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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8138 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA ### (c.f. ###), nato a ### il ###, e ### (c.f. ###), nata a ### l'11.09.1966, entrambi ivi residenti in via #### ‘B', n. 148, ed elettivamente domiciliat ###via ### n. 56, presso lo studio dell'Avv. ### da cui sono rappresentati e difesi per procure come in atti - ### - E ### (###), nato a ### l'11.06.1963, e ### (###), nata a ### il ###, entrambi residenti in ####, via ### d'### n.12 - ### - E #### S.p.A., con sede ####### n. 6, capitale sociale € 290.122.715,00, interamente versato, codice fiscale ###, P.IVA ###, R.E.A. 538056, iscritta nel ### di ### in persona del ### giusta procura speciale in ### di #### n. 94859, Racc. n. 10989, registrata a ### il ### al n. 6167 ###, ed elettivamente domiciliat ###/L presso lo studio dell'Avv. ### da cui è rappresentata e difesa per procura come in atti - ### - E ### S.P.A., con sede #######, via ### n. 16 (C.F. ###), in persona del suo consigliere delegato Dott. ### (c.f.: ###), giusta visura, non in proprio ma nella qualità di mandataria di ### S.p.a. (già Società per la ### di ### - S.G.A. S.P.A.), con sede ###, C.F. ###, capitale sociale € 655.153.674,00 i.v., socio unico Ministero dell'### e delle ### iscritta all'### degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n. 6, giusta procura per atto ### del 9.08.2022, Rep. 55554, Racc. 25808, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ###, da cui è rappresentata e difesa per procura come in atti, - INTERVENIENTE - E ### - ### con sede ###- ###, (codice fiscale/partita IVA n. ###) Ente pubblico economico che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del ### in persona del ### del #### a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto ### - ### repertorio nr 180008 raccolta nr 12317 del 25.05.2023, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### da cui è rappresentata e difesa per procura come in atti - ### - OGGETTO: Usucapione. CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia le comparse di costituzione e d'intervento, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa.
Con atto di citazione, originariamente ritualmente notificato in data 11-24.6.2021, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### i convenuti ed esponevano che nel 1990, essi convenuti ### avevano acquistato un immobile di circa 90 mq, sito alla via ### da ### (altrimenti detta ### S. ### n. 148, in catasto al fg. 36, part. 258 sub. 18.
Riferivano poi che, dopo poco tempo, essi ### erano stati costretti ad entrare nel programma di protezione dei collaboratori di giustizia e che, perciò, erano stati costretti, per motivi di sicurezza, ad allontanarsi da ### abbandonando la detta casa di loro proprietà, e che, pertanto, l'attrice ### (sorella della convenuta ### si era immessa, insieme al marito ### - anch'esso attore nel presente giudizio - e al proprio nucleo familiare, nel possesso dell'immobile de quo, ivi trasferendosi ad abitare.
Aggiungevano, ancora, che protraendosi indeterminatamente lo stato di protezione dei coniugi ### e, con esso, la loro impossibilità sine die a far rientro a ### essi attori si erano determinati a proporre l'acquisto della detta casa, di cui - come detto - da qualche anno avevano già il possesso. E così, nel dicembre del 1999 gli attori avevano corrisposto ai convenuti ### - ### un importo di vecchie £ 29.500.000, per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa.
Precisavano che tale pagamento venne effettuato da parte di ### madre dell'attore ### tramite bonifico bancario n° 240060 (allegato alla citazione) sul conto bancario intestato a ### e ### padre e fratello del convenuto ### i quali, stante la situazione di vita del ### si misero a disposizione per incassarne il prezzo nell'interesse dei venditori, odierni convenuti.
Osservavano inoltre che, poiché ogni informazione o dato sensibile relativo ai convenuti stessi doveva restare segreto, al pari della loro dimora e dei loro eventuali spostamenti di volta in volta disposti dal sistema di protezione, non fu possibile addivenire al rogito notarile.
Riferivano altresì essi attori che contemporaneamente all'effettuazione del bonifico suddetto, a esplicito chiarimento della causa ad esso sottesa, i convenuti sottoscrivevano, in favore del ### una dichiarazione (parimenti allegata alla citazione) di avvenuto incasso di detta somma, espressamente specificando che la causale del medesimo era da rinvenire nel pagamento del prezzo versato per la compravendita dell'immobile oggetto di causa.
Precisavano essi attori che, da quel momento in poi, ed ininterrottamente fino al momento dell'incardinamento del presente giudizio, i medesimi ### - che già da qualche anno ne avevano le chiavi e, con esse, il possesso - avevano vissuto uti domini nella casa dove s'erano trasferiti col nucleo familiare godendone in maniera esclusiva e indisturbata, escludendone ogni diritto di chiunque altro, apportandovi nel tempo ogni modifica, anche strutturale, congeniale o necessaria alle loro esigenze.
Conseguenzialmente, essi attori, si erano intestati, o comunque avevano volturato, a proprio nome talune utenze dell'abitazione, pagandone le relative bollette, oltre che effettuando alcuni pagamenti dell'IMU della casa (ancora formalmente intestata ai coniugi ###.
Aggiungevano, pure, essi attori che il loro animus possidendi trovava, tra l'altro, conferma nel fatto che, nel novembre 2003, essi ### (al fine di scongiurare l'espropriazione dell'immobile che ritenevano ormai proprio) avevano anche provveduto ad estinguere un debito vantato verso i convenuti ### dalla ### S.r.l., in conseguenza del quale quest'ultima aveva pignorato l'immobile de quo. A riprova di tale pagamento veniva allegata alla citazione copia della quietanza rilasciata al ### dal legale della società ed attestante l'avvenuta definizione transattiva del detto pignoramento e l'estinzione della relativa procedura esecutiva.
Da quanto sopra, facevano discendere essi attori che il protrarsi indisturbato e pacifico per ben oltre vent'anni del possesso dell'immobile, unitamente all'animus di possede ###uno alla signoria di fatto esercitata sullo stesso, consentivano di ritenere, nella fattispecie, verificati i presupposti e i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto di proprietà per usucapione in capo agli attori.
Deducevano gli attori, peraltro, che il ### i convenuti ### nulla riferendo agli attori, avevano stipulato un mutuo con ### dell'### Coop. onde ottenere liquidità, offrendo a garanzia l'ipoteca volontaria di 1° grado sull'immobile oggetto di causa e, pertanto, agendo per ottenere la sentenza dichiarativa di usucapione - da rendersi anche nei confronti del creditore ipotecario - convenivano pure la ### S.p.a., osservando che detto creditore ipotecario non aveva mai interferito sul possesso indisturbato goduto per oltre un ventennio da essi attori.
Deducevano pure che era stata infruttuosa l'obbligatoria procedura di mediazione, avviata al n° 11987/21 innanzi all'### di ### del ### di ### conclusasi con verbale negativo del 4 maggio 2021, precisando che a tale procedura aveva partecipato ### S.p.A., quale cessionaria del credito vantato da ### S.p.A. (già Soc. Coop. ### dell'###, cui gli attori avevano rimesso l'invito alla mediazione stessa per far valere il proprio diritto anche nei confronti di detto creditore ipotecario.
Sulla scorta di tali considerazioni parte attrice rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “…voglia l'On.le Giustizia adìta, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario per maturata usucapione da parte degli attori ### e ### sull'immobile sito in ### via ### da ### 148 (### S.### B, 148), in catasto al fg. 36, part. 1198 sub. 18 (già fg. 36 part. 258 sub. 18), ctg. ### cl. 3, r.c. € 322,79 [doc.7]; per l'effetto, disporre la cancellazione dell'ipoteca volontaria del 22.06.2011 Reg. part. 5075 Reg. gen. ###, annotata il ### al n° 6038, e d'ogni altra trascrizione pregiudizievole; con spese e compensi di lite, oltre accessori ex lege...”.
I convenuti ### - ### nonostante la loro regolare evocazione in giudizio ritenevano di non doversi costituire.
Si costituiva, invece, tempestivamente in giudizio la ### S.p.a., deducendo che ### Coop., con contratto di mutuo fondiario ex D. lgs 385/1993, stipulato in data ###, aveva concesso ed erogato ai convenuti ### la somma di €. 73.260,00; mutuo garantito da ipoteca volontaria, iscritta in data ### al n. ### del registro generale e al n. 5075 del registro particolare, sull'immobile sito in ####, ### n. 148, identificato in N.C.E.U. del Comune di ### al foglio 36, part.lla 258 sub. 18, per l'importo di €. 131.868,00.
Deduceva che la ### creditrice, con note del 18.11.2013 e del 30.10.2017, aveva comunicato ai convenuti la decadenza del beneficio del termine, intimando il pagamento di quanto dovuto, con l'espresso avvertimento che, in difetto dell'adempimento, la creditrice avrebbe proceduto - senza ulteriore indugio ed avviso - all'estinzione del rapporto nonché al trasferimento della posizione “a sofferenza”, al fine di avviare le opportune azioni legali finalizzate al recupero dell'intero credito vantato per capitale, interessi e spese.
Significava, pure, che in data ###, ### aveva concluso con ### S.p.A. (“BPER”) e ### di ### S.p.A. (“BDS”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del ### (il “### di Cessione”) ed in virtù del ### di ### la ### aveva acquistato pro soluto, anche il credito portato dal ### erogato ai convenuti garantito da ipoteca sull'immobile oggetto del presente giudizio; credito che ammonta ad €. 71.180,80 alla data del 31.07.2019, oltre interessi legali maturati da tale data e maturandi fino al soddisfo ed oltre spese a carico del debitore eventualmente maturate.
Aggiungeva che, con atto di precetto notificato in data ### - agendo in virtù ed esecuzione del predetto contratto di mutuo - la ### S.p.a. - aveva intimato ai convenuti ### di pagare, entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di precetto, la somma di €. 71.710,99; ma tale intimazione era rimasta infruttuosa, così come anche l'obbligatoria procedura di mediazione n. 11987/21 relativa al presente giudizio.
Successivamente, in data ###.2021 ad istanza dell'### l'### giudiziario addetto all'### U.N.E.P. presso il Tribunale di ### aveva sottoposto a pignoramento il bene immobile di proprietà esclusiva dei convenuti ### oggetto di causa, quindi, in data ### era stata iscritta a ruolo la procedura esecutiva immobiliare 416/2021 R.G.E.I., pendente innanzi al Tribunale di ### Fatte tali premesse, contestava la domanda attorea ritenendola priva dei requisiti di legge ed evidenziandone la totale indeterminatezza atteso che, con la medesima, gli stessi avevano chiesto il riconoscimento dell'intervenuta usucapione dell'immobile che, al contempo, avrebbero voluto provare di aver acquistato.
Neppure la voltura delle utenze, il pagamento di qualche rata IMU né l'eventuale estinzione di un debito avrebbero potuto assurgere a requisiti stabiliti dalla legge come necessari, utili ed inequivocabilmente diretti al riconoscimento dell'avvenuta usucapione. ### la somma di vecchie lire 29.500.000 non poteva essere considerata un prezzo congruo per l'acquisto di un immobile ed anche qualora gli attori l'avessero versata a tal fine, sicuramente, non avrebbero potuto non richiedere la stipula dell'atto definitivo. ### S.p.a. non rispondeva a verità la circostanza addotta dagli attori che i coniugi ### a totale insaputa degli attori, avessero potuto stipulare un contratto di mutuo, quando in realtà l'### di credito, preliminarmente all'erogazione dell'importo richiesto, aveva provveduto ad effettuare una perizia sull'immobile, versata in atti, da cui si deduceva che il tecnico incaricato si sarebbe materialmente recato presso l'immobile per effettuare detta perizia. Diversamente non avrebbe potuto effettuare nessuna stima essendo inverosimile che il perito incaricato dalla ### avesse avuto accesso all'immobile ed avesse potuto svolgere il relativo sopralluogo - necessario ai fine dell'erogazione del mutuo stesso - senza che gli attori fossero a conoscenza del ruolo dello stesso e del motivo del suddetto intervento all'interno dell'abitazione.
Ne faceva discendere che l'immobile de quo era sempre stato nella disponibilità dei convenuti e non degli attori atteso anche che il presunto e non provato possesso, valevole ai fini dell'usucapione era stato interrotto nel 2003, nel 2011 e nel 2021. Nel 2003 quando era stato notificato il primo pignoramento, nel 2011 quando i convenuti ### e ### da sempre reali proprietari dell'immobile, proprio a riprova della titolarità del loro diritto e del potere di fatto che loro e non gli attori, continuavano ad esercitare sulla cosa, avevano chiesto ed ottenuto dall'### di credito un contratto di mutuo con a garanzia l'iscrizione dell'ipoteca sul suddetto immobile. Ed infine nel 2021 quando era stato notificato il pignoramento da parte dell'### di credito oggi convenuto. Conseguentemente, era da considerarsi interrotto il termine utile al maturare dell'usucapione atteso che i reali proprietari avevano sempre esercitato un potere di fatto sulla cosa - incontestato e con l'animus del proprietario - che risulta essere in contrasto con le pretese degli attori.
Pertanto, la vantata usucapione oltre che non provata era da considerarsi, comunque, interrotta e dunque non maturata e che in presenza di una sentenza dichiarativa di usucapione i diritti del creditore ipotecario, ai sensi dell'art. 2915 c.c. non potevano essere pregiudicati.
Rassegnava quindi al Tribunale le seguenti conclusioni “…### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) ### nel merito tutte le domande avanzate dagli ### nei confronti della ### S.p.A. perché infondate in fatto ed in diritto e comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto. 2) Condannare gli odierni attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alle spese di lite ed al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa… Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge...”.
Instaurato così il contraddittorio, alla prima udienza del 24.3.2022, svoltasi a mezzo di deposito di note scritte per l'emergenza ### 19, su istanza del procuratore di parte attrice venivano concessi i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c. e quindi ammesse le prove orali.
Tuttavia, nelle more del rinvio della causa per l'espletamento delle prove orali ammesse, con istanza del 23.1.23, parte attrice rappresentava al Tribunale che “…gli attori hanno avuto modo di sapere che ### aveva incardinato pignoramento immobiliare (### 416/21, pendente innanzi al Tribunale di CT) sul cespite oggetto della declaranda usucapione; che, alla luce di ciò, i ###ri ### hanno svolto opposizione di terzo nell'ambito di detta procedura, e così hanno pure appreso - dalla relazione notarile a firma del Dr. G. Castiglioni, ivi depositata dalla esecutante - che risultano altre due ipoteche iscritte sul cespite de quo, entrambe a favore di ### corr. in ### considerato che, dunque, affinché l'emananda sentenza sia opponibile anche a detta creditrice, si rende necessario per gli odierni attori richiedere integrarsi il contraddittorio nei confronti di ###.. formula rispettosa istanza affinché l'###mo Giudice adìto, attesa l'urgenza che il caso impo-ne, per le ragioni suesposte voglia anticipare a quanto più prossima data l'udienza già fissata per il ###, onde consentire agli odierni istanti di richiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### Riscossione…”.
In accoglimento di tale istanza di anticipazione d'udienza, questo Giudice, con provvedimento del 7.2.23, fissava “…l'udienza del 16 Marzo 2023 ore 9,00 e ss.., riservando all'esito di detta udienza ogni ulteriore statuizione…”. Anche tale udienza veniva svolta in modalità cartolare, ed in esito alla stessa, con ulteriore provvedimento del 22.3.23, questo Decidente disponeva che “….che parte attrice, per le ragioni di cui in motivazione, integri il contradditorio nei confronti di ### (nello specifico: l'Agente per la provincia di ### e l'Agente per la provincia di ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, litisconsorte necessario nel presente giudizio di usucapione, mediante la notificazione alla medesima nei modi e termini di legge dell'atto introduttivo del presente giudizio e degli altri atti di causa; nonché del presente provvedimento; RINVIA all'uopo la causa, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., all'udienza del 14 Settembre 2023 ore 9,00 e ss.. riservando all'esito ogni ulteriore eventuale statuizione anche di ordine istruttorio…”.
In vista di tale udienza (14.9.23), in data ###, spiegava intervento volontario, ex art. 111 c.p.c., la ### S.P.A., la quale deduceva che, con contratto di cessione concluso in data ###, con efficacia giuridica decorrente dal 14.12.2022 ed efficacia economica dall'1.04.2022, la ### S.p.a., ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., aveva ceduto in blocco ad ### S.p.a. pro-soluto, un portafoglio di crediti classificati come deteriorati alla data del 22.07.2022. dava atto che di tale cessione era stata data notizia come da avviso pubblicato sulla ### della ### del 20.12.2022 n. 147 - ### e che, pertanto, per effetto della cessione in blocco de qua ### S.p.A. era subentrata nella titolarità del credito già vantato dalla Cedente.
Evidenziava ancora che, successivamente, ### S.p.a., giusta procura speciale del 9.08.2022 a rogito notar #### 55554, Racc. 25808, aveva nominato e costituito, quale propria procuratrice speciale #### S.P.A., conferendo a quest'ultima la facoltà, tra gli altri, di porre in essere, in nome e per conto della medesima ### S.p.a., tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti e/o diritti ad essi collegati, con ogni più ampia facoltà, così come meglio specificato nella predetta procura e che tra i crediti ceduti era compreso anche quello azionato nel presente giudizio.
Precisava, poi, che con il contratto di cessione di crediti in blocco, la cessionaria era succeduta a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi, già di titolarità della cedente, e non anche in relazione alle poste passive eventualmente derivanti da pretese restitutorie/risarcitorie, per le quali si eccepisce sin d'ora il difetto di legittimazione passiva.
Concludeva quindi rassegnando al Tribunale le seguenti conclusioni “…### ciò premesso, ### S.P.A., nella sua qualità, come in epigrafe rappresentata e difesa ### come in effetti interviene ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nel procedimento indicato in epigrafe facendo propria la posizione processuale della ### S.p.A., nonché tutte le domande, deduzioni ed istanze di quest'ultima, richiamando integralmente tutti i suoi scritti…”.
In data ### si costituiva, tempestivamente, anche ### dell'### - ### contestando la domanda attorea per essere priva dei requisiti di legge e deducendo che ### era titolare di n. 2 iscrizioni ipotecarie sull'immobile sito in ### via ### da ### n. 148 (Registro generale n. 19326 Registro particolare n. 2456 Presentazione 208 del 20.05.2019 contro ### e Registro generale n. 14579 Registro particolare n. 1840 Presentazione n. 201 del 15.04.2019 contro ###. Tali iscrizioni, come era dato evincersi dalle stesse, scaturivano da avvisi di addebito esecutivi che denotavano, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, lo svolgimento di regolari attività lavorative da parte dei coniugi ### e la loro rintracciabilità dal 1999.
Reperibilità, che avrebbe consentito agli stessi di stipulare - eventualmente con tutte le cautele del caso - regolare atto pubblico di compravendita in favore degli attori, circostanza che però non era mai avvenuta.
Il motivo del mancato trasferimento di proprietà era evidente, avendo i coniugi #### continuato ad esercitare il diritto di proprietà sul loro immobile.
Tale circostanza secondo ### era desumibile inequivocabilmente dalla stipula, in data ###, del contratto di mutuo dell'importo di € 73.260,00 con la ### dell'### garantito proprio dal bene asseritamente “venduto” agli odierni attori nel 1999.
Sempre secondo ### era chiaro che la dazione del bene a garanzia da parte dei coniugi ### comprovava semmai comportamento tutt'altro che accondiscendente da parte di questi ultimi.
Inoltre, la circostanza che la garanzia sul bene era stata concessa nel 2011 avrebbe fatto venir meno anche il presupposto temporale del possesso indisturbato nel ventennio sul bene da parte degli odierni attori. In mancanza di qualsivoglia presupposto giuridico la domanda attorea avrebbe dovuto quindi essere rigettata.
Sulla scorta di tali deduzioni rassegnava al Tribunale le seguenti conclusioni “…piaccia al Tribunale contrariis reiectis, così statuire: ### tutte le domande avanzate dagli ### giacché infondate in fatto ed in diritto. Ove ritenuto opportuno, condannare gli attori, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio…”.
In tal modo pienamente integrato il contraddittorio e ritenuto che la terza chiamata ### non formulava richieste istruttorie la causa veniva quindi rinviata per l'assunzione dei mezzi istruttori richiesti a suo tempo dagli attori ed, a suo tempo, ammessi da questo decidente. Quindi la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento della prova per testi, stante che, sebbene ammesso interrogatorio formale dei convenuti, gli stessi non si presentavano in udienza per sottoporvisi.
Terminata l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, e quindi all'udienza del 5.6.2025, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO ### attrice ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 c.c.. In via del tutto preliminare va dichiarata la contumacia dei convenuti ### e ### il quali sebbene ritualmente evocati in giudizio non hanno ritenuto di costituirsi. Sempre preliminarmente va, poi, evidenziato che la domanda attorea, è procedibile, in quanto, è stato, preventivamente regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 definitosi con esito negativo (per come risulta dalla documentazione allegata in atti). Ancora in via preliminare si deve osservare che parte attrice ha, correttamente, individuato i propri contraddittori rispettivamente: nei convenuti intestatari del bene immobile coniugi ### nonchè nel creditore ipotecario ### S.p.a. (cui è succeduto in corso di causa, ex art. 111 c.p.c. ### S.p.a.) e nella terza chiamata in causa A.D.E.R. anch'essa creditore ipotecario, nei confronti della quale, correttamente, gli attori hanno chiesto, in corso di causa, di poter integrare il contraddittorio. Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono. Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158 c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus. Ed infatti, la Suprema Corte, ha più volte ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n.11000, Cass. n. 18392/2006, Cass.n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 8866/2018). ### consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal ### mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n. 22667; Cass. Sez. 2, 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2 2054/2019). In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui. Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del ### n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019). Orbene, dalla attività istruttoria espletata è, invero, emerso che parte attrice, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1141 e 1158 c.c., ha posseduto l'immobile oggetto di causa - per il ventennio richiesto dalla legge - per come, tra l'altro, riferito dai testimoni di parte attrice escussi, a conoscenza dei fatti di causa, da ritenersi attendibili, sebbene una di essi cognata e sorella degli attori - quanto dei convenuti ### -, stante che le dichiarazioni dei medesimi sono risultate concordanti tra di esse ed hanno trovato elementi di conferma anche nella documentazione allegata dagli attori. Pare opportuno prendere le mosse dalla dichiarazione del teste ### il quale, rispondendo positivamente all'articolato di prova sub 18 della memoria ex art. 183 6^ comma c.p.c. di parte attrice - avente ad oggetto la circostanza che dal dicembre 1999 in avanti, e sino a tutt'oggi, gli attori si sono ritenuti, considerati e manifestati verso i convenuti ### o chiunque altro, i soli esclusivi proprietari dell'immobile oggetto di causa, del quale avevano il possesso sin dal maggio 1994 - riferiva al Tribunale “…### a conoscenza di tale circostanza in quanto io conosco l'attore ### dal 1982 circa (avevo un'età di circa 20 anni) e da allora quasi quotidianamente - per un paio d'anni - mi recavo a prenderlo sotto casa sua per recarci al lavoro (io sono autista di camion e lui mi fece da aiutante per alcuni anni). Poi ci siamo persi di vista per diversi anni e intorno all'anno 1994-95 abbiamo ricominciato a frequentarci e siccome io abitavo all'epoca in un quartiere vicino al ### S. ### mi ci recavo spesso per andarlo a trovare e ci vedevamo in un bar vicino alla palazzina in cui si trova l'immobile oggetto di causa, ma io non sono mai salito nell'abitazione in questione - vedevo ogni l'attore affacciato ad un balcone. Preciso che la zona in questione denominata ### S. ### si caratterizza per la presenza di diverse palazzine di case popolari…”. In tal modo detto teste ha fornito conferma della presenza in detto appartamento dell'attore non dal 1994. Più di rilievo devono invece ritenersi le dichiarazioni rese dalla teste ### (sorella delle controparti ### - attrice - e ### - convenuta -), la quale rispondendo affermativamente al capitolato di prova sub 4 di cui alla memoria 183 6^ comma c.p.c. n. 2 di parte attrice - avente ad oggetto la circostanza per cui quando i convenuti furono trasferiti in località segreta, gli attori manifestarono l'interesse di occupare l'immobile per cui è causa sito vicino a quello della loro madre - riferiva di sapere ciò in quanto “…per 40 anni dall'età di circa 15-16 anni ho abitato con nostra mamma nell'immobile del civico 153. Otto anni addietro ho lasciato l'immobile che era nella disponibilità di mia mamma per andare a vivere altrove con il mio attuale compagno….preciso che mia sorella ### e mio cognato ### furono costretti a lasciare ### in quanto mio cognato rientrò in un piano di protezione per pentiti...”. Di rilievo ai fini della decisione devono ritenersi le affermazioni della teste ### in riferimento all'articolato di prova n. 19 - inerente la circostanza che dal dicembre 1999 e sino a oggi, i convenuti non hanno mai interrotto la signoria e i diritti esercitati dagli attori sull'immobile di ### S. ### B, 148 - laddove la teste nel confermarne la veridicità, in modo alquanto perentorio, riferiva al Giudice che “…a tutt'oggi gli attori e la loro famiglia vivono nell'appartamento in questione senza nessuna contestazione da parte sia dei convenuti che di altri terzi soggetti….preciso che mio cognato ### e mia sorella ### furono costretti a lasciare ### nell'anno 1993-94 ricordo tuttavia bene che le chiavi dell'appartamento in questione mia sorella ### le diede a mia sorella ### la notte in cui se ne dovettero andare…posso riferire che mia sorella ### una volta entrata nella disponibilità dell'appartamento oggetto di causa preferì cambiare la serratura...”. Le dichiarazioni della teste ### possono ritenersi pienamente attendibili in quanto le stesse hanno trovato conferma in quelle dell'altra teste ### escussa nel corso del giudizio, la quale sostanzialmente ha confermato anch'essa la circostanza di fatto che dal 1994 in poi gli attori goderono pienamente dell'immobile oggetto di causa in via esclusiva. Tuttavia, di particolare rilievo ai fini del decidere devono ritenersi le dichiarazioni rese dalla detta teste ### in risposta affermativa all'articolato di prova sub 27 - inerente la circostanza che nel 2010 gli attori fecero eseguire varie opere di muratura, pittura o ristrutturazione, modificando gli interni dell'immobile, in particolare ricavando dal salone, per la figlia, una stanzetta in più delimitata con pareti di cartongesso, senza domandarne alcun permesso o autorizzazione ai convenuti - laddove la ### riferiva che “…confermo che vennero effettuati dei lavori per creare la stanzetta per la figlia ### e per il resto posso dire che i luoghi mostratimi nelle foto in precedenza e anche attualmente risultano essere del tutto simili a come erano in passato…”. In sostanza devono valorizzarsi, ai fini del decidere e dell'accoglimento della domanda attorea, le seguenti circostanze.
Per un verso dalle dichiarazioni rese dai testi escussi è emerso in modo alquanto preciso, oltre alla pacifica piena disponibilità dell'appartamento da parte degli attori, che i medesimi, nel 1994, andarono ad abitare nell'immobile de quo e che, successivamente, nel dicembre 1999, gli attori versarono la somma inerente alla compravendita del bene ai convenuti.
In sostanza essi attori hanno posto in essere una serie di atti materiali che di certo - nel loro insieme - configurano inequivoche manifestazioni di interversio possessionis che vanno individuate, per come comprovato dai testimoni escussi, innanzi tutto, nella sostituzione della serratura della porta di casa, atto di certo di per se in grado di escludere gli originari proprietari dalla piena disponibilità e quindi dal possesso dell'immobile per cui e causa; ma anche nella esecuzione - in via del tutto autonoma e senza autorizzazione dei convenuti - all'interno dell'immobile, di significative opere murarie in esito alle quali venne modificata considerevolmente la conformazione interna dell'immobile.
Per altro verso ancora più di rilievo - con riguardo all'avvenuta interversio possessionis - devono ritenersi le prove documentali versate in atti dagli attori in particolare: a) la copia del bonifico di vecchie lire 29.500.000 effettuato in data ###; b) la relativa quietanza sottoscritta in pari data dai convenuti con cui questi ultimi riconoscevano di avere ricevuto la somma in questione per la compravendita dell'immobile per cui è domanda; c) la documentazione allegata alla citazione da cui emerge che gli attori - in particolare il ### - definirono transattivamente con il legale della ### attraverso una serie di pagamenti rateali a partire dal 1994 e sino al 2003 anno a cui risale la liberatoria datata 17.11.03 e la cancellazione dell'ipoteca in data ### conseguente alla estinzione della relativa procedura esecutiva immobiliare.
Tutte queste prove fornite dagli attori consentono di ritenere che effettivamente i medesimi, quanto meno dal dicembre 1999, manifestarono la loro chiara volontà - evidentemente posta in essere anche in opposizione agli originari proprietari dell'immobile - di possedere come veri ed unici proprietari l'immobile oggetto di causa escludendo ogni terzo, ivi compresi gli originari proprietari dalla disponibilità e dal possesso del medesimo soprattutto mediante la sostituzione della serratura della porta d'ingresso.
Giova ribadire che, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo ex multis cfr. Cass. Ord. n. ###/24), infatti chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, il quale può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale.
Nel caso a mani nessuna delle parti convenute e/o intervenute e/o chiamate in causa è stata in grado di addurre concreti elementi di prova in grado di dimostrare l'esistenza di un titolo di mera detenzione e non già di possesso da parte degli attori.
In tal senso invero non assume rilievo la produzione documentale della ### attinente un atto ### 2011, peraltro, privo di sottoscrizione sia del tecnico asseritamente firmatario che soprattutto degli attori, come tale, inidoneo a dimostrare che l'immobile sarebbe stato all'epoca occupato dal richiedente ### - dato, quest'ultimo, smentito ampiamente dalla prova per testi attorea alla quale né la ### né le altre parti resistenti hanno opposto alcuna prova contraria a contestazione pur su di esse gravando l'onere probatorio di dimostrare che la relazione con l'immobile degli attori derivasse da mera tolleranza (ancora ex ceteris cfr. Cass. 22147/25).
Quanto sopra senza dire che i convenuti ### non solo sono rimasti contumaci nel presente giudizio ma si sono anche rifiutati di sottoporsi ad interrogatorio formale in tal modo dimostrando ancora attualmente disinteresse all'immobile oggetto di causa.
Pertanto, considerato che per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso (Cass., Sez. 2, 11/6/2010, n. 14092), va qui rilevata l'avvenuta dimostrazione - nel caso che occupa - da parte degli attori del potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla e quindi dell'insorgere, ai sensi dell'art. 1141, primo comma, cod. civ., della presunzione che esso integri il possesso.
Viceversa, nessuno degli istituti convenuti è stato in grado di adempiere all'onere probatorio su di essi gravante di dimostrare che detto potere fosse riferibile a mera detenzione e pertanto non avendo essi provato tale loro assunto solo labialmente addotto, si deve ritenere acclarata l'esistenza della prova della possessio ad usucapionem in capo agli attori (Cass., Sez. 2, 2/12/2013, n. 26984).
Va ancora osservato che, nella fattispecie, anche accedendo alla tesi secondo cui il rapporto con l'immobile per gli attori iniziò nel 1994 mediante una semplice detenzione, deve ribadirsi che tutte le prove addotte dagli attori e sopra richiamate hanno fornito la prova, giova ripeterlo, dell'interversio possessionis quanto meno dal 21.12.1999, utile per trasformare la eventuale mera detenzione in possesso utile ad usucapionem.
Tale interversione può anche tradursi in atti materiali e può realizzarsi anche attraverso, oltre che dell'esecuzione di opere edili di trasformazione nell'immobile, anche con “…ulteriori e concordanti indizi, quali l'aver sostenuto in via esclusiva tutti gli oneri, anche fiscali, relativi all'immobile…” (cfr. anche Cass. Ord. n. 22147/25) ed a fortiori - come nella fattispecie hanno fatto gli attori - nell'avere pagato anche debiti a carico dell'immobile come quelli derivanti dal pignoramento immobiliare estinto dagli attori di cui detto in precedenza.
Non può assumere rilievo e non può trovare accoglimento, in senso contrario, l'eccezione, sollevata dai terzi creditori ipotecari, secondo cui la dazione, nel 2011, da parte dei convenuti ### del bene immobile a garanzia di concessione di mutuo e garanzia dei crediti vantati da ### comproverebbe il venir meno del presupposto temporale del possesso indisturbato nel ventennio sul bene da parte degli attori che, a detta dei resistenti, sarebbe appunto stato interrotto da tale comportamento dei convenuti - proprietari formali.
Al riguardo è sufficiente richiamare il più recente orientamento della Corte di Cassazione - applicabile anche all'ipotesi di iscrizione ipotecaria - in ragione del quale la Suprema Corte ha ribadito che “…nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, l'atto di disposizione del diritto dominicale da parte del proprietario in favore di terzi, anche se conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell'usucapione, rappresentando, rispetto al possessore, "res inter alios acta", ininfluente sulla prosecuzione dell'esercizio della signoria di fatto sul bene, non impedito materialmente, né contestato in modo idoneo” (Cass. n.2752 del 05/02/2018)…” (Cass. Ord. n. 25643/24).
Quanto sopra senza dire che, a riguardo dell'interruzione del termine ventennale di possesso ad usucapionem, è notorio che l'usucapione non opera se il possesso utile a perfezionarla venga interrotto. ### può essere naturale o civile. ### naturale, contemplata dall'art. 1167 c.c., si verifica quando il possessore è privato del possesso del bene per oltre un anno. La norma fa riferimento a tutte quelle situazioni in cui l'interruzione non sia voluta, né provocata dal possessore il quale, invece, è costretto a subirla per un fatto del proprietario o di un terzo (circostanza questa non verificatasi nel caso di specie).
Diversamente da quella naturale, l'interruzione civile - erroneamente invocata dagli istituti convenuti nel presente giudizio in conseguenza dell'iscrizione di ipoteca volontaria da parte dei convenuti ### - priva, ove sussistente, di efficacia il tempo del possesso antecedente all'evento interruttivo, facendo decorrere un nuovo termine. ###. 1165 c.c., estendendo all'usucapione le norme generali in tema di prescrizione (artt. 2934 ss. c.c.) “in quanto applicabili”, ivi comprese quelle relative all'interruzione della stessa (artt. 2943, 2944 e 2945 c.c.), tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva del decorso del termine utile per l'usucapione, ricomprendendo tra le medesime cause di interruzione civile previste dalla legge, e compatibili con la natura dell'usucapione, la domanda giudiziale ed il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore.
Tra tali cause di interruzione del possesso ad usucapionem, invece, nonostante l'art. 2943 c.c. menzioni accanto alla domanda giudiziale, anche “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”, vi è da dire che, stante la specificità dell'usucapione e dunque del fatto che il diritto del proprietario, messo in pericolo per effetto del possesso altrui del bene non possa essere assimilato ad un credito, la giurisprudenza dominante ha ritenuto di dover escludere che gli atti di diffida e di messa in mora possano avere effetto interruttivo rispetto al maturarsi del tempo per l'usucapione. E ciò anche se effettuate per iscritto, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Tali atti, infatti, non impediscono l'esercizio del possesso da parte del terzo, che ben può esercitarlo anche in contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale.
Ne discende la infondatezza ed il conseguente rigetto anche dell'eccezione in tal senso formulata in comparsa dalla ### S.p.a. laddove si sosteneva avere valore interruttivo del possesso le richieste di pagamento e messa in mora effettuate dall'istituto convenuto nei confronti dei convenuti ### Neppure merita accoglimento l'eccezione, peraltro sollevata solo in comparsa conclusionale dall'istituto interveniente, secondo cui, stante che l'atto di compravendita è privo della forma scritta richiesta per legge perché realizzata in forma verbale, ne discenderebbe che quella in capo agli attori sarebbe una mera detenzione non idonea a dare fondamento ad un possesso ad usucapionem.
A dimostrare l'infondatezza di tale eccezione vi è il principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “…È stato parimenti affermato più volte, dalla giurisprudenza di questa Corte, che ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'accipiens può possedere il bene animo domini; ed anzi, proprio la circostanza che la traditio venga eseguita in virtù di un contratto che, pur se invalido, è comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretto dall'animus rem sibi habendi (v. le sentenze 29 luglio 2004, n. 14395, 4 giugno 2013, n. 14115, e l'ordinanza 17 giugno 2021, 17388)…” (Cass. Ord. n. 9566/24).
Principio quest'ultimo che consolida e conferma come, quanto meno a far data dal 21.12.1999, gli attori abbiano con atti materiali posto in essere quella interversio possessionis in forza della quale è cominciato a decorrere il ventennio utile ad usucapionem. Da quanto sopra discende che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e possono pertanto ritenersi provati, sulla base dell'istruttoria espletata, oltre alla sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti della continuità ultraventennale, della non interruzione, della pacificità e pubblicità del possesso - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1141 e 1158 cod. civ. - sia l'elemento materiale, consistente nell'esercizio dei poteri di signoria sul bene corrispondenti a quelli derivanti dal diritto di proprietà, sia l'elemento psicologico, costituito dalla volontà degli attori di comportarsi come proprietari del bene immobile oggetto di causa.
Ciò anche atteso che, la Suprema Corte ha chiarito che “…secondo la giurisprudenza di questa Corte, diversa è la regola probatoria nel processo penale e in quello civile: “nel primo vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (..); lo standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternative) disponibili in relazione al caso concreto: nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma” (Cass., sez. un., n. 582/2008). Standard probatorio della preponderanza della prova che vale anche in materia di usucapione, ove pure si sottolinea la necessità di rigore - anche alla luce della pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Pye c. ### - nell'apprezzamento sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà ( 20539/2017)…” (cfr. sempre Cass. civ. n.3487/2019). Al giorno della domanda (citazione notificata l'11-24.6.2021) era dunque maturato il ventennio di possesso ad usucapionem, iniziato quanto meno nell'anno 1999, secondo quanto richiesto dagli artt. 1158 e ss. c.c.. La domanda avanzata da parte attrice merita pertanto di essere accolta e si deve quindi dichiarare che, ai sensi degli articoli 1141 e 1158 c.c., ### (c.f. ###), nato a ### il ###, ed ### (c.f. ###), nata a ### l'11.09.1966 hanno acquistato, per intervenuta usucapione, la piena proprietà pro-indiviso, dell'immobile sito in ### via ### da ### 148 (### S.### B, 148), in catasto al fg. 36, part. 1198 sub. 18 (già fg. 36 part. 258 sub. 18), ctg. ### cl. 3, r.c. € 322,79.
Ai fini del presente giudizio, attesa la sussistenza a carico dei beni oggetto di causa delle ipoteche poco sopra meglio indicate, va osservato che l'avvenuta usucapione prevale sui diritti reali di garanzia, anche se trascritti in data anteriore rispetto alla trascrizione della sentenza che la accerta, essendo i terzi titolari di tali diritti anche ipotecari - se citati in giudizio - assoggettati alla regola di cui all'art. 2909 c.c..
Invero questo Giudice condivide ed intende dare continuità all'orientamento ormai granitico in forza del quale, va riconosciuta l'operatività del principio della c.d. retroattività reale dell'usucapione per il quale l'usucapiente è titolare del diritto di proprietà, sin dal primo momento in cui ha cominciato a possede ###particolare, è stato ormai consolidato il principio secondo cui “…se si ammettesse che l'alienazione compiuta dal proprietario in pendenza del termine per il maturarsi della usucapione è valida nei riguardi dell'usucapiente, bisognerebbe ammettere che, fatta prima che sia compiuta l'usucapione, essa abbia l'effetto di paralizzarla, se non addirittura di eliminarla. Si introdurrebbe così un nuovo modo di interrompere l'usucapione, che prescinderebbe completamente dal possesso dell'usucapiente, il quale potrebbe esserne del tutto ignaro…” (ex multis Cass. n. 8792/2000).
Tale principio, riaffermato anche dalla Suprema Corte di legittimità con la decisione 25964/2015, era stato spesso affermato proprio in funzione della inefficacia di diritti reali di garanzia concessi dal precedente proprietario, nel senso che “…l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale da parte di un soggetto privo di titolo trascritto estingue le ipoteche iscritte o rinnovate a nome del precedente proprietario, quantunque non ancora perente, tale effetto estintivo riconducendosi non già ad una presunta usucapio libertatis bensì all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa…” (Cass., 28 giugno 2000, n. 8792 citata); tra l'altro, “…la concessione dell'ipoteca non interrompe la continuità del possesso, necessaria al perfezionamento della fattispecie acquisitiva a titolo originario…” (cfr. Cass. n. 15698/2012).
In conclusione, l'efficacia retroattiva dell'usucapione estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome dei precedenti proprietari convenuti, con la conseguenza che sorge l'esigenza di ordinarne la cancellazione. Conseguentemente, va ordinata al ### dei ### territorialmente competente, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità, l'annotazione della presente sentenza e la cancellazione delle seguenti ipoteche: 1) Ipoteca volontaria del 22.06.2011 Reg. part. 5075 Reg. gen. ###, annotata il ### al n° 6038; 2) Ipoteca legale in favore di A.D.E.R. Registro generale n. 19326 Registro particolare n. 2456 Presentazione n. 208 del 20.05.2019 contro ### 3) Ipoteca legale in favore di A.D.E.R. Registro generale n. 14579 Registro particolare n. 1840 Presentazione n. 201 del 15.04.2019 contro ### Sulle spese processuali Le spese di lite possono essere dichiarate interamente compensate sia tra le parti che nei confronti delle società terze chiamate ed intervenienti. Ciò attesa la non opposizione alla domanda attorea da parte dei convenuti; e la peculiarità e complessità delle questioni trattate nel presente giudizio inerenti i diritti ipotecari dei soggetti terzi chiamati in causa ed intervenuti quali litisconsorti necessari. P. Q. M. Il Tribunale di #### sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 8138/2021, per le causali di cui in motivazione, così provvede: DICHIARA, la contumacia dei convenuti ### e ### DICHIARA, in accoglimento della domanda proposta da ### (c.f. ###), nato a ### il ###, ed ### (c.f. ###), nata a ### l'11.09.1966 che i medesimi hanno acquistato, per intervenuta usucapione, la piena proprietà pro-indiviso, dell'immobile sito in ### via ### da ### 148 (### S.### B, 148), in catasto al fg. 36, part. 1198 sub. 18 (già fg. 36 part. 258 sub. 18), ctg. ### cl. 3, r.c. € 322,79; ORDINA al ### dei ### territorialmente competente, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza e la cancellazione delle seguenti ipoteche: 1) ### volontaria del 22.06.2011 Reg. part. 5075 Reg. gen. ###, annotata il ### al n° 6038; 2) ### legale in favore di A.D.E.R. Registro generale 19326 Registro particolare n. 2456 Presentazione n. 208 del 20.05.2019 contro #### 3) ### legale in favore di A.D.E.R. Registro generale n. 14579 Registro particolare n. 1840 Presentazione n. 201 del 15.04.2019 contro ### RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti.
COMPENSA integralmente le spese di lite sia tra le parti che nei confronti dei soggetti terzi chiamati in causa ed intervenuti litisconsorti necessari.
Così deciso in ### l'11 Novembre 2025 ###.O.T. ##### 15 D.M. 44/2011 ###.M.I.
causa n. 8138/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Gentile Salvatore