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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 832/2024 del 18-06-2024

... 2015, avendo provveduto il cliente al trasferimento dei titoli per cui è causa ad altro istituto negli anni 2005/2006 e successivamente alla vendita degli stessi negli anni 2009/2010; con la conseguenza che il rapporto intercorso con il cliente, in quanto definito, nel 2015 non era più un elemento costituente di ### quale azienda in risoluzione e come tale non poteva essere stato oggetto di gestione all'ente ponte ### banca dell'### e del ### s.p.a. b) “Della presunta reponsabilità contrattuale e della richiesta di risarcimento dei danni”. Con questo motivo ha sostenuto, sempre in via subordinata e condizionata, l'infondatezza della domanda risarcitoria avversaria non potendo essere imputabile alcuna responsabilità a ### per l'esito degli investimenti. In ogni caso, ove ravvisata una (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte ### di L'### in persona dei magistrati: ### rel.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 377/2022, posta in decisione nell'udienza collegiale del 9 aprile 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra D'### (c.f.:###); rappresentato e difeso dall'avv. ### appellante e ### S.P.A., (c.f. e n. iscrizione Registro delle ### di ####), quale società incorporante di ### di ### s.p.a, in persona del Procuratore Speciale Dott.ssa ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1270/2021 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 12 ottobre 2021.  ### del 9 aprile 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato. 
La causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., termini abbreviati in venti giorni per comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per repliche. 
Conclusioni dell'appellante: “in totale riforma della stessa impugnata sentenza, sentire accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per inadempimento contrattuale in ordine ai contratti indicati nella narrativa del suddetto atto di citazione e per sentirsi, quindi, condannare al risarcimento del danno, in favore dell'attore, nella misura di €. 97.459,19 od in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia, con gli interessi, ai tassi legali, e la rivalutazione monetaria, sempre con decorrenza dalla data di sottoscrizione dei contratti fino a quella dell'effettivo esborso, o, quantomeno alla restituzione della somma complessiva di €. 83.587,35, con gli interessi, al tasso legale, sugli importi netti di €. 19.364,40 e di €. 47.169,49, con decorrenza dal 24.2.2010 e, rispettivamente, dal 12.5.2009, sempre fino alla data dell'effettivo esborso, oltre che al rimborso delle spese ed al pagamento del compenso professionale relativi alla procedura di mediazione ed al primo e secondo grado del presente giudizio; con ogni salvezza”. 
Conclusioni dell'appellata, note in sostituzione dell'udienza del 09.04.24: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: ### - per i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 342 c.p.c. e, in subordine, ex art. 348 bis c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia anche in punto di spese; #### - respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa; per l'effetto, confermare integralmente la sentenza ex adverso impugnata; ### - nella denegata ipotesi in cui l'appello avversario fosse ritenuto fondato, si chiede di respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa ed anche negli atti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, e si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, e dunque: a) in via incidentale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ### rispetto a tutte le domande, contestazioni e pretese avversarie, e, conseguentemente, rigettare tutte le relative domande proposte nei confronti di ### S.p.A. per difetto di uno dei requisiti dell'azione; b) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento ex adverso formulata, escludere o limitare il danno per i motivi esposti in narrativa. 
Con vittoria di spese legali oltre accessori come per legge”. 
FATTO E DIRITTO 1.Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1270/2021 pubblicata in data 12 ottobre 2021 il Tribunale di Pescara rigettava l'azione esercitata da ### D'### nei confronti di ### s.p.a, già ### di ### s.p.a,, avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento contrattuale e la restituzione della somma di € 97.459,19, oltre interessi legali, rivalutazione e risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa 1.2 Lamentava l'attore la violazione da parte della ### di cui era cliente da diversi anni, della normativa in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.lgs n.58/1998 ### e della disciplina secondaria di attuazione di cui al ### n. 11522 del 01.07.98 e successive modifiche, in occasione dell'acquisto di obbligazioni dello Stato Argentino, avvenuto in data ### per nominali € 33.000, e di obbligazioni “Parmalat” per nominali € 35.000,00, in data ### e in data ###, non avendo la banca ottemperato all'obbligo informativo sulla stessa gravante 1.3 Nel costituirsi in giudizio la ### (quale incorporante per fusione di ### già ### dell'### e del ### s.p.a.) eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, oltre che la carenza di interesse e di legittimazione ad agire dell'attore; nel merito contestava la fondatezza dell'azione esercitata.  1.4 Il giudice di prima istanza, ritenuto in via preliminare che la questione relativa al preteso difetto di legittimazione passiva in capo ad UBI fosse stata già decisa in corso di causa, con statuizione che assumeva, a prescindere dalla forma utilizzata, i caratteri della definitività del relativo capo, rigettava nel merito la proposta azione. Non ravvisava, infatti, in occasione degli acquisti di azioni alcuna violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario ed in particolare dell'art. 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e dell'art. 28 del ### n. 11522/1998, che impongono agli intermediari finanziari l'obbligo di «comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati», né la violazione dell'art. 29 regolamento ### n. 11522/1998, ai sensi del quale gli intermediari finanziari devono informare il cliente di un'operazione non adeguata, in presenza nel caso di specie di ordine impartito per iscritto e risultando sufficientemente evidenziata l'inadeguatezza dell'operazione; ciò avuto riguardo all'esperienza dell'investitore in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla sua situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, alla propensione al rischio, anche considerato che l'investitore aveva rifiutato di fornire le informazioni ex art 28 co. 1 lett. a Reg. ### circostanza che aveva indotto la banca convenuta ad effettuare la valutazione di adeguatezza sulla base delle informazioni desunte dalla pregressa operatività del cliente, provvisto di notevole conoscenza, esperienza ed operatività in operazione finanziarie analoghe a quelle oggetto di causa, come confermato dallo stesso ### 2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Pescara ha proposto appello ### D'### sulla base del seguente motivo: 2.1- “### dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c”.  ###, lamentando alla base dell'azione esercitata la violazione da parte della ### degli obblighi informativi di cui agli art. 21 TUF e artt. 28 e 29 del ### n. 11522/98, contesta la sentenza impugnata per avere ritenuto priva di censura la condotta della banca non considerando che, a fronte della contestazione del cliente che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'istituto l'onere di provare di averle fornite, prevedendo l'art. 29 del Reg.  ### distinti obblighi in capo all'intermediario. 
Si duole, in particolare, del mancato rilievo dell'omessa illustrazione al cliente, da parte dell'intermediario, delle specifiche caratteristiche dei titoli e della loro rischiosità, con indicazione del rating, e ciò anche in caso di operazione adeguata al profilo di rischio dell'investitore, in quanto gli obblighi informativi non vengono meno neppure di fronte alla richiesta del cliente con profilo di rischio elevato, dovendo l'intermediario illustrare pregi e difetti dell'investimento astenendosi dal dar corso all'operazione in caso di inadeguatezza ed in mancanza di ordine scritto o telefonico registrato. 
Inoltre secondo l'appellante, l'obbligo di informazione non si esaurisce nella fase iniziale dell'investimento con l'acquisto dei titoli, perdurando per tutto il rapporto di deposito e custodia e che la comunicazione del rating costituisce un'informazione indicativa del tipo di investimento.  3.Si è costituita in grado di appello ### s.p.a, quale società incorporante ### di ### s.p.a., eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.  342 c.p.c., in ragione della apparente ma non effettiva indicazione da parte dell'appellante dei capi della sentenza impugnata, risultando gli argomenti di contestazione individuati in modo generico, senza la specifica indicazione delle parti e dei capi della sentenza che si assumono errati. 
Sempre in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., non avendo il gravame proposto probabilità di accoglimento in quanto prima facie infondato, essendosi l'appellante limitata a riproporre le medesime difese già svolte in primo grado e rigettate in toto dal giudice di prime cure.  3.1 Nel merito ha contestato quanto dedotto dall'appellante chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale condizionato, nella denegata ipotesi in cui l'appello avversario fosse stato ritenuto ammissibile e fondato, articolato a tal fine i seguenti motivi: a) ### motivo di appello incidentale: del difetto di legittimazione passiva della ### rispetto a tutte le contestazioni e domande avversarie. 
Con questo motivo l'appellata ha censurato l'ordinanza del primo Giudice che aveva rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da ### ritenendo erroneamente che UBI abbia incorporato per fusione ### dell'### ente in risoluzione, anziché ### s.p.a., già ### dell'### e del ### s.p.a,, quale ente ponte, e ritenendo irrilevante che al momento della cessione d'azienda intervenuta da ### dell'### e del ### s.p.a. a ### dell'### e del ### s.p.a. i rapporti tra la prima e il cliente fossero già stati definiti. 
In proposito, evidenziato che la ### d'### con provvedimento del 21.11.15 aveva disposto la cessione di tutti i diritti, attività e passività costituenti l'azienda bancaria della ### in amministrazione straordinaria (cosiddetto ente in risoluzione) a favore della ### banca dell'### e del ### con sede in ### (cosiddetto ente ponte), che in forza della cessione di azienda era succeduta alla prima nei diritti nelle attività nelle passività, considerato che la cessione aveva avuto ad oggetto solamente il complesso delle attività e passività aziendali esistenti al momento dell'avvio della procedura di risoluzione doveva ritenersi evidente, secondo l'appellante incidentale, che non potevano essere stati ivi ricompresi i rapporti che risultavano estinti anteriormente alla cessione stessa, come nel caso di specie dove il rapporto tra ### e il D'### risultava già estinto al tempo della risoluzione dell'intervenuta cessione nel 2015, avendo provveduto il cliente al trasferimento dei titoli per cui è causa ad altro istituto negli anni 2005/2006 e successivamente alla vendita degli stessi negli anni 2009/2010; con la conseguenza che il rapporto intercorso con il cliente, in quanto definito, nel 2015 non era più un elemento costituente di ### quale azienda in risoluzione e come tale non poteva essere stato oggetto di gestione all'ente ponte ### banca dell'### e del ### s.p.a.  b) “Della presunta reponsabilità contrattuale e della richiesta di risarcimento dei danni”. 
Con questo motivo ha sostenuto, sempre in via subordinata e condizionata, l'infondatezza della domanda risarcitoria avversaria non potendo essere imputabile alcuna responsabilità a ### per l'esito degli investimenti. 
In ogni caso, ove ravvisata una responsabilità di natura contrattuale in capo alla banca, ha invocato l'applicazione dell'art. 1225 c.c., con quantificazione del danno limitata al pregiudizio prevedibile al momento dell'esecuzione delle operazioni di acquisto delle obbligazioni ### e ### momento in cui la banca non poteva prevedere in alcun modo la successiva crisi della repubblica ### verificatasi alla fine del 2001, né il fallimento di ### non potendo nel caso di specie considerarsi l'insolvenza dell'### e il default di ### “circostanze di fatto concretamente conosciute” dalla banca nel momento in cui ha ricevuto gli ordini di acquisto delle obbligazioni dal cliente, dovendosi dare rilevanza, ai fini della diligenza con cui la banca ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali, al momento dell'acquisto dei titoli e non alla luce di quanto avvenuto in seguito al default. 
Ha contestato, infine, la quantificazione del danno operata dalla controparte, pari al capitale investito senza considerazione degli importi incassati dal cliente.  c) “Della domanda di interessi e rivalutazione”. 
Ha contestato l'appellante in via incidentale la sussistenza degli estremi per la rivalutazione richiesta dalla controparte, avendo il debito del contraente natura di debito di valuta, mentre riguardo le decorrenza degli interessi ne ha eccepito la decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza e non dalla data delle singole operazioni di investimento come sostenuto dall'appellante.  4) Motivi della decisione.  4.1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. art 342 c.p.c. in quanto il gravame proposto ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di impugnazione ed argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano ritenersi errati, in linea con le indicazione dettate dalla Suprema Corte sui criteri da assumere a riferimento ai fini della delibazione sull'inammissibilità dell'appello (### 27199/17, Cass. n. 1935/2020). Va escluso anche ogni profilo di inammissibilità del gravame ex art 348 bis c.p.c., formulata dall'appellata, tanto da essere pervenuto alla presente fase decisoria, atteso che l'atto di appello contiene argomentazioni difensive che introducono nel giudizio questioni esaminabili e di obiettiva controvertibilità a prescindere da ogni valutazione sull'esito e sulla fondatezza dello stesso.  4.2 Nel merito non è oggetto di contestazione tra le parti ed emerge dalla documentazione acquisita in atti che in data 7 giugno 1999 ### D'### ha sottoscritto con ### un contratto quadro per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari collegato al deposito titoli a custodia e amministrazione n. 199000, regolato sul rapporto di conto corrente 4938. All'atto della sottoscrizione del contratto quadro, al cliente è stata consegnata una copia del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, come da dichiarazione scritta dallo stesso rilasciata. In tale occasione la ### ha richiesto al D'### le informazioni sul suo profilo di rischio, che il cliente ha dichiarato di non voler fornire. 
Risulta dal dossier titoli che, nell'ambito del suddetto rapporto, tra il 2000 e il 2006, il D'### ha posto in essere numerose operazioni di investimento in azioni ordinarie ed obbligazioni (es. 
Telecom, Uruguay 7%, ### Gialle, BPEL, ### Fiat…). 
Per quel che rileva, in particolare, con riferimento all'oggetto del presente giudizio, ha proceduto ai seguenti acquisti: a) acquisto di obbligazioni ### 10% Eur 2004 (### DE###), impartito in data 27 ottobre 2000 per nominali euro 33.000,00 (di seguito “### Argentina”); b) acquisto di obbligazioni ### 6,8% ### 8 (####), impartito in data 19 maggio 2003 per nominali euro 35.000,00; c) acquisto di obbligazioni ### 6,8% Euro8 (codice titolo 9000354800), impartito in data 7 novembre 2003 per nominali euro 22.000,00 (di seguito congiuntamente le “### Parmalat”). 
Come si evince dal dossier titoli, il cliente ha proceduto dapprima al trasferimento presso altro intermediario delle obbligazioni ### 6,8%, in data 13 ottobre 2005, nonché delle obbligazioni ### 10%, in data 4 settembre 2006. 
In seguito, nel 2009 e nel 2010 il D'### ha proceduto alla vendita dei titoli. 
Emerge dalla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado : “### sub a) consiste in un titolo di debito ### emesso dallo stato sovrano ### che all'atto dell'acquisto (01/11/2000) era caratterizzato da un rating emesso dall'agenzia S&P pari a “BB”. Tale indice rating contraddistingue un titolo qualificabile come speculativo. Per meglio focalizzare le caratteristiche del titolo occorre precisare che dal 1977 fin quasi tutto l'anno 1999 le più importanti agenzie internazionali avevano assegnato alle obbligazioni argentine un rating pari a “BB” con una flessione nell'ottobre del 1999 in cui il rating venne declassato a “BB-“. Solo a decorrere dal marzo 2001 le agenzie declassarono il rating delle obbligazioni della ### da “BB a “B+”, evidenziando la crescente “vulnerabilità” dei titoli, fino a giungere poi, con ulteriori declassamenti, a categoria “D”, e cioè default”. 
Quanto agli “investimenti sub b) e c)” ha evidenziato che gli stessi “consistono in titoli di debito ### emessi dalla società ### che a cavallo dell'arco temporale compreso tra il ### e il ### (date di acquisto) erano caratterizzati da un rating emesso dall'agenzia S&P pari a “###“, collocandoli nella categoria dei migliori speculativi. Tale giudizio è rimasto invariato fino ad una settimana prima del default dichiarato il 24 dicembre 2003”.  4.3. La fattispecie trova regolamentazione nella disciplina di settore prevista sia nel D.lgs 58/98 (TUF art. 21 e 23 per quel che qui interessa) sia nel successivo regolamento attuativo della ### (artt.28-29) n. 11522/98 (applicabile ai contratti regolati dall'art. 21 del TUF del 1998 nella formulazione vigente fino al 31.10.2007, prima del ### n. 16190 del 2007, successivo alla ### attuata con D.lgs 164/2007) che costituiscono le fonti normative, rispettivamente primaria e secondaria, che individuano i doveri degli intermediari finanziari nello svolgimento dei servizi di investimento. 
Ratio della disciplina normativa è quella di imporre una condotta rivolta ad una puntuale conoscenza delle capacità patrimoniali e del profilo d'investimento del cliente oltre che a mettere in condizione l'investitore di scegliere i propri investimenti all'esito di una conoscenza concreta della loro natura, dell'attitudine e del grado di rischiosità, dell'andamento nel mercato di riferimento, del possibile rendimento. Sotto altro profilo il generale obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza si declina attraverso l'obbligo in capo all'intermediario di fornire un'informazione preventiva quanto più possibile completa delle caratteristiche dell'investimento in modo da poter adempiere in modo diligente agli obblighi informativi e di non assumere comportamenti contrari al canone di trasparenza, celando all'investitore il grado di rischio presumibile relativo all'investimento proposto. 
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ancora di recente ribadito, il ritenere che “In tema di intermediazione finanziaria, al cliente deve essere fornita una informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall'art. 28, 1° co., lett. b) reg. ### n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato” (Cass. ordinanza 28 febbraio 2024 n. 5354) ed inoltre che "… gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di default dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno" (Cass., n. 12544/17; vedi anche Cass., n. 15936/18, sulla necessità di fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, con riferimento alla natura di essi e ai caratteri propri dell'emittente, pena l'inadempimento sanzionabile al di là dell'adeguatezza dell'investimento). 
Né può revocarsi in dubbio che gli obblighi informativi siano particolarmente estesi e penetranti, giacché diretti in generale a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario debba fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini (Cass., n. 14884/2017), sicché, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie (Cass., n. 8619/2017), l'intermediario deve esemplificativamente rendere edotto l'investitore del rating, della eventuale offering circolar e delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato (Cass., n. 8619/2017), di eventuali situazioni di grey market (Cass., n. 8314/2017), e se del caso finanche del rischio di default dell'emittente, con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori, in modo effettivamente consapevole, per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali (Cass., n. 12544/2017, e, riassuntivamente, Cass., n. 1376/2016), senza che un deficit informativo si possa giustificare sulla base della dimensione locale dell'intermediario medesimo e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli (Cass., n. 8619/2017; Cass., n.15936/2018; Cass., 9460/2020) o nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass., n. 16126/2020; Cass., n. 18153/2020; Cass., n. 12990/2023)” - Cass. ord., 14 febbraio 2024 n. 4057. 
Dopodiché, è opportuno ricordare che “compete all'intermediario l'onere di provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; in tal senso pure: Cass. 19 gennaio 2016, n. 810; Cass. 6 marzo 2015, 4620; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22147; Cass. 17 febbraio 2009, n. 3773)”- Cass. ord. 28 febbraio 2024 n. 5354-. 
Nella fattispecie in esame spettava quindi alla banca, a fronte delle contestazioni mosse dall'attore ### dimostrare di aver fornito specifiche informazioni sui prodotti finanziari da acquistare. 
Considerando la normativa e la giurisprudenza richiamata, appare evidente l'insufficienza del corredo documentale fornito in comunicazione dalla banca al fine di attestare l'assolvimento degli obblighi informativi cui era tenuta. 
Pur risultando agli atti, e pacifico fra le parti, l'avvenuta consegna del documento sui rischi generali dell'investimento va osservato che tale consegna non esaurisce l'obbligo informativo poiché esso non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di carattere generale sulle categorie degli investimenti e sui rischi connessi a tali investimenti e servizi: trattasi di indicazioni generali prive del necessario contenuto concreto con riferimento allo specifico investimento proposto (Cass. 8619/2017). 
Non risulta in atti la prova della consegna del prospetto informativo, ribadendo la banca di non avere alcun obbligo in tal senso; tuttavia, osserva la Corte, tale adempimento sebbene necessario non sarebbe idoneo a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull' intermediario se non accompagnato da una collaterale attività di informazione specifica dell'operazione finanziaria ( n. 9460/2020). 
Né, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, la responsabilità dell'intermediario può ritenersi esclusa dalla sottoscrizione da parte dell'investitore della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo standard senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (cfr Cass. n. 28175/2019). 
Tale orientamento giurisprudenziale deve ritenersi applicabile anche al caso di specie di offerta di azioni della stessa ### all'interno dei propri uffici, risultando comunque principio indiscutibilmente emergente da tutta la normativa richiamata in materia di intermediazione mobiliare la finalità degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, quella di rendere l'investitore in grado di fare scelte consapevoli in ordine al prodotto finanziario ed azionario su cui investire in relazione alle proprie finalità personali. 
Pertanto in questa ottica, in presenza di contestazioni specifiche svolte dall' investitore, gravava sulla banca -intermediario fornire la prova di aver reso informazioni in grado di porre l'attore in grado di svolgere scelte consapevoli, il che si traduce nella prova di aver reso informazioni sullo strumento azionario offerto non standardizzate e rivolte ad un pubblico indistinto di investitori, bensì informazioni proprie relative al profilo del singolo investitore - attore di primo grado, con spiegazione ed illustrazione specifica dello strumento e dei requisiti indicati nel prospetto informativo su cui investire in relazione alla situazione del singolo investitore. 
Tale dimostrazione non risulta fornita, non avendo la ### offerto puntuale allegazione o dimostrazione volta a dar prova dell'avvenuta specifica informazione, limitandosi a produrre la richiamata documentazione, sicché risulta accertata la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza in relazione al dovere informativo sulla stessa gravante. 
Riguardo al rispetto del disposto di cui all'art. 29 ### (clausola di inadeguatezza) va evidenziato che agli atti risultano gli ordini di acquisto scritti di D'### con sottoscrizione della clausola contenente la segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione, senonché risultando contestata dal cliente l'informazione effettiva e specifica in ordine a tale clausola di inadeguatezza, gravava sull'intermediario fornire la prova della compiuta informazione sull'inadeguatezza dell'operazione. 
Per costante giurisprudenza “In tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1,comma 5, lett. b) T.U.F. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto adempiuto l'obbligo informativo da parte della banca per il servizio di consulenza finanziaria prestata al cliente per l'acquisto di obbligazioni ### sulla base della sottoscrizione da parte di questo di un ordine di acquisto nel quale era evidenziata la non adeguatezza dell'investimento, ritenendo che nella specie, trattandosi di operazione autonomamente richiesta dal cliente, non fosse dovuta alcuna valutazione sull'appropriatezza dell'investimento, né alcuna informazione sullo specifico prodotto finanziario)” (Cass. Sent. n. 14208 del 5 maggio 2022). 
Ancora la Suprema Corte ha evidenziato come “In tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione dell'inadeguatezza della operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29 comma 3 Reg. ### 11522 del 1998; tuttavia a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese” (Cass. Ord. n. 23131 del 2020). 
Al riguardo nel caso di specie , a fronte delle contestazioni dell'appellante, non solo la banca non ha fornito prova di aver dato complete informazioni sull'inadeguatezza dell'operazione con riferimento specifico al tipo di investimento proposto, al profilo del cliente e al grado di rischio, illustrando in modo analitico rischi e benefici dell'operazione, risultando anzi in contrario dall'istruttoria espletata, e in particolare dalla deposizione del teste ### promotore finanziario per la ### dal 2006 fino al 2013 e per la ### dal 1998 fino al 2006, il quale, pur premettendo di non ricordare con certezza a causa del tempo trascorso, ha riferito quanto segue: “ probabilmente, visto che le obbligazioni in questione mi venivano segnalate dalla ### come opportunità di investimento interessante, non ho approfondito le caratteristiche delle stesse con il cliente”. 
Né può ritenersi dirimente il riferimento al profilo e alle caratteristiche del cliente atteso che secondo la Suprema Corte (Cass. n. 11724/24) “nell'ipotesi in cui un investimento finanziario sia stato qualificato anche dall'intermediario come operazione inadeguata, l'assolvimento degli obblighi informativi cui quest'ultimo è tenuto, in mancanza della prova dell'osservanza delle cogenti prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 del ### n. 11522 del 1998, attuative dell'art. 21 del T.U.F., non può essere desunta in via esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, dal suo rifiuto di fornire indicazioni su di esso o soltanto dalla sottoscrizione dell'avvenuto avvertimento dell'inadeguatezza dell'operazione in forma scritta, essendo necessario che l'intermediario, a fronte della sola allegazione contraria dell'investitore sull'assolvimento degli obblighi informativi, fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori ma non può essere desunta soltanto da essi (Cass., n. 19417/17; in tal senso, v.  n. 23570/20)”; aggiungendo che “In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell'investitore, sussistendo pertanto una presunzione legale in ordine alla esistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore, in relazione alla quale l'intermediario può offrire prova contraria che, però, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che l'intermediario gli deve segnalare” (Cass., n. 7905/21; n. ###/21). 
Nella specie, la banca non ha dato dimostrazione di aver fornito le specifiche informazioni come imposto dalla normativa di settore e dalla giurisprudenza richiamata, riportando la modulistica sottoscritta dal cliente una generica indicazione di non adeguatezza dell'operazione (non sussistendo neppure nell'ordine di acquisto la dichiarazione del cliente di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi dell'ordine), non risultando dimostrato da parte dell'intermediario di aver fornito informazioni concrete e specifiche che abbiano messo l'investitore in grado di comprendere lo strumento proposto ed effettuare un investimento consapevole in relazione al titolo ed alla propria situazione personale. 
Il giudice di prime cure, in particolare, ha considerato erroneamente quale elemento indiziante, le scelte pregresse di investimento dell'investitore, consistite genericamente nell'acquisto di prodotti intrinsecamente caratterizzati da elementi di rischiosità. “Tale comportamento, al contrario, non dimostra altro che una generica disponibilità dell'investitore ad accollarsi margini di rischio e ad accettare la possibilità del mancato recupero del capitale investito; le predette circostanze sono invece neutre, o comunque insufficienti, nella prospettiva del giudizio controfattuale alternativo che richiede di determinare il presumibile ipotetico comportamento dell'investitore che fosse stato opportunamente avvertito dei rischi connessi all'investimento con riferimento al rischio specificamente corso nel caso concreto. 
Altrettanto inconsistente - ed anzi ancor più generica - appare la valenza indiziante desunta dal profilo di propensione al rischio manifestata dall'investitore. 
La prova contraria consentita all'intermediario ai fini del giudizio controfattuale deve infatti assumere pregnante concretezza, come, a mero titolo esemplificativo, la dimostrazione che in altra successiva occasione, l'investitore, invece debitamente avvertito del rischio, abbia deciso comunque di disporre un investimento analogamente rischioso” (Cass. 17 aprile 2020 7905).  4.4 All'inadempimento della banca, consegue, in riforma della sentenza impugnata, il diritto dell'appellante al risarcimento del danno derivato dalla forte perdita di valore dei titoli argentini, investiti dal default statale, e dei titoli ### travolti dal crac societario. 
Al riguardo deve osservarsi come la prova del danno e del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno possa ricavarsi presuntivamente dalla perdita delle somme investite, in tutto o in parte, tenuto conto degli eventuali utili (dividendi o vendita) nel frattempo prodotti dall'investimento, dovendo in caso di inadempimento degli obblighi dell'intermediario presumersi il nesso di causalità tra comportamento inadempiente e danno sofferto dall'investitore. In particolare la Suprema Corte sul punto ha chiarito che in tema di intermediazione finanziaria, il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento e il danno patito dall'investitore suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario. Ed invero “### una volta che l'intermediario avesse omesso di provare l'adempimento all'obbligo informativo si sarebbe potuto porre il problema del nesso eziologico tra l'inadempimento e il danno. E, con riferimento a tale profilo, la controversia deve intendersi regolata dal principio per cui al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore: accertamento che spetta all'intermediario superare, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse (Cass. 17 aprile 2020, n. 7905; in senso conforme: Cass. 28 luglio 2020, n. 16126; Cass. 11 novembre 2021, n. ###; cfr. pure Cass. 12 maggio 2023, n. 12990) - (Cass 28 febbraio 2024 n. 5354). 
La richiesta di applicazione dell'art 1225 c.c da parte dell'appellante in via incidentale risulta del tutto inconferente in quanto secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 10640/16) “ai fini dell'imprevedibilità di cui all'art. 1225 cod. civ. non rileva di per sé lo stato soggettivo specifico del debitore. ###à alla quale fa riferimento l'art. 1225 cod.  determina la limitazione del danno risarcibile avendo riguardo alla prevedibilità astratta, inerente a una determinata categoria di rapporti; e ciò sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici, vale a dire secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute (v. Sez. 2" n. 16763-11; ### lav. n. 17460-14). La negoziazione avventata (o comunque non ponderata) di titoli obbligazionari, per difetto di adeguata previa informazione da parte della banca, rende prevedibile il danno correlato alla susseguente perdita di valore dei titoli stessi.”, come avvenuto nel caso di specie ove si è riscontrata una violazione dell'obblighi informativi imposti all'intermediario finanziario.  4.5 In ordine alla quantificazione del danno, può tenersi conto delle risultanze della CTU che ha valutato la somma investita dalla quale occorre decurtare quanto percepito a titolo di dividendi e disinvestimento: segnatamente per obbligazioni ### € 19.364,40 ( € 36.095,77 capitale investito, - € 5.769,84 cedole riscosse, - € 10.961,53 capitale disinvestito= € 19.364,40; per obbligazioni ### € 47.169,48 ( di cui € 60.912,27 capitale investito, - € 2.079,75 cedole riscosse, € 11.663,04 capitale disinvestito = € 47.169,48). 
Su tali somme, oggetto di risarcimento danni e quindi debito di valore, risulta dovuta e da conteggiarsi la rivalutazione, oltre interessi in misura legale dalla data dei rispettivi acquisti, data di verificazione del danno, all'effettivo saldo. 
Sul punto ha chiarito la suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 26202/2022) che: “In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verificazione dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” Ha spiegato infatti la Cassazione, con orientamento ormai consolidato sul punto che “In tema di risarcimento del danno derivato da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale (in esse comprese quelle di fonte legale contenute in norme imperative, come tali integranti il contratto, anche mediante sostituzione di clausole con esse contrastanti) di natura non pecuniaria (come nel caso di specie), la giurisprudenza di legittimità è invece costante nell'affermare che: a) l'obbligazione di risarcimento del danno per tale tipo di inadempimento costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod.  civ., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (in questo senso, cfr.: Cass. n. 1627 del 2022; Cass. n. 7948 del 2020; Cass. n. 9517 del 2002; Cass. n. 11937 del 1997); b) al creditore in discorso spettano di diritto gli interessi aventi natura compensativa (cfr. Cass. n. 5584 del 1987; Cass. n. 2240 del 1985), secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa (cfr. Cass. 25817 del 2017), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, assolvendo funzioni diverse la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata (Cass. n. 9517 del 2002), in quanto la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento”.  4.6 Nei termini esposti deve accogliersi l'appello principale proposto da D'### in riforma della sentenza impugnata, con integrale rigetto dell'appello incidentale.  5. Riguardo al difetto di legittimazione passiva della ### oggetto del motivo di appello incidentale condizionato proposto da ### giova premettere che dagli atti depositati e dalla normativa specifica in materia di “risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento” di cui al D.Lvo 180/2015, emerge come la ### d'### con provvedimento del 21 novembre 2015 abbia articolato “il programma di risoluzione” della ### dell'### e del ### s.p.a. in amministrazione straordinaria, ponendo in risoluzione l'istituto bancario ai sensi dell'art.2 d.lvo 180/2015, con la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, l'azzeramento totale del valore del suo capitale azionario e delle obbligazioni subordinate. 
Con il D.L. 22 novembre 2015 n. 183, convertito in legge 28 dicembre 2015 n. 208, all'art. 1 è stata costituita come ente ponte la ### dell'### e del ### s.p.a. ai sensi dell'art. 45 D.Lvo 180/2015; la ### d'### con provvedimento del 22 novembre 2015 ha disposto il trasferimento in favore di quest'ultima, ai sensi dell'art. 43 dello stesso D.Lvo 180/2015 che prevede la cessione all'ente ponte, di: a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse; b) tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi. 
In particolare si legge nel provvedimento della ### d'### che quest'ultima “.. con provvedimento del 22 novembre 2015, ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della ### dell'### e del ### - ### in amministrazione straordinaria, con sede ###risoluzione con provvedimento della ### d'### del 21 novembre 2015 - approvato dal ### dell'### e delle ### con ### del 22 novembre 2015 - (ente in risoluzione) a favore della ### dell'### e del ### S.p.a., con sede in ### (ente ponte). Restano escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione ( 1 ). ### ponte succede, senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività ceduti ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180. 
La cessione ha efficacia dalle ore 00.01 del giorno di costituzione dell'ente ponte”.  ### dell'### e del ### s.p.a. diveniva poi ### s.p.a. e poi, per fusione, tale ente ponte veniva incorporato in ### s.p.a a sua volta incorporata per fusione in ### s.p.a. 
In merito alla questione è intervenuta la Suprema Corte (Cass. n. ###/2023, investita della analoga vicenda della risoluzione di ### delle ### una delle banche interessata come ### dell'### e del ### s.p.a., dal provvedimento della ### d'### del 22.11.2015) chiarendo che la trasmissione dei rapporti all'Ente ponte è avvenuta “sulla base dei provvedimenti dell'### di risoluzione adottati per risolvere la crisi irreversibile dell'azienda. In particolare, il citato provvedimento del 22.11.2015 e l'art. 43, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 prevedono, per la ### delle ### che «…l'ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la ### d'### disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione». ### d'### nel sancire l'avvio della risoluzione della detta ### delle ### S.p.A., ha disposto «la cessione dell'azienda da parte di ### delle ### S.p.A., in risoluzione, all'ente-ponte “### delle ### S.p.A.” ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. b) del d.lgs 16 novembre 2015, n. 180», ed inoltre all'art. 3 ha disposto che: «### escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definite dall'art. 1, lettera ppp), d.lgs. 16 novembre 2015 n. 1801 in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione». E ancora: «### ponte succede, senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività cedute ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180». “― Poiché, nell'esercizio della facoltà attribuita alla ### d'### è stata prevista esclusivamente la non trasferibilità di alcune operazioni relative a strumenti finanziari, come sopra descritte, sorge questione se si siano legittimamente trasferite, come nel caso di specie, le passività corrispondenti ad obblighi risarcitori dell'emittente derivanti da condotte antecedenti la cessione, in quanto non espressamente escluse dalla cessione (diversamente da quanto previsto dal successivo d.l.  99/2017 per la soluzione della crisi di altre ### dove l'esclusione delle pretese risarcitorie è espressamente prevista)”. 
Il caso oggetto del presente giudizio, come quello sottoposto al vaglio della suindicata sentenza, ha ad oggetto l'inadempimento della banca agli obblighi informativi nel momento della sottoscrizione di obbligazioni, e non involge questioni afferenti al sacrificio di azionisti ed obbligazionisti per cui il problema ermeneutico che si pone è, come rilevato dalla Suprema Corte citata, cosa debba intendersi per pretese risarcitorie già “in essere” al momento della cessione e quindi “l'individuazione del presupposto della preesistenza delle pretese risarcitorie rispetto al trasferimento all'Ente cessionario “. 
Sul punto la stessa sentenza della Cassazione ha superato l'interpretazione formalistica restrittiva secondo cui per passività in essere si devono intendere solo quelle per le quali sia già iniziato un procedimento giudiziario, comprendendovi anche tutte le passività potenziali in quanto derivanti da illeciti consumati prima della cessione all'ente ponte ex art 39 co. 1 lett. b Dlgs 180/15: “### pertanto a ritenere che il discrimen tra l'inclusione oppur no di tali pretese risarcitorie sia la proposizione delle domande giudiziarie risulta essere riduttivo, perché escludere o diminuisce l'obbligo di prudente valutazione delle passività esplicitamente previsto. Per risolvere la questione sono d'ausilio sul punto gli arresti di questa Corte, anche se per il diverso caso di obbligazione sanzionatoria, che hanno ritenuto che alla cessionaria si trasferisce anche questa obbligazione, perché già sorta per effetto dell'illecito compiuto dai soggetti ad essa appartenenti e, quindi, a prescindere dal momento della sua effettiva comminatoria in applicazione dell'art. 58 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Cass. n. 22199/2010, Cass. n. 18528/2014 e Cass. n. 2523/2017). 
Anche l'ACF, investito della questione della legittimazione passiva della banca incorporante la “nuova banca” a cui era stata trasferita l'azienda bancaria della “vecchia banca” (decisione n. 5932 del 18.10.22), ha precisato che in caso di cessione di un'azienda bancaria avvenuta nell'ambito di una procedura di risoluzione bancaria il credito risarcitorio di un cliente della banca risolta “è autonomo e indipendente da quello dell'azionista alla liquidazione del proprio investimento o obbligazionista subordinato alla restituzione del capitale investito”. Dal tenore letterale del provvedimento della ### d'### di cessione dell'azienda bancaria, “non si può dedurre la volontà di escludere dalla cessione gli eventuali debiti risarcitori nei confronti dei clienti della ### Anzi come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, dal tenore letterale di questo provvedimento, si deve desumere la volontà di escludere dalla cessione esclusivamente le passività espressamente indicate, tra le quali non figurano anche i debiti risarcitori di cui si discute” Ne consegue la legittimazione passiva della appellata ### s.p.a.  6. Le spese dei due gradi di giudizio tenuto conto della minor somma riconosciuta all'appellante vengono compensate nella misura di un quarto, e sono poste per i restanti tre quarti a carico di ### liquidate in appello secondo la liquidazione indicata in dispositivo (valore da € 52.001 ad € 260.000), fatta esclusione della fase istruttoria non svolta.  7. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sull'appello proposto da D'### nonché sull'appello in via incidentale condizionato proposto da ### S.P.A, avverso la sentenza 1270/2021 resa dal Tribunale di Pescara, pubblicata in data ###, la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie l'appello proposto da D'### ed in riforma della sentenza impugnata condanna ### s.p.a., quale società incorporante di ### di ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni nella misura di € 19.364,40 riguardo alle obbligazioni ### ed € 47.169,48 riguardo alle obbligazioni ### oltre rivalutazione ed interessi dalla data dei rispettivi ordini di acquisto all'effettivo saldo; 2) rigetta l'appello incidentale proposto da ### s.p.a; 3) dichiara per un quarto compensate le spese dei due gradi di giudizio che, liquidate per l'intero in euro 14.103,00 per compensi e in euro 786,00 per esborsi del primo grado, e in euro € 9.991,00 per compensi e in euro 1.165,51 per esborsi, per entrambi i gradi oltre Iva e Cap come per legge e spese generali al 15%, pone per tre quarti a carico di ### s.p.a.; 4) pone definitivamente a carico dell'appellata le spese della CTU svolta in primo grado; 5) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 condanna ### s.p.a. al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione incidentale proposta. 
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 giugno 2024 ### rel. est. ### 

causa n. 377/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Coccoli Francesca, Del Bono Barbara

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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 619/2024 del 04-06-2024

... 2002 S.r.L. esponeva che con decreto di trasferimento n. 3176/2020 (RGE 423/11), trascritto in data ### (Rep. 129), aveva acquistato dalla ### alla ### S.r.L. (nel prosieguo, «### la proprietà del complesso industriale censito al foglio 34, p.lla 34, subb. 1, 7, 9, 10, 12, ubicato sul terreno contiguo al fondo acquistato dal ### con decreto di trasferimento del 16.07.2020 (RGE 136/2012), sito in ### Via del ### snc e censito al #### 34, p.lla 890. Deduceva che il ### aveva esercitato il possesso ultraventennale, pacifico, continuo e ininterrotto, utile all'usucapione della proprietà o della servitù in relazione a diversi beni immobili, presenti sulla proprietà ### In primo luogo, allegava l'intervenuta usucapione della “porzione/fascia di terreno della superficie di circa mq1.270, insistente (leggi tutto)...

R.G.N. 2201/2020 s REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO Il Giudice, Dr.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2201 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza del 13.02.2024 e vertente tra ### 2002 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti CONVENUTO
OGGETTO: usucapione - servitù - proprietà. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ### 2002 S.r.L. esponeva che con decreto di trasferimento n. 3176/2020 (RGE 423/11), trascritto in data ### (Rep. 129), aveva acquistato dalla ### alla ### S.r.L. (nel prosieguo, «### la proprietà del complesso industriale censito al foglio 34, p.lla 34, subb. 1, 7, 9, 10, 12, ubicato sul terreno contiguo al fondo acquistato dal ### con decreto di trasferimento del 16.07.2020 (RGE 136/2012), sito in ### Via del ### snc e censito al #### 34, p.lla 890. 
Deduceva che il ### aveva esercitato il possesso ultraventennale, pacifico, continuo e ininterrotto, utile all'usucapione della proprietà o della servitù in relazione a diversi beni immobili, presenti sulla proprietà ### In primo luogo, allegava l'intervenuta usucapione della “porzione/fascia di terreno della superficie di circa mq1.270, insistente sulla particella 890 costituita dalla strada asfaltata della larghezza di metri 12 che collega il frantoio e l'impianto di stoccaggio ed imbottigliamento olio alla Via del Boschetto”. 
In proposito, la società attrice deduceva che detta strada consente l'accesso carrabile con camion di grandi dimensioni al frantoio e allo stabilimento di stoccaggio ed imbottigliamento olio direttamente da Via del ### Rilevava, inoltre, che la larghezza di 12 metri si desumerebbe dall'andamento rettilineo della stessa, da vari atti pubblici, nonché dalla presenza di una recinzione su un lato e di un filare di olivi piantumati dall'altro lato. Evidenziava, altresì, che il ### aveva utilizzato in via esclusiva e ininterrottamente la strada de qua, a partire almeno dal 1980, come si evincerebbe: dal passaggio dei trasportatori di olivi per il frantoio sempre avvenuto; dalle spese sostenute per la pavimentazione in asfalto dell'area circostante il molino, dell'area di imbottigliamento olio, nonché della medesima strada; dall'installazione del cancello posto su Via del ### di cui il ### aveva sempre tenuto le chiavi in via esclusiva; dalle relazioni tecniche redatte nell'ambito delle procedure esecutive RGE 136/2012 e RGE 423/2011. 
In secondo luogo, evidenziava il possesso ultraventennale della “porzione di terreno della superficie di circa mq 520, contigua alla strada di cui sopra, anch'essa insistente sulla particella 890, che ospita un uliveto con funzione ornamentale della strada medesima”. 
In merito, l'attrice osservava che trattasi di una fascia di terreno parallela alla strada asfaltata, ove sono stati piantumati degli alberi di olivo a fini ornamentali, della larghezza di circa 6 metri e di una estensione di circa 520 mq. Deduceva che il ### a partire dal 1998, vi aveva iniziato a piantare degli alberi di olivo per abbellire il viale di accesso al ristorante, agli alloggi e al punto vendita dell'olio, come si desumerebbe anche dalla fattura di acquisto degli alberi stessi. Rilevava, altresì, che la conduttrice del complesso industriale sta tuttora svolgendo la propria attività di ristorazione, beneficiando degli alberi di olivo e dei loro frutti. 
In terzo luogo, allegava l'usucapione della “fognatura di acque bianche ed acque nere interrate, che collegano l'impianto fognario del complesso industriale del ### con la linea fognaria pubblica sita in Via del Boschetto”. 
In proposito, l'attrice riteneva che detta servitù potesse desumersi dalla costituzione, nel 1987, di un'altra servitù di attingimento acqua a carico di un pozzo sito su un fondo attiguo a quello del ### collegato dalla rete fognaria, parzialmente visibile stante la presenza di pozzetti di raccolta e di ispezione, al complesso industriale. 
Infine, deduceva l'usucapione del terreno al fg. 34 part. 890, con diritto di mantenere il serbatoio GPL e il relativo gasdotto per il riscaldamento delle strutture di cui si compone il complesso aziendale del ### sito nel lato ovest della particella 890, in prossimità della linea di confine. 
In merito, l'attrice rilevava che l'installazione del serbatoio de quo era iniziata nel 1999, all'esito dei sopralluoghi autorizzati da ### per conto del ### Rilevava che il serbatoio era stato sostituito nel 2008 a cura e spese esclusive del ### Tanto premesso, l'attore così concludeva: “Piaccia all'###mo Tribunale di Viterbo, Giudice dell'### accertato e dichiarato: #### alla ### ha maturato il diritto di proprietà per usucapione, nei confronti del fondo censito al foglio 34 particella 890 acquisito da ### della piena proprietà delle aree di cui ai punti sub a) e b) della narrativa e segnatamente: A) area di mq1.270 destinata a strada meglio identificata nella planimetria allegata con il numero 05; B) area di mq520 destinata ad oliveto ornamentale meglio identificata nella planimetria allegata con il numero 07 per effetto dell'uso continuato, esclusivo, pacifico ed ininterrotto uti dominus dall'anno 1986 quanto alla strada e dall'anno 1998 quanto all'oliveto; #### alla ### ha maturato il diritto di proprietà per usucapione, nei confronti del fondo censito al foglio 34 particella 890 acquisito da ### del diritto di servitù di “fognatura di acque bianche” e di servitù di “fognatura per acque nere”, così come meglio descritte e rilevate nell'elaborato peritale dell'### della procedura esecutiva ### 136/12; #### alla ### ha maturato il diritto di proprietà per usucapione nei confronti del fondo censito al foglio 34 particella 890 acquisito da ### del diritto di mantenere il serbatoio gpl ed il relativo gasdotto collocati sulla particella 890 lato sud, in adiacenza al confine con la particella 34 come meglio rappresentato nell'allegato 10; previo incarico all'### di frazionare il lotto censito al catasto terreni del Comune di ### al foglio 34 particella 890 in modo da individuare catastalmente e scorporare le particelle oggetto di diritto di proprietà aliena da quelle del debitore esecutato, nonché di tracciare e trascrivere le servitù di fognatura acque bianche ed acque nere, e la servitù di gasdotto; in via principale e nel merito: ➢ dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario della proprietà inerente la c.d. strada ed il cd oliveto, nelle consistenze catastali accertate, nonché dichiarare l'acquisto a titolo originario del diritto di servitù di fognatura acque bianche ed acque nere e gasdotto; in via subordinata: ➢ nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che nell'uso ultraventennale della strada e dell'oliveto non si configuri l'usucapione della proprietà così come dedotto, bensì l'acquisto di una servitù di passaggio carrabile, transito manovra e sfruttamento a favore della ricorrente della strada, nonché di utilizzo della porzione di terreno identificata in atti come oliveto, previo incarico all'### di tracciare e trascrivere le relative servitù, dichiarare l'acquisto a titolo originario del diritto di servitù di passaggio carrabile transito e manovra per l'area destinata a strada, nonché l'acquisto a titolo originario del diritto di servitù di oliveto. 
Ferma la dichiarazione dell'acquisto del diritto di servitù in merito alla rete fognaria ed al gasdotto.  ➢ Il tutto con ogni conseguente pronuncia di legge connessa e conseguente.  ➢ In ogni caso con richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite”. 
Si costituiva in giudizio ### contestando quanto ex adverso dedotto. 
In primo luogo, rilevava che dalle planimetrie catastali, dagli atti notarili di vendita e dalle successive variazioni catastali, la strada su cui insisterebbe una servitù di passaggio non è situata sulla particella 890, foglio 34, sulla quale non grava alcuna trascrizione pregiudizievole, ma è ubicata al confine che si diparte da Via del ### n. 11 fino alle particelle di proprietà dell'odierna attrice. Rappresentava che nell'ambito della procedura esecutiva veniva riscontrato l'uso condiviso della strada asfaltata anche da parte di un'altra ditta, circostanza incompatibile con l'utilizzo uti dominus della strada stessa. Rilevava, altresì, che fino al 2001 non vi era né una strada, né un accesso, essendo presente della vegetazione sulle particelle per cui è causa; sicché non sarebbero decorsi i venti anni utili ad usucapire. 
Riteneva, inoltre, che il possesso del ### sul complesso oggi di proprietà dell'attrice fosse stato interrotto, da un lato, a causa di due pignoramenti, trascritti nel 2012 e nel 2014, cui era seguito ordine di rilascio del custode, dall'altro, perché il godimento della strada da parte della società era avvenuto solo su autorizzazione e tolleranza di ### figlio di ### rappresentante legale del ### Osservava, ancora, che il terreno del ### non era intercluso in quanto lo stesso avrebbe potuto utilizzare la strada di accesso di Via di ### o ### sita sulla particella 34. 
Quanto all'uliveto, il convenuto rilevava che nel 2001 non erano stati piantati gli alberi perché la fattura ex adverso prodotta fa riferimento alla fornitura di piante di olivo di 2 anni, alte 1,20 m, sicché sarebbe impossibile che le stesse abbiano raggiunto le dimensioni attuali se impiantate nel 1998. Evidenziava che nella fattura de qua è indicato il “### alla Chiusaccia” quale destinazione, che però non corrisponderebbe alla strada asfaltata. 
Osservava, inoltre, che si era verificata l'interruzione del possesso del ### a causa dei pignoramenti del 2012 e del 2014 e che anche rispetto a questo bene l'utilizzo da parte della società era dipeso da meri atti di tolleranza di ### In relazione all'asserita servitù di acque bianche e acque nere, il convenuto rilevava che costituiscono delle opere di urbanizzazione, rispetto alle quali nessuno può vantare un uso esclusivo perché poste al servizio della piscina comunale e del campo sportivo. Inoltre, non vi sarebbe stato un uso ventennale ed esclusivo di dette opere. 
Rispetto alla servitù di gasdotto e del relativo serbatoio, installato nel 2008, il convenuto osservava che l'autorizzazione all'installazione veniva concessa nel 2003, dovendosi escludere il decorso del termine ventennale utile ad usucapire, anche in considerazione degli atti di tolleranza posti in essere da ### In via riconvenzionale evidenziava l'illegittimità dell'occupazione dell'area in cui era posizionato il serbatoio per cui sussistevano i presupposti per la condanna dell'attrice al ripristino dello stato dei luoghi, mediante rimozione del gasdotto e del relativo serbatoio, nonché al pagamento del valore della porzione di terreno occupata dal serbatoio e dal gasdotto e al pagamento di un'indennità per danni cagionati dalla presenza di materiale pericoloso. 
Pertanto, il convenuto così concludeva: “Voglia l'###mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, 1) in via principale, per le motivazioni esposte, rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto; 2) in via riconvenzionale, accertata e dichiarata l'illegittima occupazione della porzione di terreno di proprietà del #### ove attualmente è collocato il serbatoio gpl e il relativo gasdotto, condannare la ### 2002 srl in p.d.l.r.p.t. alla rimozione e alla messa in pristino dello stato dei luoghi; 3) in via riconvenzionale subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ravvisi il presupposto per la costituzione di una servitù, condannare la ### 2002 srl in pdlrpt al pagamento del valore della porzione di terreno occupata dal serbatoio e dal gasdotto, tenuto conto anche della larghezza minima necessaria al transito del personale e dei mezzi e al pagamento di un'indennità per i danni, ivi compresi quelli derivanti dalla presenza sul proprio terreno di materiale pericoloso, nella misura accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia. 
Con vittoria delle spese e del compenso professionale”. 
Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., escussi i testimoni e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art.  190 c.p.c.. 
Le domande di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà e di costituzione per usucapione del diritto di servitù, formulate in relazione alla “fognatura di acque bianche e nere”, al “gasdotto e il relativo serbatoio” e alla “porzione di terreno destinata a oliveto ordinamentale”, sono infondate. 
Invero, quanto alla domanda di usucapione della proprietà, quest'ultima consiste nel diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo della cosa (art. 832 c.c.). Il possesso è il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Pertanto, il possesso utile ad usucapire il diritto di proprietà esclusiva su un bene immobile deve concretarsi in attività riconducibili al godimento del bene con esclusione di altri (artt. 832 e 1140 c.c.). 
Peraltro, la relazione di fatto sussistente fra l'attore e gli immobili deve esprimere una inequivoca volontà di possedere uti dominus (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. sent.  17322/2010; Cass. Civ., Sez. II, sent. N. 12775 del 20.05.2008). 
Inoltre, l'art. 1158 c.c. stabilisce che il tempo utile per usucapire diritti reali rispetto a beni immobili è pari, in linea generale, a venti anni. 
Occorre innanzitutto evidenziare che l'attrice stessa fa riferimento al possesso della “servitù” in riferimento alla rete fognaria e al “gasdotto con relativo serbatoio” e che la ### ha dedotto fatti che potrebbero configurare rispetto a detti beni un possesso utile soltanto all'usucapione del diritto di servitù. 
Ora, in punto di diritto, quanto alla rete fognaria si osserva che “le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche ai sensi dell'art. 1 della legge n. 36 del 1994, sicché - tranne particolari categorie oggetto di disciplina speciale - esse rientrano nel demanio idrico e sono incommerciabili, a prescindere dalla loro attitudine a soddisfare un pubblico interesse (cfr. Cass. sez. un. 17.9.2015, n. 18215. "(...) è escluso che tali beni [ovvero le acque] possono essere trasferiti da o a privati (...). Qualsiasi atto posto in essere in violazione di tali regole, è, di conseguenza, privo di effetti": così in motivazione Cass. sez. un.  18215/2015. La legge n. 36 del 5.1.1994 è stata abrogata dall'art. 175 del dec. Igs. n. 152/2006). 
Più esattamente le acque superficiali e sotterranee, giacché pubbliche, sono demaniali ai sensi del co. 2 dell'art. 822 cod. civ., sicché come tali, per loro natura, non sono suscettibili di usucapione (cfr.  12.11.1979, n. 5835) e sono, ai sensi del comma 2 dell'art. 823 cod. civ., inalienabili ed insuscettibili di formare oggetto di diritti a favore di terzi "se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano" (Cass., Civile Sent. Sez. 2 Num. 23564/2019). 
Peraltro, l'attrice stessa ha affermato di vantare una servitù di attingimento acqua a carico del pozzo ubicato sul fondo del convenuto; servitù che risulta dall'atto pubblico del 28.09.1987. 
Tuttavia, alcuna prova è stata offerta in ordine al possesso ultraventennale della servitù di fognatura. Invero la stessa risulta descritta nella consulenza tecnica espletata nella procedura esecutiva RG. es. n. 136/12, ma non vi sono elementi per consentire una datazione ad un periodo anteriore. Invero non è sufficiente la costituzione della servitù di attingimento di acque nel 1987, potendo la rete fognaria essere realizzata anche molti anni dopo. Si tratta comunque di porzioni di terreno distinte. 
Quanto al gasdotto, si osserva che risulta in atti una relazione del 1999, nella quale viene descritto il serbatoio poi costruito. Tuttavia, non è emerso quando il medesimo sia stato installato. In altri termini, non è stato individuato e provato dall'attrice (né risulta altrimenti) il dies a quo dell'eventuale possesso utile ad usucapire. Infatti, l'attrice non ha provato che nel 2008 vi sarebbe stata la mera sostituzione del precedente impianto a cura e spese esclusive del ### nè risulta il possesso dell'impianto da parte del ### Invero, la stessa attrice ha prodotto in giudizio il contratto di fornitura di gas concluso dal ### con la società ### S.r.L., la quale concedeva l'impianto de quo a titolo di comodato d'uso gratuito dal 2008. Per converso, non risulta che il ### avesse compiuto degli atti idonei a possedere l'area prima di tale periodo, non potendo ritenersi sufficienti la richiesta di un titolo abilitativo ovvero l'elaborazione di un progetto che non implicano alcuna relazione effettiva e concreta con la res. Peraltro, l'installazione/sostituzione dell'impianto de quo a cura e spese esclusive del ### non è di per sé sintomatica di un possesso uti dominus ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà né del diritto di servitù di gasdotto. 
Stante il rigetto della domanda di accertamento dell'acquisto del diritto di servitù e del diritto di proprietà rispetto al “serbatoio e al relativo gasdotto”, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto l'attrice dovrà essere condannata alla rimozione del serbatoio medesimo dal terreno di proprietà del ### Considerato l'accoglimento della domanda riconvenzionale principale resta assorbita la domanda subordinata di pagamento del valore della porzione di terreno. 
Analogamente deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno per la presenza di materiale pericoloso, non potendo esso configurarsi in re ipsa e in mancanza di allegazioni e prove di parte convenuta. Peraltro, non risulta alcuna domanda o diffida alla rimozione del serbatoio, la cui presenza era comunque evidente, prima del giudizio, per cui non può ritenersi che il convenuto abbia sofferto un pregiudizio senza nulla rilevare. 
Quanto alla “porzione di terreno” sulla quale insiste un uliveto, il teste di parte attrice ### riferiva di non ricordare quando furono piantate le piante di olivo. 
Diversamente, il teste di parte convenuta dichiarava di aver provveduto personalmente all'innesto delle piante di olivo fra il 2002 e il 2003 e che prima di tale periodo non vi erano piante. Inoltre, dagli estratti di mappa “### Earth” in atti, riferiti agli anni 1998 e 1999, non risultano delle piante di olivo sulla striscia di terra indicata da parte attrice. 
Nessun altro elemento è emerso dalle dichiarazioni dei testi escussi. 
Pertanto, non solo parte attrice non ha provato di aver usucapito il diritto di proprietà della “striscia di terra” in esame (non essendo a tal fine sufficiente, di per sé, la mera coltivazione del fondo; Cass. civ. n. 6123/2020), ma, pur essendo presumibile che il ### avesse attraversato la “porzione di terreno” su cui erano posti gli ulivi, utilizzandoli per la produzione di olio, alla data nella notifica della citazione introduttiva del presente giudizio (25.09.2020) non erano maturati i venti anni richiesti dall'art. 1158 c.c. ai fini dell'usucapione del diritto di servitù vantato da parte attrice, per cui la domanda deve essere respinta. 
La domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà della strada sita in via del ### n. 11 e posta all'interno della particella 890 del foglio 34 del Comune di ### è parimenti infondata. 
Come ricordato sopra, il possesso utile ad usucapire il diritto di proprietà su un bene immobile deve concretarsi in comportamenti che indichino la volontà inequivoca di godere della res con esclusione di altri, cioè uti dominus. 
Parte attrice, tuttavia, anche rispetto alla strada de qua non ha dedotto, né tantomeno provato, di aver esercitato un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà.  ### infatti, deduceva che il ### aveva sempre transitato sulla strada de qua con mezzi necessari al trasporto delle olive fino allo stabilimento. Tale circostanza, se provata (si veda infra), potrebbe fondare un potere di fatto corrispondente non al diritto di proprietà, bensì al diritto di servitù di passaggio carrabile. 
La domanda di accertamento della costituzione della servitù, per usucapione, sulla strada sita in via del ### n. 11 e posta all'interno della particella 890 del foglio 34 del Comune di ### è parimenti infondata. 
Invero, in linea generale, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza (Cass., Civ., Sez. 2, Sentenza n. 9275 del 16/04/2018), giacché quest'ultima si presume esclusa. 
Tuttavia, la presunzione di esclusione di atti di mera tolleranza che scaturisce dalla circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti, quali quelli scaturenti dal rapporto di parentela (Cass. n. 12549/2024; Cass., n. 28903/2023; Cass. n. 25870/2023; Cass., 9359/2020; Cass. civ. n. 17880/2019). 
Infatti, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo in caso di rapporto di mera amicizia, buon vicinato od ospitalità, di per sé labile e mutevole (Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11315; Cass., Sez. 2, 18/6/2001, n.8194; Cass., Sez. 2, 20/2/2008, n. 4327; Cass., Sez. 2, 3/8/1995, n. 8498; Cass. civ. n. 4631/1990). Per converso, il rapporto di parentela e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela giustificano notoriamente la configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento esclusivo di lunga durata (Cass., Sez. 2, 10/5/2018, n. 11315; Cass., Sez. 2, 29/5/2015, n. 11277), perché nell'ingenerare a priori la permissio conduce per converso ad escludere, nella valutazione a posteriori, la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone (Cass., Sez. 2, 10/5/2018, 11315). 
E persino il silenzio e l'inerzia, benché protratti per molti anni, non potrebbero mai di per sé denotare rinuncia, ancorché tacita, al possesso, se non accompagnati da atti o fatti che in modo certo rivelassero la volontà di cessare la relazione di carattere possessorio (Cass., 2, n. 4327/2008). 
Ebbene, l'attrice ha dedotto e provato che il ### alla ### S.r.L. si è servito per oltre venti anni della strada sita in via del ### n. 11 e posta all'interno della particella 890, di proprietà del ### per raggiungere il proprio stabilimento. 
Infatti, dalle testimonianze rese da ### (legale rappresentante del ###, da ### e da ### (impiegato nel ### risulta non solo che il “tracciato” della strada esisteva già prima del 2001, momento nel quale veniva soltanto asfaltata, ma anche che il ### si avvaleva di quella strada per l'attraversamento dei propri mezzi meccanici per trasportare le olive al proprio stabilimento. Dalle medesime testimonianze è emerso anche che ove è oggi presente un cancello di accesso allo stabilimento del ### vi era una rete con paletti a chiusura posticcia e quindi una via di accesso. Il teste ### peraltro, confermava di aver seguito personalmente i lavori preparatori per l'asfaltatura della strada de qua nel 1998, realizzandola in principio in terra battuta e materiali inerti. 
Tuttavia, il convenuto ha dedotto che ### (legale rappresentante del ### alla ### e dante causa dell'attrice) e ### (dante causa del convenuto) sono, rispettivamente, padre e figlio. ### non ha contestato una tale circostanza, ma si è limitata a sostenere che incomberebbe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza di atti di tolleranza da parte di ### nei confronti di ### Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, però, essendo pacificamente ### e ### rispettivamente, padre e figlio - legati, quindi, da un legame di stretta parentela - deve presumersi che l'esercizio di un potere di fatto corrispondente al diritto di servitù per oltre venti anni da parte del dante causa dell'attrice (pur ininterrotto) sia avvenuto per mera tolleranza del dante causa del convenuto. Peraltro, proprio l'esistenza di una strada al confine sud con la particella 890 del foglio 34 del Comune di ### (risultante dalle immagini tratte da “### Earth” del 1998/1999) induce ad escludere che vi fosse una necessità di costituire una servitù di passaggio, non essendo il fondo intercluso, per cui deve ritenersi che il transito sia avvenuto nell'ambito dei rapporti familiari al fine di consentire un più agevole sfruttamento del terreno e del frantoio da parte del proprio congiunto. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri individuati con D.M. 10.3.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. 147/2022) ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. Civ., Ord., SS. UU., ###/2022; Cassazione civile, ###, sentenza 12.10.2012 n° 17405), tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, della quantità/qualità delle questioni trattate, nonché della complessità della controversia.  P.Q.M.  Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G.  2201/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: ➢ Rigetta le domande attoree; ➢ ### 2002 S.r.L. alla rimozione del serbatoio posizionato sulla particella 890, foglio 34, Comune di ### e del relativo gasdotto, nonché al ripristino dello stato dei luoghi; ➢ Rigetta le altre domande riconvenzionali; ➢ ### 2002 S.r.L. al pagamento in favore di ### delle spese di lite, che liquida nella somma di euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### il ### 

IL GIUDICE
(Dr.ssa ###


causa n. 2201/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Magaro' Maria Carmela

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Tribunale di Pescara, Sentenza n. 1027/2023 del 13-07-2023

... con decreto in data ###, disponeva il trasferimento della proprietà relativa alla suddetta p.lla 467, in favore dell'aggiudicataria in sede di vendita giudiziaria, ###ra ### (cod. fisc. ###) (### B); b) procedimento di espropriazione immobiliare n. 192/2013 R.G.Es. del Tribunale di Pescara, nell'ambito del quale il Giudice dell'### con decreto di trasferimento in data ### (### C), disponeva il trasferimento della proprietà relativa alle p.le 465-463-455(### B), all'aggiudicataria in sede di vendita giudiziaria, ovvero alla medesima ###ra ### 3) che all'esito delle anzidette procedure di espropriazione, ovvero del trasferimento in capo all'aggiudicataria della proprietà relativa alle p.le 467-465-463-455(### B), cui in precedenza essi ### D'### e ### quale res propria, liberamente ed (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. 3643/2020 r.g. e vertente TRA D'### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura in atti, ### E ### (C.F. ### ), con il patrocinio dell'avv. ### DEL###, giusta procura in atti, ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura in atti, D'### (C.F. ###) con il patrocinio dell'avv. ### FRITTELLA, giusta procura in atti, ### D'### (C.F. ###) CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: ### Come in atti. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato D'### e ### hanno convenuto in giudizio ### D'### e D'### e formulato, per le ragioni che si stanno per esaminare, le seguenti domande: < Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: ### In via principale 1) accertare e dichiarare lo stato di interclusione assoluta e/o relativa dei terreni di proprietà di essi ### D'### e ### identificati in NCT del Comune di ### al fgl. 28, p.le 97-98, ovvero l'assenza di accesso dei predetti fondi alla via pubblica, finanche alla proprietà degli attori medesimi identificata in NCT del Comune di ### al fgl. 28 p.la 99, all'esito dell'acquisto da parte della sig.ra ### della proprietà immobiliare, meglio distinta in catasto terreni Comune di ### foglio 28, p.la 467 sub. 1-2-3-4, nonché p.le 465-463-455; 2) e per l'effetto disporre ex art. 1051 c.c. la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore dei fondi di proprietà di essi ### D'### e ### identificati in NCT del Comune di ### al fgl. 28, p.le 97-98, da qualificarsi come dominanti, ed a carico dei fondi finitimi, da qualificarsi come serventi, secondo i proponimenti dell'allegato elaborato peritale a firma del ### Agr. ### ovvero: A) a carico dei fondi individuati con le p.le n. 455, 467 e 463, intestate per quanto detto alla ###ra ### su cui si rinviene un tracciato stradale asfaltato preesistente al servizio dei fabbricati individuati con le p.le n. 99, 467, 469 e 583; B) a carico dei fondi individuati con le p.le 455-463, intestate a ### e con la p.la 286 intestata a D'### (cod. fisc. ###). 
C) a carico del fondo individuato con la p.la n. 581 intestata al signor D'### (C.F ###); 3) ovvero, quale peritus peritorum, ### il Giudice designato stabilire ex art. 1051 c.c. comma 2° le ulteriori e diverse modalità di esercizio della costituenda servitù ed il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire, nonché l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 c.c. secondo il convincimento acquisito all'esito dell'espletanda istruttoria, dandosi atto della prontezza di essi istanti a versare la relativa indennità se ed in quanto ex adverso richiesta e comunque, dovuta ai sensi di legge; In via subordinata 4) nella denegata ipotesi in cui Questa Giustizia non dovesse ritenere i fondi di cui alle p.le 97-98 di proprietà di essi attori non interclusi ovvero muniti di accesso alla via pubblica, accertare e dichiarare ex art. 1052 c.c. l'inadeguatezza di detto passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e l'impossibilità di ampliamento dello stesso; 5) e per l'effetto disporre ex art. 1052 c.c. la costituzione di passaggio coattivo pedonale e carrabile in favore dei fondi di proprietà di essi ### D'### e ### identificati in NCT del Comune di ### al fgl. 28, p.le 97-98, da qualificarsi come dominanti, ed a carico dei fondi finitimi, da qualificarsi come serventi, secondo i proponimenti dell'allegato elaborato peritale a firma del ### Agr. ### ovvero: A) a carico dei fondi individuati con le p.le n. 455, 467 e 463, intestate per quanto detto alla ###ra ### su cui si rinviene un tracciato stradale asfaltato preesistente al servizio dei fabbricati individuati con le p.le n. 99, 467, 469 e 583; B) a carico dei fondi individuati con le p.le 455-463, intestate a ### e con la p.la 286 intestata a D'### (cod. fisc. ###). 
C) a carico del fondo individuato con la p.la n. 581 intestata al signor D'### (C.F ###); 6) nonché, quale peritus peritorum, ### il Giudice adito stabilire ex art. 1052 c.c. le ulteriori e diverse modalità di esercizio della costituendo passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso ed il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire, nonché l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 c.c. secondo il convincimento acquisito all'esito dell'espletanda istruttoria, dandosi atto della prontezza di essi istanti a versare la relativa indennità se ed in quanto ex adverso richiesta e comunque, dovuta ai sensi di legge.  7) condannare, in ogni caso, i convenuti a risarcire i ### D'### - ### di tutti i danni subiti e subendi per illegittima apposizione di opere atte ad impedire agli istanti il pieno esercizio del diritto di proprietà per le causali in premessa, nelle somme che risulteranno di giustizia e da liquidarsi, anche in via equitativa, oltre interessi e maggior danno, ex art. 1224 II comma 8) ### di spese e competenze di giudizio. >. 
D'### è rimasto contumace.  ### si è costituita in giudizio con apposita comparsa nella quale ha reso, per le ragioni che si stanno per esaminare, le seguenti conclusioni: < in via preliminare: Piaccia all'###mo Tribunale adito: “accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla sig.ra ### in merito alla domanda di costituzione di servitù di passaggio attraverso la particella n. 467 e di risarcimento dei danni per la costruzione di una recinzione su detta particella, di proprietà di terzi, e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e gettare la domanda attorea; Nel merito: In via principale: rigettare la domanda attorea tesa alla costituzione della servitù di passaggio ex art.  1051 c.c. in favore dei terreni di proprietà dei sig.ri D'### e ### siti nel Comune di ### in via della ### n. 3 ed identificati in NCT del Comune di ### al fgl.  28, p.le 97-98, a carico dei fondi 455, e 463 di proprietà della sig.ra ### Rigettare la domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi per l'illegittima apposizione di opere atte ad impedire il pieno esercizio del diritto di proprietà, stante la legittimità delle opere realizzate dal precedente proprietario sul fondo di proprietà della convenuta; In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che ###mo Tribunale dovesse riconoscere la costituzione della servitù di passaggio coattivo sui fondi di proprietà della convenuta, ordinare agli attori di corrispondere una somma a titolo di indennizzo ex art. 1053 c.c. in favore della convenuta, somma che dovrà essere proporzionale all'entità dei danni cagionati sui fondi serventi, da calcolarsi nelle somme che risulteranno di giustizia e da liquidarsi anche in via equitativa. 
In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite. >. 
D'### si è costituito in giudizio con apposita comparsa nella quale ha reso, per le ragioni che si stanno per esaminare, le seguenti conclusioni: < “Piaccia all'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ### rigettare le richieste di parte attorea in quanto il percorso ipotizzato che insiste sulla particella n. 581 foglio di mappa n. 28 è il più oneroso e disagevole oltre che di difficile realizzazione anche sul piano autorizzatorio amministrativo. 
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere realizzabile il percorso che insiste sul fondo servente di proprietà del sig. D'### come unica ipotesi possibile di servitù di passaggio, disporre la relativa indennità spettante al proprietario del fondo servente secondo il convincimento della relativa istruttoria processuale. 
Con vittoria di spese ed onorari. >. 
Alla prima udienza è stata autorizzata la chiamata in causa di ### che si è costituita in giudizio con apposita memoria nella quale ha concluso, per le ragioni che si stanno per esaminare, nel seguente modo: < In via principale: rigettare la domanda attorea tesa alla costituzione della servitù di passaggio ex art. 1051 c.c. in favore dei terreni di proprietà dei sig.ri D'### e ### siti nel Comune di ### in via della ### n. 3 ed identificati in NCT del Comune di ### al fgl. 28, p.le 97-98, a carico del fondo di cui alla particella n. 467 di proprietà della sig.ra ### rigettare la domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi per l'illegittima apposizione di opere atte ad impedire il pieno esercizio del diritto di proprietà, stante la legittimità delle opere realizzate dal precedente proprietario sul fondo di proprietà della convenuta e per la genericità della richiesta di risarcimento danni così come formulata nell'atto di citazione; In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che ###mo Tribunale dovesse riconoscere la costituzione della servitù di passaggio coattivo sul fondo di proprietà della convenuta, ordinare agli attori di corrispondere una somma a titolo di indennizzo ex art. 1053 c.c. in favore della convenuta, somma che dovrà essere proporzionale all'entità dei danni cagionati sui fondi serventi, da calcolarsi nelle somme che risulteranno di giustizia e da liquidarsi anche in via equitativa Con vittoria delle spese e competenze di lite. >. 
Con la prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. parte attrice ha così precisato le domande: < ### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: ### a) in via principale accertare e dichiarare all'esito dell'acquisto da parte della sig.ra ### della proprietà immobiliari, meglio distinte in catasto terreni Comune di ### foglio 28, p.lle 465-463-455, nonché della p.lla 467, successivamente alienata alla ###ra ### con atto di compravendita immobiliare 6/05/2019 per rogito #### l'intervenuta costituzione di servitù di passaggio con ogni mezzo per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., a carico di tali fondi qualificati come serventi ed a vantaggio dei fondi, contraddistinti in catasto terreni del Comune di ### foglio 28, p.lle 97 e 98, qualificati come dominanti, da esercitarsi mediante tracciato che, dipartendosi dalla p.lle 99, di proprietà di essi istanti, si inoltri nella p.lla 467 per l'ampiezza necessaria al transito pedonale e veicolare con ogni mezzo, così da consentire il libero accesso alle p.lle 97 e 98; b) in via subordinata, dichiarare costituita rispettivamente a carico ed a favore dei fondi meglio descritti nel capo che precede servitù coattiva di passaggio per le causali e con le modalità descritte in premessa ex art. 1054 c.c., ovvero in assenza di qualsivoglia obbligo di pagamento di indennità alcuna; c) e per l'effetto condannare, in ogni caso, la sig.ra ### e ### a risarcire i ###ri D'### - ### di tutti i danni subiti e subendi per illegittima apposizione di opere atte ad impedire agli istanti il pieno esercizio del diritto di proprietà per le causali in premessa, oltre che per illegittima rimozione delle opere di recinzione meglio descritte in premessa, rispettivamente nelle somme che risulteranno di giustizia e da liquidarsi, anche in via equitativa, oltre interessi e maggior danno, ex art. 1224 II comma c.c..  d) in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare lo stato di interclusione assoluta e/o relativa dei terreni di proprietà di essi ### D'### e ### identificati in NCT del Comune di ### al fgl. 28, p.le 97-98, ovvero l'assenza di accesso dei predetti fondi alla via pubblica, finanche alla proprietà degli attori medesimi identificata in NCT del Comune di ### al fgl. 28 p.la 99, all'esito dell'acquisto da parte della sig.ra ### della proprietà immobiliare, meglio distinta in catasto terreni Comune di ### al foglio 28, p.la 467 sub. 1-2-3-4, nonché p.le 465-463-455, anche alla luce dei successivi trasferimenti aventi ad oggetto i predetti fondi e proprietà; e) e per l'effetto disporre ex art. 1051 c.c. la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore dei fondi di proprietà di essi ### D'### e ### identificati in NCT del Comune di ### al fgl. 28, p.le 97-98, da qualificarsi come dominanti, ed a carico dei fondi finitimi, da qualificarsi come serventi, secondo i proponimenti dell'allegato elaborato peritale a firma del ### Agr. ### ovvero: A) a carico dei fondi individuati con le p.le n. 455 e 463, intestate per quanto detto alla ###ra ### nonché con la p.la 467, successivamente alienata alla ###ra ### su cui si rinviene un tracciato stradale asfaltato preesistente al servizio dei fabbricati individuati con le p.le n. 99, 467, 469 e 583; B) a carico dei fondi individuati con le p.le 455-463, intestate a ### e con la p.la 286 intestata a D'### (cod. fisc. ###). 
C) a carico del fondo individuato con la p.la n. 581 intestata al signor D'### (C.F ###); f) ovvero, quale peritus peritorum, ### il Giudice designato stabilire ex art. 1051 c.c. comma 2° le ulteriori e diverse modalità di esercizio della costituenda servitù ed il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire, nonché l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 c.c. secondo il convincimento acquisito all'esito dell'espletanda istruttoria, dandosi atto della prontezza di essi istanti a versare la relativa indennità se ed in quanto ex adverso richiesta e comunque, dovuta ai sensi di legge; g) in via di estremo subordine: nella denegata ipotesi in cui Questa Giustizia non dovesse ritenere i fondi di cui alle p.le 97-98 di proprietà di essi attori non interclusi ovvero muniti di accesso alla via pubblica, accertare e dichiarare ex art. 1052 c.c. l'inadeguatezza di detto passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e l'impossibilità di ampliamento dello stesso; h) e per l'effetto disporre ex art. 1052 c.c. la costituzione di passaggio coattivo pedonale e carrabile in favore dei fondi di proprietà di essi ### D'### e ### identificati in NCT del Comune di ### al fgl. 28, p.le 97-98, da qualificarsi come dominanti, ed a carico dei fondi finitimi, da qualificarsi come serventi, secondo i proponimenti dell'allegato elaborato peritale a firma del ### Agr. ### ovvero: A) a carico dei fondi individuati con le p.le n. 455 e 463, intestate per quanto detto alla ###ra ### nonché con la p.la 467, successivamente alienata alla ###ra ### su cui si rinviene un tracciato stradale asfaltato preesistente al servizio dei fabbricati individuati con le p.le n. 99, 467, 469 e 583; B) a carico dei fondi individuati con le p.le 455-463, intestate a ### e con la p.la 286 intestata a D'### C) a carico del fondo individuato con la p.la n. 581 intestata al signor D'### i) nonché, quale peritus peritorum, ### il Giudice adito stabilire ex art. 1052 c.c. le ulteriori e diverse modalità di esercizio della costituendo passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso ed il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire, nonché l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 c.c. secondo il convincimento acquisito all'esito dell'espletanda istruttoria, dandosi atto della prontezza di essi istanti a versare la relativa indennità se ed in quanto ex adverso richiesta e comunque, dovuta ai sensi di legge.  j) condannare, in ogni caso, i convenuti a risarcire i ### D'### - ### di tutti i danni subiti e subendi per illegittima apposizione di opere atte ad impedire agli istanti il pieno esercizio del diritto di proprietà per le causali in premessa, nelle somme che risulteranno di giustizia e da liquidarsi, anche in via equitativa, oltre interessi e maggior danno, ex art. 1224 II comma k) ### di spese e competenze di giudizio. >. 
All'udienza del 7.2.2023, le parti hanno così concluso: parte attrice si riporta alle conclusioni di cui all'atto introduttivo, siccome precisate ed emendate nella prima memoria ex art. 183 c. 6 cpc, chiedendone integrale accoglimento la convenuta ### l'###mo Tribunale adito, per i motivi esposti e le eccezioni sollevate in corso di causa, in via principale, rigettare la domanda attorea tesa alla costituzione della servitù di passaggio ex art. 1051 c.c. in favore dei terreni di proprietà dei sig.ri D'### e ### siti nel Comune di ### in via della ### n. 3 ed identificati in NCT del Comune di ### al fgl. 28, p.le 97-98, a carico del fondo di cui alla particella n. 467 di proprietà della sig.ra ### rigettare la domanda di parte attrice di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art.  1062 c.c., rigettare la domanda di parte attrice di costituzione della servitù ex art. 1054 c.c., rigettare la domanda di parte attrice di risarcimento dei danni per illegittima apposizione di opere atte a impedire l'esercizio del diritto di passaggio agli attori e di risaricimento del danno per la illegittima rimozione di opere di recinzione; non si oppone all'accoglimento della domanda attorea di costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore dei fondi di proprietà di essi ### D'### e ### identificati in NCT del Comune di ### al fgl. 28, p.le 97-98, da qualificarsi come dominanti, ed a carico dei fondi serventi, con il tracciato ritenuto il meno dispendioso per i fondi serventi, individuato dal #### come da relazione in atti; Con vittoria di spese di lite.  la convenuta ### l'###mo Tribunale adito, per i motivi esposti e le eccezioni sollevate in corso di causa, in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla sig.ra ### in merito alla domanda di costituzione di servitù di passaggio oggetto di causa attraverso la particella n. 467 e di risarcimento dei danni per la costruzione di una recinzione su detta particella, di proprietà di terzi; in via principale, rigettare la domanda di parte attrice di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c.; rigettare la domanda di parte attrice di costituzione della servitù ex art. 1054 c.c.; rigettare la domanda di parte attrice di risarcimento dei danni per illegittima apposizione di opere atte a impedire l'esercizio del diritto di passaggio agli attori e di risarcimento del danno per la illegittima rimozione di opere di recinzione; non si oppone all'accoglimento della domanda attorea di costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile in favore dei fondi di proprietà di essi ### D'### e ### identificati in NCT del Comune di ### al fgl. 28, p.le 97-98, da qualificarsi come dominanti, ed a carico dei fondi serventi, con il tracciato ritenuto il meno dispendioso per i fondi serventi, individuato dal #### come da relazione in atti (pag. 19-allegato 7) e con condanna dell'attore al pagamento in suo favore dell'indennità di servitù ex artt. 1053 e 1038 c.c. pari ad € 1773,93 come quantificata nella richiamata ### chiede che l'esercizio del diritto di passaggio in oggetto sia subordinato al pagamento dell'indennità innanzi richiamata ex art. 1053 c.c.; il convenuto D'### chiedendo l'accoglimento “ delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta con condanna alle spese ed onorari. “.  ………………………………. 
La domanda di accertamento dell'intervenuta costituzione di servitù di passaggio con ogni mezzo per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., La domanda, introdotta con la prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., seppure ammissibile in quanto qualificabile come precisazione dell'originaria domanda di costituzione della servitù coattiva - atteso che risulta connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, non ha determinato la compromissione delle potenzialità difensive delle controparti o l'allungamento dei tempi processuali (Cass. SS. UU. 12310/2015) e comunque concerne un diritto reale, che, in quanto diritto assoluto, appartiene alla categoria dei diritti cosiddetti autodeterminati, sicchè parte attrice poteva mutare il titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della causa petendi ( Cass. Civile 29231/2019) - è infondata in quanto: a) Ai sensi degliartt.1061 e 1062 le servitù non apparenti non possono acquistarsi per destinazione del padre di famiglia; b) il requisito dell'apparenza della servitù si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile (tra le tante Cass. Civile 11834/2021); c) Parte attrice non ha dedotto nella prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. quali sarebbero i segni visibili di opere destinate alla “ servitù di passaggio carrabile e pedonale ex art. 1062 a carico dei fondi serventi di cui alle particelle 455, 463, 465 e 467, ed in favore dei fondi dominanti di cui alle particelle 97 e 98, in quanto originariamente costituenti oggetto di un unico complesso fondiario “; d) Dalla consulenza tecnica espletata è emersa l'esistenza di un tratto stradale asfaltato a servizio dei soli fabbricati insistenti sulle particelle 455, 463 (di proprietà di ### e 286 (di proprietà di D'### ma non anche a servizio della residua proprietà attorea, cioè dei fondi di cui alle particelle 97 e 98. 
La domanda va, quindi, rigettata. 
La domanda di condanna delle convenute ### e ### al risarcimento del danno ###atto di citazione parte attrice ha lamentato solamente che “ essa ###ra ### apponeva, in corrispondenza dei confini dei terreni de quibus, rete metallica allocata su opere di fondazione e recinzioni, che a tutt'oggi impediscono ad essi ### D'### - ### ogni possibile accesso né pedonale né tantomeno carrabile ai rimanenti fondi di proprietà, p.le limitrofe 97- 98; peraltro proprietà su cui gli istanti medesimi installavano una serra per la coltivazione di fiori e piante “ - sicchè, in difetto di più precisa allegazione, non è agevolmente comprensibile a quale specifica condotta si riferiscano gli attori. 
In ogni caso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. l'unica opera che possa dirsi effettuata dalla ### deve ritenersi consistente nell'avvenuta recinzione della particella n. 467 - ove insiste l'attuale abitazione della ### - prima che venisse alienata dalla ### alla stessa ### ciò in quanto tale circostanza è stata ammessa dalla ### in comparsa di risposta e poi confermata nella comparsa di costituzione della ### Mentre non risultano altri interventi di dette convenute. 
Detta opera di recinzione è legittima perché consentita dall'art.841 c.c. e non determinante ostacolo all'esercizio di un diritto di servitù, insussistente per quanto appena esposto sull'infondatezza della domanda di accertamento della dell'intervenuta costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 La domanda di costituzione di servitù ex art.1051 c.c. e le connesse pretese delle parti Gli attori nell'atto introduttivo del giudizio hanno dedotto quanto segue: < 1) che essi istanti sono attualmente proprietari di terreni identificati in NCT del Comune di ####, al fgl 28, p.lle 97, 98, 99, giusta visure in atti (### A), quale residuo dell'originario complesso fondiario costituito dalle limitrofe aree di proprietà, oggetto di espropriazioni immobiliari nel corso degli anni; 2) che invero essi ### D'### e ### dapprincipio comproprietari per la quota di ½ ciascuno dei cespiti riportati in catasto terreni del Comune di ### al fgl. 28, p.la 467 sub. 1-2-3-4, nonché p.le 465-463-455, subivano n. 2 procedure di espropriazione immobiliare esperite innanzi l'intestato Tribunale ed aventi ad oggetto i terreni anzidetti, come in appresso riportate; a) procedimento di espropriazione immobiliare n. 183/2002 R.G.Es. del Tribunale di Pescara, nell'ambito del quale il Giudice dell'### con decreto in data ###, disponeva il trasferimento della proprietà relativa alla suddetta p.lla 467, in favore dell'aggiudicataria in sede di vendita giudiziaria, ###ra ### (cod. fisc. ###) (### B); b) procedimento di espropriazione immobiliare n. 192/2013 R.G.Es. del Tribunale di Pescara, nell'ambito del quale il Giudice dell'### con decreto di trasferimento in data ### (### C), disponeva il trasferimento della proprietà relativa alle p.le 465-463-455(### B), all'aggiudicataria in sede di vendita giudiziaria, ovvero alla medesima ###ra ### 3) che all'esito delle anzidette procedure di espropriazione, ovvero del trasferimento in capo all'aggiudicataria della proprietà relativa alle p.le 467-465-463-455(### B), cui in precedenza essi ### D'### e ### quale res propria, liberamente ed indistintamente accedevano, l'attuale proprietà dei medesimi esponenti, relativa alle p.le 97 e 98, è rimasta totalmente interclusa rispetto alla p.la 99, ovvero priva di libero accesso alla strada pubblica (### L-M) ; …..  5) che su incarico degli odierni attori il ### Agr. ### redigeva apposita relazione (### D), versata in atti, nella quale, verificata l'interclusione, ovvero l'impossibilità di accesso alla via pubblica dai fondi di cui alle p.le 97 e 98, lo stesso consulente provvedeva ad elaborare tre ipotesi di passaggio, ciò mediante l'attraversamento pedonale e carrabile dei poderi finitimi, appartenenti ai rispettivi proprietari, sinteticamente di seguito riportate: A) passaggio sui terreni individuati con le p.le n. 455, 467 e 463, intestate per quanto detto alla ###ra ### su cui si rinviene un tracciato stradale asfaltato preesistente al servizio dei fabbricati individuati con le p.le n. 99, 467, 469 e 583. 
B) passaggio sui terreni individuati con le p.le 455-463, intestate a ### e con la p.la 286 intestata a D'### (cod. fisc. ###) (### E). 
Con riguardo alle alternative di percorso sub A) e B) si rileva la presenza per l'ingresso a dette aree di un tratto stradale asfaltato al servizio dei fabbricati individuati con le particelle n. 99, 467, 469 e 583. Del resto della concessione di passo carraio per il transito veicolare rilasciato dalla ### di ### risulta ad oggi titolare il medesimo ### D'### in quanto all'epoca proprietario della p.la n. 467, nonché del caseggiato ivi insistente (### N). 
Tali tracciati a detta del consulente di parte si rivelano opzioni economiche ed agevoli, in virtù della presenza dell'anzidetto tratto di strada, che versa in buone condizioni di manutenzione fino ai fabbricati. 
Dipoi nell'ipotesi sub “B” viene meno la necessità di effettuare l'attraversamento della recinzione apposta sul confine della proprietà della ###ra ### C) passaggio sui terreni individuati con la p.la n. 581 (### F) intestata al signor D'### (C.F ###). 
In tale ipotesi tuttavia, per consentire l'accesso ed il transito sia pedonale che veicolare sul terreno anzidetto dalla strada provinciale, è inevitabile l'esecuzione di lavori ed opere consistenti in un voluminoso sbancamento di terreno, in dipendenza della presenza di un pendio con dislivello di alcuni metri lungo il confine dell'area anzidetta con la via pubblica; del resto l'ingresso avrebbe luogo necessariamente lungo un tratto curvilineo della stessa strada provinciale; circostanze dunque, implicanti difficoltà operative ed un eccessivo dispendio economico. 
Pertanto il ### Agr. ### ad espletamento dell'incarico conferito conclude segnalando per la realizzazione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sui terreni de quibus, la maggiore convenienza delle soluzioni sub (“A") o (“B”), in quanto inclusive di accesso carrabile realizzato dallo stesso D'### illo tempore proprietario della p.la 467, ed a tutt'oggi asservito alle costruzioni insistenti sulle p.le n. 99, 583, 469 e 467 (### N). 
Infine deve rilevarsi che in aderenza ai requisiti imposti in materia di servitù coattiva ex art. 1051, l'accesso ai fondi di proprietà del signor D'### attualmente interclusi (p.le n. 97 e 98), si rivela prima facie più comodamente esercitabile mediante attraversamento delle particelle 455, 467 e 463, intestate alla ###ra Capuani Montaliani, nelle quali si rinviene il percorso recante il “minor disagio e dispendio” per il fondo “dominante”, nonché il “minor pregiudizio” sul “servente”. 
Diversamente l'ipotesi sub ("C"), si rivela ictu oculi tortuosa ed antieconomica, a causa dell'implicazione di gravosi lavori ed opere realizzative, in particolare con riguardo al posizionamento dell'accesso su un tratto curvilineo della strada provinciale, per il quale peraltro, dovrà procedersi a richiesta della relativa autorizzazione presso la stessa ### di ### >. 
In corso di causa è' stata disposta consulenza tecnica d'ufficio e la CTU arch. ### è stata incaricata di rispondere ai seguenti quesiti: “ 1) accerti, previa descrizione dello stato dei luoghi, lo stato di fatto del fondo di proprietà di parte attrice oggetto di causa verificando se sia intercluso; 2) in caso di interclusione determini il percorso meno gravoso sul fondo servente (in base ai criteri di cui all'art.1051 c.c.), tale da consentire agli odierni attori di poter accedere al proprio terreno agricolo dalla strada pubblica, sia a piedi che con mezzo agricolo e/o con ogni altro mezzo, attraverso le limitrofe proprietà dei convenuti; inoltre accerti a) l'esistenza in concreto e la estensione attuale della particella n. 98, ubicata sulle sponde del corso d'acqua ivi insistente, b) l'eventuale utilità e congruità di una costituzione di servitù di passaggio per l'accesso alla p.lla 98 rispetto all'aggravio per i fondi individuati come serventi; e c) quantifichi l'indennità dovuta ai proprietari dei fondi serventi ex artt. 1053 e 1038 c.c..”. 
La CTU ha, quindi, verificato l'effettiva interclusione dei fondi di proprietà attorea, di cui alle particelle 97 e 98, e individuato la soluzione meno costosa e più agevole, conformemente ai criteri di cui all'art.1051 c.c., ipotizzando un passaggio sulle particelle 455, 463 (di proprietà della convenuta ### e 286 (di proprietà del convenuto contumace), come raffigurato a pagina 19 e nell'allegato 7 della sua relazione, per una larghezza costante di 3 metri. 
Tale soluzione appare pienamente condivisibile perché appunto conforme alla disciplina in materia di servitù di passaggio coattivo, oltre che esente da vizi logici, tanto che le parti non hanno formulato osservazioni in proposito.   Quanto all'indennità spettante ai proprietari dei fondi serventi , va rilevato che con la prima memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. gli attori hanno invocato l'applicazione dell'art.1054 c.c.. 
Tale norma non è, tuttavia, applicabile al caso di specie in quanto la ratio della gratuità dell'imposizione prevista dall'art.1054 c.c. va ravvisata nella presunzione che colui il quale, con l'atto di alienazione, ha dato luogo alla situazione d'interclusione, abbia convenuto e riscosso un prezzo avente, per una parte, funzione di corrispettivo della servitù coattiva di passaggio di cui l'acquirente potrebbe richiedere la costituzione sulla residua proprietà di esso alienante, mentre nel caso di specie, a seguito delle esecuzioni forzate descritte nell'atto di citazione, si è realizzata la situazione opposta, essendo rimasti proprietari dei fondi interclusi i debitori esecutati e, dunque, gli alienanti. Senza considerare, poi, che D'### nulla ha a che fare con la predetta alienazione forzata. 
Perciò alla ### e a D'### spetta l'indennità di cui all'art.1053 c.c., correttamente determinata dalla ### senza contestazioni delle parti, in € 1.773,93 per la prima e in € 909,91 per il secondo. 
Ai fini della trascrivibilità della sentenza costitutiva della predetta servitù occorre, tuttavia, rimettere in istruttoria la causa per un apposito frazionamento, da eseguire mediante integrazione di c.t.u., ove non intenda provvedervi autonomamente parte attrice. 
Le spese di lite ### sulle spese di lite relative al rapporto processuale tra gli attori e i convenuti ### e D'### si dovrà decidere dopo l'integrazione di c.t.u., in relazione ai restanti rapporti processuali si osserva quanto segue. 
Le spese tra gli attori e il convenuto D'### vanno dichiarate compensate tra le parti, non essendo concretamente ipotizzabile alcuna soccombenza ed avendo gli attori dovuto citare in giudizio detto convenuto per cautela. 
Quelle tra gli attori e la convenuta ### - liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per causa di valore compreso tra € 5.201,00 e 26.000,00 - vanno, invece, poste a carico degli attori, attesa la loro soccombenza in ordine alle domande di riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia, di condanna al risarcimento del danno e di costituzione della servitù coattiva sulla particella 467. 
Ed invero quanto a quest'ultimo punto, sul fondo individuato dalla particella n. 467, come verificato anche dalla ### insiste l'abitazione familiare con corte e giardino esclusivi, delimitati da recinzione, sicchè l'attuazione del passaggio come ipotizzato nella soluzione sub A individuata da parte attrice avrebbe comportato la violazione dell'art.1051 comma 4 c.c., secondo il quale “ sono esenti da questa servitù, le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti “. 
In proposito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 26/06/2019, n.17156 ha ribadito il già consolidato principio secondo cui: “In materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'articolo 1051, quarto comma, del codice civile - in favore di case, cortili, giardini e aie a esse attinenti - opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse”; e nel caso di specie, come già evidenziato (anche nell'atto di citazione), i fondi per cui si reclama il passaggio coattivo, possono essere agevolmente collegati alla via pubblica, attuando il passaggio su fondi che non siano costituiti da case o sue pertinenze. 
Va, infine, osservato che è infondata l'eccezione - sollevata da parte attrice solamente in comparsa conclusionale - di nullità della procura alle liti rilasciata dalla ### in favore dell'avv. ### già procuratore e difensore di ### per conflitto di interessi tra tali convenute, atteso che la ### in sede ###giudizio, pur evidenziando che aveva ceduto la particella 467 alla ### aveva già sottolineato che < sul terreno di cui alla particella n. 467 vi è un'abitazione privata con cortile recintato, e dunque posto che ai sensi dell'art.1051 c.c. ultimo comma, le case, i cortili, i giardini e le aie attinenti ai fondi interclusi sono esenti dalla costituzione di una servitù coattiva, tale soluzione merita di essere rigettata in ogni caso. Recentemente, infatti, la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 30/09/2020, n.20875 ha ribadito il già consolidato principio secondo cui: “In materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'articolo 1051, quarto comma, del codice civile - in favore di case, cortili, giardini e aie a esse attinenti - opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse”. >. Con ciò assumendo una posizione difensiva favorevole alla ### Quanto alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, non vanno poste a carico dei convenuti D'### e ### ma si deciderà successivamente la relativa ripartizione tra le restanti parti.  P.Q.M.  Il Tribunale a) definitivamente pronunciando limitatamente al rapporto processuale tra gli attori e i convenuti D'### e ### ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) rigetta le domande proposte dagli attori; 2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra gli attori e il convenuto D'### 3) Condanna gli attori a pagare in favore di ### le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.200,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge; 4) Non pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, a carico di D'### e ### b) non definitivamente pronunciando limitatamente al rapporto processuale tra gli attori e i convenuti ### e D'### così dispone: 1) Rigetta le domande attoree di riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia e di condanna al risarcimento del danno; 2) Dichiara la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e con ogni mezzo, di larghezza costante di metri 3, a favore dei fondi dominanti di proprietà degli attori, individuati in catasto terreni del Comune di ### al fg. 28 p.lle 97 e 98, ed a carico dei fondi serventi di proprietà dei convenuti ### e D'### individuati al catasto terreni del Comune di ### al fg. 28 p.lle. 455, 463 e 286, al fine di consentire l'accesso dalla strada pubblica ai citati fondi dominanti, passaggio rappresentato graficamente nell'allegato 7 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta in corso di causa dall'arch. ### allegato da ritenersi qui riportato; 3) Dichiara che ### e D'### hanno diritto a percepire dagli attori, prima che questi realizzino le opere necessarie all'esercizio della servitù o comunque prima che inizino il passaggio, rispettivamente le somme di € 1.773,93 e di € 909,91; 4) Rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.  ### 12 luglio 2023 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 3643/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Di Fulvio Carmine

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Tribunale di Ancona, Sentenza n. 221/2024 del 31-01-2024

... 22 CPI da parte della convenuta, ### il trasferimento a titolo definitivo, del nome a dominio “lettiperdormire.it”, e di ogni altro nome a dominio contenente la dicitura “perdormire” a favore di parte attrice ai sensi dell'art. 118, comma 6, o, in subordine, ad ordinarne la cancellazione ordinando alla convenuta di compiere ogni atto necessario a tal fine ed ordinando altresì al NIC ed al ### o comunque all'### competente di provvedere alla cancellazione del suddetto nome a dominio a nome degli attuali intestatari e, se del caso, al loro trasferimento a nome di parte attrice; 9. ### alla convenuta il ritiro definitivo dal mercato dei depliant, delle insegne e di ogni altro supporto, materiale o immateriale, su cui siano apposti segni “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA ### In composizione collegiale, riunito in ### di Consiglio, nelle persone dei seguenti ### Dott.ssa ### rel./est. 
Dott.ssa #### ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2785/2020, trattenuta in decisione alla udienza del 25/05/2023, scaduti in data ### i termini concessi alle parti ex art. 190 c.p.c., e promossa da: (C.F./P.I. ) , in per sona del s uo ### e legale rappresentante pro tempore sig. (C.F.  ), con sede #######, , CAP S tradario , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in calce all'atto di citazione notificato in data ### e depositato in data ###, dall'Avv.  ### del ### di ### e dall'Avv.  ### del ### di ### con studio ### P. ##### in , ### elettivamente domiciliata in , ### ona presso lo studio dell'Avv.  ### ; -attrice
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ### c on s ede le gale in Val lefoglia ( PU), P .IVA rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### con ### in ####, , giusta delega redatta, sottoscritta e autenticata in forma analogica, convertita in formato digitale ed allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, elettivamente domiciliata in ####, , presso lo ### dell'Avv. ### -convenuta
OGGETTO: “azione di contraffazione di marchio, insegna, denominazione sociale e di dominio internet; richieste ex art. 118, 124, 126, 131 e 133 c.p.i; azione di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.; risarcimento del danno ex art. 125 c.p.i.” CONCLUSIONI Alla udienza del 25/05/2023 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto. 
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 23 giugno 2020 sia alla controparte che all' la società c itava in giudizio la società per chiedere che venisse accertato e dichiarato che quest'ultima aveva compiuto atti di contraffazione dei marchi, della denominazione sociale, dell'insegna e dei nomi a dominio di parte attrice riconducibili al sintagma “ , che aveva compiuto atti in violazione dei diritti, anche d'autore, di sul disegno e modello comunitario registrato ###-0006, nonché che i comportamenti posti in essere da costituivano atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598. ### P. ### c hiedeva -inoltreche fosse disposta un'inibitoria ex art. 131 CPI, che venisse ordinato, ai sensi dell'art. 2599 c.c., qualsiasi ulteriore provvedimento ritenuto opportuno per impedire gli effetti dell'attività illecita posta in essere dalla convenuta, che venisse ordinato il trasferimento a titolo definitivo, del nome a dominio “lettiperdormire.it”, e di ogni altro nome a dominio contenente la dicitura “perdormire” a favore di parte attrice ai sensi dell'art. 118, comma 6, che venisse ordinato il ritiro dal commercio di ogni materiale riportante i segni contestati, oltre alla fissazione di una penale, al risarcimento del danno, alla pubblicazione della sentenza ed alle domande istruttorie. 
Si evidenzia che nella presente sentenza ogni qualvolta viene indicata l'espressione s i fa riferimento alla immagine grafica riportata in atto di citazione che presenta sia la stilizzazione della lettera L di letti che assume la forma del letto e il per che diventa una X (di colore rosso). 
In particolare, c hiedeva che venissero accolte le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: ### 1. ACCERTARE e ### che la convenuta, utilizzando il segno “Per Dormire”, da solo o unitamente ad altre parole, in forma verbale o grafica, in qualsiasi forma e modo, inclusi i segni “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o ed il do minio “lettiperdo rmire.it”, sa lvi se a ltri, ha po sto in esse re a tti di contraffazione dei marchi, della denominazione sociale, dell'insegna e dei nomi a dominio di parte attrice riconducibili al sintagma “PERDORMIRE”; 2. ACCERTARE e ### che la produzione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione, impiego del “letto cuore imbottito matrimoniale king size con contenitore”, come meglio specificato in narrativa, in qualsiasi modo denominato e/o contrassegnato, ed in ogni caso qualsiasi prodotto riproducente il disegno e modello comunitario registrato n. ###-0006 di parte attrice, costituiscono violazione dei diritti di su detto disegno e modello comunitario registrato n. ###-0006; ### 3. ACCERTARE e ### la produzione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione, impiego del “letto cuore imbottito matrimoniale king size con contenitore”, come meglio specificato in narrativa, in qualsiasi modo denominato e/o contrassegnato, ed in ogni caso qualsiasi prodotto riproducente il disegno e modello comunitario registrato n. ###-0006 di parte attrice costituisce violazione dei diritti d'autore di esclusiva titolarità dell'attrice; 4. ACCERTARE e ### che i comportamenti posti in essere da come meglio descritti in narrativa e di cui anche alle precedenti domande n. 1-3 costituiscono atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. nonché illecito civile ai danni di 5. previo accertamento della violazione dei diritti di marchio e/o dei diritti sul disegno e modello di parte attrice e/o della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., INIBIRE ex art. 131 C.P.I. in via definitiva alla convenuta l'ulteriore uso, produzione, commercializzazione, importazione, esportazione, distribuzione, immagazzinamento, offerta e pubblicizzazione di prodotti, di tutto il materiale pubblicitario, dei dépliants, dei cataloghi, della corrispondenza commerciale, delle insegne, del packaging, delle confezioni, degli imballaggi, delle etichette, dei cartellini, degli scontrini, dei profili di social networks, delle pagine ### anche su siti di commercio online, riproducenti in tutto o in parte i “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o o qualsiasi altro segno simile al marchio “ di parte attrice, in particolare inibendo l'uso di segni uguali o simili a “ , in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo, inclusi i prodotti, i materiali promozionali, sulla rete ### quale parola-chiave, link, meta-tag, nome di dominio, nickname, nei social network ed in qualsiasi altra forma; 6. previo accertamento della violazione dei diritti sul disegno e modello di parte attrice e/o della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., INIBIRE ex art. 131 C.P.I. in via definitiva alla convenuta l'ulteriore uso, produzione, commercializzazione, importazione, esportazione, distribuzione, immagazzinamento, offerta e pubblicizzazione del “letto cuore imbottito matrimoniale king size con contenitore”, come meglio specificato in narrativa, in qualsiasi modo denominato e/o contrassegnato, ed in ogni caso qualsiasi prodotto riproducente il disegno e modello comunitario registrato n. ###- 0006 di parte attrice; ### 7. previo accertamento degli atti di concorrenza leale ex art. 2598 c.c., ORDINARE, ai sensi dell'art.  2599 c.c., qualsiasi ulteriore provvedimento ritenuto opportuno, per impedire gli effetti dell'attività illecita posta in essere dalla resistente; 8. previo accertamento del diritto esclusivo di parte attrice sul segno “PERDORMIRE” e della registrazione in malafede e/o in violazione dell'art. 22 CPI da parte della convenuta, ### il trasferimento a titolo definitivo, del nome a dominio “lettiperdormire.it”, e di ogni altro nome a dominio contenente la dicitura “perdormire” a favore di parte attrice ai sensi dell'art. 118, comma 6, o, in subordine, ad ordinarne la cancellazione ordinando alla convenuta di compiere ogni atto necessario a tal fine ed ordinando altresì al NIC ed al ### o comunque all'### competente di provvedere alla cancellazione del suddetto nome a dominio a nome degli attuali intestatari e, se del caso, al loro trasferimento a nome di parte attrice; 9. ### alla convenuta il ritiro definitivo dal mercato dei depliant, delle insegne e di ogni altro supporto, materiale o immateriale, su cui siano apposti segni “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o o qualsiasi altro segno simile al marchio “ dell'attrice, o su cui sia raffigurato il “letto cuore imbottito matrimoniale king size con contenitore”, come meglio specificato in narrativa, in qualsiasi modo denominato e/o contrassegnato, ed in ogni caso qualsiasi prodotto riproducente il disegno e modello comunitario registrato n. ###-0006 di parte attrice, ai sensi dell'art. 124, 1 comma, ### ordinandone altresì la distruzione ai sensi dell'art. 124, 3 comma, ### 10. FISSARE fin da subito a carico della convenuta una somma, non inferiore ad ### 1.000, per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento contenuto nell'emananda sentenza, ai sensi dell'art. 124, 2 comma, ### 11. CONDANNARE la convenuta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 125 C.P.I. nella somma che sarà ritenuta provata in corso di causa o in una somma globale stabilita in base agli atti della causa, condannando le convenute, in ogni caso, alla restituzione degli utili, ai sensi dell'art. 125 c. 3 C.P.I, realizzati a seguito delle esposte violazioni nella misura in cui eccedano il lucro cessante o, in subordine, qualora esso non risulti provato, in sua alternativa; ### 12. In subordine al punto precedente, ### la convenuta al risarcimento del danno da calcolarsi in via equitativa.  13. ### ai sensi dell'art. 126 CPI, la pubblicazione della sentenza su La Repubblica e ### della ### a cura di parte attrice e con spese a carico delle convenute.  14. ### le convenute a rifondere a parte attrice spese, diritti ed onorari, C.T.U. e C.T.P., del presente procedimento e successive occorrende, compreso il rimborso forfetario, oltre IVA e C.P.A. 
IN VIA ISTRUTTORIA: 15. DISPORRE, ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 c.p.c., 2711 c.c. e 121 CPI, - eventualmente per estratto ed adottando in ogni caso le misure più opportune per salvaguardare la riservatezza dei dati non essenziali ai fini della determinazione del danno -l'esibizione delle scritture contabili della convenuta nonché degli altri documenti aziendali riguardanti la fabbricazione, la commercializzazione e la promozione dei prodotti recanti o pubblicizzati con i marchi di cui è causa, nonché quelli relativi al “letto cuore imbottito matrimoniale king size con contenitore”, come meglio specificato in narrativa, in qualsiasi modo denominato e/o contrassegnato, ed in ogni caso qualsiasi prodotto riproducente il disegno e modello comunitario registrato n. ###-0006 di parte attrice; 16. DISPORRE - ai sensi dell'art. 121 bis CPI - l'interrogatorio del legale rappresentante della convenuta sulle seguenti circostanze di fatto: a) quantità di prodotti recanti i marchi in contestazione venduti dalla convenuta e quantità del prodotto “letto cuore imbottito matrimoniale king size con contenitore”, come meglio specificato in narrativa, in qualsiasi modo denominato e/o contrassegnato; b) fatturati corrispondenti ai prodotti venduti di cui al punto a) a partire dalla loro comparsa sul mercato sino ad oggi; c) identità dei clienti che hanno acquistato i prodotti di cui al punto a) e quantitativi di prodotto rispettivamente acquistati da ciascuno di essi; 17. DISPORRE una consulenza tecnica d'ufficio contabile - attribuendo al consulente il potere di acquisire, esaminare e verificare i dati ed i documenti contabili ed aziendali della convenuta - tesa ad accertare: a) i fatturati dei prodotti recanti i marchi contestati e del prodotto “letto cuore imbottito matrimoniale king size con contenitore”, come meglio specificato in narrativa, in qualsiasi modo denominato e/o contrassegnato; b) il numero di unità di prodotti di cui al punto a) prodotti e/o venduti o comunque commercializzati dalla convenuta nonché i nominativi dei clienti che hanno acquistato i prodotti di cui al punto a); c) gli utili compressivamente ricavati dalla convenuta sulla vendita di cui al punto b) nonché il margine di utile medio ricavato dalle convenute sui prodotti di cui si tratta; d) la royalty media presumibile praticata per la concessione di licenza di un marchio nel settore di cui si tratta; e) il margine operativo lordo ottenuto dall'attrice sui prodotti di cui al punto a).” ( conclusioni rassegnate (cfr. pagg. 60-67 dell'atto di citazione; come si dirà meglio infra le su citate conclusioni sono state modificate dalla difesa attorea nel corso del giudizio a seguito della rinuncia alle domande relative al modello-disegno del letto). 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituiva in giudizio ### la società convenuta rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “### all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale e nel merito: 1)Accertata la eccepita carenza di novità e la mancanza del carattere individuale del marchio, del dominio per dormire e del modello della testiera letto a cuore prodotta da parte attrice, 2)accertata la mancanza dell'interferenza con il modello, il marchio e il dominio rivendicati e la mancanza della concorrenza sleale, 3)respingere tutte le richieste formulate da parte attrice. Con vittoria di spese diritti ed onorari. 
IN VIA ISTRUTTORIA Si depositano i seguenti documenti: 1.catalogo 2016 Ci si riserva C.T.U., nonché di indicare i testi e formulare le circostanze nei termini di cui all'art. 183 c.p.c..” (cfr. conclusioni rassegnate alle pagg. 11 e 12 della citata comparsa). 
Alla prima udienza fissata per il giorno 14 gennaio 2021, la difesa della società eccepiva l'inammissibilità della domanda n. 1 di controparte in quanto costituita tardivamente con conseguente decadenza dalla proposizione di domande riconvenzionali e comunque dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio. La difesa di parte convenuta rilevava invece di non aver proposto domanda riconvenzionale ma sollevato una eccezione in senso stretto al solo fine di paralizzare le domande attore (cfr. verbale della prima udienza).  ### assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissava per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 10 giugno 2021. ### Le parti depositavano le memorie ex art. 183 c.p.c., VI n. 1, 2 e 3 (la difesa di parte attore nella memoria depositata ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 1 ha confermato e non modificato le conclusioni rassegnate in citazione; ugualmente dicasi per la società convenuta). 
All'udienza del 10 giugno 2021, entrambe le parti insistevano nelle rispettive richieste istruttorie opponendosi a quelle avversarie per quanto già dedotto in atti.  ### riservava la decisione (cfr. verbale di udienza). 
Con ordinanza del 28 giugno 2021, il G.I. rigettava la richiesta di prova per interpello richiesta dalla difesa attorea, ammetteva le prove per testi richiesta dalla difesa di parte convenuta, limitando a tre il numero dei testi da escutere e fissava per l'escussione dei testi ammessi l'udienza del 14 ottobre 2021. Riservava inoltre ogni decisione sulla richiesta di ### avanzata sempre in atto di citazione, e su quella avanzata ex art. 210 c.p.c. all'esito della prova testimoniale (cfr. ordinanza in atti che ivi si richiama e conferma integralmente). 
Alla successiva udienza del 14 ottobre 2021 non si presentava nessuno dei tre testimoni di am messi e il Tribunale rinviava per l'escussione dei testi alla udienza del 27 gennaio 2022. La causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 17 febbraio 2022 nella quale venivano sentiti i tre testi della convenuta: i ###ri e n onché la ###ra . 
La difesa della società insisteva inoltre nella richiesta di CTU e in quella avanzata ex art. 210 c.p.c. e chiedeva la revoca dell'ordinanza istruttoria nella parte in cui non era stato ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta ai sensi dell'art.  121 bis C.p.i. 
La convenuta si opponeva alla CTU e alla istanza ex art. 210 c.p.c. per le ragioni evidenziate in atti e chiedeva il rigetto della istanza di revoca della ordinanza. ### riservava la decisione. 
Con ordinanza del 23 febbraio 2022, il Tribunale riteneva di non poter accogliere l'istanza di revoca dell'ordinanza del 28 giugno 2021 avanzata dalla difesa attorea nella parte in cui non era stato ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, ### riteneva di non procedere alla ulteriore istruzione della causa e mandava la causa in decisione.  ### fissava inoltre per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22 dicembre 2022 (cfr. ordinanza che ivi si richiama e conferma integralmente). 
Parte attrice dichiarava di rinunciare alle domande relative all'accertamento della violazione del diritto d'autore e della contraffazione del proprio disegno e modello comunitario registrato n. ###-0006, nonché alle domande ad esse conseguenti (compresa la domanda di inibitoria ex art. 131 CPI e di ritiro dal commercio e di distruzione ex art. art. 124, commi n. 1 e 3, CPI, limitatamente alla violazione del suddetto modello comunitario) ed insisteva invece per l'accoglimento delle restanti domande, precisando le proprie conclusioni, come da foglio separato depositato sul ### come segue: “ ### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: ### 1. ACCERTARE e ### che la convenuta, utilizzando il segno “PERDORMIRE”, da solo o unitamente ad altre parole, in forma verbale o grafica, in qualsiasi forma e modo, inclusi i segni “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o ed il do minio “lettiperdo rmire.it”, sa lvi se a ltri, ha po sto in esse re a tti di violazione dei diritti e di contraffazione dei marchi, della denominazione sociale, dell'insegna e dei nomi a dominio di parte attrice riconducibili al sintagma “PERDORMIRE” come descritti in narrativa e per tutti i motivi di cui in narrativa; 2. ACCERTARE e ### che i comportamenti posti in essere da come meglio descritti in narrativa e di cui anche alla precedente domanda n. 1 costituiscono atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. nonché illecito civile ai danni di 3. previo accertamento della violazione dei diritti di marchio e/o della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., INIBIRE ex art. 131 C.P.I. in via definitiva alla convenuta l'ulteriore uso, produzione, commercializzazione, importazione, esportazione, distribuzione, immagazzinamento, offerta e pubblicizzazione di prodotti, di tutto il materiale pubblicitario, dei dépliants, dei cataloghi, della corrispondenza commerciale, delle insegne, del packaging, delle confezioni, degli imballaggi, delle ### etichette, dei cartellini, degli scontrini, dei profili di social networks, delle pagine ### anche su siti di commercio online, riproducenti in tutto o in parte i segni “PERDORMIRE”, “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o o qualsiasi altro segno simile al marchio “ di parte attrice, in particolare inibendo l'uso di segni uguali o simili a “ , in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo, inclusi i prodotti, i materiali promozionali, sulla rete ### quale parola-chiave, link, meta-tag, nome di dominio, nickname, nei social network ed in qualsiasi altra forma; 4. previo accertamento degli atti di concorrenza leale ex art. 2598 c.c., ### ai sensi dell'art.  2599 c.c., qualsiasi ulteriore provvedimento ritenuto opportuno, per impedire gli effetti dell'attività illecita posta in essere dalla convenuta; 5. previo accertamento del diritto esclusivo di parte attrice sul segno “PERDORMIRE” e della registrazione in malafede e/o in violazione dell'art. 22 CPI da parte della convenuta, ### il trasferimento a titolo definitivo, del nome a dominio “lettiperdormire.it”, e di ogni altro nome a dominio contenente la dicitura “perdormire” a favore di parte attrice ai sensi dell'art. 118, comma 6, o, in subordine, ad ordinarne la cancellazione ordinando alla convenuta di compiere ogni atto necessario a tal fine ed ordinando altresì al NIC ed al ### o comunque all'### competente di provvedere alla cancellazione del suddetto nome a dominio a nome degli attuali intestatari e, se del caso, al loro trasferimento a nome di parte attrice; 6. ### alla convenuta il ritiro definitivo dal mercato dei depliant, delle insegne e di ogni altro supporto, materiale o immateriale, su cui siano apposti i segni “PERDORMIRE”, “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o o qualsiasi altro segno simile al marchio “ dell'attrice, come meglio specificato in narrativa, ai sensi dell'art. 124, 1 comma, ### ordinandone altresì la distruzione ai sensi dell'art. 124, 3 comma, ### 7. FISSARE fin da subito a carico della convenuta una somma, non inferiore ad ### 1.000, per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento contenuto nell'emananda sentenza, ai sensi dell'art. 124, 2 comma, #### 8. ### la convenuta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 125 C.P.I. nella somma che sarà ritenuta provata in corso di causa o in una somma globale stabilita in base agli atti della causa, condannando la convenuta, in ogni caso, alla restituzione degli utili, ai sensi dell'art. 125 c. 3 C.P.I, realizzati a seguito delle esposte violazioni nella misura in cui eccedano il lucro cessante o, in subordine, qualora esso non risulti provato, in sua alternativa; 9. In subordine al punto precedente, ### la convenuta al risarcimento del danno da calcolarsi in via equitativa.  10. ### ai sensi dell'art. 126 CPI, la pubblicazione della sentenza su La Repubblica e ### della ### a cura di parte attrice e con spese a carico della convenuta.  11. ### la convenuta a rifondere a parte attrice spese, diritti ed onorari, C.T.U. e C.T.P., del presente procedimento e successive occorrende, compreso il rimborso forfetario, oltre IVA e C.P.A.  12. RIGETTARE la domanda n. 1 di parte convenuta in quanto inammissibile per tutte le ragioni esposte in narrativa.  13. In ogni caso, ### tutte le domande formulate da parte convenuta in quanto infondate in fatto e diritto. 
IN VIA ISTRUTTORIA: 14. DISPORRE, ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 c.p.c., 2711 c.c. e 121 CPI, - eventualmente per estratto ed adottando in ogni caso le misure più opportune per salvaguardare la riservatezza dei dati non essenziali ai fini della determinazione del danno -l'esibizione delle scritture contabili della convenuta nonché degli altri documenti aziendali riguardanti la fabbricazione, la commercializzazione e la promozione dei prodotti recanti o pubblicizzati con i marchi di cui è causa, come meglio specificato in narrativa; 15. DISPORRE - ai sensi dell'art. 121 bis CPI - l'interrogatorio del legale rappresentante della convenuta sulle seguenti circostanze di fatto: d) quantità di prodotti recanti i marchi in contestazione venduti dalla convenuta, come meglio specificato in narrativa; e) fatturati corrispondenti ai prodotti venduti di cui al punto a) a partire dalla loro comparsa sul mercato sino ad oggi; f) identità dei clienti che hanno acquistato i prodotti di cui al punto a) e quantitativi di prodotto rispettivamente acquistati da ciascuno di essi; 16. DISPORRE una consulenza tecnica d'ufficio contabile - attribuendo al consulente il potere di acquisire, esaminare e verificare i dati ed i documenti contabili ed aziendali della convenuta - tesa ad accertare: f) i fatturati dei prodotti recanti i marchi contestati, come meglio specificato in narrativa; g) il numero di unità di prodotti di cui al punto a) prodotti e/o venduti o comunque commercializzati dalla convenuta prodotti di cui al punto a); h) gli utili compressivamente ricavati dalla convenuta sulla vendita di cui al punto b) nonché il margine di utile medio ricavato dalla convenuta sui prodotti di cui si tratta; i) la royalty media presumibile praticata per la concessione di licenza di un marchio nel settore di cui si tratta; j) il margine operativo lordo ottenuto dall'attrice sui prodotti di cui al punto a). 17. Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: - il ### (C.F . ) nato a il e residente ###qualità di legale rappresentante pro tempore ed ### della su l seguente capitolo: a) “### che la dichiarazione dell'8 febbraio 2021, depositata da parte attrice sub doc. 70 e relativa al fatturato ed agli investimenti pubblicitari per il marchio “ negli anni 2015-2019, è stata da Lei resa e sottoscritta sulla base delle scritture contabili nelle quali trova pieno riscontro”; 18. Si chiede inoltre il rigetto delle istanze istruttorie avversarie. Con riserva di ulteriori eccezioni e/o contestazioni all'esito dell'esame della precisazione delle conclusioni avversarie in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.” Alla suddetta udienza di precisazione delle conclusioni, altresì esibiva e chiedeva di essere autorizzata a depositare, quale doc. n. 73, la decisione adottata in data ### dalla EUIPO relativamente al marchio “Per Dormire” in quanto rilevante per la decisione della presente controversia.  ### autorizzava parte attrice al deposito telematico del suddetto documento entro il 13 gennaio 2023 e rinviava alla udienza del 25 maggio 2023 con onere di parte attrice di depositare fino al 10 maggio 2023 note scritte sulla rilevanza del citato documento e a parte convenuta termine fino al 19 maggio 2023 per il deposito di note relative sempre alla rilevanza del predetto documento. 
Le parti depositavano le note scritte nei suddetti termini. 
All'udienza del 25 maggio 2023 il ### assegnava i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.  per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica e all'esito riservava di ##### riferire al Collegio per la decisione (entrambe le difese hanno provveduto al rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica). 
Orbene ciò sinteticamente (ma doverosamente) riportato e passando all'esame del merito della controversia questo Tribunale ritiene che le domande attoree siano fondate nei limiti che si vanno ad esporre. 
Vanno rigettate invece le eccezioni sollevate dalla difesa di parte convenuta perché destituite di fondamento. 
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare. 
Occorre innanzitutto premettere che, avendo la società rinunciato alle domande relative all'accertamento della violazione del diritto d'autore e della contraffazione del proprio disegno e modello comunitario registrato n. ###-0006, nonché alle domande ad esse conseguenti (compresa la domanda di inibitoria ex art. 131 CPI e di ritiro dal commercio e di distruzione ex art. art. 124, commi n. 1 e 3, CPI, limitatamente alla violazione del suddetto modello comunitario), il presente giudizio resta quindi limitato alle domande relative ai marchi “Perdormire” ivi azionati (come è noto “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione”; cfr. fra le tante Cass. 2019 n. ###). 
Prime di procedere all'esame delle singole domande è necessario rilevare che la difesa attorea -nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema disputandum (vedasi atto di citazione e successiva memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.)- ha dedotto in fatto (in sintesi e per quanto d'interesse) che: - Il utilizzava da molti anni il marchio “PerDormire” registrato sia a livello italiano che a livello comunitario ed internazionale, nonché in moltissimi stati esteri per identificare i prodotti di sua produzione (doc. 5); - fra i marchi registrati vi erano: 1) il Marchio italiano depositato il ### con domanda n. ### e registrato il ### con il n. ###, rinnovato con domanda n. #### del 03.06.2009, concessa in data ### con il n. ### e successivamente rinnovato con domanda n. ###3766 del 10/04/2019, concessa in data ### con n. ###3766, per la classe 20 (doc. 18; il marchio è costituito dalla scritta ### a caratteri di fantasia in cui sopra la lettera I vi è un punto a forma di cuore); 2) Marchio italiano depositato il ### con domanda n. ### e registrato in data ### con il n. ###, per le classi 20 e 24 (doc. 19; il marchio è costituito dalla scritta in cui sopra la I vi è un punto a forma di cuore, racchiuso in un ovale e con sopra l'immagine di un orso che dorme sopra un materasso); -3) Marchio italiano depositato il ### con domanda n. ### e concesso il ### con il n. ### per le classi , 24, 35 e 38 (doc. 20;) - Il marchio “PerDormire” veniva utilizzato da per contraddistinguere la sua principale linea di prodotti ed era presente, oltre all'### in oltre 30 mercati internazionali.  - Il marchio in questione poteva essere definito come un “brand nativo digitale” ossia un marchio che nasce e vive come realtà direct-to-consumer, usando il web come mezzo primario di interazione con il consumatore (cfr. doc. ###).  - Parte attrice usava altresì da lungo tempo il sito “perdormire.com” per pubblicizzare i propri prodotti (docc. 6, 7, 8).  - Il marchio “PerDormire” era stato inoltre ampiamente usato e pubblicizzato nel corso degli anni, uso che aveva conferito al marchio anche un acclarato “secondary meaning” e, in ogni caso, lo aveva reso a tutti gli effetti un marchio rinomato; - a titolo esemplificativo, veniva prodotto un catalogo risalente a prima del 2005 essendo indicata in calce la vecchia sede legale e lo stabilimento di ### (doc. 21); il catalogo generale di Gennaio 2005 (doc. 22); catalogo generale 2006 (doc. 23); catalogo generale progetto monomarca “sleeping store” del 2006 (doc. 24); rivista ### del 2006 con pubblicità del marchio in ### (doc. 25); brochure di invito a vistare lo ### stand “PerDormire” al ### del ### del 2007 (doc. 26); catalogo “PerDormire” del 2008 (doc. 27); cataloghi per l'### degli anni 2015-2020 (doc. ###).  - In particolare, durante l'esposizione 2012 lo stand della “ aveva ospitato gli attori protagonisti della serie televisiva di successo “### Criminale”, andata in onda su Sky e su ### 1 dal novembre 2008 al febbraio 2012 e vista da più di 400.000 spettatori a puntata (### - a dimostrazione dell'ampio investimento pubblicitario sul marchio venivano allegate una serie di iniziative promozionali suddivise per anno (come partecipazione a fiere anche internazionali fin dal 2006); - fra le diverse forme promozionali adottate nei precedenti scritti difensivi venivano segnalati i seguenti: a) ### di testimonial di prestigio come Ale &### (cfr. doc.  59) e la famosa showgirl che è testimonial dei prodotti “PerDormire” dal 2010 (cfr. docc. 33-38 e doc. 45); - Con l'ausilio dei suddetti personaggi di spicco nel panorama televisivo italiano, av eva r ealizzato un a c ampagna pu bblicitaria per i pr odotti a m archio “ e gli spot erano andati in onda nelle principali reti televisive italiane; Sponsorizzazione del ### nel 2007 (doc. 30); c) ### di testimonials per video ### (### 46); d) Sponsorizzazione di eventi calcistici con cartelloni pubblicitari che contenevano il marchio presente nel corso dei principali eventi calcistici nazionali ed internazionali, sport di cui più del 40% degli italiani si definiva tifoso (doc. 47 - Indagine demos&pi Settembre 2012). In particolare, il ### (doc. 48) realizzato da (s ocietà leader nel settore della ricerca e consulenza nel marketing sportivo internazionale) dimostrava come la presenza di cartelloni pubblicitari a marchio “ durante il ### calcistico “### 2012” trasmesso in diretta su il 1° giugno 2012 si era concretizzata in più di 18 ore di copertura televisiva dell'evento ed in milioni di visualizzazioni su social media quali ### o ### e) ### cartelloni pubblicitari con il marchio erano stati mostrati durante altre partite della ### (doc. 49 - ### vs ### del ### 07.09.2012 in diretta su con una media di 7.048.000 telespettatori pari al 30.7% di share; doc. 50 - ### vs ### del 26.03.2013 con una media di 8.500.000 spettatori); presenti nello ### di ### (doc. 51 - Serie A - ### vs del 30.09.2012; doc. 52 - ### vs 31.10.2012) e nello ### di Napoli (doc. 53 - ### - Napoli vs 07.12.2012). f) Il marchio era stato presente con esposizione in prima fila negli stadi ### di Napoli ed ### di ### per l'intero campionato di calcio di serie A (doc. 54) nonché in occasione di partite di ### giocate nei predetti stadi, come ad es. de l 06.12.2012 (doc. 55); g) Collaborazioni con squadre di calcio che avevano comportato la realizzazione di materassi e guanciali ufficiali a marchio “ (doc. 56) per #### ed ; ### anche mediante l'utilizzo di volantini (doc. 59), g) Partecipazione, tramite il proprio ### of ### & ### al noto programma televisivo italiano “### in Incognito”; - Come ulteriore prova della diffusione e rinomanza del marchio “ vi erano altresì i numerosi articoli di stampa (doc. 60 con relativa dichiarazione di terzietà da parte dell'agenzia che ne aveva curato la collezione e pubblicazione, depositata sub doc. 68), pubblicazioni su riviste specializzate (doc. ###) e premi ricevuti (doc. 61).  - Il marchio “ era inoltre molto usato sui social networks: la presenza social di “ su ### risaliva al 2011, mentre l'utilizzo dell'hashtag ### risaliva al 2013 come confermato dalla relazione svolta dall'### di ### e ### che analizzava la presenza del brand sui principali social networks (doc. 69).  - Da quanto precede era evidente che l'investimento pubblicitario per promuovere il marchio “ era stato ed era altissimo.  - Tali investimenti pubblicitari erano cresciuti notevolmente negli ultimi cinque anni (2015-2019) fino ad arrivare all'importo di ### 4.658.290,00 per il solo anno 2019, come risultava dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata sub doc. 70 del ### legale rappresentante confermata dalla dichiarazione del revisore contabile e ### del Collegio Sindacale della (doc. n. 71); - er a presente in modo capillare sul territorio italiano (doc. 40) e dell'### oltre che mondiale (doc. 41, 42, 43), con oltre 100 punti vendita monomarca ad insegna “ distribuiti in modo capillare su tutto il territorio nazionale (cfr. doc. 44); - Ad ulteriore sostegno della rinomanza dal marchio sul territorio italiano, nonché del suo secondary meaning, vi era il risultato di una recente indagine di mercato curata dalla società (d oc. 62). D a t ale in dagine, emer geva c hiaramente c he, nonostante il settore di riferimento era molto affollato, il marchio “ aveva un livello di conoscenza generale molto buono sul mercato italiano; - Il carattere distintivo acquisito del marchio di parte attrice era stato riconosciuto dall'### con la decisione del 9 novembre 2022 (doc. 73); - La decisione del 9 novembre 2022 sopra commentata era conforme altresì ad un'altra decisione dell'### resa nel giudizio di opposizione proposta dall'attrice e fondata sul proprio marchio “PerDormire” contro il marchio “ (### 02/12/2022, B 3 149 567, ### , o pposizione c he er a stata pienamente accolta in quanto era stata rilevata una somiglianza tra i segni con conseguente confusione per i consumatori. In tale decisione veniva affermato, in riferimento al marchio “PerDormire”, che “il marchio anteriore era stato usato in modo intensivo e godeva di un ambito di protezione accresciuto”.  - Nelle more, anche in ### l' in data 15 marzo 2023 (cfr. doc. 74), aveva accolto l'opposizione proposta da parte attrice contro il marchio “ (### sizione N. ###9223, per c on m otivazioni del t utto anal oghe a quelle già affermate nelle decisioni appena citate, e aveva nuovamente riconosciuto il carattere distintivo accresciuto del marchio “PerDormire”; ### - Il segno “PerDormire” veniva -altresì- utilizzato dall'attrice da molti anni anche come insegna per i negozi monomarca di parte attrice. Ciò risultava dai documenti sopra richiamati (cfr. docc. 40-44) e dalla visura camerale dalla visura camerale che indicava come insegna il marchio “ oltre che l'acquisizione della società ### S.r.l. (cfr. doc. 1) che gestiva fin dal 2003 i negozi a marchio “ .  - “PerDormire” quindi, oltre che come marchio, veniva usato come denominazione sociale della ### S.r.l. (oggi acquisita dalla .  - Il segno “PER DORMIRE” veniva utilizzato da molti anni come nome a dominio.  - Parte attrice era infatti titolare di numerosi domini ### incorporanti il marchio “ (doc. 63) ed in particolare dei seguenti: a) perdormire.com (cfr. docc. 6- 7), registrato il ### e che ha ricevuto oltre 14.778.308 di visite (cfr. doc. 8); b) r egistrato il ### e c he o perava un r edirect s ul s ito Int ernet www.perdormire.com di parte attrice (doc. 64); c) , registrato in data ### e che operava un redirect sul sito ### www.perdormire.com di parte attrice (doc. 65).  - I domini di cui sopra era stati sempre stati attivi ed utilizzati per pubblicizzare i prodotti a marchio “ come era facile constatare consultando il sito archive.org che “cattura” e conserva gli screenshot dei siti attivi nel tempo (doc. 66); - era venuta a conoscenza del fatto che la convenuta utilizzava il segno “PerDormire” a vario titolo ed in modo del tutto identico o comunque fortemente simile al segno oggetto delle privative dell'attrice; - in particolare, il segno in questione veniva utilizzato da - società che operava nel medesimo settore dell'attrice, ossia quello del riposo ed è quindi una diretta concorrente di (doc. 9) - con le seguenti modalità: 1) sul portale di vendita online www.amazon.it, per offrire al pubblico e pubblicizzare i propri prodotti, sul quale appariva nel seguente modo: “ (doc.10: certificazioni notarili delle pagine del sito ### www.amazon.it); 2) come nome a ### dominio; aveva infatti registrato il domain name “lettiperdormire.it” in data ### (doc. 11), il quale era collegato al sito web della convenuta www.lettiperdormire.it (docc. 12, 13), sul quale la convenuta pubblicizzava e vendeva online i propri prodotti (doc. 14); 3) nonché sul sopra menzionato sito web www.lettiperdormire.it sul quale appariva nei seguenti modi: letti### (con la stilizzazione della lettera L di letti che assumeva la forma del letto e il per che diventava una X) e “###it” (cfr. doc. 12, 13).  - sussisteva non solo la somiglianza fra i marchi ma anche il rischio di confusione sul mercato dato dalla somiglianza tra i prodotti ed i servizi che i marchi rispettivamente contraddistinguevano; - I segni utilizzati dalla contraddistinguevano prodotti come materassi, letti e componenti degli stessi, reti, tutti rientranti nella classe 20 rivendicata dal marchio italiano n. ### così come dagli altri marchi e segni di parte attrice, per cui sussisteva una totale identità di prodotti.  - Il marchio italiano depositato il ### con domanda n. ### e concesso il ### con il n. ### dell'attrice (doc. 20) era stato registrato anche per la classe 35 relativa ai servizi di vendita al dettaglio ed online.  - la convenuta utilizzava il segno “Per Dormire” anche per i suddetti servizi ((cfr. docc.  10, 12, 13 e 14) - Sussisteva pertanto anche una totale identità di servizi; - Nel caso di specie, il rischio di confusione era fortissimo ma ancora più forte era il rischio di associazione in quanto il consumatore poteva essere indotto a ritenere che i prodotti “### Dormire” fossero una particolare linea di materassi della “PER vista l'assoluta vicinanza tra i segni; - comunque il marchio “PerDormire” dell'attrice era senz'altro un marchio non solo noto ma anche rinomato al quale quindi doveva essere riconosciuta una tutela ultramerceologica secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 1, lett. c) del C.P.I. che consentiva al titolare di un marchio anteriore di vietare a terzi di usare nell'attività ### economica “un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini (…) se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”; - la registrazione del nome a dominio “lettiperdormire.it” (cfr. doc. 11) era avvenuta in mala fede ovvero in violazione degli artt. 22 C.P.I., 133 C.P.I. e 118 comma 6 C.P.I; - gli atti posti in essere dalla convenuta configuravano altresì un'ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1, 2, 3 c.c. (cfr. atto di citazione e successiva memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.c.). 
Orbene in diritto va necessariamente premesso che: - ###.13, 1) del ### della ### dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni privi di carattere distintivo, e in particolare: - ### che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; - ### costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscano, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio; - tuttavia, l'articolo 13, comma 2 del ### della ### dispone che, in deroga al divieto di registrazione dei marchi privi di carattere distintivo: “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo”. In questa ipotesi si disciplina il caso in cui il marchio abbia acquisito capacità distintiva prima della registrazione; - Il comma 3 dello stesso articolo, invece, disciplina il caso in cui il marchio abbia acquisito capacità distintiva dopo la registrazione e prevede che esso non possa essere dichiarato nullo se, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquisito capacità distintiva.  - In ambito europeo, l'articolo 7 comma 3 del regolamento 2017/1001 sul marchio dell'### ammette alla registrazione i marchi che, pur originariamente privi di carattere distintivo: “abbiano acquistato per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto”; - dunque è principio consolidato quello per cui il carattere descritto o distintivo di un marchio deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti e dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (cfr. Corte Giust. UE 20 ottobre 2011, cause C-344/10 P e C-345/10 P, /### vedi, altresì, Cass. 14 maggio 2020, n. 8942); - infatti, la validità di un marchio non viene meno per la presenza di un elemento descrittivo qualora questo sia accompagnato da una qualche differenziazione, che può essere costituita da aggiunte di prefissi o suffissi, nonché da particolari distorsioni o combinazioni delle parole, che gli attribuiscano una propria individualità distinta da quella delle singole locuzioni che lo compongono (cfr. anche in motivazione Cass. 2023 n. 22916); - Se, dunque, la prima norma (comma 1) intende evitare di concedere diritti di esclusiva a parole o segni che sono meramente collegati al tipo merceologico senza carattere di originalità, in quanto strutturati su espressioni che si limitano a richiamare la qualità merceologica o la funzione produttiva, oppure una caratteristica tecnica del prodotto (fra le altre, Cass. 23 febbraio 1998, n. 1929), le successive disposizioni pongono un'eccezione sia al divieto di registrazione, sia alla (pronuncia di accoglimento della domanda di) nullità del marchio, allorché il segno abbia acquistato carattere distintivo prima della proposizione della domanda o eccezione di nullità; - Sono definiti deboli i marchi in sé carenti, in tutto o in parte, di carattere distintivo: e la debolezza risiede per l'appunto in ciò, che il titolare non può pretendere una esclusiva su un marchio in sé mancante di attitudine distintiva (Cass. 26 giugno 1996, n. 5924; ### Cass. 2 agosto 1990, n. 7768; Cass. 30 gennaio 1985, n. 573; Cass. 28 ottobre 1982, 5633).  - Tali marchi, carenti del requisiti di cui al primo comma dell'articolo 13 del codice della proprietà industriale, non possono -tuttaviaessere dichiarati o considerati nulli perché privi di capacità distintiva quando tale capacità abbiano acquisito ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 13, il quale contempla una vera e propria sanatoria della nullità per mancanza di capacità distintiva, alla quale ci si riferisce con l'espressione «secondary meaning»; - Come la Suprema Corte ha già ritenuto (cfr., tra le altre, Cass. 18 maggio 2018, n. 12368; Cass. 19 aprile 2016, n. 7738, Cass. 2022 n. 53), l'art. 13, comma 1, cit. intende evitare di concedere diritti di esclusiva a parole o segni che siano meramente collegati al tipo merceologico senza carattere di originalità, in quanto strutturati su espressioni che si limitino a richiamare la qualità merceologica o la funzione produttiva, oppure una caratteristica del prodotto; le successive disposizioni pongono un'eccezione sia al divieto di registrazione, sia alla (pronuncia di accoglimento della domanda di) nullità del marchio, allorché il segno abbia acquistato carattere distintivo prima della proposizione della domanda o della eccezione di nullità.  - Si tratta del c.d. secondary meaning il quale, secondo il senso letterale dell'espressione ("significato secondario", inteso sia come successivo, sia come aggiunto) e le ricostruzioni degli interpreti, si verifica tutte le volte in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, si trovi ad acquistare, in seguito, tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato. In détta ipotesi, l'ordinamento recepisce il dato di fatto dell'acquisizione successiva e "secondaria" della "distintività", attraverso un meccanismo di "convalidazione" del segno.  - Si è rilevato come il citato art. 13 c.p.i. abbia codificato un principio già affermato in giurisprudenza, secondo cui può divenire valido un marchio che, pur originariamente privo di carattere distintivo, tale carattere abbia acquisito nel tempo per l'uso che ne sia stato fatto (Cass. 3 aprile 2009, n. 8119; e v. Cass. 26 gennaio 1999 n. 697).  - In sostanza, è soprattutto per effetto della elevata diffusione commerciale, a sua volta sovente dipendente da massicci investimenti pubblicitari ed azzeccate strategie di marketing, che un marchio inizialmente privo di capacità distintiva può acquistarla: ciò, in quanto massicce attività di pubblicizzazione del marchio possono indurre ad una radicale trasformazione della sua percezione distintiva nel mercato dei consumatori, nel quale si sia diffusa l'identificazione del prodotto contraddistinto dal marchio, sebbene questo consti in origine di un termine generico.  - ### del processo comporta la possibilità per il titolare del marchio di agire in contraffazione; - Tale fenomeno, elaborato ai fini della c.d. riabilitazione o convalidazione del segno originariamente privo di capacità distintiva, giacché mancante di originalità ovvero generico o descrittivo e che, tuttavia, finisce con il riceverla dall'uso che ne viene fatto nel mercato (v. Cass. n. 697/1999, n. 8119/2009), è stato utilizzato per cogliere ogni evoluzione della capacità distintiva, cioè anche come rafforzamento della capacità distintiva del marchio in origine debole (ma non nullo) che divenga successivamente forte attraverso la diffusione, la propaganda e la pubblicità (v. Cass. n. 4294/1974, n. 2884/1985, n. 18920/2004, n. 10071/2008; cass. 2015 n. 22953); - onde, in presenza di un fenomeno di "secondary meaning", va riconosciuta al marchio "originariamente" debole la stessa tutela accordata ai marchi "originariamente" forti e l'accertamento della relativa contraffazione va effettuato secondo i criteri che presiedono alla tutela del marchio forte, atteso che il segno risultante in origine caratterizzato da una minor capacità individualizzante, una volta pervenuto alla convalidazione dovuta all'uso, abbisogna della più rigorosa tutela riconosciuta al marchio forte, in mancanza della quale anche le lievi modificazioni che il marchio debole deve invece tollerare otterrebbero l'effetto di frustrare il risultato conseguito attraverso l'uso di mercato.(Cass 5091/00-Cass 12940/03 — v. anche Cass 10071/08); - l'onere di dimostrarne la secondarizzazione grava sul titolare del marchio.  - Oggetto dell'onere della prova, in questo caso, non è nonostante che il fenomeno suddetto dipenda dall'uso intenso della parola, tanto da divenire distintiva per il pubblico dei consumatori - l'esistenza di investimenti pubblicitari in sé, ma la rinomanza acquisita dal segno.  - Sotto tale profilo, infatti, ben può un marchio divenuto distintivo per effetto della cd.  secondarizzazione conservare anche un uso generico e comune, posto che, con tale fenomeno, la parola comune, mentre mantiene il significato originario, al contempo ne assume uno secondario di segno distintivo del prodotto nella mente dei consumatori, che finiscono per attribuire al termine utilizzato non solo il significato originario, ma anche quello di indicatore della provenienza dei prodotti da una determinata impresa, cui esso viene spontaneamente associato.  - Il titolare del marchio deve assolvere l'onere della prova, che su di lui incombe, della convalidazione del marchio, e che ciò può fare unicamente dimostrando che la percezione del pubblico dei consumatori con riguardo al segno sia cambiata, avendo esso acquistato il significato secondario riconoscibile in equivocamente; - ciò può essere dimostrato con ogni mezzo di prova (ove non soccorra il fatto notorio), al fine di offrire un'adeguata dimostrazione dello slittamento semantico della parola nella percezione del pubblico dei consumatori (cfr. sentenza Cass. del 2006 sul caso ove la S.C. ha evidenziato la rilevanza delle indagini demoscopiche: “Con riguardo alle indagini demoscopiche, in particolare, proprio nel settore in questione esse possono rivelarsi necessarie (ove non soccorra il fatto notorio), al fine di offrire un'adeguata prova dello slittamento semantico della parola nella percezione del pubblico dei consumatori”. La S.C. inoltre precisa: “o si reputa attendibile la consulenza di parte, ed allora vanno tratte le conseguenze scaturenti dal dato da essa risultante; o si ritiene il contrario, ed allora va consentita l'offerta di prova formata in giudizio anche con apposita ripetizione officiosa dell'indagine. In dette evenienze, la consulenza sarà volta, in particolare, ad accertare se la parola abbia nella specie ### acquisito un secondary meaning, in quanto percepita dal pubblico in modo autonomo come marchio speciale, anche ove riferibile ad un prodotto della più generale serie contrassegnata dal marchio generale. Ciò in quanto non sono, in se stessi, i mezzi utilizzati allo scopo (gli investimenti pubblicitari) che possono offrire elementi determinanti nell'applicazione di tali principi, quanto piuttosto la risposta del pubblico, onde la particolare importanza di indagini demoscopiche”. Cfr. anche Direttive di marchi, parte c opposizione, sezione 5 marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo5 RMUE), paragrafo 3.1.4.4; occorre ricordare che le direttive dell'### dell'### europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO”) prevedono che tra i mezzi probatori pertinenti per dimostrare la notorietà, la rinomanza o il secondary meaning le indagini demoscopiche sono considerate come “i mezzi più idonei per provare le affermazioni relative al grado di conoscenza del marchio, alla quota di mercato da esso detenuta o alla posizione occupata sul mercato rispetto ai prodotti dei concorrenti”. Infine va rammentato che la Corte di Giustizia (7.7.2005, C-353/03) ha affermato in proposito che “gli elementi idonei a dimostrare che il marchio è divenuto adatto a distinguere il prodotto o servizio di cui trattasi debbono essere valutati globalmente” e che “possono essere presi in considerazione, tra l'altro, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso del marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica, grazie al marchio, il prodotto o il servizio come proveniente da una determinata impresa, nonché le dichiarazioni delle ### di ### o di altre associazioni professionali”. In precedenza, la Corte aveva espresso il medesimo principio nelle cause riunite C-108/97 e C-109/97); - E' stato ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte che i cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, peraltro, può essere valido, benché "debole", in base al fatto dell'esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva (Cass 5924/96).  - E' noto che la qualificazione del segno distintivo come marchio c.d. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2016 n. 1267. Nella specie, la S.C.  ha confermato la sentenza impugnata che, considerato "debole", per la sua natura puramente descrittiva, il marchio "Il telefonino" di ### destinato ad identificare apparecchi e servizi di telefonia, aveva ritenuto che l'aggiunta "by ### fosse sufficiente a configurare quell'elemento distintivo idoneo ad escludere la confondibilità tra i due segni); - La definizione di marchio forte -inveceè speculare, e riguarda marchi che, non coincidendo con la denominazione generica di un prodotto/servizio e non consistendo in indicazioni descrittive dello stesso, sono dotati di maggior capacità distintiva. Una caratteristica dei marchi forti è la componente di fantasia (o creatività) evidenziata dall'utilizzo di nomi o parole (anche di uso comune) che non hanno, concettualmente, attinenza con il prodotto o il servizio interessato.  - La distinzione tra marchi deboli e marchi forti ha la sua genesi - come già anticipato nella preoccupazione del legislatore di evitare che si crei una sorta di diritto di esclusiva su parole e segni comunemente utilizzati nel linguaggio corrente in quel settore merceologico e che, in quanto tali, devono rimanere patrimonio comune, onde evitare che l'esclusiva sul segno si trasformi in un monopolio (cfr. sul punto Cass. 1998 n. 5338 ove si afferma: ““###. 18, lett. b, del R.D. n. 929 del 1942 (come modificato dal D.lgs. n. 480 del 1992) - nel vietare la registrazione come marchio, tra l'altro, dei segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono - intende impedire il monopolio dello sfruttamento di un'espressione del parlare comune, la quale nel commercio deve essere adoperata per individuare un tipo di prodotto, ovvero una funzione alla quale un prodotto provvede, chiunque lo offra al mercato. Pertanto, la norma, sul presupposto che la protezione esclusiva di un segno debba premiare il suo autore per l'originalità di cui ha saputo connotarlo, vieta che un tal premio venga attribuito a chi, senza alcun apporto di originalità, pretenda di togliere ai suoi concorrenti la libertà di usare espressioni utilizzate per indicare genericamente un prodotto, ovvero per descrivere una funzione tipica, senza che da tale uso derivi alcuna aspettativa particolare, connessa all'individuazione del produttore da parte del mercato” - La distinzione tra marchio debole e marchio forte attiene alla diversa tutela di cui gode il marchio stesso in casi di atti di concorrenza sleale o contraffazione.  - Quanto più il marchio è forte, tanto più sarà tutelato dalla legge, poiché la giurisprudenza, in particolare quella di legittimità, ha progressivamente rilevato come la distinzione tra i c.d. segni forti e quelli deboli, pur non essendo espressamente prevista a livello normativo, incida sul grado di tutela accordato ai diversi marchi.  - La debolezza di un marchio importa, infatti, che il titolare non possa opporsi a un concorrente che utilizzi a sua volta un marchio poco distintivo rispetto alla denominazione generica del prodotto, ma che si differenzi in minima parte.  - La tutela dei marchi forti è caratterizzata, invece, da maggior incisività, in quanto qualsiasi tipo di variazione - anche “originale”, che lasci comunque intatto il cuore del marchio (ovvero, il nucleo ideologico riassuntivo dell'“attitudine individualizzante” del segno) - sarebbe ritenuta illegittima. La tutela, nel caso di marchio forte, è infatti estesa anche a quei segni distintivi altrui che presentino delle differenze rispetto ad esso, ma che se tollerati all'interno dello stesso mercato sarebbero potenzialmente forieri di un vantaggio competitivo per l'azienda sui concorrenti e potrebbero ingenerare confusione nel consumatore proprio in ragione della somiglianza con il marchio forte. 
Relativamente a questi segni distintivi, in definitiva, è il requisito della novità di cui all'articolo 12 del “codice della proprietà industriale” ad essere carente, e ciò in ragione della loro somiglianza al marchio forte, caratterizzato da grande capacità attrattiva; - Nella tradizione della giurisprudenza della Suprema Corte, la distinzione tra marchi forti e marchi deboli (e cioè tra segni che rispettivamente non presentano, o presentano, aderenza concettuale al prodotto o al servizio offerto) rileva nel senso che, mentre per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (tra le tante: Cass. 14 maggio 2020, n. 8942; Cass. 18 giugno 2018, n. 15927; Cass. 2016 13170); - Questa differenza di tutela viene solitamente spiegata con la considerazione che i cosiddetti marchi deboli sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo (Cass. 25 gennaio 2016, n. 1267; Cass. 26 giugno 1996, n. 5924): traspare, in ciò, la valorizzazione dell'esigenza, avvertita pure da una giurisprudenza di merito, di delimitare, in funzione antimonopolistica, l'ambito di tutela dei marchi aventi un forte contenuto descrittivo, consentendo ai concorrenti di utilizzare segni nei quali sono presenti elementi che suggeriscono lo stesso accostamento al prodotto o al servizio contrassegnato. In realtà, la tenue protezione accordata ai marchi deboli rispetto ai marchi forti trova un ulteriore, pregnante fondamento, sul piano della disciplina positiva.  - Come ricordato, l'esistenza di un rischio di confusione, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non è escluso dal debole carattere distintivo del marchio anteriore (Corte giust. UE, 5 marzo 2020, C-766/18 P, ### for the ### of the ### of named ### 70; Corte giust. UE 12 giugno 2019, C-705/17, ### 44. Anche la S.C. ha costantemente affermato che anche il marchio debole è protetto dalla contraffazione se la variante non esclude il rischio di confusione rispetto al nucleo del marchio cui è affidata la funzione descrittiva.). ### - ### la stessa Corte, peraltro, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (Corte giust. CE 11 novembre 1997, C-251/95, ### cit., 24): e poiché la tutela di un marchio depositato dipende dall'esistenza di un rischio di confusione, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente, o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (Corte giust. CE 29 settembre 1998, C-39/97, ### 18, la quale menziona, in proposito, il disposto dell'art. 4, n. 1, lett. b) dir. 89/104/CEE; negli stessi termini, Corte giust. CE 22 giugno 1999, C-342/97, ### cit., 20). In tale prospettiva assumono centralità l'attitudine, presente nel marchio forte, ad essere ricordato per il suo accentuato carattere distintivo, e quindi confuso con segni simili, e la simmetrica penuria, nel marchio debole, di elementi individualizzanti che lo imprimano nella memoria del consumatore e che facciano conseguentemente emergere un rischio di confusione, con altri marchi, della medesima portata. La regola secondo cui per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte ha quindi rispondenza nello scarso valore distintivo di tale segno, che — in base a quanto osservato — rende meno consistente, per esso, il rischio di confusione. Tale regola va tuttavia declinata in concreto, verificando se le variazioni apportate col marchio successivo al marchio anteriore possano considerarsi o meno trascurabili, secondo le circostanze, ai fini della confondibilità tra i segni. Non può infatti escludersi, in termini assoluti, che una modificazione del marchio debole possa risultare, in concreto, tanto marginale da non elidere il rischio confusorio: nella giurisprudenza della Suprema Corte si è così sostenuto che il marchio debole possa ricevere tutela a fronte dell'adozione di mere varianti formali, inidonee ad escludere la confondibilità dei segni (Cass. 2 febbraio 2015, n. 1861; Cass. 25 giugno 2007, n. 14684). E al riguardo, va effettivamente rilevato che il criterio di differenziazione tra marchi forti e deboli è finalizzato alla verifica dell'esistenza di una confondibilità effettiva dei segni e che l'apprezzamento sulla confondibilità costituisce pur sempre un giudizio di fatto (Cass. 13 marzo 2017, n. 6382; Cass. 5 febbraio 1979, n. 756), il quale non può essere sostituito, in tutto e per tutto, da una astratta regola di giudizio: regola che finirebbe inevitabilmente per favorire, col suo rigido automatismo, soluzioni prive di aderenza alla specificità delle situazioni controverse. Il rischio di approdare a tali esiti appare, del resto, tanto più consistente ove si consideri che la stessa tradizionale catalogazione dei marchi in forti e deboli non riflette la gamma di sfumature che è dato di registrare nell'attinenza del segno al prodotto o al servizio: basti pensare, in proposito, ai marchi suggestivi, che sono capaci di suscitare impressioni o associazioni mentali solo indirette con la tipologia del bene o dell'attività cui sono riferiti. E' senz'altro vero che l'apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando non soltanto l'identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l'identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità; tali giudizi — va aggiunto — non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cosiddetta «confondibilità tra imprese» ( 6 dicembre 2019, n. ###; Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909). Del resto, l'identità o l'affinità tra i prodotti e i servizi non è da sola in grado di dar ragione della nullità del marchio di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i. dal momento che il giudizio di confondibilità non si esaurisce in esso, dovendo aver riguardo anche all'identità o affinità dei segni (cfr. Cass. 2021 n. 12566); - La ditta ha la funzione di identificare l'imprenditore come soggetto di diritti; e per questa ragione l'art. 2563 c.c. esige che ne includa almeno il cognome o la sigla (Cass., sez. I, 10 luglio 2009, n. 16283, m. 608997).  - ### ha invece la funzione di identificare un determinato stabilimento nel quale l'attività imprenditoriale viene esercitata (Cass., sez. I, 23 aprile 1966, n 1042, m. ###.  - Mentre la denominazione sociale è il nome necessario di una società di capitali, in qualche misura equivalente al nome della persona fisica, ed è perciò possibile tenerla distinta dalla ditta, che, individuando l'impresa, non deve necessariamente coincidere con la denominazione sociale. Una stessa società può anzi utilizzare diverse ditte, destinate a identificare sue eventualmente diverse attività imprenditoriali, purché, nel rispetto del principio di verità imposto dall'art. 2563 c.c., vi sia una connessione con la denominazione sociale.  - Infatti «il concetto di ditta, volto a designare, genericamente ed unitariamente, il nome sotto cui l'imprenditore esercita l'impresa, non ha - salvo che essa venga usata anche come marchio - una diretta attinenza con i prodotti fabbricati o venduti o con i servizi prestati, e si distingue, pertanto, sia dal marchio in generale, sia dal cosiddetto "marchio di servizio" (introdotto in ### dall'art. 3 della legge n. 1178 del 1959), destinato a contraddistinguere una specifica attività o branca di attività tra quelle esercitate dall'impresa (e dotato di un campo di produzione limitato a tale attività in sé considerata, mentre la ditta è sempre riferibile ad un "complesso" di attività), sia dall'insegna, che non identifica né il prodotto, né l'attività o branca di attività, bensì un bene aziendale presso il quale o mediante il quale un prodotto viene posto in commercio» (Cass., sez. 1, 13 giugno 2000, n. 8034, m. 537549; Cass. 22350 del 2015).  - ### la giurisprudenza della Suprema Corte, pertanto, «l'inserimento nella ditta o nell'insegna di una parola facente parte di un marchio brevettato da altro imprenditore (ma non usato dallo stesso anche come ditta od insegna) è lecito, in considerazione della diversa funzione dei rispettivi segni distintivi e della mancanza di una diversa previsione normativa, sempre che quella ditta od insegna vengano utilizzate solo quali strumenti di individuazione dell'impresa o dello stabilimento, non anche per identificare o pubblicizzare prodotti, e cioè sostanzialmente come marchi, sì da determinare violazione dell'altrui privativa» (Cass., sez. I, 28 ottobre 1987, n. 7958, m.  455695; Cass. 22350 del 2015).  - come ha chiarito da tempo la giurisprudenza, «anche nell'ipotesi in cui due imprese operino nello stesso mercato, è lecito inserire nella propria ditta una parola che già faccia parte di un marchio di cui sia titolare altro imprenditore ..., ma non è consentito usare quella parola anche come marchio, in funzione di presentazione immediata, o mediata attraverso forme pubblicitarie, dei prodotti o servizi offerti» (Cass., sez. I, 28 aprile 1990, n. 3604, m. 466928; giurisprudenza di legittimità, che qui giova riassumere (per quanto può interessare): 1) l'art. 2563 c.c., comma 1, statuisce, che "l'imprenditore ha diritto esclusivo all'uso della ditta prescelta" la quale - al pari della denominazione sociale, dell'insegna e del marchio - è un segno distintivo relativo all'attività d'impresa. 
E più specificamente, contraddistingue quest'ultima, mentre il marchio contraddistingue i prodotti; ed entrambi, peraltro, mirano per un verso a favorire l'acquisizione e il mantenimento della clientela, per altro verso a rendere consapevoli i consumatori nelle loro scelte. Sicché la rispettiva disciplina, seppure è contenuta in fonti normative diverse, è assoggettata a taluni principi comuni, fra i quali la necessità che detti segni distintivi abbiano il carattere della verità, capacità distintiva e novità; 2) per tali ragioni il successivo art. 2564 cod. civ., stabilisce che "quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla". E l'art. 2567 cod. civ. statuisce, a sua volta, che anche alla denominazione delle società si applicano le disposizioni dell'art. 2564 cod.  civ.; 3) per l'applicazione di detta normativa non è tuttavia sufficiente che due società inseriscano, nella propria denominazione, la stessa parola, la quale assuma per entrambe efficacia identificante, ma occorre altresì che si verifichi possibilità di confusione, in relazione all'oggetto ed al luogo delle rispettive attività: e cioè la virtuale possibilità di confusione tra le ditte e le denominazioni sociali dei due imprenditori; per la cui valutazione non è necessario prendere in considerazione le attività effettivamente svolte dalle imprese, bastando il raffronto tra i rispettivi oggetti sociali risultanti dagli atti costitutivi sottoposti a pubblicità, poiché l'oggetto sociale costituisce l'esteriorizzazione dell'attività d'impresa in tutto il suo ambito ed in tutta la sua potenzialità espansiva (Cass. 7651/2007; 107281994; 2881/1989; 6678/1987); - l'art. 22 c.p.i. esclude che possa adottarsi come dominio aziendale un segno simile all'altrui marchio; - l'art. 118, comma 6, c.p.i. stabilisce che la registrazione di un nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'art. 22 c.p.i. o in mala fede, possa essere revocata o trasferita dall'autorità di registrazione al richiedente; - l'art. 133 c.p.i. prevede l'inibitoria dell'uso del nome di dominio aziendale; - In tema di segni distintivi atipici, la registrazione di un "domain name" di sito internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio (cfr. anche in motivazione Cass. 2020 n. 4721). 
Orbene, applicando i superiori principi al caso in esame discende -in primo luogoche il marchio “ è nato come marchio debole stante la natura puramente descrittiva del prodotto (ovvero principalmente la vendita di materassi e articoli per dormire appunto).  ### figurativo (costituito dall'immagine dell'orso che dorme su di un materasso) costituisce una componente creativa che conferisce attitudine individualizzante al segno intero (E ciò coerentemente con il principio secondo cui anche una parola di uso comune può costituire un marchio registrabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva della qualità del prodotto, ma sia collegata ad esso da un accostamento di fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante; v. Cass. n. 91 e 1929/1998). 
Tuttavia dalla documentazione versata in atti emerge senza dubbio che - per effetto del cd.  secondary meaningil suddetto marchio abbia acquistato (per i prodotti per cui ha ottenuto la registrazione e per i prodotti affini a quelli compresi in tali classi è per contraddistinguere i quali è stato effettivamente utilizzato) natura di marchio forte se non anche rinomato (si rammenta che la S.C. con la sentenza Cass. 2016 n. 7738 “caso ” ha ribadito che: “### un primo profila, infatti, ben può un marchio divenuto distintivo per effetto della cd.  secondarizzazione conservare anche un uso generico e comune, posto che, con tale fenomeno, la parola comune, mentre mantiene il significato originario, al contempo ne assume uno secondario di segno distintivo del prodotto nella mente dei consumatori, che finiscono per attribuire al termine utilizzato ### non solo il significato originario, ma anche quello di indicatore della provenienza dei prodotti da una determinata impresa, cui esso viene spontaneamente associato”). 
In ragione della sua comprovata diffusione non solo a livello nazionale il marchio “ ha acquisito per effetto della sua predetta divulgazione un carattere distintivo particolarmente intenso tal da doversi considerare sicuramente un marchio forte. 
Le prove ivi raccolte -infatticonsentono di ritenere accertato che il marchio “ ha accumulato in sè una forza distintiva tale da fare riconoscere come rafforzata la propria capacità distintiva, per effetto del suo diffuso utilizzo a livello nazionale ed internazionale e del duraturo sostegno pubblicitario. 
In particolare ed in primo luogo ciò risulta dimostrato dalla seguente documentazione: - catalogo risalente a prima del 2005 essendo indicata in calce la vecchia sede legale e lo stabilimento di ### (doc. 21); - catalogo generale di Gennaio 2005 (doc. 22); - catalogo generale 2006 (doc. 23); - catalogo generale progetto monomarca “sleeping store” del 2006 (doc. 24); - rivista ### del 2006 con pubblicità del marchio in ### (doc. 25); - dalla brochure di invito a vistare lo stand “PerDormire” al ### del ### del 2007 (doc. 26); - catalogo “PerDormire” del 2008 (doc. 27); - cataloghi per l'### degli anni 2015-2020 (doc. ###); i cataloghi sono stati predisposti anche in diverse lingue estere (doc. 39). 
A dimostrazione dell'utilizzo e dell'ampia diffusione del marchio è stata fornita la prova: a) in primo luogo della partecipazione a fiere anche di rilievo internazionale ed in particolare: - la partecipazione, fin dal 2006, al ### del mobile di ### (il marchio “ appariva sul catalogo della ### e nell'ordine si indicava espressamente di ripetere il marchio del 2005 a dimostrazione che già l'anno prima era presente; doc. 28); ### - la partecipazione al ### del mobile di ### 2007 (cfr. doc. 29; anche in questo caso il marchio “ appariva sul catalogo della e nell'ordine si indicava espressamente di ripetere il marchio del 2006); - la partecipazione alla ### dal 2008 al 2011 (doc. 31); - la partecipazione al ### del mobile di ### 2008, le spese pubblicitarie, le sponsorizzazioni con i relativi “visual” (doc. 32); - la partecipazione al ### del mobile di ### 2009 (anche in tal caso il marchio “ appariva sul catalogo della ### e nell'ordine si indicava espressamente di ripetere il marchio del 2008) le spese pubblicitarie con relative fatture, le sponsorizzazioni con i relativi “visual” (doc. 33); - la partecipazione al ### del mobile di ### 2010, la partecipazione alla ### di ### per il 2010-2011, la partecipazione a ### 2010, le spese pubblicitarie con relative fatture, le sponsorizzazioni con i relativi “visual” (doc. 34); - la partecipazione al ### del mobile di ### 2011, la partecipazione alla ### di ### 2011, le spese pubblicitarie con relative fatture, le sponsorizzazioni con i relativi “visual” (doc. 35); - - la partecipazione al ### del mobile di ### 2012, la partecipazione alla ### di ### 2012, le spese pubblicitarie con relative fatture, le sponsorizzazioni con i relativi “visual” (doc. 36); - la partecipazione al ### del mobile di ### 2013, le spese pubblicitarie con relative fatture, le sponsorizzazioni con i relativi “visual” (doc. 37); - la partecipazione al ### del mobile di ### 2014, le spese pubblicitarie, le sponsorizzazioni con i relativi “visual” (doc. 38); - la partecipazione alla fiera internazionale di ### negli anni 2015-2019 (inviti, foto e fatture) ed all'### di ### anni 2015-2016 ###: doc. ###. 
B) in secondo luogo del forte investimento pubblicitario effettuato. 
Tra le diverse forme promozionali adottate si segnalano i seguenti: ### a) ### di testimonial di prestigio come Ale &### (cfr. doc. 59) e la famosa showgirl che è testimonial dei prodotti “PerDormire” dal 2010 (cfr. docc. 33-38 e doc. 45); b) la messa in onda sulle principali reti televisive italiane degli spot pubblicitari; c) Sponsorizzazione del ### nel 2007 (doc. 30); d) ) ### di testimonials per video ### (### 46); e) Sponsorizzazione eventi calcistici con cartelloni pubblicitari che contengono il marchio presenti nel corso dei principali eventi calcistici nazionali ed internazionali, sport di cui più del 40% degli italiani si definisce tifoso (doc. 47 - Indagine demos&pi Settembre 2012). 
In particolare, il ### (doc. 48) realizzato da (società leader nel settore della ricerca e consulenza nel marketing sportivo internazionale) dimostra come la presenza di cartelloni pubblicitari a marchio “ durante il ### calcistico “### 2012” trasmesso in diretta su il 1° giugno 2012 si sia concretizzata in più di 18 ore di copertura televisiva dell'evento ed in milioni di visualizzazioni su social media quali ### o ### e) ### pubblicitari con il marchio sono, inoltre stati mostrati durante altre partite della ### (doc. 49 - ### vs ### del 07.09.2012 in diretta su con una media di 7.048.000 telespettatori pari al 30.7% di share; doc. 50 - ### vs ### del 26.03.2013 con una media di 8.500.000 spettatori); presenti nello ### di ### (doc. 51 - Serie A - ### vs del 30.09.2012; doc. 52 - ### vs 31.10.2012) e nello ### di Napoli (doc. 53 - ### - Napoli vs 07.12.2012).  f) Il marchio è stato inoltre presente con esposizione in prima fila negli stadi ### di Napoli ed ### di ### per l'intero campionato di calcio di serie A (doc. 54) nonché in occasione di partite di ### giocate nei predetti stadi, come ad es.   del 06.1 2.2012 (doc. 55); ### g) ### con squadre di calcio che hanno comportato la realizzazione di materassi e guanciali ufficiali a marchio “ (doc. 56) per AS #### ed ; h) Presenza in esposizioni nazionali ed internazionali (cfr. doc. ### e doc. 57) tra cui il ### del ### di ### - ### del ### d'### dal 2006 ad oggi (cfr. 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e doc. 58). In particolare, durante l'esposizione 2012 lo stand della “ ha ospitato gli attori protagonisti della serie televisiva di successo “### Criminale”, andata in onda su Sky e su ### 1 dal novembre 2008 al febbraio 2012 e vista da più di 400.000 spettatori a puntata (###; I) ### anche mediante l'utilizzo di volantini (doc. 59); f) Partecipazione, tramite il proprio ### of ### & ### al noto programma televisivo italiano “### in Incognito”.  ### è stato dimostrato che la società è presente in modo capillare sul territorio italiano (doc. 40) e dell'### oltre che mondiale (doc. 41, 42, 43), con oltre 100 punti vendita monomarca ad insegna “ distribuiti in modo capillare su tutto il territorio nazionale (cfr. doc. 44; cfr. altresì mappa riportata in comparsa conclusionale). 
Sono stati depositati altresì numerosi articoli di stampa (doc. 60 con relativa dichiarazione di terzietà da parte dell'agenzia che ne ha curato la collezione e pubblicazione depositata sub doc. 68), pubblicazioni su riviste specializzate (doc. ###) e premi ricevuti (doc. 61). 
Il marchio “ è stato -altresì- molto usato sui social networks: la presenza social di “ su ### risale infatti al 2011, mentre l'utilizzo dell'hashtag ### risale al 2013. 
A tale proposito, è stata depositata la relazione svolta dall'### di ### e ### che analizza la presenza del brand sui principali social networks (doc. 69). 
Per quanto attiene alla quota di mercato, l'analisi di bilancio comparativa effettuata da ### (cfr. doc. ###, pp. 77 e seguenti), che mette in relazione le performance di un'azienda con quelle dei principali concorrenti, mostra come sia alla seconda ### posizione nella classifica dei produttori del settore, sia sul mercato interno che sui mercati esteri con il proprio brand “ e che l'attrice è senz'altro un'azienda leader nel segmento dei materassi a schiuma. ### il trend di forte crescita del fatturato totale nel 2018 (+ 13,7%) ed il notevole incremento delle vendite sui mercati esteri (+21,3%) contribuisce a dimostrare che è un'azienda leader nel settore dei prodotti per il riposo (cfr. doc.  ###, pp. 77 e seguenti, doc.### e docc. 70-71 dai quali si evince l'ingente crescita di fatturato dal 2015 al 2019). 
Ad ulteriore sostegno della rinomanza dal marchio sul territorio italiano, nonché del suo secondary meaning, è stato allegato il risultato di una recente indagine di mercato curata dalla società ( doc. 62). 
Da tale indagine, emerge chiaramente che, nonostante il settore di riferimento sia molto affollato, il marchio ha un livello di conoscenza generale molto buono sul mercato italiano, essendo lo stesso conosciuto dal 53% degli intervistati (i quali ne riconoscono il nome o il logo). 
La conoscenza è più diffusa tra i giovani (25-34 anni) ove raggiunge il 64%. ### analizzando il sub-campione composto da chi conosce la marca del proprio materasso, il livello di conoscenza del marchio “ sale al 60%. 
Infine, dall'indagine emerge che il 70% degli intervistati riconduce il marchio in esame a una particolare azienda ed in particolare a ### intervistati sanno quindi che il segno “PerDormire” è un marchio riconducibile ad una determinata azienda (parte attrice) e non una denominazione generica per identificare prodotti della categoria di riferimento (es. letti, materassi, ecc.). 
In merito all'alto valore probatorio delle indagini demoscopiche (come lo è l'indagine ### depositata sub doc. 62) si è già sopra richiamata la sentenza della S.C. del 2006. 
Orbene nel caso in esame - l'assenza di qualsivoglia specifica contestazione da parte della difesa di parte convenuta da un lato e dall'altro la natura dettagliata dell'indagine svolta consente di ritenere - anche alla luce degli ulteriori e numerosi riscontri emergenti dalla documentazione sopra citatasenza dubbio attendibile il risultato raggiunto e quindi non ### necessario procedere alla ammissione di una consulenza d'ufficio volta ad accertare se il marchio “perdormire” abbia nella specie acquisito un secondary meaning, in quanto percepita dal pubblico in modo autonomo come marchio speciale (va altresì evidenziato - a conferma della attendibilità delle risultanze dell'indagine demoscopica prodotta dall'attrice che è stata data ad essa particolare rilevanza anche dall'### con la decisione del 9 novembre 2022; cfr. p. 8 del doc. 73. L'### ha affermato che “la documentazione depositata dalla richiedente fornisce indicazioni precise e certe quanto alla percezione del segno in questione, da parte del pubblico italiano di riferimento, quale indicatore dell'origine commerciale dei materassi a molle, in memory foam e lattice (classe ), nonché dei servizi relativi alla vendita di tali prodotti da parte della titolare (classe )”. La decisione del 9 novembre 2022 è conforme altresì ad un'altra decisione dell'### resa nel giudizio di opposizione proposta dall'attrice e fondata sul proprio marchio “ contro il marchio “ (### 02/12/2022, B 3 149 567, ### ), opposizione che è stata pienamente accolta in quanto è stata rilevata una somiglianza tra i segni con conseguente confusione per i consumatori. In tale decisione è stato affermato, in riferimento al marchio “PerDormire”, che “il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto”. L' in dat a 15 marzo 2023, ha accolto l'opposizione proposta da parte attrice contro il marchio “ ” (### N. ###9223, soluzioni per dormire) con motivazioni del tutto analoghe a quelle già affermate nelle decisioni appena citate, e ha nuovamente riconosciuto il carattere distintivo accresciuto del marchio “ ; cfr. doc. n. 74. La suddetta decisione quindi assume rilevanza nel presente giudizio e pertanto la sua produzione non solo è ammissibile ma deve essere anche tenuta in considerazione quale ulteriore elemento di prova del fatto che il marchio “perdormire” ha acquisito un secondary meaning in quanto percepito dal pubblico in modo autonomo come marchio speciale). 
Il segno “PerDormire” è inoltre utilizzato da molti anni come insegna per i negozi monomarca di parte attrice. Ciò risulta dai documenti sopra richiamati (cfr. docc. 40-44) e ** ** ### dalla visura camerale che indica come insegna il marchio “ oltre che l'acquisizione della società ### S.r.l. (cfr. doc. 1) che gestiva fin dal 2003 i negozi a marchio “ .  “PerDormire” quindi, oltre che come marchio, è stato usato come denominazione sociale della ### S.r.l. (oggi acquisita dalla . 
Il segno “PER DORMIRE” è inoltre utilizzato da molti anni come nome a dominio. 
Parte attrice è infatti titolare di numerosi domini ### incorporanti il marchio “ (doc. 63) ed in particolare dei seguenti: a) perdormire.com (cfr. docc. 6-7), registrato il ### e che ha ricevuto oltre 14.778.308 di visite (cfr. doc. 8); b) registrato il ### e che opera un redirect sul sito ### www.perdormire.com di parte attrice (doc. 64); c) , r egistrato in dat a 0 8.05.2009 e c he o pera un redirect sul sito ### www.perdormire.com di parte attrice (doc. 65). 
I domini di cui sopra sono sempre stati attivi ed utilizzati per pubblicizzare i prodotti a marchio “ come emerge consultando il sito archive.org che “cattura” e conserva gli screenshot dei siti attivi nel tempo (doc. 66). 
Nel caso di specie, sia la ragione sociale, sia l'insegna, sia i nomi a dominio aziendali, contraddistinguono locali e siti ### dedicati alla vendita di materassi, cuscini ed articoli riconducibili alla classe 20 (e di altri prodotti e servizi rientranti nelle classi affini 16, 24, 35 e 38), per cui del tutto identici ai prodotti che parte convenuta contraddistingue con il segno di cui è causa. 
Quindi e sulla base di quanto sopra accertato ed in applicazione dei principi di diritto sopra espressi il Tribunale ritiene che la massiccia attività di pubblicizzazione e penetrazione sul mercato del marchio (almeno a partire dal 2000) abbia portato ad una radicale trasformazione della sua percezione distintiva nel mercato dei consumatori, nel quale può dirsi che si è diffusa l'identificazione del prodotto contraddistinto dal marchio. 
I consumatori -senza dubbioattribuiscono al termine utilizzato non solo il significato originario, ma anche quello di indicatore della provenienza dei prodotti da una determinata impresa, cui esso viene oramai (dopo oltre 20 anni sul mercato) spontaneamente associato. ### Ne consegue -quindiche il suddetto marchio debba ottenere la tutela propria del cd.  marchio forte. 
Si è già detto che va riconosciuta al marchio "originariamente" debole la stessa tutela accordata ai marchi "originariamente" forti e l'accertamento della relativa contraffazione va effettuato secondo i criteri che presiedono alla tutela del marchio forte, atteso che il segno risultante in origine caratterizzato da una minor capacità individualizzante, una volta pervenuto alla convalidazione dovuta all'uso, abbisogna della più rigorosa tutela riconosciuta al marchio forte, in mancanza della quale anche le lievi modificazioni che il marchio debole deve invece tollerare otterrebbero l'effetto di frustrare il risultato conseguito attraverso l'uso di mercato (Cass. 2002 n. 53, Cass 5091/00-Cass 12940/03 — v. anche Cass 10071/08; n.5091/2000; n.1413/1995; n.5924/1996), giacché anche lievi modificazioni, che il marchio debole deve invece tollerare, condurrebbero al risultato di pregiudicare il risultato conseguibile con l'uso del marchio (cfr. Cass., n. 26000/18). 
Si è già detto che è assolutamente irrilevante, dunque, che un marchio forte nasca come tale o lo sia divenuto in un momento successivo, ai fini dell'applicazione degli strumenti di tutela maggiormente penetranti di cui è possibile avvalersi per proteggere i marchi forti da pratiche commerciali illegittime. 
Il marchio registrato in questione è ### "forte", per cui lo stesso risulta assistito dalla più rigorosa tutela. 
Da quanto sopra -quindiconsegue che l'utilizzazione da parte della società convenuta della espressione “per dormire” non solo come dominio internet ma anche come marchio di fatto per contraddistinguere il servizio di vendita on line di materassi (quindi operante nello stesso settore merceologico della società attrice) è illegittimo perché viola i diritti di privativa della società attrice proprietaria del marchio ex art. 20 c.p.i. e ne costituisce nel contempo contraffazione ex art. 2598 A nulla rileva che parte convenuta utilizzi il termine “perdormire” all'interno della più ampia espressione “letti per dormire” caratterizzato anche dalla presenza grafica di un X (al posto del per) e dalla lettera L stilizzata (la convenuta utilizza anche le seguenti espressioni; ####it; lettiperdormire.it).   E' infatti indubbio che l'uso del marchio “per dormire” abbia comportato e comporti un oggettivo agganciamento, atteso il medesimo nucleo ideologico semantico, al marchio altamente distintivo dell'attrice, presente nel territorio nazionale fin dalla fine degli anni 90.  ###.20 comma 1 lett.b) del c.p.i. prevede che il titolare di un marchio registrato possa vietare a terzi l'uso, senza il proprio consenso, nell'attività economica, di un "segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini", laddove "a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi" possa determinarsi "un rischio di confusione per il pubblico", che può consistere "anche in un rischio di associazione fra i due segni.  ###.20 c.p.i. richiede, quindi, che il rischio di confusione sia l'effetto congiunto sia della somiglianza tra i segni, il marchio anteriore ed il segno successivo, sia della affinità o identità tra i prodotti o i servizi designati (cfr. Cass. 11031/2016, ove si parla di "interdipendenza tra somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati"), in riferimento a consumatore di media intelligenza e capacità ma pur sempre tenendo conto della specifica clientela cui il prodotto o servizio è destinato (Cass. 18920/2004; Cass. 24909/2008; Cass. 11031/2016). 
Va ricordato che l'apprezzamento del giudice del merito sul rischio di confusione fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (Cass. n.15840/2015; Cass. n.3118/2015; Cass. n.1906/2010; Cass. n.4405/2006; Cass. 21086/2005), vale a dire «con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro» (Cass. n. 4405/2006). 
In proposito, secondo costante orientamento della Suprema Corte, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e, quindi, è forte, le «variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità», occorrendo, a tal fine, sempre verificare se vi sia stata «appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti» (Cass. n. 18920/2004).   ### l'apprezzamento deve tenere conto che il rischio di confusione deve essere l'effetto congiunto sia della somiglianza tra i segni, il marchio anteriore ed il segno successivo, sia della affinità o identità tra i prodotti o i servizi designati (cfr. Cass. n. 11031/2016, ove si parla di «interdipendenza tra somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati»; v. anche Cass. n. 10218/2009), in riferimento al consumatore di media intelligenza e capacità ma pur sempre tenendo conto della specifica clientela cui il prodotto o servizio è destinato (Cass. 18920/2004; Cass. n. 24909/2008; Cass. n. 11031/2016), e che la valutazione riferita al rischio di associazione “non dipende unicamente dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno, ma anche dalla facilità con cui il segno può essere associato al marchio in considerazione, in particolare, della notorietà di quest'ultimo sul mercato”. 
Infatti, più il marchio è noto, maggiore sarà il numero di operatori che vorranno utilizzare segni simili. 
La presenza sul mercato di una grande quantità di prodotti coperti da segni simili potrebbe ledere il marchio in quanto rischia di diminuire il suo carattere distintivo e di mettere in pericolo la sua funzione essenziale, che è di garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti di cui trattasi» (Corte di Giustizia, sentenza 10/4/2008 e nell a causa C-102/07, punto 35-36). 2.7. 
Pertanto si è affermato che il giudice del merito che constata - come nel caso - una identità tra un marchio forte ed un successivo segno, in ragione della particolare conformazione attribuita al bene commerciale (nel caso di specie libri), per escludere il rischio di confusione che costituisce l'illecito, deve accertare che : a) la somiglianza non riguardi il nucleo ideologico caratterizzante il messaggio; b) valutare la sussistenza o meno dell'affinità tra i ### prodotti; c) ed apprezzare la sussistenza o meno del rischio di associazione (cfr. anche in motivazione Cass. 2018 n. 26001). 
Orbene -nel caso di speciel'utilizzo del termine “per dormire” (che costituisce il cuore del marchio, dell'insegna, della denominazione sociale e dei nomi a dominio di da parte della convenuta - sebbene unitamente alle varianti sopra descritte (con riferimento alla L stilizzata e alla X rossa in luogo della parola per)- è tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o comunque che la società della convenuta sia collegata economicamente all'attrice (Corte di Giustizia, sentenza nella causa cit. C-102/07, punto 34), con l'effetto che la funzione anche strumentale dell'elemento che incorpora il segno, come nel caso in esame, non ne può precludere l'apprezzamento. 
Si è già detto che in caso di marchio forte (dall'origine o per vicende successive come è per quello in esame), la confondibilità si determina anche in presenza di consistenti varianti nel marchio successivamente registrato, ove vi sia appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore (come è nel caso di specie), con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti; detto nucleo centrale, peraltro, non è identificabile nel mero riferimento a situazioni e contesti ricollegabili ad un determinato settore merceologico, ma riguarda quel "quid pluris" che connoti, all'interno di quel settore, una specifica offerta (Cass. 2018 n. 9769). 
Dal punto di vista fonetico e contestuale i marchi sono tra di loro identici. 
Ugualmente dicasi da un punto di vista visivo. 
Da un punto di vista visivo i segni “### Dormire”, “###it” e “lettiperdormire.it”, utilizzati dalla convenuta, sono assolutamente identici ai marchi di Si evidenza, in particolare, che tali segni utilizzano gli stessi caratteri di quelli dell'attrice in quanto la lettera “P” della parola “per” e la lettera “D” della parola “dormire” sono entrambe scritte in caratteri maiuscoli, mentre le restanti parti delle due parole sono in minuscolo. 
Pertanto tali segni sono riprodotti in modo esattamente uguale ai marchi dell'attrice. ### Relativamente invece al segno ### di dal punto di vista della comparazione visiva i segni a confronto non sono uguali, ma la grafica che li contraddistingue è estremamente debole e non ha una struttura tale da imprimersi nella mente del consumatore in modo autonomo rispetto alla parte denominativa e fonetica. ### la presenza della “X” di dimensioni maggiori e di colore diverso (rosso su nero) rispetto al resto nel segno della convenuta spinge il consumatore a portare la propria attenzione sul “per” ed a leggere ciò che viene dopo, ovvero la scritta “Dormire” mentre non presta minimamente attenzione alla parola “Letti”, che è riprodotta in un modo tale da confondersi (soprattutto per quanto riguarda la lettera “L”)con la cornice del segno e che viene quindi percepita solo in una fase successiva ed eventuale. Ciò che quindi più colpisce il consumatore è proprio la parola “Dormire” preceduta da una “X” che non può che essere letta “Per” e che quindi riproduce esattamente i marchi di parte attrice. 
La stilizzazione della lettera L con rappresentazione prolungata di un letto evoca da un punto concettuale proprio il concetto del “riposo” (agganciandosi così al prodotto contrassegnato e venduto). 
Occorre inoltre considerare che il consumatore non ha mai di fronte i due marchi a confronto, ma si trova dinanzi solo il marchio proposto che confronta idealmente con il ricordo del marchio precedente per cui viene più facilmente tratto in inganno. 
Alla luce di quanto sopra, è plausibile ritenere che da un punto di vista visivo deve essere riconosciuto un livello alto di somiglianza tra il marchio i nomi a d ominio “ , l'insegna e denominazione sociale “ di ed i segni “### Dormire”, “###it”, “lettiperdormire.it” e in quanto la parte grafica dei marchi dell'attrice è poco caratterizzante, mentre i segni in esame sono identici, o comunque fortemente simili, dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale. 
Depone in tal senso il giudizio finale in via globale e sintetica, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, dell'insieme degli elementi salienti, grafici e visivi. ### Si è già sopra evidenziato che -a tal fineè necessario assumere, per quanto possibile, la stessa posizione valutativa del consumatore medio di quel genere di prodotti al quale il marchio è presentato, prescindendo dalla possibilità di un attento esame comparativo, cioè mediante un raffronto tra il marchio presentato al consumatore ed il mero ricordo mnemonico dell'altro (v. Cass. n. 1437/1990, 4405/2006, n. 6193/2008). 
Pertanto, si può ritenere che la società convenuta, utilizzando l'espressione “per dormire”, si è appropriata del nucleo centrale del messaggio individualizzante del marchio ### della società attrice, riproducendolo nella parte destinata ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti. 
Quindi -nel caso in esamesussiste il rischio di confusione, ai sensi della lett.b) del primo comma dell'art.20 c.p.i. posto che parte convenuta si è appropriata del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio di parte attrice nonchè il rischio di associazione stante l'identità dei servizi designati e dei prodotti commercializzati (commercio di materassi e prodotti affini. I segni utilizzati dalla contraddistinguono prodotti come materassi, letti e componenti degli stessi, reti, tutti rientranti nella classe 20 rivendicata dal marchio italiano n. ### così come dagli altri marchi e segni di parte attrice, per cui sussiste una totale identità di prodotti. Il marchio italiano depositato il ### con domanda n. ### e concesso il ### con il n. ### dell'attrice (doc. 20) è stato registrato anche per la classe 35 relativa ai servizi di vendita al dettaglio ed online. Come dimostrato in corso di causa; cfr. docc. 10, 12, 13 e 14,, la società convenuta utilizza il segno “Per Dormire” anche per i suddetti servizi. Sussiste pertanto anche una totale identità di servizi.). 
Si rammenta che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (vedi Cass. 12364/2018; Cass 4739/2012), la comunanza di clientela, alla base del rapporto di concorrenza, non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti o servizi, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che sono in grado di soddisfare quel bisogno. Non vi è dubbio che, nel caso ### di specie ci sia comunanza di clientela in quanto entrambe le parti operano nel medesimo settore merceologico). 
Di conseguenza nel caso in esame non solo sussiste il rischio di confusione ma vi è anche il rischio di associazione in quanto il consumatore può essere indotto a ritenere che i prodotti “### Dormire” siano una particolare linea di materassi della “PER DORMIRE” vista l'assoluta vicinanza tra i segni (Il concetto di somiglianza tra i segni, affinità tra i prodotti e rischio di confusione/associazione sono concetti strettamente connessi e, per certi versi, interdipendenti; Corte di Giustizia, 11.11.1997, causa C-251/95 v, ('S abel'); ###I-6191, punto 22 e ss.). 
Ne consegue -pertantoche in accoglimento delle domande attoree deve essere inibito alla parte convenuta l'ulteriore utilizzazione dell'espressione “Per dormire”, da sola o unitamente ad altri termini, sia quale marchio di fatto sia quale nome di dominio internet. 
Si rammenta che, l'art. 20, comma 1, lett. a) del ### della ### (“CPI”), consente al titolare di un marchio anteriore di vietare a terzi di usare nell'attività economica “un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è registrato”, mentre ai sensi del medesimo articolo, comma 1, lett. b), egli può vietare a terzi l'uso di un “segno identico o simile” al proprio “per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni”. Si tratta di una fattispecie che ricorre pienamente nel caso di specie. 
Analogamente l'art. 22 CPI prevede che è vietato adottare come insegna o ditta un segno uguale o simile al marchio altrui “se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”. 
Come si è già detto sopra, l'uso di segni identici o comunque fortemente simili al marchio “ da parte della convenuta rappresenta altresì una violazione della ### denominazione sociale, dell'insegna e dei nomi a dominio dell'attrice (cfr. par. 2, docc. 1, 63- 65). 
Si ricorda infatti che tutti i predetti segni, sono pacificamente considerati come diritti di proprietà industriale “non titolati”, rientrando nella categoria dei “segni distintivi diversi dal marchio registrato” di cui all'art. 2, comma 4, ### Dalla documentazione prodotta da parte attrice (vedasi ad esempio doc. n. 11) risulta come la società convenuta utilizzi come nome di dominio del proprio sito internet l'espressione “lettiperdormire.it” (creato in data ###. il nome a dominio “lettiperdormire.it”, diversamente da quanto affermato ma non documentato dalla difesa di parte convenuta è ancora utilizzato dalla società convenuta come confermato dallo screenshot datato 10/07/2023 riportato dalla difesa attorea in sede di comparsa conclusionale).  ### di tale segno per contraddistinguere il sito ### di pertinenza del marchio dell'odierna attrice risulta certamente interferente con il marchio " , poiché genera confusione in virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi espresso dall'art. 22 CPI, determinando un rischio di associazione del sito della convenuta al marchio dell'attrice, considerando che l'obiettivo di riferimento dei due segni è il medesimo. 
Pertanto, va inibito ai sensi dell'art. 131 c.p.i. alla società convenuta - in accoglimento della domanda attorea - l'uso in qualsiasi forma, in funzione distintiva, descrittiva o pubblicitaria, anche tramite internet, del marchio “perdormire” (scritto sia tutto attaccato che separatamente), anche come domain name o indirizzo nonché l'utilizzazione a qualsiasi titolo dell'indirizzo lettiperdormire.it ### e sempre in accoglimento della domanda attorea va ordinato alla convenuta il ritiro definitivo dal mercato dei depliant, delle insegne e di ogni altro supporto, materiale o immateriale, su cui siano apposti i segni “PERDORMIRE”, “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o , o qualsiasi altro segno simile al marchio “ dell'attrice, ai sensi dell'art. 124, 1 comma, ### ordinandone altresì la distruzione ai sensi dell'art. 124, 3 comma, #### Di conseguenza - vista la violazione dell'art. 22 c.p.i.- merita accoglimento anche la domanda attorea avanzata ex art. 118 comma VI C.p.I.; pertanto va ordinato il trasferimento a titolo definitivo, del nome a dominio “lettiperdormire.it”, a favore di parte attrice. 
Sempre ai sensi dell'art. 124 comma II c.p.i. - come richiesto dall'attrice - viene fissata a carico della convenuta una somma (stabilita in via equitativa) di euro 500 per ogni violazione o inosservanza successivamente accertata e di euro 1000 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della presente sentenza decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della presente sentenza. 
Va -infinedisposta ex art. 126 c.p.i. - come pure richiesto dalla società attrice - la pubblicazione in sunto della presente sentenza a cura di parte attrice e a spese di parte convenuta su La e ### della ### Come è noto la pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 126 c.p.i. costituisce misura discrezionale e insindacabile del giudice di merito, non finalizzata al risarcimento del danno, ma avente natura di sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, al fine di ricostruire l'immagine del titolare delle privative violate (cfr. in particolare anche in motivazione fra le tante Cass. 2022 n. 11362 secondo cui: “La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell'art. 126, comma 1, c.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all'accertamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto previsto dall'art. 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale, con la conseguenza che la mancata adozione del relativo ordine da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità”). 
Va invece rigettata la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice. 
Come sopra riportato la società attrice ha rassegnato le seguenti e testuali conclusioni: “### la convenuta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 125 C.P.I. nella somma che sarà ritenuta provata in corso di causa o in una somma globale stabilita in base agli atti della causa, condannando la convenuta, in ogni caso, alla restituzione degli utili, ai sensi dell'art. 125 c. 3 C.P.I, realizzati a seguito delle esposte violazioni nella misura in cui eccedano il lucro cessante o, in ### subordine, qualora esso non risulti provato, in sua alternativa; 9. In subordine al punto precedente, ### la convenuta al risarcimento del danno da calcolarsi in via equitativa” A supporto delle suddette domande la difesa attorea - nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema decidendum (vedasi atto di citazione pagg. 53-58 e successiva memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.)- si è limitata a prospettare in diritto i presupposti previsti dalle singole fattispecie previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 125 c.p.i. senza però allegare circostanze specifiche e depositare documentazione utile a supporto. 
Orbene in diritto è bene rammentare che: - in relazione ai danni in tema di violazione dei diritti di proprietà industriale va osservato che a tenore della giurisprudenza della S.C. Corte, il danno in questione non è configurabile in re ipsa (Cass. 17791/2015; 1000/2013 19430/2003) e non dispensa perciò il danneggiato dal relativo onere (v. Cass., n.12812/16 in motivazione).  - Questo quadro di riferimento, modellatosi a suo tempo in relazione segnatamente all'art. 66 I. marchi, non ha subito sostanziali modifiche nel suo impianto di fondo, dato che l'art. 125 c.p.i. non solo riproduce al comma 2 la medesima disposizione, ma assai significativamente al comma 1 richiama gli artt. 1223, 1226 e 1226 cod. civ. che sono norme che, afferendo al risarcimento del danno, ne presuppongono la prova.  - l'art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione) infatti recita: comma 1: “Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”. comma 2: “La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può' farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso”. Comma 3: “ In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”; - il su citato orientamento è stato confermato di recente dalla Suprema Corte, la quale ha affermato (in sintesi e per quanto d'interesse) che: “alla luce del nuovo dettato dell'art. 125 c.p.i., di cui al d.Lgs. n. 30 del 2005, deve ormai darsi rilievo alla specifica disciplina dettata dal comma 2, in base al quale il giudice può liquidare il danno in una "somma globale stabilità in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano", sulla base, quindi, anche solo di elementi indiziari offerti dal danneggiato; il primo comma dell'art.125 citato rinvia, oltre che agli artt.1223 (che include, nel risarcimento, il danno emergente ed il lucro cessante, conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito, secondo le regole della causalità giuridica e materiale, ai sensi dell'art.41 c.p.) e 1227 (che prevede la diminuzione del danno risarcibile, per fatto colposo del danneggiato, e l'esclusione del risarcimento, per i danni evitabili usando l'ordinaria diligenza) c.c., anche all'art.1226 c.c. e quindi consente, secondo le regole generali, il ricorso alla valutazione equitativa del danno, non suscettibile di essere provato nel suo esatto ammontare (Cass., n. 5666/21; Cass. 2021 n. 24635).  - In particolare la S.C. nella sentenza del 2021 n. 24635 ha affermato ### che: “In questa logica, s'afferma dunque, sia in dottrina che nella giurisprudenza di legittimità, che il danno risarcibile si avvicina, pur senza sovrapporvisi, al cosiddetto "danno concorrenziale", ossia appunto all'alterazione dei fattori di mercato che è conseguente all'illecito e che giustifica di per sé, anche nella materia della concorrenza sleale, l'irrogazione dell'inibitoria, pur in assenza di un danno economico attuale per il titolare del diritto violato; se ne distingue, però, perché ai fini del compimento dell'illecito concorrenziale basta l'astratta potenzialità dannosa (ed infatti è illecito anche il tentativo), mentre ai fini risarcitori è richiesta un'alterazione attuale di questi fattori. Per quanto esposto, in adesione al richiamato orientamento consolidato della Corte di legittimità, cui s'intende dare continuità, il collegio ritiene che tale norma non costituisce una deroga in senso stretto alla regola ordinaria sul risarcimento dei danni e al relativo onere probatorio, ma rappresenti una semplificazione probatoria che pur presuppone un indizio della sussistenza dei danni arrecati, attuali o potenziali, dalla condotta di contraffazione del marchio. Né va trascurata la ratio dei criteri risarcitori in caso di illeciti concorrenziali i quali sono configurati come un aspetto del ripristino di corrette condizioni di svolgimento della concorrenza in un mercato che ammette l'esistenza di esclusive. Al riguardo, se è vero che la norma di cui all'art. 125, comma 2, c.p.c., può configurare una fattispecie di danno liquidabile equitativamente, mediante il criterio del "prezzo del giusto consenso", inteso quale parametro agevolatore dell'onere probatorio gravante sull'attore, è altresì vero che tale liquidazione non possa essere effettuata, come invoca la ricorrente, sulla base di un'astratta presunzione, ovvero attraverso un'automatica applicazione del predetto criterio. Deve pertanto ritenersi, come affermato dalla Corte d'appello, che anche tale forma di liquidazione presupponga l'applicazione degli artt. 1223 ss., c.c., e non possa dunque prescindere dalla prova di un adeguato rapporto di causalità tra l'atto illecito e i danni sofferti ed allegati, secondo i criteri ordinari probatori. 
Depongono in tal senso, in conformità della suddetta giurisprudenza, sia ragioni sistematiche, afferenti alla coerenza della norma in questione con i principi generali dell'ordinamento civilistico, sia motivi ermeneutici desunti dall'esegesi letterale e logica dell'art. 125, comma 2, c.p.i. ### tale comma dispone che "La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso". Tale norma segue significativamente quella dettata nel primo comma, a tenore del quale "Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione". La successione letterale e logica tra le norme dei primi due commi esprime l'intento del legislatore di non sganciare il criterio risarcitorio del "giusto prezzo del consenso" dalla norma generale di cui al primo comma, che richiama, appunto, i principi generali dettati dagli artt. 1223 ss., c.c. Pertanto, dal combinato disposto delle due norme in esame può ragionevolmente desumersi che l'introduzione del criterio contemplato dal secondo comma risponda a finalità indubbiamente agevolatorie dell'onere probatorio gravante sull'attore che può equivalere ad un'attenuazione del medesimo onere, ma non può certo tradursi in un'assoluta esenzione dal rispetto dello stesso, in quanto tale interpretazione "atomistica" del secondo comma svuoterebbe di significato la ratio e la stessa lettera del primo comma”; - sempre la S.C. nella sentenza del 2023 n. 20800 ha ulteriormente precisato: “ il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (cd. retroversione") degli utili realizzati dall'autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell'art. 125 c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l'autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo (Cass., n. 21832/21). Al riguardo, il soggetto contraffattore, pur avendo agito in mancanza dell'elemento soggettivo (doloso o colposo), deve comunque restituire al titolare gli utili che ha realizzato nella propria attività di violazione, per effetto del rimedio restitutorio, volto a salvaguardare il titolare di un diritto di privativa che rimarrebbe altrimenti privo di tutela laddove la contraffazione fosse causata in assenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa. ### il ribadito orientamento, se un soggetto commette una contraffazione consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, il titolare del diritto violato può ottenere il risarcimento del danno, domandando il danno emergente ed il lucro cessante (ovvero, in alternativa a questo, la restituzione degli utili prodotti dal contraffattore); se, invece, fa difetto l'elemento soggettivo in capo al contraffattore, il titolare della privativa può domandare comunque la retroversione degli utili. Il terzo comma dell'art. 125 c.p.i., appunto prevede che «in ogni caso» il titolare del diritto leso possa chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione -evidentemente in forza e in conseguenza della stessa - in alternativa al risarcimento del lucro cessante. La lettera della norma è inequivocabile nel circoscrivere la forma di ristoro al pregiudizio da lucro cessante, ossia ai mancati guadagni sicché tale voce può sicuramente cumularsi al risarcimento di quelle di danno emergente. La norma è altrettanto chiara nell'ammettere la richiesta della retroversione degli utili realizzati dal contraffattore nella misura in cui essi superino il risarcimento del lucro cessante. In tal modo il titolare del diritto può chiedere la restituzione di benefici che egli non avrebbe ritratto anche se la violazione non vi fosse stata, per esempio perché, essendo meno attrezzato, meno efficiente o meno dimensionato rispetto allo sleale e illegittimo competitore, non avrebbe avuto la capacità di operare nello stesso modo sul mercato; il caso inoltre si può verificare nella materia brevettuale, in cui la titolarità del diritto di proprietà industriale può essere svincolata dallo svolgimento di una attività di impresa, quando l'inventore titolare lamenti la violazione da parte di un imprenditore di una privativa che egli non ha ancora provveduto a realizzare o a far realizzare industrialmente. Il tema è stato indagato da autorevole dottrina, che ha posto in luce l'esigenza di impedire che il contraffattore tragga profitti dal proprio illecito e di prevenire la pianificazione di attività contraffattive da parte di operatori economici più efficienti per capacità imprenditoriale del titolare del diritto di proprietà intellettuale; questi infatti potrebbero, anche in presenza di un sistema che garantisca al titolare una piena compensazione del suo mancato profitto, organizzare una attività di contraffazione di per sé vantaggiosa, pur considerando il loro obbligo di risarcire il titolare del mancato guadagno, contando sul lucro costituito dalla differenza tra il mancato guadagno del titolare ed il proprio maggior profitto. In tali ipotesi, il ricorso a questa forma di liquidazione forfettaria e rigida del danno allontana il risarcimento dalla tradizionale funzione meramente compensativa ad esso assegnata nel nostro ordinamento, preordinata a ristorare il titolare del diritto da una perdita che non avrebbe subito se la violazione non fosse stata perpetrata, o, quantomeno, da tale sola funzione, avvicinandola sensibilmente a una logica preventiva e dissuasiva dall'illecito, sia pur sempre sotto l'egida del collegamento necessario con la violazione di un diritto assoluto potenzialmente capace di una espansione economica. In questa prospettiva la retroversione, così come delineata dal legislatore, rivela una evidente analogia (seppur non in termini di completa sovrapposizione delle fattispecie) con i principi che governano l'arricchimento senza causa per l'intento di riallocare la distribuzione di ricchezza in tal modo conseguita fra colui che ha realizzato dei benefici ingiustificati, sfruttando la privativa altrui, e colui il cui diritto assoluto è stato sfruttato per realizzarli, a prescindere dall'accertamento controfattuale circa il conseguimento di quegli stessi benefici da parte sua, in una sequenza di eventi alternativa. Il legislatore del 2006 ha così introdotto uno strumento rimediale sui generis, di tipo restitutorio, ispirato a una logica composita, in parte compensatoria e in parte dissuasiva/deterrente, che si affianca alla tutela risarcitoria classica, sia pur nella sua declinazione speciale prevista in materia di proprietà industriale con le regole particolari stabilite nei primi due commi dell'art.125 c.p.i. (Cass., 21832/21). Questa conclusione è resa evidente già dalla stessa rubrica del novellato art.125, intitolata al «### del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione» e caratterizzata dal riferimento ai due istituti rimediali….omissis… Va osservato che il titolare del diritto di privativa leso, in alternativa alla domanda di risarcimento del lucro cessante, può fare ricorso al criterio della c.d. "retroversione degli utili", di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "codice della proprietà industriale", nel testo modificato dall'art.17 d.lgs. n. 140 del 2006), secondo cui il danno va liquidato tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale (Cass., n. 8944/20). E' stato altresì precisato che il criterio della retroversione degli utili, anche ove più favorevole al danneggiato, resta nondimeno ancorato alla regola della necessaria derivazione causale ex art. 1223 c.c. dal fatto illecito: ne consegue che la somma, così come accertata quale ricavo per lo sfruttamento dell'opera realizzato dal responsabile, deve essere depurata, da un lato, dei costi sopportati dal medesimo, il quale ha l'onere di fornire, ai fini dello scomputo, elementi concreti di calcolo desumibili dai bilanci (Cass., 21833/21)”….omissis… il danno va liquidato tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale; è evidente che tale deduzione dei costi presuppone un calcolo plausibile, pur utilizzando modalità equitative, conseguendone che in caso di determinazione equitativa degli utili occorra verificare se le modalità di calcolo di tali costi sia cioè compatibile con una liquidazione degli utili”; - spetta all'attore anche l'onere di dimostrare ex art. 2697 c.c. i fatti integranti ipotesi di concorrenza sleale; l'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa, ex art. 2600 c.c., che onera l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'esclusione della sua responsabilità; il corrispondente danno cagionato, invece, non è "in re ipsa" ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo ex art. 1226 c.c. del criterio equitativo per la relativa liquidazione (cfr. anche in motivazione Cass. 2015 n. 25921; Cass. 2017 n. ###; (cfr. Cass. 19430/2003; 7306/2009); solo tale avvenuta dimostrazione consente al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all'equità" (cfr. fra le tante, anche in motivazione Cass. sez. 1^, 18 dicembre 2003, n. 19430, n. 569057; cfr. anche in motivazione 2023 n. 21586; Cass. 2023 n. 6876; Cass. 2023 n. ###); - si osserva che il danno risarcibile per atto di concorrenza sleale comprende, in applicazione dei criteri generali di cui agli artt. 1223 e 2056 cod. civ., sia il danno emergente, sia il lucro cessante; - il primo può consistere nelle spese vanificate dall'illecito (per esempio, le spese pubblicitarie il cui ritorno è stato compromesso dall'attività illecita del concorrente), nelle spese affrontate per ovviare all'illecito (per esempio, le spese sostenute per la scoperta dell'altrui condotta pregiudizievole e per acquisirne la prova; quelle per informare il pubblico dell'altrui illecito) e in quelle imposte dall'esigenza di ovviare al pregiudizio subito dagli asset aziendali per la perdita di valore e/o, della capacità produttività e di penetrazione nel mercato; - il secondo si risolve essenzialmente nel mancato guadagno del titolare eziologicamente legato alla concorrenza dell'autore della violazione, in relazione alla compressione dei ricavi dovuta alla diminuzione delle vendite - eventualmente anche di prodotti gemellati - o alla erosione del prezzo di mercato del prodotto; - tali voci di danno vanno tenute distinte dal danno non patrimoniale, consistente nella lesione alla reputazione di un soggetto - ivi incluso una persona giuridica - derivante dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali l'ente interagisca, allorquando l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi (cfr. Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039; Cass. 25 luglio 2013, n. 18082; sulla risarcibilità del danno non patrimoniale, cfr. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, 26972); - la distinzione delle diverse voci risarcitorie si impone non solo per esigenze di una loro corretta qualificazione, ma anche per evitare il rischio di duplicazione delle poste risarcitorie; - va, infatti, scongiurato il pericolo che la generica allegazione della lesione dell'immagine e del prestigio imprenditoriale dia luogo al riconoscimento di poste risarcitorie distinte, seppur relative al medesimo pregiudizio; - tale pericolo appare particolarmente concreto in ragione della sottile linea di demarcazione tra danno morale da lesione alla reputazione e danno patrimoniale da discredito, da individuarsi, il primo, nel pregiudizio alla corretta identificazione del soggetto che ne è titolare nella sua comunità di riferimento e, il secondo, nel pregiudizio alla produttività e al posizionamento sul mercato; - la tutela risarcitoria per atti di concorrenza sleale va accordata anche con riferimento alla realizzazione di atti preparatori rispetto a quelli presi in considerazione dall'art. 2598 cod. civ., avuto riguardo all'esigenza di prevenzione dell'illecito evidenziata dalla previsione del rimedio inibitorio, qualora sia dimostrata l'esistenza di un danno ad essa eziologicamente collegata; - l'esecuzione di un'attività prodromica - soprattutto se inequivocabilmente orientata alla realizzazione di condotte concorrenziali sleali - può, dunque, di per sé, assumere rilevanza ai fini risarcitori pur in assenza dell'effettivo compimento dell'atto ritenuto illecito, nei limiti in cui la stessa arrechi pregiudizio al concorrente; - qualora, poi, come nel caso in esame, il pregiudizio riguardi l'immagine e l'apprezzamento che i consumatori nutrono per i prodotti commercializzati con un determinato segno distintivo, la vittima ha diritto al risarcimento non solo del danno emergente e del danno non patrimoniale, in presenza dei presupposti indicati in precedenza, ma anche del danno da lucro cessante, laddove la condotta illecita abbia determinato una contrazione dei suoi ricavi o, comunque, una incidenza sul relativo importo. Orbene applicando i superiori principi al caso in esame ne consegue il rigetto delle domande risarcitorie avanzate dall'attrice. 
La difesa attorea non ha dimostrato i danni che la società avrebbe subito a causa ed in conseguenza della contraffazione del marchio da parte della società convenuta (si evidenzia che la difesa attorea - in sede di redazione delle conclusioniha formulato la richiesta risarcitoria solo ai sensi dell'art. 125 c.p.i. e non espressamente ai sensi dell'art. 2598 c.c.; mentre -in via subordinataha domandato il risarcimento del danno in via equitativa). 
Come emerge chiaramente dalle allegazioni sopra riportate e dalle conclusioni rassegnate (in citazione e confermate nella successiva memoria) la domanda si appalesa generica (non senza evidenziare che la difesa attorea non ha depositato alcuna documentazione contabile relativa alla società attorea (ad esempio i bilanci). 
Ne discende che le richieste istruttorie avanzate (e reiterate in sede ###possono essere accolte in quanto hanno evidente carattere esplorativo. 
Al riguardo è opportuno rammentare che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata (cfr. ex multis Cass.. Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 02/02/2000); onde il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto - anche nelle cause avente ad oggetto il marchioal fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con essocome nella speciea supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 07/03/2001. ### di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, ### formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2021 n. ###. A quanto sopra si aggiunga che l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. è attività discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è svincolato da oneri motivazionali, restando il provvedimento di rigetto dell'istanza non sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione; vd.  n. 27412 del 2021; anche in motivazione Cass. 2022 n. 11362). 
Non può neppure procedersi ad una liquidazione equitativa del danno come richiesto ### dalla difesa attorea in via subordinata. 
Se con tale richiesta la parte ha inteso far riferimento al secondo comma dell'art.125 c.p.i.  quest'ultima diposizione, come sopra precisato, detta una regola speciale di liquidazione equitativa, consentendo che il giudice liquidi il danno «in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano». 
A tal riguardo l'attore non ha dimostrato (invero neppure allegato) di avere subito concretamente un lucro cessante da calo delle vendite (come è noto il danno da lucro cessante corrisponde al mancato guadagno o profitto del titolare, dato dalla differenza tra i flussi di vendita che lo stesso avrebbe avuto senza la contraffazione e quelli che ha effettivamente ricevuto. Si parla, ai fini di quantificare il guadagno perso, anche di utile marginale, costituito dalla differenza tra il ricavo che sarebbe derivato da unità di prodotto aggiuntive, rispetto a quelle in concreto commercializzate, ed il costo marginale, comprensivo di tutti i costi che sarebbero stati sostenuti per produrre quelle unità aggiuntive). 
Quindi deve escludersi la sussistenza del lucro cessante alla luce della documentazione prodotta, poiché nulla è emerso che a seguito della contraffazione i prodotti (materassi e prodotti affini) a marchio “PerDormire” abbiano avuto un calo di vendite e che il trend relativo alla commercializzazione futura possa dirsi negativo; sicché risulta preclusa ogni forma di argomentazione probatoria presuntiva o indiziaria, benché "attenuata". 
La società attrice non ha dimostrato i danni lamentati neppure attraverso indizi o presunzioni, di qualsivoglia consistenza, nell'ottica di una semplificazione probatoria, nè ha allegato fatti specifici forieri di danni causalmente riconducibili alla dimostrata contraffazione, ma i danni sono stati prospettati alla stregua di automatica conseguenza dell'accertata contraffazione. 
Anche il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale,, opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa «semplificata» del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione. 
A ciò si aggiunga che nel caso di specie - in assenza di una diversa allegazionedalle prove raccolte nel presente giudizio è emerso che l'utilizzo del sintagma “per dormire” da parte della convenuta (nelle forme sopra descritte) è avvenuto a partire dal 2019 (vedasi registrazione del dominio internet nonché la deposizione del teste escusso alla udienza del 17/02/2022 ove rispondendo al cap. n. 3 ha dichiarato: “Sì è vero; preciso però che non parlerei di marchio “letti per dormire” ma di logo in quanto non è stato mai registrato come marchio; preciso che nel 2019 la odierna convenuta mi commissionò una consulenza finalizzata alla creazione di un sito internet per poter procedere anche alla vendita on line presso il pubblico dei privati dei prodotti che fino a quel momento venivano venduti sul territorio tramite agenti”) per cui era onere di parte attrice allegare la sussistenza del danno a partire da tale anno in poi (mentre la documentazione prodotta ivi compresa quella della crescita del fatturato e delle spese di pubblicità sostenute - fra l'altro anche per mezzo di altra società- è relativa ad anni precedenti e comunque fino al 2019 e comunque non è sufficiente a dimostrare la sussistenza di un lucro cessante). Non senza trascurare che il riconoscimento della convalidazione del marchio “perdormire” è avvenuta sia in sede amministrativa (vedasi le decisioni di cui ai doc.  nn. 73 e 74) solo nel corso del presente giudizio (introdotto nel giugno del 2020) ed in sede ###la presente decisione (quanto alla decorrenza degli effetti del fenomeno del secondary meaning questo Tribunale non può non condividere l'opinione di quella parte della dottrina - recepita anche da parte della giurisprudenza di meritoche esclude la retroattività alla data della registrazione del marchio debole e/o nullo ma successivamente ### ritenuto forte e/o valido in virtù della secondarizzazione atteso che sarebbe eccessivamente ingiusto per chi ha usato quel segno o quella parola durante il periodo di “limbo” di quel marchio dover subire gli effetti pregiudizievoli in forza di un comportamento che sarebbe affetto da sopraggiunta illeicità). 
Per le predette ragioni non può essere accolta neppure la domanda diretta ad ottenere la retroversione degli utili (formulata sub n. 8 delle conclusioni). 
Si tratta, infatti, pur sempre di una forma di ristoro, forfettario, del lucro cessante, che -come è notopuò cumularsi al danno emergente (ma non al lucro cessante, come affermato da ultimo dala S.C. con la sentenza del 2023 n. ###) e che può essere chiesta o in via alternativa al risarcimento del mancato guadagno o nella misura in cui gli utili del contraffattore superino il suddetto pregiudizio subito (cfr. anche in motivazione Cass. 2020 n. 8944). 
Anche con riferimento ai danni non patrimoniali asseritamente subiti dalla società attorea la domanda si appalesa generica (cfr. quanto dedotto alla pag. dell'atto di citazione non integrato sul punto dalla memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.) e come tale va rigettata (non senza trascurare il principio generale secondo cui: “### del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno; cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2018 n. 4310; Cass. 2022 n. 13515). 
Le spese seguono la ### soccombenza di parte convenuta e si liquidano in favore della società attrice ex Dm 55/2014 aggiornato dal Dm 147/2022 (valori medi) avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile, complessità alta) e alle attività processuali effettivamente svolte e previa riduzione del 30% in ragione della rinuncia da parte attrice alle domande relative al disegno-modello comunitario e del rigetto delle domande risarcitorie (la difesa di parte attrice ha depositato la nota spese in data ###).  P.Q.M.  Il Tribunale di #### in ### di ### definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 2785/2020, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide: ACCOGLIE le domande attoree perché fondate nei limiti e per le causali di cui in motivazione; per l'effetto, ### e dichiara - per le causali di cui in motivazionela contraffazione da parte della società convenuta dei marchi, della denominazione sociale, dell'insegna e dei nomi a dominio di parte attrice riconducibili al sintagma “PERDORMIRE” per l'effetto, ### gli artt. 124, 131 e 133 c.p.i. 
INIBISCE alla società convenuta: - l'ulteriore uso, produzione, commercializzazione, importazione, esportazione, distribuzione, immagazzinamento, offerta e pubblicizzazione di prodotti, di tutto il materiale pubblicitario, dei dépliants, dei cataloghi, della corrispondenza commerciale, delle insegne, del packaging, delle confezioni, degli imballaggi, delle etichette, dei cartellini, degli scontrini, dei profili di social networks, delle pagine ### anche su siti di commercio online, riproducenti in tutto o in parte i segni “PERDORMIRE”, “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o o qualsiasi altro segno simile al marchio “ di parte attrice; - l'uso di segni uguali o simili a “ , in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo, inclusi i prodotti, i materiali promozionali, sulla rete ### quale parola### chiave, link, meta-tag, nome di dominio, nickname, nei social network ed in qualsiasi altra forma; DISPONE - il ritiro definitivo dal mercato dei depliant, delle insegne e di ogni altro supporto, materiale o immateriale, su cui siano apposti i segni “PERDORMIRE”, “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o o qual siasi alt ro s egno s imile al m archio “ dell'attrice, disponendone la distruzione in presenza di incaricati dell'attrice; Sempre ai sensi dell'art. 124 comma II c.p.i., in accoglimento della domanda attorea: FISSA a carico di parte convenuta una somma di euro 500 per ogni violazione o inosservanza successivamente accertata e di euro 1000 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della presente sentenza decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della presente sentenza; Visto l'art. 118 comma 6 C.p.I.  accertato il diritto esclusivo di parte attrice sul segno “PERDORMIRE” e della registrazione in violazione dell'art. 22 CPI da parte della convenuta, ### il trasferimento a titolo definitivo, del nome a dominio “lettiperdormire.it”, a favore di parte attrice; Visto l'art. 126 c.p.i. 
DISPONE la pubblicazione in sunto della presente sentenza a cura di parte attrice e a spese di parte convenuta su “La ” e “Il ” con diritto della società attrice di immediato rimborso dietro presentazione delle relative fatture. 
RIGETTA ### le domande risarcitorie avanzate dalla attrice per le causali di cui in motivazione; RIGETTA ogni altra domanda e/o eccezione; CONDANNA la società convenuta - in persona del legale rappresentante pro-temporeal pagamento in favore della società attrice delle spese di lite che si liquidano - per le causali di cui in motivazione e previa riduzione del 30%- in E. 9.872,10 a titolo di compenso professionale, oltre ad E. 1063,00 a titolo di esborsi, oltre al 15% a titolo di spese generali, Iva e ### come per legge; Così deciso nella ### di Consiglio del 30/01/2024 ### rel./est.  ###ssa ### Pompetti

causa n. 2785/2020 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 3403/2023 del 21-05-2023

... luce di tali elementi, la richiesta di trasferimento presso altro ### presentata dalla proprio quando erano in corso le trattative di bonario componimento , per motivi personali, sia esclusivo frutto di scelte soggettive della stessa rivestendo una valenza del tutto neutra ai fini della decisione. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. La natura della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: -Rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell' ; -Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Napoli, 20.5.2023 Il Giudice Dott.ssa ### [...] ### (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 10710 /2021 R.G. 
TRA , ) rappresentato e difeso dall'Avv.  #### , presso il cui studio elettivamente domicilia RICORRENTE E , in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il quale elettivamente domiciliat ###atti; RESISTENTE ### E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### la dott.ssa me dico spe cialista in oftalmologia e dipendente della convenuta dal 1993 con contratto a tempo indeterminato, a far data dal 2001 in servizio presso il distretto n.27, ha dedotto che dal 2016 ha subito sul posto di lavoro una serie di contegni, ad opera di alcuni colleghi, superiori e del personale infermieristico che, oltre ad essere lesivi della sua dignità costituiscono fonte di malessere psicofisico. 
In particolare, ha esposto che le azioni ed omissioni lesive si sono concretizzate nelle seguenti circostanze: -mancanza dell'ausilio di un'infermiera nonostante tale figura sia necessaria alle prestazioni dalla stessa espletate; -chiusura del servizio di oftalmologia pediatrica nell'anno 2018, affidato in precedenza alla ##### 2 sua direzione, a causa della privazione ingiustificata dell'infermiera; -mancata evasione della richiesta della propria cancellazione dall'elenco dei medici riabilitatori prescrittori; -vetustà della strumentazione di lavoro presente nell'ambulatorio ove presta servizio; -necessità di provvedere personalmente alla pulizia dell'ambulatorio, alla sanificazione dei locali ed all'acquisto di colliri, sapone, cerotti ed altri materiali propedeutici utilizzati nello svolgimento delle mansioni; -atteggiamenti arroganti degli infermieri, nessuno dei quali , seppur invitato, accede mai nella sua stanza; -attacchi denigratori quotidiani, essendole stato riferito da molteplici utenti di avere appreso che ella non si recherebbe mai in ambulatorio e che non avrebbe voglia di lavorare; -l'essere bersaglio di accuse, pettegolezzi, insulti e comportamenti ostili posti in essere alla presenza di tutti, colleghi, utenti e infermieri; -impossibilità di allontanarsi dalla propria stanza anche per gravi motivi, senza temere che il proprio superiore chiami i ### accusandola di interruzione di pubblico servizio; -mancata fornitura di adeguati dispositivi di protezione; -l'essere costretta a svolgere più prestazioni nel medesimo orario; -sottoposizione ad overbooking non concordato e non remunerato; -l'essere costretta con cadenza quasi quotidiana a visitare pazienti non prenotati anche in situazioni di sovraffollamento di visite; -il dover provvedere personalmente a ricercare un proprio sostituto per usufruire di congedi straordinari, per partecipare a corsi di aggiornamento professionale, o semplicemente per usufruire delle ferie, nonostante ne faccia richiesta con abbondante anticipo, o anche quando si ammala; -vessazioni subite durante l'orario di lavoro del lunedì ultima ora in coincidenza con quello del collega dott. il quale pretende, per non essere disturbato nel suo operato, che essa ricorrente termini anzitempo le proprie prestazioni di lavoro e trascorra il tempo residuo alla toilette; -necessità di difendersi in due procedimenti disciplinari rivelatisi ingiustificati e definiti con un'archiviazione. 
Tutto ciò rilevato, dedotta la matrice comune dei suddetti fatti nella volontà persecutoria del datore di lavoro caratteristica del mobbing, ha concluso chiedendo: 1.Accertare e dichiarare che essa istante è stato oggetto di atti persecutori e vessatori nonché denigratori diretti alla emarginazione dal contesto aziendale e, di conseguenza, annullarli; 2.Condannare la ### 3 convenuta a cessare, con effetto immediato, qualsiasi atto persecutorio nei propri confronti adottando ogni comportamento e/o provvedimento a ciò necessario; 3. Condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'illegittimo comportamento datoriale, di natura patrimoniale e non patrimoniale, da quantificarsi nella misura di ### 55.000,00 o nella somma maggiore e/o minore che si riterrà di giustizia; con vittoria di spese legali, con distrazione. 
La si è costituita in giudizio contestando punto per punto le circostanze di cui si duole la ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso stante la infondatezza dello stesso in fatto ed in diritto, con vittoria di spese legali. 
Tentata infruttuosamente la conciliazione della lite, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti. 
Lette le note depositate dalle parti disposte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 18.4.2023, è stata pronunciata la seguente sentenza. 
Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto per le motivazioni di seguito illustrate. 
Preliminarmente, il giudicante ritiene di non acquisire le riproduzioni informatiche contenute nel dvd depositato contestualmente alla iscrizione a ruolo del ricorso. 
Com'è noto, se per un verso la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali di terzi soggetti è consentita ove necessario ad esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare, d'altro canto la suddetta facoltà di difendersi in giudizio utilizzando altrui dati personali va esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dal vigente ### della privacy , pertanto la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato , cui va correlato il grado di riservatezza, e le esigenze difensive fatte valere. 
Orbene, nella fattispecie il giudizio di bilanciamento è reso impossibile in quanto la parte ricorrente non ha indicato se non molto genericamente il contenuto dei file audio video contenute nel dvd ,essendosi limitata a rilevare che esso proverebbe i fatti dedotti in ricorso senza null'altro specificare. 
Parimenti, non sussistono le condizioni di ammissibilità della prova per testi così come articolata dalla parte ricorrente. Invero, i capitoli di prova elencati da pag.14 a pag.17 del ricorso, risultano valutativi e generici, privi di chiari riferimenti sia soggettivi che temporali ( capitoli 2), 11), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23) ) ovvero irrilevanti ai fini della configurabilità del mobbing (capitoli da 6) a 10) ). 
Deve al riguardo osservarsi che la ricorrente, nell'affermare la sussistenza di una condotta vessatoria del datore di lavoro, elenca in maniera alquanto generica una pluralità di eventi, ### 4 non specificamente circostanziati nel tempo e comunque ascrivibili alla responsabilità di diversi soggetti, di cui non viene neanche indicata la precisa identità (gli “infermieri”, “alcuni colleghi”, i “superiori”). 
Gli eventi narrati in ricorso non sono in altri termini riconducibili alla attività “persecutoria” di un unico “mobber”, pertanto il datore di lavoro potrebbe in astratto risponderne , alla stregua del disposto dell'art. 2087 c.c., solo in caso di positiva dimostrazione di una sua conoscenza e consapevolezza, che nella specie manca. 
Ed infatti gli episodi, le mancanze ed i contegni imputati alla ### dell' sono stati portati a conoscenza del D.G. soltanto mediante una lettera dei legali della dott.ssa di poco precedente al deposito del ricorso sebbene sia stato dedotto in ricorso, sempre in maniera generica, che essi risalirebbero addirittura all'anno 2016. 
Dalle stesse allegazioni contenute in ricorso, senza la necessità di verificare la effettiva esistenza delle condotte denunciate, e per quanto emerge dall'esame della produzione documentale ammessa, si può escludere la sussistenza di un danno che possa dirsi causalmente riconducibile al lamentato comportamento persecutorio e vessatorio del datore di lavoro, qualificato dalla odierna ricorrente nei termini di mobbing. 
Il mobbing consiste nel susseguirsi di attacchi frequenti e duraturi e di soprusi da parte dei superiori gerarchici (cd. mobbing verticale discendente o bossing) o di altri colleghi di lavoro (cd. mobbing orizzontale, ove avvenga tra soggetti parigrado, ovvero mobbing ascendente, ove il soggetto passivo dei comportamenti in esame sia un superiore gerarchico) che hanno lo scopo di isolare il lavoratore, di danneggiarne i canali di comunicazione, il flusso di informazioni, la reputazione o la professionalità, di intaccare il suo equilibrio psichico, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in sé stesso, nonché di provocarne le dimissioni. 
Si tratta, in altre parole, di una successione di episodi traumatici correlati l'uno con l'altro ed aventi come deliberato scopo l'indebolimento delle resistenze psicologiche e la manipolazione del soggetto “mobbizzato”. Il fenomeno in esame si caratterizza, sotto il profilo soggettivo, dal dolo del soggetto agente, da intendersi nell'accezione di volontà di nuocere o infastidire o comunque svilire in qualsiasi modo il proprio sottoposto o collega di lavoro. 
Per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la [...] ### 5 mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (cfr. Cass., 17 febbraio 2009, n. 3785; Cass. 9 settembre 2008, n. 22858 e 22893). 
Ai fini della configurabilità della condotta lesiva rientrante nel mobbing, posta in essere dal datore di lavoro pubblico nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, idonea a fondare il diritto al risarcimento del danno dalla stessa derivante, in sede processuale devono emergere i seguenti aspetti: la molteplicità dei comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente; l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psicofisica del lavoratore; la sussistenza dell'intento persecutorio (CdS sez. II, 24.5.2022, n. 4136). 
Orbene si deve in questa sede affermare che i caratteri e presupposti come sopra evidenziati siano assenti nella fattispecie in esame, in cui il comportamento datoriale non può essere ritenuto - al di là della percezione soggettiva della lavoratrice - vessatorio e persecutorio. 
Si deve ribadire che, affinchè possa dirsi sussistente il mobbing, non è sufficiente provare la presenza di uno o più atti eventualmente illegittimi posti in essere dal datore di lavoro, ma è necessario provare il loro nesso causale con un intento discriminatorio, vessatorio e persecutorio nei confronti del dipendente, finalizzato all'estromissione del lavoratore, condotta che avrebbe cagionato dei danni al prestatore e che nel caso di specie non risulta emersa. 
Deve infatti rilevarsi che delle diverse circostanze esposte in ricorso, alcune non possono essere oggetto di valutazione perché descritte in termini assolutamente generici . 
Ciò vale, in particolare, rispetto alle seguenti deduzioni del ricorso: <### infermiere, seppur invitato entra nella stanza della ricorrente, anzi il più delle volte ad ella si rivolgono con fare arrogante e di disprezzo. Subisce attacchi denigratori quotidiani, molteplici pazienti infatti riferiscono che viene loro comunicato che l'istante non si reca MAI in ambulatorio non volendo lavorare….omissis… Quotidianamente la Dott.ssa è bersaglio di accuse, pettegolezzi, insulti e comportamenti ostili. Si evidenzia inoltre che tali comportamenti sono ### 6 posti in essere alla presenza di tutti, colleghi, utenti e infermieri, innanzi ai quali la Dottoressa viene puntualmente rimproverata e denigrata mediante l'utilizzo di espressioni non consone al luogo ed alla professionalità della stessa. La Dottoressa non può mai allontanarsi dalla sua stanza neanche per gravi motivi, come può essere un malessere improvviso e per pochi minuti, senza temere che il proprio superiore chiami i ### accusandola di interruzione di pubblico servizio…omissis…>. 
Volendo soffermarsi sulle circostanze dedotte con maggiore concretezza nella narrativa del ricorso (ma, in ogni caso, genericamente indicate nei capitoli di prova sì da impedire l'istruttoria sul punto), esse sono le seguenti: -l'operare senza l'ausilio di un'infermiera, la cui presenza sarebbe necessaria all'espletamento delle prestazioni; - la chiusura del servizio di oftalmologia pediatrica nell'anno 2018, a direzione della ricorrente; -l'omessa evasione della richiesta di cancellazione dall'albo dei medici prescrittori; -la vetustà della strumentazione medica messale a disposizione; -le prenotazioni in overbooking; -l'obbligo di reperire un sostituto in caso di assenza; -quanto alla circostanza relativa agli accadimenti dell'ultima ora del turno di lunedì (v. capo q) del ricorso ), esse si pongono in palese contraddizione con quanto dedotto al capo i) dell'atto introduttivo e vedono comunque, coinvolto esclusivamente un collega di lavoro della ricorrente, pertanto in assenza di preventiva denuncia dell'accaduto alla direzione aziendale non risultano imputabili alla convenuta; - i procedimenti disciplinari intrapresi nei confronti della ricorrente ed esitati nell'archiviazione. 
In ordine ai suddetti punti, deve esaminarsi quanto esposto nella relazione istruttoria della ### del ### sanitario n.27 a firma del dott. , nota prot. ###/i del 16.2.2022) (vedi fasc. parte resistente) che in premessa chiarisce come, presso il ### del ### siano attivi e funzionanti due ambulatori di ### nel cui ambito ruotano altri tre specialisti in oculistica i quali pur fruendo del medesimo personale e della stessa struttura e strumentazione, non hanno mai segnalato alcun disservizio o disagio. 
Circa il mancato supporto infermieristico alla dott.ssa la Direzione, rilevato che dal 2015 ad oggi sono andate in quiescenza o trasferite 39 unità di personale sostituite da n.16 unità, ha affermato che l'ausilio infermieristico è sempre garantito sebbene debba ruotare su ### 7 più ambulatori e che le prestazioni di diagnosi della ricorrente necessitano di competenze esclusivamente mediche come per la misurazione della vista, che avviene contestualmente cambiando le lenti al paziente e contestualmente indicando le lettere sull'ottotipo, trattandosi di attività sempre di competenza medica. 
Al riguardo deve aggiungersi che dalla corrispondenza whatsapp con l'infermiera prodotta dalla stessa parte ricorrente, si desume che in particolare quest'ultima fosse a disposizione e dedicata alla , di tale c ircostanza l'A zienda ha poi fornito prova documentale (cfr. all. 1). 
In ordine alla dedotta chiusura dell'ambulatorio di oftalmologia pediatrica nel 2018, che avrebbe determinato nella lavoratrice una notevole frustrazione professionale, l'### ha evidenziato che tale scelta di tipo gestionale, basata sull'analisi dei fabbisogni e determinata da esigenze di economicità dell'azione amministrativa, fu compiuta quando le ### strategiche della e il ### erano soggetti diversi da quelle attuali. Ha altresì aggiunto che la non ha mai gestito un ambulatorio di oftalmologia pediatrica ma semplicemente aveva un offering senza limitazione di età degli assistiti, con accesso ai minori limitato al solo giovedì per un numero di prenotati consentito dall'ACN vigente che prevede al massimo 4 prestazioni orarie. 
Inoltre, dalla documentazione allegata alla relazione istruttoria e dal contenuto della stessa, si evince che non può assumere alcun valore probatorio il modulo denominato "ricettario ambulatorio di oftalmologia pediatrica" autonomamente redatto dalla dott.ssa in maniera peraltro non conforme agli appositi modulari di refertazione forniti dalla mod.AB/5/47 ( pag.2 relazione). 
Risulta evidente che tale circostanza non può essere rilevante ai fini dell'accertamento della condotta di mobbing , sia perché la chiusura del laboratorio è stata disposta dalla precedente gestione dell' - il che esclude, sulla base delle stesse deduzioni del ricorso, la sussistenza di qualsiasi intento “malevolo” nei confronti della dipendente - sia, soprattutto, perché frutto di scelte attinenti il potere organizzativo del datore di lavoro. 
Circa la mancata cancellazione dagli elenchi dei medici prescrittori, in aggiunta a quanto dedotto nella richiamata relazione istruttoria del dott. , la mancanza del fumus persecutionis del datore di lavoro e la sostanziale irrilevanza della circostanza ai fini della sussistenza di una condotta “mobizzante” del datore di lavoro trovano conferma nella stessa documentazione allegata al ricorso (vedi nota del 5.11.2018 a firma della ricorrente, in cui essa si dichiara esonerata dall'incarico de quo , e nota di parte convenuta del 31.12.2018 di archiviazione del procedimento disciplinare avviato con contestazione del 4.12.2018). [...] ### Cont ##### 8 Ed ancora, in ordine alla inadeguatezza della strumentazione di lavoro, che non può di certo ritenersi provata dai rilievi fotografici prodotti dalla ricorrente (stessa considerazione può essere estesa per le fotografie che dovrebbero confermare la contestata mancanza di pulizia e sanificazione degli ambienti, ma la cui riferibilità all'ambulatorio dove essa prestava servizio non è in alcun modo dimostrata), il direttore del ### ha attestato che tutte le apparecchiature biomedicali aziendali sono oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di ditte specializzate che ne attestano la funzionalità; quando le apparecchiature sono obsolete le ditte di cui sopra ne attestano il fuori uso, ma ciò non è mai avvenuto per le apparecchiature in dotazione alla dottoressa ### altresì rilevarsi che parte convenuta ha prodotto la nota istruttoria del 18.02.2022 prot. 48047 cui sono allegate le determine di acquisto n.575 e 576 del 18.02.2022 di nuova e moderna strumentazione medica e biotecnologica da destinare alle strutture aziendali ed in particolare alle ### di oculistica ed oftalmologia, per i distretti 27/28/29/30/31 e 32. Tale provvedimento costituisce l'esito di un iter iniziato con determina nota prot. ###/I del 30.12.2020 e riguarda non soltanto il distretto 27, ciò che esclude la sussistenza dell'intento vessatorio nei confronti della ricorrente; infatti, se anche per ipotesi gli apparecchi fossero stati vetusti e non di ultima generazione, tale situazione di certo non ha riguardato soltanto l'ambiente di lavoro della dott.ssa ### come è stato dedotto, ed è verosimile, che la ricorrente non abbia mai provveduto alla pulizia e alla sanificazione dell'### essendovi preposta l'apposita ditta di pulizie che ha appaltato il servizio. 
Passando a considerare la circostanza delle asserite prestazioni in overbooking, si rileva che la ricorrente non ha dedotto, né chiesto di provare, di essersi mai trattenuta oltre il normale orario contrattuale , né di avere svolto nell'orario di lavoro un numero di prestazioni superiore a quello consentito (pari a quattro prestazioni all'ora), circostanza questa che si evince dal registro delle prestazioni effettuate dalla dottoressa relative agli ultimi 6 mesi ( cfr. all 1.10/bis fasc. parte convenuta). Né in ricorso viene dedotto che tale presunta situazione non riguardi gli altri medici specialisti colleghi della La ricorrente lamenta altresì di essere stata discriminata nel momento in cui afferma che per poter beneficiare di congedi ordinari o permessi per partecipare a convegni abbia dovuto “ sempre provvedere a reperire un sostituto. 
Anche su questo punto le difese della convenuta sono puntuali stante il richiamo all'art. 36 del vigente ACN laddove prevede che l' può avvalersi di specialisti sostituti che devono essere proposti dal titolare assente. Inoltre, anche relativamente a tale punto, la ### 9 ricorrente non ha dedotto che la suddetta condotta è stata posta in essere soltanto nei suoi confronti. 
Infine, con riferimento alla sottoposizione ai procedimenti disciplinari menzionati in ricorso, entrambi conclusisi con provvedimento di archiviazione, si osserva che considerato l'arco temporale dedotto in causa (dall'anno 2016 al deposito del ricorso) , l'attivazione di due procedimenti non vale ad integrare, di per sé, gli estremi di una condotta che possa qualificarsi “ mobizzante”. 
Va piuttosto osservato che anche nell'occasione in cui l' ha contestato i sistematici ritardi nell'ingresso al lavoro della dott.ssa (di cui vi è in atti la prova documentale, registri presenze ed estratti dei cartellini marcatempo) , successivamente alle note a difesa in cui la ricorrente si è ripromessa di essere più puntuale, ha soprasseduto dall'irrogare alcuna sanzione, a riprova dell'insussistenza di un atteggiamento di tipo persecutorio. 
In definitiva , si ritiene che sia per la genericità delle allegazioni del ricorso , sia per la natura delle condotte contestate, in ordine alle quali la parte convenuta ha spiegato delle difese particolarmente puntuali, non possa ravvisarsi il mobbing nell'accezione sopra precisata. 
Di recente la S.C., ha così statuito: 'perché ricorra l'ipotesi di mobbing occorre che vi siano una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; vi sia un evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; sussista il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; sussista l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi sussistente il mobbing' (Cassazione civile, sez. lav., 27/01/2017, n. 2142) Quanto poi alla disposizione di legge a cui far riferimento per fondare la responsabilità del datore di lavoro per la sua condotta mobbizzante o quella dei suoi dipendenti nei confronti della presunta vittima, la giurisprudenza è ormai unanime nel ricondurre una tal fattispecie concreta alla violazione degli obblighi di cui all'art.  2087 c.c. (cfr. C. Stato, sez. VI, 16-04- 2015, n. 1945; Cass. civ., sez. lav., 26-03-2010, 7382; Cass. civ., sez. lav., 20-05-2008, n. 12735). 
Tale norma impone al datore di lavoro di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica; pertanto, il configurarsi degli atti vessatori e persecutori a mani del datore di lavoro, o dei suoi dipendenti, colpevolmente non controllati o non ### 10 sanzionati adeguatamente, determina una responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. per violazione dei predetti obblighi di garanzia che incombono sul datore di lavoro ed integrano necessariamente il contratto di lavoro. 
Pertanto qualora si accerti la presenza degli elementi costitutivi del mobbing, cosi come summenzionati, si realizza la violazione dei doveri sanciti nel 2087 c.c. e, dunque, un inadempimento contrattuale della parte datoriale e, specularmente, sorge il diritto del lavoratore ad chiedere ed ottenere giudizialmente l'inibizione dei comportamenti lesivi della propria integrità psicofisica, il ripristino della situazione quo ante (in particolare quando tali atti mobbizzanti si traducono in demansionamento) nonché il risarcimento dei danni sofferti per l'effetto delle condotte lesive.  ### peraltro puntualizzarsi che l'accertamento del mobbing, oggetto del presente giudizio, richiede un quid pluris rispetto all'accertamento della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. ovvero l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante tutti i comportamenti lesivi realizzati in danno del lavoratore e che nella fattispecie è risultato insussistente. 
A ben vedere i fatti allegati in maniera più specifica dalla ricorrente, sono più che altro connessi a problematiche lavorative che possono ordinariamente presentarsi, piuttosto che frutto di un disegno persecutorio unificante attuato in danno della stessa. Può dunque ritenersi che i pregiudizi lamentati dalla dott.ssa possano derivare in parte dalla sua soggettiva percezione, in parte dalla qualità dell'ordinaria prestazione lavorativa del medico specialista, che in determinati contesti e situazioni può assumere tratti anche “usuranti”, specie dal punto di vista psichico. Al riguardo la S.C. ha in più occasioni ritenuto (Cass. 3028/2013 , e Cass. 21 ottobre 1997, n. 10361), che le condizioni usuranti connesse all'espletamento della prestazione di lavoro per effetto della ricorrenza di contatti umani in un contesto organizzativo e gerarchico, per quanto possano eventualmente costituire fondamento per la tutela assicurativa pubblica (D.P.R. n. 1124 del 1965 e D.Lgs. n. 38 del 2000, nelle forme della c.d. "costrittività organizzativa"), non sono in sé ragione di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. , tanto meno di responsabilità da mobbing. 
A conferma delle osservazioni che precedono, circa l'assenza del nesso causale tra le condotte datoriali censurate ed il danno lamentato dalla lavoratrice, deve infine valutarsi il comportamento che le parti hanno assunto nel presente giudizio . 
Si è già dato atto che la causa è stata rinviata più di una volta per tentare la conciliazione della lite. 
Orbene, la proposta transattiva formulata dalla difesa della parte ricorrente è del seguente contenuto: <…. le richieste possono essere così sintetizzate: 1) Spostamento dell'ambulatorio ### 11 presso altra sede del ### quale quello sito alla presso la sede della o presso il dipartimento maternoinfantile sito in alla , con utenza di soli adulti e con infermiera fissa e dedicata. 2) Infermiera fissa e dedicata per lo svolgimento delle seguenti funzioni: accoglienza e assistenza pazienti, registrazione degli stessi, applicazione colliri, assistenza dei pazienti agli apparecchi o allorquando cambiano postazioni, controllo ticket,registrazioni e protocollo per le visite medico-legali, rifornimento colliri e presidi vari.3) Attrezzature nuove (necessarie per il corretto e regolare svolgimento della prestazione). Al riguardo per chiarezza, nonostante le stesse siano state richieste più volte dalla nostra assistita e sono in uso presso l'ambulatorio di altri medici oculisti del medesimo distretto, si elencano: tavolini elettrificati per tutti gli apparecchi, ottotipo a proiezione, lampada a fessura a led a 5 ingrandimenti, tonometro ad applanazione nuovo, tonometro a soffio, pachimetro, lente da 78 D e da 90 D per oftalmoscopia, oftalmometro, portalenti oculus, autorefrattometro, cassetta lenti, caschetto binoculare,lente da ### da ###, da ### e da ### per oftalmoscopia, sgabellini a norma per ipazienti e l'operatore, sedie.4) Nuovo offering così esplicitato: durata di 30 minuti per controllo ### campi visivi eanalisi varie nonché problemi di pazienti alle terapie. Tali esami dovrebbero essere effettuati, al fine di una meglio organizzazione della giornata lavorativa, dalla ore 15:00 alle ore 15:30; durata di 40 minuti per esame complessivo dell'occhio da effettuarsi entro le ore 13:00, durata visite medico legali 45 minuti da farsi dalla ore 8:00 alle ore 10:00, durata fondo oculare 20 minuti da farsi sino alle 14:20; durata tonometria 20 minuti da farsi fino alle 15:00; durata test schirmer 15 minuti da farsi fino alle ore 15:00, durata visita di controllo 15 minuti da farsi fino alle ore 15:00, durata tonografia 20 minuti da farsi fino alle ore 15:00, durata valutazione protesica 20 minuti da farsi fino alle 15:00 (per prescrizioni già fatte); durata tachimetria 20 minuti da farsi fino alle ore 15:00. Visite ai soli pazienti appartenenti al distretto 27 così come prevede l'offering inviato dal ### 5) Schermi in plexigas per proteggere l'operatore.6) Esonero dalla riabilitazione.7) Pulizia e disinfettazione della stanza quotidiana.8) Orario di lavoro organizzato in modo da non dover condividere durante l'orario di servizio l'ambulatorio con altri colleghi, non essendo quest'ultimo attrezzato per duplicità e/o contemporaneità di visite….omissis….…..La Dott.ssa inoltre nostro tramite formula un'ulteriore richiesta di natura economica derivante dal danno fisico, morale oltre che patrimoniale subito che si quantifica in euro 40.000,00 a differenza di quanto richiesto nel ricorso….> Con nota prot. ###/i del 3.8.2022 a firma del ### del ### n.27, dott. , in merito ai diversi punti oggetto della proposta della dott.ssa , è stato rilevato che lo ### 12 spostamento dell'ambulatorio presso la sede indicata dalla ricorrente è inattuabile trattandosi di una struttura dedicata alla riabilitazione di bambini autistici e quindi incompatibile con l'attività espletata dalla dott.ssa , tanto più che la stessa ha richiesto di svolgere la propria prestazione in favore solo di soggetti adulti laddove la precitata sede è destinata all'utenza pediatrica; la richiesta di un'infermiera fissa non è più possibile come non lo è per tutti gli altri specialisti, attesa la carenza di personale infermieristico, tuttavia l'infermiera è g ià d edicata a lla dott .ssa L 'h a pe rtanto propo sto, in considerazione delle doglianze della ricorrente in ordine alle carenze di apparecchiature nel suo ambulatorio, il passaggio della stessa nell'altro ambulatorio oculistico del distretto, ove, a dire della stessa, sarebbero invece presenti le suddette attrezzature; ha manifestato la disponibilità al nuovo offering, fermo il rispetto del tempario proposto dal ### di , nonché all'esonero della ricorrente dalla prescrizione di presidi di riabilitazione non appena sarà assegnato un nuovo ### avendo il ### chiesto la pubblicazione di 38 ore di ### nella nota si legge, tra l'altro, che <si concorda, ed è già stato attuato un orario di lavoro organizzato in modo che la dottoressa non debba condividere l'ambulatorio con altri colleghi>.(vedi doc. allegata alle note di trattazione di parte resistente depositate in data ###) Orbene, ritiene il giudicante che anche il tenore della proposta transattiva della parte convenuta rappresenti un utile elemento di valutazione ai fini dell'esclusione dell'intento discriminatorio e vessatorio affermato dalla ricorrente. 
Ed anche alla luce di tali elementi, la richiesta di trasferimento presso altro ### presentata dalla proprio quando erano in corso le trattative di bonario componimento , per motivi personali, sia esclusivo frutto di scelte soggettive della stessa rivestendo una valenza del tutto neutra ai fini della decisione. 
Il ricorso deve essere pertanto rigettato. 
La natura della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: -Rigetta il ricorso proposto da nei confronti dell' ; -Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. 
Napoli, 20.5.2023 

Il Giudice
Dott.ssa ### [...] ###


causa n. 10710/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Laura Liguori

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