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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 66/2025 del 16-01-2025

... prima udienza, questo ### preso atto delle notte di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dalla ### è fondato, e va, pertanto, accolto per le ragioni che si vengono qui ad indicare. Appare opportuno premettere, in via preliminare, che il rito del lavoro è strutturato secondo un sistema di decadenza e rigide preclusioni processuali finalizzate a pervenire ad una celere conclusione delle controversie. In particolare, il processo prevede che la parte ricorrente sia esonerata dal provare compiutamente, con l'atto introduttivo del giudizio, i fatti costitutivi delle domande azionate, nonché di produrre le prove preesistenti e chiedere l'ammissione di quelle c.d. costituende (art. 414 c.p.c.). Di contro la parte resistente ha l'onere di costituirsi in giudizio nel termine di cui all'art. 416 c.p.c., a mezzo del deposito di una memoria difensiva con cui eventualmente eccepire l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto azionato dal ricorrente, contestare in modo specifico i medesimi fatti costitutivi della pretesa attorea, disconoscere\contestare la (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il Giudice della ### del Tribunale di Salerno dott. ### all'udienza del 16.01.2025 ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 4458 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio è elettivamente domiciliat ###; - RICORRENTE - ###'######, ### X ### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari dott.ri ### e ### coi quali è elettivamente domiciliato in ### alla via ### - loc. Fuorni presso l'### X - ### di ### legale e del contenzioso; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/01/2025 - RESISTENTE - OGGETTO: riconoscimento retribuzione professionale docenti ai sensi dell'art.  7 CCNL 15.3.2001.  ### ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data ###, ### - docente di scuola ### classe di concorso ### - esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### e di aver sottoscritto, nell'anno scolastico 2021/2022, dal 4.11.2021 all' ###, ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo per un posto Comune presso “l'### Alburni” e in qualità di docente supplente temporaneo per un posto ### presso “l'### - ### Rovella”. Lamentava la mancata corresponsione della “### Docenti” (###, indennità prevista dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001, riconosciuta, sino ad oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, e non anche ai docenti che svolgono, come la ### supplenze brevi e saltuarie. 
Tanto premesso, parte ricorrente domandava, in conclusione del ricorso: “i) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/01/2025 ###'istruzione E ### nell'anno scolastico 2021/2021; ii) per l'effetto, condannare il al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.123,26 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo; iii) spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore al sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. 
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio il Ministero dell'### e del ### che ha contestato le avverse deduzioni e domande, delle quali ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, escludeva qualsiasi sovrapponibilità tra la figura del docente titolare di contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico (31.8.2021) o fino al termine delle attività didattiche (30.6.2021) con quella del docente titolare di supplenze brevi e saltuarie, come la ricorrente. Inoltre, sosteneva che nel caso di specie vi fossero ragioni oggettive ben evidenti che giustificavano una eventuale disparità di trattamento. 
La causa veniva istruita in via documentale. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/01/2025
All'odierna prima udienza, questo ### preso atto delle notte di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto dalla ### è fondato, e va, pertanto, accolto per le ragioni che si vengono qui ad indicare. 
Appare opportuno premettere, in via preliminare, che il rito del lavoro è strutturato secondo un sistema di decadenza e rigide preclusioni processuali finalizzate a pervenire ad una celere conclusione delle controversie. In particolare, il processo prevede che la parte ricorrente sia esonerata dal provare compiutamente, con l'atto introduttivo del giudizio, i fatti costitutivi delle domande azionate, nonché di produrre le prove preesistenti e chiedere l'ammissione di quelle c.d. costituende (art. 414 c.p.c.). Di contro la parte resistente ha l'onere di costituirsi in giudizio nel termine di cui all'art. 416 c.p.c., a mezzo del deposito di una memoria difensiva con cui eventualmente eccepire l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto azionato dal ricorrente, contestare in modo specifico i medesimi fatti costitutivi della pretesa attorea, disconoscere\contestare la produzione documentale della controparte, produrre a sua volta documenti e chiedere l'ammissione degli ulteriori mezzi di prova. 
Sul punto, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “La costituzione del convenuto oltre il decimo giorno antecedente l'udienza di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/01/2025 discussione comporta la decadenza dalle eventuali domande riconvenzionali e dalle eccezioni in senso stretto. Tale decadenza ha carattere assoluto e inderogabile e deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice indipendentemente dal silenzio serbato dall'attore o dalla circostanza che il medesimo si sia difeso sostenendo l'infondatezza anziché l'intempestività della riconvenzionale” (Cass. 24.1.1997, n. 717; Cass. 21.4.1988 n. 3111). 
La tardiva costituzione del convenuto comporta, quindi, la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio (tra le quali rientra l'eccezione di prescrizione) ai sensi dell'art. 416, comma 2 c.p.c., norma la cui violazione, ove non rilevata dal giudice di primo grado, deve essere fatta valere dalla parte con l'atto di impugnazione, in mancanza del quale si forma, sul punto, il giudicato implicito, trattandosi di nullità relativa non rilevabile d'ufficio in grado di appello (Cass. 28.3.2008, n. 8134; in senso analogo, 6.2.2007, n. 2571). 
Ciò tuttavia non preclude alla resistente di esercitare la sua attività difensiva in relazione alle deduzioni ed alle prove prodotte dalla ricorrente, né una tale evenienza può implicare una valutazione di automatica non contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea, in considerazione del fatto che “la previsione dell'obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi non esclude il potere - dovere del giudice di accertare se Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/01/2025 la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa. E ciò indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato” (Cass n. 24885/2014). 
Delle difese del resistente, costituitosi tardivamente in questo giudizio, può dunque prendersi atto dei limiti precedentemente evidenziati. 
Tanto chiarito in via pregiudiziale, in punto di fatto, devono invece ritenersi pienamente provate tutte le circostanze dedotte dal ricorrente a fondamento della propria pretesa. Invero, nel caso di specie, risulta documentalmente provato lo svolgimento di supplenze brevi e saltuarie nell'anno scolastico 2021\2022, dal 4.11.2021 all'8.8.2022. È altresì pacifico che, in relazione a tale periodo, la ricorrente non ha percepito la cd. ### istituita dall'art 7 CCNL 15.3.2001. 
Per ciò che attiene la questione di diritto sottesa, del resto, la controversia verte sul diritto del personale docente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato per brevi periodi (diversi dai contratti a termine sino al 31 agosto o al 30 giugno) a percepire la retribuzione professionale docenti. 
Tale voce retributiva è stata introdotta dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, secondo cui: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/01/2025 riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolari in tre fasce retributive. 2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art.  25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella ### C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.  3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del ### 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del ### 4.8.1995”. 
La contrattazione collettiva successiva ha aggiornato la retribuzione professionale docenti includendola nella base di calcolo del TFR (cfr. art. 81 ### 24.7.2003, art. 83 ### 29.11.2007) e variandone l'importo (cfr. art. 38 ### 19.4.2018). 
Orbene, la questione controversa riguarda il significato da attribuire al rinvio operato dal comma 3 dell'art. 7 ### 15.3.2001 alle “modalità stabilite dall'art.  25 del CCNI 31.8.1999”.  ###. 25 comma 1 del ### indica, in linea generale, i soggetti destinatari del soppresso compenso individuale accessorio, statuendo come lo stesso fosse destinato: “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/01/2025 con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera; b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico; c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”. Aggiungendo nei commi successivi che l'emolumento spetta “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1\30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. 
Sicchè, con riferimento ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, l'emolumento in questione può essere erogato solo nel caso di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, escludendo quindi, il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie. 
Tuttavia, sulla questione oggetto di causa, è intervenuta l'ordinanza della Cassazione n. 20015/2018, fissando il seguente principio di diritto: “l'art. 7 del ### 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/01/2025 allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la ### a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del ### del 31.8.199” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”. 
Con questa decisione, la Suprema Corte, in virtù di un'interpretazione conforme, ha chiarito che l'emolumento deve essere riconosciuto a tutto il personale, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro stipulato; ciò in quanto “una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con le prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese”. 
In particolare, la Cassazione ha affermato che: “ (…) l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. 17773/2017). 4. Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/01/2025 in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
In ragione di questo principio di diritto, ritiene questo giudicante che il ricorso debba essere accolto poichè la ricorrente ha effettuato, al pari degli altri docenti, una prestazione lavorativa dello stesso contenuto e della stessa valenza di quella del docente sostituito, per un periodo che non può neanche definirsi “breve e saltuario” poiché copre sostanzialmente la quasi totalità dell'anno scolastico (essendosi svolta dal 4.11.2021 all' ###). 
Inoltre, nel caso di specie non vi è alcuna “ragione oggettiva” che giustificherebbe una disparità di trattamento tra docenti di ruolo o con supplenze annuali e docenti assunti a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie. Similmente, appaiono prive di rilievo le ulteriori argomentazioni del Ministero secondo cui la supplenza breve e saltuaria si configura in tutti i casi di assenza del titolare per la copertura di un posto resosi disponibile per un periodo di tempo limitato e non per periodi di tempo per cui si dovrà ricorrere a supplenze annuali o alle supplenze sino al termine delle attività didattiche. 
Ne discende, quindi, che deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente all'erogazione della ### ai sensi dell'art. 7 ### comparto ### 15.3.2001 in relazione al servizio prestato per l'anno scolastico 2021/2022, nel periodo dal 4.11.2021 all'8.8.2022. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/01/2025 ### va, pertanto, condannato al pagamento in favore della ### della somma di € 1.123,00, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, quale somma a lei spettante a titolo di differenze retributive, in conformità al suo petitum. 
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art 91 c.p.c., e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di lavoro) e al valore della stessa (€ 1.123,00). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi) così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettività attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4458 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da ### nei confronti del Ministero dell'### e del ### - #### X ### -, in persona del ### pro tempore, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento in favore della ### delle conseguenti differenze Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/01/2025 retributive pari ad € 1.123,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo; 2) condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 1.030,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.  ### 16.1.2025. 
Il Giudice della #### redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. ### D'### e della tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013 dott.ssa #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 16/01/2025

causa n. 4458/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Magro Giovanni, Crudele Lidia

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Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 995/2025 del 05-09-2025

... compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (#### rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata ### 9) Condanna la parte appellata ### a rifondere, in favore della parte appellante principale ### le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 22.457,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (#### rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado; in € 20.119,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (#### rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello. 10) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'appello incidentale proposto da ### e dell'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da #### (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta ###. ##### ha pronunciato la seguente ### nella causa n. 992/2024 R.G. promossa da R.N.C. ### & C. S.A.S. (COD. FISC.  ###) - elettivamente domiciliat ######. BOSCO 31/9 - 16121 GENOVA ### - rappresentata e difesa dall'Avv. ### appellante nei confronti di ### (### FISC. ###), nato in #### il ###, elettivamente domiciliat ###### 7/D - 16123 ####, rappresentato e difeso dagli Avv.ti #### e ### appellato/appellante incidentale ### (### FISC. ###), nata in ### LODIGIANO ### il ###, elettivamente domiciliat ###### 1/8 - 16121 ####, rappresentata e difesa dall'Avv.  #### appellata ### S.P.A. (COD. FISC. ###) - elettivamente domiciliat ###P.### 2 - 16123 ### - rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### appellata/appellante incidentale ### Per l'appellante R.N.C. ### & C. S.A.S.: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del gravame proposto dalla società ### di ### & C. s.a.s., e rigettati gli appelli incidentali dell'avv. ### A. ### e di ### s.p.a. in quanto tardivi e/o inammissibili e/o comunque infondati e/o non provati con ogni inerente conseguenza, annullare e/o riformare nelle parti oggetto dell'impugnazione principale la sentenza del Tribunale di ### pubblicata il ###, n. 2532, resa inter partes, e per l'effetto, ritenuto quanto esposto negli atti della società ### di ### & C. s.a.s., accogliere le conclusioni tutte già dalla stessa formulate in primo grado e perciò, previa verificazione della scrittura doc. 1 di RNC in causa R.G. n. 4456/2020 (doc.  6 in causa R.G. n. 5753/2021) e della relativa sottoscrizione, nonché delle scritture doc.  31-32-33-34-89 di RNC in causa R.G. n. 4456/2020 (doc. 35-36-37-38-93 in causa R.G.  n. 5753/2021) e delle relative sottoscrizioni, nonché previa autorizzazione alla chiamata in causa della dott. ### e di ### s.p.a come da espressa dichiarazione fatta in tal senso nella comparsa di risposta di RNC in causa R.G.  4456/2020 davanti al Tribunale di ### ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.p.c.: - in principalità assolvere la società ### s.a.s. da ogni domanda contro di essa proposta, in quanto inammissibile e/o infondata e/o comunque non provata, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione; - nei confronti dell'avv. ### A. ### accertare e dichiarare che la società ### ritenuta l'assenza di ogni profilo di colpa e responsabilità in capo ad essa per quanto oggetto di causa, nulla deve allo stesso avv. ### A. ### né a titolo di responsabilità contrattuale, né a titolo di responsabilità extracontrattuale, né per qualsivoglia altro titolo; - nei confronti della dott. ### ferme le domande come sopra proposte dalla società RNC nei confronti dell'avv. ### ritenuta comunque la responsabilità della stessa dott. ### in ordine ai fatti e ai danni lamentati dall'avv. ### A.  ### e tenuto anche conto delle dichiarazioni di manleva della anzidetta dott.  ### alla società ### dichiararla tenuta e condannarla a manlevare e/o comunque tenere indenne la società ### s.a.s. da ogni pretesa dell'avv. ### A.  ### nei suoi confronti, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione; - nei confronti di ### s.p.a., ferme anche qui le domande come sopra proposte dalla società RNC nei confronti dell'avv. ### A. ### ritenuta comunque l'obbligazione della stessa ### s.p.a. in forza della polizza n. ### di manlevare e tenere indenne la società RNC dall'osservanza della lite e da ogni domanda e pretesa fatta valere dall'avv. ### A. ### a norma di legge e di contratto, dichiarare la stessa tenuta a manlevare detta società da ogni domanda e pretesa contro di essa fatta valere dall'avv. ### A. ### con ogni consequenziale pronuncia condannatoria; - accertata l'obbligazione dell'avv. ### A. ### di pagare a RNC l'importo in linea capitale di € 6.423,30 oltre accessori per le prestazioni professionali svolte a favore del medesimo avv. ### A. ### rappresentate nel prodotto pro-forma, condannare lo stesso al pagamento alla società RNC della predetta somma, con rivalutazione ed interessi come di legge; - vinti compensi e spese di entrambi i gradi, con tutti i relativi accessori, e vinte inoltre le spese di CTU e di CT di parte. 
Espressamente devolute al giudice del gravame tutte le domande, eccezioni, deduzioni, difese ed istanze già proposte in primo grado, nulla escluso ed eccettuato. Previo in via istruttoria, riformate e/o revocate e/o modificate sul punto le ordinanze del Tribunale di ### 3/8/2022 e 13/2/2024 nonché l'ordinanza 13/2/2024 che fissava udienza per la precisazione delle conclusioni senza dar corso ad attività istruttorie, accoglimento delle istanze istruttorie tutte già formulate da RNC in primo grado nelle memorie ex art. 183, n. 2 e n. 3 c.p.c. nelle due cause riunite e nelle successive note di udienza in date 12/10/2021, 9/2/2022, 30/9/2022, 25/9/2023, 10-11/10/2023, 4/12/2023 e 12/2/2024 e allo stato non accolte, da intendersi come qui ancora specificamente richiamate e ritrascritte, e in specie: ammissione di CTU tecnico - grafica ai fini della verificazione delle scritture e delle firme disconosciute; ammissione, pur senza inversione d'onere probatorio, della prova per interrogatorio formale dell'avv. ### e della dott. ### e della prova testimoniale sui capitoli dedotti da ### come ritrascritti nelle note di udienza del 10/10/2023 in primo grado, pag. 7-10, con i testi indicati; ammissione di CTU al fine di accertare la congruità degli importi di cui al pro-forma doc. 30 di parte ### Rigettate le istanze istruttorie avversariamente riproposte nel presente grado perché inammissibili e/o irrilevanti, per le ragioni già illustrate nelle pregresse difese, con l'ammissione in subordine, per la denegata ipotesi che le prove ex adverso fossero ammesse, della controprova, con i testi già indicati”. 
Per l'appellato ### ““### a codesta ###ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza reietta, preliminarmente; ### accertare, per quanto dedotto nel paragrafo ### della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025, la mancata impugnazione da parte di RNC di un capo della sentenza e per tanto dichiarare sul punto la definitività della stessa e la conseguente reiezione del gravame proposto da ### in via principale; ### respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo I) dell'“### di citazione in appello” datato 29/10/2024 di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo A) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025; ### respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo II) dell'“### di citazione in appello” datato 29/10/2024 di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo B) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025; ### respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo ### dell'“### di citazione in appello” datato 29/10/2024 di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo C) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025; ### respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo IV) dell'“### di citazione in appello” datato 29/10/2024 di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo D) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025; ### respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo V) dell'“### di citazione in appello” datato 29/10/2024 di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo E) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025; ### respingere il motivo di gravame esposto al paragrafo VI) dell'“### di citazione in appello” datato 29/10/2024 di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte al paragrafo F) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025; ### dichiarare inammissibile l'appello incidentale formulato da ### S.P.A. a pag. 26 e ss. della “### di costituzione e risposta con contestuale appello incidentale” datata 29/01/2025, per intervenuta decadenza di quest'ultima dalla facoltà di proporre domande nuove e/o riconvenzionali per effetto della tardiva costituzione della medesima nel corso del giudizio di primo grado; e, conseguentemente: ### confermare per quanto di ragione la sentenza del Tribunale di ### n. 2532/2024 pubblicata e depositata in data ###, emessa ad esito dei giudizi riuniti aventi R.G.  nn. 4456/2020 e 5753/2021; in via di appello incidentale ### riformare per quanto di ragione la sentenza del Tribunale di ### n. n. 2532/2024 pubblicata e depositata in data ###, emessa ad esito dei giudizi riuniti aventi R.G.  nn. 4456/2020 e 5753/2021 per i motivi espressi nel paragrafo H) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025 e conseguentemente condannare ### & C. S.A.S. al pagamento delle spese di giudizio (quantificate secondo i valori medi di cui al DM 55/2014) e di C.T.U. riferibili ai giudizi di primo grado; in via di appello incidentale condizionato: ### riformare per quanto di ragione la sentenza del Tribunale di ### n. n. 2532/2024 pubblicata e depositata in data ###, emessa ad esito dei giudizi riuniti aventi R.G.  nn. 4456/2020 e 5753/2021 per i motivi espressi nei paragrafi L) e/o M) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025 e conseguentemente: ### accertare e dichiarare la commissione e/o il concorso nella commissione da parte della ### & C. S.A.S. di atti e/o fatti dolosi o colposi che hanno cagionato all'Avv. ### A. ### un danno ingiusto, per le ragioni esposte nella narrativa in fatto ed al paragrafo L) della “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025 e la conseguente responsabilità della ### & C. S.A.S. ex art. 2043 cod. civ. per il risarcimento del danno sofferto dall'Avv. ### A. ### a causa di tali atti e/o fatti e, per l'effetto condannare #### & C. S.A.S. al pagamento a favore dell'Avv. ### A. ### dell'importo di € 500.588,00 (cinquecentomilacinquecentottantotto/00) o di quella diversa somma di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria; ### accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto e/o la mancata prova della sussistenza del credito azionato in primo grado in via riconvenzionale da RNC ### & C. S.A.S. per i motivi esposti nella “### di ### Appello incidentale e Appello incidentale condizionato” datata 6/02/2025 ed in particolare nel paragrafo M) con ogni conseguente statuizione; Con vittoria di spese e compensi professionali di causa relativi ad entrambi i gradi di giudizio, maggiorate ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 per quanto riguarda questo grado di giudizio. 
In via istruttoria: si insta per l'ammissione dei mezzi dedotti tanto nella “### ex art. 183, comma 6, 2, c.p.c.” datata 9/06/2021 quanto nella “### ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.” datata 29/06/2021, depositate nel corso del giudizio di primo grado, come di seguito integralmente ritrascritte [si rinvia alle pagg. 5 e ss. delle note di p.c.]”. 
Per l'appellata ### “### questa ###ma Corte di Appello di ### contraris reiectis assumere le seguenti conclusioni: - in via principale respingere per i motivi di fatto e diritto esposti nel presente atto, tutte le domande formulate da ### & ###.A.S.  nell'“### di citazione in appello” del 29 ottobre 2024 e, in particolare quelle formulate nel settimo motivo di ricorso nei confronti della Dott.ssa ### poiché infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provate, sia nell'an che nel quantum con conseguente conferma sul punto della sentenza impugnata; - in via istruttoria ammettere i mezzi di prova dedotti nel corso del giudizio di primo grado, tanto nella “memoria ex art. 183, comma 6, n.2. c.p.c.” del 10 gennaio 2022, quanto quelli dedotti nella “memoria ex art. 183, comma 6, n.3. c.p.c.” del 31 gennaio 2022. Con vittoria di spese e compensi di avvocato di tutti i gradi di giudizio.” Per l'appellata ### S.P.A.: “### l'###ma Corte di ###ìta, ### ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; in riforma della Sentenza n. 2532/2024, resa inter partes dal Tribunale di ### non notificata, ### applicazione, nei confronti dell'Avv. ### A. ### e/o della Dr.ssa ### dell'art. 1227 c.c. ed in accoglimento del gravame principale proposto da ### di ### & C. S.a.s.  #### di ### & C. S.a.s. da ogni domanda contro di essa proposta dall'Avv. ### A. ### e, per l'effetto ### la domanda di garanzia e manleva proposta da ### di ### & C. S.a.s., nei confronti di ### S.p.A.. 
Con vittoria di compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.  ### l'onere risarcitorio in capo a ### di ### & C. 
S.a.s. entro i limiti del giusto e del provato, tenuto conto dei soli importi versati dall'Avv.  ### A. ### a titolo di interessi, così come accertati dal ###. ### Rigettare l'ottavo motivo di gravame proposto da ### di ### & C. S.a.s. in merito all'operatività della copertura assicurativa, in quanto infondato in fatto e in diritto; Con vittoria di compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### l'onere di manleva a carico di ### S.p.A., per la sola quota di responsabilità ascrivibile alla ### di ### & C. S.a.s., e, in ogni caso, entro i limiti del massimale contemplato in polizza per “### e ritardi” di euro 250.000, nonché con l'applicazione dello scoperto contrattuale del 10%. 
Compensate le spese.  #### in ogni caso, la domanda di manleva proposta da ### di ### & C. S.a.s., nei confronti di ### S.p.A. per i motivi svolti in ordine alle garanzie prestate con il contratto assicurativo stipulato inter partes. 
Con vittoria di compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio”.  ### sentenza definitiva n. 2532/2024 del 02/10/2024, il Tribunale di ### in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da ### nei confronti di R.N.C. ### & C. S.A.S., al fine di sentir accertare la violazione degli obblighi assunti da R.N.C. nell'esercizio degli adempimenti contabili e fiscali connessi all'attività professionale forense di ### Quest'ultimo, in particolare, contestava a R.N.C. di aver predisposto e depositato a sua insaputa dichiarazioni fiscali contenenti dati non conformi al vero, pur sapendo o potendo sapere che l'erroneità di tali dati traeva origine dalla condotta distrattiva tenuta da ### incaricata dallo stesso ### a: redigere la c.d. prima nota, trasmettere a R.C.N. la documentazione fiscale e contabile, versare la provvista nonché procedere al pagamento degli oneri fiscali e previdenziali. ### quindi, domandava la condanna di R.C.N. al risarcimento di tutti i danni sofferti, quantificati in euro 598.929,00 a titolo contrattuale e in euro 500.588,00 a titolo extracontrattuale. Si costituiva R.N.C. che contestava in fatto e in diritto la domanda attrice. Quindi, la stessa R.N.C. instaurava un separato giudizio nei confronti di #### S.P.A. e ### chiedendo l'accertamento dell'insussistenza di qualsiasi obbligazioni risarcitoria a proprio carico e, comunque, la condanna di ### e ### a manlevarla e tenerla indenne dalle pretese di ### nei cui riguardi formulava altresì domanda riconvenzionale volta a ottenere il pagamento di euro 6.423,30 oltre accessori per le prestazioni professionali svolte e rimaste insolute. 
Il Tribunale, disposta la riunione dei due procedimenti, così decideva: « - condanna RNC ### di ### & C. s.a.s. a pagare a ### l'importo di euro 598.929,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo; - condanna ### spa a tenere indenne e manlevare ### di ### & C. s.a.s. di quanto detta società viene condannata in questa sede a pagare a ### a titolo di risarcimento danni, fino alla concorrenza dell'importo di euro 178.588,46; - condanna ### a corrispondere a ### di ### & C. s.a.s. l'importo di euro 6.423,30 oltre accessori di legge, oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo; - rigetta le domande svolte ### di ### & C. s.a.s. nei confronti di ### - pone in via definitiva le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, in ragione del 50% ciascuno a carico di ### e di ### di ### & C. s.a.s.; - compensa le spese di lite tra ### da un lato, e ### di ### & C. s.a.s. e ### spa, dall'altro; - compensa le spese di lite tra RNC ### di ### & C. s.a.s. e ### spa; - condanna RNC ### di ### & C. s.a.s. a rifondere le spese di lite in favore di ### spese che - in applicazione dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) e applicati i valori minimi in considerazione della concreta rilevanza della questione nell'economia del giudizio - si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge». 
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte R.N.C.  ### & C. S.A.S., con atto notificato in data ###. Contestualmente, l'appellante chiedeva la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 351 c.p.c.. 
Con comparsa si costituiva ### il quale instava per il rigetto sia dell'appello che dell'istanza di sospensione, nonché formulava appello incidentale, sia condizionato che non. Si costituivano altresì ### che chiedeva il rigetto dell'appello principale, e ### S.P.A., che chiedeva di assolvere R.N.C. da ogni domanda proposta da ### e, in via di appello incidentale, di respingere la domanda di garanzia e manleva proposta da R.N.C.. ### inoltre, instava per l'accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 351 c.p.c. 
Con ordinanza in data ### la Corte, ravvisando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rimettendo la causa al ### istruttore che - ritenuto di dover procedere ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c. e lette le conclusioni trascritte in epigrafe - rinviava all'udienza collegiale di discussione del 9/07/2025 assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali. All'esito dell'udienza collegiale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.  MOTIVI DELLA DECISIONE AD AVVISO DELLA CORTE, L'### È ##### I ##### È ### E ### RIGETTATO; ### L'##### 1) ### - ### principale si duole del mancato accoglimento dell'eccezione tesa a sentir riconoscere il difetto di ius postulandi in capo ai difensori di ### in quanto «la procura allegata quale prod. A alla comparsa di costituzione 27/9/2021 dell'avv. ### non solo non contiene nessun riferimento a uno specifico giudizio (tale non essendo il generico richiamo a non meglio precisato “presente procedimento”), ma reca, addirittura, la data del “12 Maggio 2020”, di gran lunga antecedente alla citazione di RNC (notificata oltre un anno dopo, solo a giugno 2021), trattandosi, in effetti, di quella stessa identica procura che era stata a suo tempo rilasciata dal medesimo avv. ### in calce all'atto di citazione introduttivo del diverso giudizio R.G. n. 4456/2020 davanti al Tribunale di ### e che, evidentemente, era (e non poteva che essere) riferita a tale giudizio, non già alla successiva causa R.G.  5753/2021 (oltretutto all'epoca - 12 maggio 2020 -neppure prefigurabile)» (pag. 12 dell'atto d'appello). 
R.N.C., in particolare, impugna la sentenza del Tribunale laddove quest'ultimo ha affermato che «la questione del difetto di ius postulandi della difesa ### nel procedimento n.5753/2021r.g. (questione posta dalla difesa di ### risulta a) superata dalla riunione del menzionato procedimento a quello recante il n.4456/20r.g.; b) comunque di fatto irrilevante ove si ponga mente al fatto che nel procedimento n.5753/21r.g. non viene svolta da RNC alcuna domanda diversa da quella (di mero rigetto delle domande del ### svolta nel procedimento n.4456/20r.g. (si tratta della medesima domanda svolta tra i medesimi soggetti, quindi della stessa causa; domanda “replicata” nel procedimento n.5756/21r.g. all'esito di dichiarazione di inammissibilità della chiamata nel procedimento n.4456/20r.g.); la questione in esame potrebbe avere, a ben vedere, un qualche rilievo solo in relazione alla efficacia e tempestività del disconoscimento della scrittura (datata 29.4.2008 e attribuita al ### prodotta da RNC ### nel procedimento n.5753/21r.g.; tuttavia, si tratta di fattore irrilevante in concreto a cagione del, pacificamente tempestivo ed efficace, disconoscimento della medesima dichiarazione operato dal ### nel procedimento n.4456/20r.g.» (pagg. 15-16 della sentenza appellata). 
A confutazione di quanto affermato dal Giudice di primo grado, R.N.C. deduce che: 1) «il provvedimento di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi, e ciò anche quando si tratti della riunione di cause identiche (cfr., per tutti, Cass. 10/7/2014, 15860; Id., 15/1/2015, n. 567; Id. 13/7/2018, n. 18649; Id. 16/9/2022, n. 27295)»; 2) la questione sollevata non è “irrilevante”, giacché, «pur se nella causa riunita la domanda di RNC nei confronti dell'avv. ### è esattamente speculare a quella proposta dallo stesso avv. ### nei suoi confronti nella causa R.G. n. 4456/2020 precedentemente instaurata, l'avv. ### nella causa poi riunita R.G. n. 5756/2021, ha a sua volta formulato domande, eccezioni, difese ed istanze, delle quali peraltro, proprio in ragione del difetto di procura e di ius postulandi in quel giudizio, come subito eccepito da ### non si può e non si deve tenere nessun conto, tamquam non essent, ad ogni fine ed effetto»; 3) il mancato disconoscimento della dichiarazione di manleva «comporta in ogni caso, inevitabilmente, il tacito riconoscimento della scrittura e della firma ai sensi dell'art. 215 c.p.c.», in quanto le due cause riunite mantengono la loro autonomia (così, pagg. 13-14 dell'atto d'appello). 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella sentenza impugnata: «- la questione del difetto di ius postulandi della difesa ### nel procedimento n.5753/2021r.g. (questione posta dalla difesa di ### risulta a) superata dalla riunione del menzionato procedimento a quello recante il n.4456/20r.g.; b) comunque di fatto irrilevante ove si ponga mente al fatto che nel procedimento n.5753/21r.g. non viene svolta da RNC alcuna domanda diversa da quella (di mero rigetto delle domande del ### svolta nel procedimento n.4456/20r.g. (si tratta della medesima domanda svolta tra i medesimi soggetti, quindi della stessa causa; domanda “replicata” nel procedimento n.5756/21r.g. all'esito di dichiarazione di inammissibilità1 della chiamata nel procedimento n.4456/20r.g.); - la questione in esame potrebbe avere, a ben vedere, un qualche rilievo solo in relazione alla efficacia e tempestività del disconoscimento della scrittura (datata 29.4.2008 e attribuita al ### prodotta da RNC ### nel procedimento n.5753/21r.g.; tuttavia, si tratta di fattore irrilevante in concreto a cagione del, pacificamente tempestivo ed efficace, disconoscimento della medesima dichiarazione operato dal ### nel procedimento n.4456/20r.g.; - il menzionato disconoscimento tende a impedire l'utilizzo ai fini della decisione del documento in questione, con il quale RNC vuole dimostrare il mancato verificarsi di alcun proprio inadempimento, ascrivendo ogni possibile difetto della prestazione alla condotta di controparte; - per poter utilizzare il documento in questione, RNC ha dunque tempestivamente svolto (in entrambi i procedimenti poi riuniti) istanza di verificazione; - va tuttavia confermato il rigetto dell'istanza di verificazione (implicitamente adottato con il provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni) in quanto il documento in questione2 è a ben vedere irrilevante ai fini della decisione (e in particolare non consentirebbe di fondare il rigetto delle domande svolte dal ###; in particolare la missiva in esame reca dichiarazioni da cui non può inferirsi alcuna responsabilità del ### o di suoi collaboratori per gli specifici inadempimenti che vengono nella presente sede ascritti a ### l'inserimento di dati falsi nelle dichiarazioni, sotto il profilo contrattuale, e il non essersi accorti delle appropriazioni della ### sotto il profilo extracontrattuale; al contrario - e a ben vedere - il documento in questione risulta (a tutto concedere) rappresentativo (contra la stessa RNC che lo vuole utilizzare e lo ha prodotto) della particolare ampiezza del mandato professionale conferito a detta società dal ### II) Come si vede, il motivo in esame è sostanzialmente privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale, da un lato, viene spiegato che l'irrilevanza della questione non dipende solo dalla riunione delle due cause, ma dal «fatto che nel procedimento n.5753/21r.g. non viene svolta da RNC alcuna domanda diversa da quella (di mero rigetto delle domande del ### svolta nel procedimento n.4456/20r.g. (si tratta della medesima domanda svolta tra i medesimi soggetti, quindi della stessa causa; domanda “replicata” nel procedimento n.5753/21r.g. all'esito di dichiarazione di inammissibilità della chiamata nel procedimento n.4456/20r.g.)»; dall'altro, viene spiegato che il documento, cui fa riferimento l'appellante, e in relazione al quale potrebbe rilevare la non validità della procura, sotto il profilo della non tempestività del disconoscimento, in primo luogo è stato tempestivamente disconosciuto dal ### nel procedimento n. 4456/20, in secondo luogo è irrilevante ai fini della decisione, non contenendo dichiarazioni dalle quali possa inferirsi alcuna responsabilità del ### o dei suoi collaboratori per gli inadempimenti ascritti a ### come meglio si vedrà in sede di esame del secondo motivo. 
III) Il motivo è palesemente infondato al limite dell'inammissibilità, anche in considerazione della Giurisprudenza secondo la quale: “### la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. Sez. 3, 26/02/2024, n. 5102, Rv. 670188 - 01) 2) ### - ### principale lamenta l'erroneo rigetto dell'istanza di verificazione della dichiarazione di manleva firmata da ### in data ### e da quest'ultimo disconosciuta solo nel primo giudizio instaurato davanti al Tribunale di ### (r.g. n. 4456/2020). In tale dichiarazione ### affermava: «### della incompleta ed errata documentazione contabile (fatture attive e passive), fornitavi con notevole ritardo, per la tenuta delle mie scritture contabili e relative dichiarazioni periodo di imposta 2006, manlevo la Vs. azienda da ogni responsabilità e Vi prego di effettuare l'invio, con i dati in vostro possesso, dell'elenco clienti e fornitori relativo all'anno 2006 con ravvedimento operoso e l'elenco clienti e fornitori anno 2007» (doc. 1 - RNC). 
R.N.C., in particolare, impugna la sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha stabilito che: «va tuttavia confermato il rigetto dell'istanza di verificazione (implicitamente adottato con il provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni) in quanto il documento in questione è a ben vedere irrilevante ai fini della decisione (e in particolare non consentirebbe di fondare il rigetto delle domande svolte dal ###; in particolare la missiva in esame reca dichiarazioni da cui non può inferirsi alcuna responsabilità del ### o di suoi collaboratori per gli specifici inadempimenti che vengono nella presente sede ascritti a ### l'inserimento di dati falsi nelle dichiarazioni, sotto il profilo contrattuale, e il non essersi accorti delle appropriazioni della ### sotto il profilo extracontrattuale; al contrario - e a ben vedere - il documento in questione risulta (a tutto concedere) rappresentativo (contra la stessa RNC che lo vuole utilizzare e lo ha prodotto) della particolare ampiezza del mandato professionale conferito a detta società dal ### (pagg. 16-17 della sentenza impugnata).  ### principale sostiene che tale dichiarazione non sia irrilevante ai fini della decisione perché: i) dimostra la piena consapevolezza di ### circa la incompleta, erronea e intempestiva consegna della documentazione contabile e fiscale a R.C.N.; ii) contiene una esplicita dichiarazione di manleva da ogni responsabilità, che può essere estesa anche agli anni successivi al 2006, «non essendo cambiato in nulla il comportamento dell'avv. ### e dei suoi delegati, neppure per gli anni seguenti, come documentato agli atti, specificamente dedotto a prova pur senza inversione del relativo onere (capitoli 4-5-6-7-8-9) e confermato anche all'esito della CTU (dove si dà atto, a pag. 14, di come “il flusso documentale che l'Avv.to ### faceva pervenire a RNC fosse del tutto irregolare, ed inadatto per consentire a RNC di gestire al meglio la contabilità del medesimo”)». 
Stante ciò, R.N.C. conclude che: 1) «Se la società RNC non veniva posta in grado di espletare adeguatamente l'incarico, neppure può essere ritenuta responsabile di un non corretto adempimento nell'elaborazione dei dati contabili e delle dichiarazioni fiscali, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, né ai fini di un'ipotetica responsabilità extracontrattuale, tanto meno a fronte di una esplicita dichiarazione di manleva da ogni responsabilità»; 2) «se RNC ha elaborato in tal modo le dichiarazioni, l'ha fatto perché non riceveva dall'avv. ### e dai suoi delegati un flusso documentale completo, regolare e tempestivo, viceversa necessario per l'adeguato svolgimento dell'incarico, sicché tutte le inerenti conseguenze, nessuna esclusa, non possono che ricadere sullo stesso avv. ### il quale, oltretutto, ne era appunto ben consapevole ed aveva perciò esplicitamente manlevato RNC da ogni responsabilità» (pagg. 16-17 dell'atto d'appello). 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Nella nota 2 di pag. 16 della sentenza impugnata, il documento in questione viene descritto come segue: «Prodotto da RNC quale doc. 1 nel giudizio n.4456/20r.g. e come doc.6 nel giudizio n.5756/21r.g., è una missiva intestata ### datata 29.4.2008, indirizzata a ### reca come oggetto “elenco clienti e fornitori anno relativi agli anni 2006/2007 e dichiarazione unico 2007 redditi 2006”, con il seguente testo “consapevole della incompleta ed errata documentazione contabile (fatture attive e passive), fornitavi con notevole ritardo, per la tenuta delle mie scritture contabili e relative dichiarazioni periodo di imposta 2006 manlevo la vs. azienda da ogni responsabilità e vi prego di effettuare l'invio, con i dati in vostro possesso, dell'elenco clienti e fornitori relativo all'anno 2006 con ravvedimento operoso e l'elenco clienti fornitori anno 2007. Distinti saluti” e firma attribuita al ### II) È del tutto evidente dall'esame di tali dichiarazioni che le stesse, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non contengono alcun esonero di RNC dagli specifici profili di responsabilità attribuiti a RNC («l'inserimento di dati falsi nelle dichiarazioni, sotto il profilo contrattuale, e il non essersi accorti delle appropriazioni della ### sotto il profilo extracontrattuale»). 
III) Anche tale motivo è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità, proprio in quanto la responsabilità attribuita a RNC non è in alcun modo ricollegata a problematiche connesse alle questioni cui viene fatto riferimento nel documento in questione, ma esclusivamente all'inserimento nelle dichiarazioni dei pagamenti indicati come effettuati, che in realtà non erano avvenuti, come sarà meglio precisato in sede di esame del quinto motivo.  3) ### - ### principale censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale - nell'individuare l'oggetto dell'incarico conferito a R.N.C. e, quindi, nel definire la portata della responsabilità di quest'ultima - ha ritenuto che il mandato rilasciato da ### fosse ampio in quanto i compiti affidati non si riducevano «a una attività di mera raccolta di dati o di mero invio di dichiarazioni fiscali predisposte da terzo soggetto, peraltro non individuato in alcun modo» (pag. 18 della sentenza impugnata). 
R.N.C. denuncia l'erroneità di tale statuizione alla luce della documentazione prodotta e delle conclusioni a cui è pervenuto la ### da cui emergerebbe con chiarezza che R.N.C.  non è uno studio professionale abilitato al visto di conformità ma una società di servizi per l'elaborazione dei dati contabili, fiscali e del lavoro. Il Tribunale, in particolare, avrebbe trascurato che: a) secondo il CTU «RNC è una società di elaborazione dati e non un professionista. Ciò è facilmente verificabile dalla lettura della visura camerale (datata 08/05/2020) estrapolata dalla ### di ### ove si evince chiaramente la ragione sociale “RNC elaborazione dati di ### & C. s.a.s.”. I professionisti, infatti, tranne nell'ipotesi di ### tra ### (la cui disciplina è successiva rispetto agli anni oggetto di causa in quanto introdotta con ### 12 novembre 2011, n. 183.) non hanno obblighi di iscrizione alla ### In aggiunta, anche il codice attività desunto dalle ### 63.11.1 - elaborazione dati; diverge da quello dei dottori commercialisti 69.20.1 ### - servizi forniti da commercialisti, rimarcando ulteriormente la differenza dagli esercenti arti e professioni» (pag. 116 della relazione peritale); b) il richiamo alle dichiarazioni fiscali 2006 contenuto nella manleva rilasciata in data ### (prod. 1 - RNC) non è sufficiente a far ritenere che ### avesse ampliato l'incarico conferito a ### c) il riferimento a “tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi” contenuto nella lettera relativa al passaggio di consegne dell'attività da RNC alla società BPR (doc. 94 - RNC) è alle attività correlate all'elaborazione dei dati; d) l'elenco delle prestazioni di cui al pro-forma rilasciato da RNC (doc. 30 - RNC) consente di affermare che l'attività di quest'ultima «era per l'appunto limitata all'elaborazione dei dati contabili, delle dichiarazioni fiscali e delle buste paga dei dipendenti» (pag. 19 dell'atto d'appello). 
Ciò detto, l'appellante conclude la censura precisando che: i) «le dichiarazioni fiscali ben possono essere predisposte ed inviate dall'intermediario sulla base dell'elaborazione dei dati forniti dal cliente, senza che ciò comporti nessun incarico “professionale”, tanto meno “ampio”»; ii) « In ogni caso, sarebbe stato se mai onere (non assolto) dell'attore avv.  ### individuare un ipotetico “terzo soggetto” che, secondo la ### prospettazione del giudice di primo grado, avrebbe predisposto le dichiarazioni, rivolgendosi eventualmente ad esso e facendone valere le responsabilità, anziché rivolgersi alla società di elaborazione dati viceversa inopinatamente convenuta in giudizio» (così, pag.  19 dell'atto d'appello). 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella sentenza impugnata, a proposito della missiva prodotta da RNC quale doc. 1 nel giudizio n. 4456/20r.g. e come doc. 6 nel giudizio n. 5756/21r.g., che «il documento in questione risulta (a tutto concedere) rappresentativo (contra la stessa RNC che lo vuole utilizzare e lo ha prodotto) della particolare ampiezza del mandato professionale conferito a detta società dal ### (pag. 17) in quanto «### … dal testo la sussistenza di un accordo per una non limitata “tenuta delle scritture contabili” del ### e per la realizzazione delle dichiarazioni fiscali» (pag. 17 nota 3). Nel documento riportato sopra è chiaramente contenuto il riferimento alla «tenuta delle mie scritture contabili e relative dichiarazioni». 
II) A pag. 18 della sentenza si legge: «risulta adeguatamente provata l'ampiezza dell'incarico professionale conferito a RNC (che certo non può ridursi a una attività di mera raccolta di dati o di mero invio di dichiarazioni fiscali predisposte da terzo soggetto, peraltro non individuato in alcun modo)». Nella nota 5 di pag. 18 si legge: «Si pensi non solo a quanto risulta anche dal (più volte menzionato) documento n.1 prodotto da ### ma anche al documento relativo al passaggio di consegne dal precedente consulente a RNC (richiamato dal ctu a pag.21 dell'elaborato peritale) dove si indica l'attività di “elaborazione dei dati relativi alle vostre contabilità e a tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi correlati”». 
III) Il tenore della documentazione citata nella sentenza impugnata è inequivocabile, anche con riferimento al contenuto del documento relativo al passaggio di consegne, laddove viene menzionata l'attività di “elaborazione dei dati relativi alle vostre contabilità e a tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi correlati”. 
IV) In particolare, nella relazione di CTU a pag. 21 si legge: «### tra gli atti in causa non sia stato rinvenuto un contratto vero e proprio sottoscritto tra le parti, ma un semplice documento firmato per ricevuta dall'Avv.to ### con il passaggio di consegne dal precedente consulente alla società convenuta, è innegabile come il reiterato rapporto tra la società convenuta e l'Avv.to ### (durato dal 2006 al 2009) facciano propendere per un'implicita attribuzione dell'incarico di tenuta della contabilità e predisposizione adempimenti fiscali, venendosi, di conseguenza, a generare un'obbligazione da parte della società convenuta nei confronti dell'Avv.to ### Obbligazione consistente non solo nella elaborazione delle buste paga, ma anche - come si legge nella missiva di passaggio di consegne - “nell'elaborazione dei dati relativi alle vostre contabilità e a tutti gli adempimenti fiscali ed amministrativi correlati”. Pur in assenza di un contratto scritto, o di altro documento dimostrante il conferimento dell'incarico (ad esempio mail; fax; ecc...), la reiterata tenuta della contabilità ed elaborazione delle dichiarazioni fiscali, sono sicuramente sinonimo dell'assunzione di un'obbligazione da parte di R.N.C. nei confronti dell'Avv.to ### V) Pertanto, la sentenza impugnata ha correttamente recepito le risultanze degli accertamenti svolti dal ### dai quali emerge, sulla scorta della documentazione esaminata dal CTU medesimo, lo svolgimento di un incarico ben più ampio di quello che sostiene la società appellante: un incarico avente a oggetto la tenuta della contabilità e l'elaborazione delle dichiarazioni fiscali, il che implica necessariamente che detto incarico fosse stato conferito, sia pure non in forma scritta. 
VI) Con riguardo alle ulteriori questioni sollevate dalla società appellante, anche a questo riguardo il CTU si è espresso: «### R.N.C. di una società di elaborazione dati - e non di uno studio professionale associato, soggetto alla disciplina deontologica propria dell'Ordine di appartenenza - benché composta da professionisti, forti dubbi sorgono se alla stessa possano applicarsi le norme codicistiche e deontologiche in materia di opera intellettuale (che rimane tipica ed esclusiva della sfera professionale dei professionisti iscritti ai relativi ###, con conseguente disapplicazione dell'articolo 1176, comma 2, del ### - relativo alla diligenza da adottare nell'espletamento di un'attività professionale; facendo, invece, propendere per l'applicazione del 1° comma, dell'articolo 1176 del ###, laddove prevede che “nell'espletamento delle sue obbligazioni il debitore deve adottare la diligenza del buon padre di famiglia”, per tale intendendosi la diligenza media, intesa come impegno adeguato di energie e di mezzi per il soddisfacimento dell'interesse del creditore, che è legittimo attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza ed accortezza» (pagg. 21 -22). A prescindere dalle valutazioni strettamente giuridiche espresse dal ### ad avviso della Corte, la circostanza che R.N.C. fosse e sia una società di elaborazione dati e non uno studio professionale associato non esclude affatto che la stessa fosse tenuta a svolgere con la necessaria diligenza le obbligazioni connesse all'incarico ricevuto ed espletato. 
VII) Si ricorda al riguardo che “Le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini dell'### dell'ICI o di altre imposte, di richiesta di certificati o di presentazione di domande presso la ### di ### di assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, non rientrano nell'ambito di quelle riservate ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e, quindi, il loro esercizio non è condizionato all'iscrizione nei relativi albi professionali o ad abilitazione” (Cass. Sez. 2, 28/03/2019, n. 8683, Rv. 653299 - 01) VIII) Il motivo è, pertanto, infondato.  4) ### - ### principale impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che anche le prestazioni attinenti alle dichiarazioni previdenziali di ### (e gli adempimenti nei confronti della ### fossero da ricomprendere nell'oggetto dell'incarico conferito a R.N.C..  ### sostiene che tale assunto sia rimasto privo di prova, «risultando per contro documentate numerose richieste di RNC di trasmissione, ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni fiscali, e nei soli limiti di quanto all'uopo necessario, dei dati relativi a dichiarazioni e versamenti previdenziali, di cui, all'evidenza, si occupava direttamente l'avv. ### (o chi per esso), mentre la società RNC non disponeva affatto di questi dati, visto che se così non fosse non avrebbe avuto motivo di farne richiesta all'avv.  ### (cfr., ex plurimis, i doc. 10-11-13- 18-59 di RNC in primo grado)» (pag. 21 dell'atto d'appello). Ciò troverebbe conferma anche nella relazione del CTU secondo cui «dagli atti in causa non risulta alcun contratto/atto/o altro documento dal quale possa evincersi che l'Avv.to ### avesse conferito l'incarico a RNC di provvedere all'inoltro dei dati alla ### (pag. 21 della ###. 
Ne deriva, ad avviso dell'appellante, la necessità di riformare la sentenza impugnata laddove RNC è stata condannata a pagare le sanzioni e gli interessi riferiti alla ### LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella CTU a pag. 21: «Per quanto riguarda, invece, la comunicazione dei dati reddituali/volume d'affari alla ### vi sono due modalità alternative di gestione dell'adempimento: a) il cliente non conferisce incarico al professionista: in questo caso è il cliente che provvede spontaneamente all'inoltro del modello alla ### Il professionista si limita a fornirgli i dati necessari, ossia reddito derivante dall'attività professionale e volume d'affari ### b) il cliente conferisce incarico al professionista: in questo caso il cliente fornisce al professionista le password per accedere alla propria area riservata della ### affinché sia quest'ultimo ad effettuarne la comunicazione. Premesso che non vi è una prassi consolidata sull'espletamento di tale obbligo, venendo lo stesso soddisfatto a discrezione del professionista, il quale potrà scegliere se farsi rilasciare o meno le password di accesso, dagli atti in causa non risulta alcun contratto/atto/o altro documento dal quale possa evincersi che l'Avv.to ### avesse conferito l'incarico a RNC di provvedere all'inoltro dei dati alla ### facendo presumere che il compito di RNC fosse limitato al semplice inoltro all'Avv.to ### dei dati utili». A pag. 23: «In ogni caso, lo scrivente CTU ritiene che, nella fattispecie che ci interessa, il soddisfacimento dell'interesse del cliente si sarebbe ottenuto attraverso: - una corretta ed ordinata tenuta della contabilità; - una corretta elaborazione delle dichiarazioni fiscali/previdenziali». 
II) Quindi nella CTU non viene affatto affermata l'inesistenza di un incarico relativo all'elaborazione delle dichiarazioni previdenziali. Il passaggio della CTU sul quale insiste la società appellante riguarda soltanto le modalità di presentazione delle dichiarazioni previdenziali, che comunque venivano predisposte dal ### III) Del resto, la fonte della responsabilità di RNC al riguardo viene correttamente indicata nella sentenza a pag. 18: «parimenti, risulta documentata l'indicazione, nelle dichiarazioni fiscali e previdenziali predisposte da ### della effettuazione dei dovuti pagamenti». 
Quindi anche nelle dichiarazioni previdenziali, anch'esse predisposte da ### venivano indicati pagamenti non effettuati. Tale affermazione contenuta nella sentenza impugnata, relativa all'indicazione dei pagamenti relativi alle prestazioni previdenziali come effettuati, quando in realtà i relativi importi non erano stati versati, non è stata oggetto di specifica censura da parte dell'appellante principale, che si limitata a negare di avere ricevuto il relativo incarico. 
IV) Il motivo è pertanto infondato.  5) ### - ### principale denuncia l'erroneità della sentenza impugnata per aver ravvisato la responsabilità contrattuale di R.N.C. e, quindi, per aver condannato quest'ultima a risarcire il danno subito da ### quantificandolo in euro 598.929,00 euro. 
R.N.C., innanzitutto, ribadisce che: 1) ### ha conferito un incarico di elaborazione dati, «che la società era tenuta a svolgere con la diligenza del buon padre di famiglia, ex art. 1176, comma 1, cod. civ., e non invece con la maggior diligenza richiesta dal comma 2 nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale (estranea all'attività sociale)» (pag. 22 dell'atto d'appello); 2) ### non ha demandato alla società la predisposizione e l'invio delle dichiarazioni previdenziali; 3) ### e la sua delegata ### hanno fornito alla società le informazioni richieste in modo incompleto e intempestivo, impedendole di svolgere adeguatamente l'incarico. 
R.N.C., quindi, sostiene che il Tribunale abbia mal interpretato la CTU (in particolare, pag.  39 della relazione), deducendo che «l'inserimento nelle dichiarazioni fiscali, nella casella corrispondente ai versamenti, delle somme a debito, anziché di quelle che risultavano versate sulla scorta della (dichiaratamente incompleta) documentazione fornita dall'avv.  ### e dai suoi delegati a ### non costituisce affatto inadempimento degli obblighi di RNC nell'espletamento dell'incarico, e neppure un'irregolarità, tant'è vero che non ha dato luogo a sanzioni di sorta, neppure formali, avendo il ### sanzionato l'avv.  ### non già perché le dichiarazioni fiscali non fossero corrette, ma esclusivamente per il mancato versamento degli importi di anno in anno dallo stesso dovuti, in base ai #### via via diligentemente predisposti e trasmessi da RNC al ### perché provvedesse al pagamento, ma dallo stesso non pagati» (pagg. 25-26 dell'atto d'appello). 
Stante ciò, ad avviso di R.N.C., nel caso di specie manca il nesso causale tra la pretesa inadempienza e il danno lamentato, poiché «è di palmare evidenza che gli interessi, le sanzioni e gli oneri di riscossione applicati dal fisco per le omissioni e i ritardi di versamento non conseguono affatto, tanto meno immediatamente né direttamente, a pretese inadempienze o irregolarità nelle modalità di compilazione in dichiarazione della casella dei versamenti effettuati, ma conseguono, invece, proprio e solo, ai mancati versamenti» (pag. 26 dell'atto d'appello).  ### si duole inoltre della contraddittorietà della sentenza impugnata laddove, da una parte, ha affermato che l'irregolare tenuta delle scritture contabili «non ha direttamente cagionato le sanzioni e la richiesta di interessi che “sostanziano” la domanda risarcitoria del ### e, dall'altra, ha ritenuto che «una adeguata ed esigibile condotta di RNC nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali avrebbe consentito al ### di rendersi conto dei mancati pagamenti (dovuti all'infedele condotta della d.ssa ###», con la conseguenza che la condotta di R.N.C. ha «cagionato (oltre alla predisposizione di dichiarazioni fiscali e previdenziali inadeguate) anche la minorata possibilità per il ### di accorgersi della mancata effettuazione dei dovuti pagamenti, situazione che in tutta evidenza ha determinato la successiva comminazione di sanzioni e correlata richiesta di interessi e costi di riscossione» (pag. 20 della sentenza appellata). 
A sostegno della censura, R.N.C. rappresenta che: i) la causa immediata e diretta delle sanzioni, interessi ed oneri di riscossione richiesti per le omissioni di versamento va ravvisata nel mancato pagamento degli importi dovuti o comunque nell'appropriazione, da parte di ### delle somme versate da ### sul conto corrente cointestato con quest'ultima; ii) «l'avv. ### ben avrebbe potuto, e dovuto, rendersi conto, dall'esame del suo proprio conto, prima ancora che delle dichiarazioni fiscali, che non vi risultavano affatto versamenti tramite ####, ben riconoscibili da chiunque, e tanto più da un esperto professionista quale l'avv. ### iii) «se poi davvero la dott. ### fosse riuscita ad ingannare l'avv. ### con il quale era in stretti rapporti, a maggior ragione avrebbe potuto trarre in inganno, ed ha ingannato, anche la società ### facendo credere che i pagamenti erano stati effettuati (se del caso anche curando in autonomia il ravvedimento), pur senza consegnare la relativa documentazione, e facendo credere, in ogni caso, che la situazione dei versamenti era sotto il pieno controllo dell'avv. ### il quale, del resto, non aveva mai dato a RNC nessun incarico generale di provvedere per suo conto ai pagamenti, ma, per l'appunto, di regola li gestiva direttamente o delegandoli ad altri soggetti» (pag. 29 dell'atto d'appello).  ###, quindi, conclude la doglianza sostenendo che la condotta tenuta da ### ha interrotto il nesso causale tra la contestata responsabilità di R.N.C. e i danni lamentati da ### il quale, ben difficilmente, poteva essere all'oscuro del comportamento di ### giacché egli: a) «era cointestatario del conto corrente all'uopo dedicato, sul quale, all'evidenza, non risultava traccia di versamenti al ### (pur chiaramente riconoscibili dalla relativa causale)»; b) «era stato fatto destinatario, presso la sua residenza, di atti e comunicazioni, da parte del ### che certamente valevano a renderlo direttamente edotto delle omissioni di versamento» (doc. 35 - ###; c) era consapevole che nel bilancio 2009 erano stato indicati «nello ### - Passività - mastro 48.55, “Debiti tributari” per € 1.100.980,25, di cui € 835.065,85 per ### (doc. 12 - ### (pag. 31 dell'atto d'appello). 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella sentenza impugnata (pagg. 18 - 21): «- ai fini della decisione, dunque, occorre valutare se costituisse specifica obbligazione di RNC quella del controllo della effettività dei pagamenti da parte del ### eventualmente con l'attivazione di richieste documentali al ### stesso o a terzi soggetti; in definitiva, occorre valutare, se RNC ha predisposto dichiarazioni fiscali e previdenziali inadeguate, avendo gli elementi e i dati per realizzarne di diverse e idonee, e soprattutto se l'eventuale errore al riguardo ha cagionato il danno per cui il ### agisce; - al riguardo lo scrivente ritiene che determinanti elementi di valutazione si debbano ricavare dalla ctu (a firma del dott. comm.  ### in atti, ove si legge che ▪ non esistono linee guida o best practice circa i documenti e le informazioni che il cliente deve fornire al soggetto al quale ha affidato la tenuta della propria contabilità (ctu pag.11); ▪ gli elementi documentali in atti consentono di affermare che il flusso documentale che l'Avv.to ### faceva pervenire a RNC fosse del tutto irregolare, ed inadatto per consentire a RNC di gestire al meglio la contabilità del medesimo (ctu pag.14); ▪ risulta tuttavia una irregolare compilazione delle dichiarazioni fiscali, con l'indicazione di importi in realtà mai versati o versati in misura inferiore (ctu pag.23 e ss.), oltre alla irregolare tenuta della contabilità ordinaria (ctu pag.34 e ss.); ▪ i sopra descritti inadempimenti non hanno cagionato “alcun pregiudizio, in termini sanzionatori, all'Avv.to ### dal momento che le somme richieste dall'esattoria … erano tutte relative ad omessi e/o ritardati versamenti e non, invece, imputabili ad una irregolare tenuta della contabilità e/o ad una irregolare predisposizione delle dichiarazioni fiscali” (ctu pag.39); ▪ con specifico riferimento alla questione della indicazione di versamenti in realtà non effettuati (nel “confronto” condotto sul punto con i ctp) il ctu ha tuttavia evidenziato che “se, realmente, la modalità di compilazione fosse avvenuta sulla base delle informazioni disponibili, non disponendo di informazioni circa i versamenti effettuati, non sarebbe razionale averli indicati come effettuati” (ctu pag.122, aggiungendo a pag.123 che “non disponendo di informazioni, RNC avrebbe dovuto compilare i righi dedicati ai versamenti effettuati non indicando nulla, ed - eventualmente - presentare successivamente una dichiarazione “integrativa” dalla quale emergessero i versamenti effettuati”; grassetto dello scrivente); conclude il ctu affermando che “tale condotta, avrebbe potuto consentire all'Avv.to ### - nel caso in cui avesse preso visione dei suoi ### dichiarativi - di rendersi conto in precedenza di quanto stava accadendo” (ctu pag.125, sottolineatura dello scrivente); - dunque, il ctu evidenzia che, se pure l'irregolare tenuta delle scritture contabili non ha direttamente cagionato le sanzioni e la richiesta di interessi che “sostanziano” la domanda risarcitoria del ### una adeguata ed esigibile condotta di RNC nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali avrebbe consentito al ### di rendersi conto dei mancati pagamenti (dovuti all'infedele condotta della d.ssa ###; - ciò posto, ritiene lo scrivente che ai fini della decisione risulta superfluo stabilire se - tra le obbligazioni del “buon contabile”, e dunque tra quelle che facevano capo a RNC - oltre a quella di verificare la sussistenza di documentazione da cui inferire l'effettuazione dei pagamenti da parte del ### (e di omettere alcuna indicazione in sede ###caso di mancata consegna di documentazione di tal specie), ricorresse anche quella di verificare la correttezza delle eventuali affermazioni di pagamento provenienti dal soggetto “amministrato” (nel caso in esame, in tutta evidenza, in concreto eventualmente provenienti dalla d.ssa ###; ciò in quanto anche il solo inadempimento alla “prima” obbligazione sopra indicata ha cagionato (oltre alla predisposizione di dichiarazioni fiscali e previdenziali inadeguate) anche la minorata possibilità per il ### di accorgersi della mancata effettuazione dei dovuti pagamenti, situazione che in tutta evidenza ha determinato la successiva comminazione di sanzioni e correlata richiesta di interessi e costi di riscossione; - ebbene, come sopra detto e come risultante diffusamente dalla ctu in atti, RNC pur in conclamata assenza di documentazione idonea a sostegno, ha predisposto (in modo evidentemente non corretto) le dichiarazioni fiscali e previdenziali del ### e si deve affermare che detto errore - non scusabile per quanto diffusamente indicato, sotto il profilo tecnico, dal ctu - ha effettivamente cagionato (con una sorta di meccanismo di ripercussione “a catena” nel quale ciascun errore riverberava in successivi ulteriori errori, e non consentiva al ### la possibilità di rendersi conto della situazione) l'adozione dei provvedimenti sanzionatori (e di richiesta di interessi da ritardato, omesso o inadeguato pagamento) da parte dei pubblici uffici; provvedimenti che individuano il fondamento e l'ammontare della pretesa risarcitoria del ###». 
II) Il motivo si riduce alla reiterazione di osservazioni del ### di RNC ### & C. s.a.s., alle quali il CTU ha replicato a pagg. 122 - 125. della relazione: «d.1) Risposte inerenti alla modalità di compilazione dei ### dichiarativi. - Nella bozza di ### lo scrivente ha ampiamente argomentato le irregolarità nella compilazione dei dichiarativi, con indicazione di versamenti in realtà mai effettuati o effettuati in misura inferiore. Ciò premesso, sul punto lo scrivente non condivide quanto asserito dalla ### “[…] la modalità di compilazione dei righi dedicati ai versamenti effettuati non è casuale o semplicemente errata, né tantomeno volta a nascondere all'avvocato ### il suo reale debito nei confronti dell'erario (come infondatamente sostiene parte attrice), ma è stata scelta tenuto conto delle informazioni disponibili […]. 
Come emerso dagli atti in causa, l'avv. ### non forniva (o, comunque, non forniva tempestivamente) le quietanze dei mod. ### pagati […]”. Se, realmente, la modalità di compilazione fosse avvenuta sulla base delle informazioni disponibili, non disponendo di informazioni circa i versamenti effettuati, non sarebbe razionale averli indicati come effettuati. Ciò è addirittura rimarcato dalla stessa CTP laddove scrive: “[…] nel caso dell'avv. ### mancando la certezza in merito ai versamenti effettuati e/o ravveduti (come dimostrato dal mod. ### del 31.10.2006, capitava che l'avv. ### ravvedesse il dovuto, in tutto o in parte, il giorno stesso della scadenza dell'invio della dichiarazione) era prassi indicare gli importi periodici dovuti nel rigo dei versamenti effettuati”. Non disponendo di informazioni, RNC avrebbe dovuto compilare i righi dedicati ai versamenti effettuati non indicando nulla, ed - eventualmente - presentare successivamente una dichiarazione “integrativa” dalla quale emergessero i versamenti effettuati. … La modalità operativa più corretta da seguire sarebbe stata quella di indicare i versamenti effettivamente eseguiti dall'Avv.to ### aumentandone il saldo da dichiarazione, ed eventualmente fargli ravvedere quello. Non indicare versamenti in realtà mai eseguiti, operando su di essi il ravvedimento operoso. Tale condotta, avrebbe potuto consentire all'Avv.to ### - nel caso in cui avesse preso visione dei suoi ### dichiarativi - di rendersi conto in precedenza di quanto stava accadendo». 
III) Appare pertanto evidente che il Tribunale ha correttamente valutato le risultanze della ### laddove viene posto in evidenza che: a) « “le somme richieste dall'esattoria … erano tutte relative ad omessi e/o ritardati versamenti e non, invece, imputabili ad una irregolare tenuta della contabilità e/o ad una irregolare predisposizione delle dichiarazioni fiscali” (ctu pag. 39)»; b) «Se, realmente, la modalità di compilazione fosse avvenuta sulla base delle informazioni disponibili, non disponendo di informazioni circa i versamenti effettuati, non sarebbe razionale averli indicati come effettuati»; c) «Non disponendo di informazioni, RNC avrebbe dovuto compilare i righi dedicati ai versamenti effettuati non indicando nulla, ed - eventualmente - presentare successivamente una dichiarazione “integrativa” dalla quale emergessero i versamenti effettuati»; d) «### condotta, avrebbe potuto consentire all'Avv.to ### - nel caso in cui avesse preso visione dei suoi ### dichiarativi - di rendersi conto in precedenza di quanto stava accadendo». 
IV) Appare del tutto evidente che, non essendo stati effettuati i pagamenti, e non disponendo della relativa documentazione, RNC non avrebbe dovuto indicarli come effettuati. E' stata proprio tale condotta a impedire al ### di rendersi conto della mancata effettuazione dei pagamenti medesimi; di qui il nesso di causalità tra l'inadempimento di RNC (indicazione delle dichiarazioni di pagamenti non effettuati) e il danno subito da ### in conseguenza della mancata effettuazione dei pagamenti. 
V) La condotta attribuita alla ### non interrompe il nesso causale, anzi è evidente che il danno di cui RNC è chiamata a rispondere costituisce conseguenza della condotta attribuita alla società appellante. 
VI) Detta società, in assenza di documentazione dei pagamenti, non avrebbe dovuto indicarli come effettuati, del tutto indipendentemente dall'operato della ### VII) Nel caso specifico il fatto attribuito alla ### (mancati pagamenti) non costituisce causa esclusiva del danno come vorrebbe l'appellante, idonea a interrompere il nesso causale (v. Cass. Sez. 3, 03/04/2024, n. 8778, Rv. 670700 - 02): proprio perché l'inadempimento di RNC ha impedito al ### di avvedersi dei mancati pagamenti, il che avrebbe evitato il danno (sanzioni, interessi ecc.). 
VIII) Il motivo è, pertanto, infondato.  6) ### - ### si duole delle modalità utilizzate dal Tribunale per determinare il quantum risarcitorio spettante a ### quale conseguenza della responsabilità contrattuale di R.N.C.. La società, in particolare, contesta al Giudice di prime cure di aver liquidato il danno soltanto sulla base del prospetto elaborato dal CTP di ### (dott. ###, senza tenere conto della restante documentazione versata in atti né degli esiti della CTU (cfr. pag. 21 della sentenza appellata). 
R.N.C., quindi, svolge una serie di censure che saranno successivamente riportate ed esaminate singolarmente LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella sentenza impugnata (pag. 21): «- merita pertanto accoglimento la richiesta risarcitoria con riferimento agli importi in esame, facendo lo scrivente propri la struttura di calcolo e i risultati esposti nella relazione tecnica prodotta dall'attore a sostegno della domanda; relazione che non evidenzia errori documentali o aporie tecniche e non risulta smentita dalla ctu svolta in corso di causa; - ### dunque, va condannata al pagamento in favore di ### dell'importo di euro 598.929,00 oltre interessi dalla data della domanda giudiziale al saldo» II) ### sostiene che le voci riferite alla ### per “sanzioni cartella” (€ 65.887,03) e “interessi cartella” (€ 34.050,19) vanno espunte dal calcolo dei danni, in quanto l'incarico conferito a RNC non comprendeva le dichiarazioni previdenziali né alcun adempimento inerente alla ### Rileva la Corte che tale questione è già stata affrontata nell'ambito del motivo di appello relativo all'asserito mancato conferimento di un incarico per dichiarazioni previdenziali. In ogni caso, nella relazione della Dott. ### sono riportati i seguenti importi riferiti alla ### Detti importi, recepiti nella sentenza impugnata (laddove a pag. 21 il Tribunale ha ritenuto: «merita pertanto accoglimento la richiesta risarcitoria con riferimento agli importi in esame, facendo lo scrivente propri la struttura di calcolo e i risultati esposti nella relazione tecnica prodotta dall'attore a sostegno della domanda; relazione che non evidenzia errori documentali o aporie tecniche e non risulta smentita dalla ctu svolta in corso di causa», quindi con espresso richiamo a quanto esposto in detta relazione, ivi compresi gli importi riferiti alla ### non sono oggetto di specifica censura dal parte dell'appellante che non contesta la correttezza della relativa quantificazione, ma solo l'an debeatur. 
III) ### sostiene che i calcoli effettuati dal CTP di ### non trovano conferma nella relazione di CTU né nella relazione di chiarimenti successivamente depositata. Sul punto, rileva la Corte che a pag. 40 della relazione della CT di parte di ### viene indicato quanto segue chiarendo che¨«### stati pagati (o in corso di pagamento) oltre al debito, come dichiarato ma non versato, per € 1.413.583, anche le maggiorazioni per sanzioni ed interessi sugli importi dovuti per un totale onnicomprensivo di oneri di riscossione di € 598.929.». La censura dell'appellante è del tutto generica, fermo restando che alle pagg. 39 e s. della relazione di CTU sono ricostruiti gli importi dovuti per interessi, sanzioni e spese di riscossione. Si vedano in particolare le tabelle riepilogative di pagg. 98 e ss., dalle quali emerge la debenza di importi per interessi, sanzioni e spese di riscossione che ammontano a euro 553.000 circa (per i tributi), cui si deve aggiungere l'importo di € 100.000 circa riferito alla ### come riportato al punto che precede. Quindi dalla CTU emerge la debenza di importi addirittura superiori a quelli richiesti. 
IV) ### sostiene: i) il CTU ha rilevato che agli atti non risulta prova dell'avvenuto pagamento in concreto da parte di ### di tutte le somme richieste a titolo di sanzioni, interessi e oneri di riscossione, accertando soltanto l'effettivo versamento delle seguenti somme: - € 149.879,24 d'imposta; € 43.561,36 di sanzioni; - € 21.964,11, di interessi; - € 3.712,36 di sanzioni/interessi riferiti all'avviso/comunicazione per l'anno 2007; ii) ### avrebbe dovuto provare di avere effettivamente subito la lamentata perdita patrimoniale per l'ammontare di tutti gli interessi, sanzioni ed oneri; iii) «così non è stato, né può supplirsi alla mancanza di prova mediante l'acquisizione aliunde di documenti non tempestivamente prodotti, né sulla base di una relazione di parte contestata e smentita all'esito dalle operazioni peritali» (pag. 33 dell'atto d'appello); iv) il danno lamentato, pertanto, non risulta provato se non per il minore importo di € 43.561,36 per sanzioni ed € 21.964,11 per interessi, e così complessivamente per € 65.525,47; v) ai fini della quantificazione del danno, il Tribunale avrebbe inoltre dovuto considerare la conoscenza da parte di ### della situazioni dei propri versamenti «quanto meno a far data dalla notifica il ### della cartella relativa all'anno 2004, o al più tardi dagli avvisi bonari pervenutigli a marzo e agosto 2010, a seguito dei quali lo stesso avv.  ### avrebbe potuto definire la sua posizione debitoria con l'applicazione di sanzioni nella sola misura del 10% dell'imposta non versata» (pag. 34 dell'atto d'appello) - La Corte osserva al riguardo che la questione sollevata dall'appellante è irrilevante ai fini della quantificazione del danno, il quale consiste nell'esposizione debitoria del ### nei confronti dell'### a titolo di sanzioni, interessi e spese di riscossione, e della ### cagionata dalle condotte ascritte a ### 7) ### - ### impugna il rigetto della domanda di manleva di R.N.C. nei confronti di ### R.N.C. deduce che ### è il soggetto sul quale prioritariamente grava la responsabilità dell'esposizione debitoria, come dichiarato dallo stesso ### e documentato agli atti. A quest'ultimo riguardo, viene rappresentato che ### «con le tre dichiarazioni di manleva prodotte in primo grado (doc. 26-27-28, corrispondenti ai doc. 31-32-33 nella causa riunita) ha espressamente riconosciuto, direttamente nei confronti di ### di non avere ad essa tempestivamente consegnato la documentazione per l'elaborazione delle scritture contabili e delle dichiarazioni fiscali, così mettendola in condizione di non poter eseguire in modo corretto e preciso gli adempimenti inerenti al suo incarico, e si è perciò expressis verbis assunta l'obbligo di manlevarla da ogni responsabilità comunque inerente alla non corretta esecuzione del servizio di elaborazione dei dati contabili e delle relative dichiarazioni fiscali, per gli anni 2006, 2007 e 2008, assumendosene ogni responsabilità. Non c'è dubbio, allora, che contrariamente a quanto mal giudicato dal Tribunale, le condotte della dott. ### che hanno addirittura avuto rilievo penale, ben lungi dall'essere irrilevanti, valgono certamente ad obbligarla a manlevare e/o tenere indenne RNC - per la denegata ipotesi che potesse ritenersi inadempiente agli obblighi contrattuali e perciò tenuta a risarcire i danni - per tutto quanto la società fosse costretta a pagare all'avv. ### (pag. 35 dell'atto d'appello).  ###, infine, sostiene che l'erroneità della sentenza impugnata in ordine all'omesso accoglimento della domanda di manleva si riflette anche sulle statuizioni in punto spese, erroneamente poste a carico di R.N.C. mentre «mentre avrebbero dovuto far carico alla dott. ### in quanto soccombente, e che, in subordine, avrebbero dovuto quanto meno essere compensate, tenuto anche conto delle statuizioni rese in ordine all'insussistenza di responsabilità extracontrattuale di RNC nonché dell'esplicito riconoscimento, nella sentenza, della condotta infedele, “conclamata, della Brunetti” e delle “distrazioni ### operate da ### in riferimento alla provvista che il ### aveva predisposto per il pagamento dei propri debiti erariali e previdenziali”» (pag. 36 dell'atto d'appello). 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella sentenza impugnata: «quanto ad ### la natura stessa delle condotte (ascritte a RNC e ampiamente esposte in precedenza) che determinano l'obbligo risarcitorio da inadempimento contrattuale evidenzia l'irrilevanza di qualsiasi condotta attiva od omissiva, ovvero da ritardata o inesistente comunicazione di documenti, eventualmente operata dalla ### con conseguente necessario rigetto della domanda di manleva svolta nei confronti della predetta da ### che solo a se stessa deve ascrivere il proprio inadempimento» (pag. 23) II) Nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, RNC formulava la seguente richiesta: «In via preliminare, ritenuto quanto sopra esposto (in specie al punto V, sub 11), circa la diretta partecipazione della dott. ### ai fatti dall'attore posti a base della domanda da lui proposta nei confronti di parte convenuta e circa la dichiarazione di manleva da ogni responsabilità dalla stessa resa nei confronti di ### che giustificano ex art. 106 c.p.c., sotto i due profili dalla stessa norma previsti, la sua chiamata in causa, a seguito dell'espressa dichiarazione che in tal senso ne viene qui fatta dalla parte convenuta a sensi dell'art. 167, comma 3, c.p.c. si insiste perché venga autorizzata detta chiamata in causa, con ogni consequenzialità, come di rito». 
III) La decisione del Tribunale appare corretta, alla luce della Giurisprudenza secondo la quale “La chiamata del terzo in garanzia ex art. 106 c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi; ne discende che la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, rilevando nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti e non già laddove la chiamata in causa del terzo, da parte di colui che sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, sia finalizzata alla radicale esclusione della propria responsabilità” ( Sez. 2, 07/11/2023, n. ###, Rv. 669230 - 01). 
IV) Nel caso specifico, RNC è chiamata a rispondere esclusivamente del proprio inadempimento, consistente nell'aver dato atto nelle dichiarazioni di pagamenti in realtà non avvenuti, impedendo al ### di avvedersene e cagionando pertanto al medesimo i danni di cui si è detto nell'ambito dei precedenti motivi. In altre parole, RNC ha indicato la ### quale unica responsabile dei danni, come si evince da pagg. 13 e 14 della comparsa di costituzione e risposta di RNC in primo grado: «… risulta ex actis che la dott. ### era stata espressamente delegata dall'avv. ### ad occuparsi delle relazioni con ### anche in ragione dei particolari rapporti di fiducia esistenti tra i due, non a caso addirittura cointestatari di c/c aperti presso ### Nella sentenza penale 23/11/2011, n. 4372, si dà atto che la stessa dott. ### pur confermando che <<il ### controllava, sia i conti, sia il suo operato>>, era <<riuscita a prospettargli una situazione in termini di regolarità, tra l'altro giocando sul fatto che la posta sul recapito di ### la riceveva sempre lei, direttamente o tramite un collaboratore>>. ### inequivocabilmente da ciò la diretta partecipazione della dott. ### non solo alla formazione delle risultanze contabili fornite e ricevute da ### ma anche della conoscenza da parte dell'avv. ### della reale (o, quanto meno, dell'apparente) conoscenza dei conti da parte dello stesso avv. ### e della sua piena fiduciaria, nonché delle relative conseguenze sul piano fiscale e previdenziale. Onde l'evidente sussistenza dei presupposti per la chiamata in causa della stessa dott. ### ex art. 106 c.p.c. per essere chiamata a rispondere, anche sul piano civilistico, delle conseguenze del proprio operato quale fonte causativa di ogni ipotetico danno lamentato dal ricorrente e per manlevare in ogni caso RNC da ogni pretesa contro di essa fatta valere dall'avv. ### nella causa in oggetto». 
V) Al contrario, il danno di cui RNC è qui chiamata a rispondere dipende esclusivamente dal proprio negligente operato, nei termini che si sono descritti, e con le conseguenze che ne sono derivate. Del tutto indipendentemente dall'operato della ### - se RNC non avesse dato atto di pagamenti non effettuati, il che non poteva fare in assenza della relativa documentazione - il ### avrebbe potuto rendersi conto dei mancati pagamenti e il danno ascritto a RNC (sanzioni, interessi ecc.) non si sarebbe prodotto. 
VI) Il motivo è pertanto infondato.  8) ### - ### principale censura la sentenza impugnata per aver limitato l'accoglimento della domanda di manleva avanzata nei confronti di #### S.P.A. al solo importo di euro 178.588,46, a titolo di interessi e aggio, al netto delle sanzioni e dello scoperto pari al 10% del sinistro. 
Ad avviso di R.N.C., ha mal interpretato le condizioni generali del contratto di assicurazione, atteso che «la copertura assicurativa per le perdite patrimoniali derivanti dall'irrogazione di sanzioni è espressamente prevista dalle condizioni generali di assicurazione, alla ### (“oggetto e limiti dell'assicurazione”), dove testualmente si prevede, all'art. 2, lett. b), che “per le perdite patrimoniali derivanti dall'irrogazione di sanzioni, l'assicurazione opera a condizione che si tratti di sanzioni amministrative e che l'### non sia obbligato, anche in solido con il cliente, al pagamento della stessa” e ancora si specifica che “la garanzia è prestata nell'ambito del massimale annuo di polizza (riportato nel frontespizio alla voce ###, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento, per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari ad 1/2 del massimale stesso con il massima comunque di ### 750,000,00”». La società sottolinea che tale clausola non risulta incisa dalle esclusioni previste dal successivo art. 5 della polizza, «risultando infatti specificamente assicurata, dall'art. 2, lett. b), la responsabilità civile per le perdite patrimoniali derivanti per l'irrogazione di sanzioni amministrative a carico del solo cliente, come appunto nel caso». 
R.N.C., quindi, conclude sostenendo che «### s.p.a. è pertanto obbligata a tenere indenne la società assicurata RNC da tutto quanto la stessa in ogni pur denegata ipotesi fosse tenuta a pagare all'avv. ### non soltanto per interessi e aggio, ma anche per sanzioni, rientrando gli importi (pur erroneamente) liquidati a favore di quest'ultimo nelle previsioni di polizza e nei limiti del massimale, per ogni sinistro e per ciascun anno 2006, 2007, 2008 e 2009». Ad avviso dell'appellante, inoltre, ### dovrà tenere indenne RNC anche per gli interessi sul capitale, ricadendo anch'essi nella copertura assicurativa. 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella sentenza impugnata (pagg. 24 e s.): «- per contro, l'art.5 delle menzionate condizioni generali di contratto prevede che “sono escluse dall'assicurazione le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative”; …. - ciò premesso, va ricordato che RNC viene condannata nella presente sede a corrispondere al ### l'importo capitale di euro 598.929,00, determinato dallo scrivente in adesione alla prospettazione offerta da parte attrice con la propria relazione tecnica di parte (doc.B prodotto con l'atto di citazione); dallo schema illustrativo dei criteri di determinazione del predetto importo (pag.40 del documento in questione) è agevole ricavare che alla determinazione dell'importo in questione si giunge sommando importi corrisposti a titolo di sanzioni (euro 48.504,10 + euro 351.994,06) - non oggetto di copertura assicurativa in virtù della menzionata clausola di esclusione - e importi a titolo di interessi (euro 25.859,48 + euro 104.465,18) e di aggio (euro 68.106,96), che invece devono ritenersi rientrare nella copertura assicurativa; - in forza di quanto precede, l'importo complessivo della perdita “coperta” dal contratto di assicurazione è pari a (euro 25.859,48 + 104.465,18 + 68.106,96 =) euro 198.431,62;» II) Si riproduce il testo dell'art. 2 del contratto di assicurazione ### Si riproduce il testo dell'art. 5 del contratto di assicurazione IV) ### pertanto, evidente che le sanzioni amministrative rientrano nella copertura assicurativa. Le sanzioni amministrative sono escluse «salvo quanto previsto dall'art. 2 lett. a)», il che significa che rientrano nella copertura qualora costituiscano, come nel presente caso, «perdite patrimoniali derivanti da omissioni e ritardi nello svolgimento di attività assicurate». 
V) Il motivo è pertanto fondato e deve essere accolta la domanda di manleva anche per le perdite cagionate a titolo di sanzioni amministrative. 
VI) Come evidenziato nella sentenza impugnata: «… la copertura assicurativa in esame prevede il massimale di euro 500.000,00, che rappresenta dunque il limite della possibile pretesa dell'assicurato nei confronti di ### spa; dovendosi inoltre considerare lo scoperto di cui all'art.11 delle condizioni generali di contratto, pari al 10% del valore del sinistro». Pertanto, la manleva deve essere contenuta entro i limiti di € 450.000,00, 9) ### - ### principale impugna la sentenza di primo grado laddove, nel dispositivo, «condanna l'avv. ### a pagare detta somma “oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo”, senza tener conto che gli interessi, a norma degli art.  1219 e 1224 cod. civ., sono dovuti dal giorno della messa in mora e perciò, nel caso, dalla richiesta fatta per iscritto con lettera raccomandata AR datata 6/2/2012 e ricevuta dall'avv.  ### presso il suo studio il ### e presso la sua residenza in data ### (v.  il doc. 30 di RNC in primo grado), anziché dalla domanda giudiziale, formulata anni dopo nella comparsa di risposta del 29/9/2020» (pag. 39 della sentenza appellata). 
LA CORTE OSSERVA. 
Il motivo è fondato e deve essere accolto, con il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla messa in mora.  10) ### - ### principale lamenta la carenza di istruttoria nel giudizio di primo grado, essendosi il Tribunale limitato all'espletamento della CTU e ai successivi chiarimenti. R.N.C., quindi, rinnova tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado, insistendo in particolare perché sia disposta CTU tecnico-grafica ai fini della verificazione della firma di ### sulla dichiarazione in data ### e perché sia ammessa prova per interrogatorio formale di ### e di ### nonché prova per testi su tutti i capitoli dedotti nelle note scritte del 10/10/2023. 
LA CORTE OSSERVA. 
Non si tratta di autonomo motivo di appello, ma della mera riproposizione di questioni già esaminate nell'ambito dei precedenti motivi.  ### 1) ### - ### denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il Tribunale compensato le spese di lite attesa la reciproca soccombenza delle parti.  ### incidentale sostiene che «la parte effettivamente soccombente (…) pare essere proprio e soltanto RNC che, pur vedendo accolta la sua (…) domanda riconvenzionale del valore di € 6.423,30, si è vista condannare a versare all'Avv.  ### un risarcimento di oltre € 600.000,00 ovvero 100 volte tanto» (pag. 60 della comparsa di risposta).  ### a sostegno della propria tesi, richiama alcuni precedenti giurisprudenziali, ponendo l'attenzione sul comportamento processuale tenuto da R.N.C., che avrebbe rifiutato svariate proposte transattive e avrebbe «costretto l'Avv. ### a difendersi in un secondo giudizio [quello avente RG 5573/2021, cfr. punti da 54) a 59) della parte in fatto] cui l'appellante principale ha dovuto dare impulso per essere incorsa nelle già ricordate decadenze -in tema di chiamata del terzo - nel giudizio avente RG 4456/2020» (pagg. 60-61 della comparsa di risposta).  ### 1) ### “### STATUIZIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE CHE NON HA RITENUTO SUSSISTENTE LA RESPONSABILITÀ ### RNC. ###'ART. 2043 COD. CIV.” ### incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado non ha riconosciuto la responsabilità extracontrattuale di R.N.C. 
Ad avviso dell'appellante incidentale, la mancata informazione da parte di R.N.C. circa il fatto che le somme richieste per il pagamento dei tributi non venivano destinate, in tutto o in parte, a tale finalità, avrebbe avuto un rilievo determinante nella causazione dei danni derivanti dalle condotte distrattive tenute da ### giacché sarebbe stato proprio il comportamento di RNC a non aver permesso a ### «una corretta e puntuale vigilanza sui propri collaboratori, diventando un anello sine qua non della catena causale che ha portato all'illegittimo depauperamento del proprio patrimonio». 
A sostegno della propria tesi, ### aggiunge che: 1) R.N.C. «attestava persino il regolare ed integrale pagamento dei tributi e dei contributi, in tal modo impedendogli (come accertato dal Giudice penale; cfr. prodd. 49 e 50 di primo grado) di intervenire tempestivamente per porre rimedio a questo evento ed evitare o, comunque, significativamente ridurre detta perdita»; 2) «nell'agosto del 2010, il Dott. ### di RNC (circostanza mai negata negli atti dell'odierna appellante principale), evidentemente edotto della assoluta gravità della posizione del Cliente, Avv.  ### si recava, all'insaputa di quest'ultimo, presso l'### delle ### sede di ### nel disperato (e vano) tentativo di “salvare il salvabile” omettendo, tuttavia, qualsivoglia informativa al riguardo all'Avv. ### che apprendeva della circostanza solo a seguito dell'intervento del nuovo commercialista, Dott.ssa ### (pag. 65 della comparsa di risposta).  2) ### - “### STATUIZIONE DEL GIUDICE DI PRIME CURE CHE HA RITENUTO DI ACCOGLIERE LA DOMANDA RICONVENZIONALE ### RNC”.  ### incidentale si duole dell'erroneità della sentenza impugnata laddove ha riconosciuto a R.N.C. il diritto al pagamento della somma di euro 6.423,30 a titolo di compensi per prestazioni professionali rimasti insoluti.  ### sostiene che il mancato pagamento di tale somma non è stato provato da R.N.C., la quale comunque avrebbe perso il diritto al compenso a seguito dell'inadempimento contrattuale accertato dalla stessa sentenza di primo grado. A quest'ultimo riguardo, l'appellante incidentale richiama alcune sentenze della Corte di ### secondo cui la violazione dell'obbligo di diligenza professionale comporta la perdita del diritto al compenso (vd. Cass., Sez. II, 23/04/2002, n. 5928 e 05/07/2012, n. 11304). 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione formulata da R.N.C. secondo cui l'appello incidentale (condizionato e non) di ### è inammissibile perché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissato nell'atto di citazione, cioè il ###. 
In particolare, R.N.C. sostiene che ai fini del calcolo del termine per il deposito dell'appello incidentale non rileva la circostanza che la data d'udienza indicato nell'atto d'appello sia stata differita d'ufficio al primo giorno utile nel quale la ### teneva udienza (cioè il ###): «### incidentale proposto dall'avv. ### con la memoria di costituzione del 6/2/2025, depositata in pari data, è pertanto irrimediabilmente tardivo, perché proposto oltre il termine di 20 giorni prima della data dell'udienza fissata nell'atto di citazione in appello per il giorno 24/2/2025, che andava a scadere appunto 20 giorni prima, e cioè il ###» (pag. 23 delle note conclusionali). 
II) Si ricorda che: “In tema di appello incidentale, il differimento della udienza indicata nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.168-bis, comma 4, c.p.c. per il caso che il giudice in quel giorno non tenga udienza, non incide, a differenza di quello previsto dal comma 5 del medesimo art. 168-bis c.p.c., sul termine per la proposizione del gravame incidentale, anche ove il rinvio sia disposto con provvedimento espresso adottato dal Presidente della Corte d'appello” (Cass. Sez. 3, 23/05/2025, n. 13838, Rv. 674593 - 01). 
III) Nel caso specifico, l'appello incidentale è stato proposto con comparsa di costituzione depositata il ###, laddove nell'atto di citazione, quale data dell'udienza di prima comparizione, era indicato il ###, differita al 26/2/2025 ex art. 168bis comma 4 c.p.c., con la conseguenza che l'appello incidentale è inammissibile.  ### S.P.A.  1) ### - ### assicurativa impugna la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto coperto dalla polizza l'importo dovuto da R.N.C. a favore di ### a titolo di interessi e di aggio.  ### deduce che: i) la polizza copre esclusivamente sinistri verificatosi in occasione delle attività di “### dati” ed “### dati sulla base di dati ed indicazioni forniti dai clienti” (art. 1 delle condizioni generali del contratto); ii) ogni doglianza riferita ad attività estranee a quelle indicate non può reputarsi passibile di manleva; iii) il contratto di assicurazione esclude dalla polizza le perdite patrimoniali conseguenti all'irrogazione di sanzioni amministrative nonché quelle derivanti dall'omesso o intempestivo adempimento di obbligazioni volontariamente assunte (art. 5); iv) per le omissioni e i ritardi il massimale assicurato si riduce a 250.000,00 euro (come si ricaverebbe dall'art. 2 della contratto); v) «se, effettivamente, l'Avv. ### ha conferito ad RNC un “ampio mandato”, e questa lo ha accettato, va da sé che si esula dalla limitata casistica di attività di acquisizione ed elaborazione dati, oggetto della copertura assicurativa prestata da ### S.p.A.. 
Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto rigettare in toto la domanda di garanzia e manleva avanzata da ### (pag. 29 della comparsa di risposta); vi) «orbene, la sentenza, anche in punto operatività della garanzia assicurativa, per la parte che attiene alla condanna afferente la manleva in ordine agli interessi e all'aggio, andrà riformata, risultando questi ultimi maturati su poste di danno relative ad attività mai poste in essere da ### quali la posizione previdenziale (### forense) dell'Avv. ### e che comunque esulano dalla ricordata tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali fatti oggetto di garanzia» (pag. 30 della comparsa di risposta).  ### eccepisce l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da ### «per intervenuta decadenza di quest'ultima dalla facoltà di proporre domande nuove e/o riconvenzionali per effetto della tardiva costituzione della medesima nel corso del giudizio di primo grado» (vd. pag. 77 delle note conclusionali di ###. 
LA CORTE OSSERVA. 
I) Si legge nella sentenza impugnata (pag. 24) : «- la domanda svolta da RNC risulta fondata sul contratto assicurativo da quest'ultima stipulato con ### spa con la polizza n.###, denominata “###contab. + Commercialista”; - il contratto in esame prevede che ### tenga indenne l'assicurato “di quanto questi sia tenuto a pagare … a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento, nell'ambito amministrativo-contabile, dell'attività di acquisizione dati ed elaborazione dati”; - la condotta fonte della responsabilità accertata in questa sede ###tutta evidenza, nelle previsioni di copertura assicurativa (né allegazione di senso contrario risulta sviluppata da ### spa)» II) ### alla tardività della questione, eccepita dalla difesa di ### si ricorda che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello. ( Sez. 3, 03/07/2014, n. 15228, Rv. 631709 - 01; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18742 del 12/07/2019 Rv. 654453 - 01) III) Si riproduce l'art. 1 del contratto di assicurazione. 
IV) E' chiaro, che se la copertura assicurativa riguarda i danni conseguenti a «fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento, nell'ambito amministrativo-contabile, dell'attività di … acquisizione dati, per la registrazione, trascrizione e verifica di informazioni fornite da clienti …», in tale nozione necessariamente rientra anche l'acquisizione e la verifica dei dati relativi ai pagamenti da inserire nella dichiarazione: appunto il dato, la cui mancata verifica ha comportato l'insorgere di responsabilità a carico di ### V) Il motivo è pertanto infondato.  ###, ###, L'##### I ####'###, L'##### L'### Per quanto attiene al rapporto processuale tra ### e ### ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante la reciproca soccombenza devono essere integralmente compensate le spese del presente grado. 
Per quanto attiene al rapporto processuale tra RNC e ### ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante principale RNC le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata ### ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare;.  ### 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 7.644,00 Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00 Compenso tabellare (valori medi) € 26.155,00 Per quanto attiene al rapporto processuale tra RNC e ### l'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico della parte appellata ### le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellante ### ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare;.  ### 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000 TRIBUNALE Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00 Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00 Compenso tabellare (valori medi) € 22.457,00 CORTE D'### Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00 Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00 P. Q. M.  La Corte di ### diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, 1) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da ### 2) rigetta l'appello incidentale proposto da ### avverso la sentenza impugnata pronunciata inter partes in data ### dal Tribunale di ### in composizione monocratica.  3) in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da R.N.C. #### & C. S.A.S., in parziale riforma della sentenza impugnata, pronunciata inter partes in data ### dal Tribunale di ### in composizione monocratica, condanna ### a tenere indenne e manlevare RNC ### & C. S.A.S. di quanto detta società viene condannata in questa sede a pagare a ### a titolo di risarcimento danni, fino alla concorrenza dell'importo di euro 450.000,00.  4) condanna ### a corrispondere a ### di ### & C. s.a.s. gli interessi sull'importo di euro 6.423,30, oltre accessori di legge, dalla messa in mora al soddisfo.  5) Rigetta nel resto l'appello principale.  6) Conferma nel resto la sentenza impugnata.  7) Compensa integralmente le spese del presente grado tra RNC e ### 8) Condanna la parte appellante principale RNC a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 26.155,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (#### rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata ### 9) Condanna la parte appellata ### a rifondere, in favore della parte appellante principale ### le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 22.457,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (#### rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado; in € 20.119,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (#### rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello.  10) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'appello incidentale proposto da ### e dell'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da #### 09/07/2025.  ### estensore Dott. ### 

causa n. 992/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Galizia Lucrezia, Baudinelli Riccardo

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 17502/2025 del 13-12-2025

... art. 183,comma 6, n.1, cpc, richiamate nelle note di trattazione scritta) a) accertare e dichiarare che il sig. ### con riferimento alle polizze vita 372/109820 e n. 372/109821 - avendo designato, ai sensi dell'art. 1920, comma 2, c.c., quali beneficiari in caso morte i sig.ri ### e ### ed avendo espressamente rinunciato, ai sensi dell'art. 1921, comma 2, c.c., al potere di revoca dei predetti beneficiari, con dichiarazioni sottoscritte in data ###, accettate contestualmente dai sig.ri ### e ### - ha illegittimamente richiesto la liquidazione anticipata delle polizze vita n. 372/109820 e n. 372/109821, senza il preventivo obbligatorio consenso dei beneficiari designati, sig.ri ### e ### e ciò in violazione del disposto di cui all'art. 1921, comma 2, c.c., e delle condizioni contrattuali delle polizze vita sottoscritte; b) accertare e dichiarare, conseguentemente, l'errore materiale, posto in essere dalla ### S.p.A., nel corrispondere al sig. ### - a titolo di liquidazione anticipata delle polizze n. 372/109820 e n. 372/109821 - l'importo complessivo di € 90.455,16, disposto con i due bonifici bancari, dell'importo di € 45.227,58 cadauno, effettuati dalla ### S.p.A., in suo favore, in (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa ### D'### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44855/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, riservata in decisione in data 18 giugno 2025, con termine per memorie di replica al 6 ottobre 2025, e vertente tra TRA ### con il patrocinio dell'Avv. ### E ### con il patrocinio dell'Avv. ### Oggetto: richiesta di ripetizione somme su #### (cfr. note ex art. 183,comma 6, n.1, cpc, richiamate nelle note di trattazione scritta) a) accertare e dichiarare che il sig. ### con riferimento alle polizze vita 372/109820 e n. 372/109821 - avendo designato, ai sensi dell'art. 1920, comma 2, c.c., quali beneficiari in caso morte i sig.ri ### e ### ed avendo espressamente rinunciato, ai sensi dell'art. 1921, comma 2, c.c., al potere di revoca dei predetti beneficiari, con dichiarazioni sottoscritte in data ###, accettate contestualmente dai sig.ri ### e ### - ha illegittimamente richiesto la liquidazione anticipata delle polizze vita n. 372/109820 e n. 372/109821, senza il preventivo obbligatorio consenso dei beneficiari designati, sig.ri ### e ### e ciò in violazione del disposto di cui all'art. 1921, comma 2, c.c., e delle condizioni contrattuali delle polizze vita sottoscritte; b) accertare e dichiarare, conseguentemente, l'errore materiale, posto in essere dalla ### S.p.A., nel corrispondere al sig. ### - a titolo di liquidazione anticipata delle polizze n. 372/109820 e n. 372/109821 - l'importo complessivo di € 90.455,16, disposto con i due bonifici bancari, dell'importo di € 45.227,58 cadauno, effettuati dalla ### S.p.A., in suo favore, in data ###, e, conseguentemente, il diritto della ### S.p.A., alla restituzione di detto importo di € 90.455,16, da parte del sig. ### ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c. all'indennizzo della relativa diminuzione patrimoniale, pari ad € 90.455,16, importo erroneamente corrisposto dalla ### S.p.A., ed indebitamente percepito dal sig. ### c) per l'effetto, dunque, condannare il sig. ### al pagamento, in favore della ### odierna attrice, della somma di € 90.455,16, che dovrà essere maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria, a far data dal 23.8.2021; d) per le ragioni ed i motivi tutti esposti in narrativa della presente memoria, rigettare tutte le domande proposte, anche in via riconvenzionale, da parte convenuta, nella comparsa di costituzione e risposta, in quanto sfornite di prova e destituite di qualsivoglia fondamento, sia in fatto, che in diritto.  e) condannare il sig. ### al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., nella misura che sarà determinata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia; f) con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, CPA ed #### (cfr. note di trattazione scritta) “Voglia l'###mo Tribunale di Roma adito, respinta ogni contraria deduzione, argomentazione e istanza, rigettate tutte le domande avanzate da parte attorea, per le ragioni in fatto e in diritto esposte con il presente atto. 
Voglia, altresì, in via riconvenzionale: - ### E ### stante il disconoscimento delle sottoscrizioni formulato con il presente atto, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, che le firme presenti sulla proposta n. 10555161 - polizza n. 372/### e sulla proposta 10555162 - polizza n. 372/### e sui documenti a esse allegati, come meglio descritti in premessa, non sono state apposte dal #### pertanto dichiarare inesistenti, nulle ovvero comunque totalmente inefficaci e improduttive di qualunque effetto le polizze vita 372/109820 - proposta n. 10555161 e n. 372/109821 - proposta n. 10555162 e ogni altro allegato a esse riconducibile; - ### E/O ### accertare la sussistenza del dolo o dell'errore essenziale e, quindi, dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia ovvero l'annullabilità delle polizze vita n. 372/109820 - proposta n. 10555161 e n. 372/109821 - proposta n. 10555162 e ogni altro allegato a esse riconducibile, conseguentemente rigettare le domande proposte nell'atto di citazione dalla ### S.p.A.; - in ogni caso rigettare le domande proposte nell'atto di citazione dalla ### S.p.A., poiché infondate nel rito e nel merito, per i motivi articolati e stante la completa assenza di elementi probatori a sostegno di quanto dedotto e richiesto; - ###, in caso di accoglimento delle domande avverse, rigettare la domanda di riconoscimento degli interessi sulle somme relative alle polizze per le ragioni esposte in diritto. 
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Sullo svolgimento del processo 1.1 ### ha convenuto in giudizio il sig. ### chiedendone la condanna alla restituzione delle somme - pari a complessivi euro 90.455.16 - erroneamente corrispostegli sulla base delle polizze nn. 372/109820 e 372/109821. 
Ha dedotto in particolare che: - il sig. ### in data 9 febbraio 2019, aveva sottoscritto con la società attrice due contratti di assicurazione sulla vita denominati “### Plus”, e segnatamente: a) la polizza n. 372/###, con premio unico lordo di € 45.000,00, che prevedeva, quale beneficiario in caso morte, il sig. ### b) la polizza n. 372/###, con premio lordo di € 45.000,00, che prevedeva, quale beneficiaria in caso morte, la sig.ra ### - contestualmente, sempre in data ###, il sig. ### con due dichiarazioni di designazione ai sensi dell'art. 1920 c.c., allegate alle polizze, aveva espressamente rinunciato, ai sensi dell'art. 1921, co. 2 c.c., al potere di revoca dei beneficio ed i sigg.ri ### e ### avevano apposto la propria sottoscrizione per accettazione; - la società, con due missive del 22.2.2019 inviate a mezzo mail, aveva comunicato al sig.  ### la data di decorrenza dei contratti assicurativi e le informazioni principali riguardanti le garanzie; - con due richieste separate, pervenute a ### in data ###, il sig.  ### aveva richiesto la liquidazione anticipata di entrambe le polizze e la società aveva provveduto, in data ###, ad effettuare in favore dell'assicurato un primo bonifico bancario di € 45.227,58, a titolo di liquidazione totale della polizza n. 372/109820, ed un secondo bonifico bancario di € 45.227,58, a titolo di liquidazione totale della polizza 372/109821; - parte attrice, a seguito dei controlli effettuati subito dopo l'esecuzione dei due bonifici, aveva constatato che - per mero errore nella gestione delle procedure di liquidazione delle polizze - il sig. ### non aveva allegato alla richiesta di liquidazione le dichiarazioni di consenso sottoscritte dai beneficiari designati, sigg.ri ### e ### necessarie, ai sensi di legge nonché in virtù delle condizioni contrattuali, per poter procedere alla liquidazione anticipata; - preso atto dell'errore, la ### con lettera del 31.8.2021, aveva richiesto al sig. ### la restituzione dell'importo complessivo di € 90.455,16; - successivamente, per il tramite del proprio legale di fiducia, la compagnia, con lettera racc.  a.r. del 4.10.2021, aveva reiterato la richiesta di restituzione ma il sig. ### a mezzo del proprio legale, aveva riscontrato la diffida contestandone il fondamento e richiedendo copia della documentazione relativa al rapporto contrattuale; - la ### pur contestando il contenuto della predetta comunicazione, aveva trasmesso le copie della documentazione richiesta (copie delle due polizze, con contestuali rinunce al potere di revoca dei beneficiari); - il sig. ### con successiva mail del 4.2.2022, aveva contestato nuovamente la richiesta di restituzione, disconoscendo la documentazione inviatagli dalla compagnia e le sottoscrizioni ivi apposte; -le contestazioni erano tuttavia infondate, avendo il sig. ### rinunciato per iscritto al potere di revoca della designazione dei due beneficiari, sicché non avrebbe potuto richiedere ed ottenere la liquidazione anticipata delle due polizze vita, senza contestualmente ottenere il consenso dei sigg.ri ### e ### consenso mai pervenuto alla compagnia; - non risultava che i beneficiari designati fossero a conoscenza della liquidazione delle polizze vita, avvenuta senza il loro consenso, con la conseguenza che questi avrebbero avuto pieno titolo per richiedere alla ### la corresponsione dell'importo complessivo già liquidato al sig. ### con grave pregiudizio per la ### la quale era esposta al rischio di ulteriore pagamento anche ai beneficiari; - risultava, pertanto, legittima la richiesta della compagnia di ottenere la restituzione della somma complessiva erroneamente corrisposta in favore del sig. ### ai sensi dell'art. 2033 c.c. ovvero in subordine dell'art. 2041 c.c., maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo.  1.2 Si è costituito in giudizio il sig. ### contestando integralmente la domanda attorea ed in particolare deducendo che: - il Sig. ### non aveva sottoscritto le due polizze vita né tantomeno i documenti ad esse allegati che l'attrice aveva posto a fondamento delle proprie richieste; - egli non era mai entrato in possesso delle polizze vita n. 372/109820 e n. 372/109821 né aveva mai ricevuto comunicazioni in merito ad esse, al loro contenuto, alle loro condizioni, alla loro decorrenza o ai loro beneficiari; - il sig. ### non aveva mai sottoscritto il contratto di conto corrente con la ### sul quale sarebbero confluite le somme per il pagamento dei premi assicurativi delle due polizze; - i due contratti ed i documenti ad essi allegati erano inficiati da vizi insanabili per essere stato il consenso del contraente carpito con dolo, utilizzando artifizi e raggiri tali da indurre lo stesso in errore ed a porre in essere un negozio che, altrimenti, non avrebbe concluso; - il sig. ### non avrebbe mai voluto privarsi di una somma così rilevante, versando egli in una difficile situazione economica nonché in uno stato di particolare fragilità psicofisica a causa delle gravi condizioni di salute della sorella ### deceduta in quegli stessi giorni, in data ###; - su entrambi i documenti denominati "richiesta di accettazione irrevocabile del beneficio” non era indicato il numero di polizza corrispondente, con la conseguente impossibilità di ricondurli ai contratti di polizza fatti valere dall'attrice; - il comportamento scorretto tenuto dall'attrice integrava la fattispecie del dolo civilistico o dell'errore, con la conseguenza che i contratti risultavano annullabili ai sensi dell'art. 1427 c.c; - erano rimasti inadempiuti gli obblighi generali previsti dall'art. 5 co. 3 del D.Lgs n. 206 del 2005 nonché gli obblighi di informazione previsti per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali di cui agli articoli 49 e ss. del predetto decreto, ponendo il consumatore nella impossibilità di comprendere il contenuto e gli effetti derivanti dalla sottoscrizione delle due polizze vita. 
Su tali presupposti, ha chiesto di respingere la domanda ed ha avanzato domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità (a fronte del disconoscimento delle firme) e/o l'annullamento (per vizio del consenso, sub specie di dolo o errore) delle polizze. 1.3 Previo ordine di esibizione di documenti, espletamento di interrogatorio formale, prova per testi e CTU grafologica, la causa è stata trattenuta in decisione.  2. Sulla domanda attorea ### ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere la ripetizione delle somme erroneamente corrisposte al sig. ### in esecuzione delle due polizze vita rispettivamente n. 372/### e 372/### (cfr. doc. 2-3 atto cit.), recanti quali beneficiari in caso di morte i sigg.ri ### e #### ha prodotto agli atti di causa non solo la copia delle predette polizze ma anche le copie delle “richieste di accettazione irrevocabile del beneficio” con le quali, contestualmente alla sottoscrizione dei due contratti, il sig. ### ha rinunciato al potere di revoca dei beneficiari, ex art. 1921 c.c., ed i due designati hanno formalmente accettato il beneficio. 
Sono inoltre in atti le copie dei due questionari per la rilevazione dei bisogni assicurativi somministrati dalla compagnia al sig. ### precedentemente alla stipula dei contratti. 
Risulta, poi, documentato sia il pagamento, peraltro non contestato dal convenuto, degli importi per i quali l'attrice ha avanzato richiesta di ripetizione (cfr. doc. 7-8 atto di citazione), sia la richiesta di liquidazione anticipata delle due polizze formulata dal sig. ### (doc. 5-6 atto cit.). 
Va evidenziato che, dall'esame delle richieste di liquidazione, risulta evidente come il convenuto (al contrario di quanto dichiarato nelle proprie difese ed in sede di interrogatorio formale) era a conoscenza dei due prodotti assicurativi acquistati, i cui dati identificativi erano specificamente richiamati nelle richieste. Peraltro, nella sezione D delle richieste di liquidazione (pag. 3 doc. 5-6 atto cit.), il sig. ### in corrispondenza della dichiarazione circa la relazione tra contraente ed i beneficiari per il caso morte, indicava “parente o affine”, manifestando, dunque, di essere a conoscenza dei soggetti indicati quali beneficiari in caso di morte (si tratta dei due nipoti, figli di un fratello). 
A ciò si aggiunga che, nella comunicazione del 18 settembre 2021 inviata dal sig. ### alla compagnia assicuratrice (all. 17 memoria ### 183 co. 6 n. 2 cpc) - la cui autenticità non è stata contestata - l'assicurato, lungi dal disconoscere l'esistenza dei due contratti, che anzi riconosce esplicitamente di aver sottoscritto, confermando altresì di aver incassato la liquidazione anticipata delle due polizze, si è limitato unicamente a disconoscere la sottoscrittone apposta sulle rinunce al potere di revoca dei beneficiari (la nota così reca: “è mia intenzione trattenere la somma da Voi accreditatami, nel pieno esercizio dei miei diritti, in quanto, ribadisco, non ho mai firmato alcuna rinuncia alla revoca dei beneficiari né al momento della sottoscrizione del contratto né successivamente, non mi è mai pervenuta alcuna comunicazione di accettazione dei beneficiari”).
Non coglie, dunque, nel segno la difesa del convenuto quando ha affermato che il sig. ### era venuto a conoscenza della documentazione assicurativa solo dopo che, grazie all'intervento del proprio legale di fiducia, la compagnia gliene ebbe trasmesso copia. 
Peraltro, la compagnia ha prodotto copia delle due comunicazioni informative inviate a mezzo mail (seppure prive delle ricevute di ricevimento) al sig. ### in data 22 febbraio 2019, giusta l'espressa autorizzazione fornita dall'assicurato che indicava nel contratto l'indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire le comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto (cfr. doc.  2 - 3 - 4 atto cit.). 
Pur in assenza delle ricevute di ricevimento delle mail, la compilazione dettagliata e la sottoscrizione delle due richieste di liquidazione, unitamente al contenuto della missiva del 18 settembre 2021, portano a concludere che il convenuto fosse a conoscenza dei due prodotti assicurativi. Ciò a desumere che la ### avesse già in precedenza ottemperato al proprio obbligo di trasmettere al contraente tutta la documentazione contrattuale dallo stesso sottoscritta. 
Neppure ha trovato riscontro la deduzione del sig. ### il quale afferma che il conto corrente bancario n. 474/83888609 aperto presso la ### con decorrenza dal giorno 11 febbraio 2019 ed estinto in data 9 dicembre 2020 (cfr. deposito avv. ### del 14.06.24), non sarebbe a lui riconducibile. Il legale di parte attrice, a seguito dell'ordine di esibizione disposto da questo Tribunale, ha depositato agli atti il riscontro fornito dall'### di credito, il quale ha confermato l'esistenza del conto corrente intestato al sig. ### allegando copia degli estratti conto da cui risultano i versamenti delle somme che sono, poi, state trattenute per il pagamento dei premi assicurativi. 
Quanto all'eccezione sollevata dalla difesa del convenuto circa l'impossibilità di ricondurre, in via immediata, le dichiarazioni contenenti la rinuncia al potere di revoca alle polizze vita sottoscritte, la stessa non risulta fondata, vuoi perché non risulta che il sig. ### intrattenesse altri rapporti negoziali con la compagnia diversi dalle due polizze vita, vuoi perché risulta pacifico (oltre che documentato, cfr. pag. 3 delle due proposte, indicanti, rispettivamente, quali beneficiari, i sig.ri ### e ### che le due polizze indicavano quali beneficiari, in caso di morte, rispettivamente i sigg.ri ### e ### Nel corso del giudizio è stato escusso il teste ### il quale ha riferito che: “andai a casa del sig. ### era presente anche suo fratello ed i nipoti, figli del fratello di #### e ### Era presente anche una sorella di ### che mi avevano detto essere malata terminale. Aggiunsero che la sorella di ### - non so se in esclusiva o con ### - aveva una liquidità che voleva utilizzare in un investimento che fosse sicuro e garantisse un minimo di rendimento. Adr: Parlai delle polizze e loro manifestarono interesse. 
Nelle polizze vennero successivamente investiti 90.000,00 euro ma la disponibilità che essi avevano era maggiore. Visto che erano interessati, successivamente mi recai nuovamente da ### per far firmare le polizze e in quell'occasione erano presenti anche i suoi nipoti.  ### voleva che un giorno i soldi andassero ai suoi nipoti. ### sottoscrisse tutte le polizze davanti a me e i nipoti sottoscrissero le accettazioni come beneficiari. Adr: Nel 2019, data alla quale si riferiscono i fatti, il sig. ### stava bene ed era perfettamente deambulante. Voglio precisare che ho successivamente rivisto il sig. ### prima al funerale della sorella (nel 2019) e poi un'altra volta nel novembre 2020, quando venne presso il mio studio insieme a una ragazza (che non era ### che si presentava come sua nipote. In quell'occasione parlò sempre e solo questa ragazza e mi venne chiesto di chiudere il conto ### del sig. ### La ragazza chiese anche informazioni sulle polizze di cui si discute. ###. ### rimase sempre zitto, salvo su mia specifica domanda rispose che era d'accordo che fosse presente questa nipote ed era d'accordo sulla chiusura del conto. Preciso che il c/c ### a cui mi riferisco è quello che fu aperto in occasione della stipula delle polizze, su cui ### accreditò l'importo di euro 90.000,00, utilizzato come provvista ai fini della sottoscrizione della polizza. Adr: ### sottoscrisse davanti a me tutta la polizza compresi gli allegati; i nipoti sottoscrissero l'accettazione come beneficiari. Ciò avvenne lo stesso giorno, in unico contesto temporale. Il contratto è in triplice copia, con carta copiativa; una copia viene lasciata al cliente. ### compilazione dei moduli ho provveduto io, davanti al cliente, quello stesso giorno. Adr: l'assicurazione è obbligata a inviare al contraente la polizza accettata in originale. Se viene richiesto, copie delle polizze le inviamo anche via mail. Di questi adempimenti si occupa la compagnia…”. 
A fronte della documentazione prodotta dalla ### attrice, il sig. ### nella propria comparsa di risposta, ha contemporaneamente affermato di non avere mai sottoscritto la documentazione assicurativa e che i contratti erano annullabili per dolo ed errore. 
Orbene, sebbene le due affermazioni siano logicamente inconciliabili, in ogni caso si formulano le seguenti considerazioni. 
Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte su tutti i documenti prodotti da parte attrice, è stata effettuata in corso di causa una CTU grafologica i cui esiti si condividono e sinteticamente si riportano di seguito.  ###, a seguito dell'esame comparativo tra la documentazione prodotta in atti e le scritture di raffronto, ha concluso per l'autografia delle firme apposte sulle polizze, giungendo a conclusioni diverse, ritenendole apocrife, quanto alle firme apposte sui questionari (questionario per la rilevazione dei bisogni assicurativi del contraente), e ciò c rifermento ad entrambe le polizze (doc. 15b - allegato alla polizza n. 10555162 e doc. 16b - allegato alla polizza n. 10555161). 
In particolare, il CTU ha riferito nel proprio elaborato che: “…sui documenti su cui sono apposte le sottoscrizioni in verifica non sono emersi indizi d'artificiosità dovuti alla soggiacente presenza di scritturazioni “pilota” ottenute, ad esempio, con un lapis, né artefazioni aggiuntive di sorta prodotte con altri inchiostri…è emerso che le sottoscrizioni ### e ### apposte rispettivamente sul questionario IDD - questionario per la rilevazione dei bisogni assicurativi del contraente (### 15b - ### n. 10555162) e sul questionario IDD - questionario per la rilevazione dei bisogni assicurativi del contraente (### 16b - ### 10555161), sono state vergate da una mano differente rispetto alla fonte grafomotoria che ha vergato il resto delle sottoscrizioni in verifica. Le sottoscrizioni in verifica, escluse le sottoscrizioni ### e ###, risultano essere vergate da un'unica mano in quanto i gesti grafici delle contestate presentano concordanze nella conduzione del movimento, nonché concordanze di specifici automatismi realizzativi…Le corrispondenze osservate detengono, per quantità e qualità, rilevanza decisiva e consentono di attribuire le sottoscrizioni denominate nella presente relazione ###-###, ###-### e ###, apposte sui seguenti documenti prodotti dall'attrice ### all'azione grafica del #### Valentino… come già riferito a pag. 81 del presente elaborato, le sottoscrizioni ### e ###, non possono essere attribuita all'azione grafica del #### Valentino…”. 
Quanto alle osservazioni critiche mosse alla consulenza da entrambe le parti costituite, le stesse sono state oggetto di esame e replica da parte del ### il quale ha osservato, quanto alle contestazioni sollevate dalla CTP di parte convenuta che “…questo CTU ritiene che le verificande non siano frutto di un tentativo di imitazione eseguito tramite un modello di riferimento tanto più che le concordanze rilevate tra le contestate ###-###, ###-### e ### e le comparative sono di natura sostanziale e quindi escludono tale ipotesi. Per le ragioni sopra esposte lo scrivente CTU non concorda con quanto affermato dalla ###.ssa ### e conferma che le sottoscrizioni ###-###, ###-### e ###, apposte sulle due polizze oggetto di causa sono autografe…” e, quanto alle contestazioni sollevate da parte attrice (circa le sottoscrizioni apposte sui due questionari assicurativi) che “…### verificate ###-### la concavità della curvatura della base della lettera “l” è maggiore rispetto alle comparative ###- ### e ###; 2) ### in ### l'occhiello della “o” è chiuso con precisione in quanto in ### sono presenti dei tratti angolosi che indicano un rallentamento del gesto scrittorio assente nelle verificate ### e ###; 3) Non sono presenti cambi di direzione repentini ma tale similarità non può essere considerata una concordanza utile a stabilire l'unicità di mano tra le contestate ###- ### e le comparative in quanto sono state rilevate nel presente elaborato numerose discordanze di natura sostanziale; 4) In entrambi i gruppi a confronto il taglio orizzontale della lettera “t” è ascendente ma in ### è addossato rispetto al gramma discendente ed è sopraelevato in ###; nelle sottoscrizioni comparative il taglio orizzontale della lettera interseca il gramma discendente; 5) ### verificate ###-### la stabilità del movimento è maggiore rispetto alle autografe comparative; 6) Il puntino della “i” rovesciato verso destra nella verificata ### non si ritrova nelle comparative; anche il movimento ascendente presente nella verificata ### che unisce il puntino con il corpo della lettera è assente in comparazione; 7) La fedeltà al modello canonico si riscontra sia nelle verificate ###-### che nelle comparative ma l'accuratezza e la leggibilità sono differenti; 8) Sia nelle verificate ###-### che nelle comparative prevale la curvilineità delle lettere e dei collegamenti; tuttavia, il movimento angoloso alla base della lettera “l” all'interno del nome presente nelle comparative è assente nelle verificate ###-###; 9) La zona media è maggiormente strutturata nelle verificate ###-### rispetto alle autografe comparative; 10) ### verificate ###-### sono presenti dei saltellamenti di alcuni gruppi di lettere assenti in comparazione; 11) La conformazione della maiuscola “V” è differente in quanto nelle verificate ###-### sono assenti tutte le incertezze e le ammaccature nei tratti discendenti presenti in comparazione…. a) In una prima fase è stato stabilito che le sottoscrizioni ### e ###, sono state vergate da una mano differente rispetto alla fonte grafomotoria che ha vergato le sottoscrizioni contestate ###-###, ###-### e ###; b) In una seconda fase è stato accertato che le sottoscrizioni contestate ###- ###, ###-### e ###, provengono da un'unica fonte grafomotoria; c) In una terza fase sono stati effettuati i confronti tra le sottoscrizioni in verifica ###-###, ###-### e ### e le scritture comparative; dai confronti è emerso che tali sottoscrizioni sono autografe. Dal momento in cui è stato stabilito che le verificate ###-### provengono da una differente fonte grafomotoria rispetto alle contestate ###- ###, ###- ### e ###, ed è stato stabilito che le verificate ###-###, ###-### e ###, tutte vergate da un'unica mano, sono autografe, è avvio che le contestate ###-### sono necessariamente apocrife…”.  ### del ### peraltro, è stato condotto per ben due volte, avendo questo giudice chiesto al consulente di ripetere gli accertamenti, utilizzando scritture comparative diverse da quelle assunte come termine di confronto nella prima sessione peritale; si ritiene, quindi, che le conclusioni contenute nella relazione siano tecnicamente condivisibili ed utilizzabili ai fini della presente decisione.
Dall'esame della CTU si ricava, dunque, che sono autografe le sottoscrizioni apposte sulle due polizze, sulle dichiarazioni di accettazione del beneficio con rinuncia al potere di revoca dei beneficiari e sulle due richieste di liquidazione anticipata; sono, di contro, apocrife le sottoscrizioni apposte sui due questionari per la profilazione del rischio e del cliente. 
Orbene, questo essendo il materiale istruttorio a disposizione, occorre osservare quanto segue: - risulta provato che il sig. ### ha sottoscritto di proprio pugno le due polizze vita in discussione, le due dichiarazioni di rinuncia al potere di revoca dei beneficiari, le due richieste di liquidazione anticipata delle polizze nonché la missiva del 18 settembre 2021 con la quale ha contestato la richiesta di ripetizione delle somme avanzata dalla ### - è, altresì, provato, dunque, che il contraente fosse a conoscenza che le due polizze avevano quali beneficiari i sig.ri ### e ### (che le avevano formalmente accettate) così come pure che egli avesse volontariamente rinunciato al potere di revoca dei beneficiari ex art. 1921 c.c.; del resto, tale circostanza si deduce anche dal contenuto delle due richieste di liquidazione anticipata nelle quali - come osservato sopra - compare la dicitura “parente o affine” nella sezione dedicata all'indicazione dei beneficiari per il caso morte; - sono risultate, di contro, apocrife le sottoscrizioni apposte sui due questionari assicurativi prodotti dalla parte convenuta; - nessuna contestazione è stata mossa circa il buon esito dei pagamenti effettuati dalla compagnia assicuratrice né tantomeno circa gli importi degli stessi. 
Essendo state le polizze regolarmente sottoscritte, deve escludersene la nullità. 
La difesa di parte convenuta ha, però, anche contestato la validità dei due contratti, assumendo la ricorrenza di un vizio del consenso, sub specie di dolo o errore, ed ha chiesto per l'effetto l'annullamento degli stessi. 
E tuttavia non è stata offerta alcuna prova né degli artifici e raggiri, né dell'incidenza dei medesimi sulla manifestazione della volontà e sul consenso prestati dal sig. ### In materia di dolo contrattuale, la Suprema Corte ha affermato che “…il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima… (Cass. Ord. 25968/21). 
Come già osservato, nel caso di specie il sig. ### (sui cui gravava il relativo onere) non ha prodotto alcuna prova che consenta di ritenere sussistente una condotta dolosa dell'agente della compagnia assicurativa tale da comprimere la capacità di autodeterminazione negoziale del contraente. 
Né tantomeno può ritenersi provato che la conclusione del contratto sia stata frutto di un errore ex artt. 1428 e ss.  Anche sul punto si osserva che, secondo il costante insegnamento della Cassazione Civile, in tema di errore/vizio del consenso, operano “le regole ordinarie di distribuzione dell'onere probatorio, rimanendo a carico dell'attore la prova dell'esistenza e dell'essenzialità dell'errore e, altresì, della sua riconoscibilità ad opera della controparte, trattandosi di elementi costitutivi dell'azione la cui prova non può che spettare a chi richiede l'annullamento (cfr. ex multis 23409/22). 
Ebbene, il convenuto non ha fornito alcuna prova della sussistenza di un errore avente i caratteri della essenzialità e riconoscibilità, non potendo, dunque, ritenersi accertato che per effetto di esso la volontà del sig. ### sia stata influenzata da una falsa rappresentazione della realtà che lo avrebbe indotto a stipulare un contratto per lo stesso pregiudizievole. 
Né la natura apocrifa delle sottoscrizioni apposte sui due questionari assicurativi può portare a ritenere fondate le domande riconvenzionali proposte dal sig. ### Al riguardo, deve rilevarsi che: - nei questionari IDD (le cui firme sono state riconosciute apocrife) si legge, quanto alle esigenze assicurative “investire/risparmiare” e, quanto alle aspettative attese dall'investimento “il mio investimento assicurativo deve essere in grado di conservare il capitale o l'importo della rendita al termine del periodo di detenzione raccomandato”; - l'apocrifa delle firme ridonda nell'inadempimento rispetto agli obblighi informativi; - e, tuttavia, l'eventuale violazione degli obblighi di informazione non determina l'invalidità del contratto, non incidendo sulla genesi di questo, determinando conseguenze solo risarcitorie, nel caso di domanda di accertamento di responsabilità per asseriti danni subiti dalla parte, sulla quale peraltro grava l'onere di provare il danno ed il nesso di causalità tra danno e l'inadempimento; - di contro, nel caso di specie la difesa del convenuto ha chiesto di dichiarare la nullità/annullabilità del contratto (domande, come già detto, prive di fondamento), senza proporre domande risarcitorie; - a ciò deve aggiungersi che: a) la sottoscrizione delle polizze, l'indicazione dei beneficiari e la rinuncia al potere di revoca (debitamente firmate) corrispondo alle scelte del sig. ### sulle quali nessuna ricaduta può avere la mancata sottoscrizione dei questionari ### b) nessuna perdita del capitale vi è stata, atteso che, a fronte dell'investimento di euro 45.000,00 su ciascuna delle polizze, al momento della liquidazione il capitale era rimasto integro, essendo stato incassato l'importo di € 45.227,58 per ciascuna polizza: nessun danno da perdita del capitale, quindi, sussiste, atteso che le polizze garantiscono la conservazione del patrimonio investito; c) il sig. ### avrebbe dovuto fornire la prova positiva di un pregiudizio patrimoniale eziologicamente riconducibile al deficit informativo, ma tale onere risulta inadempiuto, mancando anche ogni allegazione del pregiudizio patrimoniale (che certo non può essere individuato nell'impossibilità di recesso anticipato se non con il consenso dei beneficiari, essendo questo un effetto della rinuncia al potere di revoca, liberamente sottoscritta dal sig.  ###. 
Devono quindi ritenersi infondate le difese del sig. ### Tornando alla domanda di ripetizione formulata dall'assicurazione, deve rilevarsi che le due polizze vita indicavano quali beneficiari in caso di morte, con rinuncia al potere di revoca, i sigg.ri ### e ### (che hanno accettato formalmente la designazione contrattuale), e, pertanto, la liquidazione anticipata del capitale assicurato, in assenza del consenso scritto dei menzionati beneficiari, non poteva essere disposta in favore del sig. ### e ciò in applicazione dell'art. 1921 c.c. e dall'art. 15.1 CGA (cfr. all. 9 atto citazione). 
Ne deriva, ex art. 2033 c.cc., l'obbligo del sig. ### di restituire le somme indebitamente percepite. 
Sono state versate in atti le copie dei due bonifici bancari per mezzo dei quali la compagnia attrice ha corrisposto al sig. ### l'importo complessivo di euro 90.455,16 (doc. 7-8 atto citazione). La circostanza dell'avvenuto pagamento non risulta, peraltro, contestata dalla parte convenuta, la quale, anzi, ne dà atto nella missiva del 18 settembre 2021. 
Di tali importi deve essere disposta la restituzione, ### somme sono dovuti gli interessi dalla domanda giudiziale (27.6.2022), non risultando la mala fede dell'accipiens (cfr. art. 2033 c.c.); nessuna rivalutazione è dovuta, trattandosi di debito di valuta.  3. Sulla regolamentazione delle spese di lite Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 
Spese di CTU a carico definitivo della parte convenuta.
Da respingere è la domanda ex art. 96 cpc, in assenza dello stato soggettivo richiesto dalla norma.  P.Q.M.  Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede: 1) condanna ### a restituire alla ### la somma di euro 90.455,16, oltre interessi legali dalla domanda; 2) respinge le domande riconvenzionali proposte da ### 3) condanna ### a rifondere alla ### le spese di lite che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre ad euro 786,00 per rimborso spese non imponibili; 4) pone le spese di CTU definitivamente a carico del sig. ### 5) respinge la domanda ex art 96 cpc formulata dalla ### il ### 

IL GIUDICE
(Dr.ssa ### D'###


causa n. 44855/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Daniela D'Auria

M
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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 868/2025 del 09-12-2025

... due figli, entrambi maggiorenni; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione; rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970; ritenuto che la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al ### del ### nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza passata in giudicato del 21.03.2016; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente; ritenuto che i coniugi hanno chiesto al ### di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: - il padre ### contribuirà al mantenimento dei due figli sino a quando questi diverranno economicamente autosufficienti e fino a quando sarà (leggi tutto)...

testo integrale

##### in persona dei magistrati dott.ssa ### dott.ssa ### rel.  dott.ssa ### nel procedimento r.g.n. 1736/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente: SENTENZA letto il ricorso depositato in data ### da ### e #### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in ### in data ###; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli, entrambi maggiorenni; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione; rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art.  3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970; ritenuto che la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al ### del ### nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza passata in giudicato del 21.03.2016; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente; ritenuto che i coniugi hanno chiesto al ### di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: - il padre ### contribuirà al mantenimento dei due figli sino a quando questi diverranno economicamente autosufficienti e fino a quando sarà intervenuta una loro autonomia economica, corrispondendo mensilmente alla madre per il mantenimento in favore dei due figli un assegno mensile della somma complessiva di € 350,00, ovvero di € 175,00 per ciascun figlio, entro il giorno 4 di ogni mese, somma da rivalutarsi come per legge ogni anno secondo gli indici istat; - le spese universitarie, le spese mediche, le spese ludiche e sportive, nonché tutte quelle straordinarie riguardanti i due figli maggiorenni non ancora autonomi saranno ripartite in parti uguali nella misura del 50% tra i divorziandi coniugi, purché previamente concordate e documentate; - la ricorrente ### è economicamente autosufficiente, percependo redditi di lavoro dipendente, così come risulta dalle dichiarazioni reddituali dell'ultimo triennio, tutte depositate in atti; - il ricorrente ### attualmente è disoccupato e, quindi, non è allo stato produttore di reddito; - i medesimi coniugi dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ad ogni reciproco mantenimento; - in ordine all'immobile sito in ### di cui i ricorrenti ### e ### sono comproprietari in pari quota al 50%, come da atto di compravendita stipulato in data ### per rogito ### - ### n. 41661 - Raccolta n. 3577 - il signor ### si impegna ad estinguere il mutuo residuo gravante sul medesimo immobile, facendosi carico dell'obbligo di versare le somme residue, accollandosi il pagamento delle relative rate a scadere.  rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico; ritenuto che le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole; letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.; P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ### il ### da #### nata a ### il ###, e da ### nato a #### il ###, alle condizioni sopra richiamate; 2) ordina all'### dello ### del Comune di ### di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello ###) (atto n. 5, parte I, serie, anno 1999); 3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. 
Così deciso a S. ### C.V. nella camera di consiglio del 21.11.2025 ### dott.ssa ### giudice rel. 
Dott.ssa

causa n. 1736/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Luigia Franzese, Caso Giovanna

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Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 818/2025 del 17-05-2025

... 17.04.2025, la difesa dei ricorrenti, con note di trattazione scritta depositate in data ###, insisteva per l'accoglimento integrale del ricorso introduttivo con condanna alle spese mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. ### riservava il deposito della sentenza in data ###. *** Preliminarmente va affermata la competenza della ### in materia di #### e ### circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di ### ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a ### e pertanto in comune ricadente nel territorio di ### Inoltre, nel merito giova rilevare che, nonostante le generalità del capostipite ### Venissero nel tempo tramutate indifferentemente in luogo di ### o ### o ### o ### presso l'anagrafe di ### e come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, si (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. 
Nella causa iscritta al n. R.G. 2/2024 promossa da: ### nato a ### (###, il ###, residente in ### 738, ### (###; ### nato a #### il ###, residente in ### 57, ### 24, ### (### in proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà dei minori ### nato a ### (### il ### e ### nato a ### (### 14/12/2010, unitamente a #### nata a ### (### il ###,residente in ### 1470, ### 92, ### (###; ### nato a ### da ### (### il ###, residente in ###, 266, ### (###, tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. ### (C.F.: ###), del ### di ### (####) unitamente all'### (C.F. ###) avvocato ### presso il foro di ### (####), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in ### alla ### n. 21 B, giusta procura alle liti in calce al presente atto; -ricorrenti contro ###'INTERNO (C.F. ###) in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### e domiciliat ###via del ### n. 15 - - resistente
Con l'intervento del ### presso il Tribunale di ### Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.  #### Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il ### e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'### chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadino italiano ### nato a ### comune in provincia di ####, il ### da ### e ### (cfr. doc. in atti n. 1) la quale era emigrato in ### dove si era unito in matrimonio con ### in data ###, a ### (### (cfr. doc. in atti n. 1). Dalla loro unione matrimoniale erano nate in ### i figli ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 2), ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 7) e la figlia ### in data ### (cfr. doc. in atti 10). ### italiano era poi deceduto in ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 1) senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 1). 
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che: con riferimento alla discendenza di ### - in data ### egli contraeva matrimonio in ### (### con ### ( doc. in atti n. 2) e dalla loro unione matrimoniale nasceva la figlia ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 3); - in data #### contraeva matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 3) e dalla loro unione nascevano le figlie: ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 4), odierna ricorrente e ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 5); - dall' unione di fatto tra ### e ### nasceva, in ### da #### (### il figlio ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 6), odierno ricorrente; con riferimento alla discendenza di ### - in data ### egli contraeva matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 7) e dalla loro unione matrimoniale nasceva la figlia ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 8); - dall' unione di fatto tra ### e ### nasceva, in data ###, il figlio ### (cfr. doc. in atti n. 9), odierno ricorrente; - con riferimento alla discendenza di ### - in data ### ella contraeva matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 10) e successivamente in data ### divorziavano. Dalla loro unione matrimoniale nasceva in data ###, ### (cfr. doc. in atti n. 11) poi deceduto in data ###; - in data ###, ### contraeva matrimonio con ### e dalla loro unione nasceva, in data ###, ### (cfr. doc. in atti n.12), odierno ricorrente; - in data ###, ### si univa in matrimonio con ### (cfr. doc. in atti n. 12) e dalla loro unione matrimoniale nascevano i figli: ### in data ### (cfr. doc. in atti n. 13) e ### in data ### ( doc. in atti n.14), odierni ricorrenti; Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello ### competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. 
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti lamentano di essere “impossibilitati ad accedere alla procedura amministrativa finalizzata al riconoscimento del proprio status civitatis” a causa della condizione di stallo in cui verserebbe il ### d'### a ### (### in quanto, la piattaforma “Prenotami” adibita alle registrazione e alle prenotazioni, risulta essere bloccata non consentendo, pertanto, l'inoltro delle richieste da parte degli odierni ricorrenti. A tal riguardo, la difesa ha precisato che, sulla base delle comunicazioni pubblicate sul sito del consolato, risultano essere in via di presentazione le richieste di prenotazione riferibili all'anno 2011 aggiungendo che, dalle liste pubblicate sul sito del ### riguardanti gli anni 2018, 2019, 2020 fino ad ottobre 2021 le prenotazioni risultano essere in numero superiore alle novantamila rendendo, per questo motivo, i tempi di attesa per la sola presentazione dei documenti superiore ai 15 anni. 
La difesa ha altresì evidenziato che, nel caso de quo, si è verificato un passaggio generazionale per linea materna antecedente all'entrata in vigore della ### che renderebbe sterile qualsiasi tentativo di domanda amministrativa. Invero, ha affermato che gli odierni ricorrenti discendano dalla cittadina italiana ### nata a ### (### il ###, figlia di ### e ### figlia dell'avo italiano ### sottolineando che, in seguito alla evoluzione giurisprudenziale susseguitasi nel corso del tempo circa il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per i figli nati da madre cittadina italiana, si è addivenuto che la cittadinanza dovrà essere riconosciuta anche al figlio/a di madre cittadina nato/a prima dell'entrata in vigore della ### richiamando, nello specifico, l'uniforme Giurisprudenza italiana, ormai consolidatasi a seguito della nota sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a ### che ha definitivamente fissato il principio cardine e dirimente secondo cui “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della ### n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della ### la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.  ### dell'interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data ###, la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendone il rigetto, eccependone l'inammissibilità, per la mancanza della presentazione dell'istanza in sede amministrativa e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, alla luce dell'interruzione della linea di trasmissione, avvenuta a seguito di fenomeni di naturalizzazione di massa, basati sul principio dello ius soli e sulla irretroattività “degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ribadendo l'orientamento tradizionale in materia secondo cui, in caso di incostituzionalità sopravvenuta, la retroattività della relativa pronuncia non può essere anteriore al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della ### “sicché i rapporti sorti e le situazioni verificatesi anteriormente a questa data rimangono intangibili e non possono essere in alcun modo incisi dalla sentenza stessa”.  ### nulla opponeva all'accoglimento del ricorso. 
All'udienza del 17.04.2025, la difesa dei ricorrenti, con note di trattazione scritta depositate in data ###, insisteva per l'accoglimento integrale del ricorso introduttivo con condanna alle spese mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. ### riservava il deposito della sentenza in data ###. *** 
Preliminarmente va affermata la competenza della ### in materia di #### e ### circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di ### ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.  n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». 
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a ### e pertanto in comune ricadente nel territorio di ### Inoltre, nel merito giova rilevare che, nonostante le generalità del capostipite ### Venissero nel tempo tramutate indifferentemente in luogo di ### o ### o ### o ### presso l'anagrafe di ### e come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita. A tal riguardo, si precisa altresì che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Ministero di ### e Giustizia, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. 
Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero di ### e Giustizia nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “### del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della ### riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della ### - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale. 
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana. 
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza ( Cassazione, ### sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). 
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis. 
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. 
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza. 
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla ### agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della ### costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la ### ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà. 
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la ### ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la ### costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina. 
Gli interventi della ### appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. 
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della ### il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.  ### di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla ### ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della ### fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le ### aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della ### era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della ### salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998). 
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune ### semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra ### semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle ### le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004). 
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le ### sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della ### ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli (cd. effetto perdurante). 
In virtù di tale considerazione, la ### di Cassazione ha stabilito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della ### la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della ### dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (Cass. SU n. 4466/2009). 
Tuttavia, costituisce fatto notorio che il Ministero dell'### che applica le circolari n. K.28.1/2001 e K.60.1/2001, se da un lato afferma che sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis i discendenti di emigrante italiana nati dopo il ###, dall'altro continua a sostenere che, nel caso di matrimonio contratto da una cittadina italiana con un cittadino straniero prima del 01.01.1948, il riacquisto della cittadinanza abbia natura costitutiva e abbia dunque effetto dal momento della dichiarazione. 
Nel caso di specie, si rende necessario operare una distinzione con riguardo ai tre rami di discendenza dell'avo ### tenuto conto della discendenza in linea paterna per quanto riguarda i nipoti e bisnipoti di ### e ### ed infine, della discendenza per linea materna con passaggio generazionale per i discendenti di ### Con riguardo ad ### e a ### e alla loro discendenza: Per i discendenti #### e ### il riconoscimento dello status civitatis spetta al Ministero dell'### Orbene, occorre specificare che, la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa o presso l'### se il richiedente risiede all'estero, oppure, in presenza dell'interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'### competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicchè l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. 
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le ### ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. 
Si osserva, in merito, che i ricorrenti, diretti discendenti dell'antenato italiano, deducono che la piattaforma di riferimento “###mi” del ### di ### risulta bloccata, impedendo l'inoltro delle richieste da parte degli stessi richiedenti, lamentando altresì, l'assoluta incertezza in ordine alla definizione del procedimento da parte dell'autorità consolare che comporterebbe una grave lesione del loro diritto soggettivo. 
E' vero che, gli odierni richiedenti, hanno provato di aver effettuato tale richiesta di prenotazione, depositando la schermata personale di riferimento del sito @### recante l'avviso: “### lista ha già raggiunto il limite massimo di iscrizioni per il mese corrente. Vi invitiamo a riprovare nel prossimo mese” (### doc. in atti n. 15) ma da tali screenshot prodotti, non è evincibile in alcun modo, la data del tentativo di prenotazione effettuato, pertanto, non può darsi una collocazione temporale precisa all'evento che potrebbe anche essere risalente nel tempo. Di conseguenza, deve rilevarsi l'assenza di un concreto interesse ad agire in sede ###è riscontrabile alcuna lesione attuale o imminente del diritto vantato dai ricorrenti in quanto, sulla base della documentazione prodotta, questi ultimi non hanno provveduto recentemente ad inoltrare un nuovo tentativo di prenotazione presso il portale @### del consolato generale d'### a ### del ### Si rammenta, in proposito, che tale interesse consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. ###., Sent.  n. 2721/2002): “### ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, ### n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, ### n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. 3, ### n. 8236 del 24/05/2003): “### e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la ### questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, ### n. 4984 del 04/04/2001). 
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'### È chiaro che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'### e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto. 
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti discendenti di ### e di ### non avendo tentato recentemente di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del ### non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle ### a ciò preposte, mai interpellate. 
Infine, è opportuno focalizzare l'attenzione sull'ulteriore circostanza dedotta dagli odierni ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato competente sarebbero molto lunghi; si osserva, da un lato, che la circostanza in questione è stata allegata in modo generico senza alcuno specifico riferimento al periodo attuale e, dall'altro, che non risulta provata. In particolare, si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto dettagliatamente argomentare sui tempi di attesa delle istanze in generale e poi, nello specifico, di quelle presentate nel 2024, ossia nell'anno di presentazione del ricorso, dopo avere, a loro dire, tentato la via amministrativa dando dimostrazione della circostanza per cui essi siano superiori ai 730 giorni di legge. 
Con riguardo alla discendenza di ### Diversamente, per i discendenti #### e ### in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ### il ricorso alla via amministrativa avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinchè possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario. 
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis nella quale è intervenuto un passaggio di discendenza per linea materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), L.  n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale. 
Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: ### Brscia, sent. 10.11.2018; ### Roma, ord. 18/04/2018; ### Roma, ord. 19/02/2018; ### Roma, sent. 18/09/2017; ### Roma, sent. 6/04/2017; ### Roma, sent. 22/03/2017. Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del 1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai ### poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente. 
Dunque, questo ### alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della ### di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio o alla figlia di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis. 
Pertanto, essendo intervenuto nel caso de quo, in epoca precostituzionale, un passaggio generazionale per linea femminile, va ritenuto che ### figlia del dante causa ### (nata a #### il ###, la quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come comprovato dalla certificazione rilasciata dal ### di ### del ### di Giustizia, in data ###, secondo la quale il cittadino italiano non risulta presente nel registro di naturalizzazione brasiliano; cfr. doc. n.1), nonostante sia nata in epoca pre-costituzionale (segnatamente, in ### il ###) abbia trasmesso il diritto alla cittadinanza italiana al figlio ### nato in data ###, e ai suoi discendenti. 
Pertanto, con riguardo ai discendenti di quest'ultimo - ### e i figli di quest'ultimo ### e ### deve essere accolta la domanda dichiarando tali ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti. 
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.  P.Q.M.  ### di ### in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: - Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti ### nata il ###, in #### e ### nato il ### in #### e ### nato il ###, in #### , il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa; ordina, conseguentemente, al Ministero degli ### o, per esso, all'### dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; - Dichiara il ricorso inammissibile per i ricorrenti #### e ### - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. ### resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.. 
Così deciso in ### 17.05.2025 ### unico Dott.

causa n. 2/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Tovani Flavio

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