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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8178/2022 del 19-09-2022

... “(…)Il contratto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa - 9 - registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente (…)E' nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione(…)”. Ne deriva che : a) la mancata registrazione del contratto di locazione di immobili è causa di nullità dello stesso; b) Il contratto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente; c) e' nullo il solo patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a (leggi tutto)...

testo integrale

N. 3129/2018 R.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Napoli 9 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3129/2018 R.Gen.Aff.Cont. decisa con lettura del dispositivo e della motivazione all'udienza del 19.10.2022 ex art 429 c.p.c TRA ### (C.F. ###), ### CAMPO (C.F. ###), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ### - ### - E ### (codice fiscale #####) , ### ( codice fiscale #####,) e ### (codice fiscale #####), quali eredi di ### nato a Napoli ### il ###, e deceduto il ### rapp.ti e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocato ### e dall'avvocato ### .- ### Oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni . 
Conclusioni: come da verbale di udienza del 19/9/2022.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art 447 bis cpc del 6/2/2018 ritualmente notificato in uno ha pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio ### riducendo di - 2 - essere stati conduttori dell'immobile in Napoli via ### 33 con contratto sottoscritto in data 12 luglio 2000 registrato in data 31 agosto 2000 per uso abitativo contratto sottoscritto con il locatore ### e nel quale erano subentrati in data #### e ### chiedendo la condanna del convenuto al pagamento dell'importo complessivo di euro 51.216,85 (così come elencato nell'atto di citazione e comprovato da allegazione di copia dei bonifici eseguiti) oltre interessi e rivalutazione, per le somme pagate in eccedenza sino a marzo 2016 rispetto al canone di locazione previsto nel contratto registrato in data ###, pari ad euro 413,17 al mese ( lire 800.000). Il tutto con vittoria di spese legali in favore del procuratore anticipatario.   Si costituiva il resistente formulando le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione. 2) Voglia dichiarare che non vi è connessione soggettiva e oggettiva tra il giudizio rubricato al r.g.  21067/2017 e con il giudizio 3119/2018 e rigettare la richiesta di riunione per le ragioni espresse nella presente memoria. 3) Ove mai il ricorrente provi di aver effettuato il tentativo di conciliazione, voglia il giudice dichiarare la nullità del contratto di locazione per omessa registrazione dello stesso da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento. 4) Alla luce di quanto espresso voglia il giudice accertare, in via di eccezione riconvenzionale, che i ricorrenti hanno occupato senza titolo l'immobile dal 12.7.2000 e fino al 8.9.2017 ( fatto incontestato ), voglia determinate l'indennità di occupazione dell'immobile oggetto del procedimento ( censito nel comune di ### foglio 39 particella 798 sub 1), sito in Napoli - #### alla via ### 33 scala unica piano rialzato, interno 1 , composta di salone, 3 vani, cucina, bagno, balcone, p. auto ) da parte di ### e ### dal 12.7.2000 al 11.3.2016 e - dopo l'accertamento e rispetto alla domanda di restituzione dell'indebito percepito dal proprietario, voglia il giudice portare in compensazione, in via di eccezione riconvenzionale in - 3 - compensazione, quanto richiesto da ricorrenti rispetto a quanto dovuto al resistente per l'occupazione senza titolo dal 12.7.2000 al 11.3.2016. 5) A seguito della pronuncia di nullità della pattuizione, voglia il Tribunale accertare , in via di eccezione riconvenzionale, il valore dell'occupazione senza titolo dell'immobile dal 12.7.00 al 11.3.2016 e dichiarare che gli occupanti senza titolo hanno riconsegnato l'immobile ai nuovi proprietari il ###. 6) Alla luce di quanto esposto voglia il Tribunale condannare i ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite per infondatezza della domanda proposta (…)”. 
Esperita mediazione , ammessi ed espletati i mezzi istruttori orali, interrotto il processo per morte del resistente, riassunto lo stesso , si sono costituiti gli eredi di ### in epigrafe indicati come da comparsa in atti ed all'udienza del 19-9-2022 la causa viene decisa ex art 429 cpc . 
Tanto esposto le domande principali sono procedibili per intervenuta mediazione . 
In sede di mediazione ### ha delegato ### al quale suo procuratore per la sede della mediazione (cfr verbale del 19/6/2018), facoltà consentita dal codice civile in quanto vertendosi in materia di diritti di natura obbligatoria nessuna norma prevede che la procura debba essere conferita con atto pubblico . 
Il mediatore ha ritenuto valida la delega fornita da ### ed ### presente in mediazione ed il suo legale avvocato ### (presente anche lui per delega attraverso l'avv ### non hanno sollevato obiezione alcuna innanzi al mediatore circa i poteri del creditore solidale ### a rappresentare anche l'altra attrice ### . 
Ciò vale a maggior ragione in quanto in sede ###ha ritenuto di presentare alcuna offerta dei tipo conciliativo al mediatore per poter chiudere il giudizio in via transattiva e quindi non vi è stata nessuna questione inerente la possibilità di ### gli accettare una - 4 - eventuale conciliazione anche per l'ulteriore parte attrice ; ne consegue che l'eccezione di improcedibilità va dunque disattesa perché infondata. 
In merito alla titolarità attiva , essa non è contestata .   Sulla titolarità passiva dei convenuti in riassunzione si richiama Cass sez. 3, Sentenza n. 3791 del 14/03/2003 secondo cui “### che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario può essere convenuto in giudizio dai creditori del "de cuius", i quali possono ottenerne la condanna al pagamento del debito ereditario per l'intero, salva la limitazione della responsabilità dell'erede entro il valore dei beni ereditari, qualora egli la abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione”. 
Parimenti in base a Cass sentenza n. 6488 del 19/03/2007 “### che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede, come stabilito dall'art. 490, primo comma, cod. civ., con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice (art. 470, primo comma), che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede, e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall'art. 490, secondo comma, cod. civ. ### dell'eredità con beneficio d'inventario, quindi, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere "ultra vires hereditatis", ovverossia al di là dei beni lasciati dal "de cuius".   In senso conforme ###. 3, sentenza n. 14821 del 04/09/2012 secondo cui “### dell'eredità con beneficio d'inventario è pur sempre un'accettazione dell'eredità, sicché l'erede beneficiato, quale successore nel debito ereditario, può essere condannato al pagamento dell'intero, fermo che, in concreto, la sua responsabilità resta limitata "intra vires hereditatis" ove egli faccia valere il beneficio con l'apposita eccezione. Ne consegue che, in caso di esecuzione forzata avviata da un creditore del "de cuius", l'erede beneficiato non ha interesse ad opporre che il bene staggito è estraneo all'asse ereditario per averne il "de cuius" disposto in vita”.  - 5 - Ed ancora in base a ###. 2 -ordinanza n. 20531 del 29/09/2020 “### che abbia accettato con beneficio di inventario, il quale sia convenuto dal creditore del "de cuius" che faccia valere per intero la sua pretesa, se vuole contenere "intra vires" l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, deve far valere tale sua qualità - mediante una difesa che si configura in termini di eccezione in senso lato, invocabile liberamente anche nel giudizio di appello e rilevabile anche d'ufficio dal giudice - nel giudizio di cognizione; in mancanza, la pronuncia giudiziale costituisce un titolo non più contestabile in sede esecutiva”.  ###. 2 - , Sentenza n. 29252 del 22/12/2020 per la quale “A seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prescritta, a pena di inammissibilità dell'azione, dall'art. 564 c.c., l'erede beneficiato risponde dei debiti ereditari e dei legati non solo "intra vires hereditatis", e cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione, ma altresì esclusivamente "cum viribus hereditatis", con esclusione cioè della responsabilità patrimoniale in ordine a tutti gli altri suoi beni, che i creditori ereditari e i legatari non possono aggredire, sicchè già in fase antecedente l'esecuzione forzata è preclusa ogni misura anche cautelare sui beni propri dell'erede, vale a dire diversi da quelli a lui provenienti dalla successione”.   Ed infine per ###. 2 - , Sentenza n. 23398 del 27/07/2022 “In tema di successione ereditaria, l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c.. Ne deriva che, detto istituto, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di - 6 - cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si instauri la fase dell'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, con la quale i giudici d'appello avevano confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dall'erede beneficiato, e rigettato la domanda del creditore, ritenendo che quest'ultimo non avesse azione di accertamento e condanna in danno del coerede, sia pure nei limiti dell'accettazione condizionata)”.   Ne consegue che sussiste la titolarità passiva in capo ai signori ### (codice fiscale #####) , ### ( codice fiscale #####,) e ### (codice fiscale #####), quali eredi di ### nato a Napoli ### il ###, e deceduto il ### , che hanno accettato con beneficio di inventario che risponderanno del titolo esecutivo inerente il presente giudizio intra vires e cum viribus hereditatis . 
In merito alla eccezione di decadenza dall'azione essa è infondata poiché la domanda è stata proposta entro i sei mesi dal rilascio avvenuto in data ### essendo il ricorso ex art 447 bis cpc è stato depositato in data ### , dovendosi aver riguardo alla data del deposito e non alla notificazione dello stesso .  ### di nullità del contratto per difetto di registrazione è infondata poiché il contratto in atti sottoscritto il ### risulta registrato il ### (cfr copia in atti) . 
Si rammenta che sul tema della efficacia sanante della registrazione tardiva del contratto di locazione vi sono stati mutamenti giurisprudenziali ( composti da ### nr. 10498/2017 cui si rinvia ). 
Ciò premesso va accolta la domanda di condanna alla restituzione di somme pagate in eccedenza rispetto al contratto scritto e registrato, domanda proposta nel presente giudizio verso l'originario locatore #### il quale ai sensi dell'art. 999 c.c. ha rinunciato all'usufrutto - 7 - con atto pubblico del 11.3.2016 e come tale da accogliere nei confronti degli eredi dello stesso accettanti con beneficio di inventario come in epigrafe indicati . 
Le somme incamerate come indebito oggettivo sino a marzo 2016 ex art 2033 cc vanno restituite e costituiscono debito ereditario di ### .   Si richiama ###. 3, Sentenza n. 17986 del 14/08/2014 secondo cui “In tema di locazione, il trasferimento a titolo particolare della cosa locata comporta, ai sensi dell'art. 1599 cod. civ., il subentro - nella posizione del locatore - dell'acquirente all'alienante nel rapporto locatizio e produce, sul piano processuale, gli effetti previsti e disciplinati dall'art. 111 cod. proc.  civ., fermo restando, sul piano sostanziale, che, in forza dell'art. 1602 cod.  civ., la successione ex art. 1599 cod. civ. non ha effetto retroattivo poiché il subingresso dell'acquirente nei diritti ed obblighi derivanti dal contratto di locazione avviene nel momento dell'acquisto del bene locato. Ne consegue che l'acquirente dell'immobile locato è terzo rispetto agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore e a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto”. 
Ed ancora si rammenta che in base a ###. 3, Sentenza n. 7871 del 06/04/2011 “La ripetizione d' indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento (…)”.   E' noto che sulle sorti della pattuizione di un canone di locazione in parte non denunciato al fisco si sono avuti nel tempo vari interventi normativi e giurisprudenziali. Oggetto di esame è quel fenomeno particolarmente diffuso, ed al quale il legislatore ha inteso porre rimedio, di esporre al fisco un contratto regolarmente siglato e registrato, ma riportante un canone di locazione fittiziamente più basso ed avente a latere un accordo per il pagamento di un canone maggiore, sia che questo ulteriore accordo venga espresso con ulteriore contratto di locazione identico al primo (salvo riportare - 8 - un maggior canone), sia che consista in una semplice dichiarazione dissimulatoria ovvero in un patto orale collaterale . Sulla sorte della pattuizione di un maggior canone di locazione extra contratto registrato è intervenuta la Suprema Corte (sezioni ### del 17.09.2015 n. 18213), in tema di locazioni ad uso abitativo, affermando che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 431/98, in ipotesi di locazione ad uso abitativo registrata per un canone inferiore al reale, il contratto resta valido per il canone apparente, mentre l'accordo simulatorio relativo al maggior canone è affetto da nullità, non sanabile con eventuale registrazione tardiva. Ribadita l'unità strutturale del procedimento simulatorio cui fa da complemento la funzione interpretativo - probatoria della controdichiarazione, la Suprema Corte ha ritenuto che la clausola predicativa di un canone di locazione maggiore previsto nell'accordo dissimulato (a prescindere dalla forma di quest'ultimo e dalla sua eventuale registrazione) sia affetta da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c per violazione di una norma imperativa (obbligo tributario elevato a rango di norma imperativa), pur sottolineando la validità del contratto di locazione regolarmente registrato. 
Proprio in quanto radicalmente nulla, tale clausola non potrà spiegare effetti neanche in ipotesi di registrazione tardiva della controdichiarazione. Il principio di diritto affermato supera dunque l'orientamento assunto dalla Cassazione 27.10.2003 n. 16089, che aveva escluso la riconducibilità della simulazione parziale del contratto di locazione relativa alla misura del canone all'art. 13 della citata legge, sul presupposto che la disposizione in esame dovesse riferirsi al solo caso in cui nel corso di svolgimento del rapporto venisse pattuito un canone più elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario.  ### della Corte di Cassazione con sentenza n. 23601 del 9.10.17, in ipotesi di locazioni ad uso diverso, hanno confermato quanto statuito per l'uso abitativo. In particolare, viene affermato che “(…)Il contratto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa - 9 - registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente (…)E' nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione(…)”. 
Ne deriva che : a) la mancata registrazione del contratto di locazione di immobili è causa di nullità dello stesso; b) Il contratto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente; c) e' nullo il solo patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione. Ed invero le ### muovono dal principio secondo cui nel diverso caso del procedimento simulatorio si è di fronte a un patto con finalità elusiva ed evasiva della normativa tributaria, affetto da un vizio genetico attinente alla sua causa concreta, volta, appunto, a perseguire uno scopo pratico illecito. Di più, accedendo alla tesi che considera la norma tributaria alla stregua di norma imperativa (cf. Corte Cost., n. 420/2007), il contratto dissimulato risulta intrinsecamente nullo non solo perché è stato violato l'obbligo di registrazione, ma anche perché presenta una causa illecita per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c.. In particolare, si tratterebbe di una ipotesi di nullità insanabile ai sensi dell'art. 1423 c.c., atteso che una tardiva registrazione non è certo idonea a sanare l'illiceità della causa, che è un vizio genetico.  - 10 - A sostegno di questa conclusione, le ### invocano, oltre al principio di diritto affermato dalle ### del 2015, anche il dato testuale dell'art. 79 della legge n. 392/1978 della legge sull'equo canone. 
Nella specie vertendosi in materia di locazione ad uso abitativo sovviene il disposto dell'art. 13, I co. L. 431/1998 stabilisce la nullità di "ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato". 
E' stato osservato come tale nullità "sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente" ( 22.8.2018, n. 20881, che richiama Cass. S.U. 17.9.2015, n. 18213): conseguentemente, l'accertata nullità determina l'obbligo del locatore di ripetere le somme indebitamente incassate . 
La finalità di invarianza per tutta la durata del contratto del canone originariamente convenzionalmente determinato dalle parti è stata invero perseguita dal legislatore del 1998 con l'introduzione in particolare della disposizione di cui alla citata L. n. 431, art. 13. 
Tanto premesso, in applicazione dei principi affermati dalle ### della S.C., nella fattispecie in esame deve ritenersi provata che sin dall'inizio del rapporto benché il contratto registrato prevedesse un canone mensile di lire 800.000 pari ad euro 413,17 al mese , i ricorrenti hanno versato al defunto ### dal 2000 al 2004 lire 1.300.000 al mese corrispondente ad euro 671,39 mensili, poi a partire dal 2005 hanno versato 680 euro al mese sino al 2008 e dal 2009 fino al mese di marzo 2016 hanno versato 700 € al mese . 
La prova è data dalla mancata presenza di ### a rendere interrogatorio formale ex art 232 cpc , valevole come ammissione dei fatti dedotti dalle copie delle disposizioni di bonifico in atti, dalla ricevuta del deposito cauzionale laddove viene scritto che si sono versati dire 2.600.000 pari a due mensilità .  - 11 - Nessuna rilevanza ha la prova testimoniale , posto che il testimone ha riferito di fatti di cui non aveva diretta conoscenza , ma dei quali era stato informato dagli attori (cfr Cass , Sentenza n. 569 del 15/01/2015 “In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.  (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha cassato la decisione nella quale la Corte territoriale aveva attribuito la qualifica di testimoni indiretti non pienamente attendibili perché controinteressati a soggetti che invece avevano direttamente preso parte alle consultazioni sindacali oggetto della loro testimonianza”). 
I bonifici esibiti , costituiscono prova documentale pregnante.   In base a Cass sez. 3, Sentenza n. 12866 del 22/06/2015 “Nel giudizio di ripetizione di indebito instaurato dal conduttore, il giudice può trarre la prova del pagamento di canoni di locazione in misura eccedente quella concordata o quella legale, senza violare il divieto di "praesumptio de praesumpto", allorché, essendo stato provato con documenti e testimoni il versamento di somme maggiori del canone contrattuale, o di quello dovuto ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, per periodi di tempo non corrispondenti all'intera durata del rapporto, ritenga presuntivamente provato il versamento, anche per i periodi intermedi, di un canone mensile di quello stesso importo”.  - 12 - In punto di quantum vanno rettificati i conteggi del ricorso , sulla base delle ricevute di bonifico in atti come segue: Da settembre a dicembre 2000 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 258,22 mensili (€ 671,39-€ 413,17) per un totale di euro 1.032,88; Da gennaio a dicembre 2001 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 258,22 mensili (€ 671,39-€ 413,17) per un totale di euro 3.098,64; Da gennaio a dicembre 2002 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 258,22 mensili (€ 671,39-€ 413,17) per un totale di euro 3.098,64; Da gennaio a dicembre 2003 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 258,22 mensili (€ 671,39-€ 413,17) per un totale di euro 3.098,64; Da gennaio a dicembre 2004 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 258,22 mensili (€ 671,39-€ 413,17) per un totale di euro 3.098,64; Da gennaio a dicembre 2005 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 266,83mensili (€ 680-€ 413,17) per un totale di euro 3.201,96; Da gennaio a dicembre 2006 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 266,83mensili (€ 680-€ 413,17) per un totale di euro 3.201,96; Da gennaio a dicembre 2007 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 266,83mensili (€ 680-€ 413,17) per un totale di euro 3.201,96; Da gennaio a dicembre 2008 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 266,83mensili (€ 680-€ 413,17) per un totale di euro 3.201,96; Da gennaio a dicembre 2009 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a dicembre 2010 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a dicembre 2011 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a dicembre 2012 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a dicembre 2013 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; - 13 - Da gennaio a dicembre 2014 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a dicembre 2015 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 3.441,96; Da gennaio a marzo 2016 vi è stato un versamento in eccedenza di euro 286,83mensili (€ 700-€ 413,17) per un totale di euro 860,49.   Sommando gli importi di cui sopra , ne scaturisce l'importo di € 51.189,59 somma per la quale viene pronunciata condanna dei convenuti in riassunzione nel limiti in epigrafe indicati, oltre interessi legali dalla domanda dovendosi presumere la buona fede dell'accipiens, posto che solo dopo il rilascio la parte conduttrice ha per la prima volta reclamato le somme versate in eccedenza rispetto al contratto registrato . 
Anzi la circostanza che i pagamenti siano avvenuti in un arco temporale così lungo , con bonifici bancari , denota gli ottimi rapporti tra le parti e l'assenza di mala fede del defunto ### (cfr ###. 1 - , Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020 “In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art.  1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla”). 
Ogni altra questione è assorbita; la ritenuta validità del contratto scritto e registrato esclude l' accoglimento della eccezione di compensazione, rispetto ad eventuali somme dovute per indennità di occupazione .  - 14 - I convenuti vanno condannati a rifondere a ### E ### sempre nei limiti della accettazione beneficiata le spese di mediazione e di lite liquidate in dispositivo ex Dm 55/2014 e Dm 37/2018 con distrazione in favore del procuratore anticipatario P.Q.M.   Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede: 1) Accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione di somme pagate in eccedenza rispetto al contratto scritto e registrato e condanna ### , ### e ### quali eredi di ### nato a Napoli ### il ###, e deceduto il ### con i limiti del beneficio di inventario a restituire agi attori l'importo di € 51.189,59 oltre interessi dalla domanda al saldo ; 3) ### , ### e ### quali eredi di ### nato a Napoli ### il ###, e deceduto il ### con i limiti del beneficio di inventario alla rifusione delle spese di lite e mediazione liquidate in euro 1.000/00 per spese ed euro 8.500/00 per compensi oltre rimborso spese generali IVA e CPA con distrazione in favore dell'### anticipatario. 
Così deciso in Napoli, il ###.   

Il Giudice
(dott. ###


causa n. 3129/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Palmieri Renata

M
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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 3718/2025 del 20-11-2025

... ### n. 16344 Racc. 10225. Per l'effetto, dichiarare nullo e/o inesistente e/o inefficace o comunque improduttivo di effetti e comunque inopponibile alla ### attrice l'atto impugnato. 2. In via alternativa revocare l'atto impugnato, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., in quanto posto in essere in danno delle ragioni di credito della ### 3. Per l'effetto, ordinare al Dirigente dell'### del ### di trascrivere l'emananda sentenza con esonero da ogni e qualsiasi sua responsabilità. 4. Condannare i convenuti in solido al pagamento di spese, diritti ed onorario del presente giudizio”. Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il sig. ### impugnando e contestando tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e documentato. In particolare, il convenuto sosteneva di aver proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, eccependo la nullità del contratto di fideiussione prestato in favore della ### s.a.s. e nella sopramenzionata comparsa di costituzione e risposta rassegnava le seguenti conclusioni: “accertata l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., rigettare la domanda di revocatoria ordinaria proposta dalla banca del ### (leggi tutto)...

testo integrale

##### composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2631/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto “### revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.” TRA ### S.P.A., C.F. ###, iscritta all'albo degli enti creditizi al n. 5663, in persona del direttore ### dott. ### C.F. ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli alla via G. ####, con espressa richiesta di utilizzo esclusivo del domicilio digitale dello stesso per le comunicazioni: ### - Attrice - E ### C.F. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ### alla piazza ### n. 26, , con espressa richiesta di utilizzo esclusivo del domicilio digitale dello stesso per le comunicazioni: ### - Convenuto - NONCHE' ### e ### - ### contumaci - ### come in atti ### E ### Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti. 
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione. 
Ebbene, ai fini della presente decisione giova ricordare preliminarmente che, con decreto ingiuntivo n. 271/2020, rubricato al R.G. n. 771/2020 e pubblicato il ###, il ### di ### ingiungeva ai sig. ri #### e ### il pagamento dell'importo di euro 180.841,19, oltre interessi e spese di procedura. 
Tale ingiunzione veniva promossa a titolo di saldo debitore scaturente dall'apertura dei seguenti quattro contratti di cessione di linee di credito accorsi tra la società ### S.a.s. e la ### del ### S.p.A.: contratto di concessione linea di credito di euro 215.000,00 del 25.10.2018; contratto concessione linea di credito per euro 215.000,00 dell'8.8.2017; contratto concessione linea di credito per euro 120.000,00 del 5.12.2014 e contratto concessione linea di credito euro 215.000,00 del 27.7.2015. 
I destinatari dell'ingiunzione risultavano essere i soggetti sopraindicati, in virtù del fatto che tali contratti di concessione di linee di credito erano stati sì aperti dalla società ### S.a.s., ma le predette esposizioni debitorie venivano garantite dai fideiussori #### e ### (quest'ultimo con fideiussione limitata all'importo di euro 301.000,00 del 08.08.2017). 
Conseguentemente, la società ingiunta ### S.a.s. non si opponeva al decreto ingiuntivo de quo, che in data ### diveniva esecutivo. 
Diversamente, i fideiussori #### e ### proponevano opposizione con giudizio r. g. n. 3916/2020 e dopo la prima udienza del 12.01.2021 il decreto ingiuntivo veniva dichiarato esecutivo anche nei confronti degli stessi, con formula esecutiva del 08.02.2021. 
Tuttavia, nelle more, in data ###, la ### riceveva dal garante ### il pagamento dell'importo garantito di euro 144.673,60 e pertanto il credito residuo di ### del ### S.p.A. diveniva di euro € 36.167,99 (importo equivalente ad euro 180.841,59 con detrazione di euro 144.673,60). 
Ebbene, il presente procedimento ha inizio con atto di citazione promosso dalla ### del ### S.p.A.  nei confronti dei coniugi ### e ### e del figlio ### in quanto in data ### e, quindi, quando era già pendente il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 271/2020 di cui sopra, i coniugi ### e ### effettuavano un contratto di mantenimento con il figlio ### mediante il quale cedevano la proprietà del loro immobile, gravato dal diritto di abitazione vitalizio. 
Tale cessione della proprietà, gravata dal diritto di abitazione vitalizio, con contratto di mantenimento avveniva mediante atto per ### n. 16344, relativo alla piena proprietà dell'immobile sito in #### località ### di ### Specificamente, l'unità immobiliare in questione, sita al viale ### n. 5 piano T-1-### è riportata nel catasto dei fabbricati del Comune di ####, al foglio 49, particella 912, categoria ###, ### 3, con vani 9 e rendita catastale di euro 555,77. 
Pertanto, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “1. In via principale, accertare la natura simulata dell'atto per ### n. 16344 Racc. 10225. Per l'effetto, dichiarare nullo e/o inesistente e/o inefficace o comunque improduttivo di effetti e comunque inopponibile alla ### attrice l'atto impugnato. 2. In via alternativa revocare l'atto impugnato, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., in quanto posto in essere in danno delle ragioni di credito della ### 3. 
Per l'effetto, ordinare al Dirigente dell'### del ### di trascrivere l'emananda sentenza con esonero da ogni e qualsiasi sua responsabilità. 4. Condannare i convenuti in solido al pagamento di spese, diritti ed onorario del presente giudizio”. 
Con regolare comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il sig. ### impugnando e contestando tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e documentato. 
In particolare, il convenuto sosteneva di aver proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, eccependo la nullità del contratto di fideiussione prestato in favore della ### s.a.s. e nella sopramenzionata comparsa di costituzione e risposta rassegnava le seguenti conclusioni: “accertata l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., rigettare la domanda di revocatoria ordinaria proposta dalla banca del ### S.p.A. del contratto di mantenimento a rogito ### rep. 16344, racc. 10225, per tutto quanto esposto in atti; - in via istruttoria si chiede di essere ammessi a tutti i mezzi di prova che si renderanno necessari in corso di causa, anche a seguito delle deduzioni ed eccezioni di controparte. Con vittoria di spese e competenze legali, oltre IVA e cpa come per legge”. 
In data ### la AMCO - ### effettuava comparsa di intervento ex art 111 c.p.c., in quanto, nelle more, il credito già vantato da ### del ### s.p.a. era traslato in favore di ### in forza del contratto di cessione del 16.12.2021, del quale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., ne è stato dato avviso mediante pubblicazione nella ### della ### del 23.12.2021, al Foglio delle ### n. 152. 
All'udienza del 21.12.2021, il giudice rilevata la ritualità delle notifiche dell'atto di citazione, ha dichiarato la contumacia di ### ed ### ed ha rinviato la causa all'udienza del 10.05.2022 per l'assegnazione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori e all'udienza del 11.07.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, dall'odierna scrivente, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. 
In via preliminare occorre evidenziare la validità del contratto di fideiussione sottoscritto con la ### del Sud ed impugnato dal convenuto ### Invero, tale eccezione proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi a codesto ### è stata già ritenuta infondata. Precisamente, il giudice ### con sentenza del 06.08.2025 ha disatteso l'eccezione di nullità della fideiussione de quo, ritenendo che il presente contratto di fideiussione si qualifichi come contratto autonomo di garanzia, pertanto, la eccezione della nullità totale della fideiussione, asseritamente riproduttiva dello schema ### richiederebbe oneri allegatori e probatori ulteriori che non sono stati ottemperati dalla parte. 
Difatti, l'opponente, nonché odierno convenuto, ha fondato la presente eccezione esclusivamente sul richiamo al provvedimento n. 55 del 01.05.2005 della ### d'### Nel merito, la domanda di parte attrice, volta alla dichiarazione del carattere simulato del contratto di mantenimento concluso tra le parti convenute, merita accoglimento. 
Invero, il contratto di mantenimento consiste in un accordo aleatorio con cui una parte si obbliga, quale corrispettivo del trasferimento di un bene mobile o immobile o della cessione di un capitale, a fornire alla parte cedente prestazioni alimentari o assistenziali vita natural durante. Connotato indefettibile è dunque l'aleatorietà, in assenza della quale il contratto è nullo per mancanza di causa. 
Si tratta di un'alea doppia poiché l'incertezza riguarda sia la vita del beneficiario, sia l'entità delle prestazioni a favore dello stesso, non predeterminabili al momento della stipula del contratto, poiché dipendenti dal susseguirsi dei bisogni del beneficiario. In tal senso, l'alea presuppone una situazione di obiettiva incertezza sui vantaggi e i sacrifici reciprocamente derivanti alle parti dalle prestazioni assunte sicché, in un giudizio volto a verificare l'effettiva ricorrenza di tale negozio, l'eventuale sproporzione fra il valore acquisito dal vitaliziante (il trasferimento della proprietà dell'immobile) rispetto all'importo delle prestazioni da corrispondere per la probabile durata della vita del vitaliziato, deve indurre il giudice di merito ad escludere l'aleatorietà del contratto (ex multis ### civile, sez. II, 31.01.2017, n. 2522). 
A ciò si aggiunge che la sussistenza di sproporzione tra le prestazioni erogate è elemento determinante ai fini dell'accertamento della simulazione del contratto. Invero, lo spirito di liberalità proprio delle donazioni, contrario a questa fattispecie contrattuale, si desumerebbe proprio dalla presenza o meno di squilibrio tra le prestazioni. 
Orbene, nel contratto di mantenimento versato in atti (avente forma di atto pubblico con la presenza di due testimoni), dopo una compiuta esposizione del regolamento contrattuale, informato expressis verbis al suo carattere aleatorio, e l'esatta enunciazione delle obbligazioni di assistenza e mantenimento a favore dei beneficiari, si conviene espressamente che “a titolo di corrispettivo del trasferimento immobiliare di cui sopra, il costituito signor ### si obbliga, nei confronti dei signori ### e ### che accettano, a provvedere al mantenimento degli stessi e per tutta la durata della loro vita. ### assunta deve ritenersi comprensiva di attività di carattere meramente materiale e spirituale, con espressa esclusione di qualunque prestazione di carattere economico”. 
Dunque, tra le parti viene esclusa qualunque prestazione di carattere economico ed inoltre la sproporzione del contenuto economico delle prestazioni gravanti sul vitaliziante rispetto al valore del bene alienato non è sufficiente ad imprimere al negozio carattere di onerosità. 
Conseguentemente, si ritiene che le parti abbiano voluto stipulare una donazione, al più modale. 
Specificamente, dall'istruttoria espletata è emersa la volontà simulatoria degli odierni convenuti, nella misura in cui, la mancanza degli elementi essenziali del contratto di mantenimento, rivela il carattere di liberalità dell'atto dissimulato che, di contro, è da ritenersi realmente voluto, peraltro con l'unico fine di sottrarre i propri bene alla garanzia dei creditori, depauperando completamente il proprio patrimonio. 
Va osservato, infatti, che il contratto concluso dalle parti ed oggetto del presente giudizio non corrisponde al modello elaborato dalla pratica, essendo stato esso opportunamente adattato alle necessità del debitore di disfarsi del proprio patrimonio, in modo da sottrarre quest'ultimo alle azioni esecutive del creditore. La prassi, infatti, prevede l'utilizzo di questa tipologia contrattuale in prevalenza da parte di persone anziane e con scarse possibilità economiche che, riservandosi l'usufrutto dell'immobile già adibito a propria abitazione trasferisce la nuda proprietà dell'immobile stesso a chi può fornirgli assistenza morale e materiale, ed è proprio il trasferimento immobiliare a costituire il corrispettivo delle controprestazioni. 
Nel caso di specie, non solo non sussistono i presupposti che determinano e giustificano il ricorso al contratto in questione, ossia la necessità per il vitaliziato di procurarsi assistenza anche morale, ma è evidente che tramite questo contratto le parti intendessero, in realtà, perseguire unicamente lo scopo di impedire al creditore di soddisfarsi sui beni di ### Infatti, i beneficiati o vitaliziati non sono né persone anziane né persone sole, atteso che dispongono di adeguati mezzi propri sufficienti a sostenere la propria esistenza e possono contare già sulla presenza del figlio residente nella stessa abitazione oggetto del contratto in contestazione. 
Normalmente il vitaliziante fornisce alloggio al vitaliziato proprio perché, al contratto in questione, si ricorre nell'interesse di persone anziane che necessitano di assistenza continuativa, sicché ove ciò non accada, come nel caso di specie, il contratto è da ritenersi utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali la pratica lo ha ideato. 
Peraltro, trattandosi, nella specie, di una villetta monofamiliare sviluppantesi su tre piani (piano seminterrato, piano rialzato e primo piano), poteva, al più, essere trasferito un solo piano e non, invece, l'intera consistenza immobiliare e senza necessità di gravarla del diritto di abitazione vita natural durante. 
Per la tesi della simulazione relativa propende, inoltre, l'ulteriore circostanza temporale rappresentata dalla intervenuta cessione immobiliare del 07.08.2020 e, quindi, in una finestra temporale immediatamente successiva all'esecutività del decreto ingiuntivo, accorsa in data ###. 
Dall'istruttoria è emerso che, con l'atto di alienazione in questione, il sig. ### ha disposto dell'intero suo patrimonio (non avendo questi allegato e provato di avere altri beni sufficienti a reintegrare la sua garanzia patrimoniale generica in favore del creditore) e questo costituisce elemento sintomatico della volontà di spogliarsi di tutti i suoi beni. 
Invero, come dimostrato dall'ispezione catastale aggiornata e depositata in atti, il ### non possiede nessun bene immobile ulteriore a quello ceduto con l'atto impugnato e non sono apparsi rilevanti i dati del bilancio forniti dal convenuto ed aventi ad oggetto la società ### S.r.l. 
Precisamente, la visura camerale della società ### S.r.l., di cui ### è socio ed amministratore, riguarda un soggetto giuridico diverso e pur volendo considerare le suddette quote, si tratta in ogni caso di un valore non idoneo a soddisfare l'esposizione debitoria dello stesso. 
Inoltre, la stipula è avvenuta con atto pubblico alla presenza di due testimoni, formalità questa necessaria per la donazione, ma del tutto inconsueta per un contratto di mantenimento ed in un momento immediatamente successivo alla quantificazione del credito residuo della ### (operata a seguito del soddisfacimento di buona parte di esso per opera del garante medio credito centrale). 
Tale operazione avveniva, infatti, in data ###, mentre in data ### il sig. ### e la sig. ### (coniugi in regime di comunione) dismettevano l'unico immobile di loro proprietà in favore del figlio ### Gli ulteriori indici rilevatori della natura simulata del contratto, oltre alla gratuità dello stesso, alla preesistenza del debito pecuniario de quo, all'incapienza patrimoniale del sig. ### e alla tempistica del rogito, rinvengono nella natura intrafamiliare del rapporto tra i contraenti. 
Invero, in ordine ai rapporti di familiarità tra le parti del contratto, occorre evidenziare che, sulla base dell'id quod plerumque accidit, si deve ripudiare, in linea di principio, l'eventualità che tra parenti, la cui vita si svolga in condizioni di stretta adiacenza, possa mancare quella frequenza di contatti e quel rapporto di confidenza tale da rendere naturale l'assistenza materiale e morale in casi di necessità. Così come non appare verosimile credere che entrambe le parti del contratto non fossero perfettamente consce delle reciproche condizioni economiche e delle esposizioni debitorie riguardanti il simulato alienante. 
Tali esposizioni debitorie, infatti, venivano descritte all'interno del simulato contratto di mantenimento, gravato dal diritto di abitazione, nel quale veniva indicata l'ipoteca giudiziale gravante sull'immobile, in virtù del credito maturato dall'attrice (oggi, dalla ###. 
Peraltro, la predetta ipoteca giudiziale doveva essere estinta - da regolamento contrattuale - entro il 31 dicembre 2021, con conseguente cancellazione a cura e spese del simulato alienante. 
Infine, non risulta superato l'onere probatorio a carico del simulato acquirente in ordine al pagamento del prezzo del mantenimento e, quindi, l'onere probatorio relativo alla onerosità del contratto, in virtù del pronunciamento giurisprudenziale in base al quale “in tema di simulazione del contratto di compravendita, qualora il creditore di una delle parti contraenti proponga l'azione di nullità del contratto per simulazione, l'onere della prova relativa all'avvenuto pagamento del prezzo incombe sull'acquirente, non presentando alcuna efficacia vincolante, nei riguardi del soggetto terzo rispetto al rapporto inter partes, la dichiarazione contenuta nei rogiti notarili relativa all'avvenuto pagamento del prezzo”. (Suprema Corte con sentenza n. 12955/2014). 
La complessiva valutazione di tali elementi induce, pertanto, a concludere per la natura simulata e quindi per la nullità dell'atto di alienazione. 
Tali elementi valutati unitamente agli altri indizi sopra indicati - tutti e ciascuno da ritenersi gravi, precisi e concordanti - consentono ragionevolmente di ritenere raggiunta la prova in ordine alla mera apparenza del negozio impugnato e quindi di ritenere dimostrato che gli odierni convenuti volevano in realtà porre in essere un atto di donazione, col quale il sig. ### si è liberato di tutti i suoi beni, sottraendoli alle ragioni creditorie della società attrice e depauperando interamente il proprio patrimonio, per evitare, l'aggressione del medesimo bene da parte della creditrice, odierna attrice. 
Per quanto enunciato fin ora, va dichiarata la simulazione del contratto, dissimulante una donazione. 
Pertanto, l'effetto traslativo dell'atto di donazione, quale contratto dissimulato ed effettivamente voluto dalle parti, deve dichiararsi inefficace nei confronti della società creditrice ### del ### S.p.A. e conseguentemente anche nei confronti della comparente e cessionaria ### - #### in virtù della propagazione degli effetti della presente sentenza anche nei confronti della stessa ex art. 111 comma 4 c.p.c. 
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.  P.Q.M.  il ### di S. ### C.V., definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie il ricorso della ### del ### S.p.A.; 2) dichiara la simulazione del contratto di mantenimento stipulato in data ### tra il debitore e il beneficiario, mediante atto per ### n. 16344, dissimulante una donazione modale; 3) per l'effetto, dichiara nullo ed improduttivo di effetti l'atto impugnato; 4) ordina al ### dei ### immobiliari territorialmente competente di annotare la sentenza a margine della trascrizione dell'atto indicato; 5) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio. 
Così deciso in S. ### C.V., in data ### 

IL GIUDICE
GOP dott.ssa ###


causa n. 2631/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Carmela Sorgente

M

Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 848/2025 del 29-03-2025

... segue: “Il relictum in morte di ### è pressochè nullo. A tanto va aggiunto il donatum, ossia “i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione” dal de cuius a mente del disposto di cui all'art. 556 c.c.: esclusa la natura donativa delle compravendite di cui agli atti notarili del 20.7.1992 rep. n. 47532 e del 30.7.1986 rep. n. 15469 per le ragioni ampiamente indicate, va indubbiamente aggiunto al relictum, ai fini della riunione fittizia, il valore dei cespiti immobiliari di cui alla donazione del 7.12.2001, atto a rogito notaio ### di ### rep. n. 83048, con cui il de cuius, da un lato, ha donato al figlio ### i terreni siti in ### catastalmente censiti al C.T. del medesimo Comune, fg. 19, part. 34, 35 per l'intero, oltre a part. 36, 109, 405, 138, 139, 406 limitatamente alla nuda proprietà, e oltre alla part. 110 per la quota del 50% della nuda proprietà, riservando per sé e per la moglie il diritto di usufrutto generale vitalizio (cfr. doc. 4 attoreo); e dall'altro, ha donato al figlio ### i terreni siti in ### catastalmente censiti al fg. 19, part. 34, 35, 110 per la quota di ½ della nuda proprietà, oltre ai terreni di cui al fg. 18, part. 55, 57, 169, 275, 276, e fg. (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte ### di ### R.G. 1870/2023 La Corte d'Appello di ### riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti ### Dott. ##### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da ### (c.f.. ###) con l'avv. ### contro ### (c.f. ###) e ###c.f.  ###) con l'avv.to ### (c.f. ###) e ### (c.f.  ###) con l'Avv. #### di beni caduti in successione. Appello avverso la sentenza non definitiva n.2256/19 pubblicata in data ### del Tribunale di Vicenza e la sentenza non definitiva n.520/23 pubblicata in data ### del Tribunale di Vicenza. pag. 2/21 ### parte appellante In via principale In riforma della sentenza non definitiva n. 2256/2019, si chiede che la Corte d'Appello, per i motivi esposti ai punti 1, 2, 3 del presente atto di appello, escluda la sussistenza di un credito in capo ai convenuti ### e ### per i lavori di edificazione sui terreni paterni o comunque affermi la non applicabilità al caso di specie dell'istituto della compensazione e accolga conseguentemente la domanda di simulazione proposta in primo grado dei seguenti atti di compravendita, dissimulanti donazioni per l'intero valore dei beni ceduti: ➢ Rep. n. 47535 del 20/07/1992, a firma del ### di ### avente ad oggetto il trasferimento in piena proprietà a ### e alla di lui moglie ### di un fabbricato e pertinenze destinato a civile abitazione, sito nel Comune di ### e censito in N.C.E.U. Foglio 19, mapp. 394, sub 1, 2 e 3 per il valore di £ 195.000.000; ➢ Rep. n. 15469 del 30/07/1986, a firma del ### di ### avente ad oggetto il trasferimento in piena proprietà a ### e alla di lui moglie ### del fabbricato e pertinenze destinato a civile abitazione, sito nel Comune di ### e censito in N.C.E.U., Foglio 18, mapp. 284, sub 2 e 3 per il valore di £ 60.000.000 Rep. n. 15469 del 30.7.1986. 
In riforma di entrambe le sentenze non definitive n. 2256/2019 e 520/2023 Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui al punto 5 del presente atto d'appello: ➢ che le elargizioni di lire 35.000.000 e 2.250.000 di ### a favore di ### devono essere qualificate come corrispettivo della rinuncia ### di ### a far valere diritti sull'eredità paterna (il primo versamento) o comunque come donazioni nulle per difetto di forma (entrambi i versamenti); ➢ che tali elargizioni dovevano essere fatte valere dai convenuti ### e ### quali crediti derivanti da versamento senza causa e non come donazioni da imputare alla quota dell'erede che agisce in reintegrazione; pag. 3/21 ➢ che in assenza di domanda proposta dai convenuti ### e ### tale credito non poteva essere considerato ai fini della ricostruzione della massa ereditaria e delle quote spettanti agli eredi. 
Conseguentemente all'accoglimento delle conclusioni in via principale, si chiede che la Corte di Appello di ### voglia ➢ ricostruire la massa ereditaria considerando anche i cespiti oggetto di donazione di cui alle compravendite simulate ### n. 47535 del 20/07/1992 e ### n. 47535 del 20/07/1992, entrambe a rogito del ### di ### ➢ ricostruire la massa ereditaria non considerando né tra il relictum, né tra il donatum le elargizioni di ### a favore di ### ➢ determinare la quota di cui il de cuius poteva disporre e la quota di legittima spettante a ### ➢ procedere dunque alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nell'ordine indicato agli articoli 558 e 559 c.c., al fine della reintegrazione della quota di legittima spettante all'odierna appellante, senza imputazione delle elargizioni ai sensi dell'art. 564, comma 2, c.c.; ➢ infine, procedere alla divisione dei beni in comunione, attribuendo a ### la porzione di beni proporzionale alla propria quota. 
In via subordinata In riforma della sentenza non definitiva n. 520/2023 In riforma della sentenza n. 520/2023, si chiede che la Corte d'Appello adìta - in via subordinata e per la non creduta ipotesi in cui, rigettando la domanda di riforma della sentenza n. 2256/2019 e della sentenza n. 520/2023, la Corte d'Appello ritenesse sussistente il credito ex art. 936 c.c. dei convenuti - accerti e dichiari la sussistenza di negozio misto con donazione negli atti di compravendita: ➢ Rep. n. 47535 del 20/07/1992, a firma del ### di ### avente ad oggetto il trasferimento in piena proprietà a ### e alla di lui moglie ### di un fabbricato e pertinenze destinato a civile abitazione, sito nel Comune di ### e censito in N.C.E.U. Foglio 19, mapp. 394, sub 1, 2 e 3 per il pag. 4/21 valore di £ 195.000.000; ➢ Rep. n. 15469 del 30/07/1986, a firma del ### di ### avente ad oggetto il trasferimento in piena proprietà a ### e alla di lui moglie ### del fabbricato e pertinenze destinato a civile abitazione, sito nel Comune di ### e censito in N.C.E.U., Foglio 18, mapp. 284, sub 2 e 3 per il valore di £ 60.000.000. 
Si chiede in particolare che la Corte di Appello di ### accerti e dichiari che quanto meno il terreno sul quale sono state edificate le abitazioni di ### e ### costituiscono oggetto di donazione da parte del de cuius ai figli. 
Conseguentemente, si chiede che la Corte di Appello di ### voglia ➢ accertare il valore dei terreni donati dal de cuius ai figli, procedendo alla stima degli stessi alla stregua di terreni edificabili e non di terreni agricoli; ➢ ricostruire poi la massa ereditaria, considerando anche i cespiti oggetto di donazione; ➢ determinare la quota di cui il de cuius poteva disporre e la quota di legittima spettante a ### ➢ procedere dunque alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, nell'ordine indicato agli articoli 558 e 559 c.c., al fine della reintegrazione della quota di legittima spettante all'odierna appellante; ➢ infine, procedere alla divisione dei beni in comunione, attribuendo a ### la porzione di beni proporzionale alla propria quota. 
Si chiede altresì che, nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello adìta (rigettando la riforma richiesta con il quinto motivo di appello) ritenga sussistenti valide donazioni a favore dell'appellante, voglia dichiarare che: ➢ che le elargizioni di lire 35.000.000 e 2.250.000 di ### a favore di ### devono essere considerate per le finalità di cui all'art. 556 c.c. e del successivo art. 564 c.c. secondo il loro valore nominale all'epoca dell'apertura della successione. 
Conseguentemente, si chiede che la Corte di Appello voglia ➢ ricostruire la massa ereditaria considerando nel valore del donatum le elargizioni di ### a favore di ### secondo il loro valore nominale e dunque di pag. 5/21 ammontare pari a € 19.367,13; ➢ determinare la quota di cui il de cuius poteva disporre e la quota di legittima spettante a ### ➢ procedere dunque alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, nell'ordine indicato agli articoli 558 e 559 c.c., al fine della reintegrazione della quota di legittima spettante all'odierna appellante, previa imputazione delle donazioni ai sensi dell'art. 564, comma 2, c.c.; ➢ infine, procedere alla divisione dei beni in comunione, attribuendo a ### la porzione di beni proporzionale alla propria quota. 
In entrambi i casi ### di lite di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse. 
In via istruttoria ### c.t.u al fine di ricostruire la massa ereditaria, determinare la quota di legittima spettante a ### e proporre un progetto divisionale tenuto conto delle censure illustrate in atto di citazione di appello. Nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello rimettesse la causa in istruttoria, si chiede ammettersi le istanze istruttorie già dedotte da parte appellante davanti al Giudice di prime cure nelle memorie ex art. 183, c. 6. C.p,c.; si chiede, altresì, dichiararsi l'inammissibilità delle istanze istruttorie, alle quali ci si oppone, riproposte dalla difesa degli appellati ### e ### - mediante il richiamo alla memoria ex art. 183, 2° co., n. 2 c.p.c. - con la comparsa di costituzione e risposta del 29.01.2024 dal momento che gli stessi, nel corso del giudizio di primo grado in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.10.2022 [sentenza non definitiva n. 520/2023], hanno genericamente insistito per l'ammissione di quelle non ammesse così non assolvendo all'onere della loro indicazione specifica, cui consegue l'impossibilità di una loro riproposizione nel presente giudizio d'impugnazione. 
Per parte appellata ### e ### rigetto di ogni contraria istanza, deduzione e/o conclusione: in via principale nel merito: 1) Rigettarsi l'appello principale promosso dall'attrice appellante, perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa della comparsa di costituzione pag. 6/21 e risposta e, per l'effetto, confermarsi il contenuto delle due sentenze non definitive qui impugnate; 2) ### e competenze di causa del secondo grado di giudizio integralmente rifuse, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c, oltre alla rifusione delle spese per la ### parte appellata ### e ### la Corte di Appello adita, ogni altra contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così giudicare In via principale e nel merito: 1) respingersi l'appello, siccome infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermarsi in ogni loro parte le impugnate sentenze non definitive.  2) con vittoria di spese e competenze di causa.  ### di primo grado Con atto di citazione ritualmente notificato ### conveniva in giudizio i fratelli ### e ### unitamente ai rispettivi coniugi ### e ### rappresentando di essere erede totalmente pretermessa rispetto alla successione del padre ### apertasi in data ### e chiedendo la reintegrazione della propria quota di legittima, contestualmente indicando come soggette a collazione le donazioni disposte dal padre in favore dei figli maschi, ### e ### in data ###, oltre alla compravendita del 20.7.1992 in favore di ### e della moglie ### e alla compravendita del 30.7.1986 in favore di ### e della moglie ### - compravendite di cui assumeva la natura di vendita simulata o, in via subordinata, di donazione indiretta. 
Si costituivano tempestivamente in giudizio ### e ### e ### e ### contestando l'ammissibilità e proponibilità della domanda, eccependone la prescrizione, e contestando nel merito la fondatezza della domanda di simulazione in relazione agli atti notarili di vendita rispettivamente del 30.7.1986 e del 20.7.1992 nonché della domanda di reintegrazione della legittima. pag. 7/21 I convenuti allegavano che l'attrice avesse anch'essa ricevuto dal de cuius somme a titolo di donazione, di cui chiedevano la collazione nonché tenersi conto in sede di calcolo dell'eventuale lesione di legittima Con sentenza non definitiva n. 2256/2019, depositata in data ###, il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto; rigettava l'eccezione di prescrizione delle domande attoree; rigettava l'eccezione di rinunzia all'azione, contestualmente dichiarando la nullità della scrittura redatta dall'attrice contestualmente alla donazione di ### 35.000.000 da parte del de cuius ### rigettava l'eccezione di improcedibilità dell'azione di riduzione per mancata accettazione dell'eredità con beneficio dell'inventario da parte dell'attrice, in ragione della pretermissione dell'attrice; rigettava, infine, l'azione di simulazione degli atti pubblici di compravendita del 20.7.1992 e del 30.7.1986 ritenendo, in particolare, che detti atti non fossero simulati per l'intero valore dei cespiti. compravenduti, atteso che una parte del prezzo veniva compensata con controcredito vantato dai figli, ### e ### nei confronti del de cuius. 
Il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria in relazione alla domanda articolata dall'attrice in via subordinata, ossia l'esistenza di un negozio misto con donazione, previo accertamento del valore di mercato dei due immobili al momento delle dette compravendite e, separatamente, accertamento del valore dei terreni al momento delle compravendite. 
All'esito della c.t.u. il Tribunale pronunciava ulteriore sentenza non definitiva 520/2023, depositata in data ###. Il Tribunale rigettava le domande articolate in via subordinata dall'attrice, avente ad oggetto l'accertamento della natura di donazione indiretta degli atti di compravendita immobiliare del 20.7.1992 e del 30.7.1986, nonché la domanda di riduzione. Accertava e dichiarava essere soggetti a collazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 556 e 747 c.c., per il valore di complessivi euro 451.807,09, i beni immobili donati dal de cuius in favore di ### e ### in forza di atto pubblico di donazione del 7.12.2001, rep. n. 83048 notaio ### di ### accertava e dichiarava l'attrice tenuta ad imputare, ex combinato disposto artt. 564, co. 2, e 751 c.c., la complessiva somma di euro 47.226,79; accertava e dichiarava, infine, l'avvenuta lesione della quota di legittima riservata a pag. 8/21 ### nella misura di euro 28.074,39, già imputato quanto a propria volta da ella ricevuto a titolo di donatum. 
La causa veniva quindi rimessa in istruttoria in relazione alla domanda di reintegrazione svolta dall'attrice alla luce della manifestata disponibilità dei convenuti di procedere alla reintegra in natura mediante conferimento dei cespiti immobiliari di cui alla donazione del 7.12.2001, dagli stessi ritenuti facilmente frazionabili e restituibili alla massa e in caso negativo, per l'individuazione di porzione di terreno di estensione e valore idoneo alla reintegra. 
Giudizio di appello ### la sentenza non definitiva n. 2256/19 pubblicata in data ### e la sentenza non definitiva n. 520/23 pubblicata in data ### ha interposto tempestivo appello ### insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado. 
Si sono costituiti ### e ### che hanno chiesto il rigetto del gravame con la conferma delle sentenze impugnate. 
Si sono costituiti ### e ### che hanno chiesto il rigetto del gravame con la conferma delle sentenze impugnate. 
All'udienza del 11 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c.  previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite. 
Motivi d'appello ### secondo e terzo motivo di impugnazione ### censura la sentenza non definitiva n. 2256/2019 (capo 5) ove ha rigettato l'azione di simulazione degli atti pubblici di compravendita conclusi rispettivamente il 20 luglio 1992 e il 30 luglio 1986. 
In particolare con il primo motivo censura l'erronea applicazione dell'art. 936 cod.civ. e la conseguente affermazione di un credito in capo ai convenuti-appellati per i lavori realizzati sui terreni paterni oggetto delle compravendite. ### censura la sentenza ove, pur avendo correttamente rilevato che il prezzo delle compravendite del 1992 e del 1986 non era stato versato dai convenuti / acquirenti non ha ritenuto che le compravendite in realtà dissimulassero delle donazioni per l'intero valore dei cespiti pag. 9/21 assumendo, erroneamente, che i convenuti / acquirenti avrebbero maturato nei confronti del loro dante causa un controcredito ex art. 936 cod.civ. per aver realizzato in economia e a spese proprie sui terreni del padre le loro rispettive abitazioni. 
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art.1242 cod.civ. stante il rilievo d'ufficio da parte del Tribunale della compensazione tra il prezzo delle compravendite del 1992 e del 1986 e il credito ex art. 936 cod.civ. dei convenuti, evidenziando come i convenuti non avevano mai tentato di paralizzare la domanda di simulazione eccependo un ###credito in forza dell'art. 936 cod.civ. per i lavori eseguiti sui terreni del padre. 
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per erronea applicazione degli artt.  936 e 2967 cod.civ. per mancanza di prove in ordine al credito ex art. 936 cod.civ. in capo ai convenuti, assumendo che le risultanze istruttorie acquisite non consentivano di ritenere dimostrato, neanche a livello di presunzione, che i lavori sui terreni di ### erano stati fatti dai figli ### e ### e a loro spese.  ### motivo di impugnazione.  ###, in via subordinata, ha censurato la sentenza non definitiva n. 520/2023 (capo 1) ove ha rigettato le domande di simulazione degli atti pubblici di compravendita conclusi rispettivamente il 20 luglio 1992 e il 30 luglio 1986 quali donazioni indirette (negotium mixtum cum donatione) per erronea applicazione dei criteri adottati per l'accertamento di vendite miste con donazione e illogicità dell'iter motivazionale.  ### assume che “per accertare la sussistenza di negozio misto con donazione, il confronto non doveva essere fatto tra prezzo convenuto in atti e valore del bene ceduto, perché il prezzo convenuto non è stato pagato e non può costituire il parametro di riferimento; il confronto avrebbe dovuto essere fatto - se si voleva seguire quanto statuito (pur erroneamente) dalla sentenza 2256/2019 del Tribunale di Vicenza - tra prezzo in ipotesi pagato dai convenuti mediante il meccanismo della compensazione e il valore dei beni ceduti; si sarebbe dunque dovuto previamente stimare il valore del credito dei figli ### e ### e il valore dei beni ceduti, senza procedere a una mera equiparazione tra valore dei fabbricati e credito dei convenuti; si sarebbe così dovuto necessariamente constatare che quanto meno il valore del terreno su cui erano state edificate le abitazioni dei convenuti non era coperto dal credito dei pag. 10/21 convenuti stessi ex art. 936 c.c.; si sarebbe dovuto concludere che quanto meno il terreno aveva costituito oggetto di donazione, il cui valore andava rivalutato alla data di apertura della successione e fatto rientrare nella massa ereditaria per tutte le conseguenti operazioni“ contestando, inoltre, come erroneamente per entrambe le compravendite veniva preso in considerazione il valore agricolo del fondo e non quello edificabile. 
Quinto motivo di impugnazione.  ### censura la sentenza n.2256/2019 (capo 3 “rigetta l'eccezione di rinunzia all'azione sollevata dai convenuti ### e ### dichiarando la nullità della scrittura redatta dall'attrice contestualmente alla donazione di lire 35.000.000 da parte del de cuius ### Moro”), e la successiva sentenza n.520/2023 (capo 3: “accerta e dichiara che ### è tenuta ad imputare ex comb. disposto artt.564, co.2, e 751 c.c., la complessiva somma di euro 47.226,79”) assumendo l'erronea qualificazione delle dazioni di denaro di cui alla scrittura privata del 2 febbraio 1970 e di quella senza data - prodotte sub docc. 1 e 3 da parte dei convenuti ### come donazioni nei confronti di ### censurando inoltre l'omessa declaratoria di nullità delle ### donazioni per mancanza di forma e animus donandi e di prescrizione del termine decennale per la ripetizione dell'indebito. 
In particolare in relazione all'elargizione di lire 35.000.000 censura la decisione ove ha ritenuto che la nullità del patto successorio comportasse la natura liberale delle attribuzioni in base ad esso effettuate, senza individuare da quali elementi fosse desumibile nella specie l'animus donandi e senza porsi il problema della sussistenza dei requisiti di forma prescritti ex art. 782 c.c. . ### assume che “in difetto di tali requisiti - animus donandi e forma -, dalla nullità dell'accordo di cui al doc. 03 di parte ### discende il diritto degli eredi a chiedere semmai la restituzione della somma versata, diritto soggetto a prescrizione decennale (cfr. Corte di Cassazione, sent.  n. 12474/2002), il cui termine, nel caso di specie, è ampiamente decorso” come già eccepito nel giudizio di primo grado. 
Quanto alla somma di ### 2.250.000,00 l'appellante rileva che la medesima deve ritenersi esente da imputazione alla quota di legittima dell'appellante, trattandosi di donazione che era stata diretta da ### al genero (###, e non alla figlia ###. pag. 11/21 ### motivo di impugnazione.  ### censura la sentenza n.520/2023 (capo 3: “accerta e dichiara che ### è tenuta ad imputare ex comb. disposto artt.564, co.2, e 751 c.c., la complessiva somma di euro 47.226,79”) ove al fine di determinare la massa ereditaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 556 c.c. e la somma che ### avrebbe dovuto imputare alla sua quota di legittima ai sensi dell'art. 564 c.c., rivalutava gli importi oggetto delle dazioni di denaro (risultando indicato in motivazione che “### somma, rivalutata alla data dell'apertura della successione (2002) ex art. 751 ammonta ad euro 30.851,04 (cfr. relazione peritale integrativa pag. 5) - somma che ### è tenuta ad imputare alla quota di legittima lei riservata. Ne consegue che la somma complessiva che ### è tenuta ad imputare alla quota di legittima lei riservata ammonta a complessivi euro 47.226,79 (ossia euro 16.375,75 + euro 30.851,04)”). 
Ragioni della decisione ### va accolto in relazione alla censura della sentenza non definitiva n. 2256/2019 (capo 5) ove ha rigettato l'azione di simulazione degli atti pubblici di compravendita conclusi rispettivamente il 20 luglio 1992 e il 30 luglio 1986. 
In proposito appare dirimente il mancato rilievo da parte del Tribunale alla circostanza che l'operatività dell'art. 936 secondo comma cod.civ. presuppone che il costruttore rivesta la qualità di terzo, per tale dovendosi intendere il soggetto che non abbia con il proprietario del fondo nessun rapporto giuridico, di natura reale o personale, che gli conferisca la facoltà di costruire sul suolo. 
In virtù del principio dell'accessione il proprietario del suolo acquista la proprietà delle costruzioni e delle piantagioni fin dal momento in cui esse vengono dal terzo eseguito con materiali propri e si inseriscono e si incorporano nel suolo, salva la facoltà dello "ius tollendi", data allo stesso proprietario, al fine di non rendere la sua condizione del tutto dipendente dal fatto arbitrario del terzo. Come osservato dalla Suprema Corte “###. 936 c.c. trova applicazione soltanto quando l'autore delle opere sia realmente terzo, ossia non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo” ( nel caso di specie si è ritenuto che la norma non si applicasse nell'ipotesi in cui le opere siano state pag. 12/21 realizzate dal convivente o da chi sia legato ad una relazione sentimentale con il proprietario del suolo ed abbia impiegato denaro e tempo libero per la costruzione dell'abitazione comune e non a vantaggio esclusivo del convivente)” (cfr.Cass. n.5086/2022). 
Nel caso di specie risulta non contestato che il de cuius aveva messo a disposizione i terreni di sua proprietà per far realizzare le abitazioni dei figli chiedendo altresì per loro conto le relative licenze edilizie (tanto più che solo il medesimo era autorizzato a richiederle in quanto coltivatore diretto) sicchè, diversamente da quanto indicato nell'impugnata sentenza, non può ritenersi che i figli avessero maturato un credito ex art.936 secondo comma cod. civ. compensato al momento delle compravendite vieppiù nella considerazione che, come correttamente rilevato dall'appellante, i convenuti neppure avevano eccepito la compensazione. 
Né risulta allegato che i figli avessero richiesto al padre anteriormente alle compravendite il pagamento ex art.936 secondo comma cod.civ. delle opere realizzate sui terreni del medesimo tenuto conto ulteriormente che trattandosi di credito che va fatto valere nei confronti del proprietario del terreno, successivamente alla vendita, il medesimo si è estinto per confusione. In relazione alle opere realizzate su suolo altrui il diritto di credito del terzo ex art.936 secondo comma cod. civ. ovvero, in via subordinata ex art.2041 cod. civ. allorquando le opere siano state realizzate in virtù del rapporto personale con il proprietario, in quanto credito nei confronti del proprietario delle opere in ipotesi di cessione del terreno allo stesso costruttore si estingue per confusione. 
Risulta altresì comprovato che da parte dei figli non fu corrisposto alcun pagamento quale prezzo delle compravendite il 20 luglio 1992 e il 30 luglio 1986 (come già accertato nella sentenza impugnata stante il valore confessorio delle dichiarazioni rese dai convenuti che hanno affermato che il prezzo non era stato pagato alla data della stipula e la mancanza di prova in relazione alla e asserite dazioni di denaro avvenute negli anni successivi) vendite effettuate in sede notarile e alla presenza dei testimoni. 
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza non definitiva n. 2256/2019, va quindi accertato e dichiarato che gli atti di compravendita dissimulano donazioni per l'intero valore dei beni ceduti pag. 13/21 ➢ Rep. n. 47535 del 20/07/1992, a firma del ### di ### avente ad oggetto il trasferimento in piena proprietà a ### e alla di lui moglie ### di un fabbricato e pertinenze destinato a civile abitazione, sito nel Comune di ### e censito in N.C.E.U. Foglio 19, mapp. 394, sub 1, 2 e 3 per il valore di £ 195.000.000; ➢ Rep. n. 15469 del 30/07/1986, a firma del ### di ### avente ad oggetto il trasferimento in piena proprietà a ### e alla di lui moglie ### del fabbricato e pertinenze destinato a civile abitazione, sito nel Comune di ### e censito in N.C.E.U., Foglio 18, mapp. 284, sub 2 e 3 per il valore di £ 60.000.000 Rep. n. 15469 del 30.7.1986. 
Come richiesto dall'appellante va conseguentemente riformata la sentenza impugnata ove ha accolto la domanda di riduzione promossa da ### alla luce di quanto sopra rilevato dovendosi procedere alla ri-determinazione del valore della disponibile ex art.556 c.c., della quota di riserva e dell'eventuale lesione. 
Sul punto il Tribunale osservava quanto segue: “Il relictum in morte di ### è pressochè nullo. A tanto va aggiunto il donatum, ossia “i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione” dal de cuius a mente del disposto di cui all'art. 556 c.c.: esclusa la natura donativa delle compravendite di cui agli atti notarili del 20.7.1992 rep. n. 47532 e del 30.7.1986 rep. n. 15469 per le ragioni ampiamente indicate, va indubbiamente aggiunto al relictum, ai fini della riunione fittizia, il valore dei cespiti immobiliari di cui alla donazione del 7.12.2001, atto a rogito notaio ### di ### rep. n. 83048, con cui il de cuius, da un lato, ha donato al figlio ### i terreni siti in ### catastalmente censiti al C.T. del medesimo Comune, fg. 19, part. 34, 35 per l'intero, oltre a part. 36, 109, 405, 138, 139, 406 limitatamente alla nuda proprietà, e oltre alla part. 110 per la quota del 50% della nuda proprietà, riservando per sé e per la moglie il diritto di usufrutto generale vitalizio (cfr. doc. 4 attoreo); e dall'altro, ha donato al figlio ### i terreni siti in ### catastalmente censiti al fg. 19, part. 34, 35, 110 per la quota di ½ della nuda proprietà, oltre ai terreni di cui al fg. 18, part. 55, 57, 169, 275, 276, e fg. 18, part. 199 e 205 per l'intera nuda proprietà, riservando per sé e per la moglie il diritto di usufrutto generale vitalizio (cfr. doc. 5 attore); oltre al fabbricato pag. 14/21 rurale di cui al fg. 19, mapp. 554, sub 1 e 2. Il valore di tali beni è stato stimato dal CTU in euro 129.000,00 quanto al fabbricato rurale in comproprietà in parti uguali tra i fratelli ### e ### in euro 221.923,59 quanto ai terreni agricoli di proprietà di ### con la precisazione che i mapp. 34 e 110, fg. 19, risultano in comproprietà in quota eguale ed indivisa con il fratello ### e in euro 100.883,50 quanto ai terreni agricoli di proprietà di ### con la precisazione che i mapp. 34 e 110, fg. 19, risultano in comproprietà in quota eguale ed indivisa con il fratello ### E quindi per la complessiva somma di euro 451.807,09 ( relazione peritale pag. 36 e tabella ### A). “ Rileva il Collegio come - in ragione dell'accoglimento del motivo d'impugnazione di cui sopra - al valore delle donazioni già individuate nella sentenza, e stimato dal ctu nella complessiva somma di euro 451.807,09, stante l'accertamento della simulazione relativa dei due atti sopraindicati di compravendita andrà imputata anche la quota di metà (in quanto riferita ai fratelli ### e ### esclusa la quota di metà delle rispettive mogli) dell'intero valore dei beni oggetto delle simulate compravendite (dissimulanti donazioni) ovvero del fabbricato e pertinenze destinati a civile abitazione ivi realizzata posto che “In tema di azione di riduzione, la pronuncia - che, previo accertamento della simulazione relativa alla vendita di immobili, in quanto dissimulante una donazione - dichiari l'inefficacia parziale della donazione dissimulata nei limiti necessari alla reintegrazione della quota riservata per legge ai legittimari, qualora il donatario abbia realizzato, sull'immobile, in epoca anteriore all'esperimento della relativa azione, una costruzione, deve ritenersi - in applicazione dell'art. 934 cod.civ. - estesa al valore del bene comprensivo della costruzione. Infatti, in virtù del principio generale dell'accessione, la costruzione resta assorbita al suolo, a titolo di acquisto originario della proprietà, senza che assumano rilevanza in senso contrario né la natura personale dell'azione di riduzione, né quella costitutiva della sentenza connessa.” ( cfr. Cass. civ. n.2858/2006).  ### l'accertamento già svolto dal c.t.u. in primo grado arch ### (cfr. pag. 25 e 42 perizia) per il fabbricato oggetto della compravendita di ### e ### il valore di mercato del fabbricato al 1986 era di circa 80.000,00 euro mentre, in relazione al fabbricato oggetto di compravendita di ### e pag. 15/21 ### il valore di mercato al 1992 era di euro 106.00,00, valori che sono stati poi stimati al 2002 rispettivamente in euro 191.000.000 ( fg 18 mapp 284) e in euro 179.500,00 ( fg 19 mapp 394). Correttamente il CTU ha calcolato il valore dei detti cespiti immobiliari alla data dell'apertura della successione, ossia anno 2002 giusto il rimando all'art. 747 c.c. (in materia di collazione) contenuto nell'art. 556 c.c. (in materia di azione di riduzione). 
Alla già individuata somma di euro 451.807,09 vanno pertanto aggiunti euro 95.500,00 (donazione per ### - pari a complessivi 191.000,00 :2 tenuto conto della contitolarità con la moglie) ed euro 89.750,00 (donazione per ### - pari a complessivi 179.500,00 :2 tenuto conto della contitolarità con la moglie) e così per complessivi euro 637.057,09 (quale complessivo valore del relictum e donatum all'epoca della morte del de cuius).  ### quanto già riportato nella sentenza impugnata “### conto del disposto di cui all'art. 542, co. 2, c.c., per il caso di concorso tra coniuge e pluralità di figli (alla morte di ### infatti, la moglie era ancora vivente), spetta ai figli complessivamente la metà del patrimonio da dividersi in parti uguali, e al coniuge ¼ del patrimonio”. 
Ne consegue che la quota di legittima riservata ai figli nel caso di specie ammonta complessivamente ad euro 318.528,54 e che quindi la quota di legittima spettante a favore della legittimaria ### è pari a 106.176,18. 
A fronte di tale quota va dunque determinata la somma da imputare in quanto ricevuta dalla stessa legittimaria pretermessa. 
Sul punto i motivi d'impugnazione (quarto, quinto e sesto) vanno solo parzialmente accolti. 
Osserva preliminarmente il Collegio come le critiche svolte dall'appellante alla impugnata sentenza in relazione alla somma di lire 2.250.000 alla stessa donati dal padre negli anni sessanta - somma indicata nel testamento olografo e nella scrittura privata 2.2.1970 - risulta inammissibile tenuto conto che l'appellante omette di confrontarsi con le ragioni che sorreggono la sentenza impugnata e che hanno condotto il giudice di prime cure a ritenere inammissibile tale domanda. ### si atteggia sul punto come se non fosse intervenuta la sentenza di prime cure: poiché non pag. 16/21 denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata, il gravame non supera il vaglio di ammissibilità previsto dall'art.  342 c.p.c.  ### sul punto si limita infatti solo ad assumere che la donazione sarebbe stata diretta al genero ### e non alla figlia, senza tuttavia darsi carico della specifica indicazione contenuta nei documenti e specificamente indicata in sentenza e qui condivisa (“tanto è provato sia dal contenuto del testamento olografo pubblicato laddove il de cuius nella scheda testamentaria scrive “a mia figlia ### ho dato nel febbraio de 1970 lire 2.250.000 ###, perché essa si coprasse la casa da lei abitata con il relativo terreno e ho pagato tutte le spese per l'acquisto. Non essendo mia figlia presente, tutta la proprietà fu intestata da suo marito solo a se medesimo pur avendo il medesimo concorso per l'acquisto solo per una modestissima quota. Voglio che la figlia rivaluti al valore attuale quanto essa a ricevuto in tale occasione, calcolando nello stato in cui erano i beni il valore attuale della casa e del terreno sopraindicati” (cfr. verbale pubblicazione testamento olografo del 14.6.2002 - doc. 3); come pure dal contenuto della scrittura privata datata 2.2.1970 sottoscritta dal de cuius, dal marito dell'attrice e dalla stessa ### in cui si legge “### dichiara come padre della figlia ### e zennero ### dichiara di avere dato come legitima del terreno e casa comperata, la somma di 2.250.000. duemilioniduecentocinquantamila”) come evidenziato nella sentenza impugnata) e delle compiute e ulteriori motivazioni qui condivise “Nel caso di specie è indubbio che il de cuius abbia elargito la somma di cui sopra in favore della figlia perché ella potesse comprare la casa di abitazione, tuttavia non può dirsi che intento del disponente fosse quello di donare indirettamente l'immobile in sè, sia perché non vi sono in atti riscontri da cui evincere che ### volesse acquistare per la figlia un certo immobile precisamente individuato (l'individuazione dell'immobile, del resto, se operata da parte convenuta ### e ### fin dalla comparsa di costituzione e risposta -cfr. pag. 8 e doc. 2-, è avvenuta sulla base delle risultanze catastali all'attualità con riferimento al soggetto ### e quindi ex post rispetto alla datio del denaro risalente agli anni pag. 17/21 Settanta); sia atteso che, come si legge nella scheda testamentaria, la casa di abitazione veniva intestata al compagno della figlia, ### Il che esclude, a maggior ragione, che l'intento del padre (ossia l'animus) fosse quello di donare il cespite immobiliare alla figlia, atteso che, di fatto, il bene non veniva intestato ad ella medesima, ma al compagno, corroborando la conclusione per cui il padre abbia voluto fornire alla figlia - e quindi donarle - del denaro funzionale all'acquisto di abitazione familiare, denaro che effettivamente è stato impiegato per tale scopo, ma non un cespite immobiliare sufficientemente individuato ed identificato (tant'è che poi, di fatto, l'immobile adibito a residenza della coppia ### - si ripeteè stato intestato a quest'ultimo).” (cfr. pag. 10 sentenza impugnata).  ### motivo d'impugnazione contesta la considerazione quale donazione in favore di ### della somma indicata nella scrittura dimessa dai convenuti ### e ### e risalente al 1988 (doc.3 allegato alla costituzione di primo grado: “La sottoscritta ### espedita con la presente dichiara di aver ricevuto la somma di lire 35.000.000 quale suo avere sulla eredità futura del padre ### La sottoscritta si dichiara tacitata e completamente soddisfatta di ogni suo avere. Nel momento in cui la proprietà verrà trasferita ai figli ### e adriano la sottoscritta ### si recherà unitamente agli stessi dal ### per eventuali firme di rinuncia e di assenso alle eventuali venite”). In proposito non appare dirimente il richiamo alla giurisprudenza che rileva come la nullità di un patto successorio rinunciativo non comporta di per sé la presunzione della natura liberale delle attribuzioni in base ad esso effettuate ma il solo diritto, soggetto a prescrizione, degli eredi alla restituzione della somma versata in base ai principi dell'indebito oggettivo (cfr. Cass. civ. n.12474/2002) tenuto conto che l'appellante non aveva svolto alcuna contestazione rispetto alla sussistenza dell'animus donandi . 
Va inoltre sottolineato come risulta infondato il rilievo relativo alla asserita nullità per difetto di forma delle donazioni suindicate tenuto conto che nel caso di donazioni nulle l'importo donato costituisce un credito ereditario in favore dell'asse a carico del soggetto al quale il denaro viene attribuito e pertanto il coerede già donatario deve in sede di divisione imputare la somma ricevuta ai sensi dell'art.724 cod.civ. Come osservato dalla Suprema Corte “alla dichiarazione di nullità delle donazioni di danaro pag. 18/21 non segue l'esclusione delle relative somme dalla massa ereditaria; queste, infatti, per effetto della sopravvenuta carenza del titolo giustificativo, costituiscono crediti del de cuius verso l'erede. Il meccanismo di recupero di tali somme alla massa ereditaria è quello della imputazione alla quota dell'erede beneficiario, secondo il disposto dell'art.  724 cod.civ., comma 2”.(cfr. Cass.civ. n.2633/2014). 
Ciò premesso va accolto il sesto motivo d'impugnazione. Come già evidenziato dalla Suprema Corte nel caso di donazioni in denaro per determinare la massa e la quota disponibile ai sensi dell'art. 556 c.c., deve aversi riguardo al denaro oggetto di donazione secondo il suo valore nominale (cfr. Cass. civ. n.12919/2012). Come osservato dalla Suprema Corte: “In tema di divisione ereditaria la collazione del denaro ricevuto in donazione dal de cuius soggiace al principio nominalistico con esclusione di qualsiasi rivalutazione, senza che possa tenersi conto del mutato potere d'acquisto della moneta. (cfr. Cass. civ. n.26486/2019 con rif. ai precedenti conformi. Cass.civ 1255/1973 n. 2342/1969; n. 929/1964). 
In accoglimento del sesto motivo d'impugnazione al fine di determinare la massa ereditaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 556 c.c. e la somma che ### deve imputare alla sua quota di legittima ai sensi dell'art. 564 c.c., deve aversi riguardo al denaro oggetto di donazione secondo il suo valore nominale e senza alcuna rivalutazione Per tali ragioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, ### è tenuta ad imputare la somma di ### 2.250.000 alla stessa donati dal padre negli anni ### nonché la somma di lire 35.000.000, come da scrittura privata dimessa sub doc. 3 di parte ### e ### senza alcuna rivalutazione (2.250.00 lire 1970 e 35.000.000 lire 1990 convertite in euro al 2002 euro 19.367,13 ( cfr. pag 37 c.t.u.) Rispetto alle somme di denaro donate dal de cuius a ### pari a lire 2.250.000 nel 1970 e a lire 35.000.000 nel 1998 va esclusa qualsiasi rivalutazione e va dunque operata la sola conversione in euro - rispettivamente lire 2.250.000 conversione in euro 1.291,14 e lire 35.000.000 convertito in euro 18.075,99 - e così complessivamente per euro 19.367,13. 
Ne consegue che la somma complessiva che ### è tenuta ad imputare alla quota di legittima lei riservata ammonta a complessivi euro 19.367,13 pag. 19/21 A fronte della quota lei riservata, quale legittimaria, pari ad euro 106.176,18 detratto quanto ricevuto a titolo di donazione (ossia euro 19.367,13), ne consegue che va accertato e dichiarato che ### effettivamente è stata lesa nei propri diritti di legittimaria, dovendo la legittima prevista ex lege in suo favore essere reintegrata in ragione di quanto sopra per la differenza, ossia nella misura di euro 86.809,05 (106.176,18 - 19.367,13). 
Quanto alle concrete modalità della reintegrazione non vi è luogo a pronunciare in questa sede in assenza di impugnazione sul punto (restando il relativo accertamento oggetto della diversa pronuncia definitiva del Tribunale di Vicenza n.1939/2024 pubblicata il ###, qui non impugnata). 
Conclusioni e spese Le sentenze appellate vanno dunque riformate come di seguito riassunto: quanto alla sentenza n.2256/2019 in riforma del capo 5) deve accertarsi e dichiararsi la simulazione relativa degli atti pubblici di compravendita ### n. 47535 del 20/07/1992 e Rep. n. 47535 del 20/07/1992, entrambi a rogito del ### di ### in quanto dissimulanti donazioni rispettivamente da ### a ### e ### e da ### a ### e ### quanto alla sentenza n.520/2023 in riforma del capo 2) accerta e dichiara che i beni immobili donati dal de cuius in favore di ### e ### con atto pubblico di donazione del 7.12.2001, rep. n. 83048 notaio ### di ### e con donazioni dissimulate di cui agli atti pubblici di compravendita ### n. 47535 del 20/07/1992 e ### n. 47535 del 20/07/1992, entrambi a rogito del ### di ### sono soggetti a collazione ai sensi del comb. disp. artt. 556 e 747 c.c., per il valore di euro 637.057,09, in riforma del capo 3) accerta e dichiara che ### è tenuta ad imputare ex combinato disposto artt.564 comma 2 e 751 cod.  le somme in denaro ricevute, convertite da lire ad euro, al valore nominale e con esclusione della rivalutazione e così per la complessiva somma di euro 19.367,13 e, infine, in riforma del capo 4) accerta e dichiara che la donazione di cui all'atto notarile del 7.12.2001. rep. n. 83048 notaio ### di ### ha leso la quota di legittima riservata a ### che si determina, già imputato quanto a propria volta da ella ricevuto a titolo di donatum, in euro 86.809,05. pag. 20/21 Rilevato che in caso di impugnazione di una sentenza non definitiva il giudice di appello se la conferma in tutto o in parte deve limitare la pronuncia sulle spese alla sola fase di appello, giusta soccombenza le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico degli appellati, in solido tra loro, e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione valore indeterminabile complessità media per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 8.470,00 per compensi oltre 804,00 per marca e c.u. e oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e ###. Q. M. 
La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello avverso la sentenza non definitiva n.2256/19 pubblicata in data ### del Tribunale di Vicenza e la sentenza non definitiva n.520/23 pubblicata in data ### del Tribunale di Vicenza ed in riforma delle sentenze impugnate: 1) quanto alla sentenza n.2256/2019 in riforma del capo 5) accerta e dichiara la simulazione relativa degli atti pubblici di compravendita ### n. 47535 del 20/07/1992 e Rep. n. 47535 del 20/07/1992, entrambe a rogito del ### di ### in quanto dissimulanti donazioni rispettivamente da ### a ### e ### e da ### a ### e ### 2) quanto alla sentenza n.520/2023 in riforma del capo 2) accerta e dichiara che i beni immobili donati dal de cuius in favore di ### e ### con atto pubblico di donazione del 7.12.2001, rep. n. 83048 notaio ### di ### e con donazioni dissimulate di cui agli atti pubblici di compravendita ### n. 47535 del 20/07/1992 e ### n. 47535 del 20/07/1992, entrambi a rogito del ### di ### sono soggetti a collazione ai sensi del comb. disp. artt. 556 e 747 c.c., per il valore di euro 637.057,09.  • del capo 3) accerta e dichiara che ### è tenuta ad imputare ex combinato disposto artt.564 comma 2 e 751 cod. civ. le somme in denaro ricevute, convertite da lire ad euro, al valore nominale e con esclusione della rivalutazione e così per la complessiva somma di euro 19.367,13; pag. 21/21 • del capo 4) accerta e dichiara che la donazione di cui all'atto notarile del 7.12.2001. rep.  n. 83048 notaio ### di ### ha leso la quota di legittima riservata a ### che si determina, già imputato quanto a propria volta da ella ricevuto a titolo di donatum, in euro 86.809,05; 3) condanna ### e ### e ### e ### in solido tra loro, a rifondere a ### le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 8.470,00 per compensi ed euro 804,00 per spese, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge. 
Cosi deciso in ### nella ### di Consiglio del 12 marzo 2025 ### dott. ### L'### dott.

causa n. 1870/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gasparini Martina, Caterina Passarelli

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 3239/2025 del 09-02-2025

... testamento olografo di ### pubblicato il ###, era nullo o annullabile perché apocrifo o perché redatto da persona incapace di intendere di volere e che, conseguentemente, unici eredi di M aria ### erano #### e ### mo ### nominati con testamento del 25-8-1983 pubblicato il ###; in via subordinata chiedevano che fosse accertato che era comu nque valido il legato contenuto nel testamento del 25-8-1983, con il quale ### aveva destinato al nipote ### la quota di un terzo del lastrico solare e dell'area del quarto piano del fabbricato sito in ### d'### in via dell'### angolo via ### Si costit uivano in giudizio i conv enuti ####### e ### mentre rimanevano contumaci ### e ### nonché ### I conv enuti invocavano il rigetto delle doman de e, in via riconvenzionale, chiedevano che fosse dich iarata caducata la disposizione testamentaria in favo re di ### e ### nel testamento della loro madre ### pubblicato il ### e per l'effetto venissero dichiarati nulli o annullati tutti gli atti eseguiti dalle stesse a favore degli attori e di ### compreso il preliminare di vendita stipulato da ### con ### ordinando agli attori di consegnare ai conv enuti l'are a del lastrico 3 solare di cui si trattava; (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 289/2019 R.G. proposto da: GALIPO' ### c.f. ###, #### c.f. ###, #### c.f. ###, #### c.f. ###, rappresentati e difesi dall'avv.  ### e dall'avv. ### elettivamente domiciliati in ### presso l'avv. ### nel suo studio in via ### n. 6; ricorrenti contro ### c.f. ###, #### c.f. ###, rappresentati e difesi dall'avv.  ### elettivamente domiciliati in ### presso di lui nel suo studio in via ### n. 19; controricorrenti nonché contro ### G ########## intimati OGGETTO: impugnazione di testamento RG. 289/2019 C.C. 3-12-2024 avverso la sentenza n. 455 /2018 della Corte d'### o di ### pubblicata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3-12- 2024 dal consigliere #### 1. ### e ### citavano davanti al Tribunale di ######### e ### nonché ### o ### per sentire dichiarare che il testamento olografo di ### pubblicato il ###, era nullo o annullabile perché apocrifo o perché redatto da persona incapace di intendere di volere e che, conseguentemente, unici eredi di M aria ### erano #### e ### mo ### nominati con testamento del 25-8-1983 pubblicato il ###; in via subordinata chiedevano che fosse accertato che era comu nque valido il legato contenuto nel testamento del 25-8-1983, con il quale ### aveva destinato al nipote ### la quota di un terzo del lastrico solare e dell'area del quarto piano del fabbricato sito in ### d'### in via dell'### angolo via ### Si costit uivano in giudizio i conv enuti ####### e ### mentre rimanevano contumaci ### e ### nonché ### I conv enuti invocavano il rigetto delle doman de e, in via riconvenzionale, chiedevano che fosse dich iarata caducata la disposizione testamentaria in favo re di ### e ### nel testamento della loro madre ### pubblicato il ### e per l'effetto venissero dichiarati nulli o annullati tutti gli atti eseguiti dalle stesse a favore degli attori e di ### compreso il preliminare di vendita stipulato da ### con ### ordinando agli attori di consegnare ai conv enuti l'are a del lastrico 3 solare di cui si trattava; chiedevano, altresì, in via riconvenzionale di dichiarare che, in forza del testamento di ### pubblicato il ###, le su e figlie ### a e ### erano rimaste usufruttuarie, non essendo passate a n ozze e, per l'effetto, di dichiarare nulli o annullare tutti gli atti di disposizione eseguiti dalle predette a favore degli attori e del convenuto ### chiedevano, inoltre, che fosse ordinat o agli at tori e a ### di consegnare i cespiti indicati in atto di citazione. 
Con sentenza n. 54/2016, pubblicata il ###, il Tribunale di ### dichiarava l'inammissibilità delle domande riconvenziona li, la nullità del testamento olografo di ### pubblicato in data 21- 1-2008 in qua nto “falso”, dich iarava l'inefficacia del testament o di ### del 25-8-1983, nella parte in cui assegnava i beni del padre della stessa agli attori, rigettando le altre domande.  2. Avverso detta sentenza ###### e ### proponevano appello.  ### e ### ne chiedevano il rigetto e formulavano appello incidentale condizionato, mentre ##### e ### rimanevano contumaci. 
La Corte d'app ello di ### con sentenza n. 455/2 018, pubblicata il ###, in riforma parziale della sentenza di primo grado, rigettava le domande di nullità e di annullamento del testamento olografo di ### pubblicato nel 2008 e, perciò, dichiarava che regolava la successione di ### quel testamento, con il quale ### aveva nominato erede universale il fratello ### ciò in quanto gli attori in primo grado non avrebbero potuto limitarsi a dichiarare di disconoscere quel testamen to e non poteva assumere valenza decisiva il fatto che non ne fosse stata chiesta la verificazione e, seppure fosse sufficiente la riproposizione delle questioni ex art. 346 cod. proc. civ., gli appellati non avevano ribadito in appello la richiesta 4 di consulenza tecnica grafologica e non avevano riproposto le istanze istruttorie volte a dimostrare l'incapacità della testatrice. La Corte di appello escludeva che la disposizione sulla terrazza in ### d'### di cui a l precedent e testam ento potesse sopravvivere, in quant o incompatibile con il contenuto del testamento successivo. 
Quindi la sentenz a esaminava la dom anda con la quale ### chiedeva l'acquisto ex art. 2932 cod. civ. della quota di un terzo della terrazza in forza del preliminare 20-12-1998 con la zia ### che gli aveva promesso il trasferimento della nuda proprietà. 
Esaminava, altresì, la domanda riconvenzionale dei convenuti ### i quali sostenevano che ### non era titolare di diritto su lla terrazza e la rigettava, in quanto il testamento di ### non conteneva apposizione di termine in relazione all'assegnazione di tale bene e ogni questione era stata risolta dalla scrittura transattiva del 2- 9-1989, con il quale ### dante causa degli appellanti e ### riconosceva che la terrazza era stata trasferita a ### e ### oltre che per un terzo a ### Con la stessa sentenza di appello si dichiarava che, alla data del 20-12-1998, ### era legittimata a promettere in vendita la nuda proprietà della quota a lei spettante della terrazza e la domanda era stata proposta nei confronti di tutti gli obbligati, in quanto eredi di ### designato unico erede nel testamento di ### per l'effetto, accoglieva la domanda proposta ex art. 2932 cod. civ. in relazione alla quota di un terzo della terrazza. Dichiarava che non era in discussione il fatto che il padre con il suo testamento aveva lasciato a ### e ### solo l'usufrutto e, quanto alla domanda di consegna dei beni di “Piana” riproposta dagli appellanti, dichiarava che i ### erano titolari di quota di tali beni quali aventi causa di ### 5 3. ##### e ### hanno proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di appello sulla base di quattro motivi.  ### e ### hanno resist ito con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti ex art. 96 cod. proc.  ### C inzia, #### e ### sono rimasti intimati. 
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. 
All'esito della camera di consig lio del 3-12-2024 la Corte ha riservato il deposito dell'ordinanza.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente si dà atto che, in ragione dell'esito del giudizio, non si pone questione sulle modalità di esecuzione della notificazione del ricorso per cassazione alle parti rimaste intimate, in applicazione del principio sulla ragionevole durata d el processo, che imp one di evitare condotte che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra le quali rientrano quelle che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale, non giust ificata dalla strut tura dialettica d el processo (Cass. Sez. 1, 11-3-2020 n. 6924, Cass. Sez. 6-3, 17-6-2019 n. 16141, Cass. Sez. 2, 21-5-2018 n. 12515).  2.Il primo motivo di ricorso è rubricato “violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c., violazione del principio di eventualità, del principio di preclusione e del principio di non contestazione, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che i consorti ### e ### non avessero l'one re di ‘avanzare impugnativa incidentale per 6 eventualmente insistere nella domanda princip ale e nelle ulteriori, bastando la riproposizione delle questioni ai sensi dell'art. 346 c.p.c.'”. 
I ricorrenti evidenziano che all'udienza di trattazione del 4-11- 2009 gli attori no n avevano preso alcuna posi zione sulle domande riconvenzionali dei convenuti, non avendo proposto né domande né eccezioni che fossero conseguenza delle domande riconvenzionali, né avendo depositato m emoria; sostengono che da ciò d erivava la conseguenza che le domande riconvenzionali andavano accolte; tra le domande riconvenzionali vi era qu ella di dichiarare decaduta la disposizione testamentaria a fav ore di ### e Car mela Gal ipò nel testamento della loro madre ### pubblicato il ###, con l'effetto di dichiarare nulli o annullare tutti gli atti di disposizione da loro eseguiti a favore degli attori e d el conv enuto ### compreso il preliminare di vendita stipulato da ### con ### nci; tra le domande riconvenzionali vi era anche quella di dichiarare che, in forza del testamento di ### le figlie ### e ### la ### erano usufruttuarie e di conseguenza dichiarare nulli o annullare tutti gli atti di disposizione da loro eseguiti a fav ore degli attori e del convenuto ### mo ### Quindi, poiché le domande riconvenzionali andavano accolte, per impugnare “tale pronuncia” era necessaria una impugnazione incidentale.  2.1. Il mot ivo è inammissibile in quan to risulta pressoché incomprensibile e, nei limiti in cui se ne riesce a intendere il contenuto, non individua la statuizione censurata o comunque non la censura in modo pertinente. 
Nell'intitolazione sopra testualmente trascrit ta il motivo fa riferimento ad affermazione fatta a pag. 11 della sentenza impugnata, con rifer imento alla domanda di fals ità materiale del testamento pubblicato il ### accolta dal giudice di primo grado sulla base del disconoscimento della scrittura e senza istanza di verificazione e 7 prova della falsif icazione, nonché con riferim ento alla domanda di annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere. Si tratta di domande il cui rigetto è stato pronunciato in accoglimento dell'appello degli odier ni ricorrenti, per cui si deve escludere che il motivo faccia riferimento alle statuizioni su tali domande. 
Piuttosto sembra che i ricorrenti sostengano che le loro domande riconvenzionali avrebbero dovuto essere accolte dal giudice di primo grado, in quanto non erano state contestate e perciò avrebbero dovuto essere accolte anche dal giudice d'appello. Se questo ne è il senso, il motivo è evidentemente inammissibile, perché il ricorso per cassazione è rivolto esclusivamente avverso la sentenza di appello; quindi, se i ricorrenti intendevano lamentarsi del mancato accoglimento delle loro domande riconvenzionali da p arte della sente nza impugnata, avrebbero dovuto individuare e censurare le relative pronunce di rigetto della Corte d'appello, ma non lo fanno nell'ambito di questo motivo.  3. Il secondo motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e ss. (1363, 1364 e 1365) cod. civ., in relazione all'art.  360 n. 3, per avere la Corte erroneamente interpretato il testamento pubblico di ### Ciraolo”. I ricorrenti evidenziano di avere sostenuto che quel t estamento prevede va che l'area del quarto piano era assegnata alle figlie ### e ### e per un terzo al nipote ### “subo rdinatamente alle autorizzaz ioni per la costruzione e in caso di mancata autorizzazione nessuno ha diritto ad indennizzo da parte degli eredi in quanto in tale ipotesi il legato deve considerarsi come non assegnat o”. Rilevano che ### e ### llo ### ottennero autorizzazione a realizzare volumi tecnici, cioè locale lavanderia, ma tale autorizzazione era illegittima anche perché i ### non erano proprietari nell'immobile di alcun appartamento, per cui non potevano chiedere l'autorizzazione a costruire vani tecnici. 8 Quindi sostengono che il legato dovesse considerarsi non assegnato, in quanto nessuna costruzione sul lastrico solare era mai stata realizzata, né poteva essere realizzata in base agli strumenti urbanistici, con la conseguenza che il lastrico solare si sareb be dovuto considerare di proprietà condominiale.  3.1. Il mot ivo è inammissibile in qua nto, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte e autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, che, essendo divenuta definitiva l'autono ma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (cfr., tre le tante, Cass. Sez. 1, 27-7-2017 n. 18641, Cass. Sez. 3, 26-2- 2024 n. 5102). 
La senten za impugnata (pag. 14) non ha compiuto soltanto l'affermazione della quale si dolgono i ricorrenti, in ordine al fatto che il testamento di ### non conteneva la fissazione di alcun termine per gli assegnatari dell'ultimo piano. 
Di seguito la sentenza ha, infatti, rilevato che ogni problematica era risolta dalla scrittura transattiva del 2-9-1989, con cui ### dante causa degli appellanti e anche di ### riconosceva al punto 2) qu ella proprietà come devoluta dal la di lui madre ### alle sue sorelle ### e ### oltre che per un terzo al nipote ### ha, inoltre, aggiunto che altre scritture e altre vicende giudiziarie tra le parti avevano dato per presupposta tale proprietà. 
A front e di questo contenut o della pronuncia, i ricorrent i sostengono l'erronea interpretazione del contenuto della disposizione testamentaria, ma non censurano l'accertamento riferito al fatto che era la scrittura transattiva del 2-9-1989 ad aver offerto il riscontro 9 probatorio relativo al diritto di proprietà del lastrico solare in forza del testamento in capo a ### e ### oltre che a ### La statuizione non censurata è autonoma e in sé idonea a fondare l'accertamento del diritto di proprietà pro quota sulla terrazza in capo a Car mela ### a prescin dere dalle questioni relative all'interpretazione del testamento.  4. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono “violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte erroneamente ritenuto applicabile l'art. 2932 cod.  civ. in caso di vendita di cosa altrui”. 
Sostengono che la sentenza abbia erroneamente dichiarato che alla data del 20-12-1998 ### era legittimata a promettere la vendita della nuda proprietà della quota a lei assegnata pari a un terzo, in quanto il legato, subordinato alle autorizzazioni per la costruzione, non era stato assegnato. Quindi rilevano che il preliminare del 20-12- 1998 costituiva vendita di cosa altrui, insuscettibile di esecuzione in forma specifica, e aggiungono che alle pagg. 14 e 15 la sentenza opera una serie di affermazioni errate, in primo luogo in relazione al fatto che il test amento di ### era stato fatto a fav ore di ### mentre lo si sarebbe dovuto ritenere disposto a favore di ### aggiungono che la sentenza non ha considerato che la scrittura transattiva del 2-9-1989 era stata disconosciuta e non ne era stata chiesta la verificazione e le domande riconvenzionali dei ### erano state dichiarate inammissibili perché tardive; infine, sostengono che l' “assurdità totale” sia stata raggiunta dalla sentenza laddove ha ricostruito le modalità con le quali ### ha acquistato la proprietà del lastrico solare in questione.  4.1. Il motivo è infondato laddove sostiene la violazione dell'art.  2932 cod. civ. in relazione alla vendita di cosa altrui. 10 Al rigetto del secondo mot ivo e al co nseguente passaggio in giudicato dell'accertamento che il lastrico solare era di proprietà di ### e ### consegue ch e non si pone qu estione di applicazione dell'art. 2932 cod. civ. in riferimento a bene altrui con riguardo alla promessa di trasferimento della nuda proprietà eseguita il ### da ### a favore di ### Per il resto, le deduzioni svolte nel motivo risultano inammissibili, in primo luogo in quanto non fanno neppure riferimento al motivo di ricorso prospettato, ma si risolvono in una serie di affermazioni fatte sull'erroneo presupposto che il giudizio di legittimità sia il terzo grado del giudizio di merito nel quale la critica alla sentenza impugnata possa essere svolta in forma libera e svincolata dalla formulazione di motivi ex art. 360 cod. proc.  La deduzione che il testamento di ### non fosse a favore di ### ma di ### non trova sostegno nella sentenza impugnata, che indica sempre il nipote ### quale erede designato nel testamento di ### insieme alle figlie ### e ### quindi, la d eduzione avrebbe dovuto e ssere veicolata attraverso motivo da proporre ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., nel ricorrenza dei relativi presupposti e, in mancanza, non può essere esaminata. Del resto, si tratta di affermazione che nella sentenza è anche priva di contenuto decisorio, perché la pronuncia ex art. 2932 cod. civ. ha riguardato la quota oggetto della promessa del 20-12- 1998, sulla quale non aveva alcuna incidenza che ### fosse o meno titolare di altre quote di quel bene.  ### che la scrittura transattiva del 2-9-1989 era stata disconosciuta non può essere esaminata, in quanto eseguita in modo inammissibile, in violazione delle previsioni dell'art. 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ., senza indicare in quali atti e in quali te rmini il 11 disconoscimento, del quale la sentenza impugnata non fa cenno, fosse stato eseguito.  5. Il quarto motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la Corte pronunciato ultra ed extra petita, in relazione ai beni di ‘###”. 
Con esso i ricorrenti sostengono che la sentenza abbia pronunciato ultra ed extra petita laddove ha dichiarato che i ### nci erano proprietari di quota dei beni di ### quali aventi causa di ### che aveva ricevuto dal padre un quarto di quei beni; rilevano che, diversamente, ### aveva venduto la sua quota dei beni di ### ai consorti ### Aggiungono che, dopo il decesso di ### proprietario di un quarto dei beni di ### i suoi eredi legittimi erano per un terzo i tre consorti ### figli della sorella ### e per un terzo i fratelli ### e ### figli del fratello ### già proprietari degli altri tre quarti per avere acquistato le quote.  5.1. Il mot ivo è inammissibile, pe rché non è configurabile la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. con esso dedotta. 
Costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione - petitum o causa petendi - emetta un provvedimento diverso da quello richiesto, oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso, così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fat te valere dai contraddi ttori (Cass. Sez. 2, 21-3-2019 n. 8048, Cass. Sez. 1, 11-4-2018 n. 9002). 
Nella fattispecie gli argomenti dei ricorrenti non sono volti a sostenere che sia stato emesso provvedimento diverso da quello richiesto, ma a lamentare che sia stata erroneamente accertata in fatto la proprietà dei beni di “Piana”, che erano stati oggetto di loro domanda di rilascio; quindi, la relativa statuizione non poteva essere censurata mediante la 12 denuncia della violazione dell'art. 11 2 cod. proc. civ. ma, nella sussistenza dei relativi presupposti, esclusivamente con la proposizione di motivo ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc.  6. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dei controricorrenti, come in dispositivo, mentre va esclusa la condanna dei ricorrent i chiesta dagli cont roricorrenti ai sensi d ell'art. 96 cod.  proc. civ., non ravvisandosene i presupposti. 
Non vi è lu ogo a p rovvedere sulle spese relative al rappo rto processuale tra i ricorrenti e le altre parti intimate, che non hanno svolto attività difensiva nella presente sede ###considerazione dell'esito del ricorso, ai sensi dell'art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa nella misura come per legge. 
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della seconda sezione 

Giudice/firmatari: Carrato Aldo, Cavallino Linalisa

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3922/2025 del 15-10-2025

... della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.). In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99). Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso - avendo la norma carattere imperativo - è affetto da (leggi tutto)...

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R.G. 859/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del dott. #### ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 859/2024 R.G. #### n. a AVERSA ### il ### rappresentato e difeso dagli avv. ### e ### GRASSIA, come da procura in atti. 
RICORRENTE E ### S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### RESISTENTE OGGETTO: differenze retributive ### come in atti ### di fatto e di diritto Con ricorso depositato in data ### parte ricorrente ha dedotto: - di aver lavorato per la società ### s.r.l. dal 07/01/2012 al 28/02/2019, senza formale inquadramento, con le mansioni di apparecchiatrice di scarpe, riconducibili al II livello del C.C.N.L. di categoria; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 - di aver percepito una retribuzione mensile di € 900,00; - di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle ore 18.00; - che i poteri datoriali erano esercitati da ### - che in data 8 marzo 2019 la ### s.r.l. ha ceduto un ramo d'azienda alla società ### s.r.l. e di aver iniziato a lavorare unitamente agli altri addetti della ### s.r.l. alle dipendenze della nuova società dall'1.3.2019; - che il suo rapporto di lavoro è stato regolarizzato a seguito di attività ispettiva volta all'emersione del lavoro sommerso; - di essere stata licenziata in data ###; - la sussistenza della responsabilità solidale delle società cedente e cessionaria in base all'art. 2112 c.c.; Parte ricorrente ha quindi agito in giudizio nei confronti delle società ### s.r.l. e ### s.r.l. chiedendo la condanna, in solido tra loro, al pagamento di € 177.736,46 a titolo differenze retributive per il periodo dal gennaio 2012 al maggio 2019, oltre ad € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno nonché esclusivamente la società ### s.r.l. ad € 10.668,95 a titolo di T.F.R. con vittoria di spese di lite. 
La società ### s.r.l. si è costituita in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. 
La società ### s.r.l. non si è costituita in giudizio. Con ordinanza dell'11/02/2025, il giudice ha disposto la separazione dei giudizi, considerando la liquidazione giudiziale in corso della società ### s.r.l. e l'assenza di litisconsorzio necessario. Il processo, quindi, è proseguito solo tra parte ricorrente e la società ### s.r.l. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il ### ha deciso la causa con sentenza. 
Eccezione di nullità del ricorso In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta da parte resistente. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025
Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.). 
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99). 
Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso - avendo la norma carattere imperativo - è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91). 
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167).  ### di nullità del ricorso introduttivo proposta da parte resistente deve essere rigettata in quanto parte ricorrente ha compiutamente delineato sia il petitum sia la causa petendi, allegando di aver diritto alle Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 differenze retributive indicate in ricorso e specificate nei conteggi sulla base dei rapporti di lavoro intercorsi con entrambi gli originari convenuti, allegando mansioni effettuate, orario di lavoro, titolari dei poteri datoriali, periodi in nero e in chiaro, causali delle richieste.  ###.C.N.L. applicato, poi, è stato indicato e allegato nei conteggi. 
Thema decidendum Su un piano generale si osserva che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi. 
I punti controversi della vicenda, però, riguardano: - l'accertamento del rapporto di lavoro senza formale inquadramento alle dipendenze della società ### s.r.l.; - la continuità del rapporto di lavoro a seguito della dedotta cessione di azienda con la conseguenziale sussistenza della responsabilità solidale della società ### s.r.l. per le differenze retributive relative al rapporto con la società ### s.r.l. in base all'art. 2112 c.c.; - lo svolgimento di un orario di lavoro superiore rispetto a quello contabilizzato in ordine al rapporto con la società ### s.r.l. ed il diritto all'inquadramento nel II livello del C.C.N.L. Calzature - ### rispetto al formale inquadramento nel I livello del C.C.N.L. Calzature - ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025
Responsabilità solidale tra cedente e cessionario ex art. 2112 La disciplina di riferimento per gli effetti della cessione di azienda sui rapporti di lavoro subordinato è l'art. 2112 c.c. Questa norma, nel suo quinto comma, definisce il trasferimento d'azienda come qualsiasi operazione che, a seguito di cessione contrattuale, fusione, usufrutto o affitto, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, preesistente e che conservi la propria identità. 
È fondamentale sottolineare che le disposizioni dell'art. 2112 c.c. si applicano anche al trasferimento di ramo dell'azienda, purché intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale da cedente e cessionario al momento del trasferimento. 
Tale trasferimento determina la cessione ex lege di tutti i contratti di lavoro subordinato, senza necessità del consenso dei lavoratori. Il legislatore, a tutela dei lavoratori, ha previsto, tra le garanzie poste a tutela dei lavoratori ceduti, anche la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti dei lavoratori, anche se non risultanti dalle scritture contabili. 
Conseguentemente, per considerarsi operativo l'art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro tra cedente e cessionario deve essere in corso al momento della cessione d'azienda (o del ramo di essa). 
Nel caso in esame, sulla base dei prospetti paga depositati da parte resistente, emerge la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società ### s.r.l. sin dall'11.2.2019 e fino al 22.5.2019, con scadenza prevista per il ###, mentre la cessione del ramo d'azienda è avvenuta nel marzo 2019. 
A tal proposito, occorre evidenziare come parte ricorrente ha ricevuto anche il bonifico relativo all'importo spettante di € 694,00 per il mese di febbraio 2019 in data ### con la causale “saldo stipendio febbraio 2019”. 
Per tali ragioni, le allegazioni di parte ricorrente in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della società ### s.r.l. e della sua Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 cessione unitamente al ramo di azienda solo a marzo 2019 (punto f del ricorso) sono incompatibili con la documentazione prodotta. 
Allo stesso modo, risulta infondata la dedotta regolarizzazione del rapporto solo a seguito degli accertamenti della ### di ### nel marzo 2019 (punto h del ricorso) essendo il rapporto già pendente a febbraio 2019.  ###. 2112 c.c. è finalizzato a tutelare la continuità dei rapporti di lavoro che risultino già stabilmente e funzionalmente inseriti nel ramo d'azienda ceduto al momento del trasferimento. Nel presente contesto, parte ricorrente era alle dipendenze della società cessionaria già prima della conclusione del contratto di affitto di ramo d'azienda e parte ricorrente non ha preso posizione su tale circostanza e sui prospetti paga depositati da parte resistente. 
Per tali ragioni, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.  2112 c.c., e pertanto, la responsabilità solidale tra cedente e cessionario non può essere invocata. 
Da tale conclusione deriva la circoscrizione del presente giudizio alle sole differenze retributive relative al rapporto di lavoro tra parte ricorrente e la società ### s.r.l. con conseguente rigetto di tutte le restanti pretese retributive relative al rapporto non formalizzato. 
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori difese articolate dalla società ### s.r.l. in ordine a tali domande. 
C.C.N.L. e livello applicabile In ordine al rapporto con la società ### s.r.l. sono necessarie due ulteriori precisazioni in ordine sia al C.C.N.L. applicabile sia al livello di inquadramento. 
Giova rammentare che, nell'ambito del contenzioso in materia di lavoro, l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto alle pretese differenze retributive incombe sulla parte che le deduce, segnatamente il ricorrente. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025
Nel caso di specie, parte ricorrente ha fondato la propria domanda sulle differenze retributive sul presupposto dell'applicabilità del C.C.N.L.  ### e sull'inquadramento come operaio di 2 livello. 
A fronte dell'onere probatorio che incombe sul ricorrente, questi non ha fornito alcun elemento a sostegno dell'applicabilità del C.C.N.L. ### Pertanto, in assenza di prova contraria, non può che farsi riferimento al C.C.N.L. indicato nelle buste paga, che costituiscono prova privilegiata dei dati in esse contenuti (segnatamente, il C.C.N.L. ### e ### coerentemente anche con le dimensioni aziendali come da visura camerale prodotta in atti). 
La mera allegazione del C.C.N.L. ### infatti, disgiunta da qualsivoglia supporto probatorio, si palesa inidonea a superare le risultanze documentali. 
Considerazioni analoghe vanno effettuate con riguardo al livello di inquadramento; in assenza di allegazioni specifiche e non articolando mezzi istruttori in tal senso, parte ricorrente basa la sua pretesa su conteggi effettuati sulla qualifica di operaio di 2 livello; anche in questo caso, non può dirsi assolto alcun onere di allegazione o probatorio, sicché le eventuali spettanze vanno comunque determinate avuto riguardo alla qualifica di operaio di livello 1. 
Alla luce di quanto premesso, pertanto, nulla è dovuto a titolo di differenze tra i due inquadramenti - operaio di 1 e 2 livello - e il parametro cui ancorare la quantificazione di eventuali ulteriori spettanze è C.C.N.L.  ### piccola e media impresa - operaio 1 livello. 
Thema probandum e valutazione della prova testimoniale ### posto con riguardo a C.C.N.L. applicabile e inquadramento, va ulteriormente evidenziato come nei conteggi vi sia l'indicazione della percezione di € 900,00 mensili per tutta la durata dei due rapporti di lavoro (quello con la società ### s.r.l. e quello con l'odierno resistente). 
Viceversa, parte resistente ha documentalmente dimostrato, producendo buste paga e bonifici di pagamento, di aver correttamente determinato e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 corrisposto quanto dovuto in ragione di C.C.N.L. applicato, inquadramento (operaio 1 livello) nonché di un orario lavorativo articolato su 40 ore settimanali. 
Va, pertanto, premesso che le allegazioni di parte resistente - buste paga e bonifici articolati su contratto full time - rendono assorbita qualsiasi questione attinente al lavoro supplementare. 
Sulla base di tali considerazioni, quindi, il thema probandum del presente giudizio risulta limitato solo ed esclusivamente all'accertamento di un orario di lavoro superiore rispetto a quello contabilizzato nel rapporto con la società ### s.r.l. 
In via preliminare, occorre evidenziare come in una controversia di lavoro tra datore di lavoro ed un suo dipendente possono essere sentiti come testimoni altri dipendenti, i quali abbiano instaurato, a loro volta, altri separati, analoghi giudizi nei confronti del comune datore di lavoro in quanto essi, in relazione a tale controversia, hanno un interesse di mero fatto che non comporta l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. anche nell'ipotesi in cui tali giudizi siano riuniti. 
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 21418/2015) secondo cui “secondo la giurisprudenza di questa Corte l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Neanche l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può fare insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sulla attendibilità delle relative Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 deposizioni (tra le altre: Cass. n. 11034 del 2006; Cass. n. 9650 del 2003; Cass. n. 2618 del 1999; Cass. n. 32 del 1994; Cass. n. 6932 del 1987)”. 
Tali dichiarazioni, quindi, devono essere valutate con il massimo rigore dal punto di vista dell'attendibilità, sul chiaro rilievo che altrimenti due o più lavoratori ben potrebbero concordare deposizioni di comodo finalizzate ad ottenere incrementi patrimoniali. E l'attendibilità può essere misurata verificando che le testimonianze trovino inequivoci riscontri in ogni altro elemento acquisito al giudizio. 
Nel caso in esame, non è possibile valorizzare le dichiarazioni rese dal primo teste, ### in quanto sono incompatibili anche con le deduzioni contenute in ricorso. 
Il teste, infatti, contrariamente a quanto dedotto dalla stessa parte ricorrente in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro con la società ### s.r.l. solo per pochi mesi, il teste ha affermato “ho lavorato per la società resistente per quattro o cinque anni o sei anni, non ricordo bene. 
Mi sono dimesso cinque o sei anni fa”. 
Continua affermando che “la ricorrente era già dipendente della società resistente quando ho iniziato a lavorare per la società resistente. Mi sembra che la ricorrente fosse ancora alle dipendenze della società resistente quando è cessato il mio rapporto di lavoro”. 
Il teste, inoltre, precisa come il potere direttivo era esercitato da ### o ### e, quindi, non vi è alcun riferimento a ### amministratore della società ### s.r.l. Il che esclude di per sé qualsiasi ipotetica confusione del ricordo tra i periodi alle dipendenze delle due società. 
Ulteriore elemento che ne mina l'attendibilità è rappresentato dal contrasto tra la precisione del ricordo in ordine al proprio orario di lavoro ed a quello della ricorrente, da un lato, e, dall'altro lato, la genericità delle dichiarazioni in ordine alla durata ed alla collocazione temporale del proprio rapporto di lavoro. 
Il teste ha dichiarato: “### Non sono parente di parte ricorrente. Ho lavorato per la società resistente per quattro o cinque anni o sei anni, non Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 ricordo bene. Mi sono dimesso cinque o sei anni fa. Le direttive erano impartite o da ### o da ### La retribuzione mi era corrisposta dal loro padre, ### deceduto tre o quattro anni fa. o ero operaio con le mansioni di premontatore perché montavo la tomaia per realizzare le scarpe. Io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 con pausa dalle 13.00 alle 14.00 per il pranzo. La mia retribuzione era di euro 1.400 mensili. Ho contenzioso pendente con la società resistente per differenze retributive. La ricorrente era già dipendente della società resistente quando ho iniziato a lavorare per la società resistente. 
Mi sembra che la ricorrente fosse ancora alle dipendenze della società resistente quando è cessato il mio rapporto di lavoro. La ricorrente era operaia con le mansioni di apparecchiatrice perché si occupava di lucidare le scarpe. Osservava il mio orario di lavoro. La sua postazione di lavoro era distante un metro o un metro e mezzo dalla mia postazione di lavoro. 
Non conosco la retribuzione della ricorrente. Le direttive erano impartite a tutti i dipendenti da #### e #### mi sembra che sia la cugina di #### ha lavorato per la società resistente . ### era già presente quando sono stato assunto e c'era ancora quando è cessato il mio rapporto. Mi sembra che l'### lavorasse solo il pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì con le mansioni di operaia e si occupava di preparare le scarpe. ### perché impartiva le direttive dopo il decesso del padre #### era presente in azienda sin da quando sono stato assunto e c'era ancora quando è cessato il mio rapporto. Veniva a lavorare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino alle 18.00 con la pausa di un'ora dalle 13.00 alle 14.00. ### si occupava degli adempimenti amministrativi e dei clienti. La sua postazione di lavoro era nell'ufficio che era una stanza a parte rispetto al luogo dove si producevano le scarpe. Non conosco ### Assunta”. 
Allo stesso modo, non possono essere valorizzate le dichiarazioni rese dalla testimone ### sorella dell'amministratore della società resistente. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025
Infatti, la teste ha dichiarato di non ricordare precisamente la collocazione temporale del rapporto di lavoro della ricorrente e di non essere a conoscenza delle sue mansioni svolte. 
La testimone ha dichiarato: “### Non sono parente di parte ricorrente. 
Sono dipendente della società resistente dal 2019 - circa metà anno - all'attualità con le mansioni di impiegata amministrativa in quanto mi occupo di contabilità per fornitori e clienti. Degli adempimenti connessi ai dipendenti si occupa un commercialista esterno. Io lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Le direttive in azienda sono impartite da ### mio fratello. Le direttive sono sempre state impartite da mio fratello. Non ci sono state altre persone al di fuori di mio fratello che impartiscono direttive. Io non ho mai dato direttive ai dipendenti. Non ho contenzioso con la società. Non sono socia della società.  ### la ricorrente perché è stata per un breve periodo dipendente della società. Ha lavorato per quattro o cinque mesi ma non ricordo la collocazione temporale. Penso che il rapporto si sia collocato nell'anno 2019. 
Non ricordo di cosa si occupasse la ricorrente. La ricorrente osservava il mio orario di lavoro. Non conosco la retribuzione della ricorrente. ### è stato un operaio alle dipendenze della società resistente con le mansioni di premontista perché montava la tomaia. Ha osservato sempre il mio orario di lavoro. ### ha lavorato per la società resistente fino al 2019 e non oltre perché non lo ricordo quando scoppiò la pandemia. Non conosco la sua retribuzione. La mia postazione di lavoro si trova in ufficio, sito in una stanza separata rispetto al luogo della produzione delle scarpe. ### perché è stata impiegata amministrativa della società. Preciso che ella ha svolto prima un'attività part time avendo un bambino piccolo e veniva a lavorare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.45. Non era presente in ufficio il pomeriggio. Poi ha iniziato a svolgere orario full time ma non ricordo quando e ricordo che poi si è dimessa ma si tratta di evento risalente a due anni fa se ben Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 ricordo. ### è ancora alle dipendenze della società resistente. ### è stata assunta sempre nel 2019 se ben ricordo e ha sempre svolto le mansioni di operaia occupandosi della preparazione della tomaia. ### lavora solo part time in quanto viene a lavorare dal lunedì al venerdì dalle 8.00 fino a circa le 11.30/12.00. Non conosco la sua retribuzione. Su domanda di parte resistente preciso che l'ufficio si trova a piano terra dove ci sono anche le postazioni di lavoro degli operai. Preciso che nell'ufficio dove io lavoro, all'epoca dei fatti, la stanza era unica e c'ero io e #### una finestra che affacciava sul cortile e la porta che affacciava sull'anticamera. Uscito dalla porta dell'ufficio c'era il muro e girando sulla destra dopo un metro o un metro e mezzo c'era la produzione. A questo punto parte ricorrente chiede di poter chiedere alla teste se conosce i signori ### o ### Il teste riferisce di conoscerli e che erano dipendenti”. 
Domanda di differenze retributive per il maggiore orario di lavoro Una volta ricostruite compiutamente tutte le circostanze di fatto è possibile procedere alla valutazione delle domande proposte. 
All'esito dell'istruttoria, parte ricorrente non ha assolto in parte, con i testi a sua disposizione, all'onere probatorio su di lei gravante. 
Per quanto riguarda l'orario di lavoro, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, infatti, la prova è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente (cfr. tra le altre, Cass. sez. lav. nn. 1389 del 29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783, 19299 del 12.9.2014 rv. 632795; Cass. n. 12434/2006). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025
In questo caso, infatti, non è possibile ritenere raggiunta la prova rigorosa dello svolgimento di un numero di ore di lavoro superiore a quello contabilizzato. 
Nel caso di specie, deve essere rigettata la domanda di condanna al pagamento di tutte le differenze retributive relative al maggior orario di lavoro allegato in ricorso e non contabilizzato nei prospetti paga. 
T.F.R. 
Con riguardo al T.F.R., va premesso che l'importo dello stesso va parametrato esclusivamente sulla durata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in giudizio (11/02/2019 - 22/05/2019). 
Tanto premesso, parte resistente ha dato prova, a mezzo della produzione della busta paga e del bonifico di pagamento di aver corrisposto a parte ricorrente quanto dovuto a titolo di T.F.R. (cfr. bonifico di € 305,62 dell'11.9.2019 depositato da parte resistente).  ### appare correttamente parametrato sul C.C.N.L. applicato, sul livello di inquadramento e sulla durata del rapporto di lavoro, come già determinato in questa sede, sicché alcuna ulteriore somma risulta dovuta. 
Indennità sostitutiva del preavviso ### ritenersi, però, infondata la richiesta di indennità sostitutiva del preavviso la quale, in base agli artt. 2118 e 2119 c.c., può essere riconosciuta solo in caso di recesso da un rapporto a tempo indeterminato. 
Come emerge dai prospetti paga depositati da parte resistente, infatti, il rapporto di lavoro è cessato il ### con scadenza naturale fissata al 28.6.2019 Domanda risarcitoria ### stesso modo, devono essere sanzionate le carenze assertive relative alla domanda risarcitoria. 
Nulla è dedotto in ordine ai danni effettivamente subìti. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità ( Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 21787/2015) la quale, in tema di liquidazione equitativa del danno, evidenzia che “In sede di liquidazione equitativa del lucro cessante ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura”. 
Non può ritenersi, quindi, sussistente un'ipotesi di danno in re ipsa. 
Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: 1. rigetta il ricorso; 2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite che si liquidano in € 4.629,00 oltre rimb.  forfettario al 15%, iva e cpa come per legge. 
Si comunichi. 
Aversa, 15/10/2025 il Giudice del ### dott. #### minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del ### dott.ssa ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025

causa n. 859/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Capolongo Barbato

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