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Tribunale di Paola, Sentenza n. 348/2024 del 03-05-2024

... vani ed accessori). Ordina ai competenti ### dei registri immobiliari e catastali di provvedere alla trascrizione della scrittura del 26/05/1995 e della presente sentenza e alle volturazioni richieste, con esonero da responsabilità. In accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna ### al pagamento, in favore di ### della somma di € 17.067,42 per i tributi comunali e per gli oneri condominiali accertati fino alla data della domanda riconvenzionale, dei quali quest'ultimo è stato chiamato a rispondere per l'omessa voltura degli immobili indicati. Liquida le spese di lite in complessivi € 264,00 per esborsi ed € 6713,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e ### se dovuta, per compensi, e ne dispone la compensazione tra le parti in ragione della metà. ### al pagamento, in favore di ### della somma di € 132,00 per esborsi ed € 3.356,50, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e ### se dovuta, per compensi. ### 03/05/2024. ### (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.N. 675/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di ### sezione ### civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 675/2019 vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. #### e dall'avv. ##### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### BENINI; ###: ### delle parti: come in atti ### E ### 1. ### ha proposto domanda al fine di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata con la quale è stata trasferita la proprietà degli immobili siti in ### località ### e identificati al N.C.E.U. Fg. 7, P.lla 391, sub 19; Fg. 7, P.lla 391, sub 22; Fg. 7, P.lla 409, sub 2; Fg. 7, P.lla 409, sub 1.  1.1. A sostegno della domanda, parte attrice deduce di aver acquistato la piena proprietà degli immobili da ### con scrittura privata di vendita non autenticata del 26/05/1995, ove parte venditrice ha dichiarato che l'immobile ivi indicato con la lettera A) gli è pervenuto per il tramite di decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di ### nella procedura fallimentare n. 1/1985, ivi registrato in data ### e trascritto in ### il successivo 18/08/1994, mentre gli immobili indicati con la lettera B) sono stati acquistati dalla fallita con compromesso di vendita, mai tramutato in atto pubblico. In relazione a questi ultimi pendeva istanza volta ad ottenere il decreto di trasferimento del bene. Riferisce altresì che il prezzo della vendita è stato determinato in lire 50 milioni e che prima della vendita stessa ha versato lire 2 milioni a titolo di spese condominiali, rilasciando anche effetti cambiari e assumendo l'onere di provvedere al pagamento delle spese inerenti all'atto pubblico successivo al decreto di trasferimento, per il tramite di procura speciale notarile rilasciata in suo favore dal ### Deduce, infine, che nell'anno 2010 la curatela del fallimento ### quale promissario venditore e ### quale promissario acquirente hanno definito i termini della transazione in ordine agli immobili siti nel fabbricato "### 6" [nella scrittura indicati con la lettera B] e che, in data ###, in ### dinanzi al notaio dott. ### il ### ha rilasciato in suo favore delle procure speciali per la vendita di questi. Riferisce che, tuttavia, non sono stati ancora stipulati gli atti pubblici in ordine a tutti gli immobili acquistati con la scrittura privata del 26/05/1995 e che, da allora, ha posseduto gli immobili in maniera pacifica, ininterrotta ed indisturbata, ritenendosi l'unico proprietario. Conclude, quindi, chiedendo accertarsi l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata con la quale è stata trasferita la proprietà degli immobili siti in ### e identificati al N.C.E.U. Fg. 7, P.lla 391, sub 19; Fg. 7, P.lla 391, sub 22; Fg. 7, P.lla 409, sub 2; Fg. 7, P.lla 409, sub 1. In subordine, accertarsi la proprietà esclusiva in suo favore degli immobili; in via gradata, condannarsi parte convenuta alla restituzione di quanto versato in occasione della sottoscrizione della scrittura privata, nonché di tutte le spese successive sostenute, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e morale.  1.2. ### deduce di non aver mai confutato la volontà traslativa del negozio e che lo stesso si sarebbe dovuto perfezionare mediante la stipula di successivi rogiti notarili, anche in virtù delle apposite procure speciali rilasciate in favore di ### Riferisce che, tuttavia, contrariamente agli impegni assunti, quest'ultimo non ha provveduto all'incombente, ma ha continuato a godere degli immobili, anche con concessione degli stessi in locazione a terzi. Deduce, quindi, di essersi accorto della mancata trascrizione della compravendita solo a seguito della ricezione degli avvisi di accertamento per il mancato pagamento ### Riferisce, altresì, di aver ricevuto sollecito di pagamento dall'amministratore del condominio ove sono allocati gli immobili compravenduti, e di avere appreso in quella occasione del mancato pagamento anche delle quote condominiali per € 9.960,73 (alla data della domanda), aumentate poi a € 12.899,96, in sede di precisazione della domanda, avvenuta con memoria depositata in data ###. 
Assume, infine, di aver reso edotto l'attore sia delle pretese creditorie del ### sia della propria disponibilità a formalizzare gli atti pubblici con contestuale pagamento di ogni onere propter rem nelle more maturato ed illegittimamente imputato a quest'ultimo, cui sono seguite diverse trattative di bonario componimento, mai definite. Pertanto, a scopo cautelativo, si è visto costretto a revocare le procure speciali conferite, onde impedire ulteriori comportamenti pregiudizievoli nei propri confronti. Propone, quindi, domanda riconvenzionale al fine di ottenere la refusione delle spese già sostenute, nonché il pagamento, anche futuro, di ogni obbligazione pecuniaria propter rem, ovvero di tributi, tasse, imposte, sanzioni e/o oneri di qualsivoglia specie, già liquidati e/o liquidandi con riferimento alle unità immobiliari oggetto di causa, nei limiti di € 26.000,00. Conclude, quindi, chiedendo accertarsi l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata del 26/05/1995 e dichiararsi l'intervenuto trasferimento ex tunc in capo a ### dei relativi immobili in essa descritti, con conseguente ordine di trascrizione al competente conservatore, nonché l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale.  1.3. Il procedimento non ha necessitato di approfondimento istruttorio ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.  2. La domanda principale e quella riconvenzionale sono fondate e meritano accoglimento.  2.1. Le sottoscrizioni della scrittura privata del 26/05/1995 intervenuta tra ### e ### con la quale sono stati venduti i beni ivi indicati e per come saranno compiutamente descritti nel presente atto, sono autentiche, perché riconosciute come vere e autentiche dalle parti contraenti. La scrittura prevede la vendita dei beni così descritti: «A) in ### località ### appartamento al piano secondo, scala B, interno 17, composto da due vani e bagno, con due terrazzini a livello e con annesso ripostiglio, contraddistinto con l'interno 1 della scala B, facente parte del fabbricato denominato “### 4”», rispettivamente censiti nel N.C.E.U. del citato Comune di #### 7, p.lla 391, sub 19 ### e sub 22 ### e: «B) in ### località ### due appartamenti al 3° piano, interni 16 e 17, composti rispettivamente di due vani ed accessori e di tre vani ed accessori, facenti parte del fabbricato denominato “### 6”», rispettivamente censiti nel N.C.E.U. del citato Comune di #### 7, p.lla 409, subalterni nn. 1 (appartamento di due vani e accessori) e 2 (appartamento di tre vani ed accessori). Dall'interpretazione della scrittura del 26/05/1995 e tenuto conto delle dichiarazioni di conferma rese dalle parti nei propri scritti difensivi e anche del contegno successivo alla stipula, rappresentato dal contestuale rilascio da parte del venditore della procura notarile all'acquirente per la vendita del bene descritto con la lettera A) e dal rilascio in data ### di analoghe procure notarili relative agli immobili indicati con la lettera B), si desume che tra le parti è intervenuta una vendita ### dei suddetti beni, la prima con effetti traslativi immediati e la seconda con effetti traslativi subordinati al verificarsi della condizione dell'acquisto di questi in capo al ### medesimo, secondo il paradigma normativo di cui all'art. 1478, co. 2, cod. civ., con effetto a far data dal definitivo acquisto in capo al ### della proprietà dei beni indicati. Le procure notarili avevano il solo fine di consentire la riproduzione in forma pubblica delle vendite già avvenute, secondo le descritte modalità. Non vi è contestazione tra le parti in ordine alla definitività della vendita, al punto che lo stesso attore, oltre ad assumere espressamente che “attraverso la scrittura del 26.05.1995, le parti hanno espresso la chiara volontà di stipulare un contratto definitivo di compravendita” (cfr. atto di citazione, pag. 5), in via subordinata, chiede accertarsi l'intervenuto acquisto per usucapione sui beni in questioni, per aver esercitato su questi, sin dal 26.05.1995, il possesso animo domini.  2.2. Anche la domanda riconvenzionale deve essere accolta, sebbene limitatamente alle somme sin qui accertate e non pro futuro.  ### in riconvenzione assume l'illiceità della condotta del convenuto per violazione del dovere di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), dal momento che questi, pur avendo la possibilità di “perfezionare” i trasferimenti mediante atto pubblico sin dal 1995, quanto all'appartamento e al locale deposito situato nel fabbricato “### 4”, e dal 2010, quanto agli appartamenti situati nel fabbricato denominato “### 6” e indicati nella scrittura con la lettera B), non vi ha provveduto, lasciando gli stessi nella titolarità formale del precedente proprietario, così gravandolo degli obblighi tributari e condominiali ad esso relativi. 
Ritiene questo Tribunale che il richiamo alle disposizioni in questione non sia del tutto appropriato, perché queste concernono il dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle prestazioni cui le parti si sono rispettivamente obbligate. Il contratto del 26/05/1995 è riconducibile allo schema negoziale della vendita e le prestazioni e obbligazioni reciprocamente assunte con quell'atto concernono il trasferimento del diritto di proprietà (istantanea e/o futura), da una parte, e il pagamento del prezzo convenuto, dall'altra. Tali prestazioni sono state assolte dalle parti, onde quel contratto ha esaurito i suoi effetti giuridici. Pertanto, né dalla scrittura in sé né dalle disposizioni evocate è predicabile l'esistenza di un obbligo dell'acquirente di tenere indenne il precedente proprietario e (ancora attuale) intestatario formale dei suddetti beni immobili per il pagamento delle imposte comunali e gli oneri condominiali maturati e maturandi, fintantoché non sia effettuato il cambio di intestazione degli immobili. 
La domanda va, piuttosto, riqualificata come azione di risarcimento dei danni, dal momento che l'attore (in riconvenzione) si duole del fatto che il convenuto, pur essendo divenuto proprietario dei beni rispettivamente dal 1995 (quanto agli immobili situati nel fabbricato “### 4”) e dal 2010 (quanto agli immobili situati nel fabbricato “### 6”) e pur avendo goduto di questi sin dal 1995, ha omesso di effettuare il loro trasferimento nonostante il possesso delle procure notarili a vendere, lasciando che i costi rimanessero in capo al precedente proprietario, rimasto ancora intestatario formale dei beni. La consapevolezza dell'esistenza di tali debiti la si desume dal fatto che il signor ### è proprietario di altri immobili nello stesso condominio (dato desunto dalle ispezioni ipotecarie depositate da parte ###, onde è stato senz'altro destinatario, in proprio, sia di richieste di pagamento degli oneri condominiali sia di richieste di pagamento dei tributi comunali, ove non vi abbia spontaneamente provveduto. Una tale condotta integra indubbiamente un comportamento illecito, idoneo a provocare un danno ingiusto, perché in contrasto con il dovere di solidarietà sancito dall'art. 2 della Costituzione, che impone a tutti i consociati di adempiere a quei doveri di solidarietà sociale ed economica richiesti dall'appartenenza alla Repubblica, tra cui indubbiamente va annoverato anche il dovere di buona fede e correttezza nella conduzione degli affari, di modo tale da non arrecare pregiudizio alla sfera giuridica e patrimoniale altrui, e dal generale divieto del neminem laedere, che risulta consacrato nella previsione dell'art. 2043 cod. civ. Con la ### omissione del trasferimento ### dei beni già in sua proprietà per effetto della menzionata scrittura privata del 1995, ### ha arrecato un pregiudizio nella sfera patrimoniale di ### determinando (o comunque sia non impedendo) l'insorgenza di obbligazioni in capo al precedente proprietario e venditore, alle quali questi non può sottrarsi, perché si tratta di debiti ricollegabili alla mera titolarità formale e catastale dei beni in questione e di cui egli avrebbe dovuto farsi carico sin dall'origine, perché proprietario effettivo dei beni cui queste si riferiscono. 
Ne consegue che ### deve essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale sin qui subito da ### che si liquida in € 17.062,42, corrispondente alle somme che ha dovuto pagare al Comune di ### a titolo di IMU anni 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018, per complessivi € 4168,01 ed agli oneri condominiali di € 12.899,96 che risultano a questi addebitati fino alla data del 02/03/2021. 
Non è, tuttavia, possibile, estendere la condanna anche al pagamento di eventuali e future somme di cui il sig. ### dovrà eventualmente rispondere per il periodo successivo alla proposizione della domanda, perché non esiste una specifica e tipica previsione normativa che riconosca la possibilità, sul punto, di emettere provvedimenti di condanna in futuro.  3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri tabellari medi, quanto alla parte di studio, introduttiva e decisionale, e minimi, quanto alla parte istruttoria, per controversie di valore indeterminabile a complessità bassa. Tenuto conto della incondizionata adesione del convenuto in ordine alla domanda principale e della soccombenza di ### in ordine alla domanda riconvenzionale, si ravvisano le condizioni per una compensazione tra le parti in misura del 50%, con condanna di ### al pagamento della restante parte.  PQM Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: In accoglimento della domanda principale, dichiara che le sottoscrizioni apposte alla scrittura privata di compravendita immobiliare del 26/05/1995 sono autentiche e riconducibili a ### nato il ### a ####, con codice fiscale #####, quale venditore, e ### nato il ### ad ####, con codice fiscale ####l2 ###, quale acquirente. 
Accerta e dichiara che ### come sopra generalizzato, è proprietario, a far data dal 26/05/1995, dei seguenti beni: appartamento al piano secondo, scala B, interno 17, composto da due vani e bagno, con due terrazzini a livello e con annesso ripostiglio, contraddistinto con l'interno 1 della scala B, facente parte del fabbricato denominato “### 4”», situati in ####, località ### e rispettivamente censiti nel N.C.E.U. del citato Comune di #### 7, p.lla 391, sub 19 ### e sub 22 ### e, a far data dal 22.11.2010, dei seguenti beni: due appartamenti al 3° piano, interni 16 e 17, composti rispettivamente di due vani ed accessori e di tre vani ed accessori, facenti parte del fabbricato denominato “### 6”», situati in ####, località ### e rispettivamente censiti nel N.C.E.U. del citato Comune di #### 7, p.lla 409, subalterni nn. 1 (appartamento di due vani e accessori) e 2 (appartamento di tre vani ed accessori). 
Ordina ai competenti ### dei registri immobiliari e catastali di provvedere alla trascrizione della scrittura del 26/05/1995 e della presente sentenza e alle volturazioni richieste, con esonero da responsabilità. 
In accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna ### al pagamento, in favore di ### della somma di € 17.067,42 per i tributi comunali e per gli oneri condominiali accertati fino alla data della domanda riconvenzionale, dei quali quest'ultimo è stato chiamato a rispondere per l'omessa voltura degli immobili indicati. 
Liquida le spese di lite in complessivi € 264,00 per esborsi ed € 6713,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e ### se dovuta, per compensi, e ne dispone la compensazione tra le parti in ragione della metà. ### al pagamento, in favore di ### della somma di € 132,00 per esborsi ed € 3.356,50, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e ### se dovuta, per compensi.  ### 03/05/2024.  ### 

causa n. 675/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Torretta Matteo

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 5945/2025 del 17-10-2025

... rientrare nella piena disponibilità e proprietà degli immobili di cui agli atti di compravendita oggetto della sentenza del Tribunale di ### impugnata nel presente procedimento di appello e, quindi, ### e ### dichiarano di assentire a che le donazioni a rogito del ### di ### dell'8-04-2016 (rep. 8240, raccolta 4550) e del 26- 10-2016 (rep. 8845 e raccolta 4910) vengano considerate nulle con accoglimento delle conclusioni sub 2) dell'atto di appello proposto nell'interesse di ### in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ### di cui al presente giudizio nonché a ritenere esclusivo proprietario dei predetti immobili ### e inesistente il diritto dei figli appellati ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 563 comma 4 c.c.; - che, in conseguenza è cessata la materia del contendere nel giudizio in atti, disponendo come da atto transattivo. - le parti hanno anche richiesto alla Corte di ordinare alla conservatoria dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione presso l'### delle #### di ##### di ### di ### 1 in data 23 novembre 2017 registro pag. 3/4 generale n. 135412 registro particolare n. 91609 di formalità, il tutto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte ### di Roma 7° ### R.G. 6107/2021 La Corte ### di Roma, 7° ### in persona dei magistrati: ###              Presidente   Dr.ssa ### Marini      ###         Avv. ### Caliman        ### Ausiliario  rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado tra ### (###),residente a #### 15/b, e ### “### -### BANCALE” ### in persona del legale rappresentante, con sede ###/b, (###) entrambi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (###), che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto d'appello; Pec ### ; ( APPELLANTI ) CONTRO ### (###) residente ###, Roma e ### (###) residente in ### alla Via degli ### 190, rappresentati e difesi con poteri anche disgiunti dall'Avv.  ### A. Gallitto (###) e dall'Avv. ### (###), giuste procure in calce alla ### di costituzione ed elettivamente dom.ti presso il loro studio in #### 9 p.e.c. ### e ###; ### e ### contumace - appellato ### — Le parti all'udienza ### del 15.10.2025 hanno dichiarato congiuntamente di aver transatto la lite chiedendo contestualmente la dichiarazione di estinzione del giudizio e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale con compensazione delle spese di lite. pag. 2/4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La Corte - ### che all'odierna udienza fissata, ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni le parti hanno presentato istanza congiunta con la quale hanno comunicato di aver transatto al lite e le modalità della transazione ; - ### che le parti hanno con lo stesso atto proceduto alla scrittura di atto transattivo con la quale hanno pattuito di voler definire integralmente tutte le reciproche pretese. Per la corretta esecuzione di tale accordo, ### deve rientrare nella piena disponibilità e proprietà degli immobili di cui agli atti di compravendita oggetto della sentenza del Tribunale di ### impugnata nel presente procedimento di appello e, quindi, ### e ### dichiarano di assentire a che le donazioni a rogito del ### di ### dell'8-04-2016 (rep. 8240, raccolta 4550) e del 26- 10-2016 (rep. 8845 e raccolta 4910) vengano considerate nulle con accoglimento delle conclusioni sub 2) dell'atto di appello proposto nell'interesse di ### in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ### di cui al presente giudizio nonché a ritenere esclusivo proprietario dei predetti immobili ### e inesistente il diritto dei figli appellati ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 563 comma 4 c.c.; - che, in conseguenza è cessata la materia del contendere nel giudizio in atti, disponendo come da atto transattivo.  - le parti hanno anche richiesto alla Corte di ordinare alla conservatoria dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione presso l'### delle #### di ##### di ### di ### 1 in data 23 novembre 2017 registro pag. 3/4 generale n. 135412 registro particolare n. 91609 di formalità, il tutto a spese integralmente compensate.  - rilevato che, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, la transazione non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando la cessazione della materia del contendere e conseguentemente l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudicante di decidere nel merito e che l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/04/2020, n. 8034.  - Che come da consolidato orientamento della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per cessazione della materia del contendere, chiarendo che la transazione sostituisce la sentenza impugnata, impedendole di diventare definitiva (Ordinanza 23847/2025 - rilevato che la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente la posizione di contrasto fra le parti, facendo venir meno la necessità della decisione (cfr Cass. 27 gennaio 1998, n. 801) e che tale condizione sussiste nel caso di specie avendo le parti dichiarato di non avere più interesse al giudizio e conciliato la lite col riconoscimento delle rispettive posizioni; P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla ### e ### contro ### e ### con la contumacia di ### contro la sentenza n. 642/2021 del tribunale di ### , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: - La Corte in riforma della gravata sentenza di I grado dichiara cessata la materia del contendere tra le parti costituite, cessata in conformità di quanto stabilito nel verbale transattivo invocato nell'istanza congiunta..  - Compensa le spese tra le parti, attesa la volontà delle parti che ne hanno richiesto la compensazione. pag. 4/4 - Dispone la cancellazione della annotazione della trascrizione della domanda attorea introduttiva del presente giudizio, eseguita il ### al r.g.  135412, r.p. 91609 con esonero da ogni responsabilità, al ### dei ###, presso l'### delle ### 1 dell'### del ###, ### il ### di ### di ### 1 P.Q.M.  Così deciso in ### nella camera di consiglio del 15.10.2025 ### estensore Avv.

causa n. 6107/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Franco Petrolati, Paolo Caliman

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 3710/2025 del 12-12-2025

... Direttore dell'### del ### di ### di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e alla volturazione della proprietà dei beni usucapiti in favore dell'odierno ricorrente, con esonero da ogni responsabilità e spese; d) compensare integralmente le spese di lite, alla luce della non opposizione della convenuta ### e) prendere atto, in ipotesi di accoglimento delle conclusioni che precedono, che le parti hanno personalmente manifestato la volontà di rinunciare ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza, come da loro dichiarazione resa all'udienza del 16 settembre 2025.” - per la convenuta “l'accoglimento delle conclusioni di merito rassegnate nel ricorso introduttivo con la compensazione delle spese”. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data #### evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di ### per sentir dichiarare ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'acquisto in via esclusiva dei fabbricati censiti al N.C.E.U. del Comune di #### al foglio 26, part. 864, subb. 1, 2, 3, 4 e 5, con ordine di trascrizione della sentenza nei registri immobiliari. A sostegno delle (leggi tutto)...

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R.G.N. 2565/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 2565 dell'anno 2025 e vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. #### presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliat ###atti; ricorrente E ### rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliat ###atti; convenuta #### - per il ricorrente “### a) accertare e dichiarare che l'odierno ricorrente - a partire dall'anno 1989 - ha esercitato il possesso ultraventennale, pacifico, continuato, pieno ed esclusivo degli immobili elencati al punto 3 della parte narrativa e che di seguito nuovamente si elencano: - fol. 26, p.lla 864, sub 1, cat. C/6, cl. 3, mq 188, rendita euro 466,05; - fol. 26, p.lla 864, sub 2, cat. C/6, cl. 3, mq 190, rendita euro 471,01; - fol. 26, p.lla 864, sub 3, cat. 
C/2, cl. 3, mq 195, rendita euro 483,40; - fol. 26, p.lla 864, sub 4, cat. A/3, cl. 3, vani 5, rendita euro 253,06; - fol. 26, p.lla 864, sub 5 (bene comune non censibile); b) conseguentemente dichiarare acquistata per usucapione da parte del sig. ### la proprietà dei suindicati beni immobili; c) ordinare al ### dei ### e al Direttore dell'### del ### di ### di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e alla volturazione della proprietà dei beni usucapiti in favore dell'odierno ricorrente, con esonero da ogni responsabilità e spese; d) compensare integralmente le spese di lite, alla luce della non opposizione della convenuta ### e) prendere atto, in ipotesi di accoglimento delle conclusioni che precedono, che le parti hanno personalmente manifestato la volontà di rinunciare ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza, come da loro dichiarazione resa all'udienza del 16 settembre 2025.” - per la convenuta “l'accoglimento delle conclusioni di merito rassegnate nel ricorso introduttivo con la compensazione delle spese”.  RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE (ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.) 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data #### evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di ### per sentir dichiarare ai sensi dell'art. 1158 c.c. l'acquisto in via esclusiva dei fabbricati censiti al N.C.E.U. del Comune di #### al foglio 26, part. 864, subb. 1, 2, 3, 4 e 5, con ordine di trascrizione della sentenza nei registri immobiliari. 
A sostegno delle rassegnate conclusioni assumeva che: - nel 1989 ### all'epoca moglie del ricorrente, aveva acquistato un terreno sito in ####, loc. Grottella, censito al catasto terreni di detto Comune al foglio 26, particelle 75, 76 e 444; - l'acquisto in realtà era stato sostenuto economicamente dal ricorrente, che aveva versato l'intero prezzo di vendita; - sulla particella 444, egli aveva poi edificato alcuni fabbricati, successivamente censiti nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 26, part. 864, sub. 1, cat. C/6, cl. 3, mq 188, rendita € 466,05, sub. 2, cat. C/6, cl. 3, mq 190, rendita € 471,01, sub. 3, cat. C/2, cl. 3, mq 195, rendita € 483,40 e sub. 4, cat. A/3, cl. 3, vani 5, rendita € 253,06, a cui era affiancata un'area scoperta identificata al N.C.E.U. come sub. 5, bene comune non censibile; - aveva esercitato un possesso continuato, pacifico, pubblico ed esclusivo su detti fabbricati, avendoli adibiti a sede operativa e legale della sua impresa, tale da determinarne l'acquisto per usucapione. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituiva in giudizio ### aderendo alla domanda attorea. 
La causa veniva istruita documentalmente e giusta ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 5.12.2025 la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c..  2. La domanda merita accoglimento. 
Nel merito, l'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale; il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge. Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto della proprietà a titolo originario in capo al ricorrente. 
Invero, nel costituirsi in giudizio la convenuta ha aderito alla domanda giudiziale del ### e confermato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la sussistenza di tutti i fatti costitutivi del possesso ad usucapionem da parte del ricorrente. 
Pertanto, sulla base di quanto emerso, a fronte della mancata opposizione della ### la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c.. 
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la ### dei ### competente ai sensi dell'art. 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'### competente.  3. Le parti hanno rassegnato conclusioni conformi chiedendo la compensazione delle spese di lite, per cui di seguito si dispone in conformità.  P.Q.M. Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - accerta e dichiara che ### (C.F. ###) è proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. dei fabbricati censiti nel N.C.E.U.  di detto Comune al foglio 26, part. 864, sub. 1, cat. C/6, cl. 3, mq 188, rendita € 466,05, sub. 2, cat. C/6, cl. 3, mq 190, rendita € 471,01, sub. 3, cat. C/2, cl. 3, mq 195, rendita € 483,40, sub. 4, cat. A/3, cl. 3, vani 5, rendita € 253,06, oltre all'area scoperta identificata al N.C.E.U. di detto Comune, al foglio 26, part. 864, sub. 5, come bene comune non censibile; - compensa integralmente le spese di lite tra le parti; - dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la ### dei ### competente, senza necessità di ordine del Giudice. 
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c..  ### 12/12/2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 2565/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Tordo Caprioli Claudia

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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 4856/2025 del 13-11-2025

... N. 4856/2025 Sent. N. R.G. 6896/2023 Oggetto: ### trascrizione/ ### 4856/2025 pubblicata in data ### Al fine di provvedere alla trascrizione/annotazione presso la ### dei registri immobiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2643 e ss. C.C. si allega copia conforme della sentenza in oggetto ad uso trascrizione. In alternativa potrete procedere ad estrarre da consolle copia della sentenza su cui attestare la conformità con indicazione “ ad uso trascrizione”, ### adempimento dovrà avvenire nel termine di legge di centoventi giorni dalla data di pubblicazione. Si chiede inoltre, una volta provveduto a quanto sopra, di depositare telematicamente, all'interno del fascicolo, copia del duplo della nota di trascrizione/ domanda di annotazione , affinché questa cancelleria possa provvedere all'annotazione sulla sentenza originale( con preghiera di darne anche avviso via mail: ###) Cordiali saluti. ### f.to Dr.ssa Annalisa Ciciriello TRIBUNALE DI BRESCIA III SEZIONE CIVILE Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex artt. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4 (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI BRESCIA CANCELLERIA CIVILE Brescia, 26/11/2025 N. 4856/2025 Sent. 
N. R.G. 6896/2023 Oggetto: ### trascrizione/ ### 4856/2025 pubblicata in data ### Al fine di provvedere alla trascrizione/annotazione presso la ### dei registri immobiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2643 e ss. C.C. si allega copia conforme della sentenza in oggetto ad uso trascrizione. 
In alternativa potrete procedere ad estrarre da consolle copia della sentenza su cui attestare la conformità con indicazione “ ad uso trascrizione”, ### adempimento dovrà avvenire nel termine di legge di centoventi giorni dalla data di pubblicazione. 
Si chiede inoltre, una volta provveduto a quanto sopra, di depositare telematicamente, all'interno del fascicolo, copia del duplo della nota di trascrizione/ domanda di annotazione , affinché questa cancelleria possa provvedere all'annotazione sulla sentenza originale( con preghiera di darne anche avviso via mail: ###) Cordiali saluti.   ### f.to Dr.ssa Annalisa Ciciriello TRIBUNALE DI BRESCIA III SEZIONE CIVILE Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. 
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex artt. 281 sexies c.p.c.  all'udienza del 4 novembre 2025; esaminate le note scritte depositate dalle parti; richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c. 
N. R.G. 6896/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto: usucapione, promossa da: ### nato a #### il ###, residente ###, e ### nata a #### il ###, residente ###, rappresentati e difesi dall'Avv. ### e, anche disgiuntamente, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###atti, ### nata a ### il ### e residente in ### del ####, via del ### n. 6; ### di ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### anche in persona dei suoi eventuali eredi collettivamente ed impersonalmente; ### Depositate le note scritte, alla udienza del 4 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c., il Giudice, dopo la discussione, ha emesso la presente sentenza. 
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. undecies c.p.c. del 30 maggio 2023 i ricorrenti hanno esposto che: 1) con atto di donazione del 19 gennaio 1985 ### donava al figlio ### il mappale 66, fg. 37, cat. A/3, in cc ### e la quota indivisa di 3/8 e, comunque ogni altra quota di comproprietà spettantegli in relazione all'immobile contraddistinto dal mappale 505 in ### piccolo portico chiamato “Prospettiva”; 2) nella donazione veniva specificato che gli immobili sarebbero rimasti attribuiti alla comunione legale dei beni esistenti tra il donatario ### e la moglie ### 3) l'immobile identificato dal mappale 66 fg. 37 - cat. A/3 in ### veniva effettivamente intestato a ### e ### restando non effettuata la trascrizione del trasferimento del mappale 505 in ### in quanto catastalmente risultante intestato a soggetti diversi rispetto al donante; 4) ### ha abitato l'immobile oggetto di donazione dalla nascita fino al 1964, quando, comunque, pur risiedendo in altro immobile, frequentava, con la moglie ### l'immobile identificato dal mappale 66 nei fine settimana ed in generale per le vacanze, e dal 1985 l'immobile diventò la dimora principale dei coniugi; 5) negli anni '50 ### (padre della resistente ### aveva costruito il muretto di recinzione di una porzione di giardino circostante l'immobile, costituente il confine materiale dell'odierno mappale 19210, muro poi ristrutturato negli anni 2000 da parte della sig.ra ### 6) negli anni '60, invece, il padre di ### aveva provveduto a far edificare nella corte pertinenziale (oggi sempre mappale 19210) un locale deposito adibito a bagno/lavanderia con sovrastante terrazza, costruito in aderenza sul lato sudovest al mappale 66; 7) la porzione di giardino recintata ed il deposito sulla stessa edificato risultano invero intestati oggi - a seguito di vari passaggi per successione mortis causama ### nata a ### il ###, beni identificati quali porzione del mappale 10928 - fg. 9 in ### 8) su richiesta dei ricorrenti, la sig.ra ### ha presentato, anche in virtù di accordo intervenuto con il ### le pratiche finalizzate all'accatastamento del deposito nonché al frazionamento della porzione di giardino inglobata dai ricorrenti nella propria proprietà; 9) precisamente, con l'accordo del 10 marzo 2021 la sig.ra ### riconosceva l'intervenuta usucapione da parte dei ricorrenti del mappale 505 e della porzione di giardino all'epoca identificato dal mappale 10928 ed oggi dal mappale 19210, dichiarando di non opporsi alla azione ed impegnandosi ad effettuare le pratiche necessarie affinché questi potessero procedere più agevolmente con la presente procedura; 10) la porzione di giardino sul quale sorge il deposito di fatto inglobato nella proprietà ### e recintata con muro e rete metallica, è quindi ora identificata dal mappale 19210 - fg.  37 - zona 1 - cat. C/2 - classe 6 - rendita ### 4,34 in ### 11) i ricorrenti hanno sempre posseduto per pacifico ed indisturbato godimento per quasi sessanta anni (il matrimonio è avvenuto nel 1964) la porzione identificata oggi nel mappale 19210 - fg. 37 in ### provvedendo alla manutenzione e pulizia dello stesso e, allo stesso modo, hanno goduto dal momento in cui hanno iniziato ad abitare la casa identificata dal mappale 66, del piccolo portico denominato “Prospettiva” sito nelle vicinanze della casa, identificato dal mappale 505 - fg. 37 - fabb rurale - sup. 44 in ### 12) il piccolo fabbricato rurale risulta citato nell'atto di donazione del 1985: tuttavia il donante, ### non risultava proprietario dello stesso, nonostante egli lo avesse usato come proprio, e pertanto la proprietà non venne stata trascritta a favore dei donatari ed oggi l'immobile risulta intestato a ### e ad altri soggetti che non sono meglio identificabili, non essendo riportati nella visura catastale i dati anagrafici completi (### di ######### oltre che a ### (nata a ### il ### e deceduta in ### il ###, della quale unica erede è ### (la quale, peraltro, pur essendo unica erede di ### non ha provveduto all'inserimento in dichiarazione di successione e alla successiva trascrizione della quota di mappale 505); 13) come evidenziato sopra, i ricorrenti si sono sempre occupati della cura dell'immobile, che hanno sempre utilizzato come proprio; 14) in particolare, in data ### il tecnico comunale del Comune di ### su richiesta dei ricorrenti, ha rilasciato dichiarazione circa la precaria stabilità statica del mappale 505 al fine di permettere a questi ultimi di giustificare la richiesta di permesso di costruire volta a ristrutturare detto immobile; ancora, con richiesta del 09.08.1987 ### ha chiesto autorizzazione al Comune di ### per effettuare la manutenzione straordinaria del tetto del portico esistente sul mappale 505 e con concessione edilizia (prot U.T. 87 del 06.10.1987) il Comune di ### ha assentito l'intervento a cui hanno dato poi seguito i ricorrenti; 15) durante l'intero periodo di tempo preso in considerazione, dal 1964 (o almeno dal 1985, anno della donazione), né i proprietari catastali degli immobili oggi catastalmente identificati dai mappali 19210 e 505 in ### né altri, hanno mai interferito, ostacolato o impedito, l'esercizio del possesso da parte dei ricorrenti, né tantomeno hanno rivendicato diritti o facoltà sul bene, sicché questi ultimi hanno interesse ad ottenere il riconoscimento del diritto maturato per effetto del possesso esercitato nei confronti degli intestatari catastali (o loro eredi impersonalmente) come risultanti dal certificato catastale; 16) dagli accessi effettuati presso l'anagrafe del Comune di ####, luogo di presumibile nascita ed ultima residenza degli intestatari ### di ######### non è stato possibile risalire ai loro dati anagrafici e ciò a causa delle numerose omonimie, risultanti documentalmente, né è risultato possibile effettuare ulteriori ricerche in merito in assenza di ulteriori dati relativi a tali soggetti; 17) peraltro, anche non essendovi totale coincidenza dei proprietari catastali dei beni oggetto di usucapione, la procedura è di fatto unica, posto che i ricorrenti sono gli stessi ed il possesso dei beni è iniziato contestualmente, rimarcando che la resistente ### è unica proprietaria del mappale 19210, nonché unica comproprietaria identificabile del mappale 505 (mentre i restanti comproprietari non sono identificabili, sicché v'è la ricorrenza dei presupposti per richiedere l'autorizzazione a procedere con la notifica per pubblici proclami); ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1158 c.c., hanno chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito: per le ragioni ed i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare, a favore dei sigg.ri ### (C.F. ###), nato a #### il ###, e ### (C.F. ###), nata a #### il ###, l'acquisto del diritto di proprietà dei seguenti beni immobili: - mappale 19210 - fg. 37 - zona 1 - cat. C/2 - classe 6 - rendita ### 4,34 in ### - mappale 505 - fg. 37 - fabb rurale - sup. 44 mq. in ### per intervenuta usucapione ventennale, in forza del possesso esclusivo, ininterrotto, pacifico e pubblico dei suddetti immobili quantomeno dal 1964 ad oggi. Con ordine agli uffici competenti di provvedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e volture di legge. Con vittoria di onorari e spese nel caso di opposizione”. 
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed autorizzata la notifica ai sensi dell'art.  150 c.p.c., nessuno costituendosi per i resistenti, pertanto dichiarati contumaci, istruita la causa a mezzo di prove orali e documentali, all'esito dell'udienza del 4 novembre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle note scritte depositate dalla parte costituita, la causa è stata decisa. 
°°°°°°°°°°°°° La domanda è fondata e va accolta, per i motivi di seguito esposti. 
Occorre preliminarmente osservare che ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. Quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, primo comma, cod. civ., la presunzione che esso integri il possesso; per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della "possessio ad usucapionem" (Cass. 26984/2013). 
Ciò posto, nel caso di specie, i testi escussi, ####### hanno pienamente confermato le allegazioni di parte attrice.
Nello specifico, essi, in qualità di soggetti che frequentavano i luoghi di causa, hanno confermato la circostanza del possesso ultraventennale dei beni da parte dei ricorrenti, esplicitando anche, tutti, ed in maniera perfettamente sovrapponibile e senza alcuna contraddizione, le modalità del possesso. Queste si sono sostanziate nella cura e nella manutenzione dei beni, nell'esecuzione di vari lavori sugli stessi ed anche nella possibilità di accesso agli immobili, di fatto esclusa a terze persone. E tanto, sia con riferimento al mappale 505, sia al mappale 19210.1 1 Cfr. verbale dell'udienza del 5 giugno 2024: “### quindi introdotto il teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nato a #### il ###, residente ###; “conosco le parti perché sono miei compaesani; abito a ### da quando sono nato; conosco lo stato dei luoghi di causa, li ho frequentati; preciso che ero titolare di una impresa di costruzioni nei primi anni del 2000 - 2001 circa ho eseguito dei lavori di manutenzione di un fabbricato posto in adiacenza all'abitazione del signor ### ed avevamo utilizzato un cortile, un prato come area di cantiere per il posizionamento della gru; questa area era ed è di proprietà della signora ### abbiamo eseguito i lavori di ristrutturazione che non c'entravano con l'abitazione del signor ### e, ultimati i lavori, abbiamo ripristinato l'area originaria e in quella circostanza mi ricordo che l'area era delimitata da definiti muri di recinzione con la rete e un cancello di chiusura che separavano di fatto la proprietà dei signori ### da quella della signora ### Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: sul cap. 2) pur essendo di ### non frequentavo molto questa zona; ho avuto modo di frequentarla per i motivi che ho esposto prima; ricordo che in quel periodo i signor ### e ### erano sempre lì, a fare manutenzione e a curare che anche noi non creassimo disagi durante i lavori; ho visto che si prendevano cura dell'area, dell'immobile (mappale 19210) rappresentato dalle fotografie (doc. n 15 di parte ricorrente) e dall'estratto mappa (doc. 6 di parte ricorrente); sul cap. 3) nulla so; sil cap. 4) ho già risposto per quanto riguarda il periodo da me sopra indicato; ho visto solo e soltanto i signori ### e ### utilizzare il giardino e il locale deposito annesso (mappale 19210); sul cap. 5) posso dire che il mappale 19210 l'ho trovato recintato nel momento in cui abbiamo eseguito i lavori; era già recintato come rappresentato nelle fotografie n 15 di parte ricorrente; sul cap. 6) confermo; abbiamo eseguito proprio noi questo ripristino su richiesta della signora ### a compensazione del disturbo arrecato sul terreno; ci ha chiesto di fare alcune manutenzioni, tra cui appunto il ripristino del muretto di recinzione oggetto di capitolo; sul cap. 7) vedevo accedervi (al mappale 19210) i signori ### dalla loro abitazione e da questo cancello; non ci sono altri accessi, ###. ### dichiara di rinunciare a sentire il teste sugli ulteriori capitoli di prova di parte ricorrente ammessi nr. 9) 10) 11) 12) e 13). 
Il gop prende atto. 
Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.  ### introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nato a #### il ###, residente ###; conosco i signori ### e ### perché siamo vicini di casa da circa cinquant'anni; conosco lo stato dei luoghi di causa; Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: sul cap. 2) confermo; da quando ho memoria, perché ho sempre visto i signori ### e ### lavorare lì nel mappale 19210 come rappresentato dalle fotografie n. 15 di parte ricorrente; fare pulizie; mi ricordo anche il padre del signor ### sul cap. 3) nel 1960 avevo due anni; però mi ricordo da quando avevo sei -sette anni di questo locale adibito a bagnolavanderia con la terrazza sovrastante (mappale n. 19210) e anche del padre di ### sul cap. 4) confermo; da quando ho memoria, ovvero da quando avevo ottodieci anni; l'hanno sempre utilizzato solo i signori ### e ### come giardino pertinenziale e locale deposito; sul cap. 5) non so quando il mappale 19210 sia stato recintato; ma da quando ho memoria, l'ho visto recintato; sempre recintato; sul cap. 6) nulla so; sul cap. 7) confermo; sono solo questi i due accessi al mappale 19210 ovvero l'immobile di proprietà dei signori ### e ### e il cancello come rappresentato nelle fotografie (doc. 15 di parte attrice) ; sul cap. 9) riconosco lo stato dei luoghi e l'immobile n. mappale 505 rappresentato nelle fotografie (doc. n 16 di parte ricorrente); riconosco nelle fotografie anche la mia casa; confermo la circostanza; da quando ho memoria, se ne sono occupati i signori ### e ### solo e soltanto loro si sono occupati sia della pulizia, sia della manutenzione, sia dei relativi costi; sul cap. 10) confermo; il portico (mappale 505) è utilizzato dai signori ### e ### come loro deposito per la legna e per gli attrezzi; ciò da quando ho memoria, ovvero da quando ho ottodieci anni; mi ricordo anche perché quando eravamo piccolini andavamo a giocare lì sul cap. 11) confermo; c'è su un lucchetto; sul cap. 12) le chiavi di ingresso del portico (mappale n 505) sono nella disponibilità dei signori ### e ### ho sempre visto loro e soltanto loro entrare nel portico in questione; non ho mai visto nessun'altro; sul cap. 13) confermo che i signori ### e ### hanno ristrutturato il portico (mappale 505); mi ricordo che hanno sistemato nel 1987 anche il tetto; me lo ricordo benissimo; Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.  ### introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nato a #### l'11.09.1955, residente in ####, ### 5/a; conosco i signori ### e ### perché siamo vicini di casa dal 1969; conosco lo stato dei luoghi di causa; Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: Sul cap. 2) ho sempre visto, dal 1969, i signori ### e ### occuparsi dell'immobile in questione (mappale 19210) rappresentato nell'estratto mappa (doc. n 6 di parte ricorrente) e nelle fotografie (doc. n. 15 di parte ricorrente) e nessun'altro; sul cap. 3) nulla so; sul cap. 4) ribadisco; ho sempre visto solo i signori ### utilizzare l'immobile in questione (mappale 19210); sul cap. 5) nulla so; sul cap. 7) confermo; si accede all'immobile in questione (mappale 19210) solo dall'abitazione dei signori ### e ### e dal cancello che c'è sotto la casa; sul cap. 9) confermo; ho sempre visto solo i signori ### e ### occuparsi della manutenzione e della pulizia dell'immobile in questione (mappale 505) rappresentato nelle fotografie (doc. 16 di parte ricorrente); i signori ### hanno rifatto anche il tetto; lo utilizzano anche come deposito per la legna e per gli attrezzi; sul cap. 10) confermo; dal 1969 ho sempre visto solo e soltanto il signor ### utilizzare il mappale 505 di cui alle fotografie n. 16 di parte ricorrente; ho già risposto; sul cap. 11) nulla so; sul cap. 12) nulla so; però ho visto solo i signori ### e ### accedervi; non ho mai visto nessun'altro utilizzare o accedere a questo portico (mappale n. 505); sul cap. 13) mi ricordo che quando i signori ### e ### hanno ricostruito il tetto della loro casa hanno ricostruito anche il tetto del portico (mappale 505) rappresentato dalle fotografie n 16 di parte ricorrente; mi ricordo che erano gli anni ottanta; fine anni ottanta; Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.  ### introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nata a #### il ###, residente ###; conosco da quando sono nata i signori ### e ### siamo vicini di casa nel senso che, sebbene risieda dal 1992 a ### per motivi di lavoro, vado a ### tutti i fine settimana, nelle vacanze ovvero appena posso; sono sempre a ### abito vicino ai signori ### e ### siamo vicinissimi; Sentita sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: Sul cap 2) confermo; da quando ho memoria, da piccoli eravamo sempre lì a giocare; ho sempre visto solo e soltanto i signori ### e ### occuparsi della pulizia e della manutenzione dell'immobile in questione (mappale 19210) come rappresentato nelle fotografie (doc. 15 di parte ricorrente) e dei relativi costi; non ho mai visto nessun'altro; sul cap. 3) nulla so su quando è stato costruito; però posso dire di averlo sempre visto, ovvero il locale-deposito con la sovrastante terrazza (mappale n. 19210);
Né può valere nel caso di specie, quale causa di esclusione del possesso utile all'usucapione, quanto disposto dall'art. 1144 Ebbene, fermo restando che “### è da presumere il possesso da parte di colui che eserciti un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesti il possesso medesimo l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza” (Cass. 81/1989, Cass.10771/1995 e Cass. 6944/1999), non è emersa nel corso del giudizio una situazione di mera tolleranza nel possesso dei resistenti.  sul cap. 4) confermo da quando ho memoria, ovvero dal 1975 circa, da quando avevo sette otto anni; l'immobile in parola (mappale 19210) è stato utilizzato dai signori ### e ### come giardino pertinenziale e locale deposito; sul cap. 5) nulla so; sul cap. 6) non me lo ricordo; sul cap. 7) confermo; al mappale 1920 si accede solo dall'abitazione dei signori ### o dal cancello; sul cap. 9) ho sempre visto solo e soltanto i signori ### e ### ad occuparsi della manutenzione della pulizia del mappale n. 505 come rappresentato nelle fotografie (doc. 16 di parte ricorrente); ciò da quando ho memoria; sul cap. 10) confermo; da quando ho memoria il portico (mappale 505) è utilizzato dai signori ### e ### per il deposito della legna e degli attrezzi; sul cap. 11) confermo; perché ho sempre visto il lucchetto sul cancellino; sul cap. 12) penso proprio di sì; ho visto entrare nel portico (mappale 505) solo e soltanto loro, ovvero i signori ### e ### sul cap. 13) confermo che i signori ### e ### hanno ristrutturato il mappale in questione (cfr n. 505, il portico); lo so perché l'ho visto; Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.  ### introdotto l'ulteriore teste intimato di parte ricorrente che, ammonito dal Giudice ai sensi dell'art. 251 c.p.c., rende la dichiarazione di rito e così risponde: “### nato a #### il ###, residente ###; conosco i signori ### e ### a titolo di amicizia anche perché sono stati miei vicini di casa sino al 1987 a ### conosco lo stato dei luoghi di causa; Sentito sui capitoli di prova ammessi di parte ricorrente: sul cap. 2) confermo da quando ho memoria; ovvero, da quando ho quindici - sedici anni, ho ; ho sempre visto i signori ### e ### occuparsi della pulizia e manutenzione dell'immobile in questione (mappale n. 19210) rappresentato nell'estratto mappa (doc. n. 6 di parte ricorrente) e nelle fotografie (doc.  n. 15 di parte ricorrente); sul cap. 3) nulla so; però posso dire di avere sempre visto il locale deposito con la sovrastante terrazza (mappale 19210); sul cap. 4) confermo; da quando ho memoria, ovvero da quando ho quindici -sedici anni i signori ### e ### utilizzano il mappale n. 19210 come giardino pertinenziale e locale deposito; sul cap. 5) nulla so; ma posso dire di avere sempre visto recintato il mappale 19210 di cui alle fotografie (doc. 15 di parte ricorrente); sul cap. 6) ho visto il muretto di recinzione del mappale 19210 ristrutturato; ma non so chi l'abbia ristrutturato e quando; sul cap. 7) confermo; al mappale 19210 si accede tramite l'immobile di proprietà dei signori ### e ### e dal cancello; sul cap. 9) confermo, da quando ho memoria: ho sempre visto solo i signori ### e ### occuparsi della pulizia e della manutenzione del mappale 505 rappresentato nelle fotografie (doc. 16 di parte ricorrente); ho visto solo loro e nessun'altro; sul cap 10) confermo, da quando ha memoria; i signori ### e ### utilizzano il portico (mappale 505) come deposito per la legna e per gli attrezzi; sul cap. 11) confermo che il portico è chiuso con lucchetto; perché andavamo a giocare lì e l'ho sempre visto; sul cap. 12) penso di sì; ribadisco di avere visto entrare nel portico (mappale 505) solo loro e soltanto loro, ovvero i signori ### e ### sul cap. 13) non ricordo; Del processo verbale di cui sopra è stata data lettura al teste. Essendo il verbale stato redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il testimone risulta impossibilitato a sottoscriverlo.
A ben vedere, infatti, la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che gli atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato, “implicano una previsione di saltuarietà o transitorietà” del godimento del preteso possessore (Cass. 81/1989, Cass.10771/1995 e 6944/1999). Nello specifico, la Corte di Cassazione ha sostenuto che “Gli atti di tolleranza, di cui all'art. 1144 cod. civ., sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e, soprattutto, traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità (o da rapporti di buon vicinato sanzionati dalla consuetudine), i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio, conducono per converso ad escludere, nella valutazione a posteriori, la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento comportato” (Cass. 697/1983). 
Ebbene, nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria che la disponibilità del bene da parte dei ricorrenti sia stata, oltre che piena ed esclusiva, tutt'altro che transitoria e saltuaria, essendosi esplicata da epoca assai risalente e fino ad oggi, senza soluzioni di continuità. 
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il carattere della lunga durata del godimento del bene da parte di colui che ne ha la disponibilità costituisca una presunzione di sussistenza del possesso, in sostanza presumendosi che non vi siano stati atti di tolleranza; ciò, tuttavia, salvo che per i casi in cui vi siano rapporti di parentela tra il preteso possessore ed i titolari del bene. Come ritenuto dalla Cassazione: “In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. 11277/2015). 
Ebbene, nulla di tutto questo può dirsi ricorrente nel caso di specie. 
Va poi evidenziato che in merito al carattere della pubblicità e non clandestinità del possesso utile ai fini della usucapione, esso ”ricorre quando l'acquisto e l'esercizio del possesso siano attuati in modo visibile e non occulto, cosi da palesare l'animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. ### in concreto di tali condizioni, in relazione alla fattispecie concreta e alle prove acquisite agli atti, costituisce apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in Cassazione” (cfr. Cass. 2800/1979, Cass. 1021/1973 e Cass. 1910/1970).
Nel caso di specie, il possesso esercitato dai ricorrenti ha il carattere della pubblicità (essendo stato ben percepito dai terzi, escussi quali testi nel giudizio) e non può dirsi né instaurato né esercitato in maniera clandestina. 
Ciò che rileva, quindi, è che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente e, quindi, in modo visibile a terzi, potendo il godimento del bene essere apprezzato da una pluralità di soggetti. 
Ebbene, nel caso di specie, è stato dimostrato anche l'esercizio pubblico e non clandestino del possesso. 
Infine, giova rilevare che “### che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, mentre successivamente il proprietario convenuto ha l'onere di dimostrare i vizi del possesso altrui, indicati dall'art. 1163 cod. civ., e impeditivi dell'acquisto domandato” (Cass. 3063/2000). La prova della sussistenza della clandestinità del possesso non può, quindi, ritenersi fornita dai resistenti, i quali non si sono neanche costituiti in giudizio. 
Ritiene, pertanto, il giudicante che i ricorrenti abbiano dato prova di avere esercitato un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco sui predetti beni immobili, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, senza che i titolari dei beni abbiano avanzato pretese in ordine allo stesso. 
Né poi sono emerse trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli sui beni di cui si domanda l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione. 
Alla stregua dell'esposte considerazioni, deve dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione da parte dei ricorrenti dei seguenti beni immobili: mappale 19210 - fg. 37 - zona 1 - cat. C/2 - classe 6 - rendita ### 4,34 in ### - mappale 505 - fg.  37 - fabb rurale - sup. 44 mq. in ### Nulla va disposto per l'ordine al ### dei ### relativo alla trascrizione della presente sentenza atteso che, ai sensi dell'art. 2651 c.c., egli ha l'obbligo di trascrivere l'atto anche senza uno specifico ordine del giudice ( 16853/2005). 
Analogamente, non potrà esimersi da responsabilità il ### atteso che nessuna norma dell'ordinamento giuridico vigente consente ad un giudice di esonerare un p.u.  dalle responsabilità conseguenti allo svolgimento del proprio ufficio. 
In mancanza di opposizione alla domanda proposta dai ricorrenti, quindi per il contegno processuale tenuto dai resistenti, si ritiene di dovere compensare le spese del giudizio.  P.Q.M. Il Tribunale di Brescia, III sezione civile, in composizione monocratica, così provvede: 1) accoglie la domanda formulata da ### e ### e dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione da parte degli stessi della proprietà esclusiva dei seguenti beni immobili: - mappale 19210 - fg. 37 - zona 1 - cat. C/2 - classe 6 - rendita ### 4,34 in ### - mappale 505 - fg. 37 - fabb rurale - sup. 44 mq.  in ### 2) nulla sulle spese di lite. 
Brescia, 13 novembre 2025

causa n. 6896/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Potito Concetta

M
15

Tribunale di Napoli, Ordinanza del 07-05-2021

... proprietaria, ha interesse all'eliminazione della trascrizione pregiudizievole, in quanto incide negativamente sulla commerciabilità dei propri immobili - facendo valere l'intervenuto rigetto della stessa domanda giudiziale, cui è connessa la trascrizione (cfr Tribunale Vicenza, 6 novembre 2012). Ciò doverosamente premesso sull'ammissibilità della domanda svolta, la stessa appare fondata e va accolta. Chiarito che legittima fu l'iscrizione in quanto avente ad oggetto dichiarazione di annullamento o inefficacia di atti di compravendita e permuta (trascrivibili ai sensi dell'art. 2652, n. 6, c.c.), risulta dagli atti che la domanda giudiziale oggetto di trascrizione è stata rigettata con sentenza n. 9258/2012 del Tribunale di ### confermata in parte qua dalla sentenza della Corte di Appello di ### 4117/2019, ormai immodificabile perché passata in giudicato, come risulta dall'attestazione resa in data 18 giugno 2020 dalla ### della Corte di appello di ### Va, pertanto, ordinata alla ### dei registri immobiliare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presentata il ### al n. 216 ed annotata nel Registro generale n. 19253 - Registro particolare 12294, sul (leggi tutto)...

testo integrale

###1/5 Tribunale di Napoli Sezione Sesta Il Giudice Designato Dott. ssa ### ha emesso la seguente ORDINANZA nel procedimento rubricato al n. rg. 14007/2020 promosso ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e ss. da da ### s.r.l. in persona del l.r.pt., rappresentato e difeso dall'avv. #### s.a.s. di ### in persona del l.r.p.t., Resistentecontumace #### delle #### provinciale di Napoli, ### , in persona del l.r.p.t., rappresentata dall'### dello Stato di Napoli Resistente a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 aprile 2021 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al modello decisionale prescelto.. 
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ### s.r.l. deduceva: di essere proprietaria di un complesso immobiliare denominato ### sito in ### alla #### alla ### formato da undici palazzine oltre ad una zona di terreno non occupata da costruzioni di mq. 930 ### di pertinenza del complesso, dalle aree annesse alle palazzine, ###2/5 di pertinenza di ogni singola costruzione e da quelle a servizio dell'intero complesso, il tutto per una superficie complessiva di mq. 12.800 ### di cui mq. 5.520 ### circa rappresentati dalle aree scoperte di pertinenza di ciascuna palazzina, destinate al verde, mq. 4.012 ### circa destinati a viabilità di pertinenza dell'intero complesso e mq. 3270 ### circa costituente la superficie coperta, confinante con ### da cui ha accesso principale, con area di proprietà del Comune di ### e con ### - che le undici palazzine e la dodicesima originariamente destinata a portineria sono individuate al ### del Comune di ### al foglio 30, particella 42 sub 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, particella 43 sub 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, particelle 44 sub 1, 2, 4, 5, 6,particelle 46 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, particella 47 sub 1, 2, particelle 48 sub 1, 2, 3, 4, particella 50 sub 1 e 2, particelle 49 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, particelle 87 sub 2, 3, 4, particella 89 sub 1, 2, particella 88 sub 9, particella 41 sub 1,2, 3, 4, 5, 6, particelle 45, particelle 31, 31/C e particella 32 - che lo ### sas di ### con atto di citazione notificato alla ricorrente il ###, instaurava giudizio nei confronti della ### srl e ### spa + altri innanzi il Tribunale di Napoli, iscritto al n. 6789/2009 R.G., avente ad oggetto azione annullamento del contratto relativo al complesso immobiliare de quo; - che l'odierna ricorrente si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e comunque il rigetto delle domande, con condanna alle spese; - che solo successivamente all'instaurarsi del giudizio, la ### srl scopriva che presso la ### dei ### di ### di Napoli 2, era stata trascritta la domanda giudiziale sui sopraindicati beni della istante presentata il ### al n. 216 ed annotata nel Registro generale n. 19253 -Registro particolare n. 12294; - che di tale circostanza non veniva dato atto nel giudizio pendente; - che la causa veniva definita con sentenza passata in giudicato del G.U. Dr.ssa Gargia presso il Tribunale di ### civile - n. 9258/2012, pubblicata il ###; - che in detta sentenza il GU rigettava la domanda proposta dallo ### sas, accoglieva la domanda riconvenzionale proposta da alcuni convenuti nei confronti della ### spa, statuendo sulle spese; - che la sentenza di primo grado veniva appellata dalla ### spa e dallo ###3/5 ### sas di ### e veniva proposto appello incidentale dalla ### srl, la quale oltre a reiterare le domande formulate in primo grado, chiedeva ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita su richiesta dello ### sas il ### presso l'### di Napoli -### - ### di ### 2; - che a definizione del giudizio di appello N. 972/2013 R.G. proposto dalla ### spa, a cui era riunito il giudizio di impugnazione iscritto al N. 1174/2013 R.G. proposto dallo ### la Corte di Appello di ### in riforma parziale della sentenza di primo grado emetteva sentenza n. 4117/2019 pubblicata l'1.8.2019 e passata in cosa giudicata; - che, la Corte statuiva il rigetto degli appelli proposti dallo ### sas di ### e dall'### srl, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, confermando però il rigetto della domanda dello ### sas di ### - che, la Corte di Appello nella motivazione della sentenza affermava di non poter provvedere sulla domanda di ### srl, di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dallo ### poiché non risultava allegata in atti la nota di trascrizione della stessa; - che nonostante il rigetto della domanda dello ### sas di ### in primo e secondo grado, è presente a tutt'oggi la trascrizione della domanda giudiziale presso la ### di ### 2, come da ispezione ipotecaria del 19.5.2020. 
Tutto ciò premesso, deducendo che la detta trascrizione ostacolava la libera commerciabilità dei beni immobili, e che la ### s.as. di ### si era resa irreperibile, adita l'intestata autorità al fine di ottenere la cancellazione della detta trascrizione della domanda giudiziale, previa dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione. 
Solo in data 28 aprile 2021 si costituiva l'### delle #### provinciale I di #### 1 che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. 
Sulle conclusioni così riportate il procedimento veniva riservato all'udienza del 20 aprile 2021. 
Orbene, è ben noto che l'ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione della domanda può essere ottenuto sia in giudizio autonomo di cognizione, anche mediante rito sommario, che in procedura camerale. In particolare, qualora vi sia l'accordo delle parti, queste possono ottenere l'estinzione ai sensi dell'art. 288, comma 1 c.p.c., già Pag.4/5 mediante la procedura di correzione; in caso d'accordo, peraltro, le parti possono optare per un procedimento camerale, nel rispetto, però, dei requisiti di cui agli artt. 2657, 2668 c.c. Laddove, invece, l'accordo non vi sia, sarà necessario un autonomo giudizio ordinario oppure la procedura ex art. 287 c.p.c., ma nella forma contenziosa (cfr Tribunale Rieti, 29 ottobre 2019). 
Ai sensi dell'art. 2668, 2 comma, c.c. ha titolo per ottenere la cancellazione la parte che, nell'attuale qualità di piena proprietaria, ha interesse all'eliminazione della trascrizione pregiudizievole, in quanto incide negativamente sulla commerciabilità dei propri immobili - facendo valere l'intervenuto rigetto della stessa domanda giudiziale, cui è connessa la trascrizione (cfr Tribunale Vicenza, 6 novembre 2012). 
Ciò doverosamente premesso sull'ammissibilità della domanda svolta, la stessa appare fondata e va accolta. 
Chiarito che legittima fu l'iscrizione in quanto avente ad oggetto dichiarazione di annullamento o inefficacia di atti di compravendita e permuta (trascrivibili ai sensi dell'art. 2652, n. 6, c.c.), risulta dagli atti che la domanda giudiziale oggetto di trascrizione è stata rigettata con sentenza n. 9258/2012 del Tribunale di ### confermata in parte qua dalla sentenza della Corte di Appello di ### 4117/2019, ormai immodificabile perché passata in giudicato, come risulta dall'attestazione resa in data 18 giugno 2020 dalla ### della Corte di appello di ### Va, pertanto, ordinata alla ### dei registri immobiliare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale presentata il ### al n. 216 ed annotata nel Registro generale n. 19253 - Registro particolare 12294, sul complesso immobiliare identificato al ### al ### 30, particella 42 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, particella 43 sub 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, particelle 44 sub 1, 2, 4, 5, 6, particelle 46 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, particella 47 sub 1, 2, particelle 48 sub 1, 2, 3, 4, particella 50 sub 1 e 2, particelle 49 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, particelle 87 sub 2, 3, 4, particella 89 sub 1, 2, particella 88 sub 9, particella 41 sub 1,2, 3, 4, 5, 6, particelle 45, particelle 31, 31/C e particella 32, tutti ubicati nel Comune di #### alla ### alla ### Ai fini dell'esecuzione del dictum non era necessaria la chiamata in giudizio l'### delle #### provinciale di #### che non andava evocata in giudizio, con conseguente fondatezza dell'eccezione all'uopo sollevata dalla parte. 
Quanto alle spese nei rapporti con l'### del ### vanno integralmente compensate attesa l'esistenza di oscillazioni giurisprudenziali sul punto, mentre ###5/5 nel rapporto con l'altra resistente seguono la soccombenza di questa ultima, atteso che il giudizio poteva essere evitato con la collaborazione attiva della detta parte.  P.Q.M.  Il Giudice, dott.ssa ### definitivamente pronunciando, così provvede: a) ordina al ### dell'### del ### -### di ### 2 di procedere alla cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale eseguita il ### al n. 216 ed annotata nel Registro generale n. 19253 -Registro particolare n. 12294; b) dichiara il difetto di legittimazione passiva del resistente costituito; c) dichiara compensate le spese nel rapporto tra il ricorrente ed il resistente costituito; d) condanna ### s.a.s di ### al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 300,00 per spese ed euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge. 
Così deciso in ### 7 maggio 2021 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 14007/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Margarita Agnese

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