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N. 23376/2021 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IX CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti ### Dott. ##### rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data ### rimessa al Collegio con provvedimento del 20 gennaio 2023 e discussa nella camera di consiglio del 14 giugno promossa da ### (C.F. ###) nato a #### il ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il quale è elettivamente domiciliat ###atti; -Parte attrice nei confronti di ### (C.F. ###) nata a #### il ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il quale è elettivamente domiciliat ###atti; -Parte convenuta
Atti trasmessi al ### ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: divorzio ### rassegnate con note conclusive dell'11.1.2023 ### Voglia l'On. Tribunale adito: ACCERTARE che i coniugi ### e ### hanno ininterrottamente vissuto separati dalla data dell'udienza presidenziale della separazione consensuale del 17 Di-cembre 2015 e per l'effetto: EMETTERE sentenza per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in #### il 25 aprile 1998 trascritto nel registro dello ### nel 1998, atto 3, parte VI, serie “A” e conseguentemente ### all'### dello ### del Comune di #### di trascrivere l'emananda sentenza con le ulteriori incombenze di legge; ACCERTARE che la situazione economico-reddituale e patrimoniale dei coniugi è tale da giustificare una revisione degli accordi presi all'epoca della separazione e per l'effetto ### la revoca dell'assegno a favore della ###ra ### e ### il #### tenuto a corrispondere a favore dei figli un assegno mensile complessivo di euro 600,00 (seicento/00), annualmente rivalutabile secondo indice ### oltre al 50% delle spese mediche (non rimborsabili dal ### e scolastiche (relative al figlio minore) purché previamente condivise tra i ###ri #### il regime di affido congiunto, frequentazione e visite del figlio minore già previsto in sede ###i consequenziali provvedimenti di legge in punto spese di giudizio, oltre accessori come per legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, istanze e/o eccezioni formulate ex adverso. ### rassegnate con note conclusive del 16.1.2023 #### richiamato integralmente il contenuto di tutte le precedenti difese e le risultanze delle produzioni documentali, innanzitutto precisa le proprie conclusioni, rifiutando il contraddittorio sulle domande ex adverso formulate, come segue: Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così giudicare: - pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra ### e ### a #### il 25 aprile 1998 e ordinare all'### dello ### di trascrivere l'emananda sentenza con ulteriori incombenze di legge. - Disporre l'affido esclusivo del figlio ancora minorenne ### alla madre. - Disporre in ogni caso che il figlio minorenne ### sia comunque collocato prevalentemente presso la madre e che il padre, salvo migliori accordi, possa vedere e tenere con sé il figlio: • a weekend alternati: un weekend dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio e un weekend dal sabato mattina alla domenica pomeriggio; • durante le vacanze estive per tre settimane, non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno; • durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, per quattro giorni nel periodo tra la fine della scuola ed il 25 dicembre mattina e tra il 25 dicembre mattina sino al 29 dicembre; • durante le vacanze pasquali per tre giornate comprensive, ad anni alterni, anche della giornata di ### - Porre a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### la somma mensile di € 1.000,00, o la diversa somma che il Tribunale determinerà, a titolo di assegno divorzile.
Tale somma sarà corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà soggetto a rivalutazione ### - Porre a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### la somma mensile di € 2.000,00 (ossia € 1.000,00 per ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Tale somma sarà corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà soggetto a rivalutazione ### - Porre a carico di ### il 100% delle spese di istruzione (scolastiche, vacanze studio, corsi di lingua e formazione di ogni livello, centri ludico-estivi, sportive) di entrambi i figli e da anticiparsi di dieci giorni rispetto alla scadenza della rata e/o della prenotazione della vacanza e/o dell'attività in questione, il 100 % delle spese mediche di entrambi i figli da pagarsi in anticipo rispetto alla visita/trattamento stessi ed il 50% delle altre e diverse spese come individuate dal ### del Tribunale di Milano. - disporre, unicamente se ritenuto opportuno, indagini reddituali e patrimoniali di ### nei confronti del signor ### (C.F. ###) e dei suoi genitori signor ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) con accertamento dell'esistenza di rapporti bancari, postali, assicurativi e finanziari (### conti correnticonti deposito - titolo e/o obbligazioni - conto deposito a risparmio libero/vincolato - rapporti fiduciari ex legge n. 1966/1939 - gestione collettiva di risparmio - gestione patrimoniale - certificati di deposito e buoni fruttiferi - portafoglio - conto terzi individuale/globale - dopo incasso - cessione indisponibile - cassette di sicurezza - depositi chiusi - contratti derivati - carte di credito/debito - garanzie - crediti - finanziamenti - fondi pensione - patto compensativo - finanziamenti in pool - partecipazione - prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione - acquisto e vendita di oro e metalli preziosi - money transferoperazioni extraconto - altri rapporti) intestati e/o cointestati allo stesso a decorrere dal 2015 e fino all'attualità; - delegare, allo scopo, per le sopra indicate indagini, il ### di ### della ### di ### con accesso all'### dei ### in uso al ### istituita ai sensi dell'art. 37, comma 4, del d.l. n. 223 del 04/07/2006, convertito in legge n. 246 del 04/08/2006 che ha modificato l'art. 7, commi 6 e 11, del D.P.R. n. 605 del 29/09/1973 ed alle altre diverse applicazione dell'### (banca dati ### per ### - ### - ### del ###, con diretta richiesta alle ### agli istituti di credito, alle compagnie assicurative ed agli altri intermediari finanziari interessati, disponendo la consegna della documentazione comunque acquisita entro un termine perentorio indicato dal ### - disporre, unicamente se ritenuto opportuno, una CTU contabile con il seguente quesito: “dica il ### letti gli atti di causa ed espletate le più opportune indagini, anche all'estero, anche attraverso l'acquisizione dei conti correnti intestati ai signori #### e ### quale sia l'effettiva capacità reddituale - patrimoniale - finanziaria del signor ### al di là di quanto risulti dai documenti già in atti e dalle dichiarazione dei redditi, accertando, in particolare, quali siano i redditi effettivi, quale l'effettiva consistenza del patrimonio mobiliare (con specifico riguardo ai movimenti su conti correnti e/o postali, deposito titolo, gestioni patrimoniali, polizze vita, partecipazioni societarie) e tutto quanto risulterà dal signor ### posseduto anche attraverso terzi fiduciari, congiuntamente o disgiuntamente, in ### nonché la redditività e consistenza del patrimonio immobiliare. A tal fine il CTU provveda a ricostruire il reddito disponibile netto complessivamente fruito, eventualmente integrando i dati ufficiali, comprendendovi sia i flussi finanziari effettivi, sia il valore delle utilità derivanti dai beni patrimoniali in possesso.” - disporre, ai sensi dell'art. 156, comma 6, c.c. che l'attuale datore di lavoro di ### P.E. ### s.r.l., con sede in ####, via G. Mazzucchelli n. 2, fraz. Ciliverghe (####), nella veste di terzo debitore nei confronti di ### corrisponda direttamente a ### (sul c/c #######) ogni importo che il Tribunale Ill.mo vorrà stabilire a titolo di assegno di contributo al mantenimento dei figli ### e ### e/o a titolo di assegno divorzile.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione.
B. Tanto premesso, ### chiede, infine, che vengano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### e ### hanno contratto matrimonio con rito concordatario in ### il ###, atto trascritto nei ### degli atti di matrimonio presso l'ufficio di ### del Comune di ### al n. 3, parte II, serie A, anno 1998.
Dall'unione sono nati i figli ### (24.1.2002) maggiorenne non economicamente autosufficiente e ### (6.3.2012).
I coniugi sono comparsi avanti il ### per l'udienza ex art. 711 c.p.c. in data 17 dicembre 2015 e le condizioni sottoscritte dai coniugi sono state omologate con decreto del 9 febbraio 2016.
Con ricorso depositato il #### ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio; la conferma delle condizioni della sentenza di separazione sull'affidamento, collocamento e tempi e modalità di frequentazione padre - figlio; la determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli in euro 600,00 (300,00 per ciascun figlio), oltre al 100% delle spese mediche non rimborsabili dal SSN e scolastiche, nonché di essere esonerato dal versamento di qualsivoglia contributo in favore di ### Con memoria depositata in data ### si è costituita in giudizio ### ha aderito alla domanda di divorzio, chiedendo: l'affido esclusivo a sé di ### con collocamento prevalente dello stesso presso di sé e tempi e modalità di frequentazione padre - figlio come specificati in memoria; la determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli in euro 2.000,00, oltre al 100% delle spese mediche e scolastiche e al 50% delle altre spese straordinarie, nonché di disporre che il marito versi a suo favore un assegno divorzile pari a euro 1.000,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 26 ottobre 2021 il ### f.f. ha proceduto all'audizione delle parti, entrambe presenti, le quali hanno concordato di attivare, nell'interesse del minore ### un percorso di supporto alla genitorialità e modalità e tempistiche di frequentazione padre - figlio a fine settimana alternati: un fine settimana dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino alla domenica pomeriggio alle 18.30 e un altro fine settimana dal sabato mattina fino alla domenica pomeriggio alle 18.30. ### f.f. ha, quindi, recepito l'accordo raggiunto dalle parti e, su istanza dei loro procuratori, ha rinviato il procedimento per il prosieguo dell'udienza presidenziale al 3 novembre 2021.
A tale udienza il ### f.f., sentite le parti, si è riservato e con ordinanza emessa fuori udienza in data 10 gennaio 2022 ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: Letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti ed i procuratori, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 novembre 2021 osserva Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale ### è divenuta maggiorenne; Con riferimento al figlio minore ### le parti, utilmente supportate dai propri difensori, hanno saputo farsi interpreti delle sue esigenze ed arginare la propria conflittualità interfacciandosi con un professionista terzo -dott. ### (del ###- in un percorso di supporto alla genitorialità, concordando che ### sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e che il padre possa vederlo e tenerlo con sé: a fine settimana alternati, un fine settimana dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino alla domenica pomeriggio alle 18.30 e un altro fine settimana dal sabato mattina fino alla domenica pomeriggio alle 18.30, fermi, nel resto, gli accordi raggiunti in separazione; I genitori si sono impegnati a richiedere al professionista ed a depositare in atti una relazione sull'andamento dei percorsi attivati; ### dei genitori deve ritenersi conforme all'interesse di ### e può, quindi, essere recepito in provvedimento provvisorio.
Quanto al contributo nel mantenimento dei figli ### maggiorenne e non economicamente autosufficiente e ### ritenuto - che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013); - che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti; - che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo: 1. alle capacità economiche dei genitori: La madre: La sig.ra ### è titolare di un reddito complessivo costituito da attività da lavoro autonomo, derivante da una collaborazione instaurata prima della separazione (2015) ed ancora in essere con lo ### D'### e ### in ### e da canoni di locazione. Nel 2020 la sig.ra ### ha, inoltre, ricevuto iure hereditario dalla morte del padre la somma di € 5.000,00, porzioni immobiliari in comproprietà con la propria madre e la sorella, e precisamente: il 25% di immobili rurali e terreni siti in ####, il 50% di un bilocale con box auto a ### e il 25% di un appartamento a ### Come da tabella dalla stessa prodotta, adesiva alle risultanze documentali in atti (l'ultima delle quali relativa all'annualità 2019) la stessa percepisce entrate nette mensili pari a circa 2.350,00 euro mensili.
La sig.ra ### ha, infine, la proprietà e la disponibilità esclusiva di un'autovettura ### 500 TG. ### Vive in un immobile di proprietà in ### via ### n. 12, per il quale sostiene una rata di mutuo di circa 480,00 euro mensili, con scadenza nel 2024. È creditrice di importanti somme nei confronti del marito perché inadempiente al pagamento degli importi concordati in sede di separazione.
Il padre ### della separazione (2015) il sig. ### percepiva un reddito complessivo pari a € 63.097, in virtù del quale si era impegnato a contribuire nel mantenimento dei figli per la somma di € 2.000 (€ 1.000 per ciascuno), al mantenimento della moglie versando l'importo di 1.000,00 euro, al pagamento della rata di mutuo relativa all'immobile di via ### n. 12, cedendo alla moglie, senza previsione di alcun corrispettivo, l'immobile di #### 7/19, ed impegnandosi a sostenere il 100% delle spese mediche e scolastiche dei ragazzi. Negli anni immediatamente precedenti, aveva subito la sospensione dall'esercizio della professione forense in seguito ad una sentenza di condanna per reati di falso e truffa pronunciata dal Tribunale di ### in data 21 febbraio 2014 e confermata in appello.
Da allora, il sig. ### ha rappresentate i seguenti fatti sopravvenuti: - A partire dal 2016 il reddito è sceso drasticamente passando a € 2.117 nel 2017 ed a € 8.391 nel 2019. - ### non ha adempiuto agli impegni assunti in sede di separazione. - La sig.ra ### ha presentato denuncia ex art. 570 bis c.p. a carico del marito, ed il procedimento si è concluso con sentenza di condanna alla pena di 4 mesi di reclusione (pena sospesa), oltre al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite, la sig.ra ### in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli ### e ### con condanna provvisionale di € 8.000,00 ciascuna (il procedimento è in fase di appello). - Ad oggi, il sig. ### non è proprietario di beni immobili, è in possesso unicamente di una ### prepagata ### S. ### su cui riceve i pagamenti derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale (€ 77,00 - saldo al 2021) e continua a non assolvere agli oneri economici assunti in sede di separazione. - ###vive in una casa di proprietà dei genitori in #### n. 11/3, in forza di contratto di comodato, adibita anche a studio professionale. Può contare - e, all'evidenza, ha sempre potuto contare - sull'aiuto economico dei propri genitori che, secondo quanto dallo stesso affermato, in numerose occasioni sono intervenuti in suo aiuto anche per onorare gli impegni assunti in sede di separazione. - Dando rilievo alla sperequazione reddituale e patrimoniale tra le parti e agli oneri di cui è attualmente gravato, il sig. ### ha chiesto una revisione degli accordi presi all'epoca della separazione e, per l'effetto, la riduzione del contributo perequativo a favore dei figli alla somma di € 600,00 (€ 300,00 ciascuno), oltre al 100% delle spese mediche (non rimborsabili dal ### e scolastiche (relative al figlio minore) previamente concordate. 2. al tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore (che in quel frangente si occupa del loro mantenimento diretto): ### non ha alcuna relazione con il padre. ### vede il padre come da accordi raggiunti e sopra riportati; 3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di una studentessa di 20 anni (iscritta all'università ### per una retta annua di € 10.513 - rispetto alla quale però il padre ha espresso il proprio dissenso) e di un bambino di 9 anni (che frequenta il ###. ### di ### per una retta annua “ridotta” a € 1.800 che il padre si è offerto di sostenere integralmente) da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori; - che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti, l'aiuto costante profuso dai nonni paterni, l'assenza di oneri abitativi del padre, il venir meno della disponibilità del padre a pagare la rata di mutuo ( e quindi a contribuire negli oneri abitativi dei figli), la flessione reddituale subita ed il fatto che è la madre a farsi carico in via esclusiva di ogni necessità di ### portano a quantificare, in via provvisoria e salvi futuri approfondimenti istruttori, il contributo perequativo dovuto per il mantenimento dei figli in complessivi € 1.700,000 al mese (€ 850,00 per figlio), importo da versarsi alla madre entro il 20 di ogni mese, oltre rivalutazione ### (prima rivalutazione febbraio 2023).
Le spese extra assegno come da ### approvate dalla Corte d'Appello di ### riportate in dispositivo verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Quanto all'assegno di mantenimento per la moglie Le condizioni economico patrimoniali dei coniugi come sopra accertate, valutate unitamente alla cessione a titolo gratuito -contestualmente alla separazione-, di un immobile oggi messo a reddito, sono tutti elementi che portano, in questa fase e salvi futuri accertamenti istruttori, a revocare l'assegno di mantenimento stabilito per la moglie.
Non può, infatti, dirsi attuale quella sperequazione economico/reddituale che aveva portato nel 2016 (prima delle descritte vicissitudini professionali del sig. ### i coniugi a concordare un assegno di mantenimento a carico del marito pari a 1.000,00 euro mensili (che, secondo la moglie, nei fatti non sarebbe mai stato corrisposto), tenuto anche conto del fatto che nessun riferimento vi è in atti al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio che, secondo le prospettazioni della moglie, sarebbe venuto meno già nel 2013 per comportamenti distrattivi addebitabili al marito.
A ciò si aggiunga che il supporto economico della famiglia di origine del marito, già tenuto in debita considerazione con riferimento al dovere di mantenimento dei figli, per come allegato da parte resistente (contributo di 5.000,00 euro mensili) valutato in rapporto alle stabili e qualificate competenze professionali e lavorative della sig.ra ### non consentirebbe, comunque, nel mutato assetto di cui si è dato conto, di riconoscere il diritto della moglie ad ottenere un assegno di mantenimento - tale è ancora la natura del contributo in questa fase processuale-. P.Q.M. 1) Da atto che ### è divenuta maggiorenne; 2) Recepisce gli accordi relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore ### come sopra trascritti; 3) Sull'accordo dei genitori, dispone che le parti depositino entro dieci giorni prima della prossima udienza una relazione a firme del dott. ### del Gea sull'evoluzione del percorso di supporto alla genitorialità attivato; 4) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli versando alla madre entro il 20 di ogni mese l'importo di complessivi € 1.700,000 al mese (€ 850,00 per figlio), oltre rivalutazione ### (prima rivalutazione gennaio 2023); 5) I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno come da ### approvate dalla Corte d'Appello di ### congiuntamente al Tribunale di ### all'Ordine degli Avvocati di ### e all'### della giustizia civile di ### il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte: • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal ### d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal ### • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal ### ovvero previsti dal ### ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici; • spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (###; e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico; • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in ### e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria; • spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout) e) baby sitter; f) viaggi studio in ### e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli; - Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. - Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta; 6) Revoca l'assegno di mantenimento stabilito in favore della moglie.
Il provvedimento è stato reclamato dal marito - la moglie non ha avanzato doglianzee con ordinanza emessa in data ### la Corte d'appello di ### ha accolto parzialmente il reclamo, riducendo l'importo del contributo paterno al mantenimento dei figli da 1.700,00 euro al mese (euro 850,00 per ciascun figlio) a 1.200,00 euro al mese (euro 600,00 per ciascun figlio) All'udienza di prima comparizione e trattazione del 14 dicembre 2022 il ### istruttore, dato atto che le parti avevano rinunciato alla concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 gennaio 2023, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con lo scambio di note scritte.
Con provvedimento del 20 gennaio 2023 il ### ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. ****
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: l'udienza ### ex art. 711 c.p.c. è stata celebrata il 17 dicembre 2015, le condizioni sottoscritte dai coniugi sono state omologate con decreto del Tribunale di ### del 9 febbraio 2016 ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il ###.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
A ciò si aggiunga che ### e ### vivono separati dalla data dell'udienza presidenziale di separazione, separazione che prosegue tuttora: deve pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. ### ritiene che debba essere disposto l'affido esclusivo del minore ### alla madre, presso cui rimarrà collocato.
Tale assetto rappresenta quello che -per ragioni eminentemente pratiche, nella non comunicazione dei genitorimeglio garantisce la rapida adozione delle decisioni nell'interesse di ### e che più agevola il minore nel suo percorso di crescita. Quest'ultimo, infatti, risiede stabilmente, dalla separazione, presso l'abitazione della madre a ### mentre il padre abita e vive a ### La distanza geografica e comunicativa1che caratterizza i genitori rende, infatti, non percorribile l'affido condiviso, pena la lesione del diritto del minore a che le scelte nel suo inetresse vengano adottate con celerità dal genitore con lui convivente e che da anni se ne occupa in via prevalente .
Quanto alle frequentazioni padre - figlio, devono essere confermate le modalità e tempistiche di frequentazione del minore con ciascun genitore già previste nell'ordinanza presidenziale del 10 gennaio 2022, preso atto della sostanziale mancanza di disaccordo delle parti sul punto (come da conclusioni trascritte in epigrafe), tenuto conto che ### ha un buon rapporto con il padre e rilevato che, a parere del Collegio, si tratta di un assetto pienamente idoneo ad assicurare il pacifico soddisfacimento delle esigenze scolastiche, sportive e sociali del minore. ### salvo migliore accordo tra i genitori continuerà, dunque, a vivere con la madre nella casa famigliare di ### via ### n.12, e frequenterà il padre a weekend alternati: un weekend dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica pomeriggio alle 18:30 e un weekend dal sabato mattina alla domenica pomeriggio alle 18:30.
Il minore, inoltre, trascorrerà con il papà tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive; una settimana dalla fine delle lezioni fino al 31 dicembre o dal 31 dicembre fino al 7 gennaio, durante le vacanze natalizie; metà delle vacanze pasquali comprensive, ad anni alterni, anche della giornata di ### Il sostanziale accordo dei genitori sui modi e tempi di frequntazioni e l'età del minore ( 11 anni) l'ascolto di ### è superfluo ex art 337 octies Sul contributo nel mantenimento della prole.
Il padre ha chiesto che il suo contributo perequativo al mantenimento dei figli sia ulteriormente diminuito a complessivi euro 600,00 mensili (300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese mediche (non rimborsabili dal ### e scolastiche relative al solo figlio minore, allegando che dopo la separazione e, quindi, dopo il 2015, la sua situazione economico/reddituale aveva subito un drastico peggioramento.
Di contro, la madre chiesto di ripristinare l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento dei figli nella misura stabilita in sede di separazione (quindi mediante versamento della somma mensile di euro 2.000,00, oltre al 100% delle spese mediche e scolastiche e al 50% delle altre straordinarie come individuate dal ### del Tribunale di ###, allegando che il decremento reddituale subito dal ricorrente è inferiore a quello da quest'ultimo dichiarato; che, contrariamente a quanto previsto nelle condizioni della separazione consensuale, il ricorrente non paga la rata di mutuo gravante sulla casa coniugale; che quest'ultimo convive con la compagna (con cui divide le spese abitative) in una casa che gli è stata concessa dai genitori in comodato d'uso gratuito, adibita anche a studio professionale, e che lo stesso ha sempre potuto contare sull'aiuto economico dei genitori (5.000,00 euro mensili). 1 Evincibile anche dal fallimento del percorso di supporto alla genitorialità a cui le parti si erano impegnate I provvedimenti provvisori sono stati parzialmente riformati dalla Corte d'Appello sul presupposto della non certezza che l'aiuto dei nonni paterni al figlio fosse quantificabile in 5.000,00 euro mensili, come riferito dalla moglie, a fronte di quanto riferito dal marito per cui si tratterebbe di un aiuto pari a circa euro 8.000,00 annui confermando nel resto la ricostruzione economica e patrimoniale delel posizioni dei coniugi del ### Le parti hanno rinunciato alle istanze istruttorie e non hanno aggiornato le loro posizioni economiche e reddituale con conseguente valutazioen ex art 116 c.p.c. ### fa proprio il percorso motivazionale dei provvedimenti provvisori sopra trascritto - come già confermato dalla Corte d'Appelloe da atto che l'unico fatto sopravvenuto è che ### a partire da marzo 2022, ha avviato una collaborazione professionale a tempo pieno con una società con sede a ### - la P.E. ### S.r.l. - con una retribuzione netta mensile di 1.000,00 euro, oltre a una percentuale sui contratti conclusi coi clienti e che a marzo 2022 i proventi di tale attività sono quantificabili in euro 1.539,19 (cfr. doc. 31 - busta paga marzo 2022).
Alla luce di quanto sopra detto, tenuto conto della situazione economico - reddituale di entrambe le parti, considerato che il Tribunale ha una visione parziale del complesso del loro patrimonio liquido, avendo le stesse omesso di documentare le rispettive situazioni economico/reddituali attuali e della incompatibilità dei dati economici e patrimoniali in atti con le spese vive che entrambi hanno riferito di sostenere (i dati economico patrimoniali documentati dal ricorrente , anche alla luce della nuova occupazione lavorativa, sono incompatibili con il versamento dell'importo offerto di 600,00 euro mensili e le condizioni economiche riferite dalla moglie sono incompatibili con i costi fissi che la donna ha allegato di sostenere - mutuo e retta di due ### privati2) deve essere confermato a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli ### e ### mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di euro 1.200,00 mensili (600,00 euro a figlio). I genitori continueranno, infine, a sostenere le spese straordinarie per i figli, come da ### approvate dalla Corte d'Appello di ### congiuntamente al Tribunale di ### all'Ordine degli Avvocati di ### e all'### della giustizia civile di ### il 14 novembre 2017 (trascritte nel dispositivo), nella misura del 50% ciascuno. ### unico universale potrà essere richiesto dalla madre affidataria esclusiva nella misura del 100% come per legge.
Deve, inoltre, essere dischiarata inammissibile la richiesta della resistente volta a ottenere l'ordine ex art. 156 c.c. nei confronti del datore di lavoro del ricorrente di versamento diretto in suo favore del contributo posto a carico del padre per il mantenimento dei figli, in quanto norma che trova applicazione solo nel giudizio di separazione dei coniugi..
La moglie potrà tutelare le proprie pretese ex art l'art. 8, comma 4, l. 1 dicembre 1970, n.898 o ex art 473 bis . 37 c.p.c.
Sull'assegno divorzile. 2 ### per ### con una retta annua di euro 10.513,00 e ###. ### di ### con una retta annua “ridotta” di euro 1.800,00 euro per #### di mantenimento è stato revocato in sede di provvedimenti provvisori e, sul punto non è stato proposto reclamo Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile secondo il parametro assistenziale e perequativocompensativo, è indispensabile il previo accertamento di un significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, rilevando a tal fine anche la suddivisione del patrimonio operata dal marito durante il matrimonio e dopo la separazione, in favore della moglie. Ne consegue, che ove sia accertato che, a seguito di tali attribuzioni, la situazione patrimoniale degli ex coniugi sia sostanzialmente equivalente - ancorché costituita, per il marito, da reddito pensionistico e per la moglie da una rendita finanziaria - non sussistono i presupposti per l'attribuzione dell'assegno in favore della moglie3. ### ritiene che in difetto di sproporzione tra le complessive capacità economiche, reddituali e patrimoniali delle parti - pressoché equivalentie tenuto conto del fatto che il marito in sede di separazione ha ceduto senza corrispettivo alla moglie la proprietà dell'immobile sito in #### 7/19 (due locali più servizio) la domanda della moglie volta ad ottenere un assegno divorzile debba essere respinta ### spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti (il marito ‘ soccombente in ordine al regime di affido del minore ed alle domande economiche relative ai figli; la moglie è soccombente con riferimento a tutte le domande economiche articolate) impongono la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale di ### sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile 23376 del 2021, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) ### la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra #### e ### a ### il ###, atto trascritto nei ### degli atti di matrimonio presso l'ufficio di ### del Comune di ### al n. 3 parte II, serie A, anno 1998; 2) Dispone l'affido del figlio minore ### nato il 6 marzo 2012, in via esclusiva alla madre, con collocamento, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione della stessa in ### via ### n 12, fermo il diritto/dovere del padre, non affidatario, di vigilanza; 3) Conferma che ### salvo ogni migliore accordo tra i genitori, possa vedere il padre a weekend alternati: un weekend dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino alla domenica pomeriggio alle 18.30 e un altro weekend dal sabato mattina fino alla domenica pomeriggio alle 18.30; per tre settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno, durante le vacanze estive; ad anni alterni, dalla fine delle lezioni fino al 31 3 Cfr Corte di Cassazione Ordinanza n. 28936 del 05/10/2022 dicembre o dal 31 dicembre fino al 7 gennaio, durante le vacanze natalizie; per metà delle vacanze pasquali comprensive, ad anni alterni, anche della giornata di ### 4) Conferma a carico di ### l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore ### e della figlia ### maggiorenne ma non economicamente indipendente, mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di ### dell'importo mensile di euro 1.200,00 (600,00 per ciascun figlio), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ### (prima rivalutazione settembre 2023), nonché mediante il pagamento del 50% delle spese extra assegno come da ### approvate dalla Corte d'Appello di ### congiuntamente al Tribunale di ### all'Ordine degli Avvocati di ### e all'### della giustizia civile di ### il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte: • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal ### d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal ### • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal ### ovvero previsti dal ### ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici; • spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (###; e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico; • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in ### e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria; • spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout) e) baby sitter; f) viaggi studio in ### e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli; Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta; 5) Dà atto che la madre, affidataria esclusiva del minore ### ha diritto a percepire per intero l'assegno unico universale per lo stesso; 6) Respinge la richiesta ex art. 156 c.c. avanzata dalla resistente per le ragioni esposte in parte motiva; 7) Respinge la richiesta della moglie di ottenere un assegno divorzile 8) ### tra le parti le spese di lite; 9) Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'### di ### del Comune di ### affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in ### nella ### di Consiglio del 14 giugno 2023. ### estensore ##### n. 23376/2021
causa n. 23376/2021 R.G. - Giudice/firmatari: De Lauretis Fiorella, De Luca Fulvia, Delmonte Chiara