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n. 1466/2019 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI Sezione Civile Il Giudice, dott.ssa ### letti gli atti della causa iscritta al n. 1466/2019 del ### degli ###; rilevato che l'udienza del 2.10.2025, destinata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che tali note sono state prodotte in atti da entrambe le parti, le quali hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei precedenti atti e scritti difensivi; preso atto che alla redazione delle note scritte depositate in data ### per parte convenuta ha partecipato, ai fini della pratica forense, la dott.ssa ### visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LOCRI Sezione Civile In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1466 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### (pec: ###), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; parte attrice e E-### S.P.A. (già ### S.p.A.), (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### (pec: ###), che la rappresenta e difende giusta procura in atti; parte convenuta #### CONCLUSIONI: come da note in atti; ### Con atto di citazione notificato in data ###, ### conveniva in giudizio la società ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo: di essere proprietario di un terreno sito in ####, in contrada ### snc, identificato al catasto terreni del medesimo Comune al foglio n. 22, part. 428; che, “alcuni anni or sono”, la società ### S.p.A. aveva realizzato sul detto terreno una linea elettrica, “collocando abusivamente 1 traliccio in acciaio e alcuni cavi”, imponendo al fondo di sua proprietà “un peso di natura reale a servizio esclusivo di terzi estranei”; che, a seguito di questa installazione, il suolo - avente destinazione turistico-residenziale e non agricola - aveva perso il proprio valore; che la convenuta deve ritenersi responsabile dei danni derivanti “dall'esercizio arbitrario di attività materiale consistita nella installazione sulla proprietà dell'attore della linea elettrica senza l'esistenza di alcun consenso da parte del proprietario né di alcuna regolare costituzione di servitù con il predetto, né tantomeno di alcun indennizzo in merito”; che tale ingiusto danno doveva essere risarcito ai sensi dell'art. 2043 c.c., configurando il comportamento della convenuta un illecito a carattere permanente; che, inoltre, all'attore spettava anche l'indennità di servitù sia per l'indebita compressione del suo diritto di proprietà, sia per la considerevole diminuzione di valore del fondo. Instava quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### all'On. Tribunale adito, "contrariis reiectis" 1. Dichiarare, in via principale, l'illegittimità ed arbitrarietà delle opere eseguite dall'### s.p.a. sul terreno di proprietà dell'attore, ordinando la regolare costituzione di servitù; 2. Condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per l'indebita compressione del diritto di proprietà e per la considerevole diminuzione di valore dell'immobile interessato nonché al pagamento della relativa indennità, che allo stato si quantificano in euro 25.000,00 ovvero nella maggior o minor somma determinata in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto soddisfo”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la società e-### s.p.a. (già ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando nel merito la domanda proposta ex adverso: in particolare, precisava che la linea elettrica denominata “###” era stata realizzata nel 1986 per collegare la cabina primaria “Bovalino” con quella secondaria “### Smistamento”, sostenendo che l'impianto non fosse abusivo, essendo stato oggetto di un procedimento amministrativo volto alla sanatoria di vari elettrodotti, avviato ai sensi della L.R. n. 17/2000; negava, inoltre, che la linea arrecasse danni alla proprietà dell'attore, atteso che la medesima “distribuendo energia elettrica al comprensorio, svolge una funzione essenziale alla vivibilità del contesto territoriale”; in via riconvenzionale, chiedeva che fosse dichiarato l'acquisto per intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto o, in subordine, che detta servitù venisse giudizialmente costituita. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via principale, rigettare la domanda attorea atteso che le installazioni e gli impianti oggetto della domanda attorea sono assolutamente legittimi in virtù del provvedimento amministrativo di sanatoria in narrativa meglio descritto (### n. 17/2000, art. 25). In subordine, accertare e dichiarare che e-distribuzione S.p.A., ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale il diritto di servitù degli impianti avanti indicati. 1. In via ulteriormente subordinata, in caso di rigetto della domanda riconvenzionale appena formulata, ancora con domanda riconvenzionale, si chiede che ###mo Giudice adito voglia costituire in favore della società convenuta servitù coattiva di elettrodotto; 2. Condannare l'attrice al pagamento, in favore della società convenuta, di spese competenze e onorari del giudizio in favore della società”.
Concessi i chiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che documentalmente, a mezzo prova per testi e c.t.u., depositata in data ###; con ordinanza del 23.02.2024 di questo Giudice - subentrato nella titolarità del procedimento solo a far data dal 26.01.2024 - venivano richiesti dei chiarimenti al c.t.u.; da ultimo, preso atto della mancata accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata alle parti dal Giudice, la causa veniva rinviata all'udienza del 2.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di eventuali note conclusive fino a venti giorni prima dell'udienza, sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO Ai fini di un corretto inquadramento della vicenda che ci occupa, occorre preliminarmente procedere all'esatta qualificazione delle pretese azionate in giudizio dalle parti.
Le domande proposte dal ### devono essere interpretate come volte ad ottenere, per il passato, la condanna di controparte al risarcimento dei danni dal medesimo subiti per effetto dell'installazione abusiva sul proprio terreno del traliccio e dei cavi aerei da parte della società convenuta, condotta integrante gli estremi di un illecito permanente in quanto posta in essere senza il previo consenso del proprietario del terreno; per il futuro, la regolare costituzione della servitù di elettrodotto, con condanna della controparte al pagamento della relativa indennità.
La società convenuta, invece, ha eccepito la non abusività della collocazione del traliccio e dei cavi aerei, stante l'avvenuta sanatoria dell'opera elettrica per effetto dell'autorizzazione del 27.04.2006, emanata ai sensi dell'art. 25 L.R. 17/2000 (cfr. documentazione allegata alla comparsa); in via riconvenzionale, ha chiesto innanzitutto l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto ovvero, in subordine, la costituzione per sentenza della servitù.
Orbene, nel caso di specie vengono in rilievo le vicende inerenti alla costituzione di una servitù di elettrodotto.
In punto di diritto, giova rammentare che l'art. 1056 c.c. prevede che ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia.
La materia inerente agli impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica è regolata dal R.D. n. 1775/1933 (T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici). ###. 119 del citato R.D. stabilisce che “ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente”.
Come emerge dal dettato normativo, tale servitù (c.d. di elettrodotto) sorge di regola a seguito di un provvedimento autoritativo della pubblica amministrazione ed è finalizzata a consentire alla collettività, gravando sul fondo di proprietà privata, il rifornimento di energia elettrica e la capillare estensione della rete elettrica: si tratta di una servitù coattiva, ma costituita dall'espresso esercizio del potere amministrativo.
Come recentemente affermato dalla Suprema Corte, “da tale atto della pubblica amministrazione, definito dal legislatore del 1933 come autorizzatorio ma de facto ablatorio, sorge il diritto dell'ente pubblico gestore della rete di ottenere sul fondo privato la costituzione di tale servitù, diritto espressamente riconosciuto come di natura potestativa, coerentemente con la disciplina delle ### servitù coattive ex art. 1032 c.c.: "### della servitù coattiva di elettrodotto prevista dall'art. 119 del r.d. n. 1775 del 1933 è oggetto del diritto potestativo di carattere privatistico ex art. 1032 c.c., sicché la relativa domanda appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche ove siano scaduti i termini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'autorizzazione all'impianto della linea, circostanza che rileva ai soli fini dell'imposizione della servitù in via espropriativa". Del resto l'esigenza che le servitù coattive vanno a soddisfare è quella di tutelare un interesse che la legge giudica prevalente rispetto a quello del proprietario che lo deve subire: esse sono destinate a soddisfare una necessità e non una utilità del fondo dominante” (cfr. civ., Sez. 2, n. 29617/2022, in motivazione).
Il citato art. 1032, co. 1, c.c. prevede che “quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può anche essere costituita con atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge”.
Ebbene, dalla disamina della documentazione in atti risulta che, in data ###, era stata pubblicata sul ### della ### l'“autorizzazione in sanatoria per n. 98 opere elettriche localizzate nel territorio della ### - ex art. 25 ### 17/2000”, rilasciata dalla ### di ### con cui l'allora ### era stata autorizzata “in via definitiva al completamento dei procedimenti di cui all'elenco allegato, per l'applicazione immediata del titolo VII della ### n. 17 del 24 novembre 2000 e delle disposizioni impartite in materia con D.P.R. dell'8 giugno 2001, integrato e modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302”, autorizzazione accordata, ai sensi dell'art. 2, con carattere di pubblica utilità e fatti salvi i diritti dei terzi.
Ed infatti, l'art. 25 L.R. 17/2000, ratione temporis applicabile, disciplina### l'autorizzazione in sanatoria che i proprietari degli impianti elettrici già in esercizio prima dell'entrata in vigore della legge potevano richiedere al competente ufficio della provincia interessata, con le modalità e la procedura indicate dalla norma.
Nell'elenco allegato alla predetta autorizzazione (in atti), tra i ### interessati dalle linee elettriche autorizzate in sanatoria, viene menzionato anche il Comune di ### con specifico riferimento per quanto qui di interesse al foglio di mappa n. 22, ove ricade il terreno oggetto di causa.
Pertanto, deve ritenersi che l'allora ### s.p.a. (oggi e-### s.p.a.) avesse ottenuto l'autorizzazione definitiva al completamento dei procedimenti concernenti le linee elettriche menzionate nell'allegato elenco, al fine di dare immediata applicazione alle norme della L.R. 17/2000 in tema di indennità di asservimento (titolo ###, il tutto con carattere di pubblica utilità.
Tuttavia, dall'autorizzazione al completamento dell'opera elettrica non discende automaticamente la costituzione della servitù, bensì unicamente il diritto alla costituzione del vincolo, atteso che la dichiarazione di pubblica utilità, in difetto di un provvedimento di asservimento, non può determinare alcun affievolimento del diritto di proprietà del privato (in termini analoghi Tribunale Latina, n. 2616/2023).
Infatti, ai sensi del comb. disp. degli artt. 119 R.D. 1775/1933 e 1032 c.c., la servitù prevista dalla legge (come nel caso che ci occupa), in mancanza di contratto, è costituita con sentenza o con atto dell'autorità amministrativa (Cass. civ., Sez. 2, n. 29617/2022, in motivazione: “È opinione unanime in giurisprudenza che la servitù coattiva di elettrodotto deve intendersi costituita non già in virtù del semplice decreto autorizzativo, bensì con la stipulazione di uno speciale atto convenzionale e, in caso di dissenso, con sentenza che determini, caso per caso, le modalità di esercizio della stessa servitù”).
Nel caso de quo, tuttavia, non risulta alcun atto dell'autorità amministrativa quale, in via esemplificativa, un decreto di asservimento definitivo coattivo, oppure un'espropriazione con riconoscimento di un'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto, né tantomeno risulta dedotta la sottoscrizione di un contratto tra le parti o l'intervento di una pronuncia giudiziale.
A ciò aggiungasi che “l'apprensione (o il mantenimento) senza titolo del fondo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un manufatto comportante una servitù di fatto “sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di un provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali “in re aliena”, ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per intervento giudiziale) rimosso il manufatto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita regolare servitù” (Cass. civ., Sez. 1, n. 26965/2013; Cass. civ., Sez. 1, n. 701/2023).
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto che la servitù coattiva di elettrodotto possa essere acquistata anche per usucapione (in termini cfr. Cass. civ., Sez. 2, 29617/2022, in motivazione).
Pertanto, ragioni di priorità logica impongono di vagliare preliminarmente la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla società convenuta, atteso che l'eventuale accoglimento della stessa comporterebbe l'infondatezza della domanda attorea.
Ed infatti, come condivisibilmente chiarito dalla Corte di Cassazione, “sussiste connessione tra la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per far accertare l'acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto e la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore proprietario dell'immobile divenuto servente, a causa del comportamento addebitato al convenuto per la realizzazione della situazione di fatto corrispondente al diritto di servitù invocato; infatti, l'accertamento dell'avvenuta usucapione della servitù di elettrodotto esclude il presupposto del risarcimento da illecito, retroagendo gli effetti dell'usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, e togliendo ab origine il connotato di illiceità al comportamento di chi abbia usucapito” (Cass. civ., sez. 3, n. 4295/2008).
Orbene, nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento secondo cui le procedure previste per legge e la normativa contenuta negli artt. 119 e ss. R.D. n. 1775/1933 non costituiscono disciplina esclusiva ed inderogabile in tema di servitù di elettrodotto, ma rappresentano solo il paradigma normale sul quale si modella detta servitù, per cui non escludono che questa possa essere costituita anche per libera convenzione o negli altri modi previsti dall'ordinamento giuridico, ivi compresa l'usucapione (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 5606/1996; nella giurisprudenza di merito cfr. Corte d'### n. 956/2025).
Del resto, questo Giudice concorda con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la servitù si qualifica come coattiva non in forza del titolo di costituzione bensì in relazione alla funzione svolta, potendo essa essere costituita sia volontariamente che per usucapione” (Cass. civ., Sez. 2, n. 10929/2023).
Tanto premesso, la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto non può essere accolta, per le ragioni di seguito spiegate.
In punto di diritto va premesso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “per la configurabilità del possesso ("ad usucapionem"), è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2, n. 8662/2010, in motivazione; ### 2, 18392/2006), oltre che l'animus possidendi, manifestato attraverso la volontà inequivoca di esercitare la servitù uti dominus (cfr. Corte d'### n. 956/2025).
È pacifico, quindi, che per potersi accogliere la domanda di acquisto per usucapione della servitù debba essere fornita piena e rigorosa prova della coesistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge, non ritenendosi sufficiente la sola presenza di opere oggettivamente permanenti e visibili, qual è nel caso in esame l'apposizione del traliccio in acciaio e dei cavi aerei, né che l'installazione sia avvenuta, come appare presumibile dalla natura delle opere, in modo pubblico e visibile, occorrendo fornire prova di tutti gli elementi costituenti il corpus possessionis, del decorso del termine ventennale e dell'animus possidendi.
Peraltro, nella materia oggetto di giudizio l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto impone al Giudice l'impiego di una particolare severità e precauzione nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario del diritto invocato, necessitando una prova certa e rigorosa, tale da giustificare la limitazione del diritto in capo al proprietario.
Orbene, a parere di chi scrive la società convenuta non ha adeguatamente assolto al proprio onere probatorio.
Anzitutto, va rilevato che la società e-### s.p.a. ha allegato che la linea elettrica oggetto di causa, denominata “###”, sarebbe stata realizzata nel 1986 per collegare la cabina primaria “Bovalino” con quella secondaria “### Smistamento”: pertanto, sul presupposto dell'avvenuta installazione degli impianti risalente ad oltre trent'anni addietro, da valutare unitamente alle caratteristiche degli stessi - che implicano l'esistenza di opere visibili e, quindi, di una servitù apparente -, nonché alla circostanza che l'impianto fosse stato utilizzato dall'### “costantemente, continuamente, pubblicamente e pacificamente” così consentendo “di assicurare la fornitura di diverse utenze”, ha formulato domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto.
Tuttavia, esaminando il compendio probatorio in atti, deve ritenersi che non sia stata offerta idonea dimostrazione né, da un lato, del fatto che il traliccio in acciaio ed i cavi aerei erano stati apposti almeno vent'anni prima rispetto alla proposizione di domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione, come da comparsa depositata il ### né, dall'altro lato, del conseguente esercizio del possesso ventennale della servitù di elettrodotto.
Invero, le fotografie versate in atti dalla società convenuta in allegato alla c.t.p. del 16.12.2019, ritraenti lo stato dei luoghi, non recano data certa, sicché non è dato desumere quando le stesse siano state scattate, rivelandosi pertanto del tutto ininfluenti ai fini della prova dell'apposizione del traliccio nel ventennio antecedente alla proposizione della domanda riconvenzionale; inoltre, nella c.t.p. si legge che “dal sopralluogo tecnico eseguito in data ### risulta che l'immobile citato in atti è interessato dall'attraversamento di una linea elettrica di media tensione, ultraventennale, denominata “###”, più precisamente dal primo tratto di detta linea, che collega la CP (cabina primaria) “Bovalino” con la CS (cabina secondaria) denominata “### Smistamento”, entrambe in esercizio già in data anteriore al 1986”.
Il solo elaborato del c.t.p. non può costituire prova dell'usucapione della servitù di elettrodotto in favore di e-### s.p.a.: com'è noto, infatti, la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (Cass. civ., Sez. 1, n. 16552/2015).
Occorre pertanto procedere alla disamina delle deposizioni rese dai due testimoni escussi all'udienza del 13.05.2022 sui capitoli di prova articolati dalla convenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. (“1) Vero che la linea elettrica di media tensione denominata “###” che interessa il terreno sito in ####, in ### al ### 22, ### 428, di proprietà dell'attore è stata installata da più di venti anni?; 2) ### che detta linea collega la ### primaria denominata “Bovalino” con la ### secondaria denominata “### Smistamento”?; 3) ### che dalla installazione ad oggi la linea è sempre stata utilizzata dall'### per la distribuzione dell'energia elettrica nel comprensorio circostante e che sulla stessa ### ha eseguito diversi interventi di manutenzione?”).
Il teste ### dipendente ### ha riferito: “### in precedenza ero operaio, fino a sei sette anni fa, ora sono impiegato in amministrazione nella parte tecnica. Più volte sono intervenuto sulla linea ### per eseguire dei piani di lavoro, per la manutenzione della linea; è una linea a media tensione, costituita da conduttori nudi alluminio e acciaio da 150 mmq e tralicci in metallo. ADR: in occasione della procedura abbiamo fatto dei sopralluoghi per capire se era questa la linea interessata, come unità tecnica; ADR questa linea parte dalla cabina primaria ### e arriva alla cabina secondaria ### attraverso la proprietà #### da quando sono stato assunto all'### esisteva, sono stato assunto nel 2004, le cabine risultano in servizio dal 1986 come da targa ivi presente. ADR: la linea dorsale si intende come linea di alimentazione della cabina, tra una cabina e un'altra c'è una distanza 4-5 km.
ADR: confermo la circostanza n. 3 ADR dell'Avv. ### la linea ### è lunga circa 30 KM, ogni cabina ha una targhetta con il nome della cabina stessa, il codice mepper cioè un codice identiticativo e l'anno della messa in servizio”; il teste ### anch'egli dipendente ### ha dichiarato: “### sono caposquadra ### sono intervenuto sulla linea ### come sulle altre linee abbiamo fatto e facciamo manutenzione ordinaria; ### la linea san ### è una linea portante che va dalla cabina primaria ### alla cabina ### per poi proseguire, in linea di massima tra due cabine c'è una distanza di 3 chilometri non so dire di preciso. ADR: non conosco ### di recente abbiamo fatto un sopralluogo su una particella precisa, sul documento era riportato il numero di particella, ma non lo ricordo. Dal sopralluogo è risultato che la linea passava anche da questa particella. ADR: La linea ### è la linea principale; quando sono stato assunto nel 2008, la linea era già presente. Sulle cabine ci sono delle date, la cabina ### mi pare sia stata posta nel 1986, non so se i tralicci sono stati messi prima o dopo. ADR: è una linea attiva, a tralicci. ADR: le due cabine di cui ho detto collegano la linea ###” (cfr. verbale d'udienza del 13.05.2022).
Orbene, a parere di chi scrive, le propalazioni dei due testimoni non sono sufficienti a ritenere adeguatamente provati i fatti costitutivi della domanda riconvenzionale di usucapione: ed infatti, sebbene il teste ### abbia dichiarato che “le cabine risultano in servizio dal 1986 come da targa ivi presente” ed il teste ### che “sulle cabine ci sono delle date, la cabina ### mi pare sia stata posta nel 1986”, tuttavia i due testimoni hanno riferito di essere stati assunti dall'### rispettivamente nel 2004 e nel 2008 e, quindi, il loro narrato si riferisce a circostanze apprese aliunde e non oggetto di una diretta percezione.
In ogni caso, le dichiarazioni testimoniali in ordine alla data della messa in servizio delle cabine sono del tutto ininfluenti ai fini del decidere: invero, anche a voler ipotizzare che le due cabine, primaria e secondaria, siano state effettivamente apposte nel 1986, non è stata articolata alcuna prova da parte di e-### in ordine alla data di apposizione del traliccio in acciaio e dei cavi aerei sul terreno oggetto di causa. Al contrario, il teste ### ha dichiarato di non sapere se i tralicci fossero stati messi prima o dopo l'apposizione delle cabine, il che lascia quantomeno dubitare della necessaria contestualità tra il momento di apposizione delle cabine e quello di apposizione dei tralicci.
Né alcuna indicazione utile in ordine alla data di apposizione del traliccio e dei cavi aerei sul fondo del ### può desumersi dall'autorizzazione in sanatoria rilasciata dalla ### di ### in data ###: ed invero, sebbene da detta autorizzazione risulti che le relative istanze presentate da ### s.p.a. avessero ad oggetto 98 opere elettriche “già costituite alla data di entrata in vigore della ### della ### n. 17 del 24 novembre 2000”, ciò consente soltanto di arguire che le opere elettriche fossero già esistenti alla suddetta data, ma non anche di desumere in maniera univoca quando il traliccio ed i cavi aerei siano stati apposti sulla particella oggetto di causa; del pari, il riferimento al Comune di ### foglio di mappa n. 22, tra i ### interessati dalle opere elettriche autorizzate in sanatoria, non consente univocamente di desumere se, alla data di entrata in vigore della L.R. 17/2000, il traliccio ed i relativi cavi fossero già stati di fatto installati sul terreno di proprietà dell'attore.
Ne discende che l'odierna convenuta non ha assolto all'onere del quale era gravata, ossia di dimostrare che il traliccio ed i cavi aerei fossero presenti sul terreno oggetto di causa da oltre un ventennio rispetto alla data di proposizione della domanda riconvenzionale.
Alla luce di quanto precede, deve concludersi che la società e-### abbia omesso di provare un elemento costitutivo essenziale richiesto dalla legge per l'acquisto del diritto, ossia l'apparenza della servitù (ex art. 1061 c.c.), con riferimento allo specifico peso imposto sul fondo di proprietà dell'attore, corrispondendo il traliccio in acciaio unitamente ai cavi aerei - segno visibile dell'opera permanente corrispondente al peso gravante sul fondo servente per il quale vi è giudizio - al preciso onere a carattere stabile, elemento del quale era necessario dimostrare la sussistenza da oltre un ventennio (in termini similari cfr. Corte d'### 956/2025).
Pertanto, non essendo stato provato che il traliccio ed i cavi aerei fossero presenti sul terreno del ### da oltre un ventennio rispetto alla data di proposizione della domanda riconvenzionale né, quindi, che la società convenuta abbia posseduto la servitù di elettrodotto sul detto terreno per il periodo previsto dalla legge, deve concludersi nel senso del rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata da e-### s.p.a.
Invece, la domanda riconvenzionale subordinata proposta da e-### s.p.a., di costituzione giudiziale della servitù di elettrodotto, e l'analoga domanda formulata in via principale da ### meritano accoglimento, in ragione di quanto infra spiegato. ### il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, invero, “per l'imposizione della servitù di elettrodotto con sentenza del giudice, il presupposto della preventiva autorizzazione all'impianto della linea da parte della competente autorità di cui all'art. 108 del r.d. n. 1775 del 1933, che costituisce una condizione dell'azione (sicché deve ritenersene sufficiente la sopravvenienza, purché prima della decisione), sussiste indipendentemente dal fatto che i termini fissati con l'autorizzazione stessa, in connessione con la dichiarazione di pubblica utilità dell'elettrodotto, siano scaduti, trattandosi di circostanza rilevante solo al diverso fine dell'improseguibilità del procedimento amministrativo d'imposizione della servitù medesima in via espropriativa” (Cass. civ., Sez. 2, n. 4839/2021).
Nel caso di specie è pacifico che non sia mai intervenuto il provvedimento definitivo di asservimento, sebbene in data ### fosse stata emanata dalla ### di l'autorizzazione in sanatoria delle opere elettriche indicate nell'elenco allegato alla predetta autorizzazione (cfr. documentazione in atti).
Sussiste, dunque, la prescritta autorizzazione all'esercizio definitivo in sanatoria, emessa dalla competente autorità, sicché risultano soddisfatti i requisiti per l'accoglimento della domanda di costituzione giudiziale della servitù di elettrodotto per sentenza, formulata da entrambe le parti.
Ciò posto, mette conto procedere alla disamina delle restanti domande proposte dall'attore, ossia quella volta, da un lato, ad ottenere la declaratoria di illegittimità ed arbitrarietà delle opere eseguite da e-### s.p.a. (già ### s.p.a.) sul terreno di proprietà dell'attore, con conseguente condanna della controparte al risarcimento dei danni patiti “per l'indebita compressione del diritto di proprietà e per la considerevole diminuzione di valore dell'immobile interessato” e, dall'altro, ad ottenere il pagamento dell'indennità di asservimento.
Va ribadito che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “l'apprensione (o il mantenimento) senza titolo del fondo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un manufatto comportante una servitù di fatto “sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di un provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali “in re aliena”, ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per intervento giudiziale) rimosso il manufatto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita regolare servitù” (Cass. civ., Sez. 1, 26965/2013).
Nella presente fattispecie, come già argomentato, malgrado l'avvenuta autorizzazione in sanatoria al completamento delle opere elettriche indicate nell'elenco prodotto da e-### s.p.a., emessa in data ###, è pacifico che non sia intervenuto, nei termini di legge, alcun decreto di asservimento in via amministrativa: pertanto, sino alla costituzione della servitù per il tramite della presente sentenza, l'occupazione della porzione di terreno di proprietà del ### mediante l'apposizione da parte dell'### del traliccio e dei cavi aerei insistenti sul suo fondo deve ritenersi integrare gli estremi di un illecito permanente, astrattamente idoneo a legittimare la domanda risarcitoria proposta dall'odierno attore.
Orbene, sin dall'atto introduttivo del giudizio, il ### ha chiesto la condanna della controparte al pagamento del complessivo ammontare di € 25.000,00, comprensivo sia del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., sia dell'indennità di asservimento.
Per quanto più specificatamente concerne la domanda risarcitoria, la stessa non può trovare accoglimento.
Detta domanda si colloca nello schema dell'art. 2043 c.c., con conseguente applicazione rigorosa del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato, ex art. 2697 c.c., circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'illecito. In particolare, il danneggiato ha l'onere di allegare e provare la condotta dolosa o colposa del presunto autore dell'illecito, l'evento dannoso ingiusto (c.d. danno evento), il nesso di causalità c.d. materiale tra il fatto e l'evento, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente (c.d. dannoconseguenza).
Nella fattispecie de qua, tuttavia, ### si è limitato ad allegare che “alcuni anni or sono” l'### avesse collocato abusivamente sul terreno di sua proprietà un traliccio in acciaio ed alcuni cavi, deducendo che tale condotta gli avrebbe cagionato evidenti danni in termini di compressione del suo diritto di proprietà e di perdita di valore del fondo.
A parere di questo Giudice, tuttavia, l'allegazione attorea si rivela del tutto generica, non avendo il ### puntualmente allegato, né tantomeno provato, l'esatto momento in cui l'### avrebbe apposto sul terreno di sua proprietà il traliccio in acciaio ed i cavi aerei, così di fatto omettendo di provare uno degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
Ed invero, la compromissione del diritto di proprietà dell'odierno attore non può che trovare origine nel momento dell'apposizione sul suo fondo del traliccio e dei cavi aerei; tuttavia, nella specie si rinviene un deficit assertivo, prima ancora che probatorio, in ordine all'esatta individuazione del suddetto dato temporale.
Del resto, la mancata dimostrazione dell'esatto momento in cui il traliccio è stato apposto sul terreno del ### ha indotto questo Giudice a rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla convenuta: allo stesso modo, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno conseguente all'abusiva occupazione della porzione del terreno per mezzo dell'apposizione traliccio in acciaio, l'assoluta incertezza in ordine al dies a quo dell'apposizione del suddetto traliccio non può che riverberarsi in danno dell'odierno attore, gravato dell'onere di allegare puntualmente, nonché di provare, il momento in cui il traliccio era stato effettivamente apposto sul suo terreno, con ciò comportando la compromissione del suo diritto di proprietà, oggetto della pretesa risarcitoria.
Merita osservarsi che alcuna indicazione in tal senso può ricavarsi dal compendio probatorio in atti atteso che, ut supra argomentato in ordine alla domanda riconvenzionale di usucapione, di alcuna utilità pratica si rivelano le propalazioni dei testimoni escussi, a nulla rilevando la data in cui sono state realizzate le due cabine, “Bovalino” e “### Smistamento”, indicata dai testimoni nell'anno 1986. Ed infatti, anche a voler effettivamente ritenere che le due cabine siano state realizzate nell'anno 1986, ciò non consente in alcun modo di arguire l'epoca di apposizione del traliccio sul fondo del ### Pertanto, considerato che entrambe le parti, con riferimento alle rispettive domande (riconvenzionale di usucapione per quanto riguarda e-### s.p.a.; di risarcimento del danno per occupazione sine titulo di una porzione del proprio terreno per quel che concerne ###, erano gravate dall'onere di dimostrare il momento di apposizione del traliccio da parte dell'### e che tale prova non è stata in alcun modo offerta in giudizio, non può che addivenirsi in parte qua al rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal ### Ed invero, l'omessa allegazione e prova da parte dell'attore del momento di apposizione del traliccio sul proprio fondo impedisce di valutare da quando il medesimo abbia iniziato a patire il pregiudizio al suo diritto di proprietà. Pertanto, anche a voler tacere in ordine alla carenza di legittimazione attiva dell'odierno attore con riguardo ai danni derivati all'immobile de quo prima che il medesimo ne divenisse proprietario (e, quindi, prima del 18.05.2017, data di stipula dell'atto pubblico di donazione in notar ### notaio in ### rep. 6037 - racc. 3680, in atti), comunque deve concludersi nel senso che il ### non abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio di cui era gravato ai sensi dell'art. 2697 c.c., con conseguente rigetto della sua domanda di risarcimento del danno.
Per quanto invece concerne la domanda volta alla liquidazione dell'indennità di asservimento formulata dall'odierno attore, conseguente alla costituzione ### della servitù di elettrodotto per sentenza, si osserva quanto segue.
Anzitutto, nel corso del giudizio il ### ha modificato l'importo richiesto nell'atto introduttivo del giudizio: invero, dopo aver quantificato la somma richiesta a titolo risarcitorio ed indennitario nell'unitario ammontare di € 25.000,00, in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. ha chiesto “di procedere a costituire regolare servitù di elettrodotto con conseguente indennizzo pari ad € 236.342,00”, sulla scorta delle risultanze della c.t.p. allegata a tale memoria.
Tuttavia, la modifica della domanda deve ritenersi inammissibile, essendo stata effettuata dopo il maturare del termine fissato dalla legge per le preclusioni assertive e, quindi, tardivamente.
Tanto premesso, in punto di diritto va rammentato che, quando si costituisce una servitù, come nella fattispecie in esame, l'art. 1032 c.c. e l'art. 44 D.P.R. 327/2001 riconoscono il diritto ad un'indennità per il proprietario di un immobile che, pur non essendo espropriato, subisce l'imposizione della servitù: si tratta di una somma di denaro che ha la funzione di indennizzare il proprietario dell'immobile, gravato dalla servitù, ed è commisurata al pregiudizio effettivo (ad esempio considerando fattori come rumore, luminosità) ed alla perdita di valore del fondo (cfr. in termini analoghi ### n. 1074/2025).
Per la quantificazione dell'indennità di asservimento possono essere poste alla base della presente decisione le conclusioni cui da ultimo è pervenuto il c.t.u., ing. ### (depositate in data ###), in quanto congruamente motivate anche avuto riguardo alle risposte offerte alle osservazioni delle parti nonché ai chiarimenti richiesti da questo Giudice.
Ed infatti, va evidenziato che nella bozza di c.t.u. trasmessa alle parti, l'ausiliario - dopo aver descritto i luoghi come di seguito: “Il fondo ha destinazione ### di ### 02 ,{### visura storica (dal 01/01/1960 al 05/12/2022)}, ubicato in ### di ### 22 particella 428 ha destinazione ### come da ### di ### richiesto al Comune di ### il ###, ricevuto via PEC il ### ed allegato, (che cita testualmente , “per la particella in oggetto, ricadente nella #### di espansione a carattere stagionale “T” relativamente alla quale ,in atto, sono decadute tutte le previsioni del PRG ai sensi dell'art.65 LR 19/2002 e smi, è da considerarsi zona agricola”. La particella 428 del foglio di mappa 22 del Comune di #### avente estensione di 15.760 m2 (metri quadrati), uliveto di classe 02, (### storica aggiornata al 05/12/2022, allegata), è attraversata per 75,43 metri dalla linea dell'elettrodotto in modo non marginale ma semicentrale e diagonale rispetto la forma rettangolare del lotto suddividendola in circa (6000 mq) della superficie a monte, e circa (9.760 mq) a valle. Esiste un solo traliccio infisso nella particella 428, (indicato con ### nelle immagini allegate), con basamento di 2,30 m x 2,45 m ottenendo un ingombro, (superficie occupata dal basamento), pari a 5,63 mq, misure effettuate durante il sopralluogo vedasi verbale allegato), attraversante il lotto di proprietà ### oltre al passaggio dei tre cavi per una lunghezza pari a 75,43 metri” (cfr. pag. 6-7 della c.t.u. depositata il ###) - ha calcolato l'indennità di asservimento utilizzando come parametro di riferimento il valore di mercato del terreno, coltivato ad uliveto, stimato in € 2,50/mq. ###, con l'ausilio del proprio c.t.p., ha contestato la bozza di c.t.u. esclusivamente con riguardo al valore di mercato del terreno calcolato dall'ausiliario, evidenziando che quest'ultimo non avesse indicato i criteri sottesi alla determinazione del suddetto valore, chiedendo quindi al c.t.u. di provvedere ad una rideterminazione del valore dell'immobile mediante un procedimento di stima che tenesse conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del fondo, richiamando sul punto la propria c.t.p. versata in atti, che tra l'altro differenziava il terreno in due zone, una turistica e l'altra agricola, nonché allegando che “nell'anno 2012, per un'occupazione fatta sullo stesso terreno da parte della ### una terna arbitrale di tecnici ha attribuito al terreno in questione una valore unitario medio pari a E/mq 38,00”; alcuna contestazione, invece, veniva mossa dalle parti al criterio di calcolo adoperato dall'ausiliario.
Orbene, ritiene questo Giudice che il c.t.u. abbia correttamente risposto alle osservazioni di parte attrice, evidenziando che “il terreno non ha destinazione turistica, ma destinazione agricola, così come indicato nel ### di ### del 18/10/2022 chiesto dal sottoscritto ed allegato alla CTU” (cfr. all. 15 alla c.t.u. depositata il ###).
Ed infatti, agli atti di causa risultano due distinti certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di ### uno in data ### all'odierno attore e l'altro in data ### al c.t.u., ove viene attestato che la particella oggetto di causa “ricadente nella zona turisticoalberghiera di espansione a carattere stagionale “T” del P.R.G. relativamente alla quale, in atto, sono decadute tutte le previsioni del p.r.g., ai sensi dell'art. 65 L.R. 19/2002 e s.m.i., è da considerarsi zona agricola” (cfr. documentazione in atti).
Pertanto, deve ritenersi pacificamente accertato che il terreno oggetto di causa ricada in una zona agricola, con ciò dovendosi definitivamente superare ogni obiezione formulata sul punto dall'odierno attore.
Del pari, il c.t.u. ha risposto alle osservazioni attoree in ordine al documento relativo alla stima operata dalla terna arbitrale nel 2012, evidenziando che “per quanto riguarda il file “stima terna” si tratta di un terreno in zona ### (### a destinazione residenziale), del comune di ### quindi non agricolo e nulla c'entra con il nostro caso” (cfr. all. 15 alla c.t.u. depositata il ###).
Ebbene, sul punto merita osservarsi che detto documento, prodotto dal ### soltanto nel corso delle operazioni peritali - circostanza, sulla quale, tuttavia, alcuna contestazione è stata tempestivamente sollevata dal difensore di parte convenuta (sul tema cfr. Cass. civ., sez. 1, ###/2023) -, ha ad oggetto la determinazione dell'indennità di asservimento per l'imposizione sul medesimo terreno oggetto del presente giudizio di una servitù coattiva di metanodotto.
Per quanto di interesse in questa sede, la terna arbitrale nominata per operare siffatta stima ha utilizzato come parametro di riferimento il valore di un terreno oggetto di una compravendita del 5.11.2008, ubicato nel diverso Comune di ### e rientrante in zona ### dello strumento urbanistico, alienato per l'importo di € 38.000,00, giungendo quindi a definire per il terreno oggetto di causa un valore unitario di mercato pari ad € 38,00/mq (cfr. relazione tecnica del 17.07.2012, in atti).
Ebbene, a parere della scrivente, il valore determinato nel 2012 dalla terna arbitrale non può assumere rilievo dirimente ai fini del presente giudizio, considerato che l'immobile all'epoca utilizzato come parametro riferimento per individuare il valore di mercato del medesimo terreno oggetto dell'odierna contesa rientrava nella zona ### dello strumento urbanistico (“ambito urbano di completamento e ristrutturazione”, come da certificazione prot. n. 2647 del 18.09.2008 in atti), sicché il relativo valore (peraltro risalente al 2008) non può essere ritenuto in alcun modo vincolante per la stima dell'attuale valore di mercato del terreno de quo, considerato che il medesimo, quantomeno dal 2017, rientra pacificamente in zona agricola, ben diversa dalla zona destinata all'espansione urbana in cui ricadeva l'immobile preso a confronto dalla terna arbitrale.
Tuttavia, a fronte delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nel proprio elaborato depositato in data ###, questo Giudice - subentrato nella titolarità del procedimento solo in data ### - con ordinanza del 23.02.2024 ha ritenuto opportuno chiedere dei chiarimenti all'ausiliario, dal medesimo puntualmente forniti.
Ed invero, in sede di chiarimenti vertenti principalmente sulla determinazione dell'esatto valore di mercato dell'immobile, l'ausiliario ha così argomentato: “### stato sul posto alla data del sopralluogo ed avendone visionato le condizioni dell'uliveto, fertilità, giacitura, accesso, esposizione, densità delle piante, età, che possono influire sulla valutazione, si è redatta la stima per confronto con altri terreni con medesima coltura aventi caratteristiche intrinseche ed estrinseche analoghe, quanto più prossime al bene oggetto di stima. Si è acquisito dall'### dei ### la valorizzazione ### del Comune di ### che appare congrua con l'indagine effettuata” (cfr. risposta ai chiarimenti, depositata telematicamente in data ###).
Il c.t.u. ha quindi rideterminato il valore di mercato del terreno oggetto di causa in € 3,875/mq argomentando come segue: “### un valore da 1 (valore minimo) a 3 (### massimo) otteniamo: a) ### (### discreta mediocre) discreta 2; b) ### (pianeggiante acclive mediocre) acclive 2; c) ### (### insufficiente sufficiente) buono 3; d) ### (###) buona 3; e) ### delle piante (### ordinaria ### ordinaria 2; f) ### (### maturità prossima all'impianto prossima all'estirpazione) piena maturità 3”, rilevando che “Si ottiene un punteggio pari a 15 corrispondente a 3,875 €/mq” aggiungendo in nota che “### 18 il punteggio max corrispondente a 4,5€/mq e 6 quello minimo corrispondente a 2,0 €/mq , per interpolazione lineare si ottiene 3,875€/mq”. Pertanto, ha concluso il proprio elaborato come di seguito riportato: “### indennità: ### 3,875 €/mq; ### occupata dal ### 2,30 m x 2,45 m = 5,63 mq; ### della striscia sotto i fili 75,43 m x 20 m = 1.508,60 mq (1/4 = 377,15 mq); ### 61.070,00€, ### 54.657,65€; ### del ### in percentuale: 10,5%. #### 21,82€; ¼ della larghezza sotto i fili 1.461,46€; ### di ### del ### 6.412,35€ (### per ### complementare); ### di Elettrodotto 7.895,63€” ( risposta ai chiarimenti, cit.).
A pag. 4 dell'elaborato integrativo ha precisato che la stima per valore complementare è stata effettuata tenendo conto del valore di mercato del terreno senza l'elettrodotto e di quello con l'elettrodotto, chiarendo che il valore di mercato è stato ottenuto mediante indagine effettuata per comparazione su beni omogenei di analoghe caratteristiche intrinseche ed estrinseche limitrofi e/o in prossimità rispetto a quello in esame. Inoltre, ha puntualizzato che “il deprezzamento tiene effettivamente conto del fatto che la particella è divisa in 2 parti dalla linea di cui circa 6000 mq a monte e 9760 a valle con un rapporto fra i due pari a circa il 60%, quindi di fatto il lotto viene attraversato nel suo interno, non marginalmente. Inoltre la linea dell'elettrodotto è posta in modo diagonale rispetto la sagoma rettangolare del lotto peggiorandone così l'appetibilità / valore / "importo di cui un potenziale acquirente sarebbe disposto a sborsare per l'acquisto". Molto inferiore sarebbe stato l'indennizzo se la medesima fosse stata attraversata marginalmente ossia su un suo lato e/o porzione di lato” (cfr. pag. 4 dei chiarimenti depositati il ###).
A parere di chi scrive, il c.t.u. ha compiutamente risposto alle ulteriori osservazioni presentate da parte attrice, cui per brevità si rinvia (all. 18, depositato dal c.t.u. in data ###).
Sul punto, va richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di servitù di elettrodotto, la determinazione dell'indennità di asservimento, parametrata al valore venale del bene ed attribuita se sia dimostrata l'attualità del deprezzamento nonché l'oggettiva incidenza causale del vincolo, richiede l'applicazione del metodo sinteticocomparativo con obbligo per il giudice, onde non incorrere in violazione di legge, di indicare i dati obiettivi sui quali ha fondato la propria valutazione, vale a dire gli elementi di comparazione utilizzati documentandone la rappresentatività in riferimento ad immobili analoghi e quindi in riferimento ad atti specifici ed identificabili” (Cass. civ., Sez. 1, n. 18577/2020).
Ebbene, l'ausiliario ha fornito dei parametri oggettivi cui ha ancorato la propria valutazione in merito alle caratteristiche del terreno oggetto di causa, adoperando come riferimento la valorizzazione agricola del Comune di ### redatta dall'### dei ### nell'anno 2022 (all. 20, depositato dal c.t.u. in data ###).
I valori espressi dall'O.V.A. (### dei ### - stimati, tra l'altro, “sulla base di dati di mercato noti o di immediata rilevabilità, con riferimento a risultanze di atti pubblici di compravendita, di decreti di esproprio, di offerte di vendita (avuto riguardo all'ordinario abbattimento che può realizzarsi in fase di conclusione dell'accordo)” (cfr. all. 20, cit.) - distinti per zona regionale e tipologia di coltura ed opportunamente modulati dall'ausiliario mediante il riferimento alle caratteristiche tecniche ed estrinseche del terreno oggetto di causa, sono da ritenersi ampiamente attendibili e condivisi stante la validità dell'### che li produce (in termini analoghi cfr. ### n. 807/2024). Infatti, per ciascuna tipologia di terreno, tenendo conto del contesto locale di riferimento e della tipologia di coltura, l'### elabora dei “valori agricoli minimi e massimi ordinari”, non potendo tuttavia escludere l'esistenza di “fondi singolari” il cui valore può discostarsi da quelli rilevati (cfr. all. 20, cit.), in ragione delle peculiarità del singolo terreno.
Ebbene, esaminando i valori espressi dall'O.V.A. con riferimento al Comune di ### si evince che, per i terreni coltivati ad uliveto, la forbice di valore varia da un minimo di € 20.000,00/ha ad un massimo di € 45.000,00/ha (ossia da € 2,00/mq ad € 4,50/mq). ###, adoperando questo parametro di riferimento e considerando la situazione di fatto esistente alla data del sopralluogo presso il terreno oggetto di causa, ha esaminato le specifiche caratteristiche del fondo, sub specie di fertilità, giacitura, accesso, esposizione, densità delle piante ed età, addivenendo ad una stima del valore del terreno, pari ad € 3,875/mq, che appare del tutto congrua con i valori O.V.A.
Del resto, nel formulare le proprie osservazioni alla stima da ultimo operata dall'ausiliario, l'attore non ha mai dedotto, né tantomeno provato, che il suo terreno coltivato ad uliveto possedesse delle caratteristiche tali da legittimare un discostamento rispetto al valore massimo contemplato dall'### limitandosi a contestazioni generiche sulla stima effettuata dal c.t.u., cui quest'ultimo ha puntualmente risposto (cfr. risposta alle osservazioni, depositata dal c.t.u. in data ###). Inoltre, con riguardo alle contestazioni attoree afferenti all'asserita destinazione turistico-alberghiera del terreno, nonché alla stima operata dalla terna arbitrale nel 2012 sul medesimo terreno oggetto del presente giudizio, deve in questa sede richiamarsi quanto supra ampiamente argomentato.
Pertanto, alla stregua dei chiarimenti offerti dal c.t.u., l'indennità di asservimento deve essere quantificata in € 7.895,63 ed il relativo pagamento in favore dell'odierno attore va posto in capo ad e-### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore.
In definitiva, in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata formulata da e- ### s.p.a. di costituzione giudiziale della servitù di elettrodotto e dell'analoga domanda formulata in via principale da ### previo pagamento da parte di e-### s.p.a. in favore di ### della somma di € 7.895,63 a titolo di indennità di asservimento, oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo, deve essere dichiarata costituita la servitù di elettrodotto, a favore della società e-### s.p.a., sul terreno censito al ### del Comune di ####, al fg. 22, part. 428, nello stato di fatto in cui si trova attualmente l'elettrodotto medesimo (comprensivo, dunque, delle linee elettriche attualmente esistenti), ferma restando la sussistenza della proprietà superficiaria in capo all'odierno attore (in senso analogo cfr. ### n. 1074/2025).
Sulla somma determinata a titolo di indennità di asservimento non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, venendo in considerazione un debito di valuta e non essendo stata provata, né tantomeno allegata, la sussistenza di un maggior danno rispetto a quello presunto costituito dagli interessi legali (Cass. civ., Sez. 1 n. 21640/2005).
Della presente sentenza va ordinata la trascrizione al ### dei ### di #### complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle di c.t.u., liquidate con decreto del 4.12.2024. P.Q.M. ### definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: - rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto proposta in via principale da e-### s.p.a.; - rigetta la domanda risarcitoria formulata da ### - accoglie la domanda riconvenzionale subordinata proposta da e-### s.p.a. di costituzione giudiziale della servitù di elettrodotto e l'analoga domanda formulata in via principale da ### e per l'effetto, previo pagamento da porre in capo alla società e-### s.p.a. in favore di ### della somma di € 7.895,63 a titolo di indennità di asservimento, oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo, dichiara costituita la servitù di elettrodotto, a favore della società e-### s.p.a., sul terreno censito al ### del Comune di ####, al fg. 22, part. 428, nello stato di fatto in cui si trova attualmente l'elettrodotto; - compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle di c.t.u., liquidate con decreto del 4.12.2024; - ordina al ### dei ### di ### la trascrizione della presente sentenza.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data ###, tramite l'applicativo ### del magistrato Il Giudice
(dott.ssa ###
causa n. 1466/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Olga Quartuccio