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Tribunale di Genova, Sentenza n. 158/2026 del 19-01-2026

... suoi dipendenti come operazione commerciale), queste tutele non scattano. Nei rapporti tra professionisti, le clausole di proroga della giurisdizione ( determinazione della giurisdizione esclusiva del giudice di un determinato Stato ) sono generalmente valide e vincolanti secondo le regole standard dell'### 25 del ### I-bis, poiché si presuppone che le parti abbiano pari forza contrattuale. 2. Chi agisce può essere un professionista ### rivoluzionario della sentenza ### vs ### è che la tutela del consumatore "viaggia" insieme con il credito. Anche se la controversia giudiziaria è tra due società (una compagnia aerea e una società di recupero crediti), la Corte ha stabilito che: Il giudice deve guardare alla natura del contratto originario. Poiché il passeggero era un consumatore, la clausola di proroga della giurisdizione (che lo obbligava ad instaurare una causa in ### era potenzialmente abusiva. Questa "abusività" rende la clausola inefficace anche nei confronti della società di recupero crediti, a meno che quest'ultima non l'abbia accettata espressamente. 3. La protezione dello "status" In sintesi, la sentenza si applica ogni volta che il diritto azionato deriva da un (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA VI SEZIONE CIVILE ORDINANZA EX ART.127 ### contenente sentenza ###281 SEXIES ult.comma c.p.c.  nella causa civile ex art.645 c.p.c. R.G. 5010/2025 promossa da: ### C.F. ### e P.IVA ###, con sede ####### via ### 4/A, in persona della ### nata a #### il ###, C.F. ###, elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'avv.  ### C.F.: ###, ####, dal quale è rappresentata e difesa per delega in calce all'originale dell'atto di opposizione a d.i.  ### contro ###.S., in persona del suo legale rappresentante ### codice fiscale e partita iva ###, con sede ####### 8 (di seguito, “KAA”) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti ### ed ### de ### (codice fiscale ### - ###) con studio in #### n. 1, in forza della procura conferita in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA OPPOSTA Il Giudice GOP A.Mauceri , lette le note di trattazione scritta ex art.127 ter cpc depositate dal difensore della convenuta opposta, contenenti deduzioni difensive e la precisazione delle conclusioni, pronuncia la seguente sentenza ex art.281 sexies ult.comma c.p.c.  ###### persona del Giudice Unico G.O.P. Avv.### pronunciato la seguente sentenza nella causa civile ex art.645 c.p.c. R.G. 5010/2025 promossa da: ### C.F. ### e P.IVA ###, con sede ####### via ### 4/A, in persona della ### nata a #### il ###, C.F. ###, elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'avv.  ### C.F.: ###, ####, dal quale è rappresentata e difesa per delega in calce all'originale dell'atto di opposizione a d.i.  ### contro ###.S., in persona del suo legale rappresentante ### codice fiscale e partita iva ###, con sede ####### 8 (di seguito, “KAA”) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti ### ed ### de ### (codice fiscale ### - ###) con studio in #### n. 1, in forza della procura conferita in calce alla comparsa di costituzione e risposta ###: Come nelle note di trattazione scritta ex art.127 ter cpc ###.127 TER CPC CONCISI MOTIVI DELLA DECISIONE Sull'eccezione di nullità dell'opposto decreto ingiuntivo per carenza di giurisdizione del giudice italiano .  ### deve essere accolta Nel proprio atto di citazione in opposizione a d.i. la ### impresa ha eccepito il difetto di giurisdizione del ### adito, in forza della clausola contrattuale di cui all'art.8 della “Convention” (vedi prod. 1) - ### - ### con cui le parti hanno espressamente attribuito la competenza al ### di Monaco “pour toutes les instances et procédures autre quel es actions réelles” ovvero “per tutte le istanze e i procedimenti diversi dalle azioni reali”, tra i quali rientra senza dubbio l'assunto credito di cui alla presente azione monitoria. 
La società opposta, costituitasi in giudizio, ha rilevato l'infondatezza di tale eccezione sulla scorta delle seguenti argomentazioni: La tesi di ### è contestata in radice dall'esponente anche alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia dell'### del 18 novembre 2020 (### contro ### che ha statuito il principio di diritto secondo il quale una clausola di proroga di giurisdizione (ossia quella di cui all'art. 8 del contratto di collaborazione tra ### e ### risulta efficace in linea di principio solo nei confronti delle parti del contratto nel quale la proroga è contenuta o, in alternativa, nei confronti delle parti che abbiano espresso specificamente il loro consenso ad essere vincolate da tale clausola. 
A tale principio fa eccezione unicamente l'ipotesi in cui “conformemente al diritto nazionale applicabile al merito, il terzo sia subentrato alla parte originaria nei suoi diritti e obblighi”. 
In sostanza, quindi, in caso di cessione del credito, non può essere opposta al cessionario la clausola di proroga della giurisdizione a meno che, ai sensi della normativa dello Stato ivi designato, il cessionario sia subentrato al contraente iniziale in tutti i suoi diritti ed obblighi, circostanza che spetta al Giudice verificare. 
Ne discende che in caso di cessione del credito derivante da contratto contenente una clausola di proroga di giurisdizione, l'accordo di giurisdizione circola assieme al credito ceduto unicamente nei casi in cui il cessionario del credito sia subentrato nei diritti ed obblighi derivanti dalla proroga di giurisdizione ai sensi della normativa ad essa applicabile, ovverossia in quei casi in cui il terzo, oltre che cessionario del credito, risulti essere anche cessionario della proroga di giurisdizione. A ben vedere, infatti, solo adottando la soluzione prospettata dalla Corte di Giustizia il principio di indipendenza della clausola di proroga della giurisdizione stabilito ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento ### I bis viene ad essere pienamente rispettato. 
Venendo al caso che ci occupa, quindi, in applicazione del principio statuito dalla Corte di ### la clausola di proroga di giurisdizione contenuta all'art. 8 del contratto di collaborazione intercorso tra ### e OTM non risulta opponibile a #### di ### è quindi evidentemente competente a conoscere della presente controversia. 
Così riassunte le opposte prospettazioni , l'eccezione di nullità dell'opposto d.i. per carenza di giurisdizione del giudice italiano è meritevole di accoglimento. 
La giurisprudenza invocata da parte convenuta opposta sul punto è inconferente: invero, la stessa riguarda il caso, ben diverso da quello che ci occupa, in cui la cessione di un diritto di credito è posta in essere tra un passeggero-consumatore a favore di una società di recupero crediti, con tutte le relative implicazioni in tema di applicabilità dei principi a tutela del consumatore - che sorreggono anche la validità delle clausole di competenza giurisdizionale - nei confronti di un cessionario-non consumatore: l'applicazione al caso di specie della sentenza della Corte di ### del 18 novembre 2020 è viziata da un'interpretazione parziale e fuorviante del principio ivi stabilito. 
La clausola di proroga della giurisdizione, nel caso che ci occupa e contenuta nell'art. 8 della “Convention” passata tra le parti (vedi prod.1), costituisce elemento essenziale dell'accordo negoziale. La sua efficacia non può essere semplicisticamente negata in base ad un'interpretazione riduttiva basata su una pronuncia europea resa per altri e diversi fini. 
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta , il cessionario ###.S. è subentrato nella posizione contrattuale del cedente, acquisendo non solo il credito ma l'intero complesso dei diritti e obblighi derivanti dal rapporto giuridico sottostante, incluse le clausole processuali. 
In ogni caso, occorre altresì osservare che la KAA cade in evidente contraddizione laddove, parafrasando la pronuncia de qua, afferma “fa eccezione unicamente l'ipotesi in cui “conformemente al diritto nazionale applicabile al merito, il terzo sia subentrato alla parte originaria nei suoi diritti e obblighi”. Tale circostanza, invero, dovrà e non potrà che essere oggetto di valutazione del Giudice designato nella clausola di competenza (### del ### di ###. 
Del pari, non pertinente il richiamo al ### I bis, in quanto applicabile ai soli ### membri dell'### e, quindi, non al ### di ### Come già evidenziato in sede ###opposizione, la Suprema Corte ha affermato che il principio di tutela dell'affidamento del debitore ceduto, la cui posizione deve rimanere inalterata a seguito della cessione del credito, implica che lo stesso deve poter vantare nei confronti del cessionario la stessa posizione che aveva rispetto al cedente, e ciò anche in riferimento alla clausola di proroga di giurisdizione. 
Per stabilire se il principio affermato dalla sentenza della Corte della ### richiamata da parte convenuta opposta si applichi solo ai contratti tra un consumatore ed un professionista/impresa od anche ai contratti tra due imprese come nel caso per cui è controversia, , occorre distinguere tra l'identità delle parti in causa e la natura del contratto da cui nasce il diritto.  1. Il contratto "alla base" deve essere ### ovvero tra un'impresa ed un consumatore in quanto la ridetta sentenza si fonda sulla ### 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. 
Pertanto: Se il contratto originario è tra due imprese (###, ad esempio un volo charter prenotato da un'azienda per i suoi dipendenti come operazione commerciale), queste tutele non scattano. 
Nei rapporti tra professionisti, le clausole di proroga della giurisdizione ( determinazione della giurisdizione esclusiva del giudice di un determinato Stato ) sono generalmente valide e vincolanti secondo le regole standard dell'### 25 del ### I-bis, poiché si presuppone che le parti abbiano pari forza contrattuale.  2. Chi agisce può essere un professionista ### rivoluzionario della sentenza ### vs ### è che la tutela del consumatore "viaggia" insieme con il credito. 
Anche se la controversia giudiziaria è tra due società (una compagnia aerea e una società di recupero crediti), la Corte ha stabilito che: Il giudice deve guardare alla natura del contratto originario. 
Poiché il passeggero era un consumatore, la clausola di proroga della giurisdizione (che lo obbligava ad instaurare una causa in ### era potenzialmente abusiva. 
Questa "abusività" rende la clausola inefficace anche nei confronti della società di recupero crediti, a meno che quest'ultima non l'abbia accettata espressamente.  3. La protezione dello "status" In sintesi, la sentenza si applica ogni volta che il diritto azionato deriva da un contratto ###to-### (###). 
Perché questa distinzione è fondamentale? Se questa regola venisse applicata anche ai contratti puramente tra imprese (###), verrebbe meno il principio della certezza del diritto nel commercio internazionale. Nel ###, le parti sono libere di negoziare e "spostare" la giurisdizione dove preferiscono; nel ###, invece, la Corte interviene per evitare che il professionista utilizzi la giurisdizione come ostacolo fisico ed economico alla giustizia. 
Ne discende pertanto che il principio sostenuto da tale sentenza della Corte UE non è invocabile nel presente giudizio pendente tra un'impresa ed una società. 
Valgono nel caso di specie , pertanto , i principi generali in tema di cessione di contratto. 
Quindi la cessione del credito ad una società con sede ###può legittimare quest'ultima a radicare la causa davanti al giudice italiano, in presenza di una clausola attributiva della giurisdizione esclusiva al giudice di un altro Stato nel contratto stipulato tra il cedente ed un'impresa. 
Di talchè nel caso per cui è controversia , la clausola sulla giurisdizione è stata prevista ed è valida ed efficace e deve ritenersi applicabile anche nei confronti della società opposta, cessionaria del credito. 
Sul punto, la Suprema Corte ha, infatti, osservato che il principio generale dell'opponibilità, da parte del debitore ceduto, di ogni eccezione opponibile al creditore cedente “comporta che la clausola in esame sia opponibile dalla debitrice ceduta a qualunque successivo cessionario (in tal senso, ex Cass. ord. 19/05/2017, n. 12739), con evidente prevalenza - attesa la natura esclusiva dell'elezione del ### ad opera delle parti originarie di un contratto nel quale liberamente la cessionaria si è indotta a subentrare, così restando vincolata anche dalla relativa clausola - sulla competenza del luogo di domicilio del cessionario” (ex multis Cass.28490/2017). 
La clausola attributiva della giurisdizione esclusiva risulta opponibile dal debitore ceduto al cessionario del credito nascente dal contratto in cui detta clausola sia inserita, alla stregua di ogni altra eccezione opponibile all'originario creditore; essa, pertanto, prevale sul criterio di radicamento territoriale riferito al domicilio del cessionario, quale luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria. 
Invero, costituisce principio pacifico che la posizione del debitore ceduto “non può subire mutamenti in relazione al tessuto negoziale convenuto per effetto di una modificazione soggettiva relativa ad una delle obbligazioni previste nel contratto. Il principio di tutela dell'affidamento del debitore ceduto nel regolamento contrattuale sottoscritto originariamente con il cedente si applica anche alla clausola di proroga di competenza che, una volta accettata mediante la prestazione del consenso nelle forme previste dalla legge, rimane immutata” (Cass.7736/2020). 
Deve essere conseguentemente dichiarata la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo per carenza della giurisdizione italiana , avendo l'art. 8 del contratto stipulato tra la ### e la ### , cedente del credito alla cessionaria ### oggetto del presente giudizio, attribuito la giurisdizione esclusiva al giudice del ### di ### spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come segue, in applicazione del DM 55/2014, come modificato dal DM 147 del 2022, con applicazione dei compensi minimi ridotti del 50% in ragione sia della decisione della causa vertente esclusivamente su un'eccezione pregiudiziale sia in ragione dell'applicazione del rito semplificato ex art.281 sexies ult.comma cpc per la definizione della stessa e ### della Causa: Da € 5.201 a € 26.000 ### di studio della controversia € 460,00 Fase introduttiva del giudizio € 389,00 Fase di trattazione € 840,00 Fase decisoria € 851,00 ### tabellare € 2.540,00 Totale compenso ridotto del 50% € 1.270,00 Il tutto oltre 15%, per rimborso forfettario spese generali, IVA e ### presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (art. 282 c.p.c.).  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando:, contrariis reiectis: 1) Dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice del ### di ### sia per la fase monitoria sia per il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; 2) Per l'effetto dichiara la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo n.908/2025 per difetto della giurisdizione del giudice italiano 3) ### tenuta e condanna la ###.S., in persona del suo legale rappresentante p.t., codice fiscale e partita iva ###., a rifondere in favore della ### C.F.  ### e P.IVA ###, in persona della sua titolare pro tempore, le spese di lite, che si liquidano in € 145,50, per esborsi ed in € 1.270,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A.  e 15% per rimborso forfettario spese generali sul compenso professionale. 
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, ex art.282 cpc Così deciso in ### in data 18 gennaio 2026 

Il Giudice
Unico GOP Avv.### n. 5010/2025


causa n. 5010/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Dal Pozzo Federica, Alessandro Mauceri

M

Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 1151/2025 del 05-07-2025

... identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della ### - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. 
Nella causa iscritta al n. R.G. 2478/2024 promossa da: ### nato a ### - SP - ### il ###, residente in RUA ### 3730, ### 11, ### I, ### - MS - ### rappresentato e difeso dall'Avv.to ### del ### di ### unitamente all'### ed elettivamente domiciliato in ### alla via ### 21 B, giusta procura autenticata, tradotta e apostillata versata agli atti.  -ricorrente contro ###'INTERNO (CF ###), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'### dello Stato di ### - resistente
Con l'intervento del ### presso il Tribunale di ### Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.  #### Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il ### e ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il Ministero dell'### dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedeva di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure sanguinis, deducendo di essere discendente del cittadino italiano ### che era nato il 1872 a ### In luogo del ### di nascita (o estratto dell'atto di nascita) la difesa produceva ### di battesimo rilasciato dall'### storico diocesano, parrocchia di S. ### in ### e tratto dal “### dei ### dal 1852 al 1878 pag. 205” dal quale si ricava che il predetto ### figlio di ### e ### era stato ivi battezzato nel mese di Marzo 1872.  ### aveva sposato il ### a ### - ### la cittadina italiana ### per poi emigrare in ### ove è deceduto l'11/04/ senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano e rinunciare allo status civitatis d'origine (cfr. all.1). 
Dall'unione matrimoniale tra ### e ### (i cui nomi sono stati tradotti nell'idioma locale divenendo ### e ### era nata in data ### la figlia ### (cfr. all.2). 
Quest'ultima si era unita in matrimonio con ### generando il figlio JOSÉ ### nato l'11/11/1954, il quale aveva sposato, il ###, ### FÁ#### (cfr. all.3). 
Dalla unione dei predetti era stato generato ### (odierno ricorrente), nato il ### (cfr. all.4) odierno ricorrente. 
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al Ministero dell'### e, per esso, all'ufficiale dello ### competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.  ### dell'interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'### dello Stato di ### si costituiva in giudizio il ###, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata. 
In particolare, l'Avvocatura ha resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire del ricorrente a causa dell'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, deducendo come in assenza di un provvedimento espresso della competente ### debba escludersi l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale che faccia valere le loro ragioni. 
Inoltre, ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis in quanto l'avo italiano era emigrato in ### prima dell'entrata in vigore della L.n. 555 del 1912, acquistando la cittadinanza di quel ### iure soli, in ragione del fenomeno di “naturalizzazione c.d. di massa” che aveva riguardato il ### al pari dei ### dell'### ove erano state attuate politiche ispirate a scelte di sviluppo e di coesione nazionale.  ###, regolarmente notiziato del procedimento, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La difesa provvedeva al deposito di note scritte autorizzate riportandosi al proprio atto introduttivo e alle conclusioni ivi formulate nonché alla documentazione prodotta, impugnando e contestando le eccezioni della parte resistente. 
Con provvedimento del 12.06.2025 il ### riservava il deposito della sentenza.  *** 
Preliminarmente va affermata la competenza della ### in materia di #### e ### circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di ### ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.  n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «### l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». 
Occorre precisare che eventuali discordanze rinvenibili in alcuni documenti brasiliani rispetto alle generalità del nativo italiano ### le cui generalità nel tempo sono state trasformate in “### Crucette”, non sono altro che il frutto della traduzione in lingua portoghese del prenome italiano. Pertanto, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona considerato che, data la corrispondenza del cognome, della paternità, della maternità e della data e del luogo di nascita. 
Ad ogni buon conto, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. 
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Ministero di ### e Giustizia, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero di ### e Giustizia nella nota del 28 settembre 1998 (prot.  1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “### del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. 
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della ### - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale. 
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana. 
Si osserva ancora che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, ### sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). 
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. 
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. 
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per via paterna del ricorrente da avo italiano con un passaggio in linea materna, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della ### “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”. 
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore del ricorrente sia stata ### nata il ###, figlia del nativo italiano ### ed è indubbio che ella abbia trasmesso il diritto “iure sanguinis” al figlio JOSÉ ### nato l'11/11/1954, ovvero in epoca post - costituzionale. 
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al Ministero dell'### e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'### consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'### competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. 
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza della ricorrente venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche - ove straniere - tradotte e munite di ### Pertanto, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le ### statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. 
Ciò posto, si osserva che il ricorrente ha dedotto genericamente di aver tentato di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il ### d'### a ### formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana e di essere stato impossibilitato ad accedere. 
A riprova di ciò, tuttavia, allega unicamente un fermo immagine di una schermata video del portale istituzionale. ### la difesa, detto screenshot costituirebbe la prova dell'unico tentativo effettuato (non essendone indicati altri) di ottenere la cittadinanza iure sanguinis mediante la procedura amministrativa, senza però al contempo fornire informazioni circa la sua collocazione temporale. 
In realtà, il documento allegato al ricorso (### doc in atti n. 5) non la data di accesso al sito, che non è ricavabile dal contenuto della pagina, con la conseguenza per cui non può ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuto inoltro della domanda in via amministrativa, la quale deve essere considerata omessa. 
Alla luce del contenuto del messaggio di risposta automatica del sito consolare “### lista ha già raggiunto il numero massimo di iscrizioni per il mese corrente. Vi invitiamo a riprovare nel prossimo mese” non si comprende il motivo per cui il ricorrente non abbia tentato ulteriori accessi prima di adire la via giudiziale. 
Detta considerazione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art.  100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. 
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. ###., Sent. n. 2721/2002): “### ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “### e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la ### questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001). 
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'### È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'### e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto. 
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che il ricorrente, non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vanti alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del ### non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle ### a ciò preposte, mai interpellate. 
Al riguardo si rileva che il ricorrente avrebbe dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge. 
Si ritiene che l'argomentazione sostenuta dalla difesa con riguardo ai tempi di attesa (“In ogni caso, se pur gli odierni ricorrenti riuscissero ad effettuare regolarmente la prenotazione, le loro richieste non verrebbero evase di certo entro i termini di legge (2 anni). Ed invero, considerato che alla data odierna risultano in via di presentazione i richiedenti iscritti nella lista anno 2011..”) non sia stata supportata da adeguata prova. 
Infatti, i documenti estratti dal sito web del consolato ed allegati al ricorso (ai nn. 7 e 9) risalgono al mese di luglio 2022 e non sono utili a dimostrare gli attuali tempi di attesa. 
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente deve rifondere al Ministero resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il Ministero non ha partecipato alla fase decisionale.  P.Q.M. Il Tribunale di ### in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: 1) dichiara il ricorso inammissibile; 2) condanna il ricorrente alle spese. 
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. 
Così deciso in ### 5 luglio 2025 

Il giudice
unico Dott.


causa n. 2478/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Tovani Flavio

M

Tribunale di Matera, Sentenza n. 17/2026 del 21-01-2026

... assicurazioni e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali”»; che «in data ### è stato inoltrato ricorso amministrativo ex art. 42 e ss L. 88/1989 al ### - ### Ad oggi però, nessuna decisione è stata adottata in merito al predetto ricorso amministrativo»; che «[gli stessi] hanno interesse a veder soddisfare e tutelare le proprie ragioni in sede giudiziale»; che «[…] si oppongono decisamente al provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 05/11/2014 al 26/09/2018 innanzi indicato, essendo esso assolutamente errato sia in fatto, sia in diritto». Hanno formulato le seguenti conclusioni: «1) Accertare e dichiarare che tra la ###ra ### e la ### s.r.l. è intercorso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 05/11/2014 al 26/09/2018 e, per l'effetto: 2) annullare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato emesso dall'### di #### n. 4700.16/10/2018.116170 del 16/10/2018, comunicato ai ricorrenti mediante raccomandata a/r ricevuta il ###/2018. 3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti difensori, (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 387/2019 TRIBUNALE DI MATERA Sezione Civile Giudice del ### dell'udienza tenuta in data ### Nessuno è presente per parte ricorrente. 
Nell'interesse di parte resistente, su delega dell'avv. ### è presente l'avv.   ### , che, riportandosi alle deduzioni ed eccezioni già formulate in memoria e nei verbali di causa, insiste per le conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi e chiede la decisione della causa. 
Il Giudice Invita la parte alla discussione. 
Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte si ritira in camera di consiglio per decidere. 
All'esito della camera di consiglio decide come da sentenza che segue.  segue dal verbale di udienza tenuta in data ###. 
SENT.  N. Reg. Gen.  387/2019 Cron.  OGGETTO disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MATERA Sezione Civile - Giudice del ### in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. ### in data ### ha pronunciato la seguente ### nella causa per controversia di lavoro/previdenza e assistenza obbligatorie tra ### s.r.l.  rappr. e dif. dall'avv. C. DEBERNARDIS nonché ### rappr. e dif. dall'avv. C. ### parti ricorrenti e I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore rappr. e dif. dall'avv. M. ### parte resistente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### i ricorrenti allegano: che «con lettera raccomandata a/r del 16/10/2018, ### n. 4700.16/10/2018.116170, inviata […] e ricevuta dagli stessi il ###/2018, l'### di ### ha comunicato che “all'esito della vigilanza documentale e con riferimento alla documentazione esaminata depositata agli atti della scrivente ### è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato” instaurato dalla ###ra ### “con l'azienda “### SOCIETA' A ### LIMITATA”, matricola “4702716575” dal 06/11/2014 al 26/09/2018, in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. Pertanto, il suddetto rapporto di lavoro non è valido ai fini delle assicurazioni e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali”»; che «in data ### è stato inoltrato ricorso amministrativo ex art. 42 e ss L.  88/1989 al ### - ### Ad oggi però, nessuna decisione è stata adottata in merito al predetto ricorso amministrativo»; che «[gli stessi] hanno interesse a veder soddisfare e tutelare le proprie ragioni in sede giudiziale»; che «[…] si oppongono decisamente al provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 05/11/2014 al 26/09/2018 innanzi indicato, essendo esso assolutamente errato sia in fatto, sia in diritto». 
Hanno formulato le seguenti conclusioni: «1) Accertare e dichiarare che tra la ###ra ### e la ### s.r.l. è intercorso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dal 05/11/2014 al 26/09/2018 e, per l'effetto: 2) annullare il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato emesso dall'### di #### n. 4700.16/10/2018.116170 del 16/10/2018, comunicato ai ricorrenti mediante raccomandata a/r ricevuta il ###/2018.  3) Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano anticipatari». 
Parte convenuta si costituiscono per resistere all'accoglimento del ricorso. 
Il ricorso è fondato.  ### esperita dalla parte ricorrente è qualificabile come impugnazione dell'accertamento svolto dall'ufficio, ai sensi dell'art. 24, 3° comma, d.lgs. 26/2/1999 46 e successive modificazioni.  "Giova premettere, per una migliore comprensione dell'ambito del giudizio, che la azione di impugnazione del verbale ispettivo dell'### per il recupero della evasione contributiva ha per oggetto l'accertamento negativo del credito vantato dall'### e non anche l'annullamento del verbale ispettivo dell'### che non costituisce atto autonomamente impugnabile ma atto dichiarativo della pretesa dell'### nonché elemento di prova della stessa pretesa. ### probatorio dei fatti costitutivi del credito previdenziale resta a carico dell'### - creditore, secondo i principi generali di cui all'articolo 2697 c.c. civile; cfr. Cass. sez. lav., 6/9/2012, n. 14965: "Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'### l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'### fondi su rapporto ispettivo", così si esprime Cass. Sez. Lav., 8/4/2016, n. 6916. 
Conformi sull'onere della prova in capo all'### in sede di accertamento negativo del credito contributivo, v. Cass. Sez. Lav., sentenza n. 12108 del 18/5/2010, Cass. Sez. 6 - L, ordinanza n. 16917 del 4/10/2012, e tra le più recenti Cass. Sez. Lav., 19/7/2019, 19577, Cass. Sez. Lav., 2/8/2019, n. 20870. 
Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'### l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'### fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori", così Cass. Sez. Lav., sentenza n. 14965 del 6/9/2012. 
In modo speculare in tema di contributi assicurativi obbligatori, trattandosi di materia in cui l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'istituto previdenziale (nella specie, l'### incide su situazioni giuridiche indisponibili per l'ente, l'esito del procedimento amministrativo contenzioso, quand'anche favorevole all'assicurato, non comporta per l'istituto la preclusione ad agire in giudizio per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dei conseguenti obblighi contributivi, non avendo detto giudizio natura impugnatoria ed essendo diretto a verificare l'esistenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'annullamento in sede amministrativa, da parte del ### regionale del lavoro, del verbale di accertamento di omissioni contributive non precludesse all'ente la proposizione di una domanda giudiziale di condanna al pagamento di tali contributi) Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 5550 del 1/3/2021. 
Le precedenti considerazioni conducono a ritenere senz'altro ammissibile la domanda giudiziale proposta, intesa all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra ### e la società ricorrente, la cui esistenza viene, invece, negata dall'I.N.P.S.. 
La vicenda processuale trae origine da una verifica amministrativa svolta in contraddittorio con ### «a seguito della quale è stata prodotta la documentazione acquisita agli atti con prot. n. 113272 del 10/10/2018 costituita da bonifici bancari relativi al pagamento delle retribuzioni e da una dichiarazione della medesima lavoratrice avente ad oggetto l'elenco delle mansioni svolte presso il datore di lavoro ritenuta non sufficiente ai fini del riconoscimento del rapporto di lavoro».  ###.N.P.S. assume che «[l]a stessa lavoratrice risulta anche socio con una percentuale di partecipazione del 90% e, pertanto, concentra in sé lo status di lavoratore subordinato e di imprenditore. 
È del tutto evidente, quindi, che la signora ### non è solo una semplice lavoratrice dipendente ma è parte attiva della società in quanto imprenditrice, condividendone il rischio d'impresa nella sua qualità di socio di maggioranza. 
Altra circostanza di rilievo ai fini del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato è il rapporto di coniugio tra la signora ### e l'amministratore unico e socio al 10% ### … nel caso di prestazioni lavorative rese tra persone conviventi legati da vincoli di parentela o affinità le prestazioni stesse si presumono gratuite e non ricollegabile ad un rapporto di lavoro … ### stesso modo risulta difficilmente opponibile la personalità giuridica del datore di lavoro nel momento in cui la volontà del socio che detiene la quasi totalità del capitale è sicuramente predominante delle decisioni aziendali rispetto a quella dell'amministratore unico nonché coniuge». 
Le affermazioni dei verbalizzanti seppure astrattamente corrette in punto di diritto non corrispondono alla realtà fattuale del caso in esame. 
Va subito rimarcato che l'orientamento giurisprudenziale fatto proprio dagli ispettori non è univoco. 
La corte di legittimità ha enunciato il principio per cui in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di componente (non unico) dell'organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione diretta del lavoratore all'organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indiretta e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 21759 del 17/11/2004). 
Occorre, in altre parole, accertare in concreto se il socio abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione (che è l'unica situazione che può escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato). 
Ciò che i verbalizzanti non hanno accertato affatto, non tenendo conto nemmeno delle dichiarazioni rilasciate dall'interessata. 
Si riportano le dichiarazioni scritte della ricorrente raccolte in data 17 settembre 2018 al personale ispettivo (doc. 7 bis di parte resistente): «La sottoscritta ### … assunta presso la società ### con sede ###/D, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, indeterminato, con decorrenza dal 06/11/2014, inquadrata come impiegata, ### svolgere le sottoelencate mansioni di addetto alla segreteria: Gestione delle email e della posta cartacea in entrata e in uscita; Rispondere alle telefonate; Gestione delle comunicazioni e documenti dei vari clienti e fornitori; Gestione di archivi di documenti, schedari e catalogazione di bolle e fatture; Intrattiene rapporti con gli istituti bancari, avendo delega depositata in banca autorizzata dall'### Effettuazione pagamenti delle varie utenze (enel, vodafone..) stipendi dei dipendenti, fatture dei fornitori, su indicazione dell'### Redige contratti di lavoro con clienti su indicazione dell'amministratore per accordi presi in fase di sopralluogo o incontri preventivi; ### e/o fatture per consegna materiali o prestazioni di lavoro eseguite; Consegna documenti e/o dati contabili al consulente del lavoro o consulente contabile; Le suindicate mansioni vengono svolte osservando scrupolosamente le indicazioni impartite dall'amministratore della società; La retribuzione mensile viene corrisposta a mezzo regolare bonifico bancario sulle coordinate riferite a conto corrente bancario alla sottoscritta intestato; La sottoscritta osserva il seguente orario di lavoro; dalle 9:00 alle 13.00 e dalle 15:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì». 
Dalle dichiarazioni rese agli ispettori non emerge che la ricorrente gestisse l'attività imprenditoriale: il riferimento all'attività amministrativa riguarda i compiti di impiegata amministrativa ai quali la ricorrente era stata assegnata.  ### è stata svolta mediante l'acquisizione di documenti e l'escussione di testi. 
Sono stati prodotti in giudizio: il contratto di assunzione del 5 novembre 2014, con qualifica di impiegata a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal 6 novembre 2014; i prospetti paga da novembre 2014 a settembre 2018 (da quest'ultimo prospetto paga si ricava che il rapporto cessato il 26 settembre 2018); le distinte dei versamenti in favore della ricorrente, tramite bonifico bancario, degli stipendi da maggio 2015 a giugno 2018. 
All'udienza del 6 giugno 2022 sono stati sentiti due testimoni.  ### «A d. r.: conosco la società ricorrente perché sono il suo commercialista da una decina di anni, non ricordo esattamente l'anno ma da quando è nata. A d. r.: mi occupo degli aspetti fiscali e societari contabili. 
A d. r.: ### è stata sempre il nostro punto di riferimento operativo per interfacciarci con la società per le questioni ordinarie. Veniva al mio studio per consegnare documentazione, la sentivo al telefono. 
A d. r.: se non sbaglio ### ha lavorato alle dipendenze della società ricorrente dal 2014 al 2019. Il numero al quale rispondeva era un numero aziendale e i contatti telefonici sono avvenuti dal lunedì al venerdì, sia di mattina che di pomeriggio. 
A d. r.: la documentazione che ### portava allo studio riguardava anche i rapporti con le banche oltre alle fatturazioni. 
A d. r.: all'interno della società ### riceveva disposizioni dall'amministratore ### col quale ci sentivamo per prendere decisioni non riguardanti le questioni ordinarie».  ### «A d. r.: sono stata dipendente della società ricorrente e ### è stata mia collega di lavoro dal maggio 2015 fino a ottobre 2020, il periodo in cui ho lavorato, con mansioni di magazziniera. ### lavorava in un ufficio di fronte al magazzino e in più io lavoravo in parte nell'ufficio dovendo gestire il magazzino elettronico. 
A d. r.: lavoravo dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì. 
A d. r.: quando io sono andata via la ricorrente aveva già cessato di lavorare, forse un anno prima dell'inizio del periodo di pandemia da ### A d. r.: la mattina io e la ricorrente arrivavamo al lavoro insieme, e facevamo gli stessi orari. 
A d. r.: c'era l'amministratore ### che dava a ciascuno disposizioni sulle mansioni da svolgere. 
A d. r.: il lavoro di ### consisteva nell'eseguire le disposizioni ricevute, non aveva autonomia decisionale». 
Gli elementi probatori raccolti depongono nel senso della sussistenza di una effettiva subordinazione di ### stabile inserimento nell'assetto organizzativo della società, soggezione al potere organizzativo e direttivo dell'amministratore, osservanza dell'orario fisso, onerosità della prestazione, ma soprattutto mancato svolgimento di attività di gestione dell'azienda. Le mansioni svolte infatti rientrano pienamente nell'ambito della qualifica di impiegata assunta con il contratto di lavoro eseguito tra le parti.  ### complessiva smentisce la ricostruzione astratta compiuta dagli ispettori, essendo emerso che i poteri di gestione dell'azienda erano effettivamente esercitati dall'amministratore unico, ### nominato nell'atto costitutivo della società e dotato altresì di potere di rappresentanza generale (v. visura camerale in atti, doc. n. 6 di parte resistente), il quale esercitava altresì i poteri direttivo e gerarchico nei confronti della dipendente ### impiegata amministrativa. 
Ne consegue l'accoglimento del ricorso. 
Le spese di lite, che devono essere liquidate con somme non superiori al massimo e non inferiori al minimo previsto dai parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Cass. Sez. II, ordinanza 17/1/2018, n. 1018, Cass. Sez. II, ordinanza 6/11/2018, n. 28267, Cass. VI - 2, ordinanza 21/1/2019, n. 1522) seguono la soccombenza. 
Nella determinazione del compenso si tiene conto dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in particolare del valore della causa compreso nello scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 euro, dei parametri ridotti al minimo di cui alla tabella n. 4 (Cause di previdenza) allegata al predetto d.m., per cui si ha il seguente compenso: 850,50 euro per la fase di studio della controversia, 602,00 euro per la fase introduttiva del giudizio, 1346,50 per la fase istruttoria e 1.837,50 euro per la fase decisionale per un totale di 4.636,50 euro.  P. Q. M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data ### da ###À ### S.R.L. e ### nei confronti dell'### così provvede: 1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara sussistente il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra ### e ### s.r.l. nel periodo dal 6/11/2014 al 26/9/2018; 2. condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 4.636,50 per compenso, euro 43 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, IVA e contributo integrativo ### come per legge con distrazione in favore dell'avv. 
C. BERNARDIS dichiaratasi anticipataria. 
Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del d.lgs. 30/6/2003, n. 196, a tutela dei diritti e/o della dignità degli interessati, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma occorre omettere l'indicazione delle generalità dei soggetti coinvolti e/o di altri dati identificativi dei medesimi interessati, riportati sul provvedimento e gli altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente la loro identità. 
Così deciso in ### in data ###.  

Il Giudice
(dott. ### RG n. 387/2019


causa n. 387/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Marzario

M

Tribunale di Vasto, Sentenza n. 40/2026 del 22-01-2026

... dell'art. 18 chiedeva la reintegra e le conseguenti tutele risarcitorie. Il Giudice del lavoro del Tribunale di ### con sentenza n. 1298/2012 del 3.1.2012 rigettava il ricorso con spese compensate, sul rilievo che ### aveva già ottenuto con sentenza n. 48/2011 il riconoscimento del mobbing e il ristoro dei conseguenti danni, per cui non gli era consentito avanzare ulteriori richieste giudiziarie secondo il principio della infrazionabilità del credito. Avverso tale sentenza ### a ministero dell'avv. ### proponeva appello che veniva accolto dalla Corte di Appello di ### - ### con sentenza n. 554/2014 che dichiarava illegittimo il licenziamento intimato con recesso del 8.10.2012, ordinava la reintegra del lavoratore e condannava ### s.p.a. al risarcimento del danno (ridotto del 50% per il ritenuto concorso colposo del danneggiato in quanto pur essendo stato il ricorso di primo grado predisposto in data ###, il deposito dello stesso era avvenuto solo in data ###, e quindi a distanza di oltre 4 anni e mezzo), alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale del dipendente, previa detrazione delle somme percepite dal ### a titolo di ### e alle spese processuali di entrambi i (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 10/2022 del ###, avente ad oggetto responsabilità professionale, trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025 e vertente TRA ### (### Fisc. ###), nato a ### il ### e residente ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto introduttivo -attore ###'### nato il l'8 aprile 1967 a ####, c.f.  ###, rappresentato e difeso dall'avv. avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### -convenuto
E ### (cod. fisc. ###), residente ###studio in ### al ### n. 40, procuratore di sé stesso ex art. 86 c.p.c.  -convenuto - attore in riconvenzionale
E ### (### Fisc. ###), nato a ### il ###, in proprio nonché rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### di ### ed elettivamente domiciliat ###### al C.so Garibaldi n. 107, -convenuto
E ### S.p.A., con sede in ####, via ### 14 (iscrizione nel ### di ### C.F. e ### n. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv.  ### in forza di procura generale alle liti conferita a rogito notaio dott. ### N. 186905 di rep/N.### Racc. del 18 dicembre 2014 (doc. 1 - procura generale alle liti) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### Via dei ### n. 40.  ### (### S.A. - ### per l'### con sede in #### 8 (C.F. e P.IVA. ###), in persona del ### dott. ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### E ### S.p.A. (c.f. ###, P.IVA ###) in persona del Dott. ### procuratore ad negotia munito di poteri di rappresentanza giusta procura in autentica del 29.12.21 per ### di ### rep.  n. 95917, racc. n. 11664, sede ###### alla ### 45, domiciliat ######. ### n. 82/B, presso lo studio dell'Avv. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### - terze chiamate - MOTIVAZIONE ### ha convenuto in giudizio gli avv.ti ##### e ### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1. Ritenere e dichiarare sussistere rispettiva responsabilità professionale dell'Avv. ### D'### dell'Avv. ### e dell'Avv. ### negli espletati incarichi professionali in favore del sig. ### 2. per l'effetto, condannare gli Avv.ti ### e ### oltre che l'Avv. ### D'### in via solidale, ovvero in subordine in via parziaria e ciascuno per quanto di accertata rispettiva spettanza, al risarcimento dei danni, secondo voci e causali appresso indicate, in favore del sig. ### nella misura, in atti determinata, specie ai seguenti importi: i €. 492.896,60 (euro quattro cento novantaduemila ottocentonovantasei/60), per perdita di retribuzioni globali di fatto e T.F.R. nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2002 ed il mese di aprile 2014, in conseguenza della mancata reintegra, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo; i €.85.000,00 (euro ottantacinquemila /00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, per mancata proposizione della domanda risarcitoria ex art. 39 paragrafo n°3 dell'allora vigente C.I.A. (anno 2011), dipendente dalla colposa inerzia dei convenuti legali; i €. 201.448,00 (euro duecentounmila quattrocento quarantotto /00), oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo per mancato versamento dei contributi previdenziali nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2002 ed il mese di aprile 2014; i €. 480.816,00 (euro quattrocentoottantamila ottocentosedici /00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo, per perdita del trattamento pensionistico dal mese di maggio 2014 sino alla presumibile cessazione della vita dell'attore; i €. 339.033,34 (euro trecento trentanovemila trentatre /34), oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, a titolo di perdita di chance relativo alla personalizzazione del danno, richiesto in ricorso nella misura del 38% del danno biologico permanente; i €. 1.036,00 (euro mille trentasei /00), a titolo di penale, disposta dalla Cassazione con Sentenza n°19973/2017 - R.G. 20444/2014, somma quest'ultima in via solidale con riguardo ai soli Avv.ti ### e ### i €. 353.280,00 (euro trecento cinquantatremila duecento ottanta/00), per mancato ricevimento di indennità per ferie e festività relative al periodo compreso tra il mese di ottobre 2002 ed il mese di aprile 2014, in conseguenza della mancata reintegra, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto (ossia per ciascuna annualità, con riferimento alla singola decorrenza) sino al soddisfo; per lo più solo in via meramente orientativa, nella complessiva somma di €. 1.953.509,90 (euro un milione novecentocinquantatremila cinquecentonove /90), ma di non agevole liquidazione, secondo le voci indicate, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, quantificabili, anche previa C.T.U., o, comunque, con valutazione equitativa nelle diverse misure maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia; 3. per l'effetto, condannare gli Avv.ti ### D'#### e ### in via solidale, ovvero in subordine in via parziaria e ciascuno per quanto di accertata rispettiva spettanza, al risarcimento dei danni, secondo voci e causali appresso indicate, in favore del sig. ### nella misura, in atti determinata, specie ai seguenti importi: i €. 2.608.270,50 (euro duemilioni seicentottomila duecento settanta /50), per danni da mobbing, maggiorate di interessi e rivalutazioni dal dovuto sino alla data di effettivo soddisfo, per perdita di indennità preavviso e perdita del risarcimento dipendente dal mancato ristoro della trasferta, differenze retributive, risarcimento per pregiudizio alla capacità lavorativa specifica ed alla dignità, immagine e professionalità, oltre che dequalificazione, danno alla vita di relazione, danno morale e tutte le altre voci di danno certe nell'an ma di difficile accertamento nel quantum, quantificabili, anche previa C.T.U., o, comunque, con valutazione equitativa nelle diverse misure maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia; 4. sempre per l'effetto, condannare il solo Avv. ### a versare, in favore del sig. ### i seguenti ulteriori importi: i €. 43.427,68 (euro quarantatremila quattrocento ventisette /68), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo, a titolo di ripetizione dei riscossi e non dovuti compensi professionali, corrisposti da ### nonché ricevuti giusta liquidazione di cui alle sentenze n°126/2014 e n°554/2014 della Corte d'Appello di ### per essersi egli dichiarato antistatario benché avesse riscosso i compensi dal proprio assistito ed i contributi unificati fossero stati acquistati direttamente dal ### i €. 1.100,00 (euro millecento /00), oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente domanda, richiesto dal professionista per asseriti compensi del domiciliatario, benché anche tali compensi fossero stati versati direttamente dal ### i €. 2.072,00 (euro duemila settandue /00), oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente domanda, per asseriti contributi unificati dei quali otteneva rimborso dalla controparte, benché i contributi unificati fossero stati acquistati direttamente dal ### i €. 6.877,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al dì di effettivo soddisfo, a titolo di spese di lite sostenute per la domanda di revocazione di sentenza n°554/2014 della Corte d'Appello di ### palesemente tardiva e dichiarata inammissibile proprio in ragione della sua intempestività; e così alla complessiva e parziale ulteriore somma determinabile in €.53.476,68 (euro cinquanta tremila quattrocento settantasei /68), ovvero quantificabile, anche previa C.T.U., o, comunque, con valutazione equitativa nelle diverse misure maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia; i €. 846.176,60 (euro ottocento quarantaseimila centosettantasei/60) oltre interessi e rivalutazione da maggio 2014 dal dovuto sino al soddisfo, per mancata proposizione tempestiva di domanda di revocazione della sentenza n°554/2014 resa dalla Corte di Appello di ### (in via alternativa rispetto al punto 2 delle conclusioni primo e quinto capoverso), 5. ancora per l'effetto, condannare l'Avv. ### D'### a versare in favore del sig. ### l'importo di €. 10.055,35 (euro diecimila cinquantacinque /35), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto, dipendente dall'avere prima indicato, nel corpo del ricorso, tale importo come differenza spettante, tra il dovuto e corrisposto, a titolo di indennità stabilita dal C.I.A. 2004 art. 34 lett. e) e poi dall'averne omesso la relativa domanda nelle conclusioni, il tutto sempre per le motivazioni innanzi esposte; 6. sempre per l'effetto, condannare il solo Avv. ### a versare, in favore del sig. ### l'importo di €. 1.500,00 (euro mille cinquecento /00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto, a titolo di ripetizione dei riscossi e non dovuti compensi professionali, corrisposti dal ### in ragione del fatto che l'attività professionale prestata è stata eseguita inutiliter, per le motivazioni innanzi esposte; 7. sempre per l'effetto di quanto sopra, condannare l'Avv. ### D'### a versare, in favore del sig. ### l'importo di €. 15.000,00 (euro quindicimila /00), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto, a titolo di ripetizione dei riscossi e non dovuti compensi professionali, corrisposti dal ### in ragione del fatto che l'attività professionale prestata è stata eseguita inutiliter, per le motivazioni innanzi esposte; 8. condannare ciascun convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale ed esistenziale patito dall'istante, da determinarsi in via equitativa e, comunque, rispettivamente in non meno di €. 409.599,188 l'Avv.  #### di €. 1.012.051,56 (euro un milione dodicimila cinquantuno /56) l'Avv. ### e di €. 1.001.656,22 (euro un milione mille seicento cinquanta sei /22) l'Avv. ### o, comunque, sempre con valutazione equitativa nelle diverse misure maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia, pure con valutazione equitativa; 9. Con vittoria di spese, diritti, onorari e competenze di lite.  ### ha esposto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ###ni S.p.A. sino all'8.10.2002, quando era licenziato per asserito superamento del periodo di comporto; di essersi fatto rappresentare dai convenuti in tre giudizi contro il datore di lavoro, ossia il giudizio di reintegra sul posto di lavoro e relative domande risarcitorie (curato in primo e secondo grado dall'avv. ### che procedeva alla redazione anche del ricorso per Cassazione nel quale procedimento subentrava poi l'avv. ### definito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.19699/2017 - n.752/2018 resa il ### dal giudice di rinvio della Corte di Appello di ### giudizio avente ad oggetto la condotta di mobbing posta in essere da parte datoriale, nonché varie domande di natura risarcitoria, connesse all'accertamento della dequalificazione, curato, in primo grado, dall'avv.  #### in appello dall'avv. ### che predisponeva anche il ricorso in Cassazione, giudizio che era poi proseguito e concluso dall'avv. ### definito con sentenza n.19973/2017; giudizio curato dal solo avv. ### avente ad oggetto domanda di revocazione della sentenza n.554/2014.  ### lamenta che l'attività professionale prestata dai convenuti in suo favore è risultata carente sotto molteplici profili, per cui agisce per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi (anche futuri, quali perdita di pensione, nonché morali ed esistenziali) in occasione ed a causa della condotta professionale tenuta nella gestione delle pratiche che lo hanno riguardato, in ragione di imperizie e/o negligenze e/o infedele patrocinio dei professionisti stessi. 
Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio. 
D'### ha chiesto in via principale, di rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguenziale statuizione di legge; condannare l'attore sig.  ### al pagamento delle spese processuali; condannare l'attore al versamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 96, 3° comma, c.p.c., stante la palese temerarietà della lite; ha chiamato in causa la ### s.p.a. per essere manlevato.  ### ha chiesto: nel merito, in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, oltre che inammissibile; - nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, dichiarare il terzo ### in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in ### tenuto a garantire e manlevare il convenuto dagli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di quelle somme eventualmente accertate o liquidate in corso di causa in favore dell'attore stesso, in virtù e nei limiti della copertura assicurativa, come richiamata in narrativa; - in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sig. ### è tenuto a corrispondere in favore dell'avv. ### per le causali sopra descritte ed a titolo di competenze professionali per le controversie in atto analiticamente indicate con i relativi importi spettanti, la complessiva somma di euro 78.665,00, ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia, in ogni caso oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oneri ed accessori di legge nonché interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo, e per l'effetto condannarlo al relativo pagamento in favore del medesimo professionista, detratto l'acconto ricevuto di euro quattromila; - con vittoria di spese e competenze professionali, anche per la chiamata del terzo, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori come per legge.  ### ha chiesto: la chiamata in causa della soc. ### per essere manlevato in ordine a sue eventuali riconosciute responsabilità professionali; nel merito, in via preliminare, dichiarare nulla ed inammissibile la domanda come svolta partitamente sopra e, ancora nel merito, altrettanto e come partitamente per i motivi che precedono, integralmente, rigettarla con conseguente condanna dell'attore alle spese del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.  ### S.p.A. ha chiesto in relazione alla domanda principale: rigettare tutte le domande proposte dal sig. ### nei confronti dell'avv.  #### poiché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. In relazione alla domanda di garanzia e manleva: solo previo accertamento dell'operatività della polizza invocata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'avv.  #### dichiarare ### S.p.A. tenuta alla manleva nel rispetto di tutte le condizioni e limiti contrattuali. Con vittoria di spese e compensi tutti del presente processo oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e #### (### S.A. si è riportata a quanto eccepito e dedotto dal convenuto in merito all'infondatezza delle domande svolte nei confronti dell'avv. ### e chiedendone quindi il rigetto; in subordine, ha rilevato la manifesta inoperatività della ### instando per il rigetto della domanda di manleva.  ### S.p.A. ha chiesto preliminarmente, rilevata la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso in capo al convenuto Avv. ### pronunciare, con sentenza, previo assenso delle altre parti, l'estromissione dal giudizio del convenuto ### e della terza chiamata ### nel merito, in via principale, rigettare la domanda promossa dall'attore ### nei confronti del convenuto Avv. ### siccome inammissibile e infondata, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese giudiziali anche in favore della terza chiamata ###ni e, si opus sit, al pagamento previsto dall'art. 96, 3° co. c.p.c.; subordinatamente e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda azionata dall'attore, accertare la gravità delle condotte dei singoli convenuti, con la specifica del grado di colpa di ciascuno e verificare l'entità delle conseguenze ascrivibile a ognuno dei convenuti, dando atto della riserva dell'azione di regresso formulata dalla terza chiamata nei confronti degli altri condebitori per l'insperato caso di condanna solidale e, comunque, ridurre la pretesa del ### in ragione del suo concorso ex art. 1227, 1° co.  c.c., previa esclusione dei pregiudizi non imputabili all'Avv. ### nonché dei danni insussistenti, inammissibili, infondati, indimostrati, eccessivi ed evitabili con l'ordinaria diligenza ex art. 1227, 2° co. c.c. e, relativamente, alla domanda di garanzia esperita dall'assicurato Avv. ### nei confronti della terza chiamata ### contenere la manleva, anche in caso di condanna solidale, nei limiti del massimale di € 2.000.000 e applicare la franchigia di € 500,00 gravante sull'assicurato, ponendo le spese giudiziali a suo esclusivo carico, vinte o compensate le spese processuali con l'attore. 
La causa, istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.  per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  ******* 
Sulla eccezione di nullità dell'atto di citazione Va disattesa l'eccezione sollevata dal convenuto ### di nullità / inammissibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c. 
Si rileva in primo luogo come l'eccezione non specifica quale dei requisiti del contenuto dell'atto introduttivo si assume violato. 
Se si intende far riferimento all'art. 164, comma 4, in relazione all'art. 163 n.3 c.p.c., si osserva che, per giurisprudenza consolidata, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando “l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda”, prescritta dall'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cassazione civile, sez. III, del 15 maggio 2013, n. 11751) e che, analogamente, l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1681). 
Nel caso in esame è possibile scorgere con sufficiente chiarezza quale sia il provvedimento giurisdizionale richiesto (cd. petitum formale) e su quali fatti e circostanze l'attore fondi la sua pretesa, evidenziando che nell'atto introduttivo ### dedica distinti paragrafi agli addebiti mossi ai singoli professionisti. Le doglianze mosse dal convenuto attengono piuttosto al merito della controversia e saranno affrontate se e quando si dovrà stabilire a quale professionista addebitare gli errori professionali denunciati dall'attore e, nel caso in cui siano da addebitare a più di essi, se a titolo solidale o meno e quindi l'incidenza della condotta di ciascuno dei convenuti sull'esito dei contenziosi. 
Le cause patrocinate dai legali convenuti 1) ### del licenziamento per superamento del periodo di comporto Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data ###, ### con il patrocinio degli avv.ti ### e ### impugnava il licenziamento comminato da UGF assicurazioni s.p.a. in data ### e ai sensi dell'art. 18 chiedeva la reintegra e le conseguenti tutele risarcitorie. Il Giudice del lavoro del Tribunale di ### con sentenza n. 1298/2012 del 3.1.2012 rigettava il ricorso con spese compensate, sul rilievo che ### aveva già ottenuto con sentenza n. 48/2011 il riconoscimento del mobbing e il ristoro dei conseguenti danni, per cui non gli era consentito avanzare ulteriori richieste giudiziarie secondo il principio della infrazionabilità del credito. 
Avverso tale sentenza ### a ministero dell'avv. ### proponeva appello che veniva accolto dalla Corte di Appello di ### - ### con sentenza n. 554/2014 che dichiarava illegittimo il licenziamento intimato con recesso del 8.10.2012, ordinava la reintegra del lavoratore e condannava ### s.p.a. al risarcimento del danno (ridotto del 50% per il ritenuto concorso colposo del danneggiato in quanto pur essendo stato il ricorso di primo grado predisposto in data ###, il deposito dello stesso era avvenuto solo in data ###, e quindi a distanza di oltre 4 anni e mezzo), alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assistenziale del dipendente, previa detrazione delle somme percepite dal ### a titolo di ### e alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. ### dichiaratosi anticipatario. 
Avverso tale decisione proponeva gravame la ### si costituiva ### rappresentato e difeso dall'avv. ### che proponeva ricorso incidentale. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19669/2017, accoglieva i primi due motivi del ricorso principale ritenendo in sostanza che non si fosse formato alcun giudicato in riferimento alla eccezione sollevata dalla ### di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento del licenziamento per mancato superamento del periodo di comporto, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'appello di ### in diversa composizione per l'accertamento di validi atti interruttivi della prescrizione. 
Il giudizio di rinvio riassunto sia dalla ### che dal ### che si costituiva con il patrocinio dell'avv. ### era definito con sentenza della Corte d'Appello di ### 752/2018 che respingeva la domanda di impugnazione del licenziamento per essere decorso il termine quinquennale di prescrizione dell'azione.  2) Risarcimento del danno per mobbing Con ricorso depositato il #### con il patrocinio dell'avv.  #### adìva il Giudice del lavoro di ### lamentando la violazione ad opera della ### s.p.a. della normativa posta a tutela della integrità psicofisica, il demansionamento e la mancata corresponsione di differenze retributive, indennità e rimborsi spese. 
Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n.48/11, in parziale accoglimento del ricorso, condannava UGF a corrispondere al ### la complessiva somma di € 145.000 per il danno non patrimoniale ed € 48.990,08 per differenze retributive, indennità e rimborsi spese, oltre accessori e spese processuali. 
Avverso tale decisione la ### proponeva appello al quale rispondeva ### con appello incidentale dell'avv. ### La Corte d'### con sentenza n. 126/2014, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava ### al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal ### pari ad € 33.266,66 oltre interessi ed € 5.952,74 per indennizzo mancato godimento pause lavoro e indennità sostitutiva delle ferie, oltre accessori; conseguentemente, condannava ### a restituire la maggior somma percepita in esecuzione della pronuncia di primo grado, , poneva le spese del doppio grado di giudizio a carico della ### nella misura di un terzo da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
Avverso tale sentenza ### proponeva ricorso in Cassazione e ### ricorso incidentale con il patrocinio dell'avv. ### (era dichiarata nulla la procura a margine della comparsa di intervento rilasciata all'avv. ###. Con sentenza n. 19973/17 la Suprema Corte rigettava entrambi i ricorsi e compensava le spese.  3) Giudizio di revocazione ### giudizio, introdotto con il ministero dell'avv. ### poi proseguito dall'avv.  ### è quello avente ad oggetto domanda di revocazione della sentenza n.554/2014 della Corte di ### di ### sulla base del dedotto errore revocatorio nella parte in cui aveva ritenuto predisposto il ricorso di primo grado in data ### ed aveva conseguentemente ridotto il risarcimento del danno ex art. 18 L. 300/70. Con pronuncia n.610/15 la Corte d'### di ### dichiarava la domanda inammissibile poiché il ricorso per cassazione avverso tale sentenza era stato notificato in data ### mentre il ricorso per la revocazione era stato depositato in data ### e quindi oltre il termine breve di 30 giorni ex lege previsto, con conseguente condanna del ### alle spese di lite. 
Gli errori professionali denunciati dall'attore Relativamente all'avv.  #### la cui attività professionale si è limitata al patrocinio del ### nel primo grado del giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da mobbing ed altro, le doglianze dell'attore attengono a: a) Mansioni superiori, preavviso ed indennità ex art. 34 C.I.A.: in sintesi il convenuto nel ricorso introduttivo avrebbe trascurato la dimostrazione del quinto livello con riguardo agli scatti automatici, la domanda di preavviso non sarebbe stata correttamente proposta tanto da essere rigettata in appello, la domanda di missione sarebbe stata erroneamente avanzata in luogo di quella di rimborso degli esborsi per i viaggi. 
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, nel ricorso l'avv.  #### oltre al danno da dequalificazione professionale, ha domandato, tra le voci di danno, anche quello relativo alla «mancata progressione dal IV al V livello, nonché l'indennità sostitutiva di preavviso e l'indennità ex art. 34 C.I.A. Il danno da mancata progressione è stato richiesto non sulla base delle mansioni superiori effettuate, ma in virtù dell'automatica progressione di carriera dopo un certo numero di anni; inoltre, sono state richieste anche le differenze dovute per tale indennità. Tali domande sono state accolte dal giudice del lavoro di primo grado che nella sentenza n.48/11 ha riconosciuto in favore del ### tutta una serie di importi spettanti per i titoli richiesti. La circostanza per cui in secondo grado la Corte d'### di ### abbia in parte rigettato le domande, ridimensionato il quantum, non significa affatto che il ricorso presentasse carenze o errori, in quanto la Corte d'### semplicemente non ha condiviso in toto l'iter argomentativo della motivazione del giudice di primo grado, sulla base di diverse considerazioni giuridiche. 
Sembra che l'attore voglia far derivare in maniera automatica l'esito dell'appello a lui sfavorevole da carenze dell'atto introduttivo del primo grado, senza tuttavia spiegare in maniera chiara come l'avv.  #### avrebbe dovuto diversamente predisporre il ricorso e se un ricorso elaborato in maniera differente avrebbe determinato un diverso e favorevole esito del contenzioso. Non può condividersi il ragionamento che fa derivare sic et sempliciter il mancato riconoscimento di un diritto da parte del giudice da errori dell'atto introduttivo asseritamente compiuti ad opera del difensore, piuttosto che alla mera infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio. 
Rappresenta pacifico orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente” (da ultimo Cass. sez.3, ordinanza 7462 del 20/03/2025). 
Nel caso di specie l'essere state le domande svolte in ricorso accolte dal giudice di primo grado dimostra come il ricorso stesso fosse basato su argomentazioni giuridiche valide, ancorché opinabili, per cui l'esito finale del giudizio non può in alcun modo essere addebitato a responsabilità professionale dell'avv.  #### Uguali considerazioni vanne spese in relazione alla domanda di missione, accolta in primo grado e respinta in appello, con alcune aggiunte. Il rigetto in appello è derivato dalla applicazione del diverso sistema “a piè di lista” con quella “a diaria”: l'odierno attore sostiene che l'avv.  #### avrebbe dovuto ben qualificare la domanda sin dal ricorso introduttivo e chiedergli le pezze giustificative da produrre in giudizio per ottenere il rimborso delle spese: sennonché, tale discorso si scontra con l'insormontabile carenza di prova in merito alla esistenza di tali pezze giustificative: ### non prova la effettiva esistenza di documentazione giustificativa delle spese per cui, anche se l'avv.  #### avesse formulato la domanda nel senso voluto dall'attore, deve ritenersi che essa sarebbe stata comunque rigettata. ### non ha dimostrato l'esistenza di detta documentazione che, secondo la sua prospettazione, l'avv.  #### avrebbe dovuto richiedergli, il che non consente nemmeno di quantificare il supposto danno.  b) Sulla mancata richiesta di rinnovo della CTU contabile del dott. ### l'attore ha genericamente sostenuto come il predetto c.t.u. avrebbe omesso di considerare alcune voci, come le indennità di viaggio e trasferta e le ulteriori di cui all'art. 27 del C.I.A.  ### 2004 ed art. 59 del ### 1999, senza tuttavia allegare che tali voci erano state oggetto di specifica domanda nel ricorso introduttivo, che egli ne avesse effettivamente diritto e in che misura. Il giudice del lavoro ha comunque valutato la correttezza dei calcoli effettuati dal dott. ### ponendola a base della liquidazione delle varie voci di danno e indennità riconosciute al ### con la sentenza n. 48/11.  c) Sulla mancata o errata richiesta del danno non patrimoniale, il ### contesta all''avv.   #### di avere, nel ricorso per “mobbing”, indicato il risarcimento del danno biologico da malattia professionale, di natura permanente, in misura percentuale del 30- 35% (richiedendo tuttavia l'importo di soli € 51.000,00), peraltro, nei confronti dell'### anziché verso l'### senza tuttavia procedere ad una personalizzazione del danno per invalidità permanente e temporanea ed altrettanto erroneamente avrebbe riportato il reddito percepito dall'attore, con conseguente pregiudizio del calcolo relativo alla determinazione del danno alla capacità lavorativa specifica, anche in tal caso senza aver richiesto il rinnovo della c.t.u. medica del dott. ### Nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. l'attore lamenta anche che l'avere indirizzato la domanda al datore di lavoro piuttosto che all'### avrebbe determinato la perdita del diritto ad ottenere la differenza da tale ultimo Ente. 
Dalla documentazione versata in atti emerge in primo luogo che l'avv.  #### ha richiesto la quantificazione dei danni non patrimoniali sulla base delle perizie di parte allegate al ricorso unitamente a tutta una serie di documenti, determinata nella percentuale più favorevole del 30-35%; ha quantificato il danno biologico in € 51.645,69, ma ha richiesto anche il danno alla lesione della dignità e all'immagine, il danno alla vita di relazione e il danno morale che, sommariamente, ha indicato in misura non inferiore a € 210.000, oltre il danno per la invalidità temporanea (per giorni 808), pari a ulteriori € 28.210,80. Inoltre, nelle conclusioni del ricorso, si è chiesto al Giudice di liquidare il danno anche nella diversa somma da accertarsi in corso di causa e salva la diversa quantificazione all'esito dell'istruttoria. Sta di fatto che il giudice di primo grado nel complesso ha condiviso la quantificazione operata in ricorso, dal momento che per il danno da mobbing ha riconosciuto l'intero importo di € 290.000 (51.645,69+29.210+210.000), salvo poi ridurlo del 50% in virtù della quantificazione del danno biologico da parte del c.t.u. e del mancato riconoscimento dell'invalidità lavorativa specifica. Il giudice di primo grado, dunque, ha accolto il sistema di calcolo proposto dal ricorrente, che vedeva il danno patrimoniale composto da più voci autonomamente liquidabili, criterio questo all'epoca propugnato da un certo orientamento giurisprudenziale e consentendo così una liquidazione del danno abbastanza corposa. La Corte d'### invece, ha ritenuto di adottare il diverso criterio di cui alle ### di ### ed è giunta ad una liquidazione inferiore sia perché ha preso in considerazione la valutazione del c.t.u. ### che ha riconosciuto un danno biologico nella misura del 20 %, sia perché ha ritenuto che non si potesse procedere all'aumento previsto per la c.d. personalizzazione. Ebbene, si rileva che l'avere la Corte d'### adottato un diverso criterio di liquidazione non può conseguire ad una deficienza del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ma risponde ad una precisa decisione della Corte che ha ritenuto di aderire al criterio del c.d. punto tabellare, pure sostenuto da altro orientamento giurisprudenziale. 
Inoltre, la stessa sentenza di secondo grado alle pagg. 14 e 15 dà conto del fatto che in primo grado erano state sollevate obiezioni all'elaborato del c.t.u., poi riproposte nell'appello incidentale, ma ciò nonostante la Corte d'### ha ritenuto più convincente la consulenza del dr. ### Circa la mancata personalizzazione del danno non patrimoniale, parte attrice non ha provato di averne diritto, limitandosi a sostenere che l'avv.  #### avrebbe potuto far leva sulle modalità particolarmente mortificanti del mobbing perpetrato ai danni del ### senza tuttavia dimostrare un effettivo e peculiare pregiudizio che poteva essere posto alla base della personalizzazione. Se il ### non ha offerto idonei elementi in tal senso in questa sede ###li abbia offerti nemmeno all'avv.  #### prima di predisporre il ricorso, per cui il convenuto non può oggi dolersi della mancata indicazione nell'atto di elementi che egli doveva fornire al suo difensore dell'epoca. 
Infine, l'attore lamenta che la domanda risarcitoria sia stata rivolta unicamente alla parte datoriale, quando invece, come ritenuto dalla Corte d'### a quest'ultima poteva far carico solo il c.d. danno differenziale, dovendosi per la restante parte rivolgere la domanda all'### In primo luogo si rileva che tale questione è stata posta dalla ### per la prima volta in appello, mentre il giudice del lavoro in primo grado ha accolto evidentemente la diversa tesi secondo cui tale eccezione avrebbe potuto essere sollevata solo se il ### avesse effettivamente tentato di duplicare il risarcimento del danno, avendo ottenuto dall'### somme poi domandate anche all'### In ogni caso, l'attore non spiega la ragione per la quale, dopo la decisione della Corte d'### non abbia rivolto la domanda risarcitoria all'### Nessun danno è dunque prospettabile a carico del ### per effetto dell'opera professionale dell'avv.  #### considerato anche che nel ricorso quest'ultimo non si è limitato a chiedere alla ### il danno differenziale, ma ha chiesto il risarcimento dell'intero danno patìto, tentando di far ottenere al cliente il massimo risultato; se avesse circoscritto sin dall'inizio la domanda al danno differenziale, nessun vantaggio avrebbe ricevuto il cliente, dal momento che comunque la Corte d'### ha riconosciuto soltanto tale danno. In ogni caso l'attore non ha dimostrato di aver dato mandato all'avv.   #### di agire anche nei confronti dell'### Si evidenzia, infine, che dalle dichiarazioni della teste ### si desume che il contenuto del ricorso è stato condiviso con il ### che ha fornito suggerimenti e materiale tecnico giuridico, ha proposto modifiche ed integrazioni del ricorso di natura tecnico - giuridica ed anche di natura medica, nonché di quantificazione del danno; inoltre, è stato il ### a non voler effettuare la richiesta risarcitoria all'### anche se informato di questa possibilità e ha inteso rivalersi unicamente nei confronti della ### per redigere il ricorso ci sono stati numerosi incontri, sia preliminari, sia per selezionare il materiale ed anche per redigere il ricorso stesso; inoltre, relativamente alle spese del trasferimento il ### non aveva la documentazione analitica e per questo veniva adottato il sistema contrattuale. 
Il Tribunale disattende l'eccezione, sollevata dall'attore negli scritti conclusionali, di incapacità a testimoniare di ### poiché non risulta che la stessa abbia ricevuto mandato difensivo dal ### per essere assistito nella causa per mobbing, per cui la stessa non risulta portatrice di alcun interesse patrimoniale ad una certa definizione della presente causa. 
Non v'è dubbio che la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ.; tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (in questo senso Cass. sez.3, sentenza n. 10289 del 20/05/2015). Nel caso in esame, però, la scelta difensiva di agire nei confronti del datore di lavoro per l'intero danno è seguita ad una precisa scelta del cliente, scelta peraltro condivisa dallo stesso Giudice di primo grado ed ha comunque consentito a quest'ultimo di ottenere il c.d. danno differenziale, salva la possibilità per il ### comunque di agire anche nei confronti dell'### in separata sede. 
Relativamente all'avv. ### la cui attività professionale ha riguardato la difesa del ### nei due giudizi di cassazione definiti con le sentenze 19973/2017 ### e 19699/2017 ### e di rinvio dinanzi alla Corte d'### di ### (sentenza 752/2018), si osserva quanto segue.  a) nella causa per reintegra sul posto di lavoro, l'attore lamenta l'omessa precisazione da parte dell'avv. ### che trattavasi di un licenziamento nullo (in quanto intimato prima che scadesse il periodo di comporto, adoperando come spunto pure quanto contenuto da nota del 22.07.2005 ad opera dell'### e non meramente annullabile e, ai fini della quantificazione del risarcimento, qualsiasi riferimento all'art.70 del CCNL 1999. Tali omissioni avrebbero determinato la definitiva reiezione della domanda di impugnazione del licenziamento per decorso del termine quinquennale di prescrizione. Inoltre, nel giudizio di rinvio incardinato avanti alla Corte di ### di ### di cui all'R.G.  746/2017, dopo la sentenza della Cassazione n. 19699/2017, a fronte del fatto che il collegio che componeva la Corte di ### di ### era composto dai medesimi giudici che già avevano deciso e si erano già espressi (nell'ambito del giudizio con R.G. n.51/2015 mediante precedente sentenza n.610/2015 sempre della stessa Corte di ### di ###, anziché opporre la ricusazione per motivi d'incompatibilità dei ### che componevano il collegio giudicante, ometteva detta incombenza. Infine, viene imputata all'avv. ### l'omessa proposizione di domanda di revocazione avverso la sentenza della Cassazione, consentendo così alla ### di riassumere il processo dinanzi alla Corte d'### di ### in sede di rinvio. 
Come anche ampiamente argomentato dal convenuto, questi non ha redatto il ricorso in cassazione, per cui i confini della sua attività difensiva erano inevitabilmente segnati dai motivi di ricorso, essendo preclusa una eventuale mutatio libelli in quella sede ###ogni caso si evidenzia che con il ricorso del 26.6.2013 il ### con l'assistenza dell'avv.  ### aveva dedotto anche la nullità del licenziamento, per cui la detta nullità era già oggetto del giudizio, ma la questione non veniva esaminata in maniera specifica dalla Corte d'### che con la sentenza n.554/14 riteneva l'eccezione di prescrizione della controparte inammissibile perché non oggetto di specifica impugnazione, per cui procedeva direttamente all'esame del merito, ritenendo illegittimo il licenziamento intimato al ### con lettera del 8.10.2002, perché fondato su una ragione, il superamento del periodo di comporto, di fatto insussistente. 
La Cassazione con la sentenza 19699/17 qualificava espressamente l'azione diretta a far accertare l'illegittimità del licenziamento comminato senza che vi fosse stato superamento del periodo di comporto come azione di annullamento, che si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 1442 c.c. e richiamava svariati precedenti giurisprudenziali. 
E' noto che proprio in quel periodo storico si confrontavano in Cassazione due distinti orientamenti giurisprudenziali vertenti proprio sulla qualificazione di questo tipo di azione, contrasto che veniva ricomposto dalle ### solo nel 2018 con la sentenza n. 12568 del 22.5.2018. Dunque, anche ammettendo che, come sostiene l'attore, l'avv. ### avesse potuto produrre l'ordinanza interlocutoria n. 24766 del 19.10.2017, le ### non si erano ancora pronunciate e il Collegio giudicante evidentemente aderiva all'orientamento che qualificava il licenziamento annullabile, non nullo; peraltro, deve ritenersi che la Corte fosse ben a conoscenza sia del contrasto giurisprudenziale formatosi in ### (prova ne è il richiamo a diversi precedenti), sia della rimessione della questione alle ### per cui una eventuale allegazione da parte dell'avv. ### nel senso indicato dall'attore con ogni probabilità non avrebbe determinato alcun effetto sulla decisione che poi ha assunto la Cassazione con la sentenza n. 19699/17, peraltro adottata di contrario avviso rispetto al parere del P.M. (cfr. Cass. Cass. Civ., Sez. III, 12 novembre 2024, n. 29194, secondo cui “Non si configura un errore professionale determinato da negligenza se l'operato dell'avvocato si basava su un orientamento giurisprudenziale che, all'epoca, era oggetto di un vivace contrasto e che solo successivamente è stato risolto da una sentenza delle ### della Corte di Cassazione in senso opposto”). 
Quanto al giudizio di rinvio, si rileva in primo luogo che il rilievo secondo cui l'avv. ### avrebbe dovuto ricusare i giudici della Corte d'### perché gli stessi del Collegio che aveva emesso la sentenza n. 610/2015 stride con le argomentazioni pure allegate dall'attore circa la natura del giudizio di rinvio, che deve svolgersi entro i rigidi limiti segnati dalla sentenza di annullamento. La Corte d'### di ### con la sentenza n. 752/2018, si è limitata a prendere atto del principio stabilito dalla Cassazione e della assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, peraltro compensando le spese processuali, così adottando una decisione di molto favorevole all'attore. Probabilmente l'avv. ### otteneva tale risultato proprio in virtù del fatto che egli stesso riassumeva il giudizio di rinvio, unitamente alla controparte, per cui non è riscontrabile alcuna responsabilità professionale del predetto difensore per tale riassunzione, dal momento che era prevedibile che l'avrebbe comunque esperita la parte datoriale.  ### non precisa quale ulteriore vantaggio patrimoniale avrebbe potuto ottenere da una Corte con una diversa composizione. Risulta poi che gli stessi ### richiedevano di astenersi al Presidente della Corte d'### il quale però non autorizzava l'astensione (v.  verbale del 19.4.2018 e decreto del 26.4.2018). Peraltro il convenuto ha documentalmente dimostrato come il ### non abbia inteso proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza 752/2018. 
Infine, priva di pregio è l'allegazione attorea relativa alla omessa proposizione del giudizio di revocazione avverso la sentenza n. 19699/17, non avendo indicato su quale motivo, verosimilmente fondato, avrebbe potuto reggersi un simile ricorso, non essendo prospettabile un errore di fatto ex artt. 391 bis e 395 n.4) c.p.c.  b) nella causa per risarcimento danni da mobbing, l'avv. ### spiegava intervento nel giudizio di cassazione con una procura dichiarata nulla dalla stessa Suprema Corte nella sentenza n. 19973/17 perché non conforme a quanto disposto dall'art. 83 c.p.c. Ciò, secondo l'attore, avrebbe determinato l'inutilizzabilità delle deduzioni contenute nella comparsa di intervento che comunque aveva un contenuto generico. 
Sul punto è sufficiente osservare che la comparsa di intervento del 21.11.2016 non conteneva alcuna deduzione, allegazione o argomentazione difensiva poiché appunto era unicamente diretta alla costituzione in giudizio dell'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### e per effetto della nullità della procura ### rimaneva difeso da quest'ultimo. La nullità, inoltre, non incideva né poteva incidere sul merito della controversia, ed infatti la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19973/17 procedeva all'esame dei motivi di ricorso incidentali proposti dal ### cosa che avrebbe fatto nella stessa identica maniera anche nel caso in cui la procura all'avv. ### fosse stata valida. Dunque alcuna incidenza ha sortito l'invalidità della procura all'avv. ### sulla definizione della causa e tale argomentazione assorbe tutte le ulteriori questioni relative alla trasmissione dell'incarto processuale da parte dell'avv. ### all'avv. ### ed al conferimento dell'incarico professionale a quest'ultimo pochi giorni prima dell'udienza di discussione, proprio perché l'attore non specifica in quale maniera tutto già abbia potuto incidere sulla decisione della Cassazione. 
Relativamente all'avv. ### a) nella causa per reintegra sul posto di lavoro, l'attore lamenta che il professionista non avrebbe nel ricorso introduttivo di primo grado richiesto tutti i danni conseguenti all'illegittimo licenziamento, non avrebbe chiaramente indicato le ragioni di diritto e le domande poste a fondamento delle richieste avanzate, non era stata articolata la domanda relativa all'indennità di preavviso; inoltre, non aveva prospettato che quello intimato all'odierno attore dalla ### era un licenziamento e non già meramente annullabile. 
Sulla questione della nullità/ annullabilità del licenziamento si è già sopra ampiamente argomentato, rilevando in sintesi che l'avv. ### aveva prospettato sin dal ricorso introduttivo in primo grado anche la nullità del licenziamento e che era prima la Corte d'### e poi la Corte di Cassazione, in presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, a qualificare la domanda in termini di annullamento di licenziamento illegittimo, con conseguente dichiarazione, da parte della Corte d'### in sede di rinvio, della prescrizione. Dunque alcun profilo di responsabilità professionale è rinvenibile nell'attività defensionale svolta dall'avv. ### nell'interesse del ### in relazione alla prospettazione della tipologia di licenziamento impugnato, richiamando sul punto anche quanto sopra argomentato in relazione all'avv. ### il che determina la conseguente irrilevanza delle ulteriori doglianze dell'odierno attore, perché, pur ammettendo che la domanda fosse carente sotto taluni aspetti relativi ad alcune voci di danno o di indennità, la dichiarazione di prescrizione dell'impugnativa del licenziamento ha determinato la non debenza da parte della datrice di lavoro di ogni spettanza eventualmente connessa alla invalidità del licenziamento. 
Per il medesimo ordine di motivi non è ravvisabile alcuna responsabilità professionale dell'avv. ### in relazione alla tardiva proposizione del giudizio di revocazione del 19.01.2015. Infatti, tale giudizio di revocazione era diretto ad ottenere la revocazione della sentenza n. 554/14 nella parte in cui la Corte d'### aveva erroneamente ritenuto che il ricorso ex art. 414 c.p.c. risaliva al 26.6.2007 e non al 29.12.2011. Premesso che è pacifico che nel ricorso fosse stato indicata una data errata e che sulla base di tale erronea indicazione la Corte d'### nella sentenza n. 554/14 aveva ritenuto configurarsi un concorso colposo del danneggiato ### nella misura del 50% del danno complessivamente sofferto, tutto ciò è diventato del tutto irrilevante a seguito della dichiarazione di prescrizione dell'impugnativa del licenziamento, poiché, anche se il giudizio di revocazione fosse stato presentato tempestivamente e fosse stato accolto, alcun giovamento ne avrebbe potuto trarre il ### che, come già detto, per effetto della prescrizione dell'azione, non aveva ormai più diritto al risarcimento del danno (cfr. Cass. sez.3, ordinanza n. 24670 del 13/09/2024 “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la tardiva proposizione di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, nemmeno sotto il profilo della perdita di chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione”).  b) nella causa per risarcimento danni da mobbing, l'attore lamenta che i motivi di impugnazione erano privi del requisito di autosufficienza, come statuito nella sentenza della Suprema Corte n.19973/2017); inoltre l'avv. ### non proponeva domanda di revocazione avverso la sentenza n.126/2014 della Corte di ### di ### a fronte degli errori in cui era incorsa la stessa Corte allorché aveva: 1) ritenuto che il giudice di prime cure avesse negato “implicitamente” ulteriori voci di danno (specie esistenziale, morale, perdita di chance, inabilità temporanea) invece espressamente riconosciute e liquidate dal Tribunale; 2) escluso l'indennità di trasferta, adducendo l'erronea indicazione della voce come rimborso spese, anziché risarcimento danni, e la rivalutazione monetaria sulle somme pur riconosciute, nonché l'inabilità temporanea che invece dal Tribunale non solo erano state riconosciute ma anche liquidate; inoltre, l'avv. ### non poneva in evidenza un dato che avrebbe potuto esser determinante, specie il fatto che la ### in separato giudizio di cui all'R.G.L. n.574/2013 sempre avanti alla Corte di ### di ### aveva espressamente riconosciuto che il ### “nei tre anni ... di lavoro al call center ### di compagnia ### s.p.a. aveva maturato una specifica formazione nell'attività amministrativo / gestionale dei sinistri assicurativi nell'ambito della impresa assicurativa, cui si aggiungevano competenze amministrative sviluppate nel periodo di attività al Csl di ### ...”. In particolare, poiché la domanda del ### era pure quella di vedersi riconosciuto il livello superiore svolto, il difensore avrebbe dovuto dare atto e porre in evidenza che dato pacifico ed incontroverso era lo svolgimento delle mansioni su elencate per il periodo stabilito da contratto ### che avrebbe comportato in automatico il diritto all'inquadramento al livello superiore. 
Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che avverso la sentenza n.48/11 del Tribunale di ### che aveva avuto esito in gran parte positivo per il #### proponeva appello e l'avv. ### predisponeva appello incidentale con cui si richiedevano chiarimenti sulle ctu, mediche e contabili, sulle quali si era fondata la sentenza di primo grado e si invocava una rideterminazione del danno biologico, istanze che però non venivano accolte, anche perché non erano state depositate le ### di #### l'odierno attore, la Corte d'### erroneamente riteneva che il giudice di prime cure avesse negato “implicitamente” ulteriori voci di danno (specie esistenziale, morale, perdita di chance, inabilità temporanea) invece espressamente riconosciute e liquidate dal Tribunale e aveva escluso l'indennità di trasferta, adducendo l'erronea indicazione della voce come rimborso spese, anziché risarcimento danni, e la rivalutazione monetaria sulle somme pur riconosciute, nonché l'inabilità temporanea che invece dal Tribunale non solo erano state riconosciute ma anche liquidate. 
Ebbene, tali doglianze sono state oggetto proprio del ricorso incidentale in Cassazione, pure predisposto dall'avv. ### Con la sentenza n. 19973/17 la Suprema Corte, pur censurando la modalità di proposizione dei motivi del ricorso incidentale proposto dal ### per difetto del requisito della autosufficienza, comunque ha proceduto all'esame anche nel merito della maggior parte di essi, rigettandoli. Con specifico riferimento ai motivi non esaminati nel merito, l'attore avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che essi avrebbero potuto essere, se diversamente esposti, in qualche modo accolti, mentre invece si è limitato a lamentare l'inammissibilità degli stessi. Per affermare la responsabilità dell'avvocato non è sufficiente dar prova di una omissione in cui sia incorso il professionista, ma è necessario che tale omissione abbia direttamente causato un danno patrimoniale concreto e quantificabile. 
Nel caso in esame la Cassazione, con la sentenza 19973/17, ha respinto sia il ricorso principale proposto dalla ### sia quello incidentale del ### sostanzialmente concordando con quanto statuito dalla Corte d'### di ### nella sentenza n. 126/14. 
La strategia processuale di proporre ricorso in Cassazione piuttosto che la revocazione avverso la sentenza di secondo grado non è né censurabile, considerato che la ### intanto aveva presentato ricorso in Cassazione, né fonte di responsabilità professionale dell'avv.  ### non essendo emerso né che il ### abbia dato mandato in tal senso all'avv.  ### né che i dedotti motivi di revocazione effettivamente rientravano nei casi di cui all'art. 395 c.p.c. 
Si osserva per inciso che le doglianze dell'attore sono generiche, confuse e non consentono di valutare compiutamente di cosa effettivamente questi si lamenta e se le pretese creditorie del ### potevano sortire qualche esito positivo. Sul punto si condividono le argomentazioni difensive del convenuto laddove, ad esempio, rileva che relativamente alla censura della sentenza d'appello riguardante la negazione implicita di alcune voci di danno che, invece, il Tribunale aveva riconosciuto, l'accoglimento del motivo avrebbe probabilmente condotto non al riconoscimento di altre voci danno, ma alla modifica della motivazione della sentenza. Peraltro, il primo motivo di ricorso incidentale era stato ritenuto ammissibile dal ### presso la Cassazione che aveva concluso chiedendone il rigetto nel merito. 
Da tutte le considerazioni che precedono deriva che le domande attrici, comprese quelle di restituzione dei compensi, sui quali peraltro non è stata nemmeno fornita la prova della loro corresponsione, devono essere integralmente respinte perché infondate. 
Sulla domanda riconvenzionale avanzata dall'avv. ### si osserva in primo luogo che l'eccezione di prescrizione presuntiva opposta dall'attore non può trovare accoglimento. 
Infatti, il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art.  2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore; tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. Nel caso di specie ### contesta il diritto dell'avv. ### ad ottenere il compenso professionale in relazione alle cause da questi patrocinate, contesta la quantificazione dei compensi come effettuata nella domanda riconvenzionale, sostiene di aver già versato i compensi, ma in misura inferiore a quella richiesta e nelle conclusioni dell'atto di citazione chiede la restituzione di quelle asseritamente versate al difensore. 
Nel merito, l'avv. ### chiede i seguenti compensi professionali: a) causa n. 5283/2011 ### avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento: artt. 1-11 D.M. n. 140/2012, valore causa indeterminabile, valori massimi di tariffa: fase studio: € 3.000,00; fase introduttiva: € 1.500,00; fase trattazione: € 3.000,00; fase decisoria: € 3.750,00 - totale € 11.250,00; b) causa n. 574/2013 ### di ### avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento (promossa per la riforma della suddetta sentenza n. 574/2013 di impugnativa di licenziamento): artt. 1-11 D.M. n. 55/2014, valore causa indeterminabile, complessità alta, valori massimi di tariffa: fase studio: € 5.103,00; fase introduttiva: € 3.276,00; fase trattazione: € 8.240,00; fase decisoria: € 8.748,00 - totale € 25.376,00; c) predisposizione (avverso la suddetta sentenza d'### n. 554/2014) del controricorso per Cassazione nel giudizio n. 29381/2014 Rg: artt. 1-11 D.M. n. 55/2014, valore causa indeterminabile, complessità alta, valori massimi di tariffa: fase studio: € 5.832,00; fase introduttiva: € 4.248,00 - totale € 10.080,00; d) predisposizione (avverso la suddetta sentenza d'### n. 554/2014) del ricorso per revocazione iscritto al n. 51/2015: artt. 1-11 D.M. n. 55/2014, valore causa indeterminabile, complessità alta, valori massimi di tariffa: fase studio: € 5.103,00; fase introduttiva: € 3.276,00 - totale € 8.379,00; e) causa n. 47/2012 ### di ### (avverso la sentenza n. 48/2011 resa dal ### del ### di ### - Dott. Palladino), definita dalla ### d'### di ### con sentenza n. 126/2014: artt. 1-###.M. n. 140/2012, valore indeterminabile, valori massimi di tariffa: fase di studio: € 3.600,00; fase introduttiva: € 1.800,00; fase trattazione: € 3.600,00; fase decisoria: € 4.500,00; totale € 13.500,00; f) predisposizione (avverso la suddetta sentenza d'### n. 126/2014) del controricorso per Cassazione nel giudizio n. 20444/2014 Rg: artt. 1-11 D.M. n. 140/2012, valore indeterminabile, valori massimi di tariffa: fase studio: € 5.832,00; fase introduttiva: € 4.248,00 - totale € 10.080,00. 
Sul diritto dell'avv. ### al compenso professionale in relazione alle cause sopra indicate, si osserva in generale che l'avvocato è obbligato, nello svolgimento dell'attività professionale, a prestare la diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., comprendente l'obbligo (sancito dall'art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012) d'informare il cliente del livello di complessità dell'incarico e di prospettare le conseguenze: dalla violazione di tale dovere deriva inadempimento contrattuale, che può dar luogo alla perdita del diritto al compenso - in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. - ove si dimostri che il cliente, se correttamente informato, avrebbe scelto di non conferire l'incarico; nel caso in cui l'inadempimento non sia stato determinante (pur sempre inserendosi nella sequenza causale che ha condotto al conferimento dell'incarico) di esso il giudice deve tener conto nella determinazione del compenso, in quanto elemento idoneo a incidere in negativo sulla qualità delle prestazioni rese (Cass. sez.2, ordinanza n.25889 del 22/09/2025, ord.  19520/2019). 
Come già detto, nella attività professionale dell'avv. ### non sono rinvenibili carenze od errori che possano fondare l'azione del ### di responsabilità professionale e la conseguente pretesa risarcitoria. In relazione all'attività professionale che non ha garantito all'odierno attore gli esiti sperati e soprattutto in relazione al giudizio di revocazione presentato tardivamente, dalla espletata prova testimoniale (v. testi ### e ### è emerso che il ### non solo è stato sempre reso edotto della strategia processuale, ma ha anche partecipato alla stesura degli atti processuali condividendone il contenuto con il difensore; in relazione alla domanda di revocazione è emerso che l'avv.  ### lo abbia informato del fatto che erano ormai spirati i termini decadenziali ma era proprio ### ad insistere nel presentare comunque la domanda, anche se tardivamente.  ### è pertanto tenuto a corrispondere al legale i compensi dovuti per tutta l'attività difensiva da questi espletata. 
Relativamente al quantum, il convenuto in riconvenzionale ha correttamente preso in considerazione i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (nel teste vigente prima dell'aggiornamento di cui al D.M. 147/2022), ad eccezione della causa di impugnativa di licenziamento di primo grado e dell'appello della causa di mobbing, per le quali ha applicato il D.M. n. 140/2012, vigente all'epoca delle relative sentenze. 
Ritiene il ### che sia da condividere l'adozione dei parametri nella misura massima, avuto riguardo alla complessiva delle controversie e delle questioni affrontate negli atti processuali predisposti oltre che alla qualità dell'attività professionale svolta nell'interesse del cliente, ad eccezione del ricorso per revocazione avverso la sentenza d'### 554/2014, per il quale, in ragione dell'esito scontato, devono adottarsi i parametri minimi: fase studio: € 1.418,00; fase introduttiva: € 910,00 - totale € 2.328,00; ###. ### vanta pertanto un credito complessivo di € 72.614,00 e, avendo ricevuto acconti per soli € 4.000, come dichiarato dallo stesso convenuto, e non risultando provati ulteriori esborsi da parte del ### o della controparte processuale, l'attore è tenuto a corrispondere la differenza pari ad € 68.614,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 
Va disattesa la domanda dell'attore ex art. 89 c.p.c., peraltro formulata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e non riproposta nelle conclusionali, poiché le frasi e le espressioni utilizzate dalle controparti non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione e si iscrivono nella normale dialettica difensiva e risultano funzionali a rafforzare l'assunto della infondatezza della domanda attorea e la fondatezza della domanda avanzata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, adottando i parametri medi che appaiono congrui rispetto all'attività difensiva espletata. 
Infine, si ritiene sussistente il presupposto per l'attribuzione a carico dell'attore di una somma equitativamente determinata in favore di ciascuna delle controparti, ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c., essendo emersa non solo la totale infondatezza delle domande attrici, ma anche la loro strumentalità: l'odierna azione, infatti, è stata evidentemente intrapresa dal ### al fine di lucrare dai suoi difensori vantaggi che non è riuscito ad avere dalle numerose cause intentate contro il datore di lavoro dell'epoca, che oggi è anche terzo chiamato perché compagnia assicurativa di uno dei convenuti e che vanta nei confronti del ### un credito di notevole entità per la mancata restituzione di somme in conseguenza degli esiti giudiziari delle cause lavoristiche. Inoltre, come già detto, è emerso che il complesso dell'attività professionale svolta dagli odierni convenuti è stata frutto di precise scelte da questi concordate proprio con il ### P.Q.M.  A) Rigetta le domande attrici; B) ### al pagamento in favore di ### della complessiva somma di € 68.614,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; C) ### al rimborso in favore delle altre parti delle spese processuali che si liquidano in € 25.000 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge in favore di ciascuna delle parti convenute e dei terzi chiamati (quelle dell'avv. ### da distrarre in favore dei suoi difensori: avv. ### avv. ### e avv. ### di ### dichiaratisi anticipatari); D) ### l'attore al versamento in favore di ciascuna delle altre parti dell'importo di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.  ### 19 gennaio 2026 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 10/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Stefania Izzi

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22640/2025 del 05-08-2025

... col principio generale di universalizzazione delle tutele previdenziali fissato dall'art. 2, comma 26, l. n. 335/1 995 (di portata chiaramente antitetica a quello che ispirava l'art. 22, l. 773/1982), secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate da una persona fisica deve corrispondere una specifica copertura assicurativ a” (Cass. ### del 2024); che a tali p rincipi la sentenza imp ugnata e il contro ricorso oppongono, nondimeno, argomentazioni merite voli di considerazione, che, in ragione della molteplicità dei casi in cui si possono riproporre e delle loro implicazioni sistematich e, rendono opportuna l'interlo cuzione con le ### di questa ### che l'art. 22 , l. n. 7 73/1982, è in equivocabile nell'ancorare l'obbligo contributivo a ll'esercizio dell'attività libero 10 professionale da parte del geometra iscritto all'albo, ancorché in forma saltuaria; che rilevanti difficoltà applicative insorgono tuttavia allorché, come o rmai irrefutabilm ente accertato nel caso di specie, il professionista iscritto all'albo svolga l'attività di geometra quale lavoratore subordinato e nell'esclusivo interesse del datore di lavoro; che in tale ultima (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso 14676-2020 proposto da: ####, in persona del le gale rappresentante pro tempore, rappre sentata e d ifesa dagli avocati #### - ricorrente principale - contro ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### VANNUCCI; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la senten za n. 8 47/2019 della ####'APPELLO di FIRENZE, depositata il ### R.G.N. 779/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2025 dal ###. ### udito il P.M. in persona del ###.  ###, che ha concluso per il rigetto del ricorso; ### professionisti R.G.N. 14676/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 09/04/2025 PU uditi gli avvocati ##### udito l'avvocato #### che, con sentenza depositata il ###, la ### d'appello di Firenze ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado ch e aveva accolto l'opposiz ione proposta da ### avverso due cartelle esattoriali con cui gli era stato ingiunto di pagare alla ### di ### ed ### dei ### i contributi minimi per gli anni 2013 e 2014; che i giudic i te rritoriali, dando continui tà ad una propria precedente sentenza precorsa inter partes e relat iva ai contributi dovuti pe r l'anno 2012, hanno ritenuto ch e mancassero in specie i presu pposti p er il sorgere dell'obbligazione contributiva, avendo accertato che l'opponente era stato assunto da un'im presa per ricoprire l'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico e aveva svolto le mansioni proprie dell'inquadr amento rivestito, tipiche della figura del geometra, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro; che, sotto altro e concorrente profilo, i giudici territoriali hanno inoltre ritenuto che una diversa interpretazione della delibera del Consiglio di amministrazione della ### n. 123/2009, che ha esclu so l'obbligo di iscrizione s olo allorché lavoratore dipendente sia inquadrato nel ruolo professionale di geometra previsto dal contratto collett ivo ovvero do cumenti mediante dichiarazione del datore di la voro che non esercita attività tecnico-professionale riconducibile a qu ella di geometra, violerebbe il divieto di doppia imp osizione contri butiva dell'attività unica, già previsto dall'art. 22, l. n. 773 /1982, secondo il quale l'iscrizione alla ### è obbligatoria pe r gli 3 iscritti agli albi solo se non siano contemporaneamente iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria; che avverso tali statuizioni la ### di ### ed ### dei ### ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che ### ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato basato su un motivo; che, fissata l'adunanza camerale per la trattazione della causa, entrambe le parti hanno depositato memoria; che la ### in particolare, ha richiamat o a sosteg no delle proprie censure la sentenza n. ### del 2024, con cui questa ### di cas sazione ha accolto il ricorso da essa prop osto avverso la precedente decisione resa inter partes dalla ### d'appello di Firenze, cassandola con rinvio; che il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso; che, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la decisione camerale, il Collegio ha dispost o la trattazione in pubbli ca udienza, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria; ### che, con il primo motivo del ricorso principale, la ### denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, l. n. 37/1967, 10, 17, 18 e 22, l. n. 773/1982, 1 ss., d.lgs. n. 509/1994, della l.  n. 103/1996, dell'art. 38 Cost. e dell'art. 5 del proprio ### per non avere la ### di merito considerato che, venendo in discussione l'obbligo di p agamento dei contributi mini mi da parte del professionista is critto all'albo, soccorrerebbe il consolidato principio secondo cui, nell'ottica solidaristica che informa la regolamentazione del sistema previdenziale ### delle Casse professionali, assumerebbe rilievo il solo elemento 4 soggettivo del potenziale esercizio della professione connesso all'iscrizione all'albo; che, con il secondo motivo, la ### lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, l. n. 37/1967, dell'art. 2 , d.lgs.  30/2006, dell'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, dell'art. 38 Cost., degli artt. 1 ss., d.lgs. n. 50 9/1994, e dell'art . 5 del proprio ### o, per avere la ### territoriale riten uto che, essendo stato accert ato che l'attività svolta dall'odierno controricorrente è unica e interamente subordinata anche nel contenuto professionale, doveva reputarsi irrilevante che questi non fosse contrattualmente inquadrato quale geometra, bensì come capo ufficio tecnico, derivandone altrimenti una violazione del divieto di doppia imposizione contributiva in relazione alla medesima attività; che, con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, il controricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 22, l. n. 773/1982, 3, comma 12, l. n. 335/1995, 1 e 3, d.lgs. n. 509/1994, 1 comma 763, l. n. 296/2006, e 1, comma 488, l. n. 147/2013, per avere la ### di merito ritenuto che la disciplina regolamentare adot tata dalla ### ex d.lgs.  509/1994, cit., potesse derogare all'art . 22, l. n. 773/ 1982, modificando i presupposti per l'iscrizione alla ### dei geometri liberi p rofessionisti e, in particolare, imponendo una presunzione di esercizio della libera pro fessione anche non occasionale sulla base della mera iscrizione all'albo; che i due motivi del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato investono, sotto profili tra loro connessi, il tema dei limiti dell'autonomia regolamentare della ### rico rrente nel determinare i presup posti degli obblighi contributivi e quelli specu lari dell'e senzione, con precipuo 5 riguardo al con testuale svolgimento di un'attività di la voro subordinato; che, al riguardo, v a premesso che l'art. 1, comma 3 2, l.  537/1993, ha delegato il ### a emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, “uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza”, vincolati al rispe tto di principi e crit eri dirett ivi consistenti nella privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili p ubblici di carattere finanziario, nelle forme dell'associazione o della fondazione, “con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amm inistrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'ob bligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartene nti alle catego rie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti”; che, in attuazione della de lega, è stato emanato il d.lgs.  509/1994, che, all'art. 1, comma 1, e a decorrere dal 1°.1.1995, ha trasform ato gli enti indicati n ell'allegato A (e, fra questi, anche la ### ricorrente) “in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario”; che l'art. 1, d.lgs. n. 509/1994, dispone, ai commi 2 e 3, che gli enti trasformati continuino a sussistere come enti senza scopo di lucro, assumendo “la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto”, “rimanendo titolari di tutti i rapporti attiv i e passivi dei corrispon denti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni”, continuando in specie “a sv olgere le attività previden zial i e assistenziali in atto 6 riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione”; che l'art. 2, d.lgs. n. 509/1994, riconosce alle associazioni e alle fondazioni “autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta”, espressamente funzionalizzandola all'obiettivo dell'“equilibrio di bilancio della gestione economicofinanziaria”, per il rispetto del quale è istituita la vigilanza di cui al successivo art. 3; che alle associazioni e alle fondazioni è stata attribuita la potestà di disci plinare il regime dei contributi e delle p restazioni di rispettiva competenza, ancorché nel perimetro determinato dalla normativa primaria (Cass. n. 4296 del 2016); che tale potestà normativa, inizialmente ritenuta conseguenza di una sostanziale delegificazione della materia (cfr. Cass. 24202 del 2009 e, più di recente, Cass. n. 4980 del 2018), è stata più recentemente tratteggiata - stante la necessità che i regolamenti di delegificazione in senso proprio siano adottati “con decreto del Presidente della R epubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo pare re delle ### parlamentari competenti in materia” (art. 17, comma 2, l. n. 400/1988) - come potestà normativa derogatoria (Cass. n. 17702 del 2020), ossia come facoltà , in presenza dei presupposti ind ividuati dall'art. 3, comma 12, l. n. 335/ 1995 ( “salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine”, tenendo conto del “principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti” e “dei criteri di gradualità e di equità 7 fra g enerazioni”), non già di espungere in via definitiv a dall'ordinamento le norme primarie di legge che tutto ra presiedono alla regolamentazione della previdenza d ei liberi professionisti, ma più semplicemente di sostituire una propria disciplina a quella prevista dalla norma derogata, con l'effetto di rendere inapplicabile quest'ultima fintanto che quella disciplina particolare venga mantenuta; che tale qualificazione (fatta sostanzialmente propria da ### cost. n. 67 del 2018, che - senza più evocare il paradigma della delegificazione in senso formale - ha adombrato l'abbandono di un sistema interamente disciplinato dalla legge, con l'apertura all'autonomia regolamentare e il consequenziale arretramento della legge) risulta più coerente con l'orientamento parimenti consolidato di questa ### che esclude che abbiano contenuto normativo e/o regolamentare in senso proprio, ex art. 1 prel.  c.c., i regolamenti e gli statuti delle persone giuridiche di diritto privato, trattandosi di atti cui va attribuita natura negozia le privatistica (così espressamente Cass. n. 4296 del 2016, cit., dove ulteriori riferimenti), derivandone per conseguenza che il sindacato che di essi è possibile in sede di legittimità è limitato all'ipotesi in cui venga dedotta una qualche violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ( n. 27541 del 2020); che in tale quadro quanto mai frastag liato, che impone all'interprete il non semplice compito di delimitare la latitudine della potestà n ormativa derogatoria degli en ti privatizzati, si inserisce la giurisprudenza di questa ### che ha vagliato, con esiti alterni, le previsioni regolamentari della ### ricorrente; che questa ### ha dapprima ha ravvisato un'antinomia tra la disposizione statutaria dell'art. 5, che prevede l'iscrizione obbligatoria alla ### per i geometri iscritti all'alb o ch e 8 esercitino, anche senza carattere di cont inuità, l'attività professionale, e la disposizione dell'art. 22, comm a 2°, l.  773/1982, in forza della quale l'iscrizione alla ### è facoltativa per i geom etri iscritti a forme di previdenza o bbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale (cfr. Cass. n. 5375 del 2019 ), salvo successivamente disattendere tale principio in considerazione della più ampia latitudine della potestà derogatoria riconosciuta agli enti dalla nuova formulazione dell'art. 3, comma 12, l.  335/1995; che, in conseguenza di ciò, s i è affermato che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla ### dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento d ella predetta ### l'iscrizione all'albo professional e, rimanendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito (Cass. n. 4568 del 2021); che tale principio è stato ribadito da Cass. n. 28188 del 2022, che ha negato alla mera iscrizione ad altra gestione ### una valenza di pe r sé ostativa all 'insorgere de gli obblighi nei confronti della previd enza di categoria, rilevando che, dal momento in cui un geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anch e per attività occasionale, assume inderogabili obblighi di solidarietà a favo re dei colleghi, che importano il pagamento di una contribuzione minima; che tali conclusioni sono state ritenute non confliggere con il generale divieto di doppia contribuzione sulla medesima attività lavorativa, trattandosi dell'eser cizio di attività distinte, l'un a prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione; 9 che dall'obblig o di iscrizione alla ### si è inoltre derivata l'applicazione delle norme regolamentari della me desima che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professional e da parte degli iscritti all'albo (così ancora Cass. n. 28188 del 2022); che, nel dare u lteriore continui tà al descritto orientamento, questa ### ha osservato come “la po testà di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'albo che non svolgono attività professionale contin uativa, unitamente a quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito della continuatività medesima, fosse già prevista nella legge regolatrice dell'attività della ### ricorrente e che la trasform azione del contributo di s olidarietà in contributo ### minimo sia coerente vuoi con l'attribuzione della potestà di adottare tu tte le d eterminazioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanz iario di lungo termine, vuoi col principio generale di universalizzazione delle tutele previdenziali fissato dall'art. 2, comma 26, l. n. 335/1 995 (di portata chiaramente antitetica a quello che ispirava l'art. 22, l.  773/1982), secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate da una persona fisica deve corrispondere una specifica copertura assicurativ a” (Cass. ### del 2024); che a tali p rincipi la sentenza imp ugnata e il contro ricorso oppongono, nondimeno, argomentazioni merite voli di considerazione, che, in ragione della molteplicità dei casi in cui si possono riproporre e delle loro implicazioni sistematich e, rendono opportuna l'interlo cuzione con le ### di questa ### che l'art. 22 , l. n. 7 73/1982, è in equivocabile nell'ancorare l'obbligo contributivo a ll'esercizio dell'attività libero 10 professionale da parte del geometra iscritto all'albo, ancorché in forma saltuaria; che rilevanti difficoltà applicative insorgono tuttavia allorché, come o rmai irrefutabilm ente accertato nel caso di specie, il professionista iscritto all'albo svolga l'attività di geometra quale lavoratore subordinato e nell'esclusivo interesse del datore di lavoro; che in tale ultima ipotesi, che a norma dell'art. 22, comma 2°, l. n. 773/1982, darebbe luogo ad iscrizione non già obbligatoria, ma solo facoltativa, difettano tanto il presupposto della diversità delle attività, l'una svolta come lavoratore subordinato e l'altra svolta come lavoratore auto nomo, quanto la necessità di assicurare l'universalizzazione delle tutele previdenziali; che non pare poter soccorrere il principio secondo cui la “doppia contribuzione” di per sé non infrange l'art. 38 Cost. (### cost.  n. 88 del 1995), rinvenendosi la sua non implausibile ragione giustificatrice nel rafforzamento della tutela previdenziale degli obbligati al doppio contributo, possibili beneficiari futuri di una doppia pensione, e, insieme, nella solidarietà endocategoriale che il legisla tore si è preoccupato di non far venire improvvisamente meno, onde assicurare l'idonea provvista di mezzi (### cost. n. 248 del 1997), non apparendo possibile che non s ia la legge a dover modulare, i n ragione de lle preminenti esigenze pubblicistiche, i presupposti applicativi e i limiti di tale obbligo concorrente; che nemmeno paiono poter rilevare in contrario le previsioni statutarie che ricollegano la p ossibilità de lla non iscrizione all'inquadramento nel ruolo professionale di geometra previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e alla presentazione di una specifica autocertificazione da parte del professionista; 11 che, con riguardo alla prima delle due, è sufficiente rilevare che il requisito indicato dalla previsione statutaria evoca la diversa realtà del ruolo professionale previsto dall'art. 15, l. n. 70/1975, per il perso nale di pendente degli enti del “parastato”, ch e ovviamente nessuna corrispondenza trova nel settore dell'impiego privato; che, con riguardo alla secon da, vale rimarcare che un'interpretazione come quella propugnata dalla ### (sulla scorta, invero, di numerosi precedenti di questa Co rte: Cass. nn. 6694 del 202 3, 6796 del 2025 ), che impe disca al libero professionista di offrire in giudizio la prova dell'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione in difet to di rituale presentazione dell'au tocertificazione, finirebbe per attribuire al pagamento dei cont ributi una valenza sanzionatoria, derivandone possibili vulnera allo stesso diritto di agire e difendersi in giudizio (art. 24 Cost.); che, apparendo problematico che la potestà no rmativa derogatoria della ### possa sp ingersi fino a tal punto, la presente controversia va rim essa alla ### per l'eventuale assegnazione alle ### P. Q. M.  ### dispone rimettersi la causa alla ### per l'eventuale assegnazione alle ### Così deciso in ### nella camera di consiglio del 9.4.2025.   

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Cavallaro Luigi

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