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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1760/2022 del 20-01-2022

... dal ###. #### 1. ### titolare di un contratto di lavoro autonomo continuativo) con la Asl di ### quale infermiera professionale presso il carcere, ha agito per il riconoscimento del compenso in misura di curo 20,63 orarie, quale misura prevista da un ### regionale di attuazione del piano di rientro del settore sanitario, superiore rispetto) agli curo 17,24 ad essa da ultimo attribuiti; 2. la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato la domanda, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di ### sul presupposto che l'importo fissato nel ### lungi dal costituire un minimo tariffario, individuasse un tetto massimo) insuperabile, stabilito per ragioni di contenimento della spesa sanitaria espressamente indicate nell'epigrafe dello stesso provvedimento; 3. ### ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi e la \sl ha depositato controricorso; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al ### di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; 5. la ricorrente ha infinee depositato memoria; ### 1. il primo motivo di ricorso denuncia l'omesso esame di un punto decisivo della controversia ed è sviluppato criticando la (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 1845-2020 proposto da: ### domiciliata presso la cancelleria della CORTE 1)1 CASSAZIONE, #### rappresentata e difesa dall'avvocato) ### A ### - ricorrente - Contro :V/1[### $ ### A ### in persona del ### ( ìenerale pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della (0l###'1'. ###, #### rappresentata e difesa dagli avvocati ### 1)( ) Il ,1### \ ###)01, \ - controricorrente - avverso la sentenza n. 3408/2019 della CORTE ### di N \POI i. depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal ###. #### 1. ### titolare di un contratto di lavoro autonomo continuativo) con la Asl di ### quale infermiera professionale presso il carcere, ha agito per il riconoscimento del compenso in misura di curo 20,63 orarie, quale misura prevista da un ### regionale di attuazione del piano di rientro del settore sanitario, superiore rispetto) agli curo 17,24 ad essa da ultimo attribuiti; 2. la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato la domanda, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di ### sul presupposto che l'importo fissato nel ### lungi dal costituire un minimo tariffario, individuasse un tetto massimo) insuperabile, stabilito per ragioni di contenimento della spesa sanitaria espressamente indicate nell'epigrafe dello stesso provvedimento; 3. ### ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi e la \sl ha depositato controricorso; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al ### di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; 5. la ricorrente ha infinee depositato memoria; ### 1. il primo motivo di ricorso denuncia l'omesso esame di un punto decisivo della controversia ed è sviluppato criticando la parte della -2- sentenza in cui si censura il tentativo della ricorrente — così almeno ritenuto dalla Corte di merito - di virare la causa petendi verso il lavoro subordinato, con apprezzamento che la ### censura affetmando che l'azione era da riportare alla fattispecie dell'art. 409 n. 3 c.p.c. e che non vi era stata alcuna ~alio libelli; 2. il motivo è inammissibile, in civanto la ricorrente, alla fine, sul punto non ha di che dolersi, avendo comunque la Corte territoriale deciso sul presupposto che cluello oggetto di causa fosse un rapporto autonomo coordinato e continuativo e non un rapporto di lavoro subordinato; 3. il secondo motivo adduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 ### 33/2010 della ### e con esso si sostiene che l'importo indicato in quell'atto sarebbe inderogabile in peius e non costituirebbe, come invece ritenuto nella sentenza impugnata, il tetto massimo di quei compensi; 4. anche questo motivo è inammissibile; 5. è infatti indubbio che quel ### non abbia caratura normativa, trattandosi di atto emesso al fine di dare attuazione ad un piano di rientro delle spese sanitarie imposto alla ### e quindi nell'ambito di un tipico agre provvedimentale, dal che deriva l'insindacabilità diretta, per violazione ed errata applicazione di legge (Cass. 16 gennaio 2006, n. 696), dovendosi semmai (Cass. 15 dicembre 2070, n. 28625; Cass., S.U., 25 luglio 2019, n. 20181) procedere a critica sulla base della violazione dei canoni ermeneutici propri dei negozi ed atti unilaterali (art. 1362 ss. c.c.), profilo di cui non vi è traccia alcuna nell'ambito del motivo; 6. oltre a ciò, il predetto decreto è trascritto solo in parte, sicché ne resta impedito, in violazione dei criteri di specificità di cui all'art. 366 c.p.e., un completo apprezzamento in sede di legittimità e già sulla base del ricorso (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. ###) -3- P.c. 2020 n. ### sez. ML - ud. 21-09-2021 ed inoltre esso non è prodotto autonomamente davanti alla Corte di Cassazione, né è indicato nel corpo del ricorso il luogo della sua produzione nei gradi di merito, così restando violato anche il disposto di rito di cui all'art. 369 n. 4 c.p.c.; 7. il terzo motivo afferma la violazione dell'art. 9, co. 1-bis, d.p.r.  115/2002 e con esso si censura la sentenza impugnata per avere dichiarato la ricorrente tenuta al versamento del raddoppio del contributo unificato, nonostante essa fosse munita dell'esenzione per redditi rispetto) al versamento del contributo stesso; 8. anche tale motivo è inammissibile in quanto questa S.C. ha già ritenuto e va qui confermato, che «la declaratoria della sussisterqa dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ev art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione detintegrale rigetto, inammLs-sibilita o improcedibilità dell'impugnaione, non ha natura di condanna - 11011 riguardando l'oggetto del contendere tra le parti in causa - bensì la ,finv,zione di dgevolare l'accertamento amministrativo; pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestafzione nelle competenti sedi da parte dell'amministraione ovvero del prii'ato, ma non può jormare oggetto di impugnazione» (C.  11116/2020; C. 27131/2020; (. 29424/2019), derivando da ciò altresì b possibilità che l'attestazione sia formulata condizionatamente all'effettiva debenza del contributo stesso (C., SU, 4315/2020); 9. il ricorso va dunque dichiarato complessivamente inammissibile; 10. è invece fondato il rilievo, sollecitato con la memoria finale, in ordine alla tardività del controricorso della \sl, in quanto il ricorso per cassazione fu notificato il ### ed il controricorso è stato posto in notifica e notificato telematicamente il ### e dunque oltre il termine complessivo di quaranta giorni di cui all'art. 370, co. 1, c.p.c., il che comporta l'inammissibilità del controricorso e in definitiva, in assenza di valida attività difensiva, impone di nulla disporre rispetto al rimborso delle spese di lite a favore della parte vittoriosa; P.Q.M.  ,a Corte dichiara inammissibile il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.  ### così deciso nella camera di consiglio del 21.9.2020.  li Presidente dott. ### ia I'„sposito , ( (,) 

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Belle' Roberto

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2508/2023 del 27-01-2023

... 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.», contestandosi al tribunale di aver omesso qualsivoglia pronuncia sulla sua doglianza con cui aveva argomentato che: «Ai sensi dell'art. 14 della legge 24.11.1981, n. 689, prima di procedere all'applicazione della sanzione, il Collegio 4 Regionale avrebbe dovuto notificare la contestazione dell'asserita violazione, a pena di inammiss ibilità della successiva ordinanza ing iunzione, in quanto non ave va reperito tra i suoi documenti quell'atto presupposto, propedeutico alla successiva applicazione della sanzione amministrativa. Ciò non senza rilevare che la sanzione avrebbe dovuto essere notificata “entro il termine di novanta giorni dal prete so accertamento»; V) «### o falsa applicazione dell'ar t. 14 d ell a legge n. 689 del 1981, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 5, c.p.c.», per avere il tribunale errato nel valutare le prove acquisite nel processo consistenti nella diffida notificata il ###, a quasi otto mesi di distanza, quando era maturata la decadenza. Sotto diverso profilo, si assume che il medesimo tribunale aveva omesso di esaminare questo che era un fatto decisivo per il (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso n. 5879/2019 r.g. proposto da: ### rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### alla circumvallazione ### n. 34.  - ricorrente - contro COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI R OMA, i n persona del Presidente pro tempore, r appresentato e dif eso dall'### dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in ### alla via dei ### n. 12.  - controricorrente - avverso la sentenza, n. cronol. 12346/2021, del ### pubblicata il giorno 16/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 16/01/2023 dal Consigliere dott. #### 1. Con ricorso depositato il 17 gennaio 2018, ### propose opposizione, ex artt. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 22 della legge n. 689 del 1981, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal ### di ### della Corte di appello di ### notificatale il 18 dicembre 2017, per l'importo di euro € 25.823,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 7, commi 6 e 7, d ella le gge n. 515 del 1993 per omessa pres entazione della dichiarazione delle spese elettorali sostenute in o ccasione della candidatura all e elezioni comunali di ### svoltesi il 5 giugno 2016.  1.1. L 'adito ### di ### in composizione monocratica, respin se detta opposizione con sentenza del 16 luglio 2021, n. 12346, resa nel contraddittorio con il Collegio suddetto. Ritenne, in particolare: i) regolarmente composto il menzionato Collegio che aveva irrogato la sanzione; ii) che l'omessa trasmissione, al Collegio medesimo, della di chiarazione relativa al le spese elettorali sostenute ed alle obbligazioni assunte per la propaganda el ettorale integrava un a violazione amministrativa direttamente applicabile, ex artt. 2, comma, 1, n. 3, della legge 441 del 1982 e 7, comma 6, della legge n. 515 del 1993, anche nei confronti dei candidati non eletti; iii) che la dichiarazione sulle spese mirava ad assicurare, in relazione a tutti i candidati partecipanti alla competizione elettorale, la trasparenza delle fonti di finan ziamento consentendo gli event uali controlli, sicché quella dichiarazione autocertificativa, sebbene in forma negativa, doveva essere resa anche dai candidati che non avevano sostenuto oneri o ricevuto contributi; iv) che la diffida di cui all'art. 15, comma 8, della legge n. 515 del 1993, in base alla quale il Collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato che l'abbia omessa a presentare, nel termine di quindici giorni, la dichiarazione de qua assolveva alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito e, nel contempo, di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio; ne conseguiva, in siffatto contesto, la superfluità dell'invio di un'ulteriore diffida prima della concreta irrogazione della sanzione amministrativa, essen do l'interessato già a conoscenz a della natura dell'addebito e della pendenza della procedura; v) l'inapplicabilità, nel caso specifico, dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981; vi) che l'atto di contestazione e diffida di cui all'art. 15, comma 8, della legge n. 515 del 1993 aveva natura complessa, confluendo in esso sia l'accertamento della condotta, che resta cristallizzato al momento della mancata presentaz ione da parte del privato della originaria prestazio ne della dichiarazione sulle spese elettorali, sostenute quale candidato della consultazione 3 elettorale, sia la conseguente sanzione pecuniaria; vi) nessuna contestazione era emersa sul procedimento di notifica della diffida ad adempiere regolarmente ricevuta dalla ricorre nte in data 23 maggio 2017, come anche docume ntato all'### vii) nella fattispecie sanzionatoria in esame, in assenza di altri elementi idonei ad integrare l'elemento soggettivo, ciò che rilevava era l'omessa dichiarazione delle spese elettorali; viii) che i motivi di opposizione integrati nelle note autorizzate dovevano ritenersi tardivamente proposti e in parte assorbiti da quelli esaminati.  2. Per la cassazione dell'appena descritta sentenza ha proposto ricorso la ### affidato a sei motivi. Ha resistito, con controricorso, il ### di ### presso la Corte di appello di ### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Nullità della sentenza e del processo dal quale è scaturita - ### o falsa applicazione dell'art. 23 della legge 24.11.1981, n. 689, dell'art. 101 c.p.c. e dell'art.  111 Cost., ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.», ascrivendosi al tribunale di avere erroneamente posto a carico della ricorrente (invece che della cancelleria, come sancito dall'art. 23 della legge n. 6809/81) l'onere della rinotifica del ricorso e del provvedi mento ivi impugnato. Si assume che «l'esecuzione dell'incombente, tuttavia, era inane a sanare la nullità radicale del provvedimento sostitutivo dell'onere notificatorio che c ostituisc e atto viziato che vizia l'iter processuale successivo, compresa la statuizion e che l o definisce e che integra, altre sì, la violazione del principio del contraddittorio imposto dagli artt. 111 Cost. e 101 c.p.c.»; II) «### o falsa applicazione dell'art. 13 della legge 10.12.1993, n. 515, dell'art. 158 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.», ribadendosi le contestaz ioni circa l'asserita irregolare comp osizione del ### di ### che le aveva irrogato la sanzione; III) «### o falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., in relazione all'art.  360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.», insistendosi nella eccepita carenza di legittimazione passiva della ### IV) «### o falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e/o degli artt. 2964 e 2929 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.», contestandosi al tribunale di aver omesso qualsivoglia pronuncia sulla sua doglianza con cui aveva argomentato che: «Ai sensi dell'art. 14 della legge 24.11.1981, n. 689, prima di procedere all'applicazione della sanzione, il Collegio 4 Regionale avrebbe dovuto notificare la contestazione dell'asserita violazione, a pena di inammiss ibilità della successiva ordinanza ing iunzione, in quanto non ave va reperito tra i suoi documenti quell'atto presupposto, propedeutico alla successiva applicazione della sanzione amministrativa. Ciò non senza rilevare che la sanzione avrebbe dovuto essere notificata “entro il termine di novanta giorni dal prete so accertamento»; V) «### o falsa applicazione dell'ar t. 14 d ell a legge n. 689 del 1981, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 5, c.p.c.», per avere il tribunale errato nel valutare le prove acquisite nel processo consistenti nella diffida notificata il ###, a quasi otto mesi di distanza, quando era maturata la decadenza. Sotto diverso profilo, si assume che il medesimo tribunale aveva omesso di esaminare questo che era un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti; VI) «### o falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 515 del 1993, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 5, c.p.c.», per non essere stata considerata, malgrado l'asserita assenza di contestaz ioni sul punto, la circostanza che, nel r icorso introduttivo della opposizione, la ### aveva criticato la sanzione amministrativa per essere stata adottata dal Collegio composto in numero pari di dieci membri. ### va errato, pertanto, il tribunale nell'affermare, apoditticamente e con travisamento del fatto, che “l'atto ingiuntivo è stato emesso dal ### di ### presso la Corte di Appello di ### legittimamente costituito da 7 componenti di cui sei componenti effettivi, oltre al Presidente della Corte di Appello di Roma”.  2. P regiudiziale, r ispetto allo scrutini o dei riportati motivi si rivela l'esame dell'eccezione di inammissibili tà dell'od ierno ricorso sollevata dal controricorrent e ### di ### presso la Corte di appello di ### secondo cui «è stata inspiegabilmente impugnata per cassazione una sentenza di primo grado appellabile (art. 6 del d.lgs. n. 150/2011». Essa si rivela fondata.  2.1. Invero, giova evidenziare che: i) giusta l'art. 15, comma 19, della legge 515 del 1993, “Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo [tra cui rientra pure quella, inflitta alla ### per violazione dell'art. 7, commi 6 e 7, della medesima l egge per omess a p resent azione della dichiarazione delle spese elettorali sostenute in occasione de lla candidat ura alle elezioni comunali di ### svoltesi il 5 giugno 2016. Ndr] si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 5 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 198 1”; ii) il procedimento in oppo sizione ad i ngiunzione di pagamento innanzi al tribun ale capitolino è stato int rodott o, nella fattispecie in esame, nel gennaio 2018, dopo l'entrata in vigore (in data 6 ottobre 2011) del d.lgs.  1 settembre 2011, n. 150, il cui art. 34, comma 1, lett. a), ha sancito che “all'articolo 22, il primo comma è sostituito dal seguente: «### quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. ### è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»” . Lo stesso 34, comma 1, alle lett. b) e c), ha pre visto, poi , rispettivamente, che “all'articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati” e che “gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati”. ###. 6 del medesimo d.lgs., infine, ha stabilito, al comma 1, che “Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”, dettando, poi, nei commi successivi, la disciplina del relativo giudizio altresì distinguendo le ipotesi in cui la competenza a decidere spetti al Giudice di ### o al ### 2.2. Ne consegue che il suddetto procedimento di opposizione instaurato nel gennaio 2018 dalla ### deve intendersi regolato, ratione temporis, dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 (il cui art. 36, infatti, prevede che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso"), sicché non trova più applicazione la normativa previgente al menzionato d.lgs. e, quindi, l'abrogato art. 23, primo ed ultimo comma, della legge n. 689 d el 1981, con conseguen te esclusion e della immedi ata ricorribilità in Cassazione della sentenza che ha deciso l'opposizione.  3. In definitiva, quindi, il ricorso della ### deve essere dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giud izio di legitti mità regolat e dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto che , giusta quanto sancito dall'art. 6, ultimo comma, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.  PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara inammissibile il ricorso della ### e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legitt imità, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. 6 Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile della 

Giudice/firmatari: Genovese Francesco Antonio, Campese Eduardo

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 1053/2025 del 27-11-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO - ### - ### e ### del ### del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ### nella causa iscritta al R.G. ### n. 1939/2024 promossa DA ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### - RICORRENTE - ###.N.A.I.L. - ### per l'### contro gli ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. ### - RESISTENTE - avente ad oggetto: infortunio sul lavoro - danno biologico - Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025 R.G. LAV. N. 1939/2024 menomazione - indennizzo (in capitale). Conclusioni delle parti: come da atti di causa. Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in data ###, ### ha convenuto in giudizio l'### per contestare la valutazione della menomazione da lui subita a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data ###, allorquando, nello scendere dal mezzo di lavoro, a seguito di uno scivolamento, cadde accidentalmente in maniera rovinosa al suolo sbattendo con il polso della mano sinistra. 1.1. Riferisce il ricorrente che in tale occasione, a seguito (leggi tutto)...

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R.G. ### N. 1939/2024 Udienza del 27/11/2025 Il Giudice del ### viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti; visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO - ### - ### e ### del ### del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ### nella causa iscritta al R.G. ### n. 1939/2024 promossa DA ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### - RICORRENTE - ###.N.A.I.L. - ### per l'### contro gli ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. ### - RESISTENTE - avente ad oggetto: infortunio sul lavoro - danno biologico - Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1939/2024 menomazione - indennizzo (in capitale). 
Conclusioni delle parti: come da atti di causa. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in data ###, ### ha convenuto in giudizio l'### per contestare la valutazione della menomazione da lui subita a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data ###, allorquando, nello scendere dal mezzo di lavoro, a seguito di uno scivolamento, cadde accidentalmente in maniera rovinosa al suolo sbattendo con il polso della mano sinistra.  1.1. Riferisce il ricorrente che in tale occasione, a seguito dell'infortunio, veniva immediatamente trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di ### ove i sanitari, dopo i dovuti accertamenti strumentali, gli diagnosticavano “### di frattura composta epifisi distale del radio a SX”. 
Veniva quindi aperto l'infortunio n. 5190822971 presso l'### che, con lettera del 06/04/2024, comunicava che la menomazione era di grado complessivo pari al 4% (quindi rientrante nella c.d.  franchigia e non indennizzabile in quanto inferiore al 6%).  ### non sortiva effetto alcuno.  1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia: a) accertare e dichiarare che egli in data ### subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso; b) accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo predetto ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari all'8% almeno (come da relazione di parte allegata al ricorso) o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di ### c) per l'effetto, condannare l'### alla corresponsione delle somme dovute per il danno biologico permanente nella misura Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1939/2024 dell'8% o nella misura che risulterà a seguito di ### per la somma complessiva di € 10.665,06, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo o nella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.  2. Si è costituito l'### che ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia rigettare la domanda avversa perché inammissibile oltre che infondata.  3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.  4. In primo luogo, si deve rilevare che, avendo l'### contestato la mancanza di prova in ordine all'infortunio, si è provveduto ad assumere la prova testimoniale richiesta dal ricorrente.  4.1. All'esito della prova (assunta all'udienza del 16/01/2025 dal G.o.p. all'uopo delegato) il teste ### ha confermato la dinamica dell'infortunio (“### visto in quanto i camion erano parcheggiati di fianco l'uno all'altro, ed ho visto cadere il sig. ### dalla postazione di guida della cabina”; ADR del ### “### presenti io ed il datore di lavoro, lo abbiamo aiutato e poi il datore di lavoro lo ha portato in ospedale, ed io sono rimasto in un altro cantiere”; […] ADR avv.  ### - “io l'ho visto cadere. Il camion ha tre gradini circa, il camion è quello con la cabina alta, presumo che stesse scendendo e sia scivolato, poiché era già nel mezzo, e credo che sia scivolato scendendo dai gradini”).  5. All'udienza del 03/04/2025 questo ### disponeva CTU medico-legale in ordine ai seguenti quesiti: «###.T.U., nel contraddittorio con i consulenti di parte eventualmente nominati, previo esame degli atti di causa e della documentazione medica prodotta, visitato il periziando #### ed eseguito ogni esame diagnostico-strumentale eventualmente ritenuto opportuno: 1. descriva le condizioni generali di salute del ricorrente; 2. riferisca quale sia, in termini percentuali, il grado attuale di menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente conseguente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1939/2024 all'infortunio sul lavoro descritto in ricorso ed occorsogli in data ### (“### e mano SX: esiti di frattura composta epifisi distale e radio, modica ipostenia del pugno; ### funzionale del flesso estensione del polso per circa 1/3”); nella determinazione del grado di menomazione (c.d. postumi invalidanti) il C.T.U. si atterrà esclusivamente alle ### di invalidità di cui al D.M. 12 luglio 2000 (recante “### di «### delle menomazioni»; «### indennizzo danno biologico»; «### dei coefficienti», relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”) emanato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, e successivi aggiornamenti, con esclusione, pertanto, di ogni riferimento ai c.d.  barèmes medico-legali ### elaborati dalla comunità scientifica ed utilizzati ai fini civilistici per il risarcimento del danno biologico; il C.T.U. spiegherà, altresì, nell'elaborato peritale, le ragioni del suo convincimento e delle conclusioni cui giungerà nel dare risposta ai quesiti sopra formulati e, in particolare, l'iter logicomatematico seguito ai fini della determinazione del grado complessivo di menomazione ai sensi del D.M. cit.»; 3. riferisca quant'altro ritenga utile e conducente rispetto alla presente controversia».  5.1. Veniva all'uopo nominata la Dott.ssa ### (specialista in medicina legale) che ha depositato la relazione peritale in data ###.  5.2. All'esito della visita medico-legale (eseguita in data ###), il CTU ha ritenuto che: « Sussistono sufficienti elementi tecnici per poter esprimere un giudizio di compatibilità tra l'evento traumatico del 13/05/2023 ed il quadro menomativo presentato dal periziando ### caratterizzato allo stato attuale da esiti di frattura del III distale del radio e dello stiloide ulnare del polso di sinistra, trattate conservativamente, in arto non dominante. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1939/2024 Allo stato attuale, sulla base dell'obiettività clinica e medico-legale apprezzata in sede di operazioni peritali, residuano a carico di ### [recte, ### n.d.e.] postumi che, considerato il tempo intercorso, sono da ritenersi stabilizzati, permanenti e non emendabili mediante ulteriori trattamenti terapeutici. 
I suddetti postumi integrano allo stato attuale la fattispecie di un danno anatomico “esiti di frattura del III distale del radio e dello stiloide ulnare del polso di sinistra, trattate conservativamente, in arto non dominante” e di un danno funzionale “lieve-moderata limitazione funzionale del polso sinistro, lieve limitazione dell'estensione del I e II dito mano omolaterale”. Non è presente pregiudizio estetico. 
Tali danni configurano un quadro menomativo anatomo-funzionale quantificabile, applicando le tabelle di riferimento richieste ed in vigore, e secondo criterio di analogia e proporzionalità come da tabella sotto riportata, in un danno biologico nella misura del 6% (sei percento) » (pagg. 10-11 della relazione di ###.  5.3. ### ha quindi così concluso: « Il signor ### è vittima di infortunio sul lavoro in data 13 maggio 2023. Da tale infortunio è residuato, allo stato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1939/2024 attuale, un danno anatomico “esiti di frattura del III distale del radio e dello stiloide ulnare del polso di sinistra, trattate conservativamente, in arto non dominante”, e un danno funzionale “lieve-moderata limitazione funzionale del polso sinistro, lieve limitazione dell'estensione del I e II dito mano omolaterale”. Tali danni configurano un quadro menomativo anatomo-funzionale quantificabile, applicando le tabelle di riferimento richieste ed in vigore, e secondo criterio di analogia e proporzionalità come da tabella sotto [recte, sopra] riportata, in un danno biologico nella misura del 6% (sei percento) » (pagg. 12-13 della relazione di ###.  5.4. Trattandosi di valutazione che è esente da contraddizioni intrinseche ed estrinseche e da vizi logici nonché congruamente motivata, il Tribunale non può che aderirvi, essendo condivisibili le conclusioni cui il ### dell'### è logicamente pervenuto.  6. Al ricorrente spetta, pertanto, l'indennizzo in capitale, trattandosi di grado di menomazione pari al 6% (quindi inferiore al 16%: si veda l'art. 13, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 38/2000). 
In ordine al quantum, tenuto conto che il ricorrente è nato il ###, se ne deduce che al momento dell'infortunio (avvenuto il ###) egli aveva compiuto 41 anni di età.  ### spetta, pertanto, in relazione alla fascia di età 41-45 anni di cui al D.M. n. 45/2019 (atteso che anche la stabilizzazione dei postumi permanenti si colloca sicuramente anch'essa in tale fascia di età). 
Esso sarebbe pari ad € 6.438,06.  6.1. Tenuto conto dei decreti ministeriali di rivalutazione che si sono susseguiti dal 1° luglio 2019 in poi (2019: 1,10%; 2020: 0,5%; 2021: 0%; 2022: 1,9%; 2023: 8,1%; 2024: 5,4%; 2025: 0,8%, stabilito, da ultimo, con D.M. n. 85/2025 del 20/06/2025 con decorrenza dal 1° luglio 2025), si perviene ad un indennizzo rivalutato (con i predetti coefficienti) pari ad € 7.655,27. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025
R.G. LAV. N. 1939/2024 6.2. Su tale somma (già rivalutata all'attualità) spetteranno i soli interessi legali a decorrere dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo effettivo.  7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (nel quale scaglione rientra l'importo spettante al ricorrente).  P.Q.M.  ### del ### definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto: - accerta che il grado di menomazione (danno biologico) della persona del ricorrente ### a seguito dell'infortunio occorsogli in data ### (pratica di infortunio n. 5190822971), è pari complessivamente al 6%; - condanna l'### al pagamento/erogazione della dell'indennizzo in capitale spettante in ragione della percentuale di menomazione sopra accertata dal CTU (6%), che si liquida nella misura, già rivalutata, di € 7.655,27, oltre interessi legali a decorrere dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo effettivo, come per legge; - condanna l'### al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella misura di € 3.500,00 per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.  n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. ### Così deciso in ### in data 27 novembre 2025 ### del #### (firmato digitalmente) Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/11/2025

causa n. 1939/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Pirruccio

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6525/2024 del 12-03-2024

... risultar e l'allegazione della questione già davanti al Tribunale di ### Infine, per quel che interessa la questione di legittimità costituzionale che il ricorrente ha chiesto di sollevare, se ne evidenzia la manifesta infondatezza. Innanzitutto, si osserva che il recupero del denaro de quo non è oggetto di una sanzione, ma ha valenza essenzia lmente recup eratoria, in consegue nza dell'inadempimento dell'obbligo di operare fedelmente e in via esclusiva in nome e per conto del datore di lavoro, nella specie una P.A. Ne deriva che si tratta di una misura che rafforza l'azione amministrativa e, quindi, è coerente con gli artt. 97 e 98 Cost. Nessuna violazione del principio di uguaglianza o di ragionevolezza ex art. 3 Cost. è prosp ettabile, atteso che il ricorrente ha dovuto restituire quanto ottenuto per effetto del mancato rispetto del contratto di lavoro. In ordine agli artt. 4 e 45, non è leso alcun diritto del lavoratore, ma, al contrario, è ristorato il pregiudizio patito dal datore di lavoro che sia ### amministrazione in ragione dell'inadempimento, da parte del dipendente, dei doveri correlati al rapporto di impiego. Gli artt. 24, 101, 111 e 113 Cost. non vengono in rilievo, (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 12136/2018 proposto da: ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### o e domiciliat ####### 11; -ricorrente contro Comune di ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. ### e domiciliat ###### via ### 30; -controricorrente avverso la SENTENZA della Corte d'appello di Lecce, n. 2366/2017, pubblicata il 4 ottobre 2017. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal ##### con ricorso 2-4 novembre 2010, premesso di essere dipendente del Comune di ### con contratto a tempo pieno e indeterminato e di essere inquadrato nella categoria D, con mansioni di ### del ### economico - finanziario, ha adito il Tribunale di Bri ndisi per ot tenere l'annullamento della determinazione con cui gli era stata irrogata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni cinque ed era stato disposto il recupero della somma di € 24.050,00, da ver sare nel conto dell'entrata di bilancio 2009, per avere svolto attività extramoenia in violazione dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001. 
Egli ha esposto che, negli anni dal 2006 al 2009, aveva svolto delle attività extra rispetto ai compiti d'ufficio, ma sempre in presenza di autorizzazione rilasciata dal ### nel corso di tal e attività e pre vio accertament o dell'insussistenza di profili di conflitti d'interesse con il Comune.  ### ale di ### nel contradditt orio delle p arti, con sentenza 1825/2013, ha accolto il ricorso in parte, annullando la sanzione disciplinare, ma confermando il recupero dei compensi p ercepiti in data precedente alle autorizzazioni.  ### ha prop osto appello che la Corte d 'appello di Lecce, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2366/2007, ha rigettato.  ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. 3 ### di ### si è difeso con controricorso. 
Il ricorrente ha depositato memorie.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con un unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, 414 c.p.c. e 2697 c.c. in quanto il giudice di appello avrebbe errato nel sostenere che la misura in questione dovesse essere applicata nella misura predeterminata e prevista dal citato art.  53, comma 7, senza dare rilievo al rilascio dell'autorizzazione in un momento successivo, unito all'accertamento che nessun conflitto di interessi o nocumento per la P.A. vi fossero stati. Inoltre, diversamente da quanto affermato dalla corte territoriale, la misura in esame non av rebbe avuto nat ura restitu toria, ma sanzionatoria, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere graduata. La Corte d'appello di Lecce non si sarebbe neppure accorta che le somme in questione erano già state tassate. In ogni caso, evidenzia l'illegittimità costituzionale del menzionato art. 53, comma 7, per contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 35, 76, 101, 111 e 113 Co st. con riguardo alla pretesa aut omaticità e insin dacab ilità de l recupero e per eccesso di delega rispetto a quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 421 del 1992 e dall'art. 1 della legge n. 340 del 2000. 
La doglianza è infondata. 
La giuris prudenza di legittimità ha già chiarito che, in tut ti i casi di conferimento di incarichi ret ribuiti ai d ipendenti pubblici, la P.A. è tenuta a verificare necessariamente ex ante le situazioni , anche solo potenziali, di conflitto di interessi, al fine di assicurare il più efficace rispetto dell'obbligo di esclusività, funzionale al buon anda mento, all'imparzialità e alla trasparenza dell'azione amministrativa. Ne consegue che il privato conferente l'incarico e il dipendente pubblico, anche se in part-time, hanno entrambi , comunque, l'obbligo di comunicare al datore il conferimento dell'incarico, onde consentire all'ente di concedere la relativa autorizzazione, previa valutazione dell'assenza di una possibile situazione di conflitto di interessi del medesimo incarico con 4 l'attività lavorativa (Cass., Sez. 2, n. 9552 del 7 aprile 2023; Cass., Sez. 2, 11811 del 18 giugno 2020). 
Non è contest abile, quin di, che l'autorizzazione in esame dovesse essere concessa in via preventiva. 
Inoltre, si sottolinea che, come già affermato dalla S.C., l'azione proposta dalla P.A. per la rip etizione de lle somme indebitamente percepite dal dipe ndente pubblico per lo svolgiment o di attivit à ext raistituzionale non autorizzata dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del d.lgs.  n. 165 d el 2001, rient ra nell'alveo della responsabilità contrattuale da inadempimento agli obblighi di fedeltà e ha u na funzione riparator ia ed integralmente compensativa del danno; n e consegue che il recup ero, pur assumendo tratti sanzionatori, atteso che regola gli effetti della dupl ice violazione dell'avere accettato un incarico senza autorizzazione e di ave rne introitato le remunerazioni, non costituisce sanzione amministrativa e non è, pertanto, assoggettato alle regole di cui alla legge n. 689 del 1981 (Cass., L, n. 24377 del 5 agosto 2022). 
Ne deriva che, venendo in rilievo un'attività svolta dal dipendente pubblico nonostante il suo obbligo di fornire la sua prestazione lavorativa esclusivamente nei confronti dell'ente datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di riscuotere quanto percepito dal lavoratore, rappresentando, alla fine, tale importo la misura del valore delle energie lavorative che il menzionato dipendente, indebitamente, non ha utilizz ato per adem piere agli obblighi su di l ui gravanti in forza del contratto di lavoro.  ###, anche a volere affermare, come sostiene, infondatamente, il ricorrente, la natura solo sanzionatoria della misura in questione, è principio generale che la P.A. non possa disporre delle sanzioni previste dalla legge per le infrazioni commesse dai suoi dipendenti. 
In aggiunta a ciò, si evidenzia, in ordine alla necessità di graduare la misura, che la corte territoriale ha accertato che solo le somme riscosse prima delle autorizzazioni successive erano state incame rate dalla P.A., venendo così tutelata nel massimo grado la posizione del ricorrente. 5 Peraltro, nella specie, la misura della somma da recuperare è predeterminata dalla legge, il ch e rende ancora me no condivis ibili le consideraz ioni del ricorrente. 
Per ciò che concerne, invece, la contestazione relativa al pagamento delle imposte, la Corte d'appello di Lecce l'ha considerata inammissibile perché proposta solo in secondo grado e il ricorrente non ha riportato, in questa sede, il conte nuto degli atti dai qual i sarebbe dovuta risultar e l'allegazione della questione già davanti al Tribunale di ### Infine, per quel che interessa la questione di legittimità costituzionale che il ricorrente ha chiesto di sollevare, se ne evidenzia la manifesta infondatezza. 
Innanzitutto, si osserva che il recupero del denaro de quo non è oggetto di una sanzione, ma ha valenza essenzia lmente recup eratoria, in consegue nza dell'inadempimento dell'obbligo di operare fedelmente e in via esclusiva in nome e per conto del datore di lavoro, nella specie una P.A. 
Ne deriva che si tratta di una misura che rafforza l'azione amministrativa e, quindi, è coerente con gli artt. 97 e 98 Cost. 
Nessuna violazione del principio di uguaglianza o di ragionevolezza ex art. 3 Cost. è prosp ettabile, atteso che il ricorrente ha dovuto restituire quanto ottenuto per effetto del mancato rispetto del contratto di lavoro. 
In ordine agli artt. 4 e 45, non è leso alcun diritto del lavoratore, ma, al contrario, è ristorato il pregiudizio patito dal datore di lavoro che sia ### amministrazione in ragione dell'inadempimento, da parte del dipendente, dei doveri correlati al rapporto di impiego. 
Gli artt. 24, 101, 111 e 113 Cost. non vengono in rilievo, considerata la natura non sanzionatoria della misura. Peraltro, la tutela giurisdizionale del ricorrente è stata pienamente garantita in sede ###vi è un problema di eccesso di delega rilevante ai sensi dell'art. 76 Cost. A prescindere dalla genericità delle deduzioni del ricorrente, si sottolinea che il recupero in questione è del tutto coerente con gli ordinari principi civilistici e che l'art. 2, comma 1, lett. c), n. 7, della legge n. 421 del 1992 prevede che la successiva legislazione delegata in tema di pubblico impiego avrebbe dovuto regolare ‹‹la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego 6 pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici››.  2) Il ricorso è rigettato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenz a dei presupposti per il versamento, da parte d el ricorren te, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a rifondere le spese a controp arte, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenz a dei presupposti per il versamento, da parte del rico rrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###, il 22  

Giudice/firmatari: Manna Antonio, Cavallari Dario

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 331/2025 del 30-10-2025

... materiale. Nello specifico, la ### ha rappresentato al Tribunale di essersi determinata a lasciare la casa coniugale perché stanca della condotta assunta dal di lei marito, il quale, a causa di una concezione culturale arcaica ed autoritaria della famiglia, l'ha trattata nel tempo come una “serva” permettendo ai di lui anziani genitori di condizionare le scelte di vita del nucleo familiare e limitando del tutto l'autonomina decisionale della moglie. Dal canto suo, il resistente ha fermamente negato gli addebiti mossigli - 6 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 dalla ### deducendo di avere avuto nel corso di tutti gli anni di matrimonio grande rispetto e attenzione nei confronti della moglie, spronandola a completare gli studi e prendere la patente di guida per facilitarle anzi l'accesso al mondo del lavoro e favorirne l'indipendenza anche negli spostamenti. In via riconvenzionale, il resistente ha chiesto di addebitare alla moglie la responsabilità della separazione, a seguito dell'improvviso e ingiustificato abbandono del tetto coniugale da parte di quest'ultima. Ciò posto, deve anzitutto rilevarsi che i fatti, pure genericamente dedotti dalla ### a sostegno della richiesta di (leggi tutto)...

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Tribunale di Palermo sez. I civile R.G. n. 666/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. ### dr. ### dr. ### dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 666 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2023 vertente TRA ### nata a ####, in data ###, rappresentato e difesa dall'avv. ### per mandato in atti pec: ### ; - parte ricorrente - CONTRO ### nato a ####, in data ###, rappresentato e difesa dagli avvocati ### rosa### e ### mari### per mandato in atti; - parte resistente - ###'INTERVENTO del ### - interveniente necessario - - 2 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 Oggetto: Separazione giudiziale. 
Conclusioni delle parti: ###udienza del 19/12/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.  ### concludeva nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 31 agosto 2023 ### ha evocato in giudizio ### chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affidamento congiunto del figlio minore della coppia con collocamento prevalente dello stesso presso il domicilio materno, di disciplinare il diritto di visita dell'altro genitore secondo le modalità meglio indicate in ricorso e di porre in capo a ### l'obbligo di corrispondere un importo mensile a titolo di mantenimento della ricorrente e di contributo al mantenimento del figlio minore. 
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando la fondatezza della domanda di addebito svolta dalla ### e chiedendo al Tribunale di “1.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente; 2.Pronunciare sentenza di separazione dei coniugi, riconvenzionalmente con addebito alla moglie; 3.Disporre l'affido condiviso del figlio ### ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre, sig ### 4. Disporre il diritto di visita della madre conformemente alle esigenze scolastiche e complementari di ### statuendo il suo diritto di frequentare la madre o comunicare con la stessa tutte le volte che lo desideri e comunque: a. Tre pomeriggi la settimana, dopo l'orario scolastico e dopo l'orario di studio nei giorni - 3 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 in cui non esercita l'attività sportiva; b. Pernottamento due giorni a settimana(sabato e domenica) sempre che ### voglia pernottare con la madre; c. 
Nei mesi di luglio ed agosto potrà trascorrere periodi continuativi di giorni 15 e periodi continuativi di giorni 7 durante le feste natalizie; 5. Disporre in caso di collocamento del minore ### presso la casa del padre ### seppe, che la signora ### contribuisca al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. 6. Disporre conseguentemente che l'assegno di indennità scolastica liquidato dall'### in favore di ### ed ammontante ad euro 320,00 mensili, riscosso e non dichiarato dalla ### venga riscosso dal genitore collocatario da utilizzare per le esigenze del figlio minore ### 7. In ogni caso disporre che l'assegno ### per i figli venga erogato all'### nella misura del 50% come per legge; 8. Rigettare ogni richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente la quale esercita attività lavorativa, percepisce il reddito di cittadinanza, l'assegno unico per il figlio ed ancora ad oggi l'assegno di indennità scolastica di ###” Svolto con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita in via documentale e con la CTU psicologica e, rinviata all'udienza di rimessione in decisione al Collegio, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione. 
Così brevemente descritti i fatti di causa, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede di - 4 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 prima udienza di comparizione. 
In ordine alla fondatezza delle domande domanda di addebito reciprocamente svolte dalle parti, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge. 
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. 
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. 
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. 
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. - 5 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071). 
Ora, nel caso di specie, la ricorrente ### attribuisce all'odierno resistente, ### la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, del dovere assistenza morale e materiale. 
Nello specifico, la ### ha rappresentato al Tribunale di essersi determinata a lasciare la casa coniugale perché stanca della condotta assunta dal di lei marito, il quale, a causa di una concezione culturale arcaica ed autoritaria della famiglia, l'ha trattata nel tempo come una “serva” permettendo ai di lui anziani genitori di condizionare le scelte di vita del nucleo familiare e limitando del tutto l'autonomina decisionale della moglie. 
Dal canto suo, il resistente ha fermamente negato gli addebiti mossigli - 6 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 dalla ### deducendo di avere avuto nel corso di tutti gli anni di matrimonio grande rispetto e attenzione nei confronti della moglie, spronandola a completare gli studi e prendere la patente di guida per facilitarle anzi l'accesso al mondo del lavoro e favorirne l'indipendenza anche negli spostamenti. 
In via riconvenzionale, il resistente ha chiesto di addebitare alla moglie la responsabilità della separazione, a seguito dell'improvviso e ingiustificato abbandono del tetto coniugale da parte di quest'ultima. 
Ciò posto, deve anzitutto rilevarsi che i fatti, pure genericamente dedotti dalla ### a sostegno della richiesta di addebito, sono rimasti privi di adeguato riscontro probatorio, avendo la ricorrente del tutto omesso di articolare istanze istruttorie idonee a fornire elementi di prova sul punto. 
Nessun rilievo, ai fini della presente decisione, possono inoltre assumere le condotte poste in essere dall'### e meglio descritte negli atti del procedimento penale ancora pendente a carico di quest'ultimo e versate in atti dalla stessa ricorrente. 
Si tratta, infatti, di condotte ancora in fase di accertamento in sede penale e comunque poste in essere in un momento pacificamente successivo alla separazione di fatto dei coniugi e pertanto irrilevanti ai fini della pronuncia di addebito. 
La valutazione congiunta e critica degli esiti dell'istruttoria alla luce delle difese rispettivamente svolte dalle parti consente al Collegio di ritenere, invece, fondata la richiesta di addebito della separazione alla ### svolta da ### in via riconvenzionale. 
A tal proposito pacifica risulta la violazione da parte della ricorrente - 7 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 del disposto dell'art. 146 c.c., comma 2 c.c., in applicazione del quale, solo il previo deposito della domanda di separazione, di annullamento, o di divorzio, costituisce "giusta causa di allontanamento dalla residenza coniugale". 
Il coniuge che, per contro, vi si allontani, senza avere preventivamente provveduto al deposito di una delle domande suindicate incorre, pertanto, nella violazione dell'obbligo di coabitazione, sancito dell'art. 143 c.c., comma 2, da cui consegue inevitabilmente - in forza del chiaro disposto dell'art. 151 c.c., comma 2 - che ancora la pronuncia di addebito alla sussistenza in concreto di un comportamento di uno dei coniugi "contrario ai doveri che derivano dal matrimonio" - l'addebito della separazione al coniuge che, in concreto, si sia allontanato dal tetto coniugale. 
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il volontario abbandono della casa comune da parte di uno dei coniugi è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, salvo che il coniuge che ha posto in essere l'abbandono "provi" che siffatta condotta è stata da lui posta in essere a cagione del comportamento dell'altro coniuge, ovvero in una situazione - ed a causa della stessa - di conclamata ed irreversibile crisi del rapporto coniugale. 
Sebbene, non può revocarsi in dubbio che la suddetta prova liberatoria ben possa essere fornita anche sulla base di presunzioni, a norma degli artt. 2727-2729 c.c., la presunzione è un ragionamento di tipo induttivo che deve fondarsi su di un "fatto" noto dal quale si risale alla cono - 8 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 scenza di un fatto ignorato e, se più sono i fatti, essi devono essere gravi, precisi e concordanti. 
Solo in tal modo, invero, la "cognizione" del giudice si forma su elementi istruttori oggettivi, che gli consentano di inferire, da un dato fattuale noto, un fatto ignoto il cui accertamento sia decisivo per la risoluzione della controversia. 
Una presunzione giuridicamente valida non può, dunque, fondarsi su dati meramente ipotetici, ma, trattandosi di una deduzione logica, deve essere desunta da fatti certi sulla base di massime di esperienza o dell'"id quod plerumque accidit". 
Al contrario, la congettura è una mera supposizione che si ricava da fatti incerti in via di semplice ipotesi, e non è idonea a fondare un ragionamento presuntivo (Cass., 28/09/2020, n. 20342; Cass., 05/02/2014, n. 2632; Cass., 16/11/2005, n. 23079). 
Nel caso in questione, dall'istruttoria non è emerso alcun dato di fatto certo, idoneo a comprovare che l'abbandono della casa coniugale da parte della ricorrente è stato determinato dal comportamento del marito o dalla sussistenza di una già conclamata ed irreversibile frattura del rapporto coniugale. 
Le deduzioni della ricorrente in ordine all'atteggiamento di sopraffazione e di scarsa considerazione del marito nei di lei confronti non solo sono rimaste indimostrate da parte della ### ma addirittura appaiono smentite dalla produzione documentale di parte resistente dalla quale si evince che ### aveva perfino conferito alla moglie la delega ad operare sul proprio conto corrente, assicurando alla stessa piena auto - 9 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 nomia anche nella gestione dei conti di famiglia. 
Ad ulteriormente confermare la fondatezza della ricostruzione dei fatti svolta dall'### che ha parlato di una improvvisa e inaspettata decisione della moglie di mettere fine al rapporto coniugale, deve darsi opportuno rilievo ai contratti stipulati in data 11 marzo 2022, poco prima che la ricorrente si determinasse ad allontanarsi dall'abitazione familiare, con il quale il resistente, in regime di comunione legale con la moglie, ha acquistato la nuda proprietà di terreni appartenentesi ai genitori, ### e ### e del fabbricato insistente su uno di essi, senza preoccuparsi dunque del fatto che la moglie sarebbe divenuta proprietaria dei predetti beni nella misura di un mezzo. 
Tale circostanza, valutata alla luce del breve lasso di tempo intercorso tra la stipula degli atti in questione e la decisione della ricorrente di separarsi dal marito, rappresenta un chiaro indice dell'assenza di una conclamata crisi matrimoniale in atto tra i coniugi, in presenza della quale molto probabilmente ### avrebbe omesso acquistare peraltro dai propri genitori dei beni immobili in regime di comunione legale dei beni. 
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte deve trova accoglimento la domanda di addebito della separazione a ### svolta da Orlando ### La pronuncia di addebito della separazione alla ricorrente rende superfluo l'esame della domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in proprio favore svolta da quest'ultima alla luce del chiaro disposti dell'art. dell'art. 156 - 10 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 Quanto al regime di affidamento figlio minore della coppia ### deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, impone al ### di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale. 
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbliga il ### a considerare l'affinamento condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'articolo 155 c.c., stabilisce che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relega l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa la sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore. 
Lo stesso articolo 155 c.c., del resto, definisce la posizione del minore come «diritto» a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. 
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori. 
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato. 
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea - 11 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi. 
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale. 
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale. 
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione. 
Nel caso di specie, va osservato che il ### nominato dall'### le cui conclusioni questo collegio condivide in quanto opportunamente supportate da opportuni riscontri scientifici e bibliografici e scevre da vizi logici, ha ritenuto che: “il padre ### corrisponde al genitore che bene assolve alla propria capacità genitoriale, sia per livello qualitativo che quantitativo Il signor ### sa accogliere e sostenere i bisogni e le necessità del figlio ### garantendo allo stesso un adeguato sviluppo evolutivo, con un costante accudimento modulato rispetto ai suoi bisogni di protezione e sicurezza per le fragilità cognitive e psichiche di cui è portatore il minore, con una adeguata sintonizzazione affettiva, facilitando e promuovendo nuovi comportamenti; modificando le modalità relazionali in base al progressivo sviluppo delle competenze del ragazzo “ Deve essere pertanto essere confermato il regime di affidamento condi - 12 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 viso del predetto minore, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione paterna e con la facoltà per il genitore non collocatario di incontrare e tenere con sé il predetto minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità: − per tre giorni alla settimana, per 4 ore continuative al giorno, con facoltà di prelevarlo dal domicilio domestico e di recarlo con sé; − a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie; − per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono; − per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono; − durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni. 
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un - 13 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore. 
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio, inoltre, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'e- tà dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974). 
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'articolo 155 codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro - 14 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma. 
Nel caso di specie, alla luce delle condizioni reddituali indicate dalle parti, delle esigenze di mantenimento dei figli, considerate in relazione al tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dai coniugi, della capacità di lavoro concreta dei medesimi, della accertata sussistenza di una sperequazione tra le rispettive condizioni economiche, della durata del matrimonio ed in considerazione, infine, delle esigenze di vita ordinarie di un minore dell'età del figlio della coppia e della fissazione del domicilio prevalente del medesimi presso l'abitazione paterna, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da ### riangela in favore di ### in euro 120,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minori della coppia somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ### F.O.I. 
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative fatti accertati in corso di causa. 
La medesima ricorrente deve essere, inoltre, dichiarata tenuto al pagamento del 30% delle spese straordinarie mediche, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pagamento del 30% delle spese straordinarie scolastiche, con la previsione, in merito a queste ultime, di un obbligo da parte del resistente di avvisare la ricorrente con un preavviso di almeno dieci giorni circa l'e- sigenza di sostenere spese straordinarie di ammontare superiore ad € - 15 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 250,00 e con la corrispondente facoltà per la ricorrente di indicare, entro tale termine, modalità analoghe e meno onerose per il soddisfacimento delle medesime esigenze scolastiche. 
Per quanto riguarda l'indennità di frequenza e l'assegno unico percepiti dal per il figlio minore ### gli stessi devono essere ripartiti in egual misura tra entrambe i genitori ### del giudizio e l'accoglimento della domanda di addebito della separazione a ### giustifica la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014. 
Gli importi necessari per la ### espletata nell'interesse del minore, devono essere posti in capo ad entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.  PER QUESTI MOTIVI Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il ###, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando; pronunzia la separazione personale dei coniugi ### nata a ####, in data ###, e ### nato a ####, in data ###, i quali hanno contratto matrimonio in ### in data ###, trascritto nei registri dello ### del medesimo Comune al n. 7, parte II serie A, dell'anno 2003, con addebito alla moglie ### ; rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da ### nei confronti di ### - 16 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 dispone l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia ### ad entrambi i genitori; dispone che il predetto minore abbia la propria residenza prevalente presso il domicilio paterno; dispone che il regime di vita del predetto minore venga determinato di comune accordo da entrambi i genitori; dispone che, in caso di permanente disaccordo tra le parti e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, la ricorrente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé il figlio minore secondo le modalità indicate in parte motiva; pone a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore del resistente ### la complessiva somma di euro 120,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della coppia da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ### F.O.I.  dichiara la ricorrente tenuta al pagamento del 30% delle spese straordinarie mediche sostenute in favore del figlio, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pagamento del 30% delle spese straordinarie scolastiche, con la previsione, in merito a queste ultime, di un obbligo da parte di ### seppe di avvisare ### con un preavviso di almeno dieci giorni circa l'esigenza di sostenere spese straordinarie di ammontare superiore ad € 250,00 e con la corrispondente facoltà per la ### di indicare, entro tale termine, modalità analoghe e meno onerose per il soddisfacimento delle medesime esigenze scolastiche; - 17 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 dispone l'erogazione dell'assegno unico universale e dell'indennità di frequenza in favore di entrambi i genitori, in misura pari al 50% ciascuno; condanna ### al pagamento delle spese di lite sostenute da ### che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge; pone le spese occorse per l'espletata ### liquidate con separato decreto, nella misura del 50% a carico dell'### in considerazione dell'ammissione di ### al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e del 50% in capo a ### dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396; Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca in data ###.

causa n. 666/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Tricoli, Valentina Stabile

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