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Tribunale di Palermo sez. I civile R.G. n. 666/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. ### dr. ### dr. ### dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 666 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2023 vertente TRA ### nata a ####, in data ###, rappresentato e difesa dall'avv. ### per mandato in atti pec: ### ; - parte ricorrente - CONTRO ### nato a ####, in data ###, rappresentato e difesa dagli avvocati ### rosa### e ### mari### per mandato in atti; - parte resistente - ###'INTERVENTO del ### - interveniente necessario - - 2 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: ###udienza del 19/12/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia. ### concludeva nulla opponendo all'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 31 agosto 2023 ### ha evocato in giudizio ### chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affidamento congiunto del figlio minore della coppia con collocamento prevalente dello stesso presso il domicilio materno, di disciplinare il diritto di visita dell'altro genitore secondo le modalità meglio indicate in ricorso e di porre in capo a ### l'obbligo di corrispondere un importo mensile a titolo di mantenimento della ricorrente e di contributo al mantenimento del figlio minore.
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando la fondatezza della domanda di addebito svolta dalla ### e chiedendo al Tribunale di “1.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente; 2.Pronunciare sentenza di separazione dei coniugi, riconvenzionalmente con addebito alla moglie; 3.Disporre l'affido condiviso del figlio ### ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre, sig ### 4. Disporre il diritto di visita della madre conformemente alle esigenze scolastiche e complementari di ### statuendo il suo diritto di frequentare la madre o comunicare con la stessa tutte le volte che lo desideri e comunque: a. Tre pomeriggi la settimana, dopo l'orario scolastico e dopo l'orario di studio nei giorni - 3 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 in cui non esercita l'attività sportiva; b. Pernottamento due giorni a settimana(sabato e domenica) sempre che ### voglia pernottare con la madre; c.
Nei mesi di luglio ed agosto potrà trascorrere periodi continuativi di giorni 15 e periodi continuativi di giorni 7 durante le feste natalizie; 5. Disporre in caso di collocamento del minore ### presso la casa del padre ### seppe, che la signora ### contribuisca al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. 6. Disporre conseguentemente che l'assegno di indennità scolastica liquidato dall'### in favore di ### ed ammontante ad euro 320,00 mensili, riscosso e non dichiarato dalla ### venga riscosso dal genitore collocatario da utilizzare per le esigenze del figlio minore ### 7. In ogni caso disporre che l'assegno ### per i figli venga erogato all'### nella misura del 50% come per legge; 8. Rigettare ogni richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente la quale esercita attività lavorativa, percepisce il reddito di cittadinanza, l'assegno unico per il figlio ed ancora ad oggi l'assegno di indennità scolastica di ###” Svolto con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita in via documentale e con la CTU psicologica e, rinviata all'udienza di rimessione in decisione al Collegio, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
Così brevemente descritti i fatti di causa, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede di - 4 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 prima udienza di comparizione.
In ordine alla fondatezza delle domande domanda di addebito reciprocamente svolte dalle parti, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. - 5 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
Ora, nel caso di specie, la ricorrente ### attribuisce all'odierno resistente, ### la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, del dovere assistenza morale e materiale.
Nello specifico, la ### ha rappresentato al Tribunale di essersi determinata a lasciare la casa coniugale perché stanca della condotta assunta dal di lei marito, il quale, a causa di una concezione culturale arcaica ed autoritaria della famiglia, l'ha trattata nel tempo come una “serva” permettendo ai di lui anziani genitori di condizionare le scelte di vita del nucleo familiare e limitando del tutto l'autonomina decisionale della moglie.
Dal canto suo, il resistente ha fermamente negato gli addebiti mossigli - 6 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 dalla ### deducendo di avere avuto nel corso di tutti gli anni di matrimonio grande rispetto e attenzione nei confronti della moglie, spronandola a completare gli studi e prendere la patente di guida per facilitarle anzi l'accesso al mondo del lavoro e favorirne l'indipendenza anche negli spostamenti.
In via riconvenzionale, il resistente ha chiesto di addebitare alla moglie la responsabilità della separazione, a seguito dell'improvviso e ingiustificato abbandono del tetto coniugale da parte di quest'ultima.
Ciò posto, deve anzitutto rilevarsi che i fatti, pure genericamente dedotti dalla ### a sostegno della richiesta di addebito, sono rimasti privi di adeguato riscontro probatorio, avendo la ricorrente del tutto omesso di articolare istanze istruttorie idonee a fornire elementi di prova sul punto.
Nessun rilievo, ai fini della presente decisione, possono inoltre assumere le condotte poste in essere dall'### e meglio descritte negli atti del procedimento penale ancora pendente a carico di quest'ultimo e versate in atti dalla stessa ricorrente.
Si tratta, infatti, di condotte ancora in fase di accertamento in sede penale e comunque poste in essere in un momento pacificamente successivo alla separazione di fatto dei coniugi e pertanto irrilevanti ai fini della pronuncia di addebito.
La valutazione congiunta e critica degli esiti dell'istruttoria alla luce delle difese rispettivamente svolte dalle parti consente al Collegio di ritenere, invece, fondata la richiesta di addebito della separazione alla ### svolta da ### in via riconvenzionale.
A tal proposito pacifica risulta la violazione da parte della ricorrente - 7 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 del disposto dell'art. 146 c.c., comma 2 c.c., in applicazione del quale, solo il previo deposito della domanda di separazione, di annullamento, o di divorzio, costituisce "giusta causa di allontanamento dalla residenza coniugale".
Il coniuge che, per contro, vi si allontani, senza avere preventivamente provveduto al deposito di una delle domande suindicate incorre, pertanto, nella violazione dell'obbligo di coabitazione, sancito dell'art. 143 c.c., comma 2, da cui consegue inevitabilmente - in forza del chiaro disposto dell'art. 151 c.c., comma 2 - che ancora la pronuncia di addebito alla sussistenza in concreto di un comportamento di uno dei coniugi "contrario ai doveri che derivano dal matrimonio" - l'addebito della separazione al coniuge che, in concreto, si sia allontanato dal tetto coniugale.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il volontario abbandono della casa comune da parte di uno dei coniugi è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, salvo che il coniuge che ha posto in essere l'abbandono "provi" che siffatta condotta è stata da lui posta in essere a cagione del comportamento dell'altro coniuge, ovvero in una situazione - ed a causa della stessa - di conclamata ed irreversibile crisi del rapporto coniugale.
Sebbene, non può revocarsi in dubbio che la suddetta prova liberatoria ben possa essere fornita anche sulla base di presunzioni, a norma degli artt. 2727-2729 c.c., la presunzione è un ragionamento di tipo induttivo che deve fondarsi su di un "fatto" noto dal quale si risale alla cono - 8 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 scenza di un fatto ignorato e, se più sono i fatti, essi devono essere gravi, precisi e concordanti.
Solo in tal modo, invero, la "cognizione" del giudice si forma su elementi istruttori oggettivi, che gli consentano di inferire, da un dato fattuale noto, un fatto ignoto il cui accertamento sia decisivo per la risoluzione della controversia.
Una presunzione giuridicamente valida non può, dunque, fondarsi su dati meramente ipotetici, ma, trattandosi di una deduzione logica, deve essere desunta da fatti certi sulla base di massime di esperienza o dell'"id quod plerumque accidit".
Al contrario, la congettura è una mera supposizione che si ricava da fatti incerti in via di semplice ipotesi, e non è idonea a fondare un ragionamento presuntivo (Cass., 28/09/2020, n. 20342; Cass., 05/02/2014, n. 2632; Cass., 16/11/2005, n. 23079).
Nel caso in questione, dall'istruttoria non è emerso alcun dato di fatto certo, idoneo a comprovare che l'abbandono della casa coniugale da parte della ricorrente è stato determinato dal comportamento del marito o dalla sussistenza di una già conclamata ed irreversibile frattura del rapporto coniugale.
Le deduzioni della ricorrente in ordine all'atteggiamento di sopraffazione e di scarsa considerazione del marito nei di lei confronti non solo sono rimaste indimostrate da parte della ### ma addirittura appaiono smentite dalla produzione documentale di parte resistente dalla quale si evince che ### aveva perfino conferito alla moglie la delega ad operare sul proprio conto corrente, assicurando alla stessa piena auto - 9 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 nomia anche nella gestione dei conti di famiglia.
Ad ulteriormente confermare la fondatezza della ricostruzione dei fatti svolta dall'### che ha parlato di una improvvisa e inaspettata decisione della moglie di mettere fine al rapporto coniugale, deve darsi opportuno rilievo ai contratti stipulati in data 11 marzo 2022, poco prima che la ricorrente si determinasse ad allontanarsi dall'abitazione familiare, con il quale il resistente, in regime di comunione legale con la moglie, ha acquistato la nuda proprietà di terreni appartenentesi ai genitori, ### e ### e del fabbricato insistente su uno di essi, senza preoccuparsi dunque del fatto che la moglie sarebbe divenuta proprietaria dei predetti beni nella misura di un mezzo.
Tale circostanza, valutata alla luce del breve lasso di tempo intercorso tra la stipula degli atti in questione e la decisione della ricorrente di separarsi dal marito, rappresenta un chiaro indice dell'assenza di una conclamata crisi matrimoniale in atto tra i coniugi, in presenza della quale molto probabilmente ### avrebbe omesso acquistare peraltro dai propri genitori dei beni immobili in regime di comunione legale dei beni.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte deve trova accoglimento la domanda di addebito della separazione a ### svolta da Orlando ### La pronuncia di addebito della separazione alla ricorrente rende superfluo l'esame della domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in proprio favore svolta da quest'ultima alla luce del chiaro disposti dell'art. dell'art. 156 - 10 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 Quanto al regime di affidamento figlio minore della coppia ### deve rilevarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, impone al ### di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
Ed invero, la legge n. 54 del 2006 obbliga il ### a considerare l'affinamento condiviso come soluzione prioritaria allorché, al comma terzo dell'articolo 155 c.c., stabilisce che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi genitori» e relega l'affidamento cosiddetto monogenitoriale al rango di ipotesi eccezionale e cioè connessa la sussistenza di motivi gravi o, quanto meno, seriamente apprezzabili, di contrarietà all'interesse del minore.
Lo stesso articolo 155 c.c., del resto, definisce la posizione del minore come «diritto» a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previsione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea - 11 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra questioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la potestà genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, nonostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e formazione.
Nel caso di specie, va osservato che il ### nominato dall'### le cui conclusioni questo collegio condivide in quanto opportunamente supportate da opportuni riscontri scientifici e bibliografici e scevre da vizi logici, ha ritenuto che: “il padre ### corrisponde al genitore che bene assolve alla propria capacità genitoriale, sia per livello qualitativo che quantitativo Il signor ### sa accogliere e sostenere i bisogni e le necessità del figlio ### garantendo allo stesso un adeguato sviluppo evolutivo, con un costante accudimento modulato rispetto ai suoi bisogni di protezione e sicurezza per le fragilità cognitive e psichiche di cui è portatore il minore, con una adeguata sintonizzazione affettiva, facilitando e promuovendo nuovi comportamenti; modificando le modalità relazionali in base al progressivo sviluppo delle competenze del ragazzo “ Deve essere pertanto essere confermato il regime di affidamento condi - 12 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 viso del predetto minore, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione paterna e con la facoltà per il genitore non collocatario di incontrare e tenere con sé il predetto minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità: − per tre giorni alla settimana, per 4 ore continuative al giorno, con facoltà di prelevarlo dal domicilio domestico e di recarlo con sé; − a settimane alterne, nel fine settimana dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alla sera della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie; − per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono; − per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono; − durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
Deve, inoltre, ribadirsi che detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un - 13 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore.
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio, inoltre, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'e- tà dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'articolo 155 codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro - 14 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Nel caso di specie, alla luce delle condizioni reddituali indicate dalle parti, delle esigenze di mantenimento dei figli, considerate in relazione al tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dai coniugi, della capacità di lavoro concreta dei medesimi, della accertata sussistenza di una sperequazione tra le rispettive condizioni economiche, della durata del matrimonio ed in considerazione, infine, delle esigenze di vita ordinarie di un minore dell'età del figlio della coppia e della fissazione del domicilio prevalente del medesimi presso l'abitazione paterna, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da ### riangela in favore di ### in euro 120,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minori della coppia somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ### F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative fatti accertati in corso di causa.
La medesima ricorrente deve essere, inoltre, dichiarata tenuto al pagamento del 30% delle spese straordinarie mediche, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pagamento del 30% delle spese straordinarie scolastiche, con la previsione, in merito a queste ultime, di un obbligo da parte del resistente di avvisare la ricorrente con un preavviso di almeno dieci giorni circa l'e- sigenza di sostenere spese straordinarie di ammontare superiore ad € - 15 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 250,00 e con la corrispondente facoltà per la ricorrente di indicare, entro tale termine, modalità analoghe e meno onerose per il soddisfacimento delle medesime esigenze scolastiche.
Per quanto riguarda l'indennità di frequenza e l'assegno unico percepiti dal per il figlio minore ### gli stessi devono essere ripartiti in egual misura tra entrambe i genitori ### del giudizio e l'accoglimento della domanda di addebito della separazione a ### giustifica la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014.
Gli importi necessari per la ### espletata nell'interesse del minore, devono essere posti in capo ad entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna. PER QUESTI MOTIVI Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il ###, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando; pronunzia la separazione personale dei coniugi ### nata a ####, in data ###, e ### nato a ####, in data ###, i quali hanno contratto matrimonio in ### in data ###, trascritto nei registri dello ### del medesimo Comune al n. 7, parte II serie A, dell'anno 2003, con addebito alla moglie ### ; rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da ### nei confronti di ### - 16 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 dispone l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia ### ad entrambi i genitori; dispone che il predetto minore abbia la propria residenza prevalente presso il domicilio paterno; dispone che il regime di vita del predetto minore venga determinato di comune accordo da entrambi i genitori; dispone che, in caso di permanente disaccordo tra le parti e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, la ricorrente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé il figlio minore secondo le modalità indicate in parte motiva; pone a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore del resistente ### la complessiva somma di euro 120,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore della coppia da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ### F.O.I. dichiara la ricorrente tenuta al pagamento del 30% delle spese straordinarie mediche sostenute in favore del figlio, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pagamento del 30% delle spese straordinarie scolastiche, con la previsione, in merito a queste ultime, di un obbligo da parte di ### seppe di avvisare ### con un preavviso di almeno dieci giorni circa l'esigenza di sostenere spese straordinarie di ammontare superiore ad € 250,00 e con la corrispondente facoltà per la ### di indicare, entro tale termine, modalità analoghe e meno onerose per il soddisfacimento delle medesime esigenze scolastiche; - 17 - Tribunale di ###.G. n. 666/2023 dispone l'erogazione dell'assegno unico universale e dell'indennità di frequenza in favore di entrambi i genitori, in misura pari al 50% ciascuno; condanna ### al pagamento delle spese di lite sostenute da ### che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge; pone le spese occorse per l'espletata ### liquidate con separato decreto, nella misura del 50% a carico dell'### in considerazione dell'ammissione di ### al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e del 50% in capo a ### dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396; Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca in data ###.
causa n. 666/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Tricoli, Valentina Stabile