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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19757/2025 del 17-07-2025

... Osserva 1.## s.r.l. ### proprietaria di un complesso immobiliare composto da tre fabbricati con annesse aree scoperte, sito in ### via ### dei ### n. 37/B, convenne in giud izio, innanzi il Tribunale di #### s.p.a. ed ### s.p.a., dedu cendo che nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'area aveva ri nvenuto dei cavi elettrici sotterranei di proprietà dell'### la cui presenza non era mai stata comunicata. Chiese, pertanto , che venisse accertata la presenza nel sottosuolo di cavi elettrici, anche ad alta tens ione, pienamente funzionanti, che gli stessi erano stati collocati dall'### senza alcun provvedimento adottato nelle forme di legge e /o consenso della società propriet aria dell'area e che le convenute fossero condannate alla rimozione dei cavi abusivi ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. 1.1. Si costituì ### s.p.a. chiedendo il rigetto delle pretese avverse e deducendo che la servi tù di elettro dotto fosse stata costituita per legge , per destinazione del pad re di famiglia ovvero per u sucapione; in sub ordine, svolse domanda riconvenzionale di costituzione coat tiva della su ddetta servitù. Rimase contumace la società ### s.p.a. 1.2.1. ### ale (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso 9928/2021 R.G. proposto da: ##### rappresenti e difesi dall'avvocat o ### con domicilio digitale presso l'indirizzo pec del difensore; - ricorrenti - contro E-### S.P.A., già ### S.p.a., in proprio nonché nella qualità di mandataria della ### S.p.a., in persona del legale rappresentan te pro tempo re, elettiv amente domiciliata in #### 29, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti; - controricorrente - e #### (già ### s.r.l .), ### -intimate avverso la senten za n. 3 509/2020 della #### d i ### depositata il ###; 2 di 7 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal ### udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal ### Osserva 1.## s.r.l. ### proprietaria di un complesso immobiliare composto da tre fabbricati con annesse aree scoperte, sito in ### via ### dei ### n. 37/B, convenne in giud izio, innanzi il Tribunale di #### s.p.a. ed ### s.p.a., dedu cendo che nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'area aveva ri nvenuto dei cavi elettrici sotterranei di proprietà dell'### la cui presenza non era mai stata comunicata. 
Chiese, pertanto , che venisse accertata la presenza nel sottosuolo di cavi elettrici, anche ad alta tens ione, pienamente funzionanti, che gli stessi erano stati collocati dall'### senza alcun provvedimento adottato nelle forme di legge e /o consenso della società propriet aria dell'area e che le convenute fossero condannate alla rimozione dei cavi abusivi ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.  1.1. Si costituì ### s.p.a. chiedendo il rigetto delle pretese avverse e deducendo che la servi tù di elettro dotto fosse stata costituita per legge , per destinazione del pad re di famiglia ovvero per u sucapione; in sub ordine, svolse domanda riconvenzionale di costituzione coat tiva della su ddetta servitù. 
Rimase contumace la società ### s.p.a.  1.2.1. ### ale ordinò la chiamata in causa della ### s.p.a. e della ### s.r.l. quali acquirenti dalla ### di parte degli immobili ove insistevano i cavi. 3 di 7 Si costitu ì solo la prima, associandosi alle domande svolt e dalla sua dante causa e istando per il rigetto della domanda riconvenzionale di ### 2. In seguito, #### e ### rispettivamente nudi proprietari e usufruttuaria di un fabbricato sito in ### in via ### dei ### 37, convennero, innanzi al Tribunale d i #### ione s.p.a. ed ### s.p.a. chiedendo che venis se accertata, nel complesso di loro proprietà, la presenza di elettrodotti interrati AT funzionanti, che gli stessi erano stati collocati senza alcun provvedimento di legge e/o consenso delle società succedutesi nella titolarità dell'area, che la collocazione di tali cavi era pertanto abusiva e che ledeva il diritto alla salute; concluser o per la rimozione deg li elettrodotti e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.  2.1. Anche in tale giud izio si cost ituì solamente En el ### s.p.a. spiegando le medesime eccezioni e le medesime domande dell'altro giu dizio incardinato innanzi allo stesso Tribunale.  2.2. I g iudizi vennero riuniti, e, all'esito dell'istruttoria, il Tribunale di ### accogliendo, per questa parte, la dom anda degli attori, condannò ### s.p.a. alla rimozione delle linee di media te nsione correnti nel sottosuolo della proprietà attorea, siccome descritta dalla c.t.u.  3. Avverso la sentenza di primo grado pro posero ap pello ### e ### in proprio e quali cessionari della ### s.r.l., nonché ### Si costi tuì ### s.p.a., im pugnando e contestando l'atto di appello avversario e proponendo, a sua volta, appello incidentale, con il quale chiese la riforma della sentenza di primo grado ch e l'aveva condannata alla rimozione dei cavi elettrici. 4 di 7 3.1. La Corte d i ### o di ### rigettò sia l'app ello principale che quello incidentale.  3.2. Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza, per quel che qui possa rilevare: - doveva essere d ichiarato il difetto di legittimazione ad impugnare di ### e ### aro ### quali cessionari di ### s.r.l. poiché <<il titol o in virtù del quale i predetti sostengono di agire in sede di gravame…..riguarda il “credito eventuale” (così testualmente indicato nell' atto di cessione) scaturente dall 'azione di garanzia oggetto del giudizio pendente presso il Tribunale di ### con RGN 20686/07 promosso dalla ### are ### spa contro la ### i spa (ancora non definito all'atto della cessione), che riguarda un diritto diverso da quelli oggetto dei giudizi riuniti>>; - ne conseguiva che: a) gli appellanti non erano legittimati ad impugnare la sentenza di primo grado anche in relazione alle statuizioni di rigetto riferentesi alla ### s.r.l.; b) trattandosi di cause scindibili (connesse solo soggettivamente), doveva rilevarsi il passaggio in g iudicato della sentenza di primo grado relativamente alle statuizioni afferenti la ### c) il “thema decidendum ” doveva pertanto riguardare esclusivamente le censure relative gli immobili d i pro prietà dei ### - <<la linea interrata ### risulta autorizzata nel 1937 in favore della SME (### di elettricità) e realizzata nel periodo compreso tra la fine degli anni '30 ed inizio anni '40 (…). Ciò comporta che, trattandosi di opere già esistenti all'epoca in cui per eff etto dell a nazionaliz zazione de ll'energia elettrica con l. 1643/62 e con successivo Dpr 342/65, vi è stato il trasferimento all'### della centrale elettrica e dei relativi impianti, la servit ù di attraversamento dell a [del] fondo ora di proprietà ### mediante la p reesistente linea elettrica in parte nza dalla 5 di 7 centrale medesima, configura una servitù coattiva di elettrodotto, che quel decreto, di natura sostanzialmente amministrativa anche se formalmente legislativa, viene implicitamente ad imporre, in via espropriativa ed in relazione a al dispo sto trapasso del l'azienda elettrica nella sua globalità funzionale (v. Cass. sentenza n. 5740 del 07/11/1 979). Dunque, in relazione a tale linea non viene in considerazione l'iter espropriativo previsto dal TU 1775/1 933 invocato dagli appellanti>>; 4. #### e e ### propongono ricorso fondato su cinque motiv i. Resiste con controricorso e- ### s.p.a. già ### s.p.a. 
Entrambe le parti hanno depositato memorie.  5. Con il primo motivo i ricorrent i denu nciano violazione e falsa applicazione dell'art. 360 co. n. 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 11 1, 112, 1 13, 115, 132, 3 52 cod. proc. civ.; 2 697 e 2729 cod. civ.; 24 e 111 Costituzione, avendo i ### di secondo grado errato nel dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti ### e ### In particolar modo, la Corte d'appello, a causa della “rilevante lievitazione cartacea” del fascicolo dei ### non aveva preso in considerazione specifici docu menti depositati dai ricorrenti (dichiarazione relativa alla interpre tazione dei patti contenut i nell'atto 8 luglio 2009 e dichiarazione autentica del 15 aprile 2015), diretti a provare la loro legittimazione ad agire.  6. Con il secondo moti vo viene den unciata <<violazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 182 cod.  proc. civ.>>, avendo la Corte d'appello “implicitamente” escluso la possibilità di applicare il disposto di cui all'art. 182 cod. proc. civ.: non avendo rinvenuto il documento che attestava la legittimazione degli esponenti, la Corte locale avrebbe dovuto assegnare loro un termine al fine di consentire la re golarizzazione o la cost ituzione della persona cui spetti la rappresentanza. 6 di 7 7. Con la terza doglianza, si censura la sentenza impugnata per <<violazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 101 co. 2 cod. proc. civ.>>, non avendo la Corte d'appello provveduto a integrare il contraddittorio, avuto riguardo al difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, rilevato d'ufficio. 
Si era così dato lu ogo a una decision e “a sorpresa”, in violazione del contraddittorio.  8. Con il quarto motivo, i ricorre nti denunci ano la <<violazione e falsa applicazione dell'art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 cod.  proc. civ. in relazione agli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ., 118 disp.  att. cod. proc. civ., 116, 119 e 123 R. D. 11 dicembre 1 933 1775>>, avendo, la Corte d'appello errato nel ritenere che il r.d.  1775/1933 comportasse l'automatica costituzione di una servitù di elettrodotto; tale norma, invero, si soggiu nge, subordina la costituzione di detta servi tù all'e sistenza di un'autori zzazione permanente o temporanea, da parte dell'autorità competente. 
Dalla lettura del provvedimento era dato rilevare che era autorizzata unicamente la S.M.E. ad impiantare una linea elettrica ad alta tensione. 
A fronte di una motivazione apparente, che non consentiva di cogliere la ratio decidendi, resa per relationem non argomentata, doveva constatarsi <<l'inesistenza del decreto di esproprio e/o di imposizione della servitù di elettrodotto, la mancata corresponsione di indennità e il riconoscimento espresso della abusività delle linee elettriche ### e ### esclude la costituzione di una servitù coattiva ai sensi del T.U. n. 1775 del 1993 e rende del tutto erroneo l'iter argomentativo utilizzato dal giudice di secondo grado per rigettare le domande proposte dagli attuali ricorrenti>>.  9. Con il quinto motivo, si censura la sentenza impugnata per <<violazione e falsa applicazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc.  civ. in relazione agli artt. 112 e 116 cod. proc. civ.>>. 7 di 7 Ingiusto doveva reputarsi il rigetto de lla domanda risarcitoria: la ### iare ### E st, come documentalmente dimostrato, era stata costretta a corrispond ere all'impresa appaltatrice la somma di 400.000 euro, a sèguito di transazione, proprio a cagione dei rilevanti ritardi nello svolgimento dei lavori procurato dalla presenza delle linee elettriche; sotto altro profilo, del tutto contraddittoriamente era stato negato il diritto alla prova e, tuttavia, rigettato il diritto che si era inteso provare.  10. Le quest ioni poste, av endo speciale riguardo al qua rto motivo, sollecitano vaglio nom ofilattico. È, pertanto, op portuno rimettere la causa al dibattito della pubblica udienza.  P.Q.M.  rimette la causa alla pubblica udienza. 
Così deciso nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.   

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Grasso Giuseppe

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 26318/2025 del 29-09-2025

... ### era stato concluso un contratto di compravendita immobiliare tra ### di ### quale venditrice, e ### s.r.l., quale acquirente, avente ad oggetto un appezzamento di terreno di 175.000 mq sito in ### confinante a ovest con il ### la società era rappresentata da due amministratori, uno dei quali era la stessa venditrice, pure socia; nella stessa data dell'atto pubblico le parti avevano redatto una scrittura privata nella qua le intervenivano sull'estensione dell'area compravenduta e sul prezzo; nel 1983 il ### aveva introdotto una causa, alla quale aveva partecipato anch e ### di ### 2 di 11 rivendicando la proprietà di circa 82.000 mq, ricompresi secondo la compravendita del 1973 nel terreno ceduto; l'az ione di rivendica, respinta con sentenza del Tribunale di Lamezi a T erme nel 1986, era stata accolt a all'esito della propo sta impugnazione con sentenza n.549/2004, passata in giudi cato il ###, dalla Corte d'Appello di Catanzaro che, dopo una c omplessa istruttoria articolatasi in diverse consulenze tecniche d'ufficio, aveva accertato la proprietà dell'### del ### sull'immobile di mq 82.000 rivendicato. ### s.r.l. a veva quindi introdotto la pre sente contro versia nei confronti della (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27404/2020 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliata in ### 141, presso lo studio dell'avvocato ### GIANNANTONIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ### -ricorrente contro ### rappresentato dal procuratore generale ### e ### quali eredi di ### LIZZANO, elettivamente domiciliati in ### 115, presso lo studio dell'avvocata ### rappresentati e difesi dall'avvocato ### -controricorrenti, ricorrenti incidentali avverso la ### di CORTE D'### n. 2075/2019 depositata il ###. 
Udita la relazion e della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05 /2025 dal ### sentiti il ### dott. ### che ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale, sia del ricorso incidentale, e i difensori delle parti presenti, avv. ### per ### s.r.l., in liquidazione, e avv. ### per gli eredi di ### di ### che hanno richiamato le tesi difensive già svolte.  ### vicende che hanno portato a l sorgere del pre sente contenzioso si possono riassumere, in fatto, come segue: in data ### era stato concluso un contratto di compravendita immobiliare tra ### di ### quale venditrice, e ### s.r.l., quale acquirente, avente ad oggetto un appezzamento di terreno di 175.000 mq sito in ### confinante a ovest con il ### la società era rappresentata da due amministratori, uno dei quali era la stessa venditrice, pure socia; nella stessa data dell'atto pubblico le parti avevano redatto una scrittura privata nella qua le intervenivano sull'estensione dell'area compravenduta e sul prezzo; nel 1983 il ### aveva introdotto una causa, alla quale aveva partecipato anch e ### di ### 2 di 11 rivendicando la proprietà di circa 82.000 mq, ricompresi secondo la compravendita del 1973 nel terreno ceduto; l'az ione di rivendica, respinta con sentenza del Tribunale di Lamezi a T erme nel 1986, era stata accolt a all'esito della propo sta impugnazione con sentenza n.549/2004, passata in giudi cato il ###, dalla Corte d'Appello di Catanzaro che, dopo una c omplessa istruttoria articolatasi in diverse consulenze tecniche d'ufficio, aveva accertato la proprietà dell'### del ### sull'immobile di mq 82.000 rivendicato.  ### s.r.l. a veva quindi introdotto la pre sente contro versia nei confronti della vendit rice lamentando l'evizione parz iale dell'immobile compravenduto, con richiesta di restituzione del prezzo pagato per la parte evitta e di risarcimento di tutti i danni subiti. ### di ### (deceduta in corso di causa e per ella, ora, gli eredi) si era costituita facendo valere la scrittura privata coeva all'atto, attestante nella sua prospettazione difensiva la simulazione relativa dello stesso quanto ad estensione e prezzo, indicata la prima nell'atto pubblico in misura superiore a l reale ma pagata in relazione alla minor estensione ef fettiva risultante dalla scrittura; la convenuta aveva quindi chiesto il pagamento del residuo dovutole, da calcolare in base alle indicazioni della scrittura privata e da compensare con il c redito eventual e della controparte c onseguente all'evizione. ### s.r.l. aveva eccepito la prescrizione delle pretese di controparte correlate alla prospettata simulazione. Nel c orso del giudizio di primo grado i l Tribunale di ### aveva pronunciato ordinanza-ingiunzione in data ###, con la quale avev a ingiunto alla convenuta il paga mento di € 45.715,00 a titolo di restituzione di parte del prezzo versato e, all'esito, accolte l'eccezione di prescrizione in re lazione alla prospetta ta simulazione e la domanda risarcit oria della società attrice, aveva infine condannato la venditrice, e per lei gli eredi, a pagare a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 786.701,51, respingendo tutte le altre domande ed eccezioni proposte. 
Proposta impugnazione da ### e ### liano ### , eredi di ### di ### all'esito del giudizio di appello, per quanto ancora interessa, la Corte d'### llo di ### aveva : -confermato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quanto alle prete se c orrelate dalle appellanti all a prospettata simulazione; -preso atto dell'evizione definitivamente accertata, con la precisazione che la superficie evitta era stata edificata per circa 9.000 mq sui mq 82.000 circa da restituire al ### -riconosciuto il diritto della società alla restituzione del prezzo corrispondente alla parte di terreno evitta, corrispondente all'importo di € 45.715,00 già ric onosciuto in primo gra do c on ordinanz a- ingiunzione (pur non richiamata nella sentenza); -riconosciuto il diritto di ### s.r.l. al risarcimento del danno da interesse negativo, ridotto al prezzo richiesto dal ### per la cessione, previa sdemanializzazione, di parte dell'area da retrocedergli corr ispondente alla porzione di essa già edificata dalla società (€ 175.920,00, oltre accessori, a fronte del maggior importo riconosciuto dal primo Giudice, che aveva tenuto conto anche delle spese di edificazione); il CTU aveva infatti accertato che dei metri quadrati evitti, cica 9000 mq erano stati edificati e, su questi, vi era stata la proposta di un accordo transattivo da parte del ### con richiesta di pagamento di € 175.920,00, che dalle risulta nze processuali, comprensive del comportamento difensivo della società, si considerava andato a buon fine o comunque in via di definizione; il danno subito da ### s.r.l. doveva c omunque esser e limitato all'importo indi cato perc hè, ove l'accordo non si fosse perfezionato, sarebbe ricorsa l'ipotesi di cui all'at.1227 co 2 c.c. (la transazione proposta non sarebbe rientrata tra le attività gravose o eccezionali o tali da c omportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici esulanti dall'or dinaria 3 di 11 diligenza), eccezione da considerare tempestivamente formulata; -respinto la rinnovata richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante sul presupposto che vi fosse la prova della mancanza di colpa della venditrice idonea a superare la contraria presunzione ex art.1218 c.c., rilevando al riguardo che il fatto che la società fosse pienamente a conoscenza della questione della delimitazione del demanio fin dalla stipula emergeva da una serie di circostanze, e cioè: nella compravendita del 1973 vi era alla fine un articolo aggiunto del se guente contenuto: “I c ompratori e la venditrice dichiarano di essere a conoscenza della linea di demarcazione di confine indicata dal ### e di tanto si è tenuto conto nella pattuizione del prezzo”; da ciò emergeva che la società acquirente era a conoscenza della questione della delimitazione demaniale interessante il terreno compravenduto e la circostanza trovava conferma nel fatto che la venditrice era anche coamministratrice e socia della società acquirente; dalla memoria ex art.183 c.p.c. della convenuta, emerge il fatto, non contestato specificamente, che la società ha avuto conoscenza dell'evizione fin dal 1982 quando due soc i della C alabro ### ist s.r.l. furono sot toposti a procedimento penale per occ upazione abusiva di suolo demaniale, conclusosi favorevolmente per loro; il ### ave va proceduto ad una re ttifica catastale con intestazione a sé della parte di terreni in contestazione nel 1981 e, in risposta, ### s.r.l. aveva nel giugno 1982 richiesto all'### di ### il riconoscime nto della proprietà dei suoi danti causa sull'area con le conseguenti rettifiche catastali ; l'edificazione di mq 9.000 sull'area e vitta è stata iniziata nel gennaio 1982 ed ha interessato il periodo 1982/1985; -del resto, non risulta che Ca labro ### s.r.l. nelle circostanze descritte tempora lmente successive alla stipula abbia sollevato lamentele in ordine ad una possibile evizione; -non si può opporre neppure che si sarebbe formato il giudicato sulla pretesa buona fede della so cietà, per l'intervenuto rigett o della domanda risarcitori a proposta dall'### poiché ciò era avvenuto nei soli rapporti tra quest'ultima e la società con la precisazione, nella sentenza n.549/2004, che l'arbitraria occupazione del terreno “la cui demanialità viene riconosciuta nella presente sentenza” era stata accertata “sulla base di difficoltose indagini tecniche”; del resto nella stipula del 1973 la venditrice aveva messo al corrente la società “della linea di demarcazione di confine indicata dal ### Marittimo”. 
Avverso la senten za della Corte d'### di Catanza ro ha proposto ricorso pe r cassazione ### s.r.l. affidandolo ad otto motivi.  ### e ### hanno depositato controricorso e proposto ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo.  ### ha depositato requisitoria scritta e, in pubblica udienza, ha reiterato la richiesta di rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale. 
I dife nsori della ricorrente e dei controricorrenti -ricorrenti incidentali, presenti all'udienza, hanno richiamato le difese già svolte.  RAGIONI DELLA DECISIONE Si premette che non è questione sul fatto che ### s.r.l. abbia subito l'evizione parziale de l terreno compravenduto il ### per una parte corrispondente a mq 82.000,00, riconosciuta di proprietà del ### con sentenza n.459/2005, passata in giudic ato, de lla Corte d'### o di C atanzaro. 
Nemmeno è in contestazione il riconosciut o dirit to della società alla restituzione della parte di prezzo pagato in relazione alla porzione di terreno evitta, quantificata in € 45.720,00. 
I motivi di ricorso principale proposti contestano per vari profili la decisione della Corte d'### in ordine all'identificazione e alla quantificazione dei danni, che si 4 di 11 affermano essere stati subiti dalla società ricorrente anche per il lucro cessante e comunque in misura molto maggiore del liquidato.   1. C on il primo moti vo ### s.r.l. lamenta la violazione degli artt.115 e 112, in relazione all'art.360 n.4 c.p.c. per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione un fatto (la stipula del contratto con l'### del demanio) non allegato e non provato da alcuna parte. 
La Corte di merito avrebbe da to per avvenuta la stipula della transazione con il ### -che avrebbe dovuto essere provata per iscritto-, in concreto mai intervenuta, che avrebbe avuto ad oggetto la cessione alla ricorrente della porzione di terreno evitta già edificata; la conclusione del contratto indicato non sarebbe mai stata neppure allegata dalle parti e quindi la Corte, in base al disposto dell'art.115 c.p.c., non avrebbe potuto darla per avvenuta; sarebbe stato violato pure il disposto dell'art.112 c.p.c. perché, decidendo su un'allegazione mai proposta dalla venditrice, la Corte d'### si sarebbe sostituita ad essa nel prospettare un fatto modificativo del diritto fatto valere dal compratore.   2. Con il secondo motivo, la ricorrente prospetta la falsa applicazione dell'art.1227 co 2 c.c ., in re lazione all'art.360 c o 1 n.3 c.p.c., e motivazione apparente in violazione dell'art.132 co 2 n.4 c.p.c. in relazione all'art.360 co 1 n.4 c.p.c. per avere la sentenza gravata applicato la norma ad una fattispecie che non ne presentava gli elementi costitutivi (condotta gravosa e non discrezionale del creditore) ### la Corte d'### s.r.l. avrebbe potuto concludere il contratto con il ### con la semplice adesione alla proposta ricevuta, con la conseguenza che la ricorrente, in a ssenza di consenso e quindi pe r mancata conclusione dell'accordo per sua responsabilità, non potrebbe avere il risarcimento di un da nno superiore a lla somma che il De manio le aveva proposto di pa gare, in pretesa applicazione del disposto dell'art.1227 co 2 c.c. La Corte avrebbe a tal fine tenuto c onto solo della proposta de l demanio, senza consider are che per la sdemanializzazione dell'area avrebbe dovuto intervenire e consentire la ### di P orto, e senza in alcun modo mot ivare la pretesa insussistenza dei caratteri generali di gravosità o eccezionalità.   I due motivi di ricorso illustrati si esaminano unitariamente, perché colpiscono le due ragioni alternative sulla cui base la Corte di merito ha ridotto l'importo del risarcimento del danno da interesse negativo liquidato in primo grado, limitandolo a quanto ### o ### s.r.l. avrebbe dovuto pa gare al ### per mantenere/acquisire la proprietà della porzione di area evitta già edificata, e debbono essere respinti. 
La Corte d'### di ### non dà propriamente per già avvenuto l'accordo transattivo tra la società ricorrente e il ### comportante l'acquisto, da parte della prima, dell'area evitta edificata -previa sua sdemanializzazionema desume, anche dalla posizione difensiva della ricorrente, che l'accordo, seriamente proposto, se non già concluso lo sarebbe verosimilmente stato, identificando quindi l'interesse negativo nell'esborso da sostenere per il riacquisto. 
La Corte di merito fonda detta valutazione su elementi emergenti dagli atti di parte del giudizio di primo grado, volti a dimostrare l'esistenza di trattative in tal senso, senza valorizzare il fatto che in appello (comparsa di costituzione in appello, della quale sono riportati in ricorso i passaggi che escludono l'intervento dell'accordo con il #### s.r.l. aveva negato che l'accordo fosse in concreto intervenuto; nemmeno la venditrice aveva mai alle gato l' effettivo intervento dell'accordo, preso a riferimento, per le tratt ative in c orso, quale criterio per la quantificazione del danno. 5 di 11 Appare dubbio che dalla pendenza delle trattative si possa dedurre che la transazione si sa rebbe comunque conclusa, perc hé una tale c onclusione non appar e consequenziale e si fonda su valutazioni logiche di c onvenienza per la società ricorrente più che su concreti elementi indiziari -la questione della forma, necessaria ad probationem per la transazione, non appare invece di per sé rilevante, perchè nel giudizio l'esistenza o meno del contratto viene in rilievo solo in via di fatto, ai fini della quantificazione d el danno correlato alla subita evizione-: si dev e peraltro rilevare una potenziale contraddizione tra le argomentazioni a sostegno del primo motivo di ric orso e la richiesta , articolata c on il terz o motivo di ricorso pur subordinato al rigetto dei primi due, di rimborso delle “spese accessorie sostenute per l'acquisto del fondo (notaril i, imposte, tec niche, amministra tive relative alla sdemanializzazione)”, che presuppone necessariamente l'effettuazione concreta delle spese indicate. 
Non appare necessario, comunque, un approfondimento della questione, essendo da sola suff iciente a giustificare la decisione, in modo assorbente, in ordine all'individuazione della misura del danno da interesse negativo subito da ### s.r.l., la seconda ratio decidendi fatta valere dalla Corte di merito, previo rilievo che “alla medesima conclusione dovrebbe, comunque, pervenirsi nel caso in cui, invece, si ritenga che la transazione non sia andata a buon fine”. 
La Corte di merito fa riferimento al disposto dell'art.1227 co 2 c.c., di cui accerta la tempestiva allegazione (senza rilievi critici in questa sede), rilevando come sarebbe emerso dagli a tti che la conclusione dell'accordo dipendeva dalla scelt a dell'acquirente evitta e che il versamento del prezzo richiesto sarebbe stato per essa un impegno non rientrante tra le “attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici che esulano quindi dall'ordinaria diligenza”. 
La ricorrente valorizza il fatto che per procedere all'accordo sarebbe stata invece necessaria la sdemanializzazione dell'area coinvolgente la ### di ### il fatto che essa aveva dovuto fermare la realiz zazione del progetto iniziale di edificazione turistica a metà degli anni ‘80, concluso solo per un quarto, perdendo a metà degli anni '90 il finanziamento pubblico che aveva ricevuto, il fatto che era stata destinataria di numerosissime iniziative giudiziarie da parte dei terzi acquirenti, a loro volta evitti, il fatto che la venditrice, pur richiesta, non aveva dato disponibilità a sostenere l'esborso, il fatto che dopo la sentenza n.549/2004, impossibilitata a far fronte alle richieste dei terzi compratori, aveva posto in essere nel 2006 la fase di liquidazione: da tutto c iò deriverebbe , secondo C alabro ### s.r.l., che l'impegno di pagare il prezzo richiesto dal ### non si poteva affatto considerare poco gravoso ai fini dell'applicazione del disposto dell'art.1227 co 2 Si rileva peraltro che, anc he tenendo conto delle circostanze evidenz iate dalla ricorrente, le conseguenze risarc itorie dell'evizione a carico della ricorrente n ei rapporti con i terzi acq uirenti possono essere lette come un motivo che avrebbe dovuto favorire il perseguimento e la conclusione in tempi rapidi dell'accordo con il ### per l'acquisto dell'area evitta -cfr. la sentenza, a pag.31/32, che riporta le difese di ### ist s.r.l. riguardanti anche que sto profiloe che, comunque, l'importo richiesto dal ### era, di per sé, oggettivamente contenuto rispetto alle proporzioni de ll'impegno edificatorio che C alabro ### s.r.l. -società di capitaliaveva progettato con una verosimile previsione di spesa congruente a monte, e cominciato a realizzare; la ricorrente nemmeno correla concretamente l'interruzione dell'edificazione e la perdita del finanziamento all'evizione subita, riguardante comunque solo una parte del terreno acquistato nel 1973, parte in relazione alla quale poteva rendersi conto quantomeno dal 1981 -con 6 di 11 la rettificazione catastale operata da parte del ###, che avrebbero potuto esserci contestazioni sulla proprietà. 
Non a ppaiono pertanto sussistenti violazioni nell'applicazione del disposto dell'art.1227 co 2 c.c. -come interpr etato dalla giurisprudenza di legittimità : Cass. N.25750/2018: “###. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno c he il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ulti mo una c ondotta attiva, espressione dell' obbligo ge nerale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito de ll'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o ril evanti sacrifici”; Cass.n. 22352/2021- da parte della Corte d'### di ### la quale ha dato una motivazione effettiva, logica e non contraddittoria idonea a costituire quel nucleo minimo richiesto ex art.111 Cost.: la rivalutazione nel merito della correttezza e sufficienza del percorso argomentativo seguito dalla Corte d'### nell'interpretazione e verifica, tipicamente meritali, delle emergenze istruttorie esula invece dai limiti imposti al vaglio di legittimità che questa Corte deve operare -cfr., in proposito, Cass. N.3319/2020, secondo la quale “In tem a di risarcime nto del danno, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. - che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sot tratta al sindacato di legit timità, se sorretta da congrua motivazione”: è in termini Cass. N.16484/2017-.   3. C on il terzo motivo la società ricorrente afferma la falsa appli caz ione degli art.1479 co 2 e 1483 co 2 c.c., rilevanti ex art.360 co 1 n.3 c.p.c., per avere la sentenza erroneamente escluso le voci di danno rientranti nel risarc imento della lesione dell'interesse negativo. 
La censura -subordinata al rigetto delle prime duesi fonda sulla considerazione che l'interesse negativo dev e comprendere anche le spese e i pagamenti f atti per il contratto e quanto la società abbia dovuto rimborsare a terzi: non quindi le sole spese di riacquisto ma tutte le spese notarili, le spese di trasferimento a terzi, le spese legali per le azioni intentate dai terzi acquirenti per evizione totale, nonché tutte le spese accessorie per la sdemanializzazione dell'area e il risarcimento danni ulteriori. 
La società ricorrente non considera correttamente il contenuto delle norme richiamate e il limite della loro applicazione in ipotesi di evizione parziale.  ###.1479 c.c. disciplina l'ipotesi in cui, in caso di vendita di cosa altrui (art.1478 c.c.) il compratore abbia in buona fede ignorato, al momento della conclusione del contratto, che il bene compravenduto non era di proprietà del venditore: se questi non gliene abbia nel frattempo procurato la proprietà, il compratore in buona fede può chiedere la risoluzione del contratto e i rimborsi e il risarcimento del danno sono in tal c aso regolati dai commi successivi della norma -che fa salvo, quanto al risarcimento dei danni, l'art.1223 c.c.-. ###.1480 c.c., disciplinante la vendita di cosa parzialmente altrui, fa riferimento al risarcimento del danno secondo il disposto dell'art.1479 c.c. per la sola ipotesi in cui la parz iale proprietà altrui della c osa compravenduta giustifichi la risoluzione del contratto concluso perché, “secondo le circostanze”, il compratore non avrebbe acquistato la cosa senza la parte evitta. 
Nel caso di specie il contratto di compravendita non è stato risolto per la parziale altruità del terreno compravenduto ma è stato ridotto il prezzo concordato (nella misura, ormai incontesta ta, di € 45.720,00): il danno, in questa ipotesi, segue le ordinarie regole di allegazione e prova. 7 di 11 ###.1483 c.c. discipl ina le conseguenze dell'e vizione totale e non è quindi confacente al caso di specie.  ###.1484 c.c., per l'evizione parziale, rimanda alle disposizioni dettate dall'art.1480 c.c., che sono nei termini sopra esposti, e alle disposizioni dell'art.1483 comma 2 c.c., che prevede che il venditore “deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fat to per la den uncia della li te e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore”. 
Quest'ultimo richiamo operato all'art.1483 co 2 c.c. limita le spese rimborsabili in caso di evizione parziale a quelle descritte: non comprende tutte le spese sostenute e, in particolare, non richiama le spese sostenute per il risarcimento del danno ai terzi compratori, né le “spese accessorie sost enute per l'acquisto del fondo (notarili, imposte, tecniche, amministrative relative alla sdemanializzazione)”. 
La ricorrente lamenta pertanto il mancato riconoscimento, come interesse negativo risarcibile, di spese il c ui rimborso, in concreto, non è ne cessariamente consequenziale all'evizione parziale. 
La violazione di legge prospettata dalla società ricorrente con il motivo in esame pertanto non sussiste.   4. Il quarto profilo di critica propone la violazione art.1479 co 3 c.c., per avere la sentenza escluso la colpa del venditore nonostante l'espressa garanzia di libertà del bene rilasciata in sede contrattuale da parte venditrice. 
La Corte di merito non avrebbe considerato che la ricognizione della colpa o mala fede della p arte venditrice non avr ebbe dovuto prescindere dall a verifica della presenza di un'espressa gara nzia, nel negozio giuridico, di libertà dell'immobil e ceduto e dall'esame del rilievo che assumerebbe detta clausola pattizia, rafforzativa dell'obbligo di legge. La se ntenza impugnata non d arebbe inve ce conto dell'effettuazione di detta verifica, neanche per escluderne la rilevanza, nonostante la ricorrente avesse evidenziato e specificamente ribadito con l'appello incidentale che “l'intero fondo era stato alienato con espressa assunzione … di tutte le maggiori garanzie di legge, pe r franco e libero da ce nsi, ipoteche ed altri gr avami”, e nonostante risultasse la conoscenza de lla prete sa del ### da parte della venditrice fin dal 1970/1971.   5. Il quinto motivo di doglianza prospetta la violazione degli art.115 co 1, 112 c.p.c in relazione all'art.360 n.4 c.p.c., per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione un fatto (l'informativa al compratore) non allegato e non provato dalle parti; violazione dell'art.1363 c.c., in relazione all'art.360 co 1 n.3 c.p.c., per avere la sentenza interpretato l'“articolo aggiunto” del rogito di vendita in maniera avulsa dal contratto, con motivazione apparente in violazione dell'art.132 co 2 n.4 c.p.c. in relazione all'art.360 co 1 n.4 c.p.c.; ### la ricorrente, non si capirebbe da dove la Corte di merito abbia desunto che l'acquirente conosceva la situazione di contrasto con il ### ritenendo sussistente un fatto che nemmeno la controparte avrebbe allegato; il riferimento al confine demaniale contenuto nell'atto non rileverebbe , perchè non potrebbe comportare affatto che fosse anche noto che detto confine era all'interno dell'area compravenduta. La sentenza si discosterebbe pure dai canoni legali dell'art.1363 c.c., date le dimensioni indicate per il terreno e la dichiarazione di libertà dello stesso contenuta nell'atto: in sostanza, le clausole del contratto non sarebbero state lette in relazione tra loro.   6. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt.1394, 1395 e 2391 c.c. in relazione art.360 co 1 n.3 c.p.c. e motivazione apparente in violazione dell'art.132 co 2 n.4 c.p.c. in relazione all'art.360 co 1 n.4 c.p.c., per aver 8 di 11 la se ntenza equiparato la conoscenza personale della ### a di ### partecipante al rogito di vendita sia come venditrice che come amministratrice della società acquirente, all'informativa sull'altruità del bene compravenduto. 
Non avrebbe potuto essere valorizzato, secondo la ricorrente, per escludere la colpa il fatto che la venditrice partecipò all'atto anche quale amministratrice di ### s.r.l., perché questa circostanza confermerebbe invece l'esistenza della colpa, presunta dall'aver agito in conflitto di interessi non escluso dalla presenza di un altro amministratore per la società.   7. I l settimo mot ivo colpisce la decisione per violaz ione dell'art.2909 c.c. in relazione all'art.360 co 1 n.3 c.p.c. e motivazione apparente o perplessa in violazione dell'art.132 co 2 n.4 c.p.c. in relazione all'art.360 co 1 n.4 c.p.c., per aver la sentenza escluso la rilevanza di giudicato esterno formatosi sulla buona fede del compratore e ritenuto che lo stesso sarebbe stato in buona fede verso l'### del ### ma sarebbe stato informato dall a ve nditrice della linea di demarcazione del confine indicata dall'### demaniale. 
La buona fede dell'acquirente risulterebbe, secondo ### s.r.l., dal giudicato esterno costituito dalla sentenza n.549/2004, che non potrebbe essere limitato, come vorrebbe la Corte di merito, ai rapporti tra la società e il ### I quattro motivi sintetizzati sopra si esaminano congiuntamente, perché esaminano, sotto diversi profili, questioni a naloghe che prospett ano, con più censu re ognuna delle quali è pe raltro autonomamente leggibile nelle argomentazioni svolte e riferibile alle specifiche ipotesi dell'art.360 co 1 c.p.c. indicate, sia sotto il profilo della violazione di legge , sia sotto il profilo della viola zione dell'obbligo motivazionale configurata come rilevante ex artt.132 co 2 n.4 e 360 co 1 n.4 c.p.c. 
Si deve prima di tutto escludere che si possa conside rare viola tiva del disposto dell'art.112 c.p.c. la considerazione dell'articolo aggiunto sopra riportato perché, a prescindere dalla valorizzazione puntuale che ne abbiano dato le parti, si tratta di una clausola negoziale facente parte del contenuto del contratto di compravendita del 24.12.1973, in relazione al quale si lamenta l'evizione parziale del bene compravenduto: la valutazione delle garanzie fornite dalla venditrice all'acquirente, per la valutazione dell'elemento soggettivo della prima in relazione all'altruità della porzione di terre no risult ata di proprietà del ### deve esser e effettuata pertanto tenendo conto del regolamento negoziale emergente dal contratto, valutato in rapporto all'insieme delle condizioni che lo caratterizzano, quindi anche all'articolo aggiunto. 
La Corte di merito ha esami nato il regolamento negoziale de l 24.12.1973 ed ha ritenuto di valoriz zar e il contenuto dell'articolo aggiunto, pattuito proprio in relazione alla c ompravendita di cui si d iscute, in cui, a prescindere dall'identificazione dei confini pure necessariamente c ontenuta nell'atto, si prevedeva che “i compratori e la venditrice dichiarano di essere a conoscenza della linea di demarcazione di confine indicato dal ### e di tanto si è tenuto c onto nella deter minazione del prezzo” (che , a fronte dell'indicazione dei confini già contenuta appunto nel contratto, ha un senso se sottintende una situazione non del tutto chiarita con il ### quanto alla linea di confine stessa, valutata di conseguenza nella determinazione del prezzo); l'articolo aggiunto ed il suo contenuto non sono del resto in contraddizione con la clausola richiamata dalla ricorrente, in base alla quale l'intero fondo era stato alienato con “espressa assunzione … di tutte le maggiori garanzie di legge , per franco e libero da ce nsi, ipoteche ed altri gravami” perché, semplicemente, ne circoscrive la portata quanto alla demarcazione del confine con il ### 9 di 11 La Corte d'### ha quindi interpretato le clausole negoziali ve rificandone l a portata complessiva, ed ha altresì tratto conferma in ordine alla conoscenza della situazione del confine verso il ### in capo alla società dal fatto che essa fu rappresentata nel corso della compravendita anche dalla stessa ### di ### quale socia e amministratrice, assieme ad altro a mministratore. La valorizzazione di questa rappresentanza della società è stata effettuata dalla Corte di merito come circostanz a di fatto, volta a offrire supporto all'interpre taz ione del contratto di compravendita offe rta, a prescindere dalla legittimità dell a “doppia posizione” di ### ca di ### e dall'esistenza di un conflitto di interessi tra la stessa e la soc ietà rapprese ntata che non sono state ritenute significative per affermare il comportamento reti cente della venditrice -come prospettato invece dalla ricorrente-. 
Dagli elementi e sposti la Corte ha tratto la conclusione c he si dovesse ritenere superata la presunzione di colpa a carico della venditrice al fine del riconoscimento a favore della compratrice del danno da lucro cessante, con esclusione in concreto della stessa, dovendo consi derarsi ac certata la c onoscenza della situazione di potenziale contrasto sul confine in essere con il ### Nel contesto delineato la Corte non ha ritenuto di valorizzare la pronuncia di rigetto della domanda di risarcime nto dei danni, pu re propo sta nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza n.549/2004 dal ### nei confronti di ### s.r.l., che a veva escluso “l'elemento di dolo o colpa in relazione all'arbitraria occupazione di terreno la cui demanialità viene riconosc iuta ne lla presente sentenza sulla base di difficoltose indagini tecniche”: secondo la Corte di merito la sentenza ave va statuito sui rapporti tra società e ### senza coinvolgimento della posizione della venditrice nei rapporti con la società evitta. 
La questione appare posta in modo suggesti vo, perché il rilievo contenuto nella pronuncia di rigetto richiamata dalla ricorrente è compatibile anche con l'avvenuta comunicazione, da parte della venditrice, della situazione del bene compravenduto con riferimento alla particolarità del caso concreto: la demanialità dell'area evitta a ### s.r.l. è stata accertata all'esito di un contenzioso complesso - nel giudizio erano state disposte più consulenze tecniche d'ufficio per la necessità di “difficoltose indagini tecniche”- e di esito non affatto scontato -in primo grado la domanda del ### era stata respinta-, con la conseguenz a che la buona fede nell'occupazione dell'area poi risultata demaniale da parte della società acquirente evitta poteva coesis tere con l'informazione proveniente dalla venditric e sull'esistenza di una situazione fluida, con convinzione di entrambi della bontà della loro posizione rispetto alle pretese demaniali. 
Anche il contesto dei motivi in esame non offre alcun riscontro per le prospettate violazioni di legge e, per contro, la decisione della Corte d'### si fonda su una motivazione effettivame nte esistente, comprensibile e priva di insanabil i contraddizioni, che non appare violativa del disposto degli artt.132 co 2 n.4 c.p.c. e 111 Cost.: in concreto, lo sviluppo dei motivi di ricorso è nel senso di una rimessa in discussione della valutazione degli elementi di prova acquisiti effettuata dalla Corte di mer ito, alla quale la società ricorrente vorrebbe sostituire la propria diver sa valutazione, in modo inammissibile in sede di legitt imità -cfr. Cass. a SSUU n.8053/2014; n.###/2019; n5987/2021-.   8. Con l'ottavo motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art.1483 co 2 in re lazione all' art.360 co 1 n.3 c.p.c. per a vere la sentenza compensato integralmente le spese di lite e diviso in modo paritario le spese di ### 10 di 11 Anche questo motivo è infondato, non essend o stata violata dalla pronunc ia di compensazione delle spese contestata la norma dell'art.1483 co 2 c.c., richiamata dall'art.1484 Il diritto a l rimborso delle spese è dispo sto a favore del compratore anc he parzialmente evitto e a carico del venditore per le “spese che egli [il compratore] abbia fat to per la den unzia della li te e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore” -così l'art.1483 co 2 c.c.- Ha condivisibi lmente evidenziato la Corte di Cassazione nell a sentenza n.18829/2023 che “La formula letterale della norma menziona, più esattamente, le somme rimborsate all'attore e le spese fatte dal compratore “per la denunzia della lite”. Ma il fondamento della pretesa di rimborso non consente di escludere dal diritto al rimborso le spese fatte per la lite stessa, trattandosi di un effetto dannoso tipicamente conseguente all'inadempimento dell'impegno traslativo. Questa Corte ha, sul punto, affermato (v. Cass., n. 21625 del 12 ottobre 2009) che in caso di evizione parziale, qualora sia accertat o il fatto c he rende operante la relativa garanzia, all'acquirente, convenuto in giudizio, compete, ai sensi degli artt. 1483, secondo comma, e 1484 cod. civ., nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate e di quelle che, a sua volta, abbia dov uto rimborsare al terzo vittorioso; tale diri tto c ompete all'ac quirente chiamante in garanzia anche nel caso in cui il giudice gli abbia negato la tutela risarcitoria per la carenza delle restanti condizioni e, segnatamente, per non essere stata fornita la prova del danno in concreto subito per effetto dell'evizione stessa”. 
Risulta chiaro dal contenuto della norma in esame, nell'interpretazione che ne offre questa Corte di legittimità, che le spese a cui fa riferimento l'art.1483 co 2 c.c., che debbono sempre essere riconosciute, sono quelle sostenute nel giudizio coinvolgente il terzo che pretende la proprietà di parte del bene compravenduto, con chiamata in garanzia del venditore che deve sostenere, in base alla norma, sia le spese processuali del compratore evitto, sia le spese da que sti rimborsate al terz o vittorioso, indipendentemente dal fatto che sia stata accolta o negata la tutela risarcitoria. Non del presente giudizio si tratta quindi ma di quello introdotto per rivendica da l ### nei confronti di ### s.r.l., con la partecipazione di ### di ### che si è concluso con la sentenza n.459/2004 della Corte d'### di ### _ Con un unico motivo di ricorso incidentale gli eredi di ### di ### lamentano la “violazione dell'art.360 comma 1 n.3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli art.35, 36, 112, 113 c.p.c. e degli art.1241, 1242, 1243, 1460 c.c. non avendo ritenuto la Corte d'### di ### i fatti addot ti a sostegno della domanda riconv enzionale valutabili in termini di eccezione di compensazione, poiché ritenuto prescritto il diritto sotteso quantunque rif eribile ad una compensazione impropri a o ate cnica; nonché violazione o falsa applicazione dell'art.360 comma 1 n.4 c.p.c. in relazione agli art.132 comma 2 n.4 c.p.c. e 111 Cost., essendo la motivazione sul punto mancante o comunque apparente o comunque perplessa, incomprensibile e contraddittoria”. 
Nella sostanza i ri correnti incidentali lamentano che non sia stata porta ta in compensazione con l'importo dovuto alla controparte il credito loro derivante dalla scrittura privata del 24.12.1973, pur dichiarato prescritto. 
La Corte di merito aveva respinto la richiesta rilevando che il principio secondo cui la c ompensazione può operare anch e re lativamente ad una ragione creditoria già prescritta, desumibile dall'art.1242 c.c., non è applicabil e alla compensazione giudiziale, come è qualificata quella invocata, “potendo questa aver luogo soltanto 11 di 11 ope iudicis, con la conseguenza che l'effetto dell'estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza non può verificarsi”. 
Nel caso di specie i crediti re stitutorio e risarcitorio fatti valer e da ### s.r.l. sono sorti con il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la parziale evizione del bene compravenduto il ###, quando il preteso credito della parte venditrice per il residuo prezzo dovuto, calcolato sulla base della scrittura privata del 24.12.1973 , era già e stinto per matur ata prescrizione de cenna le (definitivamente accertata). 
Anche se si intendesse ritenere applicabile il disposto dell'art.1242 co 2 c.c. pure nell'ipotesi di compensazione impropr ia o a tecnica (cfr., a fronte di n.23078/2005 che è nel senso evidenziato dalla Corte di merito, Cass.n.7018/20, che è di opposto avviso), come è quella di specie, non vi sono quindi i presupposti di applicazione della norma richiamata la quale evidenzia che “la pre scrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza tra i due debiti”.   In conclusi one, debbono essere respinti sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale. 
Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità ### il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazion e, se dovuto, sia da parte de lla ricorrente principale che da parte del ricorrente incidentale.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione respinge il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese processuali del giudizio di legittimità. 
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rispettivo ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### li 8 maggio 2025.   ####  

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Maccarrone Tiziana

M
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 4523/2022 del 11-02-2022

... l'accertamento della natura simulata di due atti di trasferimento immobiliari con i quali gli stessi avevano acquistato, in parti uguali, nel 1972 e nel 1973, diverse porzioni di un immobile di pregio, denominato palazzo ### sito in #### l'attore, il bene era stato acquistato con denaro di esclusiva proprietà del padre, notaio in ### e di conseguenza l'acquisto dissimulava in realtà una donazione, da parte del padre ed in favore della madre, della metà indivisa dell'immobile. ### invocava dunque l'accertamento della reale natura liberale dell'operazione, nonché della potenzialità lesiva che detto atto avrebbe potuto arrecare ai suoi diritti di legittimario in relazione alla successione paterna, per la tutela dei quali egli aveva notificato e trascritto atto di opposizione ai sensi dell'art. 563, quarto comma, Corte di Cassazione - copia non ufficiale 3 di 14 Si costituivano con separate comparse i convenuti, resistendo alla domanda ed eccependo entrambi l'inammissibilità della domanda di simulazione per difetto di legittimazione ad agire del ### l'abuso dello strumento processuale; il difetto di integrità del contraddittorio, per il caso in cui la domanda fosse interpretata come (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ###. ### - Presidente - ###. ### - ### - Dott. ### - ### - Ud. 20/10/2021 - ###. ### - ### - R.G.N. 3735/201
Dott. ### - ###- Rep.  ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3735-2016 proposto da: ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### TESTA, che lo rappresenta e difende un itam ente agli avvocati ### E ### - ricorrente - contro ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### : #### pubblicazione: 11/02/###orte di Cassazione - copia non ufficiale 2 di 14 ### rappresentati e difesi dall'avvocato ### CHIARELLI - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1746/2015 della CORTE ### di VENEZIA, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2021 dal #### viste le conclusioni scritte depositate dal P.G., nella persona del #### il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'### per la parte ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'### per la parte controricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso ### atto di citazione notificato il #### evocava in giudizio i genitori ### e ### innanzi il Tribunale di Padova, invocando l'accertamento della natura simulata di due atti di trasferimento immobiliari con i quali gli stessi avevano acquistato, in parti uguali, nel 1972 e nel 1973, diverse porzioni di un immobile di pregio, denominato palazzo ### sito in #### l'attore, il bene era stato acquistato con denaro di esclusiva proprietà del padre, notaio in ### e di conseguenza l'acquisto dissimulava in realtà una donazione, da parte del padre ed in favore della madre, della metà indivisa dell'immobile. ### invocava dunque l'accertamento della reale natura liberale dell'operazione, nonché della potenzialità lesiva che detto atto avrebbe potuto arrecare ai suoi diritti di legittimario in relazione alla successione paterna, per la tutela dei quali egli aveva notificato e trascritto atto di opposizione ai sensi dell'art. 563, quarto comma, Corte di Cassazione - copia non ufficiale 3 di 14 Si costituivano con separate comparse i convenuti, resistendo alla domanda ed eccependo entrambi l'inammissibilità della domanda di simulazione per difetto di legittimazione ad agire del ### l'abuso dello strumento processuale; il difetto di integrità del contraddittorio, per il caso in cui la domanda fosse interpretata come diretta a far accertare una interposizione fittizia di persona, in conseguenza della mancata evocazione in giudizio dei venditori dell'immobile oggetto di causa; l'infondatezza, nel merito, della domanda. In via riconvenzionale, entrambi i convenuti invocavano la condanna del ### al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., evidenziando che il palazzo era stato ceduto a terzi per un valore notevolmente inferiore a quello di mercato, anche in conseguenza delle trascrizioni derivanti dalle iniziative giudiziarie poste in essere dal predetto. La sola ### invocava inoltre l'accertamento dell'intervenuto acquisto a suo favore, per usucapione, della metà indivisa dell'immobile oggetto di causa. 
Con sentenza n. 760/2014 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda principale di simulazione, ordinando la cancellazione della trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio. 
Interponeva appello l'originario attore avverso tale decisione e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, 1746/2015, definita non definitiva e pronunciata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., rigettava il gravame, confermando la carenza di legittimazione ad agire in capo all'appellante. ### la Corte di Appello, il giudice di primo grado aveva correttamente rilevato che il rimedio previsto dall'art. 563, quarto comma, c.c. si applica soltanto alle donazioni dirette, e non anche a quelle indirette, e solo a condizione che detti atti siano stati conclusi e trascritti dopo l'entrata in vigore della ### n. 80 del 2015. 
Sempre secondo la Corte distrettuale, pur considerando che, a norma dell'art. 1415, secondo comma, c.c., il terzo può far valere Corte di Cassazione - copia non ufficiale 4 di 14 la simulazione nei confronti delle parti, quando l'atto pregiudica i suoi diritti, il figlio non avrebbe legittimazione attiva, prima dell'apertura della successione dei suoi genitori, in relazione alla domanda di simulazione di una donazione compiuta dal genitore, ancora in vita, in favore di un terzo. Ciò, perché al figlio non competerebbe alcun diritto sul patrimonio dei genitori prima dell'apertura della loro successione, neanche in qualità di futuro legittimario. Inoltre, la Corte di Appello ha ritenuto che, nel caso di donazione indiretta, il cespite non entra a far parte del patrimonio del disponente, ragion per cui il legittimario i cui diritti siano lesi da tale genere di liberalità non avrebbe comunque titolo per esercitare il rimedio di cui all'art. 563, quarto comma, c.c., che è teso ad assicurare il recupero alla massa del bene che sia stato donato a terzi dal de cuius in vita. Al massimo, egli potrebbe proporre l'azione di riduzione della donazione, per far valere, nei confronti degli eredi del disponente, un diritto di credito avente ad oggetto il controvalore in denaro del bene oggetto di liberalità indiretta. 
Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza ### affidandosi ad un unico motivo.  ### e ### (quest'ultima, erede di ### resistono con controricorso. 
Il ricorso è stato chiamato una prima volta all'adunanza camerale del 18 maggio 2021, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria, e rinviato a nuovo ruolo affinché fosse trattato in udienza pubblica. 
In prossimità di quest'ultima, la parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria, chiedendo la discussione orale, ai sensi di quanto previsto dal D. L. n. 137 del 2020, convertito in ### 176 del 2020.  ###.G., nella persona del #### ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 5 di 14 RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello, confermando la statuizione del Tribunale, ha ravvisato la sua carenza di legittimazione ad agire. 
Ad avviso del ricorrente, infatti, l'azione era stata proposta ai sensi dell'art. 563 c.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore della ### n. 80 del 2005, e pertanto avrebbe dovuto essere considerata utilmente esperibile, dal legittimario, anche prima dell'apertura della successione del disponente. In sostanza, il legittimario in pectore avrebbe diritto di conseguire, mediante l'azione di simulazione della liberalità indiretta compiuta dal proprio genitore in vita, la facoltà di esercitare il rimedio di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. ### di simulazione, infatti, consentirebbe di recuperare il bene al patrimonio del disponente e di esercitare sullo stesso la pretesa di restituzione, anche dopo il decorso del termine di vent'anni dal compimento e dalla trascrizione dell'atto donativo, che costituisce l'effetto del rimedio di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. In altri termini, per effetto della novella del 2005, che ha introdotto il predetto rimedio, il legittimario non dovrebbe più -come primaattendere il decesso del proprio dante causa per far valere la natura simulata di un determinato atto di liberalità eseguito in vita dal genitore in favore di terzi, ma potrebbe attivarsi subito esercitando -e trascrivendo sull'immobile tanto la domanda di simulazione, che l'opposizione di cui all'art.  563 c.c. La prima domanda, infatti, costituirebbe il presupposto logico per il ricorso al rimedio di cui all'art. 563 c.c., poiché l'effetto recuperatorio assicurato da quest'ultimo, anche in relazione alle donazioni eseguite e trascritte oltre vent'anni prima del decesso del disponente, si produrrebbe solo a condizione che sia stata accertata la natura, appunto, donativa di un diverso negozio giuridico compiuto in vita dal de cuius. 
La censura è infondata. 
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 di 14 ### proposta dall'odierno ricorrente si fonda sul presupposto, in fatto, che il compendio immobiliare oggetto dei due atti di compravendita contestati, risalenti rispettivamente al 13.12.1972 e al 19.4.1973, in virtù dei quali i suoi genitori ne avevano acquistato, in parti uguali tra loro, la piena proprietà, fosse stato, in realtà, pagato per intero con denaro di proprietà esclusiva del padre. ### della metà indivisa del bene a favore della madre, pertanto, avrebbe integrato -nell'ipotesi prospettata dall'odierno ricorrenteun atto di liberalità da parte del padre in favore della madre. Rispetto a tale donazione il ricorrente -in quanto figlio, e dunque parente in linea retta, del disponente avrebbe titolo per esperire, anche prima dell'apertura della successione del disponente, l'azione prevista dall'art. 563 c.c., come novellato per effetto dell'entrata in vigore della ### n. 80 del 2005. Tale disposizione, in particolare, autorizza il coniuge ed i parenti in linea retta del disponente alla notificazione ed alla trascrizione di un atto di opposizione alla donazione, opponibile sia al donatario che ai suoi aventi causa, allo scopo di impedire il decorso del termine di vent'anni dalla trascrizione della donazione, entro il quale, a norma dell'art. 563, primo comma, c.c., il legittimario, salva la preventiva escussione dei beni del donante, può chiedere la restituzione dell'immobile anche agli aventi causa del donatario. 
Per inquadrare correttamente la questione occorre considerare innanzitutto la natura dell'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. Essa non assicura alcuna tutela attuale al legittimario, ma gli consegna soltanto un risultato ipotetico e futuro: per effetto dell'opposizione, infatti, il legittimario potrà esercitare, anche in relazione alle donazioni eseguite del suo dante causa e trascritte da oltre vent'anni, l'azione di riduzione della liberalità e, in caso di buon esito di quest'ultima, potrà esigere la restituzione del bene donato anche nei confronti del donatario o, nell'incapienza di Corte di Cassazione - copia non ufficiale 7 di 14 questi, dei suoi aventi causa, giusta la disposizione di cui art. 563, primo comma, c.c. In altri termini, con l'opposizione di cui all'art.  563, quarto comma, c.c., il legittimario si pone nella condizione per cui, se al momento di apertura della successione del suo dante causa la donazione risulterà effettivamente lesiva della quota di legittima, se verrà pertanto esperita fruttuosamente l'azione di riduzione di detto atto liberale, e se il donatario risulterà incapiente, allora egli legittimario potrà agire nei confronti degli aventi causa del donatario per pretendere, ai sensi dell'art. 563, primo comma, c.c., la restituzione del cespite oggetto della liberalità. Perché il legittimario possa esercitare la domanda di cui al ridetto primo comma dell'art. 563, dunque, devono concorrere tutte le suindicate condizioni, e deve esser stata eseguita e trascritta l'opposizione di cui al quarto comma della citata disposizione. 
Quest'ultima, dunque, rappresenta un rimedio a contenuto essenzialmente cautelare, finalizzato ad assicurare, in favore del legittimario pretermesso, o leso nelle sue aspettative ereditarie, la possibilità di esercitare, nella ricorrenza di una serie di condizioni previste dalla norma, il diritto di seguito sul cespite donato dal proprio dante causa. Con l'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c., in definitiva, il coniuge o parente in linea retta del disponente evita che sul bene conteso si possano, per effetto degli atti di disposizione compiuti dal donatario, consolidare diritti di terzi, acquirenti di buona fede. 
Resta tuttavia fermo che sia l'azione di riduzione della donazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4021 del 21/02/2007, Rv. 595399) che quella di restituzione di cui all'art. 563, primo comma, c.c. sono esperibili dal legittimario soltanto dopo l'apertura della successione del suo dante causa, poiché solo in quel momento sarà, in concreto, possibile verificare se l'atto di liberalità oggetto Corte di Cassazione - copia non ufficiale 8 di 14 dell'opposizione possa, o meno, rivelarsi lesivo delle aspettative ereditarie del legittimario stesso. 
Ciò posto, occorre verificare se questo schema sia applicabile, ed in quali limiti, agli atti di liberalità che siano realizzati dal disponente, in vita, con ricorso a strumenti diversi dalla donazione. 
Va infatti considerato che lo scopo donativo può essere realizzato anche attraverso la conclusione di negozi giuridici aventi caratteristiche formali non corrispondenti al tipo legale della donazione. 
Sul punto, questa Corte ha ammesso l'esperibilità dell'azione finalizzata all'accertamento della natura simulata di un negozio giuridico dissimulante una donazione, anche prima dell'apertura della successione del donante, allo scopo di poter esercitare utilmente il rimedio di cui all'art. 563 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11012 del 09/05/2013, Rv. 626337, in motivazione, pagg. 16 e s.). Per poter utilmente trascrivere un atto di opposizione alla donazione asseritamente lesiva delle sue aspettative, infatti, il coniuge o parente in linea retta del disponente, le cui aspettative successorie siano poste a rischio da un atto di liberalità realizzato attraverso uno strumento negoziale diverso dal tipo legale della donazione, deve previamente ottenere un accertamento giudiziale della natura sostanzialmente donativa del predetto negozio. In tale evenienza, l'azione di simulazione non è finalizzata all'esercizio dell'azione di riduzione -insieme alla quale essa rimane pacificamente esperibile dopo l'apertura della successione del disponente, senza le limitazioni probatorie previste per le parti dall'art. 1417 c.c., in ragione della qualità di terzo del legittimario, rispetto al contratto simulato (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14562 del 30/07/2004, Rv. 575126; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24134 del 13/11/2009, Rv. 610015; Cass. Sez. 3, Sentenza 8215 del 04/04/2013, Rv. 625756; Cass. Sez. 2, Ordinanza 15510 del 13/06/2018, Rv. 649176 )- né a quella di restituzione di Corte di Cassazione - copia non ufficiale 9 di 14 cui all'art. 563, primo comma, c.c., ma è diretta al più circoscritto scopo di conseguire una pronuncia di accertamento che costituisca, a sua volta, il presupposto necessario affinché il coniuge, o parente in linea retta, del disponente possa notificare, e soprattutto trascrivere, sul bene immobile oggetto del negozio dissimulato di donazione, l'atto di opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. Rimedio, quest'ultimo, a contenuto cautelare e preordinato ad assicurare al legittimario la sospensione del termine per la proposizione della domanda di restituzione di cui al già richiamato art. 563, primo comma, Dalle esposte considerazioni discende che l'azione di accertamento della natura simulata di un negozio giuridico dissimulante una donazione si atteggia diversamente, a seconda che essa sia proposta in relazione ad una domanda di riduzione della liberalità, ovvero all'esercizio del rimedio di cui al richiamato art. 563, quarto comma, c.c. Nel primo caso, l'azione è esperibile solo dopo la morte del donante, e l'erede è tenuto a fornire la prova dell'effettiva lesione del suo diritto di legittima; nel secondo caso, invece, il coniuge o il parente in linea retta del disponente non deve dimostrare l'esistenza della lesione delle sue aspettative successorie, essendo sufficiente l'idoneità, in astratto, dell'atto ad incidere sulle predette aspettative. 
Il differente regime della prova nelle due ipotesi si giustifica in considerazione della diversità degli effetti che si producono a carico del donatario, o dei suoi aventi causa. ### vittorioso dell'azione di riduzione implica infatti l'inefficacia dell'atto di liberalità nei confronti dell'erede che agisce in riduzione, e dunque comporta un diretto pregiudizio, sia per il donatario, che, nell'incapienza di quest'ultimo, per i suoi aventi causa, nei confronti dei quali il legittimario pretermesso o leso nella sua quota riservata può esercitare l'azione di cui all'art. 563, primo comma, c.c. Al contrario, l'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. ha il Corte di Cassazione - copia non ufficiale 10 di 14 solo scopo di sospendere il decorso del termine ventennale per l'esercizio dell'azione di restituzione prevista dal primo comma della disposizione da ultimo richiamata. 
Per completezza, occorre anche considerare che l'intento liberale può, in concreto, essere realizzato mediante la messa a disposizione, da parte del disponente, di una somma di denaro necessaria a consentire, da parte del ricevente, l'acquisto di un bene immobile. In tali ipotesi, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, occorre distinguere il caso in cui la liberalità abbia ad oggetto il denaro, poi eventualmente utilizzato dal donatario per l'acquisto di un immobile, da quello -diversoil cui il donante fornisca il denaro, quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che -in tale evenienzacostituisce esso stesso l'oggetto della donazione, in funzione dello stretto collegamento esistente tra elargizione del denaro ed acquisto del cespite ( Sez. U, Sentenza n. 9282 del 05/08/1992, Rv. 478443; Sez. 2, Sentenza n. 5310 del 29/05/1998, Rv. 515917; Sez. 2, Sentenza n. 12563 del 22/09/2000, Rv. 540389; Sez. 2, Sentenza n. 13619 del 30/05/2017, Rv. 644326). Solo nella ricorrenza della seconda ipotesi, evidentemente, si potrebbe ipotizzare un margine di esperibilità del rimedio di cui all'art. 563, primo comma, c.c., poiché esso -nell'assicurare la restituzione del benepresuppone logicamente che la liberalità abbia ad oggetto quest'ultimo, e non il denaro utilizzato per il suo acquisto. Dal che consegue che, per poter esercitare l'azione di accertamento della natura simulata di un negozio dispositivo avente ad oggetto un immobile, in funzione dell'esperimento del rimedio di cui all'art.  563, quarto comma, c.c., a sua volta finalizzato al successivo avvio della domanda di restituzione ex art. 563, primo comma c.c., l'attore è tenuto a dimostrare che la liberalità indiretta abbia avuto ad oggetto direttamente il bene, e non invece il denaro, o altro Corte di Cassazione - copia non ufficiale 11 di 14 valore, utilizzato per realizzare il successivo acquisto di un immobile. 
In linea teorica, quindi, l'azione di simulazione di un contratto dissimulante una donazione di un bene immobile può essere esperita, dal coniuge o dal parente in linea retta del disponente, anche prima dell'apertura della successione di quest'ultimo, allo specifico scopo di consentire l'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c. e di rendere, in futuro, possibile l'esperimento della domanda di restituzione del bene donato di cui all'art. 563, primo comma, c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22457 del 09/09/2019, Rv. 655219). 
A ciò, tuttavia, non consegue l'accoglimento della censura proposta dal ### Quest'ultimo, infatti, ha proposto, con atto di citazione notificato il ###, l'azione di simulazione nei confronti di due atti di compravendita, rispettivamente rogati il ### (atto a rogito del notaio ### in ### rep.  60.416, fasc. 11.535) e al 19.4.1973 (atto a rogito del medesimo notaio, rep. 61.435, fasc. 11.755) e debitamente trascritti. Al momento dell'esercizio della domanda, quindi, era ampiamente decorso il termine di venti anni dal compimento e dalla trascrizione dell'atto di liberalità, o presunto tale. 
Il ricorrente, sul punto, dà atto che la novella del 2005 non ha previsto alcuna disposizione transitoria e propone, in coerenza con l'interpretazione che di tale norma ha fornito una parte della dottrina, una lettura evolutiva, nel senso di ritenere che il nuovo sistema si applichi a tutte le donazioni eseguite prima dell'entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, a prescindere dalla loro data. 
Il termine ventennale entro il quale il legittimario pretermesso, o leso nei suoi diritti, può esercitare il rimedio di cui all'art. 563, primo comma, c.c., dunque, decorrerebbe dalla data di entrata in vigore della richiamata novella del 2005 (cfr. pag. 19 del ricorso). 
La nuova disciplina, in sostanza, non inciderebbe “… sulla Corte di Cassazione - copia non ufficiale 12 di 14 donazione come fatto in sé considerato, bensì sul diritto del legittimario in pectore a neutralizzare gli effetti lesivi della donazione stessa, imponendogli un onere di opposizione ove voglia conservare integra la possibilità futura di agire in restituzione nei confronti dei terzi acquirenti senza limiti temporali” (cfr. pag. 17 del ricorso). ### viene ripreso anche nella memoria depositata dal ### in prossimità dell'udienza pubblica, con la quale il ricorrente risponde alle conclusioni scritte depositate dal P.G. ### quest'ultimo, il rimedio di cui all'art.  563 c.c. sarebbe certamente applicabile anche alle donazioni eseguite prima dell'entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, proprio a causa dell'assenza di norme di diritto intertemporale, ma soltanto a condizione che, in relazione a detti atti, non sia ancora decorso il termine di venti anni previsto dal primo comma del richiamato art. 563 c.c. (cfr. pag. 3 delle conclusioni del P.G.). Il ricorrente contesta tale interpretazione, sostenendo che la disposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c., in quanto finalizzata alla salvaguardia non di un diritto, ma di una mera aspettativa, del legittimario, avrebbe necessariamente ad oggetto posizioni soggettive preesistenti tanto all'apertura della successione che all'entrata in vigore della novella del 2005. Il termine ventennale, dunque, non potrebbe che essere computato a decorrere dal momento in cui il rimedio di cui all'art. 563 c.c., nel testo derivante dalla predetta novella del 2005, è divenuto esperibile, e quindi dalla data di entrata in vigore della predetta nuova disciplina. 
La tesi non è fondata. ### logico del ricorrente, in realtà, presupporrebbe l'esistenza di una norma di diritto intertemporale, che autorizzasse l'esperimento del rimedio previsto dalla novella del 2005 a tutte le donazioni anteriori, senza alcun limite di tempo, purché entro il termine di venti anni dall'entrata in vigore della nuova normativa. ### di una simile disposizione, Corte di Cassazione - copia non ufficiale 13 di 14 riconosciuta anche dallo stesso ricorrente, non consente tuttavia di accedere a tale ipotesi, poiché il tenore letterale della norma evidenzia che l'unico termine previsto per il ricorso all'opposizione di cui al quarto comma dell'art. 563 c.c. è quello indicato dal primo comma, ovverosia venti anni dalla trascrizione della donazione. 
Termine che, nel caso di specie, era ampiamente decorso al momento dell'introduzione della domanda del ### In definitiva, va affermato che l'opposizione di cui all'art. 563, quarto comma, c.c., è esperibile, in relazione alle donazioni compiute dal disponente e potenzialmente lesive dei diritti del legittimario, anche prima dell'apertura della successione del primo. 
Quando essa ha ad oggetto un atto di liberalità indiretta, inoltre, il legittimario è titolato ad agire per ottenere l'accertamento della natura simulata del negozio dissimulante la liberalità potenzialmente lesiva delle sue aspettative. Tuttavia, poiché l'azione di restituzione prevista dall'art. 563, primo comma, c.c., è ammessa soltanto qualora non siano decorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione, e considerato che l'opposizione di cui al quarto comma del richiamato art. 563 c.c. è tesa ad assicurare, in favore del coniuge o parente in linea retta del disponente, unicamente la sospensione del termine ventennale di cui al primo comma, l'esercizio della stessa non è consentito in relazione ad atti di liberalità, diretti o indiretti, che siano stati trascritti da oltre venti anni. Non avrebbe, infatti, alcun senso logico ipotizzare, a favore del legittimario, l'esercizio di uno strumento cautelare finalizzato all'esperimento di una domanda non più proponibile. 
Il ricorso va pertanto rigettato. 
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore Corte di Cassazione - copia non ufficiale 14 di 14 importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  PQM la Corte riget ta il ricorso e condanna la parte ricorre nte al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.500, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. 
Ai sensi d ell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ca mera di consiglio della seconda sezione civile, in data 20 ottobre 2021 ### (R.M. #### (S. ### Numero registro generale 3735/2016
Numero sezionale 2238/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

causa n. 3735/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Oliva Stefano, D'Urso Giuseppina

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3804/2025 del 02-11-2025

... chi acquista dal fallimento) sarà o il decreto di trasferimento pronunciato dal giudice delegato se si è scelto di liquidare il bene secondo le disposizioni del codice di procedura civile, oppure l'atto notarile tra curatore e acquirente se si è fatto ricorso alle procedure competitive. Si può aggiungere che questa conclusione risulta perfettamente coerente con quanto accade nel caso di esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901, cod. civ. quando il creditore vittorioso abbia successivamente iniziato un'espropriazione contro il terzo proprietario ex art. 602, c.p.c. pignorando il bene dell'acquirente soccombente in revocatoria: anche in questo caso, infatti, perdita del diritto (da parte dell'acquirente soccombente in revocatoria) e acquisto del diritto (da parte di chi acquista nell'ambito dell'espropriazione immobiliare) saranno riconducibili al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ex articolo 586, c.p.c.. Decreto che - appunto - trasferirà il diritto dall'uno all'altro soggetto, e che sarà coerentemente trascritto contro l'acquirente soccombente in revocatoria e a favore di chi ha acquistato in vendita forzata. Anche il curatore, così (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale di ###.G. 2702/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di ### in composizione monocratica e nella persona del dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 2702/2023 avente ad oggetto “rilascio immobile” e pendente ### della ### s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### alla via ### n. 88, è elettivamente domiciliato ### E #### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. ### presso il cui studio, sito in ### alla via ### n. 6, è elettivamente domiciliata #### note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 16.6.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. ### di ### R.G. 2702/2023 RAGIONI IN FATTO E ### Con atto di citazione ritualmente notificato la curatela del ### della ### s.r.l.  in liquidazione deduceva: che in data ### il ### di ### aveva dichiarato il fallimento della ### s.r.l. in liquidazione e che sette anni prima, in data ###, detta società aveva stipulato con la ### s.p.a. un contratto di acquisto con patto di riservato dominio di un locale commerciale sito all'interno del ### di ### (riportato in catasto al foglio 2, particella 5175, sub 66) per il prezzo complessivo di € 287.773,64, di cui una parte era stata corrisposta al momento della stipula (€ 154.849,62), altra parte in data ### (€ 17.814,56) e la restante quota di € 115.109,46 sarebbe dovuta essere versata in 18 rate semestrali del valore di € 6.394,97 a decorrere dall'1.4.2005 all'1.10.2013; che detto immobile era stato concesso in locazione alla stessa ### s.p.a. contratto dell'8.11.2004, con la previsione di un canone annuo di € 16.979,98 oltre ### che sarebbe andato in compensazione con le rate da doversi versare per l'acquisto; che, con scrittura privata del 30.7.2008, la ### s.r.l.  aveva poi ceduto alla società #### s.r.l. l'intera posizione contrattuale nascente dal contratto di compravendita sopra richiamato, cessione che era avvenuta con il consenso della ### s.p.a.; che, per effetto di tale convenzione, la #### era subentrata in tutti gli obblighi e diritti di credito derivanti dalla vendita, ivi compreso il diritto all'acquisizione della piena proprietà del lotto al pagamento dell'ultima rata del prezzo; che alla #### era stato altresì ceduto il contratto di locazione stipulato con la ### s.p.a.; che nel 2013 la curatela del fallimento della ### aveva promosso dinanzi al ### di ### un giudizio finalizzato ad ottenere una declaratoria di nullità dell'atto di cessione del contratto o, in subordine, di inopponibilità alla curatela ai sensi dell'art. 2901 c.c., con contestuale accertamento della proprietà in proprio favore laddove fosse stata pagata anche l'ultima rata del prezzo; che il ### di ### con sentenza n. 9403/2017, aveva accolto l'azione revocatoria relativa all'atto di cessione del contratto ed alla prodromica cessione delle n. 142 azioni della ### s.p.a., dichiarando in tal modo inefficaci gli atti nei confronti della massa dei creditori; che, avverso detta sentenza, avevano proposto appello sia la #### che la curatela del fallimento ### s.r.l. e, all'esito del giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello di ### con sentenza n. 4038/2021 passata in giudicato, aveva confermato la ### di ### R.G. 2702/2023 dichiarazione di inefficacia della cessione del contratto nei confronti della massa dei creditori e, accogliendo in parte il gravame del fallimento ### aveva accertato che nel corso del giudizio di primo grado era stata pagata l'ultima rata del prezzo della compravendita; che, alla luce di tale accertamento, doveva ritenersi che la proprietà dell'immobile si era definitivamente trasferita in capo alla cessionaria #### che, con comunicazioni del 2.5.2018 e del 7.10.2020, la ### s.p.a. aveva invitato la #### a riacquistare il possesso dell'immobile, che era stato poi rilasciato definitivamente dopo offerta reale a mezzo ufficiale giudiziario in data ###; che l'accoglimento della revocatoria fallimentare di un atto traslativo comportava il diritto alla restituzione del bene all'amministrazione del fallimento; che, tenuto conto del fatto che il rapporto di locazione instaurato con la società ### s.p.a. si era nelle more risolto, la curatela aveva ormai maturato il pieno diritto alla materiale restituzione dell'immobile. 
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché la #### s.r.l. fosse condannata al rilascio del locale commerciale sopra indicato ed alla refusione delle spese processuali. 
Si costituiva la società convenuta che, contestando l'ammissibilità della domanda, evidenziava che il fallimento poteva conseguire la materiale disponibilità del bene non attraverso un'azione ordinaria di rilascio (non potendosi ritenere titolare della proprietà dell'immobile), quanto piuttosto promuovendo il recupero del cespite attraverso l'esecuzione forzata. Rappresentava che effettivamente il contratto di locazione si era risolto e che l'immobile risultava quindi ormai vuoto. 
Concludeva affinché la domanda fosse dichiarata inammissibile o che, in via gradata, fosse dichiarata cessata la materia del contendere. 
Rigettate le istanze istruttorie articolate dalla parte convenuta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 19.6.2025. 
La domanda è infondata e va rigettata per le considerazioni che seguono. 
Con la sentenza n. 9403/2017 del 21.9.2017 il ### di ### ha accolto l'azione revocatoria proposta dalla curatela del fallimento ### s.r.l., dichiarando l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori dell'atto di cessione del contratto stipulato il ###, con cui la ### s.r.l. aveva ceduto alla #### s.r.l. il contratto di vendita con patto di riservato dominio concluso l'1.4.2005 ed avente ad oggetto un locale ### di ### R.G. 2702/2023 commerciale situato nel centro commerciale ### di #### napoletano ha contestualmente accolto l'azione revocatoria anche in relazione all'atto di cessione, dalla ### s.r.l. alla #### s.r.l., di n 142 azioni della ### s.p.a. al prezzo di € 3.666,44. 
Nell'ambito del giudizio definito con tale pronuncia dal tribunale di ### il fallimento ### s.r.l. aveva proposto le seguenti domande: 1) accertarsi e dichiararsi la simulazione della clausola di pattuizione del prezzo di cessione del contratto effettuato con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio ### in data ###, rep. n. 16910, racc. 3326, reg.to il ### e, pertanto, la simulazione e l'inopponibilità al fallimento della quietanza di pagamento del prezzo in esso contenuta, nonché la simulazione e l'inopponibilità al fallimento della clausola di pattuizione del prezzo della prodromica cessione di pari data delle n.142 azioni della ### s.p.a. (al dichiarato prezzo di € 3.666,44) nonché della quietanza di pagamento del prezzo; 2) accertarsi la nullità, per difetto di causa, - dell'atto di “cessione del contratto” del 30/07/2008 effettuato con scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio ### rep. n. 16910, racc. 3326, reg.to il ###, con il quale la ### s.r.l. in liquidazione ha ceduto alla ### - ### s.r.l. il contratto avente ad oggetto il locale commerciale (“lotto”) situato nel ### in ### alla strada consortile, agglomerato industriale ### nord denominato "###", esteso circa mq 141,50 (superficie lorda pavimenti) distinto con la sigla 66 (lotto "75p - g"), riportato nel catasto fabbricati del comune di ### in ditta "### s.r.l.", foglio 2, p.lla 5183 (già p.lla 5175) , sub 66, via ### nord snc", piano 1, cat.d/8, rc euro 1.704,00” e delle relative parti e diritti comuni al prezzo dichiarato in atti di ### 250.000,00 oltre Iva e così per complessivi ### 300.000,00; - dell'atto di pari data con il quale sono state cedute dalla ### s.r.l. alla #### s.r.l. le n.142 azioni della ### s.p.a., al prezzo di € 3.666,44; 3) in subordine dichiararsi l'inefficacia, ai sensi degli artt.2901 c.c. e 66 L.F., dei predetti atti di cessione; 4) Accertare che la ### S.p.A. con il consenso della la #### s.r.l. ha ### di ### R.G. 2702/2023 ancora l'uso dell'immobile oggetto della compravendita con patto di riservato dominio; 5) con dichiarazione di opponibilità dell'emittenda sentenza alla ### s.p.a.; 6) in ogni caso condannarsi la ### S.p.A. e/o la #### s.r.l. all'immediato rilascio del locale commerciale sopra indicato (e delle parti comuni oggetto di cessione) nonché al pagamento delle indennità di occupazione del medesimo locale (e delle parti comuni) con decorrenza dall'atto del 30/7/2008 in caso di accoglimento delle azioni di nullità e dalla notifica del presente atto in caso di accoglimento della revocatoria, da liquidarsi in separato giudizio; 7) ordinare e/o condannare la ### S.p.A. a reintegrare la curatela del fallimento ### s.r.l. in liquidazione nell'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione societaria ed a inserire nella comunicazione annuale dell'elenco soci al registro delle imprese il fallimento ### s.r.l. in liquidazione quale titolare di 142 azioni in luogo della #### s.r.l.; 8) Nel caso che nel corso del presente giudizio si dovesse verificare la condizione sospensiva dell'effetto traslativo della proprietà dell'immobile sopra indicato, oggetto del contratto di compravendita ceduto e/o, comunque, nel caso di pagamento dell'ultima rata del prezzo della compravendita con patto di riservato dominio di cui alla richiamata scrittura del 30/07/2008, accertare che la curatela della ### s.r.l. in liquidazione è divenuta proprietaria del locale commerciale (“lotto”) situato nel ### in ### alla strada consortile, agglomerato industriale ### nord denominato "###", esteso circa mq 141,50 (superficie lorda pavimenti) distinto con la sigla 66 (lotto "75p - g"), riportato nel catasto fabbricati del comune di ### in ditta "### s.r.l.", foglio 2, p.lla 5183 (già p.lla 5175), sub 66, via ### nord snc", piano 1, cat.d/8, rc euro 1.704,00” e delle relative parti e diritti comuni, ordinando al ### dei ### tenuti presso l'### di ### - #### di ### immobiliare, di trascrivere/annotare la sentenza anche con riferimento a tale effetto traslativo; 9) Nel caso che il pagamento dell'ultima rata non dovesse essere effettuato accertarsi e dichiarare che la curatela del fallimento ### s.r.l. in liquidazione, ai sensi dell'art.  73 L.F., ha diritto di optare per il subentro nel contratto o di sciogliersi con obbligo del ### di ### R.G. 2702/2023 venditore di restituire le rate riscosse; 10) In conseguenza delle eccezioni dei convenuti accertarsi la nullità, o in subordine l'inefficacia ex art. 2901 c.c., della transazione che le parti convenute avrebbero concluso con la scrittura di accettazione datata 19/07/2013; 11) In via del tutto subordinata, ove si accerti la risoluzione del contratto di vendita con riservato dominio, condannarsi la ### S.p.A. a restituire le rate riscosse (anche ai sensi dell'art. 1526 c.c. ove la risoluzione possa ricondursi ad inadempimento); 12) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. 
Nell'accogliere l'azione revocatoria proposta in via subordinata, il ### di ### ha rigettato la domanda di cui al punto 8) - cioè quella volta all'accertamento dell'avvenuto acquisto, da parte della curatela, della proprietà del locale commerciale, laddove fosse stato dimostrato che la #### aveva versato tutte le rate del prezzo - sul presupposto che le risultanze istruttorie non consentivano di affermare che effettivamente si fosse realizzata la condizione sospensiva del pagamento dell'ultima rata del prezzo. 
Se la domanda di cui al punto 6) era stata oggetto di rinuncia - quella cioè volta ad ottenere il rilascio dell'immobile -, anche le domande di cui ai punti 7) e 9) venivano rigettate sul presupposto che “l'accoglimento dell'azione revocatoria non implica l'invalidità della vendita, ma soltanto la sua inefficacia ed inopponibilità alla massa dei creditori, senza alcun effetto restitutorio” (cfr. pag. 12 della sentenza n. 9403/2017). 
Avverso detta pronuncia proponevano appello sia la #### che il fallimento ### Quest'ultimo censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui non era stata accertato il proprio acquisto della proprietà dell'immobile a seguito dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo da parte della società cessionaria. Si doleva altresì del mancato accoglimento delle domande di cui ai punti 7) e 9). 
Con sentenza n. 4038/2021 del 29.10.2021 - pronuncia di cui è stato documentato l'avvenuto passaggio in giudicato - la Corte d'Appello di ### ha rigettato l'appello proposto dalla #### s.r.l., confermando l'accoglimento dell'azione revocatoria proposta dal fallimento. 
Con riguardo all'appello proposto dall'odierna parte attrice, la Corte, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, è giunta ad affermare che le emergenze istruttorie ### di ### R.G. 2702/2023 consentivano di ritenere che la #### avesse interamente corrisposto il prezzo della vendita alla ### s.p.a.. Tuttavia, non poteva essere accolta “la domanda di accertamento della qualità di proprietaria dell'immobile in capo alla curatela del fallimento della ### s.r.l. posto che gli effetti costitutivi dell'azione revocatoria ordinaria sono limitati alla declaratoria di inefficacia ed inopponibilità al fallimento in sede esecutiva dell'atto di cessione del contratto di compravendita e delle partecipazioni sociali oggetto di causa, con conseguente possibilità del fallimento di aggredire in sede esecutiva l'immobile che per effetto dell'accertamento svolto può ritenersi acquistato in via definitiva dalla cessionaria del contratto, essendo stato provato il pagamento dell'ultima rata del prezzo” (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza n. 4038/2021 della Corte d'Appello di ###. 
Nel promuovere il presente giudizio, la curatela fallimentare ha dapprima chiarito che l'immobile oggetto della vendita non era più nella detenzione della ### s.p.a., ma era stato nelle more liberato a seguito della risoluzione del rapporto locatizio anch'esso oggetto di cessione in favore della #### Quindi, ha evidenziato come solo con la materiale acquisizione del bene alla massa fosse possibile procedere alla sua vendita in sede fallimentare. Sulla scorta di tale premessa ha pertanto azionato un'azione restitutoria del cespite nei confronti della società originariamente cessionaria del contratto di vendita.  ### esperita non può trovare accoglimento. 
Invero, costituisce principio giurisprudenziale di recente affermato dalla Suprema Corte quello secondo cui l'accoglimento dell'azione revocatoria - sia quella ordinaria che quella fallimentare - produce un mero effetto reintegrativo della garanzia patrimoniale, attribuendo quindi alla curatela la sola legittimazione ad aggredire in sede esecutiva l'immobile, senza conferire al fallimento alcun diritto alla restituzione dell'originaria posizione negoziale ceduta. 
Invero, quando il bene è uscito dal patrimonio del debitore poi dichiarato fallito ed è entrato in quello dell'acquirente è ovviamente possibile liquidare questo bene a vantaggio dei creditori del debitore dante causa. La strada per ottenere tale risultato (cioè la possibilità di liquidazione) però, non è quella di far rientrare il bene nel patrimonio fallimentare come “bene del fallito”, da liquidare quindi secondo le regole del fallimento alla stregua dei beni esistenti al momento della dichiarazione di fallimento e di quelli ### di ### R.G. 2702/2023 acquistati dal fallito in corso di fallimento, bensì liquidare un bene a favore del ceto creditorio - e conseguire così il risultato che il ### ha evidentemente inteso realizzare - escludendo che il bene stesso sia ###entrato a far parte del patrimonio fallimentare come “bene del fallito”. 
La finalità dell'azione revocatoria ordinaria è quella di permettere al creditore definitivamente vittorioso di aggredire esecutivamente il bene oggetto dell'atto revocato nella forma dell'espropriazione contro il terzo proprietario ex articolo 602, c.p.c.: il creditore, dunque non utilizzerà l'espropriazione contro il debitore come avrebbe potuto (e dovuto) fare se il bene fosse nuovamente del suo debitore al momento del pignoramento, come se fosse, cioè, rientrato nel patrimonio del suo debitore all'esito vittorioso dell'azione revocatoria, proprio perché il risultato dell'esercizio vittorioso e definitivo dell'azione revocatoria ordinaria non consiste nel far rientrare il bene oggetto dell'atto revocato nel patrimonio del dante causa. Come accade quando l'articolo 66, L.F.  mette a disposizione del curatore l'azione revocatoria ordinaria, a vantaggio - in tal caso - dell'intero ceto creditorio che abbia fatto valere le proprie ragioni nel fallimento: si potrà, quindi, conseguire il risultato della liquidazione del bene già oggetto dell'atto revocato; ma anche qui lo si potrà fare senza che il bene sia previamente entrato a far parte del patrimonio fallimentare come bene del fallito. È chiaro e ne consegue che se il fallimento dovesse chiudersi, dopo l'esito vittorioso da parte del curatore dell'azione revocatoria ordinaria, senza che si sia reso necessario liquidare quel bene, il bene continuerebbe a rimanere - come è sempre stato - di chi lo ha acquistato dal debitore poi fallito: l'esito favorevole dell'azione revocatoria risulterebbe a questo punto, a posteriori superfluo: avrebbe consentito di liquidare quel bene se ce ne fosse stato bisogno. Ciò è coerente con lo scopo che il ### mirava a raggiungere consentendo al curatore l'esercizio tanto della revocatoria ordinaria quanto della revocatoria fallimentare, quello cioè di ampliare la platea dei beni da liquidare nel fallimento a favore del ceto creditorio. 
Ne discende che non è con l'esito vittorioso e definitivo dell'azione revocatoria (ordinaria e fallimentare) che il bene esce dal patrimonio dell'acquirente soccombente in revocatoria e rientra tra i beni del fallito (da liquidare): non può quindi essere trattato, ai fini della liquidazione, né come un bene esistente nel patrimonio del fallito al momento della dichiarazione di fallimento, né come un bene acquistato dal fallito durante il fallimento (anche se può essere liquidato a favore del ceto creditorio o tramite procedure competitive ### di ### R.G. 2702/2023 o secondo le norme del codice di procedura civile). 
Il momento in cui l'acquirente soccombente in revocatoria perde la titolarità del bene è necessariamente un momento successivo: quando del bene stesso diviene titolare chi lo acquista dal fallimento, quando cioè, a soddisfazione del ceto creditorio, nel patrimonio fallimentare entra il denaro che ne costituisce il prezzo. ### canto, se la ragione per cui il ### consente al curatore l'esercizio delle revocatorie è quella di accrescere i risultati della liquidazione, e dunque, trattandosi di immobili, a segnare la perdita del diritto (da parte dell'acquirente soccombente in revocatoria) e l'acquisto del diritto (da parte di chi acquista dal fallimento) sarà o il decreto di trasferimento pronunciato dal giudice delegato se si è scelto di liquidare il bene secondo le disposizioni del codice di procedura civile, oppure l'atto notarile tra curatore e acquirente se si è fatto ricorso alle procedure competitive. Si può aggiungere che questa conclusione risulta perfettamente coerente con quanto accade nel caso di esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901, cod. civ. quando il creditore vittorioso abbia successivamente iniziato un'espropriazione contro il terzo proprietario ex art. 602, c.p.c. pignorando il bene dell'acquirente soccombente in revocatoria: anche in questo caso, infatti, perdita del diritto (da parte dell'acquirente soccombente in revocatoria) e acquisto del diritto (da parte di chi acquista nell'ambito dell'espropriazione immobiliare) saranno riconducibili al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ex articolo 586, c.p.c.. 
Decreto che - appunto - trasferirà il diritto dall'uno all'altro soggetto, e che sarà coerentemente trascritto contro l'acquirente soccombente in revocatoria e a favore di chi ha acquistato in vendita forzata. Anche il curatore, così come ogni creditore, dopo aver esercitato vittoriosamente l'azione revocatoria ordinaria, può procedere alla liquidazione del bene già oggetto dell'atto revocato iniziando contro l'acquirente soccombente in revocatoria e dunque iniziare un'espropriazione “contro il terzo proprietario” ex art. 602, c.p.c.. 
Tali argomentazioni di diritto sono state di recente compiutamente riaffermate dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23485/2021, di cui vengono di seguito riportati alcuni decisivi passaggi: “Nel nostro ordinamento concorsuale, invero, è pacifico che le azioni promosse dalla curatela per la dichiarazione d'inefficacia di atti di disposizione patrimoniale compiuti dal fallito mirano non ad ottenere il sovvertimento, sul piano della validità, degli effetti traslativi degli atti compiuti e dunque il ripristino in capo alla massa ### di ### R.G. 2702/2023 dei creditori esattamente del medesimo titolo già disposto dal fallito, cioè regolato negozialmente in modo ex post dichiarato giudizialmente inefficace, bensì "la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori" (Cass. 9584/2015) mediante la "assoggettabilità ad esecuzione" del medesimo bene che ne sia stato oggetto; con il successo della domanda, dunque, il fallito non ridiventa titolare in senso dominicale dell'identico bene oggetto dell'atto dichiarato inefficace, bensì accade che sia l'organo concorsuale a poter disporne esecutivamente o, se ciò sia impossibile, conseguire il ripristino dell'equilibrio patrimoniale alterato dall'atto, in una misura equivalente alla consistenza che esso aveva nei termini di valore depauperativi accertati…”, chiarendo, altresì, come “…4. l'obiettivo delle azioni revocatorie anche in esame, unificate dalla menzionata inefficacia, è perciò quello di permettere, in capo agli organi concorsuali, "la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore" (Cass. 26041/2013); è così stato chiarito che "oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata" tant'è che quando l'azione sia promossa dopo il fallimento dell'accipiens, non potendo essere esperita con la finalità di recuperare il bene ceduto - stante l'intangibilità dell'asse fallimentare - "i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso di suo fallimento) potranno insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione" (Cass. s.u.  12476/2020); altrettanto incontroverso è che la sentenza che accoglie la domanda revocatoria fallimentare ha natura costitutiva, in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, "atti che avevano già conseguito piena efficacia", sia "determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto"; con la conseguenza che la situazione giuridica vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non integra un diritto di credito (alla restituzione della somma o dei beni) esistente prima del fallimento (né nascente all'atto della dichiarazione dello stesso) e indipendentemente dall'esercizio dell'azione giudiziale, ma rappresenta un vero e proprio diritto potestativo all'esercizio dell'azione revocatoria (Cass. s.u. 5443/1996; Cass. s.u.  ###/2018)…”. ### di ### R.G. 2702/2023 Non si ignora in questa sede ###orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto al curatore il potere di apprensione del bene, non soltanto per sottoporlo ad espropriazione, ma anche per gestirlo nell'interesse della massa (cfr. n. ### del 04/12/2018). Tuttavia, in questa sede si intende aderire all'orientamento più di recente sostenuto con la sentenza della Suprema Corte del 2021 sopra richiamata che, in maniera più coerente con le conseguenze di mera inefficacia derivanti dall'accoglimento dell'azione revocatoria - che non implica quindi alcuna invalidità del trasferimento e, quindi, nemmeno il diritto alla materiale apprensione del bene precedentemente ceduto - ha limitato il potere dispositivo del curatore alla sede esecutiva. 
A tale indirizzo ha d'altronde compiutamente aderito anche la Corte d'Appello con la pronuncia sopra richiamata n. 4038/2021, che ha in via definitiva risolto il contenzioso già instauratosi tra le parti (“### ha sul punto correttamente applicato il prevalente orientamento di legittimità secondo cui in tema di fallimento, il curatore che abbia esercitato con successo l'azione revocatoria (fallimentare o ordinaria) della cessione del contratto, già facente capo al fallito, non può esercitare le facoltà previste dall'art. 72 l.fall.  in relazione alla posizione contrattuale originaria, poiché l'accoglimento dell'azione revocatoria non restituisce al fallimento la pienezza della posizione negoziale ceduta, ma attribuisce la sola ed esclusiva legittimazione a procedere alla sua liquidazione. (cfr. per tutte Cass.23485/21 e Cass. 3676/11)” - cfr. pag. 10 della sentenza della C.d.A.) Invero, sulla scorta del medesimo approccio interpretativo, la Corte, oltre ad aver escluso che il fallimento avesse acquistato la proprietà del locale commerciale, ha altresì rigettato il gravame nella parte in cui la curatela aveva chiesto che, in accoglimento dell'originaria domanda di cui al punto 7), la ### s.p.a. reintegrasse la curatela nell'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione societaria atteso che anche l'atto di cessione delle n. 142 azioni della ### s.p.a. era stato revocato ex art. 2901 c.c. dal ### di ### (“Gli stessi principi consentono di respingere la richiesta di ordinare alla reintegrare la curatela del fallimento della nell'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione societaria e ad inserire nella comunicazione annuale dell'elenco soci al registro delle imprese il fallimento della Losdos” ). 
In conclusione, l'azione di rilascio proposta da parte attrice deve essere rigettata. 
La peculiarità del caso concreto e le incertezze giurisprudenziali che emergono da pronunce di merito e di legittimità contrastanti nella materia, integrano gravi ed ### di ### R.G. 2702/2023 eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti alla luce della disciplina che regola la soccombenza come riletta alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.  P.Q.M.  ### in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: • rigetta la domanda; • compensa le spese processuali. 
Così deciso in ### in data ### IL GIUDICE dott.

causa n. 2702/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Alfredo Maffei

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 31334/2025 del 01-12-2025

... mutuo fondiario, intraprendeva procedura esecutiva immobiliare nei confronti di ### essa ### - e, al suo pari, pure ### e ### na ### che versavano, in relazione ad altri lotti, nelle medesime condizioni - proponevano opposizione di terzo all'esecuzione. In accoglimento della stessa, con ordinanza del 14 gennaio 2019, veniva, pertanto, sospesa la vendita competitiva dei lotti prenotati dagli opponenti (e dunque, per qu anto qui di interesse, anche quella del lotto n. 1), ritenendosi, inoltre, meritevole di accoglimento la doman da, 4 contestualmente formulata, diretta alla determinazione dell'entità del debito gravante sui singoli posse ssori/prenotatari ai fini dell'assegnazione del lotto. Attraverso ulteriori scansioni processuali si giun geva, così, all'adozione del decreto di trasferimento, in favore di ### del 15 settembre 2020, con contestuale pagamento del prezzo. Il provvedimento in questione, come indicato in premessa, veniva fatto oggetto di opposizione da ### (al pari degli atti presupposti, connessi e conseguenti), per lamentare che l'assegnazione del ### 1, alla ### sarebbe avvenuta “ad un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello stimato dal CTU nell'ambito (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso 18285-2023 proposto da: ### domiciliata “ex lege” presso l'indirizzo di posta elettro nica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'### - ricorrente - contro ### E ### S.C.P.A, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domicil iata “ex lege ” presso gli indirizzi di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli ### e ### - controricorrente - nonché contro ####à del ricorso R.G.N. 18285/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 26/06/2025 ###À ### S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante “ pro tempore”, domiciliata “ex lege ” presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall'### - controricorrente - e contro ### - ### (###, DE #### - intimati - Avverso la sentenza n. 1581/2023, del Tribunale di Velletri, depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2025 dal ###. ### udita la ### rale, Dott.ssa ### che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi gli ### e #### 1. ### ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 1581/23, del 2 agosto 2023, del Tribunale di Velletri, che - nel pronunciarsi sull'opposizione agli atti esecutivi, proposta dalla società ### di ### e ### S.c.p.a. (d'ora in poi, “### Popolare”) ed avente ad oggetto il decreto del 15 settembre 2020 di assegnazione, alla ### del lotto n. 1 (nonché tutti gli atti, provvedimenti e verbali di udienza a questo presupposti e comunque connessi e/o conseguenti), decreto emesso nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare da essa promossa, nei confron ti del la ### S,c.a.r.l., in virtù di contratto di mutuo fondiario stipulato con rogito notarile del 1° ottobre 2008 - ha 3 dichiarato, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, il difetto di legittimazione dell'odierna ricorrente.  2. Riferisce, nel proprio ricorso, ### - quale “antefatto”, rispetto alla vicenda oggetto del presente giudizio - di aver sempre abitato nell'immobile, poi identificato come lotto n. 1 della suddetta procedura esecutiva, sin dal 26 ottobre 2010, con l'intera sua famiglia, costituita dal marito, ### socio della cooper ativa ### zia ### (successivamente deceduto, il 9 dice mbre 2018), e dai loro figli. La detenzione dell'immobile, infatti, conseguiva al riconoscimento del diritto di abitazione, avvenuto in attesa della formalizzazione della vendita e del frazionamento del mutuo, essendosi ritenuta impellente l'esigenza abitativa anche a fronte del versamento di acconti, per € 66.949,80, da parte del prenotatario. Essendosi, però, ### resa inadempiente rispetto all'obbligo di frazionamento del mutuo, veniva instaurato un procedimento - svoltosi pure nel contraddittorio di ### - di frazionamento coatto, concluso con decreto del Presidente del Tribunale di Velletri del 30 luglio 2012, invano reclamato dal suddetto istituto di credito e dallo stesso, comunque, non adempiuto. 
Per tale ragione, e dunque in virtù di tale diritto di abitazione, allorché ### in forza del suddetto contratto di mutuo fondiario, intraprendeva procedura esecutiva immobiliare nei confronti di ### essa ### - e, al suo pari, pure ### e ### na ### che versavano, in relazione ad altri lotti, nelle medesime condizioni - proponevano opposizione di terzo all'esecuzione. In accoglimento della stessa, con ordinanza del 14 gennaio 2019, veniva, pertanto, sospesa la vendita competitiva dei lotti prenotati dagli opponenti (e dunque, per qu anto qui di interesse, anche quella del lotto n. 1), ritenendosi, inoltre, meritevole di accoglimento la doman da, 4 contestualmente formulata, diretta alla determinazione dell'entità del debito gravante sui singoli posse ssori/prenotatari ai fini dell'assegnazione del lotto. 
Attraverso ulteriori scansioni processuali si giun geva, così, all'adozione del decreto di trasferimento, in favore di ### del 15 settembre 2020, con contestuale pagamento del prezzo. 
Il provvedimento in questione, come indicato in premessa, veniva fatto oggetto di opposizione da ### (al pari degli atti presupposti, connessi e conseguenti), per lamentare che l'assegnazione del ### 1, alla ### sarebbe avvenuta “ad un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello stimato dal CTU nell'ambito dell'esecuzione in esame”. Rig ettata l'istanza di sospensione, con provvedimento oggetto di reclamo (in relazione al quale interveniva declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragion e dell'allegazione del preteso difetto di legittimazione di ### per le stesse ragi oni valorizzate nella sentenza oggi impugnata, di seguito meglio indicate), l'esito della fase di merito del giudizio di opposizione consisteva nell'accogliment o della stessa, per declaratoria di difetto di legittimazione dell'odierna ricorrente. 
A tale conclusione l'adito Tribunale perveniva - in applicazione del principio della “ragione più liquida” e, dunque, senza vagliare le ecc ezioni e difese dell'odierna ricorrente, neppure esclusa quella relativa alla tardività della proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., per non e ssere sta ti opposti , in termini, i provvedimenti presupposto del decreto di trasferimento - sulla base di quanto allegato dall'opponente ### vale a dire, la “sopravvenuta” perdita, da parte dell'odierna ricorrente, della qualità di socia della cooperativa ### quale erede del defunto marito ### Difatti, ### produceva sentenza resa dal Tribunale delle ### di ### il 5 17 febbraio 2021, di reiezione della impugnativa della delibera societaria - del 25 febbraio 2015, comunicata l'11 marzo 2015 - con la quale ### era stato escluso dalla suddetta società cooperativ a. Così provvedendo, peraltro, il giudice dell'opposizione si dichiarava incompetente a pronunciarsi sulla domanda, proposta dalla stessa opponente ### popolare, di restituzione, a ### di quanto dalla stessa, a qualunque titolo, versato.  3. Avverso la sentenza del Tribunale veliterno ha proposto ricorso per cassazione la ### sulla base - come detto - di sette moti vi, gli ultimi due dei qu ali, peraltro, proposti in via condizionata.  3.1. Il primo motivo, che è “riferito alla scelta della ragione più liquida della decisione”, denuncia - ex art. 360, comma 1, 4), cod. proc. civ. - “violazione o falsa applicazione dell'art. 276, comma 2, cod. proc. civ. e dell'art. 617, comma 2, cod. proc.  e dell'art. 569, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all'art. 618, comma 2, cod. proc. civ.; nonché violazione dell'art. 112 cod.  proc. civ. e dell'art. 617, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all'art. 618, comma 2, cod. proc. civ. (omessa pronuncia e/o omesso rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'opposizione) e violazione dell'art. 100 cod. proc. civ., anche in relazi one ai principi del giusto e ragionevole processo ex art. 111 Cost. e 6 Cedu (per intervenuta rinuncia della banca)”, con “conseguente nullità della sentenza”. 
Il motivo si articola in tre censure. 
La prima, investe la decisione di applicare il principio della “ragione più liquida”, e ciò “stante il carattere assorbente della intervenuta carenza della q ualità di so cio in capo a G aetano ### coniuge del la Martucci”, siccome risultante dalla 6 sopravvenuta sentenza del Tribunale delle ### di ### Osserva, al riguardo, la ricorr ente che tale “ modus decidendi” contrasterebbe con l'art. 276, comma 2, cod. proc. civ., perché il - preteso - difetto di leg ittimazione o, meglio, di titolarità del diritto sostanziale, costituiva questione “di merito”, destinato a “cedere il passo” a “questioni pregiudiziali di rito (intempestività /inammissibilità dell'opposizione), eccepite dalla parte e comunque rilevabili d'ufficio”, esse si da definire, ai sensi dell'art.  276 cod. proc. civ., secondo il principio della “ragione più liquida”. 
In parti colare, il Tribunale avrebbe dovuto dare rilievo all'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, non solo perché intempestiva (non avendo inves tito, a tempo debito, gl i atti presupposto del decreto di trasferimento ed attinenti al prezzo del lotto, ovvero l'oggetto della proposta opposizione), ma anche in ragione della “novità” della domanda - proposta per la prima volta nella fase di merito del gi udizio ex art. 617 cod. proc. civ. - relativa alla “sopravvenuta” perdita della qualità di socio in capo a ### e per esso all'erede ### La seconda censura si fonda sul presupposto che il Tribunale di Velletri avrebbe implicitamente disatteso le suddette eccezioni pregiudiziali “in rito”, sollevate da essa ### in ordine alla proposta opposizione, decisione da ritenere “viziata per violazione degli artt. 112 e art. 617, comma 2, cod. proc. civ.”, e ciò in ragione di un “omesso o errato esercizi o del potere d i rilevo d'ufficio su decadenze e preclusioni processuali (in entrambi i casi comportanti il rigetto dell'opposizione in luogo del dichiarato accoglimento)”. Si riporta, sul punto, la ricorrente a quanto affermato da questa Corte, secon do cui “le contestazioni riguardanti gli at ti di un a fase del procedimento sono irreversibilmente precluse nella successiva fase se non tempestivamente rilevate con gli appropriati strumenti oppositivi” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2022, n. 27677). 7 Nel caso di specie, essendo stato lamentato da ### che l'assegnazione del ### 1 ad essa ### sarebbe avvenuta “ad un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello stimato dal CTU nell' ambito dell' esecuzione in esame”, l'in teresse a proporre l'opposizione avreb be dovuto ritenersi sussistente, e avrebbe dovuto essere tempestivamente coltivato dall'opponente, al più tardi entro i venti giorni dall'ordinanza del 12 novembre 2019, con la quale si è deci sa l'ass egnazione del ### 1 all'odierna ricorrente, e ciò a seguito del deposito, in data 9 agosto 2019, da parte del notaio incaricato, del frazionamento del mutuo contenente il prezzo massimo di cessione (€ 224.970,65) ed il calcolo d egli acconti già ver sati da sottrarre (€ 66.949,80), comportante il saldo prezzo (coincidente con la quota di mutuo frazionata), come indicato nel decreto di trasferimento, di € 158.020,85. 
Del pari, avrebb e errato il giudice della fase di merito dell'opposizione a dare rilievo ad una domanda “nuova”, quale quella fondata sulla “sopravvenuta” - qualificazione, peraltro, contestata con il sec ondo motivo di ricorso, stante la natu ra meramente dichiarativa della sentenza di rigetto dell'impugnativa della delibera di esclusione di ### dalla società - situazione in capo al defunto coniuge di essa ### La terza censura denuncia violazione dell'art. 100 cod. proc.  civ., stante la espressa rinun zia della ### procedente alla vendita forzata competitiva del ### 1, già in occasione dell'udienza del 4 giugno 2019, sicché essa, in questo modo, avrebbe “perso l' interesse ad ogni contestazione sulla detta assegnazione” in favore dell'odierna ricorrente.  3.2. Il sec ondo motivo, che è “riferito alla intervenut a- sopravvenuta carenza della qualità di socio della cooperativa” in capo a ### denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 8 3) e 5), cod. proc. civ. - “violazione o falsa applicazione dell'art.  2533 cod. civ. in relazione al principio della immediata esecutività delle deliber e societarie; contempor anea violazione degli artt.  2908 e 2909 cod. civ. e delle re gole distintive tra sentenze dichiarative/di mero accertamento e sentenze costitutive, nonché violazione dell'art. 2929 cod. civ.”, oltre a “vizio di motivazione con violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.”. 
Anche il presente motivo si arti cola in più censure, per l'esattezza, quattro. 
In parti colare, con la prima censura si contesta che la sentenza del Tribunale delle ### di ### di rigetto dell'impugnativa della delibera di esclusione di ### dalla società cooperativa, potesse integrare un “fatto sopravvenuto”, la perdita della qualità di socio in capo al coniuge di essa ### e ciò attesa la natura meramente dichiarativa di tale sentenza. Difatti, la delibera di esclusione del socio, atto di natura recettizia, ove non sia giudizialmente sospesa, continua senza alcuna soluzione - fino alla pronuncia definitiva di rigetto della relativa impugnazione - “a spiegare i suoi effetti, appunto risolutori, come tali da opporre, se ritenuto, anche ai terzi, nelle occasioni e/o sedi del caso”, sicché ritenere il contrario viola l'art.  2533 cod. civ., che sancisce l'immediata esecutività delle delibere societarie. Avr ebbe, dunque, errato la sentenza impugnata ad affermare una sopravvenuta carenza di legittimazi one di essa ### Le censure seconda e terza sono illustrate in modo unitario, deducendo che “il giudice a quo ha altresì violato o falsamente applicato gli artt. 2908 e 2909 cod. civ. e le regole distintive tra sentenze di chiarative/di mero accertamento e sentenze costitutive, nonché violato l'art. 2929 cod. civ. di protezione dell'acquisto dell'assegnatario”. 9 In parti colare, si evidenzia che - non essendo la sentenza suddetta munita del certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc.  civ. - il Tribunale di Velletri avrebbe violato l'art. 2909, là dove trae la conclusione del passaggio in giudicato di tale sentenza da un'interpretazione dei motivi dell'appello esperito avverso di essa che, a dire dello stesso, “non riguardano la statuizione relativa alla legitti mità della delibera che ha disposto l' esclusione del ### dalla compagine sociale”. ### parte, ulteriore violazione dell'art. 2909 cod. civ. sarebbe costituita dall'essere stato ignorato “il giudicato interno derivante dall'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., proposta dalla stessa ### giudicato che l'avrebbe riconosciuta, nel 2019, “quale socia erede del marito ### (oltreché titolare di diritto di abitazione)”. 
Inoltre, co me detto, viene denunci ata anche la violazione dell'art. 2929 co d. civ., essendosi ritenuta la pronuncia del Tribunale delle ### addirittura idonea “ad invalidare tutti gli atti del processo esecutivo già compiuti, nonostante quell'assunto «accertamento costitutivo» fosse successivo all'assegnazionevendita”, e segnatamente al decreto di trasfer imento del 15 settembre 2020 (oltretutto, pure trascritto presso il registro immobiliare il 18 novembre 2020), e quindi “inidoneo a produrre effetti in pregiudizio dell'acquirente-assegnatario”, ai sensi della norma suddetta. 
La quarta censura denuncia il carattere asser tivo della motivazione con cui si è ritenuto che la suddetta sentenza del Tribunale delle ### comportasse la so pravvenuta perdita della legittimazione di essa #### l'odierna ricorrente, infatti, il ### ale di ### “non spiega per quale ragione o istituto ### il fatto della esclusione di socio siccome «confermato» (cioè siccome «confermata» la legittimità del la relativa delibera) d alla sopravvenuta sentenza di rigetto della relativa impugnazione comporti il sopravvenuto venir meno di 10 quella «legittimazione attiva» e come e perché tale sopravvenuta carenza rispetto all'asse gnazione comporti il venir meno dell'efficacia degli atti della procedura esecutiva compiuti/esauriti, dinanzi al dato oggettivo che il fatto del la esclusione del socio/carenza della relativa qualità soggettiva esisteva dal 2015 e non era stato mai dedotto né era stata mai contestata la qualità di socia del la sig.ra ### durante tutte le attività della procedura esecutiva ”. In questa stessa prospettiva, inoltre, emergerebbe pure “un errato esercizio, da parte del giudice a quo, del proprio prud ente apprezzamento del la prova (violazi one dell'art. 116 cod. proc. civ.) su un fatto assunto come decisivo ed oggetto di ampia contrastante trattazione in corso di causa”.  3.3. Il terzo motivo, che è “riferito alla incidenza/opponibilità della sentenza del ### di ### sulla carenza della qualità di socio del #### rispetto alla posizione della ###ra ### in proprio”, denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod.  proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 2421 cod.  in relazione agli artt. 2470, 2478 e 2538 cod. civ., nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.  e vizio di motivazione. 
Si censura la sentenza impugnata là dove reputa infondate “le argomentazioni prospettate dalla ### secondo cui il provvedimento di esclusione non incid e sull e sue pretese, riguardando lo stesso il marito ### e non lei, reale socia della Cooperativa”. 
Invero, ove si dovesse ritenere che il ### abbia escluso “implicitamente” che la ricorrente sia socia della cooperativa ### la sentenza impugnata avrebbe violato “l'art.  2421 cod. civ. in relazione agli artt. 2470, 2478 e 2538 cod. civ.”, e ciò “perché la permanente documentata iscrizione della sig.ra ### al libro soci della ### è tipicamente lo strumento 11 di opponibilità dello status di socio”. Difatti, secondo la ricorrente, “dagli atti risultavano entrambe le posizioni e qualifiche”, sicché, “in assenza di contestazioni/prove in contrasto con quanto risultante dal libro soci della ### la sig.ra ### dove va essere comunque considerata socia, oltreché erede del socio escluso Mangano”. 
Rammenta, inoltre, la ricorrente di aver pure “contestato l'incidenza della delibera di esclusione del marito dalla ### sulla sua posizione di socio in proprio, avendo pure al riguardo prodotto (senza ricevere contestazioni) il libro soci della Cooperativa”, dalla quale risultava “chiaramente” la sua iscrizione come socia. 
Né potrebbe darsi rilievo - come avrebbe fatto la sentenza impugnata - alla circosta nza che essa ### propose l'opposizione di terzo sul presupposto di essere l'erede del marito, socio della cooperativa. Difatti, sarebbe “illogico, incoerente ed inconferente ritenere infondato il fatto integrato dall'allegazione della qualità di socio in proprio, in base alla considerazione che l'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. sia stata proposta dalla sig.ra ### quale socio erede del marito defunto ### l'azione quale erede di socio non elide né estingue di per sé quella risultante qualità di socio in proprio”. 
Di qui, quindi, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.   9.4. Il quarto motivo, che è “riferito alla legittimazione attiva della banca opponente a dedurre la carenza della qualità di socio in capo al sig . Mangan o (e co sì della sig.ra ### quale erede)”, denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 2247, 2519, 2533 cod.  civ., anche in relazione all'art. 1372 cod. civ. ed alle regole di correttezza e buona fede”. 12 Assume la ricorrente che “la ### procedente era - come è - terza rispetto al rapporto tra socio della ### e la società Cooperativa”, sicché, “in punto di contestazione del rapporto tra quelle parti”, essa era “carente di legittimazione a far valere ogni relativa doglianza”. Peraltr o, tale errore di diritto “risu lta suggellato dal fatto che la ### procedente aveva rinunziato”, sin dall'u dienza del 4 giugno 2019, “alla vendita forza ta competitiva del ### 1, poi e così assegnato alla sig.ra Martucci”. 
Il tu tto, infine, “fermo restando che la citata s entenza del ### di ### in quanto li mitata all'impu gnativa della delibera di esclusione del socio, attiene al rapporto associativo, non a quello di scambio tra socio e società cooperativa, come chiaramente in ess a indicato”. Considerato, poi, “che l'assegnazione-vendita del bene alla sig.ra ### at terrebbe semmai al rapporto di scambio”, se ne deduce che, “nella sede di merito del l'opposizione ex art. 617, comma 2, cod. proc.  (promossa dal terzo cr editore procedente), non può essere formulata statuizione alcuna sui presupposti e sulle condizioni di incidenza tra il rapporto associativo e qu ello di scamb io, ciò essendo comunque competenza esclusiva della ### del ### di ### tra le parti di quel rapporto: e così, alla violazione delle dette norme processuali si aggiunge la violazione dell'art. 38 cod. proc. civ. e dell'art. 3 d.lgs. n. 168/2003”.  3.5. Il quinto motivo, che è “riferito al presupposto del decreto di trasferimento”, denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. “sotto la specie della omessa pronuncia o carenza assoluta di motivazione, anche in relazione all'art. 111, comma 6, ### ed all'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e all'art. 118 disp. att. cod. proc.  civ.”, per “insufficienza e/o incoerenza della motiva zione con violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.”. 13 Nel dare rilievo al difetto della qualità di socio, la sentenza impugnata avrebbe “offerto una motivazione incoerente ed incomprensibile”, e ciò al cospetto del presupposto, espressamente risultante del medesimo decreto di trasferimento “e co nsistente nel diritto di abitazione vantato dalla sig .ra ### rispetto al bene assegnato”, e ciò ancorché tale diritto sia “stato dedotto e discusso in corso del giudizio di opposizione”. 
Orbene, nell'intero corpo della sentenza “non compare riferimento alcuno a que lle allegazioni e di fese”, a loro volta documentate/provate dal testo letterale del decreto di trasferimento, donde il denunciato vizio di omessa pronuncia. 
Sotto diverso profilo, prosegue la ricorrente, si è in presenza di un vizio di motivazione su un dato oggettivo e all 'evidenza decisivo, ampiamente trattato dalle parti in corso di giudizio e risultante provato dallo stesso espresso riferimento al diritto di abitazione contenuto nel decreto di trasferimento.  3.6. Il sesto motivo, che è proposto qualora sia “confermata la decisione dell'opposizione agli atti esecutivi” ed è riferito “alla dichiarata incompetenza sulla domanda conseguenziale all'accoglimento dell'opposizione, di ordinar e la restituzione all'assegnatario delle somme ver sate per il trasferimento” , denuncia “falsa applicazione degli artt. 38 e 617 cod. proc. civ.” e “violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.”. 
Si censura la statuizione con cui il ### si è dichiarato incompetente sulla domanda, pur sempre formulata dalla stessa ### opponente, di restituzione, ad essa ### delle somme dalla medesima versate per l'acquisto del lotto assegnato. 
Tale statuizione, secondo la ricorrente, “integra pregiudizio per l' opposta dichiarata soccombente, la quale, appunto, si troverebbe privata del la propria casa ma senza poter contestualmente ricevere la re stituzione non solo di quanto 14 pagato direttam ente alla ### per gli acconti ( € 66.949,80), ma anche del saldo prezzo, pari ad € 158.020,85, determinato in sede esecu tiva e poi comunque versato direttamente alla procedura esecutiva”. 
Si sottolinea che la dichiarata incompetenza funzionale risulta errata perché, a rig ore, “neanche dovrebbe porsi un tema di statuizione da parte del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi rispetto all a restituzione del prezzo dell'assegnazionetrasferimento del bene, trattandosi di atto dovuto, di competenza e nei poteri del G.E., conseguenziale alla inefficacia del decreto di trasferimento emesso dal medesimo G.E.”.  3.7. Il settimo motivo, che è proposto qualora sia “confermata l'impugnata decisione dell'opposizione agl i atti esecutivi” ed è riferito alla condanna alle spese di soccombenza a carico della ### denuncia falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc.   Assume la ricorrente la non sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni “per la rigida (diremmo: “asettica”) applicazione del criterio della soccombenza, ricorrendo invero i presupposti per la compensazione integrale delle spese, nei confronti di tutte le parti”. In tal senso, del resto, si era già provveduto in sede di reclamo avverso il provvedimento di diniego della sospensione dell'esecuzione.  ### parte, sottoli nea la ricorrente, “nella fattispecie si opera (ovvero si opererebbe in senso estensivo) nell'alveo della «assoluta novità della questione trattata» di cui all'art. 92, comma 2, co d. proc. civ., segnatamente ne l senso di so pravvenienze relative a questioni dirimenti”; comunque sussistendo “le altre analoghe ragioni di compensazione siccome risultante dalla norma a seguito di ### 19 aprile 2018 n. 77”. 15 Infine, ricorrerebbe un a soccombenza “per così di re, «impropria», perché dipendente, secondo la stessa prospettazione del giudicante, da fatto sopravvenuto”, come tale integrante “quelle analoghe gravi ed eccezionali ragioni di compensazione rispetto a que lle tipizzate nel la disposizione dell'art. 92 cod. proc. civ.”; simmetricament e, per la ### formalmente vittoriosa, sussisterebbe comunque una soccombenza quantomeno virtuale, “in qua nto l'accoglimento dell'opposizione è avvenuto per motivi estranei a quelli del ricorso in opposizione”.  4. Hanno re sistito all'avversaria impugnazione, co n distinti controricorsi, le società ### ed ### chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.  5. Sono rimasti solo intimati #### e l'### 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza.  7. ### in persona di una sua ### ha fatto pervenire requisitoria scritta, nel senso dell'inammissibilità del ricorso.  8. La ricorrente e la controricorrente ### hanno presentato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 9. Il ricorso è inammissibile.  9.1. Come rilevato anche dal ### nerale press o questa ### risul ta caren te - nella specie - un'adeguata ricostruzione dei fatti oggetto di giudizio, soprattutto in relazione all'individuazione dei motivi dell'iniziativa assunta ex art. 617 cod.  proc. civ. da ### così come proposti già nella fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.  ### questa, vieppiù necessaria, ove si consideri il carattere del tutto inusitato del provvedimento di “assegnazione” in favore di ### giacché adottato in favore di un soggetto non portatore di alcun credito (e, pertanto, in carenza di base legale nella vigente disciplina processuale), nell'ambito della procedura esecutiva per espropriazione immobiliare che ha messo capo a quel provvedimento. 
Invero, il ricorso si diffonde - secondo quanto osservato, come detto, pure nella requisitoria scritta del ### - su una serie di vicende giudiziarie pregresse alla procedura suddetta (in particolare, i giudizi pendenti per accertare la legittimità, o meno, della esclusione della ### e del suo dante causa dalla compagine dei soci della ###, vale a dire l'antefatto dell'opposizione esecutiva in esame, senza che siano spiegati tutti i passaggi che hanno condotto all'adozione, come già rilevato, di un provvedimento di assegnazione palesemente irrituale qual era quello poi caducato dal ### Tali carenze si traducono, dunque, in un vizio del ricorso da apprezzare a norma dell'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc.  A riguardo, infatti, va osservato che l'indicazione dei motivi dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. rileva, in primo luogo, come “fatto proc essuale”, del qu ale è necessario dare conto, costituendo l'esposizione dei fatti di causa un requisito di contenuto-forma del ricor so per cassazione , in modo da consentire a questo giudice di legittimità “di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia 17 ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760- 01). 
In secondo luogo, il ricorso ex art. 617 cod. proc. costituiva, nel caso che occupa, uno degli at ti sui quali la presente impugnazione per cassazione si fonda. 
Sotto qu est'ultimo profilo, deve ribadirsi che sono “inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualor a il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza forni re puntuali indi cazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la ### di cas sazione, al fine di renderne possibile l 'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. ###, Rv. 656488-01). 
Si tratta, peraltro, di un onere - questo di “puntuale indicazione” del documento o atto su cui si fonda il ricorso - da ritenersi ineludibile (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, 8950, Rv. 664409-01), pur nell'interpretazione “non formalistica” che dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. s'impone, in base al testé citato arresto delle ### alla luce della sentenza della ### e altri c. ### del 28 ottobre 2021. 
E tanto vale viepiù quando le argomentazioni sviluppate per la fas e di merito dell'opposizi one esecutiva possa no, in tesi, essere indotte dallo svil uppo della fase sommaria, re stando indispensabile il confronto con il solo “thema decidendum” ritualmente introdotto e, cioè, quell o oggetto del ricorso 18 introduttivo di quest'ultima (unico idoneo a definire l' ambito dell'opposizione nel suo complesso considerata).  10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione alle rispettive attività defensionali espletate dalle parti controricorrenti.  11. A carico della ricorrente, stante la de claratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbl igo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto seco ndo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020 , n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'ar t. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.  P. Q. M.  ### dichiara inammissibile il ricorso, condannando ### a rifondere, alle società ### di ### e ### icata S.c.p.a. e Coop erativa ### S.c.a.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole, in favore della prima, in misura di € 7.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, in favore della seconda, in misura di € 5.100,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la ### dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari 19 a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### all'esito della camera di consiglio della ### vile della ### di Cassazione, svoltasi il 26 giugno 2025.  ### estensore ####  

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Guizzi Stefano Giaime

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