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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 1827/2025 del 03-09-2025

... carico sia imputabile ad un vizio di imballaggio delle merci con conseguente esonero di responsabilità del vettore . L' eccezione non coglie nel segno. Ed invero la presunzione di responsabilità che grava sul vettore può essere vinta solo ove il vettore dimostri il difetto dell' imballaggio predisposto dal mittente; inoltre il vettore oltre ad avere l' onere della verifica dell' integrità del contenitore, è tenuto , in relazione a specifiche circostanze (che ricorrono nella fattispecie, trattandosi di trasporto di merce deteriorabile e di un consistente numero di colli) ad assumere informazioni sui sistemi ed i materiali di imballaggio per assicurare la consistenza dell' involucro ed eventualmente vigilare sulle operazioni di carico (Cass. Civ. n. 931/1995). Sotto tale profilo va considerato che la convenuta non ha dedotto alcuna ricorrenza di circostanze atte a liberarla da responsabilità . Ed invero l' eccepito vizio di imballaggio delle merci è rimasto sfornito di prova, sicchè nel caso di specie non è circostanza idonea ad escludere la responsabilità della convenuta. 3.2.Peraltro è documentalmente provato (cfr. DDT in atti) che il vettore ha accettato il trasporto della merce (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO ### in persona del giudice onorario Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 5659 del ### dell'anno 2017 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni per inadempimento di contratto di trasporto e vertente TRA ### in qualità di legale rappresentante della ditta ### s.r.l. ( P.I. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio in ####, alla via ### n. 81, elettivamente domicilia.  #### in qualità di titolare dell'omonima ditta autotrasporti di ### (P.I. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### ed, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### di ####, alla via ### n. 11 ###' ###S in qualità di titolari della polizza ###, rappresentata e difesa dall'avvocato ### d'### del ### di ### ed elettivamente domiciliata presso il domicilio telematico ###) giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione (### A).  ###S ### S.A. nella qualità di successore nella titolarità del contratto di assicurazione ### (C.F./p.iva ###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### d'### del ### di ### con studio in ### alla via ### 4, giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di costituzione ### FATTO E DIRITTO 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta ### s.r.l. di ### conveniva in giudizio la ditta autotrasporti ### deducendo di avere stipulato con quest'ultimo , in data 22 luglio 2017, un contratto di trasporto ai sensi dell'art 1678 c.c. in virtù del quale ### assumeva l'obbligo di trasportare fino al domicilio, presso la sede ###Germaneto, la merce descritta nei documenti di trasporto/fattura n. 24/4 del 22/7/2017 emessa dall'azienda agricola ### per l'importo di euro 7.252,75; fattura n. 4 del 22/7/2017 emessa dalla ### frutta soc.coop. a.r.l. per l'importo di euro 3.534,34; fattura n.3 del 22/7/2017 emessa dall'azienda agricola D'### per l'importo di euro 2.568,89; fattura n. 6 del 22/7/2017 emessa dall'azienda agricola ### per l'importo di euro 4.669,60 il tutto per la somma complessiva di euro 18.023,00 La consegna di dette merci veniva affidata alla ditta ### di ### il cui dipendente giunto presso la ### s.r.l. constatava che la merce, nello specifico frutta, era completamente danneggiata, tanto che si provvedeva a destinarla ad una azienda zootecnica per essere smaltita in quanto non commerciabile. La causa di tale danneggiamento veniva rinvenuta nella condotta gravemente colposa del vettore per non avere adottato tutte le cautela ad evitare la perdita della merce. 
Che, pertanto, il danno economico subito dall'attore poteva essere quantificato in euro 18.023,00. 
Tanto premesso parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:“### l'###mo Tribunale adito, contraris reiectis, In via principale, accertato l'inadempimento contrattuale della ditta di autotrasporti ### ed ### di ### e la responsabilità della stessa per la perdita delle merci trasportate ai sensi dell'art 1693 c.c., condannarla al risarcimento del danno in favore di ### s.r.l., da quantificarsi nella misura di euro 18.023,00 oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno a quest'ultimo arrecato, da determinarsi in via equitativa; In ogni caso con vittoria di spese e onorari da distrarsi ex art 93 c.p.c.”.  1.2. Si costituiva in giudizio ### il quale chiedeva il rigetto dell'avversa domanda escludendo ogni responsabilità e deducendo che al momento del carico evidenziava verbalmente le proprie riserve alla ditta ### , in quanto i pallet su cui poggiavano le cassette di frutta avevano una struttura debole e gli angolari che mantenevano le cassette erano fragili tanto da non poter sostenere il carico delle stesse. Evidenziava comunque , di aver informato dell'accaduto la propria compagnia di assicurazione, essendo lo stesso titolare della polizza n. ### che provvedeva ad aprire il sinistro, tuttavia questa riteneva di non dover procedere al risarcimento. 
Concludeva pertanto: “preliminarmente si chiede che l'On.le Sig. Giudice del Tribunale adito, voglia fissare nuova udienza concedendo termine al fine della chiamata in causa della compagnia di assicurazione ###s, quale assicuratrice vettoriale della ditta ### Nel merito In via principale respingere integralmente le richieste di risarcimento danni così come formulata da parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto; sempre nel merito, accettare e dichiarare, nel caso di riconoscimento della responsabilità della ditta ### che la somma dovuta alla ### è inferiore alla richiesta in quanti i danni lamentati non si riferiscono all'intero carico ma solo ad una parte di esso; accertare e dichiarare il grave comportamento della ditta ### la quale arbitrariamente si è disfatta di tutta la merce impedendo l'esatta quantificazione del danno In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre il rimborso per spese generali ex art 15 L.P., IVA e CPA da distrarsi a favore del sottoscritto difensore”. 
A scioglimento di riserva in data ###, il Giudice dava atto che il convenuto era decaduto ex art 167 cpc poiché costituito tardivamente, tuttavia riteneva - in base a motivi di opportunità processuale, di economia del giudizio e all'esigenza di evitare conflitti di giudicati - esistente una connessione oggettiva tra la posizione del terzo e dell'attore che poteva portare ad una eventuale estensione del contraddittorio, pertanto riteneva giustificata la richiesta di chiamata e dunque rilasciava l'autorizzazione alla ### a chiamare in causa il proprio assicuratore ai sensi dell'art. 107 cpc.  1.3.Si costituivano quindi gli ### dei ###s, successivamente integrando la comparsa con la nuova denominazione ###s ### s.a. in qualità di successori della polizza ###, ### per l'### contestando gli atti delle controparti e per chiedere il rigetto delle domande avversarie cosi concludendo “### l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in via pregiudiziale ed assorbente - ### e dichiarare irrituale e/o inammissibile la chiamata in causa degli ### dei ###s per essere la ### incorsa nella decadenza ex art 169 cpc e per l'effetto estromettere gli ### dal presente giudizio. in via preliminare - ### e dichiarare improcedibile il presente giudizio per il mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione ovvero di negoziazione assistita; nel merito - ### e dichiarare l'assenza della responsabilità vettoriale in capo alla ### e conseguentemente rigettare la domanda di manleva per totale carenza di prova sulla l'operatività della polizza invocata; - ### e dichiarare l'inoperatività della polizza ex art 18 e/o 16 delle condizioni di polizza e conseguentemente rigettare la domanda di manleva di ### - ### e dichiarare la violazione dell'art 21 della polizza con conseguente applicazione dell'art 1915 c.c. e per l'effetto dichiarare decaduto dal diritto all'indennizzo ### rigettando la domanda di manleva formulata ovvero riducendone il quantum; in subordine - ### e dichiarare la totale carenza di prova sul quantum del pregiudizio sofferto da ### e dunque sull'ammontare della domanda di manleva della ### e per l'effetto rigettare integralmente domanda nei confronti degli ### dei ###s e ovvero ridurla nel limiti di quanto verrà dimostrato. - ### e dichiarare la responsabilità del ### nella produzione del danno ex art 1227 c.c. conseguentemente rigettare e/o ridurre ogni pretesa dell'attore e conseguentemente la domanda di manleva della ### nei confronti degli ### dei ###s ovvero ridurre la condanna a quanto risulterà in concreto dimostrato; in ulteriore subordine - ### denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata la responsabilità della ### e operativa la polizza invocata e venga quindi condanna alla manleva gli ### dei ###s, condannare al pagamento del risarcimento dovuto con applicazione dei limiti previsti dall'art 1696 c.c., ed in ogni caso con applicazione della franchigia fissa di € 250 o € 1000 in caso di dolo e colpa grave, anche cumulati, il tutto nei limiti del massimale come sopra precisato e come previsto dalla polizza; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.   1.4. Instauratosi il contraddittorio, espletata la mediazione con esito negativo, ed assegnati alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale; all' esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.  2. In merito alle eccezioni preliminari sollevate da parte terza chiamata ###S ### S.A.  2.1. La terza chiamata ha sollevato l'eccezione sull'inammissibilità della chiamata in causa degli ### per intervenuta tardività della richiesta, ### è infondata atteso che già con provvedimento del 02.03.2018 il giudice aveva ritenuto di rimettere in termini parte convenuta ordinando la chiamata del terzo ai sensi dell'art 107 c.p.c. giudicando la comunanza della causa con il soggetto terzo sulla base dell'opportunità processuale di garantire l'economia del giudizio e stante l'esigenza di evitare conflitti di giudicati. 
La chiamata in causa di un terzo ai sensi dell'art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni circa l'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia da parte del giudice di appello, che del giudice di legittimità. (Cass. civ. n. 22419/2008) In materia di procedimento civile avanti al giudice di pace (in forza dell'art.  311 c.p.c. disciplinato, per quanto non espressamente previsto, dalle norme relative al procedimento avanti al Tribunale, in quanto applicabili), ben può tale giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 311, 281 bis, 270 e 107 c.p.c., ordinare la chiamata in causa del terzo ex art. 107 c.p.c. «in ogni momento» del giudizio di primo grado, senza limiti di tempo, e quindi anche dopo l'esaurimento dell'istruttoria orale, non essendo al riguardo vincolato dalle preclusioni in cui siano eventualmente incorse le parti originarie per effetto dell'art. 320 c.p.c., giacchè, attese le finalità pubblicistiche che presiedono alla chiamata del terzo iussu iudicis la deroga al regime delle ordinarie preclusioni nascente dal combinato disposto di cui agli artt. 270 e 184 bis c.p.c. non può non trovare applicazione anche nel procedimento in questione, atteso che l'economia dei giudizi e l'uniformità dei giudicati sono valori che devono prevalere sulle pure apprezzabili esigenze di snellezza e celerità a tale procedimento impresse dalla riforma del 1990, come si desume dalla circostanza che proprio con il mantenere in tale occasione immutata la disciplina dell'istituto in questione il legislatore ha dimostrato di considerare le suindicate finalità pubblicistiche come meritevoli di maggiore tutela.  (Cassazione civile, ### III, sentenza n. 707 del 19 gennaio 2004).  3. Venendo al merito della domanda attorea, si osserva quanto segue. 
La fattispecie in esame è riconducibile all'ipotesi disciplinata dall'art. 1693 c.c.; invero, ciò di cui si duole l'attore è, in definitiva, il non avere tenuto la ditta di trasporti ### una condotta diligente al fine di evitare la perdita o l'avaria della merce, in particolare riteneva che la causa era da addebitare ad una brusca frenata del vettore nel corso del trasporto ( cfr. lettera di richiesta risarcimento danni del 07.09.2017 indirizzata alla ditta autotrasporti ### doc. 2) provocando il ribaltamento delle cassette di frutta e la perdita totale dei colli. 
La responsabilità per perdita ed avaria è prevista dall'art. 1693 c.c. secondo cui “ Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnate per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio”.  ### perdita o avaria si concreta l'inadempimento della obbligazione del vettore per omessa custodia; inoltre, il vettore si presume responsabile dell'avaria o della perdita della merce trasportata se l'ha accettata senza riserve; in tal caso, il vettore potrà esonerarsi da responsabilità soltanto provando che il danno è derivato da un evento ricollegabile a caso fortuito o a forza maggiore (cfr. Cass. civ. 20 gennaio 1995 n. 622). 
È poi onere del destinatario denunciare tempestivamente al mittente lo stato della merce al momento in cui la riceve, ed il mittente a sua volta deve tempestivamente contestare al vettore il deterioramento della merce. 
Successivamente, colui che agisce contro il vettore, sia mittente che destinatario, deve dare prova della quantità, della qualità e dello stato delle cose all'atto del relativo affidamento al medesimo in custodia in modo che al momento della riconsegna, dal confronto possa dedurre che il deterioramento è intervenuto nel corso del trasporto (Cass. civ. 3 marzo 2005 n. 4652). 
Vale poi rammentare i principi generali in tema di riparto della prova in ambito contrattuale, “ il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.  1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. civ. SS.UU. 30 ottobre 2001 n. 13533).  3.1. ### fattispecie per cui è causa, tutti gli elementi probatori raccolti declinano per l'affermazione della responsabilità della ditta autotrasporti di ### in particolare quest'ultima ha eccepito che il danno subito dal carico sia imputabile ad un vizio di imballaggio delle merci con conseguente esonero di responsabilità del vettore . 
L' eccezione non coglie nel segno. 
Ed invero la presunzione di responsabilità che grava sul vettore può essere vinta solo ove il vettore dimostri il difetto dell' imballaggio predisposto dal mittente; inoltre il vettore oltre ad avere l' onere della verifica dell' integrità del contenitore, è tenuto , in relazione a specifiche circostanze (che ricorrono nella fattispecie, trattandosi di trasporto di merce deteriorabile e di un consistente numero di colli) ad assumere informazioni sui sistemi ed i materiali di imballaggio per assicurare la consistenza dell' involucro ed eventualmente vigilare sulle operazioni di carico (Cass. Civ. n. 931/1995). 
Sotto tale profilo va considerato che la convenuta non ha dedotto alcuna ricorrenza di circostanze atte a liberarla da responsabilità . Ed invero l' eccepito vizio di imballaggio delle merci è rimasto sfornito di prova, sicchè nel caso di specie non è circostanza idonea ad escludere la responsabilità della convenuta.  3.2.Peraltro è documentalmente provato (cfr. DDT in atti) che il vettore ha accettato il trasporto della merce per conto di parte attrice senza alcuna riserva.  3.3. Dalla documentazione fotografica depositata in atti emerge che alcune cassette erano ben ancorate con “fermacarico” mentre per altre tale strumento di sicurezza non risulta apposto ( cfr nello specifico foto n. 4 e 9 delle memorie n. 2 di parte terza chiamata) ### pertanto compito del giudice del merito, ai fini dell' inapplicabilità dei limiti di responsabilità, accertare in concreto - tenuto conto delle circostanze di tempo e luogo, del valore delle merci trasportata e di ogni altro elemento utile alla graduazione della colpa - che l' evento che ha determinato il danno di cui si chiede il ristoro, è derivato da colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti, ossia in un comportamento che, senza volontà di arrecare danno agli altri, operi con straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza, omettendo di osservare non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, “ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti” (Cass., n. 14456/2001).  3.4. ### fattispecie il rinvenimento del carico di alcune cassette rovesciate all' interno del mezzo e della mancanza di apposizione di “fermacarico” che ne ha determinato il ribaltamento, è indice di un comportamento della convenuta qualificabile come gravemente colposo, ove solo si consideri da un lato che la merce trasportata era particolarmente delicata ### contenuta in numerose cassette, e dall' altro che il vettore è operatore professionalmente qualificato. 
Particolare rilievo assume anche la circostanza che la convenuta non ha neppure fornito alcuna spiegazione circa i probabili motivi del danneggiamento della merce mentre era sotto il suo controllo; tale comportamento configura ingiustificata negligenza nel servizio offerto che integra, ad avviso del giudicante, gli estremi di grave negligenza del vettore che non ha adoperato la cura dovuta e le attenzioni necessarie durante le operazioni di carico e trasporto delle merci.  4. Per quel che riguarda la quantificazione del danno per perdita e avaria della merce, la ### frutta s.r.l. ha richiesto un risarcimento pari ad euro 18.023,00, sul presupposto che tutta la merce fosse stata danneggiata. 
Emerge dalla documentazione fotografica allegate, però, che il danno alle merci riguardasse solo alcune di esse e non la totalità del carico. Emerge infatti, che le cassette dove era apposto il “fermacarico” erano integre, mentre solo quelle prive di tale mezzo di sicurezza si erano ribaltate, con ciò determinando il parziale deterioramento della merce.  4.1.Priva poi di ogni giustificazione è la donazione a produttori di alimenti per animali atteso che la merce era solo parzialmente danneggiata e che anche se danneggiata conservava un valore in campo di alimenti zootecnici - che poteva essere venduta magari ad un prezzo ridotto. 
Ed altresì ingiustificata la tempestiva distruzione della merce, operata dalla ### frutta s.r.l., senza che sia stato consentito all'assicurazione di valutare il costo del danno.  4.2.In ogni caso è rimasto privo di dimostrazione il quantum risarcitorio richiesto in questa sede dalla ### dovendo il Giudice , sulla scorta della documentazione fotografica allegata effettuare una valutazione in via equitativa, attribuendo alla richiesta della ### pari ad euro 18.023,00,la valutazione pari ad un terzo, con conseguente condanna di parte convenuta alla somma di euro 6.000,00. 
La somma di ### 6.000,00 come sopra determinata viene liquidata a titolo di risarcimento danni e come tale costituisce debito di valore e pertanto soggetta a rivalutazione in ragione del diminuito potere d' acquisto della moneta; sulla somma per come rivalutata, dovranno essere computati gli interessi legali dalla data della messa in mora (07.09.2017) sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché sulla somma così ottenuta, interessi legali maturandi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo.  5. La chiamata in garanzia. 
Quanto alla domanda di manleva proposta da ditta autotrasporti di ### nei confronti della terza chiamata, ###s ### deve essere rigettata per l'inoperatività della polizza in relazione alle cause di avaria della merce trasportata. 
Ed infatti la polizza sottoscritta da ### recante il n. ###, A) all'art 18 lett. d) delle condizioni generali di assicurazione, prevede che “Gli assicuratori non sono obbligati per i risarcimenti che fossero dovuti dal contraente/assicurato in conseguenza di: d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci; ( come sopra rilevato nessuna riserva è stata apposta sui ### B) ### 16 delle condizioni generali denominato proprio “ESCLUSIONI” prescrive che… Gli assicuratori non sono obbligati per i risarcimenti dovuti dal Contraente/Assicurato in relazione al traposto di: d) piante e merci deperibili o da trasportarsi a temperatura controllata con autocarri frigoriferi o isotermici. 
Essendo il carico de quo costituito da frutta e nella specie pesche e pere, trasportate in una stagione calda, ( luglio) appare evidente che rientri in detta categoria e dunque la copertura assicurativa non può operare. 
Pertanto, tenuto conto delle clausole contrattuali sopra richiamate, la richiesta di manleva deve essere rigettata. 
Le spese di lite tra ### in qualità di legale rappresentante della ditta ### s.r.l.e la ditta autotrasporti di ### sono liquidate secondo lo scaglione di cui al D.M. 55/2014 e giusta il valore effettivo della causa , diminuiti della metà vista la parziale soccombenza, da distrarsi ex art.  93 c.p.c. in favore del procuratore della parte attrice che ne ha fatto esplicita richiesta. 
Le spese di liti tra ### e ###s ### s.a. seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore effettivo della causa.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna ### ed esteri di ### in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento nei confronti di ### in qualità di legale rappresentante di ### s.r.l. della somma di euro 6.000,00 a titolo di risarcimento danno per perdita o avaria, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale dalla data della messa in mora (07.09.2017) sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché sulla somma così ottenuta, interessi legali maturandi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo; 2) rigetta la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti di ###S ### S.A 3) condanna ### ed esteri di ### in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in complessivi euro 1.534,00 di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 1.270,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte attrice che ne ha fatto esplicita richiesta.  4) condanna ### ed esteri di ### in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite sostenute da parte terza chiamata ###S ### S.A che liquida in euro 2.540,00 oltre spese generali IVA e Cap come per legge. 
Così deciso in ### 02 settembre 2025 

IL GIUDICE
ONORARIO Dott.ssa ###


causa n. 5659/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Maura Fragale

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 32623/2024 del 15-12-2024

... componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate; ii) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate; iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate; e iv) i lavo ri di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'### e necessari per produrre le merci importate; c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; d) il valore di tutte le quote dei proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzo delle merci importate spettanti, direttamente o indirettamente, al venditore; e) le seguenti spese fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'### i) le spese di trasporto e di assicurazione delle 15 merci importate; e ii) le spese di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci importate». 8.6 Ai sensi dell'art. 71, par. 2, (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 368/2024 R.G. proposto da ### & C. s.r.l. ###, ###s ### & Accessories (### S.A., ###s ### & ### s.p.a., ### s.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati ### e ### come da procure speciali allegate al ric orso (####; ###); - ricorrenti - ### delle ### e dei ### , rap presentata e difesa dall'### dello Stato, presso la quale è domiciliat ###; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della ### n. 1762/09/2023, depositata il ###. 
Udita la relazi one sv olta dal consigliere ### all 'udienza pubblica del 24.09.2024; Oggetto: Dazi - ### il ### stero, in persona del ### dott. ### il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Sentiti, per le ricorrenti, l'avvocato ### e, per l'### delle ### e dei ### l'avvocato dello ##### di ### accoglieva i ricorsi riuniti proposti dalle società ### & s.r.l. Traspor ti ### onali (rappresentant e doganale indiretto), ### & ### ies (### d) S.A., ### & ### s.p. a. (imp ortator i) e ### s.r.l.  (rappresentante fiscale ###, avverso diversi avvisi di rettifica dell'accertamento per maggiori dazi e prov vedimenti di irrogazione delle sanzioni, emessi dall'### doganale di ### a seguito della revisione dell'accertamento riguardante alcune importazioni effettuate negli anni 2020 e 2021 dal predetto spedi zioniere doganale e dai suindicati importatori, per la mancata inclusione, nel valore della merce dichiarato in dogana, del corrispettivo relativo alle royalties corrisposte al licenziante, ti tolare dei marchio ###s, ri guardante i capi di abbigliamento importati. 
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lo mbardia accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'### delle dogane (### avverso la suddetta sentenza, ma rideterminava le sanzioni nella misura pari all'imposta evasa. 
Dalla sentenza impugnata si evince, per quello che qui interessa, che: - a seguito dell'acquisto dei diritti di licenza dalla ### & Co.  ###. VA/ SCA, la ###s ### era autorizzata alla commercializzazione dei prodotti che importava in ### anche da fornitori non comunitari, attraverso la ### e ### internazionali 3 S.r.l.; la ###s ### inoltre, anche attraverso le sue controllate ###s footwear & ### e ###s footwear e ### (interamente partecipate dalla ###s ###, impartiva ai produttori extracomunitari (in particolare cinesi) tutte le specifiche e le indicazioni tecniche a cui si dovevano attenere nella realizzazione dei prodotti; - la contestazione riguardava la mancata inclusione dei diritti di licenza nella base imponibile considerata per la deter minazione del valore in ### come previsto dagli artt. 32 del ### 2913/92 e 157 de l ### in quanto il pagamento delle royalties si riferiva alle merci oggetto della valutazione e costituiva una condizione di vendita delle stesse; - l'inclusione delle royalties era dovuta, in quanto nel caso in esame il licenziante esercitava un controllo nei confronti dei venditori attraverso la valutazione dei prodotti realizzati, per cui i diritti di licenza dovevano essere aggiunti al prezzo di acquisto ai fini del valore da dichiarare in ### che prescinde dal prezzo effettivamente pagato o da pagare delle royalties; - dal contratto di licenza (clausola di cui all'art. 4.2), in fatti, risultava che, “qualora il licenziante ritenga che i prodotti non ottemperino ai propri standard qualitativi, nonché alle caratteristiche e ai requisiti tecnici, dovrà notificare i difetti riscontrati e il licenziatario non potrà distribuire o vendere, ovvero autorizzare la distribuzione o la vendita dei prodotti in cui siano riscontrati tali difetti, fino a quando non vengano corretti in maniera ragionevolmente soddisfacente per il licenziante, eccezion fatta per i prodotti di seconda scelta”; - il licenziatario, per ottenere il diritto allo sfruttamento del marchio accettava il controllo diretto e totale da parte del licenziante, mentre il terzo venditore o fabbricante, che non era titolare del diritto di licenza, era tenuto al rispetto delle string enti clau sole previste nel relativo 4 contratto, diventando egli stesso “parte” del contratto di licenza ed acquisendo la funzione di vera e propria “longa manus” del licenziante; egli non poteva immettere liberamente i prodotti sul mercato, ma doveva ritrasferirli ai licenziatari, i quali corrispondevano ai licenzianti i diritti di licenza; - le sanzioni applicate, seppure determinate nella misura minima, risultavano eccessive rispetto alle violazioni contestate e alle imposte accertate, in base al principio di proporzionalità, e dovevano essere rideterminate nella misura pari all'imposta evasa; ### la suddetta decisione la ### & s.r.l. Trasport i ### la ### & ### (### S.A., la ### & ### s.p.a. e la ### s .r.l.  proponevano ricorso per cassazione , affidato a diciassette motivi, illustrati con memoria.  ### resisteva con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo moti vo, le rico rrenti deducono la n ullità della sentenza impugnata, ai sensi degli art. 372 cod. proc. civ. e 2909 cod.  civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per contrarietà al giudicato intervenuto tra le stesse parti e relativamente alle stesse questioni, evidenziando che, successivamente all'udienza di discussione in app ello, a s eguito della pubblicazione dell a sentenza della Corte di Cassazione n. 15263 del 30.05.2023, è passata in giudicato la sentenza della CTR della ### n. 4717, depositata in data ###, relativa alle medesime parti, oggetto e questioni, esplicando effetti esterni e rendendo nulla l'impugnata sentenza per contrarietà alla stessa; aggiungono che il giorno prima di detta udienza di discussione in appello era passata in giudicato anche la sentenza della CTR della ### n. 4715, depositata in data ###, a 5 seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione 13307 del 15.05.2023.   2. Con il sec ondo motivo, deduco no la nu llità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. ci v., e del “principio di intangibilità del giudicato nazionale, di cui all'ordinamento dell'### e quale elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia”, in quanto i gi udici di appello hanno omesso di considerar e e di pronunciarsi in merito all'esistenza di un pregresso gi udicat o (riguardante le sentenze n. 727/2019, n. 3766/2019, n. 4715/2019, 4716/2016, n. 4718/2019, n. 2467/2021 e n. 2886/2021 della CTR della Lombar dia), aventi il medesimo oggetto, titolo e relative alle medesime parti della sentenza impugnata, favorevol i alle stesse odierne ricorrenti, in grado di produrre effetti esterni.  2.1 I pr edetti motivi, che vanno esa minati unitariamente per connessione, sono in primo luogo inammissibili per difetto di specificità e ciò a prescindere da ogni altra considerazione con riferimento alla tempestività della proposizione della relativa eccezione.  2.2 Come è stato più volte evidenziato da questa Corte, «il principio della rilevabilità d el giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inamm issibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo in tegrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiam o a stralci dell a motivazione» (C ass. 23 giugno 2017, 15737), occorrend o, in particolare, il «richiamo co ngiunto della motivazione e del dispositivo» (Cass. 8 marzo 2018, n. 5508), onere che nella specie non è stato assolto dalle ricorrenti.  2.3 I motivi sono in ogni caso infondati. 6 2.4 ### un indirizzo costante di questa Corte, il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, anche ove ne sia solo il necessario presupposto logico (Cass. 16 maggio 2002, 7140); tale orientamento giurisprudenziale richiede che entrambe la cause, tra le stesse parti, abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed una d i esse sia stata definita con sentenza passata in giudicato: in tal caso, infatti, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, preclude l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che co stituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass. 16 maggio 2006 n. 1365; Cass. n. 11215 del 2020).  2.5 Con riferimento al caso di specie, occorre evidenziare che gli atti impugnati riguardano operazioni doganali diverse rispetto a quelle in relazione alle quali le società ricorrenti deducono la sussistenza del giudicato esterno, sicchè risul ta diverso il «petitum» de gli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione nelle rispettive cause.  2.6 Si tratta di circostanza ex se sufficiente ad escludere che le richiamate pronunce possano co munque spiegare ril evanza nel presente giudizio, atteso che i fatti generatori di ciascuna obbligazione doganale risultano obiettivamente differenti, sia in re lazione alle circostanze di tempo e di luogo delle operazioni doganali , sia in relazione alle reali specifiche caratteristiche della merce importata non essendo consentito verificare se i prodotti oggetto della presente causa siano o meno id entici a quelli oggetto delle deci sioni passate in giudicato (cfr. Cass. n. 2250 del 2014). 7 2.7 ###à della regola del giudicato di diritto in terno in materia di dazi doganali, infatti, può riguardare una singola importazione o, comu nque, qu el ### numero di importazioni prese in considerazione dal singolo avviso di rettifica, non essendo la regola conseguente a quel giudicato suscettibile di estensione ad un numero indefinito di casi similari (Cass. n. ### del 16.12.2019).  2.8 Nella specie, pertanto, difetta l'identità del titolo o del rapporto dal quale derivano le pretese fatte valere nelle diverse cause, attesa la oggettiva autonomia dei rapporti giuridici tributari, tra le stesse parti, che hanno costituito, rispettivamente, oggetto dei giudizi nel quale si sarebbe formato il giudicat o ### ed og getto della presente controversia.  2.9 Con riferimento alla vicenda in esame, poi, non è nemmeno configurabile la qu estione dell'applicabilità dell'istituto del giudicato esterno con riferimento alle situazioni giuridiche di durata, in relazione alle quali il giudicato non trova ostacolo nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta in presenza di elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imp osta assumono carattere tendenzialmente permanente. Non v a dimenticato, infatti, che, nella materia doganale, questa Corte ha affermato che «In tema di sanzioni doganali è inapplicabile il regime della continuazione di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997, che postula che le violazioni siano state "commesse in periodi d'imposta diversi", nozione questa estranea alla materia doganale, senza che ad ess a possa ritenersi equivalente il compimento delle singole operazioni d'importazione o esportazione» (Cass. 21.09. 2020, n. 19633), sicchè non può ritenersi che la «diversità di periodo d'imposta» sia equivalente al compimento di singole operazioni doganali.  2.10 In ultimo, è utile precisare che il giudicato non può riguardare comunque l'attività interpretati va delle norme di diritto, in quanto 8 «l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta dal Giudice, consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costitu ire lim ite all'attività esegetica esercitata da altro Giudice, dovendosi richiamare a tale proposito il distinto modo in cui opera il vincolo determinato dall'efficacia oggettiva del giudicato ex art.  2909 cod. civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamenti giuridici, dal principio dello stare decisis (cioè, del precedente giurisprudenziale vincolante) che non trova riconosciment o nell'attu ale ordinamento processuale (cfr. Cass, 15 luglio 2016, n. 14509, Cass., 21 ottobre 2013, n. 2372 3)», con la conseguenza che «l'interpretazione ed individuazione della norma giuridica posta a fondamento della pronuncia - salvo che su tale pronuncia si sia formato il giudicato interno - non lim itano il Giudice de ll'imp ugnazione nel potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso concreto e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo cui si riferisco no, assolvendo ad un a funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Cass. 20 ottobre 2010, n. 216561, Cass. 23 dicembre 2003, n. 19679)» (cfr. Cass., 5 marzo 2024, n. 5822, in motivazione).  2.11 Né può farsi richiamo al principio, più volte enunciato in sede ###forza del quale « se l'accertamen to dell'esistenza, validità e natura giuridica di un contratto, font e di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupp osto logico-giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e pertanto spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto (Cass., Sez. 3, 24 marzo 2006, n. 6628; Cass., Sez. L, 14 agosto 1999, n. 8680; Cass., Sez. 3, 29 settembre 1997, 9548; Cass., Sez. L, 13 maggio 1995, n. 5243; Cass., Sez. 1, 22 novembre 1990 , n. 11277)» (C ass., 14 giugno 2024, 16618, in 9 motivazione), in quanto, per quanto prima rilevato, tale principio postula che i giudizi interessati siano fra le stesse parti e vertano sul medesimo negozio o rapporto giuridico, ancorché le finalità dei due giudizi siano diverse, evenienza che non sussiste nella fattispecie in esame.  3. Con il terzo motivo, deducono la violazione dell'art. 115 cod.  proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché la violazione degli artt. 36, secondo comma, n. 4 del d.lgs.  546 del 1992, 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. e 111, sesto comma, ###, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per avere la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado deciso sulla base di elementi non rilevabili dai contratti per cui è causa; in particolare, nessuna clau sola dei contratti di licenza prevede che: il licenzian te scelga e approvi il produttor e, approvi qualsiasi ordi ne di acquisto, decida a chi il produttore possa vendere le merci, possa esaminare la contabilità del produttore, scelga i metodi di produzione, forni sca i relativi modelli, preveda che la licenziataria debba operare gli acquisti tramite il licenziante; in ogni caso il giudice di appello ha omesso di motivare in ordine alle conclusioni raggiunte ovvero ha fornito sul punto una motivazione apparente.  4. Con il quarto motivo, denunciano, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 69 - 70 e, in particolare dell'art. 71, par. 1, lett. c), del CDU (### UE 952/2013), nonché del ### delegato UE 2015/2446, degli artt. 27-146 e, in particolare dell'art. 136, primo e quarto comma, del ### di esecuzione UE 2015/2447 e della specifica disciplina fissata al punto 22 del ######/2016-IT n. 808781 e al ### n. 11 del ###800/2002-IT, nonché dell'art. 1362 cod. civ., per non avere la CGT di secondo grado rilevato che nella specie non erano ravvisabili, in base all'esame dei co ntratti di li cenza, nè gli indici 10 elaborati dalla prassi e dalla giurisprudenza, per ritenere la sussistenza della condizi one di vendita ai fini dell'inclusio ne delle royalties nel valore in dogana, nè le condizioni previste dalla normativa unionale per l'inclusione delle royalties nel valore in dogana; deduce, in particolare, che la clausola n. 4.2 prevede solo un controllo di qualità sui prodotti, irrilevante ai fini dell'inclusione dei diritti di licenza nel valore in dogana, in quanto si tratta di controllo tra licenziante e licenziatario, che non coinvolge il produttore, svolge ndosi eventual mente solo successivamente alle importazioni.  5. Con il quinto motivo, lamentano la violazione degli artt. 112 cod.  proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., per omess a pronun cia in ordine al motivo di appello, relativo alla violazione degli artt. 17, com ma 1-bis del d.lgs n. 165/2001, 15, comma 7 del d.lgs. n. 78/2009, 21-octies della legge n. 241/1990, 4, comma 2 dello ### dell'### delle dogane, approvato da ultimo in data ### 1, 1, co mma 3, e 4, comma 1, del ### to dell'### delle dogane, approvato con delibera n. 431 del 2021, 4- bis, comma 2 del d.l. n. 78 del 2015, conv. dalla l. n. 125/2015, 97 ###, in quanto i giudici di appello, non essendosi pronunciati su una questione oggetto del giudizio di merito, specificatamente riproposta ed argomentata in appello, hanno ritenuto erroneamente che fossero legittimi gli atti im pugnati, pur in mancanza di prova della del ega conferita dal direttore dell'ufficio ai funzionari che avevano sottoscritto detti atti.  6. Con il sesto motivo, deducono l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, discusso tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 136, comma 4, del ### UE 2447 del 2015, 1362 cod. div., 70 e 71, par. 1, lett. c), CDU e 136 del ### n. 2447 del 2015, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in 11 quanto l'impugnata sentenza ha omesso di co nsiderare che n ei contratti di licenza era stato previsto che i capi di abbigliamento recanti marchi “###s” potevano essere acquistati dalla licenziataria da qualsiasi fonte di appro vvigionamento, indipendentemente dal pagamento delle royalties, e ha erroneamente interpretato l'art. 4.1 dei contratti di licenza, che confermava quanto previsto dal precedente art.  3.2 e, cioè, che il pagamento delle royalties era indipendente dalla fornitura delle merci con incorporati i marchi “###s”; aggiungono che la corretta interpretazione dell'art. 4.1 portava a ritenere che lo stesso non co ndizionasse la vendita dell'esportatore extra UE all'importatore/licenziatario, ma rig uardava la vendita della merce, successiva all'importazione, effettuata dal licenziatario a terzi, sicchè il contratto di compraven dita della m erce importata e il contratto di licenza del marchio erano svincolati tra loro.  7. Il terzo, qu arto e sesto motiv o, che va nno esaminati congiuntamente, riguardando tutti la questione della inclusione delle royalties nel valore della merce dichiarato in dogana.  7.1 Oc corre premettere che il sesto moti vo è, innanzitutto, inammissibile, in quanto formulato mediante la sovra pposizione di mezzi d'impugn azione eterogenei, facenti riferimento alle diver se ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc.  civ., non essendo co nsentita la prospettazi one di una medesima questione sotto prof ili incompatibili, qu ali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio motivazione e/o di omesso esame di fatto decisivo che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874) e ciò anche a volere accogliere l'orientamento meno rigoroso che subordina l'ammissibilità del motivo frutto di mescolanza (Cass., 12 13 dicembre 2019, n. ###), alla condizione che lo stesso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relati ve all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto.  7.2 Rileva, poi, un ulteriore profilo di inammissibilità del predetto motivo, nella parte in cui risulta formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che esula dal limitato perimetro entro il quale può denunciarsi il vizio di motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l.  n. 134 del 2012, poiché con esso deve farsi riferimento all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che, se esaminato, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia ( Cass. Sez. U., 7 april e 2014 n. 80 53), nel cui paradi gma non è, all'evidenza, inquadrabile la censura concernente l'omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., 18 ottobre 2018, n. 26305; Cass., 14 giugno 2017, n. 14802).  8. Ciò posto, il terzo, il quarto e il sesto motivo sono in ogni caso infondati.  8.1 Dev e premettersi che la presente fattispecie è regolata dal ### del ### europeo e del Consiglio ### del 9 ottobre 2013, n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'### europea (###, e dal corrispondente ### di esecuzione Reg ### del 24 novem bre 2015, n. 2 447/2015 (che hanno fatto seguito al ### (CEE ) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, istit utivo del ### doganale comunitario e al ### del 2 luglio 1993, 2454/1993, contenente disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario). 13 8.2 ### t. 70 del vigente CDU prevede, al comma 1, la regola generale secondo la quale il valore in dogana è quello di transazione, ossia «il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci», mentre il comma successivo dispone che questo «è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza p arte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate».  8.3 Tale valore può essere adottato ove ricorrano tutte le condizioni seguenti: «a) non esistano restri zioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti: i) restrizioni imposte o richieste dalla l egge o dalle autorità pubbliche nell'### ii) limitazioni dell'area geografica nella quale le merci po ssono e ssere rivendute; iii) restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore in dogana delle merci; b) la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determina to un valore in rel azione alle merci da valutare; c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appro priato adeguamento; d) il compra tore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo» (art. 70, par. 1, del CDU).  8.4 Il prezzo effettivamente pagato o da pagare, inoltre, coincide con il « pagamento totale che è stato o deve esse re effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono esse re effettuati , co me 14 condizione della vendita delle merci importate» (art. 70, par. 2, del CDU).  8.5 Il successivo art. 71 individua tra gli elementi da includere nel valore di transazione «a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a car ico del compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci: i) le commissioni e le spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto; ii) il costo dei container considerati, ai fini doganali, come formanti un tutt'uno con la merce ; e iii) il costo dell'imballaggio comprendent e sia la manodopera sia i materiali; b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare: i) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate; ii) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate; iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate; e iv) i lavo ri di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'### e necessari per produrre le merci importate; c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; d) il valore di tutte le quote dei proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzo delle merci importate spettanti, direttamente o indirettamente, al venditore; e) le seguenti spese fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'### i) le spese di trasporto e di assicurazione delle 15 merci importate; e ii) le spese di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci importate».  8.6 Ai sensi dell'art. 71, par. 2, CDU, poi, «Le aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare (…) sono effettuate esclusivamente sulla base di dati oggettivi e quantificabili».  8.7 ###. di ese cuzione ( UE) 2015/2447 della ### all'art. 136, par. 4, precisa che «I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del vendi tore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante» (comma 4), giudicando irrilevante il paese in cui è stabilito il destinatario del pagamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza (comma 5).   8.8 Dal suindicato quadro normativo si evince che, con specifico riferimento ai diritti di licenza, il legislatore unionale ha previsto, all'art.  71, par. 1, lett. c), CDU, tra gli elementi che devono essere addizionati per determinare il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci im portate ai fini della determinazione del valore del le merci, anche «i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare».   8.9 L e royalties, quindi, devono essere addizionate al valore di transazione se sono integrate tutte le seguenti condizioni: a) non sono già state incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; b) sono 16 relative alle merci da valutare; e c) il compratore, di rettamente o indirettamente, è tenuto a pagarle come condizione per la vendita delle merci da valutare e le integrazioni di tale valore devono avvenire sulla base di dati oggettivi e quantificabili.   8.10 Ne consegue che anche i diritti di licenza sono destinati ad incidere sulla determinazione del valore dogan ale, qualora i corrispondenti beni immateriali siano incorpora ti nel la merce, così esprimendone o contribuendo ad esprimerne il valore economico.   8.11 Il valore dichiarato, invero, deve riflettere il valore economico reale della merce e, quindi, deve consid erare tutti i fattori economicamente rilevanti (### 20 dicembre 2017, ### in C-529/16).   8.12 In particolare, i giudici unionali hanno recentemente precisato che «Il diritto dell'### in materia di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l'impiego di valori in doga na arbitrari o fittizi. Il valor e in dogana deve quindi riflettere il valore economico reale di un a merce importata e tale obiettivo deve preva lere anche quando il valore in dogana è determinato in forza di disposizioni speciali » (C ### 21 settembre 2023, n. 770/21) e che “### un operatore economico non possa sottrarsi al diritto dell'### invocando i propri obblighi contrattuali, la determinazione del valore in dogana di merci importate non può tuttavia essere stabilita in maniera astratta. Confor memente alla giurisprudenza della Corte, ess a trova il s uo fondamento nelle condizioni in base alle quali è stata effettuata la vendita di cui trattasi, anche se queste differiscono dagli usi commerciali o possono essere considerate inabituali per il tipo di contratto considerato” ... “In tal senso, al fine di valutare se il valore in dogana delle merci importate rifletta il loro valore economico reale, occo rre prendere in considerazione la situazione giuridica concreta delle parti del contratto 17 di vendita” ... “Pertanto, non tener conto delle condizioni di vendita nell'ambito della determi nazione del valore in dogana di tali merci sarebbe non solo contrario alle disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 1, del codice doganale comunitario e dell'articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale dell'### ma condurrebbe inoltre a un risultato che non co nsente di riflettere il valore e conomico reale di dette merc i” (### 22 aprile 2021, n. 75/20, punto 35).   8.13 P oiché con riferimento al precedente quadro nor mativo, né l'art. 32, paragrafo 1, lettera c), del ### né l'art. 157, paragrafo 2, del regolamento 2454/93, stabiliscono cosa si debb a intendere per «condizione di vendita» delle merci da valutare e, più in particolare, quando ricorra la terza condizione sopra indicata (second o cui l'acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della vendi ta delle merci d a valutare), la Corte unionale ha affermato che la nozione «condizione di vendita» sta ad indicare la situazione in cui, nell'ambito dei rapporti contrattuali tra il venditore - o la persona ad esso legata - e l'acquirente, l'assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza rivesta un'importanza tale per il venditore che, in difetto, quest'ultimo non sarebbe disposto a vendere, circostanza che spetta al gi udice del rinvio verificar e. Ha, quindi, aggiunto, che qualora, come nel caso in esame, il beneficiario delle royalties sia soggetto diverso dal venditore, occorre “verificare se la persona legata al venditore eserciti un co ntrollo, sul medesimo o sull'acquirente, tale da poter garantire che l'importazione delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza ad esse afferente”» (### 9 marzo 2017, ### C-173/15).   8.14 Anche questa Corte ha chiarito, sempre con riferimento alla precedente di sciplina doganale, che «Per determin are il valore in dogana delle merci da importare, il prezzo effettivamente pagato o da 18 pagare è integrato dai corrispettivi e i diritti di licenza relativi, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci stesse. Ciò sempre considerando, da un lato, che devono esse re valut ati una pluralità di profili specificamente concernenti ciascuna fattispecie concreta e, dall'altro, che il mero controllo di qualità non è rilevante» (ex plurimis, Cass. ### del 1.12.2022).   8.15 ###. CE n. 2454/1993, infatti, stabiliva, all'art. 157, par. 2, che «(...) quando si determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle disposizioni dell'art. 29 codice ### si deve aggiungere un co rrispettivo o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile s oltanto se tale pagamento: - si riferisce alle merci oggetto dell a valutazione, e - costituisce una condizione di vendita delle merci in causa"»; l'art. 159 specificava che il relativo importo si aggiunge al prezzo effettivamente pagato o da pagare soltanto se: il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivament e all'importazione; le merci andavano commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza; l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore. Nel caso in cui l'acquirente pagava un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo, il successivo art. 160 prescriveva che «(...) le condizioni previste dall'art. 157, paragrafo 2 si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento».   8.16 ###. 143 dello stesso ### di esecuzione, poi, indicava le ipotesi tipizzate in cui due o più persone erano considerate legate.   9. Con il nuovo codice doganale si è attenuata l'esigenza di verificare l'esistenza di un “legame” tra i soggetti coinvolti nelle operazioni di 19 importazione delle merci e di pagamento dei corrispettivi e diritti di licenza.   9.1 Sul punto va senz'altro condiviso l'orientamento di questa Corte, secondo il quale “deve dunque concludersi che con il nuovo codice doganale l'esistenza di un collegamento fr a il terzo che richiede il pagamento delle royalties e il venditore non è più, come invece previsto dal #### n. 2454 del 1993, art. 157, par. 1, indispensabile, ma costituisce solo una delle condizioni, in sé sufficiente ma non necessaria per dim ostrare l'obbligatorietà del pagamento delle royalties quale condizione della vendita; sicché, la nuova disciplina consente, pertanto, di includere le royalties nel valore delle merci anche in assenza di un collegamento tra il venditore e il licenziante, esclu dendo che tale circostanza abbia valore essenziale” e, quindi, la nozione di controllo prevista dall'art. 127 ### di esecuzione ### 2015/2447 «è più generica ed ampia di quella precedente e non richied e necessariamente che il potere di orientamento investa la totalità delle attività del soggetto controllato» (Cass. n. 3606 del 13/02/2020).   9.2 Di conseguenza, nei rapporti trilaterali, i corrispettivi e i diritti di licenza concorrono ad integrare il valore delle merci importate se sono versati in un contesto in cui il licenziante può controllare i produttori che vendono i beni al licenziatario, per cui, per stabilire se ricorrono tali condizioni, è necessario esaminare tutti i contratti commerciali, ivi compresi i contratti di licenza.   9.3 In tal senso si esprime il ######/2016: «il criterio applicabile è capire se il venditore può vendere o se il compratore può comprare le merci senza pagare royalties o diritti di licenza. La condizione può essere implicita o esplicita. In alcuni casi sarà specificato nell'accordo di licenza se la vendita delle merci importate è subordinato al pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza. Tuttavia, non è richiesto che ciò debba essere precisato negli accordi». 20 9.4 Il citato do cumento ### del 2016, peraltro, rispecchia le indicazioni del ### 25.1 del 2011 del Wor ld ### (###, che, a loro volta, sono congruenti con quelle del ###800/2002 (ormai parte dell' acquis commu nautaire, os sia del diritto materiale dell'### con valore di soft law).   9.5 Di conseguenza, è evidente che il documento ###800-2002 mantiene inalterato il suo valore orientativo, sia perché riferito alla disciplina contenuta nel codice dogan ale comunitario applicabi le ratione temporis, sia perché la normativa successivamente introdotta fornisce una regolamentazione della materia che privilegia in misura più incisiva la rilevanza delle royalties pagate ai fini della determinazione del valore delle merci, sia perché anche il nuovo documento ### del 20 16 non si di scosta dalle linee generali fondamentali già affermate (Cass. 16 maggio 2023, n. 13338 e 13 febbraio 2020, n. 3606).   9.6 Pi ù in particolare, questa Corte ha evid enziato che «La eliminazione del documento dall a raccolta non appare conseguenza della perdita del suo valore interpretativo, bensì dell'abrogazione del CDC e del ### che ha conseguentemente determinato la necessità di abbandonare il vecchio documento di prassi e sostituirlo con un nuovo documento che si rifer isca alla nu ova normativa unionale: Reg .  952/2013/UE-CDU (nuovo codice doganale) e ### n. 2015/2447/UERE (nuovo regolamento di esecuzione)» (C ass.30 gennaio 2020, 2140), concludendo che gli indicatori di cui al documento ###800- 2002 non hanno perso il loro valore orientativo, in quanto la nuova normativa un ionale ha disciplinato la materia in co ntinuità con la precedente.   9.7 Per quanto riguarda la nozione del potere di controllo, è stato precisato che questo è inteso in un'accezione ampia e necessariamente casistica, essendo sufficiente anche un mero potere di orientamento 21 (Cass. n. 8473 del 6 aprile 2018); tale amp ia accezione “ben si coordina con la nozione economica del valore doganale, la quale si traduce nel rilievo, anch'esso di fatto, degli elementi che definiscono il valore economico del bene” ed “utili indicatori possono essere tratti dall'esemplificazione presente nel ### n. 11 del Comitato del codice doganale (### del valore in doga na), co ntenuto nel documento ###800/2002, nella versione italiana del 2007 , sull'applicazione dell'art. 32, paragraf o 1, lettera c) , del codice doganale», avendo la Corte di giustizia, nella sentenza 7 marzo 2017, ### citata, stabilito che questi documenti “sebbene non giuridicamente cogenti, costituiscono tuttavia strumenti importanti per garantire un'uniforme applicazione del codice doganale da parte delle autorità doganali degli ### membri e possono, quindi, essere di per sé considerate strumenti validi per l'interpretazione di detto codice” (Cass., 16 maggio 2023, n. 13338).   9.8 Il predetto document o annov era, tra gli elementi utili per determinare la presenza di un contro llo, tra gli alt ri, i seguenti: il licenziante sceglie il produttore e lo impone all'acquirente; il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla produzione (per quanto attiene ai centri di produzione e/o ai metodi di produzione); il licenziante esercita, direttamente o indirettamente, un controllo di fatto sulla logistica e sul la consegna delle merci all'acquirente; il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci o impone delle restrizioni per qu anto concerne i potenziali acquirenti; il licenziante fissa le condizioni del prezzo al quale il produttore/venditore vende le proprie merci o il prezzo al quale l'importatore/l'acquirente rivende le merci; il licenziante sceglie i metodi di produzi one da utilizzare/forni sce dei modelli ecc.; il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti; il licenziante limita le quantità che il produttore può pro durre; il 22 licenziante non autorizza l'acquire nte a co mprare direttamente dal produttore, ma attravers o il titolare del marchio ### che potrebbe agi re anche come agent e di acquisto dell'importatore; il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti (privi di licenza) in assenza del consenso del licenziante; le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella loro concezione/loro design e con riguardo al marchio di fabbrica); le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono definite dal licenziante (Cass., 13 settembre 2023, n. 26466, in motivazione).   9.9 Alla luce degli elementi sopra indicati, quindi i diritti di licenza devono essere pagati, come condizione della vendita delle merci importate, se il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento o il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contra ttuali, oppure se le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento delle royalties a un licenziante.   9.10 ### deve, dunque, stabilire se il venditore possa vendere o se il compratore possa acquistare le merci senza il pagamento di corrispettivi o diritti di licenza e, in questo, assume rilievo il contratto di licenza o altri documenti relativi all'operazione dai quali emerga, anche in modo implicito, se la vendita delle merci importate sia o meno subordinata al pagamento delle royalties.   9.11 Il già citato art. 136, par. 4, del ### di esecuzione, infatti, pone in ril ievo gli impegni co ntrattuali vin colanti assunti dall'acquirente o dal venditore, evidenziando che il criterio de lla «condizione di vendita» si riferisce non solo alle condizioni imposte dal o sul venditore, ma anche sull'acquirente, con la conseguenza che, al fine di stabilire se tali pagamenti debbano essere addizionati al valore 23 delle merci occorre valutare non solo le condizioni imposte dal o al venditore, ma anche quelle imposte all'acquirente.   9.12 In base a tali elementi è stato considerato come una condizione della vendita delle merci importate il pagamento preteso dal venditore come condizione per la distribuzione esclusiva delle merci sul territorio interessato, oppure la circostanza che il venditore delle merci, altresì beneficiario del pagamento, non avrebbe ceduto le stesse, senza tale pagamento, per la lor o distribuzione esclusiva su un determinato territorio; di contro, è stato ritenuto indifferente che detto pagamento dovesse essere effettuato solo per un periodo limitato di tempo ( ### 19 novembre 2020, causa C-775/19).   9.13 Alla medesima conclusione si perviene nelle ipotesi in cui i diritti di licenza non siano pagati al venditore, ma a soggetti terzi, essendo il terzo proprietario o licenziante dei relativi diritti. In questi casi deve, comunque, farsi riferimento all'art. 71, par. 1, lett. c), CDU e all'art.  136, par. 4, del ### di esecu zione, che discipli nano gli elementi fondament ali della vendita delle merci, compreso il trasferimento del titolo di proprietà e di tutti i diritti sul le merci conformemente agli accordi contrattuali, dovendosi esaminare, in tal caso, tutte le circostanze relative alla vendita e all'importazione delle merci, inclu si i possibili collegament i tra gli accordi di vendita e i contratti di licenza, oltre che altre informazioni relative alla vendita e all'importazione delle merci.   9.14 Dai principi sopra esposti, quindi, si evince, in sintesi, che i corrispettivi o i diritti di licenza assumono rileva nza quale base imponibile e vanno considerati come «relativi alle merci da valutare» anche se non determinati al momento della conclusione del contratto di licenza o dell'insorgenza dell'obbligazione doganale. Con particolare riferimento alla terza condizione (ossia che l'acquirente sia tenuto a versare tali corrispettivi o diritti di licenza come condizione della 24 vendita delle merci da valutare), la nozione «condizione di vendita» sta ad indicare la situazione in cui, nell'ambito dei rapporti contrattuali tra il venditore - o la persona ad esso legata - e l'acquire nte, l'assolvimento del corrispettivo o del diritto di licenza rivesta un'importanza tale per il venditore che, in difetto, quest'ultimo non sarebbe disposto a vendere, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Qualora (come nel caso in esame) il beneficiar io del le royalties sia soggetto diverso dal venditore, occorre «verificare se la persona legata al venditore eserciti un co ntrollo, sul medesimo o sull'acquirente, tale da poter garantire che l'importazione delle merci, assoggettate al suo diritto di licenza, sia subordinata al versamento, a suo favore, del corrispettivo o del diritto di licenza ad esse afferente». 
Può, dunque, ritenersi che il pagamento dei corrispettivi e i diritti di licenza (cd. royalties) dovuti dall'importatore, in relazione alle merci importate, costitui sce una «condizione della vendita», ai fin i della rilevanza degli stessi quale componente del valore della merce in dogana e, conseguentemente, dell'applicazione del potere di rettifica dell'### non solo quando l'operazione è subordinata espressamente, nelle clausole dell'accordo di licenza, all'assolvimento di tali pagamenti, ma anche quando tale rapporto di subordinazione si evince dal tenore delle clauso le contrattuali che in teressano anche diversi soggetti che possono intervenire nell'operazione medesima, quando, come nel cas o in esame, il venditore è so ggetto diverso dall'avente diritto alla percezione delle royalties.   9.15 ### nozione di controllo, che ben si coordina con la nozione economica del valore doganale, non richiede necessariamente, come si è già detto, che il potere di orientamento investa la totalità delle attività del soggetto controllato.   9.16 Può affermarsi, dunque, che la nuova disciplina consente di includere le royalties nel valore delle merci anche in assenza di un 25 collegamento tra il venditore e il licenziante, dovendosi escludere che tale circostanza abbia valore essenziale; il criterio applicabile è, invece, quello di capire se il venditore può vendere o se il compratore può comprare le merci senza pagare royalties o diritti di licenza, atteso che detta con dizione può essere anche implicita, quando non risulta specificato nell'accordo di licenza se la vendita delle merci importate sia subordinata o meno al pagamento di un corrispettivo o di un diritto di licenza.   10. Ci ò posto, nel caso in esame, la sentenza impugnata ha accertato la sussistenza delle condizi oni richieste dalla normativa comunitaria per computare, nel valore in dogana delle merci importate, l'importo dei diritti di licenza, e, in particolare, la sussistenza delle condizioni implicanti un cont rollo dei licenzianti sulla produzione; i giudici di secondo grado, al riguardo, hanno affermato, sulla base della clausola di cui all'art. 4.2 del contratto di licenza (secondo la quale, qualora il licenziante ritenga che i prodotti non ottemperino ai propri standard qualitativi, nonché alle caratteristiche e ai requisiti tecnici, dovrà notificare i difetti riscontrati e il licenzi atario non potrà distribuire o vendere, ovvero autorizzare la distribuzione o la vendita dei prodott i in cui siano riscontrati tali dife tti, fino a q uando non vengano corretti in man iera ragionevolmente soddisfa cente per il licenziante, eccezion fatta per i prodotti di seconda scelta) che «il contratto de quo risponde all'esigenza della società licenziante che non solo deve realizzare profitto dalla cessione del diritto dell'uso del proprio marchio, ma soprattutto deve tutelare l'immagine del marchio stesso ed il licenziatario per ottenere il diritto allo sfruttamento del marchio “famoso”, accetta il co ntrollo diretto e totale imposto dal licenziante, che ha il controllo diretto delle attività del licenziatario. In questo contesto il terzo “venditore” ossia il fabbricante orientale non è in alcun mod o titolare del dir itto di licenza e non potrebb e mai 26 chiedere “all'acquirente di effettuare tale pagamento, che ovviamente non ha nessun interesse al pagamento o meno delle royalties, anche se è tenuto al rispetto delle stringenti clausole previste nel relativo contratto, diventando egli stesso “parte” del contratto di licenza ed acquisisce la funzione di vera e propria longa manus del licenziante. I produttori non possano immettere liberamente i prodotti sul mercato, ma debba no ritrasferirli ai licen ziatari, i quali corrispondono ai licenzianti i diritti di licenza.» 10.1 Ritiene questo Collegio che la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado abbia fatto corretta applicazione dei principi normativi, come interpretati dalla giurisprudenza unionale e da quella di legittimità; sul punto deve precisarsi che le facoltà riconosciute alle licenzianti di preservare il carattere distintivo e il valore commerciale del marchio, in cui si esp rime il contro llo finalizzato a tutelare l'immagine del licenziante nei confront i dei consumator i finali, costituiscono elementi che offrono adeguata dimos trazione dell'esistenza di un potere di orientamen to del lic enziante sul produttore/venditore, in relazione alla loro incisività nell'indirizzamento dell'attività di produzione e idoneità a conformare l'atti vità del produttore in funzione della tutela del marchio da perdite di immagine connesse a modalità di produzione non coerenti con il livello qualitativo dei prodotti che il pub blico è solito ass ociare al marchio che li contraddistingue; di conseguenza, quel che rileva non è un controllo di mera qualità del prodotto, come tale non implicante necessariamente l'esistenza di un controllo, sia pure indiretto, sui fornitori, quanto un controllo sullo svolgimento dell'attività produttiva; la CGT di secondo grado, pertanto, ha correttamente considerato che una situazione di controllo - intesa, come evidenziato in precedenza, quale possibilità di esercizio, di diritto o di fat to, di un potere di costrizione o di orientamento - può rinvenirsi anche qualora al li cenziante sia 27 riconosciuto il diritto di esigere il soddisfacimento dei livelli di qualità normalmente associati ai prodotti commercializzati con il marchio concesso in licenza.   10.2 Inoltre, come ha già affermato questa Corte (Cass. n. 24996 del 2018), non possono non rilevare le regole di esperienza proprie del rapporto di licenza: «### rapporto è difatti di norma connotato da penetranti poteri di controllo del titolare del marchio sul licenziatario al fine di garantire che tutti i prodotti contrassegnati dal medesimo segno distintivo siano omogenei e funzionali (come si evinc e, d'altronde, anche da ll'art. 8, sia pure di natura dispositiva, della diretti va 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli ### membri in materia di marchi d'impresa, ratione temporis applicabile). Il contratto di licenza, che pur sempre mira a salvaguardare le prerogative del licenziante, solitamente comporta di per sé che i terzi individuati per la produzione non possano immettere liberamente i prodotti sul mercato, ma debbano ritrasferirli ai distributori designati dal licenziante, ossia ai licenziatari, i quali corrispondono a costui i diritti di licenza. Risponde quindi a una massima di comune esperienza, l'applicazione della quale non è contrastata, nel caso in esame, da elementi di segno contrario, che il titolare del marchio e dei modelli riesca a controllare tutta la filiera produttiva e distributiva, massimizzando il profitto che ne deriva» (cfr., più di recente, Cass., 7 giugno 2023, n. 16134).   10.3 L' esame del contratto di licenza è ess enziale, in quanto rappresenta una delle principali fonti di informazioni per stabilire se le royalties siano rilevant i ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci importate. Tale analisi deve però avvenire tenendo conto anche dei termini del contratto di vendita e delle interrelazioni che possono esistere tra il contratto di vendita stesso e quello di licenza e ciò anche tenu to conto che sovente il contratto di vendi ta non menziona la necessità di pagare le royalties per le merci. 28 11. Il quinto motivo, a prescindere da ogni considerazione in ordine all'ammissibilità del vizio di omessa pronuncia, è in ogni caso infondato.  11.1 La nullità pe r difetto di sottoscrizione del capo dell'### ovvero di un funzionario da lui delegato, prevista per gli av visi di accertamento in tema di imposte dirette e di ### non si applica agli atti impositi vi riguardanti i dazi doganali, emess i dal l'### delle dogane, per essere l'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 norme di stretta interpretazione (cfr. Cass. 14.06.2013, n. 14942; Cass. 5.09.2014, n. 18758; 10.12.2019, n. ###; Cass. n. 7077 del 12.03.2020).  11.2 Occorre rilevare, peraltro, che in base agli artt. 8 e 9 del d.lgs.  n. 374 del 1990 l'attività di controllo e di visita delle merci è eseguita dai funzionari doganali, sicchè gli eventuali successivi processi verbali di rettifica, predisposti in contraddittorio, sono sottoscritti dagli stessi funzionari doganali che hanno proceduto ai controlli, senza la necessità di una specifica delega.  12. Con il settimo motivo, deducono l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, discussi tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 71, lett. c) del CDU, 136 del ### 2015/2447 e 7, commi 1 e 2, l. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., perchè l'impugnata sentenza ha omesso di considerare il fatto che l'art. 3.1 dei Sublicense agreements prevedeva che le royalties dovevano essere calcolate sulle “vendite nette” o “###”, essendo escluse da tale calcolo le vendite alle società affiliate alla ### ed ai licenziatari e sub-licenziatari della licenziante ###s ### e della ### deducono, inoltre, l'omessa co nsiderazione del fatto che i processi verbali prodotti nel presen te giudizio sono illegittimi, anche in violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000, per difetto di motivazione ed incertezza oggettiva della pretesa fiscale. 29 12.1 Il motivo è, in primo lu ogo, inammissib ile per difetto di specificità, essendo la censura poco chiara nella sua formulazione.  12.2 Il motivo è altresì inammi ssibile per le stesse ragioni già indicate con riferimento al sesto motivo (punti 7.1 e 7.2).  12.3 Il motivo sarebbe in ogni caso infondato.  12.4 ### la giurisprudenza di qu esta Corte, «nel re gime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tribut ari pu ò essere adempiuto anche « per relationem», ovverosia me diante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinat ari) dell 'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindaca to giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che form ano gli elementi della motivazione del provvedimento» (Cass. 11.09.2017, n. 21066; Cass. 11.04.2017, 9323; Cass. 15.04.2013, n. 131109).  12.5 Pertanto, la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto richiamato dall'avviso d i accertamento non si realizza necessariamente, con la pedissequa trascrizione delle sue parti rilevanti nel contesto dell'atto impositivo, ma anche con la semplice indicazione, in forma riassuntiva, del suo contenuto essenziale, per come apprezzato e valutato dall'### finanziaria e, quindi, posto a sostegno della pretesa impositiva.  12.6 Ne consegue che l'obbligo di allegazione riguarda i soli atti che non siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell'avviso di accertamento, con esclusione, altresì: a) di quelli cui l'### abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur essendo considerati irrilevanti 30 ai fini della motivazione, sono comunque utilizzabili per la prova della pretesa impositiva (Cass. 5.10.2018, n. 24417); b) di quelli di cui il contribuente abbia già integrale o leg ale conoscenza ( 14.01.2015, n. 407; Cass. 2.07.2008, n. 18073).  12.7 Non sussiste, dunque, alcun difetto di motivazione degli atti impugnati, che contengono tutte le indicazioni necessarie alla compiuta difesa delle società ricorrenti, essendo stati correttamente riportati gli elementi rilevanti. Ne consegue che gli avvisi di accertamento sono legittimi sotto il profilo mo tivazionale e che la questione so llevata attiene esclusivamente (ed eventualmente) alla prova in giudizio delle affermazioni effettuate dall'### razione finanziaria in sede di avvisi di accertamenti.  12. Con l'ottavo motivo, deducono la nu llità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, comma 1, n. 4 cod. pro. civ., 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. 546/92, 111, sesto comma, ###, i n re lazione all'art 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., avendo il gi udice di appello omesso di esaminare lo specifico e autonomo motivo di illegittimità degli atti di contestazione di sanzioni amministrative, consistente nella violazione dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 472/97, e di motivare in ordine ad un autonomo e decisivo motivo di impugnazione.  13. Con il nono motivo, deducono l a nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, primo comma, n. 4 cod. proc.  civ., 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. 546/92, 111, sesto comma, ###, in relazione all'art 360, primo comma, n. 3 cod. proc.  civ., avendo il giudice di appello omesso di esaminare lo specifico e autonomo motivo di illegittimità degli atti di contestazione di sanzioni amministrative, consistente nella violazione degli artt. 6, comma 2, del 31 d.lgs. n. 472/97, e 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000, e di motivare in ordine ad un autonomo e decisivo motivo di impugnazione.  14. I pre detti motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono innanzitutto inammissibili per difetto di specificità ed autosufficienza.  14.1 Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di un a domanda o ecc ezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro vers o, che tali istan ze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la veri fica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto pr ocessuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al princip io di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (ex plurimis, Cass. n. 28072 del 14 ottobre 2021).  14.2 I ri correnti non hanno riportato nel testo del ricorso per cassazione i motivi di appello di cui lamentano l'omessa pronuncia.  14.3 Detti motivi sono comunque infondati, posto che il vizio di omessa pronuncia non può mai ricorrere, nonostante la mancata 32 decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata abbia implicitamente statuito sul medesimo (Cass. 6.12.2017, n. 29191).  14.4 La sentenza impugnata, nel ridurre le sanzioni applicate, per violazione del principio di proporzionalità, ha rigettato implicitamente i motivi di app ello riguardanti l'ass erita violazione delle richiamate disposizioni normative.  14.5 ### motivo è infondato anche perchè, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme trib utarie, è sufficiente la coscienza e la volontà della co ndotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua ass enza, che deve essere of ferta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza (Cass. n. 2139 del 2020).  14.6 La censura risulta sul punto generica, in quanto si limita ad affermare che “nessuna colpa potrà essere ascritta in capo alle odierne ricorrenti, avendo esse fatto legittimo affidamento sulle pronunce sopra richiamate che hanno escluso, in relazione a identic he operazioni, la tassazione delle royalties a fini doganali”.  14.7 Con specifico riferimento al nono motivo, poi, va rilevato che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, nè a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, sian o capaci di interpretazione normativa qualificata, nè all'### finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinament o cui è attribuito il potere dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata 33 interpretazione (cfr. Cass. 23 novembre 2016, n. 23845; Cass. 22 febbraio 2013, n. 4522).  14.8 Tale condizione ricorre quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione, il cui onere di allegazione grava sul contribuente (Cass. 14 gennaio 2015, n. 440; Cass. 14 marzo 2012, n. 4031). Nel caso in esame, non è ravvisabile una simile in certezza normativa oggettiva, avuto rig uardo alla possibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica in oggetto e, al tempo stesso, alla mancata allegazione da parte della parte ricorrente di indici - quali, ad esempio, l'esistenza di specifici e rileva nti contrasti giurisprudenziali - sintomatici della ricorrenza di un siffatto stato.  15. Con il decimo motivo, denunciano la violazi one e falsa applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 42, comma 1, del #### 952 del 2013, di cui alla giurisprudenza della Corte di giustizia, quale principio del diritto dell'### europea, nonché dell'art. 21-octies, comma 1, della l. 241 del 1990, in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in quanto l'impugnata sentenza si è limitata a ridurre il carico sanzionatorio, in relazione ai processi verbali richiamati nel testo del ricorso, anziché annullare gli atti di contestazione di sanzioni amministrative integralmente o quantomeno per la parte relativa ai menzionati processi verbali, atteso che l'art. 7, comma 4, del d.lgs. 472/1997 dov eva essere applicato solo in vi a subordinata.  15.1 Il motivo è infondato.  15.2 Come è noto, il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia del la dichiarazione re sa dal contribuente sia dell'acc ertamento 34 dell'### sicché il giudice, ove ritenga inva lido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondu rla alla corretta mi sura, entro i limiti posti dalle domande di parte (ex multis, Cass. n. 13294 del 28 giugno 2016); ne consegue che il giud ice, ove ricorrono i nece ssari presupposti processuali della sua rituale investi tura, ha il potere-dovere di esaminare anche tutti i possibili aspetti del potere sanzionator io esercitato dall'ente impositore, no nché il potere di determinare (nell'ambito delle richieste del le parti) l'entità delle sanzioni effettivamente dovute e non deve limitarsi a dichiarare la nullità dell'atto impugnato (Cass. n. 9774 del 23 aprile 2010 e n. 25376 del 17 ottobre 2008).  16. Con l'undicesimo motivo, denunciano la nullità della sentenza, in relazio ne all'art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, primo comma, 4 cod. proc. civ., 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. 546/92, 111, sesto comma, ###, in relazione all'art 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello omesso di esaminare lo specifico e autonomo motivo di illegittimità degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative, consistente nella violazione dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 472/97, che prescrive la contestualità dell'irrogazione della sanzione amminis trativa rispetto all'accertamento del tributo sottostante, e di motivare in ordine ad un autonomo e decisivo motivo di impugnazione.  17. Con il dodicesimo motivo, denunciano la nullità della sentenza, in relazio ne all'art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, primo comma, 4 cod. proc. civ., 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. 546/92, 111, sesto comma, ###, in relazione all'art 360, primo comma, n. 3 35 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello omesso di esaminare lo specifico e autonomo motivo di illegittimità degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative, consistente nella violazione degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 472/97, 303 del ### e di motivare in ordine ad un autonomo e decisivo motivo di impugnazione.  18. Anche le predette censure, che vann o esami nate congiuntamente per connessione, sono in primo luogo inammissibili per difetto di specifici tà e autosufficienza e comunque infondate per le ragioni già indicate con rif erimento all'ottavo e al nono motiv o di ricorso.  18.1 Occorre comunque precisare che, in materia di accertamento doganale effettuato con criteri di selettività nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo, l'art. 17, comma 2, del d.lgs.  472 del 1997 prevede una deroga al principio dell' irrogazione contestuale della sanzione.  19. Con il tredi cesimo motivo, deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, commi 1 e 2, del d.lgs. 472 del 1997, in relazione all'art 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in quanto l'impugnata sentenza, con riferimento agli atti di contestazione di sanzioni amministrative, non ha applicato il concorso in forza dell'art. 12, commi 1 e 2, d.lgs. 472/97, e, in relazione all'atto di contestazione di sanzione amministrativa relativo alla ###s ### non ha applicato, in quanto più favor evole, la sanzione prevista per la violazio ne più grav e, aumentata del 25%.  19.1 Il motivo è infondato.  19.2 Con riferimento al cumulo giuridico di cui all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, occorre precisare che detta disposizione contempla, nella prima parte, l'applicazione del cumulo giuridico nel caso di cd. concorso formale, che si ha quando con una sola azione od omissione si co mmettono diverse violazioni della medesima 36 disposizione (concorso formale omogeneo) ovvero di di stinte disposizioni anche relative a tributi di versi (concorso formale eterogeneo); sempre il citato art. 12, comma 1, prevede (nella seconda parte) l' applicazione del cumulo giuridico nel cas o del cd. concorso materiale omogeneo, che si ha quando con più azioni od omissioni si commettono diverse violazioni «formali» della stessa disposizione.  19.3 Premesso che in materia di sanzioni doganali è inapplicabile il regime della continuazione di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. 21.09.2020, n. 19633), nella specie non è applicabile neppure il cumulo giuridico di cui all'art. 12, comma 1, del d.lgs. cit.  (che prevede l'applicazione della sanzione per la violazione più grave, aumentata di un quarto), in quanto si è in presenza di plurime violazioni non formali dell'art. 303 ### riguardanti una pluralità di dichiarazioni doganali (e, quindi, una pluralità di condotte), per cui non può parlarsi di concorso formale omogeneo o eterogeneo.  19.4 Le violazioni "formali" indicate nell'art. 12, comma 1, del d.lgs.  472 del 1997, inoltre, son o solo quell e che non hanno natura sostanziale e, quindi, non incidono sul la determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tribut o, mentre le violazioni previste dall'art. 303 del ### hanno sicuramente natura sostanziale (Cass. 16.05.2014, n. 10738; Cass. 14.02.2014, nn. 3466, 3467 e 3468 ; Cass. 6.11.2013, n. 24937; Cass. 21.10.2020, 22999).  19.5 Deve concludersi, pertanto, che nella specie non è applicabile il cumulo giuridico, ma quell o materiale, come ritenuto dall'ADM e confermato dalla sentenza impugnata.  20. Con il qu attordicesimo motivo, denu nciano la nullità del la sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. 546/92, ###, sesto comma, ###, in relazione all'art 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello omesso di esaminare lo specifico e autonomo motivo di illegittimità degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative, consistente nella violazione dell'art. 22, comma 6, del #### 952 del 2013, nella parte in cui prevede il co ntraddittorio preventivo rispetto all'emanazione di atti impugnabili in ambito doganale (tra i quali vanno inclusi gli atti di contestazione di violazione amministrativa), e di motivare in ordine ad un autonomo e decisivo motivo di impugnazione.  21. Con il qu indicesimo motivo , denunciano la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. 546/92, 111, sesto comma, ###, in relazione all'art 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello omesso di esaminare lo specifico e autonomo motivo di illegittimità degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative, consistente nella violazione dell'art. 11, primo comma, del d.lgs. 472/97, e di motivare in ordine ad un autonomo e decisivo motivo di impugnazione.  22. Con il sedicesimo motivo, denunciano la nullità della sentenza, in relazio ne all'art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, primo comma, 4 cod. proc. civ., 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. 546/92, 111, sesto comma, ###, in relazione all'art 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello omesso di esaminare lo specifico e autonomo motivo di illegittimità degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative, consistente nella violazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600/72, 3 e 14 della l. 890 del 1982, e di motivare in ordine ad un autonomo e decisivo motivo di impugnazione. 38 23. Con il diciassettesimo motivo, denunciano la nulli tà della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. 546/92, 111, sesto comma, ###, in relazione all'art 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello omesso di esaminare lo specifico e autonomo motivo di illegittimità degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative, consistente nella violazione degli artt. 103, comma 1, del ### 952/2013 e 20 del d.lgs. n. 472/97, e di motivare in ordin e ad un autonomo e deci sivo motivo di impugnazione.  24. I predetti motivi sono inammissibili per difetto di specificità ed autosufficienza, per le stesse ragioni già indicate co n riferim ento all'ottavo e al nono moti vo, oltre che in fondati, essendosi la Corte implicitamente pronunciata in ordine alle cen sure di cui si lamenta l'omessa pronuncia.  24.1 Il quattordicesimo motivo è comunque infondato, in quanto nella specie, essendo stato impugnato il provvedimento di irrogazione di sanzioni, va applicata la diversa disciplina speciale di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 472/1997, ove sono indicate le peculiari modalità con le quali viene garantito il principio del contraddittorio rafforzato ( 9.05.2017, n. 11391).  24.2 Il qu indicesimo motivo, il sedicesim o e il di ciassettesimo motivo sono inammissibili per difetto di specificità, anche perchè le ricorrenti non hanno riprod otto il cont enuto degli atti impositivi e sanzionatori, nonché degli atti relativi alla loro notificazione nella parte che rileva ai fini dell'esame e della comprensione delle censure.  25. In conclusione, il ric orso va rigettato e le ricorrenti vanno condannate, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. 39 P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna la ### & s.r.l. ### la ### & ### (### S.A., la ### & ### s.p.a. e la ### s.r.l., in solido, al pagamento, in favore dell'### delle dogane e dei monopoli, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 14.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de lle ricorrenti, dell'ult eriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 24 settembre 2024  

Giudice/firmatari: Bruschetta Ernestino Luigi, Hmeljak Tania

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Giudice di Pace di Bologna, Sentenza n. 681/2025 del 10-03-2025

... dimostrato che è intervenuto con ITA un contratto di trasporto aereo, come risulta dai biglietti allegati , riferiti al volo #### con scalo a ### e con partenza il ###. Il documento n. 3 allegato e non contestato attesta, poi, l'intervenuta denuncia , il giorno stesso, dello smarrimento dei bagagli presso l'### bagagli smarriti dell'aeroporto di ### . Risulta infine assodata anche la consegna dei bagagli il giorno 06 ottobre 2022 . Sulla mancata consegna dei bagagli , è' necessario premettere che ad esso deve applicarsi la ### di ### del 1999 , nonché il ### 889/2002/CE, che attua le disposizioni della ### predetta per il trasporto aereo dei passeggeri e dei bagagli. ###. 19 della ### prevede che ”Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”. Sulla base dei documenti sopra richiamata, quindi, appare dimostrato il ritardo nella riconsegna dei bagagli , nonché (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA dott. ### I sezione civile ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 275/2023 ###: ### e ### elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione.  - ATTORI #### S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti ### e ### giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione - ### - Oggetto: Risarcimento danni vettore aereo ### - - Come da verbale del 12 novembre 2024, il cui contenuto si intende qui trascritto, le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri atti introduttivi del giudizio ed ai successivi atti, nonché a tutte le richieste , eccezioni e deduzioni formulate nei verbali di causa. 
FATTO e DIRITTO SENT.: CR.: R.G.: 275/2023 REP.: SPED.: 12.11.2024 DEP.: 10.03.2025 PUBBL.: OGGETTO: Inadempimento contratto trasporto aereo
A) In fatto, i sig.ri ### e ### convenivano in giudizio la ### S.p.A. (di seguito ### , per ottenere il risarcimento di tutti i danni , conseguiti alla consegna ritardata dei propri bagagli, in occasione del volo ### da ### a ### (con scalo a ### e con partenza il ###. 
All'arrivo a ### i bagagli degli attori non venivano riconsegnati, ed i sig.ri ### e ### provvedevano a fare reclamo in aeroporto ed a chiedere il risarcimento dei danni ad ### La compagnia convenuta riconsegnava i bagagli il giorno successivo all'arrivo e, pertanto, gli attori erano costretti ad effettuare acquisti di beni di prima necessità Gli attori chiedevano, quindi, il rimborso di quanto pagato a causa della ritardata consegna dei bagagli, oltre al risarcimento del danno a seguito dei disagi subiti, pari ad €. 3.328,19. 
Si costituiva ITA , la quale eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., nonché l'infondatezza della domanda avanzata e la congruità di quanto offerto ante giudizio .  .B) Premesso quanto sopra in fatto, in diritto si osserva quanto segue. 
In via preliminare , sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione , si osserva che l'art. 164, comma 4, c.p.c., dispone la nullità dell'atto di citazione se manca o è del tutto incerto la determinazione della cosa oggetto della domanda (art. 163, n. 3, c.p.c.) o “l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni” (art. 163 n. 4, c.p.c.). 
Dalla disamina dell'atto di citazione si rinviene l'esposizione compiuta delle ragioni di fatto e di diritto della domanda , nonché le richieste sottese a quest'ultima con conseguente rigetto della relativa censura. 
Nel merito gli attori hanno dimostrato che è intervenuto con ITA un contratto di trasporto aereo, come risulta dai biglietti allegati , riferiti al volo #### con scalo a ### e con partenza il ###. 
Il documento n. 3 allegato e non contestato attesta, poi, l'intervenuta denuncia , il giorno stesso, dello smarrimento dei bagagli presso l'### bagagli smarriti dell'aeroporto di ### . 
Risulta infine assodata anche la consegna dei bagagli il giorno 06 ottobre 2022 . 
Sulla mancata consegna dei bagagli , è' necessario premettere che ad esso deve applicarsi la ### di ### del 1999 , nonché il ### 889/2002/CE, che attua le disposizioni della ### predetta per il trasporto aereo dei passeggeri e dei bagagli.  ###. 19 della ### prevede che ”Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.
Sulla base dei documenti sopra richiamata, quindi, appare dimostrato il ritardo nella riconsegna dei bagagli , nonché la tempestività della denuncia, che fonda la domanda avanzata, alla luce della normativa richiamata , in assenza della dimostrazione di esimenti fondate da parte di ITA salvo che i bagagli sono stati effettivamente rinvenuti e riconsegnati il giorno successivo rispetto all'arrivo dei passeggeri. 
Richiamando, quindi, l'allegato al ### 889/2002/CE, in caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio è riconosciuto un risarcimento limitato a 1.288 DSP (### di ### per passeggero, pari ad €. 1.600,00 circa (1288 DSP x 1,292).  ### la giurisprudenza della ### (sentenza 06 maggio 2010- causa C-63/09) “il termine «danno» contenuto all'art. 22, n. 2, della convenzione di ### che fissa la limitazione della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla perdita di bagagli, deve essere interpretato nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale”. 
Ciò posto, è evidente che il valore sopra indicato costituisce limite massimo al risarcimento danno, che deve pertanto essere parametrato al danno effettivo come dimostrato da parte attrice. 
Per quanto concerne il danno patrimoniale , che deve essere limitato al valore dei beni di prima necessità , tale voce di danno appare riconoscibile , in osservanza dell'art. 22, comma 6 della ### di ### laddove prevede la facoltà di riconoscere un'ulteriore somma , corrispondente agli ulteriori “oneri sostenuti in relazione alla controversia”. 
Gli scontrini prodotti dimostrano in parte , stante la loro scarsa chiarezza, l'intervenuto acquisto dei beni di prima necessità per gli attori, che sono tuttavia riconducibili al periodo di mancanza dei propri effetti personali e che si ritiene, pertanto, di riconoscere limitatamente alla somma di €. 215,83. 
In relazione al danno non patrimoniale, rilevato il breve lasso di tempo in cui la ### convenuta ha rinvenuto e fatto recapitare i bagagli agli attori, si ritiene di riconoscere la somma di €. 150,00 complessivamente. 
Su tali somme vanno riconosciuti gli interessi legali ai sensi del paragrafo 6 dello stesso art. 22 (cfr Cass. Ord. N. 3165/2021). 
La domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non pare fondata considerata l'eccessività della domanda avanzata che ha precluso il possibile componimento bonario della vertenza e della inerzia di entrambe le parti nel concludere la proposta transattiva avanzata dal giudice -C) ### di giudizio. 
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in osservanza del D.M. n. 147/2022 tenuto conto delle fasi processuali svolte.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando nella causa tra le parti: - dichiara la ### S.p.A. inadempiente al contratto di trasporto aereo, stipulato con i sig.ri ### e ### , e per l'effetto; - condanna la ### S.p.A. a pagare la somma complessiva di €. 365,83, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ; - rigetta ogni altra domanda avanzata; - - pone a carico della convenuta le spese di giudizio , che liquida nella somma di €. 139,00 per compenso , oltre ad €. 125,00 per spese non imponibili , 15% spese generali., CPA ed IVA come per legge ; - ### lì 10 marzo 2025 ### dott. ### in ### il

causa n. 275/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Stefania Trincanato

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 124/2026 del 21-01-2026

... verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026 impegnato nel trasporto di merci, con annesso scarico e carico; di aver percepito, dalla data di assunzione e fino a gennaio 2016, la somma mensile di € 900,00, aumentati ad € 1.000,00 dal gennaio 2016 e dal settembre 2017 aumentati ad € 1.100,00 fino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto per dimissioni; di aver prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle ore 5:00 alle 15:00 , per un totale di 260 ore mensili; di aver beneficiato di una sola settimana di ferie nel mese di agosto; di non avere percepito una retribuzione proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto; di non avere percepito, per l'intero periodo lavorativo, le somme maggiori o diverse sulla differenza oraria e retribuita, il lavoro straordinario, l'indennità sostitutiva per ferie non godute, festività, permessi, differenze maturate a titolo di 13^ e 14^ mensilità con i relativi ratei, il ### il tutto oltre interessi maturati e rivalutazione monetaria. Su tali premesse, ha chiesto, previo accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso, la condanna della (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA ### e ### di Nola, in persona del magistrato dott.ssa ### all'udienza del 21 GENNAIO 2026, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n. 1437/2022 R.G. e vertente TRA ### rappresentato e difeso dagli avv.ti #### e ### RICORRENTE E ### coop di avoro a r.l., in persona del suo l.r.p. p.t RESISTENTE CONTUMACE INPS### in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### chiamato in causa ex art.102 c.p.c. 
Avente ad oggetto: accertamento lavoro subordinato e differenze retributive ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16 marzo 2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, alle dipendenze della resistente, con contratto a tempo indeterminato, dal 01.07.2014 al 28.09.2021; di essere stato inquadrato nella categoria del ### e ### al ### con mansioni di autista, prevalentemente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026 impegnato nel trasporto di merci, con annesso scarico e carico; di aver percepito, dalla data di assunzione e fino a gennaio 2016, la somma mensile di € 900,00, aumentati ad € 1.000,00 dal gennaio 2016 e dal settembre 2017 aumentati ad € 1.100,00 fino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuto per dimissioni; di aver prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle ore 5:00 alle 15:00 , per un totale di 260 ore mensili; di aver beneficiato di una sola settimana di ferie nel mese di agosto; di non avere percepito una retribuzione proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto; di non avere percepito, per l'intero periodo lavorativo, le somme maggiori o diverse sulla differenza oraria e retribuita, il lavoro straordinario, l'indennità sostitutiva per ferie non godute, festività, permessi, differenze maturate a titolo di 13^ e 14^ mensilità con i relativi ratei, il ### il tutto oltre interessi maturati e rivalutazione monetaria. 
Su tali premesse, ha chiesto, previo accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso, la condanna della resistente al pagamento di euro € 298,523,92 a titolo di differenze retributive ordinarie, festività; ferie mai godute; 13 ^ e 14^ mensilità; lavoro straordinario feriale e diurno, TFR maturato, nonché la condanna di parte resistente al risarcimento del danno psicofisico da usura patito dal ricorrente, da determinarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge; spese vinte con attribuzione; la condanna di parte resistente al versamento all'### di tutti i contributi previdenziali e assicurativi relativi al rapporto di lavoro intercorso tra le parti. 
Disposta ex art. 102 c.p.c., l'integrazione, del contradditorio, si costituiva ritualmente l'### e chiedeva accoglimento della domanda del ricorrente. 
Nonostante la regolare vocatio in ius, parte resistente restava contumace.   Dichiarata la contumacia di parte convenuta, la causa veniva istruita mediante il libero interrogatorio del ricorrente, l'escussione dei testi di lista, acquisizione della documentazione prodotta. Autorizzato il deposito di note difensive, all'esito, sulle conclusioni di parte ricorrente mediante deposito di note di udienza, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.  *** 
La domanda è parzialmente fondata va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione. 
Costituisce circostanza pacifica tra le parti e, comunque, emergente dai documenti depositati ( estratto contributivo, copia contratto di assunzione, copia CU 2021, comunicazione di dimissioni e recesso, prospetti paga) l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a tempo indeterminato, con inquadramento del ricorrente nel 4° livello del ### e ### -, con mansioni Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026 di autista, dal 01.07.2014 al 28.09.2021, data della comunicazione di recesso dal rapporto a seguito di dimissioni per giusta causa. 
Le doglianze del ricorrente investono, in primo luogo, l'effettivo orario di lavoro svolto, avendo allegato di avere continuativamente osservato un orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali come stabilite in contratto, e, in secondo luogo, la percezione di una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, sia per quanto concerne la retribuzione ordinaria, sia quella straordinaria, la tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e ### Con riferimento al maggior orario di lavoro rivendicato, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui in relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non è decisivo il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella sua concreta attuazione.  ### la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione 15774/2011) “... in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale può trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno” (cfr. Cass., n. 5520/2004), cosicché risulta del tutto inutile ogni discussione in ordine alla possibilità di riscontrare o meno una volontà novativa delle parti, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno. Del pari inconferente è il richiamo alla disciplina codicistica in tema di conversione del contratto nullo” ( Cass. n. 25891/2008). 
Alla stregua delle suesposte argomentazioni e in relazione al primo punto, può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'osservanza di un maggiore orario rispetto a quello inizialmente pattuito tra le parti grava interamente su parte attrice. 
Il primo teste di parte ricorrente, sig. ### escusso all'udienza del 17 gennaio 2024, ha dichiarato: “ ADr: Ho conosciuto il ricorrente nel 2010 - 2011 se ben ricordo, in quanto abbiamo lavorato insieme come autisti presso alcune società, come ### e ### e ### Tra il 2010 e il 2011. 
Abbiamo lavorato insieme anche alle dipendenze della resistente. 
ADr: Personalmente ho iniziato a lavorare per la resistente tar il 2016 e il 2017 non ricordo bene l'anno. 
ADr: Lavoravo come autista ma saltuariamente, vale a dire solo quando venivo chiamato da ### ADr: Venivo chiamato quattro o cinque volte alla settimana. Il sabato ho lavorato solo qualche volta. 
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ADR: Non ho mai fatto causa nei confronti della resistente. 
ADr: Il nostro rapporto è terminato per mia scelta nel 2021 perché non mi trovavo bene. 
ADr: Gli orari di lavoro erano dalle 4.30 del mattino alle 16.30 / 17.00. 
ADR: La mattina mi recavo presso la sede della resistente sita a ### anche se non ricordo il nome della strada. Circa un anno dopo che è iniziato il mio rapporto la società ha trasferito la sede a ### alla via ### delle ### ADr: Aspettavo che arrivasse il tir con la merce. Una volta arrivato noi ### la merce e selezionavamo quello che dovevamo consegnare. Poi lo caricavamo sul nostro camion lo consegnavamo a destinazione. 
ADr: Io consegnavo nella zona di Napoli, ### del #### e ### ADr: Il tir di regola era già nel piazzale quando noi autisti arrivavamo. 
ADr: Quando io ho iniziato a lavorare per la resistente, il ricorrente già vi lavorava. Anche lui come e era autista e svolgeva le mie stesse mansioni. Lo vedevo al mattino quando dovevamo caricare i camion e lo vedevo anche al ritorno, in quanto ci ritiravamo quasi tutti insieme all'orario di cui ho prima detto. Poteva capitare che ritornassimo anche più tardi delle 17.00. 
ADr: Nel mese di agosto il primo anno ho lavorato tutto il mese. 
ADr: Preciso che non ho lavorato continuativamente per tutto il periodo di cui ho detto prima. In realtà ho lavorato tra il 2016 e il 2017 solo un paio di mesi, cioè ad agosto e sotto il periodo natalizio e pasquale. Poi nel 2017 il rapporto è terminato e ho ripreso nel 2021 solo un paio di mesi e sono andato di nuovo via. 
ADR: Anche nel 2021 il ricorrente lavorava ancora per la resistente”. 
All'udienza del 14 gennaio 2025, è stato escusso il secondo teste di parte ricorrente il sig. ### il quale ha dichiarato: “ ### Ho lavorato per la resistente dal 2016, in quell'anno il ricorrente già vi lavorava ### si lavorava dalle ore 05.00 di mattina fino alle ore 15.00; non avevamo pausa, in quanto si caricava il camion con la merce e si usciva per poi rientrare alla fine del giro per ritornare al deposito. 
ADR: a turno avevamo una settimana di ferie, nel mese di agosto. La settimana di ferie veniva retribuita, ma non veniva riportata in busta paga. Posso dire che le ferie non corrispondevano a quanto dovuto”. 
Alla medesima udienza è stato sentito il terzo teste di parte ricorrente, il sig. ### il quale ha dichiarato: “### conosco il ricorrente, in quanto abbiamo lavorato insieme per la resistente, all'incirca per un periodo di 7/8 mesi, non ricordo con precisione il periodo #### che non ero dipendente della resistente, ma avendo i proprio una sua attività, effettuava dei viaggi con il mio automezzo, per conto della stessa Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026
ADR: durante il periodo di lavoro presso la resistente ho conosciuto il ricorrente ### il ricorrente si occupava di caricare e scaricare i camion ### mi recavo presso la resistente all'incirca per le 05.00 di mattina e a quell'ora il ricorrente caricava il mio camion. 
ADR: dopo il carico provvedevo a consegnare il carico ai vari negozi; dopo scaricato tornavo al deposito per le ore 15.00/15.30 o alle volte 16.00 ADR: notavo che vi era anche il signor ### al mio ritorno, che mi aiutava a pulire il furgone ### i viaggi li effettuavo dal lunedi al sabato, e posso dire che durante tale periodo vedevo il ricorrente ### so che gli operai avevano delle ferie; se non sbaglio all'incirca una quindicina di giorni all'anno. 
Ebbene, le circostanze, scarne e contraddittorie tra loro, riferite dai testi di parte ricorrente non sono sufficienti, a parere del ### a ritenere provata l'esistenza dello svolgimento di un orario straordinario così come detto in ricorso. 
Il teste, ### ha dichiarato di aver lavorato per la resistente su chiamata solo per un paio di mesi, dal 2016 al 2017 e nel 2021, e, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, che l'orario di lavoro che osservava con il ricorrente era dalle 4:30 del mattino e fino alle 16:30 /17:00. 
Il secondo teste, dipendente della resistente dal 2016, ha dichiarato di aver lavorato con la ricorrente dal 2016 e che l'orario di lavoro osservato da lui stesso e dal ricorrente era dalle ore 5:00 fino alle 15:00. Nessuna circostanza ha riferito sulle giornate lavorate, né sulle mansioni di fatto espletate. 
Generico è, poi, risultato il terzo teste, estraneo all'azienda, che ha dichiarato di avere effettuato per conto proprio consegne nell'interesse della resistente, il quale si è limitato a riferire di avere svolto tale attività per un periodo di setteotto mesi, senza neppure ricordare l'esatto periodo.  ### contraddittorietà e genericità delle deposizioni rese dai testi di parte ricorrente, non consentono di ritenere provato lo svolgimento dell'orario di lavoro straordinario così come dedotto in ricorso, per cui il rapporto di lavoro deve ritenersi accertato nei limiti di quanto contrattualmente stabilito dalle parti. Al riguardo, dai documenti depositati da parte ricorrente, è emerso che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, il ricorrente è stato regolarmente assunto con contratto full time e solo dal dicembre 2017 dai prospetti paga agli atti emerge la rinegoziazione di un contratto part time al 50%. Alla luce di tali considerazioni, la domanda di condanna la pagamento dei contributi omessi nei confronti dell'### per le asserite ore di lavoro prestato non può che essere respinta. 
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Neppure può trovare accoglimento la richiesta del pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, permessi non goduti, non avendo il ricorrente provato l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa nei giorni destinati alla fruizione delle ferie stesse. 
Con riferimento alla domanda del ricorrente relativa alle differenze retributive a titolo di ### retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, parte ricorrente ha dedotto in ricorso di avere percepito, diversamente da quanto risulta in busta paga, dalla data di assunzione e fino a gennaio 2016, la somma mensile di € 900,00, aumentata ad € 1.000,00 dal gennaio 2016 e ad € 1.100,00 da settembre 2017 fino alla cessazione del rapporto di lavoro ; nulla a titolo di 13^ e 14^ mensilità e Tfr maturato. 
Al riguardo, deve dirsi che, in linea generale, costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta. 
Il datore di lavoro, su cui incombeva l'onere di provare l'esatto adempimento, restando contumace, non ha in alcun modo fornito la prova dell'esatto adempimento.   In primo luogo, i prospetti paga depositati da parte ricorrente non risultano sottoscritti per quietanza, per cui possono costituire prova, al più, dell'avvenuta ricezione dei prospetti stessi, ma non delle somme in essi indicate. Inoltre, non va sottaciuto che la legge di stabilità per il 2018, vale a dire la legge n. 205 2017, all'art. 1 commi 910 e ss, ha stabilito che le retribuzioni o i compensi dei lavoratori , sia subordinati che parasubordinati ###, debbano essere corrisposti esclusivamente con mezzi tracciabili, quali bonifico sul conto identificato dal codice ### indicato dal lavoratore, strumenti di pagamento elettronico, pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. La norma, dunque, la cui ratio esplicitata nella relazione di accompagnamento al testo di legge è chiaramente volta a contrastare la pratica diffusa tra alcuni datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori, "sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione […], una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare […] una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare", non consente, a decorrere dal primo luglio 2018, il pagamento della retribuzione in denaro contate e specifica, al riguardo, che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun modo ricevuta di pagamento della retribuzione riportata in essa. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026 Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto di quanto dedotto da parte ricorrente circa la retribuzione di fatto percepita, tenuto conto del corretto dell'inquadramento del ricorrente nel IV livello del ### e ### dell'orario di lavoro accertato, delle retribuzioni risultanti dai prospetti paga allegati e delle tabelle retributive allegate da parte ricorrente, emerge che parte ricorrente è ancora creditrice, relativamente al periodo di lavoro dal primo luglio 2014 al 30 novembre 2017, nei confronti di parte resistente, della complessiva somma pari ad € 32.844,76, a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. 
Nulla spetta, a tale titolo, relativamente al periodo dal primo dicembre 2017 al 28 settembre 2021, in quanto, come risultante dal confronto tra quanto risulta dai conteggi allegati e dai prospetti paga acquisiti, il ricorrente ha percepito somme più che congrue rispetto al minimo contrattuale fissato per il lavoro part time al 50%. 
Per quanto concerne il ### alla luce della CU anno 2021, cui è da aggiungere l'accantonamento per il 2022 emergente dalle buste paga allegate, emerge che il ricorrente è ancora creditore, nei confronti di parte resistente, della complessiva somma di euro 9328,78. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni su esposte, parte ricorrente è creditore della somma totale pari ad € 42.273, 54, di cui euro 9328,78 a titolo di ### oltre accessori come per legge.  ### globale della lite giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. Il residuo segue la soccombenza sulla base dei parametri minimi data la non complessità delle questioni e si liquida come da dispositivo. 
Spese compensate nei confronti dell'### stante l'intervento per ordine del Giudice.  P.Q.M.  ### di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa ### definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: - Accertata l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 01.07.2014 al 28.09.2021, condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 42.273,54 di cui € 9328,78. a titolo di TFR maturato, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme via via rivalutate dal dì della maturazione dei singoli crediti a soddisfo effettivo; - Rigetta la domanda nei confronti dell'### - Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento del residuo, liquidato in complessivi euro 2.314,50 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.  - Spese compensate nei confronti dell'### stante l'intervento per ordine del Giudice. 
Si comunichi. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026
Così deciso in ### il 21 gennaio 2026 Il Giudice Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/01/2026

causa n. 1437/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Scialla Primavera, Pigrini Carmen Maria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12097/2023 del 08-05-2023

... accompagnatorie […] che contenevano in sé sia il documento di trasporto […] e cioè tutte le informazioni relative al trasporto merci, quali: l'indicazione del luog o di destinazione della merce, del vettore di trasporto e del destinatario; la descrizione della merce e l'indicazione del quantità; l'analitica descrizione dei prezzi, del numero di colli, del peso e della aliquota ### sia le condizioni di vendita della merce già pattuite dalle parti (che, nello specifico, erano rappresentate, tra l'altro, dalla dichiarazione della corrispondenza della merce in fattura a quella pattuita per qualità, quantità e prezzo; dall'approvazione della clausola autorizzativa dell'emissione delle cambiali tratte in caso di mancato pagamento nei tempi stabiliti e di quella sugli interessi di mora applicabili in caso di pagamento differito [ …]. Pert anto, 3 di 5 - 13803/2022 - ### - 13/01/2022 (23) - ### considerato che il documento di trasporto contenuto nelle predette fatture accompagnatorie equivaleva alle bolle di consegna e che la firma posta dagli incaricati del destinatario della merce in corrispondenza delle clausole di vendita - tenuto conto della evidente risalenza delle pattuizioni (peraltro (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13803/2022 proposto da: ### s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avv.  ### -ricorrente contro ### s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. ###
RELLI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA n. 1883/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal #### 2013 la ### s.r.l. otteneva dal Tribunale di Viterbo un decreto ingiuntivo nei confronti della ### s.r.l. per il pagamento di € 34.907,52 a titolo di corrispettivo per la fornitura di frutta e ortagg i. Veniva accolta l'opposizione al decre to sulla base 2 di 5 - 13803/2022 - ### - 13/01/2022 (23) - ### dell'eccezione della ### di non aver mai ricevuto la merce. In secondo grado la pronuncia è stata integralmente riformata, con conseguente rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo sulla base della ritenuta sussistenza della prova della consegna della merce. 
Ricorre in cassazione ### con un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste la ### con controricorso, parimenti illustrato da memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con l'unico motivo si censura il fatto che la Corte di appello non abbia rilevato che le fatture allegate non contengono bolle di consegna (si deduce violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 c.c.) e che pertanto la fornitrice non abbia raggiunto la prova della consegna della merce (si deduce violazione dell'art. 2697 c.c.). 
Del motivo è da dichiarare l'inammissibilità per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c. 
I passi della sentenza di appello oggetto del motivo di ricorso sono i seguenti: «Nel caso in esame, l'opposta aveva prodotto in giudizio le copie delle 81 fatture accompagnatorie […] che contenevano in sé sia il documento di trasporto […] e cioè tutte le informazioni relative al trasporto merci, quali: l'indicazione del luog o di destinazione della merce, del vettore di trasporto e del destinatario; la descrizione della merce e l'indicazione del quantità; l'analitica descrizione dei prezzi, del numero di colli, del peso e della aliquota ### sia le condizioni di vendita della merce già pattuite dalle parti (che, nello specifico, erano rappresentate, tra l'altro, dalla dichiarazione della corrispondenza della merce in fattura a quella pattuita per qualità, quantità e prezzo; dall'approvazione della clausola autorizzativa dell'emissione delle cambiali tratte in caso di mancato pagamento nei tempi stabiliti e di quella sugli interessi di mora applicabili in caso di pagamento differito [ …]. Pert anto, 3 di 5 - 13803/2022 - ### - 13/01/2022 (23) - ### considerato che il documento di trasporto contenuto nelle predette fatture accompagnatorie equivaleva alle bolle di consegna e che la firma posta dagli incaricati del destinatario della merce in corrispondenza delle clausole di vendita - tenuto conto della evidente risalenza delle pattuizioni (peraltro riservate al legale rappresentante della società e non certo agli incaricati) a data precedente la consegna della merce - poteva interpretarsi solo come u na conferma della ricezione della stessa, l'opposta, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, aveva fornito la prova non solo della sua pretesa creditoria nei confronti dell'oppone nte ma anche dell'avvenuta consegna della merce» (cfr. sentenza, p. 5). 
A fronte di una motivazione così articolata, la parte ricorrente si limita a trascrivere le condizioni di vendita, senza svolgere censure circostanziate e specifiche con riferimento alle regole di ermeneutica contrattuale che si assumono violate. Si discorre infatti genericamente di mancata «corretta applicazione delle regole ermeneutiche». Si attribuisce poi irragionevolmente ad una clausola di stile («Non si accettano reclami se non al momento della consegna») la qualità di indizio della mancata consegna. Si equivoca infine il riferimento - contenuto nella sentenza impugnata - della «risalenza delle pattuizioni», mostrando di ritenere che la Corte abbia riferito l'anteriorità anche alle specifiche operazioni compiute da semplici incaricati della ### compresa l'apposizione della loro firma in corrispondenza delle clausole di vendita, mentre è univoco il riferimento alla sola stipulazione generale delle condizioni di vendita da parte dei legali rappresentanti della fornitrice. 
In conclusione, tale primo profilo della censura è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 4 c.p.c. 4 di 5 - 13803/2022 - ### - 13/01/2022 (23) - ### Dall'inammissibilità del profilo diretto ad attaccare l'acce rtamento positivo della consegna de lla merce, segue l'inam missibilità del secondo profilo d el motivo, relat ivo alla viola zione dell'art. 2697 sull'onere della prova. Infatti, dalla accertata infondatezza dell'eccezione d'inadempimento (art. 1460 c.c.) - eccezione che è il presupposto logico della difesa relativa alla mancata prova della consegna e che cade con il rigetto di quest'ultima - discende che il rischio per la mancata prova dei fatti rilevanti ritorna a ripartirsi alla stregua del principio generale secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento (nel caso di specie: la fornitrice) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (nel caso di specie: il mancato pagamento del corrispettivo per la fornitura della merce), mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SU 13533/2001). Prova del pagamento che è mancata. 
In conclusione, l'unico motivo è inammissibile.  2. - Dall'inammissibilità dell'unico motivo su cui il ricorso si fonda discende l'inammissibilità di quest'ultimo nel suo complesso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. ### che si è dichiarato antistatario. 
In ragione del tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art.  13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a qu ello previsto per la proposiz ione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M. 5 di 5 - 13803/2022 - ### - 13/01/2022 (23) - ### La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 6.000 oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. ### Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 13/01/2023.   

Giudice/firmatari: Lombardo Luigi Giovanni, Caponi Remo

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