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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4198/2024 del 17-04-2024

... in giudizio gli intimati. All'udienza del 07.02.2024 Questo Magistrato rigettava la richiesta di concessione di ordinanza di rilascio e disponeva, stante la natura delle questioni oggetto del contendere, il mutamento di rito assegnando alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione. In seguito al disposto mutamento di rito parte ricorrente, nel riportarsi a tutti i propri scritti e atti difensivi insisteva per la risoluzione del contratto di locazione e conseguente rilascio dell'immobile nonché per la condanna al pagamento dei canoni di locazione fino al rilascio. All'odierna udienza la difesa di parte ricorrente, unica presente, discuteva oralmente il giudizio ed il Giudice, all'esito della camera di consiglio, procede alla decisione della causa con la presente (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice Dott. ### R.G. 2398/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI ### civile Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. ### ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 17/04/2024 la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2398/2024 R.G. 
TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura in atti. 
RICORRENTE E ### e ### CONTUMACI OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione - uso abitativo ### come in atti. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con originaria intimazione di sfratto per finita locazione, ritualmente notificata, l'odierna istante conveniva in giudizio ### e ### per sentirli condannare al rilascio dell'immobile, sito in Napoli alla Via A. Cantelmo TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice Dott. ### n. 10, identificato al ### al ### 10, P.lla 427, Sub 26, ### 8, ### A/4, con cui aveva stipulato un contratto di locazione, regolarmente registrato al ### N. ###-series ### con codice identificativo ###, ad uso abitativo transitorio per la durata di cinque mesi e 16 giorni, dal 15.09.2022 a 28.02.2023, per un canone complessivo di ### 3.300,00 ed un importo di E. 1.100,00 per gli oneri accessori e le utenze. 
Precisava, altresì, che alla scadenza contrattuale i conduttori chiedevano breve proroga per terminare i lavori di ristrutturazione nell'immobile di loro proprietà e che alla detta scadenza, nonostante l'inoltro di formale disdetta, non veniva rilasciato l'immobile né veniva pagato quanto dovuto per canone e oneri accessori. 
Con argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti: “a) convalidarsi l'intimato sfratto per la data di scadenza contrattuale già verificatasi il giorno 28.02.2023 prorogata al 31.03,2023 o, comunque, alla scadenza che il Giudice riterrà di giustizia che dovesse emergere dallo svolgimento del processo, b) fissarsi la data per l'esecuzione nel termine più breve possibile; c) nel caso di opposizione, sentir emettere ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva, con salvezza delle eccezioni del convenuto, sempre fissandosi la data dell'esecuzione nel termine più breve possibile; d) condannare i conduttori in solido alla corresponsione in favore della sig.ra ### della somma di E 3600,00 quali somme maturate a titolo di indennità di occupazione del cespite dalla data dell'illegittima occupazione decorrente dal 01.04.2023 sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile de quo o della sentenza, quantificate nell'importo di €. 3.600,00 ovvero a quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili.  e) condannarsi i conduttori a risarcire alla sig.ra ### il maggiore danno da questa ultima subito a seguito del mancato rilascio dell'immobile alla naturale scadenza del contratto pari ad E. 2.660,00, oltre alle ulteriori somme che matureranno sino all'effettivo rilascio dell'immobile, ovvero a quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili.   TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice Dott. ### vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA”. 
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituivano in giudizio gli intimati. 
All'udienza del 07.02.2024 Questo Magistrato rigettava la richiesta di concessione di ordinanza di rilascio e disponeva, stante la natura delle questioni oggetto del contendere, il mutamento di rito assegnando alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione. 
In seguito al disposto mutamento di rito parte ricorrente, nel riportarsi a tutti i propri scritti e atti difensivi insisteva per la risoluzione del contratto di locazione e conseguente rilascio dell'immobile nonché per la condanna al pagamento dei canoni di locazione fino al rilascio. 
All'odierna udienza la difesa di parte ricorrente, unica presente, discuteva oralmente il giudizio ed il Giudice, all'esito della camera di consiglio, procede alla decisione della causa con la presente sentenza. 
In primo luogo deve dichiararsi la contumacia dei resistenti conduttori che, nonostante la notifica, finanche dell'ordinanza di mutamento di rito, non si costituivano in giudizio. 
In via preliminare la domanda è procedibile atteso che risulta esperito il procedimento di mediazione. 
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 
Preliminarmente va detto che la stipulazione delle locazioni ad uso transitorio deve rispondere a determinati parametri di forma - secondo la disciplina vincolante in materia - affinché siano garantite le esigenze sostanziali che la disciplina vincolistica intende garantire, ovvero che la natura transitoria e temporanea della locazione non sia strumentalmente utilizzata per eludere i limiti obbligatori di durata, relativi ad esigenze di abitazione ordinaria.   TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice Dott. ### è provato in atti che con contratto ritualmente registrato la ricorrente ha concesso in locazione ad uso abitativo transitorio, per esigenze dei conduttori, la propria unità immobiliare. Il contratto, dunque, realizza l'esigenza cd. “transitoria” posta a fondamento della sua stessa conclusione. 
È, altresì, provato che le parti pattuivano la data di cessazione del contratto e la parte ricorrente ha, altresì, allegato che, viste le necessità dei conduttori (terminare i lavori di ristrutturazione nell'immobile di loro proprietà, rallentatisi a causa della mancata consegna di alcuni materiali) prorogava la stessa di un ulteriore mese fino al 31.03.2023 (cfr. allegati in atti) corroborando, finanche, l'esigenza locatizia cd. “transitoria”.  ### in merito, alla cessazione del contratto non rilevano solo le previsioni negoziali in materia, appunto, di cessazione ( cfr. in particolare punto 2 contratto di locazione), ma anche la circostanza che la parte ricorrente ha ripetutamente manifestato, anche prima della notifica dell'intimazione di sfratto , l'intenzione di non procedere alla sua rinnovazione.  ### quanto detto che, in verità, appare già bastevole alla declaratoria di avvenuta risoluzione del contratto per finita locazione occorre, ad ogni buon conto, circa l'inequivoca volontà di non rinnovare lo stesso rapporto, doveroso il richiamo alla Suprema Corte di Cassazione che ha affermato, con richiamo peraltro ad altre svariate decisioni, che “ anche l'intimazione di sfratto può contenere la disdetta, in quanto da essa si trae l'inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il contratto, e che tale intimazione è direttamente riferibile al locatore in virtù della procura al difensore, che l'ha sottoscritta, posta a margine della citazione, e dello stesso mandato alle liti, estensibile ad una dichiarazione che, pur avendo natura sostanziale, costituisce il presupposto dell'intimazione di sfratto, e vale, quindi, ad integrare una disdetta valida ed efficace" ( in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2017 n. 28471).   TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice Dott. ### tali ragioni, dunque, dovrà dichiararsi cessato il contratto di locazione alla data del 31.03/2023. 
A ciò si aggiunga che, nella scelta contumaciale delle parti resistenti, alcun fatto impeditivo od ostativo alla pretesa è emerso che possa orientare il Tribunale ad affermare non sussistente la ratio giustificatrice del mancato rinnovo del contratto. 
Ne consegue l'avvenuta cessazione del contratto di locazione in esame per la data indicata e l'obbligo per i resistenti di rilasciare l'immobile libero da persone e cose. 
La data di rilascio, in mancanza di attuazione spontanea, viene fissata in dispositivo ex art 56 legge 392/1978, considerate le contrapposte esigenze delle parti e considerata, finanche, la natura della locazione ed il tempo trascorso. 
Va, altresì, analizzata la domanda di pagamento di somme/ canoni connessi al mancato tempestivo rilascio dell'immobile. 
In proposito, infatti, atteso che la parte ricorrente deduce la morosità come conseguenza di un “ritardato rilascio” troverà applicazione l'onere della prova tracciato dalla ### della Suprema Corte in tema di inadempimento contrattuale secondo cui colui che agisce in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533).  ### va detto -come già chiarito -che parte ricorrente ha prodotto il contratto ed il titolo in forza del quale pretende il pagamento delle somme TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice Dott. ### dovute per la locazione, ed ha, altresì, allegato l'altrui inadempimento dell'obbligazione “principale” relativa al pagamento del canone di locazione. 
A fronte di tale allegazione, nella scelta contumaciale di parti resistenti, non è emerso alcun fatto estintivo od impeditivo rispetto alla pretesa della parte ricorrente al pagamento del canone a fronte del mancato rilascio dell'immobile stesso. 
In relazione all'accoglimento della domanda dei canoni fino all'attualità come richiesto all'odierna udienza, doveroso un richiamo alla Suprema Corte di Cassazione che ha chiarito come, in relazione ad intimazione di sfratto per morosità qualora l'intimante chieda la condanna del conduttore al pagamento del canone per determinate mensilità e l'intimato proponga opposizione non è affetta dal vizio di ultrapetizione la sentenza che, all'esito del giudizio a cognizione piena susseguente alla conversione del rito, condanni il conduttore al pagamento dei canoni relativi anche alle mensilità maturate successivamente fino alla riconsegna del bene locato, dovendo ritenersi la relativa domanda implicitamente contenuta in quella originaria (si veda civ., sez. III, del 06.09.2007, n. 18686). 
Si tratta, invero, di sviluppo di principio espresso dalla stessa Corte Suprema anche in relazione al giudizio di appello (cfr Cass. civ., sez. III, del 11.02.2005, n. 2853): “### questa Corte che la domanda di pagamento dei canoni e degli oneri accessori scaduti successivamente alla sentenza di primo grado, non costituisce domanda nuova, si sensi dell'art. 437 (richiamato dall'art. 447 bis) cpc. Infatti la diversa quantificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova “causa petendi”, in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto non dà luogo ad una domanda nuova, inammissibile in appello ai sensi degli art. 345 e 437 cpc (Cass. 23 giugno 2000, n. 8566; Cass. 6.3.1990, n. 1743). A tal fine va osservato che la domanda di pagamento degli ulteriori canoni maturati in corso TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice Dott. ### di causa, proposta in sede di precisazione delle conclusioni, sii risolve in un ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo su petitum mediato, relativo alla entità del bene da attribuire, e determina, quindi, solo una modifica (piuttosto che il mutamento) della originaria domanda, ammessa ai sensi del combinato disposto degli art 420 e 414 cpc (Cass. 14 marzo 1991, n.2693).” Per quanto attiene al quantum della pretesa appare corretta la ricostruzione di parte ricorrente che parametra la pretesa al canone di locazione concordato. 
In forza di tali riflessioni deve disporsi la condanna di parte resistente al pagamento della somma di euro 7.200,00 per canoni di locazione dal 01.04.2023 al data della presente pronuncia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. 
Non può trovare, al contrario, accoglimento la domanda relativa al “maggiore danno da questa ultima subito a seguito del mancato rilascio dell'immobile alla naturale scadenza del contratto pari ad E. 2.660,00” ( testuale parte ricorrente).  ### della pretesa di parte ricorrente al pagamento supra accolta, infatti, appare già satisfattiva dell'interesse positivo della parte locatrice alla “fruizione” economica dell'immobile.  ### pretesa economica come azionata è infondata sotto diversi profili. 
In primo luogo realizza una palese “duplicazione” dell'interesse già soddisfatto dal pagamento dell'indennità citata; in secondo luogo - pur volendosi ritenere la stessa diretta a “stigmatizzare” un pregiudizio ulteriore e “maggiore” rispetto a quello già soddisfatto con il canone, in omaggio ad una lettura estremamente sostanziale della domanda, - in ogni caso la stessa pretesa è del tutto sprovvista di prova atteso che la parte ricorrente avrebbe dovuto, nell'odierna TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice Dott. ### vicenda processuale, dimostrare l'esistenza di un pregiudizio “superiore” rispetto al mero interesse al pagamento del canone già soddisfatto che, in verità, neanche è specificamente allegato. 
Per tali motivi tale domanda deve essere rigettata. 
Non resta che analizzare la questione del regime di governo delle spese Non sussistono, nell'odierna vicenda processuale, ragioni che consentono di derogare al regime della soccombenza. Le spese, pertanto, vengono liquidate come da dispositivo , in ragione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornati ex d.m. 147/2022 tenuto conto della scaglione di riferimento e della natura delle questioni stesse.  p.q.m.  Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. ### definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara definitivamente risolto per finita locazione il contratto di locazione stipulato tra le parti avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli, alla Via A. 
Cantelmo n. 10 - compiutamente individuato in atti e nel contratto di locazione stesso; 2) Per l'effetto condanna parti resistenti - compiutamente identificate in atti -il rilascio dello stesso libero da cose e persone in favore della parte ricorrente, compiutamente identificata in atti; 3) Fissa per l'esecuzione, in mancanza di rilascio spontaneo, la data del 06.05.2024; 4) Condanna parti resistenti - compiutamente individuate in atti - al pagamento in favore della parte ricorrente - meglio identificati in atti - della somma di euro 7.200,00 per le motivazioni espresse in parte motiva, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo; TRIBUNALE DI NAPOLI Il Giudice Dott. ### 5) ### le parti resistenti al pagamento in favore della ricorrente delle spese di liquidate in € 146,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti nella misura di legge. 
Napoli, 17/04/2024 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 2398/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Trinchillo Vincenzo

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Tribunale di Trento, Sentenza n. 657/2024 del 20-06-2024

... dd. 15.11.2022, venivano assunti all'udienza dd. 21.04.2023 n. 2 testi di parte attorea, n. 2 testi di parte convenuta ed un teste di parte terza chiamata ditta ### s.a.s. Con provvedimento in data ### il G.I. fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 17.01.2024 il G.T. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, le domande attoree, infondate, vanno rigettate. Invero, l'attore, nell'attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro al Comune di ### ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha affermato che quest'ultimo: A) “non si è avveduto che il manto stradale di ### risulta disconnesso, presentando una pericolosa buca stradale”; B) “non ha segnalato agli utenti della strada (veicoli, motocicli, biciclette e pedoni) l'insidiosità della res con la necessaria (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO SEZIONE CIVILE In persona del Giudice dott. ### pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile promossa DA ### (C.F. ###) nato a ### il ### e residente in ### - Valdaone ### - #### snc, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### (C.F. ###) e dall'avv. ### (C.F.  ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ### - ####, ### n. 70; ATTORE
CONTRO Comune di ### (C.F. ###) corrente in #####, ### n. 20, in persona del ### suo legale rappresentante pro tempore dott. ### rappresentato e difeso dall'avv. ### de ### (C.F. ###) e presso di lei domiciliato in ### Trento, P.ggio Zippel n. 2, giusta delibera della ### n. 76/21 dd. 16.09.2021 (doc. 1) e procura che si produce unitamente alla comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTO
E Soc. ### s.a.s. di ### & C., nella persona del legale rappresentante sig.  ### n. Bagolino ### il ###, ivi residente ###(C.F.  ###), con sede ###/f (C.F. e P. IVA ###) (doc. 1), rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. ### del ### di ### (C.F. ###) presso il cui studio in #### - V.le Bassani 44/a elegge domicilio; ### E ### n. Tione di #### il ###, residente ### (C.F. ###), per se stesso e nella qualità di rappresentante legale di ### - studio associato di ### con sede ###(C.F. e P.IVA ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### del ### di ### con studio ivi, in via ### n. 150, in virtù di delega ex art. 83 comma III cpc. (C.F. ### - P. IVA ###), ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta; #### azione ex art. 2051 c.c. (risarcimento danni).  CONCLUSIONI DEL### Nel merito, in via principale: -accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di ### ex art. 2051 c.c. nella causazione dell'evento dannoso occorso in data ### all'auto ### tg. ### del sig.  ### -condannare, per l'effetto, il Comune di ### al pagamento in favore del sig. ### della somma di € 13.718,70 - ovvero della diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio - a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza del sinistro subito dall'auto ### tg. ### in data ###, oltre interessi legali da calcolarsi dal dì del dovuto (08.11.2020) sino al saldo effettivo; in via istruttoria: solo nel denegato caso in cui questo ###mo Tribunale adito ritenesse di non ammettere le dichiarazioni rese dal teste #### all'udienza del 21.04.2023, ammettere il medesimo teste sulle circostanze di fatto dedotte nei capitoli di prova di cui alle pagg. 2-3 del Foglio di ### delle conclusioni; da sentirsi anche a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente richiesti ex adverso da tutte le altre parti del giudizio ed ammessi da codesto ###mo Tribunale; in ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi.  CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
In via principale: rigettare tutte le domande svolte nei confronti del Comune di ### in quanto infondate in fatto e in diritto; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accertare il prevalente, o quantomeno concorrente, concorso di colpa del signor ### nella causazione del sinistro de quo e graduare, anche ex art. 1227 c.c., il risarcimento a lui dovuto; sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente della ### s.a.s. (P. IVA ###) in persona del legale rappresentante pro tempore in 25072 #### - ### 34/F (in proprio e/o quale capogruppo dell'A.T.I) con conseguente condanna della medesima a risarcire i danni riconosciuti dovuti all'attrice e comunque a tenere indenne, manlevare e garantire il comune di ### da quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare, anche per spese, in conseguenza del sinistro; in via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti del Comune di ### accertare il prevalente concorso di colpa della ### s.a.s. (P. IVA ###) in persona del legale rappresentante pro tempore in 25072 #### - ### 34/F (in proprio e/o quale capogruppo dell'A.T.I.) stabilendo le relative quote di responsabilità, con condanna di quest'ultima a tenere manlevato il deducente di quanto quest'ultimo dovesse pagare, ex art. 2055 c.c., oltre la quota di sua responsabilità. 
Compensi e spese rifuse per legge di soccombenza, oltre il 15% spese generali, IVA e ### In via istruttoria: chiede di essere ammessa a prova per testi e per interpello formale dei signori #### e del legale rappresentante di ### s.a.s. sulle circostanze di cui alla pag. 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 19.09.2022. 
Si indicano a testi: 1)### c/o ### del ### 5 - ####; 2)### c/o ### del ### n. 5 - ####; 3)Geom. ### c/o Comune di ### - ### n. 20.  ### 1)preliminarmente si reitera l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste ### escusso all'udienza del 21.04.2023, essendo potenzialmente portatore d'interesse in causa; 2)in via principale rigettarsi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto; 3)in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare il prevalente e/o concorrente concorso di colpa del sig. ### nella causazione del sinistro e, per l'effetto, graduare ex art. art. 1227 c.c. il risarcimento dovuto; 4)ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare la esclusiva o concorrente responsabilità nella causazione del sinistro del Comune di ### nella persona del suo sindaco pro tempore, e/o dell'arch. ### e, per l'effetto, condannare questi ultimi a risarcire i danni riconosciuti come dovuti al sig. ### o comunque ordinargli di tenere indenne / manlevare / garantire la ### s.a.s. di ### & C. da quanto quest'ultima fosse condannata a pagare al sig. ### 5)in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di lite, comprese spese generali 15% C.P.A. ed I.V.A.  ### In via pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o comunque il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo dell'#### e, per l'effetto, ordinarsi l'estromissione di questi dal procedimento, per i motivi tutti dedotti in narrativa; nel merito: -in via principale: respingere, per le ragioni esposte in narrativa, tutte le domande proposte dall'attore e, nei suoi confronti dalla ### s.a.s., perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto; -in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare il prevalente e/o concorrente concorso di colpa del conducente del veicolo intestato al sig.  ### nella causazione del sinistro e, per l'effetto, graduare ex art. 1227 c.c. il risarcimento dovuto; -sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare la esclusiva o concorrente responsabilità nella causazione del sinistro del Comune di ### nella persona del suo sindaco pro tempore, e/o della ### s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, condannare questi ultimi a risarcire i danni riconosciuti come dovuti al sig. ### -in ogni caso, con favore di diritti, onorari e spese, anche generali, oltre IVA e ### come per legge. 
In via istruttoria: 1)si richiama tutta la documentazione prodotta in atti e chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del sig. ### del ### e legale rappresentante Comune di #### e del legale rappresentante della ### s.a.s. e per testi sui capitoli di cui alle pagg. 3-4 del Foglio di ### Si indicano quali testimoni: -### e/o Comune di ####; -### residente in ####; -#### dei ### di Condino ###. 
Si chiede sin d'ora di essere abilitati a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi a controparte a mezzo dei suindicati testi.  2) Si ribadisce l'eccezione, già avanzata in memoria ex art. 183 co. 6 n. 3, prima dell'assunzione del teste e successivamente all'assunzione avvenuta in data ###, di incapacità a testimoniare del sig. ### e quindi l'eccezione di nullità della testimonianza del sig. ### assunta in data ###.  3) Chiede di voler disporre ordine di esibizione ex art. 210 cpc. nei confronti dell'attrice, dell'eventuale polizza “Kasko” dell'autovettura ### tg. ### all'epoca del sinistro, oltre che di tutta la documentazione relativa a somme percepite e percipiende, onde essere certi che le somme qui azionate non siano state oggetto di diversa forma satisfattiva.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione dd. 12.07.2021, ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio il Comune di ### chiedendo, nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. nella causazione dell'evento dannoso occorso in data ### all'autovettura ### tg. ### dell'attore; condannare, per l'effetto, il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 11.606,88, ovvero di quella ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza del sinistro subito da detta autovettura in data ###, oltre interessi legali dall'08.11.2020 al saldo effettivo; spese di giudizio rifuse. 
Esponeva in particolare l'attore a sostegno delle domande svolte: 1) che alle ore 10,30 dd. 08.11.2020 ### padre dell'attore, transitava in via ### nel Comune di ### alla guida dell'autovettura ### tg. ### di proprietà del figlio ### (v. doc. 4); 2) che giunto all'altezza della caserma dei ### del ### l'autovettura anzidetta subiva il danneggiamento dei cerchioni anteriore e posteriore dietro e degli ammortizzatori (v. doc. 1) a causa di una buca stradale (v. doc. 2) non segnalata e non visibile; 3) che a seguito dell'impatto il conducente arrestava immediatamente la marcia del veicolo, al fine di evitare ulteriori danni allo stesso, provvedendo a contattare la ### di ### del ### 4) che quest'ultima, giunta sul luogo del sinistro e verificati la dinamica dello stesso, lo stato del manto stradale e i danni subiti, procedeva alla redazione del relativo verbale (v. doc. 3); 5) che come si evinceva dalla documentazione fotografica, di cui al predetto verbale, la buca presente sul manto stradale di via ### non era in alcun modo segnalata, né era immediatamente visibile al conducente; 6) che una volta ultimata la redazione del verbale, l'autovettura veniva trasportata da apposito carroattrezzi presso l'officina autorizzata ### sita in ####, trattandosi di autovettura d'epoca, di particolare pregio e valore (v.  doc. 4); 7) che i lavori di riparazione venivano stimati in € 11.106,88, come da preventivo di riparazione emesso da detta officina in data ### (v. doc. 5); 8) che in data #### inviava al Comune di ### richiesta di risarcimento danni (v. doc. 6); 9) che in data ### UnipolSai, compagnia assicurativa del Comune di ### procedeva ad aprire la pratica del sinistro; 10) che con comunicazione dd. 17.12.2020 (v. doc. 7) la compagnia rigettava la richiesta di risarcimento del danno, adducendo che il tratto di strada interessato dal sinistro era sottoposto a lavori di scavo necessari all'allaccio alla rete di teleriscaldamento ad opera della ### s.a.s., ritenuta unica responsabile per i danni riportati dal veicolo; 11) che tuttavia, come si evinceva dal verbale della ### e dall'allegata documentazione fotografica, la buca in questione si trovava sul lato opposto della carreggiata rispetto al cantiere e non era stata in alcun modo segnalata; 12) che l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita formulato dai legali dell'attore, comunicato al Comune di ### a mezzo pec in data ### (v. doc. 8), non sortiva alcun effetto; 13) che infatti il Comune con pec dd. 01.06.2021 (v. doc. 9) riteneva che “onde non rendere vano il tentativo, sia opportuno coinvolgere la ditta ### s.a.s. di ### & Co. cui l'Ente da me rappresentato aveva appaltato i lavori della realizzazione della nuova ### dei ### del ### volontari di Condino”; 14) che con pec dd. 09.06.2021 (v. doc. 10) il legale del Comune estendeva l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita alla società ### s.a.s., che tuttavia non comunicava le proprie determinazioni nel rispetto del termine di gg. 30, spirato in data ###. 
Costituitosi con comparsa dd. 03.11.2021 il Comune di ### nell'eccepire che il sinistro era ascrivibile a fatto e colpa del conducente dell'autovettura, “che se avesse adottato un comportamento di guida adeguato alle concrete condizioni di tempo e di luogo, ben avrebbe potuto evitare i danni oggi lamentati” e che comunque sarebbe stata tenuta a rispondere la ditta ### s.a.s., cui erano stati appaltati i lavori di realizzazione della nuova caserma dei ### del ### volontari di ### (v. doc. 2), e ciò ai sensi dell'art. 44 punto 3 allegato B al contratto di appalto, contestando altresì l'avversa pretesa anche in punto “quantum”, chiedeva, in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della ditta ### s.a.s. al fine di essere manlevato in ipotesi di condanna; in via principale, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accertare il prevalente, o quantomeno concorrente, concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro e, quindi, graduare ex art. 1227 c.c. il risarcimento dovuto; sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente della ditta ### s.a.s., con conseguente condanna della stessa a risarcire i danni riconosciuti dovuti all'attrice o comunque a tenere indenne, manlevare e garantire il Comune di ### da quanto fosse tenuto a pagare; in via ulteriormente subordinata, accertare il prevalente concorso di colpa della ditta ### s.a.s., stabilendo le relative quote di responsabilità, con condanna della stessa a tenere manlevato il deducente di quanto dovesse pagare ex art. 2055 c.c., oltre le quota di sua responsabilità; spese di giudizio rifuse. 
Costituitasi con comparsa dd. 07.02.2022 la terza chiamata società ### s.a.s. di ### & Co., nell'eccepire il difetto di legittimazione passiva della deducente, contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro, come riferita dall'attore, il nesso di causalità tra evento e danno, nonché il “quantum debeatur”, chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa del direttore dei lavori, nella persona dell'arch. ### affinché venisse condannato a manlevare la ### s.a.s. di ### & Co. in ipotesi di condanna della stessa; in via principale, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare il prevalente e/o concorrente concorso di colpa di ### nella causazione del sinistro e, per l'effetto, graduare ex art. 1227 c.c. il risarcimento dovuto; ancora in via subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare la esclusiva o concorrente responsabilità nella causazione del sinistro del Comune di ### e/o dell'arch. ### e, per l'effetto, condannare quest'ultimi a risarcire i danni riconosciuti all'attore e comunque ordinare loro di tenere indenne/manlevare/garantire la deducente da quanto quest'ultima fosse condannata a pagare al ### spese di giudizio rifuse. 
Costituitosi con comparsa dd. 01.06.2022 il terzo chiamato arch. ### nell'eccepire il difetto di legittimazione passiva in capo allo stesso in quanto il coordinatore della sicurezza era l'arch.  ### e che l'asserita buca si sostanziava in realtà in “una mera abrasione dell'asfalto di profondità trascurabile (circa 0,5 cm), perfettamente visibile dagli utenti della strada in quanto posta in corrispondenza della striscia cementata a seguito dell'allacciamento alla rete elettrica e telefonica, nonché idoneamente segnalata dalla cartellonistica stradale”, contestando altresì l'entità della domanda risarcitoria svolta dall'attore, chiedeva, in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o comunque il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo dell'arch. ### e, per l'effetto, ordinarsi l'estromissione di questi dal procedimento; nel merito, in via principale, respingere tutte le domande proposte dall'attore e, nei suoi confronti dalla ### s.a.s, in quanto infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare il prevalente e/o concorrente concorso di colpa del conducente del veicolo intestato a ### nella causazione del sinistro e, per l'effetto, graduare ex art. 1227 c.c. il risarcimento dovuto; sempre in via subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare la esclusiva o concorrente responsabilità nella causazione del sinistro del Comune di ### e/o della ### s.a.s. e, per l'effetto, condannare quest'ultimi a risarcire i danni riconosciuti come dovuti a ### spese di giudizio rifuse. 
A seguito di ordinanza istruttoria dd. 15.11.2022, venivano assunti all'udienza dd. 21.04.2023 n. 2 testi di parte attorea, n. 2 testi di parte convenuta ed un teste di parte terza chiamata ditta ### s.a.s. 
Con provvedimento in data ### il G.I. fissava udienza di precisazione delle conclusioni. 
All'udienza dd. 17.01.2024 il G.T. tratteneva la causa in decisione. 
Ciò premesso, le domande attoree, infondate, vanno rigettate. 
Invero, l'attore, nell'attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro al Comune di ### ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha affermato che quest'ultimo: A) “non si è avveduto che il manto stradale di ### risulta disconnesso, presentando una pericolosa buca stradale”; B) “non ha segnalato agli utenti della strada (veicoli, motocicli, biciclette e pedoni) l'insidiosità della res con la necessaria segnaletica”; C) “non ha provveduto ad inibirne in alcun modo la pericolosità della strada, effettuando tempestivamente i lavori di riparazione della buca” (v. pagg. 7-8 atto di citazione). 
In punto di diritto sostiene l'attore che “### dunque il nesso eziologico tra la cosa in custodia (la sede stradale e, nello specifico, l'asfalto stradale) e l'evento (l'impatto tra le ruote di destra del veicolo e la buca stradale), sufficiente a configurare la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.”, soggiungendo che “E' inoltre comprovato documentalmente che l'asfalto stradale di ### presentava, all'epoca del sinistro, una buca pericolosa in alcun modo segnalata e visibile agli utenti della strada (doc. 2-3). 
Risulta del tutto pacifico, inoltre, il fatto che il Comune di ### sia il “custode” della cosa (### e il suo manto stradale)” (v. pag. 7 atto di citazione). 
All'udienza dd. 21.04.2023 i testi di parte attorea, ### e ### hanno confermato: 1) che alla guida dell'autovettura vi era il primo; 2) che il giorno 08.11.2020 il manto stradale di via ### nel Comune di ### era sconnesso e presentava una pericolosa buca, come da foto sub doc. 2) parte attorea; 3) che la via ### era priva di cartelli stradali di pericolo idonei a segnalare la buca stradale in questione; 4) che a causa del transito sulla buca stradale de qua l'autovettura subiva il danneggiamento dei cerchioni anteriore e posteriore destro e degli ammortizzatori. 
Alla medesima udienza il teste di parte convenuta ### agente di polizia locale, ha confermato che nel giorno in riferimento (08.11.2020) lungo la via ### era presente un cantiere per la realizzazione della nuova ### dei ### del ### di ### che detti lavori erano eseguiti dalla ditta ### s.a.s. ed appaltati dall'### alla A.T.I., di cui la ditta era capogruppo e mandataria (v. docc. da 2) a 9) parte convenuta); che tra le opere vi era all'allaccio all'acquedotto; che nel mese di novembre detti lavori erano ancora in corso; che in particolare non era stato ancora eseguito il ripristino della pavimentazione in asfalto. 
Il teste ha inoltre confermato il cap. 1) della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc. dd. 08.09.2022 della terza chiamata ### s.a.s. (“se vero che il giorno 8/11/2020, all'incirca alle ore 10,30, il Comune di ### era interessato da tempo atmosferico soleggiato e che la carreggiata stradale della sua via ### era asciutta”), mentre in relazione al cap. 3) parte attorea (“vero che la via ### nel Comune di ### era priva di cartelli stradali di pericolo idonei a segnalare la buca stradale di cui ai punti precedenti”), il teste ha affermato che “### un cartello di lavori in corso, come risulta peraltro dalla documentazione fotografica raccolta nell'immediatezza del nostro intervento”. 
Alla medesima udienza il teste di parte convenuta ### tecnico comunale, ha confermato che i lavori di allaccio non erano stati ancora completati dalla ditta ### s.a.s. e che in particolare non era stato ancora eseguito il ripristino della pavimentazione in asfalto, mentre, assunto a prova contraria in ordine al cap. 2) parte attorea (“vero che il giorno 8/11/2020 il manto stradale di via ### nel Comune di ### era sconnesso e presentava una pericolosa buca, come da rappresentazione fotografica prodotta sub doc. 2”), ha confermato la circostanza, affermando che “### arrivate anche a me queste fotografie. Non posso dire se fosse pericolosa o meno”. 
Da ultimo il teste ### di parte terza chiamata ### s.a.s., assunto a prova contraria sui capitoli di parte attorea, ha confermato il cap. 2) (“vero che il giorno 8/11/2020 il manto stradale di via ### nel Comune di ### era sconnesso e presentava una pericolosa buca, come da rappresentazione fotografica prodotta sub doc. 2”), precisando che “In quanto dipendente della ### sebbene non ricordi con esattezza la data, sono sicuro che durante i lavori vi era la buca. Di fronte vi era l'accesso del cantiere. Non sono in grado di definire la pericolosità”, mentre in relazione al cap. 3) (“vero che la via ### nel Comune di ### era priva di cartelli stradali di pericolo idonei a segnalare la buca stradale di cui ai punti precedenti”) ha affermato che “La cartellonistica da cantiere c'era”. 
Orbene, va innanzitutto rilevato il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore ### in quanto questi, per quanto dichiarato dal padre ### assunto in qualità di teste di parte attorea all'udienza dd. 21.04.2023 (“Voglio il risarcimento del danno della macchina, perchè ho dovuto pagare i danni a mio figlio”), risulta essere stato già risarcito per i danni riportati dall'autovettura. 
Quanto al merito, alla luce delle risultanze istruttorie, e segnatamente delle testimonianze rese e della documentazione, anche fotografica, prodotta, deve ritenersi che il sinistro de quo sia ascrivibile esclusivamente alla condotta di guida del conducente dell'autovettura, non adeguata alla situazione dei luoghi. 
In particolare, non vi è dubbio che la via ### percorsa dall'automobilista presentasse una sconnessione del manto stradale in quanto interessata dai lavori in corso eseguiti dalla ditta ### s.a.s., cui era stata commissionata la realizzazione della caserma dei ### del ### Tuttavia, tale anomalia della sede stradale era del tutto percepibile e quindi evitabile dal conducente dell'autovettura qualora fosse proceduto ad una velocità moderata, correlata alla situazione dei luoghi, interessata dalla presenza di un cantiere. 
Sul punto preme evidenziare che la via ### presenta uno sviluppo rettilineo, senza intersezioni, a margine della quale, su entrambe le direzioni di marcia, erano posizionati cartelli segnalanti lavori in corso, così come riferito dai testi ### e ### e come si evince chiaramente dalle foto nn. 4 e 5 allegate al verbale della ### (v. doc. 3) parte attorea). 
A ciò si aggiunge che l'anomalia del manto stradale era facilmente avvistabile, considerato che la giornata in riferimento era soleggiata ed il fondo si presentava asciutto. 
Stante la prevedibilità o comunque l'agevole visibilità della situazione dei luoghi, deve ritenersi che la condotta imprudente dell'automobilista abbia assunto rilevanza causale esclusiva nella verificazione dell'evento, integrando l'esimente del caso fortuito. 
Con specifico riferimento ad una cosa inerte, giova rammentare che “Questa Corte ha già chiarito che, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (### 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Rv. 640508; fattispecie in cui è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta, ritenuta causalmente attribuibile alla disattenzione dello stesso danneggiato)” (v. Cass. n. 10938/2018). 
Negli stessi termini Cass. n. 18100/2020, secondo cui il caso fortuito può essere costituito dalla condotta della vittima anch'essa idonea ad escludere il nesso eziologico tra cosa e danno “…qualora manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito”. 
In linea con il richiamato indirizzo della Suprema Corte, si veda Cass. ord. 6 luglio 2015 n. 13930, secondo cui “ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa (nella specie dissesto stradale noto o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con lo stesso) impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.”. 
Più recentemente la Suprema Corte, in aderenza ai principi richiamati, ha affermato che “In materia di responsabilità per cose in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile e inevitabile. In particolare si fa specifico riferimento pure alla necessità che la condotta del danneggiato sia valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (v. Cass. n. 29634/2023). 
Quanto alle spese di giustizia, liquidate come da dispositivo, l'attore è tenuto alla rifusione di quelle sostenute sia dal Comune convenuto che dai terzi chiamati. 
Sul punto giova rammentare che “…il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda…” (v. Cass. 12301/2005). 
Negli stessi termini Cass. n. 7674/2008, secondo cui “Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte e d'ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio”.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, il Tribunale di ### così provvede: -rigetta le domande attoree; -condanna l'attore alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Comune convenuto e dai terzi chiamati, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori, in favore di ciascuno di essi.  ### 17.06.2024 Dott. M. ### n. 1961/2021

causa n. 1961/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Massimo Morandini, Pepa Roberto

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Tribunale di Pisa, Sentenza n. 606/2024 del 02-05-2024

... scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data ###, con termini massimi per memorie e repliche sent.……...……………….. r.g.…3163 /2020 cron.……...………………. rep.…...…………………… ### RESPONSABILITA PROFESSIONALE decorrenti dal 15.1.2024, che devono intendersi in questa sede integralmente richiamate. MOTIVI DELLA DECISIONE Parte attrice aveva chiesto la condanna degli istituti convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito, allegandone la responsabilità contrattuale, per inadempimento all'obbligo di diagnosi e cura. A fondamento della domanda, aveva dedotto quanto segue. “ … ### all'epoca dei fatti di anni 47, a partire dal gennaio 2007 e fino al 2011, nel solo (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA Il Giudice, dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3163/2020 R.G., promossa da ### (C.F. ###), con Avv. S. Ticciati PARTE ATTRICE contro ### (C.F.  ###), con avv. M. Tavazzi PARTE CONVENUTA e con ### con Avv. C. ### CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data ###, con termini massimi per memorie e repliche sent.……...………………..  r.g.…3163 /2020 cron.……...……………….  rep.…...…………………… ### RESPONSABILITA PROFESSIONALE decorrenti dal 15.1.2024, che devono intendersi in questa sede integralmente richiamate.  MOTIVI DELLA DECISIONE Parte attrice aveva chiesto la condanna degli istituti convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito, allegandone la responsabilità contrattuale, per inadempimento all'obbligo di diagnosi e cura. 
A fondamento della domanda, aveva dedotto quanto segue.  “ … ### all'epoca dei fatti di anni 47, a partire dal gennaio 2007 e fino al 2011, nel solo sospetto di “linfoma non ### indolente, tipo ### a prevalente localizzazione intestinale” ed in assenza di una diagnosi di certezza, fu sottoposta dai sanitari dell'U. O. di Ematologia dell'### a numerose linee di trattamento chemioterapico ed a terapia cortisonica a dosi elevate (nell'anno 2012 ebbero a manifestarsi disturbi organici che portarono a vari ricoveri ospedalieri). Il tutto avvenne a seguito di una consulenza ematologica durante un ricovero presso l'### di ### in quella occasione veniva formulata una diagnosi di probabilità non sufficiente per una diagnosi sia a livello dell'intestino tenue, sia a livello midollare. Da allora, nelle successive visite, è sempre stata considerata una paziente portatrice di linfoma intestinale e come tale trattata al ricomparire della sintomatologia intestinale, per altro vaga e non di esclusivo appannaggio di una malattia linfomatosa. Pertanto, la sig.ra ### è stata sottoposta a un prolungato ciclo di farmaci che hanno compromesso la sua salute per una patologia non presente, solo sospettata, ma mai dimostrata, e di cui mancavano gli elementi per la diagnosi, e si è pertanto realizzato un sovratrattamento con farmaci, antiblastici e cortisonici, caratterizzati da pesanti effetti collaterali, della cui ricorrenza vi è unanime conoscenza e che possono essere accettati solo nell'ottica di una ponderata valutazione costi/benefici. Vi è stata indubbia incidenza del quadro menomativo sulla funzione sociale, relazione e lavorativa della sig.ra ### che all'epoca dei fatti era Agente Assicurativo e fu costretta, dopo un'iniziale e progressiva riduzione dei ritmi di lavoro, a cessare la propria attività; fra l'altro le è stata anche revocata la patente di guida nell'anno 2011. Non sono da trascurare le sofferenze psichiche e fisiche inevitabilmente patite nel corso del prolungato iter clinico, non solo per i trattamenti cui fu costretta inutilmente a sottoporsi, ma anche per le comprensibili preoccupazioni legate alla comunicazione di una diagnosi “erronea” di patologia tumorale, con la quale ha convissuto per svariati anni” (così, la comparsa conclusionale). 
Si sono costituite in giudizio le convenute ### e ### ed hanno chiesto il rigetto della domanda, perché infondata. 
Hanno contestato sia la sussistenza di alcuna condotta colposa posta in essere dai sanitari, sia l'ammontare del danno allegato dalla parte attrice. 
In particolare, hanno dedotto la complessità del quadro clinico della paziente, ancora oggi non indicativo di una precisa diagnosi, e, in ogni caso, la correttezza della terapia praticata (anche nell'ottica di una malattia di tipo infiammatorio), non dannosa. 
Il procedimento è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti e c.t.u. medico legale. 
Come è noto, la natura della responsabilità della struttura sanitaria, in conformità a quanto disposto dalla legge cd. Gelli Bianco (l.  24/2017) e degli orientamenti giurisprudenziali da questa recepiti, è di tipo contrattuale. E invero, trova la sua fonte nel contratto atipico di spedalità che si perfeziona sulla base dell'accettazione del paziente presso la struttura ospedaliera, che assume - insieme all'obbligazione di cura e accertamento diagnostico - il preciso obbligo di salvaguardia e tutela del paziente nel corso della degenza presso di essa (cfr. ex multis Cass. n. 10832/2010, Cass. n. 22818/2021). 
La fattispecie deve, pertanto, sussumersi nella responsabilità contrattuale da inadempimento ex art. 1218 c.c., derivandone che: il creditore-paziente danneggiato ha l'onere di provare l'insorgenza del danno, o l'aggravamento della propria situazione patologica e il nesso eziologico con l'operato o l'omissione dei sanitari; il debitore-struttura sanitaria ha l'onere di dimostrare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti dannosi siano stati causati da un evento imprevedibile (v. da ultimo C. Cass. 25288/2020). 
Nel caso di specie, l'esistenza del contratto di spedalità tra l'attrice e la struttura ospedaliera è pacifica poiché non contestata, e comunque provata dalla documentazione in atti. 
In base a quanto riferito dai c.t.u., il cui ragionamento appare senz'altro condivisibile in quanto logico e fondato su ampia letteratura scientifica, puntualmente citata, e da ritenersi integralmente richiamato, nella vicenda per cui è causa, “ … le ### iniziative terapeutiche siano state adottate, da questi stessi sanitari, in assenza delle dovute conferme in ordine alla presenza o meno della malattia tumorale ipotizzata, in quanto assunte in mancanza dei criteri fondamentali per poter porre diagnosi di linfoma non-### in generale e/o di ### in particolare: in primo luogo non risultava evidenza macroscopica certa della lesione primitiva, non emersa ad alcuno dei ### esami endoscopici eseguiti; ed inoltre non vi era stata nemmeno conferma in nessuno degli esami citoistologici effettuati sui diversi prelievi e biopsie eseguiti, in tempi diversi, sulla paziente. Per altro, da questo punto di vista, nel linfoma intestinale primario, ed in particolare nel sottotipo istologico più comune, il linfoma del tessuto linfoide associato alla mucosa (### la diagnosi è, di norma, stabilita mediante biopsie guidate da colonscopia, oppure ottenute da prelievi su pezzo operatorio dopo resezione chirurgica; in particolare, l'aspetto endoscopico delle eventuali lesioni può includere crescita esofitica o lesione ulcerosa, poliposi, e/o lesione infiltrativa”. 
Inoltre, “ … Relativamente al caso della ### gli unici aspetti che potevano indurre il sospetto di malattia linfoproliferativa (solo però il sospetto) erano rappresentati dalla sintomatologia lamentata della paziente al momento delle visite (sintomi per lo più riferiti quali sudorazione notturna, febbre, diarrea e calo ponderale, dato, quest'ultimo, quasi mai però dovuto alla misurazione del peso effettuata dal medico al momento dell'accertamento, ma anch'esso riportato); ovvero un quadro nel complesso sostanzialmente aspecifico, in quanto correlabile anche ad altre eventuali condizioni patologiche, e che non poteva, di certo, costituire conferma di malattia tumorale (in assenza degli altri, fondamentali, elementi diagnostici); e, soprattutto, giustificare la prescrizione e l'assunzione di chemioterapia in più occasioni e per un lungo periodo di tempo…”. 
In altri termini, come concludono i c.t.u., “… è possibile ritenere che i trattamenti prescritti alla ###ra ### da parte dei sanitari dell'U.O.  di Ematologia dell'### nel corso di un assai lungo periodo di tempo, non fossero giustificati dalle risultanze degli accertamenti eseguiti nell'ipotesi di presenza di malattia linfoproliferativa (da questi stessi esami, infatti, non confermata); né potevano considerarsi indicati neppure a fronte della sintomatologia riferita dalla paziente, con particolare riguardo ai disturbi intestinali, che una volta assodato non derivanti da una patologia ematologica di natura neoplastica, avrebbero dovuto ragionevolmente indurre i curanti all'invio della paziente ad altri specialisti (presso reparti di gastroenterologia, e/o di immunologia, e/o di endocrinologia, e/o di medicina interna) per gli eventuali accertamenti e cure del caso, a quel punto certamente non più di pertinenza ematologica”. 
Alle osservazioni dei tecnici di parte, gli ausiliari hanno ragionevolmente replicato, in sintesi, che né la circostanza che ad oggi sia ignota la diagnosi, né la circostanza, generica, che la aggressiva terapia somministrata potesse giovare anche in capo di malattia di tipo infiammatoria, elidono la condotta colposa dei sanitari, che, in assenza di riscontro diagnostico, hanno praticato una cura invasiva, comunque non indicata in assenza di patologia tumorale. 
Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare la responsabilità contrattuale della ### nei confronti della attrice, avendo posto in essere i sanitari della struttura, nei termini sopra specificati, una condotta colposa, perché negligente e imperita, causale rispetto al danno riportato dalla paziente. 
I tecnici, con valutazione parimenti condivisibile, hanno escluso profili di responsabilità della ### essendosi i sanitari limitati a segnalare l'evidenza emersa a seguito di esame del sangue quale condivisibile aspetto di approfondimento clinico e a decidere di rinviare l'intervento ortopedico programmato.  ###, all'esito della consulenza, ha rinunciato alla domanda proposta nei confronti della ### Quanto al danno biologico riportato dalla paziente, i consulenti concludono che “Nel caso in oggetto, risultano, dunque, somministrati alla paziente i seguenti trattamenti oncologici: da Dicembre 2006 a Febbraio 2007 Rituximab; da Maggio 2008 a Giugno 2008 Rituximab; da Agosto 2008 a Settembre 2008 Cladribrina associata a ### da Dicembre 2008 a Marzo 2009 Ciclofosfamide (### orale associato A ### da Aprile 2009 a Maggio 2009: 4 somministrazioni di ### da Giugno 2009 a Gennaio 2010 ### orale associato a ### da Marzo 2010 inizia terapia con ### poi sostituita con ### (Aprile 2010), quindi ricomincia ### Inoltre risulta che la paziente ha assunto ### in modo continuativo da Dicembre 2008 a Febbraio 2011. Sulla base della documentazione medica esaminata e di quanto emerso dalla letteratura scientifica al riguardo, è del tutto presumibile ritenere errata la diagnosi di linfoma ### formulata dai sanitari dell‟### e che quindi siano state somministrate alla paziente terapie incongrue consisitite in trattamenti a base di farmaci chemioterapici ###, farmaci immunosopressivi (rituximab e cladribina) e steroidi. Inoltre, è possibile altresì ritenere che da tale inidonea e prolungata assunzione di farmaci siano derivati alla ricorrente esiti rappresentati da iposurrenalismo centrale, in attuale terapia sostitutiva con cortisone acetato, la cui genesi può essere ragionevolmente associata, con criterio del più probabile che non, alla terapia con steroidi prescritta ed assunta dalla ###ra ### per il supposto linfoma ### praticamente durante tutto l'iter terapeutico svolto presso l'### ipogammaglobulinemia in trattamento sostitutivo con immunoglobuline IgG umane con periodiche infusioni; quadro di osteoporosi polidistrettuale di media entità da doversi per altro valutare in relazione dell'età e delle peculiarità del caso concreto in esame… è altrettanto assai probabile che la rilevanza e l'entità delle conseguenze dovute alle terapie improprie somministrate per un così lungo tempo alla paziente, possano aver cagionato, da questo punto di vista, sul piano psicologico, ripercussioni di maggior intensità e/o persistenza, rispetto al quadro psichico iniziale o, comunque, pregresso … ### in conclusione, sulla base delle considerazioni sopra espresse, si può ritenere che allo stato attuale sussistano reliquati che nel loro complesso realizzano un danno biologico valutabile, sulla base dei comuni baremes di utilizzo medico legale e con sufficiente approssimazione analogica, nella misura del 38-40% (trentotto-quarantapercento) della totale”. 
Quanto alla riduzione temporanea dell'integrità psicofisica, essa viene stimata in 180 ### giorni, di cui 60 ### a totale, 30 ### al 75%, 30 ### al 50% e 60 ### al 25%. 
Le spese mediche ritenuta congrue corrispondono alla somma di euro 1830,00 per la relazione medico legale di parte. 
Aggiungono, poi, i consulenti che “… a seguito della somministrazione di farmaci immunosoppressori non può essere esclusa del tutto l'eventualità di un maggior rischio di insorgenza di malattia neoplastica rispetto alla popolazione generale…### si ritiene di poter attualmente valutare tale maggior rischio, nel caso concreto, con sufficiente margine di approssimazione, nella misura del 15- 20%”. 
Applicando i valori tabellari di cui alle tabelle elaborate dal tribunale di Milano (fin da Cass. 12408/2011), come indicato da entrambe le parti, nella misura massima anche in considerazione di quanto da ultimo precisato in ordine al maggior rischio di contrazione di malattia neoplastica, e tenuto conto dell'età della persona danneggiata, si ottiene la somma di € 258.567,00 (246.627,00 + 5940,00 +3000, 00 +1500,00 +1500,00). 
A tale somma devono essere aggiunti la rivalutazione dal mese di aprile 2021 al saldo e gli interessi sulle somme liquidate, rivalutate anno per anno in base agli indici ### dei prezzi al consumo. 
Alla somma di € 1830,00, liquidate a titolo di danno patrimoniale, devono essere aggiunti rivalutazione dalla data dell'esborso al saldo, e interessi sulla somma liquidata, rivalutata anno per anno, in base agli indici ### dei prezzi al consumo. 
Non sussistono, d'altra parte, a parere del giudicante, i presupposti per personalizzare la quantificazione del danno. 
È del tutto verosimile, infatti, sia la gravosità dell'impatto psicologico della diagnosi che quella delle cure somministrate, unitamente alle implicazioni nella vita quotidiana e nella socialità, e, tuttavia, dette conseguenze rientrano ragionevolmente nella stima della riduzione della integrità psicofisica già calcolata dai c.t.u. (come espressamente chiarito, anche con riferimento al danno psichico), potendosi notoriamente correlare alla diagnosi di tumore in sé e per sé considerata, a prescindere dalla persona della attrice. 
Sul punto, pertanto, viene in considerazione quanto condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. fra le altre n.2788 del 31/01/2019), per la quale “le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”, al contrario di quelle “che non siano generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano subito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal danneggiato nel caso specifico, a causa della peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico”. 
In relazione al danno patrimoniale allegato come subìto, è parimenti condivisibile quanto dedotto da parte convenuta: non vi è prova della riduzione dalla capacità di lavoro specifica, né d'altra parte le dichiarazioni dei redditi prodotte dalla attrice consentono di ritenere accertata una sensibile diminuzione del fatturato realizzato come agente, a seguito della diagnosi di malattia e delle cure. 
I capitoli articolati dalla attrice e non ammessi, del resto, si riferiscono genericamente a precedenti attività lavorative compiute dalla attrice, in assenza di puntuali riscontri documentali. 
Ne consegue che non è provato, ad eccezione, come anticipato, delle spese mediche sostenute, un danno patrimoniale conseguente all'inadempimento della convenuta ### Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore e alla natura della controversia, nonché in base all'attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza. 
Tenuto conto della rinuncia alla domanda da parte dell'attrice nei confronti della ASL toscana ### avvenuta a seguito del necessario approfondimento tecnico da parte dei c.t.u., si ritiene sussistano i presupposti per dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite. 
Le spese di c.t.u., già liquidate in atti, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente ### P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: dichiara la cessazione della materia del contendere fra ### e ### e dichiara integralmente compensate le spese di lite. 
Accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, ritenuta la responsabilità contrattuale della convenuta ### la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato alla attrice, quantificato in € 258,567,00 oltre rivalutazione e interessi come in motivazione, e del danno patrimoniale, quantificato nella somma di € 1830,00, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione. 
Condanna la convenuta ### alla refusione delle spese di lite, sostenute dalla parte attrice, che liquida in € 643,88 per spese, € 18.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. 
Pone definitivamente a carico della convenuta ### le spese di c.t.u., già liquidate in atti. 
Così deciso in ### il ###.  

IL GIUDICE
Dott. ### n. 3163/2020


causa n. 3163/2020 R.G. - Giudice/firmatari: De Durante Alessia

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Corte d'Appello di Messina, Sentenza n. 515/2024 del 27-05-2024

... di caduta massi, e da transenne. All'udienza del 19/07/2010 l'attore aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale e veniva quindi dichiarata l'incompetenza in favore del Tribunale di ### ove il procedimento veniva poi riassunto. All'udienza del 22/06/2011 innanzi al Tribunale di ### verificata la regolare instaurazione del contraddittorio in seguito alla riassunzione, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo del giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di ### la causa veniva istruita con prova per testi e con CTU medico-legale affidata al Dott. ### il quale depositava il proprio elaborato peritale. La causa era poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi con sentenza del 05/03/2019 il Tribunale ha così deciso: “### l'inammissibilità delle (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA ### civile Composta dai magistrati: dott. ### dott. #### dott. ### ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 232 dell'anno 2019 posta in decisione con ordinanza comunicata il ###, vertente TRA ### ed Ambiente della ### (cod. fis.  ###) in persona dell'### pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ### presso i cui ### in ### dei ### is. 221, è ope legis domiciliato ### E ### nato a ### il ### (cod. fis. ###) elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta unitamente e disgiuntamente agli avv.ti ### e ### in virtù di mandato allegato in atti ### Comune di #### in persona del ### pro tempore (cod. fis.  ###) elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti ### ed ### Avverso la sentenza n. 537/2019 del Tribunale di ### del 05/03/2019 nel procedimento R.G.6991/2010. 
Registrato il: 28/05/2024 n.3877/2024 importo 200,00
OGGETTO: risarcimento danni. 
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa ### del processo Con atto di citazione del 09/11/2007 ### conveniva in giudizio il Comune di ### innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di ### chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro occorso il ###; l'attore esponeva che si trovava sulla spiaggia di ### ed alle ore 14.30 circa, e mentre era sdraiato a prendere il sole, veniva colpito alla gamba da un masso di circa 25 cm staccatosi dalla scogliera. ###, a sostegno delle domande, allegava di avere raggiunto la spiaggia di ### spiaggia libera consigliata dall'azienda turistica e dalle agenzie di viaggio, dopo avere percorso con un motorino la strada asfaltata e a piedi il residuo tratto di sentiero sterrato, in assenza di segnalazioni di pericolo, ostacoli di sorta o divieti di accesso; esponeva inoltre che dopo l'incidente non era riuscito più a muoversi ed era stata chiamata sia la ### di ### sia il 118 ma che non essendo intervenuti i soccorsi, aveva chiesto aiuto ad alcuni sommozzatori che erano giunti sulla spiaggia con un gommone, i quali lo trasportavano con il gommone fino al porticciolo di #### era poi trasportato in elicottero presso l'### di ### dove veniva diagnosticata la frattura pluriframmentaria della rotula e del terzo distale del femore ma ove era dimesso il giorno successivo con una prognosi di quaranta giorni, senza essere sottoposto ad intervento chirurgico per la mancanza di disponibilità di chirurghi e per le liste di attesa molto lunghe. ### esponeva altresì che la moglie era stata costretta a noleggiare un'autovettura per tornare a casa e che il ### veniva sottoposto agli interventi chirurgici necessari presso l'### di ### e ### di ### a seguito dei quali non aveva potuto esercitare attività lavorativa per la lunga convalescenza.  ### affermava la responsabilità del Comune di ### e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti. 
Nell'instaurato giudizio si costituiva il Comune di ### eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed indicando quali soggetti legittimati l'### del ### e l'### e Ambiente, che chiedeva di chiamare in giudizio; nel merito chiedeva il rigetto delle domande, affermando ### il: 28/05/2024 n.3877/2024 importo 200,00 che il ### si era recato nella spiaggia di ### il cui accesso era vietato, precisando che vi sono due spiagge di ### una accessibile e raggiungibile dopo avere percorso una ripida scalinata e un'altra, nella quale si era recato il ### non pubblicizzata, con accesso vietato ed impedito da transenne oltre che da segnali di divieto, raggiungibile percorrendo a piedi un sentiero sterrato ed un dirupo e dopo aver superato le varie transenne ivi esistenti. Dichiarava che la spiaggia dove si era recato il ### non era raggiungibile dai mezzi di soccorso e riteneva quindi la responsabilità esclusiva dell'attore per i danni riportati per essersi recato in un luogo vietato. In ogni caso affermava l'appartenenza della spiaggia al ### con conseguente responsabilità di quest'ultimo o dell'### e Ambiente, che ne aveva la gestione. 
Autorizzata la chiamata in giudizio, si costituivano l'### e Ambiente e l'### per il ### eccependo, ai sensi dell'art.  25 c.p.c. e dell'art. 6 R.D. n. 1611/1933, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Barcellona Pozzo di #### di ### nel merito chiedevano il rigetto delle domande avendo il ### riportato le lesioni in una spiaggia non aperta al pubblico e il cui accesso era vietato da appositi cartelli, che segnalavano il pericolo di caduta massi, e da transenne. 
All'udienza del 19/07/2010 l'attore aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale e veniva quindi dichiarata l'incompetenza in favore del Tribunale di ### ove il procedimento veniva poi riassunto. 
All'udienza del 22/06/2011 innanzi al Tribunale di ### verificata la regolare instaurazione del contraddittorio in seguito alla riassunzione, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo del giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di ### la causa veniva istruita con prova per testi e con CTU medico-legale affidata al Dott. ### il quale depositava il proprio elaborato peritale. 
La causa era poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi con sentenza del 05/03/2019 il Tribunale ha così deciso: “### l'inammissibilità delle domande nei confronti del Comune di ### e dell'### del ### 2. Accoglie le domande dell'attore, nei limiti di cui in motivazione, nei confronti dell'### e Ambiente della ### per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento in favore di ### della somma di ### il: 28/05/2024 n.3877/2024 importo 200,00 € 36.449,65, all'attualità, oltre interessi come in motivazione; 3. Condanna l'### e Ambiente della ### alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compensi, ed € 550,00 per esborsi, oltre i.v.a. e cpa, come per legge, e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore degli avvocati ### e ### 4. ### alla rifusione in favore del Comune di ### delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compensi oltre i.v.a. e cpa, come per legge, e spese generali nella misura del 15%; 5. Compensa le spese di lite tra il Comune di ### e l'### del ### 6. Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'### e Ambiente della ### Siciliana”. 
Il Tribunale ha ritenuto esservi legittimazione passiva solo dell'### e quindi ritenuta fondata e provata la domanda attorea, ha condannato il suddetto Ente al risarcimento del danno. 
Avverso la suddetta sentenza l'### ed ### della ### ha proposto impugnazione; nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituito ### chiedendo il rigetto dell'appello come pure il Comune di ### che ha chiesto il rigetto del gravame ed ha proposto appello incidentale. 
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza comunicata il ### con successivo deposito di scritti conclusionali. 
Motivi della decisione 1) Con il primo motivo di impugnazione l'appellante contesta la decisione del giudice di prime cure sostenendo che vada invece affermata la piena legittimazione passiva del Comune di ### sia in quanto titolare del potere di vigilanza sulle strade comunali, che in quanto titolare della funzione di polizia locale, che in quanto assuntore (con provvedimenti amministrativi formalizzati e comunque di fatto) di una posizione di garanzia nei confronti dell'utenza per effetto dell'emissione e dell'esecuzione di ordinanze comunali; in particolare l'appellante si riferisce alla circostanza che, a seguito di accessi sui luoghi con propri tecnici sin dal 1995, la ### aveva delegato al Comune l'adozione di ulteriori misure attuative del divieto di accesso alla spiaggia e che il comune adottò tali misure con l'ordinanza n. 6/1996. In ragione di ciò la mancata ### il: 28/05/2024 n.3877/2024 importo 200,00 esecuzione di tale ordinanza e quindi l'eventuale mancanza o comunque non manutenzione della segnaletica finalizzata alla segnalazione del pericolo ed alla inibizione al passaggio, determinerebbero l'esclusiva responsabilità del Comune. 
Sul punto l'appellato Comune chiede il rigetto di tale domanda richiamando correttamente i principi già formulati dal ### di prime che, dopo una disamina della normativa vigente in materia, è giunto alla conclusione che la proprietà e, quindi, anche la custodia delle spiagge in ### appartiene all'### ed ### ed in conseguenza va esclusa ogni responsabilità a carico del Comune di ### come pure dell'### del ### dovendosi piuttosto affermare la responsabilità esclusiva dell'### ed ### in forza dell'art . 6, settimo comma, ### 172/2003 per il quale “a decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla regione ### ai sensi del decreto del ### della Repubblica 1° luglio 1977, 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.”. 
La fattispecie per cui è causa è afferente una ipotesi ex art. 2051 cod. civ. che pone a carico del custode la responsabilità per i danni causati dal bene in custodia secondo il principio della culpa in vigilando superabile solo con l'esimente del caso fortuito. 
Soggetto custode rimane pur sempre l'### e ### potendosi sul punto affermare che la natura di custode e gli obblighi conseguenziali, soprattutto nei rapporti con i terzi, non possono ritenersi trasferiti a terzi a seguito della delega delle attività di controllo, così come accaduto laddove il Comune di ### con l'ordinanza sopra indicata e con le precedenti ordinanze della ### di ### ha assunto solo le funzioni di polizia locale per il controllo dei luoghi mentre l'unico soggetto proprietario e custode è rimasto sempre e solo l'### Correttamente, quindi, la condanna risarcitoria è stata posta a carico dell'### il cui primo motivo di appello va pertanto rigettato.  2) Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante contesta la valutazione del Tribunale secondo il quale dall'esame dell'istruttoria espletata in giudizio sarebbe possibile affermare che il sinistro si è verificato con le modalità allegate ### il: 28/05/2024 n.3877/2024 importo 200,00 dall'attore. ### ritiene invece, al contrario, che sarebbe stata raggiunta piena prova del fatto che il ### raggiunse la spiaggia nella consapevolezza che l'accesso era vietato e che quindi le ordinanze avevano in concreto raggiunto lo scopo di rendere nota l'esistenza del divieto il giorno del fatto; in proposito si richiama al contenuto delle prove testimoniali, con particolare riferimento a quelle del teste ### medico che raggiunse e prestò il primo soccorso al ### nel porticciolo di ### il quale ha dichiarato “ricordo di aver parlato con il ### mentre eravamo in ambulanza e di avergli chiesto le circostanze dell'infortunio. A questo punto il ### mi ha detto dove era avvenuto il fatto e io gli ho chiesto come avesse fatto a raggiungere la spiaggia e se sapesse che era vietato entrarvi. ### mi ha risposto che lo sapeva ma che aveva sperato non accadesse nulla”. 
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, come pure dal Comune di ### nel suo appello incidentale di cui infra, a tale dichiarazione non può darsi il valore di confessione stragiudiziale data a un terzo: sul punto l'articolo 2735 cod. civ. dispone che l a confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale ma se essa è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento è liberamente apprezzata dal giudice. 
Nella fattispecie in esame trattasi di una dichiarazione resa verosimilmente in un momento concitato, nel quale il ### si trovava in una condizione di disagio e di dolore fisico, nella imminenza di un evento traumatico anche dal punto di vista psicologico stante la particolarità dell'accaduto ed il fatto che solo per pochi centimetri di distanza l'evento avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche; in tal contesto è altrettanto verosimile che le dichiarazioni del ### possano essere state fraintese dal medico o comunque male interpretate, con la conseguenza che quanto eventualmente dichiarato, nella libera valutazione del giudice, non può essere considerato al pari di una vera confessione stragiudiziale tale da assumere piena valenza probatoria ai fini di causa.  ###, come pure l'appellante incidentale, si sofferma sulle dichiarazioni degli altri testi e cioè ### e ### i quali se da un lato hanno affermato di avere apposto transenne e segnaletica, in tal modo prospettando una situazione di luoghi nella quale l'avviso del pericolo era ben chiaro, dall'altro non sono stati tuttavia nelle condizioni di potere affermate che proprio al momento del fatto ### il: 28/05/2024 n.3877/2024 importo 200,00 cartelli e segnaletica erano effettivamente presenti sui luoghi; in proposito, piuttosto, è stato dichiarato che spesso tutti i deterrenti posti sui luoghi erano rimossi da terzi avventori, dovendosi di conseguenza intervenire con la loro sostituzione, e pertanto è verosimile potere ritenere che proprio al momento del sinistro per cui è causa le transenne o altro tipo di segnale, erano stati oggetto di rimozione senza che nel frattempo si fosse provveduto a sistemare quanto necessario, per di più tenuto conto che l'evento è accaduto ad ottobre e quindi già a stagione balneare conclusa, potendo quindi immaginare a quel punto un controllo dei luoghi meno assiduo. 
A ciò si aggiunga che la circostanza della emanazione di circolari interdittive da parte della ### di ### non può far ritenere esistente una presunzione di conoscenza da parte del ### sia per la natura non normativa dei provvedimenti in questione, sia perché è possibile immaginare che l'appellato potesse non essere a conoscenza delle ordinanze e del pericolo in quanto non abitante sui luoghi ma turista in vacanza residente in ### Può quindi affermarsi che non risulta provato che al momento del fatto vi fossero sui luoghi segnali o transenne che indicavano il pericolo ed impedivano il libero accesso;: osserva la Corte che, invece, le altre dichiarazioni testimoniali portano a ritenere che l'odierno appellato ha dimostrato la fondatezza di quanto dedotto, risultando provato, così come affermato dagli altri testimoni #### e ### che il transito verso la spiaggia era libero e che pertanto nessuna responsabilità, nemmeno concorsuale, può essere attribuita al ### Anche il secondo motivo di appello è infondato e va rigettato.  3) Il terzo e quarto motivo di appello risultano di conseguenza assorbiti senza necessità di specifica trattazione.  4) Viene all'esame della Corte l'appello incidentale proposto dal Comune di ### che richiede volersi dichiarare la responsabilità del ### in ordine all'accaduto. 
Il motivo di appello incidentale propone sostanzialmente le medesime considerazioni esposte dall'appellante principale nel suo secondo motivo di impugnazione, e pertanto per lo stesso può ritenersi qui richiamato per intero il contenuto del superiore punto 2 delle motivazioni formulate dalla Corte. 
Anche l'appello incidentale è infondato e va rigettato.  ### il: 28/05/2024 n.3877/2024 importo 200,00
Va infine osservato che l'appellato ### se da un lato nel contenuto dei suoi scritti difensivi si duole della circostanza che il ### di prime cure lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di ### da lui ingiustamente citato, sul punto non formula poi alcuna specifica domanda incidentale.  ### sentenza va pertanto confermata. 
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza e stante le rispettive domande giudiziali vanno poste a carico, in solido, dell'### e ### e del Comune di ### in favore di ### ed a carico dell'### e ### in favore del Comune di ### Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della ### 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «### l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”. 
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante incidentale per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento. 
Con riferimento, invece, al rigetto dell'appello principale, nonostante l'integrale rigetto dello stesso, la citata norma non è applicabile atteso che l'appellante principale è pubblica amministrazione parificata allo Stato per la quale può richiamarsi anche il principio espresso in tale senso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza ### n. 9938/2014.  P. Q. M.  La Corte di Appello di #### civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'### ed ### della ### e sull'appello incidentale del Comune di ### avverso la sentenza ### il: 28/05/2024 n.3877/2024 importo 200,###/2019 del Tribunale di ### del 05/03/2019 nel procedimento R.G.6991/2010, così provvede: 1) Rigetta l'appello principale e rigetta l'appello incidentale, e pertanto conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza; 2) ### l'### e ### della ### in persona dell'### pro tempore ed il Comune di ### in persona del legale rappresentante p.t. al rimborso in solido in favore di ### di spese e compensi del giudizio che liquida in complessivi ### 4.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.; 3) ### l'### e ### della ### in persona dell'### pro tempore al rimborso in favore del Comune di ### di spese e compensi del giudizio che liquida in complessivi ### 4.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.; 4) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della ### 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante incidentale Comune di ### al versamento in favore dell'### dell'importo pari al contributo unificato versato per la proposizione della domanda incidentale.  ### camera di consiglio del 09/05/2024.   ### ausiliario estensore ##### il: 28/05/2024 n.3877/2024 importo 200,00

causa n. 232/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Oliveri Arturo Maria Domenico, Giuseppe Minutoli

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 537/2019 del 12-03-2019

... di caduta massi, e da transenne. All'udienza del 19.7.2010 l'attore aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale; veniva quindi dichiarata l'incompetenza in favore di questo Tribunale. All'udienza del 22.6.2011, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio in seguito alla riassunzione, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo del giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Barcellona P. G., ### distaccata di ### la causa veniva istruita oralmente, veniva altresì disposta CTU medico-legale e all'udienza del 15.6.2016 veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.12.2017. Infine, all'udienza del 4.7.2018, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6991 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010, vertente TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati ### e ### per procura in atti - ATTORE - E COMUNE DI MALFA (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliato in ### via S. ### is. 225, presso lo studio dell'avv.  ### che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. ### per procura in atti -CONVENUTO - NONCHÈ ### E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA (C.F. ###), in persona dell'### pro tempore, e ### DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ### via dei ### is. 221, presso gli ### dell'Avvocatura dello Stato di ### che li rappresenta e difende per legge -### - OGGETTO: Risarcimento danni.  CONCLUSIONI: come da verbale in atti. 
CONSIDERATO IN FATTO Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato ### riassumeva presso questo Tribunale il giudizio inizialmente instaurato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di #### distaccata di ### nel quale aveva convenuto in giudizio il Comune di ### al fine di ottenere - previo accertamento della responsabilità di quest'ultimo - il risarcimento dei danni subiti in seguito all'incidente occorsogli a ### sulla spiaggia di ### il ###, alle ore 14.30 circa, allorquando, mentre si trovava sdraiato a prendere il sole, era stato colpito alla gamba da un masso di circa 25 cm staccatosi dalla scogliera.  ###, a sostegno delle domande, allegava: di avere raggiunto la spiaggia di ### spiaggia libera consigliata dall'azienda turistica e dalle agenzie di viaggio, dopo avere percorso con un motorino la strada asfaltata e a piedi il residuo tratto di sentiero sterrato, in assenza di segnalazioni di pericolo, ostacoli di sorta o divieti di accesso; che dopo l'incidente non era riuscito più a muoversi ed era stata chiamata sia la ### di ### sia il 118; che non essendo intervenuti i soccorsi, il ### aveva chiesto aiuto ad alcuni sommozzatori che erano giunti sulla spiaggia con un gommone; che i sommozzatori l'avevano trasportato con il gommone fino al porticciolo di ### e da lì, con l'elicottero, era stato trasportato presso l'### di ### dove gli era stata diagnosticata la frattura pluriframmentaria della rotula e del terzo distale del femore, ed era stato dimesso il giorno successivo con una prognosi di quaranta giorni, senza essere sottoposto ad intervento chirurgico per la mancanza di disponibilità di chirurghi e per le liste di attesa molto lunghe; che la moglie era stata costretta a noleggiare un'autovettura per tornare a casa; che il ### era stato sottoposto agli interventi chirurgici necessari presso l'### di ### e ### di ### che durante il periodo di convalescenza, protrattosi fino al marzo 2006, ed anche successivamente non aveva potuto più svolgere le attività lavorative prima svolte; che egli, titolare di uno stabilimento balneare d'estate, era stato costretto ad avvalersi di collaboratori per l'espletamento delle attività prima assicurate personalmente, mentre non aveva potuto svolgere l'attività di rappresentante nell'inverno successivo all'intervento, con conseguenti perdite patrimoniali.  ### affermava la responsabilità del Comune di ### e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti, di cui € 58.000,00 per danno biologico, inabilità temporanea, danno alla capacità lavorativa generica, alla vita di relazione, € 1.864,90 per le spese sostenute, € 30.000,00 per danni patrimoniali o, comunque, delle somme dovute all'esito del giudizio, con vittoria delle spese di lite. 
Si costituiva in giudizio il Comune di ### eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed indicando quali soggetti legittimati l'### del ### e l'### e Ambiente, che chiedeva di chiamare in giudizio. 
Nel merito chiedeva il rigetto delle domande, affermando che il ### si era recato nella spiaggia di ### il cui accesso era vietato. Al riguardo precisava che vi sono due spiagge di ### una accessibile e raggiungibile dopo avere percorso una ripida scalinata e un'altra, nella quale si era recato il ### non reclamizzata, con accesso vietato ed impedito da transenne oltre che da segnali di divieto, raggiungibile percorrendo a piedi un sentiero sterrato ed un dirupo e dopo aver superato le varie transenne ivi esistenti. Dichiarava che la spiaggia dove si era recato il ### non era raggiungibile dai mezzi di soccorso, ma solo dal mare, diversamente dall'altra. 
Riteneva quindi la responsabilità esclusiva dell'attore per i danni da esso riportati per essersi recato in un luogo vietato. 
In ogni caso affermava l'appartenenza della spiaggia al ### con conseguente responsabilità di quest'ultimo o dell'### e Ambiente, che ne aveva la gestione. 
Contestava infine le richieste risarcitorie, affermando la mancata prova della causa del sinistro, riteneva che le spese sostenute dal ### fossero imputabili a scelte autonome di costui, che aveva deciso di noleggiare un'auto invece di aspettare l'intervento chirurgico presso l'### di ### e che la durata della convalescenza dovesse ricondursi all'operato dei sanitari che l'avevano avuto in cura. 
Autorizzata la chiamata in giudizio, si costituivano l'### e Ambiente e l'### per il ### eccependo, ai sensi dell'art. 25 c.p.c. e dell'art. 6 R.D.  1611/1933, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Barcellona Pozzo di #### di ### Nel merito chiedevano il rigetto delle domande avendo il ### riportato le lesioni in una spiaggia non aperta al pubblico e il cui accesso era vietato da appositi cartelli, che segnalavano il pericolo di caduta massi, e da transenne. 
All'udienza del 19.7.2010 l'attore aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale; veniva quindi dichiarata l'incompetenza in favore di questo Tribunale. 
All'udienza del 22.6.2011, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio in seguito alla riassunzione, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo del giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Barcellona P. G., ### distaccata di ### la causa veniva istruita oralmente, veniva altresì disposta CTU medico-legale e all'udienza del 15.6.2016 veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.12.2017. 
Infine, all'udienza del 4.7.2018, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
RITENUTO IN DIRITTO Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio, formulata dal Comune di ### nella memoria di replica, in quanto al presente giudizio si applica, ratione temporis, l'art. 307 c.p.c. nella formulazione anteriore alla novella di cui alla l. n. 69/2009. 
Invero, con la riassunzione si ha una mera prosecuzione del giudizio già introdotto.  ###. 307 c.p.c. nella vecchia formulazione prevedeva che l'estinzione non potesse essere rilevata d'ufficio, ma dovesse essere eccepita dalla parte prima di ogni sua difesa. Ebbene, dall'esame della comparsa del Comune presso questo Tribunale non emerge l'esistenza di una tale eccezione di estinzione, né è stata formulata a verbale nella prima udienza. In ogni caso, dovendo considerare che all'epoca la sospensione feriale si protraeva per 46 giorni, la riassunzione appare tempestiva. 
Il Comune di ### ha pure sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. 
È noto che la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso; essa deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. 
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito (Cass., Sez. III, n. 20819/2006; n. 13756/2006).  ### ha lamentato il danno subito in seguito alla caduta di un masso mentre si trovava sulla spiaggia di ### ed ha invocato l'applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c.. 
Occorre, quindi, stabilire quale degli ### in giudizio debba essere chiamato a rispondere per lesioni del tipo in questione, avvenute su una spiaggia. 
Le spiagge, ai sensi dell'art. 822 c.c. e dell'art. 28 cod. nav., appartengono al demanio marittimo. ###. 30 cod. nav. ha attribuito all'amministrazione delle ### e dei ### l'uso e la polizia del demanio marittimo. La disposizione in esame, tuttavia, deve coordinarsi con le riforme successivamente varate (in particolare, le leggi n. 59/97 e n. 127/97, il d.lgs. n. 112/1998). 
In Sicilia, l'art. 32 dello ### della ### ha espressamente previsto che i beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella ### sono assegnati alla ### eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale. 
Infine, considerata l'epoca del fatto oggetto di causa, l'art. 6, c. 7, l. 8 luglio 2003, n. 172, ha disposto: a decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, gia' trasferite alla regione ### ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale. 
La ricostruzione delle disposizioni richiamate permette, quindi, di affermare che avendo la ### l'assegnazione dei beni del demanio dello Stato e la gestione degli stessi, la legittimazione passiva in merito ad eventi dannosi riconducibili alla gestione delle spiagge va attribuita alla ### dunque nel caso di specie all'### chiamato in giudizio. 
Deve infine precisarsi che l'### e l'### del ### sono stati chiamati in giudizio dal Comune di ### che ha escluso la propria legittimazione passiva, affermando quella degli ### di cui sopra.  ### non ha formalmente esteso le proprie domande nei confronti dei terzi chiamati, tuttavia, come ha affermato la Suprema Corte, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia "impropria", in quanto, da un lato, tale condotta è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia (la quale, di per sé, non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva) e, dall'altro, va privilegiata l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità del danno. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato (C. Cass., Sez. I., n. 24294/2016; n. 22050/2018). 
Sulla scorta delle considerazioni esposte va dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti del Comune di ### e dell'### del ####. 2051 c.c. disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito. 
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode, occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze del bene da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass., civ. Sez. III, n. 4495/2011). 
Dall'esame dell'istruttoria espletata in giudizio è possibile affermare che il sinistro si è verificato con le modalità allegate dall'attore. 
In particolare, la teste ### moglie dell'attore, presente al momento del fatto, ha affermato di avere raggiunto la spiaggia di ### insieme al marito, di avere “lasciato lo scooter dove terminava la strada asfaltata e di avere percorso a piedi il sentiero sterrato, così come altre persone presenti”, precisando che “non vi era alcun cartello che segnalasse situazioni di pericolo o divieto di transito”, e di avere raggiunto la spiaggia “senza affrontare alcun dirupo”; ha, poi, aggiunto: “confermo che la spiaggia era raggiungibile sia via terra sia via mare” e che sulla spiaggia vi erano anche famiglie con bambini. Ha riferito che “mentre eravamo sdraiati sulla spiaggia mio marito è stato colpito da un masso che si è staccato dalla scogliera e lo ha colpito al ginocchio” e che il marito è stato soccorso da alcuni sommozzatori e trasportato con un tender sino a #### teste, ### assente al momento del fatto, ha dichiarato di essersi recata anch'essa nel 2005 a ### ed il sentiero era agevolmente percorribile, non vi erano segnalazioni di pericolo o di interdizione al passaggio. 
Il teste ### ha riferito di conoscere “il sentiero che dalla strada asfaltata giunge alla spiaggia di ### e di sapere che lo stesso è accessibile ai pedoni e privo di segnalazioni o delimitazioni”. Ha escluso l'esistenza di due spiagge a ### raggiungibili dal sentiero indicato nonché l'esistenza di calette raggiungibili via mare “in quanto, da entrambi i lati la spiaggia è delimitata da dirupi”. 
Il teste ### all'epoca dei fatti dipendente del Comune di ### ha dichiarato che “dalla strada asfaltata comunale si dipanano due sentieri, uno che va verso i magazzini dei pescatori e l'altro che arriva fino alla spiaggia. Il sentiero è percorribile anche se non asfaltato. 
Circa 10 metri prima della spiaggia vi sono le transenne e i segnali di pericolo […]. Dopo le transenne il sentiero è più scosceso ma comunque percorribile. ### alla spiaggia da questo sentiero è interdetto in quanto le transenne impediscono totalmente l'accesso, anche se spesso vengono rimosse. ### modo per accedere alla spiaggia è via mare”. 
Il teste ### ha riferito di avere collocato, su richiesta del ### nei primi anni '90 le transenne che impedivano l'accesso alla spiaggia e di averle ricollocate ogni volta che erano state divelte. Ha poi aggiunto che “già prima del 2005 era stata collocata rete elettrosaldata che chiudeva da una parte all'altra precludendo totalmente l'accesso, per cui la spiaggia era percorribile solo dal mare. ### parte del sentiero porta alla zona delle balate, che non finisce con una spiaggia ma tufo e roccia dove, comunque, si può fare il bagno. Ho provveduto anche a collocare i cartelli già nei primi anni del '90 nel tratto in cui il sentiero si divide. Da allora i cartelli sono sempre stati presenti”. 
Infine, il teste ### medico, con riguardo alle modalità di accesso ha affermato: “non so dire se l'accesso alla spiaggia fosse all'epoca vietato in qualche modo”. 
Le dichiarazioni dell'unica teste che ha assistito al fatto, ovvero la moglie dell'attore - della cui attendibilità sul punto non v'è motivo di dubitare - permettono di affermare che l'attore, sdraiato sulla spiaggia di ### è stato colpito da un masso staccatosi dalla scogliera ivi esistente. 
Ciò consente di dichiarare la responsabilità dell'### titolare della gestione della spiaggia (cfr. C. Cass., n. 16226/2005, applicabile al caso di specie). Peraltro, proprio le dichiarazioni dei testi e la documentazione versata in atti dalle ### permettono di escludere la ricorrenza del caso fortuito, essendo noto agli ### in questione il pericolo esistente sulla spiaggia di ### Deve comunque verificarsi se la condotta dell'attore possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere, o quantomeno ridurre, i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014). 
Al riguardo si evidenzia che non vi è alcuna prova certa dell'esistenza delle transenne e dei segnali di pericolo proprio il giorno dell'incidente. 
Anche ove si volessero valorizzare le dichiarazioni dei testi del Comune di ### non può non considerarsi che il teste ### ha ammesso che le transenne vengono divelte e il teste ### non è stato in grado di affermare l'esistenza di divieti all'epoca dei fatti. ### teste ### si è limitato ad affermare genericamente che i cartelli di divieto e gli ostacoli fisici atti ad impedire l'accesso alla spiaggia sono sempre stati presenti, ma in tal modo ha contraddetto in parte le dichiarazioni del teste ### che, come riportato, ha riferito degli atti di vandalismo. 
Per converso, risulta priva di valore probatorio la deposizione resa sul punto dal teste ### in merito alla consapevolezza dei divieti in capo all'attore, in quanto risulta essere de relato ex parte. Com'è noto, una tale deposizione può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità (C. Cass., Sez. I, 11844/2006). Ma come chiarito ciò non è emerso, vista l'assenza di prova certa in ordine all'esistenza dei divieti e delle transenne il giorno del fatto, tale da impedire di attribuire rilievo all'eventuale condotta negligente dell'attore, che li avrebbe ignorati per raggiungere la spiaggia di ### Anche i provvedimenti con i quali le ### via via interessate hanno disposto l'interdizione della spiaggia non assumono rilievo dal momento che non è stato dimostrato che la concreta attuazione di detti provvedimenti fosse stata assicurata il giorno del fatto. 
Dunque, l'### va condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura di seguito indicata. 
In ordine al quantum debeatur il CTU nominato, dott. ### ha constatato che ### in seguito alla caduta, ha riportato: “frattura pluriframmentaria di rotula, frattura III distale di femore sovra condiloidea”, tali da determinare una invalidità permanente nella misura del 10%, e un'invalidità temporanea di 130 giorni (dei quali 40 giorni al 100%, 20 al 75%, 20 al 50% e 50 al 25%). 
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di un attento esame degli atti di causa, ben motivate e non seriamente contestate, fatta eccezione per l'entità delle spese mediche, di cui si dirà infra. 
Il danno subito dall'attore deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive degli infortunati, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn..  26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008). 
La Suprema Corte ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... E' compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…### in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… ### tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.” Il danno biologico (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore va equitativamente determinato ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso nel caso di specie le tabelle del Tribunale di Milano 2018, nella seguente misura: € 30.361,00 all'attualità (di cui € 22.766,00 per il 10% di danno biologico in un soggetto di 38 anni all'epoca del fatto; € 3.920,00 per 40 giorni di inabilità assoluta, computando € 98,00 per ogni giorno, € 1.470,00 per 20 giorni di inabilità al 75%, € 980,00 per 20 giorni di inabilità al 50%; € 1.225,00 per 50 giorni al 25%). 
Il CTU ha poi affermato che l'invalidità in questione espone “il periziando al progressivo deterioramento delle superfici articolari del ginocchio destro (rotula, femore distale e tibia prossimale) riconducibile ad un quadro clinico di “artrosi post-traumatica” che, in un soggetto ancora in età relativamente giovane, sfocerà verosimilmente in una riduzione della propria capacità lavorativa”. 
Le conseguenze individuate dal CTU vanno ricondotte nella c.d. “cenestesi lavorativa” e, come affermato dalla Suprema Corte, possono dar luogo ad un appesantimento del punto di invalidità: il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (C. Cass., 15272/2018). 
In applicazione del superiore principio è possibile riconoscere al ### una personalizzazione del solo danno biologico (non anche del danno da inabilità permanente) nella misura del 20%, pertanto a tale titolo gli va attribuita la somma di € 27.319,20. 
Vi sono spese documentate per € 1.535,45 - già rivalutata all'attualità la somma di € 1.301,23 - dovendo escludere talune ricevute ticket prodotte in atti in quanto non vi è alcuna prova della loro riconducibilità ai fatti di causa (in particolare ricevute ### 57647 e 57649 del 4.7.2006, e le successive, nonchè tutti gli scontrini depositati, ad eccezione di quello del 18.10.2005, laddove sono leggibili i farmaci acquistati, in quanto privi di qualsiasi riscontro). 
Il pregiudizio estetico è incluso nella valutazione compiuta dal ### come anche il danno alla vita di relazione, posto che la liquidazione già operata comprende un certo grado di sofferenze e di rinunce connesse alle lesioni riportate. Nel caso di specie, peraltro, il danno alla vita di relazione è stato genericamente allegato. 
Non possono invece essere riconosciute all'attore le spese di viaggio sostenute per il ricovero presso l'### di ### dal momento che non è emerso dai documenti in atti che l'### di ### non avesse assicurato l'intervento chirurgico necessario per le lesioni riportate, anzi dal certificato di ### si evince che era stato disposto il ricovero presso la ### di ### In ogni caso il ### e la moglie avrebbero dovuto fare rientro nel luogo di residenza, affrontando le relative spese, mentre non è stato richiesto il rimborso del biglietto di ritorno, ove già acquistato in precedenza.  ### ha poi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per la necessità di avvalersi di collaboratori nella gestione del lido, fino a quel momento assicurata da lui in via esclusiva, e per non aver potuto svolgere l'attività di rappresentante nell'inverno 2005. 
Le circostanze indicate non sono emerse con certezza dall'istruttoria orale, in quanto le dichiarazioni della moglie del ### sul punto sono in parte contraddette dalle dichiarazioni della teste ### che ha riferito: “ricordo che lo stesso” [il ### “si avvaleva di collaboratori nella gestione del lido. Ricordo in particolare del sig. ### che svolgeva le stesse attività del sig. ### Credo che questa persona gestisse il lido insieme al sig. ### ma non so dire se fosse inquadrato come dipendente”. Il teste ### ha affermato che “solo dopo il sinistro oggetto di causa” [il ### “ha avuto necessità di avere un collaboratore per le attività che prima svolgeva autonomamente nello stabilimento. So che era il cugino ad aiutarlo ma non so se in cambio o meno di un compenso”. 
Dunque non è possibile affermare con certezza che il ### si occupasse del lido in via esclusiva prima del sinistro, in ogni caso egli non ha prodotto alcuna prova del danno patrimoniale subito, mediante per es. la dichiarazione dei redditi degli anni precedenti e successivi al periodo di riferimento, da cui desumere l'eventuale entità della contrazione dei suoi guadagni o le buste paga degli eventuali dipendenti assunti e retribuiti dopo il sinistro per documentare l'eventuale esborso a tale titolo. 
Trattandosi di un danno patrimoniale che l'attore avrebbe potuto agevolmente provare la perdita economica non può ritenersi dimostrata. 
Né nel caso di specie può procedersi ad una liquidazione equitativa del danno, potere discrezionale conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., solo per i danni risarcibili di cui sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrarne il preciso ammontare (cfr. C. Cass., n. 127/2016). Il ricorso alla liquidazione equitativa consente di superare una tale intrinseca obiettiva difficoltà di quantificazione, che tuttavia non ricorre nella fattispecie in esame per le ragioni illustrate. 
Pertanto al ### va liquidata la somma di € 36.449,65 (ovvero 27.319,20 per danno biologico, € 7.595,00 per inabilità temporanea, € 1.535,45 per spese mediche), all'attualità, su cui riconoscere anche il c.d. lucro cessante, e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario. 
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c.. 
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo, costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (5.10.2005) per il danno biologico e l'inabilità e alla data dei singoli pagamenti per le spese mediche, rivalutato anno per anno secondo gli indici ### con esclusione degli interessi sugli interessi. 
Dopo la pubblicazione della presente sentenza sull'importo liquidato sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito. 
L'### va, quindi, condannato al pagamento in favore di ### della somma di € 36.449,65, all'attualità, oltre interessi come sopra specificato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, nei rapporti tra l'attore, l'### ed il Comune di ### dunque l'### va condannato al pagamento di dette spese in favore dell'attore, che a sua volta va invece condannato al pagamento delle spese in favore del Comune di ### privo di legittimazione. 
Si ritiene di compensare le spese di lite tra il Comune e l'### del ### in quanto quest'ultima si è costituita unitamente all'### svolgendo difese analoghe. 
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 52.000,00, parametri medi) nel seguente modo: € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 7.254,00, oltre € 550,00 a titolo di contributo unificato e bollo, in favore dell'attore. 
Le spese liquidate all'attore vanno distratte in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. 
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'### P. Q. M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 6991/2010, vertente tra ####, Comune di ### in persona del ### pro tempore, ###, ### e Ambiente della ### in persona dell'### pro tempore e ### del ### in persona del legale rappresentante pro tempore (terzi chiamati), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. Dichiara l'inammissibilità delle domande nei confronti del Comune di ### e dell'### del ### 2. Accoglie le domande dell'attore, nei limiti di cui in motivazione, nei confronti dell'### e Ambiente della ### per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento in favore di ### della somma di € 36.449,65, all'attualità, oltre interessi come in motivazione; 3. Condanna l'### e Ambiente della ### alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compensi, ed € 550,00 per esborsi, oltre i.v.a. e cpa, come per legge, e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore degli avvocati ### e ### 4. ### alla rifusione in favore del Comune di ### delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compensi oltre i.v.a. e cpa, come per legge, e spese generali nella misura del 15%; 5. Compensa le spese di lite tra il Comune di ### e l'### del ### 6. Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'### e Ambiente della ### Così deciso in ### il ###.  ##### S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6579693897c9ad7dba2d390750eedd33

causa n. 6991/2010 R.G. - Giudice/firmatari: Aucelluzzo Milena

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