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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 1116/2025 del 18-07-2025

... scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento; g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno; h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato; i) mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati; b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in ### e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato; e) alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la ### e le guide obbligatorie previste per (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 585/2023 promossa da: ### nato a #### il ###, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### RICORRENTE contro ### nato a #### il ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### e dall'Avv. ### RESISTENTE con l'intervento del ###: ### giudiziale ### Parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente Per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ###, ### chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale da ### avendo le parti contratto matrimonio in ### in data ### e dalla cui unione è nato il figlio minore ### il ###, domandando altresì l'affido condiviso, l'assegnazione a sé della casa familiare e l'imposizione a carico del padre dell'obbligo di versare un contribuito al mantenimento indiretto del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. 
Con comparsa di costituzione depositata in data ###, ### si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di separazione e chiedendo di addebitarne la responsabilità alla moglie; il resistente inoltre contestava le altre istanze relative alla prole, in particolare per quanto concerne l'assegnazione della casa familiare alla moglie. 
In data ###, si teneva l'udienza presidenziale, all'esito della quale il ### emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti, nominando se stessa giudice istruttore e rinviando al 30.09.2023 per comparizione e trattazione, con termini per memorie integrative. 
Successivamente, il ### I. assegnava termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando al 24.01.2024 per la discussione sulle istanze istruttorie. 
A scioglimento della riserva assunta, il ### I. disponeva la comparizione personale delle parti all'udienza del 9.04.2024, impregiudicata ogni questione sulle istanze istruttorie. 
Fallito il tentativo di conciliazione, il ### I. rinviava al 2.10.2024 per l'escussione dei testi ammessi, il cui esame veniva poi completato alle udienze del 10 e 29 ottobre 2024. 
Successivamente, la causa veniva rinviata al 27.01.2025 per precisazione delle conclusioni. Infine, in data ###, il ### I. tratteneva la causa in decisione, concedendo termini di legge per il deposito di comparsa conclusionali e repliche. 
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal ### con l'ordinanza sopra richiamata, le cui motivazioni vengono condivise, ciò tanto più che entrambi i difensori hanno reiterato le istanze istruttorie non ammesse. 
Gli elementi acquisiti attraverso le verbalizzazione delle parti, le dichiarazioni dei esti escussi e l'ampia documentazione depositata dalle parti su ordine del ### e da questi acquisita, consentono a questa ### di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio. 
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto del minore, tenuto conto della sua tenera età e trattandosi comunque di adempimento manifestamente superfluo considerato che, in merito all'affido e al collocamento, le domande delle parti sono convergenti e non essendo mai sorti contrasto in punto di responsabilità genitoriale e tempi di frequentazione. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'ascolto del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).  1. Domanda di separazione ### premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta. 
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.  2. La domanda di addebito Con riferimento alla questione concernente l'addebito della responsabilità della separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c., richiesta dal sig. ### nei confronti della moglie, vanno svolte le seguenti considerazioni. 
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale. 
A tale riguardo, la Suprema Corte ha costantemente affermato che la parte che avanza la domanda di addebito della responsabilità della separazione in capo all'altro coniuge deve fornire la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle condotte addebitate quale causa della separazione (Cass., Sez. VI-I, 19.2.2018 n. 3923; Cass. Sez. V-I, 14.8.2015, n. 16859; Cass. Sez. VI-I, 15.12.2016, n. 25966). 
Con specifico riferimento, poi, all'obbligo di fedeltà coniugale imposto dall'art. 143, comma 2 c.c., preme inoltre osservare che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente - secondo l'id quod plerunque accidit - l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale addebitabile al coniuge che ne è responsabile, salvo che quest'ultimo dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale doveva ormai ritenersi meramente formale. ### la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, ciò sta a significare che il richiedente l'addebito assolve all'onere della prova su di lui gravante solo dimostrando l'adulterio dell'altro coniuge, non essendo onerato della dimostrazione dell'efficienza causale di tale condotta nella disgregazione del matrimonio; per evitare l'addebito, spetterà infatti all'altro coniuge dimostrare il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto coniugale già disgregato, fornendo una prova che esige un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi (ex multis, Cass. Civ. n. 8675/2013; Cass. civ.  1893/2014). 
Tutto ciò premesso, con riferimento alla domanda di addebito proposta dal signor ### nei confronti della signora ### egli ha affermato che la crisi matrimoniale sarebbe stata cagionata dalla sola condotta infedele della moglie che avrebbe intessuto una relazione affettiva col sig.  ### tuttora in corso. 
Sul punto, occorre richiamare il principio enunciato dalla Suprema Corte secondo il quale “il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, sebbene privo, di per sé, di efficacia autonoma nel determinare l'intollerabilità della convivenza stessa, può nondimeno rilevare ai fini della dichiarazione di addebito della separazione allorché costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa” (cfr. Cass. Civ. n. 17710/2005, conf. Cass. Civ. n. 20256/2006) Per contro, secondo la prospettazione offerta dalla signora ### per provare l'infondatezza della domanda di addebito rivolta dal marito, la crisi coniugale sarebbe stata preesistente e documentata tanto da una missiva scritta dalla moglie al sig. ### in data ### (v. doc. 6 fasc. ric.) - ove la stessa manifestava al marito la sua insoddisfazione rispetto al rapporto matrimoniale chiedendo all'uomo maggior partecipazione e complicità - quanto dalle testimonianze rese dai soggetti escussi in istruttoria. 
Quanto alla missiva, il sig. ### ha ammesso di aver ricevuto detta comunicazione nel gennaio 2022, ma di non aver ritenuto grave e serio quanto scritto dalla moglie nella email (v. verbale di udienza del 30/03/2023: “### di aver ricevuto la mail a gennaio 2022 da mia moglie ma non è stata da me considerata grave l'email perché non l'ho ritenuta anzi così grave da arrivare a una separazione e comunque non ne abbiamo più dato seguito almeno fino a settembre 2022. Tutto questo anche gli amici lo possono confermare, nessuno si sarebbe mai aspetto quello che è successo”), tanto è che i due coniugi avrebbero trascorso insieme le vacanze, fino all'insorgere della crisi coniugale a settembre 2022. 
Diversamente, tutti i testi escussi hanno affermato che i due coniugi si trovassero già in crisi, prima che la sig.ra ### avviasse la sua relazione con il sig. ### (parimenti escusso) a partire da settembre 2022. 
Ebbene, proprio la ricostruzione degli eventi secondo quanto linearmente emerso induce a ritenere come l'esistenza della crisi coniugale fosse evidente ad entrambi i coniugi da ben prima di quanto avvenuto a settembre 2022. Del resto, nemmeno le istanze di prova orale articolate da parte resistente avrebbero potuto aggiungere rispetto ai dati già emersi incontestati, non avendo quindi alcuna rilevanza ai fini di una diversa ricostruzione dei fatti che renda plausibile e credibile quella offerta dal signor ### Si ritiene, in definitiva, che dagli atti di causa sia emersa l'esistenza di una relazione coniugale già da tempo compromessa, che rende però di fatto impossibile oggi attribuire, in assenza di riscontri oggettivi delle reciproche recriminazioni, ad una specifica condotta ascrivibile all'uno o all'altro coniuge l'efficacia causale di una crisi matrimoniale cui evidentemente ciascuno di loro ha concorso, per via delle proprie specificità caratteriali o per evenienze sviluppatesi gradualmente nel corso della difficoltosa convivenza. 
Conseguentemente, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali già espressi in materia, non consentendo il materiale probatorio acquisito di verificare se la violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, non è possibilità di accogliere la domanda di addebito formulata da parte del marito, venendo dunque a mancare la prova del nesso causale tra le condotte ascritte alla moglie e la rottura del vincolo matrimoniale necessario ai fini dell'addebitabilità della separazione. 
Ne deriva che la domanda di addebito del sig. ### nei confronti della moglie deve essere respinta poiché infondata e non provata, con conseguente pronuncia della separazione ex art. 151, comma 1 3. Responsabilità genitoriale, collocamento e frequentazioni tra figlie e genitore non collocatario Per quanto riguarda la questione dell'affidamento del figlio minore ### non essendo mai sorti contrasti tra le parti in ordine alla responsabilità genitoriale, il Collegio ritiene debba essere confermato il vigente regime di affido condiviso della minore rispondente all'interesse del figlio, con collocamento presso la madre e con facoltà per il padre di vedere il figlio, secondo la regolamentazione del diritto di visita già disposto nell'ordinanza di cui all'art. 708 c.p.c.  4. Assegnazione della casa familiare ### come già disposto all'esito della fase presidenziale, deve essere confermata l'assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla signora ### della casa coniugale, di proprietà del solo resistente e gravata da mutuo.  ###. 337 sexies c.c. risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr.  21334/13; Cass. 14553/11). 
Nel caso di specie, tenuto conto che ### ancora minorenne, è sempre rimasto a vivere con la madre nella casa familiare, non vi è ragione per modificare un assetto domestico e un habitat ormai consolidati per il figlio. 
A tale riguardo, il resistente ha contestato che l'assegnazione della casa familiare sarebbe “inopportuna”, atteso che detto bene è di proprietà del marito e che per il minore avrebbe “sempre di fatto costituito un mero “dormitorio”, considerato che ### trascorre le sue giornate in azienda (dopo la scuola) o presso la casa dei nonni”; lo stesso resistente ha inoltre contestato che la moglie è divenuta proprietaria di altro immobile concesso in comodato gratuito a favore dei propri genitori e con la quale ### avrebbe “maggiore familiarità”. 
In via subordinata il resistente ha quindi chiesto al Tribunale, in caso di conferma del provvedimento di assegnazione ex art. 337 sexies c.c., di condannare la moglie a concorrere nel pagamento del mutuo. 
Sennonché dette domande del resistente non possono trovare accoglimento. 
In primo luogo, invero, la Cassazione ha affermato a più riprese (seppur con riguardo alla posizione del figlio che si assenta anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro) come, ai fini dell'assegnazione della casa familiare, non rilevi la quotidiana presenza del minore presso l'immobile, essendo semmai determinante il collegamento stabile del figlio con l'abitazione del genitore (v. 
Cassazione civile sez. VI, 07/06/2017, n.14241, Cass. civ., sez. ### - 1, ord. 27 ottobre 2020, 23473). 
Nel caso di specie, risulta che il minore, da quando è nato, ha sempre vissuto nell'immobile de quo, ove rientra comunque ogni giorno al termine della scuola e dei periodi in cui è affidato ai nonni o che trascorre con il padre. Tali circostanze sono quindi sufficienti, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, a fondare il diritto in capo alla madre collocataria di vedersi assegnata la casa familiare. 
In secondo luogo, il contratto di mutuo nei confronti della banca, terza creditrice estranea al presente giudizio, è stato stipulato dal solo marito, di talchè non può essere disposto da questo Tribunale il parziale accollo a carico della ricorrente del debito verso l'istituto di credito. 
Cionondimeno, l'assegnazione alla moglie della casa familiare, di proprietà del solo marito e il mutuo di cui egli è gravato, dovranno certamente essere considerati in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337 sexies c.c. e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI - I 17.12.2015 n. 25420).  5. Mantenimento del figlio minore ### alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve essere premesso che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, da determinarsi secondo i parametri di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, che fanno riferimento non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass., Sez. I, 24.04.2007, n. 9915).  ### premesso, con riguardo alla ricorrente, ella ha dedotto di essere amministratore della ### S.r.l.  unipersonale percependo uno stipendio mensile di € 1.300 per 12 mensilità, avendo poi precisato in sede di udienza presidenziale, di percepire anche un rimborso spese per complessivi € 2400. Inoltre, la sig.ra ### è proprietaria della casa dove abitano i propri genitori, per cui paga una rata di mutuo di €950 mensili. All'esito dell'udienza del 29/10/2024, la ricorrente ha dedotto di aver dovuto reperire una nuova attività lavorativa - a fronte di una asserita “crisi che ha colpito il settore della biciclette” - prima presso la società “Settecento” (come da documentazione già agli atti), poi, ad inizio del corrente anno, presso la società “Promoberg”, con contratto a tempo determinato per sostituzione maternità, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.700 (doc. 27 fasc. ric.). 
Dal canto suo, il resistente è lavoratore dipendente presso l'ufficio di ### della società ### S.r.l. con mansione di responsabile e con una retribuzione di circa € 1.800 mensili su 12 mensilità. Il medesimo sig. ### è gravato dal pagamento della rata del mutuo relativo alla casa coniugale per circa €450 (tasso variabile) per altri 20 anni e attualmente vive presso i genitori. 
A fronte dell'asserito calo reddituale, la ricorrente ha chiesto di innalzare il contributo al mantenimento del minore posto a carico del padre da € 150,00 mensili, “in almeno 250/300 Euro”, ferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo. Diversamente, il resistente ha chiesto la conferma del concorso al mantenimento del minore come da ordinanza presidenziale del 4.4.2023, condizionando tale istanza alla mancata assegnazione della casa familiare alla moglie ovvero, in subordine, alla condanna della sig.ra ### a versare al marito, a decorrere dal 30 aprile 2023, la metà della rata di mutuo acceso per l'acquisto della predetta abitazione. 
Ebbene, valutate le rispettive situazioni economiche e personali come risultanti dai documenti prodotti, tenuto conto della sostanziale parità reddituale tra le parti e degli oneri abitativi a carico del marito (che continuerà a versare la rata del mutuo della casa familiare assegnata alla ricorrente oltre a dover sostenere, eventualmente in futuro, i costi per la sua nuova sistemazione abitativa, a differenza della moglie che dispone di un diverso immobile che ha liberamente ceduto a terzi in comodato gratuito, accollandosi il mutuo di tale immobile), considerati i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, appare equo, anche in rapporto alle esigenze del bambino (nato nel 2018), confermare il contributo a carico del padre per il mantenimento indiretto, ordinario e straordinario, del figlio minore nella misura già disposta in fase presidenziale. 
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.  6. Spese di lite ### la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione che vede la soccombenza prevalente del signor ### in punto di addebito e di assegnazione della casa familiare, sussistono giustificati motivi per compensare nella misura di 2/3 le spese di lite e condannare il resistente alla rifusione della residua parte in favore della parte ricorrente, liquidate nella misura già calcolata di 1/3 pari a €1.269,66, oltre iva e cpa come per legge (valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità minima della causa secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/14 s.m.i.).  P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di #####, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide: 1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi ### e ### che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ### in data ### (trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di ### - anno 2015 , n. 2, P. II, S. A); 2. AFFIDA il figlio minore ### ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente del minore presso la madre nella casa coniugale e con diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario (salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti, purchè rispondente alle esigenze e alla volontà del figlio): almeno un giorno infrasettimanale ed un week -end alternato, dalle ore 9 del sabato alle ore 19 della domenica; ### e ### alternati con ### e ### e 7 giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive; 3. ASSEGNA la casa coniugale, sita in ita in ### - via ### nr. 15, alla ricorrente che vi continuerà ad abitare con il figlio minore; 4. ### del l'obbligo di versare alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, la somma di € 150, soggetto a rivalutazione annuale ### a decorrere dalla data dell'ordinanza presidenziale del 4/04/2023, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore ### 5. ### delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico - premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare; trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo - che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria; b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal ### purché prescritti dal medico di assistenza primaria; d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria; f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal ### g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal ### e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria; spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno; d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto; e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e ###; f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento; g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno; h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato; i) mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati; b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in ### e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato; e) alloggio presso la sede universitaria; spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la ### e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti; spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente; c) viaggi e vacanze; d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. 
Modalità di concertazione ex ante delle spese ### riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 
Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. 
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. 
Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini ### sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse; a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. 
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ### per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.  6. COMPENSA per 2/3 le spese di lite e ### il resistente a rifondere la residua parte in favore della ricorrente, liquidate nella misura già calcolata di 1/3 in € 1.269,66, oltre iva e cpa come per legge; 7. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'### di ### del Comune di ### per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.  ### deciso in ### alla camera di consiglio del 11/06/2025 #### n. 585/2023

causa n. 585/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Lacagnina Alessandra, Cimminiello Raffaella, Veronica Marrapodi

M
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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8668/2025 del 25-11-2025

... dolore alla schiena e al polpaccio destro, inducendo il trasporto in ### e la conseguente diagnosi di lombosciatalgia post-traumatica, associata a un lieve deficit della flessione dei piedi, contratture paravertebrali a livello dorsale e lombosacrale e una modesta sofferenza neurogena periferica di origine radicolare. Il referto della RM del 08/03/2023 evidenzia modificazioni degenerative discoartrosiche a livello ###-###, con alterazioni della spongiosa subcondrale e la presenza di un piccolo nodulo di ### in ###; particolarmente significativo è il reperto dell'ernia discale posteriore paramediana-laterale destra espulsa, che determina la compressione del sacco durale e della tasca radicolare, configurando un quadro di spondilodiscoartrosi aggravata dal trauma. Questi elementi hanno portato, in data ###, a un intervento chirurgico di artrodesi circonferenziale su ###-###, con decompressione radicolare effettuata mediante artrectomia, discectomia e posizionamento di cage intersomatica con conseguente anchilosi locale nella regione ###-### La metodologia adottata per la valutazione del caso in questione prevede l'analisi del ### (###, confrontando la verosimile funzione pre-traumatica con quella (leggi tutto)...

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### nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro Il Giudice del lavoro, dott. ### lette le note sostitutive dell'udienza del 22.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### nella controversia iscritta al n. 14410/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: indennità infortunio lavorativo; TRA ### (c.f.: ###), elettivamente domiciliato in #### al ### I ### n. 8, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende; RICORRENTE CONTRO I.N.A.I.L. - ### per l'### contro gli ### sul ### in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via ### - ang. ### RESISTENTE ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data ###, ### esponeva di essere stato dipendente della ### s.r.l., con qualifica di operaio meccanico inserito all'interno del ciclo produttivo dell'azienda, che si occupa sia della produzione che dell'imballaggio dei prodotti. 
Rappresentava che, in data ###, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, ed in particolare nello spostamento di una barra di materiale del peso di circa kg. 30, aveva avvertito un forte dolore alla parte lombare ed al polpaccio destro.
Aggiungeva che, in data ###, nel riporre una barra di plastica del peso di circa kg. 20, il predetto trauma si era riacutizzato, avvertendo un forte dolore alla schiena ed al polpaccio destro ed immobilizzandosi completamente; e che, a causa del dolore, era stato trasportato presso il pronto soccorso dell'### di ### dove gli era stata diagnosticata una sciatalgia, con prescrizione di una RMN rachide lombare e di una visita ortopedica. 
Deduceva che, a seguito di visita medica, gli era stata diagnosticata una lombosciatalgia bilaterale con lieve deficit della flessione dei piedi bilateralmente, con contrattura della muscolatura paravertebrale dorsale e lombosacrale con modesta sofferenza neurogena periferica di tipo cronico di origine radicolare; e che, in data ###, si era sottoposto ad intervento chirurgico di artrodesi circonferenziale con viti, sbarre su ###-###, decompressione radicolare mediante artrectomia, discectomia e posizionamento di cage intersomatica, il tutto come da certificati medici in atti. 
Deduceva che, in data ###, l'Inail aveva riconosciuto l'infortunio sul lavoro (pratica di infortunio n. 519115805 del 16.02.2023), comunicandogli quanto segue: “è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che come previsto dal decreto legislativo N°38 del 23/02/2000 dà diritto ad indennizzo in capitale. La menomazione accertata è la seguente: movimenti del rachide lombale limitati di circa 1/4; ### accertato 006%, ### complessivo:006%”, con conseguente liquidazione dell'importo pari ad € 8.353,35. 
Rappresentava di aver presentato ricorso amministrativo in data ###, non ritenendo giusto il grado di menomazione riconosciuta dall'istituto; ricorso amministrativo rimasto, tuttavia, privo di riscontro. 
Tanto premesso, conveniva in giudizio l'### innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il ricorrente, a seguito dell'infortunio lavorativo del 17.02.2023, riacutizzatosi in data ###, ha riportato una menomazione dell'integrità psico fisica con postumi permanenti pari al 10%, come da relazione peritale di parte, sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000, o comunque pari alla diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, previa CTU ad espletarsi, accertando altresì il diritto del ricorrente ### ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito e del conseguente indennizzo in capitale o diversa indennità, come per legge; b) per l'effetto, condannare l'### in persona del legale rappresentante p.t., a riformare il provvedimento del 05.12.2023 con cui era stata accertata una menomazione dell'integrità psico fisica con postumi permanenti pari al 6%, riconoscendo una menomazione pari al 10% (come accertato nella perizia di parte allegata da considerarsi parte integrante del ricorso), e, di conseguenza, condannare l'### a corrispondere in favore del ricorrente ### l'indennizzo in capitale, previsto per legge, per la menomazione sofferta a causa dell'infortunio subito, pari ad euro 8.631,36 (ottenuta dalla differenza tra i 16.984,71 euro spettanti e i 8.353,35 euro percepiti), in ragione della menomazione dell'integrità psico fisica con postumi permanenti pari al 10%, subita, o la somma meglio vista per l'eventuale diversa percentuale accertata in corso di causa; il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo; c) condannare l'### in persona del legale rappresentante p.t. alle spese e competenze professionali, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore.”. 
Ritualmente instaurato il contradditorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l'### deducendo l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite. 
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata consulenza medico-legale, l'udienza del 22.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art.  127-ter c.p.c. 
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.  2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione. 
Occorre premettere che la fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 23.2.2000 n. 38. 
Per tale ipotesi, l'art. 13 d.lgs. 38/2000, rubricato “### biologico”, stabilisce: “1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.  2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'### nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. ### delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico; b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria 3 di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico […]”. 
Il presente giudizio ha ad oggetto la determinazione della percentuale di postumi permanenti in misura superiore al 6%, atteso che l'### nella gestione della pratica amministrativa, ha riconosciuto che: “è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che come previsto dal decreto legislativo N°38 del 23/02/2000 dà diritto ad indennizzo in capitale. La menomazione accertata è la seguente: movimenti del rachide lombale limitati di circa 1/4; ### accertato 006%, ### complessivo:006%”. 
Tanto premesso, nella specie, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata è risultato che il ricorrente ha subito un danno biologico, conseguente all'infortunio, con attribuzione di una invalidità nella misura dell'8% in conformità alla previsione di cui alla codice 331 del D.M. n. 38/2000. 
Di seguito si riportano le conclusioni cui è pervenuto il dott. ### “[…] La cronologia degli eventi risulta determinante per comprendere l'evoluzione del quadro e il nesso causale tra il trauma e il danno attuale; il ###, il sig. ### operatore meccanico impegnato nello spostamento di una barra di materiale (circa 30 kg), avverte un forte dolore lombare e al polpaccio destro, evento che rappresenta il primo segnale di sofferenza correlata a sollecitazioni meccaniche acute; tale episodio viene aggravato in data ###, quando durante il riposizionamento di una barra di plastica (circa 20 kg) si manifesta nuovamente un forte dolore alla schiena e al polpaccio destro, inducendo il trasporto in ### e la conseguente diagnosi di lombosciatalgia post-traumatica, associata a un lieve deficit della flessione dei piedi, contratture paravertebrali a livello dorsale e lombosacrale e una modesta sofferenza neurogena periferica di origine radicolare. Il referto della RM del 08/03/2023 evidenzia modificazioni degenerative discoartrosiche a livello ###-###, con alterazioni della spongiosa subcondrale e la presenza di un piccolo nodulo di ### in ###; particolarmente significativo è il reperto dell'ernia discale posteriore paramediana-laterale destra espulsa, che determina la compressione del sacco durale e della tasca radicolare, configurando un quadro di spondilodiscoartrosi aggravata dal trauma. Questi elementi hanno portato, in data ###, a un intervento chirurgico di artrodesi circonferenziale su ###-###, con decompressione radicolare effettuata mediante artrectomia, discectomia e posizionamento di cage intersomatica con conseguente anchilosi locale nella regione ###-### La metodologia adottata per la valutazione del caso in questione prevede l'analisi del ### (###, confrontando la verosimile funzione pre-traumatica con quella attuale e valutando l'impatto degli interventi chirurgici sulla capacità funzionale residua. Alla luce dell'analisi integrata della cronologia degli eventi, della dinamica traumatica e dei referti strumentali, si ritiene che il trauma, pur non essendo di elevata entità, abbia agito come fattore aggravante di una condizione degenerativa preesistente, determinando un aggravamento delle limitazioni funzionali a livello lombare. Si ritiene che una valutazione pari al 6% sarebbe stata idonea senza tener conto della presenza dei mezzi di sintesi che causano una anchilosi locale del segmento ###- ###; considerando tale circostanza unitamente alla documentata sofferenza neurogena, si ritiene più corretta una valutazione del danno biologico pari all'8%.”. 
Le conclusioni cui è pervenuto sono pienamente giustificate dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudicante perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici e non sono state, peraltro, oggetto di specifica contestazione. 
Alla stregua delle suesposte considerazioni, va dichiarato che i postumi complessivi a seguito dell'infortunio sul lavoro verificato in data ### vanno quantificati nella misura dell'8%. 
Conseguentemente, l'### va condannato al pagamento in favore di ### della differenza tra l'indennizzo in capitale rapportato al predetto grado di menomazione e la minore prestazione riconosciuta in sede amministrativa (pari ad € 8.353,35), per l'importo di € 4.639,46, così come quantificata nei conteggi allegati alle note dell'11.10.2025, che possono essere fatti propri da questo giudicante in quanto esenti da errori materiali, immuni da vizi logici e non oggetto di contestazione. 
Il tutto oltre interessi legali a partire dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa dell'1.03.2023.  3. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione in misura di un terzo delle spese di lite; la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, con attribuzione in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'### P.Q.M.  Il Giudice del lavoro, dott. ### definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: • in parziale accoglimento del ricorso, condanna l'### in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di ### della differenza tra l'indennizzo in capitale ragguagliato al grado di menomazione dell'8% e la minore prestazione riconosciuta in sede amministrativa, per l'importo di € 4.639,46; oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e sino al soddisfo; • compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna l'### in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processali per la restante parte che liquida in € 1.200,00, oltre ### Cpa e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione; • pone a carico dell'### le spese della c.t.u. liquidate separatamente; Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
Così deciso in Napoli, il ### 

Il Giudice
del lavoro dott.


causa n. 14410/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Gambardella Giuseppe

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2

Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 19123/2025 del 01-12-2025

... economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica non e' possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'###. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.Con delibera n° 21/2023, l'### di regolazione dei trasporti ha adottato la ### delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori. In particolare,in conformità alla citata legge, l' articolo 3, precisa che il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, i cui termini rimangono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento de quo. Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla proposizione della domanda di conciliazione, l'istante è libero di agire in sede (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ###. ### D'### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5990/###uolo #### c.f. ### in proprio e quale esercente esercente la responsabilità genitoriale sul minore ### c.f. ### rapp.to e e difeso dall'Avv. ### ricorrente ###.L. c.f.. ###), in persona del l.r.p.t.   resistente contumace ### del processo Con ricorso e pedissequo decreto ex art 316 cpc l' istante in proprio e e nella epigrafata qualità evocava in giudizio la convenuta ### lamentando la cancellazione del volo “### 1788” per la data del 19/07/2024 previsto dall'aeroporto di Napoli, con destianzione #### alle ore 17:50;chiedeva,pertanto, la compensazione pecuniaria nonché il danno supplementare .Incardinatosi il contraddittorio la resistente benchè evocata in giudizio a mezzo pec ,rimaneva contumace,precisate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va esaminata la questione della procedibilità della domanda Va altresì,osservato che l' 'articolo 10 della ### n. 118/2022 ha introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione. In particolare sostituendo l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha previsto che per le controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica non e' possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'###. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.Con delibera n° 21/2023, l'### di regolazione dei trasporti ha adottato la ### delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori. In particolare,in conformità alla citata legge, l' articolo 3, precisa che il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, i cui termini rimangono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento de quo. 
Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla proposizione della domanda di conciliazione, l'istante è libero di agire in sede giurisdizionale. ###), che trova applicazione alle istanze di conciliazione presentate successivamente al 27 febbraio 2023 Nel caso di specie l' istante ha documentato di aver ottemperato a tele condizione depositando verbale di mancato accordo .Va quindi la questione della legittimazione delle parti ,intesa come titolarità attiva e passiva del rapporto controverso , la quale si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata ( ex multis cass n.21192/06, Cass. n. 4796/06, trib. ### del 28-02-06 ). 
Ebbene , va osservato che la la Corte di ###.E. con la sentenza del 26 marzo 2020 nella causa C-215/18 (testo in calce)l passeggero di un volo ritardato può avvalersi del ### 261/2004 contro il vettore aereo operativo, anche se il passeggero e il vettore aereo operativo non hanno stipulato tra loro alcun contratto e tale e diritto non è precluso nel caso di pacchetti “tutto compreso” Nel caso di specie è provata per presunzioni e per tabulas Nel merito il regolamento CE n. 261-04 istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (### n. 295/91 all' art 7 prevede il diritto a compensazione pecuniaria:”1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500chilometri;b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superioria 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle letterea) o b).Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1 500 e 3 500 km; o c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1…”. 
Il successivo art 5 statuisce che “1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2,nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;oppure ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.4. ### della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo,incombe al vettore aereo operativo”.La giurisprudenza della Corte di ###, intendendo tutelare i passeggeri dai disagi subiti, ha costantemente equiparato i casi di negato imbarco alle ipotesi di ritardo prolungato per più di tre ore ( sentenza Corte di ### sezione, 19.11.2009, ###, ### e ### contro ### C-402/07 e ### e ### contro ### C-432/07 ; sentenza della Corte di Giustizia (### del 26.2.2013 (nella causa C-11/11 tra ### e ### - ### e Luz - ### la sentenza 23.10.2012 nelle cause riunite C-581/10, ### e C-629/10 ### EasyJet e ### / ### ;Corte di Giustizia, ### del 26.2.2013 nella causa C-11/11 tra ### e ### - ### e Luz - ###, tanto che la possibilità di ottenere tale compensazione è stata espressamente riportata dalla ### dei ### del ###in ordine all' onus probandi si è pronunciata la suprema Corte che con ordinanza n. ###-18 ha affermato “che il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal mancato imbarco o dalla cancellazione( inadempimento) o dal ritardato arrivo dell' aereomobile rispetto all' orario previsto ( inesatto adempimento) deve fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ,ossia deve produrre il titolo o biglietto di viaggio o altra prova equipollente,potendonsi poi limitare alla mera allegazione dell' inadempimento del vettore.Spetta a quest' ultimo,convenuto in giudizio,dimostrare l' avvenuto adempimento,oppure che, in caso di ritardo,questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall' art 6,comma 1, del regolamento ce n.261-04).Nessuna circostanza eccezionale è stata svolta dal vettore il quale è rimasto contumace .In ordine al quantum debeatur va riconosciuta all' attore la somma di euro 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria tenuto conto che la tratta non superava i 500 km. 
Va ,di contro rigettata la richiesta di danno supplementare considerato che gli istanti avrebbero comunque potuto utilizzare altro volo Le spese di giudizio vanno parimenti poste a carico della convenuta soccombente e liquidate come in dispositivo con applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come aggiornato con D.M.147-22 tenuto conto delle fasi effettivamente svolte P.Q.M.  pronunciando definitivamente sulla causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, cosi provvede: -accoglie la domanda e condanna la società convenuta al pagamento in favore dell' attore,in proprio me nella epigrafata qualità della somma di euro 500,00 oltre interessi dalla domanda; -condanna, altresì , la società convenuta al pagamento, in favore del procuratore distrattario di parte attrice delle spese di lite che in liquida euro*125,00*, per spese non imponibili, euro *278,00* per competenze legali, oltre rimb spese forf 15%, iva cpa 

Il Giudice
di ### . ### A. D'


causa n. 5990/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Felice D'Onofrio

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 4197/2025 del 28-11-2025

... finalizzata all'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti abbandonati e giacenti in località S. ### (c/o ###, che interessava anche la particella n. 298 di proprietà dell'attore. Aggiudicato il servizio (### n.691 del 15.07.2014) alla società ### S.r.l., quest'ultima avviava le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti, unitamente alla bonifica del suolo, il tutto ultimato nell'anno 2015, come da ### tecnica finale dei lavori eseguiti, unitamente alla attestazione di regolare esecuzione degli stessi. Pertanto, il Comune ribadiva di aver dato pieno ed effettivo adempimento a quanto prescritto ed a quanto di sua spettanza e competenza. Di contro, eccepiva un totale disinteresse del proprietario in relazione al fondo di proprietà che si presentava privo di recinzione, abbandonato e in totale assenza di manutenzione, quale causa dei lamentati danni. A corroborare l'assunto deduceva che in data ### il Comune di ### conferiva incarico alla ### di eseguire sopralluogo sui luoghi in questione e relazionare sullo stato degli stessi a seguito della bonifica eseguita dallo stesso Ente. #### di ### (nota protocollo n.57436) relazionava deducendo che sui (leggi tutto)...

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N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C.. N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ###, ###, nella persona della dott.ssa ### quale giudice unico, ha emesso la seguente ### cause riunite iscritte al N. 3534/21 +5126/2021+3536/2021 R.G.A.C.- R. Gen.  ###., in materia di “ ### ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie” e pendente: TRA ### (#####); #### (#####); - #### (#####); - ### (#####); ### (#####); - ### (###); - ### (#####); D) - ### (#####); - #### (#####); - ### (###); - ### (#####); ### (#####); F) - #### (#####); - ### (#####); - ### (#####); tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti ### (#####) e ### (#####), con studio in ### alla ###.B. ###. 16 -parti attrici ed interventrici ### con sede ###### al ### n. 200, codice fiscale ###, in persona del ### p.t., dott. ### rappresentato e difeso, giusta mandato conferito su foglio separato, dall'avv. ### (codice fiscale #####), presso il cui studio sito in ### in ####, al ### 299, elettivamente domicilia; -parte convenuta
N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. *** CONCLUSIONI: ### da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 7.07.2025 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.  ***  MOTIVI DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att.  c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.  1.Con originario atto di citazione notificato in data ###, il sig. ### n.q. di proprietario del fondo sito in ### in ### alla via ### in prossimità del ### individuato in catasto al foglio 43, particella 298, agiva onde sentir condannare il convenuto Comune di ### in ### previa disapplicazione dell'### n.12 del 14.02.2019, al risarcimento dei danni subiti per il mancato utilizzo del fondo citato per il periodo intercorrente dalla occupazione abusiva dello fondo suddetto da parte di una comunità Rom fino al dissequestro definitivo dello stesso, oltre al rimborso delle spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e per la bonifica del suolo. 
All'uopo l'attore deduceva che nell'aprile del 2011 vi era stata l'occupazione del fondo di sua proprietà da parte di una comunità Rom con circa 30 roulottes, pertanto, che si recava al ### della ### di Stato di ### per denunziare l'accaduto e chiedere un pronto intervento di sgombero del suolo. Rilevava che, a distanza di 18 mesi, in data ### veniva invitato nel ### per la notifica del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale penale di Napoli in data ###, e nella circostanza veniva reso edotto che gli agenti avevano provveduto a far sgomberare l'area, per affidarla in custodia al proprietario. Sul punto riportava segnatamente quanto nel verbale redatto in tale occasione, segnatamente che il funzionario della ### verbalizzava: “Si dà atto che attualmente sono in corso ad opera del personale del Comune di ### le operazioni di rimozione dei rifiuti lasciati sul suolo in questione dai ### Tali operazioni si protrarranno per alcuni giorni. Il custode viene reso edotto che entro i termini della bonifica dovrà provvedere alla chiusura del fondo ponendo lo stesso in sicurezza in attesa del dissequestro”.  ### rivendicava che nella dispiegata qualità, provvedeva nell'immediatezza a ripristinare la recinzione parzialmente abbattuta dalla comunità ### Di contro, eccepiva che il Comune convenuto non dava seguito alle operazioni di rimozione dei rifiuti e non perveniva ad effettuare alcuna bonifica dell'area, anzi, contestava che, accantonava sugli stessi i rifiuti che gli occupanti abusivi avevano depositato sotto il cavalcavia dell'### aggravando la situazione dei suoli oggetto di sequestro.   Lamentava che nonostante sollecitazioni verbali e scritte (note del 7.1.2013, 10.10.2013,23.12.2014) rivolte al Comune affinché provvedesse ad effettuare la rimozione dei rifiuti e la bonifica delle aree, l'ente non provvedeva. Deduceva pertanto un comportamento omissivo del Comune di ### rilevando che, piuttosto che N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. procedere a trasferire in discarica i rifiuti, l'ente si era limitato a spostare gli stessi rifiuti sotto il cavalcavia dell'### non procedendo neppure alla bonifica dei suoli. 
Rilevava inoltre che nel luglio del 2017 l'area veniva interessata da un incendio di grosse proporzioni, dalle cui fiamme venivano travolti anche i rifiuti lasciati dal convenuto Comune e che tuttavia a distanza di circa sette anni, l'ente comunale con ordinanza N. 12 del 14.2.2019, disponeva che l'attore non aveva “adottato alcuna misura atta ad assolvere il dovere di normale diligenza, con l'apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell'accesso (ai ###, anche simbolici, come catene e sbarre innanzi ai varchi principali per segnalare trattarsi di proprietà privata in cui è vietato l'accesso”. 
In sostanza il ### eccepiva un “comportamento omissivo” del convenuto Comune di ### concretizzatosi nella mancata adozione delle misure di sorveglianza circa lo spostamento dei nomadi a seguito dello sgombero e circa lo smaltimento dei rifiuti e bonifica del suolo e dunque, riteneva il Comune corresponsabile dell'occupazione abusiva.  ### riteneva l'ente convenuto responsabile di illecito per fatto commissivo consistito nello spostamento da parte del personale comunale dei rifiuti, per averli prelevati dall'anzidetto sito e depositati nel terreno dell'esponente e di quelli limitrofi. 
Imputando la responsabilità del Comune per fatto illecito omissivo e commissivo (art.  2043 c.c.), riteneva lo stesso obbligato al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo del suolo per il periodo dall'occupazione abusiva dello stesso fino al momento del dissequestro definitivo, nonché al rimborso delle spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e per la bonifica del suolo, oltre al rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei professionisti incaricati, incluse le istanze di dissequestro. 
Tanto premesso, citava l'ente in epigrafe indicato a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 7.09.21, per sentir accogliere le seguenti conclusioni : -### disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, dichiarare la responsabilità del Comune per i fatti di cui in narrativa, e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni, in uno col rimborso delle spese sostenute, per i motivi innanzi indicati; danni che saranno meglio precisati e quantificati in corso di giudizio, e da liquidare come specificato in narrativa; - ### altresì, al pagamento delle spese e competenze di giudizio. 
Si costituiva il Comune di ### in ### in persona del ### p.t., dott.  ### al fine di contestare integralmente tutto quanto ex adverso esposto, dedotto, domandato, eccepito e prodotto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, pretestuoso ed in ogni caso infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato. In via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, stante la richiesta “disapplicazione” di un atto amministrativo adottato dall'Ente, nello specifico dell'Ordinanza n.12 del 14.2.2019, in quanto “non conforme alla legge”, eccepita ex adverso. All'uopo precisava che la domanda di risarcimento attorea era fondata sulla dedotta illegittimità dell'adottata ordinanza e, pertanto, ribadiva la giurisdizione del giudice amministrativo, sia sulla legittimità dello stesso atto amministrativo, che sulla conseguente domanda risarcitoria. 
Sempre in via preliminare eccepiva la presenza di connessione oggettiva della causa petendi del presente giudizio (azione di risarcimento a seguito dell'occupazione abusiva N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. dei suoli da parte di ### con altri due giudizi incardinati sempre davanti all'adito Tribunale da proprietari terrieri limitrofi a quello per cui è causa e ne chiedeva la riunione. 
Nel merito eccepiva l'infondatezza della pretesa avanzata ex adverso, rivendicando il comportamento adempiente e pertanto l'assenza di responsabilità dell'ente. 
Segnatamente il Comune di ### rivendicava essere intervenuto prontamente e di aver adempiuto alle richieste e prescrizioni pervenute da altre amministrazioni e, soprattutto, essere intervenuto sulla particella n.298 del sig. ### provvedendo alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica del suolo interessato, come rilevava provato dalla documentazione depositata in atti. Sul punto evidenziava che a seguito dello sgombero della comunità Rom dal fondo attoreo avvenuto nell'ottobre del 2012, il Comune di ### (### n.1439 del 31.12.2013) avviava la procedura finalizzata all'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti abbandonati e giacenti in località S. ### (c/o ###, che interessava anche la particella n. 298 di proprietà dell'attore. Aggiudicato il servizio (### n.691 del 15.07.2014) alla società ### S.r.l., quest'ultima avviava le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti, unitamente alla bonifica del suolo, il tutto ultimato nell'anno 2015, come da ### tecnica finale dei lavori eseguiti, unitamente alla attestazione di regolare esecuzione degli stessi. Pertanto, il Comune ribadiva di aver dato pieno ed effettivo adempimento a quanto prescritto ed a quanto di sua spettanza e competenza. 
Di contro, eccepiva un totale disinteresse del proprietario in relazione al fondo di proprietà che si presentava privo di recinzione, abbandonato e in totale assenza di manutenzione, quale causa dei lamentati danni. A corroborare l'assunto deduceva che in data ### il Comune di ### conferiva incarico alla ### di eseguire sopralluogo sui luoghi in questione e relazionare sullo stato degli stessi a seguito della bonifica eseguita dallo stesso Ente. #### di ### (nota protocollo n.57436) relazionava deducendo che sui terreni interessati - tra cui la particella n.298 dell'attore - dopo la rimozione dei rifiuti da parte del Comune e la bonifica del suolo, si rinveniva “un terreno privo di recinzione, in stato di abbandono, con totale mancanza di manutenzione e ricolmo di pneumatici, residui di lavorazioni edilizie e rifiuti vari……omissis…con elevato rischio di incendio”. Precisava la circostanza confermata anche dalla relazione depositata dall'ing. ### su incarico del Comune di ### Stante l'eccepita inerzia del proprietario, rilevava inevitabile che prima o poi si verificassero incendi o quant'altro così come preannunciati dallo stesso ente comunale. Rappresentava che difatti nell'ottobre del 2017 si verificava un incendio di notevole estensione che interessava anche la particella del ### sulla quale andavano a fuoco svariati rifiuti che si trovavano ancora lì giacenti in quanto non rimossi a seguito della diffida inoltrata dal Comune di #### che in data ### perveniva all'Ente la ### prot. 122/CR/2017 dell'### che relaziona circa lo stato delle aree interessate dal citato incendio, con la quale - con specifico riferimento alla particella n. 298 - dava atto della presenza sul terreno di “cumuli di rifiuti che interessavano quasi tutto il sito, composti da un miscuglio eterogeneo di rifiuti……..omissis…… diverse carcasse bruciate o parzialmente bruciate di pneumatici e N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. veicoli….omissis…presenza di Eternit”. Pertanto, che preso atto della suddetta relazione, unitamente all'inerzia del proprietario in relazione alle precedenti diffide, il Comune di ### in ### adottava l'Ordinanza n. 12 del 14.02.2019 con la quale ordinava all'odierno attore di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati ed ancora presente sul fondo di sua proprietà. 
Dalla sequenza dei fatti sopra descritta, eccepiva l'insussistenza di responsabilità per i fatti e gli episodi inerenti il fondo del sig. ### a far data successiva alla bonifica realizzata nell'anno 2014 ed ultimata nel 2015. Di contro, attribuiva tutti gli accadimenti successivi a detta data, esclusivamente al comportamento omissivo ed inadempiente del proprietario per aver concorso in maniera determinante al verificarsi dei fatti per i quali avanzava richiesta di risarcimento al Comune di ### In via subordinata chiedeva, laddove ravvisata la presenza di una qualsivoglia responsabilità del Comune nella vicenda e pertanto un dovere risarcitorio in favore dell'attore, nella quantificazione tenere conto ex art. 1227 c.c. del comportamento omissivo tenuto dallo stesso attore nell'intera vicenda, anche ai fini meramente quantificativi del danno patito. 
Concludeva: -In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in favore del giudice amministrativo a conoscere la vicenda dedotta dagli attori per i motivi dedotti in comparsa; - ### in via preliminare, disporsi la riunione del presente giudizio con il giudizio incardinato dai sigg. #### e ### contro il Comune di ### in ### pendente innanzi al medesimo tribunale, G.I. dott. ### R.G. 5126/2021 udienza fissata per il ### e con il giudizio incardinato dai sigg.  ### + altri contro il Comune di ### in ### pendente innanzi al medesimo tribunale, G.I. dott.ssa ### R.G. 3536/2021 udienza fissata per il ###, per evidente connessione oggettiva della causa petendi; -Nel merito, in via principale rigettare ogni domanda attorea perché inammissibile, improponibile, improcedibile, pretestuosa ed, in ogni caso, infondata tanto in fatto quanto in diritto e, comunque, non provata; - In subordine, in caso di accoglimento, anche parziale della domanda, tenere conto, anche ai fini quantificativi del danno patito, il comportamento adottato dagli attori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; - ### di spese, diritti ed onorari di causa. 
Stante la rilevata connessione oggettiva e la richiesta avanzata dall'ente convenuto, al presente giudizio venivano riuniti il giudizio N. 3536/2021, instaurato ad iniziativa dei ##### e ### avverso il Comune di ### per sentire emettere provvedimenti analoghi a quelli invocati dal sig.  ### quali comproprietari del fondo sito in ### alla località san ### riportato in catasto al foglio 43 part. 214. Il giudizio registrato col 5126/2021, ad iniziativa dei sigg. #### e ### avverso Comune di ### per sentire emettere provvedimenti analoghi a quelli invocati dal sig. ### nella qualità di comproprietari del fondo sito in ### alla detta località ### riportato in catasto al foglio 43 part. 242. 
Con atto di intervento depositato in data ###, intervenivano nel presente giudizio promosso da ### (N. 3534/21) i signori ### e ### nonché ### i quali deducevano essere comproprietari del suolo riportato in catasto al foglio 43, part. 105, sito nel Comune di ### alla N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. località ### A sostegno della domanda allegavano i fatti dedotti dal ### e l'emissione di provvedimenti analoghi a quelli invocati dall'attore principale. 
Con atto depositato il ### effettuava analogo intervento la sig.ra ### e ulteriore intervento praticavano in data ### i sigg. #### e ### nel presente giudizio. 
Disposta la trattazione scritta della presente controversia secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020, concessi i termini di cui all'art.  183, co. 6, c.p.c, ammesse ed espletate le prove orali come da verbali in atti ( verbale ud. 13.6.2024), ammessa ed espletata la CTU mediante deposito in data ###, la causa veniva da ultimo, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.7.25 e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.  2.In via pregiudiziale, va disatteso il dedotto difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. 
Ed invero, costituisce principio consolidato in tema di riparto g.o./g.a quello secondo il quale la competenza per la domanda di risarcimento successiva all'annullamento di una delibera comunale è del giudice amministrativo, in quanto la lesione dell'affidamento, che ha dato origine al danno, quando è strettamente connessa all'illegittimità dell'atto amministrativo che viene annullato. Tuttavia, se il danno è derivato da un comportamento materiale o una condotta colposa della pubblica amministrazione, e non dalla illegittimità del provvedimento, la competenza è del giudice ordinario. 
Orbene, con riguardo alle domande avanzate, le stesse non riguardano l'esercizio del potere pubblico, ma una fattispecie di responsabilità da illecito civile, assimilabile a quella prevista dall'art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito). La controversia, quindi, non verte sull'atto, ma sul fatto dannoso costituito dal comportamento scorretto della P.A., che esula dalla giurisdizione amministrativa ed è pienamente di competenza del giudice ordinario. 
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che anche in ipotesi in cui la pretesa risarcitoria avanzata sorga dall'annullamento della delibera comunale, la controversia non ha ad oggetto il provvedimento suddetto, ma il comportamento del Comune. La lesione dell'affidamento incide su un diritto soggettivo, che è autonomo e distinto rispetto alla posizione soggettiva violata dal provvedimento. Per questa ragione, la questione non può essere devoluta al giudice amministrativo. Infatti, perché sussista la giurisdizione del G.A. occorre che la causa petendi riguardi l'esercizio del potere amministrativo. Ciò non si verifica allorché la causa del pregiudizio patito risieda nell'illiceità del comportamento della P.A. a prescindere dal modo in cui il potere sia stato esercitato. (Sul punto vedasi altresì Corte di Cassazione, ### ordinanza, 24 settembre 2018, n. 22435). Sul punto vale dunque richiamare il principio, espresso per regolare vicenda differente ma applicabile anche nella specie, attesa l'identità di ratio, a tenore del quale, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione in particolari materie si devono interpretare nel senso che non vi rientra ogni controversia che in qualche modo riguardi la materia devoluta N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. alla giurisdizione esclusiva, non essendo sufficiente il dato della mera attinenza della controversia con la materia, ma soltanto le controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri. ### da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario sia quando tenda a conseguire la condanna ad un "facere" sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, in quanto una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma un'attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere. Deve pertanto affermarsi, in conformità a tale orientamento, che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che abbiano ad oggetto i danni derivati al proprietario di un immobile confinante dalla non corretta esecuzione di opere di pubblica utilità, anche qualora la pretesa sia fondata su asserite negligenze della pubblica amministrazione, se l'atto o il provvedimento del quale la condotta imputata all'amministrazione costituisca esecuzione non sia oggetto del giudizio e comunque il comportamento della P.A. eventualmente denunciato non costituisca espressione di poteri autoritativi (Cass. civ. Sez. ### ordinanza, 18-03-2016, n. 5417). 
Tanto premesso, tenuto conto dell'oggetto dell'azione proposta, questo Tribunale disattende la sollevata eccezione di incompetenza del g.o. e dichiara la propria competenza a dirimere la controversia.  3.In via preliminare, risulta provata la legittimazione attiva delle parti dall'ampia produzione documentale (cfr. produzione attorea). 
Quanto alla legittimazione passiva del Comune di ### di Napoli, la stessa è desumibile dal d.lgs. n.22/1997, successivamente abrogato dal d.lgs. n.152/2006 (Codice dell'Ambiente), il quale prevede una ripartizione delle competenze tra lo Stato, le ### le ### ed i ### A quest'ultimi, in particolare è affidata l'attività di gestione del servizio rifiuti, ossia “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura”. Inoltre, l'art. 21 del suddetto decreto, nel disporre l'elenco delle competenze dei ### prevede che gli stessi devono disciplinare la gestione dei rifiuti urbani “nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità”, deliberando anche “le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani”. Il servizio relativo alla gestione dei rifiuti, affidato ai ### è stato dagli stessi esercitato anche in forma associata nelle forme di cui agli artt. 113 e ss. del D.Lgs. 267/2000. 
Di conseguenza, in quanto ente preposto alla gestione delle discariche e dunque alla vigilanza e controllo sulle operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, onde assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, deve ritenersi soggetto legittimato passivo in ordine alla domanda risarcitoria avanzata dagli attori.  4.Nel merito la domanda proposta dalle parti attrici si è rivelata fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per quanto in seguito osservato. 
N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. ### provato risulta il fatto storico, invero incontestato tra le parti, da tutta la documentazione agli atti e dalle risultanze istruttorie. 
In diritto, appare utile premettere che la discrezionalità (e conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario) dei criteri, dei tempi e dei mezzi con i quali la P.A.  provvede alla costruzione, all'esercizio ed alla manutenzione delle opere pubbliche trovano un limite di carattere esterno nel principio generale ed assoluto del neminem laedere, ovvero nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, così che all'inosservanza di dette disposizioni e norme consegue la ineludibile responsabilità della P.A. per i danni arrecati a terzi. 
Viene dunque in rilievo la previsione normativa contenuta nell'art. 2043 c.c. di guisa che, sul piano probatorio, il danneggiato ha l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, vale a dire il fatto lesivo subito, il danno-conseguenza ed il nesso causale che li lega, nonché il dolo o colpa di chi lo abbia posto in essere. In linea di principio, l'occupazione abusiva di un immobile da parte di privati costituisce un illecito civile (e spesso penale) imputabile direttamente agli occupanti. Pertanto, il Comune non ha un obbligo automatico di risarcire il proprietario per i danni subiti. La responsabilità primaria ricade sugli autori dell'illecito. Tuttavia, il Comune (o lo Stato) può essere chiamato a rispondere e, conseguentemente, a risarcire il danno, qualora venga dimostrata una sua specifica inerzia colpevole o omissione nell'esercizio dei poteri e dei doveri pubblici volti a prevenire, impedire o far cessare l'occupazione illegittima. 
La responsabilità della ### sorge quando si concretizza una violazione dei doveri d'ufficio, ovvero l'ente pubblico, pur essendo a conoscenza dell'occupazione o avendo l'obbligo di esserlo, omette di attivare tempestivamente le procedure di sgombero o di adottare le misure idonee ad impedire il protrarsi dell'illecito. Si dimostra l'inerzia della P.A., la negligenza e che un'azione tempestiva avrebbe ragionevolmente potuto evitare o limitare il danno al proprietario. 
Sussiste inoltre nesso causale diretto tra l'omissione colpevole dell'ente e il danno subito dal privato. Anzitutto risulta provato il fatto, invero incontestato, dell'occupazione abusiva nonché il ritardo nell'attivare tempestivamente le procedure di sgombero e adozione delle misure idonee ad impedire il protrarsi dell'illecito ai danni delle proprietà attoree (appezzamenti terrieri siti in ### in ### alla via ### in prossimità del ### da parte dell'ente comunale all'uopo preposto. 
È emerso invero che dal mese di aprile del 2011 - anno in cui gli attori denunciavano l'occupazione abusiva (cfr. denuncia produzione attore) - fino al mese di gennaio del 2020 - anno in cui i suoli oggetto di perizia sono stati dissequestrati e restituiti ai proprietari - i soggetti interessati sono stati privati dell'utilizzo dei propri beni in quanto resi indisponibili a causa degli eventi precedentemente descritti. 
Sul punto il teste escusso, ### (cfr. verbale udienza del 13.6.2024) riferiva: 1) “ si è vero, stavo là in quanto stavo lavorando al mio appezzamento di terra ; erano circa ventri trenta roulotte; 3) ### insediamento è durato circa 18 mesi, allorquando ho assistito allo sgombero fatto dai vigili e polizia ho visto che facevano spostare le roulotte anche con i carri attrezzi; N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. sono rimasti cumuli di immondizia; le baracche fatte di legno e materiale di risulta, plastica, lamiere; hanno fatto solo i cumuli dei rifiuti non li hanno rimossi; 4) I rifiuti di cui vi parlo sono rimasti lì fino al 2019; nel 2014 i vigili e gli operai hanno accumulato hanno fatto altri cumuli in un pezzetto di terreno dove stanno i ripetitori ### credo sia di proprietà di ### tale attività è durata un paio di giorni; 5) C'è stato un grande incendio nell'agosto del 2016, l' ho saputo dai parenti lì vicino e poi sono andato a vedere, maggiormente sotto al ponte e l'erba che camminava sotto al ponte; non so dire riguardo al centro commerciale; 6) I resti dell'incendio sotto al ponte non sono stati mai tolti; gli appezzamenti di terreno sono stati puliti dai proprietari, mi riferisco alla parte di terreno dove vi erano accampati i rom e che erano di proprietà degli attori; nell'giugno del 2019 ho visto la ditta che puliva, i fondi dei proprietari mi avvisarono che avevano incaricato una ditta per pulire; posso precisare che i rom si erano insediati, di proprietà degli attori ed interventori, non avevano mai superato il ponte dell'asse mediano; prima del loro insediamento si coltivava patate broccoli, verdure invernali, posso riferire che quella parte di terra dove si erano insediati i rom era di proprietà in parti divise e delimitate da cancelli e paletti in cemento, o ferro; il giudice dà atto che il teste riconosce nelle foto allegate a pg 3 della relazione depositata corrisponde alle proprietà con le recinzioni fatte di paletti in cemento e rete in ferro”. (cfr. verbale udienza del 13.6.24) . 
Medesime circostanze, venivano altresì confermate dall'ulteriore teste escusso ### proprietario di un terreno nei pressi di quelli degli attori, il quale dichiarava: “nel 2011 tra marzo e aprile si sono insediati dei rom; si sono messi in una zona tra il centro commerciale ### e l'asse mediano in una zona che era di proprietà di ### hanno messo delle roulotte; sono rimasti un anno e mezzo, se ne sono andati il mese di ottobre 2012, c'erano i vigili urbani polizia vigili del fuoco li hanno sgomberati; ho visto degli operai che incominciavano a pulire hanno pulito due tre giorni hanno fatto dei cumuli e sono andati via; nel 2016 agosto si è sviluppato un incendio nella zona dei rifiuti; i resti dell'incendio sono rimasti là; nel 2019 i proprietari delle terre hanno chiamato una ditta per pulire, mi è stato riferito dai proprietari; prima su questi fondi dove si erano insediati i rom i proprietari li coltivavano e i singoli fondi erano chiusi con paletti di cemento e rete metallica, oppure paletti di ferro con la rete”. 
Avverso tutto quanto documentalmente dimostrato e risultato dall'istruttoria espletata, inconferenti sono apparse difese dell'ente comunale tese ad attribuire all'inerzia dei proprietari attori, i danni derivati dagli eventi dedotti in lite. 
Sul punto, per una comprensione completa della vicenda e una ricostruzione esauriente delle coordinate ermeneutiche da applicare al caso di specie, non appare ultroneo tratteggiare il quadro normativo di riferimento, nonché ripercorrere l'iter ermeneutico compiuto negli ultimi anni dalla giurisprudenza interna e sovranazionale. 
Ebbene, muovendo l'analisi dal dato normativo, si osserva che l'art. 192 del T.U. 
Ambiente prescrive quanto segue: “### e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. ### dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate […]”. ### di tale disposizione ha innescato plurimi orientamenti giurisprudenziali, soprattutto in ordine alla tipologia della responsabilità da attribuire al proprietario del suolo inquinato. Ci si è chiesti, al riguardo, se l'effettivo sversamento di rifiuti su un sito sia imputabile al proprietario o al titolare di altri diritti reali sul bene a titolo di responsabilità oggettiva, in conseguenza della sola posizione giuridica dallo stesso rivestita. 
Ebbene, l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza, sia civile che amministrativa, ha da tempo escluso la sussistenza, in materia ambientale, di una responsabilità oggettiva per fatto altrui, con applicazione automatica, in capo al proprietario dell'area inquinata e da bonificare, se non si dimostri che questi abbia provocato, o almeno contribuito a provocare il danno ambientale (cfr. ### n. 21 del 2013; Consiglio di ###. VI del 5 ottobre 2016, n. 4099). Il proprietario, in tale ottica, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione idonee a contrastare un evento che abbia creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile, secondo il canone causale civilistico, di verificazione di un danno sanitario o ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale minaccia. 
Coerentemente con tali premesse, parte della giurisprudenza amministrativa ha escluso un coinvolgimento coattivo del proprietario, per il fenomeno di inquinamento non ascrivibile alla sua sfera, dalle attività di rimozione, prevenzione e messa in sicurezza di emergenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI 7.11.2016 n. 4647; 9.2.2016 n. 550; 10.9.2015 n. 4225). La questione rileva anche ai fini del rispetto della normativa sovranazionale, essendo sorti dubbi interpretativi in merito alla portata applicativa del principio europeo noto con la locuzione “chi inquina paga”. 
Interrogata sul punto, la ### nella pronuncia 4 marzo 2015 in C-534/13, ha chiarito che la ### 2004/35/CE deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, la quale, nell'ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest'ultimo le misure di riparazione, non consente all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l'esecuzione di tali interventi (seguendo l'orientamento già espresso e poi riconfermato dalla Consiglio di Stato (cfr. C.d.S., sez. VI, 18 novembre 2011, 2376; C.d.S., sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885; C.d.S., sez. II, 30 aprile 2012, parere 2038; e poi C.d.S., sez. V, 7 giugno 2017, n. 2724; con aperture C.d.S., sez. V, 8 marzo 2017, n. 1089; C.d.S., sez. VI, 7 novembre 2016 n. 4647; C.d.S., sez. VI, 5 ottobre 2016, n. 4099; C.d.S., sez. V, 30 luglio 2015, n. 3756).   Ebbene, tale approdo è stato da ultimo ribadito anche dalle ### della Suprema Corte, nella recente pronuncia n. 3077 del 1.2.2023, in tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, confermando così il filone secondo cui l'obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico di colui che di essa sia responsabile per avervi dato causa, in base al principio "chi inquina paga"; pertanto, l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica non può essere imposto al proprietario del sito contaminato incolpevole N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. dell'inquinamento, perché gli effetti a suo carico restano limitati a quanto previsto dall'art. 253 d.lgs. n. 152 del 2006 con riguardo a oneri reali e privilegi speciali immobiliari per il rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente e nei limiti del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione degli interventi stessi. In proposito, l'art. 253, comma 4, ### Ambiente, ratione temporis vigente, recita: “In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. 
Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito”. 
Dall'esame delle disposizioni normative e dei principi giurisprudenziali richiamati, applicandoli al caso in esame si inferisce che non assume valore dirimente la pur dedotta insussistenza della recinzione con riguardo ad uno dei fondi oggetto di domanda di ristoro, atteso che, da un lato, è emerso documentalmente e in via dichiarativa che lo stesso fosse recintato, dall'altro, che è rimasta indimostrata la causa specifica dell'innesco dell'incendio. ### canto, dalla espletata istruttoria è emerso che i rifiuti venivano accantonati dal personale preposto dall'ente e mai smaltiti dallo stesso ente comunale; di contro, i proprietari, come da fatture in atti, si attivavano a proprie spese alla rimozione dei rifiuti. 
Più precisamente, sotto il profilo cronologico degli eventi, in punto di produzione documentale, è emerso che nell'aprile del 2011 il ### e gli altri proprietari provvedevano alla denuncia della situazione lamentata di insediamento dei rom e dopo un anno e mezzo circa il Tribunale di Napoli con ### di ### (prot.577389/11) del 10/07/2012 disponeva il sequestro dei beni. Lo sgombero effettivo delle aree dalla comunità “rom” avveniva in data ### ( verbale di affidamento affidamento in giudiziale custodia dei terreni) con il quale veniva dato atto dell'esecuzione «...omissis...del personale del Comune di ### delle operazioni di rimozione dei rifiuti lasciati sul suolo in questione dai ###..omissis... »; invitando il relativo custode «...omissis...entro i termini della bonifica » a «provvedere alla chiusura del fondo ponendo lo stesso in sicurezza in attesa del dissequestro ». 
Agli atti e dalla espletata istruttoria emerge che tali interventi di bonifica tardavano ad effettuarsi, tant'è che i soggetti interessati hanno provveduto più volte a notificare al Comune una richiesta di intervento di rimozione dei rifiuti propedeutico al dissequestro delle aree. Di contro, da parte del Comune di ### dopo lo sgombero delle aree dalla comunità “rom”, iniziava un lungo iter amministrativo per l'aggiudicazione e l'affidamento dei lavori di bonifica ad un'impresa appaltatrice, ovvero, in data ###, con determina n.1439, il Comune ricorreva alla procedura negoziata per “affidamento del servizio di selezione, prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti abbandonati e giacenti in località s. Cesario” in riferimento alla bonifica di alcune aree del Comune di ### Tra queste risultava interessato il ### 2 Località S. ### (c/o ### (foglio 43 part.lla 242 e foglio 49 part.lle 461 e 462). 
Con riguardo a tale sito è stato emesso il decreto di sequestro preventivo del Tribunale N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. di Napoli (PP n.577389/11 RG ignoti ) disponendo lo sgombero dei terreni occupati abusivamente da numerose etnie ### avvenuto in data ###...omissis...»; - in data ###, con determina n.691, il Comune provvedeva alla “aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di selezione, prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti abbandonati e giacenti in località s. Cesario” individuando la ditta denominata “### S.r.l. Infine, in data ###, il Comune di ### in nome del ### redigeva una “relazione sul conto finale ed attestazione di regolare esecuzione” in merito agli interventi di bonifica effettuati dalla ditta appaltatrice. Da tale atto si inferisce che «Il servizio si è limitato alla rimozione dei rifiuti dalla sola area privata riportata in ### al foglio 43 particella 242, mentre non si sono ritrovati rifiuti sulle restanti part.461-462.»; nulla si evince in merito agli altri suoli agricoli. In ogni caso tali interventi terminavano in data ### per sospensione delle attività. Nel periodo successivo, i suoli in questione risultavano ancora “abbandonati” in attesa di essere ripristinati. Intanto, in data ### i terreni venivano investiti da un primo incendio segnalato dai ### del ### (prot.15499); evento questo relazionato dal ### del Comune di ### con sopralluogo del 11/10/2016. All'interno della relazione, accompagnata dalla relativa documentazione fotografica, si evince che «I terreni oggetto di segnalazione risultano essere tre, tutti di tipo privato, localizzati catastalmente rispettivamente al foglio 43 particella 214, 242, 298.», ovvero i suoli #1, #2 e #3 rispettivamente di proprietà dei germani ### dei germani ### e del #### Infine, sempre in via documentale emerge che dopo quasi un anno, nell'ottobre del 2017, avveniva un secondo incendio, il quale colpiva e danneggiava tutti i terreni in questione, così come relazionato dal ### del Comune di ### (prot.2156/51/17 “### di sopralluogo n.55” del 18/10/2017) e dalla “ARPAC” di Napoli (Verbale 122/CR/2017 del 03/11/2017). Seguiva, tra l'altro, il sequestro dei suoli identificati al foglio 49 p.lle 461 e 462 (attuale p.lla 556 indicato #6) per mezzo di ### di sequestro preventivo del 16/10/2017. 
In seguito agli eventi sopra descritti, il ### il Comune di ### emetteva la “ordinanza sindacale n.12” intimando i proprietari dei suddetti terreni alla rimozione completa dei rifiuti presenti nelle proprie aree. In conclusione, i soggetti interessati quali attori ed interventori del presente giudizio, incaricavano la ditta specializzata “B. 
Recycling” alla rimozione ed alla caratterizzazione dei rifiuti riscontrati all'interno dei propri suoli agricoli, attività queste terminate nel luglio del 2019, ottenendo pertanto il dissequestro definitivo delle proprie aree nel gennaio del 2020. Pertanto, se ne inferisce la sussistenza del dovere dell'ente comunale a rimborsare ai proprietari dell'area per il mancato godimento dei beni immobili di loro proprietà. 
Dall'esame documentale è emerso quindi che dal mese di aprile del 2011 - anno in cui gli attori denunciavano l'occupazione abusiva - fino al mese di gennaio del 2020 - anno in cui i suoli oggetto di perizia sono stati dissequestrati e restituiti ai proprietari - i soggetti interessati sono stati privati dell'utilizzo dei propri beni in quanto resi indisponibili a causa degli eventi precedentemente descritti.  5. Quanto all'esatta stima del nocumento patrimoniale subito dagli attori, non vi sono motivi per disattendere le risultanze peritali del tecnico del Tribunale, e ciò anche in considerazione del fatto che trattasi di una stima effettuata proprio a seguito di attente N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. valutazioni dello stato dei luoghi e delle risultanze peritali espletate nel contraddittorio delle parti in lite, le cui risultanze, peraltro, nemmeno risultano in alcun modo specificamente contestate da alcuna fonte di prova agli atti del giudizio. 
Sul punto l'ausiliaria nominata, ha dato conto dei criteri e dei riferimenti adottati per determinare il valore locativo dei fondi attorei, in relazione al periodo in cui la lesione al pieno godimento del bene, dunque la lesione al diritto di proprietà degli attori si è perpetrato (2011- 2020). 
Nondimeno nella meticolosa, esaustiva e dettagliata relazione di consulenza a firma dell'ausiliaria nominata, ing. ### la tecnica perveniva a rendicontare la documentazione catastale relativa al terreno agricolo di ciascuna delle parti che hanno agito nel presente giudizio. 
Passando dunque alla valutazione del quantum debeatur, l'ausiliario ha chiarito quanto segue: “ha potuto procedere alla quantificazione richiesta mediante l'applicazione del metodo estimativo ### ( M.C.A. ) che si fonda con l'effettuare un confronto sui cosiddetti “asking prices”, ovvero i prezzi di locazione attualmente richiesti per annunci di suoli agricoli simili insistenti nella medesima zona di interesse. ### ha portato alla definizione dell'attuale valore locativo unitario medio annuo, pari a 4.827,11 €/ha ( ###1 ), il quale è stato poi rivalutato negli anni precedenti mediante l'applicazione di appositi coefficienti desunti dall'I.S.T.A.T. nell'ambito della “indagine dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” per le rivalutazioni monetarie ( ###2 ). Successivamente, operando con il prodotto tra il valore unitario “attualizzato” specifico di ogni anno e la superficie in ettari di ciascun suolo agricolo, è stato ottenuto il “valore locativo” in euro dei suoli stessi a partire dall'anno 2011 fino all'anno 2020.(cfr.relazione peritale pag 32) Sussiste quindi a parere di chi scrive, condividendo le risultanze peritali, la prova della sussistenza dei danni lamentati dagli attori, nonché della riconducibilità degli stessi a all'inerzia del convenuto Ente. 
Sotto il profilo descrittivo, sulla scorta dei rilievi effettuati dalla consulente nominata, va esposto che : “beni oggetto di perizia si trovano in ### in #### alla ### a ### zona ### ( in prossimità del parco commerciale “Auchan” ) e consistono in suoli catastalmente censiti al N.C.E.U. del Comune di ### in #### ognuno dei quali fa capo ai differenti attori ed interventori del presente giudizio. 
Dal punto di vista urbanistico, i suoli oggetto diperizia ricadono nella zona E 1: #### del ### ( P.R.G . ) del Comune di ### in ### e sono normate dall'art.16 delle ### di ### del piano.” (cfr. pg.  31 elaborato peritale). 
Pertanto, aderendo come anzidetto alle risultanze peritali, va riconosciuto relativamente al: • suolo agricolo #1: fg.43, p.lla 214 - germani ### € 4.395,75; • suolo agricolo #2: fg.43, ex. p.lla 242 - germani ### € 6.709,67; • suolo agricolo #3: fg.43, p.lla 298 - ### € 5.739,09; • suolo agricolo #4: fg.43, p.lla 222 - germani ### € 8.035,42; • suolo agricolo #5: fg.43, p.lla 105 - ### € 8.738,74; • suolo agricolo #6: fg.49, p.lla 556 - ex. prop. ### € 8.591,05. 
N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. Pertanto, tenuto conto che il suolo agricolo #1 censito al ### 43, particella 214, cat.  seminativo, di proprietà dei #### (c.f.  ###), ### (c.f. ###), ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###) come da riferimenti censuari, ciascuno n.q. di comproprietario della particella occupata, avrà diritto a 1/4 dell'importo di € 4395,75, così quantificato dal C.T.U. per il suolo N. 1 (part. 214), cioè €. 1098,94. cadauno. 
Il suolo agricolo censito al ### 43, particella 242, #2 cat. seminativo, #### Tenuto conto che dal catasto terreni dell'### delle ### tale particella risulta essere “SOPPRESSA” in quanto, con atto di frazionamento del 02/01/2023, è stata suddivisa in tre nuove particelle (p.lla 352, p.lla 354 e p.lla 366) e che le stesse risultano tutte intestate ai #### (c.f.  ###), ### (c.f. ###) ed ### (c.f. ###) - in base alla stima riferita al periodo 2011-2020, dunque prima della soppressione, quali comproprietari della particella occupata, gli stessi hanno diritto a 1/3 dell'importo di €. 6709,67 quantificato dalla C.T.U. per il suolo N. 2 (part. 242), cioè €. 2236,55 cadauno.  ###. ### (c.f. ###), quale proprietario del suolo agricolo censito al ### 43, particella 298, #3 cat. seminativo, spettano € 5.739,09. 
Per il suolo N. 4 (part. 222) cat. Frutteto, tenuto conto della comproprietà dei #### (c.f. ###), ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###) ha diritto a 1/3 della somma determinata dalla C.T.U. per il suolo N. 4 (part. 222) in €. 8035,42, e cioè €. 2678,47. - Quali comproprietarie del suolo N. 5 (part. 105) #### domenica e ### hanno diritto ad 1/3 dell'importo di €. 8738,74 quantificato dalla C.T.U.), cioè €. 2912,91, cadauno.  ### proprietaria del suolo N. 6 (part. 556), spettano € 8.591,05.  ### va altresì condannato al risarcimento, in favore degli attori che risultano documentalmente anticipatari, dell'importo (cfr. produzione fatture memorie 183 co 6 n2, parte attrice del 23 gennaio 2023) versato per lo smaltimento rifiuti e dissequestro area. 
Tali somme ammontano ad € 11.485,80. in favore di ### ( fattura N. ### del 26.7.2019 rilasciata dalla società B. ### S.r.l. dell'importo di €.  10.000,00; - fattura N. 221 del 28.5.2019 de lla società ### S.r.l. dell'importo di €.  683,20; - fattura N. 400 dell'11.9.2019 della società ### S.r.l. dell'importo di €. 402,60; - fattura N. 2 del 23.3.2021 dello ### di €. 400,00 versato per la pratica di dissequestro., allegate note del 23 gennaio 2023 produzione attore); in favore di ### €. 11.485,80. (-fattura N. ### del 31.8.2019 rilasc iata da lla società B. ### S.r.l. dell'importo di €. 10.000,00; - fattura N. 406 del 18.9.2019 di €.  683,20 rilasciata dalla società ### S.r..l.; - fattura N. 405 del 18.9.2019 di €. 402,60 rilasciata dalla società ### S.r.l.; - fattura N. 8 del 4.5.2021 di €. 400,00 rilasciata dallo ### per la pratica di dissequestro, cfr. ### fattura pdf) ; in favore di ### €. 11.485,58 (fattura N. ### del 29.7.2019 rilasciata da lla società B. ### S.r. di €. 10.000,00; - fattura N. 233 del 31.5.2019 della società ### S.r.l. di €. 683,20; - N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. fattura N. 404 del 18.9.2019 di €. 402,60; - fattura N. 4 del 23.3.2021 dello ### di €.  400,00 per la pratica di dissequestro penale. -cfr. ### fatture pdf); €. 11.085,80. In favore di ### (### N. ### del 30.9.2019 di €. 10.000,00 rilasciata dalla società B. ### S.r.l.; - fattura N. 446 del 9.10.2019 di €. 402, 60 rilasciata dalla ### S.r.l.; - fattura N. 445 del 9.10.2019 di €. 683,20 rilasciata dalla società ### S.r.l. Cfr. ### fatture pdf). 
Spettano per le stesse motivazioni al ### €. 11.085,80. ( ### fatture, note del 22 dicembre 2021). Da ultimo le spese dalla ### anticipate ammontano a €. 10.000,00 giusta fattura rilasciata dalla società B.  ### S.r.l. N. ### del 2.9.2019 (cfr. ### fattura pdf) . 
Pertanto in definitiva, il comune convenuto va condannato alla corresponsione in favore di ### della somma pari ad euro €. 11.485,58 oltre alla somma quantificata dall'ausiliario ovvero pari ad euro €. 5739,09 (suolo N. 3, part. 298), per una somma totale pari ad euro 17.224,89. 
In favore di ### €. 12.584,74 (quest'ultima derivata dalla sommatoria della somma dovuta dalle spese di fattura e la somma quantificata dal ctu) ed a ciascuno dei germani #### e ### €. 1098,94. 
In favore di ### la somma di euro 13.722,35, ed a ciascuno dei germani ### e ### €. 2236,55; in favore di ### € 13.998,71, e delle sigg.re ### e ### rispettivamente, €. 2912,91. In favore di ### la somma totale di sono €18.591,05. In favore di ### la somma totale di €. 13.764,27, e a ciascuna delle germane ### e ### la somma di €. 2678,47.- Alle somme sopra indicate saranno altresì dovuti, poi interessi legali ex art. 1282 c.c, dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al soddisfo.  6.Sulle spese di lite. 
Venendo al governo delle spese di lite, il Tribunale rileva che, debba farsi applicazione del principio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo a norma del Dm147/2022 in considerazione dell'importo complessivamente liquidato in questa sede (criterio del decisum), dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte attrice) e con aumento ex art. 4 comma 2 per la presenza di più parti processuali aventi la medesima posizione. Sono altresì poste definitivamente a carico del convenuto soccombente le spese della espletata ### P.Q.M.   Il Tribunale Ordinario di ###, ###, in persona del G.M., Dott.ssa ### definitivamente pronunciando nelle cause riunite ed iscritte al n.3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede: 1.in accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità nella produzione dell'evento di danno dedotto in lite, condanna parte convenuta, Comune di ### in ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore degli attori, per le causali risarcitorie indicate in motivazione, delle somme dettagliatamente N. 3534/2021+5126/2021+3536/2021 R.G.A.C. indicate in motivazione ovvero in favore di ### della somma pari ad euro € euro 17.224,8; in favore di ### la somma di € 12.584,74; in favore dei germani #### e ### la somma di €. 1098,94, ciascuno; in favore di ### la somma di euro 13.722,35, ed in favore di ciascuno dei germani ### e ### la somma di €. 2236,55; in favore di ### la somma di € 13.998,71, ed in favore delle germane ### e ### rispettivamente la somma di €. 2912,91; in favore di ### la somma totale di € 18.591,05; in favore di ### la somma di € 13.764,27, ed in favore delle germane ### e ### la somma di €. 2678,47 ciascuna, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo; 2.condanna il Comune convenuto di ### in ### al pagamento, in favore degli attori e degli interventori delle spese di lite, che liquida, in € 711,00 per spese ed € 15.232,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e ### come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari; 3.Ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., le spese della CTU vengono definitivamente poste a carico della parte soccombente, Comune di ### di Napoli in ### e liquidate come da separato decreto. 
Così deciso in ### 25.11.2025 Il Giudice Dott.ssa #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..  

causa n. 3534/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Boccia Matilde

M

Corte di Cassazione, Ordinanza del 10-06-2025

... conto di terzi, compreso il movimento terra ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi) era stata posta in essere in data 30 dicembre 2015, quando ancora rappresentante legale della società scissa era D'### (### era dive ntato legale rappresentante della scissa dal 18 giugno 2016 e seppure iscritto all'### del Comune di ### dal 22 ottobre 1996 e residente in ### era risultato 15 irreperibile), poi divenuto rapp resentante lega le della società beneficiaria, e la ### di ### aveva iniziato una verifica generale nei confronti della società scissa (### s.r.l.) in data 26 ottobre 2016 alla presenza di D'### che si era conclusa con processo verbale di constatazione re datto in dat a 18 novembre 201 6 nei confronti della societ à scissa ### s.r.l.. Dal che rileva la legittimità della procedura seguita dai militari della ### di ### che dapprim a si sono recati presso la sede della società, sostanzialmente non rinvenendola, e dopo hanno accertato che il legale rappresentante della società (### si era reso irr eperibile fuori dall'### non indicando alcun indirizzo ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 che dispone che «è facoltà del contribuente che non (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 19414/2020 proposto da: ### s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rapprese ntata e difesa dall'Avv. ### giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso lo studio dell 'Avv.  ### o ### in ### alla via ### n. 192 (PEC: ###).  - ricorrente - contro ### delle ### nella persona del Di rettore pro tempo re, rappresentata e difesa dall'### dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliat ###### via dei ### 12 (PEC: ###).  - controricorrente - avverso la sentenza della ### tributaria regionale del ### sezione staccata di ### n. 6109/19, depositata in data 4 novembre 2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2025 dal #### 1. ### tributaria regionale ha accolto l'appello proposto dall'### delle ### nei confronti della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società ### s.r.l. avente ad oggett o l'avviso di accertamento, con il qual e, per l'anno d'imposta relativo al 2012, aveva proceduto al recu pero di maggiori #### e Iva nei confronti della stessa società, considerata obbligata in solido con la società accertata ### s.r.l. ai sensi dell'art. 173, comma 13, del ### e 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997.  2. I g iudici di secondo grado hanno ritenut o che: il conten uto essenziale del p.v.c. era stato riportato nell'avviso di accertamento e la controparte era a conoscenza del p.v.c. perché ritualmente notificato al legale rappresentante della società, sig. D'### M arco; era legittimo l'accertamento emesso ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, fondato su p resunzioni semplici, o ssia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, allorquando dal verbale di ispezione, risultava che il cont ribuente non aveva tenuto o aveva sottratto all'ispezione uno o più scritture contabili, ovvero, quando le scritture non erano disponibili per causa di forza maggiore; la giustificazione che la documentazione non era stata consegnata in quanto in possesso di un amminist ratore risultato irreperibile, non era di ostacolo all'applicazione del metodo ind uttivo, perché il suo utilizzo er a 3 subordinato solo alla mancata consegna di detta documentazione, non rilevando qualsiasi giustificazione, neanche di forza maggiore; l'### considerando che era inesistent e ogni apparat o contabile ed amministrativo della società, aveva potuto accertare e ricostruire in via induttiva il reddito societario senza necessariamente doversi avvalere di presu nzioni gravi, precise e concordanti e per tale ricostruzione aveva utilizzato i ricavi indicati dalla stessa società nel bil ancio societario depositato coincidenti con quelli dichiarati ai fini ### e sui ricavi emersi d a tale riscontro e non dichiar ati, l'### a veva poi calcolato dei costi occu lti con incidenz a pari ad u na redditività de l 10,60%; ai fini ### le consider azioni dell 'appellante n on potevano trovare ingresso per la totale incertezza dell'afferenza dei costi e della loro esistenza, mancando anche ogni prova dell'avvenuta registrazione delle fatture passive e contabilizzazione nelle liquidazioni periodiche, sui rica vi contabilizzati e l'ave re depositato i bilanci non pot eva costituire un'esimente di tenuta della contabilità, essendo il bilancio un documento di sintesi di parte, con fini e ssenzialment e contabili e civilistici, che in assenza di un apparato contabile, non poteva essere sufficiente per dimostr are la correttezza della situaz ione societaria; infatti, nella verifica, nessuna documentazione o fattura era stata reperita e/ o esibita; la dichiarazione appariva infedele sia ai fini ### essendo i ricavi dichiarati molto più bassi di quelli inseriti nel bilancio redatto e nella dichiar azione ### sia ai fini IVA in quanto la dichiarazione IVA trasmessa appariva inverosimile (bastava segnalare come al rigo VF 25 fosse stato indicato un ammontare di acquisti di beni ammortizzabili pari ad euro 6.078.152,00, mentre l'incremento delle immobilizzazioni materiali da bilancio depositato al 31 dicembre 2012, era soltanto di euro 1.537.491,00); a t ale accertamento si ricollegava anche l'accertamento effettuato in capo al socio D'### tenuto conto della rist retta compagine sociale , essendo la società costituita dai coniugi D'### per il 95% e dalla moglie 4 ### per il re stante 5%; andava disattesa l'eccezione inerente l'irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, essendo sufficiente la dimostrazione della colp a lieve mediante l'individuazione della norma violata e dei fatti attribuiti al trasgressore e spettava a que st'ultimo ###, dimostrare l'assenza di colpa, cosa che non era avvenuta; anche l'eccezione di inesistenza della notifica tra mite servizio postale, doveva essere disattesa in quanto gli ### finanziari potevano notificare direttamente i propri atti tramite posta, senza avvalersi di un messo speciale come previsto dall'art. 14 della legge 890 del 1982 e, tra l'altro, la ricezione dell'atto non era stata contestata e l'atto risultava essere stato allegato regolarmente al ricorso.  3. La società ### s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi.  4. L'### delle ### resiste con controricorso.  5. ### dell a Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.  ### 1. Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 2, comma 6, e dell 'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs., n. 82 del 200 5 (### dell'amministrazione digitale), in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. I giudici dell'appello, nella sentenza impugnata, non si erano pronunciati su lle eccezioni preliminari proposte dalla società contribuente. Tra i motivi del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado vi era anche quello relativo al la nullità dell'avv iso di accertamento perché firmato digitalment e e notific ato in forma cartacea a mezzo del servizio postale in violazione della normativa ### la società appellata aveva resistito alle argomentazioni dell'### con proprie controdeduzioni (pag. 26). Conseguentemente, i giudici della 5 CTR avevano omesso l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, atteso che la contestazione circa l'omessa sottoscrizione dell'avviso di accertamento impugnato, ove verificata ed accertata, comportava la giuridica inesistenza dell'atto impugnato, ovvero la nullità dell'a tto stesso. Inoltre, prima dell a modifica normativa introdotta dall'art. 2 del d.lgs. n. 217 del 2017 (con decorrenza dal 27 gennaio 2018), la firma digitale non era ammessa in materia fiscale per la sottoscrizione di un atto ispettivo o di controllo, come l'avviso di accertamento.  1.1 Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.  1.2 È innanzi tutto inammissibi le perché formulato mediante la sovrapposizione di mezzi d'impu gnazione et erogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi cont emplate dall'art. 360, comm a primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. , non essendo consentit a la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve deci dere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegl i elementi di fatto intend e precisamente rimettere in discussione (Cass., 13 dicem bre 2019, n. ###; Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874) e ciò anche a volere accogliere l'orientamento meno rigoroso che subordina l'ammissibilità del motivo frutto di mescolanza (Cass., 13 dicembre 2019, n. ###; Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874), alla condizione che lo stesso comunque e videnzi spe cificam ente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto.  1.3 È in secondo luogo inammissibile perché la società ha proposto la censura sotto lo specifico profilo di violazione di legge (e specificamente dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 6 2, comma 6, e dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs., n. 82 del 2005) e non di quello di cui all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 cod. proc. civ.. Cass., 7 maggio 2018, n. 10862; Cass., 20 febbraio 2014, n. 4036). Ed invero, l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra, infatti, una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, p rimo comma, n. 4, dello stesso co dice, che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di app ello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedot to com e violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. (Cass., 27 ottobre 2014, n. 22759).  1.4 Il motivo è inammissibile pure sotto lo specifico profilo di omesso esame della sottoscrizione dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto il vizio contemplato dall'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc.  civ. (nella formulazione disposta dall'art. 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 4 del 2012, applicabile ratione temporis), concerne escl usivamente l'omesso esame di un fatt o decisi vo per il giud izio che sia stato oggetto di discussione tra le parti e postula l'esatto adempimento degli specifici oneri di allegazione sanciti da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, qui, invece, rimasti assolutamente inosservati.  1.5 Il motivo è pure inammissibile perché deduce l'omessa pronuncia su una eccezione formulata nel giudizio di primo grado (nullità dell'avviso di accertamento perché firmato digitalmente e notificato in forma cartacea a m ezzo d el servi zio postale) in dife tto di autosufficienza non essendo stato trascritto il contenuto del ricorso di primo grado dove la società ricorrente assume di avere dedotto tale eccezione, né il contenuto delle controdeduzioni svolte in appello dalla società vittoriosa in primo grado (cfr. Cass., 8 giugno 2016, n. 11738; 7 Cass., 4 luglio 2014, n. 15367; Cass., 4 marzo 2013, n. 5344), ciò tenuto conto che è onere della parte interamente vittoriosa in primo grado riproporre le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, intendendosi altrimenti rinunciate, ex art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, che ricalca l'art. 346 cod. proc. civ.. (Cass., 30 novembre 2023, ###; Cass., 9 ottobre 2020, n. 21808) e che nel giudizio tributario è previsto all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, che concerne tutte le eccezioni in senso strett o, consiste nti nei vizi d'invalidità dell'at to tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, (Cass., 22 settemb re 2017, n . 22015; Cass., 29 dice mbre 2017, n. ###; Cass., 31 maggio 2016, n. 11223).  1.6 Non è superfluo rilevare, in ultimo, che, nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono prospettabili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diri tto compresi nel dibatt ito e fond ati sugli stessi elementi di fatto de dotti (Cass., 16 otto bre 2018, n. 25863, in motivazione; Cass., 26 marzo 2012, n. 4787).  1.7 Il motivo, comunque, è pure infondato, in quanto questa Corte più volte ha affermato, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente che l'avviso di accertam ento non è riconducibile agli att i ispettivi o di cont rollo, e che «### di acce rtamento firmato digitalmente nel regime di cui all'art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005 ("ratione temporis" vigente dal 14 settembre 2016 fino al 26 gennaio 2018), non è nullo per difetto di sottoscrizione, posto che l'esclusione dell'utilizzo di strumenti informatici prevista per l'esercizio delle attività e funzioni ispettive fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 217 del 2017 riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli 8 avvisi di acce rtamento ed in genere agli atti impositivi» (Cass., 12 giugno 2024, n. 16 293; Cass., 22 aprile 2024 , n. 1082 9; Cass., 9 novembre 2021, n. ###; Cass., 26 gennaio 2021, nn. 1155 e 1157; Cass., 21 ge nnaio 2021 , n. 1150). Correttamente, infatt i, la ratio dell'esclusione degli atti propedeu tici all'esercizio del po tere di accertamento (e non an che dell'avviso d i accertamento) è stat a rinvenuta nel fatto che nell'ambito di tali attività di verifica si impone la partecipazione del contribuente che potrebbe non essere munito di firma digit ale, sicché l'applicazione de l CAD determinerebbe un aggravio dei suoi diritti di difesa ed un ostacolo al rappo rto di collaborazione che dovrebbe sempre ispirare tali incombenti.  2. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.  42, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 7 della legge 212 del 2000 e dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, in relazione all'art. 360 comma primo, n. 3, c.p.c. I giudici della CTR non avevano valutato le argomentazioni difensive proposte dalla società obbligata in solido aderen do del tutto acriticamente al m otivo d'appe llo dell'### finanziaria. La motivazione fornita dai giudici della CTR sulla va lidità della motivazione dell'avviso di accertamento risultava completamente errata, in quanto nell'avviso di accertamento era stato ripetu tamente richiama to il PVC redatto dai militi della ### di ### nei confronti della ### s.r.l., senza che lo stesso fosse stato allegato. Mancava la prova della notificazione di tale PVC alla società accertata ### s.r.l. ed al suo legale rappresentate sig. ### e della richiesta a quest'ultimo della documentazione contabile ed amministrativa ex art. 32, primo comma, numeri 3) e 4), del d.P.R. 600 del 1973 , da cui poi era scaturito l'accertamento induttivo. ### di accertamento era nullo perché non riproduceva il contenuto essenziale del ### Inoltre, i giudici della CTR avevano omesso di rilevare che l'avviso di accertamento contestato era ulteriormente nullo perché motivato in modo acritico per relationem al 9 verbale della ### di ### e l'### delle ### non aveva eseguito un vaglio critico dell'operato della ### di ### 3. Il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.39, comma 2, dell'art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., e la carenza dei presupposti per l'accertamento di tipo induttivo. 
Negli avvisi di accertamento impugnati mancava la fondamentale prova dell'avvenuta richiesta della documentazione contabile ed amministrativa nei confronti della società sottoposta a verifica, la ### s.r.l., in quanto la documentazione era stata richiesta a D'### (socio ed amministratore della ### s.r.l.), società beneficiaria della scissione, o bbligata in solido e non sottoposta a verifica. I giudici della CTR del ### avrebbero dovuto verificare che l'### finanziaria avesse fornito la pro va della regolare notificazione, da parte dei militi della ### di ### della richiesta dei documenti amministrativi e contabili e della regolare notificazione del successivo PVC a ### legale rappresentante pro tempore della ### s.r.l., società verificata.  3.1 I motivi, che devono essere trattati unitariamente perché connessi e in parte sovrapponibili, sono infondati.  3.2 Deve premettersi che la giurisprudenza di legittimità, cui s'intende dare piena continu ità, ha affermato che «In tem a di scissione societaria, la società benefi ciaria è solidalmente resp onsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte d ell'### nistrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesa della società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoria della societ à scissa, ivi comprese le pende nze tributarie, e può ded urre, i n sede di opposi zione alla cartella, ogni 10 argomentazione per contestare la pretesa imposit iva» (Cass., 21 giugno 2019, n. 16710). 
Si è anche condivisibilmente evidenziato che «### sia realizzata un'operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, prevista dall'art.  173, comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986, e confermata, quanto alle somme dovute per violazioni tributarie, dall'art. 15, comma 2, d.lgs.  472 del 199 7, diverge da qu ella riguardante le obbl igazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui agli artt. 2506-bis, comma 2, e 2506- quater, comma 3, c.c., in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all'ope razione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con dett a operazione, senza che tale diff erente tratta mento sia costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all'esigenza d i un'agevole riscossione dei tributi nel rispetto del prin cipio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità, come affermato dalla Corte costi tuzionale con la sentenza n. 90 del 2018» (Cass., 10 febbraio 2021, n. 3233; Cass., 6 dicembre 2018, n. ###). 
Già in precede nza la Co rte di legittimità aveva inc isivamen te puntualizzato che «i procedi menti riguardanti gli obblighi tri butari concernenti periodi d'imposta anteriori alla scissione di società sono svolti nei confronti della società scissa, se si sia trattato di scissione parziale, e di quella de signata, se la scissione sia stata totale, ma possono essere adottati i provvedimenti cautelari e compiute tutte le attività di riscossione anch e nei confron ti delle beneficiarie solidalmente responsabili, ai sensi dell'art. 173, comma 13, del d.P.R.  n. 917 del 1986, "ratione temporis" vigente, senza oneri di avvisi o altri adempimenti per l'### salva la possibil ità per quelle beneficiarie di partecipare ai relativi procedimenti e prendere visione 11 degli atti. Pertanto, notificato l'avviso di accertamento nei confronti della società scissa o designata, anche in epoca successiva all'efficacia della scissione, non vi è necessità di rinnovare la noti fica, né di integrare il contenuto della cartella di pagamento nei confronti delle società beneficiarie suddette» (Cass., 16 novembre 2016, n. 23342). 
In buona sostanza, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione rispondono solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione, come conferma l'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le b eneficiarie, differentemente dalla d isciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, c.c., prevedono precisi limiti. 
In tale quadro, com e affermato nel citato precedente del 2016, in relazione agli avvisi di accertamento notificati alla società scissa prima della scissione, non è necessario reiterare la notifica degli stessi alla società benefi ciaria ai fini dell'avanzamento del procediment o di accertamento e di riscossione (Cass., 24 giugno 2015, n. 13059). 
Si tratta di orientamento fondato su quanto stabilito dall'articolo 173, comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986 , secondo cui i controlli ed i procedimenti accertativi sono svolti nei confronti della società scissa o, in caso di scissione totale, di quella designata; fermo restando che le altre società coobbli gate «hanno facoltà di p artecipare ai suddett i procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'amministrazione». 
La disposizione legislativa - volta a garantire un ruolo partecipativo in capo alle società solidalmente responsabili per i debiti della società scissa - risulta conforme alla na tura stessa dell'o perazione straordinaria in questione, nella q uale la società beneficiaria, indipendentemente dalla sua distinta soggettività e personalità 12 giuridica, ha modo di acqu isire, att raverso i propri organi, p iena contezza della situazione debitoria della societ à scissa, del resto normalmente descritta nel progetto di scissione. 
E non vi è dubbio che in tale sfera di conoscenza rientrino anche le pendenze tributarie già contestate all a società scissa con motivati avvisi di accertamento. Da ciò consegue come - per effetto sia del suddetto ruolo partecipativo ed informat ivo, sia della ordinaria conoscenza della situ azione debitoria acqu isita o acquisibile dal la società benefi ciaria - quest'ultima possa essere richiesta del pagamento dall'amministrazione finanziaria mediante la notificazione di una cartella facente riferimento essenziale alla pretesa, e pur in assenza di previa emissione di ruolo, ovvero notificazione diretta di atto impositivo riproduttivo di quello già emesso nei confronti della società scissa. Peraltro, la società benefi ciaria della scissione non risulta assistita, nel rapporto imposi tivo, da alcun beneficio d i preventiva escussione della società scissa, dal momento che quest'ultimo non è previsto dalla disciplina tributaria. 
Va affermat o, inoltre, che l'art. 173 del d.P.R. n. 917 del 1986 - disposizione inserita nella disciplina delle imposte dei redditi in quanto tale settore del diritto delle imposizioni è il più interessato ai fini delle operazioni di scissione, ma nei commi indicati da qualificarsi norma di diritto tributario ge nerale, anche alla luce del te nore testuale degli stessi - esclude il sussistere di tali req uisiti motivazionali ulteriori. 
Invero, fermo il cen nato principio già affermato in giurisprudenza secondo cui, in base a detto art. 173, comma 13, non è necessario reiterare la notifica dell'avviso di accertamento alla società beneficiaria della scissione ai fini dell'avanzamento del procedimento di riscossione, deve precisarsi ch e secondo lo stesso art. 173, comma 13, per le debenze tributarie anteriori alla scissione parziale, «gli accertamenti e ogni altro pro cedimento ... sono svol ti nei confronti della società scissa» (salva, nella scission e totale, la prosecuzione pre sso la 13 designata in sede di operazione societaria o, in mancanza, individuata secondo un criterio obiettivo legale), mentre le società beneficiarie, obbligate in ogni tipologia di scissi one solidal mente «ipso iure» e assoggettate anche ai provvedimenti cautelari consequenziali, hanno meramente «facoltà di partecipare a i suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti», ciò che - responsabilizzando gli organi della società beneficiaria che dalla scissa traggono la loro ragion d'essere - implica che nessuno specifico ulteriore onere di comunicazione sussiste a carico dell'ente impositore (o, per esso, del concessionario p er la riscossione), un a volta che i passaggi procedimentali previsti siano stati attuati nei confronti della scissa. 
In altri termini, la creazione di uno o più nuovi soggetti giuridici all'esito della scissione resta indifferente ai fi ni tributari, salvo che - ferma restando la responsabilità d ella sciss a o della società beneficiaria designata - per la respo nsabilità, altrimenti insussisten te, delle partecipanti quali conde bitrici solidali a presci ndere dai limiti di cui all'art. 2506-quater c.c. e per la prosecuzione nei confronti di queste dell'accertamento e della riscossione, anche previ atti cautelari. 
In tale quadro, ben si colloca l'espressione del testo di legge secondo cui i pro cedimen ti di accertamento (e riscossione) sono svolti n ei confronti della scissa, salva la facoltà di informarsi e partecipare degli organi della beneficiaria, «senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'### In tal senso, la disciplina eccezionale in parola non consente di tenere in alcun conto della diversa personalità g iuridica della società beneficiaria e dell'esigenza, che ne deriverebbe, per cui gli organi di questa dovrebbero essere informati, con la cartella, del precedente avviso di accertamento soggettivamente loro ignoto; come già in altri termini esplicato, a fronte di una oggettiva conoscibilità degli atti in base alla prosecuzione di vita societaria tra scissa e partecipanti, alla eventuale soggettiva carenz a informativa la legge sopperisce, con 14 scelta non irrazionale e conforme al principio di buon andament o dell'amministrazione, non già con un accresciuto onere informativo e motivazionale a carico dell'apparato e rariale , bensì attraverso una facoltà di partecipazione d ella società beneficiaria ai procedim enti concernenti la scissa che pot rebbero coinvolgere la resp onsabilità solidale della b eneficiaria; procedime nti dei quali gli organi della beneficiaria peraltro, come pure detto, sono ordinariamente edotti o possono esserlo usando la debita diligenza. 
Necessita osservare che, come è stato precisato da questa Corte, la responsabilità concernente il debito d'imposta della società beneficiaria della scissione parziale non è un'obbligazione da fatto proprio, ma è propria, e scaturisce dire ttament e dalla legge, pur n on avendo la beneficiaria realizzato il fatto indice di capacità contributiva (Cass., 3 novembre 2022, n. ###).  3.3 Tale essendo il quadro della disciplina di riferimento, consegue l'infondatezza dei rilievi mossi da lla società bene ficiaria, con riferimento alla mancata prova de lla notifica del PVC richiam ato nell'avviso di acce rtamento a ### legale rappresentante della società accertata ed obbligata principale ### s.r.l., e alla prova della richiesta de i militari della ### di Fin anza della documentazione contabile ed amministrativa d ella società accertata ### s.r.l. Ed invero, rileva in modo significativo quanto riportato a pag. 2 della sentenza impugnata, sulla complessiva operazione di scissione societaria: la scissione parziale (avente ad ogge tto la cessione del ramo d'azienda relativo alla costruzione di edifici per conto proprio e per conto di terzi, compreso il movimento terra ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi) era stata posta in essere in data 30 dicembre 2015, quando ancora rappresentante legale della società scissa era D'### (### era dive ntato legale rappresentante della scissa dal 18 giugno 2016 e seppure iscritto all'### del Comune di ### dal 22 ottobre 1996 e residente in ### era risultato 15 irreperibile), poi divenuto rapp resentante lega le della società beneficiaria, e la ### di ### aveva iniziato una verifica generale nei confronti della società scissa (### s.r.l.) in data 26 ottobre 2016 alla presenza di D'### che si era conclusa con processo verbale di constatazione re datto in dat a 18 novembre 201 6 nei confronti della societ à scissa ### s.r.l.. Dal che rileva la legittimità della procedura seguita dai militari della ### di ### che dapprim a si sono recati presso la sede della società, sostanzialmente non rinvenendola, e dopo hanno accertato che il legale rappresentante della società (### si era reso irr eperibile fuori dall'### non indicando alcun indirizzo ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 che dispone che «è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui all a stessa lett era d), l'i ndirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ». Rileva, altresì, oltre al comma 13 dell'art. 173 ### (più volte richiamato), anche il comma 14 dell'art. 173 ### che dispone che «Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell'### finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabil i e la doc umentazione amministrat iva e contabile relative alla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di cui all'articolo 52, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 2 6 ottobre 1972, n. 633. Se la società 16 scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo».  3.4 La censura, peraltro, laddove contesta che l'avviso di accertamento doveva ritenersi nullo poiché non riproduceva il contenuto essenziale del ### limit andosi a riportare solamente degli stralci ed ope rare continui richiami allo st esso, omettendo circostanz e di estrema rilevanza come ad esempio la m ancan za della prova dell'avve nuta formale notificazione a ### e della richiesta a quest'ultimo della document azione contabile ed amministrativa, da cui poi era scaturito l'accertamento induttivo, è inammissibile, perché censura un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, avendo i giudici di secondo grado affermato che il contenuto essenziale del PVC era stato riportato nell'avviso di accertamento e che la controparte era a conoscenza del PVC perché ritualm ente notificato al legale rappresentante della società sig. ### D'### (cfr. pag. 5 d ella sentenza impugnata), ciò conformemente alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui «nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche «per relationem», ovverosia mediante il riferimento ad ele menti di fatto risultanti da altri atti o do cumenti , che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme d i quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del docu mento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti d el discorso che formano gli elementi del la motivazione del provvedimento» (Cass., 11 settembre 2017, n. 21066; Cass., 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., 15 aprile 2013, n. 131109). 17 Pertanto, la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto richiamato dall'avviso di accertamento non si realizza necessariamente, con la pedissequa trascrizione delle sue parti rilevanti nel contesto dell'atto impositivo, ma anche con la semplice indicazione, in forma riassuntiva, del suo conte nuto essenziale, per come apprezzato e valutato dall'### finanziaria e, quindi, posto a sostegno della pretesa impositiva. Peraltro, i giudici di secondo grado, hanno compiuto tale accertamento in fatto, ad in tegrazione d elle motivazioni già proposte dalla CTP (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), la quale aveva espressamen te affermato che l'avviso di accertamento era motivato e che lo stesso riproduceva il contenuto essenziale del PVC redatto dalla ### di ### (cfr. pag. 5 del controricorso nella parte in cui trascrive integralmente il contenuto della sentenza di primo grado). Infine, va rilevato che l'obbligo di allegazione riguarda i soli atti che non siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell'avviso di accertamento, con esclusione, di quelli di cui il contribuente abbia già integrale o legale conoscenza (Cass., 14 gennaio 2015, n. 407; Cass., 2 luglio 2008, n. 18073), così nel caso in esame dove, come già detto, i giudici di merito hanno affermato che il PVC inerente la verifica fiscale era stato consegnato al sig. D'### 3.5 La senten za impugnata, in ult imo, conformemente ai principi statuiti da questa Corte, ha affermato che l'accertamento indu ttivo aveva trovato o rigine dalla mancata prod uzione delle scritture contabili, sottratte o comunque non disponibi li per cau sa di forza maggiore. Va precisato, a tal proposito, che ai sensi dell'art. 39, comma secondo, lett. d), d.P.R . n. 600 del 1973 (norma specificame nte richiamata dai giudici di secondo grado), la determinazione del reddito di imp resa può essere compiuta d all'amministrazione finanziaria prescindendo dalle presunzioni dotate de i caratteri della gravità, precisione e concordanza, quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi d el precedente comma ovvero le 18 irregolarità formali delle scrittu re contabili risultanti da l verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancan za d elle garanzie proprie di una contab ilità sist ematica; si t ratta, dunque, di una metodologia di controllo che può essere attivata dall'### finanziaria soltanto al ricorrere di precise condizioni caratterizzate da irregolarità estreme o comunque gravissime ed è in tali circostanze che i verificatori hanno facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili nei casi in cui siano esistenti e di utilizzare, oltre che prove dirette, anche elementi indiziari connotati da una valenza dimostrativa non particolarmente pregnante, vale a dire pre sunzioni prive de i requisiti di gravità, preci sione e concordanza, c.d. presunzioni semplicissime; in q uesto contesto, il discrimine tra l'accertamento condotto con il metodo analitico-induttivo e con il metodo induttivo puro va ricercato nella parziale od assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili; ed invero, nel primo caso, la incompletezza, falsità o d inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, essendo legittimato l'### accertatore a completare le lacune riscontrate uti lizzando ai fini della dimostrazione della e sistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero della inesistenza di componenti negativi dichiarati anche presunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2729 cod. civ.; nel secondo caso, invece, le omissioni o le false o inesatte indicazioni risultano tali da inficiare la attendibilità - e dunque la utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), con la conseguenza che in questo caso l'### finanziaria può pre scindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elemen ti meramente indiziari an che se inidonei ad assurgere a 19 prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. (Cass., 18 dicembre 2019, n. ###, in motivazione).  3.6 Va, in ultimo, disatteso il profilo alla censura relativo alla violazione dell'art. 41 bis del d.P.R. n . 600 del 1973 (norma anche qu esta correttamente indicata nell'avviso di accertamento, unitamente all'art.  39, comma secondo, del d .P.R. n. 600 del 197 3 in tema di accertamento induttivo e all'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di det razione ###, que sta Corte ha osservato che «### parziale di cui all' artt. 41 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole. 
Tale accertamento differisce da quello ordinario i n ragione della disponibilità, in capo all'### d i element i, non necessariamente provenienti da segnal azione di soggetti ad essa estranei, ben potendo derivare anche da fonti interne, idonei a dare contezza della sussi stenza, a qualsiasi titolo, di attendibili posizion i debitorie, senza richiedere, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di un ufficio valutativo ulteriore rispetto a quello che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione, per modo che il confezionamento dell'atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione senza necessità di ulteriore approfondimento» (Cass., 22 aprile 2022, n. 12854; Cass., 4 dice mbre 2020, n. 27788) e che «### parziale, che è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in 20 modo regolare» (Cass., 7 novembre 2019, n. 28681;Cass., 28 ottobre 2015, n. 21984).  4. Il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli art.  41 bis, d.P.R. n.600 del 1973, art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art.  2967 c.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e specificamente della perizia tecnico-contabile in relazione alla ricostruzione dell'ammontare dell'IVA evasa, elaborata dal Dott. ### consulente della ### della Repubblica presso il Tribunale di ### e dallo stesso depositata nel procedimento penale R.G.R. n. 7365/16. ### dici della CTR avevano aderito acriticamente alle argomentazioni dell'### con dividen done l'operato, omett endo ogni concreta e reale valutazione sulle argomentazioni difensive e sulle contestazioni sollevate dalla società oggi ricorrente e sui documenti probatori dalla stessa depositati (la perizia tecnico-contabile). In particolare, la società aveva contestato il metodo utilizzato dall'### per la determinazione in via induttiva del reddito della società e per il calcolo delle maggiori imposte, fornendo una serie di contestazioni precise e puntuali, rilevando l'erroneità dei criteri utilizzati dall'### e la carenza di supporti probatori a sostegno dei calcoli elaborati dall'### finanziaria (cfr. pagine 28-36 del ricorso per cassazione), che i giudici di secondo grado non avevano tenuto in considerazione.  4.1 Il mot ivo è inammissibile, in quanto, per effett o della nuova formulazione dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal decreto legge n. 83 del 2012, convert ito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti». 
Il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 21 cod. civ. , cioè un «fatto» costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29883), e non, invece, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., SU, 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802), oppure gli elementi istruttori in q uanto tali, quando il fatto s torico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).  4.2 Il «fatto» il cui esame sia sta to omesso deve, inoltre, avere carattere «decisivo», vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia, e deve, altresì, essere stato «oggetto di discussione tra le parti»: deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto «controverso», contestato, non dato per pacifico tra le parti. È utile rammentare, poi, che Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, ha chiarito che «la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. - il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l'esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti» (cfr. anche Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415).  4.3 Alla stregu a dei principi tutti fin q ui esposti il motiv o è inammissibile, in primo luogo, perché non rispetta le appena descritte prescrizioni imposte dalle ### circa le modalità di deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non indicando la società ricorrente, quale sare bbe il «fatto», come in precedenza definito e delimitato, il cui esame sarebbe stato omesso 22 dalla ### tributaria regionale (e tale non è, all'evidenza, la perizia tecnico-contabile sulla ricostruzione dell'ammontare d ell'IVA evasa, elaborata dal consulente della ### della Repubblica presso il Tribunale di ### e depositata nel procedimento penale R.G.R.  7365/16), né, soprattutto, argoment a in ordine alla sua necessaria decisività. La doglianza riguarda, poi, sostanzialmente, il complessivo ed intero governo del materiale istruttorio, totalmente obliterando che la valu tazione delle risultanze istruttorie rientra nel pote re discrezionale del giudice d el merito, l a cui decisione è, di regola , incensurabile nel giudizio di legittimità.  5. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente va condannata al pagam ento d elle spese processuali, sostenute dalla ### contro ricorrente e liqu idate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della ### controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. 
Ai sensi d ell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R . n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussisten za dei presupposti per il versamento, d a parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. 
Così deciso in ### in data 13 marzo 2025.   ### 23  

Giudice/firmatari: La Rocca Giovanni, Caradonna Lunella

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