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Corte di Cassazione, Sentenza n. 26/2025 del 02-01-2025

... costituiva in primo grado ### che sosteneva che il testamento pubbli cato il ### era stato redatto dal padre assegnando a ciascuno dei figli i beni che alla data del 25.9.1993 essi aveva no dichiarato di avere int eresse a ricevere; che il testamento apocrifo pubblicato dal notaio ### il ### era stato in vece ideato di comu ne accordo dagli eredi, con l'autorizzazione anche del padre, che per motivi di infermità fisica non aveva potuto provvedervi personalmente, allo scopo di evitare gli oneri fiscali che sarebber o scaturiti dall 'esecuzione del testamento autentico e per assecondare volon tà sopravvenu te di alcuni eredi sulle porzioni da attribuire. ### e ccepiva che l'azione volta a fare dichiarare la nullità del testamento pubb licato dal notai o ### doveva ritenersi prescritta, che c omunque l'esecuzione vo lontar ia di un testamento falso che riproduceva fedelm ente la volontà del testatore era prevista dal l'art. 590 cod. civ. e che egli poteva invocare l'usucapione abbreviata ex ar t. 1159 cod. civ. per il fabbricato da lui posseduto. In via riconvenzionale, per l'ipotesi in cui invece avessero trovato accoglimento le domande degli attori, ### chi edeva che gli fosse ric (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26531/2019 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ##### 1, presso lo studio dell'avvo cato ### (M ###), che lo rappre senta e difende unita mente e di sgiuntamente all'avvocato ### ROSIELLO (####) per procu ra a margine del ricorso, -ricorrente contro #### e #### -intimati 2 di 23 nonché contro ### elettivamente domicil iato in ### VIA ### 57, presso lo studio dell'avvocato ### CARO (###), rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) per procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, -controricorrente e ricorrente incidentale avverso la ### della CORTE D'### di ### n.517/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.12.2024 dal #### citazi one notificata il 1 0.3.2008 i germani ### o ##### e ### convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Brindisi il fratello ### la per sentire dichiarare aperta la successione del padre, ### deceduto il ###, e regolata la stessa dal testamento olografo del 25.9.1993, pubblicato al notaio ### il ###, e non dal testamento olografo a sua volta datato 25.9.1993, redatto in stampatello e con firma apocrifa, pubblicato su richiesta di tutti gli eredi il ### dal notaio Pez zolla di ### contenente disposizioni parzialmente divers e, del quale ultimo chiedeva no di accertare la falsità ed inesistenza con co nseguente nullit à della convalida relativa da parte degli eredi. Aggiungevano gli attori che ### i n forza di contratti di affitto di fondo rustico conclusi col padre ### er a stato immesso nel possesso anche delle quote del la masseria ### ta, destinate dal de cuiu s proprietario ai fr atelli ### e e ### 3 di 23 ### Chiedevano, quindi, di assegnare le quote (rectius porzioni, essendo stati istituiti gli eredi ex re certa) secondo il testamento pubblicato dal notaio ### il ###, con con danna del convenuto al rilascio degli immobili spettanti a ### e ### ed al risarcimento dei danni da loro subiti per il mancato godimento dei beni, o in subordine a rendere il conto del godimento degli stessi beni ed a pagare il relativo pr ofitto agli aventi diritto. 
Si costituiva in primo grado ### che sosteneva che il testamento pubbli cato il ### era stato redatto dal padre assegnando a ciascuno dei figli i beni che alla data del 25.9.1993 essi aveva no dichiarato di avere int eresse a ricevere; che il testamento apocrifo pubblicato dal notaio ### il ### era stato in vece ideato di comu ne accordo dagli eredi, con l'autorizzazione anche del padre, che per motivi di infermità fisica non aveva potuto provvedervi personalmente, allo scopo di evitare gli oneri fiscali che sarebber o scaturiti dall 'esecuzione del testamento autentico e per assecondare volon tà sopravvenu te di alcuni eredi sulle porzioni da attribuire.  ### e ccepiva che l'azione volta a fare dichiarare la nullità del testamento pubb licato dal notai o ### doveva ritenersi prescritta, che c omunque l'esecuzione vo lontar ia di un testamento falso che riproduceva fedelm ente la volontà del testatore era prevista dal l'art. 590 cod. civ. e che egli poteva invocare l'usucapione abbreviata ex ar t. 1159 cod. civ. per il fabbricato da lui posseduto. In via riconvenzionale, per l'ipotesi in cui invece avessero trovato accoglimento le domande degli attori, ### chi edeva che gli fosse ric onosciuto il diritto alle indennità di cui all'art. 17 della L. n. 203/1982 per la masseria ### e gli annessi terreni di oltre trenta ettari che gli erano stati affittati dal padre ed al rimborso delle spese per le migliorie apportate al fabbricato in s uo possesso, oltre al risar cimento dei 4 di 23 danni subiti per la cessazione dell'attività agrituristica esercit ata nell'immobile. 
Escussi testimoni ed espletata ### il ### ale di ### in composizione collegiale, con la sentenza n. 1587/2014 del 9.6/3.10.2014, respingeva l'eccezione di prescrizione; riteneva non convalidabile ex art. 590 cod. civ. il testamento pub blicato dal notaio ### il ### in quanto apocrifo; dichiarava aperta la successione di ### da regolare sulla base del testamento olografo pu bblicato dal notaio ### il ###; rigettava l'eccezione di usucapione abbreviata di ### che condannava a rilasciare a favore di ### l'alloggio ed il ristorante al pi ano terra col pi azzale di pertinenza a lu i assegnati con quel testamento; determinava i crediti indennitari di ### per i miglioramenti apportati al fabbricato di proprietà di ### ed il credito indennitario di quest'ultimo verso ### per il mancato godimento della sua porzione della masser ia ### condannando ### previa compensazione, al pagamento in favore di ### della differenza di € 14.839,97, rigettava ogni altra domanda e compensava le spese processuali. 
Tale sentenza veniva appell ata in via principale da ### che col primo motivo sosteneva che il ### ale avrebbe dovuto proc edere nell'interpretare il verbale di pubblicazione del notaio ### del 27.8.1998 ad una distinta valutazion e delle dichiarazioni con le quali gli eredi avevano conf ermato i l testamento apocrifo, rispetto a quelle con le quali avevano invece manifestato la volontà di convalidare le intese da loro raggiunte per una ripartizione del patrimonio paterno diversa da quella prevista nel testamento olografo del 25.9.1993, in seguito pubblicato dal notaio ### il ###. Col secondo motivo l'appellante principale lamentava la reiezione della sua domanda di usucapione abbreviata per mancato decorso del termine decennale 5 di 23 e per avere posseduto in mala fede. Col terzo motivo l'appellante principale lamentava che a suo carico, ed a favore di ### fosse stato riconosciuto un inde nnizzo per mancato godimento dei beni a lui assegnati dal de cuius per € 129.527,49, omettendo di applicare l' art. 1227 cod. civ. benché egl i fosse consapevole della falsità del testamento al quale gli eredi avevano dato vol ontaria esecuzione, avess e volontariamente dato esecuzione allo scambi o dei beni assegnati a lui ed a ### (con conseguente c ompensazione) e non avesse mai richiesto prima del gi udizio il rilasc io dei beni, c he peraltro ### deteneva in base ai contratti di affitto conclusi col padre. Lamentava, alt resì, che dall'indennizzo per le mi gliorie riconosciuto in suo favo re, sulla base del la CTU espl etata, fosse stato detratto l'importo di £ 232.708.000 del contributo regionale per la masseria ### trasformata in agriturismo, che a lui solo competeva per avere intrapreso tale attività, chiedendo quindi di riconoscere il suo diritto alle migliorie per € 15.533,75 oltre rivalutazione monetaria, con conse guente d iritto alla ritenzione della masseria fino all'avvenuto pagamento delle migliorie. 
Contro la sentenza di prim o grado proponeva p oi appello incidentale ### che lamentava che nel la determinazione del credito per le migliorie riconosciuto in favore di ### non si fosse tenuto conto della scrittura privata del 17.11.1995, con la quale i germani ### col consenso del padre, avevano a ccertato l'entità delle spese sosten ute per la ristrutturazione della masseria ### da ### e ### del costo dei lavori effettuati all o scopo dall'impresa di ### etro, dell'ammon tare del co ntributo regionale erogato per la tras formazione in agri turismo del la masseria, della destinazione data al relativo importo di £ 232.708.000, ed avevano determinato il residuo credito vantato da ### per avere in via prevalente finanziato la 6 di 23 ristrutturazione in £ 112.000.000, dichiarando di essere soddisfatti per le migliorie apportate e di non pretendere ulteriori compensi e stabilendo le somme di denaro che #### e ### avrebbero dovuto versare alla massa ereditaria al momento dell'apertura della successione di ### per soddisfare l'accertato suo residuo credito verso i figli. Avendo quindi la suddetta scri ttura privata regolato la sorte dei miglioramenti e del contributo regionale per la ristrutturazione, che era stato erogato a ### dotato dei requisiti soggettivi necessari, col consenso dei germani e del padre so lo per poter beneficiare di quel cont ributo, a ### o ### la andavano riconosciute secondo l'appell ante incidentale so lo le migliorie per interventi successivi al 17.11.1995, per un importo stimato dal CTU in € 15.533,75. Pertanto, ### doveva ess ere condannato, operata la compensazione tra il credito per mancato godimento di € 129.527 ,49 ed il cre dito per i miglioramenti di €15.533,75, al ver samento in suo favore della differ enza di €113.993,74 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della stima del CTU (7.2.2013) al saldo. 
La Corte d'Ap pello di ### nella contumacia di ### E ugenia e ### con la sentenza n. 517/2019 del 12.2/24.5.2019, rigettava i primi due motivi dell'appello principale, ed in parziale accoglimento del terzo motivo di appello principale e dell'appello incidentale, rigettava la domanda di ### di condanna al pagamento dell'indennizzo per le migliorie apportate alla masseria ### fino al 17.11.1995, determinava il credito del predetto per le migl iorie realizzate dopo quella data in €15,533,75 ed il credito di ### per il mancato godimento della casa e del sottostant e ristorante della suddetta masseria in € 65.432,08, ed operata la parziale co mpensazione, condannava ### al pagamento in favore di ### della differenza di € 49.898,33, oltre rivalutazione monetaria 7 di 23 secondo le variazi oni degli indici ### dalla data del l'impugnata sentenza fino a quella della sentenza di appello e con gli interessi legali da quest'ultima data al saldo. 
In parti colare, la sentenza di sec ondo grado escludeva che il verbale di pubblicazione del testamento pubblicato dal notaio ### il ###, nel quale le parti avevano espresso la volontà di confermare il testamento “convalidandolo e accettandolo in ogni sua disp osizione”, av esse manifestato una volontà negozi ale ulteriore rispetto alla mera conferm a di un testamento la cui apocrifia era già stata accertata con sentenza passata in giudicato per mancata impugnazione, apocrifia che, impedendo di ricondurre al defunto il documento, da ritenere inesistente, era ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte ostativa all'applicazione dell'art. 590 cod. civ. (Cass. n. 1689/1964). La sentenza sottolineava che l'espressione “accettandolo in ogni sua disposizione”, non poteva essere decontestualizzata ed enfatizzata al punt o da costitui re manifestazione della vo lontà di dar vita ad un non meglio qualificato negozio inter vivos, per la dirim ente ragi one che i coeredi avevano semplicem ente espresso la volontà di conferma delle disposizioni testamentarie e non altro. 
La Corte d'### riteneva infondata la riproposta domanda di usucapione abbreviata della masseria ### di ### sia per il mancato decorso del termine decennale dell'art.  1159 cod. civ., sia perché il testamento falso, e quindi nu llo ed inesistente, non poteva costitui re atto idoneo ai fini del trasferimento (in tal senso Cass. n. 3466/1982; n.3255/1971). 
Veniva poi esclusa la nullità della scrittura privata del 17.11.1995 per violazione dei patti successori sanzionata dall'art. 458 cod. civ., in quanto l'oggetto della scrittura privata veniva individuato nell'accertamento dei rapporti di dare/avere tra il de cuius ed i figli, nell'imputazione del contributo region ale ricevuto per la 8 di 23 ristrutturazione della masseria ### dai medesimi compiuta col prevalente contributo economico di ### e nella determinazione dei residui crediti di quest'ultimo verso i figli, con differimento del loro soddisfacimen to al momento dell'aper tura della successione di ### con espressa dichiarazione di soddisfacimento delle parti e di insussistenza di residue pretese per i lavori di ristrutturazione effettuati. Non era, invece, in contestazione nella causa il cr edito restitutorio del de cuius, del quale con la scrittura privata erano stati regolati soltanto i temp i di soddisf acimento, differendol i all'apertura della successione paterna, per cui non c'era stata una regolamentazione diretta, o indiretta di diritti nascenti dalla successione di ### Data la validità di tale s crittura privata, che aveva stabilito anche la sorte dei migl ioramenti apportati da ### o ### fino al 17.11.199 5, oltre che del contrib uto regionale erogato, l'inde nnizzo per i miglioramenti spettante a ### veniva ridotto ad € 15.533,75, secondo la stima del ### riferita ai soli miglioramenti successivi al 17.11.1995. 
Quanto all a domanda di S emeraro ### vo lta ad ottenere d a ### l'indennizzo per il mancato godimento dei beni a lui assegnati nel testamento valido, che erano stati oggetto di contratti di affitto stipulati dal de cuius con ### e che riguardavano la masseria ### ed i terreni annessi, la Corte d'### rilevava che non erano stati forniti elementi di prova del loro carattere simu lato, smenti to anche dalla sentenza del ### di ### n. 360/2015, confermata dalla sentenza della Corte d'appello di ### n. 110/2016, pronunciata nel giudizio che vedeva contrapposto a ### il fratello ### e che pertanto, essendo opponibili i contratti di affitto stipulati dal de cuiu s con ### anche all'erede di #### quest'ultimo aveva diritto all'indennizzo in questione da parte di ### non dalla data di apertura 9 di 23 della successione (12.3.1998), ma dalla successiva data di scadenza dei contra tti di affit to (11.11.2005), che aveva fatto scattare l'obblig o di rilascio anziché a favore dell 'originario concedente dell'erede al quale i beni erano stati assegnati, ### non essendovi quindi spazio in quel contesto di tempo e di titoli per l'applicazione dell'art. 1227 cod. civ. invocata da ### o ### Sulla scorta dell'espletata e non co ntestata CTU del l'ing. Cito, la Corte d'### rid eterminava, quindi, il credito per l'indennizzo da mancato godimento dei beni vantato da ### nei co nfronti di ### per il periodo successivo al novembre 2005 in € 65.432,08, e detratto il controcredito vantato da ### per le migliorie apportate (€15.533,75), condannava quest'ultimo al pagamento in favore di ### della differenza di € 49.898,33, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sul credito rivalutato mediante applicazione degli indici ### con decorrenza dalla sentenza di primo grado. 
Avverso tale sentenza, notificata l'11.6.2019, ha proposto ricorso a questa ### affidand osi a tre motivi. Ha proposto contro ricorso e ricorso incidentale ### al quale ha resistito con controricorso ### Sono rimasti intimati #### e ####, in persona del ### ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. 
Nell'imminenza della pubblica udienza ### e ### hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Col prim o motivo del ricorso principale ### lamenta, in re lazione all'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli ar ticoli 1362, 1366, 1367 e 1424 cod. civ., nonché degli articoli 112 e 113 c.p.c. e l'omesso 10 di 23 esame di atti, fatti e documenti decisivi della controversia oggetto di discussione. 
Si duole il ricorrente che la ### d'### non abbia individuato nel verbale di pubblicazione del notai o ### del 27.8.1998, relativo al testamento a stamp atello falsamente a ttribuito a ### accanto alla volontà degli eredi di confermare il suddetto testamento, un autonomo patto dei medesimi, volto a manifestare la volontà degl i eredi di distribuire diversa mente tra loro gli stessi beni ereditari dei quali il de cuius aveva disposto col testamento olografo autentico del 25.9.1993 pubblicato dal notaio ### il ###, secondo un'intesa che avrebbe raccolto anche il consenso del padre, che però non avrebbe potuto sottoscrivere, per ra gioni di salute impedienti, la modifica delle sue precedenti volontà testamentarie. 
Anzitutto va rilevato che la doglianza ai sensi dell'art. 360 comma primo n.5) c.p.c. è inamm issibile ex ar t. 348 ter ultimo comma c.p.c. per l'esistenza di una “doppia conforme”, ed in quanto non risulta individuato un fatto storico primario, o secondario decisivo, oggetto di discussione tra le parti, che non sia stato considerato. 
Ed invero il ricorrente principale si è limitato a dolersi che non sia stato attr ibuito peso probatorio alla testi monianza di ### che avrebbe riconosciuto l' esistenza di un accordo verbale per la modifica delle disposizioni del testamento autentico del de c uius; ma la testi monianza su un accordo relativo alla distribuzione di beni immobili, che dovrebbe avere la forma scritta a pena di nullità ex art. 1350 n. 1) cod. civ., non può certamente ritenersi decisiva, risultando un mero accordo verbale di divisione di beni immobi li improduttivo di effetti giuridici. In re altà, il ricorrente punta, inammissibilmente, ad ottenere, in questa sede di legittimità, una diversa ricostruzione del fatto , che ravvisi l'esistenza del patto aggiunto rispetto all a mera vo lontà confermativa invalida del testamento falso, manifestata dai coeredi 11 di 23 nel verbale di pubblicazione del notaio ### del 27.8.1998 del testamento a stampatello di ### e motivatamente ravvisata dalla ### d'### Quest'ultima, basandosi sul criterio della comune intenzione della parti fond ata sul dato letterale, secondo il dettato dell'art. 1362 cod. civ., e sul collegamento logico della disposizione convenzionale con l'atto nel quale era contenuta, secondo il principio dell'interpretazione complessiva delle clausole dettato d all'art. 1363 cod. civ., app licando criteri interpretativi prioritari rispetto ai criteri sussidiari del princi pio dell'interpretazione secondo buona fede dell'art. 1366 cod. civ. e del principio di conservazione del contratto dell'art. 1367 cod. civ., invocati dal ricorrente, ed utilizzabili solo quando dall'applicazione dei criteri degli articoli 1362 e 1363 cod. civ. residui un dubbio tra opposte interpretazioni (vedi in tal senso Cass. sez. lav. 8.10.2024 n.26244; Cass. 30.4.2024 n.1156 8; Cass. n. 5595/2014; n.27564/2011; Cass. n. 9780/2010; Cass. n. 7972/2007; 18.9.1986 n. 5657), ha riconosciuto che i coeredi, con l'espressione “accettandolo in ogni sua disposizione”, rif erita al testamento pubblicato col verbale del notaio ### del 27.8.1998, non hanno espresso alcuna volontà ulteriore rispetto a quella di confermare le disposizioni contenute nel testamento falso e non convalidabile (in tal senso richiamando Cass. n.1689/1964). Ed ha escluso che tale espressione potesse essere decontestualizzata ed enfatizzata nel senso auspicato da ### implicitamente tenendo conto che tale dichiarazione era contenuta nel verbale notarile destinato specificamente alla pubbl icazione del notaio ### del testamento apocrifo in questione. 
Tale in terpretazione è senz'altro plausibile e conforme ai criteri interpretativi degli articoli 1362 e 1363 cod . civ. Ad essa il ricorrente non può co ntrapporre la propria autonoma interpretazione del verbale di pubblicazione del notaio ### del 27.8.1998, circa l'esistenza di un autonomo patto di divisione dei 12 di 23 coeredi per una diversa distribuzione tra loro dei beni, rispetto alle disposizioni del testamento autentico di ### (vedi sull'inammissibilità della contrapposizione di un'interpretazione autonoma a quell a pl ausibile seguita dai giud ici di merito 6.11.2024 n.28522; Cass. ord. 9.4.2021 n. 9461 ; 28.11.2017 n. 28319). 
Quanto alla lamentata violazione di legge dell'art. 1424 cod. civ., la doglianza è inammissibile, in quanto il ricorrente principale non ha indicato in quale atto del giudizio di primo grado avrebbe invocato la co nversione dell'atto di convalida del testamento apocrifo, e quindi nullo, di ### convers ione per la quale occorre una specifica domanda di parte (vedi in tal senso Cass. 18729/2023; Cass. n. 22466/2018; Cass. sez. un. n.26242/2014); e comunque non si vede come ### possa invocare la conversione del contratto nullo ex art. 1424 cod. civ., posto che pacificamente egli era a conoscenza, al pari degli altri coeredi, della falsità d el testamento a stamp atello attribuito al padre , ma elaborato di comune accor do dai figli, e pubblicato dal notaio ### il ### 8, mentre l'art. 1424 cod. civ. presuppone, invece, che le parti non fossero a conoscenza della nullità dell'atto al momento del suo compimento.  2) Col secondo motivo il ricorrente principale lamenta, in relazione all'art. 360 comm a primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 458 cod. civ. e dell'art. 1362 cod. civ., e degli articoli 112 e 113 c.p.c., ed in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p. c., la nullit à della sentenza per violazione degli articoli 112 e 116 c.p.c. 
Si duole ### o ### c he la ### d'### abbia limitato l'indennizzo a lui riconosciuto per le miglio rie appor tate alla masseria ### al periodo successivo al 17.11.1995, ritenendo valida la scrittura privata del 17. 11.1995 (sul cui contenuto vedi l'accertamento della ### d'### lo riportato 13 di 23 all'ultimo capoverso di pagin a 5 ed inizio di pag ina 6 di questa sentenza), sottoscritta dai germani ### ma non firmata dal padre, ### to ### per violazione del divieto dei patti successori dell'art. 458 c od. civ., ed assume che con quella scrittura privata non ci sia stata alcuna ripartizione tra i germani ### del contributo regionale di £ 232.798.000 erogato per la trasformazione della masseria ### in agriturismo, e non sia stato a lui attribuito alcun mandato per incassare quel contributo anche pe r conto del padre e dei fratelli, ### e ### spettando quindi a lui per intero quel contributo perché unico in possesso, in virtù dei contratti di affitto stipulati col padre, dei requisi ti soggettivi occorrenti per accedere a quel contributo. 
Anzitutto non è sindacabile, co n una dogl ianza di violazione di legge, la circostanza di fatto, per la prima volta dedotta in questa sede, della mancata firma della scrittura privata del 17.11.1995 da parte di ### e manca l'argomentazione riferita alle lamentate violazioni degli articoli 112 e 113 c.p.c. 
Quanto all a lamentata violazi one dell'art. 116 c.p.c., essa è inammissibile perché “la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza p robatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppu re, qualora la prova sia soggetta ad un a specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha sola mente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato ar t. 360, primo c omma, n. 5, c.p.c ., solo nei rigoros i 14 di 23 limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (vedi in tal senso Cass. 21.6.2024 n. 17157; sez. un. n. 20867/2020). 
Il ricor rente, invece, lamenta che l'in terpretazione data alla scrittura privata del 17.11.1995 dalla ### d'Ap pello non sia conforme alle sue aspirazioni, sia in punto di riparti zione del contributo regionale tra il de cuius ed i figli #### e ### e, sia in punto di riconoscimento che ### dotato del la necessaria quali fica soggettiva, aveva richiesto il contributo regionale per la trasformazione del la masseria ### a lui affittata in agriturismo anche per conto del padre ### e dei fratelli ### e ### (ass egnatari di terreni della masseria), in quanto i cospicu i e costosi lavo ri di ristrutturazione erano stati da lor o e da lui stesso finanzi ati (prevalentemente dal padre), per cui la scrittura privata in questione aveva anche stabilito come dovesse essere ripartito tra gli aventi diritto quel contributo, e come dovesse essere soddisfatto l'accertato credito da finanziamento residuo di ### nei confronti dei figli #### e ### Orbene, la ricostruzione in fatto compete al giudice di merito, ed il ricorrente principale non ha neppure chiarito, al di là del formale richiamo alla viola zione dell'art. 1362 cod. civ., in che modo la ### d'### avrebbe violato, nella ricostruzione del fatto sopra indicata, il criterio dell'interpretazione del contratto sulla base della comune intenzione delle parti, ancorata al dato lett erale della scrittura privata del 17.11.1995, limitandosi ad ipotizzare che quest'ultima avrebbe avuto solo uno scopo di regolare la futura successione dei figli del de cuius #### e ### vietata dall'art. 458 cod.  Resta da esaminare la doglianza relativa alla violazion e dell'art.  458 cod. civ. 15 di 23 Sul punt o l'impugnata sentenza ha riconosciuto che la clausola della scrittu ra privata del 17.11.1995, con la quale i germani #### e e ### con l'esplicito co nsenso del genitore, avevano stabi lito che per il credito residuo di £112.000.000 di spettanza del padre (der ivante dal fatto che ### aveva in prevalenza fin anziato la ristrutturazione della masseria Sp etterrata, ottenendone sol o parziale restituzi one, con la percezione di parte del cont ributo regionale, erogato a nome di ### la, per la trasformazione effettuata, di comune intesa, della masseria in un agriturismo) #### e ### in qualità di eredi, avrebbero provveduto al pagamento rispettiva mente di £39.000.000, di £ 40.600.000 e di £ 32.386.000 all'apertura della successione del padre ### o ### presentava profili di problematicità rispetto al divieto di patti successo ri del l'art. 458 cod.  ### d'### ha però ritenuto che, poiché la scrittura privata del 17.11.1995 aveva la finalità prevalente di accertare i rapporti di dare/avere tra ### ed i figli #### e ### e lo scopo di stabilire la ripartizione del contributo regionale dando atto del la reciproca sod disfazione dei sottoscriventi e della mancanza di ulteriori pretese legate ai lavori di ristrutturazione della masseria ### effettuati, e poiché l'ammontare del credito restitutorio va ntato dal de cuius non er a oggetto di contestazione in causa, si doveva ritenere che la scrittura privata del 17.11.1995 non avesse avuto ad oggetto la regolamentazione diretta e/o indiretta della successione paterna e che fosse quindi fuori dal divieto dei patti successori dell'art. 458 cod.  Tale motivazione però non esamina, in concreto, la ragione della validità della pattuizione, che evident emente non può discendere dal fatto che l'ammontare del credito restitutorio di ### di £ 112.000.000 non sia contestato in giudizio, perché ciò 16 di 23 non modifica il contenuto della scrittura privata del 17.11.1995, e sembra ravvisarla nel fatto che le parti si sar ebbero limitate a prevedere un differimento temporale del pagamento del credito di £ 112.000.000 di ### da parte dei figli #### e ### secondo l'importo da ciascuno dovuto, all'apertura della successione paterna. Ma se così fosse da un lato non si spiegherebbe perché #### e ### si sono espressamente qualificati nel la scrittura privata del 17.11.1995 come eredi (il padre sarebbe deceduto solo nella successiva data del 12.3.1998) ed hanno previsto il pagame nto delle so mme da ciascuno dovute alla massa ereditaria, e dall' altro si avrebbe comunque una pattuizione coi figli #### e ### vincolante su un credito di ### i, che vedrebbe menomata la propria li bertà di disporr e liberamente del suo patrimonio fino al momento della morte in violazione dell'art. 458 cod.  Dal momento che il ricorso al criterio dell'interpretazione letterale della pattuizione in questione non permette di stabilire se i germani ### evidenziando la lor o qualità di eredi e parlan do di estinzione del ric onosciuto credito paterno di £ 112.000.000 al momento successivo dell' apertura della successione paterna, abbiano inteso fare riferimento ad un semplice termine coincidente con l'apertura del la successione, o piut tosto ad una co ndizione sospensiva rappresentata dalla delazione e successiva accettazione dell'eredità paterna da parte di ### la, Pi etro e ### soccorre il principio di conservazione del contratto dell'art. 1367 cod. civ., secondo il quale, nel dubbio, la pattuizione dev'esse re intesa nel senso in cui sia in grado di produrre qualche eff etto, piuttosto che nel senso in cui non produrrebbe alcun effetto. 
Se si trattasse di un semplice termine coincidente con l'apertura della successione, da un lato non si spiegherebbe il riferimento dei germani ### alla propria qualità di coer edi dell'azienda 17 di 23 agrituristica, e dall'altro la vo lontà del de cuiu s di disporre del proprio cr edito verrebbe ad essere vincolata per effetto dell'obbligazione già assunta con la scrittura privata in questione, in contrasto col principio garantito dal divieto dell'art. 458 cod. civ., che è quello di preservare la libertà del testatore di disporre dei propri beni (e quindi anche dei propri crediti) per tutta la durata della vita, per cui la pattu izione sarebb e nulla per violazi one dei patti successori ed occorrerebbe poi valutare, in base ai principi sulla nullità parziale (art. 1419 cod. civ.), in ordine agli effetti delle residue pattuizioni della scrittura privata del 17.11.1995. Se invece il pattuito differimento del pagament o del residuo credito di ### di £ 112.000.000 da parte degli er edi #### e e ### per gli importi so pra indicati da ciascuno dovuti, viene inteso come sospensivamente condizionato alla delazione e successiva accettazione dell'eredità paterna, con la quale sola i germani ### hanno assunto la qualità di eredi, in caso di verificazione della condizione sospensiva a ciascuno riferita con l'accettazione dell'eredità paterna, che peraltro non costituisce un obbligo per il chiamato all 'eredità, deve ritenersi scattato l'obbligo di imputare come debito alla propria quota ereditaria la somma dovuta al de cuiu s con effetto favo revole per gl i altri coeredi, mentre in caso di mancata accettazione del l'eredi tà paterna, e quin di di mancata verificazione della condizi one sospensiva, sarebbe comunque rim asta la facoltà degli eredi di ### di agire in tale veste per il pagamento degli importi rispettivam ente dovuti al defunto da #### e ### e nelle more tra la scrittura privata del 17.11.1995 e la morte di ### non producendo eff etto la pattuizione sospensivamente cond izionata senza la verificazione della condizione, il predetto avrebbe comunque potuto validamente disporre del suo credito di £ 112.000.000, senza vedere limitata la 18 di 23 facoltà di di sporre liberamente dei suoi beni e crediti fino alla morte. 
La motivazione addotta dalla ### d'A ppello per giustificare la validità della pattuizione in questione della scr ittura privata del 17.11.1995, e quindi la limitazione dell'indenn izzo per i miglioramenti in favore di ### al periodo successivo al 17.11.1995, va quin di co rretta ex art. 384 ultimo comma c.p. c., ritenendo che il differimento del pagamento del credito residuo di £112.000.000 di ### sia stato sospensivamente condizionato alla delazione e successiva accettazione della sua eredità da parte dei figli #### e ### 3) Col terzo motivo di ricor so ### la lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artico li 1127, 1150 e 1152 cod. civ., nonché dell'art. 20 della L. n. 203/1982 e degli articoli 112 e 113 c.p.c., ed in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la nullità della sentenza im pugnata per omessa pronuncia in violazione dell'art.  112 c.p.c. sul diritto di ritenzione vantato da ### sulla masseria ### e sui terreni annessi, oggetto delle migliorie da lui apportate, e sul concorso di colpa di ### ex art.  1227 cod. civ., incidente sull'indenni zzo riconos ciutogli, per il mancato godimento degli immobili a lui assegnati per testamento dal padre, posseduti da ### che aveva fatto va lere con specifico motivo di appello. 
Il moti vo è infondato, in qu anto la ### d'### ha ritenuto superflua e quindi implicitamente assorbita la pronuncia sul diritto di ritenzione della masseria ### e dei terreni ann essi affittati a ### dal padre ### dopo la scadenza dei contra tti di affit to, avvenuta l'11.11.2005, dopo la morte del de cuiu s, poiché in ra gione della compensazio ne tra il credito per i miglioramenti appo rtati spettante all'affittuario 19 di 23 ### legittimante la ritenzione, ed il maggior credito di ### per il mancato godimento degli st essi beni immobili per la parte a lui assegnata col testamento valido da parte del padre, ma posseduti dal fratello ### senza alcun titolo dopo la scadenza dei contratti di affitto conclusi col de cuius, il credito per i miglioramenti di ### si è estinto totalmente, difettando quindi la causa giustificativa dell' invocato diritto di ritenzione. 
Quanto alla violazione dell'art. 1227 cod. civ., non è dedotto che sia stata eccepita da ### nel giudizio di primo grado, essendo stato inv ocata per la prima volta nell'atto di appello, e quindi tardivamente, e neppure è stato opposto da ### nel giudi zio di prim o grado, in compensazione, il controcredito da lui vantato nei confronti del fr atello ### per avere temporaneamente goduto, al posto di ### dei beni immobili a quest'ultim o assegnati in forza del testamento paterno vali do, sul la base dello scambio di beni immobili pattuito dai due fratelli, riportato nel testamento apocrifo pubblicato dal notaio ### il ###, controcredito che quindi non può essere fatto valere in sede di legittimità, sia per tardività dell'eccezione, sia perché richiederebbe accertamenti di fatto ormai preclusi. 
In or dine alla violazione dell' art. 1227 c od. civ. lamentata dall'appellante, comunque, la ### d'### non ha omesso di pronunciarsi, in quanto alla fine di pagina 7 ed alla pagina 8, ha ritenuto fondata la richi esta di ### e di rilascio dei terreni, a lui assegnati in proprietà dal padre defun to col testamento valido, e posseduti da ### sulla base della scadenza in data ### dei contratti di affitto dal predetto conclusi con ### per la masseria ### ed i terreni annessi, e del subentro di ### quale erede del padre nei diritti del concedente, e dall'obbligo contrattuale gravante 20 di 23 sull'affittuario dei beni ### in base a contratti scaduti ha fatto discendere il rilascio dei beni a favore dell'assegnatario, senza resi dui spazi applicativi per l'art. 1227 cod. civ., e tale motivazione non risulta censurata dal ricorrente.  ###) Col primo motivo di controricorso ### lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c., la violazio ne dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. 
Si duole ### confondendo la successione nel processo di ### con la successi one nel contra tto di affitto concluso da suo padre, ### con ### che la ### d'### avrebbe attribuito efficacia di giudicato nei suoi co nfronti quale erede di ### i, che non era parte proc essuale, alla sentenza del ### di ### n.360/2015, poi confermata dalla sentenza della ### d'appello di ### n. 110/2016, pronunciata nel giud izio che vedeva contrapposto a ### il fratello ### che aveva negato carattere simulato al contratto di affitto concluso da ### col figlio ### avente ad oggetto i terreni della masseria ### che erano stati poi assegnati dal de cuius col testamento valido a ### Tale motivo è inammissibile, perché non coglie la motivazione della sentenza im pugnata, che ha ritenuto non simulati i co ntratti di affitto della masseria ### e dei terreni annessi di circa 37 ettari com plessivi conclusi da ### i col figlio ### perché non erano stati forniti da quest'ul timo elementi probatori a conforto della tesi della simulazione, trovando ciò conferma nella sentenza del ### di ### n.360/2015, che in relazione ad un o di quei contratti , quel lo concernente i terreni poi assegnati per testamento a ### aveva escluso, in contraddittorio con ### la natura simulata. 
Quindi, la ### territoriale ha tratto le conseguenze del fatto che ### come erede del concedente, ### 21 di 23 poteva far val ere, nei confronti del fratello ### cola, il diritto al rilascio dei fo ndi rustici a lui assegnati , a seguito dell'intervenuta scadenza del contratto a suo tempo concluso dal suo dante causa.  ###) Col sec ondo motivo di ricorso incidentale ### e lamenta, in re lazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa appli cazione degli artico li 734 e 2909 c.p.c.  (rectius cod. civ.). 
Si duole ### che la ### d'Ap pello violando il giudicato nei termini già il lustrati nel precedente motivo, e non tenendo conto che i contratti di affitto dei fondi rustici sarebbero stati re lativi ai terreni assegnati (col testamento del de cuius valido) a ### nel riconoscere il diritto alle migliorie di ### nei confronti di ### per detti terreni, sarebbe incorsa anche nella violazione dell'art. 734 cod. civ., per avere ritenuto che si fosse determinata una comunione ereditaria tra ### e ### da ritenersi esclusa per via dell'institutio di erede ex re certa sia di Sem eraro ### , che di ### e ####) Col terzo motivo del ricorso incidentale, da esami nare congiuntamente al precedente motivo, per connessione, ### lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazi one e falsa appli cazione degli articoli 111 c.p.c., 1292, 1306 e 2909 cod.  Si duole ### che sarebbe stata applicat a nei suoi confronti la sentenza del ### di ### n. 360/2015, relativa ad un a causa tra ### e ### inerente all'affitto di terreni poi ass egnati a S emeraro ### ipotizzando una successione nel processo ex art. 111 c.p.c. in realtà inapplicabile perché ### non ne era parte, ed ipotizzando la nascita di o bbligazioni co ntratte dal ge nitore, in 22 di 23 ragione di un'in sussistente comu nione dei beni oggetto del rapporto agrario in violazione degli articoli 1292 e 1306 cod.  Il sec ondo ed il terzo motivo del rico rso incidentale son o inammissibili, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza im pugnata, che non ha esteso a ### e il giudicato della sentenza del ### di ### n. 360/2015, poi confermata dalla sentenza della ### d'appello di ### n.110/2016, che si riferiva ai terreni affittati da ### a ### aro ### poi asse gnati per testamento a ### mai ipotizzando una successione in quel processo ex art .  111 c.p. c. di ### e, che piutto sto quale erede è subentrato nei diritti che competevano al defunto ### concedente, per la parte in cui si riferivano a terreni dallo stesso validamente assegnati per testamento a ### La sentenza im pugnata si è basata, piuttosto, sul contenut o de i contratti di affitto prodotti, che si riferivano, al contrario di quanto assume il controricor rente, all'i ntero complesso costituito dalla masseria ### e da circa 37 ettari di terreno annesso, per la parte in cui erano relativi a terr eni assegnati dal de cuiu s col testamento valido a ### e per quei medesimi terreni ha considerato da un lato il diritto all'indennizzo per i miglioramenti apportati di ### e da ll'altro il diritto di ### all'inde nnizzo per il mancato godimento per il periodo successivo alla scadenza del contratto di affitto di fond i rustici (11.11.2005) per essere lo stesso succeduto al padre defunto nei diritti discendenti da quel contratto nei confronti del fratello ### che ne era stato affittuario. Ne deriva che è del tutto inconferente il richiamo del controricorrente alla violazione delle norme in materia di obbligazioni solidali, mai applicate dalla sentenza impugnata, la quale, al co ntrario, ha co rrettamente ritenuto che gli eredi assegnatari di singoli beni specificamente individuati dal testatore 23 di 23 siano subentrati, fin dall'inizio, nei diritti relativi a tali beni, senza che si determinasse una comunione ereditaria tra i coeredi. 
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, mentre nulla va disposto quanto alle spese per le parti intimate. 
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 c omma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, se dovuto.  P.Q.M.  ### di Cassazione, res pinge il ricor so princi pale ed i ricorsi incidentali, dichiarando comp ensate tra le parti le spese processuali. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comm a 1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2024  

Giudice/firmatari: Manna Felice, Picaro Vincenzo

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4186/2022 del 29-04-2022

... possede ###quanto mero usufruttario designato con testamento del sig. ### di ### raccolto con atto di pubblicazione del ### n. 15252 racc. 4039 del 18.6.1966 registrato al n. 951, vol. 132 del 25.6.1966.). Il Giudice dott. ### 5 Si è dunque in presenza di donazione di cosa altrui (con riguardo alla nuda proprietà) e non pare dubitabile che l'aver disposto anche della nuda proprietà, profittando del possesso dell'immobile (solo quale usufruttario) ma dichiarandolo quale uti dominus costituisca abuso del diritto di usufrutto rilevante ai sensi dell'art. 1015 c.c., venendo in rilievo una ipotesi di alienazione del diritto arricchita dalla malafede del donante che, approfittando del possesso derivantegli dal diritto reale limitato, si è dichiarato possessore utile ai fini dell'usucapione. Ne consegue che la domanda va interamente accolta. Con riguardo alle sorti della donazione di cosa altrui la Suprema Corte a ### (Sentenza del 15 marzo 2016, n. 5068) ha chiarito che «La donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza (leggi tutto)...

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1 Il Giudice dott. ### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI 8 ### in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. ###/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad ### impugnazione donazione, e vertente ###À delle #### FISC. ###, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via ### n. 16, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per mandato allagato all'atto di citazione; - attrice E ### (cod. fisc. ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### elettivamente domiciliato in ###., 7 80070 ###; convenuto E contro ### (cod. fisc. ###) - convenuto contumace Il Giudice dott. ### 2 ###'udienza del 10.1.2022 tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### delle ### in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio il #### di ### ed il #### di ### al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ accerti e dichiari la nullità, l'annullamento ovvero l'inefficacia dell'atto di donazione ### 108654 Racc. 23367 per ### e per l'effetto dichiari cessato l'usufrutto ai sensi dell'art. 1015 c.c. disposto con testamento olografo con relativo consolidamento in favore dell'attrice; in via gradata accerti e dichiari la nullità, l'annullamento ovvero l'inefficacia dell'atto di donazione ### 108654 Racc. 23367 per ### e per l'effetto disponga la reintegra in favore della ### e la conseguente restituzione della nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di ### di #### alla ### n. 6 confinante con la ### con proprietà ### di ### e con la ### riportato nel catasto fabbricati del Comune di ### di #### al foglio 8, particella 577 sub 1, piazza ### n. 5 piano T., categoria C/1 classe 4, consistenza mq 61, superficie catastale totale mq. 85 R.C. € 1.342,06. Ordini al ### dei RR.I.I. la trascrizione dell'emananda Il Giudice dott. ### 3 sentenza. Condanni i convenuti al pagamento delle spese di giustizia con attribuzione in favore dello scrivente difensore”. 
Nel costituirsi in giudizio, in data ###, il solo ### (nella qualità di donante - mentre restava contumace il sig. ### di ###, eccepiva la carenza di legittimazione attiva, la improcedibilità della domanda e la infondatezza della stessa, assumendo, nel merito, di aver usucapito l'immobile donato. 
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.   ******************** 
Preliminarmente deve dichiararsi la tardività della costituzione di ### avvenuta solo in data ###, a fronte della vocatio in ius per il ###. Ne discende l'inammissibilità di ogni eccezione di merito che non sia rilevabile d'ufficio, quale quella di usucapione. Ne discende che detta difesa, in quanto tardiva non verrà in alcun modo esaminata. 
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione. 
In primo luogo, vanno respinte le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto in punto carenza di legittimazione attiva e di improcedibilità della domanda. 
Ed invero, patte attrice, con la I memoria ex art. 183 sesto comma ha ampiamente dimostrato il possesso della personalità giuridica producendo certificazione della ### (cfr. allegato alla prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c).   Il Giudice dott. ### 4 Quanto alla improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, deve osservarsi che la presente causa, avendo ad oggetto la materia contrattuale (sub specie di inefficacia - nullità della donazione) è sottratta alla mediazione obbligatoria. 
Nel merito la domanda è fondata e va accolta, essendo documentato in capo alla attrice la qualità di nuda proprietaria dell'immobile sito nel Comune di ### di #### alla ### n. 6 confinante con la ### con proprietà ### di ### e con la ### riportato nel catasto fabbricati del Comune di ### di #### al foglio 8, particella 577 sub 1, piazza ### n. 5 piano T., categoria C/1 classe 4, consistenza mq 61, superficie catastale totale mq. 85 R.C. € 1.342,06. (in forza del legato di cui al testamento del sig. ### di ### raccolto con atto di pubblicazione del ### 15252 racc. 4039 del 18.6.1966 registrato al n. 951, vol. 132 del 25.6.1966.) e l'intervenuta donazione da parte del convenuto - solo usufruttuario dello stesso immobile - in favore del convenuto contumace ### con atto di donazione del 5.10.2016 per ### rep. N. 108.564. 
In detto atto di donazione, il donante, ### scotti si dichiara proprietario dell'immobile per possesso pacifico ed ultraventennale; mentre, come emerge dai documenti, costui possede ###quanto mero usufruttario designato con testamento del sig. ### di ### raccolto con atto di pubblicazione del ### n. 15252 racc. 4039 del 18.6.1966 registrato al n. 951, vol. 132 del 25.6.1966.).   Il Giudice dott. ### 5 Si è dunque in presenza di donazione di cosa altrui (con riguardo alla nuda proprietà) e non pare dubitabile che l'aver disposto anche della nuda proprietà, profittando del possesso dell'immobile (solo quale usufruttario) ma dichiarandolo quale uti dominus costituisca abuso del diritto di usufrutto rilevante ai sensi dell'art. 1015 c.c., venendo in rilievo una ipotesi di alienazione del diritto arricchita dalla malafede del donante che, approfittando del possesso derivantegli dal diritto reale limitato, si è dichiarato possessore utile ai fini dell'usucapione. 
Ne consegue che la domanda va interamente accolta. 
Con riguardo alle sorti della donazione di cosa altrui la Suprema Corte a ### (Sentenza del 15 marzo 2016, n. 5068) ha chiarito che «La donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. 
Ne discende che la donazione di quanto non appartenente al donante è affetta da una causa di nullità autonoma ed indipendente rispetto a quella prevista dall'articolo 771 del codice civile, che deriva dall'applicazione della disciplina generale secondo cui, ex articolo 1418 del codice civile, è nullo ogni contratto privo di causa.” Conseguentemente, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la nullità del contratto di donazione del 5.10.2016 per ### rep.  108.564 con cui ### di ### ha donato a ### l'immobile sito nel Comune di ### di #### alla #### n. 6 confinante con la ### con proprietà ### di Il Giudice dott. ### 6 ### e con la ### riportato nel catasto fabbricati del Comune di ### di #### al foglio 8, particella 577 sub 1, piazza ### n. 5 piano T., categoria C/1 classe 4, consistenza mq 61, superficie catastale totale mq. 85 R.C. € 1.342,06. 
Infine, accertata la sussistenza della causa di estinzione dell'usufrutto di cui all'art. 1015 c.c., va dichiarata la cessazione dell'usufrutto in capo a ### e la conseguente consolidazione dell'usufrutto alla nuda proprietà in capo alla #### Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo giusta dm 55/2014, con attribuzione all'avv. ### che ha dichiarato di averne fatto anticipo. 
Nulla deve infine disporsi in ordine alla trascrizione della presente sentenza, essendo adempimento rimesso alla iniziativa di parte e non occorrendo ordine del Giudice.  p.q.m.  Il Tribunale di Napoli, ### sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. ### definitivamente pronunciando, così provvede: Accerta e dichiara la nullità del contratto di donazione del 5.10.2016 per ### rep. N. 108.564 con cui ### di ### ha donato a ### l'immobile sito nel Comune di ### di #### alla ### n. 6 confinante con la ### con proprietà ### di ### e con la ### riportato nel catasto fabbricati del Comune di ### di #### al foglio 8, particella 577 sub 1, piazza ### n. 5 piano T., categoria C/1 classe 4, consistenza mq 61, superficie catastale totale mq. 85 R.C. € 1.342,06; Il Giudice dott. ### 7 dichiara cessato l'usufrutto di ### sull'immobile sito nel Comune di ### di #### alla ### n. 6 confinante con la ### con proprietà ### di ### e con la ### riportato nel catasto fabbricati del Comune di ### di #### al foglio 8, particella 577 sub 1, piazza ### n. 5 piano T., categoria C/1 classe 4, consistenza mq 61, superficie catastale totale mq.  85 R.C. € 1.342,06; condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite che liquida in euro 580,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge, con attribuzione all'avv. ### che ha dichiarato di averne fatto anticipo. 
Così deciso in Napoli il #### 

causa n. 33210/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Montefusco Luca, Lo Bianco Fiammetta

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Corte d'Appello di Campobasso, Sentenza n. 416/2021 del 21-12-2021

... ciascun erede includendo anche i beni non ricaduti nell'usucapione. Con comparsa datata 30 ottobre 2018, si sono costituite in giudizio ### e ### resistendo all'appello avversario e chiedendone il rigetto manifestando, al contempo, la volontà di proporre appello incidentale avverso la sentenza n. 726/2017 in quanto il Tribunale, nella determinazione delle quote spettanti a ciascun coerede, avrebbe erroneamente applicato il progetto divisionale n. 1 del CTU arch. ### anziché quello corretto, ovvero il progetto n.2, per la rimanente parte dell'asse ereditario (quella non rientrante nell'acquisto per usucapione); le appellate, sempre in via incidentale, hanno poi impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice a quo non ha applicato, sempre per la parte dell'asse ereditario non rientrante nell'acquisto per usucapione, il testamento olografo di ### MOTIVI DELLA DECISIONE I ### hanno dunque impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui questa riconosce l'avvenuto acquisto per usucapione ultraventennale in favore delle ### dei beni immobili siti in ### alla ### n.7, alla via ### di ### ed alla via ### (contrada ###. A dire degli appellanti “il giudice di prime cure (leggi tutto)...

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Sentenza n. Reg.Gen. n. 259/2018 Cron. Rep.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: Dr. ssa ### d'###. ###ssa ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di seconda istanza iscritta al n. 259/2018 R.G.A.C.C., avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione, vertente tra ### c.f. ###; ### c.f. ###; ### c.f. ###; ### c.f. ###, elettivamente domiciliat ###/B, presso lo studio dell'avv. ### de Benedittis che li rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di appello.  -APPELLANTI e ### c.f. ###; ### c.f. ###, elettivamente domiciliat ###/B, presso lo studio dell'avv. ### che le rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione del primo grado di giudizio.  -APPELLATE e ### CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, depositate entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 221, co. 4 del d.l.  34/'20 (conv. in l. n. 77/'20) e successive modificazioni e proroghe. 
Sulla base delle rassegnate conclusioni la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 24 febbraio 2021, concessi i termini per memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.  ### atto di citazione notificato in data 10 gennaio 2013, ##### e ### convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di #### e ### loro cugine, per far dichiarare lo scioglimento della comunione dei beni immobili rientranti nell'asse ereditario comune, con conseguente individuazione e assegnazione delle quote a ciascun componente della comunione.  ### si costituivano in giudizio, con comparsa del 15.04.2013, impugnando e contestando la domanda avversaria in quanto inammissibile e infondata. Tanto, perché, in primo luogo, l'immobile sito in ### alla via ### inserito dagli attori in citazione, non rientrava nella comunione ereditaria; in secondo luogo, perché una parte dei beni che gli attori avevano fatto rientrare nella comunione erano già stati usucapiti dalle convenute che, a tal fine, proponevano domanda riconvenzionale per l'accertamento e la dichiarazione dell'acquisto di tali beni per usucapione; le ### infine, per la rimanente parte dei beni costituenti l'asse ereditario comune, dichiaravano di non essersi mai opposte ad una equa e giusta ripartizione degli stessi da effettuarsi tenendo conto del testamento olografo del comune dante causa, ### Istruita con l'audizione di testimoni e con l'espletamento di una ### d'### per arch. ### la causa veniva decisa dal Tribunale civile di ### in composizione monocratica con sentenza n. 726/2017, ora impugnata, pronunciata il 12 dicembre 2017, pubblicata il 18 dicembre 2017, non notificata, che accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata dalle convenute; dichiarava l'estraneità alla comunione ereditaria dell'immobile sito in ### alla via ### n. 14-16, perché rientrante in una diversa comunione; dichiarava l'acquisto per usucapione in favore delle ### dei seguenti beni: 1) immobile sito in ### alla ### n. 7 (già 15), individuato al ### al foglio 28, p.lla 373 e 375, sub. 5, cat. A/4, vani 4; 2) immobile cantina, sito in ### alla via ### di ### individuato al ### al foglio 28, p.lla 257; 3) terreno sito in ### alla via ### individuato al NCT al foglio 33, p.lla 95 e p.lla 208 (per la parte che va dalla strada comunale via ### e che sul lato destro confina con le p.lle 99, 728, 106 e 109, nell'estremità superiore confina con metà della p.lla 114, sul lato sinistro va da detta metà della p.lla 114 all'estremo spigolo della p.lla 207, fino a ricongiungersi con la p.lla 95); determinava, per la rimanente parte della comunione ereditaria, le quote spettanti a ciascun erede, calcolate sulla base del progetto divisionale n. 1 redatto dal C.T.U., e attribuiva a ### una quota pari ad euro 5.174,61, a ### una quota pari ad euro 5.174,61, a ### una quota pari ad euro 5.174,61, a ### una quota pari ad euro 22.604,88, a ### una quota pari a euro 5.446,97 e a ### una quota pari a euro 5.446,97; rigettava ogni ulteriore domanda dei ### quale conguaglio per il godimento esclusivo degli immobili usucapiti dalle convenute e, infine, dichiarava la compensazione integrale delle spese. 
Con atto di citazione in appello notificato in data 18 giugno 2018 per l'udienza del 21 novembre 2018, ##### e ### hanno impugnato la suddetta sentenza, assumendo che le ### non avrebbero potuto usucapire i beni in questione poiché non decorso il termine di venti anni di possesso; gli appellanti hanno quindi chiesto alla Corte di riformare la sentenza gravata e di dichiarare come non avvenuto l'acquisto per usucapione, nonché di confermare la divisione ereditaria così come individuata dal CTU in primo grado in riferimento al progetto divisionale n.1, e di condannare le parti appellate alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio; in via istruttoria, hanno chiesto di conferire l'incarico ad un CTU al fine di quantificare nuovamente le quote ed i conguagli spettanti a ciascun erede includendo anche i beni non ricaduti nell'usucapione. 
Con comparsa datata 30 ottobre 2018, si sono costituite in giudizio ### e ### resistendo all'appello avversario e chiedendone il rigetto manifestando, al contempo, la volontà di proporre appello incidentale avverso la sentenza n. 726/2017 in quanto il Tribunale, nella determinazione delle quote spettanti a ciascun coerede, avrebbe erroneamente applicato il progetto divisionale n. 1 del CTU arch. ### anziché quello corretto, ovvero il progetto n.2, per la rimanente parte dell'asse ereditario (quella non rientrante nell'acquisto per usucapione); le appellate, sempre in via incidentale, hanno poi impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice a quo non ha applicato, sempre per la parte dell'asse ereditario non rientrante nell'acquisto per usucapione, il testamento olografo di ### MOTIVI DELLA DECISIONE I ### hanno dunque impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui questa riconosce l'avvenuto acquisto per usucapione ultraventennale in favore delle ### dei beni immobili siti in ### alla ### n.7, alla via ### di ### ed alla via ### (contrada ###. 
A dire degli appellanti “il giudice di prime cure ha riconosciuto l'acquisto per usucapione… senza tener minimamente conto che il termine di venti anni previsto dalla legge non era ancora decorso … con l'atto di citazione presentato il 7 gennaio 2013 sono stati interrotti i termini per eventualmente usucapire … ovvero se l'anno del decesso del sig. ### (il quale era proprietario e possessore dei beni immobili oggetto di controversia) è stato il 1994, le odierne appellate avrebbero potuto usucapire i beni immobili summenzionati nel 2014 per il decorso ventennale del possesso continuato ed ininterrotto ma, considerato che con l'atto di citazione del 7.01.2013 venivano convenute in giudizio, atto di citazione che ha interrotto i termini ventennali, le appellate non hanno usucapito i beni perché sono trascorsi solo 19 anni”.  ### è infondato. 
Le appellate hanno ampiamente usucapito i beni di cui trattasi per possesso ultraventennale, in quanto risulta che hanno goduto e posseduto gli stessi beni dalla loro nascita (1953 ### e 1954 ### al 1962 (anno di morte del loro nonno) insieme al padre ### e, dal 1994 (anno di morte di quest'ultimo) ad oggi tale possesso è avvenuto in via esclusiva ed in prosecuzione di quello del loro genitore ai sensi dell'art. 1146 c.c. ed è stato quindi esercitato per ben oltre venti anni già da prima della proposizione della domanda di divisione.  ###. 1146 c.c. dispone che “il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione” , sicchè il possesso dell'immobile avuto da una persona in vita si trasferisce agli eredi alla sua morte. Ciò significa che se il dante causa possede ###immobile, il termine per usucapire non si interrompe con la morte, ma si trasmette ai successori che possono rivendicarne la proprietà sommandovi il proprio tempo di possesso. Tanto perché, per effetto di una “fictio iuris”, il possesso del de cuius si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi. La successione nel possesso comporta dunque che questo continui in capo ad un diverso soggetto, con le caratteristiche originarie, determinando la formazione di un unico ed ininterrotto possesso. Pertanto, chi succede “eredita” anche il possesso del dante causa e può sommare il suo possesso a quello del de cuius affinchè il periodo di tempo già cumulato da quest'ultimo non si interrompa ma si cumuli a quello dell'erede. 
Di conseguenza, il principio della continuità nel possesso tra il de cuius e l'erede consente a quest'ultimo il legittimo esercizio delle azioni possessorie (Cass. civ. 6852/2001). 
La giurisprudenza è costante nel ritenere che “il chiamato all'eredità, che possegga i beni ereditari, può invocare la propria successione nel possesso del de cuius, anche ai fini dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1146 c.c.” (Cass. civ., sez. II, n. 5747, 30.06.1987; Cass. civ., 18 maggio 2001, n. 6852 cit.). 
Così, alla stregua dell'art. 1146 c.c., il possesso, quale potere di fatto sulla res, integra gli estremi di un'autentica situazione di vantaggio per il possessore, in termini di componente attiva del suo patrimonio, sicchè il predetto possesso ad usucapionem, viene a formare oggetto, al pari delle situazioni giuridiche soggettive attive, di un vero e proprio “acquisto a titolo derivativo”, cui viene attribuito il nomen iuris di successione del possesso. Si ha, quindi, che alla morte del possessore, la situazione possessoria continua nella persona dell'erede, con la conseguenza che tutti gli effetti, favorevoli o sfavorevoli del possesso, si producono, rispettivamente, a favore ed a carico del predetto erede, senza che vi sia bisogno della materiale apprensione del bene ed, addirittura, anche nel caso in cui l'erede stesso ignori l'esistenza della cosa. 
Alla luce di quanto esposto, le odierne appellate hanno quindi usucapito gli immobili oggetto di domanda riconvenzionale “ex sé” (in quanto risulta che sono nate nella casa oggetto di giudizio, ivi sono cresciute e lì tuttora dimorano quando si recano a ### Tale usucapione è confermata ed acclarata anche dall'art. 1146 c.c. che consente di sommare il periodo di possesso del loro padre, ### - circa 32 anni - (che va dal 1962, anno di morte del nonno di tutte le parti in causa, al 1994, anno della sua morte) al loro possesso esclusivo che va dal 1994 al 2013, anno di notifica della citazione in primo grado - circa 19 anni-. 
Dunque, il Tribunale, alla luce dell'istruttoria compiuta nel corso del giudizio di primo grado e dei richiamati arresti giurisprudenziali, correttamente ha dichiarato che le ### hanno posseduto per oltre venti anni, ininterrottamente, pacificamente, pubblicamente ed in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, i beni oggetto di causa. Alla pag. 7 della sentenza impugnata, infatti, si legge che “la domanda riconvenzionale è fondata e merita accoglimento. ### usucapione è stata riconosciuta anche dal CTU il quale, recatosi sul posto per prendere visione degli immobili oggetto di causa, ha verificato l'uso esclusivo che le convenute hanno fatto e fanno tuttora dei predetti beni…E' possibile considerare l'uso esclusivo che le coeredi ### e ### esercitano dal 1994, anno di decesso del padre ### su alcuni cespiti caduti in successione, precisamente l'abitazione di ### il fabbricato rurale di via ### di ### e i terreni in contrada Serre… E' il caso di evidenziare che il CTU ha potuto accedere agli immobili di piazza ### e alla cantina di via ### di ### perché erano presenti le sig.re ### e ### che hanno aperto le porte degli stessi immobili, in quanto solo loro ne posseggono le chiavi.”. 
Peraltro, a nulla valgono le doglianze degli appellanti, in base alle quali i testi delle ### non sarebbero attendibili e non avrebbero escluso che anche i fratelli ### potevano disporre dei beni oggetto di usucapione. 
Di vero, i testimoni delle odierne appellate hanno dichiarato di non aver mai visto i ### frequentare gli immobili di cui è stata accertata e dichiarata l'usucapione. 
In dettaglio, all'udienza del 19 maggio 2014, il teste ### vigile urbano di ### su tali circostanze ha dichiarato che ” Io sono nato a ### e ivi sono cresciuto. Ho sempre visto le sigg.re ### in quella casa …io non ci ho visto altre persone. Le sigg. ### abitano a ### Ma io le vedo, quando vengono a ### stare lì …so che hanno vissuto lì prima di sposarsi. E lì vengono quando tornano a Gambatesa…so che loro hanno le chiavi…preciso che ho visto le sigg.re ### entrare e uscire da quella casa. Ma non ho mai visto, per quanto io so, entrare e uscire gli altri. Io faccio il vigile urbano a ### Preciso che tanto affermo per quanto mi è dato conoscere per mia diretta visione”. 
Alla stessa udienza il teste ### ha confermato che le appellate sono state, insieme al loro padre, le uniche a possedere i beni oggetto di giudizio, specificando di conoscere ciò perché “abitavo a fianco” e precisando, tra le altre cose, di non aver mai visto entrare altri. 
Ed ancora, la teste ### ha precisato, dopo aver dichiarato che le convenute hanno sempre posseduto insieme al loro padre e dalla morte di quest'ultimo, in via esclusiva, tutti gli immobili in contestazione, tra cui quello sito in ### “di incontrare solo loro, quando mi reco a ### nell'immobile in questione. Io ho un immobile nello stesso stabile e non mi risulta che ci fossero altri proprietari oltre a loro. Tant'è che loro erano destinatarie delle richieste per i lavori da eseguire nello stabile comune… Io ho visto solo loro entrare e uscire. Non ho mai visto nessun altro. 
Tutte le volte in cui io sono stata a ### per i giorni di festa o d'estate o i fine settimana, ho visto solo loro…oltretutto non so chi siano gli attori che, probabilmente, conosco solo di nome ma non saprei identificarli”. 
Gli appellanti, in comparsa conclusionale, hanno eccepito che l'acquisto ad usucapionem dei beni rivendicati dalle appellate non si sarebbe verificato perché le ### avrebbero esercitato un potere di fatto sui predetti beni per mera loro tolleranza.  ### è infondato. 
Nessuna tolleranza sarebbe mai stata possibile da parte dei ### perché risulta che da circa 30 anni tra le parti in causa non vi è più alcun tipo di rapporto che possa far pensare ad una sorta di liberalità o di gentilezza senza nulla in cambio. Le parti in causa, infatti, nel 1990 hanno litigato per questioni ereditarie e da allora non hanno più rapporti. Tanto è stato confermato anche dall'istruttoria del giudizio di primo grado. La teste ### a tal proposito, ha dichiarato che “ricordo che quando morì ### ci fu una discussione. Per quanto mi consta so che non ci sono rapporti”. Ed ancora l'altra teste ### ha dichiarato che “si è vero, non si sono più parlati. 
Preciso che hanno litigato per questioni ereditarie dall'anno 1990 circa”. 
Gli atti di tolleranza sono quelli che implicano sul possesso un elemento di transitorietà e saltuarietà e comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare. Ebbene, dall'istruttoria esperita in prime cure è emerso che le ### si sono sempre comportate come legittime proprietarie dei beni per cui hanno agito in riconvenzionale ai fini dell'acquisto per usucapione ed hanno pienamente provato di aver sempre agito come proprietarie esclusive ed uti dominus degli stessi e per un periodo lunghissimo che va dal 1962 ad oggi. 
Inoltre, gli atti di tolleranza vanno provati da chi li invoca. 
Statuisce in proposito la S.C.: “In base al principio fissato dall'art. 2697 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che contestano il fatto del possesso l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione si saltuarietà e di transitorietà” (Cass. civ., sez. II, 23/07/2009, n. 17339). 
Ed ancora: “In materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa, spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza” (Cass. civ., sez. II, 11/02/2009, n. 3404). 
Ora, mentre le convenute hanno provato di aver sempre posseduto uti dominus ed in via esclusiva i predetti beni, gli attori non hanno dimostrato che il possesso esclusivo e prolungato nel tempo da parte delle convenute era dovuto a mera loro tolleranza. 
Peraltro, normalmente, la lunga durata del potere esercitato sul bene integra un elemento presuntivo dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, costituendo un indizio circa l'esistenza di un vero e proprio possesso uti dominus, come nel caso di specie. Tuttavia, come sottolineato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 20508/2019, il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà può integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza, a maggior ragione se tra le parti intercorre un vincolo parentale neppure stretto ma solo di quarto grado e senza nessun rapporto affettivo, viste le vicende intercorse nel tempo.  Per questi motivi, l'appello principale va disatteso. 
Con l'appello incidentale le ### hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui questa “accerta e determina per la rimanente parte della comunione ereditaria il progetto divisionale n. 1 redatto dal CTU arch. ### che non considera il testamento olografo di ### perché privo di data. ### ritenendo che in beni in oggetto non siano comodamente divisibili in quanto il frazionamento o l'utilizzo pro quota degli stessi da parte degli eredi andrebbe a compromettere la loro attuale destinazione, produce una stima attuale dei beni residui col più probabile valore di mercato avvalendosi principalmente di un procedimento basato su un metodo comparativo, ossia effettuando indagini presso operatori tecnici locali ed agenzie immobiliari, determinando la quota spettante (pag. 35 della relazione peritale) a ### € 5.174,61, a ### € 5.174,61, a ### € 5.174,61, a ### € 22.604,88, a ### € 5.446,97, a ### € 5.446,97”.  ### va accolta. 
Le appellanti incidentali hanno fondatamente esposto che il Tribunale, senza alcuna motivazione, ha applicato, per la ripartizione della rimanente parte dell'asse ereditario, le quote che il ### arch.  ### aveva erroneamente predisposto nella prima ### poi riportate, sempre erroneamente, anche nella perizia a chiarimenti dell'8.12.2014. 
Orbene, è il caso di evidenziare che il CTU ha redatto tre elaborati, di cui solo l'ultimo è da considerare corretto e definitivo. Tanto perché sia nella prima perizia che nella seconda ha commesso degli errori che sono stati prontamente evidenziati dalle convenute, in primo luogo attraverso il loro tecnico di parte, in secondo luogo, in udienza. Tant'è che lo stesso giudice, all'udienza del 9 febbraio 2016, resosi conto dell'errore commesso dal ### ha riconvocato il medesimo per rendere chiarimenti ed a tal fine questi ha depositato la “### A ### 2” in data 6 settembre 2016. 
In tale ultimo elaborato, l'arch. ### ha riconosciuto di aver commesso degli errori nella ripartizione delle quote e, pertanto, ha riformulato la ripartizione di tutto l'asse ereditario, sviluppando due ipotesi. La prima in caso di non riconoscimento del testamento olografo del ### originario dante causa di tutti gli eredi, secondo la quale le quote che le parti in causa vantano sulla massa ereditaria comune sono state così ripartite: ### 7,53%, ### 7,53%, ### 7,53%, ### 17,15%, ### 30,13%, ### 30,13% (pag. 9 ### a ### n. 2). 
La seconda ipotesi, invece, “### divisionale in caso di riconoscimento del testamento del de cuius” , prevede il riconoscimento del testamento olografo del ### originario, comune dante causa di tutte le parti, e secondo tale prospetto le quote spettanti a ciascun erede sulla massa ereditaria di ### sono state così ripartite dal CTU alla pag. 15 della “ ### A ### 2”: ### 4,81%, ### 4,81%, ### 4,81%, ### 10,95%, ### 37,32%, ### 37,32% (pag. 15 ### a chiarimenti n.2). 
In entrambi i casi, è evidente che le odierne appellate hanno la maggior parte delle quote ereditarie e che il Tribunale ha commesso un errore nell'applicazione della prima perizia. Ben avrebbe dovuto invece applicare uno dei due progetti contenuti nella ### a ### n.2, nella quale lo stesso CTU riconosce il suo errore e lo emenda, applicando una corretta ripartizione delle quote. 
Tra l'altro, il giudice di prime cure non ha tenuto conto del testamento olografo del comune dante causa, ### (nonno di tutte le parti) perché lo stesso sarebbe privo di data. 
In ordine a tale aspetto, è certamente più corretto che la divisione avvenga nel rispetto di quella che fù la volontà del de cuius, il quale in più occasioni ha manifestato e reso noto il suo desiderio di voler attribuire la maggior parte dei suoi averi a suo figlio, ### padre delle appellate. 
Con testamento olografo, infatti, lo stesso ha disposto a favore del “figlio ### dell'intera quota disponibile del mio asse ereditario …del resto della mia proprietà ossia della quota di legittima, nomino eredi universali, in parti uguali tra di loro, tutti i miei figli, ###### e ### con l'obbligo però della figlia ### di mettere in collazione ed imputare sulla quota di legittima, quanto essa ha avuto in donazione da me passando a matrimonio” (cfr. all. 19 comparsa delle ###, ovvero un cospicuo corredo e una somma di denaro, come da elenco stilato e sottoscritto dalla stessa ### e dal di lei marito ### genitori degli attori ( cfr. all. 20 comparsa ###. 
Orbene, il ### nel suo primo elaborato, ha ritenuto che il predetto testamento non poteva considerarsi valido attesa la mancanza della data, assunto recepito dal Tribunale nella sentenza appellata. 
Senonchè le ### hanno giustamente eccepito che l'art. 606 c.c. sancisce che il testamento olografo è nullo in caso di mancanza di autografia e di sottoscrizione, è invece annullabile, su istanza di chiunque vi abbia interesse, per ogni altro difetto di forma. “La mancanza di data, quindi, non costituisce un requisito di nullità del testamento, ma solo ed eventualmente di annullabilità” (Cass., sez. II, 8 giugno 2001, n. 7783). E' onere della parte interessata richiedere l'annullabilità e dimostrare la rilevanza della data ai fini della validità della disposizione testamentaria, non essendo sufficiente, sic et simpliciter, la carenza di questo requisito. Peraltro, se è ammessa la possibilità che il testamento rechi una data non corrispondente a quella reale, non si vede perché altrettanto non debba valere con riferimento alla mancanza ovvero alla incompletezza della data. 
La data è importante per due motivi fondamentali. Se ci sono più testamenti, non complementari tra loro, si devono applicare le disposizioni dell'ultimo in ordine di tempo. E questo non è il caso che interessa il presente giudizio, infatti vi è un unico e mai contestato testamento. 
La data è importante, altresì, nel caso di contestazioni per valutare la sussistenza della capacità di intendere e volere del disponente al momento della redazione dell'atto. E neanche questo aspetto interessa il caso in esame. 
Il requisito della data deve essere valutato quale elemento di validità del testamento olografo solo nell'ipotesi in cui il suo accertamento sia determinante ai fini della incidenza di altri fatti giuridici sulla validità del medesimo. Detta interpretazione trova fondamento nella seconda parte dell'art. 602 cod. civ., comma 3, per la quale la prova della non veridicità della data è ammessa solo quando si deve giudicare sulla capacità del testatore, sulla priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento. 
La parte che contesti la verità della data indicata nel testamento olografo, in presenza di una delle ipotesi suddette, deve proporre domanda di accertamento negativo di tale elemento essenziale e grava su di essa l'onere della relativa prova (Cassazione, ordinanza 22 settembre 2017 n. 22197; nello stesso senso, in precedenza, Cassazione Sezioni Unite 15 giugno 2015, n. 12307). 
Orbene, nessuna delle parti in causa ha eccepito nulla circa la validità del testamento del comune dante causa. 
Così il CTU ha redatto un “progetto divisionale in caso di riconoscimento giudiziale del testamento del de cuius” ed un progetto divisionale senza il riconoscimento del testamento, ed in entrambi i casi, si ribadisce, la appellate hanno la maggior parte delle quote ereditarie (si veda ### a chiarimenti n.2). 
Ma, come già evidenziato, il Tribunale, come non ha reso alcuna motivazione circa la decisione di applicare la perizia n.1, piuttosto che quella corretta ovvero la “### a chiarimenti 2”, così non ha fornito alcuna ragione sul perché ha deciso di non prendere in considerazione il testamento olografo del nonno di tutte le parti in causa.  Per questi motivi l'appello incidentale va accolto e la sentenza appellata va riformata, nel senso che, relativamente ai beni non rientranti nell'usucapione, la divisione ereditaria avvenga sulla scorta delle quote rilevabili dalla relazione del ### arch. ### definita “### a chiarimenti n. 2”nonché su quelle effettuate dal medesimo CTU nell'ipotesi divisionale predisposta considerando valido ed efficace il testamento olografo di ### Sulla base di tali criteri, le quote spettanti a ciascun erede sulla massa ereditaria di ### sono le seguenti: ### quota 4,81%, valore quota euro 2.169,80; ### quota 4,81%, valore quota euro 2.169,80; ### quota 4,81%, valore quota euro 2.169,80; ### quota 10,95%, valore quota euro 4.942,20; ### quota 37,32%, valore quota euro 16.849,68; ### quota 37,32%, valore quota 16.849,68. 
Stante il comune interesse alla divisione, la metà delle spese processuali del doppio grado del giudizio va compensata tra le parti, mentre la residua metà, secondo la liquidazione di cui in dispositivo, va posta a carico degli appellanti principali per il principio della soccombenza. 
Le spese relative alla c.t.u. vanno poste a carico di tutte le parti.  P.Q.M.  La Corte di Appello di ### - collegio civile - definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da ###### nei confronti di ### e ### avverso la sentenza 726/2017 del Tribunale civile di ### in composizione monocratica, e sull'appello incidentale proposto avverso la stessa sentenza da ### e ### ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: - rigetta l'appello principale; accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dispone che la divisione ereditaria de qua, relativamente agli immobili non rientranti nell'usucapione, avvenga sulla scorta delle quote rilevabili dalla relazione del ### arch. ### definita “ ### a chiarimenti n. 2”, nonché in base alle quote predisposte dal medesimo CTU nell'ipotesi divisionale che considera valido ed efficace il testamento olografo di ### ovverossia: ### quota 4,81%, valore quota euro 2.169,80; ### quota 4,81%, valore quota euro 2.169,80; ### quota 4,81%, valore quota euro 2.169,80; ### quota 10,95%, valore quota euro 4.942,20; ### quota 37,32%, valore quota euro 16.849,68; ### quota 37,32%, valore quota 16.849,68; - compensa per la metà tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio, e pone a carico degli appellanti principali la residua metà che, nell'intero, liquida, per il primo grado, in euro 4.050,00 per compensi al difensore, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa, 15%, Iva e Cpa come per legge; e che liquida per il secondo grado, per l'intero, in euro 5.200,00 per compensi al difensore, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa, 15%, Iva e Cpa come per legge; - pone definitivamente a carico di tutte le parti le spese relative alla CTU esperita in primo grado; - dà atto che l'appello principale è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co. 1 - quater del d.p.r. 115/2002. 
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 27 ottobre 2021. 
Il consigliere est. 
Dr.ssa ### Dr. ssa ### d'### 

causa n. 259/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Carosella Rita, D'Errico Maria Grazia

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Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 1592/2021 del 22-07-2021

... preliminari formulate da ### nonché la domanda di usucapione dei beni ereditari dallo stesso proposta; con successiva sentenza definitiva n. 1318 del 29 marzo 2019 il Tribunale dichiarava aperta la successione legittima di ### deceduta a ### il 5 marzo 1991, in favore del coniuge superstite, ### e dei figli ##### e ### dichiarava aperta la successione testamentaria di ### deceduto in ### il 27 giugno 2007, regolata dal testamento pubblico del 7 giugno 2007; scioglieva la comunione sussistente inter partes e condannava ### al rilascio dei beni alle sorelle e ai legatari e al risarcimento dei danni in favore delle sorelle per il mancato godimento e pari uso degli immobili facenti parte degli assi ereditari; condannava, infine, ### al pagamento delle spese processuali e di consulenza tecnica di ufficio, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento di euro 5.000,00 nei confronti di ciascuna parte costituita. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello ### e ha chiesto, in riforma della stessa per i motivi di seguito esaminati, di accogliere la domanda di usucapione come formulata in primo grado e, in subordine, di accogliere l'eccezione di prescrizione dell'accettazione (leggi tutto)...

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 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'### La Corte d'### di ### - ### - composta da: 1) Dott.ssa ### rel. ed est.  2) Dott. ### 3) Avv. ### BILLÉ Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 1104/2019 R.G., avente per oggetto: “successione”; TRA ### nato a ### il ###, c.f.  ### in proprio e quale legale rappresentante della società in nome collettivo ##### e ### p.i. e c.f. ###, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti ### e ### giusta procura in atti; ### CONTRO ### nata a ### il ###, c.f.  ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti; ### nata a ### il ###, c.f. ###, e ### nata a ### il ###, c.f.  ###, entrambe rappresentate e difese dall'avv.  ### giusta procura in atti; ### nato a ### il ###, c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti; ##### nato a ### il ###, c.f.  ###; ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. ###; ### S.P.A. ###.C.A., in persona del legale rappresentante pro tempore c.f. ###; ### all'udienza cartolare del 25 maggio 2021 venivano precisate le conclusioni come da verbale in atti.  ### sentenza non definitiva n. 2343/2016 il Tribunale di ### rigettava tutte le eccezioni preliminari formulate da ### nonché la domanda di usucapione dei beni ereditari dallo stesso proposta; con successiva sentenza definitiva n. 1318 del 29 marzo 2019 il Tribunale dichiarava aperta la successione legittima di ### deceduta a ### il 5 marzo 1991, in favore del coniuge superstite, ### e dei figli ##### e ### dichiarava aperta la successione testamentaria di ### deceduto in ### il 27 giugno 2007, regolata dal testamento pubblico del 7 giugno 2007; scioglieva la comunione sussistente inter partes e condannava ### al rilascio dei beni alle sorelle e ai legatari e al risarcimento dei danni in favore delle sorelle per il mancato godimento e pari uso degli immobili facenti parte degli assi ereditari; condannava, infine, ### al pagamento delle spese processuali e di consulenza tecnica di ufficio, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al pagamento di euro 5.000,00 nei confronti di ciascuna parte costituita. 
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello ### e ha chiesto, in riforma della stessa per i motivi di seguito esaminati, di accogliere la domanda di usucapione come formulata in primo grado e, in subordine, di accogliere l'eccezione di prescrizione dell'accettazione dell'eredità di ### da parte della figlia ### di accogliere l'eccezione di nullità parziale del testamento di ### per violazione dell'art. 588 c.c. non potendosi avere un legato di quota, e di revocare, quindi, l'assegnazione della quota disponibile in favore di ###### e ### in subordine, di dichiarare, comunque, la rinuncia di ### di accertare l'errore di calcolo delle quote in considerazione degli errori commessi dal consulente tecnico di ufficio e, quindi, di procedere ad un nuovo piano di divisione e, in subordine, di accertare la non attuabilità del piano divisorio per il mancato rispetto della normativa urbanistica; di riconoscere i beni oggetto del compendio ereditario quali beni aziendali e, quindi, della società di fatto #### e ### di rigettare la domanda di fruttificazione e di condannare le appellate al risarcimento dei danni per le somme spese a tutela e conservazione dei beni dei due assi ereditari; di revocare la condanna ex art. 96 c.p.c. 
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita ##### e ### e hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione perché infondata. 
Nessuno si è costituito per ### e per gli istituti di credito ### del ### s.p.a. e ### s.p.a. in l.c.a., benché regolarmente citati. 
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, all'udienza cartolare del 12 gennaio 2021 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Rimessa la causa sul ruolo per l'astensione di uno dei componenti del collegio, all'udienza cartolare del 25 maggio 2021 i procuratori delle parti hanno precisato nuovamente le loro conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ### e degli istituti di credito ### del ### s.p.a.  e ### s.p.a. in l.c.a., non costituitisi in giudizio nonostante la regolarità della notificazione della citazione nel presente procedimento. 
Sempre in via preliminare, le parti appellate eccepiscono l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza non definitiva n. 2343/2016 in quanto, proprio per le statuizioni definitive sulle eccezioni preliminari, è una sentenza definitiva e, pertanto, l'appello doveva essere proposto immediatamente. 
Questa eccezione non è fondata. 
Infatti, è da considerarsi definitiva la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) delle domande o su capi autonomi della domanda, mentre è da considerarsi non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza resa su questioni preliminari alla decisione finale e che non contenga quegli elementi formali sulla base dei quali va operata la distinzione, cioè la pronuncia sulle spese o un provvedimento relativo alla separazione dei giudizi. 
Ora nella specie, il primo giudice provvede solo sulle eccezioni preliminari rispetto alla domanda principale di petizione ereditaria e di scioglimento della comunione, e sulla domanda di usucapione riservando alla decisione finale la pronuncia sulle spese; indi, appaiono corrette la riserva di appello e l'impugnazione della sentenza non definitiva in uno con quella definitiva. 
Parimenti infondata appare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di ### nella qualità di legale rappresentante della società in nome collettivo irregolare #### e ### Infatti, la legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta (cfr. in questo senso Cass. n. 15356/2020). 
Nella specie, ### nel giudizio di primo grado si è costituito in proprio e nella qualità, di guisa che l'appello proposto nella stessa veste appare ammissibile.  _________________ Passando, ora, all'esame del merito, con il primo motivo di impugnazione la parte censura la sentenza definitiva del primo giudice per aver ritenuto la sussistenza di un giudicato interno sulle eccezioni già rigettate con la sentenza non definitiva. A dire della parte, invece, la riserva di appello formulata nel giudizio di primo grado esclude qualunque giudicato. 
Questo motivo appare, più che infondato, inammissibile. 
Infatti, il primo giudice giustamente si riferisce al vincolo della sentenza non definitiva (anche se non passata in giudicato) sulle questioni già definite, vincolo che impone al giudice di non poter risolvere quelle medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva se non violando il giudicato interno (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 6251/2018). 
Con il secondo motivo di impugnazione la parte censura la sentenza del primo giudice di rigetto della sua domanda di usucapione dei beni ereditari. Sostiene, invece, la parte, innanzitutto, di aver richiesto l'interrogatorio formale delle sorelle al fine di provocare la confessione delle stesse circa la loro estraneità ai beni rientranti nell'asse ereditario dalla data della morte della madre, richiesta, questa, disattesa dal primo giudice, e ne chiede ora il rinnovo. 
Ed ancora, la fondatezza della domanda, a dire dell'appellante, emerge dalla lettera inviata dalle sorelle in data 1 giugno 2012, ben oltre il ventennio dalla morte della madre, con cui ammettevano il possesso dei beni in capo al fratello (“ritenuto che allo stato lei continua a detenere in via esclusiva” cui si aggiunge “la invitiamo immediatamente a consegnare le chiavi di ingresso”). 
Quindi, l'appellante sostiene di aver posseduto i beni da più di vent'anni, di aver eseguito lavori di ristrutturazione su autorizzazione del giudice delegato al fallimento sin dal 1995, di essere riconosciuto dal curatore fallimentare come erede e legittimato alla riconsegna di beni e di essere riconosciuto come unico possessore anche dalle sorelle; indi, ritiene di aver vinto la presunzione iuris tantum di aver compiuto gli atti nell'interesse di tutti i chiamati. 
Aggiunge, ancora, che questo possesso utile ad usucapionem non è interrotto neppure dall'attività posta in essere dal curatore fallimentare, il quale è un mero detentore, di guisa che l'art. 42 l. fall. non è ostativo all'usucapione, in quanto il curatore, con la riconsegna dei beni, restituisce la mera detenzione, mentre il possesso nel corso degli anni è rimasto in capo ad esso appellante. 
Questo complesso motivo appare infondato e va, di conseguenza, rigettato. 
Infatti, quanto all'interrogatorio formale delle sorelle #### e ### va osservato che la parte vi ha già rinunciato non avendo insistito sulla richiesta di prova all'udienza di precisazione delle conclusioni avanti al primo giudice (cfr. in atti verbale dell'udienza del 15 dicembre 2015). 
A tal riguardo è oramai concorde la giurisprudenza della S.C.  nell'affermare che la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie, ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 16290/2016 e n. 3229/2019). 
Detto ciò, “Il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possede ###più uti condominus . A tale riguardo non è univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse anche degli altri coeredi” (Cass. n. 966/2019). 
Quanto, poi, alla prova del possesso, è vero che “La redazione dell'inventario da parte del curatore fallimentare, attraverso il quale vengono individuati, elencati, descritti e valutati i beni della massa, non comporta la materiale apprensione delle cose da parte del curatore, il quale ne diviene mero detentore, senza alcuna sottrazione “ope legis” delle stesse al fallito, non costituendo, pertanto, tale atto una causa interruttiva del possesso di quest'ultimo” (Cass. n. 17605/2015; cfr. in questo senso anche Cass. n. 16853/2005). 
Tuttavia, nella specie tutti gli atti compiuti dall'appellante sono espressione di un possesso uti condominus e non uti dominus. 
Ed infatti, innanzitutto, la de cuius, dichiarata fallita, era nel possesso dei suoi beni fino alla morte - o meglio, il figlio non sostiene di aver posseduto già da prima del decesso della madre - ; indi, alla morte della ### la situazione possessoria continuava in tutti gli eredi e la richiesta di ### per l'esecuzione di alcuni lavori gratuitamente in favore dei beni appresi al fallimento per tutelare “gli interessi dei creditori e propri” è molto equivoca perché può essere espressione del suo interesse di “compossessore” unitamente alle sorelle, considerata anche la natura dei lavori oggetto della richiesta di autorizzazione: “piccoli lavori di manutenzione, cura delle piante e delle assenze arboree, che specie nell'arida stagione estiva, si potrebbe compromettere irrimediabilmente la loro sussistenza” (cfr. richiesta in atti). 
Nessuna situazione possessoria può, poi, trarsi dalla riconsegna del compendio ereditario residuo da parte del curatore fallimentare, il quale precisa appunto di “lasciare impregiudicata la posizione di eventuali terzi”, né dalla lettera delle sorelle dell'1 giugno 2012 che intimano al fratello la consegna dei beni “detenuti in via esclusiva”: le sorelle riconoscono solo la detenzione e, quindi, la disponibilità in capo all'appellante e non anche una situazione possessoria quale unico proprietario. 
In definitiva, si deve confermare il rigetto della domanda di usucapione dei beni ereditari, considerato che manca la prova del superamento della presunzione iuris tantum che il coerede abbia utilizzato e amministrato i beni anche nell'interesse degli altri coeredi; infatti, è pacifico ritenere che il coerede che, dopo la morte del de cuius, abbia la disponibilità dei beni, possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, e, ai fini dell'usucapione, deve estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possede ###più uti condominus: non è, al riguardo, univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato i beni ereditari e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo appunto la presunzione di cui sopra.  _________________ Con il terzo e il quarto motivo di impugnazione la parte censura la sentenza del primo giudice per il rigetto dell'eccezione di prescrizione ex art. 480 c.c. dell'accettazione dell'eredità della madre da parte di ### sostiene l'appellante che gli atti indicati nella sentenza impugnata, e cioè il conferimento ad un tecnico dell'incarico di procedere alla divisione dei beni, la procura ad amministrare, l'asserito pagamento di debiti ereditari e l'opposizione di pagamento di debiti ereditari, non sono sufficienti per un'accettazione tacita di eredità. 
Ritiene, poi, il ### che tutti i beni di cui al presente procedimento sono tutti beni conferiti alla società di fatto sussistente tra esso appellante e i genitori ### e ### e, pertanto, tutti i beni, per come ammesso dalla stessa controparte, erano di proprietà della medesima società; peraltro, la sorella era rimasta assente da tutta la procedura fallimentare e la sua posizione, pur anche incidenter tantum, è stata esaminata nella procedura fallimentare in cui appunto si è affermata la prescrizione del diritto della stessa di accettare l'eredità della madre; inoltre, sempre a dire dell'appellante, è anche prescritto il diritto dell'erede di chiedere la liquidazione della quota societaria della madre. 
Anche questi motivi, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi, appaiono infondati e vanno, di conseguenza, rigettati. 
Ed infatti, innanzitutto, quanto al conferimento dei beni immobili alla società di fatto, come giustamente mette in evidenza il primo giudice, lo stesso, ove esistente, si sarebbe dovuto fare a mezzo di atto scritto; infatti, il conferimento di beni immobili in società irregolari, proprio per i requisiti di forma richiesti dalla legge, non ha effetto traslativo della proprietà e, dunque, la titolarità dei beni rimane in capo al conferente, tant'è che, appunto, i beni risultano appresi alla procedura a seguito del fallimento personale di ### e ### Irrilevante, poi, il riferimento della parte alla prescrizione della richiesta della quota sociale, in quanto nella specie si tratta della divisione dei beni residui del patrimonio della de cuius dichiarata fallita, dopo la chiusura del fallimento, e non anche della quota sociale. 
Quanto, poi, all'accettazione dell'eredità da parte di ### l'eccezione di prescrizione appare infondata. 
A tal riguardo va detto che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente all'atto di apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse ereditario; in altri termini, occorre valutare il comportamento complessivo del presunto erede, dando rilevanza agli atti compiuti dal chiamato all'eredità che, ex articolo 476 del codice civile, presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. 
In primo luogo, va sottolineato che questa Corte di ### pronunciandosi sui reclami avverso il concordato fallimentare proposti dalle sorelle ### rispettivamente, quanto a ### con atto del 30 luglio 2010 e, ad ### con atto del 20 agosto 2010, evidenzia il riconoscimento della legittimazione ad agire delle sorelle ### ad effettuare le opposizioni e la soluzione relativa al loro stato con riferimento all'eredità assume solo un valore incidentale e non suscettibile di giudicato; peraltro, sottolinea che la decisione risulta adottata senza delimitare l'ambito di indagine in ragione della qualità, o meno, delle sorelle di eredi o di chiamate all'eredità dei genitori falliti (cfr. in atti copia del provvedimento di questa Corte). 
Quanto, poi, al reclamo avverso il provvedimento di concessione del sequestro conservativo, va osservato che, come sostenuto dall'appellata, il giudice del reclamo non prende alcuna posizione in ordine all'accettazione, o meno, dell'eredità da parte di ### ma revoca il sequestro per motivi di merito (cfr. in atti copia del reclamo). 
Detto ciò e passando all'esame degli altri atti, nella specie innanzitutto appare rilevante il conferimento in data 23 dicembre 1991 dell'incarico ad un professionista, arch. ### per la stima dei beni; incarico conferito da ### e dalle tre sorelle ### proprio su impulso del fratello ### per la divisione dell'asse materno.  ### sostiene che questo è un atto equivoco potendo tutt'al più essere interpretato come un mero inventario dei beni ereditari; tuttavia, osserva la Corte, che non si tratta di una mera descrizione dei beni, bensì di una stima degli stessi al fine di addivenire alla formazione delle quote e soddisfare la richiesta del fratello di procedere alla divisione. 
Ed ancora il 15 gennaio 1993 con atto ### rep.  46705 racc. n. 15464, registrato il 21 gennaio 1993, l'appellata nomina proprio procuratore speciale l'avv. ### “affinché in suo nome, vece e conto, occorrendo anche in concorso con gli altri aventi diritto, compia qualsiasi atto di gestione, amministrazione ordinaria e straordinaria che, a suo giudizio, possa essere ritenuto utile e necessario, con riguardo all'intera successione della madre ### … e del quale la mandante è erede”. 
Orbene, a prescindere dalla dedotta genericità della procura ai fini del compimento degli atti di straordinaria amministrazione, comunque l'art. 1708, comma 2, c.c., disponendo che il mandato generale non comprende gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non indicati espressamente, esclude la nullità per indeterminabilità dell'oggetto della procura generale: il conferimento, quindi, del potere di compiere gli atti di gestione, pur anche di ordinaria amministrazione, unitamente alla qualificazione di “erede” della madre, costituiscono elementi idonei ad esternare la volontà di accettare l'eredità. 
Ma in ogni caso, nella specie gli atti di straordinaria amministrazione sono specificamente indicati nella procura; infatti, pur anche a solo titolo esemplificativo, vengono indicati i poteri conferiti: compilare la denuncia di successione e corrispondere le imposte, liquidare (e quindi, vendere) anche con vari atti di disposizione il patrimonio mobiliare e immobiliare, stipulare contratti di locazione ed affitti, e risolvere questi contratti, consentire la costituzione di ipoteca; quindi, almeno, per le attività esplicitamente indicate, la procura deve ritenersi specifica. 
Indi, non c'è dubbio che questa procura, anche a vendere, costituisce accettazione dell'eredità della madre. 
Inoltre, con la denuncia dei redditi del 1992, ### indica quali redditi proprio anche quelli derivanti dagli immobili provenienti dall'eredità materna, per come risulta dalla dichiarazione 740/92, dove appunto vengono indicati nel riquadro dei redditi dei fabbricati anche quelli provenienti dall'eredità materna. 
Tutto ciò è sufficiente a ritenere la tempestiva accettazione dell'eredità materna da parte di ### Peraltro, bisogna ancora aggiungere anche i ricorsi presentati dalla predetta avverso avviso di liquidazione ICI per gli anni 2000 e 2002: questi ricorsi per la contestazione di imposte successive all'apertura della successione sono ulteriore espressione dell'accettazione dell'eredità, anche solo per contestare - per come sostenuto dall'appellante - la propria legittimazione a pagare, trattandosi di tributi dovuti dal fallimento: è evidente che questa doglianza presuppone l'accettazione dell'eredità.  _________________ Con il quinto motivo di appello la parte censura la sentenza del primo giudice, il quale, da un canto, qualifica “legatari” ### e ### destinatari in parti uguale della porzione disponibile dell'asse relitto da ### unitamente alle sorelle ### e ### e, dall'altro, però non rileva la nullità di questi legati per indeterminabilità dell'oggetto. 
Inoltre, con riferimento alla posizione di ### l'appellante eccepisce la prescrizione o decadenza. 
Anche questo motivo appare infondato e va, di conseguenza, rigettato. 
A tal riguardo, proprio al fine di esaminare l'eccezione di nullità del legato proposta, bisogna procedere alla esatta qualificazione della disposizione testamentaria del de cuius; bisogna, quindi, qualificare giuridicamente la posizione delle figlie e dei terzi, chiamati a succedere al testatore per la quota disponibile, cioè se eredi o legatari, in quanto il legatario non è erede ma avente causa, poiché succede a titolo particolare, peraltro, in forza di un atto di liberalità accessoria, e come tale egli non risponde ex art. 756 c.c. dei debiti ereditari neppure entro i limiti dei beni attribuitigli e, in genere, non è investito della cosiddetta rappresentanza ereditaria; il legatario può essere soggetto ai pesi imposti sul legato e, in questo caso, risponde “intra vires” ovvero nei limiti del valore di quanto ricevuto. 
Orbene, dall'esame del testamento redatto dal de cuius si evince che lo stesso ha provveduto ad una divisio inter liberos, cioè ad una divisione del suo patrimonio tra gli eredi, per come si può facilmente desumere dal fatto che indica le quote astratte da assegnare ai suoi eredi e dispone di tutto il suo patrimonio. 
In materia successoria sia nel legato quanto nell'institutio ex re certa il testatore fa riferimento a un determinato bene o complesso di beni considerandoli comunque come quota dell'intero asse ereditario nel caso di istituzione ereditaria, mentre come beni determinati e singoli da non considerare quote ideali del proprio patrimonio nel caso di legato. Si è in presenza di un legato nel caso di lascito di un bene determinato mentre, l'istituzione di erede ex re certa ricorre unicamente quando la dichiarazione testamentaria, nel suo complesso, induca un ragionevole dubbio che, nonostante l'indicazione di cespiti determinati, il testatore abbia voluto chiamare il destinatario di essi a una successione a titolo universale. 
In altri termini si tratta dell'istituto di cui all'art. 734 c.c., che ricorre quando la volontà del testatore è quella di effettuare direttamente la divisione dei suoi beni fra gli eredi, distribuendo tra questi le sue sostanze mediante l'assegnazione di singole quote concrete, con effetti reali ed immediati: ciò è quello che è successo nella specie, per come si evince appunto dall'indicazione delle quote tra gli eredi. 
Orbene, nella specie proprio l'assegnazione di una quota della disponibile ai soggetti sopra indicati è espressione della loro qualità di eredi e non legatari, di guisa che l'eccezione di nullità della disposizione testamentaria deve essere rigettata. 
Inammissibile, perché tardiva, risulta, poi, l'eccezione di prescrizione - peraltro sollevata in maniera generica non nel giudizio di primo grado - per la quota di eredità devoluta in favore del ### _________________ Con il sesto motivo di impugnazione la parte fa rilevare un conflitto di interessi tra le sorelle e, quindi, l'impossibilità ad essere difese da un unico difensore. 
Anche questo motivo è infondato in quanto non sussiste alcun conflitto di interesse tra le sorelle, le quali, accettando le disposizioni testamentarie del padre, agiscono per lo scioglimento della comunione secondo la volontà paterna. 
Inammissibile è il settimo motivo di appello con cui il ### denuncia solo la condotta processuale delle sorelle, senza al contempo censurare una statuizione della sentenza eventualmente conseguenza di questa condotta, nella quale si sarebbe riscontrata “una certa disinvoltura”.  _________________ Nell'ambito delle questioni da trattare appare ora opportuno esaminare il 9° e il 10° motivo di impugnazione. 
Con il nono motivo di impugnazione la parte censura la sentenza del primo giudice di condanna al pagamento della fruttificazione e deduce, innanzitutto, quanto ai frutti liquidati in favore dei legatari, l'invalidità delle disposizioni testamentarie e, poi, la mancanza di prova di alcuna fruttificazione, comunque non dovuta per l'intervenuta usucapione e prescrizione dei diritti delle appellate. Lamenta, poi, che nonostante il consulente tecnico di ufficio abbia abbattuto del 20% il valore della fruttificazione, il giudice tiene conto dell'intero valore della fruttificazione senza motivare il criterio utilizzato. 
Con il decimo motivo il ### denuncia l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna delle controparti ai costi di gestione sostenuti da esso appellante nonostante la documentazione prodotta in atti. 
Questi motivi da trattarsi congiuntamente, perché strettamente connessi, e, comunque, indipendenti dalle sorti dello scioglimento delle comunioni ereditarie, appaiono infondati e vanno, di conseguenza, rigettati. 
Ed infatti, innanzitutto, è pacifica tra le parti la piena detenzione di tutti i beni in capo al ### tanto che lo stesso propone una, pur anche infondata, domanda di usucapione. 
Indi, per giurisprudenza costante, il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è obbligato, agli effetti dell'art. 723 cod.  civ., per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 2148/2014); e ciò anche in caso di beni eventualmente abusivi in quanto il carattere abusivo dell'immobile non incide sulla possibilità di godimento degli stessi ( giurisprudenza della S.C. sulla validità del negozio di locazione, avente appunto ad oggetto il godimento del bene: Cass. n. 17557/2020) Quanto, poi, alla parziale riduzione applicata dal consulente tecnico di ufficio, non adottata dal Tribunale, pur non motivata, la decisione del primo giudice va pienamente condivisa in quanto la detta riduzione riguarda il rischio di eventuali sfitti ed inesigibilità, ma nell'ambito dei rapporti tra i coeredi ciò che va risarcito è proprio la mancanza del godimento e il riferimento al valore locativo è comunque un criterio equitativo. 
Con riferimento alle eventuali spese per la gestione dei beni ereditari, la domanda è infondata in quanto generica considerato che nel presente atto di appello fa generico riferimento a documenti e fatture prodotte senza alcuna specificazione sulla tipologia dei lavori, sul loro costo e sui tempi di realizzazione, considerato, peraltro, che i beni in questione risultano appresi dal fallimento dei soci e che gli stessi vengono restituiti in data 19 dicembre 2011. 
Infine, quanto agli eventuali pagamenti effettuati per debiti ereditari in sede fallimentare, a prescindere dal merito, il motivo è inammissibile perché nessuna domanda risulta formulata nel giudizio di primo grado.  ________________ Passando, ora, all'esame dell'ottavo motivo di impugnazione, il ### censura la sentenza di scioglimento della comunione per l'attribuzione di una quota dell'asse del padre ai legatari nonché per la divisione effettuata nonostante l'abusivismo di alcuni immobili; contesta, poi, anche il valore attribuito ai beni. 
Quanto all'attribuzione del bene ai legatari, si è già detto sopra che l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (“institutio ex re certa”) atteso che il testatore ha inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni e in una quota del patrimonio relitto, e, pertanto, tutte le parti in causa devono partecipare alla divisione. 
È vero, però, che il primo giudice ha seguito l'orientamento interpretativo che, nel coordinare tra loro della L. n. 47 del 1985, artt.  17 e 40, reputava nullo lo scioglimento della comunione solo se questa avesse ad oggetto edifici abusivi la cui costruzione fosse iniziata dopo il 17 marzo 1985 (Cass. 13 luglio 2005, n. 14764). 
E, quindi, nella specie trattandosi nella specie di un fabbricato costruito in epoca anteriore alla data di discrimine, il primo giudice afferma che l'eventuale non conformità degli immobili non costituisce impedimento alla divisione giudiziale della comunione. 
Tuttavia, questo orientamento interpretativo è stato superato dalla giurisprudenza delle sezioni unite, le quali hanno negato la sussistenza di valide ragioni per differenziare il trattamento normativo in base al tempo di edificazione dell'immobile abusivo, e quindi per escludere la nullità dello scioglimento della comunione relativa ad edificio irregolare sol perché questo sia stato costruito anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 (Cass. s.u. n. 25021/2019). 
Infatti, secondo le sezioni unite “gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge medesima ove dagli atti stessi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967” (Cass. n. 25021/2019; cfr. in questo senso più recentemente n. 2675/2020). 
Indi, questo motivo di impugnazione necessita di un'ulteriore fase istruttoria per cui la causa deve essere rimessa in istruttoria. 
Le spese al definitivo.  P.Q.M.  La Corte di ### di ### non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1104/2019 R.G., dichiara la contumacia di ### e degli istituti di credito ### del ### s.p.a. e ### s.p.a. in l.c.a.; Rigetta i motivi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 dell'appello proposto da ### in proprio e nella qualità, avverso le sentenze del Tribunale di ### n. 2343/2016 del 26 aprile 2016 e n. 1318 del 29 marzo 2019. 
Rimette la causa sul ruolo come da ordinanza emessa in pari data. 
Spese al definitivo. 
Così deciso in ### il 12 luglio 2021 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di #### (dott.ssa ### 

causa n. 1104/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Longo Grazia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6433/2025 del 11-03-2025

... itolari dei dir itti enfiteu tici sul terreno per usucapione; in via subordin ata hanno chiesto che si procedesse allo scioglimento della comunione enfiteutica, con obbligo di rendiconto a carico dei convenuti. Dei convenut i citati si è co stituit o solo ### dichiarando di essere divenuto unico titolare dei diritti sul terreno per 3 avere acquistato dal fratello i diritti dello stesso e chiedendo il rigetto delle domande, in quanto il terreno era rimasto per intero alla madre ### all'atto dello scioglimento della comunione tra di lei e ### e quindi la donazione aveva natura ricognitiva di una acquisizione già avvenuta per usucapione e per successione ereditaria. Con sentenza non definitiva n. 156/2012 depositata il ### il Tribunale dell'### ha dichiarato la nullità della donazione del 15-2- 1996, in quanto la donante ### aveva disposto di bene altrui e, seppure l'atto nullo costituisse titolo astrattamente idoneo al fine dell'usucapione, non era stata data la prova del possesso per un decennio, perché l'atto di donazione era del 1996 e la causa era iniziata nel 2004; h a disposto la rimessio ne del la causa in istruttoria pe r svolgere consulenza tecnica d'uffici o che determinasse (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 25711/2019 R.G. proposto da: ### c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### elettivamente domiciliato in ### presso l'avv. ### nel suo studio in viale ### n. 98 ricorrente contro ### c.f. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### con domicilio digitale ### controricorrente ### intimata avverso la sentenza n.1506/2018 della Corte d'Ap pello dell'### depositata il ###, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28-2- 2025 dal consigliere ### 1.### e ### llecchi a hanno convenuto avanti il Tribunale dell'#### e la loro madre ### nullità di donazione RG. 25711/2019 C.C. 28-2-2025 ### espo nendo di avere acquistato, quali eredi del la madre ### a sua volta erede di ### i diritti enfiteutici della stessa per la quota complessiva di 6/8 sul fondo sito in ### località L'### di ### censito al catasto al fg.  40 particella 125; hanno dichiarato che, al decesso in data ### dell'originaria titolare ### comune dante causa delle parti in causa, l'eredità era stata devoluta in forza di testamento pubblico per metà e a titolo di disponibile alla figlia ### e per l'altra metà, a titolo di leg ittima, alla stessa ### rina e, pe r rappresentazione, a ### e ### figl i del figlio premorto; hanno esposto di avere sempre coltivato e posseduto animo domini l'intera particella, con il conseguente acquisto della proprietà per usucapione ; hanno dichiarato che nel 1996 , senza che alcuno informasse la loro madre, era stato installato sul terreno un ripetitore di ### e che successivamente si era venuto a sapere che il contratto di locazione era stato concluso dai convenuti, unici due figli di ### adre, conti tolari della particella per 2/8; han no altresì dichiarato che con successivo atto a rogito notaio ### del 15-2-1996 ### aveva donato agli unici due figli i diritti pari ai 6/8 dell'intero, dichiarando di non essere in possesso di titolo di proprietà regolarmente trascritto, ma di garantire che l'immobile era di sua proprietà per averlo posseduto animo domini in via continuata ed esclusiva per oltre un ventennio. Quindi gli attori hanno chiesto che fosse dichiarata la nullità dell'atto di donazione 15-2-1996 e che fosse dichiarato che gli attori er ano unici t itolari dei dir itti enfiteu tici sul terreno per usucapione; in via subordin ata hanno chiesto che si procedesse allo scioglimento della comunione enfiteutica, con obbligo di rendiconto a carico dei convenuti. 
Dei convenut i citati si è co stituit o solo ### dichiarando di essere divenuto unico titolare dei diritti sul terreno per 3 avere acquistato dal fratello i diritti dello stesso e chiedendo il rigetto delle domande, in quanto il terreno era rimasto per intero alla madre ### all'atto dello scioglimento della comunione tra di lei e ### e quindi la donazione aveva natura ricognitiva di una acquisizione già avvenuta per usucapione e per successione ereditaria. 
Con sentenza non definitiva n. 156/2012 depositata il ### il Tribunale dell'### ha dichiarato la nullità della donazione del 15-2- 1996, in quanto la donante ### aveva disposto di bene altrui e, seppure l'atto nullo costituisse titolo astrattamente idoneo al fine dell'usucapione, non era stata data la prova del possesso per un decennio, perché l'atto di donazione era del 1996 e la causa era iniziata nel 2004; h a disposto la rimessio ne del la causa in istruttoria pe r svolgere consulenza tecnica d'uffici o che determinasse le quote spettanti alle parti sulla base della documentazione in atti. 
Avverso la sentenza ### ha proposto appello, che la Corte d'appello dell'### ha rigettato con sentenza n. 1506/2018 depositata il ###. 
La sentenza ha rigettato il primo motivo di appello, con il quale ### aveva sostenuto che la domanda di nullità della donazione fosse stata svolta solo in via inciden tale. Ha rige ttato il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante aveva sostenuto che, non essendo gli attori gli unici titolari dei diritti enfiteutici oggetto di donazione ma concorrendo con altri eredi che non erano parti del giudizio, la domanda di nullità della donazione poteva essere accolta solo limitatamente alla quota complessiva di 1/9 spettante agli attori; ha dichiarato che gli attori avevano agito allegando la titolarità della quota di 6/8 com plessivament e e avevano addotto vari elementi probatori a sostegno di tale al leg azione, per cui non era pro vata l'eccezione sollevata dall'appellante per contrastare la domanda formulata dagli attori. Infin e ha dichiarato che , considerato l'esito 4 totalmente contraddittorio delle prove testimoniali, il Tribunale aveva implicitamente rigettato tutte le domande di usucapione.  2.### ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, finalizzati a censurare la sentenza impugnata sotto vari profili relativi esclusivamente al rigetto del suo secondo motivo di appello riferito all'accoglimento del la domanda di nullità della donazione.  ### ha resistito con controricorso. 
E' rimasta intimata ### alla quale la notificazione è stata eseguita a mezzo p.e.c. all'indirizzo del difensore con consegna del messaggio il ###. 
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. ci v. e in prossimità de ll'adunanza in camera d i consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. 
All'esito della camera di consig lio del 28-2-2025 la ### e ha riservato il deposito dell'ordinanza.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.). Violazione dell'art.  111, 6° comma ### per carenza assoluta di motivazione”; sostiene che la sentenza impugnata abbia impropriamente applicato il principio della ragione più liquida e abbia erroneamente escluso che vi fossero eredi pretermessi d i ### adre, nonostante egli avesse dedotto che ### avesse altri cinque figli di un primo matrimonio, oltre alla figlia ### dante causa degli attori; rileva che i documenti e le circo stanze ad dotte dalla sentenza impugnata al fine di ritenere la titolarità dei 6/8 delle quote in capo agli attori erano inidonei a tal fine e il fatto rivestiva il carattere di decisività, attinendo sia all'aspetto processuale dell'integrità del contraddittorio, 5 sia a quello sostanziale del limite oggettivo della pronuncia di nullità della donazione.  2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione degli artt. 1419 e 14 21 c.c. (art. 360 n.3 c.p.c.)” e sostiene che la pronuncia di nullità dell'atto di donazione 15-2-1996 potesse essere solo parziale e cioè limitata ai diritti e all'interesse degli attori; aggiunge che tale principio a maggior ragione debba valere nel caso in cui si ritenga che la donazione di cosa altrui sia solo inefficace, con interpretazione più adeguata al caso di specie di donazione di quote di diritti reali appartenenti a più soggetti, solo alcuni dei quali abbiano agito in giudizio.  3.Con il terzo motivo, i ntitolato “nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.)”, il ricorrente rileva che, ove si ritenga inscindibile la pronuncia sulla nullità dell'atto di donazione, si deve altresì ritenere che la ### d'appello avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confro nti dei figli del pri mo matrimonio di ###### e ### aggiunge che la necessità dell'integrazi one del contraddittorio si poneva con rig uardo alla “complessiva domanda” degli attori e dà a tto che, dopo la pro nuncia d ella sen tenza non definitiva, il Tribunale ha tardivam ente dispo sto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di ### sostiene che la ### d'app ello, accogliendo il relativo motivo di gravame, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e disporre la rimessione della causa al primo giudice.  4.Con il quarto motivo, i ntitolato “nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)”, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, dichiarando che ### era titolare di 2/8 del diritto di livello sul cespite, abbia travalicato i limiti della cognizi one attribuitale con l'at to di appello, 6 emettendo pronuncia che ha ass unto almeno potenzi almente i connotati di un giudicato interno; in questo modo, lamenta che gli sia stato precluso di insistere su quanto aveva già dedotto, in ordine al fatto che quando si era aperta la successione di ### era già entrato in vigore l'attuale codice civile, con la conseguenza che la quota degli attori era inferiore a quella da loro sostenuta. Aggiunge che i limiti dell'effetto devolutivo dell'appello non possono recedere di fronte al principio della ragione più liquida, che la sentenza impugnata ha inteso applicare.  5.Deve essere logicamente esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente sostiene che la pronuncia di nullità della donazione del 15-2-1996 dovesse essere limitata alle quote degli attori che avevano formulato la domanda, prospettando altresì che non si configurasse nullità ma soltanto inefficacia della donazione di cosa altrui. 
Il mot ivo è manifestamente in fondato , in quanto la domand a doveva essere esaminata dal giudice di merito così come proposta e, pertanto, nella fattispecie, come volta a ottenere la dichiarazione di nullità integrale della donazione del 15-2-1996 e non di nullità limitata alle quote delle quali gli attori assumevano di essere titolari su quel bene. La circostanza che gli attori fossero titolari del diritto di enfiteusi pro quota sul bene oggetto di donazione li qualificava quali soggetti terzi rispetto alla donazione, interessati a ottenere la dichiarazione di nullità della donazione medesima e perciò legittimati ex art. 1421 cod.  civ. a esperi re l'az ione di nullità; ciò, senza che si giustificasse la pronuncia di nullità parziale, relativa al diverso caso nel quale la nullità colpisca soltanto una p arte o una clausola del con tratto, in forza dell'art. 1419 co. 1 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3 4-7-2023 n. 18794 Rv.  668173-03). 7 Si deve anche escludere ch e fossero le questi oni sul difetto di integrità del contraddi ttorio prospettate dal ri corrente a imporre o giustificare la pronu ncia della nullità soltanto parz iale. ### la prospettazione del ricorrente, non sono stat i parte del giudi zio conclusosi con la sentenza non definitiva tutti gli eredi di ### in quanto nei loro confronti è stato esteso il contraddittorio soltanto nel proseguo della causa, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva. Evidentemente ciò non inficia la dichiarazione di nullità della donazione, perché si esclude che sia configurabile litisconsorzio necessario tra tutti i terzi in astratto interessati a chiedere la pronuncia di nullità di quel contratto. Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta; perciò, nel caso in cui l'azione di n ullità sia esercitata da un terzo rispetto a contratto stipulato inter alios, nei confronti di tutte le parti del contratto (Cass. Sez. 1 4-10-2016 n. 19804 Rv. 641841-01). Nella fattispecie è stato garantito il litisconsorzio necessario nei confronti di tutte le parti del contratto di donazione per il quale è stata proposta la domanda di nullità, in quanto gli attori -terzi rispetto a quel contratto ### ed ### hanno proposto la domanda di nullità nei confronti sia dei donatari ### e ### sia della donante ### inf atti, il ricorrente non svo lge alcuna doglianza sotto questo specifico profilo. 
Quindi, esattamente la sentenza impugnata ha rigettato il secondo motivo di appello con il quale i l ricorrente aveva sostenu to che la pronuncia di nullità dell a donazione potesse essere solo parziale, seppure per le di verse ragioni q ui esposte, con la conseguente correzione della motivazione ex art. 384 ult. cod. proc. civ. 8 Invece, il secondo motivo di ricorso è inammissibile laddove sostiene che la donazion e del 15-2-1996 avrebbe do vuto essere dichiarata solo inefficace in quanto donazione di cosa altrui e non nulla; non risulta che la questione relativa alla qualificazione della donazione come donazione di cosa altrui e ai conseguenti effetti della donazione avente tale contenuto fosse stata devoluta alla cognizione del giudice di appello, per cui la questione risulta nuova in sede di legittimità e perciò inammissibile. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospett ate questioni di cui non vi sia cenn o nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, onde consentire alla ### di verificare ex actis l'esattezza dell'affermazione, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o tem i di contestazione nuovi, n on trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20694 Rv. 65000 9-01, Cass. Sez. 6-1 13-6-2018 n. 15430 Rv. 649332-01, Cass. Sez. 1 18- 10-2013 n. 23675 Rv. 627975-01).  6.Dalle ragioni esposte consegue -in via assorbente rispetto a ogni profilo di inammissibilità riferito alle modalità con le quali è proposto che è manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso, perché non sussisteva ipotesi di litisconsorzio necessario che precludesse la pronuncia di nullità della donazione eseguita dalla sentenza non definitiva del Tribunale. Ogni ulteriore questione è estranea al presente giudizio di legittimità, in quanto lo stesso r icorrente dà atto che il contraddittorio è stato esteso agli altri eredi di ### nel giudizi o di primo grado proseguito per decidere le domande di divisione, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva sulla quale 9 ha deciso la ### d'appello con la sentenza oggetto della presente impugnazione.  7.Deve essere esaminato logicamente il quarto motivo di ricorso, che risul ta inammissibile in quanto non vi è stata nell a sentenza impugnata una pronuncia di accertamento sulle quote di titolarità del diritto in capo ai condividenti idonea passare in giudicato e che perciò il ricorrente abbia interesse a censurare. 
La que stione dell'entità delle quote spettanti alle parti non era stata decisa dalla sentenza non definitiva di primo grado impugnata, che aveva disposto il proseguo del giudizio e la nomina di c.t.u. sul punto, per cui la questione non era stata neppure devoluta alla ### d'appello. Risulta altresì (par. 9.2 della sentenza impugnata) che la ### d'appello ha affrontato la questione della titolarità delle quote esclusivamente sulla base della prospettazione degli attori, per il fatto che ha ri tenuto tale prospettazione rilevante al fine di rigettare il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante odierno ricorrente aveva sostenuto che la dichiarazione di nullità della donazione potesse essere solo parz iale. Ne consegue che la p ronuncia è stat a svolta soltanto entro tali circoscritti limiti, al solo fine di decidere su lla domanda di nullità della donazione decisa dalla sentenza non definitiva e dev oluta alla cognizione della ### d'appel lo e non al fine di accertare la titolarità delle quote di diritto in capo alle diverse parti in causa, in termini perciò inidonei a integrare giudicato nel proseguo del giudizio. La sente nza ha espressamente pro nunciato facendo applicazione del criterio della ragione più liquida, che in sé osta alla formazione del giudicato sugli aspe tti del rappo rto che non hanno costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da p arte del giudice di merito (Cass. Sez. 3 9-11-2021 n. ### Rv. 662732-01, Cass. Sez. 1 17-3-2015 n. 5264 Rv. 634652-01). 10 8.Dalle ragioni esposte per dichiarare l'inammissibilità del quarto motivo consegue l'inammissibilità anche del primo motivo, ugualmente per carenza di interesse. 
Il ricorrente non ha interesse a censurare gli argomenti probatori in forza dei quali la sentenza impugnata ha recepito la prospettazione degli attori secondo la quale la quota di diritto di cui essi erano titolari era pari a 3/8 ciascuno. Dalle ragioni esposte nella di samina del secondo e del terzo motivo di ricorso, consegue che l'entità della quota del dirit to enfiteutico in capo agl i attori non incideva sul dirit to a ottenere la dichiarazione di nullità della donazione né comportava che la pronuncia di nullità della donazione fosse avvenuta a contraddittorio non integro per la presenza di litisconsorti necessari pretermessi; per le ragioni esposte nella disamina del quarto motivo, le affermazioni della sentenza impugnata sull'entità della quota di diritto in capo agli attori non erano statuizioni suscettibili di passare in giudicato. Quindi il ricorr ente non ha interesse neppure all' accertamento in ordin e all'esattezza delle valutazioni sul le quali la sentenza h a fondato le relative affermazioni sulla quota di diritto in capo agli attori.  9.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato. 
Le spese seguono la soccombenza. 
In considerazione dell'esito del ricorso, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi 11 ed Euro 6.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. 
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggi o 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della seconda sezione 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Cavallino Linalisa

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