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Tribunale di Roma, Sentenza n. 12886/2025 del 22-09-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### EST. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50090 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente #### rappresentato e difeso dall'Avv. ### per procura in atti RICORRENTE E ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### per procura in atti RESISTENTE con l'intervento del ### presso il Tribunale OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio ### come in atti IN FATTO ED IN DIRITTO ### ha chiesto al Tribunale di pronunciare, alle condizioni di cui al ricorso depositato in data ###, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data ### con ### da cui si era separato in virtù di sentenza del Tribunale di Roma in data ### (sentenza n. 1949/2015) e da cui aveva avuto la figlia ### (27.8.2008). La convenuta, costituendosi in giudizio, si è riservata “ogni difesa e deduzione”, poi aderendo all'istanza di trasformazione del rito depositata dal ricorrente. Le parti, pertanto, previa rinuncia alla comparizione personale (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### EST.  riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50090 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente #### rappresentato e difeso dall'Avv. ### per procura in atti RICORRENTE E ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### per procura in atti RESISTENTE con l'intervento del ### presso il Tribunale OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio ### come in atti IN FATTO ED IN DIRITTO ### ha chiesto al Tribunale di pronunciare, alle condizioni di cui al ricorso depositato in data ###, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data ### con ### da cui si era separato in virtù di sentenza del Tribunale di Roma in data ### (sentenza n. 1949/2015) e da cui aveva avuto la figlia ### (27.8.2008).   La convenuta, costituendosi in giudizio, si è riservata “ogni difesa e deduzione”, poi aderendo all'istanza di trasformazione del rito depositata dal ricorrente. 
Le parti, pertanto, previa rinuncia alla comparizione personale, hanno rassegnato concordemente le seguenti condizioni, come da accordo in atti, sottoscritto personalmente dalle parti: “1) la minore ### nata dall'unione dei coniugi il ### il ###, rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, salvo che per le questioni di ordinaria amministrazione; 2) quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita del padre, il sig. ### potrà vedere la figlia almeno una volta al mese, con orari che saranno determinati dal ricorrente in relazione alle proprie possibilità di spostamento e che andranno comunicati alla sig.ra ### con almeno un giorno d'anticipo, nel rispetto delle esigenze e della volontà della figlia; durante le festività natalizie il sig. ### potrà tenere con sé la figlia ### anche per ulteriori giorni del periodo festivo, sia consecutivi che non consecutivi, da concordarsi di anno in anno tra i genitori e compatibilmente con le esigenze e gli impegni della minore, in modo tale da includere ad anni alterni la permanenza il giorno di ### o ### e il ### dell'anno o l'### presso ciascun genitore; la stessa alternanza annuale sarà seguita per il giorno di ### e per il Lunedì dell'### durante le vacanze estive il sig. ### potrà tenere con sé la figlia per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi di volta in volta; 3) il #### corrisponderà alla ###ra ### a decorrere dal mese di giugno 2024 quale contributo per il mantenimento della figlia ### l'importo di euro 300,00 ### mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ### fermo restando che, al compimento della maggiore età della figlia ### il predetto contributo sarà versato dal #### direttamente alla medesima; 4) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia ### saranno ripartite al 50% tra i genitori, secondo quanto previsto dal ### d'intesa tra il Tribunale di ### e l'Ordine degli Avvocati di ### Resteranno a carico esclusivo della ###ra ### le spese, anche pregresse, per assicurazione e bollo del veicolo in uso alla medesima; 5) al fine di regolare i reciproci rapporti economici e patrimoniali, il sig. ### si obbliga a trasferire irrevocabilmente e senza corrispettivo alcuno alla sig.ra ### che accetta, la propria quota del diritto di proprietà pari al 50% ### dell'immobile sito in ### in ### n. 218 facente parte dell'edificio nr. 9, e precisamente “appartamento posto al primo piano della scala B, distinto con il numero interno 5, composto di due vani ed accessori, confinante con appartamenti int.  4 e 6, vano scala, censito nel ### del Comune di ### alla partita ###, f. 648 n. 73 sub. 5, ### 218, p.1, int. 5, scala B, edificio 9, z.c. 5, cat. A/2, cl. 3, vani 3, RC 650,74”; 6) le parti precisano che il predetto immobile era stato acquistato dal #### e dalla ###ra ### con atto di compravendita del 29 ottobre 2002, con ### in ###ssa ### 3667 Raccolta 1944, ### presso l'### delle ### di ### 4 in data ###, trascritto presso l'### del ### del ### di ### 1 in data ### al n. 75698 di formalità; 7) gli oneri notarili, ove occorrendi, e spese di registro, tasse e tributi relativi al trasferimento saranno a carico della ###ra ### 8) i coniugi ###ri ### e ### si impegnano a stipulare il relativo atto pubblico, ove occorra e previa designazione di ### a cura della ###ra ### entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della emananda sentenza di divorzio alle condizioni tutte qui indicate; 9) le parti precisano e riconoscono che il predetto trasferimento immobiliare, volto a ristabilire un equilibrio successivamente alla crisi coniugale divenuta irreversibile, è elemento funzionale e indispensabile del presente accordo ai fini della risoluzione congiunta della crisi coniugale; 10) spese legali del presente procedimento interamente compensate, con rinunzia dei difensori ad avvalersi del beneficio della solidarietà professionale.”.   ### ha pertanto rimesso la decisione al Collegio. 
Con ordinanza collegiale in data ###, il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo per acquisire la sentenza di separazione munita di attestazione di irrevocabilità o, in alternativa, l'estratto dell'atto di matrimonio contenente l'annotazione della separazione. 
E' stata, quindi, depositata la sentenza di separazione munita di attestazione di irrevocabilità, le parti hanno ribadito le conclusioni già concordemente rassegnate e la causa è stata definitivamente rimessa alla decisione del Collegio.   Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.   ###à alla riconciliazione ed il tempo trascorso dalla separazione convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.   Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili, ordinandosi al competente ### dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.   Nulla osta - stante l'accordo delle parti e valutatane la rispondenza agli interessi della figlia minore, considerate l'età della stessa e la residenza del padre in provincia di ### (mentre la ragazza vive a ### con la madre) e tenuto conto dell'attuale reddito paterno (pari a circa 19.000 euro annui netti, come da CUD 2023) nonché dell'intervenuta iscrizione della resistente all'albo degli avvocatial recepimento delle condizioni di divorzio sopra riportate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del giudizio matrimoniale, di cui il Tribunale prende atto.   Stante il raggiunto accordo, va disposta la compensazione delle spese di lite.  P. Q. M.   definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ### il ###, da ### e #### alle condizioni riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del giudizio matrimoniale, di cui il Tribunale prende atto; ordina all'### dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge (atto n. 356, p. 2, s. ### , anno 2004); spese compensate.   ### 4/9/2025 ### rel. est. ### dott.ssa ### dott.ssa ### n. 50090/2023

causa n. 50090/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ienzi Marta, Valeria Chirico

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 7992/2024 del 13-05-2024

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### EST. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40412 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente #### rappresentato e difeso dall'Avv. ### per procura in atti RICORRENTE E ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### per procura in atti RESISTENTE con l'intervento del ### presso il Tribunale OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio ### come in atti IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data ###, ### ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il ### con ### da cui aveva avuto il figlio ### (nato il ###) e da cui si era separato in virtù di decreto di omologa in data ### del Tribunale di Roma. Ha dedotto: che il figlio, collocato presso la madre in virtù degli accordi di separazione, si era trasferito presso l'abitazione paterna dal maggio 2023; che pertanto era venuto meno il diritto della madre alla percezione dell'assegno di mantenimento per il figlio (stabilito in 450,00 eur (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### EST.  riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40412 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente #### rappresentato e difeso dall'Avv. ### per procura in atti RICORRENTE E ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### per procura in atti RESISTENTE con l'intervento del ### presso il Tribunale OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio ### come in atti IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data ###, ### ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il ### con ### da cui aveva avuto il figlio ### (nato il ###) e da cui si era separato in virtù di decreto di omologa in data ### del Tribunale di Roma. Ha dedotto: che il figlio, collocato presso la madre in virtù degli accordi di separazione, si era trasferito presso l'abitazione paterna dal maggio 2023; che pertanto era venuto meno il diritto della madre alla percezione dell'assegno di mantenimento per il figlio (stabilito in 450,00 euro mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie); che egli svolgeva attualmente l'attività di cameriere con una retribuzione lorda di circa 1.400 euro ed era onerato da un canone di locazione di 600,00 euro mensili. Pertanto ha chiesto di: “### l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio ### nato a ### il 6 ottobre 2007, con collocamento prevalente presso il padre e con conseguente cessazione dell'obbligo del versamento dell'assegno di mantenimento del minore in favore della ###ra ### con diritto-dovere della madre di tenerlo con sé a fine settimana alternati oltre due giorni a settimana, in giorni ed orari da concordarsi tra i genitori; le vacanze estive saranno equamente distribuite tra i due genitori, affinchè il minore possa trascorrere con entrambi almeno quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e quindici giorni consecutivi nel mese di agosto (periodi tra loro non continuativi e da definire entro il mese di maggio di ogni anno); le vacanze natalizie verranno trascorse con ciascun genitore ad anno alternati dal 21 al 29 dicembre e dal 30 al 6 gennaio; le vacanze pasquali verranno trascorse con ciascun genitore ad anni alternati, salvo diversi accordi); - Le spese ordinarie e straordinarie verranno ripartite secondo il protocollo di intesa vigente presso il Tribunale Civile di #### costituendosi nella “istanza di definizione congiunta per il divorzio”, ha chiesto - unitamente al ricorrente, stante il raggiunto accordo - di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1. Il figlio minore ### viene affidato congiuntamente ai genitori con collocamento presso la madre e residenza presso l'abitazione della stessa ad oggi in #### 23; 2. Le decisioni di maggior interesse e di natura straordinaria che riguardano il figlio minore verranno prese, ex art 320 c.c., congiuntamente ed esclusivamente dai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte anche disgiuntamente dai genitori; 3. Compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici, ### osserverà il seguente regime di frequentazione genitoriale: durante la settimana permarrà con il padre il lunedì e il mercoledì e con la madre le giornate del martedì e giovedì, con pernotto dal lunedì al giovedì presso il padre; con la madre dal venerdì alla domenica con i pernotti del venerdì e del sabato presso la stessa, rientrando nell'abitazione paterna la domenica sera dopo cena. Trascorrerà a anni alterni le vacanze pasquali presso ciascun genitore; ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio presso ciascun genitore; a condizione di reciprocità tra i genitori 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno; 4. I genitori manterranno economicamente in via diretta il proprio figlio, ognuno per i periodi di rispettiva pertinenza, dividendo al 50% le sole spese straordinarie come da ### del Tribunale di ### 5. Il sig. ### corrisponderà alla sig.ra ### per i 5 mesi successivi all'udienza del prossimo 28 marzo 2024, l'importo mensile di euro 150,00 per consentirle di far fronte alle spese nelle more del trasferimento in nuova abitazione. La sig.ra ### rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa per le mensilità di mantenimento del figlio non versati da maggio 2023, in considerazione della circostanza che da tale data i genitori hanno provveduto direttamente a tutte le necessità del figlio e che i tempi di permanenza di ### presso ciascun genitori sono stati paritetici; 6. Il giudizio pendente verrà trasformata in congiunto alle condizioni di cui alla presente scrittura privata, che si riterrà parte integrante del verbale di udienza o, eventualmente, a mezzo di formulazione di conclusioni congiunte in sede di udienza; 7. Le spese legali si intenderanno compensate tra le parti.”. 
All'udienza fissata per i provvedimenti di cui all'art. 473-bis. 22 cpc, l'### ha dichiarato di percepire un reddito mensile netto di 1.300,00 euro per 13 mensilità e di sostenere un canone di locazione di 1.200,00 euro condiviso con la compagna, mentre la ### ha dichiarato di percepire un assegno di inclusione dell'importo di 800,00 euro mensili, confermando di essere in procinto di trasferirsi dai propri genitori per motivi economici e per assisterli. I difensori hanno pertanto concluso in conformità alle condizioni contenute nella istanza di definizione congiunta del giudizio in data ### e il GD, visto l'art. 473 bis. 22 cpc, in via provvisoria ed urgente, ha modificato le condizioni della separazione come da conclusioni congiunte delle parti, rimettendo la decisone al Collegio. 
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di decreto di omologa in data ### del Tribunale di ### Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.  ### negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare. 
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente ### dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. 
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative all'affidamento, alla frequentazione e al mantenimento del figlio minore, il Tribunale provvede in conformità, salva la valenza negoziale delle ulteriori pattuizioni. 
Stante il raggiunto accordo, come richiesto, va disposta la compensazione delle spese del giudizio.  P.Q.M.  definitivamente decidendo, così provvede: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto in ### il ### da ### e #### trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune (atto n. ###, parte 2, ####, ### 2010); 2) ordina all'### dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge; 3) affida il figlio ### ad entrambi i genitori, autorizzandoli all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e regolamenta la frequentazione e il mantenimento dello stesso come da condizioni di cui all'“istanza di definizione congiunta per il divorzio”, riportate in parte motiva, salva la valenza negoziale delle ulteriori pattuizioni; 4) spese compensate.  ### 8.5.2024 ### rel. est. ### dott.ssa ### dott.ssa ### n. 40412/2023

causa n. 40412/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ienzi Marta, Chirico Valeria

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 9528/2024 del 03-06-2024

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE così composto Dott.ssa ### Dott.ssa ### Dott.ssa ### EST. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 25110/2023, vertente tra ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### RICORRENTE E ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### RESISTENTE con l'intervento del ### presso il Tribunale OGGETTO: REVOCA ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c., ### - premesso che con sentenza del Tribunale di Roma n. 29862/1997 era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ### ed era stato posto a suo carico un assegno dell'importo attualmente corrispondente a 407,18 euro quale contributo al mantenimento del figlio, all'epoca minore, ### (nato il ###), il quale era stato assunto dalla ### tec ### con una retribuzione annua lorda di 32.000 euro e, a decorrere dal 2019, non conviveva più con la madre, essendosi trasferito in un'abitazione di sua proprietà - ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento del figlio a far data dal deposito del ricorso. ### si è costituita, aderend (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE così composto Dott.ssa ### Dott.ssa ### Dott.ssa ### EST.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 25110/2023, vertente tra ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### RICORRENTE E ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### RESISTENTE con l'intervento del ### presso il Tribunale OGGETTO: REVOCA ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c., ### - premesso che con sentenza del Tribunale di Roma n. 29862/1997 era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ### ed era stato posto a suo carico un assegno dell'importo attualmente corrispondente a 407,18 euro quale contributo al mantenimento del figlio, all'epoca minore, ### (nato il ###), il quale era stato assunto dalla ### tec ### con una retribuzione annua lorda di 32.000 euro e, a decorrere dal 2019, non conviveva più con la madre, essendosi trasferito in un'abitazione di sua proprietà - ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento del figlio a far data dal deposito del ricorso.  ### si è costituita, aderendo alla domanda del ### All'udienza del 23.11.2023 le parti si sono dichiarate d'accordo alla revoca dell'assegno paterno per il figlio ### a decorrere dalla successiva mensilità di dicembre (avendo il ### corrisposto detto assegno sino alla mensilità di novembre); i difensori hanno concluso come da richieste dei rispettivi assistiti ed hanno chiesto l'assunzione della causa in decisione con compensazione delle spese. Pertanto, il GD ha rimesso la decisione al Collegio ex art. 473-bis.22 cpc. 
Nulla ostandovi, stante la maggiore età del figlio ### e la sua autosufficienza economica documentata in atti (vedi contratto di assunzione e CU 2023), il padre va esonerato dal mantenimento del figlio con conseguente revoca dell'obbligo di corrispondere alla madre l'assegno di mantenimento per lo stesso come previsto dalla sentenza di divorzio, a decorrere dal dicembre 2023. 
Stante l'accordo tra le parti, va disposta la compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, esonera ### dal mantenimento del figlio ### con conseguente revoca, a decorrere dal dicembre 2023, dell'obbligo del ricorrente di corrispondere a ### l'assegno di mantenimento per il figlio, previsto dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Roma n. 29862/1997; spese compensate. 
Roma, 21.5.2024 ### EST. ### dott.ssa ### dott.ssa ### n. 25110/2023

causa n. 25110/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ienzi Marta, Chirico Valeria

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 8243/2025 del 03-06-2025

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### EST. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. ### del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente #### rappresentata e difesa dall'Avv. ### per procura in atti RICORRENTE E ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### per procura in atti RESISTENTE con l'intervento del ### presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale ### come in atti IN FATTO ED IN DIRITTO Con sentenza parziale n. 5329/2022, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti. Nel prosieguo, disattese le richieste di prove orali ed acquisita la documentazione prodotta, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni. La ricorrente ha chiesto di: “### che la separazione sia pronunciata con addebito al #### per tutti i fatti narrati (in particolare maltrattamenti) a causa dei quali si è creata la frattura dell'armonia coniugale; 2. Disporre che la casa coniugale sita in ### alla ### n. 7 sia assegnata alla ricorrente in via definitiva per tutti i mo (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### EST.  riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. ### del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente #### rappresentata e difesa dall'Avv. ### per procura in atti RICORRENTE E ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### per procura in atti RESISTENTE con l'intervento del ### presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale ### come in atti IN FATTO ED IN DIRITTO Con sentenza parziale n. 5329/2022, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti. 
Nel prosieguo, disattese le richieste di prove orali ed acquisita la documentazione prodotta, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni. 
La ricorrente ha chiesto di: “### che la separazione sia pronunciata con addebito al #### per tutti i fatti narrati (in particolare maltrattamenti) a causa dei quali si è creata la frattura dell'armonia coniugale; 2. Disporre che la casa coniugale sita in ### alla ### n. 7 sia assegnata alla ricorrente in via definitiva per tutti i motivi di cui in narrativa stante soprattutto lo stato di bisogno e l'impossibilità di permettersi un altro alloggio, anche in considerazione della limitata capacità lavorativa della ricorrente, la quale non potrebbe permettersi ad oggi con soli 400,00 euro di mantenimento l'affitto di un immobile, poiché già si trova in grande difficoltà non riuscendo a onorare le bollette per le utenze o, addirittura, fare la spesa o tutti i consueti controlli medici a causa della sofferta patologia; 3. Nella denegata ipotesi in cui ciò non fosse riconosciuto, si chiede all'###mo Giudicante di ### confermare il godimento esclusivo dell'immobile comunque in capo alla ricorrente in considerazione proprio della patologia diagnosticatale della limitata capacità occupazionale e soprattutto anche dei maltrattamenti agìti dal resistente ai danni della moglie; ### in favore della ###ra ### un contributo al mantenimento pari ad euro 800.00 o comunque in una somma superiore ad euro 400.00 cosi come disposta in sede presidenziale, da versare alle coordinate ### già indicate e in possesso del resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT; 5. Disporre la restituzione in capo alla ###ra ### di tutte le somme afferenti il riconoscimento dell'invalidità civile sottratte indebitamente dal resistente; 6. Disporre, nella misura in cui l'###mo ### adito riterrà di giustizia, in favore della ###ra ### e della figlia ### il risarcimento dei danni endofamiliari patiti dalle stesse a cause di tutte le condotte illecite poste in essere dal ####”. 
Il resistente ha chiesto di: “…nel merito: in via principale: rigettare la domanda di addebito della separazione; - rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale alla moglie; - rigettare la domanda di mantenimento della figlia; - rigettare la domanda di restituzione delle somme relative all'invalidità civile; - rigettare la domanda di risarcimento del danno endofamiliare; - disporre una assegno di mantenimento a favore del coniuge di ### 200,00 attese la redditualità del signor ### Con condanna alle spese ed onorari di giudizio…. anche reiterando le richieste istruttorie di cui alla memoria n. 2 ex art.183 VI comma cpc”. 
Va preliminarmente rilevata la inammissibilità delle domande restitutoria e risarcitoria spiegate dalla ricorrente, in quanto esulanti dal thema decidendum del presente giudizio di separazione, in cui, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in riferimento al rito vigente per le cause di famiglia antecedentemente alla “riforma Cartabia”, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi (quali quelle restitutorie, risarcitorie o di pagamento di somme di danaro, soggette al rito di cognizione ordinaria), non rientranti tra le ipotesi di “connessione qualificata”, soltanto per le quali l'art 40 cpc consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi (vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ. 6660/2001, 11828/2009, 18870/14). Non è stata invece reiterata, né in sede di precisazione delle conclusioni né negli scritti conclusionali, la domanda della ricorrente, già disattesa con l'ordinanza presidenziale, di attribuzione di un assegno di mantenimento per la figlia ### oggi trentottenne, da intendersi pertanto rinunciata.
Il thema decidendum del presente giudizio è, perciò, allo stato limitato alle domande della ricorrente di addebito della separazione al marito, di assegnazione e in subordine di attribuzione del godimento esclusivo della casa familiare nonché di attribuzione dell'assegno di mantenimento per sé. 
Orbene, va premesso che, con ordinanza in data ###, sono stati emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “….dato atto che il resistente, ritualmente citato, non si è costituito né è comparso; rilevato che al resistente è stata applicata, con ordinanza del GIP di ### in data ###, la misura cautelare dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare, in quanto indagato per maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della moglie e della figlia nonché per violenza privata ai danni della moglie; rilevato che la figlia delle parti ha 32 anni e, secondo quanto dichiarato dalla madre, dopo la laurea ha trovato lavoro in ### dove è rimasta due anni per poi ritornare in ### dove ha lavorato prima presso il medesimo bar dove lavora il padre e poi come segretaria sino al 2020, allorquando ha lasciato il lavoro in quanto lavorava “a nero”; rilevato che sino alle dimissioni nel gennaio 2020 la ragazza era ormai inserita nel mondo del lavoro e che “il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass civ 6509/17, 26259/05, ),ferma restando l'obbligazione alimentare azionabile direttamente dal figlio e fondata su presupposti diversi (vedi sul punto Cass. civ. 12477/04); rilevato che, inoltre, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (vedi Cass. civ. 18076/14, 5088/18) e che nel caso di specie la figlia ha un'età tale per cui il progetto formativo deve ritenersi ormai concluso (tant'è che, secondo quanto riferito dalla madre, la figlia si è laureata in archeologia ed ha frequentato un master); ritenuta, pertanto, la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della figlia; rilevato che, non potendo la figlia reputarsi economicamente non autosufficiente, nemmeno ricorrono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla madre convivente, atteso che, secondo il consolidato condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'assegnazione della casa familiare, siccome finalizzata esclusivamente alla tutela della prole a rimanere nel medesimo ambiente domestico, è subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e nemmeno può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno di mantenimento, risolvendosi altrimenti in un'illegittima espropriazione del diritto di proprietà, praticamente per tutta la vita del coniuge assegnatario in danno dell'altro, con conseguente illegittimità costituzionale del provvedimento (vedi Cass civ 21334/13, 18440/13, 11035/07, 10994/07, 1545/06); rilevato, però, che, al solo fine di rendere effettiva la separazione, considerato che il marito è stato allontanato in via cautelare dalla casa familiare con ordinanza del GIP avente una efficacia temporale limitata e che, differenza della moglie, ha un'occupazione, va disposto che la casa familiare, in comproprietà delle parti, rimanga, allo stato, nel godimento esclusivo della moglie; rilevato che la ricorrente, non più in grado di svolgere l'attività di colf a causa di una patologia oncologica, è priva di redditi, mentre il resistente, dipendente del bar ### come dichiarato dalla moglie ed evincibile dagli estratti conto, a fronte della maggior retribuzione mensile percepita negli anni precedenti (pari a circa 1.700,00 euro mensili per quanto evincibile dagli estratti conto ), risulta aver incassato dal datore di lavoro nei primi 9 mesi del 2020 complessivi 8.400,00 euro circa; rilevato che, in ragione degli attuali minori redditi del marito quali risultanti dall'estratto conto 2020 (verosimilmente dovuti alla pandemia in atto) e del valore economico connesso al godimento gratuito della casa coniugale in comproprietà (rimasta nella disponibilità della moglie), va posto a carico del marito, allo stato e salvi gli ulteriori accertamenti istruttori, un assegno quale contributo al mantenimento della moglie dell'importo di 400,00 euro mensili, da corrispondere entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### visto l'art.708 c.p.c., 1) autorizza i coniugi a vivere separati; 2) al solo fine di rendere effettiva la separazione, dispone che la casa familiare, sita in ### va ### 7, rimanga, allo stato, nel godimento esclusivo della moglie; 3) pone a carico di ### un assegno dell'importo mensile di 400,00 euro quale contributo al mantenimento della moglie ### da corrispondere alla stessa entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ### 4) nomina se stessa G.I. e fissa per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. l'udienza del 4.5.2021 h 10.30…..”. 
Quanto alle domande del resistente di “stralcio” di taluni atti difensivi e documenti depositati dalla controparte, ne va preliminarmente rilevata la inammissibilità, atteso che detto “stralcio”, ossia l'espunzione di atti e documenti dal fascicolo processuale, non è previsto dal codice di rito, ponendosi, piuttosto, una questione di utilizzabilità degli atti difensivi e dei documenti, ove depositati in violazione dei termini processuali e/o, quanto agli atti difensivi, ove privi dei requisiti (di forma o contenuto) previsti dal codice di rito e, quanto ai documenti, ove privi dei requisiti (di forma o contenuto) incidenti sulla loro idoneità probatoria. 
A tal proposito, non si ravvisa alcuna inutilizzabilità della memoria ex art.  183 co 6 n 1 cpc della ricorrente, né sotto il profilo della tempestività né sotto il profilo del contenuto, atteso che trattasi di una memoria deputata anche alla specificazione delle iniziali domande e perciò delle allegazioni alle stesse sottese. Quanto alla memoria ex art. 183 co 6 n 2 cpc, in quanto deputata alla mera replica delle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, o alla proposizione delle eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, nonchè all'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali, non essendovi nel caso di specie domande ed eccezioni nuove o modificate dalla controparte, essa sarà utilizzabile, come peraltro già precisato dal GI, solo per la parte relativa alla indicazione della prova contraria e delle produzioni documentali. 
Va altresì rilevata la inutilizzabilità della trascrizione in lingua italiana della conversazione intercorsa tra i coniugi, allegata alla memoria ex art. 183 co 6 co 2 cpc, atteso che il resistente ne ha disconosciuto il contenuto, deducendo, tra l'altro, che la conversazione non sia mai avvenuta, eccezione non superabile in mancanza del file audio, non depositato tempestivamente dalla ricorrente e di cui, invero, nemmeno è stato chiesto il deposito, riferendosi la richiesta della predetta di deposito di tre files audio - disattesa in quanto tardiva - a supporti volti a comprovare le violenze dedotte (perciò non documentanti anche la suddetta specifica conversazione, concernente mere questioni economiche). Quanto alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio depositate dalla ricorrente in data ### e in data ###, in aggiornamento di quella iniziale del 27.10.2020, esse, sebbene prive dei requisiti previsti per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 dpr 445/2000, integrano comunque idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 46 dpr 445/2000, quanto alla situazione reddituale ed economica attestata. 
Va inoltre disattesa la richiesta di “stralcio” - rectius inutilizzabilità - dei documenti in lingua polacca depositati dalla ricorrente con relativa traduzione non asseverata o (estratti conto polacchi) tradotti dalla stessa. A tal proposito, va rilevato che “il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti; ne consegue che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa.” (Cass. civ. 5200/2025). 
Nel caso di specie, premesso che non è necessario che le traduzioni dei documenti debbano essere asseverate, esse, nel caso di specie, sono da ritenersi senz'altro idonee allo scopo, essendo state effettuate da una traduttrice iscritta all'### del Tribunale o (nel caso delle movimentazioni dell'estratto conto polacco) direttamente dalla ricorrente, di lingua polacca al pari del resistente, il quale non ha mosso alcuna specifica contestazione in merito alla correttezza della traslazione dal polacco all'italiano come in concreto effettuata. 
Va inoltre rilevato che quanto statuito con la sentenza parziale sullo status in merito alla giurisdizione ed alla legge applicabile va esteso anche alla domanda di addebito, nel nostro ordinamento indefettibilmente connessa a quella sullo status, non potendo la domanda di addebito essere spiegata separatamente, in un autonomo giudizio, , nonché va esteso anche alla domanda di assegnazione della ex casa familiare, essendo stata spiegata nel giudizio di separazione in assenza di figli minori o di figli economicamente non autosufficienti, perciò in esclusiva correlazione con la domanda sullo status. 
Quanto alla domanda di mantenimento spiegata dalla ricorrente, a suo fondamento la predetta ha dedotto che: nel 1987, quando era incinta, il marito aveva intrattenuto una relazione extraconiugale; che, quando la figlia neonata piangeva, il padre le cacciava di casa, anche di notte, consentendo loro di rientrare solo quando la bambina si era addormentata; che nel 1990 il resistente aveva lasciato moglie e figlia per oltre due settimane senza cibo e che ella era stata picchiata per la prima volta in questo periodo; che sin dai primi anni di matrimonio, in ### era stata vittima di violenza psicologica da parte del marito, esercitata con modalità umilianti e minacciose; che la condotta dell'uomo era peggiorata con il ritorno in ### anche a causa dell'abuso di alcool; che il predetto aveva esercitato nei suoi confronti anche violenza economica, sottraendole i proventi del suo lavoro, non consentendole di accedere al collocamento riservato agli invalidi civili allorquando si era ammalata di tumore, provvedendo direttamente alla spesa alimentare o consentendole di provvedervi sotto stretto controllo ed umiliante obbligo di rendicontazione; che in varie occasioni il marito l'aveva chiusa in casa e l'aveva umiliata per il suo stato fisico anche durante le cure oncologiche cui aveva dovuto sottoporsi; che non l'aveva informata nemmeno dell'esito della procedura di riconoscimento dell'invalidità civile, incassando gli emolumenti erogatile sul conto cointestato e che solo nel 2016 ella aveva ottenuto una carta di credito per poter operare su tale conto; che nel 2020 il resistente aveva ammesso di aver installato delle telecamere in casa per controllarla; che il ### le erano state refertate “contusioni multiple”, a seguito di un'aggressione subita dal marito, per la quale il 31 agosto successivo aveva sporto denuncia (nello specifico, dopo averlo accusato di controllarle il cellulare, l'aveva strattonata tentando di sottrarle il telefono per romperglielo e nella colluttazione le aveva cagionato una lesione alla mano destra, nello specifico una lesione del metacarpo con prognosi di giorni 9, come da referto in atti); che nei giorni successivi all'aggressione il resistente aveva continuato ad ingiuriarla e l'aveva colpita con uno stendino di plastica (fatti del pari denunciati); che solo nei mesi di gennaio-maggio 2020 aveva cominciato a corrisponderle del danaro, nel timore che emergesse la violazione degli obblighi di assistenza alimentare; che anche la figlia, spettatrice dei maltrattamenti subiti dalla madre, a cui difesa era intervenuta, aveva subito il medesimo trattamento e il ###, dopo aver spento il televisore ad altissimo volume, mentre il padre ubriaco stava già dormendo, era stata violentemente aggredita dal genitore che le aveva cagionato una contusione alla mano destra, con prognosi di giorni 10; che per tali fatti anche la figlia aveva sporto denuncia; che pertanto in data ### era stato notificato al resistente un provvedimento di ammonimento del ### di ### che l'11.5.2020 il predetto era stato attinto dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare adottata dal GIP di ### per il reato di maltrattamenti aggravati, lesioni aggravate e violenza privata. 
Il resistente, costituendosi nella fase contenziosa, ha negato di aver tradito la moglie, di averle usato violenza, di aver violato gli obblighi di assistenza e di mantenimento e di essersi appropriato della indennità di invalidità (poi revocatale in quanto guarita), accreditata sul conto cointestato alle parti. 
Ciò posto, ritiene il Tribunale che, alla luce delle emergenze documentali ed in particolare del contenuto dell'ordinanza cautelare penale, dei referti di ### in atti e del rinvio a giudizio del resistente per i reati di cui alla suddetta ordinanza, la domanda di addebito debba ritenersi provata. 
Il resistente, già attinto dalla misura cautelare dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare, è sottoposto a processo penale per i seguenti reati:
Dall'ordinanza cautelare risulta che nelle SIT rese dalla ricorrente e dalla figlia, sovente presente ai fatti, avevano trovato riscontro le dolorose vicende di cui ai capi di imputazione, “tratteggiate dalle donne in modo puntuale, circostanziato e credibile. In particolare, la ### dopo aver sinteticamente confermato le dichiarazioni rese dalla madre, anche in punto di “violenze sia psicologiche che fisiche “ poste in essere in danno della predetta, aveva dato conto delle ragioni che, nel più recente periodo, a far tempo dall'ottobre 2018, avevano precipitato essa dichiarante e la madre in una situazione di scoramento e prostrazione; era infatti accaduto che essa ### avvedutasi che il padre aveva “chiuso nuovamente a chiave in casa” la madre aveva provveduto a “liberarla” con le proprie chiavi….. Entrambe…. hanno riferito di essere state ripetutamente minacciate dallo stesso e di aver subito lesioni (come da referti medici in atti).... “. Si legge inoltre che la ricorrente “ha documentato un episodio specifico in cui il marito, impedendole fisicamente di aprire la porta di casa, la costringeva a rimanere nell'abitazione, impedendole di uscire. Dal canto suo, la figlia ha riferito di vivere in una condizione di totale terrore a causa delle violenze psicologiche subite dal padre.... Quest'ultimo aspetto è dimostrato dall'episodio del 03 Aprile 2020, durante il quale per il solo fatto di aver spento la televisione, il cui volume era troppo alto per l'ora notturna, la figlia si è vista prendere a calci dal padre, finendo per riportare delle lesioni alla mano, nel tentativo di arginare la violenza dell'uomo….La sig.ra ### ha riferito di essere purtroppo abituata a gestire le prevaricazioni del marito ma di essere molto preoccupata per la figlia dal momento che, a seguito della querela da lei presentata (31 agosto 2019) l'atteggiamento dell'uomo nei confronti della ragazza è perfino peggiorato anche a causa dell'abuso di alcol, a cui l'uomo è sempre più spesso dedito. La donna ha riferito anche di non dormire più col marito e di chiudersi a chiave in camera durante la notte… La costante reiterazione, da parte dell'indagato, durante la convivenza, di condotte aggressive, minacciose e violente ai danni della moglie e della figlia configura certamente il delitto di cui all'art 572 c.p….. Ulteriore elemento sintomatico della gravità indiziaria è costituito dal richiamato intervento delle ### dell'ordine, che hanno assistito all'ultimo episodio di violenza…”. 
Tanto premesso, va evidenziato che l'assenza, nell'ordinamento processuale civile, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice civile di porre a base del proprio convincimento anche le sole risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari in sede penale e, perciò, dalle dichiarazioni verbalizzate in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. civ. n. 1593/2017, n. 18025/2019; 2168/13, Cass. 20335/2004). Tantomeno l'utilizzazione in sede civile di dette dichiarazioni può ritenersi, nel caso di specie, siccome rese anche da una parte processuale (la odierna ricorrente), violativa del disposto dell'art. 246 c.p.c., atteso che “i) l'interrogatorio della parte lesa, assunto in sede di giudizio penale, è atto processuale morfologicamente valido che non può assumere nel giudizio civile il carattere della prova civile o della prova atipica, ma che può essere legittimamente utilizzato dal giudice civile, come argomento di prova, ex art. 117 cod.proc.civ., a nulla rilevando che sia stato un altro giudice a raccoglierlo (con tutti i crismi di legittimità indicati dalla norma, ivi compreso il rispetto del principio del contraddittorio, che informa di se l'intero processo penale nella sua nuova forma accusatoria): sul punto cfr. amplius Cass. n. 27016/2022, citata; ii) l'argomento di prova può tingersi di autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 cod.civ., può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, e ciò, in particolare, se l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti (Cass. 1435/1975; Cass. 1481/1968);” (vedi Cass. civ. ###/2023). Tale opzione ermeneutica risulta vieppiù condivisibile alla luce del vigente disposto dell'art. 473-bis. 42 c.p.c., laddove consente al ### civile, nel caso di allegazioni di violenza, di disporre, al fine di accertare le condotte allegate, “mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.”. 
Nel caso di specie l'intrinseca credibilità delle dichiaranti in merito alle aggressioni fisiche e verbali subite trova riscontro esterno oggettivo nei due referti di ### in atti, attestanti lesioni compatibili con la dinamica del fatti determinanti dette lesioni, riportata dalle persone offese, giustificandosi, pertanto, a prescindere dall'esito del pendente procedimento penale e dall'accertamento o meno della responsabilità penale del resistente, l'addebito della separazione a quest'ultimo. Infatti, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.” (Cass. civ. 7388/2017, 3925/2018, ###/2022). Ciò anche laddove la violenza si concreti in un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 433/2016).
Va invece rigettata la domanda della ricorrente di assegnazione della ex casa familiare, per i motivi già illustrati dall'ordinanza presidenziale, cui si rimanda, non potendo incidere sull'assegnazione ragioni di salute o meramente economiche e tantomeno ragioni risarcitorie, prospettate dalla parte che la richieda. Del pari è inaccoglibile la domanda subordinata di conferma dell'attribuzione alla moglie del godimento esclusivo della casa familiare, trattandosi di provvedimento provvisorio ed urgente, adottato al solo fine di rendere effettiva la separazione e destinato ad esaurire i suoi effetti con la sentenza che definisce il giudizio, rimanendo l'immobile, in difetto dei presupposti per l'assegnazione, soggetto all'ordinario regime privatistico, su cui il ### della separazione non può incidere con provvedimenti diversi dall'assegnazione. 
Quanto alla domanda di mantenimento per sè spiegata dalla ricorrente, premesso che sussiste la giurisdizione italiana, in ragione della residenza abituale in ### sia del convenuto che del creditore ex art 3 ### 4/2009 e che è applicabile la legge italiana, ex artt. 15 del ### e 3 del ### dell'Aja del 2007, essendo in ### la residenza abituale del creditore, va preliminarmente rilevato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio ( Cass. civ. n. 8254/2023; 14304/2023; 4327/2022). ###. 156, comma 2, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ. 605/2017). 
Ciò posto, il resistente, dipendente del ### sito in ### piazza ### in ### è stato collocato, a causa del ### in cassa integrazione sino al dicembre 2021 ed ha dichiarato nell'anno di imposta 2020 redditi complessivi netti pari circa 12.600 euro, da lavoro e da indennità ### (vedi le CU 2021 in atti), nell'anno di imposta 2021 redditi netti da lavoro pari a circa 4.000 euro (vedi CU 2022) e a circa 9.800 euro da indennità ### (vedi estratto conto in atti) e nell'anno di imposta 2022 redditi da lavoro pari a circa 20.600 euro netti. Sostiene esborsi pari a 400,00 euro mensili per il canone della casa di abitazione (vedi contratto in atti), a circa 800,00 euro mensili quale rata del mutuo (rimasto sospeso dall'aprile 2020 all'ottobre 2021) gravante sulla ex casa familiare e scadente a fine 2025 (come dedotto in comparsa conclusionale), oltre a dover corrispondere attualmente un assegno di mantenimento per la moglie di 400,00 euro mensili ed ha sostenuto un esborso pari a 256 euro mensili per il finanziamento contratto per l'acquisto di un'auto, estinto in corso di causa, con una rata finale di circa 8.000 euro, del cui pagamento mediante un prestito erogatogli dal fratello non v'è alcun oggettivo riscontro. Trattasi di esborsi evidentemente incompatibili con una retribuzione di 1.600,00 euro mensili e che presuppongono necessariamente entrate effettive più elevate, rendendo perciò plausibile la percezione, dedotta dalla ricorrente, di “fuoribusta” da parte del marito (eccezion fatta per il periodo di recessione economica determinato dalla pandemia), non essendovi alcun riscontro dell'apporto economico fornitogli dal fratello.
La ricorrente, non esercente alcuna attività lavorativa, è priva di redditi, avendo chiarito che le modeste entrate registrate dagli estratti del conto polacco in atti provengono dalla locazione della casa di cui la figlia è proprietaria in ### (circostanza incontestata) e non essendovi prova alcuna (che il marito, cittadino polacco, avrebbe potuto fornire mediante idonee visure) che la stessa sia proprietaria di immobili in ### sì da poterle imputare la percezione dei suddetti canoni locativi. 
Tanto premesso, considerato che la moglie è allo stato nel godimento esclusivo della ex casa familiare in comproprietà con il marito e tenuto conto del valore economico della quota dello stesso, di cui la predetta fruisce, con conseguente mancanza di oneri locativi, considerato il ripristino in capo al resistente dei redditi percepiti antecedentemente alla pandemia, compresi i “fuoribusta” dallo stesso verosimilmente incassati quantomeno per gli straordinari, da ritenersi progressivamente reintrodotti con la fine del periodo pandemico e la conseguente ripresa dell'economia e delle ordinarie attività, considerato che il mutuo gravante sulla casa familiare, secondo quanto dedotto dal resistente, verrà estinto verosimilmente entro fine anno, con correlato risparmio di spesa per lo stesso e valutata la contrazione reddituale che il predetto ha subito sino alla piena ripresa dell'economia e alla completa reintegrazione delle entrate, pur continuando a sostenere nuovamente, dalla fine del 2021 in poi, l'integrale pagamento del mutuo, va posto a carico del marito un assegno, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, dell'importo di 600,00 euro mensili, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, da rivalutarsi secondo gli indici ### fermi per il pregresso i provvedimenti economici provvisori. 
Stante la prevalente soccombenza del resistente, lo stesso va condannato al pagamento delle spese di lite, da disporsi in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002 (stante l'attuale ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato). definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e/o inammissibile: addebita la separazione al marito; pone a carico di ### un assegno, quale contributo al mantenimento della moglie ### dell'importo di 600,00 euro mensili, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, da rivalutarsi secondo gli indici ### fermi per il pregresso i provvedimenti economici provvisori; condanna ### al pagamento delle spese di lite che liquida in euro per compensi professionali, oltre spese generali IVA e ### di cui dispone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002.  ### 30.5.2025.   ### EST. ### dott.ssa ### dott.ssa

causa n. 31307/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Ienzi Marta, Valeria Chirico

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 19350/2024 del 18-12-2024

... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto Dott.ssa ### Dott.ssa ### Dott.ssa ### EST. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 52796/2023, promossa da: ### con il patrocinio dell'Avv. ### E ### con il patrocinio dell'Avv. #### con l'intervento del ### presso il Tribunale OGGETTO: ###. 473-bis.51 C.P.C. IN FATTO ED IN DIRITTO Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti - premesso di aver contratto matrimonio in data ###, in Cittareale (###, che dall'unione coniugale non erano nati figli e che il marito si era già allontanato dalla dimora coniugale di proprietà della moglie dal marzo 2023 - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale nonché la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto; I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.” Con ordinanza in data ### è stata rimessa la decisione sulla separazione al Collegio. Stante la dedott (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto Dott.ssa ### Dott.ssa ### Dott.ssa ### EST.   ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. 52796/2023, promossa da: ### con il patrocinio dell'Avv. ### E ### con il patrocinio dell'Avv. #### con l'intervento del ### presso il Tribunale OGGETTO: ###.  473-bis.51 C.P.C. 
IN FATTO ED IN DIRITTO Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti - premesso di aver contratto matrimonio in data ###, in Cittareale (###, che dall'unione coniugale non erano nati figli e che il marito si era già allontanato dalla dimora coniugale di proprietà della moglie dal marzo 2023 - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale nonché la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto; I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.” Con ordinanza in data ### è stata rimessa la decisione sulla separazione al Collegio. 
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto, in assenza di figli, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni concordate. 
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa dal GI in data ### La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.  PQM non definitivamente decidendo pronuncia la separazione personale di ### e ### , coniugati in ### (### il ###, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva; ordina all'### dello ### del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (anno 2022, numero 5, p. II , serie C, ### 1); rimette la causa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza in data ###; spese alla sentenza definitiva ### 13.12.2024 ### rel. est. ### dott.ssa ### dott.ssa ### n. 52796/2023

causa n. 52796/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ienzi Marta, Chirico Valeria

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