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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa ### dott.ssa ### dott.ssa ### EST. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. ### del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente #### rappresentata e difesa dall'Avv. ### per procura in atti RICORRENTE E ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### per procura in atti RESISTENTE con l'intervento del ### presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale ### come in atti IN FATTO ED IN DIRITTO Con sentenza parziale n. 5329/2022, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti.
Nel prosieguo, disattese le richieste di prove orali ed acquisita la documentazione prodotta, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni.
La ricorrente ha chiesto di: “### che la separazione sia pronunciata con addebito al #### per tutti i fatti narrati (in particolare maltrattamenti) a causa dei quali si è creata la frattura dell'armonia coniugale; 2. Disporre che la casa coniugale sita in ### alla ### n. 7 sia assegnata alla ricorrente in via definitiva per tutti i motivi di cui in narrativa stante soprattutto lo stato di bisogno e l'impossibilità di permettersi un altro alloggio, anche in considerazione della limitata capacità lavorativa della ricorrente, la quale non potrebbe permettersi ad oggi con soli 400,00 euro di mantenimento l'affitto di un immobile, poiché già si trova in grande difficoltà non riuscendo a onorare le bollette per le utenze o, addirittura, fare la spesa o tutti i consueti controlli medici a causa della sofferta patologia; 3. Nella denegata ipotesi in cui ciò non fosse riconosciuto, si chiede all'###mo Giudicante di ### confermare il godimento esclusivo dell'immobile comunque in capo alla ricorrente in considerazione proprio della patologia diagnosticatale della limitata capacità occupazionale e soprattutto anche dei maltrattamenti agìti dal resistente ai danni della moglie; ### in favore della ###ra ### un contributo al mantenimento pari ad euro 800.00 o comunque in una somma superiore ad euro 400.00 cosi come disposta in sede presidenziale, da versare alle coordinate ### già indicate e in possesso del resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT; 5. Disporre la restituzione in capo alla ###ra ### di tutte le somme afferenti il riconoscimento dell'invalidità civile sottratte indebitamente dal resistente; 6. Disporre, nella misura in cui l'###mo ### adito riterrà di giustizia, in favore della ###ra ### e della figlia ### il risarcimento dei danni endofamiliari patiti dalle stesse a cause di tutte le condotte illecite poste in essere dal ####”.
Il resistente ha chiesto di: “…nel merito: in via principale: rigettare la domanda di addebito della separazione; - rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale alla moglie; - rigettare la domanda di mantenimento della figlia; - rigettare la domanda di restituzione delle somme relative all'invalidità civile; - rigettare la domanda di risarcimento del danno endofamiliare; - disporre una assegno di mantenimento a favore del coniuge di ### 200,00 attese la redditualità del signor ### Con condanna alle spese ed onorari di giudizio…. anche reiterando le richieste istruttorie di cui alla memoria n. 2 ex art.183 VI comma cpc”.
Va preliminarmente rilevata la inammissibilità delle domande restitutoria e risarcitoria spiegate dalla ricorrente, in quanto esulanti dal thema decidendum del presente giudizio di separazione, in cui, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in riferimento al rito vigente per le cause di famiglia antecedentemente alla “riforma Cartabia”, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi (quali quelle restitutorie, risarcitorie o di pagamento di somme di danaro, soggette al rito di cognizione ordinaria), non rientranti tra le ipotesi di “connessione qualificata”, soltanto per le quali l'art 40 cpc consente il cumulo tra domande soggette a riti diversi (vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ. 6660/2001, 11828/2009, 18870/14). Non è stata invece reiterata, né in sede di precisazione delle conclusioni né negli scritti conclusionali, la domanda della ricorrente, già disattesa con l'ordinanza presidenziale, di attribuzione di un assegno di mantenimento per la figlia ### oggi trentottenne, da intendersi pertanto rinunciata.
Il thema decidendum del presente giudizio è, perciò, allo stato limitato alle domande della ricorrente di addebito della separazione al marito, di assegnazione e in subordine di attribuzione del godimento esclusivo della casa familiare nonché di attribuzione dell'assegno di mantenimento per sé.
Orbene, va premesso che, con ordinanza in data ###, sono stati emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “….dato atto che il resistente, ritualmente citato, non si è costituito né è comparso; rilevato che al resistente è stata applicata, con ordinanza del GIP di ### in data ###, la misura cautelare dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare, in quanto indagato per maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della moglie e della figlia nonché per violenza privata ai danni della moglie; rilevato che la figlia delle parti ha 32 anni e, secondo quanto dichiarato dalla madre, dopo la laurea ha trovato lavoro in ### dove è rimasta due anni per poi ritornare in ### dove ha lavorato prima presso il medesimo bar dove lavora il padre e poi come segretaria sino al 2020, allorquando ha lasciato il lavoro in quanto lavorava “a nero”; rilevato che sino alle dimissioni nel gennaio 2020 la ragazza era ormai inserita nel mondo del lavoro e che “il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (Cass civ 6509/17, 26259/05, ),ferma restando l'obbligazione alimentare azionabile direttamente dal figlio e fondata su presupposti diversi (vedi sul punto Cass. civ. 12477/04); rilevato che, inoltre, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (vedi Cass. civ. 18076/14, 5088/18) e che nel caso di specie la figlia ha un'età tale per cui il progetto formativo deve ritenersi ormai concluso (tant'è che, secondo quanto riferito dalla madre, la figlia si è laureata in archeologia ed ha frequentato un master); ritenuta, pertanto, la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della figlia; rilevato che, non potendo la figlia reputarsi economicamente non autosufficiente, nemmeno ricorrono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla madre convivente, atteso che, secondo il consolidato condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'assegnazione della casa familiare, siccome finalizzata esclusivamente alla tutela della prole a rimanere nel medesimo ambiente domestico, è subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e nemmeno può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno di mantenimento, risolvendosi altrimenti in un'illegittima espropriazione del diritto di proprietà, praticamente per tutta la vita del coniuge assegnatario in danno dell'altro, con conseguente illegittimità costituzionale del provvedimento (vedi Cass civ 21334/13, 18440/13, 11035/07, 10994/07, 1545/06); rilevato, però, che, al solo fine di rendere effettiva la separazione, considerato che il marito è stato allontanato in via cautelare dalla casa familiare con ordinanza del GIP avente una efficacia temporale limitata e che, differenza della moglie, ha un'occupazione, va disposto che la casa familiare, in comproprietà delle parti, rimanga, allo stato, nel godimento esclusivo della moglie; rilevato che la ricorrente, non più in grado di svolgere l'attività di colf a causa di una patologia oncologica, è priva di redditi, mentre il resistente, dipendente del bar ### come dichiarato dalla moglie ed evincibile dagli estratti conto, a fronte della maggior retribuzione mensile percepita negli anni precedenti (pari a circa 1.700,00 euro mensili per quanto evincibile dagli estratti conto ), risulta aver incassato dal datore di lavoro nei primi 9 mesi del 2020 complessivi 8.400,00 euro circa; rilevato che, in ragione degli attuali minori redditi del marito quali risultanti dall'estratto conto 2020 (verosimilmente dovuti alla pandemia in atto) e del valore economico connesso al godimento gratuito della casa coniugale in comproprietà (rimasta nella disponibilità della moglie), va posto a carico del marito, allo stato e salvi gli ulteriori accertamenti istruttori, un assegno quale contributo al mantenimento della moglie dell'importo di 400,00 euro mensili, da corrispondere entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### visto l'art.708 c.p.c., 1) autorizza i coniugi a vivere separati; 2) al solo fine di rendere effettiva la separazione, dispone che la casa familiare, sita in ### va ### 7, rimanga, allo stato, nel godimento esclusivo della moglie; 3) pone a carico di ### un assegno dell'importo mensile di 400,00 euro quale contributo al mantenimento della moglie ### da corrispondere alla stessa entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ### 4) nomina se stessa G.I. e fissa per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. l'udienza del 4.5.2021 h 10.30…..”.
Quanto alle domande del resistente di “stralcio” di taluni atti difensivi e documenti depositati dalla controparte, ne va preliminarmente rilevata la inammissibilità, atteso che detto “stralcio”, ossia l'espunzione di atti e documenti dal fascicolo processuale, non è previsto dal codice di rito, ponendosi, piuttosto, una questione di utilizzabilità degli atti difensivi e dei documenti, ove depositati in violazione dei termini processuali e/o, quanto agli atti difensivi, ove privi dei requisiti (di forma o contenuto) previsti dal codice di rito e, quanto ai documenti, ove privi dei requisiti (di forma o contenuto) incidenti sulla loro idoneità probatoria.
A tal proposito, non si ravvisa alcuna inutilizzabilità della memoria ex art. 183 co 6 n 1 cpc della ricorrente, né sotto il profilo della tempestività né sotto il profilo del contenuto, atteso che trattasi di una memoria deputata anche alla specificazione delle iniziali domande e perciò delle allegazioni alle stesse sottese. Quanto alla memoria ex art. 183 co 6 n 2 cpc, in quanto deputata alla mera replica delle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, o alla proposizione delle eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, nonchè all'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali, non essendovi nel caso di specie domande ed eccezioni nuove o modificate dalla controparte, essa sarà utilizzabile, come peraltro già precisato dal GI, solo per la parte relativa alla indicazione della prova contraria e delle produzioni documentali.
Va altresì rilevata la inutilizzabilità della trascrizione in lingua italiana della conversazione intercorsa tra i coniugi, allegata alla memoria ex art. 183 co 6 co 2 cpc, atteso che il resistente ne ha disconosciuto il contenuto, deducendo, tra l'altro, che la conversazione non sia mai avvenuta, eccezione non superabile in mancanza del file audio, non depositato tempestivamente dalla ricorrente e di cui, invero, nemmeno è stato chiesto il deposito, riferendosi la richiesta della predetta di deposito di tre files audio - disattesa in quanto tardiva - a supporti volti a comprovare le violenze dedotte (perciò non documentanti anche la suddetta specifica conversazione, concernente mere questioni economiche). Quanto alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio depositate dalla ricorrente in data ### e in data ###, in aggiornamento di quella iniziale del 27.10.2020, esse, sebbene prive dei requisiti previsti per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 dpr 445/2000, integrano comunque idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 46 dpr 445/2000, quanto alla situazione reddituale ed economica attestata.
Va inoltre disattesa la richiesta di “stralcio” - rectius inutilizzabilità - dei documenti in lingua polacca depositati dalla ricorrente con relativa traduzione non asseverata o (estratti conto polacchi) tradotti dalla stessa. A tal proposito, va rilevato che “il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti; ne consegue che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa.” (Cass. civ. 5200/2025).
Nel caso di specie, premesso che non è necessario che le traduzioni dei documenti debbano essere asseverate, esse, nel caso di specie, sono da ritenersi senz'altro idonee allo scopo, essendo state effettuate da una traduttrice iscritta all'### del Tribunale o (nel caso delle movimentazioni dell'estratto conto polacco) direttamente dalla ricorrente, di lingua polacca al pari del resistente, il quale non ha mosso alcuna specifica contestazione in merito alla correttezza della traslazione dal polacco all'italiano come in concreto effettuata.
Va inoltre rilevato che quanto statuito con la sentenza parziale sullo status in merito alla giurisdizione ed alla legge applicabile va esteso anche alla domanda di addebito, nel nostro ordinamento indefettibilmente connessa a quella sullo status, non potendo la domanda di addebito essere spiegata separatamente, in un autonomo giudizio, , nonché va esteso anche alla domanda di assegnazione della ex casa familiare, essendo stata spiegata nel giudizio di separazione in assenza di figli minori o di figli economicamente non autosufficienti, perciò in esclusiva correlazione con la domanda sullo status.
Quanto alla domanda di mantenimento spiegata dalla ricorrente, a suo fondamento la predetta ha dedotto che: nel 1987, quando era incinta, il marito aveva intrattenuto una relazione extraconiugale; che, quando la figlia neonata piangeva, il padre le cacciava di casa, anche di notte, consentendo loro di rientrare solo quando la bambina si era addormentata; che nel 1990 il resistente aveva lasciato moglie e figlia per oltre due settimane senza cibo e che ella era stata picchiata per la prima volta in questo periodo; che sin dai primi anni di matrimonio, in ### era stata vittima di violenza psicologica da parte del marito, esercitata con modalità umilianti e minacciose; che la condotta dell'uomo era peggiorata con il ritorno in ### anche a causa dell'abuso di alcool; che il predetto aveva esercitato nei suoi confronti anche violenza economica, sottraendole i proventi del suo lavoro, non consentendole di accedere al collocamento riservato agli invalidi civili allorquando si era ammalata di tumore, provvedendo direttamente alla spesa alimentare o consentendole di provvedervi sotto stretto controllo ed umiliante obbligo di rendicontazione; che in varie occasioni il marito l'aveva chiusa in casa e l'aveva umiliata per il suo stato fisico anche durante le cure oncologiche cui aveva dovuto sottoporsi; che non l'aveva informata nemmeno dell'esito della procedura di riconoscimento dell'invalidità civile, incassando gli emolumenti erogatile sul conto cointestato e che solo nel 2016 ella aveva ottenuto una carta di credito per poter operare su tale conto; che nel 2020 il resistente aveva ammesso di aver installato delle telecamere in casa per controllarla; che il ### le erano state refertate “contusioni multiple”, a seguito di un'aggressione subita dal marito, per la quale il 31 agosto successivo aveva sporto denuncia (nello specifico, dopo averlo accusato di controllarle il cellulare, l'aveva strattonata tentando di sottrarle il telefono per romperglielo e nella colluttazione le aveva cagionato una lesione alla mano destra, nello specifico una lesione del metacarpo con prognosi di giorni 9, come da referto in atti); che nei giorni successivi all'aggressione il resistente aveva continuato ad ingiuriarla e l'aveva colpita con uno stendino di plastica (fatti del pari denunciati); che solo nei mesi di gennaio-maggio 2020 aveva cominciato a corrisponderle del danaro, nel timore che emergesse la violazione degli obblighi di assistenza alimentare; che anche la figlia, spettatrice dei maltrattamenti subiti dalla madre, a cui difesa era intervenuta, aveva subito il medesimo trattamento e il ###, dopo aver spento il televisore ad altissimo volume, mentre il padre ubriaco stava già dormendo, era stata violentemente aggredita dal genitore che le aveva cagionato una contusione alla mano destra, con prognosi di giorni 10; che per tali fatti anche la figlia aveva sporto denuncia; che pertanto in data ### era stato notificato al resistente un provvedimento di ammonimento del ### di ### che l'11.5.2020 il predetto era stato attinto dalla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare adottata dal GIP di ### per il reato di maltrattamenti aggravati, lesioni aggravate e violenza privata.
Il resistente, costituendosi nella fase contenziosa, ha negato di aver tradito la moglie, di averle usato violenza, di aver violato gli obblighi di assistenza e di mantenimento e di essersi appropriato della indennità di invalidità (poi revocatale in quanto guarita), accreditata sul conto cointestato alle parti.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che, alla luce delle emergenze documentali ed in particolare del contenuto dell'ordinanza cautelare penale, dei referti di ### in atti e del rinvio a giudizio del resistente per i reati di cui alla suddetta ordinanza, la domanda di addebito debba ritenersi provata.
Il resistente, già attinto dalla misura cautelare dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare, è sottoposto a processo penale per i seguenti reati:
Dall'ordinanza cautelare risulta che nelle SIT rese dalla ricorrente e dalla figlia, sovente presente ai fatti, avevano trovato riscontro le dolorose vicende di cui ai capi di imputazione, “tratteggiate dalle donne in modo puntuale, circostanziato e credibile. In particolare, la ### dopo aver sinteticamente confermato le dichiarazioni rese dalla madre, anche in punto di “violenze sia psicologiche che fisiche “ poste in essere in danno della predetta, aveva dato conto delle ragioni che, nel più recente periodo, a far tempo dall'ottobre 2018, avevano precipitato essa dichiarante e la madre in una situazione di scoramento e prostrazione; era infatti accaduto che essa ### avvedutasi che il padre aveva “chiuso nuovamente a chiave in casa” la madre aveva provveduto a “liberarla” con le proprie chiavi….. Entrambe…. hanno riferito di essere state ripetutamente minacciate dallo stesso e di aver subito lesioni (come da referti medici in atti).... “. Si legge inoltre che la ricorrente “ha documentato un episodio specifico in cui il marito, impedendole fisicamente di aprire la porta di casa, la costringeva a rimanere nell'abitazione, impedendole di uscire. Dal canto suo, la figlia ha riferito di vivere in una condizione di totale terrore a causa delle violenze psicologiche subite dal padre.... Quest'ultimo aspetto è dimostrato dall'episodio del 03 Aprile 2020, durante il quale per il solo fatto di aver spento la televisione, il cui volume era troppo alto per l'ora notturna, la figlia si è vista prendere a calci dal padre, finendo per riportare delle lesioni alla mano, nel tentativo di arginare la violenza dell'uomo….La sig.ra ### ha riferito di essere purtroppo abituata a gestire le prevaricazioni del marito ma di essere molto preoccupata per la figlia dal momento che, a seguito della querela da lei presentata (31 agosto 2019) l'atteggiamento dell'uomo nei confronti della ragazza è perfino peggiorato anche a causa dell'abuso di alcol, a cui l'uomo è sempre più spesso dedito. La donna ha riferito anche di non dormire più col marito e di chiudersi a chiave in camera durante la notte… La costante reiterazione, da parte dell'indagato, durante la convivenza, di condotte aggressive, minacciose e violente ai danni della moglie e della figlia configura certamente il delitto di cui all'art 572 c.p….. Ulteriore elemento sintomatico della gravità indiziaria è costituito dal richiamato intervento delle ### dell'ordine, che hanno assistito all'ultimo episodio di violenza…”.
Tanto premesso, va evidenziato che l'assenza, nell'ordinamento processuale civile, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice civile di porre a base del proprio convincimento anche le sole risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari in sede penale e, perciò, dalle dichiarazioni verbalizzate in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. civ. n. 1593/2017, n. 18025/2019; 2168/13, Cass. 20335/2004). Tantomeno l'utilizzazione in sede civile di dette dichiarazioni può ritenersi, nel caso di specie, siccome rese anche da una parte processuale (la odierna ricorrente), violativa del disposto dell'art. 246 c.p.c., atteso che “i) l'interrogatorio della parte lesa, assunto in sede di giudizio penale, è atto processuale morfologicamente valido che non può assumere nel giudizio civile il carattere della prova civile o della prova atipica, ma che può essere legittimamente utilizzato dal giudice civile, come argomento di prova, ex art. 117 cod.proc.civ., a nulla rilevando che sia stato un altro giudice a raccoglierlo (con tutti i crismi di legittimità indicati dalla norma, ivi compreso il rispetto del principio del contraddittorio, che informa di se l'intero processo penale nella sua nuova forma accusatoria): sul punto cfr. amplius Cass. n. 27016/2022, citata; ii) l'argomento di prova può tingersi di autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 cod.civ., può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, e ciò, in particolare, se l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti (Cass. 1435/1975; Cass. 1481/1968);” (vedi Cass. civ. ###/2023). Tale opzione ermeneutica risulta vieppiù condivisibile alla luce del vigente disposto dell'art. 473-bis. 42 c.p.c., laddove consente al ### civile, nel caso di allegazioni di violenza, di disporre, al fine di accertare le condotte allegate, “mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.”.
Nel caso di specie l'intrinseca credibilità delle dichiaranti in merito alle aggressioni fisiche e verbali subite trova riscontro esterno oggettivo nei due referti di ### in atti, attestanti lesioni compatibili con la dinamica del fatti determinanti dette lesioni, riportata dalle persone offese, giustificandosi, pertanto, a prescindere dall'esito del pendente procedimento penale e dall'accertamento o meno della responsabilità penale del resistente, l'addebito della separazione a quest'ultimo. Infatti, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.” (Cass. civ. 7388/2017, 3925/2018, ###/2022). Ciò anche laddove la violenza si concreti in un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 433/2016).
Va invece rigettata la domanda della ricorrente di assegnazione della ex casa familiare, per i motivi già illustrati dall'ordinanza presidenziale, cui si rimanda, non potendo incidere sull'assegnazione ragioni di salute o meramente economiche e tantomeno ragioni risarcitorie, prospettate dalla parte che la richieda. Del pari è inaccoglibile la domanda subordinata di conferma dell'attribuzione alla moglie del godimento esclusivo della casa familiare, trattandosi di provvedimento provvisorio ed urgente, adottato al solo fine di rendere effettiva la separazione e destinato ad esaurire i suoi effetti con la sentenza che definisce il giudizio, rimanendo l'immobile, in difetto dei presupposti per l'assegnazione, soggetto all'ordinario regime privatistico, su cui il ### della separazione non può incidere con provvedimenti diversi dall'assegnazione.
Quanto alla domanda di mantenimento per sè spiegata dalla ricorrente, premesso che sussiste la giurisdizione italiana, in ragione della residenza abituale in ### sia del convenuto che del creditore ex art 3 ### 4/2009 e che è applicabile la legge italiana, ex artt. 15 del ### e 3 del ### dell'Aja del 2007, essendo in ### la residenza abituale del creditore, va preliminarmente rilevato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio ( Cass. civ. n. 8254/2023; 14304/2023; 4327/2022). ###. 156, comma 2, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ. 605/2017).
Ciò posto, il resistente, dipendente del ### sito in ### piazza ### in ### è stato collocato, a causa del ### in cassa integrazione sino al dicembre 2021 ed ha dichiarato nell'anno di imposta 2020 redditi complessivi netti pari circa 12.600 euro, da lavoro e da indennità ### (vedi le CU 2021 in atti), nell'anno di imposta 2021 redditi netti da lavoro pari a circa 4.000 euro (vedi CU 2022) e a circa 9.800 euro da indennità ### (vedi estratto conto in atti) e nell'anno di imposta 2022 redditi da lavoro pari a circa 20.600 euro netti. Sostiene esborsi pari a 400,00 euro mensili per il canone della casa di abitazione (vedi contratto in atti), a circa 800,00 euro mensili quale rata del mutuo (rimasto sospeso dall'aprile 2020 all'ottobre 2021) gravante sulla ex casa familiare e scadente a fine 2025 (come dedotto in comparsa conclusionale), oltre a dover corrispondere attualmente un assegno di mantenimento per la moglie di 400,00 euro mensili ed ha sostenuto un esborso pari a 256 euro mensili per il finanziamento contratto per l'acquisto di un'auto, estinto in corso di causa, con una rata finale di circa 8.000 euro, del cui pagamento mediante un prestito erogatogli dal fratello non v'è alcun oggettivo riscontro. Trattasi di esborsi evidentemente incompatibili con una retribuzione di 1.600,00 euro mensili e che presuppongono necessariamente entrate effettive più elevate, rendendo perciò plausibile la percezione, dedotta dalla ricorrente, di “fuoribusta” da parte del marito (eccezion fatta per il periodo di recessione economica determinato dalla pandemia), non essendovi alcun riscontro dell'apporto economico fornitogli dal fratello.
La ricorrente, non esercente alcuna attività lavorativa, è priva di redditi, avendo chiarito che le modeste entrate registrate dagli estratti del conto polacco in atti provengono dalla locazione della casa di cui la figlia è proprietaria in ### (circostanza incontestata) e non essendovi prova alcuna (che il marito, cittadino polacco, avrebbe potuto fornire mediante idonee visure) che la stessa sia proprietaria di immobili in ### sì da poterle imputare la percezione dei suddetti canoni locativi.
Tanto premesso, considerato che la moglie è allo stato nel godimento esclusivo della ex casa familiare in comproprietà con il marito e tenuto conto del valore economico della quota dello stesso, di cui la predetta fruisce, con conseguente mancanza di oneri locativi, considerato il ripristino in capo al resistente dei redditi percepiti antecedentemente alla pandemia, compresi i “fuoribusta” dallo stesso verosimilmente incassati quantomeno per gli straordinari, da ritenersi progressivamente reintrodotti con la fine del periodo pandemico e la conseguente ripresa dell'economia e delle ordinarie attività, considerato che il mutuo gravante sulla casa familiare, secondo quanto dedotto dal resistente, verrà estinto verosimilmente entro fine anno, con correlato risparmio di spesa per lo stesso e valutata la contrazione reddituale che il predetto ha subito sino alla piena ripresa dell'economia e alla completa reintegrazione delle entrate, pur continuando a sostenere nuovamente, dalla fine del 2021 in poi, l'integrale pagamento del mutuo, va posto a carico del marito un assegno, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, dell'importo di 600,00 euro mensili, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, da rivalutarsi secondo gli indici ### fermi per il pregresso i provvedimenti economici provvisori.
Stante la prevalente soccombenza del resistente, lo stesso va condannato al pagamento delle spese di lite, da disporsi in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002 (stante l'attuale ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato). definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e/o inammissibile: addebita la separazione al marito; pone a carico di ### un assegno, quale contributo al mantenimento della moglie ### dell'importo di 600,00 euro mensili, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, da rivalutarsi secondo gli indici ### fermi per il pregresso i provvedimenti economici provvisori; condanna ### al pagamento delle spese di lite che liquida in euro per compensi professionali, oltre spese generali IVA e ### di cui dispone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002. ### 30.5.2025. ### EST. ### dott.ssa ### dott.ssa
causa n. 31307/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Ienzi Marta, Valeria Chirico