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N. 3129/2018 R.Gen.Aff.Cont. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Napoli 9 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3129/2018 R.Gen.Aff.Cont. decisa con lettura del dispositivo e della motivazione all'udienza del 19.10.2022 ex art 429 c.p.c TRA ### (C.F. ###), ### CAMPO (C.F. ###), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ### - ### - E ### (codice fiscale #####) , ### ( codice fiscale #####,) e ### (codice fiscale #####), quali eredi di ### nato a Napoli ### il ###, e deceduto il ### rapp.ti e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocato ### e dall'avvocato ### .- ### Oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni .
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19/9/2022. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art 447 bis cpc del 6/2/2018 ritualmente notificato in uno ha pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio ### riducendo di - 2 - essere stati conduttori dell'immobile in Napoli via ### 33 con contratto sottoscritto in data 12 luglio 2000 registrato in data 31 agosto 2000 per uso abitativo contratto sottoscritto con il locatore ### e nel quale erano subentrati in data #### e ### chiedendo la condanna del convenuto al pagamento dell'importo complessivo di euro 51.216,85 (così come elencato nell'atto di citazione e comprovato da allegazione di copia dei bonifici eseguiti) oltre interessi e rivalutazione, per le somme pagate in eccedenza sino a marzo 2016 rispetto al canone di locazione previsto nel contratto registrato in data ###, pari ad euro 413,17 al mese ( lire 800.000). Il tutto con vittoria di spese legali in favore del procuratore anticipatario. Si costituiva il resistente formulando le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione. 2) Voglia dichiarare che non vi è connessione soggettiva e oggettiva tra il giudizio rubricato al r.g. 21067/2017 e con il giudizio 3119/2018 e rigettare la richiesta di riunione per le ragioni espresse nella presente memoria. 3) Ove mai il ricorrente provi di aver effettuato il tentativo di conciliazione, voglia il giudice dichiarare la nullità del contratto di locazione per omessa registrazione dello stesso da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento. 4) Alla luce di quanto espresso voglia il giudice accertare, in via di eccezione riconvenzionale, che i ricorrenti hanno occupato senza titolo l'immobile dal 12.7.2000 e fino al 8.9.2017 ( fatto incontestato ), voglia determinate l'indennità di occupazione dell'immobile oggetto del procedimento ( censito nel comune di ### foglio 39 particella 798 sub 1), sito in Napoli - #### alla via ### 33 scala unica piano rialzato, interno 1 , composta di salone, 3 vani, cucina, bagno, balcone, p. auto ) da parte di ### e ### dal 12.7.2000 al 11.3.2016 e - dopo l'accertamento e rispetto alla domanda di restituzione dell'indebito percepito dal proprietario, voglia il giudice portare in compensazione, in via di eccezione riconvenzionale in - 3 - compensazione, quanto richiesto da ricorrenti rispetto a quanto dovuto al resistente per l'occupazione senza titolo dal 12.7.2000 al 11.3.2016. 5) A seguito della pronuncia di nullità della pattuizione, voglia il Tribunale accertare , in via di eccezione riconvenzionale, il valore dell'occupazione senza titolo dell'immobile dal 12.7.00 al 11.3.2016 e dichiarare che gli occupanti senza titolo hanno riconsegnato l'immobile ai nuovi proprietari il ###. 6) Alla luce di quanto esposto voglia il Tribunale condannare i ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite per infondatezza della domanda proposta (…)”.
Esperita mediazione , ammessi ed espletati i mezzi istruttori orali, interrotto il processo per morte del resistente, riassunto lo stesso , si sono costituiti gli eredi di ### in epigrafe indicati come da comparsa in atti ed all'udienza del 19-9-2022 la causa viene decisa ex art 429 cpc .
Tanto esposto le domande principali sono procedibili per intervenuta mediazione .
In sede di mediazione ### ha delegato ### al quale suo procuratore per la sede della mediazione (cfr verbale del 19/6/2018), facoltà consentita dal codice civile in quanto vertendosi in materia di diritti di natura obbligatoria nessuna norma prevede che la procura debba essere conferita con atto pubblico .
Il mediatore ha ritenuto valida la delega fornita da ### ed ### presente in mediazione ed il suo legale avvocato ### (presente anche lui per delega attraverso l'avv ### non hanno sollevato obiezione alcuna innanzi al mediatore circa i poteri del creditore solidale ### a rappresentare anche l'altra attrice ### .
Ciò vale a maggior ragione in quanto in sede ###ha ritenuto di presentare alcuna offerta dei tipo conciliativo al mediatore per poter chiudere il giudizio in via transattiva e quindi non vi è stata nessuna questione inerente la possibilità di ### gli accettare una - 4 - eventuale conciliazione anche per l'ulteriore parte attrice ; ne consegue che l'eccezione di improcedibilità va dunque disattesa perché infondata.
In merito alla titolarità attiva , essa non è contestata . Sulla titolarità passiva dei convenuti in riassunzione si richiama Cass sez. 3, Sentenza n. 3791 del 14/03/2003 secondo cui “### che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario può essere convenuto in giudizio dai creditori del "de cuius", i quali possono ottenerne la condanna al pagamento del debito ereditario per l'intero, salva la limitazione della responsabilità dell'erede entro il valore dei beni ereditari, qualora egli la abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione”.
Parimenti in base a Cass sentenza n. 6488 del 19/03/2007 “### che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede, come stabilito dall'art. 490, primo comma, cod. civ., con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice (art. 470, primo comma), che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede, e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall'art. 490, secondo comma, cod. civ. ### dell'eredità con beneficio d'inventario, quindi, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere "ultra vires hereditatis", ovverossia al di là dei beni lasciati dal "de cuius". In senso conforme ###. 3, sentenza n. 14821 del 04/09/2012 secondo cui “### dell'eredità con beneficio d'inventario è pur sempre un'accettazione dell'eredità, sicché l'erede beneficiato, quale successore nel debito ereditario, può essere condannato al pagamento dell'intero, fermo che, in concreto, la sua responsabilità resta limitata "intra vires hereditatis" ove egli faccia valere il beneficio con l'apposita eccezione. Ne consegue che, in caso di esecuzione forzata avviata da un creditore del "de cuius", l'erede beneficiato non ha interesse ad opporre che il bene staggito è estraneo all'asse ereditario per averne il "de cuius" disposto in vita”. - 5 - Ed ancora in base a ###. 2 -ordinanza n. 20531 del 29/09/2020 “### che abbia accettato con beneficio di inventario, il quale sia convenuto dal creditore del "de cuius" che faccia valere per intero la sua pretesa, se vuole contenere "intra vires" l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, deve far valere tale sua qualità - mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, invocabile liberamente anche nel giudizio di appello e rilevabile anche d'ufficio dal giudice - nel giudizio di cognizione; in mancanza, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva”. ###. 2 - , Sentenza n. 29252 del 22/12/2020 per la quale “A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell'azione, dall'art. 564 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo "intra vires hereditatis", e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente "cum viribus hereditatis", con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicchè già in fase antecedente l'esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell'erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione”. Ed infine per ###. 2 - , Sentenza n. 23398 del 27/07/2022 “In tema di successione ereditaria, l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c.. Ne deriva che, detto istituto, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di - 6 - cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, con la quale i giudici d'appello avevano confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dall'erede beneficiato, e rigettato la domanda del creditore, ritenendo che quest'ultimo non avesse azione di accertamento e condanna in danno del coerede, sia pure nei limiti dell'accettazione condizionata)”. Ne consegue che sussiste la titolarità passiva in capo ai signori ### (codice fiscale #####) , ### ( codice fiscale #####,) e ### (codice fiscale #####), quali eredi di ### nato a Napoli ### il ###, e deceduto il ### , che hanno accettato con beneficio di inventario che risponderanno del titolo esecutivo inerente il presente giudizio intra vires e cum viribus hereditatis .
In merito alla eccezione di decadenza dall'azione essa è infondata poiché la domanda è stata proposta entro i sei mesi dal rilascio avvenuto in data ### essendo il ricorso ex art 447 bis cpc è stato depositato in data ### , dovendosi aver riguardo alla data del deposito e non alla notificazione dello stesso . ### di nullità del contratto per difetto di registrazione è infondata poiché il contratto in atti sottoscritto il ### risulta registrato il ### (cfr copia in atti) .
Si rammenta che sul tema della efficacia sanante della registrazione tardiva del contratto di locazione vi sono stati mutamenti giurisprudenziali ( composti da ### nr. 10498/2017 cui si rinvia ).
Ciò premesso va accolta la domanda di condanna alla restituzione di somme pagate in eccedenza rispetto al contratto scritto e registrato, domanda proposta nel presente giudizio verso l'originario locatore #### il quale ai sensi dell'art. 999 c.c. ha rinunciato all'usufrutto - 7 - con atto pubblico del 11.3.2016 e come tale da accogliere nei confronti degli eredi dello stesso accettanti con beneficio di inventario come in epigrafe indicati .
Le somme incamerate come indebito oggettivo sino a marzo 2016 ex art 2033 cc vanno restituite e costituiscono debito ereditario di ### . Si richiama ###. 3, Sentenza n. 17986 del 14/08/2014 secondo cui “In tema di locazione, il trasferimento a titolo particolare della cosa locata comporta, ai sensi dell'art. 1599 cod. civ., il subentro - nella posizione del locatore - dell'acquirente all'alienante nel rapporto locatizio e produce, sul piano processuale, gli effetti previsti e disciplinati dall'art. 111 cod. proc. civ., fermo restando, sul piano sostanziale, che, in forza dell'art. 1602 cod. civ., la successione ex art. 1599 cod. civ. non ha effetto retroattivo poiché il subingresso dell'acquirente nei diritti ed obblighi derivanti dal contratto di locazione avviene nel momento dell'acquisto del bene locato. Ne consegue che l'acquirente dell'immobile locato è terzo rispetto agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore e a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto”.
Ed ancora si rammenta che in base a ###. 3, Sentenza n. 7871 del 06/04/2011 “La ripetizione d' indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento (…)”. E' noto che sulle sorti della pattuizione di un canone di locazione in parte non denunciato al fisco si sono avuti nel tempo vari interventi normativi e giurisprudenziali. Oggetto di esame è quel fenomeno particolarmente diffuso, ed al quale il legislatore ha inteso porre rimedio, di esporre al fisco un contratto regolarmente siglato e registrato, ma riportante un canone di locazione fittiziamente più basso ed avente a latere un accordo per il pagamento di un canone maggiore, sia che questo ulteriore accordo venga espresso con ulteriore contratto di locazione identico al primo (salvo riportare - 8 - un maggior canone), sia che consista in una semplice dichiarazione dissimulatoria ovvero in un patto orale collaterale . Sulla sorte della pattuizione di un maggior canone di locazione extra contratto registrato è intervenuta la Suprema Corte (sezioni ### del 17.09.2015 n. 18213), in tema di locazioni ad uso abitativo, affermando che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 431/98, in ipotesi di locazione ad uso abitativo registrata per un canone inferiore al reale, il contratto resta valido per il canone apparente, mentre l'accordo simulatorio relativo al maggior canone è affetto da nullità, non sanabile con eventuale registrazione tardiva. Ribadita l'unità strutturale del procedimento simulatorio cui fa da complemento la funzione interpretativo - probatoria della controdichiarazione, la Suprema Corte ha ritenuto che la clausola predicativa di un canone di locazione maggiore previsto nell'accordo dissimulato (a prescindere dalla forma di quest'ultimo e dalla sua eventuale registrazione) sia affetta da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c per violazione di una norma imperativa (obbligo tributario elevato a rango di norma imperativa), pur sottolineando la validità del contratto di locazione regolarmente registrato.
Proprio in quanto radicalmente nulla, tale clausola non potrà spiegare effetti neanche in ipotesi di registrazione tardiva della controdichiarazione. Il principio di diritto affermato supera dunque l'orientamento assunto dalla Cassazione 27.10.2003 n. 16089, che aveva escluso la riconducibilità della simulazione parziale del contratto di locazione relativa alla misura del canone all'art. 13 della citata legge, sul presupposto che la disposizione in esame dovesse riferirsi al solo caso in cui nel corso di svolgimento del rapporto venisse pattuito un canone più elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario. ### della Corte di Cassazione con sentenza n. 23601 del 9.10.17, in ipotesi di locazioni ad uso diverso, hanno confermato quanto statuito per l'uso abitativo. In particolare, viene affermato che “(…)Il contratto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa - 9 - registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente (…)E' nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione(…)”.
Ne deriva che : a) la mancata registrazione del contratto di locazione di immobili è causa di nullità dello stesso; b) Il contratto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente; c) e' nullo il solo patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione. Ed invero le ### muovono dal principio secondo cui nel diverso caso del procedimento simulatorio si è di fronte a un patto con finalità elusiva ed evasiva della normativa tributaria, affetto da un vizio genetico attinente alla sua causa concreta, volta, appunto, a perseguire uno scopo pratico illecito. Di più, accedendo alla tesi che considera la norma tributaria alla stregua di norma imperativa (cf. Corte Cost., n. 420/2007), il contratto dissimulato risulta intrinsecamente nullo non solo perché è stato violato l'obbligo di registrazione, ma anche perché presenta una causa illecita per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c.. In particolare, si tratterebbe di una ipotesi di nullità insanabile ai sensi dell'art. 1423 c.c., atteso che una tardiva registrazione non è certo idonea a sanare l'illiceità della causa, che è un vizio genetico. - 10 - A sostegno di questa conclusione, le ### invocano, oltre al principio di diritto affermato dalle ### del 2015, anche il dato testuale dell'art. 79 della legge n. 392/1978 della legge sull'equo canone.
Nella specie vertendosi in materia di locazione ad uso abitativo sovviene il disposto dell'art. 13, I co. L. 431/1998 stabilisce la nullità di "ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato".
E' stato osservato come tale nullità "sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente" ( 22.8.2018, n. 20881, che richiama Cass. S.U. 17.9.2015, n. 18213): conseguentemente, l'accertata nullità determina l'obbligo del locatore di ripetere le somme indebitamente incassate .
La finalità di invarianza per tutta la durata del contratto del canone originariamente convenzionalmente determinato dalle parti è stata invero perseguita dal legislatore del 1998 con l'introduzione in particolare della disposizione di cui alla citata L. n. 431, art. 13.
Tanto premesso, in applicazione dei principi affermati dalle ### della S.C., nella fattispecie in esame deve ritenersi provata che sin dall'inizio del rapporto benché il contratto registrato prevedesse un canone mensile di lire 800.000 pari ad euro 413,17 al mese , i ricorrenti hanno versato al defunto ### dal 2000 al 2004 lire 1.300.000 al mese corrispondente ad euro 671,39 mensili, poi a partire dal 2005 hanno versato 680 euro al mese sino al 2008 e dal 2009 fino al mese di marzo 2016 hanno versato 700 € al mese .
La prova è data dalla mancata presenza di ### a rendere interrogatorio formale ex art 232 cpc , valevole come ammissione dei fatti dedotti dalle copie delle disposizioni di bonifico in atti, dalla ricevuta del deposito cauzionale laddove viene scritto che si sono versati dire 2.600.000 pari a due mensilità . - 11 - Nessuna rilevanza ha la prova testimoniale , posto che il testimone ha riferito di fatti di cui non aveva diretta conoscenza , ma dei quali era stato informato dagli attori (cfr Cass , Sentenza n. 569 del 15/01/2015 “In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha cassato la decisione nella quale la Corte territoriale aveva attribuito la qualifica di testimoni indiretti non pienamente attendibili perché controinteressati a soggetti che invece avevano direttamente preso parte alle consultazioni sindacali oggetto della loro testimonianza”).
I bonifici esibiti , costituiscono prova documentale pregnante. In base a Cass sez. 3, Sentenza n. 12866 del 22/06/2015 “Nel giudizio di ripetizione di indebito instaurato dal conduttore, il giudice può trarre la prova del pagamento di canoni di locazione in misura eccedente quella concordata o quella legale, senza violare il divieto di "praesumptio de praesumpto", allorché, essendo stato provato con documenti e testimoni il versamento di somme maggiori del canone contrattuale, o di quello dovuto ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, per periodi di tempo non corrispondenti all'intera durata del rapporto, ritenga presuntivamente provato il versamento, anche per i periodi intermedi, di un canone mensile di quello stesso importo”. - 12 - In punto di quantum vanno rettificati i conteggi del ricorso , sulla base delle ricevute di bonifico in atti come segue: Da settembre a dicembre 2000 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 258,22 mensili (€ 671,39-€ 413,17) per un totale di euro 1.032,88; Da gennaio a dicembre 2001 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 258,22 mensili (€ 671,39-€ 413,17) per un totale di euro 3.098,64; Da gennaio a dicembre 2002 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 258,22 mensili (€ 671,39-€ 413,17) per un totale di euro 3.098,64; Da gennaio a dicembre 2003 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 258,22 mensili (€ 671,39-€ 413,17) per un totale di euro 3.098,64; Da gennaio a dicembre 2004 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 258,22 mensili (€ 671,39-€ 413,17) per un totale di euro 3.098,64; Da gennaio a dicembre 2005 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 266,83mensili (€ 680-€ 413,17) per un totale di euro 3.201,96; Da gennaio a dicembre 2006 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 266,83mensili (€ 680-€ 413,17) per un totale di euro 3.201,96; Da gennaio a dicembre 2007 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 266,83mensili (€ 680-€ 413,17) per un totale di euro 3.201,96; Da gennaio a dicembre 2008 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 266,83mensili (€ 680-€ 413,17) per un totale di euro 3.201,96; Da gennaio a dicembre 2009 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a dicembre 2010 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a dicembre 2011 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a dicembre 2012 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a dicembre 2013 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; - 13 - Da gennaio a dicembre 2014 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a dicembre 2015 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a marzo 2016 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 860,49. Sommando gli importi di cui sopra , ne scaturisce l'importo di € 51.189,59 somma per la quale viene pronunciata condanna dei convenuti in riassunzione nel limiti in epigrafe indicati, oltre interessi legali dalla domanda dovendosi presumere la buona fede dell'accipiens, posto che solo dopo il rilascio la parte conduttrice ha per la prima volta reclamato le somme versate in eccedenza rispetto al contratto registrato .
Anzi la circostanza che i pagamenti siano avvenuti in un arco temporale così lungo , con bonifici bancari , denota gli ottimi rapporti tra le parti e l'assenza di mala fede del defunto ### (cfr ###. 1 - , Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020 “In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla”).
Ogni altra questione è assorbita; la ritenuta validità del contratto scritto e registrato esclude l' accoglimento della eccezione di compensazione, rispetto ad eventuali somme dovute per indennità di occupazione . - 14 - I convenuti vanno condannati a rifondere a ### E ### sempre nei limiti della accettazione beneficiata le spese di mediazione e di lite liquidate in dispositivo ex Dm 55/2014 e Dm 37/2018 con distrazione in favore del procuratore anticipatario P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede: 1) Accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione di somme pagate in eccedenza rispetto al contratto scritto e registrato e condanna ### , ### e ### quali eredi di ### nato a Napoli ### il ###, e deceduto il ### con i limiti del beneficio di inventario a restituire agi attori l'importo di € 51.189,59 oltre interessi dalla domanda al saldo ; 3) ### , ### e ### quali eredi di ### nato a Napoli ### il ###, e deceduto il ### con i limiti del beneficio di inventario alla rifusione delle spese di lite e mediazione liquidate in euro 1.000/00 per spese ed euro 8.500/00 per compensi oltre rimborso spese generali IVA e CPA con distrazione in favore dell'### anticipatario.
Così deciso in Napoli, il ###. Il Giudice
(dott. ###
causa n. 3129/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Palmieri Renata