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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8995/2024 del 04-04-2024

... con scritta e simbolo di divieto di accesso e dei tubi in cemento armato. ### ale, di conseguenza, aveva valutato in modo corretto la ricorrenza di t utti i p resupposti richiesti per la costituzione della servitù p er destinazione del padre di famiglia mentre era del tutto irrilevante che i ### potessero avere accesso al loro fondo attraverso una altra strada privata peraltro impraticabile. 10. ### ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 11. ### e ### hanno resistito con controricorso 12. ### delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. 13. A segu ito di t ale comunicazione, la parte rico rrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. 14. Fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ### esame circa fatti (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16355/2019 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### PRINETTO; - ricorrente - contro #### elettivamente domiciliati in ### presso lo studio dell'avvocato ### rappresentati e dife si dagli avvocati #### e ### - controricorrente - avverso la senten za della CORTE ### di TORINO 2089/2018 depositata il ###. 
Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal #### 1. ### dichiarandosi proprietario dei fondi si ti in #### Fg. 6 nn. 51 e 59, contigui a quelli nn. 50 ,e 52, un tempo di sua proprietà e ora di proprietà di ### e ### a seguito di acquisto nell'ambito di un'azione esecutiva promossa nei confronti dell o stesso atto re, proponeva: 1) actio negatoria servitutis sui fondo n. 51, volta a impedire il transito dei ### e ### su una strada che insisteva su detto mappale e collegava originariamente i fondi del ### dopo che i primi avevano esperito azione possessoria per ottenere il possesso di tale facoltà di transito; 2) azione di risarcimento danni per le molestie al legittimo esercizio di un libero diritto di proprietà su quel fondo; 3) actio finium regundorum tra i vari fondi citati, con conseguente ripristino della situazione quo ante, stante l'incertezza del confine dal momen to che i convenuti, a seguit o d ell'acquisto nell'esecuzione forzata promossa da terzi avverso l'attore, avevano unilateralmente apposto una recinzione e un cancello che non rispettavano il confine.  2. Si costituivano in giudizio ### e ### contestando le pretese attoree e rivendicando per contro: 1) l'acquisto della servitù di passaggio "per destinazione del padre di famiglia" (art. 1062 c.c.); o, in subordine, in via coattiva ex art.  1051 c.c.; o, in estremo subordine, ex art. 1052 c.c.; 2) i danni per aver il ### impedito l'esercizio del loro presunto legittimo diritto di passaggio; 3) il m anteni mento dei confini dagli stessi determinato con la realizzazione di una precaria recinzione, nonché ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 l'ampliamento delle aree così recintate, a scapito delle proprietà confinanti dei sigg. ###, ### e ### che si presumevano avessero sconfinato e che si chiedeva di poter quindi citare in giudizio.  3. Nessuno dei terzi così chiamati si costituiva e il giudizio proseguiva nella contumacia degli stessi.  4. In sede istruttoria più volte veniva tentata, ma invano, la conciliazione.  5. All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Torino pronunciava sentenza con la quale, nello stabilire i conf ini tra i fondi, condannava ### e ### a rilasciare ad ### una porzione di terreno (t ratteggiata in rosso nella planimetria di comparazione allegata al n. 3 alla consulenza tecnica), condannava ### a rilasciare a ### e ### altra porzione di terreno tratteggiata in blu nella citata planimetria di comparazione; condannava ### a rilasciare a M arco G aretta e ### olesi la porzione di terreno tratteggiata in verde nella citata planimetria di comparazione; rigettava le domande proposte da ### e ### nei conf ronti di ### e ### dichiarava che il fondo sito in ### e identificato al ### al foglio 6, particella 51, di pro prietà di ### era gravato da servitù di passaggio pedonale e carraio per l'utilità del fondo di cui al foglio 6, particella 50, di proprietà di ### e ### da esercitarsi sulla strada interna di cui al la planim etria di comparazio ne allegata al n. 3 alla consulenza tecnica; condannava ### a cessare turbative e molestie all'esercizio di tale servitù; condanna ### a ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 pagare a ### ta e ### zo/esi €. 1.000, 00, olt re interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.  6. Avverso la suddetta sentenza interponeva ap pello ### 7. Resistevano al gravame ### e ### 8. Le restanti parti rimanevano contumaci.  9. La Corte d'Appello rigettava il gravame. 
Per que l che ancora rileva la Corte d'Appello ritene va sussistenti le tre condizioni per la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia: a) possesso dei fondi da parte di un unico proprietario prima della divisione; b) opere visibili e permanenti che rivelino in modo non equivoco la relazione di subordin azione tra i fondi; c) l'assenza d i una manifestazione univoca di volontà contraria all'atto del negozio con cui si attua la separazione. 
Il primo presupposto era costituito dal fatto che i fondi erano stati posseduti, prima della loro divisione, dall'unico proprietario; e l'unicità del diritto dominicale sui fondi collegati dalla relazione di servizio non era venuta meno nel caso di specie, di più proprietari in comunione fra loro. Di conseguenza, la questione relativa alla comproprietà, pur sollevata soltanto in sede di gravame, era da ritenersi superata per essere infondata nel merito. Inoltre, anche sulla base dell a giurisprud enza di legittimit à, la costit uzione di servitù (per destinazione del padre di famiglia) poteva avvenire, come nel caso di specie, anche con il decreto di trasferimento del giudice in sede di esecuzione forzata di disposizione della cessione - e quindi della divisione del fondo. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 Sussisteva anche il requisito dell'apparenza come rilevato dal CTU e da a ltri elemen ti istruttori me ntre era irrilevante la non interclusione del fondo dominante. 
Ai fini della prova de ll'esercizio del passaggio attrave rso il sedime doveva rilevarsi come il ### fosse unico proprietario del fondo poi acqu istato dalla coppia ### e come lo stesso accedesse attraverso quell'accesso alla strada pubblica denominata ### della ### La circostanza relativa all'utilizzo del sedime di cui si tratta da parte del proprietario-titolare del fondo non era stata soltanto confermata dallo stesso ### in sede di istruttoria per l'interdetto possessorio ma anche da due testi. Peraltro, come rilevato in sede di sopralluogo dallo stesso ### nella specie, era stata riscontrata an che "la p resenza di elementi app arenti chiaramente riconducibili all'asservimento del mappale 51 a favore del mappale 50. Infine, in base alle fotografie prodotte dalla difesa degli appellati, n essun dubbio poteva sussistere sul fatto che il ### avesse interposto una serie di ostacoli sul sedime stradale, ostacoli quali il cancello, dei fili trasversali con appesi due cartelli con scritta e simbolo di divieto di accesso e dei tubi in cemento armato. ### ale, di conseguenza, aveva valutato in modo corretto la ricorrenza di t utti i p resupposti richiesti per la costituzione della servitù p er destinazione del padre di famiglia mentre era del tutto irrilevante che i ### potessero avere accesso al loro fondo attraverso una altra strada privata peraltro impraticabile.  10. ### ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 11. ### e ### hanno resistito con controricorso 12. ### delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.  13. A segu ito di t ale comunicazione, la parte rico rrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.  14. Fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc. civ., entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: ### esame circa fatti decisivi per il giudizio risultanti dagli atti di causa, già oggetto di discussione tra le parti, in particolare il reale contenuto del primo mot ivo di ap pello; violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in specie degli art. 112, 115, 116 c.p.c., e dell'art.  111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impugnata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per aver il giudice ricostruito il predetto motivo omettendo di considerare il reale contenuto della doglianza, come formulata effettivament e dall'appellante, con conseguente travisamento dell'oggett o del decidere risultante dallo svolgimento del processo e conseguente enunciazione decisionale articolata su argomentazioni oggettivamente incomprensibili o perplesse. 
Il ricorrente lamenta che il suo primo motivo d'appello aveva in realtà contenuto diverso rispetto a quanto ricostruito dalla Corte Territoriale. Inoltre, la Corte Territoriale avrebbe chiaramente mal ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 interpretato - con mot ivazione manifestamente perple ssa e contraddetta dagli atti - le risultanze della ### In particolare, lo sconfinamento ricostruito dal CTU in capo al ### stesso in danno dei sigg. ### e ### in realtà non sarebbe stato da lui praticato e le recinzioni sarebbero state tutte apposte unilateralmente dai convenuti.  2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione di norme di diritto, in specie dell'art. 1062 c.c. e dell'art. 112 c. p.c., oltre che degli artt. 3 e 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impug nata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4, c.p.c. per avere la Corte Territoriale ritenuto sussistente il presupposto dell'appartenenza di uno o più fondi ad un unico proprietario ai fini della costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. sulla base, però, dell'applicazione di principi di diritto validi per la disciplina di fattispecie diverse da quella del caso concreto; e dunque per aver quindi deciso con considerazioni prive del requisito dell'omogeneità del giudizio e caratterizzate da argomenti oggett ivamente incomprensibili o, comunque, perplessi. 
Il ricorrente lamenta l'errore della CTU e il conseguente errore del giudice circa l'unicità della sua proprietà del fondo servente che invece era in comproprietà con la moglie, ### Tale circostanza farebbe venir m eno uno dei requis iti in fatto per l'operatività delia fattispecie dell'art. 1062 c.c.; e l'errore del ### fatto proprio dal giudice di primo grado, avrebbe determinato l'erronea decisione. In sostanza, i fondi in favore dei quali ora si vorrebbe invocare l'acquisto della servitù di passaggio, in origine non appartenevano solo al ### bensì per la quota di 1/2 anche ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 alla di lui moglie, ### per contro i fondi nn. 51 e 59, sul primo dei quali si vorrebbe oggi ritenere costituita la servitù di passaggio per destinaz ione del padre dì famiglia, sono sempre appartenuti al solo ### per l'intero. 
Il ricorrente cita la giurisprudenza di legittimità e sostiene che nella fattispecie non è possibile affermare l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia.  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: ### e falsa applicazione di norme di d iritto, in specie dell'art. 106 2 c.c e dell'art. 112 c.p.c., oltre che dell'art. 111 Cost. (con conseguente nullità della sentenza impugnata), in violazione dell'art. 360 c. 1, nn. 3 e 4 c.p.c., per avere il giudice dato vita a una motivazione apparente sul secondo profilo di doglianza di cui al secondo motivo di appello del ### e per aver violato il dovere decisorio di cui all'art. 112 c.p.c. e il principio del giusto processo con effetti di nullità insanabile della pronuncia.  ### il ricorrente, essendo la costituzione di servitù (per destinazione del padre di famiglia) frutto di volontà negoziale non potrebbe costituirsi nel caso in cui la cessione - e quindi la divisione del fondo - sia stata disposta dal Giudice in sede ###un decreto di trasferimento dei fondi".  4. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. è la seguente: Inammissibilità e/o manifesta infondatez za, del ricorso avverso rigetto do manda di actio negatoria e rego lamento dei confini (doppia conforme), per le seguenti ragioni: 1° motivo: inammissibile, per doppia conforme, con riguardo all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; ### 6-Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 3, n. 15777 del 17 maggio 2022; ### L, n. 24395 del 3 novembre 2020). Inammissibile, con riguardo agli artt. 115 e 116 c.p.c.: per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilit à di ricorrere al not orio), m entre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia att ribuito magg ior forza di convincimento ad alcune piuttosto ch e ad alt re, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Sez. U. n. 20867 del 30 settembre 2020).  2° e 3° motivo, da trattare unitariamente perché riferiti alla pretesa violazione delle stesse norme: inammissib ili, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, i motivi mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (### U., n. ### del 27 dicembre 2019; ### 1, n. 5987/21). 
Inoltre, la servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere, ai sensi dell'art. 1062 c.c., pure se la divisione del fondo sia stat a disposta, anzich é dal proprietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del terreno in sede di vendita forzata (### 2, 14481 del 6 giugno 2018). Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 5. Il ricorre nte con la memoria depositata in prossimità dell'udienza, insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso e in sostanziale replica alle conclusioni della proposta osserva che: Non si è in presenz a di una doppia conforme perché la sentenza della Corte Territoriale, impugnata in cassazione, non si si è fondata sulla base delle stesse ragioni di fatto del giudice di prime cure: in effetti, il Tribunale di Torino aveva semplicemente accertato che dalla perizia del ##### erano emersi reciproci sconfinamenti e ch e per questo le parti (reciprocamente tra loro) erano tenute al rilascio delle parti appartenenti all'altra, nel mentre l'iter motivazionale della Corte d'Appello è stato incentrato, in primis, sul rigetto del primo motivo di app ello sul presupposto che “ogni domanda n on proposta in primo grado deve ritenersi inammissibile in sede di gravame. 
Anche il riferimento alla Ctu sarebbe riferito a diversi percorsi motivazionali. 
Il ricorrente insiste nella censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), in quanto lo sconfinamento era attribuibile solo alla controparte che era l'unica che doveva essere condannata al ripristino e che non aveva formulato alcuna domanda di restituzione. Solo in relazione a tali aspetti si sarebbe lamentata la lesione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., essendo fatto incontestato che i sigg. ### e ### hanno solo chiesto la reintegrazione dei confini così come da loro unilateralmente disegnati. 
Inoltre, quanto alla violazione dell'art. 1062 c.c. il ricorrente ribadisce che egli era unico proprietario dei fondi serventi su cui i sigg. ### avevano chie sto (e ottenuto) fosse ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 riconosciuta la servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia) ma non era anche unico proprietario dei fondi dominanti, dal momento che lo stesso aveva acquistato questi ultimi con atto notarile in comproprietà con la moglie. 
Infine, pur prende ndo atto dell'ultimo arresto di legitti mità secondo cui l'art. 1062 si applica anche quando la divisione del fondo sia sta ta disposta, anziché dal prop rietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti derivanti dal frazionamento in sede di vendita forzata, il ricorrente evidenzia come della lettera dell'art. 1062 c.c. siano state rese dalla stessa Suprema Corte diverse decisioni, chiaramente contrastanti con il principio esposto (Cass. civ. n. 4956/1978).  6. ### condivide le conclusioni formulate con la proposta di definizione accelerata mentre la memoria della parte ricorrente non offre argomenti idonei a modificare tali conclusioni.  6.1 In particolare, quanto alla ricorrenza di un'ipotesi di doppia conforme deve ribadirsi che: la «doppia conforme» ricorre, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamen te corrispo ndente a quella d i primo grado, ma an che qu ando le due statuizion i siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per raffor zare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (### 6 - 2, Ordinanza 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 - 01). Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 ### parte, non è ammissibile il motivo di ricorso ex art. 260, comma 1, n. 5, c.p. c. per omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto che si asserisce omesso non è un fatto storico bensì attiene all'interpretazione della domanda o come nel caso in esame al motivo di appello proposto dal ### Peraltro, deve ribadirsi che: Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio n ecessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo cas o, invece, poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione de l suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controll o della correttezz a della motivazione che sor regge sul punto la decisione impugnata (### 6 -5, Ord. n. ### del 2017). 
Per quan to riguarda la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la censura è infondata in quanto a seguito della delimitazione corretta del confine la Corte ha accertato il reciproco sconfin amento e, dunqu e la reciproca soccombenza e ha ordinato il rilascio delle porzioni illegittimamente detenute da entrambe le parti. 
La censura proposta quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. pertanto è manifestamente inammissibile risolvendosi espressamente nella richiesta di rivalutazione degl i elementi istruttori, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 115 c.p.c. occor re denunciare che il giudice, in contradd izione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fu ori dei p oteri officiosi rico nosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. ( U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 01). Inoltre, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad e sempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa s econdo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è am missibile , ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi lim iti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. ( U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02).  6.2 Per ciò che attiene alla costituzione della servitù per destinazione del padre di fam iglia ex art. 1062 cod. civ., un indirizzo consolidato di quest a Corte afferma che essa trova ### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 applicazione non solo nell'ipotesi del singolo proprietario ma anche di comproprietari nel loro insieme, giacché anche in questo caso si configura l'estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati da rapporto di fatto di subordinazione, che dà poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi alla costituzione della servitù (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6884 del 18/06/1991; conf da: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3773 del 1996: «… anche nell'ipotesi - rilevante nella specie - di appartenenza dei fondi, poi divisi, ai due fratelli, in comunione tra loro (oltre che in quella dell'appartenenza all'unico "pater") ricorre l'estremo essenziale dell'unicità del diritto dominicale sui fondi il cui rapporto, di subordinazione di fatto, viene in considerazione per il tempo della loro giuridica separazione». Più di recente: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10662 del 22/05/2015, Rv.  635421 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16842 del 20/07/2009, Rv. 609319 - 01).  6.3 Lo stesso ric orrente prende atto con la memoria dell'orientamento di questa Corte indicato nella proposta secondo cui : La servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere, ai sensi dell'art. 1062 c.c., pure se la divisione del fondo sia stata disposta, anziché dal proprietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del terreno in sede di vendita forz ata, salvo che il g iudice stesso manifesti una volontà a ciò cont raria anche trami te l'ordine di rimozione delle opere o dei segni apparenti che avrebbero integrato il contenuto della detta servitù, sostituendosi egli, in tale caso, al "dominus" - padre di famiglia (S ez. 2, Sentenza n. 144 81 del 06/06/2018, Rv. 649067 - 02).  7. Il ricorso è rigettato. Ric. 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti pro cessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  10. Poiché il rico rso è deciso in confo rmità alla p roposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.  380-bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod.  proc. civ., con con seguente condanna della parte rico rrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della ### delle ### P. Q. M.  La Corte Suprema di ### rigetta il ricorso e condanna la parte rico rrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi li quidati in ### 200 ,00 ed agl i accessori di legge; condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96 terzo e quarto comma cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, della ulteriore somma pari ad euro 3.500,00, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della ### delle #### 2019 n. 16355 sez. ### - ad. 07/03/2024 dichiara la sussistenz a dei pre supposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Varrone Luca

M

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 6323/2025 del 09-12-2025

... parzialmente demolito nelle fasce contenenti il passaggio dei tubi e il riposizionamento delle tubature in corso). A fronte di questo dettagliato quadro istruttorio, la ditta convenuta sin dalla costituzione, si limitava ad eccepire genericamente le incongruenze progettuali, e a paventare la possibilità che in esito alla risoluzione convenzionale del contratto di appalto nel luglio 2009, siano stati incaricati per il completamento delle opere e del lavoro svariati artigiani a cui siano attribuibili i difetti, nonché a stigmatizzare che con la risoluzione anticipata, la ### richiedeva solo la eliminazione dei vizi ivi espressamente elencati. Le difese non appaiono convincenti e dunque la motivazione del primo giudice va confermata. ### di risoluzione consensuale anticipata, non solo non contiene alcuna espressa accettazione delle opere, ma solo la rendicontazione dei lavori eseguiti, fino alla data dello scioglimento, sia, per altro verso contiene una parziale indicazione di alcuni vizi, che la ditta si impegnava a risolvere dopo la sua sottoscrizione ed entro il giorno 8.8.2009, in cui si impegnava a rilasciare il cantiere. Peraltro, va evidenziato come la non completezza dei lavori, sicuramente (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati: Dott. ####ssa ### relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4739 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2019, avente ad oggetto “contratti ed obbligazioni varie - contratto d'opera”, avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1849/2019, pubblicata l'11/09/2019, causa posta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.9.2025, e pendente: TRA ### (c.f. n. ###), in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale ### (p. iva n. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F.  ###), giusta procura a margine dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in ### d'####, alla ### 34, presso lo studio del predetto difensore, avente indirizzo P.E.C. ### e n. fax ###; #### (C.F. n. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### (###), in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliata in #### alla ### 21 c/o lo studio del predetto difensore la quale chiede di ricevere le comunicazioni e notifiche relative al presente procedimento all'indirizzo P.E.C. ### o n. fax ###; ###' ####: come da comparse conclusionali e repliche.  ### atto di citazione notificato in data ###, ### citava dinanzi al Tribunale di Nola, la ditta ### di ### nonché il progettista e direttore dei lavori, ing. ### chiedendo di: “in via principale, accertare i vizi e le difformità indicati in premessa, circa le opere di riqualificazione ed ampliamento in verticale dell'immobile sito in ### D'### via ### delle ### 64, eseguite dalla ditta ### di ### con sede in via ### 34, ### D'### in persona dell'omonima titolare ### condannare quest'ultima in via solidale con il progettista e direttore dei lavori, ing. ### residente ###### in ### dal momento che le difformità ed i vizi dell'opera possono considerarsi conseguenza dei loro concorrenti inadempimenti, ancorchè relativi a contratti differenti, al pagamento della complessiva somma di € 24.257,50 oltre interessi e successive, quale importo occorso alla parte attrice per l'eliminazione dei difetti riscontrati e per il ripristino delle opere e/o in via gradata ciascuno dei convenuti in via personale nella misura dell'inadempimento dei rispettivi obblighi, nella misura che sarà precisata e determinata in corso di causa anche a seguito di ### che fin d'ora chiede disporsi; condannare altresì i convenuti al pagamento in via equitativa per il mancato utilizzo dell'immobile, nella misura ritenuta opportuna secondo il prudente apprezzamento dell'###mo giudice adito”, con vittoria di spese. 
Rappresentava che: - con contratto di appalto del 1.9.2008, ### commissionava alla impresa ### di ### i lavori di riqualificazione e ampliamento di un immobile ubicato a ### d'####, da svolgersi tra il ### ed il ###, per un importo di €120.000,00 e con contratto del 5.5.2008 incaricava della progettazione e direzione dei lavori l'ingegnere ### - i lavori procedevano a rilento, aggravati anche da varanti necessarie per incongruenze progettuali, producendo danni alle proprietà limitrofe, in particolare quella di ### danni che la ditta si dichiarava disponibile a ripristinare, senza poi, effettivamente occuparsene; - le opere erano imperfette e presentavano vizi e difformità, oltre che eseguite in grade ritardo; - la committente si determinava a richiedere la risoluzione contrattuale, e si addiveniva ad una risoluzione consensuale con contratto del 30.7.2009, con la quale l'impresa accettava lo scioglimento del vincolo contrattuale, si impegnava alla eliminazione dei vizi e difformità, espressamente elencate nell'atto, in contraddittorio con la DL (elenco indicato in citazione), e la committente si impegnava a versare in due tranche di € 8.000,00 e € 7.000,00 il saldo dovuto, per arrivare al compenso complessivo, incluse le rate già versate, di € 84.744,00; - successivamente alla risoluzione consensuale emergevano ulteriori vizi: la mancata modifica della destinazione d'uso del deposito al piano terra in tavernetta, accertata dall'UTC di ####, con le conseguenze civili e penali, ed inoltre, a causa di forti piogge, si manifestavano abbondanti infiltrazioni; - nell'ottobre 2009, quindi, la ### incaricava un perito di parte, ing. Sivari, di valutare lo stato dell'immobile (questi riscontrava la non corretta esecuzione delle opere, con necessità di ulteriori opere per eliminare i vizi, per € 24.257,50 a cui si dava seguito) e commissionava ad altra ditta anche le opere di impermeabilizzazione, non potendo usufruire dell'immobile ed essendo ospitata dai figli; - in data ###, il D.L. ing. ### rassegnava le dimissioni; - con raccomandate del 29 e 30 gennaio 2010 la committente contestava anche gli ulteriori inadempimenti, mentre la ditta respingeva gli addebiti. 
Alla luce dei fatti esposti, venivano proposte le domande indicate. 
Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda giudiziale.  ### asseriva che le cause dei vizi riscontrati dalla committente, e oggetto del presente giudizio, fossero da imputare ai lavori eseguiti successivamente alla risoluzione convenzionale, da parte di altre imprese e artigiani successivamente incaricati, e comunque dovute a varianti ed incongruenze progettuali non imputabili alla ditta originaria, la quale aveva effettuato tutte le lavorazioni indicate nell'atto risolutivo volte al completamento ed eliminazione dei vizi ivi indicati, ricevendone, infatti, il corrispettivo a saldo. 
Proponeva domanda riconvenzionale nei confronti di parte attrice volta ad ottenere i danni derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto, e dunque all'organizzazione di uomini e mezzi rimasti inutilizzate per i lavori non compiuti, nonché per la rinuncia ad altri concomitanti incarchi, quantificati equitativamente in € 25.000,00 o nella diversa somma stimata dal giudice.  #### eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva non avendo alcuna responsabilità nella produzione dei danni lamentati da parte attrice. 
Nel corso del giudizio veniva espletata attività istruttoria, con esame dei testi di parte attrice ### e ### che avevano lavorato nel cantiere dopo l'impresa ### (cfr. udienza 31.5.2012) e un teste per la ditta convenuta, ### marito della ### e direttore tecnico della ditta (udienza 8.7.2014). Successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. 
Con sentenza n. 1894/2019 pubblicata in data ### il Tribunale di Nola così si pronunciava: “### la domanda per i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto condanna la ditta ### di ### e ### in solido tra loro, al pagamento di € 24.257,50, all'attualità, oltre interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sul suddetto importo devalutato secondo gli indici ### 31.8.2009, e quindi anno per anno e a partire dal 31.8.2009 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici ### nonché ulteriori interessi legali, sulla somma di € 24.257,50, dal momento della presente decisione al saldo; ### la domanda di ristoro dei danni derivante dal mancato godimento del bene immobile; ### la domanda riconvenzionale; ### i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 195,00 per spese ed € 4.835,00 per compensi, oltre ### CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge”. 
Il Tribunale di Nola riteneva provata l'esistenza dei vizi e delle difformità nelle opere edili eseguite dall'impresa convenuta, la ### in virtù delle testimonianze raccolte nel corso del giudizio che confermavano in modo preciso e circostanziato la presenza dei difetti lamentati. Emergeva, infatti, dalle dichiarazioni dei testi che i problemi, come le infiltrazioni d'acqua, erano già presenti nel settembre/ottobre 2009 e dunque nell'immediatezza della risoluzione del contratto di appalto con la ditta originaria qui convenuta, e che l'intervento delle altre ditte successive era stato proprio finalizzato alla eliminazione dei predetti vizi. 
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, trovavano conferma nella consulenza tecnica di parte, redatta dall'architetto ### e nella documentazione fotografica allegata; e, per la quantificazione del danno, il giudice condivideva le risultanze della predetta perizia, sul punto non specificamente contestata dalle controparti. 
Il Tribunale di Nola accertava e dichiarava, altresì, la responsabilità del direttore dei lavori, avendo quest'ultimo omesso di vigilare adeguatamente, di impartire le opportune disposizioni e di segnalare le problematiche, rendendosi quest'ultimo inadempiente al suo incarico professionale. 
Ritenuta la concorrente responsabiltà dei convenuti, questi venivano condannati in solido tra loro per l'intero danno, quantificato come detto in € 24.257,50, dal momento che le azioni o le omissioni di ciascuno avevano contribuito a causare l'evento dannoso. 
Il Giudice rigettava inoltre la domanda di danni ulteriori, proposta da parte attrice, con rifermento alla non utilizzabilità dell'immobile, nonché la domanda riconvenzionale della ditta, relativa al danno subito in conseguenza della predisposizione di uomini e mezzi per l'intero lavoro, in parte non sfruttati per la cessazione anticipata dell'appalto, nonché la rinuncia ad altri incarichi fruttuosi, in quanto entrambe sfornite di prova specifica del verificarsi del danno; peraltro con particolare riferimento alla riconvenzionale, con la scrittura del luglio 2009, la ditta aveva risolto convenzionalmente il rapporto, risultando dunque di non potersi dolere delle conseguenze di tale cessazione. 
Con atto di citazione innanzi a questa Corte, ritualmente notificato alle controparti in data ###, ### in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale ### di ### proponeva appello avverso la anzidetta sentenza, chiedendo: “A) In via preliminare, sospendere la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza appellata; B) ### la domanda attorea perché del tutto infondata, pretestuosa e temeraria; C) ### la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannare ### al pagamento in favore della ### di ### in persona dell'omonimo titolare, della somma di €uro 25.000,00 ovvero della diversa somma, da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., ovvero a seguito di espletamenti di CTU tecnica, ove ritenuta necessaria ex art. 345 c.p.c., a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa dell'anticipata risoluzione del contratti di appalto stipulato in data ###; ### di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”. 
In sostanza, parte appellante propone i seguenti motivi di appello: con il primo lamenta l'aver accertato l'esistenza dei vizi senza un compendio probatorio adeguato, in particolare senza lo svolgimento di una CTU imparziale e senza tenere in conto l'intervento di altri artigiani dopo la risoluzione convenzionale, con imputabiltà ai predetti dei vizi medesimi. 
Con il secondo motivo, si doleva del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento, quantificata equitativamente in € 25.000,00, relativa all'organizzazione di uomini e mezzi, rimasta poi inutilizzata, nonché alla rinuncia ad altri incarichi, visti gli impegni assunti con la ### Con comparsa depositata il ### si costituiva ### la quale eccepiva l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'avverso gravame, contestandone, altresì, l'infondatezza in fatto ed in diritto, insistendo per il rigetto dell'istanza di sospensione nonché della proposta domanda riconvenzionale.  ### non si costituiva nel presente grado di giudizio, benchè ritualmente evocato e va dichiarato contumace. 
Inizialmente assegnata alla ### sezione civile della presente Corte, acquisito il fascicolo di primo grado ancora integralmente cartaceo, all'esito dell'udienza di comparizione e trattazione, il collegio accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, ravvisando nel caso di specie sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora. 
Il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, successivamente differite, e, a seguito di scardinamento, perveniva alla presente sezione e assegnata alla relatrice ###ssa ### In data ###, le parti rassegnavano le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 30 per le comparse conclusionali (depositate solo dalla parte appellata) e successivi 20 giorni per le repliche, depositate solo dall'appellante.  MOTIVI DELLA DECISIONE Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di ### il quale, nonostante la regolare notifica dell'atto di appello, in data ###, all'indirizzo P.E.C. del procuratore costituito nel primo grado, avv.  ### non si costituiva nel presente grado di giudizio. 
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello articolata da parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., rispondendo l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma. Difatti, premesso l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'art.  342 c.p.c. non impone l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, né la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (Cass. Sez. Un. n. 27199/2017, nonché Cass. n. 13535/2018), rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione del passaggio non condiviso e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua dei principi in materia di onere probatorio applicabili al caso di specie e delle risultanze documentali specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione. 
Nel merito, i due motivi sono infondati. 
Col primo motivo di appello parte appellante contesta la decisione del Tribunale di Nola di accogliere la domanda di risarcimento per vizi costruttivi, basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni di parte attrice e dei testimoni da essa intimati, nonostante non venisse predisposta alcuna consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'effettiva esistenza dei vizi lamentati da parte committente ed il loro valore economico.  ### parte appellante, ### dopo aver risolto anticipatamente il contratto, affidava il completamento dei lavori ad altre ditte, alterando irrimediabilmente lo stato dei luoghi e rendendo impossibile una verifica oggettiva delle presunte mancanze, le quali ben potevano essere imputabili alle successive maestranze subentrate nei lavori, così come non era stata vagliate la imputabilità dei vizi contestati alle incongruenze progettuali e dunque alla D.L.. 
A sostegno di ciò rilevava come al momento della risoluzione consensuale del contratto avvenuta in data ###, la committente aveva saldato tutti i lavori eseguiti fino a quel momento, senza sollevare contestazioni sui vizi, in contraddizione con la successiva richiesta di risarcimento danni. 
Ulteriore contestazione riguardava la quantificazione del danno riconosciuta dal Tribunale il quale si basava esclusivamente sulla perizia di parte dell'architetto ### senza considerare che tale valutazione era stata contestata dalla ### La censura non è meritevole di accoglimento. 
Il mancato espletamento della CTU nel corso del primo grado, è risultata una scelta necessitata dal fatto che le opere venivano completate e modificate per eliminare i vizi prima dell'inizio del giudizio (e che neanche veniva espletato un ###, ma ciò non esclude la adeguatezza delle prove fornite, anche alla luce del contenuto delle contestazioni avversarie. 
Va premesso che questa Corte recepisce l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità, secondo cui la perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, assume un mero valore di elemento indiziario, soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice e le cui conclusioni non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione (Cass. 5362/2025, Cass. 5667/2025, ###/2022, Cass. ###/2018). 
Nella specie, tuttavia, il Tribunale ha valorizzato le testimonianze assunte da ### e ### come probanti i fatti riportati anche nella perizia di parte dell'ing. ### depositata sin dalla costituzione, giurata, e completa di allegato fotografico, in ordine ai vizi, ed ha valutato sulla scorta di tali elementi, fornita la prova dell'esistenza di concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, le cui azioni ed omissioni concorrevano alla produzione del danno. 
La motivazione può essere condivisa. 
È documentalmente provato e mai contestato che il contratto di appalto con la ditta ### veniva stipulato il ### (cfr. contratto in forma scritta ed allegato computo metrico, all. 2 e 3 della produzione della committenza) e parimenti vi era la comunicazione al Comune di ### D'### della nomina del progettista e DL, mai contestata dall'ing. ### costituito nel primo grado. 
Il contratto non veniva completamente eseguito in quanto era consensualmente risolto il ###, lasciando in parte incomplete le opere, tanto che il compenso veniva correlativamente ridotto da € 120.000,00 preventivato, a poco più di € 80.000,00, e nell'atto risolutivo, la committente si impegnava al versamento del saldo. Nel medesimo atto, l'appaltatore si impegnava alla eliminazione di alcune difformità espressamente elencate, ed al rilascio del cantiere il ###. 
Ad ottobre 2009, dunque dopo neanche due mesi dallo scioglimento del precedente contratto, subentravano nel cantiere, per la prosecuzione delle opere assentite, altre ditte, tra cui quelle aventi come legali rappresentanti i testi ### e ### i quali, incaricati della impermeabilizzazione del terrazzo di copertura (cfr. comunicazone del 23.10.2009 al Comune di ###, venivano altresì incaricati della eliminazione di ulteriori vizi rilevati alle parziali opere realizzate dalla ditta della ### ed al loro completamento, insieme ad altre maestranze. Ciò è avvalorato dalla comunicazione al Comune di ### D'### del subentro delle altre ditte e dalle dichiarazioni testimoniali. 
Detti soggetti, sentiti come testi, confermavano l'esistenza dei vizi espressamente rilevati, nell'ottobre 2009, come anche descritti dal tecnico di parte, ing. ### il quale, per quanto risulta non era legato alle ditte successivamente incaricate. 
In particolare, sin dalla citazione, la ### evidenziava i vizi emarginati dal consulente di parte: per l'impianto idraulico: l'errato posizionamento delle tubazioni nel solaio, sotto il massetto, in quanto la loro posizione rendeva il massetto più alto delle soglie dei balconi e dei controtelai delle porte, l'errato posizionamento del pozzetto di ispezione del bagno del piano interrato al di sotto del piatto doccia, la mancata collocazione sottotraccia della colonna fecale, la quale impediva la collocazione della vasca da bagno come da progetto, la mancata collocazione della chiave di arresto generale; l'errato diametro della canna fumaria, da sostituire; l'inesatta realizzazione degli intonaci interni ed esterni fuori piombo; l'errato posizionamento degli scuri di ferro. 
Ciò detto, dalla testimonianza di ### emergeva che la sua ditta aveva eseguito, nel settembre - ottobre 2009 (nel verbale è indicato 2010, ma è evidente errore materiale, posta la comunicazione sopra indicata all'### e le dichiarazioni dell'altro teste, nonché l'elaborato tecnico di parte), interventi di demolizione di pareti e solai e il ripristino di intonaci esterni ed interni, che il teste ricorda di aver dovuto “riprendere” per circa il 60 - 70 % delle superfici lavorate.  ### riferiva di aver spostato il piatto doccia e le tubazioni e di aver riposizionato i sanitari del bagno, come da progetto, essendo stati posti in modo diverso, ed installato la chiave di arresto mancante. 
Lo stesso ricordava di aver visto altri operai, non appartenenti alla sua ditta, sostituire la canna fumaria e lavorare agli infissi per regolare la corretta apertura degli stessi, nonché ripristinare massetti, pareti ed intonaci. 
Nella perizia giurata dell'ing. ### il quale dichiara di essersi recato ad effettuare il sopralluogo nell'immobile in data ###, sebbene proceda al giuramento della perizia completa solo in data ###, il tecnico descrive i danni così come sopra elencati, e rispettivamente e specificamente confermati dalle ditte edili subentrate successivamente alla ditta convenuta. Risultano, inoltre, allegate 6 fotografie, mai contestate in ordine al riferimento a luoghi ed alla datazione, le quali mostrano un'opera generalmente ancora incompiuta, “al rustico”, e in particolare la seconda foto, mostra la problematica del pozzetto concomitante con il piatto doccia, e la sesta, mostra il problema delle tubazioni idriche sottoposte al massetto ma da adeguare (la foto infatti mostra il massetto parzialmente demolito nelle fasce contenenti il passaggio dei tubi e il riposizionamento delle tubature in corso). 
A fronte di questo dettagliato quadro istruttorio, la ditta convenuta sin dalla costituzione, si limitava ad eccepire genericamente le incongruenze progettuali, e a paventare la possibilità che in esito alla risoluzione convenzionale del contratto di appalto nel luglio 2009, siano stati incaricati per il completamento delle opere e del lavoro svariati artigiani a cui siano attribuibili i difetti, nonché a stigmatizzare che con la risoluzione anticipata, la ### richiedeva solo la eliminazione dei vizi ivi espressamente elencati. 
Le difese non appaiono convincenti e dunque la motivazione del primo giudice va confermata.  ### di risoluzione consensuale anticipata, non solo non contiene alcuna espressa accettazione delle opere, ma solo la rendicontazione dei lavori eseguiti, fino alla data dello scioglimento, sia, per altro verso contiene una parziale indicazione di alcuni vizi, che la ditta si impegnava a risolvere dopo la sua sottoscrizione ed entro il giorno 8.8.2009, in cui si impegnava a rilasciare il cantiere. 
Peraltro, va evidenziato come la non completezza dei lavori, sicuramente non consentiva di apprezzarne compiutamente la realizzazione a norma, anche per la mancata vigilanza da parte del DL qui convenuto, sia per il suo contributo causale negli errori di progettazione, sia per l'omessa vigilanza. 
Dunque non può essere dedotto da tale atto, un'accettazione esplicita né implicita delle opere parzialmente eseguite. Né per altro verso, sono state sollevate censure sulla tempestività del rilievo dei vizi, i quali, come detto, proprio per la parziale esecuzione non erano ancora verosimilmente rilevabili.  ### canto appare corretto desumere dalle dichiarazioni testimoniali molto dettagliate e precise, rese dalle ditte che riscontrati i vizi, indicati dal tecnico di parte, si occupavano della rimozione degli stessi, l'esistenza dell'inadempimento e dunque il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno prodotto ai sensi dell'art. 1668 comma 1 c.c.. 
Deve, inoltre, ritenersi che per lo stato incompleto delle opere così come rammostrate nelle fotografie, risalenti all'ottobre 2009, e per il breve lasso temporale tra la risoluzione convenzionale (30.7.2009) ed il rilievo dei vizi (ottobre 2009, secondo testimonianze ed accesso consulente), non appare verosimile l'attribuibilità ad una terza ditta, anche tenuto conto della circostanza che non vi è prova certa della data successiva alla risoluzione in cui la ditta della ### rilasciava il cantiere dopo l'eliminazione dei vizi ivi elencati (ipotizzata per il giorno 8.8.2009 nell'atto risolutivo). 
Anche in merito al quantum, peraltro i convenuti, di cui qui, la ditta appaltatrice è appellante, a fronte di un computo metrico quantificativo dei costi per il ripristino, contenente voci dettagliate, non ne contesta né l'an, e dunque la non necessarietà delle opere di ripristino - poiché a ben vedere, la ditta convenuta non ha mai negato l'esistenza di tali vizi, ma solo messo in dubbio la loro attribuibilità - né la quantificazione specifica, sia nelle misure che negli importi unitari. 
Ritiene, quindi, la Corte che sia possibile condividere la valutazione del compendio istruttorio eseguita dal Tribunale e confermare pienamente la sentenza appellata. 
Così come parimenti appare corretto il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata dalla ditta di ### in quanto sin dal piano deduttivo la domanda volta a risarcire il danno indicato come “organizzare uomini e mezzi e materiali, poi inutilizzati” nonché “rinunciare ad altri incarichi lavorativi”, appare del tutto generica e non circostanziata, limitandosi ad elencare le opere previste nell'originario contratto e non eseguite (senza evidenziare eventuali costi sopportati in anticipo in relazione a queste lavorazioni) e il teste, coniuge della ### ha risposto ai capi di domanda con una semplice conferma. Ma soprattutto, condividendo l'inciso del Tribunale, avendo proceduto alla risoluzione consensuale tra le parti del contratto di appalto, non vi è il presupposto della condotta illecita produttiva dei danni, indicati genericamente. 
Per le ragioni sopra esposte, la sentenza del Tribunale di Nola merita di essere integralmente confermata, in quanto basata su una corretta e logica valutazione delle risultanze processuali. 
In definitiva, l'appello va rigettato e la sentenza, dunque, va confermata. 
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022, negli importi minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a 26.000,00), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta. 
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1quater T.U. n. 115/2002.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Napoli, ### civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### in proprio e n.q. di titolare della ditta individuale ### di ### avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1849/2019, pubblicata l'11/09/2019, nei confronti di ### e ### ogni ulteriore istanza rigettata e disattesa, così provvede: 1) ### l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata; 2) ### parte appellante al pagamento in favore di ### delle spese di lite del presente grado di appello, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre IVA e ### se dovute, oltre rimborso forfettario come per legge nella misura del 15% dei compensi; 3) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto. 
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.12.2025.  ### estensore ### dott.ssa ### dott. ### 

causa n. 4739/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Scotti D'Abbusco Emilia, Celentano Nicoletta, Forgillo Eugenio

M

Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 2451/2025 del 25-11-2025

... i lavori di impiantistica si procede a "fermare i tubi", operazione preliminare alla stesura dei sottofondi (si tratta di fissare e coprire i tubi che corrono sul pavimento della casa con della malta cementizia, nello stesso tempo verranno chiuse le tracce aperte sulle pareti per far passare le tubazioni "riparando" i muri danneggiati); viene, quindi, realizzato il cosiddetto “sottofondo”, lo strato ha la funzione di inglobare definitivamente le tubazioni e successivamente il massetto; dopo circa 20 giorni di maturazione il massetto è pronto per la posa della pavimentazione. Nel caso di specie, per la peculiarità delle pavimentazioni, era necessario prima ultimare il pavimento a parquet ### e successivamente quello in ceramica (cucina, anti-wc e wc), in modo tale che livellando il massetto dei vani cucina e bagno si potevano correggere gli errori della diversa quota a pavimenti finiti. Per quanto attiene la scala interna si riscontra una realizzazione difforme al progetto depositato nella ### presentata al ### del Comune di ### La scala interna collega i piani sesto e settimo ### ha struttura portante in acciaio ed è rifinita con pedate e alzate in legno di massello in tono con il (leggi tutto)...

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TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 6259/2018 R.G. vertente TRA ### (C.F. ###) E #### (C.F. ###), in qualità di eredi di ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### (C.F. ###), per procura in calce all'atto di riassunzione; -#### S.R.L, (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro - tempore, geom. ### rappresentata e difesa dall'Avv.  ### A. Garagozzo (C.F. ###) in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo; -OPPOSTA ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv.  ### (C.F. ###), per procura in calce alla comparsa di costituzione; -### Oggetto: inadempimento contratto appalto privato;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 07.07.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2018 emesso dall'intestato Tribunale, con cui le è stato ingiunto il pagamento di € 30.524,84, oltre interessi e spese del monitorio, in favore della ### s.r.l.. 
Pertanto, ha citato in giudizio l'### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### il Tribunale adito, preliminarmente autorizzare la chiamata in causa dell'architetto ### residente ###premessa, concedendo termine per la citazione del terzo, in prosieguo, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta; nel merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata dichiarare ed accertare, che nessuna somma è dovuta dall'attrice opponente avv. ### alla impresa ### e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo, di contro statuire dovuta in favore dell'avv. ### la penale in premessa nella misura di giustizia; inoltre, dichiarare risolto il contratto di appalto in premessa per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice ### dichiarare risolto il contratto di prestazione professionale per la direzione dei lavori per grave inadempimento dell'architetto ### dichiarando che nessuna somma è a questo dovuta dall'attrice opponente, altresì condannare solidalmente la stessa impresa ### ed il terzo chiamato ### a risarcire l'opponente avv. ### di tutti i maggiori danni patrimoniali ed ancora non patrimoniali provocati, con vittoria di spese e compensi di lite e con riserva di articolare in corso di causa i mezzi istruttori.”. 
A supporto della propria domanda gli opponenti hanno esposto quanto segue: di avere affidato in appalto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione nel suo immobile, sito in #### 88; che l'importo ingiunto dall'impresa ### S.r.l. non è, tuttavia, dovuto, perché non comprensivo dell'iva al 10% prevista per lavori di ristrutturazione edilizia, ma dell'IVA ordinaria al 22% e in quanto comprendente somme per lavori extra contratto mai pattuiti o comunque eseguiti da altre ditte; che la ### S.r.l. si è resa gravemente inadempiente per mancata ultimazione dei lavori e per l'omesso rilascio delle dichiarazioni di conformità delle opere e/o degli impianti eseguiti; che l'impianto di climatizzazione e riscaldamento è stato eseguito dalla ditta ### e non anche dall'impresa appaltatrice come erroneamente accertato in sede di ### che alcune vizi sulle lavorazioni sono stati riparati dall'impresa edile ### che l'### S.r.l. ha erroneamente eseguito il massetto e ciò ha comportato costi aggiuntivi al momento della posa in opera del parquet eseguita dalla ditta ### che alcune voci di calcolo dei costi extra contratti erano già state previste in contratto, trattandosi di un appalto a corpo comprensivo di tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori appaltati; che il mancato completamento dei lavori nel termine di 90 giorni ex art. 6 del contratto d'appalto determina il diritto allo scomputo della penale pari a 100 € per ogni giorno di ritardo da ogni importo richiesto dall'impresa appaltatrice, la quale non ha mai ultimato i lavori e la cui conclusione è stata comunicata dal direttore dei lavori il ###; che l'### S.r.l. si è resa inadempiente per la presenza di vizi sulle lavorazioni appaltate, sugli infissi, sulle pavimentazioni degli ambienti del piano sesto, sulla scala interna realizzato in difformità del progetto, sulle porte blindate non fornite come prodotto finito, sulla parete di cartongesso del salotto e sui pannelli di cartongesso del sesto e del settimo piano, sulla pavimentazione e sul rivestimento murario della cucina, sull'omessa posa di alcuni battiscopa e sull'errata posa dei cassonetti nel locale studio; che la riparazione a regola d'arte dei vizi richiede il totale rifacimento delle opere con notevoli esborsi; che anche il direttore si è reso inadempiente per omessa direzione e sorveglianza del cantiere, per arbitraria variazione del progetto della scala, per mancata consegna della documentazione di ultimazione dei lavori e della ### per avere consentito l'esecuzione di lavori extra contratto, per l'esecuzione errata delle pratiche edilizie che hanno comportato la configurazione di un abuso edilizio; che i vizi delle lavorazioni hanno compromesso il godimento dell'abitazione, causando disagi esitati in patologia personali per l'opponente.; vinte le spese. 
Con comparsa di risposta depositata l'1.04.2019, si è costituita l'### S.r.l., la quale ha chiesto: il rigetto della chiamata in causa del terzo; la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale per incertezza dell'oggetto, del titolo della stessa e della quantificazione; il rigetto, nel merito, di ogni richiesta avversaria perché infondata in fatto e in diritto e la dichiarazione che l'opposta è creditrice per l'importo quantificato in sede di A.T.P.. 
Inoltre, l'impresa convenuta -opposta ha eccepito: che l'importo ingiunto è pari a quello quantificato in sede ###ha considerato l'applicazione dell'iva al 10% come previsto negli accordi, la cui percentuale, tuttavia, non è prevista per tutti gli interventi di recupero edilizio; che con l'art. 8 del contratto d'appalto le parti hanno riconosciuto la possibilità di concordare di volta in volta eventuali altri lavori da compensare a parte; che, in sede di ### il CTU ha correttamente escluso dalle lavorazioni eseguite dall'impresa quelle di posa del parquet, di esecuzione del massetto mediante livellante (voci ### e ### del preventivo) e dell'impianto idro - sanitario (voce I 22); che per l'impianto di climatizzazione e riscaldamento l'impresa opposta ha realizzato solo le tracce dell'impianto e lo smaltimento dei materiali di risulta (voce ### del contratto) preparate per consentire la esecuzione dei lavori da parte della ditta ### nonostante l'esecuzione fosse stata contrattata tra le parti; che l'omessa predisposizione di un capitolato da parte dell'opponente ha determinato l'impresa ad eseguire i lavori attraverso accordi verbali; che la modifica delle scale è stata concordata con la committente perché utile per lasciare un'altezza minima di 1.80 c.m.; che il costo per il trasporto di materiali di risulta è stato calcolato fino alla sede della discarica; che anche i lavori nella cantina sono stati concordati con ### che sulla ritardata ultimazione dei lavori non risulta compilato alcun verbale di consegna degli stessi quale momento di decorrenza del termine di 90 giorni; che l'impresa appaltatrice ha lavorato tollerando la presenza di altre ditte e non gli è stato poi consentito dalla committente di eseguire verifiche e collaudo; che al direttore dei lavori non è stato conferito alcun formale incarico; che i vizi riscontati in sede di ATP sono stati quantificati in € 1.500,00 e considerate tolleranze edili tali da comportare una responsabilità dell'impresa pari al 50%; che il recesso dal contratto da parte dell'opponente comporta comunque il diritto al pagamento delle spese sostenute per i lavori eseguiti; che l'opponente è decaduta dall'azione di garanzia nei confronti dell'opposta ex art. 1667 c.c., avendo denunciato i vizi formalmente solo il ###. 
Con comparsa depositata il ###, si è costituito ### il quale ha chiesto: in via preliminare, l'estromissione dal giudizio, per mancato conferimento dell'incarico di direttore dei lavori di ristrutturazione per cui è causa; nel merito, il rigetto della domanda, non avendo mai svolto la funzione di direttore dei lavori, risultandone tale solo nella ### la condanna dell'opponente al danno da responsabilità per la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.; vinte le spese. 
Con ordinanza del 10.12.2019 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., all'udienza dell'8.03.2021 è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, limitatamente ad alcuni capitoli con un teste per ogni circostanza ammessa, con riserva di decidere all'esito dell'espletata prova l'ammissione dell'interrogatorio formale chiesto dall'opponente e dall'opposta. 
Espletato l'interrogatorio formale delle parti, all'udienza del 14.11.2022 il procedimento è stato interrotto per morte di ### Con atto di riassunzione depositato il ###, si sono costituiti gli eredi di #### e ### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata, dichiarare ed accertare, che nessuna somma è dovuta dall'attore opponente avv. ### - oggi dai suoi eredi aventi causa - alla impresa ### e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo, di contro statuire dovuta in favore dell'avv. ### - oggi dei suoi eredi aventi causa - la penale in premessa nella misura di giustizia; inoltre, dichiarare risolto il contratto di appalto in premessa per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice ### dichiarare risolto il contratto di prestazione professionale per la direzione dei lavori per grave inadempimento dell'architetto ### dichiarando che nessuna somma è a questo dovuta dall'attore opponente - oggi dai suoi eredi aventi causa - altresì condannare solidalmente la stessa impresa ### ed il terzo chiamato ### a risarcire l'opponente avv. ### - oggi i suoi eredi aventi causa - di tutti i maggiori danni patrimoniali ed ancora non patrimoniali provocati, con vittoria di spese e compensi di lite e con riserva di articolare in corso di causa i mezzi istruttori.”. 
Con provvedimento dell'8.02.2023 è stata fissata udienza per la comparizione delle parti, disponendo la notifica della copia di quest'ultimo e del ricorso a cura della parte ricorrente. 
Avvenuta la riassunzione, la causa è stata rinviata per l'escussione testimoniale come ammessa con ordinanza del 12.05.2022.
All'udienza dell'11.03.2024, gli opponenti hanno chiesto l'autorizzazione al deposito di copia della querela proposta alla ### della Repubblica dall'Avv. ### nei confronti di tutti i testi di parte opposta escussi per falsa testimonianza, opponendosi a tutte le richieste di parte opposta. 
Con ordinanza del 12.03.2024, rilevata la mancanza di prova della giustificazione inviata dal teste ### citato e non comparso, è stata disposta l'applicazione della sanzione nei suoi confronti ai sensi dell'art. 255 c.p.c., inoltre, è stata ammessa la prova testimoniale di ### e ### e non è stato autorizzato il deposito delle querele sporte per falsa testimonianza per omessa indicazione del nome dei testi, della data di presentazione della querela e per irrilevanza della circostanza medesima. 
All'udienza del 20.06.2024, parte attrice ha allegato a sospetto il teste ### per alcune incongruenze nella deposizione e per non aver riconosciuto il committente presente in aula, chiedendo la trasmissione degli atti in ### e rilevando, altresì, come assolutamente incerto il rapporto di lavoro o collaborazione del ### con la “### Costruzioni”. 
Con ordinanza del 16.07.2024 è stato disposto l'accompagnamento coattivo da parte della ### pubblica del teste ### per la predetta udienza con condanna dello stesso alla pena pecuniaria di € 1.000,00. 
All'udienza del 19.09.2024, esaminata la documentazione sanitaria attestante l'impossibilità a comparire del teste ### alla precedente udienza è stata revocata la sanzione comminata. 
Con ordinanza del 24.10.2024 è stata ammessa la CTU per l'accertamento dei contestati vizi sulle lavorazioni eseguite dall'opposta. 
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 07.07.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..  *** *** *** *** ***  ### proposta da ### e ### è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Gli opponenti hanno chiesto la risoluzione per inesatto adempimento del contratto di appalto per l'esecuzione di lavori nell'immobile di loro proprietà concluso con la ### S.r.l e, per l'effetto, hanno chiesto la dichiarazione che nulla è dovuto all'impresa e quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 
Inoltre, hanno proposto domanda di risoluzione del contratto di prestazione professionale per la direzione dei lavori per grave inadempimento dell'arch. ### nella coordinazione degli stessi e la condanna di quest'ultimo, in via solidale con la ### S.r.l., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dei vizi riscontrati sulle lavorazioni eseguite. 
Preliminarmente, si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Quindi, con l'opposizione si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale resta a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre è carico del debitore opponente, avente la veste sostanziale di convenuto, l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 12765/2007; Cass. ### n. 7448/1993 e altre conformi). 
A ciò va aggiunto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.  (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le ### della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666).” ( Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 13533/2001). 
Fatta questa premessa, si rileva che dall'esame del compendio probatorio è emerso che l'### S.r.l. ha fornito la prova della fonte contrattuale del diritto di credito azionato nel presente giudizio. 
Parte opponente ha sollevato, a sua volta, eccezione di inadempimento per mancata ultimazione delle opere, per vizi sulle opere realizzate e per mancata pattuizione di alcune lavorazioni extra contratto.  ### S.r.l., a fronte dell'eccezione ex art. 1460 c.c. sui vizi delle lavorazioni, ha eccepito la decadenza per intervenuta prescrizione dall'esercizio dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c.. 
Gli opponenti hanno poi contestato la suddetta eccezione di decadenza perché sollevata tardivamente, al momento della costituzione della ### avvenuta in udienza. 
Ebbene, l'eccezione di decadenza dell'opposta dall'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata, perché tardiva. 
Infatti, si osserva che l'eccezione di prescrizione è eccezione in senso stretto e, pertanto, la ### S.r.l. deve dichiararsi decaduta per essersi costituita tardivamente nel giudizio, ovvero alla prima udienza dell'1.04.2019. Quindi, dopo il termine di venti giorni prima dell'udienza, come dispone l'art. 166 c.p.c., termine richiamato dall'art. 167 c.p.c.  per sollevare eccezioni di merito, come quella di prescrizione, non rilevabili d'ufficio. Ciò in violazione del sistema di preclusioni regolato dagli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., nel quale si dispone l'obbligo della parte convenuta in giudizio di costituirsi entro un certo termine prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti (venti giorni prima nel giudizio ordinario di cognizione o dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini) nonché l'obbligo, in sede di costituzione, di sollevare, a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra cui rientra a pieno titolo l'eccezione di prescrizione.
Inoltre, deve precisarsi che l'opponente ha, sin dal 30.08.2016, denunciato la presenza di vizi inerenti alle lavorazioni appaltate (cfr. all. n. 18 all'atto di opposizione). 
L'### S.r.l. ha sostenuto, al contrario, l'esatto adempimento delle lavorazioni, non fornendo, tuttavia, alcuna prova a supporto. 
Invero, dall'esame della CTU redatta in sede di ### dalle prove testimoniali e dalle risultanze della CTU espletata nel presente giudizio è emerso che l'### S.r.l.  ha eseguito gran parte dei lavori preventivati non conformandosi però alle regole dell'arte. 
In particolare, il consulente in sede di ATP azionato dalla ### S.r.l., per verificare lo stato dei luoghi e delle lavorazioni realizzate in favore degli opponenti, ha accertato che: “### dei lavori effettivamente realizzati della ditta ### sulla base del contratto e loro valutazione economica ### ribadire che al contratto non è stato allegato alcun ### speciale di appalto ma solo il preventivo di spesa con prezzo a “corpo” di cui si è già detto. Ciò posto, dagli accertamenti risulta che la ditta ha eseguito tutti i lavori, forniture e prestazioni previsti nel preventivo di cui al contratto stipulato il ###, eccetto le seguenti opere: 1 impianto idro - sanitario di bagno di cui al punto ### del preventivo di spesa - prezzo = € 5.600,00. Resta confermata, invece, l'esecuzione delle tracce e lo smaltimento dei relativi materiali di risulta, prestazioni queste che, del resto, erano previste nella voce ###; 2 posa in opera del parquet di tipo prefinito di cui alla voce ### del preventivo - prezzo = € 3.700,00; 3 massetto mediante livellante per posa parquet, al 6° piano di cui al punto ### - prezzo = € 2.500,00 Ciò evidenziato in base al principio precedentemente esposto al paragrafo ###, è evidente che l'impresa non abbia diritto ai prezzi delle tre voci in questione, ma deve anche dirsi che la relativa decurtazione deve essere fatta ribassando ognuno di tali prezzi al 6,25%, ovvero della percentuale pari alla concordata riduzione dell'originario complessivo prezzo “a corpo” da € 64.000 a € 60.000… Ne consegue che nel seguito lo scrivente darà luogo alle seguenti effettive decurtazioni: per mancata esecuzione di a): € 5.600,00 - 6,25% = 5.250,00 per mancata esecuzione di b): € 3.700,00 - 6,25% = 3.468,75 per mancata esecuzione di c): € 2.500,00 - 6,25% = 2.342,75 totale decurtazioni € 11.062,50.” (cfr. pag. 20 e 21 dell'###. 
Anche in sede di escussione testimoniale, dalla deposizione del teste di parte opponente ### è emerso che i lavori di posa del parquet non stati eseguiti dall'opposta. Il teste ### ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto dipendente della ### s.r.l.. sino al 2020. Sui capitoli ammessi di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. così ha risposto: capitolo 20)“vero che la ### aveva acquistato il parquet dalla ### nel mese di luglio 2016 e che lo stesso venne regolarmente consegnato alla medesima attrice?” “è vero. Lo so in quanto l'abbiamo consegnato io e mio cugino ###”; capitolo 21 “vero che a ridosso del periodo di ferragosto dell'anno 2016 foste contattati dalla ### al fine di posare e levigare il parquet perché la ### ometteva improvvisamente di provvedervi”? “è vero, abbiamo montato e levigato il parquet, non so il motivo per il quale siamo stati chiamati.”; capitolo n. 22 “ vero che sia fornitura che la posa in opera del parquet sono stati eseguiti dall'impresa ### vedi fatture 124, 130, 135 del 2016 con relativi bonifici della committente, su diretta committenza dell'attrice opponente (cfr. documenti allegati), sebbene in contratto la posa in opera fosse stata pattuita a carico della ### che invece si limitava a realizzare soltanto il massetto cementizio”? “è vero. Confermo ancora una volta la consegna e la posa del parquet. 
Per quanto riguarda le fatture e i bonifici nulla so perché non mi occupo della contabilità.”; Capitolo 23: ”Vero che al momento della detta posa in opera l'impresa ### rilevava la errata realizzazione del massetto del piano settimo da parte dell'impresa ### talmente difettoso da rendere impossibile la posa del parquet senza notevoli correzioni” “È vero che dopo la posa abbiamo levigato il parquet, ma è una procedura standard. La levigatura del parquet non ha costituito costi aggiuntivi o maggiore tempo mentre la fase preparatoria che ha riguardato il massetto è stata un di più. Io mi sono occupato personalmente di stendere il prodotto autolivellante e ho impiegato circa due giorni. Ricordo che in prossimità dei pavimenti della cucina vi era un dislivello e ho dovuto provvedere per come meglio potevo a colmarlo. A domanda dell'Avv.  ### : la levigatura ha comportato circa quattro-cinque giorni; A domanda dell'Avv.   ### : nei giorni in cui io ho lavorato nell'immobile della signora ### vi erano altre persone che lavoravano al piano di sotto, ma non so dire chi fossero e cosa stessero facendo. A domanda dell'Avv.   ### : Il livellamento del massetto ha comportato un lavoro aggiuntivo di cui però non conosco il costo. A domanda dell'Avv. ### prima di procedere a stendere l'autolivellante mi sono interfacciato con l'avv. ### perché era necessario procedere a tale operazione che comportava un costo aggiuntivo. (cfr. verbale udienza del 06.11.2023). 
Infine, il CTU in sede di ATP ha precisato che: “per quel che può eventualmente valere, è emerso che i lavori eseguiti da altre ditte sono: 1. ### l'impianto di climatizzazione caldo - freddo; 2.  ### impianto idrico - sanitario di bagno con antibagno; 3. ### fornitura posa in opera del parquet.”. (cfr. ATP pag. 40).
Anche il teste di parte opponente - ### - in sede di prova testimoniale ha confermato che i lavori indicati nel preventivo alla voce ### di realizzazione di solo impianto idrico sanitario di bagno e cucina sono stati eseguiti dalla sua ditta. 
Il teste ### ha dichiarato inoltre che: “### a conoscenza dei fatti di causa in quanto nell'anno 2015 - inizio 2016 non oltre, ho eseguito dei lavori nell'immobile dell'Avv. ### e della moglie ### in particolare, mi sono occupato della realizzazione dell'impianto idrico e di riscaldamento.” Interrogato sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 ter n. 2 c.p.c. di parte opposta così ha risposto: capitolo n. 11 “durante i lavori commissionati alla ### srl e in presenza degli operai di questa, operavano altre ditte chiamate dalla committente, tra cui quella di ### per la realizzazione di alcuni impianti;“ “è vero, come ho gia detto ho lavorato presso l'immobile di proprietà di parte attrice.”; capitolo n. 12 “la committenza affidò i lavori di realizzazione dell'impianto idricosanitario alla ditta ### mentre la ### fu incaricata di occuparsi solo delle aperture delle tracce, dei fori e di quant'altro necessitava per l'ubicazione di tubazioni, carichi, scarichi e distribuzione delle linee per alimentazione dei termo-convettori?” “Si è vero, oltre all'apertura delle tracce e dei fori anche della chiusura degli stessi.”; capitolo n. 15” “è stato realizzato un nuovo impianto di riscaldamento, diverso da quello preesistente e da quello previsto e concordato nella comunicazione di inizio lavori asseverata (###?” “è stato realizzato un nuovo impianto. Non so dire se era diverso da quello contenuto nella C.I.L.A. in quanto non ho mai visto questo documento. ### realizzato dalla mia ditta è quello previsto nel mio preventivo che ho consegnato ai proprietari, i quali mi hanno detto di fare riferimento per gli aspetti tecnici delle lavorazioni al sig. ###”; capitolo n. 16 “la ditta ### utilizzò la traccia predisposta dalla ditta ### per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione;” “### dire che di solito la traccia viene predisposta dall'impresa che si occupa dei lavori edili.”. (cfr. verbale udienza del 19.09.2024). 
Pertanto, dalle risultanze istruttorie è emerso che le lavorazioni eseguite dalla ### S.r.l. sono quelle di cui al preventivo eccetto le opere di climatizzazione caldo - freddo, impianto idrico - sanitario di bagno con antibagno, fornitura e posa in opera del parquet. 
Quindi, correttamente il CTU in sede di ATP ha eseguito le decurtazioni dei costi di posa in opera del parquet e di realizzazione dell'impianto idrico - sanitario di bagno con antibagno per € 11.065,50 non considerando quelli di climatizzazione, poiché i lavori, seppure inseriti in preventivo e realizzati dalla ditta ### erano indicati come costi da definire e quindi non calcolati sul totale preventivato (cfr. all. 3 e 4 all'atto di opposizione). 
Nel presente giudizio, in sede di ### il consulente tecnico, secondo un ragionamento logico privo di vizi che questo giudicante ritiene di condividere, sui vizi nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al contratto ha accertato che: “### … Si dà riscontro che il colore degli infissi è di una tonalità di bianco diversa da quella che caratterizza l'intero appartamento e, anche, dai cassonetti forniti dalla medesima ditta. … Nel caso di specie la tonalità del bianco degli infissi che più si avvicina è quello di “bianco avorio”. ### visivo delle diverse tonalità di bianco ha un impatto rilevante ad occhio nudo, perturbando, a parere di chi scrive, in maniera percettibile, l'armonia estetica dell'immobile…Si denotano, infatti almeno quattro diverse tonalità di bianco, che si dovevano evitare per mantenere una coerenza tonale e per avere un effetto più armonioso. E per ultimo, ma non meno importante, occorre far presente che le finestre poste in opera non corrispondono per colore a quelle scelte da parte attrice, pertanto è legittimo manifestarne un danno estetico se non di proprio gradimento. Alcune ante delle finestre che hanno apertura a “ribalta” presentano malfunzionamento nel meccanismo di apertura e alcune richiedono più manovre per consentire agevolmente l'apertura….La causa principale dei difetti nell'apertura è nell'errato montaggio delle cerniere che per loro caratteristica devono offrire elevata resistenza, considerato che sulle stesse grave il peso dell'intera anta e soprattutto offrire una performance ottimale nell'aggancio senza consentire possibili scorrimenti. In alcune finestre inoltre si ha malfunzionamento nel montaggio della maniglia che non ha una prestazione ottimale nell'aggancio, consentendo piccoli scorrimenti e un non facile adattamento ai due meccanismi di apertura. Il difetto delle aperture a “ribalta” si è riscontrato in particolare nella finestra del vano cucina e nella finestra del vano salotto del piano settimo ###. In più punti nella muratura in corrispondenza degli infissi e, in particolar modo in corrispondenza degli angoli e delle riquadrature al piano settimo (salotto, stanza letto matrimoniale, stanza letto 1, stanza letto 2, bagni), sono presenti infiltrazioni di acqua che si manifestano con macchie d'umidità e danneggiamenti del muro le cui cause sono dovute alla cattiva posa in opera degli infissi e nello specifico alla idonea impermeabilizzazione dei giunti di posa oltre all'assenza di impermeabilizzazione della soglia. Una posa non corretta degli infissi crea spazi attraverso cui l'acqua può penetrare e di conseguenza infiltrazione nelle murature. Nel caso di specie in considerazione del tempo trascorso dal montaggio degli infissi (circa otto anni) si esclude che la causa sia imputabile all'usura dei materiali, guarnizioni e dei sigillanti, ovvero ad una mancata manutenzione da parte attrice, che nel tempo possono aver compromesso la tenuta all'acqua dell'infisso. Le infiltrazioni potrebbero essere causate anche dal vento. Un vetro che non è ben sigillato potrebbe lasciare passare l'acqua che poi si accumula sul telaio e scivola verso le pareti murarie o a terra. Nell'infisso indicato con la lettera “C” del vano soggiorno a piano sesto la sigillatura tra il cassonetto e l'infisso è disuniforme, partendo da zero da uno spigolo e chiudendo a circa 2,5 mm nell'opposto spigolo (### All. n. ###, Foto nr. 3 ÷ 6). Identico problema si manifesta nel vano studio, per l'infisso indicato con la lettera “###”, relativamente al quale il precedente CTU nell'###. 4682/16, ing. ### ha documentato fotograficamente la mancata sigillatura con silicone tra il cassonetto e l'infisso di alluminio: nella foto allegata dal CTU si nota un mancato allineamento tra cassonetto e infisso disuniforme, con valore massimo nello spigolo, dove a dimostrazione viene fatta penetrare l'asta di un “doppio metro” che ha in genere uno spessore di 3 mm… Per il caso di specie non sono proponibili verifiche standardizzate atte ad accertare la corretta installazione degli infissi e dei serramenti, poiché prima della pubblicazione della norma UNI 11673 (1-2-3-4), avvenuta tra il 2017 e il 2021 e, quindi, dopo la stipula dell'atto negoziale tra le parti, non esistevano linee guida ufficiali per la posa in opera di infissi e serramenti, ma solo indicazioni della buona regola dell'arte. Per le motivazioni sopra esposte la verifica della permeabilità e della resistenza al vento degli infissi poteva essere eseguita solo mediante accertamento diretto, in circostanza favorevoli alla verifica.….### E #### - ### parere di chi scrive si tratta di un vero e proprio difetto in quanto rappresenta un “danno visivo” non trascurabile, considerato che si percepisce chiaramente un'alterazione ottica dei diversi livelli di pavimentazione. ### è nel non aver predisposto i corretti livelli dei massetti di sottofondo per tener conto della diversa piastrellatura (ceramica e parquet), a prescindere dell'impostazione della presenza di tubazione sotto il pavimento posizionate nel sottofondo. In particolare andava eseguita una sequenza specifica che avrebbe permesso di eliminare l'inconveniente che si è manifestato a fine lavori: in generale la buona regola dell'arte vuole che prima di posare i pavimenti vanno realizzati gli impianti, ossia vanno messi in opera l'impianto idraulico (sanitario e di riscaldamento, quest'ultimo ove previsto), quindi l'impianto elettrico ed eventuali altri impianti; completati i lavori di impiantistica si procede a "fermare i tubi", operazione preliminare alla stesura dei sottofondi (si tratta di fissare e coprire i tubi che corrono sul pavimento della casa con della malta cementizia, nello stesso tempo verranno chiuse le tracce aperte sulle pareti per far passare le tubazioni "riparando" i muri danneggiati); viene, quindi, realizzato il cosiddetto “sottofondo”, lo strato ha la funzione di inglobare definitivamente le tubazioni e successivamente il massetto; dopo circa 20 giorni di maturazione il massetto è pronto per la posa della pavimentazione. Nel caso di specie, per la peculiarità delle pavimentazioni, era necessario prima ultimare il pavimento a parquet ### e successivamente quello in ceramica (cucina, anti-wc e wc), in modo tale che livellando il massetto dei vani cucina e bagno si potevano correggere gli errori della diversa quota a pavimenti finiti. Per quanto attiene la scala interna si riscontra una realizzazione difforme al progetto depositato nella ### presentata al ### del Comune di ### La scala interna collega i piani sesto e settimo ### ha struttura portante in acciaio ed è rifinita con pedate e alzate in legno di massello in tono con il parquet del salone del piano sesto, da dove si diparte. La stessa presente più difformità rispetto a quelle che erano le previsioni progettuali e nello specifico: presenza di una sorgenza rispetto al pilastro nel punto di partenza al sesto piano (primo capo scala, che si trova ai piedi della rampa) di 9,8 cm; ulteriore sporgenza di circa 7 cm è presente all'inizio della seconda rampa. Le pedate e le alzate non presentano lunghezze e altezze costanti. La scala in trattazione oltre alle difformità menzionate presenta dei vizi che di seguito si elencano: le alzate non sono costanti e in particolare molto pericolosa è l'alzata in corrispondenza dell'ultima rampa che da accesso al salotto del piano settimo ###: tale alzata risulta essere di 14,4 cm, mentre le restanti alzate dei gradini appartenenti alla stessa rampa sono di 17,00 cm, con una differenza di 2,6 cm (pari al 15,29%). In generale l'alzata ideale di una scala è di 17,00 cm e la stessa non dovrebbe mai essere inferiore a 15,2 cm e superiore a 19,7 cm. Le pedate della rampa in trattazione sono in media di 30 cm. 
Relativamente all'ultima rampa e in particolare all'ultimo gradino la scala non soddisfa la ben nota regola di ### la somma di due alzate più la pedata di una scala deve essere compresa tra 62 e 65 centimetri (2*14 + 30 = 58 < 62 cm). La regola di ### è basata sul principio che due alzate più una pedata equivalgono ad un passo normale (62 - 65 cm), quando non soddisfatto soprattutto su altezze ridotte dei gradini, si verifica che la punta del piede tende ad urtare contro l'alzata, con conseguente pericolo di inciampo e di caduta. Nel progetto di una scala è opportuno che i gradini siano, almeno per ciascun interpiano (o rampa), tutti uguali; i gradini di partenza di una scala se sporgenti per motivi di sicurezza devono avere un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati (punto 4.1.10 D.M. 236/89), mentre nel caso di specie nel punto di partenza (primo capo scala, che si trova ai piedi della rampa), il gradino in adiacenza al pilastro ha spigolo vivo. Stesso problema si ha alla partenza della rampa dopo il primo pianerottolo di riposo; le pedate non sono costanti A parere di chi scrive la scala in trattazione per i vizi riscontrati e per motivi di sicurezza non è idonea alla funzione a cui è destinata e pertanto occorre rimuoverla e ricostruirla. La struttura in metallo della scala visibile nel vano sottoscala, accessibile dalla cucina, presenta “punti di ruggine”. ###… ### CARTONGESSO…In riferimento a tale punto, considerato che all'attualità le porte blindate sono ultimate, lo scrivente non ha elementi per esprimere una propria valutazione basata su elementi certi, per cui si astiene da qualsiasi considerazione nel merito, per evitare di portare dati “non certi” nel proprio elaborato peritale. Al piano sesto la parete divisoria in salone realizzata per creare un nuovo vano studio ad occhio nudo si manifesta ondulata, con lesione in corrispondenza dell'attacco con la muratura a causa di errata apposizione della "retina" che termina nel raccordo muratura-pilastro (### nr. 2 e 7). Nello studio si vede sempre il distacco verticale in corrispondenza del raccordo muratura-pilastro ed inoltre è visibile una lesione orizzontale, meno marcata, anche nella riquadratura in corrispondenza della trave in alto, quest'ultima a sezione trapezoidale (### nr. 8, 10, 11, 12 e 13). Si osserva ancora un rigonfiamento lungo la parete dello studiolo, sempre a piano sesto, in corrispondenza della chiusura in cartongesso di una nicchia dove era alloggiato originariamente un termosifone (### nr. 14 e 15). I pannelli in cartongesso che delimitano la seconda e terza rampa di scala presentano un rigonfiamento e una lesione sub-orizzontale (### nr. 48 e 49). ###…Nel vano cucina non si riscontra la mancanza delle fughe che sono presenti con regolarità. 
Una piastrella (dimensione 50 x 100 cm), presenta un dentino percepibile al tatto (### n. 21). Nella posa dei pavimenti occorre livellare le piastrelle ed evitare fastidiosi “dentini” tra le stesse. Questi “dentini”, infatti, oltre ad essere antiestetici compromettono la funzionalità della pavimentazione e costituiscono difetti secondo le norme ### 11493 che regolamentano, tra l'altro, la posa delle piastrelle ceramiche a pavimento. Si riscontra nello stesso vano il mancato completamento dei battiscopa in quattro piccoli tratti, per una lunghezza complessiva di circa 3,30 m. Un ulteriore mancato completamento del battiscopa si riscontra nel ripostiglio con acceso diretto dalla cucina per circa 0,60 m. ### stati accertati gli ulteriori vizi lamentati da parte attrice, alcuni dei quali già trattati nel dare trattazione ai punti che precedono. Per completezza occorre precisare che difetti nella “fuga” dei pavimenti sono stati accertati tra le piastrelle del pavimento del bagno con antibagno, zona ingresso piano sesto, adiacenti al vano cucina. Tale difetto nello specifico è stato accertato dal precedente CTU nell'###. 4682/16, ing. ### nello specifico ### attesta che nei vani sopra menzionati il fugante tra le piastrelle del pavimento non appare di colore uniforme (### ATP).”. (cfr. pag. da 10 a 21 della ###. 
Accertati i difetti sulle lavorazioni eseguite dalla ### S.r.l., il Ctu ha quantificato il costo delle lavorazioni necessarie per l'eliminazione degli stessi. 
Nello specifico, il CTU ha affermato che: “Per quanto riguarda gli infissi occorre considerare tre differenti vizi: il primo dovuto al colore non in tinta con l'ambiente circostante e, anche, con i cassonetti forniti dalla stessa ditta; il secondo nei meccanismi di apertura/chiusura, soprattutto per ciò che attiene quelli a “ribalta”, il terzo relativo alla tenuta all'acqua e all'area, quest'ultima non verificabile per assenza di condizioni ambientali favorevoli….Per rimediare ai vizi accertati è necessario ricorrere alle riparazioni mediante, smontaggio, fissaggio o sostituzione delle cerniere e delle maniglie che presentano difetti nel meccanismo di apertura/chiusura. Occorre inoltre provvede al controllo delle guarnizioni e, soprattutto nei vani dove sono presenti infiltrazioni in corrispondenza dei riquadri degli stessi e/o agli spigoli, procedere ad una completa sigillatura e procedere all'impermeabilizzazione della soglia per evitare in futuro possibili infiltrazioni di acqua. Particolare accortezza necessita nella verifica delle guarnizioni per garantire la tenuta all'aria. Infine, occorre ripristinare le porzioni di intonaci danneggiati e ripitturarli, utilizzando la dovuta diligenza per uniformare il colore all'ambiente circostante, altrimenti è necessario ripitturare tutti i vani dove si è riscontrato il problema al fine di avere uniformità di colore. Per uniformare il colore egli infissi con quello richiesto di parte attorea e, comunque, con quello che caratterizza l'intero appartamento, sarebbe necessario o sostituire gli infissi o procedere ad adeguare i “bianchi” dell'ambiente circostante a quello degli infissi. Si ritiene tuttavia, quest'ultima soluzione, troppo onerosa per l'impesa esecutrice, coniugando il danno in via equitativa con una decurtazione del relativo importo commissionato nella misura del 40%, onnicomprensiva per la riparazione e la eliminazione dei vizi accertati. La decurtazione del 40% sul prezzo pattuito, corrispondente ad un importo di 8.400,00 € … è da intendersi onnicomprensiva di ogni lavorazione, compreso lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale registrazione/sostituzione dei pezzi, la sistemazione dei cassonetti e la riparazione delle murature affette da infiltrazioni, ad esclusione della sola ### da computare come per legge. Nella valutazione del danno si è tenuto conto che intanto che l'appartamento sarà ripitturato, parte attrice manterrà disagi per parte dei vizi riscontrati, quale la mancata uniformità di colorazione di quasi tutti i vani del piano settimo. Per l'eliminazione del dislivello che il vano cucina e il “bagno e antibagno” presentano rispetto al vano soggiorno, nonché la errata posta in opera della piastrella della cucina, che presenta un dentino percepibile al tatto, sarebbe necessario l'integrale rifacimento della pavimentazione della cucina e dell'adiacente “bagno e antibagno” per allinearli alla quota del soggiorno. 
Anche in tal caso, non si ritiene percorribile l'integrale rifacimento dei pavimenti dei vani affetti dai vizi menzionati, ma si ritiene applicare una compensazione economica nella misura di: € 500,00 La posa in opera dei battiscopa nella cucina e nel vicino ripostiglio ha un'incidenza in termini di manodopera e materiali (colla e quant'altro occorrente), escluso la sola fornitura dei battiscopa a carico della ditta…150,00 (### Per ciò che attiene la scala interna, per quanto si è detto per i vizi riscontrati e per motivi di sicurezza occorre rimuoverla e ricostruirla. Il danno economico si quantifica come di seguito: - preparazione del cantiere mediante spostamento del mobilio e protezione del parquet dei vani salotti del piano sesto e settimo (punto di partenza e arrivo scala) e del pavimento vano sottoscala con acceso dalla cucina: a corpo 300,00 €; - demolizione della scala: a corpo 1.200,00 €; - realizzazione e posa in opera di nuova scala, con caratteristiche simili a quella esistente: a corpo 6.000,00 € (prezzo corrispondente a quello pattuito tra le parti); - smaltimento a discarica controllata del materiale di risulta: a corpo 300,00 €; ed in totale: (300,00 + 1.200,00 + 6.000,00 + 300,00) = 7.800,00 € (###ottocento/00). In ultimo, relativamente alla pareti in cartongesso e più specificatamente per le lesioni e la non perfetta planarità della parete realizzata nel salone a piano terra per ricavare il vano studio (danno permanente, riparabile solo con il suo rifacimento), per il rigonfiamento relativo alla chiusura del vano termosifone nel vano studiolo e per quelle contemplate nell'offerta a corpo del contratto per cui è causa, sempre in maniera equitativa, non essendo possibile prevedere la demolizione e il rifacimento delle opere affetta da vizi in relazione al danno riscontrato, si valuta il danno nella misura del 40% dell'offerta, ossia in cifra tonda (1.500,00 € x 40%): 600,00 € (###00). In totale, il costo delle lavorazioni necessarie per eliminare i vizi riscontrati nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al contratto stipulato tra l'avv. ### e la ditta “### S.r.l., per come descritti alle pagini 8, 9 e 10 dell'atto di citazione in opposizione è pari a: (8.400,00 + 500,00 + 150,00 + 7.800,00 + 600,00) = 17.450,00 € (###00) oltre IVA come per legge”. (cfr. CTU pag. da 21 a 32).  ### sui vizi delle lavorazioni ha portato all'accertamento degli stessi per inesatto adempimento dell'### S.r.l. nell'esecuzione del contratto d'appalto. Con la conseguenza che la ### S.r.l. è tenuta al risarcimento dei danni così quantificati in € 17.450,00 oltre IVA al 10% rientrando a pieno i lavori sui quali eliminare i vizi tra quelli previsti per l'agevolazione fiscale dall'art. 7, comma 1, lett. b). 
Va altresì dichiarato che, all'esito della ### e tenuto conto della documentazione in atti, è emersa la responsabilità solidale del direttore dei lavori, arch. ### per omessa sorveglianza e coordinazione degli stessi e per mancata verifica dei vizi contestati dagli opponenti.  ### unitamente alla ### S.r.l., ha eccepito la carenza del conferimento di formale incarico di direzione dei lavori in capo al primo.
Tuttavia, sul punto si osserva che la Corte di Cassazione in tema di affidamento di incarico professionale ha affermato che il rapporto professionale può essere provato anche attraverso presunzioni, comportamenti concludenti delle parti e anche attraverso prove indirette (cfr. Cass.n. 2137/2025). 
Nella fattispecie, dalla produzione documentale degli opponenti non contestata da ### è emerso che lo stesso ha redatto la c.d. ### per gli interventi di manutenzione straordinaria, qualificandosi in essa come progettista e come soggetto incaricato a direttore dei lavori, sottoscrivendola. 
Inoltre, si è definito esso stesso come direttore dei lavori nella corrispondenza intercorsa con l'avv. ### con la quale ha comunicato -in qualità di direttore dei lavori - di dover verificare la conformità dei lavori appaltati con il progetto e accertare che questi rientrassero nel titolo abilitativo autorizzato, successivamente a dette verifiche, avrebbe rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori, specificando di rimanere in attesa di riscontro sulla data di incontro. (cfr. all. n. 22 all'atto di opposizione). 
Quindi, accertata la qualità di direttore dei lavori di ### si rileva che lo stesso non abbia dimostrato di avere correttamente svolto l'incarico professionale. 
Ebbene, in tema di responsabilità del direttore dei lavori, la Corte di Cassazione ha precisato che: “ È stato affermato da questa ### corte che, in tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera (Cass. n. ###/2021; n. 20557/2014). In contrasto con tale principio, la Corte d'appello ha riconosciuto la responsabilità del direttore dei lavori, in solido con le imprese incaricate, con riferimento inscindibile alla generalità dei vizi, mentre la corretta applicazione del principio imponeva una verifica riferita al singolo vizio riscontrato, avuto riguardo alla sua natura e alla sua origine.” (cfr. Cass. Civ., sez. II sent. n. 18765/2025). 
Nella fattispecie, dal compendio probatorio in atti, risulta che ### non abbia fornito prova di avere diligentemente sorvegliato acché i lavori venissero correttamente eseguiti secondo quanto commissionato dagli opponenti e riportato in preventivo. 
In sede di CTU è stata accertata la mancata vigilanza da parte del direttore dei lavori su gran parte delle lavorazioni eseguite dall'impresa appaltatrice né abbia proposto o adottato soluzioni atte ad eliminare i vizi riscontrati.
Nello specifico il CTU ha accertato la responsabilità del direttore dei lavori in relazione a ciascun vizio riscontrato sulle lavorazioni, quantificandone la percentuale secondo un ragionamento logico che si ritiene condivisibile, perché privo di vizi fattuali e giuridici ed ha affermato che“ Nel caso di specie lo scrivente, relativamente alla scala interna, dove il ### dei lavori era doppiamente responsabile, in quanto era anche progettista, dei vizi riscontrati è corresponsabile con l'impresa esecutrice, nella stessa misura (50%). Per quanto riguarda il colore degli infissi il ### dei lavori, a parere di chi scrive, non ha responsabilità alcuna. Dalla documentazione versata in atti, infatti, non si rinviene che a tempo dovuto, ossia dopo la fornitura e prima della posa in opera degli infissi, parte attrice abbia segnalato al ### dei lavori la mancata corrispondenza del colore pattuito tra parte attrice e convenuta per gli infissi, affinché il ### dei lavori, ordinasse all'impresa di provvedere a sostituirli prima del loro montaggio. ### dei lavori sarebbe stato corresponsabile insieme all'impresa Per quanto riguarda poi la corretta posa in opera degli infissi, questa deve avvenire da parte di personale specializzato, che esulano dalle competenze del ### dei lavori, che può prendere atto di vizi solo ad opera ultimata. In tal caso lo stesso ha l'obbligo di segnalare all'impresa che ha assunto l'onere della lavorazione di porre in atto i rimedi necessari per eleminare i vizi, diversamente deve applicare adeguati decurtazioni perché la committenza possa rimediare in maniera autonoma. Si ritiene che le responsabilità del ### dei lavori in tal caso possa essere valutata nella misura del 20% del totale del vizio riscontrato ossia 1.260,00 € (6.300,00 € * 20% = 1.260,00 €), costituendo tale aliquota percentuale la corresponsabilità dei vizi riscontrati a seguito della mancata decurtazione che lo stesso aveva obbligo di applicare per la errata messa in opera degli stessi. Per quanto riguarda la pavimentazione, poiché per come detto l'errore è nel non aver predisposto i corretti livelli dei massetti di sottofondo per tener conto della diversa piastrellatura (ceramica e parquet) e nel caso di specie, per la peculiarità delle pavimentazioni, era necessario prima ultimare il pavimento a parquet ### e successivamente quello in ceramica (cucina, anti-wc e wc), in modo tale che livellando il massetto del vano cucina si potevano correggere gli errori della diversa quota di pavimenti finiti, il ### dei lavori avrebbe dovuto vigilare nella corretta esecuzione delle “fasi”, per cui è corresponsabile insieme all'impresa esecutrice nella stessa percentuale dei vizi riscontrati (50%). Per quanto riguarda in ultimo le pareti in cartongesso, lo scrivente non ritiene siano imputabili al ### dei lavori responsabilità relativamente alla cattiva posa in opera della stessa, poiché i vizi riscontrati sono sicuramente emersi dopo la rifinitura della parete (intonaco e pitturazione) e, quindi, il ### dei lavori, con l'ordinaria diligenza non poteva prevederli. In tal caso avrebbe dovuto ordinarne la demolizione e il rifacimento.” (cfr. pagg. 27 e 28 CTU).
Ciò posto, deve essere accolta anche la domanda di accertamento dei lavori extra contratto avanzata dalla ### S.r.l. nei confronti della committenza, per le ragioni di seguito descritte. 
Occorre, infatti, rilevare che l'### S.r.l. ha dato prova di aver eseguito lavorazioni ulteriori non previste in preventivo, in favore della committenza attraverso le prove testimoniali e le risultanze dell'ATP ove è stata eseguita la contabilizzazione dei suddetti lavori. 
Specificamente, il CTU in sede di ATP ha accertato l'esecuzione da parte della ### S.r.l. dei seguenti lavori extra contratto: intonacatura mq 55, fornitura e messa in opera di controtelai porte interne, demolizione per aperture tracce per impianti elettrici, telefonici, linee lan (per ogni ambiente), tv, citofono e tapparelle elettriche 2 operai x 4 gg, 4 rifacimenti fondelli solaio di copertura, fornitura di marmi portoncino caposcala, posa in opera marmi portoncino caposcala 2 operai x 2 ore, opere murarie per apertura passaggio operaio per raggiungere la colonna fecale contigua allo studio per modifica tubazione ed eliminazione gradino del bagno + apertura puntuali del sottotetto per il passaggio tubi impianto riscaldamento e relativi ripristini + demolizione parete in lavanderia e nel bagnetto di servizio 7° piano per alloggio collettori e relativi ripristini + allontanamento materiali e trasporto a discarica pubblica 2 operai x 2 gg + materiali, rifacimento stipiti e imbotte per riquadrature n. 11 finestre esterne non compresa nel contratto, compreso rappezzi intonaco ammalorato, previa asportazione del vecchio e operazioni conseguenti, insonorizzazione di parete in cartongesso con pannelli specifici, realizzazione di parete in mattoni nel primo bagno del 7 ° piano, compresa intonacatura, realizzazioni di struttura in acciaio per cartongesso per alloggiamento tubazioni impianti idrici, controsoffitti, sottofinestre ecc., demolizione dei muretti in laterizio in cucina e delle pareti di rivestimento della colonna fognante e del pilastro nonché deviazione a soffitto con innesto della medesima nella colonna a servizio del bagno contiguo al ripostiglio e trasporto dei materiali di risulta a piedi dal 6 ° piano, rifacimento fondelli solai mansarda, lavori in cantina, posa di battiscopa compreso i materiali necessari per la posa realizzazione di n. 2 vani porta, portone blindato e porta bagno compresi materiali di finitura e trasporto di materiale di risulta a mano dal 7° piano, trasporto a mano dei materiali di risulta dal settimo piano e sesto piano e relativo trasporto a pubblica discarica, salita di parquet a mano fino al piano 7° smontaggio di telai, porte interne e mostre ed accantonamento delle stesse per riutilizzo, trasporto piastrelle da rivenditore in cantiere …+ risalita a mano delle stesse fino al sesto e settimo piano 78 pacchi, trasporto di controtelai per portoni blindati in cantiere e salita a mano degli stessi fino al sesto e settimo piano, esecuzione di impianto elettrico con materiali forniti dal Committente; … riepilogo ……..  € 19.283,20 - A dedurre 12% sul totale per approssimazioni e incertezze di misura e quantità = € 19.283,20 x 0,12 = € 2.313,98 Totale lavori ### € 16.969,22 + IVA”. (cfr. pagg. da 35 a 41 della ###. 
Le lavorazioni extra contratto sono state confermate anche dal teste ### il quale questo giudicante ritiene sia attendibile, poiché, seppure dipendente della ### S.r.l. fino al 2010, ha precisato di essere stato chiamato da quest'ultima per lavorare alla ristrutturazione per alcuni giorni non ricordando se nell'anno 2016 o 2017 e confermando solo le lavorazioni che ricordava come svolte dall'impresa. Inoltre, a domanda del Giudice di indicare il nominativo di altri dipendenti della “### Costruzioni” che avevano partecipato ai lavori il teste ha risposto: “### e ### e un certo ### di cui non ricorda il cognome.”. (v. dichiarazioni al verbale udienza del 05.07.2021). 
Nello specifico, il teste ### in sede di escussione testimoniale, sul capitolo 45, della memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. “l'impresa ### ha realizzato, con l'assenso della committenza, i lavori e le forniture di cui ai nn. da 1 a 22 di pag. 31 della Ctu dell'Atp ing. 
Condorelli, di cui si da lettura, in particolare la committente ha fornito la chiave del vano cantina? ha risposto: N. 1) è vero, io ho intonacato il vano cantina e le spallette degli infissi. Non mi ricordo se i metri quadrati erano 55. Ricordo che abbiamo installato dei portoncini blindati e abbiamo fatto anche le rifiniture. N. 2) Ricordo delle opere in cartongesso ma non so chi le ha fatte perché non era di mia competenza. N.3) Non ricordo il numero dei cassonetti. Gli infissi erano già completi di cassonetti e non li ho montati io. Io mi sono occupato delle rifiniture di intonaco intorno ai cassonetti. N. 4) Conferma la fornitura e posa in opera dei telai ma non ricordo con esattezza il numero; N. 5) è vero. Ricordo che sono state eseguite queste lavorazioni. Io mi sono occupato della chiusura delle tracce e con me se ne occupato mastro ### N. 6) Si ricordo che abbiamo salito a mano i telai salendo per le scale perché non ci entravano nell'ascensore. I materiali di risulta li abbiamo scesi con la gru. Non so dove siano stati smaltiti perché non me ne sono occupato io. Non so dove venivano smaltiti e da chi. Io caricavo i secchi che poi venivano caricati sulla gru. N. 7) Ricordo che me ne sono occupato io. Ho rifatto parte del soffitto, intonaco e pittura. N. 8) Non mi sono occupato dell'impianto elettrico. ### l'elettricista che non conosco. 
N. 9) è vero. Abbiamo rifatto l'intonaco del soffitto della mansarda. N. 10) Ricordo i portoncini blindati sono stati trasportati fino all'appartamento dalle scale. Non ricordo se le piastrelle pure. N. 11) Ho già risposto. N. 12) Non ricordo questa fornitura in quanto non me ne sono occupato io. Ripeto mi sono occupato delle rifiniture d'intonaco. N. 13) Si ricordo che i controtelai l'abbiamo portati noi a piedi dalle scale perché non entravano in ascensore. Insieme a me c'era ### e ### N. 14) è vero. N. 15) Si ricordo. n. 16) Ricordo che abbiamo salito tante cose a mano. Non ricordo il parquet. 
Io non ero presente tutti i giorni, ma solo quando venivo contattato dalla “### Costruzioni” N.17) La parete l'ho realizzata io. N. 18) Nulla so perché ripeto non mi sono occupato io del cartongesso. Mi ricordo che è stato fatto non da me. N. 19) Non mi sono occupato di demolizione di colonne e muri all'interno della cucina. Ripeto io ho fatto solo delle parti di intonaco. Non ricordo. N. 20) Ricordo l'istallazione di tre portoncini blindati. Riguardo alla porta del bagno e alla realizzazione dei tre vani porta non ricordo. N. 21) Nulla so perché non mi sono occupato del cartongesso. N. 22) ricordo che è venuto il falegname di cui non ricordo il nome. Ricordo che il falegname ha smontato le porte interne e le ha portate via e poi le ha rimontate. A domanda del Giudice: Non conosco il falegname e ne so dire se è stato chiamato dalla “### Costruzioni” o dalla proprietaria. A domanda dell'Avv. ### risponde: io ho confermato per quello che so e ricordo le forniture/prestazioni che mi sono state lette. Nulla posso dire circa l'assenso della committenza. Io ho fatto le lavorazioni che mi sono state chieste dalla “### Costruzioni”. (cfr. verbale udienza 20.06.2024). 
Gli opponenti sul punto hanno eccepito l'assenza di alcuna pattuizione delle lavorazioni ulteriori e contabilizzate in sede di ### Ebbene, anzitutto, si precisa che per le variazioni sull'appalto, sebbene le parti avessero disposto con la clausola di cui all'art. 8 del contratto di appalto la preventiva autorizzazione per l'esecuzione delle stesse rispetto a quanto previsto nel computo metrico, la stessa non può operare nella fattispecie, poiché non è stato dimostrato che detto computo metrico, seppure citato, sia estato effettivamente redatto e allegato al contratto. 
Invero, è emerso dall'istruttoria svolta che nell'esecuzione dei lavori la ### S.r.l. si è attenuta al preventivo e agli ordini impartiti dalla committenza, poiché alcun computo metrico e capitolato erano stati predisposti dalle parti. 
Inoltre, a ciò va aggiunto che con l'art. 8 -sull'esecuzione di nuovi lavori - le parti hanno invece disposto come di volta in volta sarebbero stati concordati tra le parti e compensati a parte detti lavori, senza, tuttavia, richiedere la c.d. forma scritta. (cfr. all. n. 3 all'atto di opposizione).
Quindi, preliminarmente, si rileva che non vi sia stata alcuna deroga contrattuale alla disciplina del principio di libertà di forma prevista per i lavori extra contratto, anche ai sensi dell'art. 1661 c.c. prevista per le variazioni. 
Pertanto, si ritiene che nei casi in cui l'appaltatore esegue delle opere extra contratto il suo diritto al compenso è riconosciuto dagli artt. 1660 e 1661 c.c., giacché, quando i lavori sono diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dal contratto e sono ordinati dal committente, all'appaltatore spetta il compenso per i maggiori lavori realizzati ex art. 1661 c.c.. 
La Corte di Cassazione in tema di variazioni delle opere appaltate ha precisato che: “In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente; mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 40122/2021). 
Quindi, in ipotesi di opere eseguite dall'appaltatore extra contratto diventa decisivo accertare se le opere realizzate dall'appaltatrice siano maggiori e diverse rispetto a quelle previste con contratto e se siano state autorizzate ai sensi dell'art. 1659 c.c. o ordinate ex art. 1661 c.c. dal committente oppure ancora autonomamente eseguite dall'appaltatore ex art. 1660 c.c.. 
Nella fattispecie, l'impresa appaltatrice ha provato attraverso presunzioni che le variazioni e i lavori extra contratto siano stati ordinati dalla committenza, ai sensi dell'art. 1661 c.c.. 
Ciò in conformità a quanto affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione secondo cui “la forma dell'ordine dell'appaltante è libera e, dunque, esso può essere dato anche verbalmente, purché sia preciso e determinato. E ciò in osservanza del principio secondo cui l'appaltatore può dimostrare con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni dell'opera appaltata sono state richieste dal committente, in quanto la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo è necessaria soltanto quando le variazioni sono dovute all'iniziativa dell'assuntore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24246 del 09/08/2023; ### 2, Ordinanza n. 40122 del 15/12/2021; ### 2, Sentenza n. 19099 del 19/09/2011; ### 2, Sentenza n. 208 del 11/01/2006; Sez. 2, Sentenza n. 8528 del 28/05/2003; ### 2, Sentenza n. 6398 del 22/04/2003; ### 2, Sentenza 7242 del 28/05/2001; ### 2, Sentenza n. 3040 del 15/03/1995; ### 2, Sentenza n. 7851 del 24/09/1994; ### 2, Sentenza n. 466 del 18/01/1983; ### 2, Sentenza n. 106 del 07/01/1980; ### 2,
Sentenza n. 3596 del 06/08/1977; ### 3, Sentenza n. 2431 del 14/07/1972; ### 1, Sentenza n. 2358 del 09/07/1968).” (cfr. Cass. Civ., sez. II, ord. n. 5898/2024). 
Nel caso di specie, l'iniziativa del committente può infatti desumersi dal fatto che mai l'appaltatore avrebbe avuto interesse ad eseguire varianti ai lavori di sua iniziativa in quanto, trattandosi di un contratto di appalto a corpo, non avrebbe potuto richiedere alcun compenso aggiuntivo, come prescritto dall'art. 1659 c.c.. 
A ciò va aggiunto che non risulta in atti né è stato dedotto che i committenti durante l'esecuzione dei lavori abbiano mai lamentato e contestato all'appaltatore l'esecuzione di varianti o lavori extra contratto non richiesti rispetto ai lavori originariamente concordati. 
Trattasi di varianti significative consistite in aumenti o diminuzioni di alcune categorie di lavori nonché in addizioni rispetto ai lavori previsti in contratto. 
I committenti hanno accettato l'opera al termine dei lavori, senza nulla eccepire, per cui deve ritenersi che fossero ben consapevoli, perché da loro richieste, delle variazioni e dei lavori extra contratto eseguite dall'appaltatore. 
Sul quantum, ovvero sulla somma che i committenti sono tenuti a versare per i maggiori lavori svolti dall'impresa appaltatrice, va considerata la quantificazione così come operata dal CTU in sede di ATP pari ad € 16.969,22 oltre IVA al 10%, rientrando le lavorazioni eseguite nelle agevolazioni fiscali di cui all'art. 7, comma 1, lett. b). 
In ultimo, va accolta la domanda di applicazione della clausola penale per ritardata ultimazione dei lavori proposta dagli opponenti, prevista dall'art. 6 del contratto di appalto, secondo cui “l'impresa si impegna a portare a termine i lavori sopraelencati entro e non oltre novanta giorni lavorativi dalla data odierna, salvo imprevisti che dovrebbero sorgere durante l'esecuzione dei lavori. ### è tenuto a corrispondere al committente, a titolo di penale, la somma di ### 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatore, al netto dell'### che il committente dedurrà a saldo dovuto previa comunicazione scritta all'impresa. Il committente ha diritto, altresì, al risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382, c.1, c.c. oltre che alla risoluzione del contratto per inadempimento previa comunicazione scritta all'appaltatore”. 
Ebbene, dall'esame dei documenti prodotti dall'opponente può affermarsi che in data ### siano stati ultimati i lavori dall'impresa, poiché con la comunicazione del 25.07.2016, inoltrata dal direttore dei lavori a mezzo e-mail avente come oggetto “chiusura lavori” era stato comunicato che visto lo stato dei lavori eseguiti presso l'unità immobiliare ad uso esclusivamente residenziale, via F. ### - ### la pratica urbanistica a firma dello stesso, depositata presso l'ufficio tecnico del Comune di ### -###, avrebbe dovuto essere burocraticamente chiusa a fine lavori nonché con la medesima erano stato chiesto il pagamento delle spettanze professionali (cfr. all. n. 8 alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.). 
Da ciò ne discende che la ### S.r.l. dalla data di inizio lavori, fissata nel contratto nella data di stipula dello stesso, ovvero il ### al 25.07.2016 ha compiuto un ritardo nell'ultimazione degli stessi pari a giorni 19 per un importo dovuto nei confronti degli opponenti di € 1.900,00. 
In conclusione, per le ragioni sinora esposte, applicati i principi giurisprudenziali via via richiamati, si dichiara l'inesatto adempimento della ### S.r.l. e del direttore dei lavori ### e, per l'effetto, si condannano al risarcimento, ognuno nel limite delle percentuali indicate dal CTU per i vizi inerenti alle singole lavorazioni eseguite, complessivamente quantificato in € 17.450,00 oltre IVA al 10%. 
Altresì, si dichiara l'inadempimento di ### e ### in qualità come in atti, relativo nel pagamento delle opere extra contratto eseguite in loro favore dalla ### S.r.l. per € 16.969,22 + IVA con applicazione dell'iva al 10%. 
Quanto agli interessi dovuti sulla somma di € 16.969,22 oltre ### si ritiene che siano dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. Infatti, la parte che, ai sensi dell'art. 1460 c.c. si avvale legittimamente del suo diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra, non può essere considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento degli interessi moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall'altra parte per il mancato adempimento, nei termini previsti dal contratto, di quanto a lei dovuto, non essendo applicabile l'art. 1224 c.c., che ricollega alla mora del debitore il diritto del creditore al pagamento degli interessi di mora e dei maggiori danni conseguenti all'omesso pagamento della prestazione pecuniaria (nella specie, si trattava di un contratto di compravendita nel quale la parte acquirente aveva giustificato il mancato pagamento del saldo a causa delle difformità e dei vizi del materiale consegnato, 14926/2010). 
Poiché nella fattispecie parte opponente ha eccepito l'esistenza di vizi nelle opere realizzate, questa non può considerarsi in mora, se non dal momento dell'accertamento giudiziale del debito. 
Sulla somma di € 17.450,00 oltre IVA per l'eliminazione dei vizi sulle lavorazioni eseguite dall'appaltatrice, poiché derivante da un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale costituisce secondo la giurisprudenza di legittimità un debito, non di valuta, ma di valore, deve riconoscersi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa. (cfr. Cass., Civ., Sez. II, ord. n. 1627/2022). 
Sebbene parte attrice non abbia espressamente domandato il riconoscimento di queste voci deve osservarsi che la Corte di Cassazione ha affermato sul punto che: “…secondo un orientamento di questa Corte, nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito (v. Cass., n. 1111/20; n. 18564718). Tali interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni.”. (cfr. Cass., Civ., Sez. VI, ord. n. 5317/2022).
Pertanto, sull'importo riconosciuto a titolo risarcitorio per l'eliminazione dei vizi riscontrati pari ad € 17.450,00 oltre ### trattandosi di debito di valore decorreranno gli interessi compensativi al tasso legale dal 25.07.2016 (momento di chiusura dei lavori) ad oggi con la rivalutazione anno per anno in base agli indici istat e poi gli interessi moratori sempre al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo. 
Ciò posto, occorre pronunciarsi, infine, sulla domanda di risarcimento del danno da mancato godimento dell'abitazione proposta da ### e ### nei confronti della ### S.r.l. e di ### Tale ultima domanda risarcitoria è infondata e viene respinta, poiché il mancato pacifico godimento dell'immobile è stato genericamente allegato dagli opponenti e non è stato comunque dimostrato che questi ultimi, in concreto, non abbiano utilizzato l'immobile a causa dei vizi accertati e delle infiltrazioni. 
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno morale, perché allegata senza alcun supporto probatorio atto a dimostrare il pregiudizio subito e le conseguenze patologiche contestate. 
Quanto al pagamento delle spese di ### considerato che è stata accertata sia l'esistenza di vizi alle opere realizzate e sia l'esecuzione di lavori extra contratto, che ha determinato una riduzione sul quantum dovuto dagli opponenti alla ### S.r.l., si ritiene equo porle a carico di ### e ### in solido fra loro, e ### s.r.l. nella misura del 50% pro parte per le spese di ATP come liquidate in atti; mentre quelle della CTU espletata nel presente giudizio vengono poste a carico di ### e ### in solido fra loro, ### s.r.l. e ### nella misura di un terzo ciascuno. 
In punto di spese di lite, si osserva che, con riferimento alle spese del procedimento monitorio, si ritiene che la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non renda di per sé irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio di opposizione, sicché la valutazione della soccombenza dovrà tener conto del risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. n. 24482/2022 e n. 18125/2017).
Inoltre, in ordine alle spese del presente giudizio, si fa presente che il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23/2/2024 4860 e, in senso conforme, Cass., Sez. lav., 1/08/2023, n. 23434; Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587). 
Considerato, quindi, l'esito complessivo della lite, si dichiarano quindi interamente compensate tra le parti le spese del procedimento monitorio e del presente giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: - accoglie l'opposizione proposta da ### e ### in qualità di eredi di ### nei confronti della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2018 emesso dall'intestato Tribunale il ### che viene revocato; - dichiara la risoluzione del contratto d'appalto stipulato il ### per l'inesatto adempimento della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore; - dichiara l'avvenuta esecuzione di lavori non previsti nel contratto di appalto da parte della ### s.r.l. in favore di ### e ### in qualità di eredi di ### - dichiara l'inadempimento di ### in ordine all'incarico di direttore dei lavori nei confronti di ### e ### in qualità di eredi di ### - condanna la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, in via solidale con ### ciascuno nelle percentuali indicate nella ### al risarcimento dei danni per i vizi sulle lavorazioni eseguite nell'immobile sito in #### 88, in favore di ### e ### in qualità di eredi di ### quantificati complessivamente in € 17.450,00 + IVA al 10%, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva; - condanna la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento della penale per ritardata ultimazione dei lavori pari ad € 1.900,00 nei confronti di ### e ### in qualità di eredi di ### oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo; - condanna ### e ### in qualità di eredi di ### al pagamento nei confronti della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore, dei lavori extra contratto pari ad € 16.969,22 + iva al 10%, oltre interessi dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo, al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c.; - rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e per mancato godimento dell'immobile proposta da ### e ### in qualità di eredi di ### nei confronti della ### S.r.l. e di ### - pone le spese di CTU del procedimento di ### come liquidate in atti, a carico di ### e ### in solido fra loro, e della ### s.r.l. nella misura del 50% pro-parte; - pone le spese di CTU del presente giudizio, come liquidate in atti, a carico di ### e ### in solido fra loro, ### s.r.l. e ### nella misura di un terzo ciascuno; - dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento monitorio e del presente giudizio.  ### lì 25 novembre 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 6259/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Damiani Song

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4121/2025 del 17-02-2025

... che sul fabbricato confinante erano stati collocati tubi di acqua pura e nera alla distanza inferiore di 1 mt prevista dall'art. 899 cod. civ.; lamentava, altresì, che esisteva una finestra di luce munita di grata ed inferriata posta ad una quota dal pavimento inferiore a quella prevista dalla legge; chiedeva, pertanto, che venisse ordinata la rimozione dei tubi e che il davanzale fosse alzato fino a 2 mt. da terra. Il Tribunale di Caltagirone accoglieva la domanda. 2. La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla convenuta ### innanzi alla Corte d'Appello di Catania che rigettava il gravame osservando che nessuna contestazione era stata sollevata dall'attrice in merito alla distanza delle tubature interne accertata dal ### pertan to, la sentenza di prime cure non poteva dirsi resa in violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Sempre a giudizio della Corte terr itoriale, non assumeva alcuna rilevanza l'aver c hiesto ed ottenuto l'autorizzazione edilizia, che viene rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi e non può consentire deroghe alle norme del codice civile. Infine, la dedotta “prescrizione dei diritti dell'at trice” è un'eccezione in senso proprio n on rilevabil e (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14056/2021 R.G. proposto da: ### rappresentata e dife sa dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### rappresentata e difesa dall'av vocato ### - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'### 1899/2020 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal #### 2 di 4 1. Adelin a ### convenne davanti al Tribunale di Caltagirone la vicina ### lamentando che sul fabbricato confinante erano stati collocati tubi di acqua pura e nera alla distanza inferiore di 1 mt prevista dall'art. 899 cod. civ.; lamentava, altresì, che esisteva una finestra di luce munita di grata ed inferriata posta ad una quota dal pavimento inferiore a quella prevista dalla legge; chiedeva, pertanto, che venisse ordinata la rimozione dei tubi e che il davanzale fosse alzato fino a 2 mt. da terra. 
Il Tribunale di Caltagirone accoglieva la domanda.  2. La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla convenuta ### innanzi alla Corte d'Appello di Catania che rigettava il gravame osservando che nessuna contestazione era stata sollevata dall'attrice in merito alla distanza delle tubature interne accertata dal ### pertan to, la sentenza di prime cure non poteva dirsi resa in violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Sempre a giudizio della Corte terr itoriale, non assumeva alcuna rilevanza l'aver c hiesto ed ottenuto l'autorizzazione edilizia, che viene rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi e non può consentire deroghe alle norme del codice civile. Infine, la dedotta “prescrizione dei diritti dell'at trice” è un'eccezione in senso proprio n on rilevabil e d 'ufficio, che doveva essere proposta dalla convenuta con la comparsa di costituz ione e risposta, considerata, dunque, giustamente tardiva del giudice di prime cure.  3. ### ricorre per cassazione con un unico motivo, contrastato da controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si deduce grave violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 comma 1, nn. 3), 5) cod. proc. 3 di 4 civ. La ricorre nte censura la sentenza di primo g rado per avere riscontrato l'accert amento da parte del CTU della collocazione di tubazioni idriche esterne a distanza illegale; e per non avere dedotto nulla sulla circostanza che nessuna tubazione interna era a distanza inferiore a q uella di legge e che era stata rilasciata autorizzazione edilizia del Comune di ### del 15.03.1994.   Sotto altro profilo, la rico rrente osserva che l'eccezione di prescrizione proposta in prim o grado avrebbe dovuto essere considerata mera difesa, come tale proponibile entro i termini di cui all'art. 183 cod. proc.  Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili in cui è articolato. 
Quanto alla critica rivolta contro la pronuncia di primo grado, giova ricordare che con il ricorso per cassazione non possono essere proposte - e sono da dich iararsi, p erciò, inammissibili - censure rivolte specificamente contro la sentenza di primo grado, anziché contro quella di appello, atteso che oggetto del suddetto ricorso è - al di fuori dei casi ecceziona li previsti dalla legge - normalmente la sentenza di secondo grado (### L, Sentenza n. 6733 del 21/03/2014, Rv. 630084 - 01; conf.: Cass. Sez. L, Sent enza n. 56 37 del 15/03/200 6, Rv.  587584 - 01). 
Quanto all'altro pro filo di censura, premesso che, vertend osi in tema di actio negatoria servitutis (rimozione di tubazioni a distanza illegale) dovrebb e parlarsi, al più, di eccezione ricon venzionale di usucapione e non certo di eccezione di prescrizione, sta di fatto che - come già affermato da questa Corte - trattasi di eccezione in senso stretto (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 183 22 del 27/ 06/2023, Rv.  668272 - 01), e non di mera difesa e inoltre il richiamo alle sezioni unite n. 23464/2016 è fuori luogo perché tale pronuncia si riferisce a tutt'altra ipotesi, cioè all'eccezione di difetto di titolarità della posizione 4 di 4 giuridica soggettiva in erente la legittimazione attiva del controricorrente). 
Pertanto, è corretta la decisione della Corte d'Appello laddove ha ritenuto tardiva l'eccezione e il ricorso va respinto. 
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ sto per il ricorso , a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giud izio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 3.800,00 per compensi, oltre ad €.  200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. 
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consi glio della ### a 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Amato Cristina

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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 850/2025 del 11-11-2025

... cemento o altri materiali da 25 kg, montava ponteggi in tubi innocenti, saliva su scale e compiva lavori che richiedevano forza fisica e resistenza”, e che, dopo il sinistro “non riusciva più” (cfr. verbale di udienza del 18.04.2024). Le ulteriori testimonianze assunte in corso di causa (cfr. testi ### - fratello dell'attore, ### - indifferente), da ritenersi pienamente credibili poiché prive di contraddizioni ### il: 14/11/2025 n.2707/2025 importo 2759,00 intrinseche, hanno altresì dimostrato che, dopo il sinistro, l'attore ha limitato talune attività sportive che prima del sinistro praticava, come il calcio. Deve quindi riconoscersi che, sebbene le lesioni non abbiano, secondo il ### avuto incidenza sulla capacità lavorativa specifica dell'attore, essa sia stata resa più usurante, anche se non impedita né limitata (e da valutarsi quindi quale danno alla cenestesi lavorativa - liquidabile mediante appesantimento del risarcimento del danno biologico in via di personalizzazione - cfr. Cass. Sentenza n. 28988/2020), oltre ad incidere sulle normali attività di svago e di relazione praticate dal ### prima del sinistro, ivi comprese quelle ludico-sportive. Tali considerazioni portano (leggi tutto)...

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R.G. 344/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO -SEZ. CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 344/ 2020, promossa da: ### (C. F. ###), rapp.to e difeso dall'Avv. #### (C.F. ###), residente in ####, ### nr. 37 CONVENUTA-CONTUMACE ### S.P.A. (P.Iva ###), rapp.ta e difesa dall'Avv. #### parti hanno concluso come da verbale del 13.05.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.  ### atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio ### e la ### S.P.A., chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno asseritamente subito come conseguenza di un incidente stradale occorso in data ###, alle ore 22.02 circa in ### quantificato nella ### il: 14/11/2025 n.2707/2025 importo 2759,00 somma di Euro € 250.000,00 ovvero nella somma ritenuta di giustizia, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese. 
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto: ### che, mentre si trovava a percorrere la ### in ### alla guida del suo motoveicolo ### 650 Tg. ### con direzione montimare, giunto all'altezza dell'intersezione con P.zza ### sarebbe stato investito dall'autovettura ### 207 tg. ### condotta da ### e di proprietà di ### che provenendo dall'opposta direzione (mare-monti) avrebbe svoltato improvvisamente a sinistra senza dare la precedenza al motociclista, rendendo inevitabile l'urto, ### che l'urto si sarebbe verificato nella corsia di marcia percorsa dall'attore, tra la parte anteriore della moto e la parte anteriore sinistra della vettura, ### che sarebbe stato colpito violentemente alla gamba e sbalzato dalla moto, cadendo a terra e procurandosi gravissime lesioni; ### che il sinistro si sarebbe verificato per fatto e colpa esclusiva del ### conducente dell'autovettura #### che, per tali fatti, sarebbe stato instaurato un procedimento penale innanzi al Giudice di ### di ### (nr.890/2014 R.Mod.21 bis), originato da querele reciproche provenienti dall'attore e dal ### destinato ad essere abbandonato per reciproca remissione di querela, stante anche l'intenzione dell'attore di ottenere il risarcimento del danno in sede civile. Ha inoltre formulato ex art.147 CdA richiesta di emissione di ordinanza immediatamente esecutiva in favore dell'attore ed a carico dei convenuti, di assegnazione di una somma nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza, in ragione della sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente dell'autovettura di proprietà della convenuta ### e dello stato di bisogno del danneggiato. 
Con comparsa depositata in data ### si è costituita la ### S.P.A., non contestando il fatto storico del sinistro ma deducendo un concorso di colpa dello stesso attore nella sua causazione, chiedendo contenersi la liquidazione del danno alla luce del predetto concorso e liquidando il danno non patrimoniale nei limiti di quanto eventualmente riconosciuto da un C.T.U. medico legale, con esclusione della personalizzazione e del danno patrimoniale; ha inoltre dato atto della pendenza di un procedimento penale dinanzi l'ufficio del Giudice di ### di ### (2014 / 890), nel quale l'attore, ### rivestirebbe la duplice qualifica di imputato - dovendo rispondere del reato di lesioni colpose commesso in danno dell'automobilista ### - e di “persona offesa” in relazione alle sofferenze ed alle lesioni sofferte direttamente, attribuite alla condotta negligente del coimputato. Ha infine formulato formale offerta di conciliazione della lite agli effetti dell'articolo 92 c.p.c., proponendo la somma di euro 70.000,00= oltre spese legali - valore ### il: 14/11/2025 n.2707/2025 importo 2759,00 medio - quantificate secondo il parametro normativo ed in relazione all'attività svolta, a totale tacitazione dell'avversa pretesa. 
È rimasta contumace, benché ritualmente citato in giudizio, ### sicché all'udienza del 13.04.2021, ne è stata dichiarata la contumacia. 
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, nonché disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore e CTU volta a ricostruire la dinamica del sinistro, dopodiché è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., non accettata dall'attore. Constatata la mancata conciliazione, la causa è stata poi ulteriormente istruita con prove orali e poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.05.2025. A tale udienza è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, si osserva che risultano non contestate tra le parti diverse circostanze rilevanti ai fini del decidere, ovvero: ### il fatto storico del sinistro occorso in data ###, alle ore 22.02 circa in ### consistito nello scontro tra il motoveicolo ### 650 Tg. ### condotto dall'attore e l'autovettura ### 207 tg. ### condotta da ### e di proprietà di #### la legittimazione processuale delle parti in causa; ### la piena operatività della polizza assicurativa in essere sul veicolo ### 207 tg. ### coinvolto nel sinistro, prestata dall'assicurazione convenuta in giudizio. 
Tali circostanze non sono state oggetto di contestazione negli atti difensivi delle parti, sicché devono ritenersi pacifiche (cfr., sull'onere di contestazione specifica, ex multis Cass. n.2299/2004; n.6936/2004; n.5356/2009; 10860/2011; n.3727/2012; n. 22461/2015; n.22701/2017). 
Il fatto storico del sinistro emerge chiaramente anche dal verbale della competente ### MUNICIPALE intervenuta sul luogo del sinistro (cfr. doc. 7a, 7b e 8 ###ni), nella quale la medesima ha descritto la situazione al momento dell'arrivo sul posto, dando atto delle dichiarazioni rilasciate da alcuni testimoni, definiti non oculari (cfr. doc. 7a e 8 ###ni). 
Vi è agli atti anche la video registrazione dell'accaduto, realizzata dalle telecamere di sicurezza presenti sul posto (cfr. doc. 3 ###. 
Quanto alla dinamica del sinistro ed alle relative responsabilità, oltre al verbale della ### ed alla suddetta video-registrazione, deve darsi particolare rilevanza alla perizia tecnica espletata in corso di giudizio a firma dell'#### (cfr. perizia depositata in data ###). Essa ha accertato, alla luce delle prove in atti ed esaminata anche la videoregistrazione prodotta in giudizio (cfr. doc. 3 ###, una concorrente responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro per cui è causa.  ### il: 14/11/2025 n.2707/2025 importo 2759,00
In particolare, il perito ha evidenziato come, anche alla luce della visione del filmato, sia possibile affermare che il conducente dell'auto “fosse molto distratto, forse perché alla ricerca di un parcheggio, nella fasi che portarono al sinistro”, chiarendo come quest'ultimo “non rispettò il diritto di precedenza dovuto alla moto in violazione degli artt.145, comma 1 e 2, e 154, comma 1, lettera a), del C.d.s. ed effettuò la manovra di svolta a sinistra in violazione dell'art. art.154, comma 3, lettera b, del C.d.s. ( Perizia pag. 23). ### ha quindi ritenuto che il Conducente dell'auto avrebbe certamente evitato il sinistro, ove avesse rispettato il diritto di precedenza della moto, ovvero se avesse iniziato la manovra di svolta a sinistra solo dopo il passaggio della moto (cfr. Perizia pag. 23). 
Quanto al ### conducente della moto, alla luce della visione del filmato e della ricostruzione grafica del punto d'urto in ambiente “CAD” (cfr. all. n°2 alla perizia), il CTU ha ritenuto che il motociclista, poco prima del sinistro, stesse percorrendo la via ### “a circa due metri di distanza” dalla linea di margine destro della carreggiata, “quindi molto spostato verso l'estrema sinistra della propria corsia di marcia, in violazione dell'art.143, comma 1, del C.D.S.”, precisando che “ove il ### avesse tenuto, anche se non rigorosamente la destra, sarebbe transitato davanti all'auto ed il sinistro non sarebbe verificato”, anche alla luce del fatto che “tra il frontale dell'auto e la linea di margine destro della carreggiata, rimaneva uno spazio di circa m 1,80 nel quale la moto sarebbe potuta agevolmente transitare senza urtare l'auto” (cfr. Perizia pag. 23). 
Il perito ha in ogni caso ritenuto che, stante i profili di evitabilità del sinistro sopra riassunti, la causa del sinistro non fu in ogni caso la velocità dei veicoli. 
Ebbene, da quanto emerge dall'istruttoria, segnatamente dalle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti nell'immediatezza dai verbalizzanti, dal Verbale dell'### intervenuta, ma soprattutto alla luce degli esiti delle operazioni peritali svolte in corso di giudizio, la causa del sinistro deve ritenersi attribuibile in via prevalente all'illecita condotta di guida tenuta dal conducente dell'autovettura, il quale alla guida del proprio veicolo, “non rispettò il diritto di precedenza dovuto alla moto in violazione degli artt.145, comma 1 e 2, e 154, comma 1, lettera a), del C.d.s. ed effettuò la manovra di svolta a sinistra in violazione dell'art. art.154, comma 3, lettera b, del C.d.s. (cfr. Perizia pag. 23). 
La responsabilità concorrente ascrivibile all'odierno attore, conducente della moto, “per violazione dell'art.143, comma 1, del C.D.S.”, deve ritenersi abbia avuto un ruolo causale minoritario rispetto alla condotta di guida del veicolo antagonista, laddove il mancato rispetto del diritto di precedenza dovuto alla moto, da parte del conducente dell'auto, costituisce violazione certamente più grave di quella ascrivibile al ### trattandosi di violazione degli artt.145, comma 1 e 2, e 154, comma 1, lettera a), del C.d.s e anche dell'art. art.154, comma 3, lettera b, del C.d.s., in relazione alla manovra di svolta a sinistra (cfr. perizia pag. 23).  ### il: 14/11/2025 n.2707/2025 importo 2759,00
Dovendosi in questa sede provvedere a stabilire l'incidenza causale di tali condotte nella causazione del sinistro, deve ritenersi che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la responsabilità del sinistro sia da ascrivere al conducente dell'autovettura nella misura del 90% e per il restante 10% a carico dell'attore. 
Ciò posto in merito alla ripartizione delle responsabilità, deve ora esaminarsi in punto di quantum la domanda risarcitoria promossa dal ### Deve in proposito valorizzarsi la relazione medico-legale a firma del CTU dott. ### espletata in corso di giudizio (cfr. deposito del 28.06.2022) il quale, nel ritenere le lesioni lamentate certamente compatibili con il sinistro per cui è causa, ha riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 25%, oltre ad un periodo di inabilità temporanea, pari a 30 giorni di inabilità temporanea totale, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% e 30 giorni al 50%, il tutto senza incidenza sulla futura attività lavorativa specifica dell'attore (cfr. perizia pag. 22). 
Il perito ha anche valutato le spese mediche documentate agli atti, ritenendole congrue per la somma complessiva di ### 1.106,81, senza necessità di spese future (cfr. perizia pag. 22-23). 
Pertanto, in applicazione delle vigenti ### di ### tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 32 - sinistro del 05.09.2014) e del danno biologico, temporaneo e permanente, stimato dal ### il danno complessivamente residuato è da stimarsi nella somma complessiva di € 102.006,31. 
Tale importo deve essere maggiorato, a titolo di personalizzazione del danno, in ragione ### delle concrete caratteristiche delle lesioni permanenti residuate (perdita del testicolo sinistro) “con ipogonadismo primitivo conseguitone” ed inevitabile incidenza anche sulla capacità riproduttiva in un soggetto giovane (32 anni al momento del sinistro), nonché della rigidità articolare al ginocchio destro, all'articolazione della caviglia destra ed al polso sinistro (cfr. perizia pag. 22), circostanze queste ultime che, ragionevolmente, hanno inciso in maniera particolare anche sulla vita personale, oltre che lavorativa dell'attore. 
Sul punto, sebbene il perito abbia escluso una qualche incidenza delle lesioni sulla “futura attività lavorativa specifica” (cfr. perizia pag. 22), la prova testimoniale assunta all'udienza del 18/4/2024 sul teste ### (ex datore di lavoro del ### - da ritenersi pienamente credibile) ha dimostrato che l'attore, prima del sinistro, nella sua attività di muratore “provvedeva personalmente a movimentare i materiali, compreso i sacchi di cemento o altri materiali da 25 kg, montava ponteggi in tubi innocenti, saliva su scale e compiva lavori che richiedevano forza fisica e resistenza”, e che, dopo il sinistro “non riusciva più” (cfr. verbale di udienza del 18.04.2024). 
Le ulteriori testimonianze assunte in corso di causa (cfr. testi ### - fratello dell'attore, ### - indifferente), da ritenersi pienamente credibili poiché prive di contraddizioni ### il: 14/11/2025 n.2707/2025 importo 2759,00 intrinseche, hanno altresì dimostrato che, dopo il sinistro, l'attore ha limitato talune attività sportive che prima del sinistro praticava, come il calcio. 
Deve quindi riconoscersi che, sebbene le lesioni non abbiano, secondo il ### avuto incidenza sulla capacità lavorativa specifica dell'attore, essa sia stata resa più usurante, anche se non impedita né limitata (e da valutarsi quindi quale danno alla cenestesi lavorativa - liquidabile mediante appesantimento del risarcimento del danno biologico in via di personalizzazione - cfr. Cass. Sentenza n. 28988/2020), oltre ad incidere sulle normali attività di svago e di relazione praticate dal ### prima del sinistro, ivi comprese quelle ludico-sportive. 
Tali considerazioni portano a ritenere che le conseguenze del sinistro siano andate oltre quelle normalmente valutabili base del valore tabellare medio, ciò che giustifica la richiesta di personalizzazione del danno che, quantificato sulla base delle tabelle di ### deve essere maggiorato sino a concorrenza della somma di ### 130.000,00 complessivi. 
Pertanto, stante il riconoscimento di una responsabilità concorrente del ### nella causazione del sinistro per cui è causa nella misura del 10%, spetta all'attore la complessiva somma di ### 117.000,00, detratto l'anticipo di € 35.000,00 già versato dalla ### e pacificamente percepito da ### per un totale finale di ### 82.000,00, da porsi a carico solidale dei convenuti. 
Trattandosi di debito di valore liquidato in conseguenza di illecito extracontrattuale (cfr. Cass., Un., n. 1712 del 1995), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto (05.09.2014) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ### sino alla Sentenza; il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. 
Nessun altro danno pare ravvisabile nel caso di specie, in assenza di prova circa la sua sussistenza. 
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita. 
Andranno infine poste a carico solidale dei convenuti, nella misura del 90% e con residuo 10% a carico dell'attore, le spese di CTU medica e dinamica espletate in corso di giudizio, così come liquidate dal Tribunale, nonché quelle dei ###. Callioni (cfr. Fattura n. 82022) e dello ### tecnico ### come da preavvisi di notula prodotti in atti (cfr. allegati alla conclusionale del 14.07.2025). 
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri dettati dal decreto ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni, quinto scaglione di valore, con maggiorazione del 10% per la presenza, fin dall'atto di citazione, di collegamenti ipertestuali ex art. art. 4, co.1 bis del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, da liquidarsi in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  ### il: 14/11/2025 n.2707/2025 importo 2759,00
Il Tribunale di ### definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede: 1) In accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti in solido tra loro a corrispondere in favore di ### la somma di ### 82.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata e poi via via rivalutata annualmente secondo gli indici ### dal 05.09.2014 alla data della presente Sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo; 2) condanna i convenuti in solido tra loro a corrispondere all'attore le spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in ### 800,00 per spese vive, nonché in ### 15.513,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e C.p.a. se dovute come per legge, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario; 3) Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di CTU e di CTP sostenute da parte attrice nella misura del 90%, ponendo il residuo 10% a carico dell'attore. 
Così deciso in ### 8.11.2025. 
Si comunichi. Il Giudice Dott. ### il: 14/11/2025 n.2707/2025 importo 2759,00

causa n. 344/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Russo Amedeo

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