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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli - VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr.ssa ### d'### - Presidente rel.
Dr. ### - #### - ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2510 del ### degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3215/2018 pronunciata in data 19 dicembre 2018 dal Tribunale di Napoli nord, pendente TRA ### (###), #### (###) e ### (###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### al ### n.52 appellante E ### (###), rappresentato e difeso dall' Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla ### n.25 appellato NONCHÉ ### (###), #### (###) ed ### (###), elettivamente domiciliati nel primo grado del giudizio in ### al ### n.24 appellati contumaci E ### (###) e #### (###) appellati non costituiti ### I procuratori delle ### hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data ##### e ### convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli nord ####### e ### al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare e urgente reintegrare immediatamente gli attori nel possesso del locale sito in ### alla ###. ### n. 10 piano terra…..al fine di far cessare l'azione furtiva e violenta che allo stato perdura ed in modo da reintegrare l'Avv. ### nella disponibilità dei suoi beni mobili, presenti in tale locale; B) nel merito accogliere la domanda e condannare i convenuti a reintegrare gli attori nel possesso materiale del locale e nell'uso dell'ufficio, così come riportato in narrativa; C) nel merito accogliere la domanda ed accertata l'illiceità, la furtività e la violenza dell'azione commessa dai convenuti, condannarli in solido o chi di ragione ala risarcimento del danno, da liquidarsi dal Giudice nei limiti di euro 26.000,00 in virtù delle risultanze processuali, o anche in via equitativa, per danni morali e materiali, in favore degli attori; D) condannare i convenuti o chi di ragione alla refusione delle spese processuali”.
A sostegno della domanda esponevano: di essere possessori del locale sito in ### alla ###. ### n. 10; che detto possesso veniva esercitato dal ricorrente, Avv. ### in forza di delibera assembleare del 18.2.2011 con la quale, ricevuto l'incarico di amministratore dei beni in comunione ereditaria, era stato autorizzato a utilizzare tale locale, oltre che per le attività di amministrazione anche per le altre sue attività, impegnandosi quest'ultimo anche ad attrezzare e arredare il locale stesso; che l'ufficio in questione era stato perciò impiegato dall'Avv. ### oltre che per l'amministrazione degli immobili di proprietà degli eredi di ### anche per le altre sue attività, utilizzandolo per ricevervi occasionalmente qualche suo cliente e per svolgervi l'attività di amministratore di condominio e le riunioni assembleari della comunione; che gli attori ### ed ### in possesso delle chiavi siccome consegnate loro dall'Avv. ### in osservanza dell'accordo che prevedeva l'uso comune, recatisi sul posto in data ### per una riunione, non erano riusciti ad accedere al locale stesso essendo stato sostituito il lucchetto a chiusura della serranda posta davanti all'unica porta di ingresso; che, nonostante la denuncia di quanto accaduto alle nuove amministratrici dei beni in comunione ereditaria (### e ###, le stesse, in esecuzione dell'incarico ricevuto con delibera del 22.1.2014, avevano diffidato l'Avv. ### alla restituzione del locale entro 5 giorni e, in mancanza, a sostituire il lucchetto della porta d'ingresso; che l'Avv. ### oltre che spogliato del possesso dell'immobile, così come ### ed ### era stato privato degli arredi dell'ufficio e dei documenti professionali ivi custoditi; che, in definitiva, gli attori avevano riportato danni materiali e morali per la mancata disponibilità del locale e per l'azione violenta subìta.
Con comparsa depositata in data ### si costituiva in giudizio ### che aderiva alla domanda attorea e non si opponeva all'accoglimento della stessa; in data ### si costituivano, altresì, ### e ### le quali, dedotta l'infondatezza della domanda, concludevano per il rigetto della stessa, con vittoria di spese e competenze di lite.
Infine, si costituivano #### ed ### evidenziando l'assoluta infondatezza della domanda avanzata onde ottenerne il rigetto, anche ai fini dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di lite, anche della fase cautelare e di reclamo, con clausola di attribuzione in favore del costituito procuratore.
Acquisito il fascicolo della fase cautelare, veniva ammesso l'interrogatorio formale dei convenuti ### e ### (i quali, tuttavia, non comparivano all'udienza dell'8.3.2016 fissata per l'espletamento senza giustificato motivo), nonché la prova testimoniale articolata da parte attrice; all'udienza del 14.9.2018 (cui veniva rinviato il giudizio stante la mancata comparizione del difensore di parte attrice e dei testimoni da escutere) il Tribunale riservava la causa in decisione e la definiva con la sentenza n.3215/2018, pronunciata in data ###, con cui rigettava la domanda, oltre che la domanda ex art.96 c.p.c. avanzata dai convenuti, e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti mentre le compensava nei confronti di ### In particolare, il Tribunale rigettava la domanda sulla scorta delle seguenti considerazioni: “In particolare, dall'esame della documentazione in atti, emerge in primo luogo che i comunionisti ### ed #### sono stati specificatamente invitati dagli altri comunionisti - odierni convenuti a prendere parte al sopralluogo fissato per il ripristino dello stato dei luoghi e la contestuale consegna delle chiavi di apertura dell'installando lucchetto di chiusura ( racc. a/r inviate dai resistenti ### ed ### e ritualmente e tempestivamente ricevute dai ricorrenti in data ### per il giorno 26.2.2014), sicchè non può ravvisarsi uno spoglio avente carattere duraturo, ma, piuttosto, solo un impedimento di natura provvisoria e transitoria all'esercizio del potere di fatto (cfr., in tal senso, Cassazione 04/18227 e 94/7887); difettano, inoltre, i caratteri della violenza e della clandestinità dello spoglio in quanto gli attori ### e ### consci della sostituzione del lucchetto di accesso, ben avrebbero potuto prendervi parte così mantenendo il possesso dell'immobile. Quanto alla posizione dell'attore ### in difetto di ulteriori e significativi elementi di prova rispetto a quelli valutati in sede ###possono ritenersi integrati dalla semplice mancata comparizione dei convenuti chiamati a rendere il deferito interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c. - alla luce della significativa documentazione in atti emerge con chiarezza che lo stesso è stato immesso dai comunionisti nella disponibilità del locale in questione esclusivamente per l'esercizio della sua funzione di amministratore dei beni in eredità ### qualificandosi, perciò, come mero detentore non qualificato cui non compete la legittimazione all'azione di reintegrazione.”. Rigettava, altresì, la domanda ex art.96 c.p.c. stante “La complessità e l'incertezza delle questioni trattate nonché l'assoluta carenza di allegazione del danno patito, escludono qualsivoglia statuizione ex art. 96 c.p.c.” e liquidava le spese di lite “per ciascuno dei convenuti, a titolo di compensi professionali, in €. 635,00 per la fase cautelare, €. 435,00 per la fase del reclamo ed in €. 630,00 per il presente giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e ### come per legge”.
Avverso detta sentenza proponevano appello #### e ### invocandone la parziale riforma ai soli limitati fini dell'accoglimento della domanda ex art.96 c.p.c. avanzata nel primo grado del giudizio nei confronti di ##### e ### e onde sentire correttamente liquidare sempre nei loro confronti le spese giudiziali, comprensive della fase interdittale e della seguente fase di reclamo, posto che il Tribunale avrebbe violato i minimi tabellari previsti dalle tariffe professionali.
Si costituiva in giudizio ### instando per il rigetto dell'avverso gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio e riservata la causa in decisione all'udienza del 16 febbraio 2023, la Corte, con ordinanza pronunciata in data 27/4- 5/5/2023 la rimetteva sul ruolo ravvisata la necessità che la notifica dell'atto di appello eseguita dovesse essere depositata, in quanto effettuata via ### con gli originali informatici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (nell'apposito formato nativo “.eml” o “.msg”).
Con successiva ordinanza, pronunciata in data 25/26.5.2023, la Corte, rilevato che parte appellante aveva dichiarato di essere nell'impossibilità di depositare detti files, pur provvedendo a fornire attestazione ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis/ter legge 53/1990 delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, depositate unitamente all'atto di appello in formato “.pdf”, e aveva chiesto di essere autorizzata alla rinnovazione della notifica laddove dette ricevute non fossero state ritenute idonee allo scopo, e ritenuta la necessità che la notificazione dell'atto di appello fosse rinnovata nei confronti degli appellati non costituiti nel presente grado di giudizio stante l'inidoneità della documentazione depositata a provare la regolarità della notifica eseguita via pec, disponeva in tal senso. ### provvedeva, quindi, a depositare i files nell'apposito formato nativo “.eml” comprovanti l'avvenuta notifica dell'atto di rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei confronti di #### ed ### presso l'indirizzo pec dell'Avv. ### procuratore costituito nel primo grado del giudizio per detti soggetti.
Quindi, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 dicembre 2023, la Corte riservava nuovamente la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, previa riduzione a cinquanta giorni del solo primo termine.
Preliminarmente va esaminata la ritualità della notifica dell'atto di appello.
Va, quindi, evidenziato che la notifica nei confronti di ### risulta irritualmente eseguita personalmente presso il suo indirizzo di residenza a mezzo del servizio postale, nonostante nel primo grado del giudizio risultasse rappresentato dall'Avv. ### eppure, in caso di elezione di domicilio di più parti presso il medesimo difensore nel giudizio di primo grado, è ritualmente eseguita la notifica dell'appello presso tale domiciliatario anche nei confronti delle parti già da questi rappresentate ma che non abbiano proposto impugnazione, salvo che sia sopravvenuta un'incompatibilità del domiciliatario rispetto alla posizione delle parti non appellanti, idonea a determinare una violazione del diritto di difesa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16311 del 04/08/2016), affatto dedotta.
Anche la notifica nei confronti di ### risulta non correttamente eseguita per le ragioni di seguito esposte. Né entrambe dette notificazioni sono state successivamente rinnovate nonostante l'ordinanza pronunciata dalla Corte in data 25/26.5.2023 di rinnovazione nei confronti degli appellati non costituiti.
Tuttavia, deve ritenersi che detta attività nei confronti di detti soggetti è stata ordinata ai soli fini della litis denuntiatio poiché l'appello ha ad oggetto la parte della pronuncia di prime cure non incidente sulla posizione soggettiva di ### e di ### che, anzi, condividevano la stessa posizione giuridica degli odierni appellanti. Di conseguenza, va esclusa l'applicabilità, nel caso di specie, della sanzione di cui all'art. 331, secondo comma, c.p.c. coerentemente con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “La notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una vocatio in ius per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una litis denuntiatio allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale; in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Ne consegue che, in relazione a cause scindibili, qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d'appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5160 del 27/2/2024 e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7031 del 12/03/2020; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3858 del 06/06/1983).
Va, poi, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello nei confronti di #### ed ### documentata a mezzo del file “.pdf” della notifica eseguita all'Avv. ### in data ### alle ore 18:13:44, quale procuratore e difensore di #### ed ### e nei confronti sempre dell'Avv. ### nella stessa data alle ore 18:11:40, quale difensore e procuratore di se stesso (cfr. in atti, documenti depositati in data ###).
Orbene, l'appellante ha depositato, a seguito di richiesta della Corte, la scansione analogica della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna, nonché la riproduzione grafica degli altri atti della procedura di notifica, corredati dell'attestazione di conformità, e non risulta però mai effettuato il deposito dei duplicati dei files informatici dimostrativi della documentazione medesima, né l'unica parte appellata che si è costituita in giudizio ha prodotto documentazione contenente l'originale o la copia dei predetti files.
A detta notifica ha fatto seguito la rinnovazione eseguita in data ### e in data ###, documentata a mezzo degli originali informatici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna nell'apposito formato nativo “.eml” (cfr. files depositati in data ### e 24.7.2023).
Tuttavia, mentre deve ritenersi correttamente eseguita la suindicata notifica nei confronti dell'Avv. ### in proprio, la rinnovazione della notifica dell'atto di appello eseguita nell'anno 2023 nei confronti di ### ed ### costituiti nel primo grado del giudizio a mezzo dell'Avv. ### sebbene fosse ormai decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il ###, e ciò in violazione dell'art. 330, u.c., c.p.c. deve ritenersi nulla posto che detta norma che così dispone: "Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e ss.", si applica difatti anche in caso di rinnovazione, disposta ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., comma 1, della notificazione dell'impugnazione affetta da nullità (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 2197 del 01/02/2006; conformi, tra varie, Cass. 31 luglio 2018, n. 20255, Cass. 17 luglio 2019, 19218 e Cass. 18 marzo 2022 n. 8818).
Di poi, la rinnovazione della notifica dell'impugnazione che non avvenga nei confronti della parte personalmente, bensì presso il difensore costituito nel precedente grado di giudizio, nonostante sia già decorso, al momento dell'ordinanza che la dispone, l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è nulla per violazione dell'art. 330 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, attesa la perentorietà del termine disposto dal giudice ex art. 291 c.p.c. per la rinnovazione della notifica (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 20255 del 31/07/2018).
Deve, tuttavia, ritenersi la ritualità della notificazione originaria eseguita in data ### alle ore 18:13:44 nei confronti di #### ed ### presso il procuratore Avv. ### documentata a mezzo del file in formato “.pdf” della notifica eseguita all'Avv. ### in data ### alle ore 18:13:44, posto che l'Avv. ### in data ###, si è costituito in cancelleria per ### e non anche per gli altri due appellati a cui l'appello è stato notificato con la stessa pec.
Pertanto, se la notifica dell'atto di citazione in appello si è perfezionata per ### consentendone la sua costituzione nel presente giudizio, deve ritenersi perfezionata anche per gli appellati non costituiti, essendo stato notificato un solo atto di appello all'Avv. ### nella qualità di procuratore e difensore dei suoi assistiti.
Invero, quando una stessa persona fisica rappresenta in giudizio più soggetti, ma tale rappresentanza ha carattere unitario ed inscindibile, la notificazione è correttamente eseguita mediante consegna di una sola copia dell'atto al procuratore della parte, non trovando applicazione il principio secondo cui la notifica deve avvenire con la dazione di tante copie quante sono le parti contro cui l'atto è diretto (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15920 del 15/06/2018).
Ebbene, la notifica eseguita secondo tali modalità e con la costituzione in giudizio di uno solo dei destinatari deve farla ritenere validamente eseguita nei confronti di tutti potendosi la prova della tempestiva e regolare consegna ritenere raggiunta aliunde ovvero per mezzo della costituzione in giudizio di ### con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c. nei confronti di ### ed ### (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023).
Tanto premesso in ordine alla ritualità della notifica dell'atto di appello e passandone a esaminare il merito, ritiene la Corte che lo stesso sia parzialmente fondato.
Va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità parziale dei documenti depositati dagli appellanti il ###, il ### e il ### trattandosi di documenti facenti parte del fascicolo interdittale; diversamente risultano depositate irritualmente nel presente grado di giudizio le sentenze nn. 969/2016 del Tribunale di Napoli nord, 1537/2016 del Tribunale di Cassino - ### specializzata agraria e n. 1955/2017 del Tribunale di Napoli nord e, quindi, sono inutilizzabili ai fini della decisione.
Dette sentenze risultano depositate unitamente alla comparsa conclusionale nel primo grado del giudizio e per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., oltre che nei termini di legge dettati per il processo di primo grado; in difetto, come nella specie, rimane precluso a questo giudice dell'impugnazione l'esame della produzione onde assicurare il rispetto della regola stabilita dall'art. 345, comma 3, c.p.c..
Ciò posto, con il primo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale ha erroneamente omesso di condannare gli appellati al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e deducono che, secondo quanto affermato dal ###, in assenza della prova del danno patito, il giudice, tenendo conto di tutti gli elementi della controversia, può attribuire alla parte vittoriosa il riconoscimento del danno patrimoniale, liquidandolo in via equitativa; assumono, quindi, che il Tribunale avrebbe dovuto condannare gli appellati ##### nonché l'Avv. ### al pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c., terzo comma, perchè, come evidenziato dallo stesso Tribunale: - dall'esame della documentazione in atti emergeva che gli appellati ### e ### erano stati invitati dagli altri comunisti, odierni appellanti, a prendere parte al sopralluogo fissato per il ripristino dello stato dei luoghi e la contestuale consegna delle chiavi di apertura dell'installando lucchetto di chiusura per il giorno 26.2.2014; - nessuna azione illecita era stata posta in essere dagli odierni appellanti tanto che con l'ordinanza interdittale del 25.7.2014 il Tribunale aveva rilevato che non risultava nessuno spoglio clandestino essendo gli appellati stati invitati dagli altri comunisti a partecipare al sopralluogo tendente al ripristino dello stato dei luoghi mediante l'accesso al locale e contestuale consegna delle chiavi di apertura dell'istallando lucchetto di chiusura; - l'Avv. ### era stato immesso dai comunisti nella disponibilità del locale in questione per l'esercizio della sua funzione di amministratore dei beni in eredità di ### per cui, come mero detentore non qualificato, non gli competeva la legittimazione all'azione di reintegrazione.
Gli appellanti evidenziano, infine, come ##### nonché l'Avv. ### hanno preferito insistere nel procedimento di merito (pur in presenza dell'ordinanza loro sfavorevole del procedimento cautelare e del reclamo) con la consapevolezza dell'infondatezza delle loro tesi, costringendo gli appellanti a difendersi nelle ordinarie vie giudiziarie.
Il motivo è infondato.
Non sono ravvisabili dalla Corte gli estremi della malafede o colpa grave, quali elementi idonei a giustificare l'accoglimento della richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata nei confronti degli appellati, non emergendo che questi ultimi abbiano introdotto il giudizio di primo grado, sia nella fase interdittale che di merito, nella sicura consapevolezza dell'infondatezza delle proprie ragioni. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è dell'avviso che non sussistono i presupposti della reclamata responsabilità aggravata (art.96, comma I, c.p.c.), responsabilità che postula, oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza finale, la dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (Cassazione civile, sez. I, 27/08/2013, n. 19583; Cassazione civile, sez. lav., 15/04/2013, n. 9080; civ., sez. un., 20 aprile 2004 n. 7583).
Non ricorrono, però, le suindicate condizioni per la condanna degli appellati al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. come richiesto dagli appellanti.
Detta responsabilità aggravata sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; la temerarietà della lite esige sul piano soggettivo la coscienza dell'infondatezza o il difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011), laddove la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi ( Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19298 del 29/09/2016 e Cass. n. 15629/2010).
In difetto di tali situazioni, che non ricorrono obiettivamente nella specie, la domanda va disattesa; a dimostrazione della non manifesta infondatezza della tesi difensiva degli originari attori vale evidenziare che sono stati ammessi i mezzi istruttori richiesti dagli stessi e che l'interrogatorio formale dei convenuti non è stato espletato per la mancata comparizione a renderlo degli interrogandi.
Va ulteriormente osservato che nella giurisprudenza è anche fermo il convincimento sulla relativa qualificazione risarcitoria, opinione autorevolmente avallata dalla ### la quale, nell'affermare la legittimità costituzionale della necessità dell'istanza di parte ai fini della condanna in discorso, ha espressamente ricondotto l'istituto nell'area della responsabilità civile, quale tipico strumento di interessi privatistici, «con conseguenti profili risarcitori, in relazione ai quali si pongono problemi di onere probatorio a carico del richiedente nell'ambito del principio dispositivo» ( C. Cost. 23.12.2008, n. 435).
Circa quest'ultimo aspetto, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697 c.c., la prova del danno da illecito incombe sul soggetto leso istante, onerato di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale, dalla illecita condotta della controparte nonché dello stato soggettivo connotante quest'ultima. ### orientamento di legittimità prevalente, pur attenuando tale onere probatorio, non esime la parte istante dall'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad individuare l'esistenza dei danni sofferti - cioè ad identificare il tipo e gli elementi costitutivi dei danni - ed idonei a consentire al giudice in via officiosa - e, se del caso, equitativa - la relativa quantificazione (così Cass. 28226/2008; Cass. 13395/2007; Cass. 4096/2007; Cass. 3388/2007; 27383/2005), conformemente all'orientamento dottrinale che, riconducendo il potere «d'ufficio» non alla liquidazione bensì al profilo dell'allegazione, ritiene sufficiente, fatto salvo l'impulso formale con la formulazione della istanza ad hoc, che la parte richiedente compia un generico riferimento alle categorie del danno patrimoniale e non patrimoniale, senza dedurre un qualificato e specifico tipo di danno subito, potendo questo essere ricavato in via officiosa dalle risultanze probatorie o dagli atti di causa.
Nel caso di specie, pur accedendo a tale opinione, emerge evidente come non risulti mai effettuata alcuna allegazione in merito ai danni subiti né nella comparsa di costituzione, né nel corso del giudizio di primo grado.
Non sussistono, inoltre, i presupposti per disporre, a carico degli appellati, il pagamento di una somma ex art. 96 comma 3 c.p.c., in assenza, in particolare, dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave in capo all'appellante), necessario, secondo la giurisprudenza più recente, anche nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 96 del codice di rito (Cass. SS.UU. sent. n. 9915/2018) e secondo le argomentazioni sopra esposte. ### ha anzi precisato che i presupposti della mala fede o della colpa grave pur sempre indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c., comma 3, ( 30 novembre 2012 n. 21570), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sè, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 7726); e ha ritenuto integrare tale mala fede la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass. 22 febbraio 2016 n. 3376), ovvero la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame (Cass. 18 novembre 2014 n. 24546), oppure la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass. 26 marzo 2013 n. 7620), caratteri questi che non sembrano rinvenirsi nella domanda giudiziale.
Sussiste, invece, la denunciata violazione con il secondo motivo di gravame dei minimi tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui all'art. 4, 1° comma, del d.m. n. 55/2014, dei valori medi di cui al prospetto n. 2 - giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale - e n. 10 - procedimenti cautelari - delle tabelle allegate al medesimo d.m. n. 55/2014 (non si applica al caso de quo, ratione temporis, il d.m. 13 agosto 2022, n. 147).
Gli appellanti hanno, invero, chiesto rideterminarsi le spese di lite in € 2.738,00 per la fase cautelare, in € 1.890,00 per il reclamo e in € 2.738,00 per il giudizio di merito, senza considerare i dovuti aumenti per la presenza di più parti, manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa ed esito positivo della vertenza (cfr. atto di appello).
Ebbene, in rapporto allo scaglione di riferimento (€. 5.201,00 ad €. 26.000,00), per essere stato indicato dagli stessi appellati in € 26.000,00 il limite della domanda di risarcimento dei danni, i minimi si specificano come segue: per la fase interdittale: fase di studio € 473,00, fase introduttiva € 320,00, fase istruttoria/trattazione € 803,00, fase decisionale € 303,00 per cui i "minimi" sono pari a € 1.899,00 mentre il Tribunale ha liquidato la minor somma di € 635,00. Parimenti per la fase di reclamo così come per il giudizio di merito dinanzi al Tribunale i cui minimi si specificano come segue: fase di studio € 810,00, fase introduttiva € 370,00, fase istruttoria/trattazione € 1.120,00, fase decisionale € 2.738,00 per cui i "minimi" sono pari a € 2.738,00 mentre il Tribunale ha liquidato la minor somma di € 630,00.
La sentenza impugnata va, pertanto, parzialmente riformata limitatamente alla liquidazione delle spese di lite da porre a carico dei soli attori del primo grado del giudizio e in favore dei soli appellanti rideterminandosi le minori somme liquidate dal Tribunale nelle somme di € 1.899,00 per la fase interdittale e per il giudizio di reclamo e di € 2.738,00 per il giudizio di merito.
Invero, la condanna alle spese di lite nel primo grado del giudizio ha chiaramente coinvolto solo gli attori, #### e ### e non anche ### costituitosi in data ###, per aderire alla domanda attorea e senza opporsi al relativo accoglimento, per cui la riforma della sentenza riguarderà solo detti soggetti non avendo gli appellanti mosso alcun motivo di censura alla condanna dei soli attori al pagamento delle spese di lite del primo grado e non anche di ### Né, peraltro, risulta che quest'ultimo abbia avanzato alcuna domanda nei confronti degli odierni appellanti o che, di converso, l'abbia avanzata nel qual caso sarebbe occorsa una specifica doglianza degli appellanti circa la relativa omessa disamina.
Circa la regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione delle spese del grado tra gli appellanti ed #### e ### Invero, si è ritenuta l'impossibilità che la domanda ex art.96 c.p.c. integri una domanda che possa contrapporsi, ai fini della soccombenza reciproca, ad altra domanda che invece fa parte del vero e proprio thema decidendum in diretta relazione al quale è stato instaurato il processo: il giudizio, infatti, viene instaurato a causa della necessità di decidere su un determinato oggetto, che ne costituisce appunto il vero obiettivo, mentre la decisione sulle spese di lite e sulla temerarietà dell'azione o della resistenza all'azione costituiscono un accessorio della pronuncia che viene perseguita per il reale oggetto del giudizio. “Nel momento in cui, invece, un grado di giudizio è definito, il criterio per identificare, qualora non si sia raggiunto con esso il giudicato, il contenuto del grado successivo è quello della devoluzione, ovvero dell'oggetto di impugnazione. A tale oggetto devoluto, dunque, deve a questo punto rapportarsi la causazione: se, quindi, una questione in termini di spese di lite come regolate nel presente giudizio o una questione relativa alla concessione o al diniego della condanna per lite temeraria diventano oggetto di un motivo di impugnazione, esse vengono inglobate nel thema decidendum, non rivestendo più alcuna accessorietà […..] Conseguenza, allora, dell'introduzione della condanna o del diniego di condanna per lite temeraria in uno dei motivi dell'impugnazione, e dunque nel devolutum in senso pieno - svincolandosi dall'accessorietà - è che, se tale motivo viene accolto in un contesto in cui gli altri motivi vengono disattesi, non risulta sostenibile che non si configuri una parziale soccombenza” ( Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15102 del 31/05/2021 e nello stesso senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25230 del 24/8/2023 e Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4137 del 14/2/2024).
Diversamente gli appellanti sono tenuti a rimborsare le spese di lite del presente grado di giudizio in favore di ### avendo chiesto la condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. e la riliquidazione delle spese di giudizio anche nei suoi confronti nonostante né nell'ordinanza interdittale, né nella sentenza del giudizio di merito sia stata mai esaminata l'eventuale domanda avanzata dal medesimo e senza che alcuna statuizione delle spese di lite sia stata adottata nei rapporti tra lo stesso e gli odierni appellanti, senza che questi ultimi ne abbiano fatto motivo di censura alcuna, come già sopra accennato.
Invero, a suffragare detta considerazione vale leggere l'ordinanza interdittale con cui il Tribunale di Napoli nord nella valutazione dei fatti esamina unicamente la posizione dei ricorrenti ### ed ### oltre dell'Avv. ### tanto che conclude in tali termini il provvedimento: “In conseguenza di quanto precede, va rigettata la domanda ex art. 1688 cod. civ., proposta da ##### E ### MAGLIONE”. Negli stessi termini è stata pronunciata anche l'ordinanza in sede ###la sentenza di merito impugnata il medesimo Tribunale indica ### nell'intestazione della sentenza quale convenuto e considera la sua posizione giuridica unicamente in ordine alla compensazione delle spese di lite tra quest'ultimo e gli attori; inoltre, anche nel dispositivo dispone la condanna dei soli attori al pagamento delle spese di lite mentre le compensa tra gli attori e “il convenuto ### Antonio”, in tal senso sottolineando la posizione giuridica di quest'ultimo diversa da quella degli attori per non aver avanzato alcuna domanda.
In tali termini, le spese del presente grado vengono liquidate come da dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata mentre nulla va disposto nei confronti degli appellati rimasti contumaci. PQM La Corte di Appello di Napoli - ### sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ##### e ### avverso la sentenza 3215/2018 pronunciata in data 19 dicembre 2018 dal Tribunale di Napoli nord, così provvede: a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina nei soli confronti degli appellanti le spese di lite del primo grado del giudizio in € 1.899,00 per la fase interdittale, in € 1.899,00 per il giudizio di reclamo e in € 2.738,00 per il giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, in luogo delle diverse minori somme di € 635,00, di € 435,00 e di € 630,00 liquidate dal Tribunale; b) compensa le spese del grado tra gli appellanti ed #### e ### c) condanna #### e ### al pagamento delle spese del grado in favore di ### che si liquidano complessivamente in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli nella ### di Consiglio del 29 febbraio 2024. ### est. dr.ssa ### d'###
causa n. 2510/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Teresa, D'Amore Assunta