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Tribunale di Paola, Sentenza n. 13/2026 del 15-01-2026

... comunicato alle parti costituite; lette le “note di trattazione scritta” depositate; dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge; P.Q.M. Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento. ###### di ### sezione ### nella persona della dott.ssa ### in funzione di Giudice del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 648/2024, avente ad oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione TRA ### nata a #### l'8.3.1988, rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il cui ### in ### alla ### n 9 elegge domicilio come in atti RICORRENTE CONTRO MINISTERO DELL'#### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dottori ### e ### funzionarie in servizio presso L'### A.T. ### con domicilio eletto in ### via ### 13, RESISTENTE Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026 resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. Con ricorso depositato il ###, parte ricorrente, premesso di lavorare, al momento dell'introduzione del giudizio, alle dipendenze del Ministero dell'### presso IM (leggi tutto)...

testo integrale

Il Giudice del lavoro, dott.ssa ### letti gli atti della controversia iscritta al n. 648/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno 12.02.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite; lette le “note di trattazione scritta” depositate; dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge; P.Q.M.  Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.  ###### di ### sezione ### nella persona della dott.ssa ### in funzione di Giudice del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 648/2024, avente ad oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione TRA ### nata a #### l'8.3.1988, rappresentata e difesa dall'Avv. ### presso il cui ### in ### alla ### n 9 elegge domicilio come in atti RICORRENTE CONTRO MINISTERO DELL'#### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dottori ### e ### funzionarie in servizio presso L'### A.T. ### con domicilio eletto in ### via ### 13, RESISTENTE Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026 resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. Con ricorso depositato il ###, parte ricorrente, premesso di lavorare, al momento dell'introduzione del giudizio, alle dipendenze del Ministero dell'### presso IM “T.CAMPANELLA” di ### ha dedotto di aver svolto plurimi contratti a tempo determinato per gli ### 2022/2023 e 2023/2024 presso gli istituti indicati in ricorso, deducendo il mancato riconoscimento della c.d. "Carta del docente", di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. "###" - D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come parte ricorrente; che tale disciplina è discriminatoria per contrasto anche con l'art. 3 e 35 della ### e per violazione articoli 63 e 64 del ### di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente. 
In conseguenza di ciò ha chiesto che il ### accerti e dichiari il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge 107 del 2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; per l'effetto, condannare il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, alla corresponsione in favore della medesima parte ricorrente dell'importo nominale complessivo di euro di € 1.000,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della legge 107 del 2015, con vittoria delle spese di lite con attribuzione. 
Costituitosi in giudizio, il Ministero dell'### ha aderito alla domanda chiedendo la compensazione delle spese di lite. 
La causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti. 
§ 2. In via preliminare, sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario. ### principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica - che anzi può essere qualificata, come si evidenzierà nel prosieguo, come richiesta di un ristoro economico corrispondente al valore della c.d. carta docenti di cui non si è potuto fruire -, con la conseguenza che la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'### derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei ### di ### questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. 
§ 3. Nel merito la domanda è fondata e va accolta. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.  ###. 35 della ### prevede che "### tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro", con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.  ###.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art.  63, rubricato "### in ###, che "1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.  2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)". 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "### del diritto alla formazione", prevede che "1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità". 
La clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: "I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive". 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026 ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. "###") prevede che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". 
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova", con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
§ 4. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la ### costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti; b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. 
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la "###, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta - peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione - e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della "### anche docenti assunti con contratto a tempo parziale - che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. 
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. ###/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della ### i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede. 
§ 5. Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che eurounitario. 
E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del ### per il ### - #### che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la "### del docente" e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015. 
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del ### ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della ### il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. 
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di ### che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che "(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'### e non anche al personale docente a tempo determinato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026 di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti". 
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il ### di Torino, con la sentenza n. 515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il ### di Marsala, con sentenza n. 803/2022 del 7.09.2022, nonché, da ultimo, ### sez. lav., 07/11/2022, (ud. 07/11/2022, dep. 07/11/2022), n.1911. 
Peraltro, l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla ### la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di ###, in relazione ad alcune note questioni come quella concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la decisione della Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ### in cui si afferma che: "un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'### in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'###. 
Del resto, sempre in materia di anzianità di servizio, ma affermando un principio che presenta sicuramente dei profili di connessione con la questione in esame, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza della Suprema Corte n. ###/2019, ha affermato che: "In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026 tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato".  ### i principi affermati dalla Suprema Corte, in particolare, occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato. 
Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. 
A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro; il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento. 
§ 6. Tale ricostruzione trova sostanziale conferma nella recentissima decisione della Corte di Cassazione del 4-27.10.2023 resa in tema di ### docenti. 
Com'è noto, con ordinanza del 24.04.2023 il ### di Taranto, ### nell'ambito di un giudizio teso al riconoscimento della cd. ### docenti a docenti non di ruolo, ha disposto il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, ponendo una serie di questioni che partono da quella principale, inerente la sussistenza o meno del riconoscimento di tale diritto e si estendono a quelle connesse e consequenziali (modalità di riconoscimento del diritto, natura retributiva o risarcitoria della prestazione, termine prescrizionale, riconoscibilità o meno per rapporti di breve durata e individuazione della durata minima del rapporto per poter riconoscere il diritto). 
Con decreto del 29-30.05.2023, il ### della Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e ha rimesso la questione interpretativa alla ### della Suprema Corte per l'enunciazione del relativo principio di diritto. 
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal ### di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026 “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
I principi di diritto affermati dal Giudice di ### appaiono condivisibili perché in linea con i principi comunitari innanzi richiamati. 
§ 7. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026 a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta di supplenze con durata fino al 30 giugno o 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per le quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla ### né sul punto risulta contestato alcunché di specifico dal Ministero dell'### sulla minore durata della supplenza; inoltre, la durata al 30 giugno e non al 31 agosto della supplenza esclude anche che possa trovare applicazione il decreto legge n. 69/2023, c.d. ###, pubblicato sulla ### il 13 giugno 2023, che all'art. 15 prevede che “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, dovendosi intendere per “supplenza annuale” quelle con durata fino al 31 agosto, escludendo i titolari di supplenze fino al 30 giugno; b) per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla ### (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, è comprovato che parte ricorrente sia ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di ### come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, essendo pacifico fra le parti, oltre che documentato, che parte ricorrente è docente è stata immessa in ruolo con decorrenza dal 01.09.2024, come da contratto a tempo indeterminato in atti. 
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, la domanda va accolta nei limiti della annualità domandata e va dichiarato il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd.  “### del docente” e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del Ministero all'attribuzione in favore della ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (due annualità pari ad € 1.000,00), oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
§ 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026 considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione fino a 1.100,00 Euro), della complessità ###, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. ### dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.  P.Q.M.  ### di ### in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede: 1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. "### del docente" e, quindi, del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico svolto con riferimento alle annualità 2022/2023 e 2023/2024; 2) Condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, all'attribuzione in favore della ricorrente della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (due annualità pari ad € 1.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; 3) Condanna il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 321,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv.  ### dichiaratosi anticipatario, ex art 93 c.p.c. 
Si comunichi.  ### 15.01.2026 Il Giudice Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/01/2026

causa n. 1158/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Genduso Ivana

M
1

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1075/2024 del 11-03-2024

... concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data ##### e ### convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli nord ####### e ### al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare e urgente reintegrare immediatamente gli attori nel possesso del locale sito in ### alla ###. ### n. 10 piano terra…..al fine di far cessare l'azione furtiva e violenta che allo stato perdura ed in modo da reintegrare l'Avv. ### nella disponibilità dei suoi beni mobili, presenti in tale locale; B) nel merito accogliere la domanda e condannare i convenuti a reintegrare gli attori nel possesso materiale del locale e nell'uso dell'ufficio, così come riportato in narrativa; C) nel merito accogliere la domanda ed accertata l'illiceità, la furtività e la violenza dell'azione commessa dai convenuti, condannarli in solido o chi di ragione ala risarcimento del danno, da liquidarsi dal Giudice nei limiti di euro 26.000,00 in virtù delle risultanze processuali, o anche in via equitativa, per danni morali e materiali, in (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli - VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr.ssa ### d'### - Presidente rel. 
Dr. ### - #### - ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2510 del ### degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3215/2018 pronunciata in data 19 dicembre 2018 dal Tribunale di Napoli nord, pendente TRA ### (###), #### (###) e ### (###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### al ### n.52 appellante E ### (###), rappresentato e difeso dall' Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla ### n.25 appellato NONCHÉ ### (###), #### (###) ed ### (###), elettivamente domiciliati nel primo grado del giudizio in ### al ### n.24 appellati contumaci E ### (###) e #### (###) appellati non costituiti ### I procuratori delle ### hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.  RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data ##### e ### convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli nord ####### e ### al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare e urgente reintegrare immediatamente gli attori nel possesso del locale sito in ### alla ###. ### n. 10 piano terra…..al fine di far cessare l'azione furtiva e violenta che allo stato perdura ed in modo da reintegrare l'Avv.  ### nella disponibilità dei suoi beni mobili, presenti in tale locale; B) nel merito accogliere la domanda e condannare i convenuti a reintegrare gli attori nel possesso materiale del locale e nell'uso dell'ufficio, così come riportato in narrativa; C) nel merito accogliere la domanda ed accertata l'illiceità, la furtività e la violenza dell'azione commessa dai convenuti, condannarli in solido o chi di ragione ala risarcimento del danno, da liquidarsi dal Giudice nei limiti di euro 26.000,00 in virtù delle risultanze processuali, o anche in via equitativa, per danni morali e materiali, in favore degli attori; D) condannare i convenuti o chi di ragione alla refusione delle spese processuali”. 
A sostegno della domanda esponevano: di essere possessori del locale sito in ### alla ###. ### n. 10; che detto possesso veniva esercitato dal ricorrente, Avv. ### in forza di delibera assembleare del 18.2.2011 con la quale, ricevuto l'incarico di amministratore dei beni in comunione ereditaria, era stato autorizzato a utilizzare tale locale, oltre che per le attività di amministrazione anche per le altre sue attività, impegnandosi quest'ultimo anche ad attrezzare e arredare il locale stesso; che l'ufficio in questione era stato perciò impiegato dall'Avv.  ### oltre che per l'amministrazione degli immobili di proprietà degli eredi di ### anche per le altre sue attività, utilizzandolo per ricevervi occasionalmente qualche suo cliente e per svolgervi l'attività di amministratore di condominio e le riunioni assembleari della comunione; che gli attori ### ed ### in possesso delle chiavi siccome consegnate loro dall'Avv. ### in osservanza dell'accordo che prevedeva l'uso comune, recatisi sul posto in data ### per una riunione, non erano riusciti ad accedere al locale stesso essendo stato sostituito il lucchetto a chiusura della serranda posta davanti all'unica porta di ingresso; che, nonostante la denuncia di quanto accaduto alle nuove amministratrici dei beni in comunione ereditaria (### e ###, le stesse, in esecuzione dell'incarico ricevuto con delibera del 22.1.2014, avevano diffidato l'Avv. ### alla restituzione del locale entro 5 giorni e, in mancanza, a sostituire il lucchetto della porta d'ingresso; che l'Avv. ### oltre che spogliato del possesso dell'immobile, così come ### ed ### era stato privato degli arredi dell'ufficio e dei documenti professionali ivi custoditi; che, in definitiva, gli attori avevano riportato danni materiali e morali per la mancata disponibilità del locale e per l'azione violenta subìta. 
Con comparsa depositata in data ### si costituiva in giudizio ### che aderiva alla domanda attorea e non si opponeva all'accoglimento della stessa; in data ### si costituivano, altresì, ### e ### le quali, dedotta l'infondatezza della domanda, concludevano per il rigetto della stessa, con vittoria di spese e competenze di lite. 
Infine, si costituivano #### ed ### evidenziando l'assoluta infondatezza della domanda avanzata onde ottenerne il rigetto, anche ai fini dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di lite, anche della fase cautelare e di reclamo, con clausola di attribuzione in favore del costituito procuratore. 
Acquisito il fascicolo della fase cautelare, veniva ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti ### e ### (i quali, tuttavia, non comparivano all'udienza dell'8.3.2016 fissata per l'espletamento senza giustificato motivo), nonché la prova testimoniale articolata da parte attrice; all'udienza del 14.9.2018 (cui veniva rinviato il giudizio stante la mancata comparizione del difensore di parte attrice e dei testimoni da escutere) il Tribunale riservava la causa in decisione e la definiva con la sentenza n.3215/2018, pronunciata in data ###, con cui rigettava la domanda, oltre che la domanda ex art.96 c.p.c.  avanzata dai convenuti, e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti mentre le compensava nei confronti di ### In particolare, il Tribunale rigettava la domanda sulla scorta delle seguenti considerazioni: “In particolare, dall'esame della documentazione in atti, emerge in primo luogo che i comunionisti ### ed #### sono stati specificatamente invitati dagli altri comunionisti - odierni convenuti a prendere parte al sopralluogo fissato per il ripristino dello stato dei luoghi e la contestuale consegna delle chiavi di apertura dell'installando lucchetto di chiusura ( racc. a/r inviate dai resistenti ### ed ### e ritualmente e tempestivamente ricevute dai ricorrenti in data ### per il giorno 26.2.2014), sicchè non può ravvisarsi uno spoglio avente carattere duraturo, ma, piuttosto, solo un impedimento di natura provvisoria e transitoria all'esercizio del potere di fatto (cfr., in tal senso, Cassazione 04/18227 e 94/7887); difettano, inoltre, i caratteri della violenza e della clandestinità dello spoglio in quanto gli attori ### e ### consci della sostituzione del lucchetto di accesso, ben avrebbero potuto prendervi parte così mantenendo il possesso dell'immobile. Quanto alla posizione dell'attore ### in difetto di ulteriori e significativi elementi di prova rispetto a quelli valutati in sede ###possono ritenersi integrati dalla semplice mancata comparizione dei convenuti chiamati a rendere il deferito interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c. - alla luce della significativa documentazione in atti emerge con chiarezza che lo stesso è stato immesso dai comunionisti nella disponibilità del locale in questione esclusivamente per l'esercizio della sua funzione di amministratore dei beni in eredità ### qualificandosi, perciò, come mero detentore non qualificato cui non compete la legittimazione all'azione di reintegrazione.”. Rigettava, altresì, la domanda ex art.96 c.p.c. stante “La complessità e l'incertezza delle questioni trattate nonché l'assoluta carenza di allegazione del danno patito, escludono qualsivoglia statuizione ex art. 96 c.p.c.” e liquidava le spese di lite “per ciascuno dei convenuti, a titolo di compensi professionali, in €. 635,00 per la fase cautelare, €. 435,00 per la fase del reclamo ed in €. 630,00 per il presente giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e ### come per legge”. 
Avverso detta sentenza proponevano appello #### e ### invocandone la parziale riforma ai soli limitati fini dell'accoglimento della domanda ex art.96 c.p.c. avanzata nel primo grado del giudizio nei confronti di ##### e ### e onde sentire correttamente liquidare sempre nei loro confronti le spese giudiziali, comprensive della fase interdittale e della seguente fase di reclamo, posto che il Tribunale avrebbe violato i minimi tabellari previsti dalle tariffe professionali. 
Si costituiva in giudizio ### instando per il rigetto dell'avverso gravame in quanto infondato in fatto e in diritto. 
Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio e riservata la causa in decisione all'udienza del 16 febbraio 2023, la Corte, con ordinanza pronunciata in data 27/4- 5/5/2023 la rimetteva sul ruolo ravvisata la necessità che la notifica dell'atto di appello eseguita dovesse essere depositata, in quanto effettuata via ### con gli originali informatici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (nell'apposito formato nativo “.eml” o “.msg”). 
Con successiva ordinanza, pronunciata in data 25/26.5.2023, la Corte, rilevato che parte appellante aveva dichiarato di essere nell'impossibilità di depositare detti files, pur provvedendo a fornire attestazione ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis/ter legge 53/1990 delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, depositate unitamente all'atto di appello in formato “.pdf”, e aveva chiesto di essere autorizzata alla rinnovazione della notifica laddove dette ricevute non fossero state ritenute idonee allo scopo, e ritenuta la necessità che la notificazione dell'atto di appello fosse rinnovata nei confronti degli appellati non costituiti nel presente grado di giudizio stante l'inidoneità della documentazione depositata a provare la regolarità della notifica eseguita via pec, disponeva in tal senso.  ### provvedeva, quindi, a depositare i files nell'apposito formato nativo “.eml” comprovanti l'avvenuta notifica dell'atto di rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei confronti di #### ed ### presso l'indirizzo pec dell'Avv. ### procuratore costituito nel primo grado del giudizio per detti soggetti. 
Quindi, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 dicembre 2023, la Corte riservava nuovamente la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, previa riduzione a cinquanta giorni del solo primo termine. 
Preliminarmente va esaminata la ritualità della notifica dell'atto di appello. 
Va, quindi, evidenziato che la notifica nei confronti di ### risulta irritualmente eseguita personalmente presso il suo indirizzo di residenza a mezzo del servizio postale, nonostante nel primo grado del giudizio risultasse rappresentato dall'Avv. ### eppure, in caso di elezione di domicilio di più parti presso il medesimo difensore nel giudizio di primo grado, è ritualmente eseguita la notifica dell'appello presso tale domiciliatario anche nei confronti delle parti già da questi rappresentate ma che non abbiano proposto impugnazione, salvo che sia sopravvenuta un'incompatibilità del domiciliatario rispetto alla posizione delle parti non appellanti, idonea a determinare una violazione del diritto di difesa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16311 del 04/08/2016), affatto dedotta. 
Anche la notifica nei confronti di ### risulta non correttamente eseguita per le ragioni di seguito esposte. Né entrambe dette notificazioni sono state successivamente rinnovate nonostante l'ordinanza pronunciata dalla Corte in data 25/26.5.2023 di rinnovazione nei confronti degli appellati non costituiti. 
Tuttavia, deve ritenersi che detta attività nei confronti di detti soggetti è stata ordinata ai soli fini della litis denuntiatio poiché l'appello ha ad oggetto la parte della pronuncia di prime cure non incidente sulla posizione soggettiva di ### e di ### che, anzi, condividevano la stessa posizione giuridica degli odierni appellanti. Di conseguenza, va esclusa l'applicabilità, nel caso di specie, della sanzione di cui all'art. 331, secondo comma, c.p.c. coerentemente con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “La notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una vocatio in ius per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una litis denuntiatio allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale; in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Ne consegue che, in relazione a cause scindibili, qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d'appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5160 del 27/2/2024 e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7031 del 12/03/2020; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3858 del 06/06/1983). 
Va, poi, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello nei confronti di #### ed ### documentata a mezzo del file “.pdf” della notifica eseguita all'Avv. ### in data ### alle ore 18:13:44, quale procuratore e difensore di #### ed ### e nei confronti sempre dell'Avv. ### nella stessa data alle ore 18:11:40, quale difensore e procuratore di se stesso (cfr. in atti, documenti depositati in data ###). 
Orbene, l'appellante ha depositato, a seguito di richiesta della Corte, la scansione analogica della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna, nonché la riproduzione grafica degli altri atti della procedura di notifica, corredati dell'attestazione di conformità, e non risulta però mai effettuato il deposito dei duplicati dei files informatici dimostrativi della documentazione medesima, né l'unica parte appellata che si è costituita in giudizio ha prodotto documentazione contenente l'originale o la copia dei predetti files. 
A detta notifica ha fatto seguito la rinnovazione eseguita in data ### e in data ###, documentata a mezzo degli originali informatici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna nell'apposito formato nativo “.eml” (cfr. files depositati in data ### e 24.7.2023). 
Tuttavia, mentre deve ritenersi correttamente eseguita la suindicata notifica nei confronti dell'Avv. ### in proprio, la rinnovazione della notifica dell'atto di appello eseguita nell'anno 2023 nei confronti di ### ed ### costituiti nel primo grado del giudizio a mezzo dell'Avv. ### sebbene fosse ormai decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il ###, e ciò in violazione dell'art. 330, u.c., c.p.c. deve ritenersi nulla posto che detta norma che così dispone: "Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e ss.", si applica difatti anche in caso di rinnovazione, disposta ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., comma 1, della notificazione dell'impugnazione affetta da nullità (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 2197 del 01/02/2006; conformi, tra varie, Cass. 31 luglio 2018, n. 20255, Cass. 17 luglio 2019, 19218 e Cass. 18 marzo 2022 n. 8818). 
Di poi, la rinnovazione della notifica dell'impugnazione che non avvenga nei confronti della parte personalmente, bensì presso il difensore costituito nel precedente grado di giudizio, nonostante sia già decorso, al momento dell'ordinanza che la dispone, l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è nulla per violazione dell'art. 330 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, attesa la perentorietà del termine disposto dal giudice ex art. 291 c.p.c. per la rinnovazione della notifica (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 20255 del 31/07/2018). 
Deve, tuttavia, ritenersi la ritualità della notificazione originaria eseguita in data ### alle ore 18:13:44 nei confronti di #### ed ### presso il procuratore Avv. ### documentata a mezzo del file in formato “.pdf” della notifica eseguita all'Avv. ### in data ### alle ore 18:13:44, posto che l'Avv. ### in data ###, si è costituito in cancelleria per ### e non anche per gli altri due appellati a cui l'appello è stato notificato con la stessa pec. 
Pertanto, se la notifica dell'atto di citazione in appello si è perfezionata per ### consentendone la sua costituzione nel presente giudizio, deve ritenersi perfezionata anche per gli appellati non costituiti, essendo stato notificato un solo atto di appello all'Avv. ### nella qualità di procuratore e difensore dei suoi assistiti. 
Invero, quando una stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti, ma tale rappresentanza ha carattere unitario ed inscindibile, la notificazione è correttamente eseguita mediante consegna di una sola copia dell'atto al procuratore della parte, non trovando applicazione il principio secondo cui la notifica deve avvenire con la dazione di tante copie quante sono le parti contro cui l'atto è diretto (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15920 del 15/06/2018). 
Ebbene, la notifica eseguita secondo tali modalità e con la costituzione in giudizio di uno solo dei destinatari deve farla ritenere validamente eseguita nei confronti di tutti potendosi la prova della tempestiva e regolare consegna ritenere raggiunta aliunde ovvero per mezzo della costituzione in giudizio di ### con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c. nei confronti di ### ed ### (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023). 
Tanto premesso in ordine alla ritualità della notifica dell'atto di appello e passandone a esaminare il merito, ritiene la Corte che lo stesso sia parzialmente fondato. 
Va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità parziale dei documenti depositati dagli appellanti il ###, il ### e il ### trattandosi di documenti facenti parte del fascicolo interdittale; diversamente risultano depositate irritualmente nel presente grado di giudizio le sentenze nn. 969/2016 del Tribunale di Napoli nord, 1537/2016 del Tribunale di Cassino - ### specializzata agraria e n. 1955/2017 del Tribunale di Napoli nord e, quindi, sono inutilizzabili ai fini della decisione. 
Dette sentenze risultano depositate unitamente alla comparsa conclusionale nel primo grado del giudizio e per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., oltre che nei termini di legge dettati per il processo di primo grado; in difetto, come nella specie, rimane precluso a questo giudice dell'impugnazione l'esame della produzione onde assicurare il rispetto della regola stabilita dall'art.  345, comma 3, c.p.c.. 
Ciò posto, con il primo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale ha erroneamente omesso di condannare gli appellati al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e deducono che, secondo quanto affermato dal ###, in assenza della prova del danno patito, il giudice, tenendo conto di tutti gli elementi della controversia, può attribuire alla parte vittoriosa il riconoscimento del danno patrimoniale, liquidandolo in via equitativa; assumono, quindi, che il Tribunale avrebbe dovuto condannare gli appellati ##### nonché l'Avv. ### al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c., terzo comma, perchè, come evidenziato dallo stesso Tribunale: - dall'esame della documentazione in atti emergeva che gli appellati ### e ### erano stati invitati dagli altri comunisti, odierni appellanti, a prendere parte al sopralluogo fissato per il ripristino dello stato dei luoghi e la contestuale consegna delle chiavi di apertura dell'installando lucchetto di chiusura per il giorno 26.2.2014; - nessuna azione illecita era stata posta in essere dagli odierni appellanti tanto che con l'ordinanza interdittale del 25.7.2014 il Tribunale aveva rilevato che non risultava nessuno spoglio clandestino essendo gli appellati stati invitati dagli altri comunisti a partecipare al sopralluogo tendente al ripristino dello stato dei luoghi mediante l'accesso al locale e contestuale consegna delle chiavi di apertura dell'istallando lucchetto di chiusura; - l'Avv. ### era stato immesso dai comunisti nella disponibilità del locale in questione per l'esercizio della sua funzione di amministratore dei beni in eredità di ### per cui, come mero detentore non qualificato, non gli competeva la legittimazione all'azione di reintegrazione. 
Gli appellanti evidenziano, infine, come ##### nonché l'Avv. ### hanno preferito insistere nel procedimento di merito (pur in presenza dell'ordinanza loro sfavorevole del procedimento cautelare e del reclamo) con la consapevolezza dell'infondatezza delle loro tesi, costringendo gli appellanti a difendersi nelle ordinarie vie giudiziarie. 
Il motivo è infondato. 
Non sono ravvisabili dalla Corte gli estremi della malafede o colpa grave, quali elementi idonei a giustificare l'accoglimento della richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata nei confronti degli appellati, non emergendo che questi ultimi abbiano introdotto il giudizio di primo grado, sia nella fase interdittale che di merito, nella sicura consapevolezza dell'infondatezza delle proprie ragioni. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è dell'avviso che non sussistono i presupposti della reclamata responsabilità aggravata (art.96, comma I, c.p.c.), responsabilità che postula, oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza finale, la dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (Cassazione civile, sez. I, 27/08/2013, n. 19583; Cassazione civile, sez. lav., 15/04/2013, n. 9080; civ., sez. un., 20 aprile 2004 n. 7583). 
Non ricorrono, però, le suindicate condizioni per la condanna degli appellati al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. come richiesto dagli appellanti. 
Detta responsabilità aggravata sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi ( Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19298 del 29/09/2016 e Cass. n. 15629/2010). 
In difetto di tali situazioni, che non ricorrono obiettivamente nella specie, la domanda va disattesa; a dimostrazione della non manifesta infondatezza della tesi difensiva degli originari attori vale evidenziare che sono stati ammessi i mezzi istruttori richiesti dagli stessi e che l'interrogatorio formale dei convenuti non è stato espletato per la mancata comparizione a renderlo degli interrogandi. 
Va ulteriormente osservato che nella giurisprudenza è anche fermo il convincimento sulla relativa qualificazione risarcitoria, opinione autorevolmente avallata dalla ### la quale, nell'affermare la legittimità costituzionale della necessità dell'istanza di parte ai fini della condanna in discorso, ha espressamente ricondotto l'istituto nell'area della responsabilità civile, quale tipico strumento di interessi privatistici, «con conseguenti profili risarcitori, in relazione ai quali si pongono problemi di onere probatorio a carico del richiedente nell'ambito del principio dispositivo» ( C. Cost. 23.12.2008, n. 435). 
Circa quest'ultimo aspetto, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697 c.c., la prova del danno da illecito incombe sul soggetto leso istante, onerato di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale, dalla illecita condotta della controparte nonché dello stato soggettivo connotante quest'ultima.  ### orientamento di legittimità prevalente, pur attenuando tale onere probatorio, non esime la parte istante dall'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad individuare l'esistenza dei danni sofferti - cioè ad identificare il tipo e gli elementi costitutivi dei danni - ed idonei a consentire al giudice in via officiosa - e, se del caso, equitativa - la relativa quantificazione (così Cass. 28226/2008; Cass. 13395/2007; Cass. 4096/2007; Cass. 3388/2007; 27383/2005), conformemente all'orientamento dottrinale che, riconducendo il potere «d'ufficio» non alla liquidazione bensì al profilo dell'allegazione, ritiene sufficiente, fatto salvo l'impulso formale con la formulazione della istanza ad hoc, che la parte richiedente compia un generico riferimento alle categorie del danno patrimoniale e non patrimoniale, senza dedurre un qualificato e specifico tipo di danno subito, potendo questo essere ricavato in via officiosa dalle risultanze probatorie o dagli atti di causa. 
Nel caso di specie, pur accedendo a tale opinione, emerge evidente come non risulti mai effettuata alcuna allegazione in merito ai danni subiti né nella comparsa di costituzione, né nel corso del giudizio di primo grado. 
Non sussistono, inoltre, i presupposti per disporre, a carico degli appellati, il pagamento di una somma ex art. 96 comma 3 c.p.c., in assenza, in particolare, dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave in capo all'appellante), necessario, secondo la giurisprudenza più recente, anche nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 96 del codice di rito (Cass. SS.UU. sent. n. 9915/2018) e secondo le argomentazioni sopra esposte.  ### ha anzi precisato che i presupposti della mala fede o della colpa grave pur sempre indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c., comma 3, ( 30 novembre 2012 n. 21570), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sè, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 7726); e ha ritenuto integrare tale mala fede la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass. 22 febbraio 2016 n. 3376), ovvero la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame (Cass. 18 novembre 2014 n. 24546), oppure la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 26 marzo 2013 n. 7620), caratteri questi che non sembrano rinvenirsi nella domanda giudiziale. 
Sussiste, invece, la denunciata violazione con il secondo motivo di gravame dei minimi tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui all'art. 4, 1° comma, del d.m. n. 55/2014, dei valori medi di cui al prospetto n. 2 - giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale - e n. 10 - procedimenti cautelari - delle tabelle allegate al medesimo d.m. n. 55/2014 (non si applica al caso de quo, ratione temporis, il d.m. 13 agosto 2022, n. 147). 
Gli appellanti hanno, invero, chiesto rideterminarsi le spese di lite in € 2.738,00 per la fase cautelare, in € 1.890,00 per il reclamo e in € 2.738,00 per il giudizio di merito, senza considerare i dovuti aumenti per la presenza di più parti, manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa ed esito positivo della vertenza (cfr. atto di appello). 
Ebbene, in rapporto allo scaglione di riferimento (€. 5.201,00 ad €. 26.000,00), per essere stato indicato dagli stessi appellati in € 26.000,00 il limite della domanda di risarcimento dei danni, i minimi si specificano come segue: per la fase interdittale: fase di studio € 473,00, fase introduttiva € 320,00, fase istruttoria/trattazione € 803,00, fase decisionale € 303,00 per cui i "minimi" sono pari a € 1.899,00 mentre il Tribunale ha liquidato la minor somma di € 635,00. Parimenti per la fase di reclamo così come per il giudizio di merito dinanzi al Tribunale i cui minimi si specificano come segue: fase di studio € 810,00, fase introduttiva € 370,00, fase istruttoria/trattazione € 1.120,00, fase decisionale € 2.738,00 per cui i "minimi" sono pari a € 2.738,00 mentre il Tribunale ha liquidato la minor somma di € 630,00. 
La sentenza impugnata va, pertanto, parzialmente riformata limitatamente alla liquidazione delle spese di lite da porre a carico dei soli attori del primo grado del giudizio e in favore dei soli appellanti rideterminandosi le minori somme liquidate dal Tribunale nelle somme di € 1.899,00 per la fase interdittale e per il giudizio di reclamo e di € 2.738,00 per il giudizio di merito. 
Invero, la condanna alle spese di lite nel primo grado del giudizio ha chiaramente coinvolto solo gli attori, #### e ### e non anche ### costituitosi in data ###, per aderire alla domanda attorea e senza opporsi al relativo accoglimento, per cui la riforma della sentenza riguarderà solo detti soggetti non avendo gli appellanti mosso alcun motivo di censura alla condanna dei soli attori al pagamento delle spese di lite del primo grado e non anche di ### Né, peraltro, risulta che quest'ultimo abbia avanzato alcuna domanda nei confronti degli odierni appellanti o che, di converso, l'abbia avanzata nel qual caso sarebbe occorsa una specifica doglianza degli appellanti circa la relativa omessa disamina. 
Circa la regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione delle spese del grado tra gli appellanti ed #### e ### Invero, si è ritenuta l'impossibilità che la domanda ex art.96 c.p.c. integri una domanda che possa contrapporsi, ai fini della soccombenza reciproca, ad altra domanda che invece fa parte del vero e proprio thema decidendum in diretta relazione al quale è stato instaurato il processo: il giudizio, infatti, viene instaurato a causa della necessità di decidere su un determinato oggetto, che ne costituisce appunto il vero obiettivo, mentre la decisione sulle spese di lite e sulla temerarietà dell'azione o della resistenza all'azione costituiscono un accessorio della pronuncia che viene perseguita per il reale oggetto del giudizio.  “Nel momento in cui, invece, un grado di giudizio è definito, il criterio per identificare, qualora non si sia raggiunto con esso il giudicato, il contenuto del grado successivo è quello della devoluzione, ovvero dell'oggetto di impugnazione. A tale oggetto devoluto, dunque, deve a questo punto rapportarsi la causazione: se, quindi, una questione in termini di spese di lite come regolate nel presente giudizio o una questione relativa alla concessione o al diniego della condanna per lite temeraria diventano oggetto di un motivo di impugnazione, esse vengono inglobate nel thema decidendum, non rivestendo più alcuna accessorietà […..] Conseguenza, allora, dell'introduzione della condanna o del diniego di condanna per lite temeraria in uno dei motivi dell'impugnazione, e dunque nel devolutum in senso pieno - svincolandosi dall'accessorietà - è che, se tale motivo viene accolto in un contesto in cui gli altri motivi vengono disattesi, non risulta sostenibile che non si configuri una parziale soccombenza” ( Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15102 del 31/05/2021 e nello stesso senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25230 del 24/8/2023 e Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4137 del 14/2/2024). 
Diversamente gli appellanti sono tenuti a rimborsare le spese di lite del presente grado di giudizio in favore di ### avendo chiesto la condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. e la riliquidazione delle spese di giudizio anche nei suoi confronti nonostante né nell'ordinanza interdittale, né nella sentenza del giudizio di merito sia stata mai esaminata l'eventuale domanda avanzata dal medesimo e senza che alcuna statuizione delle spese di lite sia stata adottata nei rapporti tra lo stesso e gli odierni appellanti, senza che questi ultimi ne abbiano fatto motivo di censura alcuna, come già sopra accennato. 
Invero, a suffragare detta considerazione vale leggere l'ordinanza interdittale con cui il Tribunale di Napoli nord nella valutazione dei fatti esamina unicamente la posizione dei ricorrenti ### ed ### oltre dell'Avv. ### tanto che conclude in tali termini il provvedimento: “In conseguenza di quanto precede, va rigettata la domanda ex art. 1688 cod. civ., proposta da ##### E ### MAGLIONE”. Negli stessi termini è stata pronunciata anche l'ordinanza in sede ###la sentenza di merito impugnata il medesimo Tribunale indica ### nell'intestazione della sentenza quale convenuto e considera la sua posizione giuridica unicamente in ordine alla compensazione delle spese di lite tra quest'ultimo e gli attori; inoltre, anche nel dispositivo dispone la condanna dei soli attori al pagamento delle spese di lite mentre le compensa tra gli attori e “il convenuto ### Antonio”, in tal senso sottolineando la posizione giuridica di quest'ultimo diversa da quella degli attori per non aver avanzato alcuna domanda. 
In tali termini, le spese del presente grado vengono liquidate come da dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U.  236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata mentre nulla va disposto nei confronti degli appellati rimasti contumaci.  PQM La Corte di Appello di Napoli - ### sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ##### e ### avverso la sentenza 3215/2018 pronunciata in data 19 dicembre 2018 dal Tribunale di Napoli nord, così provvede: a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina nei soli confronti degli appellanti le spese di lite del primo grado del giudizio in € 1.899,00 per la fase interdittale, in € 1.899,00 per il giudizio di reclamo e in € 2.738,00 per il giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, in luogo delle diverse minori somme di € 635,00, di € 435,00 e di € 630,00 liquidate dal Tribunale; b) compensa le spese del grado tra gli appellanti ed #### e ### c) condanna #### e ### al pagamento delle spese del grado in favore di ### che si liquidano complessivamente in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Così deciso in Napoli nella ### di Consiglio del 29 febbraio 2024.  ### est.  dr.ssa ### d'### 

causa n. 2510/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Teresa, D'Amore Assunta

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 501/2024 del 15-05-2024

... Giudice, dott.ssa ### all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 457/24 R.G. promossa da ### (Avv. G. Buonanno) ### dell'### e del ### (dott.sse M. Albanese e G. Tabone) Repubblica Italiana Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso; ### ricorso regolarmente notificato la ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'### e del ### per sentir accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2023/24, oltre interessi e rivalutazione. La ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il Ministero dell'### con contratti a tempo determinato negli a.s. dal 2020/21 al 2023/24, riferiva di non aver fruito della cd. carta (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI BERGAMO Sez. monocratica del lavoro ###. 429 C.P.C.  ### 15 maggio 2024 avanti al Giudice, dott.ssa ### all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 457/24 R.G. promossa da ### (Avv. G. Buonanno) ### dell'### e del ### (dott.sse M. Albanese e G. Tabone) Repubblica Italiana Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art.  127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso; ### ricorso regolarmente notificato la ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'### e del ### per sentir accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2023/24, oltre interessi e rivalutazione. 
La ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il Ministero dell'### con contratti a tempo determinato negli a.s. dal 2020/21 al 2023/24, riferiva di non aver fruito della cd. carta elettronica del docente prevista dall'art.  1, comma 121, l. 107/2015 per l'acquisto di bene e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali. 
La ricorrente lamentava quindi la violazione del principio di non discriminazione, richiamando la pronuncia della Corte di Giustizia emessa nella causa C 450/21, secondo cui doveva ritenersi incompatibile con l'ordinamento Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 eurounitario la norma che precludeva ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500,00 euro annui di cui alla carta elettronica del docente. Rassegnava le sopra precisate conclusioni. 
Si costituiva regolarmente in giudizio il Ministero dell'### resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.  ### negava il carattere discriminatorio del trattamento normativamente previsto, ritenendo la “carta elettronica del docente” non correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico e pertanto non rientrante tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.  ### riteneva inoltre sussistente la ragione oggettiva di cui alla clausola n. 4, poiché solo per il personale docente di ruolo è prevista, in via aggiuntiva, la formazione «obbligatoria, permanente e strutturale» e non solo triennale.  ###, nell'eccepire la prescrizione quinquennale e nell'escludere la discriminazione con riferimento Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 all'a.s. 2022/23, concludeva per il rigetto del ricorso. 
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati. 
La carta elettronica del docente, negata dal Ministero ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l.  107/15 secondo cui “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. 
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 l. 107/15, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 che, nell'individuare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2), chiarendo all'art. 3 che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». 
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della ### elettronica si è pronunciato il Consiglio di Stato, ### con sentenza n. 1842/2022, in cui, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, è stato ritenuto che la scelta ministeriale forgi “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico” (v. C.d.S., sez. VII, sent.  1842/22). 
Si tratta di un sistema che “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.” (v. C.d.S., sez. VII, sent.  1842/22). 
Ciò determina un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” (v. C.d.S., VII, sent. 1842/22). 
Tale obiettivo viene frustrato da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A.  si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (v. C.d.S., sez. VII, sent. 1842/22). 
Sulla scorta di tali considerazioni il Consiglio di Stato ha concluso sostenendo che “il dirittodovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, per cui “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (v. C.d.S., sez. VII, sent.  1842/22).  ### di Stato ha quindi ritenuto superabile il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss. l. 107/15, evidenziando che, nella mancanza di una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria (v. C.d.S., VII, sent. 1842/22). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024
In particolare, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del ### di riferimento “pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l.  107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo” (v. C.d.S., sez. VII, sent.  1842/22). 
Sulla materia si è pronunciata anche la Corte di Giustizia, ritenendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, mediante la c.d. carta elettronica del docente (così, C.G.E., causa C 450/21). 
Ciò in quanto, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché viene “versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero” (così, C.G.E., causa C 450/21). 
Infine, la Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 risulti necessaria a tal fine”. E si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, dovendosi invece escludere che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto” perché ciò pregiudicherebbe “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (così, C.G.E., causa C 450/21). 
Di conseguenza, in applicazione di tali principi, la ### del docente va ricondotta alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dovendosi ricordare come la formazione e l'aggiornamento professionale siano aspetti essenziale ed imprescindibile della funzione docente, tanto che sia resa da personale di ruolo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 quanto da personale assunto attraverso contratti a tempo determinato. 
In definitiva, l'art. 1 l. 107/2015 (ed i D.P.C.M. applicativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, nelle more della decisione della ### annullati dal Consiglio di Stato) va disapplicato nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della “### del docente” anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato ed in tal senso si è di recente espressa anche la Suprema Corte (così, Cass. 29961/23). 
Una volta accertato il diritto, si tratta quindi di vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero. 
Va innanzi tutto ricordato che trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4, trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico. 
Infatti, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015, rubricato “### della carta” dispone quanto segue: “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 quando previsto dai commi 2 e 3. 2.  ### di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”. 
Dalla lettura della norma risulta evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1° settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo e la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### per l'anno scolastico Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 successivo (ed in ogni caso, ogni anno scolastico la ### viene ricaricata dell'importo di € 500,00). 
Ciò significa che l'importo in questione viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.  ###. 2935 c.c. stabilisce che “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” con ciò ovviamente facendo riferimento al primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri o meno anche un termine di decadenza. 
In proposito, la Suprema Corte ha infatti chiarito che “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (così, Cass. civ. 29961/23). 
Tenuto conto delle annualità richieste e della diffida in atti, non risulta maturata alcuna prescrizione. 
Una precisazione va fatta per l'anno scolastico 2022/23, poiché rispetto ad esso la normativa non esclude dal beneficio i docenti con contratto di supplenza annuale sul posto vacante e disponibile (art. 15 d.l. 69/23), prevedendo che in tal caso la carta sarebbe stata attribuita per via amministrativa. 
Di conseguenza, rispetto a tale annualità, non essendovi stata lesione del principio Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 di non discriminazione, fatto valere in questa sede ###deve far altro che presentare la richiesta della carta docente in via amministrativa, che è cosa diversa rispetto alla diffida stragiudiziale. 
Infatti, da una semplice consultazione del sito internet del Ministero dell'### si evince che per ottenere la carta docente è necessario registrarsi, ottenere le proprie credenziali e creare il “borsellino elettronico” ove vengono accreditati gli importi della cd. carta docente, ove spettanti, adempimento che evidentemente non è stato effettuato, pertanto il pagamento del beneficio avverrà all'esito dell'espletamento della procedura amministrativa. 
In conclusione, il Ministero dell'### e del ### va condannato, non al pagamento diretto della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico (riconosciuto in motivazione), bensì ad erogare ai ricorrenti la prestazione oggetto di riconoscimento, come in motivazione, previa emissione (ora per allora) della ### ed accredito della somma di € 500,00 per gli a.s. indicati in motivazione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024
Va in ogni caso precisato che a mente dell'art. 6, comma 6, d.p.c.m. 28.11.2016 “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, di conseguenza, dal momento della erogazione, ora per allora, della carta docente, la parte ricorrente avrà sostanzialmente un biennio scolastico per usufruirne nei limiti di cui all'art. 1, comma 121, l.  107/15. 
In relazione a quest'ultimo aspetto, è poi evidente che il Ministero avrà facoltà di eseguire controlli a campione per verificare che l'utilizzo della carta docente abbia riguardato solo gli acquisti ammessi dall'art. 1, comma 121, l. 107/15. 
Va pure precisato che l'importo in questione non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. 
In ordine alle spese processuali, può disporsi la compensazione del 50% delle stesse, liquidate per l'intero come in Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 dispositivo tenuto conto della serialità della questione, vista l'esistenza di orientamenti non univoci, tali da rendere necessario l'intervento della ### P.Q.M.  Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 299/24 R.G.: 1) dichiara il diritto di ### al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici riconosciuti in motivazione e per l'effetto condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, a mettere a disposizione della medesima la carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, previo espletamento della necessaria procedura in via amministrativa rispetto all'a.s.  2022/23; 2) condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, alla refusione del 50% delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 1.400,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024 favore del difensore antistatario, dichiarando compensato l'ulteriore 50%. 
Bergamo, 15 maggio 2024 Il Giudice del ###.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/05/2024

causa n. 457/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Bertoncini Monica, Inzucchi Giuseppina

M

Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 468/2024 del 08-05-2024

... relazione alla posizione della docente ### Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione in prima udienza e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va accolto. *** In diritto, la pretesa dei docenti va valutata alla luce del disposto dell'art. 1, comma 121, l. 107/15 che così prevede: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. N. 439/ 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BERGAMO ### in composizione monocratica e in funzione di Giudice del ### in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella controversia di primo grado promossa da ### causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da ########## con gli avv.ti ### e ### -####'#### P. ###.T.  con le funzionarie dott.sse ### e ### ed elettivamente domiciliat ### - RESISTENTE
Oggetto: Carta docente ### note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024
Con ricorso depositato in data ###, i ricorrenti, docenti precari a tempo determinato, agivano in giudizio nei confronti del ### per sentir accertare il proprio diritto ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 per gli anni scolastici in cui ha prestato attività lavorativa in favore del ### Tutti i ricorrenti hanno riferito e la convenuta, mediante deposito dello stato matricolare, ha confermato che sono tutti attualmente in servizio presso istituti nella provincia di ### I ricorrenti hanno inviato a mezzo PEC al Ministero resistente le diffide interruttive della prescrizione. 
Le parti ricorrenti hanno dedotto che in esecuzione dei contratti di lavoro a termine per il predetto anno scolastico ha svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato. 
Ciò nonostante, il ### agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato (### 18 maggio 2022 causa C-450/21), non avrebbe accordato la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali - la c.d. ### elettronica del docente - e prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.  ***  ### si costituiva tempestivamente ritenendo infondata la domanda, rilevando che la “carta elettronica del docente” non risulta correlata alla prestazione lavorativa, in termini di differente riconoscimento giuridico ed economico e pertanto non rientra tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato. 
In ogni caso il convenuta evidenziava che la clausola n. 4 afferma che «per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive» e si tratterebbe di distinzione oggettiva, in quanto soltanto per il personale docente di ruolo si impone, in via aggiuntiva, la formazione «obbligatoria, permanente e strutturale» e non solo triennale; la clausola n. 6, a sua volta, statuisce che «nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale» e che la ### attiene alla formazione.  ### in relazione alla ricorrente ### eccepiva l'incompetenza territoriale del tribunale adito in favore di quello di ### stante la sede di lavoro della ricorrente, essere attualmente in servizio in provincia di ### presso l'#####. 
Relativamente alla docente ### la convenuta chiedeva di escludere dal computo l'anno scolastico 2020/2021, posto che nel corso dello stesso, come da stato matricolare (###N.1 della memoria), non risulta destinataria di alcun incarico di docenza Il Giudice, in prima udienza, accertava l'incompetenza territoriale del tribunale adito in relazione alla posizione della docente ### Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione in prima udienza e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va accolto.  *** 
In diritto, la pretesa dei docenti va valutata alla luce del disposto dell'art. 1, comma 121, l. 107/15 che così prevede: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. 
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 previgente (art. 2) e ha chiarito - all'art. 3 - che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». 
Sulla base di tali disposizioni, il ### ha negato ai docenti ricorrenti, in quanto titolari di contratti a termine, la carta di cui sopra.  *** 
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della ### del ### si è pronunciato il Consiglio di Stato, ### il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il ###, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente. 
In merito a questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico».  ### il Consiglio di Stato «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.».  ### il Consiglio ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione. 
Canone che risulterebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti». 
Sulla base di tali argomentazioni il Consiglio di Stato ha concluso dicendo «il dirittodovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale».  ### di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; il collegio è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. 
Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del ### di riferimento «pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l.  107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo».  *** 
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'### europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024
Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato. 
La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. 
Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero» La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive - addotte a giustificazione della disparità di trattamento anche nella memoria di costituzione nel presente giudizio - che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». 
Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato». 
Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata dalla ### non può questo Giudice più dubitare della riconducibilità della “### del docente” alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata). 
Avverso l'attribuzione della “### del docente” al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. 
In definitiva, pertanto, tenuto conto del disposto della sentenza della ### richiamata, deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della ### annullati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della “### del docente” anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato. 
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va affermato, quindi, che, in linea generale, la natura temporanea del rapporto tra docente e ### non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente. 
Nel caso di specie, si osserva che la ricorrente per l'anno per il quale chiede la concessione del beneficio ha prestato in concreto attività lavorativa per la quasi totalità dell'anno scolastico, sul punto si veda il prospetto non contestato e la relativa documentazione a corredo e anche dallo stato matricolare depositato dalla parte convenuta (doc. 1). 
I ricorrenti, per quanto di interesse nel presente giudizio, hanno prestato attività didattica alle dipendenze del Ministero resistente, in forza dei predetti contratti a termine per i seguenti anni scolastici: ### (2 anni scolastici): • a.s. 2022/23 dall'8.9.2022 al 31.8.2023; • a.s. 2023/24 dall'1.9.2023 al 30.6.2024; ### (5 anni scolastici): • a.s. 2019/20 dal 17.9.2019 al 30.6.2020; • a.s. 2020/21 dal 12.10.2020 al 30.6.2021; • a.s. 2021/22 dal 6.9.2021 al 30.6.2022; • a.s. 2022/23 dal 9.9.2022 al 30.6.2023; • a.s. 2023/24 dall'1.9.2023 al 30.6.2024; ### (4 anni scolastici): Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 • a.s. 2020/21 dal 3.10.2020 al 30.6.2021; • a.s. 2021/22 dal 4.9.2021 al 30.6.2022; • a.s. 2022/23 dall'8.9.2022 al 30.6.2023; • a.s. 2023/24 dall'1.9.2023 al 30.6.2024; ### (6 anni scolastici): • a.s. 2018/19 dal 2.10.2018 al 30.6.2019; • a.s. 2019/20 dal 16.9.2019 al 30.6.2020; • a.s. 2020/21 dal 15.9.2020 al 30.6.2021; • a.s. 2021/22 dal 6.10.2021 al 30.6.2022; • a.s. 2022/23 dal 7.9.2022 al 30.6.2023; • a.s. 2023/24 dall'1.9.2023 al 30.6.2024; ### (6 anni scolastici): • a.s. 2018/19 dal 17.9.2018 al 30.6.2019; • a.s. 2019/20 dal 14.9.2019 al 30.6.2020; • a.s. 2020/21 dal 16.9.2020 al 31.8.2021; • a.s. 2021/22 dal 4.9.2021 al 30.6.2022; • a.s. 2022/23 dall'8.9.2022 al 30.6.2023; • a.s. 2023/24 dall'1.9.2023 al 30.6.2024; ### (5 anni scolastici): • a.s. 2019/20 dal 30.9.2019 al 30.6.2020; • a.s. 2020/21 dal 14.10.2020 al 30.6.2021; • a.s. 2021/22 dal 22.9.2021 al 31.8.2022; • a.s. 2022/23 dall'8.9.2022 al 31.8.2023; • a.s. 2023/24 dall'1.9.2023 al 30.6.2024; ### (4 anni scolastici): • a.s. 2020/21 dal 2.10.2020 al 30.6.2021; • a.s. 2021/22 dal 6.9.2021 al 30.6.2022; • a.s. 2022/23 dal 7.9.2022 al 30.6.2023; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 • a.s. 2023/24 dall'1.9.2023 al 30.6.2024; ### (2 anni scolastici): • a.s. 2022/23 dal 30.9.2022 al 30.6.2023; • a.s. 2023/24 dal 27.9.2023 al 30.6.2024; ***  ### convenuto, infatti, non ha allegato né provato alcun concreto elemento che possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato ormai divenuta fatto notorio per effetto del contenzioso che ruota intorno al diverso trattamento degli uni e degli altri. Le varie previsioni in tema di formazione del personale docente - l'art. 282 del d.lgs 297/1994, l'art. 28 del ### del 4.8.1995, comparto scuola, gli artt. 63 e 64 del ### del 27.11.2007, comparto scuola - non operano peraltro alcuna differenziazione al riguardo sulla base della natura a tempo determinato ovvero indeterminato del contratto di lavoro. 
Gli argomenti spesi dal Ministero per contestare la sussistenza degli altri presupposti di operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4, d'altronde, non offrono elementi decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle raggiunte al riguardo dalla Corte di Giustizia. 
È vero che la carta docenti consente acquisti di beni durevoli e che l'incremento delle competenze derivante dai vari impieghi della medesima è destinato ad esplicare i suoi effettivi positivi sul servizio scolastico nel corso dell'intera vita lavorativa del docente ed è astrattamente condivisibile la considerazione che un tale “ritorno” a lungo termine dell'investimento non è oggettivamente possibile per un docente a termine.  ### del bonus con cadenza annuale e all'inizio dell'anno scolastico, tuttavia, rende evidente che, nelle intenzioni del legislatore, la ricaduta formativa degli acquisti che possono essere realizzati con la carta docente è messa in conto già nel medesimo anno scolastico e ciò consente di configurare comunque un “ritorno” dell'investimento anche per il docente a termine, quantomeno per quello che abbia un contratto fino al termine delle lezioni, come il ricorrente. La natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro o l'esistenza di un termine, peraltro, non sono affatto garanzia rispettivamente di lunga durata o, al contrario, di brevità della relazione lavorativa. Al riguardo non si può dimenticare, infatti, che la permanenza in servizio del docente a tempo indeterminato percettore del bonus non è affatto certa, potendo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 questi trovarsi già verso il termine della sua carriera o in procinto di potrebbe cogliere altre opportunità di lavoro. Analogamente, il sistema di reclutamento dei docenti consente spesso al docente a termine di essere più o meno rapidamente immesso in ruolo. 
Il fatto che il docente sia a termine, dunque, non appare certo idoneo ad evocare l'esistenza di una ragione oggettiva di trattamento differenziato rispetto a tale vantaggio finanziario legato alla formazione e si rivela costituire esso stesso il reale motivo della disparità di trattamento. 
A questo proposito, va ricordato che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, «non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare» (Cass., n. ###/2019). 
Alla luce di quanto esposto in merito alla configurabilità di un'ingiustificata disparità di trattamento tra parte ricorrente e i docenti di ruolo, nel caso di specie sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea. 
La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito dalla sentenza appena citata, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio”. 
Una volta disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, la doverosa applicazione anche a parte ricorrente della restante parte della norma conduce ad affermare il suo diritto a percepire l'importo di € 500 nelle forme della cd. carta elettronica docente negli a.s. dedotti in giudizio e a qualificare la mancata attivazione della carta elettronica in suo favore come inadempimento al corrispondente obbligo del Ministero convenuto. 
In assenza di elementi in senso contrario, la pacifica esistenza di un rapporto in corso tra le parti al momento della presente decisione non consente dubbi sulla possibilità giuridica e materiale dell'adempimento richiesto da parte ricorrente con la domanda di condanna del Ministero che ha ad oggetto esattamente ciò che parte ricorrente aveva diritto ad ottenere Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 tempestivamente in ciascuno degli a.s. in questione ovvero la messa a disposizione dell'importo nelle forme previste dal ### 28 novembre 2016. 
Sul punto, la giurisprudenza di merito successiva alla sentenza della ### è costante, ex multis: Tribunale di Milano sez. lav. 15/12/2022 n. 3006, Tribunale di Milano sez. lav.  13/12/2022 n. 2996, Tribunale Milano sez. lav. 24/11/2022, n. 2816, Tribunale Arezzo, 23/11/2022, n. 286, Tribunale di Torino sez. V, 22/11/2022, n.1648, Tribunale di Gorizia , sez. lav. , 22/11/2022, n. 91, Tribunale di Torino sez. V, 10/11/2022, n.1533 In conclusione, rilevato che la parte ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e considerato che il ### non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni del ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. 
Quanto all'anno 2022/23, la parte convenuta evidenzia di aver intenzione di riconoscere in via amministrativa il diritto, ma non deduce né benchè meno prova di aver effettivamente accreditato la somma, la parte convenuta avrebbe dovuto aver già riconosciuto e accreditato la somma sulla carta docente, non vi è prova che ciò è avvenuto e, come noto, l'onere della prova dell'adempimento grava sul detore ### posto, la domanda va accolta.  ###'ISTRUZIONE deve essere, dunque, condannato non al pagamento diretto di € 500,00 per ogni anno scolastico, bensì ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della ### ed accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.) dalla quale conseguirebbe una discriminazione al contrario. 
Va tuttavia precisato che l'importo di euro 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 ### del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. 
Infine, la parte convenuta ha prodotto stato matricolare (doc. 1 della memoria) dal quale risulta un nuovo contratto di assunzione a tempo determinato per tutti i ricorrenti, il che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 consente di ritenere integrato, ove mai la circostanza rilevi, il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 ### 28 novembre 2016. 
Solo per completezza si ricorda che nelle more del giudizio il ### per adeguarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra citata ha emanato l'art. 15 d.l. 69/2023, per il quale “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Al di là del non chiaro riferimento all'anno 2023 riguardo ad un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare, va in ogni caso evidenziato che si tratta sicuramente di una disposizione che rende evidente che il beneficio della carta docente rientra tra le condizioni di impiego che, per le ragioni sopra esposte e come sancito anche dalla giurisprudenza comunitaria, non possono essere negate al personale assunto a tempo determinato per il solo fatto dell'apposizione del termine finale al rapporto di lavoro. 
La tesi appena esposta è stata nel complesso confermata dalla Cass. n. 29961/2023.  *** 
La parte convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale.  ### è fondata in relazione agli importi richiesti in relazione agli anni scolastici 2018/19, trova applicazione nel caso di specie la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4, trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico. 
La parte ricorrente ha interrotto la prescrizione con lettera di messa in mora ### del 17.10.23 ### del 6.11.23 Infatti, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015, rubricato “### della carta” dispone quanto segue: “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3.  2. ### di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”. 
Ebbene, dalla chiara lettura della norma richiamata appare evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia al 1° settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo; la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### per l'anno scolastico successivo; in ogni caso, ogni anno scolastico la ### viene ricaricata dell'importo di € 500,00.  ### significa che l'importo in esame viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art.  2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.  ###. 2935 c.c. stabilisce che “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” con ciò ovviamente facendo riferimento al primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri o meno anche un termine di decadenza. 
Leggendo l'articolo 5 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 non può esservi dubbio che il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto previsto dall'art. 1 comma 121 in relazione al bonus previsto per l'a.s. 2016/2017 fosse il 30 novembre 2016 - ivi previsto come primo giorno in cui i docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma - e che il termine ultimo per usufruire dell'importo (che, in base all'art. 6, sembra essere la conclusione dell'a.s. successivo) non è altro che un termine di decadenza suscettibile di determinare l'estinzione per mancato esercizio del diritto già sorto ed esercitabile sin dal 30 novembre 2016. 
Il dies a quo del termine di prescrizione del diritto che la presente decisione accerta in capo a parte ricorrente per l'a.s. 2016/2017 non può che essere identificato, dunque, nella data del 30 novembre 2016 in cui avrebbe potuto far valere la disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo.  ### presente fattispecie, in cui l'a.s. più risalente è il 2018/19, deve tenersi conto che l'art.  5, comma 3, d.p.c.m. 28 novembre 2016, ha previsto che «la registrazione di nuovi soggetti beneficiari Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno». Il giorno da cui decorre il termine di prescrizione è dunque il 1 settembre 2018. 
Considerata l'interruzione della prescrizione nell'ottobre e novembre 2023 erano già prescritti gli importi dovuti a titolo di ### docente in relazione agli anni scolastici 2015/2016 (termine spirato il ###), 2016/17 (termine spirato il ###), 2018/19 (termine spirato il ###) richiesti dai ricorrenti per l'a.s. 2018/19. 
Considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalle messe in mora dell'ottobre (### e novembre 2023 (###, sono prescritte le somme richieste in relazione all'a.s. 2018/19. 
Sul punto, si veda Tribunale Torino sez. V, 25/01/2023, n.145 *** 
Quanto al valore da prendere in considerazione per determinare lo scaglione applicabile, l'art. 
D.M. n. 147 del 13/08/2022 rinvia alle regole poste dal codice di procedura civile per la determinazione del valore della controversia (art. 10 c.p.c.) con esclusione della fase istruttoria non svolta. 
Si applicano i valori minimi considerata la serialità del contenzioso e un aumento del 10% per ciascun ricorrente considerata l'assoluta comunanza delle posizioni.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, così decide: - accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici in narrativa per l'importo di € 500,00 annui e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, e quindi condanna il ### a corrispondere a o ### € 1.000,00; o ### € 2.500,00 o ### € 2.000,00 o ### € 2.500,00; o ### € 2.500,00; o ### € 2.500,00; o ### € 2.000,00; o ### € 1.000,00 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024 - condanna il Ministero dell'istruzione a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € 1.751,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione in favore del difensore antistatario.  ### 8 maggio 2024 Il Giudice del lavoro ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/05/2024

causa n. 439/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Bertolino Giulia, Inzucchi Giuseppina

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 299/2026 del 09-01-2026

... ###'udienza dell'8.1.2026, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rese, chiedendo la decisione della causa. ### atto di citazione ex art. 615 c.p.c. regolarmente notificato in data ###, ### proponeva opposizione all'atto di precetto notificato in data ###, ad istanza di ### con il quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 55.898,41, di cui € 48.126,03 per sorta capitale. Eccepiva l'istante l'insussistenza del diritto del portatore del titolo ad agire esecutivamente in suo danno, non esistendo alcun rapporto di dare-avere tra le parti. Il decreto ### n. 4695/2020, reso dal Tribunale Proc. n. 15524/2022 R.G.A.C. -SENTENZA### 2 di Firenze, era stato da ella opposto, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Contestava, altresì, la quantificazione degli interessi come operata dal creditore nonché la somma richiesta a titolo di registrazione del decreto ingiuntivo sopra menzionato. Si costituiva ### contestando nel merito la domanda, della quale chiedeva il rigetto. In via preliminare, eccepiva (leggi tutto)...

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N.15524/2022 R.G.A.C. Sent. n. __________________ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI XIV SEZIONE CIVILE IL GIUDICE dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 15524/2022 del R.G.A.C. 
TRA ### rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, dall'avv. ### presso il cui studio in Napoli, alla via ### n. 21, elettivamente domicilia #### rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato ed allegato alla comparsa di risposta, dell'avv. ### presso la quale elettivamente domicilia in ### via G. Matteotti n. 30 ###: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c..  ###'udienza dell'8.1.2026, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c., i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rese, chiedendo la decisione della causa.  ### atto di citazione ex art. 615 c.p.c. regolarmente notificato in data ###, ### proponeva opposizione all'atto di precetto notificato in data ###, ad istanza di ### con il quale le veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 55.898,41, di cui € 48.126,03 per sorta capitale. Eccepiva l'istante l'insussistenza del diritto del portatore del titolo ad agire esecutivamente in suo danno, non esistendo alcun rapporto di dare-avere tra le parti. Il decreto ### n. 4695/2020, reso dal Tribunale Proc. n. 15524/2022 R.G.A.C. -SENTENZA### 2 di Firenze, era stato da ella opposto, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Contestava, altresì, la quantificazione degli interessi come operata dal creditore nonché la somma richiesta a titolo di registrazione del decreto ingiuntivo sopra menzionato. 
Si costituiva ### contestando nel merito la domanda, della quale chiedeva il rigetto. In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della proposta opposizione, essendosi in presenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il cui merito non poteva essere oggetto di contestazione in sede di opposizione a precetto. Confermava la correttezza delle somme richieste a titolo di interessi, conformi a quanto indicato nel titolo, e documentava l'ammontare dell'importo precettato a titolo di spese di registrazione. 
Prodotta documentazione, la causa, assegnata allo scrivente in data ### dopo numerosi rinvii, sulle conclusioni sopra illustrate, veniva riservata in decisione all'udienza dell'8.1.2026, svoltasi con la modalità della trattazione scritta.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente lo scrivente evidenzia la necessità di immediata decisione della presente controversia, la cui iscrizione a ruolo risale all'anno 2022, apparendo, altresì, la causa di pronta ed immediata soluzione ed avendo le parti sostanzialmente già reso le rispettive conclusioni sin dagli atti introduttivi, non occorrendo, ai fini decisori, alcuna istruzione della causa, di natura strettamente documentale.   Con la presente opposizione preventiva, parte istante ha inteso anzitutto contestare il contenuto stesso del titolo esecutivo - in forza del quale veniva preannunciata la possibile esecuzione forzata - rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 4695/2020, reso dal Tribunale di Firenze. In particolare, l'opponente denunciava la pretesa inesistenza di “un rapporto sottostante il vantato credito”, gravando sul creditore, a suo dire, l'onere probatorio circa la sua attuale sussistenza.   Tanto precisato, è noto che in sede di opposizione all'esecuzione con titolo esecutivo di formazione giudiziale - come nel caso di specie - l'opposizione stessa non può fondarsi su fatti estintivi, modificativi o impeditivi che avrebbero dovuto farsi valere (o che siano stati fatti valere) nel procedimento di cognizione chiuso col giudicato ovvero tuttora pendente, non potendosi proporre, con il rimedio ex art. 615 c.p.c., questioni in contrasto con il titolo giudiziale stesso, (cfr. Cass. civ. 14.2.2013 n. 3667; 29.9.2007 n. 20594; conf., ex multis, 16.9.2010 n. 19686; 29.9.2007 n. 20594; 23.3.1999 n. 2742; Trib. ###. n. 15524/2022 R.G.A.C. -SENTENZA### 3 7.11.2019 n. 857; Trib. Bari 27.6.2018 n. 2755) potendo il debitore unicamente invocare fatti modificativi, impeditivi e/o estintivi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo azionato (Cass. civ. 28.8.1999 n. 9061) Come sopra evidenziato, i riferiti motivi impugnatori formulati dall'opponente, afferiscono alla formazione stessa del titolo giudiziale, sicché avrebbero dovuto formare oggetto (come accaduto) di contestazione nel corso del giudizio di opposizione monitoria, non potendo trovare ingresso, in ogni caso, nel presente giudizio, in applicazione dei consolidati e condivisibili principi giurisprudenziali sopra citati. Ne deriva che, sul punto, l'opposizione non può che essere dichiarata inammissibile.   Palesemente infondata, viceversa, si manifesta la spiegata opposizione con riguardo alla asserita erronea determinazione degli interessi precettati con l'intimazione gravata. Dalla mera lettura del ricorso per decreto ingiuntivo e del pedissequo provvedimento monitorio, si evince che il Giudice del procedimento ebbe a condannare l'odierna parte opponente al pagamento degli interessi “come richiesti”, vale a dire nella misura del 5% a decorrere dal 23.10.2020, esattamente come quantificati dall'### nel precetto in esame. E' appena il caso di rilevare, infine, come la quantificazione dell'imposta di registrazione del provvedimento monitorio all'origine del contestato precetto, sia stata puntualmente documentata dal creditore, nessun dubbio sussistendo circa l'obbligo del suo pagamento a carico del debitore opponente. ###, pertanto, non può che essere integralmente rigettata.   Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, conformemente alle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (in particolare, agli artt. 1-4, 5, 6 e 11), in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della causa (indicato in € 55.898,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), in complessivi € 8.100,00, di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 4.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv.  ### che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..  P. Q. M.  Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in persona del Giudice dr.  ### definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da ### nei confronti di ### con ricorso in opposizione ritualmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: Proc. n. 15524/2022 R.G.A.C. -SENTENZA### 4 a) dichiara in parte inammissibile l'opposizione, rigettandola nella sua restante parte, il tutto come meglio precisato nella parte motiva della presente sentenza; b) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 8.100,00, di cui € 2.500,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 4.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. ### che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..   Così deciso in Napoli, l'8.1.2026.   

IL GIUDICE
dr. ###


causa n. 15524/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Abete Francesco, Mazzone Massimo

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