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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1705/2025 del 03-10-2025

... in data ### a sottoporsi alla somministrazione del vaccino, la ### accertava l'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 d.l. 44/2021 da parte del #### trasmettendo l'atto di accertamento all'interessato e all'ordine professionale di appartenenza; - in data ###, l'Ordine dei farmacisti comunicava al ricorrente la ricezione della comunicazione da parte dell'### avente ad oggetto l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e procedeva ad annotare la sospensione del #### dall'esercizio della professione sanitaria nell'albo professionale; - successivamente, in data ###, l'Ordine dei farmacisti, ai sensi del d.l. 172/2021, invitava il ricorrente ad adempiere all'obbligo vaccinale e, a seguito dell'accertamento in data ### del perdurante inadempimento, disponeva l'immediata sospensione dall'esercizio della professione sanitaria. Sulla scorta di siffatte allegazioni, il ricorrente evidenziava l'illegittimità dei provvedimenti di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale emanati dall'### e dall'Ordine dei farmacisti, nonché la conseguente illegittimità dei provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, in quanto provvedimenti emanati in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE QUARTA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Firenze, ###, in composizione collegiale, in persona dei ### Dott.ssa ###ssa ###ssa ### rel. est.  ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di ### iscritta a ruolo al n. r.g. 404/2023 promossa da: ### (c.f. ###), con il patrocinio degli Avv.ti ### e ### elettivamente domiciliat ###atti; -### contro ###, (c.f.  ###), in persona del ###ssa ### con il patrocinio dell'Avv. ### elettivamente domiciliat ###atti; e contro ### (c.f. ###), in persona del #### D'### con il patrocinio dell'Avv. ### elettivamente domiciliat ###atti -### avverso l'ordinanza emessa, all'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., dal Tribunale di Grosseto in data ### e pubblicata in pari data; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 06/06/2025 comunicata il ### sulle seguenti ##### “voglia l'###ma Corte di Appello di Firenze riformare integralmente l'ordinanza impugnata e, conseguentemente: 1) accertare la natura illegittima e ingiustamente discriminatoria dei provvedimenti di sospensione dall'### e dall'Ordine dei ### di ### dall'esercizio della professione di farmacista del Dr. ### 2) condannare l'Ordine dei ### della ### di ### e l'### in solido tra loro, al risarcimento: a. di € 4.514,67 a titolo di danno emergente, nonché b. di € 20.000 a titolo di danno non patrimoniale subito dal ricorrente per effetto della sospensione dell'Ordine e dell'### quantificabile in, ovvero quella somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza al saldo; 3) con vittoria di spese ed onorari di giustizia per il doppio grado di giudizio”.  ### U.S.L. ### sud-est: “### l'###ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare l'appello inammissibile e comunque respingerlo perché infondato in fatto e in diritto, rigettando altresì ogni richiesta e istanza contenute nel medesimo atto di appello e rivolte alla comparente, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze, per tutte le ragioni meglio esplicitate in comparsa”.  ### dei ### della ### di ### “### l'###ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'appello proposto dal signor ### confermando l'ordinanza del Tribunale di ### impugnata in ogni sua parte. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.” ### atto di citazione ritualmente notificato, il #### ha proposto appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Grossetto in data ### e pubblicata in pari data, con cui era stata rigettata la domanda giudiziale proposta da quest'ultimo nei confronti dell'Ordine dei ### della ### di ### (d'ora in avanti anche solo Ordine dei farmacisti) e l'### (d'ora in avanti anche solo ### al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per inosservanza dell'obbligo vaccinale, nonché la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti in ragione della suddetta sospensione. 
Nello specifico, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore #### legale rappresentante della ### di ### & C.  s.n.c., deduceva quanto segue: - in data ###, aveva ricevuto dalla ### un primo invito formale a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione antiCodiv19, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi dell'art. 4, co. 2, d.l.  44/2021, la presentazione della richiesta della vaccinazione ovvero l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale; - in data ###, essendo rimasto privo di effetto anche l'ulteriore formale invito inviato in data ### a sottoporsi alla somministrazione del vaccino, la ### accertava l'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 d.l. 44/2021 da parte del #### trasmettendo l'atto di accertamento all'interessato e all'ordine professionale di appartenenza; - in data ###, l'Ordine dei farmacisti comunicava al ricorrente la ricezione della comunicazione da parte dell'### avente ad oggetto l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e procedeva ad annotare la sospensione del #### dall'esercizio della professione sanitaria nell'albo professionale; - successivamente, in data ###, l'Ordine dei farmacisti, ai sensi del d.l. 172/2021, invitava il ricorrente ad adempiere all'obbligo vaccinale e, a seguito dell'accertamento in data ### del perdurante inadempimento, disponeva l'immediata sospensione dall'esercizio della professione sanitaria. 
Sulla scorta di siffatte allegazioni, il ricorrente evidenziava l'illegittimità dei provvedimenti di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale emanati dall'### e dall'Ordine dei farmacisti, nonché la conseguente illegittimità dei provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, in quanto provvedimenti emanati in osservanza dell'art. 4 d.l. 44/2021, convertito in legge 76/2021, norma da ritenersi contraria ai principi costituzionali ed europei. 
Il ricorrente chiedeva quindi, in via cautelare, la sospensione del provvedimento adottato dall'Ordine dei farmacisti ovvero, in via subordinata, quanto meno per la parte in cui non era stata prevista la possibilità di svolgere l'attività professionale con modalità tali da non implicare contatti interpersonali. Nel merito, chiedeva l'accertamento del proprio diritto al libero esercizio della professione a prescindere dall'obbligo vaccinale e conseguentemente chiedeva annullarsi il provvedimento di sospensione con cancellazione del medesimo dall'albo professionale e condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti in ragione della suddetta sospensione. 
Si costituiva in giudizio l'Ordine dei ### della ### di ### il quale, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che lo stesso aveva emesso il provvedimento in questione in espressa applicazione di una disposizione di legge nonché, nel merito, contestava la pretesa del ricorrente in quanto infondata sia in punto di an che di quantum. Nello specifico evidenziava la legittimità del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione adottato all'esito della comunicazione formale inviata dall'### in ossequio a quanto disposto dal d.l. 44/2021. 
Si costituiva altresì in giudizio l'### la quale, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità del ricorso per violazione dei termini a comparire per il convenuto nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la stessa si era limitata ad accertare l'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del ### Nel merito, istava per il rigetto del ricorso avversario in quanto infondato sia in punto di an che di quantum. 
La causa, istruita documentalmente, veniva definita con l'ordinanza gravata con cui il Tribunale di ### respinta in via preliminare l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dalla ### dichiarava cessata la materia del contendere quanto alla domanda di revoca del provvedimento di sospensione, preso atto che, nel corso del giudizio, era venuta meno l'obbligatorietà della vaccinazione anti covid-19 come previsto dal d.lgs. 162/2022 il quale aveva modificato l'art. 4 comma 1 d.l. 44/2021. 
Con riferimento, invece, alla domanda di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente nel periodo interessato dalla sospensione, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendolo infondato. Nello specifico, rilevata la compatibilità dell'obbligo vaccinale stabilito dal d.l. 44/2021 sia con i principi costituzionali che con la normativa sovranazionale, il Tribunale stabiliva che non era “ravvisabile nel caso de quo un'illegittimità dell'operato dell'### la quale preso atto dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale ha provveduto alla rituale comunicazione, nonché dell'Ordine dei ### che, ha adottato il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione come conseguenza espressamente stabilita dalla legge. Il ricorrente, invero, non ha provveduto a fornire alcun elemento idoneo a ritenere illegittima la sospensione emessa, giacché da un lato non sono stati forniti elementi idonei a ritenere che illegittimamente l'### avrebbe accertato l'inosservanza dell'obbligo giacché risultava applicabile l'esonero di cui al comma 2 dell'art. 4 cit., nonché dall'altro giacché il provvedimento adottato dall'Ordine risulta in diretta applicazione dell'art. 4 comma 4 cit. a tenore del quale “l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo ### professionale”. Inoltre, non risultava rimessa alla valutazione dei singoli ### in assenza di esplicita previsione dell'art. 4 DL 44/2021, la possibilità di non emettere il provvedimento di sospensione a fronte di valutazioni discrezionali quali l'effettiva adozione di misure preventive per la sicurezza dell'utenza (come la separazione degli ambienti), risultando espressamente previsto ai fini dell'esonero il solo possesso dei requisiti dei cui al comma 2 dell'art. 4 cit.” (cfr. pp. 5-6 ordinanza di primo grado). 
Infine, il Giudice disponeva la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione, l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali delle corti di merito contrastanti e il comunicato emesso dalla Corte Costituzionale soltanto in data ### con cui è stata ribadita la non irragionevolezza delle norme adottate per far fronte all'emergenza sanitaria.  #### impugnava siffatta decisione, formulando tre motivi di appello con i quali denunciava: 1) errore del primo Giudice per aver escluso l'illegittimità dell'annotazione nell'albo professionale della sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie effettuata dall'Ordine dei farmacisti della ### di ### in data 7 ottobre 2021; 2) errore del primo Giudice per aver escluso l'illegittimità dell'art. 4 d.l. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021, con la quale era previsto il c.d. obbligo vaccinale anti ### trattandosi di normativa incompatibile sia con la normativa europea che con i principi costituzionali; 3) omessa pronuncia da parte del primo Giudice in ordine alla asserita erroneità dei dati statistici divulgati dall'ISS e utilizzati quali fondamento scientifico della legittimità dell'obbligo vaccinale.  ### chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. 
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'### deducendo l'inammissibilità dell'appello proposto nei propri confronti, in quanto le doglianze avversarie trovavano il loro fondamento nella asserita illegittimità del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, il quale era stato adottato dall'Ordine dei ### e non dall'azienda sanitaria. Nel merito, attesa l'infondatezza dell'appello avversario, ne chiedeva l'integrale rigetto. 
Si costituiva altresì in giudizio l'Ordine dei farmacisti, il quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, nel merito, contestava integralmente le pretese avversarie in quanto infondate sia in punto di an che di quantum debeatur., concludendo per la reiezione del gravame. 
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.05.2025 con ordinanza collegiale del 06.06.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio odierna, all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il perimetro della decisione ### di passare all'esame del merito della vicenda, si deve rilevare che parte appellante, col primo motivo di appello, ha impugnato esclusivamente l'ordinanza di primo grado nella parte in cui ha escluso l'illegittimità del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria adottato, in data ###, dall'Ordine dei farmacisti della ### di ### Diversamente, l'appellante non ha proposto alcuna impugnazione avverso l'ordinanza di primo grado nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell'### nella vicenda de quo e, conseguentemente, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti, con conseguente passaggio in giudicato di siffatta statuizione. 
Pertanto, il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della legittimità del provvedimento di sospensione adottato in data ### dall'Ordine dei farmacisti.  2. ### illegittimità del provvedimento di sospensione adottato in data #### censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell'Ordine dei farmacisti per aver disposto la sospensione dal lavoro del #### in data ###, a seguito dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale.  ### la ricostruzione dell'appellante, “la sospensione disposta dall'### sanitaria non precludeva interamente la possibilità di svolgere l'attività professionale, ma solo quella che determinava il rischio di diffusione del contagio. Inoltre, la normativa speciale attribuiva all'Ordine il solo incarico di comunicazione del provvedimento dell'### sanitaria al professionista. ### della sospensione dell'appellante dall'albo online era, pertanto sicuramente illegittima”. 
Tali doglianze sono del tutto infondate. 
Invero, l'art. 4 del D.L. 44/2021, nella sua formulazione all'epoca vigente, prevedeva al primo comma che: “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da ### 2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da ###2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati […]”.  ###. 4, al secondo comma, prevedeva poi un'ipotesi di esenzione dalla vaccinazione obbligatoria soltanto “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”. 
Stabilito quindi, in via generale, l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgevano la loro attività anche nelle farmacie e nelle parafarmacie (come nel caso che ci occupa) quale requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, l'art. 4 proseguiva specificando al comma quinto e seguenti che l'### sanitaria locale di residenza, ricevuta la segnalazione di omessa vaccinazione a carico di taluno dei soggetti obbligati, “invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti ###2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. 
Ed ancora: “decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. ### dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da ###
CoV-2. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza”.
Venendo all'esame del caso di specie, in data ###, la ### aveva invitato il #### a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione antiCodiv19, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi dell'art. 4, co. 2, d.l. 44/2021, la presentazione della richiesta della vaccinazione ovvero l'insussistenza dei presupposti dell'obbligo vaccinale, per poi inviare, in data ###, un successivo invito formale a sottoporsi alla somministrazione del vaccino. 
A seguito del mancato riscontro da parte del #### la ### in data ###, aveva correttamente accertato l'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 d.l. 44/2021, trasmettendo l'atto di accertamento all'interessato e all'ordine professionale di appartenenza. 
Così come previsto dall'art. 4, comma 6, D.L. 44/2021, nella sua formulazione originaria, “l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da ###2”. Ed ancora, “la sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza”. 
Correttamente, quindi, in data ###, l'Ordine dei farmacisti comunicava al #### la ricezione dell'atto di accertamento da parte dell'### avente ad oggetto l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e procedeva ad annotare la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria nell'albo professionale. 
Successivamente, a seguito del D.L. 172/2021, l'Ordine dei farmacisti, in data ###, invitava il #### ad adempiere e, a seguito, dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale disponeva, in data ###, l'immediata sospensione dall'esercizio della professione. 
Si ritiene quindi corretta la ricostruzione del Giudice di prime cure secondo cui “non è ravvisabile nel caso de quo un'illegittimità dell'operato dell'### la quale preso atto dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale ha provveduto alla rituale comunicazione, nonché dell'Ordine dei ### che, ha adottato il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione come conseguenza espressamente stabilita dalla legge”. 
In conclusione, non è ravvisabile alcun profilo di colpa nell'operato dell'Ordine dei farmacisti, il quale si è correttamente limitato ad applicare la previsione legislativa vigente, la quale prevedeva, in caso di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte dell'### sanitaria, la sospensione di diritto del professionista inadempiente dall'esercizio della professione sanitaria, da annotarsi nell'albo professionale, senza rimettere ai singoli ### professionali la possibilità di non emettere il provvedimento di sospensione a fronte di una valutazione discrezionale sul punto.  3. Sulla asserita illegittimità dell'obbligo vaccinale per contrasto con la normativa europea Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la legittimità dell'art. 4 D.L.  44/2021, convertito in legge n. 76/2012, con cui era stato previsto l'obbligo vaccinale anti ### per contrasto con la normativa europea e con i principi costituzionali, senza tuttavia avanzare alcuna richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale. 
In particolare, l'appellante evidenzia l'illegittimità dell'art. 4 D.L. 44/2021 (e l'illegittimità derivata dei provvedimenti di sospensione adottati dalle parti appellate) per contrasto con la #### 2018/958, “che impone l'obbligo di un test di proporzionalità prima dell'adozione di nuove normative inerenti alle professioni “regolamentate”, tra cui quella di farmacista. ###. 1 precisa che: “Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, la presente direttiva stabilisce norme su un quadro comune per lo svolgimento di valutazioni della proporzionalità prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o prima della modifica di quelle esistenti.” ### è stata recepita con il D.Lgs. 16 ottobre 2020, n. 142, normativa che obbliga il legislatore interno a richiedere l'intervento dell'### garante della concorrenza e del mercato sulle proposte di restrizione formulate o ipotizzate (###3.3). Il governo italiano, con espressa ### del Ministero della ### in data ### (doc. 45), inviata a tutti gli ### professionali, ha espressamente richiamato l'applicabilità, per motivi di ordine costituzionale, della normativa europea come recepita dalla legislazione interna. In particolare, nell'ambito della prescrizione a ciascun Ordine professionale di adeguarsi al contenuto del D. Lgs n.142/2020 quale normativa di recepimento della ### n.958/2018, si afferma, con enfasi in neretto: “l'omissione del prescritto testo di proporzionalità costituisce di per sé, aldilà di ogni valutazione nel merito dell'analisi condotta, una violazione censurabile sotto il motivo profilo della legittimità costituzionale in quanto costituisce una violazione del diritto dell' ### con ogni conseguenza.” ### previsto obbligatoriamente per l'eventuale legittimità della modifica all'esercizio della professione, quale è, certamente, quella dell'obbligo vaccinale selettivo, non è stato rispettato dal legislatore che non ha mai richiesto od ottenuto il parere del garante autorizzativo alla modifica all'esercizio della professione. Il test di proporzionalità imposto dalla normativa europea è stato sicuramente violato in ragione dell'accertata inidoneità della vaccinazione a conseguire il fine della normativa speciale. In luogo della misura della vaccinazione sarebbe, infatti, stato sufficiente e necessario imporre a tutti i professionisti sanitari di svolgere regolari tamponi prima di entrare in contatto con i pazienti. Si rappresenta che la giurisprudenza europea è assolutamente costante nel ritenere che, in applicazione del principio di proporzionalità, “qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva” (ex multis, Corte giust., sent. 11.03.1987, in cause riun. 279, 280, 285, 286/84, ####C:1987:119, punto 34). Si precisa che la materia rientra nell'ambito esclusivo o, comunque, concorrente, dell'attuazione del diritto ### come prevede l'art. 51 della ### dei diritti fondamentali dell'### in sinergia con il già richiamato art. 153 del Trattato sul funzionamento dell'### europea. Dalle circostanze sopra delineate discende l'inapplicabilità, de plano, della norma che ha introdotto il vaccino obbligatorio quale requisito per l'esercizio alla professione sanitaria e, quindi, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati”. 
Sulla scorta di siffatte allegazioni, l'appellante chiede quindi accertarsi l'inidoneità della vaccinazione, imposta dal D.L. 44/2021, quale strumento volto a contenere il contagio del virus nell'esercizio della professione di farmacista, a differenza, invece, del diverso strumento dell'obbligo di esibizione di test negativo al ###2 da parte del professionista non vaccinato al momento dell'ingresso sul luogo di lavoro. 
Il motivo è infondato. 
Sulla questione si condivide la ricostruzione del Giudice di prime cure da cui non vi è ragione di discostarsi e che qui si richiama integralmente: “### ricorrente fonda le sue pretese sulla asserita illegittimità dell'art. 4 D.L. 44/2021 convertito in Lg. n. 76/2021, con la quale è stato previsto il cd. obbligo vaccinale anti ### sia sotto il profilo della compatibilità con la normativa sovranazionale e comunitaria, sia con la costituzione. In particolare, ha dedotto l'illegittimità della normativa emergenziale in esame, giacché la stessa si presenta in evidente violazione con il diritto all'autodeterminazione del singolo, privato della possibilità̀ di non optare per la somministrazione del farmaco a fronte, tra l'altro, di un'efficacia limitata del vaccino quale misura di contenimento. A sostegno della propria tesi parte ricorrente ha citato diversi report e valutazione tratte dalla letteratura scientifica per dimostrare l'inefficacia dell'obbligo vaccinale quale idonea misura a contrastare il contagio e a ridurre il ricovero ospedaliero. Pertanto, ad essere complessivamente contestata nel presente giudizio è l'intera azione amministrativa posta in essere dalle ### come poi recepite dai singoli ### di categoria in attuazione del potere conferito dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per l'accertamento dell'obbligo vaccinale, di cui si lamenta la sostanziale ingiustizia per il contrasto con superiori disposizioni e valori di rilievo europeo e nazionale, non i singoli effetti individuali né i singoli segmenti procedimentali del caso concreto. Ciò detto, appare opportuno rilevare che le valutazioni rimesse al giudice dal ricorrente sono valutazione che in ragione dell'incidenza dell'emergenza sanitaria sulla salute della collettività̀ hanno direttamente interessato il legislatore dell'emergenza, chiamato a effettuare una valutazione di inevitabile bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione del singolo e la tutela della salute della collettività̀, concludendo, all'esito di approfonditi studi e ricerche, le cui risultanze di certo non sono oggetto del presente giudizio, per la necessità di approntare una tutela dei professionisti ma soprattutto dell'utenza ricorrendo all'obbligatorietà̀ della vaccinazione. Inoltre, la prevalenza concessa alla tutela dell'interesse alla salute della collettività̀, sotteso all'obbligo vaccinale, risultava adeguatamente temperato dalla possibilità̀ per i singoli di usufruire di esenzione nelle ipotesi in cui la vaccinazione fosse stata riconosciuta come pericolosa per la salute dello stesso. In particolare, l'art. 4 comma 2 cit. ha espressamente previsto che “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti ###2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita”. Sul punto è, tra l'altro, di recente intervenuta la Corte Costituzionale, la quale ha ritenuto non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull'obbligo vaccinale del personale sanitario. Tra l'altro, deve evidenziarsi che la Corte si era già espressa in tema di vaccinazioni obbligatorie (Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 sulle vaccinazioni obbligatorie ###introdotte dal d.l. n. 73 del 2017) affermando che rientra nella discrezionalità̀ del legislatore prevedere la raccomandazione dei vaccini o l'obbligatorietà̀ di questi e la scelta tra la tecnica della persuasione e, invece, quella dell'obbligo dipende dal grado di efficacia persuasiva con il quale il legislatore, sulla base delle acquisizioni scientifiche più avanzate ed attendibili, riesce a sensibilizzare i cittadini in ordine alla necessità di vaccinarsi per il bene proprio e, insieme, dell'intera società̀ e ancora che una legge volta ad imporre un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost. se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri. In tal senso, inoltre, si era già espresso il Consiglio di Stato il quale ha precisato che “le misure contestate ... si inseriscono nel quadro di una strategia generale di contrasto alla pandemia e non risultano essere sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari, atteso che il diritto all'autodeterminazione di quanti abbiano deciso di non vaccinarsi è da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quali sono la salute pubblica e il diritto allo studio in condizioni di uguaglianza. Ciò tanto più in considerazione del fatto che il diritto alla salute del singolo è garantito dalle previsioni legislative che consentono l'esenzione ovvero il differimento dell'obbligo vaccinale in presenza di situazioni cliniche incompatibili” (Consiglio di Stato, decreto n. 416/22). ### di Stato ha, invero, ribadito, stante tra l'altro l'espressa previsione di un esonero per motivi di accertata incompatibilità̀, come la vaccinazione obbligatoria imposta dall'art. 4 cit. in ragione della diffusione della malattia rispettasse tutti i requisiti fissati dall'ordinamento e ribaditi da ultimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018 (cfr. sul punto Consiglio di Stato sent. n. 7045/21). Inoltre, l'obbligo vaccinale stabilito dal DL 44/21 non appare in contrasto con la normativa sovranazionale. Al riguardo, invero, risulta opportuno rammentare che l'art. 8 CEDU espressamente ammette che sia giustificata un'ingerenza di un'autorità̀ pubblica nel “diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”, laddove “tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società̀ democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui” e la stessa Corte EDU ha affermato la compatibilità̀ con detta disposizione di normative nazionali in tema di vaccinazione obbligatoria, quando con essa vengano perseguiti obiettivi di protezione della salute e dei diritti di libertà altrui e la misura si riveli necessaria (v. sentenza ### 8.4.2021). Non può̀, dunque, a fronte degli orientamenti diffusasi nelle più̀ alte ### essere seguita la tesi del ricorrente quando invoca la prevalenza del diritto di autodeterminazione ai fini di giustificare l'accoglimento della domanda risarcitoria, a scapito dell'interesse pubblico alla vaccinazione obbligatoria delle categorie individuate, poiché́ come ben delineato dal Consiglio di Stato nella sentenza già̀ citata n. 7045/21 non può̀ trovare applicazione in un ordinamento democratico la logica dei cc.dd. diritti tiranni e, cioè̀, di diritti che non entrano nel doveroso bilanciamento con eguali diritti, spettanti ad altri, o con diritti diversi, pure tutelati dalla ### e pretendono di essere soddisfatti sempre e comunque, senza alcun limite, [...] perché́
«il concetto di limite è insito nel concetto di diritto» (Corte cost., 14 giugno 1954, n. 1) ed è stata espressamente sempre ripudiata anche dalla Corte costituzionale che, come noto, ha chiarito che tutti i diritti tutelati dalla ### - anche quello all'autodeterminazione - si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri perché́, se così non fosse, si verificherebbe «la illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette» (Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85). 
In altri termini, il Tribunale - richiamando la giurisprudenza formatasi in materia - ha sottolineato la legittimità dell'obbligo vaccinale in quanto lo stesso legislatore, al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, è stato chiamato ad emanare una normativa emergenziale all'esito di una ponderata ed inevitabile valutazione di bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione del singolo e il diritto alla salute della collettività. A tal fine, la normativa applicata al caso in esame prevedeva che l'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte degli esercenti la professione sanitaria determinava l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, poiché, in assenza di vaccinazione, il lavoratore era un potenziale veicolo di contagio per la collettività. 
In ogni caso, l'art. 4, comma secondo, del D.L. 44/2021 prevedeva espressamente l'esenzione della vaccinazione ovvero il differimento della stessa “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”, proprio al fine di valutare la compatibilità della vaccinazione caso per caso. 
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire più volte che “in tema di vaccinazione anti-### la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto - disposta, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario ed equiparato - è costituzionalmente legittima siccome espressiva del contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, che trova attuazione in un bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost. non irragionevole né sproporzionato, tenuto conto della natura altamente contagiosa del virus” (cfr., ex multis, Cass., Sez. Lavoro, Sentenza n. 9243 del 08/04/2025).
Ferma quindi la compatibilità dell'obbligo vaccinale con la normativa comunitaria e con i principi costituzionali per le ragioni anzidette, non è ravvisabile alcun profilo di illegittimità nell'operato sia della ### la quale preso atto dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del #### ha provveduto alla rituale comunicazione, sia dell'Ordine dei farmacisti, il quale si è limitato ad adottare il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria in ossequio a quanto espressamente previsto dal D.L. 44/2021 nella versione ratione temporis vigente.  4. Sulla asserita erroneità dei dati diagnostici rilasciati dall'### di ### il terzo e ultimo motivo di appello, l'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui omette di pronunciarsi in relazione all'asserita erroneità dei dati statistici divulgati dall'ISS ed utilizzati quale fondamento scientifico della legittimità dell'obbligo vaccinale da parte del legislatore. 
In particolare, l'appellante ha chiesto accertarsi che “i dati statistici dei “casi” di ###2 e di ###19, rilasciati dall'ISS a conforto dell'asserita sussistenza del periodo pandemico durante la sospensione dal lavoro dei ricorrenti, ed, altresì, dell' efficacia vaccinale sotto tutti i profili prospettati (minori ricoveri dei vaccinati negli ospedali, nelle terapie intensive, minori decessi, prevenzione dal rischio malattia ###19) siano inutilizzabili, perché sprovvisti di qualsivoglia pregio medico-scientifico. Essi devono ritenersi dei veri e propri falsi assoluti in quanto sono la risultante da un lato del disallineamento dalle linee guida medico-scientifiche dettate dagli organismi internazionali, e dall'altro dell'utilizzo alterato degli strumenti della diagnostica PCR”. 
Tale motivo è del tutto inconferente, poiché la censura dell'appellante in ordine alla falsità e/o erroneità dei dati statistici rilasciati dall'ISS non è in alcun modo pertinente alla controversia in esame, la quale riguarda la legittimità o meno della sospensione dal lavoro adottata dall'Ordine dei farmacisti.  ### quanto sopra, come già ampiamente ribadito, a fronte dell'accertamento del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, senza che il #### fornisse una documentazione attestante l'applicabilità al caso di specie dell'esonero dalla vaccinazione, l'Ordine professionale ha correttamente disposto la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria come conseguenza espressamente stabilita dalla legge.
Ogni considerazione vertente sul quantum debeatur deve ritenersi assorbita, essendo stati respinti i motivi relativi all'an debeatur.  5. Le spese di lite del presente grado di giudizio ### in quanto soccombente è tenuto a rimborsare alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia compreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000 e dell'impegno difensivo prestato ###, con esclusione della fase istruttoria, non espletata. 
Poiché l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.  1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di primo grado emessa in data ### dal Tribunale di ### e pubblicata in pari data; 2) condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese di lite del presente grado che si liquidano, per ciascuna parte, in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15 %, IVA e CAP come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.  ### estensore ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 404/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ada Raffaella Mazzarelli, Santese Carla

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 7483/2025 del 20-03-2025

... della persona di rifiutare la somministrazione del vaccino. 3.4. Non vale richiam are per contrastare le corrett e conclusioni alle quali la Corte t erritoriale è pervenuta la risposta data dall'### delle ### all'interpello n. 160 del 30 marzo 2022. E' consoli dato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui «le circolari con le q uali l'### delle entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contengano dire ttive agli uffici gerarchicament e subordinati, esprimono esclusivame nte un parere non vincolante, oltre che per gli uffici a cui sono dirette, per il contribuente, per la stessa autorità che le ha emanate e per il giudice; pertanto, la cd. interpretazione ministeriale delle norme tributarie, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce fonte di diritto, né è soggetta al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione (ex artt. 111 Cost. e 360 c. p.c.), trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di attività interna alla medesima 9 pubblica amministrazione, destinat a ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipen denti, ma inidonea ad incidere sul rapp orto tributario » (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 10136-2024 proposto da: ### elettivamente domiciliato in ##### 4, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ###'#### in persona del ### pro tempo re, rappresent ato e difeso ope legis dall'### presso i cui ### domicilia in ### alla ### 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 105/2023 della CORTE ### di TRIESTE, depositata il ### R.G.N. 41/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02 /2025 dal ###. ###; ### scolastico ### verde ### delle spese sostenute dal docente R.G.N. 10136/2024 Cron. 
Rep. 
Ud. 04/02/2025 PU udito il P.M. in persona del ###. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato ### per delega ver bale avvocato #### 1. La Corte d'Appello di Trieste ha respinto l'appello di ### docente di scuola m edia superiore, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la dom anda, proposta nei confronti de l Ministero dell'### e del ### volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al rim borso de lle spese sostenut e per ottenere, nel mese di settembre 2021, la certificazione verde prevista dal d.l. n. 52/2021, nonché al pag amento dell a retribuzione per il tempo impiegato nell'effettuazione del test antigienico, da qualificare orario lavorativo.  2. La Corte d istrettu ale ha ri tenuto infondata la tesi dell'appellante, che aveva in vocato l'applicazione della normativa in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, dettata dal d.lgs. n. 81/200 8, e sost enuto che devono gravare sul dat ore, pu bblico o privato, gli oneri fin anziari connessi alle misu re relative alla sicu rezza dei luoghi di lavoro. 
Ha rilevato che il legislatore con la normativa emergenziale ha perseguito la finalità di tutelare la salute pubblica in tutti i momenti del vivere civile ed in tutti i luoghi che potevano costituire «terreno fertile per la diffusione del ###19», ivi compresi quelli di lavoro. 
Ha richiamato la giurisprudenza amministrativa inerente alla legittimità degli atti adottati dal Ministero dell'istruzione per l'avvio in sicurezz a dell'ann o scolastico 2021/2022, anche nella parte in cui escludono la gratuità dei tamponi antigenici, 3 ed ha sottolineato che a diverse conclusioni non si poteva giungere valorizzando la posiz ione assunta dalla ### delle ### sulla deducibilità o meno della spesa, atteso che si era in presenza di un a tto amministrativo inid oneo, in quanto tale, a derogare alla normativa primaria.  3. Per la cassazione della sentenza ### ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso il Ministero dell'istruzione e del merito.  4. L'### della ### ha depositato conclusioni scritte, ulteriormente illustrate nel corso della discussione orale, ed ha chiesto il rigetto del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il ricorrent e denuncia test ualment e «violazione o falsa applicaz ione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro per avere la Corte di appello di Trieste affermato la non applicabilità del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute della sicure zza nei luoghi di lavor o (in particolare articoli 3 e 15) e dell'art. 2087 c.c. in base ai quali tutti i costi derivanti dalla tutela della salute e sicure zza sul lavoro devono gravare unicamente sul datore di lavoro…». 
Il ricorrente torna a fare leva sul principio, definito di civiltà giuridica, secondo cui la sicurezza dei luoghi di lavoro deve essere garantita dal datore e, pertanto, nessun onere economico può gravare sul lavoratore. Richiama la risposta data dalla ### delle ### all'interpello n. 160 del 30 marzo 2022 che, per escludere la detraibilità del costo dei tamponi antigenici, fa leva sul principio secondo cui la spesa 4 è sostenuta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro e da quest'ultimo va rimborsata.  2. Con la seconda critica il ricorrente censura il capo della sentenza inerente al regolamento delle spese di li te e sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre la compensazione integrale in consi derazione della novità e della complessità della questione giuridica.  3. Il primo m otivo d i ricorso è ammissibile perché, nel rispetto dell'onere imposto dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., specifica il vizio dal q uale sarebb e affetta la sentenza impugnata e, nel denunciare la violazione de l d.lgs.  81/2008, artt. 3 e 15, formula una censura che può essere ricondotta al n. 3 dell'art. 360 cod. proc civ., espressamente richiamato nella rubrica. 
Il motivo, peraltro, è infondato. 
Il d.l. 22 aprile 2021 n. 52, più volte modificato, ha dettato una pluralità di misure volte ad assicurare, come si legge nel preambolo, « la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispet to delle esigenz e di contenimento della diffusione dell'epidemia da ###19», tenendo conto, da un lato, dello stato di emergenza ancora in atto «relativo al rischio sanitario conne sso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissib ili», dall'alt ro dell'evoluzione della situazione epidemiologica e degli effetti derivati dalla campagna vaccinale. 
Sono state, dunque, consentite attività in precedenza vietate, ma la loro ripresa è stata accompagnata dalla previsione di condizioni poste agli esercenti ed ai fruitori dei servizi. In particolare la partecipazione alle attività indicate nell'art. 9 bis, comma 1, del d.l. citato (servizi di ristorazione, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere; 5 sagre e fiere , convegn i e congressi; centri te rmali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò ; concorsi pubblici) è stata perme ssa solo «ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi ###19, di cui all'arti colo 9, comma 2,» ossia d elle «certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazi one contro il ###2 o gu arigione dall'infezione da ###2, ovvero l'effettu azione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negati vo al virus ###2» ( così la definizione dettata nel comma 1, dell'art. 9, ulteriormente specificata nel comma 2). 
Quanto al settore scolastico il d.l., nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, ha previsto, all'art. 9 ter, comma 1, l'obbligo per il personale scolastico di munirsi, a partire dal 1° settem bre 2021 e sino alla cessa zione dello stato di emergenza, di certificazione verde (Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergen za, al fine di tutelare la salu te pub blica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza d el servizio essenzi ale di istruzion e, tutto il personale scolastico del siste ma nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devon o possedere e sono tenuti a esib ire la certificazione verde ###19 di cui all'articolo 9, comma 2.) ed al comma 2 ha aggiunto che, in caso di m ancato rispetto d ell'obbligo imposto, il personale sarebbe stato considerato assente ingiustificato ed il rapporto di lavoro sarebbe stato sospeso, a decorrere dal quinto giorno di assenza, senza diritto alla retribuzione ed a comp ensi o emolumenti , comunqu e denominati (Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al 6 comma 1 d a parte d el perso nale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiu stificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.) 3.1. La normativa citata si inscrive nell'ambito delle plurime misure che il legislatore, a fronte dell'emergenza sanitaria di rilevanza internazionale data dalla diffusione e gravità dell'epidemia da ###2 ( che già l'11 marzo 2020 l'OMS aveva definito «pandemia»), ha adottato al fine di tutelare la salute pubblica. 
Non a caso la Corte Costituzionale, nell'escludere che nella materia, ricondotta alla profilassi internazionale, potesse intervenire la legislazione regionale, se non espressamente autorizzata da quella statale, ha evidenziato che la disciplina dettata in tema di certificazione verde è stata finalizzata a limitare la diffusione del contagio, consentendo l'interazione tra perso ne in luoghi pubblici o aperti al pubblico solo ai soggetti che, in quanto vaccinati, guariti, o testati con esito negativo al ###19, si offrivano a vettori della malattia con un minor tasso di probabilità (cfr. Corte Cost. n. 164/2022 e negli stessi termini Corte Cost. n. 50/2024).  3.2. Sempre al fine di limit are la dif fusione del cont agio, inoltre, il legislatore ha valut ato le diverse “comunità lavorative” e, tenendo conto della natura delle attività svolte, nonché della maggiore o minore fragilità dei fruitori dei servizi, ha individuat o catego rie di lavoratori alle quali ha imposto l'obbligo vaccinale, come condizione imprescindibile per poter rendere la prestazione lavorativa, differenziandole da altre per le quali è s tato ritenu to sufficiente il solo possesso della certif icazione verde , anche se rilasciata a seguito di effett uazione di t est antigenico, di d urata 7 temporale limitata perché attest ante unicamente la condizione di non portatore del virus al momento dell'esame. 
Non è questa la sede ###dettaglio l'evoluzione della normativa, che è andata di pari passo con l'evolversi della pandemia e che ha portato alla progressiva estensione delle categorie alle quali l'obbligo vaccinale è stato imposto (fra queste rientra anche il personale della scuola a partire dal mese di dicembre 2021). Quella normativa, che questa Corte ha esaminato in dettaglio ad altri fini (cfr. Cass. 1881/2025, Cass. n. ###/2024, Cass. n. 12211/2024 alle cui motivazioni si rinvia), è stata più volte vagliata dal Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 186/2023; Corte Cost.  185/2023; Corte Cost. n. 156/2023; Corte Cost. n. 15/2023; Corte Cost. n. 14/2023; Corte Cost. n. 188/2024) che, nell'escludere i dedotti profili di illegittimità dell'imposizione dell'obbligo vaccinale e delle conseguenze su l rapporto di lavoro derivate dal mancato adempiment o dell'obbligo medesimo, ha evidenziato che la legislazione emergenziale ha realizz ato un contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute.  3.3. Le disposiz ioni normative ch e qui vengono in rilievo vanno, allora, interpretate alla luce dell'intero contesto nel quale si inseriscono che rende evidente come la certificazione verde non possa essere minimamente assimilata alle misure che il datore di lavoro è tenuto ad adottare, sopportandone i relativi costi, per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal d.lgs. n. 81/2008. 
Oltre a quanto si è già detto sulla finalità di tutelare la salute pubblica, non solo nei luoghi di lavoro ma anche in relazione alle plurime diverse attività consentite ai soli possessori della certificazione, va evidenziato che il legislatore, una volta avviata la campagn a gratuita di vaccinazione, che le più autorevoli voci scientifiche a livello mo ndiale indicavano 8 come strumento idoneo a contrastare la diffusione del virus, ha permesso ad alcun e categorie di lavoratori, pubblici e privati, la presentazione del test antigenico in sostituzione dell'attestato di avvenuto adempimento dell'obbligo vaccinale, e ciò ha fatto nell'esclusivo interesse del prestatore al quale è stato consentito di non sottoporsi alla vaccinazione, senza incorre re nella sospensione prevista d al legislatore quale conseguenza della mancata sottoposizione all a vaccinazione medesima. 
Conseguentemente non può essere invocato nella fattispecie il principio secondo cui devono gravare sul datore di lavoro le spese che il prestatore sopporta nell'esclusivo interesse del primo, atteso che la previsione di una modalità alternativa alla vaccinazione è stata ispirata, lo si ribadisce, dall'intento di rispettare, ove possibile, la scelta della persona di rifiutare la somministrazione del vaccino.  3.4. Non vale richiam are per contrastare le corrett e conclusioni alle quali la Corte t erritoriale è pervenuta la risposta data dall'### delle ### all'interpello n. 160 del 30 marzo 2022. 
E' consoli dato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui «le circolari con le q uali l'### delle entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contengano dire ttive agli uffici gerarchicament e subordinati, esprimono esclusivame nte un parere non vincolante, oltre che per gli uffici a cui sono dirette, per il contribuente, per la stessa autorità che le ha emanate e per il giudice; pertanto, la cd. interpretazione ministeriale delle norme tributarie, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce fonte di diritto, né è soggetta al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione (ex artt. 111 Cost. e 360 c. p.c.), trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di attività interna alla medesima 9 pubblica amministrazione, destinat a ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipen denti, ma inidonea ad incidere sul rapp orto tributario » (Cass. ###/2022 e negli stessi termini Cass. S.U. n. 23031/2007). 
A magg ior ragione il richiamato parere, non conforme a diritto, per quanto si è detto circa la non assimilabilità del tampone alle misure di sicurez za impost e dal d.lgs.  81/2008, non può in alcun modo vincolare nell'individuazione degli obblighi che derivano dal rappo rto di impiego rispettivamente a carico del datore di lavoro e del prestatore.  4. Il second o moti vo, con il quale si censura la sentenza impugnata per non avere disposto la compensazione delle spese di lite, è inammissibile. 
In tema di spese processuali, infatti, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.  civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui esula dall'ambito del giudizio di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la va lutazione d ell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, pur in presenza dell e condizioni alla cui ricorrenza il legislatore ha subordinato la deroga al principio di soccombenza. 
In line a con la natura discre zionale del potere di compensazione questa Corte, da tempo, ha affermato che solo la comp ensazion e deve essere sorretta da adeguata motivazione, che dia conto dell'esercizio del p otere nel rispetto della normativa v igente ratione temporis, motivazione che, invece, non è richiesta qualora, come nella fattispecie, il giudice si sia uniformato alla regola generale della soccombenza (cfr. fra le tante più recenti Cass. 4738/2024, Cass. n. 25674/2023, Cass. n. 19477/2023). 10 5. In via concl usiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorre nte al pagamento d elle spese del giudizio di cassazione liquidate come da dispositivo.  6. Ai sensi d ell'art. 1 3, comma 1 quater, del d .P.R.  115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U.  4315/2020, della ricorrenza d elle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.  P.Q.M.  La Corte rigetta il rico rso e condan na il ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 600 ,00 per competenze professionali, oltre al rimb orso delle spese prenotate a debito. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribut o unific ato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto ### deciso in ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Di Paolantonio Annalisa

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Tribunale di Macerata, Sentenza n. 49/2025 del 24-10-2025

... seguito alla somministrazione della prima dose di vaccino anti ###2 (### intervenuta il ###, una reazione sistemica avversa immediata consistita in edema della glottide e rigonfiamento del palato con prurito generalizzato, con successiva comparsa di parestesie a livello dell'arto inferiore destro e chiazze eritematose agli arti inferiori; - di conseguenza, il medico vaccinatore aveva ritenuto necessario esentare la ricorrente dalla somministrazione di ulteriore dose di vaccino, rilasciando la documentazione necessaria; - l'esenzione era stata rinnovata periodicamente, con validità fino al 16-9-2023; - la ricorrente aveva prodotto tutta la documentazione attestante l'esenzione dall'obbligo vaccinale all'### dell'###, all'### al medico competente in data ###, con successiva integrazione; - nonostante la produzione di tale documentazione l'### non si era attivata al fine di ricollocare la dipendente, come invece disposto dall'art. 4, co. 7, D.L. n. 44/21; - infatti il nominativo della ### non risultava tra quelli destinatari della ricollocazione, mentre i suoi colleghi, anch'essi esentati dalla vaccinazione, erano stati regolarmente ricollocati; - in data ###, l'allora Dirigente delle ### (leggi tutto)...

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N. 387/2023 R.G.C REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA -### Il Giudice dott.ssa ### quale giudice del ### nella causa iscritta al n. 387/2023 R.G.C, all'udienza del 6/3/2025, all'esito della discussione orale, ha pronunciato ai sensi dell'art.  429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente #### rappresentata e difesa dall'avv. D. Pantaleoni ed elettivamente domiciliat ###### via ### n. 67, come da procura a margine del ricorso; RICORRENTE E A.S.T. - ### di ### in persona del ### pro tempore, con sede ###### via ### n. 31/L, rappresentata e difesa, ex art. 417 bis c.p.c., dalle dott.sse A. Carradorini e M. Maccari ed elettivamente domiciliata presso la sede ###via D. ### n. 31, ### come da procura allegata alla comparsa di costituzione; RESISTENTE Oggetto: restituzione ferie spettanti e provvedimenti conseguenti. 
Le parti hanno concluso come in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, dipendente a tempo indeterminato con mansioni di operatrice socio-sanitaria presso l'### di ### esponeva: - di avere avuto, in seguito alla somministrazione della prima dose di vaccino anti ###2 (### intervenuta il ###, una reazione sistemica avversa immediata consistita in edema della glottide e rigonfiamento del palato con prurito generalizzato, con successiva comparsa di parestesie a livello dell'arto inferiore destro e chiazze eritematose agli arti inferiori; - di conseguenza, il medico vaccinatore aveva ritenuto necessario esentare la ricorrente dalla somministrazione di ulteriore dose di vaccino, rilasciando la documentazione necessaria; - l'esenzione era stata rinnovata periodicamente, con validità fino al 16-9-2023; - la ricorrente aveva prodotto tutta la documentazione attestante l'esenzione dall'obbligo vaccinale all'### dell'###, all'### al medico competente in data ###, con successiva integrazione; - nonostante la produzione di tale documentazione l'### non si era attivata al fine di ricollocare la dipendente, come invece disposto dall'art. 4, co. 7, D.L. n. 44/21; - infatti il nominativo della ### non risultava tra quelli destinatari della ricollocazione, mentre i suoi colleghi, anch'essi esentati dalla vaccinazione, erano stati regolarmente ricollocati; - in data ###, l'allora Dirigente delle ### aveva intimato alla ricorrente di non presentarsi in servizio attraverso il sistema delle “ferie forzate”, obbligandola a fruire di tutte le ferie maturate fino a quel momento; - solo dopo numerosi solleciti, in data ###, la posizione della ### era stata regolarizzata con la ripresa in servizio dal giorno successivo e la dovuta ricollocazione; - l'evidente violazione di legge e l'atteggiamento poco collaborativo dell'### avevano comportato la perdita di 31 giorni di ferie e l'azzeramento delle ore a credito; - inoltre, l'### con comunicazione datata 17-11-2022, aveva anche contestato la maturazione di un debito di 100,08 ore e richiesto il relativo recupero; - la ricorrente non solo aveva perduto le ferie maturate ma era andata anche in debito orario; - per la precisione, le ore a debito erano 159,13, tuttavia la ricorrente ne aveva già recuperate decine, pur non dovendole recuperare perché il debito orario era responsabilità esclusiva dell'azienda sanitaria; - nell'ultima comunicazione dell'### risalente al 15-12-2022 l'### stessa aveva riconosciuto la totale assenza di responsabilità della ricorrente, ritenendo impossibile ripristinare la situazione antecedente in quanto non si poteva riconoscere la retribuzione in assenza di controprestazione lavorativa; - se nel periodo in oggetto la ricorrente non aveva prestato la propria attività lavorativa ciò era dipeso dall'illegittimo rifiuto della datrice di lavoro di ricevere la prestazione; - come da consolidato principio giurisprudenziale, la mancata esecuzione della prestazione poteva essere opposta dal datore soltanto se il lavoratore ometteva di effettuare la prestazione dovuta, ma non già quando questa fosse impedita unilateralmente dalla volontà datoriale; - la sospensione dell'attività lavorativa e della corresponsione della retribuzione era legittima solo nella misura in cui sussistesse un'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa, sia in senso stretto della mansione svolta dal lavoratore, sia di ogni altra prestazione inerente a mansioni equivalenti. 
Ciò posto, la ricorrente concludeva come segue: “… - accertare e dichiarare che l'azienda sanitaria AST 5 ### ha illegittimamente violato l'art.  4 comma 7 del D.L. 44/2021 (convertito con legge 76/2021) non assegnando la ### a mansioni diverse compatibili con l'esenzione vaccinale; - per l'effetto condannare controparte a ricostruire la posizione lavorativa della ricorrente riassegnandole le ferie che illegittimamente le ha imposto nel periodo 22.10.2021/ 31.12.2021 con ripristino delle ore a credito e l'annullamento del debito orario alla data del 22.10.2021”. 
Con vittoria di spese e competenze di lite” Si costituiva regolarmente in giudizio l'A.S.T. - ### - di ### in persona del ### pro tempore, la quale contestava quanto dedotto in ricorso, esponendo che: - l'### con nota prot. n. 27913 del 3-8-2021, aveva fornito indicazioni procedurali alle ### circa i percorsi organizzativi aziendali da adottare per l'applicazione dell'art. 4, D.L. n. 44 dell'1-4-2021; - l'art. 4, ai suoi commi 2 e 7, prevedeva: “2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita. […] 7.“Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da ###2”; - il predetto art. 4, nei restanti commi, stabiliva quindi l'iter amministrativo concernente la verifica dello stato vaccinale e demandava all'azienda sanitaria locale di competenza gli adempimenti concernenti l'accertamento dell'inosservanza del predetto obbligo di sottoporsi alla vaccinazione anti ###2; - in particolare, veniva stabilito che: a) l'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determinava la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicassero contatti interpersonali o comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da ###2; b) la sospensione doveva essere comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza; c) ricevuta la comunicazione dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, ai sensi del co. 7 dell'art. 4, nel periodo in cui la vaccinazione era omessa o differita, il datore di lavoro doveva verificare la possibilità di adibire i lavoratori di cui al co. 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da ###
CoV-2; d) quando l'assegnazione a mansioni diverse non era possibile, per il periodo di sospensione (di cui all'art. 4, co. 9) non erano dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato; e) la sospensione manteneva la propria efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale. 
L'### proseguiva esponendo: - il Collegio dei ### di ### in occasione della seduta del 6-8-2021, aveva ulteriormente specificato le azioni da porre in essere e, in particolare, aveva previsto la costituzione, per ciascuna ### di un'apposita ### per la valutazione delle possibilità di ricollocazione in mansioni e ruoli diversi al di fuori delle strutture di assistenza diretta; - con nota del ### di ### prot. 88252 del 9-8-2021 era costituita la ### anzidetta; - la gestione del ricollocamento dei dipendenti impossibilitati a sottoporsi a vaccinazione, di numero considerevole, aveva comportato non poche criticità, non essendo sempre stato possibile garantire una diversa collocazione lavorativa in tempi rapidi; - nel caso di specie, con nota prot.  1896898 del 9-12-2021, la Dirigente del ### e ### e il medico competente avevano ritenuto che la ricorrente, operatore socio-sanitario presso la ### dell'### di ### potesse svolgere le attività di centralinista in stanza singola in orari senza altri operatori, pulizia aree esterne delle strutture ### (scale antiincendio, vialetti, spazi verdi, ecc.), sgombero e pulizia archivi magazzini in orari diversificati da altri operatori, fotocopiatura in stanza singola in orari senza altri operatori; - le predette indicazioni non consentivano di disporre una ricollocazione immediata, stanti il particolare assetto organizzativo ospedaliero e la necessità di ricollocare pressoché contemporaneamente un numero significativo di dipendenti; - l'### era riuscita ad individuare per la ricorrente una collocazione operativa idonea presso l'ADI del ### di ### solo dal 31-12-2021; nel frattempo, nel periodo dal 22-10-2021 al 30-12-2021, la ### era stata dapprima collocata in ferie d'ufficio (n. 31 giorni di ferie maturate nel 2021) e poi in recupero ore (n. 25 ore di recupero eccedenze orarie maturate nei periodi pregressi) e in servizio a orario zero (n. 21 giorni da recuperarsi successivamente); - nessun danno era stato cagionato alla ricorrente in quanto nel periodo suddetto la medesima aveva sempre percepito la retribuzione dovuta, come da cedolini dei mesi da ottobre a dicembre 2021; - quanto al debito orario rilevato e comunicato alla dipendente con nota del 17-11-2022 riferibile ai 21 giorni di servizio a orario zero per i mesi di novembre e dicembre 2021, l'### aveva sempre mostrato alla ricorrente la massima disponibilità proprio perché consapevole che la situazione si era determinata non per responsabilità della ### bensì per le circostanze sopra descritte; - l'### non poteva ricostituire il sinallagma contrattuale visto che la ### aveva sempre ricevuto il corrispettivo stipendiale per una prestazione oggettivamente non resa, pari alle ore di debito; - a distanza di un anno, preso atto del mancato recupero orario, la datrice, con nota prot. n. 2356954 del 5-9-2023, aveva comunicato alla ricorrente l'avvio del recupero degli emolumenti stipendiali a compensazione del debito orario pari a 86,12 ore, quantificato in 984,23 euro; - tale somma era stata recuperata tramite trattenute stipendiali (154,03 euro a settembre 2023; 154,55 euro ad ottobre 2023; 166,52 euro a novembre 2023; 406,26 euro a dicembre 2023 e 102,87 euro a gennaio 2024); - quanto alle ferie assegnate d'ufficio, al fine di salvaguardare la tutela del diritto costituzionale alla salute, si era imposto a tutte le P.A. di utilizzare il proprio personale in modalità di “lavoro agile” sino alla cessazione dello stato di emergenza, limitando la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che fossero ritenute indifferibili e che richiedessero necessariamente la presenza nel luogo di lavoro (art. 87, co. 1, D.L. n. 18/20); - la medesima normativa aveva disposto che, qualora non fosse stato possibile ricorrere al lavoro agile, le ### avrebbero potuto utilizzare gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e degli altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. 
Ciò detto, l'### sanitaria convenuta concludeva come segue: “Piaccia all'###mo Tribunale adito, ### contrariis reiectis, rigettare, per le ragioni di cui alla presente memoria, le domande avanzate con il ricorso promosso dalla ###ra ### nei confronti dell'AST di ### in quanto infondate in diritto e in fatto, con vittoria di spese”. 
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali effettuate dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. mediante lettura del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate. 
Il ricorso è risultato fondato ed è quindi meritevole di accoglimento per le motivazioni che seguono. 
Risulta pacifico in fatto che la ricorrente, a seguito della somministrazione della prima dose del vaccino anti ###2, aveva sviluppato una reazione avversa (all. n. 1 al ricorso introduttivo) per la quale le era stata consegnata la relativa certificazione di esenzione dalla vaccinazione (all. n. 2 al ricorso introduttivo), documentazione di cui era stata resa edotta l'### sanitaria convenuta. 
È altresì pacifico che quest'ultima, di conseguenza, aveva sospeso la ricorrente dallo svolgimento della propria prestazione lavorativa per il periodo dal 22-10-2021 al 30-12-2021 ponendo, dapprima, la ricorrente in ferie (dal 21-10-2021 al 28-11-2021) e, successivamente, in recupero ore per n. 25 ore di recupero dell'eccedenza oraria maturata in periodi pregressi e, al termine di queste, in servizio a orario zero per n. 21 giorni di servizio, ovvero ore da recuperare successivamente (come risultante dai cartellini di rilevazione presenze per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 - all.ti nn. 8-9- 10 alla comparsa di costituzione). 
Ciò posto, è opportuno richiamare quanto disposto dall'art. 4 D.L. n. 44 dell'1-4-2021 recante “### urgenti per il contenimento dell'epidemia da ###19, in materia di vaccinazioni anti ###2, di giustizia e di concorsi pubblici”, secondo la formulazione vigente dall'1-6-2021 al 26-11-2021: “1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da ###2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da ###2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.  “2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.  “3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano i medesimi dipendenti.  “4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti ###2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.  “5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti ###2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.  “6. Decorsi i termini per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza.  ### dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da ###2.  “7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.  “8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.  “9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.  “10. ### in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da ###2.  “11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del ### della salute, di concerto con i ### della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  “12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
Il predetto articolo è stato successivamente modificato con D.L. n. 172 del 26-11-2021, il quale ha così riformulato l'art. 4 del D.L. n. 44/2021: “1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da ###2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di ### e di ### in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.  “2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti ###2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.  “3. ### degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive ### nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della ### nazionale digital green certificate (### nazionale-### eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi ### 19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti ###2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla ### nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti ###2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.  “4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle ### nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. ### degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli ### professionali verso le ### nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del ### dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.  ### di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo ### professionale.  “5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6.  “6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli ### professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.  “7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da ###2.  “8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del ### della salute, di concerto con i ### della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.  “9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. “10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.” Orbene, risulta evidente che la normativa di riferimento vigente nel periodo in cui la dipendente ### è stata sospesa dall'attività lavorativa (dal 22-10-2021 al 30-12-2021, stabilisce che, nei casi in cui non sia possibile procedere alla vaccinazione per giustificati e certificati motivi (accertato pericolo di salute, condizioni cliniche documentate, ecc.), il datore di lavoro è tenuto ad adibire i soggetti esenti dall'obbligo vaccinale a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da ###19. 
La sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie è conseguenza unicamente della mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, co. 1, D. L. n. 44/21. 
Pertanto, nel caso di specie, l'### sanitaria avrebbe dovuto individuare le mansioni differenti alle quali poteva essere adibita la ricorrente in sicurezza e senza rischio di diffusione del contagio da virus ###2, come effettivamente la stessa convenuta ammette nella propria memoria di costituzione. 
Infatti, dalla documentazione prodotta dall'A.S.T. convenuta risulta che la ### dell'### si è attivata ai fini dell'attuazione dell'art. 4, D.L. n. 44/2021, con nota prot.  28414 del 6-8-2021 (la quale rimandava a sua volta alla nota prot. n. 27913 del 3-8-2021 - all. n. 2 alla comparsa di costituzione) stabilendo, tra l'altro, la costituzione, per ciascuna ### di un'apposita commissione per la valutazione delle possibilità di ricollocazione in mansioni e ruoli diversi dei soggetti per i quali non sussiste l'obbligo vaccinale (all. n. 3 alla comparsa di costituzione). 
La costituzione della suddetta commissione e successiva modifica della sua composizione è difatti avvenuta rispettivamente con nota prot. n. ### del 9-8-2021 e nota prot. n. ### del 3-9- 2021, a firma del ### dell'### 3 (all.ti nn. 4 e 5 alla comparsa). 
Infine, soltanto in data ###, con nota prot. n. 1896898, sono state individuate le mansioni diverse che la ricorrente avrebbe potuto svolgere (centralinista, pulizia aree esterne, sgombero e pulizia archivi dei magazzini e fotocopiatura in stanza singola - si veda all. n. 6 alla comparsa). 
L'### sanitaria sostiene, dunque, di aver osservato quanto stabilito dall'art. 4, co. 7, D.L.  44/21, ma di aver tuttavia avuto difficoltà organizzative circa la gestione del ricollocamento dei dipendenti impossibilitati a sottoporsi a vaccinazione, difficoltà che avrebbero portato a lungaggini dei tempi di individuazione delle “mansioni diverse”. 
Il ritardo nell'attuazione della legge o le asserite difficoltà di tipo organizzativo non possono in ogni caso essere poste a carico del lavoratore, provocandone una posizione di “svantaggio” all'interno del rapporto contrattuale di lavoro.
Ciò, in primo luogo, perché l'### sanitaria non può disporre delle ferie dei propri dipendenti in quanto tale comportamento è contrario al dettato costituzionale di cui all'art. 36, co. 3, Cost., secondo cui il diritto del lavoratore alle ferie è irrinunciabile e indisponibile con l'implicazione che il datore di lavoro non può imporre unilateralmente al dipendente, come avvenuto nel caso di specie, di utilizzare le ferie solo perché ha difficoltà nell'attuazione della normativa relativa ai soggetti esentati dall'obbligo vaccinale. 
La condotta illegittima tenuta dall'azienda sanitaria ha provocato un danno alla ricorrente in quanto, non solo, la medesima si è vista decurtare 31 giorni dal proprio monte ferie e le ore che aveva effettuato in eccedenza nel periodo antecedente al 22-10-2021, ma ha anche accumulato un debito orario rilevante pari a 159,13 ore a causa della scelta datoriale di collocarla in servizio a zero ore per 21 giorni. 
In relazione a tale debito orario, l'### datrice, una volta preso atto del mancato avvio del recupero orario sollecitato in data ### pari ad ore 100 ore e 08 minuti alla data del 30-9-2022 (all.  14 alla comparsa di costituzione), con successiva nota del 5-9-2023 prot. n. 2356954 (all. n. 16 alla comparsa di costituzione) disponeva il recupero del debito orario risultante (pari ad ore 86 e 12 minuti) tramite ritenute dagli emolumenti stipendiali fino a concorrenza dell'importo dovuto quantificato in complessivi € 984,23. 
Dal quadro complessivo così come descritto risulta, in sintesi, che la datrice di lavoro, da un lato, afferma la totale assenza di responsabilità in capo alla ### per la situazione creatasi nel periodo dal 22-10-2021 al 30-12-2021 (si veda nota del 7-12-2022 n. prot. ### - all. n. 15 alla comparsa di costituzione) perché dovuta ad un contesto organizzativo eccezionale di difficile gestione per l'### sanitaria stessa e, dall'altro lato, comunque pone le conseguenze di tale situazione a carico della lavoratrice, ponendo in essere una condotta del tutto illegittima e lesiva dei diritti della lavoratrice stessa. 
Pertanto, l'A.S.T. convenuta deve essere condannata al risarcimento in forma specifica del danno subito dalla ricorrente mediante riassegnazione alla stessa delle ferie spettanti e fruite “obbligatoriamente” nel periodo dal 22-10-2021 al 31-12-2021, con annullamento del debito orario conseguitone e ripristino delle ore a credito in favore della ricorrente come maturate alla data del 22- 10-2021, ed infine con restituzione degli importi corrispondenti al suddetto debito orario eventualmente già trattenuti sulle retribuzioni della ricorrente. 
Attesa la specifica novità delle questioni trattate, si ritiene congruo condannare l'### sanitaria convenuta al pagamento di metà delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, con compensazione della residua metà.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da ### nei confronti dell'A.S.T., come sopra rappresentata, con ricorso depositato il ###, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede: 1) in accoglimento della domanda proposta dalla ### accertato il diritto della stessa, condanna la A.S.T. convenuta, come sopra rappresentata, al risarcimento in forma specifica del danno subito dalla ricorrente, mediante riassegnazione alla stessa delle ferie spettanti e fruite nel periodo dal 22-10-2021 al 31-12-2021, con annullamento del debito orario conseguitone e ripristino delle ore a credito in favore della ricorrente come maturate alla data del 22-10-2021, con restituzione degli importi corrispondenti al suddetto debito orario eventualmente già trattenuti sulle retribuzioni della ricorrente, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo; 2) condanna la A.S.T. convenuta, come sopra rappresentata, al pagamento in favore della ricorrente di metà delle spese processuali, metà liquidata in € 934,50 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge; compensa tra le parti la residua metà. 
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.  ### 6-3-2025 

IL GIUDICE
dott.ssa


causa n. 387/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Germana Russo

M
1

Tribunale di Spoleto, Sentenza n. 218/2025 del 09-10-2025

... assentato dal lavoro, riferendo di essersi sottoposto al vaccino per il ###19, senza tuttavia allegare alcun documento e l'azienda datrice provvedeva comunque al pagamento della retribuzione; per quanto poi concerne le diarie asseritamente non corrisposte, “l'indicazione dei periodi che il #### avrebbe trascorso fuori regione per conto dell'azienda non corrispondono a quelli effettivamente riscontrabili nella realtà. … Anzi, vi sono documenti che dimostrano precisamente il contrario di quanto sostenuto dal dipendente: nelle settimane in cui lo stesso riferisce di essersi recato in trasferta, vi sono bolle di consegna, sottoscritte dallo stesso ### che dimostrano la sua presenza nella sede aziendale di ### (i documenti riportano le date del 12.05.2021, 08.06.2021, 16.07.2021, 10.06.2021 e 22.11.2021, all. n. 3). ###, in tali ben più limitati periodi, ha integralmente provveduto sia al rimborso delle spese di vitto e alloggio (che in effetti non sono nemmeno citate dal ricorrente), che alla corresponsione degli emolumenti aggiuntivi, ritualmente riprodotti nei prospetti paga.”. Parte resistente ha poi puntualmente contestato i conteggi del ricorrente (pagg. 7 e 8 memoria difensiva). Ha (leggi tutto)...

testo integrale

RG 120/2024 TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO Sezione lavoro ### del 9 ottobre 2025 Dinanzi al giudice designato Dott.ssa ### D'### sono comparsi l'Avv.  ### in sost.ne dell'Avv.  ### , per parte ricorrente e l'Avv. ### per parte resistente. 
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e si riportano ai rispettivi scritti nelle cui conclusioni insistono. 
Il Giudice Si ritira in camera di consiglio.   Il Giudice del lavoro Dott.ssa ### D'### all'esito della camera di consiglio, deposita sentenza contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti.  ### del lavoro Dott.ssa ### D'### R.G. 120/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO Sezione lavoro in persona del ### del lavoro, Dott.ssa ### D'### all'udienza del 9 ottobre 2025, discussa la causa, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 120 del registro generale lavoro per l'anno 2024 TRA ### rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. ####.M.C. ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dagli Avv.ti ### e #### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ### depositato (il ###) e ritualmente notificato, il ricorrente ha adìto il Tribunale di Spoleto, in funzione di ### del lavoro, chiedendo di: “### E ### che il ricorrente, durante l'intercorso rapporto lavorativo con la G.M.C. ### S.r.l., dal 01.05.2021 al 31.08.2022, ha svolto n. 96 ore al mese di lavoro supplementare, e comunque nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, ### E ### che il ricorrente, durante l'intercorso rapporto lavortivo con la G.M.C. ### S.r.l., dal 1.09.2021 al 31.08.2022 ha svolto n. 252 giornate lavorative in missione senza ricevere alcuna indennità a tal uopo, e per l'effetto ### la società G.M.C.  ### S.r.l., con sede ####### D'### snc, P.I. ###, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente, in conseguenza dello svolgimento di lavoro supplementare svolto e non retribuito, nonché di tutte le giornate di missione svolte e non retribuite, la somma complessiva di € 28.811,93, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, così come da conteggio fotoriprodotto nel corpo del presente atto, o di tutti gli importi che previa CTU risulteranno dovuti, in relazione al proprio livello di inquadramento (6° livello del ###, o al pagamento di quella somma maggiore o minore, che risulterà più giusta ed esatta in corso di causa, e comunque ed in ogni ipotesi al pagamento di quella somma che in combinato disposto dell'art. 2099 c.c. e dell'art. 36 Cost. sarà determinata come giusta ed equa retribuzione con riferimento alla quantità del lavoro prestato. ### la società G.M.C.  ### S.r.l., con sede ####### D'### snc, P.I. ###, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite, nonché diritti ed onorari del presente giudizio.” (conclusioni, pagg. 19 e 20 del ricorso). 
A fondamento delle sue domande, il ricorrente ha rappresentato che: ha lavorato alle dipendenze della ### convenuta dal 14.11.2019 al 31.12.2022 con contratto a tempo indeterminato part time parziale orizzontale e qualifica di addetto al carico e scarico merci (all. 2); il rapporto di lavoro è poi cessato in data ###; sebbene formalmente assunto per svolgere un part time al 40% distribuito in 16 ore settimanali, in concreto il ricorrente ha sempre dovuto osservare un orario full time (“### dal mese di Maggio 2021 sino al mese di Agosto 2022 il ricorrente ha sempre svolto molte più ore di lavoro rispetto a quelle contrattualmente previste, con la sola esclusione di Dicembre 2021 in cui il datore di lavoro ha riconosciuto al ricorrente un orario di lavoro full time (all. 3) … Pertanto, ai fini che qui interessano, dal 01.05.2021 al 31.08.2022, il Sig. ### ha sempre lavorato tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per 40 ore settimanali.”; “non sono mai state rispettate le 16 ore settimanali previste dal contratto di lavoro, tanto che il #### dal mese di Maggio 2021 ad Agosto 2022 ha sempre svolto a tutti gli effetti un orario di lavoro full time e, perciò, molte ore di lavoro supplementare. Ciò ha inevitabilmente comportato un errato calcolo di tutte le retribuzioni percepite, non essendo stati mai ricompresi nelle buste paga i dovuti compensi mensili per il lavoro supplementare svolto. Infine, a partire dal mese di Settembre 2021 e fino al mese di Agosto 2022 il #### ha svolto molte ore di lavoro in missione, per le quali mai gli è stata corrisposta alcuna indennità.”; con lettera a firma del suo legale, inviata tramite pec del 10.08.2023, il ricorrente lamentava il mancato pagamento delle differenze salariali dirette, indirette e differite, conseguenti a lavoro supplementare svolto e non retribuito (all. 50); in data ### riscontrava la predetta lettera l'Avv. ### per conto di ### s.r.l., contestandone il contenuto (all. 6). Parte ricorrente ha allegato, nel corpo del ricorso stesso, i conteggi (pag. da 10 a 18). 
Si è tempestivamente costituita in giudizio la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, onde contestare integralmente il contenuto del ricorso e chiederne il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto. Ha rappresentato che: “innumerevoli sono state le occasioni in cui il #### ha omesso di presentarsi al lavoro o si è presentato in ritardo, allegando scuse inconsistenti; molte volte, ha omesso di rispettare le consegne adottate e ha palesemente mancato di rispetto ai propri superiori; ha svolto in maniera superficiale e del tutto inadeguata le proprie prestazioni. Tali mancanze, proprio in virtù del sopra menzionato rapporto di parentela, non sono mai state formalizzate attraverso formali contestazioni di addebito”; il #### ha sempre mantenuto un contratto di lavoro part time; nel solo mese di dicembre 2021, per rispondere ad esigenze aziendali, si è reso necessario prolungare l'impegno orario del dipendente e l'azienda ha proceduto alla regolarizzazione del maggior tempo di lavoro settimanale, mediante trasformazione, per il periodo 1-31.12.2021, del contratto a 40 ore settimanali; “Si nega recisamente, quindi, che il #### abbia mai prestato (ad eccezione del mese di dicembre 2021) attività lavorativa full-time in favore dell'esponente società. Anzi, i controlli che i rappresentanti aziendali effettuavano a campione all'interno dei cantieri ove veniva inviato il dipendente, consentivano di evidenziare una presenza del lavoratore sul luogo di svolgimento della prestazione che, nella maggior parte delle giornate lavorative, era estremamente inferiore rispetto alle ore riportate nei prospetti paga. Non era infrequente, in particolare, che il #### munito di vettura aziendale, si allontanasse dal cantiere senza alcuna autorizzazione; è capitato più di una volta che, giunto il #### collaboratore dell'azienda, in cantiere, questi non rinvenisse la presenza del ### il quale, raggiunto telefonicamente, accampava scuse al fine di giustificare il suo allontanamento; in molte occasioni, i colleghi di lavoro del ### si lamentavano della circostanza che il ricorrente non prestava la giusta attenzione nell'espletamento delle sue mansioni e che non era presente sul luogo di lavoro.”; nei giorni 13.5.2021 e 24.6.2021, si è assentato dal lavoro, riferendo di essersi sottoposto al vaccino per il ###19, senza tuttavia allegare alcun documento e l'azienda datrice provvedeva comunque al pagamento della retribuzione; per quanto poi concerne le diarie asseritamente non corrisposte, “l'indicazione dei periodi che il #### avrebbe trascorso fuori regione per conto dell'azienda non corrispondono a quelli effettivamente riscontrabili nella realtà. … Anzi, vi sono documenti che dimostrano precisamente il contrario di quanto sostenuto dal dipendente: nelle settimane in cui lo stesso riferisce di essersi recato in trasferta, vi sono bolle di consegna, sottoscritte dallo stesso ### che dimostrano la sua presenza nella sede aziendale di ### (i documenti riportano le date del 12.05.2021, 08.06.2021, 16.07.2021, 10.06.2021 e 22.11.2021, all. n. 3). ###, in tali ben più limitati periodi, ha integralmente provveduto sia al rimborso delle spese di vitto e alloggio (che in effetti non sono nemmeno citate dal ricorrente), che alla corresponsione degli emolumenti aggiuntivi, ritualmente riprodotti nei prospetti paga.”. Parte resistente ha poi puntualmente contestato i conteggi del ricorrente (pagg. 7 e 8 memoria difensiva). 
Ha quindi concluso chiedendo di: “rigettare integralmente il ricorso proposto dal #### in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi in narrativa esposti. In subordine, chiede che, espletata C.t.u. di natura contabile in ordine alle eventuali spettanze del #### per le ragioni di cui al ricorso, ### disporre la condanna della resistente società alla minor somma eventualmente ritenuta dovuta in favore del lavoratore. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.” (conclusioni, pag. 9 della memoria difensiva).  ### esperiva il tentativo di conciliazione (cfr. verbale udienza 4.7.2025), con esito negativo, avendo parte ricorrente dichiarato di aderire mentre avendo parte resistente dichiarato di non aderire (cfr. verbale udienza 21.11.2024). 
Con ordinanza resa a verbale all'udienza del 21.11.2024, il ### decideva sulle istanze istruttori formulate dalle parti. 
Veniva, quindi, espletata attività istruttoria orale. 
All'esito, con ordinanza del 25.3.2025, il ### ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza, per la discussione e decisione, concedendo alle parti termine per note ai sensi dell'art. 429 c.p.c. fino a dieci giorni prima.  1. Nel merito ### il ricorrente le retribuzioni maturate e non percepite per aver egli svolto lavoro supplementare svolto e non retribuito (“il #### a partire dal mese di Maggio 2021 al mese di Agosto 2022 (con esclusione del mese di Dicembre 2021) ha sempre svolto, ogni settimana, n. 24 ore di lavoro supplementare (96 ore al mese).”, così in ricorso) e le diarie non corrisposte (“Nel periodo ricompreso tra il mese di Settembre 2021 al mese di Agosto 2022, il #### ha svolto molte giornate di lavoro in cantieri fuori regione ma, nonostante ciò, non gli è stata mai corrisposta alcuna diaria relativamente ai mesi da Settembre 2021 ad Agosto 2022.”, così in ricorso). 
Ebbene, ricordato come gravi sul ricorrente l'onere della prova, l'istruttoria espletata non permette affatto di accertare quanto dal ricorrente richiesto. 
Due gli elementi da evidenziare. 
Il primo: le risultanze delle escussioni testimoniali non possono essere ritenute sufficienti a fondare l'assunto di parte ricorrente, tenuto conto che due testi (quelli di parte ricorrente) hanno lavorato per la stessa ### datrice solo per un limitato arco temporale rispetto a quello rivendicato dal ricorrente: così il teste ### (escusso all'udienza del 20.3.2025): “### il ricorrente perché eravamo colleghi presso la ### resis[t]ente. Io vi ho lavorato dal giugno 2021 a settembre 2022. Avevo un contratto di apprendistato e mi sono dimesso.”; il teste ### (escusso all'udienza del 20.3.2025): ### il ricorrente perché eravamo colleghi presso la ### resis[t]ente. Io vi ho lavorato dal 2018-2019 mi pare per un paio d'anni anche tre. Avevo un contratto a termine e mi sono dimesso nel 2022.”. 
Il secondo: le risultanze delle escussioni testimoniali non possono essere ritenute sufficienti a fondare l'assunto di parte ricorrente, tenuto conto che due testi (quelli di parte ricorrente) hanno lavorato, per un ridotto arco temporale (come sopra detto) per la stessa ### datrice solo su alcuni dei cantieri dove ha lavorato il ricorrente: così il teste ### (dopo aver “confermato” i cantieri”) ha precisato che sul cantiere del febbraio 2022, lui (il teste) non c'era (“tutto tranne il cantiere di febbraio 2022 dove non ero presente.”) e che in ogni caso non è stato ### sul cantiere di ### (“Io non sono stato alla sede di [M]arsciano ma ho fatto un corso di 16 ore a ###”); il teste ### “### 4) (la data corretta iniziale è 1.9.2021): confermo tutto tranne i cantieri di settembre 2021 e da gennaio 2022 a marzo 2022 e luglio 2022 dove posso dire che io sono andato su quei cantieri pochi giorni ma l'ho visto. Inoltre i cantieri da aprile 2022 a giugno 2022 che non so perché non sono andato e il cantiere di agosto 2022 non lo so, io non c'ero.”. 
E' invece emerso come l'odierno ricorrente, con frequenza non trascurabile, si allontanasse dai cantieri o non si presentasse a lavoro: così il teste ### (escusso, sui relativi ammessi capitoli della memoria difensiva - “2) Vero che il #### era solito, nel corso della giornata lavorativa, allontanarsi dal cantiere cui era addetto con la vettura aziendale? 3) Vero che il #### si recava quasi giornalmente al lavoro in ritardo, senza dare previo avviso al datore di lavoro? 4) ### che i colleghi del #### rappresentavano ai referenti della G.M.C. ### S.r.l. la circostanza che il #### ometteva di eseguire le prestazioni cui era addetto e che loro stessi dovevano svolgere lavoro supplementare per far fronte a detta situazione? 5) ### che il #### in plurime occasioni, ometteva di presentarsi al lavoro senza dare previo avviso al datore di lavoro? 6) ### che il #### si assentava al lavoro nei giorni 13.05.2021 e 24.06.2021, riferendo di essersi sottoposto al vaccino per il ###19? 7) Riferisca il teste se, nei giorni in cui il #### si assentava dal lavoro riferendo problemi di salute, produceva certificati medici a giustificazione dell'assenza. 8) ### che il #### nei periodi in cui svolgeva l'attività in cantieri esterni, risiedeva presso un immobile fornito dall'azienda e riceveva integrale rimborso per spese dicarburante e vitto? 9) ### che al #### era concessa in uso una vettura aziendale?”): “### 2): sì quello sempre, lo so perché qualche volta non c'era, poi lui faceva anche lavoro di consegne e si organizzava per andare a consegnare. Cap. 3): sì, lo chiamavamo, anche io, al mattino dall'ufficio. Cap. 4): sì, come gli artigiani che ho dovuto chiamare per completare i lavori rimasti dal ### e da altri; ciò negli ultimi tre quattro mesi è stato un continuo. Cap. 5): sì, o perché dopo che lo chiamavamo diceva che non stava bene o perché mandava un messaggio dicendo che non poteva venire. Cap. 6): la cosa me la ricordo ma i giorni non li ricordo. Cap. 7): mai dati certificati medici. Cap. 8): era tutto a spese dell'azienda. Cap. 9): sì, un furgone.”. 
Non vi è quindi prova di quanto asserito da parte ricorrente, né circa il lavoro supplementare né circa le diarie. 
Tenuto conto di tutto quanto sopra, il Tribunale rigetta il ricorso.  2. Sulle spese Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 37/2018 e, da ultimo, con D.M. n. 147/2022, anche tenuto conto della contenuta attività istruttoria orale espletata.  P.Q.M.  Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: 1) Rigetta il ricorso; 2) Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### all'udienza del 9 ottobre 2025.  ### del lavoro Dott.ssa ### D'### n. 120/2024

causa n. 120/2024 R.G. - Giudice/firmatari: D'Auria Marta

M

Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 447/2025 del 18-06-2025

... concreto rischio derivante dalla somministrazione del vaccino tenuto conto della patologia sofferta e che pertanto non poteva invocare la propria disabilità come giustificazione alla mancata partecipazione alla campagna vaccinale. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - accertare e dichiarare comunque nullo e/o inammissibile il ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda nonché per generica e insufficiente esposizione degli elementi addotti a sostegno della domanda stessa, ovvero per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 n. 2, 3, 4, 5 c.p.c.; In via principale e nel merito: -rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto per i motivi meglio esposti in premessa e, comunque, non provato, per tutte le ragioni ed eccezioni di cui al presente atto ovvero per qualsiasi altra motivazione che si appaleserà equa e/o di giustizia; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter (leggi tutto)...

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ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO Proc. R.G.L.P. n. 1796/2024 L.P.  ### contro ### Il Giudice, Dott. ### gli atti del procedimento in epigrafe; vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ### per la parte ricorrente e dell'Avv. ### per parte resistente; visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica.  ### lì 18/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dr. ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2025 #### in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1796 del R.G. ### e ### per l'anno 2024 vertente TRA ### (C.F. = ###), nata il ### a Roma e residente ###località ### I 1 i.01, elettivamente domiciliat ######. ### 18 presso lo studio dell'Avv.  ### C.F. ### dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al presente atto, con autorizzazione alle comunicazioni a mezzo pec all'indirizzo ###; RICORRENTE E ### (C.F. = ###), in persona del Dott. ### nella sua qualità di ### - con sede in ### via E. Fermi ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F. = ###) che la rappresenta e difende in virtù di delega posta in calce al presente atto, rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la presente memoria, ai sensi dell'art. 83, co. III c.p.c. e dell'art. 10 D.P.R. 123/2001, il quale, ai sensi della vigente normativa, dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente numero di fax ### oppure alla casella di posta elettronica certificata ####; RESISTENTE OGGETTO: impugnazione provvedimento di sospensione per inadempimento all'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 del D.L. n. 44/2021.  CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data #### ha adito questo ### in funzione di Giudice del ### esponendo di essere impiegata, all'epoca dei fatti, come ausiliario socioassistenziale presso la ASL di ### che con nota prot. 4010 del 18.1.2022 le veniva comminata la sospensione dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale per ###19 fino al 15.6.2022, senza retribuzione né altro emolumento; che con nota prot. 46709 del 17.6.2022 le veniva comminata la prosecuzione della sospensione dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale fino al 31.12.2022 senza retribuzione né altro emolumento; che con due successive comunicazioni contestava sia l'obbligo vaccinale sia il provvedimento di sospensione ribadendo in ogni caso la propria disponibilità a proseguire la propria attività lavorativa anche con un incarico di diversa tipologia; che in data ### comunicava di essersi “negativizzata” al ###19 e di poter quindi rientrare a lavoro; che è in condizione di handicap ex L. 104/1992. 
Tanto premesso in fatto, in diritto ha eccepito: Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2025 - l'illegittimità della sospensione comminata alla ricorrente per violazione dell'art. 4 D.L.  44/2021; - l'incostituzionalità del D.L. 44/2021 e della ### di conversione n. 76/2021. 
Sulla scorta di tali argomenti ha quindi concluso chiedendo di “nel merito previo accertamento della fondatezza della richiesta all'###mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la disapplicazione dei provvedimenti impugnati nel presente ricorso e conseguentemente ordinare la corresponsione degli emolumenti previsti e spettanti di diritto oltre rivalutazione, ex art.  429 c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”.  ### di ### si è costituita in giudizio deducendo che in data ### l'### sanitaria, presa visione della comunicazione mail dell'1.8.2022 con la quale la ricorrente trasmetteva la certificazione verde ###19 rilasciata dal Ministero della ### - con validità fino al 20.12.2022 - disponeva immediatamente la revoca dell'atto di sospensione di cui al prot. 46709 del 17.6.2022; che la ricorrente non aveva mai trasmesso alcuna documentazione attestante un concreto rischio derivante dalla somministrazione del vaccino tenuto conto della patologia sofferta e che pertanto non poteva invocare la propria disabilità come giustificazione alla mancata partecipazione alla campagna vaccinale. 
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - accertare e dichiarare comunque nullo e/o inammissibile il ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda nonché per generica e insufficiente esposizione degli elementi addotti a sostegno della domanda stessa, ovvero per carenza dei requisiti di cui all'art. 414 n. 2, 3, 4, 5 c.p.c.; In via principale e nel merito: -rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto per i motivi meglio esposti in premessa e, comunque, non provato, per tutte le ragioni ed eccezioni di cui al presente atto ovvero per qualsiasi altra motivazione che si appaleserà equa e/o di giustizia; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. 
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. 
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto. 
Il quadro normativo di riferimento è stato ricostruito dalla Corte di Cassazione in plurime pronunce (Cass. n. 1888/2025; Cass. n. 15697/2024; Cass. n. 12211/2024), nelle quali è stato affermato quanto segue: “l'art. 4 del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 76 del 28 maggio 2021, è stato previsto l'obbligo vaccinale per "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1 febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali" e si è individuato nella vaccinazione, da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla legge 178 del 2020, art. 1, comma 457, nonché delle indicazioni fornite dalle regioni, un "requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati" (art. 4, comma1, secondo periodo). 
Dall'obbligo vaccinale il legislatore ha esentato, fra gli appartenenti alle categorie sopra indicate, solo coloro che si trovavano in una condizione di "accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale". 
Nell'iniziale formulazione la norma, oltre a stabilire una rigida scansione di adempimenti a carico degli ordini professionali, delle regioni e province autonome, nonché delle aziende sanitarie locali (commi da 3 a 6), prevedeva, al comma 6, che l'accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale di mancato adempimento dell'obbligo vaccinale "determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da ### - Cov 2". 
Aggiungeva il comma 8 che il datore di lavoro, ricevuta comunicazione dell'accertamento, era tenuto ad adibire "il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio". 
La disposizione si concludeva con la previsione, in caso di impossibilità di una diversa utilizzazione del prestatore, della sospensione dal servizio, accompagnata dalla privazione della retribuzione e di ogni altro emolumento, ed efficace sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (comma 8: ### l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2025 di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato; comma 9: La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021).  3.2. Peraltro, la scelta inizialmente operata è stata ripensata dal legislatore che, a seguito dell'aggravarsi della situazione sanitaria, ha reso più stringenti i vincoli posti alle categorie che qui vengono in rilievo e con il D.L. 26 novembre 2021 n. 172, convertito dalla legge 21 gennaio 2022 n. 3, ha modificato il testo del richiamato art. 4 del D.L. n. 44 del 2021 ed in particolare: a) al comma 1 ha soppresso l'inciso che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali, di modo che all'esito della riformulazione i destinatari dell'obbligo vaccinale sono stati individuati sulla base della sola categoria professionale di appartenenza, senza alcuna considerazione dei servizi e dei luoghi di espletamento dell'attività lavorativa; b) è stato parimenti soppresso il potere/dovere del datore di lavoro, previsto dal comma 8 del testo originario, di adibire il lavoratore non vaccinato a mansioni non comportanti rischio di diffusione del contagio, potere/dovere che è rimasto circoscritto alla sola ipotesi di vaccinazione non effettuata a causa di accertato e documentato pericolo per la salute dell'interessato; c) all'accertamento del rifiuto della vaccinazione è stata correlata la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria senza eccezione alcuna; d) è stato inserito il comma 10 dell'art. 4 secondo cui per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.  3.3. ###. 4-ter, richiamato dal citato comma 10 del riformulato art. 4 ed inserito nel testo dell'originario D.L.  44 del 2021 sempre dal D.L. n. 172 del 2021, oltre ad ampliare, al comma 1 ed a partire dal 15 dicembre 2021, le categorie professionali soggette all'obbligo vaccinale, ha dettato una specifica disciplina degli adempimenti posti a carico dei dirigenti preposti alle strutture alle quali l'obbligo vaccinale è stato esteso, al fine di assicurare il pronto accertamento dell'avvenuto rispetto dell'obbligo medesimo (comma 3). 
Ha poi previsto, ricalcando l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4, comma 6, che "### di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati." (comma 3). 
Infine, e la previsione assume particolare rilievo ai fini di causa per quanto si dirà in prosieguo, sul presupposto della contrarietà a diritto dello svolgimento di attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha previsto, al comma 5, che "Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza". 
È poi significativo osservare che il legislatore, rendendo evidente la doverosità della vaccinazione e l'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte dei datori di lavoro, abbia assoggettato a sanzione anche quest'ultimi in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale.  3.4. Con il D.L. 26 novembre 2021 n. 172, quindi, la scelta del legislatore, finalizzata ad assicurare adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza ovvero di servizi svolti a contatto con persone in situazioni di fragilità, è stata quella, da un lato, di imporre l'obbligo vaccinale al personale indicato dal comma 1 del riformulato art. 4 (e quindi agli esercenti le professioni sanitarie ed agli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1 della legge n. 43/2006) sulla base della sola categoria di appartenenza ed a prescindere dal luogo e dalle modalità individuali di svolgimento dell'attività; dall'altro di estendere l'obbligo medesimo al personale dipendente in possesso di altre qualifiche, purché impegnato, a qualsiasi titolo, nelle strutture indicate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992, anche in tal caso a prescindere da accertamenti sulle modalità di espletamento delle mansioni. 
È stato, quindi, adottato un sistema "per categorie già predeterminate (individuate in base alla professione ed al luogo di svolgimento) che grazie al suo carattere semplificato e automatico basato sulla semplice riconducibilità ad esse consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti ed ai datori di lavoro" con la finalità di "evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione ### idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2025 a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti" (Corte Cost. n. 186/2023)”. 
Nel caso di specie, con provvedimento della ### N. 4010 del 18.1.2022 la ricorrente - ausiliario socioassistenziale alle dipendenze della Asl di ### - è stata sospesa dal servizio e dalla retribuzione fino al 15.6.2022 per inadempimento all'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021. Con successivo provvedimento N. 46709 del 17.6.2022 la Asl di ### ha disposto la prosecuzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al 31.12.2022 ovvero fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale da ###19. 
Dai documenti in atti emerge che nelle more del secondo provvedimento di sospensione la ### ha contratto il ###19 in data ### ed è guarita il ### (doc. 3 ricorso). La ricorrente ha comunicato alla Asl di ### la propria guarigione, chiedendo contestualmente la riammissione in servizio con e-mail dell'1.8.2022 (doc. 2 ricorso) ed è stata riammessa in servizio a partire dal 4.8.2022 (circostanza rappresentata dalla Asl e non contestata dalla ricorrente) in virtù della certificazione verde ###19 rilasciata alla ### dal Ministero della #### della Asl appare corretto in virtù della normativa ratio temporis applicabile, la quale non prevedeva alcuna discrezionalità in merito alla sospensione lavorativa, senza retribuzione, per i dipendenti che lavoravano nel comparto sanitario. 
Sul punto la Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 2412 dell'1.2.2025 ha evidenziato che con l'art. 4 del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 76 del 28 maggio 2021, è stato previsto l'obbligo vaccinale per "gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1 febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali" e si è individuato nella vaccinazione, da somministrare nel rispetto del piano disciplinato dalla legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 457, nonché delle indicazioni fornite dalle regioni, un "requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati" (art. 4, comma 1, secondo periodo). 
Dall'obbligo vaccinale il legislatore ha esentato, fra gli appartenenti alle categorie sopra indicate, solo coloro che si trovavano in una condizione di "accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale". 
Nel caso di specie, la ### lavorava come assistente sociosanitario e, pertanto, svolgeva la propria mansione a contatto con i pazienti. Allo stesso tempo risulta che la stessa non aveva mai trasmesso all'### sanitaria documentazione comprovante l'esenzione dall'obbligo vaccinale per motivi di salute, né una tale conclusione può trarsi dal decreto di omologa emesso dall'intestato ### in data ###, prodotto dalla ricorrente, che attesta il riconoscimento della condizione di handicap grave ex art. 3 co. 3 L. 104/1992, non provando lo stesso che la predetta disabilità incidesse sull'obbligo vaccinale. Invero, l'esenzione dall'obbligo vaccinale non era prevista per il solo fatto di avere una disabilità ma era condizionato all'attestazione da parte del medico curante di un concreto rischio derivante dalla somministrazione del vaccino tenuto conto della patologia sofferta. 
Ne deriva che la domanda di condanna della Asl alla corresponsione in favore della ricorrente delle retribuzioni dalla sospensione (18.1.2022) alla riammissione in servizio (4.8.2022), non può essere accolta. 
Infondata è, infine, la doglianza relativa alla mancata adibizione a mansioni diverse.  ###. 1 del D.L. n. 172/2021, convertito con legge n. 3/2022, modificando l'art. 4 del D.L.  44/2021, ha eliminato l'obbligo di adibizione a mansioni diverse non comportanti rischio di diffusione del contagio per i lavoratori che volontariamente non si fossero sottoposti alla vaccinazione. Tale obbligo di ricollocazione, quindi, alla data della sospensione dal lavoro della ricorrente, permaneva solo per i lavoratori che in ragione “di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate” avessero avuto diritto a un'esenzione dall'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.L. n. 44/2021. 
Nel caso di specie, per le ragioni già esposte, l'### sanitaria, non avendo la ### mai comunicato condizioni cliniche tali da giustificare il venir meno dell'obbligo vaccinale, non aveva alcun obbligo di valutare la possibilità di adibirla a mansioni diverse. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2025
Quanto poi ai plurimi profili di legittimità costituzionale ed eurounitaria sollevati dalla ricorrente in relazione alla normativa recante l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, ci si limita a evidenziare che la tenuta costituzionale della disciplina emergenziale sopra riassunta nei suoi tratti essenziali è stata vagliata positivamente con plurime pronunce dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 186/2023; Corte Cost. n. 185/2023; Corte Cost. n. 156/2023; Corte Cost. n. 15/2023; Corte Cost. n. 14/2023; Corte Cost. n. 188/2024), alle cui motivazioni si fa rinvio. 
In tema anche la Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 1888/2025 ha avuto modo di affermare quanto segue: “Con particolare riferimento al rispetto del requisito della proporzionalità, è stato evidenziato che la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica; ed è stato sottolineato che tale scelta - che non riveste natura sanzionatoria - "si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus", e "ciò tanto in termini di durata - posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito - quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione" (Corte cost. n. 14 del 2023, par. 13.2). 
In particolare, per quel che attiene alla portata dell'obbligo vaccinale, è stato osservato che il "legislatore, nel fronteggiare la situazione pandemica in corso, ha modulato la scelta nel tempo e, in parte, ha originariamente anche tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. In prima battuta, ha individuato categorie professionali i cui componenti prevalentemente svolgessero attività di natura tale da giustificare l'imposizione dell'obbligo vaccinale: soggetti che risultavano statisticamente maggiormente colpiti e più probabili veicoli di circolazione del virus verso soggetti fragili e verso l'intera popolazione, e che, al contempo, erano determinanti per la tenuta del sistema sanitario, al fine di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività (sentenze n. 14 del 2023 e n. 268 del 2017). Finalità, quest'ultima, "particolarmente avvertita in un momento in cui, da un lato, il sistema sanitario nel suo complesso era sottoposto ad un gravissimo stress, dovendo affrontare - oltre a crescenti richieste di assistenza domiciliare - un enorme e incessante incremento di ricoveri per i pazienti affetti da patologia da ###2, con conseguente congestione delle strutture ospedaliere e dei reparti intensivi, e, dall'altro lato, si assisteva a una crescente diffusione del contagio tra il personale sanitario" (sentenza n. 14 del 2023). Proprio nel perseguimento di tali finalità - in considerazione dell'andamento della pandemia, crescente sia in termini di gravità che di diffusione - il legislatore, in seconda battuta, ha esteso l'obbligo vaccinale ad altri soggetti individuati anche in base al solo luogo di svolgimento dell'attività lavorativa" (Corte cost. n. 185 del 2023, par. 5.1.). 
In questo senso, si è ritenuto che "l'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie legislativamente predeterminate, gradualmente individuate nei termini anzidetti, non può ritenersi irragionevole e lesiva degli evocati parametri costituzionali", quale una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, perché rappresentava una risposta alla emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale, essendo rimessa alla responsabilità e, quindi, alla discrezionalità del legislatore la scelta su quali fossero le misure maggiormente rispondenti alle finalità perseguite mediante l'imposizione dell'obbligo vaccinale (Corte cost. n. 185 del 2023, par. 6.).  ### attribuito rilevanza alla sola categoria di appartenenza "rappresenta una scelta non irragionevolmente mossa dall'esigenza di garantire linearità e automaticità all'individuazione dei destinatari, così da consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo e da prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa", e "coerente con l'esigenza - che trae origine dall'art. 32 Cost. - di determinare con certezza i soggetti la cui libertà di autodeterminazione venga compressa nell'interesse della comunità", in quanto qualsiasi "sistema improntato all'identificazione di carattere individuale, in base alla rispondenza di determinati requisiti e, in particolare, alla tipologia dell'attività lavorativa degli appartenenti alla professioni sanitarie, avrebbe comportato un aggravio - che il legislatore ha reputato insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti - nella fase dell'individuazione in concreto dei destinatari dell'obbligo, tramite l'accertamento, caso per caso, della rispondenza ai requisiti richiesti, oltre che nella successiva fase di monitoraggio e controllo della loro perdurante sussistenza. La scelta si è fondata sulla significativa criticità della situazione sanitaria nella quale tutte Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2025 le risorse, di personale e organizzative, dovevano essere finalizzate alla gestione dell'emergenza pandemica, sicché il sistema avrebbe mal tollerato, in capo alle singole amministrazioni datrici di lavoro, un'attività di cernita (a monte) e controllo (a valle) delle singole tipologie di attività professionali. Il legislatore ha, inoltre, considerato che l'adozione di un sistema per categorie già predeterminate - grazie al suo carattere semplificato e automatico - consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti e ai datori di lavoro, esonerando da tale impegnativo compito le aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome, inizialmente coinvolte in base all'originario impianto normativo, antecedente alle modifiche introdotte con il D.L. n. 172 del 2021, come convertito" (così Corte cost. n. 185 del 2023, par. 6). 
Infine, è stato approfondita anche la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della generale imposizione dell'obbligo vaccinale senza distinzioni legate alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Sul punto, la Corte costituzionale, pronunciandosi con riferimento allo svolgimento "con modalità di lavoro agile", richiamati principi già affermati in precedenti decisioni, ha nuovamente valorizzato "l'esigenza di semplificazione, richiesta dall'emergenza sanitaria all'epoca in atto, al fine di evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione ### idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare, per le strutture a ciò deputate, un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale altrimenti impiegabile su fronti più urgenti (Corte cost. n. 186 del 2023, par. 5.3.). 
Si è, quindi, concluso, in continuità con le precedenti pronunce, per la non irragionevolezza della scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, oltre che per la non sproporzionalità della misura, da inserire "in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale - rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare - e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica (sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del 2023)" (Corte cost. n. 186 del 2023, par. 5.4.).  5. Le pronunce di questa Corte richiamate al punto 3.1. hanno poi osservato, quanto alle conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, che "il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo "si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile". 
La successiva giurisprudenza del giudice delle leggi ha ribadito il principio già espresso, ritenendo non comparabile la sospensione che qui viene in rilievo con altre ipotesi in relazione alle quali è comunque assicurato al lavoratore sospeso l'assegno alimentare, ed ha evidenziato che "non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa." (Corte Cost. n. 188/2024).” A fronte dell'ampiezza, chiarezza ed esaustività delle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione sulla legittimità costituzionale ed eurounitaria della normativa emergenziale, oltre che sull'assenza del diritto per il lavoratore sospeso di godere dell'assegno alimentare, ogni altra considerazione e argomentazione in merito appare superflua. 
Infine, quanto all'asserita dannosità dei vaccini per la salute umana, giova evidenziare che al giudice è preclusa ogni valutazione circa il merito delle scelte legislative, spettando al medesimo unicamente la verifica della legittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione rispetto alla normativa citata, la cui legittimità costituzionale ed eurounitaria, come evidenziato, è stata consacrata da innumerevoli pronunce del Giudice delle legge e della Corte di Cassazione. 
Alla luce di quanto esposto, i provvedimenti della ### N. 4010 del 18.1.2022 e 46709 del 17.6.2022 devono ritenersi legittimi, con conseguente rigetto della domanda attorea. 
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2025 P.Q.M.  ### definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - rigetta il ricorso proposto da ### nei confronti di #### - condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in favore dell'#### liquidate in € 4.524,00, per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### lì, 18 giugno 2025 ### Dr. ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2025

causa n. 1796/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Mauro Ianigro

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