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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 6033/2025 del 26-11-2025

... proposta tardivamente dopo il decorso del ventennio dalla usucapione dell'opera avente carattere dell'apparenza. g) In via del tutto gradata e subordinata costituire la servitù di acquedotto e per i cavi elettrici, determinando la indennità per la deroga delle distanze legali; h) Condannare la ### al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore del sottoscritto procuratore antistatario o nella misura ritenuta equa.”. B.b.) Si costituiva ### la quale resisteva diffusamente all'impugnazione e proponeva a sua volta appello incidentale, con il quale contesta a) l'affermata natura comune della strada non avendo il ### apportato terreno con i propri fondi al viottolo, sicché egli era titolare soltanto di una servitù di passaggio per raggiungere le p.lle 342 e 343, cosa confermata anche dalle deposizioni testimoniali, da ciò conseguendo che egli non aveva titolo a pavimentare con cemento la stradina; b) né ciò gli si poteva riconoscere in quanto titolare di una servitù di passaggio, non avendo egli effettuato opere di manutenzione ordinaria, le quali costituivano, invece, un'opera del tutto nuova determinante un'alterazione dello stato dei luoghi, permettendo l'attraversamento (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI ### civile La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta: dott. ### presidente rel est.  dott. ssa ### consigliere dott. ### consigliere SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 4561/2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1885/2018, pubblicata il ### del tribunale di Napoli, sezione distaccata di #### nato il ### a ### e ivi residente ###(C.F.: ###), rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di appello dall'avv. ### (C.F.: ###), elett.te dom.to preso il suo studio sito in ### alla via ### n. 40 #### nata a ### d'### il ### (C.F.  ###) ed ivi residente alla via ### rappresentata e difesa dall'avv. ### ( C.F. ### ), presso cui domicilia in ### d'### alla via ### n. 38, come da procura alle liti conferita a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellata, appellante incidentale ###udienza del 10.7.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note. 
Motivi della decisione A - ### di primo grado A.a.) ### del giudizio di primo grado è così riassunto nella sentenza impugnata: <<La attrice ha citato il convenuto esponendo di essere proprietaria di due fondi in ### distinti con le particelle 370, 374,355 e 356, serviti da una strada prima vicinale e poi privata, larga da cm.40 a cm.80, allargata dal convenuto, proprietario di un fondo, nella zona con una rampa di cemento, installando una condotta idrica, sempre nel percorso della stradina, a meno di un metro dalla particella 356, ed una conduttura elettrica, che invade il suo fondo di cui ai numeri 374, 370, 355, per illuminare il passaggio. Il convenuto si è costituito, ha contestata la legittimazione attiva della attrice, ha detto che la strada è comune, che la sua sistemazione è avvenuta a parità di larghezza, che le condotte idriche ed elettriche sono legittime e risalgono a molti anni prima. Ammesse ed espletate le prove, è stata tenuta la ispezione dei luoghi, è stata tentata la conciliazione senza esito.>>. 
A.b.) Il tribunale adito così statuiva: <<1) Accoglie parzialmente la domanda, condanna il convenuto ad arretrare la condotta idrica ad un metro dal confine del fondo della attrice; 2) Rigetta tutti gli altri capi della domanda; 3) Compensa le spese fra le parti. >>. 
Il primo giudice così argomentava la sua decisione: <<### è proprietaria dei fondi predetti e con i titoli esibiti ha dimostrato di essere la proprietaria, per cui la eccezione di carenza di legittimazione attiva avanzata dal convenuto è infondata. La domanda va qualificata ai sensi dell'art.112 cpc per violazione delle distanze ed invasione del fondo ed anche se ricorre la illegittima realizzazione di opere sulla strada, di cui si discute. Essa, per pacifica ammissione delle parti, è lunga oltre cento metri, parte da un'altra strada pubblica e serve per l'accesso dei fondi posti lungo il suo percorso. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che “si ritiene che pur in assenza di atto scritto, la costituzione di una strada vicinale agraria pone in essere una comunione incidentale agraria derivante dal conferimento del terreno da parte dei proprietari di fondi contigui, che determina la perdita della individualità delle singole porzioni conferite e la nascita di un nuovo bene, accessorio comune dei vari fondi, in base ai principi stabiliti dagli articoli 817, 922, 939 c.c.” (Cassaz. 19.5.1984, n. 3108). Dalle fotografie, dall'estratto di mappa, dalla relazione esibita dall'attrice emerge che si tratta di una strada vicinale che inizia prima del fondo della attrice, lo lambisce, prosegue oltre, raggiunge la proprietà del ### la supera e va verso altri fondi. La sua natura comune ai frontisti deriva da tale stato dei luoghi. ###, pertanto, ha diritto alla sua sistemazione e la messa in opera del cemento, anche ai sensi dell'art.1065 c.c., ove si trattasse di sola servitù di passaggio per le esigenze del fondo dominante e sarebbe stato legittimo apporre il fondo cementizio per rendere più comodo l'esercizio del passaggio. Dalla prova e dagli atti non è emerso che la rampa realizzata sul percorso abbia ampliato la larghezza, come ha assunto la attrice. La prova orale è stata discordante ed i testimoni della attrice che hanno parlato di allargamento non sono stati in grado di dire su quale lato ciò sarebbe avvenuto e, perciò, se è avvenuto a danno del fondo della attrice in quanto su un percorso lungo oltre cento metri la larghezza ha andamento diverso. Inoltre, il cavo elettrico, come si vede dalle fotografie, si svolge sul percorso della stradina, non invade lo spazio aereo del fondo della attrice, e si trova a confine. Ai cavi elettrici non si applica la distanza prevista dall'art.889 c.c., che si riferisce solo ai tubi dell'acqua che possono determinare infiltrazioni anche di sola umidità (Cassaz., sez.II,n.ro 6928). Il tubo della acqua, si trova sul confine con il fondo della attrice, non rispetta la distanza di un metro dal confine e, pertanto, deve essere rimosso. 
In conclusione, la domanda della attrice va respinta per il capo riguardante la proprietà della strada, che è comune alle parti, per il capo riguardante la pavimentazione, che costituisce atto legittimo del comunista, ed, infine, per il capo riguardante la condotta elettrica che insiste sul percorso della strada, che poteva essere installata. La domanda va accolta per il capo relativo alla condotta idrica, che deve essere arretrata ad un metro dal confine con il fondo della attrice ai sensi dell'art. 889 c.c.>>, regolando le spese con integrale compensazione, stante la reciproca soccombenza. 
B - ### d'appello B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello ### da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della presente decisione, con cui contesta la decisione a) relativamente alla condanna all'arretramento della condotta idrica per avere fatto mal governo delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali, da cui emergeva che questa era stata apposta sul viottolo comune e esisteva sin dall'inizio degli anni '80, né essendo emerso in sede di ispezione dei luoghi che si trovasse a distanza illegale, sicché l'attrice non aveva assolto all'onere probatorio; b) riguardo alla prova della “legittimazione attiva”, considerato che la ### aveva depositato esclusivamente un atto di divisione ereditaria intercorso con i germani, né la proprietà si desumeva dalla relazione di parte prodotta, essendo il tribunale anche andato ultra petita, visto che era stata chiesta la rimozione della condotta; c) per non essersi il primo giudice pronunciato sulla domanda riconvenzionale subordinata di costituzione della servitù di acquedotto, essendo stata data la prova che la condotta era lì dall'inizio degli anni '80, con conseguente usucapione della relativa servitù.  ###, in riforma della sentenza di primo grado, così concludeva: “a) Dichiarare la nullità della Sentenza per difetto, omissione, contraddittoria e illogica motivazione, violazione degli artt. 111 comma 6, ###, 132, comma 4, c.p.c., 118 Disp. Att. c.p.c., art., 6 C.E.D.U, in ordine alla condanna di arretramento della condotta idrica, posta sul viottolo condominiale, ad un metro dal confine del fondo attoreo.  b) In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice ### in quanto la stessa non ha provato di essere proprietaria dei fondi e quindi la condanna è stata adottata in violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.. c) In subordine, dichiarare erroneo e revocare il capo della Sentenza che ha statuito “il tubo della acqua, si trova sul confine con il fondo della attrice, non rispetta la distanza di 1 m dal confine e, pertanto, deve essere rimosso” per violazione degli art.  115, 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., in quanto l'attrice non ha provato che la condotta idrica, che attraversa il viottolo condominiale, si trova a distanza non legale rispetto al suo fondo; d) In via subordinata dichiarare la nullità della Sentenza di primo grado in ordine alla condanna di arretramento per ultrapetizione e violazione dell'artt. 112 c.p.c..  e) In conseguenza riformare il capo della sentenza che ha statuito “accoglie parzialmente la domanda, condanna il convenuto ad arretrare la conduttura idrica ad un metro dal confine del fondo dell'attrice” e dichiarare che non sia legittimo l'arretramento della condotta idrica che attraversa il viottolo condominiale, rispetto al fondo attoreo, non essendo stato determinato il confine divisorio.  f) In via gradata e subordinata, solo nella denegata e non creduta ipotesi che l'Adita Corte ritenga adempiuto l'onere probatorio di titolarità di parte attrice, dichiari la nullità della Sentenza di primo grado, in merito alla condanna all'arretramento della condotta idrica posta sul viottolo condominiale ad un metro dal fondo attoreo, per vizio di omessa pronuncia e per violazione degli artt. 112, 113, 114, 115, 116 c.p.c. e dell'art.  2697 c.c., anche in relazione agli artt. 1058 e 1061 c.c. e in conseguenza dichiarare che la condotta idrica è in sito dall'inizio degli anni ottanta e, in conseguenza dichiarare acquisito il diritto del convenuto ### a mantenere in sito a distanza non legale rispetto al fondo ### la condotta idrica, che attraverso il viottolo condominiale, essendo esistente in loco dall'inizio degli anni ottanta e la domanda è stata proposta tardivamente dopo il decorso del ventennio dalla usucapione dell'opera avente carattere dell'apparenza.  g) In via del tutto gradata e subordinata costituire la servitù di acquedotto e per i cavi elettrici, determinando la indennità per la deroga delle distanze legali; h) Condannare la ### al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore del sottoscritto procuratore antistatario o nella misura ritenuta equa.”. 
B.b.) Si costituiva ### la quale resisteva diffusamente all'impugnazione e proponeva a sua volta appello incidentale, con il quale contesta a) l'affermata natura comune della strada non avendo il ### apportato terreno con i propri fondi al viottolo, sicché egli era titolare soltanto di una servitù di passaggio per raggiungere le p.lle 342 e 343, cosa confermata anche dalle deposizioni testimoniali, da ciò conseguendo che egli non aveva titolo a pavimentare con cemento la stradina; b) né ciò gli si poteva riconoscere in quanto titolare di una servitù di passaggio, non avendo egli effettuato opere di manutenzione ordinaria, le quali costituivano, invece, un'opera del tutto nuova determinante un'alterazione dello stato dei luoghi, permettendo l'attraversamento anche con mezzi meccanici quali motorini o carriole a motore, di cui legittimamente essa ### aveva chiesto la rimozione; c) l'errato governo delle risultanze istruttorie, essendo emerso sia dalle testimonianze che attraverso la relazione di parte, che il viottolo era stato ampliato a far data dal 2004 dagli originari 50, 60 centimetri; d) argomenti che valevano pure riguardo all'allocazione della condotta elettrica che debordava nei propri fondi oltre a instare sulla stradina di cui il ### non era proprietario, né potendo richiedere la costituzione di una servitù di elettrodotto in via subordinata, domanda proponibile solo dall'ente erogatore del servizio, ribadendo nuovamente l'illegittimità della condotta idrica non solo perché a distanza illegale dalla p.lla n. 356, ma anche perché in parte allocata su gli altri terreni di sua proprietà, invadendo le p.lle n. 374, 370 e 355.   ### conseguentemente, previo rigetto del gravame di controparte, così concludeva: “1) Riconoscersi e dichiararsi che il sig. ### ha abusivamente realizzato sul fondo della istante una soletta in cemento armato, ampliando senza alcuna autorizzazione il sedime del viottolo di passaggio e per l'effetto condannare lo stesso alla demolizione di tale manufatto, ed a restringere il passaggio all'ampiezza originaria di cm. 60; 2) Riconoscersi e dichiararsi che il sig. ### ha abusivamente apposto una condotta idrica sul fondo della istante e comunque a distanza illegale rispetto al confine dei beni di proprietà della stessa, e per l'effetto condannarsi lo stesso alla eliminazione e/o regolarizzazione di tale condotta; 3) Riconoscersi e dichiararsi che il sig. ### ha abusivamente apposto una condotta elettrica sul fondo di proprietà della istante e per l'effetto sentirlo condannare alla eliminazione della stessa. 
Il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.”. 
B.c.) Riservata la causa in decisione, con ordinanza 18.2.2024 veniva disposta c.t.u., e, dopo la sostituzione del consulente inizialmente nominato, che non prestava il giuramento telematico e deposito della relazione, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., veniva nuovamente riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, di gg. 50 + 20. 
C - Analisi dei motivi di appello C.a.) Innanzi tutto si osserva, ciò costituendo motivo di appello proposto dal ### con cui egli ha contestato che sia stata offerta la prova, da parte della ### della proprietà dei fondi a tutela dei quali l'attrice in primo grado ha agito, che, diversamente da quanto prospetta l'appellante principale, l'azione intrapresa dalla ### non aveva quale oggetto la rivendica della proprietà ex art. 948 c.c., domanda che contiene, quale sua ontologica finalità, anche quella di rientrare nel possesso della proprietà rivendicata (del resto essa non figura in alcun modo nelle conclusioni), ma tendeva alla tutela dei propri fondi, negando il diritto del ### alle turbative poste in essere (allocazione, sulla stradina interpoderale, di una condotta elettrica, di pavimentazione in cemento, ampliandone la larghezza sì da permettere il passaggio con motocicli e carriole elettriche e di una condotta d'acqua a beneficio dei fondi del ### che invadeva quelli di essa ### posta anche a distanza inferiore ad un metro dal confine della p.lla 356). 
Sicché, l'attrice non aveva l'onere di dare la prova della titolarità dei propri fondi nella maniera stringente richiesta dall'azione di rivendica ex art. 948 Inoltre, andrebbe, comunque, rilevato che essa ha prodotto gli atti per notar ### e ### risalenti rispettivamente, ante ventennio dalla domanda, al 1956 e al 1947, da cui emerge l'acquisto in favore del proprio dante causa delle p.lle a tutela delle quali ha agito, poi pervenute ad essa ### per successione; né è chiaro cosa l'appellante intenda contestare con l'osservazione che la prova offerta non riguarderebbe “gli originali”, se cioè afferenti ad un acquisto che legittimi quello anteventennio, in conformità con l'asserita qualificazione della domanda come rivendica, o relativa all'atto in originale, senza, peraltro, che sia in alcun modo specificato, in quest'ultimo caso, come era suo onere, ove intendesse contestare la conformità di quanto prodotto all'originale del documento, in cosa esso risulterebbe non conforme. 
Di tal che il motivo de quo, a dispetto della sequenza proposta dall'appellante da stimare preliminare ad ogni altro, non può che essere disatteso. 
C.b.) Seguendo l'ordine logico delle questioni da trattare, la prima questione su cui è necessario soffermarsi è quella rappresentata dalla natura comune della stradina oggetto del preliminare motivo di appello incidentale della ### considerato che il tribunale ha ritenuto che essa “inizia prima del fondo della attrice, lo lambisce, prosegue oltre, raggiunge la proprietà del ### la supera e va verso altri fondi. La sua natura comune ai frontisti deriva da tale stato dei luoghi”. 
Sul punto l'appellante incidentale contesta tale affermazione, opponendo che il fondo del ### (p.lle 342 e 343), ‘raggiunto' dalla stradina de qua, la quale, peraltro, andrebbe considerata separata in due diversi tratti, non apportano alcuna porzione di terreno al suddetto sentiero, sicché egli non potrebbe assolutamente essere stimato quale compartecipe della comunione incidentale agraria invocata a sostegno delle sue difese, né sul primo tratto, tantomeno sul secondo, vantando esclusivamente una servitù di passaggio sullo stesso, che non lo abilitava affatto a compiere le opere lamentate da essa #### incidentale dà una lettura riguardante la configurazione delle strade ex collatis agris non corretta, giacché la sua formazione non nasce in relazione ai soli fondi confinanti, nel senso che essa venga a porsi a delimitazione dei confini, né occorre imprescindibilmente che i proprietari di fondi posti al termine della stradina ‘conferiscano' una porzione dei loro fondi. 
Invece, come affermato dal giudice di legittimità (vds. di recente Cass. 2388/2023): <<La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale derivante, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dalla effettiva costruzione della strada stessa, determinando la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene, accessorio dei vari fondi in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c. c. La predetta comunione si estende anche rispetto ai terreni posti in consecuzione e confinanti con la parte terminale della strada, qualora questa risulti destinata anche al loro servizio, ancorché i relativi proprietari non abbiano potuto contribuire alla formazione della strada con apporto di terreno, ma ciò sempre che il contrario non risulti dai titoli.>>. 
Nel precedente su riportato la Cassazione ha escluso la natura comune della stradina ma proprio perché il titolo prevedeva che al proprietario confinante era attribuita la sola servitù di passaggio, cosa che nel caso in esame non è stata mai dedotta, né è, infatti, desumibile dagli atti.
Di tal che, sebbene ovviamente al c.t.u. sia stato richiesto di esprimere e rappresentare gli elementi di fatto che giustifichino l'accertamento della natura comune o meno della stradina de qua, quanto dallo stesso affermato nella sua relazione circa la sua natura di comunione incidentale agraria deve ritenersi conforme a diritto e ciò, per quanto detto, al di là della correttezza o meno dell'affermazione posta dal primo giudice circa il fatto che la stradina avrebbe anche attraversato il fondo del convenuto, per collegare altri terreni posti in sua prosecuzione, circostanza non desumibile dall'elaborato di consulenza. 
Anche perché non possono condividersi le considerazioni svolte dall'appellante incidentale relative alla conformazione separata in due tratti autonomi e distinti del sentiero in discorso. 
Invero, che ad un certo punto esso si biforchi, proseguendo anche da un lato situato a sinistra, non influisce sulle caratteristiche della strada, essendo il secondo tratto che raggiunge la proprietà del ### quello colorato in blu nella planimetria stilata dal consulente, come si comprende chiaramente dalle planimetrie accluse alla c.t.u. e dalle stesse rappresentazioni fotografiche, posto in diretta prosecuzione con il primo tratto colorato in giallo, in cui, oltretutto, il convenuto figura di per sé anche proprietario di altri terreni con esso confinante o da esso serviti (p.lle 1320 e 1321) , confermando la sua qualità per così dire ‘doppia' di comproprietario. 
C.c.) Questo essendo il regime proprietario del viottolo in discorso, deve conseguentemente condividersi l'affermazione del tribunale secondo la quale il ### poteva legittimamente provvedere a porre in essere opere di sistemazione che ne migliorassero la fruibilità, d'altro canto avendo l'appellante incidentale fondato la propria impugnazione sull'asserita estraneità del convenuto alla titolarità della stradina, estraneità smentita dalle considerazioni appena espresse. Uguale valutazione vale ovviamente anche rispetto alla allocazione della condotta elettrica creata per illuminare il secondo tratto del viottolo, non essendo in alcun modo, come si rileva anche dalla c.t.u., provato che questa debordi fuori dal limite di esso. 
Relativamente alla questione del suo allargamento tale da permettere di percorrerlo con motocicli e carriole a motore, in primo luogo il c.t.u. ha evidenziato come egli non sia in grado di stabilire se detto viottolo, che misura circa un metro di larghezza, sia stato effettivamente ampliato. 
Per quel che concerne il motivo di doglianza espresso dalla ### in ordine ad un asserito mal governo delle risultanze istruttorie da parte del tribunale sul punto e, segnatamente, delle testimonianze raccolte, la corte deve rilevare che esso, se non più radicalmente inammissibile, è, comunque, infondato. 
Il giudice di primo grado ha ritenuto che, in presenza di testimonianze contrastanti di segno opposto provenienti dai testi addotti rispettivamente dalle parti, non fosse stata raggiunta la prova dell'allargamento del viottolo. 
A fronte di ciò l'appellante incidentale si è sostanzialmente limitata a riportare il contenuto favorevole delle dichiarazioni rilasciate dai testi da essa ### addotti, trascurando del tutto di analizzare le contrapposte dichiarazioni dei testi di controparte e di indicare le ragioni del perché le prime sarebbero da preferire, rispetto alle seconde o i motivi di maggiore attendibilità dei propri testi e inattendibilità di quelli contrari dovuti a particolari circostanze, dovendo, peraltro, rilevarsi che, restando sul piano della “indifferenza dei testi”, il primo teste ascoltato nel suo interesse era il proprio fratello e l'ultimo il tecnico di sua fiducia.  ### canto, le dichiarazioni sono estremamente imprecise, sol che si consideri che uno dei testi (il fratello dell'attrice) parla di una larghezza originaria di 50 centimetri; un altro (il ### unico non legato da rapporti particolari con la ### afferma che il viottolo aveva una larghezza nel primo tratto di 50 centimetri, ora di un metro, nel secondo del tutto approssimativamente di “50, 60, 70, 80” centimetri, addirittura dichiarando che adesso in alcuni punti raggiunge persino il metro e mezzo, cosa non sostenuta neppure dall'attrice e smentita dal c.t.u.; l'ultimo (il ### tecnico di fiducia dell'attrice), riferisce persino di circostanze appresa dalla stessa ### - “###ra ### ha riferito al sottoscritto che, fino ad epoca recente il viottolo, largo circa c. 60” - come si ricava non solo dalla sua deposizione, ma con chiarezza dalla sua stessa relazione di parte, da cui è tratto il passo su riportato per inciso e in corsivo. 
Di tal che, considerate le dichiarazioni dei testi di parte convenuta, indifferenti, che hanno riferito che il viottolo non è stato ampliato in larghezza, ma solo pavimentato in cemento, alla luce, altresì, del fatto, che non vi sono dati fotografici della situazione preesistente, tanto non può che condurre alla conferma della valutazione fatta dal tribunale circa la mancanza di prova del suo allargamento. 
C.d.) Resta da esaminare la questione riguardante la condotta idrica, rispetto alla quale il ### lamenta l'erroneità della decisione di primo grado laddove la domanda è stata accolta con sua condanna all'arretramento ad un metro dal fondo dell'attrice. 
Innanzi tutto, si evidenzia che l'appellante principale, nel dolersi della mancata considerazione, da parte del tribunale, del fatto che non sarebbe stata valutata la circostanza che tale condotta era stata posizionata da oltre un ventennio, sembra chiedere la declaratoria di usucapione, domanda che, però, non era stata proposta in prima istanza ed è per questo inammissibile. 
In ogni caso, l'allegazione compariva nell'originaria comparsa di risposta, tanto che veniva anche opposto alla ### che la sua azione era “prescritta”, di tal che essa va valutata dal punto di vista della mera eccezione diretta a paralizzare la domanda avversaria. 
Ritiene, però, la corte che le dichiarazioni dei testi scontino, analogamente a quelle riguardanti l'ampliamento della stradina, una imprecisione tale da non consentire di provare con esattezza il dies a quo della sua posa in essere. 
Deve, al riguardo, ricordarsi che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem, sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.  ### deve, inoltre, come si è visto, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, essendosi precisato che egli che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.   I testi escussi hanno riferito uno (il ### di frequentare i luoghi di causa da circa dodici anni, in quanto proprietario di altro fondo situato in loco, di tal che la sua dichiarazione di conoscere che la condotta in questione era già presente, non è evidentemente sufficiente ai fini del decorso del termine ventennale. 
I testi addotti dall'attrice, che il ### cerca di portare a sostegno della propria domanda, pur confermando che la condotta è esistente da tempo - peraltro rispetto alla data della deposizione che segue di diversi anni quella della comparsa di risposta in cui è stata proposta l'eccezione - non indicano in nessun modo quando essa sarebbe stata posizionata. 
Restano i testi ### e ### il primo dei quali è, però, l'unico a parlare dell'esistenza, ancorché genericamente, di una condotta idrica che serviva il fabbricato del ### ma con riferimento imprecisato agli inizi degli anni ottanta, mentre il secondo, che, comunque, mancava dai luoghi di causa da circa venti anni rispetto alla data della sua deposizione, riferisce di avere frequentato i luoghi all'inizio del 1980 e di ricordare genericamente che il fabbricato aveva acqua e luce che servivano al padre del ### per allevare gli animali, nulla raccontando di specifico sulla sua allocazione. 
Tali dati, così genericamente riferiti, sono, alla luce di quanto indicato circa il rigore necessario perché possa ritenersi assolto l'onere di dimostrare i presupposti per l'affermato acquisito per usucapione, all'evidenza, insufficienti allo scopo. 
La domanda subordinata di costituzione coattiva di una servitù di acquedotto è inammissibile, essendo emersa l'esistenza di altri proprietari di fondi che sarebbero attraversati dalla condotta, neppure constando in che modo quella attuale, come si sta per vedere allocata al di sotto del viottolo, si ponga, e a che distanza, rispetto a tali terreni. 
Dall'altro lato, non sono state offerte prove sicure che la condotta idrica sia interrata all'interno della proprietà di cui alle particelle della ### e non, come affermato dal tribunale, comunque, al di sotto della stradina in proprietà comune, cosa che lascia intendere anche il c.t.u., almeno per i tratti ancora visibili, parlando di “viottolo attraversato da diverse condutture” e specificando, in riposta alle osservazioni della ### appunto, che la parte a vista “occupa l'area di sedime del viottolo”, mentre quella non a vista “verosimilmente è ubicata anch'essa nell'area di sedime del viottolo”, sebbene non possa essere dichiarato con certezza.  ### canto, anche il teste della stessa parte attrice ### ha dichiarato “vi è la condotta idrica, essa vi è da parecchio tempo; essa è sul percorso viario”, seguito dal tecnico della ### per il quale “su tale percorso vi è una condotta idrica che serve la casa del ### ed è ubicata sull'area di sedime del viottolo; essa in alcuni tratti è a vista”. 
In ogni caso, a conferma del dictum del tribunale, come riscontrato anche dal c.t.u., la condotta “in esso posizionata è ad una distanza inferiore ad un metro dalla restante parte del fondo della ### non occupata dalla via vicinale.”. 
Si osserva, infine, da un lato che non è certo il ### a potersi dolere della statuizione che anziché condannare alla radicale rimozione della condotta, come chiesto dalla ### ne ha ordinato l'arretramento; dall'altro, che è la ### che nel suo atto di citazione si era limitata a dedurre il mancato rispetto della distanza di un metro per la sola p.lla n. 356. 
In conclusione, pertanto, sia l'appello principale che quello incidentale vanno rigettati. 
D- Le spese
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado, ivi comprese quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale ed incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.  P.Q.M.  La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede: a) rigetta sia l'appello principale, che quello incidentale, nei sensi di cui in motivazione; b) compensa le spese del grado integralmente tra le parti, ivi comprese quelle di c.t.u.; c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.. 
Napoli, così deciso in data 21 novembre 2025 Il presidente est.   dott.

causa n. 4561/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Notaro

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 442/2024 del 08-01-2024

... sedime di un capannone artigianale ed il frustolo di terreno adiacente sito nel comune d i ### in via ### n. 64 ed accolto la domanda riconvenzionale del comune di ### di acquis to del capannone per accessione. La Corte di appello motivò la sua decisione affermando che il terreno preteso dal ### non era suscettibile di acquisto per usucapione in quanto bene pubblico, essendo compreso in zona dichiarata di interesse pubblico con d.m. 1. 2. 1952 ed oggetto, con successivo d.m. 20. 12. 1954, di piano paesistico, nonché destinato dal piano regolatore general e del comune, approvato nel 1965, e da quelli successivi del 1976 e 1993 , a parco pubblico, cioè a vantaggio della intera collettività. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 23. 4. 2019, hanno proposto ricorso #### e ### quali eredi di ### sulla base di tre motivi. Il comune di ### ha notificato controricorso. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 822-831, 1158 e 934 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato il terreno oggetto della domanda (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso proposto da: #### e ### rappresentate e difese per procura alle liti in calce al ricorso dall'### elettivamente domiciliat ###### via ### d'Oro nn.  184/190 pal. D. 
Ricorrenti contro Comune di ### in persona del sindaco, rappresentato e difeso per procura alle liti in cal ce al controricorso dagli ### li e ### elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ### via ### n. 2/F.   Controricorrente avverso la sentenza n. 1373/2018 della Corte di appello di ### depositata l'11. 7. 2018. 
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere ### nella camera di consiglio del 26. 10. 2023.   R.G. N. 13528/2019. 
Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 1373 dell'11. 7. 2018 la Corte di appello di ### confermò la dec isione di primo grado che aveva respinto l a domanda di usucapione proposta da ### con atto di citazione del 2005, avente ad oggetto l'area di sedime di un capannone artigianale ed il frustolo di terreno adiacente sito nel comune d i ### in via ### n. 64 ed accolto la domanda riconvenzionale del comune di ### di acquis to del capannone per accessione. 
La Corte di appello motivò la sua decisione affermando che il terreno preteso dal ### non era suscettibile di acquisto per usucapione in quanto bene pubblico, essendo compreso in zona dichiarata di interesse pubblico con d.m.  1. 2. 1952 ed oggetto, con successivo d.m. 20. 12. 1954, di piano paesistico, nonché destinato dal piano regolatore general e del comune, approvato nel 1965, e da quelli successivi del 1976 e 1993 , a parco pubblico, cioè a vantaggio della intera collettività. 
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 23. 4. 2019, hanno proposto ricorso #### e ### quali eredi di ### sulla base di tre motivi. 
Il comune di ### ha notificato controricorso. 
La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. 
Parte ricorrente ha depositato memoria. 
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.  822-831, 1158 e 934 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato il terreno oggetto della domanda non suscettibile di acquisto per usucapione, qualificandolo come bene pubblico, senza ulteriore specificazione, sulla base del solo presupposto del fatto che il d.m. 1. 2. 1952 aveva dichiarato la zona del ### to, in cui ess o è ubicato, d i interess e pubblico e della circostanza che il piano regolatore generale prevedeva la sua destinazione a verde pubblico. Si as sume che tale conclusione è errata, in quant o, ai fini dell'inquadramento di un bene nell'ambito del patrimonio indisponibile di un ente territoriale, non è sufficiente la mera previsione della sua destinazione al R.G. N. 13528/2019.  soddisfacimento di un interesse pubblico, ma è invece necessario, in primo luogo, che esso ap partenga all' ente pubblico e, i n secondo luogo, che alla destinazione formale segua l'effettiva e concreta utilizzazione del bene a tale scopo, profili entrambi ignorati dalla Corte di appello e comunque smentito, il secondo, dalla attuale occupazione del terreno da parte dei ricorrenti. 
Il motivo è infondato. 
La Corte di appello di ### ha dichiarato che il terreno oggetto di causa non era suscettibile di acquisto per usucapione in quanto bene pubblico, non solo perché destinato dai piani regolatori generali che si sono succeduti nel tempo, dal 1965 al 1993, a verde pubblico, ma in ragione del fatto che, a prescindere da ogni questione relativa ai titoli di proprietà, due decreti ministeriali, dell'1.  2. 1952 e del 20. 12. 1954, avevano dichiarato la zona denominata ### di interesse pubblico, per le sue intrinseche connotazione di tipo ambientale e paesaggistico, sicché essa doveva riteners i appartenere al patrim onio ambientale e naturale della collettività. 
Questa conclusione è corretta, dovendosi ritenere il ri chiamo fatto dalla sentenza alla dichiarazione di interesse pubblico della zona in cui è compreso il terreno per cui è causa ed ai relativi decreti del Ministero dei beni culturali citati riferito al vincolo paesaggistico ed ambientale di cui alla legge 29. 6. 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, come risulta dalla precisazione fatta dalla Corte di appello in merito alla natura paesaggistica o ambientale dell'interesse pubblico in questione, nonché come anche dedotto dal comune controricorrente. 
Ora, la presenza di un atto formale da parte della pubblica amministrazione che conferisce ad un determinato bene la qualità di bene paesaggistico comporta senz'altro il riconoscimento della natura demaniale del bene stesso ( Cass. 4188 del 2021 ).  ###. 2, comma 1, d .lgs. n. 42 del 2004 ( co dic e d ei beni cultur ali e d el paesaggio ) stabilisce che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e paesaggistici; a sua volta il successivo art. 53 dichiara che tali beni formano il demanio culturale, estendendo a detti beni la disciplina già posta dall'art. 823 e 824 cod. civ., secondo cui essi, anche qualora appartengano ad enti pubblici R.G. N. 13528/2019.  territoriali, non possono essere alienati né formare oggetto di diritti di terzi. Ne consegue che, essendo sot toposti ad un regime giuridico vinc olato, i beni appartenenti al demanio culturale non sono suscettibili di essere acquisti per usucapione ( Cass. n. 12668 del 2023 ). 
Sul tema merita poi precisare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, al fine di qualificare, in base alle sue intrinseche caratteristiche di interesse artistico, storico ed archeologico, ovvero, può aggiungersi paesaggistico, un determinato bene come appartenente al demanio culturale il provvedimento amministrativo che attesti l'interesse dello stesso è necessario solo nel caso in cui il bene sia di proprietà privata, mentre per l'assoggettamento del bene alla proprietà pubblica è sufficiente la presenza dell'interesse storico, artistico e archeologico, indipendentemente dal fatto che abbia costituito o meno oggetto di accertamento, atteso che i beni aventi tali caratteristiche sono considerati di per sé culturali e l'atto impositivo ha natura meramente dichiarativa ( Cass. 25690 del 2018; Cass. S.U. n. 401 del 1977; Cass. S.U. n. 6898 del 2003 ). 
Risulta pertanto irrilevante, ai fini della qualificazione del bene in questione come bene pubblico, la circostanza addotta dal ricorrente della assenza di una destinazione effettiva e concreta d el bene all'interesse pubbl ico o all a collettività, essendo tale requisito richiesto dalla legge soltanto per il patrimonio indisponibile per destinazione ( art. 826, comma 3, cod. civ. ), non anche per i beni demaniali. 
Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal fatto che il terreno oggetto di causa non era compreso tra quelli acquistati dal comune di ### in data 10. 9. 1965, come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado. 
Il terzo motivo di ricorso denuncia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla questione circa l'acquisto per accessione da parte del comune del capannone esistente sul terreno, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 934 cod.  Entrambi i motivi sono infondati in quanto le questioni da essi poste sono state implicitamente ritenute assorbite e quindi rigettate dalla Corte di appello, che, R.G. N. 13528/2019.  nel confermare il rigetto della domanda di usucapione, ha affermato la natura pubblica del terreno per cui è causa e ritenuto irrilevante la questione relativa ai titoli di proprietà. 
Il ricorso va pertanto respinto. 
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Si dà atto che sus sistono i pre supposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso e condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. 
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.   

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Bertuzzi Mario

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28683/2024 del 07-11-2024

... principale, che fosse accertato il loro acquisto per usucapione del diritto di passaggio pedonale e carrabile sui suddetti immobili dei convenuti ed a favore della p.ed. 26 p.m. 4 e della p.ed. 28/2, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti ai maggiori costi di realizzazione del garage determinati dal ritardo nel rilascio della concessione; in via subordinata, chiedevano che, previo accertamento della completa o relativa interclusione della loro proprietà, fosse costituita servitù coattiva di passaggio a carico dei fondi dei convenuti ed in favore dei loro fondi. 2. Solo alcuni dei convenuti - ed in particolare ###### e ### - si costituivano contestando le pretese attoree. 3. ### ribunale di Trento - previo rigetto della do manda principale di usucapione - accoglieva, invece, quella subordinata di costituzione coattiva della servitù per interclusione relativa ex art. 1052, comma 2, c.c. e condannava ### e ### in solido, al pagamento in favore dei proprietari dalla p.ed 22 dell'importo di complessivi euro 7.496,00 ed in favore del proprietario della p.ed. 26 p.m. 1 dell'importo di euro 1.890,00. 4. ###### e ### ela proponevano appello avverso la suddetta sentenza. (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11459/2020 R.G. proposto da: ##### e #### elett ivamente domicil iati in ##### N. 68, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappre senta e difende unit amente all'avvocato ### MAZZORANA; - ricorrenti - e ### rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di nomina di nuovo difensore del 3 Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 ottobre 2023, dall'avv.to ### con elezione di domicilio digitale presso l'ind irizzo ####; - altro ricorrente - contro ### e ### elettiv amente domiciliat ###A-4, presso lo studio dell'avvocat o ### che li rappre senta e difende unitamente agli avvocati ### e ### LORENZI; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - e ##### e ### - intimati - avverso la senten za della CORTE ### di TRENTO 321/2019, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal #### 1. ### e ### proprietari della p.ed. 28/2 C.C. Vigo (casa di abitazione costituita da un piano seminterrato destinato a deposi to ed ulteriori piani destinat i ad abitazione), nonché della p.m. 4 della p.ed. 26 sempre C.C. Vigo (Comune di ###, porzione di casa collegata alla p.ed. 28/2 destinata anch'essa ad abitazione, nonché della p.m. 3 sempre della p.ed. 2 6 successivamente divenu ta p.m. 4 della p.e d. 26 Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 ###, convenivano in giudizio i signo ri ######### e ### comproprietari della p.ed. 22, ed ### proprietario della p.ed. 26 p.m.1. 
La dom anda dei citati attori era dire tta ad otte nere, in via principale, che fosse accertato il loro acquisto per usucapione del diritto di passaggio pedonale e carrabile sui suddetti immobili dei convenuti ed a favore della p.ed. 26 p.m. 4 e della p.ed. 28/2, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti ai maggiori costi di realizzazione del garage determinati dal ritardo nel rilascio della concessione; in via subordinata, chiedevano che, previo accertamento della completa o relativa interclusione della loro proprietà, fosse costituita servitù coattiva di passaggio a carico dei fondi dei convenuti ed in favore dei loro fondi.  2. Solo alcuni dei convenuti - ed in particolare ###### e ### - si costituivano contestando le pretese attoree.  3. ### ribunale di Trento - previo rigetto della do manda principale di usucapione - accoglieva, invece, quella subordinata di costituzione coattiva della servitù per interclusione relativa ex art.  1052, comma 2, c.c. e condannava ### e ### in solido, al pagamento in favore dei proprietari dalla p.ed 22 dell'importo di complessivi euro 7.496,00 ed in favore del proprietario della p.ed. 26 p.m. 1 dell'importo di euro 1.890,00.  4. ###### e ### ela proponevano appello avverso la suddetta sentenza. Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 5. ### e ### re sistevano al gravame.  6. La Corte di Appello di Trento - con sentenza n. 321/2019 - rigettava il gravame sulla costituzione della servitù e accoglieva solo il motivo relativo alla determinazione dell'indennità.  ### rte d'Appello, come prima il Tribunale, accertata l'interclusione relativa del fondo di proprietà degli attori sulla scorta della consulenza tecn ica, riteneva applicabile la disciplina di cui all'art. 1052, comma 2, c.c. "interpretata alla luce di quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità in seguito alla pronuncia della Corte Costituzi onale n.167/1999", come ripetu tamente accolta dalla giuris prudenza di legitti mità successiva alla citat a pronuncia che vi ha ricompreso anche gli interessi di caratt ere abitativo a prescindere dal limite ricavabile dalla norma delle esigenze generali dell'agricoltura e dell'industria o della peculiare situazione di salute del richiedente. 
La Corte trentina precisava (v. pagg. 12-13 della sentenza qui impugnata) che "già la Corte Co stituzi onale, in effetti, aveva rilevato come l'omessa previsione dell'esigenza di accessibilità alla casa di abitazione limitasse lo sviluppo di ogni sin gola persona umana, quale fine ultimo dell'organizzazione sociale dello Stato, ledendo il principio personalista che ispira la ### Una limitazione di tale genere al diritto del proprietario del fondo servente si è ritenuta legittima quale limite olla proprietà privato imposto dalla legge, ai sensi della norma costituzionale, con il fine di assicurare la funzione sociale della proprietà. Così, l'istituto della servitù coattiva di passaggio non può più, ritenersi condizionato da un'ottica dominicale e produ ttivistica, bensì deve considerarsi ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 orientato - nella prospettiva di tutela dei valori della persona di cui agli artt. 2 e 3 Cast. - anche alla tutelo delle esigenze di carattere abitativo (Cass. Civ. Sez. II n. 10045/2008; Cass. Civ. Sez. II 14103/2012; Cass. Civ. Sez. II n. 1603/2017). Tale giurisprudenza valorizzava anche le esigenze di accessibi lità tramite i mezz i meccanici della casa di abitazione, in ragione dell'odierno comune stile di vita”.  ### il giudice del gravame era infondato anche il motivo relativo alla sussistenza del limite di cui all'art. 1051, comma 4, in quanto la particella gravata da servitù era costituita da una vera e propria strada destinata al transito dei veicoli per l'accesso agli immobili che vi si affacciavano. ### parcheggio dei veicoli anche nella parte più ampia della strada, invece, non consentiva il transito sulla medesima. La particella, dunque, non corrispondeva alla definizione di cortile come spazio scoperto recintato posto a disimpegno esclusivo di uno o più case. Inoltre, l'articolo 1051, comma 4, c.c. non prevedeva un'esenzione assoluta delle aree di attinenza indicate ma, al più, un criterio di scelta ove possibile. 
Pertanto, in un bi lanciamento di interessi, l'esenzione doveva ritenersi limitata al caso in cui il proprietario del fondo intercluso avesse la poss ibilità d i scegliere tra più fondi attraverso i qua li attuare il passaggio La Corte d 'appello accoglieva, invece , il mot ivo relativo al criterio di determin azione dell'in dennità che non poteva esser e legato esclusiv amente al valore di mercato del terreno assoggettato a servitù, dovendosi tener presente la pe rdita di valore complessivo della proprietà. Sulla base di questo criterio riteneva equa un'indennità pari ad euro 14.000,00 in favore dei ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 proprietari della p.ed. 22, e di euro 3.5 00,00 in favore del proprietario della p.ed. 26.p.m., riconoscendo, altresì, gli interessi legali dalla domanda al saldo. 
La Corte d'appello accoglieva anche il motivo relativo al riparto delle spese di lite evidenziand o che a lcune delle rich ieste degli attori erano state rigett ate e, quindi, vi era u na soccombe nza parziale, sicché individu ava come criterio unitario quello della reciproca parziale soccomben za e le compensava pe r un terzo, ponendo i residui due terzi a carico de gli appellanti, prevalentemente soccombenti.  8. ###### e ### ela ### hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.  9. ### e ### hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale.  10. Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ravvisan do l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza d i tutti i motivi di entrambi i ricorsi.  11. A seguito della comunicazione di detta proposta, il solo ricorrente ### a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso mentre gli altri ricorrenti principali, così come i ricorrenti incidentali, non hanno insistito nei rispettivi ricorsi form ulando analoga rich iesta, e, dunque, ai sensi degli artt. 380 bis e 391 c.p.c., gli stessi devono intendersi rinunciati, con riguardo alle loro specifiche posizioni. Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 12. In dipendenza dell'istanza formalizzata dal ### è stata, perciò, fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.  13. Detto ricorrent e, con m emoria depositata in prossimità dell'udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360, n. 3, c.p.c. - violazione o falsa applicazione dell'art. 1052, comma 2, c.c., insussistenza di esigenze tutelabili sottese alla richiesta servitù coattiva per interclusione relativa. 
Si assum e da parte dei ricorrenti che la Corte d 'Appello i n pretesa violazione dell'art. 1052, comma 2, c.c. non avreb be riferito "quali sarebbero le esigenze rispondenti ad interessi di carattere generale ex art. 1052 c.c. sottese alle richieste di servitù coattiva per interclusione relativa".  2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione o falsa applicazione dell'art. 1051, comma 4, c.c.; art. 360, n. 5, c.p.c.- per omesso e same circa un punt o decisivo per il giudizio sull'esenzione in materia di cortili. 
Si deduce da parte dei ricorrenti che la Corte d'Appello non avrebbe apprezzato le caratteristiche dell'area su cu i è stata costituita la servitù di passo, area che costituirebbe u n cortile esentato ex art. 1051, comma 4, c.c. dalla imposizione di servitù coattive.  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: art 360 n. 3 c.p.c.  - violazione o falsa applicazione art. 1053 c.c., errata quantificazione della indennità ex art. 1053 c.c. Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione o falsa applicazione dell'art. 1032 c.c.; art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio sul rimborso delle spese di giudizio e sulle spese di ### 5. Il ricorso incident ale deve ritenersi rinunciato e, quindi, diventa ultroneo riportarne i motivi.  6. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. è stata di inam missibilità e/o manifesta infondatezza dei ricorsi per le seguent i ragi oni: << ### e secondo motivo del ricorso principale: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, perché con essi si attinge la valutazione in fatto d ella Corte di App ello, sotto i profi li, rispe ttivamente , dell'inesistenza di esigenze sottese alla domanda di costituzione della servitù (primo motivo) e dell'appl icabilità del divi eto di costituzione di servitù a carico di cortili (secondo mo tivo). In particolare, gli odierni ricorrenti si dolgono del fatto che la domanda non era stata pro posta in relazione ad un portico del q uale i controricorrenti erano solo comproprietari, che pure avrebbe dovuto essere attraversato per raggiungere la p ubblica via. La Corte di Appello h a rigettato la doglianza, affermando , condivisibilmente, che non è possibile costituire servitù di passaggio su un fondo in comproprietà, essendo il transito sullo stesso connaturato all'esercizio del di ritto di comproprietà. Sul punto, vale richiamare il principio secondo cui “### che il partecipante alla comunione può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 destinazione di essa, o di non impedire l'altrui pari uso, il passaggio su una strada comune, in origi ne destinata a servire alcuni, determinati fondi di proprietà esclusiva, che venga effettuato da un comunista anche per accedere ad altro fondo, a lui appartenente in proprietà esclusiva, di per sè non raffigura un godimento vietato, a norma dell'art. 1059, primo comma, cod. civ., non comportando la costituzione di una servitù sul bene comune, perché non si risolve nella modifica della destinazione di questo, ne' nell'impedimento dell'altrui pari diritto” (Cass. Se z. 2, Sentenza n. 476 del 20/01/1994, Rv. 485047). La relativa ind agine costitu isce un accertamento di fatto (cfr. Cass. S ez. 2, Se ntenza n. 3368 d el 23/03/1995, Rv. 491342), fermo restando ch e, in tema di condominio “… il superamento d ei lim iti del p ari uso della cosa comune, di cui all'ar t. 1102 c. c., che im pedisce la modifica apportata alla stessa da un singolo condomino, si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, sicché, a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c., deve essere provato dalla parte che contesti l'uso del la cosa operato da uno dei comproprietari, mentre la deduzione, da parte del convenuto, della legittimità della modifica costituisce un'eccezione in senso improprio, che, rilevabile dal giudice anche d'ufficio, non comporta alcun onere probatorio a carico del convenuto medesimo” ( Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5809 del 22/02/2022, Rv. 664184). Poiché nel caso di specie la Corte di Appello ha accertato che il portico è destinato per sua natura a consentire l'accesso ai beni di proprietà individuale, il passaggio va considerato uso proprio della cosa comune (cfr. pag. 11 della sent enza). La Corte di strettuale, richiamando la C.T.U., ha poi ravvisato l'interclusione del fondo ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 dominante, ritenendo non adeguato l 'attuale accesso per raggiungerlo con mezzi meccanici (cfr. pag. 13 della sentenza) ed ha escluso che l'area interessata dal passaggio costituisse cortile, trattandosi, invece, di “… vera e propria strada destinata al transito dei veicoli per l'accesso agli immobili che vi si affacciano …” ( pag. 15 della sentenza). Trattasi di accertamento di fatto, che i ricorrenti contestano median te la contrapposizione, all a ricostruzione dei fatti e delle prove operata dal giudice di merito, di una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il mo tivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanz a di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “### dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra l e varie risult anze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discut ere ogni sin golo elemento o a confutare tutte le deduz ioni d ifensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzi onati specificam ente, sono logicamente ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). 
Nel caso di specie, in fine, la mo tivazione della sentenz a impugnata non risulta viziat a da apparenza, n é appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).  ### motivo del ricorso principale e unico motivo del ricorso incidentale: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, in quanto attingono entrambi, evi dentemente sotto diverse ed opposte prospettive, la statuizione con la quale la Corte di Appello ha determinato l'indennità ex art. 1053 c.c., correggendo il criterio utilizzato dal primo giudice, che aveva tenuto conto del solo valore venale dell'area asser vita, senza considerare che l'affermazi one dell'esistenza del diritto reale ne precl udeva qualsiasi altro uso alternativo. Sul punto, la decisione è coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. deve essere quantifica ta in misura proporzionata al danno effettivamente cagionato al fondo servente (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23078 del 25 /07/2022, Rv. 665382; Cass. Sez . 2, Ordinanza n. 21866 del 09/10/2020, Rv. 659377; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10269 del 18 /05/2016 Rv. 639969). Il relati vo accertamento rientra nella valutazione del fatto affidata al giudice di merito, onde anche per le censure in esame possono richiamarsi ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 gli argomenti esposti in relazione allo scrutinio dei primi due motivi del ricorso principale.  ### m otivo del ricorso princip ale: inammiss ibile, o comunque manifestamente i nfondato, perché attinge il governo delle spese, che la Corte di Appello, avendo parzialmente riformato la decisione di prime cure, in punto di quantum dell'indennità ex art. 1053 c.c., ha governato con riferimento al doppio grado del giudizio, compensandole in parte e ponendole, per il resto, a carico della parte complessivamente soccombente>>.  7. Il ricorrente ### (l'unico - come visto - che ha chiesto la decisione ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c.), con la memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha insistito nella richiesta di accog limento del ricorso e, in vi a preliminare, ha rilevato che non gli è stata comunicata la fissazione dell'odierna adunanza camerale. 
La comunicazione, infatti, è stata inviata al precede nte difensore. 
Va, tuttavia, considerato che il nuovo difensore del ricorrente, essendo - come d al medesimo attestato - venuto comunque a conoscenza della predetta fissazione, ha svolto ulteriori deduzioni difensive rispetto a quelle di cui al ricorso, tenendo conto anche del tenore della proposta di defi nizione anticipata e, perciò, non si ravvisano le condizioni per un differimento dell'adunanza camerale (peraltro nemmeno richiesto), non essendosi venuta a configurare alcuna lesione dei diritti di difesa e al contraddittorio.  7.1. Nel merito, il ricorrente lamenta l'omessa valutazione del cortile in un'o ttica comparativa e di bilanciame nto delle contrapposte esigenze dei proprietari del fondo dominante e di ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 quello servente, ai fini d el riscontro della concreta appl icabilità dell'art. 1052, secondo comma, c.c. venendosi sostanzialmente a porre nel nulla la naturale destin azione a cortile dell'area assoggettata alla servitù di passaggio pedonale e carrabile. Inoltre, il ricorrente deduce che si è tenuto conto di una piccola frazione dell'immobile e non del suo insieme da considerarsi unitariamente e, in quanto tale, non intercluso. 
Il ricorre nte, infine, nella memoria rappresenta che la medesima area è stata gravata anche d a servitù di passaggio pedonale, nonostante il C.T.U. abbia espressamente riconosciuto, a p agina 10 del relativo elaborato t ecnico, che l'immobile erroneamente ritenuto relativamente intercluso quanto al transito veicolare, è, in vece, “comodame nte raggiungibile a pied i scendendo la scala interna”.  8. Ritiene il collegio che la memoria del citato ricorrente non offre argomenti tali da consentire di modificare le conclusioni di cui alla propost a di definizione formulata ai sensi dell'art. 38 0-bis, comma 1, c.p.c. 
La senten za impugnata è conforme agli indiriz zi giurisprudenziali di questa Corte, avendo affermato il principio di diritto alla stregua del quale l'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fond o non intercluso, non solo per esigenz e dell'agricoltura o dell'industria, ma anch e a tut ela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituz ionale n. 1 67 del 1999, un mutam ento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale. Nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fon do servente, m aggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, c.c. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c.. (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8817 del 10/04/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14103 del 3.08.2012). 
Il giudizio di comparazione dei contrapposti interessi spetta al giudice del merito e - ove congruamente motivato, come avvenuto nel caso specie - si sottrae al sindacato di questa Corte, non potendosi riscontrare alcuna violazione di legge. 
Peraltro, la Corte trentina ha ritenuto che l'area che costituisce il fondo c.d. servente, da un lato, non può riten ersi un cortile essendo una vera e propria strada destinata al transito dei veicoli per l'accesso agl i immobili c he vi si affacc iano e, dall'altro, ha accertato che l'asserito parcheggio dei veicoli anche nella parte più ampia della strada non consentiva il transito sulla medesima. La particella, dunque, n on corrispondeva alla definizione di cortile come spazio scoperto recintato posto a disimpegno esclusivo di uno o più case. 
Inoltre, la Corte territoriale ha posto in evidenza che l'articolo 1051, comma 4, c.c. non prevede un'esenzione assoluta delle aree ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 di attinenza indicate ma, al più, un criterio di scelta ove possibile. 
Pertanto, in un bilanciamento di interessi, l'esenzione deve ritenersi limitata al caso in cui il proprietario del fondo intercluso avesse la possibilità di scegliere tra più fondi attraverso i qu ali attuare il passaggio. 
Il ricorrente richiede, da un lato, una diversa qualificazione dell'area come cortile e, dall'altro, un nuovo g iudizio di bilanciamento in virtù del quale si affermi che la deroga all'art.  1051, comma 4, c.c. non possa nel caso in questione operare. 
Senonché, si tratta in entrambi i casi di attività che presuppone un giudizio di fatto precluso a questa Corte se non in presenza di un omesso esame di un fatto decisivo che, tuttavia, non è dedotto (e, comunque, non sussiste). 
Sulla base dell'ampia motivazione, infatti, la Corte d'Appello ha escluso la natura di cortile dell'area assoggettata alla servitù e ha ritenuto che, in ogni caso, tale natura sarebbe stata recessiva rispetto alla necessità di consentire il passaggio carrabile al fondo dominante ex art. 1052, comma 2, 8.1 Infine, è del tutto infondata la tesi del ricorrente secondo cui non vi è stata una valutazione unitaria del “fondo dominante” in quanto vi era sicuramente un altro accesso pedonale all'immobile degli attori. Infatt i, che si sia tenut o conto della situazione complessiva è dimostrato dal fatto che la norma applicata è stata quella relativa all'interclusione relativa dovendosi altrimenti fare riferimento all'art. 1051 La stessa argomentazione vale per la servitù solo pedonale. 
Quanto agli ulteriori motivi, non possono che confermarsi le considerazioni svolte nella pro posta di definizione, posto che la ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 Corte distrettuale ha legittimamente aumentato (nelle misure prima richiamate) le due indennità riconosciute dal primo giudice in favore dei proprietari dei fondi serventi, proprio in relazione alla perdita di valore complessivo dell'immobile gravato dalla servitù. 
Lo stesso de ve osservarsi pe r il governo dell e spese del giudizio di merito, con riferimento al quale è stata correttamente ritenuta sussistente un'ipotesi di reciproca parziale soccombenza tra le parti, con accollo dei due terzi delle stesse agli appellanti, siccome prevalentemente soccombenti, e con compensazione del residuo terzo.  9. In defi nitiva, il rico rso di ### i ### va integralment e rigettato, con cons eguente sua condanna - in appli cazione del principio della soccombenza - al pag amento delle spese del presente giudizio in favore d elle parti controricorrenti, liq uidate come in dispositivo.  10. Poiché il ricorso è deciso in conformit à alla pro posta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, della stessa norma - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., con conseg uen te condanna del citato ricorrente principale al pagamento, in favore dei controricorrenti, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende (anch'essa liquidata in dispositivo).  11. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento - da parte del ### - di un ulteriore importo a titolo contributo ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 unificato, pari a quello previsto per la prop osiz ione dell'impugnazione, se dovuto.  12. Deve, infine, dichiararsi l'estinzione del presente giudizio con rifer imento al ricorso principale propost o da ##### e ### nei confronti di ### e ### ed in relazione al ricorso incidentale da questi ultimi due formulato nei confronti dei primi, non avendo essi chiesto la decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.. Ciò ai sensi di quest'ultima stessa norma, in correlazione con l'art. 391 c.p.c., con conseguente compensazione delle spese in ordine ai rapporti processuali t ra i m edesimi instauratosi e poi reciprocamente estintisi.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso proposto da ### Dichiara l'estinzione d el giudizio con riferime nto al ricorso principale proposto da ##### e ### e al ricorso incidentale proposto da ### e ### con compensazione delle spese tra le stesse parti. 
Condanna il ricorrente principale ### al pagamento, in favore dei controricorrenti F orner ### e ### er ### delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre al contributo forfettario, iva e cpa, nella misura e sulle voci come per legge. 
Condanna, altresì, lo stesso ricorrente ### ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c. p.c., al pagamen to, in favore delle suddette parti controricorrenti, dell a ulteriore somma di euro ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 1.500,00, nonché ex art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento dell'importo di euro 1.000,00 in favore della ### delle ammende. 
Dichiara la sussist enza de i presupposti processuali per il versamento, da parte del citato ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Carrato Aldo, Varrone Luca

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30274/2024 del 25-11-2024

... 419 non avesse alcun accesso diretto al mappale 417, terreno agricolo sottoposto a coltivazione periodica, sicché per arrivarci bisognava passare att raverso il mapp. 420 sub 3 delle attrici, e che il percorso più breve dal mappale 419 alla pubblica via fosse il transito attraverso il mapp. 420 sub 3, che la s tradina pretesa fosse quella da sempre utilizzata negli anni per l'estensione dedotta anche prima della divisione del 1983 e che le controparti avessero risposto alla loro diffida del 2009 ammettendo l'esistenza 8 di 17 della servitù anche a favore del mapp. 419. ### i ricorrenti, se i giu dici avessero valutato tutte queste circostanze, avrebbero accertato che la servitù di passaggio costituita con atto notarile del 1983 avesse l'estensione da loro dedotta. 6. Il primo motivo è infondato. Si osserva, in proposito, come, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto i l sindacato di legit (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2021 R.G. proposto da ### O e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### nel indirizzo pec sono elettivamente domiciliati.  - ricorrenti - contro #### e ### rappresentate e difese dagli avv.t i ### e ### I eradi, presso il cui studio a ### via ### cen zio, n.25, sono e lettivament e domiciliati.  -controricorrenti avverso la sentenza n. 2148 /2020 resa d alla Corte d'appello d i ### pubblicata il ### e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2024 dalla dott.ssa ### Rilevato che: Oggetto: Servitù convenzionale - ### 2 di 17 1. ### e ### premesso che erano titolari di un diritto di servitù di passaggio a favore della loro proprietà e a carico di una proprie tà comune co n L uana #### e ### posta in Comune di ### del la ### costituita con atto notarile di stralcio di quota in comunio ne del 1983 a favore de l fratello ### lo, e che le p redette ne avevano ostacolato l'esercizio, realizzando nel fondo servente dei manufatti che impedivano loro di accedere al ripostiglio, ai fusti del gasolio da riscaldament o e all e vasche biologiche, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, #### e ### affinché venisse accertata l'esistenza della servitù di passaggio “con ogni mezzo” e per tutta la sua estensione, come fissata nel titolo costitutivo, a favore dei fondi identificati in catasto al Fg. 9, mapp. 189, sub 3, 419 sub 1 e 2, 421 sub 4, 423 e 424 e a carico del fondo al Fg. 9, mapp. 420 sub 3, con condanna delle stesse all'eliminazione de i manufatti e alla cessazione di ogni turbativa, oltreché al risarcimento dei danni. 
Costituitesi in giudizio, #### e ### eredi di ### chiesero il rigetto della domanda avversaria, evidenziando che la stradina interessat a dalla serv itù non e ra quella pretesa dag li attori, ma altra che, par tendo dalla via, s i arrestava all'area sud-est della l oro abitazione, e che ne ssun passaggio vi era mai stato sul versante nord-ovest, che i manufatti che ostrui vano il passaggio erano stati realizzati nel 1988 dallo stesso ### rendendo impossibile l'esercizio della servitù, che quelli a cui l'asserita servitù permetteva l'accesso erano stati realizzati da loro nel 1993, che g li atto ri avevano altri acc essi, sicché non sarebbe st ata neces saria la pretesa estensione della servitù, e che la conformazio ne dei luoghi non p ermett eva il passaggio di mezzi pesanti. 
Con sentenza n. 693/19, il Tribunale di Treviso rigettò la domanda. 3 di 17 Il giudizio di gravame, incardinato dai medesimi ### e ### si concluse, nella resistenza di #### e ### a ### con la s entenza n. 2148/2020 , pubblicata il ###, con la quale la Corte d'### llo di ### respins e l'appello, affermando che la stradina gravata da servitù era altra rispetto a quella pretesa, in quanto arrivava nella parte sud-est dei fabbricati delle parti e si arrestava allo spigol o sud-ovest del mappale 189 sub 2, che il r iposti glio da rag giung ere era st ato edificato dagli appellanti nel 1993, dopo la cost ituzione della servitù, ed era raggiungibile da altre vie, che nessun rilievo aveva l'esercizio di fatto della servitù, essendo la pretesa fondata su una servitù convenzionale, cui bisognava riferirsi per stabilirne l'estensione, che sulla porzione contesa non vi era mai stata alcuna stradina, sicché ad ess a non potevano riferirsi le par ti con la convenzione del 1983, e che non suss istevano i pre supposti necessari per la costituzio ne della prete sa serv itù, stante l'accessibilità dei fondi.  2. Co ntro la predetta o rdinanza, ### e ### hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi.  #### e ### a ### si sono difesi con controricorso. 
Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. 
In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso. 
Fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. ci v., la parte ricor rente ha depositato memor ia illustrativa.   4 di 17 Considerato che: 1. Co n il pr imo motiv o di ricorso, si la menta la nullità della sentenza per totale carenza di motivazione in fatto e in diritto ex art. 132, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ. e art. 118 disp. att.  cod. proc. ci v., nonché per cont raddittorietà evi dente e illog icità manifesta ex art. 132, n. 4, cod. pr oc. civ ., anc he in relazione all'art. 111 Cost., e per carenza assoluta di motivazione, atteso che la sentenza della Corte d'### di ### non specificava i motivi di diritto sui quali era fondata la decisione e non ne consentiva la comprensione, in quanto perveniva a conclusi oni dis cordanti, impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice, in relazione all'art.  360, n. 4, cod. proc. civ.. Ad avviso dei ricorrenti, i giudici di merito si erano, i nfatti, limitati a riportare per relatione m le argomentazioni del giudice di primo grado, a sua volta appiattitosi sulle difese delle convenute, face ndo riferimenti generic i alla documentazione prodotta, senza alcuna descrizione, e omettendo di svolgere una seria e logica ricognizione dei fatti rilevanti per la controversia, avevano ritenuto che, in assenz a di planimetrie allegate all'atto di cos tituzione della servitù, fosse cor retto verificare lo stato dei luoghi all'epoca, anziché tener conto di quale delle stradine esis tenti consentisse l'uso “c on ogni mezzo” della servitù, come previsto d all'atto stesso, e avevano riportato fedelmente parti degli scritti difensivi delle convenute, contenenti perfino gli errori materiali e logici in essi riportati, senza chiarire la reale estensione della servitù e i motivi per cui il passaggio verso il mappale 419 fosse inutile, benché insistessero su di esso le vasche biologiche e i fisti di gasolio necess itanti d i continue opere d i pulizia.  2. Co l secondo motivo, si lamenta la viol azione e/o falsa applicazione dell'art. 1051 cod. civ., nonché dell'art. 115 cod. proc. 5 di 17 civ., in relazione agli ar tt. 2697 e 1965 cod. civ. (travi samento della prova) quale omesso esame della sussistenza dei presupposti per la costituzione della servitù coattiva oggetto del procedimento, in rel azione all'art. 360, n. 3, cod. pr oc. civ., perché i giudici di merito, affermando che, ai fi ni dell'individuazione del la stradina, era necessario indagare su quale fosse lo stato dei luoghi all'epoca della pattuizione, riferendosi l'atto costitutivo e sclusivamente alla “attuale stradina”, e che i criteri di cui agli artt. 1064 e 1065 cod.  civ. andavano usati solo in caso di indetermi natezza del titolo , avevano negato che la servitù si estendesse dalla via pubblica al mappale 419, benché l'atto costit utivo avesse indiv iduato quest'ultimo come fondo dominante. I giudici non avev ano, poi, considerato che oggetto del procedimento era una servitù coattiva, nonostante la sua costituzione pattizia, per la quale non rilevava la sussistenza di opere permanenti, e che l'acc ertamento della sua estensione, come cristallizzata nel titolo costitutivo, doveva essere effettuata tenendo conto 1) della interclusione dei fondi dominanti, 2) del l'ubicazione dei fondi delle attrici, i quali c ircondavano interamente i propri, 3) della funzione della servitù di permettere l'accesso alla pubblica via ### da parte di tutti i mappali interclusi e 4) del soddisfacimento di una necessità e non di una utilità dei fondi do minanti, ciò che avrebbe dovuto ind urli ad individuare quale unico percorso quello che attraversava il mapp.  420 sub 3, che da sud cos teggia il lato ov est e il lato nord del mappale 189 sub 2.  3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1062 cod. civ., dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697 e 1965 c od. civ. (t ravisame nto della p rova), quale omesso esame ed errata applicazione dei presupposti della servitù per destinazi one del padre di famiglia, in relazio ne all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito 6 di 17 escluso, in subordine all'accertamento della costituzione pattizia di servitù coattiva nell'estensione dedotta dagli attori, la sussistenza dei requisiti per la costituzione della servitù, nell'estensione da essi dedotta, per destinazione del padre di famiglia. I ricorrenti, premesso che erano pacifici tanto la proprietà, in capo ad essi, dei fondi dominanti da prima del novembre 1983, quanto la divisione, intervenuta con atto notarile del 1983, col fratello ### dante causa delle convenute, hanno evidenziato come i giudici avessero valorizzato il tracciato successivo al 1983, stante la bassa qualità del rilievo aerofotogrammetrico del 1982, anziché tener conto della presenza di segni di passaggio lungo il lato nord del mappale 420 sub 3 fino al mappale 419 nell'anno 1983, quando fu redatto l'atto di divisione, e nel periodo temporale anteriore, e trascurato sia le produzioni attoree attestanti il loro passaggio sulla stradina pretesa prima e dopo la costituzione della servitù e l'utilizzo della stessa da parte della famig lia ### da tempo immemore, sia l'irrilevanza della scarsa evid enza del percorso successivamente alla costituzione della servitù, valendo all 'uopo la sua presenza in periodo antecedente, oltre ad avere errato allorché avevano escluso il requisito d ell'apparenz a, non rilevando la presenza attuale di opere visibili e il possesso nei termini indicati.  4. Col quarto motivo, si lamenta la violazione dell'art. 91 cod. proc.  civ. e dell'art. 92 cod. proc. civ., anche in relazione a ll'art. 112, cod. proc. civ. e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. pr oc. civ ., p er avere i g iudici ritenuto gl i appellanti totalmente soccombenti e averli condannati alle spese di lite, senza considerare che era stato chiesto il riconoscimento del diritto di servitù nell'este nsione che, p artendo dalla pubblica v ia ### correva verso il mappale 420 sub 3 e giung eva al mappale 419 passando lungo il lato ovest e nord del mappale 189 sub 2, che le convenute avevano negato l'estensione della servitù 7 di 17 oltre lo spigolo sud ovest del mappale 189 sub 2, affermando che la real e estensione dell a servitù era limitata alla stradina che partiva dalla via pubb lica e si arre stava all'are a sud-est dell'abitazione di parte convenuta, e che il giudice aveva statuito l'estensione della servitù fino allo spigolo ovest del mapp. 189 sub 2, s icché vi era stata soc combenza re ciproca le gittimante la compensazione delle spese.  5. Co l quinto m otivo, infine, si lament a, in subordine a tutti i motivi, l'omessa valutazione di fatti storici decisivi risultanti dagli atti e documenti di causa, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano omesso di considerare che i fondi individuati c ome dominant i nell'a tto di divisione del 1983 fossero co mpletamente int erclusi, in quanto circondati interamente dal mappale 420 sub 3 delle convenute, che l'estensione della servitù di passaggio dovesse essere a favore di tutti i mappali d i prop rietà degli appell anti indicat i nella convenzione come dominanti e che, pertanto, il tracciato dovesse giungere non solo fino ai mappali 421 sub 1, 189 sub 1, 422 sub 1, 423 e 424, ma anche al 419, che su quest'ultimo mappale fosse stato ricavato nel 1993 un ripostiglio al di sotto del quale vi erano le vasche biologiche e per la condensa grassi, necessitanti di interventi periodici di pulizia, che negare l'estensione della servitù fino a tale vano avrebbe impedito lo svolgimento di dette attività, che il mappale 419 non avesse alcun accesso diretto al mappale 417, terreno agricolo sottoposto a coltivazione periodica, sicché per arrivarci bisognava passare att raverso il mapp. 420 sub 3 delle attrici, e che il percorso più breve dal mappale 419 alla pubblica via fosse il transito attraverso il mapp. 420 sub 3, che la s tradina pretesa fosse quella da sempre utilizzata negli anni per l'estensione dedotta anche prima della divisione del 1983 e che le controparti avessero risposto alla loro diffida del 2009 ammettendo l'esistenza 8 di 17 della servitù anche a favore del mapp. 419. ### i ricorrenti, se i giu dici avessero valutato tutte queste circostanze, avrebbero accertato che la servitù di passaggio costituita con atto notarile del 1983 avesse l'estensione da loro dedotta.  6. Il primo motivo è infondato. 
Si osserva, in proposito, come, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto i l sindacato di legit timità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, ###, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.  132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizional e", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irri ducibile c ontraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprens ibile", e dunque di totale carenza di conside razione del la domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, i nvece indispensabile alla soluzione del caso concret o, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto s olo per o messo esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di dis cussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, 8487; Cass., Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 - 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass., Sez. 2, 13/08/20 18, n. 20721; Cass., Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940). 9 di 17 Nella specie, non è stato violato il cr iterio del “ minimo costituzionale”, avendo i giudici dato conto del fatto che, avendo lo stralcio divisionale del 1983 fatto riferimento alla “attuale stradina” sulla quale era costituita la servitù di passaggio “con ogni mezzo” compatibile con la stessa e non con “qualsiasi mezzo”, questa era stata corrett amente individuata, alla stregua della aerofotogrammetria del settembre 1982, su quella che, partendo dalla via pubbl ica via ### nnetta, arrivava all'area sud es t dei fabbricati, divenendo una corte a servizio della unità della p arte appellata e non quella che gravava sul mapp. 420, sub 3, sicché essa gravava su strada diversa da quella p retesa, che, all'epoca della sua costituz ione, il mappale 419 non aveva bisogno di accesso diretto all'esterno in quanto il ripostiglio con accesso solo dall'esterno era stato edificato successivamente, ossia nel 1993, e che la pre tesa si riferiva ad una servitù conve nzionale, co n conseguente irrilevanza delle attività svolte in periodo successivo.  7. Il secondo motivo è infondato. 
Occorre, innanzitutto, osservar e come il principio second o cui i diritti reali, in quanto diritti assoluti, appartengono al la categoria dei diritti c.d. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, sicché da un lato l'attore può mutare titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della causa petendi, dall'altro il giudice può accog liere il petitum in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2, 23/8/2019, n. 21641; Cass., Sez. 2, 24/11/2010, n. 23851; Cass., Sez. 2, 07/07/1999, n. 7078) , va reso comp atibile con la struttura de l giudizio di cassazione, il quale non consente nuove o diverse indagini di fatto, neppure sulla base di elementi già presenti in atti (Cass., Sez.  6 - 2, 10/05/2013, n. 11211). 10 di 17 Orbene, se è vero c he le serv itù conv enzionali non sempr e si identificano con quelle volontarie, giacché anche le servitù coattive possono essere costit uite mediante contratto ( arg. ex art. 1032 cod. civ.) e non cessano, solo per questo, di essere coattive e di essere soggette al re lativo regime giuridico (Cass., Sez. 2, 22/06/1962, n. 1613; Cass., Sez. 2, 21 /12/2012, n. 23839), è altrettanto vero che, per la sua cos tituzione, deve ri correre l a condizione della interclusione del fondo, nel senso che questo non deve avere uscit a sulla strada pubbli ca o non deve pot ersela procurare senza eccessivo dispendio o disagio, mentre, laddove un immobile non sia intercluso, ma il suo accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente ai rel ativi bisogni e non possa essere ampliato, si verte in ip otesi di passaggio coatto, che p uò esse re disposto officio iudicis, ex art. 1052 cod. civ.. In quest'ultimo caso, però, ove l'accesso alla via pubblica già avvenga in forza di servitù volontaria su altro fondo, la c ostituz ione della servit ù prevista dall'art. 1052 cod. civ. è condizionata, oltre al rispetto dei requisiti predetti, alla rispondenza alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, s enza compromet tere analoghe utilizzazioni di quello servente, e la ricorrenza di tale requisito deve essere valutata con riguardo allo stato attuale dei terreni ed alle effettive possibilità di un loro più ampio o migliore impiego (Cass., Sez. 2, 14/6/2017, n. 14788). 
Nella specie, i giudici di merito hanno però d el tutto escluso, in fatto, il requi sito dell a interclusione, affermando che gli immobili dominanti erano liberamente e facilmente accessibili da parte degli appellanti sia dal lato sud attraverso la pubblica via, la stradina di accesso (servitù non cont estata) e il percorso pos to ad e st del mappale n. 420, sia da est, attraverso la capezzagna insistente sul mappale 417 di propriet à dell'a ppellante, p ercorsi questi non contestati dai medesimi, che si erano limitati ad affermare che il 11 di 17 percorso sul mapp. 417 era una stradina percorribile solo a piedi, circostanza questa smentita dalle fotografie prodotte, e che quello a sud non era stato più utilizzato dal 2016. 
Da ciò consegue l'infondatezza della censura. 
Quanto alla valutaz ione del t itolo, si osserva come, a me nte dell'art. 1063 cod. civ., “l'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in m ancanza, dalle s eguenti disposizioni”, norma alla cui stregua va letta anche la prima parte dell'art. 1065 cod. civ., secondo cui “colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso”. 
Ciò significa che, come già affermato da questa Corte, l'estensione e le modalità di esercizio della servi tù devono e ssere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte rego latrice primaria del dir itto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dall a loro naturale d estinazione, element i tutti formativi e caratterizzanti l'utilitas legittimante la costituzione della servi tù, mentre il ricorso ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 cod. civ. è possibile solo quando il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, ossia quando la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo (Cass., Sez. 2, 9/8/2018, n. 20696; Cass., Sez. 2, 23/3/2017, 7564; Cass., Sez. 2, 12/1/2015, n. 216; Cass., Sez. 2, 11/6/2010, n. 14088). 
Gli artt. 1063, 1064 e 1065 cod. civ. contem plano, infatti , una graduatoria delle fonti regol atrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, nel senso che il riferimento primario è costituito dal titolo, da interpretarsi secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss.  cod. civ., mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 cod. civ. riv estono caratter e meramente sussidiario e posso no 12 di 17 trovare applicazione sol tanto quando il titolo manifesti lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego dei generali criteri ermeneutici (Cass., Sez. 2, 11/6/2018, n. 15 046; Cass., Sez. 2, 23/3/2017, n. 7564; Cass., Sez. 2, 12/1/2015, n. 216; Cass., 2, 16/8/2012, n. 14546; Cass., Sez. 2, 6/2/2009, n. 3030; Cass., Sez. 2, 10/5/20 04, n. 8853; Cass., Sez. 2, 7/6/2002, n. 8261; Cass., Sez. 2, 7/8/19 95, n. 8643; Cas s., Sez. 2, 18/8/1981, 4662). 
Soltanto in tal caso il giudic e è tenuto a ricorrere al criteri o oggettivo del c.d. minimo mezzo di cui all'art. 1064 cod. civ., ossia del contempe ramento delle esigenze del fondo dominante con i l minore aggravio del fondo servente (c.d. minimo mezzo; cfr.  , Sez. 2, 20/7/1991, n. 8122; Cass., Sez. 2, 7/5/1987, n. 4238; Cass., Sez. 2, 10/6/1982, n. 3524), o alla regola di cui all'art. 1064 cod. civ., secondo cui “il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne”, la quale include nel suo contenuto anche quelle facoltà accessorie (c.d. adminicula servitutis) che rientrano nel contenut o unitario della servitù, cui corrisponde, dal lato passivo, un pati del proprie tario del fondo servente, e che, pur variabili per il contenuto in quanto funzionali al tipo di servitù e alle relative esigenze concrete , sono prive di autonoma esis tenza, siccome estranee agli elem enti strutturali e all'espli cazione del vincolo (Cass., Sez. 2, 28/5/1979, n. 3097), senza dar luogo perciò ad autonoma servitù e senza perdersi o estinguersi se non insieme con la servitù alla quale ineriscono (Cass., Sez. 6-2, 30/7/2020, 16322; Cass., Sez. 2, 17/11/1979, n. 5983). 
Tutti questi c riteri e, più in gener ale, l'interpretazione del ti tolo convenzionale costitutivo della servitù, consistente nella ricerca e individuazione della volontà dei contraent i, determina un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. U, 13/2/2024, n. 3925), interpretazione che, nella specie, è 13 di 17 stata operata dai giudici di merito, senza che possa in questa sede criticarsi il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, il quale non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.  proc. civ. (che at tribuisce ril ievo all'omes so esame di un fatto storico, principale o sec ondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. c iv. - dà ril ievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. 1, 26/9/2018, n. 23153; Cass., Sez. 3, 10/6/2016, n. 11892), sia perché la contestazione della persuasivit à del ragionamento del giudice di me rito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione dell e risulta nze processuali e la ricostruzione della fattispecie concreta operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass., Sez. 1, 6/11/2023, n. ###; Cass., Sez. 5, 15/5/2018, n. 11863, Cass., Sez. 6-5, 7/12/2017, 29404; Cass., Sez. 1, 2/8/2016, n. 16056), come invece accaduto nella specie.  8. Il terzo motivo è parimenti infondato. 
Ferme restando le c onsiderazioni che preced ono, occor re ulteriormente osservare come la violazio ne del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configuri unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte 14 di 17 diversa da quella che ne e ra gravat a in applicazione di detta norma, non anche quand o il r icorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia r itenuto erroneamente che la parte onerata avesse asso lto tale onere, mentre la violazione dell'art.  115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressam ente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il me desimo, nel valutare le prove proposte da lle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055). 
Nella specie, i giudici di merito hanno escluso che potesse ravvisarsi l'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della rivendicata servitù, affermando che non sussistessero i pre supposti per l'accoglimento della dom anda anche per tit oli diversi da quelli dedotti in giu dizio dagli attori, s enza violare i principi sopra esposti e che il passaggio rivendicato mancasse del requisito dell'apparenza previs to dall'art. 1061 cod. civ., stante l'assenza di opere visibili e permanenti, e non fosse dimostrato il possesso ultraventennale.  9. Il quinto motivo è, invece, inammissibile. 
Nell'ipotesi di c.d. «doppia conforme» , prevista dall'art. 348 -ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applic abile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 g iug no 2012, n. 83, conv ertito, co n modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 , n. 134, ai giudi zi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiest a la notificazione dal giorno 11 settem bre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art . 360, primo comma, n. 5, cod. pr oc. civ. (nel testo 15 di 17 riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve, infatti, indicare le ragioni di fatto poste a base, risp ettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigett o dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/ 12/2016, n. 26774; Cas s., sez. L., 06/08/2019, n. 20994). 
Non avendo i ricorrenti adempiuto nella specie a tale incombente, ne deriva, sotto questo profilo, l'inammissibilità della censura.  10. Il quarto motivo è, infine, infondato. 
In tem a di condanna alle spese pro cessuali, il pr incipio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagame nto del le spese stesse. Con riferime nto al regolamento delle spese, il sindac ato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad acc ertare che non risulti violato il pr incipio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere d iscrezional e del giudice di merit o, sia la valutazione dell'opportunità d i compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipot esi di soccombe nza reciproca, q uanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle t abelle vigenti (Cass,, ### 1, 4/8/2017, 19613). 
Nella specie, la Corte d'### ha corre ttamente applicato il principio della soccombenza, avendo respinto il gravame proposto dagli odierni ricorrenti, sicché non sussiste la violazione lamentata.  11. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sens i dell'art. 380-bis cod. pro c. civ., vanno app licati - come 16 di 17 previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod. proc.  civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui i n dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende.  12. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.   La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favor e della parte cont roricorrente, del le spese del gi udizio di legittimità, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente, ai se nsi dell'art. 96 cod. proc. civ ., al p agamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in € 2.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza de i pres upposti processuali per il versamento, da parte della ricor rente, d i un ulteriore imp orto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 7/11/2024.  ### 17 di 17  

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Pirari Valeria

M
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Corte di Cassazione, Sentenza n. 20737/2025 del 22-07-2025

... ritenuto, erroneamente, provata la proprietà del terreno in capo alla resist ente, sulla base di titol i contestati nonché di una CTU erronea e contraddittoria. Medesime considerazioni varrebbero anche per quanto riguarda la prova delle costruzioni che sarebbero state eseguite dai ricorrenti sul terreno in contesa. Il motivo è complessivamente infondato. Per un ve rso , allorquando ### e L ucia ### assumono che controparte non avrebbe dimostrato la proprietà del mappale 574, omettono di dare gl i opportuni riferimenti circa la tempestiva contestazione dell'assunto avversario. Per altro verso, la sentenza impugnata ha affermato “Il motivo è infondato perché si scontra - senza incrinarla - con la dettagliata ricostruzione dei luoghi effettuata dalla consulenza e, poi, dal Giudice nella sentenza impugnata, nella quale si richiama, ulteriormente, l'atto di provenienza del 1991 - nel quale i fa riferimento, invece, alla part. 574 in questione - per cui nessun dubbio permane sulla proprietà dell'immobile in capo alla ### sul quale i convenuti hanno realizzato le costruzioni incriminate”. Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, se, in via generale, il giudice (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 10912/2020 R.G. proposto da #### elettivamente domiciliati in #### S. SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato ### D'### , rappresentati e difesi dagli avvocati ### A ### e ### giusta procura in atti; - ricorrenti - contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### SPADARO, con domicilio digitale presso l'indirizzo pec del difensore; -controricorrente avverso la sent enza n. 461/2020 della CORTE ### d i ### depositata il ###; Udita la relaz ione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2025 dal ### dr. ### Udite le conclusioni del ### dr. ### e del difensore delegato della controricorrente #### convenne innanzi il ### e di #### e ### chiedendo che venisse accertata la 2 di 13 proprietà esclusiva in suo favore di un terreno, esteso per mq 120, distinto al catasto al foglio 32 particella 574 antistante la propria abitazione sita in ### via ### n. 6, o ccupato illegittimamente dai convenuti, i quali avevano demolito il vecchio muro di cinta, posto a confine, ed avevano edificato un manufatto in violazione delle distanze legal i. Chiese, pertanto, la cond anna al rilascio, la rid uzione in pristino, nonché la dem olizione delle costruzioni edificate ed il risarcimento dei danni per la lamentata occupazione. 
I coniugi ### e ### si costituirono in giudizio chiedendo il riget to della domanda attorea e form ulando domanda riconvenzionale di acquisto dei fabbricati per usucapio ne ultraventennale. 
In esi to all'istruzione probatoria, il giudice adito, q ualificata la domanda proposta dalla ### quale azione di reg olamento dei confini, accertò il lamentato sconfinamento e condannò i convenuti alla riduzi one in pristino dei luoghi mediante demolizione de i manufatti. 
A seguito di rituale impugnazione proposta dalle parti soccombenti, con sentenz a n. 461 depositata il 25 febbraio 2020, l a Corte di Appello di ### rigettò il gravame e confermò la sentenza di primo grado. 
I giudici catanesi confermarono la qualificazione della domanda data dal ### ritenendo che la stessa non mutasse in seguito alla richiesta di rilascio dell 'area svolt a dall'attrice “essendo l'effetto recuperativo una conseguenza dell'accertamento del confine” (pag.  4). 
Ritennero, inoltre, che nessun dubbio potesse sorgere in ordine alla proprietà del terreno in capo alla ### a fronte dei titoli prodotti dalla stessa, no n contestati ex advers o, no nché della dett agliata ricostruzione dei luoghi effettuata nella ### 3 di 13 Rigettarono, altresì, il terzo motivo d'appello riguardante l'istanza ex art. 938 c.c., poiché, trattandosi di una vera e propria domanda, e non di una mera difesa, era soggetta ai limiti ed alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., non rispettate dai convenuti in primo grado, né la stessa avrebbe potuto essere proposta per la prima volta in appello, sussistendo il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. 
Ritennero, infine, che le spese fossero state correttamente liquidate dal ### trattandosi di causa di valore indeterminabile. 
Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione ### e ### sulla scorta di sette motivi.  ### con contro ricorso. Ent rambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.  ### ha concluso per il rigetto del ricorso.  RAGIONI DI DIRITTO La Corte deve preliminarmente dare atto che la memoria ex art. 378 c.p.c. di parte ricorrente risulta depositata in data odierna. E' dunque tardiva, non avendo rispettato il termine di giorni cinque, previsto dall'art. 378 c.p.c. 
La Corte deve altresì dare atto, sempre in via preliminare, che la procura speciale rilasciata all'avv. ### con scrittura privata è inamm issibile, essendo il giudizio iniziato in primo grado il 21 marzo 2005, allorq uando la pro cura speciale richiedeva necessariamente un atto notarile.  1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 950 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., avendo la Corte d'appello qualificato, erroneamente, la domanda proposta dalla ### quale azione di regolamento dei confini e non come rivendicazione. 
A c onferma che si sar ebbe tratt ato di tale ul tima azione, militerebbero alcune circostanze, tra cui la richiesta dell'attrice di vedersi riconosciuta giudi zialmente la proprietà della porzi one di terreno, e non l'accertamento del confine, nonché la contestazione 4 di 13 svolta dai ricorrenti circa la validità ed idoneità del titolo di proprietà della ### ed il c onseguent e conflitto tra titol i sollevato dai convenuti in primo grado.  2. Co n il se condo mez zo, i ricorrenti censurano la s entenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5. 
Nel qualificare la domanda quale azione di regolamento dei confini, i giudici di secondo gr ado avrebbe ro, inoltre, violato il princ ipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo di fatto alterato sia il “petitum” che la “causa petendi”.  3. Con la t erza lagnanza i ric orrenti denunciano la nullità della sentenza sempre per erronea qualificazione della domanda, ex artt.  99 e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 nn. 3 e 4, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. 
Nel qualificare la domanda quale azione di regolamento dei confini, i giudici di secondo grad o avrebber o altresì sottratto l'at trice al rigoroso onere probatorio previsto dalla rivendicazione, onere che invero non sarebbe stato assolto dalla ### La domanda, dunque, non avrebbe potuto essere accolta. 
I tre motivi poss ono essere scrutinati co ngiuntamente, perché avvinti dai medesimi presupposti logico-giuridici, e sono infondati. 
La Corte d'appello ha in proposito affermato “nelle premesse dell'atto di citazione, parte attrice, richiamando i propri titoli di provenienza, ma senza invocare un conflitto con i titoli dei convenuti, chiaramente afferma che le costruzioni di costoro hanno occupato una parte del proprio immobile, con il relativo, conseguente, sconfinamento. 
Peraltro, sulla questio ne, è decisiva la p rospettazione di parte convenuta che, nella comparsa di costituzione, non contesta il titolo invocato dall'attrice, tanto è vero che, in via riconvenzionale, chiede l'usucapione di quei contestati manufatti - domanda dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta”. 5 di 13 Con tale motivazione non si confrontano i motivi di ricorso, specie per ciò che concerne il titolo dell'originaria attrice. 
Inoltre, la r ilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità proc essuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del g iudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la ine satta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", pot rà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge l a "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovve ro la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.  (Sez. 3, n. 11103 d el 10 giug no 2020; Sez . 5, n. ### del 6 novembre 2023). 
I ricorrenti non contestano i fatti allegati nell'atto introduttivo, ma l'interpretazione che ne ha dato il giudice di merito. Orbene, il vizio di violaz ione di legge consiste nella de duzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnat o, della fattispecie astratta r ecata da una norma di l egge e im plica necessariamente un problema interpretativo del la stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risult anze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e ineris ce alla tipica valutazione del 6 di 13 giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (### 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019).  4. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 948, 2697, 2704 c.c. ed artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5., avendo la Corte catanese ritenuto, erroneamente, provata la proprietà del terreno in capo alla resist ente, sulla base di titol i contestati nonché di una CTU erronea e contraddittoria. 
Medesime considerazioni varrebbero anche per quanto riguarda la prova delle costruzioni che sarebbero state eseguite dai ricorrenti sul terreno in contesa. 
Il motivo è complessivamente infondato. 
Per un ve rso , allorquando ### e L ucia ### assumono che controparte non avrebbe dimostrato la proprietà del mappale 574, omettono di dare gl i opportuni riferimenti circa la tempestiva contestazione dell'assunto avversario. 
Per altro verso, la sentenza impugnata ha affermato “Il motivo è infondato perché si scontra - senza incrinarla - con la dettagliata ricostruzione dei luoghi effettuata dalla consulenza e, poi, dal Giudice nella sentenza impugnata, nella quale si richiama, ulteriormente, l'atto di provenienza del 1991 - nel quale i fa riferimento, invece, alla part. 574 in questione - per cui nessun dubbio permane sulla proprietà dell'immobile in capo alla ### sul quale i convenuti hanno realizzato le costruzioni incriminate”. 
Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, se, in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di mo tivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, no n dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrar ie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non esp ressamente confutate, restano impli citamente disattese p erché incompatibili, solo ove, invece, le censure all'elaborato peritale si rivelino non solo 7 di 13 puntuali e specific he, ma ev idenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza è tenuta a motivare la propria adesio ne alle predette conclusioni per non risultare affetta da nullità (### 1, n. 15804 del 6 giugno 2024; ### 1, n. ### del 20 novembre 2023). 
Nella specie, la Corte d'appello ha plaus ibilme nte motivato circa l'adesione alle conclusioni del ####, la consulenza di parte, ancorché confer mata sotto il vincolo del giuramento, c ostituisce una s emplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base de l p roprio convinc imento conside razioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (### 6-2, n. 9483 del 9 aprile 2021). 
Con rig uardo all'invocata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.  occorre aggiungere quanto segue. 
La differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dai ricorrenti non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inam missibile istanza di revisione delle valutazio ni e del convincimento del giudice di merito , tesa all'otteni mento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (### U., n. 24148 del 25 ottobre 2013). 
E' allora opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisc e un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicc hé rimane estranea al p resente giudizio qua lsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giu dice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2 c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione del la maggiore o minore 8 di 13 attendibilità delle fonti di prova, co ntrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (### U., n. 20867 del 30 settembre 2020). 
Occorre aggiungere che il travisamento della prova, per ess ere censurabile in Cassazione per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla r icognizione d el contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con co nseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativ i che risultan o oggettivamente dal materiale pr obatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunt i dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (### 1, n. 9507 del 6 aprile 2023). 
Le condizioni che precedono non ricorrono nel caso di specie. 
Per il resto, va r ibadito che l'esame dei docume nti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probator ie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a disc utere ogni sing olo elemento o a confutare tutte l e deduz ioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disat tesi tutti i rilievi e circostanze che, 9 di 13 sebbene non menzionati spe cificam ente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (### 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; ### 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).  ###, sempre per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il gi udice, in contraddizione es pressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la pos sibilità di r icorre re al notorio), mentre - come detto - è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. ( U., n. 20867 del 30 settembre 2020). 
È, in conclusione, inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di me rito (### U, n. ### del 27 dicembre 2019; ### 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).  5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., dovendosi ravvedere nel caso di specie il vizio di ultra petizio ne della sentenza imp ugnata, laddove ha dispost o “erroneamente l'arretramento a distanza le gale dei manufatti edificati dai coniugi ### benchè la sig.ra ### avesse domandato la sola eliminazione delle opere realizzate oltre il confine” (pag. 21). 
Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. 
Da un lato, la doglianza pone, ancora una volta, questioni di merito. 
Dall'altro, la misura contestata era stata disposta dal ### La sentenza impugnata non ne h a trattato, né i ricorr enti hanno 10 di 13 dimostrato di ave rla impugnata in appello (come si desume dai motivi di gravame riportati a pag. 6 e ss. del ricorso). 
Conseguentemente, qualora la violaz ione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato si riferisca alla sentenza di primo grado, essa non può essere denunziata per la prima volta in cassazione, essendosi formato il giudicato sulla questione oggetto della decisione (### 2, n. 20402 del 5 settembre 2013).  ###, ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non sol o di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione pr ima di esam inare nel merit o la questione stessa (### 2, n. 2038 del 24 gennaio 2019).  6. Con il sesto motivo si censura la sentenza gravata per violazione degli artt. 936 e 938 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 e 5. 
In part icolare, i giudici di secondo grado , avrebb ero errato nel ritenere inammissibile l'ap plicazione dell'art. 938 c.c., formulata, invero, ritualmente, così come avrebbero illegittimamente applicato l'art. 936 c.c., stante la buona fede dei ricorrenti ed il decorso di oltre sei mesi dal giorno dell'incorporazione. 
Il motivo è complessivamente inammissibile. 
Per un verso, la deduzione della cd. accessione invertita di cui all'art.  938 c.c. non dà luogo ad una mera difesa o eccezione, ma ad una vera e propr ia domand a (principale o riconvenzi onale), volta a conseguire un provvedimento giudiziale ad un tempo costitutivo del diritto di proprietà a favore del costruttore ed estintivo del diritto del proprietario del suolo, oltre che impositivo del pagamento del doppio 11 di 13 del valore dell'area stessa, sicché tale richiesta è soggetta ai limiti ed alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., ed è inammissibile ove proposta, per la prima volta, in appello, ex art. 345 c.p.c. ( 2, n. 12415 del 17 maggio 2017; ### 2, n. 4286 del 22 febbraio 2011). 
La dec isione impugnata è dunque perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte. 
Per altro verso, la violazione dell'art. 936 c.c. risulta eccepita per la prima volta nel presente giudizio. Del resto , anche l'eccezione di tardività della domanda di r imozione delle o pere non cos tituisce mera difesa, ma eccezione da sollevare o riproporre, ad istanza di parte, e non suscettibile di rilievo d'ufficio.  7. Con l'ultimo motivo si denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 poiché se la Corte d'appello avesse applicato i principi sopra richiam ati “non avrebb e condannato gli appellanti alle spese e compensi dei due gradi di giudizio”. 
Il motivo è inammissibile. 
In generale, l'individuazione della parte soccombente, ai fini della condanna alle spese, deve essere operata in considerazione dell'esito finale della contr oversia sulla base di una valutazione globale ed unitaria, senza che possa rilev are l'esito di una peculiare fase del processo (### 6-3, n. 13356 del 18 maggio 2021; ### 6-3, n. 6369 del 13 marzo 2021). 
In particolare, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza v a inteso nel senso che soltanto la part e interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad acc ertare che non risulti violato il pr incipio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la 12 di 13 valutazione dell'opportunità d i compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limi ti (minimi, o ve previsti e) massimi fissati dalle tab elle vigenti (### 6-3, n. 14459 d el 26 maggio 20231; ### 1, n.19613 del 4 agosto 2017). 
La sent enza impugnata ha correttam ente applicato i prin cip i che precedono. 
Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese proce ssuali in favore della ### c ome liquidate in dispositivo. 
La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all'art.  13 com ma 1-quater D.P.R. n. 115/20 02 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte Suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ### delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500 (quattromila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part e di ### a e ### d i un ulterio re importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio delle ### il 26 giugno 2025.  #### 13 di 13 #### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Mocci Mauro

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