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Tribunale di Livorno, Sentenza n. 781/2016 del 14-06-2016

... tutela giurisdizionale della vantata condizione di usucapiente, senza che, di tale rinuncia, sia necessaria la forma scritta ex art. 1350 n. 5, c.c. ; vedi anche Cass. 10/07/2002 n. 10026 Rv. 555641). La richiesta di accertamento di avvenuta usucapione è quindi del tutto infondata. ### dei beni di proprietà esclusiva dell'attore ovvero comune con cataste di legna, rimorchi, capannoni e materiale vario non è contestata (anzi è pacifica e rivendicata a fondamento del dedotto possesso esclusivo), emerge comunque dalle foto prodotte e dall'istruttoria orale (vedi anche deposizione del teste ### : “"2 per lavoro sono capitato diverse volte nei pressi dei locali, costituiti da fondi al piano terra rispetto ad un appartamento al primo piano che ora è affit-tato da ### a degli stranieri. So che prima del 2003 i fondi erano adi-biti a ricovero attrezzi dei due fratelli, che conosco entrambi (si trattava di at-trezzi agricoli, ma non di falegnameria che ### teneva in altri capannoni). Dopo il 2003 in questi locali ho sempre visto solo ### che ci ha messo degli attrezzi ad uso falegnameria. ### ha la disponibilità di un fondo accanto dove mette ancora oggi la sua roba, per esempio roba (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 10321/2013 con OGGETTO: ### ipotesi di responsabilità ### non ricomprese nelle altre materie promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### ATTORE/I ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### CONVENUTO/### causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 25/02/2016 Motivi della decisione ### esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. c.p.c.- 1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ### conveniva davanti al Tribunale di Livorno il fratello, sig. ### esponendo: - di essere divenuto, a seguito di atto di donazione e divisione della quota ereditaria, proprietario esclusivo di vari appezzamenti di terreno e di alcune porzioni di fabbricato in loc.  la Valle e in loc. Pignone a ### e in particolare di essere proprietario esclusivo di alcuni locali uso magazzino, deposito e ripostiglio posti al piano terra, nei quali si trovano accatastati “oggetti di varia natura, tra cui legname e materiali vari”, di competenza del fratello ### che impedivano l'utilizzo delle stanze; - di essere proprietario esclusivo anche dell'appezzamento di terreno agricolo ad uso u- liveto, nel quale pure vi erano accatastamenti di materiali del fratello, come un “cassone di un camion, legname, alcuni fusti e rifiuti vari” che rendevano difficoltoso il passaggio; - di essere comproprietario in quota parte del 50%, sempre a seguito del suddetto atto di donazione e divisione, della corte antistante il fabbricato, anche questa occupata dal convenuto con beni e oggetti personali (un rimorchio ed un ingente quantitativo di legname accatastato), che impedivano l'uso conforme allo scopo per il quale la corte è stata creata; - che in detta corte sono stati inoltre abusivamente costruiti abusivamente ad opera del sig. ### due capannoni.  ### chiedeva quindi al Tribunale di accertare e dichiarare l'occupazione illecita degli immobili di sua proprietà (esclusiva e in regime di comproprietà) e, in conseguenza, di condannare il sig. ### a lasciare liberi tutti i locali, l'uliveta e a demolire i due capannoni siti nell'area antistante il fabbricato. 
Si costituiva in giudizio il sig. ### contestando la domanda ed in particolare rilevando ed eccependo: - di aver da sempre, anche prima della morte del padre, svolto attività di coltivazione e di falegnameria utilizzando uti domini i terreni e i locali di cui è causa; - che il possesso uti domini quale situazione di fatto si protraeva da oltre 20 anni, pacificamente e ininterrottamente; - che, a seguito dell'eredità paterna e del successivo atto di donazione della quota della madre, era intervenuto un atto di divisione che, spartendo in parti uguali le quote, non aveva tenuto conto della situazione di possesso del sig. ### che è pacificamente continuata; - che il fratello ### aveva promesso in vendita ad un terzo i beni ereditari, in violazione del diritto di prelazione e per questo era pendente altra causa Il convenuto chiedeva quindi preliminarmente di sospendere la presente causa in attesa della definizione di quella avente ad oggetto il diritto di prelazione; il rigetto, comunque, delle domande di parte attrice previa dichiarazione della proprietà per intervenuta usucapione dei beni oggetto della causa. 
La causa era istruita con produzioni documentali, prove orali. 
Le parti precisavano le conclusioni, come da verbale di udienza del 25/02/2016 e il ### dice tratteneva la causa in decisione, a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.  2. La domanda è fondata e merita accoglimento.  ### pubblico di donazione e divisione pacificamente sottoscritto dal convenuto il 30 aprile 2003 è chiaramente preclusivo di qualsiasi pretesa usucapione della proprietà esclusiva dei beni immobili oggetto del medesimo atto di divisione ed assegnanti al fratello. 
In tale atto di divisione, infatti, lo stesso convenuto: a) riconosce espressamente la comproprietà dei beni immobili oggetto di divisione; b) attribuisce taluni beni, già in comproprietà, in proprietà esclusiva del fratello condividente (vedi atto : “i ### e ### sono comproprietari, nella quota di cinque noni .. e di quattro noni degli immobili …### che accetta, in soddisfacimento della propria quota viene attribuito quanto appresso … ### che accetta, in soddisfacimento della propria quota viene attribuito quanto appresso … .. Le parti condividenti si attribuiscono in piena proprietà e possesso le rispettive quote, con reciproca garanzia di legge”). 
Tale atto di divisione costituisce quindi di per sé un riconoscimento inequivocabile e formale della comproprietà, incompatibile, pertanto, con la pretesa di essere divenuto proprietario esclusivo dei beni immobili, beni assegnati peraltro contestualmente, sempre in modo formale ed espresso, in proprietà esclusiva all'attore (vedi Cass. civ., Sez. II, 19/04/2013, 9633 : la divisione negoziale dell'asse con gli altri comunisti, comportando atto un riconoscimento inequivocabile e formale della comproprietà, incompatibile, pertanto, con la pretesa di essere divenuto proprietario esclusivo del compendio assegnato”). 
Anche a voler ritenere, in ipotesi, possibile una maturata usucapione anteriormente alla divisione (ipotesi di per sé non credibile, atteso il decesso del padre nel 1999 ed i requisiti richiesti per il possesso ad usucapione, specie tra stretti familiari: vedi Cass. civ., Sez. II, 20/02/2008, n. 4327) l'atto di divisione costituirebbe, in ogni caso, rinunzia all'usucapione in quanto atto formale, espresso, assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi della causa di acquisto del diritto, senza possibilità di diversa interpretazione e pure consacrato nelle forme ex 1350 c.c. (vedi Cass. civ., Sez. II, 05/09/1998, n. 8815 : in tema di tutela dominicale, il soggetto che vanti l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione non può, nel contempo, introdurre un giudizio per la divisione del bene stesso, poichè la relativa domanda, ponendosi in termini di assoluta incompatibilità con l'originaria pretesa di usucapione, comporta, inevitabilmente, la rinuncia ### alla tutela giurisdizionale della vantata condizione di usucapiente, senza che, di tale rinuncia, sia necessaria la forma scritta ex art.  1350 n. 5, c.c. ; vedi anche Cass. 10/07/2002 n. 10026 Rv. 555641). 
La richiesta di accertamento di avvenuta usucapione è quindi del tutto infondata.  ### dei beni di proprietà esclusiva dell'attore ovvero comune con cataste di legna, rimorchi, capannoni e materiale vario non è contestata (anzi è pacifica e rivendicata a fondamento del dedotto possesso esclusivo), emerge comunque dalle foto prodotte e dall'istruttoria orale (vedi anche deposizione del teste ### : “"2 per lavoro sono capitato diverse volte nei pressi dei locali, costituiti da fondi al piano terra rispetto ad un appartamento al primo piano che ora è affit-tato da ### a degli stranieri. So che prima del 2003 i fondi erano adi-biti a ricovero attrezzi dei due fratelli, che conosco entrambi (si trattava di at-trezzi agricoli, ma non di falegnameria che ### teneva in altri capannoni). Dopo il 2003 in questi locali ho sempre visto solo ### che ci ha messo degli attrezzi ad uso falegnameria. ### ha la disponibilità di un fondo accanto dove mette ancora oggi la sua roba, per esempio roba agricola, fustini per olio e altra attrezzatura, damigiane, bottiglie. 3 si è vero, dalla strada ### infatti si vede un pezzo di uliveto invaso da cassoni, legno e altra roba buttata là. Riconosco la zona nelle foto 2-3-4 dell'Avv. ### e aggiungo che mio figlio ha in affitto l'uliveto e a causa di questo materiale non si può né potare gli ulivi né raccogliere le olive. Fino a 5-6 anni fa c'era poca roba, ma negli ultimi anni è aumentata, c'è pure un cas-sone di un vecchio camion. ### sarà circa 7-8 ettari, mentre la parte oc-cupata corrisponde a circa due file di ulivi per una lunghezza di 50-60 metri. 4 posso dire che l'intera corte è completamente occupata da legna, ciocchi, rimorchio. So questo perché anche questo terreno, così come i fondi, sarebbe-ro in affitto a mio figlio. C'è anche un capannone abusivo costruito sull'area pavimentata che si vede in planimetria, da presumo Soriano, non so dire esat-tamente quando, ma posso dire che è lì da 5-6 anni e prima non c'era. 
Da qualche anno il terreno è stato occupato interamente da questo materiale, mentre prima ce n'era meno, uno o due mucchietti”).  3. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo P.Q.M.  Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) condanna il convenuto #### a rilasciare nella piena disponibilità dell'attore #### i locali ad uso magazzino e deposito, posti al piano terreno lati nord-est e nord-ovest del fabbricato distinto al N.C.E.U. del comune di ### al foglio 38 particella 340 sub 604 e particella 340 sub 605, liberi da persone o cose; condanna il convenuto a rimuovere tutti gli oggetti e i materiali posti nel terreno ad uso uliveta, identificato al ### sto Terreni del Comune di ### C.cci al Foglio 38 particella 400, nonché quelli siti nella corte comune antistante il fabbricato, identificata al ### di detto Comune al Foglio 38 particella 340 sub 602 ; condanna il convenuto a demolire e rimuovere i due capannoni costruiti nell'area antistante il fabbricato.  2) condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese processuali, che liquida in complessivi € 6.040,25, di cui € 480,00 per spese, € 875,00 per la fase di studio della controversia, € 740,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.600,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.620,00 per la fase decisionale, € 725,25 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge ### deciso in data 13 giugno 2016 dal Tribunale di Livorno 

IL GIUDICE
dott. ###


causa n. 10321/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Nannipieri Luigi, Giusti Maria Consuelo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5895/2025 del 05-03-2025

... zo trova applicazione allorquan do l'unico soggetto usucapiente abbia pagato l'imposta ed intenda, nei rapporti interni, recuperare il versame nto nei confronti delle parti usu capite. Tuttavia, il riportato indirizzo conferma, ove mai ve ne fosse bisogno, che, nei rapporti e sterni verso l'amministraz ione finanziaria vale, ai sens i dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, il principio di solidarietà, potendosi la stessa rivolgersi nei confronti di ognuno dei condebitori per conseguire il pagamento dell'intero. Del resto, la pronuncia invocata si riferisce ad un caso in cui l'unico usucapente aveva chiesto, nei confronti dell'usucapito e con procedimento monitorio, la ripetizione del 50% di quanto pagato a titolo 5 di impo sta di registro della sent enza di usucapione ed il ricorrente ###, con il motivo accolto, aveva dedotto che, essendo il rapporto sostanziale cui ineriva la sent enza di chiarativa del trasferiment o della proprietà per usucapione il t rasferimento della p roprietà stessa, “le obbligazioni tributarie afferenti alla registrazione della sentenza - ferma la solidarietà nei confronti dell'amministrazione finanziaria - avrebbero dovuto gravare totalmente (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 12178/2022 proposto da: ### delle ### (C.F. : ###), in persona del ### ttore ### pro tempore, rappres entata e difesa dall'Avvocat ura ### dello Stato (C.F.: ###) e presso la stessa domiciliata in ### alla Via dei ### n. 12; - ricorrente - contro ### (C.F.: ###), nato a ### il ### ed ivi residente ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F.: ### 7 ### F ###), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore (indirizzo pec: ###), per procura special e datata 16 giugno 2022 in calce al controricorso, su foglio separato; - controricorrente - Avviso liquidazione imposta registro - Usucapione terreno - avverso la senten za 10081/04/2021 emessa dalla ### il ### e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal ###. ### Fatti di causa 1. Con ricorso notificato in data Il gennaio 2016 ### impugnava l'avviso di liquidazione n. 2014/005/sc/###/0/015 per imposte di registro ed ipocatastali, notificatogli dall'### di ### in data 10 novembre 2015, deriva nte dalla regi strazione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Se z. Civile, n. 2228, depo sitata il successivo 29 ottobre 2015, con la quale il giudice adito aveva accertato, a favore di tutte le parti processuali (ivi incluso l'intimato), l'usucapione dei lotti del terreno di ### di 6.620 mq., censito nel catasto terreni del Comune di ### alla particella n. 122, foglio 317.  2. ###ìta CTP rigettava il ricorso, affermando che il ricorrente, essendo rimasto comproprietario pro quota, era stato parte del processo, e, poichè nella sentenza gli era stato attribuito uno dei lotti per usucapione, ferma restando ogni diversa st atuizione nei rapporti interni, l'obbligaz ione tributaria nei confronti dell'### gravava anche su di lui sia perché parte necessaria del suddetto giudizio a litisconsorzio necessario, sia perché parte del rapporto sostanziale accertato dal giudice.  3. Sull'im pugnazione del contribuente, la CTR della ### accoglieva il ricorso, evidenziando che, avuto riguardo ai rapporti interni tra le parti in causa, l'obbligazione tributaria, che afferiva al trasferimento dell'immobile, a seguito della sentenza del Tribunale che aveva accertato l'intervenuta usucapione in favore d i una parte processuale, era sorta ne ll'esclusivo interesse del soggetto a vantaggio del quale era stato accertato l'acquisto della proprietà d ell'immobile, ciò in applicaz ione del disposto normativo dell'art. 1298 c.c., sicchè l'obbligazione tributaria nascen te dalla registrazione della sentenza del Tribunale gravava interamente sul debitore usucapente, che vi aveva interesse esclu sivo, mentre n on gravava sul debitore usucapito, trattandosi di soggetto che non aveva alcun interesse proprio alla registrazione del provvedimento giurisdizionale. 3 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'### delle ### sulla base di un unico motivo. ### ha resistito con controricorso. 
Ragioni della decisione 1. Con l'un ico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 e 1298, comma 1, c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR traslato nel giudizi o tributario un criterio di ripartizione della solidarietà passiva riservato esclusivamente ai rapporti interni tra i condebitori.  1.1. Il motivo è fondato. 
E' da premettere che l'art. 8, nota II-bis, della ### allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione de l testo unic o delle disposi zioni concernenti l'imposta di regi stro) equipara le sentenze che accertano l'avvenuta usucapione agli atti di trasferimento a titolo oneroso. ###. 57 dello stesso d.P.R. prevede, a sua volt a, che le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro. 
Nella fattispecie in esame (in cui l'avviso di liquidazione impugnato derivava dalla registrazione della sentenza del Tribunale di Siracusa, ### Civile, 2228, depositata il 29 ottobre 2015, con la quale il giudice adito aveva accertato, a favore di tutte le parti processuali - ivi incluso l'intimato -, l'usucapione dei lotti del terreno di ### di 6.620 mq., censito nel catasto terreni del Comune di ### alla particella n. 122, foglio 317), il contribuente riuniva in sé la duplice qualifica d i soggetto usucapito ed usucapente, titolo, il secondo, idoneo, da un lato, a rendere indispensabile la sua partecipazione al giudizio presupposto celebrato dinanzi al giudice ordinario e, dall'altro, ad essere destinatario degli effetti della sentenza. 
Pertanto, legittimamente l'### ha notificato al medesimo l'avviso d i liquidazione, poiché l'obbligazione tributaria gravava, indistintamente, su tutte le parti in causa, compreso l'intimato, fatta salva la possibilità che i rapporti interni tra il medesimo e g li altri coo bbligati pot essero essere disciplinati ai sensi dell'art. 1298 In ogni caso, quest'ultima norma non avrebbe potuto incidere sul credito 4 (attinente ad un rapporto esterno) vantato dall'E rario nei confront i dei singoli debitori. Invero, la deroga di cui all'art. 1298 c.c., alla solidarietà passiva prevista da ll'art. 57 del d.P.R . n. 131/1986, trova app licazione limitatamente ai rapporti interni tra i coobbligati. In particolare, nei rapporti interni tra le parti in causa l'ob blig azione tributaria afferen te al "trasferimento " immobiliare conseguente alla sentenza che ha accertato l'intervenuta usucapione in favore di una parte processuale deve ritenersi sorta nell'interesse esclusivo del soggetto a vantaggio del quale è stato accertato l'acquisto della proprietà del bene (e, dunque, grava per intero sul debitore usucapente, che vi ha interesse esclusivo, mentre non grava affatto sul debitore che ha subito l'usucapione, trattandosi di soggetto che non vi ha interesse proprio). 
Né può invocarsi, nel caso di specie, l'orientamento (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 473 del 11/01/2017) secondo cui, qualora la parte, in favore della quale sia stato giudizialmente pronunciato l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione, abbia provveduto a pagare l'imposta di registro afferente al conseguente trasferimento immobiliare, la stessa non può agire in regresso nei confronti delle altre parti processuali, condebitrici solidali nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ex art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, a ciò ostando la p revisione contenu ta nell'art. 1298 c.c., norma applicabile anche alle obbligazioni solidali sorte ex lege , versand osi in presenza di obbligazione tributaria assunta nell'esclusivo interesse di chi ha usucapito. Invero, tale indiriz zo trova applicazione allorquan do l'unico soggetto usucapiente abbia pagato l'imposta ed intenda, nei rapporti interni, recuperare il versame nto nei confronti delle parti usu capite. 
Tuttavia, il riportato indirizzo conferma, ove mai ve ne fosse bisogno, che, nei rapporti e sterni verso l'amministraz ione finanziaria vale, ai sens i dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, il principio di solidarietà, potendosi la stessa rivolgersi nei confronti di ognuno dei condebitori per conseguire il pagamento dell'intero. Del resto, la pronuncia invocata si riferisce ad un caso in cui l'unico usucapente aveva chiesto, nei confronti dell'usucapito e con procedimento monitorio, la ripetizione del 50% di quanto pagato a titolo 5 di impo sta di registro della sent enza di usucapione ed il ricorrente ###, con il motivo accolto, aveva dedotto che, essendo il rapporto sostanziale cui ineriva la sent enza di chiarativa del trasferiment o della proprietà per usucapione il t rasferimento della p roprietà stessa, “le obbligazioni tributarie afferenti alla registrazione della sentenza - ferma la solidarietà nei confronti dell'amministrazione finanziaria - avrebbero dovuto gravare totalmente sull'usucapente” (la sottolineatura è dello scrivente). 
Inequivoca è in tal senso la stessa sentenza di questa Corte, secondo cui la <<questione di diritto veicolata con la censura è se il soggetto in favore del quale sia stata dichiarata l'usucapione dell'immobile possa, una volta che abbia provvedut o a pagare l'imposta di registro relativa al la sent enza stessa, esperire nei confronti delle altre parti pro cessuali l'azione di regresso per il pagamento pro quota dell'imposta>>. 
Solo nei rappo rti interni tra le parti in causa l'obbliga zione tributaria afferente al "trasferimento" immobiliare conseguente alla sentenza che ha accertato l'intervenuta usucapione in favore di una parte processuale deve ritenersi sorta nell'interesse esclusivo del soggetto a vantaggio del quale è stato accertato l'acquisto della proprietà del bene: ciò ai sensi dell'art. 1298 c.c., norma applicabile non soltanto alle obbligazioni solidali nascenti da contratto, ma altresì alle obbligaz ioni ex lege venute ad esist enza, non nell'interesse comune, ma in quello di taluno dei coobbligati in solido (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22369 del 2017). 
E', pertan to, evidente che poi l'usuc apito potrà, nei rapporti interni, recuperare (con l'azione di regresso), dall'usucapente, quanto versato, per l'intero, se ha solo “subìto ” l'us ucapione, e pro quota , se ha anch'egli usucapito dei beni. 
Né si potrebbe invocare, in senso contrario, il comma 8 dell'art. 57 del d.P.R. 26.4.1986, n. 131, a mente del quale <<### atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di god imento l'imposta è dovuta solo dall'ente esprop riante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente 6 è lo Stato>>. 
Invero, con l'istituto dell'usucapione si ha un acquisto della proprietà a titolo originario e la sentenza accerta il compimento del titolo acquisitivo in forza del possesso e del decorso del tempo, nonché, per quella abbreviata, con l'ulteriore presenza di un atto astrattamente idoneo. Il perfezionamento dell'acquisto a titolo originario potrebbe essere paralizzato da tempestive iniziative del proprietario p recedente. Nell 'ipotesi dell'usucapione non si compie alcun a espoliazione forzosa della proprietà, così come nell'espropriazione, che rimane logicamente e giuridicamen te ben differente. Senza tralasciare che, trattan dosi di fattispecie t assativa, la stessa presuppone che espropriante o acquirente sia lo Stato, e non un privato.  2. Alla stre gua delle consi derazioni che precedono, in accoglimento dell'unico motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decida nel merito nel senso di rigettare il ricorso originario del contribuente. 
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, laddove sussistono giusti motivi, rappresentati dall'essersi consolidato l'orientamento di questa Corte sulla questione principale solo nel 2017, per comp ensare quelle relative ai gradi di merito.  P.Q.M.  accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna il resistente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio tenutasi in data ###.   

Giudice/firmatari: Socci Angelo Matteo, Penta Andrea

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5063/2025 del 26-02-2025

... privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente, con la conseguenza che, mentre può legittimamente ritenersi (come nel caso di specie) atto interruttivo del termine della prescrizione acqu isitiva la no tifica dell'atto di citazione con il qual e venga richiest a la materiale consegna di t utti i b eni immobili dei q uali si vanti un d iritto dominicale (nella specie, pe rché assegnati in proprietà escl usiva con sentenza passata in giudicato per effetto di divisione in lotti di un compendio ereditario), atti interr uttivi non risultano, per converso, ne' la diffida ne' la messa in mora, potendosi esercitare il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale”) e la sentenza n.6029/2019 (che, sul richiamo ad alcuni precedenti -Cass. Sez. 2, Sentenza n.14659 del 27/08/2012, Rv.623921; Cass. Sez. 2, Sen tenza n.16234 del 25/07/2011, Rv.618663 e Cass. Sez. 2, Se ntenza n.13625 dell'11/06/2009, Rv.608623-, ribadisce il principio per cui "In tema di possesso ad usucapionem, con il rinvio fatto dall'art.1165 all'art.2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, cosicché non è consentito attribuire tale (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16365/2019 R.G. proposto da: ### elett ivamente domiciliat ####### 57 , presso lo studio dell 'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (###) -ricorrente contro ##### elettivamente domiciliati in ### 3, presso lo studio dell'avvocato ### (####) che li rappresenta e difende unitamen te all'avvocato #### (FRTGN ### -controricorrenti 2 di 15 avverso SENTENZA di CORTE D'#### n. 106/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal ### Premesso che: 1.### propriet ario di una “casa a schiera facente parte di un edificio tri-familiare” in Comune di ### conveniva davanti al Tribunale d i ### a, ### e ### ardini, proprietari confinanti, chiedendo ne la condanna alla riduzione in pristino del muro di confine, innalzato e modificato nell a conformazione, ed al risarcimento del danno da riduzione di visuale e da impossibilità, per l'attore, di ampliare il suo immobile.   I convenuti si costituivano opponendosi alle domande.   Il contraddittorio veniva integrato nei confronti di ### moglie in regime di comunione legale di ### e quindi comproprietaria, con i convenuti de l muro di cui era c hiesto il ripristino, la quale si opponeva anch'essa alle domande e spiegava domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione del diritto a mantenere il muro così come era.  ### ale accoglieva in parte le domande dell'attore. 
Segnatamente - per quanto ancora interessa - condannava i convenuti e la intervenut a al ripristin o del m uro e negava il risarcimento del danno.   I convenuti ### e ### e la ### proponevano appello.   ### propo neva appello incidentale censurand o la decisione del Tribunale in ordi ne al mancato ric onoscimento del risarcimento del danno. 
La Corte d i ### lo di Ve nezia, con sentenza 106 d el 2019, accoglieva in parte l'appello pri ncipale ritenendo fondata la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione del diritto a mantenere il muro all'altezza e nella sua conformazione. 3 di 15 La Corte d i ### lo tant o riteneva sul rilievo che l'azione del ### era stata proposta il 29 aprile 2013 mentre, come emerso dalle prove te stimoniali, l'innalzamento del muro era stato completato nel 1989. La Corte precisava che nel 1989 erano state anche realizzate, per le parti “strutturali e al grezzo ”, le scale addossate al muro e un locale coperto da terrazza e che queste opere erano state poi completate con la “pavim entazione delle scale e del terrazzo”, tra il 1992 e l'estate del 1993; 2.### attore ### ricorre con cinque motivi per la cassazione della sentenza della Corte di #### e ### e L uigia ### resistono con controricorso; 3. le parti hanno depositato memorie; considerato che: 1.con il prim o motiv o di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 5, comma 1bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n 28 e del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 conv. in legge 9 agosto 2013, n, 98, nonché degli artt. 102, 354, primo comma, e 383, terzo comma.  c.p.c. Si deduce che la Corte di ### ha erroneamente escluso la inammissibilità o improcedibilità della domanda riconvenzionale di usucapione proposta d a ### non precedut a dalla mediazione obbligatoria nei confronti dei tre condomini confinanti, ossia il ricorrente e i due proprietari delle altre case facenti parte dell' “edificio trifamiliare” in cui era inserita la “casa a schiera” del ricorrente medesimo. Si deduce inoltre che la Corte di ### ha omesso di rilevare, in riferiment o a tale doman da, il d ifetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di d etti comproprietari, litisconsorti necessari in quanto “il preteso diritto a mantenere” il muro così come era “non incideva sulla sfera dei diritti del solo attore ma sull'intero condominio”. 
La prima doglianza è riferita alla affermazione della Corte di ### per cui l'esperimento della procedura di mediazione non è richiesto 4 di 15 per le domande riconvenzionali dal momento che la procedura “ha funzione deflattiv a dell'azione giudiziale che nel caso della domanda riconvenzionale del chiamato in causa è già iniziata e non cesserebbe neanche qualora la mediazione eliminasse la domanda riconvenzionale”; 2. il motivo è infondato quanto alla prima doglianza e inammissibile quanto alla seconda. 
Quest'ultima ha priorità logica sulla seconda.  2.1. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente sottolineato (v. per tu tte, n.11 043 del 05/04/2022) che la parte che solleva l'eccezione di non integrità del contraddittorio ha l'onere, a pena di inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 366 c.p.c. di indicare le persone che debbano p artecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di indicare gli atti del processo di merito d ai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione. 
Nel caso di specie il ricorrente non ha assolto all'onere suddetto, avendo solo menzionato non identificati “condomini” proprietari di altre case a schiera senza fornire le informazioni richieste.  2.2. Quanto all'altro p rofilo di censura, è corretta l'affermazione della Corte di App ello secondo cui la d omanda rico nvenzionale proposta da ### no n era sogge tta alla procedura di mediazione. Con recente senten za delle Se zioni ### di questa Corte (n. 3452 del 07/02/2024) è stato affermato il seguente principio di diritto, valevole cioè sia per le domande riconvenzionali collegate all'oggett o della lite sia per le domand e riconvenzionali c.d. “eccentriche” o vvero in nessun modo “o biettivamente ricollegabili all'oggetto” della causa (v. punto 2 della motivazione della sentenza de lle ###: la mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimen to di u na soluzione conciliativa che scongiuri l'introduz ione della causa, è applicabile al so lo atto 5 di 15 introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando ch e al mediatore compete d i valutare tut te le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo.  ### dopo avere e videnziato le ragioni d i carattere letterale e logico siste matico d ell'esclusi one della mediazione obbligatoria per le domande riconvenzionali (v. motivazione punto 3), hanno anch e fatto un riferiment o specifico al caso di cui si tratta anche nel presente processo, di domanda proposta dal terzo chiamato laddove (punto 3 .3.2.3.) hanno a ffermato che la mediazione obbligatoria è finalizzata a rendere più rapida e meno onerosa per tutti la risoluzione della controversia, quando questa sia ormai comunque instaurata, che l'effetto deflattivo, il principio di ragionevole durata e il divieto di inutili intralci allo svolgimento del processo, portano a concludere che la mediazione svolge un ruolo profi cuo, solo se non si presti ad e ccessi o abusi e che la soluzione che volesse sottoporre alla mediaz ione “ogni domanda fatta valere in giudizio, diversa ed ulte riore rispetto a quella inizialmente introdotta dall'attore , non solo, quindi, la domanda riconvenzionale ma anche … la domanda proposta da e contro terzi interventori, volontari o su chiamata”, finirebbe per contraddire il già segnalato intento di velocizzare e rendere meno onerosa per tutti la risoluzione della controversia già pendente; 3. con il secondo motivo di ricorso si lamenta “violazione o falsa applicazione degli artt. 102 , 106, 167, 268 c.p.c., 11 00, 1101, 1102, 1140, 1158, 873 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn.  3 e 5 , c.p.c. ”. Il ricorre nte sostiene che la Corte di App ello, accogliendo la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione proposta da ### avrebbe violato le disposizioni indicate in quanto tra la stessa ### e i ### sussiste una comunione, “le ope re eseguite dalla comunione nell'area di rispetto tra due case confinanti possono essere oggetto di usucapione solo in favore 6 di 15 della comunione stessa unitariamente considerata”, la domanda di usucapione dei ### era stata proposta tardivamente essendosi i ### costituiti in primo grado oltre i termini di cui agli artt.  166 e 167 c.p.c., essi erano quindi “decaduti dalla domanda”, la domanda di usucapione dell a ### non p oteva essere accolta dato che “la comunione rappresentata dalla magg ioranza dei partecipanti era decaduta dalla possibil ità di domandare l'usucapione”, la ### non aveva mai p rovato il suo possesso “solitario” ventennale in o rdine al diritto di manten ere le opere “abusive”, la ### non era comproprietaria della opere suddette giacché, trattandosi di opere abusive, non poteva averle acquistate con atto di compravendita, la ### non era neppure litisconsorte necessaria dato che non era proprietaria delle opere in questione ed avrebbe dovuto essere considerata sempl ice interveniente ad adiuvandum; 4. il motivo è infondato. 
I termini esatti della questione sono questi: ### è stata chia mata in causa come li tisconsorte necessaria rispetto alla domanda principale di riduzione in pristino di un muro insist ente su un fond o di cui la stessa era comproprietaria. Tanto emerge dalla sentenza impugnata. ### proposta in origine dall'attore-attuale ricorrente contro i soli ### vedeva la ### come c ontraddittore in forza del principio per cui nelle azioni a tute la delle distanze legali sono contraddittori necessari tutti i co mproprietari pro indiviso dell'immobile confinante, quando ne sia chiesta la demolizione o il ripristino, essendo altrimenti la sentenza "inutili ter data" (v., tra molte, ### 1, Sentenza n. 1841 del 30/03/1979: “Nel giudizio promosso per conseguire la rimozione di una costruzione, illegittimamente realizzata in violazione delle distanze legali nei rapporti di vicinato , sono litisconsorti necessari tutti i comproprietari del fondo su cui l'opera medesima si trova, in 7 di 15 quanto la sentenza resa n ei confront i di alcuni soltanto di e ssi resterebbe inutiliter data, perché non eseguibile nei confronti degli altri”); la ### però , ha chiesto a su a volta accertarsi l'acquisto per usucapione del diritt o di manten ere il muro così come era. In sostanza la ### ha proposto una azione confessoria servitutis. 
La tesi del ricorrente, per cui questa azione avrebbe dovuto essere proposta congiuntamente da tutti i comunisti, cioè dalla ### e dai ### assieme, non tiene conto del principio per cui “In tema di giud izio diretto all'accertament o dell'usucapione, la fattispe cie del litisconsorzio necessario ricorre esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione propost a è diret ta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i so gge tti non citati in giudizio potranno eventualmente va ntare in futuro” ( Sez. 2, Sentenza n.6163 del 20/03/2006; Cass, n.14522/2012; Cass. n. 202 del 11/01/1979; v. altresì Cass. n.###/2023, ove in motivazione si afferma che “a fronte di una domanda principale di rilascio di un bene nei confronti di un condominio è stata proposta riconvenzionale di accertament o dell'usucap ione. Pertanto, vi è litisconsorzio necessario proprio e solo per la domanda principale, non anche per la riconvenzionale. Infat ti, in caso di doman da di accertamento dell'usucapione, ricorre il li tisconsorzio necessario unicamente ove la pluralità di soggetti si collochi dal lato passivo, cioè ove siano più di uno i soggetti nei cui confronti è diretta la domanda cosicché tutti costo ro devono partecipare al processo, non anche nel caso in cui la plu ralità si riscont ri dal lato attivo . 
Infatti, in tal caso, la domand a, ove accolta, conduce all'accertamento di un diritto di cui potranno giovarsi anche gli altri soggetti che non han no partecipato al giudizio, come atto ri in 8 di 15 riconvenzionale, nel caso di sp ecie”; esattam ente negl i stessi termini, anche Cass. n.18286/2020, in motivazione). 
Nessun rilievo assume il fatto a cui il ricorrente fa cenno per cui la ### sarebbe divenuta comproprietaria del fondo su cui il muro insiste, ex lege, essendo già stato speci ficato che il già citato principio di insussisten za del l itisconsorzio necessario in caso di azione confessor ia servitutis vale anche se la domanda di usucapione è propost a da un coniuge in regime di comunione legale: “Nel giudi zio diretto al l'accertamento dell'usucapione, proposto da un coniuge in regime di comunione legale dei beni, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro coniuge, quale acquirente "ope legis", agli effe tti dell'art. 17 7, primo comm a, lettera a), cod. civ., occorren do la p resenza in causa di tut ti i comproprietari esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda di usucapione è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non cit ati in giud izio p otranno eventualmente vantare in futuro” ( Sez. 2, Sentenza n.15522 del 14/08/2012). 
Va infine rilevato che la contestazione del possesso della ### è inammissibile per due concorrenti ragioni: la Corte di ### ha espressamente riferito il possesso dalla stessa accertato sulla base di testimonianze, anche alla ### e la contestazione si riduce ad una affermazione fattuale contraria ad un accertamento della Corte di App ello, insindacabile; la contestaz ione deve ritenersi nuova, cioè avanzata solo in questa sede dato che il ricorrente non precisa quando sarebbe stata sollevata nel merito; 5. con il te rzo motivo di ricorso si lamenta “viola zione o falsa applicazione degli artt. 872 , 873, 934, 114 0, 1143, 1158, 1163, 1165 c.c., 20, primo comma lettera b), della l n. 47/85 ora art. 44 9 di 15 d.P.R. 380/2001; 5, sesto comma, d.lgs. 28/2010; 392-631 c.p. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.”. 
Il ricorre nte sostiene che la Corte di Ap pello avrebbe giudicat o senza accertare il possesso ultraventennale della ### avrebbe giudicato sulla base dell'accertamento del possesso ultraventennale dei soli ### senza considerare che, essendo questi “decaduti” dalla domanda di usucapione, tale accertamento non aveva rilievo. 
Lamenta altresì il ricorrente che la Corte di A ppello non avrebbe tenuto conto del fatto che il possesso de lla ### non sare bbe stato utile ad usucapionem perché il muro sarebbe stato “abusivo” e fuori commercio, che detto possesso non sarebbe stato pacifico essendo stato ogg etto di continue “proteste” da parte di esso ricorrente, che il possesso sarebbe st ato acquistat o in m odo violento, in particolare do vendosi rite nere la violenza sussistente sia perché la sopraelevazione era stata effettuata “senza permesso e senza prima aver chiesto e pagato la medianza”, il che “costituiva di per sé un atto violento”, sia in relazione ad “un altro elemento attestante l'origine violenta” costitui to dal fatto che la sopraelevazione era abusiva e penalmente illecita ai sensi dell'art.  20 lett. b) l.n. 47/85 e dell'art. 44 d.P.R. 380/2001. Il ricorrente, sotto altro profilo, contesta l'affermazione della Corte di ### per cui l'inizio del termine di usucapione risaliva all'anno 1989 quando il completamento delle opere era avvenuto nel 1993. Aggiunge che la Corte di ### non avrebbe “rilevato le omissioni e i silenzi del CTU” il quale avrebbe a sua volta omesso di dare conto in modo preciso di plurime violazioni delle norme sulle distanze commesse dai ### Insiste, infine, sul caratt ere abusivo e quindi “fuori commercio” di tutt e le opere re alizzate dagli attuali controricorrenti; 6. il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 
Va ricordato che la Corte di ### ha accertato, sulla base delle testimonianze di ### di ### ino ### oli e del 10 di 15 “geometra Marangoni”, che la realizzazione del muro, “ne lla sua conformazione e sopraelevazione”, “si situa al più tardi nel 1989”. 
La Corte d i ### o, dato che la dom anda giud iziale era stata proposta dal ### nel 2013, ha concluso che “risulta usucapito il diritto di mantenere le opere realizzate dai ### sul confine”. 
Va altresì ricordato che la Corte di ### ha affermato che nessun rilievo, rispetto al decorso del termine di usucapione”, poteva essere annesso al fat to che le opere erano state condonate “successivamente”. 
Va infin e ricordato che la Corte d i ### ha poi aff ermato che nessuna efficacia interruttiva del possesso poteva essere attribuita alle “rich ieste scritte e alle diffide” inviate dal ### ini alla controparte essendo la in terruzione possib ile o me diante tempestivi, “idonei atti giudiziari” o me diante atti comportanti la materiale sottrazione della cosa al possessore. 
Il motivo è inammissibile in riferimento a tutte le censure che o non sono correlate alla decisione impugnata, che in troducono questioni da ritenersi nuove e che so no basate su allegazioni di elementi di fatto da rit enersi anc h'essi nuovi in a ssenza di riferimenti a quando sarebbero stati prospettati nel merito, oppure si riducono ad affermaz ioni di fat to contrastanti con quanto accertato dalla Corte di ### è già stato detto, con riguardo al terzo motivo di ricorso, delle contestazioni sul p ossesso della ### deve ritenersi nuova ogni questione, di cui non vi è traccia nella sentenza, sul preteso vizio del possesso in quanto acquistato violentemente; devono ritenersi nuove e legate a circost anze fattuali nuove tutte le questioni relative al contenuto della ### tende a contrastare un preciso accertamento della Corte di ### l'affermazione per cui la de correnza del t ermine di usucapione dovrebbe essere ancorata al 1993. 11 di 15 Il motivo è infondato per la parte in cui si deduce che la Corte di ### avrebbe dovuto dare rilievo al carattere abusivo delle opere escludendo che le stesse potessero essere usucapite in quanto fuori commercio. 
La Corte di ### in primo luogo, ha affermato che dalla CTU di primo grado era emerso che “le ope re realizzate dai signo ri ### sono legittime”. In ogni caso la ded uzione in esame, quand'anche le opere fossero state, sotto il profilo amministrativo, “illegittime” o “abusive”, sareb be stata inconferente alla luce del principio per cui “è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difet to della concessio ne edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapp orto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del posses so <<ad usucapionem>>” (Cass. n.2584 3 del 05/09/2023; si veda altresì Cass. n.1395/2017). 
Il mot ivo è parimenti infondato p er la parte in cui si contesta l'affermazione della Corte di A ppello secondo la quale nessuna efficacia interruttiva del possesso poteva essere attribuita alle “richieste scritte e alle diffide” inviate dal ### alla controparte essendo la interruzione possibile o mediante tempestivi, “idonei atti giudiziari” o median te atti comportanti la materiale sottrazione della cosa al possessore . L 'affermazione della Corte di ### è corretta atteso che gli atti interruttivi del possesso sono solo quelli aventi natura recuperatoria e demolitoria tass ativamente previsti dal comb. disp. degli artt. 1165 e 2943 c.c. e non le richieste o diffide. Si vedano, nella giu risprudenz a di questa Corte di legittimità, tra altre, la sentenza n.9845 del 19/06/2003 (“In tema di usucapione, il rinvio de ll'art. 1 165 cod. civ. alle norme sulla prescrizione in generale e, in particolare, a quelle dettate in tema 12 di 15 di sospensione ed interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell'usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali siccome diretti ad ottene re, "ope iud icis", la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente, con la conseguenza che, mentre può legittimamente ritenersi (come nel caso di specie) atto interruttivo del termine della prescrizione acqu isitiva la no tifica dell'atto di citazione con il qual e venga richiest a la materiale consegna di t utti i b eni immobili dei q uali si vanti un d iritto dominicale (nella specie, pe rché assegnati in proprietà escl usiva con sentenza passata in giudicato per effetto di divisione in lotti di un compendio ereditario), atti interr uttivi non risultano, per converso, ne' la diffida ne' la messa in mora, potendosi esercitare il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale”) e la sentenza n.6029/2019 (che, sul richiamo ad alcuni precedenti -Cass. Sez. 2, Sentenza n.14659 del 27/08/2012, Rv.623921; Cass. Sez. 2, Sen tenza n.16234 del 25/07/2011, Rv.618663 e Cass. Sez. 2, Se ntenza n.13625 dell'11/06/2009, Rv.608623-, ribadisce il principio per cui "In tema di possesso ad usucapionem, con il rinvio fatto dall'art.1165 all'art.2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, cosicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dall a norma, per quanto con ess i si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti"); 7. con il qu arto m otivo d i ricorso si lamenta “violazione o falsa applicazione degli artt. 905 , 906, 1140, 11 43, 1158 c.c. nonché degli artt. 102 e 354, primo comma, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.”. 13 di 15 Il mot ivo, in primo luogo riprop one la que stione proposta con il primo mot ivo, per cui la Corte di ### o avrebbe pronu nciato inutilmente in quanto sarebbero rimasti esclusi dal processo, in violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., i due proprietari delle altre case facenti parte dell'“edificio trifam iliare” in cui era inserita la “casa a schiera” del ricorrente. 
Il mot ivo, in secondo luogo, veicola una serie di affermazioni su servitù di veduta che si eserciterebbero “dai pianerottoli e dalle due terrazze e dalla ringhiera” d ella pro prietà dei ### i e della ### sul “fondo condominiale e sulla terrazza” del ricorrente. 
Il mot ivo, in terzo luogo, solleva di nu ovo la qu estione dell a assenza del possesso della ### 8. il motivo è inammissibile per la prima parte, ripropositiva delle censure relative alla dedotta violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. 
E' sufficiente il rinvio a quanto affermato, riguardo tali censure, in riferimento al primo motivo di ricorso. 
Il motivo è inammissibile per la parte relativa a pretese servitù di veduta che si eserciterebbero da scale, terrazze o ringhiere perché si riduce ad affermazioni de l tutt o scollegate dalla sente nza impugnata nella quale si legge di servitù di veduta “d al muro divisorio”, per di più, accertate inesistenti: “nessun diritto di veduta risulta violato n el caso che ci occupa dal momento c he il muro sopraelevato non ha aperture e non consente di affacciarsi essendo anche sovrastato da una rete metallica”. 
Il mot ivo è inammissibile per la parte ripropo sitiva delle contestazioni sul possesso della ### E' su fficiente il rinvio a quanto affermato, riguardo a dette contestazioni, in riferimento al secondo motivo di ricorso; 8. con il qu into motivo di ricorso si lamenta “violazione o falsa applicazione degli artt. 872 , 873, 1126 c.c. e 112 c.p. c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.”. 14 di 15 Si deduce che “il danno da costruzione abusiva che viola le distanze legali è in re ipsa”, che la Corte di ### avrebbe dovuto liquidare al ricorrente il risarcimento su base equitativa “utilizzando i criteri valutativi che le prove acquisite in causa le met tevano a disposizione”, che la Corte di ### av rebbe violat o l'art. 1 12 c.p.c. negando il risarcimento per difetto di prova del danno; 9. il motivo è infondato. 
Va premesso che la Corte di ### ha dato conto del fatto che l'attuale ricorrente, allora appellante incidentale, aveva, fin o dal primo grado, ch iesto la cond anna dei proprietari confinanti, oltre che a rimettere in pristino il muro di confine, “al risarcimento del danno da riduzione di visuale e da impossibilità di ampliare la sua proprietà”. 
La Corte di ### non ha trascurato di pronunciarsi su tale domanda. 
Non ha, qu indi, comm esso alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.  che, come noto, detta il principio della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali, imponendo al giudice di pronunciare su ogni domanda ed eccezione sottopostagli. 
La Corte d i ### lo ha espre ssamente “respinto” la do manda evidenziando che, come emerso dalla ### “il m uro e il suo innalzamento risultano esattame nte sul confine”, e il muro sopraelevato aveva una altezza tale che “non riduce la visibilità e panoramicità della proprietà Visentini”. 
Il motivo si basa sull'assunto per cui la Corte di ### avrebbe negato il risarcimento ritenendo indimostrata l'entità del danno che sarebbe stata invece ricavabil e da -peraltro imprecisati“criteri valutativi che le prove le mettevano a disposizione”. La Corte ha negato il risarcimento pe r una ragio ne diversa ossia perché ha escluso l'illecito. 15 di 15 Si aggiunge per completezza che, in caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno non è in re ipsa ma, come questa Corte ha preci sato, “può essere provata attraverso le presunzioni , tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si d esuma un a riduzione di fruibilità dell a proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore” (Cass. Sez. 2 - , ordinanza n.17758 del 27/06/2024 (Rv. 671712 - 02); 9. in conclusione il ricorso deve essere rigettato; 10. le spese seg uon o la soccomben za; sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.  PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrent e a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €. 4.000,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. 
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q uello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### 23 gennaio 2025.   

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Mondini Antonio

M

Tribunale di Catania, Sentenza n. 5467/2025 del 12-11-2025

... retroattività reale dell'usucapione per il quale l'usucapiente è titolare del diritto di proprietà, sin dal primo momento in cui ha cominciato a possede ###particolare, è stato ormai consolidato il principio secondo cui “…se si ammettesse che l'alienazione compiuta dal proprietario in pendenza del termine per il maturarsi della usucapione è valida nei riguardi dell'usucapiente, bisognerebbe ammettere che, fatta prima che sia compiuta l'usucapione, essa abbia l'effetto di paralizzarla, se non addirittura di eliminarla. Si introdurrebbe così un nuovo modo di interrompere l'usucapione, che prescinderebbe completamente dal possesso dell'usucapiente, il quale potrebbe esserne del tutto ignaro…” (ex multis Cass. n. 8792/2000). Tale principio, riaffermato anche dalla Suprema Corte di legittimità con la decisione 25964/2015, era stato spesso affermato proprio in funzione della inefficacia di diritti reali di garanzia concessi dal precedente proprietario, nel senso che “…l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale da parte di un soggetto privo di titolo trascritto estingue le ipoteche iscritte o rinnovate a nome del precedente proprietario, quantunque non ancora (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8138 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA ### (c.f. ###), nato a ### il ###, e ### (c.f. ###), nata a ### l'11.09.1966, entrambi ivi residenti in via #### ‘B', n. 148, ed elettivamente domiciliat ###via ### n. 56, presso lo studio dell'Avv. ### da cui sono rappresentati e difesi per procure come in atti - ### - E ### (###), nato a ### l'11.06.1963, e ### (###), nata a ### il ###, entrambi residenti in ####, via ### d'### n.12 - ### - E #### S.p.A., con sede ####### n. 6, capitale sociale € 290.122.715,00, interamente versato, codice fiscale ###, P.IVA ###, R.E.A. 538056, iscritta nel ### di ### in persona del ### giusta procura speciale in ### di #### n. 94859, Racc. n. 10989, registrata a ### il ### al n. 6167 ###, ed elettivamente domiciliat ###/L presso lo studio dell'Avv. ### da cui è rappresentata e difesa per procura come in atti - ### - E ### S.P.A., con sede #######, via ### n. 16 (C.F. ###), in persona del suo consigliere delegato Dott. ### (c.f.: ###), giusta visura, non in proprio ma nella qualità di mandataria di ### S.p.a. (già Società per la ### di ### - S.G.A. S.P.A.), con sede ###, C.F.  ###, capitale sociale € 655.153.674,00 i.v., socio unico Ministero dell'### e delle ### iscritta all'### degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n. 6, giusta procura per atto ### del 9.08.2022, Rep. 55554, Racc. 25808, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ###, da cui è rappresentata e difesa per procura come in atti, - INTERVENIENTE - E ### - ### con sede ###- ###, (codice fiscale/partita IVA n. ###) Ente pubblico economico che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del ### in persona del ### del #### a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto ### - ### repertorio nr 180008 raccolta nr 12317 del 25.05.2023, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### da cui è rappresentata e difesa per procura come in atti - ### - OGGETTO: Usucapione.  CONCLUSIONI: come da verbale in atti. 
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.  c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia le comparse di costituzione e d'intervento, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa. 
Con atto di citazione, originariamente ritualmente notificato in data 11-24.6.2021, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di ### i convenuti ed esponevano che nel 1990, essi convenuti ### avevano acquistato un immobile di circa 90 mq, sito alla via ### da ### (altrimenti detta ### S. ### n. 148, in catasto al fg. 36, part. 258 sub. 18. 
Riferivano poi che, dopo poco tempo, essi ### erano stati costretti ad entrare nel programma di protezione dei collaboratori di giustizia e che, perciò, erano stati costretti, per motivi di sicurezza, ad allontanarsi da ### abbandonando la detta casa di loro proprietà, e che, pertanto, l'attrice ### (sorella della convenuta ### si era immessa, insieme al marito ### - anch'esso attore nel presente giudizio - e al proprio nucleo familiare, nel possesso dell'immobile de quo, ivi trasferendosi ad abitare. 
Aggiungevano, ancora, che protraendosi indeterminatamente lo stato di protezione dei coniugi ### e, con esso, la loro impossibilità sine die a far rientro a ### essi attori si erano determinati a proporre l'acquisto della detta casa, di cui - come detto - da qualche anno avevano già il possesso. E così, nel dicembre del 1999 gli attori avevano corrisposto ai convenuti ### - ### un importo di vecchie £ 29.500.000, per l'acquisto dell'immobile oggetto di causa. 
Precisavano che tale pagamento venne effettuato da parte di ### madre dell'attore ### tramite bonifico bancario n° 240060 (allegato alla citazione) sul conto bancario intestato a ### e ### padre e fratello del convenuto ### i quali, stante la situazione di vita del ### si misero a disposizione per incassarne il prezzo nell'interesse dei venditori, odierni convenuti. 
Osservavano inoltre che, poiché ogni informazione o dato sensibile relativo ai convenuti stessi doveva restare segreto, al pari della loro dimora e dei loro eventuali spostamenti di volta in volta disposti dal sistema di protezione, non fu possibile addivenire al rogito notarile. 
Riferivano altresì essi attori che contemporaneamente all'effettuazione del bonifico suddetto, a esplicito chiarimento della causa ad esso sottesa, i convenuti sottoscrivevano, in favore del ### una dichiarazione (parimenti allegata alla citazione) di avvenuto incasso di detta somma, espressamente specificando che la causale del medesimo era da rinvenire nel pagamento del prezzo versato per la compravendita dell'immobile oggetto di causa. 
Precisavano essi attori che, da quel momento in poi, ed ininterrottamente fino al momento dell'incardinamento del presente giudizio, i medesimi ### - che già da qualche anno ne avevano le chiavi e, con esse, il possesso - avevano vissuto uti domini nella casa dove s'erano trasferiti col nucleo familiare godendone in maniera esclusiva e indisturbata, escludendone ogni diritto di chiunque altro, apportandovi nel tempo ogni modifica, anche strutturale, congeniale o necessaria alle loro esigenze. 
Conseguenzialmente, essi attori, si erano intestati, o comunque avevano volturato, a proprio nome talune utenze dell'abitazione, pagandone le relative bollette, oltre che effettuando alcuni pagamenti dell'IMU della casa (ancora formalmente intestata ai coniugi ###. 
Aggiungevano, pure, essi attori che il loro animus possidendi trovava, tra l'altro, conferma nel fatto che, nel novembre 2003, essi ### (al fine di scongiurare l'espropriazione dell'immobile che ritenevano ormai proprio) avevano anche provveduto ad estinguere un debito vantato verso i convenuti ### dalla ### S.r.l., in conseguenza del quale quest'ultima aveva pignorato l'immobile de quo. A riprova di tale pagamento veniva allegata alla citazione copia della quietanza rilasciata al ### dal legale della società ed attestante l'avvenuta definizione transattiva del detto pignoramento e l'estinzione della relativa procedura esecutiva. 
Da quanto sopra, facevano discendere essi attori che il protrarsi indisturbato e pacifico per ben oltre vent'anni del possesso dell'immobile, unitamente all'animus di possede ###uno alla signoria di fatto esercitata sullo stesso, consentivano di ritenere, nella fattispecie, verificati i presupposti e i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto di proprietà per usucapione in capo agli attori. 
Deducevano gli attori, peraltro, che il ### i convenuti ### nulla riferendo agli attori, avevano stipulato un mutuo con ### dell'### Coop.  onde ottenere liquidità, offrendo a garanzia l'ipoteca volontaria di 1° grado sull'immobile oggetto di causa e, pertanto, agendo per ottenere la sentenza dichiarativa di usucapione - da rendersi anche nei confronti del creditore ipotecario - convenivano pure la ### S.p.a., osservando che detto creditore ipotecario non aveva mai interferito sul possesso indisturbato goduto per oltre un ventennio da essi attori. 
Deducevano pure che era stata infruttuosa l'obbligatoria procedura di mediazione, avviata al n° 11987/21 innanzi all'### di ### del ### di ### conclusasi con verbale negativo del 4 maggio 2021, precisando che a tale procedura aveva partecipato ### S.p.A., quale cessionaria del credito vantato da ### S.p.A. (già Soc. Coop. ### dell'###, cui gli attori avevano rimesso l'invito alla mediazione stessa per far valere il proprio diritto anche nei confronti di detto creditore ipotecario. 
Sulla scorta di tali considerazioni parte attrice rassegnava al Tribunale adito le seguenti conclusioni “…voglia l'On.le Giustizia adìta, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'acquisto a titolo originario per maturata usucapione da parte degli attori ### e ### sull'immobile sito in ### via ### da ### 148 (### S.### B, 148), in catasto al fg. 36, part. 1198 sub. 18 (già fg. 36 part. 258 sub. 18), ctg. ### cl. 3, r.c. € 322,79 [doc.7]; per l'effetto, disporre la cancellazione dell'ipoteca volontaria del 22.06.2011 Reg. part. 5075 Reg. gen.  ###, annotata il ### al n° 6038, e d'ogni altra trascrizione pregiudizievole; con spese e compensi di lite, oltre accessori ex lege...”. 
I convenuti ### - ### nonostante la loro regolare evocazione in giudizio ritenevano di non doversi costituire. 
Si costituiva, invece, tempestivamente in giudizio la ### S.p.a., deducendo che ### Coop., con contratto di mutuo fondiario ex D. lgs 385/1993, stipulato in data ###, aveva concesso ed erogato ai convenuti ### la somma di €. 73.260,00; mutuo garantito da ipoteca volontaria, iscritta in data ### al n. ### del registro generale e al n. 5075 del registro particolare, sull'immobile sito in ####, ### n. 148, identificato in N.C.E.U. del Comune di ### al foglio 36, part.lla 258 sub. 18, per l'importo di €.  131.868,00. 
Deduceva che la ### creditrice, con note del 18.11.2013 e del 30.10.2017, aveva comunicato ai convenuti la decadenza del beneficio del termine, intimando il pagamento di quanto dovuto, con l'espresso avvertimento che, in difetto dell'adempimento, la creditrice avrebbe proceduto - senza ulteriore indugio ed avviso - all'estinzione del rapporto nonché al trasferimento della posizione “a sofferenza”, al fine di avviare le opportune azioni legali finalizzate al recupero dell'intero credito vantato per capitale, interessi e spese. 
Significava, pure, che in data ###, ### aveva concluso con ### S.p.A.  (“BPER”) e ### di ### S.p.A. (“BDS”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del ### (il “### di Cessione”) ed in virtù del ### di ### la ### aveva acquistato pro soluto, anche il credito portato dal ### erogato ai convenuti garantito da ipoteca sull'immobile oggetto del presente giudizio; credito che ammonta ad €. 71.180,80 alla data del 31.07.2019, oltre interessi legali maturati da tale data e maturandi fino al soddisfo ed oltre spese a carico del debitore eventualmente maturate. 
Aggiungeva che, con atto di precetto notificato in data ### - agendo in virtù ed esecuzione del predetto contratto di mutuo - la ### S.p.a. - aveva intimato ai convenuti ### di pagare, entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di precetto, la somma di €. 71.710,99; ma tale intimazione era rimasta infruttuosa, così come anche l'obbligatoria procedura di mediazione n. 11987/21 relativa al presente giudizio. 
Successivamente, in data ###.2021 ad istanza dell'### l'### giudiziario addetto all'### U.N.E.P. presso il Tribunale di ### aveva sottoposto a pignoramento il bene immobile di proprietà esclusiva dei convenuti ### oggetto di causa, quindi, in data ### era stata iscritta a ruolo la procedura esecutiva immobiliare 416/2021 R.G.E.I., pendente innanzi al Tribunale di ### Fatte tali premesse, contestava la domanda attorea ritenendola priva dei requisiti di legge ed evidenziandone la totale indeterminatezza atteso che, con la medesima, gli stessi avevano chiesto il riconoscimento dell'intervenuta usucapione dell'immobile che, al contempo, avrebbero voluto provare di aver acquistato. 
Neppure la voltura delle utenze, il pagamento di qualche rata IMU né l'eventuale estinzione di un debito avrebbero potuto assurgere a requisiti stabiliti dalla legge come necessari, utili ed inequivocabilmente diretti al riconoscimento dell'avvenuta usucapione.   ### la somma di vecchie lire 29.500.000 non poteva essere considerata un prezzo congruo per l'acquisto di un immobile ed anche qualora gli attori l'avessero versata a tal fine, sicuramente, non avrebbero potuto non richiedere la stipula dell'atto definitivo.  ### S.p.a. non rispondeva a verità la circostanza addotta dagli attori che i coniugi ### a totale insaputa degli attori, avessero potuto stipulare un contratto di mutuo, quando in realtà l'### di credito, preliminarmente all'erogazione dell'importo richiesto, aveva provveduto ad effettuare una perizia sull'immobile, versata in atti, da cui si deduceva che il tecnico incaricato si sarebbe materialmente recato presso l'immobile per effettuare detta perizia. Diversamente non avrebbe potuto effettuare nessuna stima essendo inverosimile che il perito incaricato dalla ### avesse avuto accesso all'immobile ed avesse potuto svolgere il relativo sopralluogo - necessario ai fine dell'erogazione del mutuo stesso - senza che gli attori fossero a conoscenza del ruolo dello stesso e del motivo del suddetto intervento all'interno dell'abitazione. 
Ne faceva discendere che l'immobile de quo era sempre stato nella disponibilità dei convenuti e non degli attori atteso anche che il presunto e non provato possesso, valevole ai fini dell'usucapione era stato interrotto nel 2003, nel 2011 e nel 2021. Nel 2003 quando era stato notificato il primo pignoramento, nel 2011 quando i convenuti ### e ### da sempre reali proprietari dell'immobile, proprio a riprova della titolarità del loro diritto e del potere di fatto che loro e non gli attori, continuavano ad esercitare sulla cosa, avevano chiesto ed ottenuto dall'### di credito un contratto di mutuo con a garanzia l'iscrizione dell'ipoteca sul suddetto immobile. Ed infine nel 2021 quando era stato notificato il pignoramento da parte dell'### di credito oggi convenuto. Conseguentemente, era da considerarsi interrotto il termine utile al maturare dell'usucapione atteso che i reali proprietari avevano sempre esercitato un potere di fatto sulla cosa - incontestato e con l'animus del proprietario - che risulta essere in contrasto con le pretese degli attori. 
Pertanto, la vantata usucapione oltre che non provata era da considerarsi, comunque, interrotta e dunque non maturata e che in presenza di una sentenza dichiarativa di usucapione i diritti del creditore ipotecario, ai sensi dell'art. 2915 c.c. non potevano essere pregiudicati. 
Rassegnava quindi al Tribunale le seguenti conclusioni “…### l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) ### nel merito tutte le domande avanzate dagli ### nei confronti della ### S.p.A. perché infondate in fatto ed in diritto e comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto. 2) Condannare gli odierni attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alle spese di lite ed al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa… Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge...”. 
Instaurato così il contraddittorio, alla prima udienza del 24.3.2022, svoltasi a mezzo di deposito di note scritte per l'emergenza ### 19, su istanza del procuratore di parte attrice venivano concessi i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c. e quindi ammesse le prove orali. 
Tuttavia, nelle more del rinvio della causa per l'espletamento delle prove orali ammesse, con istanza del 23.1.23, parte attrice rappresentava al Tribunale che “…gli attori hanno avuto modo di sapere che ### aveva incardinato pignoramento immobiliare (### 416/21, pendente innanzi al Tribunale di CT) sul cespite oggetto della declaranda usucapione; che, alla luce di ciò, i ###ri ### hanno svolto opposizione di terzo nell'ambito di detta procedura, e così hanno pure appreso - dalla relazione notarile a firma del Dr. G. Castiglioni, ivi depositata dalla esecutante - che risultano altre due ipoteche iscritte sul cespite de quo, entrambe a favore di ### corr. in ### considerato che, dunque, affinché l'emananda sentenza sia opponibile anche a detta creditrice, si rende necessario per gli odierni attori richiedere integrarsi il contraddittorio nei confronti di ###.. formula rispettosa istanza affinché l'###mo Giudice adìto, attesa l'urgenza che il caso impo-ne, per le ragioni suesposte voglia anticipare a quanto più prossima data l'udienza già fissata per il ###, onde consentire agli odierni istanti di richiedere l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### Riscossione…”. 
In accoglimento di tale istanza di anticipazione d'udienza, questo Giudice, con provvedimento del 7.2.23, fissava “…l'udienza del 16 Marzo 2023 ore 9,00 e ss.., riservando all'esito di detta udienza ogni ulteriore statuizione…”. Anche tale udienza veniva svolta in modalità cartolare, ed in esito alla stessa, con ulteriore provvedimento del 22.3.23, questo Decidente disponeva che “….che parte attrice, per le ragioni di cui in motivazione, integri il contradditorio nei confronti di ### (nello specifico: l'Agente per la provincia di ### e l'Agente per la provincia di ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, litisconsorte necessario nel presente giudizio di usucapione, mediante la notificazione alla medesima nei modi e termini di legge dell'atto introduttivo del presente giudizio e degli altri atti di causa; nonché del presente provvedimento; RINVIA all'uopo la causa, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., all'udienza del 14 Settembre 2023 ore 9,00 e ss.. riservando all'esito ogni ulteriore eventuale statuizione anche di ordine istruttorio…”. 
In vista di tale udienza (14.9.23), in data ###, spiegava intervento volontario, ex art. 111 c.p.c., la ### S.P.A., la quale deduceva che, con contratto di cessione concluso in data ###, con efficacia giuridica decorrente dal 14.12.2022 ed efficacia economica dall'1.04.2022, la ### S.p.a., ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., aveva ceduto in blocco ad ### S.p.a. pro-soluto, un portafoglio di crediti classificati come deteriorati alla data del 22.07.2022. dava atto che di tale cessione era stata data notizia come da avviso pubblicato sulla ### della ### del 20.12.2022 n. 147 - ### e che, pertanto, per effetto della cessione in blocco de qua ### S.p.A. era subentrata nella titolarità del credito già vantato dalla Cedente. 
Evidenziava ancora che, successivamente, ### S.p.a., giusta procura speciale del 9.08.2022 a rogito notar #### 55554, Racc.  25808, aveva nominato e costituito, quale propria procuratrice speciale #### S.P.A., conferendo a quest'ultima la facoltà, tra gli altri, di porre in essere, in nome e per conto della medesima ### S.p.a., tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti e/o diritti ad essi collegati, con ogni più ampia facoltà, così come meglio specificato nella predetta procura e che tra i crediti ceduti era compreso anche quello azionato nel presente giudizio. 
Precisava, poi, che con il contratto di cessione di crediti in blocco, la cessionaria era succeduta a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi, già di titolarità della cedente, e non anche in relazione alle poste passive eventualmente derivanti da pretese restitutorie/risarcitorie, per le quali si eccepisce sin d'ora il difetto di legittimazione passiva. 
Concludeva quindi rassegnando al Tribunale le seguenti conclusioni “…### ciò premesso, ### S.P.A., nella sua qualità, come in epigrafe rappresentata e difesa ### come in effetti interviene ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nel procedimento indicato in epigrafe facendo propria la posizione processuale della ### S.p.A., nonché tutte le domande, deduzioni ed istanze di quest'ultima, richiamando integralmente tutti i suoi scritti…”. 
In data ### si costituiva, tempestivamente, anche ### dell'### - ### contestando la domanda attorea per essere priva dei requisiti di legge e deducendo che ### era titolare di n. 2 iscrizioni ipotecarie sull'immobile sito in ### via ### da ### n. 148 (Registro generale n. 19326 Registro particolare n. 2456 Presentazione 208 del 20.05.2019 contro ### e Registro generale n. 14579 Registro particolare n. 1840 Presentazione n. 201 del 15.04.2019 contro ###. Tali iscrizioni, come era dato evincersi dalle stesse, scaturivano da avvisi di addebito esecutivi che denotavano, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, lo svolgimento di regolari attività lavorative da parte dei coniugi ### e la loro rintracciabilità dal 1999. 
Reperibilità, che avrebbe consentito agli stessi di stipulare - eventualmente con tutte le cautele del caso - regolare atto pubblico di compravendita in favore degli attori, circostanza che però non era mai avvenuta. 
Il motivo del mancato trasferimento di proprietà era evidente, avendo i coniugi #### continuato ad esercitare il diritto di proprietà sul loro immobile. 
Tale circostanza secondo ### era desumibile inequivocabilmente dalla stipula, in data ###, del contratto di mutuo dell'importo di € 73.260,00 con la ### dell'### garantito proprio dal bene asseritamente “venduto” agli odierni attori nel 1999. 
Sempre secondo ### era chiaro che la dazione del bene a garanzia da parte dei coniugi ### comprovava semmai comportamento tutt'altro che accondiscendente da parte di questi ultimi. 
Inoltre, la circostanza che la garanzia sul bene era stata concessa nel 2011 avrebbe fatto venir meno anche il presupposto temporale del possesso indisturbato nel ventennio sul bene da parte degli odierni attori. In mancanza di qualsivoglia presupposto giuridico la domanda attorea avrebbe dovuto quindi essere rigettata. 
Sulla scorta di tali deduzioni rassegnava al Tribunale le seguenti conclusioni “…piaccia al Tribunale contrariis reiectis, così statuire: ### tutte le domande avanzate dagli ### giacché infondate in fatto ed in diritto. Ove ritenuto opportuno, condannare gli attori, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio…”. 
In tal modo pienamente integrato il contraddittorio e ritenuto che la terza chiamata ### non formulava richieste istruttorie la causa veniva quindi rinviata per l'assunzione dei mezzi istruttori richiesti a suo tempo dagli attori ed, a suo tempo, ammessi da questo decidente. Quindi la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento della prova per testi, stante che, sebbene ammesso interrogatorio formale dei convenuti, gli stessi non si presentavano in udienza per sottoporvisi. 
Terminata l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, e quindi all'udienza del 5.6.2025, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica. 
RITENUTO IN DIRITTO ### attrice ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 c.c..   In via del tutto preliminare va dichiarata la contumacia dei convenuti ### e ### il quali sebbene ritualmente evocati in giudizio non hanno ritenuto di costituirsi.   Sempre preliminarmente va, poi, evidenziato che la domanda attorea, è procedibile, in quanto, è stato, preventivamente regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 definitosi con esito negativo (per come risulta dalla documentazione allegata in atti).   Ancora in via preliminare si deve osservare che parte attrice ha, correttamente, individuato i propri contraddittori rispettivamente: nei convenuti intestatari del bene immobile coniugi ### nonchè nel creditore ipotecario ### S.p.a. (cui è succeduto in corso di causa, ex art. 111 c.p.c. ### S.p.a.) e nella terza chiamata in causa A.D.E.R. anch'essa creditore ipotecario, nei confronti della quale, correttamente, gli attori hanno chiesto, in corso di causa, di poter integrare il contraddittorio.   Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.   Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158 c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.   Ed infatti, la Suprema Corte, ha più volte ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n.11000, Cass. n. 18392/2006, Cass.n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 8866/2018).   ### consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità del bene era stata conseguita dal ### mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n. 22667; Cass. Sez. 2, 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2 2054/2019).   In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art.  1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.   Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del ### n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).   Orbene, dalla attività istruttoria espletata è, invero, emerso che parte attrice, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1141 e 1158 c.c., ha posseduto l'immobile oggetto di causa - per il ventennio richiesto dalla legge - per come, tra l'altro, riferito dai testimoni di parte attrice escussi, a conoscenza dei fatti di causa, da ritenersi attendibili, sebbene una di essi cognata e sorella degli attori - quanto dei convenuti ### -, stante che le dichiarazioni dei medesimi sono risultate concordanti tra di esse ed hanno trovato elementi di conferma anche nella documentazione allegata dagli attori.   Pare opportuno prendere le mosse dalla dichiarazione del teste ### il quale, rispondendo positivamente all'articolato di prova sub 18 della memoria ex art. 183 6^ comma c.p.c. di parte attrice - avente ad oggetto la circostanza che dal dicembre 1999 in avanti, e sino a tutt'oggi, gli attori si sono ritenuti, considerati e manifestati verso i convenuti ### o chiunque altro, i soli esclusivi proprietari dell'immobile oggetto di causa, del quale avevano il possesso sin dal maggio 1994 - riferiva al Tribunale “…### a conoscenza di tale circostanza in quanto io conosco l'attore ### dal 1982 circa (avevo un'età di circa 20 anni) e da allora quasi quotidianamente - per un paio d'anni - mi recavo a prenderlo sotto casa sua per recarci al lavoro (io sono autista di camion e lui mi fece da aiutante per alcuni anni). Poi ci siamo persi di vista per diversi anni e intorno all'anno 1994-95 abbiamo ricominciato a frequentarci e siccome io abitavo all'epoca in un quartiere vicino al ### S. ### mi ci recavo spesso per andarlo a trovare e ci vedevamo in un bar vicino alla palazzina in cui si trova l'immobile oggetto di causa, ma io non sono mai salito nell'abitazione in questione - vedevo ogni l'attore affacciato ad un balcone. Preciso che la zona in questione denominata ### S. ### si caratterizza per la presenza di diverse palazzine di case popolari…”. In tal modo detto teste ha fornito conferma della presenza in detto appartamento dell'attore non dal 1994.   Più di rilievo devono invece ritenersi le dichiarazioni rese dalla teste ### (sorella delle controparti ### - attrice - e ### - convenuta -), la quale rispondendo affermativamente al capitolato di prova sub 4 di cui alla memoria 183 6^ comma c.p.c. n. 2 di parte attrice - avente ad oggetto la circostanza per cui quando i convenuti furono trasferiti in località segreta, gli attori manifestarono l'interesse di occupare l'immobile per cui è causa sito vicino a quello della loro madre - riferiva di sapere ciò in quanto “…per 40 anni dall'età di circa 15-16 anni ho abitato con nostra mamma nell'immobile del civico 153. Otto anni addietro ho lasciato l'immobile che era nella disponibilità di mia mamma per andare a vivere altrove con il mio attuale compagno….preciso che mia sorella ### e mio cognato ### furono costretti a lasciare ### in quanto mio cognato rientrò in un piano di protezione per pentiti...”.   Di rilievo ai fini della decisione devono ritenersi le affermazioni della teste ### in riferimento all'articolato di prova n. 19 - inerente la circostanza che dal dicembre 1999 e sino a oggi, i convenuti non hanno mai interrotto la signoria e i diritti esercitati dagli attori sull'immobile di ### S. ### B, 148 - laddove la teste nel confermarne la veridicità, in modo alquanto perentorio, riferiva al Giudice che “…a tutt'oggi gli attori e la loro famiglia vivono nell'appartamento in questione senza nessuna contestazione da parte sia dei convenuti che di altri terzi soggetti….preciso che mio cognato ### e mia sorella ### furono costretti a lasciare ### nell'anno 1993-94 ricordo tuttavia bene che le chiavi dell'appartamento in questione mia sorella ### le diede a mia sorella ### la notte in cui se ne dovettero andare…posso riferire che mia sorella ### una volta entrata nella disponibilità dell'appartamento oggetto di causa preferì cambiare la serratura...”.   Le dichiarazioni della teste ### possono ritenersi pienamente attendibili in quanto le stesse hanno trovato conferma in quelle dell'altra teste ### escussa nel corso del giudizio, la quale sostanzialmente ha confermato anch'essa la circostanza di fatto che dal 1994 in poi gli attori goderono pienamente dell'immobile oggetto di causa in via esclusiva.   Tuttavia, di particolare rilievo ai fini del decidere devono ritenersi le dichiarazioni rese dalla detta teste ### in risposta affermativa all'articolato di prova sub 27 - inerente la circostanza che nel 2010 gli attori fecero eseguire varie opere di muratura, pittura o ristrutturazione, modificando gli interni dell'immobile, in particolare ricavando dal salone, per la figlia, una stanzetta in più delimitata con pareti di cartongesso, senza domandarne alcun permesso o autorizzazione ai convenuti - laddove la ### riferiva che “…confermo che vennero effettuati dei lavori per creare la stanzetta per la figlia ### e per il resto posso dire che i luoghi mostratimi nelle foto in precedenza e anche attualmente risultano essere del tutto simili a come erano in passato…”.   In sostanza devono valorizzarsi, ai fini del decidere e dell'accoglimento della domanda attorea, le seguenti circostanze. 
Per un verso dalle dichiarazioni rese dai testi escussi è emerso in modo alquanto preciso, oltre alla pacifica piena disponibilità dell'appartamento da parte degli attori, che i medesimi, nel 1994, andarono ad abitare nell'immobile de quo e che, successivamente, nel dicembre 1999, gli attori versarono la somma inerente alla compravendita del bene ai convenuti. 
In sostanza essi attori hanno posto in essere una serie di atti materiali che di certo - nel loro insieme - configurano inequivoche manifestazioni di interversio possessionis che vanno individuate, per come comprovato dai testimoni escussi, innanzi tutto, nella sostituzione della serratura della porta di casa, atto di certo di per se in grado di escludere gli originari proprietari dalla piena disponibilità e quindi dal possesso dell'immobile per cui e causa; ma anche nella esecuzione - in via del tutto autonoma e senza autorizzazione dei convenuti - all'interno dell'immobile, di significative opere murarie in esito alle quali venne modificata considerevolmente la conformazione interna dell'immobile. 
Per altro verso ancora più di rilievo - con riguardo all'avvenuta interversio possessionis - devono ritenersi le prove documentali versate in atti dagli attori in particolare: a) la copia del bonifico di vecchie lire 29.500.000 effettuato in data ###; b) la relativa quietanza sottoscritta in pari data dai convenuti con cui questi ultimi riconoscevano di avere ricevuto la somma in questione per la compravendita dell'immobile per cui è domanda; c) la documentazione allegata alla citazione da cui emerge che gli attori - in particolare il ### - definirono transattivamente con il legale della ### attraverso una serie di pagamenti rateali a partire dal 1994 e sino al 2003 anno a cui risale la liberatoria datata 17.11.03 e la cancellazione dell'ipoteca in data ### conseguente alla estinzione della relativa procedura esecutiva immobiliare. 
Tutte queste prove fornite dagli attori consentono di ritenere che effettivamente i medesimi, quanto meno dal dicembre 1999, manifestarono la loro chiara volontà - evidentemente posta in essere anche in opposizione agli originari proprietari dell'immobile - di possedere come veri ed unici proprietari l'immobile oggetto di causa escludendo ogni terzo, ivi compresi gli originari proprietari dalla disponibilità e dal possesso del medesimo soprattutto mediante la sostituzione della serratura della porta d'ingresso. 
Giova ribadire che, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo ex multis cfr. Cass. Ord. n. ###/24), infatti chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus, il quale può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. 
Nel caso a mani nessuna delle parti convenute e/o intervenute e/o chiamate in causa è stata in grado di addurre concreti elementi di prova in grado di dimostrare l'esistenza di un titolo di mera detenzione e non già di possesso da parte degli attori. 
In tal senso invero non assume rilievo la produzione documentale della ### attinente un atto ### 2011, peraltro, privo di sottoscrizione sia del tecnico asseritamente firmatario che soprattutto degli attori, come tale, inidoneo a dimostrare che l'immobile sarebbe stato all'epoca occupato dal richiedente ### - dato, quest'ultimo, smentito ampiamente dalla prova per testi attorea alla quale né la ### né le altre parti resistenti hanno opposto alcuna prova contraria a contestazione pur su di esse gravando l'onere probatorio di dimostrare che la relazione con l'immobile degli attori derivasse da mera tolleranza (ancora ex ceteris cfr. Cass. 22147/25). 
Quanto sopra senza dire che i convenuti ### non solo sono rimasti contumaci nel presente giudizio ma si sono anche rifiutati di sottoporsi ad interrogatorio formale in tal modo dimostrando ancora attualmente disinteresse all'immobile oggetto di causa. 
Pertanto, considerato che per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso (Cass., Sez. 2, 11/6/2010, n. 14092), va qui rilevata l'avvenuta dimostrazione - nel caso che occupa - da parte degli attori del potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla e quindi dell'insorgere, ai sensi dell'art. 1141, primo comma, cod. civ., della presunzione che esso integri il possesso. 
Viceversa, nessuno degli istituti convenuti è stato in grado di adempiere all'onere probatorio su di essi gravante di dimostrare che detto potere fosse riferibile a mera detenzione e pertanto non avendo essi provato tale loro assunto solo labialmente addotto, si deve ritenere acclarata l'esistenza della prova della possessio ad usucapionem in capo agli attori (Cass., Sez. 2, 2/12/2013, n. 26984). 
Va ancora osservato che, nella fattispecie, anche accedendo alla tesi secondo cui il rapporto con l'immobile per gli attori iniziò nel 1994 mediante una semplice detenzione, deve ribadirsi che tutte le prove addotte dagli attori e sopra richiamate hanno fornito la prova, giova ripeterlo, dell'interversio possessionis quanto meno dal 21.12.1999, utile per trasformare la eventuale mera detenzione in possesso utile ad usucapionem. 
Tale interversione può anche tradursi in atti materiali e può realizzarsi anche attraverso, oltre che dell'esecuzione di opere edili di trasformazione nell'immobile, anche con “…ulteriori e concordanti indizi, quali l'aver sostenuto in via esclusiva tutti gli oneri, anche fiscali, relativi all'immobile…” (cfr. anche Cass. Ord. n. 22147/25) ed a fortiori - come nella fattispecie hanno fatto gli attori - nell'avere pagato anche debiti a carico dell'immobile come quelli derivanti dal pignoramento immobiliare estinto dagli attori di cui detto in precedenza. 
Non può assumere rilievo e non può trovare accoglimento, in senso contrario, l'eccezione, sollevata dai terzi creditori ipotecari, secondo cui la dazione, nel 2011, da parte dei convenuti ### del bene immobile a garanzia di concessione di mutuo e garanzia dei crediti vantati da ### comproverebbe il venir meno del presupposto temporale del possesso indisturbato nel ventennio sul bene da parte degli attori che, a detta dei resistenti, sarebbe appunto stato interrotto da tale comportamento dei convenuti - proprietari formali. 
Al riguardo è sufficiente richiamare il più recente orientamento della Corte di Cassazione - applicabile anche all'ipotesi di iscrizione ipotecaria - in ragione del quale la Suprema Corte ha ribadito che “…nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, l'atto di disposizione del diritto dominicale da parte del proprietario in favore di terzi, anche se conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell'usucapione, rappresentando, rispetto al possessore, "res inter alios acta", ininfluente sulla prosecuzione dell'esercizio della signoria di fatto sul bene, non impedito materialmente, né contestato in modo idoneo” (Cass. n.2752 del 05/02/2018)…” (Cass. Ord. n. 25643/24). 
Quanto sopra senza dire che, a riguardo dell'interruzione del termine ventennale di possesso ad usucapionem, è notorio che l'usucapione non opera se il possesso utile a perfezionarla venga interrotto. ### può essere naturale o civile. ### naturale, contemplata dall'art. 1167 c.c., si verifica quando il possessore è privato del possesso del bene per oltre un anno. La norma fa riferimento a tutte quelle situazioni in cui l'interruzione non sia voluta, né provocata dal possessore il quale, invece, è costretto a subirla per un fatto del proprietario o di un terzo (circostanza questa non verificatasi nel caso di specie). 
Diversamente da quella naturale, l'interruzione civile - erroneamente invocata dagli istituti convenuti nel presente giudizio in conseguenza dell'iscrizione di ipoteca volontaria da parte dei convenuti ### - priva, ove sussistente, di efficacia il tempo del possesso antecedente all'evento interruttivo, facendo decorrere un nuovo termine.  ###. 1165 c.c., estendendo all'usucapione le norme generali in tema di prescrizione (artt.  2934 ss. c.c.) “in quanto applicabili”, ivi comprese quelle relative all'interruzione della stessa (artt. 2943, 2944 e 2945 c.c.), tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva del decorso del termine utile per l'usucapione, ricomprendendo tra le medesime cause di interruzione civile previste dalla legge, e compatibili con la natura dell'usucapione, la domanda giudiziale ed il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore. 
Tra tali cause di interruzione del possesso ad usucapionem, invece, nonostante l'art. 2943 c.c. menzioni accanto alla domanda giudiziale, anche “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”, vi è da dire che, stante la specificità dell'usucapione e dunque del fatto che il diritto del proprietario, messo in pericolo per effetto del possesso altrui del bene non possa essere assimilato ad un credito, la giurisprudenza dominante ha ritenuto di dover escludere che gli atti di diffida e di messa in mora possano avere effetto interruttivo rispetto al maturarsi del tempo per l'usucapione. E ciò anche se effettuate per iscritto, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. 
Tali atti, infatti, non impediscono l'esercizio del possesso da parte del terzo, che ben può esercitarlo anche in contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale. 
Ne discende la infondatezza ed il conseguente rigetto anche dell'eccezione in tal senso formulata in comparsa dalla ### S.p.a. laddove si sosteneva avere valore interruttivo del possesso le richieste di pagamento e messa in mora effettuate dall'istituto convenuto nei confronti dei convenuti ### Neppure merita accoglimento l'eccezione, peraltro sollevata solo in comparsa conclusionale dall'istituto interveniente, secondo cui, stante che l'atto di compravendita è privo della forma scritta richiesta per legge perché realizzata in forma verbale, ne discenderebbe che quella in capo agli attori sarebbe una mera detenzione non idonea a dare fondamento ad un possesso ad usucapionem. 
A dimostrare l'infondatezza di tale eccezione vi è il principio consolidato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “…È stato parimenti affermato più volte, dalla giurisprudenza di questa Corte, che ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'accipiens può possedere il bene animo domini; ed anzi, proprio la circostanza che la traditio venga eseguita in virtù di un contratto che, pur se invalido, è comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretto dall'animus rem sibi habendi (v. le sentenze 29 luglio 2004, n. 14395, 4 giugno 2013, n. 14115, e l'ordinanza 17 giugno 2021, 17388)…” (Cass. Ord. n. 9566/24). 
Principio quest'ultimo che consolida e conferma come, quanto meno a far data dal 21.12.1999, gli attori abbiano con atti materiali posto in essere quella interversio possessionis in forza della quale è cominciato a decorrere il ventennio utile ad usucapionem.   Da quanto sopra discende che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e possono pertanto ritenersi provati, sulla base dell'istruttoria espletata, oltre alla sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti della continuità ultraventennale, della non interruzione, della pacificità e pubblicità del possesso - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1141 e 1158 cod. civ. - sia l'elemento materiale, consistente nell'esercizio dei poteri di signoria sul bene corrispondenti a quelli derivanti dal diritto di proprietà, sia l'elemento psicologico, costituito dalla volontà degli attori di comportarsi come proprietari del bene immobile oggetto di causa. 
Ciò anche atteso che, la Suprema Corte ha chiarito che “…secondo la giurisprudenza di questa Corte, diversa è la regola probatoria nel processo penale e in quello civile: “nel primo vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (..); lo standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternative) disponibili in relazione al caso concreto: nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma” (Cass., sez. un., n. 582/2008). Standard probatorio della preponderanza della prova che vale anche in materia di usucapione, ove pure si sottolinea la necessità di rigore - anche alla luce della pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso Pye c. ### - nell'apprezzamento sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà ( 20539/2017)…” (cfr. sempre Cass. civ. n.3487/2019).   Al giorno della domanda (citazione notificata l'11-24.6.2021) era dunque maturato il ventennio di possesso ad usucapionem, iniziato quanto meno nell'anno 1999, secondo quanto richiesto dagli artt. 1158 e ss. c.c..   La domanda avanzata da parte attrice merita pertanto di essere accolta e si deve quindi dichiarare che, ai sensi degli articoli 1141 e 1158 c.c., ### (c.f.  ###), nato a ### il ###, ed ### (c.f.  ###), nata a ### l'11.09.1966 hanno acquistato, per intervenuta usucapione, la piena proprietà pro-indiviso, dell'immobile sito in ### via ### da ### 148 (### S.### B, 148), in catasto al fg. 36, part. 1198 sub. 18 (già fg. 36 part. 258 sub. 18), ctg. ### cl. 3, r.c. € 322,79. 
Ai fini del presente giudizio, attesa la sussistenza a carico dei beni oggetto di causa delle ipoteche poco sopra meglio indicate, va osservato che l'avvenuta usucapione prevale sui diritti reali di garanzia, anche se trascritti in data anteriore rispetto alla trascrizione della sentenza che la accerta, essendo i terzi titolari di tali diritti anche ipotecari - se citati in giudizio - assoggettati alla regola di cui all'art. 2909 c.c.. 
Invero questo Giudice condivide ed intende dare continuità all'orientamento ormai granitico in forza del quale, va riconosciuta l'operatività del principio della c.d. retroattività reale dell'usucapione per il quale l'usucapiente è titolare del diritto di proprietà, sin dal primo momento in cui ha cominciato a possede ###particolare, è stato ormai consolidato il principio secondo cui “…se si ammettesse che l'alienazione compiuta dal proprietario in pendenza del termine per il maturarsi della usucapione è valida nei riguardi dell'usucapiente, bisognerebbe ammettere che, fatta prima che sia compiuta l'usucapione, essa abbia l'effetto di paralizzarla, se non addirittura di eliminarla. Si introdurrebbe così un nuovo modo di interrompere l'usucapione, che prescinderebbe completamente dal possesso dell'usucapiente, il quale potrebbe esserne del tutto ignaro…” (ex multis Cass. n. 8792/2000). 
Tale principio, riaffermato anche dalla Suprema Corte di legittimità con la decisione 25964/2015, era stato spesso affermato proprio in funzione della inefficacia di diritti reali di garanzia concessi dal precedente proprietario, nel senso che “…l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale da parte di un soggetto privo di titolo trascritto estingue le ipoteche iscritte o rinnovate a nome del precedente proprietario, quantunque non ancora perente, tale effetto estintivo riconducendosi non già ad una presunta usucapio libertatis bensì all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa…” (Cass., 28 giugno 2000, n. 8792 citata); tra l'altro, “…la concessione dell'ipoteca non interrompe la continuità del possesso, necessaria al perfezionamento della fattispecie acquisitiva a titolo originario…” (cfr. Cass. n. 15698/2012). 
In conclusione, l'efficacia retroattiva dell'usucapione estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome dei precedenti proprietari convenuti, con la conseguenza che sorge l'esigenza di ordinarne la cancellazione.   Conseguentemente, va ordinata al ### dei ### territorialmente competente, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità, l'annotazione della presente sentenza e la cancellazione delle seguenti ipoteche: 1) Ipoteca volontaria del 22.06.2011 Reg. part. 5075 Reg. gen. ###, annotata il ### al n° 6038; 2) Ipoteca legale in favore di A.D.E.R. Registro generale n. 19326 Registro particolare n. 2456 Presentazione n. 208 del 20.05.2019 contro ### 3) Ipoteca legale in favore di A.D.E.R. Registro generale n. 14579 Registro particolare n. 1840 Presentazione n. 201 del 15.04.2019 contro ### Sulle spese processuali Le spese di lite possono essere dichiarate interamente compensate sia tra le parti che nei confronti delle società terze chiamate ed intervenienti. Ciò attesa la non opposizione alla domanda attorea da parte dei convenuti; e la peculiarità e complessità delle questioni trattate nel presente giudizio inerenti i diritti ipotecari dei soggetti terzi chiamati in causa ed intervenuti quali litisconsorti necessari.  P. Q. M.  Il Tribunale di #### sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 8138/2021, per le causali di cui in motivazione, così provvede: DICHIARA, la contumacia dei convenuti ### e ### DICHIARA, in accoglimento della domanda proposta da ### (c.f.  ###), nato a ### il ###, ed ### (c.f.  ###), nata a ### l'11.09.1966 che i medesimi hanno acquistato, per intervenuta usucapione, la piena proprietà pro-indiviso, dell'immobile sito in ### via ### da ### 148 (### S.### B, 148), in catasto al fg. 36, part. 1198 sub.  18 (già fg. 36 part. 258 sub. 18), ctg. ### cl. 3, r.c. € 322,79; ORDINA al ### dei ### territorialmente competente, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza e la cancellazione delle seguenti ipoteche: 1) ### volontaria del 22.06.2011 Reg. part. 5075 Reg. gen. ###, annotata il ### al n° 6038; 2) ### legale in favore di A.D.E.R. Registro generale 19326 Registro particolare n. 2456 Presentazione n. 208 del 20.05.2019 contro #### 3) ### legale in favore di A.D.E.R. Registro generale n. 14579 Registro particolare n. 1840 Presentazione n. 201 del 15.04.2019 contro ### RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti. 
COMPENSA integralmente le spese di lite sia tra le parti che nei confronti dei soggetti terzi chiamati in causa ed intervenuti litisconsorti necessari. 
Così deciso in ### l'11 Novembre 2025 ###.O.T.  ##### 15 D.M. 44/2011 ###.M.I.  

causa n. 8138/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Gentile Salvatore

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Tribunale di Genova, Sentenza n. 2412/2025 del 03-11-2025

... recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapiente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c. (v. Cass. n. 28880/2023), per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. La giurisprudenza inoltre ha avallato la facoltà di provare l'usucapione con tutti i mezzi messi a disposizione dal nostro ordinamento, rappresentato soprattutto dalla prova per testi, affermando che la testimonianza può rappresentare anche l'unico strumento con il quale sono dimostrati il possesso e la maturazione dei termini per l'usucapione (cfr. Cass. n. 20884/2023 e Cass. n. 2977/2019). Nella specie, parte (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA III SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n° 9304/2024 R.G. e vertente tra ########### PASTORINO, ##### PIROMALLI, #### e ### TRAVERSO, elettivamente domiciliat ######/2, presso lo studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce all'atto di citazione; - attori -; e ### S.R.L. ###, in persona del ### p.t., Avv.  ### contumace; - convenuta-; OGGETTO: usucapione.  ###: con le note ex art. 189 c.p.c. parte attrice così ha concluso: “In via principale nel merito: - ### e dichiarare l'intervenuta usucapione della porzione di particella identificata al N.C.E.U. al fg. 43, part. 1497, di circa mq. 1032 ed individuata nella bozza di tipo di frazionamento con le lettere “BBB” (cfr. doc. 5). - In ogni caso con condanna alle spese, oltre gli onorari di giudizio”. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, tutti condomini del fabbricato sito in ### via ### n. 11, hanno convenuto in giudizio ### S.r.l. in liquidazione al fine di sentire accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, in loro favore, di una porzione di terreno di circa mq. 1032, catastalmente facente parte della particella 1497 del foglio 43 del Comune di ### ma di fatto inglobata, sin dalla sua edificazione (2003), nell'area condominiale di ### n. 11. 
A sostegno della domanda hanno evidenziato che hanno esercitato il possesso su tale porzione sin dal 2003, disponendone come area condominiale e provvedendo alla manutenzione della stessa mentre la convenuta se ne è sempre disinteressata, non avendola mai utilizzata e/o gestita in alcun modo e non avendo mai contestato l'utilizzo da loro fattone.  ### S.r.l. in liquidazione non si è costituita. 
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti. 
Ed infatti, premesso che in tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapiente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c. (v. Cass. n. 28880/2023), per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. 
La giurisprudenza inoltre ha avallato la facoltà di provare l'usucapione con tutti i mezzi messi a disposizione dal nostro ordinamento, rappresentato soprattutto dalla prova per testi, affermando che la testimonianza può rappresentare anche l'unico strumento con il quale sono dimostrati il possesso e la maturazione dei termini per l'usucapione (cfr. Cass. n. 20884/2023 e Cass. n. 2977/2019). 
Nella specie, parte attrice ha fornito la prova di aver esercitato sull'area oggetto della presente domanda un dominio esclusivo, apertamente contrastante e incompatibile con il possesso altrui, senza che, nel corso degli anni, vi sia stata alcuna contestazione e senza peraltro alcuna necessità di rendere conto alla convenuta e/o a terzi di quanto eseguito [v. dichiarazioni rese da ### (verbale d'udienza del 22.05.2025) che ha confermato le circostanze dedotte dagli attori]. 
Peraltro, l'omessa costituzione di ### S.r.l. in liquidazione, ritualmente evocata in giudizio, costituisce riprova dell'assenza di validi argomenti da opporre alla domanda attorea, non avendo mai rivendicato la proprietà di tale bene né essendosi mai interessata dello stesso. 
Per tali ragioni, la domanda attorea merita accoglimento e va conseguentemente dichiarato l'avvenuto acquisto, per maturata usucapione ventennale, a favore degli attori, della proprietà della porzione di particella identificata al N.C.E.U. al fg. 43, part. 1497, di circa mq. 1032 ed individuata nella bozza di tipo di frazionamento con le lettere “BBB” (cfr. doc. 5 depositato da parte attrice). 
Con ordine al competente ### dei ### di procedere alle relative trascrizioni e annotazioni di competenza. 
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili considerate la necessarietà del giudizio ai fini dell'acquisto per usucapione e la circostanza che la convenuta, non costituendosi, non ha contestato attivamente la domanda.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede: - in accoglimento della domanda attorea, dichiara l'avvenuto acquisto, per maturata usucapione ventennale, a favore degli attori, della proprietà della porzione di particella identificata al N.C.E.U. al fg. 43, part. 1497, di circa mq. 1032 ed individuata nella bozza di tipo di frazionamento con le lettere “BBB” (cfr. doc. 5 depositato da parte attrice); - ordina al competente ### dei ### di provvedere alle conseguenti trascrizioni e annotazioni di competenza; - dichiara irripetibili le spese di lite. 
Così deciso in ### in data ### Il Giudice dott.ssa

causa n. 9304/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Mainella Alessandra

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