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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 175/2026 del 30-01-2026

... B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'### o Ente. ###à non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.” ###à per particolari condizioni di lavoro è disciplinata dall'art. 86 comma 6, ### del 21.05.2018, che così stabilisce: “[…] Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13 b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16.” Chiarito ciò, si osserva che dall'esame delle buste paga dei ricorrenti emerge che l'“indennità giornaliera” e (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI SALERNO SENTENZA N. Anno 2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Salerno, dr. ### in funzione di Giudice del ### ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 3309/2025 Cont. Lav. vertente: TRA ####### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### in virtù di mandato in atti.   #####'### in persona del ### rapp. e dif. come in atti. 
RESISTENTE ### Come da note telematiche.  RAGIONI DI FATTO E ### Con ricorso depositato in data ###, ####### adivano il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno per sentire accogliere Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/01/2026 le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato e fruito, ex art. 86, comma 3, ### del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, ### del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari condizioni di lavoro (c.d. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già maturato e fruito, ex art. 86, comma 6, ### del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, ### del 02.11.2022, a far data dall'01.06.2020 al 31.12.2024, e, per l'effetto; condannare l'### resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: ### € 1.025,00; ### € 210,00; ### € 444,00; ### € 444,00; ### € 904,00; oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c. Condannare l'### resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari. 
L'#### di Dio e ### d'### si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. 
Ritenuta superflua ogni integrazione probatoria, sulle conclusioni rassegnate nelle note telematiche disposte in sostituzione dell'udienza del 29.01.2026, il Giudice decideva la causa come da sentenza telematicamente depositata. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/01/2026
Il ricorso deve esser accolto per i motivi che seguono. 
I ricorrenti sono lavoratori subordinati a tempo indeterminato presso l'### di Dio e ### d'### impiegati presso il ### “### di Dio e ### d'Aragona” di ### distribuiti in diverse ### nello specifico: “Neonatologia”, “Oncologia”, “###” e “Immunotrasfusionale”. Il loro inquadramento professionale, secondo il ### del 02.11.2022, è così articolato: ### (### - Infermiere, ### dei ### della #### di #### dei ### della ### Tali inquadramenti corrispondono alla precedente categoria D del ### del 21.05.2018. 
Nell'espletamento della propria attività, i ricorrenti sono stati assoggettati a turni rotativi nelle 24 ore e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, hanno sempre percepito la "indennità giornaliera" disciplinata dall'art. 44, comma 3, del ### 01.09.1995, sostituito dall'art. 86, comma 3, del ### 2016 - 2018 ed indicata in busta paga per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestato. 
Hanno, altresì, percepito l'“### per particolari condizioni di lavoro”. 
Per quanto riguarda, però, il pagamento di tale indennità durate la fruizione delle ferie emerge che tali indennità per ciascun giorno di ferie già maturato e fruito, non è stato riconosciuto e versato. 
Per la risoluzione della controversia è di particolare interesse quanto statuito dalla Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/01/2026 13425, dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401 e dalla sentenza Cass. Civ. n. 19716 del 2023 (giurisprudenza citata anche dalla parte ricorrente). Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, ### e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza ### 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, ### e altri, punto 58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, ### e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'### 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli ### membri, essa Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/01/2026 non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v.  sentenza ### e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza ### e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza ### e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza ### e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”. 
Ha osservato la Suprema Corte "che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/01/2026 nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della ### (Cass. sentenza n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). 
Sicché "In modo conforme al diritto dell'### deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione". 
Tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, dunque, emerge che: - la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore; - tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale; - in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale; rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori; - spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/01/2026
Si evidenzia che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. 
Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della ### (Cass. Civ. sentenza n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “In modo conforme al diritto dell'### deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”. 
In considerazione di tutto quanto esposto, deve essere, pertanto, valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/01/2026 interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'### verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.  ###à turno è regolata all'art. 86, comma 3, ### il quale prevede che: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'### o Ente.  ###à non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.” ###à per particolari condizioni di lavoro è disciplinata dall'art.  86 comma 6, ### del 21.05.2018, che così stabilisce: “[…] Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13 b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16.” Chiarito ciò, si osserva che dall'esame delle buste paga dei ricorrenti emerge che l'“indennità giornaliera” e “l'indennità per particolari condizioni di lavoro” vengono corrisposte ai ricorrenti per Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/01/2026 le mansioni effettivamente svolte in servizio, ma non figurano nella retribuzione corrisposta nel periodo delle ferie. 
In considerazione della giurisprudenza comunitaria e nazionale e delle norme regolatrici si ritiene che la domanda dei ricorrenti debba essere necessariamente accolta in quanto trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione con le mansioni svolte dagli infermieri professionali; connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del ### sanità “### per particolari condizioni di lavoro”. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con attribuzione come da dispositivo nel minimo tariffario ex DM 147/22 in considerazione della serialità delle questioni esaminate (causa di lavoro senza istruttoria/trattazione).  P.Q.M.  1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'### “S. ### e ####” di ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle indennità riconosciute in ricorso: ### € 1.025,00; ### € 210,00; ### € 444,00; ### € 444,00; ### € 904,00; oltre interessi legali; 2) Condanna l'### “S. ### e ####” di ### in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida, con attribuzione agli avv.ti ### e ### anticipatari, in complessivi ### 1.029,50 oltre ### 49,00 per il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/01/2026
C.U., il rimborso per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.N.A.P. come per legge.  ### 29.01.2026 Il giudice del lavoro Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 30/01/2026

causa n. 3309/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Serpe Francesca, Laudati Ippolita

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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 815/2025 del 11-09-2025

... come da prassi aziendale, mediante esposizione dei turni e giorni di assenza nella bacheca digitale presente nel gate 2 dello stabilimento, alla quale avrebbe dovuto fare seguito l'iniziativa del lavoratore per informarsi sul servizio e conoscere la causale dell'assenza dal servizio. La resistente deduce, inoltre, il comportamento non collaborativo del ricorrente, che ometteva di contattare il gate 2 e si rendeva irreperibile telefonicamente. La medesima società evidenzia, infine, in relazione alla domanda risarcitoria proposta in via subordinata, l'assoluta genericità delle allegazioni in punto di pregiudizi subiti. 7. La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata quindi decisa, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note difensive, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 10.9.2025, come di seguito. MOTIVI DELLA DECISIONE 8. Il ricorrente, dipendente di ### S.c.p.a., agisce nei confronti del datore di lavoro per la ricostituzione del monte ferie e permessi di cui controparte gli avrebbe unilateralmente ed illegittimamente imposto la fruizione, in periodi non concordati e non continuativi, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### - Area Lavoro Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice unico del lavoro, nella persona del dott. ### all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 10 settembre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1742/2021 promossa da ### rappresentato e difeso dall'Avv.to ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliat ###Cassino, ### n. 18 - ricorrente #### S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in #### n. 6 - resistente ### risarcimento danni per illegittima imposizione di ferie e permessi ### come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 ### 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il ### e ritualmente notificato, ### ha convenuto la società ### S.c.p.a. dinnanzi all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1. ACCERTARE e ### l'illegittimità della condotta posta in essere dalla resistente con la determinazione unilaterale di assenza imposta al ricorrente per ferie/permessi forzati, nei giorni in atto indicati, per un totale di 112 ore, e/o nella diversa misura che risulterà di giustizia.  2. Per l'effetto, ### la resistente al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. e, quindi, ### la reintegrazione del monte-ferie/permessi del ricorrente, pari a n. 112 ore e/o nella diversa misura che risulterà di giustizia, per cui l'azienda ne ha imposto il godimento.  3. In via subordinata, ### la resistente al risarcimento del danno arrecato al ricorrente in conseguenza del mancato effettivo godimento delle ferie e dei permessi di assenza dal lavoro imposti unilateralmente, la cui quantificazione è chiesta per equivalente economico, secondo le tabelle retributive giornaliere, come da ### applicato o, in via ulteriormente gradata, secondo equità o ex art. 36, Cost.  4. In ogni caso, ### la resistente al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi.  2. Il ricorrente, premesso di essere un dipendente di ### S.c.p.a. con qualifica di sorvegliante, inquadrato nell'area professionale ### del ### applicato in azienda, espone che la società convenuta gli ha unilateralmente imposto la fruizione di ferie e di permessi c.d. “PAR” nelle giornate analiticamente indicate nell'atto introduttivo.  3. Il lavoratore deduce l'illegittimità della riferita condotta aziendale in quanto la forzosa collocazione in ferie o in assenza per fruizione permessi PAR nei periodi unilateralmente stabiliti dal datore di lavoro non è stata preceduta da idonea comunicazione preventiva, è avvenuta in relazione a periodi frazionati e non continuativi ed anche in relazione a ferie non ancora maturate, così da pregiudicare l'effettività del godimento degli istituti de quo, impedendo al lavoratore una adeguata programmazione e organizzazione in funzione del ristoro delle energie psico-fisiche.  4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito l'accoglimento delle conclusioni sopra illustrate.  5. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio ### S.c.p.a., chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 6. Parte convenuta, premessa una sintetica ricognizione della disciplina legislativa e contrattuale delle ferie e dei permessi, eccepisce, in particolare, che la comunicazione preventiva alla controparte dei periodi di fruizione delle ferie e dei permessi è avvenuta, come da prassi aziendale, mediante esposizione dei turni e giorni di assenza nella bacheca digitale presente nel gate 2 dello stabilimento, alla quale avrebbe dovuto fare seguito l'iniziativa del lavoratore per informarsi sul servizio e conoscere la causale dell'assenza dal servizio. La resistente deduce, inoltre, il comportamento non collaborativo del ricorrente, che ometteva di contattare il gate 2 e si rendeva irreperibile telefonicamente. La medesima società evidenzia, infine, in relazione alla domanda risarcitoria proposta in via subordinata, l'assoluta genericità delle allegazioni in punto di pregiudizi subiti.  7. La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale ed è stata quindi decisa, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note difensive, all'esito del deposito di note scritte ex art.  127-ter c.p.c. con termine fissato al 10.9.2025, come di seguito.  MOTIVI DELLA DECISIONE 8. Il ricorrente, dipendente di ### S.c.p.a., agisce nei confronti del datore di lavoro per la ricostituzione del monte ferie e permessi di cui controparte gli avrebbe unilateralmente ed illegittimamente imposto la fruizione, in periodi non concordati e non continuativi, senza idonea comunicazione preventiva, ed anche in via anticipata, in relazione a ferie non ancora giunte a maturazione. Tale illegittima condotta datoriale avrebbe compromesso la possibilità del lavoratore di fruire in modo effettivo del ristoro delle energie psico-fisiche, così giustificandosi la domanda in via principale di risarcimento in forma specifica (ricostituzione del monte ferie e permessi, quantificato in 112 ore complessive). In via subordinata, l'attore chiede il risarcimento per equivalente delle ore di ferie e permessi non goduti in modo effettivo per l'inadempimento datoriale.  9. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito esposte.  10. È pacifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che il ricorrente presta attività di lavoro subordinato alle dipendenze di ### S.c.p.a. con qualifica di sorvegliante e inquadramento nell'area professionale ### del ### applicato dalla società datrice di lavoro e che la convenuta è una società consortile costituita tra le società facenti parte dei gruppi FCA e ### avente ad oggetto lo svolgimento, in favore delle consorziate, di attività di vigilanza antincendio e sicurezza industriale a tutela del patrimonio aziendale. Risulta inoltre documentalmente - per quanto rileva ai fini del presente giudizio - che la società convenuta ha collocato il ricorrente in ferie o in permesso c.d. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 nelle seguenti giornate: 27 dicembre 2020 in ferie per 8 ore giornaliere (cfr. e-mail di servizio del 29.12.2020, doc. 29 FCA, e busta paga gennaio 2021, doc. 34 FCA); 2, 3, 4, 7, e 8 gennaio 2021 in ferie per 8 ore giornaliere (cfr. prospetto turni, doc. 35 FCA, e busta paga di febbraio 2021, doc. 36 FCA); 7, 17 e 24 maggio 2021 in PAR per otto ore giornaliere (cfr. busta paga giugno 2021, doc. 45 FCA); 25 giugno 2021 in PAR per otto ore (cfr. busta paga di luglio 2021, doc. 48 FCA); 3, 4, 5 e 6 luglio 2021 in ferie per otto ore giornaliere (cfr. busta paga di agosto 2021, doc. 49 FCA).  11. Ciò premesso, per stabilire se sono fondate le doglianze del lavoratore è necessario procedere ad una sintetica ricognizione della normativa rilevante in materia di ferie e permessi retribuiti.  12. ###. 36, comma 3, ### garantisce al lavoratore il diritto irrinunciabile alle ferie annuali retribuite.  ###. 2109 c.c. stabilisce che il prestatore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro (comma 2) e che l'imprenditore “deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie” (comma 3).  13. ###. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003 prevede che, “fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”. 
Il secondo comma specifica che il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.  14. ### dell'11.3.2019 applicato in azienda (doc. 50 FCA) prevede all'art. 12 del titolo II, per quanto qui rileva, che i lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane, che le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, reparto, scaglione) ed il periodo della loro fruizione sarà stabilito dalla ### aziendale previo esame congiunto con il consiglio delle ### da tenersi entro il 30 aprile, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori compatibilmente con quelle operative dell'### La medesima disposizione sancisce l'irrinunciabilità delle ferie e stabilisce che, ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze operative dell'### ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di giornate di ferie di cui al primo comma, non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime con una indennità Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 retributiva, di conseguenza la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze operative.  15. ###. 10 del titolo II del medesimo ### detta una articolata disciplina dei permessi annui retribuiti di 8 ore, c.d. PAR, riconosciuti nella misura di 13 in ragione di anno di servizio, pari a 104 ore, di cui 32 ore in sostituzione delle festività abolite, dei quali 7 utilizzabili per fruizione collettiva e 6 per fruizione individuale. La disposizione specifica inoltre che la ### aziendale potrà ricorrere, anche in caso di contrazione temporanea dell'orario di lavoro, alla fruizione collettiva dei P.A.R. per chiusure collettive, previo esame con il consiglio delle ### La richiesta di fruizione individuale dovrà essere effettuata dal lavoratore con un termine di preavviso di almeno 15 giorni. Laddove i permessi non siano fruiti entro l'anno di maturazione, essi confluiscono in un apposito conto ore individuale e saranno utilizzati in via prioritaria per chiusure collettive o sospensione o contrazione temporanea dell'orario di lavoro. Il lavoratore mantiene il diritto alla fruizione dei permessi maturati in ciascun anno per un periodo di 42 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, fatta salva la possibilità per il lavoratore stesso, al termine di 24 mesi dalla conclusione dell'anno di maturazione dei permessi, di chiedere la monetizzazione delle quote orarie non fruite.  16. La Suprema Corte ha chiarito che l'esatta determinazione del periodo feriale spetta unicamente all'imprenditore, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa, in quanto presuppone una valutazione comparativa di diverse esigenze, dovendo essere contemperate le esigenze dell'impresa con gli interessi del prestatore di lavoro (art. 2109 c.c.). Al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell'ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca, al fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali, i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. ### del potere datoriale di determinare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti, implicante anche quello di modificarlo, pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto ad una riconsiderazione delle esigenze aziendali, deve essere preceduto da una comunicazione preventiva al lavoratore del periodo stabilito per il godimento delle ferie (Cass. civ.  24977/2022; n. 7951/2021; n. 1557/2000). Tale preavviso risponde ad una duplice finalità: consentire al lavoratore, mediante le opportune attività organizzative e programmatorie, di utilizzare le ferie per l'effettivo ristoro delle energie psico-fisiche, ossia per la finalità oggettivamente propria delle stesse (sulla effettività del diritto alle ferie del lavoratore e sul correlato obbligo datoriale di fornirgli una “informazione adeguata” per porlo in condizione di fruirne effettivamente, cfr. Corte di ###, sez. I , 14/12/2023, n. 206, resa nella causa C-684/16, ) e dall'altro consentire al lavoratore, che ritenga l'indicazione del datore di lavoro in contrasto con i propri interessi, di formulare Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 tempestivamente gli eventuali rilievi (cfr. Cass. civ. n. 24977/2022 cit.), finalità quest'ultima che si riconnette evidentemente alla prima, rispetto alla quale è in posizione servente.  17. Tanto chiarito, nel caso di specie emerge, dalle allegazioni della stessa resistente e dai documenti di causa, che i periodi di fruizione delle ferie in contestazione, stabiliti unilateralmente dalla convenuta e non coincidenti con i periodi indicati dal lavoratore - salvo quanto si dirà per il giorno 25 giugno 2021 - non sono stati preceduti da una comunicazione al lavoratore data con un preavviso congruo ed idoneo a consentirgli un effettivo godimento delle stesse, funzionale al ristoro delle energie psico fisiche.  18. Con riferimento alla giornata del 27 dicembre 2020, dalla e-mail di servizio prodotta dalla convenuta (doc. 29) risulta che il ricorrente, in data 27 dicembre 2020, si presentava in azienda presso il gate 2 per espletare il turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 e gli veniva comunicato, prima dal capoturno ### e poi confermato telefonicamente dal caposquadra che quel giorno non era comandato a lavoro perché collocato dall'azienda in ferie. Nella relazione si menzionano i tentativi infruttuosi compiuti dall'azienda di contattarlo telefonicamente il 26 dicembre 2020 e la mattina del 27 dicembre 2020 per comunicargli che in tale giornata era collocato in ferie. Nella medesima relazione si spiega che l'individuazione datoriale di tale data per la fruizione di un giorno di ferie da parte del ricorrente era avvenuta solo successivamente al 24 dicembre 2020, a seguito di una riprogrammazione aziendale dovuta alla caducazione per malattia delle ferie originariamente programmate dal dipendente per il periodo dal 17 dicembre 2020 al 23 dicembre 2020. È pertanto evidente che, quand'anche fosse andato a buon fine il tentativo di contattare telefonicamente il dipendente o questi si fosse informato presso il gate 2, sarebbe venuto a conoscenza della collocazione in ferie nella giornata del 27 dicembre 2020 solo il giorno stesso o quello precedente, e dunque con un preavviso assolutamente inadeguato a consentire al lavoratore una effettiva programmazione delle giornata in funzione del riposo e del recupero delle energie psico-fisiche, peraltro - trattandosi di giornata isolata - senza quella continuità che è pur essa funzionale alle esigenze di effettivo riposo del lavoratore.  19. Per le giornate del 3, 4, 7 e 8 gennaio 2021 deve in primo luogo e decisivamente rilevarsi che nella busta paga di gennaio 2021 (doc. 34) è indicato un residuo ferie dell'anno precedente pari a 9,33 ore.  ### collocazione in ferie del ricorrente nelle quattro suddette giornate risulta illegittima, per la parte eccedente le 9,33 ore, già solo per il fatto che trattasi di ferie non ancora maturate. La resistente non ha allegato né dimostrato l'esistenza di una disciplina contrattuale che legittimi, in presenza di determinati presupposti, la fruizione anticipata di ferie non ancora maturate dal lavoratore senza il suo consenso. In secondo luogo, valgono le medesime considerazioni esposte in precedenza. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025
La società, infatti, deduce in memoria di avere vanamente tentato di contattare telefonicamente il ricorrente il ### per avvisarlo della collocazione in ferie a partire dal 2 gennaio e di avergli inviato, nello stesso giorno, due messaggi e una e-mail, non ricevuta per “casella piena” (cfr. e-mail di servizio, doc. 34; screenshot messaggi, doc. 39; e-mail doc. 40). Orbene, pur volendo prescindere dal rilievo che la società avrebbe potuto avvalersi di forme di comunicazione idonee a fornire certezza legale della ricezione, come ad esempio l'invio di una raccomandata A/R, e senza che qui importi indagare a chi vada addebitato l'esito infruttuoso dei tentativi di comunicazione effettuata, è dirimente ancora una volta il rilievo che il brevissimo termine di preavviso con cui il ricorrente sarebbe stato informato del periodo di ferie, due giorni prima, appare del tutto inidoneo a garantire una programmazione e fruizione effettiva delle ferie in funzione del conseguimento della finalità a cui tale istituto è intrinsecamente preordinato.  20. Per la medesima ragione deve ritenersi illegittima la collocazione in ferie del ricorrente nelle giornate del 3, 4, 5 e 6 luglio 2021. Per stessa ammissione della società convenuta (punti 31 e 32 della memoria difensiva), il ricorrente avrebbe potuto venire a conoscenza della collocazione in ferie dal 1° al 6 luglio 2021 non prima di sabato 26 giugno 2021, allorché il ricorrente lavorava nel primo turno e poteva prendere visione del “settimanale” - il prospetto dei turni della settimana successiva - pubblicato nella bacheca digitale del gate 2 il giovedì oppure il venerdì. Tale modalità di comunicazione appare del tutto inidonea a consentire al ricorrente una programmazione effettiva delle ferie in funzione delle esigenze di riposo e recupero delle energie psico fisiche, non solo per la brevità del preavviso - nel caso in esame, quattro giorni prima dell'inizio del periodo di ferie - ma anche perché, sempre per stessa ammissione della resistente (punto 10 della memoria), nella turnazione del “settimanale” esposto in bacheca digitale il giovedì o il venerdì per la settimana successiva non risulta neppure indicata la causale dell'assenza, ma viene onerato il lavoratore di contattare telefonicamente il gate 2 e di attendere che i responsabili del servizio, anche attraverso l'ufficio squadra, facciano contattare il singolo lavoratore per specificargli la ragione dell'assenza, senza dunque alcuna garanzia che la predetta informazione giunga in tempi celeri e certi, come dimostrano le vicende per cui è causa.  21. La resistente deduce che tale modalità di comunicazione, implicante l'onere per i dipendenti di contattare il gate 2 per informarsi sul servizio da espletare, costitutiva una prassi aziendale e che il ricorrente si è dimostrato poco collaborativo, non attivandosi in tal senso e non rendendosi reperibile telefonicamente.  22. ### in merito alla esistenza di una prassi aziendale è innanzitutto indimostrato, poiché per ritenere sussistente una prassi aziendale è necessario che sia allegato e provato che il comportamento Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 ha carattere generale in quanto applicato nei confronti di tutti i dipendenti e protratto nel tempo (Cass. civ. n. 24977/2022; n. 8240/2010; n. 18991/2008), mentre nella specie non sono stati forniti elementi documentali o articolati idonei capitoli di prova per la dimostrazione che la procedura descritta in memoria avesse i caratteri di una vera e propria prassi aziendale. In secondo luogo, se pure fosse stata seguita, una siffatta prassi, così come prospettata dalla resistente, sarebbe risultata certamente inidonea a garantire ai dipendenti, con un congruo anticipo e in tempi certi, una adeguata conoscenza “preventiva” del periodo di fruizione delle ferie, non assicurando così indefettibilmente la possibilità effettiva per gli stessi di programmarne la fruizione in funzione del recupero delle energie psico-fisiche, e tale dirimente constatazione priva di ogni rilievo le deduzioni della resistente circa l'atteggiamento poco collaborativo del lavoratore. Né potrebbe considerarsi equipollente della comunicazione individuale al ricorrente quella inviata alle rappresentanze sindacali, la quale “non può tenere il luogo di una comunicazione diretta ai singoli lavoratori della necessità di fruire delle ferie maturate ed ancora da godere” (Cass. civ. n. 24977/2022), cosicché non rilevano, per il profilo in esame, i verbali di esame congiunto e di consultazione sindacale versati in atti dalla convenuta.  23. Le considerazioni che precedono non possono essere estese alla fruizione dei PAR nelle giornate in contestazione (7, 17, e 24 maggio 2021, 25 giugno 2021), non solo e non tanto perché, al contrario di quanto avvenuto per le ferie, difettano nel ricorso allegazioni specifiche in merito all'inadempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva delle relative giornate, ma soprattutto per la diversa struttura e funzione degli istituti. Permessi retribuiti quali PAR e ROL non assolvono in via esclusiva ed indefettibile alla funzione di recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, non sono infatti irrinunciabili come le ferie e sono normalmente monetizzabili in costanza di rapporto, ove non goduti, secondo la disciplina contrattuale collettiva, come quella applicabile al rapporto dedotto in causa; si tratta di strumenti flessibili, che maturano e si computano ad ore e non a giorni, concepiti dalla prassi contrattuale collettiva per venire incontro alle più disparate e non tipizzate esigenze del dipendente, assicurandogli la facoltà, e non l'obbligo, di assenze tendenzialmente brevi - e non continuative come per le ferie - le quali non devono essere giustificate dal lavoratore con una specifica motivazione. La fonte di disciplina di tale tipologia di permessi è quella contrattuale collettiva. Nella specie, i PAR sono regolati dall'art. 10 del titolo II del medesimo ### sopra richiamato, che non prevede alcun obbligo del datore di lavoro di comunicare con congruo preavviso al dipendente le ore o i giorni in cui fruirà di tali permessi, neppure per quelli a fruizione collettiva previsti dalla norma contrattuale. Questi ultimi potranno essere utilizzati dall'azienda anche “in caso di contrazione temporanea dell'orario di lavoro…per chiusure collettive, previso esame con il Consiglio delle RSA”, come avvenuto nella specie, al fine di fronteggiare una situazione di riduzione delle esigenze di servizio e di conseguente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 esigenza di riduzione del personale senza ricorrere agli ammortizzatori sociali (cfr. verbali di consultazione sindacale e di esame congiunto in atti).  24. In ragione della diversa struttura e funzione dei PAR e dell'assenza di un obbligo contrattuale datoriale di comunicarne preventivamente ai dipendenti le ore o i giorni di fruizione, non può ritenersi illegittima la collocazione del ricorrente in permesso PAR nei giorni 7, 17, 24 maggio 2021 e 25 giugno 2021. Quanto a quest'ultima giornata, sebbene l'azienda abbia unilateralmente modificato la causale dell'assenza, chiesta dal lavoratore a titolo di ferie e concessa dal datore di lavoro a titolo di ### non si ravvisa alcun pregiudizio per il dipendente, che ha potuto comunque fruire dell'assenza retribuita nel giorno richiesto.  25. In conclusione, deve ritenersi illegittima, per le ragioni esposte, unicamente la collocazione in ferie del dipendente nei giorni 27 dicembre 2020, 3, 4, 7 e 8 gennaio 2021 e 3, 4, 5 e 6 luglio 2021. Non vi sono ostacoli ad una tutela risarcitoria in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., mediante la ricostituzione del monte ferie limitatamente alle suddette giornate, essendo tale ripristino giuridicamente possibile e non eccessivamente oneroso per il debitore. La società convenuta va pertanto condannata alla ricostituzione del monte ferie del ricorrente, da incrementarsi nella misura di 9 giorni di ferie.  26. Le spese processuali, compensate nella misura di un terzo per l'accoglimento solo parziale del ricorso, per i restanti due terzi sono poste a carico della società convenuta secondo soccombenza, con liquidazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, secondo i parametri medi previsti per tutte le fasi dalle tabelle allegate, in relazione alle cause di lavoro di valore fino ad euro 1.100,00, stante il valore della retribuzione globale di fatto giornaliera pari ad euro 69,85 (cfr. buste paga in atti), moltiplicata per i 9 giorni di ferie da riaccreditare al ricorrente.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la illegittima collocazione in ferie di ### nei giorni 27 dicembre 2020, 3, 4, 7 e 8 gennaio 2021 e 3, 4, 5 e 6 luglio 2021; − per l'effetto, condanna ### S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione del monte ferie del ricorrente, da incrementarsi nella misura di 9 giorni di ferie; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 − compensate le spese processuali nella misura di un terzo, condanna ### S.C.P.A. a rifondere al difensore antistatario del ricorrente, Avv. ### i restanti due terzi, che liquida in euro 427,33, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, #### Cassino, data del deposito telematico ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025

causa n. 1742/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaele Iannucci

M
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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 163/2026 del 28-01-2026

... B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'### o Ente. ###à non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. Per il periodo successivo, ovvero a far data dall'1-1-2023, tale indennità è regolamentata dall'art. 106 rubricato “rubricato “### di turno, di servizio notturno e festivo” del ### 2019 - 2021, che prevede: “###à di cui al presente articolo è finalizzata a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro (comma 1). Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'### o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il Giudice dott. ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3323/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente TRA ####### rappresentati e difesi dagli avv. ti ### e ### giusta procura in atti Ricorrente E ####'ARAGONA in persona del legale rapp. te pt rapp.ta e difesa dall'avv. to ### giusta procura in atti Resistente Motivi in fatto e in diritto della decisione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
Con ricorso depositato in data ### i ricorrenti in epigrafe indicati esponevano di essere dipendenti dell'### di Dio e ### d'### e di prestare servizio, quali collaboratori professionali sanitariinfermieri, e, quanto al ### operatore socio sanitario, presso differenti ### nello specifico: “### Soccorso”, “### Neonatale”, “Neonatologia”, “Dialisi”. 
Rilevavano che, nell'espletamento della propria attività, erano stati assoggettati ad un orario settimanale di 36 ore ed a turni rotativi nelle 24 ore, come evincibile dai cedolini presenza e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, avevano sempre percepito la "indennità giornaliera" disciplinata dall'art. 44, comma 3, del ### 01.09.1995 sostituito dall'art. 86, comma 3, del ### 2016 - 2018 pari a € 4,49 per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestato; che avevano altresì sempre percepito la “indennità di terapia intensiva, sala operatoria, terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi” disciplinata dall'art. 44, comma 6, del ### 01.09.1995, sostituito dall'art. 86, comma 6, del ### 2016 - 2018 e in seguito dall'art.106, comma 2, ### 2019 - 2021 pari a € 4,13 per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestato. Evidenziavano che, dal gennaio 2023, con il nuovo ### del 22 novembre 2022, entrambe le indennità erano state rideterminate nei loro importi, con la previsione dell'indennità giornaliera pari ad euro 2,07 e della indennità per l'operatività in particolari ### di euro 5,00. Eccepivano la nullità delle norme contrattuali del ### che escludevano dette indennità - correlate allo status personale e professionale del lavoratore e volte a compensare uno specifico disagio - dalla retribuzione delle giornate di ferie perché in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'### e volte a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie. Pertanto, tenuto conto del numero delle ferie godute nel periodo indicato in ricorso e dell'importo giornaliero delle richiamate indennità, adivano il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: “1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 3, ### del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, #### del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari condizioni di lavoro (c.d. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 maturato, ex art. 86, comma 6, ### del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, ### del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità di pronto soccorso per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 107, comma 4, ### del 02.11.2022, a far data dall'01.06.2020 al 31.12.2024, e, per l'effetto; 2. condannare l'### resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: ### € 1.283,00; ### € 1.025,00; ### € 1.025,00; ### € 698,00; ### € 1.025,00; oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.; 3. condannare l'### resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari”. 
L'### si costituiva in giudizio tardivamente chiedendo di dichiarare infondato il ricorso e, nella denegata ipotesi di accoglimento dello stesso, di prevedere il contenimento delle spese legali. 
Il Giudice, acquisita documentazione, sulle conclusioni dei procuratori di parte attrice richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 28.01.2026, decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione. 
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.  1.### Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, i ricorrenti chiedono di accertare il diritto all'inclusione, nella retribuzione dovuta durante le ferie, dell'indennità di giornaliera e dell'indennità per l'operatività in particolari ### Occorre preliminarmente delineare il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale in cui si inscrive la fattispecie in esame. 
Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno che in quello dell' ### Quanto al diritto interno, l'articolo 36, comma 3, della ### prevede che «Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».  ### 2109 del ### civile, rubricato «### di riposo», ai commi 1 e 2 dispone: «1. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 2.Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità». 
Il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (recante attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) dispone, inoltre, nei seguenti termini: “1. ### restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione” (art. 10). 
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 1 della direttiva 2003/88, intitolato «### e campo di applicazione», dispone quanto segue: «1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.  2. La presente direttiva si applica: a) ai periodi minimi di (...) ferie annuali […] 5 Ai sensi dell'articolo 2, punto 1, di tale direttiva, si intende per «orario di lavoro» «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali».  ### 2, punto 2, di detta direttiva definisce il «periodo di riposo» come «qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro».  ### 7 della direttiva 2003/88, intitolato «### annuali», stabilisce quanto segue: «1. ### membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.  2.Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».  ### 15 della suddetta direttiva è formulato nei termini seguenti: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli ### membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire o consentire l'applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori». 
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della ### dei diritti fondamentali dell'### europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, ### e ### C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, ### C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, ### C-12/17, punto 25).  ###. 31 della ### intitolato «### di lavoro giuste ed eque», per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: « [...] 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite». 
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'### (sentenza del 20 luglio 2016, ### C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 ( vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). 
La Corte di Giustizia ha più volte precisato che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, ### e a., Racc. pag. I-2531, punto 50, nonché ### e a., cit., punto 58). Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze ### e a., punto 58, nonché ### e a., punto 60).  ### della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto, posto che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88... è inferiore alla retribuzione ordinaria Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione" (sent. ###, par. 44). 
Nella sentenza ### (sez. I- 15.09.2011, n. 155) la Corte di Giustizia ha affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”, precisando che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'### La Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come «sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli ### membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza ### e altri cit., punto 23); pertanto «qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» ( v. sentenza ### e altri cit., 8 PROC. nr. 20450/2014 punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» ( v. sentenza ### e altri cit., punto 25). 
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza ### e altri cit.,punto 28). 
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia ( sentenza 22 maggio 2014, causa C- 539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali ( sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'### la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti ### in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla ### (sentenza ### e a.cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell' «indennità per ferie retribuite» derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento ( sentenza ### C-385/17). 
Occorre a tal punto richiamare i principi enucleati in materia dalla Suprema Corte che ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili (cfr ex plurimis Cass. 13425/2019, 22401/2020, 20216/2022; nn. ###, ###, ###, ###, 19716, 19711, 19663, 18160/2023; nn. 19991, 15604, 13932, 13321, 11760, 11758, 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; Cass. 17495/2025). 
A ben vedere, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'### la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a ### 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, ### - ### nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022); che i principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'### (cfr. ### 15.9.2011, C - 155/10, #### 13.12.2018, C - 385/17, ###. 
E' stato dunque ribadito che “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore” (Cass. n. 13425/2019, n. ###/2021). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia. 
Rileva a tal punto evidenziare che per giurisprudenza consolidata della Corte regolatrice, le sentenze della Corte di ### hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'### europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'### (cfr. Cass. n. 13425/2019, 22577/2012); In modo conforme al diritto dell'### deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. 
Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit. , così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. ###/2021).  2.#### - ##### E ### - ###### E ### E ### (ora “indennità per l'operatività in particolari U.O./ Servizi”) Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dai ricorrenti. 
Va, in primo luogo, rilevato che l'indennità giornaliera al pari di quella per lavoro svolto nei servizi di terapia intensiva risultano pacificamente erogate ai ricorrenti con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga. 
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. 
Nel caso di specie, l'indennità giornaliera di turno è regolata fino al 31 dicembre 2022 dall'art.  86 rubricato “### per particolari condizioni di lavoro” co. 3, ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 2016 - 2018, il quale prevede che: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'### o Ente.  ###à non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. 
Per il periodo successivo, ovvero a far data dall'1-1-2023, tale indennità è regolamentata dall'art. 106 rubricato “rubricato “### di turno, di servizio notturno e festivo” del ### 2019 - 2021, che prevede: “###à di cui al presente articolo è finalizzata a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro (comma 1). 
Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'### o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata (comma 2)”.  ###à di terapia intensiva al pari dell'indennità per il lavoro reso nei servizi di malattie infettive è regolata sino al 31-12-2022 dall'art. 86, comma 6 del ### 2016 - 2018: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16. 
I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle ### in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti”. 
Per il periodo successivo (dall'1-1-2023) tale indennità è regolata dal ### 2019 - 2021, che all'art. 107, rubricato “### per l'operatività in particolari U.O./ Servizi”, 2° comma, prescrive: “Il personale assegnato alle ### di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le ### di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati: ### del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori: 5,00 Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto: 1,50 Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità”. 
Ebbene, dall'analisi della fonte collettiva, ritiene il giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione della giurisprudenza nazionale e comunitaria determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite. 
Le voci di cui si controverte (indennità di turno; indennità di assegnazione alle terapie intensive e alle sale operatorie) ad avviso del giudicante rispondono tutte ad entrambi i criteri individuati dalla Corte di Giustizia e precedentemente richiamati. 
Per un verso, si tratta di indennità corrisposte in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività prestata dal personale infermieristico ospedaliero (attività di assistenza sanitaria ai pazienti, che va garantita per 24 ore al giorno e che richiede necessariamente l'organizzazione del lavoro su turni), impiegato in settori di particolare delicatezza (quali le terapie intensive) o che espongono a specifici rischi professionali (quali i servizi di malattie infettive). Per altro verso, dette indennità compensano gli specifici disagi derivanti dall'espletamento di attività lavorativa che presenta le descritte caratteristiche e impone di operare in particolari condizioni di lavoro. 
Trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” ###/10-### con le mansioni svolte, quale infermiere professionale, per particolari condizioni di lavoro (lavoro su turni o in reparto di terapia intensiva o di malattie infettive); connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del ### quale “### per particolari condizioni di lavoro” e l'art. 107 del successivo ### quale “### per l'operatività in particolari UO/Servizi” (cfr Cass. 17495/2025; 21859/2025 proprio con riferimento alla richiamata “indennità giornaliera” hanno evidenziando come tale indennità, in quanto voce diretta a compensare -specifici disagi legati alle mansioni svolte - si legge nella sentenza di appello: "l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore odierno è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 pecuniario dell'indennità in esame inclusa nel calcolo della retribuzione spettante per ogni giornata di effettiva presenza"- , vale a integrare voce da includere nella retribuzione feriale). 
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro. Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi tracciati dalla giurisprudenza eurocomunitaria. 
La mancata erogazione delle dette indennità nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile per come chiaramente evincibile dalla disamina delle buste paga in atti. 
Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale; tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. 
Come detto, il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. ### cit. , par. 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli ### membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore… di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. ### cit. , par.  23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. ### cit. , par. 41). 
Con riferimento dunque al c.d. effetto dissuasivo ciò che rileva non è l'effettiva rinuncia del dipendente al godimento delle ferie (verifica ex post), ma la potenzialità dissuasiva (verifica ex ante) da accertare non sulla base del raffronto con la retribuzione annua ma con la specifica retribuzione del periodo di ferie. Nel caso in esame, l'eliminazione delle dette indennità base ad una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle ferie, tenuto conto della continuità dell'erogazione di siffatte voci nel corso dell'anno e della loro incidenza non residuale sul trattamento economico mensile. Ed invero, dalla mera disamina delle buste paga emerge come gli importi corrisposti mensilmente a titolo di retribuzione variabile non siano certamente trascurabili arrivando a raggiungere la somma di € 140,00/150,00 mensili che rapportati ad uno stipendio base di circa € 1.800,00/2.000,00 appare significativa nonché idonea ad incidere sulla decisione se fruire o meno delle ferie. 
Occorre ribadire altresì che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, “la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sè o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (cfr in tal senso Cass. 13932/2024; Cass. 19991/2024; 9749/2025; Cassazione civile sez. lav., n.13045/2025). 
Va invero osservato che, nella citata sentenza Z.J.R.Lock, la Corte di Giustizia ha ritenuto certamente dissuasiva dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie una diminuzione della retribuzione pari al 60%, ma non ha escluso che anche diminuzioni inferiori a tale percentuale possano avere un effetto dissuasivo (cfr punto 22 della sentenza, ove la Corte si limita ad affermare che l'effetto dissuasivo è “ancora più probabile” in presenza di una diminuzione del 60% della retribuzione). Ed invero, ad esempio, nel caso esaminato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17443/2025 i giudici di merito avevano accertato un'incidenza delle voci non erogate durante il periodo feriale tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile di circa il 10% della retribuzione. Di recente, in una causa contro l'### la Suprema Corte ha affermato che l'incidenza dell'effetto dissuasivo può essere apprezzata anche con riferimento alla percentuale del 6% sul trattamento economico giornaliero, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie potrebbe bensì derivare dal ridimensionamento in tale ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 misura (non irrisoria) della retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita; cfr Cass. 21589/2025). 
Sempre di recente, nel ribadire che la nozione eurounitaria di "retribuzione feriale" postula tre accertamenti, l'uno successivo all'altro e ciascuno condizionato dall'esito positivo del precedente: a) l'emolumento deve avere natura retributiva e non risarcitoria o di rimborso spese; b) l'emolumento di natura retributiva deve porsi in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e/o deve essere correlato allo status personale e professionale del lavoratore; c) il mancato riconoscimento dell'emolumento deve produrre un effetto potenzialmente dissuasivo nei confronti del dipendente, da accertare con riguardo alla retribuzione mensile (e non annuale), la Suprema Corte (cfr Cassazione civile sez. lav., 16/05/2025, n.13044) ha confermato la sentenza dei giudici d'appello che, sia pure implicitamente, univocamente avevano compiuto la valutazione del potenziale effetto dissuasivo in termini di conseguenza diretta dell'accertamento dei primi due elementi fattuali. 
Ciò è conforme all'interpretazione adottata dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE dalla Corte di Giustizia, secondo cui siffatta disposizione individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.). 
Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo. ### di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'### come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo - a carico delle parti datoriali - di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. ### indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra. 
Occorre infine escludere che, per effetto dell'interpretazione data alla nozione di retribuzione da applicare in concreto alle ferie, si possa ritenere che la stessa abbia il carattere dell'onnicomprensività dal momento che non tutte le componenti variabili della retribuzione entrano a far parte di quella da erogare durante le ferie ma solo quelle collegate ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 intrinsecamente all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato, ossia quelle correlate al suo status. 
Né, infine, lo sforamento dei limiti della spesa pubblica può avere l'effetto di diminuire il compenso spettante, in base alla normativa nazionale, sovranazionale e alla contrattazione collettiva vigente, al singolo dipendente, non potendo invero accreditarsi la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica (cfr., per l'affermazione del principio sia pure in tema di ### sui compensi professionali dell'avvocatura interna ### la recente Cass. n. 14404 del 21/4/2025).  3. ### stregua delle suesposte considerazioni, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'### europea e di legittimità delle norme collettive che regolano l'istituto di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, il ricorso va accolto. 
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 86, commi 3, 4 e 6, del ### del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, ### dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, ### del 19 aprile 2004; dell'art. 37 ### del 20 settembre 2001; degli artt. 49, 94, 106, comma 2, e 107, comma 2, ### del 2 novembre 2022 - che escludono, o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse. 
Deve essere, dunque, dichiarato il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva: della “indennità giornaliera di turno” per l'importo di € 4,49 fino al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 3, ### 2016 2018, e per l'importo di € 2,07 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex art. 106, comma 2, ### 2019-2021 dell' “indennità di terapia intensiva” per l'importo di euro 4,13 fino al 31 dicembre 2022 ex art. 86, comma 6, ### 2016-2018, e di euro 5,00 dal 1 gennaio 2023. 
Ne consegue, tenuto conto del numero di giorni di ferie godute dai ricorrenti (per come risultanti dal cartellino delle presenze ed indicati in ricorso) nel periodo giugno 2020- dicembre 2024 (pari a n. 133) per ### e nel periodo giugno 2020- dicembre 2024 (pari a n. 129) per ##### e nel periodo da gennaio 2023 a dicembre 2024 per ### e degli importi previsti per le richiamate indennità - così come modificati per il succedersi della contrattazione collettiva ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 - il diritto di ### a ricevere l'importo di euro 1.283,00; il diritto di #### e ### e ricevere la somma di euro 1.025,00 ciascuno, e di ### a ricevere la somma di euro 698,00. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  PQM a) Accoglie il ricorso e per l'effetto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui in parte motiva e per quanto sopra, dichiara: il diritto di DI ####### e ### all'inserimento delle voci “indennità di turno giornaliera” e “indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi” nella retribuzione utile per la retribuzione dei giorni di ferie per il periodo indicato in parte motiva; b) Per l'effetto condanna l'### DIO e ### D'### in persona del ### pro tempore, a corrispondere gli importi derivanti dall'inserimento nella base di calcolo della retribuzione delle ferie delle richiamate indennità - pari, rispettivamente, ad euro 1.025,00 per #### e ### euro 1.283,00 per #### ed euro 698,00 per ### oltre interessi legali maturati dal dovuto sino al saldo effettivo c) condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 941,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione ai procuratori antistatari ### 28.01.2026 Il Giudice Dott. ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026

causa n. 3323/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Petrosino, Crudele Lidia

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 150/2026 del 28-01-2026

... B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'### o Ente. ###à non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.” ###à per particolari condizioni di lavoro è disciplinata dall'art. 86 comma 6, ### del 21.05.2018, che così stabilisce: “[…] Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13 b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16.” Chiarito ciò, si osserva che dall'esame delle buste paga dei ricorrenti emerge che l' “indennità giornaliera” e (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI SALERNO SENTENZA N. Anno 2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Salerno, dr. ### in funzione di Giudice del ### ha emesso la seguente sentenza nella causa civile recante il N. 3131/2025 Cont. Lav. vertente: TRA ###### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### ed ### in virtù di mandato in atti.   #####'### in persona del ### rapp. e dif. come in atti. 
RESISTENTE ### Come da note telematiche.  RAGIONI DI FATTO E ### Con ricorso depositato in data ###, ###### adivano il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno per sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto di essi ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato e fruito, ex art.  86, comma 3, ### del 21.05.2018 ed ex art.  106, comma 2, ### del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari condizioni di lavoro (c.d. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già maturato e fruito, ex art. 86, comma 6, ### del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, ### del 02.11.2022, a far data dall'01.03.2020 al 31.12.2024, e, per l'effetto; condannare l'### resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: ### € 470,00; ### € 1.077,00; ### € 1.077,00; ### € 1.077,00; oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.; condannare l'### resistente, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione agli avvocati antistatari. 
Si costituiva l'#### di Dio e ### d'### concludendo per il rigetto del ricorso, con rivalsa di spese; ritenuta superflua ogni integrazione probatoria, sulle conclusioni rassegnate nelle note telematiche disposte in sostituzione dell'udienza del 27.01.2026, il Giudice decideva la causa come da sentenza telematicamente depositata. 
Il ricorso deve esser accolto per i motivi che seguono.   I ricorrenti sono dipendenti dell'### di Dio e ### d'### e sono distribuiti in diverse ### nello specifico: “### Nucleare”, “### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
Generale”, “Rianimazione” e “### Generali”. Il loro inquadramento professionale, secondo il ### del 02.11.2022, è così articolato: ### (### - #### dei ### della #### di #### dei ### della ### Nell'espletamento della propria attività, i ricorrenti sono stati assoggettati a turni rotativi nelle 24 ore e, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, hanno sempre percepito la "indennità giornaliera" disciplinata dall'art. 44, comma 3, del ### 01.09.1995, sostituito dall'art. 86, comma 3, del ### 2016 - 2018 ed indicata in busta paga per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestato. 
Per quanto riguarda però il pagamento di tale indennità durate la fruizione delle ferie emerge che l'indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato e fruito, ex art. 86, comma 3, ### del 21.05.2018 ed ex art. 106, comma 2, ### del 02.11.2022, nonché quanto previsto a titolo di indennità per particolari condizioni di lavoro (c.d. indennità di terapia intensiva) per ciascun giorno di ferie già maturato e fruito, ex art. 86, comma 6, ### del 21.05.2018 ed ex art. 107, comma 2, ### del 02.11.2022, a far data dall'01.03.2020 al 31.12.2024 non è stato riconosciuto e versato. 
Per la risoluzione della controversia è di particolare interesse quanto statuito dalla Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, 13425, dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401 e dalla sentenza Cass. Civ. n. 19716 del ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 2023 (giurisprudenza citata anche dalla parte ricorrente). Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, ### e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza ### 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, ### e altri, punto 58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, ### e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'### 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli ### membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v.  sentenza ### e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza ### e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza ### e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza ### e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”. 
Ha osservato la Suprema Corte "che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 efficacia erga omnes nell'ambito della ### (Cass. sentenza n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). 
Sicché "In modo conforme al diritto dell'### deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione". 
Tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, dunque, emerge che: - la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore; - tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale; - in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale; rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori; - spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. 
Si evidenzia che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. 
Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della ### (Cass. Civ. sentenza n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “In modo conforme al diritto dell'### deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”. 
In considerazione di tutto quanto esposto, deve essere, pertanto, valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'### verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.  ###à turno è regolata all'art. 86, comma 3, ### il quale prevede che: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'### o Ente.  ###à non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.” ###à per particolari condizioni di lavoro è disciplinata dall'art.  86 comma 6, ### del 21.05.2018, che così stabilisce: “[…] Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13 b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16.” Chiarito ciò, si osserva che dall'esame delle buste paga dei ricorrenti emerge che l' “indennità giornaliera” e “l'indennità per particolari condizioni di lavoro” vengono corrisposte ai ricorrenti per le mansioni effettivamente svolte in servizio, ma non figurano nella retribuzione corrisposta nel periodo delle ferie. 
In considerazione della giurisprudenza comunitaria e nazionale e delle norme regolatrici si ritiene che la domanda dei ricorrenti ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 debba essere necessariamente accolta in quanto trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione con le mansioni svolte dagli infermieri professionali; connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del ### sanità “### per particolari condizioni di lavoro”. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con attribuzione come da dispositivo nel minimo tariffario ex DM 147/22 in considerazione della serialità delle questioni esaminate (causa di lavoro senza istruttoria/trattazione).  P.Q.M.  1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'### “S. ### e ####” di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle indennità riconosciute in ricorso: ### € 470,00; ### € 1.077,00; ### € 1.077,00; ### € 1.077,00; oltre interessi legali; 2) Condanna l'### “S. ### e ####” di ### in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che liquida, con attribuzione agli avv.ti ### ed ### antistatari, in complessivi ### 1.029,50 oltre ### 49,00 per il C.U., il rimborso per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.N.A.P. come per legge.  ### 27.01.2026 ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
Il giudice del lavoro Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026

causa n. 3131/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Crudele Lidia, Laudati Ippolita

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Tribunale di Isernia, Sentenza n. 17/2023 del 14-02-2023

... resa in autonomia, l'ex dipendente ### ha parlato di turni di lavoro di quattro ore giornaliere (8-12/12-16), e non di cinque come asserito dalla ricorrente, senza peraltro riuscire a collocare nel tempo la prestazione della ### La sig.ra ### madre di una delle alunne dell'asilo, qualifica la ricorrente come “maestra” e afferma di aver spesso visto sia all'entrata che all'uscita da scuola la stessa, ma in modo del tutto generico e senza specificare se nella stessa giornata; anzi, da questa testimonianza emerge piuttosto una grande flessibilità di orari della ### nella resa della prestazione lavorativa. Il testimone ### peraltro cognato della ricorrente, non dà alcuna indicazione specifica sugli orari della medesima (“mi risulta che la ricorrente svolgesse lo stesso orario di lavoro di mia moglie pari a circa 30 ore settimanali”). 4. Non è contestato da parte resistente, tuttavia, il mancato versamento della retribuzione accessoria costituita da tredicesima e quattordicesima mensilità (previste dal contratto collettivo pacificamente applicato), nonché il pagamento del ### che era stato asseritamente offerto alla lavoratrice (ma di questa offerta non c'è prova fra gli allegati (leggi tutto)...

testo integrale

Allegato al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua Il Giudice del ### Dott.ssa ### ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al numero 243 del ### degli ### dell'anno 2018, discussa e decisa all'udienza del giorno 14/02/2023 e vertente TRA ### elettivamente domiciliata in ###, 86 Isernia, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo RICORRENTE E #### elettivamente domiciliat ###c/o avv. #### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE Oggetto: qualificazione e differenze retributive ### in fatto e in diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il ###, la sig.ra ### premettendo di essere stata una dipendente della società resistente con le mansioni di maestra nell'asilo “l'###” sito in ### ha adito il Tribunale di Isernia per vedere riconosciuto ### al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ l'inquadramento della propria prestazione in quella di “educatrice” e a tempo pieno, con 30 ore lavorative invece che 15, come da lettera di assunzione. A riprova di ciò, depositava un “certificato di servizio” asseritamente proveniente da parte datoriale, e chiedeva l'ammissione di prove orali. In subordine, rivendicava il pagamento di tredicesima, quattordicesima e tfr, non corrisposti a conclusione del rapporto. 
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “a. In via preliminare disporre, ai sensi e per l'effetto dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio da parte della ditta resistente della busta paga di ottobre - novembre - dicembre 2015, nonché il contratto di assunzione stipulato in data ###; b. nel merito, accertare che tra la sig.ra ### e la ditta ### S.E.L.F. Soc. Coop.  ### nel periodo ricompreso tra il giorno 20.10.2015 ed il ###, data delle dimissioni presentate dalla ricorrente, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato; c. per l'effetto, dato atto che parte resistente non ha ancora corrisposto in favore della ricorrente quanto esattamente maturato a titolo di retribuzioni per l'intero periodo lavorato, nonché l'importo dovuto a titolo di ### di ### condannare la ditta S.E.L.F. Soc. Coop. ### in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###(C.F.: ###), al pagamento in favore della sig.ra ### per le causali tutte meglio specificate nelle premesse del presente atto, della complessiva somma di € 7.717,40= settemilasettecentodiciasette/40=), al lordo delle ritenute di legge, o di quel diverso importo, maggiore o minore, che sarà accertato in corso di giudizio o comunque ritenuto di giustizia; d. il tutto maggiorato degli interessi legali sulla predetta somma da rivalutarsi a decorrere dalle rispettive scadenze; e. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfettario e c.p.a. come per legge.” Si è costituita la resistente, ### avversando tutti gli assunti della ricorrente, e in particolare affermando la correttezza dell'inquadramento della dipendente, che non avrebbe avuto titolo per ricoprire la qualifica di educatrice, nonché la veridicità degli orari osservati. Disconosceva espressamente, nella memoria di costituzione, l'attestazione di servizio prodotta dalla ricorrente. 
La causa, inizialmente più volte rinviata su richiesta delle parti per tentativi di bonario componimento, veniva istruita, oltre che documentalmente, con l'escussione dei testimoni ###### per giungere alla decisione all'udienza, trattata in modalità cartolari ex art. 127 ter c.p.c., del 14.02.2023.  ***  2. Il ricorso può essere accolto solo nella domanda avanzata “in estremo subordine”, ossia per il pagamento di tredicesima e quattordicesima mensilità e ### in parte perché generico nelle sue statuizioni ed in parte perché non è stata raggiunta la prova di quanto affermato dalla ricorrente. 
Giova rammentare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in ### al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. 
Inoltre, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le differenze retributive orarie e le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art.  2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. 
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. 
In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. 
Da ultimo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione è tornata sul punto precisando che "Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.” (cfr. Sent. n. 13150/2018 Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.). 
Qualora poi il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate. 
La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto e, in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: a) ### al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore; b) verificare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria; c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte. 
Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale. Inoltre, "ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento" (Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Civ.n. 7007/1987n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999).  3. Nel caso di specie, quello che la ricorrente vorrebbe far valere è, più che la prestazione di lavoro straordinario, la natura fittizia della sua prestazione a tempo parziale, nonché la diversa qualifica di “educatrice” di asilo nido.  3.1. In primo luogo, posto che non è effettivamente discussa (se non dalle altre socie della cooperativa in sede di audizione, circostanza che non è stata valorizzata negli scritti processuali) la natura subordinata del rapporto, è opportuno analizzare l'asserito superiore inquadramento richiesto dalla ricorrente.  ### in disparte il fatto che il non poter svolgere la mansione di educatrice non significa che se l'abbia fatto in concreto non abbia diritto ad essere retribuita per quell'inquadramento, la lavoratrice nel ricorso non ha in alcun modo descritto le mansioni effettivamente svolte e le differenze tra queste e quelle proprie del suo ufficiale inquadramento contrattuale, né ha indicato dei parametri del contratto collettivo da prendere come riferimento; non si capisce neanche quale siano le differenze retributive vantate per questo aspetto, sulla base dei conteggi prodotti. Non è possibile, dunque, per questo giudice, valutare un diverso inquadramento.  3.2. Neppure la prestazione di lavoro per ore superiori a quelle della lettera di assunzione può dirsi provata. 
Innanzitutto, non assume alcun valore la certificazione di servizio prodotta dalla ricorrente, che è stata formalmente disconosciuta dalla resistente nella memoria di costituzione e della quale non è stata chiesta la verificazione ex art. 216 c.p.c.; peraltro, non è stato neppure ottemperato l'ordine del giudice di depositarne la copia originale in modo che il documento potesse essere quantomeno leggibile.  ### al verbale di udienza del $$data_decisione$$ $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ Deve, pertanto, porsi attenzione esclusivamente alle prove testimoniali, che tuttavia non corroborano la tesi della ricorrente. In particolare, pur prescindendo dalla testimonianza di ### e dall'interrogatorio di ### che parlano di un rapporto pari tra le socie della cooperativa per cui il contratto di lavoro subordinato maschererebbe una prestazione resa in autonomia, l'ex dipendente ### ha parlato di turni di lavoro di quattro ore giornaliere (8-12/12-16), e non di cinque come asserito dalla ricorrente, senza peraltro riuscire a collocare nel tempo la prestazione della ### La sig.ra ### madre di una delle alunne dell'asilo, qualifica la ricorrente come “maestra” e afferma di aver spesso visto sia all'entrata che all'uscita da scuola la stessa, ma in modo del tutto generico e senza specificare se nella stessa giornata; anzi, da questa testimonianza emerge piuttosto una grande flessibilità di orari della ### nella resa della prestazione lavorativa. Il testimone ### peraltro cognato della ricorrente, non dà alcuna indicazione specifica sugli orari della medesima (“mi risulta che la ricorrente svolgesse lo stesso orario di lavoro di mia moglie pari a circa 30 ore settimanali”).  4. Non è contestato da parte resistente, tuttavia, il mancato versamento della retribuzione accessoria costituita da tredicesima e quattordicesima mensilità (previste dal contratto collettivo pacificamente applicato), nonché il pagamento del ### che era stato asseritamente offerto alla lavoratrice (ma di questa offerta non c'è prova fra gli allegati della memoria di costituzione). Non possono tuttavia essere considerati, al fine della liquidazione, i conteggi prodotti da parte ricorrente, che prendono a parametro un orario a tempo pieno non provato; la condanna, quindi, prenderà come riferimento piuttosto lo stipendio pacificamente corrisposto alla ### posto alla base dei conteggi per differenze retributive. Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui sopra.  5. Le spese devono essere compensate, in ragione della soccombenza reciproca.  P.Q.M.  Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: - Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la società ### a corrispondere a ### tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché il trattamento di fine rapporto, sulla base della retribuzione, pacifica agli atti, corrisposta in virtù della lettera di assunzione; - Compensa le spese di lite. 
Isernia, 14.02.2023 ### n. 243/2018

causa n. 243/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Puleio Elvira

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