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Corte di Cassazione, Sentenza n. 27446/2025 del 14-10-2025

... modificazioni dalla legge 11.9.2020 n. 120. Tale normativa sopravvenuta, infatti, ha positivizzato l' esigenza di recuperare il patrimonio edilizio preesistente, il ripristino di edifici eventualmente crollati o demoliti e la loro ricostruzione, quando ne sia accertabile la prees istente consistenza e non sia possibile modificare l'originaria area di sedime, prevedendo che il recupero possa avvenire nel rispetto delle distanze legit timament e preesistenti, ossia quelle riguardanti un edificio realizzato sulla base di un titolo edilizio, anche quando siano stati realizzati ampli amenti fuori sagoma e con il superamento dell'al tezza massima dell'edifici o demolito, purché questi avvengano nell'ambito di increment i volumetrici aventi carattere di incentivo (ad es. pi ano casa) o natura premiale (come in caso di a deguament o alla normativa antisismica, applicazione della normativa sull' accessibilità, installazione di impianti tecnologici e per l' efficientamento energetico), o aventi il fine di promuovere in terventi di rigenerazione urbana, salvo che si tratti di edifici vincolati ovvero ricadenti in zona A o assimilate (vedi in argomento Cass. 22.7.2025 n. 20727). Il sec ondo, terzo e quarto (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8310/2023 R.G. proposto da: #### e ### elettivamente domiciliati in ### le 34, presso lo studio dell'avvocato ### che le rappresenta e difende, -ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale contro ### ed ### rappresentati e difesi dall'avvocato ### -controricorrenti e ricorrenti incidentali 2 di 17 avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di BRESCIA n.1229/2022 depositata il ###. 
Udita la relazi one del la causa svolta nella pubblica udienza del 2.10.2025 dal ###### ed E nrichetta ### com proprietarie del fabbricato sito in ### via delle ### 33/35 e via ### convenivano innanzi al Tribunale di ### i coniugi ### e ### che da loro avevano acquistato nel 1991 alcune unità immobiliari del fabbricato contiguo (un locale ad uso deposito al pi ano terra e d ue autorimesse sempre al piano terra su via ###, dando luogo alla co stituzione di un condominio, chiedendo che questi ultimi fossero condannati a demolire talune opere illegi ttime (un'autorimessa e dei loca li ad uso abitativo collegati alla loro proprietà esclusiva da una scala interna), realizzate nel sottosuolo del fabbricato, da presumersi di proprietà comune ex art. 1117 cod. civ., così violando la loro facoltà di pari uso ex art. 1102 cod. civ., ed a ripristinare le prese d'aria e luce (bocche di lupo) della loro cantina che avevano occluso provocandovi la formazione di umidità e muffe. 
I co niugi ### costituit isi, sostenevano che le ### avevano eseguito opere di recupero del sottotetto consistenti nella realizzazione di un nuovo piano, da consid erarsi come sopraelevazione e nuova co struzione, tenuta al rispetto delle distanza di 10 metri dalla loro c ostruzione ai sensi del D.M n.1444/1968, nonché al rispetto delle distanze dal confine di 5 metri di cui alle norme tecniche di attuazione del Comune di ### chiedendo la condanna delle ### alla demol izione o all'arretramento del piano sottotetto, ed in subordine al pagamento dell'indennità di sopraelevazione ex art. 1127 cod. civ.. I coniugi ### si dolevano alt resì delle nuov e vedute aperte dalle ### a seguito del recupero del sottotetto, realizzate in violazione 3 di 17 della distanza di un metro e mezzo dalla loro costruzione imposta dall'art. 905 cod. civ. e della distanza imposta dalle ### chiedendo anche per esse il ripristino, ed in subordine l' arretramento a distanza legale, e sostenevano che l'in tervento di recupero del sottotetto delle ### non aveva rispettato le condizioni di sicurezza stabilite dal decreto del Mi nistro ### tture del 14.1.2008, chiedendone quindi la condanna all'adeguamento a quella normativa. 
Con la sentenza n. 1561/2020 del 30.7.2020, il Tribunale di ### condannava i coniugi ### alla demolizione delle opere edilizie realizzate nel sottosuolo di fondazione del fabbricato, da presumersi co mune ex art. 1117 n. 1) cod. civ., che avevano precluso la facoltà di pari uso delle ### ex art. 1102 cod. civ., nonché al ripristi no delle bocche di lupo a servizio della cantina delle ### oggetto di una servitù per destinazione del padre di famiglia perché già esistenti al mo mento della formazione del condominio, perché occluse dai coni ugi ### che non avevano provato l' esistenza di un accordo giustificativo di tale occlusione. 
Con la stessa sentenza veniva respinta la domanda riconvenzionale dei coniug i ### di pagamento del l'indennità di sopraelevazione e di arretramento del piano sottotetto delle ### in quanto il CTU non aveva rilevato una variazione dell'alt ezza interna del prim o piano, essendo stato rilasciato il permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione e di mero recupero del sottotetto in conformità alle NTA del Comune di ### vigenti, con conseguente inapplicabilità delle distanze previste dal D.M.  1444/1968; mentre le ### venivano inoltre condannate alla posa in opera di intonaco a rmato secondo le in dicazioni di pagina 95 della ### a perché il loro intervento edilizio sul pi ano sottotetto non era risultato rispondente all e verifiche struttura li, nonché all'arretramento del piano sottotetto lato nord e delle nuove 4 di 17 vedute aperte sulla confinante proprietà dei coniugi ### fino a rispettare le distanze dal confine prescritte dal le NTA del Comune di ### per le costruzioni (cinque metri) e per le vedute (un metro e mezzo La sentenza veniva appellata in via principale dai coniugi #### ed in via incidentale dalle ### Con la sentenza n. 1229/2022 del 19.10.2022, la Corte d'Appello di ### rigettava l' appello principale dei convenuti relativo agli interventi edilizi da ess i eseguiti all'interrato, confermando che il sottosuolo posto al di so tto del suolo di fondazione dell' edificio comune doveva presumersi di proprietà comune ex artt. 1117 n. 1) e 840 cod. civ., in assenza di prove degli appellanti principali sulla loro proprietà esclusiva.  ### principale veniva invece accolto per la parte relativa al recupero del piano sottotetto delle ### ritenuto realizzato con un innalzamento di m 1,46 e con modifica di sagoma e volumetria, e qu indi da qualificare co me nu ova costruzione, con condanna conseguente delle ### ad arretrare tale manufatto alla distanza di dieci metri dal fabbricato dei c oniugi ### ex art. 9 comma primo n. 2) del D.M. n. 1444/1968, “attesa la presenza di una parete finestra ta nell'edificio antistante di proprietà ###
Orizio”.  ### principale veniva altresì accolto, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado dei coniugi ### al ripristino delle bocche di lupo, presumendosi dalla Corte di merito, co me sostenuto dai predetti, che vi fosse stato l'accordo per la chiusura con le ### in quanto le bocche di lupo sarebbero risultate chiuse dall'interno della loro proprietà. La sentenza di seco ndo grado, infine, per effetto dell' affermata applicabili tà al pi ano sottotetto rialzato della distanza di dieci metri prescritta dall'art. 9 del D.M.  1444/1968, riteneva asso rbiti il terzo ed il quarto motivo dell'appello principale, relativi all'indennità ex art. 1127 cod. civ. ed 5 di 17 al man cato rispetto della normativa di sicurezza del DM del 14.1.2008, nonché l'appello incidentale. 
Avverso questa sentenza, le ### hanno proposto ricorso a questa Corte, affidandosi a cinque motivi, e i ### hanno resistito con controrico rso e ricorso incidentale, affidato a due moti vi, al quale hanno resistito le ### con controricorso.  ### generale ha concluso per l'accogli mento de l primo e quinto motivo di ricorso principale, con assorbimento dei restanti, e per il rigetto del ricorso incidentale. 
I soli controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo, fatto valere in riferimento al n. 3) dell'art.  360, prim o comma c.p.c., le ### lamentano la violazione dell'articolo 9 comma 1 e 2 (rectius comma primo n. 2) del D.M.  n.1448/1968, laddove la Corte d'Appello di ### nell'accogliere la domand a riconvenzionale, ha dichi arato che la porzione di edificio realizzata in ampliamento dalle ### viola la distanza di 10 metri prescritta da quella disposizione, “per la presenza di una parete finestrata nell'edificio ### antistante la proprietà Forlini“. In questo modo, rilevano le ### il giudice di secondo grado ha falsamente applicato la distanza lineare e non ra diale dell'art. 9 comma primo n. 2 del D.M. n. 1444/1968, in quanto la norma, per come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, in realtà presuppone che le pareti dei due fabbricati, almeno una delle quali fin estrata, si fronteggin o, nel senso che facendo avanzare perpendico larmente (e non in obliquo) la parete finestrata, la stessa deve incontrare almeno in un punto la parete antistante. La Corte distrettuale, invece, ha riferito genericamente la presenza, peraltro mai allegata dalla controparte, di una parete finestrata, all'edificio ### nel suo complesso, escludendo quindi la presenza di finestre sulla parete ampliata in altezza del fabbricato For lini, ed ha ritenuto erroneamente di riferire il 6 di 17 requisito della frontistanza all'intero edificio ### e quindi anche a pareti che non fronteggiano affatto la parete del fabbricato ### ampliata in altezza, anzi ché alla sola parete di esso fronteggiante la parete sul confine del fabbricato ### ampliato in altezza. A confor to del la censura in diritto, le ### richiamano anche le foto e le planimetrie allegate alla ### dalle quali emerge che le pareti dei fabbricati delle parti sono aderenti per una parte del piano terra, ma risultano cieche, e che la parete finestrata del fabbricato dei coniugi ### sarebbe perpendicolare e non frontistante rispetto alla parete cieca ampliata in altezza del fabbricato For lini posta sul confine, per cui non incontrere bbe in alcun punt o quella parete, non creando con essa alcuna intercapedine nociva.  2) Col secondo motivo, fatto valere in riferimento al n. 4) dell'art.  360, primo comma c.p.c., le ### censurano la violazione dell'art.  115 c.p.c. in relazione all'art. 9 D.M. n. 1444/68, in quanto la Corte distrettuale avrebbe ritenuto “fatto notor io” o frutto di “scienza personale” del giudicante la circostanza che la porzione di edificio di proprietà ### e la porzione di edificio di proprietà ### abbiano pareti finestrate che si fronteggiano.  3) Col terzo motivo, fatto valere in riferimento al n. 3) dell'ar t.  360, primo comma c.p.c., le ### lamentano la violazione dell'art.  9 comma 1 e 2 (rectius comma primo n. 2) del D.M. n. 1448/68, dell'art. 873 cod. civ. e dell'art. 12 delle NTA del Comune di ### vigenti all'epoca dell'intervento edilizio di recupero del sottotetto, che consentivano il sopralzo in aderenza, avendo omesso la Corte distrettuale di valutare il principio di prevenzione.  4) Col quarto motivo, fatto valere in riferimento al n. 4) dell'art.  360, primo comma c.p.c., le ### lamentano la violazione dell'art.  115 c.p.c. in relazione all'art. 9 D.M. n. 1444/68, poiché la Corte avrebbe dichiarato che l'in tervento edilizio di recupero del 7 di 17 sottotetto eseguito dal le ### costituisse una so praelevazione, senza porre a fondamento di tale decisione alcuna prova. 
Il primo motivo del ricorso principale é fondato. 
La Corte d'Appello, dopo avere evidenziato che il piano sottotetto realizzato dalle ### mediante recupero del precedente sottotetto ed elevazione di m 1,46 rispetto alla precedente quota di imposta del primo piano, determinante automaticamente anche aumento di sagoma e di vo lumetria (in tal senso Cass. n. 14273/2019), costituiva a suo avviso - al d i là della denominazi one di ristrutturazione data dall'art. 64 della L.R. Lombardia n. 12/2005 al permesso di costruire rilasciato - una nuova costruzione, soggetta in quanto tale alla normativa sulle distanze legali, non ha correttamente applicato ad essa la distanza legale di dieci metri tra pareti fin estrate e pareti di edifici antistanti prevista dall' art. 9 comma primo n. 2) del D.M. n.1444/1968 per come intesa dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, non avendo compiuto la ver ifica della cosiddetta “frontistanza” sulle pareti dei due fabbricati, di cui una finestrata, tra le quali la di stanza deve intercorrere, limitandosi ad affermare a pagina 7 capoverso, senza neppure in dividuarne la collocazione e la fonte di p rova, la “presenza di una parete finestrata nell'edificio antistante di proprietà ###Orizio”. 
Ed invero la finalità del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, è di salvaguardare l' interesse pubblico sanitario (Cass. 27.9.2022 n.28147) alla salubrità dell'affacciarsi di esseri viventi agli spazi intercorrenti fra gli edifici che si fronteggiano, quando almeno uno dei due abb ia una parete fin estrata (Cass. sez. un.18.2.1997 n.1486), a prescindere dal fatto che quest'ultima sia costruita prima o dopo l' altra parete (C ass. 20.6.2011 n. 13547). Lo strumento individ uato allo scopo dalla normativa naz ionale è il rispetto di una distanza minima, tale da garantire la circolazione d'aria e l'irr adiazione di luce idonee a mantenere la salubrità di 8 di 17 affaccio (in tal senso testualmente Cass. 27.9.2022 n. 28147). La nozione di "antistanza" o "frontalità" va riferita e circoscritta alle pareti, o porzioni di pareti, che si frontegg iano, e pertanto presentano, ove non distanziate adeguatamente, un problema di circolazione d'aria e/o d'irradiazione di luce in sufficien ti, con un pericolo concreto che si crei un'intercapedine nociva. Ove le pareti si fr onteggino solo per un tratto - perché di diversa estensione orizzontale, verticale o non perfettamente parallele, il rispetto della distanza D.M. n. 1444 del 1968, ex art. 9, dev'essere assicurato entro (e solo entro) le porzioni di pareti antistanti, nell'accezione predetta (C ass. 27.9.2022 n. 28147; Cass. 1.10.2019 n. 24471; Cass. 24.5.1997 n.4639). Non danno luogo a pareti antistanti gli edifici posti ad angolo retto, nè quelli in cui sono gli opposti spigoli a potersi toccare se prolungati idealmente uno verso l'altro ( 1.10.2019 n.24471; Cass. 24.5.1997 n. 4639). In altre parole, la distanza di 10 metri - che è misurata in modo lineare (e non radiale, come accade invece rispetto alle vedute: (Cass. 27.9.2022 n. 28147; Cass. 1.10.2019 n. 24471; Cass. 11.5.2016 n. 9649) - va rispettata entro il segmento delle pareti tale che l'avanzamento (ideale, meramente pensato) dell'una la porti ad incontrare l'altra, sia pure in quel segmento. 
Dato quindi che il presupposto imprescindibile enucl eato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte per l'applicazione della distanza di di eci metri dell'art. 9 comma primo n. 2 del D.M.  n.1444/1968 é che "fra le facciate dei due edifici sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le fac ciate medesime porti al loro in contro, sia pu re per quel limitato segmento", la Corte d'Ap pello di ### ha omesso la verifica di un'attua le situazione di fr ontalità fra la facciata del fabbricato del le ### oggetto di ampliamento in altezza attraverso il recupero del s ottotetto, e la non megli o individuata parete finestrata del confinante fabbricato ### che si 9 di 17 trova solo in parziale aderenza rispetto al fabbricato ### sul confine, costituente l'essenziale "presupposto per l'operatività del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9", (così Cass. 27.9.2022 n. 28147; Cass. 1.10.2019 n.24471). 
La sentenza va quindi cassata in relazione al motivo in esame. 
Dovendo necessariamente procedere il giudi ce di rinvio ad un nuovo accertamento in fatto, circa l'esistenza o meno della frontistanza tra una parete finestrata del fabbricato ### e la parete cieca s ul confine del fabbricato ### ogg etto di ampliamento in altezza mediante recupero del sottotetto nel senso sopra precisato, per il principio iura novit curia, dovrà altresì approfondire due profili giuridici che hanno ass unto rilievo per l'applicazione della distanza dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, a seguito di interventi normativi sopravvenuti nelle more del giudizio, che non sono stati fatti oggetto di specifici motivi di ricorso a questa Corte, ma non possono ancora ritenersi coperti dal giudicato interno e vanno quindi valutati ai fini dell'applicazione del citato art.  9: a) l'accertamento dell'ubicazione dei fabbricati delle parti nella zona territoriale omogenea C, individuata dal Comune di ### ex art.  2 del D.M. n.1444/1968 , la sola alla quale la distanza legale in questione sia ancora app licabile dopo l'interpretazione autenti ca data all'art. 9 del D.M. n.1444/1968 dall'art. 5 della L. 14.6.2019 n.55; b) la ver ifica se l' intervento di recupero del sottotetto co n ampliamento in altezza del fabbricato ### ni, attuato in base a permesso di costruire rilasciato dal Comune di ### in forza degli articoli 63 e 64 della L.R. Lomb ardia n.12/2005 , rient ri nella nozione di “ ristrutturazione edilizia”, o di “nuova costruzione “ soggetta alle distanze legali, alla luc e dell'entrata in vig ore della lettera d) dell'art. 3, T.U. dell'Edilizia, così come modificata dall'art.  10, comma 1, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 10 di 17 modificazioni dalla legge 11.9.2020 n. 120. Tale normativa sopravvenuta, infatti, ha positivizzato l' esigenza di recuperare il patrimonio edilizio preesistente, il ripristino di edifici eventualmente crollati o demoliti e la loro ricostruzione, quando ne sia accertabile la prees istente consistenza e non sia possibile modificare l'originaria area di sedime, prevedendo che il recupero possa avvenire nel rispetto delle distanze legit timament e preesistenti, ossia quelle riguardanti un edificio realizzato sulla base di un titolo edilizio, anche quando siano stati realizzati ampli amenti fuori sagoma e con il superamento dell'al tezza massima dell'edifici o demolito, purché questi avvengano nell'ambito di increment i volumetrici aventi carattere di incentivo (ad es. pi ano casa) o natura premiale (come in caso di a deguament o alla normativa antisismica, applicazione della normativa sull' accessibilità, installazione di impianti tecnologici e per l' efficientamento energetico), o aventi il fine di promuovere in terventi di rigenerazione urbana, salvo che si tratti di edifici vincolati ovvero ricadenti in zona A o assimilate (vedi in argomento Cass. 22.7.2025 n. 20727). 
Il sec ondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale devono ritenersi assorbiti alla luce dell'accoglimento del pri mo motivo relativo alla violazione dell' art. 9 comma primo n. 2 del D.M.  1444/1968, e della nec essaria applicazione delle connesse normative sopravvenute sopra citate alle lettere a) e b), influenti sull'ambito applicativo di quella distanza leg ale, ma anche sull'eventuale applicabilità delle meno severe distanze legali dell'art. 12 delle NTA del Comune di ### e dell'ar t. 873 cod.  civ., che comunque presuppongono la qualificazione dell'intervento di recupero del sottotetto comp iuto dalle For lini come nuova costruzione, e non come ristruttura zione edi lizia esonerata dal legislatore nazionale dal rispetto delle distanze legali. 11 di 17 5) Col quinto motivo, fatto valere in riferimento al n. 3) dell'art.  360, primo comma c.p.c., le ### lamentano la violazione dell'art.  2729, secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 1350 cod. civ., avendo la Corte di strettua le ritenut o provato per presunzione semplice il consenso delle ### alla chiusura delle bocche di lupo, solo perché gl i appellanti aveva no sostenuto, asser itamente in conformità alla ### che la chiusura di ess e era avvenuta dall'interno della proprietà ### nonostante la rinu ncia al la servitù che in pre cedenza si era c ostituita per destinazione del padre di famiglia, dovesse essere provata per iscritto, e benché non potesse ro ammettersi presunzioni nei casi in cui la legge escludeva la prova per testimoni. Ulteriormente le ### deducono la violazione degli articoli 2727 e 2729 comma primo cod. civ. per la mancanza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza degli indizi, non risultando dalla CTU espletata che la chiusura delle bocche di lupo fosse avvenuta dall'interno della proprietà ### Questo motivo é inammissibile per la parte in cui richiede alla Corte un riesame del merito tramite una rivalutazione del materiale probatorio, ed in particolare della ### al fine di ottenere in questa sede di legittimità, la smentita del fatto accertato dalla Corte distrettuale della chiusura nel 1994, dall' interno della proprietà ### delle bocche di lupo che davano luce ed aria alla cantina di loro proprietà al momento dell'acquisto del fabbricato da parte dei coniugi ### del 1991, e che avevano dato luogo, al momento della separazione dell'originaria unica proprietà dei due fabbricati interconnessi, alla costituzione della relativa servitù per destinazione del padre di famiglia. 
Per re stare nell'ambito della violazi one di legge dell'art. 2729 comma 1° cod. ci v., “la c ritica della sentenza impugnata deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzi one nel ragionamento condotto dal giudice, co ntestando o quello della gravità, perchè difetta la c.d. inferenza probabilistica rispetto al 12 di 17 fatto noto, o quello della precisione, nel senso che la presunzione presenta in ferenze probabilistiche plurime e non qu ella sola assunta dal giudice di merito, ovvero quello della concordanza, per avere il giudice impiegato dati fattuali tra loro dissonanti rispetto alla presunzi one stessa; non pu ò invece svolgere argo mentazioni dirette puramente e semplicemente a infirmare la plausibilità del ragionamento presuntivo condotto dal giudice di merito, criticando la rico struzione del fatto che questi abb ia operato ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione, dal momento che ciò implicherebbe lo sconfinamento della censura dal paradigma della violazione dell'art. 2729 cod. civ. e il suo approdo in una dimensione che, se del caso, potrebbe piuttosto trovare legittimazione nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., n.5, s'intende nei limiti del controllo della motivazione sulla quaestio facti, sicco me chiariti da Cass. sez. un. n. 8053/2014” (vedi Cass. sez. lav. ord.  30.6.2021 n. 18611; Cass. 20.11.2017 n. 27578). 
La censura è fondata, invece, nella parte rel ativa alla lam entata violazione degli articoli 2729 comma 2° e 1350 cod.  Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, l'estinzione del diritto di servitù per ri nuncia del ti tolare, trattandosi di un diritto reale su bene im mobile, deve risultare da atto scr itto, ai sensi del l'art. 1350 n. 4) cod. civ., e non può esser e desunta indirettamente da fatti concludenti (Cass. ord. 21.2.2024 n. 4646; Cass. or d. 2.2.2021 n. 2316; Cass. 22.5.2015 n. 10662; 30.3.1985 n. 2228; Cass. 5.2.1980 n. 835; Cass. 7.12.1977 5302). 
Pertanto, non poteva la Corte distrettuale ricavare presuntivamente l'estinzione della servitù delle bocche di lupo, paci ficamente costituitasi per destinazione del padre di famiglia nel 1991, per il semplice fatto che nel 1994 le opere di chi usura delle bocche di lupo sarebbero state effettuate dall'interno della proprietà ### e quindi verosimilmente col consenso verbale delle stesse. 13 di 17 Così argomentando, il giudice di secondo grado ha anche violato l'art. 2729 comma 2° cod. civ., che non consente l'uso delle presunzioni semplici nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni, tra i quali certamente rientra, in base all'art. 1350 n. 4) cod. civ., la prova dell'estinzione delle servitù prediali.  ###) Passando all 'esame del ricorso incident ale spiegato dagli originari convenuti, rileva la Corte che co l primo di essi, fatto valere in riferimento al n. 3) dell'art. 360, primo comma c.p.c., i coniugi ### censurano la violazione degli artt. 1117 e 840 cod. civ., per aver ritenuto oggetto di presunzione di comunione un elemento, quale il so ttosuolo della porzione ### i-### nel quale si svil uppano le fondamenta del fabbricato, interessato dai loro interventi edilizi, elemento non indi cato dall'art. 1117 n. 1) cod. civ., che si riferisce solo al suolo su cui sorge l'edificio, e la violazione dell'art. 2697 cod. civ., per aver ritenuto gravare in capo ai ### pur non potendo operare la presunzione dell'art.  1117 n. 1) cod. civ., l'onere della prova della proprietà esclusiva del sottosuolo. 
Il motivo é infondato. 
La Corte distrettuale ha accertato che gli interventi edilizi realizzati dai coniugi ### all'interrato (un'autorimessa e dei locali ad uso abitativo collegati alla loro proprietà esclusiva da una scala interna), ubicati nel sottosuolo in cui si sviluppano le fondamenta del fabbricato, son o andati ad incidere su una proprietà comune alle parti, im pedendo alle For lini, partecipanti alla comuni one forzosa creatasi nel 1991 con la vendita di uno dei fabbrica ti connessi ai coniugi ### -### l'esercizio della facoltà di pari uso ex art. 1102 cod. civ.. La Corte d'Appello ha tenuto conto che in base all'art. 1117 n. 1) cod. civ. é oggetto di proprietà comune tra i condomini il suolo sul quale sorge l'edificio, e che la proprietà del suolo si estende al sottosuol o, in cui si sviluppano le fondamenta. 14 di 17 Ha acc ertato inoltre che l a ### mad re delle ### nel contratto preliminare di vendita aveva espresso il proprio assenso solo ad una generica futura ristrutturazione, ed aveva firmato un progetto per la ristruttu razione del l'edificio con la realizzazione all'interrato di una cantina, che poi non era stato attuato, senza alcuna specifica concessio ne edificator ia per gli immobili, poi effettivamente realizzati dai coniugi ### sulla base di un altro progetto. La Corte di merito ha quindi rilevato che qu esti ultimi non hanno fornito prova della loro proprietà esclusiva sul sottosuolo oggetto dei loro interventi edilizi, allo scopo di superare la presunzione di proprietà comune sopra indicata. 
Come è evidente, la Corte d'Appello non ha violato gli articoli 1117 n. 1) e 840 cod. civ., né il criterio della ripartizione dell'onere della prova dell'ar t. 2697 cod. civ., avendo le ### ni fornito la prova della proprietà comu ne del so ttosuolo, senza che la controparte riuscisse a dimostra re di poter vantare invece su esso u na proprietà esc lusiva, o di avere ottenuto, d alle co mproprietarie ### l'autorizzazione scritta all a realizzazione degli interv enti edilizi effettivamente compiuti nell'interrato. 
Tale motivazione va solo completata col riferimento alla previsione dell'art. 840 cod. civ., sec ondo il quale la prop rietà del suolo si estende al sottosuolo, principio invocabile anche quando il suolo sia di proprietà comu ne, come nel cas o dell'area di sedime di u n fabbricato condominiale (cfr. art. 1117 n. 1 cod. civ.).   La giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, afferma che lo spazi o sottostante il su olo di un edificio condominiale, in mancanza di un ti tolo che ne attribui sca la proprietà esclusiva a uno dei co ndomini, va co nsiderato di proprietà comune, per il combinato disposto degli artt. 840 e 1117 cod. civ., sicché, ove il singolo condomino proceda, senza il consenso degli altri partecipanti, a scavi in profondità del sottosuolo, così attraendolo nell'orbita della sua disponibilità esclusiva, si configura uno spoglio 15 di 17 denunciabile dall'amministratore con l'azione di reintegrazione" (Cass. ord. 18.7.2025 n.20152; Cass. 24.4.2023 n. 10869; 30.3.2016 n. 6154).  ###) Col sec ondo motivo del ricorso incidentale, fatto valere in riferimento al n.3) del l'art. 360, prim o comma c.p.c., i coniugi ### censurano la violazione degli artt. 2697, 1322 e 1362 cod. civ. per avere la Corte d'Appello ritenuto inidonei il contratto preliminare del 1987 firmato dalla ### madre delle ### ed il progetto per la reali zzazione nel l'interrato di una cantina di proprietà esc lusiva dei ### allegato al prelim inare ed anch'esso firmato dalla ### ma poi non attuato, ad attestare l'esistenza di un accordo o del consenso in merito alla realizzazione di opere per l'uso esclusivo dell'interrato a prescindere dalla loro concreta destinazione, anche in ragione del la mancanza di opposizione delle ### alla relativa attività edificatoria, e per aver errato nel non individuare quale oggetto di acc ordo o consenso l'uso esclusivo dell'interrato. 
Tale motivo é inammissibile per difetto di specificità, perché invoca la violazione dell'art. 2697 cod. civ. non per l'erronea applicazione del principio dell'onere della prova, ma per l'asserito cattivo apprezzamento delle prove fornite (vedi sull'inammissibilità in tali ipotesi ex mu ltis Cass. o rd. 29.8.2019 n. 2177 8; Cass. ord.  29.5.2018 n. 1339 5), e prospetta una pluralità d i questio ni precedute un itariamente dall'elencazione delle norme che si assumono violate e dalla deduzione del vizio di motivazione, con la conseguenza che la compiuta formulazione del motivo in ordine alle singole questioni richi ederebbe un in ammissibile intervento integrativo della Corte, con l'individuazione per ciascuna de lle doglianze dello specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione (vedi in tal senso Cass. 20.9.2013 n. 21611; 23.9.2011 n.19443). Quanto alle violazioni degli ar ticoli 1322 e 1362 cod. civ., i coniugi ### si limitano a contrapporre 16 di 17 una propria autonoma in terpretazione del preli minare e del progetto summenzionati senza confrontarsi con le ragioni, riportate nell'esame del precedente motivo, che hanno in dotto la Corte distrettuale a non attribuire ad ess i il valore di autorizzazi one scritta delle ### alla realizzazione nell'interrato degli immobili poi effettivamente costruiti, o all'u so esclusivo dell'interrato da parte dei coniugi ### motivazioni che pienamente integrano il “minimum costituzionale” e non possono certo co nsidera rsi inesistenti, o meramente apparenti. In ogni caso in tema di ricorso per cas sazione, “deve riteners i inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pu r ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giud izio di legittimità u n vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo in sieme (da ultimo Cass. ord. 11.7.2024 n.10927; Cass. sez. lav. ord. 3.7.2024 n. 18214). 
In conclusione, l'accoglimento del primo e quinto motivo del ricorso principale comporta la cassazione della sentenza per nuovo esame da parte del giudice di rinvio, che si designa nella medesima Corte territoriale in diversa composizione e che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. 
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 c omma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in cidentali in solido, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo ed il quinto motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i re stanti, cassa l'imp ugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di ### in diversa composizi one, che prov vederà anche per le spese del giudizio di legittimità. Rigetta il ricorso incidentale. Dà atto che 17 di 17 sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 co mma 1- quater D.P.R. n.115/200 2 per imporre un ulteriore contribut o unificato a carico dei ricorrenti incidentali in solido, se dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025 ### estensore ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Picaro Vincenzo

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Tribunale di Terni, Sentenza n. 470/2025 del 16-06-2025

... prescelto. Con riferimento alla doglianza relativa all'usura, preme osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse. In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione. Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, in assenza di successiva pattuizione, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme, Cass., 24743/2023) a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2558 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente TRA ### C.F. ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.to ### che lo rappresenta e difende, come da procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del COA del 10/11/2022); #### S.R.L., C.F. ###, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.to ### e rappresentata e difesa dall'avv.to ### come da procura in atti; OPPOSTA nonché ### S.R.L., P.I. ###, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.to ### e rappresentata e difesa dall'avv.to ### come da procura in atti; INTERVENUTA oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.  conclusioni: all'udienza del 25/02/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.  ### ricorso depositato in data ###, ### S.R.L. asseriva di essere creditrice del signor ### dell'importo complessivo pari a euro 35.425,61 (di cui euro 25.200,47 in relazione al contratto di finanziamento n. 501149970 stipulato con ### ed euro 10.225,14 in relazione al contratto di apertura di credito del 30/10/2003 stipulato con ###. 
Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 35.425,61, oltre interessi e spese di ingiunzione. 
In data ###, il Tribunale adito, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 710/2022 (R.G.  n. 1875/2022).
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, il signor ### eccepiva, in via preliminare, la prescrizione decennale del credito e, nel merito, chiedeva dichiararsi la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; in subordine, eccepiva la carenza di legittimazione attiva di parte opposta e, in via ulteriormente gradata, la nullità del tasso di interesse per superamento del tasso soglia antiusura e la violazione di quanto previsto dall'informativa della ### d'### del 20/12/2002, con conseguente ricalcolo del saldo dovuto mediante l'eliminazione degli interessi, della capitalizzazione, delle spese, degli oneri e delle commissioni non pattuiti ovvero non validamente pattuiti. 
A fondamento delle richieste formulate, parte opponente deduceva: 1)prescrizione del credito in ragione della stipula dei contratti, rispettivamente, nell'anno 2008 e nell'anno 2003; 2)carenza di legittimazione sostanziale dell'opposta a fronte della mancata prova della titolarità dei crediti, anche in ragione della mancata prova di avvenuta iscrizione nel registro delle ### della cessione; 3)difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito in ragione della mancata produzione completa dei contratti -nonostante la richiesta avanzata di trasmissione dei documenti; 4)usura contrattuale in ragione del ### pari al 15,51%, superiore al limite stabilito dai tassi approvati nel 2003; 5)indicazione generica quanto all'apertura di credito delle somme dovute per oltre 10.000,00 euro a fronte di un fido massimo pari ad euro 2.100,00; Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la condanna al pagamento delle somme azionate ovvero di quelle dovute o, ancora, del capitale e delle voci non dichiarate nulle, al netto degli eventuali acconti ricevuti, oltre interessi legali. 
A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta, ricostruite le scansioni cronologiche che avevano interessato i crediti e le operazioni legittimanti il subentro nelle posizioni azionate, invocava: - infondatezza della eccezione di prescrizione, dovendosi avere riguardo alla scadenza dell'ultima rata del contratto di finanziamento ai fini della decorrenza della prescrizione (ossia al 25/09/2018) e, quanto all'apertura di credito, venendo in rilievo un rapporto di durata con ultima movimentazione all'anno 2009, dovendosi avere riguardo al momento di revoca del fido; -infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione attiva, posto che, con riferimento al contratto di finanziamento stipulato con ### S.p.a., quest'ultima aveva ceduto il credito a ### S.p.a. (come da avviso in GU n. 145 del 13/12/2012, doc. 3 nel fascicolo monitorio), con specificazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, ### S.p.a.  aveva ceduto il credito a ### S.p.a., come da doc. 4 prodotto nel fascicolo monitorio, da comunicazione al debitore di cui al doc. 5 nel fascicolo monitorio e da pubblicazione in GU 81 del 10/07/2014, di cui al doc. 5 del fascicolo della opposizione, ### S.p.a. aveva ceduto il credito alla ### S.r.l. (come da avviso in GU n. 85 del 20/07/2017, di cui al doc. 10 del monitorio) e, quindi, con procura speciale del 28/07/2017 ### S.r.l.  aveva dato mandato alla gestione del credito per cui è causa alla ### S.p.a.; con riferimento al contratto di apertura di linea di credito stipulato in data ### con
S.p.a., con contratto del 27/11/2015 ### S.p.a. aveva ceduto il credito alla ### (come da avviso in GU del 28/12/2013, n. 152), la ### in data ### aveva ceduto il credito a ### S.p.a. (come da doc. 7 nel fascicolo monitorio), ### S.p.a.  in data ### aveva ceduto il credito alla ### S.r.l. (come da avviso in GU 85 del 20/07/2017, doc. 10 del monitorio) e, quindi, con procura speciale del 28/07/2017 ### S.r.l. aveva dato mandato alla gestione del credito per cui è causa alla ### S.p.a.; tali cessioni erano state comunicate al debitore anche con la notifica del decreto ingiuntivo; -che la pretesa era stata adeguatamente comprovata nella fase monitoria mediante il riepilogo, analitico e dettagliato, dello svolgimento del rapporto, gravando, comunque, sull'opponente la prova del pagamento di ulteriori importi; -che nel caso di specie non veniva in rilievo l'usura, comunque genericamente contestata, sia nel contratto di finanziamento (tasso applicato pari all'11,46%/tasso soglia antiusura 18,25%) sia nell'apertura di credito (tasso applicato 15,51%/tasso soglia antiusura pari al 17,85%) e, comunque, l'eventuale usura non era suscettibile di determinare l'integrale nullità della clausola di interesse, mentre la clausola penale poteva assumere rilievo solamente nella prospettiva della riduzione. 
Concesso un breve rinvio nel rispetto del contraddittorio alla prima udienza tenutasi in data ###, alla successiva udienza del 21/06/2023 il giudice assumeva il procedimento in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c. 
Quindi, con ordinanza riservata del 18/07/2023 il giudice accoglieva l'istanza di provvisoria esecuzione limitatamente all'importo di euro 25.200,47, respingeva nel resto e disponeva procedersi alla mediazione. 
Alla successiva udienza del 19/12/2023, il giudice rinviava il procedimento al 31/01/2024 al fine di acquisire il verbale attestante l'espletamento della mediazione. 
All'udienza del 31/01/2024, acquisito il verbale di mediazione, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori alla data del 7/05/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. 
Con ordinanza del 6/06/2024, il giudice disponeva CTU contabile e rinviava per la proposizione dell'incarico e il conferimento del quesito all'udienza del 19/06/2024. 
Quindi, conferito a tale udienza l'incarico al ### il procedimento veniva rinviato alla data del 26/11/2024, per esame elaborato. 
Con comparsa depositata in data ### interveniva in giudizio #### S.R.L., la quale rappresentava di aver acquistato mediante cessione in blocco in data ### un portafoglio crediti comprensivo di quello oggetto di causa e, per l'effetto, dichiarava di subentrare nella medesima posizione processuale di parte opposta, della quale chiedeva l'estromissione dal giudizio. 
All'udienza del 26/11/2024, il giudice, a fronte della non visibilità della costituzione dell'intervenuta, rinviava per esame CTU all'udienza del 18/12/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. 
Con ordinanza riservata del 17/01/2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 25/02/2025 e, all'esito, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze anche di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza con la quale è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. 
Sempre in via preliminare, ogni questione relativa alla procedibilità in relazione all'esperimento della mediazione risulta superata in fatto dall'espletamento della stessa (v. verbale attestante l'esito negativo nel fascicolo di parte opposta) nei termini previsti dalla disciplina vigente ossia una volta adottata la pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c. 
Sempre in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva va disattesa in virtù delle considerazioni che seguono. 
In fatto, si osserva che parte opposta a sostegno della titolarità del credito per cui è causa ha prodotto la seguente documentazione: -cessione da ### S.p.a. a ### S.p.a.: avviso in GU n. 145 del 13/12/2012 (pag. 9 del doc. 4 nel fascicolo di opposizione); -cessione da ### S.p.a. a ### S.p.a.: cessione del 2/07/2014 (doc. 4 prodotto nel fascicolo monitorio), pubblicazione in GU n. 81 del 10/07/2014 (doc. 5 del fascicolo della opposizione) e comunicazione al debitore (doc. 3 nel fascicolo della opposizione, in relazione al contratto n. ###350, n. identificativo ###, dell'importo di euro 25.200,47, con raccomandata perfezionatasi per compiuta giacenza in ragione dell'assenza il ###); -cessione da ### S.p.a. alla ### S.r.l.: cessione (doc. 9 nel fascicolo monitorio), avviso in GU n. 85 del 20/07/2017 (doc. 10 del monitorio); - procura speciale del 28/07/2017 della ### S.r.l. alla ### S.p.a.  (doc. 1 nel fascicolo monitorio). 
Ciò chiarito in fatto, si osserva in diritto che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dagli avvisi in GU sopra richiamati (v., sul punto, Cass., 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di ###, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. 
Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione; sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di ###, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'###, sentenza n. 386 del 30/05/2024) Dunque, in sintesi, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”, (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione). 
Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dagli avvisi pubblicati in GU, del possesso in capo alla opposta del contratto (doc. 3 e doc. 5 nel fascicolo monitorio), del modulo estratto conto su intestazione ### e ### (doc. 5 e 8 nel fascicolo monitorio), dell'estratto conto ex art. 50 TUB della cessionaria ### (doc. 5 e doc. 8 nel fascicolo monitorio) e, quanto al contratto stipulato con ### della raccomandata con cui la cessionaria ### ha richiesto il pagamento degli importi dovuti all'anno 2014 (v. doc. 3 nel fascicolo della opposizione), trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. 
Per le stesse ragioni, si ritiene adeguatamente provato il trasferimento della posizione giuridica controversa in favore dell'intervenuta, tenuto conto, per un verso, delle risultanze dell'avviso in GU versato in atti (v. avviso allegato alla comparsa, in GU parte II, n. 84 del 18/07/2024, che tra i criteri di cessione richiama, tra l'altro, la cessione di cui all'avviso in GU n. 85 del 20/07/2017), e, per altro verso, della mancata contestazione della successione da parte del soggetto interessato, ossia ad opera di parte opposta, nella veste di soggetto titolare di un qualificato interesse a contestare l'eventuale subentro in ragione della perdita di una posta attiva correlata alla vicenda traslativa, la quale, invece, nulla ha obiettato sul punto, dovendosi evidenziare che tali parti (intervenuta e opposta) sono costituite in giudizio mediante lo stesso difensore.
Ciò chiarito, ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova, preliminarmente, osservare che il credito complessivamente azionato in via monitoria concerne due contratti: - contratto di finanziamento n. 501149970 stipulato con ### nell'anno 2008 (v.  doc. 3 allegato al monitorio); - contratto di apertura di credito del 30/10/2003 stipulato con ### (v. doc. 6 allegato al fascicolo monitorio). 
Appare, pertanto, opportuno procedere alla distinta trattazione dei motivi esaminati in relazione a ciascuna fattispecie contrattuale.  1.### 30/10/2003 #### (### 10.225,14).  ### di prescrizione del credito è fondata e merita accoglimento. 
Al riguardo, giova, preliminarmente, osservare in fatto che dall'esame dell'estratto conto ex art. 50 TUB allegato al fascicolo monitorio emerge che la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto sono avvenute in data ### (v.  pag. 2 del doc. 8 allegato al fascicolo monitorio). 
In diritto, occorre richiamare il disposto dell'art. 2935 c.c. alla stregua del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. 
Dunque, si ritiene che alla data del 7/06/2010 debba essere individuata la scadenza dell'obbligazione e l'esigibilità del debito per effetto della risoluzione dell'apertura di credito (argomento da Cass., n. 5720/2004), nonché la possibilità in capo all'istituto di far valere il proprio diritto. 
Non risultano atti interruttivi della prescrizione decennale, i quali notoriamente hanno natura recettizia. 
Ne consegue che alla data di notifica del ricorso monitorio, nell'anno 2022 (Cass., 27944/2022), il termine decennale era maturato. 
Segue l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione in relazione a tale credito, con impostazione che assorbe gli ulteriori profili dedotti dalle parti.  2.###. 501149970 #### 2008 (### 25.200,47). 
Con riferimento a tale posizione l'eccezione di prescrizione del credito è infondata e deve essere respinta. 
Risulta, in particolare, dagli atti che il finanziamento in questione è stato stipulato nel mese di agosto dell'anno 2008, con durata decennale in ragione della prevista restituzione dell'importo mutuato in 120 rate mensili. 
Al riguardo, va evidenziato in diritto che ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione occorre tenere in considerazione l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei che caratterizza il contratto di finanziamento, il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, circostanza questa che determina, per un verso, l'individuazione della decorrenza del termine di prescrizione dall'ultima rata -da individuarsi nel caso di specie al mese di agosto 2018 (v. contratto di finanziamento richiamato)- e, per altro verso, l'operatività della prescrizione decennale (Cass., n. 4232/2023; principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: v. 
Cass., n. 12707/2022; Cass., n. 18951/2013; Cass., n. 1110/1994).
Anche a voler ritenere provata la decadenza dal beneficio del termine alla data indicata dal CTU (30/04/2010), occorre tener conto del comprovato atto interruttivo alla data del 30/07/2014 (v. doc. 3 nel fascicolo di opposizione; in diritto: sulla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. vigente in tema di dichiarazioni unilaterali recettizie, giunte all'indirizzo del destinatario: Cass., n. 12135/2003; Cass., n. 20784/2006; Cass., 3061/1990; Cass., n. 8073/2002; sulla rilevanza della attestazione di compiuta giacenza ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, v. Cass., n. 19232/2018). 
Al riguardo, non si condividono le formali contestazioni operate nella comparsa conclusionale da parte opponente, sussistendo elementi concreti (identificazione del creditore e importo azionato a titolo di interessi) che consentono di ricondurre l'intimazione al credito per cui è causa. 
Ne consegue che al momento della notifica del decreto ingiuntivo (anno 2022) la prescrizione non era maturata. 
Passando all'esame del merito, deve essere osservato che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata. 
Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di finanziamento sottoscritto, le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c., risultando solo genericamente contestata l'erogazione del credito - circostanza, peraltro, che rinviene conferma nel pagamento di alcune rate (evincibile dall'estratto conto prodotto a corredo del fascicolo monitorio, doc. 5) che all'evidenza non sarebbe stato effettuato nel caso di mancata percezione dell'importo finanziatoed ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). 
Con riferimento alle ulteriori doglianze, occorre considerare le risultanze della CTU espletata.  ### contabile espletata fornisce, difatti, elementi attendibili sui quali fondare il convincimento di questo giudice ai fini della soluzione della controversia in esame. 
Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del ### - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., 5229/2011 in motivazione; Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., 23637/2016). 
Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni critiche avanzate, alla cui lettura si rimanda, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento. 
Ciò chiarito, va premesso che il contratto in questione prevede il rimborso mediante la corresponsione di 120 rate dell'importo pari ad euro 225,72, con indicazione del TAN (10,92%) e del ### (11,48%).  ### del ### appare sufficiente, tenuto conto della data di stipula del contratto (anno 2008), a nulla rilevando la riscontrata difformità del ### come evidenziata dal ### contrariamente agli assunti di parte opponente e delle osservazioni del CT di parte. 
Al riguardo, si osserva che l'art. 125-bis del TUB che prevede al VI co. la nullità delle clausole relative ai costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel ### pubblicizzato, con applicazione del tasso sostitutivo di cui al co. VII, riguarda esclusivamente i contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/2010 (conforme nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Napoli, 5/05/2021; Tribunale Cosenza, 23/06/2023), dovendosi precisare -ai fini dell'esclusione al contempo di ogni profilo relativo all'applicazione dell'art. 124 TUB relativo ai contratti stipulati anteriormente al 19/09/2010- che nel caso in esame il contratto, come sopra detto, prevede il ### dovendosi disattendere le deduzioni difensive di parte opponente di cui alla comparsa conclusionale. 
Tanto premesso, il CTU ha, al contempo, riscontrato che il mutuo in questione prevede l'ammortamento alla francese con applicazione di un tasso fisso. 
In tale tipologia di ammortamento viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo. 
Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno di anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di ###, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; ### 23/01/2020; ### 6/02/2020; da ultimo, ### n. 501/2024; in fatto, v. pag. 6 della CTU). 
Inoltre, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione dell'interesse composto -sistema di capitalizzazione che costituisce “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” ossia è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Corte di ###, 21/05/2020)- si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto del contratto del mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità mensile ad un tasso di interesse fisso sulla base del criterio enunciato in contratto.
Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto ### 2/07/2020; ### di ### n. 1984/2021; ### 3/06/2020; ### 22/11/2022; ### sentenza 6/02/2023; ### 12/03/2022; da ultimo, CA ### n. 650 del 18/09/2024). 
In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. ### 10/01/2019; ### di ### 3/04/2019; ### 17/04/2020). 
Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma ### TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione. 
Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ### n. 14376/2022; ### 8630/2022; ### n. 6906/2022). 
In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'### 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, ### 22/11/2022 e ### 21/11/2022), mentre l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese appare rispettosa del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (### 3/04/2019; ### 24/01/2022; ### 22/11/2022 e ### 21/11/2022, già citate). 
Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione 27823/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”.
Da ultimo, è intervenuta in fine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del 29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non -necessariamentesu altri interessi ma sul capitale debito residuo”), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria”. 
La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c. (v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile - in tutto o in parteil capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”). 
Inoltre, le ### evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul ### Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore “non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”. 
In particolare, la Suprema Corte valorizza ai fini della conformità del mutuo all'ordinamento vigente il fatto che il concreto atteggiarsi della fattispecie soddisfi “la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse” (v. pag. 29 della decisione). 
Alla stregua delle coordinate teoriche tracciate, quindi, nessuna invalidità può essere correlata al regime di ammortamento prescelto. 
Con riferimento alla doglianza relativa all'usura, preme osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse. 
In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt.  644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione.
Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, in assenza di successiva pattuizione, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme, Cass., 24743/2023) a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi sulla base di un tasso validamente concordato all'epoca della pattuizione può essere qualificata automaticamente quale pretesa contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto in relazione al sopraggiunto superamento del tasso soglia, dovendosi invece riscontrare a tal fine particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso concreto, modalità nel caso di specie non allegate in maniera specifica (conforme nella giurisprudenza di merito, ### n. 898 del 27/12/2023).  ###, facendo corretta applicazione di tali principi ha verificato che “il ### non è risultato usurario” (v. pag. 8 dell'elaborato: -### ricalcolato 14,55%; tasso soglia antiusura al 28/08/2008 15,57%). 
Va, al contempo, evidenziato che il contratto in questione non contempla gli interessi di mora, né le spese per insoluto (v. contratto in atti e pag. 8 della CTU). 
Sul punto, appare opportuno richiamare l'art. 124 TUB, applicabile alla fattispecie ratione temporis, che prevedeva che “### somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali”. 
Dunque, nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di interessi di mora ovvero di spese di insoluto in assenza di pattuizione scritta.  ### ha, pertanto, accertato, che il debito residuo in linea capitale ammonta a euro 15.646,93, mentre gli interessi corrispettivi (validamente pattuiti come si è detto) ad euro 1.253,60, oltre a euro 18,00 per spese, con somma complessivamente dovuta al 13/04/2010 pari a euro 16.918,53 (v. pag. 9 della CTU). 
Segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opponente al pagamento in favore di parte intervenuta dell'importo pari a euro 16.918,53, oltre agli interessi legali dal 30/07/2014 data della messa in mora. 
Resta da precisare, in relazione alla qualità di consumatore, per un verso, che l'opponente risiede in ### (v. atto di citazione in opposizione), e, per altro verso, che le clausole del contratto oggetto di esame appaiono redatte in maniera chiara e comprensibile, non hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo -essendo state escluse quelle non pattuite (v. considerazione sopra svolte), né determinano uno specifico squilibrio giuridico e normativo.  ### dei motivi di opposizione in relazione a una non modesta parte del credito azionato giustifica ad avviso di chi scrive la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. 
La restante metà si liquida, giusta soccombenza, a carico di parte opponente in favore delle controparti costituite, tenendo in considerazione l'attività processuale svolta. 
Gli esborsi della CTU vengono definitivamente posti a carico dell'intervenuta e dell'opposta in via solidale, essendo correlati a motivi di opposizione risultati fondati in applicazione del principio di causalità, secondo quanto liquidato quale acconto, non risultando depositata al momento della presente decisione l'istanza di liquidazione da parte del ### P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: -accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto; -condanna parte opponente al pagamento dell'importo pari a euro 16.918,53, oltre interessi legali dal 30/07/2014, in favore della parte intervenuta; -condanna parte opponente in proprio al rimborso delle spese di lite che liquida in favore di parte opposta in misura pari a euro 2.000,00 e in favore dell'intervenuta in misura pari a euro 1.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge; -pone gli esborsi della CTU espletata definitivamente a carico della parte opposta e della parte intervenuta. 
Così deciso, il ### Il giudice

causa n. 2558/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Di Bari Marzia

M
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Tribunale di Cuneo, Sentenza n. 169/2020 del 26-02-2020

... della CMS nel calcolo del TEG ed irrilevanza dell'usura sopravvenuta, espressione di un diritto vivente di formazione successiva alla redazione della ### le risultanze della stessa in ordine al contatto di corrente, le quali in ogni caso non hanno natura vincolante, devono essere disattese. ### per quanto concerne il contratto di conto corrente. Per quanto concerne il finanziamento oggetto di causa, va evidenziato come la domanda attorea, premesso che la stessa può ritenersi astrattamente ammissibile rientrando l'obbligazione restitutoria derivante dal contratto de quo nel novero di quelle obbligazioni potenzialmente idonee ad essere garantite dalla fideiussione in atti, debba tuttavia essere rigettata nel merito secondo un plurimo ordine di ragioni. In primo luogo, va osservato come non sia specificamente contestato e, in ogni caso, come risulti provato documentalmente il fatto che il tasso di interesse pattuito a livello contrattuale sia inferiore al limite previsto dal tasso soglia. Non è pertanto configurabile alcuna forma di usura, né originaria, né sopravvenuta, come peraltro evidenziato in sede di ### punto usura sopravvenuta, si richiamano altresì le considerazioni tutte ut (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 864/2015 promossa da: ### C.F. ###, ### C.F. ###, ### C.F. ###, tutti con l'Avv. #### contro ### S.P.A. , C.F. ###, con l'Avv. ####: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria ### Per parte attrice opponente : ###udienza del 10.09.2019 e in ogni caso: ###'ON.LE TRIBUNALE Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa; ### - ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso in assenza di idonea prova scritta ex art.633/1 n.1 ,634 c.p.c e 50 D.l.vo n.385/93; per l'effetto revocare e dichiarare inefficace il medesimo decreto ingiuntivo, adottando ogni opportuna e consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese; - Ancora preliminarmente, con provvedimento inaudita altera parte o, in subordine, nel contraddittorio tra le parti, disporre, in tutto o, quanto meno, in parte la revoca o in subordine la sospensione ex art.649 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1/2015 ricorrendo gravi motivi, ### Nella denegata ipotesi di mancato adempimento alla richiesta stragiudiziale, si chiede sin d'ora disporsi ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. da rivolgersi alla banca convenuta, volto al deposito agli atti del giudizio di: 1)per il conto ordinario n. 1500997: copia contrato apertura e copia degli estratti conto dalla data di accensione al 30.01.2015;2) copia del contratto di mutuo ipotecario nonché di tutte le contabilli di pagamentodelle rate di mutuo del 25.03.2003; 3) dei contratti e convenzioni successive A) si chiede C.T.U. contabile al fine di analizzare il conto oggetto di causa, di rielaborarlo secondo diritto al fine di addivenire alla determinazione del relativo corretto saldo, attraverso le seguenti operazioni contabili: 1) determinazione del TEG medio applicato ai conti correnti in esame ai sensi della L.108/1996: “…omissis…Per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, considerando, ai fini del calcolo del ### la commissione di massimo scoperto; e contestuale determinazione del TEG medio trimestrale applicato ai suddetti conti; 2) a seguito del risultato ottenuto, ricalcolo del saldo conto applicando le seguenti condizioni: a) se il TEG supera la soglia usura applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 “…omissis…se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; b) se il TEG non supera la soglia usura, applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi al tasso legale; c) riconduzione a “zero” del saldo iniziale, eventualmente addebitato sui conti in esame, se non esiste documentazione esibita dalla banca convenuta che comprovi la formazione del saldo iniziale; d) nessuna capitalizzazione degli interessi passivi, onde evitare l'anatocismo; ; capitalizzazione annuale degli interessi creditori sino al 30.06.2000 e trimestrale dopo il ###; e) decorrenza degli interessi per data di operazione con esclusione degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data di rispettiva valuta; f) esclusione dai calcoli della ### di ### e di ogni altra commissione applicata a far data dal 2009; g) esclusione dai calcoli di ogni spesa od operazione od onere non esplicitamente concordata ed accettata per iscritto dal correntista; h) esclusione dai calcoli di ogni addebito non direttamente collegato a ciascun conto, quali commissioni relative a rapporto di sconto, effetti, anticipi di fatture e/o altri documenti, ogni eventuale altro costo, comunque, non di stretta pertinenza con i conti in esame; nell'ipotesi di ritenuta legittimità dell'addebito delle predette competenze sul c/c ordinario, si insiste affinché anche gli oneri, gli interessi e le competenze di cui trattasi, afferenti ad altri rapporti, vengano sottoposti alla capitalizzazione semplice al pari delle competenze relative al c/c ordinario, stante la illegittimità dell'applicazione anatocistica con cadenza trimestrale, operata dalla banca convenuta, per le motivazioni in atti rassegnate. 
B) Ove si ritenga la nullità per difetto di causa dei contratti di mutuo oggetto di causa, si chiede disporsi CTU contabile al fine di determinare le somme tutte pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede accertarsi l'esatto dare - avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione. 
C) Ove non si ritenga la nullità dei mutui oggetto di causa, si chiede disporsi CTU contabile al fine di: 1-determinare il tasso effettivamente applicato al contratto di finanziamento oggetto di causa, verificando se il ### convenuto ed applicato dalla banca superi o meno il tasso soglia usura previsto dai decreti ministeriali per la tipologia di finanziamenti in esame; 2 - accertare se il tasso effettivo corrisponde a quello indicato nei contratti di mutuo; 3 - calcolare la rata dovuta applicando il tasso indicato nel contratto (il tasso effettivo deve coincidere con quello indicato nel contratto) tenendo conto delle date di erogazione e dei rimborsi; se la rata così calcolata risulta inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento, calcolare il maggiore costo complessivo del finanziamento; 4 - se il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivo applicato: I. sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto; II.  adeguare il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi; ### (seguendo i criteri di cui ai punti I. e II.) calcolare le somme indebitamente corrisposte dalla mutuataria, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati”; 5 - escludere l'applicazione di qualsivoglia tasso di interesse nell'ipotesi di superamento del tasso soglia usura in applicazione dell'art.1815 c.c. e art. 4 L.108/1996, determinando le somme indebitamente pagate dall'attrice e dovute all'### bancario in relazione alla sola restituzione del capitale mutuato, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati, od accertando l'eventuale credito dell'odierna attrice. 
Si chiede, inoltre, che il medesimo C.T.U. determini, ove esistente, il residuo debito dell'attrice in relazione al mutuo per cui è causa ed operi, nell'ipotesi de qua, la redazione ed il ricalcolo di un nuovo piano di rimborso delle rate, tenendo conto dei versamenti ad oggi effettuati.  ### e ### 1) Accertare la mancata pattuizione tra le parti degli interessi nella misura ultralegale e per effetto accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, ogni applicazione operata dalla ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore sul conto corrente n.1150097 di ### di interessi a debito a tassi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi di interesse, delle commissioni massimo scoperto (c.m.s.), delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, della capitalizzazione trimestrale della c.m.s., di ogni altra commissione e spesa addebitate sul conto corrente, delle valute dei cc.dd. "giorni banca" (antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti) e dei conseguenti addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti oggetto di causa sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto.  2) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, il sistema di contabilizzazione del conto n.1150097 operato dalla ### di ### di ### secondo il metodo cd. "in linea banca", con indiscriminata sommatoria nella parte passiva di tutti i prelevamenti unitamente agli addebiti degli interessi, delle spese e delle commissioni, ivi comprese le c.m.s.  3) Accertare e dichiarare l'invalidità anche a titolo di nullità parziale del contratto di c/c oggetto di causa particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s., delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, e degli altri oneri e competenze, allo ius variandi in peius ai danni del correntista, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto e delle commissioni variamente denominate applicate a far data dal 2009, all'applicazione degli interessi per cd. giorni valuta, dei costi e delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e non validamente pattuite.  4) Conseguentemente e concorrentemente a quanto forma oggetto delle conclusioni nn.1, 2 e 3 che precedono e per i motivi ampiamente esposti in atti, accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte della ### di ### di ### in persona del legale rappresentante protempore dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti di ### nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993 (T.U. Bancario), della legge 154/1992 (### sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (###; 5) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, ogni addebito operato dalla ### di ### di ### , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sul conto corrente n.1150097, in forza delle applicazioni bancarie per le quali si è chiesta la declaratoria di nullità e, comunque, di arbitrarietà, inammissibilità, invalidità e inefficacia nelle conclusioni nn.1, 2, 3, e 4 che precedono; 6) Conseguentemente, accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, invalido e inefficace ogni saldo operato dalla ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore sul conto n. 1150097, nonché il saldo finale espresso dalla ### medesima relativamente al conto in esame.  7) Accertare e dichiarare il T.E.G. (###) convenuto e/o applicato dalla ### di ### di ### sul conto n.1150097 nel corso del relativo rapporto bancario, utilizzando, per i motivi in atti, quale parametro per la verifica il Teg previsto per le anticipazioni commerciali; in via alternativa e/o concorrente e/o in subordine, utilizzare il TEG previsto per le aperture di credito per ciò che concerne il conto 1150097 e le operazioni afferenti all'apertura di credito, con separata verifica del rispetto delle previsioni antiusura con riferimento alle operazioni di anticipazione commerciale regolate sul medesimo c/c n.1150097 alla stregua del TEG soglia usura; accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla ### n.108/96; dichiarare, infine, non dovuto da ###, né da ### e ### alla ### di ### di ### alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione sul conto in contestazione di interessi usurari ex ### n.108/96 e norme dipendenti; 8) Per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità anche parziale del contratto di conto corrente inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati del conto n.1150097, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati; dichiarare l'effettivo saldo del conto corrente ordinario n.1150097 e dichiararlo a credito di ### ed a carico della ### di ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per la somma di € 3.561,21, o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito della risultanze della C.T.U., previa individuazione del TEG applicabile, anziché il saldo debitore risultante dalla contabilità dell'### 9) Previa, ove necessaria, la dichiarazione chiusura del rapporto 1150097 , condannare, per l'effetto, la ### di ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore di ### della somma di €3.561,21 o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche a seguito della disponenda C.T.U. e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo del rapporto oggetto di causa; ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata, riconosciuta e dichiarata secondo la conclusione n.4 che precede e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo; 10) accertare e dichiarare, in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità del contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003 per difetto di causa ex artt.1322 nonché ex 1418, c.2° c.c. e/o per violazione di norme imperative, e per le altre motivazioni evidenziate in parte motiva, e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dal ### a titolo di sorte, a titolo di interessi ed oneri vari nonché condannare la banca convenuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede accertarsi l'obbligo dell'attrice di corrispondere il solo capitale mutuato, con esclusione di qualsivoglia interesse, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U. contabile e con conseguente condanna della ### a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione ai rapporti di mutuo in esame ed accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione.  10a) previo accertamento della scopertura media in linea capitale e del ### annuale convenuto ed applicato al contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003, e previa, in ogni caso, la declaratoria di nullità dell'applicazione anatocistica operata dalla banca convenuta in assenza di qualsivoglia pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ritenere e dichiarare la non debenza di qualsivoglia interesse ex artt.644 c.p. e 1815 c.c. nell'ipotesi nella quale dovesse essere accertato il superamento della soglia usura prevista in relazione alla particolare tipologia di finanziamenti di cui trattasi, nel quale ultimo caso si chiede dichiararsi l'obbligo della società mutuataria di corrispondere il solo capitale mutuato e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 L. 108/1996 e 1815 c.c., o, in subordine al tasso legale senza capitalizzazione, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U.  contabile e con conseguente condanna della ### a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione a ciascuno degli indicati rapporti di finanziamento, oltre agli interessi creditori in favore della istante.  10b) In gradato subordine rispetto alle conclusioni 10 e 10a) ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per violazione del disposto di cui all'art.1284 c.c. e per le altre motivazioni meglio esposte in parte motiva, la regolamentazione degli interessi ultralegali contenuta nel contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003, e in ogni atto connesso, ivi compresi l'atto di erogazione e il piano di ammortamento; in subordine, dichiarare la detta nullità almeno nella parte risultante dal piano di ammortamento in eccedenza rispetto al tasso convenuto nel contratto; Ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per i motivi esposti in narrativa, ogni pattuizione e/o applicazione di interessi composti ai rapporti di mutuo per cui è causa; per l'effetto, escludere dal rapporto medesimo ogni effetto anatocistico; Accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento; dichiarare, ex artt. 1284, 1283, 1346 e 1419 c.c. ed in accoglimento dei motivi tutti esposti in parte narrativa, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse e della applicazione anatocistica operata dalla banca opposta in assenza di qualsivoglia valida pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ed in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità parziale del contratto di mutuo n77232 del 25/03/2003 particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per indeterminatezza del tasso pattuito ex artt.1346 e 1418 c.c., per come meglio rassegnato in parte narrativa; accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento; dichiarare, ex artt. 1284, 1283 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con la eliminazione dell'anatocismo; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sui suddetti rapporti di mutuo e con conseguente condanna della convenuta a restituire le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione ai rapporti di mutuo oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante.  10c) In via alternativa, concorrente e/o subordinata rispetto alla conclusione 10b) che precede, acclarare, con riferimento al contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003 a violazione da parte della convenuta dei principi di buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e, quindi, l'inadempimento della stessa, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore della mutuataria nella misura del maggiore onere economico fatto gravare sulla società odierna attrice in virtù del meccanismo di occultazione dei costi operato dalla ### in seno al piano di ammortamento ed agli altri allegati del contratto in contrasto ed in difformità rispetto alle pattuizioni di cui alla parte letterale del contratto in esame, e con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione, da calcolarsi tramite la consulenza tecnica, ovvero nella somma maggiore o minore che l'### riterrà equa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, e tra questi il danno esistenziale, da determinarsi secondo l'equo apprezzamento del Tribunale.  10d) Ritenere e dichiarare nullo ogni addebito delle rate dei mutui per cui è causa sul conto corrente intrattenuto tra le parti. Per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione per indebito oggettivo ex art.2033 c.c., in favore della società attrice di tutte le somme addebitate per interessi ed interessi composti sul conto corrente inter partes per effetto dell'illegittimo addebito delle rate dei mutui.  11) Ritenere e dichiarare, pertanto, in accoglimento delle argomentazioni svolte con il presente atto, che la ### di ### di ### non ha diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine in relazione ai rapporti di mutuo per cui è causa, dichiarando la illegittimità, invalidità ed inefficacia della eventuale pronunciata decadenza con conseguente diritto dell'odierna attrice ad essere riammessa nel beneficio del termine in relazione ai mutui oggetto di causa anche per ciò che concerne il capitale, le rate e gli interessi maturati nel corso del giudizio, condannando la ### a riammettere gli attori nel beneficio del termine, ed adottando, altresì, ogni necessaria e conseguente determinazione anche in ordine alla condanna della ### a predisporre un nuovo piano di ammortamento alle medesime condizioni di cui al contratto inter partes o alle diverse condizioni che dovessero ritenersi all'esito del presente giudizio ed in conseguenza dell'accoglimento delle domande formulate con il presente atto. 
Ritenere e dichiarare che la ### di ### di ### non ha il diritto di ritenere la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine in forza del relativo titolo (mutuo ipotecario e atti connessi), se non sia previamente ridefinito il piano di rimborso con i ricalcoli richiesti con il presente atto.  12) Accogliere, quindi, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2015 del Tribunale di Cuneo proposta dalla signora ### e ### ed ### e dichiarare inammissibile, nullo, comunque infondato in fatto e in diritto il decreto ingiuntivo opposto in toto, o, in subordine, ridurre lo stesso nei limiti che risulteranno di giustizia in conformità agli esiti del presente giudizio.  13) Dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale, ed in specie della fideiussione prestata dai signor ### ed ### o, in subordine, ritenere il fideiussore obbligato nei limiti dell'eventuale debito che risulterà di diritto.  14) Condannare, altresì ed in ogni caso, la ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro - tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura esistenziale, subito da ### e dai ###ri ### e ### nella misura che verrà provata in corso di causa e/o che l'### riterrà equo liquidare ex art.1226 c.c.; 15) Condannare la ### di ### di ### , in persona del legale rappresentante pro - tempore, a rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del presente giudizio; 16) Condannare la ### di ### di ### , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.VA., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. ### Per parte convenuta opposta: all'udienza del 10.9.2019 e in ogni caso: “contrariis reiectis, in via principale ### l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto; Nel merito, in via subordinata ### tenuti e condannarsi gli opponenti a corrispondere alla ### di ### di ### s.p.a., in relazione alle aperture di credito, agli scoperti di conto corrente e al mutuo fondiario ipotecario: - per il conto corrente n. 1500997 la somma di € 9.481,06 o altra e veriore somma ritenuta di giustizia oltre interessi nella misura annua del 18,50 % o in diversa ritenuta di giustizia a far data dal 18.12.2014; - per il mutuo fondiario stipulato fra le parti in data ### a rogito ### (repertorio 77232, raccolta 8677) la somma di € 194.465,44 o altra e veriore somma ritenuta dovuta oltre interessi nella misura annua del 3,906 % o in diversa che si riterrà di giustizia a far data dal 18.12.2014. 
Respingersi ogni altra ed ulteriore domanda formulata dagli opponenti nel presente giudizio. 
In ogni caso con il favore di diritti, spese ed onorari” ### E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 29.12.2014 la ### ha adito in via monitoria l'intestato Tribunale allegando che: - la ricorrente era creditrice nei confronti di ### nata a ### il ### (C.F. ###) della somma di € 9.481,06 oltre interessi dal 18.12.14 nella misura del 18,50% annuo a fronte discoperto di conto corrente n. 1500997 intestato alla stessa (doc. n. 1: estratto conto a sensi art. 50 D. Lgs n. 385/93; doc. n. 2: contratto di apertura di conto corrente in data ###); - l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'anzidetto rapporto era stato garantito mediante rilascio di fideiussione in data ### sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00 da ### nata a ### il ### (C.F.  ###) e ### nato a ### il ###, (C.F. ###) (doc. n. 3: fideiussione); - con raccomandate RR in data ### la ricorrente aveva dato comunicazione alla debitrice e ai fideiussori della risoluzione dei rapporti, richiedendo il pagamento delle somme dovute, ma senza esito (doc. n. 4 e 5: raccomandate); - la ricorrente aveva fondate ragioni di ritenere la sussistenza del pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, tale da giustificare la richiesta della concessione dell'immediata esecutorietà dell'emanando decreto. 
Con decreto provvisoriamente esecutivo n. 1/2015 del 7 gennaio 2015 il Tribunale di Cuneo ha ingiunto ai signori ##### il pagamento immediato della somma di € 9481,06, oltre interessi e spese. 
Avverso detto decreto hanno spiegato opposizione i signori ##### ed ### chiedendo che il Tribunale volesse, in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso in assenza di idonea prova scritta ex art.633/1 n.1 ,634 c.p.c e 50 D.l.vo n.385/93; per l'effetto revocare e dichiarare inefficace il medesimo decreto ingiuntivo, adottando ogni opportuna e consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese. 
Ancora preliminarmente, hanno chiesto voler disporre, con provvedimento inaudita altera parte o, in subordine, nel contraddittorio tra le parti, disporre, in tutto o, quanto meno, in parte la revoca o in subordine la sospensione ex art.649 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1/2015 ricorrendo gravi motivi, In via istruttoria, in ipotesi di mancato adempimento alla richiesta stragiudiziale, hanno chiesto disporsi ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. da rivolgersi alla banca convenuta, volto al deposito agli atti del giudizio di: 1)per il conto ordinario n. 1500997: copia contrato apertura e copia degli estratti conto dalla data di accensione al 30.01.2015;2) copia del contratto di mutuo ipotecario nonché di tutte le contabilli di pagamentodelle rate di mutuo del 25.03.2003; 3) dei contratti e convenzioni successive ### chiesto volersi disporre C.T.U. contabile al fine di analizzare il conto oggetto di causa, di rielaborarlo secondo diritto al fine di addivenire alla determinazione del relativo corretto saldo, attraverso le seguenti operazioni contabili: 1) determinazione del TEG medio applicato ai conti correnti in esame ai sensi della L.108/1996: “…omissis…Per la determinazione del tasso di interesse usu-raio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quel-le per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, considerando, ai fini del calcolo del ### la commissione di massimo scoperto; e contestuale determinazione del TEG medio trimestrale applicato ai suddetti conti; 2) a seguito del risultato ottenuto, ricalcolo del saldo conto applicando le seguenti condizioni: a) se il TEG supera la soglia usura applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c. “…omissis…se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; b) se il TEG non supera la soglia usura, applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi al tasso legale; c) riconduzione a “zero” del saldo iniziale, eventualmente addebitato sui conti in esame, se non esiste documentazione esibita dalla banca convenuta che comprovi la formazione del saldo iniziale; d) nessuna capita-lizzazione degli interessi passivi, onde evitare l'anatocismo; ; capitalizzazione annuale degli inte-ressi creditori sino al 30.06.2000 e trimestrale dopo il ###; e) decorrenza degli interessi per data di operazione con esclusione degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole ope-razioni e la data di rispettiva valuta; f) esclusione dai calcoli della ### di ### e di ogni altra commissione applicata a far data dal 2009; g) esclusione dai calcoli di ogni spesa od operazione od onere non esplicitamente concordata ed accettata per iscritto dal correntista; h) esclusione dai calcoli di ogni addebito non direttamente collegato a ciascun conto, quali commissioni relative a rapporto di sconto, effetti, anticipi di fatture e/o altri documenti, ogni eventuale altro costo, comunque, non di stretta pertinenza con i conti in esame; nell'ipotesi di ritenuta legittimità dell'addebito delle predette competenze sul c/c ordinario, si insiste affinché anche gli oneri, gli interessi e le competenze di cui trattasi, afferenti ad altri rapporti, vengano sottoposti alla capitalizzazione semplice al pari delle competenze relative al c/c ordinario, stante la illegittimità dell'applicazione anatocistica con cadenza trimestrale, operata dalla banca convenuta, per le motivazioni in atti rassegnate. 
Ove si fosse ritenutala nullità per difetto di causa dei contratti di mutuo oggetto di causa, hanno chiesto disporsi CTU contabile al fine di determinare le somme tutte pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede accertarsi l'esatto dare - avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione. 
Ove non si fosse riteuta la nullità dei mutui oggetto di causa, hanno chiesto disporsi CTU contabile al fine di: 1-determinare il tasso effettivamente applicato al contratto di finanziamento oggetto di causa, verificando se il ### convenuto ed applicato dalla banca superi o meno il tasso soglia usura previsto dai decreti ministeriali per la tipologia di finanziamenti in esame; 2 - accertare se il tasso effettivo corrisponde a quello indicato nei contratti di mutuo; 3 - calcolare la rata dovuta applicando il tasso indicato nel contratto (il tasso effettivo deve coincidere con quello indicato nel contratto) tenendo conto delle date di erogazione e dei rimborsi; se la rata così calcolata risulta inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento, calcolare il maggiore costo complessivo del finanziamento; 4 - se il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivo applicato: I. sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto; II. adeguare il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi; ### (seguendo i criteri di cui ai punti I. e II.) calcolare le somme indebitamente corrisposte dalla mutuataria, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati”; 5 - escludere l'applicazione di qualsivoglia tasso di interesse nell'ipotesi di superamento del tasso soglia usura in applicazione dell'art.1815 c.c. e art. 4 L.108/1996, determinando le somme indebitamente pagate dall'attrice e dovute all'### bancario in relazione alla sola restituzione del capitale mutuato, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati, od accertando l'eventuale credito dell'odierna attrice.  ### inoltre chiesto che il medesimo C.T.U. determinasse, ove esistente, il residuo debito dell'attrice in relazione al mutuo per cui era causa ed operasse, nell'ipotesi de qua, la redazione ed il ricalcolo di un nuovo piano di rimborso delle rate, tenendo conto dei versamenti ad oggi effettuati. 
Nel merito e, per quanto occorreva, in via riconvenzionale, hanno chiesto che il Tribunale volesse accertare la mancata pattuizione tra le parti degli interessi nella misura ultralegale e per effetto accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, ogni applicazione operata dalla ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore sul conto corrente n.1150097 di ### di interessi a debito a tassi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi di interesse, delle commissioni massimo scoperto (c.m.s.), delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, della capitalizzazione trimestrale della c.m.s., di ogni altra commissione e spesa addebitate sul conto corrente, delle valute dei cc.dd. "giorni banca" (antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti) e dei conseguenti addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti oggetto di causa sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto.  ### chiesto voler accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, il sistema di contabilizzazione del conto n.1150097 operato dalla ### di ### di ### secondo il metodo cd. "in linea banca", con indiscriminata sommatoria nella parte passiva di tutti i prelevamenti unitamente agli addebiti degli interessi, delle spese e delle commissioni, ivi comprese le c.m.s.  ### chiesto voler accertare e dichiarare l'invalidità anche a titolo di nullità parziale del contratto di c/c oggetto di causa particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s., delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, e degli altri oneri e competenze, allo ius variandi in peius ai danni del correntista, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto e delle commissioni variamente denominate applicate a far data dal 2009, all'applicazione degli interessi per cd. giorni valuta, dei costi e delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e non validamente pattuite. 
Conseguentemente e concorrentemente a quanto formava oggetto delle conclusioni predette e per i motivi ampiamente esposti in atti, hanno chiesto voler accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte della ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti di ### nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993 (T.U. ###, della legge 154/1992 (### sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (###; ### chiesto voler accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, ogni addebito operato dalla ### di ### di ### , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sul conto corrente n.1150097, in forza delle applicazioni bancarie per le quali si era chiesta la declaratoria di nullità e, comunque, di arbitrarietà, inammissibilità, invalidità e inefficacia nelle conclusioni predette; Conseguentemente, hanno chiesto voler accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, invalido e inefficace ogni saldo operato dalla ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore sul conto n. 1150097, nonché il saldo finale espresso dalla ### medesima relativamente al conto in esame.  ### chiesto voler accertare e dichiarare il T.E.G. (### convenuto e/o applicato dalla ### di ### di ### sul conto n.1150097 nel corso del relativo rapporto bancario, utilizzando, per i motivi in atti, quale parametro per la verifica il Teg previsto per le anticipazioni commerciali; in via alternativa e/o concorrente e/o in subordine, hanno chiesto voler utilizzare il TEG previsto per le aperture di credito per ciò che concerne il conto 1150097 e le operazioni afferenti all'apertura di credito, con separata verifica del rispetto delle previsioni antiusura con riferimento alle operazioni di anticipazione commerciale regolate sul medesimo c/c n.1150097 alla stregua del TEG soglia usura; accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla ### n.108/96; dichiarare, infine, non dovuto da ###, né da ### e ### alla ### di ### di ### alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione sul conto in contestazione di interessi usurari ex ### n.108/96 e norme dipendenti; Per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità anche parziale del contratto di conto corrente inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati del conto n.1150097, hanno chiesto accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati; dichiarare l'effettivo saldo del conto corrente ordinario n.1150097 e dichiararlo a credito di ### ed a carico della ### di ### di ### in persona del suo legale rappresentante protempore, per la somma di € 3.561,21, o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito della risultanze della C.T.U., previa individuazione del TEG applicabile, anziché il saldo debitore risultante dalla contabilità dell'### Previa, ove necessaria, la dichiarazione chiusura del rapporto 1150097 , hanno chiesto voler condannare, per l'effetto, la ### di ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore di ### della somma di €3.561,21 o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche a seguito della disponenda C.T.U. e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo del rapporto oggetto di causa; ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata, riconosciuta e dichiarata secondo la conclusione n.4 che precede e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo; ### chiesto voler accertare e dichiarare, in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità del contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003 per difetto di causa ex artt.1322 nonché ex 1418, c.2° c.c. e/o per violazione di norme imperative, e per le altre motivazioni evidenziate in parte motiva, e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dal ### a titolo di sorte, a titolo di interessi ed oneri vari nonché condannare la banca convenuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede accertarsi l'obbligo dell'attrice di corrispondere il solo capitale mutuato, con esclusione di qualsivoglia interesse, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U. contabile e con conseguente condanna della ### a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione ai rapporti di mutuo in esame ed accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione. 
Previo accertamento della scopertura media in linea capitale e del ### annuale convenuto ed applicato al contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003, e previa, in ogni caso, la declaratoria di nullità dell'applicazione anatocistica operata dalla banca convenuta in assenza di qualsivoglia pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., hanno chiesto voler ritenere e dichiarare la non debenza di qualsivoglia interesse ex artt.644 c.p. e 1815 c.c. nell'ipotesi nella quale dovesse essere accertato il superamento della soglia usura prevista in relazione alla particolare tipologia di finanziamenti di cui trattasi, nel quale ultimo caso si chiede dichiararsi l'obbligo della società mutuataria di corrispondere il solo capitale mutuato e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 L.  108/1996 e 1815 c.c., o, in subordine al tasso legale senza capitalizzazione, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U.  contabile e con conseguente condanna della ### a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione a ciascuno degli indicati rapporti di finanziamento, oltre agli interessi creditori in favore della istante. 
In gradato subordine, hanno chiesto voler ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per violazione del disposto di cui all'art.1284 c.c. e per le altre motivazioni meglio esposte in parte motiva, la regolamentazione degli interessi ultralegali contenuta nel contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003, e in ogni atto connesso, ivi compresi l'atto di erogazione e il piano di ammortamento; in subordine, dichiarare la detta nullità almeno nella parte risultante dal piano di ammortamento in eccedenza rispetto al tasso convenuto nel contratto; ### chiesto voler ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per i motivi esposti in narrativa, ogni pattuizione e/o applicazione di interessi composti ai rapporti di mutuo per cui è causa; per l'effetto, escludere dal rapporto medesimo ogni effetto anatocistico; Accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento; dichiarare, ex artt. 1284, 1283, 1346 e 1419 c.c. ed in accoglimento dei motivi tutti esposti in parte narrativa, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse e della applicazione anatocistica operata dalla banca opposta in assenza di qualsivoglia valida pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ed in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità parziale del contratto di mutuo n77232 del 25/03/2003 particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per indeterminatezza del tasso pattuito ex artt.1346 e 1418 c.c., per come meglio rassegnato in parte narrativa; accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento; dichiarare, ex artt.  1284, 1283 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con la eliminazione dell'anatocismo; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sui suddetti rapporti di mutuo e con conseguente condanna della convenuta a restituire le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione ai rapporti di mutuo oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante. 
In via alternativa, concorrente e/o subordinata rispetto alla conclusione precedente, hanno chiesto voler acclarare, con riferimento al contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003 a violazione da parte della convenuta dei principi di buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e, quindi, l'inadempimento della stessa, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore della mutuataria nella misura del maggiore onere economico fatto gravare sulla società odierna attrice in virtù del meccanismo di occultazione dei costi operato dalla ### in seno al piano di ammortamento ed agli altri allegati del contratto in contrasto ed in difformità rispetto alle pattuizioni di cui alla parte letterale del contratto in esame, e con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione, da calcolarsi tramite la consulenza tecnica, ovvero nella somma maggiore o minore che l'### riterrà equa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, e tra questi il danno esistenziale, da determinarsi secondo l'equo apprezzamento del Tribunale.  ### chiesto voler ritenere e dichiarare nullo ogni addebito delle rate dei mutui per cui era causa sul conto corrente intrattenuto tra le parti. 
Per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione per indebito oggettivo ex art.2033 c.c., in favore della società attrice di tutte le somme addebitate per interessi ed interessi composti sul conto corrente inter partes per effetto dell'illegittimo addebito delle rate dei mutui.  ### chiesto voler ritenere e dichiarare, pertanto, in accoglimento delle argomentazioni svolte con il presente atto, che la ### di ### di ### non ha diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine in relazione ai rapporti di mutuo per cui è causa, dichiarando la illegittimità, invalidità ed inefficacia della eventuale pronunciata decadenza con conseguente diritto dell'odierna attrice ad essere riammessa nel beneficio del termine in relazione ai mutui oggetto di causa anche per ciò che concerne il capitale, le rate e gli interessi maturati nel corso del giudizio, condannando la ### a riammettere gli attori nel beneficio del termine, ed adottando, altresì, ogni necessaria e conseguente determinazione anche in ordine alla condanna della ### a predisporre un nuovo piano di ammortamento alle medesime condizioni di cui al contratto inter partes o alle diverse condizioni che dovessero ritenersi all'esito del presente giudizio ed in conseguenza dell'accoglimento delle domande formulate con il presente atto.  ### chiesto voler ritenere e dichiarare che la ### di ### di ### non aveca il diritto di ritenere la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine in forza del relativo titolo (mutuo ipotecario e atti connessi), se non sia previamente ridefinito il piano di rimborso con i ricalcoli richiesti con il presente atto.  ### chiesto voler accogliere, quindi, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2015 del Tribunale di Cuneo proposta dalla signora ### e ### ed ### e dichiarare inammissibile, nullo, comunque infondato in fatto e in diritto il decreto ingiuntivo opposto in toto, o, in subordine, ridurre lo stesso nei limiti che risulteranno di giustizia in conformità agli esiti del presente giudizio.  ### chiesto dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale, ed in specie della fideiussione prestata dai signor ### ed ### o, in subordine, ritenere il fideiussore obbligato nei limiti dell'eventuale debito che risulterà di diritto.  ### chiesto condannare, altresì ed in ogni caso, la ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro - tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura esistenziale, subito da ### e dai ###ri ### e ### nella misura che verrà provata in corso di causa e/o che l'### riterrà equo liquidare ex art.1226 c.c.; ### quindi chiesto voler condannare la ### di ### di ### , in persona del legale rappresentante pro - tempore, a rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del presente giudizio nonché al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.VA., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. ### A fondamento della propria opposizione, gli attori hanno allegato che: - In data antecedente il ### l'attrice ### aveva richiesto ed ottenuto dalla agenzia di ### della #### l'apertura di un conto corrente di corrispondenza, assistito da apertura di credito, portante il 11500997, i cui e/c si producono in atti unitamente alla perizia del Dott. ###.  - In relazione al suddetto rapporto, dalla documentazione in possesso del correntista non risultava la valida sottoscrizione di alcun contratto di apertura di conto corrente e/o di apertura di credito, ed in ogni caso, in questa sede, il correntista revocava, in relazione agli stessi, ogni eventuale consenso.  - In data ### tra le odierne parti era stato stipulato un mutuo ### repertorio n.77232 raccolta 8677 #### di originarie €250.000,00 da rimborsare in 219 rate mensili di ammortamento.  - Il mutuo in esame risultava stipulato, com' era dato evincere, peraltro, dal comportamento delle parti successivo alla stipula del contratto ex art.1362 c.c. (ossia accredito sul c/c n. 11500997 e conseguente abbattimento delle poste debitorie del rapporto di c/c), per abbattere l'esposizione debitoria del c/c n. 11500997 e ripianare il debito del cliente nei confronti dell'### come risultante dagli e/c del medesimo istituto.  - Era stato richiesto all'attrice di prestare idonea garanzia di solvibilità che veniva ottenuta dall'###to ### mediante fidejussione prestata dalla signora ### da ### Questi ultimi hanno disposto pagamenti con accredito su conto per far fronte alle passività del conto ed alle richieste di pagamento a loro rivolte dall'### di ### di somme di denaro a titolo di rientro per interessi ultralegali e superiori alla soglia dell'usura definita dalla legge, oltre ad ulteriori applicazioni bancarie illegittime e, quindi, importi effettivamente indebiti alla ### - per quanto di seguito si rappresenta - che hanno condotto il rapporto di conto corrente in esame in una condizione di ingiusta sofferenza, di criticità economica, di ricerca di rientri palesemente ingiusti.  - Nè la sigra.a ### né i ### avevano mai avuto a disposizione i documenti contrattuali né del conto corrente né del mutuo: si chiederà al giudice l'esibizione di questa documentazione al fine di verificarne l'aderenza alla normativa vigente.  - I finanziamenti concessi all'attrice risultano, quindi, assistiti da garanzia prestata dai ###ri ### e ### i quali pertanto, nella loro qualità di garanti, hanno parimenti interesse ex art.100 c.p.c. alla presente azione giudiziale - Si rappresenta che parte attrice non possedeva taluni e/c relativi ai rapporti oggetto di causa, onde aveva provveduto, con raccomandata a.r. che produceva in atti, a richiedere alla banca convenuta: - per il conto ordinario n. 1500997: copia contrato apertura e copia degli estratti conto dalla data di accensione al 30.01.2015 - copia del contratto di mutuo ipotecario nonché di tutte le contabili di pagamento delle rate di mutuo del 25.03.2003; - dei contratti e convenzioni successive - ### che alla richiesta non aveva fatto seguito alcun riscontro della ### nella denegata ipotesi di mancato adempimento alla richiesta stragiudiziale, si chiedeva sin d'ora disporsi ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. da rivolgersi alla banca convenuta, volto al deposito agli atti del giudizio dei documenti dei quali sopra - Gli attori si riservavano, in ogni caso, di adire le più opportune vie giudiziarie per il risarcimento degli eventuali danni che avesse a subire in conseguenza dell'eventuale rifiuto opposto dall'### odierno convenuto alla richiesta di accesso stragiudiziale formulata.  ### quindi eccepito: - la violazione degli obblighi di correttezza e buone fede da parte della ### di ### di ### atteso che la capitalizzazione trimestrale, unita all'incidenza della c.m.s. e delle ulteriori spese, connesse, quali spese trimestrali, spese di chiusura, spese di rinnovo affidamento, spese per operazione, penali varie, spese di tenuta conto, spese per non meglio identificate assicurazioni, rendeva impossibile per il correntista la determinazione del tasso effettivo applicato al conto, e, quindi, in definitiva, non consentiva allo stesso di comprendere il reale costo del denaro, celato dai meccanismi sopra descritti, i quali, sotto altro profilo, consentivano di eludere il tasso soglia usura e di aggirare le conseguenze di carattere civile e penale correlata dalla legge al superamento della suddetta soglia ed in quanto l'istituto bancario convenuto aveva, altresì, violato la normativa di settore in materia di trasparenza bancaria; - l'Illegittima applicazione di tassi di interessi debitori superiori al tasso legale con conseguente nullità ed inefficacia, sotto il profilo della nullità parziale del rapporto bancario n. 9876 relativamente alla applicazione, unilaterale, di tassi di interesse in misura superiore a quella legale, in assenza di qualsivoglia preventiva e valida pattuizione inter partes, del fatto che il tasso de quo era stato nel tempo sottoposto a variazioni, in genere peggiorative, comunicate al cliente unitamente agli estratti conto periodici, senza però che l'utente potesse interloquire sul medesimo tasso, ed ovviamente senza che lo stesso fosse specificamente approvato, e senza un meccanismo di predeterminazione, dell'esercizio dello ius variandi in peius, della nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale, nonché della nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 2006 e del successivo mutuo chirografario del 2008 o, in subordine, della nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse per violazione dell'art. 2 L. 10.10.1990, n. 287, tenuto conto che la ### aveva illegittimamente adoperato l'### quale tasso di riferimento per la determinazione del tasso d'interesse bancario.  - ### applicazione del sistema di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori con conseguente nullità e inefficacia, sotto il profilo della applicazione sul conto corrente dell'attore del sistema di capitalizzazione con frequenza trimestrale degli interessi debitori ###, in assenza di qualsivoglia pattuizione in merito ed in aperta violazione della norma di cui all'art.1283 c.c., la quale subordina al requisito della sussistenza di un uso - secondo la Corte di ### normativo, non negoziale - la deroga al regime legale della capitalizzazione dell'interesse, fondato sul presupposto di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi e di una maturazione degli interessi, della cui capitalizzazione si tratta, per un periodo di almeno sei mesi - L'###nullità e inefficacia dell´applicazione delle "commissioni di massimo scoperto" (c.m.s.) nonché di altre commissioni e di oneri e spese, in ragione del fatto che, conformemente alle "abitudini" del cartello bancario, la ### convenuta opposta, in assenza di specifica previsione negoziale, aveva gravato il conto dell'odierna attrice delle cc.dd. "commissioni di massimo scoperto" (c.m.s.), in misura rilevante, variabile nel tempo e capitalizzando tale onere con periodicità trimestrale, le quali costituivano, invero, voci di spesa alquanto oscure, sia perché si trattava di un costo aggiuntivo non previsto in alcuna disposizione di legge, sia in considerazione che non era dato rinvenire alcuna ragione pratica - una "causa" in senso giuridico/negoziale (art.1325 n.2 c.c.) - che le giustificasse e legittimasse nonché del fatto che difettava una indicazione specifica della misura e delle modalità concrete di calcolo della commissione e che in ogni caso a decorrere dal 2009 dovevano essere considerate ai fini del Teg soglia usura - L'###nullità e inefficacia del sistema di determinazione delle valute (cc. dd. "giorni banca").  - ###nullità e inefficacia del sistema di calcolo del saldo di conto corrente e del relativo tasso di interesse, alla luce del fatto che il metodo "in linea banca" alterava la realtà del rapporto, finendo per applicare interessi su interessi ed interessi su costi dilatando, in tal modo, il corrispettivo della prestazione bancaria e, quindi, incidendo in modo distorto sul T.E.G.  - l'intervenuto superamento, in relazione al conto oggetto di causa, del TEG soglia usura di cui alla legge 108/96, nella misura risultante dai decreti ministeriali di determinazione del TEg soglia pubblicati sulla G.U. e che si producevano unitamente alla perizia del ### Dinoi - l'intervenuto superamento, in relazione al conto oggetto di causa, del TEG soglia usura di cui alla legge 108/96, nella misura risultante dai decreti ministeriali di determinazione del TEg soglia pubblicati sulla G.U.  - il fatto che Il mutuo del 2003 doveva ritenersi affetti da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 c.c., stante la mancanza di causa in quanto emergeva documentalmente che i contratti stipulati tra le parti in causa risultavano fondati sulla presupposizione, comune ad entrambe le parti, di una determinata situazione di fatto, e cioè sulla esistenza di un'ingente scopertura sul c/c n. 11500997, che risultava necessario ripianare, laddove il saldo del conto n. 11500997 oggetto di causa, depurato da tutte le anomalie ed addebiti illegittimi sopra evidenziati, avrebbe dovuto presentare un saldo ampiamente creditore, onde la nullità del contratto di mutuo in esame - Nel piano di rimborso dei mutui in esame era stato applicato il c.d.  “ammortamento alla francese”, sistema di calcolo che comportava la restituzione di maggiori interessi rispetto a quelli semplici, in quanto contiene una formula di matematica attuariale nella quale l'interesse applicato è quello composto e che tale meccanismo contravviene al disposto di cui all'art.1283 - Il contratti di mutuo di cui trattasi doveva ritenersi nullo per indeterminatezza dell'oggetto ex art.1346 e 1418 c.c., dovendosi operare la sostituzione automatica della clausola di pattuizione dell'interesse ultralegale con quello dell'interesse nella misura legale e con esclusione dell'applicazione anatocistica in quanto effettuata illegittimamente, ed in assenza di qualsivoglia preventiva pattuizione inter partes.  - La condotta dell'### convenuto integrava violazione dei doveri di buona fede e correttezza, il cui rispetto la legge impone alle parti contrattuali sin dalla fase delle trattative, nonché nella fase di conclusione e di esecuzione del contratto.  - Il vulnus al rapporto contrattuale, valutabile anche concorrentemente nella sfera extracontrattuale, aveva prodotto danni al signor ### atteso che il predetto correntista aveva subito l'applicazione di interessi superiori alla soglia dell'usura definita dalla legge, oltre ad ulteriori applicazioni bancarie illegittime, finendo per vivere i rapporti di conto corrente in esame in una condizione di ingiusta sofferenza, di criticità economica, di ricerca di rientri palesemente ingiusti - ### condizione di affannosità si era espressa sia nella sfera patrimoniale e finanziaria della correntista sia in quella extrapatrimoniale, rilevando, peraltro, l'ingiusto stress patito anche dai ### e ###.  - ### era titolare di ditta individuale e la posizione di sofferenza segnalata aveva posto in grave crisi le linee di credito della ditta individuale ### - I contratti erano nulli per mancanza di forma non essendo sottoscritti anche dalla ### - ### i presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex art 649 cpc. 
Rigettata l'istanza ex art 649 cpc, si è costituita la #### contestando il contenuto della citazione, chiedendo che il Tribunale volesse, in via principale, in via principale, respingere l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto; Nel merito, in via subordinata, ha chiesto volersi dichiarare tenuti e condannarsi gli opponenti a corrispondere alla ### di ### di ### s.p.a., in relazione alle aperture di credito, agli scoperti di conto corrente e al mutuo fondiario ipotecario: - per il conto corrente n. 1500997 la somma di € 9.481,06 o altra e veriore somma ritenuta di giustizia oltre interessi nella misura annua del 18,50 % o in diversa ritenuta di giustizia a far data dal 18.12.2014; - per il mutuo fondiario stipulato fra le parti in data ### a rogito ### (repertorio 77232, raccolta 8677) la somma di € 194.465,44 o altra e veriore somma ritenuta dovuta oltre interessi nella misura annua del 3,906 % o in diversa che si riterrà di giustizia a far data dal 18.12.2014. 
Ha chiesto respingersi ogni altra ed ulteriore domanda formulata dagli opponenti nel presente giudizio. 
In ogni caso con il favore di diritti, spese ed onorari ### la causa, verificata la possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva al fine di evitare nell'interesse delle parti aggravi in termini di tempi e costi processuali anche in termini di una eventuale prosecuzione della controversia in altri gradi di giudizio, all'udienza del 10 settembre 2019 sono state definitivamente precisate le conclusioni e la causa, concessi i termini ex art 190 cpc, è stata definitivamente trattenuta in decisione. 
All'esito, ritiene il Tribunale che l'opposizione debba essere rigettata e che, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto debba essere interamente confermato, alla luce delle seguenti considerazioni. 
È noto al Tribunale che, in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in ragione della veste di attore sostanziale del convenuto opposto spetta a quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza della propria pretesa creditoria. 
Muovendo sul piano della disamina dell'universo documentale agli atti di causa, va evidenziato come, sin dal deposito del ricorso monitorio, la ### abbia versato in atti: estratto conto a sensi art. 50 D. Lgs 385/93 relativo al conto corrente n. n. 1500997 (doc. 1 fascicolo monitorio); contratto di apertura di conto corrente n.. 1500997 in data ###, debitamente sottoscritto dal correntista (doc. n. 2); fideiussione in data ### sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00 rilasciata da ### e ### regolarmente sottoscritta dalle parti (doc.3); raccomandate RR in data ### attraverso cui la ### ha dato comunicazione alla debitrice e ai fideiussori della risoluzione dei rapporti, richiedendo il pagamento delle somme dovute (doc. 4 e 5) Detta documentazione è stata quindi nuovamente depositata in giudizio da parte della convenuta opposta in uno con la comparsa di costituzione e risposta, in allegato alla quale la ### ha altresì prodotto: doc 2: aperture di credito e successive conferme; doc. 4: mutuo fondiario ipotecario in data ###; doc. 5: modifica parziale di contratto di mutuo ipotecario in 27.12.2011; doc. 6: 6) estratto conto trimestrale con allegato scalare dall'apertura sino al passaggio a sofferenza; doc.9)decreto del Ministero dell'### in data ### e, in allegato alle memorie ex art 183 cpc: doc. 11): atto di precetto su mutuo fondiario; doc 12) atto di pignoramento immobiliare ### seno al procedimento monitorio quanto in seno al giudizio di opposizione, è stato prodotto dalla ### l'estratto conto certificato ex art 50 TUB, attestante la debenza del cliente nei confronti della ### avuto riguardo tanto al contratto di conto corrente quanto al finanziamento, mentre per quanto concerne la fideiussione, debitamente sottoscritta dai garanti, la stessa prevede l'obbligo dei garanti di corrispondere alla ### quanto dalla stessa richiesto immediatamente, senza la possibilità di formulare eccezioni in ordine al tempo in cui il pagamento verrà richiesto. 
Avendo parte convenuta assolto l'onere della prova sotto il profilo della produzione in giudizio della documentazione attestante l'esistenza del credito, occorre vagliare la fondatezza delle eccezioni di cui alla spiegata opposizione. 
Preliminarmente, va dichiarata priva di rilevanza l'eccezione di nullità della documentazione contrattuale riportante esclusivamente la firma del correntista. 
Ciò alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, la quale con recente pronuncia (### n. 22640/19), muovendosi nel solco tracciato dalle ### si è pronunciata in materia di contratti bancari e, segnatamente, in ordine alla validità del contratto di conto corrente recante unicamente la sottoscrizione del correntista (contratto c.d. monofirma) alla luce del disposto dell'articolo 117 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. T.U.B.) e, dopo aver osservato che «è possibile cogliere, anche nei contratti bancari come nei contratti di intermediazione finanziaria, una scelta legislativa rivolta a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte ed a cui lo stesso si accinge ad aderire», hanno statuito che «[u]na volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e che vi sia stata la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle ### da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto, ed il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto». 
La pronuncia si pone in sostanziale continuità con quanto statuito in materia d'intermediazione finanziaria mobiliare dalle ### con la sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, emessa su ‘sollecitazione' della ### civile (cfr. ordinanza interlocutoria n. 12390 del 17 maggio 2017), la quale, al fine di «scongiurare uno sfruttamento «opportunistico» della normativa di tutela degli investitori» da parte di quei clienti che «(evidentemente in mala fede) propongano una domanda di nullità «selettiva»», aveva ritenuto costituire una questione di massima di particolare importanza la definizione del ‘perimetro' della nullità prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. T.U.F.), in quanto «la deduzione della nullità del contratto quadro, per il difetto di una sottoscrizione, … rischia di comportare una revisione generale dell'applicazione del principio di buona fede oggettiva». 
Il menzionato articolo 23 prescrive, per la redazione dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, la forma scritta, comminando espressamente la nullità per il caso di inosservanza di detto requisito formale. 
Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il requisito formale ivi previsto attiene al solo contratto-quadro e non anche ai singoli ordini di investimento e/o disinvestimento: «La prescrizione dell'art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto, deducibile solo dal cliente, attiene al contratto-quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma» (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 28432 del 22 dicembre 2011, massima rv. 620657 - 01. Conformi ex multis ### I, sentenza n. 3950 del 29 febbraio 2016; ### I, sentenza n. 16053 del 2 agosto 2016; ### I, sentenza n. 19759 del 9 agosto 2017). 
Quanto alla definizione di contratto-quadro la previgente disciplina, nel fissare le regole di comportamento da seguire, da parte delle società di intermediazione mobiliare, nello svolgimento delle loro attività, imponeva all'intermediario la stipulazione con il cliente di un contratto scritto recante l'indicazione della natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi, l'entità e i criteri di calcolo della propria remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente (cfr. articolo 6, comma 1, lettera c, della legge 2 gennaio 1991, n. 1): tale strumento negoziale ha acquisito il nomen iuris di ‘contratto-quadro' e corrisponde, sostanzialmente, allo "accordo base scritto con il cliente in cui vengano fissati i diritti e gli obblighi essenziali dell'impresa e del cliente" di cui al considerando 41 della direttiva 2006/73/CE della ### del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del ### europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva. 
Per risolvere la questione sottoposta al loro vaglio le ### hanno qualificato la sanzione comminata dall'articolo 23 del T.U.F.  come ‘nullità funzionale'. 
La categoria delle nullità funzionali o c.d. da disvalore comprende le ipotesi di regolamento negoziale che, pur non presentando difetti strutturali, sia comunque disapprovato dall'ordinamento perché ritenuto incompatibile con interessi e valori fondamentali secondo i generali parametri del contrasto con norme imperative, principi di ordine pubblico e regole di buon costume. 
La riconduzione alla suddetta categoria della nullità di cui all'articolo 23 del T.U.F. è avvenuta, da parte delle ### sulla base della valorizzazione dello ‘scopo normativo' ovvero della finalità della normativa di settore, volta al perseguimento di obiettivi di trasparenza e di tutela degli investitori.  ### l'iter logico-argomentativo seguito dal ### la forma scritta non si pone sul piano della struttura, quale elemento costitutivo del contratto, ma sul ### piano della funzione: «la specificità della disciplina che qui interessa, intesa nel suo complesso e nella sua finalità, consente proprio di scindere i due profili, del documento, come formalizzazione e certezza della regola contrattuale, e dell'accordo, rimanendo assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione». 
All'esclusione della configurabilità come strutturale della nullità ex articolo 23 del T.U.F. è conseguita l'irrilevanza del difetto di sottoscrizione dell'intermediario, potendo il requisito della forma scritta del contratto-quadro «ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti». 
Chiamata a pronunciarsi sulla validità del contratto di conto corrente recante unicamente la sottoscrizione del correntista (contratto c.d.  monofirma), la ### ha ritenuto applicabile anche al settore dei contratti bancari il principio di diritto enunciato dal ### della nomofilachia in materia d'intermediazione finanziaria mobiliare ### premesso, deve sottolinearsi come integri ius receptum in seno alla giurisprudenza della ### il fatto che uno dei principi generali che disciplinano il processo civile - sia ordinario che del lavoro - è rappresentato dall'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti", nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita", ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., che, nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha espressamente aggiunto tale ultimo riferimento ai "fatti non contestati", peraltro già in precedenza ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte, a partire da Cass. S.U. 23 gennaio 2002, n. 761. 
La Suprema Corte (### n. 15527/14) ha in particolare evidenziato come dalla lettura della suddetta disposizione in combinazione con quella degli artt. 163 e 167 cod. proc. civ. (per il rito ordinario) e degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. (per il rito del lavoro) si desume agevolmente che l'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).  ### onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia, ma non tali da dimostrare, di per sé, la fondatezza delle pretese, rispettivamente, fatte valere dalle parti, spettando al giudice - sulla base dei dati forniti dalle parti in applicazione del principio dispositivo, da contemperare, ex art. 111 Cost., con il principio c.d. "di acquisizione probatoria" - di verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se e quale tra le diverse istanze sia fondata e in che termini.   ### dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, è un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più anche il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra, non è scevro di conseguenze, data gli effetti del principio di non contestazione (tempestiva e specifica), oggi codificato a seguito della modifica dell'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., di cui si è detto. 
Detto regime di allegazione - afferma la Suprema Corte - è inderogabile, in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non è di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.). 
Perno centrale attorno a cui ruota il processo civile è il principio dispositivo di cui all'art 2697 cc, in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. 
Tali principi, i quali regolano e disciplinano il funzionamento del processo civile, trovano necessaria applicazione anche in materia bancaria, anche con riguardo alla fattispecie dell'opposizione a decreto ingiuntivo. 
Va evidenziato come, vertendosi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto - nel caso di specie, la banca - assume la veste di attore sostanziale e, come tale, è gravata dall'onere previsto dall'art. 2697 c.c. e deve fornire la prova del credito azionato in sede monitoria.  ### prova deve ritenersi assolta. 
La stessa va soddisfatta, preliminarmente, con il deposito degli estratti conto dall'inizio del rapporto: estratti che espongono i movimenti, gli interessi applicati, le commissioni, le spese addebitate ecc. 
Se invero il certificato ex art 50 TUB deve ritenersi sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, la stessa valenza probatoria non può essere riconosciuta al documento in parola in sede ###seno alla quale dovrà essere versata in atti la serie completa degli estratti conto. 
A tale onere la ### ha dato seguito in sede di comparsa di costituzione e risposta. 
La circostanza de qua risulta provata per tabulas e non ha costituito oggetto di contestazione specifica da parte dell'opponente. 
Sul punto, giova peraltro sottolineare, in via generale, come l'opponente non abbia provveduto al deposito della prima memoria ex art 183 vi comma cpc, con conseguente applicabilità dell'art 115 cpc con riferimento alle allegazioni fattuali contenute nella comparsa costitutiva.  ### in quanto la norma in parola non si applica solo con riferimento al convenuto rispetto alle allegazioni fattuale attoree, ma anche rispetto all'attore con riferimento alle allegazioni fattuali del convenuto. 
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (### civile, sez. VI 21 agosto 2012 14594) ### di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.167 cpc, deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato siano individuati dalla legge, la parte ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati; solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio (### 10860/2011). 
Stante il tenore letterale dell'art 115 cpc, il quale utilizza l'espressione “parte costituita”, l'onere de quo deve ritenersi gravare tanto sul convenuto rispetto alla allegazioni attoree, quanto sull'attore rispetto alle allegazioni di parte convenuta. 
Detta contestazione, la quale deve essere precisa e specifica, deve avvenire nella prima difesa utile e, in ogni caso, non oltre la prima memoria ex art 183 cpc, termine ultimo entro cui il thema decidendum ed il thema probandum trovano definitiva cristallizzazione. 
Stante il tenore dell'art 115 cpc ed i principi di diritto enucleati sul punto dalla ### va evidenziato come non risultino specificamente contestate le allegazioni fattuali di cui alla comparsa costitutiva e, segnatamente, il fatto che: - in data ### è stato fra la ### di ### di ### s.p.a. e la signora ### il contratto di conto corrente di corrispondenza contrassegnato con il n° CC ### intestato all'opponente presso la sede di ### della convenuta opposta (doc 1 comparsa cost.); sul conto corrente n° CC ### era stata concessa in data ### apertura di credito ordinaria, dell'importo di originarie lire 100.000.000 (pari ad € 51.646,00); tale affidamento era stato confermato (portandolo e diminuendolo ad € 10.000,00) in data ### e poi nuovamente e successivamente in data ### e 18.03.2014 (doc. 2 apertura di credito e successive conferme); in data ### i signori ### e ### si erano costituiti fideiussori, sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00, delle obbligazioni tutte nascenti dai rapporti fra la ### di ### di ### s.p.a. e la signora ### (doc. 3); in data ### era inoltre stato stipulato fra le parti mutuo fondiario ipotecario di originari € 250.000,00 da restituirsi in 180 rate mensili (doc. 4); Il mutuo sopra citato era stato oggetto di modifica parziale, con sospensione dell'ammortamento del debito residuo e modifica della durata con rogito ### in data 27 dicembre 2011 (doc. 5); era seguito il normale svolgimento dei rapporti negoziali fra le parti, con utilizzo del conto corrente - anche oltre il limite concesso - sino alla risoluzione del contratto di mutuo e alla revoca dell'apertura di credito, come risultava da estratto conto trimestrale con allegato scalare relativo al conto corrente, dalla sua apertura sino alla sua estinzione per passaggio a sofferenza (doc. 6); la ### aveva esercitato il suo diritto di recesso in relazione alla concessa apertura di credito e si era avvalsa della clausola risolutiva di cui all'art. 11 delle condizioni generali del relativo contratto; la risoluzione del mutuo e revoca dell'apertura di credito erano intervenute in ragione del comportamento inadempiente di parte opponente ### a cui era stata data comunicazione con raccomandata in data ### (doc. 7), invitandola a versare la somma di € 8.702,63 oltre interessi di mora in relazione al conto corrente, nonchè la somma di € 193.408,33 oltre interessi di mora in relazione al mutuo ipotecario fondiario; con missiva in pari data - 19.09.2014 - era stata altresì data comunicazione dell'avvenuta risoluzione e della revoca ai garanti ### e ### (doc. 8). 
Costituisce circostanza non oggetto di specifica contestazione e, pertanto, da ritenersi provata ex art 115 cpc, il fatto che la ### aveva sempre regolarmente, costantemente e puntualmente inviato tramite posta tutti gli estratti periodici relativi al conto corrente di cui sopra (con il relativo scalare), nonché i documenti di sintesi sulle condizioni praticate e le comunicazioni sulla variazione di tali condizioni.  ### ha poi allegato che, non avendo né la debitrice né i fideiussori provveduto al pagamento delle somme a loro richieste, la stessa aveva provveduto a depositare ricorso monitorio relativo alle somme dovute in ragione dello scoperto sul conto corrente, nulla richiedendo in relazione alle somme di cui al contratto di mutuo fondiario ipotecario e che con il decreto ingiuntivo opposto gli opponenti erano pertanto stati condannati a pagare le sole somme dovute in relazione al conto corrente (n° CC ### presso la sede di ### dell'opposta), mentre nulla era stato richiesto in relazione agli altri rapporti negoziali intercorsi fra le parti ### ha quindi eccepito l' inammissibilità delle domande riconvenzionali tutte formulate in relazione al contratto di mutuo in data ###, e ai diversi rapporti intercorsi fra le parti, atteso che in relazione agli stessi la convenuta in opposizione nulla aveva richiesto in sede ###vi era alcun collegamento funzionale fra lo stipulato contratto di mutuo e gli altri intercorsi ed intervenuti rapporti negoziali fra le parti. 
Non è poi specificamene contestato - e deve pertanto ritenersi provato ex art 115 cpc - il fatto che: - la ### di ### di ### s.p.a.  aveva dato conoscenza e pubblicità alle condizioni da essa praticate,; dalla disamina del doc 1 si evinceva la pattuizione per iscritto da parte del correntista tanto del tasso di interesse quanto di tutte le condizioni economiche riguardanti il rapporto di conto corrente; per quanto concerneva lo ius variandi, si trattava di facoltà espressamente pattuita per iscritto tra le parti in seno al contratto di conto corrente di corrispondenza in atti (doc. 1) e che la ### si era avvalsa di tale facoltà solo nei casi precisamente indicati e comunicati al correntista opponente secondo le pattuizioni contrattuali e le previsioni di cui all'art. 118 (3) del ### detta facoltà era stata esercitata dalla convenuta in opposizione mediante comunicazioni ad hoc, nonché tramite i documenti periodici di sintesi trasmessi alla debitrice; per tutte le voci di costo differenti dal tasso di interesse, aveva inoltre rilievo anche la pubblicità effettuata dalla ### saluzzese presso la propria sede, ove erano radicati i rapporti con il debitore; ai sensi del ### le condizioni economiche indicate nei documenti messi a disposizione del pubblico integrano infatti le pattuizioni negoziali intervenute fra le parti. 
Risulta non specificamente contestato il fatto che : il conto corrente per cui è causa era stato aperto, come risulta dalla documentazione in atti, nel 2001, a dispetto delle censure mosse da parte attrice con riferimento all'anatocismo pre2000; dal 1° luglio 2000, la ### di ### di ### s.p.a. aveva uniformato le clausole sulla capitalizzazione degli interessi, attivi o passivi che siano, applicati ai rapporti con tutti i suoi clienti, prevedendo la medesima capitalizzazione nei rapporti siano essi a debito o a credito; a partire da tale momento, la ### aveva introdotto una sola ed uniforme modalità temporale - comunque trimestrale - per la maturazione degli interessi sugli interessi; da tale momento, la ### aveva tenuto un comportamento assolutamente conforme alle previsioni normative contenute nel secondo comma dell'art. 120 del ### e nella delibera adottata dal ### per il ### ed il ### la cadenza trimestrale dell'anatocismo, sia per gli interessi a debito che per quelli a credito sul conto corrente, era stata altresì espressamente convenuta tra le parti all'art. 8 del contratto di apertura di conto corrente (doc. 1) sottoscritto in data ###; ###. 120, comma 2, del ### (4), antecedente alla modifica intervenuta con la legge di ### 2014, disponeva che il ### per il ### ed il ### stabilisse modalità e criteri per la maturazione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata, nei confronti della clientela, la medesima periodicità nei conteggi degli interessi sia debitori che creditori; a tale previsione normativa si era attenuta la convenuta opposta; anche a seguito della modifica introdotta con la legge di ### 2014, l'art. 120, comma 2 del ### non poteva trovare diretta applicazione in quanto, ai fine della sua applicazione, era necessaria e richiesta l'adozione della ### del ### e ### richiamata dalla stessa normativa; i contratti sottoscritti enunciavano i giorni di valuta per le varie operazioni e nello svolgimento dei rapporti la ### di ### di ### s.p.a. aveva applicato quanto previsto. 
Per quanto concerne il mutuo ed il contratto di finanziamento, la ### ha allegato che: - Salva l'inammissibilità della domanda per mancanza di collegamento col titolo dedotto in giudizio, non poteva ravvisarsi nel caso di specie nullità del mutuo per il sol fatto che la somma erogata fosse stata utilizzata per estinguere precedenti posizioni debitorie del mutuatario nei confronti del mutuante, in quanto tale accadimento non comporta alcuno stravolgimento causale del contratto di mutuo.  - Solamente nei mutui di scopo aveva rilievo l'utilizzo della somma erogata, rilevando ciò ai fini del sinallagma del contratto.  - La traditio rei, ossia la consegna della somma, poteva realizzarsi mediante accredito in conto corrente della somma mutuata senza che ciò andasse ad influire sulla causa del contratto stesso.  - In materia la Suprema Corte aveva avuto occasione di chiarire come il mutuo fondiario non sia un mutuo di scopo, per cui la sua validità non era subordinata all'utilizzo per una specifica finalità della somma erogata; da ciò deriva che l'istituto mutuante non deve controllare l'utilizzo della somma stessa e il mutuatario era libero di farne l'utilizzo che riteneva più opportuno. 
Non hanno costituito oggetto di contestazione specifica - e devono ritenersi pertanto provate, risultando peraltro dalla disamina della documentazione contrattuale agli atti - le allegazioni di parte convenuta opposta secondo cui: - Il contratto di mutuo sottoscritto fra le parti in data ### prevedeva “un tasso variabile pari a uno virgola (1,80) punti percentuali in più della media del tasso ### 365” corrispondente pertanto alla data della stipula del mutuo ad una percentuale di 4,553 punti %.  - il tasso soglia era, sulla base della legge antiusura e del decreto ministeriale di riferimento relativo al trimestre, pari a 8.060 %.  - Per la determinazione del tasso si precisava che lo stesso era stato ricavato nel rispetto della normativa tempo vigente, aumentando della metà il tasso medio rilevato, pari a 5,37 %, di cui al decreto del Ministero dell'### in data 20 dicembre 2002 (doc. 9).  - il tasso moratorio pattuito in contratto risultava non superare il tasso-soglia, come facilmente si evinceva da un semplice calcolo matematico; - Le parti avevano contrattualmente pattuito che il tasso moratorio fosse pari a quello corrispettivo aumentato di due punti percentuali: il tasso corrispettivo era pari a 4,553 punti %, per cui anche aggiungendo due punti percentuali (arrivando così a 6,553 %) non si raggiunge e non si superava il tasso-soglia, che si ricordava essere stato all'epoca di stipula del mutuo pari a 8,060 %.  - la citata sentenza della ### 350/2013 non aveva assolutamente stabilito che i tassi di interessi corrispettivi dovevano essere sommati con quelli di mora per poi valutare il superamento del tasso soglia.  le domande tutte formulate da controparte con riferimento al mutuo a rogito ### in data 05 dicembre 2006 dell'importo complessivo di € 280.000,00 (da rimborsarsi in anni 30 con rate mensili decorrenti dal 01/02/2007) non avevano alcun fondamento e alcuna rilevanza; pur corrispondendo al vero quanto esposto in relazione alla concessione del mutuo, alla sua durata e al tasso pattuito, in ogni caso ampiamente nei limiti del tasso soglia parte opponente aveva omesso di allegare che, con rogito ### in data ### l'opponente ### aveva venduto al signor ### alcuni immobili e l'acquirente si era accollato il mutuo a suo tempo stipulato, come risultava dal doc. 4 in atti; la ### non aveva pertanto alcun rapporto di credito con l'opponente in relazione al citato mutuo e nulla aveva richiesto in proposito in sede ###punto risarcimento del danno, la ### ha allegato che: la domanda formulata dagli opponenti in proposito risultava affetta da genericità ed indeterminatezza; dalla lettura della citazione non era dato comprendere quale nesso eziologico potesse ravvisarsi fra il comportamento della ### e l'asserito danno che sarebbe risultato patito in via generica ed indeterminata da tutti gli opponenti; il semplice fatto che la ### di ### di ### s.p.a. avesse richiesto somme che, a dir degli opponenti, non erano dovute, non poteva rappresentare un danno; medesimo discorso valeva per l'addebito in conto corrente di somme che secondo la tesi avversaria, non sarebbero state dovute In punto fideiussione, la ### ha allegato che: i riferimenti compiuti dalla parte opponente alla normativa in materia erano assolutamente generici e privi di riferimento alla fattispecie concreta; la non creduta ed ipotetica illegittimità di addebiti effettuati dalla ### saluzzese sul conto corrente dell'opponente avrebbe comportato casomai la diminuzione quantitativa della somma dovuta dai fideiussori, ma non avrebbe potuto certamente comportare la nullità della fideiussione. 
Non risultano poi contestate le allegazioni formulate dalla ### circa il contenuto della perizia econometrica versata in atti dagli opponenti. 
Sul punto, la ### ha allegato che: - la stessa richiamava quanto già esposto nella fase cautelare afferente l'istanza di sospensiva ex art 649 cpc e contestava non solo le risultanze della perizia, ma anche la la metodologia di calcolo e la sua correttezza, la corrispondenza di quanto oggetto di analisi agli effettivi rapporti fra le parti, la riferibilità ai dati contabili dei rapporti intercorsi fra le parti; trattavasi di una mera allegazione di parte, peraltro redatta in maniera generica. 
La mancata contestazione di tutte le suesposte allegazioni rileva in ragione del fatto che le allegazioni attoree si configurano quali generiche nella parte in cui le stesse appaiono disancorate dal testo contrattuale. 
Parte attrice assume non essere in possesso del testo del contratto di apertura di conto corrente n.. 1500997 datato 31.10.2001 Il medesimo tuttavia risulta essere stato allegato dalla convenuta opposta sin dal deposito del ricorso monitorio e, pertanto, in un momento antecedente la notifica della citazione in opposizione. 
Detta circostanza non è priva di conseguenze sul piano giuridico, in quanto comporta ex se tanto la genericità delle allegazioni contenute nell'atto di citazione per essere le stesse oggettivamente disancorate dal testo del contratto e, per l'effetto, da considerarsi solo ipoteticamente formulate, quanto, come meglio si evidenzierà, l'inattendibilità della perizia econometrica, per essere la medesima stata predisposta, come si evince dal testo della stessa, senza prendere le mosse dal predetto testo contrattuale. 
Va peraltro evidenziato come, stante la natura di imprenditore commerciale dell'opponente, gravasse in ogni caso sul medesimo l'onere di conservazione della documentazione. 
Sul punto, costituisce ius receptum in seno alla giurisprudenza della ### il fatto che, qualora le censure del correntista si fondino sull'asserita nullità di clausole contenute nel contratto, proprio in quanto costituisce elemento indefettibile il fatto che la citazione si basi sul testo contrattuale, non possa trovare ingresso neppure l'adozione da parte del giudice dell'ordne di esibizione ex art 210 cpc.  ###, sotto tale profilo, risulta necessariamente generica. 
A ciò va aggiunto che non risulta contestata da parte opponente la completezza degli estratti conto prodotti dalla ### con la conseguenza che anche la suddetta circostanza, peraltro da ritenersi provata documentalmente, deve ritenersi provata anche ex art 115 cpc.. 
Il fatto che si verta in materia di opposizione a decreto ingiuntivo non significa, per ciò solo, che non sussista un onere di allegazione e contestazione specifica anche in capo all'opponente. 
Pur rivestendo invero il convenuto opposto il ruolo di attore sostanziale, grava sull'attore opponente, convenuto sostanziale del giudizio, l'onere di contestare specificamente le allegazioni del convenuto opposto, gli elementi posti a fondamento della sua pretesa, i titoli e, in generale, i documenti che quest'ultimo pone a fondamento della propria pretesa.  ### vale, in special modo, quando il convenuto non si sia limitato alla produzione del certificato ex art 50 TUB ma, come nel caso di specie, abbia prodotto in giudizio non solo l'estratto conto certificato ex art 50 TUB, ma altresì la documentazione contrattuale e gli estratti. 
La specifica mancata contestazione della documentazione de qua, concretatasi nel caso di specie nel mancato deposito della prima memoria ex art 183 Vi comma cpc, non è priva di rilevanza sul piano probatorio alla luce della più recente giurisprudenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria. 
Qualora nella fase di opposizione l'ammontare del credito della banca venga documentato tramite la produzione degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente intrattenuto tra le parti, oltre che dai contratti, e i tassi di interesse e le condizioni risultanti dagli estratti conto siano stati oggetto di contestazioni di carattere generico, va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nell'ambito del procedimento monitorio e del successivo giudizio di opposizione, secondo il quale deve distinguersi tra l'estratto di saldaconto (ora estratto conto certificato ex art. 50 TUB), la cui efficacia probatoria è limitata al procedimento monitorio e non si estende al successivo giudizio di opposizione e, in generale, agli ordinari giudizi di cognizione, e l'ordinario estratto conto - che riporta le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, ed assume una relativa incontestabilità dopo un certo periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista - idoneo a fungere da prova anche nella fase dell'opposizione (S.U., n. 6707/1994; n. 2751/2002; 12233/2003; n. 11749/2006). 
Ne discende che, una volta fornita dalla banca tramite la produzione degli estratti conto la prova dell'ammontare del proprio credito nella fase dell'opposizione, costituisce onere del debitore effettuare puntuali e specifiche contestazioni in relazione alla parte di somma ritenuta non dovuta. 
Quindi, qualora gli opponenti si siano limitati a rilievi generici, omettendo di muovere addebiti specifici e circostanziati in relazione a singole poste dalle quali discenderebbe il saldo finale, il credito della banca può ritenrsi accertato. 
Qualora, a fronte della documentazione versata in atti dall'opposto, l'opposizione, unitariamente considerata, sia generica o in ogni caso non vi sia stata specifica contestazione della documentazione prodotta, la stessa non potrà ritenersi validamente formulata ed il credito della ### dovrà considerarsi accertato. 
Va pertanto affermato che In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte all'assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, le contestazioni generiche, considerando unitariamente l'opposizione, sono insufficienti a fondare l'opposizione (cfr ###, 4082/16) In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la ### opposta, come nel caso di specie, produca adeguata e congrua documentazione comprovante l'origine e la natura dei debiti contestati, l'opponente deve muovere obiezioni specifiche e precise contestazioni in ordine alle modalità di applicazione e determinazione degli interessi e degli altri costi imputati nei rapporti di conto corrente (cfr ### Roma, 12714/16) Sulla scorta di tali principi, è possibile affermare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la ### opposta produca adeguata e congrua documentazione comprovante l'origine e la natura dei debiti contestati, l'opponente deve muovere obiezioni specifiche e precise contestazioni in ordine alle modalità di applicazione e determinazione degli interessi e degli altri costi imputati nei rapporti di conto corrente; in mancanza non può essere accolta l'istanza di consulenza tecnica contabile in quanto avrebbe finalità puramente esplorative (### Roma, 22.6.2016) Né, salve le considerazioni infra sviluppate sulla attendibilità della perizia, la specificità delle allegazioni può discendere ex se dal richiamo al contenuto della relazione peritale, in ragione del principio secondo cui l'esatta individuazione del ‘petitum' e della ‘causa petendi' deve avvenire attraverso una corretta ed esaustiva esposizione, negli atti di causa, dei fatti posti a sostegno della domanda, senza che possa ritenersi sufficiente il richiamo al contenuto della documentazione - nel cui novero rientra la perizia econometrica - ivi allegata (Cass. n. 29241/2008). 
Quanto sopra in quanto La ‘ratio' della norma - afferma la ### è evidente e deve rinvenirsi nell'esigenza di porre il convenuto nella necessità di apprestare le proprie difese sulla base del contenuto dell'atto di citazione, prima ancora della produzione documentale da parte dell'attore, la quale avviene solo successivamente, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., al momento della sua costituzione con finalità meramente probatorie (Cass. n. 29241/2008). 
Sulla scorta dei principi di diritto enucleati dalla ### in accordo con la giurisprudenza di merito (### Torino, 4499/2016) è possibile affermare che, qualora, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, il correntista opponente eccepisca la nullità di clausole contenute nel testo contrattuale, costituisca principio di carattere generale, costituente diretta applicazione dell'art 2697 quello secondo cui la parte che afferma il carattere indebito delle operazioni sia tenuta a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in primo luogo, ad allegare e produrre i contratti bancari contenenti le clausole asseritamente invalide e i relativi estratti conto, a far tempo dalla costituzione del rapporto.  ### in quanto solo tali produzioni consentono al giudice di valutare l'esistenza e l'eventuale nullità delle clausole invalide e di svolgere un'indagine contabile per l'intero rapporto negoziale, al fine di accertare l'inesistenza della causa debendi quale elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo. 
Sul punto, in accordo con la giurisprudenza formatasi sul punto (### Torino, 4499/16) deve affermarsi che se la banca - come nel caso di specie - abbia prodotto documenti negoziali che presentano un contenuto analitico, con clausole definite in modo specifico e ben individuato, le censure formulate in merito all'applicazione di interessi, competenze e commissioni in misura superiore al dovuto devono ritenersi generiche ed indeterminate se non siano esattamente specificati i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati in relazione ai rapporti intercorsi, né le commissioni asseritamente illegittime e neppure l'incidenza delle clausole asseritamente viziate nella concreta determinazione della somma pretesa.  ### omissione non consente l'accertamento della loro contrarietà o meno a norme di legge e tale lacuna non può essere colmata con l'esperimento di C.T.U., che avrebbe natura meramente esplorativa. 
La parte ha l'onere di spiegare la valenza dimostrativa dei documenti che produce.   Sul punto, si sono pronunciate le stesse ### della ### (Cass. S.U. n. 2435/2008), affermando che, qualora la parte non abbia specificamente allegato i fatti in seno agli atti processuali, effettuando un richiamo alla produzione documentale, non sussisterebbe neppure l'obbligo per il giudicante di provvedere alla disamina degli stessi.  ### in quanto la domanda introduttiva di un giudizio esige sempre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto» (Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 2012 17408), sì che, qualora gli stessi non siano stati allegati nell'atto processuale, la successiva produzione documentale , pur attestando la sussistenza di quei fatti, non è in alcun modo idonea a compensare il difetto originario di allegazione perché ciò costituirebbe un ampliamento indebito del thema decidendum (Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013 n. 7115). 
Muovendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità, la giurisprudenza di merito, statuendo proprio in materia di contenzioso bancario, ha affermato che è inammissibile l'allegazione implicita di tali elementi fattuali compiuta tramite il rinvio con l'atto di citazione alla relazione tecnica depositata in giudizio atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite e la causa petendi devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, al convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi all'#### in quanto, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite, quindi, le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione e, in particolare, la causa petendi, devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, al convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al ### In ragione dei principi sopra richiamati, si è affermato che una simile condotta processuale preclude alla ### convenuta in giudizio, di predisporre in modo immediato le proprie difese e di prendere posizione su ogni singola rimessa, imponendogli, invece, in via alternativa l'obbligo di attivarsi ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. per esaminare ed estrarre copia degli atti depositati in giudizio dall'attore, eventualmente tramite il conferimento di incarico a un difensore, ovvero l'obbligo di proporre difese generiche (### di ###, n. 999/2018). 
Sempre in tema di contenzioso bancario, si è affermato (### di ###, sentenza n.107/20179 che nel giudizio promosso dal cliente di un istituto bancario che eserciti l'azione di ripetizione dell'indebito deducendo la contrarietà a norme imperative di determinate condizioni contrattuali, parte attrice ha l'onere, sotto il profilo delle allegazioni, di rappresentare: la clausola contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, la rimessa compiuta in esecuzione della clausola o del comportamento illegittimo, la natura solutoria della rimessa, la data della rimessa e il procedimento matematico tramite il quale perviene all'indicazione della somma complessiva di cui domanda la restituzione. ### implicita compiuta tramite il rinvio con l'atto di citazione alla relazione tecnica depositata in giudizio è dunque inammissibile atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione e, in particolare, la causa petendi, devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, del convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al #### in ragione della necessità di garantire il diritto di difesa: la banca convenuta deve essere messa in condizione di difendersi: esaminando l'effettiva esecuzione della rimessa; la natura ripristinatoria o solutoria della rimessa; e di eccepire, con riferimento a ogni singola rimessa solutoria (siano esse eseguite su conto scoperto ovvero su conto non scoperto e definitivamente acquisite dall'istituto bancario alla data di chiusura del rapporto) la prescrizione; verificando la correttezza del calcolo della somma richiesta a titolo di ripetizione di indebito ### a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. 
Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi, legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere. 
In materia di ingiunzione civile e di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha l'onere di specifica contestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis; in mancanza l'opposizione va rigettata. 
I principi di diritto ut supra enucleati vanno poi letti in uno con quelli che, in quanto espressione del diritto vivente, regolano aspetti precipui del contenzioso bancario. 
Trattandosi di una espressione diretta del diritto vivente, frutto dell'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi in seno non solo alle ### di merito, ma anche alla Suprema Corte di ### detti principi devono necessariamente informare la decisione del giudice. 
Proprio in quanto espressione del diritto vivente, il quale integra l'ossatura portante del contenzioso bancario, il giudice non potrà e non dovrà ritenersi vincolante alle risultanze della ### ed anzi le stesse dovranno essere disattese nella misura in cui le medesime, proprio in ragione dell'evoluzione di detto diritto e dei principi di diritto enucleati sul punto dalla Suprema Corte, si pongano inevitabilmente in insanabile contrasto con quest'ultimo. 
Proprio in riferimento al rapporto di conto corrente, va evidenziato come, alla luce della giurisprudenza delle ### della ### non possa discutersi di usura sopravvenuta, avendo il ### nell'ambito della propria funzione nomofilattica, enucleato il principio di diritto in forza del quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario - ma detto principio di diritto, come espressamente statuito dalla ### vale anche con riferimento all'apertura di conto corrente - superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (### 24675/17). 
Atteso che, nel caso, di specie, non risulta configurabile usura originaria, risultando per tabulas il fatto che gli interessi non sono stati pattuiti in misura superiore al tasso legale, né essendo stata fornita diversa prova in tal senso da parte degli opponenti, l'eccezione attorea sul punto deve essere rigettata ### essere del pari rigettata l'eccezione attorea in punto anatocismo. 
Preliminarmente, va evidenziato come il rapporto di conto corrente per cui è causa si ponga, dal punto di vista cronologico, in un momento successivo rispetto all'emanazione della ### 9 Febbraio 2000, il cui articolo 7 ha reso legittima la capitalizzazione trimestrale Ne deriva che la relativa pattuizione, la quale risulta per tabulas dalla disamina del testo contrattuale agli atti, deve pertanto ritenersi non solo validamente posta in essere, ma anche pienamente legittima in quanto conforme a quanto normativamente previsto. 
Integra ius receptum in seno alla giurisprudenza il fatto che con tali norme si è voluto porre espressamente una regola che già poteva considerarsi implicita nel sistema, regola in forza della quale anche nel conto corrente bancario, essendo questo assimilabile al conto corrente ordinario per la parte in cui in entrambe le strutture negoziali è prevista la periodica chiusura del conto, si produce la trasformazione degli interessi in capitale ad ogni singola chiusura, si determina cioè, per intrinseca caratterizzazione funzionale e strutturale, una peculiare ipotesi di anatocismo, il quale si caratterizza anche per la necessaria omogeneità del criterio di capitalizzazione per entrambe le parti del rapporto proprio in ragione della regola, di carattere strutturale, della periodica chiusura, che, essendo la causa della possibilità di capitalizzazione, non può che operare in modo unitario ed identico per entrambe le parti. 
Sul punto, si è affermata in giurisprudenza (da ultimo cfr. ### Torino, n. 2883/2012 del 27,4.2012), in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, la piena validità della delibera in questione e la sua applicabilità, per il periodo successivo all'adeguamento dei rapporti, anche ai contratti già in corso (ove non sia dimostrato che la modificazione abbia in concreto costituito un peggioramento in danno del correntista). A fortiori, dunque, la legittimità della pari capitalizzazione infrannuale per i rapporti contrattuali di nuova stipulazione" (### Torino 6.12.2012) E ancora, si è affermato che “deve ritenersi, invece, attualmente ammissibile la capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari in forza della delibera ### 9.2.2000; l'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 del d.lgs.  342/99, ha infatti attribuito al ### il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" (### Verbania 16.11.2012); “in ordine alle censure, attinenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in danno del correntista, detta previsione negoziale risulta illegittima... in quanto contrastante con il disposto dell'art. 1283 c.c., solo sino alla entrata in vigore della delibera ### adottata il 9 febbraio 2000, la quale (in applicazione del disposto del D.Lgs. 342/99) ha reso lecita detta pratica bancaria nei rapporti di conto corrente, alla sola condizione del rispetto dell'eguale periodicità nella formazione dell'interesse composto, tanto dal lato attivo che da quello passivo, cid che nel caso di specie è avvenuto — cfr, contratti e comunicazioni per iscritto, come in atti; ne discende che la pratica anatocistica dovrà tout court essere espunta dal rapporto all'esame, in quanto contraria a norma imperativa, solo sino all'entrata in vigore della fonte normativa sopra richiamata" (### Asti 23.05.2013 n. 378). 
I rapporti per cui è causa, ratione temporis, sono sorti successivamente all'emanazione della ### 9.2.2000, adottata in ottemperanza al D.Lgs 342/99, il cui art 7 ha stabilito che: "Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente a la data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro i1 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. 
Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella ### della ###. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela". 
Nel caso di specie, si è detto, la periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi è stata oggetto di regolare pattuizione. 
In fattispecie del tutto analoga a quella del presente giudizio, si è affermato in giurisprudenza che “va in primo luogo rilevato che il rapporto bancario per cui è causa, siccome stipulato nell' anno 2003, si pone a valle della normativa legittimante la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ove bilateralmente pattuita (ad, 120 TUB e delibera ### 9 febbraio 2000). Più volte questo tribunale (da ultimo cfr. ### Torino, n. 2883/2012 del 27.4.2012), in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, ha affermato la piena validità della delibera in questione e la sua applicabilità, per il periodo successivo all'adeguamento dei rapporti, anche al contratti già in corso (ove non sia dimostrato che la modificazione abbia in concreto costituito un peggioramento in danno del correntista). A fortiori, dunque, la legittimità della pari capitalizzazione infrannuale per i rapporti contrattuali di nuova stipulazione" (### Torino 13.05.2013). 
E ancora, si è affermato: “con riguardo alla capitalizzazione trimestrale, in primo luogo, nulla quaestio. Avuto riguardo alla data di stipulazione dei rapporti per cui è causa — tutti successivi all'entrata in vigore della delibera ### 9.2.2000 — non ha alcuna pertinenza la contestazione relativa all'insussistenza di uso normativo in tal senso. 
La capitalizzazione infrannuale è prevista non già sulla base di norme bancarie uniformi in violazione dell'art. 1283 c.c. e o di usi, normativi o meno, bensì del contratto stipulato inter partes e la clausola in questione, siccome ad effetto bilaterale, è legittima per effetto di jus superveniens. Tutti i rapporti bancari per cui è causa, infatti, si pongono temporalmente a valle della normativa legittimante la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ove bilateralmente pattuita (ad, 120 TUB e delibera ### 9 febbraio' 2000). Più volte questo tribunale (da ultimo cfr. ### Torino, n. 2883/2012 del 27,4.2012), in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, ha affermato la piena validità della delibera in questione e la sua applicabilità, per il periodo successivo all'adeguamento dei rapporti, anche ai contratti già in corso (ove non sia dimostrato che la modificazione abbia in concreto costituito un peggioramento in danno del correntista). A fortiori, dunque, la legittimità della pari capitalizzazione infrannuale per i rapporti contrattuali di nuova stipulazione" (### Torino 6.12.2012) E ancora: “deve ritenersi, invece, attualmente ammissibile la capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari in forza della delibera ### 9.2.2000; l'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 342/99, ha infatti attribuito al ### il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" (### Verbania 16.11.2012); “in ordine alle censure, attinenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in danno del correntista, detta previsione negoziale risulta illegittima... in quanto contrastante con il disposto dell'art. 1283 c.c., solo sino alla entrata in vigore della delibera ### adottata il 9 febbraio 2000, la quale (in applicazione del disposto del D.Lgs.  342/99) ha reso lecita detta pratica bancaria nei rapporti di conto corrente, alla sola condizione del rispetto dell'eguale periodicità nella formazione dell'interesse composto, tanto dal lato attivo che da quello passivo, cid che nel caso di specie è avvenuto — cfr, contratti e comunicazioni per iscritto, come in atti; ne discende che la pratica anatocistica dovrà tout court essere espunta dal rapporto all'esame, in quanto contraria a norma imperativa, solo sino all'entrata in vigore della fonte normativa sopra richiamata" (### Asti 23.05.2013 n. 378). 
Va poi evidenziato come la legittimità di detta capitalizzazione non venga automaticamente meno, per quanto concerne il periodo post 2014, in ragione del novellato art 120 TUB: deve affermarsi sul punto che la disposizione di cui all'art. 120 TUB così come novellato dalla l.  147/2013, in verità non sembra potesse dirsi efficace a partire dal 1 gennaio 2014, in quanto la sua applicabilità era appunto differita all'emanazione della relativa disciplina attuativa da parte del ### Stante il tenore letterale della norma, è chiaro che il legislatore ha introdotto un divieto di anatocismo non generale, ma regolamentato, in quanto ha affidato espressamente al competente comitato interministeriale l'adozione di una delibera che disciplina modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, sicché l'iter legislativo non poteva intendersi completato, se non all'esito dell'emanazione della normativa secondaria riservata ad una successiva delibera del ### Inoltre, ai sensi dell'art. 161, comma 5 TUB, le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.lgs n. 385/1993. La delibera ### 9 febbraio 2000, pertanto, continua a trovare applicazione ed a regolare la materia fino alla sua sostituzione con la delibera ### del 3/8/2016, emanata in attuazione dei princìpi dettati dall'art. 120, comma 2, ### come modificato ad opera dell'art. 17 bis d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016 n. 49, che ha anch'esso attribuito al ### il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (in tal senso ### 1194/2018) Ed ancora, in accordo con la giurisprudenza (### 560/18) deve affermarsi che “### in vigore dell'art 120 TUB novellato dalla l. 147/2013 è subordinata alla adozione della delibera del ### Con tale norma infatti il legislatore ha introdotto un divieto di anatocismo per così dire “regolamentato”, affidando espressamente al competente comitato interministeriale l'adozione di una delibera che disciplinasse modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. ### interpretazione trova, peraltro, conforto nelle seguenti considerazioni:a) in occasione della modifica dell'art 120 TUB ad opera del D. Lvo. 342/99, si era pacificamente affermato che l'entrata in vigore della nuova normativa, che, in quel caso, sanciva la legittimità dell'anatocismo bancario alle specifiche condizioni ivi previste, era differita fino all'adozione di apposita delibera da parte del ### come noto, poi emanata in data ###, il che dovrebbe portare ad analoga conclusione anche in relazione alla norma in esame;b) il fatto che determinando la introduzione di tale norma l'abrogazione della previgente disciplina in materia di anatocismo bancario (dettata dall'art 25 del D. Lvo n. 342/99 e dalla ### 9/2/2000) debba trovare applicazione l'art. 161 comma 5° ### che stabilisce che “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”. Da tale norma si ricava infatti il principio generale per cui in materia bancaria l'entrata in vigore della nuova disciplina primaria ove la stessa rimandi alla emanazione di una normativa secondaria fa sì che le norme sostituite continuano a trovare attuazione fino alla emanazione della normativa secondaria; c) la circostanza che la delibera ### 3.8.2016 emanata in attuazione dell'art 120 comma 2, ### come modificato dall'art. 17-bis, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49, all'art 5 preveda che il suddetto decreto trovi attuazione dalle date nello stesso indicate, circostanza che dimostra la non immediata operatività della modifica dell'art 120 comma 2° ###” Non sussiste indeterminatezza dei tassi pattuiti. 
Rileva, sul punto, l'universo documentale agli atti di causa, da cui si evince la determinatezza dei medesimi quale emergente dalle clausole contrattuali oggetto di stipulazione tra le parti. 
In punto usura oggettiva, il superamento del c.d. tasso soglia deve essere eccepito in riferimento ai tassi originariamente pattuiti e non a periodi successivi in quanto l'usura sopravvenuta non è censurabile. La pretesa di includere le c.m.s. nel TEG (anche sino al 31/12/2009) è infondata in quanto, a fronte delle ### di ### pro tempore vigenti la banca verrebbe a trovarsi in una condizione oggettivamente inesigibile, costretta cioè dapprima a disattendere quanto stabilito dall'organo di vigilanza (in modo forse discutibile ma non manifestamente illegittimo), per non dover successivamente rispondere dell'applicazione di tassi in misura usuraria. La capitalizzazione degli interessi passivi (da ritenere legittima successivamente alla delibera ### del 2000) non può essere considerata ai fini del computo del tasso soglia. 
In punto usura soggettiva, l'onere probatorio gravante su chi la eccepisce consiste nel dimostrare l'effettiva situazione di dissesto o difficoltà economica della cliente e la conoscenza in capo alla banca di tale condizione. 
Detto onere, nel caso di specie, non è stato assolto dalla parte attrice, la quale nessuna prova ha dedotto e fornito sul punto, né, tenuto conto dell'universo documentale in atti e delle circostanze fattuali non contestate dall'opponente e da ritenersi pertanto provate ex art 115 cpc, la stessa può desumersi dalla perizia di parte in atti. 
Per quanto concerne la ### va evidenziato come integri ius receptum in seno alla giurisprudenza il fatto che, sotto il profilo dell'oggetto, la stessa configuri uno specifico corrispettivo per la misura utilizzata dal cliente del servizio creditizio offerto dalla ### per via dell'apertura di credito o di altro rapporto di finanziamento. Analogo discorso potrebbe svolgersi con riguardo alla causa. Resta il fatto che l'indagine sulla causa - come, al postutto, anche quella sull'oggetto - non può non avere come suo punto di riferimento il contratto nel suo complesso, quando non una pluralità di contratti funzionalmente collegati nell'ambito di una medesima operazione economica e non può essere svolta in via atomistica, operando una sorta di resezione selettiva di quelle parti del contratto stesso che uti singulae potrebbero prestarsi (proprio perché strappate dal complessivo tessuto negoziale) ad un vizio genetico come quello lamentato (sul punto, ampiamente, ### Torino 2883/2012 ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali, anche della Corte d'Appello di Torino in ordine alla ritenuta validità della c.m.s.). Se poi si vuole affermare che il servizio di credito è già stato remunerato con la pattuizione dell'interesse passivo, è agevole replicare che esso è remunerato, in realtà, anche con il compenso aggiuntivo previsto per la c.m.s., senza che possa esservi alcuna ragione per escludere la validità di un frazionamento del costo del servizio in più voci La previsione di una CMS riveste dunque, nel rapporto di conto corrente bancario, una funzione ben precisa, che la giurisprudenza non ha mancato di riconoscere: “l'introduzione di una commissione sul credito accordato trova il suo fondamento nell'esigenza di riconoscere nell'ambito del rapporto unitario instaurato con la banca una duplice utilità in favore del cliente accreditato: l'erogazione effettiva dei fondi e la contestuale messa a disposizione dei fondi con obbligo di erogare il credito, a semplice richiesta da parte del cliente. Controprestazione della prima condotta della banca è l'addebito degli interessi pattuiti e controprestazione della seconda è costituita, appunto, dalla c.m.s.  (…)” (### Torino, ### c. ### 9 aprile 2001, inedita; nello stesso senso, ### Torino 27 marzo 2003, in Giurisprudenza di ### 2004, 2, I, 283; ### Torino n. 931/05 e ### 1195/2006; ### Novara 9 febbraio 2006). 
Si è affermato in giurisprudenza che la commissione di cui si discute rinviene il suo fondamento causale "... nell'esigenza di riconoscere, nell'ambito dell'unitario rapporto instauratosi tra banca e cliente in conseguenza della conclusione di un contratto di apertura di credito in conto corrente, una duplice utilità in favore dell'accreditato: l'erogazione effettiva dei fondi, a cui corrisponde in termini di controprestazione l'addebito degli interessi pattuiti e la contestuale messa a disposizione dei fondi stessi, con conseguente obbligo di erogare il credito a carico della banca a semplice richiesta da parte del cliente. Orbene, non può essere revocato in dubbio che anche la seconda prestazione della banca debba trovare adeguata remunerazione da parte del cliente". ### che "... è innegabile che la commissione di massimo scoperto, in ragione della sua natura e della sua funzione, non può ... in alcun modo essere considerata una componente del tasso di interesse o una modalità di calcolo dello stesso".   ### non può quindi essere ritenuta un onere privo di causa. 
Sul punto, la Suprema Corte di ### 4.12.2013, n. 27118, ha confermato in via definitiva la validità della commissione di massimo scoperto sotto il profilo causale, riconoscendo che essa costituisce un“accessorio che si aggiunge agli interessi passivi sulle somme utilizzate dal cliente accreditato” (cui adde nello stesso senso ### Alessandria, 27.11.2013, inedita, #### 20.4.2012, inedita).   Ne deriva che, tale essendo l'uniformità dell'orientamento giurisprudenziale, appare dunque incontrovertibile che le commissioni di massimo scoperto rientrino tra le condizioni economiche regolanti il rapporto di conto corrente e non vi è motivo per escluderne l'applicazione qualora siano, come sono state nel caso di specie, regolarmente pattuite.   La commissione di massimo scoperto ha causa negoziale diversa rispetto a quella degli interessi passivi. Da tale constatazione deriva che nei confronti di essa non può trovare applicazione la norma dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, ne consegue la certa e piena legittimità della capitalizzazione trimestrale della stessa ### in punto ### pur noto il revirement della ### penale sul punto, non può non condividersi quanto affermato dal ### di Milano, 6 maggio 2013, secondo cui, “se sino all'aggiornamento dell'agosto 2009, è indubbio che le ### d'### per la rilevazione del ### non estendendo la rilevazione alla cms, disponevano in termini non conformi al disposto dell'art. 2, co.1, l.  108/96, è altrettanto indubbio che il TEG così rilevato e pubblicato in ### era presentato a banche ed intermediari come parametro di riferimento per il rispetto del tasso soglia d'usura e che in termini vincolanti erano richiamati i criteri di calcolo sanciti nelle ### d'### (nell'### delle ### è precisato che la cms, rilevata autonomamente, deve anch'essa rimanere entro una soglia limite - la percentuale media rilevata, aumentata della metà - e che, ove si riscontri il superamento della soglia cms, la parte di eccedenza va compresa nel calcolo del tasso effettivo applicato dalla ### al fine della verifica del rispetto del tasso d'usura). ### non si ritiene di poter affermare, quanto al profilo civilistico, l'illegittimità dell'operato delle banche che (con riferimento alle cms ante l. 2/09) abbiano preso atto del TEG pubblicato in ### e si siano uniformate alle ### della ### d'### (aggiornamento agosto 2009) nel procedere alla verifica del limite del TEG applicabile trimestralmente, né si ritiene di poter accertare il superamento del limite confrontando il tasso effettivo applicato dalla banca, comprensivo di cms, con il TEG pubblicato in ### conteggiato in assenza delle cms, posto che tale verifica avrebbe ad oggetto dati non omogenei” (e, in sostanza, sulla vincolatività delle istruzioni di ### cfr. anche ### 19 novembre 2012). In secondo luogo, stante la legittimità della capitalizzazione trimestrale, non è parimenti corretto computare l'impatto dell'interesse capitalizzato ai fini del ### “ai fini del tasso soglia non può essere considerata la capitalizzazione degli interessi passivi, non solo perché legittima ratione temporis (siccome applicata in contratti successivi al 22.4.2000 ed oggetto di negoziazione fra le parti), ma soprattutto perché, mediante la consentita capitalizzazione, il debito da interesse passivo viene conglobato nel capitale, così mutando di regime giuridico, da obbligazione accessoria d'interessi a obbligazione principale per sorte capitale. In ragione di ciò l'interesse capitalizzato - ove consentito, perché non richiesto contra legem, in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera ### e non oggetto di rinegoziazione fra le parti - non può essere computato ex se nel tasso d'interesse usurario, sia pure nella dizione omnicomprensiva fatta propria dall'art. 644 c.p. secondo l'invocato orientamento fatto proprio dalla ### penale, poiché l'anatocismo non viene computato mediante tasso composto (continuo ed ulteriore rispetto al tasso d'interesse debitorio), ma conseguito mediante capitalizzazione infrannuale degli interessi a debito non pagati. Va al riguardo sottolineato che anatocismo e capitalizzazione non costituiscono concetti equivalenti: mentre il primo designa la speciale attitudine degli interessi a produrre, a loro volta, interessi, la seconda indica il fenomeno in forza del quale una certa misura d'interessi viene tramutata in sorte capitale, con conseguente trasformazione di un'obbligazione accessoria in principale. Da ciò consegue che solo quest'ultima - non l'anatocismo di per sé - conduce ad un mutamento del regime giuridico dell'obbligazione d'interessi, solamente alla quale sono applicabili, exempli gratia, speciali norme in materia d'imputazione del pagamento (art. 1194 c.c.), quietanza (1199 c.c.), cessione del credito (1263 c.c.), privilegio (2479 c.c.), pegno (2788 c.c.), ipoteca (2855 c.c.), prescrizione (2948 c.c.). ### dell'interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento, appunto perché, una volta capitalizzato, l'interesse non è più tale. Il tema, allora, è la legittimità o meno della clausola di capitalizzazione. Riconosciutane la legittimità per le ragioni sopra espresse, l'impatto finanziario della stessa non può più essere conglobato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Il superamento del tasso soglia, invece, viene espressamente assunto da parte attrice conglobando nel computo “il costo degli anatocismi trimestrali” (pag. 10 delle osservazioni di parte attrice in data ### alla ###. La formula di calcolo del ### (T.E.G.), utilizzata per la determinazione del tasso-soglia nelle operazioni di affidamento su conto corrente, come noto, è la seguente: La formula di calcolo del ### (T.E.G.), utilizzata per la determinazione del tasso-soglia nelle operazioni di affidamento su conto corrente, come noto, è la seguente: T.E.G. = interessi x 36.500 + oneri x 100 numeri debitori accordato Il numeratore del primo addendo reca gli interessi complessivi: interessi sul capitale e “interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” (effetto della capitalizzazione) - risultanti dall'estrattoconto; il denominatore riporta, invece, il capitale sul quale commisurare gli interessi (comprensivo degli interessi maturati nei trimestri precedenti). 
Sostenere che, nel calcolo del tasso-soglia, occorra tenere conto dell'effetto della capitalizzazione degli interessi è un assurdo: infatti, gli “interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” sono già ricompresi nel numeratore, giacché quest'ultimo include tutti gli interessi e non soltanto quelli calcolati sul capitale originario; così come gli interessi maturati nei trimestri precedenti sono ricompresi nel denominatore. 
Né si potrebbe sostenere che il denominatore debba essere depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti, così da includere soltanto il capitale originario. In tale ipotesi, infatti, si raffronterebbero dati non omogenei fra di loro (il numeratore ricomprendente gli “interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” e il denominatore non ricomprendente gli interessi maturati nei trimestri precedenti); inoltre, il denominatore depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti risulterebbe non commensurabile con il tassosoglia, che - come è noto - viene determinato sulla base di un ### che ricomprende, nel denominatore, gli interessi maturati nei trimestri precedenti. ###, come già ricordato, la liquidazione degli interessi viene fatta dalla banca trimestralmente e, quindi, gli interessi maturati nei trimestri concorrono alla determinazione del capitale di riferimento per il trimestre successivo. Se, poi, si volesse sostenere che gli “interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” non sarebbero dovuti poiché la capitalizzazione non era stata pattuita ed accettata, questi dovrebbero essere espunti sia dal numeratore sia dal denominatore, senza alcun effetto in termini di superamento del tasso-soglia. In definitiva, la verifica del superamento del tasso soglia deve correttamente tenere conto degli interessi maturati nei trimestri precedenti sia al numeratore sia al denominatore; mentre, l'esclusione dell'effetto anatocistico dovrebbe essere operata esclusivamente nella rideterminazione degli interessi effettivamente dovuti, nel caso in cui la capitalizzazione non sia stata pattuita ed accettata” (così, appunto, #### 2883 del 20 aprile 2012).  ### in punto cms, va evidenziato come, alla luce delle più recente giurisprudenza della ### espressione di quel diritto vivente cui si è infra fatto riferimento, la stessa non debba essere considerata antecedentemente al primo gennaio 2010 nel calcolo del TEG ai fini della rilevazione dell'usura. 
Sul punto, la ### (### 22270/16) ha affermato che In tema di contratti bancari, la disposizione dettata dall'art. 2-bis, comma secondo, del decreto-legge n. 185 del 2008, che attribuisce rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 cod. civ., dell'art. 644 cod. pen. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 108 del 1996, agl'interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ha carattere non già interpretativo, ma innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti esauritisi in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degl'interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto. 
Va evidenziato come, in punto inclusione del calcolo Teg della CMS per il periodo antecedente il 2010, con altra pronuncia sempre del 2016 la ### (### 12965/2016) abbia affermato il principio di diritto secondo cui la commissione di massimo scoperto, applicata fino all'entrata in vigore dell'articolo 2-bis ### 185 del 2008, deve ritenersi in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il ### - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla ### d'### non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1 gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del ### ne consegue che l'articolo 2 -bis del ### n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, non è norma di interpretazione autentica dell'articolo 644 del codice penale, comma 3, bensì disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina anche regolamentare (richiamata dall'articolo 644 del codice penale, comma 4) tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, derivandone che per i rapporti bancari esauritisi prima del 1 gennaio 2010, allo scopo di valutare i l superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non debba tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ed invece essendo tenuto il giudice a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso -soglia usurario”. 
La questione appare risolta dalle ### le quali con la pronuncia n. 16303/2018 le quali, dopo aver dato atto dei due orientamenti contrappostisi in seno alla giurisprudenza della Corte (il primo, ### penale sentenza 19 febbraio 2010, n. 12028, secondo cui il chiaro tenore letterale del quarto comma dell'articolo 644 cod. pen.  impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. ### comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata“. La Corte a conferma di ciò richiama quanto disposto dall'art. 2 bis, commi 1 e 2, d.l. n. 185 del 2008, il quale prevede “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, 108». ### norma, infatti, ad avviso del Collegio penale, «può essere considerata norma di interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 644 c.p. in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme”; il secondo: ### civile, sez. I, con sentenze del 22 giugno 2016, n. 12965 e 3 novembre 2016, n. 22270, stabiliva che non potesse riconoscersi nessun carattere interpretativo e dunque retroattivo della norma. La sentenza escludeva dal calcolo, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore di tale normativa, la CMS ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia dell'usura presunta) ha aderito a tale secondo orientamento, chiarendo che l'art.  2 bis d.l. n. 185/2008 non possa essere qualificato norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p. 
Ne deriva che la CMS non deve rientrare tra le “commissioni” o “remunerazioni” del credito menzionate sia dall'art. 644, comma 4, c.p.(determinazione del tasso praticato in concreto) considerata la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca. 
Sul punto, la ### ha affermato :”### esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del ### prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va inclusa, per quanto pure sopra osservato, anche la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia. La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del ### non includano nel calcolo di esso anche tale commissione, rileva invece ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che le legge impone di considerare. La mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto come del ### e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo; essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale)“.  ### hanno pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L.  185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (### eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. 
Alla luce di tali principi, la perizia stragiudiziale prodotta dalla parte attrice, salvo il difetto di allegazione specifica ut supra delineato, appatr in ogni caso non attendibili nella misura in cui non risulta specificata la metodologia di calcolo seguita dal consulente con riguardo alla ### se la stessa sia stata inserita nel calcolo del TEG solo a far data dal 2010 o anche precedentemente, né per quali trimestri sia stata rilevata usura, né con quale metodo siano stati fatti i calcoli, né da dove derivi il superamento. 
Sotto tale profilo, la perizia stragiudiziale, la quale ex se priva di valore probatorio, appare pertanto inattendibile in quanto, da un alto, non ancorata al testo contrattuale, dall'altro in quanto non individua in modo specifico la metodologia di calcolo utilizzata e, in ogni caso, generica, difettando una specifica individuazione delle singole poste cui si riferirebbero gli addebiti asseritamente posto in essere dalla #### comporta il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del correntista. 
In ragione di quanto sopra esposto e dei principi di diritto enucleati dalla ### in punto inclusione della CMS nel calcolo del TEG ed irrilevanza dell'usura sopravvenuta, espressione di un diritto vivente di formazione successiva alla redazione della ### le risultanze della stessa in ordine al contatto di corrente, le quali in ogni caso non hanno natura vincolante, devono essere disattese.  ### per quanto concerne il contratto di conto corrente. 
Per quanto concerne il finanziamento oggetto di causa, va evidenziato come la domanda attorea, premesso che la stessa può ritenersi astrattamente ammissibile rientrando l'obbligazione restitutoria derivante dal contratto de quo nel novero di quelle obbligazioni potenzialmente idonee ad essere garantite dalla fideiussione in atti, debba tuttavia essere rigettata nel merito secondo un plurimo ordine di ragioni. 
In primo luogo, va osservato come non sia specificamente contestato e, in ogni caso, come risulti provato documentalmente il fatto che il tasso di interesse pattuito a livello contrattuale sia inferiore al limite previsto dal tasso soglia. 
Non è pertanto configurabile alcuna forma di usura, né originaria, né sopravvenuta, come peraltro evidenziato in sede di ### punto usura sopravvenuta, si richiamano altresì le considerazioni tutte ut supra svolte Da un secondo angolo visuale, va evidenziata l'inattendibilità della perizia econometrica attorea nella parte in cui pone a fondamento della stessa una metodologia non condivisibile, ossia la sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso di mora. 
Integra principio di diritto ormai consolidato in seno tanto alla giurisprudenza di merito quanto a quella di legittimità il fatto che, al fine della verifica della usurarietà del tasso di interesse applicato dalla ### nei confronti del cliente, non possa e non debba praticarsi alcuna sommatoria tra il tasso corrispettivo ed il tasso di mora, stante l'ontologica differenza tra gli stessi avuto riguardo alla funzione dai medesimi svolta. 
La vexata quaestio prende invero origine da una pronuncia della ### la quale, attraverso la sentenza n. 350/2013, prendendo le mosse dal dettato dell'art 1 del ### n. 394/2000 il quale stabilisce che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, ha enunciato il principio di diritto in base al quale, “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.  ### afferma la Corte, in quanto il riferimento, contenuto nel D.L.  394 del 2000, art. 1, co. 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - tale assunto. 
La primissima interpretazione della sentenza prevedeva che il tasso di mora si sarebbe dovuto sommare tout-court al tasso contrattuale: supponendo un tasso di mora del 8%, ed un tasso contrattuale del 5%, il risultato del tasso complessivamente applicato sarebbe stato del 13%, esattamente 8+5. 
Successivamente alla pronuncia della ### si è tuttavia formato in seno alla giurisprudenza di merito un sempre più consolidato filone, il quale ha visto quali principali fautori i ### di ### Napoli e ### in seno al quale si è affermato come ben diverso fosse il principio espresso dalla Suprema Corte, la quale in nessun caso avrebbe legittimato la teoria della “sommatoria” dei tassi. 
Sul punto il ### di ### ha affermato che con la sentenza in parola la Suprema Corte non abbia affatto enunciato il principio secondo il quale, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, si debba procedere al cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori. 
Al contrario, la Corte di ### si sarebbe “limitata” a ribadire la regola secondo la quale anche gli interessi di mora, isolatamente considerati, devono rispettare il limite costituito dal tasso soglia. 
Per quanto concerne la sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, si è sottolineata in seno alla giurisprudenza l'ontologica differenza sostanziale tra i tre tipi di interessi previsti dal ### civile, ovvero gli interessi corrispettivi, quelli di mora e quelli compensativi. 
Tutti i tre tipi di interessi, anche se comportano sempre e comunque il pagamento di denaro, sono autonomi e distinti. 
Infatti, gli interessi corrispettivi hanno natura di remunerazione del creditore. 
Al contrario, gli interessi di mora hanno una funzione risarcitoria, di remunerazione del danno subito dal creditore a seguito del ritardo nel pagamento, mentre gli interessi compensativi, seppur scaturenti dal principio della fruttuosità del denaro, hanno una natura autonoma rispetto agli interessi corrispettivi, in quanto hanno una funzione indennitaria che è quella di compensare il venditore il quale, tra le altre cose, non ha ancora ricevuto il prezzo della cosa venduta. 
La distinzione de qua è da ritenersi alla luce sia della pronuncia della ### n. 350/13 che della successiva pronuncia n. 23192/17. 
Invero in seno tanto alla miglior dottrina quanto alla giurisprudenza si è osservato che la confusione generata dalla sentenza 350/2013, dunque, nasce dal passo in cui recita che: parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 ### penale e dell'articolo 1815 del ### civile, comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. 
È stato evidenziato come la ### non dica che gli interessi di mora vanno sommati a quelli corrispettivi ma, al contrario, abbia ribadito il principio secondo cui la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, interpretazione, quest'ultima, unitariamente confermata dai giudici di merito. 
In accordo con la giurisprudenza di merito, è pertanto possibile affermare che ritenere che il tasso soglia sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore del mutuo e quello moratorio sia un errore di carattere logico oltre che giuridico. 
In accordo con la uniforme giurisprudenza di merito (ex multis ### 22 maggio 14) è possibile invece affermare che ,ai fini della individuazione dell'usura, il cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori deve essere escluso e che, anche in caso di un eventuale cumulo del tasso di mora con la porzione del tasso corrispettivo contenuto nella rata insoluta, in ogni caso non si porrebbe un problema di usura ed anatocismo, atteso che, anche qualora si procedesse a un simile cumulo, comunque il tasso soglia non verrebbe superato. 
In questi casi non esiste un problema di tal tipo poiché, stante la diversa natura degli interessi, questi non si possono cumulare, atteso che la frazione di interesse corrispettivo contenuto nella rata insoluta è in realtà parte di questa. 
Nei commenti di dottrina successivi all'Ordinanza n. 23192/2017, è stato evidenziato come gli interessi corrispettivi e interessi moratori non vadano mai sommati ### avuto particolare riguardo alla collocazione ed alla ratio degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, in accordo con dottrina deve evidenziarsi come le due tipologie di interesse, oltre ad avere una diversa collocazione sistematica all'interno del codice civile (gli interessi corrispettivi sono collocati nel ### - ### obbligazioni - ### - Dei singoli contratti - ### - Del mutuo - Articolo 1815; quelli di mora nelle più generali disposizioni concernenti l'inadempimento delle obbligazioni, in particolare nel ### - Delle obbligazioni - ### I - ### obbligazioni in generale - ### - Dell'inadempimento delle obbligazioni - ### 1224), assolvano a funzioni completamente differenti. 
Gli interessi corrispettivi, infatti, come già si è anticipato, sono intesi dal legislatore quale naturale effetto della fertilità del denaro, mentre gli interessi di mora riguardano la fase patologica del negozio giuridico, fungono dunque da risarcimento per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione. 
Ne consegue che, così come è stato evidenziato dalla dottrina, l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla loro sommatoria.  ### in quanto, come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di merito, si tratta di tassi dovuti in via alternativa, e la loro sommatoria rappresenta di fatto un "non tasso" od un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario (### di ### 1297/15, conf. #### 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014), di talchè La cumulabilità è possibile solo ove effettivamente prevista dal contratto (Cass. n. 350/2013). 
Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi che il principio enunciato dalla Suprema Corte sia quindi assolutamente differente, ossia: "il tasso soglia si riferisce ex lege et iurisprudentia costante ad ambedue le tipologie di interessi, e laddove venga superato essi si intendono usurari indipendentemente dal momento del pagamento, quindi non dovuti". 
A fronte della ontologica differenza tra interessi moratori e corrispettivi, si è affermato in seno alla giurisprudenza che Gli interessi moratori rientrano tra le prestazioni accessorie ed eventuali, sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere alla funzione di pressione finalizzata alla realizzazione del corretto adempimento del contratto, in chiave sanzionatoria. 
E ancora, si è affermato che In tema di raffronto con il tasso soglia antiusura, la diversità di natura e funzione delle due categorie di interessi corrispettivi ed interessi moratori non ne consente il mero cumulo, né la ### ha affermato un simile principio con la nota sentenza n. 350/2013. Vieppiù, anche ove quest'ultima avesse realmente stabilito la possibilità del cumulo, il precedente sarebbe comunque da disattendere, per quanto autorevole, in virtù della diversità ontologica e funzionale dei due tipi di interessi. 
In accordo con la giurisprudenza dominante, è possibile affermare che l'impianto normativo in materia di usura fa riferimento alle prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario e collegate allo svolgimento fisiologico del rapporto, sicché gli oneri che non partecipano di tale natura corrispettiva non rilevano al fine dell'individuazione del tasso “effettivo” da raffrontare alla soglia, che quando al mutuo acceda una clausola di salvaguardia, resta esclusa alla radice l'usurarietà del tasso pattuito e che in caso di superamento del tasso soglia per effetto dell'applicazione degli interessi di mora, la soluzione va ricercata nella riconduzione di questi ultimi nei limiti del tasso soglia ai sensi degli artt. 1419, comma 2 cc e 1339 cc, trattandosi al più di usurarietà sopravvenuta” (#### ord. 16 settembre 2014). 
Detti principi di diritto trovano conferma in seno alla giurisprudenza del ### di Napoli, il quale con recentissima pronuncia (### di Napoli nord, sentenza n. 939 del 20 giugno 2016) ha affermato che ”### il tasso moratorio al tasso corrispettivo e sottoporre al vaglio del superamento del tasso soglia il dato derivante dalla somma aritmetica dei tassi significherebbe non cogliere la differente natura delle due previsioni pattizie come sopra richiamate che restano autonome l'una dall'altra - almeno con riferimento al profilo del rispetto del tasso soglia - e solo occasionalmente interdipendenti atteso che “in materia finanziaria l'interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale”. 
E ancora, si è affermato che è ### ai fini dello scrutinio sull'usura la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “non tasso” od un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili alla parte mutuataria.”.  ### essere sottolineato come sempre il ### di ### con un'altra pronuncia, affrontando i molteplici aspetti della materia, abbia l'altro rilevato: “(….) tuttavia, il riferito orientamento giurisprudenziale, benché autorevole [Cass. Civ. n. 350/2013 - n.d.r.], non appare condivisibile in quanto sembra trascurare la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, i primi, costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), i secondi, rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria; ### in quanto il tasso di mora ha un'autonoma funzione risarcitoria per II fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. #### 22 maggio 2014; #### 9 aprile 2014; ### Brescia. 16 gennaio 2014); Si è quindi affermato (#### 11 maggio 2016 n. 9553/2016, #### 11 maggio 2016 n. 9554/2016 e #### 12 maggio 2016, n. 9611/2016. #### 7 maggio 2015 ###) che anche l'interpretazione del dato normativo condotta sotto il profilo più strettamente economico conduce, dunque, alla conclusione della impossibilità di attribuire rilevanza, ai fini dell'usura, agli interessi moratori e che “il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi,” rigettando integralmente l'opposizione (#### 2 ottobre 2015) ed ancora di diversità ontologica tra interessi corrispettivi e quelli “di mora” argomenta il precitato ### con ulteriore decisione (#### 25 giugno 2015). 
La giurisprudenza di merito è pertanto uniforme nell'affermare i principi della differenza ontologica tra interessi corrispettivi e quelli di mora, della non cumulabilità degli stessi e della liceità dell'applicazione della penale di mora all'intero importo della rata scaduta (#### 11 maggio 2016 n. 9553/2016, #### 11 maggio 2016 9554/2016 e #### 12 maggio 2016, n. 9611/2016. #### 7 maggio 2015 ###. 
In dottrina, si è sottolineato come detta giurisprudenza dia la misura della totale infondatezza della tesi basata sulla pretesa usurarietà del tasso “di interesse complessivo”, ovvero del T.E.MO. (acronimo di ### di ### neologismo funzionale alla teorica del “cumulo”, ma concetto ignoto alla tecnica computistica ufficiale). 
Il criterio del “cumulo” è stato definito “maccheronico” ed “irrazionale” (ex multis ### Napoli 15 aprile 2014), poi “un ‘non tasso' od un ‘tasso creativo', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario” (### Catania 14 maggio 2015) ciò che ha portato a sanzionare le domande così fondate con la condanna dell'istante, per “abuso del processo”, ex art. 96 c.p.c., alla stregua della considerazione secondo cui: “che le due voci debbano essere sommate è invece fantasiosa deduzione della parte che non trova alcun riscontro nel testo della decisione della Corte di ### n. 350/2013 e sostenere il contrario, ostinandosi a sostenerlo nonostante la precisa e puntuale presa di posizione della banca ( …. ) è sintomo di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell'evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia che viene citata a sproposito o di dolo processuale nel tentativo di indurre in errore il giudicante sul fatto che una certa sentenza della Suprema Corte abbia detto una cosa che in realtà non ha mai detto. ( … ). 
E ancora, si è affermato e viene interamente condiviso e riaffermato da questo ### che “La verifica della usurarietà c.d. oggettiva non può essere condotta con il criterio della sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori. ### modo di procedere è, infatti, del tutto illogico sotto il profilo sia giuridico che matematico, atteso che gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono destinati non a cumularsi, ma ad essere applicati in via alternativa, a condizioni e con funzione diverse gli uni rispetto agli altri: i primi, se ed in quanto vi sia inadempimento, con funzione di risarcimento del danno; i secondi, nella fisiologia del rapporto, quale corrispettivo dell'erogazione del finanziamento. (…) Gli interessi moratori devono sottostare applicazione della legge antiusura e non possono essere ricondotti nell'alveo delle clausole penali (con conseguente applicazione dell'art.  1384 cc), atteso che la ratio del sistema congegnato dalla L. n. 108 del 1996, si fonda su una oggettivizzazione della verifica dell'usura. 
Si è pertanto affermato che ###à degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “non tasso” od un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.  ### situazione, così uniformemente cristallizzata, non può ritenersi essere stata modificata dall'ordinanza della ### 23192/17. 
La stessa infatti altro infatti non ha fatto se non ribadire quanto implicitamente affermato nelle precedenti numerose pronunce della Suprema Corte e cioè che qualora gli interessi moratori al momento della stipula superino il tasso soglia, non è dovuto alcun tipo di interesse né moratorio né corrispettivo ancorchè quest'ultimo sia stato convenuto nei limiti della soglia.  ### deve essere sottolineato come la Suprema Corte, riportando il testo dell'art. 1815 II co c.c. e dell'art. 1 della l. 24/2001 di interpretazione autentica della l. 108/96, abbia ribadito un risalente, consolidato e sempre uniforme principio stabilito, anche sotto il vecchio regime del testo dell'art. 644 prima della riforma della predetta legge 108/96 e cioè che gli interessi moratori rilevano ai fini dell'usura, richiamando in tal modo un principio dalla medesima sul punto in precedenza già espresso (### 5598/17, n. 602/13, 603/13, n. 350/13, n. 11632/10, n. 9532/10, n. 15497/05, 5324/03, n. 17813/02, n. 8442/02, n. 8742/01, n. 14899/2000, 5286/2000, n. 4251/92) Ulteriore conferma del fatto che la ### attraverso la pronuncia in parola, non abbia affatto legittimato la sommatoria dei tassi, si trova nella giurisprudenza di merito formatasi successivamente a detta decisione e che da questo ### viene riaffermato, ossia il fatto che non è dirimente, per sconfessare la tesi contraria al cumulo, la recente ordinanza n. 23192/17 del 4.10.2017 della sesta sezione civile della ### la cui motivazione non convince affatto, in quanto scarna e poco articolata, tale da non sufficientemente chiarire se la Corte abbia voluto censurare la motivazione del Giudice di merito per non aver considerato l'eventuale usurarietà riguardo ai soli interessi moratori o, diversamente, a quelli corrispettivi cumulati con quelli moratori.  ### diversità di funzione degli interessi corrispettivi e di mora non consente di procedere al cumulo finalizzato a stabilire il valore del cd. tasso soglia ex legge 108, perché così facendo si perverrebbe all'assurdo di ritenere automaticamente nulle tutte le clausole contrattuali che, pur potendo fissare il tasso dell'interesse corrispettivo per il periodo di ammortamento entro il limite del tasso soglia stabilito per legge, non potrebbero neppure applicare, nel caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori al tasso legale che l'art. 1224 stabilisce di diritto, perché anche in questo caso, seguendo il criterio del cumulo, si arriverebbe sempre al superamento del fatidico limite del tasso soglia.  ### peraltro sottolinearsi come la stessa ### d'### nelle sue rilevazioni trimestrali dei tassi medi non abbia incluso nel ### gli interessi di mora, oggetto di separata rilevazione, a conferma che i due tassi non possono essere e non vanno sommati. 
Sul punto, si è affermato che è erroneo l'assunto della sommatoria aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello dei moratori, i quali, per contro, divergenti per natura e funzione, vanno confrontati, sotto il profilo dell'usura genetica, ciascuno autonomamente rispetto al tasso soglia. 
E ancora.  ### essere evidenziato da questo ### come l'esclusione degli interessi di mora dalle soglie sia sottolineata, peraltro, anche nei ### trimestrali del Ministero dell'### e delle ### i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (…) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”. 
Si è pertanto affermato che addivenire a una commistione tra le due tipologie condurrebbe, di fatto, a esiti paradossali, atteso che: nessuna norma prevede attualmente né la rilevazione periodica dei tassi moratori generalmente applicati, né la conseguente individuazione di una soglia ad hoc per questi; in base alla letterale interpretazione della pronuncia di legittimità n. 350/2013, gli interessi moratori devono essere valutati in termini di usura; la ### d'### escludendo in origine la validità delle soglie usura proprie degli interessi corrispettivi (“per evitare il confronto tra tassi disomogenei”, ovverosia “TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora”]), ha cercato di individuare una soglia ad hoc per quelli moratori, secondo il segue criterio: aumento dei ### di 2,1 punti percentuali (costituendo tale aumento, in base a un'indagine condotta dalla ### d'### nel 2002, il divario medio tra interessi corrispettivi e interessi moratori), e successiva applicazione della formula sopra descritta per l'individuazione dei tassi soglia (+25% + 4 punti percentuali; ovvero +50%); l'incongruenza più evidente si manifesterebbe qualora nel calcolo si verifichino casi nei quali il suddetto tasso soglia individuato ad hoc sia addirittura più basso degli interessi moratori legalmente previsti dal d.lgs.  231/2002, con il paradosso che, in questi casi, un tasso legale sarebbe usurario. 
Si è quindi affermato che il tasso di mora non può essere valutato cumulativamente al tasso corrispettivo, atteso che fra i medesimi intercorra una triplice differenza, genetica, funzionale e ontologica: il primo, infatti, rappresenta il risarcimento a favore dell'### di credito erogante, per l'eventualità di inadempimento o ritardato pagamento da parte del debitore; il secondo è la fisiologica remunerazione del prestito del capitale. 
Si è ancora affermato che anche a fronte di una clausola contrattuale che preveda che “ogni somma dovuta e non pagata al momento della scadenza della rata, produrrà automaticamente interessi di mora a favore della banca ed a carico della parte mutuataria” ### di ### ha definito “un equivoco interpretativo” l'interpretazione favorevole al fatto che si proceda alla sommatoria degli interessi (### 11997/15) Più specificamente, è stata affermata la possibilità per entrambe le categorie di interessi di risultare, potenzialmente, usurarie, ma ne è stato subordinato l'accertamento a una valutazione individuale di ciascuna: ciò in quanto, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi di mora, questi ultimi si sostituiscono e non si aggiungono ai corrispettivi, “anche laddove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo”. 
In definitiva, secondo il ### un cumulo tra interessi corrispettivi e quelli moratori potrebbe rilevare solo con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi conteggiati a carico del mutuatario, per verificare se il conteggio degli interessi applicato in seguito al verificarsi dell'inadempimento determini un importo complessivo (a titolo di interessi) che, rapportato alla quota capitale, comporti uno sforamento del tasso soglia ### essere altresì sottolineato come sul punto si sia pronunciato anche L'### il quale ha avuto occasione di evidenziare, a più riprese, come sia sostanzialmente impraticabile la tesi che conduca all'inclusione dei tassi moratori nel tasso complessivo da valutare ai fini della disciplina antiusura. 
Nella sentenza n. 350/2013 della Suprema Corte non vi è alcun cenno al fatto che gli interessi corrispettivi e quelli moratori vadano sommati tra loro, dando vita ad un presunto “tasso sommatoria”.  ### invece, ha soltanto ribadito il suo consolidato orientamento, in base al quale anche gli interessi di mora, così come gli interessi corrispettivi, debbano essere sottoposti al vaglio di usurarietà #### ha evidenziato che interessi moratori ed interessi corrispettivi non possano essere posti sullo stesso in quanto non solo assolvono a funzioni diverse, ma hanno anche natura diversa. 
La pattuizione in base alla quale gli interessi moratori siano dovuti “su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dal cliente comporta che la rata non riscossa venga gravata dagli interessi moratori, generando un ipotetico problema di anatocismo. 
Tuttavia, deve essere evidenziato dal ### come, ai sensi dell'art.  1819 c.c., la rata non sia un'obbligazione, ma solo una sua modalità di adempimento e il carattere accessorio dell'obbligazione di pagamento degli interessi non implica che quest'ultima assuma un ruolo subordinato rispetto a quella complementare di restituzione del capitale, ovvero, al nucleo centrale del negozio di finanziamento. 
Ne consegue che, come affermato dalla ### (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 84451/86), l'inadempimento della rata non può che trasformare le due obbligazioni (formalmente, in origine, distinguibili) in un unico debito: non si viene, pertanto, a concretizzare nessuna sommatoria di interessi, poiché i moratori opereranno su di un unico debito. 
In accordo con la più recente giurisprudenza di merito (### di ### sentenza n. 6369/18) è possibile affermare come la sentenza della ### n. 350/13, dalla quale sono poi discesi gli orientamenti tesi a far valere giudizialmente detta sommatoria ai fini usura, non abbia mai riconosciuto direttamente la valenza del cumulo del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di mora per la verifica del superamento del tasso soglia di legge per l'usura, ma si sia limitata a sancire l'astratta possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario, tanto da parlare di cumulo non certo in riferimento ad una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi importi a titolo di interessi conteggiati a carico del Cliente. 
Sul punto, si è affermato (tribunale ### 6369/18) che né gli interessi moratori né il tasso di mora possono assumere rilievo ai fini dell'usura e quindi neppure possono essere sommati agli interessi corrispettivi per la verifica del superamento del tasso soglia. ### in quanto gli interessi di mora trovano la loro giustificazione al di fuori del sinallagma contrattuale del corrispettivo per la prestazione di denaro o di altra cosa mobile, essendo convenuti esclusivamente a fronte di colpevole inadempimento del debitore, tanto da possedere natura risarcitoria a fronte della mancata o irregolare prestazione del prenditore del credito. 
Si è affermato come sia invero sufficiente al riguardo prendere in considerazione la diversa collocazione sistematica degli istituti de quibus: gli interessi corrispettivi sono collocati nelle disposizioni specifiche concernenti il contratto di mutuo e sono disciplinati come fisiologica conseguenza dell'erogazione del finanziamento (art. 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora trovano disciplina nelle più generali disposizioni concernenti l'inadempimento delle obbligazioni e riguardano, quindi, una fase patologica del negozio giuridico (art. 1234 c.c.). 
Si è ancora affermato come tale distinzione sia stata peraltro percepita anche dai ### che trimestralmente rilevano il ### degli interessi corrispettivi laddove, sin dal primo emesso, è precisato che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora; questi ultimi sono altresì esclusi dal calcolo, ed anche dalle ### impartite dalla ### d'#### tecnico individuato dal ### per la rilevazione del tasso medio ai sensi della ### antiusura.  ### poi evidenziarsi come il tasso di mora sia stato sistematicamente escluso dalla rilevazione del ### nelle ### per la rilevazione del ### ai sensi della ### sull'usura, periodicamente aggiornate dalla ### d'### come il ragguaglio del tasso contrattualmente convenuto (###, relativamente anche alla penale di mora, con quello rilevato dalla ### d'### senza detta penale (###, sia logicamente erroneo perché esegue un confronto tra dati non omogenei e come la ### d'### con i "### in materia di applicazione della legge antiusura", pubblicati il 3 luglio 2013, dopo quindi la richiamata sentenza della Suprema Corte, abbia esplicitato ulteriori ragioni per cui gli interessi di mora debbono ritenersi esclusi dal sistema introdotto dalla ### n. 108/96, chiarendo come da tale esclusione (coerente peraltro con la disciplina comunitaria) conseguano, tra l'altro, effetti più favorevoli al debitore: "Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. 
Sul punto, si è evidenziato che l'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo: essendo gli interessi moratori più alti per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccesivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. ### impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del ### (### le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora". 
Si è ancora affermato che l'impostazione volta a qualificare come costo del credito l'interesse moratorio non è neppure supportata da tesi economiche pure e in ogni caso contro gli interessi moratori eccessivi il Cliente troverebbe rifugio nella tutela di cui all'art. 33 c. 2 lettera f) - se consumatore - nonché nella possibilità di riduzione ad equità ex art.  1384 del codice civile. 
Tuttavia, deve essere evidenziato dal ### come, ai sensi dell'art.  1819 c.c., la rata non sia un'obbligazione, ma solo una sua modalità di adempimento e il carattere accessorio dell'obbligazione di pagamento degli interessi non implica che quest'ultima assuma un ruolo subordinato rispetto a quella complementare di restituzione del capitale, ovvero, al nucleo centrale del negozio di finanziamento. 
Ne consegue che, come affermato dalla ### (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 84451/86), l'inadempimento della rata non può che trasformare le due obbligazioni (formalmente, in origine, distinguibili) in un unico debito: non si viene, pertanto, a concretizzare nessuna sommatoria di interessi, poiché i moratori opereranno su di un unico debito. 
Con recentissima sentenza successiva all'emanazione della ridetta ordinanza, il ### di ### (#### sent. 143 del 17/01/2018) ha affermato un principio di diritto condiviso ed affermato anche da questo ### riassumibile nell'affermazione secondo cui la tesi della pura e semplice sommatoria (interessi moratori + interessi compensativi) non risulta fondata atteso che gli interessi moratori (che hanno una funzione differente dagli interessi corrispettivi, in quando hanno funzione risarcitoria, mentre i secondi sono volti a remunerare il mutuante per il finanziamento concesso) sono dovuti solo in caso di mancata corresponsione della rata nei termini pattuiti e sono dovuti, in tal caso, sul corrispettivo scaduto e su ogni altra somma dovuta, ossia sull'intero canone. 
Così come nel caso di specie, anche nel caso sottoposto al ### torinese è stata affermata l'infondatezza giuridica di tale metodologia di calcolo, atteso che, così come nella fattispecie oggetto del processo, gli attori erroneamente confondono gli interessi corrispettivi, elemento fisiologico del contratto e costo fisso legato all'erogazione del credito, agli interessi di mora, elemento subentrante solo nei risvolti patologici del contratto, con l'intento di includerli entrambi nel computo del ### Evidenziata la diversa natura delle due tipologie di interessi non può che escludersi una mera e semplice sommatoria tra essi. 
Nondimeno, come sottolineato dal ### di ### è vero che la ### ha pacificamente affermato che anche gli interessi di mora siano soggetti alla ### n. 108 del 2006 ma ciò non legittima la sommatoria dei due tassi aventi natura diversa. 
Il fatto che la ridetta pronuncia della ### non abbia affatto voluto legittimare il criterio della sommatoria degli interessi trova ulteriore riscontro nella successiva giurisprudenza del ### di ### il quale con la pronuncia n. 11275/2917 ha affermato un principio di diritto che da questo ### viene nella sua interezza confermato, a tenore del quale “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura (L. 108/1997), la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione risulta errata sotto il profilo logico, matematico e giuridico perché si sommano entità tra loro eterogenee che si riferiscono a basi di calcolo diverse; infatti, il tasso corrispettivo è calcolato sul capitale mutuato e il tasso di mora solo sulla rata eventualmente pagata -in tutto o in partein ritardo. Per questo motivo, la somma dei meri tassi nominali non esprime il costo dell'intero credito. Una volta calcolata la somma dovuta a titolo di mora su una rata è necessario rapportarla in termini proporzionali all'entità dell'intero credito, sicché i ritardi saltuari non fanno aumentare il tasso onnicomprensivo pagato, che rimane di gran lunga inferiore al tasso soglia”.  ### a conferma del fatto che, come graniticamente affermato in seno alla giurisprudenza nazionale di merito, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia non può in alcun modo ammettersi la sommatoria di interessi corrispettivi e di mora, in quanto tale operazione risulta errata sotto il profilo logico, matematico e giuridico: posto che il tasso corrispettivo è calcolato sul capitale mutuato e il tasso di mora solo sulla rata eventualmente pagata in ritardo, il loro cumulo determinerebbe un'indebita sommatoria tra entità tra loro eterogenee che si riferiscono a basi di calcolo diverse Sul punto, il ### di ### (### n 11.275/ 2017), applicando un principio di diritto che in questa sede è interamente confermato e condiviso, ha affermato che ### tecnico nel quale incorrono i mutuatari è quello di sommare le percentuali dei tassi e di rapportarle alla quota capitale della rata tardivamente onorata, mentre - prosegue il ### - “debbano piuttosto addizionarsi gli importi che a detto titolo (corrispettivo e moratorio) siano corrisposti. (…). 
Dall'applicazione di tale principio deriva, quale necessario corollario, che la somma non può che essere rapportata al capitale residuo - e impagato - alla scadenza di detta rata, atteso che è in relazione al capitale erogato che viene inizialmente pattuito il tasso corrispettivo degli interessi (intesi come costo del mutuo erogato), e ne viene verificato il rispetto della soglia d'usura, ed è in relazione a detto capitale (come ridotto grazie al progressivo rimborso delle rate) che vanno conteggiati, alla scadenza periodica pattuita, gli importi pretesi a titolo di interesse corrispettivo, eventualmente incrementati degli interessi moratori pretesi sulla rata sino a che rimanga impagata”. 
E ancora, deve evidenziarsi come ai fini del conteggio del tasso effettivo di mora la relativa non deve affatto ricomprendere ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia, anche gli oneri connessi all'erogazione del credito, avendo questi ultimi abbiano natura differente rispetto agli interessi moratori ### essere affermato che “é erroneo l'assunto della sommatoria aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello dei moratori, i quali, per contro, divergenti per natura e funzione, vanno confrontati, sotto il profilo dell'usura genetica, ciascuno autonomamente rispetto al tasso soglia. La tesi della sommatoria in astratto dei due tassi non è applicabile neanche tenendo in considerazione il pronunciamento della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. ###. 23192/2017) richiamato dagli attori, giacché dal tenore dell'ordinanza sembra evincersi solo il principio secondo cui l'usura non può essere esclusa per il solo divieto della sommatoria. Nella specie, però, l'indagine viene svolta anche confrontando il tasso moratorio singolarmente, il quale, lo si è già detto, risulta inferiore al tasso soglia.”( ### di Sulmona sentenza n. 384 del 30 ottobre 2017). 
Non solo.  ### affermarsi che, pur essendo gli interessi di mora assoggettati al vaglio dell'usurarietà, bisogna distinguere nettamente le due categorie di interessi, in primo luogo in ragione della loro diversa funzione. Gli interessi corrispettivi rappresentano per l'appunto il corrispettivo del mutuo, contratto naturalmente oneroso, laddove gli interessi di mora assolvono ad una funzione risarcitoria ed in senso lato sanzionatoria, diretti come sono a dissuadere dall'inadempimento all'obbligazione di restituzione rateale del prestito. ### adottato dalla ### d'### per verificare l'usurarietà degli interessi di mora è quindi quello dell'aumento del 2,1% rispetto al tasso soglia stabilito per gli interessi corrispettivi Il principio di simmetria prevede che per la determinazione del TEG contrattuale deve avvenire secondo i medesimi criteri che presiedono alla determinazione del ###(### n. 91/2019) Quanto sopra alla luce della più recente giurisprudenza della ### la quale con sentenza 26286/2019 ha sancito in maniera netta che per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora al “tasso soglia” ordinario”( che si determina, secondo la previsione originaria di cui alla legge 108/96, aumentando il ### (il tasso effettivo globale medio ) pubblicato dai decreti ministeriali di riferimento del 50% e, secondo la previsione attuale (in virtù del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70) aumentandolo del 25%, con un ulteriore margine aggiuntivo di 4 punti percentuali.) deve essere sommato “il “tasso soglia di mora” (che va determinato con lo stesso criterio, ma previo ulteriore aumento del 2,1/% del ###) ### tale approccio si individua un tasso soglia diverso dal “tasso soglia di mora” e dal “tasso soglia ordinario” che è costituito dalla somma di queste due voci. 
Rilevante al fine della decisione del presente è il principio di diritto che la ### richiamando il proprio orientamento, ha affermato attraverso la recente pronuncia n. 17447/2019. 
Da un lato, la Suprema Corte ha espressamente escluso che, attraverso la pronuncia n. 350/2013, la Suprema Corte abbia avallato la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.  ### ha definitivamente chiarito che «gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni». 
Nella stessa decisione, i giudici di legittimità hanno altresì confermato che in caso usurarietà degli interessi moratori, la sanzione riguarda solo la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori senza trasformazione forzosa, a vantaggio dell'inadempiente, del contratto da oneroso a gratuito (v. anche Cass. n. 21470/2017). 
In particolare, chiarisce la Corte: “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta”. 
La pronuncia in parola ha poi stabilito un ulteriore, rilevante, principio di diritto, evidenziando che l'eventuale pattuizione di interessi moratori usurari in ogni caso non comporta la gratuità del contratto ex art. 1815, co. 2 c.c., ma esclusivamente la riduzione del tasso convenzionale di mora al saggio degli interessi legali: “problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito. Ragionando in via ipotetica - perché si ripete, nel caso di specie, neppure si pone il problema della richiesta di pagamento di costi eventuali - la capacità in potenza moratoria degli interessi ### verrebbe risolta colpendo esclusivamente la relativa pattuizione: Cass., 15/09/2017, n. 21470”.Cass., 28-06-2019, 17447. 
Quanto sopra dovrà necessariamente coordinarsi con i principi di specifica allegazione e di ripartizione di onere della prova ex art 2697 c.c. che, come si è detto, costituiscono l'ossatura centrale attorno al quale ruota il processo civile. 
La riduzione del tasso convenzionale di mora al saggio degli interessi legali troverà invero applicazione solamente nel caso in cui gli interessi di mora siano stati effettivamente pagati dal cliente, attenendo la corresponsione di detta tipologia di interessi ad una fase patologica del contratto, connaturata dall'inesatto adempimento del cliente concretatosi nel ritardo dei pagamenti e, per l'effetto, dalla integrale sostituzione agli interessi corrispettivi - altrimenti dovuti - da parte degli interessi di mora, pacifico ormai essendo come non possa mai operarsi una sommatoria tra gli stessi. 
Ne deriva che la domanda potrà trovare accoglimento nella misura in cui il cliente abbia allegato e abbia fornito in giudizio la prova dell'effettiva applicazione da parte della ### degli interessi di mora ab origine pattuiti sopra soglia. 
Prova che, nel caso di specie, non risulta essere stata fornita ### profilo nè di indeterminatezza, sia del contenuto del contratto, sia, segnatamente, della determinazione del tasso corrispettivo, né anatocistico può poi derivare dal fatto che sia stato concordato tra le parti un piano di ammortamento a tasso fisso, cosiddetto “alla francese”. 
Quanto all'ammortamento alla francese, invero integra ius receptum in seno alla giurisprudenza di merito (### n 11.275/ 2017) il fatto che, in conseguenza di un piano di ammortamento c.d. ‘alla francese', alcun fenomeno anatocistico possa derivare dall'applicazione di un tale piano di rimborso del mutuo, posto che in tale sistema gli interessi rimangono applicati sempre nella stessa percentuale, ma su di un capitale via via decrescente, sicché la quota di interessi per ogni rata viene calcolata solo sul capitale residuo e mai anche sugli interessi.  ### pertanto affermarsi da parte di questo ### in accordo con la costante giurisprudenza di merito (### 7 giugno 2017) che, nel sistema progressivo proprio dell'ammortamento alla francese, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, non comportando alcuna capitalizzazione, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. 
E ancora, deve essere riaffermato e condiviso in questa sede il principio, già affermato dalla giurisprudenza di merito, secondo cui la progressione dell'ammortamento cd. “alla francese”, discendente dalla rata costante indicata nel contratto, non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata e il mutuatario non è più esposto ad alcuna variazione del tasso d'interesse. 
Difatti, una volta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sui tassi degli interessi corrispettivi e moratori, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo (### di ### con la sentenza n. 362/16, ### di ### con la sentenza n. 5279/16; ### di Padova sentenza 12 gennaio 2016; il ### di Larino sentenza 18 gennaio 2016; ### di Lucca con la sentenza 26 febbraio 2016). 
E ancora, quanto al piano di ammortamento “alla francese” o “a rata costante”, in aderenza alla costante giurisprudenza di merito deve affermarsi come il medesimo utilizzi la formula matematica della c.d.  “legge di sconto composto”: “trattasi di formula di equivalenza finanziaria, che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma che non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione di capitale effettuato tramite le rate precedenti”. Ne consegue che nessun indebito conteggio anatocistico viene effettuato.  (### n 11.275/ 2017) Si è affermato in seno alla giurisprudenza (### di ### 3001/2018) che l'ammortamento c.d. “alla francese” non comporta, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il metodo alla francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termine, nel sistema progressivo di cui trattasi ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce e unicamente di questi. ### importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.  ### non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla assidua quota di capitale, ovverossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. 
I tassi di mora non sono rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza o meno dell'usura nel contratto di mutuo, atteso che essi hanno la mera funzione di liquidazione preventiva del danno e che la loro ipotetica manifesta eccessività comporta esclusivamente la riduzione ex art. 1384 c.c. e non già la sanzione prevista dal comma 2 dell'art. 1815 Ai fini della verifica di usurarietà, sono irrilevanti le voci di costo che, sebbene collegate all'erogazione del credito, siano in realtà: meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, essendo le stesse subordinate al verificarsi di eventi futuri ancora possibili ma concretamente non verificatisi (ad esp. l'interesse di mora potenzialmente usuraio ma inesigibile); o del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi (esp. il quantum dovuto per l'estinzione anticipata del mutuo). 
Del pari, non può parlarsi di indeterminatezza per il fatto che il tasso, pattuito su base annua, venga poi applicato su base mensile. 
Infatti, “ciò è imputabile al fatto che, secondo quanto esattamente pattuito tra le parti, il capitale avuto a prestito no sarebbe stato restituito a cadenza annuale, bensì a cadenza mensile; tale pattuizione, da un lato non trova alcun divieto di legge, e dall'altro impone che, ad ogni scadenza mensile, il tasso di conteggio interessi sul capitale residuo a detta scadenza venga rapportato a quella stessa frazione di periodo, ossia sia espresso con la identica periodicità prevista per i pagamenti. La suddetta pattuizione trova ragione nel fatto che per il mutuatario può essere preferibile dilazionare la restituzione su base mensile, anziché restituire un considerevole importo alla fine di ogni anno” (### 16 luglio 2015). 
Non sussiste alcuna ipotesi di usura oggettiva originaria con riferimento al tasso di interesse pattuito tra le parti ### prova è stata fornita dagli attori che siano stati stipulati “mutui di scopo” ### la giurisprudenza della ### il mutuo di scopo rappresenta un tipo particolare di mutuo, in cui l'importo è fornito per il perseguimento di una finalità determinata, la quale può essere stabilita dalla legge, nel caso di mutuo di scopo legale, come nei casi dei finanziamenti agevolati, oppure concordata tra le parti, nel caso di mutuo di scopo convenzionale (cosiddetto “mutuo atipico” 7773/2003; Cass. 25180/2007). 
In tal caso, il mutuatario, titolare delle somme mutuate, è strettamente legato al loro impiego per il raggiungimento della finalità dedotta in contratto, ad esempio, all'acquisto di un bene immobile o al finanziamento di un'attività commerciale. Lo scopo perseguito è espressamente inserito nel sinallagma contrattuale. «La presenza dell'obbligazione di destinazione contrassegna il negozio, in quanto la funzione economica e sociale di esso non si esaurisce nel godimento del danaro (e nel susseguente obbligo di restituzione), ma implica la realizzazione del risultato economico ultimo, rispetto al quale il godimento rappresenta un momento strumentale» (Cass. S.U.  13046/1997; Cass. 25793/2015). Il vincolo del mutuatario è talmente forte da connotare la causa concreta del contratto, tanto che, come vedremo, la sua inosservanza ne determina la nullità. ( 15929/2018; Cass. 24699/2017; Cass. 25793/2015). 
La figura del contratto di mutuo di scopo è autonoma e distinta da quella del mutuo in senso proprio, in quanto rappresenta un contratto atipico che assolve, in modo analogo all'apertura di credito, una funzione creditizia (Cass. 25180/2007).   Le due tipologie contrattuali divergono sotto il profilo strutturale, atteso che nel contratto di mutuo, il mutuatario si impegna a restituire al mutuante la somma di denaro, comprensiva di interessi mentre nel mutuo di scopo, oltre alla restituzione dell'importo, il contraente è tenuto anche ad adempiere la finalità perseguita, sotto il profilo causale, atteso che nel mutuo ordinario (a titolo oneroso) la causa del contratto risiede nella consegna del denaro, e nel corrispettivo che il mutuatario corrisponde sotto forma di interessi mentre nel mutuo di scopo, il perseguimento dell'obiettivo dedotto in contratto fa parte della causa dello stesso, pertanto assume un rilievo essenziale e, da ultimo, sotto il profilo della qualificazione giuridica, atteso che laddove il mutuo ordinario è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma di denaro il mutuo di scopo è un contratto consensuale, che si perfeziona con la manifestazione del consenso da parte dei contraenti, sì che, come osservato dalla dottrina, la consegna della somma rappresenta l'oggetto dell'obbligazione e non un elemento costitutivo. 
Nel caso di specie, alla luce dell'universo documentale agli atti di causa e degli elementi di prova forniti dalla parte attrice, sulla quale, alla luce dei principi sopra richiamati, gravava il relativo onere, non vi è prova sia stato stipulato alcun mutuo di scopo tra le parti.  ### invero non può essere considerato il mutuo fondiario agli atti alla luce della giurisprudenza della ### la quale ha affermato che “il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria (### 4792/12; ### 9511/207; ### 317/2001) Per quanto concerne il cosiddetto gioco delle valute, la censura è, così come formulata, generica e non accoglibile (cfr. in termini, #### 21 gennaio 2010, rel. ### in ###it). Preliminarmente va osservato che la questione relativa ad antergazione e postergazione consentita dei giorni di valuta non è più attuale, quanto meno successivamente al D.lgs. Tremonti ter del 25.6.2009 (con effetto dal 1° novembre 2009), a mente del quale la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, due, tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. ### normazione del fenomeno ha poi trovato ulteriore conforto nella successiva ### sui ### di ### (c.d. PSD: ###) entrata in vigore il 1° marzo 2010 con d. lgs. 11/2010 (G.U.  36 del 13.2.2010). Già il fatto che la questione abbia formato oggetto di disciplina apposita, senza alcuna abrogazione di precedenti norme, conduce a ritenere la questione, con riguardo al periodo pregresso, come praeter legem, non potendosi affermare di per sé l'illegittimità di qualsivoglia prassi bancaria in tal senso. In ogni caso, la documentazione prodotta dalla convenuta attesta l'esistenza di disciplina pattizia sul punto. 
Non è meritevole di accoglimento la dedotta nullità della clausola che determina il tasso d'interesse corrispettivo con riferimento all'### non presentando tale parametro alcun profilo di indeterminatezza, né di squilibrio contrattuale in favore della banca. 
Si condivide l'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell'### soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausole. 
Il richiamo all'### nella determinazione del tasso degli interessi corrispettivi nel mutuo de quo non incorre, inoltre, nell'addotta violazione della legge n. 287/1990 ed in particolare dell'art. 2 della citata legge, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del marcato o in una sua parte rilevante, atteso che, conformemente alla giurisprudenza prevalente, benché l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque di un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla ### delle banche europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi. E se è vero che le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'### possono influenzarne l'ammontare, ciò non basta di per sé solo a dimostrare l'esistenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito, sì da dimostrare che l'intero meccanismo è illecito (cfr. #### 12674/18; ### Palermo 11 aprile 2016). 
L'### come noto, è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in ### tra le principali banche europee; esso viene determinato (“fissato”) dalla ### (### come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area ### (che, per l'### sono ##### dei ### di ### e ###. 
Il meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore (è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi) e la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria per le varie banche, anche se l'### è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione almeno 12 istituti di credito.  ### premesso, si ritiene di dare continuità all'orientamento dell'adito ### pienamente condivisibile, secondo cui, sebbene la fissazione giornaliera del tasso sia affidata ad una associazione di banche, essa avviene sulla base di dati (i tassi di deposito interbancario praticati dalle maggiori banche europee) che si assumono come oggettivi, pertanto, anche se le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'### possono influenzarne l'ammontare (anche se la esclusione dal computo dei tassi anomali è sufficiente garanzia che ciò non avvenga), ciò non basta per affermare che l'intero meccanismo costituisca un illecito anticoncorrenziale. 
La eccepita nullità potrebbe infatti sussistere solo in presenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito (cfr. #### n. 10376 del 23/5/2017), accordi di cui non vi è prova nel presente giudizio (### 12674/18) Per quanto concerne lo ius variandi, si tratta di facoltà espressamente riconosciuta alla ### a livello contrattuale, accettata dal correntista. 
La prova della legittimità dell'unilaterale variazione del tasso di interesse nominale applicato si rinviene nelle periodiche comunicazioni inviate dalla banca alla correntista, circostanza non contestata e pertanto da ritenersi provata. 
Per quanto concerne la fideiussione, regolarmente sottoscritta, va osservato come, da un lato, la stessa presenti caratteri propri del negozio autonomo di garanzia, dall'altro, in ogni caso, come non sia configurabile alcun profilo di illegittimità nella condotta della ### con riferimento al contratto garantito, sotto qualsivoglia profilo La stessa, pertanto, deve ritenersi pienamente valida ed operativa.  ### di profili di illegittimità nella condotta della ### comporta il rigetto della domanda risarcitoria dalla stessa spiegata. 
In conclusione, la spiegata opposizione deve essere rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Il rigetto dell'opposizione comporta ex se non ci si debba pronunciare in ordine alla domanda spiegata dalla convenuta solo in via di subordine, per il caso in cui il decreto ingiuntivo non avesse trovato conferma. 
Per quanto concerne le spese di lite, la rifusione delle spese sostenute da parte convenuta opposta, in ragione del criterio della soccombenza, è posta a carico della parte opponente. 
Alla luce del valore della lite, le stesse, tenuto conto delle domande riconvenzionali spiegate da parte opponente, sono calcolate secondo il DM 55/14 come modificato dal DM 37/18, scaglione fino ad € 260.000,00, valori medi ridotti del 30% con riferimento a tutte le fasi del giudizio, in ragione del valore della lite, tenuto conto anche della fase cautelare inerente l'istanza di sospensiva e della pluralità di parti, in ogni caso costituite con un unico atto processuale, così per complessivi € 9401,00 di cui € 1701,00 per fase studio, € 1085,00 per fase introduttiva, € 3780,00 per fase istruttoria, € 2835,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese vive, oltre spese di ctp, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva per legge e le successive occorrende Gli onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio, visto l'art 131 DPR 115/2002, sono “prenotati a debito”, ossia sono posti a carico dello Stato e liquidati con separato decreto, con revoca del decreto emesso in data 10 ottobre 2017 e 18 aprile 2018 Essendo l'opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si provvede con separato decreto alla liquidazione dell'importo in favore del difensore, da porsi a carico dell'### dello Stato. 
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc né per la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio PQM #### definitivamente pronunciando nel processo rgn 864/2015, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o respinta: 1) RIGETTA l'opposizione e tutte le domande spiegate da parte attrice opponente e, per l'effetto, conferma nella sua interezza, anche in punto spese liquidate, il decreto ingiuntivo del ### di ### n. 1/2015 2) ### E ### gli attori opponenti, in via solidale, a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite che liquida in € 9401,00, oltre spese di ctp, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva per legge e le successive occorrende 3) ### che gli onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio siano a carico dello Stato essendo “prenotati a debito” ex lege, con liquidazione da effettuarsi con separato decreto e revoca i decreti emessi in data 10 ottobre 2017 e 18 aprile 2018 4) PROVVEDE con separato decreto alla liquidazione del compenso in favore del difensore di parte attrice opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da porsi a carico dell'### dello ### 16 febbraio 2020 

IL GIUDICE
#### RG n. 864/2015


causa n. 864/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Biasci Gianluigi

M
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Tribunale di Lanciano, Sentenza n. 296/2019 del 05-11-2019

... peraltro ed evidentemente, che il tasso soglia dell'usura oggettiva degli interessi moratori è (del tutto ragionevolmente) superiore al tasso soglia ministeriale dei costi del credito; e d'altronde l'“indagine statistica” della ### d'### del 2001 (successivamente rivista e specificata) rilevò una maggiorazione media (da applicare al ### del 2,1 %. Ebbene, rispetto a tali tassi soglia maggiorati non sussiste alcuna usurarietà oggettiva degli interessi di mora pattuiti nel contratto oggetto di giudizio (art. 5). ###, l'attore deduce che tale pattuizione contrattuale “risulta usuraria in quanto, perlomeno a partire dalla seconda rata […], si viene a violare il tasso soglia vigente, al momento della stipula del predetto contratto”; il che, per un verso, è palesemente contraddittorio perché, nel caso, il tasso soglia da utilizzare come parametro dovrebbe essere quello “vigente” “a partire dalla seconda rata”; per altro verso, si tradurrebbe comunque nella deduzione di una usurarietà sopravvenuta, sicuramente irrilevante in un contratto di mutuo fondiario (C. sez. un. 24675/2017). Quanto alla “commissione” per estinzione anticipata (art. 8 del contratto), essa non è (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LANCIANO in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### all'udienza del 5 novembre 2019, al termine della discussione orale, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura e allegandola al processo verbale di udienza, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1161/2017 R.G. e vertente TRA ### (###), elettivamente domiciliato in ### C.da ### 5, presso lo studio dell'avv. ### D'### che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto; ammesso a patrocinio a spese dello Stato; #### E ### COOP. P.A.  (###), in persona del vice presidente del c.d.a. ### elettivamente domiciliata in #### 29, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### come da mandato in atti; #### 2018 S.R.L. (###), in giudizio tramite la mandataria con rappresentanza (notaio ### in ### 299772/###) ### S.P.A. (###), in persona del procuratore ### (notaio ### in ### 18551/8917), elettivamente domiciliata in #### 29, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv.  ### come da mandato allegato alla “comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.” del 13 febbraio 2019; ###.  111 C.P.C.  avente a oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. 1, c.p.c.) - mutuo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza ### e diritto 1. ### ha proposto opposizione al precetto notificatogli il 17 ottobre 2017 da ### di ### e ### soc. coop. p.a. (d'ora in avanti, ###, fondato su titolo esecutivo stragiudiziale “contratto di mutuo fondiario con contestuale quietanza” stipulato da ### e BPB il 3 ottobre 2005 (notaio ### in ### 17755, 5992) e dell'importo complessivo di euro 160.623,09, a titolo, tra l'altro, di obbligazioni di restituzione capitale residuo (euro 140.873,23), “capitale insoluto” e “interessi insoluti” (euro 11.654,33; euro 5.833,06), “spese insolute”, spese di precetto e accessori, oltre ulteriori spese e interessi sul capitale al tasso convenzionale dal 24 luglio 2017.  ### eccepisce la nullità del contratto di finanziamento per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, c. 2, d.lgs. 385/1993 e la conseguente omessa notifica del titolo esecutivo; l'insussistenza di un titolo esecutivo per essere il predetto contratto di finanziamento un mutuo “condizionato” e comunque il credito che ne consegue illiquido; la violazione dell'art. 117 d.lgs. 385/1993 perché il ### indicato in contratto è inferiore a quello “effettivamente applicato” e la nullità delle due rinegoziazioni (nel 2007 e nel 2010) del contratto perché non recano alcuna indicazione di ### la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede; la nullità ### del contratto per usurarietà delle pattuizioni in tema di interessi di mora ed estinzione anticipata; domanda la condanna di BPB alla restituzione delle somme già percepite in adempimento dei predetti titoli nulli o comunque eccepisce il relativo credito in compensazione “con le quote capitale delle rate scadute”. 
BPB si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione. 
Il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 615, c. 1, c.p.c. e concesso i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.; è intervenuta ex art. 111 c.p.c.  ### 2018 s.r.l., in persona della mandataria con rappresentanza ### s.p.a., quale avente causa in corso di causa da ### all'esito, il Tribunale ha fissato la presente udienza di precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c.  2. ### è infondata.  2.1. Il mutuo è contratto traslativo e reale e, in particolare, si perfeziona con la consegna della somma indicata; tale consegna nel caso di specie è oggetto di specifica quietanza in contratto della parte finanziata (il contratto di finanziamento è pertanto diverso da quelli cui precipuamente fa riferimento C. 17194/2015). 
Il mutuo resta perfezionato anche se le parti pattuiscono la “riconsegna” al mutuante della somma finanziata in “deposito cauzionale”, costituendo in tal modo una garanzia reale di un credito restitutorio del mutuante derivante dalla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti in limine del finanziato (a esempio, per mancata “giustificazione della inesistenza sugli immobili ipotecati di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca iscritta in dipendenza del contratto di mutuo”). Né l'attore allega che il contratto di mutuo posto a fondamento dell'esecuzione siano stato risolto in limine con l'esercizio da parte della mutuante dell'autotutela restitutoria derivante dal “deposito cauzionale”; anzi, l'attore espressamente allega che il contratto è stato successivamente (a distanza di anni) oggetto di “ben due rinegoziazioni”, sul presupposto, evidentemente, di una sua precedente esecuzione. 
Il credito derivante da contratto di mutuo è evidentemente liquido; ossia è determinato nella somma originaria e determinabile con mera operazione aritmetica a seguito della parziale estinzione per restituzione della somma in quota capitale delle rate pagate; la cui prova (pagamento delle rate) è a carico del debitore. Anche la pattuizione, come nel caso di specie, di un tasso variabile comunque non esclude la qualificazione dell'oggetto del contratto come determinabile se effettuata mediante relatio (c.d. formale) a elementi materiali (variabili di indicizzazione) oggettivi e precisi, quale appunto il tasso ### come specificato nel contratto oggetto di controversia. 
Se l'attore intendeva effettivamente contestare la dettagliata indicazione in precetto delle varie voci che compongono il credito della convenuta avrebbe dovuto procedere alla allegazione di un diverso calcolo delle stesse sulla base delle pattuizioni contrattuali e dell'andamento del rapporto (pagamenti e mancati pagamenti delle rate). ###, le voci in precetto “capitale insoluto” e “interessi insoluti” fanno evidentemente riferimento alle quote capitale e interessi delle rate scadute e non pagate.  2.2. La violazione del limite massimo di finanziabilità nel credito fondiario (cioè la concessione di un finanziamento di importo superiore alla percentuale consentita di valore dell'immobile ipotecato), ai sensi dell'art. 38, c. 2, d.lgs. 385/1993, se anche comporta la nullità del contratto di mutuo (virtuale ex art. 1418, c. 1, c.c., secondo C. 17352/2017, confermata da C.  22466/2018), non impedisce la conversione, o anche, a monte, direttamente la riqualificazione (che può essere effettuata dal giudice anche d'ufficio) del contratto in ### contratto di mutuo ipotecario ordinario, a maggior ragione nel caso di specie in cui la allegata mancata notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'41, c. 1, d.lgs. 385/1993, sarebbe comunque sanata dalla stessa tempestiva proposizione dell'opposizione esecutiva che riveli la conoscenza da parte del debitore di tale titolo esecutivo (C. 5906/2006; C.  25433/2014). 
E ciò a prescindere dalle ulteriori considerazioni, in primo luogo, che la convenuta produce perizia di stima “per mutuo ipotecario” dalla quale risulta un valore dell'immobile ipotecato sufficiente a far rientrare nella percentuale consentita l'importo mutuato; in secondo luogo, che secondo altra, precedente, giurisprudenza, la norma in tema di limite massimo di finanziabilità è una norma di comportamento rivolta agli istituti di credito e non di validità e, in ogni caso, ha finalità di vigilanza prudenziale e, quindi, funzione di norma di settore; infine, che la norma in tema di limite massimo di finanziabilità non tutela un interesse del finanziato, il quale ha piuttosto l'incompatibile interesse a ottenere il finanziamento nell'importo massimo possibile rispetto al valore dell'immobile oggetto della ipoteca (né, nella prospettiva del finanziato, ha evidentemente rilievo, a fronte della ricezione di una somma maggiore rispetto a quella in ipotesi altrimenti possibile, la valutazione dei “rischi espoliativi […] per la residua parte del suo patrimonio” richiamata dall'attore, ammesso che tale “residua parte” di patrimonio vi sia).  2.3. ### una tesi (che il Tribunale condivide), nei contratti cui non si applica la disciplina del credito ai consumatori (come il contratto di specie: art. 122, c. 1, lett. f, d.lgs. 385/1993; né l'art. 125-bis d.lgs. 385/1993 si applica alla nuova fattispecie del credito immobiliare ai consumatori: art. 120- noviesdecies d.lgs. 385/1993), l'indicazione di un ### errato può rilevare ai sensi dell'art. 117, c. 6, d.lgs. 385/1993, per il quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali […] che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Ciò d'altronde sarebbe conforme a quanto espressamente previsto dall'art. 125- bis, c. 6, d.lgs. 385/1993 in tema di credito ai consumatori (“sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che […] non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel ### pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”). 
In tale prospettiva, l'art. 117, c. 7, d.lgs. 385/1993 disporrebbe l'integrazione legale cogente del rapporto contrattuale anche in caso di nullità delle clausole per mancato o erroneo ### conteggio negli indicatori di pubblicizzazione (e quindi, tra l'altro, in sede ###particolare, quanto alle clausole in tema di interessi, il rapporto deve essere integrato con l'applicazione del tasso nominale minimo e massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; quanto alle clausole relative agli altri prezzi e condizioni, il rapporto deve essere integrato con l'applicazione dei prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso e “in mancanza di pubblicità nulla è dovuto” per la clausola contrattuale non conteggiata/erroneamente conteggiata nel ### ossia si ha una nullità parziale necessaria del contratto, senza integrazione cogente sostitutiva del rapporto (cfr. anche Tribunale di Benevento, sentenza 31 ottobre 2015). 
La normativa sopra richiamata, intesa nei sensi di tutela appena esposti, presuppone però che il cliente indichi quali clausole contrattuali che prevedono condizioni a suo carico e che avrebbero dovuto essere conteggiate nel ### non sono state conteggiate o sono state conteggiate in termini più favorevoli di quelli effettivamente pattuiti. Infatti, come detto, il mancato o erroneo conteggio di condizioni del credito diverse dal tasso degli interessi non comporta l'applicazione del tasso di interesse sostitutivo; piuttosto, comporta l'esclusione dal credito del finanziante degli specifici prezzi e condizioni non conteggiati o erroneamente conteggiati, e sempre che al momento della stipulazione del contratto o in cui l'operazione è stata effettuata o il servizio è stato reso non ne sussistesse una corrispondente pubblicizzazione (ossia vi fosse “mancanza di pubblicità”).  ### non deduce specificamente quali sarebbero le clausole non conteggiate o erroneamente ### conteggiate in sede di ### e pertanto da sostituire o escludere ai sensi della normativa predetta; anzi, dedotto che l'ISC “effettivamente applicato” risulta una volta “tenuto conto di tutti i costi (imposta sostitutiva 462,50, commissione una tantum € 150,00, stima immobile € 280,00, polizza infortuni)”, chiede comunque l'applicazione del tasso di interesse sostitutivo. 
È evidente che, in particolare in caso di contestazione specifica dell'intermediario, individuare univocamente quale costo del credito pattuito sia stato dall'intermediario non conteggiato o erroneamente ### conteggiato in sede di ### può rivelarsi particolarmente difficile; e ciò può spiegare perché, per i contratti con i consumatori cui si applica l'art. 125-bis d.lgs. 385/1993 (ossia, come detto, non per il contratto oggetto del presente giudizio), il legislatore abbia sostanzialmente previsto che qualsiasi (anche se in via interpretativa da specificarsi come consistente) difformità tra ### indicato e ### “esatto” comporta comunque la riduzione dell'intero costo del credito (interessi e altre condizioni) nella misura del tasso di interesse sostitutivo, ai sensi dell'art. 125-bis, c. 7, d.lgs. 385/1993 (### di coordinamento 12832/2018). 
Infine, e comunque, il Tribunale osserva che non comporta la qualificazione di nullità parziale ex artt. 117, c. 6 e 125-bis, c. 6, d.lgs. 385/1993, la concreta applicazione (più volte richiamata dall'attore) di condizioni non conformi a quelle pattuite, perché in tal caso non si realizza una pubblicizzazione inidonea delle condizioni contrattuali ma piuttosto un inadempimento, ossia una esecuzione del contratto difforme da quanto pattuito; e che nel caso di finanziamento con tasso di interesse variabile il ### ha evidentemente una valenza meramente indicativa (### della ### d'### in materia di trasparenza del giugno 2009, ### VII, par. 4.2.4, “se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso debitore o le altre spese computate nel ### ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del ### stesso, si ipotizza che il tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito”). Tale ultimo profilo rileva a maggior ragione nel caso di specie, in cui più condizioni contrattuali sono state altresì oggetto di variazione negoziale ###, tra l'altro su richiesta del finanziato e con espressa precisazione che la modifica “non implica novazione dell'originario contratto […] le cui clausole restano ferme, valide ed efficaci ad ogni effetto”, sicché appare pretestuosa l'eccezione di nullità delle rinegoziazioni fondata sulla mancata indicazione di nuovo ### (la cui funzione di rendere edotto il contraente del costo complessivo dell'operazione creditizia ha comunque evidente minor rilievo in sede di rinegoziazione a vantaggio del cliente di un contratto di credito già in essere), nullità cui in ogni caso conseguirebbe l'applicazione dell'originario contratto senza le modifiche successive, non l'invocata gratuità ex nunc del rapporto.  2.4. ### di un “dolo” di BPB nella originaria stipulazione del mutuo (per aver “ipotizzato” un tasso di interesse “sottostimato”), comunque non provata né oggetto di istanze istruttorie disattese, è contraddetta dal consenso della stessa alle successive rinegoziazioni del tasso di interesse in termini più favorevoli per il finanziato.  2.5. In relazione alle deduzioni di usurarietà ###, il Tribunale osserva quanto segue. 
Il tasso soglia ministeriale richiamato dall'attore è parametro del giudizio di usurarietà oggettiva dei costi del credito (in primo luogo, interessi corrispettivi), non delle sanzioni per inadempimenti, quali gli interessi di mora. 
I parametri/soglie del giudizio di usurarietà oggettiva possono essere utilizzati solo in relazione ai “corrispettivi” cui sono riferiti e, appunto, il tasso soglia ministeriale non è riferito agli interessi di mora, come da istruzioni della ### d'### per le quali il ### posto a base del tasso soglia ministeriale non comprende gli “interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”. 
In definitiva, il giudizio di usurarietà oggettiva formulato dall'attore è errato. 
Né in senso contrario possono avere seguito gli argomenti di C. ord.  27442/2018. 
Infatti, per un verso, tale pronuncia si pone in contrasto con il principio di “simmetria” di costruzione di parametro e oggetto del giudizio di usurarietà oggettiva ricavabile univocamente da C. sez. un. 16303/2018. 
Per altro verso, gli argomenti svolti da C. ord. 27442/2018 sostanzialmente si confutano per reductio ad absurdum lì dove (par. 1.8.4) configurano l'applicazione della sanzione punitiva per usura al finanziante che abbia accettato e pattuito un tasso degli interessi di mora inferiore al tasso, particolarmente elevato, che gli sarebbe spettato ex lege ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c. e della normativa in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, perché in tal modo avrebbe deciso di “far da sé” e assunto “i rischi” di assoggettarsi alla diversa normativa in tema di usura; con la conseguenza che nello stesso momento e con riferimento a una medesima operazione di finanziamento l'ordinamento consentirebbe al finanziante di pretendere interessi di mora nella misura prevista dalla normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e però punirebbe per delitto di usura chi abbia pattuito interessi di mora in una misura inferiore a quella ma superiore al tasso soglia degli interessi corrispettivi. 
Piuttosto, poiché la pattuizione di interessi di mora è sostanzialmente una predeterminazione forfettaria del danno per inadempimento, sub specie di ritardo, dell'obbligazione pecuniaria, e quindi una clausola penale, il rimedio nei confronti di interessi di mora “manifestamente eccessivi” (ma tali non sono quelli pattuiti nel caso di specie) è propriamente la riduzione a equità ai sensi dell'art. 1384 c.c. (salve le previsioni degli artt. 33, c. 2, f, e 36 d.lgs.  n. 206/2005; ### di coordinamento 1875/2014 e 2666/2014).  ### una tesi, anche gli interessi di mora devono essere assoggettati a un controllo di usurarietà oggettiva; e il relativo tasso soglia (ossia parametro di usurarietà) può essere ricostruito in via interpretativa, utilizzando a base il tasso medio degli interessi moratori pattuiti nelle diverse categorie di operazioni creditizie, a sua volta ricavato dalla media delle maggiorazioni a tal fine contrattualmente previste. Ne discende, peraltro ed evidentemente, che il tasso soglia dell'usura oggettiva degli interessi moratori è (del tutto ragionevolmente) superiore al tasso soglia ministeriale dei costi del credito; e d'altronde l'“indagine statistica” della ### d'### del 2001 (successivamente rivista e specificata) rilevò una maggiorazione media (da applicare al ### del 2,1 %. Ebbene, rispetto a tali tassi soglia maggiorati non sussiste alcuna usurarietà oggettiva degli interessi di mora pattuiti nel contratto oggetto di giudizio (art. 5).  ###, l'attore deduce che tale pattuizione contrattuale “risulta usuraria in quanto, perlomeno a partire dalla seconda rata […], si viene a violare il tasso soglia vigente, al momento della stipula del predetto contratto”; il che, per un verso, è palesemente contraddittorio perché, nel caso, il tasso soglia da utilizzare come parametro dovrebbe essere quello “vigente” “a partire dalla seconda rata”; per altro verso, si tradurrebbe comunque nella deduzione di una usurarietà sopravvenuta, sicuramente irrilevante in un contratto di mutuo fondiario (C. sez. un. 24675/2017). 
Quanto alla “commissione” per estinzione anticipata (art. 8 del contratto), essa non è costo del credito (Tribunale di Trento, 15 gennaio 2016) né sanzione per inadempimenti, essendo piuttosto il corrispettivo dell'eventuale esercizio di un diritto di recesso ad nutum del finanziato (multa penitenziale ex art. 1373, c. 3, c.c.); sicché non va conteggiata ai fini del giudizio di usurarietà oggettiva né dei costi del credito (come d'altronde dispongono, da ultimo, le istruzioni della ### d'### dell'agosto 2009, per le quali “le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica”, incluse invece nel TEG ai sensi del par. ###, 2), né delle sanzioni per inadempimenti.  3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri recati dal d.m. 37/2018.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede: a) rigetta l'opposizione; b) condanna ### al rimborso, in favore di ### di ### e ### soc. coop. p.a. e ### s.p.a., delle spese di lite, che liquida in euro 6.005,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% e accessori di legge.  ### 5 novembre 2019. 
Il giudice ### 

causa n. 1161/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Nappi Giovanni

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Tribunale di Bolzano, Sentenza n. 453/2016 del 29-03-2016

... superamento del tasso di soglia rilevato provocherebbe un usurarietà sopravvenuta, con conseguente integrazione automatica del rapporto di mutuo ipotecario ai sensi dell'art. 1339 c.c. con la norma inderogabile che determina i tassi soglia; - che il mutuo ipotecario sarebbe totalmente o parzialmente nullo o invalido (art. 1419 c.c.) con riferimento: - alle clausole di rinvio agli usi in riferimento ai tassi, prezzi e condizioni contrattuali “fatte eventualmente sottoscrivere”; alle clausole contrattuali afferenti prezzi e condizioni più sfavorevoli rispetto a quelli in qualunque modo pubblicizzati o pattuiti con il cliente ai sensi dell'art. 117 TUB; - alle clausole relative al diritto dell'istituto di modificare unilateralmente il contenuto del contratto in senso sfavorevole al cliente; - alle clausole abusive o vessatorie contenute nei contratti di cui il cliente non ha ottenuto una chiara informazione; - alle clausole non debitamente sottoscritte con riferimento al tasso ultralegale anatocistico e agli altri oneri cd. accessori; - alle clausole relative all'applicazione delle valute; - che, inoltre, l'istituto avrebbe omesso l'invio delle comunicazioni riepilogative annuali ai sensi (leggi tutto)...

testo integrale

R. G. n. 1211/2014 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BOLZANO PRIMA SEZIONE CIVILE In Nome del Popolo Italiano Il Giudice presso il Tribunale di Bolzano, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta sub n. 1211/2014, trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2015, promossa da: ### c. f. ###, residente ###, rappresentato e difeso, giusta delega a margine dell' atto di citazione in opposizione con domanda riconvenzionale di data 28.2.2014, dall'avv. ### del foro di ### con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ### del foro di ### via ### n. 2/B; - parte opponente - c o n t r o ### - ### COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. ### con sede a ### via O.  v. Wolkenstein n. 9/A, c. f. e p. IVA ###, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso per rilascio di decreto ingiuntivo del 31.10.2013, dall'avv. ### del foro di ### presso il quale è elettivamente domiciliat ###; - parte opposta - in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3013/13 del Tribunale di ### Conclusioni di parte opponente: Precisate all'udienza del 3.12.2015 come segue: “Il procuratore dell'opponente conclude come in atti, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.” Come in atto di citazione del 28.2.2014: “Voglia il Tribunale di Cremona, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via preliminare, - accertata e/o dichiarata la sussistenza di “gravi motivi” ai sensi dell'art. 649 c.p.c., sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni processuali e di merito di cui in espositiva ed attesa la fondatezza, ictu oculi, della presente opposizione. 
In via principale nel merito, - per i motivi di cui in premessa, previe tutte le declaratorie del caso, revocarsi, annullarsi, dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, assolvendosi parte attrice da ogni pretesa avversaria e, in ogni caso, respingere ogni domanda, eccezione e deduzione di controparte volta al pagamento da parte del signor ### di alcuna somma a qualsivoglia titolo richiesta.  - Previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, accertare e/o dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia, totale o parziale del contratto di mutuo ipotecario di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge, anche in relazione alla non debenza di alcun interesse e/o accertare la legittimità dell'eccezione di inadempimento del contratto di cui in premessa ai sensi dell'art. 1460 e, per gli effetti, dichiarare illegittimo il recesso e la risoluzione dei rapporti per cui è causa, con ogni conseguenza di legge; - Per gli effetti, anche in forza di tutte e ciascuna le specifiche eccezioni e contestazioni sollevate in narrativa e comunque accertato che al predetto rapporto sono state applicate condizioni ed interessi ultralegali e superiori al tasso-soglia di cui alla legge 108/96, dichiararsi per gli effetti illegittimi gli addebiti per interessi e spese eseguiti nell'ambito dei citati rapporti, con applicazione della disciplina in materia di tassi usurari, ovvero, ove applicabile, degli interessi di legge; dichiararsi inoltre come non dovuti gli interessi e le spese conseguentemente alla nullità del rapporto, ovvero subordinatamente, con applicazione degli interessi di legge al tasso legale; accertare e/o dichiarare che la ### - St. ### è tenuta a rimborsare a parte attrice tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse secondo quanto verrà accertato in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dí del dovuto al saldo, ovvero a pagare una somma equivalente all'indebito arricchimento della ### - St. ### in danno dell'opponente; stante quanto sopra, condannarsi inoltre la ### - St. ### a restituire gli importi indebitamente pagati e a risarcire gli ulteriori danni provocati a parte attrice, nella misura che verrà indicata in ### ovvero in quella che il Giudice vorrà determinare, anche secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al saldo; condannare inoltre la convenuta al risarcimento del danno per effetto della indisponibilità delle somme indebitamente trattenute e/o incassate, per mancato guadagno ed impiego rotativo delle predette nell'attività commerciale esercitata, nella misura che il Giudice vorrà determinare, anche secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto al saldo. 
In via subordinata, nella denegata ipotesi di rejezione delle domande sopra formulate e qualora controparte fornisse valida prova del suo credito, previe tutte le declaratorie del caso, dichiararsi come illegittimi e non dovuti gli addebiti per interessi e spese esposti dalla ### - St. ### in relazione a ciascuno e/o tutti i rapporti di cui alla domanda principale e determinare e dichiararsi l'ammontare delle somme effettivamente dovute in base all'applicazione delle condizioni di legge e condannare parte opponente a corrispondere un somma di denaro nella stretta misura in cui controparte avrà dato valida prova, con eventuale compensazione nella misura delle relative poste attive e passive derivanti dalle statuizioni di cui al presente giudizio, accertandosi che nulla è dovuto da parte del signor ### alla ### - St. ### per i motivi di cui in narrativa, previe tutte le declaratorie del caso. 
In ogni caso, ### diritti ed onorari di causa interamente rifusi. 
In via istruttoria, disporre CTU sul contratto di cui in narrativa per verificare l'applicazione di interessi usurari, di interessi anatocistici e la quantificazione degli interessi debitori; acquisire ai sensi dell'art. 210 c.p.c., tutta la documentazione relativa ai rapporti contrattuali per cui è causa. “ Conclusioni di parte opposta: precisate all'udienza del 3.12.2015: “##### Coop. dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domande nuove ex adverso formulate e formulande e formula nei confronti dell'opponente ### le seguenti ### Voglia l'Ill. mo Tribunale di ### contrariis reiectis: Nel merito in via principale: respingere le domande tutte di cui all'opposizione avversaria in quanto infondate per i motivi esposti negli scritti difensivi della #### soc. coop e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando il medesimo definitivamente esecutivo; Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi, nella quale il Tribunale non ritenesse di confermare il decreto ingiuntivo opposto, respingere comunque le domande tutte di cui all'opposizione avversaria così come sopra richiesto e formulato in quanto infondate per i motivi esposti negli scritti difensivi della #### soc. coop e, conseguentemente, accertare e dichiarare che il credito vantato dalla #### soc. coop. nei confronti del signor ### ammonta ad € 129.158,17,-- oltre agli interessi al tasso nominale annuo del 6,50% a far data dal 14.09.2013 al saldo effettivo, oltre alle spese legali liquidate in fase monitoria ed alle spese successive occorrende - ovvero a quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia -; condannare il signor ### al pagamento in favore della #### soc. coop. dell'importo di € 129.158,17,-- per capitale - o a quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia - oltre agli interessi al tasso nominale annuo del 6,50% a far data dal 14.09.2013 al saldo effettivo, oltre alle spese legali liquidate in fase monitoria ed alle spese successive occorrende. 
In ogni caso: con rifusione di spese, diritti e onorari della presente vertenza e del procedimento monitorio. 
In via istruttoria subordinata: Nella denegata ipotesi nella quale il giudicante ritenesse di accogliere la richiesta di CTU formulata da controparte e senza che ciò possa costituire inversione dell'onere della prova, la #### soc. coop. chiede che l'elaborato peritale verifichi la correttezza del calcolo degli interessi e del saldo dei conti dedotti in giudizio, accollando interamente tutte le relative spese in capo all'opponente, avendo quest'ultimo sollevato un'eccezione manifestamente pretestuosa e strumentale, e nominando sin d'ora quale proprio CTP il Dott. ### C/O soc. ### s.r.l. Ortona.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE A) Allegazioni delle parti e cenni processuali: Su conforme richiesta dell'odierna banca opposta il Tribunale di ### ha emesso il decreto ingiuntivo n. 3013/2013 del 4.12.2013, ingiungendo al signor ### in forza dell'inadempimento allegato con riferimento al contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria del 21.8.2008 (allegato n. 1 del fascicolo monitorio), revocato con lettera del 15.7.2013 (allegato n. 2 del fascicolo monitorio), il pagamento della somma di € 129.158,17 (giusto saldo conto del 13.9.2013) dichiarato conforme ai sensi dell'art. 50 TUB (allegato n. 7 del fascicolo monitorio), oltre interesse annuale del 6,50% dal 14.9.2013 al saldo, oltre le spese di procedura (liquidate in € 2.138,00, oltre accessori). 
Avverso detto decreto ingiuntivo, munito della provvisoria esecutorietà, il signor ### ha svolto tempestiva opposizione, eccependo: - che da una analisi preliminare sul contratto di conto corrente n. 03/01/20.125-5 (sul quale è confluita la somma di cui al mutuo ipotecario - cfr. art. 1 del contratto), sul contratto di conto corrente n. 03/01/00.245-7 e sul contratto di mutuo fondiario (con il numero 06/01/10.479-9) relativamente ai tassi e alle competenze applicate dalla banca risulterebbero “anomalie varie”; - che la banca, con riferimento al mutuo fondiario, avrebbe applicato un tasso di interesse ultralegale, pretendendo anche il pagamento di commissioni e spese, in violazione del tasso legale fissato con ### del Ministero dell'### e delle ### e, quindi, dell'art. 1284 c.c., secondo cui gli interessi superiori alla misura legale devono essere pattuiti per iscritto; - che, quindi, sarebbe opportuno disporre una CTU contabile diretta a determinare quale sia stato l'effettivo tasso d'interesse applicato al finanziamento oggetto di causa e per verificare se tale tasso sia stato superiore a quello previsto con il DM 20.12.2000; - che solo attraverso questa determinazione, che “di certo l'opponente non può fornire”, sarebbe possibile accertare il rispetto, o meno, dei limiti stabiliti dall'art. 2 comma 4 della legge n. 108/1996 per la determinazione degli interessi, la nullità delle cui clausole comunque si eccepirebbe; - che apparirebbe “di tutta evidenza quindi che i conteggi effettuati dall'odierna opposta siano errati - in quanto sono conteggiati importi che hanno alterato la posizione contabile a vantaggio dell'istituto - e che pertanto il credito azionato sia sprovvisto di certezza e liquidità, presupposti necessari ex art. 633 cpc per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto - fondato su una certificazione erronea dell'istituto di credito”, che meriterebbe pertanto ad essere revocato; - che l'onere della prova del credito, causa l'inversione per effetto dell'opposizione, spetterebbe all'istituto di credito, prova comunque non fornita con l'estratto conto riassuntivo prodotto nella fase monitoria in relazione al tasso d'interesse applicato; - che dall'analisi preliminare condotta sul contratto di mutuo emergerebbe che la banca al momento della stipula del contratto di finanziamento abbia applicato un tasso superiore al tasso di soglia, da cui discenderebbe ex art. 1815 comma 2 la “nullità della convenzione relativa agli interessi per le aperture di credito, dovuti dal signor ### e quindi la perdita totale del diritto agli stessi da parte dell'istituto di credito.”; - che in ogni caso il superamento del tasso di soglia rilevato provocherebbe un usurarietà sopravvenuta, con conseguente integrazione automatica del rapporto di mutuo ipotecario ai sensi dell'art. 1339 c.c. con la norma inderogabile che determina i tassi soglia; - che il mutuo ipotecario sarebbe totalmente o parzialmente nullo o invalido (art.  1419 c.c.) con riferimento: - alle clausole di rinvio agli usi in riferimento ai tassi, prezzi e condizioni contrattuali “fatte eventualmente sottoscrivere”; alle clausole contrattuali afferenti prezzi e condizioni più sfavorevoli rispetto a quelli in qualunque modo pubblicizzati o pattuiti con il cliente ai sensi dell'art. 117 TUB; - alle clausole relative al diritto dell'istituto di modificare unilateralmente il contenuto del contratto in senso sfavorevole al cliente; - alle clausole abusive o vessatorie contenute nei contratti di cui il cliente non ha ottenuto una chiara informazione; - alle clausole non debitamente sottoscritte con riferimento al tasso ultralegale anatocistico e agli altri oneri cd. accessori; - alle clausole relative all'applicazione delle valute; - che, inoltre, l'istituto avrebbe omesso l'invio delle comunicazioni riepilogative annuali ai sensi della legge n. 154/1992; - che il contratto di mutuo sarebbe anche nullo per inosservanza del principio di buona fede, dal “momento che il sacrificio dell'istituto di credito per l'erogazione del credito diventa un onere di ben più vaste proporzioni a danno del cliente.”; - che l'intimata decadenza dal beneficio del termine con contestuale concessione di un brevissimo tempo per l'integrale adempimento costituirebbe violazione della buona fede contrattuale, con conseguente diritto al risarcimento del danno extracontrattuale sofferto dal cliente; - che gli interessi allo scoperto applicati dalla banca sul conto corrente 03/01/00.245-7 , intestato alla “ditta individuale ### des ### & CO“, e sul conto corrente n. 03/01/20.125-5, intestato al signor ### sarebbero superiori al tasso legale fissato con ### del Ministero dell'### e delle ### ciò in quanto alcuna convenzione di tasso ultralegale sarebbe rinvenibile nei relativi contratti; - che, inoltre, la banca su entrambi i rapporti di conto corrente avrebbe applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori in totale dispregio di quanto previsto dall'art. 25 comma 2 del decreto legislativo n. 342/1999, anche perché il rispetto formale della delibera del ### del 9.2.2000 nel caso di specie, di fronte alla sproporzione tra interessi debitori e creditori, sarebbe una mera apparenza; - che, infine, anche l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto sarebbe illegittima in quanto non prevista nei contratti di apertura di credito in conto corrente. 
Allegando all'atto di citazione il decreto ingiuntivo notificato e una “pre-analisi” non sottoscritta, l'opponente formulava, oltre alle conclusioni di merito trascritte in epigrafe, anche istanza cautelare ex art. 649 cpc. 
Instaurato il contraddittorio sull'istanza cautelare (cfr. decreto di data 18.3.2014), si costituiva l'istituto di credito opposto, dapprima per la fase cautelare e poi anche per la fase di merito, deducendo: - che la cosiddetta “analisi preliminare”, priva di data e sottoscrizione, avulsa da ogni esame del concreto rapporto bancario soggetto ab giudizio, non costituirebbe alcuna prova scritta ai sensi dell'art. 649 cpc; - che la misura degli interessi era oggetto della pattuizione di cui all'art. 1 del contratto di mutuo, la cui determinazione è ancorata al parametro esterno ### 6m/### nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 117 TUB e art. 1346 c.c.; - che le spese e le commissioni erano previste nell'art. 2 del contratto, gli interessi di mora nell'art. 3, con approvazione delle clausole anche ai sensi dell'art. 1341 c.c.; - che la banca in alcun modo avrebbe applicato un tasso usurario oltre soglia; - che la perizia di parte, successivamente prodotta (nel sub procedimento afferente all'istanza di sospensione ex art. 649 cpc), poggerebbe su metodologie errate; - che l'unico tasso da prendere in considerazione ai fini della verifica del rispetto dei tassi di soglia usura sarebbe quello nominale pattuito, maggiorato dei soli eventuali costi accessori (commissioni, spese per assicurazioni obbligatorie), senza cumulo del tasso nominale con quello di mora; - che la funzione dell'interesse di mora è diversa da quella remunerativa del tasso nominale, che trova applicazione nella fase fisiologica del rapporto; il tasso di mora, che troverebbe invece applicazione nella fase “patologica” del rapporto e che avrebbe non una funzione remunerativa/corrispettiva, ma sanzionatoria dell'inadempimento del mutuatario, non verrebbe mai congiuntamente applicato al tasso corrispettivo; i tassi di mora, poi, non verrebbero presi in considerazione per il calcolo del ### i tassi soglia non sarebbero comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti; - che il tasso soglia previsto nel DM 20.12.2007 (allegato n. 21 di parte opposta) per il mutuo a tasso variabile era del 8,625%, mentre l'interesse applicato nel contratto era del 6,50%, quindi ampiamente rispettoso del limite; - che al tasso soglia, nell'ipotesi di renderlo applicabile anche al tasso di mora, dovrebbe aggiungersi quantomeno la maggiorazione del 2,1% giusto rilevamento statistico risalente all'anno 2002 e richiamato nei DM di rilevazione trimestrale e dai chiarimenti della ### d'### - che nel caso di specie la soglia ammonterebbe pertanto a 11,775%, per cui il tasso di mora contrattuale, fissato al 10,50% sarebbe ampiamente rispettoso; - che, peraltro, qualora anche il tasso di mora dovrebbe considerarsi oltre soglia e, quindi, usurario, solo la relativa clausola dovrebbe ritenersi nulla, con conseguente eliminazione soltanto di quelli importi richiesti dalla banca a titolo di mora; - che, infine, nello svolgimento concreto del rapporto la banca mai avrebbe applicato un tasso superiore alla soglia del 8,625%; - che le dedotte nullità del contratto, formulate in modo generico e apodittico, sarebbero comunque infondate: nessuna clausola rinvierebbe agli usi per la determinazione degli interessi, al cliente non sarebbero mai state applicate, in corso di rapporto, condizioni più sfavorevoli, ma semmai più favorevoli, in quanto la banca dal 1.1.2009 avrebbe ridotto la maggiorazione rispetto all'### contrattualmente prevista diminuendola dal 1,500% al 1,250% ( piani di ammortamento sub allegato n. 4 della comparsa); il contratto non prevedrebbe alcuna clausola di modificazione unilaterale del contratto; la banca avrebbe fornito al cliente i documenti di sintesi previsti (allegato n. 6 di parte opposta) e le comunicazioni periodiche previste dal TUB (allegato n. 7); nel contratto di mutuo non vi sarebbe alcuna previsione di valuta o capitalizzazione di interessi, in quanto invero non si tratterebbe di un apertura di credito in conto corrente; il credito ingiunto, infine, deriverebbe dal fatto che il cliente da oltre 4 anni non avrebbe più versato alcuna rata in restituzione del capitale mutuato, circostanza che spiegherebbe l'ammontare del debito addirittura superiore alla somma mutuata; - che la banca avrebbe tentato per quattro anni, in cui l'inadempimento del cliente si era sempre più conclamato, a conservare il contratto, inviando numerosi solleciti, scritti e orali, a cui, però, l'opponente non avrebbe dato riscontro; ancora nel recedere dal contratto, la banca avrebbe riconosciuto al cliente un termine di 36 gg., quindi un termine bene maggiore rispetto a quello previsto dalla legislazione in materia. 
La banca opposta rassegnava, quindi, le conclusioni, nel merito come trascritte in epigrafe. 
Con ordinanza del 27.6.2014 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 
Con ordinanza del 20.3.2015, rigettate implicitamente le richieste di CTU e di ordine di esibizione, veniva fissata l'udienza del 3.12.2015 per la precisazione delle conclusioni. 
B) Le ragioni di fatto e di diritto della decisione: Va premesso che il procuratore della parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni (udienza del 3.12.2015), a ciò espressamente autorizzato dal Giudice, ha ritirato il fascicolo di parte cartaceo della causa di opposizione (cfr. sottoscrizione per “ritiro fascicolo” sul frontespizio della cartella d'ufficio). Il fascicolo di parte non è stato restituito, né insieme al deposito della comparsa conclusionale né successivamente, come confermato anche dallo storico del fascicolo di competenza della cancelleria. 
All'atto della presente decisione, quindi, il fascicolo cartaceo di parte opposta non si rinviene.  ### univoca giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 26030 del 10 dicembre 2014 e sentenza n. 10741 del 25 maggio 2015), in caso di mancata restituzione del fascicolo di parte, ritualmente ritirato, entro il termine previsto dall'art.  190 cpc, il Giudice non è tenuto, in difetto di annotazioni di cancelleria e/o di altre allegazioni indiziarie necessitanti un accertamento ulteriore, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma, anzi, ha il dovere di decidere la causa prescindendo dai documenti contenuti in detto fascicolo, salva la facoltà della parte di riprodurlo in grado d'appello. 
La causa va, quindi, decisa alla luce della documentazione allegata al ricorso monitorio (il cui fascicolo cartaceo di parte risulta agli atti) e l'ulteriore documentazione prodotta e dall'opponente fino all'udienza di trattazione ex art. 183 cpc (non risultano successive produzioni documentali dal fascicolo telematico) e dall'opposta con la memoria ex art.  183 comma 6 n. 2 cpc (l'allegato n. 27, costituito dal bonifico bancario di versamento della somma mutuata sul conto corrente indicato nel contratto di mutuo). 
Va ulteriormente premesso, che l'attore in opposizione, laddove (alle pagine 2, 9, 10 e 11) allega che la banca opposta avrebbe applicato tassi ultralegali senza pattuizione scritta, in violazione dell'art. 1284 c.c., nonché capitalizzato interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c., con riferimento non solo al contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria di cui al decreto ingiuntivo opposto, ma anche con riferimento al contratto di conto corrente n. 03/01/20.125-5, intestato all'opponente, e a quello contrassegnato con il numero 03/01/00.245-7, intestato alla società „### des ### & CO“, non rassegna conclusioni coerenti o intelligibili. 
Infatti, le conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione, mai precisate e/o modificate entro i termini di rito, attengono tutte al rapporto di mutuo ipotecario, anche laddove l'utilizzo di termini al plurale (“citati rapporti in narrativa”) parrebbe a prima lettura rinviare o comprendere anche detti rapporti di conto corrente. Gli accertamenti richiesti nelle conclusioni sono tutti ancorati al dedotto rapporto di mutuo, per cui vi è una discrepanza tra allegazioni in fatto e conclusioni rassegnate che non consente a questo Giudice a decidere su rapporti diversi da quelli dedotti dall'opposta con il ricorso monitorio. 
A prescindere da ciò, anche laddove si dovesse ricomprendere nelle conclusioni una domanda di accertamento e di ripetizione di indebito attinente ai rapporti di conto corrente sopra citati, la stessa sarebbe comunque infondata nel merito. 
In primo luogo, infatti, il rapporto di conto corrente contrassegnato con il numero 03/01/00.245-7 parrebbe intestato a una persona terza, ovvero alla „### des ### & CO“. 
Non si tratta, come invece pare sostenere l'opponente, di una ditta individuale, ma di una società in accomandita semplice (lo si ricava dalla ragione sociale), in nome e per conto della quale, però, l'opposizione non viene svolta. 
In secondo luogo, poi, con riferimento a tali rapporti, che sono distinti dal rapporto di mutuo oggetto del decreto ingiuntivo, sia per titolo giuridico sia per oggetto della pretesa, non opera l'inversione di ruolo tipica del procedimento in opposizione a decreto ingiuntivo. Per detta domanda, anche qualora interpretata come domanda o eccezione riconvenzionale, l'opponente ha l'effettivo ruolo di attore in senso sostanziale, con l'onere di prova conseguente. 
Spettava, quindi, all'opponente la produzione in giudizio della documentazione contrattuale pertinente (in primis, la produzione in giudizio dei contratti di conto corrente). Tale documentazione non è allegata alla perizia di parte che ha esaminato esclusivamente il contratto di mutuo ipotecario. Il documento detto “analisi preliminare”, privo di data e di sottoscrizione, non ha allegati ed è del tutto oscuro sia con riguardo a metodologie eseguite sia a documenti esaminati, sicché non vale neppure come indizio di prova.  ### va ora condotto sul contratto di mutuo fondiario del 21.1.2008 (allegato n. 1 del fascicolo monitorio). 
Con riferimento al mutuo di € 120.000,00, messo a disposizione del mutuatario con bonifico sul conto corrente n. 03/01/20125-5, intestato all'opponente (cfr. anche la prova documentale sub allegato n. 27 della parte opposta), il contratto prevede all'art. 1 un tasso nominale annuo di 6,500 %, corrispondente al tasso di riferimento ####/### (= giorni), media dei mesi di giugno e dicembre antecedenti la stipula del contratto, maggiorato di 1,500%, arrotondato al successivo ¼ di punto. Il tasso di riferimento alla stipula veniva indicato al 4,823%. Le parti, poi, pattuivano la variabilità del tasso, ancorato al tasso ####/### - media di giugno - dicembre, con adeguamento semestrale al 1.1. e al 1.7. di ogni anno, con arrotondamento al successivo ¼ di punto.  ###. 1 elenca, poi, analiticamente gli ulteriori oneri a carico del mutuatario, che portano il tasso annuo effettivo globale ### al 6,771% alla data di stipula del contratto. Trattandosi di tasso variabile, anche esso è soggetto alla variazione semestrale secondo i criteri fissati per il tasso nominale. 
All'art. 2 è regolato il piano di ammortamento. La restituzione doveva avvenire con 40 rate semestrali, il cui importo era previsto, alla stipula del contratto, in € 5.403,37. 
Trattandosi di contratto a tasso variabile, le parti convenivano che anche l'ammontare delle rate, rimanendo unico il numero, poteva variare giuste le variazioni del tasso nominale. Con la firma del contratto, il mutuatario confermava anche di avere ricevuto il piano di ammortamento. 
All'art. 3 le parti pattuivano il tasso di mora, costituito dal tasso nominale vigente al momento del ritardato pagamento, della risoluzione del contratto, etc., maggiorato del 4%. Il tasso di mora pattuito alla stipula del contratto ammontava, pertanto, a 10,5% (cfr. anche la clausola contrattuale art. 6 attinente alla garanzia ipotecaria).  ### lamentava nell'atto introduttivo, successivamente precisato con riferimento all'affermato carattere usurario delle clausole di determinazione degli interessi con la memoria di replica autorizzata di data 12.5.2014 (dimessa nel corso del sub-procedimento relativo all'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto): a) che la banca avrebbe applicato un tasso di interesse ultralegale, pretendendo anche il pagamento di commissioni e spese, in violazione del tasso legale fissato con ### del Ministero dell'### e delle ### e, quindi, dell'art.  1284 c.c., secondo cui gli interessi superiori alla misura legale devono essere pattuiti per iscritto: Le parti hanno espressamente convenuto, agli artt. 1, 2 e 3 del contratto, l'applicazione di un tasso corrispettivo superiore al tasso legale. La determinazione della variabilità del tasso e della sua misura corrisponde ai criteri di trasparenza e di prevedibilità di cui alle disposizioni in materia di contratti bancari (###, per cui il contratto rispetta appieno l'esigenza di cui all'art. 1284 comma 3 c.c.. 
La doglianza sul punto dell'opponente è contraddetta dalla documentazione allegata al ricorso monitorio e va, pertanto, rigettata.  b) che il contratto di mutuo presenterebbe profili di usura oggettiva e soggettiva dall'origine, cioè dal momento della stipula del contratto, in quanto il tasso di mora del 10% supererebbe il tasso soglia del 8,63% (usura oggettiva) e il tasso corrispettivo supererebbe il ### (usura soggettiva): Parte opponente, nella memoria del 12.5.2014, nel sostenere il carattere usurario del contratto, si basa essenzialmente sull'elaborato peritale a firma di ### definito nell'elaborato “perito e tecnico contabile in materia bancaria”, di data 10.2.2014 (dimesso all'udienza del 10.4.2014). 
Detta perizia dalla pagina 1 alla pagina 7 contiene generiche considerazioni in tema di contratto di mutuo, non attinenti al caso di specie. 
Nel quadro riassuntivo delle condizioni contrattuali il perito indica erroneamente il tasso di mora in un 10%, laddove questo ammonta a 10,5% (tasso nominale del 6,5% maggiorato di 4%). 
Nel proseguo, l'analisi del perito si sofferma a lungo e principalmente sulla problematica dell'asserito effetto anatocistico dell'ammortamento “alla francese”, che seguirebbe una capitalizzazione “d'interesse composto” a rata fissa, in cui il tasso d'interesse effettivo sarebbe superiore a quello dichiarato nel contratto attraverso una formula matematica attuariale, in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c.. 
Tuttavia, né nell'atto introduttivo né nella memoria autorizzata del 12.5.2014 né nelle memorie ex art. 183 comma 6 cpc l'opponente ha mai allegato, con riferimento al contratto di mutuo fondiario oggetto del decreto ingiuntivo, una doglianza di violazione dell'art. 1283 c.c. da parte della banca opposta. Né ha dedotto che attraverso un effetto anatocistico nascosto, derivante secondo il perito di parte in generale dall'applicazione dell'ammortamento cosiddetto alla francese, il tasso nominale e quello effettivo annuo globale sarebbero stati indicati erroneamente, non tenendo conto dell'effetto di matematica attuariale descritto in perizia, per cui sotto questo profilo il contratto, meglio le clausole di determinazione degli interessi, s'esporrebbero a nullità parziali per indeterminatezza.  ### non ha, cioè, allegato negli atti difensivi la nullità parziale del contratto sotto questo profilo. 
Pure dovendosi in tema di nullità negoziali spingere l'esame del Giudice oltre a quanto risulta espressamente dagli atti difensivi per spostarsi anche all'esame dei documenti contrattuali, l'affermazione contenuta nella perizia di parte, secondo cui l'ammortamento a rate costanti per la durata dell'intero rapporto di mutuo a tasso variabile necessariamente conterebbe una violazione dell'art. 1283 c.c. si risolve in una petizione di principio, perché ben può essere il piano di ammortamento “alla francese”, in cui, cioè, la rata costante (sia per ammontare sia per numero), soggetta a revisione periodica al variare del tasso variabile, nel contenere in sé una parte di interesse e una parte di capitale (decrescente la misura degli interessi, accrescente la parte capitale), rispettoso del divieto della capitalizzazione degli interessi di cui all'art. 1283 c.c.. 
Anche la giurisprudenza di merito, condivisa da questo Giudice, non afferma la tesi dell'illegittimità tout court dell'ammortamento alla francese, né sotto il profilo qui non correttamente dedotto della violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. né sotto quello, genericamente allegato dall'odierno opponente con riferimento all'indeterminatezza, e quindi nullità, della determinazione del tasso d'interesse nominale :“con il termine "piano di ammortamento alla francese" (ovvero "a rata costante") dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso; tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità). In ogni caso la "condizione di chiusura" risponde a una precisa regola matematica, e il ### nel caso di specie, ha riscontrato il rispetto da parte della banca di quella precisa "condizione di chiusura" che nell'ammortamento alla francese viene definita "condizione iniziale"; il CTU ha rilevato che la formula matematica in questo caso "utilizza la legge di sconto composto", ma unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile - che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese risponde alle regole dell'interesse semplice”. (Tribunale di Milano, sentenza 5 maggio 2014). 
Invero, l'opponente non ha indicato, neppure genericamente, che il paventato meccanismo anatocistico dell'ammortamento alla francese applicato dalla banca avrebbe comportato l'indeterminatezza della misura del tasso corrispettivo (### indicato in contratto e che, conseguentemente, si sarebbe violato il principio di legalità di cui all'art. 1284 c.c.. 
Peraltro, la perizia di parte si limita a calcolare un danno “futuro” derivante dall'anatocismo nascosto del piano di ammortamento de quo, basandolo si un “TAN di previsione” del 2,1571% a partire dal 30.6.2010 (momento dal quale l'opponente è rimasto definitivamente moroso - circostanza peraltro non contestata e emergente dalla stessa perizia di parte opponente), senza peraltro esaminare compiutamente il piano di ammortamento allegato al contratto e verificare, su di esso, se vi sia una effettiva discordanza tra l'interesse dichiarato in contratto e l'interesse risultante dal meccanismo di ammortamento in concreto utilizzato. 
In conclusione, di “interesse composto” si può parlare solo quando gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale, andando così ad aumentare la base di capitale produttiva di ulteriori interessi. Ma ciò non avviene nell'ammortamento de quo a rata costante, perché gli interessi di ciascun periodo vengono calcolati sulla basa costituita solo da capitale residuo, alla scadenza della rata gli interessi non vengono capitalizzati, ma devono essere pagati come quota interessi, e il pagamento a scadenza del periodo riduce il capitale produttivo di interessi nel periodo successivo. 
Con riferimento al carattere usurario del mutuo la perizia di parte dalla pagina 18 alla pagina 31 offre una interpretazione della legge in tema di usura, un'illustrazione del metodo di rilevamento del tasso di soglia e un excursus giurisprudenziale su varie questioni attinenti al reato d'usura, senza mai procedere all'esame della concreta fattispecie. 
A pagina 32 il perito di parte, nel rendersi interprete della sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013 della Suprema Corte, incorre in errore, laddove afferma che la Suprema Corte avrebbe sostenuto che “infatti, il tasso del mutuo è comunque da considerarsi usurario se la somma tra gli interessi convenzionali, cioè quelli dalla banca richiesti come corrispettivo per il prestito, e quelli moratori fissati nel contratto di mutuo, cioè dovuti dal mutuatario nel caso di ritardato pagamento, supera il tasso soglia di usura stabilito dalla legge.” Di ciò non vi è traccia nel pronunciamento della Suprema Corte citato. 
Che non si possano cumulare i tassi corrispettivi con quelli fissati a titolo di mora, al fine della verifica del rispetto della legislazione anti usura (art. 1815 c.c.), discende direttamente dalla circostanza che i tassi non si applicano cumulativamente, ma quelli corrispettivi, che costituiscono la remunerazione della banca per il prestito erogato e che trovano applicazione fino a quando il mutuatario è fedele ai suoi doveri contrattuali, viene interamente sostituito dal tasso di mora per il caso e dal momento dell'inadempimento del cliente, assolvendo, quindi, ad una funzione risarcitoria e sanzionatoria dell'inadempimento del contraente. 
In realtà, lo stesso perito poi pare non cumulare i due interessi (cfr. scheda a pagina 32 della perizia). 
Il perito, poi, pare sostenere che il tasso nominale del 6,5% (che, in realtà, in corso di rapporto e sensibilmente diminuito, come emerge dagli aggiornamenti del piano di ammortamento allegati alla perizia di parte), in quanto superava all'origine il ### rilevato (indicato in 5,750%), per ciò soltanto incorrerebbe in usura soggettiva, pure essendo rispettoso del tasso soglia (indicato dal perito di parte in 8,630% mentre l'opposta lo indica leggermente più basso con il 8,625%). 
Tuttavia, in assenza di qualsiasi allegazione di parte opponente, secondo cui l'istituto di credito avrebbe sfruttato una particolare condizione soggettiva del mutuatario a suo svantaggio nella determinazione dell'ammontare del tasso nominale, non può condividersi l'apodittico assunto del perito secondo cui il fatto che la banca abbia applicato un tasso nominale leggermente sopra il tasso medio rilevato nel periodo, che è l'espressione della media dei tassi applicati dal sistema bancario nazionale per una determinata operazione finanziaria, darebbe, per ciò solo, luogo ad una situazione di usura soggettiva. Una simile affermazione non può proprio desumersi alla luce del dettato normativo positivo di cui all'art. 644 comma 3 cp, secondo cui sono considerati usurari anche gli interessi inferiori al tasso soglia, qualora, con riferimento anche al tasso medio dell'operazione finanziaria e “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto”, qualora gli interessi risultino “comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, …, quando chi li ha dati o li ha promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.” Nel corso del procedimento parte opponente nulla ha allegato sotto il profilo delle proprie condizioni soggettive di difficoltà al momento della stipula del contratto, nulla ha allegato ca. le concrete modalità del fatto costituente reato, etc.. 
Il mero fatto del superamento del tasso medio, peraltro modesto, non è sufficiente ad integrare la condotta illecita prevista e punita dall'art. 644 comma 3 cp. 
Ma anche l'affermazione del perito, secondo cui la banca sarebbe incorsa in usura oggettiva, non merita accoglimento per le seguenti ragioni. 
Va premesso che anche il perito di parte sostiene l'usurarietà con solo riferimento al tasso di mora (peraltro indicato in modo erroneo, come detto, in quanto era alla stipula del contratto del 10,5 % e non del 10%). 
Questo Giudice, peraltro, non condivide la tesi (sostenuta dall'opposta negli scritti difensivi) secondo cui al tasso medio rilevato dalla ### d'### per rendere comparativi i tassi corrispettivi e quelli di mora, dovrebbe applicarsi l'aumento del 2,1% come da rilevazione statistica del 2002. Ciò in quanto tale assunto non poggia su alcuna disposizione normativa e, da un punto di vista pratico, il rilevamento statistico risale ormai a oltre un decennio addietro senza mai essere stati rinnovato. 
Questo Giudice, invece, accede alla tesi secondo cui il tasso di mora non soggiace rigidamente ai limiti delle soglie elaborate dagli enti amministrativi a ciò preposti (### d'### e Ministero dell'### e delle ### sulla base della legislazione antiusura (legge n. 108/1996) per l'evidente diversità ontologica tra i due tipi d'interesse (remunerativo/corrispettivo l'uno, risarcitorio/sanzionatorio l'altro), per la non comparabilità pertanto dei due tassi d'interesse che ne scaturiscono e la non assoggettabilità del tasso di mora alle rigide gabbie costituite dalle soglie indicate per i singoli rapporti finanziari. 
Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 644 cp, come sostituito dall'art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, che definisce il delitto di usura quale “dazione o promessa, … in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, di interessi o altri vantaggi usurari …”. ###. 1815 comma 2 c.c. sanziona, poi, con la nullità la clausola contenete la pattuizione di interessi usurari. ###. 2 comma 1 della legge 108/1996 rimette al Ministero dell'### e delle ### sentita la ### d'### il compito di rilevazione trimestrale del ### (comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse). Il tasso medio così rilevato per ogni categoria di operazione finanziaria doveva essere inizialmente aumentato della metà per aversi il tasso soglia oltre il quale il tasso doveva oggettivamente considerarsi usuraio ai sensi dell'art. 644 comma 3 cp. In seguito alla novella di cui al DL n. 70/2011 (art. 8 comma 5 lettera d), al fine di questa determinazione, oggi il ### deve essere aumentato di un quarto, maggiorato di più 4 punti percentuali.  ###. 1 comma 1 del DL 394 del 29 dicembre 2000, che forniva una interpretazione autentica della legge n. 108/1996, ha precisato, poi, ai fini dell'applicazione dell'art.  644 cp e dell'art. 1815 comma 2 cc s'intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. 
Le istruzioni della ### d'### susseguitesi nel 2009 e con nota del 3.7.2013, escludono dal rilevamento dei tassi effettivi globali espressamente i tassi di mora e gli oneri assimilabili, comprendendovi tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. 
Dal 25.3.2011 anche i ### ministeriali di pubblicazione dei rilevamenti espressamente specificano che i tassi medi effettivi globali “non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per il caso di ritardato pagamento.” In giurisprudenza di merito, sostanzialmente, si contrappongono due tesi di fondo: - un primo filone afferma che gli interessi moratori concorrono a determinare il tasso effettivo globale dovuto dal cliente per l'erogazione del credito. I sostenitori di questa tesi fanno leva anche su alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 5286 del 22 aprile 2000), che si è espressa in senso favorevole all'equiparabilità degli interessi moratori e corrispettivi, basata su un principio di omogeneità di trattamento, pure nella diversità di funzione (l'assunto è ripreso, talvolta anche incidentalmente, nella sentenza n. 29/2002 della Corte Costituzionale e nelle successive decisioni della Corte di ### sentenze n. 5324/2003, n. 603/2003 e n. 350/2013). In secondo luogo la previsione di cui all'art. 644 cp sarebbe onnicomprensiva degli oneri rilevanti ai fini della punibilità della fattispecie di reato; il quarto comma, cioè, nell'imporre di tenere conto di tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate all'erogazione del credito, vi includerebbe anche quanto pattuito a titolo di mora; in terzo luogo, la tesi troverebbe anche conferma testuale nel citato art. 1 comma 1 del DL n. 394/2000, dove la locuzione interessi promessi o comunque convenuti “a qualunque titolo” consentirebbe di includere negli interessi rilevanti, per il superamento del tasso soglia, anche quelli di mora; - sulle conseguenze, che ne derivano, questo filone giurisprudenziale offre soluzioni diverse: c'è chi somma addirittura al tasso corrispettivo quello moratorio per poi raffrontarlo al tasso soglia degli interessi corrispettivi oggetto di rilevazione trimestrale; altra parte, pure prendendo atto della non cumulabilità dei due tassi, sposta la valutazione sull'effettivo sviluppo del rapporto, esigendo che il tasso di mora, che verrà applicato solo sullo scaduto con conseguente aumento dell'onerosità per il debitore, deve essere comunque contenuto nella forbice tra il tasso medio e il tasso soglia; altri ancora ipotizzano una serie di scenari diversi di ogni fase di sviluppo del rapporto per ritenere, che anche la sola verificazione di una delle ipotesi, comporti l'applicazione della sanzione di nullità di cui all'art. 1815 comma 2 cc della clausola di determinazione degli interessi, corrispettivi e moratori. Altri ancora, pure affermando che i tassi moratori rilevano ai fini della verifica dell'usura, sostengono che il raffronto non può essere con il tasso soglia determinato solo per gli interessi corrispettivi, ma con una soglia ad hoc, determinata maggiorando il ### del 2,1%, cioè del risultato dell'indagine statistica a cui si è già sopra accennata (cfr. in tal senso Tribunale di Milano, ### sentenza del 3 dicembre 2014); infine, vi è che ritiene che la nullità, in caso di superamento della soglia, comunque determinata, investa solo la mora; solo, cioè, la pattuizione ca. il tasso di mora sarebbe nulla, con salvezza della pattuizione in ordine al tasso corrispettivo (cfr., ad esempio, Tribunale di Venezia, sentenza del 15 ottobre 2014; Tribunale di ### sentenza del 24 febbraio 2015); mentre altri ancora sostengono che il superamento del tasso soglia per effetto di un qualsiasi onere, quindi anche quello moratorio, connesso all'erogazione del credito implichi sempre la conversione del rapporto da oneroso a gratuito (cfr. Tribunale di Padova, sentenza del 13 maggio 2014); - diametralmente opposto è il secondo filone giurisprudenziale, che sostiene l'irrilevanza del tasso di mora ai fini della determinazione del tasso effettivo globale e, di conseguenza, ai fini della verifica dell'usura; l'impianto normativo in materia di usura, si afferma, fa riferimento alle prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario nella fase fisiologica del rapporto, con la conseguenza che gli oneri previsti per l'eventuale fase patologica, che esulano cioè dalla natura corrispettiva, non rilevano per la rilevazione del tasso “effettivo” da comparare alla soglia; - questo Giudicante ritiene di accedere a questa seconda tesi, che è la più favorevole alla massa dei contraenti rispettosi dei rapporti contrattuali (mentre è meno favorevole ai debitori inadempienti), per i seguenti motivi: 1) è errato il cumulo del tasso corrispettivo con quello di mora, in primo luogo dal punto di vista matematico: il tasso corrispettivo è calcolato, di regola su base annua, sull'intero capitale preso in prestito, mentre gli interessi di mora sono calcolati solo sulla rata scaduta e per i giorni di effettivo ritardo dalla scadenza (la questione non è da confondere, peraltro, con quella della legittimità o meno che vi siano interessi di mora sugli interessi compresi nella rata pagata in ritardo, perché questa va risolta sulla base dell'evoluzione del sistema normativo in tema di anatocismo - art. 1283 c.c. e art. 120 TUB e delibere ###; 2) il riferimento alla locuzione “a qualunque titolo”, contenuto nell'art. 1 comma 1 del DL 394/2000, perché l'art. 644 cp, nel riferirsi nel quarto comma al termine “qualsiasi titolo” , si relaziona espressamente e chiaramente alle “remunerazioni” di cui si deve tenere conto nella determinazione del tasso d'interesse; in applicazione anche del criterio di cui all'art. 12 delle disp. prel. al codice civile e sul presupposto che il legislatore usi i termini tecnici nel significato loro proprio, i termini “corrispettivo” o “remunerazione” evocano un rapporto di sinallagmaticità, cioè di rapporto causale tra prestazioni corrispettive, che non si rinviene con riferimento all'interesse di mora, la cui funzione è quella di predeterminazione preventiva di liquidazione del danno nel ritardo nell'obbligazione pecuniaria e di coercizione indiretta finalizzata a garantire l'adempimento spontaneo del debitore; 3) anche il senso non tecnico della parola “remunerazione” non pare comprendere l'interesse di mora, in quanto nel senso comune remunerazione significa “ricompensa” per un beneficio ricevuto; 4) il dettato di cui all'art. 1 comma 1 del DL n. 394/2000, qualificato dal legislatore come di interpretazione autentica dell'art. 644 cp e della legge n. 108/1996, non può spingersi oltre e non sostituisce o integra la norma che interpreta; peraltro, la volontà del legislatore in quel caso era quella di risolvere problematiche di diritto intertemporale circa l'applicabilità, o meno, degli artt. 644 cp e 1815 comma 2 cc ai rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 108/1996, per cui il riferimento della locuzione “a qualunque titolo” agli “interessi” anziché alle “remunerazioni” non è sufficiente per ritenere che il legislatore abbia inteso modificare la normativa base costituita dalla legge n. 108/1996, equiparando gli oneri da inadempimento a remunerazioni e prestazioni corrispettive del credito erogato; 5) l'assoggettamento del tasso di mora al rispetto del tasso soglia presuppone poi una omogeneità tra istituti che non sussiste nella tripartizione tradizionale tra interessi corrispettivi, moratori e compensativi. La mora costituisce una forma di liquidazione preventiva del danno da ritardo nell'adempimento, con funzione deterrente, per cui non può essere considerata un corrispettivo del mutuo, ma un onere del tutto eventuale che viene in rilievo solo in seguito al comportamento inadempiente del mutuatario nella fase patologica del contratto. ###. 644 cp prende in considerazione, come si è detto, solo gli oneri che sono “corrispettivi” o “remunerativi” della dazione di denaro, per cui gli interessi di mora non possono essere soggetti alla disciplina ex art. 1815 comma 2 cc, ma, semmai, a quella di cui all'art. 1384 cc e/o all'art. 33 comma 2 lettera f del decreto legislativo n. 206/2005 (codice del consumo), ricorrendone i presupposti soggettivi; 6) l'esclusione degli interessi moratori dagli oneri rilevanti per la verifica dell'usura trova poi conferma anche nel diritto comunitario, visto che l'art. 19 par. 2 della direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 afferma che, in tema di contratti di credito ai consumatori, “al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che comportano al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o servizi.”; il paragrafo 3 del citato art. 19 precisa, poi, che “il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.”; 7) gli interessi di mora, che hanno funzione di liquidazione preventiva e forfetaria del danno risarcibile da ritardo, sono assimilabili alle “penali” cui fa riferimento la direttiva citata; 8) la direttiva 2011/7/UE, poi, con riferimento alla lotta ai ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, è espressione della volontà del legislatore comunitario di non escludere o limitare la possibilità per il creditore, a fronte dell'inadempimento della parte obbligata al pagamento, di tutelarsi mediante pattuizione di interessi moratori; 9) anche la legislazione nazionale, nell'art. 2 bis comma 2 del DL n. 185/2008, convertito nella ### n. 2/2009, ribadisce che ai fini dell'art. 644 cp rilevano “gli interessi, le commissioni e provvigioni derivanti dalla clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente”, escludendo, così, l'interesse di mora; 10) infine, anche il nuovo quarto comma dell'art. 1284 c.c., nel rendere applicabile, dalla data della domanda giudiziale, e per il caso di mancata pattuizione del tasso da parte dei contraenti, il tasso previsto dalla legislazione speciale relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, depone a favore della tesi qui sostenuta, in quanto altrimenti l'ordinamento giuridico entrerebbe in evidente contraddizione, perché il tasso di mora da ritardo commerciale sovente (se non sempre) è più alto del tasso soglia previsto, ad esempio, per il mutuo ipotecario, con l'assurda conseguenza che il medesimo limite numerico è per la legge contemporaneamente usurario nell'un caso e addirittura imposto e legale nell'altro; 11) gli interessi moratori non remunerano il creditore, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita di disponibilità di somme di denaro, che subisce a causa dell'inadempimento del debitore e per un periodo di tempo neanche prevedibile (in teoria, fino alla distribuzione del ricavato in sede di esecuzione forzata); il fatto che la penale del saggio d'interesse moratorio possa essere previsto preventivamente, cioè prima dell'inadempimento eventuale alla stipula del contratto, non fa sì che l'obbligazione risarcitoria diventi prestazione corrispettiva del mutuo; 12) l'eventuale eccessività del tasso di mora in concreto applicato bene può trovare rimedio nel ricorso all'art. 1384 cc o con il richiamo della inesigibilità degli interessi eccedenti la soglia usuraria alla stregua del canone di buona fede oggettiva (cfr. Corte di ### sentenza n. 602/2013); 13) infine, l'art. 644 cp è norma penale parzialmente in bianco la cui attuazione precettiva è riferita al meccanismo di determinazione dei tassi soglia, rimessa all'ente amministrativo, che - come si è visto - non include i tassi di mora applicati dal sistema bancario, rendendo così inapplicabile il precetto di cui all'art. 644 al tasso di mora, in quanto la portata precettiva della norma penale non può essere applicata direttamente dall'### e non si possono comparare due valori, cioè ### e tasso di mora con riferimento al tasso soglia rilevato che sono ontologicamente e strutturalmente diversi (cfr. sul punto ampiamente Tribunale di Treviso, sentenza n. 2476 del 12 novembre 2015, ### anche per gli aspetti economici della vicenda). 
La mora, in conclusione, non costituisce “il corrispettivo di una prestazione di denaro” di cui all'art. 644 c.p., ma la predeterminazione della sanzione a carico del mutuatario per il caso dell'inadempimento e pertanto ha connotati di clausola penale che esime il contraente a favore del quale è inserita in contratto dalla prova del danno. 
Nel caso di specie il tasso di mora previsto alla stipula al 10,5%, si è ridotto, con la variabilità del tasso di riferimento (negli ultimi anni sceso quasi allo 0%) e la riduzione dello spread, applicato in favore del cliente dalla banca (ridotto dal 1,5% al 1,25% - circostanza non contestata), non si presta ad una riduzione ufficiosa a cura di questo ### in applicazione dell'art. 1384 ###, quindi, anche sotto questo profilo non merita accoglimento. 
Seguendo l'esposizione dell'atto di citazione in opposizione, l'opponente lamentava poi: c) che l'istituto di credito non avrebbe assolto l'onere della prova del credito, in quanto non sarebbe sufficiente, a tale fine, l'estratto conto riassuntivo prodotto nella fase monitoria: La doglianza è fondata nei limiti che seguono.  ### non contesta il ricevimento della somma mutuata con bonifico sul conto corrente a lui intestato. Non contesta, poi, di essere moroso nel pagamento delle rate sin dal 30.6.2010, circostanza che trova conferma nell'elaborato peritale da egli dimesso. 
In realtà, come risulta dalle quietanze di pagamento allegate alla perizia, l'opponente ha maturato significativi ritardi anche prima della sospensione di ogni pagamento. 
Dalla quietanza di pagamento del 30.12.2009, allegata alla perizia di parte opponente, risulta l'ultimo pagamento della rata di capitale di € 2.138,16 che porta il capitale residuo a € 116.031,58 (cfr. piano di ammortamento aggiornato al 1.7.2009, allegato sempre alla detta perizia). Alla data della certificazione del saldo riassuntivo della banca (13.9.2013 - cfr. allegato n. 7 del fascicolo monitorio) maturavano, quindi, gli importi dovuti a titolo di interesse di mora delle rate sin dal 30.6.2010 non più pagate.  ### riassuntivo del saldo conto, però, non rappresentando compiutamente l'andamento degli interessi corrispettivi e di mora fino alla revoca del finanziamento in data ### (allegato n. 2 del fascicolo monitorio), non consente a questo ### una verifica dell'esattezza di quanto certificato. I piani di ammortamento semestralmente aggiornati allegati alla perizia di parte opponente sono disponibili solo sino al 1.7.2009, mancano quelli prodotti dall'opposta con la memoria di costituzione nella fase cautelare di data 9.4.2014, causa la mancata restituzione del fascicolo di parte opposta.  ###, quindi, alla luce della contestazione dell'ammontare del credito da parte dell'attore in opposizione, ha fornito la prova soltanto del capitale mutuato e non restituito (€ 116.031,58 al 30.6.2010). 
Il decreto ingiuntivo pertanto deve essere revocato. 
In accoglimento della domanda nel merito in via subordinata, spiegata dall'opposta, l'opponente va, in conseguenza, condannato al pagamento all'opposta della somma di € 116.031,58, per capitale non restituito, oltre al tasso convenzionale di mora sulle rate non pagate dal 30.6.2010 sino al 15.7.2013, oltre al tasso di mora convenzionale dal 15.7.2013 al saldo sul solo importo capitale.  d) che ricorra una totale o parziale nullità del mutuo fondiario (art. 1419 c.c.) con riferimento alle clausole di rinvio agli usi in riferimento ai tassi, prezzi e condizioni contrattuali “fatte eventualmente sottoscrivere”; alle clausole contrattuali afferenti prezzi e condizioni più sfavorevoli rispetto a quelli in qualunque modo pubblicizzati o pattuiti con il cliente ai sensi dell'art. 117 TUB; alle clausole relative al diritto dell'istituto di modificare unilateralmente il contenuto del contratto in senso sfavorevole al cliente; alle clausole abusive o vessatorie contenute nei contratti di cui il cliente non ha ottenuto una chiara informazione; alle clausole non debitamente sottoscritte con riferimento al tasso ultralegale anatocistico e agli altri oneri cd. accessori; alle clausole relative all'applicazione delle valute: Tutte queste doglianze sono infondate. 
Nel contratto non si rinvengono clausole di rinvio agli usi, né con riguardo alla determinazione degli interessi né con riferimento ad alcun altro contenuto contrattuale. 
Non risultano condizioni sfavorevoli non pattuite, le contestazioni sollevate sul punto sono talmente generiche da impedire qualsiasi esame da parte del ### Il contratto poi non prevede la facoltà unilaterale per la banca di modificare unilateralmente il contenuto in senso sfavorevole per il cliente. Non è emerso in corso di causa che la banca abbia esercitato un tale inesistente diritto.  ### non ha, poi, indicato in alcun momento le clausole ritenute vessatorie e/o abusive, sulle quale non abbia ottenuto adeguata informazione. La doglianza è da rigettare a causa della sua genericità e vaghezza che non né consente alcun esame. 
Infine, un contratto di mutuo generalmente non contiene una clausola dedicata alla valuta, in quanto le scadenze di pagamento sono previste già in contratto.  e) che l'istituto di credito avrebbe omesso l'invio delle comunicazioni riepilogative annuali ai sensi della legge n. 154/1992: La banca sostiene invece di avere inviato le comunicazioni annuali riassuntive ai sensi del ### La produzione documentale sub allegato n. 7 della comparsa nella fase cautelare del 9.4.2014 non può, però, essere esaminata a causa della mancata restituzione del fascicolo di parte. 
Tuttavia, la circostanza affermata dalla banca dell'invio di dette comunicazioni periodiche non è stata specificatamente contestata ai sensi dell'art. 115 cpc in proseguo di causa. 
Comunque sia, non è emersa alcuna connessione causale tra tale eventuale omissione e l'inadempimento conclamato dell'opponente.  f) che il contratto di mutuo sarebbe anche nullo per inosservanza del principio di buona fede, dal “momento che il sacrificio dell'istituto di credito per l'erogazione del credito diventa un onere di ben più vaste proporzioni a danno del cliente.”: La doglianza non è intelligibile, per cui non può essere esaminata.  g) che l'intimata decadenza dal beneficio del termine con contestuale concessione di un brevissimo tempo per l'integrale adempimento costituirebbe violazione della buona fede contrattuale, con conseguente diritto al risarcimento del danno extracontrattuale sofferto dal cliente: Alla luce dell'inadempimento conclamato e non contestato sin dal 30.6.2010 non pare sostenibile che la banca, esercitando i diritti contrattuali ad essa riconosciuti, sia receduta “all'improvviso” e in mala fede dal contratto con comunicazione del 15.7.2013. Peraltro, con la comunicazione di recesso la banca ha assegnato all'inadempiente un termine di 36 gg. al fine di rientrare dall'esposizione debitoria, termine più lungo di quello legale e contrattuale e abituale nei rapporti banca - cliente. 
C) Le spese di lite: La revoca del decreto ingiuntivo è dovuta all'evidenza alla mancata restituzione del fascicolo di parte dell'opposta. 
Nel merito l'opponente è da considerare parte soccombente. A ciò consegue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite del procedimento di opposizione all'opposta, mentre le spese della procedura monitoria rimangono a carico dell'opposta. 
In aderenza al regolamento n. 55/2014 (###) si tiene pertanto conto del decisum (valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00), delle attività processuali espletate, della trattazione decisoria scritta e della particolarità delle questioni giuridiche affrontate. Si ritiene, quindi, congruo liquidare all'opposta i valori medi tabellari, aumentati del 30% per la fase di studio e quella introduttiva e ridotta della metà per la fase istruttoria, e pertanto: € 3.159,00 per la fase di studio, € 2.015,00 per la fase introduttiva, € 2.700,00 per la fase istruttoria e € 4.050,00 per la fase decisoria, complessivamente € 11.924,00 per compenso professionale, oltre il 15% di rimborso spese forfetario, oltre IVA e ### se dovuti e nella misura e sulle poste previste per legge.  P.Q.M.  ### del Tribunale di ### ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta, definitivamente pronunziando sulle domande promosse da ### nei confronti di ### - ### COOP., con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 28.2.2014, revoca il decreto ingiuntivo n. 3013/2013 del Tribunale di ### di data 4.12.2013; condanna l'opponente ### al pagamento all'opposta #### - ### COOP. della somma di € 116.031,58, quale saldo capitale del contratto di mutuo del 21.1.2008, oltre al tasso convenzionale di mora sulle rate non pagate dal 30.6.2010 sino al 15.7.2013, oltre al tasso di mora convenzionale dal 15.7.2013 al saldo sul solo importo capitale; condanna l'opponente ### al pagamento all'opposta #### - ### COOP. delle spese di lite del presente procedimento di opposizione, che liquida in € 11.924,00 per compenso professionale, oltre il 15% di rimborso spese forfetario, oltre IVA e ### se dovuti e nella misura e sulle poste previste per legge. 
Così deciso a ### 25/03/2016.  ### (dott. ### 

causa n. 1211/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Weissteiner Thomas, Caforio Giuseppina

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