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Giudice di Pace di Barletta, Sentenza n. 200/2025 del 14-08-2025

... Il caso dedotto in giudizio è quello di una frode informatica compiuta ai danni della correntista ### attraverso la tecnica della c.d. ### che prevede il trasferimento del numero di telefono su una nuova ### permettendo di aggirare l'autenticazione a due fattori (###) per poter accedere agli account bancari della vittima. Consiste, in buona sostanza, nel duplicare la SIM card a insaputa del titolare ed il truffatore prende il controllo del tuo telefono. In particolare con tecniche di social engineering, convincono con l'inganno l'operatore telefonico a trasferire il numero telefonico su una nuova ### il titolare del numero telefonico perde la linea e il truffatore si ritrova con una copia della SIM attiva del suo numero di telefono. La giurisprudenza di merito si è occupata di questa particolare frode informatica individuando la responsabilità della compagnia telefonica atteso che la truffa non avrebbe potuto perfezionarsi se i terzi non fossero riusciti ad intervenire sull'utenza telefonica certificata. In particolare, la condotta negligente dell'operatore telefonico, estrinsecatasi in una superficiale verifica dell'identità del richiedente la sostituzione. Orbene, occorre (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### Avv. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in materia di pagamento somma, iscritta al 586 ###. Anno 2024 tra ### rappresentata e difesa dall'Avv. F. Grillo, presso il cui studio in ### alla ### 74 elettivamente domiciliata -ricorrente contro ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti V. Pignatelli e O. ### presso il cui studio in ### alla ### n. 75 elettivamente domiciliata -resistente nonché contro ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. F. Grassia, presso il cui studio in ### alla ### all'### n. 10 elettivamente domiciliata -resistente - terza chiamata in causa
Svolgimento del processo Per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 45, comma 17 e 58, comma 2 della ### 18/06/2009 n. 69, modificativi dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., dal contenuto della sentenza é stata soppressa l'esposizione dello svolgimento del processo.   Indi, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti costituite all'udienza del 23 giugno 2026, come riportate in atti, la causa veniva decisa per i seguenti ### di fatto e di diritto In via preliminare destituita di fondamento appare la questione preliminare sollevata dalla convenuta compagnia telefonica afferente la l'improcedibilità dell'azione.   Invero parte ricorrente, a seguito di ordinanza resa da questo giudice all'esito dell'udienza di prima comparizione del 15/07/2024, ha espletato presso il ### il tentativo di conciliazione che, evidentemente, non ha sortito alcun effetto.   In ordine a tele aspetto vi é anche identità tra quanto richiesto in sede ###quanto é stato azionato nel presente giudizio.   Pertanto, contrariamente all'assunto della società ### s.p.a., la domanda appare proponibile.   Nel merito la domanda attorea è fondata, pertanto, meritevole di accoglimento con consequenziale statuizione per quanto concernente la regolamentazione delle spese del giudizio.   Il convincimento di questo giudicante nell'accertamento dei fatti si è formato attraverso una valutazione complessiva delle risultanze probatorie e della documentazione prodotta.   Invero, l'odierna ricorrente, ###ra ### è titolare del conto corrente online acceso presso la ### avente il n. ######.   Orbene, in data ### la linea telefonica ####, di cui era titolare la stessa ###ra ### veniva improvvisamente disattivata impedendo così alla medesima di potersi connettersi alla rete, ricevere mail, sms e telefonate.   Infatti giungeva una mail dalla ### del 30/06/2023, ove comunicava testualmente “come da tua richiesta abbiamo avviato la sospensione della tua SIM…” senza che la ricorrente avesse mai richiesto alcuna sospensione della ### Sicché la ### contattava il centro di assistenza telefonica della ### affinchè fosse immediatamente ripristinata la linea ricevendo, il messaggio che la sua richiesta era stata presa in carico e un operatore l'avrebbe contattata non appena possibile.   Sta di fatto che solo a distanza di giorni, ovvero in data ###, un'operatrice dalla ### contattava telefonicamente la ### segnalando che in data ###, ovvero lo stesso giorno in cui la SIM era stata sospesa, era partito dal suo conto corrente on line un ordine di bonifico di 6.000,00 euro con la causale “per acquisto auto” in favore di tale ### titolare del conto correte ### (c/c #########), persona a lei ignota.   La odierna ricorrente disconosceva formalmente l'operazione e denunciava i fatti presso la ### dei ### di ### in atti.   L'### a seguito di tale formale disconoscimento avviava la procedura di “recupero” ottenendo un risultato parzialmente positivo recuperando dal c/c del beneficiario la somma di € 2.688,65 “quale parziale restituzione della somma in argomento”.   L'### in ogni caso, asseriva di non essere responsabile dell'accaduto in quanto aveva adottato tutte le cautele previste dal protocollo, evidenziando altresì che il bonifico bancario di € 6.000,00 “era stato preceduto da apposito messaggio sms inoltrato alle ore 16:34:45, presso l'utenza telefonica + ###5 registrato dalla sig.ra nell'apposita sezione del sito internet ### Bank” avente il seguente contenuto: “### (CC ###) - il ### alle ore 16:34 abbiamo preso in carico il tuo bonifico di Eur 6000. Per segnalazioni chiama il +###2” come da PEC in atti, messaggio che la ricorrente non aveva mai ricevuto a causa della indebita sospensione della SIM da parte della ### rimanendo così ignara del bonifico eseguito in suo danno.   ### in data ### riscontrava il reclamo evidenziando che “abbiamo gestito il tuo reclamo… Ti confermiamo che la sim ad oggi è stata riattivata, da verifiche effettuate la sua richiesta non può essere accolta, in quanto non sono state riscontrate irregolarità relative alla sospensione della sua sim”.   ### s.p.a., nel costituirsi eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di conciliazione dinanzi al ### nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, sostiene, la vicenda oggetto del presente giudizio altro non è che una frode subita dalla ricorrente e consistita nella sottrazione dell'importo di € 6.000,00 dal suo conto corrente, attivato presso l'### di credito “### Bank”, per il che il rapporto giuridico “interessato” è quello originato dalla sottoscrizione del contratto di conto corrente tra la ricorrente ed “### Bank”, rapporto rispetto al quale ### è soggetto evidentemente estraneo.   Pertanto, sostiene la resistente ### s.p.a., nessuna responsabilità può essere fondatamente addebitata a carico di ### che, nel caso di specie, si è limitata a sospendere per 3 giorni la SIM della ricorrente, in conformità ai protocolli di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni normative.   Nel costituirsi l'istituto bancario ### s.p.a.  eccepiva la propria estraneità rispetto alla vicenda dedotta in giudizio evidenziando come la stessa aveva adottato tutte le cautele previste dal protocollo.  Infatti, il bonifico era stato anche preceduto da apposito messaggio sms inoltrato alle ore 16:34:45 presso l'utenza telefonica ### registrata dall'apposita sezione del sito internet di ### avente il seguente contenuto “SMS ### (CC ###) il ### alle ore 16,34 abbiamo preso in carico il tuo bonifico di € 6000,00. Per segnalazioni chiama il +###2)” messaggio che purtroppo non veniva letto dalla ricorrente in quanto le era stata sospesa la SIM telefonica.   Infatti, dalle verifiche effettuate, emergeva che l'operazione di bonifico contestata era stata disposta dall'App della ### e tramite ### (###; quindi con la massima sicurezza prevista, come emerge dall'estrazione ottenuta dall'applicativo ### prodotto evidenziando come il sistema a due fattori adottato dalla ### è altamente sofisticato, in quanto garantisce un più elevato livello di sicurezza al cliente: si basa sostanzialmente sull'operatività del sistema telefonico e sulla relativa garanzia di sicurezza ad opera del gestore del relativo servizio.   Una volta effettuato l'accesso all'home banking, l'operazione bancaria è autorizzata solo attraverso l'effettuazione della “secure call”, vale a dire di una telefonata di conferma che il cliente esegue ad un numero verde indicato dalla ### e nella quale il cliente, seguendo le istruzioni della voce guida, digita un codice numerico che gli è stato fornito dalla ### sul sito web o sulla APP della ### nella schermata di riepilogo dell'operazione disposta: tale telefonata viene accettata dal sistema della ### che garantisce la sicurezza solo se il numero chiamante è stato preventivamente registrato come “certificato” sul sito web della ### Evidenziava altresì la propria buona fede atteso che a fronte del reclamo, ### immediatamente richiamava il bonifico contestato disposto fraudolentemente a favore di tal ### cliente di ### con causale “### Autovettura”, anche se non poteva recuperare l'intera somma del bonifico ma solo parte di essa che veniva riaccreditata sul conto corrente della ricorrente.   Il caso dedotto in giudizio è quello di una frode informatica compiuta ai danni della correntista ### attraverso la tecnica della c.d. ### che prevede il trasferimento del numero di telefono su una nuova ### permettendo di aggirare l'autenticazione a due fattori (###) per poter accedere agli account bancari della vittima. 
Consiste, in buona sostanza, nel duplicare la SIM card a insaputa del titolare ed il truffatore prende il controllo del tuo telefono. 
In particolare con tecniche di social engineering, convincono con l'inganno l'operatore telefonico a trasferire il numero telefonico su una nuova ### il titolare del numero telefonico perde la linea e il truffatore si ritrova con una copia della SIM attiva del suo numero di telefono. 
La giurisprudenza di merito si è occupata di questa particolare frode informatica individuando la responsabilità della compagnia telefonica atteso che la truffa non avrebbe potuto perfezionarsi se i terzi non fossero riusciti ad intervenire sull'utenza telefonica certificata. In particolare, la condotta negligente dell'operatore telefonico, estrinsecatasi in una superficiale verifica dell'identità del richiedente la sostituzione. 
Orbene, occorre verificare quale sia la disciplina applicabile, e cioè quella del D.Lg.vo n. 11/2010 attuativo della direttiva 2007/64/CE da ultimo novellato dal D.Lg.vo n. 218/2017, emanato per recepire la nuova direttiva relativa ai servizi di pagamento 2015/2366/UE in vigore dal 13 gennaio 2018 (c.d.  ###). 
Al riguardo, il sistema più evoluto di autenticazione per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma home banking è quello che prevede l'autenticazione del cliente non soltanto tramite le cosiddette credenziali statiche (### e ### consegnate allo stesso al momento dell'apertura del rapporto, ma anche attraverso l'utilizzo di un codice dinamico, detto OTP (one time password), ovvero un codice cifrato monouso generato contestualmente all'accesso al servizio/esecuzione dell'operazione e con durata limitata nel tempo. 
In ipotesi di operazioni disconosciute, l' art. 10, comma 2 D.Lg.vo n. 11/2010 stabilisce che: “### l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7.È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”. 
La norma prevede, quindi, che in caso di disconoscimento dell'autorizzazione di un'operazione di pagamento la banca provi, da un lato, di aver correttamente adempiuto la propria prestazione, dall'altro, l'inadempimento doloso o gravemente colposo da parte del cliente agli obblighi previsti nell'art. 7 del D.Lg.vo n. 11/2010 in forza del quale: “### abilitato all'utilizzo di uno strumento di pagamento ha l'obbligo di: a) utilizzare lo strumento di pagamento in conformità con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l'emissione e l'uso e che devono essere obiettivi, non discriminatori e proporzionati; b) comunicare senza indugio, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza […] l'utente, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate”. 
Considerate queste premesse, va esclusa nel caso di specie la responsabilità della banca avendo questa fornito prova, non solo, di aver predisposto le misure più idonee a garantire la tutela del cliente, ma anche, dell'inadempimento del cliente medesimo, sorretto da colpa grave, agli oneri, di cui all'art. 7 del D.Lg.vo 11/201 di custodia delle credenziali di sicurezza personalizzate e di comunicazione alla banca dell'uso non autorizzato dello strumento di pagamento. 
Mentre la responsabilità ricade sull'operatore telefonico: considerate infatti le caratteristiche strutturali della ### e la specifica circostanza per cui, nonostante il possesso delle credenziali statiche (userid e password), la truffa non avrebbe potuto perfezionarsi se i terzi non fossero riusciti ad intervenire sull'utenza telefonica certificata, rendendola inattiva e dirottando a proprio favore l'invio delle credenziali dinamiche OTP e OTS tramite la sostituzione della ### Invero la responsabilità dell'operatore telefonico si concretizza nella condotta negligente posta in essere , estrinsecatasi in una superficiale verifica dell'identità del richiedente la sostituzione, è causalmente connessa con l'esecuzione dei bonifici indebiti. 
Infatti, l'art. 55 comma 7 del D.Lg,vo n. 259/2023 ha previsto in capo agli operatori di telefonia mobile un obbligo di identificazione degli abbonati e degli acquirenti prima dell'attivazione del servizio, stabilendo che ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'### gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, i quali devono essere identificati prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (###. 
A tal fine, le imprese di telefonia sono tenute ad adottare tutte le necessarie misure atte a garantire: a) l'acquisizione dei dati anagrafici riportati sul documento di identità esibito dal cliente e dei dati relativi al tipo e al numero del documento; b) la corretta acquisizione della riproduzione del documento presentato dall'acquirente e ad assicurare il corretto trattamento dei dati ottenuti. 
Ciò detto, si ritiene che sussista nell'ordinamento un obbligo di identificazione dei clienti anche per la mera sostituzione della ### del tutto similare a quello previsto in caso di attivazione della stessa, tant'è che l' art. 1 comma 46 L.  124/2017 prevede al riguardo che: “Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti già clienti di un operatore, con decreto del Ministero dell'### di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall' art. 64 del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lg.vo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e di tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica”. 
La ratio di tale intervento normativo, ossia semplificare le modalità di identificazione del cliente nelle operazioni di migrazione, integrazione o sostituzione della ### trova un antecedente logico necessario nell'esistenza di un dovere in capo agli operatori telefonici di provvedere all'identificazione del cliente in occasione delle operazioni menzionate. 
Del resto, proprio la rilevanza del suddetto dovere ha determinato l'### per le ### nelle ### (### all'emanazione della ### n. 86/21/CR dell'8 luglio 2021, che, ha ulteriormente rafforzato l'obbligo di identificazione del richiedente la duplicazione della SIM da parte dei gestori dei servizi di telefonia, con l'espressa intenzione di garantire maggiore protezione ai dati personali dei clienti e di prevenire attività dolose attuabili tramite la sostituzione della SIM dell'utente da parte di soggetti terzi non autorizzati (cfr. Trib. ### 3295/2011, #### n. 8562/2022, ### Ivrea n. 543/2018, ### Savona n. 428/2022 - delibera dell'### 86/21/### adottata l'8 luglio 2021) Accertato, quindi l'an debeatur e la legittimità passiva, in ordine al quantum si ritiene quale a somma da riconoscersi sia quella richiesta pari ad € 3.311,35, quale differenza tra la somma fraudolosamente trasferita a mezzo bonifico di € 6.000,00 e quella di € 2.688,65 recuperata a seguito del formale disconoscimento da parte dell'istituto bancario.   La domanda attorea, pertanto, va accolta nei termini di cui sopra con estromissione dal presente giudizio dell'istituto bancario ### s.p.a..   Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### Avv. ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ###ra ### con ricorso regolarmente notificato, contro la ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché nei confronti della terza chiamata ### s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede: 1) Dispone la estromissione del presente giudizio della resistente - chiamata in causa - ### s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per carenza di legittimazione passiva a stare in giudizio; 2) Dichiara la responsabilità la responsabilità della compagnia telefonica ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore relativamente alla sottrazione fraudolenta del danaro dal conto corrente dell'attrice acceso presso la ### mediante bonifico non autorizzato e disconosciuto, 3) per l'effetto, condanna la compagnia telefonica ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di € 3.311,35 oltre interessi legali a decorrere dalla domanda all'effettivo soddisfo; 4) condanna la compagnia telefonica ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.363,00, di cui € 98,00 per spese ed € 1.265,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15% e accessori come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  5) Compensa tra le altre parti le spese di giudizio ### deciso in ### il 14 agosto 2025 Il Giudice di ###

causa n. 586/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Luciano Angelo Michele Lasaracina

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9478/2024 del 06-11-2024

... € 19.800,00. Contattava dunque immediatamente la banca e successivamente provvedeva a querelare l'accaduto alla locale stazione dei ### Su reclamo della correntista, la banca provvedeva ad accreditare sul suo conto corrente la somma di € 19.800,00 ma, dopo alcuni giorni, senza alcuna autorizzazione, la banca prelevava la medesima somma dal conto corrente, richiamando il punto B della dichiarazione sottoscritta dalla ### il ###. ### quanto esposto, la ### non aveva richiesto l'attivazione del “bonifico istantaneo” ed inoltre le operazioni in favore di un medesimo beneficiario (####, in favore di un unico conto corrente (### ES###) tenuto presso la medesima banca (### corrispondente al ### s.a. ### 4 ### dovevano essere inibite dalla banca poiché superavano la soglia massima consentita per i bonifici istantanei di € 15.000,00. In aggiunta la banca inviava la comunicazione del rigetto del reclamo/disconoscimento con la ricostruzione della vicenda ad un indirizzo diverso da quello della correntista, violando gravemente la privacy della stessa, quanto alla truffa subita ed ai dettagli dei fatti accaduti. In ragione di quanto esposto, parte attrice concludeva chiedendo di “A. (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA 1 ### nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 9265/2020 r.g.  tra ### (C.F. ####) rappresentata e difesa giusta procura alle liti agli atti dall'avv. ### (C.F. ###) e dall'avv. ### (C.F. ###) presso il cui studio in Napoli alla ### n. 26 elettivamente domicilia.  - Attrice e ### S.P.A. (C.F. ###) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura alle liti agli atti dall'avv. ### (C.F.  ###) ed elettivamente domiciliat ###Napoli alla via ### del Popolo n. 22.  - ###: le parti concludevano come da verbale del 26.06.2024.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, ### adiva l'intestato Tribunale al fine di sentir condannare ### S.p.A. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. A fondamento della propria domanda, l'istante esponeva di essere titolare del conto corrente n. 66171 1000 ### tenuto presso l'istituto di credito ### con servizio di internet banking. ### quanto asserito, il 13 maggio 2019 alle ore 17.00 circa, l'attrice riscontrava sulla propria SENTENZA 2 casella di posta elettronica la presenza di una e-mail, apparentemente proveniente da ### denominata “Avviso - ### numero”, con la quale veniva invitata ad aprire un link per certificare il proprio numero telefonico, al fine di provvedere alla sostituzione del metodo di accesso al proprio internet banking. Pertanto, l'attrice digitava il proprio numero di telefonia mobile onde sostituire la chiavetta O-### A questo punto, senza aver mai digitato le tre password necessarie, accedeva al proprio internet banking e visualizzava un messaggio di bonifico sospetto di € 9.900,00 con invito, per bloccarlo, a digitare subito il codice che le perveniva via sms. Digitato quindi due volte il codice, si avvedeva che dal proprio conto corrente erano stati effettuati due bonifici su conto corrente ES### intestato a ### per complessivi € 19.800,00. Contattava dunque immediatamente la banca e successivamente provvedeva a querelare l'accaduto alla locale stazione dei ### Su reclamo della correntista, la banca provvedeva ad accreditare sul suo conto corrente la somma di € 19.800,00 ma, dopo alcuni giorni, senza alcuna autorizzazione, la banca prelevava la medesima somma dal conto corrente, richiamando il punto B della dichiarazione sottoscritta dalla ### il ###.  ### quanto esposto, la ### non aveva richiesto l'attivazione del “bonifico istantaneo” ed inoltre le operazioni in favore di un medesimo beneficiario (####, in favore di un unico conto corrente (### ES###) tenuto presso la medesima banca (### corrispondente al ### s.a. ### 4 ### dovevano essere inibite dalla banca poiché superavano la soglia massima consentita per i bonifici istantanei di € 15.000,00. In aggiunta la banca inviava la comunicazione del rigetto del reclamo/disconoscimento con la ricostruzione della vicenda ad un indirizzo diverso da quello della correntista, violando gravemente la privacy della stessa, quanto alla truffa subita ed ai dettagli dei fatti accaduti. 
In ragione di quanto esposto, parte attrice concludeva chiedendo di “A. Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta derivante da ciascuno dei comportamenti/omissioni posti in essere, dettagliatamente evidenziati in premessa, per i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati; B. Per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni patrimoniali e non SENTENZA 3 patrimoniali, allo stato quantificati nella misura di € 49.800,00, come sopra specificati, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa; C. Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e compensi professionali calcolati ex D.M. 55/14 e successive modificazioni, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari che rendono le dichiarazioni di ### D. Ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis d.lgs. 28/2010, preso atto della mancata partecipazione della convenuta senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, desunti argomenti di prova, condannare banca #### al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. 
Si costituiva in giudizio ### S.p.A., la quale preliminarmente contestava quanto asserito dall'attrice precisando che a far data dal 21/11/2017 il rapporto per cui è causa veniva implementato mediante l'introduzione del bonifico istantaneo e tale variazione contrattuale veniva preannunciata alla dott.ssa ### in occasione della trasmissione dell'estratto conto alla data del 30/09/2017, perfezionandosi con il mancato esercizio del diritto di recesso entro il termine di legge. Ulteriormente, si chiariva che per il funzionamento del sistema “###” è necessario che il cliente comunichi alla ### un numero telefonico mobile, utilizzato per l'invio di codici di sicurezza. ### inserimento delle credenziali personali, per espressa previsione contrattuale, autorizza la ### ad eseguire le operazioni in quanto comprova la riferibilità al cliente delle stesse, e ciò anche in ragione dell'espresso obbligo assunto dal cliente di custodire tali credenziali con la massima diligenza e, comunque, mantenerle segrete, come espressamente previsto sia dalle previsioni contrattuali accettate dal cliente in occasione della sottoscrizione del contratto di ### sia dalle prescrizioni operative contenute nella “### al ### di banca online” che la banca mette a disposizione dei propri clienti mediante pubblicazione sul proprio sito internet. 
Nella fattispecie per cui è causa, secondo quanto asserito dalla convenuta, tutte le operazioni di bonifico contestate avvenivano mediante il corretto ed esatto inserimento delle credenziali di accesso al conto, ossia: del ###, del PIN e degli ulteriori codici OTP ed ### Ebbene, la banca, dopo aver verificato la correttezza e la legittimità delle operazioni contestate - in quanto tutte seguite previo corretto inserimento delle credenziali di accesso al conto on line dell'attrice - provvedeva ad addebitare sul conto SENTENZA 4 dell'attrice l'importo di € 19.800,00 previa specifica comunicazione ed inoltre riscontrava negativamente l'ulteriore reclamo che, nelle more, era stato inviato dal legale dell'attrice con pec del 30/05/2019. Si precisava che tale ultimo reclamo non risultava sottoscritto dall'attrice né, tantomeno, allo stesso era stato allegato il mandato professionale e per tali motivi l'istituto di credito riteneva opportuno spedire il suo riscontro direttamente presso l'indirizzo che l'attrice aveva comunicato in occasione della sottoscrizione del contratto di My key. In conclusione, la convenuta domandava il rigetto delle domande attoree poiché inammissibili ed infondate ed in subordine l'accertamento del concorso di colpa dell'attrice nella produzione del danno richiesto in risarcimento. 
Ammesse le parti al deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita con interrogatorio formale di parte attrice e l'escussione di tre testi, all'esito della quale il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione. In data ### la presente causa veniva assegnata alla scrivente e successivamente, in data ###, la stessa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Ciò posto, giova premettere che, come chiarito dalla giurisprudenza di merito, le principali truffe legate all'utilizzo di carte di pagamento sono individuabili nello skimming e nel phishing (cfr. Tribunale Roma sez. XVII, 25/06/2019, n.13442). Lo “skimming” consiste in una tecnica mediante la quale con l'utilizzo di uno skimmer (apparecchio per la lettura e la memorizzazione dei contenuti presenti sulle bande magnetiche delle carte elettroniche), il truffatore entra in possesso dei dati delle carte di pagamento, codice PIN incluso (in caso di bancomat o carta di credito multifunzione): tale tipologia è basata materialmente sulla clonazione di carte di credito, carte di debito, ecc. Il “phishing”, invece, è una tecnica fraudolenta online con cui, grazie all'invio di false e-mail o sms, spesso in tutto simili a quelle inviate da istituti emittenti o noti siti e- commerce, il truffatore entra in possesso del numero di carta di credito, codice segreto, dati personali del titolare della carta e credenziali di accesso al sistema di utilizzo del conto on line. Il phishing identifica, dunque, principalmente, le truffe basate su transazioni online non autorizzate dal titolare. Di recente, proprio per l'abuso della tecnica dell'e-mail” fasulla”, si è diffusa la tecnica del cd. “smishing”, evoluzione del SENTENZA 5 secondo fenomeno che utilizza quale sistema per la trasmissione dei dati i messaggi di testo che giungono sullo smartphone: il messaggio si presenta come proveniente da una società nota e con simboli e modalità tipiche della loro messaggistica, inducendo il ricevente a fidarsi, e utilizza tecniche di pressione psicologica (trattasi ad esempio di messaggi che informano l'utente che il suo account bancario è stato violato o bloccato) che portano l'utente a rivelare le proprie credenziali e i propri dati. 
Quanto alla disciplina applicabile alla fattispecie in esame, mette conto evidenziare che il decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 di “### della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”, all'art. 10, comma 2, rubricato “### di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento”, così come modificato dal d.lgs. 218/2017, statuisce che: “### l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per se' necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, ne' che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”. ### 7 lett. b), con riferimento agli obblighi previsti in capo all'utilizzatore dei servizi di pagamento prevede altresì l'obbligo di “comunicare senza indugio, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza”. 
Quanto invece alla responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento, l'art. 12 al comma 1, dispone che “### il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l'utilizzatore non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b)”. 
SENTENZA 6 Alla luce del quadro normativo di cui innanzi, in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, la possibilità di un'utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo, deve ricondursi nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente. Da ciò consegue che, l'erogatore di servizi, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuto a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente per andare esente da responsabilità. Come evidenziato in piu' occasioni dalla Corte di Cassazione “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento ma il riparto degli oneri probatori posto a carico delle parti segue il regime della responsabilità contrattuale. 
Mentre, pertanto, il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio. Ne consegue che, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore (v. Cass sent. 3780/2024 e conforme ex multis v. Cass.2916/2020 , n. 2950 /2017; 18045/2019; n. 26916 /2020). 
Pertanto, qualora si verifichi un accesso non autorizzato o l'impiego dei dati raccolti per finalità non conformi alla legge, il prestatore del servizio per andare esente da responsabilità non deve solo dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, ma è altresì tenuto a fornire la prova positiva di una causa esterna. Può trattarsi di fatto naturale, di fatto del terzo o di fatto dello stesso danneggiato che, per SENTENZA 7 imprevedibilità ed inevitabilità, sfugge alla sfera di controllo dell'esercente l'attività pericolosa” (Tribunale Parma sez. I, 06/09/2018, n.1268; ### sez. II, 04/02/2019, n.200). 
Orbene, applicando i principi suddetti alla fattispecie de qua, emerge chiaramente che le operazioni eseguite dalla banca in data 13 maggio 2019 sono state autorizzate senza le dovute misure di cautela e senza assicurarsi - come doverosamente richiesto al bonus argentarius - che le disposizioni provenissero dal titolare del conto. Deve pertanto ritenersi provato che l'attrice sia stata vittima di un'attività smishing date le caratteristiche della mail ricevuta e del suo contenuto, in quanto tali da indurre la ### a cliccare sul link fornendo per certificare il proprio numero di telefono e inserire i codici che la stessa banca inviava , utilizzati poi illegittimamente da terzi per effettuare due bonifici della somma complessiva di € 19.800,00 in favore di ### su conto corrente ES###. 
Quanto, poi, alla dedotta condotta colposa della parte attrice, che avrebbe omesso di tenere un comportamento vigile di fronte alla mail apparentemente riconducibile alla banca di richiesta di inserimento dei propri codici, va rilevato quanto indicato dalla schermata mail prodotta in allegato all'atto di citazione (vd. all. 1 memoria parte attrice 2 ex art. 183 sesto comma c.p.c.). Suddetta e-mail, infatti, proveniva da “####”, dove la dicitura “no reply”, è proprio tipica delle comunicazioni delle imprese bancarie, ed invitava ad accedere al link per certificare il numero di telefono, al fine di evitare che il conto venisse disabilitato non essendo più utilizzabile la chiavetta “O-key”. Tale messaggio ben poteva indurre in errore la titolare della posta elettronica, della cui esperienza in materia bancaria o informatica non si è dato prova da parte della convenuta e tenuto che la mail che non presentava errori o anomalie nel testo tali da poter configurare un comportamento colposo in capo all'istante. 
Di contro, la banca, su cui incombeva l'onere di provare il dolo o la colpa grave dell'utente, si è limitata a provare che il bonifico era stato effettuato mediante le chiavi di accesso custodite dall'utente, fondando pertanto su tale circostanza la prova di un comportamento colposo della #### è infondato e va pertanto disatteso. 
Ed invero, la suddetta circostanza non veniva contestata da parte attrice, la quale ammetteva altresì di aver ricevuto due messaggi facenti riferimento ai due bonifici. 
SENTENZA 8 Tuttavia, parte attrice precisava di aver digitato i codici richiesti ed inviati dalla banca al fine di impedire la disabilitazione del proprio conto in un primo momento (circostanza riscontrabile dal testo della mail ricevuta), e in un momento successivo al fine invece di bloccare i bonifici sospetti. 
Né tantomeno la banca ha provato come era suo onere di aver adottato sistemi adeguati al fine di evitare episodi di cd. phishing, essendosi limitata a depositare alcune comunicazioni di allerta proprio per il predetto fenomeno inviata solo successivamente al reclamo dell'attrice e non essendo, altresì , a tal fine sufficiente l'utilizzazione di un avanzato sistema di sicurezza. E neppure può dirsi provata qualsivoglia causa esterna che, per imprevedibilità ed inevitabilità, poteva sfuggire alla sfera di controllo dell'esercente l'attività pericolosa, ossia la banca. 
Infine, emerge chiaramente dalla documentazione prodotta in giudizio l'adempimento degli obblighi di cui al sopra menzionato art 7 lett. b), avendo parte attrice correttamente segnalato quanto accaduto alla banca immediatamente ed altresì provveduto a sporgere denuncia querela alla locale stazione dei ### di ### (vd. all. 6 e 3 memoria di parte attrice). 
In ossequio, dunque, all'art 12 comma 2 del d.lgs. citato e alla luce dei fatti allegati dall'istante, che hanno trovato conferma negli elementi probatori acquisiti in corso di giudizio, alcun addebito connotato dal profilo soggettivo del dolo o della colpa grave è imputabile all'attrice, il cui onere probatorio, come si è detto, incombeva sulla convenuta, che nulla ha provato sul punto. 
In conclusione, va riconosciuta la responsabilità del “pagatore”, rectius ### per aver tenuto un comportamento in violazione al canone di diligenza di natura tecnica richiesto, da valutarsi secondo il parametro dell'accorto banchiere alla luce dei principi innanzi evidenziati , cui causalmente è da ritenersi riconducibile il danno patrimoniale subito dall'istante, in termini di danno emergente, da ritenersi pari ad € 19.800,00 corrispondere all'ammontare dei bonifici illegittimamente disposti sul conto dell'istante . 
Quanto agli ulteriori danni patrimoniali e non lamentati da parte attrice, non essendo stata fornita alcuna prova sul punto, essendosi parte attrice limitata a delle mere allegazioni sul punto, devono ritenersi insussistenti. 
SENTENZA 9 ### dunque, accoglie la domanda proposta dall'attrice per quanto di ragione e per l'effetto condanna parte convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attrice per l'importo di euro 19.800,00 oltre interessi legali, ex art 1284, 4 comma c.c. dalla domanda sino al soddisfo. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio dell'attività espletata secondo tariffa vigente.  PQM ### di Napoli, ### civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - accoglie la domanda e per l'effetto condanna ### S.p.A. al pagamento dell'importo di 19.800,00 in favore dell'attrice ### oltre interessi legali ex art 1284 4 co c.c. dalla domanda sino al soddisfo; - condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano in euro 518,00 per spese, euro 6.000,00 per compensi oltre spese generali 15% ed accessori di legge, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari avv. ### e avv. ### Napoli, 5.11.2024 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 9265/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Ranno Rosario, Tuccillo Maria

M
6

Tribunale di Roma, Sentenza n. 1934/2025 del 06-02-2025

... accesso nonché i codici OTP (cfr. documentazione informatica e messaggi allegati) che, durante la telefonata, riceveva sul proprio numero di cellulare, codici che le era stato comunicato fossero necessari per effettuare lo storno delle presunte operazioni fraudolente precedentemente eseguite da ignoti. In realtà detti codici forniti dalla parte attrice erano utilizzati dall'apparente operatore di banca per autorizzare gli illegittimi prelievi di cui ai bonifici in discussione. Pertanto, venivano eseguiti due bonifici per il complessivo importo di € 19.701,00 in favore della ### Il giudizio verte quindi sull'accertamento della responsabilità e degli obblighi restitutori o risarcitori dell'intermediario finanziario e del destinatario del pagamento in caso di frode, ad opera di terzi ignoti, in relazione a disposizioni avvenute tramite strumenti elettronici, quali l'home banking, non volute dal titolare del conto. Il phishing è una truffa eseguita tramite e-mail, sms ###, telefonate ### o internet con la quale la vittima della truffa viene ingannata per permettere al malintenzionato l'accesso ai propri conti bancari al fine di sottrarre le sue disponibilità. Generalmente la vittima (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA #### Il Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.A.C.306/2021 vertente: TRA ### e ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.  ### che li rappresenta e difende (ex art.85 c.p.c. vista rinuncia mandato) giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione; ### - ### s.p.a., in persona del procuratore speciale dott. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione; ###É ### s.p.a, in persona del procuratore speciale avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli avv.ti ### e ### che la rappresentano e difendono gusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
OGGETTO: Indebito oggettivo - risarcimento danni.  CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. 
In decisione all'udienza in data ###, con la concessione dei termini di legge, previsti dall'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### e ### convenivano in giudizio la ### - ### s.p.a. (di seguito ### e la ### s.p.a. (di seguito ### chiedendo: in via principale, previo accertamento dell'avvenuto indebito oggettivo e/o arricchimento senza giusta causa, ex artt. 2033 e 2041 c.c., conseguiti da parte della società ### di condannare quest'ultima alla restituzione, in favore di essi attori delle somme indebitamente trattenute pari ad euro 19.701,00, oltre interessi legali e rivalutazione, come per legge; in via subordinata, previo accertamento della responsabilità contrattuale dell'### di ### convenuto, di condannare la ### al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti da essi attori con riferimento alla sottrazione della somma di euro 19.701,00, oltre interessi e rivalutazione, come per legge; in ogni caso, di condannare la ### al risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da essi attori da liquidarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al soddisfo. 
A fondamento di dette domande gli attori, quali titolari ### del rapporto di conto corrente n. ###, gestito anche tramite servizio ### esponevano che: -in data #### riceveva sul proprio telefono cellulare un messaggio “sms” dalla ### con il quale veniva invitata a contattare urgentemente l'### di ### al numero telefonico “###”.  -essa provvedeva dapprima a contattare il ### di ### per avere maggiori delucidazioni e, successivamente, effettuava una telefonata all'asserito ### al numero indicato nel messaggio sms, numero poi rivelatosi fraudolento; -durante la telefonata, dopo la richiesta di fornire le generalità, l'operatore la rendeva edotta di un presunto accesso online, tramite indirizzo web sito in ### al conto corrente cointestato ad essi attori dal quale sarebbero risultati movimenti con la carta di credito dal valore di euro 500,00, nonché che sarebbero stati disposti due bonifici di pari importo, per un totale di euro 19.701,00, in favore della ### -il medesimo operatore comunicava che, al fine di effettuare lo storno delle suddette operazioni era necessario fornire i codici O-### ricevuti sul suo cellulare; all'esito dell'operazione giungevano ulteriori messaggi che garantivano l'avvenuto storno. 
Nei giorni successivi gli attori verificavano che i bonifici erano stati eseguiti, che non vi era stato lo storno dell'importo in parola e che erano stati vittima di frode tramite le modalità dello smishing; in data ### sporgevano, quindi, denuncia-querela. 
Gli attori lamentavano che nonostante le richieste avanzate sia alla ### che alla ### non avevano ricevuto in restituzione l'importo oggetto dei due bonifici in discussione. 
Si è costituita la ### chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, di diminuire ex art. 1227, co. 2, c.c. l'importo richiesto a titolo di danno in ragione del concorso colposo degli attori nella determinazione del dedotto evento dannoso. 
In particolare l'istituto di credito attribuiva la responsabilità della vicenda alle stesse parti attrici, deducendo che la ### aveva incautamente comunicato a terzi le proprie credenziali di accesso nonché, per più volte ripetute, i propri codici di autenticazione “O-key SMS” pervenuti sul suo cellulare per eseguire le operazioni che hanno successivamente portato alla disposizione dei bonifici contestati nell'odierno giudizio, il tutto nonostante nei singoli messaggi O-Key sms fossero contenute le informazioni inerenti l'operazione che si stava eseguendo, ossia un pagamento e non uno storno. 
Anche la ### si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea previo accertamento dell'insussistenza in capo ad essa convenuta di qualsiasi responsabilità per i fatti di causa, nonché l'insussistenza dei presupposti dell'indebito e/o dell'ingiustificato arricchimento, dichiarando la legittimità dell'accantonamento da essa effettuato della somma non spesa, pari ad € 14.501,00, in attesa di indicazioni da parte dell'### giudiziaria. 
In subordine, chiedeva di rigettare la domanda di restituzione avanzata dagli attori nei suoi confronti nella parte eccedente le somme non spese e accantonate e, in ogni caso, di rigettare ogni domanda di condanna al pagamento di interessi e/o rivalutazione monetaria sulle somme di cui dovesse essere ordinata la restituzione. 
In via ulteriormente subordinata, in caso di condanna di essa convenuta alla restituzione di tutte le somme a suo tempo pervenute, comprese le somme spese dall'autore degli illeciti, di condannare la ### a garantirla e tenerla indenne dal danno subito; In particolare, la ### sottolineava di non avere alcuna responsabilità dei fatti di causa, in quanto i bonifici eseguiti per ricaricare una “carta prepagata”, emessa dalla suddetta società, ed intestata ad una persona fisica terza, erano stati effettuati per tramite della ### (portale mybank) con impossibilità di controllo da parte di detta società. 
Evidenziava, altresì, che essa si era attivata lo stesso giorno segnalando ad ### quattro transazioni ### effettuate dal cliente ### ritenute sospette (poiché si trattava di tentativi troppo ravvicinati per grossi importi), di cui due fin da subito rifiutate, chiedendo una verifica sulla genuinità delle stesse e provvedendo a bloccare il cliente, in tal modo riuscendo ad evitare l'impiego dell'importo poi accantonato di euro 14.501,00. 
In sede di prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c., le parti attrici, dopo aver dato atto che, in data 20 aprile 2022, avevano ricevuto il rimborso della somma di euro 14.501,00 a seguito del dissequestro di dette somme, avvenuto in data 20 luglio 2021 (le somme erano state sequestrate nel procedimento penale avviato su denuncia degli attori medesimi), precisava le domande chiedendo: in via principale, previo accertamento dell'indebito oggettivo ex artt. 2033, o, in subordine, dell'arricchimento senza giusta causa ex 2041 c.c., conseguiti da parte della società convenuta ### di condannarla a restituire le somme ancora indebitamente trattenute pari ad euro 5.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione dalla richiesta stragiudiziale fino alla data del 20 luglio 2021 sulla somma di ### 19.701, nonché rivalutazione e interessi legali sulla minor somma di euro 5.200 da tale ultima data sino a quelle odierna e, da essa, oltre gli interessi moratori ex art. 1284, comma 4 c.c. sempre sulla somma di euro 5.200; in via subordinata, previo accertamento della responsabilità contrattuale dell'### di ### di condannare la ### al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti con riferimento alla sottrazione della somma residua di euro 5.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione dalla richiesta stragiudiziale fino alla data del 20 luglio 2021 sulla somma di ### 19.701, nonché rivalutazione e interessi legali sulla minore somma di euro 5.200 da tale ultima data sino a quelle odierna e, da essa, oltre gli interessi moratori ex art. 1284, comma 4 c.c. sempre sulla somma di euro 5.200; in ogni caso, di condannare la ### al risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da essi attori, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al soddisfo e, dalla data odierna, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 4 c.c.. 
La causa, essendo documentale, è stata istruita esclusivamente mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti senza la necessità dell'escussione delle prove orali. 
La domanda non è fondata per i motivi che seguono. 
Come documentato dalle parti e come in parte sostanzialmente incontestato è risultato che le parti attrici sono state vittima di un attacco c.d. phishing posto in essere mediante l'invio di un sms sul proprio numero di cellulare (utilizzato per l'accesso home banking al conto corrente aperto presso ### s.p.a.), in apparenza proveniente dal medesimo istituto bancario - come altri sms ricevuti in tempi precedenti i fatti di cui ci si occupa -, con il quale veniva richiesto all'utente di contattare il numero telefonico del servizio antifrodi dell'istituto bancario, numero contattato dalla parte attrice.  ### la telefonata la parte attrice forniva al soggetto terzo i propri codici di accesso nonché i codici OTP (cfr. documentazione informatica e messaggi allegati) che, durante la telefonata, riceveva sul proprio numero di cellulare, codici che le era stato comunicato fossero necessari per effettuare lo storno delle presunte operazioni fraudolente precedentemente eseguite da ignoti. 
In realtà detti codici forniti dalla parte attrice erano utilizzati dall'apparente operatore di banca per autorizzare gli illegittimi prelievi di cui ai bonifici in discussione. 
Pertanto, venivano eseguiti due bonifici per il complessivo importo di € 19.701,00 in favore della ### Il giudizio verte quindi sull'accertamento della responsabilità e degli obblighi restitutori o risarcitori dell'intermediario finanziario e del destinatario del pagamento in caso di frode, ad opera di terzi ignoti, in relazione a disposizioni avvenute tramite strumenti elettronici, quali l'home banking, non volute dal titolare del conto. 
Il phishing è una truffa eseguita tramite e-mail, sms ###, telefonate ### o internet con la quale la vittima della truffa viene ingannata per permettere al malintenzionato l'accesso ai propri conti bancari al fine di sottrarre le sue disponibilità. 
Generalmente la vittima della truffa di phishing viene indotta a fornire informazioni personali, dati finanziari, numeri di cellulare o codici di accesso: per far ciò il truffatore finge di solito di essere l'istituto di credito della vittima creando l'apparenza di una comunicazione della banca, così carpendo la fiducia della vittima. 
Viene, innanzitutto, in rilievo il d.lgs 27/01/2010 n. 11 che alloca sui prestatori di servizi di pagamento (### i rischi derivanti dalle condotte fraudolenti dei terzi che simulano un consenso del pagatore, dando quindi avvio ad una operazione non voluta dal titolare delle somme. 
Per comprendere la distribuzione degli obblighi di protezione e delle rispettive responsabilità, si deve tener presente che, alla luce del complessivo impianto normativo, i PSP sono considerati i soggetti più idonei ad investire risorse per prevenire i rischi connessi alla trasmissione del consenso e, pertanto, nella loro sfera giuridica (nel c.d. rischio di impresa) sono posti sia l'obbligo di assicurare che le credenziali di autenticazione attribuite ai propri clienti “non siano accessibili a soggetti diversi dall'utente abilitato a usare lo strumento di pagamento” sia i “rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o delle relative credenziali di sicurezza personalizzate” (artt. 8 e 11 D.lgs. n. 11 del 2010).
In generale, è configurata una responsabilità aggravata del PSP nel caso abbia dato seguito ad un'operazione non autorizzata, proprio in virtù di questa sua maggiore capacità di elaborare meccanismi sicuri di gestione e trasmissione del consenso, nonché di tempestiva ed esatta esecuzione degli ordini di pagamento così ricevuti. 
In quest'ottica, la ### 2366/2015/UE, prima, e il ### del. 2018/389/UE della ### poi, hanno imposto agli PSP di predisporre meccanismi di autenticazione forte, per la trasmissione del consenso, basati su due o più elementi che sono classificati nelle categorie della conoscenza, del possesso e dell'inerenza, con la generazione di un codice di autenticazione. 
Al fine di non consentire una indiscriminata responsabilità a carico dei ### sono previsti degli obblighi di diligenza in capo agli utenti di tali servizi per quanto concerne la propria sfera di influenza. Costoro, infatti, ricevono e devono custodire le credenziali di sicurezza personalizzate per accedere ai propri conti di pagamento ed impartire quegli ordini di pagamento che sono la manifestazione procedimentalizzata al PSP della propria volontà di dare corso a dette operazioni. 
In quest'ottica ed a tale fine, l'art. 7, D.lgs. n. 11/2010, prescrive che “1. ### abilitato all'utilizzo di uno strumento di pagamento ha l'obbligo di: a) utilizzare lo strumento di pagamento in conformità con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l'emissione e l'uso e che devono essere obiettivi, non discriminatori e proporzionati; b) comunicare senza indugio, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza. 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'utente, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate”. 
Quanto sopra si rende necessario per una completa prevenzione dai rischi connessi a queste operazioni, senza estendere eccessivamente la responsabilità, e i correlativi obblighi, dei ### Il delicato bilanciamento delle responsabilità in capo ad ambo le parti risente dello spartiacque della comunicazione di cui all'art. 7, co. 1, lett. b), la quale mette il PSP nelle condizioni di comprendere, per tempo, la discrasia tra consenso e manifestazione procedimentalizzata dello stesso. 
È quindi necessario circoscrivere l'analisi del riparto di responsabilità alle sole operazioni di pagamento non autorizzate eseguite dal PSP a seguito della corretta ricezione di un ordine di pagamento. Difatti, trattandosi di operazioni non autorizzate, ossia eseguite senza il consenso dell'utente, il decreto legislativo pone sul PSP (la banca) l'onere di “provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti” (art. 10 D.lgs. n. 11/2010). 
In difetto di tale prova, non vi sarebbe alcun dubbio sulla responsabilità del ### il quale non potrebbe altrimenti aver fatto affidamento su un apparente consenso dell'utente manifestato attraverso quella procedimentalizzazione e autenticazione a cui si ha accennato. 
Nell'ipotesi in esame, poi, nel caso in cui l'operazione risultasse correttamente autenticata e che non sia stata conseguenza di mal funzionamento e inefficienza del sistema, la banca è esonerata da ogni responsabilità nel caso dimostri che il proprio utente pagatore abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con dolo o colpa grave, agli obblighi di diligenza e di tempestiva comunicazione di cui all'art. 7 (art. 12, D.lgs. n. 11/2010). 
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte evidenzia che “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente” (cfr. Cass. Sez. III sent.3780/2024 e nello stesso senso sent.  18045/2019 e ordin. n.26916/2020). 
Ciò premesso, va considerato, innanzitutto, che (cfr. anche Cass., ordin. 7214/2023) in materia di phishing e truffe online ai danni dei correntisti deve ritenersi condotta colposa grave, idonea ad escludere la responsabilità dell'intermediario finanziario, il comportamento del cliente che abbia fornito informazioni personali quali il proprio user-ID o la password per accedere al proprio home banking, e la banca ha adottato tutte le misure di sicurezza efficaci per impedire che ciò accada. 
Infatti, se vengono adottate tutte le misure di sicurezza tecniche per la sicurezza delle operazioni online, l'### non può essere ritenuto responsabile se sono i clienti stessi a fornire a terzi le proprie credenziali, condotta non controllabile dall'intermediario. 
Nel caso di specie, dalla documentazione contrattuale allegata emerge che la sicurezza dei servizi online della parte convenuta era garantita da sistemi informatici secondo rigorosi standard internazionali; inoltre non risulta che la truffa sia avvenuta tramite una falla dei sistemi di protezione dell'istituto di credito, ma in quanto gli attori stessi chiamando il numero indicato nel messaggio fraudolento inviato da terzi ignoti da cui appariva la comunicazione provenisse dalla banca, avevano fornito tutte le proprie credenziali di accesso e codici predisposti per garantire l'autenticità dell'ordine di pagamento effettuato on line in violazione di tutte le regole di prudenza e diligenza che ci si potrebbe aspettare dall'utente medio, anche non esperto di sistemi di sicurezza informatica. 
In particolare, va osservato che: -la ### aveva messo in guardia i clienti, attraverso comunicazioni istituzionali e sul proprio sito internet volte a mettere in guardia su possibili truffe ed avvertendo che mai, sotto alcuna circostanza, il personale della banca avrebbe chiesto loro i codici di accesso e che pertanto, in caso di una richiesta di questo tipo, i clienti avrebbero dovuto diffidare e non darle corso; -nel contratto di conto corrente -art.96 condizioni generali di contrattoe dalla ### ai ### in esso richiamata era espressamente indicato l'obbligo dei clienti di custodire con massima cura e riservatezza i codici di accesso e di comunicare con immediatezza un'eventuale indebita appropriazione di detti codici; -risulta dimostrato per tabulas dai documenti depositati dalla ### che parte attrice ha comunicato a terzi le credenziali di accesso al servizio home banking e i codici di autorizzazione dei singoli pagamenti, come anche ammesso dalla medesima parte attrice, nella convinzione che il proprio interlocutore fosse effettivamente la ### convenuta e che i codici servissero non per autorizzare, bensì per “stornare” le operazioni che era convinta fossero state fraudolentemente effettuate in precedenza a proprio danno; -risulta, poi, dagli sms (in atti) ricevuti dalla stessa attrice in tale occasione che il numero O.Key ad essi inviato serviva per “autorizzare il pagamento del bonifico…” e non per effettuare lo storno, attività quest'ultima, che per esperienza comune, è propria della banca che opera autonomamente una volta riconosciuta l'illegittimità di un addebito; -pertanto, l'operazione avveniva a seguito del perfezionamento della procedura ordinaria in quanto, con l'immissione dei codici di accesso, risultava l'autorizzazione dei titolari del rapporto di conto corrente ad effettuare la disposizione patrimoniale inerente ai bonifici in questione. 
Va rilevato, poi, che le disposizioni in esame non superavano il limite contrattuale massimo previsto giornalmente per i bonifici e che gli stessi attori allegano l'effettuazione di bonifici di importo non trascurabile (alleg. 3). 
Risulta, poi, dalla documentazione contrattuale allegata che la ### avesse predisposto un sistema di autenticazione c.d. forte, in conformità alla normativa vigente, mediante la richiesta di credenziali di accesso statiche (codice titolare, c.d. USERID + password generata esclusivamente dal correntista, c.d. PIN) e dinamiche (codici autorizzativi monouso e temporizzati, c.d. ###, generati dal sistema tramite sms o push al momento della richiesta di accesso all'home banking e al momento di conclusione di ciascuna operazione). 
Va rilevato, poi, come dallo scambio di messaggi avvenuto tra gli attori ed il ### di ### ove si notiziava quest'ultimo del messaggio contente l'invito a contattare urgentemente l'### di ### al numero telefonico “###”, il ### metteva in guardia gli attori della possibilità che potesse essere un phishing in quanto la banca non era solita mandare messaggi di quel tipo e solo dopo che gli attori avevano detto che il messaggio arrivava dallo stesso numero che li avvisava quando facevano grossi bonifici, rispondeva “allora sì” circa l'opportunità di chiamare l'ufficio prevenzioni, ma detta circostanza non giustifica la comunicazione dei propri dati di accesso via mail visto quanto sopra detto e senza nemmeno controllare sull'home banking che effettivamente i bonifici di cui si sarebbe dovuto fare lo storno fossero stati effettivamente addebitati. 
Le considerazioni che precedono portano a ritenere adempiuto l'onere probatorio gravante sulla ### circa l'adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno, che si è verificato grazie all'incauta ed ingiustificata comunicazione da parte della cliente delle credenziali di accesso e dei codici di pagamento, eseguito nella errata ed incauta convinzione che il soggetto cui venivano comunicate fosse proprio la ### La domanda di parte attrice nei confronti della ### merita quindi di essere rigettata, non riscontrandosi alcuna responsabilità della stessa nella vicenda in esame. 
Al riguardo, va aggiunto che dalla corrispondenza allegata, risulta che la banca avesse contattato anche la ### ai fini di ottenere la restituzione delle somme pervenute a quest'ultima in base ai bonifici in oggetto. 
Relativamente alla domanda di parte attrice nei confronti della ### S.p.a, deve rilevarsi l'infondatezza anche della medesima, non configurandosi a carico della suddetta convenuta alcuna ipotesi di indebito oggettivo o di ingiustificato arricchimento. 
Va premesso, al riguardo che la ### s.p.a non risulta rivestire nel caso di specie la qualifica di PSP e, dunque, alla stessa non possono applicarsi, neppure per astratto, le regole né il “rischio di impresa” previsto per i PSP (per la ### nel caso di specie); inoltre la stessa non ha avuto alcun ruolo nella fase di predisposizione ed addebitamento dei bonifici. 
Inoltre, dalla documentazione allegata emerge come la convenuta non è stata in alcun modo responsabile, né vi ha concorso, della fraudolenta sottrazione delle somme a danno degli attori. 
Rileva, innanzitutto, che la stessa, insospettita dalle operazioni che venivano eseguite dal cliente Recard#### trattandosi di tentativi troppo ravvicinati per grossi importi, bloccava il cliente. 
Solo grazie a detto intervento, è riuscito ad evitare l'impiego dell'importo totale dei due bonifici, limitando il danno per gli attori medesimi, bloccando le operazioni eseguite dal soggetto terzo “### Giovanni” intestatario della carta prepagata ricaricabile; infatti, dalla documentazione allegata dalla ### risulta che solo euro 5.200,00 sono state utilizzate mediante acquisto di buoni carburante.
Va considerato, quindi, in ordine alle domande di indebito oggettivo ed ingiustificato arricchimento che, innanzitutto, la ### a incassato detta somma a fronte della prestazione di fornitura di carburante effettuata a seguito dell'acquisto dei tickets acquistati dal cliente ### Pertanto, la ricezione della somma corrisponde al compenso per una prestazione contrattuale effettivamente prestata e, quindi, non risulta né indebita, né ingiustificata. 
La circostanza che la provvista per pagare la fornitura fosse stata ottenuta dal suddetto cliente da un terzo, gli odierni attori, tramite attività fraudolenta comporta il diritto degli attori alla restituzione di detta somma da parte del soggetto che ha posto in essere la frode ed ha indebitamente utilizzato l'importo sottratto, ma non può riverberare negativamente sul soggetto terzo alla truffa che senza colpa ha ricevuto l'importo sottratto fraudolentemente a pagamento di una propria prestazione. 
Non si ravvisano quindi, i presupposti per porre a carico della convenuta ### un obbligo di restituzione dell'importo in questione per indebito oggettivo o ingiustificato arricchimento in quanto somma indebitamente ricevute ed in parte utilizzata da “### Giovanni”, entrando nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo (sebbene mediante accredito su carte prepagata emessa della convenuta), ed unico soggetto qualificabile come indebito percipiente delle somme di proprietà degli attori. 
Ritiene, poi, che nulla sia dovuto dalla ### agli attori a titolo di interessi e rivalutazione sulla somma ad essi restituita in data 20 aprile 2022, dopo che l'importo di euro 14.501,00 era stato dissequestrato. 
Risulta, infatti, dalla documentazione allegata che detta convenuta si era subito adoperata per denunciare le operazioni sospette alla ### ed aveva inizialmente accantonato l'importo ai fini della verifica dell'accaduto per poi procederne alla restituzione al legittimo titolare; successivamente dette somme erano sono state oggetto di sequestro da parte dell'### nel maggio 2021 e, successivamente al dissequestro, erano state definitivamente trasferite al ### di Giustizia (circostanza non sostanzialmente contestata) e poi rimborsate. 
Per quanto detto, non può essere accolta la domanda degli attori a danno della convenuta ### Ritenuta quindi assorbita ogni altra questione, compresa la domanda di manleva avanzata in via subordinata dalla ### nei confronti della ### rigetta le domande attoree. 
In considerazione dell'assorbimento della questione della suddetta domanda di manleva ritiene vi siano i presupposti per compensare tra la ### e la ### le spese di lite in relazione a detta domanda.
Per il resto, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - rigetta le domande avanzate dalle parti attrici; -compensa le spese di lite tra la ### s.p.a. e la ### - ### s.p.a., in relazione alla domanda di garanzia; -condanna ### e ### in solido al pagamento, in favore delle parti convenute, delle spese di lite che si liquidano complessivamente, per ciascuna parte, in euro 3.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.  ### 06/02/2025

causa n. 306/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Landi Alfredo

M
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Tribunale di Milano, Sentenza n. 5087/2023 del 19-06-2023

... anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà soggetto a rivalutazione ### - Porre a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### la somma mensile di € 2.000,00 (ossia € 1.000,00 per ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Tale somma sarà corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà soggetto a rivalutazione ### - Porre a carico di ### il 100% delle spese di istruzione (scolastiche, vacanze studio, corsi di lingua e formazione di ogni livello, centri ludico-estivi, sportive) di entrambi i figli e da anticiparsi di dieci giorni rispetto alla scadenza della rata e/o della prenotazione della vacanza e/o dell'attività in questione, il 100 % delle spese mediche di entrambi i figli da pagarsi in anticipo rispetto alla visita/trattamento stessi ed il 50% delle altre e diverse spese come individuate dal ### del Tribunale di Milano. - disporre, unicamente se ritenuto opportuno, indagini reddituali e patrimoniali di ### nei confronti del signor ### (C.F. ###) e dei suoi genitori signor ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) con accertamento dell'esistenza di rapporti bancari, postali, assicurativi e (leggi tutto)...

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N. 23376/2021 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti ### Dott. ##### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data ### rimessa al Collegio con provvedimento del 20 gennaio 2023 e discussa nella camera di consiglio del 14 giugno promossa da ### (C.F. ###) nato a #### il ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il quale è elettivamente domiciliat ###atti; -Parte attrice nei confronti di ### (C.F. ###) nata a #### il ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il quale è elettivamente domiciliat ###atti; -Parte convenuta
Atti trasmessi al ### ex artt. 70 e 71 c.p.c. 
Oggetto: divorzio ### rassegnate con note conclusive dell'11.1.2023 ### Voglia l'On. Tribunale adito: ACCERTARE che i coniugi ### e ### hanno ininterrottamente vissuto separati dalla data dell'udienza presidenziale della separazione consensuale del 17 Di-cembre 2015 e per l'effetto: EMETTERE sentenza per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in #### il 25 aprile 1998 trascritto nel registro dello ### nel 1998, atto 3, parte VI, serie “A” e conseguentemente ### all'### dello ### del Comune di #### di trascrivere l'emananda sentenza con le ulteriori incombenze di legge; ACCERTARE che la situazione economico-reddituale e patrimoniale dei coniugi è tale da giustificare una revisione degli accordi presi all'epoca della separazione e per l'effetto ### la revoca dell'assegno a favore della ###ra ### e ### il #### tenuto a corrispondere a favore dei figli un assegno mensile complessivo di euro 600,00 (seicento/00), annualmente rivalutabile secondo indice ### oltre al 50% delle spese mediche (non rimborsabili dal ### e scolastiche (relative al figlio minore) purché previamente condivise tra i ###ri #### il regime di affido congiunto, frequentazione e visite del figlio minore già previsto in sede ###i consequenziali provvedimenti di legge in punto spese di giudizio, oltre accessori come per legge. 
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, istanze e/o eccezioni formulate ex adverso.  ### rassegnate con note conclusive del 16.1.2023 #### richiamato integralmente il contenuto di tutte le precedenti difese e le risultanze delle produzioni documentali, innanzitutto precisa le proprie conclusioni, rifiutando il contraddittorio sulle domande ex adverso formulate, come segue: Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così giudicare: - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra ### e ### a #### il 25 aprile 1998 e ordinare all'### dello ### di trascrivere l'emananda sentenza con ulteriori incombenze di legge.  - Disporre l'affido esclusivo del figlio ancora minorenne ### alla madre.  - Disporre in ogni caso che il figlio minorenne ### sia comunque collocato prevalentemente presso la madre e che il padre, salvo migliori accordi, possa vedere e tenere con sé il figlio: • a weekend alternati: un weekend dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio e un weekend dal sabato mattina alla domenica pomeriggio; • durante le vacanze estive per tre settimane, non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno; • durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, per quattro giorni nel periodo tra la fine della scuola ed il 25 dicembre mattina e tra il 25 dicembre mattina sino al 29 dicembre; • durante le vacanze pasquali per tre giornate comprensive, ad anni alterni, anche della giornata di ### - Porre a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### la somma mensile di € 1.000,00, o la diversa somma che il Tribunale determinerà, a titolo di assegno divorzile. 
Tale somma sarà corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà soggetto a rivalutazione ### - Porre a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### la somma mensile di € 2.000,00 (ossia € 1.000,00 per ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli. 
Tale somma sarà corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà soggetto a rivalutazione ### - Porre a carico di ### il 100% delle spese di istruzione (scolastiche, vacanze studio, corsi di lingua e formazione di ogni livello, centri ludico-estivi, sportive) di entrambi i figli e da anticiparsi di dieci giorni rispetto alla scadenza della rata e/o della prenotazione della vacanza e/o dell'attività in questione, il 100 % delle spese mediche di entrambi i figli da pagarsi in anticipo rispetto alla visita/trattamento stessi ed il 50% delle altre e diverse spese come individuate dal ### del Tribunale di Milano.  - disporre, unicamente se ritenuto opportuno, indagini reddituali e patrimoniali di ### nei confronti del signor ### (C.F. ###) e dei suoi genitori signor ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) con accertamento dell'esistenza di rapporti bancari, postali, assicurativi e finanziari (### conti correnticonti deposito - titolo e/o obbligazioni - conto deposito a risparmio libero/vincolato - rapporti fiduciari ex legge n. 1966/1939 - gestione collettiva di risparmio - gestione patrimoniale - certificati di deposito e buoni fruttiferi - portafoglio - conto terzi individuale/globale - dopo incasso - cessione indisponibile - cassette di sicurezza - depositi chiusi - contratti derivati - carte di credito/debito - garanzie - crediti - finanziamenti - fondi pensione - patto compensativo - finanziamenti in pool - partecipazione - prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione - acquisto e vendita di oro e metalli preziosi - money transferoperazioni extraconto - altri rapporti) intestati e/o cointestati allo stesso a decorrere dal 2015 e fino all'attualità; - delegare, allo scopo, per le sopra indicate indagini, il ### di ### della ### di ### con accesso all'### dei ### in uso al ### istituita ai sensi dell'art. 37, comma 4, del d.l. n. 223 del 04/07/2006, convertito in legge n. 246 del 04/08/2006 che ha modificato l'art.  7, commi 6 e 11, del D.P.R. n. 605 del 29/09/1973 ed alle altre diverse applicazione dell'### (banca dati ### per ### - ### - ### del ###, con diretta richiesta alle ### agli istituti di credito, alle compagnie assicurative ed agli altri intermediari finanziari interessati, disponendo la consegna della documentazione comunque acquisita entro un termine perentorio indicato dal ### - disporre, unicamente se ritenuto opportuno, una CTU contabile con il seguente quesito: “dica il ### letti gli atti di causa ed espletate le più opportune indagini, anche all'estero, anche attraverso l'acquisizione dei conti correnti intestati ai signori #### e ### quale sia l'effettiva capacità reddituale - patrimoniale - finanziaria del signor ### al di là di quanto risulti dai documenti già in atti e dalle dichiarazione dei redditi, accertando, in particolare, quali siano i redditi effettivi, quale l'effettiva consistenza del patrimonio mobiliare (con specifico riguardo ai movimenti su conti correnti e/o postali, deposito titolo, gestioni patrimoniali, polizze vita, partecipazioni societarie) e tutto quanto risulterà dal signor ### posseduto anche attraverso terzi fiduciari, congiuntamente o disgiuntamente, in ### nonché la redditività e consistenza del patrimonio immobiliare. A tal fine il CTU provveda a ricostruire il reddito disponibile netto complessivamente fruito, eventualmente integrando i dati ufficiali, comprendendovi sia i flussi finanziari effettivi, sia il valore delle utilità derivanti dai beni patrimoniali in possesso.” - disporre, ai sensi dell'art. 156, comma 6, c.c. che l'attuale datore di lavoro di ### P.E. ### s.r.l., con sede in ####, via G. Mazzucchelli n. 2, fraz. Ciliverghe (####), nella veste di terzo debitore nei confronti di ### corrisponda direttamente a ### (sul c/c #######) ogni importo che il Tribunale Ill.mo vorrà stabilire a titolo di assegno di contributo al mantenimento dei figli ### e ### e/o a titolo di assegno divorzile. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione. 
B. Tanto premesso, ### chiede, infine, che vengano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### e ### hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ### il ###, atto trascritto nei ### degli atti di matrimonio presso l'ufficio di ### del Comune di ### al n. 3, parte II, serie A, anno 1998. 
Dall'unione sono nati i figli ### (24.1.2002) maggiorenne non economicamente autosufficiente e ### (6.3.2012). 
I coniugi sono comparsi avanti il ### per l'udienza ex art. 711 c.p.c. in data 17 dicembre 2015 e le condizioni sottoscritte dai coniugi sono state omologate con decreto del 9 febbraio 2016. 
Con ricorso depositato il #### ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio; la conferma delle condizioni della sentenza di separazione sull'affidamento, collocamento e tempi e modalità di frequentazione padre - figlio; la determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli in euro 600,00 (300,00 per ciascun figlio), oltre al 100% delle spese mediche non rimborsabili dal SSN e scolastiche, nonché di essere esonerato dal versamento di qualsivoglia contributo in favore di ### Con memoria depositata in data ### si è costituita in giudizio ### ha aderito alla domanda di divorzio, chiedendo: l'affido esclusivo a sé di ### con collocamento prevalente dello stesso presso di sé e tempi e modalità di frequentazione padre - figlio come specificati in memoria; la determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli in euro 2.000,00, oltre al 100% delle spese mediche e scolastiche e al 50% delle altre spese straordinarie, nonché di disporre che il marito versi a suo favore un assegno divorzile pari a euro 1.000,00 mensili. 
All'udienza presidenziale del 26 ottobre 2021 il ### f.f. ha proceduto all'audizione delle parti, entrambe presenti, le quali hanno concordato di attivare, nell'interesse del minore ### un percorso di supporto alla genitorialità e modalità e tempistiche di frequentazione padre - figlio a fine settimana alternati: un fine settimana dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino alla domenica pomeriggio alle 18.30 e un altro fine settimana dal sabato mattina fino alla domenica pomeriggio alle 18.30.  ### f.f. ha, quindi, recepito l'accordo raggiunto dalle parti e, su istanza dei loro procuratori, ha rinviato il procedimento per il prosieguo dell'udienza presidenziale al 3 novembre 2021. 
A tale udienza il ### f.f., sentite le parti, si è riservato e con ordinanza emessa fuori udienza in data 10 gennaio 2022 ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: Letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti ed i procuratori, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 novembre 2021 osserva Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale ### è divenuta maggiorenne; Con riferimento al figlio minore ### le parti, utilmente supportate dai propri difensori, hanno saputo farsi interpreti delle sue esigenze ed arginare la propria conflittualità interfacciandosi con un professionista terzo -dott. ### (del ###- in un percorso di supporto alla genitorialità, concordando che ### sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e che il padre possa vederlo e tenerlo con sé: a fine settimana alternati, un fine settimana dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino alla domenica pomeriggio alle 18.30 e un altro fine settimana dal sabato mattina fino alla domenica pomeriggio alle 18.30, fermi, nel resto, gli accordi raggiunti in separazione; I genitori si sono impegnati a richiedere al professionista ed a depositare in atti una relazione sull'andamento dei percorsi attivati; ### dei genitori deve ritenersi conforme all'interesse di ### e può, quindi, essere recepito in provvedimento provvisorio. 
Quanto al contributo nel mantenimento dei figli ### maggiorenne e non economicamente autosufficiente e ### ritenuto - che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013); - che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti; - che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo: 1. alle capacità economiche dei genitori: La madre: La sig.ra ### è titolare di un reddito complessivo costituito da attività da lavoro autonomo, derivante da una collaborazione instaurata prima della separazione (2015) ed ancora in essere con lo ### D'### e ### in ### e da canoni di locazione. Nel 2020 la sig.ra ### ha, inoltre, ricevuto iure hereditario dalla morte del padre la somma di € 5.000,00, porzioni immobiliari in comproprietà con la propria madre e la sorella, e precisamente: il 25% di immobili rurali e terreni siti in ####, il 50% di un bilocale con box auto a ### e il 25% di un appartamento a ### Come da tabella dalla stessa prodotta, adesiva alle risultanze documentali in atti (l'ultima delle quali relativa all'annualità 2019) la stessa percepisce entrate nette mensili pari a circa 2.350,00 euro mensili. 
La sig.ra ### ha, infine, la proprietà e la disponibilità esclusiva di un'autovettura ### 500 TG. ### Vive in un immobile di proprietà in ### via ### n. 12, per il quale sostiene una rata di mutuo di circa 480,00 euro mensili, con scadenza nel 2024. È creditrice di importanti somme nei confronti del marito perché inadempiente al pagamento degli importi concordati in sede di separazione. 
Il padre ### della separazione (2015) il sig. ### percepiva un reddito complessivo pari a € 63.097, in virtù del quale si era impegnato a contribuire nel mantenimento dei figli per la somma di € 2.000 (€ 1.000 per ciascuno), al mantenimento della moglie versando l'importo di 1.000,00 euro, al pagamento della rata di mutuo relativa all'immobile di via ### n. 12, cedendo alla moglie, senza previsione di alcun corrispettivo, l'immobile di #### 7/19, ed impegnandosi a sostenere il 100% delle spese mediche e scolastiche dei ragazzi. Negli anni immediatamente precedenti, aveva subito la sospensione dall'esercizio della professione forense in seguito ad una sentenza di condanna per reati di falso e truffa pronunciata dal Tribunale di ### in data 21 febbraio 2014 e confermata in appello. 
Da allora, il sig. ### ha rappresentate i seguenti fatti sopravvenuti: - A partire dal 2016 il reddito è sceso drasticamente passando a € 2.117 nel 2017 ed a € 8.391 nel 2019.  - ### non ha adempiuto agli impegni assunti in sede di separazione.  - La sig.ra ### ha presentato denuncia ex art. 570 bis c.p. a carico del marito, ed il procedimento si è concluso con sentenza di condanna alla pena di 4 mesi di reclusione (pena sospesa), oltre al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite, la sig.ra ### in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ### e ### con condanna provvisionale di € 8.000,00 ciascuna (il procedimento è in fase di appello).  - Ad oggi, il sig. ### non è proprietario di beni immobili, è in possesso unicamente di una ### prepagata ### S. ### su cui riceve i pagamenti derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale (€ 77,00 - saldo al 2021) e continua a non assolvere agli oneri economici assunti in sede di separazione.  - ###vive in una casa di proprietà dei genitori in #### n. 11/3, in forza di contratto di comodato, adibita anche a studio professionale. Può contare - e, all'evidenza, ha sempre potuto contare - sull'aiuto economico dei propri genitori che, secondo quanto dallo stesso affermato, in numerose occasioni sono intervenuti in suo aiuto anche per onorare gli impegni assunti in sede di separazione.  - Dando rilievo alla sperequazione reddituale e patrimoniale tra le parti e agli oneri di cui è attualmente gravato, il sig. ### ha chiesto una revisione degli accordi presi all'epoca della separazione e, per l'effetto, la riduzione del contributo perequativo a favore dei figli alla somma di € 600,00 (€ 300,00 ciascuno), oltre al 100% delle spese mediche (non rimborsabili dal ### e scolastiche (relative al figlio minore) previamente concordate.  2. al tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore (che in quel frangente si occupa del loro mantenimento diretto): ### non ha alcuna relazione con il padre. ### vede il padre come da accordi raggiunti e sopra riportati; 3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di una studentessa di 20 anni (iscritta all'università ### per una retta annua di € 10.513 - rispetto alla quale però il padre ha espresso il proprio dissenso) e di un bambino di 9 anni (che frequenta il ###. ### di ### per una retta annua “ridotta” a € 1.800 che il padre si è offerto di sostenere integralmente) da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori; - che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti, l'aiuto costante profuso dai nonni paterni, l'assenza di oneri abitativi del padre, il venir meno della disponibilità del padre a pagare la rata di mutuo ( e quindi a contribuire negli oneri abitativi dei figli), la flessione reddituale subita ed il fatto che è la madre a farsi carico in via esclusiva di ogni necessità di ### portano a quantificare, in via provvisoria e salvi futuri approfondimenti istruttori, il contributo perequativo dovuto per il mantenimento dei figli in complessivi € 1.700,000 al mese (€ 850,00 per figlio), importo da versarsi alla madre entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione ### (prima rivalutazione febbraio 2023). 
Le spese extra assegno come da ### approvate dalla Corte d'Appello di ### riportate in dispositivo verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. 
Quanto all'assegno di mantenimento per la moglie Le condizioni economico patrimoniali dei coniugi come sopra accertate, valutate unitamente alla cessione a titolo gratuito -contestualmente alla separazione-, di un immobile oggi messo a reddito, sono tutti elementi che portano, in questa fase e salvi futuri accertamenti istruttori, a revocare l'assegno di mantenimento stabilito per la moglie. 
Non può, infatti, dirsi attuale quella sperequazione economico/reddituale che aveva portato nel 2016 (prima delle descritte vicissitudini professionali del sig. ### i coniugi a concordare un assegno di mantenimento a carico del marito pari a 1.000,00 euro mensili (che, secondo la moglie, nei fatti non sarebbe mai stato corrisposto), tenuto anche conto del fatto che nessun riferimento vi è in atti al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio che, secondo le prospettazioni della moglie, sarebbe venuto meno già nel 2013 per comportamenti distrattivi addebitabili al marito. 
A ciò si aggiunga che il supporto economico della famiglia di origine del marito, già tenuto in debita considerazione con riferimento al dovere di mantenimento dei figli, per come allegato da parte resistente (contributo di 5.000,00 euro mensili) valutato in rapporto alle stabili e qualificate competenze professionali e lavorative della sig.ra ### non consentirebbe, comunque, nel mutato assetto di cui si è dato conto, di riconoscere il diritto della moglie ad ottenere un assegno di mantenimento - tale è ancora la natura del contributo in questa fase processuale-.  P.Q.M.  1) Da atto che ### è divenuta maggiorenne; 2) Recepisce gli accordi relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore ### come sopra trascritti; 3) Sull'accordo dei genitori, dispone che le parti depositino entro dieci giorni prima della prossima udienza una relazione a firme del dott. ### del Gea sull'evoluzione del percorso di supporto alla genitorialità attivato; 4) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli versando alla madre entro il 20 di ogni mese l'importo di complessivi € 1.700,000 al mese (€ 850,00 per figlio), oltre rivalutazione ### (prima rivalutazione gennaio 2023); 5) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno come da ### approvate dalla Corte d'Appello di ### congiuntamente al Tribunale di ### all'Ordine degli Avvocati di ### e all'### della giustizia civile di ### il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte: • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal ### d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal ### • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal ### ovvero previsti dal ### ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici; • spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (###; e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico; • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in ### e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria; • spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout) e) baby sitter; f) viaggi studio in ### e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli; - Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.  - Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta; 6) Revoca l'assegno di mantenimento stabilito in favore della moglie. 
Il provvedimento è stato reclamato dal marito - la moglie non ha avanzato doglianzee con ordinanza emessa in data ### la Corte d'appello di ### ha accolto parzialmente il reclamo, riducendo l'importo del contributo paterno al mantenimento dei figli da 1.700,00 euro al mese (euro 850,00 per ciascun figlio) a 1.200,00 euro al mese (euro 600,00 per ciascun figlio) All'udienza di prima comparizione e trattazione del 14 dicembre 2022 il ### istruttore, dato atto che le parti avevano rinunciato alla concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 gennaio 2023, sostituita ex art.  127 ter c.p.c. con lo scambio di note scritte. 
Con provvedimento del 20 gennaio 2023 il ### ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  **** 
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: l'udienza ### ex art. 711 c.p.c. è stata celebrata il 17 dicembre 2015, le condizioni sottoscritte dai coniugi sono state omologate con decreto del Tribunale di ### del 9 febbraio 2016 ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il ###. 
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta. 
A ciò si aggiunga che ### e ### vivono separati dalla data dell'udienza presidenziale di separazione, separazione che prosegue tuttora: deve pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita. 
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale.  ### ritiene che debba essere disposto l'affido esclusivo del minore ### alla madre, presso cui rimarrà collocato. 
Tale assetto rappresenta quello che -per ragioni eminentemente pratiche, nella non comunicazione dei genitorimeglio garantisce la rapida adozione delle decisioni nell'interesse di ### e che più agevola il minore nel suo percorso di crescita. Quest'ultimo, infatti, risiede stabilmente, dalla separazione, presso l'abitazione della madre a ### mentre il padre abita e vive a ### La distanza geografica e comunicativa1che caratterizza i genitori rende, infatti, non percorribile l'affido condiviso, pena la lesione del diritto del minore a che le scelte nel suo inetresse vengano adottate con celerità dal genitore con lui convivente e che da anni se ne occupa in via prevalente . 
Quanto alle frequentazioni padre - figlio, devono essere confermate le modalità e tempistiche di frequentazione del minore con ciascun genitore già previste nell'ordinanza presidenziale del 10 gennaio 2022, preso atto della sostanziale mancanza di disaccordo delle parti sul punto (come da conclusioni trascritte in epigrafe), tenuto conto che ### ha un buon rapporto con il padre e rilevato che, a parere del Collegio, si tratta di un assetto pienamente idoneo ad assicurare il pacifico soddisfacimento delle esigenze scolastiche, sportive e sociali del minore.  ### salvo migliore accordo tra i genitori continuerà, dunque, a vivere con la madre nella casa famigliare di ### via ### n.12, e frequenterà il padre a weekend alternati: un weekend dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica pomeriggio alle 18:30 e un weekend dal sabato mattina alla domenica pomeriggio alle 18:30. 
Il minore, inoltre, trascorrerà con il papà tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive; una settimana dalla fine delle lezioni fino al 31 dicembre o dal 31 dicembre fino al 7 gennaio, durante le vacanze natalizie; metà delle vacanze pasquali comprensive, ad anni alterni, anche della giornata di ### Il sostanziale accordo dei genitori sui modi e tempi di frequntazioni e l'età del minore ( 11 anni) l'ascolto di ### è superfluo ex art 337 octies Sul contributo nel mantenimento della prole. 
Il padre ha chiesto che il suo contributo perequativo al mantenimento dei figli sia ulteriormente diminuito a complessivi euro 600,00 mensili (300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese mediche (non rimborsabili dal ### e scolastiche relative al solo figlio minore, allegando che dopo la separazione e, quindi, dopo il 2015, la sua situazione economico/reddituale aveva subito un drastico peggioramento. 
Di contro, la madre chiesto di ripristinare l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento dei figli nella misura stabilita in sede di separazione (quindi mediante versamento della somma mensile di euro 2.000,00, oltre al 100% delle spese mediche e scolastiche e al 50% delle altre straordinarie come individuate dal ### del Tribunale di ###, allegando che il decremento reddituale subito dal ricorrente è inferiore a quello da quest'ultimo dichiarato; che, contrariamente a quanto previsto nelle condizioni della separazione consensuale, il ricorrente non paga la rata di mutuo gravante sulla casa coniugale; che quest'ultimo convive con la compagna (con cui divide le spese abitative) in una casa che gli è stata concessa dai genitori in comodato d'uso gratuito, adibita anche a studio professionale, e che lo stesso ha sempre potuto contare sull'aiuto economico dei genitori (5.000,00 euro mensili).  1 Evincibile anche dal fallimento del percorso di supporto alla genitorialità a cui le parti si erano impegnate I provvedimenti provvisori sono stati parzialmente riformati dalla Corte d'Appello sul presupposto della non certezza che l'aiuto dei nonni paterni al figlio fosse quantificabile in 5.000,00 euro mensili, come riferito dalla moglie, a fronte di quanto riferito dal marito per cui si tratterebbe di un aiuto pari a circa euro 8.000,00 annui confermando nel resto la ricostruzione economica e patrimoniale delel posizioni dei coniugi del ### Le parti hanno rinunciato alle istanze istruttorie e non hanno aggiornato le loro posizioni economiche e reddituale con conseguente valutazioen ex art 116 c.p.c.  ### fa proprio il percorso motivazionale dei provvedimenti provvisori sopra trascritto - come già confermato dalla Corte d'Appelloe da atto che l'unico fatto sopravvenuto è che ### a partire da marzo 2022, ha avviato una collaborazione professionale a tempo pieno con una società con sede a ### - la P.E. ### S.r.l. - con una retribuzione netta mensile di 1.000,00 euro, oltre a una percentuale sui contratti conclusi coi clienti e che a marzo 2022 i proventi di tale attività sono quantificabili in euro 1.539,19 (cfr. doc. 31 - busta paga marzo 2022). 
Alla luce di quanto sopra detto, tenuto conto della situazione economico - reddituale di entrambe le parti, considerato che il Tribunale ha una visione parziale del complesso del loro patrimonio liquido, avendo le stesse omesso di documentare le rispettive situazioni economico/reddituali attuali e della incompatibilità dei dati economici e patrimoniali in atti con le spese vive che entrambi hanno riferito di sostenere (i dati economico patrimoniali documentati dal ricorrente , anche alla luce della nuova occupazione lavorativa, sono incompatibili con il versamento dell'importo offerto di 600,00 euro mensili e le condizioni economiche riferite dalla moglie sono incompatibili con i costi fissi che la donna ha allegato di sostenere - mutuo e retta di due ### privati2) deve essere confermato a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli ### e ### mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di euro 1.200,00 mensili (600,00 euro a figlio). I genitori continueranno, infine, a sostenere le spese straordinarie per i figli, come da ### approvate dalla Corte d'Appello di ### congiuntamente al Tribunale di ### all'Ordine degli Avvocati di ### e all'### della giustizia civile di ### il 14 novembre 2017 (trascritte nel dispositivo), nella misura del 50% ciascuno.  ### unico universale potrà essere richiesto dalla madre affidataria esclusiva nella misura del 100% come per legge. 
Deve, inoltre, essere dischiarata inammissibile la richiesta della resistente volta a ottenere l'ordine ex art. 156 c.c. nei confronti del datore di lavoro del ricorrente di versamento diretto in suo favore del contributo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli, in quanto norma che trova applicazione solo nel giudizio di separazione dei coniugi.. 
La moglie potrà tutelare le proprie pretese ex art l'art. 8, comma 4, l. 1 dicembre 1970, n.898 o ex art 473 bis . 37 c.p.c. 
Sull'assegno divorzile.  2 ### per ### con una retta annua di euro 10.513,00 e ###. ### di ### con una retta annua “ridotta” di euro 1.800,00 euro per #### di mantenimento è stato revocato in sede di provvedimenti provvisori e, sul punto non è stato proposto reclamo Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile secondo il parametro assistenziale e perequativocompensativo, è indispensabile il previo accertamento di un significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, rilevando a tal fine anche la suddivisione del patrimonio operata dal marito durante il matrimonio e dopo la separazione, in favore della moglie. Ne consegue, che ove sia accertato che, a seguito di tali attribuzioni, la situazione patrimoniale degli ex coniugi sia sostanzialmente equivalente - ancorché costituita, per il marito, da reddito pensionistico e per la moglie da una rendita finanziaria - non sussistono i presupposti per l'attribuzione dell'assegno in favore della moglie3.  ### ritiene che in difetto di sproporzione tra le complessive capacità economiche, reddituali e patrimoniali delle parti - pressoché equivalentie tenuto conto del fatto che il marito in sede di separazione ha ceduto senza corrispettivo alla moglie la proprietà dell'immobile sito in #### 7/19 (due locali più servizio) la domanda della moglie volta ad ottenere un assegno divorzile debba essere respinta ### spese di lite. 
La natura necessaria del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti (il marito ‘ soccombente in ordine al regime di affido del minore ed alle domande economiche relative ai figli; la moglie è soccombente con riferimento a tutte le domande economiche articolate) impongono la compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile 23376 del 2021, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) ### la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra #### e ### a ### il ###, atto trascritto nei ### degli atti di matrimonio presso l'ufficio di ### del Comune di ### al n. 3 parte II, serie A, anno 1998; 2) Dispone l'affido del figlio minore ### nato il 6 marzo 2012, in via esclusiva alla madre, con collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione della stessa in ### via ### n 12, fermo il diritto/dovere del padre, non affidatario, di vigilanza; 3) Conferma che ### salvo ogni migliore accordo tra i genitori, possa vedere il padre a weekend alternati: un weekend dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino alla domenica pomeriggio alle 18.30 e un altro weekend dal sabato mattina fino alla domenica pomeriggio alle 18.30; per tre settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, durante le vacanze estive; ad anni alterni, dalla fine delle lezioni fino al 31 3 Cfr Corte di Cassazione Ordinanza n. 28936 del 05/10/2022 dicembre o dal 31 dicembre fino al 7 gennaio, durante le vacanze natalizie; per metà delle vacanze pasquali comprensive, ad anni alterni, anche della giornata di ### 4) Conferma a carico di ### l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore ### e della figlia ### maggiorenne ma non economicamente indipendente, mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di ### dell'importo mensile di euro 1.200,00 (600,00 per ciascun figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ### (prima rivalutazione settembre 2023), nonché mediante il pagamento del 50% delle spese extra assegno come da ### approvate dalla Corte d'Appello di ### congiuntamente al Tribunale di ### all'Ordine degli Avvocati di ### e all'### della giustizia civile di ### il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte: • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal ### d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal ### • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal ### ovvero previsti dal ### ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici; • spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (###; e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico; • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in ### e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria; • spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout) e) baby sitter; f) viaggi studio in ### e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli; Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. 
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta; 5) Dà atto che la madre, affidataria esclusiva del minore ### ha diritto a percepire per intero l'assegno unico universale per lo stesso; 6) Respinge la richiesta ex art. 156 c.c. avanzata dalla resistente per le ragioni esposte in parte motiva; 7) Respinge la richiesta della moglie di ottenere un assegno divorzile 8) ### tra le parti le spese di lite; 9) Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'### di ### del Comune di ### affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio del 14 giugno 2023.  ### estensore ##### n. 23376/2021

causa n. 23376/2021 R.G. - Giudice/firmatari: De Lauretis Fiorella, De Luca Fulvia, Delmonte Chiara

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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4475/2024 del 18-09-2024

... della somma di € 15.950,00 in dipendenza di una truffa informatica perpetrata in suo danno. ### deduce che terzi soggetti hanno posto in essere un'attività fraudolenta consistente nell'effettuare due bonifici non autorizzati per complessivi € 15.950,00 dal conto corrente dallo stesso intrattenuto presso la banca convenuta attraverso ordini disposto attraverso il servizio di banca on line. Stando alla ricostruzione di parte attrice, la responsabilità di tale attività è addebitabile alla convenuta ai sensi degli artt. 10 del D. Lgs. n. 11/2010, non avendo l'intermediario predisposto idonee garanzie atte a fronteggiare indebite intromissioni di terzi soggetti nel sistema informatico della banca utilizzato per effettuare l'operazione contestata. La banca convenuta resiste alla domanda così spiegata allegando di aver assolto a tutti gli oneri su di essa gravanti al fine di garantire un sistema di gestione del servizio in sicurezza; la responsabilità per gli indebiti prelievi era invece da attribuire all'attore che, in violazione anche delle specifiche condizioni contrattuali, aveva fornito a terzi i dati riservati per compiere gli atti dispositivi. ** La responsabilità dedotta da (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Il Giudice nella persona della dott.ssa ### nella causa di primo grado iscritta al n.871 dell'anno 2022 ha pronunciato la seguente SENTENZA tra ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### E ### S.P.A. rappresentata e difesa dall'Avv. ####: risarcimento del danno ### come da note di trattazione scritta dell'udienza del 9.4.2024 MOTIVI DELLA DECISIONE ### ha convenuto in giudizio ### del ### S.p.A per sentirla condannare, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di € 15.950,00 in dipendenza di una truffa informatica perpetrata in suo danno.  ### deduce che terzi soggetti hanno posto in essere un'attività fraudolenta consistente nell'effettuare due bonifici non autorizzati per complessivi € 15.950,00 dal conto corrente dallo stesso intrattenuto presso la banca convenuta attraverso ordini disposto attraverso il servizio di banca on line. 
Stando alla ricostruzione di parte attrice, la responsabilità di tale attività è addebitabile alla convenuta ai sensi degli artt. 10 del D. Lgs. n. 11/2010, non avendo l'intermediario predisposto idonee garanzie atte a fronteggiare indebite intromissioni di terzi soggetti nel sistema informatico della banca utilizzato per effettuare l'operazione contestata. 
La banca convenuta resiste alla domanda così spiegata allegando di aver assolto a tutti gli oneri su di essa gravanti al fine di garantire un sistema di gestione del servizio in sicurezza; la responsabilità per gli indebiti prelievi era invece da attribuire all'attore che, in violazione anche delle specifiche condizioni contrattuali, aveva fornito a terzi i dati riservati per compiere gli atti dispositivi.  ** 
La responsabilità dedotta da parte attrice -e che vede l'istituto bancario chiamato al risarcimento del danno derivante dalla illegittima sottrazione di somme o comunque da atti dispositivi non autorizzati compiuti da terzi su rapporto di conto corrente-, rientra nella responsabilità contrattuale. 
Se tale inquadramento giuridico non pare dubbio, più complicato è invece stabilire il concreto onere probatorio gravante sul contraente che si assume inadempiente.  ### i noti principi del riparto dell'onere della prova sull'attore grava infatti il solo onere di dimostrare il titolo contrattuale e allegare l'altrui inadempimento, gravando invece sull'altro contraente la prova di aver correttamente adempiuto la propria prestazione. 
E poiché l'obbligazione contrattuale assunta dalla banca con la fornitura del servizio di strumento di pagamento elettronico ha ad oggetto la messa a disposizione di un sistema di pagamento sicuro con strumenti di autenticazione idonei a scongiurare il rischio di utilizzi non autorizzati o fraudolenti da parte di terzi, l'onere probatorio gravante sulla banca deve avere ad oggetto la corretta esecuzione di detta prestazione. 
Occorre quindi verificare se l'istituto erogatore del servizio abbia realizzato una rete di autenticazione protetta e sicura secondo le conoscenze tecnologiche disponibili e attuabili, tale da scongiurare il rischio dedotto. 
Così ricostruita in termini generale la responsabilità dedotta in giudizio, va osservato come la materia risulta oggi disciplina dal D.Lgs. n. 11 del 2010, attuativo della ### 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, come modificato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 (di recepimento della direttiva ### 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno). 
Con riferimento all'ipotesi — verificatasi nel caso che ci occupa — in cui il cliente neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita, l'art. 10 del citato d.lgs. stabilisce che è onere dell'intermediario provare (oltre all'insussistenza di malfunzionamenti) l'autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione delle operazioni disconosciute; e, a norma del successivo art. 10, co. 4, è altresì onere della banca fornire la prova di tutti i fatti idonei ad integrare la colpa grave dell'utilizzatore. 
In mancanza di tale duplice prova, la banca sopporta integralmente le conseguenze delle operazioni disconosciute, senza alcuna limitazione o franchigia (“### l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non e' di per se' necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, ne' che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o piu' degli obblighi di cui all'articolo 7. E' onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”).  ### del legislatore è all'evidenza quella di sollecitare la fissazione - da parte del prestatore di servizi - di elevati standard di trasparenza e sicurezza e di riversare su di esso, almeno in linea di principio, le conseguenze sfavorevoli dell'uso fraudolento o non autorizzato degli strumenti di pagamento, tanto in base alla logica per cui la banca, quale operatore professionale che gestisce il servizio di pagamento, è il soggetto più idoneo a sopportare il rischio delle operazioni non autorizzate. 
La lettura nei termini sopra precisati del sistema delineato dal d.lgs. 11/10 trova diretta conferma nella giurisprudenza della SC, alla cui condivisibile stregua, “In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo” (citata in massima Cassazione civile sez. I, 20/05/2022, n. 16417; conformi: Cassazione civile sez. I, 03/02/2017, n. 2950). 
Sotto il profilo della prova del dolo o della colpa grave del cliente, la medesima giurisprudenza ha inoltre chiarito che la stessa debba essere fornita positivamente dal prestatore di servizi, non potendo presumersi in ragione dell'idoneità delle protezioni adottate dalla banca, al fine di evitare l'esecuzione di operazioni fraudolente. Così ha statuito in proposito Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n. 26916: “La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, disattendendo il principio di cui in massima, aveva ritenuto che, essendo stata raggiunta la prova presuntiva dell'idoneità delle protezioni adottate dal prestatore dei servizi di pagamento contro l'uso non autorizzato della carta cd. prepagata "postepay", gravasse sul cliente l'onere di dimostrare di avere tenuto un comportamento esente da colpa nella custodia della carta e dei codici, in modo da evitare furti o smarrimenti)”. 
Venendo al caso in esame, va rilevato come parte attrice ha fornito la prova (cfr. SMS in atti e querela del 16.9.2020), né risulta contestata sul punto dalla banca convenuta, che: alla data del 14.9.2020 aveva ricevuto un messaggio sul telefono cellulare dall'utenza solitamente utilizzata per le comunicazioni da parte della banca nella quale si segnalava che “nella medesima giornata è stato effettuato un accesso anomalo” con invito ad accedere ad un link dal quale si apriva la pagina di accesso al conto ### effettuato l'accesso alla pagina aveva quindi inserito i dati richiesti per accedere al proprio conto on line e veniva avvisato che a breve sarebbe stato chiamato da un operatore ### poco dopo dall'utenza ###, sempre riconducibile alla banca, aveva ricevuto una telefonata da una persona che si qualificava come operatore BNL che lo informava che qualcuno aveva chiesto di effettuare un bonifico per l'importo di €. 9,000,00 dall'applicazione mobile al quale aveva risposto che nessun ordine in tale senso aveva egli impartito; l'operatore l'aveva quindi invitato a disinstallare l'applicazione dal cellulare e contestualmente l'aveva informato di una ulteriore operazione dell'importo di €.6.950,00 euro, - prelievi effettivamente verificatie che quindi avrebbe provveduto a bloccare i due bonifici, impegnandosi a dare conferma del buon esito il giorno successivo; l'indomani aveva ricevuto una nuova chiamata sempre tramite il numero BNL e lo stesso soggetto l'aveva rassicurato riferendogli che stavano lavorando la pratica e che gli accertamenti non erano ancora completi, e che avrebbe richiamato nel pomeriggio per conferma; nella medesima telefonata, prospettando il rischio che qualcuno potesse utilizzare la sua carta di credito, a sua richiesta, aveva fornito i relativi dati ai fini del blocco della carta. 
Soltanto il giorno successivo, non ricevendo conferma alcuna e chiamata la medesima utenza della banca, apprendeva di essere stato vittima di una truffa. 
Di contro l'intermediario ha dimostrato (cfr. produzione documentale) che le due operazioni sono state effettuate tramite l'accesso al canele home banking con l'inserimento delle credenziali di accesso, e con il codice OTP inviato tramite sms sul cellulare certificato dell'attore; nonché di avere correttamente registrato e contabilizzato l'operazione oggetto di giudizio. 
Tali accertamenti non valgono tuttavia ad escludere la responsabilità della convenuta, essendo necessario che l'intermediario - alla stregua dell'art. 12, co. 4 d.lgs. 11/2010 e della giurisprudenza sopra richiamati - dimostri anche elementi fattuali caratterizzanti le modalità esecutive dell'operazione dai quali possa ricavarsi la colpa grave dell'utente, essendo tale requisiti indefettibile presupposto per escludere la responsabilità dell'istituto bancario, che come detto, nell'impianto legislativo è chiamato a sopportare il rischio delle truffe commesse da terzi. 
Sotto tale ultimo aspetto deve ritenersi che, per quanto sopra esposto, le operazioni bancarie in contestazione sono frutto di una attività fraudolenta perpetrata da terzi truffatori. 
La condotta realizzata dal convenuto non può di contro ritenersi connotata da colpa grave. 
Ed invero se è vero che lo stesso avrebbe potuto non fornire all'operatore che l'ha contattato i propri dati, d'altra parte tale leggerezza, va valutata in relazione alla complessiva operazione truffaldina realizzata e del particolare affidamento ingenerato del correntista in relazione all'apparente riconducibilità della SMS al medesimo numero utilizzato dalla banca per inviare le proprie comunicazioni, all'apertura di pagina di accesso all'home banking di BNL per mezzo del link connesso al messaggio, così come dalla disponibilità del numero telefonico del correntista da parte dell'operatore telefonico spacciatosi per dipendente ### Ed inoltre va considerato l'ulteriore profilo soggettivo che attiene al convincimento, indotto dall'sms in questione, di agire allo scopo di scongiurare una truffa, che evidentemente ha alterato la concreta percezione della natura effettivamente truffaldina della successiva operazione. 
Tutti questi elementi congiuntamente valutati consentono di escludere nel comportamento del correntista così delineato gli estremi della colpa grave - intesa come macroscopica violazione delle regole di ordinaria prudenza e diligenzae conseguentemente non può escludersi, ai sensi della disciplina sopra richiamata, l'obbligazione gravante sulla banca convenuta (cfr. in relazione ad ipotesi sovrapponibile a quella in esame Cass. 3789/2024 citata da parte attrice). 
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non potendo dunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria posta a carico della banca dall'art. 10, co. 4 d.lgs. 11/10, la domanda risarcitoria proposta dall'attrice va senz'altro accolta nella misura dell'importo indebitamente sottratto di €. 15.950,00. 
Il superiore importo, siccome debito di valore non determinato all'attualità, deve essere rivalutato secondo gli indici istat dalla data del fatto lesivo - da individuarsi in quella di effettuazione dell'operazione contestata del 14.9.20 - alla pubblicazione della presente decisione. 
Sulla sorte capitale progressivamente rivalutata sono pure dovuti, per il corrispondente periodo, gli interessi compensativi al saggio legale al fine di liquidare il danno per il ritardato pagamento, pari ad €. 885,49, il tutto per complessivi €. 20.284,00. 
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano ex DM 55/14 (e succ. mod.) e tenuto conto del valore della controversia in 5.077,00 euro oltre iva cpa e spese vive pari a €.237,00.  pqm Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: condanna la convenuta a corrispondere all'attrice l'importo di €. 20.284,00 oltre ad interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo; condanna la convenuta a rifondere alla attrice le spese di lite che si quantificano in €.  5.077,00 euro oltre iva cpa e spese vive pari a €.237,00. 
Così deciso a ### il #### 

causa n. 871/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Ceraolo Flavia, Spiga Claudia

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