blog dirittopratico

3.640.886
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza del 04-02-2025

... sono soggette al segu ente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del 5 rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.». 3.2. Con specific o riferimento al ### ( e all'analogo (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2063/2018 R.G. proposto da: ### in persona del ### pro tempore, con sede ### C/D, domiciliata in ### alla Via dei ### n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. ### - controricorrente - avverso la senten za della ### tributaria regional e della ### n. 1508/04/2016, depositata in data 5 dicembre 2016. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal ### Rilevato che: 1. ### ex dirigente ### s.p.a. (d'ora in avanti solo ###, iscritto al F ondo pensione denom inato “### ” (previdenza integrativa aziendale), in quiesce nza dal 1997, presentò all'### finanziaria istanza di rimbo rso ### della ### - Ex dirigente ### s.p.a. - Fondo integrativo ### differenza tra quanto versato all'erario dal sostituto d'imposta ### (nella misura del 3 4,61%) e quan to dovuto per effetto dell'applicazione dell'aliquota del 12,50%, prevista per i redditi di capitale dall'art. 42 , comma 4, t.u.i.r., e dall'art. 6 l. 482/1 985. 
Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente impugn ò il diniego chiedendo la condanna dell'erar io al rimborso della sudde tta differenza. ### tributaria provinciale di ### respinse il ricorso.  2. Interpost o gravame dal contribuente, la ### tributaria regionale della ### confermava la decisione di primo grado ritenendo corretta l'applicazione, da parte dell'### dell'aliquota prevista per la tassazione separata di cui agli artt. 16 e 17 t.u.i.r. atteso che, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione, l'originario contratto riconduci bile all'assicurazione sulla vita era stato sostituito con ‘una forma di previdenza comp lementare' retroattiva a far data dal primo gennaio 1986, ‘per cui è da ritenere che la formula assicurativa non abbia mai avuto in realtà alcuna applicazione'; inol tre, le e rogazioni per la costituzione del fondo erano in gran parte a carico dell'### 3. Il contribuente proponeva, quindi, ricorso per cassazione affidato a due motivi, ovvero: a) la violazione degli artt. 42, 16, 17, t.u.i.r., 6 l. 482/1985, 1, comma 5, d.l. n. 669/1996 conv. con mod.  dalla legge n. 30/1997, dovendo applicarsi l'aliquota del 12,50%; b) il vizio di motivazione della sentenza. 
Con l'ordinanza n. 9179/2012 questa Corte, accolto il ricorso del contribuen te, cassò con rinvio la pronuncia di appello richiamando i principi statuiti dalle ### (in un ‘caso analogo a quello in esame') nella sentenza n. 13642/2011, per la quale la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985, va applicata solo sulle somme rinvenienti dalla liquidazione del cd.  rendimento, dovendosi con tale espression e intendere «”il rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del ### del capitale accantonato». 3 4. Riassunto il giudizio dal cont ribuente , la ### tributaria regionale della ### in diversa composizione, accoglieva parzialmente il ricorso originario del contribuen te ‘dich iarando il diritto di quest'ultimo al rimborso degli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sulla differenza tra quanto versato all'erario e quanto dovuto a seguito dell'applicazione dell'aliquota del 12,50%, alle sole somme liquida te per il “rendimento netto”, accertate in € 141.480,83, oltre interessi'.  5. Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione l'### affidan dosi a due motivi. Il contribu ente resiste con controricorso eccependo, preliminarmente, l'inammis sibilità dei motivi perché finalizzati ad una ‘revisione degli accertamenti di fatto operati dalla ### (pag. 37 del controricorso). 
È stata, quindi, fissata l'adunanza camerale per il ###.  ###, nella persona del dr. ### in data 21-23 dicembre 2024 ha depositato memoria con cui ha chiesto accogliersi il ricorso. 
Il contribuente ha depositato memoria con la quale ha ribadito le p roprie difese e chiesto, in s ubordine, la rimession e della questione alle ### Considerato che: 1. Con il prim o motivo l'### delle entrate lamenta la «violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., per mancata attuazione del principio di diritto sancito nella sentenza di cassazione con rinvio e comunque di quanto ivi statuito».  2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, 17 e 42 (ora 45), della L. n. 482 del 1985, art. 6 e dell'art. 2697, c.c.». 
L'### assume che, a seguito del rinvio disposto da questa Corte, la CTR era stata chiamata ad accertare la provenienza del rendimento netto e se questo fosse frutto di un investimento sul 4 mercato del capitale accantonato. Lamenta, tuttavia, che tale indagine sia mancata in q uanto la CTR ha ritenuto corret ta la quantificazione proposta dal contribuente sulla scorta del principio di non contestazione e ha posto l'onere probatorio a carico dell'### invece che sul contribuente stesso il qual e, invece, non poteva liberarsene con una semplice perizi a di parte. Aggiunge che quest'ultima aveva determinato il pret eso rendim ento sulla base della riserva matematica operata dall'### ovvero sottraendo dai contributi versati l'indennità finale liquidata dal ### e che nella certificazione, proveniente dall'### e non dal ### non emergeva né il quantum dell'investimento né la tipologia e, dunque, nemmeno l'eventuale rendimento netto come individuato dalle ### Precisa che la CTR non avrebbe dovuto operare alcun distinguo in relazione alla quali ficazione del ren dimento come proveniente da ### o dal sistema ### 3. I mo tivi , subit o superando l'eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente, atteso che non sono finalizzati ad un nuovo accertamento di fatto della vicenda, vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono fondati.  3.1. Per chiarire i termini della questione di diritto in esame occorre innanzitut to ricordare la fondamentale pronuncia delle ### di questa Corte (Cass. Sez. U. 22/06/2011, n. 13645; conforme la coeva n. 13642 ), secondo cu i «in tema d i fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un ### di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al segu ente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del 5 rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art.  6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.».  3.2. Con specific o riferimento al ### ( e all'analogo strumento finanziario ### cui sono stati trasferiti i fondi di ### a partire dal 1998), questa Corte, anche di recente (ex multis, 06/03/2019, n. 6514, da ultimo consolidata, tra le altre, da 13/05/2021, n. 12860; Cass. 19/07/2021, n. 20617 ; 21/10/2021, n. 29479; Cass. 19/07/2022, n. 22670 ; 14/07/2023, n. 20332), ha pun tualizzato come la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6, de lla legge n. 482 d el 1985, sulle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento, p ossa applicarsi solo agli importi derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, dovendo invece escludersi tale più favorevole tassazione rispetto alle somme versate dal contribuente ad un ### che non abbia mai investito sul mercato finanziario (Cass. 29/12 /2011, n. 29583; Cass. 12/01/2012, n. 28 0; 04/04/2012, n. 5376; Cass. 25/05/201 2, n. 8320; 27/03/2013, nn. 7724-7728; Cass. 22/05/2013, nn. 12491-12496; Cass. 02/10/2013, n. 22492; Cass. 09/10/2013, n. 22950; 12/02/2014, n. 3132; Cass. 19/03/2014, n. 6380; 09/04/2014, n. 8310; Cass. 04/02/2015, n. 1977; 22/05/2015, n. 10604; Cass. 13/01/2017, n. 720; 15/06/2018, n. 15853; Cass. 19/06/2018, n. 16116). 
Costituiscono, quindi, il “re ndimento netto”, come ha ulteriormente precisato questa Corte, le « somme derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire 6 la copertu ra richiesta dalle prest azioni previde nziali concordate» (Cass. 28/02/2020, n. 5487; Cass. 18/10/2017, n. 24525).  3.3. Nella prospet tiva che qui rileva, pertan to, si deve escludere che possa considerarsi quale “rendimento” ottenuto quello corrispondente alla redditività sul mercato d ell'intero pat rimonio ### poiché tale fattore costit uisce il risultato di u na mera operazione matematica e non effettivamente il frutto dell'investimento di quegli accantonamenti sul libero mercato ( 07/03/2018, n. 5436; Cass. 21/02/2018, n. 4941). Si è anche rimarcato (come ampiamente argomentato in motivazione da n. 16116 /2018 cit. ) quale sia l'àmbito dell'indagine fattua le pertinente il principio di diritto affermato dalle ### unite (sent.  13642/2011), che impone la necessità di una «ricostruzione dell'impiego delle somme sul mercato finanziario» , con apposita verifica se vi sia stato «l'impiego da parte del ### sul mercato del capitale accantonato», e quale sia stato «il rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto a quest'ultimo rendimento l'affermata tassazione al 12,50%». Inoltre, spetta al contribuent e, che impugna il rigetto di un'istanza di rimborso, quale attore in senso sostanziale, provare il fondamento della sua prete sa; l'interessato , pertanto, è tenuto a dimostrare quale sia la parte dell 'indenni tà ricevut a ascrivibile a rendimen ti frutto d'investime nto sui mercati di riferimento, senza che detto onere probatorio possa ritenersi sufficientemente assolto tramite il mero rinvio al «co nteggio proveniente dall'### prodotto dal contribuente, che non contiene alcuna speci ficazione sui criteri utilizzati per la quantificazione de lla voce rendime nto, così da chiarire se si tratta e ffettivamente di incremento della quota individuale del ### attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato» (Cass. 21/12/2016, n. 720; 15/03/2017, n. 13278; Cass. 16/03/2017, n. 13281).  3.4. Così schemat izzato il tema della causa, venendo ora all'esame congiunto dei motivi di ricorso, è evidente che la sentenza 7 impugnata non ha fatto cor retta applicazione dei principi ora enunciati, né delle prescrizioni dell'ordinanza di rinvio: l'errore commesso dalla ### sta nell'avere dato per non cont estato, in aderenza alla tesi dell'at tore sostanzia le, che esistesse un rendimento del capitale accantonato nel ### senza verificare, da un lato, l'an dell'investimento, ossia l'effettivo impiego sul mercato (finanziario o dei valori mobiliari) del capitale accantonato (nel ###, dall'altro, ove appurata una simile destinazione del capitale, il quantum del rendimento, visto che soltanto tale importo era assoggettabile alla tassazione ridotta del 12,50%.  3.5. Con particolare riferimento al profilo probatorio, secondo il costante orientamento sezionale (del quale in parte si è dato conto in precedenza) va escluso che la prova del rendimento del capitale accantonato possa consistere ne lla certificazione ### della redditività, sul mercato, dell'intero p atrimonio ne tto dell'impresa, poiché tale evidenza esprime una mera operazione matematica e non è il frutto dell'investimento di quegli accantonamenti sul libero mercato. Pertanto, nel solco della giurisprudenza di questa Corte, si rileva che dalla certificazione ### non è possibile trarre elementi probatori idonei a dimostrare che il capitale accantonato tramite i versamenti del contribuente ha costituito una “posizione individuale” ed è stato investito sul mercato di riferimento (finanziario, mobiliare, o altro mercato).  3.6. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato che né la certificazione ### né la consulenza di parte assolvono all'onere probatorio, gravante sul contribuente che agisca per vedere riconosciuto il suo diritto al rim borso, p oiché non recano alcuna specificazione dei criteri utilizzati per la quantificazione della voce “rendimento”, sì da chiarire se si tratti effettivamente di incremento della quota individuale del ### attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato (Cass. nn .  13278/2021 e 13281/2017 cit.; Cass. 03/04/2019, n. 9246; 28/04/2021, n. 11171; Cass. 04/05/2011 nn. 11611 e 11612; Cass. 8 28/03/2022, n. 9959). Il prospetto ### certifica esclusivamente la differenza tra il totale del capitale lordo da liquidare e la somma di dotazione iniziale. Quello ind icato nell a certificazione ### g iova ricordarlo, è il rendimento ottenuto corrispondente alla redditività conseguita sul mercato dell'intero patrimonio dell'####, la relazione attuariale, prodotta nel giudizio di merito e più volte menzionata nel ricorso (in disparte la considerazione che essa non è un mezzo di prova, ma mera allegazione difensiva), nulla dice circa l'incremento della quota individ uale del ### at tribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato. 
In relazione a questo aspetto della lite è decisiva la sottolineatura di Cass. 21/ 10/2021, n. 29479, che ricorda come, con estrema chiarezza «nella nota del 28 aprile 2014 dell'### si afferma che la ### “non ha potuto né, tantomeno, avrebbe potuto svolgere - quale ### interno con accantonamento a bilancio ### - un'attività di investimento sui mercati finanzia ri. Pertanto , nessun rendime nto derivante dall'investimento, da parte del ### sui mercati finanziari è ipotizzabile”. La configurabilità di un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del ### del capitale accantonato risulta incompatibile co n il tenore dell'accord o ### del 16 aprile 1986, in quanto l'importo della prestazione spettante al dirigente era predeterminato in anticipo sulla base del rapporto tra l'ultima retribuzione e la pensione. Il rendimento altro non è che la mera differenza da quanto affluito nel ### e quanto erogato in concreto ai dirigenti». Simili conclusioni, del resto, sono asseverate dalla relazione n. 32/1999 della Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - proprio sul bilancio consuntivo di ### relativo all'esercizio finanziario 1997 (Cass. n. 16116/2018 cit.; Cass. 23/11/2020, n. 26543).  3.7. I suddetti principi sono stati ribaditi da questa Corte in fattispecie perfettamente specu lare a quella per cui è l'odierno giudizio (16/06/2023, n. 17417) e sono ormai og getto di u na giurisprudenza consolidata, cui il Collegio intende dare continuità, 9 non ravvisandosi, pertanto, i presupposti per il rinvio alle ### della Corte sollecitato dal contribuente con la memoria.  4. In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza va cassata; non essendo neces sari ulteriori accertament i di fatto, poich é la vicenda fiscale è stata sviscerata anche sul piano dell'apprezzamento del materiale probatorio, e in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art 384, secondo comm a, cod. proc. civ., con il rigetto dell'originario ricorso introduttivo.  5. La particolarit à della fat tispecie che ha reso necessario l'intervento delle ### di questa Corte e di s uccessive pronunce chiarificatrici, induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità.  6. Le spese relative a questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  La Corte acc oglie il ricorso, cassa la sentenza im pugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente. 
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità. 
Condanna il controricorrente al pagamento, in favore dell'### delle entrate, in persona del ### pro tempore, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in ### 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.   

Giudice/firmatari: Napolitano Lucio, Tartaglione Giuliano

M
3

Corte di Cassazione, Ordinanza del 29-07-2021

... Per questa Corte, infatti, nel processo tributario, le dichiarazioni rese da un terzo, inserite, anche per riassunto, nel processo verbale di constatazione e recepite nell'avviso di accertamento, hanno valore indiziario 5 e possono assurgere a fonte di prova presuntiva, concorrendo a formare il convincimento del giudice anche se non rese in contraddittorio con il contribuente, senza necessità di ulteriori indagini da parte dell'### (Cass., sez. 6-5, 20 maggio 2020, n. 9316; Cass., n. 6946 del 2015; Cass., 30 settembre 2011, n. 20032). Peraltro, si è affermato che, in tema di processo tributario, al contribuente, oltre che all'### finanziaria, è riconosciuta - in attuazione del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, a garanzia della parità delle armi e dell'attuazione del diritto (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 24644-2015 proposto da: ### in persona del ### por tempore, elettivamente domiciliata ih #### PORTOGHESI 12, presso l'###, che la rappresenta e difende; - ricorrente contro ####### elettivamente domiciliati in #### presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato ### - controri correnti - avverso la sentenza n. 501/2015 della ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal ###. ### BALSAMO; R.G. 24644/2015 ### 1.L'### delle ### ricorre, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della CTR della ### n. 501/18/15, la quale, nel riformare la sentenza di primo grado, accoglieva il gravame rilevando la nullità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società ### unipersonale in liquidazione e del socio ### con cui l'### delle ### recuperava a tassazione, nei confronti dell'ente, gli importi di euro 444.365,00 a titolo di imponibile ed euro 88.873,00 per illegittima detrazione sul valore aggiunto, per l'anno di imposta 2007; l'### accertava così, ai sensi degli artt.  39 e 40 del d.p.r. n. 600/1973, un maggior reddito imponibile ai fini delle imposte dirette per euro 186.050,00 da imputare ai soci ex art. 5 del d.p.r.  917/1986, nonché l'Iva per euro 37.210,0, in virtù di venutno fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, trattandosi di società a ristretta base azionaria, nella quale la socia ### deteneva la quota di partecipazione del 5% e il socio ### la quota del 95%. 
In particolare, l'### delle ### contestava l'emissione di fatture inesistenti per migliaia di euro nei confronti della società ### il cui legale rappresentante aveva confermato la sovra-fatturazione della prestazione.  ### aveva accolto il gravame dei contribuenti sul rilievo che gli avvisi, richiamando essi un atto non allegato, erano affetti da nullità ai sensi dell'art.  42 del d.P.R. n. 800/73 e che, comunque, le dichiarazioni confessorie del terzo non erano corroborate da ulteriori elementi probatori. 
In particolare, i giudici regionali accertavano che gli avvisi facevano riferimento al verbale del 14 novembre 2012, contenente le dichiarazioni del I.r. della società ### s.n.c., ### contribuente ed il socio resistono con controricorso.  ###: 2. In via preliminare occorre dare atto che con atto, depositato il 14 novembre 2019 il socio esponeva e documentava di aver chiesto la definizione agevolata del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 10, del. D.L. n. 119/2018, provvedendo anche al versamento dei relativi importi. Rimaneva dunque estraneo alla richiesta di definizione agevolata la società, come confermato dall'amministrazione finanziaria, la quale ha chiesto dichiararsi l'estinzione parziale del giudizio, fissando per il resto l'udienza per la decisione della causa.  ### definizione agevolata della controversia per le parti istanti comporta la cessazione della materia del contendere per il socio ### La Corte provvede alla conseguente declaratoria, dando atto che il presente giudizio prosegue solo nei confronti della società, rimasta estraneo alla domanda di definizione agevolata.  3. La prima censura del ricorso proposto dalla società deduce violazione dell'art.  36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 nonchè dell'art. 132 c.p.c. ex art. 360, 4, c.p.c., per essere la motivazione della CTR perplessa o apparente, sia per l'assenza di qualsiasi riferimento all'oggetto della controversia e alle ragioni della ripresa fiscale sia per l'inconciliabilità delle affermazioni contenute nella decisione, atteso che i giudici regionali hanno ritenuto l'inidoneità ai fini motivazionali della trascrizione delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società ### attribuendo altresì mero carattere indiziario alle propalazioni rese dal predetto.  4. Il secondo motivo prospetta violazione dell'art. 42, comma 3, del d.P.R.  600/73 e dell'art.7 della L. n. 212/2000 ex art. 360, n. 3, c.p.c. per avere i giudici regionali erroneamente affermato la carenza motivazionale dell'avviso che conteneva, invece, la riproduzione delle dichiarazioni del legale rappresentante della società ### il che dimostrava l'assolvimento da parte sua dell'onere di motivazione per relationem, attraverso la riproduzione del contenuto dell'atto richiamato.  5. Con il terzo mezzo, si lamenta l'omesso esame di un fatto controverso per il giudizio che è stato oggetto di discussione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., per avere il decidente omesso di esaminare le dichiarazioni confessorie del legale rappresentante della società fornitrice trascritte negli atti impositivi nonchè gli elementi probatori allegati e dedotti nel giudizio di merito.  7 6.La seconda censura, assorbito il primo mezzo, è meritevole di accoglimento. 
Dispone l'art.7, comma 1, legge n. 212 del 2000 che: « Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.». Dispone a sua volta l'art. 42 , secondo comma, ultimo periodo, d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), d.lgs.  26 gennaio 2001, n. 32, nella versione vigente ratione temporis, che, : « Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.».  ### un consolidato orientamento di questa Corte, anche recentemente ribadito (Cass. 13/02/2019, n. 4176, in motivazione; n. 593/2021, in motiv.), le norme appena citate consentono di adempiere l'obbligo legale di motivazione degli atti tributari per relationem, tramite il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente — ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale — di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. 25/03/2011, n. 6914), o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (Cass. 25/07/2012, n. 13110; Cass. 15/04/2013, n. 9032; 17/12/2014,n. 26527; Cass. 27/11/2015, n. 24254; conforme, in relazione ad identica fattispecie, Cass., 23/12/2015, n. 25946; Cass. 30/10/2018, n. 27628) Il rispetto del complesso dei principi appena enucleati è quindi essenziale affinché la motivazione dell'accertamento, con particolare riferimento alla 3 determinazione del tributo dovuto ed all'indicazione degli elementi posti alla base di tale quantificazione, possa consentire al contribuente la verifica sia della correttezza dei parametri utilizzati per la valutazione del presupposto dell'imposizione che del calcolo operato dall'### finanziaria ( Cass. 29/11/2016, n. 24220; Cass.19/12/2014, n. 27055). 
Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso concreto sub ludice, la CTR ha erroneamente ritenuto la sussistenza del deficit motivazionale dell'avviso di accertamento, in contrasto con quanto affermato da questa Corte, ancorchè le dichiarazioni del legale rappresentante della società ### risultassero trascritte all'interno dell'atto impositivo.  7. Parimenti fondata è l'ultima censura, per avere omesso la CTR di esaminare la documentazione prodotta a sostegno degli atti impositivi, trascritta a pagina 11 del ricorso, costituita dai contratti di appalto "di contenuto generico" tra le due imprese, l'assenza di una idonea struttura aziendale del fornitore ### s.r.I., le fatture indicate numericamente negli atti opposti e genericamente compilate, l'omessa indicazione delle ditte committenti e delle opere eseguite; tutti elementi che il decidente ha omesso di scrutinare, affermando in motivazione che le dichiarazioni confessorie del legale rappresentante della società punto ### non erano stata riscontrate da altri elementi istruttori invece acquisiti al processo. 
Al riguardo, la CTR è pervenuta alla statuizione di irrilevanza delle dichiarazioni del legale rappresentante della ditta appaltatrice (signor.Grimaldi) senza debitamente valutare gli elementi di cognizione offerti a conforto della pretesa tributaria, ma limitandosi unicamente a negare la natura confessoria delle dichiarazioni del terzo. 
In altri termini, il giudicante ha omesso di esaminare le circostanze indiziarie a dimostrazione della fittizietà delle operazioni dedotte dall'ufficio, quali l'assenza di struttura organizzativa e di dipendenti della ditta appaltatrice, l'incongruenza di detta società rispetto agli studi di settore, in quanto la struttura non risultava adeguata rispetto al ricavato dichiarato. 
Invero, per questa Corte, con riferimento alla detraibilità dell'Iva ed alla deducibilità dei costi nel caso di fatture relative ad operazioni oggettivamente 4 inesistenti, la fattura, di regola, costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto e alla deducibilità dei costi in essa annotati, per cui spetta all'### di dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto (Cass., sez., 5, 14 maggio 2020, n. 8919). Tale prova può essere fornita anche mediante elementi indiziari e presuntivi, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass., n. 9108 del 6 giugno 2012; Cass., sez. 5, 14 maggio 2020, n. 8919). Pertanto, in caso di ripresa per operazioni oggettivamente inesistenti, quali quelle in contestazione nel caso di specie, ove la fattura costituisca in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, l'### ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27554; Cass., nn. 21953/2007; 9363/2015; Cass., 24 settembre 2014, n. 20059; Corte giustizia, 6 luglio 2006, C-439/04, 31 novembre 2013, C-642/11), del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata (Corte Giustizia 4 giugno 2020, n. 430, per cui i principi che disciplinano il regime comune Iva ostano a che, in presenza di semplici sospetti non suffragati dall'amministrazione tributaria nazionale quanto alla effettiva realizzazione delle operazioni economiche che hanno portato alla emissione di una fattura fiscale, al soggetto passivo destinatario di questa fattura venga negato il diritto alla detrazione Iva se non sia in grado di fornire, oltre a detta fattura, ulteriori prove dell'effettiva esistenza delle operazioni economiche realizzate); successivamente spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate( v. Cass. n.26669/2020, in motiv.) Quanto al valore probatorio delle dichiarazioni rese da terzi al personale della ### di finanzia, questa Corte ha univocamente riconosciuto alle stesse la natura indiziaria. Per questa Corte, infatti, nel processo tributario, le dichiarazioni rese da un terzo, inserite, anche per riassunto, nel processo verbale di constatazione e recepite nell'avviso di accertamento, hanno valore indiziario 5 e possono assurgere a fonte di prova presuntiva, concorrendo a formare il convincimento del giudice anche se non rese in contraddittorio con il contribuente, senza necessità di ulteriori indagini da parte dell'### (Cass., sez. 6-5, 20 maggio 2020, n. 9316; Cass., n. 6946 del 2015; Cass., 30 settembre 2011, n. 20032). 
Peraltro, si è affermato che, in tema di processo tributario, al contribuente, oltre che all'### finanziaria, è riconosciuta - in attuazione del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, a garanzia della parità delle armi e dell'attuazione del diritto di difesa - la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale aventi, anche per il contribuente, il valore probatorio proprio degli elementi indiziari (Cass., sez. 5, 27 maggio 2020, n. 9903; Cass., sez. 6- 5, 28 aprile 2015, n. 8606; Cass., sez. 5, 14/01/2015, n. 428; Cass, sez. 5, 5/07/2018, n. 17619; Cass., sez. 5, 19/10/2018, n. 26453; n. 3079/2021, in motiv.). 
Pertanto, il giudice tributario investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi probatori forniti dall'### dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono), e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e ss. e 2697 comma 2 c.c. (cfr. Corte cass. 9784/2010; Cass. n. 4306/2010; n.26854/2014). 
In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento agli ultimi due mezzi, assorbito il primo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR dell'### in diversa composizione.  P.Q.M.  6 La Corte dichiara estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere nei confronti del socio ### accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, assorbita la prima censura, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTR dell'### in diversa composizione, alla quale è demandata la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità per quanto riguarda il rapporto tra l'amministrazione finanziaria e la società. 
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, a mente dell'art. 6, comma 13, DL 119/2018. 
Così deciso nell'adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione dell'8.04.2021, tenuta da remoto ### 

causa n. 24644/2015 R.G. - Giudice/firmatari: De Masi Oronzo, Balsamo Milena

M
4

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2622/2025 del 28-11-2025

... di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS” (Cass., sez. lav., 8 settembre 2015, 17769). In particolare, muovendo proprio dal fatto che l'art. 1, d.lgs. n. 462/1997, ha demandato all'### delle ### un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, commettendole anche di richiedere il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, la Corte ha affermato che, ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'### prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo-previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'### (leggi tutto)...

testo integrale

##### di ### in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato, ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 898/2019 TRA ### rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. ### presso il cui studio elett. dom. in ###, alla via ### Palazzo Morelli RICORRENTE E I.N.P.S., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. ### con cui elett. dom. in Caserta, alla #### NONCHE' ### in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif., giusta procura in atti, dall'avv. ### presso il cui studio elett. dom. in Napoli alla via D. Fontana n. 27/10 ### OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver ricevuto, in data 26 gennaio 2019, la notifica dell'avviso di addebito ###454876000 con il quale l'### previdenziale gli intimava il pagamento dell'importo di euro 8488,46 a titolo di contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale relativi all'anno 2012. 
Tanto premesso, eccepiva la nullità dell'avviso di addebito per mancata notifica dell'atto presupposto e la prescrizione del credito ivi sotteso, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione con il conseguente annullamento dell'atto impugnato. Vinte le spese, con attribuzione. 
Si costituivano le parti convenute che resistevano al ricorso chiedendone il rigetto. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 28/11/2025
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.  ************  ### è ammissibile in quanto tempestivamente proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, ai sensi dell'art. 24 del D. L.vo n. 46/99. 
Va, preliminarmente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ### delle ### Difatti, nel giudizio de quo legittimi contraddittori devono ritenersi soltanto l'opponente e l'ente impositore, giacché solo quest'ultimo è titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, e non anche il concessionario, non avendo l'istante sollevato alcuna doglianza di carattere formale attinente all'attività esecutiva. 
Ciò posto, e venendo al merito, rileva il ### come la presente controversia deve essere risolta alla luce del principio della ragione più liquida. 
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (cfr. Cass. 12002 del 28 maggio 2014; Cass. n.17214 del 19 agosto 2016). 
Va, dunque, esaminata la eccezione di prescrizione del credito sollevata in ricorso. 
Rileva il giudicante come l'### costituitosi tempestivamente in giudizio, nella memoria difensiva, al fine di confutare l'eccezione di prescrizione, dava atto della esistenza di un accertamento dell'### delle ### (avviso n. ### asseritamente notificato al contribuente in data ###) volto a contestare un reddito eccedente il minimale di legge per l'anno 2012, con conseguente computo anche dell'importo dovuto a titolo di contributi previdenziali sulla differenza di reddito eccedente il minimale.  ### di accertamento presupposto veniva indicato anche nell'avviso di addebito ritualmente notificato al ricorrente. 
Parte ricorrente, tuttavia, ha lamentato di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di accertamento, sollevando, peraltro, tale doglianza anche nell'ambito del giudizio tributario che, per quanto dichiarato dalla parte, è allo stato ancora pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione. 
Orbene, tanto premesso, rileva il ### che va richiamato il consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ha affermato: “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'### delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, Sentenza n. cronol. ###/2025 del 28/11/2025 richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all'### sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'### delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS” (Cass., sez. lav., 8 settembre 2015, 17769). 
In particolare, muovendo proprio dal fatto che l'art. 1, d.lgs. n. 462/1997, ha demandato all'### delle ### un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, commettendole anche di richiedere il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, la Corte ha affermato che, ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'### prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo-previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'### La giurisprudenza riconosce efficacia interruttiva della prescrizione di contributi ### all'accertamento unificato dell'### delle ### senza che rilevi la distinzione soggettiva tra ente accertatore ed ente creditore, agendo l'accertatore fiscale quale rappresentante (o sostituto) ex lege del creditore medesimo, ovvero agendo in tale veste i suoi funzionari. 
Tanto esposto, deve, tuttavia evidenziarsi che l'efficacia interruttiva - anche nei confronti dell'### - spiegata dagli atti di accertamento emanati dall'### delle ### presuppone, come chiaramente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la regolare notifica di tali atti al contribuente, dovendosi ribadire la natura recettizia degli atti di interruzione della prescrizione che, in quanto tali, devono pervenire nella sfera di conoscenza del destinatario onde poter esplicare i propri effetti. 
Ebbene, fatta tale premessa, deve rilevarsi che nel caso in esame non è stata offerta alcuna prova della rituale notifica al ricorrente dell'avviso di accertamento emanato dall'### delle ### solo richiamato nell'avviso di addebito oggetto di impugnativa. 
Ed, infatti, l'### si è limitato a versare in atti una mera schermata interna dalla quale emergerebbe l'avvenuta notifica dell'accertamento n. ### in data ###. 
Tale documentazione non può ritenersi in alcun modo idonea a comprovare l'avvenuta notifica, nella data indicata dall'ente, dell'avviso di accertamento che, pertanto, non può essere ritenuto valido atto interruttivo della prescrizione. 
Orbene, considerato che l'avviso di addebito opposto è stato notificato al contribuente in data ###, rilevato che i contributi ivi sottesi sono relativi all'anno 2012, alla data della notifica del titolo esecutivo, non essendovi la prova di validi atti interruttivi, il termine di prescrizione quinquennale era certamente già spirato. 
Alla luce delle sopraesposte argomentazioni le somme richieste con l'avviso di addebito impugnato non sono dovute per effetto della decorrenza della prescrizione. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 28/11/2025
Le spese di lite seguono la soccombenza tra il ricorrente e l'### e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo; si compensano integralmente tra il ricorrente e l'### delle ### in considerazione delle ragioni della decisione afferenti il merito della pretesa contributiva.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) in accoglimento del ricorso dichiara non dovuti, perché prescritti, i contributi previdenziali e le conseguenti sanzioni, di cui all'avviso di addebito n. ###454876000; b) condanna l'### al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2100,00 oltre ### CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione; c) compensa le spese di lite tra il ricorrente e l'### delle #### 28 novembre 2025 

Il Giudice
dott.ssa ### n. cronol. ###/2025 del 28/11/2025


causa n. 898/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Adriana Schiavoni

M
1

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8178/2022 del 19-09-2022

... di una norma imperativa (obbligo tributario elevato a rango di norma imperativa), pur sottolineando la validità del contratto di locazione regolarmente registrato. Proprio in quanto radicalmente nulla, tale clausola non potrà spiegare effetti neanche in ipotesi di registrazione tardiva della controdichiarazione. Il principio di diritto affermato supera dunque l'orientamento assunto dalla Cassazione 27.10.2003 n. 16089, che aveva escluso la riconducibilità della simulazione parziale del contratto di locazione relativa alla misura del canone all'art. 13 della citata legge, sul presupposto che la disposizione in esame dovesse riferirsi al solo caso in cui nel corso di svolgimento del rapporto venisse pattuito un canone più elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario. ### (leggi tutto)...

testo integrale

N. 3129/2018 R.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Napoli 9 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3129/2018 R.Gen.Aff.Cont. decisa con lettura del dispositivo e della motivazione all'udienza del 19.10.2022 ex art 429 c.p.c TRA ### (C.F. ###), ### CAMPO (C.F. ###), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ### - ### - E ### (codice fiscale #####) , ### ( codice fiscale #####,) e ### (codice fiscale #####), quali eredi di ### nato a Napoli ### il ###, e deceduto il ### rapp.ti e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocato ### e dall'avvocato ### .- ### Oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni . 
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19/9/2022.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art 447 bis cpc del 6/2/2018 ritualmente notificato in uno ha pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio ### riducendo di - 2 - essere stati conduttori dell'immobile in Napoli via ### 33 con contratto sottoscritto in data 12 luglio 2000 registrato in data 31 agosto 2000 per uso abitativo contratto sottoscritto con il locatore ### e nel quale erano subentrati in data #### e ### chiedendo la condanna del convenuto al pagamento dell'importo complessivo di euro 51.216,85 (così come elencato nell'atto di citazione e comprovato da allegazione di copia dei bonifici eseguiti) oltre interessi e rivalutazione, per le somme pagate in eccedenza sino a marzo 2016 rispetto al canone di locazione previsto nel contratto registrato in data ###, pari ad euro 413,17 al mese ( lire 800.000). Il tutto con vittoria di spese legali in favore del procuratore anticipatario.   Si costituiva il resistente formulando le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione. 2) Voglia dichiarare che non vi è connessione soggettiva e oggettiva tra il giudizio rubricato al r.g.  21067/2017 e con il giudizio 3119/2018 e rigettare la richiesta di riunione per le ragioni espresse nella presente memoria. 3) Ove mai il ricorrente provi di aver effettuato il tentativo di conciliazione, voglia il giudice dichiarare la nullità del contratto di locazione per omessa registrazione dello stesso da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento. 4) Alla luce di quanto espresso voglia il giudice accertare, in via di eccezione riconvenzionale, che i ricorrenti hanno occupato senza titolo l'immobile dal 12.7.2000 e fino al 8.9.2017 ( fatto incontestato ), voglia determinate l'indennità di occupazione dell'immobile oggetto del procedimento ( censito nel comune di ### foglio 39 particella 798 sub 1), sito in Napoli - #### alla via ### 33 scala unica piano rialzato, interno 1 , composta di salone, 3 vani, cucina, bagno, balcone, p. auto ) da parte di ### e ### dal 12.7.2000 al 11.3.2016 e - dopo l'accertamento e rispetto alla domanda di restituzione dell'indebito percepito dal proprietario, voglia il giudice portare in compensazione, in via di eccezione riconvenzionale in - 3 - compensazione, quanto richiesto da ricorrenti rispetto a quanto dovuto al resistente per l'occupazione senza titolo dal 12.7.2000 al 11.3.2016. 5) A seguito della pronuncia di nullità della pattuizione, voglia il Tribunale accertare , in via di eccezione riconvenzionale, il valore dell'occupazione senza titolo dell'immobile dal 12.7.00 al 11.3.2016 e dichiarare che gli occupanti senza titolo hanno riconsegnato l'immobile ai nuovi proprietari il ###. 6) Alla luce di quanto esposto voglia il Tribunale condannare i ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite per infondatezza della domanda proposta (…)”. 
Esperita mediazione , ammessi ed espletati i mezzi istruttori orali, interrotto il processo per morte del resistente, riassunto lo stesso , si sono costituiti gli eredi di ### in epigrafe indicati come da comparsa in atti ed all'udienza del 19-9-2022 la causa viene decisa ex art 429 cpc . 
Tanto esposto le domande principali sono procedibili per intervenuta mediazione . 
In sede di mediazione ### ha delegato ### al quale suo procuratore per la sede della mediazione (cfr verbale del 19/6/2018), facoltà consentita dal codice civile in quanto vertendosi in materia di diritti di natura obbligatoria nessuna norma prevede che la procura debba essere conferita con atto pubblico . 
Il mediatore ha ritenuto valida la delega fornita da ### ed ### presente in mediazione ed il suo legale avvocato ### (presente anche lui per delega attraverso l'avv ### non hanno sollevato obiezione alcuna innanzi al mediatore circa i poteri del creditore solidale ### a rappresentare anche l'altra attrice ### . 
Ciò vale a maggior ragione in quanto in sede ###ha ritenuto di presentare alcuna offerta dei tipo conciliativo al mediatore per poter chiudere il giudizio in via transattiva e quindi non vi è stata nessuna questione inerente la possibilità di ### gli accettare una - 4 - eventuale conciliazione anche per l'ulteriore parte attrice ; ne consegue che l'eccezione di improcedibilità va dunque disattesa perché infondata. 
In merito alla titolarità attiva , essa non è contestata .   Sulla titolarità passiva dei convenuti in riassunzione si richiama Cass sez. 3, Sentenza n. 3791 del 14/03/2003 secondo cui “### che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario può essere convenuto in giudizio dai creditori del "de cuius", i quali possono ottenerne la condanna al pagamento del debito ereditario per l'intero, salva la limitazione della responsabilità dell'erede entro il valore dei beni ereditari, qualora egli la abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione”. 
Parimenti in base a Cass sentenza n. 6488 del 19/03/2007 “### che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede, come stabilito dall'art. 490, primo comma, cod. civ., con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice (art. 470, primo comma), che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede, e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall'art. 490, secondo comma, cod. civ. ### dell'eredità con beneficio d'inventario, quindi, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere "ultra vires hereditatis", ovverossia al di là dei beni lasciati dal "de cuius".   In senso conforme ###. 3, sentenza n. 14821 del 04/09/2012 secondo cui “### dell'eredità con beneficio d'inventario è pur sempre un'accettazione dell'eredità, sicché l'erede beneficiato, quale successore nel debito ereditario, può essere condannato al pagamento dell'intero, fermo che, in concreto, la sua responsabilità resta limitata "intra vires hereditatis" ove egli faccia valere il beneficio con l'apposita eccezione. Ne consegue che, in caso di esecuzione forzata avviata da un creditore del "de cuius", l'erede beneficiato non ha interesse ad opporre che il bene staggito è estraneo all'asse ereditario per averne il "de cuius" disposto in vita”.  - 5 - Ed ancora in base a ###. 2 -ordinanza n. 20531 del 29/09/2020 “### che abbia accettato con beneficio di inventario, il quale sia convenuto dal creditore del "de cuius" che faccia valere per intero la sua pretesa, se vuole contenere "intra vires" l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, deve far valere tale sua qualità - mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, invocabile liberamente anche nel giudizio di appello e rilevabile anche d'ufficio dal giudice - nel giudizio di cognizione; in mancanza, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva”.  ###. 2 - , Sentenza n. 29252 del 22/12/2020 per la quale “A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell'azione, dall'art. 564 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo "intra vires hereditatis", e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente "cum viribus hereditatis", con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicchè già in fase antecedente l'esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell'erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione”.   Ed infine per ###. 2 - , Sentenza n. 23398 del 27/07/2022 “In tema di successione ereditaria, l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c.. Ne deriva che, detto istituto, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di - 6 - cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, con la quale i giudici d'appello avevano confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dall'erede beneficiato, e rigettato la domanda del creditore, ritenendo che quest'ultimo non avesse azione di accertamento e condanna in danno del coerede, sia pure nei limiti dell'accettazione condizionata)”.   Ne consegue che sussiste la titolarità passiva in capo ai signori ### (codice fiscale #####) , ### ( codice fiscale #####,) e ### (codice fiscale #####), quali eredi di ### nato a Napoli ### il ###, e deceduto il ### , che hanno accettato con beneficio di inventario che risponderanno del titolo esecutivo inerente il presente giudizio intra vires e cum viribus hereditatis . 
In merito alla eccezione di decadenza dall'azione essa è infondata poiché la domanda è stata proposta entro i sei mesi dal rilascio avvenuto in data ### essendo il ricorso ex art 447 bis cpc è stato depositato in data ### , dovendosi aver riguardo alla data del deposito e non alla notificazione dello stesso .  ### di nullità del contratto per difetto di registrazione è infondata poiché il contratto in atti sottoscritto il ### risulta registrato il ### (cfr copia in atti) . 
Si rammenta che sul tema della efficacia sanante della registrazione tardiva del contratto di locazione vi sono stati mutamenti giurisprudenziali ( composti da ### nr. 10498/2017 cui si rinvia ). 
Ciò premesso va accolta la domanda di condanna alla restituzione di somme pagate in eccedenza rispetto al contratto scritto e registrato, domanda proposta nel presente giudizio verso l'originario locatore #### il quale ai sensi dell'art. 999 c.c. ha rinunciato all'usufrutto - 7 - con atto pubblico del 11.3.2016 e come tale da accogliere nei confronti degli eredi dello stesso accettanti con beneficio di inventario come in epigrafe indicati . 
Le somme incamerate come indebito oggettivo sino a marzo 2016 ex art 2033 cc vanno restituite e costituiscono debito ereditario di ### .   Si richiama ###. 3, Sentenza n. 17986 del 14/08/2014 secondo cui “In tema di locazione, il trasferimento a titolo particolare della cosa locata comporta, ai sensi dell'art. 1599 cod. civ., il subentro - nella posizione del locatore - dell'acquirente all'alienante nel rapporto locatizio e produce, sul piano processuale, gli effetti previsti e disciplinati dall'art. 111 cod. proc.  civ., fermo restando, sul piano sostanziale, che, in forza dell'art. 1602 cod.  civ., la successione ex art. 1599 cod. civ. non ha effetto retroattivo poiché il subingresso dell'acquirente nei diritti ed obblighi derivanti dal contratto di locazione avviene nel momento dell'acquisto del bene locato. Ne consegue che l'acquirente dell'immobile locato è terzo rispetto agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore e a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto”. 
Ed ancora si rammenta che in base a ###. 3, Sentenza n. 7871 del 06/04/2011 “La ripetizione d' indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento (…)”.   E' noto che sulle sorti della pattuizione di un canone di locazione in parte non denunciato al fisco si sono avuti nel tempo vari interventi normativi e giurisprudenziali. Oggetto di esame è quel fenomeno particolarmente diffuso, ed al quale il legislatore ha inteso porre rimedio, di esporre al fisco un contratto regolarmente siglato e registrato, ma riportante un canone di locazione fittiziamente più basso ed avente a latere un accordo per il pagamento di un canone maggiore, sia che questo ulteriore accordo venga espresso con ulteriore contratto di locazione identico al primo (salvo riportare - 8 - un maggior canone), sia che consista in una semplice dichiarazione dissimulatoria ovvero in un patto orale collaterale . Sulla sorte della pattuizione di un maggior canone di locazione extra contratto registrato è intervenuta la Suprema Corte (sezioni ### del 17.09.2015 n. 18213), in tema di locazioni ad uso abitativo, affermando che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 431/98, in ipotesi di locazione ad uso abitativo registrata per un canone inferiore al reale, il contratto resta valido per il canone apparente, mentre l'accordo simulatorio relativo al maggior canone è affetto da nullità, non sanabile con eventuale registrazione tardiva. Ribadita l'unità strutturale del procedimento simulatorio cui fa da complemento la funzione interpretativo - probatoria della controdichiarazione, la Suprema Corte ha ritenuto che la clausola predicativa di un canone di locazione maggiore previsto nell'accordo dissimulato (a prescindere dalla forma di quest'ultimo e dalla sua eventuale registrazione) sia affetta da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c per violazione di una norma imperativa (obbligo tributario elevato a rango di norma imperativa), pur sottolineando la validità del contratto di locazione regolarmente registrato. 
Proprio in quanto radicalmente nulla, tale clausola non potrà spiegare effetti neanche in ipotesi di registrazione tardiva della controdichiarazione. Il principio di diritto affermato supera dunque l'orientamento assunto dalla Cassazione 27.10.2003 n. 16089, che aveva escluso la riconducibilità della simulazione parziale del contratto di locazione relativa alla misura del canone all'art. 13 della citata legge, sul presupposto che la disposizione in esame dovesse riferirsi al solo caso in cui nel corso di svolgimento del rapporto venisse pattuito un canone più elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario.  ### della Corte di Cassazione con sentenza n. 23601 del 9.10.17, in ipotesi di locazioni ad uso diverso, hanno confermato quanto statuito per l'uso abitativo. In particolare, viene affermato che “(…)Il contratto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa - 9 - registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente (…)E' nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione(…)”. 
Ne deriva che : a) la mancata registrazione del contratto di locazione di immobili è causa di nullità dello stesso; b) Il contratto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente; c) e' nullo il solo patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione. Ed invero le ### muovono dal principio secondo cui nel diverso caso del procedimento simulatorio si è di fronte a un patto con finalità elusiva ed evasiva della normativa tributaria, affetto da un vizio genetico attinente alla sua causa concreta, volta, appunto, a perseguire uno scopo pratico illecito. Di più, accedendo alla tesi che considera la norma tributaria alla stregua di norma imperativa (cf. Corte Cost., n. 420/2007), il contratto dissimulato risulta intrinsecamente nullo non solo perché è stato violato l'obbligo di registrazione, ma anche perché presenta una causa illecita per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c.. In particolare, si tratterebbe di una ipotesi di nullità insanabile ai sensi dell'art. 1423 c.c., atteso che una tardiva registrazione non è certo idonea a sanare l'illiceità della causa, che è un vizio genetico.  - 10 - A sostegno di questa conclusione, le ### invocano, oltre al principio di diritto affermato dalle ### del 2015, anche il dato testuale dell'art. 79 della legge n. 392/1978 della legge sull'equo canone. 
Nella specie vertendosi in materia di locazione ad uso abitativo sovviene il disposto dell'art. 13, I co. L. 431/1998 stabilisce la nullità di "ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato". 
E' stato osservato come tale nullità "sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente" ( 22.8.2018, n. 20881, che richiama Cass. S.U. 17.9.2015, n. 18213): conseguentemente, l'accertata nullità determina l'obbligo del locatore di ripetere le somme indebitamente incassate . 
La finalità di invarianza per tutta la durata del contratto del canone originariamente convenzionalmente determinato dalle parti è stata invero perseguita dal legislatore del 1998 con l'introduzione in particolare della disposizione di cui alla citata L. n. 431, art. 13. 
Tanto premesso, in applicazione dei principi affermati dalle ### della S.C., nella fattispecie in esame deve ritenersi provata che sin dall'inizio del rapporto benché il contratto registrato prevedesse un canone mensile di lire 800.000 pari ad euro 413,17 al mese , i ricorrenti hanno versato al defunto ### dal 2000 al 2004 lire 1.300.000 al mese corrispondente ad euro 671,39 mensili, poi a partire dal 2005 hanno versato 680 euro al mese sino al 2008 e dal 2009 fino al mese di marzo 2016 hanno versato 700 € al mese . 
La prova è data dalla mancata presenza di ### a rendere interrogatorio formale ex art 232 cpc , valevole come ammissione dei fatti dedotti dalle copie delle disposizioni di bonifico in atti, dalla ricevuta del deposito cauzionale laddove viene scritto che si sono versati dire 2.600.000 pari a due mensilità .  - 11 - Nessuna rilevanza ha la prova testimoniale , posto che il testimone ha riferito di fatti di cui non aveva diretta conoscenza , ma dei quali era stato informato dagli attori (cfr Cass , Sentenza n. 569 del 15/01/2015 “In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.  (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha cassato la decisione nella quale la Corte territoriale aveva attribuito la qualifica di testimoni indiretti non pienamente attendibili perché controinteressati a soggetti che invece avevano direttamente preso parte alle consultazioni sindacali oggetto della loro testimonianza”). 
I bonifici esibiti , costituiscono prova documentale pregnante.   In base a Cass sez. 3, Sentenza n. 12866 del 22/06/2015 “Nel giudizio di ripetizione di indebito instaurato dal conduttore, il giudice può trarre la prova del pagamento di canoni di locazione in misura eccedente quella concordata o quella legale, senza violare il divieto di "praesumptio de praesumpto", allorché, essendo stato provato con documenti e testimoni il versamento di somme maggiori del canone contrattuale, o di quello dovuto ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, per periodi di tempo non corrispondenti all'intera durata del rapporto, ritenga presuntivamente provato il versamento, anche per i periodi intermedi, di un canone mensile di quello stesso importo”.  - 12 - In punto di quantum vanno rettificati i conteggi del ricorso , sulla base delle ricevute di bonifico in atti come segue: Da settembre a dicembre 2000 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 258,22 mensili (€ 671,39-€ 413,17) per un totale di euro 1.032,88; Da gennaio a dicembre 2001 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 258,22 mensili (€ 671,39-€ 413,17) per un totale di euro 3.098,64; Da gennaio a dicembre 2002 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 258,22 mensili (€ 671,39-€ 413,17) per un totale di euro 3.098,64; Da gennaio a dicembre 2003 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 258,22 mensili (€ 671,39-€ 413,17) per un totale di euro 3.098,64; Da gennaio a dicembre 2004 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 258,22 mensili (€ 671,39-€ 413,17) per un totale di euro 3.098,64; Da gennaio a dicembre 2005 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 266,83mensili (€ 680-€ 413,17) per un totale di euro 3.201,96; Da gennaio a dicembre 2006 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 266,83mensili (€ 680-€ 413,17) per un totale di euro 3.201,96; Da gennaio a dicembre 2007 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 266,83mensili (€ 680-€ 413,17) per un totale di euro 3.201,96; Da gennaio a dicembre 2008 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 266,83mensili (€ 680-€ 413,17) per un totale di euro 3.201,96; Da gennaio a dicembre 2009 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a dicembre 2010 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a dicembre 2011 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a dicembre 2012 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a dicembre 2013 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; - 13 - Da gennaio a dicembre 2014 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a dicembre 2015 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a marzo 2016 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 860,49.   Sommando gli importi di cui sopra , ne scaturisce l'importo di € 51.189,59 somma per la quale viene pronunciata condanna dei convenuti in riassunzione nel limiti in epigrafe indicati, oltre interessi legali dalla domanda dovendosi presumere la buona fede dell'accipiens, posto che solo dopo il rilascio la parte conduttrice ha per la prima volta reclamato le somme versate in eccedenza rispetto al contratto registrato . 
Anzi la circostanza che i pagamenti siano avvenuti in un arco temporale così lungo , con bonifici bancari , denota gli ottimi rapporti tra le parti e l'assenza di mala fede del defunto ### (cfr ###. 1 - , Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020 “In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art.  1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla”). 
Ogni altra questione è assorbita; la ritenuta validità del contratto scritto e registrato esclude l' accoglimento della eccezione di compensazione, rispetto ad eventuali somme dovute per indennità di occupazione .  - 14 - I convenuti vanno condannati a rifondere a ### E ### sempre nei limiti della accettazione beneficiata le spese di mediazione e di lite liquidate in dispositivo ex Dm 55/2014 e Dm 37/2018 con distrazione in favore del procuratore anticipatario P.Q.M.   Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede: 1) Accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione di somme pagate in eccedenza rispetto al contratto scritto e registrato e condanna ### , ### e ### quali eredi di ### nato a Napoli ### il ###, e deceduto il ### con i limiti del beneficio di inventario a restituire agi attori l'importo di € 51.189,59 oltre interessi dalla domanda al saldo ; 3) ### , ### e ### quali eredi di ### nato a Napoli ### il ###, e deceduto il ### con i limiti del beneficio di inventario alla rifusione delle spese di lite e mediazione liquidate in euro 1.000/00 per spese ed euro 8.500/00 per compensi oltre rimborso spese generali IVA e CPA con distrazione in favore dell'### anticipatario. 
Così deciso in Napoli, il ###.   

Il Giudice
(dott. ###


causa n. 3129/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Palmieri Renata

M
3

Giudice di Pace di Marsala, Sentenza n. 396/2025 del 03-11-2025

... Comune di ### abbia affidato il carico tributario alla resistente ### solamente in data 11.08.22 con conseguenziale inapplicabilità, al caso di specie, della normativa in materia di sospensione del termine prescrizionale. - Ne deriva l'accoglimento della presente opposizione con conseguente declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato. -Le motivazioni che hanno portato alla presente decisione unitamente alla natura ed oggetto del presente procedimento, giustificano declaratoria di compensazione integrale tra le parti delle spese e compensi del giudizio. - Tutto ciò considerato P.Q.M. Il Giudice, Dott. ### rigettando ogni contraria e diversa istanza: -Accoglie il ricorso e, pertanto, annulla il provvedimento impugnato. -Compensa interamente tra le parti le spese e compensi del giudizio. Così (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 1267 / 2023
Il Giudice di ### di ### Dott.   ### , all'udienza del giorno 02.10.25 nella causa civile R.G. n. 1267 / 2023 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTEcontro ### (CF ###18) ### & ### null (CF ###) rappresentati e difesi da funzionario delegato la prima e dall'Avv. E. Frascino la seconda -RESISTENTIha pronunciato
SENTENZA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE - Il ricorrente, all'udienza del 02.10.25, discuteva la causa riportandosi ai propri scritti difensivi che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti.
°°° -
Deve preliminarmente darsi atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 118 comma 1° disp. att. c.p.c., come sostituito dall'art. 52 comma 5 della L. 69 con motivazione consistente “……nella succinta esposizione dei fatti rilevantidella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento aprecedenti conformi…..”.  -Lette le motivazioni del ricorso che precede, depositato in cancelleria in data ### (illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata n. 1767 del 05.05.23 notificata il ### per mancata presunta irrituale notifica dei prodromici verbali di accertamento infrazioni al C.d.S. e, comunque ed indipendentemente, per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme richieste), esaminata la documentazione prodotta dalle parti, espletata l'attività istruttoria a mezzo l'esame della predetta documentazione, vista la natura documentale della causa, discussa la medesima all'udienza del 02.10.25, decisa e letto in udienza il
Dispositivo di Sentenza, ritiene l'odierno Decidente la domanda fondata e, pertanto, nei limiti appresso indicati, meritevole di accoglimento.
Preliminarmente: -viste le motivazioni della presente opposizione e il titolo posto a fondamento della domanda, va dichiarata la ammissibilità del ricorso in opposizione in quanto tempestivamente e ritualmente avanzato. - va altresì confermata la declaratoria di estromissione dal presente giudizio della resistente ### & ### s.p.a. stante che il provvedimento impugnato è stato emesso, redatto e sottoscritto dal Comune di ### (unico ente impositore) e svolgendo la resistente ### esclusivamente attività di supporto alla riscossione coattiva propria del Comune.
Nel merito: - Vista la raggiunta prova in giudizio, a cura del resistente Comune di ### della rituale notifica al ricorrente, nell'anno 2017, dei n. 3 verbali di accertamento di infrazioni al C.d.S. oggetto dell'ingiunzione di pagamento oggi impugnata (V. documentazione in merito prodotta) e ritenuto di dover esaminare, pertanto, la doglianza relativa alla eccepita intervenuta prescrizione quinquennale del diritto dell'ente impositore a pretendere le somme di cui al provvedimento oggi impugnato, visionata in merito la documentazione prodotta dalle parti, visti gli artt. 209 del C.d.S e 28 della L. n. 689 e succ. modif. (“il diritto a riscuotere le sommedovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine dicinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, salvi, ovviamente, eventuali atti interruttivi della prescrizione nel frattempo intervenuti), vista la natura delle violazioni così come contestate al ricorrente (infrazioni del C.d.S.), considerato che i predetti n. 3 verbali di accertamento fanno riferimento ad infrazioni commesse nell'anno 2017 e notificati rispettivamente in data ###, 22.08.17 e 25.08.17, individuata ed accertata la avvenuta notifica dell'ingiunzione di pagamento oggi impugnata in data ### e l'inesistenza, dalle predette date di notifica dei verbali di accertamento a quella di notifica del provvedimento oggi impugnato, di alcun valido atto volto ad interrompere i predetto termine prescrizionale, va declarata l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto dei resistenti a riscuotere le somme portate dal provvedimento oggi opposto con conseguente declaratoria di annullamento del medesimo. - Di alcun rilievo, per il caso di specie, il richiamo del resistente Comune di ### alla presunta applicazione, al caso di specie, delle disposizioni normative (emergenziali #### - ### in merito alla sospensione dei termini prescrizionali per mesi 24 (ex l'art. 68 del D.L. n.18/2020 -### «###, comma 4-bis lett.b) - gli atti di accertamento, di contestazione, di ingiunzione delle sanzioni, in riferimento all' art. 157 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 sono prorogati di 24 mesi -) durante il periodo emergenziale, circostanza questa, a dire del resistente, che avrebbe impedito il maturarsi della prescrizione quinquennale del credito; la predetta disposizione normativa, infatti, prevede espressamente la applicazione della predetta sospensione dei termini prescrizionali esclusivamente per tutti quei carichi (entrate tributarie e non) affidati all'agente della risciossione durante il predetto periodo di sospensione di cui al comma 1 e 2 bis della predetta disposizione normativa e, successivamente, fino alla data del 3.12.21; nel caso di specie si evince chiaramente (dal provvedimento impugnato) come il resistente Comune di ### abbia affidato il carico tributario alla resistente ### solamente in data 11.08.22 con conseguenziale inapplicabilità, al caso di specie, della normativa in materia di sospensione del termine prescrizionale. - Ne deriva l'accoglimento della presente opposizione con conseguente declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato. -Le motivazioni che hanno portato alla presente decisione unitamente alla natura ed oggetto del presente procedimento, giustificano declaratoria di compensazione integrale tra le parti delle spese e compensi del giudizio. - Tutto ciò considerato P.Q.M. Il Giudice, Dott. ### rigettando ogni contraria e diversa istanza: -Accoglie il ricorso e, pertanto, annulla il provvedimento impugnato. -Compensa interamente tra le parti le spese e compensi del giudizio.
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 1267/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Alberico Pellecchia

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22288 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.081 secondi in data 29 novembre 2025 (IUG:32-00D840) - 1369 utenti online