blog dirittopratico

3.709.774
documenti generati

v5.48
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
3

Tribunale di Caltanissetta, Sentenza n. 301/2025 del 29-04-2025

... attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per note conclusive e repliche. ### è infondata e non merita accoglimento. In primis, va rilevato la rinuncia di parte opposta all'eccezione di improcedibilità dell'opposizione innanzi al giudice ordinario in presenza di una clausola statutaria compromissoria. Leggiamo, infatti, a pag. 2 della comparsa conclusionale della ### “”alla luce delle difese avversarie, considerata l'assenza di reale contestazione del credito, la concludente curatela dichiara di rinunciare alla superiore eccezione così come formulata nella comparsa di costituzione””. Sul punto, è appena il caso di ricordare che “la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi oppure alle eccezioni può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, perché la restrizione del thema decidendum, che resta nella disponibilità del soggetto processuale, è ammessa anche dopo la precisazione delle conclusioni”” (cfr. Cass. Sez. Un. 3453/2024). Da ciò consegue che, trattandosi di eccezione in senso stretto (e, come tale, non rilevabile d'ufficio - cfr. Cass. civ. n. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.1270 del ### degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 TRA ###, nato a ### il 30 maggio 1965, (cod. fisc. ###), ivi residente in C.da ### snc, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.  #### “### sociale a r.l.” (P. I. ###), in persona del #### elettivamente domiciliat ###/A, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione.  ###: opposizione a decreto ingiuntivo.  ###: come precisate all'udienza del 11 dicembre 2024. 
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio la curatela della società ### società cooperativa sociale a r.l.  opponendo il decreto ingiuntivo emesso in data 18 giugno 2021, ex art. 150 L.F., dal Giudice delegato nell'ambito della ### fallimentare R.G. 21/2020 , con il quale era stato allo stesso ingiunto il pagamento della somma di euro 2.065,80, a titolo di quota sociale non versata.  ### contestava la debenza della predetta somma asserendo la prescrizione ex art. 2949 c.c.. 
Concludeva, pertanto, chiedendo “” in via principale e nel merito, accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, per prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2949 cod. civ. e, in ogni caso, per i motivi indicati nella presente trattazione; per l' effetto, ed in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario””. 
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la ### chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, contestando integralmente l'opposizione. 
In particolare, chiedeva “”### -### improponibile la domanda attorea per il mancato esperimento della procedura arbitrale prevista dall'art. 40 dello statuto sociale.Ritenere e dichiarare l'incompetenza funzionale del Giudice adito in favore del tribunale fallimentare. ###, ###. Previa, occorrendo, acquisizione del fascicolo relativo al procedimento monitorio promosso dal curatore con istanza depositata in data ###, ritenere e dichiarare inesistente, nulla, inammissibile, improcedibile l'opposizione proposta. ### - concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. ###, senza recesso nel merito, - rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto e nelle considerazioni di diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA come per legge””. 
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa, in assenza di attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per note conclusive e repliche.  ### è infondata e non merita accoglimento. 
In primis, va rilevato la rinuncia di parte opposta all'eccezione di improcedibilità dell'opposizione innanzi al giudice ordinario in presenza di una clausola statutaria compromissoria. 
Leggiamo, infatti, a pag. 2 della comparsa conclusionale della ### “”alla luce delle difese avversarie, considerata l'assenza di reale contestazione del credito, la concludente curatela dichiara di rinunciare alla superiore eccezione così come formulata nella comparsa di costituzione””.   Sul punto, è appena il caso di ricordare che “la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi oppure alle eccezioni può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, perché la restrizione del thema decidendum, che resta nella disponibilità del soggetto processuale, è ammessa anche dopo la precisazione delle conclusioni”” (cfr. Cass. Sez. Un. 3453/2024).   Da ciò consegue che, trattandosi di eccezione in senso stretto (e, come tale, non rilevabile d'ufficio - cfr. Cass. civ. n. 5265/2011-Cass. Sez. Un 19473/2016 ), che non è stata tempestivamente sollevata dal debitore in sede di opposizione, il Giudice non potrà dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri. 
Indi, sull'ulteriore eccezione dell'opposta di incompetenza funzionale di questo Giudice, in quanto “”l'opponente avrebbe dovuto adire il tribunale fallimentare che ha competenza inderogabile e funzionale ……e non il tribunale ordinario” si osserva quanto segue.  ###. 150 della ### (### dei soci a responsabilità limitata), nel prevedere che “1. Nei fallimenti delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento. - 2. Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile”, configura un procedimento di ingiunzione di natura assolutamente speciale.   Tale assoluta specialità è apprezzabile, sul piano processuale, nel fatto che detta disposizione “concede facoltà al giudice delegato di emettere decreti ingiuntivi su proposta del curatore, e per tale proposta non è necessaria l'assistenza di un difensore, che occorrerà soltanto se sarà fatta opposizione al decreto ingiuntivo e se il giudice delegato autorizzerà il curatore a resistere” (### 1, Sentenza n. 2066 del 22/06/1972). 
Orbene, non si è mai dubitato che tale ingiunzione di pagamento potesse essere in ogni caso opposta (l'assistenza di un difensore, … occorrerà soltanto se sarà fatta opposizione al decreto ingiuntivo e se il giudice delegato autorizzerà il curatore a resistere”: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2066 del 22/06/1972. Cfr. anche Trib. Roma, 19.4.1995; Trib. Venezia 24.7.1984; App. Bari, 9.5.1980; Tribunale Nola, 7.3.2006).   ### dell'ultimo comma ad opera del d.lgs. 5/2006, in adesione all'orientamento per cui era possibile opporsi al decreto ingiuntivo emesso ai sensi del primo comma nelle forme previste dagli artt. 645 e seguenti del codice di rito, rende orami indiscutibile il rodato meccanismo di opposizione al decreto ingiuntivo. 
Innanzitutto, sul piano letterale e testuale, il rinvio effettuato dal secondo comma dell'art. 150 L.F. all'art. 645 c.p.c., rende integralmente applicabili le regole ivi espressamente contemplate e, fra queste, quella che delinea la ricordata primaria competenza funzionale inderogabile nel disporre che “### si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto”.   Nello specifico, “nel caso in cui un giudice delegato fallimentare emetta un decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 150 della ### … il giudice delegato rappresenta soltanto un'articolazione del tribunale e, mancando il presupposto della diversità del giudice, non può configurarsi una sua competenza diversa ed autonoma rispetto al quella del tribunale” (### 1, Sentenza n. 9803 del 14/09/1999), talché sotto questo profilo non sembra dubitabile che l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 150 L.F.  debba essere opposto davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, cioè proprio questo Tribunale. 
Passando, poi, all'unica doglianza di parte opponente, quella relativa all'eccezione di prescrizione (sia essa quinquennale ex art. 2049 cc o decennale ex art. 2946 cc), ne va evidenziata l'infondatezza. 
Invero, l' art. 8 dello statuto della ### -società cooperativa sociale a r.l., prevedeva che la quota sottoscritta avrebbe dovuto essere versata almeno il 30% all'atto della sottoscrizione e la rimanente parte nei termini da stabilirsi da parte del Consiglio di ### Orbene, nel caso de quo la prescrizione del diritto non appare maturata.   Il diritto al versamento dei conferimenti residui deriva da un rapporto sociale e dunque segue la prescrizione quinquennale prescritta dall'art. 2949 cod.  Seguendo l'insegnamento generale contenuto nell'art. 2935 cod. civ., per cui la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e considerato il difetto di previsione di ulteriori termini da rispettare nel completare il conferimento dovuto, occorrerebbe individuare il momento in cui l'organo gestorio avrebbe diffidato i soci al pagamento della rimanente quota.   Tuttavia, nella fattispecie concreta, non vi è prova che gli ### si siano attivati in tal senso. 
Ragion per cui detto termine prescrizionale non può che decorrere dalla data di cessazione del rapporto sociale. 
Invero, “ l''obbligo di conferimento…..integra un debito verso la società, non verso gli altri soci, che persiste per tutta la durata del rapporto sociale. Ne consegue che il diritto della società di pretendere l'adempimento di tale debito, anche quando venga esercitato dal curatore del fallimento con la speciale procedura monitoria contemplata dall'art.150 della legge fallimentare, è soggetto a prescrizione solo a partire dalla data della cessazione del rapporto sociale”(cfr. ex pluribus Cass 05/05/1988, n. 3324). 
Ragion per cui, considerato che l'opponente era ancora socio alla data di pubblicazione della sentenza di fallimento della società (31.12.2020), la prescrizione non può che decorrere da detta ultima data. 
Per questo motivo il credito vantato dalla curatela nei confronti del ### il cui pagamento è stato ingiunto dal Giudice Delegato con atto notificato in data ###, non può di certo ritenersi prescritto. 
Ne consegue che l'opposizione va rigettata. 
Le spese di giudizio, stante la reciproca soccombenza e la particolarità della questione trattata, vanno compensate.  P.Q.M.  Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: - Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo emesso in data ###, ex art. 150 L.F., dal Giudice Delegato nell'ambito della procedura fallimentare R.G. 21/2020.  - Compensa le spese. 
Così deciso in ### in data 29 aprile 2025.   ### 

causa n. 1270/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Micciche' Fulvia Antonella, Elvira Maria Rita Gambino

M
3

Tribunale di Bari, Sentenza n. 1528/2020 del 03-06-2020

... della notifica dell'originario decreto di fissazione d'udienza del ricorso possessorio iscritto innanzi al Tribunale di Bari al 9457/2014 R.G. e definito con ordinanza possessoria depositata il ### sia l'acquisizione del fascicolo della fase interdittale. Nella memoria conclusiva del 31.01.2019 la ### ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda nonché dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della ricorrente a proporre l'opposizione ordinaria ex art. 404 comma I c.p.c. Sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe. Nel merito, va premesso che ultronee appaiono le richieste istruttorie reiterate da parte ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni, attesa la palese natura documentale della causa. La domanda di parte ricorrente è inammissibile. In primis, è inammissibile perché avverso le ordinanze possessorie non è ammissibile l'opposizione di terzo (Tribunale Cuneo, sez. I, n. 163 del 10.02.2017 e Tribunale Latina del 16.07.2013) in ragione dell'assenza in capo a detti provvedimenti dei requisiti della definitività e decisorietà (in quanto privi di stabilità ed inidonei a divenire cosa (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI BARI Prima Sezione Civile Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Giudice, dott.ssa ### in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2477 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 16.10.2019 e vertente tra ### rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to ### RICORRENTE e ### rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to ### RESISTENTE nonché ### rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to ### RESISTENTE OGGETTO: opposizione di terzo.  ******** 
All'udienza del 16.10.2019 la causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. (giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica), sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.  ### ricorso depositato il #### ha spiegato opposizione di terzo ex art. 404 comma I c.p.c. avverso l'ordinanza possessoria ex art. 703 c.p.c. adottata dal Tribunale di Bari in data ### (e depositata il ###) nell'ambito del giudizio N. 9457/2014 R.G., in cui ### aveva convenuto in giudizio ### ed #### ha chiesto, in particolare, che il Tribunale adito, previa sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza n. 22979/2016 emessa dal Tribunale di Bari il ### nella causa iscritta al N. 9457/2014 R.G., voglia ex art. 404 c.p.c.: “- dichiarare la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e conseguentemente di tutti gli atti successivi, ivi compresa l'ordinanza suddetta, poiché la sig.ra ### è litisconsorte necessario pretermesso nel procedimento, anche a norma dell'art. 159 c.p.c.; - disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, sig.ra ### - condannare la sig.ra ### come sopra rappresentata, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”. 
Ha eccepito sia la nullità della notifica del ricorso possessorio perché effettuata in ### del ### e ricevuta da suo padre mentre lei era residente ###dal 2013 sia la nullità e/o inesistenza dell'ordinanza possessoria per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari (ed in particolare nei suoi confronti, a fronte della nullità della notifica del ricorso). Nel merito, ha argomentato di non aver mai aperto un varco nel giardino altrui ma di aver solo provveduto a modificare le luci esistenti, creando un accesso al proprio giardino.  ### si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata in data ###, chiedendo di: “- dichiarare la nullità dell'ordinanza nr. 22979/2016 del 18.10.2016, data dal Tribunale di Bari, in persona del Giudice, Dott.ssa ### nella causa iscritta a nr. 9457/2014 R.G.; - revocare l'impugnata ordinanza di cui sopra; - rimettere gli atti al medesimo Giudice delle prime cure affinché provveda all'integrazione del contraddittorio anche nei confronti della ###ra ### litisconsorte necessaria; - dichiarare le spese processuali del presente procedimento, tenuto conto della particolarità della questione, compensate ex art. 92, 2° comma c.p.c.”.  ### si è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata il ### e, “non avendo la possibilità di verificare le circostanze lamentate dalla opponente, seppure è vero che la sorella sig.ra ### non risiede nella casa familiare in gioia del ### da lungo tempo, anche ai fini di non subire l'esito di una condanna per soccombenza - seppure virtuale…”, si rimetteva alle determinazioni dell'autorità giudiziaria. 
Con ordinanza del 12.09.2017 è stata rigettata ex art. 407 e 373 c.p.c. la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza possessoria opposta: “considerato… che le ragioni sottese alla proposta opposizione appaiono destituite di fondamento, essendo dubbia persino la legittimazione a proporre l'opposizione ordinaria ex art. 404 c.p.c. da parte della ### non essendo essa terza rispetto alla situazione giuridica affermata con l'ordinanza possessoria opposta, di fatto non reclamata nei termini perentori prescritti dal codice di rito (parendo peraltro evidente, con riferimento all'eccepito vizio di nullità della notifica, il collegamento sia tra la persona che l'ha ricevuta - il padre - e la destinataria sia tra quest'ultima ed il luogo ove la stessa è stata effettuata)”. 
Con ordinanza del 16.03.2018 è stata rigettata l'istanza di revoca della precedente ordinanza del 12.09.2017 e disposta sia la produzione della notifica dell'originario decreto di fissazione d'udienza del ricorso possessorio iscritto innanzi al Tribunale di Bari al 9457/2014 R.G. e definito con ordinanza possessoria depositata il ### sia l'acquisizione del fascicolo della fase interdittale. 
Nella memoria conclusiva del 31.01.2019 la ### ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda nonché dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della ricorrente a proporre l'opposizione ordinaria ex art. 404 comma I c.p.c. 
Sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe. 
Nel merito, va premesso che ultronee appaiono le richieste istruttorie reiterate da parte ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni, attesa la palese natura documentale della causa. 
La domanda di parte ricorrente è inammissibile. 
In primis, è inammissibile perché avverso le ordinanze possessorie non è ammissibile l'opposizione di terzo (Tribunale Cuneo, sez. I, n. 163 del 10.02.2017 e Tribunale Latina del 16.07.2013) in ragione dell'assenza in capo a detti provvedimenti dei requisiti della definitività e decisorietà (in quanto privi di stabilità ed inidonei a divenire cosa giudicata), necessari prodromi dell'esperibilità dell'opposizione di cui all'art. 404 c.p.c. nei confronti di provvedimenti aventi forma diversa dalle sentenze. 
La citata pronuncia del Tribunale di Latina ha, invero, affermato, che: “Nel sistema attuale, a fronte della riforma processuale in ordine alla strumentalità dei provvedimenti cautelari ed alla stabilità delle ordinanze possessorie realizzata, con evidente identità di “ratio”, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, l'ordinanza possessoria risulta assimilabile ad un provvedimento cautelare a stabilità c.d. attenuata, di talché nel caso di mancata tempestiva instaurazione del giudizio di merito, ovvero di estinzione dello stesso, nulla osta all'introduzione di un nuovo procedimento avente ad oggetto la medesima situazione possessoria destinato a concludersi con provvedimento idoneo a passare in cosa giudicata e, quindi, a prevalere sull'ordinanza possessoria (### specie, il ### ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto l'ordinanza possessoria emessa in sede di reclamo - rispetto alla quale non venga incardinato il giudizio di merito nel termine perentorio previsto dall'art. 703, comma 3, c.p.c. - deve ritenersi priva di carattere decisorio, con conseguente inammissibilità dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.)”.  ###à della spiegata opposizione di terzo deriva dal fatto che l'art. 404 c.p.c.  prevede espressamente che un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. 
Nonostante l'art. 404 c.p.c. faccia riferimento alle sole sentenze, il diritto vivente ha progressivamente esteso il rimedio a vari provvedimenti definitivi aventi per legge forma diversa, ma suscettibili di arrecare comunque un pregiudizio ai diritti del terzo. 
La questione si è invero storicamente posta per la prima volta alla giurisprudenza costituzionale in riferimento all'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione. 
Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammetteva l'opposizione di terzo avverso tale provvedimento ove reso per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso la Corte Costituzionale ha avuto modo di stigmatizzare l'orientamento della Cassazione sui provvedimenti aventi forma diversa dalla sentenza, ritenendo contraddittorio da parte sua escludere l'opposizione in ossequio al tenore letterale dell'art. 404 c.p.c. e ritenere invece impugnabili per violazione di legge ex art. 111 Costituzione tutti i provvedimenti decisori in forma di ordinanza o decreto e purché gli stessi fossero anche definitivi, superando il riferimento testuale operato dalle norme costituzionali alle sole sentenze (Corte Costituzionale, sentenza n. 167/1984). 
Sono quindi seguite, in base agli stessi argomenti, le dichiarazioni di illegittimità del medesimo art. 404 c.p.c. nella parte in cui non ammetteva l'opposizione avverso l'ordinanza di sfratto per morosità, avverso l'ordinanza di affrancazione del fondo ex art. 4 L.  22.7.1966 n. 607 ed infine avverso quella di convalida di licenza per finita locazione (Corte Costituzionale sent. 237/1985). 
Gli interventi della ### hanno pertanto gettato le basi di una estensione del rimedio, arrivando alla conclusione, da ritenersi condivisibile in ragione delle argomentazioni svolte, che l'opposizione sia esperibile contro tutti i provvedimenti definitivi che abbiano portata decisoria, a prescindere dalla loro forma, laddove invece per i provvedimenti non definitivi deve considerarsi una sufficiente tutela l'intervento del terzo nel processo in corso. 
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, i caratteri delle definitività e della natura decisoria del provvedimento impugnato rappresentano elementi indefettibili affinché possa superarsi il limite del tenore letterale dell'art. 404 c.p.c. e possa così ammettersi l'esperibilità dell'opposizione da parte del terzo anche nei confronti di provvedimenti diversi dalle sentenze passate in giudicato ovvero da quelle dichiarate esecutive. 
Ebbene, i requisiti de quibus difettano in capo all'ordinanza possessoria emessa a conclusione del procedimento ex art. 703 c.p.c. considerato che già con riferimento ai provvedimenti emessi all'esito del procedimento possessorio prima della riforma dell'art.  703 c.p.c. realizzata dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, la S.C. aveva affermato il principio in forza del quale l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, comma primo c.p.c., in quanto mezzo di impugnazione eccezionale utilizzabile da chi non abbia assunto la qualità di parte nel processo contro le sentenze passate in giudicato, o comunque esecutive, ovvero contro i provvedimenti aventi, per la loro decisorietà, contenuto sostanziale di sentenza, non è esperibile avverso l'ordinanza di reintegra nel possesso, in quanto provvedimento non avente carattere di definitività. Sul punto, la Corte di legittimità ha sottolineato, sempre con riferimento al regime antecedente, che dall'esclusione del rimedio straordinario dell'opposizione non deriva alcun pregiudizio per il diritto di difesa del terzo che si affermi possessore del bene, ove egli possa intervenire nel giudizio di merito possessorio, far valere il suo diritto di proprietà in ogni momento, ovvero, in caso di esecuzione dell'ordinanza di reintegra, far accertare, mediante opposizione all'esecuzione, che la parte istante non ha diritto di procedere esecutivamente nei suoi confronti (Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2012, n. 4327). 
Orbene, nella fattispecie per cui è processo, intervenuta la predetta riforma dell'art. 703 c.p.c. in omaggio alla quale, pronunciata l'ordinanza interdittale è soltanto facoltativa l'instaurazione - ad iniziativa della parte interessata entro il termine previsto dal terzo comma - del giudizio di merito senza che, peraltro, l'omessa proposizione dello stesso comporti l'inefficacia della misura in questione, occorre valutare se l'ordinanza possessoria in senso lato definitiva costituisca un provvedimento decisorio ai fini dell'esperibilità dell'opposizione ex art. 404 c.p.c. 
A riguardo, una parte della dottrina ha sostenuto, nell'immediatezza della riforma, che in ipotesi come quella in esame l'ordinanza possessoria sarebbe equiparabile ad una sentenza di merito di eguale contenuto (con conseguente inammissibilità di un tardivo giudizio di merito avente il medesimo oggetto). 
Questo Giudice ritiene più condivisibile l'opinione maggioritaria nella stessa dottrina per la quale, per converso, nel sistema attuale l'ordinanza possessoria sarebbe piuttosto assimilabile ad un provvedimento cautelare a stabilità c.d. attenuata, di talché nel caso di mancata tempestiva instaurazione del giudizio di merito ovvero di estinzione dello stesso nulla osterebbe all'introduzione di un nuovo procedimento avente ad oggetto la medesima situazione possessoria destinato a concludersi con provvedimento idoneo a passare in cosa giudicata e, quindi, a prevalere sull'ordinanza possessoria. 
Tale soluzione appare da avallare, in primo luogo, per la contestuale e generale riforma processuale in ordine alla strumentalità dei provvedimenti cautelari ed alla stabilità delle ordinanze possessorie realizzata, con evidente identità di ratio, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80. 
Sotto un secondo e fondamentale profilo, inoltre, quanto osservato trova conforto sul piano più squisitamente positivo atteso il richiamo da parte dello stesso art. 703 secondo comma c.p.c. agli artt. 669-bis e ss. in quanto compatibili. 
Pertanto, l'ordinanza possessoria rispetto alla quale non sia stato, come nella fattispecie in esame, proposto reclamo e tantomeno incardinato il giudizio di merito nel termine perentorio previsto dall'art. 703 III comma c.p.c. deve ritenersi priva di carattere decisorio con conseguente inammissibilità della proposta opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., tenuto conto che l'odierna ricorrente avrebbe potuto introdurre nel termine perentorio di cui al IV dell'art. 703 c.p.c. autonomo procedimento di merito all'esito del quale gli effetti, pur precariamente stabilizzati, dell'ordinanza possessoria sarebbero stati sostituiti dalla sentenza. 
In secundis, il ricorso è viziato da inammissibilità perché l'opponente non è soggetto “terzo” (legittimato, pertanto, a proporre opposizione di terzo) ma parte processuale (anche se dichiarata contumace) del pregresso procedimento possessorio definito con l'ordinanza interdittale del 18.10.2016 ed avrebbe, dunque, dovuto, reclamare nei perentori termini prescritti ex lege l'ordinanza possessoria, non essendo viceversa legittimata ad esperire l'opposizione ordinaria di terzo. 
Ciò perché “### ordinaria di terzo ex art. 404 c.p.c. può essere esperita solo da coloro i quali, essendo terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, vantino - in relazione al bene oggetto della controversia - un proprio diritto autonomo e incompatibile con la statuizione giudiziale e siano perciò da essa pregiudicati” (### 22/09/2016, n. 1056). 
A riguardo, è bene evidenziare che, nel caso di specie, la notifica del ricorso introduttivo del procedimento possessorio non era viziata da nullità (come invece asserito dall'opponente) in quanto l'esibizione del suo certificato di residenza attestante che risiedeva nel comune di ### sin dal 2013 non è sufficiente a determinare di per sè la nullità della notifica dell'originario ricorso possessorio, ricevuta dal di lei padre nel comune di ### del ### Invero, la pronuncia n. 10107 del 09.05.2014 della ### I della Cassazione civile ha affermato che: “Al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova”, che nel caso di specie non è stata fornita. 
Ancora, altra pronuncia della ### della Cassazione civile (n. 21570 del 30/11/2012) ha chiarito che: “La consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria, ma tale prova non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede ###per vizi della relativa motivazione” (occorre evidenziare che, nel caso di specie, il padre dell'opponente all'atto della notifica non ha dichiarato di non essere con lei convivente ed anche che quest'ultima aveva ricevuto personalmente la medesimo indirizzo altre missive, talché può dirsi che appare evidente, con riferimento all'eccepito vizio di nullità della notifica, il collegamento sia tra la persona che l'ha ricevuta - il padre - e la destinataria sia tra quest'ultima ed il luogo ove la stessa è stata effettuata) In definitiva, l'opposizione di terzo, in considerazione di tutte le ragioni ut supra argomentate, deve essere dichiarata inammissibile. 
Tenuto conto che la questione di inammissibilità della spiegata opposizione di terzo è stata sollevata d'ufficio da questo Giudice (invero, la resistente ### aveva inizialmente chiesto la revoca dell'ordinanza possessoria con compensazione delle spese di lite e solo in sede di memoria conclusiva ha domandato il rigetto dell'avversa domanda e la declaratoria di carenza di legittimazione attiva della ricorrente) deve procedersi all'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio (infatti, deve evidenziarsi che l'altro resistente, ### non ha mai assunto una posizione specifica, rimettendosi alla decisione del ### e non ha formulato neppure richiesta di condanna alle spese di giudizio).  P.Q.M.  il ### in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 2477/2017 R.G., disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da parte ricorrente avverso l'ordinanza possessoria n. 22979/2016 emessa ex art. 703 c.p.c. dal ### di Bari il ### nella causa iscritta al N. 9457/2014 R.G.; 2) compensa per l'intero le spese di lite tra tutte le parti del giudizio. 
Così deciso, in ### alla data del 27 aprile 2020.   

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 2477/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Nocera Rosella

M
2

Tribunale di Locri, Sentenza n. 10/2026 del 09-01-2026

... al n. 1466/2019 del ### degli ###; rilevato che l'udienza del 2.10.2025, destinata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che tali note sono state prodotte in atti da entrambe le parti, le quali hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei precedenti atti e scritti difensivi; preso atto che alla redazione delle note scritte depositate in data ### per parte convenuta ha partecipato, ai fini della pratica forense, la dott.ssa ### visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LOCRI Sezione Civile In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1466 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### (pec: ###), che lo rappresenta e (leggi tutto)...

testo integrale

n. 1466/2019 R.G. 
TRIBUNALE DI LOCRI Sezione Civile Il Giudice, dott.ssa ### letti gli atti della causa iscritta al n. 1466/2019 del ### degli ###; rilevato che l'udienza del 2.10.2025, destinata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che tali note sono state prodotte in atti da entrambe le parti, le quali hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei precedenti atti e scritti difensivi; preso atto che alla redazione delle note scritte depositate in data ### per parte convenuta ha partecipato, ai fini della pratica forense, la dott.ssa ### visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LOCRI Sezione Civile In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1466 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### (pec: ###), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; parte attrice e E-### S.P.A. (già ### S.p.A.), (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### (pec: ###), che la rappresenta e difende giusta procura in atti; parte convenuta #### CONCLUSIONI: come da note in atti; ### Con atto di citazione notificato in data ###, ### conveniva in giudizio la società ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo: di essere proprietario di un terreno sito in ####, in contrada ### snc, identificato al catasto terreni del medesimo Comune al foglio n. 22, part. 428; che, “alcuni anni or sono”, la società ### S.p.A. aveva realizzato sul detto terreno una linea elettrica, “collocando abusivamente 1 traliccio in acciaio e alcuni cavi”, imponendo al fondo di sua proprietà “un peso di natura reale a servizio esclusivo di terzi estranei”; che, a seguito di questa installazione, il suolo - avente destinazione turistico-residenziale e non agricola - aveva perso il proprio valore; che la convenuta deve ritenersi responsabile dei danni derivanti “dall'esercizio arbitrario di attività materiale consistita nella installazione sulla proprietà dell'attore della linea elettrica senza l'esistenza di alcun consenso da parte del proprietario né di alcuna regolare costituzione di servitù con il predetto, né tantomeno di alcun indennizzo in merito”; che tale ingiusto danno doveva essere risarcito ai sensi dell'art. 2043 c.c., configurando il comportamento della convenuta un illecito a carattere permanente; che, inoltre, all'attore spettava anche l'indennità di servitù sia per l'indebita compressione del suo diritto di proprietà, sia per la considerevole diminuzione di valore del fondo. Instava quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### all'On. Tribunale adito, "contrariis reiectis" 1. Dichiarare, in via principale, l'illegittimità ed arbitrarietà delle opere eseguite dall'### s.p.a. sul terreno di proprietà dell'attore, ordinando la regolare costituzione di servitù; 2. Condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per l'indebita compressione del diritto di proprietà e per la considerevole diminuzione di valore dell'immobile interessato nonché al pagamento della relativa indennità, che allo stato si quantificano in euro 25.000,00 ovvero nella maggior o minor somma determinata in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto soddisfo”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario. 
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la società e-### s.p.a. (già ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando nel merito la domanda proposta ex adverso: in particolare, precisava che la linea elettrica denominata “###” era stata realizzata nel 1986 per collegare la cabina primaria “Bovalino” con quella secondaria “### Smistamento”, sostenendo che l'impianto non fosse abusivo, essendo stato oggetto di un procedimento amministrativo volto alla sanatoria di vari elettrodotti, avviato ai sensi della L.R. n. 17/2000; negava, inoltre, che la linea arrecasse danni alla proprietà dell'attore, atteso che la medesima “distribuendo energia elettrica al comprensorio, svolge una funzione essenziale alla vivibilità del contesto territoriale”; in via riconvenzionale, chiedeva che fosse dichiarato l'acquisto per intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto o, in subordine, che detta servitù venisse giudizialmente costituita. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via principale, rigettare la domanda attorea atteso che le installazioni e gli impianti oggetto della domanda attorea sono assolutamente legittimi in virtù del provvedimento amministrativo di sanatoria in narrativa meglio descritto (### n. 17/2000, art. 25). In subordine, accertare e dichiarare che e-distribuzione S.p.A., ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale il diritto di servitù degli impianti avanti indicati. 1. In via ulteriormente subordinata, in caso di rigetto della domanda riconvenzionale appena formulata, ancora con domanda riconvenzionale, si chiede che ###mo Giudice adito voglia costituire in favore della società convenuta servitù coattiva di elettrodotto; 2. Condannare l'attrice al pagamento, in favore della società convenuta, di spese competenze e onorari del giudizio in favore della società”. 
Concessi i chiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che documentalmente, a mezzo prova per testi e c.t.u., depositata in data ###; con ordinanza del 23.02.2024 di questo Giudice - subentrato nella titolarità del procedimento solo a far data dal 26.01.2024 - venivano richiesti dei chiarimenti al c.t.u.; da ultimo, preso atto della mancata accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata alle parti dal Giudice, la causa veniva rinviata all'udienza del 2.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di eventuali note conclusive fino a venti giorni prima dell'udienza, sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
RITENUTO IN DIRITTO Ai fini di un corretto inquadramento della vicenda che ci occupa, occorre preliminarmente procedere all'esatta qualificazione delle pretese azionate in giudizio dalle parti. 
Le domande proposte dal ### devono essere interpretate come volte ad ottenere, per il passato, la condanna di controparte al risarcimento dei danni dal medesimo subiti per effetto dell'installazione abusiva sul proprio terreno del traliccio e dei cavi aerei da parte della società convenuta, condotta integrante gli estremi di un illecito permanente in quanto posta in essere senza il previo consenso del proprietario del terreno; per il futuro, la regolare costituzione della servitù di elettrodotto, con condanna della controparte al pagamento della relativa indennità. 
La società convenuta, invece, ha eccepito la non abusività della collocazione del traliccio e dei cavi aerei, stante l'avvenuta sanatoria dell'opera elettrica per effetto dell'autorizzazione del 27.04.2006, emanata ai sensi dell'art. 25 L.R. 17/2000 (cfr. documentazione allegata alla comparsa); in via riconvenzionale, ha chiesto innanzitutto l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto ovvero, in subordine, la costituzione per sentenza della servitù. 
Orbene, nel caso di specie vengono in rilievo le vicende inerenti alla costituzione di una servitù di elettrodotto. 
In punto di diritto, giova rammentare che l'art. 1056 c.c. prevede che ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia. 
La materia inerente agli impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica è regolata dal R.D. n. 1775/1933 (T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici).  ###. 119 del citato R.D. stabilisce che “ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente”. 
Come emerge dal dettato normativo, tale servitù (c.d. di elettrodotto) sorge di regola a seguito di un provvedimento autoritativo della pubblica amministrazione ed è finalizzata a consentire alla collettività, gravando sul fondo di proprietà privata, il rifornimento di energia elettrica e la capillare estensione della rete elettrica: si tratta di una servitù coattiva, ma costituita dall'espresso esercizio del potere amministrativo. 
Come recentemente affermato dalla Suprema Corte, “da tale atto della pubblica amministrazione, definito dal legislatore del 1933 come autorizzatorio ma de facto ablatorio, sorge il diritto dell'ente pubblico gestore della rete di ottenere sul fondo privato la costituzione di tale servitù, diritto espressamente riconosciuto come di natura potestativa, coerentemente con la disciplina delle ### servitù coattive ex art. 1032 c.c.: "### della servitù coattiva di elettrodotto prevista dall'art. 119 del r.d. n. 1775 del 1933 è oggetto del diritto potestativo di carattere privatistico ex art. 1032 c.c., sicché la relativa domanda appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche ove siano scaduti i termini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'autorizzazione all'impianto della linea, circostanza che rileva ai soli fini dell'imposizione della servitù in via espropriativa". Del resto l'esigenza che le servitù coattive vanno a soddisfare è quella di tutelare un interesse che la legge giudica prevalente rispetto a quello del proprietario che lo deve subire: esse sono destinate a soddisfare una necessità e non una utilità del fondo dominante” (cfr.  civ., Sez. 2, n. 29617/2022, in motivazione). 
Il citato art. 1032, co. 1, c.c. prevede che “quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può anche essere costituita con atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge”. 
Ebbene, dalla disamina della documentazione in atti risulta che, in data ###, era stata pubblicata sul ### della ### l'“autorizzazione in sanatoria per n. 98 opere elettriche localizzate nel territorio della ### - ex art. 25 ### 17/2000”, rilasciata dalla ### di ### con cui l'allora ### era stata autorizzata “in via definitiva al completamento dei procedimenti di cui all'elenco allegato, per l'applicazione immediata del titolo VII della ### n. 17 del 24 novembre 2000 e delle disposizioni impartite in materia con D.P.R. dell'8 giugno 2001, integrato e modificato dal D.Lgs.  27 dicembre 2002 n. 302”, autorizzazione accordata, ai sensi dell'art. 2, con carattere di pubblica utilità e fatti salvi i diritti dei terzi. 
Ed infatti, l'art. 25 L.R. 17/2000, ratione temporis applicabile, disciplina### l'autorizzazione in sanatoria che i proprietari degli impianti elettrici già in esercizio prima dell'entrata in vigore della legge potevano richiedere al competente ufficio della provincia interessata, con le modalità e la procedura indicate dalla norma. 
Nell'elenco allegato alla predetta autorizzazione (in atti), tra i ### interessati dalle linee elettriche autorizzate in sanatoria, viene menzionato anche il Comune di ### con specifico riferimento per quanto qui di interesse al foglio di mappa n. 22, ove ricade il terreno oggetto di causa. 
Pertanto, deve ritenersi che l'allora ### s.p.a. (oggi e-### s.p.a.) avesse ottenuto l'autorizzazione definitiva al completamento dei procedimenti concernenti le linee elettriche menzionate nell'allegato elenco, al fine di dare immediata applicazione alle norme della L.R. 17/2000 in tema di indennità di asservimento (titolo ###, il tutto con carattere di pubblica utilità. 
Tuttavia, dall'autorizzazione al completamento dell'opera elettrica non discende automaticamente la costituzione della servitù, bensì unicamente il diritto alla costituzione del vincolo, atteso che la dichiarazione di pubblica utilità, in difetto di un provvedimento di asservimento, non può determinare alcun affievolimento del diritto di proprietà del privato (in termini analoghi Tribunale Latina, n. 2616/2023). 
Infatti, ai sensi del comb. disp. degli artt. 119 R.D. 1775/1933 e 1032 c.c., la servitù prevista dalla legge (come nel caso che ci occupa), in mancanza di contratto, è costituita con sentenza o con atto dell'autorità amministrativa (Cass. civ., Sez. 2, n. 29617/2022, in motivazione: “È opinione unanime in giurisprudenza che la servitù coattiva di elettrodotto deve intendersi costituita non già in virtù del semplice decreto autorizzativo, bensì con la stipulazione di uno speciale atto convenzionale e, in caso di dissenso, con sentenza che determini, caso per caso, le modalità di esercizio della stessa servitù”). 
Nel caso de quo, tuttavia, non risulta alcun atto dell'autorità amministrativa quale, in via esemplificativa, un decreto di asservimento definitivo coattivo, oppure un'espropriazione con riconoscimento di un'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto, né tantomeno risulta dedotta la sottoscrizione di un contratto tra le parti o l'intervento di una pronuncia giudiziale. 
A ciò aggiungasi che “l'apprensione (o il mantenimento) senza titolo del fondo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un manufatto comportante una servitù di fatto “sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di un provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali “in re aliena”, ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per intervento giudiziale) rimosso il manufatto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita regolare servitù” (Cass. civ., Sez. 1, n. 26965/2013; Cass. civ., Sez. 1, n. 701/2023). 
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto che la servitù coattiva di elettrodotto possa essere acquistata anche per usucapione (in termini cfr. Cass. civ., Sez. 2, 29617/2022, in motivazione). 
Pertanto, ragioni di priorità logica impongono di vagliare preliminarmente la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla società convenuta, atteso che l'eventuale accoglimento della stessa comporterebbe l'infondatezza della domanda attorea. 
Ed infatti, come condivisibilmente chiarito dalla Corte di Cassazione, “sussiste connessione tra la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per far accertare l'acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto e la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore proprietario dell'immobile divenuto servente, a causa del comportamento addebitato al convenuto per la realizzazione della situazione di fatto corrispondente al diritto di servitù invocato; infatti, l'accertamento dell'avvenuta usucapione della servitù di elettrodotto esclude il presupposto del risarcimento da illecito, retroagendo gli effetti dell'usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, e togliendo ab origine il connotato di illiceità al comportamento di chi abbia usucapito” (Cass. civ., sez. 3, n. 4295/2008). 
Orbene, nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento secondo cui le procedure previste per legge e la normativa contenuta negli artt. 119 e ss. R.D. n. 1775/1933 non costituiscono disciplina esclusiva ed inderogabile in tema di servitù di elettrodotto, ma rappresentano solo il paradigma normale sul quale si modella detta servitù, per cui non escludono che questa possa essere costituita anche per libera convenzione o negli altri modi previsti dall'ordinamento giuridico, ivi compresa l'usucapione (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 5606/1996; nella giurisprudenza di merito cfr. Corte d'### n. 956/2025).
Del resto, questo Giudice concorda con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la servitù si qualifica come coattiva non in forza del titolo di costituzione bensì in relazione alla funzione svolta, potendo essa essere costituita sia volontariamente che per usucapione” (Cass. civ., Sez. 2, n. 10929/2023). 
Tanto premesso, la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto non può essere accolta, per le ragioni di seguito spiegate. 
In punto di diritto va premesso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “per la configurabilità del possesso ("ad usucapionem"), è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2, n. 8662/2010, in motivazione; ### 2, 18392/2006), oltre che l'animus possidendi, manifestato attraverso la volontà inequivoca di esercitare la servitù uti dominus (cfr. Corte d'### n. 956/2025). 
È pacifico, quindi, che per potersi accogliere la domanda di acquisto per usucapione della servitù debba essere fornita piena e rigorosa prova della coesistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge, non ritenendosi sufficiente la sola presenza di opere oggettivamente permanenti e visibili, qual è nel caso in esame l'apposizione del traliccio in acciaio e dei cavi aerei, né che l'installazione sia avvenuta, come appare presumibile dalla natura delle opere, in modo pubblico e visibile, occorrendo fornire prova di tutti gli elementi costituenti il corpus possessionis, del decorso del termine ventennale e dell'animus possidendi. 
Peraltro, nella materia oggetto di giudizio l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto impone al Giudice l'impiego di una particolare severità e precauzione nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario del diritto invocato, necessitando una prova certa e rigorosa, tale da giustificare la limitazione del diritto in capo al proprietario.
Orbene, a parere di chi scrive la società convenuta non ha adeguatamente assolto al proprio onere probatorio. 
Anzitutto, va rilevato che la società e-### s.p.a. ha allegato che la linea elettrica oggetto di causa, denominata “###”, sarebbe stata realizzata nel 1986 per collegare la cabina primaria “Bovalino” con quella secondaria “### Smistamento”: pertanto, sul presupposto dell'avvenuta installazione degli impianti risalente ad oltre trent'anni addietro, da valutare unitamente alle caratteristiche degli stessi - che implicano l'esistenza di opere visibili e, quindi, di una servitù apparente -, nonché alla circostanza che l'impianto fosse stato utilizzato dall'### “costantemente, continuamente, pubblicamente e pacificamente” così consentendo “di assicurare la fornitura di diverse utenze”, ha formulato domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto. 
Tuttavia, esaminando il compendio probatorio in atti, deve ritenersi che non sia stata offerta idonea dimostrazione né, da un lato, del fatto che il traliccio in acciaio ed i cavi aerei erano stati apposti almeno vent'anni prima rispetto alla proposizione di domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione, come da comparsa depositata il ### né, dall'altro lato, del conseguente esercizio del possesso ventennale della servitù di elettrodotto. 
Invero, le fotografie versate in atti dalla società convenuta in allegato alla c.t.p. del 16.12.2019, ritraenti lo stato dei luoghi, non recano data certa, sicché non è dato desumere quando le stesse siano state scattate, rivelandosi pertanto del tutto ininfluenti ai fini della prova dell'apposizione del traliccio nel ventennio antecedente alla proposizione della domanda riconvenzionale; inoltre, nella c.t.p. si legge che “dal sopralluogo tecnico eseguito in data ### risulta che l'immobile citato in atti è interessato dall'attraversamento di una linea elettrica di media tensione, ultraventennale, denominata “###”, più precisamente dal primo tratto di detta linea, che collega la CP (cabina primaria) “Bovalino” con la CS (cabina secondaria) denominata “### Smistamento”, entrambe in esercizio già in data anteriore al 1986”. 
Il solo elaborato del c.t.p. non può costituire prova dell'usucapione della servitù di elettrodotto in favore di e-### s.p.a.: com'è noto, infatti, la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (Cass. civ., Sez. 1, n. 16552/2015).
Occorre pertanto procedere alla disamina delle deposizioni rese dai due testimoni escussi all'udienza del 13.05.2022 sui capitoli di prova articolati dalla convenuta nella memoria ex art.  183 co. 6 n. 2) c.p.c. (“1) Vero che la linea elettrica di media tensione denominata “###” che interessa il terreno sito in ####, in ### al ### 22, ### 428, di proprietà dell'attore è stata installata da più di venti anni?; 2) ### che detta linea collega la ### primaria denominata “Bovalino” con la ### secondaria denominata “### Smistamento”?; 3) ### che dalla installazione ad oggi la linea è sempre stata utilizzata dall'### per la distribuzione dell'energia elettrica nel comprensorio circostante e che sulla stessa ### ha eseguito diversi interventi di manutenzione?”). 
Il teste ### dipendente ### ha riferito: “### in precedenza ero operaio, fino a sei sette anni fa, ora sono impiegato in amministrazione nella parte tecnica. Più volte sono intervenuto sulla linea ### per eseguire dei piani di lavoro, per la manutenzione della linea; è una linea a media tensione, costituita da conduttori nudi alluminio e acciaio da 150 mmq e tralicci in metallo. ADR: in occasione della procedura abbiamo fatto dei sopralluoghi per capire se era questa la linea interessata, come unità tecnica; ADR questa linea parte dalla cabina primaria ### e arriva alla cabina secondaria ### attraverso la proprietà #### da quando sono stato assunto all'### esisteva, sono stato assunto nel 2004, le cabine risultano in servizio dal 1986 come da targa ivi presente. ADR: la linea dorsale si intende come linea di alimentazione della cabina, tra una cabina e un'altra c'è una distanza 4-5 km. 
ADR: confermo la circostanza n. 3 ADR dell'Avv. ### la linea ### è lunga circa 30 KM, ogni cabina ha una targhetta con il nome della cabina stessa, il codice mepper cioè un codice identiticativo e l'anno della messa in servizio”; il teste ### anch'egli dipendente ### ha dichiarato: “### sono caposquadra ### sono intervenuto sulla linea ### come sulle altre linee abbiamo fatto e facciamo manutenzione ordinaria; ### la linea san ### è una linea portante che va dalla cabina primaria ### alla cabina ### per poi proseguire, in linea di massima tra due cabine c'è una distanza di 3 chilometri non so dire di preciso. ADR: non conosco ### di recente abbiamo fatto un sopralluogo su una particella precisa, sul documento era riportato il numero di particella, ma non lo ricordo. Dal sopralluogo è risultato che la linea passava anche da questa particella. ADR: La linea ### è la linea principale; quando sono stato assunto nel 2008, la linea era già presente. Sulle cabine ci sono delle date, la cabina ### mi pare sia stata posta nel 1986, non so se i tralicci sono stati messi prima o dopo. ADR: è una linea attiva, a tralicci. ADR: le due cabine di cui ho detto collegano la linea ###” (cfr. verbale d'udienza del 13.05.2022). 
Orbene, a parere di chi scrive, le propalazioni dei due testimoni non sono sufficienti a ritenere adeguatamente provati i fatti costitutivi della domanda riconvenzionale di usucapione: ed infatti, sebbene il teste ### abbia dichiarato che “le cabine risultano in servizio dal 1986 come da targa ivi presente” ed il teste ### che “sulle cabine ci sono delle date, la cabina ### mi pare sia stata posta nel 1986”, tuttavia i due testimoni hanno riferito di essere stati assunti dall'### rispettivamente nel 2004 e nel 2008 e, quindi, il loro narrato si riferisce a circostanze apprese aliunde e non oggetto di una diretta percezione. 
In ogni caso, le dichiarazioni testimoniali in ordine alla data della messa in servizio delle cabine sono del tutto ininfluenti ai fini del decidere: invero, anche a voler ipotizzare che le due cabine, primaria e secondaria, siano state effettivamente apposte nel 1986, non è stata articolata alcuna prova da parte di e-### in ordine alla data di apposizione del traliccio in acciaio e dei cavi aerei sul terreno oggetto di causa. Al contrario, il teste ### ha dichiarato di non sapere se i tralicci fossero stati messi prima o dopo l'apposizione delle cabine, il che lascia quantomeno dubitare della necessaria contestualità tra il momento di apposizione delle cabine e quello di apposizione dei tralicci. 
Né alcuna indicazione utile in ordine alla data di apposizione del traliccio e dei cavi aerei sul fondo del ### può desumersi dall'autorizzazione in sanatoria rilasciata dalla ### di ### in data ###: ed invero, sebbene da detta autorizzazione risulti che le relative istanze presentate da ### s.p.a. avessero ad oggetto 98 opere elettriche “già costituite alla data di entrata in vigore della ### della ### n. 17 del 24 novembre 2000”, ciò consente soltanto di arguire che le opere elettriche fossero già esistenti alla suddetta data, ma non anche di desumere in maniera univoca quando il traliccio ed i cavi aerei siano stati apposti sulla particella oggetto di causa; del pari, il riferimento al Comune di ### foglio di mappa n. 22, tra i ### interessati dalle opere elettriche autorizzate in sanatoria, non consente univocamente di desumere se, alla data di entrata in vigore della L.R. 17/2000, il traliccio ed i relativi cavi fossero già stati di fatto installati sul terreno di proprietà dell'attore.
Ne discende che l'odierna convenuta non ha assolto all'onere del quale era gravata, ossia di dimostrare che il traliccio ed i cavi aerei fossero presenti sul terreno oggetto di causa da oltre un ventennio rispetto alla data di proposizione della domanda riconvenzionale. 
Alla luce di quanto precede, deve concludersi che la società e-### abbia omesso di provare un elemento costitutivo essenziale richiesto dalla legge per l'acquisto del diritto, ossia l'apparenza della servitù (ex art. 1061 c.c.), con riferimento allo specifico peso imposto sul fondo di proprietà dell'attore, corrispondendo il traliccio in acciaio unitamente ai cavi aerei - segno visibile dell'opera permanente corrispondente al peso gravante sul fondo servente per il quale vi è giudizio - al preciso onere a carattere stabile, elemento del quale era necessario dimostrare la sussistenza da oltre un ventennio (in termini similari cfr. Corte d'### 956/2025). 
Pertanto, non essendo stato provato che il traliccio ed i cavi aerei fossero presenti sul terreno del ### da oltre un ventennio rispetto alla data di proposizione della domanda riconvenzionale né, quindi, che la società convenuta abbia posseduto la servitù di elettrodotto sul detto terreno per il periodo previsto dalla legge, deve concludersi nel senso del rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata da e-### s.p.a. 
Invece, la domanda riconvenzionale subordinata proposta da e-### s.p.a., di costituzione giudiziale della servitù di elettrodotto, e l'analoga domanda formulata in via principale da ### meritano accoglimento, in ragione di quanto infra spiegato.  ### il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, invero, “per l'imposizione della servitù di elettrodotto con sentenza del giudice, il presupposto della preventiva autorizzazione all'impianto della linea da parte della competente autorità di cui all'art. 108 del r.d. n. 1775 del 1933, che costituisce una condizione dell'azione (sicché deve ritenersene sufficiente la sopravvenienza, purché prima della decisione), sussiste indipendentemente dal fatto che i termini fissati con l'autorizzazione stessa, in connessione con la dichiarazione di pubblica utilità dell'elettrodotto, siano scaduti, trattandosi di circostanza rilevante solo al diverso fine dell'improseguibilità del procedimento amministrativo d'imposizione della servitù medesima in via espropriativa” (Cass. civ., Sez. 2, n. 4839/2021). 
Nel caso di specie è pacifico che non sia mai intervenuto il provvedimento definitivo di asservimento, sebbene in data ### fosse stata emanata dalla ### di l'autorizzazione in sanatoria delle opere elettriche indicate nell'elenco allegato alla predetta autorizzazione (cfr. documentazione in atti). 
Sussiste, dunque, la prescritta autorizzazione all'esercizio definitivo in sanatoria, emessa dalla competente autorità, sicché risultano soddisfatti i requisiti per l'accoglimento della domanda di costituzione giudiziale della servitù di elettrodotto per sentenza, formulata da entrambe le parti. 
Ciò posto, mette conto procedere alla disamina delle restanti domande proposte dall'attore, ossia quella volta, da un lato, ad ottenere la declaratoria di illegittimità ed arbitrarietà delle opere eseguite da e-### s.p.a. (già ### s.p.a.) sul terreno di proprietà dell'attore, con conseguente condanna della controparte al risarcimento dei danni patiti “per l'indebita compressione del diritto di proprietà e per la considerevole diminuzione di valore dell'immobile interessato” e, dall'altro, ad ottenere il pagamento dell'indennità di asservimento. 
Va ribadito che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “l'apprensione (o il mantenimento) senza titolo del fondo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un manufatto comportante una servitù di fatto “sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di un provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali “in re aliena”, ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per intervento giudiziale) rimosso il manufatto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita regolare servitù” (Cass. civ., Sez. 1, 26965/2013). 
Nella presente fattispecie, come già argomentato, malgrado l'avvenuta autorizzazione in sanatoria al completamento delle opere elettriche indicate nell'elenco prodotto da e-### s.p.a., emessa in data ###, è pacifico che non sia intervenuto, nei termini di legge, alcun decreto di asservimento in via amministrativa: pertanto, sino alla costituzione della servitù per il tramite della presente sentenza, l'occupazione della porzione di terreno di proprietà del ### mediante l'apposizione da parte dell'### del traliccio e dei cavi aerei insistenti sul suo fondo deve ritenersi integrare gli estremi di un illecito permanente, astrattamente idoneo a legittimare la domanda risarcitoria proposta dall'odierno attore.
Orbene, sin dall'atto introduttivo del giudizio, il ### ha chiesto la condanna della controparte al pagamento del complessivo ammontare di € 25.000,00, comprensivo sia del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., sia dell'indennità di asservimento. 
Per quanto più specificatamente concerne la domanda risarcitoria, la stessa non può trovare accoglimento. 
Detta domanda si colloca nello schema dell'art. 2043 c.c., con conseguente applicazione rigorosa del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato, ex art. 2697 c.c., circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'illecito. In particolare, il danneggiato ha l'onere di allegare e provare la condotta dolosa o colposa del presunto autore dell'illecito, l'evento dannoso ingiusto (c.d. danno evento), il nesso di causalità c.d. materiale tra il fatto e l'evento, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente (c.d. dannoconseguenza). 
Nella fattispecie de qua, tuttavia, ### si è limitato ad allegare che “alcuni anni or sono” l'### avesse collocato abusivamente sul terreno di sua proprietà un traliccio in acciaio ed alcuni cavi, deducendo che tale condotta gli avrebbe cagionato evidenti danni in termini di compressione del suo diritto di proprietà e di perdita di valore del fondo. 
A parere di questo Giudice, tuttavia, l'allegazione attorea si rivela del tutto generica, non avendo il ### puntualmente allegato, né tantomeno provato, l'esatto momento in cui l'### avrebbe apposto sul terreno di sua proprietà il traliccio in acciaio ed i cavi aerei, così di fatto omettendo di provare uno degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria azionata in giudizio. 
Ed invero, la compromissione del diritto di proprietà dell'odierno attore non può che trovare origine nel momento dell'apposizione sul suo fondo del traliccio e dei cavi aerei; tuttavia, nella specie si rinviene un deficit assertivo, prima ancora che probatorio, in ordine all'esatta individuazione del suddetto dato temporale. 
Del resto, la mancata dimostrazione dell'esatto momento in cui il traliccio è stato apposto sul terreno del ### ha indotto questo Giudice a rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla convenuta: allo stesso modo, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno conseguente all'abusiva occupazione della porzione del terreno per mezzo dell'apposizione traliccio in acciaio, l'assoluta incertezza in ordine al dies a quo dell'apposizione del suddetto traliccio non può che riverberarsi in danno dell'odierno attore, gravato dell'onere di allegare puntualmente, nonché di provare, il momento in cui il traliccio era stato effettivamente apposto sul suo terreno, con ciò comportando la compromissione del suo diritto di proprietà, oggetto della pretesa risarcitoria. 
Merita osservarsi che alcuna indicazione in tal senso può ricavarsi dal compendio probatorio in atti atteso che, ut supra argomentato in ordine alla domanda riconvenzionale di usucapione, di alcuna utilità pratica si rivelano le propalazioni dei testimoni escussi, a nulla rilevando la data in cui sono state realizzate le due cabine, “Bovalino” e “### Smistamento”, indicata dai testimoni nell'anno 1986. Ed infatti, anche a voler effettivamente ritenere che le due cabine siano state realizzate nell'anno 1986, ciò non consente in alcun modo di arguire l'epoca di apposizione del traliccio sul fondo del ### Pertanto, considerato che entrambe le parti, con riferimento alle rispettive domande (riconvenzionale di usucapione per quanto riguarda e-### s.p.a.; di risarcimento del danno per occupazione sine titulo di una porzione del proprio terreno per quel che concerne ###, erano gravate dall'onere di dimostrare il momento di apposizione del traliccio da parte dell'### e che tale prova non è stata in alcun modo offerta in giudizio, non può che addivenirsi in parte qua al rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal ### Ed invero, l'omessa allegazione e prova da parte dell'attore del momento di apposizione del traliccio sul proprio fondo impedisce di valutare da quando il medesimo abbia iniziato a patire il pregiudizio al suo diritto di proprietà. Pertanto, anche a voler tacere in ordine alla carenza di legittimazione attiva dell'odierno attore con riguardo ai danni derivati all'immobile de quo prima che il medesimo ne divenisse proprietario (e, quindi, prima del 18.05.2017, data di stipula dell'atto pubblico di donazione in notar ### notaio in ### rep. 6037 - racc. 3680, in atti), comunque deve concludersi nel senso che il ### non abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio di cui era gravato ai sensi dell'art. 2697 c.c., con conseguente rigetto della sua domanda di risarcimento del danno. 
Per quanto invece concerne la domanda volta alla liquidazione dell'indennità di asservimento formulata dall'odierno attore, conseguente alla costituzione ### della servitù di elettrodotto per sentenza, si osserva quanto segue. 
Anzitutto, nel corso del giudizio il ### ha modificato l'importo richiesto nell'atto introduttivo del giudizio: invero, dopo aver quantificato la somma richiesta a titolo risarcitorio ed indennitario nell'unitario ammontare di € 25.000,00, in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. ha chiesto “di procedere a costituire regolare servitù di elettrodotto con conseguente indennizzo pari ad € 236.342,00”, sulla scorta delle risultanze della c.t.p. allegata a tale memoria. 
Tuttavia, la modifica della domanda deve ritenersi inammissibile, essendo stata effettuata dopo il maturare del termine fissato dalla legge per le preclusioni assertive e, quindi, tardivamente. 
Tanto premesso, in punto di diritto va rammentato che, quando si costituisce una servitù, come nella fattispecie in esame, l'art. 1032 c.c. e l'art. 44 D.P.R. 327/2001 riconoscono il diritto ad un'indennità per il proprietario di un immobile che, pur non essendo espropriato, subisce l'imposizione della servitù: si tratta di una somma di denaro che ha la funzione di indennizzare il proprietario dell'immobile, gravato dalla servitù, ed è commisurata al pregiudizio effettivo (ad esempio considerando fattori come rumore, luminosità) ed alla perdita di valore del fondo (cfr. in termini analoghi ### n. 1074/2025). 
Per la quantificazione dell'indennità di asservimento possono essere poste alla base della presente decisione le conclusioni cui da ultimo è pervenuto il c.t.u., ing. ### (depositate in data ###), in quanto congruamente motivate anche avuto riguardo alle risposte offerte alle osservazioni delle parti nonché ai chiarimenti richiesti da questo Giudice. 
Ed infatti, va evidenziato che nella bozza di c.t.u. trasmessa alle parti, l'ausiliario - dopo aver descritto i luoghi come di seguito: “Il fondo ha destinazione ### di ### 02 ,{### visura storica (dal 01/01/1960 al 05/12/2022)}, ubicato in ### di ### 22 particella 428 ha destinazione ### come da ### di ### richiesto al Comune di ### il ###, ricevuto via PEC il ### ed allegato, (che cita testualmente , “per la particella in oggetto, ricadente nella #### di espansione a carattere stagionale “T” relativamente alla quale ,in atto, sono decadute tutte le previsioni del PRG ai sensi dell'art.65 LR 19/2002 e smi, è da considerarsi zona agricola”. La particella 428 del foglio di mappa 22 del Comune di #### avente estensione di 15.760 m2 (metri quadrati), uliveto di classe 02, (### storica aggiornata al 05/12/2022, allegata), è attraversata per 75,43 metri dalla linea dell'elettrodotto in modo non marginale ma semicentrale e diagonale rispetto la forma rettangolare del lotto suddividendola in circa (6000 mq) della superficie a monte, e circa (9.760 mq) a valle. Esiste un solo traliccio infisso nella particella 428, (indicato con ### nelle immagini allegate), con basamento di 2,30 m x 2,45 m ottenendo un ingombro, (superficie occupata dal basamento), pari a 5,63 mq, misure effettuate durante il sopralluogo vedasi verbale allegato), attraversante il lotto di proprietà ### oltre al passaggio dei tre cavi per una lunghezza pari a 75,43 metri” (cfr. pag. 6-7 della c.t.u. depositata il ###) - ha calcolato l'indennità di asservimento utilizzando come parametro di riferimento il valore di mercato del terreno, coltivato ad uliveto, stimato in € 2,50/mq.  ###, con l'ausilio del proprio c.t.p., ha contestato la bozza di c.t.u. esclusivamente con riguardo al valore di mercato del terreno calcolato dall'ausiliario, evidenziando che quest'ultimo non avesse indicato i criteri sottesi alla determinazione del suddetto valore, chiedendo quindi al c.t.u. di provvedere ad una rideterminazione del valore dell'immobile mediante un procedimento di stima che tenesse conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del fondo, richiamando sul punto la propria c.t.p. versata in atti, che tra l'altro differenziava il terreno in due zone, una turistica e l'altra agricola, nonché allegando che “nell'anno 2012, per un'occupazione fatta sullo stesso terreno da parte della ### una terna arbitrale di tecnici ha attribuito al terreno in questione una valore unitario medio pari a E/mq 38,00”; alcuna contestazione, invece, veniva mossa dalle parti al criterio di calcolo adoperato dall'ausiliario. 
Orbene, ritiene questo Giudice che il c.t.u. abbia correttamente risposto alle osservazioni di parte attrice, evidenziando che “il terreno non ha destinazione turistica, ma destinazione agricola, così come indicato nel ### di ### del 18/10/2022 chiesto dal sottoscritto ed allegato alla CTU” (cfr. all. 15 alla c.t.u. depositata il ###). 
Ed infatti, agli atti di causa risultano due distinti certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di ### uno in data ### all'odierno attore e l'altro in data ### al c.t.u., ove viene attestato che la particella oggetto di causa “ricadente nella zona turisticoalberghiera di espansione a carattere stagionale “T” del P.R.G. relativamente alla quale, in atto, sono decadute tutte le previsioni del p.r.g., ai sensi dell'art. 65 L.R. 19/2002 e s.m.i., è da considerarsi zona agricola” (cfr. documentazione in atti). 
Pertanto, deve ritenersi pacificamente accertato che il terreno oggetto di causa ricada in una zona agricola, con ciò dovendosi definitivamente superare ogni obiezione formulata sul punto dall'odierno attore.
Del pari, il c.t.u. ha risposto alle osservazioni attoree in ordine al documento relativo alla stima operata dalla terna arbitrale nel 2012, evidenziando che “per quanto riguarda il file “stima terna” si tratta di un terreno in zona ### (### a destinazione residenziale), del comune di ### quindi non agricolo e nulla c'entra con il nostro caso” (cfr. all. 15 alla c.t.u. depositata il ###). 
Ebbene, sul punto merita osservarsi che detto documento, prodotto dal ### soltanto nel corso delle operazioni peritali - circostanza, sulla quale, tuttavia, alcuna contestazione è stata tempestivamente sollevata dal difensore di parte convenuta (sul tema cfr. Cass. civ., sez. 1, ###/2023) -, ha ad oggetto la determinazione dell'indennità di asservimento per l'imposizione sul medesimo terreno oggetto del presente giudizio di una servitù coattiva di metanodotto. 
Per quanto di interesse in questa sede, la terna arbitrale nominata per operare siffatta stima ha utilizzato come parametro di riferimento il valore di un terreno oggetto di una compravendita del 5.11.2008, ubicato nel diverso Comune di ### e rientrante in zona ### dello strumento urbanistico, alienato per l'importo di € 38.000,00, giungendo quindi a definire per il terreno oggetto di causa un valore unitario di mercato pari ad € 38,00/mq (cfr. relazione tecnica del 17.07.2012, in atti). 
Ebbene, a parere della scrivente, il valore determinato nel 2012 dalla terna arbitrale non può assumere rilievo dirimente ai fini del presente giudizio, considerato che l'immobile all'epoca utilizzato come parametro riferimento per individuare il valore di mercato del medesimo terreno oggetto dell'odierna contesa rientrava nella zona ### dello strumento urbanistico (“ambito urbano di completamento e ristrutturazione”, come da certificazione prot. n. 2647 del 18.09.2008 in atti), sicché il relativo valore (peraltro risalente al 2008) non può essere ritenuto in alcun modo vincolante per la stima dell'attuale valore di mercato del terreno de quo, considerato che il medesimo, quantomeno dal 2017, rientra pacificamente in zona agricola, ben diversa dalla zona destinata all'espansione urbana in cui ricadeva l'immobile preso a confronto dalla terna arbitrale. 
Tuttavia, a fronte delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nel proprio elaborato depositato in data ###, questo Giudice - subentrato nella titolarità del procedimento solo in data ### - con ordinanza del 23.02.2024 ha ritenuto opportuno chiedere dei chiarimenti all'ausiliario, dal medesimo puntualmente forniti.
Ed invero, in sede di chiarimenti vertenti principalmente sulla determinazione dell'esatto valore di mercato dell'immobile, l'ausiliario ha così argomentato: “### stato sul posto alla data del sopralluogo ed avendone visionato le condizioni dell'uliveto, fertilità, giacitura, accesso, esposizione, densità delle piante, età, che possono influire sulla valutazione, si è redatta la stima per confronto con altri terreni con medesima coltura aventi caratteristiche intrinseche ed estrinseche analoghe, quanto più prossime al bene oggetto di stima. Si è acquisito dall'### dei ### la valorizzazione ### del Comune di ### che appare congrua con l'indagine effettuata” (cfr. risposta ai chiarimenti, depositata telematicamente in data ###). 
Il c.t.u. ha quindi rideterminato il valore di mercato del terreno oggetto di causa in € 3,875/mq argomentando come segue: “### un valore da 1 (valore minimo) a 3 (### massimo) otteniamo: a) ### (### discreta mediocre) discreta 2; b) ### (pianeggiante acclive mediocre) acclive 2; c) ### (### insufficiente sufficiente) buono 3; d) ### (###) buona 3; e) ### delle piante (### ordinaria ### ordinaria 2; f) ### (### maturità prossima all'impianto prossima all'estirpazione) piena maturità 3”, rilevando che “Si ottiene un punteggio pari a 15 corrispondente a 3,875 €/mq” aggiungendo in nota che “### 18 il punteggio max corrispondente a 4,5€/mq e 6 quello minimo corrispondente a 2,0 €/mq , per interpolazione lineare si ottiene 3,875€/mq”. Pertanto, ha concluso il proprio elaborato come di seguito riportato: “### indennità: ### 3,875 €/mq; ### occupata dal ### 2,30 m x 2,45 m = 5,63 mq; ### della striscia sotto i fili 75,43 m x 20 m = 1.508,60 mq (1/4 = 377,15 mq); ### 61.070,00€, ### 54.657,65€; ### del ### in percentuale: 10,5%. #### 21,82€; ¼ della larghezza sotto i fili 1.461,46€; ### di ### del ### 6.412,35€ (### per ### complementare); ### di Elettrodotto 7.895,63€” ( risposta ai chiarimenti, cit.). 
A pag. 4 dell'elaborato integrativo ha precisato che la stima per valore complementare è stata effettuata tenendo conto del valore di mercato del terreno senza l'elettrodotto e di quello con l'elettrodotto, chiarendo che il valore di mercato è stato ottenuto mediante indagine effettuata per comparazione su beni omogenei di analoghe caratteristiche intrinseche ed estrinseche limitrofi e/o in prossimità rispetto a quello in esame. Inoltre, ha puntualizzato che “il deprezzamento tiene effettivamente conto del fatto che la particella è divisa in 2 parti dalla linea di cui circa 6000 mq a monte e 9760 a valle con un rapporto fra i due pari a circa il 60%, quindi di fatto il lotto viene attraversato nel suo interno, non marginalmente. Inoltre la linea dell'elettrodotto è posta in modo diagonale rispetto la sagoma rettangolare del lotto peggiorandone così l'appetibilità / valore / "importo di cui un potenziale acquirente sarebbe disposto a sborsare per l'acquisto". Molto inferiore sarebbe stato l'indennizzo se la medesima fosse stata attraversata marginalmente ossia su un suo lato e/o porzione di lato” (cfr. pag. 4 dei chiarimenti depositati il ###). 
A parere di chi scrive, il c.t.u. ha compiutamente risposto alle ulteriori osservazioni presentate da parte attrice, cui per brevità si rinvia (all. 18, depositato dal c.t.u. in data ###). 
Sul punto, va richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di servitù di elettrodotto, la determinazione dell'indennità di asservimento, parametrata al valore venale del bene ed attribuita se sia dimostrata l'attualità del deprezzamento nonché l'oggettiva incidenza causale del vincolo, richiede l'applicazione del metodo sinteticocomparativo con obbligo per il giudice, onde non incorrere in violazione di legge, di indicare i dati obiettivi sui quali ha fondato la propria valutazione, vale a dire gli elementi di comparazione utilizzati documentandone la rappresentatività in riferimento ad immobili analoghi e quindi in riferimento ad atti specifici ed identificabili” (Cass. civ., Sez. 1, n. 18577/2020). 
Ebbene, l'ausiliario ha fornito dei parametri oggettivi cui ha ancorato la propria valutazione in merito alle caratteristiche del terreno oggetto di causa, adoperando come riferimento la valorizzazione agricola del Comune di ### redatta dall'### dei ### nell'anno 2022 (all. 20, depositato dal c.t.u. in data ###). 
I valori espressi dall'O.V.A. (### dei ### - stimati, tra l'altro, “sulla base di dati di mercato noti o di immediata rilevabilità, con riferimento a risultanze di atti pubblici di compravendita, di decreti di esproprio, di offerte di vendita (avuto riguardo all'ordinario abbattimento che può realizzarsi in fase di conclusione dell'accordo)” (cfr. all. 20, cit.) - distinti per zona regionale e tipologia di coltura ed opportunamente modulati dall'ausiliario mediante il riferimento alle caratteristiche tecniche ed estrinseche del terreno oggetto di causa, sono da ritenersi ampiamente attendibili e condivisi stante la validità dell'### che li produce (in termini analoghi cfr. ### n. 807/2024). Infatti, per ciascuna tipologia di terreno, tenendo conto del contesto locale di riferimento e della tipologia di coltura, l'### elabora dei “valori agricoli minimi e massimi ordinari”, non potendo tuttavia escludere l'esistenza di “fondi singolari” il cui valore può discostarsi da quelli rilevati (cfr. all. 20, cit.), in ragione delle peculiarità del singolo terreno. 
Ebbene, esaminando i valori espressi dall'O.V.A. con riferimento al Comune di ### si evince che, per i terreni coltivati ad uliveto, la forbice di valore varia da un minimo di € 20.000,00/ha ad un massimo di € 45.000,00/ha (ossia da € 2,00/mq ad € 4,50/mq).  ###, adoperando questo parametro di riferimento e considerando la situazione di fatto esistente alla data del sopralluogo presso il terreno oggetto di causa, ha esaminato le specifiche caratteristiche del fondo, sub specie di fertilità, giacitura, accesso, esposizione, densità delle piante ed età, addivenendo ad una stima del valore del terreno, pari ad € 3,875/mq, che appare del tutto congrua con i valori O.V.A. 
Del resto, nel formulare le proprie osservazioni alla stima da ultimo operata dall'ausiliario, l'attore non ha mai dedotto, né tantomeno provato, che il suo terreno coltivato ad uliveto possedesse delle caratteristiche tali da legittimare un discostamento rispetto al valore massimo contemplato dall'### limitandosi a contestazioni generiche sulla stima effettuata dal c.t.u., cui quest'ultimo ha puntualmente risposto (cfr. risposta alle osservazioni, depositata dal c.t.u. in data ###). Inoltre, con riguardo alle contestazioni attoree afferenti all'asserita destinazione turistico-alberghiera del terreno, nonché alla stima operata dalla terna arbitrale nel 2012 sul medesimo terreno oggetto del presente giudizio, deve in questa sede richiamarsi quanto supra ampiamente argomentato. 
Pertanto, alla stregua dei chiarimenti offerti dal c.t.u., l'indennità di asservimento deve essere quantificata in € 7.895,63 ed il relativo pagamento in favore dell'odierno attore va posto in capo ad e-### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore. 
In definitiva, in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata formulata da e- ### s.p.a. di costituzione giudiziale della servitù di elettrodotto e dell'analoga domanda formulata in via principale da ### previo pagamento da parte di e-### s.p.a. in favore di ### della somma di € 7.895,63 a titolo di indennità di asservimento, oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo, deve essere dichiarata costituita la servitù di elettrodotto, a favore della società e-### s.p.a., sul terreno censito al ### del Comune di ####, al fg. 22, part. 428, nello stato di fatto in cui si trova attualmente l'elettrodotto medesimo (comprensivo, dunque, delle linee elettriche attualmente esistenti), ferma restando la sussistenza della proprietà superficiaria in capo all'odierno attore (in senso analogo cfr. ### n. 1074/2025). 
Sulla somma determinata a titolo di indennità di asservimento non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, venendo in considerazione un debito di valuta e non essendo stata provata, né tantomeno allegata, la sussistenza di un maggior danno rispetto a quello presunto costituito dagli interessi legali (Cass. civ., Sez. 1 n. 21640/2005). 
Della presente sentenza va ordinata la trascrizione al ### dei ### di #### complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle di c.t.u., liquidate con decreto del 4.12.2024.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: - rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto proposta in via principale da e-### s.p.a.; - rigetta la domanda risarcitoria formulata da ### - accoglie la domanda riconvenzionale subordinata proposta da e-### s.p.a. di costituzione giudiziale della servitù di elettrodotto e l'analoga domanda formulata in via principale da ### e per l'effetto, previo pagamento da porre in capo alla società e-### s.p.a. in favore di ### della somma di € 7.895,63 a titolo di indennità di asservimento, oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo, dichiara costituita la servitù di elettrodotto, a favore della società e-### s.p.a., sul terreno censito al ### del Comune di ####, al fg. 22, part.  428, nello stato di fatto in cui si trova attualmente l'elettrodotto; - compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle di c.t.u., liquidate con decreto del 4.12.2024; - ordina al ### dei ### di ### la trascrizione della presente sentenza.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data ###, tramite l'applicativo ### del magistrato 

Il Giudice
(dott.ssa ###


causa n. 1466/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Olga Quartuccio

M
2

Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1820/2023 del 11-09-2023

... al 30.4.2016, ma la stessa parte attrice, nelle sue conclusioni precisate all'udienza del 19.1.2017, aveva espressamente limitato la sua domanda risarcitoria alla data del 18.5.2015 (cioè quella data che le parti avevano consensualmente assunto come data di cessazione del vincolo di comunione ereditaria). Di conseguenza erano stati considerati in eccesso rispetto al dovuto le mensilità relative al periodo maggio 2015 - aprile 2016 e cioè € 11.374,56 (€ 10.332,60 per l'appartamento ed € 1.041,96 per il garage) e pertanto dovendosi quantificare in € 5.687,28 l'importo riconosciuto in eccesso rispetto al dovuto, la somma calcolata al lordo del credito riconosciuto a favore dell'odierno appellante in accoglimento della sua domanda riconvenzionale andava determinata in € 57.358,64. - La convenuta costituitasi in giudizio, ha resistito al motivo principale dell'appello chiedendone la reiezione ed ha aderito al secondo motivo di appello ammettendo che il Tribunale le aveva riconosciuto una somma maggiore rispetto a quella effettivamente richiesta. ### La Corte, all'udienza di precisazione delle conclusioni come in atti formulate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 242-2018 ### nome del popolo italiano La Corte d'Appello di Firenze, ### sezione civile, Composta dai ###. ### rel. 
Dott. ### Dott. #### ha pronunciato la presente ### ricorso-appello, come in atti, proposto da: , con l'Avv. ### di ### appellante nei confronti di con l'Avv. ### di ### convenuta in appello avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di ### in materia di occupazione beni immobili da parte di coerede. 
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “### l'###ma Corte d'Appello di ### in accoglimento dei motivi di gravame di cui in atto, riformare la sentenza del Tribunale di ### n. ### 2351/2017, pubblicata in data ###6, e per l'effetto, riformare la sentenza impugnata rigettando la domanda proposta in primo grado da di condanna di al pagamento di indennità per l'occupazione dell'immobile (appartamento con garage) sito in ### via S. ### in ### 14. Nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di gravame, si chiede la riforma della sentenza impugnata laddove, statuendo ultra petita, ha dichiarato dovuta da i ndennità d i o ccupazione o ltre l a d ata d el 18.5.2015 ed ha, conseguentemente, quantificato in € 63.045,92 anziché in € 57.358,64, l'importo dovuto da a a titolo di indennità per l'occupazione dell'immobile (appartamento con garage) sito in ### via S. ### in ### 14. Con il favore di compensi e spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.” - Per la convenuta: “### affinché venga rigettato l'appello nella parte di riforma della sentenza di primo grado oggetto di censura al punto 2. della presente comparsa, in quanto infondato in fatto e in diritto.  ### di spese e onorari di giudizio.” - Svolgimento del processo e motivi della decisione. 
Il Tribunale di ### ha emesso la sentenza oggi impugnata all'esito del giudizio di divisione introdotto da c oerede a l 5 0% c on i l p roprio z io, ( fratello del padre premorto). 
La comunione ereditaria aveva ad oggetto i beni immobili (due appartamenti e due fondi ad uso commerciale) provenienti dalla nonna paterna, deceduta in ### il ###. 
In corso di causa, in ordine alla divisione dei beni, le parti raggiungevano un accordo assegnandosi - come da ### rogito notarile appositamente stipulato - i lotti predisposti dal CTU nominato, restando “aperte” unicamente le questioni insorte in relazione alla domanda di condanna dello zio convenuto al pagamento di una somma, pretesa a titolo di indennità di occupazione, che l'attrice pretendeva per l'occupazione ininterrotta, a decorrere dalla data del decesso della nonna, di uno degli immobili caduti in successione (appartamento sito in ### via S. ### in ### n. 14 con annesso garage). 
Il convenuto si era opposto all'accoglimento della predetta domanda di condanna ed aveva, in via riconvenzionale, prospettato di aver sostenuto spese per la ristrutturazione dell'appartamento, chiedendo quindi che ne fosse accertato l'ammontare con condanna dell'attrice al pagamento della quota parte a suo carico, dichiarando compensato fino a concorrenza il credito eventualmente riconosciuto in favore dell'attrice riguardo alla contestata indennità di occupazione. 
Il Tribunale, all'esito, pronunciava sentenza con la quale, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine allo scioglimento della comunione ereditaria e conseguente divisione, accoglieva la domanda attrice, condannando il convenuto al pagamento di una somma. 
Il Tribunale premetteva che alla comunione ereditaria si applicassero le disposizioni di cui agli art. 713 e ss e 1100 e ss c.c. e che il convenuto aveva pacificamente escluso l'attrice dal fare parimenti uso dell'appartamento, facendone “nel periodo compreso tra il ### ed il ###” un utilizzo esclusivo tollerato dalla nipote. 
A decorrere dalla data dell'atto di divisione notarile (15.12.2006), l'attrice aveva “manifestato expressis verbis la propria volontà di godere della propria quota dell'immobile mediante la corresponsione in proprio favore di un 'indennità di occupazione" (volontà reiterata con successiva richiesta del 9.2.2007). 
Risultava quindi dimostrato l'impedimento all'altro comproprietario di godere dei frutti civili del bene in comunione, con il conseguente diritto in capo all'attrice a conseguire un'indennità ex art. 1102 c.c., norma che prevede che ciascun comunista possa servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (nella motivazione si faceva riferimento alla giurisprudenza - sentenza n. 5156/2012 della Corte di Cassazione - secondo cui "in tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ed utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità" Incontestate erano risultate altresì le migliorie all'appartamento arrecate dai lavori di ristrutturazione allegati in causa dal convenuto e, pertanto, calcolato il loro valore ed operata la compensazione tra le rispettive poste creditorie, il Tribunale determinava in ### 45.759,665 la somma da riconoscersi all'attrice a titolo di indennità relativamente al periodo 15.12.2006 — 30.4.2016. 
Il convenuto ha impugnato la predetta sentenza di primo grado, convenendo in giudizio davanti a questa Corte distrettuale Col primo motivo ha censurato la decisione per aver erroneamente ritenuto che i documenti di causa provassero la volontà manifestata da parte dell'attrice “di rendere economicamente produttivo l'immobile in questione” sulla base della menzionata lettera del 15 dicembre 2006. 
Con tale missiva l'avv. ### (difensore in giudizio di aveva unicamente richiesto al difensore di (durante le trattative in corso per addivenire alla divisione consensuale della comunione ereditaria) "di procedere a formulare una proposta affinché possa essere anche determinata un 'indennità di occupazione".  ### di appello, inoltre, ha lungamente criticato l'applicazione del principio di diritto operata dal Tribunale, sostenendo - con ampi richiami di giurisprudenza - che nella fattispecie la sola e semplice occupazione dell'intero bene da parte di uno dei comproprietari, non abusiva e non connotata da illiceità, non avrebbe dovuto dar luogo al riconoscimento di indennità agli altri.  ###, in ipotesi di rigetto del primo motivo d'appello, censurava la decisione di primo grado avendo Tribunale comunque errato nella determinazione in € ### 63.045,92 dell'importo riconosciuto a credito della La predetta somma era stata quantificata assumendo i valori indicati dal consulente tecnico (pagina 8 della CTU del 19.5.2016 — doc.5) con riguardo al periodo che va dal 15.12.2006 al 30.4.2016, ma la stessa parte attrice, nelle sue conclusioni precisate all'udienza del 19.1.2017, aveva espressamente limitato la sua domanda risarcitoria alla data del 18.5.2015 (cioè quella data che le parti avevano consensualmente assunto come data di cessazione del vincolo di comunione ereditaria). 
Di conseguenza erano stati considerati in eccesso rispetto al dovuto le mensilità relative al periodo maggio 2015 - aprile 2016 e cioè € 11.374,56 (€ 10.332,60 per l'appartamento ed € 1.041,96 per il garage) e pertanto dovendosi quantificare in € 5.687,28 l'importo riconosciuto in eccesso rispetto al dovuto, la somma calcolata al lordo del credito riconosciuto a favore dell'odierno appellante in accoglimento della sua domanda riconvenzionale andava determinata in € 57.358,64.  - La convenuta costituitasi in giudizio, ha resistito al motivo principale dell'appello chiedendone la reiezione ed ha aderito al secondo motivo di appello ammettendo che il Tribunale le aveva riconosciuto una somma maggiore rispetto a quella effettivamente richiesta. ### La Corte, all'udienza di precisazione delle conclusioni come in atti formulate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per le difese finali.  - Quanto al primo motivo di appello la Corte ritiene che l'appello sia infondato, perché il Tribunale ha condivisibilmente motivato come dagli atti risulti la dimostrazione dell'avvenuta manifestazione di volontà della comproprietaria tale da far ritenere che l'odierna convenuta rivendicasse, in base al titolo, il pagamento di un'indennità per esserle stato sottratto il diritto di esercitare un ari godimento sul bene. Nelle comunicazioni del 2006 e del 2007 inviate dal legale della convenuta, nella pacifica e incontestata situazione di possesso esclusivo del bene in capo all'appellante, non rilevando quindi una richiesta di “coutilizzo” del bene, si fa esplicita e chiara richiesta di pagamento degli “importi dei canoni” e della “quota di spettanza affitti”. 
Ad avviso della Corte, pertanto, si è realizzata la condizione in cui la convenuta ha visto sorgere il proprio diritto ad una corrispondente indennità a far tempo dal momento in cui ha, quale comproprietaria, “manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso" (tale è la richiesta di ricevere una quota nella condizione di utilizzo totale del bene da parte dell'altro), proprio come assume la sentenza 14568\2016 invocata in appello. 
Non si comprende, pertanto, perché dare rilievo alla mancata formulazione di una specifica richiesta da parte di “di utilizzare il bene in comunione ereditaria in ragione della sua quota di titolarità”. 
Né può sostenersi, proprio perché una trattativa era in corso, che il legale della con quella lettera, “chiede soltanto che si avvii una trattativa per la quantificazione di un suo ### credito ignorando però senza che non si è ancora verificata la condizione necessaria a far sorgere il diritto invocato (appunto la richiesta di coutilizzo del bene).” ### dell'atto effettuato al difensore dell'appellante, privo di uno specifico mandato sul punto, è elemento irrilevante, che non priva di contenuto la comunicazione in questione dovendosi tener conto del fatto che era avvenuta all'interno di un rapporto contenzioso giunto a una fase di trattative, il che fa escludere anche possa ipotizzarsi una successiva tolleranza dell'occupazione in oggetto. 
Peraltro, la convenuta ha dati ampia dimostrazione di aver fatto proprio ### il contenuto della corrispondenza inviata dal proprio legale. 
Del resto la giurisprudenza, con riguardo all'analoga manifestazione di volontà del creditore di costituire in mora il proprio debitore, ha ritenuto che (v. Cassazione, Sentenza n. 2965 del 3/2/2017) “ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato ### la sentenza impugnata che, per l'assenza di prova di una procura già conferita, aveva ritenuto inidonea ad interrompere la prescrizione una lettera firmata dal difensore poi designato dal lavoratore medesimo con procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).” - conf. Sentenza n. 3873 del 22/2/2006. 
Il Tribunale ha pertanto, richiamando la pronuncia della Cassazione n. 5156\2012, fatto applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza con riguardo alle fattispecie in cui vi è stato godimento esclusivo da parte di un comproprietario, tale da configurare pregiudizio in danno dell'altro compartecipante, sussistendone le condizioni (in senso conforme alla decisione richiamata nella motivazione della sentenza impugnata vedi anche Cassazione, ### 2, Sentenza n. 20394 del 05/09/2013 - In materia di comunione , il comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero senza un titolo giustificativo - esclusa l'applicabilità dell'art. 1148 cod.  civ., che disciplina il diverso caso della sorte dei frutti naturali o civili percepiti dal possessore di buona fede tenuto a restituire la cosa al rivendicante - deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione "pro quota" del bene comune, i frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per l'immobile. - Sez. 2, Sentenza n. 2423 del 09/02/2015 - ### esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod.  civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso. 
Quanto al secondo motivo di appello, la Corte deve dare atto che sulle questioni poste la convenuta ha “aderito” alle argomentazioni e critiche svolte alla decisione di primo grado da parte della difesa dell'appellante. 
Risultando effettivamente riconosciuta all'attrice una somma maggiore rispetto a quella oggettivamente dovuta (come dettagliatamente indicato dall'appellante), la sentenza andrà quindi riformata sul punto, dovendosi rideterminare in € 40.062,00, anziché € 45.759,00, la condanna disposta a carico del convenuto/odierno appellante. 
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. 
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.  ### del secondo motivo di appello e la conseguente riforma parziale della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sent. num.  8400\2018- “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).” Le spese seguono la soccombenza che, come si può in tutta evidenza ricavare in relazione all'esito dell'intero giudizio, va ritenuta prevalente a carico dell'appellante. 
Atteso l'accoglimento sia pur parziale dell'impugnazione proposta, le spese di giudizio possono essere compensate per una quota che si stima equo determinare nella misura di un quarto, tenuto conto della modesta riduzione della somma della condanna disposta in primo grado. 
Quelle rimanenti si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore tra 52.000 e 260.000 euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria del secondo grado che non si è svolta. 
Va confermata la statuizione del primo giudice che ha posto definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU (nella misura del 50% ciascuna nei rapporti interni).  ### decidendo sull'appello come in atti proposto avverso la sentenza n. 2351\207 emessa inter partes dal Tribunale di ### pubbl. il g. 28.6.2017: - CONDANNA - in parziale riforma del relativo capo della sentenza impugnata - a corrispondere ad , la somma di € 40.062,00, fermo il resto; - RESPINGE nel resto l'appello come in atti proposto; - CONDANNA l'appellante a rimborsare alla convenuta, i 3\4 delle spese del giudizio, frazione che liquida: a) quanto al primo grado, in complessivi ### 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e ### b) quanto al presente secondo grado, in complessivi ### 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e ### - COMPENSA tra le parti le spese del giudizio. 
Manda alla ### per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso, in ### all'esito della camera di consiglio del 6 giugno 2023.  ### rel. 
G. ##### La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 242/2018 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

M
5

Tribunale di Salerno, Sentenza n. 73/2026 del 08-01-2026

... Con provvedimento del 24/3/2021 reso all'esito dell'udienza tenuta con la modalità di trattazione scritta in base alla disciplina emergenziale “ratione temporis” applicabile, questo Giudice ammetteva la prova testimoniale articolata da parte attrice, abilitando le terze chiamate alla prova diretta e contraria. All'udienza del 03/5/2022 veniva escusso il teste di parte attrice sig. D'### All'udienza del 22/11/2022, stante la declaratoria dell'intervenuto decesso della sig.ra ### da parte del difensore costituito Avv. ### veniva dichiarata l'interruzione del processo. Il processo veniva tempestivamente riassunto con atto di citazione notificato alle controparti il ### da ##### e ### nella qualità di eredi di #### All'udienza del 17/9/2024 veniva escusso il teste di parte attrice sig. ### All'udienza del 24/9/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle compares conclusionali e memorie di replica. ### 1. - ### attrice ha (leggi tutto)...

testo integrale

### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Salerno, 1^ ###, nella persona del Dott. ### in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 9808/2017, avente ad oggetto: condominio TRA ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), nella qualità di eredi di ### MARIAGRAZIA, tutti rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in giudizio, dall'Avv. ### presso il cui studio, sito in ### di #### alla via ### n. 2, elettivamente domiciliano; - ####.3 (C.F.: ###), in persona dell'### p.t., rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.  ### presso il cui studio, sito in ### alla via C.A. 
Alemagna n.2/C, elettivamente domicilia; - ### E ### S.R.L. (P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti ### e ### presso il cui studio, sito in #### alla via M. Cianciulli n. 14, elettivamente domicilia; - ####.B.C. ###. COOP. (P.IVA: ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. ### presso il cui studio, sito in ### alla piazza ### n. 39, elettivamente domicilia; - ### NONCHE' ### S.P.A.  - #### Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 24/9/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato ### MARIAGRAZIA ha convenuto in giudizio il ####.3, deducendo: che con ### n. 192/2016 emesso dal Giudice di ### di ### in data ###, depositato in cancelleria in data ###, dichiarato provvisoriamente esecutivo, notificato, unitamente all'atto di precetto, in data ###, è stata ingiunta al pagamento, in favore dell'opposto, della somma pari ad € 4.581,00 a titolo di spese straordinarie condominiali non corrisposte relative all'anno 2014-2015 (Settembre-Dicembre 2014; Gennaio-Maggio 2015), per spese straordinarie per euro 4.581,00oltre interessi e spese del procedimento monitorio; che avverso tale ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza provvedimento monitorio spiegava opposizione con domanda riconvenzionale, assumendo: che tale somma non sarebbe da lei dovuta, poiché l'esecuzione dei lavori per il cui pagamento è stato chiesto ed ottenuto il ### non ha prodotto alcun vantaggio per i condomini ma, al contrario, è stata causa di ingenti danni; che, in particolare, l'unità immobiliare di sua proprietà è stata interessata dalla presenza di copiose infiltrazioni e tracce di umidità che hanno provocato il distacco della tinteggiatura e reso gli ambienti insalubri, così come accertato e descritto dal consulente tecnico da lei incaricato, #### il quale ha provveduto a redigere apposita relazione datata 25/5/2015; che il CTP ha riferito che “da un'accurata visione dello stato dei luoghi, l'appartamento presenta alcuni locali in pessime condizioni di manutenzione a causa di tracce consistenti di umidità evidenti sui soffitti e sulle mura perimetrali di alcuni locali. Si precisa che attualmente sull'immobile in oggetto sono in corso dei lavori di rifacimento dell'intonaco esterno dell'intero fabbricato, provocando delle infiltrazioni d'acqua e delle lesioni su alcune pareti interne all'appartamento, danneggiando le pareti dell'appartamento della sig.ra ### provocando infiltrazioni di acque meteoriche dalle pareti perimetrali con conseguenti diffuse tracce di umidità che hanno provocato il parziale distacco della tinteggiatura e sussiste ad oggi, nei suddetti locali, un pericolo parziale di distacco dell'intonaco.”; che il CTO indicava, inoltre, i lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, per le zone interessate ai fenomeni di umidità, preventivando una spesa di € 5.689,30; che tali infiltrazioni d'acqua hanno reso inutilizzabile il piano cottura, del quale è stata indispensabile la sostituzione; che, non a caso, in data ###, ella ed altri condomini chiedevano, all'### del ### la convocazione di un'assemblea straordinaria con il seguente ordine del giorno: 1) resoconto spese lavori eseguiti 2° lotto; 2) valutazione danni subiti; 3) varie ed eventuali; che tale convocazione non è ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza mai pervenuta ai condomini; che, pertanto, in data ###, il difensore della sig.ra ### inviava al ### formale diffida ad adempire, mediante la quale chiedeva di sospendere i pagamenti in favore dell'impresa appaltatrice e di provvedere al risarcimento dei danni in favore della sua assistita; che tale missiva restava priva di qualsiasi positivo riscontro, al contrario, il ### chiedeva ed otteneva il D.I.; che il ### è responsabile dei danni cagionati all'unità immobiliare di sua proprietà esclusiva ai sensi dell'articolo 2051 c.c., atteso che i lavori contestati avevano ad oggetto il rifacimento dell'intonaco esterno dell'intero fabbricato e le facciate di un fabbricato non possono che costituire parti comuni a tutti i condomini ai sensi dell'art. 1117, n. 1), c.c.; che la giurisprudenza riconosce, in genere, una corresponsabilità del ### committente sia in ipotesi di violazione di regole di custodia, ex art. 2051 c.c., che in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per “culpa in eligendo” per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale “nudus minister“ attuandone specifiche direttive.; che è innegabile che, pur a fronte dei lamentati danni, il ### non si sia attivato in alcun modo per tutelare gli interessi dei condomini; che, dunque, ella chiede in via riconvenzionale la condanna del ### al risarcimento dei danni nella misura accertata dal consulente tecnico di parte #### o nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa; che si costituiva il ### nel giudizio innanzi al Giudice di ### formulando le seguenti conclusioni: - in via preliminare ed istruttoria autorizzare la chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. della ### S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t., con sede ###Torrella dei #### e della G.B.G. ###À ### in persona del legale rappresentante p.t. con sede ###R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza via F. Milione n. 5 in #### per essere manlevato e garantito in caso di remota e malaugurata soccombenza e fissando all'uopo nuova udienza; - in via preliminare ed istruttoria fissare il termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di ### in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dalla opponente, disporre il prosieguo del presente giudizio solo in relazione alla domanda di revoca della ingiunzione impugnata; - in via preliminare, rigettare la richiesta di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per assoluta carenza dei gravi motivi richiesti dall'art.  649 c.p.c.; - in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto, rigettare la domanda di revoca del ### n. 192/2016; -ancora in via principale, rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti perché infondata in fatto e in diritto; -in via subordinata e in caso di malaugurata soccombenzaa seguito di accertamento della responsabilità della ditta appaltatricee salvo gravame dichiarare la società ### S.R.L. e la G.B.C. ###À ### tenute a manlevare e garantire il ### in virtù del contratto di appalto del 31/07/2014 e del contratto di appalto del 19/10/2015; -condannare l'opponente a parte soccombente al pagamento in favore dell'opposto delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge; che il Giudice di ### di ### con sentenza n. 765/2017 del 03/7/2017, depositata e pubblicata in data ###, affermava la competenza per materia, funzionale e inderogabile, del Giudice di ### adito a decidere sull'opposizione a ### già provvisoriamente esecutivo, n. 192/2016 emesso dal Giudice di ### di ### in data ###, depositato il ### e notificato in data ###; dichiarava l'incompetenza per valore limitatamente alla spiegata domanda riconvenzionale per essere di competenza del Tribunale di ### fissando il termine di 90 giorni per la riassunzione della succitata domanda come innanzi circoscritta, innanzi al predetto Giudice ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza superiore, e rimetteva al definitivo ogni provvedimento sulle spese e competenza di causa. 
In virtù di quanto innanzi esposto ### ha formulato le seguenti conclusioni: condannare il #### al risarcimento dei danni da lei patiti, quantificati in € 5.689,30, o nella diversa somma che sarà quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge. 
Si costituiva tempestivamente in giudizio il #### N.3, deducendo: che la domanda attorea è improcedibile, per non avere parte attrice espletato il tentativo di mediazione obbligatoria, né quello di negoziazione assistita; che la domanda attorea è infondata e va rigettata; che seguito della stipula di contratto di appalto del 31/7/2014 la ### S.R.L. ha eseguito i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato (### in via ### n. 3 di Battipaglia; che tale intervento manutentivo è stato, poi, proseguito dalla G.B.G. ###À ### che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte sotto la guida del direttore dei lavori #### che, quindi, contesta la fantasiosa ricostruzione dei fatti operata da controparte, nonché gli addebiti per “culpa in vigilando” mossi genericamente nei confronti del ### che, dunque, non è ravvisabile alcuna sua responsabilità nella vicenda in esame; che, in ogni caso, contesta il nesso eziologico che lega l'evento lesivo alla condotta del ### che, infine impugna, oltre all'”an” anche il “quantum debeatur” della pretesa risarcitoria, che è totalmente ingiustificato; che laddove dovesse evincersi una qualsiasi sua, anche minima responsabilità nella vicenda, chiede di essere garantito e manlevato dalla ### S.P.A., società assicurativa che copre i rischi della responsabilità civile a terzi in virtù di polizza assicurativa ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza 402733731 del 10/5/2017 valida ed operante all'epoca del fatto per cui è causa; che poi in forza di quanto stabilito dall'art. 7) del contratto di appalto del 31/7/2014 e dall'art. 7) del contratto di appalto del 19/10/2015, le società appaltatrici si sono obbligate a prestare in favore del ### le garanzie in caso di danni da esecuzione e da responsabilità civile verso terzi, impegnandosi alla stipula di una apposita polizza assicurativa; che, pertanto, chiede al Tribunale adito di autorizzare la chiamata in causa dell'### S.P.A. con sede ###in Milano ###, nonché della ### S.R.L. con sede ###in Torrella dei #### e della G.B.G. ###À ### con sede legale alla via F. Milone n.5 in ####, nei cui confronti in questa sede si propone formale e tempestiva istanza ex art.106 c.p.c. 
In virtù di quanto innanzi esposto il #### N.3 ha formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare autorizzare la chiamata in causa ex art.106 c.p.c. della ### S.P.A., della ### S.R.L. e della G.B.G. ###À ### per essere dalle stesse manlevato e garantito nella denegata ipotesi di soccombenza e fissando all'uopo una nuova udienza; in via principale e nel merito rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e salvo gravame, dichiarare l'### S.P.A., la ### S.R.L. e la G.B.C. ###. COOP. tenute a manlevare e garantire il ### in virtù della polizza assicurativa n.402733731, nonché in virtù dei contratti di appalto del 31/7/2014 e del 19/10/2015; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'### dichiaratosi anticipatario. ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - ### prima udienza il precedente G.I. autorizzava il ### a chiamare in causa l'### S.P.A., la ### S.R.L. e la G.B.C. ###. COOP., che a tanto provvedeva. 
Si costituiva in giudizio la ### S.R.L., deducendo: che in via preliminare eccepisce la nullità della domanda riconvenzionale rispetto a cui è stata chiamata in manleva per l'assoluta genericità della determinazione della cosa oggetto della domanda e per la evidente lacunosità dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda; che, al contempo, impugna formalmente la documentazione prodotta ed in particolare la perizia del consulente di parte, #### trattandosi di atto unilaterale e di parte, privo di rilevanza probatoria; che parte attrice deduce di aver subito dei danni, ma omette di indicare e di specificare la tipologia dei danni patrimoniali e non patrimoniali effettivamente subiti, ed il criterio di determinazione del risarcimento, limitandosi esclusivamente a formulare una generica domanda, priva di ogni elemento di specificità, e senza alcuna analitica determinazione; che la circostanza, oggettiva, della mancata indicazione di elementi da cui poter desumere la tipologia e l'ammontare del presunto credito risarcitorio costituisce, di per sé, lesione del principio del contraddittorio ed un grave pregiudizio per il suo diritto di difesa; che nel merito la domanda attorea è infondata; che, infatti, essa ha eseguito a regola d'arte gli appaltati lavori di manutenzione straordinaria all'interno del fabbricato (### in via ### n. 3 in Battipaglia, nel rispetto delle indicazioni della parte committente e del direttore dei lavori #### che a conferma di ciò vi è la circostanza che il ### committente ha corrisposto in suo favore, a più riprese, complessivi € 98.500,00; che il ### sottoscriveva e ratificava, unitamente al direttore dei lavori, il computo metrico finale ma non provvedeva al pagamento dell'importo a saldo di € 20.614,66 solamente ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza perché alcuni condomini non avevano provveduto a versare le relative quote condominiali; che, pertanto, essa era costretta a presentare ricorso per ingiunzione di pagamento innanzi al Tribunale di ### al fine di ottenere il pagamento a saldo dei lavori eseguiti in forza del contratto di appalto del 31/7/2014; che, dunque, essa per tali causali chiedeva ed otteneva il ### n. 2123/2017 nei confronti del ### che non avendo quest'ultimo proposto opposizione nei termini di legge, con provvedimento del 22/11/2017, il Tribunale di ### in persona del dott.  ### D'### dichiarava la esecutorietà del ### 2123/2017; che la mancata opposizione al ### 2123/2017 del Tribunale di ### ed il computo metrico finale dei lavori a firma dell'### del ### e del direttore dei lavori comprovano la perfetta esecuzione delle opere appaltate; che le opere appaltate sono state eseguite a regola d'arte, non presentano alcun difetto e/o vizio e sono state accettate dal committente ### senza alcuna riserva, tanto che la direzione dei lavori nulla ha mai obiettato in merito; che in ogni caso eccepisce, formalmente, che la controparte è decaduta ex art. 1667 c.c. dal sollevare vizi e difformità, avendo accettato l'opera senza sollevare riserve, o meglio avendo accettato i lavori così come consegnati dalla ### S.R.L., e precisamente avendo accettato i lavori, contestualmente alla loro ultimazione; che essa non ha mai ammesso l'esistenza di alcun vizio e/o difetto e che il ### giammai ha sollevato vizi. 
In virtù di quanto innanzi esposto la ### S.R.L. ha formulato le seguenti conclusioni: via preliminare: - accertare e dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale, per l'assoluta genericità della determinazione della cosa oggetto della domanda e per la evidente lacunosità dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, e per gli effetti, adottare all'uopo ogni opportuno provvedimento ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza di rito e di merito; nel merito: - rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli ### e #### dichiaratisi anticipatari. 
Si costituiva in giudizio la G.B.C. ###. COOP., deducendo: che nel caso di specie non è ravvisabile alcuna sua responsabilità; che a seguito delle contestazioni della sig.ra ### il ### dei ##### effettuò, insieme ad un suo rappresentante, sig. ### una serie di accessi di controllo per la verifica degli asseriti danni sia da parte dell'attrice sia di altri condomini e redasse, a riguardo, una relazione tecnica illustrativa in data ###; che tale relazione chiarisce che in merito alla presenza di diverse efflorescenze di muffa lamentate dalla condomina al primo piano sig.ra ### si evince che, come riscontrato dal D.L. in un sopralluogo informale nei primi giorni di Dicembre 2014 (poco dopo l'inizio dei lavori), i danni non sono stati causati dalla G.B.G. 
SERVICE, ma, da fenomeni di condensa e/o vecchie infiltrazioni di acqua, dovute alle pareti esterne non correttamente isolate in passato, ad intonaco e tinteggiatura esterna esistenti molto degradate e ai balconi sovrastanti che presentavano una pavimentazione degradata ed erano privi di battiscopa ed impermeabilizzazione sottostante; che nella relazione si precisa che in data ###, alle ore 15.30, come da accordo, il D.L., insieme ad un suo rappresentante, sig. ### si recò sul posto per constatare i problemi lamentati dalla sig.ra ### la quale risultava assente e, secondo il parere del D.L., dopo l'intervento previsto di manutenzione all'intonaco esterno e la completa sostituzione con sigillatura delle colonne fecali, si è notevolmente migliorato l'isolamento igrometrico della parete esterna e lo sfogo temporaneo sulla parete interna è dovuto all'asciugamento della vecchia umidità presente ancora nella camera d'aria e nella parete esterna. ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - ### virtù di quanto innanzi esposto la G.B.C. ###. COOP. ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare la domanda attorea e quella in manleva, in quanto infondate in fatto ed in diritto; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'#### dichiaratosi anticipatario.  ### S.P.A., pur avendo ricevuto regolare notificazione dell'atto di chiamata in causa non si è costituita e non è comparsa e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. 
In data ### il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto, il quale concedeva alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. 
Con provvedimento del 24/3/2021 reso all'esito dell'udienza tenuta con la modalità di trattazione scritta in base alla disciplina emergenziale “ratione temporis” applicabile, questo Giudice ammetteva la prova testimoniale articolata da parte attrice, abilitando le terze chiamate alla prova diretta e contraria. 
All'udienza del 03/5/2022 veniva escusso il teste di parte attrice sig. 
D'### All'udienza del 22/11/2022, stante la declaratoria dell'intervenuto decesso della sig.ra ### da parte del difensore costituito Avv.  ### veniva dichiarata l'interruzione del processo. 
Il processo veniva tempestivamente riassunto con atto di citazione notificato alle controparti il ### da ##### e ### nella qualità di eredi di #### All'udienza del 17/9/2024 veniva escusso il teste di parte attrice sig.  ### All'udienza del 24/9/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle compares conclusionali e memorie di replica.  ### 1. - ### attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia che accerti e dichiari la responsabilità del ### ai sensi dell'articolo 2051 c.c. oppure per “culpa in eligendo”, per avere scelto quali appaltatrici le terze chiamate ### S.R.L. e G.B.C. ###. 
COOP., a causa dei danni asseritamente occorsi all'unità immobiliare di cui è proprietaria esclusiva, dovuti ai lavori erroneamente eseguiti dalle predette appaltatrici. 
La domanda attorea è infondata e va rigettata.  ### attrice, infatti, pur essendo a ciò onerata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., non ha fornito la prova dell'esistenza dei danni asseritamente subiti a causa delle condotte a vario titolo ascrivibili al ### convenuto ed alle società appaltatrici terze chiamate, nè tanto meno ha dimostrato l'esistenza del nesso eziologico tra i comportamenti delle controparti, asseritamente illeciti, ed i pregiudizi che essa avrebbe patito. 
Infatti, non può innanzitutto tenersi conto delle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice sig. D'### il quale, escusso all'udienza del 03/5/2022 (cfr.) ha risposto: “### a conoscenza dei fatti di causa in quanto riferitomi dal marito della sig.ra ### che si chiamata ### il quale mi riferii che quando sono finiti i lavori di ristrutturazione del condominio, ha iniziato a lamentare dei danni” ed ha altresì dichiarato, in risposta a tutti i capitoli di prova, “… posso riferire di non essere mai stato nell'appartamento della sig.ra ### per cui nulla so in merito alla circostanza”. 
Il testimone, dunque, ha dichiarato di avere appreso delle circostanze oggetto di causa dal marito della parte attrice, peraltro divenuto parte a ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza seguito dell'intervenuto decesso della sig.ra ### dunque di fatto “de relato actoris”. La conseguenza di una siffatta testimonianza, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione (“ex multis” Cass. Civ., 3137/2016) è che tale testimoni deponge su fatti e circostanze di cui è stato informato dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio o che è comunque parte nel giudizio, così che la rilevanza del suo assunto - peraltro neppure fornito, non avendo risposto ad alcuna domanda - è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa. 
Quanto poi alle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice ##### all'udienza del 17/9/2024 (cfr. verbale di udienza), questi si è limitato a confermare quanto già dichiarato nella consulenza tecnica di parte da lui redatta ed allegata all'atto di citazione in riassunzione, affermando che in occasione del sopralluogo nell'immobile di proprietà della sig.ra ### aveva potuto constatare che vi erano dei lavori di ristrutturazione del palazzo e che a causa degli stessi si erano verificate le infiltrazioni. Tuttavia nè nella consulenza tecnica di parte, nè in sede testimoniale l'#### ha spiegato le ragioni per cui il fenomeno infiltrativo da cui sarebbe stata attinta l'unità immobiliare di proprietà esclusiva della sig.ra ### sarebbe stato imputabile al ### nè tanto meno in che modo i lavori di ristrutturazione del palazzo sarebbero stati eseguiti erroneamente dalle società appaltatrici, nè come avrebbero cagionato i pregiudizi lamentati da parte attrice. Per ciò che riguarda gli altri testimoni indicati dall'attrice nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., ovvero i sigg.ri ### e ### essi non risultano essere stati citati e la parte attrice vi ha rinunciato all'udienza del 17/9/2024, allorquando, nonostante la loro mancata intimazione ed escussione, il difensore costituito ha chiesto rinviarsi la causa per la ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza precisazione delle conclusioni (cfr. verbale di udienza del 17/9/2024). 
Quanto poi alle fotografie depositate da parte attrice in allegato alla consulenza tecnica di parte depositata con l'atto di citazione (cfr. all.  depositato telematicamente il ###) da esse non è possibile evincere alcunchè circa lo stato in cui si trovava l'immobile della sig.ra ### essendo esse scansionate in bianco e nero, peraltro in una modalità tale da non consentire, visionandole, di evincere alcunché. 
Da tanto consegue, dunque, che la domanda attorea è infondata, in fatto ed in diritto, e va rigettata.  2. - Il rigetto della domanda attorea comporta altresì l'assorbimento delle chiamate in manleva formulate dal ### per il caso di accoglimento della domanda di parte attrice.  ### 3.1. - Nei rapporti processuali tra parte attrice ed il #### N.3 le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che la domanda attorea è stata rigettata, sono poste a carico di ##### e ### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e la complessità delle questioni ###, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.  n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio; € 389,00 per la fase introduttiva; € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.  3.2. - Nei rapporti processuali con la terza chiamata ### S.R.L.  le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, considerato che la chiamata in manleva è stata formulata dalla convenuta ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza in conseguenza della domanda attorea (“ex multis” Cass. Civ., 23123/2019; Cass. Civ., n. ###/2019), sono poste a carico di #### e ### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e la complessità delle questioni ###, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M.  147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio; € 389,00 per la fase introduttiva; € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli ### e #### dichiaratisi anticipatari.  3.3. - Nei rapporti processuali con la terza chiamata G.B.C. ###. COOP. le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art.  91 c.p.c. e, considerato che la chiamata in manleva è stata formulata dalla convenuta in conseguenza della domanda attorea (“ex multis” Cass. Civ., 23123/2019; Cass. Civ., n. ###/2019), sono poste a carico di #### e ### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e la complessità delle questioni ###, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M.  147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio; € 389,00 per la fase introduttiva; € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'### dichiaratosi anticipatario. ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza 3.4. - Nei rapporti processuali con la terza chiamata AXA ### S.P.A. atteso che la parte vittoriosa, cioè la ### è rimasta contumace, non avendo dunque sopportato alcun esborso (“ex multis” Cass. Civ., n. 14972/2015), nulla viene disposto in ordine alle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: 1) Dichiara la contumacia della ### S.P.A.; 2) Rigetta le domande attoree; 3) #### e #### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro alla refusione, in favore del #### N.3 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.; 4) #### e #### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro alla refusione, in favore della ### S.R.L., delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore degli #### e ### dichiaratisi anticipatari; 5) #### e #### nella qualità di eredi di ### in solido tra loro alla refusione, in favore della G.B.C. ###. COOP., delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del ### N.R.G.A.C. 9808/2017 - Sentenza 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'### dichiaratosi anticipatario; 6) Nulla sulle spese tra #### e ### nella qualità di eredi di #### e la ### S.P.A. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.

causa n. 9808/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Mattia Caputo

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23251 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.157 secondi in data 26 gennaio 2026 (IUG:UO-BDD7BA) - 1287 utenti online