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Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 1788/2025 del 12-11-2025

... rilievo esclusivamente entro l'ambito del rapporto endo-processuale tra le parti (Cass. n. 10517/2017; Cass. n. 1018/2009). Si è anche affermato che, ove sollecitato in tal senso, il giudice non è sollevato dal dovere di pronunciare; l'esame della richiesta, pur se affidato al potere discrezionale del giudice, che può provvedere al riguardo anche d'ufficio, non per questo può essere omesso, potendo configurarsi la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la cancellazione è oggetto di preciso diritto processuale e sostanziale a difesa dell'onore e della reputazione ( n. 12134/1991; Cass. n. 17914/2022; nel senso invece che non è configurabile l'omissione di pronuncia rispetto alla richiesta di cancellazione delle frasi ingiuriose: Cass. n. 27948/2018; Cass. n. 9040/1994; Cass. n. 12479/2004). Sostanzia, invece, una vera e propria domanda giudiziale, la richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 89 c.p.c. che, difatti, deve esser proposta con modalità tali da garantire il rispetto del contraddittorio (Cass. 11617/1992; Cass. n. 9946/2001; Cass. n. 20593/2012)” (Cass. n. 25714/2025); iii. ciò chiarito, è noto inoltre che la cancellazione de qua “va esclusa quando le (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ###. n. 9956/2014 R.A.C. 
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 9956/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI ### Nella causa in epigrafe indicata, oggi 12/11/2025, il giudice, dott. ### PREMESSO quanto segue: l'udienza del 23.10.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate; COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni; Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).   Il Giudice dott.
Tribunale Ordinario di ###. n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 N. R.G. 9956/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. ### pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9956 del ### degli ### dell'anno 2014, promossa da: ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), con il patrocinio dell'avv. ### (C.F.  ###), elettivamente domiciliati a ### via ### D'### 10, presso lo studio del difensore; attori-opponenti contro
Tribunale Ordinario di ###. n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 Avv. ### (C.F. ###) e avv. ### (C.F.  ###), difesi in proprio, elettivamente domiciliati a ### via ### 44, presso il loro studio legale; convenuti-opposti ### Nell'interesse degli opponenti (rassegnate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il ###): “1) In via ### accertata l'insussistenza del credito azionato con la procedura monitoria, annullare, revocare e/o dichiarare inesistente e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, perché illegittimo ed erroneo e dichiarare altresì non dovute le somme tutte in essa portate; 2) In via ### accertata la responsabilità degli opposti in ordine all'incameramento di somme non spettantigli, condannare gli avvocati ### e ### in solido tra loro alla restituzione in favore dei signori ### della complessiva somma di € 32.730,11, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali a decorrere dalla costituzione in mora del 28.02.2011; 3) In via ### accertata la vessatorietà ex art. 33 D. Lgs. n. 206 del 2005, dichiarare la nullità del P.Q.L. limitatamente alla clausola “oltre le spese legali che verranno eventualmente poste a carico della controparte soccombente”, e, per l'effetto, condannare gli avvocati ### e ### in solido tra loro alla restituzione in favore dei signori ### della complessiva somma di € 32.730,11, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali a decorrere dalla costituzione in mora del 28.02.2011; 4) In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”. 
Nell'interesse degli opposti (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il ###): “si confermano e ribadiscono tutte le considerazioni, allegazioni e osservazioni in fatto e in diritto spiegate in tutti gli atti di causa e da ultimo nelle note illustrative autorizzate del 28/06/2019, si insiste inoltre sull'accoglimento delle domande e conclusioni così come in parte modificate nella memoria n 2 comma VI art. 183 cpc del 04/05/2015, che di seguito si riportano: “###: - rigettare (in ragione dei motivi e delle causali esposte nella comparsa di costituzione e risposta nonché nelle memorie difensive del sub procedimento) l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del ### opposto dacché del tutto infondata in fatto e in diritto; - ravvisati gli estremi di cui all'art. 89 cpc, provvedere alla cancellazione ed espunzione dal corpo della avversa memoria n 1 ex art. 183, comma VI, cpc, di tutte le espressioni sconvenienti od offensive ivi recate e, per l'effetto, condannare gli opponenti e l'Avv.  ### di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 ### (in solido tra loro) al risarcimento del danno patito dagli esponenti avvocati da determinarsi anche in via equitativa.  ###: - Accertare e dichiarare, alla stregua delle causali e motivazioni dettagliatamente enucleate nella espositiva della comparsa di costituzione e risposta, la inammissibilità e la improcedibilità dell'avversa opposizione giacché tardivamente proposta oltre il perentorio termine di cui all'art. 641 cpc; - Per l'effetto, rigettare la interposta opposizione, confermare il ### ingiuntivo opposto e dichiararlo esecutivo, con ogni conseguenza di ### anche in ordine alle spese e alle competenze ivi liquidate, nonché condannare gli ### al pagamento in favore degli ### degli ulteriori interessi legali che risulteranno dovuti fino al saldo; - per l'ulteriore effetto, condannare gli ### al pagamento in favore degli ### d'una somma determinata anche in via equitativa a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, I e III comma c.p.c..  - In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze dell'odierno giudizio, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A di legge; ### - Nella denegata ipotesi in cui non si ravvisasse l'eccepita inammissibilità della spiegata opposizione, fatto salvo il gravame, ### il Giudice adito rigettare -alla stregua delle motivazioni e delle causali in fatto e in diritto recate in tutti gli atti di causa e sulla scorta di quanto emergerà nel corso del giudizio - la proposta opposizione e respingere tutte le avverse eccezioni, deduzioni, conclusioni e domande perché infondate in fatto ed in diritto e del tutto indimostrate nonché in ragione dell'intervenuta prescrizione dell'esperita azione di annullamento; - Per l'effetto, confermare il ### ingiuntivo opposto e dichiararlo esecutivo, con ogni conseguenza di ### anche in ordine alle spese e alle competenze ivi liquidate nonché condannare gli ### al pagamento in favore degli ### degli ulteriori interessi legali che risulteranno dovuti fino al saldo; - per l'ulteriore effetto, condannare gli ### al pagamento in favore degli ### d'una somma determinata anche in via equitativa a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, I e III comma c.p.c..  - In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze dell'odierno giudizio, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A di legge; ### - nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ravvisasse la sussistenza della dedotta annullabilità e non se ne ritenesse la intervenuta prescrizione o comunque si ravvisasse la sussistenza di qualsivoglia titolo di responsabilità a carico degli avvocati opponenti, voglia -in ragione di tutte le causali e dei titoli in fatto e in diritto recati in tutti gli atti di causa e di quanto ancora emergerà nel corso del giudizio - rideterminare l'ammontare dei compensi professionali maturati in capo agli opposti; - per l'effetto, dichiarare gli ### tenuti e condannarli in solido fra loro, al pagamento in favore degli ### della somma di €91.104,00 (oltre accessori di legge) o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 - per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare la compensazione tra l'eventuale credito, in capo agli opponenti, da restituzione delle somme medio tempore versate e l'anzidetto credito in capo agli opposti dovuto per le prestazioni professionali de quibus, con condanna degli opponenti a pagare l'eccedenza dovuta nell'ambito di € 11.480,00, o di quella somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.  - In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze dell'odierno giudizio, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A di legge”.  ### - Nell'ulteriore denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi caducato l'intero contratto professionale, voglia determinare - sulla scorta delle motivazioni e delle causali enucleati in tutti gli atti di causa nonché di quant'altro emergerà nel corso del giudiziol'ammontare dell'indennizzo dovuto agli ### ex art. 2041 c.c.; - Per l'effetto, dichiarare gli ### tenuti e condannarli, in solido fra loro, al pagamento in favore degli ### della somma di €91.104,00 (comprensiva di accessori di legge) o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria; - per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare la compensazione tra l'eventuale credito, in capo agli opponenti, da restituzione delle somme medio tempore versate e l'anzidetto credito in capo agli opposti dovuto a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., con condanna degli opponenti a pagare l'eccedenza dovuta in € 11.480,00, o quella somma minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.  - In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze dell'odierno giudizio, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A di legge”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato il ### nella cancelleria di questo Tribunale, gli avvocati ### e ### hanno chiesto decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, dell'importo di 11.480,00 euro - “oltre agli interessi legali ed alle spese, competenze della presente procedura e successive occorrende”, esponendo quanto segue: a. essi ricorrenti avevano prestato la loro attività professionale stragiudiziale e giudiziale in favore di ### - in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore ### - e di ### nella controversia avente ad oggetto i danni subiti da questi ultimi per il decesso dei loro congiunti
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 ### e ### (rispettivamente, il primo, figlio della ### e germano degli altri due, il secondo, coniuge della ### e padre degli altri due), avvenuto in conseguenza del sinistro stradale occorso il ### a ### S.S. 195, nel così denominato ### della ### b. il ### esse era stato stipulato il patto di quota lite, in virtù del quale i clienti si erano impegnati a corrispondere il compenso pari al 10% del ristoro ottenuto (oltre a spese generali 12,5%, C.P.A. e IVA 20%), oltre alla liquidazione delle spese legali che la compagnia assicuratrice avrebbe riconosciuto a essi difensori, previa detrazione degli acconti percepiti nelle more; c. durante l'espletamento dell'incarico, essi ricorrenti: i. in un primo momento, avevano tentato di addivenire ad un accordo con la ### S.P.A., la quale si era infine rifiutata di pagare, essendo a suo dire maturata la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni; ii. avevano quindi convenuto dinanzi a questo Tribunale la suddetta compagnia assicuratrice, rimasta contumace e nei cui confronti era stata emessa ordinanza di pagamento della somma complessiva di 200.000,00 euro, ai sensi dell'art. 5 della ### n. 102/2006; iii. in seguito alla notifica di tale provvedimento (unitamente al precetto), era stata avviata una nuova trattativa, sfociata nell'atto transattivo e di quietanza stipulato il ###, in virtù del quale la compagnia assicuratrice si era obbligata a versare 400.000,00 euro ai danneggiati, di cui 200.000,00 euro a
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 ### 100.000,00 euro alla minore ### (previa predisposizione, da parte dei ricorrenti, della relativa istanza di autorizzazione alla transazione ed all'incasso dinanzi al Giudice Tutelare, autorizzazione data da quest'ultimo il ###) e 100.000,00 euro a ### somme regolarmente versate il ###; iv. nonostante, in virtù del patto di quota lite sopra menzionato ed in assenza di qualsivoglia contestazione sull'operato di essi difensori, competesse loro l'importo complessivo di 55.080,00 euro (ossia 40.000,00 euro per capitale, oltre a spese generali, CPA e IVA di legge, come da fattura emessa) ### e ### si erano limitati a pagare 20.000,00 euro ciascuno, tramite due assegni bancari; v. al netto dell'acconto di 3.600,00 euro versato, residuava quindi l'importo di 11.480,00 euro, non corrisposto dai clienti, nonostante le diffide ricevute.  2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 2606/2014, emesso il ### nel procedimento n. 7305/2014 RAC, dell'importo di 11.480,00 euro, gli interessi come da domanda e le spese della procedura, “liquidate in € 530,00 per diritti, in € 0,00 per onorari, in € 118,50 per esborsi, oltre il 12,50 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”.  3. Con atto di citazione, notificato il ### e depositato il ###, ### e ### si sono così difesi: a. hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede, sostenendo quanto segue:
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 i. gli avvocati ### e ### avevano loro garantito che il patto di quota lite stipulato il ### avrebbe prodotto effetti solo in ipotesi di ### pagamento da parte della compagnia assicuratrice di tutto il compenso preteso dai medesimi difensori, mentre in caso contrario detto accordo sarebbe stato distrutto; ii. essi clienti: o avevano versato il fondo spese di complessivi 4.200,00 euro, di cui 3.600,00 euro in contanti e 600,00 euro con assegno bancario; o non avevano mai percepito la provvisionale di 100.000,00 euro riconosciuta da questo Tribunale nel corso della causa radicata avverso la compagnia assicuratrice, laddove, nel mese di ottobre 2010 l'avv. ### aveva loro comunicato di essere addivenuto ad un accordo con quest'ultima, inizialmente per l'importo di 490.000,00 euro, comprensivo di spese processuali e dei difensori, somma poi ridotta a 400.000,00 euro (anch'essa comprensiva delle predette spese); iii. in seguito alla sottoscrizione dell'atto di transazione e quietanza ed al versamento dei due assegni di 20.000,00 euro ciascuno - peraltro scoperti per assenza di provvista - l'avv. ### aveva comunicato loro come detti titoli sarebbero stati trattenuti a garanzia del loro compenso e fino al versamento da parte della compagnia assicuratrice di tutte le somme dovute a essi clienti, ossia 400.000,00 euro (200.000,00 euro a
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 ### e 100.000,00 euro sia a ### che a ###, importo al netto delle spese legali, già detratte; iv. l'istanza presentata da essa ### il ### al Giudice Tutelare per l'autorizzazione a transigere ed incassare somme nell'interesse della figlia minore ### - con prelievo di 10.000,00 euro dal conto corrente all'uopo intestatole - era invero volta a versare i predetti 10.000,00 euro allo studio legale dei due difensori, per il pagamento in contanti della parcella; v. dopo l'incameramento della suddetta somma, l'avv. ### aveva loro comunicato come il patto di quota lite avrebbe comunque prodotto i suoi effetti, sollecitando il pagamento del 10% ivi pattuito, pena l'incasso dei 40.000,00 euro oggetto dei due assegni bancari sopra menzionati; vi. le operazioni con le quali erano stati prelevati 17.000,00 dal conto corrente di essa ### e 20.000,00 euro dal conto corrente di esso ### (per il pagamento in contanti agli odierni convenuti) avevano insospettito la direttrice della ### e, recatasi nella ### dei ### di ### essa opponente aveva appreso come i due difensori avessero già ricevuto dalla compagnia assicuratrice il pagamento delle proprie competenze, pari a 34.944,00 euro, “oltre IVA ed eventuale c.p.a. a titolo di spese di assistenza”), circostanza mai riferita dai legali - frutto di “artifizi e raggiri sia nella formazione del rapporto che nello svolgimento dello stesso” - e che
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 aveva trovato conferma nella nota della ### S.P.A. in data ###; vii. per le prestazioni professionali rese i convenuti avevano quindi percepito 44.200,00 euro per acconti da essi ricorrenti, nonché 43.610,11 euro (34.944,00 euro, oltre ad accessori di legge) dalla compagnia assicuratrice, per complessivi 87.810,00 euro; viii. erano quindi parzialmente indebiti i pagamenti effettuati da essi opponenti in favore dei suddetti difensori, i quali non avevano mai consegnato loro la fattura posta a base nel ricorso monitorio; ix. ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.; b. in via riconvenzionale, hanno domandato la condanna dei convenuti alla ripetizione della somma di 32.730,11 euro (o della somma differente eventualmente accertata all'esito della causa), oltre ad interessi legali, decorrenti dalla costituzione in mora del 28.2.2011.  4. Con ordinanza pronunciata il ### il giudice ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 649 c.p.c. depositata dagli opponenti in parti data, siccome versata in atti in formato cartaceo, in violazione dell'art. 16 bis del D.L. 179/2014.  5. Con comparsa di risposta, depositata il ###, gli avvocati ### e ### si sono così difesi: a. hanno eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, sia perché proposta con atto di citazione in luogo del rito speciale previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 150/2011, sia
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 perché tardiva, laddove l'atto introduttivo era stato depositato in data ###, oltre quaranta giorni dopo la data di notifica del decreto ingiuntivo; b. hanno esposto quanto segue: i. ancor prima della sottoscrizione del patto di quota lite del 7.7.2009, i clienti - a cui era stata contestualmente consegnata una copia del documento, dal contenuto facilmente comprensibile e più volte spiegato loro dall'avv. ### - erano stati informati del fatto che al 10% del compenso pattuito si sarebbero sommati gli importi pagati direttamente a essi difensori dalla compagnia assicuratrice a titolo di spese legali; ii. su disposizione degli attori, la causa era stata radicata unicamente avverso la compagnia assicuratrice del mezzo in cui era trasportato il defunto ### iii. in seguito all'ordinanza pronunciata da questo Tribunale ed alle trattative intercorse, essi difensori erano addivenuti all'accordo con la compagnia assicuratrice, per 400.000,00 euro da versare ai danneggiati e 34.944,00 euro a titolo di spese legali in favore di essi difensori, definizione stragiudiziale all'esito della quale era stato ribadito a ### il relativo contenuto - espressamente accettato da quest'ultima - ossia il diritto di essi avvocati di percepire il 10% dell'importo risarcito, oltre alle spese legali; iv. l'accordo non prevedeva quindi la corresponsione agli opponenti di 400.000,00 euro netti;
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 v. essi opposti si erano poi adoperati al fine di procurare a ### l'autorizzazione del Giudice Tutelare ad incassare la somma oggetto dell'accordo, tenendo svincolati 10.000,00 euro necessari per il pagamento dei loro compensi; vi. nell'atto di transazione e quietanza era infatti espressamente menzionata la suddetta somma di 34.944,00 euro, importo invero comprensivo di accessori di legge, non già al lordo, come erroneamente riportato in tale atto; vii. gli opponenti avevano quindi emesso i due assegni di 20.000,00 euro ciascuno a titolo di pagamenti parziali, mentre la compagnia assicuratrice aveva provveduto al pagamento dei 400.000,00 euro in loro favore e dei 34.944,00 euro in favore di essi opposti; viii. dopo che avere manifestato la volontà di prelevare 20.000,00 euro dal conto corrente, anche al fine di saldare quanto dovuto da essa cliente e dalla figlia minore (con conseguente restituzione di uno dei due assegni bancari), la ### si era invero rivolta al Giudice Tutelare, il quale non aveva ravvisato alcuna illegittimità nel patto oggetto di causa; ix. da tale momento la parte opponente aveva iniziato a sostenere le tesi prospettate nell'atto di citazione del presente giudizio - e, quindi, l'indebito incameramento di somme in esecuzione di un patto illegittimo - situazione dalla quale era scaturito un procedimento disciplinare a carico di essi difensori, conclusosi con il loro pieno proscioglimento, identica
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 conclusione del procedimento penale per estorsione e truffa (ordinanza di archiviazione del 25.7.2014); c. hanno quindi sostenuto con era ravvisabile il dolo contrattuale allegato dagli opponenti, oltre ad essere maturato il termine di prescrizione in ordine all'azione di annullamento ex art. 1442 c.c.; d. quand'anche fosse stata ritenuta fondata la domanda di annullamento, incidente sulla sola clausola di determinazione del compenso professionale, essi difensori avrebbero avuto diritto a quanto loro spettante in virtù delle previgenti tariffe professionali, ossia a complessivi 91.104,00 euro, con conseguente debenza del medesimo importo oggetto di 11.480,00 euro oggetto dell'odierna domanda monitoria, all'esito della compensazione tra il dovuto e gli effetti della sentenza di annullamento; e. la suddetta somma di 11.480,00 euro sarebbe stata dovuta anche nell'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto caducato l'intero rapporto contrattuale, ossia a titolo di ingiustificato arricchimento; f. non ricorrevano quindi i presupposti per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.  6. Nella prima udienza del 3.3.2015 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.  7. Con ordinanza pronunciata il ### (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.3.2015 nel sub-procedimento n. R.G. 9956-1/2014), il giudice ha rigettato l'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata dagli opponenti.
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 8. Con ordinanza pronunciata il ### il giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti (ordine di esibizione chiesto dagli opponenti e prove orali dedotte dagli opposti) e ha fissato l'udienza dell'11.7.2019 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (assegnando alle parti il termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive).  9. In seguito ad alcuni rinvii, nell'udienza del 9.6.2022 il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa “abbandono della lite (e quindi della opposizione a D.I.) e spese del giudizio integralmente compensate”.  10. In ragione della ### accettazione della proposta conciliativa da parte degli opponenti, il giudice ha rinviato all'udienza del 16.1.2024 per la decisione, udienza poi differita in ragione del carico del ruolo e dell'assegnazione della causa ad altro giudice.  11. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il ### dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.  12. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe, insistendo nel loro accoglimento; in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).  ***  13. ### di inammissibilità (rectius, improcedibilità) dell'opposizione, formulata dai convenuti, non è fondata, poiché:
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 a. come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal D.Lgs. n. 150/2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 150/2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione” (Cass. n. 12905/2025, 5659/2022, ### n. 758/2022); b. nel caso in esame, tra la notifica del decreto ingiuntivo (10.10.2014) e quella dell'atto di citazione (13.11.2014) sono trascorsi trentaquattro giorni e, pertanto, l'opposizione è stata tempestivamente proposta.  14. Pur essendo indubitabile come la presente fase di opposizione avrebbe dovuto essere assoggettata, non già al rito ordinario, bensì a quello speciale disciplinato dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 - come correttamente osservato nella loro comparsa di risposta,
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 vertendo la domanda monitoria su compensi pretesi dagli avvocati ### e ### per le prestazioni professionali rese in favore degli attori sia in sede stragiudiziale, sia nella causa civile n. R.G. 3686/2010 di questo Tribunale - è oramai precluso al Tribunale disporne il mutamento ai sensi dell'art. 4 del suddetto decreto, provvedimento adottabile “non oltre la prima udienza di comparizione delle parti” (comma 1), richiamato altresì il consolidato insegnamento secondo cui “### cause aventi ad oggetto la liquidazione delle prestazioni professionali dell'avvocato, il mutamento del rito, nelle ipotesi in cui l'opposizione al decreto ingiuntivo venga introdotto con citazione anziché con ricorso, può avvenire, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 186 del 09/01/2020, Rv. 656826 - 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9847 del 26/05/2020, Rv.  657717 - 01; ex multis, di recente: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19228 del 2024)” (Cass. 25444/2025), sbarramento superato il quale “avviene la stabilizzazione del rito anche erroneo (Cass. Sez. U. 12-1- 2022 n. 758, in motivazione par. 8.4, Cass. Sez. 2 9-1-2020 n. 186 Rv. 656826-01)” (Cass. n. 29882/2023). 
Riguardo alla domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti ed alle pretese avanzate dagli opposti in via di reconventio reconventionis, nel caso in esame non trova invero applicazione l'insegnamento secondo cui “### qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande” (Cass. n. 27702/2025, n. 15431/2020, ### 4485/2018), sul rilievo che la causa è stata ### trattata con il rito ordinario di cognizione, con conseguente insussistenza di qualsivoglia opportunità di separazione.  15. Nel merito, l'opposizione e la domanda riconvenzionale formulata dagli attori - da trattarsi unitariamente, stante l'identità delle questioni che ne formano oggetto - debbono essere accolte, per le ragioni che seguono.  15.1 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in linea generale, “sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la «comune intenzione delle parti stipulanti», la necessità di ricostruire quest'ultima senza «limitarsi al senso letterale delle parole», ma avendo riguardo al «comportamento complessivo» dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un «prius», ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore” (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2016, n. 14432, Rv. 640528-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 6-3, ord. 8 novembre 2022, n. ###, Rv. 666341-01).
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18 Pertanto, sebbene “il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362, comma 1, cod.  civ.)”, si ponga “quale primo momento del processo di interpretazione”, donde la necessità di “valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici” (così, tra le più recenti, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 26 ottobre 2021, n. ###, Rv. 662581-01), resta, nondimeno, fermo che “nell'interpretazione del contratto il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove si registri, pur nella chiarezza del testo dell'accordo, una incoerenza con indici esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti” (così Cass. Sez. Lav., sent. 10 settembre 2021, n. 24483, non massimata)”, ciò comportando come “il suddetto processo “circolare” di interpretazione del contratto debba valorizzare, oltre al “contesto negoziale integrale ai sensi dell'art. 1363 cod. civ., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dagli artt. 1369 e 1366 cod. civ., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta (in conformità agli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale), ed altresì ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni cavillose che depongano per un significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale” (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. n. 24699 del 2021, cit.; analogamente pure Sez. 2, ord. 4 aprile 2024, n. 8940, Rv. 670956-01)” (Cass. n. ###/2024,
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 19 6908/2024), tenuto conto che il criterio dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. “[che quale criterio d'interpretazione del contratto - fondato sull'esigenza definita in dottrina di “solidarietà contrattuale” - si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235)], non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295; e, da ultimo, Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882) (così Cass., III, ord. 08/03/2019, n. ###)” (Cass. n. 3671/2024).  15.2 Per ciò che rileva ai fini della presente decisione, nel patto di quota lite stipulato il ### tra le odierne parti (doc. 1 ricorso monitorio) si legge che “Al riguardo, la ###ra ### e il #### e ###. ### e l'Avv.  ### pattuiscono e convengono, con l'odierno accordo, che i medesimi ###ri ### e ### provvederanno a corrispondere ai predetti difensori, quale compenso per la prestazione professionale sopradescritta, la somma percentuale pari al 10% (dieci per cento) - oltre IVA al 20% ed accessori come per legge, 12,5% forfettario e 2% di cassa avvocati - dell'importo che verrà loro liquidato nella sentenza o recato in qualsivoglia altro provvedimento ### nonché in qualsiasi altro atto liquidativo di natura stragiudiziale, oltre le spese legali che verranno eventualmente imposte a
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 20 carico della controparte soccombente”.  15.3 Alla luce delle coordinate ermeneutiche riportate nel punto 15.1 che precede, non può che condividersi la ricostruzione degli opponenti, secondo cui il diritto degli odierni opposti al pagamento delle spese legali (menzionate nell'ultima frase del periodo trascritto nel punto che precede) sarebbe maturato solo in caso di definizione giudiziale della controversia, assunto confortato: a. dal criterio letterale, con particolare riferimento, non solo all'impiego del termine “controparte soccombente”, quanto al relativo presupposto, ossia il caso in cui “verranno eventualmente imposte a carico”, terminologia del tutto incompatibile con il pagamento all'esito di una trattativa stragiudiziale; non può che essere il giudice l'unico soggetto titolare del potere-dovere, all'esito del processo, di individuare la parte soccombente e di ###porre a suo carico le spese di lite, assunto ulteriormente corroborato dall'avverbio “eventualmente”, evidentemente relativo ad una specifica ipotesi di definizione della lite, ossia quella giudiziale; l'utilizzo dell'avverbio “oltre” genera peraltro una netta cesura tra la frase precedente - vertente sul riconoscimento ai difensori del 10% delle somme ottenute dai clienti in qualsivoglia modo (sentenza, altro provvedimento giudiziale, altro atto liquidativo di natura stragiudiziale) - e quella successiva prima riguardante le spese legali; b. dai criterio logico e di ricostruzione della comune intenzione delle parti, analizzati attraverso gli ulteriori criteri di interpretazione soggettiva
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 21 (funzionale e di buona fede), scrutinio che non può prescindere dal contesto nell'ambito del quale è stato stipulato il patto in esame, ossia un accordo tra - da una parte - due professionisti e - dall'altra - due consumatori; sotto tali profili, non può anzitutto trascurarsi come nel processo civile il compenso dell'avvocato coincida ordinariamente con le spese legali, giudiziali e stragiudiziali (queste ultime, ove espressamente domandate, sempreché allegate e provate), le quali debbono tenere conto delle effettive attività svolte dal legale in favore del cliente e sono parametrate alle tariffe professionali vigenti pro tempore; le suddette tariffe costituiscono altresì il criterio legale a cui il giudice deve attenersi per la relativa liquidazione all'esito del giudizio, sebbene la relativa regolamentazione sia ancorata ai criteri di soccombenza e causalità, al fine di individuare se - e in quale misura - le medesime debbano essere poste a carico di una o più parti (oppure interamente compensate); ciò premesso, nel patto di quota di lite in esame il compenso spettante ai difensori è stato stabilito in percentuale rispetto alle somme che sarebbero state percepite dai clienti all'esito della causa o della trattativa stragiudiziale, tipologia di accordo da cui si evince che - in piena armonia con il dato letterale sopra menzionato - il riconoscimento di ulteriori somme a titolo di spese legali sarebbero state giustificate solo in presenza di attività processuali ulteriori, quali l'introduzione e la trattazione di un giudizio sfociato in un provvedimento definitorio;
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 22 la ricostruzione ermeneutica proposta dagli opposti si appalesa distonica rispetto alla ragione pratica dell'accordo, laddove al 10% delle somme incamerate dagli opponenti - peraltro, al lordo di spese generali, C.P.A. e IVA di legge - si sarebbero aggiunte ulteriori spese legali - anch'esse al lordo degli accessori di legge - compenso aggiuntivo del tutto disancorato dalle ordinarie modalità di determinazione degli onorari spettanti agli avvocati; c. a pag. 9 della loro seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. i convenuti hanno sostenuto come “ancorché la vertenza in parola sia approdata ad una transazione stragiudiziale, la stessa aveva ad oggetto, necessariamente, la definizione dell'instaurato giudizio risarcitorio con tutte i conseguenti obblighi. È di tutta evidenza come laddove la compagnia oblata per il risarcimento non si fosse considerata anche solo latamente soccombente non avrebbe dato seguito al pagamento delle spese di patrocinio (rectius spese legali) in quanto anch'esse sarebbero state ricomprese tra i diritti rinunciati tra le parti”, mentre “anche nell'ipotesi in cui non si fosse instaurata la detta vertenza giudiziale e le parti fossero addivenute pur sempre ad un accordo transattivo, la compagnia tenuta al risarcimento avrebbe ex lege corrisposto le spese legali o i compensi professionali maturati dai patrocinatori per l'attività di assistenza e consulenza prestata, posto che la richiesta risarcitoria veniva avanzata per la refusione dei danni patiti dal c.d. soggetto terzo trasportato”; alla luce delle ragioni esposte nei punti che precedono, trattasi di
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 23 argomentazioni non condivisibili, sia perché collidenti con il contesto letterale analizzato nel punto a che precede, oltre che del tutto inverosimili riguardo alla volontà di ritenere soccombente l'altra parte (sebbene quest'ultima abbia pagato il risarcimento) all'esito di una trattativa stragiudiziale; d. né tantomeno rileva l'affermazione secondo cui, anche in presenza di un accordo stragiudiziale, la compagnia assicuratrice avrebbe corrisposto direttamente ai difensori le spese legali, trattandosi di aspetto (il pagamento diretto, ossia, sostanzialmente, la distrazione delle spese) certo non rinvenibile nel regolamento negoziale contenuto nel patto di quota lite; e. gli atti (doc. 5 comparsa di risposta) sottoscritti il ### da ### (il primo in proprio e il secondo nell'interesse della figlia minore ###, ### e della #### S.P.A. costituiscono accordi del tutto autonomi rispetto al patto oggetto di causa, siccome aventi ad oggetto la transazione stipulata tra detta compagnia assicuratrice e gli odierni opponenti in ordine alle pretese avanzate da questi ultimi a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso il ### ai propri congiunti; f. l'espresso riferimento al pagamento diretto di 39.400,00 euro (oltre a IVA ed eventuale c.p.a.) da parte della compagnia assicuratrice in favore dell'avv.  ### (o, comunque, dello studio legale ###, a titolo di spese di assistenza - e la contestuale sottoscrizione del legale - non implica certo che gli opponenti abbiano in tale sede acconsentito al riconoscimento di
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 24 detto importo per le spese legali menzionate nell'ultima frase del primo capoverso del patto di quota lite del 7.7.2009, secondo la prospettazione interpretativa sollecitata dai convenuti; g. nell'ambito del rapporto tra clienti e difensori, l'unico effetto ascrivibile alle transazioni de quibus è individuabile nell'accettazione del fatto che l'importo di 34.944,00 euro fosse loro versato direttamente dalla compagnia assicuratrice, non già che si cumulasse al 10% (oltre a spese generali, CPA e IVA di legge) dei 400.000,00 euro ottenuti dai danneggiati a titolo di risarcimento dei danni.  15.4 Ad abundantiam, si osserva che, laddove si fosse ritenuta condivisibile la tesi dei convenuti, ossia la sommatoria delle due poste sopra menzionate, sarebbe stato allora necessario sindacare la proporzionalità dell'accordo in esame, richiamato il consolidato insegnamento secondo cui, anche per i patti di quota lite stipulati nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del D.L. n. 223/2006 (abrogativo del divieto di tali patti, con modifiche dalla legge n. 248/2006) e della ### n. 247/2012, “###à legata all'esito del giudizio non esclude la possibilità di valutare l'equità del patto di quota lite, alla stregua del caso concreto, così verificando se la stima effettuata dalle parti fosse, all'epoca della conclusione dell'accordo, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato (Cass. sez. II, 30/09/2021, 26568 non massimata in tema di illecito disciplinare; Cass., sez. un., n. 25012 del 2014, cit.; Cass. n. 6519 del 2012)” (Cass. n. 2135/2025), valutazione che tuttavia non si rende necessaria, in ragione della lettura ermeneutica del patto menzionata nel punto
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 25 15.3 che precede.  15.5 In base alle considerazioni sopra esposte ed alla documentazione in atti, emerge invero il credito di 34.571,46 euro in favore degli odierni opponenti e nei confronti dei convenuti, tenuto conto che: a. attesa la definizione stragiudiziale della vertenza, in virtù del patto di quota lite del 7.7.2009, il compenso spettante agli avvocati ### e ### è pari al 10% dell'importo di 400.000,00 euro (oltre a spese generali 12,5%, C.P.A. 2% e IVA 20%) pagato agli opponenti a titolo di risarcimento danni, ossia a complessivi (capitale 40.000,00+spese generali 5.000,00+C.P.A. 900,00+ I.V.A. 9.180,00=) 55.080,00 euro; b. è incontestato da parte degli opposti il pagamento di acconti per 43.600,00 euro, di cui 3.600,00 euro a titolo di acconto versato contestualmente alla stipulazione del patto (da restituirsi “solo e soltanto a seguito di esito favorevole della predetta lite ed in ogni caso successivamente all'ottenimento del predetto pagamento ad opera della parte obbligata al risarcimento del danno richiesto…”) e 40.000,00 euro ricevuti con assegni bancari (documenti 7-8 ricorso monitorio); c. non vi è prova del pagamento dell'ulteriore acconto allegato nell'atto di citazione, in cui si menziona un assegno bancario di 600,00 euro, titolo di credito di cui non sono indicati il numero identificativo né la data, non potendo peraltro operare il principio di non contestazione, sul rilievo che, pur non avendo espressamente preso posizione sul punto, nell'analitica espositiva dei fatti di causa contenuta nella comparsa di risposta i convenuti hanno affermato di avere ricevuto unicamente i
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 26 3.600,00 euro (“in più tranches”), prospettazione difensiva incompatibile con l'implicita assenza di contestazione di avere ricevuto tale importo; d. in relazione alle somme versate direttamente dalla ### S.P.A. agli opposti, stante la discrasia tra la somma indicata in ciascun atto di transazione e quietanza (ove si legge che la compagnia assicuratrice avrebbe versato 34.944,00 euro, “oltre IVA ed eventuale c.p.a. a titolo di spese di assistenza”) e la fattura 21/2010 emessa dagli opposti il ### (importo di 29.440,00 euro, ivi compresi oneri di legge ed al netto della ritenuta d'acconto), deve ritenersi maggiormente attendibile la prima, ossia l'accordo tra le parti, sia perché la fattura costituisce atto unilaterale a contenuto partecipativo di provenienza unilaterale dalla parte creditrice (della compagnia assicuratrice), sia perché gravava sui convenuti (in virtù del criterio di vicinanza alle fonti di prova) l'onere di documentare adeguatamente di avere percepito una somma inferiore rispetto a quella indicata negli atti transattivi de quibus; e. poiché la c.p.a. era chiaramente dovuta - mentre non sono menzionate le spese generali, peraltro non dovute nella vigenza dell'art. 14 del D.M. 127/2004, ai cui sensi tale posta competeva “sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente”, ossia nel solo ambito processuale - deve quindi concludersi che i convenuti hanno percepito l'importo complessivo di (capitale 34.944,00+C.P.A.  698,88 + I.V.A. 7.128,58 =) 42.771,46 euro; f. in relazione alla controversia de qua, gli opposti convenuti hanno quindi percepito complessivi (43.600,00+42.771,46=) 86.371,46 euro, incamerando indebitamente
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 27 l'importo di (85.371,46-50.800,00=) 35.571,46 euro.  15.6 ### e ### debbono quindi essere condannati, in solido tra loro, a pagare a ### ed a ### 35.571,46 euro, oltre agli interessi legali ordinari dalla costituzione in mora del 28.2.2011 (la cui ricezione non è stata contestata dai convenuti) e fino al saldo, non trovando applicazione al caso in esame il comma 4, dell'art. 1284 c.c., introdotto con il D.L. 132/2014, siccome operante riguardo alle cause introdotte dopo il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del predetto D.L. (13.9.2014), mentre la presente causa è pendente dal 5.8.2014, data di deposito del ricorso monitorio. 
Per ragioni di completezza, occorre osservare che il riconoscimento dell'importo di 35.571,46 euro non integra il vizio di ultra-petizione, sul rilievo che gli opponenti hanno domandato il pagamento in proprio favore di “32.730,11, o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa”, richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma, accompagnata da formule di salvaguardia che riservino la condanna per una maggiore misura, non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa, lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all'ammontare della somma richiesta nelle conclusioni specifiche (cfr. Cass. n. 1324 del 2006; Cass. n. 22330 del 2017; Cass. Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 28 19455 del 2018; Cass. n. ### del 2022); pertanto, quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultra petizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo (Cass. 20707 del 2018)” (Cass. n. ###/2023).  16. In ragione dell'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in via principale dagli opponenti, deve ritenersi assorbita la pretesa avanzata in via subordinata, avente ad oggetto la vessatorietà della clausola del patto di quota lite relativa alle spese “legali che verranno eventualmente poste a carico della controparte soccombente”, clausola, come detto, non operante nella fattispecie in esame.  17. Quanto alle conclusioni formulate nel merito dagli opposti, si osserva che: a. quelle proposte in via principale si appalesano del tutto inconferenti con il thema decidendum, concretandosi in difese ed eccezioni ### volte unicamente a provocare il rigetto dell'opposizione e ad ottenere la conferma del decreto ingiuntivo, in ragione dell'infondatezza della domanda di annullamento del patto di quota lite, pretesa mai avanzata dagli opponenti; b. debbono ritenersi assorbite quelle proposte in subordinata ed ulteriormente subordinata, siccome basate sulla caducazione del patto di quota lite e sulla sussistenza di un credito derivante dalla compensazione tra le contrapposte posizioni
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 29 creditorie e debitorie, considerato che il patto è valido ed efficace (nei termini esposti nel punto 15 che precede), nonché come sia stato invero accertato un credito in capo agli opponenti; c. deve essere respinta la pretesa avente ad oggetto “la cancellazione ed espunzione dal corpo della avversa memoria n 1 ex art. 183, comma VI, cpc, di tutte le espressioni sconvenienti od offensive ivi recate e, per l'effetto, condannare gli opponenti e l'Avv.  ### (in solido tra loro) al risarcimento del danno patito dagli esponenti avvocati da determinarsi anche in via equitativa”, poiché: i. ai sensi dell'art. 89 c.p.c., “Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa”; ii. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la cancellazione delle frasi ingiuriose o offensive, oltre che essere disposta d'ufficio, può conseguire all'istanza di parte, la quale non costituisce una domanda giudiziale, valendo quale semplice sollecitazione all'esercizio di un potere officioso del giudice, strumentale all'obbligo delle parti di comportarsi in giudizio con lealtà e probità (Cass. n. 15503/2002; Cass. n. 9946/2001; Cass. n. 5677/2005; Cass. 6439/2009; Cass. n. 14112/2011; Cass. n. 27948/2018; Cass. n. 4738/2022; Cass. n. 4212/2024). Il provvedimento adottato nel corso dell'istruttoria (a differenza della sentenza imposta per l'eventuale assegnazione, alla persona
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 30 offesa, di una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto) è privo di effettivo contenuto decisorio, non incide sul merito della causa e riveste una mera funzione ordinatoria avente rilievo esclusivamente entro l'ambito del rapporto endo-processuale tra le parti (Cass. n. 10517/2017; Cass. n. 1018/2009). Si è anche affermato che, ove sollecitato in tal senso, il giudice non è sollevato dal dovere di pronunciare; l'esame della richiesta, pur se affidato al potere discrezionale del giudice, che può provvedere al riguardo anche d'ufficio, non per questo può essere omesso, potendo configurarsi la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la cancellazione è oggetto di preciso diritto processuale e sostanziale a difesa dell'onore e della reputazione ( n. 12134/1991; Cass. n. 17914/2022; nel senso invece che non è configurabile l'omissione di pronuncia rispetto alla richiesta di cancellazione delle frasi ingiuriose: Cass. n. 27948/2018; Cass. n. 9040/1994; Cass. n. 12479/2004). 
Sostanzia, invece, una vera e propria domanda giudiziale, la richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 89 c.p.c. che, difatti, deve esser proposta con modalità tali da garantire il rispetto del contraddittorio (Cass. 11617/1992; Cass. n. 9946/2001; Cass. n. 20593/2012)” (Cass. n. 25714/2025); iii. ciò chiarito, è noto inoltre che la cancellazione de qua “va esclusa quando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non rivelino un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell'ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 31 preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni” (Cass. n. 4983/2025), mentre, quanto alla domanda risarcitoria, “non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ove le espressioni contenute negli atti difensivi, ritenute sconvenienti, conservino pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa senza eccedere dalle esigenze difensive” (Cass. n. 11829/2025, n. 21031/2016, n. 17325/2015) iv. nella loro seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., i convenuti hanno stigmatizzato le espressioni, a loro dire offensive, contenute nella prima memoria istruttoria degli opponenti, menzionando frasi quali: o “in primis devesi brevemente controdedurre alla fantasiosa, se non propriamente artefatta, ricostruzione dei fatti”; o “E' peraltro sconcertante l'arroganza con cui…al fine di giustificare il loro scorretto operato”; o “…il ### la minacciò di far cambiare istituto….” o “…tuttavia il massimo della pervicacia degli opposti, nel disperato intento di immutare la realtà, viene raggiunto con il deplorevole tentativo di attribuire al Giudice Tutelare dell'intestato Tribunale”; o “…Appare, pertanto, anche decisamente risibile la tesi degli opposti secondo cui…..” o “…..di conseguenza i sig.ri ### non potevano ancora raggiungere alcun grado di consapevolezza circa l'attività
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 32 fraudolenta tenuta in loro danno.  o Si rammenta infatti che l'attività fraudolenta ha avuto principio all'atto della sottoscrizione del P.Q.L…..” o “….Tuttavia il raggiro è stato portato a compimento….” o “di conseguenza i ### maturarono la consapevolezza dell'attività fraudolenta soltanto nel mese…..”; v. premesso che, nel caso in esame, i convenuti sono costituiti in proprio e oggetto di causa è il credito vantato da questi ultimi per prestazioni professionali rese nell'interesse degli opponenti, si appalesano insussistenti i presupposti per l'invocata cancellazione, nonché, a fortiori, per ravvisare qualsivoglia danno ingiusto subito conseguente a dette espressioni; durante l'intero processo, gli opposti hanno modulato la loro linea difensiva (tra l'altro) in ragione di una domanda di annullamento del patto di quota di lite per dolo contrattuale; in questo quadro, la gran parte delle espressioni impiegate dagli opponenti in ordine a contegni fraudolenti o raggiri perpetrati ai loro danni dagli avvocati ### e ### non può essere ritenuta estranea alla dinamica processuale, laddove, sebbene mai proposta, la pretesa caducatoria ex artt. 1439 e 1440 non avrebbe potuto che basarsi sull'allegazione di artifizi o raggiri ascritti all'altra parte contraente, quand'anche ritenuti insussistenti all'esito del giudizio; vi. lungi dall'esondare dall'oggetto della causa, gli ulteriori attributi impiegati dagli
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 33 attori sulla linea difensiva dei convenuti (risibile, fantasiosa, artefatta) sono invero espressioni colorite tese ad evidenziare l'infondatezza dell'avversa ricostruzione dei fatti.  18. ### dell'opposizione e della domanda riconvenzionale formulata in via principale dagli attori comportano la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento formulata dagli opposti.  19. Attesa la totale infondatezza della domanda monitoria, le spese di lite (per contributo unificato ed iscrizione a ruolo) del procedimento per decreto ingiuntivo, anticipate da ### e ### debbono restare a loro carico.  20. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste a carico degli opposti, in solido tra loro, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti, attese la totale infondatezza della pretesa avanzata dai medesimi convenuti e l'esposizione debitoria da parte di questi ultimi nei confronti degli opponenti, con contestuale condanna al relativo pagamento. 
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia in ragione del valore della somma riconosciuta agli attori, pari a 35.571,46 euro, richiamato l'insegnamento secondo cui “ai fini della determinazione del valore della controversia, per la liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 34 conseguenza, dell'attività difensiva (Cass., 06/02/2020, n. 2769)” (Cass. n. ###/2024), in particolare: - senza riduzioni o aumenti per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto; - con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nel corso della quale gli opponenti hanno prodotto tre documenti, mentre non sono state ammesse le ulteriori istanze istruttorie (prove orali e ordine di esibizione); - con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza l'assegnazione di un termine per note conclusive (neppure chiesto dalle parti). 
Non compete agli opponenti l'aumento contemplato dall'art. 4, comma 2, del suddetto D.M. per la difesa di - e contro - più soggetti aventi la stessa posizione processuale, essendo controbilanciato dalla riduzione prevista dal successivo comma 4 della medesima disposizione, stante la sostanziale sovrapponibilità delle difese articolate nel loro interesse e nei confronti degli opposti.  21. In ragione della totale soccombenza degli opposti, deve essere logicamente respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da questi ultimi.  ### 22. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a. accoglie l'opposizione proposta da ### e ### avverso il decreto ingiuntivo n. 2606/2014, emesso da questo Tribunale il ### nel
Tribunale Ordinario di ### n. 9956/2014 R.A.C.  ### ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 35 procedimento n. 7305/2014 RAC; b. dispone che le spese di lite del procedimento monitorio n. 7305/2014 RAC di questo Tribunale, anticipate dagli avvocati ### e ### restino a loro carico; c. rigetta la domanda di pagamento formulata dagli avvocati ### e ### d. condanna gli avvocati ### e ### in solido tra loro, a pagare a ### e ### 35.571,46 euro, oltre agli interessi legali ordinari, con decorrenza dalla costituzione in mora del 28.2.2011 e fino al saldo; e. condanna gli avvocati ### e ### in solido tra loro, a rimborsare a ### e ### le spese di lite della presente fase di opposizione, così liquidate: € 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio; € 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva; € 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria; € 1.452,50 per compensi di avvocato della fase decisionale; € 259,00 per contributo unificato; € 27,00 per spese di iscrizione a ruolo; € 4,85 per spese di notifica; € 5.551,35 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge; f. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dagli avvocati ### e #### 12.11.2025 Il Giudice dott.

causa n. 9956/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Falzoi Salvatore

M

Tribunale di Novara, Sentenza n. 213/2024 del 28-10-2024

... imputazione contestano reati di falso ideologico e truffa. In relazione a queste accuse, il Tribunale penale ha espressamente rilevato la sussistenza di una contraddittorietà o insufficienza della prova del fatto materiale contestato (doc. 5 ric., p. 51), tale da imporre la pronuncia di improcedibilità e non di assoluzione. ### si fonda, come si legge nella motivazione della sentenza penale (pp. 36- 37) sulla rilevata discrasia tra le ore registrate dai dipendenti nel sistema informatico ### quelle presenti nei registri extracontabili rinvenuti presso la sede di ### durante le indagini e quelle rendicontate agli ### finanziatori. È rimasta del tutto incontroversa tra le parti la grave inattendibilità dei dati contenuti nel sistema ### riscontrata anche in sede penale (p. 19 sentenza: “Altrettanto chiaramente è emerso, poi, dalle risultanze istruttorie, che i dati numerici indicati nel sistema informatico ‘### riportavano le ore di lavoro svolte dal personale dell'associazione in misura inferiore rispetto a quelle effettivamente espletate, rivelandosi, peraltro, sovente inverosimili”). Le attività di indagine, che hanno condotto alla formulazione dell'accusa sopra (leggi tutto)...

testo integrale

### il Tribunale Ordinario di Novara in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 386/2021 promossa da: ### (c.f. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo; - ricorrente contro ### (c.f. ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ###  ### che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva; - convenuta e contro ### (c.f. ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'### in ### C.so della ### n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv.  ###, giusta procura generale in atti; - terzo chiamato #### individuale per giusta causa - retribuzione i ### delle parti, come sopra costituiti, così #### In relazione al capo A del presente ricorso ### e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per violazione della procedura di cui all'art. 5, comma 2 dell'### H del ### per i ### di ### degli ### di Diritto Pubblico e dei ### di ### (cfr. paragrafo 2 del presente ricorso); ### e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. AIES n. 376/ris del 17 Novembre 2020, per violazione dell'art. 4 del ### del ### dell'### (cfr. paragrafo 3 del presente ricorso); ### e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. AIES n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per violazione dell'art. 1, comma primo del ### per i ### di ### degli ### di Diritto Pubblico e dei ### di ### e dell'art. 7 della Legge 300/1970 (cfr. paragrafo 4 del presente ricorso); ### e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. AIES n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei ### - indeterminatezza delle contestazioni di cui alla “comunicazione di avvio e contestuale sospensione del procedimento disciplinare” (prot. AIES 58/RISdel 1° Febbraio 2013); ### e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. AIES n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per tardività delle contestazioni stesse rispetto ai termini prescritti dal 3° comma dell'art. 1 -all. H del ### per i ### di ### degli ### di Diritto Pubblico e dei ### di ### In ogni caso accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. AIES n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per totale insussistenza, in capo alla dott.ssa ### dei presupposti alla base delle contestazioni disciplinari relative alle iniziative pubbliche denominate ###, ###, ### e ### - paragrafo II del provvedimento di licenziamento di cui al provvedimento ### n. 376/ris del 17 Novembre 2020; ### altresì e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. ### n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per improcedibilità e/o insussistenza delle contestazioni relative alla materia attinente alla redazione dei bilanci (cfr. par. IV del provvedimento di licenziamento di cui al prot.  376/RIS del 17 Novembre 2020) ### e dichiarare, comunque, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia e/o l'inesistenza del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### con atto di cui al prot. ### n. 376/ris del 17 Novembre 2020 per mancanza di specificità e, comunque, per insussistenza delle contestazioni relative alla iniziativa pubblica ### (cfr. par. V del provvedimento di licenziamento di cui al prot.  376/RIS del 17 Novembre 2020) e, per l'effetto anche di uno solo dei motivi di impugnazione sopra richiamati ### conseguentemente, l'### in persona del ### pro tempore (####), corrente in #### n. 7, all'immediato reintegro della dott.ssa ### con la qualifica di Dirigente del ###; in relazione al ### B del presente ricorso: accertare e dichiarare che la ### a partire dalla adozione del “provvedimento di sospensione obbligatoria dal servizio, ai sensi dell'art. 7 dell'### H del CCNL”, di cui al prot. ### 518/ris del 12 Ottobre 2012, ha omesso di versare alla dott.ssa ### ogni voce retributiva e previdenziale connessa al rapporto di lavoro in essere con la odierna ricorrente; accertare e dichiarare che la dott.ssa ### a partire dal mese di Ottobre del 2012, ha maturato il diritto di percepire - ### (voce, questa, comprensiva di minimo tabellare, scatti di anzianità o aumenti periodici, indennità di funzione, festività, indennità speciale); - Ferie arretrate e non godute, al momento della adozione del provvedimento di sospensione (12 Ottobre 2012); - Indennità sostituiva per ferie non godute, dall'adozione del provvedimento di sospensione ad oggi; accertare e dichiarare che la dott.ssa ### ha maturato il diritto di percepire il rimborso delle spese di difesa (spese legali e dei consulenti tecnici) sostenute nell'ambito del procedimento penale conclusosi, in ### con la sentenza del 30 Ottobre 2019, n. 1392 del Tribunale di ### e nella fase di appello innanzi alla Corte d'Appello di Torino, per complessivi €. 123.085,72; accertare e dichiarare che la dott.ssa ### in conseguenza della illegittima sospensione della retribuzione disposta dall'### non ha potuto usufruire totalmente dei crediti di imposta di cui la odierna ricorrente avrebbe beneficiato (in caso di corretta corresponsione delle retribuzioni da parte del datore di lavoro) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese di arredo di immobili ristrutturati, per le spese di interventi finalizzati al risparmio energetico, tutte riportate nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019e 2020, ritualmente prodotte in giudizio; condannare, conseguentemente, l'### in persona del ### pro tempore (####), corrente in #### n. 7, alla corresponsione, a beneficio della dott.ssa ### delle seguenti somme: - €. 1.483.910,12 a titolo di retribuzioni non versate a partire dal mese di Ottobre del 2012 ad oggi (voce, questa, comprensiva di minimo tabellare, scatti di anzianità o aumenti periodici, indennità di funzione, festività, indennità speciale); - €. 15.452,63 Ferie arretrate e non godute, al momento della adozione del provvedimento di sospensione (12 Ottobre 2012); - €. 145.975,87 a titolo di ### sostitutiva ferie non godute dal 2012 al Giugno 2021; - €. 123.085,72 a titolo di rimborso delle spese legali e di consulenza tecnica sostenute nell'ambito del procedimento penale conclusosi, in ### con la sentenza del 30 Ottobre 2019, n. 1392 del Tribunale di ### e nella fase di appello innanzi alla Corte d'Appello di Torino; - €. 107.397,00 a titolo di danno emergente, in relazione alla mancata possibilità, per la dott.ssa ### di usufruire dei crediti di imposta di cui la odierna ricorrente avrebbe beneficiato (in caso di corretta corresponsione delle retribuzioni da parte del datore di lavoro) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese di arredo di immobili ristrutturati, per le spese di interventi finalizzati al risparmio energetico, tutte riportate nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ritualmente prodotte in giudizio - Complessivamente: €. 1.875.821,34 Oltre alle retribuzioni dal provvedimento che disporrà il reintegro, fino all'effettivo reintegro e ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché ad ogni contributo previdenziale ### ed ### con riferimento ai singoli anni di maturazione, e relative integrazioni al ### di ### maturato ed al ### di ### in via subordinata: condannare l'### in persona del ### pro tempore (####), corrente in #### n. 7, alla corresponsione, a beneficio della dott.ssa ### dell'indennità di mancato preavviso, di cui all'art. 61 del ### pari a 10 mensilità, e, quindi, della somma di €. 127.545,00, commisurata alla ultima retribuzione globale di fatto sull'anno completo 2020 (10 mesi su 14), o nella diversa misura, maggiore o minore, che il Giudice riterrà, e relative integrazioni al ### di ### maturato ed al ### di ### In relazione al capo C del presente ricorso In ogni caso, ed indipendentemente dall'annullamento del provvedimento di licenziamento disposto nei confronti della dott.ssa ### accertare e dichiarare che la dott.ssa ### in relazione agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, aveva percepito dall'### a titolo di compensi per l'espletamento di lavoro straordinario e per compiti superiori alle funzioni di competenza (riconosciuti al ### ed impiegatizio in forza di ### del Consiglio di ### dell'### 23/12/1968, n. 8, successivamente integrata con ### del Consiglio d'amministrazione 20/12/1990 n. 24/G) l'importo di €.  178.334,00; accertare e dichiarare che l'importo di cui al punto superiore veniva versato, per richiesta della dott.ssa ### sulla polizza assicurativa n. 5211/P, sottoscritta dall'### con ### S.p.a. - ### S.p.a. e denominata “convenzione collettiva di capitalizzazione”, accertare e dichiarare che l'### ometteva di versare alla dott.ssa ### le somme che la ### S.p.A. -### / ### S.p.a.  aveva liquidato in relazione alla polizza assicurativa n. 5211/P denominata “convenzione collettiva di capitalizzazione”, pari a non meno di €. 178.334,00 e, comunque, per l'importo che dovrà essere accertato in corso di causa; accertare e dichiarare che la dott.ssa ### ha maturato, a titolo di compensi per l'espletamento di lavoro straordinario e per compiti superiori alle funzioni di competenza, per l'intero anno 2011 e per 9 mesi dell'anno 2012 (fino al 4 Ottobre 2012, data dell'esecuzione del provvedimento degli arresti domiciliari) l'importo di €.  88.489,00; condannare l'### in persona del ### pro tempore (####), corrente in #### n. 7, alla corresponsione, a beneficio della dott.ssa ### delle seguenti somme: in via principale: importo non inferiore ad €. 178.334,00 per lavoro straordinario e compiti superiori alle funzioni di competenza per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, e da accertare in corso di causa, per come liquidati dalla ### S.p.a. (ora ### S.p.a.) all'### in forza della polizza n. 5211/P, denominata “convenzione collettiva di capitalizzazione”, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, decorrenti dalla liquidazione della polizza; in via subordinata: importo di €. 178.334,00 per lavoro straordinario e compiti superiori alle funzioni di competenza per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, e da accertare in corso di causa, oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; in ogni caso, e in aggiunta agli importi di cui ai punti precedenti: €. 88.489,00 per l'espletamento di lavoro straordinario e per compiti superiori alle funzioni di competenza, per l'intero anno 2011 e per 9 mesi dell'anno 2012 (fino al 4 Ottobre 2012, data dell'esecuzione del provvedimento degli arresti domiciliari), oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. 
In ogni caso per le somme che il Giudice del ### riterrà dovute a favore della ricorrente con liquidazione degli interessi ex art.1284 IV comma c.c. e rivalutazione dal dovuto al saldo. 
Con vittoria di spese e onorari di causa, comprensivi del rimborso forfetario ex art.2 D.M. n.55/2014 ed oneri di legge, I.V.A. e C.P.A.e contributo unificato come di legge.  ### (di seguito ###: In via preliminare, di rito, - disporsi per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva la riunione della presente causa con la causa ### 649/2021 Giudice Dr. ### Ud. 31 maggio 2022 In via preliminare, di merito, - accertarsi l'intervenuta prescrizione quinquennale (ovvero, in subordine, decennale) in relazione a tutti i titoli ex adverso azionati rispetto ai quali non sia intervenuto idoneo atto interruttivo; In ogni caso, nel merito, rigettarsi il ricorso e tutte le domande in esso avanzate in quanto del tutto infondate, in fatto ed in diritto. 
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avversarie domande, disporsi la compensazione degli importi ritenuti dovuti con le maggior somme che verranno eventualmente accertate e liquidate in favore di ### nell'ambito del procedimento RG 649/2021 Giudice Dr. ### Ud. 31 maggio 2022, di cui si chiede la riunione ### Piaccia al Tribunale Ill.mo adito giudicare sulle domande proposte da #### e, per il caso che ne sussistano i presupposti, dichiarare con sentenza l'entità della base retributiva a carico di ### con riserva dell'### di determinare l'esatto ammontare dei contributi previdenziali e dei relativi oneri accessori secondo il regime vigente in materia previdenziale. 
Spese come per legge. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data ###, ### ricorreva al Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. 
La ricorrente premetteva di agire in opposizione al licenziamento per giusta causa intimatole il ### (doc. 1 ric.) e dalla stessa tempestivamente impugnato. Il provvedimento espulsivo si era fondato sulle risultanze di un complesso procedimento penale. 
In particolare, riferiva che il ###, le era stata applicata la misura degli arresti domiciliari (doc. 6 ric.) e conseguentemente, ### il ###, aveva disposto la sospensione obbligatoria dal servizio (doc. 7 ric.). In seguito alla cessazione della misura, il ###, la ricorrente aveva ricevuto notificazione dell'ordinanza presidenziale recante la sospensione facoltativa dal servizio e dalla retribuzione, ai sensi dell'art. 8 all. H ### (doc. 8 ric.). Il ###, la convenuta, richiamando integralmente il contenuto dell'ordinanza cautelare, aveva notificato alla ricorrente il provvedimento di avvio e contestuale sospensione del procedimento disciplinare (doc. 9 ric.), in attesa dell'esito di quello penale. 
In data ###, a seguito dell'emissione del decreto che disponeva il giudizio (doc. 4 ric.), ### aveva inviato alla ricorrente una nuova comunicazione di avvio e contestuale sospensione del procedimento disciplinare, integrativa della precedente, con espresso riferimento ai capi d'imputazione A, D, E, F, G, H, I, J, M, N, O, P, Q, EE e QQ (doc. 10 ric.).
Con sentenza 30.10.2019-28.1.2020 (doc. 5 ric.), il Tribunale di ### aveva assolto la ricorrente dai reati ascritti ai capi A, B, M, N, U, V, X, Y, EE, GG, MM, NN, OO e PP perché il fatto non sussiste, da quelli ascritti ai capi Q, BB, DD e HH perché il fatto non costituisce reato e aveva dichiarato non doversi procedere in ordine ai capi D, E, F, G, H, I, J, L, O, P, R, S, T, FF, II, LL, QQ e RR, per intervenuta prescrizione. 
Depositata la motivazione della sentenza penale, il ###, ### aveva comunicato alla ricorrente, richiamando le precedenti contestazioni, la prosecuzione del procedimento disciplinare, con particolare riferimento ai fatti di cui ai capi di imputazione D, E, F, G, H, I, J, L, O, P, Q e QQ e la sua sospensione, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza. Quest'ultima era stata, poi, impugnata dalla ### generale presso la Corte d'appello di Torino, il ###, limitatamente ai capi A e Q. 
Il ###, ### aveva notificato alla ricorrente il provvedimento di riavvio del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, all. H ### (doc. 13 ric.), nel quale aveva integrato e specificato le contestazioni, in riferimento a: - iniziative ###, ###, ###, ###, in relazione alla falsificazione delle rendicontazioni delle ore lavorate (capi D, E, F, G, H, I); - iniziativa ### (capi O e P), contestazione poi abbandonata; - bilanci ### dal 2005 al 2011 (capo QQ); - iniziativa ### (capi J-L).   Il ###, per mezzo del proprio ### la ricorrente aveva reso le proprie giustificazioni (doc. 14 ric.).   Il ###, in seguito all'esperimento del procedimento di cui all'art. 5, comma 2, all. H ### la ricorrente era stata licenziata per giusta causa.   Agiva, in questa sede, per sentir accertare l'illegittimità del recesso datoriale, per ragioni formali e sostanziali.   Lamentava, in primo luogo, la violazione dell'art. 5, comma 2, all. H ### in relazione ai vizi procedurali che avrebbero inficiato i lavori della ### prevista dalla citata clausola contrattuale, consistenti, in particolare, nella convocazione a opera di ### e non del presidente, dello svolgimento dei lavori presso la sede ###la partecipazione del segretario di ### la ### inoltre, si era limitata a un esame formale degli atti del procedimento disciplinare, senza entrare nel merito dello stesso. Riteneva che la nullità dei lavori della ### predetta avesse inficiato l'intero svolgimento del successivo procedimento disciplinare.   In secondo luogo, riteneva la nullità del licenziamento in quanto la ### per il personale aveva dato mandato Presidente e al direttore generale di ### di procedere al recesso, in supposto contrasto con l'art. 39 dello statuto di ### (docc. 18- 19 ric.) e del ### V, art. 4, del regolamento di funzionamento dell'Ente (doc. 20 ric.), che riservava al c.d.a. i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale di ruolo, tra cui rientrava la ricorrente (docc. 21-22 ric.). A suo avviso, infatti, essa, con il riconoscimento dello status “di ruolo”, aveva acquisito il diritto alla stabilità ex art. 81 ### Argomentava, quindi, che il suo licenziamento era illegittimo, in quanto non deliberato dal c.d.a.   In terzo luogo, deduceva la nullità del licenziamento per violazione dell'art. 1 ### e dell'art. 7 St. lav., per mancata adozione di un codice disciplinare da parte di ### e comunque per la sua omessa affissione.   Lamentava, in quarto luogo, l'indeterminatezza delle contestazioni di cui alla nota del 1.2.2013, integrata, da ultimo con provvedimento del 12.6.2020. Riteneva che l'avvio del procedimento disciplinare fosse stato integrato esclusivamente dalla prima nota del 2013, contenente la contestazione e che essa fosse nulla per la sua assoluta genericità, tale da impedire una compiuta difesa della lavoratrice. Qualunque successiva integrazione avrebbe costituito un'inammissibile modificazione della prima contestazione, che espressamente eccepiva.   Denunciava, in quinto luogo, la tardività della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare del 1.1.2013, per violazione del termine di 30 giorni di cui all'art. 1, terzo comma, all. H ### pur essendo ### a conoscenza degli addebiti fin dall'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari dell'ottobre 2012 e di quella del 12.6.2020, posto che le motivazioni della sentenza penale erano state depositate il ###.   Nel merito, contestava la fondatezza degli addebiti, che precisava essere stati direttamente tratti dai capi di imputazione, riportati nel decreto che disponeva il giudizio, affermando la propria totale estraneità alle condotte contestate.   Quanto alle rendicontazioni delle ore lavorate dal personale nelle iniziative ###, ###, ### e ###, evidenziava che la contestazione si era limitata a riprodurre i capiti di imputazione da D a I, nonostante l'assenza di accertamento di responsabilità della ricorrente in sede penale. Allegava l'inattendibilità delle registrazioni nel sistema informatico di ### (###, l'assenza di danno per gli enti finanziatori, l'estraneità della suddetta attività di rendicontazione dai compiti della dirigente (essendo la stessa in carico al ### operativo bonifica e procedure), tanto che la stessa non aveva mai sottoscritto le dichiarazioni trasmesse agli enti finanziatori, né l'ufficio da lei diretto aveva ricevuto i documenti contenenti le suddette rendicontazioni, non facendo gli stessi parte della contabilità. Di fatto, sosteneva che la registrazione delle ore lavorate era rimessa alla buona volontà dei singoli e che i prospetti estratti dal sistema informatico di ### erano incompleti, citando gli esiti dell'istruttoria svolta in sede penale e della consulenza di parte ivi prodotta (doc. 27 ric.), che aveva evidenziato la mancata registrazione delle ore lavorate da fondamentali figure professionali. In ogni caso, deduceva che non vi fosse alcun obbligo legale, né ordine datoriale, per i dipendenti di registrare le ore lavorate per le singole iniziative e che ### fosse soltanto tenuta a indicare il costo del personale forfettariamente, ovvero attraverso valutazioni di massima. La rendicontazione analitica era stata inviata, su iniziativa altrui, per mera finalità di trasparenza e le correzioni alle risultanze del sistema ### erano state rese necessarie dall'incompletezza delle registrazioni.   Negava di aver minacciato di licenziamento ### non avendone il potere. 
Riteneva, peraltro, che le dichiarazioni rese da quest'ultimo fossero imprecise, oltre che non riferibili ad alcuna irregolarità contabile consumata, trattandosi di richieste di anticipazioni per spese da sostenere e non saldo di iniziative da chiudere.   Per altro verso, sottolineava che le rendicontazioni erano state inviate al MEF con nota protocollata il ### e inviata il ###, mentre la ricorrente era rientrata al lavoro il ###, dopo tre mesi di assenza per malattia (doc. 29 ric.).   Negava la propria responsabilità sul sistema ### la cui creazione era stata appaltata a una società terza e in generale sulla contabilizzazione delle ore dedicate alle iniziative pubbliche, la quale era affidata al ### operativo bonifica e procedure, incaricato di fornire i dati per la predisposizione dei bilanci della gestione speciale bonifica.   Contestava altresì l'accusa per cui con le suddette rendicontazioni si sarebbe realizzato un raggiro in danno del ### in quanto fondata sull'assunto (a suo dire indimostrato) per cui le spese realmente sostenute da ### sarebbero state inferiori a quelle dichiarate.   Eccepiva, quindi, l'improcedibilità della contestazione relativa alla redazione dei bilanci degli anni 2009-2011 (irregolarità nella gestione dei residui attivi e passivi) poiché, a seguito della contestazione dell'addebito con nota datata 8.8.2014 (doc. 32 ric.), ella aveva domandato l'esibizione di documentazione a propria difesa con nota datata 4.9.2014 (doc. 33 ric.) e l'istanza era stata rigettata (doc. 35 ric.). La stessa, con nota datata 10.9.2014, unitamente alle giustificazioni, aveva richiesto l'audizione personale (doc. 34 ric.), istanza ribadita il ### (doc. 36 ric.). ### non aveva fornito più alcuna risposta. Dal che ella desumeva l'avvenuto abbandono del procedimento disciplinare relativo a tali presunte condotte e sosteneva l'inammissibilità della riproposizione delle medesime contestazioni, a distanza di sei anni.   Sul punto, poi, rilevava che ### si era limitata a riproporre il contenuto del capo di imputazione QQ, in relazione al quale non vi era stato alcun accertamento di responsabilità in sede penale. La lettera di licenziamento aveva, poi, risposto apoditticamente alle giustificazioni, sostenendo che ogni contestazione avrebbe dovuto essere svolta in sede ###di procedimento disciplinare.   Nel merito, osservava che, sebbene fosse stata lei a predisporre le bozze dei rendiconti consuntivi contestati, a eccezione di quello relativo alla ### speciale bonifica, la loro approvazione era avvenuta a opera dell'### dei delegati, previa sottoposizione a revisione contabile.  Quanto alle condotte contestate, rinviava alla relazione tecnica del CT della difesa dott. ### (doc. 37 ric.), a confutazione della tesi del consulente del PM. Sosteneva che quest'ultimo aveva indebitamente applicato i principi contabili relativi alle società commerciali, che non aveva considerato che tali documenti non erano bilanci, ma rendiconti e che agli stessi non avrebbero dovuto applicarsi le regole previste dal codice civile e dai principi contabili. Reclamava la correttezza dell'applicazione del principio di prudenza, nella redazione dei bilanci, anche in considerazione della natura dell'attività svolta da ### che richiedeva la capacità finanziaria per far fronte a eventi improvvisi.   Evidenziava, comunque, di non aver mai realizzato riserve occulte, né posto in essere ammanchi o distrazioni di fondi consortili e che i rendiconti successivi alla sospensione dal lavoro della ricorrente erano stati redatti secondo con gli stessi criteri, da parte di altri soggetti.   Contestava la tesi per cui ella avrebbe creato riserve occulte, dissimulando gli utili di esercizio, richiamando i pareri dei ### e ### resi nel processo penale (docc. 39-40 ric.). I consulenti avevano rappresentato la necessità di creare accantonamenti per far fronte alle necessità di manutenzione delle opere, attingendo alle eccedenze della gestione ordinaria e rilevato che, comunque, i residui non erano stati occultati, ma risultavano nella cassa esposta a bilancio.   Richiamava l'opinione del ### in relazione alle contestazioni relative a spese inesistenti o maggiorate e quella del ### sulle iscrizioni a bilancio di investimenti e partecipazioni.   Negava, poi, la fondatezza del presunto movente di occultare le condizioni floride del ### agli associati e agli enti finanziatori.   In ogni caso, sottolineava che la competenza per l'approvazione della bozza di bilancio era del consiglio di amministrazione, ai sensi dello statuto di ### Lamentava il difetto di specificità della contestazione concernente l'iniziativa ### e la sua indebita integrazione nel provvedimento di licenziamento.   Nel merito, evidenziava trattarsi della trasposizione in sede disciplinare dei capi d'imputazione J e L, in relazione a cui deduceva la propria totale estraneità, trattandosi, ancora una volta, di rendicontazioni di ore lavorate, trasmesse alla ### Richiamava la deposizione del teste ### nel processo penale (doc. 43 ric.).   In conseguenza dell'illegittimità del licenziamento, chiedeva il riconoscimento di euro 1.483.910,12 a titolo di retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione, come da conteggio, che produceva sub doc. 44, comprendente il minimo tabellare, gli scatti di anzianità, l'indennità di funzione, le festività, l'indennità speciale (doc. 49 ric.), che qualificava come superminimo, poiché erogato in via fissa e continuativa.   Domandava, inoltre, la corresponsione della somma di euro 15.452,63 a titolo di indennità per ferie arretrate nel periodo lavorato e di euro 145.945,87 per ferie non godute nel periodo di sospensione (dal 2012 al giugno 2021).  In relazione a tali voci retributive, domandava altresì il pagamento delle differenze contributive.   Richiamando il disposto dell'art. 36 ### dirigenti consorzi di bonifica, chiedeva il rimborso delle spese sostenute per difendersi nel processo penale, come da fatture che produceva, per un totale di euro 123.085,72.   Chiedeva il risarcimento del danno che asseriva esserle derivato dalla mancata fruizione delle detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio, che quantificava in euro 107.397 (docc. 67-68 ric.).   ### agiva per ottenere la corresponsione degli importi corrisposti al personale dirigente per compiti superiori e per l'espletamento di straordinari. Richiamava il combinato disposto delle delibere del c.d.a di ### 23.12.1968, n. 8, 20.12.1990, 24/G e del provvedimento n. 1 del 9.2.1996 della commissione del personale (docc. 69- 70-55). Precisava che, di anno in anno, il direttore generale proponeva al presidente di ### la modalità di quantificazione dei suddetti compensi (docc. 71-72 ric., riferiti agli anni 2007 e 2008) e quest'ultimo la approvava. Essa era, di fatto, rimasta analoga di anno in anno (docc. 73-74 ric.).   Su richiesta degli interessati, tali emolumenti erano stati versati sulla polizza RAS n. 5211/P (doc. 75 ric.), intestata ad ### ma a favore dei dirigenti. La ricorrente si era avvalsa di tale facoltà e aveva ottenuto varie liquidazioni, possibili ogni cinque anni (docc. 76-77-78 ric.). Per gli anni dal 2007 al 2010, alla ricorrente era stato erogato l'importo di euro 178.334 per il titolo summenzionato, versati sulla polizza ### unitamente alle somme per il 2011 e il 2012. Domandava, quindi, la corresponsione dell'importo riveniente dalla polizza, riscattato da ### Si costituiva ### con memoria difensiva depositata il ###. 
Argomentava, innanzitutto, circa la natura obbligatoria, ma non vincolante, del parere della commissione di cui all'art. 5, comma 2, lett. h ### confrontando le clausole applicabili nel caso di specie con quelle previste per dirigenti pubblici di altri settori. Evidenziava trattarsi di rapporto di impiego privato, in relazione a cui non avrebbe potuto spogliarsi il datore di lavoro del potere di recesso, previsto dall'art. 2119 c.c. Negava, in ogni caso, la sussistenza dei vizi procedimentali, lamentati dalla ricorrente, rilevando che la convocazione era stata inviata da ### su iniziativa del presidente della commissione e che la riunione si era tenuta presso la sede di ### stante l'indisponibilità delle strutture regionali per ragioni sanitarie connesse all'emergenza pandemica. Osservava, poi, che la norma contrattuale nulla imponeva, circa il contenuto del parere. 
Quanto all'eccezione relativa al soggetto che aveva irrogato il licenziamento, evidenziava l'antinomia sussistente tra l'art. 39 dello statuto ### che attribuiva tale competenza alla commissione del personale, su proposta del direttore generale e l'art. 4 del capo IV del regolamento ### che riservava al consiglio di amministrazione i provvedimenti disciplinari, riguardanti il personale di ruolo. Riteneva che lo statuto dovesse necessariamente prevalere sul regolamento, adottato con delibera consiliare. 
Per altro verso, riteneva che la delibera del c.d.a (doc. A conv.) che aveva conferito mandato al ### per resistere nel presente giudizio, costituisse ratifica del licenziamento stesso. 
Quanto alla mancata affissione del codice disciplinare, osservava che le violazioni contestate riguardavano la violazione di norme penali, sì da rendere superflua tale forma di pubblicità. 
Replicava all'eccezione di indeterminatezza della contestazione disciplinare richiamando le clausole di cui agli artt. 9 e 10 ### che, a suo dire, imponevano la sospensione del procedimento disciplinare, fino a conclusione di quello penale e legavano inscindibilmente le sorti del primo a quelle del secondo, imponendo la coincidenza della contestazione disciplinare con i fatti accertati in sede penale. 
Pertanto, la comunicazione di avvio e sospensione del procedimento disciplinare del 1.2.2013 non conteneva il dettaglio dei fatti contestati, in quanto gli elementi ricavabili dall'ordinanza cautelare erano ancora insufficienti e solo con la contestazione del giugno 2020 la ricorrente era stata chiamata a rendere le proprie giustificazioni. 
Anche l'immutabilità avrebbe dovuto valutarsi soltanto tra la contestazione definitiva del 2020 e il provvedimento di licenziamento e non già in relazione a quelle precedenti. 
Quanto alla tempestività, rilevava che il procedimento era stato tempestivamente aperto e sospeso, che non vi era stata alcuna violazione del diritto di difesa della ricorrente, la quale aveva potuto difendersi nel processo penale, che il termine di 30 giorni di cui all'art. 1, comma 3, all. H ### decorreva dalla completa conoscenza del fatto, non predicabile in seguito alla sola ordinanza cautelare e che nemmeno sussisteva la tardività in seguito al passaggio in giudicato della sentenza, che la dirigente non aveva notificato al consorzio, così impedendo il decorso del termine decadenziale. 
Contestava la domanda attorea di pagamento delle retribuzioni relative al periodo di sospensione, sostenendo che esse non erano dovute, stante la mancata offerta di prestazione lavorativa. In ogni caso, riteneva che le tutele conseguibili, trattandosi di rapporto di lavoro dirigenziale, fossero soltanto quelle previste dal ### di riferimento. 
Rammentava che quest'ultimo (all. H) prevedeva il diritto alle retribuzioni nel periodo di sospensione, soltanto in caso di assoluzione con formula piena o mancata riattivazione del procedimento disciplinare entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza penale. 
Quanto ai conteggi della retribuzione, deduceva: - che nel 2013 la ricorrente avesse percepito, non avendone diritto, l'importo di euro 28.945,20 a titolo di assegno alimentare; - che l'indennità speciale (euro 885.866,35) non costituisse un superminimo e pertanto non fosse dovuta, essendo subordinata allo svolgimento di compiti superiori e di lavoro straordinario; - che l'indennità sostitutiva delle ferie non fosse dovuta, stante la mancata prestazione lavorativa nel periodo di sospensione.   Evidenziava il carattere eventuale del compenso per lavoro straordinario e compiti superiori e comunque ne negava la spettanza, non essendo stati assegnati alla ricorrente compiti superiori alle proprie funzioni. Confermava l'avvenuto versamento del suddetto compenso, per gli anni dal 2007 al 2010, nella polizza ### su richiesta della ricorrente, precisando che aveva, poi, provveduto a modificare l'indicazione del beneficiario nella stessa ### sicché la ricorrente non avrebbe avuto diritto ad alcun importo. Per gli anni 2011-2012, contestava l'assenza di prove dello svolgimento di compiti superiori alle funzioni di competenza.   Negava la debenza del rimborso delle spese legali, richiamando l'art. 36 ### e ritenendo che fosse stato accertato il dolo o la colpa grave. Eccepiva, comunque, che il rimborso avrebbe potuto essere attribuito nei soli limiti delle tariffe medie. Contestava l'avversaria domanda, osservando che era stato chiesto il rimborso di tutte le spese indistintamente, che non vi era il parere di congruità degli organismi professionali e che non era noto il criterio di quantificazione.   Contestava altresì la domanda di danno fiscale, affermando la legittimità della sospensione, negando la riferibilità del presunto danno al fatto di ### ex art. 1223 e la sussistenza della prova del diritto di credito e della sua quantificazione.   Argomentava, quindi, sulla natura dirigenziale del rapporto di lavoro con la ricorrente e la particolare rilevanza del vincolo fiduciario, rammentando le mansioni della dirigente, ai sensi dell'art. 11 del capo V del regolamento ### Nel merito del licenziamento, riteneva che la fondatezza degli addebiti, ciascuno dei quali sufficiente a fondare il recesso, fosse stata accertata, con efficacia di giudicato, in sede ###particolare, quanto alle rendicontazioni delle iniziative ###, ###, ### e ###, la sentenza penale, ad avviso della convenuta, aveva accertato che la ricorrente aveva concorso con altri dipendenti a fornire sistematicamente, agli enti finanziatori, rendicontazioni false circa le ore di lavoro del personale ### impiegato nell'esecuzione delle opere.   Sul punto, riteneva, innanzitutto, che la ricorrente, in quanto responsabile dei sistemi informatici e del bilancio dell'associazione, aveva partecipato alla redazione dei consuntivi, che il periodo a cui si riferivano le rendicontazioni false andava dal 2005 al 2011 e che in ogni caso, la ricorrente aveva partecipato a mantenere in essere la prassi di inviare agli enti rendicontazioni false. Citava quanto dichiarato dai testi ### e ### nell'udienza penale del 17.5.2019, nonché le intercettazioni eseguite nel corso delle indagini (doc. 28 conv.), allegando un ruolo attivo della dirigente nella condotta in questione, tanto da minacciare di licenziamento un dipendente, nel caso in cui le avesse rivelate. Nel dettaglio, il fatto era consistito nella comunicazione di ore in numero superiore a quello risultante dal sistema informatico ### Tanto era stato accertato, grazie all'esame di documentazione extracontabile, reperita dalla ### di finanza, in occasione della perquisizione della sede di ### come riferito dal teste ### nel processo penale.   Citava, quindi, ampi stralci della sentenza penale, relativamente all'alterazione delle rendicontazioni e alla consapevolezza degli imputati. Produceva, quindi, i verbali delle dichiarazioni rese, da vari soggetti, alla PG (docc. 35-65 conv.). Allegava che la falsità aveva comportato il blocco dei rimborsi, da parte degli enti finanziatori.   Quanto alla contestazione relativa ai bilanci ### dal 2005 al 2011, richiamava le conclusioni del CT della ### (doc. 98 conv.), secondo il quale essi erano stati redatti in spregio ai principi contabili e si erano caratterizzati per gravi irregolarità, consistenti, in particolare, nella creazione di riserve occulte, impiegate in acquisizioni di partecipazioni commerciali e finanziamenti alle società partecipate. Tali irregolarità, ad avviso del CT, “sarebbero emerse facilmente dal controllo della contabilità e delle poste più importanti dei bilanci”, caratterizzati da “evidenti anomalie e macroscopiche incongruenze”.   Quanto alla contestazione relativa all'iniziativa ### richiamava, ancora, la testimonianza di ### in sede penale (doc. 26 ric.).   Riteneva, pertanto, che la creazione di rendicontazioni false, la redazione di un bilancio con gravi irregolarità e la minaccia di licenziamento nei confronti di un dipendente che aveva osservato l'esistenza di irregolarità, costituissero giusta causa di licenziamento.   In ogni caso, evidenziava trattarsi di rapporto di lavoro dirigenziale, caratterizzato da licenziabilità ad nutum.   Fallito il tentativo di conciliazione, stante la domanda di regolarizzazione contributiva, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'### e ordinata alla convenuta l'esibizione dei provvedimenti del Presidente e/o del ### generale, di autorizzazione all'erogazione dei compensi per compiti superiori e lavoro straordinario (che ### dichiarava di non aver reperito), negli anni dal 2007 al 2011 e della liquidazione della polizza RAS 5211/P, con specificazione degli importi relativi all'attività lavorativa di ### (che veniva esibita) Per il resto, si dava atto della presenza in atti del copioso materiale istruttorio derivante dal processo penale, tale da rendere superflua l'ulteriore escussione di testi.   Si costituiva l'### con memoria difensiva depositata il ###.   L'### svolgeva osservazioni circa la prescrizione dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 3, l. n. 335/1995 e sul calcolo della retribuzione imponibile, rimettendosi al Tribunale sulla fondatezza delle domande attoree e riservandosi di determinare, in caso di accoglimento, i contributi dovuti in via amministrativa.  Stante la complessità e molteplicità degli argomenti delle parti, la discussione veniva svolta in varie udienze, fissate secondo apposito calendario e all'esito, la causa veniva decisa, non definitivamente, mediante lettura del dispositivo della presente sentenza.  ***  1. Premessa: criteri di valutazione della legittimità del licenziamento. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.   Deve essere innanzitutto trattata la questione della legittimità del licenziamento, dalla cui decisione dipende l'esito di quasi tutte le restanti domande. Prima di esaminare i singoli motivi di recesso e contestazione dello stesso, è necessario svolgere una premessa circa la normativa applicabile nel caso di specie, al fine di individuare il criterio di valutazione della legittimità del licenziamento e le tutele applicabili.   È pacifico e documentalmente dimostrato che la ricorrente fu assunta dalla convenuta, come funzionaria, dal 1.10.1993 (doc. 45 ric.), promossa dirigente dal 1.10.1995 (doc. 47 ric.) e al momento del licenziamento (provvedimento del 17.11.2020, con decorrenza dal 1.2.2013, doc. 1 ric.) aveva qualifica di dirigente e mansioni di responsabile amministrativo-contabile di ### La natura dirigenziale del rapporto di lavoro, al momento della sua cessazione, non è stata oggetto di controversia.   Trattasi, peraltro, di un rapporto soggetto a disciplina assai peculiare, prevista dal ### per i dirigenti dei consorzi di bonifica (doc. 2 ric.), la cui applicabilità risulta parimenti pacifica, sulla base di quanto riferito dalle parti e dall'intero compendio documentale in atti.   Sul punto, deve essere richiamata la recente sentenza della Corte d'appello di Torino n. 130/2023 (r.g. n. 1/2023), resa in un caso riguardante altro dirigente dello stesso consorzio, con applicazione del medesimo ### Il Tribunale condivide tale precedente e intende conformarsi ad esso, nel decidere la presente causa. Ricostruendo i limiti contrattuali al recesso datoriale, la Corte ha osservato che “La sicura appartenenza alla categoria dirigenziale di per sé escluderebbe la possibilità del repechage in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale assistita dal regime di libera recedibilità del datore di lavoro come costantemente ritenuto dal giudice di legittimità (cass. 2895/23; 21748/10). 
Occorre tuttavia esaminare la disciplina contrattuale invocata dal reclamante e prevista dall'art. 57 lett i) ccnl. La norma contrattuale elenca le cause di risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale e, alla lettera i), include “il recesso del ### dal rapporto a tempo indeterminato nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge 15 luglio 1966, n. 604.” Ritiene il collegio di dover condividere l'opzione interpretativa suggerita dal reclamante: nel richiamare la legge 604/66 le parti collettive hanno infatti chiaramente inteso assoggettare il recesso datoriale all'impianto normativo della legge 604/66 nel suo insieme tant'è vero che il richiamo testuale alla legge è operato sia con riferimento ai limiti (termine incompatibile con la libera recedibilità del rapporto) sia con riferimento alle modalità. 
In caso di dubbi interpretativi è necessario applicare ai sensi dell'art. 1367 c.c. il criterio della conservazione del negozio giuridico: l'interpretazione proposta dalla reclamata, tesa a valorizzare l'impedimento legale previsto dall'art. 10 legge 604/66, comporterebbe la sostanziale abrogazione della clausola contenuta nella lettera i) che resterebbe priva di significato ed effetti.  ### interpretazione consentita, aderente al tenore letterale della clausola contrattuale, è quindi quella di attribuire alla clausola stessa l'effetto di assoggettare il recesso ai limiti stabiliti dalla legge 604/66 con conseguente applicabilità alla fattispecie dell'obbligo di repechage quale secondo elemento costitutivo della legittimità del recesso datoriale”. Nella stessa sentenza, conseguentemente, la Corte ha attribuito al dirigente, ritenendone illegittimo il licenziamento, le tutele di cui all'art. 8, l.  604/1966.   Tali conclusioni comportano che, salva la ricorrenza di un'ipotesi di nullità radicale del licenziamento, in nessun caso può accogliersi la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ma che, per contro, la legittimità del recesso va valutata alla stregua della suddetta normativa e non di quella ordinariamente applicabile ai dirigenti.  2. Le contestazioni formali. Esclusione della nullità del licenziamento. Ciò premesso, non ritiene il Tribunale di poter condividere le contestazioni di natura formale, sollevate dalla ricorrente, fatto salvo quanto si dirà più avanti, sulla tardività della contestazione disciplinare relativa ai bilanci.   Iniziando da quella potenzialmente più grave, ovverosia la sottoscrizione della lettera di licenziamento da parte di soggetto non legittimato, anche a voler seguire la tesi di parte ricorrente, secondo cui lo ### di ### e il regolamento di funzionamento dell'Ente, comporterebbero che l'atto di recesso sia deliberato, a pena di nullità, dal consiglio di amministrazione, non vi è dubbio che quest'ultimo abbia inteso ratificare e fare proprio il licenziamento. Si legge, infatti, nella delibera con cui è stato conferito il mandato al ### della convenuta (doc. A conv.) che è “pertanto interesse dell'Ente ottenere in sede giudiziaria la conferma dei provvedimenti disciplinari di licenziamento”, espressione che univocamente denota il consenso del Consiglio rispetto alla determinazione presidenziale di recesso (doc. 1 ric.).   In relazione alla presunta carenza di potere rappresentativo in capo al soggetto che sottoscrisse la lettera di licenziamento, possono, quindi, richiamarsi le argomentazioni già spese da questo Tribunale nella sentenza n. 129/2022, per cui “si ritiene peraltro assorbente la considerazione che, in applicazione analogica alla rappresentanza organica del principio stabilito dall'art. 1399 c.c. per la rappresentanza volontaria ( Cass., n. 2681/1993), nonché dell'applicabilità del suddetto art. 1399 c.c. anche ai negozi unilaterali, come il licenziamento, in virtù dell'art. 1324 c.c., che, facendo salve diverse disposizioni, estende a tali atti le norme, in quanto compatibili, regolanti i contratti (cfr. Cass. n. 1250/1985; n. 11733/1997; n. 28514/2008), il licenziamento deve intendersi ratificato dalla società, quantomeno, tramite la memoria di costituzione depositata nel presente giudizio, così soddisfacendo per la ratifica il requisito di pari forma rispetto all'atto da ratificare previsto dall'art. 1399 c.c.”. La correttezza di tale percorso argomentativo ha trovato, peraltro, ampi riscontri motivazionali, anche di recente, nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. lav., 4.7.2019, n. 17999, cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.). Si deve, in proposito, ancora rammentare che non è affatto contestata la riferibilità dell'atto di recesso alla datrice di lavoro, quanto, piuttosto, la sua sottoscrizione a opera di un soggetto che si asserisce privo del relativo potere.  3. Ulteriori contestazioni formali. Assorbimento. Le restanti eccezioni di tipo procedimentale si incentrano su presunte violazioni dell'allegato H al ### (doc. 2 ric.), il quale regola il procedimento disciplinare. Esse, pertanto, non sono nemmeno astrattamente idonee a determinare la radicale nullità del recesso, ma concretano denunce di vizi formali dello stesso, suscettibili, ove fondati, di dare luogo alla declaratoria della sua illegittimità. Nessuna delle norme asseritamente violate è, infatti, sanzionata con la nullità assoluta, né tale gravissima sanzione può essere ricavata in via interpretativa.   Le restanti doglianze, suscettibili di riverberarsi sulla regolarità formale del procedimento, restano assorbite dalle conclusioni relative al merito del recesso, che di seguito si esporranno. La disciplina applicabile, infatti, comporta l'unitarietà delle forme di tutela per i casi di illegittimità formale e sostanziale. 
Le questioni relative all' immediatezza e immutabilità della contestazione, saranno, nella sede opportuna, esaminate nei limiti in cui esse rilevano, ai fini della legittimità della sospensione cautelare.  4. Le questioni sul merito del licenziamento. Sintesi. Nel merito, le ragioni poste alla base del licenziamento vanno, innanzitutto, individuate nella comunicazione di riavvio del procedimento disciplinare datata 12.6.2020, sub doc. 13 ric. Essa richiama le precedenti comunicazioni del 1.2.2013 e dell'8.7.2016, la prima delle quali inviata al momento dell'inizio della sospensione facoltativa dal servizio e la seconda al momento della pronuncia del decreto che disponeva il giudizio.   La nota del 12.6.2020 riprende le accuse penali, rispetto alle quali era stata dichiarata la prescrizione del reato. Esse vengono suddivise in tre gruppi: - il primo riguarda le iniziative pubbliche ###, ###, ### e ### e in particolare la condotta consistita nella “redazione e comunicazione dolosa, all'Ente pubblico committente e finanziatore delle opere, di rendicontazione delle ore di lavoro effettuate dal personale ### in misura eccedente al vero”, in relazione ai capi D, E, F, G, H, I del decreto che disponeva il giudizio, compiuta altresì mediante minaccia di licenziamento al dipendente ### nel caso in cui avesse rivelato le irregolarità che si stavano (in thesi) compiendo; - la predisposizione e trasmissione, al ### di una falsa perizia di variante (capi O e P nel processo penale), contestazione poi abbandonata, in quanto relativa ad altro soggetto (doc. 1 ric.); - il terzo gruppo riguarda presunte irregolarità nei rendiconti di ### nel periodo 2005-2011 (capo QQ nel processo penale), mediante contabilizzazione di spese inesistenti o maggiorate o mancata contabilizzazione di proventi, - il quarto gruppo concerne sempre ipotesi di invio agli enti finanziatori (in particolare, la ### di rendiconti falsi delle ore lavorate, in relazione all'iniziativa pubblica ### (capi J e L nel processo penale).   A tale comunicazione fecero seguito le giustificazioni della ricorrente (doc. 14 ric.) e quindi l'attivazione del procedimento che portò all'irrogazione del licenziamento qui impugnato, con nota datata 17.11.2020 (doc. 1 ric.). In quest'ultima, respinte le eccezioni formali, ### affermò che i fatti contestati erano, ormai, stati accertati con efficacia di giudicato in sede penale ed erano, quindi, incontrovertibili e che dalle statuizioni della sentenza emergeva una chiara responsabilità della ricorrente.  5. Efficacia di accertamento della sentenza penale nel presente giudizio. Occorre ribadire che il licenziamento si fonda esclusivamente sulle accuse in relazione a cui è stata dichiarata la prescrizione del reato. Ciò rende necessario esaminare l'efficacia di giudicato dell'accertamento penale in questa sede.   Deve farsi applicazione del principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per cui “in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extra-penale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21299 del 09/10/2014; ### U, Sentenza n. 1768 del 26/01/2011)” (Cass., sez. II, 12.6.2024, 16422; nello stesso senso, tra le molte, oltre a quelle citate, v. Cass., sez. III, 12.4.2017, n. 9358).   Le parti hanno versato nel presente fascicolo, oltre al provvedimento conclusivo, l'intero compendio istruttorio raccolto nel processo penale, tanto da rendere superfluo dare ingresso a un'istruttoria, che si sarebbe sostanziata in una duplicazione di quella già svolta in altra sede ###entrambe le parti. Queste ultime, d'altro canto, nulla hanno obiettato all'utilizzo, in questa sede, del materiale probatorio raccolto nel processo penale, come, d'altro canto, consentito dalla giurisprudenza di legittimità (v., oltre ai precedenti appena citati, Cass, sez. III, 6.5.2016, n. 9242; Id., 19.7.2018, 19203, Cass., sez. II, 4.7.2019, n. 18025).   La stessa sentenza penale (doc. 5 ric., pp. 13 ss.), svolge un'accurata ricostruzione dei rapporti tra prescrizione e assoluzione, a cui deve, in questa sede, farsi rinvio: mette conto evidenziare che il Tribunale penale avverte, richiamando precedenti della S.C., che avrebbe pronunciato sentenza di assoluzione, in presenza di reati prescritti, nei soli casi di assoluta evidenza o dell'assenza di prove della colpevolezza, o di una prova positiva dell'innocenza, emergenti in maniera del tutto incontestabile e con esclusione di ogni caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, anche in considerazione dell'elevato tecnicismo della materia.   Ciò comporta che non possa ritenersi valido l'assunto, che pare aver fondato l'agire di ### per cui in presenza di una pronuncia di prescrizione, debba senz'altro ritenersi integrata la giusta causa di licenziamento. In altre parole, questo Giudice, pur potendo e dovendo tener conto delle prove assunte in sede penale, è chiamato a un'autonoma valutazione della sussistenza e della rilevanza giuridica del fatto, ai fini che qui interessano.  6. Sui motivi di licenziamento inerenti le rendicontazioni e la minaccia di licenziamento. Il primo e l'ultimo gruppo di circostanze contestate e poste alla base del licenziamento riguarda l'invio agli enti finanziatori di rendicontazioni delle ore lavorate superiori a quelle reali, al fine di conseguire maggiori finanziamenti, in relazione alle iniziative pubbliche ###, ###, ### e ###. I capi di imputazione contestano reati di falso ideologico e truffa.   In relazione a queste accuse, il Tribunale penale ha espressamente rilevato la sussistenza di una contraddittorietà o insufficienza della prova del fatto materiale contestato (doc. 5 ric., p. 51), tale da imporre la pronuncia di improcedibilità e non di assoluzione.   ### si fonda, come si legge nella motivazione della sentenza penale (pp. 36- 37) sulla rilevata discrasia tra le ore registrate dai dipendenti nel sistema informatico ### quelle presenti nei registri extracontabili rinvenuti presso la sede di ### durante le indagini e quelle rendicontate agli ### finanziatori.   È rimasta del tutto incontroversa tra le parti la grave inattendibilità dei dati contenuti nel sistema ### riscontrata anche in sede penale (p. 19 sentenza: “Altrettanto chiaramente è emerso, poi, dalle risultanze istruttorie, che i dati numerici indicati nel sistema informatico ‘### riportavano le ore di lavoro svolte dal personale dell'associazione in misura inferiore rispetto a quelle effettivamente espletate, rivelandosi, peraltro, sovente inverosimili”).   Le attività di indagine, che hanno condotto alla formulazione dell'accusa sopra riassunta, sono state riferite dal teste ### luogotenente della ### di finanza, nell'udienza penale del 12.4.2019 (stenografico sub doc. 28 ric., in part. v. pp. 40 ss.). Il teste, in sintesi, ha riferito di aver scoperto che le ore inserite nel sistema ### in cui i dipendenti avrebbero dovuto registrare il tempo impiegato per le attività riconducibili alle singole iniziative, erano state artificiosamente incrementate, in sede di trasmissione dei rendiconti agli enti finanziatori. Tale conclusione era stata raggiunta sulla base del confronto con altro tabulato, sequestrato presso la sede di ### privo di intestazione e indicazione dell'autore (ciò che si evince dal confronto delle risposte date nel corso dell'esame diretto e del controesame), che avrebbe, invece, riportato le ore reali, dato, poi, utilizzato per la predisposizione dei bilanci del ### Alcuni dipendenti erano, quindi, stati sentiti a s.i.t. In tal modo, gli inquirenti avevano ricostruito le ore che, a loro avviso, sarebbero state reali.   Nella stessa deposizione, in sede di controesame (pp. 55 ss.), è, tuttavia, emerso che anche la ricostruzione delle “ore reali” presentava delle gravi aporie, quali l'assenza del tempo di lavoro dei dirigenti ### e ### il sottodimensionamento delle ore di altri dipendenti direttamente coinvolti nei progetti (per es. Platini, pp. 60 ss.) e che il teste non è stato in grado di riferire dove abbia trovato o come sia altrimenti venuto in possesso del documento recante la contabilizzazione delle ore in thesi realmente spese dai singoli dipendenti. Né risulta accertato o accertabile chi ne sia stato l'autore.   Il teste ### ha, inoltre, riferito che della raccolta dei tabulati delle ore e del suo inserimento nel sistema informatico si occupava ### impiegato amministrativo. Quest'ultimo è stato sentito nella stessa udienza (doc. 28 ric., pp. 93 ss.) e ha riferito che talvolta le ore presenti nel sistema ### venivano incrementate “perché qualcuno compilava direttamente al sistema, qualcun altro non compilava al sistema e quindi c'erano delle ore da inserire e mi indicavano: c'è da inserire una serie di ore, per questo motivo... E quindi venivano inserite”. Il teste ha, quindi, riferito che i dirigenti non registravano le ore, insieme ad altri dipendenti, sicché periodicamente le registrazioni venivano integrate, fino a raggiungere l'importo prestabilito per i costi del personale. Su domanda delle ### degli imputati, egli ha precisato che “interi uffici” e “parecchi colleghi” non registravano le proprie ore di lavoro.   La contestazione disciplinare cita altresì ampi stralci della testimonianza di ### altro dipendente di ### (stenografico sub doc. 31 ric., pp. 63 ss.), il quale, interrogato sull'iniziativa ###, ha riferito della redazione di un “libricino” delle ore lavorate dal personale, le quali venivano, poi, incrementate per raggiungere il massimo rimborso possibile, in relazione alla voce “spese generali”, su disposizione di ### dirigente di ### In relazione alle iniziative ###, ### e ###, ### ha riferito della presenza di residui, già erogati in seguito a richieste di rimborso superiori alle spese effettivamente sostenute, ma di non ricordare come il problema fosse, poi, stato risolto. Egli ha, quindi, dichiarato che gli incrementi delle ore erano stati disposti da ### e ### perché una parte di personale non segnava le ore effettivamente lavorate per le singole iniziative. Ha, inoltre, aggiunto che la circostanza doveva restare riservata e che ### gli aveva detto che “se usciva una parola di questa parte sarei stato licenziato”. Quanto alla questione dell'imputazione dei residui al bilancio della gestione ordinaria, al fine di renderli incontrollabili, il teste ha precisato che “era un'ipotesi che era stata prospettata per risolvere questo tipo di... Questo aspetto”. 
Inoltre, ha dichiarato di essere stato rimproverato per aver inoltrato alla ### un prospetto delle ore della “precedente rendicontazione”, da cui avrebbe potuto desumersi il modus operandi dei dirigenti di ### poiché da uno dei due prospetti trasmessi risultavano ore di lavoro per il valore di 27.000 e non 95.000 euro, il cui rimborso era, invece, stato domandato.   In sede di controesame, però (pp. 72 ss.) lo stesso teste ha riconosciuto l'inattendibilità delle ore su cui si era fondata la succitata “precedente rendicontazione”, da cui non risultavano le ore lavorate da molti dirigenti e dipendenti di ### che, invece, secondo il teste stesso, non potevano non aver prestato la propria opera nell'ambito dell'iniziativa.   Tale quadro probatorio non consente di ritenere assolto l'onere, gravante, in questa sede, sul datore di lavoro, di dimostrare che “### Dirigente del ### (…) ha sistematicamente fornito agli enti finanziatori ed appaltanti le opere, rendicontazioni non veritiere ed errate con riferimento alle ore di lavoro svolte dal personale ### impiegato nell'esecuzione delle opere” (lettera di licenziamento sub doc. 1 ric., pp. 5-6).   In realtà, né dagli atti del processo penale, né dalle difese datoriali in questa sede, emerge quali fossero le rendicontazioni veritiere e corrette, che la ricorrente avrebbe contribuito ad alterare. Ciò che emerge dalla lettura degli atti del processo penale è che il ### all'epoca dei fatti, non si fosse dotato di un sistema di registrazione esatta e puntuale delle ore lavorate dai dipendenti su questo o quel progetto. La mancata adozione di un simile sistema è, tuttavia, un fatto materiale diverso da quello posto a fondamento del licenziamento, ovverosia la falsificazione dolosa delle rendicontazioni. 
Né risulta adeguatamente allegato e provato che la ricorrente avrebbe dovuto adoperarsi per realizzare un meccanismo di precisa registrazione delle ore lavorate, addebito che non le è stato neppure contestato.   Incontroversa è rimasta, poi, la circostanza (accertata anche nella sentenza penale, ancorché ritenuta irrilevante dal Collegio ai fini penalistici - p. 48), ribadita dalla ### di parte ricorrente e non contestata dalla convenuta, per cui i provvedimenti di finanziamento non imponessero affatto la rendicontazione analitica delle ore lavorate.   A fronte di tali elementi, non pare atto a integrare la giusta causa di recesso, il fatto che i dirigenti di ### tra cui la ricorrente, abbiano trasmesso rendicontazioni basate sulla stima delle ore necessarie all'attuazione di un progetto, approvata in sede di finanziamento dello stesso, anziché sulle ore concretamente spese dai singoli dipendenti, le quali, in assenza di precisi riscontri probatori, avrebbero potuto essere inferiori o anche superiori a quelle preventivate.   Non può, invece, ritenersi totalmente escluso il rilievo disciplinare della condotta, riferita dall'### consistita nella minaccia di licenziamento rivoltagli. Sul punto si conviene con la ### di parte convenuta, che l'assenza di potere di licenziare in capo alla ricorrente non esclude che il ruolo apicale della stessa potesse incutere un timore non indifferente su un dipendente di grado inferiore, a cui venisse prospettata la cessazione del rapporto di lavoro.
Trattasi, tuttavia, di condotta che avrebbe potuto giustificare la sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. c dell'all. H al ### per “contegno scorretto verso (...) i dipendenti” ma, in sé considerata, non legittima il licenziamento per giusta causa. 
Occorre, quindi, fare applicazione del principio, derivante da consolidata giurisprudenza di legittimità, per cui “il giudice chiamato a verificare l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento incontra solo il limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione, vale a dire alla condotta contestata al lavoratore, (oltre Cass. 27004 del 2018 e Cass. n. 14321 del 2017, citate, anche Cass. n. 6165 del 2016 e 19053 del 2005)” (Cass., sez. lav., 27.3.2020, n. 7567, in motivazione).  7. Sui motivi di licenziamento relativi ai bilanci ### 2005-2011. Come già rammentato sopra, il licenziamento della ricorrente è stato altresì giustificato, sulla base dei fatti oggetto del capo d'accusa QQ del processo penale, qualificati in termini di falso in atto pubblico. Nella lettera di licenziamento (doc. 1 ric., p. 7) si legge che “###ambito del processo penale, con riferimento alla redazione dei bilanci ### nel periodo 2005-2011, il Tribunale di ### in forza anche delle risultanze ottenute dalla perizia svolta dal perito del P.M. dott. ### ha evidenziato più di un elemento idoneo a ritenere che la redazione dei bilanci nel periodo di interesse veniva eseguita, in violazione di ogni più elementare principio contabile”.   ### conclusioni della relazione del CT della ### dott. ### (doc. 98 conv., pp. 169-170) si legge che “i bilanci dell'A.I.E.S. e la sottostante contabilità, con specifico riferimento alla “### ordinaria” (che presenta i volumi più rilevanti), risultano caratterizzati da irregolarità diffuse, reiterate e sistematiche, tali da determinare profonde ed inaccettabili distorsioni nella rappresentazione dei fatti gestionali e delle condizioni economiche e finanziarie dell'ente” e che “Si segnala che le fattispecie di inveridicità riscontrate sarebbero emerse facilmente dal controllo della contabilità e delle poste più importanti dei bilanci, i quali - proprio a causa delle irregolarità sottostanti - manifestavano evidenti anomalie e macroscopiche incongruenze; non risulta che i revisori dei conti abbiano mai sollevato alcun rilievo, fino al bilancio 2011 compreso”.   Parte ricorrente ha contestato i rilievi tecnico-contabili del consulente, facendo, a sua volta, rinvio alle consulenze eseguite su incarico degli imputati (docc. 37 e 39 ric.), i quali hanno, per contro, ritenuto che la contabilità fosse regolare e i controlli effettuati fossero adeguati.   Il Tribunale penale (pp. 114-115 sentenza penale, doc. 5 ric.), preso atto dell'intervenuta prescrizione dei reati e dei dubbi sull'innocenza degli imputati, sollevati dalla succitata perizia del P.M., non ha ritenuto di doversi addentrare nella valutazione della correttezza, o meno, dei criteri seguiti per la compilazione dei rendiconti.   Ai fini che in questa sede rilevano, dirimente, appare, tuttavia, la circostanza per cui tutti i ### hanno riconosciuto l'assoluta evidenza delle tecniche contabili adoperate nella predisposizione dei rendiconti, tale da escludere che i presunti artifici potessero sfuggire a un professionista. Tanto denota che le scelte tecniche in materia contabile non fossero un'iniziativa personale della ricorrente, ma un'opzione condivisa dai massimi organi della datrice di lavoro.   Occorre, in proposito, rammentare che l'art. 39, lett. B-e dello ### di ### vigente all'epoca dei fatti (doc. 18 ric.) stabiliva che il consiglio di amministrazione “predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo su proposta del Presidente del ### e del ### Generale” e che lo stesso organo aveva potestà regolamentare sull'“applicazione dello ### l'organizzazione esecutiva e la gestione generale del Consorzio”.   ### del consiglio di amministrazione e la nomina dei revisori dei conti spettavano, in base all'art. 34, all'assemblea dei delegati, massimo organo di ### competente per l'approvazione dei bilanci.   A fronte di un sistema così congegnato, non può che concludersi che amministratori e revisori avevano la responsabilità ultima per la predisposizione dei bilanci e che le scelte fondamentali in materia contabile dei dirigenti non potevano compiersi senza l'espresso consenso di tali organi. ### l'impostazione accusatoria, i dirigenti, tra cui la ricorrente, avrebbero impostato l'intera contabilità, nei suoi aspetti più importanti ed evidenti (quali la registrazione dei costi e delle entrate) seguendo principi erronei e in definitiva, irregolari. 
Corretta, o meno, sia quest'ultima affermazione, dal punto di vista tecnico, vi è che la dirigente, per molti anni, ha operato non già con la tolleranza, ma con l'espresso consenso dei massimi organi della datrice di lavoro, i cui indirizzi ha attuato, sicché, a prescindere da ogni valutazione della condotta dal punto di vista penale (che non compete a questo Giudice), non può certamente affermarsi una responsabilità della medesima per inadempimento contrattuale.   Sotto altro profilo, di natura formale, anche a voler ritenere una responsabilità della ricorrente, se le irregolarità erano evidenti a chiunque, come sostenuto dal CT della ### il cui parere è stato fatto proprio da parte convenuta, esse avrebbero dovuto essere contestate e sanzionate ben prima dell'apertura di un procedimento penale, avvenuta anni dopo il loro compimento.  8. Tutela per il licenziamento illegittimo. Riprendendo, ora, il discorso relativo alla tutela applicabile, a fronte della declaratoria di illegittimità del licenziamento, per le ragioni già esposte, deve farsi applicazione dell'art. 8, l. n. 604/1966, che così dispone: “Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”.   Come già rilevato, al momento del licenziamento (che, per le ragioni che si esporranno, va individuato nel 12.6.2020) la ricorrente aveva oltre venti anni di anzianità, sicché l'indennità va commisurata tra le 2,5 e le 14 mensilità, essendo parimenti pacifico il superamento del limite dimensionale, da parte della datrice di lavoro.   Al fine della commisurazione, deve tenersi conto delle dimensioni tutt'affatto trascurabili della datrice di lavoro e della lunga anzianità di servizio, che al momento della sospensione stava già per raggiungere la soglia dei venti anni, ma anche del fatto che il licenziamento, pur infondato, non può dirsi del tutto pretestuoso: esso è giunto all'esito di una vicenda penale di notevole complessità e anche in questa sede è stata riconosciuta la rilevanza disciplinare di una delle condotte tenute dalla ricorrente, pur inidonea a giustificare il recesso per giusta causa. Ciò, pur imponendo di discostarsi, in misura rilevante, dal minimo edittale, impedisce di raggiungere il massimo: ritiene il Tribunale di doversi attestare su una misura, di poco superiore alla metà del massimo, pari a otto mensilità.   A norma dell'art. 61 ### l'assenza di giusta causa determina altresì la spettanza dell'indennità di mancato preavviso, nel numero di mensilità di cui alla domanda subordinata ###.  9. Sulla sospensione cautelare. Occorre, quindi, affrontare la questione relativa alla legittimità della sospensione cautelare e del diritto al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo di sospensione.   Come concordemente riferito dalle parti, la ricorrente è stata sottoposta a sospensione cautelare obbligatoria, in quanto agli arresti domiciliari, con provvedimento del 10.12.2012, dalla stessa ricevuto il ### (doc. 7 ric.). Esso ha il suo fondamento nell'art. 7, all. H ### A seguito della revoca della misura cautelare penale, con decorrenza dal 1.1.2013, la stessa è stata sottoposta a sospensione facoltativa (doc. 8 ric.) a norma degli artt. 8-9 all. H ### il primo dei quali prevede che “### nelle ipotesi di cui all'art. 5, può sospendere il dirigente, con conseguente sospensione della retribuzione, anche prima che sia esaurito od iniziato il procedimento ivi previsto” e il secondo che “### per il fatto addebitato al dirigente sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e se già iniziato, deve essere sospeso, salve le sospensioni cautelari di cui agli articoli precedenti”.   Il Tribunale (peraltro, in linea con la posizione delle parti, che non hanno sollevato obiezioni circa l'avvenuta sospensione in pendenza di indagini preliminari), ritiene di dare all'espressione “azione penale” un significato più ampio di quello contenuto nel codice di procedura penale e comprensivo di tutto il procedimento penale e non soltanto del processo in senso tecnico. Tale appare, infatti, l'unica esegesi in linea con la ratio della previsione contrattuale, che è quella di imporre al datore di lavoro, ove gli accertamenti siano in corso presso l'### giudiziaria, di attendere il loro esito, prima di adottare provvedimenti disciplinari.   Ciò posto, come risulta anche dalla giurisprudenza di legittimità di cui si darà conto nel prosieguo, le due sospensioni hanno natura e funzione diverse, sicché non può condividersi il tentativo della ricorrente di accomunarle: la prima, infatti, è un provvedimento necessitato dalla materiale e giuridica impossibilità di lavorare, conseguente allo stato custodiale. La seconda costituisce, invece, un atto discrezionale del datore di lavoro, volto a impedire che la presenza sul lavoro del dipendente sospettato di gravi fatti possa recare turbamento all'attività consortile.   Ne consegue che non risulta, in primo luogo, violato il termine di trenta giorni di cui all'art. 8, secondo comma, all. H ### (“nella seconda ipotesi, la sospensione perde ogni effetto con conseguente diritto del dirigente alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli emolumenti non percepiti, se la contestazione scritta non viene effettuata entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione”), dal momento che la prima e provvisoria contestazione disciplinare risulta essere stata spedita il ### (doc. 9 ric.) e la ricorrente ha dichiarato (p. 4 ricorso) di aver ricevuto notificazione del provvedimento di sospensione facoltativa il ###. 
Va, poi esclusa, anche ai fini della legittimità della sospensione cautelare, la violazione del termine di cui all'art. 10, secondo, terzo e quarto comma, dell'all. H cit. 
Essi così dispongono: “### il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione, passata in giudicato, per motivi diversi da quelli indicati nel comma precedente, il procedimento disciplinare può essere iniziato o proseguito entro un mese dalla data in cui il dirigente abbia notificato al ### la sentenza anzidetta, con la conseguenza che la sospensione cautelare dal servizio, eventualmente già disposta, rimane ferma, salva diversa determinazione del ### La notifica della sentenza di cui al precedente comma deve essere effettuata dal dirigente entro un mese dalla data di pubblicazione della sentenza stessa.   Scaduto infruttuosamente il termine di cui al 2° comma del presente articolo, l'azione disciplinare si estingue e la sospensione dal servizio eventualmente già disposta, perde ogni effetto, con conseguente applicazione del disposto del 2° comma dell'art. 8”.   Ora, la clausola riguarda i casi di assoluzione con formula diversa da “il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso” e consente la riattivazione del procedimento disciplinare, sospeso ai sensi del precedente art. 9. Per altro verso, essa stabilisce termini volti a porre rapidamente fine allo stato di incertezza giuridica sull'esito del procedimento, una volta che in esso possa tenersi conto delle conclusioni raggiunte in sede penale. La disposizione evidentemente presuppone che il ### sia rimasto estraneo al processo penale, sì da non avere giuridica conoscenza dell'esito dello stesso, tanto è vero che si impone al dirigente di effettuare la notificazione, che comporta la decorrenza del termine per la prosecuzione del procedimento disciplinare.   Non può, per contro, essere condivisa la tesi di ### per cui la disposizione lascerebbe nelle mani del dirigente incolpato la scelta se far decorrere, o meno, i termini per la conclusione del procedimento: diversamente, non avrebbe alcun senso prevedere un obbligo (e non una mera facoltà) per lo stesso di effettuare la notificazione.   Appurato, quindi, che la disposizione mira ad assicurare al ### la tempestiva conoscenza della decisione del giudice penale, va rammentato che nel caso di specie, l'ente ebbe a partecipare al processo quale imputato di responsabilità amministrativa da reato ex d. lgs. n. 231/2001, sicché esso ha ricevuto le comunicazioni dei provvedimenti giudiziari, al pari della ricorrente.   Purtuttavia, la decorrenza del termine richiede altresì che la sentenza sia passata in giudicato e nel caso di specie, il termine per l'impugnazione della sentenza penale (depositata al novantesimo giorno dalla lettura del dispositivo, il ###), previsto dall'art. 585, comma 1, lett c) c.p.p. è stato prorogato ai sensi dell'art. 83, d.l. n. 18/2020 e dell'art. 36, d.l. n. 23/2020, in ragione dell'emergenza pandemica, sicché è scaduto il ###. La riattivazione del procedimento, con la contestazione del 12.6.2020 (doc.  13 ric.) è, quindi, intervenuta a meno di un mese dal passaggio in giudicato della sentenza.   Fatte queste considerazioni sulla regolarità formale della sospensione, occorre rammentare il principio da lungo tempo consolidato nella giurisprudenza della S.C., per cui “la sospensione cautelare del lavoratore dal servizio, anche se non prevista dalla specifica disciplina legale o contrattuale del rapporto, può essere disposta dal datore di lavoro nell'esercizio del suo potere organizzativo e direttivo, per assicurare lo svolgimento ordinato ed efficiente dell'attività aziendale. 
Il datore di lavoro, cioè, in presenza di ragioni, come la pendenza di un procedimento disciplinare o penale a carico del lavoratore, che determinino condizioni di incertezza circa l'esatta osservanza, da parte del dipendente, degli obblighi che gli incombono per effetto del suo rapporto di collaborazione e circa l'esistenza di comportamenti incompatibili con le regole della medesima, sì da risultare suscettibili di sanzioni, può unilateralmente rinunciare alla prestazione lavorativa per il tempo necessario all'esaurimento dei detti procedimenti, scilicet al venir meno di quelle ragioni di dubbio costituenti fattore di turbamento dell'armonia e dell'efficienza dell'apparato organizzativo nel quale la prestazione stessa è destinata a svolgersi.  (…) La sola differenza ravvisabile fra l'ipotesi in cui l'istituto della sospensione cautelare sia previsto e consentito dalla disciplina legale o contrattuale del rapporto e l'ipotesi in cui tale sospensione, nel ricorso delle suddette condizioni, venga unilateralmente disposta dal datore di lavoro, sta in ciò che, nella prima, l'effetto sospensivo investe anche l'obbligazione retributiva gravante sullo stesso datore, mentre, nella seconda, questa permane inalterata (in questo senso, cfr., Cass., sez. un., 26 marzo 1982, n. 1885; nonché Cass. 25 marzo 1996, n. 2517; Id. 17 luglio 1990 n. 7303; Id. 24 febbraio 1990 n. 1410; Id. 24 marzo 1988 n. 2563; Id. 13 maggio 1987 n. 4432; Id. 10 dicembre 1986 n. 7350)” (Cass., sez. un. 3.6.1997, n. 4955).   Obbligazione retributiva, la quale rimane sospesa e la cui sorte può determinarsi soltanto in esito al procedimento al procedimento disciplinare, che segue quello penale.
Infatti, “una volta conclusosi il procedimento disciplinare con esito sfavorevole al dipendente e con l'adozione della sanzione del licenziamento, la sospensione cautelare dal servizio si tramuta, ad ogni effetto, in definitiva interruzione del rapporto che legittima il recesso del datore di lavoro retroattivamente, con perdita "ex tunc" del diritto alle retribuzioni fin dal momento della disposta misura cautelare (vedi cass. sent.  n. 2517 del 1996)” (Cass., sez. lav., 23.1.1998, n. 624). Per contro, “la riconoscibilità del diritto alle retribuzioni non corrisposte nel relativo periodo è condizionata alla conclusione di tale procedimento in senso favorevole al lavoratore, venendo definitivamente meno, con essa, la possibilità di realizzazione dell'evento risolutivo del rapporto di lavoro, in vista del quale la sospensione era stata disposta (### 27 ottobre 1995 n. 11175, Cass. 22 marzo 1996 n. 2517, 11 aprile 1996 n. 3370, 25 marzo 1997 n. 2633, 26 marzo 1998 n. 3209)” (Cass., sez. lav., 15.11.1999, n. 12631).   Tali principi sono stati, anche in tempi assai recenti, ribaditi dalla S.C., nella sentenza della sezione lavoro del 10.1.2024, n. 1058, della cui motivazione è utile riportare un ampio brano: “la sanzione nei confronti del lavoratore, dopo il proscioglimento in sede penale, può scaturire solo all'esito del procedimento disciplinare, che non è vincolato al rispetto di un giudicato penale che non esclude né l'esistenza del fatto, né che l'impiegato l'abbia commesso. Tuttavia, qualora la sanzione disciplinare sia meno afflittiva rispetto alla sospensione cautelare (come nel caso di specie, in cui è stata applicata la sanzione della sospensione per soli 15 giorni), oppure quando al processo penale non segua alcuna sanzione disciplinare, il periodo di sospensione cautelare non ha più giustificazione (in tutto o nella parte eccedente la sanzione inflitta) e con esso anche il dimezzamento della retribuzione che alla sospensione cautelare è abbinato. 
Tale principio vale sicuramente per la sospensione facoltativa, ovverosia con riguardo ai periodi in cui la prestazione del lavoratore non viene eseguita per una scelta discrezionale in tal senso del datore di lavoro. Ma, anche con riferimento alla sospensione obbligatoria, vale quanto considerato dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto infondato il dubbio di illegittimità costituzionale dell'obbligatorietà della misura sospensiva (come prevista dalle leggi n. 55 del 1990 e n. 97 del 2001), proprio evidenziando che non si tratta di una sanzione, ma di una misura cautelare, per la quale l'esigenza di proporzionalità si misura soltanto rispetto al pregiudizio che può subire l'interesse pubblico per la permanenza in servizio dell'impiegato nonostante la pendenza dell'accusa penale (Corte cost. nn. 145/2002, 206/1999, 184/1994). Con il corollario che, una volta definito il processo penale, spetta al procedimento disciplinare stabilire la sanzione da applicare al lavoratore e verificare se e in che misura la sospensione cautelare risulti coerente con la sanzione applicata e sia, quindi, da questa assorbita.  "In sostanza, la natura cautelare della misura della sospensione comporta la sua provvisorietà e rivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l'esito del procedimento disciplinare si potrà stabilire se la sospensione preventiva applicata resti giustificata ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti" (Cass. n. 4411/2021, cit.). 5.1.2. La regola soffre eccezione solo per la sospensione resa obbligatoria dalla custodia cautelare in carcere, perché in quel caso "la perdita della retribuzione si riconnette ad un provvedimento necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente" (ancora Cass. n. 4411/2021, cit.; conf. Cass. nn. 24117/2022, 9095/2020, ###/2018, 20708/2018, 10137/2018, 20321/2016)”.   Tali principi, mutatis mutandis, vanno applicati al caso di specie, in cui il licenziamento irrogato all'esito del procedimento disciplinare viene ritenuto illegittimo dal Tribunale, poiché avrebbe dovuto essere irrogata alla ricorrente una sanzione più lieve (come, invece, nel caso da ultimo esaminato dalla S.C., ha fatto direttamente il datore di lavoro). E ciò a prescindere dal fatto che la normativa applicabile rimetta al datore di lavoro e non al lavoratore la scelta tra la riassunzione e il pagamento dell'indennità risarcitoria, atteso che la sanzione applicabile per l'illegittimità del licenziamento non influisce sulla natura, comunque, antigiuridica dell'atto.  ### canto, diversamente opinando, si giungerebbe ad affermare che il datore di lavoro che abbia legittimamente applicato una sanzione conservativa è obbligato pagare le retribuzioni arretrate, mentre quello che abbia proceduto a un licenziamento illegittimo ne andrebbe esente.   Per altro verso, va esclusa qualsiasi conseguenza reintegratoria del diritto alla retribuzione nel periodo di sospensione cautelare conseguente agli arresti domiciliari, stante l'equiparazione di cui all'art. 284, quinto comma, c.p.p. alla custodia in carcere.  10. Quantificazione della retribuzione spettante per il periodo di sospensione. 
Appurato il diritto alla retribuzione maturata nel periodo di sospensione cautelare facoltativa, devono, quindi, essere stabiliti i criteri per la sua quantificazione. Stante il rilievo dell'importo, la complessità del conteggio e l'accoglimento di alcune eccezioni di parte convenuta, che impediscono di recepire senz'altro il conteggio di cui al ricorso, è necessario rimettere la liquidazione al prosieguo del giudizio, pronunciando sentenza solo parzialmente definitiva.   Al fine di determinare i criteri giuridici di quantificazione della retribuzione, vanno, quindi, affrontate le pretese della ricorrente e le eccezioni della convenuta.   In primo luogo, parte convenuta ha allegato di aver erogato, nell'anno 2013, l'importo di euro 28.945,20, a titolo di assegno alimentare non dovuto. La ricorrente non ha mai contestato tale circostanza, né ha allegato la sussistenza dei presupposti di tale erogazione (che l'art. 11 all. H ### identifica nel diritto alla percezione degli assegni familiari). Stante la non contestazione della percezione e la mancata prova del diritto, va accolta l'eccezione della convenuta, volta alla compensazione di tale importo con quanto riconosciuto in questa sede.   ### fondata è l'istanza di ### tesa a escludere dalle retribuzioni arretrate l'indennità speciale, la quale, per le ragioni che si esporranno nel prossimo paragrafo, costituisce un elemento avente natura variabile ed eventuale, dipendendo dai risultati economici del ### e da una decisione discrezionale del suo presidente, su proposta del direttore generale. Orbene, nel presente caso nulla è stato dedotto dalle parti circa tali risultati, durante gli anni di sospensione, né sulla sussistenza di tale determinazione, o di elementi altamente probabilistici che portino a concludere che, ove la ricorrente fosse stata mantenuta in servizio, essa sarebbe stata deliberata. Non vi è, pertanto, alcun elemento sulla cui base il Tribunale possa ritenere dovuto tale emolumento, né quantificarne l'ammontare. 
Per contro, va respinta la tesi per cui durante il periodo di sospensione non sarebbe spettata l'indennità per ferie e permessi maturati e non goduti. In proposito, occorre rammentare che la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Tribunale, ha affermato che l'illegittima estromissione del lavoratore dal posto di lavoro comporta il “diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, delle festività e dei permessi, maturati e non goduti nell'arco temporale tra il licenziamento e la reintegrazione, poiché, pur in assenza di lavoro effettivo, tale situazione deve essere equiparata - secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 25 giugno 2020 (cause riunite C- 762/18 e C-37/19) - a quella della sopravvenuta inabilità al lavoro per malattia, trattandosi in entrambi i casi di impossibilità di esecuzione della prestazione per cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore” (Cass., sez. lav., 8.3.2021, 6319). 
Non ignora il Tribunale che tale principio è stato enunciato nel caso di reintegrazione del lavoratore a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice, ma l'analogo fondamento normativo impone di farne applicazione anche nel caso di specie, in cui il periodo non lavorato è dipeso dall'estromissione non definitiva, ma temporanea dal posto di lavoro.  11. Quantificazione della retribuzione di riferimento. Non computabilità della cd.  indennità speciale. La quantificazione della retribuzione di riferimento è necessaria per determinare il concreto valore dell'indennità risarcitoria e di quella di mancato preavviso, nonché della retribuzione relativa al periodo di sospensione cautelare.   La ricorrente include nel computo della propria retribuzione il minimo tabellare, gli scatti di anzianità, l'indennità di funzione, il compenso per le festività e l'indennità speciale. Quest'ultima le era stata riconosciuta al momento della promozione a dirigente di quarta classe (doc. 49 ric.), con rinvio al provvedimento presidenziale del 9.2.1996 (doc. 55 ric.), il quale, a sua volta, rinviava alle delibere del c.d.a. n. 8 del 1968 (doc. 69 ric.) e n. 24/G del 1990 (doc. 70 ric.). La ricorrente ha allegato di aver sempre percepito l'emolumento, fino alla sospensione, producendo i cedolini paga (doc. 56 ric.).   La convenuta ha contestato la natura di superminimo della suddetta indennità, poiché, a suo avviso, essa avrebbe avuto carattere eventuale e dipendente dall'espletamento di lavoro straordinario e compiti superiori alle funzioni di appartenenza, in concreto non svolti dalla ricorrente.   Sul punto, le delibere di cui ai docc. 69 e 70 ric., che costituiscono la base giuridica dell'erogazione, recano: - la prima “che per il personale dirigente e con mansioni direttive, tenuto conto che, per le caratteristiche delle relative prestazioni, non può configurarsi una valutazione oraria dei maggiori lavori e compiti svolti, venga demandato al Presidente ###corso e su proposta del ### il compito di determinare annualmente gli eventuali compensi da corrispondere a titolo di indennità e gratifica per l'espletamento di lavoro straordinario e di compiti superiori alle funzioni di competenza, ed altresì di rimborso delle piccole spese di missioni non documentabili; l'entità globale di tali compensi dovrà comunque essere commisurata all'effettiva attività di bonifica svolta nell'anno”; - la seconda che “a partire dall'esercizio 1990-91 l'entità globale dei compensi di cui alla delibera 23/12/1968 n. 8 punto a) a favore dei ### e dei ### viene dal Presidente percentualmente commisurata all'ammontare dei seguenti importi annuali di consuntivo (...)” (seguono le voci di bilancio poste alla base della commisurazione.   In conformità, la stessa ricorrente ha prodotto (docc. 71-72 ric.) le proposte del direttore generale, relative gli anni 2008 e 2009, che individuano in concreto le percentuali da attribuire ai singoli dirigenti.   Si tratta, all'evidenza, di un elemento di retribuzione variabile, la cui entità dipende dai risultati economici dell'esercizio e da una scelta discrezionale del presidente, su proposta del direttore generale, relativamente alla quota da assegnare ai singoli. Non può, quindi, predicarsene la natura di superminimo individuale: essa diviene dovuta ed esigibile solo all'esito del procedimento di liquidazione e la sua entità non è determinabile a priori.   Il carattere di retribuzione ordinaria della suddetta indennità è, peraltro, escluso dalla disposizione dell'art. 23 ### che prevede che “la retribuzione mensile, pagabile in via posticipata, è costituita dallo stipendio, dall'indennità di funzione e dagli aumenti periodici (...) Per ogni anno solare di servizio spettano al ### di area quattordici mensilità di retribuzione (...)”. Occorre, quindi, evidenziare che l'indennità di funzione è un emolumento diverso rispetto all'indennità speciale e solo la prima trova una compiuta disciplina nel ### applicabile.  12. Decorrenza del licenziamento. La concreta quantificazione della retribuzione globale di fatto da prendere in esame per la determinazione delle indennità e la liquidazione delle retribuzioni maturate durante la sospensione presuppone altresì la risoluzione della questione relativa alla decorrenza degli effetti del licenziamento.   La comunicazione del 17.11.2020 (doc. 1 ric.) vorrebbe far retroagire gli effetti del licenziamento al 1.2.2013, in asserita applicazione dell'art. 1, comma 41, l.  92/2012 e in considerazione della disposta sospensione cautelare.   Tale impostazione non può essere condivisa per le seguenti ragioni.   Si è già detto della natura non disciplinare, ma cautelare della sospensione, sicché i due aspetti - cautelare e disciplinare - vanno tenuti distinti. Ciò, nonostante ### il ### abbia previsto l'obbligo di contestazione degli addebiti in caso di sospensione, ma, contestualmente, anche l'attesa della conclusione del procedimento penale per poter formulare il giudizio disciplinare.  ### interpretazione che consenta di superare la contraddizione contenuta nel ### è quella di ritenere che, in caso di pendenza del procedimento penale, la contestazione conseguente alla sospensione facoltativa ha carattere meramente provvisorio e mira essenzialmente a consentire al lavoratore di conoscere le ragioni per cui è stato sospeso e viene sottoposto a procedimento disciplinare (se per gli stessi fatti di quello penale, o per altri). 
Diversamente, ove si volesse ritenere che il licenziamento si fonda sulla contestazione del 2013, esso si scontrerebbe irrimediabilmente con i principi di immediatezza e immutabilità, il che, in caso di sospensione cautelare, per pendenza di procedimento penale è già stato escluso dalla giurisprudenza di legittimità (v. per tutte Cass., sez. lav., 23.1.1998, n. 624 cit., che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att.  c.p.c.). 
Per altro verso, si deve osservare che, nel caso di specie, la contestazione su cui si è fondato il licenziamento è soltanto quella del 12.6.2020 (doc. 13 ric.), successiva alla conclusione del processo penale di primo grado. E allora, la retroazione degli effetti del licenziamento all'inizio del procedimento disciplinare, prevista dal comma 41 cit., non può che intendersi riferita a quella contestazione. 
Alla data del 12.6.2020 deve, quindi, intendersi cessato il rapporto di lavoro della ricorrente e a tale data va commisurata la retribuzione globale di fatto.  13. Sui compensi speciali e i proventi della polizza assicurativa. È fondata la domanda di pagamento dei compensi speciali in concreto attribuiti alla ricorrente, secondo i criteri analizzati al punto 11.   Le parti hanno concordemente riferito che era facoltà dei dirigenti chiedere che i compensi fossero convogliati su una polizza di assicurazione sulla vita (v. doc. 78 ric.), grazie a una convenzione in essere tra il ### e l'assicuratore ### (già ### (doc. 75 ric.), consentendo, in tal modo, di conseguire vantaggi fiscali, oltre alla plusvalenza derivante dal contratto assicurativo, avente una chiara finalità di investimento.   La prima parte della domanda qui in esame riguarda i compensi relativi agli anni dal 2008 al 2010, avendo la stessa ricorrente dichiarato di aver riscosso i proventi delle polizze riguardanti gli anni precedenti. È pacifico tra le parti (cfr. p. 79 ricorso e p. 18 memoria) che, per tali anni, ### erogò la somma di euro 178.334 e su richiesta della ricorrente, essa fu versata all'assicuratore, nei termini sopra riassunti.   La ricorrente chiede, quindi, che ### sia condannata a pagarle i proventi del riscatto della polizza, che il ### ha, invece, trattenuto, ritenendo di averne diritto ai sensi degli artt. 1920 e 1921 c.c. Tale importo ammonta a euro 222.094,88 riscossi il ### da ### come risulta dalla scheda contabile esibita il ### (doc. 504 conv.), in cui esso è appostato come “ripresa saldi polizza allianz lazzarini”.   Con dichiarazione scritta inviata ad ### il ### (doc. B conv.), il Presidente di ### chiese all'assicuratore di modificare la convenzione assicurativa, “in modo che il ### risulti sempre il ### e che le richieste di rimborso possano provenire solo dal ### stesso”.  La giurisprudenza di legittimità ha rammentato che il contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo si inquadra nel generale istituto del contratto a favore del terzo (art. 1413 c.c.), il quale dà vita a due distinti rapporti: quello tra il contraente e l'assicuratore e quello tra il primo e il soggetto a favore del quale il contratto è stipulato, evidenziandone l'autonomia (v. tra le molte Cass., sez. III, 15.4.2021, n. 9948). Se ne è ricavato che la causa del contratto assicurativo si distingue da quella del rapporto sottostante, che può avere natura di liberalità, di investimento, di previdenza. 
Conseguentemente, il beneficiario può opporre all'assicuratore soltanto le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione, ma non quelle proprie del rapporto con il contraente.   In questa sede ###si discute di pretese rivolte nei confronti dell'assicuratore, ma la ricorrente fa valere il rapporto sottostante, cioè quello di lavoro, invocando il proprio diritto a ricevere la retribuzione. ### canto, da lungo tempo si è affermata la validità del contratto con cui taluno si impegni a concludere un contratto di assicurazione e a pagarne i premi (v. Cass., 24.2.1955, n. 566), come è avvenuto nel caso di specie. Ed è evidente che la pattuizione per cui ### avrebbe concluso il contratto di assicurazione per conto della dirigente, con denaro di quest'ultima, non prevedeva, nella sua causa, l'arricchimento del ### con attribuzione della facoltà di incamerare i proventi della polizza a proprio piacimento, ma, per contro, era stipulato (quale benefit ulteriore del rapporto di lavoro) nel solo interesse della lavoratrice. ### ha, quindi, pieno diritto di pretendere, oggi, l'adempimento non già del contratto assicurativo, i cui effetti si sono, ormai, esauriti, ma del negozio con il ### Di ciò, d'altro canto, pare essere perfettamente consapevole ### stessa, la quale non ha confuso i proventi delle polizze stipulate per conto dei singoli dirigenti nel proprio patrimonio (v. ancora il doc. 504 esibito cit.), ma, correttamente, li ha appostati con precisa indicazione del soggetto a cui essi erano riferibili. 
Per quanto riguarda gli anni successivi e precedenti alla sospensione (2011 e 2012), la ricorrente ha prodotto la relativa richiesta di pagamento (doc. 57 ric.) e la risposta di ### che ha riconosciuto la debenza di detto importo (doc. 58 ric.).   La convenuta non ha ottemperato agli ordini di esibizione impartiti dal Tribunale circa le delibere autorizzative del pagamento dei compensi in parola, affermando di non aver reperito tale documentazione (nota depositata il ###). In considerazione di tale circostanza e in assenza di contestazione specifica del conteggio effettuato in ricorso (euro 50.562 per il 2011 ed euro 37.921 per il 2012), esso va recepito. Spettano, quindi, per tale secondo periodo, euro 88.483.  14. Sul rimborso delle spese legali. Sul punto, la ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 36 del ### applicabile, il quale dispone che “Nel caso di sottoposizione a procedimento giudiziario, sia civile, sia penale, di un dirigente per fatti connessi alle funzioni a lui affidate, le spese legali relative alla difesa del dirigente sono anticipate dal ### sempreché non sussista conflitto di interessi.
La sentenza passata in giudicato che affermi la responsabilità del dirigente per dolo o colpa grave comporta il diritto del ### al recupero delle spese legali anticipate nei limiti delle tariffe professionali medie”. 
Su tale base, nel ricorso viene richiesta la somma di euro 123.085,72, il cui conteggio viene contestato in quanto non si attiene alle tariffe professionali medie, non è provvisto del parere di congruità e in quanto ### ritiene di dover eventualmente rimborsare le sole spese connesse ai capi per cui vi è stata assoluzione con formula piena. Non è, invece, contestata l'effettività delle spese suddette, peraltro documentalmente dimostrata (docc. 63-64 ric.). 
Prima di analizzare tali difese, occorre premettere che la lettera della clausola contrattuale, in prima battuta, impone il rimborso di tutte le spese (non vi è, nel primo comma, il limite di cui al secondo, relativo alle tariffe medie), senza prevedere alcun potere di riduzione in base alla “congruità”. Avrebbe, per conto, potuto escludersi la rifusione di spese prive di diretto collegamento con la difesa in sede ###consta, né ### ha dedotto, che vi siano istanze di rimborso così caratterizzate.  ### eccezione è il caso di “conflitto di interesse”, palesemente insussistente nel caso di specie, sol che si pensi che ### coimputato per responsabilità ex d. lgs.  231/2001, aveva interesse al proscioglimento della ricorrente, da cui sarebbe dipesa automaticamente l'esclusione della responsabilità amministrativa, come di fatto è avvenuto (v. sentenza penale sub doc. 5 ric., p. 116). 
In esito al procedimento penale, poi, il ### prevede una facoltà di recupero parziale (“nei limiti delle tariffe professionali medie”), nel caso in cui la sentenza penale passata in giudicato “affermi la responsabilità del dirigente per dolo o colpa grave” e cioè, per aver commesso un reato doloso o colposo, con l'ulteriore limite, in questo caso, del grado grave della colpa. 
La clausola in parola non lascia spazio all'interpretazione autonoma, resasi necessaria per valutare la legittimità del licenziamento, richiedendo espressamente l'affermazione di penale responsabilità del dirigente. Non resta che constatare che, nel caso di specie, come già più volte rammentato, non vi è stata alcuna affermazione di responsabilità penale nella sentenza e che la declaratoria di improcedibilità per prescrizione non è equiparabile, né punto, né poco, a una simile statuizione. 
Tali considerazioni superano le contestazioni di ### non essendo affatto richiesto un parere di congruità e non essendo nemmeno stata specificamente contestata la congruità di questa o quella spesa, nonostante l'analitica elencazione nel doc. 63 ric., richiamato nell'atto introduttivo. Né potrebbe escludersi il diritto a ottenere il rimborso di spese relative ai capi di imputazione per cui è stata dichiarata la prescrizione, in mancanza della richiesta affermazione di responsabilità penale. 
Va, invece, ritenuta inammissibile la domanda, svolta nel corso del giudizio (nota del 16.7.2024), di rimborso di spese ulteriori a quelle dedotte nel ricorso introduttivo, non avendo la ### attorea domandato, né ottenuto, l'autorizzazione alla modifica della domanda ex art. 420, primo comma, c.p.c., pur a fronte di un'iniziale pretesa, formulata in modo specifico e analitico. 15. ###. Il pagamento del ### dovuto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, non è stato oggetto di domanda espressa nelle conclusioni del ricorso, sicché il Tribunale deve esimersi dalla quantificazione e dalla pronuncia di condanna in dispositivo.  16. Conclusioni. Invito al contraddittorio. Prosecuzione del processo. Il giudizio deve proseguire per la liquidazione dell'indennità risarcitoria, di quella sostitutiva del preavviso e dell'importo delle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione cautelare.   Sulle somme attribuite a titolo retributivo, a norma dell'art. 429 c.p.c., spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo effettivo. I restanti importi vanno maggiorati dei soli interessi legali, mancando l'allegazione e la prova di un danno ulteriore per il ritardo.   Ai fini della decisione sulle domande relative al cd. danno fiscale e alla regolarizzazione contributiva, che parimenti si riservano al prosieguo del giudizio, appare opportuno invitare le parti al contraddittorio sulla questione della debenza, o meno, di contributi previdenziali sulle somme corrisposte a titolo di retribuzione arretrata, anche in considerazione del loro trattamento fiscale (tassazione ordinaria o tassazione separata). Tale questione appare, infatti, rilevante ai fini della decisione sulle suddette domande e non è stata, fino a ora, oggetto del contraddittorio processuale. 
La liquidazione delle spese resta riservate alla pronuncia definitiva. 
La complessità della controversia impone l'indicazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.  P. Q. M.  Il Tribunale Ordinario di ### in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da ### a ### con nota del 17.11.2020 e condanna ### a riassumere ### entro tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandole un'indennità di importo pari a otto mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre all'indennità di mancato preavviso nell'importo pari a dieci mensilità di retribuzione e oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo effettivo; 2) condanna ### a corrispondere ### le retribuzioni relative al periodo di sospensione, da liquidarsi nel prosieguo del giudizio secondo i criteri di cui in motivazione, previa detrazione dell'importo di euro 28.945,20, percepito a titolo di assegno alimentare e oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili al saldo effettivo; 3) dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza, per la liquidazione delle somme di cui ai punti precedenti e la decisione sulla domanda relativa alle mancate detrazioni fiscali e su quella di regolarizzazione contributiva; 4) condanna ### alla rifusione delle spese legali sostenute da ### nel procedimento penale, liquidate in euro 123.085,72, oltre interessi legali dalle date dei singoli pagamenti ai professionisti al saldo da parte della convenuta; 5) condanna ### a corrispondere a ### i seguenti importi: - euro 222.094,88 a titolo di restituzione del saldo della polizza assicurativa contratta con i proventi delle retribuzioni spettanti alla ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla riscossione della stessa (1.3.2014) al saldo effettivo; - euro 88.483 a titolo di indennità speciale maturata negli anni 2011 e 2012, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da ciascuna scadenza annuale al saldo effettivo; 6) spese al definitivo; 7) indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione. 
Così deciso il ###. 
Il giudice Dott.

causa n. 386/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Molinaro Gabriele, Fotia Antonia

M
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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 7170/2025 del 01-12-2025

... e integranti varie fattispecie di reato tra cui la truffa in atti giudiziari, la sostituzione di persona, il falso in atti giudiziari, la falsa r.g. n. 6 autentica della firma e l'utilizzazione di documento falso in atti giudiziari. VII. il settimo “### E #####” Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando omette di considerare la sussistenza della prova regina rappresentata dalla confessione della convenuta de ### - che vistasi scoperta ed alla luce delle ineludibili risultanze della CTU e duplicando comportamenti contraddittori tenuti anche nel corso del giudizio definitosi dinanzi al Tribunale di Brindisi con la sentenza del 22.06.2020 di condanna della ### a sei anni di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici (all.ta) - ammette tardivamente e solo in sede di p.c. , dopo aver disertato per ben due volte le udienze (09.01.2018 e 20.02.2018) in cui ne era stato disposto l'interrogatorio formale, afferma esplicitamente che la propria firma a margine dell'atto di precetto ed oggetto di autentica da parte dell'avv. ### è falsa. Ad ulteriore conferma della falsità della firma della de ### sussistono poi ben tre CTU che sono quanto mai lapidarie sul punto (leggi tutto)...

testo integrale

r.g. n. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### così composta: Dott. ##### rel.  riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7191 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del giorno 01/10/2025, vertente TRA ### (c.f. ###), difeso in proprio, ### E ### (c.f. ###), domiciliata in ### 46 - ### presso lo studio dell'avv.  ### (c.f. ###), che la rappresenta e difende con procura in atti, E ### (c.f. ###), contumace.  ### (c.f.  ###), interventore ### appello avverso la sentenza n. 17201/2021 emessa dal Tribunale di ### in data ###. 
Conclusioni dell'appellante: “in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ‘inaudita altera parte', accogliere l'appello e annullare e/o riformare la sentenza gravata, per i motivi sovraesposti e, per l'effetto: accogliere la querela di falso e condannare le convenute al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e per abuso del processo ex art. 88 c.p.c., r.g. n. 2 nonchè al risarcimento del danno all'immagine personale e professionale, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e del giudizio di primo grado“, ### delle appellate: la ### “in limine litis ex art. 348 bis c.p.c dichiarare l'appello formulato dall'avv. ### inammissibile poiché le domande dell'appellante sono ictu oculi infondate in fatto e diritto, e conseguentemente confermare la sentenza appellata; condannare il medesimo per lite temeraria con applicazione degli artt. 88 e 96 comma III c.p.c. Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario sia del primo che del secondo grado”, ### E ### La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata, emessa all'esito del giudizio 55230/15 rgac Tribunale di ### « […] Con atto di citazione spedito il #### conveniva in giudizio ### e ### per sentir dichiarare la falsità della firma della ### apposta nel mandato a margine dell'atto di precetto datato 12.3.2015, a lui notificato, ed avente ad oggetto "non frapporre ostacoli al trasloco”, ed autenticata dall'avv.  ### di ### . 
Nel costituirsi, dapprima congiuntamente, ### e ### eccepivano l'inammissibilità della domanda perché la medesima era già stata proposta in via incidentale nel giudizio di opposizione a precetto pendente con R.G.C. 19344/2015, nonché in via principale nel giudizio con R.G.C. n. 53646-15. 
Comunicata la pendenza del giudizio all'ufficio del P.M., la causa veniva istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza in forma scritta del 18.4.2021, previa concessione dei termini di cui all'art.  190 c.p.c. 
In comparsa conclusionale le parti convenute chiedevano il rigetto della domanda poiché il presente giudizio costituisce il bis in idem di quello iscritto al numero di r.g. 53646/2015 conclusosi con sentenza di rigetto n.9404-20 depositata il ###”. 
All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito: ### che liquida in € 7.254,00 oltre spese generali, Cpa ed Iva se dovuta, da attribuirsi nella misura di € 3.627,00 oltre accessori di legge r.g. n. 3 all'avv. ### e nella misura di € 3.627,00 oltre accessori di legge all'avv. #### che liquida in € 7.254,00 oltre spese generali, Cpa ed Iva se dovuta“. 
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: « […] l'atto di precetto - al cui margine è stata apposta la procura della cui sottoscrizione si discuteè già stato oggetto del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. conclusosi con la sentenza n. 15382-16. 
Nel corso del processo la ### ha sanato l'asserito vizio della procura e della sottoscrizione mediante la propria costituzione in giudizio, come, peraltro, espressamente statuito dal G.I. con la sentenza n. 15382- 16, confermata integralmente in sede di gravame dalla sentenza n.6282 emessa dalla Corte d'Appello di ### il ###.  ### attuale della falsità della sottoscrizione apposta dalla signora ### in calce alla procura apposta a margine dell'atto di precetto opposto è, quindi, irrilevante poiché l'eventuale nullità della procura sarebbe già stata comunque sanata e l'atto di precetto stesso è già stato oggetto del vaglio giudiziale che il ### ha previsto specificamente circa la sua efficacia all'art. 615 c.p.c. 
La declaratoria di inammissibilità della domanda per le ragioni precedentemente esposte determina l'assorbimento delle ulteriori domande avanzate da ### nei confronti delle convenute».  ### ha proposto appello.  ### ha resistito al gravame.  ### è rimasta contumace nel presente grado.  ### è stata evocata per intervenire nel giudizio di gravame.  ### è stato trattenuto in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del 01/10/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### contiene vari motivi: I) il primo è rubricato: «INCOMPETENZA DEL GIUDICE MONOCRATICO”. 
Preliminarmente si sottolineava che la causa è stata attribuita e il giudizio si è svolto dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### Solo la sentenza era stata emessa dal Collegio costituitosi per l'occasione e non già ad origine così come si r.g. n. 4 sarebbe dovuto fare. Ne discenderebbe la manifesta illegittimità e nullità della sentenza che è stata adottata sulla base delle valutazioni fatte dal Giudice monocratico». 
II) il secondo è rubricato: «#### 112 C.P.C. ##### E #####”. 
In primis, si sottolineava a tal fine che alcuna eccezione di improponibilità della querela di falso per difetto di interesse ad agire era stata mai tempestivamente sollevata dalle controparti, con conseguente violazione del principio della domanda e del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. 
Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto delibare sulle domande su cui verteva il merito e non poteva legittimamente delibare ‘ultra petita' su assunte inammissibilità e/o improcedibilità. 
In secundis, che “il giudizio di querela di falso si connota, tuttavia, quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica”; laddove la querela di falso sia proposta in via principale, come nel caso in esame, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 c.p.c. per il caso di querela incidentale, dopo aver prescritto l'interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso si stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante, mentre non ha rilievo l'ammissione della falsità da parte del soggetto nei cui confronti la querela è stata proposta (Cass. 03.06.2011 n. 12130)”. » III) il terzo è rubricato: «#### 82 C.P.C.##### CONTROVERSIA”. 
Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando omette di considerare che per consolidata giurisprudenza non è prevista alcuna sanabilità di mandato INESISTENTE. Infatti il precetto ### necessariamente precedere - a pena di inammissibilità della medesima - l'azione esecutiva e se il precetto è privo delle firme sia della parte sia del procuratore (così come dichiarato e, confessato dalle stesse parti ed accertato in sede ###atto inesistente, non sanabile che inficia irrimediabilmente l'intera azione esecutiva. Nella fattispecie, in esame, infatti la ### ha r.g. n. 5 dichiarato in sede di interrogatorio che la firma apposta sul mandato non è sua.  ###. ### ha affermato che la firma sul precetto non è sua ed ha proposto ben due querele di falso dichiarate inammissibili dal Giudice dott.ssa #### grafologica ha accertato che la firma della ### sul mandato è apocrifa al di là di ogni ragionevole dubbio». 
IV) il quarto è rubricato: «#### 112 C.P.C.  ###### E #####”. 
Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando omette di delibare sulla domanda di risarcimento dei danni conseguente all'illecita utilizzazione di documento falso ed alla falsa firma della ### apposta sul mandato ‘ad litem' conferito ed autenticato dall'avv. ### che configura una domanda di responsabilità extra-contrattuale ex art. 2043 con conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi dall'odierno appellante. 
La predetta domanda è assolutamente compatibile con la proposta querela di falso e non richiede necessariamente l'introduzione di un giudizio autonomo». 
V. il quinto “#### 112 C.P.C. ###### E #####”. 
Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando omette di delibare sulla relativa domanda e di disporre la trasmissione degli atti al competente Consiglio di ### per i gravi illeciti disciplinari posti in essere dall'avv. ### sia sotto il profilo dell'uso di firma falsa della cliente sia sotto il profilo del conflitto di interessi, in violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. 
VI. il sesto “#### 112 C.P.C. ###### E #####”. 
Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando omette di delibare sulla relativa domanda dell'appellante in violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. e di disporre la trasmissione degli atti alla competente ### della Repubblica per i gravissimi illeciti penali posti in essere dalle convenute e integranti varie fattispecie di reato tra cui la truffa in atti giudiziari, la sostituzione di persona, il falso in atti giudiziari, la falsa r.g. n. 6 autentica della firma e l'utilizzazione di documento falso in atti giudiziari. 
VII. il settimo “### E #####” Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando omette di considerare la sussistenza della prova regina rappresentata dalla confessione della convenuta de ### - che vistasi scoperta ed alla luce delle ineludibili risultanze della CTU e duplicando comportamenti contraddittori tenuti anche nel corso del giudizio definitosi dinanzi al Tribunale di Brindisi con la sentenza del 22.06.2020 di condanna della ### a sei anni di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici (all.ta) - ammette tardivamente e solo in sede di p.c. , dopo aver disertato per ben due volte le udienze (09.01.2018 e 20.02.2018) in cui ne era stato disposto l'interrogatorio formale, afferma esplicitamente che la propria firma a margine dell'atto di precetto ed oggetto di autentica da parte dell'avv. ### è falsa. 
Ad ulteriore conferma della falsità della firma della de ### sussistono poi ben tre CTU che sono quanto mai lapidarie sul punto affermando senza tema di smentita e senza alcuna contestazione né da parte della de ### né da parte dell'avv. ### l'apocrificità della firma della de ### VIII. l'ottavo “### E #### Errerebbe il Giudice di prime cure allorquando ravvisa il difetto di legittimazione passiva dell'avv. ### trascurando la circostanza che l'avv. ### è “soggetto che intende avvalersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda rappresentata nella specie dalla domanda di condanna alle spese di giudizio essendosi dichiarata antistataria” e non potendolo essere in presenza di un'accertamento della falsità della procura conferitale dalla ### che ne costituisce il titolo. 
Anche sotto tale ulteriore profilo va valutata la sussistenza dell'interesse ad agire sia dell'avv. ### sia dell'avv. ### IX. il nono: #### 91 CPC. CONDANNA ALLE SPESE DI GIUDIZIO Il Giudice di prime cure rigettava la domanda di condanna alle spese di giudizio nonostante il comportamento contrario ai canoni di lealtà tenuto dalle convenute appellate e nonostante fosse stata accertata sia mediante perizia grafologica sia per stessa ammissione delle convenute la fondatezza della querela di falso e la conclamata apocrificità delle firme oggetto di querela di falso. 
X. il decimo: ### di falso sul mandato di ### de ### il Giudice di prime cure allorquando ometteva di delibare r.g. n. 7 sulla querela di falso. 
Si insisteva per l'accoglimento della spiegata querela di falso anche in ragione dei mezzi istruttori già chiesti e già espletati in primo grado tutti univocamente orientati nel senso della manifesta falsità della firma apposta da ### de ### sulla procura alle liti asseritamente conferita all'avv.  ### di ### XI. l'undicesimo: ### condanna alle spese In cui si rileva e si lamenta che non solo viene dichiarata inammissibile la più che ammissibile domanda di querela di falso esperita in via principale, non solo vengono rigettate le domande accessorie ma si provvede addirittura a condannare l'attore alla refusione delle spese di lite quantificate in una cifra abnorme pari ad oltre 15.000 euro oltre accessori di legge per aver proposto una querela di falso contro un documento dichiaratamente e unanimemente falso, utilizzato illecitamente in ambito giudiziario senza alcuna conseguenza per gli autori. Si chiede l'annullamento della predetta statuizione che non trova comunque neanche riscontro applicando i parametri forensi per una causa priva di istruttoria e di valore infimo. 
XII. il dodicesimo: ### delibazione sulle domande ex art. 96 e 88 c.p.c. per lite temeraria e per abuso del processo.  ### il Giudice di prime cure allorquando ometteva di delibare sulle domande ex art. 96 e 88 c.p.c. avanzate dall'attore, ponendo in essere la violazione dell'art. 112 c.p.c.  ### costituita ### eccepiva anzitutto l'esistenza di un ne bis in idem, rispetto a quello iscritto avanti la Corte di ### al numero di r.g. 4456/2020 Giudice Relatore dott. ### con prossima udienza fissata per la precisazione delle conclusioni al 31.1.2024.  ### testè indicata era spiegata avverso la sentenza 9404/2020 emessa nel giudizio r.g. 53646/2015 del Tribunale Civile di ### conclusosi con sentenza di rigetto che si allegava (doc.1) della XIII, dott.ssa ### avente i medesimi soggetti ed il medesimo petitum. 
Nel merito sottolineava la infondatezza di tutti i motivi di gravame.  *****  -### è inammissibile perché non si confronta con gli elementi essenziali che sorreggono la motivazione della sentenza impugnata. 
Va premesso che non è però applicabile la preclusione di inammissibilità del gravame per la sussistenza di un “ne bis in idem” in relazione alla decisione di altro gravame avverso la decisione n.9404/2020 del Tribunale di ### (querela di falso in relazione alla stessa autenticità del medesimo mandato professionale rilasciato da ### in favore di ###, con la allegata sentenza 5343/24 della C.d.A. r.g. n. 8 di ### in quanto questa ultima decisione, allegata, non risulta passata in cosa giudicata. 
Nel merito.  -1) ###. ### incompetenza del Giudice Monocratico La sentenza risulta emessa dal Tribunale in composizione collegiale, mentre la fase istruttoria del giudizio può essere espletata, come avvenuto, dal componente del Collegio, delegato e relatore.  2) ###. Il Tribunale non ha compiuto alcun vaglio della “rilevanza” del documento bensì, d'ufficio, com'è possibile e doveroso, dell'interesse ad agire dell'attore, presupposto processuale di merito di ogni domanda giudiziale. 
Né nell'atto di citazione in primo grado, né nella memoria ex art. 183 cpc l'odierno appellante aveva, del resto, illustrato il suo interesse in quel senso né aveva allegato alcunchè al riguardo, incorrendo il motivo anche nel divieto dell'art. 345 cpc.  3) ###. Sul punto, il Giudice di prime cure ha ben motivato la sentenza di rigetto, dal momento che specifica come la sanatoria mediante costituzione dall'avv. ### con apposita procura alle liti sottoscritta dalla de ### priva l'avv. ### destinatario dell'atto (di precetto in questione) e attore nel giudizio di opposizione, di un interesse concreto ed attuale all'accertamento di tale falsità. 
Parte appellante sembra non comprendere come nel giudizio di esecuzione, come affermato dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, la nullità della procura alle liti all'atto di precetto (non trattasi di inesistenza), può essere sanata successivamente, cosi come è avvenuto nel giudizio esecutivo, con deposito di nuova procura al difensore. 
Avuto riguardo al lungo discorso che impegna l'impugnante nel delineare la natura della procura alle liti, deve rimarcarsi che il primo giudice ha ampiamente argomentato circa la natura sostanziale e non processuale della procura apposta al precetto, motivazione in alcun modo attinta con l'appello.  -La non sanabilità di una procura inesistente è difesa che l'interessato doveva poi proporre in seno al giudizio esecutivo ove la ratifica era avvenuta, e non sorregge la domanda di querela di falso proposta in via principale, condividendosi le motivazioni del Tribunale alle pagg. 7/8 della sentenza.  4). ###: ###à di ogni diversa domanda nel giudizio di querela di falso è stata parimenti motivata dal Tribunale con specifici richiami giurisprudenziali ai quali l'appellante contrappone la contraria asserzione senza argomentarla in alcun modo, ragione che rende di per sé inammissibile il motivo, in relazione a tutte le domande dichiarate improponibili e/o inammissibili. r.g. n. 9 Non sono, infine, “domande” sulle quali il giudice debba pronunciarsi quelle di trasmettere segnalazioni disciplinari o penali secondo le convinzioni della parte che di tali iniziative deve assumere la personale responsabilità 5)-6) ### V e VI. ### da un lato, non aveva in primo grado in alcun modo allegato l'uso del documento in sede penale, ove peraltro la relativa falsità è accertabile in via autonoma e non certo con querela di falso (art. 537 c.p.p.), ed infatti è emerso come tale falsità sia stata oggetto di altro procedimento in tale sede svoltosi presso il Tribunale di Brindisi, di cui alla decisione allegata dallo stesso appellante del 22 giugno 2020.  7) -10) ###X: ### assorbiti da quanto sopra notato tutti i motivi concernenti le richieste istruttorie e la valutazione dei mezzi di prova acquisiti nel giudizio di primo grado, nonché le statuizioni accessorie che avrebbero potuto conseguire in caso di accoglimento nel merito della domanda.  11)-12) ### e ### Le spese infine, su cui il Tribunale così statuiva: condanna ### al pagamento delle spese di lite a favore di ### che liquida in € 7.254,00 oltre spese generali, Cpa ed Iva se dovuta, da attribuirsi nella misura di € 3.627,00 oltre accessori di legge all'avv. ### e nella misura di € 3.627,00 oltre accessori di legge all'avv. #### che liquida in € 7.254,00 oltre spese generali, Cpa ed Iva se dovuta“.   Le stesse sono state regolate dal Tribunale in base alla soccombenza (senza applicare gli artt.96 e 98 c.p.c. come pure sarebbe stato possibile, alla luce della pedissequa ed inutile reiterazione della domanda in questione, per la terza volta, oltre alla sede penale, nei confronti delle due odierne appellate) e la quantificazione non presta il fianco ai rilievi dell'appellante, non superando l'importo liquidato i valori massimi del DM 55/14 per un giudizio di valore indeterminabile. 
Ne discende l'inammissibilità del gravame fondato su motivi comunque singolarmente da considerarsi privi di fondamento, e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, secondo la regola della soccombenza, liquidate come nel dispositivo in base al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche (valore indeterminabile, bassa r.g. n. 10 complessità). 
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.  ### la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: a) dichiara inammissibile l'appello; b) condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata costituita, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.300,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di ### c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte di ### di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. 
Così deciso in ### il giorno 28/11/2025.  il ### il ### dott. ###

causa n. 7191/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Enrico Colognesi, Diego Rosario Antonio Pinto

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 20663/2025 del 22-07-2025

... conclusione che fosse richiesto il cd. dolo specifico della truffa, ovvero la consapevole e deliberata intenzione di ottenere un indennizzo maggiore di quello dovuto» 2.2 Il motivo è infondato. Le censure con esso formulate si fondano, in realtà, su un presupposto erroneo in fatto e, cioè, che la corte d'appello avrebbe interpretato la clausola controversa della polizza assicurativa come se essa richiedesse il “dolo specifico della truffa”. La corte territoriale ha, in realtà, semplicemente affermato che «le ### assicurative avrebbero dovuto fornire una prova specifica del dolo dell'### che più chiaramente indica con l'espressione «dolo di voler ricevere un indennizzo superiore a quello di spettanza»; non ha, invece, affatto affermato che avrebbe dovuto essere fornita la prova del “dolo specifico della truffa”, come sostengono le ricorrenti. ### della clausola fatta propria dalla corte d'appello è, dunque , quella pe r cui la “esagerazione dolosa del ### n. 15523/2023 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 6 di 13 danno” va ravvisata, nella sostanza, in una “richiesta diretta consapevolmente ad ottenere un indennizzo superiore a quello di spettanza”, non quella (leggi tutto)...

testo integrale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai signori magistrati: ### dott. ### dott. ### dott. ### dott. ### relatore Ad. 10/07/2025 dott. ### R.G. n. 15523/2023 ha pronunciato la seguente ### _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15523 del ruolo generale dell'anno 2023, proposto da - ### S.p.A. (C.F.: ###, in persona del procuratore speciale ### - ### S.p.A. (C.F.: ###), in persona del procuratore speciale ### - ### S.p.A. (già A ### S.p.A.) (C.F.: ###) , in persona del procuratore ### - ### S.p.A. (già ###- ### S.p.A.) (P.I.: ###), in persona del procuratore ### - ### S.p.A. (C.F.: ###), in persona dei legali rappresentanti pro tempore ### vese e ### tutte rappresentate e difese dall'avvocato ### (C.F.: ###) -ricorrenti nei confronti di #### S.r.l. (C.F.: ###), in p ersona del ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### (C.F.: ###) -controricorrente nonché Ric. n. 15523/2023 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 2 di 13 ### (C.F.: ###) D'### (C.F.: ###) ### (C.F.: ###) ### (C.F.: ###) SI### (C.F.: ###) ### (C.F.: ###) ### (C.F.: ###) ### (C.F.: ###) -intimati per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1866/2023, pubblicata in data 28 aprile 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 luglio 2025 dal consigliere ### Fatti di causa Il curatore del fallimento della ### S.r.l. ha ottenuto ingiunzioni di pagamento del complessivo importo di € 709.260,35, a titolo di indennizzo per l'evento incendiario verificatosi il 6 gennaio 1996 e rientrante nella copertura assicurativa prestata in regime di coassicurazione dalle società ### zioni d'### S.p.A., ### di ### zioni e ### S.p.A., ### S.p.A., ### zioni - ### di ### e ### zioni S.p.A., ### S.p.A. di ### zioni e Capitalizzazioni, ### S.A.. 
Le opposizioni avanzate dalle società ingiunte sono state riunite e nel giudizio sono intervenuti #### D'######## e ### proprietari dell'immobile danneggiato dall'incendio. All'esito, esse sono state solo parzialmente accolte dal Tribunale di ###- ziata, che ha revocato l'ingiunzione, ha dichiarato inammissibile l'intervento dei proprietari dell'immo bile e ha cond annato le compagnie assicuratrici al pagamento, in favore della curatela, dell'importo di € 14.259,00, rigettando ogni altra domanda. Ric. n. 15523/2023 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 3 di 13 La Corte d'appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello principale avanzato dalla curatela attrice, ed in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato ### S.p.A., ### S.p.a., ###, ### S.p.A., ### S.p.A. e ### S.p.A., al pagamento, in favore della curatela, secondo le rispettive quote percentuali di coassicu razione, dell a somma complessiva di € 593.925,43, oltre accessori, disattendendo gli appelli incidentali.  ### S.p. A., ### S.p.A., ### S.p.A., ### S.p.A. ed ###.p.A., sulla base di tre motivi. 
Resiste con controricorso la curatela del fallimento della ### S.r.l.. 
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati. 
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. 
Le società ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell'art.  380 bis.1 c.p.c..  ### si è riservato il deposito dell'ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. 
Ragioni della decisione 1. Si premette che non risulta evocata nella presente fase del giudizio la ### (già ### di ###.A.), coassicuratrice parte del giudizio di merito. 
Non ha, comunque, rilievo la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio nella presente fase del giudizio, in quanto il ricorso (per le ragioni che saranno di seguito illustrate) risulta prima facie infondato e va, quindi, applicato il principio costantemente affermato da questa Corte, per cui «nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo imp one, in presenza di un'evidente ragione ### n. 15523/2023 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 4 di 13 d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia “prima facie” infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità» (cfr. Cass., U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, e successive conformi; ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012; ### 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013; ### 2, Ordinanza 12515 del 21/05/2018; ### 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018; ### 6 - 3, Ordinanza n. 16141 del 17/06/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8980 del 15/05/2020).  2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «In relazione all'art. 360, comma I, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.».  2.1 Si premette che la corte d'appello ha rigettato l'eccezione avanzata dalle compagnie assicuratrici, di decadenza dell'assicurata dal diritto ad ottenere l'indennizzo per la dolosa esagerazione del danno, fondata su specifica clausola della polizza che prevede tale decadenza, sulla base della seguente motivazione: «Affinché si produca l'effetto decadenziale la clausola in oggetto richiede non solo che il contraente abbia compiuto uno dei comportamenti espressamente indicati (esagerazi one del danno, false dichiarazioni sulle cose esistenti al momento del danno, predisposizione di documentazione falsa) ma che gl i stessi siano stati commessi volontariamente, con il dolo di voler ricevere un in dennizzo superiore a quello di spettanza. In quanto fatto estintivo/i mpeditivo del diritto all'indennizzo, le ### assicurative avrebbero d ovuto fornire una prova specifica del dolo dell'### che, nel caso di specie, non può dirsi integrata. Infatti, dalla sola rilevata differenza tra la ### n. 15523/2023 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 5 di 13 quantità di capi danneggiati dichiarati al momento dell'incendio e quelli poi accertati in sede ###può dirsi dimostrata la dol osa preordinazione volta ad un indennizzo più alto di quello effettivamente dovuto. Questo dato isolato non può essere considerato sufficiente a ritenere provato il dolo dell'assicurato e ad escludere il suo diritto all'indennizzo. Le ulteriori deduzioni sul punto, avanzate alquanto genericamente dalle società di assicurazioni, non sono supportate da idonea dimostrazione». 
Le società ricorrenti deducono che la corte d'appello avrebbe fatto propria «una interpretazione della clausola in esame che è insuperabilmente contraria al tenore letterale della stessa, così incorrendo nella violazione delle norme codicistiche in tema di interpretazione dei contratti». 
In particolare, sostengono che, nella suddetta clausola, «alcun elemento, indizio e/o circostanza da cui trarre la conclusione che fosse richiesto il cd. dolo specifico della truffa, ovvero la consapevole e deliberata intenzione di ottenere un indennizzo maggiore di quello dovuto» 2.2 Il motivo è infondato. 
Le censure con esso formulate si fondano, in realtà, su un presupposto erroneo in fatto e, cioè, che la corte d'appello avrebbe interpretato la clausola controversa della polizza assicurativa come se essa richiedesse il “dolo specifico della truffa”. 
La corte territoriale ha, in realtà, semplicemente affermato che «le ### assicurative avrebbero dovuto fornire una prova specifica del dolo dell'### che più chiaramente indica con l'espressione «dolo di voler ricevere un indennizzo superiore a quello di spettanza»; non ha, invece, affatto affermato che avrebbe dovuto essere fornita la prova del “dolo specifico della truffa”, come sostengono le ricorrenti.  ### della clausola fatta propria dalla corte d'appello è, dunque , quella pe r cui la “esagerazione dolosa del ### n. 15523/2023 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 6 di 13 danno” va ravvisata, nella sostanza, in una “richiesta diretta consapevolmente ad ottenere un indennizzo superiore a quello di spettanza”, non quella prospettata dalle ricorrenti. 
Né la corte d'appello ha, in qualche modo, richiesto alle assicuratrici la prova che l'assicurato abbia posto in essere artifici o altri mezzi fraudolenti ovvero abbia agito con lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore nell'effettuare la propria richiesta di indennizzo.  2.3 ### quanto desumibile dai precedenti di questa stessa Corte, in consonanza con quanto del resto osservato dalla migliore dottrina, per “esagerazione dolosa del danno”, fattispecie prevista dalla clausola della polizza in esame (clausola del resto consueta nelle polizze di questo tipo) deve intendersi una condotta consistita nell'esagerare scientemente la quantificazione del danno , allo scopo di ottenere u na indenni tà superiore a quella spettante a termini di contratto e tenuta con la consapevolezza di eccedere (e, per di più, notevolmente, tanto implicando l'etimologia del lemma “esagerare”) i limiti di una corretta valutazione del danno stesso, secondo criteri economicocommerciali normalmente praticati, a prescindere dalla idoneità o meno dei comportamenti alla induzione in errore della società assicuratrice. 
Va precisato, in proposito, che è senz'altro onere dell'assicuratore provare la dolosa esagerazione del danno da parte dell'assicurato e che tale onere non può ritenersi assolto per il semplice fatto che l'assicurato, dopo avere convenuto in giudizio l'assicuratore per ottenere il pagamento dell'indennità in una certa misura, sia riuscito a provare soltanto una piccola parte del danno richiesto con l'atto introduttivo del giudizio. 
In proposito, d'altra parte, questa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9782 del 08/10/1997, in motivazione), nel considerare una clausola di polizza assicurativa sostanzialmente coincidente anche nel tenore letterale con quella in esame nella ### n. 15523/2023 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 7 di 13 presente sede, ha chiaramente affermato sia che l'esagerazione dolosa del dan no, quando , secondo il contratto, costitu isce causa di decadenza dal diritto all'indennità, deve essere dimostrata dall'assicuratore che la fa valere, sia che non equivale a dolosa esagerazione del danno il non essere l'assicurato riuscito a provarne l'entità da lui allegata, sia, infine, che è, comunque, riservata al giudice del merito la valutazione della idoneità probatoria degli elementi presuntivi allegati a sostegno del dolo dall'assicuratore (e ciò benché si tratti di decisione adottata nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la quale consentiva alla Corte di ### zione un ben più penetrante controllo sulla motivazione, anche in tema di valutazione degli indizi e delle presunzioni).  2.4 Nella specie, l'interpretazione della clausola controversa fatta propria dalla corte d'appello, nella sostanza, è certamente conforme ai principi di diritto sin qui esposti. 
Non è, pertanto, affatto vero che «la Corte di merito con una interpretazione del contratto travalicante il dato testuale e, in quanto tale, arbitraria, ha erroneamente ritenuto necessario il dolo specifico anziché quello generico richiesto dalla norma». 
Nei termini più sopra indicati, si tratta, al contrario, di una interpretazione assolutamente non arbitraria e, anzi, ragionevolmente compatibile non solo con il testo letterale della clausola, ma anche con la comune intenzione dei contraenti desumibile dal complesso del contratto (e dallo stesso tenore della clausola in questione, che richiama espressamente una serie di condotte volte tutte consapevolmente al fine di ottenere un risarcimento superiore a quello dovuto), il che esclude la dedotta violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.. 
Né può attribuirsi rilievo, in quest'ottica, alle disposizioni di legge invocate dalle ricorrenti come termine di paragone per l'interpretazione della clausola nego ziale in questione , ### n. 15523/2023 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 8 di 13 trattandosi di previsioni riferite a situazioni differenti e, comunque, non tali da indurre a diverse conclusioni.  2.5 È sufficiente allora, in definitiva, ribadire che, trattandosi di un accertamento di fatto volto a ricostruire l'effettiva volontà negoziale delle parti, l'interpretazione in questione della clausola di polizza in contestazione, come effettivamente più sopra ricostruita, in quanto non del tutto arbitraria ed irragionevole (ma anzi addirittura condivisibile), non può ritenersi sindacabile nella presente sede ###il secondo motivo si denunzia «In relazione all'art. 360, comma I, n. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt.  2727 e 2729 c.c.». 
Con il terz o motivo si den unzia «In relaz ione all'art. 360 , comma I, n. 5, c.p.c. - Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». 
Il secondo ed il terzo motivo sono connessi logicamente e giuridicamente e, in quanto tali, possono essere esaminati congiuntamente. 
Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.  3.1 Le società ricorrenti deducono, in primo luogo, che, nell'accertare la sussistenza della dolosa esagerazione del danno la corte d'appello avrebbe «giudicato insufficienti le prove addotte dalle ### per il sol fatto di essere prove indirette, con ciò mancando di considerare che indiretto, e presuntivo, è per sua natura l'accertamento del dolo in consimili casi». 
Tale censura è infondata. 
Non è affatto vero che la corte d'appello abbia negato di poter giungere alla dimostrazione del dolo dell'assicurato tramite presunzioni, avendo, invece, rilevato che non poteva essere sufficiente, a tal fine, la «sola rilevata differenza tra la quantità di capi danneggiati dichiarati al momento dell'incendio e quelli poi accertati in sede di perizia» e che «le ulteriori deduzioni sul punto, avanzate alquanto genericamente dalle societ à di ### n. 15523/2023 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 9 di 13 assicurazioni, non sono supportate da idonea dimostrazione», rilievo pienamente conforme, in diritto, ai principi di diritto applicabili in materia, già esposti nei precedenti paragrafi.  3.2 Si tratta, dunque, di un accertamento di fatto fondato sulla valutazione delle prove, sostenuto da una motivazione non meramente apparente (benché certamente sintetica), né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale non sindacabile nella presente sede. 
La corte d'appello ha, del tutto ragionevolmente, escluso che, per ritenere dimostrata la dolosa esagerazione del danno da parte dell'assicurato, potesse essere sufficiente la sola divergenza tra le dichiarazioni sulla quantità delle merci danneggiate da questo effettuate in sede di iniziale richiesta di indennizzo e le risultanze finali della perizia contrattuale: è, del resto, evidente (oltre che ben frequente nella pratica), che l'esito degli accertamenti ### svolti dai periti delle parti, sia pure in sede di perizia contrattuale, difficilmente possa coincidere con le iniziali indicazioni delle parti stesse in ordine alla determinazione del danno, venendo in rilievo, in tale ottica, anche le difficoltà dell'accertamento e della prova dell'effettiva situazione di fatto su cui ha inciso il sinistro. 
La valutazione dell'idoneità a dimostrare il dedotto dolo degli ulteriori elementi presuntivi invocati dalle ricorrenti rientra certamente nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.  3.3 Lo stesso richiamo dei suddetti elementi presuntivi - che si assumono mal valutati o non valutati affatto - non è, del resto, effettuato nel ricorso con la specificità richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., cioè con il richiamo puntuale del contenuto degli atti di causa in cui erano state formulate le relative allegazioni: nel ricorso è presente solo un generico richiamo ai «doc. 9 e doc. 24 dei fascicoli di primo grado», senza alcun preciso e puntu ale richiamo della natura e/o del contenu to ### n. 15523/2023 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 10 di 13 specifico di tali atti (che parrebbero addirittura essere costituiti da produzioni documentali e non da atti difensivi) e, più precisamente, senza il richiamo ai punti in cui in tali atti sarebbero indicati specifici fatti idonei a fondare il ragionamento presuntivo a dire delle ricorrenti effettuato in modo non conforme a diritto dalla corte d'appello. 
Nella sostanza, le ricorrenti invocano fatti che assumono essere stati allegati e provati nel corso del giudizio di merito, assumendo che essi costituivano indizi sufficienti a ritenere provata la dolosa esagerazione del danno, in via presuntiva, ma non chiariscono adeguatamente, nel ricorso, in che modo ed in che termini tali allegazioni avevano formato oggetto di specifiche difese nel corso del giudizio di merito e per quali ragioni i fatti alla base delle stesse dovevano ritenersi provati o non contestati.  3.4 In ogni caso, la corte d'appello non solo ha ritenuto generiche le indicate allegazioni ma ha anche affermato che non erano adeguatamente documentati gli stessi fatti posti a fondamento del ragionamento presuntivo articolato dalle compagnie assicuratrici e ha concluso, quindi, nel senso della insufficienza della prova del dolo: si tratta di una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità e, di per sé, già decisiva ed assorbente. 
Non può dirsi sussistere, pertanto, alcuna violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., risultando operata, invece, una corretta applicazione dei principi a base delle medesime, che ha semplicemente condotto ad un risultato valutativo di merito diverso da quello preteso dalle ricorrenti. 
È, d'altra parte, appena il caso di ribadire i principi di diritto affermati costantemente da questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, secondo i quali, «in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisit i di precisione, gravità e concordanza richi esti ### n. 15523/2023 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 11 di 13 dall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit”, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito» (Cass., Sez. 1, Ordin anza n. 27266 del 25/09/2023, Rv. 669130 - 01; ### L, Ordinanza n. 22366 del 05/08/2021, Rv. 662103 - 01), mentre «la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma» (Cass., 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022, Rv. 664316 - 01), ciò in quanto «la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di ome sso esame d i un punto decisi vo» (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanz a n. 5279 del 26/02/ 2020, Rv.  657231 - 01; in senso analogo: ### L, Sentenza n. 18611 del 30/06/2021, Rv. 661649 - 01, secondo cui «la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argom entazioni dire tte ad infirmarne la ### n. 15523/2023 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 12 di 13 plausibilità, criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione»).  3.5 Neanche può ritenersi fondata la censura di omesso esame di fatti decisivi: come sostanzialmente riconosciuto dalle stesse ricorrenti, la corte d'appello ha valutato le circostanze da esse dedotte a sostegno dell'assunto della dolosa esagerazione del danno, ma non le ha ritenute sufficienti, in quanto generiche e non adeguatamente documentate, a dimostrare quell'assunto.  ### parte, è appena il caso di ribadire che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, «l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le part i e la sua “decisività”, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; ### U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; ### 3, Sentenza n. 9253 del 11/04/2017; ### 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; ### 2, Ordinanza n. 17005 del 20/06/2024). Ric. n. 15523/2023 - ### 3 - Ad. 10 luglio 2025 - Ordinanza - ### 13 di 13 Nella specie, non vi è dubbio che i fatti storici rilevanti siano stati presi in considerazione e valutati dalla corte territoriale, sulla base di una motivazione adeguata (anche se sintetica ma, comunque, quanto meno rispettosa del cd. minimo costituzionale), onde non può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che nella sentenza non si sia dato specificamente conto di tutte le ulteriori risultanze probatorie, evidentemente non ritenute decisive, in senso contrario alle conclusioni raggiunte.  4. Il ricorso è rigettato. 
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. 
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.  30 maggio 2002 n. 115.  Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna le società ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 10.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. 
Così deciso nella camera di consiglio della ###  

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Tatangelo Augusto

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1613/2025 del 22-01-2025

... rilievo “la circostanza relativa ad una presunta truffa ai danni della società e dell'### che sarebbe alla base di una parte consistente del debito vers o detto istitu to, trattandosi di circostanza allo stato indimostrata”. 3.20. Tali statuizioni, insindacabili (e, comunque, non specificamente censurate) nella parte in cui esp rimono apprezzamenti del giudice di merito su fatti storici, a partire dalla 12 Ric. 2023 n. 10449 - Sez. 1 - CC del 29 maggio 2024 sussistenza (ammessa dallo stesso reclamante: v. la memoria, p. 7: “a prescindere dal dato ### è di tutta evidenza che il passivo fallimentare complessivo è di euro 550.000,00”) di una debitoria complessiva di oltre 500.000 euro, rendevano evidentemente superfluo verificare se nel triennio anteriore alla presentazione del l'istanza fossero stati o meno superati i requisiti dimensionali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, 2° comma, l. fall. 3.21. La ricorrente, in eff etti, incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa appli cazione di norme di legge sostanziale o processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 10449-2023 proposto da: ### in proprio e in qualità di amministratore della ### s.r.l., rappresentato e difeso dall'#### per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ### S.R.L., in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall'### per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE e PROCURA GENERALE DELLA RE PUBBLICA PRESSO LA CORTE D'###; - intimate - avverso la ###. 408/2023 DELLA CORTE D'###, depositata il ###; Ric. 2023 n. 10449 - Sez. 1 - CC del 29 maggio 2024 udita la relazione della causa svolta dal ### DONGIACOMO nell'adunanza in camer a di consiglio del 29/5/2024; ### 1.1. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 29/3/2023, ha rigettato il reclamo proposto da ### s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza che, su richi esta del pubblico ministero, aveva dichiarato il suo fallimento.  1.2. La corte del merito ha innanzitutto respinto il motivo col quale la reclamante aveva eccepito l'intervenuta estinzione del procedimento di primo grado, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., in ragione dell'inesistenza/nullità della duplice notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione d'udienza, ese guita a mezzo della ### di ### a: ha osservato al riguardo che l'ordine di rinnovo della notificazione, effettivamente impartito dal primo giudice al P.M., era in realtà superfluo, perché intervenuto alla stessa udienza in cui ### s.r.l.  si era costituita in giudizio per il tramite dell'avv. ### munita di regolare procura, con memoria co ntenente ampie deduzioni difensive di merito, così sanando ogni eventuale vizio della notificazione.  1.3. Il giudice del reclamo ha quindi affermato: i) che il tribunale non aveva posto a carico della società fallenda l'onere della prova dell'insussistenza del requisito di procedibilità di cui all'u. comma dell'art. 15 l. fall., ma aveva positivamente accertato, in base ai risul tati del le indag ini della G.d.F., non adeguatamente contrastate, che i debiti scaduti della stessa verso l'erario ammontavano a circa 900.000 euro, e che quelli portati da car telle notificate nel l'ultimo quinquennio e perciò sicuramente non prescritti, ammontavano a più di 30.000 euro; ii) che l'accertamento andava condiviso, essendo irrilevante la 3 Ric. 2023 n. 10449 - Sez. 1 - CC del 29 maggio 2024 mancata produzione delle cartelle notificate richiamate nel prospetto redatto dal la G.d.F; iii) che era indimostra to che i debiti in questione derivassero da una presunta truffa ai danni della società e dell'### iv) che la reclamante, cui incombeva il relativo onere, non aveva provato di non essere assoggettabile a fallimento ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. fall., non potendo tale prova ricavarsi, in forza del principio di non contestazione, da bilanci creati ad hoc e illustrati da una perizia di parte, ma privi di qu alsivoglia crisma di veridicità e disancorati da qualsivoglia documentazione contabile , in quanto l'onere di contestazione riguarda l'allegazione di fatti specifici e non di mere asserzioni difensive.  1.4. ### in proprio e nella qualità di amministratore della ### s.r.l., con ricorso notificato il ###, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza.  1.5. ### ha resistito con controricorso.  1.6. ### generale della Repubblica presso la Corte di cassazione e la ### generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro sono rimaste intimate.  1.7. Il ricorrente ha depositato memoria e documenti.  RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Preliminarmente deve escludersi l'ammissibilità della produzione dei documenti allegati dal ricorrente alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., relativi alla fondatezza nel merito delle censure sollevate col ricorso, in quanto, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., nel giudizio per cassazione il deposito di documenti non prodotti in precedenza è amm issibile solo ove gli stessi attengano alla nullit à della sentenza impugn ata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso 4 Ric. 2023 n. 10449 - Sez. 1 - CC del 29 maggio 2024 ovvero al matu rare di un successivo giudicato, (Cass. 2062/2024, 9689/2002) 3.2. Con il primo motivo i l ricorrente, denunciando la falsa applicazione dell'art. 15, comma 2°, l.fall., sostiene che la sentenza di chiarativa sarebbe stata pronunciata d'ufficio, in assenza del deposito di un atto qu alificabile come istanza di fallimento da parte del pubblico ministero, il quale, peraltro, vi avrebbe in ogni caso tacitamente rinunciato, in quanto rimasto contumace nel giudi zio di reclamo e non comparso nepp ure all'udienza.  3.3. Il motivo è inammissibile nella sua prima parte, dato che la questione (mista di fatto e di di ritto) concernente la mancanza di un atto del P.M. qu alificabile come istanza di fallimento, che non risulta aver formato oggetto di reclamo, non poteva essere dedotta per la prima volta nella presente sede di legittimità; è invece infondato nella sua seconda parte, perché la man cata partecipazione del P.M. all'u dienza non implica rinuncia alla richiesta di fallimento, neppure se si tratti dell'udienza prefallimentare (Cass. n. 11222 del 2018, Cass. 12537 del 2017, Cass. n. 22360 del 2013).  3.4. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché degli artt. 18 l.fall.  e 101 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere la corte d'appello assunto la relativa deci sione senza proc edere alla doverosa assegnazione, che era stata espressamente richiesta, di termini per il deposto di note c onclusive, in analogia con quanto previsto dall'art. 190 c.p.c., peraltro modificando, i n assenza di contraddittorio, il proprio precedente provvedimento di concessione dei termini.  3.5. Il moti vo è infondato perché il procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento non è 5 Ric. 2023 n. 10449 - Sez. 1 - CC del 29 maggio 2024 assoggettato alle norme previste per il proc esso ordinar io di cognizione e all'assegnazione dei relativi termini, ivi compresi quelli previsti dall 'art. 190 c.p.c. nel testo in vigore ratione temporis, trovando, piuttosto, applicazione la disciplina speciale dettata dall'art. 18 l.fall. che, al comma 11, non prevede né impone al giudice del reclamo l'assegnazione alle parti di uno o più termini per il deposito di scritti difensivi conclusionali.  3.6. Si tratta, del resto, di giudizio disciplinato (al pari di quello di primo grado innanzi al tribunale) dalle regole del rito camerale (Cass. n. 8980 del 2021) che, per esigenze di snellezza e cele rità, si articola e si conclude in un'unica udienza a trattazione or ale, ove ciascuna parte, pu r in una seq uenza semplificata, è ammessa ad illustrare le proprie difese ed anche a re plicare a quelle avverse, senza che però tal e dialettica contempli la facoltà delle parti di depositare ulteriori memorie e consenta l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt.189 e 190 c.p.c. (Cass. n. 20836 del 2010).  3.7. Con il terzo motivo (suddiviso in due distinti sub motivi) il ricorrente, lamenta in primo luogo la falsa applicazione degli artt. 83, 81 e 182 c.p. c., per av ere la co rte d'appello ritenuto che ## e s.r.l. si fosse cost ituita nel procedimento prefallimentare, così sanando qual sivoglia vizio del la notificazione del ricorso del P.M. e del decreto di fissazione di udienza, senza considerar e che la procura alle liti allegata all'atto del 3/2/2022 era stata da lui sottoscritta quale socio che aveva ricevuto la notifica e non quale amm inistratore della società, tant'è ch e il giudic e delegato alla trattazione aveva disposto un rinvio del l'udienza per la ri nnovazione della notificazione a quest'ultima; denuncia poi la falsa applicazione degli artt. 307 c.p.c., 15 l.fall. e 2697 c.c. nonché degli artt. 24 e 111 Cost., deducendo che il procedimento prefallimentare 6 Ric. 2023 n. 10449 - Sez. 1 - CC del 29 maggio 2024 avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., in quanto la sua costituzione in giudizio in proprio non aveva sanato l'originario vizio di notificazione del ricorso, mentre la rin novazione della notificazione disposta dal gi udice il ### e da effettuare entro il ###, doveva ritenersi inesistente sul piano giuridico in quanto eseguita dalla ### di ### e senza l'atto da notificare.  3.8. Entrambe le censure, da esaminare congiuntamente, sono infondate.  3.9. Va preli minarmente rilevato che, in relazione ai procedimenti prefallimentari promossi dopo l'entrata in vigore dell'art. 15, comma 5, l. fall. novellato dal d. lgs. n. 169/2007, e proprio in ragione della possibilità, in esso per la prima volta contemplata, di portare il ricorso per la dichi arazione di fallimento e il decreto di fissazione dell'udienza a conoscenza delle parti “con ogni mezzo idoneo e omessa ogni formalità”, questa Corte ha ri tenuto che la notificazion e del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione eseguita per il tramite della polizia giudiziaria non è inesistente, bensì nulla, in quanto non totalm ente incompatibile co n le regole della procedura, sicché il vizio resta sanato ove la notifica sia giunta a buon fine per aver raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza del destinatario (Cass. n. 19797 del 2015, Cass. n. 17444 del 2016): ne consegue che la costituzione del debitore dinanzi al tribunale chiamato a pronunci arsi sulla di chiarazione di fallimento sana il predetto vizio di nullità, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.  3.10. Nel caso di specie, gli atti del giudizio di merito (che il collegi o ha di rettamente esaminato in ragione della natura processuale del vizio denunciato) dimostrano che: i) il giudice del tribunal e di ### de legato alla trattazione del 7 Ric. 2023 n. 10449 - Sez. 1 - CC del 29 maggio 2024 procedimento prefallimentare, all 'udienza del 3/2/2022, dopo aver rilevato che la notifica della richiesta di fallimento non era stata re golarmente effettuata, in quanto eseguita esclusivamente nei confronti dei soci, dispose che il pubblico ministero procedesse al rinnovo, nelle forme previste dall'art.  15 l. fall., entro il termine del 18/2/2022; ii) alla medesima udienza l'avv. ### in ragione di procura apposta in calce all'atto (pro cura conferitale dall'odierno ricorrente, senza spendita del nome della società di cui era amministratore unico, il ###), depositò una memoria co n la quale dichiarò di costituirsi in giudizio per la società ### s.r.l., in persona del suo legale rappresentante ### iii) in data ###, la ### di ### provvide a notificare il “ricorso introduttivo” del pubblico ministero del 19/10/2021 e il decreto di “fissazione di nuova udienza”, procedendo alla loro materiale consegna ad ### nella dichiarata qualità di “amministratore” ### della ### s.r.l..  3.11. Ciò premesso, e contrariamente a quanto sostenuto in questa sede dall'avvocata ### (che, senza far cenno a quanto da ell a stessa scr itto nella memoria deposit ata il ###, sostanzialmente afferma di essersi costituita per la società senza averne ricevuto il mandato, mentre non chiarisce se e quando si sia costituita per colui che glielo aveva, invece, effettivamente rilasciato) la procura difensiva conferitale dall'odierno ricorrente in data ###, se letta unitamente alla memoria depositata il ### per conto della società, non può che essere interpretata come atto processuale da questi emesso nella qualità (oltre che di socio) anche di amministratore unico e legale rappresentante della ### s.r.l..  3.12. Invero, come gi à affermato da questa Corte, ove l'atto processuale contenga l'espressa menzione del potere di 8 Ric. 2023 n. 10449 - Sez. 1 - CC del 29 maggio 2024 rappresentanza dell'ente che sta in giudizio in capo a colui che ha so ttoscritto la procura, non produce nullità della procura medesima la mancata indicazione della carica ricoperta o della funzione svolta da l so ttoscrittore, quando, co me nel caso in esame, la funzione o la carica siano desumibili con certezza per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese (Cass. n. 28203 del 2018).  3.13. La procura alla lite dev'essere infatti interpretata in relazione al contesto dell'atto cui accede, con la conseguenza che la procura sottoscritta dal legale rappresentante di una società̀, senza indicazione di tale qualità̀, è riferibile anche alla società̀ stessa allorché́ l'atto cui essa accede rechi l'indicazione che la parte agisce in proprio e nella predetta qualità̀ (Cass. 9491 del 2002).  3.14. Correttamente, pertanto, la corte del merito, a fronte dell'avv enuto deposito, in data ###, da parte dell'avv. ### “in virtù di procura in calce all'atto” (e cioè della procura rilasciatale da ### lio ### in data ###), di una memoria per conto della società ### s.r.l., “in persona del suo l.r.p.t. … ### Rango“, ha ritenuto che la società resistente si fosse regolarmente costituita in giudizio, così sanando ogni vizio della notificazione del ricorso ex art. 7 l.  fall. e del decreto di convocazione, e che fosse conseguentemente irrilevante accertare se l'ordine di rinnovo della notificazione, inutilmente impartito dal primo giudice, fosse stato correttamente eseguito.  3.15. Col quarto motivo, suddiviso in numerosi sub-motivi, il ricorrente denuncia nell'ordine: 1) la violazione degli artt. 115 c.p.c. , 1 e 15 l. fall., per aver la corte d'appello accertato che i debiti scaduti di ### s.r.l. erano superiori ad € . 30.000,00 e l'esposizione della società verso l'### ammontava all'incirca 9 Ric. 2023 n. 10449 - Sez. 1 - CC del 29 maggio 2024 ad €. 900.00 0,00 omettendo di considerare che le pretese tributarie e previdenziali di cui al ricorso del pubblico ministero erano solo ipotizzate, ma in realtà inesistenti (come comprovato, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sulla scorta di documenti e circostanze di fatto non contestate dal P.M.) sia per mancanza o nullità delle notifiche delle relative cartelle sia per prescrizione delle stesse e che, in parti colare, la pretesa dell'### per una somma pari ad €. 302.419,24, era ascrivibile ad una truffa, accertata dallo stesso pubblico ministero, ai danni dell'istituto e della società, commessa, fra gli altri, dal coadiutore del consulente fiscale di quest'ultima; 2) la violazione degli artt.  2729, 2697, 2700 c.c. in relazione agli artt. 1 e 15 l. fall., per aver la corte del merito tratto la prova dell'ammontare dei debiti scaduti da una relazione della ### di ### che, per tale parte, si limitava a riferire le risultanze dell'interrogazione rivolta all'### delle entrate, priva di qualsiasi valore privilegiato nonché di qualsiasi riferimento a notifiche, ignorando per contro tutti gli elementi documentali dai quali emergeva, quantomeno in via presuntiva, la prova dell'insussistenza di debiti scaduti superiori ai 30.000 euro e il mancato raggiungimento delle tre soglie di fallibilità (assenza di attività societaria sin dal 2010; avvenuta cessione fra il 2009 e il 2010 dei rami d'azienda relativi all'attività svolta; residuo patrimonio costituito unicamente da un box auto del valore di 20.000 euro circa; atti del processo penale relativo alla truffa ai danni ### per inserimento di false assunzioni per percepire l'indennità di disoccupazione, in cui egli non figurava fra i soggetti rinviati a giudizio); 3) violazione degli artt. 14 d.P.R. 600/73, per aver il giudice del reclamo omesso di tener co nto che, anche a voler dare per scont ata l'av venuta notifica delle cartelle, detraendo i crediti sicuramente prescritti l'ammontare del debito verso l'erario era nettamente inferiore 10 Ric. 2023 n. 10449 - Sez. 1 - CC del 29 maggio 2024 alla soglia dei 500.000 euro; 4) violazione degli artt. 2423 e segg. c.c. , per aver la corte del merito ritenuto sussistenti i requisiti di fallibilità in contrasto con le risultanze dei bilanci e della CTP ass everata; 5) nullità dei capi della sentenza impugnati per motivazione inesistente o meramente apparente.  3.16. Il motivo è infondato là dove denuncia il difetto di motivazione della sentenza che, sebbene sinteticamente, non manca di dar conto delle ragioni su cui poggia la decisione, e là dove invoca il principio di non co ntestazione rispetto a circostanze in contras to logi co con quelle poste dal P.M. a fondamento della richiesta di fallimento (cfr. Cass. 143/2023). Per il resto è invece inammissibile, in quanto volto ad otten ere un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie da cui la corte del merito ha tratto il convincimento della procedibi lità dell'istanza del P.M. e della fallibilità della società ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. fall., con accertamento non sindacabile nella presente sede ###nei ristretti termini previsti dall'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. (così come costantemente interpretato da questa Corte a partire da Cass. SS.UU. n. 8053/2014), nella specie neppure invocato dal ricorrente.  3.17. Peraltro, anche a voler riqualificare il motivo sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 cit., va rilevato che l'omesso esame di element i istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (e cioè l'indebitamento complessivo della società ai fin i della sua dichiarazione di fallimento) sia stat o comunque preso in considerazione d al giud ice, ancorché l a sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. SU n. 8053 del 2014). 11 Ric. 2023 n. 10449 - Sez. 1 - CC del 29 maggio 2024 3.18. Non v'è dubbio, in vero, che, come di recente affermato da questa Corte (Cass. n. 28185 del 2024, Cass. 29008/2024) il giudice del procedimento prefallimentare e il giudice del reclamo, qualora sia in discussione la ricorrenza dei requisiti di fallibilità dell'impresa, hanno l'obbligo di verificare, non so lo sulla base delle prove a cquisite (bilanci , scritture contabili del debitore, o qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile a fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patri moniali dell'impresa) ma anche di quelle acquisibil i d'ufficio a norma dell'art. 15, comma 4°, l.fall. (o dell'art. 18, comma 10°, l.fall.), se ed in quale misura, alla luce delle emergenze istruttorie, i debiti contratti dal resistente siano, o meno, eff ettivamente ancora esiste nti nella mi sura minima richiesta dall'ar t. 1, comma 2 lett. c) l. fall. in ragione del corrispondente regime giuridico sostanziale e del conseguente termine di prescrizione.  3.19. Nella specie, tutta via, la corte d 'appello non si è sottratta al compito indicato, avendo ritenuto, per un verso, che la so cietà reclamante era grav ata da “una esposizione nei confronti dell'### di circa 90 0.000,00 euro , anche considerando le prescrizioni eventualmente maturate per i debiti portati da cartelle notificate nel quin quennio precede nte la presentazione della istanza” e, per altro verso, che era del tutto priva di rilievo “la circostanza relativa ad una presunta truffa ai danni della società e dell'### che sarebbe alla base di una parte consistente del debito vers o detto istitu to, trattandosi di circostanza allo stato indimostrata”.  3.20. Tali statuizioni, insindacabili (e, comunque, non specificamente censurate) nella parte in cui esp rimono apprezzamenti del giudice di merito su fatti storici, a partire dalla 12 Ric. 2023 n. 10449 - Sez. 1 - CC del 29 maggio 2024 sussistenza (ammessa dallo stesso reclamante: v. la memoria, p. 7: “a prescindere dal dato ### è di tutta evidenza che il passivo fallimentare complessivo è di euro 550.000,00”) di una debitoria complessiva di oltre 500.000 euro, rendevano evidentemente superfluo verificare se nel triennio anteriore alla presentazione del l'istanza fossero stati o meno superati i requisiti dimensionali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, 2° comma, l. fall.  3.21. La ricorrente, in eff etti, incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa appli cazione di norme di legge sostanziale o processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un 'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi esclusivamente ove (ma non è questo il caso) il ricorrente alleghi, rispettivamente, che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limit i in cui ciò è consentito dalla legge, ov vero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento criti co, elem enti di prova soggetti invece a valutazione.  3.22. Resta as sorbito il quinto motivo, co n il quale il ricorrente denuncia, in via gradata, l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizi o, oggetto di discussione tra le parti, costituito dall'intervenuta cessazione dell 'attività quantomeno dal 2010, posto c he “in assenza di sede non c'è attivit à di pizzeria e ristorazione ed in assenza di attività non può prodursi reddito e quindi eventuale debitoria fiscale”.  4. Il ricor so, per l'infondatezza di tutti i suo i motivi, dev'essere, quindi, rigettato. 13 Ric. 2023 n. 10449 - Sez. 1 - CC del 29 maggio 2024 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.  6. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del rico rrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida nella somma di €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comm a 1-quater, del d.P.R.  115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l.  228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Cristiano Magda, Dongiacomo Giuseppe

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