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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 1053/2025 del 27-11-2025

... del ### viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti; visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO - ### - ### e ### del ### del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ### nella causa iscritta al R.G. ### n. 1939/2024 promossa DA ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### - RICORRENTE - ###.N.A.I.L. - ### per l'### contro gli ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. ### - RESISTENTE - avente ad oggetto: infortunio sul lavoro - danno biologico - Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025 R.G. LAV. N. 1939/2024 menomazione - indennizzo (in capitale). Conclusioni delle parti: come da atti di causa. Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in data ###, ### ha convenuto in giudizio l'### per contestare la valutazione della menomazione da lui subita a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data ###, allorquando, nello scendere dal mezzo di (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. ### N. 1939/2024 Udienza del 27/11/2025 Il Giudice del ### viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti; visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO - ### - ### e ### del ### del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ### nella causa iscritta al R.G. ### n. 1939/2024 promossa DA ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### - RICORRENTE - ###.N.A.I.L. - ### per l'### contro gli ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. ### - RESISTENTE - avente ad oggetto: infortunio sul lavoro - danno biologico - Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1939/2024 menomazione - indennizzo (in capitale). 
Conclusioni delle parti: come da atti di causa. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in data ###, ### ha convenuto in giudizio l'### per contestare la valutazione della menomazione da lui subita a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data ###, allorquando, nello scendere dal mezzo di lavoro, a seguito di uno scivolamento, cadde accidentalmente in maniera rovinosa al suolo sbattendo con il polso della mano sinistra.  1.1. Riferisce il ricorrente che in tale occasione, a seguito dell'infortunio, veniva immediatamente trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di ### ove i sanitari, dopo i dovuti accertamenti strumentali, gli diagnosticavano “### di frattura composta epifisi distale del radio a SX”. 
Veniva quindi aperto l'infortunio n. 5190822971 presso l'### che, con lettera del 06/04/2024, comunicava che la menomazione era di grado complessivo pari al 4% (quindi rientrante nella c.d.  franchigia e non indennizzabile in quanto inferiore al 6%).  ### non sortiva effetto alcuno.  1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia: a) accertare e dichiarare che egli in data ### subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso; b) accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo predetto ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari all'8% almeno (come da relazione di parte allegata al ricorso) o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di ### c) per l'effetto, condannare l'### alla corresponsione delle somme dovute per il danno biologico permanente nella misura Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1939/2024 dell'8% o nella misura che risulterà a seguito di ### per la somma complessiva di € 10.665,06, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo o nella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.  2. Si è costituito l'### che ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia rigettare la domanda avversa perché inammissibile oltre che infondata.  3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.  4. In primo luogo, si deve rilevare che, avendo l'### contestato la mancanza di prova in ordine all'infortunio, si è provveduto ad assumere la prova testimoniale richiesta dal ricorrente.  4.1. All'esito della prova (assunta all'udienza del 16/01/2025 dal G.o.p. all'uopo delegato) il teste ### ha confermato la dinamica dell'infortunio (“### visto in quanto i camion erano parcheggiati di fianco l'uno all'altro, ed ho visto cadere il sig. ### dalla postazione di guida della cabina”; ADR del ### “### presenti io ed il datore di lavoro, lo abbiamo aiutato e poi il datore di lavoro lo ha portato in ospedale, ed io sono rimasto in un altro cantiere”; […] ADR avv.  ### - “io l'ho visto cadere. Il camion ha tre gradini circa, il camion è quello con la cabina alta, presumo che stesse scendendo e sia scivolato, poiché era già nel mezzo, e credo che sia scivolato scendendo dai gradini”).  5. All'udienza del 03/04/2025 questo ### disponeva CTU medico-legale in ordine ai seguenti quesiti: «###.T.U., nel contraddittorio con i consulenti di parte eventualmente nominati, previo esame degli atti di causa e della documentazione medica prodotta, visitato il periziando #### ed eseguito ogni esame diagnostico-strumentale eventualmente ritenuto opportuno: 1. descriva le condizioni generali di salute del ricorrente; 2. riferisca quale sia, in termini percentuali, il grado attuale di menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente conseguente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1939/2024 all'infortunio sul lavoro descritto in ricorso ed occorsogli in data ### (“### e mano SX: esiti di frattura composta epifisi distale e radio, modica ipostenia del pugno; ### funzionale del flesso estensione del polso per circa 1/3”); nella determinazione del grado di menomazione (c.d. postumi invalidanti) il C.T.U. si atterrà esclusivamente alle ### di invalidità di cui al D.M. 12 luglio 2000 (recante “### di «### delle menomazioni»; «### indennizzo danno biologico»; «### dei coefficienti», relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”) emanato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, e successivi aggiornamenti, con esclusione, pertanto, di ogni riferimento ai c.d.  barèmes medico-legali ### elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati ai fini civilistici per il risarcimento del danno biologico; il C.T.U. spiegherà, altresì, nell'elaborato peritale, le ragioni del suo convincimento e delle conclusioni cui giungerà nel dare risposta ai quesiti sopra formulati e, in particolare, l'iter logicomatematico seguito ai fini della determinazione del grado complessivo di menomazione ai sensi del D.M. cit.»; 3. riferisca quant'altro ritenga utile e conducente rispetto alla presente controversia».  5.1. Veniva all'uopo nominata la Dott.ssa ### (specialista in medicina legale) che ha depositato la relazione peritale in data ###.  5.2. All'esito della visita medico-legale (eseguita in data ###), il CTU ha ritenuto che: « Sussistono sufficienti elementi tecnici per poter esprimere un giudizio di compatibilità tra l'evento traumatico del 13/05/2023 ed il quadro menomativo presentato dal periziando ### caratterizzato allo stato attuale da esiti di frattura del III distale del radio e dello stiloide ulnare del polso di sinistra, trattate conservativamente, in arto non dominante. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1939/2024 Allo stato attuale, sulla base dell'obiettività clinica e medico-legale apprezzata in sede di operazioni peritali, residuano a carico di ### [recte, ### n.d.e.] postumi che, considerato il tempo intercorso, sono da ritenersi stabilizzati, permanenti e non emendabili mediante ulteriori trattamenti terapeutici. 
I suddetti postumi integrano allo stato attuale la fattispecie di un danno anatomico “esiti di frattura del III distale del radio e dello stiloide ulnare del polso di sinistra, trattate conservativamente, in arto non dominante” e di un danno funzionale “lieve-moderata limitazione funzionale del polso sinistro, lieve limitazione dell'estensione del I e II dito mano omolaterale”. Non è presente pregiudizio estetico. 
Tali danni configurano un quadro menomativo anatomo-funzionale quantificabile, applicando le tabelle di riferimento richieste ed in vigore, e secondo criterio di analogia e proporzionalità come da tabella sotto riportata, in un danno biologico nella misura del 6% (sei percento) » (pagg. 10-11 della relazione di ###.  5.3. ### ha quindi così concluso: « Il signor ### è vittima di infortunio sul lavoro in data 13 maggio 2023. Da tale infortunio è residuato, allo stato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1939/2024 attuale, un danno anatomico “esiti di frattura del III distale del radio e dello stiloide ulnare del polso di sinistra, trattate conservativamente, in arto non dominante”, e un danno funzionale “lieve-moderata limitazione funzionale del polso sinistro, lieve limitazione dell'estensione del I e II dito mano omolaterale”. Tali danni configurano un quadro menomativo anatomo-funzionale quantificabile, applicando le tabelle di riferimento richieste ed in vigore, e secondo criterio di analogia e proporzionalità come da tabella sotto [recte, sopra] riportata, in un danno biologico nella misura del 6% (sei percento) » (pagg. 12-13 della relazione di ###.  5.4. Trattandosi di valutazione che è esente da contraddizioni intrinseche ed estrinseche e da vizi logici nonché congruamente motivata, il Tribunale non può che aderirvi, essendo condivisibili le conclusioni cui il ### dell'### è logicamente pervenuto.  6. Al ricorrente spetta, pertanto, l'indennizzo in capitale, trattandosi di grado di menomazione pari al 6% (quindi inferiore al 16%: si veda l'art. 13, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 38/2000). 
In ordine al quantum, tenuto conto che il ricorrente è nato il ###, se ne deduce che al momento dell'infortunio (avvenuto il ###) egli aveva compiuto 41 anni di età.  ### spetta, pertanto, in relazione alla fascia di età 41-45 anni di cui al D.M. n. 45/2019 (atteso che anche la stabilizzazione dei postumi permanenti si colloca sicuramente anch'essa in tale fascia di età). 
Esso sarebbe pari ad € 6.438,06.  6.1. Tenuto conto dei decreti ministeriali di rivalutazione che si sono susseguiti dal 1° luglio 2019 in poi (2019: 1,10%; 2020: 0,5%; 2021: 0%; 2022: 1,9%; 2023: 8,1%; 2024: 5,4%; 2025: 0,8%, stabilito, da ultimo, con D.M. n. 85/2025 del 20/06/2025 con decorrenza dal 1° luglio 2025), si perviene ad un indennizzo rivalutato (con i predetti coefficienti) pari ad € 7.655,27. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1939/2024 6.2. Su tale somma (già rivalutata all'attualità) spetteranno i soli interessi legali a decorrere dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo effettivo.  7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (nel quale scaglione rientra l'importo spettante al ricorrente).  P.Q.M.  ### del ### definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto: - accerta che il grado di menomazione (danno biologico) della persona del ricorrente ### a seguito dell'infortunio occorsogli in data ### (pratica di infortunio n. 5190822971), è pari complessivamente al 6%; - condanna l'### al pagamento/erogazione della dell'indennizzo in capitale spettante in ragione della percentuale di menomazione sopra accertata dal CTU (6%), che si liquida nella misura, già rivalutata, di € 7.655,27, oltre interessi legali a decorrere dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo effettivo, come per legge; - condanna l'### al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella misura di € 3.500,00 per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.  n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. ### Così deciso in ### in data 27 novembre 2025 ### del #### (firmato digitalmente) Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025

causa n. 1939/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Pirruccio

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 536/2025 del 05-12-2025

... conclusioni delle parti, di cui alle note congiunte di trattazione scritta depositate, la causa era riservata per la decisione. Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto depositato in data ### ex 473-bis.49 c.p.c. con cumulo di domande di separazione e divorzio, ### e ### hanno chiesto dichiararsi la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19 settembre 2011 in ### e trascritto nei registri dell'### di ### del detto Comune (### di matrimonio dell'anno 2011 n. 444 ### - ### A). Con sentenza depositata il ###, il Tribunale ha omologato la separazione alle condizioni di cui al ricorso congiunto. ### ha dunque fissato l'udienza dinnanzi al ### relatore, ai fini della decisione sulla domanda di divorzio, disponendo la trattazione scritta della stessa. All'udienza del 1.12.2025, tenutasi in modalità cartolare, i coniugi hanno insistito nella domanda di divorzio congiunto; il ### dunque, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M. ### congiunta di divorzio proposta dalle parti è fondata e, per l'effetto, va accolta. Nell'ambito del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### de ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa sopra indicata e con l'intervento del ###, promossa con ricorso depositato in data ### da ### , con l'Avv. ### e ### , con l'Avv. ### OGGETTO: divorzio congiunto; CONCLUSIONI: all'udienza del 1.12.2025, sulle conclusioni delle parti, di cui alle note congiunte di trattazione scritta depositate, la causa era riservata per la decisione. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto depositato in data ### ex 473-bis.49 c.p.c. con cumulo di domande di separazione e divorzio, ### e ### hanno chiesto dichiararsi la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19 settembre 2011 in ### e trascritto nei registri dell'### di ### del detto Comune (### di matrimonio dell'anno 2011 n. 444 ### - ### A).
Con sentenza depositata il ###, il Tribunale ha omologato la separazione alle condizioni di cui al ricorso congiunto.  ### ha dunque fissato l'udienza dinnanzi al ### relatore, ai fini della decisione sulla domanda di divorzio, disponendo la trattazione scritta della stessa. 
All'udienza del 1.12.2025, tenutasi in modalità cartolare, i coniugi hanno insistito nella domanda di divorzio congiunto; il ### dunque, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.  ### congiunta di divorzio proposta dalle parti è fondata e, per l'effetto, va accolta. 
Nell'ambito del presente giudizio entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al ### in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni descritte nel ricorso. 
Nel caso in esame ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: H inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita; H durata ininterrotta della separazione - ormai dichiarata in modo irrevocabile - per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al ### del Tribunale nella procedura di separazione personale; H mancanza di eccezioni d'interruzione. 
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
Le condizioni concordate tra le parti sono conformi a diritto e possono, pertanto, essere avallate da questo Collegio. 
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del ### all'### dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge. 
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da ### e ### in epigrafe meglio generalizzati, con l'intervento del P.M., così provvede: 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti il 19 settembre 2011 in ### e trascritto nei registri dell'### di ### del detto Comune (### di matrimonio dell'anno 2011 n. 444 ### - ### A); 2. ordina al ### di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'### dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; 3. omologa e prende atto degli accordi intervenuti tra le parti dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte; 4. nulla per le spese. 
Così deciso in ### il ###.  #######

causa n. 3333/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Buccaro Antonio, De Tura Maria Elena

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4538/2023 del 21-12-2023

... nella persona della Giudice dott.ssa ### disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 4/12/2023, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai numeri 4578/2022, 4952/2022, 5772/2022, 13528/2022 e 8622/2023 del ### vertenti rispettivamente TRA ###### e ### (Avv. ### ricorrenti ####'#### - #### - ### (Dott. CAVADI ### ex art. 417 bis c.p.c.) resistente ###: Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: ◊ condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore delle ricorrenti, nonché all'assegnazione sulla medesima: in favore di ### della somma di €. 1.500,00 per gli aa. ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre interessi maturati sino al saldo; in favore di ### della somma di €. 1.000,00 per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, oltre interessi maturati sino al saldo; in favore di ### della somma di €. 1.000,00 per gli aa. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO ### nella persona della Giudice dott.ssa ### disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 4/12/2023, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai numeri 4578/2022, 4952/2022, 5772/2022, 13528/2022 e 8622/2023 del ### vertenti rispettivamente TRA ###### e ### (Avv. ### ricorrenti ####'#### - #### - ### (Dott. CAVADI ### ex art. 417 bis c.p.c.) resistente ###: Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: ◊ condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore delle ricorrenti, nonché all'assegnazione sulla medesima: in favore di ### della somma di €. 1.500,00 per gli aa. ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre interessi maturati sino al saldo; in favore di ### della somma di €. 1.000,00 per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, oltre interessi maturati sino al saldo; in favore di ### della somma di €. 1.000,00 per gli aa.  ss. 2020/21 e 2021/22, oltre interessi maturati sino al saldo; in favore di ### della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/12/2023 somma di €. 1.000,00 per gli aa. ss. 2021/22 e 2022/23, oltre interessi maturati sino al saldo; in favore di ### della somma di €. 2.000,00 per gli aa. ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre interessi maturati sino al saldo; ◊ condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, al pagamento spese processuali in favore delle ricorrenti che liquida in tal misura in € 2.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario. 
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE: Con ricorsi separati iscritti a ruolo rispettivamente il ###, 9/06/2022, il ### ed il ### le parti ricorrenti deducevano di aver prestato servizio - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati - quali supplenti annuali o fine al termine delle attività didattiche e che per i suddetti anni non era stata loro riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd.  “###” - D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come le parti ricorrenti; lamentavano che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'### sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della ### 1999/70/CE. In conseguenza di ciò chiedevano che il Tribunale riconoscesse loro il diritto a ottenere il beneficio della ### con valore di € 500,00 annui, e condannasse il Ministero dell'### ad operarne il relativo pagamento, con condanna al pagamento delle spese di lite. 
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Ministero contestando la fondatezza dei ricorsi e chiedendone il rigetto. 
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, disposta d'ufficio la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva ed in parte soggettiva, le parti ricorrenti venivano invitate a rassegnare le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del 4/12/2023 e la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.  ◊ La domanda è fondata sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che seguono. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/12/2023
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.  ###. 35 della ### prevede che “### tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.  ###.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, prevede che “1. 
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.  ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “###”) ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/12/2023 di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è stabilito, all'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la ### costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti; b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. 
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “### Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta - peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione - e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “### Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale - che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. 
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il D.P.C.M. n. ###/2015 nella parte in Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/12/2023 cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della ### i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede. 
Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario. E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il ### - #### che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “### del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015. Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del ### ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della ### il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. 
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di ### che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'### e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”. La corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/12/2023
Orbene, al fine di escludere la comparabilità tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo l'amministrazione convenuta evidenzia che, mentre per i primi viene sancito un vero e proprio obbligo di formazione, i secondi avrebbero unicamente un diritto alla formazione e non un obbligo che giustificherebbe, dunque, il diverso trattamento previsto con riferimento alla carta docente. 
A tale riguardo, invero, si evidenzia che i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi. Anche con riferimento alle esigenze formative la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico pedagogica. In particolare, l'art. 282 d.lgs. 297/1994 sancisce che “l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”. ###. 28 CCNL comparto scuola 4.8.1995 stabilisce che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto. 2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'### nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”. ###. 63 CCNL 27.11.2007 prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.” ###. 64 CCNL 27.11.2007 aggiunge che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
I testi normativi riportati non distinguono in alcun modo tra personale docente di ruolo e personale docente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/12/2023 non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. ### canto, dovendo l'amministrazione garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo è indubbio che l'obbligo di formazione debba gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti. 
Tale distinzione non può desumersi neppure dall'art. 63 CCNL 27.11.2007 nella parte citata dall'amministrazione laddove si afferma che “Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. Anche in tal caso, infatti, la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio e connessa alle competenze richieste dal “ruolo” inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore. 
Allo stesso modo non è dirimente il disposto dell'art. 1 comma 124 della ### 107/2015, a tenore del quale: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, in quanto a fronte di identiche mansioni di docenza e dei medesimi doveri di formazione individuati dalla normativa sopra richiamata, considerare obbligatorio per il dipendente e per la stessa amministrazione formare unicamente i docenti di ruolo determina una discriminazione dei docenti a tempo determinato che lede il principio sancito a livello europeo dall'art. 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla ### nella pronuncia sopra indicata. 
La giurisprudenza a tale riguardo ha avuto modo di chiarire che le ragioni oggettive che possono giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato ricorrono, ove sussistano elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego a tempo indeterminato, non potendo il mero carattere temporaneo del rapporto di lavoro costituire di per sé ragione obiettiva (Cass. 24373/2015). La Corte di ### ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/12/2023 possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ###; né nel fatto che il datore di lavoro sia una ### né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ###; né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11). ### i principi affermati dalla Suprema Corte, in particolare, occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato. 
Occorre altresì evidenziare che detto orientamento è stato fatto proprio dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 29961/2023 del 27 ottobre 2023, secondo la quale il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato è comparabile con quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, che costituisce proprio il fattore in virtù del quale essi non possono essere discriminati a sensi della normativa eurounitaria. 
Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento delle docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento dei docenti che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d.  precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro; il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento. Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato come sostenuto dall'amministrazione unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/12/2023 nell'organizzazione scolastica. Si ricorda al riguardo quanto affermato dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022, che annullando il ### 23.9.2015ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. 
Riscontrato, pertanto, in astratto il diritto delle parti ricorrenti a fruire della ### docenti, sul piano delle conseguenze va chiarito che giammai il Ministero resistente potrebbe essere condannato al pagamento di una somma equivalente al valore nominale della cd. carta del docente. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, bensì la consegna di una carta avente un determinato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale e specificatamente individuati a monte dall'ordinamento. Ne discende che, ove si consentisse un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, si finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Una siffatta soluzione, poi, non solo non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., ma nemmeno terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/12/2023 equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica. 
Anche per le parti ricorrenti inoltre opereranno, a decorrere dal relativo rilascio e per ciascun anno scolastico di riferimento, i precisi limiti temporali imposti per la fruibilità della carta elettronica. ###. 3, commi 2 e 3, del D.P.C.M. del 23.9.2015, stabilisce, infatti, che “l'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. 
Entro il 31 agosto di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della carta nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”. ###. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 28.11.2016 (“Beneficiari della Carta”) prevede, a sua volta, che “2. La carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”. Il medesimo decreto ha, quindi, ribadito - all'art. 6 - che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. 
Adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore delle ricorrenti per ciascuno degli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando la sostanziale unicità delle questioni affrontate, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), ed applicando infine sull'onorario così calcolato una maggiorazione parametrata al numero delle ricorrenti. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta già nell'atto introduttivo.  ◊ Così deciso in ### il ###. 
LA GIUDICE ### (firmato digitalmente a margine) Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/12/2023

causa n. 4578/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Campo Matilde

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 2606/2025 del 12-12-2025

... regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note del ricorrente contenenti la rinuncia all'azione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente. ********* Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775). Ciò posto, è pacifico - oltre ad essere documentalmente provato (docc. 1-2, fascicolo del'### - che l'### abbia spontaneamente eseguito il decreto di omologa reso tra le parti nel pregresso giudizio per A.T.P.O., dandone comunicazione all'avv. ### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA ### Il giudice onorario ### in funzione di Giudice del ### all'udienza del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 11252/2024 R.G.L. promosso da ### rappresentato e difeso per delega allegata al ricorso dall'avv.  ### presso lo studio della quale in ### della Repubblica, 18 è elettivamente domiciliato ricorrente nei confronti di ### (###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. ### a rogito del ### dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in ### alla ### 45, ### di Avvocatura dell'Ente resistente ### indennità di accompagnamento (art. 1 L. 21/11/1988, n. 508) FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data ###, ### premesso che, con decreto di omologa emesso in data ### nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 1743/2024 R.G.L., era stato riconosciuto in suo favore il requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 21/11/1988, n. 508), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ossia da ottobre 2023) - adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che il suddetto decreto era stato notificato all'### in data ###; che il successivo 29.07.2024 era stato inoltrato all'### per il tramite del ### apposito modello ap70, contenente i dati socio-economici utili per il pagamento della prestazione; che, tuttavia, malgrado il decorso del termine di 120 giorni, quale normativamente previsto (art.  445-bis, comma 5, c.p.c.), l'Ente non aveva corrisposto alcunchè. 
Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di: “a) ### e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, considerati i requisiti sanitari, quelli extra sanitari previsti dalla legge e il decreto di omologa del del 24.7.2024 (R.G.  1743/2024) emesso dal Tribunale di ### - sez lav., l'importo dell'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. n. 18/1980 e n. 508/1988 a far data dal 1.11.2023 (primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento); b) Per l'effetto, condannare l'### di ### al pagamento della somma di € 6.903,68 oltre ratei maturandi, oltre interessi legali calcolati dalla maturazione (decorsi 120 giorni dalla richiesta) sino all'effettivo soddisfo; c) condannare l'### al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio maggiorati del 30% alla luce delle particolari tecniche di redazione adottate nel corpus dell'atto per il tramite di “collegamenti ipertestuali” così come disciplinato dal D.M. n. 37/2018 che modifica l'art.4 del D.M. n.55/2014, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” Integrato il contraddittorio, si costituiva l'### che eccepiva l'intervenuto adempimento della prestazione dedotta in giudizio allegando di aver provveduto in data ### (prima della notifica del ricorso introduttivo) ha provveduto a liquidare l'indennità di accompagnamento con decorrenza 01.11.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda ammnistrativa), per un importo lordo a titolo di arretrati a tutto il ### di € 8.521,02, come da comunicazione al pensionato (mod. TE 08) di pari data. 
Allegava altresì, di aver corrisposto gli arretrati in uno alla rata di marzo 2025 con accredito sul conto corrente postale del ricorrente in data ### e di averne dato comunicazione al difensore del ricorrente a mezzo PEC del 29.01.2025. 
Concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. 
All'udienza, del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art.  127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note del ricorrente contenenti la rinuncia all'azione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.  *********  Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.   Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).   Ciò posto, è pacifico - oltre ad essere documentalmente provato (docc.  1-2, fascicolo del'### - che l'### abbia spontaneamente eseguito il decreto di omologa reso tra le parti nel pregresso giudizio per A.T.P.O., dandone comunicazione all'avv. ### giusta missiva inoltrata a mezzo p.e.c. alla predetta procuratrice in data ###. Emerge pure per tabulas che l'Ente abbia pagato i ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento nonchè quelli maturati successivamente alla liquidazione (cfr., in tal senso, il cedolino di marzo 2025, doc. 3).   Appare, dunque, evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.   Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'### stante l'implicito riconoscimento della fondatezza della domanda attorea, quale evincibile dalla liquidazione della prestazione in data posteriore alla notificazione del ricorso (avvenuta, nella specie, il ###).   Occorre pure soggiungere che il pagamento è pacificamente intervenuto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla trasmissione all'### del c.d. modello ap70, contenente i dati socio-economici necessari per la liquidazione della prestazione (cfr. docc. 4-5-6, fascicolo di parte ricorrente). Ne consegue che il ritardo nel pagamento della prestazione è senz'altro imputabile all'### conformemente ad un condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell'### per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione” (Cass. Sez. Lav. n. 22089/2021).   La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del complessivo importo liquidato a titolo di ratei arretrati; importi minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate), con distrazione in favore dell'avv.  ### per dichiarato anticipo ex art. 93, comma 1, c.p.c.   Si fa luogo all'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., nella misura del 10% stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti dell'### (###, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il ###, nella causa iscritta al n. 11252/2024 R.G.L. così provvede: a) dichiara la cessazione della materia del contendere; b) condanna l'### alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.966,70, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. #### all'esito dell'udienza cartolare del 12 dicembre 2025.   

Il giudice
### n. 11252/2024


causa n. 11252/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Napolitano

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 2603/2025 del 12-12-2025

... regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note del ricorrente contenenti la rinuncia all'azione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente. ********* Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775). Ciò posto, è pacifico - oltre ad essere documentalmente provato (docc. 1-2, fascicolo del'### - che l'### abbia spontaneamente eseguito il decreto di omologa reso tra le parti nel pregresso giudizio per A.T.P.O., dandone comunicazione all'avv. ### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA ### Il giudice onorario ### in funzione di Giudice del ### all'udienza del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 8814/2024 R.G.L. promosso da ### rappresentato e difeso per delega allegata al ricorso dall'avv. ### presso lo studio della quale in ### della Repubblica, 18 è elettivamente domiciliato ricorrente nei confronti di ### (###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. ### a rogito del ### dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in ### alla ### 45, ### di Avvocatura dell'Ente resistente ### assegno invalidità civile (art. 1 L. 21/11/1988, n. 508) FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data ###, ### premesso che, con decreto di omologa emesso in data ### nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 6450/2023 R.G.L., era stato riconosciuto in suo favore il requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione dell'assegno di invalidità civile (art. 13 L.  118/71), a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ossia da febbraio 2023) - adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che il suddetto decreto era stato notificato all'### in data ###; che il successivo 12.06.2024 era stato inoltrato all'### per il tramite del ### apposito modello ap70, contenente i dati socio-economici utili per il pagamento della prestazione; che, tuttavia, malgrado il decorso del termine di 120 giorni, quale normativamente previsto (art. 445-bis, comma 5, c.p.c.), l'Ente non aveva corrisposto alcunchè. 
Chiedeva pertanto, all'adito Tribunale di: “a) ### e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, considerati i requisiti sanitari, quelli extra sanitari previsti dalla legge e il decreto di omologa del 10.06.2024 (R.G. 6450/2023) emesso dal Tribunale di ### - sez lav., l'importo dell'assegno di invalidità civile ex art. 2 e 13 L.118/71 e art.  9 D.L. 509/88 a far data dal 1.03.2023 (primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento); b) Per l'effetto, condannare l'### di ### al pagamento della somma di € 6.812,05 oltre ratei maturandi, oltre interessi legali calcolati dalla maturazione (decorsi 120 giorni dalla richiesta) sino all'effettivo soddisfo; c) condannare l'### al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio maggiorati del 30% alla luce delle particolari tecniche di redazione adottate nel corpus dell'atto per il tramite di “collegamenti ipertestuali” così come disciplinato dal D.M. n. 37/2018 che modifica l'art.4 del D.M. n.55/2014, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” Integrato il contraddittorio, si costituiva l'### che eccepiva l'intervenuto adempimento della prestazione dedotta in giudizio allegando di aver provveduto in data ### a liquidare l'assegno di invalidità civile con decorrenza 01.03.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda ammnistrativa), per un importo lordo a titolo di arretrati a tutto il ### di € 9.859,40, come da comunicazione al pensionato (mod. TE 08) di pari data. 
Allegava altresì, che: la prestazione è stata trasformata in assegno sociale dal 01.08.2023; dagli arretrati calcolati sull'assegno di invalidità civile era stata trattenuta la somma di € 9.418,84 per recupero dell'indebito n. ###, relativo ai ratei di assegno sociale nel frattempo percepiti a far data dal 01.08.2023, stante l'incompatibilità tra le due prestazioni; che tali arretrati, al netto del recupero delle somme indebitamente percepite, erano stati corrisposti in uno alla rata di novembre 2024 con accredito sul conto corrente postale del ricorrente in data ###; che di tale liquidazione era stata data comunicazione all'odierno difensore del ricorrente a mezzo PEC del 31.10.2024. 
Concludeva per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. 
All'udienza, del 12 dicembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note del ricorrente contenenti la rinuncia all'azione, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.  *********  Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.   Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).   Ciò posto, è pacifico - oltre ad essere documentalmente provato (docc.  1-2, fascicolo del'### - che l'### abbia spontaneamente eseguito il decreto di omologa reso tra le parti nel pregresso giudizio per A.T.P.O., dandone comunicazione all'avv. ### giusta missiva inoltrata a mezzo p.e.c. alla predetta procuratrice in data ###.   Emerge pure per tabulas che l'Ente abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto dopo aver trattenuto le somme indebitamente percepite a titolo di assegno sociale in quanto incompatibili è che tanto sia avvenuto in data ### dopo il deposito del ricorso (15.10.2024) e della sua notifica (29.10.2024).   Appare, dunque, evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.   Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'### stante l'implicito riconoscimento della fondatezza della domanda attorea, quale evincibile dalla liquidazione della prestazione con il cedolino di novembre 2024 in data posteriore alla notificazione del ricorso (avvenuta, nella specie, il ###).   Occorre pure soggiungere che il pagamento è pacificamente intervenuto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla trasmissione all'### del c.d. modello ap70, contenente i dati socio-economici necessari per la liquidazione della prestazione (cfr. docc. 4-5-6, fascicolo di parte ricorrente). Ne consegue che il ritardo nel pagamento della prestazione è senz'altro imputabile all'### conformemente ad un condivisibile orientamento di legittimità, secondo cui “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell'### per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione” (Cass. Sez. Lav. n. 22089/2021).   La liquidazione è affidata, secondo il decisum, al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (causa di valore fino a 1.100 euro tenuto conto del complessivo importo liquidato a titolo di ratei arretrati; importi minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate), con distrazione in favore dell'avv. ### per dichiarato anticipo ex art. 93, comma 1, c.p.c.   Si fa luogo all'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., nella misura del 10% stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti dell'### (###, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il ###, nella causa iscritta al n. 8814/2024 R.G.L. così provvede: a) dichiara la cessazione della materia del contendere; b) condanna l'### alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 365,20, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. #### all'esito dell'udienza cartolare del 12 dicembre 2025.   

Il giudice
### n. 8814/2024


causa n. 8814/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Napolitano

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