliminazione, indicava anche i costi per l'esecuzione delle opere occorrenti.  ### riconduceva i pregiudizi lamentati, in gran parte, alla errata esecuzione dei lavori di ristrutturazione e, in minor parte, alla mancata esecuzione di alcuni lavori di manutenzione da parte del ### precisando che al momento dei sopralluoghi l'unità abitativa ### - ### presentava evidenti danni da infiltrazioni di acqua. 
Quanto alla terrazza di proprietà ### il CTU evidenziava che: sulla terrazza a livello dell'appartamento ### - ### al momento dei sopralluoghi, sono stati riscontrati: ristagni d'acqua di risulta, localizzati in prossimità della caditoia presente sulla terrazza ; addensamento di muffe scure e presenza di germogli mischi formi lungo la base del rivestimento in marmo della muratura perimetrale, segno evidente di abnorme assorbimento di umidità; stessa umidità che ha interessato l'intero spessore della murature, fino ad evidenziarsi sul parapetto interno della stessa: alcune limitate zone della ringhiera in ferro che delimita la terrazza a livello e le balconate, hanno presentato iniziali tracce di ossidazione. 
Gli attori concludevano come da atto di citazione. 
Si costituiva ### eccependo preliminarmente la improcedibilità ed inammissibilità della domanda stante la transazione intervenuta tra le parti il ###. 
Spiegava domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento della somma di € 15.000,00 a titolo di saldo dei lavori eseguiti presso il fabbricato condominiale; chiedeva infine di essere autorizzato a chiamare in causa l'ing.  ### direttore dei lavori al fine di far confermare l'intervenuto accordo transattivo tra le parti, nonché l'esatta esecuzione dei lavori appaltati. 
Autorizzata la chiamata in causa, non si costituiva il chiamato. 
All'esito della istruzione, il Tribunale condannava il convenuto ### a pagare agli attori, a titolo di risarcimento danni patrimoniali, la somma di € 52.348,93 oltre IVA, rivalutazione monetaria secondo gli indici ### ed interessi al tasso legale. 
Rigettava la domanda riconvenzionale ponendo a carico del ### le spese del giudizio. 
Avverso tale decisione proponeva appello ### deducendo che: 1)Improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento della procedura di mediazione 2)### della decisione impugnata avendo il Tribunale disatteso l'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera 3)### della sentenza di prime cure per aver ritenuto tardiva la produzione di documentazione fotografica allegata dal ### 4)### revoca dell'ordinanza del 24/2/2017 con la quale si evocava una possibile conciliazione della lite 5)### della CTU posto che l'ausiliario registrava la mancata ricezione delle note provenienti dal CTP ing. ### 6) ### quantificazione dei danni da parte del CTU 7) ### considerazione della efficacia della transazione conclusa il 10(3/2006 8) Ingiustizia della sentenza nella parte in cui era stata rigettata la domanda riconvenzionale. 
Concludeva per la riforma della decisione impugnata come da atto di appello. 
Si costituivano gli appellati, replicando le deduzioni già svolte in primo grado riguardo la non rilevabilità di ufficio della decadenza dall'azione di garanzia per vizi, la esaustività e congruità della relazione di CTU e l'assenza di cause di nullità della stessa. 
Si riportavano alle argomentazioni del primo Giudice quanto ai restanti motivi di appello. 
Con ordinanza del 17.10.2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte assegnava la causa a sentenza nel rispetto dell'art. 190 c.p.c. 
Alla scadenza dei termini concessi e, all'esito della camera di consiglio, la Corte, decideva la controversia come da dispositivo che segue.  ### è parzialmente fondato. 
Va rappresentato preliminarmente che è priva di pregio la doglianza relativa al mancato esperimento della procedura di mediazione. 
Rileva la Corte che ai sensi dell'art. 5 D.legs. 28/2010, la relativa eccezione doveva essere proposta non oltre la prima udienza mentre non risulta inserita nè nella comparsa di risposta, né nel verbale dell''udienza dell'11/10/2011. 
Quanto alla doglianza n. 7 relativa alla improcedibilità/inammissibilità della domanda per essere intervenuto tra le parti atto di transazione, va osservato che effettivamente in data ### veniva sottoscritta tra il ### gli odierni appellati e l'amministratore del ### un atto di transazione a mezzo del quale il primo assumeva l'obbligo di eseguire entro il ### specifici lavori di riparazione diretti ad eliminare le infiltrazioni rilevate in alcuni alloggi del fabbricato condominiale. 
Tale accordo non veniva eseguito nonostante la diffida trasmessa anche all'impresa ### dal legale di #### e ### non nota datata 14/5/2010. 
La lettura del documento in parola chiarisce la natura non novativa della transazione, in quanto tale effetto non solo non risulta espressamente previsto, ma non si ricava dalle pattuizioni concordate dalle parti, le quali si limitavano a specificare tempi e modalità di taluni, limitati interventi di riparazione necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni rilevate nell'alloggio degli attuali appellati, verosimilmente conseguenti a negligenze nella esecuzione del pregresso contratto di appalto concluso tra il ### e l'impresa ### In tal caso, secondo l'orientamento espresso dalla S.C., accertata la non estinzione del rapporto originario,solo al venir meno della efficacia del negozio transattivo, segue la necessità di dare esecuzione alle pattuizioni pregresse(Cass. Sez. 3 ord. 645/2024. In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.). 
Orbene, rileva la Corte, che, dinanzi al Tribunale, #### e ### si limitavano a richiamare il negozio transattivo in parola, specificando che esso era rimasto ineseguito a causa dell'inadempimento della impresa ### ma ne' esplicitamente, né in modo implicito chiedevano la risoluzione dello stesso. 
Nelle conclusioni rassegnate,prima, con l'atto di citazione e successivamente all'esito del giudizio di prime cure manca la domanda di risoluzione della transazione, mentre è evidente che l'azione in concreto proposta dinanzi al Giudice di prime cure è riconducibile a quella prevista dall'art.1667 cc. 
Non è dubbio che solo con la caducazione del contratto di transazione, a seguito della relativa pronunzia giudiziale, il rapporto transatto avrebbe ricondotto le parti nelle rispettive posizioni di diritto, facendo risorgere le ragioni, eccezioni e azioni derivate dal rapporto stesso. 
Da queste premesse, si trae che la domanda proposta in primo grado sulla scorta del contratto di appalto concluso tra l'impresa ### ed il ### doveva essere dichiarata inammissibile in quanto fondata su un rapporto fatto oggetto di transazione valida ed efficace. 
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dall'odierno appellante e rigettata in primo grado, ritiene la Corte di dover condividere tale decisione. 
Va preliminarmente osservato che il preteso diritto di credito vantato genericamente dal ###quota inerente la posizione degli attori di circa 15.000,00 euro, pag.2 comparsa di costituzione del 19/4/2011) non è stato provato, né risulta documentato in atti sulla scorta del contratto di appalto e della sua esecuzione. 
In ogni caso, posto che tale contratto venne concluso dall'amministratore su mandato dell'assemblea condominiale dall'amministratore, la domanda di pagamento relativo ad un ipotizzato saldo non corrisposto doveva essere proposta nei confronti del singolo condominio nei limiti della sua quota,previa determinazione della stessa, applicandosi nel caso di specie il principio della parziarietà dell'obbligazione. 
Tale motivo di appello va dunque rigettato. Restano assorbiti gli ulteriori motivi. 
Venendo infine all'esame dell'impugnazione proposta nei confronti di ###rimasto contumace anche in questo grado, osserva la Corte che va condiviso il rigetto della domanda proposta già in primo grado, osservandosi che l'### non può confermare il contenuto della transazione del 10/3/2006 con effetti giuridicamente rilevanti, trattandosi di contratto per il quale è prevista la prova scritta, mentre nessuna prova è stata fornita circa una ipotetica ed eventuale responsabilità professionale del precitato nella esecuzione di direttore dei lavori a seguito del contratto di appalto per il quale si controverte. 
Al parziale accoglimento del gravame, segue la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi tra le parti costituite P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 3140/2020 del Tribunale di Salerno emessa il ### nel giudizio RG 10000022/2011,ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - Accoglie parzialmente l'appello e dichiara inammissibile la domanda proposta da #### e ### nei confronti di ### - ### la domanda riconvenzionale proposta da ### nei confronti di #### e ### - ### tra le parti costituite le spese di entrambi i gradi del giudizio ### 2/5/2024 ### est.   Dr. ### 

causa n. 153/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Gubitosi Aldo Giuseppe Giovanni

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