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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 342/2026 del 09-01-2026

... della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario ‘petitum' della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, 5144). 12.- Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: -. ### la ### s.p.a., in persona dei legali rappresentanti p.t, al pagamento in favore di ### della somma complessiva di euro € 155.108,20 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3786 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: ### professionale, TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### domiciliat ###Napoli, al ### I, 75; -#### in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### domiciliat ###Napoli al ### 19; -###: per l'attrice: “insiste per l'accoglimento di tutte le domande formulate, con il riconoscimento della responsabilità della ### per i danni conseguenti alla malpractice medica verificatasi in occasione del parto cesareo eseguito dai sanitari della citata clinica in data ### e conseguente risarcimento delle voci richieste nel citato atto introduttivo e nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. …. Si conclude, pertanto, per l' accertamento della responsabilità iatrogena dei sanitari della ### e la condanna della stessa, così come rapp.ta, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attrice, così articolato: ### biologico sulla base di un'invalidità del 28%, pari ad euro 133.761,60 compreso della personalizzazione, una ITT in 28 giorni pari ad €uro 3.332,00, una ITP in 60 giorni al 75% pari ad €uro 5.355,00, una ITP in 379 giorni al 50% pari ad €uro 22.530,50, oltre il danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico, tenuto conto della particolare sofferenza psicofisica subita dall'istante e documentata e per tutti i motivi illustrati nell'atto introduttivo, danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa generica, da quantificarsi in via equitativa, ovvero applicando il criterio remunerativo di tre volte la pensione sociale che per l'anno 2019 ammontava ad €uro 17.862,00, per la somma complessiva di tale voce di danno pari ad euro 82.230,07 o in quelle maggiori o minori somme che (…) [il] ### riterrà eque e giuste, oltre spese documentate in € 4.596,70 nonché interessi compensativi, legali e rivalutazione monetaria, spese e competenze di lite, oltre il 15% delle spese forfettarie , IVA e ### onorario di CT di parte e rimborso spese CTU e ogni altro conseguente provvedimento”.  per la convenuta: si riporta “integralmente alla ### di costituzione e risposta, a tutte le memorie istruttorie, alle deduzioni, istanze anche istruttorie ed eccezioni ivi formulate, … chiede la rinnovazione” della CTU “ovvero la chiamata a chiarimento; in subordine, e salvo gravame, conclude chiedendo l'accoglimento delle proprie eccezioni, difese, istanze (anche istruttorie) e conclusioni come in atti con il rigetto di quelle attoree”. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.- ### ha convenuto in giudizio la ### esponendo, in particolare, che: -. in data ###, giunta al termine della sua prima gravidanza, veniva ricoverata presso la ### per il parto con diagnosi di accettazione di “ipertensione gestazionale” e inizio travaglio di parto”; -. dall'anamnesi riportata nella cartella clinica emergeva la presenza di ipertensione arteriosa insorta negli ultimi mesi di gravidanza; l'attrice riferiva, inoltre, allergia ad alcuni antinfiammatori e alle penicilline, nonché di “avere sempre avuto un ciclo mestruale regolare per … flusso e periodicità, nonché di un alvo e di una diuresi regolari”; -. al momento del ricovero il feto si presentava “alto e in posizione occipitale posteriore”; ciononostante solo il giorno successivo, 12.6.2019, veniva eseguito un taglio cesareo e pertanto, i ginecologi procedevano a isterotomia su un utero già fortemente sollecitato dalle doglie insorte sin dalle ore 4 del giorno precedente, dunque su un segmento uterino ormai estremamente assottigliato, effettuando altresì una impropria estrazione del feto, senza correggere l'asinclitismo di vertice del neonato; -. durante l'intervento si verificava una lacerazione dell'arteria uterina superiore con emorragia massiva; nel tentativo di contenerla, i chirurghi utilizzavano una tecnica impropria di legatura dell'arteria uterina, “sodalizzando” la stessa con il legamento rotondo di sinistra e così operando cagionavano una lesione iatrogena del colon sigma; senza accorgersi della lesione viscerale, concludevano l'intervento e trasferivano la paziente in reparto; -. dopo le dimissioni, avvenute in data ###, rientrata al proprio domicilio accusava astenia, anemia e, sin dalla prima sera, febbricola serotina, alvo chiuso alle feci e dolore addomino-pelvico, riconducibile all'evidente discanalizzazione e localizzato soprattutto a sinistra; -. a fronte del progressivo aggravamento delle proprie condizioni, chiedeva ai sanitari della clinica ### di anticipare il controllo già fissato per il ###; -. il sanitario di turno, dopo averla visitata e preso atto delle condizioni critiche, disponeva l'immediato e urgente ricovero, motivandolo come “ricovero Urgente” per “dolori addominali post partum”; tuttavia nella DRG e nel frontespizio della cartella clinica del 21.6.2019 veniva indicata una diversa motivazione, ossia “ipertensione in puerperio”, senza alcun riferimento al reale stato critico della paziente; -. invero, l'attrice si presentava al controllo post partum con febbre, discanalizzazione e dolore addominale, sintomi prodromici di una peritonite settica che non adeguatamente valutati dai sanitari della clinica ### neppure nei giorni successivi al ricovero, con conseguente omissione diagnostica nelle fasi iniziali della patologia; -. nella medesima giornata veniva sottoposta a esami laboratoristici, che evidenziavano ipoalbuminemia e proteinuria, nonché a TAC dalla quale emergeva una sepsi da peritonite con raccolta addominopelvica e distensione delle anse; -. nonostante tali risultanze, i sanitari della ### anziché intervenire chirurgicamente, optavano per una “terapia di attesa”; -. nei giorni successivi il quadro clinico si aggravava, con “febbre serotina, … marcata leucocitosi, … aumento del PCR e della procalcitonina, e … marcata disprotidemia e ipoalbuminemia”, senza che i medici adottassero tempestive iniziative volte a fronteggiare il grave stato settico in atto; solo successivamente, in data ###, in considerazione del peggioramento clinico, veniva modificata la terapia antibiotica; -. trascorsi tre giorni dall'inizio della nuova terapia, veniva sottoposta a ulteriore ecografia che evidenziava “una raccolta nel ### … evacuata … con una puntura transvaginale”, con “aspirazione [di] … circa 270 ml di liquido citrino”; -. aggravandosi le condizioni cliniche, i sanitari nella ### disponevano il trasferimento della paziente presso l'### del ### -. presso tale struttura, considerato lo stato di salute gravemente compromesso (febbre, dolore, ballottamento addominale e discanalizzazione), veniva sottoposta a TAC addominale che evidenziava la presenza di versamento intra-peritoneale e una sindrome sub-occlusiva “essenzialmente di tenue”; -. persistendo la sintomatologia, nonostante terapia antibiotica, il ### i sanitari dell'### del ### procedevano a laparotomia esplorativa con riscontro di perforazione del sigma con peritonite stercoracea e veniva eseguita resezione del sigma con colostomia secondo ### -. in data ### veniva dimessa con diagnosi di “perforazione tamponata del sigma” e con “apposizione di enterostomia”; -. nei mesi successivi si sottoponeva a cure presso diversi specialisti per problematiche ginecologiche e gastroenterologiche, subendo gravi sofferenze fisiche e psicologiche, sino a quando in data ### veniva nuovamente operata presso l'### del ### per intervento di “ricanalizzazione intestinale nonché a chiusura della confezionata enterostomia”; -. residuano laparocele, sindrome aderenziale, disturbi ginecologici, gastroenterologici e neuro psichici; -. sussistono profili di colpa contestati alla ### quali il ritardo ingiustificato nell'esecuzione del taglio cesareo, l'imperizia nell'esecuzione dell'intervento e nell'estrazione del feto, la lesione iatrogena del colon durante il controllo dell'emorragia, omessa e tardiva diagnosi della perforazione intestinale e della peritonite, ingiustificata inerzia terapeutica nonostante evidenti segni di sepsi; -. i danni lamentati riguardano un danno biologico permanente del 32- 34%, ITT e ITP prolungate, danno morale ed esistenziale per l'impossibilità di accudire il neonato, grave sofferenza psicologica, compromissione della vita di relazione e sessuale, limitazioni a future gravidanze, danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica (attività di casalinga), spese mediche e assistenziali documentate. 
Ha chiesto, pertanto, vinte le distraende spese di lite, la condanna della ### s.p.a. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali “di cui € 251.866,00 per postumi invalidanti nella misura del 32-34% , € 8.910,00 per una ITT in gg.90, € 6.682,50 per una ITP al 75% in giorni 90, ed € 13.612,50 per una ulteriore ITP a 50 % in gg. 275, per un totale di danno biologico temporaneo di € 29.205,00, oltre al danno che incide sulla capacità lavorativa specifica … nella stessa percentuale del danno biologico” e “al rimborso delle spese documentate e forfettarie in € 4.701,11”, “oltre al danno non patrimoniale su base emotiva” da liquidarsi in via equitativa.  ### costituitasi, ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per difetto di editio actionis e indeterminatezza della causa petendi, poiché l'attrice non avrebbe distinto le responsabilità dei singoli sanitari da quelle della struttura, indicato le specifiche norme violate, allegato una condotta colpevole concreta imputabile alla ### Nel merito ha chiesto, vinte le spese di lite, il rigetto della domanda, non essendo provata alcuna condotta colposa dei sanitari, non essendo provati i danni lamentati e mancando il nesso causale tra le prestazioni sanitarie e gli eventi dannosi dedotti. 
La convenuta ha sostenuto, in particolare, che: -. il taglio cesareo fu eseguito tempestivamente e secondo le linee guida, in assenza di segni patologici al monitoraggio ### -. la lacerazione del segmento uterino inferiore è una complicanza nota e fu prontamente trattata con successo; -. l'emostasi fu correttamente ottenuta mediante legatura dell'arteria uterina e posizionamento di drenaggio; -. non vi furono segni di lesione intestinale durante il ricovero presso la ### (assenza di materiale fecale nel drenaggio, ecografie nella norma); -. nel secondo ricovero furono effettuati accertamenti diagnostici (### esami microbiologici) e impostata adeguata terapia antibiotica; -. il successivo trasferimento all'### del ### fu appropriato e concordato, anche per l'assenza di un chirurgo generale in struttura; -. la lesione del sigma potrebbe essersi verificata durante l'intervento chirurgico eseguito presso l'### del ### Ha contestato, infine, le singole voci di danno e, in ogni caso, in assenza di dolo, ha richiamato il limite della prevedibilità del danno ex art. 1225 Espletate la prova testimoniale e una ### prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. con riserva all'esito della decisione.  2.- Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta, in quanto individuazione di petitum e causa petendi è agevolmente possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio sopra riportato. 
In particolare, emerge con chiarezza dallo stesso che l'attrice ha puntualmente assolto all'onere di esposizione dei fatti costitutivi del diritto azionato, indicando in modo circostanziato gli eventi che hanno originato la controversia, le condotte di inadempimento addebitate alla convenuta nonché la natura e l'entità dei danni asseritamente subiti. 
Tali elementi risultano descritti in maniera sufficiente a consentire alla parte convenuta di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, risultando pertanto integrati i requisiti di validità dell'atto di citazione, come richiesti dall'art. 163, comma 3, c.p.c. 
Infine, la qualificazione giuridica dei fatti e l'individuazione delle norme applicabili rientrano nei poteri del giudice (iura novit curia) e non gravano sull'attore come onere di allegazione.
Ne consegue che l'eventuale mancata indicazione delle disposizioni di legge violate non determina la nullità dell'atto di citazione.  3.- Giova riportare il quadro dei principi rilevanti nella specie. 
La domanda risarcitoria proposta dalla paziente nei confronti della struttura sanitaria va qualificata come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale. Invero, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore ovvero dal servizio sanitario nazionale), insorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr. ex plurimis Cass. III, 14 luglio 2004 n. 13066, Cass. sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698, Cass. sez. III, 14 giugno 2007 n. 13593). 
Ne consegue che la responsabilità della casa di cura o dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente poste a suo carico, anche all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamene dai suoi dipendenti o ausiliari (personale medico e paramedico), ai sensi dell'art. 1228 c.c. (“disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 cod. civ.”, cfr. Cass., sezione III sent. 17 maggio 2001 n. 6756). 
Sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. sez. III 8 gennaio 1999 n. 103, Cass. 22 marzo 2007 6945) ha chiarito, inoltre, che nel caso di danni causati dall'insuccesso di un intervento chirurgico, la casa di cura nella quale l'intervento è stato praticato risponde, a titolo contrattuale ex art. 1218 cod. civ., del danno causato dal chirurgo anche nei casi in cui quest'ultimo non faccia parte dell'organizzazione aziendale della casa di cura (o dell'ospedale) e, quindi, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della casa di cura ovvero dell'ospedale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto ( Cass. sez. III, 14 luglio 2004 n. 13066; cfr. altresì Cass. sez. III, 14 giugno 2007 n. 13593, Cass. sez. III, 26 gennaio 2006 n. 1698). Ciò in quanto la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr. Cass. sez. III, 11 maggio 1995 n. 5150). 
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria ne discende, quanto al riparto dell'onere probatorio, che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il “contatto sociale") e allegare l'inadempimento del professionista (ovvero, come nella specie, della struttura sanitaria), che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. III, sent. n. 10297 del 28.5.2004).  ### del paziente/creditore, peraltro, non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento c.d. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa o concausa astrattamente efficiente della produzione del danno (Cass. sent. n. 15993/2011), con la precisazione che pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 9471 del 19.5.2004). 
È a carico dell'attore, quindi, la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute, atteso che “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ.” (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 20812 del 20.8.2018). 
Peraltro, a fronte dell'allegazione del paziente che agisce in giudizio deducendo l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, resta a carico del sanitario o dell'ente l'onere sia di provare che la prestazione era di particolare difficoltà ( Cass. sez. III, sent. n. 23918 del 9.11.2006), sia l'inesistenza di colpa; anche di recente è stato ribadito che è a carico del sanitario o dell'ente dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. Un., sent.  577 dell'11.1.2008, Cass. sez. III, sent. n. 3520 del 14.2.2008). 
Infine, il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, pur trattandosi di responsabilità contrattuale (con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, come detto, sulla struttura sanitaria e non sul paziente), postula pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché l'art. 1228 c.c. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, e pertanto, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 5846 del 13.3.2007, Cass., sez. III, sent. n. 6386 dell'8.5.2001) e nell'eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico (cfr. Cass. sez. III, sent.  n. 4400 del 4.3.2004). 
Quanto al nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, giova ricordare che esso sussiste quando ogni comportamento antecedente (prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi causa dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta causalità materiale trova disciplina degli articoli 40 e 41 codice penale, ossia nel criterio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. 
In materia civile, l'accertamento richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. 
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr. Cass. sez. III, sent. n. 867 del 17.1.2008). 
È necessario, pertanto, accertare che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi, probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma di natura logico-razionale. 
Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato; giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.  4.- Applicando i superiori principi al caso di specie, la ### certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a suo carico (servizio alberghiero, attrezzature, etc) ma, come detto, anche dell'opera svolta dai suoi dipendenti o ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art.  1228 I dati di fatto esposti dalla ### nell'atto di citazione, relativi agli accertamenti, al ricovero e all'intervento chirurgico presso la ### non sono contestati (e dunque vanno ritenuti provati ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c.) nonché provati alla luce della documentazione sanitaria prodotta in giudizio e della relazione di C.T.U. ###, pertanto, ha fornito la prova del titolo in forza del quale ha esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della ### rappresentato dal contratto atipico a prestazioni corrispettive c.d.  di spedalità.  ###, inoltre, ha allegato l'inadempimento della convenuta, consistente nella negligente ed erronea condotta medico chirurgica dei sanitari determinata dal tardivo ricorso al taglio cesareo e quindi da un'isterotomia su un utero già assottigliato, nonché dall'erronea esecuzione del trattamento medico chirurgico adottato per fronteggiare l'emorragia addominale causata (“l'isterotomia segmentaria si lacerava fino all'attigua arteria uterina superiore provocando una massiva ed imponente emorragia (…) [e] “nel tentativo poi di contenere la citata emorragia utilizzavano una tecnica di legatura dell'arteria uterina impropria “sodalizzando” la detta uterina con il legamento rotondo di sinistra e nel far ciò laceravano il sottostante colon provocando così la lesione iatrogena del sigma retto. Inoltre, i chirurghi non avevano contezza della citata lesione viscerale, mancando di diagnosticarla e di emendarla”, cfr. pag. 2 dell'atto di citazione).  5.- Va stabilito, pertanto, se: -. vi è nesso di causalità tra le eventuali azioni o omissioni dei sanitari che ebbero in cura l'attrice ### a seguito del suo accesso e ricovero presso la ### che provvidero altresì all'esecuzione dell'intervento chirurgico del 12.6.2019 e alla gestione post operatoria, e le lesioni subite dall'attrice, conseguenti, secondo la prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio, al ritardo e all'errore nell'esecuzione del taglio cesareo nonché ad un erronea scelta dell'intervento chirurgico volto a risolvere il sanguinamento addominale a seguito di T.C.; -. la condotta dei sanitari e, quindi, della ### ai sensi dell'art. 1228 c.c., sia stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati (commissivi e/o omissivi) specificamente indicati e descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio.  6.- I fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice ### sono ampiamente accertati alla luce della relazione di CTU espletata nel presente giudizio (alle cui condivisibili conclusioni questo giudice integralmente si riporta, incluse le risposte alle osservazioni dei C.T. delle parti fornite alle pagg. 99 e ss. dell'elaborato peritale, cfr. al riguardo Cass. sez. VI sent. n. 1257 del 27.1.2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante”), nonché della documentazione sanitaria prodotta dall'attrice. 
Giova ricordare, peraltro, che la consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche (cfr. Cass., sez. II, 30 maggio 2007 12695). 
Il collegio peritale composto dal prof. dott. ### specialista in medicina legale, e dal prof. dott. ### specialista in ginecologia e ostetricia, all'esito di condivisibili ragionamenti fondati sui dati di fatto emergenti dalle cartelle cliniche acquisite e da tutta la documentazione medica prodotta, ha accertato la colpa dei medici-chirurghi della ### nel trattamento del caso della ### che non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.). 
Le conclusioni cui giunge il collegio peritale, peraltro, non sono scalfite dalle generiche contestazioni alla CTU svolte dalla attrice e dalla convenuta struttura sanitaria, basate esclusivamente sulle osservazioni formulate da propri CTP che, però, hanno avuto già ampia risposta da parte del collegio peritale nella relazione depositata, motivata in maniera convincente e pienamente condivisibile. 
Orbene, dalla ricostruzione dei fatti effettuata dal ### emerge l'esistenza di precisi inadempimenti colposi e, quindi, di specifici profili di responsabilità dei sanitari della ###
Giova riportare, sul punto, i passi salienti della relazione dei CTU in ordine all'iter clinico della ### (cfr. pag. 104 e ss.): <<### di anni 34 all'epoca dei fatti, in gestazione alla 38a settimana + 3 giorni, in data ### veniva ricoverata presso la ### di ### e ### della ### “Mediterranea” di Napoli per ipertensione gestionale ed inizio di travaglio di parto. 
In seguito al riscontro di distocia di II stadio con dilatazione completa e mancato impegno, veniva sottoposta ad intervento di taglio cesareo. Stante un decorso post-operatorio regolare e scevro da complicanze, la … ### veniva dimessa. Tornata presso il medesimo nosocomio per la rimozione dei punti di sutura, i ### ponevano indicazione al ricovero per il riferito anamnestico di episodi di picchi ipertensivi in storia pregressa di preeclampsia. ### la degenza, per la comparsa di ipertermia ed algia al fianco sinistro, veniva sottoposta ad esami ematochimici, clinici e strumentali che mostravano la presenza di leucocitosi e versamento intraperitoneale. Pertanto, si procedeva a culdocentesi. In considerazione della persistenza di iperpiressia notturna, nonostante la somministrazione di terapia antibiotica, veniva disposto il trasferimento presso la ### di ### del PO “### del Mare” di Napoli. In assenza di un miglioramento delle condizioni cliniche della p., i ### procedevano ad una laparotomia esplorativa, convertita in resezione del sigma sec. ### a seguito del riscontro intraoperatorio di perforazione tamponata del sigma. Veniva dimessa in condizioni generali stazionarie, apiretica, con stomia vitale e funzionante. In seguito, veniva nuovamente ricoverata presso il medesimo nosocomio per essere sottoposta ad intervento di ricanalizzazione”.  ### hanno dapprima sottolineato che la decisione di eseguire l'intervento di taglio cesareo “è da considerarsi adeguata, nonché conforme alle leges artis, essendo la specifica condizione di ‘distocia del secondo stadio, mancato impegno e testa ballottabile' una notoria indicazione clinica all'espletamento del parto mediante taglio cesareo” (cfr. pag. 106 della relazione); in particolare, “stante la presenza della testa fetale a livello -3, si ritiene che non vi fossero le condizioni idonee per attuare una manovra di rotazione della testa fetale”, “non vi era un'adeguata progressione del feto nel canale del parto” (cfr. pag. 73 ibidem). In particolare, il collegio peritale ha evidenziato quanto segue: “emerge chiaramente che al sospetto del quadro di arresto del secondo stadio travaglio non vi erano le condizioni permettenti l'espletamento di un parto vaginale operativo, in quanto al fine dell'applicazione del forcipe, ovvero della ventosa, è imprescindibile che la parte presentata sia ben impegnata nello scavo pelvico. Per tale ragione, in considerazione del tempo trascorso tra l'attestata dilatazione completa (ore 2.00) e il riscontro dell'arresto della progressione della testa fetale, nonché considerando l'impossibilità di ricorrere alle misure in precedenza annoverate, si ritiene che la decisione di sottoporre la … ### all'intervento di parto cesareo attuata dal personale sanitario della ### debba considerarsi adeguata a quanto atteso in casi consimili, nonché conforme a quanto raccomandato dalla buona pratica clinico-assistenziale ostetrica, essendo tale specifica condizione una notoria indicazione clinica all'espletamento del parto mediante taglio cesareo”. 
Tanto premesso, i consulenti tecnici d'ufficio hanno rilevato specifici profili di responsabilità in merito ad altre condotte dei sanitari della ### evidenziando che “la condotta professionale adottata dal personale medico … risulta viziata da profili di censurabilità in quanto, durante l'intervento di parto cesareo effettuato sulla … ### non è stata realizzata una corretta manovra di rotazione della testa fetale, né è stata adeguatamente ampliata l'incisione uterina. Questa condotta ha, peraltro, determinato l'insorgenza di una lacerazione che ha coinvolto il segmento uterino inferiore sinistro e l'arteria uterina omolaterale (successivamente trattata mediante legatura vascolare)” ( pag. 106 e ss). In particolare, “nel referto operatorio in questione - censurabilmente - non è fatta menzione dell'impiego di una adeguata rotazione della testa fetale, aspetto cruciale nell'ambito dell'estrazione di un feto posizionato in maniera occipito-posteriore”; inoltre “nel corso dell'intervento veniva … documentata una lacerazione nel segmento inferiore dell'utero, in prossimità dell'arteria uterina sinistra” (cfr. pag. 79 e ss.). Sul punto i CTU hanno aggiunto quanto segue: “Si rappresenta che le manovre di estrazione fetale complesse rappresentano un noto fattore di rischio per l'insorgenza di lacerazioni della parete uterina, le quali possono estendersi a partire dall'incisione praticata sulla parete uterina fino a coinvolgere strutture adiacenti. Per tale ragione, qualora emergano elementi indicativi di una potenziale complessità nell'estrazione fetale - come nel caso della … ### - diviene fondamentale l'adozione di manovre appropriate volte a facilitare tale processo. In aggiunta, può rendersi necessario estendere chirurgicamente l'incisione uterina al fine di minimizzare il rischio di lacerazioni e assicurare la sicurezza sia della madre che del neonato. Nel caso della … ### l'omissione di tali specifiche procedure configura una condotta censurabile ovvero in netto contrasto con il livello di prudenza esigibile in situazioni consimili. Pertanto, è ragionevole ritenere, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, che l'insorgenza della lesione uterina, che ha coinvolto anche l'arteria uterina sinistra, sia direttamente correlata alla mancata esecuzione di una adeguata manovra di rotazione della testa fetale ovvero a un'insufficiente estensione dell'incisione chirurgica” (cfr. pag 80 e ss.).
In merito alla lamentata perforazione iatrogena del sigma (non riconosciuta dal personale medico durante l'atto operatorio) avvenuta nel corso dell'intervento presso la ### i CTU hanno evidenziato quanto segue: -. “Nel periodo immediatamente successivo all'intervento, la ### non presentava condizioni cliniche di rilievo patologico. … È importante sottolineare che, [tuttavia], nel periodo post-partum, ovvero durante il ricovero, non era stata documentata la canalizzazione della paziente alle feci. Non attendere che una paziente, sottoposta a taglio cesareo, sia canalizzata anche alle feci prima della dimissione, è considerato censurabile. 
La capacità di evacuare le feci dopo un intervento chirurgico è un indicatore che il tratto gastrointestinale sta funzionando correttamente. In seguito a interventi chirurgici, in particolare quelli che coinvolgono la cavità addominale (come il taglio cesareo), può insorgere un ileo postoperatorio, ovvero una condizione temporanea di arresto della funzionalità intestinale. Ciò può ostacolare l'eliminazione normale sia delle feci sia dei gas. 
La prematura dimissione di una paziente prima della ripresa della funzionalità intestinale può esporla a rischi di complicazioni significative, quali distensione addominale, dolore, nausea, vomito e, nei casi più severi, ostruzione intestinale o perforazione. Pertanto, la completa ripresa della funzione intestinale rappresenta anche un fondamentale indicatore del recupero postoperatorio” (cfr. pag. 82); -. “le indagini ematochimiche effettuate sulla … ### mostravano un quadro laboratoristico caratterizzato da una lieve leucocitosi, in assenza di sintomi clinici indicativi di una condizione infettiva. Pertanto, si ritiene che, in questa fase della vicenda clinica, non vi fossero elementi sufficienti a giustificare il sospetto diagnostico di perforazione intestinale” (cfr. pag. 82); -. tuttavia, nel secondo ricovero urgente a causa di “dolori addominali post partum” del 21.6.2019, “la puerpera era sottoposta a un esame TC dell'addome in regime di urgenza che evidenziava la presenza di falde multiple in sede periepatica, perisplenica, tra le anse intestinali e nello scavo pelvico, con sovradistensione idro-gassosa delle anse intestinali dei quadranti addominali di sinistra. Il quadro evidenziato dall'esame TC dell'addome risultava suggestivo della presenza di un processo infiammatorio/infettivo” (cfr. pag. 84); -. “Il ###, la … ### era sottoposta a un esame TC dell'addome completo, che evidenziava falde di versamento pleurico, soprattutto a sinistra, e versamento fluido corpuscolato intraperitoneale diffuso nei vari compartimenti”; -. “Nella stessa data, all'esame obiettivo, si riscontrava un addome meteorico e una dolenzia alla palpazione superficiale e profonda della regione colica sinistra, con segnalazione di un episodio di vomito. Il giorno successivo, si registrava la comparsa di piressia (T 37.6°)”. 
Il collegio peritale, pertanto, ha tratto le seguenti considerazioni (cfr. pagg. 85 e ss.): << Alla luce dell'analisi della documentazione relativa alla seconda fase della vicenda clinica in questione, risulta evidente che, fin dall'inizio, le condizioni cliniche della signora ### fossero tali da giustificare il sospetto di una condizione che richiedesse un intervento di competenza chirurgica. Alla luce dell'intervento chirurgico recentemente eseguito, dell'aumento degli indici di flogosi, dei risultati degli esami radiologici e di un quadro clinico manifestato dalla paziente, il personale sanitario avrebbe dovuto valutare il sospetto di una complicanza iatrogena di origine addominale, quale una perforazione tamponata. … Nello specifico, il riscontro di perdite fecali dalla vagina documentato in data ###, accompagnate da un tampone vaginale positivo ad ### coli, avrebbe dovuto indirizzare verso la presenza di una fistola enterovaginale. In aggiunta, si rammenta che l'esame TC effettuato il ### evidenziava un ulteriore peggioramento del quadro radiologico, rilevando elementi di chiaro significato patologico. Tra questi, vi era la presenza di fluido nei recessi pleurici (con una maggiore evidenza a sinistra), compatibile con un processo infiammatorio/infettivo addominale con estensione al distretto toracico. 
Inoltre, il rilevamento di fluido e aria all'interno della cavità uterina suggeriva l'esistenza di una comunicazione - anomala - con la cavità addominale. Era inoltre osservata una diffusa imbibizione del grasso mesenterico, un ulteriore segno compatibile con un insulto di natura infiammatoria/infettiva addominale. Oltre agli elementi summenzionati, era altresì rilevata una raccolta fluida corpuscolare pluriconcamerata situata nello spazio utero vescicale, lungo il legamento largo e nella doccia parietocolica sinistra. Non vi sono dubbi che tale quadro TC fosse fortemente indicativo della presenza di un processo infiammatorio o infettivo intra-addominale, la cui genesi, stante l'anamnesi di un recente parto cesareo, avrebbe dovuto indirizzare il focus dei professionisti sanitari verso una patologia di pertinenza chirurgica/addominale. La gestione appropriata del caso in questione - conformemente a quanto raccomandato dalla buona pratica chirurgica, nonché considerando i dati emersi durante il ricovero della signora ### - in cnsiderazione della persistenza del quadro clinico (senza evidenti segni di miglioramento nonostante il trattamento conservativo iniziale) e sulla scorta del quadro radiologico ingravescente, rendeva chiara l'esigenza di un'approfondita valutazione clinico-chirurgica. In particolare, avrebbe dovuto essere considerata l'esecuzione di un intervento chirurgico esplorativo al fine di determinare l'eziologia dell'affezione sottostante, nonchè trattare lo stato patologico in essere; specialmente alla luce del riscontro di perdite fecali dal canale vaginale e del tampone vaginale risultato positivo per E. coli (rilevati in data ###). Oltre, chiaramente alla sussistenza di evidenti segni radiologici di significato patologico. Ciononostante, censurabilmente, il personale medico ometteva di porre in essere l'indicazione ad un intervento di laparoscopia o, alternativamente, di laparotomia esplorativa>>. 
Dalla ricostruzione effettuata dal collegio peritale si evince, pertanto, che nel corso dell'intervento di taglio cesareo è stata cagionata una perforazione iatrogena del sigma (non riconosciuta dal personale medico durante l'atto operatorio) che ulteriore aspetto meritevole di censura emerge dalla mancata identificazione della complicanza di origine addominale avvenuta durante il secondo ricovero della ### presso la ### In particolare, il ### ha rilevato che “ in considerazione del fatto che durante l'atto chirurgico era documentata una lacerazione del segmento uterino inferiore sinistro, è possibile ipotizzare - secondo un ragionamento probabilistico - che la lacerazione uterina si sia estesa fino a coinvolgere il sigma” (cfr. pag. 93); “sul punto, dal referto operatorio presente nella cartella clinica della sig.ra ### emerge che, in seguito alla lesione dell'arteria uterina sinistra, il chirurgo procedeva con una legatura del vaso uterino omolaterale” (pag. 94) ed “è dunque altrettanto ipotizzabile che la lesione del sigma sia stata provocata a seguito delle manipolazioni chirurgiche intraprese per riparare la lacerazione uterina e la lesione dell'arteria uterina sinistra, mediante l'applicazione della tecnica di legatura” (cfr. pag. 94 e ss). “Ciò premesso, si ritiene che, nel caso in esame, nonostante non sussistano elementi certi per individuare l'origine effettiva della lesione del sigma (correlata all'estensione della lacerazione laterale sinistra del segmento uterino o, in alternativa, alla manipolazione chirurgica dei tessuti circostanti nel tentativo di controllare il sanguinamento o di riparare la lacerazione stessa) debba essere, comunque, considerata conseguenza diretta della pratica chirurgica erroneamente attuata durante l'intervento di parto cesareo della signora ### Pertanto, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, si ritiene che una condotta più prudente, caratterizzata dal ricorso ad una adeguata rotazione della testa fetale (data la sua posizione occipito-posteriore) o, in alternativa, l'estensione dell'incisione chirurgica, avrebbe potuto prevenire la lacerazione uterina. … Pertanto, si ritiene che durante l'intervento di parto cesareo non sia stata esercitata la dovuta cautela durante le manovre di manipolazione chirurgica nell'area interessata mediante una dissezione attenta e un'accurata identificazione delle strutture, al fine di minimizzare il rischio di lesioni accidentali”, mentre non “si rileva la presenza di fattori causali alternativi, inseriti nella sequenza logico-temporale di riferimento, idonei ad interrompere in concreto il nesso causale tra condotta dei sanitari ed evento lesivo” ( cfr. pag. 108 della ###. 
I consulenti di parte della convenuta hanno contestato la sussistenza di “profili di responsabilità per i ### per la individuata censurabile mancata manovra di rotazione della testa fetale in corso di intervento di taglio cesareo … [in quanto] non sarebbe stato possibile estrarre il feto in buone condizioni -come nel caso de quosenza aver prima praticato la suddetta manovra”, aggiungendo che in ogni caso sarebbe inverosimile la conclusione per cui “la suddetta condotta (mancata manovra di rotazione) avrebbe determinato l'insorgenza di una lacerazione con coinvolgimento del segmento uterino inferiore sinistro e dell'arteria uterina omolaterale”. 
In risposta a tale primo rilievo formulato, il collegio peritale ha chiarito che “ad ogni modo, se pur si volesse considerare, in maniera ipotetica, che tale manovra sia stata eseguita, la lacerazione dell'utero e dell'arteria uterina sono egualmente elementi che integrano responsabilità degli operatori. Questo perché, in presenza di una corretta esecuzione della manovra di rotazione della testa fetale, abbinata a una congrua estensione dell'incisione uterina, il rischio di generare lacerazioni della parete uterina avrebbe dovuto essere minimizzato. La presenza di tali complicazioni suggerisce, pertanto, che le procedure adottate non abbiano rispettato i criteri necessari per garantire la sicurezza della madre e del feto. Diviene dunque chiaro che, anche ammettendo che la predetta manovra di rotazione fosse stata attuata, si verificava comunque un'omissione nella realizzazione di un'estensione dell'incisione uterina da considerarsi adeguata al caso in questione” (cfr. pag. 102 della relazione). 
I consulenti di parte della convenuta hanno altresì contestato l'attribuibilità di una responsabilità ai sanitari della clinica “per la censurabile mancata identificazione della complicanza di origine addominale avvenuta durante la seconda fase di ricovero della paziente, in quanto i ### avrebbero sottoposto la paziente a ben due consulenze chirurgiche, nel rispetto di una condotta attendista”.  ### peritale in risposta a tale obiezione ha chiarito che “la degenza della p. iniziava in data ###, sino al 1.7, per un totale di undici giorni. ### tale periodo i ### non si prodigavano per formulare un corretto inquadramento diagnostico del severo quadro addominale presentato dalla p. (il quale aveva già determinato la necessità di anticipare il controllo rispetto alla data stabilita), nonostante il riscontro di perdite fecali dal canale vaginale e del tampone vaginale risultato positivo per E. Coli, rilevati già in data 24.6, in uno con le risultanze degli esami strumentali ed ematochimici, indicativi di un rilevante quadro infiammatorio-infettivo. Più che mostrare un atteggiamento attendista, la condotta dei ### è inquadrabile come omissiva della diagnosi di complicanza per perforazione addominale: ciò impediva la corretta pianificazione delle successive fasi dell'iter assistenziale, assunto che la presenza di perdite fecali dal canale vaginale, indicativa di fistola enterovaginale, imponeva l'indicazione ad eseguire un intervento di laparoscopia o, eventualmente, laparotomia esplorativa” (cfr. pag. 102 dell'elaborato peritale). 
In conclusione, anche alla luce delle risposte alle osservazioni di parte convenuta, deve ritenersi che la condotta adottata dai sanitari della ### risulta viziata da profili di censurabilità, in quanto durante l'intervento di parto cesareo effettuato sulla ### non venne realizzata una corretta manovra di rotazione della testa fetale, né venne adeguatamente ampliata l'incisione uterina, determinando l'insorgenza di una lacerazione che ha coinvolto il segmento uterino inferiore sinistro e l'arteria uterina omolaterale (successivamente trattata mediante legatura vascolare); inoltre, nel corso dello stesso intervento, è stata cagionata una perforazione iatrogena del sigma, non riconosciuta dal personale medico durante l'atto operatorio. 
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, sussiste il nesso causale tra le azioni e omissioni della convenuta ### - azioni e omissioni alla predetta suscettibili di essere ascritte ai sensi dell'art. 1228 c.c. poiché realizzate dal personale sanitario della stessa - e i “postumi attualmente riscontrati nella paziente”, che “devono essere interpretati come la conseguenza diretta di un errore nel corso dell'intervento di parto cesareo al quale è stata sottoposta la … ### cagionato in conseguenza di una condotta professionale non conforme agli standard raccomandati dalla buona pratica ostetrico-chirurgica”, esiti consistenti in “esiti di intervento chirurgico di resezione di sigma secondo ### con stomia temporanea e successiva ricanalizzazione. Complesso cicatriziale addominale caratterizzato da: cicatrice ombelico-pubica di 21 cm di lunghezza; cicatrice di 6 cm di lunghezza, compatibile con la presenza di pregressa stomia; cicatrice di 2 cm di lunghezza, compatibile con la presenza di pregresso drenaggio. (Ai fini valutativi non è da considerarsi la cicatrice addominale di 12 cm riconducibile alla laparotomia secondo ### che sarebbe comunque residuata a seguito di un intervento di taglio cesareo correttamente condotto). Sindrome ansioso-depressiva.” (cfr. CTU pag. 108 ss.). 
La condotta della convenuta - suscettibile di essere ascritta alla predetta ai sensi dell'art. 1228 c.c. in quanto posta in essere da personale sanitario della stessa - inoltre non è stata conforme alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis.
Sussiste, dunque, l'elevata probabilità logica che una più attenta condotta dei sanitari della ### avrebbe evitato l'evento lesivo verificatosi a carico di ### così come imputabile alla struttura sanitaria convenuta nella misura di quanto acclarato dal collegio peritale. 
La convenuta, di contro, non ha fornito alcuna prova liberatoria in ordine alla dimostrazione di una diligente esecuzione della prestazione medica, ovvero della riconducibilità degli esiti peggiorativi ad un evento imprevisto ed imprevedibile. 
In conclusione, va dichiarata la responsabilità della ### che, per contro, nulla ha provato in ordine alla sussistenza di una diligente esecuzione della prestazione medica ovvero alla riconducibilità degli esiti peggiorativi a caso fortuito o forza maggiore, così come previsto dall'art. 1218 cod. civ., nè, infine, ha allegato, in maniera specifica, la sussistenza di un'ipotesi implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art.  2236 cod. civ.). 
In particolare, giova evidenziare che “la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli caso di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. Ne consegue che, anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso” (cfr. Cass. sez. III, 12 marzo 2013, n. 6093).  7.- Passando all'esame del quantum debeatur, giova premettere che il collegio peritale ha ritenuto che il “quadro menomativo giustifica una percentuale di danno biologico del 24%, in considerazione delle seguenti voci tabellari contenute nelle “### guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della Società Italiana di ### (Ed. Giuffrè, ### 2016): -### del colon. ###: 5-10%; -Disturbo d'ansia. Forma lieve complicata o moderata: 11-15%; -### il pregiudizio estetico è da lieve a moderato: 6-15%.” (cfr. relazione pag. 109).  ###à temporanea, invece, è “stadiabile in una invalidità temporanea totale (### di 28 … giorni (corrispondenti alla somma dei periodi di degenza ospedaliera) ed una invalidità temporanea parziale (###, secondo esperienza clinica ed in base a quanto emerge dalla documentazione sanitaria esibita, di 60 giorni al 75% e 379 giorni al 50%. Il periodo di invalidità temporanea sopradescritto è da intendersi come invalidità scaturita dall'evento lesivo in misura ulteriore rispetto a quella che comunque sarebbe derivata dalla corretta esecuzione dell'intervento di taglio cesareo (cfr. pag. 108 dell'elaborato peritale).
In risposta alle osservazioni del CTP di parte attrice, il collegio peritale ha chiarito che “nella valutazione del danno biologico permanente e temporaneo indicata nel preliminare di relazione tecnica, è da ritenersi già considerata la quota di danno dinamico-relazionale patito dalla p.. Nondimeno, è stata considerata anche la reazione psichica all'evento (evento inteso nella sua complessità, anche nelle estrinsecazioni di carattere sessuale)” (cfr. pag. 99 della relazione dei ###. 
Non sussistono, pertanto, motivi per disattendere le conclusioni di carattere medico legale raggiunte dal collegio peritale. 
Giova ricordare che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di ### da modularsi secondo le circostanze del caso concreto. 
Ciò in quanto “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti ### giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di ### essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr. Cass. sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408). 
Nel caso di specie, trattandosi di lesioni non suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette “micropermanenti” (in quanto il danno complessivamente quantificato dal collegio peritale è pari al 24%) vanno applicati, in via equitativa, i parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di ### con riguardo all'anno 2024. 
Possono, pertanto, essere liquidati all'attrice equitativamente, in applicazione dei predetti parametri e in considerazione della sua età al momento dell'evento dannoso (34 anni circa), ed in termini monetari attuali (ciò che esime da rivalutazione): -. € 120.324,00 per il danno non patrimoniale risarcibile parametrato sui predetti postumi permanenti pari al 24%, già comprensivi del risarcimento dell'incremento per sofferenza soggettiva (c.d. danno morale); -. € 3.220,00 per invalidità temporanea totale per 28 giorni; -. € 5.175,00 per invalidità temporanea parziale per 60 giorni al 75%.  -. € 21.792,50 per invalidità temporanea parziale per 379 giorni al 50%. 
Ne deriva che il danno non patrimoniale suscettibile di essere riconosciuto in favore dell'attrice è pari a complessivi € 150.511,50. 
Va rigettata la domanda dell'attrice di liquidazione di ulteriori voci a titolo di danno non patrimoniale. In particolare, la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base delle tabelle predisposte dall'### per la ### di ### che, sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, 26972, Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26973, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 26974, Cass. sez. Un., 11 novembre 2008 n. 26975), risultano elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva e unitaria del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di ‘dolore', ‘sofferenza soggettiva', in via di presunzione, con riguardo a una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico e danno morale. Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva e anzi espressamente contemplano la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi, al fine di consentire una adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità risulta essere stata concretamente dedotta, nè, a fortiori, comprovata, ad opera della difesa dell'attore, in punto di sofferenza soggettiva. del anche la recente giurisprudenza di legittimità non ha mancato di chiarire che ‘ la nozione unitaria del danno non patrimoniale e la potenziale personalizzazione del danno morale come prevista dalle tabelle milanesi implicano, sul piano probatorio, l'onere per il danneggiato di allegare circostanze specifiche ed eccezionali idonea a fornire riscontro alla possibile personalizzazione” (cfr. Cass. sez. III, 31 ottobre 2017 n. 25817, Cass. sez. III, 20 aprile 2017 n. 9950).
Nella specie, dalla lettura della relazione di ### del ### può agevolmente desumersi come gli aspetti dinamico relazionali siano già stati valutati ai fini della determinazione della percentuale di invalidità permanente riconosciuta a carico dell'attrice. 
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice ### pertanto, va determinato, complessivamente, nella somma di € 150.511,50, all'attualità, il cui pagamento va posto a carico della convenuta ### 8.- Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica avanzata dall'attrice in relazione alla propria attività di casalinga, asseritamente compromessa a seguito delle lesioni subite. 
Ed invero, sebbene sia astrattamente possibile che una lesione dell'integrità psico-fisica possa incidere negativamente sulla capacità del danneggiato di svolgere la propria occupazione abituale, il mero accertamento del danno biologico non è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento di un autonomo danno patrimoniale. ### il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la riduzione della capacità lavorativa specifica deve essere oggetto di specifica allegazione e dimostrazione, anche mediante presunzioni, gravando sul danneggiato l'onere di dedurre gli elementi fattuali dai quali desumere l'effettiva incidenza della menomazione sull'attività concretamente svolta (Cass. n. 2644/2013; Cass. 15674/2011). 
La Corte di Cassazione ha chiarito che tale forma di danno patrimoniale è risarcibile anche in favore del soggetto che svolga attività lavorativa domestica, pur in assenza di un reddito monetizzato, atteso che detta attività è suscettibile di valutazione economica; ne consegue che la riduzione della capacità di svolgere l'attività di casalinga può integrare un danno patrimoniale autonomo rispetto al danno biologico, a condizione che sia allegato e dimostrato — anche in via presuntiva — il carattere quantomeno continuativo dello svolgimento di tale attività e la concreta incidenza della menomazione sulle relative capacità funzionali, nonché la conseguente necessità di sostituzione, totale o parziale, ovvero l'aggravamento delle modalità di svolgimento della stessa (Cass., 21 marzo 2025, n. 7604; in senso conforme Cass., 19 marzo 2009, n. 6658; Cass., 18 luglio 2023, n. 20922). 
Tuttavia, nel caso di specie, sebbene la condizione di casalinga della ### sia pacifica in quanto non contestata, difetta una puntuale allegazione e prova in ordine alla concreta perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica, non essendo stati forniti elementi idonei a dimostrare in che misura le menomazioni accertate abbiano inciso sull'effettivo svolgimento delle attività domestiche, né la necessità di ricorrere a forme di sostituzione o di supporto esterno, né, ancora, una correlata e apprezzabile flessione patrimoniale. 
In mancanza di tali presupposti fattuali e probatori, la domanda risarcitoria in esame si risolve in una duplicazione del danno biologico già riconosciuto, e non può pertanto trovare accoglimento.  9.- Deve essere riconosciuto in favore di ### il danno patrimoniale da danno emergente, consistente nelle spese mediche e di cura sostenute nel corso del necessario percorso diagnostico-terapeutico resosi indispensabile in conseguenza diretta ed immediata del danno iatrogeno accertato. 
Tali esborsi, debitamente documentati in atti, risultano oggettivamente correlati agli eventi lesivi subiti dall'attrice e sono stati sostenuti al fine di fronteggiare le complicanze insorte, nonché di porre rimedio agli esiti dannosi derivanti dalla condotta sanitaria accertata.  ### peritale, nell'esercizio delle proprie competenze tecnico-specialistiche, ha valutato dette spese necessarie, congrue e proporzionate rispetto alle condizioni cliniche della paziente e al trattamento terapeutico seguito, escludendo la presenza di voci superflue o non pertinenti. 
Sussiste, pertanto, il nesso di causalità tra il fatto illecito e il pregiudizio patrimoniale lamentato, con conseguente diritto dell'attrice al ristoro delle somme sostenute, che devono essere liquidate nell'importo complessivo di euro 4.596,70, a titolo di danno emergente.  10.- Per le esposte ragioni, in parziale accoglimento della domanda, la ### va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 155.108,20, a titolo di risarcimento danni.  11.- Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile (anche di tipo contrattuale, come nel caso di specie), in caso di ritardo nell'adempimento deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. civ., un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796). 
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma originaria progressivamente rivalutata anno per anno, l'importo di € 155.108,20, determinato all'attualità, va rideterminato con riferimento alla data dell'evento lesivo (12.6.2019) devalutandolo secondo il tasso di svalutazione relativo al periodo (da giugno 2019 fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento) e, quindi, sulla somma così ottenuta e di volta in volta rivalutata a partire dal 12.6.2020 in base all'indice ### delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice ### ex art. 150 disp. att cpc, con decorrenza dal 12.6.2019 vanno applicati, anno per anno, gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., con divieto di anatocismo. 
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata a titolo risarcitorio (comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi), gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della decisione, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della decisione: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030). 
Peraltro, giova ricordare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali ### sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario ‘petitum' della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, 5144).  12.- Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: -. ### la ### s.p.a., in persona dei legali rappresentanti p.t, al pagamento in favore di ### della somma complessiva di euro € 155.108,20 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., calcolati come in motivazione e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma primo cod. civ., sul totale delle somme così liquidate, dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo; -. Rigetta ogni altra domanda; -. ### la ### s.p.a., in persona dei legali rappresentanti p.t., al pagamento in favore di ### delle spese del presente giudizio, liquidate in € 572,00 per spese e € 14.103,00 per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. ### e dell'avv. ### dichiaratesi anticipatarie. 
Napoli, 5.1.2026.   IL GIUDICE dr.ssa

causa n. 3786/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Calise Nicoletta

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Tribunale di Massa, Sentenza n. 56/2026 del 16-01-2026

... preliminare la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione. Lamentava, infatti, che il giudice di pace avesse fondato la decisione su una nullità del provvedimento per violazione di legge e per l'inosservanza degli artt. 200 e 201 cds, profili mai dedotti dall'opponente, il cui ricorso introduttivo era circoscritto alla sola contestazione della riconducibilità della fattispecie all'art. 10 cds. ### deduceva, altresì, come il veicolo dovesse qualificarsi “eccezionale”, trattandosi di autocarro a quattro assi con massa complessiva a pieno carico pari a 48 tonnellate, ciò che ne consentiva la circolazione solo previa autorizzazione ex art. 10 cds, in assenza della quale la massa massima consentita sarebbe stata pari a 32 tonnellate. Nel caso di specie, il mezzo circolava con massa complessiva eccedente i limiti autorizzati, come comprovato da bolla della pesa pubblica di ####, consegnata agli agenti al momento del controllo, risultando irrilevante la natura divisibile o indivisibile del carico trasportato. In ogni caso, il ### richiamava la circolare del ### di ### n. prot. 1897/2000, a mente della quale, per i veicoli eccezionali, le eccedenze di massa sono pacificamente (leggi tutto)...

testo integrale

P a g . 1 | 5 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA DEL 16.01.2026 ###. 720/2025 ### - ### - ### - ### - Il giorno 16/01/2026 viene chiamata innanzi al Giudice Dr.### la causa n.r.g.  716/2025 e compaiono ### , l'avv.#### l'avv.### in sost. avv. ### è presente la tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 dott. ### Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invita le parti alla discussione orale. 
Per il Comune di ### l'avv. ### precisa le conclusioni come da ricorso; per ### l'avv. ### precisa le conclusioni come da comparsa. 
I procuratori rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo. 
Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, dà lettura del dispositivo di sentenza con motivazione contestuale. 
P a g . 2 | 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE R.G. 720/2025 Il Giudice Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado tra ### parte appellante assistita e difesa da avv.ti ### e ### ; e ### parte appellata assistita e difesa da avv.### CONCLUSIONI: per parte appellante: All'Ill.mo Tribunale adito accogliere lo spiegato appello e per l'effetto revocare e/o annullare la sentenza n. 127/2024 del Giudice di ### di ### confermando il verbale opposto n. 2024/### e le sanzioni irrogate. Con vittoria di spese. 
Per parte appellata: Piaccia all'###mo Tribunale, ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa e respinta, ritenuti fondati i motivi sopra esposti, nel merito confermare la sentenza 127/2024 del Giudice di ### di ### resa nell'ambito del procedimento RG 232/2024 e respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in appello, il ### di ### conveniva in giudizio ### chiedendo la riforma della sentenza n. 127/2024 del 13.11.2024, resa dal giudice di pace di ### nel procedimento n.r.g.  232/2024, con la quale aveva accolto il ricorso dell'opponente e annullato il verbale impugnato. 
Esponeva il ### che, con verbale n. 2024/### del 5 aprile 2024, la ### di ### accertava che ### circolava lungo la ### dei ### in località ### alla guida P a g . 3 | 5 dell'autocarro targato ### avente massa complessiva pari a 51,060 tonnellate, superiore a quella consentita dall'autorizzazione n. 177 della ### di ### in violazione dell'art. 10 c. 18 e 24 cds (“### eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità”). 
In particolare, il ### sosteneva che, nonostante il veicolo fosse immatricolato come autocarro per trasporto di cose conto terzi e il carico fosse costituito da quattro blocchi di marmo, dunque “merce divisibile”, la fattispecie non potesse essere ricondotta a quella di cui all'art. 167 cds (“### di cose su veicoli a motore e sui rimorchi”), come, invece, sostenuto da controparte. 
Con sentenza n. 127/2024 il Giudice di ### accoglieva il ricorso.  ### propone appello, deducendo in via preliminare la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione. Lamentava, infatti, che il giudice di pace avesse fondato la decisione su una nullità del provvedimento per violazione di legge e per l'inosservanza degli artt. 200 e 201 cds, profili mai dedotti dall'opponente, il cui ricorso introduttivo era circoscritto alla sola contestazione della riconducibilità della fattispecie all'art. 10 cds.  ### deduceva, altresì, come il veicolo dovesse qualificarsi “eccezionale”, trattandosi di autocarro a quattro assi con massa complessiva a pieno carico pari a 48 tonnellate, ciò che ne consentiva la circolazione solo previa autorizzazione ex art. 10 cds, in assenza della quale la massa massima consentita sarebbe stata pari a 32 tonnellate. Nel caso di specie, il mezzo circolava con massa complessiva eccedente i limiti autorizzati, come comprovato da bolla della pesa pubblica di ####, consegnata agli agenti al momento del controllo, risultando irrilevante la natura divisibile o indivisibile del carico trasportato. 
In ogni caso, il ### richiamava la circolare del ### di ### n. prot. 1897/2000, a mente della quale, per i veicoli eccezionali, le eccedenze di massa sono pacificamente sanzionate ai sensi dell'art. 10 comma 18 cds e non all'art. 167, come prospettato dall'appellato. 
Si costituiva l'appellato, sostenendo che, già nel ricorso introduttivo, fosse già stato specificamente dedotta l'erronea applicazione dell'art. 10 cds, in luogo dell'art. 167. 
Il giudice di primo grado aveva fondato la decisione sulla carenza di corretta terminologia tecnica nel verbale impugnato, rilevando la confusione tra i concetti di “portata”, “massa” e “massa complessiva a pieno carico”. In particolare, l'indicazione del solo “peso accertato”, assimilabile alla massa complessiva a pieno carico, senza un'esatta qualificazione tecnica, aveva impedito al destinatario della sanzione di comprendere con certezza quale fosse la norma violata, determinando la nullità del verbale.  ### contestava, altresì, il secondo motivo di appello, rilevando che, dalla carta di circolazione, emergeva che il mezzo, pur se idoneo a essere utilizzato come veicolo eccezionale, risultava immatricolato come autocarro per trasporto di cose - uso di terzi. Ne conseguiva che, in caso di superamento dei limiti di massa per effetto di sovraccarico da merce divisibile, trovava applicazione l'art. 167 cds e non l'art. 10, riservato ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di carico indivisibile. 
Nel caso di specie, la merce trasportata consisteva in quattro blocchi di marmo, da considerarsi divisibili, come comprovato anche dalla documentazione fotografica in atti. Pertanto, l'eventuale violazione avrebbe dovuto essere accertata mediante verifica del superamento della massa complessiva consentita per il veicolo a quattro assi e, solo in caso di esito positivo, sanzionata ai sensi dell'art. 167 cds, con l'obbligo di ripristino della regolare portata del mezzo prima della ripresa della marcia. 
Tale interpretazione trovava conforto in un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato dalla difesa, nonché nella circolare del Ministero dell'### n. 300/A/23649/101/21/2 del 19 giugno 1997, la quale chiariva che il regime sanzionatorio dell'art. 10 cds si applicava in presenza di carico indivisibile. 
Concludeva pertanto chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 
Ciò posto, si evidenzia che l'appello è ammissibile, seppur relativo a causa di valore inferiore a € 1100, essendo dedotta violazione di legge. Si osserva, poi, che, nel ricorso introduttivo del giudizio di P a g . 4 | 5 opposizione, l'odierno appellato aveva espressamente dedotto l'erronea applicazione dell'art. 10 cds, sostenendo che la condotta contestata dovesse essere ricondotta all'art. 167, ciò che esclude il vizio di ultrapetizione. 
Dagli atti risulta poi pacifico che il veicolo condotto dall'appellato fosse immatricolato come autocarro per trasporto di cose conto terzi (cfr. doc appellato pag. 17 allegato semplice - fascicolo primo grado) e che il carico dell'autocarro fosse costituito da quattro blocchi di marmo, materialmente separabili e trasportabili in più viaggi (cfr. documentazione fotografica appellato pag. 26 allegato semplice - fascicolo di primo grado).  ###. 10 disciplina la circolazione dei veicoli eccezionali, cioè quelli che presentino le caratteristiche di cui agli artt. 61 e 62 cds, e dei trasporti in condizioni di eccezionalità. Diversamente, l'art. 167 trova applicazione nei casi di superamento dei limiti di massa per effetto del trasporto di merci divisibili. 
Ora, l'autocarro in questione risulta aver lunghezza di 9.860 m, larghezza di 2550 m e portata di ### kg, vale a dire non presenta i requisiti di cui agli artt. 61 e 62 per qualificarlo come eccezionale. Peraltro, nel verbale di accertamento non si fa alcun riferimento alla sagoma, ma solo al peso accertato e, quindi, ai limiti di massa (parametri, invece, entrambi da considerare ai fini dell'applicazione dell'art. 10). 
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata. 
Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte): Valore della causa: fino a € 1.100 ### di studio della controversia, valore medio: € 131,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 131,00 Fase decisionale, valore medio: € 200,00 Compenso tabellare (valori medi) € 462,00 Totale variazioni in diminuzione per art. 4 c.1 ult. parte - € 231,00 Compenso totale € 231,00 oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti. 
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.  P.Q.M.  ####, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di ### avverso la sentenza n. 127/2024 del 13.11.2024, resa dal giudice di pace di ### ogni diversa istanza, eccezione, difesa disattese, così provvede: RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 127/2024 del giudice di pace di ### P a g . 5 | 5 CONDANNA il ### di ### alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in € 231,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'### di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto. 
Così deciso in ### in data ###.  

IL GIUDICE
Dr. ### n. 720/2025


causa n. 720/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Lionti Antonella Olga, Valentina Prudente

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Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 2943/2017 del 21-12-2017

... Respinti i primi due motivi - aventi ad oggetto l'ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice d'appello per aver individuato un percorso della servitù diverso da quello indicato nell'atto ### 6 introduttivo del giudizio di primo grado, e la carenza di legittimazione del in relazione alla domanda di costituzione coattiva di acquedotto e di scarico - la corte di cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il terzo motivo, per “insufficienza della motivazione in merito ai criteri di scelta del percorso da seguire”, non avendo il giudice di secondo grado “delibato la contemporanea sussistenza di altre condotte a servizio del fondo servente quale ulteriore criterio di scelta del percorso” (pagina 7 della sentenza n. 12417/2014). Nell'accogliere il quarto motivo, concernente la servitù cd. di latrina, i giudici di legittimità hanno affermato che in presenza di vasche biologiche l'imposizione di una servitù di scarico coattivo dovesse essere valutata come extrema ratio, mentre “### sarebbe stato il caso in cui la disciplina urbanistica applicabile in loco avesse escluso il mantenimento delle vasche di depurazione una volta che fosse stato possibile l'allaccio alla condotta (leggi tutto)...

testo integrale

R. G. 1746/2014 ### nome del popolo italiano La Corte d'appello di Venezia sezione prima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. ### - presidente relatore dott. ### - consigliere - dott. ### - consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (c.f./p.i.: ) (c.f./p.i.: ) Elettivamente domiciliati in ### 9/A ### presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende in causa; - attori in riassunzione - contro Elettivamente domiciliato in ### 12 INT. 10 #### presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in causa unitamente e disgiuntamente con avv. ### ) ##### 8 3 1015 C #### 3080/L ### VENEZIA; -convenuto in riassunzione e contro Elettivamente domiciliata in via ### 37 ### presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in causa; - convenuta in riassunzione - Oggetto: giudizio di rinvio da Cass. n. 12417/2014 ########### 2 ### in riassunzione 1. Nel giudizio di rinvio da loro promosso ex art. 392 c.p.c. 
Nel merito: A) In via principale: alla luce della sentenza rescindente della Cassazione 12417/2014, siano rigettate (oltre a quelle già respinte nel 1° e nel 2° grado di giudizio e relative alla costituzione delle servitù di gasdotto, di telefonia e di elettrodotto), anche le domande rimanenti relative alla costituzione iussu indicis delle servitù prediali di latrina e di acquedotto ex adverso esclusivamente richieste sul mappale 124/d dei concludenti e non altrove. E ciò, quanto alla prima, per la non superata carenza probatoria attorea, rilevata dalla Suprema Corte, in merito alla “pratica impossibilità di provvedere altrimenti allo smaltimento delle acque luride formatesi nel fondo dominante”, e quanto alla seconda, per non aver assolto la parte richiedente agli oneri probatori previsti dagli artt. 2697 e 1037 C.C. relativi alla convenienza e al minor pregiudizio del fondo servente “avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque” ed anche alla manifestata indisponibilità del proprietario del fondo dominante di accettare un percorso diverso da quello percorrente il mappale 124/d o il giardino prospicente all'abitazione dei due deducenti proprietari dei fondi serventi. 
Spese dell'intero processo rifuse. 
Convenuto in riassunzione Nel merito: In principalità, contrariis reiectis, confermarsi integralmente le statuizioni della sentenza di ###ma Corte n. 1318/2007 del 11.10.2007: In subordine, a fronte del recente ripristino della servitù di transito pedonale esistente sul fondo di proprietà cens ito al ### 9, mapp. 124/d del C.T. del Comune di ### di ### costituirsi servitù coattiva di acquedotto e di scarico, a carico del predetto mappale ed a favore del fondo ai mapp. nn. 444 e 1033 (stessi foglio e Comune) di proprietà del concludente . 
In ulteriore subordine ### la servitù coattiva di scarico così come individuata dal C.T.U. ing. . 
In ogni caso: a) rigettarsi tutte le domande svolte dai convenuti b) previa revoca dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. condannarsi i convenuti e a restituire al concludente tutte le somme dallo stesso corrisposte a fronte dell'ordinanza di cui sopra “oltre agli interessi al saggio legale decorrenti dall' ### al saldo, e alle spese, liquidate nella somma di € 400, per compenso, oltre al rimborso forfetario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali”; ### 3 c) con vittoria di spese ed onorari relativi a tutti i gradi del giudizio e rifusione integrale delle spese del CTU nominato ### e del ###. . 
B) In via subordinata: visti gli art.1037 c.c. e le condizioni per la costituzione della servitù d'acquedotto; viste le mutate condizioni logistico-proprietarie e la venuta meno del requisito dell'interclusione; sia costituita la servitù lungo il tracciato individuato dal C.T.U. Ing.  lungo il confine tra le proprietà e , con condanna al pagamento della determinanda indennità, verificando la sussistenza del requisito della inevitabilità richiesto dalla Suprema Corte per imporsi la servitù di latrina sui fondi confinanti. Spese di lite rifuse a carico dell'attore le cui domande sono state sostanzialmente rigettate.  2. Nel giudizio autonomo, instaurato dai deducenti e , ex art. 389 c.p.c., per ottenere la restituzione delle somme per spese di soccombenza pagate in forza degli effetti restitutori immediati promananti dalla sentenza di Cassazione, atteso l'adempimento solo coatto ottenuto in corso del presente giudizio, sia accertata l'esistenza del relativo diritto in capo alle parti qui deducenti, confermandosi le ordinanze 186 ter c.p.c.. 
Sia disposta, ex art. 91 c.p.c., la condanna avversaria al pagamento delle spese legali di soccombenza anche in relazione alla presente causa cumulata, nonché a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., di una somma equitativamente determinata per l'accanimento e la superfetazione difensivi. 
Convenuta in riassunzione In principalità: respingersi in toto le domande attoree, con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza di ###ma Corte n. 1318/2007 di data 11 ottobre 2007; In subordine: riformarsi la sentenza cassata, sulla base delle risultanze dell'elaborato peritale redatto dal #### ; In ogni caso: spese dell'intero processo rifuse. 
Ragioni della decisione In fatto - In data ###, acqui stò da il fabbricato con scoperta area di pertinenza censito in Comune di ### di ####, C. T., Fg. 9, mappali n. 444 e n. 1033. 
Con il medesimo atto di compravendita, stante l'interclusione dell'immobile, fu costituita una servitù di passaggio “a carico del confinante mappale n.ro 124/d del ### 9° di proprietà della venditrice, per una larghezza di metri 4 ###, lungo tutto il suo margine a ### a favore dell'immobile compravenduto per l'accesso dalla ###”. In seguito, con atto del 21.9.1994 il fondo servente, unitamente al confinante mappale n. 123, fu alienato dalla ai coniugi e . ### 4 Con atto di citazione notificato il ###, convenne i consorti innanzi alla ### di ###sezione distaccata di ### chiedendo la costituzione, a favore del proprio fondo e a carico di quello di proprietà dei convenuti, di una “servitù coattiva di passaggio delle pubbliche utenze e specificatamente, acqua, luce, gas, telefono e fognatura, nonché di posa dei relativi impianti e contatori, previa individuazione dei tracciati a mezzo C.T.U.”. ### indicò quale sede ###/d, in quanto il sedime di 4 metri era già gravato dalla servitù di passaggio costituita con l'atto di acquisto del 23.3.1994. 
I convenuti resistettero alla domanda, eccependo innanzi tutto la inapplicabilità della disciplina delle servitù coattive a quella di e la carenza di legittimazione passiva in relazione a quella di passaggio e appoggio dei cavi telefonici. Non contestarono, invece, il diritto in capo al di ottenere l'imposizione coattiva delle servitù di acquedotto, di scarico e di elettrodotto, ma indicarono il fondo di proprietà di e della di lui figlia come sito preferenziale di transito delle condotte. 
Chiamarono pertanto in causa i confinanti , i quali, costituitisi in giudizio, dopo aver anch'essi rilevato come lungo la linea del confine con la loro proprietà, ma dal lato ove era ubicato il fondo dei consorti esistessero già delle reti tecnologiche, si opposero alla costituzione sulla loro proprietà di dette servitù, evidenziando che i mappali n. 122 e n. 470 di loro proprietà erano interessati da un progetto di riqualificazione già assentito, che prevedeva la realizzazione di un parcheggio interrato. Rilevarono infine la necessità che il passaggio delle condotte fosse ubicato nella proprietà in ragione del fatto che sulla medesima insistevano consimili servitù a vantaggio di altre abitazioni. 
Espletata una c.t.u., con sentenza n. 168/2002 il giudice adìto, respinse la domanda relativa alla costituzione delle servitù di metanodotto e di cavo telefonico, mentre costituì le servitù coattive di acquedotto, di scarico di acque pure e impure e di elettrodotto sulla proprietà dei convenuti e individuandone la sede lungo il tracciato indicato dal c.t.u. geom. con le lettere “### - ###”, ossia sul sedime ubicato sul fondo di proprietà dei convenuti in prossimità del confine con la proprietà . Determinò l'indennità dovuta dal in € 3.770,14, dichiarò compensate le spese di lite fra l'attore e i convenuti, e condannò questi ultimi a rifonderle ai terzi chiamati e . 
Con atto di citazione notificato il ###, il e la impug narono questa sentenza e al gravame resistette il che appellò in via incidentale la pronuncia relativa alle spese di lite, chiedendo la condanna degli appellanti alla rifusione delle stesse e a quelle relative alla espletata c.t.u. Si costituirono in quel procedimento anche i , che domandarono il rigetto della impugnazione. ### 5 Con sentenza n. 1318 dell'11.10.2007 questa corte, in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, rigettò la domanda avente ad oggetto la costituzione della servitù coattiva di elettrodotto, ritenendo privo di legittimazione il in quanto fruitore dello stesso e non gestore del servizio, e pose a carico degli appellanti le spese di lite in ragione della quota di 2/3, dichiarando compensata la quota residua. Quanto alle spese processuali sostenute dai , sul rilievo che la loro chiamata in causa fosse del tutto ingiustificata, la corte condannò gli appellati e a rifonderle ai terzi chiamati per entrambi i gradi del giudizio. 
In particolare, il giudice di secondo grado opinò: - che la domanda giudiziale dovesse essere interpretata “come diretta ad ottenere la costituzione delle servitù sul fondo dei coniugi nel suo complesso, quale preteso fondo servente in sé considerato”, donde la infondatezza della censura di extrapetizione; - che fosse irrilevante ai fini della esclusione della necessità del passaggio coattivo tanto il fatto che, per necessità di cantiere, il fondo del già usufruiva di un approvvigionamento idrico, atteso il carattere provvisorio della condotta, quanto la circostanza che sul fondo predetto erano state installate vasche biologiche per la depurazione dei reflui dell'abitazione, data la maggior comodità di uno scarico diretto nella rete fognaria comunale; - che meritasse condivisione la decisione del primo giudice di escludere, nella individuazione del tracciato della servitù coattiva di scarico, la rampa di accesso ai garage degli appellanti posti sotto il piano campagna, poiché tale soluzione avrebbe comportato l'utilizzo di pompe di sollevamento dei liquami, rispetto alla soluzione prescelta, che prevedeva invece l'attraversamento del cortile dell'abitazione dei consorti e - che non fosse praticabile la diversa soluzione prospettata dagli appellanti, poiché questa avrebbe comportato che le condutture fossero ubicate nella proprietà , interessata dal piano di recupero del complesso edilizio di ### (del quale facevano parte i due edifici di , divenuta nel 2002 unica erede del padre , il cui progetto prevedeva il passaggio delle tubazioni in una zona destinata a parcheggio sotterraneo all'interno di detta proprietà; - che il percorso prescelto dal primo giudice non fosse in contrasto con l'esenzione stabilita dall'art. 1051, comma 4, c.c., inoperante in caso di interclusione assoluta del fondo, non altrimenti eliminabile; - che le eventuali interferenze tra le diverse condutture esistenti sulla sede del passaggio delle tubazioni dovessero formare oggetto di valutazione in sede esecutiva. 
Adìta dai coniugi e con sentenza n. 12417/2014 la suprema corte ha annullato la decisione impugnata, disponendo il rinvio del giudizio a questa corte in diversa composizione. 
Respinti i primi due motivi - aventi ad oggetto l'ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice d'appello per aver individuato un percorso della servitù diverso da quello indicato nell'atto ### 6 introduttivo del giudizio di primo grado, e la carenza di legittimazione del in relazione alla domanda di costituzione coattiva di acquedotto e di scarico - la corte di cassazione ha ritenuto parzialmente fondato il terzo motivo, per “insufficienza della motivazione in merito ai criteri di scelta del percorso da seguire”, non avendo il giudice di secondo grado “delibato la contemporanea sussistenza di altre condotte a servizio del fondo servente quale ulteriore criterio di scelta del percorso” (pagina 7 della sentenza n. 12417/2014). 
Nell'accogliere il quarto motivo, concernente la servitù cd. di latrina, i giudici di legittimità hanno affermato che in presenza di vasche biologiche l'imposizione di una servitù di scarico coattivo dovesse essere valutata come extrema ratio, mentre “### sarebbe stato il caso in cui la disciplina urbanistica applicabile in loco avesse escluso il mantenimento delle vasche di depurazione una volta che fosse stato possibile l'allaccio alla condotta comunale” (pagine 8 e 9 della sentenza). 
In relazione alla motivazione con cui il giudice di secondo grado aveva individuato l'ubicazione della servitù di scarico delle acque reflue, accogliendo il quinto motivo di ricorso dei coniugi e la suprema corte ha rilevato che, nell'escludere il passaggio delle condutture attraverso la proprietà dei , il giudice di secondo grado non aveva esaminato anche gli “aspetti applicativi” di tale soluzione: “qualora il posizionamento di condutture aventi determinate caratteristiche dimensionali si ponga come criterio scriminante per la scelta di un luogo di esercizio piuttosto che di un altro, come pure per il bilanciamento delle posizioni del richiedente e dell'assoggettato al peso reale, allora la sentenza deve necessariamente esaminare, in una prospettiva strettamente petitoria, anche gli aspetti applicativi della divisata soluzione” (pagina 9 della sentenza). 
Con atto di citazione notificato il ###, il e la hanno promosso ai sensi dell'art. 392 c.p.c. il giudizio di rinvio, chiedendo che fosse respinta la domanda di costituzione della servitù coattiva di latrina, e che il tracciato delle servitù di acquedotto e di scarico delle acque bianche, previo esperimento di una nuova c.t.u., fosse individuato sulla proprietà . 
Gli attori hanno domandato altresì, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., la condanna del convenuto al la restituzione delle somme da loro versate in esecuzione della sentenza annullata dalla corte di cassazione, oltre alla rifusione delle spese processuali. 
Costituitosi in giudizio, ha chiesto la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza annullata dalla suprema corte. In via subordinata ha domandato “a fronte del recente ripristino della servitù di transito pedonale esistente sul fondo di proprietà moro sforza censito al foglio 9 mappale 124/d del catasto terreni del Comune di ### di ### costituirsi servitù coattiva di acquedotto e di scarico, a carico del predetto mappale ed a favore del fondo ai mappali nn.444 e 1033 (stessi foglio e Comune) di proprietà del concludente In ogni caso, rigettarsi tutte le domande svolte dai convenuti - . Con vittoria di spese ed onorari, anche relativi al giudizio di legittimità.”. ### 7 Nella comparsa di risposta depositata il ### ha chiesto il rigetto delle avversarie domande. 
Con ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. del 26.2.2015 il collegio ha condannato il alla restituzione delle somme versate dagli attori in data ###, in esecuzione della sentenza annullata, a titolo di rifusione di una quota delle spese di lite del giudizio di primo e secondo grado. 
Disposta una c.t.u. affidata all'ing. , all'udienza del 13.7.2017, sulle conclusioni in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
In diritto - In questo giudizio di rinvio si controverte della costituzione di due servitù coattive a favore dell'immobile di proprietà del convenuto in riassunzione la prima ha ad oggetto il passaggio delle condotte di scarico delle acque impure prodotte dal funzionamento degli impianti e servizi igienico-sanitari del fabbricato del la seconda è relativa al passaggio delle condotte per l'alimentazione idrica del medesimo immobile. 
Non è inutile premettere che sino al 2009 il fondo di proprietà del convenuto fu intercluso, rispetto alla pubblica via ### dal fondo dei consorti e da quello all'epoca appartenente a e proprietari degli immobili censiti ai mappali n. 470 e 122. 
Un primo dato di estremo rilievo, ampiamente illustrato nella relazione depositata dal c.t.u. il ###, concerne la circostanza che l'attuale situazione di fatto degli immobili è radicalmente mutata. 
Infatti, quanto alla proprietà il consulente ha acclarato che la condotta di approvvigionamento dell'acqua potabile risulta stabilmente allacciata all'acquedotto pubblico (cfr. planimetria all. 5), mentre l'acqua meteorica viene convogliata in un pozzo perdente sito all'interno del giardino del come risulta anche dall'autorizzazione amministrativa allo scarico (all. 13). 
Ancorché non sia stato accertato il percorso della tubazione di approvvigionamento idrico, la innegabile esistenza dell'allacciamento alla rete idrica pubblica depriva di fondamento la domanda avente ad oggetto la costituzione di servitù coattiva di acquedotto a favore del fondo di proprietà del convenuto, se solo si considera che “condizione implicita, ma connaturata al carattere coattivo della servitù, è quella della mancanza di alternative per il proprietario del fondo dominante, con la ### 8 conseguenza che, per la costituzione di una servitù di acquedotto coattivo, pur essendo sufficiente la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 1037 c.c. (…), non è legittimamente predicabile, in via aprioristica e senza alcuna comparazione degli interessi contrastanti di cui sono portatori i proprietari dei due fondi, che la presenza, nelle vicinanze del fondo dominante, di un acquedotto pubblico sia del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento del predetto requisito della mancanza di alternative per il fondo stesso” (cfr. Cass., sez. II, 11-10-2000, 13548). 
Nel caso in esame, quindi, l'esistenza dell'allacciamento del all'acquedotto pubblico per l'approvvigionamento di acqua potabile elide ipso facto la necessità di verificare i presupposti di cui all'art. 1037 La domanda va dunque respinta. 
Quanto alla pretesa di costituzione di servitù di scarico coattivo delle acque luride, giova premettere che: - l'immobile di proprietà fu ceduto con atto del notaio del 21.5.2007 rep.  40161 alla ( all. 9 alla relazione del c.t.u.), per formare parte integrante del piano di recupero oggetto della convenzione ### 3195 del ### del di ### in data ###; - nell'atto di vendita , divenuta nel 2002 unica erede del padre menzionò la pendenza di questa controversia e le parti contraenti stabilirono quanto segue: “La società “ , a mezzo della costituita sua rappresentante, dichiara di essere a conoscenza della causa in corso tra la signora ed i confinanti , e per la costituzione di servitù coattiva di acquedotto, di scarico acque pure ed impure e di elettrodotto sul fondo con il presente atto alla società stessa trasferito dalla signora , e dichiara altresì di assumersi il rischio di un eventuale esito negativo della causa medesima, esonerando la signora da responsabilità, rimanendo precisato comunque che le spese legali faranno carico alla predetta signora , limitatamente a quanto di sua competenza”; ciò nel caso in cui il percorso della servitù coattiva, all'esito della causa, avesse attraversato il fondo divenuto di proprietà della società acquirente; - a seguito dei lavori previsti nel piano di recupero, eseguiti a partire dal 2007 e completati nel 2009, furono realizzati un'autorimessa interrata con soprastante parcheggio di uso pubblico, entrambi con accesso dalla via ### e un percorso di pubblico transito da tale parcheggio al viale interno che da sud, in adiacenza all'immobile di va verso nord (cfr. all.4 alla relazione integrativa depositata dal c.t.u. il ###); ### 9 - dall'elaborato planimetrico catastale attuale risultante al ### (all. 14 alla relazione depositata il ###) risulta che il Sub 13 del ### 2068 ### 1 Sez. B individua il parcheggio e l'area di manovra; - con atto di compravendita del 5.2.2014, in attuazione a quanto previsto nella ### urbanistica, il mappale 2068 sub 13 fu ceduto da al Comune di ### di ### (all. 12); il sub 14 del medesimo mappale era stato acquistato precedentemente dagli attori e con atto di compravendita del 27.11.2009 del notaio r ep. 129317, come risulta dalla relativa visura catastale (all. 8).  ### quanto rilevato dal c.t.u., tale parcheggio, e soprattutto gli impianti, gli allacciamenti e i sottoservizi esistenti in transito sotto la sua superficie, rappresentano la vera innovazione intervenuta rispetto alla situazione a suo tempo verificata dal c.t.u. geom.  ### ha accertato, innanzi tutto, come la proprietà confini ad est con tale parcheggio e con il posto auto (Sub 14) di proprietà e sussista un dislivello di 63 cm tra il pavimento del marciapiede esterno esistente nella proprietà ed il posto auto (Sub 13), che si trova, quindi, più in basso. Il muro perimetrale nord dell'abitazione del convenuto con fina, altresì, con il passaggio pedonale di uso pubblico ove sono ubicati un portone e delle finestre lucifere, oltre che dei gruppi di contatori di utenze di rete a servizio delle unità del ### creatosi a seguito dell'intervento edilizio del piano di recupero menzionato (pagina 14 della relazione 16.11.2016).  ### situazione degli immobili e delle condutture sotterranee adibite allo scarico delle acque è descritta nella planimetria allegata sub 5.1 e nel prospetto/sezione (all. 5.2): come risulta dall'allegato 3 alla relazione del c.t.u., sotto la pavimentazione delle aree di manovra del parcheggio e dei posti auto sono ubicati tutti i sottoservizi di un cospicuo numero di unità immobiliari oggetto di intervento di recupero e di servizi condominiali, e in particolare: - tubazioni della rete gas - tubazioni dell'acqua - tubazioni e cavi - tubazioni e cavi - tubazioni e manufatti della rete di scarico delle acque bianche con il relativo pozzo perdente -tubazioni e manufatti della rete di scarico delle acque nere e separatamente di quelle grasse/saponate fino al sifone ### in prossimità di via ### che scarica nella pubblica fognatura comunale. 
Quanto alla situazione degli scarichi posti sul fondo di proprietà il c.t.u. h a accertato che due rami di fognatura nera confluiscono nel pozzetto di ispezione finale: uno ### 10 arriva da ovest (Ø 160 in ### lungo la zona tra l'edificio e recinzione nord del lotto, l'altro giunge da sud tra l'edificio e la recinzione lungo la via ### V'è peraltro da considerare che, a seguito del rinterro della rampa nella zona a sud della proprietà (imposto dall'esito di altro procedimento pendente fra le parti e , l'accesso alla esistente autorimessa interrata è precluso: proprio per questa ragione gli attori acquistarono quattro posti auto e un'area adibita a spazio di manovra esclusivo nell'autorimessa realizzata dalla ### garage sono individuabili nell'elaborato planimetrico (all. 14) e allibrati al ####. 1 mapp. 2068 Sub 50-51-52 e 53. I consorti a cquistarono inoltre il posto auto scoperto nel parcheggio soprastante, censito al ### B ### 1 mappale 2068 sub 14, in corrispondenza del quale fu realizzato un ingresso pedonale diretto alla loro proprietà. 
Scrive il c.t.u. che dal contratto preliminare di vendita (all. 15) risulta che i quattro posti auto interrati furono acquistati dai coniugi e con l'intento di collegarli direttamente a livello dell'autorimessa al piano interrato della loro abitazione, tanto è vero che il progetto e la relativa ### di legittimazione edilizia (all. 16) prevedono opere edilizie nel giardino a nord dell'edificio. Il che inevitabilmente comporterà la necessità, per creare tale corpo di collegamento, di scavare e deviare gli impianti fognari esistenti nel sottosuolo, sì da individuare una diversa collocazione dei medesimi. In definitiva, quindi, la rete di scarico delle acque nere esistenti nella fascia di giardino di proprietà tra l'edificio e la recinzione nord verso il parcheggio comunale a raso, saranno ‘condizionate' dalla esecuzione delle opere interrate previste nel progetto già presentato. 
La sopra descritta evoluzione della situazione dei fondi di proprietà degli attori impone di tener conto della circostanza che la scelta di individuare - oggi - la sede della servitù di scarico coattivo delle acque luride esclusivamente all'interno della proprietà avrebbe quelle stesse controindicazioni (intervento edificatorio nel sottosuolo) che in passato giustamente sconsigliarono di individuare la sede della servitù di scarico coattivo sul fondo di proprietà , interessato dalla imminente esecuzione di lavori e di opere. Ciò a tacere del fatto che sub iudice è anche il ripristino della servitù di transito pedonale a favore del fondo u ngo il mappale n. 124/d, di proprietà dei consorti (pagina 16 della seconda comparsa conclusionale degli attori), il che rende lo stato delle cose tuttora incerto ed esposto alla eventualità, dipendente dall'esito definitivo di questa seconda controversia giudiziale, che altri lavori possano in futuro interessare il mappale n. 124/d. 
Attualmente - ha accertato il c.t.u. - nel fondo di proprietà le acque luride provenienti dall'edificio sono convogliate verso il giardino da una rete di tubazioni (dotata delle opportune ispezioni) e confluiscono in una fossa biologica ### di trattamento anaerobico dei reflui. La condensa grassi che tratta preliminarmente le acque grasse/saponate confluisce invece a valle ### 11 della fossa ### . Le acque sia nere che grasse così trattate vengono disperse attraverso una rete di sub-irrigazione interrata sotto la superficie nel giardino della proprietà Al fine di rispondere al quesito “se l'attuale normativa urbanistica consenta il mantenimento di tali manufatti, ovvero imponga l'allacciamento alla condotta comunale”, il c.t.u. ha interpellato che dal 2006 gestisce il servizio di fognatura, e ha eseguito un accesso presso l' del , che ha rilasciato al una autorizzazione allo scarico. 
Dalla relazione del c.t.u. si apprende che il , con altri ### recapita le acque reflue nel depuratore consortile di . La potenzialità del depuratore attuale è limitata e la possibilità per i ### di autorizzare nuovi allacciamenti è contingentata fino al momento in cui sarà attuato il potenziamento dell'impianto di depurazione, il cui raddoppio avrebbe dovuto essere avviato entro il 2014, sebbene non risultino stanziate neppure le somme necessarie per la redazione del progetto. 
Per la futura esecuzione l' competente dovrà stanziare le risorse per le infrastrutture, ma per il di Sol igo le quot e r esiduali di depurazion e, misurate in termini di abitanti equivalenti, cui poter rilasciare le autorizzazioni allo scarico sono limitatissime, contingentate ed assentite dal Comune per i soli casi di pubblico interesse o per quelli ove non esista alcuna possibile alternativa. 
Le autorizzazioni allo scarico rilasciate hanno una validità di quattro anni e sono tacitamente rinnovate laddove non sopravvengano ragioni di diniego da parte della ### Per quanto riguarda la zona di interesse, risultano rilasciate tre autorizzazioni per scarichi civili: 1) per la proprietà pr esso il cancello carraio della proprietà degli attori, per una unità immobiliare; 2) per le porzioni lato ### del piano di recupero che interessano svariate unità immobiliari; 3) per la proprietà (sub irrigazione) per una unità immobiliare, rilasciata da ultimo a seguito del P.d.C. 31 del 23.2.2006 - Autorizzazione n. 17884 (all. 13). 
Tale autorizzazione risulta tacitamente rinnovata nel luglio 2011 e nel luglio 2015 con scadenza prevista per luglio 2019, salvo ulteriori taciti rinnovi successivi. 
Ciò premesso, secondo quanto accertato dal c.t.u., tenuto conto delle norme vigenti nelle zone urbane servite da pubblica rete di fognature, vige l'obbligo di collegamento alla rete fognaria pubblica, come si evince dal ### di ### e ### dell ( all. 11), che in relazione ad alcuni parametri di distanza (cfr. art. 5, rubricato “obbligo ### 12 di allacciamento”) rende nel caso di specie obbligatorio l'allacciamento alla rete fognaria pubblica. 
Ricorre, quindi, l'ipotesi astrattamente presa in esame dalla suprema corte (cfr. paragrafo IV.a.3 della sentenza n. 12417/2014), e pertanto sussistono i presupposti per la costituzione della servitù di scarico coattivo, ai sensi dell'art. 1043 c.c., posto che la norma non autorizza alcuna distinzione tra acque impure ed acque luride o «nere», intese quest'ultime come acque di scarico delle latrine (cfr. Cass. civ., sez. II, 09-10-2013, n. 22990). 
In applicazione del criterio del minor pregiudizio per il fondo servente e della maggior convenienza sia per detto fondo che per quello dominante (Cass. civ., sez. II, 30-09-2009, 20992), il tracciato della servitù che, per la sua brevità e per la sua ubicazione, risponde alla prescrizione di cui all'art. 1037 c.c. è incontestabilmente quello individuato dal c.t.u. lungo il mappale 2068 sub 14 e sub 13, già di proprietà di , ed è ben visibile nell'all. 4 alla relazione depositata il ###. Detto tracciato parte dal punto 4 indicato dal c.t.u. nella proprietà e conduce alla tubazione di scarico delle acque nere presente sotto la pavimentazione dell'area di proprietà comunale fino al punto A, attraversando al di sotto anche la pavimentazione del posto auto (sub 14) di proprietà ### tenuto conto delle opere e dei lavori eseguiti nell'immobile che sino al 2007 è appartenuto a (ex mappali 470 e 122), il percorso sopra indicato è certamente il più breve ai fini del collegamento del fondo del convenuto alla rete fognaria pubblica, che avverrebbe in corrispondenza dell'ispezione indicata graficamente con la lettera A nella pianta allegata (all. n. 6.1 alla relazione depositata il ###, con ingrandimento nell'all. 4 alla relazione depositata il ###), la quale rappresenta il tratto terminale della condotta di scarico condominiale delle acque nere realizzata da ora allibrata al ####. 1 mappale 2068 sub 13, e attualmente di proprietà comunale, in quanto ceduta da al Comune di ### di ### con atto del 5.2.2014. 
Avuto riguardo alle condizioni specifiche del luogo deputato al transito della tubazione di scarico fino al recapito più prossimo (in particolare, lo spessore tra la pavimentazione del parcheggio ed il solaio della sottostante autorimessa), nonché alla compresenza di altre tubazioni e cavi di sottoservizi esistenti, la condotta della costituenda servitù di scarico dovrà essere di piccolo diametro e far defluire tramite pompaggio le acque nere, sì da ovviare alle contropendenze che è necessario superare.  ### le indicazioni del c.t.u., sul fondo del convenuto dov rebbe essere realizzato un pozzetto di raccolta con volume di circa 1,5÷2 mc, ove far confluire anche le acque saponate provenienti dalla condensa grassi (punto 6 della planimetria all. 6.1). In tale pozzetto dovrebbe ### 13 essere installato l'impianto di sollevamento costituito da una bipompa (pompa 1 e pompa 2) per acque nere con interruttori di livello a quote differenziate e di segnalazione di fuori servizio pompa 1, compresa linea e quadretto di alimentazione elettrica (dotato eventualmente di gruppo di continuità), e di inversione di funzionamento pompa 2 con pompa 1. 
Il diametro della tubazione in ### 12,5 può essere di 50 mm (diametro interno di 42 mm), in quanto con portate attorno ai 60 litri al minuto si garantirebbero adeguate velocità del fluido, considerando le perdite di carico localizzate e di linea e interventi di pompaggio per 8-10 minuti. 
La tubazione in corrispondenza del punto 4 dovrebbe essere posta a una quota di circa 70 cm di profondità nella proprietà e dovrebbe uscire attraversando il confine a livello del sottofondo della pavimentazione del parcheggio (mappale 2068 sub 14), per proseguire lungo il muro transitando al di sotto della griglia esistente di raccolta delle acque meteoriche del piazzale e giungere al pozzetto di ispezione contrassegnato con la lettera A. 
Il c.t.u. ha dato ulteriori precise indicazioni per la realizzazione del percorso delle tubazioni: a) per il tratto cha va dal punto 4 al punto A il tubo in ### dovrebbe essere inguainato con tubo corrugato di maggiore diametro (Ø 75) a doppia parete, al fine di proteggerlo da eventuali azioni meccaniche accidentali e per inserirvi un cavo " " in bassa tensione alimentato dal quadretto elettrico del pompaggio, atto a riscaldare automaticamente, in caso di temperature straordinariamente basse; b) il ridotto diametro permetterebbe il transito in corrispondenza delle interferenze con le tubazioni , in quanto il tubo potrebbe passare sopra o sotto le stesse, con opportune segnalazioni e protezioni; c) prima della immissione nella tubazione Ø 160 tramite una “braga” nel pozzetto A esistente, dovrà essere realizzato un pozzetto di “calma” ove il tubo Ø 50 in arrivo possa scaricare la sua pressione; d) il fondo dovrà essere opportunamente modellato in modo da convogliare, senza sedimentazione alcuna, le acque nere nella tubazione esistente. 
Grazie alla elevata pendenza verso la via ### ove è collocata la fognatura comunale, la tubazione di scarico esistente - scrive il c.t.u. - non soffrirebbe minimamente per l'apporto della portata aggiuntiva d'acqua nera proveniente dalla abitazione del ed è estremamente improbabile che l'afflusso delle acque luride dal fondo del convenuto possa determinare un aggravio della manutenzione della condotta esistente.  ### indagine svolta dal c.t.u., le cui conclusioni sono da questo collegio pienamente condivise, induce a ritenere radicalmente infondata la pretesa del convenuto che il tracciato della servitù di scarico coattivo sia individuato nel percorso ###-###, già prescelto dal giudice di primo e secondo grado, ovvero che si opti per il tracciato A-A, avente sede lungo il mappale 124/d (cfr. planimetria redatta dal c.t.u. geom. all. 4 alla relazione 16.11.2016 del c.t.u. ### 14 ing. ) , posto che dette istanze non tengono in alcuna considerazione il radicale mutamento della situazione dei luoghi e la necessità di un doveroso bilanciamento degli interessi delle parti, secondo i criteri dettati dall'art. 1037 Ai sensi dell'art. 1043 c.c. la servitù di scarico coattivo delle acque luride provenienti dal fondo di proprietà di cens ito al C.T. Comune di ### foglio 9, mappale n. 444, a carico dei fondi, già di proprietà di , attualmente censiti al ### di #### 1 Sez. B, mappale n. 2068 Sub 13 e Sub 14, deve dunque essere costituita secondo il tracciato individuato dal c.t.u. nell'allegato 4 alla relazione depositata il ###. 
In virtù di quanto dispone l'art. 2643 n. 14) c.c., va ordinata la trascrizione della presente sentenza.  ###à che ai sensi dell'art. 1032, comma 2, c.c., è dovuta da ai consorti a mmonta a € 294,32, oltre agli interessi al saggio legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, mentre l'ammontare della somma dovuta per il medesimo titolo a , dan te c ausa di che ha a sua volta alienato una porzione dell'originario fondo al di ### di ### ammonta a € 135,00, oltre agli interessi come sopra determinati (cfr. pagine 4-7 della relazione depositata dal c.t.u. il ###). 
Venendo ora all'esame della domanda restitutoria proposta dagli attori ai sensi dell'art. 389 c.p.c., avente ad oggetto la condanna del convenuto alla corresponsione della somma di € 7.590,18 versata al a titolo di rifusione delle spese di lite del giudizio di primo e secondo grado, ritiene il collegio di dover confermare l'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. in data ###, avendo gli attori dedotto una pretesa autonoma rispetto a quella oggetto del giudizio di rinvio, ma che ben può essere proposta innanzi al giudice adìto ai sensi dell'art. 392 c.p.c. e nelle forme del procedimento per ingiunzione (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. III, 29-08-2008, n. 21901; Cass., sez. III, 06-11-2012, n. 19153). 
Quanto alla statuizione sulle spese processuali, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza degli attori e del convenuto, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite di tutti i gradi del giudizio si dichiarano compensate in ragione della quota di 2/3, ponendosi a carico del convenuto il pagamento, in favore dei coniugi e della residua quota di 1/3. 
Sussistono infine giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, l. n. 263/2005 (cfr. sul punto Cass. civ. [ord.], sez. VI, 26-04- 2017, n. 10213), per dichiarare interamente compensate le spese di lite fra gli attori e la convenuta . ### 15 P.Q.M.  definitivamente decidendo nella causa n. 1746/2014 r.g., promossa ai sensi dell'art. 392 c.p.c. da e nei co nfronti di e di , - rigetta la domanda proposta da avente ad oggetto la costituzione a favore del fondo di sua proprietà, censito al ### di ### di #### 9, mappali n. 444 e n. 1033, di servitù coattiva di acquedotto per approvvigionamento idrico di acqua potabile; - costituisce la servitù di scarico coattivo di acque luride a favore del fondo di proprietà di cen sito al ### di ### di #### 9, mappali n. 444 e 1033, sui fondi censiti al ### di ### di ### mappale 2068, sub 13 e sub 14, determinando il tracciato di detta servitù come nella planimetria di cui all'allegato 4 della relazione depositata dal c.t.u. in data ###, planimetria qui integralmente richiamata sì da far parte integrante del dispositivo della presente sentenza; - condanna a corrispondere a e a a titolo di indennità, la somma di € 294,32, oltre agli interessi al saggio legale decorrenti dalla data di pubblicazione delle presente sentenza al saldo; - condanna a corrispondere a , a titolo di indennità, la somma di € 135,00, oltre agli interessi al saggio legale decorrenti dalla data di pubblicazione delle presente sentenza al saldo; - ordina la trascrizione della presente sentenza; - conferma l'ordinanza-ingiunzione pronunciata ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. in data ### nei confronti di s u ricorso degli attori; - liquida le spese del giudizio di primo e di secondo grado come nelle rispettive sentenze; liquida le spese di lite del giudizio svoltosi innanzi alla corte di cassazione in € 6.300,00, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali, e le spese relative a questo giudizio di rinvio in € 11.576,00, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali; - compensa dette spese fra gli attori e il convenuto in ragione della quota di 2/3 e condanna il predetto alla rifusione, in favore di e della quota residua; - dichiara interamente compensate le spese di lite di tutti i gradi del giudizio e di questo giudizio di rinvio tra la convenuta e gli attori e . 
Venezia, 5 dicembre 2017.- il presidente estensore #### 

causa n. 1746/2014 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

M

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 12410/2025 del 31-12-2025

... parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” ( conforme anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13945 del 03/08/2012 (Rv. 623639 - 01). Si tratta, nell'ermeneutica della Suprema Corte, di conferma di principio già espresso in precedenza secondo cui è compito esclusivo del ### il quale ha il potere - dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione, eventualmente erronea, che la parte abbia usato, e con il solo limite di non alterare il “petitum” o la “causa petendi” ( cfr., in tal senso ed “ex multis”, civ., sez. II, 17 luglio 2007, n. 15925; Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2007, n. 14751; Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2006, n. 8107 ) . Ciò in quanto il principio della domanda - in relazione al quale il vizio di ultra o extra petizione ex art. 112 c.p.c. risulta configurabile quando il ### pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio, (leggi tutto)...

testo integrale

### 19211 / 2022 R.G. 
Tribunale di ### civile ### ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 19211/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento del danno e manleva , e vertente TRA ### con codice fiscale ###, ### con codice fiscale ###, ### con codice fiscale ###, ### con codice fiscale ### (nella qualità di eredi di ### con codice fiscale ###, deceduto in Napoli il ### ), ### con codice fiscale ###, ### con codice fiscale ###, ### con codice fiscale ###, ### con codice fiscale ###, tutti elett.te dom.ti in Napoli al viale ### 74 presso l'avv. ### che rappresenta sé medesima ex art. 86 c.p.c. e gli altri attori in virtù di procura in calce all'atto di citazione #### di ### n. 74/80 in Napoli con codice fiscale ###, elett.te dom.to in Napoli alla via V. D'### n. 18 presso l'avv. ### dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta CONVENUTO - ###È ### s.r.l. con codice fiscale ###, elett.te dom.ta in Napoli alla ### n. 13 presso l'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta ### E ###ni s.p.a. con codice fiscale ###, elett.te dom.ta in Napoli alla via R. Morghen n. 181 presso l'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta ### : le parti concludono come da verbale di udienza del 22/9/2025 .  MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli attori, meglio indicati in intestazione, hanno premesso che, con verbale di divisione e assegnazione del 23/5/2017, redatto dal ### a definizione del giudizio 16836/2007 R.G.- con il quale i germani ### (##### e ### avevano richiesto al Tribunale di Napoli la divisione giudiziale di alcuni immobili di cui erano comproprietari - essi erano divenuti proprietari esclusivi del lastrico solare di copertura del fabbricato sito in Napoli, al viale ### n. 74, identificato nel ### del comune di Napoli, alla sez. AVV, foglio 16, particella 295, sub. 58 e 59 (doc.3).  ### tale assunto, al condividente ### dante causa di ##### e ### (suoi eredi), era stata attribuita la porzione di lastrico solare identificata con il sub. 59, della superficie di mq. 126 circa (pari al 36% dell'intero lastrico), mentre a ##### e ### era stata assegnata la porzione di lastrico (pari al 64% dell'intero) identificata con il sub. 58, della superficie di mq. 226 circa. (cfr. doc.3 e planimetria doc.4). In aggiunta, gli eredi di ### erano altresì comproprietari, sempre iure hereditatis , dell'appartamento int. 20, sito al piano 6 del civico 74, sottostante il richiamato lastrico di copertura, individuato nel ### del Comune di Napoli, sez. AVV, foglio. 16, particella 295 sub. 54. 
Gli attori hanno precisato che a seguito di assemblea condominiale del 17/12/2015, il ### del fabbricato di viale ### 74/80, deliberando sulla necessità di eseguire lavori urgenti ai terrazzi di copertura, di loro proprietà esclusiva, aveva nominato, quale proprio tecnico e direttore dei lavori, l'architetto ### affidando allo stesso il compito di redigere un capitolato d'appalto dei lavori straordinari a farsi. 
Alla successiva adunanza assembleare del 19/4/2016, il ### aveva appaltato i lavori straordinari di rifacimento dei suddetti due lastrici di copertura (civico 74 e civico 80), secondo il capitolato d'appalto a firma dell'arch. ### alla ditta ### s.r.l. (cfr. doc.5 e doc. 6), commissionando lavori consistiti, sostanzialmente, nelle seguenti opere: - demolizione del pavimento, dei battiscopa e del massetto; - rimozione del manto impermeabile esistente; - rifacimento del massetto con nuove pendenze; - rifacimento del manto impermeabile; - rifacimento pavimento in gres; - rifacimento battiscopa; - fornitura e posa in opera di ornie di marmo. 
Gli attori hanno altresì specificato che i suddetti lavori erano stati ultimati e consegnati, a seguito di collaudo, il ### (cfr. doc. 7) , ma che per quanto riguarda le opere eseguite sul lastrico di copertura dell'edifico civico 74, di loro proprietà esclusiva, i lavori non erano stati effettuati a regola d'arte, tanto è vero che, a distanza di pochissimo tempo dalla consegna, la pavimentazione apposta si era spaccata in più punti e dal lastrico di copertura in questione (che dall'edificazione del palazzo nel 1965 fino al momento dei lavori de quo, non aveva mai creato alcun problema) erano cominciate a verificarsi infiltrazioni d'acqua piovana che avevano interessato l'appartamento sottostante, di proprietà degli eredi di ### ( doc. 8).  ### tale assunto, a causa della cattiva esecuzione dei lavori, gli attori stavano subendo danni al terrazzo di copertura dell'edificio, di loro esclusiva proprietà, e gli eredi di ### anche al loro appartamento, sottostante il lastrico di copertura, in cui le infiltrazioni d'acqua piovana avevano determinato il rigonfiamento e la spaccatura, in più punti, dell'intonaco del soffitto nel salotto e nel corridoio. 
Di qui l'affermazione della responsabilità del ### di viale ### 74/80 che aveva appaltato i lavori, in solido o in alternativa alla ditta appaltatrice, ### s.r.l., in ordine al danno sofferto, dovendosi provvedere al rifacimento dei lavori di impermeabilizzazione del terrazzo del civico 74 e alla sostituzione della pavimentazione, nonché alle opere di ripristino dei danni da infiltrazione causati all'appartamento int. 20, come da computo metrico che si deposita. (doc. 9) Nella citazione sono stati quantificati i costi del ripristino, pari a complessivi euro 60.905,16 per il terrazzo di copertura del civico 74, ed è stata chiesta la condanna sia del ### che della ### al risarcimento del danno nella misura di euro 21.925,86 per la quota del 36% del lastrico di copertura del civico 74 e di euro 1.285,20 per l'appartamento int. 20 sottostante al lastrico di copertura, di proprietà degli eredi di ### In aggiunta, per ##### e ### è stato chiesto il risarcimento nella misura di euro 38.979,30, per la quota del 64% di loro proprietà del terrazzo di lastrico di copertura del civico 74. 
La citazione introduttiva è stata ritualmente notificata il ### sia al ### che alla ### e ciascuno dei convenuti si è costituito in giudizio mediante il deposito di una propria comparsa di risposta.  ### nel merito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sulla domanda risarcitoria attorea, sostenendo che la corresponsabilità del committente verso i terzi non può essere fatta discendere dalla mancata sorveglianza dell'attività dell'appaltatore ovvero dalla mancata verifica della idoneità delle misure adottate dall'appaltatore a tutela dei terzi. In aggiunta, il resistente ha proposto domanda riconvenzionale trasversale contro l'altra convenuta, asserendo che la ### non aveva effettuato «correttamente la progettazione e l'esecuzione degli strati sovrastanti la struttura di supporto della terrazza e, precisamente:ove previsto, l'isolamento termico, l'impermeabilizzazione e la pavimentazione, nonostante la impermeabilizzazione fosse stata prevista nel computo metrico e nel capitolato di appalto e rappresentasse l'oggetto principale della prestazione richiesta all'appaltatore.
Pertanto il ### ha fatto valere la garanzia contrattuale di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. prevista per le difformità ed i vizi dell'opera ed ha chiesto la condanna della ### s.r.l. a rimuovere, a sue spese, i vizi di cui sopra, formulando in tal modo una domanda risarcitoria in forma specifica, o in subordine la condanna della stessa al risarcimento per equivalente del danno nella misura di euro 52.000, pari al valore stimato dei lavori in contestazione.  ### s.r.l. nella propria comparsa di risposta ha eccepito in punto di rito la improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della negoziazione assistita, a suo dire obbligatoria. Nel merito la convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento e la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. , evidenziando che anche gli attori erano condomini e dunque committenti dei lavori di rifacimento del lastrico di copertura appaltati , cosicchè , ai sensi dell'art. 1667 c.c., avrebbero dovuto denunciare il vizio entro 60 giorni dalla sua scoperta a pena di decadenza, il che non era avvenuto, nel momento in cui in citazione era contenuta la seguente ammissione , proveniente dagli stessi attori : " A distanza di pochissimo tempo dalla consegna la pavimentazione apposta si è spaccata in più punti", laddove i lavori erano terminati nel novembre 2017 e la prima denuncia risaliva alla notifica dell'atto di citazione avvenuta nel mese di luglio 2022, quindi ben oltre il termine di decadenza previsto dalla legge. 
In aggiunta la ### ha eccepito che il direttore dei lavori, nella persona dell'arch.  ### aveva dichiarato, all'esito del collaudo, che i lavori medesimi erano stati eseguiti a regola d'arte, e che inoltre la realizzazione delle opere era stata quotidianamente seguita dai proprietari del lastrico ( conosciuti ed importanti costruttori edili napoletani ) nonché saltuariamente da loro personale di fiducia. Quindi ha chiesto e ottenuto lo spostamento della prima udienza di comparizione per chiamare in garanzia ex art. 269 c.p.c. la propria compagnia di assicurazioni, al fine di essere manlevata da quest'ultima. 
Si è quindi costituita in giudizio tramite comparsa di risposta la ### la quale ha ammesso di aver stipulato con la ### s.r.l. la polizza n. 81655359 con decorrenza dall' ### al fine di garantirla per eventuali danni arrecati a terzi, ed ha eccepito la infondatezza della domanda attorea nonché di quella di manleva proposta nei suoi confronti, assumendo la prescrizione di quest'ultima ai sensi dell'art. 2952 c.c. e comunque la sua inoperatività, essendo la copertura della polizza apprestata per le sole ipotesi di responsabilità extracontrattuale ed esclusa per i danni derivanti da infiltrazioni dal terrazzo.  ### all'udienza del 14/6/2023 ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., stabilendone però la decorrenza dal 10/9/2023. Parte attrice nella sua prima memoria, depositata il ###, ha precisato la sua domanda risarcitoria assumendo che era stata proposta in via extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. da essa quale terzo ( estraneo al contratto di appalto ), che aveva subìto un danno al cespite di sua proprietà esclusiva ( e non condominiale ) a causa sia del ### - che, nell'ambito di una manutenzione straordinaria del fabbricato, era intervenuto anche sulla proprietà privata degli attori, che ne era stata danneggiata - che dell'impresa convenuta ( ### s.r.l. ) che aveva materialmente eseguito i lavori in maniera totalmente inadeguata, al punto da rendere il lastrico di copertura, di proprietà esclusiva ( sul quale, per quanto affermato in citazione, il ### neanche avrebbe potuto deliberare legittimamente ), rendendolo totalmente inidoneo sia ad assolvere la funzione che gli è propria ( di isolamento e protezione del fabbricato ) sia alla destinazione attribuitagli dai proprietari esclusivi ( di terrazzo abitabile ).
Di qui la deduzione della inapplicabilità alla richiesta risarcitoria delle limitazioni e delle decadenze contrattuali di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., essendo la stessa soggetta al termine di prescrizione ordinario quinquennale previsto per la responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. nonché per quella di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti del ### nel momento in cui l'opera era stata cantierata sotto il controllo del direttore dei lavori arch. ### nominato da tale ente di gestione. 
Con la seconda memoria istruttoria, depositata il ###, parte attrice ha dedotto per la prima volta la circostanza che, a seguito delle doglianze più volte da essa manifestate, in data ### l'impresa e il direttore dei lavori avevano acconsentito ad effettuare un sopralluogo sul terrazzo per cui è causa, al quale avevano partecipato - oltre a ### e ### quali eredi di ### - l'amministratore del ### avv. ### nonché il direttore dei ### arch. ### e l'architetto ### intervenuto per conto della ### s.r.l., della quale è socio, cosicchè l'appaltatore in tale occasione aveva avuto conoscenza dello stato in cui si trovava il terrazzo di copertura e, tramite l'arch.  ### aveva constatato che le mattonelle apposte erano per la maggior parte crepate. Sul punto è stata articolata per l'appunto prova di interrogatorio formale e testimoniale, ma la relativa istanza istruttoria è stata respinta dal ### che ha disposto unicamente una C.T.U. nominando all'uopo quale proprio ausiliario l'ing.  ### il quale a sua volta ha svolto il suo incarico ed ha depositato la relazione finale in data ###. 
Ciò premesso, la domanda attorea di risarcimento proposta contro il ### di ### n. 74/80 in Napoli e contro la ### è procedibile in punto di rito, posto che ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.L. n. 132 del 12 settembre 2014 ( convertito con L. n. 162 del 10 novembre 2014 ) rientrano nelle materie in cui la negoziazione assistita è obbligatoria le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro, e nel caso di specie la richiesta risarcitoria è stata formulata per un importo complessivo superiore, pari ad euro 62.190,36 ( 21.925,86 + 1.285,20 + 38.979,30 ). 
Nel merito, l'azione è stata qualificata da parte attrice come azione di risarcimento ex art. 2043 c.c., e tale qualificazione, per quanto riguarda il ### convenuto, si basa sul presupposto della illegittimità della delibera assembleare che aveva deciso l'effettuazione di lavori di ristrutturazione sul lastrico solare appartenente in via esclusiva ai ### considerato in citazione quale fatto illecito nel momento in cui non riguardava beni che rientravano nella comunione necessaria ex art. 1117 c.c. all'interno del fabbricato . Tale assunto è tuttavia errato, in quanto il lastrico solare rivestiva comunque la funzione di copertura dell'intero fabbricato condominiale, tanto è vero che la responsabilità per gli eventuali danni derivanti dal lastrico solare, o della terrazza a livello, il cui uso non sia comune a tutti i condomini va qualificata non nell'ambito dei rapporti di natura obbligatoria che si instaurano nel ### in forza della coesistenza delle proprietà individuali con quelle comuni ( nella specie di obbligazioni propter rem ), ma nell'ambito della responsabilità aquilana, ex art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il ### in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria ( v. Cass. civ. sez. un., 10/5/2016, n. 9449 ). In altri termini, il ### aveva l'obbligo di effettuare la manutenzione nonostante il terrazzo fosse di proprietà esclusiva, anche se, ovviamente, i proprietari di tale bene avrebbero anche potuto provvedere in via autonoma alla esecuzione delle opere necessarie. 
Ora, è indubbio che tali opere sono state realizzate materialmente non dal ### bensì dalla ditta appaltatrice dei lavori, cosicchè è esclusa una responsabilità diretta del primo ai sensi dell'art. 2043 c.c. Beninteso, una responsabilità extracontrattuale a carico dell'ente di gestione predetto potrebbe ipotizzarsi ai sensi dell'art. 2049 c.c., alla luce della sua veste di committente, o al limite dell'art. 2051 c.c., laddove da parte attrice è stata prospettata la posizione di custode del cantiere in capo al convenuto. Nel merito, tali titoli di responsabilità sono però da escludere, perché si scontrano con la posizione di autonomia gestionale dell'appaltatore, il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, il che è lo stesso che dire che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera ( v. Cass. civ. sez. III, 23/6/2025, 16720 ; Cass. civ. sez. III, 21/6/2004, n. 11478 ), e quindi, nella fattispecie, dei danni derivanti dall'esecuzione dei lavori di riparazione del lastrico, che pure non costituiva un bene rientrante nella comunione all'interno dell'edificio . Invero quest'ultima circostanza non è significativa, perché ciò che rileva per la giurisprudenza di legittimità sopra menzionata è che il danno sia stato arrecato a terzi, e nel caso di specie i ### pur partecipando al ### erano soggetti diversi dall'ente di gestione, proprio perché proprietari esclusivi del lastrico solare, anche se il ### a sua volta aveva comunque il potere - dovere di effettuare lavori su tale bene. Inoltre, in caso di danni imputabili all'omessa o insufficiente collocazione di idonea impermeabilizzazione per evitare le conseguenze dell'insorgenza di piogge, il condomino proprietario del singolo bene deve agire direttamente nei confronti della ditta appaltatrice alla quale sono stati affidati i lavori di impermeabilizzazione e di pavimentazione del lastrico, in quanto che, per tutto il tempo dell'esecuzione dell'appalto, il potere di controllo e di vigilanza sul bene passa dal ### all'appaltatore ( v. per un caso simile Tribunale Milano, 21/1/1991 ). 
Più in particolare, una corresponsabilità del committente può configurarsi solo in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c. dal precetto del "neminem laedere", ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive. 
In proposito, non è stato allegato da alcuna delle parti che la ditta ### fosse assolutamente inadatta a svolgere le lavorazioni commissionate né che fossero state violate specifiche norme cautelari da parte del ### Vero è che il consulente tecnico di ufficio è giunto alla conclusione che il progetto redatto dal direttore dei lavori per conto del ### era carente in sé, al di là degli errori commessi dalla ditta appaltatrice in fase esecutiva, perché non menzionava nei lavori da eseguire la posa di più giunti di dilatazione della pavimentazione e non prevedeva una impermeabilizzazione secondaria della stessa, quale strato accessorio di per sé non indispensabile ma assai importante ai fini della “piena efficacia” di un intervento di reimpermeabilizzazione. Tuttavia, poiché l'appaltatore assume un'obbligazione di risultato, è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte e a garantire il suo buon funzionamento, anche quando si attenga alle previsioni di un progetto fornito dal committente. ###, infatti, è tenuto a segnalare eventuali carenze ed errori del progetto ed è esente da responsabilità soltanto ove il committente, edotto delle carenze e degli errori, insista comunque per l'esecuzione del progetto, riducendo l'appaltatore a mero nudus minister , cosicchè, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è l'unico tenuto alla garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. ( v. Cass. civ. sez. I, 4/9/2025, n. 24567 ; Cass. civ. sez. II, 15/1/2025, n. 969 ; Cass. civ. sez. III, 23/10/2024, n. 27526 ). In altri termini, il fatto che l'appaltatore abbia eseguito l'opera su progetto altrui ( committente o altro incaricato ) non lo degrada, per ciò solo, al rango di "nudus minister". 
Tantomeno è stata allegata, da una qualsiasi delle parti, la circostanza che il ### avesse dato all'appaltatore direttive tanto stringenti da non lasciargli alcuna discrezionalità, almeno per quanto risulta dagli atti difensivi depositati nel corso del processo. Al contrario, dalla relazione del C.T.U. emerge la situazione opposta : dal punto di vista documentale il progetto e il capitolato dei lavori erano carenti e di carattere minimale, il che è lo stesso che dire che la discrezionalità dell'appaltatore, alla luce di tali omissioni, era in concreto molto ampia, e l'ausiliario ha anche espresso, in modo logico e coerente, l'opinione che i “giunti di dilatazione” della pavimentazione (soprattutto in esterno) sono un accorgimento esecutivo necessario e ben noto a tutte le imprese del settore, cosicchè la ### s.r.l avrebbe certamente fatto meglio ad evidenziare per iscritto la lacunosità del progetto e la necessità di rimediarvi ovvero ancora la declinazione di responsabilità a fronte della eventuale pervicace volontà - del ### committente o altri - di non posare tali “giunti”. 
Tantomeno potrebbe affermarsi una responsabilità ex art. 2051 c.c. del ### in ordine al verificarsi delle infiltrazioni d'acqua piovana che avevano interessato l'appartamento sottostante al lastrico, di proprietà degli eredi di ### nel momento in cui il lastrico, una volta ultimati i lavori e chiuso il cantiere che rientrava nel controllo della sola ### in ragione della sua autonomia gestionale di appaltatore, era rientrato nella piena disponibilità, fattuale e giuridica, dei suoi proprietari, che erano e sono gli unici custodi del bene terrazzo . 
La domanda risarcitoria attorea proposta nei confronti del ### va dunque rigettata per difetto di legittimazione passiva del resistente. 
Ora, la richiesta condanna al risarcimento è stata formulata anche contro la ditta appaltatrice, e sul punto gli attori hanno qualificato la loro azione come proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. Tuttavia l'azione generale ex art. 2043 c.c. per fatto illecito può essere invocata solo se non ricorrono i presupposti dell'azione ex art. 1669 c.c., relativa ai vizi delle opere realizzate dall'appaltatore, che, pur avendo anch'essa natura extracontrattuale è speciale rispetto alla prima, e ciò al fine di evitare che si possa aggirare il termine di prescrizione e di decadenza specificamente previsto per i vizi di cui sopra ( v. Cass. civ. sez. III, 5/11/2024, n. 28469 ). Fra l'altro la prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. non decorre dalla verificazione dei difetti, ma, ai sensi del comma 2 della stessa norma, dalla denuncia dei vizi entro il termine di decadenza un anno dalla scoperta, scoperta che avviene quando il committente acquisisce una conoscenza obiettiva dei difetti, e può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dal singolo condomino e dal terzo che possono evocare in giudizio la ditta costruttrice ( cfr. Tribunale Vicenza sez. I, 20/1/2023, n. 138 ). 
Ciò in quanto la disposizione di cui all'art. 1669 c.c. configura una responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico, sancita per finalità di interesse generale, che trascende i confini dei rapporti negoziali tra le parti. Pertanto, l'azione di responsabilità prevista dalla suddetta norma può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dal terzo, sempre che si tratti di gravi difetti i quali, al di fuori dell'ipotesi di rovina ed evidente pericolo di rovina, pur senza influire sulla stabilità dell'edificio, pregiudicano o menomano in modo rilevante il normale godimento del bene ( cfr. Cass. civ. sez. II, 16/1/2020, n. 777 ). 
Per l'appunto i vizi - attestati anche dalla relazione peritale - che interessano il lastrico solare dell'attore, risultano essere pienamente idonei a concretizzare i gravi difetti di costruzione rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c., con conseguente applicabilità anche dei relativi termini di prescrizione e decadenza. 
Il codice, infatti, fissa per l'esercizio dell'azione di responsabilità termini interdipendenti nel senso che, ove uno soltanto di essi non fosse rispettato, non potrebbe farsi valere nei confronti dell'appaltatore il relativo titolo di responsabilità. 
Il primo è quello decennale, in virtù del quale l'appaltatore è tenuto a garantire l'opera realizzata, e decorre dalla consegna dell'opera. 
Nel caso di specie, i fenomeni in parola sono certamente collocati nell'arco del decennio di cui all'art. 1669 c.c., posto che i lavori sono stati ultimati il ###. 
La rovina e i gravi difetti devono però essere pure denunciati entro un anno dalla scoperta e il diritto all'azione di responsabilità si prescrive in un anno dalla denuncia ( v. Cass. civ. sez. II, 16/1/2020, n. 777 ). Più in particolare, il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente o il terzo conseguano un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti, perché non è possibile onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo. 
Per l'appunto nel caso di specie gli attori nell'atto di citazione hanno ammesso esplicitamente di essere venuti a conoscenza dei difetti per cui è causa dopo pochissimo tempo che i lavori erano stati ultimati, e quindi poco dopo il ###, e tanto vale pure per il ### che non ha contestato specificamente tale affermazione attorea. 
Ora, se è indubbio che l'eccezione di decadenza del diritto azionato ai sensi dell'art.  1669 c.c. non è rilevabile d'ufficio, ma va sollevata dalla parte che intenda avvalersene, posto che è posta a tutela di interessi individuali e concernente diritti disponibili ( v. 
Tribunale Bari sez. II, 12/4/2022, n. 1379 ; Tribunale Napoli sez. XI, 16/4/2021, n. 3597 ), nell'ambito del presente processo l'eccezione in parola è stata formulata tempestivamente dalla ### nella comparsa di risposta, laddove ha evidenziato che gli attori erano incorsi nella decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. , che è di 60 giorni dalla scoperta. Beninteso, la resistente è partita dal presupposto erroneo della veste di committenti anche in capo agli attori in quanto condomini, qualificando la propria responsabilità come responsabilità contrattuale, e non extracontrattuale. Ciò non toglie che il ### ha il potere/dovere di qualificare giuridicamente non solo la domanda ma pure l'eccezione sulla scorta delle concrete allegazioni svolte dalle parti, eventualmente anche prescindendo o disattendendo la qualificazione prescelta da queste, con il solo limite di non alterare il “petitum” o la “causa petendi” ( tra le più recenti, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5153 del 21/2/2019 : “Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” ( conforme anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13945 del 03/08/2012 (Rv. 623639 - 01).
Si tratta, nell'ermeneutica della Suprema Corte, di conferma di principio già espresso in precedenza secondo cui è compito esclusivo del ### il quale ha il potere - dovere di definire il rapporto stesso sulla base dei fatti prospettatigli, prescindendo dalla denominazione, eventualmente erronea, che la parte abbia usato, e con il solo limite di non alterare il “petitum” o la “causa petendi” ( cfr., in tal senso ed “ex multis”, civ., sez. II, 17 luglio 2007, n. 15925; Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2007, n. 14751; Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2006, n. 8107 ) . 
Ciò in quanto il principio della domanda - in relazione al quale il vizio di ultra o extra petizione ex art. 112 c.p.c. risulta configurabile quando il ### pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato - deve essere posto in immediata correlazione con il principio iura novit curia, di cui all'art. 113 comma 1 c.p.c., di guisa che non ne ricorre la violazione se il ### abbia assegnato una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione e alle eccezioni esercitate in causa. Rientra, infatti, nei poteri del ### ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti ( v. sul punto Cass. civ. sez. I, 20/6/2017, n. 15190 ). Ciò vale indipendentemente dalle eventuali modifiche della domanda effettuata dall'attore in corso di trattazione, perché al ### è consentito sempre, senza mutare gli elementi oggettivi dedotti dalle parti, procedere ad a una qualificazione giuridica della stessa diversa da quella prospettata dalle parti. 
In concreto, la ditta appaltatrice ha formulato tempestivamente una eccezione di decadenza, decadenza che, con riferimento alla responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 1669 c.c., ricorre comunque in concreto e matura dopo un anno dalla scoperta dei vizi, nel momento in cui la denuncia dei vizi medesimi da parte degli attori non è stata effettuata tempestivamente rispetto a tale termine, più lungo rispetto a quello di 60 giorni previsto dall'art. 1667 comma 2 c.c., in quanto fatta valere per la prima volta solo con l'atto di citazione, notificato nel luglio del 2022. 
Vero è che nella seconda memoria istruttoria parte attrice ha sostenuto per la prima volta, ed ha anche articolato prova sul punto, la circostanza che nel 2020 vi era stato un incontro tra la stessa, il ### e la ditta, nel corso del quale erano stati riscontrati e riconosciuti da tutti i difetti dell'opera realizzata dall'appaltatore. Tuttavia la circostanza è stata dedotta solo con la seconda memoria istruttoria, dopo che, con il deposito della prima memoria istruttoria, erano già maturate le preclusioni assertive, ed è comunque irrilevante, perché trattasi di un fatto posteriore di ben più di un anno rispetto alla scoperta dei vizi, avvenuta, per quanto asserito in citazione, pochissimo tempo dopo il ###. 
Ne deriva che l'azione risarcitoria proposta in citazione contro la ### va anch'essa respinta nel merito per non essere stato rispettato il termine di decadenza annuale previsto dall'art. 1669 comma 1 Lo stesso vale però anche per l'azione risarcitoria trasversale e di natura contrattuale esercitata in via riconvenzionale dal ### contro la ditta appaltatrice, atteso che l'ente di gestione non ha effettuato la denuncia dei vizi nel termine più breve, previsto dall'art. 1667 comma 2 c.c., di 60 giorni dalla loro scoperta, avvenuta sempre a distanza di pochissimo tempo dal 28/11/2017, stante l'eccezione espressa formulata dalla ditta appaltatrice proprio con riferimento a tale azione contrattuale e considerato pure per il ### non ha contestato specificamente l' affermazione attorea della scoperta del vizio a pochissimo tempo di distanza dalla consegna dell'opera. Anche questa domanda va dunque respinta nel merito.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. degli attori nei confronti di ciascuno dei convenuti e del ### verso la ### sulla riconvenzionale trasversale e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la domanda giudiziale originaria formulata nell'atto introduttivo ( cd. criterio del disputatum , v. sul punto Cass. civ. sez. sez. II, 11/2/2022, n. 4520 ), pari a sua volta ad euro 62.190,36 per la domanda risarcitoria attorea ed a euro 52.000 per la riconvenzionale del ### Invero, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o di risarcimento di danni, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente il valore della controversia è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendo seguirsi soltanto il criterio del disputatum e non trovando applicazione il correttivo del decisum, sicché il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore ( v. Cass. civ. sez. III, 6/5/2022, n. 14470 ). 
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi del processo di cognizione contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi previsti dalla ### n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il ### è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) . 
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione, totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il ### si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 28/4/2014, n. 9368 ) . 
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ). 
Per quanto riguarda le spese giudiziali sostenute dal terzo ### , chiamato in garanzia dalla ### una volta rigettata la domanda principale di parte attrice e anche quella riconvenzionale trasversale del ### con conseguente loro soccombenza nei confronti della dita appaltatrice, il relativo onere va posto a carico delle parti soccombenti medesime che hanno provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche nell'ipotesi in cui i soccombenti non abbiano formulato alcuna domanda nei confronti del terzo ( v. sul punto Cass. civ.  II, 10/3/2025, n. 6358 ; Cass. civ. sez. VI, 8/2/2016, n. 2492 ; Cass. civ. sez. III, 28/8/2007, n. 18205 ).
La condanna al pagamento delle spese di lite viene pronunciata in danno di tutti gli attori, in solido fra loro, avendo essi manifestato un interesse comune alla azione , rilevante ai sensi dell'art. 97 c.p.c. ultima parte., nonché del ### sempre in solido, in relazione alle spese derivanti dalla chiamata in causa del terzo ### Deve essere poi disposta l'attribuzione delle spese al difensore della parte convenuta ### ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta di distrazione in suo favore formulata nella comparsa di risposta. 
Peraltro, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti soccombenti, sia pure solo nei rapporti interni, le spese della compiuta consulenza tecnica di ufficio già liquidate in favore dell'ausiliario con decreto di pagamento emesso ex artt. 8 comma 1 D.P.R. 30/5/2002 n. 115, 52 e 53 disp. att. c.p.c. e provvisoriamente poste -in detta circostanzaa carico di tutte le parti in solido tra loro. Invero il consulente tecnico di ufficio, anche dopo l'emissione della sentenza che ponga definitivamente le spese di causa a carico della parte soccombente, conserva il diritto di azionare pure nei confronti della parte risultata vittoriosa l'anteriore decreto di liquidazione che le abbia poste a carico solidale delle parti ( v. sul punto Tribunale Milano, 13/7/2015 ), trattandosi di un titolo esecutivo efficace nei confronti di tutte le parti ai sensi del combinato disposto degli artt. 168 comma 2 D.P.R. 30/5/2002 n. 115 e 53 disp. att. c.p.c. . Ciò in quanto egli non è parte del giudizio e non è destinatario della sentenza. Al contrario, la sua attività viene svolta nell'interesse superiore della giustizia e dunque di tutte le parti. 
Ne consegue che l'obbligo di pagare la prestazione eseguita dal C.T.U. ha natura solidale e che l'ausiliario del ### può agire autonomamente nei confronti di ognuna delle parti, trovando applicazione il principio della soccombenza solo nei rapporti interni tra le parti e non all'esterno, nel senso che al consulente d'ufficio non è opponibile la pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza che abbia definito il giudizio nel quale egli ha esercitato la sua funzione in virtù di un mandato neutrale ( v.  sul punto Cass. civ. sez. II, 12/11/2015, n. 23133 ; Cass. civ., sez. VI, 05/11/2014, 23522 ; Cass. civ. sez. VI, 8/11/2013, n. 25179 ; Cass. civ. sez. sez. II, 30/12/2009, 28094; Cass. civ. sez. sez. II, 15/9/2008, n. 23586; Cass. civ. sez. sez. I, 8/7/1996, 6199 ). 
Premesso che la circostanza che la sentenza abbia posto il pagamento delle spese di lite a carico di una sola delle parti non è opponibile al C.T.U., il quale non è destinatario di detta decisione e non può qualificarsi parte del giudizio, e che il decreto di liquidazione delle spese non può considerarsi revocato dalla sentenza che conclude la controversia, va rilevato che con il titolo costituito dalla sentenza la parte vittoriosa potrà agire in via di regresso nei confronti della parte soccombente, per l'intero, ivi compreso l'acconto eventualmente già versato .  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, così provvede : a ) rigetta la domanda risarcitoria attorea proposta contro il ### di viale ### n. 74 - 80 in Napoli e contro la ### s.r.l. ; b ) rigetta la domanda risarcitoria in forma specifica e per equivalente proposta in via riconvenzionale trasversale dal ### di viale ### n. 74 - 80 in Napoli contro la ### s.r.l.; c ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna ######### e ### in solido tra loro, al rimborso in favore del ### di viale ### n. 74 - 80 in Napoli delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro 14.103 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi ; d ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna ########## in solido tra loro, al rimborso in favore della ### s.r.l. delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro 14.103 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione in favore dell'avv. ### con codice fiscale ### quale distrattario ; e ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna il ### di viale ### n. 74 - 80 al rimborso in favore della ### s.r.l. delle spese di giudizio sulla domanda riconvenzionale trasversale, che si liquidano in complessivi euro 14.103 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione in favore dell'avv. ### con codice fiscale ### quale distrattario ; f ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna ######### e ### nonché il ### di viale ### n. 74 - 80 in Napoli, in solido tra loro, al rimborso in favore della ###ni s.p.a. delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 14.103 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi ; g ) pone definitivamente a carico di ######### e ### nonché del ### di viale ### n. 74 - 80 in Napoli, nei rapporti interni tra le parti, le spese della consulenza tecnica di ufficio già liquidate in favore dell'ausiliario con decreto di pagamento emesso ex artt. 8 comma 1 D.P.R. 30/5/2002 115, 52 e 53 disp. att. c.p.c. 
Napoli, 31/12/2025 ###.U.

causa n. 19211/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Felice Angelo Pizzi

M

Corte d'Appello di Caltanissetta, Sentenza n. 13/2026 del 09-01-2026

... consolidato orientamento della giurisprudenza, il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della pronuncia, da farsi valere solo attraverso gli ordinari mezzi d'impugnazione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice del gravame, a pena di incorrere nel medesimo vizio (cfr. Cass. Sent. S.U. n. 14083/2004 alla cui stregua “Nel giudizio di cassazione, il controricorrente che deduca non già che il giudice di secondo grado abbia proceduto all'esame di un appello generico (dunque inammissibile), bensì che abbia pronunciato su un punto della sentenza di primo grado che l'atto di appello non aveva investito con una censura specifica, ha l'onere di proporre al riguardo ricorso incidentale, giacché in tanto la Corte di cassazione può esaminare siffatto vizio, qualificabile come extrapetizione, in quanto lo stesso sia stato denunciato con uno specifico motivo di impugnazione, in applicazione del principio secondo cui il vizio di extrapetizione non determina una nullità insanabile della sentenza, di modo che è denunciabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione e non è rilevabile d'ufficio dal giudice del gravame”). Ancora una volta, ragioni di ordine logico suggeriscono (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE Composta dai sigg.ri ###. ###ssa ##### in camera di consiglio ha pronunciato la seguente ### procedimento civile iscritto al n. 342/2023 R.G. promosso DA ### C.F. ###, nato a ### (### il 23 marzo 1970, residente ###, elettivamente domiciliato presso lo ### dell'Avv. ### C.F. ###, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti -appellante #### C.F. ###, nato a ### (### l'1 giugno 1951, in proprio e nella qualità di erede di ### e ### rappresentato e difeso dall'Avv. -appellato ### delle parti Per l'appellante: “Voglia l'###ma Corte di Appello di Caltanissetta, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto; - in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 509/2023 emessa dal Tribunale di Caltanissetta, ###, ### F. Lauricella, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3070/2016, depositata in cancelleria in data ###, notificata all'appellante il ###, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 1. In via preliminare, riformare in toto la sentenza di primo grado, dichiarando la carenza di legittimazione in capo all'attore ### per la tutela di ragioni riferibili alla defunta madre, ### 2. Nel merito, ### in toto la sentenza impugnata rigettando tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, e frutto di errore e travisazione di fatti; 3. Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto […]” Per l'appellato: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa; ritenere e dichiarare infondato in fatto ed illegittimo in diritto e per l'effetto rigettare l'atto di citazione in appello del sig. ### Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorario di lite.” ####
Con sentenza n. 509/2023 pubblicata il ###, il Tribunale di Caltanissetta, in accoglimento della domanda promossa da ### previo superamento dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva sollevata dal convenuto ### disponeva nei seguenti termini: - dichiarava aperta in ### la successione testamentaria di ### assegnando: a) la proprietà piena ed esclusiva dell'appartamento sito in #### n. 12, piano primo a ### b) la comproprietà indivisa e indistinta, in ragione di un mezzo ciascuno, ai germani ### e ### del terrazzo e del locale sottotetto sito al terzo piano; c) la proprietà piena ed esclusiva dell'appartamento sito in #### n. 12, piano secondo e del garage piano terra a ### - onerava contestualmente le parti di procedere - con spese a carico di entrambe, in ragione del 50% ciascuna e con facoltà per ogni parte, di curare gli adempimenti per intero salva ripetizione dei relativi costi presso l'altra parte - a richiedere i frazionamenti e le modifiche catastali conseguenti alle superiori statuizioni, al fine di creare distinti subalterni, tenendo conto di quanto sopra disposto; - accertava la lesione della quota di riserva spettante a ### relativamente all'eredità di ### e condannava ### a corrispondere, a titolo di reintegra, la somma di € 1.063,33 oltre interessi legali dalla data di apertura della successione fino al soddisfo; - dichiarava aperta in ### la successione legittima di ### (padre delle parti) così provvedendo: a) accertava e dichiarava la titolarità di ### di n. 3 fondi, ovvero: 1) appezzamento di terreno agricolo posto nel Comune di ### censito al C.T. del Comune di ### al foglio 2, p.lla 337, Ha 1.00.00; 2) appezzamento di terreno agricolo posto nel Comune di ### nella c.da ### con insistente fabbricato rurale, censito al C.T. del Comune di ### al foglio 14, p.lla n. 65 Ha 2.30.20, n. 87 Ha 1.33.00, n. 101 Ha 0.90.88, 102 F.R. ca. 72; 3) appezzamento di terreno agricolo posto nel Comune di ### ove vi insisteva fabbricato rurale, nella c.da ### censito al C.T. del Comune di ### al foglio 2, p.lla n. 16 Ha 0.35.20, n. 94 Ha 2.11.30, n. 192 e F.R. - Ha 0.14.10, n. 193 Ha 0.30.70 e n. 194 Ha 0.70.10; b) accertava e dichiarava la titolarità di ### dell'appezzamento di terreno agricolo posto nel Comune di ### c.da ### censito al C.T. del Comune di ### al foglio p.lla 342 Ha 3.47.40 e del magazzino a piano terra ivi insistente di circa mq. 126 censito al N.C.E.U. foglio 2, p.lla 343 piano T, cat. c/2.  meglio descritti nella relazione di c.t.u., ordinando al contempo all'### delle ### di ### le conseguenti trascrizioni e volturazioni; - accertava la lesione della legittima spettante a ### in relazione all'eredità del padre ### per effetto delle donazioni effettuate dallo stesso in vita e condannava ### a corrispondere, a titolo di reintegra della legittima, la somma di € 3.934,68, oltre interessi legali dalla data di apertura della successione fino al soddisfo; - condannava, inoltre, ### al pagamento, in favore del germano, della somma di € 760,00 relativamente ai prelievi effettuati dallo stesso sul conto corrente n. 20080180 di titolarità di ### - condannava infine ### al pagamento delle spese di lite e di quelle di ### La vicenda traeva origine dall'atto di citazione proposto da ### nei confronti del fratello ### con il quale - in ordine alla successione della madre ### - chiedeva dichiararsi l'illegittimità, nullità, annullamento o revoca del verbale di pubblicazione del testamento del 19 settembre 2014 della de cuius, madre delle parti, atteso che l'inciso “ove abito” contenuto nella scheda testamentaria e riferito all'immobile oggetto di legato in favore di ### fosse da riferirsi, a dire dell'attore, solo all'appartamento sito al secondo piano del fabbricato ubicato in #### n. 12, e non all'intero fabbricato, così come interpretato dal legatario, rivendicando quindi la proprietà per successione legittima del 50% dei rimanenti piani terra, primo e terzo, rimasti nella disponibilità del convenuto, con conseguente domanda di risarcimento del danno per il mancato godimento degli stessi. 
In via subordinata, l'attore, nell'ipotesi in cui la suddetta disposizione testamentaria fosse stata interpretata nel senso di ritenere che la de cuius ### avesse inteso attribuire a ### l'intero fabbricato di ### di ### n. 12), ne deduceva il carattere lesivo della propria quota di legittima, invocando per l'effetto la reintegra della stessa con attribuzione di una quota indivisa corrispondente al valore della lesione accertata o, se non possibile materialmente, mediante corresponsione della somma equivalente. 
Ancora - quanto alla successione del padre ### - l'attore lamentava la lesione della quota di riserva spettante alla madre, ### in conseguenza delle donazioni effettuate in vita dal coniuge nei confronti dei figli ### e dello stesso ### invocandone la reintegrazione agendo quale erede della madre come legittimaria pretermessa. 
Chiedeva, inoltre, l'accertamento della lesione della propria quota di legittima, quale erede del padre, in considerazione delle attribuzioni patrimoniali disposte attraverso la donazione al fratello ### chiedendo la reintegrazione della propria quota da quantificarsi in € 30.225,00, pari alla differenza tra il valore della quota di riserva e quello dei beni ricevuti con atto di liberalità.
Chiedeva, infine, la condanna alla restituzione di un mezzo della somma prelevata da ### dal conto corrente intestato alla madre #### costituitosi nel giudizio di primo grado, preliminarmente, eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore rispetto alle domande tese a tutelare le ragioni della madre quale erede legittimaria del coniuge e, nel merito, deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto delle ulteriori richieste. 
Il Tribunale di Caltanissetta, all'esito della attività istruttoria espletata mediante prove orali e ### definiva la causa accogliendo la domanda attorea. 
Più nel dettaglio, il ### di prime cure dava atto della circostanza per cui, nel caso di specie, non si poneva una questione di carenza di legittimazione attiva dell'attore, atteso che la madre ### - non promuovendo, a seguito delle donazioni effettuate dal coniuge in favore dei figli, azione per la reintegrazione della sua quota di riserva - aveva nella sostanza rinunciato a far valere la lesione posta in essere con gli atti di liberalità alle sue ragioni di legittimaria, prestando così acquiescenza all'assetto patrimoniale determinato da ### In ordine poi alla successione legittima di quest'ultimo, il ### di prime cure accertava una lesione della quota di riserva dell'attore ### stante il diverso valore del donatum in favore di ciascun figlio, come accertato a mezzo della CTU e, per l'effetto, procedeva alla reintegrazione del legittimario leso (ovvero ### mediante formazione di due quote di egual valore da ripartire tra gli eredi da integrare con un conguaglio in denaro pari ad € 3.934,68 a favore dell'attore. 
Quanto alla successione testamentaria di ### il Tribunale - interpretando, sulla scorta della attività istruttoria espletata, l'inciso “ove abito” contenuto nel testamento come riferito esclusivamente al secondo piano del fabbricato di proprietà della de cuius - accertava la lesione della quota di legittima di ### procedendo, anche in questo caso all'assegnazione delle quote in favore dei germani (secondo la ripartizione sopra indicata, ovvero primo piano all'attore, secondo piano e garage al piano terra al convenuto, terrazzo e locali sottoterra al terzo piano in comunione pro indivisa) condannando ### al pagamento di un conguaglio in denaro pari ad € 1.063,33. 
Accertava, infine che sul conto corrente n. 20080180, intestato alla de cuius, risultavano prelevamenti per un importo complessivo di € 1.520,00, di talché il Tribunale condannava ### al pagamento, in favore del germano, alla corresponsione della metà della suddetta somma, pari ad € 760,00.   Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello ### affidando le proprie censure ad una trattazione unitaria dei motivi rubricati “### di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c.” ove è possibile intravedere sei doglianze. 
Con la prima, parte appellante ha lamentato la carenza e la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui il ### ha ritenuto che, nel caso de quo, non si pone alcuna questione di legittimazione attiva in ordine alla domanda promossa da ### relativa alla lesione della quota di legittima spettante alla madre. 
Con il secondo motivo di appello, relativo alla successione testamentaria di ### l'appellante ha censurato l'assegnazione, in favore di ### dell'appartamento sito al primo piano che aveva costituito oggetto di ristrutturazione e di ammodernamento da parte dell'appellante. 
Con il terzo motivo di gravame, riferito alla domanda di reintegrazione per lesione della quota di legittima di ### rispetto alle donazioni effettuate dal padre, parte appellante ha contestato l'assegnazione, in favore del germano, dell'immobile indicato al punto d3) del dispositivo della sentenza impugnata, trattandosi di bene appartenente all'appellante giusta donazione del 14.9.2007 effettuata in suo favore da ### Con il quarto motivo di appello, relativo alla successione testamentaria di ### parte appellante ha lamentato come il Tribunale non abbia correttamente indagato la reale volontà della de cuius, interpretata nel senso di intendere l'espressione “ove abito” utilizzata nel testamento riferita solo al secondo piano e non all'intero immobile, anche in considerazione della duplice circostanza per cui l'unità sita al secondo piano necessitava di importanti interventi di ristrutturazione e che egli aveva sempre abitato nell'appartamento sito al primo piano. 
Con la quinta doglianza, contestava poi la condanna alle spese di lite disposta a suo carico, atteso che, in fase di mediazione, si era reso disponibile ad addivenire ad un accordo mediante offerta di € 17.128,00 al germano che si sarebbero aggiunti alla somma di € 5.000,00 disposta per testamento. 
Con l'ultimo motivo di appello, in ordine ai prelievi effettuati sul conto corrente intestato alla madre, ha infine rilevato come le relative somme fossero state utilizzate esclusivamente per sostenere le spese funerarie, producendo apposita fattura che non aveva rinvenuto nel corso del giudizio di primo grado. 
Il convenuto, costituendosi nel presente giudizio di appello, ha eccepito l'inammissibilità della domanda di compensazione relativa alle spese funerarie, nonché l'inammissibilità dei documenti comprovanti l'asserita ristrutturazione eseguita da ### trattandosi di documenti prodotti per la prima volta in sede di appello. 
La Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025, ha posto la causa in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Venendo al vaglio dei motivi di gravame, deve sottolinearsi come la prima censura - concernente il mancato accoglimento dell'eccezione di legittimazione attiva in ordine alla domanda promossa da ### relativamente alla lesione della quota di legittima spettante alla madre - risulti oltre che infondata nel merito, del tutto irrilevante rispetto alle statuizioni adottate in seno alla stessa sentenza di primo grado. 
Ed invero, il Tribunale ha ritenuto di superare l'eccezione preliminare di legittimazione attiva sollevata da ### (odierno appellante e convenuto in primo grado) rispetto alla domanda avanzata da ### in qualità di erede della madre, quale legittimaria pretermessa, a sua volta, rispetto all'eredità del coniuge ### in virtù del comportamento concludente attribuito alla stessa ### ritenuto sintomatico della volontà di rinunciare, seppur tacitamente, all'azione di riduzione. 
In punto di diritto, preme osservare come, ai sensi dell'art. 557 c.c., “La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. 
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione”. 
La giurisprudenza di legittimità ha poi avuto modo di osservare che “ Il legittimario leso può rinunciare all'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva, anche tacitamente, purché in base ad un comportamento inequivoco e concludente, dovendosi tuttavia escludere che la mancata costituzione nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, promosso da altro coerede, esprima di per sé la volontà della parte convenuta contumace di rinunciare a far valere, in separato giudizio, il suo diritto alla reintegrazione della quota di eredità riservatale per legge”. (Cass. n. 20143/2013). 
Nel caso concreto, a fronte delle donazioni compiute da ### ai figli, la ### ben consapevole che tali atti dispositivi avrebbero esaurito il patrimonio del coniuge, nulla ha mai eccepito, neppure in via stragiudiziale, prestando acquiescenza, con il proprio comportamento alle dette liberalità, come dimostrato anche dal lungo lasso di tempo intercorso tra la morte del donante, avvenuta nel Dicembre del 2007 (cfr. certificato di morte in atti, doc. 2 fascicolo primo grado ### e la morte della stessa, verificatasi nell'Agosto del 2014. 
Ne consegue che, intendendosi rinunciata l'azione di riduzione da parte della legittimaria lesa, la domanda avanzata dal figlio ### (attore in primo grado) non è stata ritenuta meritevole di accoglimento, di talché la questione in ordine alla legittimazione attiva dello stesso quale erede della madre (sebbene sarebbe stato più corretto parlare di conflitto di interessi risultando il figlio anche donatario degli atti lesivi), perde - così come rilevato dal primo giudice - ogni ragion d'essere. 
Ragioni di ordine logico, vertendosi ancora in tema di successione del de cuius ### inducono alla trattazione del terzo motivo di gravame ove l'appellante ha censurato, in relazione alla domanda di reintegrazione per lesione della quota di legittima di ### rispetto alle donazioni effettuate dal padre, l'assegnazione in favore del germano dell'immobile indicato al punto d3) del dispositivo della sentenza impugnata, trattandosi di bene appartenente all'appellante giusta donazione del 14.9.2007 effettuata in suo favore proprio da ### Il rilievo risulta malposto prima ancora che infondato. 
Ed invero, l'appellante, lungi dal contestare la formazione di quote di egual valore tra i germani o i criteri di riduzione, ha unicamente lamentato che il terreno indicato al punto d3) del dispositivo della sentenza impugnata (ovvero terreno sito in ### fg. 2, plle 16,94, 192, 193 e 194) sia stato incluso nella quota del fratello ### sebbene si trattasse di un fondo oggetto di donazione in suo favore. 
E però, a mente dell'art. 560 c.c. co. 1 “Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente”.
In applicazione del suddetto principio, il Tribunale , sulla scorta delle indagini peritali compiute da cui è emerso un significativo squilibrio nel valore economico dei terreni donati ai due figli (ovvero € 15.000,00 ed € 33.262,00 quelli donati a ### ed € 77.093,00 ed € 20.961,00 quelli donati ad ### ha proceduto alla formazione di due quote di valore quanto più possibile prossimo, sì da garantire una sostanziale equità tra gli eredi e ridurre “al massimo i relativi inevitabili conguagli in denaro” (cfr. ctu primo grado a firma dell'ing. S. Scarpulla pag. 29), limitati infatti a soli 3.934,68 a carico di ### destinatario, a seguito della formazione delle quote, del terreno di maggior valore. 
In questa prospettiva, accertata la lesione della quota di legittima del fratello ### priva di pregio si rivela pertanto la doglianza, peraltro non sorretta da alcuna valida motivazione, se non per un astratto riferimento ad “un errore di valutazione” del giudice, con cui l'appellante ha lamentato l'attribuzione di un “suo” terreno al germano, trattandosi di una modalità di riduzione della donazione. 
Il secondo e il quarto motivo di appello risultano poi suscettibili di trattazione congiunta, afferendo entrambi alla successione di ### madre delle parti. 
In particolare, ### con il quarto motivo - logicamente precedente - ha lamentato come il Tribunale non abbia correttamente indagato la reale volontà della de cuius, asfitticamente interpretata, secondo l'appellante, nel senso di intendere l'espressione “ove abito” utilizzata nel testamento riferita al solo secondo piano e non all'intero immobile, mentre con il secondo ha censurato l'assegnazione, in favore di ### dell'appartamento sito al primo piano, ove egli aveva sempre abitato, e che, nel corso degli anni, aveva provveduto a ristrutturare e ad ammodernare, sopportandone gli oneri. 
Il motivo concernente la corretta interpretazione del testamento si rivela infondato.
Ed invero, molteplici sono gli indici che militano verso una ricostruzione della volontà della de cuius nel senso di considerare l'espressione “ove abito” contenuta nel testamento come riferita esclusivamente al solo secondo piano dell'immobile sito in ### n. 12. 
In primo luogo, non può non evidenziarsi come proprio l'aver specificato che oggetto del lascito era la casa “ove abito” possa considerarsi sintomatico della volontà di distinguere il piano in cui la de cuius dimorava dalle restanti unità abitative e, in particolare dal primo piano, ove già vi abitava il figlio ### Ed invero, costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello per cui “###interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod.  - applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria - quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa", nel rispetto del principio di conservazione” (cfr. Cass. civ. n. 23278/2013 e, più di recente, v. Cass. civ. n. 5487/2024). 
Ne consegue che, non risultando altri immobili in capo alla de cuius, l'espressione “ove abito” se riferita all'intero immobile, si rivelerebbe del tutto superflua e priva di concreto rilievo, a fronte della chiara ed espressa indicazione dell'indirizzo dell'immobile (cfr. verbale pubblicazione di testamento pubblico dove si legge “### la mia casa sita in Comune di #### n. 12, ove abito, a io figlio ### Angelo” , v. doc.  4 fascicolo primo grado appellato), mentre la stessa acquista tangibile significato, in armonia con il richiamato principio di conservazione, ove venga intesa come indicativa del solo piano in cui la testatrice dimorava. 
In secondo luogo, il conguaglio previsto in favore dell'altro erede, sebbene assai contenuto, ammontando a soli cinquemila euro, appare in ogni caso più consono ad un'attribuzione patrimoniale riferita ad un solo piano piuttosto che al lascito dell'intero immobile, comprensivo di box e di terrazza. 
Ne deriva, dunque, che corretta risulta l'interpretazione della scheda testamentaria effettuata dal giudice di prime cure. 
Analogamente, non coglie nel segno il motivo con cui ### ha lamentato l'assegnazione, in favore del germano, dell'appartamento sito al primo piano, che egli aveva provveduto a ristrutturare e ad abitare sin dall'anno 2000, e ciò sulla scorta di un duplice ordine di considerazioni. 
In primo luogo, in virtù della suddetta interpretazione del testamento, l'erede ### non può, come già rilevato, ritenersi beneficiario dell'intero immobile, ma solo dell'unità abitativa sita al secondo piano, di talché non vi è alcuna causa ostativa a ché l'appartamento del primo piano venga assegnato al fratello, secondo il progetto divisionale elaborato dal ctu. 
In secondo luogo, l'eventuale discrasia tra domande avanzate dall'attore in primo grado e statuizioni assunte con la sentenza impugnata non hanno costituito oggetto di alcuna specifica, puntuale ed espressa censura da parte dell'appellante il quale, pur avendo aprioristicamente affermato di non dover nulla a titolo di conguaglio (senza tuttavia chiarire le ragioni dell'insussistenza di tale obbligazione) ha poi fatto salva la necessità di “un corretto adeguamento della quota di legittima” (cfr. atto di appello pag.  10). 
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il vizio di ultrapetizione comporta una nullità relativa della pronuncia, da farsi valere solo attraverso gli ordinari mezzi d'impugnazione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice del gravame, a pena di incorrere nel medesimo vizio (cfr. Cass. Sent. S.U. n. 14083/2004 alla cui stregua “Nel giudizio di cassazione, il controricorrente che deduca non già che il giudice di secondo grado abbia proceduto all'esame di un appello generico (dunque inammissibile), bensì che abbia pronunciato su un punto della sentenza di primo grado che l'atto di appello non aveva investito con una censura specifica, ha l'onere di proporre al riguardo ricorso incidentale, giacché in tanto la Corte di cassazione può esaminare siffatto vizio, qualificabile come extrapetizione, in quanto lo stesso sia stato denunciato con uno specifico motivo di impugnazione, in applicazione del principio secondo cui il vizio di extrapetizione non determina una nullità insanabile della sentenza, di modo che è denunciabile solo con gli ordinari mezzi di impugnazione e non è rilevabile d'ufficio dal giudice del gravame”). 
Ancora una volta, ragioni di ordine logico suggeriscono di procedere alla trattazione del sesto motivo di gravame con cui ### ha rilevato che i prelievi effettuati sul conto corrente intestato alla madre fossero finalizzati in via esclusiva al pagamento delle spese funerarie. 
La doglianza non risulta meritevole di accoglimento. 
Sul punto, è sufficiente evidenziare come si tratti di rilievo eccepito per la prima volta solo in appello, atteso che nella comparsa di risposta del precedente grado di giudizio, ### in ordine alla gestione del conto, si era limitato a dedurre di godere della fiducia incondizionata dei genitori e di essere l'unico a dedicarsi alla loro cura personale e a tutte le necessità quotidiane. 
A ciò si aggiunga che anche la fattura, posta a fondamento delle spese funerarie, pur recando la data del 18.8.2014, risulta allegata solo nel presente giudizio di appello ( fascicolo appello ###. 
Il vaglio del quinto motivo di appello, concernente la regolamentazione delle spese di lite, rimane assorbito dal rigetto di tutti i motivi di gravame. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi confermarsi la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e succ. mod. in complessivi € 6.946,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, in ossequio al canone della soccombenza devono porsi a carico della parte appellante. 
Pone altresì a carico dell'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ove dovuto.  PQM La Corte d'Appello di Caltanissetta, ###, definitivamente pronunciando: - rigetta l'appello proposto da ### avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta n. 509/2023, pubblicata il ### che, per l'effetto, conferma; - condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado, pari ad € 6.946,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge; - pone a carico degli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ove dovuto. 
Manda alla ### per gli adempimenti di competenza. 
Così deciso a ### nella ### di Consiglio della sezione civile, il ###.

causa n. 342/2023 R.G. - Giudice/firmatari: De Gregorio Emanuele

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