Proc. n. 14498/2017 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Nord - II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa ### pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 14498 dell'anno 2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra #### (C.f. ###) nato a #### il ###, elettivamente domiciliato in #### alla ### 112, presso lo studio dell'Avv. ### (C.f. ###; p.e.c.: ###), che lo rappresenta e difende come da procura in atti - Attore e DOTT. ### (C.f. ###) nato a Napoli il ###, elettivamente domiciliato in Napoli alla ### di ### 260, presso lo studio dell'Avv. ### (C.f. ###; p.e.c.: ###), che lo rappresenta e difende come da procura in atti - Convenuto e DOTT. ### (C.f. ###) nato a ### de' #### il ###, elettivamente domiciliato in ### alla ### 173, presso lo studio dell'Avv. ### (C.f.: ###; p.e.c.: avvvincenzomaz###), che lo rappresenta e difende come da procura in atti - Convenuto e ### C.G. ### S.p.A. (P.i. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. ### elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Sanfelice, 24, presso lo studio legale degli Avv.ti ### (C.f. ###; p.e.c.: ###) e ### (C.f. ###; p.e.c.: ###), che la rappresentano e difendono come da procura in atti - ### e ### S.r.l. (P.IVA ###) in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Napoli alla ### 42 - ### contumace nonché ### in persona del procuratore speciale Dott. ### elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Orsini, 46, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti - ### in causa ####udienza dell'11/03/2024, tenutasi in forma cartolare, le parti concludevano mediante deposito di note riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei rispettivi atti difensivi.
Ragioni in fatto e diritto della decisione La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto presso l'intestato Tribunale (notificato alle controparti unitamente al decreto di fissazione d'udienza) ### conveniva in giudizio il Dott. ### il Dott. ### la ### di ### C.G. ### S.p.A. (di qui in avanti “Ruesch”) e la ### S.r.l. (di qui in avanti “###”) al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale del primo o, in subordine, la malpractice del sanitario e di tutti gli altri convenuti, nonché dell'illiceità dell'intervento sanitario effettuato in difetto di valido consenso informato e, per l'effetto, la condanna in proprio favore al pagamento di €. 26.000,00 a titolo di risarcimento del danno, o della diversa somma determinata secondo equità dal giudicante.
Specificamente, secondo la ricostruzione elaborata dall'attore, egli, da sempre affetto da leggera miopia e astigmatico, iniziando a riscontrare difficoltà visive per l'insorgenza di cataratta e glaucoma ad entrambi gli occhi, con l'aggravante della presenza di puker maculare a quello destro, si era sottoposto ad una visita specialistica presso lo studio medico del Dott. ### il quale, messo da subito al corrente dal ### dei suoi timori di non poter riuscire a continuare a leggere da vicino senza occhiali di correzione a causa dell'insorta patologia, rassicurava il paziente circa la curabilità della medesima e della possibilità di continuare a leggere senza occhiali anche successivamente all'intervento chirurgico di cataratta, di cui gli comunicava la necessità; la precisa volontà di ### di voler continuare a leggere libri senza occhiali, inoltre, veniva riportata anche nelle cartella cliniche del 20/03/2012 e del 29/10/2013 redatte dal Dott. ### il quale, tra l'altro, illustrava al paziente le caratteristiche del cristallino che gli sarebbe stato impiantato per assecondare le esigenze manifestategli.
All'esito dell'intervento chirurgico, proseguiva il ricorrente, invece aveva riportato il temuto danno di non riuscire più a leggere libri e scopriva, dalla disamina della cartella clinica della ### di ### di Napoli, di non esser stato operato dal Dott. ### in cui aveva riposto tutta la sua fiducia, bensì dal Dott. ### il ricorrente, dunque, deduceva che il danno si sarebbe prodotto a causa dell'impianto di un cristallino diverso da quello convenuto, delineando profili di responsabilità sia nei confronti del Dott. ### (per la “malpractice” in quanto autore materiale dell'intervento chirurgico o per la mancata esecuzione da parte del medesimo delle indicazioni impartitegli dal Dott. ### sulla scelta del cristallino) sia della clinica ### (per una disorganizzata pianificazione dell'intervento che non avrebbe permesso agli esecutori del medesimo la fruizione/trasmissione delle indicazioni sul cristallino da impiantare) sia della ### (fornitrice del cristallino sbagliato) e sia del Dott. ### (per aver ceduto, senza il consenso del paziente, la gestione di un caso da lui ben conosciuto ad altri professionisti, nonostante il diverso accordo con il ricorrente circa l'esecuzione dell'intervento da parte dello stesso Dott. ###.
Il ricorrente, infine, lamentava il difetto di consenso informato propedeutico all'intervento chirurgico.
In data ### costituitosi in giudizio la convenuta ### chiedeva il rigetto della domanda o, nella denegata ipotesi di accoglimento, la condanna esclusiva al risarcimento dell'asserito danno nei confronti degli altri convenuti e, in ogni caso, dichiararsi il proprio diritto di rivalsa per qualsiasi somma essa fosse risultata soccombente all'esito del giudizio, con vittoria di spese e competenze di giudizio, rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a.
La convenuta ### contestava la sussistenza di una sua responsabilità per i danni che l'attore asseriva di aver riportato, sia perché il petitum e il quantum debeatur, in violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., erano stati genericamente rappresentati (rectius, non era stato specificato il nocumento in termini di “danno biologico” e dedotta meramente “la non conformità del risultato ottenuto alle aspettative iniziali”), sia perché essi non erano causalmente correlati ad alcuna sua condotta, evincendosi dalla domanda giudiziale la completa estraneità della ### ad un rapporto professionale che, di contro, era intercorso esclusivamente con tutti gli altri convenuti (con i sanitari, che avevano valutato, in via autonoma e al di fuori dei locali della ### di ### le condizioni cliniche del ### la scelta della tipologia d'intervento e delle fasi post-operatorie, e con la ###, che aveva fornito il cristallino sbagliato), avendo ricevuto dal ricorrente solo la somma di €. 402,00 “per la camera occupata”. Inoltre, la ### sosteneva la regolare acquisizione del consenso informato, deducendo, altresì, che, quand'anche ritenuto non prestato, per il risarcimento derivante dalla sua violazione sarebbe stato necessario il verificarsi di un danno all'integrità psico-fisica in rapporto di causalità con il trattamento medico eseguito, e che, in ogni caso, la manchevole o non corretta compilazione del relativo modulo era imputabile esclusivamente al sanitario operante, ossia al convenuto Dott. ### concludeva affermando che nel caso di specie l'operazione non rientrava tra quelle per le quali il consenso informato è prescritto ex lege.
In data ### si costituiva in giudizio il convenuto Dott. ### il quale chiedeva, preliminarmente, di essere autorizzato alla chiamata in causa in garanzia della ### (in qualità di istituto garante per la copertura assicurativa dei suoi rischi professionali) e, nel merito, di rigettarsi la domanda, per infondatezza in fatto ed in diritto, e, in via ulteriormente gradata e subordinata alla denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannarsi la chiamata in causa a manlevarlo da ogni conseguenza derivante da una sua condanna, con riferimento sia alla sorta capitale che alle spese giudiziali.
Specificamente, secondo il convenuto Dott. ### il ### era pienamente consapevole del fatto che l'intervento sarebbe stato eseguito, in presenza del Dott. ### dal Dott. ### circostanza evincibile dal modulo di consenso informato recante la sottoscrizione di quest'ultimo sotto la dicitura “Il responsabile del trattamento medicochirurgico”. Inoltre, il Dott. ### eccepiva che l'eventuale accertamento del difetto di consenso informato non sarebbe stato, comunque, sufficiente a dimostrare automaticamente una sua responsabilità, essendo necessario, in ogni caso, l'accertamento del nesso causale tra il mancato assenso e la produzione del danno; altrettanto indimostrato, poi, era il nesso eziologico eventodanni, atteso che ### neanche aveva specificato la tempistica entro la quale i problemi sarebbero insorti, limitandosi genericamente a collocarli temporalmente “dopo l'intervento” e senza che fosse presa in considerazione la sua età anagrafica di 73 anni al tempo dell'operazione, ritenuta dal convenuto la principale causa dei disturbi lamentai. Inoltre, il Dott. ### contestava la natura complessa, tutt'altro che routinaria, dell'intervento chirurgico praticato e che, pertanto, poteva sussistere una propria responsabilità solo in caso di accertamento di dolo o colpa grave, in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 2236 c.c. Il resistente eccepiva ai sensi dell'art. 1228 l'esclusiva o concorrente responsabilità della ### in qualità di clinica all'interno della quale egli aveva prestato la propria opera professionale. Infine, attesa l'operatività della polizza assicurativa per rischi professionali, il Dott. ### chiedeva di esser tenuto indenne dalla chiamata in causa ### da ogni conseguenza pregiudizievole conseguente all'eventuale accoglimento della domanda.
In data ### si costituiva in giudizio il convenuto Dott. ### il quale chiedeva rigettarsi la domanda per infondatezza in fatto e in diritto e, in caso di accoglimento della stessa, condannarsi la chiamata in causa a manlevarlo da ogni conseguenza pregiudizievole, con vittoria di spese e competenze di lite.
Specificamente, secondo la ricostruzione del convenuto Dott. ### l'intervento cui sarebbe stato sottoposto l'attore era necessario e sarebbe stato eseguito a regola d'arte, essendo stato impiantato il preciso cristallino indicato in biometria senza che ciò avesse comportato alcuna complicanza, dato il regolare decorso post-operatorio; ribadiva, anch'egli, la piena consapevolezza dell'attore su chi sarebbe stato l'esecutore materiale dell'intervento, stante la sua personale sottoscrizione del consenso informato, nonché la consapevolezza che gli sarebbe stato impiantato un cristallino “17”, come da biometria eseguita presso la ### Inoltre, attesa l'operatività della polizza assicurativa per rischi professionali, chiedeva di esser tenuto indenne dalla chiamata in causa ### da ogni conseguenza pregiudizievole conseguente all'eventuale accoglimento della domanda.
In data ### si costituiva in giudizio la chiamata in causa ### la quale chiedeva, nel merito, di accertarsi e dichiararsi la totale assenza di responsabilità ascrivibile ai resistenti e, per l'effetto, rigettarsi la domanda proposta, poiché infondata. Vinte le spese.
Non si costituiva in giudizio la convenuta ###, la cui contumacia viene dichiarata nel dispositivo del presente provvedimento. 1. Questioni preliminari Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda formulata dalla ### per violazione dell'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c., in ossequio al consolidato principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui la nullità per mancata o lacunosa esposizione dei fatti può essere comminata solo laddove l'esplicitazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda sia stata, tenuto conto dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati, del tutto obliterata o risulti assolutamente incerta, pregiudicando, in tal modo, il diritto di difesa del convenuto. Tale esigenza difensiva costituisce, dunque, parametro di valutazione dell'invalidità dell'atto, la cui declaratoria di nullità si giustifica solo ove le incertezze nella descrizione degli elementi fattuali precludano al convenuto l'esplicazione di un'adeguata difesa.
Nel caso di specie, tutte le parti convenute, nonché parte chiamata in causa, hanno apprestato puntuali difese, con ciò dimostrando di disporre di ogni elemento utile a siffatto scopo e, dunque, di non aver subito alcun pregiudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019; Cass. n. 11751 del 15/05/2013; Cass. n. 365 del 14/01/2003), sicché l'atto introduttivo non può essere sanzionato dalla comminatoria di nullità. 2. Nel merito L'#### agisce nei confronti del Dott. ### per un inadempimento consistente nell'aver affidato l'operazione chirurgica di cataratta, consigliatagli da detto luminare in occasione delle visite e consulenze mediche avvenute presso il suo studio, al suo collaboratore Dott. ### inoltre, delinea ulteriori profili di responsabilità sia nei confronti di quest'ultimo, per aver mal condotto l'operazione chirurgica di cataratta o, in ogni caso, per non aver seguito le direttive presumibilmente impartitegli dal Dott. ### circa il cristallino da impiantare, sia nei confronti delle ### per una disorganizzata pianificazione dell'intervento che potrebbe non aver permesso all'esecutore del medesimo di poter fruire delle indicazioni sul cristallino da impiantare, sia nei confronti della ###, per la possibile fornitura del cristallino sbagliato. 2.1 Sulla specificazione del bene della vita che ### assume esser stato leso Preliminarmente, al fine di definire le diverse posizioni delle parti evocate in giudizio, risulta necessario specificare quale sia il bene della vita che l'attore assume leso; egli, in buona sostanza, lamenta un “danno” consistente nella necessità di dover utilizzare gli occhiali per leggere da vicino, dovuto all'insorgere di una presbiopia come conseguenza di un intervento chirurgico di cataratta con il quale gli veniva impiantato un cristallino monofocale; ed è proprio dal tipo di cristallino impiantatogli che prendono le mosse tutte le sue doglianze, atteso che, l'attore, alla luce dell'esigenza di voler continuare a leggere da vicino senza l'ausilio delle lenti (che sarebbe stata manifestata al Dott. ### durante le visite sostenute presso il suo studio e posta come condizione fondamentale dell'assenso all'intervento chirurgico) sostiene che avrebbe dovuto essergli impiantato un cristallino multifocale con il quale si sarebbe curata la cataratta senza la correlata insorgenza della presbiopia; dunque, risulta dirimente comprendere come sia stato possibile l'impianto di un cristallino che il ### asserisce diverso rispetto a quello occorrente a soddisfare le sue esigenze, prontamente manifestate al Dott. ### 2.2 Sull'assenza di responsabilità della convenuta ### premesso, relativamente alla posizione dalla convenuta ### dall'analisi della cartella clinica formata da quest'ultima e, in particolare, della “cartella ambulatoriale n. 2295/2014” può agevolmente evincersi che l'attore non avesse alcun contatto pregresso con la ### di ### (alla quale, non essendo stata individuata personalmente dall'attore come il luogo in cui sarebbe stato eseguito l'intervento chirurgico, alla quale non sarebbero stati pagati i costi dell'opera professionale che di lì a poco sarebbe stata posta in essere), ivi leggendosi che “il sottoscritto/a ### dichiara di volersi avvalere, per l'esecuzione dell'attività chirurgica e, comunque, di qualsivoglia atto medico da compiersi sulla propria persona, dell'opera professionale del dott. ### con il quale intrattiene un rapporto di fiducia e della equipe medica facente capo allo stesso precisando che provvederà, in proprio, a sostenere i costi della suddetta opera professionale riservandosi di regolare, gli stessi, direttamente con i suddetti professionisti; dichiara altresì, espressamente, di aver preso atto che la individuazione della ### di ### è stata effettuata dal suddetto sanitario e, pertanto, anche ai fini del disposto di cui all'art. 1228 c.c., il/la scrivente esonera la stessa ### di ### da qualsivoglia obbligazione ed onere dovesse derivare dalla condotta dello stesso sanitario o dei componenti delle equipe facente capo ad esso, essendo stati, gli stessi, dallo stesso individuati; nel contempo il/la sottoscritto/a esonera la ### di ### da qualsivoglia onere economico nei confronti del professionista e/o dei componenti della equipe di cui innanzi” (cfr. “cartella clinica Ruesch”, pag. 2, allegata al ### ex art. 702 bis c.p.c.); dunque, trova piena conferma quanto dedotto dalla ### circa la circostanza della mera messa a disposizione della camera occupata per il ricovero e, in generale, della struttura clinica con annessi mezzi e strumenti.
Va escluso, pertanto, ogni addebito di responsabilità nei confronti della ### 2.3 Sull'assenza di responsabilità del convenuto Dott. ### merito alla posizione del convenuto Dott. ### va rilevato che quest'ultimo provvedeva ad impiantare esattamente il cristallino monofocale indicato a seguito di esame biometrico condotto sulla persona di ### presso la sede della ### (cfr. “BIOMETRIA CON ### CRISTALLINO” allegata alla comparsa di costituzione e risposta di ### e, stando a quanto affermato dai consulenti tecnici di ufficio, il risultato dell'intervento chirurgico è stato esattamente quello atteso. Difatti, nella relazione tecnica redatta dai Dott.ri ### e ### si legge che “[…] la misurazione preoperatoria del cristallino da impiantare è stata precisa, la scelta del cristallino da impiantare è stata quella standard, ovvero quella con uno standard cristallino artificiale monofocale, l'intervento risulta essere stato eseguito in maniera corretta in assenza di complicanze peri, intra e post-operatorie.
Il risultato è stato quello normalmente atteso da tale tipologia di intervento (ottimo visus da lontano, necessità di lenti per la lettura) […]” (cfr. relazione di c.t.u., pag. 7).
Alla luce di tutto quanto esposto, può escludersi ogni addebito di responsabilità nei confronti del Dott. ### al quale nulla era stato riferito circa le necessità manifestate dall'odierno attore. 2.4. Sull'assenza di responsabilità della convenuta ### nell'analisi della posizione della convenuta ###, deve rilevarsi che nemmeno nei confronti di quest'ultima è possibile configurare alcuna responsabilità, poiché detta società, in vista dell'intervento chirurgico volto ad eliminare la cataratta da cui era affetto l'attore, effettuava l'esame biometrico sulla persona di ### in ossequio alle indicazioni che le forniva il Dott. ### sulla scorta della diagnosi personalmente effettuata da quest'ultimo sul paziente, senza che la stessa avesse mai un contatto diretto con l'attore; non può, dunque, imputarsi a quest'ultima la scelta di fornire un cristallino monofocale, anziché multifocale.
Pertanto, può escludersi ogni addebito di responsabilità nei confronti della ### S.r.l. 2.5 Sulla responsabilità del convenuto Dott. ### merito alla dedotta responsabilità del convenuto Dott. ### occorre rammentare che la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute (tra le tante, Cass. n. 2854/2015; Cass. 24220/2015; Cass. n. 24074/2017; Cass. n. 16503/2017). ### è a dirsi nell'ottica della legittima pretesa, per il paziente, di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze probabili (ma non anche quelle assolutamente eccezionali ed altamente improbabili) dell'intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza, atteso che la nostra ### sancisce il rispetto della persona umana in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua essenza psicofisica, in considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive (###: Cass. n. 21748/2007; Cass. n. 23676/2008, in tema di trasfusioni salvavita eseguite al testimone di ### contro la sua volontà). Ad una corretta e compiuta informazione consegue, difatti: a) il diritto, per il paziente, di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico; b) la facoltà di acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari; c) la facoltà di scelta di rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura, che offrano maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del risultato sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze postoperatorie; d) il diritto di rifiutare l'intervento o la terapia - e/o di decidere consapevolmente di interromperla; e) la facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell'intervento, ove queste risultino, sul piano post-operatorio e riabilitativo, particolarmente gravose e foriere di sofferenze prevedibili (per il medico) quanto inaspettate (per il paziente) a causa dell'omessa informazione. Possono, pertanto, prospettarsi le seguenti situazioni. Anzitutto l'omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi nelle medesime condizioni, hic et nunc: in tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale (sul punto, Cass. n. 901/2018). Inoltre, l'omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente. Ed ancora, l'omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento, sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla situazione differenziale tra quella conseguente all'intervento e quella (comunque patologica) antecedente ad esso. Infine, l'omessa informazione in relazione ad un intervento che non ha cagionato danno alla salute del paziente (e che, di conseguenza, sia stato correttamente eseguito): in tal caso, la lesione del diritto all'autodeterminazione costituirà oggetto di danno risarcibile, sul piano puramente equitativo, tutte le volte che, e solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell'intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse. Condizione di risarcibilità di tale tipo di danno non patrimoniale sarà quella che esso varchi la soglia della gravità dell'offesa secondo i canoni dettati dagli arresti del 2008 della Suprema Corte (###: Cass., S.U., n. 26972/2008 e Cass., S.U., 26975/2008; ma v. anche Cass. n. 16133/2014), predicativi del principio per cui il diritto leso, per essere oggetto di tutela risarcitoria, deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento con il principio di solidarietà secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico. Il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito secundum legem artis, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, potrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad opera del paziente, onerato della relativa prova (###: Cass. n. 2874/2010), che potrà essere fornita anche mediante presunzioni (###: Cass. n. 16503/2017), fondate, in un rapporto di proporzionalità inversa, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione (###: Cass. Ord. Sez. 3 n. 15749/2018).
Orbene, nella fattispecie in esame sicuramente si versa in tale ultima ipotesi, essendo stato leso il diritto di autodeterminazione del ### che mai avrebbe prestato il consenso ad una operazione che andava a pregiudicare una sua esigenza imprescindibile, quella di poter continuare a leggere senza occhiali ed essendo stato l'intervento eseguito correttamente, come esplicitato nella memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. n. 1.
Dalle deduzioni difensive del luminare non si evince alcuna contestazione circa il fatto che egli stesso, all'esito di varie visite eseguite presso il proprio studio, abbia consigliato a ### di sottoporsi all'intervento chirurgico di cataratta che gli aveva provocato l'insorgere della leggera presbiopia di cui l'attore si duole nel presente giudizio; dunque, di fatto, tra il ### e il Dott. ### intercorreva un rapporto di prestazione d'opera intellettuale, consistente nella messa a disposizione da parte di un professionista, iscritto ad apposito albo, delle proprie competenze e risorse intellettuali specifiche ai fini della realizzazione di un risultato utile per il proprio cliente, il quale trova la propria disciplina negli artt. 2230 e ss. c.c.; in particolare, per quanto attiene al presente giudizio, assume rilievo il disposto di cui all'art. 2232 c.c., secondo il quale “Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione”; dunque, uno degli aspetti che caratterizzano il contratto d'opera intellettuale è l'impronta strettamente fiduciaria che intercorre tra il professionista e il proprio cliente, che fa di questo un contratto fondato sull'intuitus personae; ciò non implica, tuttavia, che al professionista sia precluso di avvalersi dell'ausilio di collaboratori, i quali, però, possono svolgere la loro attività solo sotto la direzione e responsabilità del professionista stesso, restando la loro utilizzazione un fatto che assume rilievo solo internamente al rapporto professionista/collaboratore, in quanto il primo è l'unico responsabile a tutti gli effetti nel rapporto con il cliente.
Chiarita la natura e la sostanza del rapporto intercorrente tra ### e il Dott. ### passando all'esame delle risultanze istruttorie, deve rilevarsi che all'esito della visita medica del 29/10/2013 veniva effettuata un'anamnesi oculare da cui emerge che il paziente “Non ha cambiato lente per vicino perché non le usa” (cfr. “cartella clinica Magli”, pag. 9, allegata al ### ex art. 702 bis c.p.c.); orbene, detta dicitura conferma, se non altro, l'assunto secondo il quale prima dell'intervento chirurgico il ### sicuramente non necessitasse degli occhiali per la lettura, circostanza, questa, confermata anche dai testi ### e ### avendo dichiarato, la prima, che “Mio padre a me ha detto che non avrebbe fatto l'intervento se successivamente questo gli avesse comportato la perdita della facoltà di leggere senza occhiali” e, la seconda, che “Mio padre ha sempre detto a noi familiari che non avrebbe mai fatto l'intervento se ciò avesse comportato la necessità di utilizzare occhiali” (cfr. verbale d'udienza del 05/04/2022).
Dunque, ritenuto accertato, quantomeno, il mancato utilizzo di lenti per la vicinanza precedentemente all'intervento chirurgico, ai fini del riconoscimento di una responsabilità del Dott. ### risulta necessaria qualche riflessione sul valore che debba attribuirsi ad altre due espressioni riportate nelle anamnesi oculari effettuate con le visite del 20/03/2012 e del 29/10/2013, ossia, rispettivamente, quelle secondo le quali il paziente “OO preferisce asse in uso; OD con forma peggiore” e “Non ha cambiato lente per vicino perché non le usa […] preferisce leggere senza correzione; forame OS 6/10”; esse, lasciano ragionevolmente presumere che il Dott. ### sia stato effettivamente messo al corrente della preminente esigenza del paziente.
Tale conclusione non è in contrasto con la condotta processuale tenuta dal ### il quale sia in sede di comparsa di costituzione che di memorie ex art. 183 co 6 c.p.c. non ha negato espressamente la circostanza che l'#### gli aveva rappresentato l'esigenza di continuare a leggere senza occhiali anche dopo l'intervento.
Dunque, premessa e ritenuta sufficientemente dimostrata la consapevolezza da parte del luminare della preminente volontà del ### di voler continuare a leggere senza lenti, destano certamente perplessità sia la circostanza che all'esito dall'esame biometrico effettuato in data ### (dunque, successivamente alle due visite nelle quali il paziente manifestava la proprie volontà) sia stata ordinata la fornitura di un cristallino monofocale (e non quello multifocale, funzionale al soddisfacimento delle esigenze dell'attore) e sia la circostanza che da nessuno degli atti di causa si evince che il luminare fosse presente all'interno della clinica ### nel giorno dell'intervento chirurgico che egli stesso aveva precedentemente consigliato al ### comparendo in tutti i documenti presenti nella cartella clinica della ### solo ed esclusivamente il nominativo del Dott. ### quale esecutore materiale dell'operazione (cfr. “cartella clinica Ruesch” allegata al ### ex art. 702 bis c.p.c.); traspare, in buona sostanza, che il Dott. ### nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale, abbia affidato parte dell'incarico personalmente assuntosi nei confronti del ### ad alcuni propri collaboratori (rectius, la ### per l'esame biometrico e la conseguente fornitura del cristallino e il Dott. ### per l'esecuzione materiale dell'intervento chirurgico) abdicando all'attività di direzione, controllo e coordinamento dei medesimi che, qualora compiutamente svolta, avrebbe potuto forse evitare l'erroneo impianto del cristallino monofocale in luogo di quello multifocale. Per dette ragioni, restando il professionista l'unico responsabile a tutti gli effetti nel rapporto con il cliente, può ritenersi sussistente la responsabilità del Dott. ### nei confronti dell'attore per aver violato il diritto del ### all'autodeterminazione e a non avergli fatto conseguire il “risultato utile” a cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale era finalizzato e a cui poteva astrattamente pervenirsi, atteso che, in ogni caso, la sua effettiva realizzazione rimane una mera possibilità (benché probabile), esclusa in radice dalla condotta del medico; e a nulla rileva, al fine di escludere il detto addebito di responsabilità nei confronti del Dott. ### il diverso concetto di “risultato atteso” dell'intervento chirurgico esaustivamente specificato dai c.t.u. nella loro relazione tecnica (cfr. pagina 10), riferendosi esso, per giunta, ad un intervento correttamente eseguito ma che, stando alla dimostrata volontà dell'attore, mai avrebbe neanche dovuto essere programmato; così come, parimenti, risulta irrilevante il consenso informato prestato dall'attore a detto intervento, atteso che non può certamente imputarglisi di non aver saputo compiutamente leggere e interpretare documenti dal contenuto tecnico (quale la biometria indubbiamente è) prima di prestare il proprio assenso ad un'operazione che, in concreto, si sarebbe poi rivelata diversa da quella ripetutamente prospettatagli dal Dott. ### durante le visite sostenute presso il suo studio medico (rectius, ad un'operazione finalizzata ad impiantare un cristallino monofocale in luogo di uno multifocale).
Alla luce delle superiori considerazioni può ritenersi sussistente la responsabilità del Dott. ### In merito alla quantificazione del pregiudizio subito dall'attore, come rilevato poc'anzi il giudice deve procedere ad una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. Difatti, la liquidazione equitativa al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno. Dunque, nel caso concreto potendosi sostenere l'esistenza di un'oggettiva difficoltà del danneggiato a fornire la prova dell'entità del pregiudizio patito (non potendosi stabilire in che misura possa incidere il nocumento di non poter più leggere da vicino senza occhiali), può riconoscersi all'#### un risarcimento del danno quantificato in via equitativa in €. 6.000,00, al cui pagamento va condannato il convenuto ### 3. Sulla copertura assicurativa della chiamata in causa ### merita accoglimento la domanda di garanzia avanzata dal Dott. ### nei confronti del proprio assicuratore. È incontroversa la validità e l'efficacia della polizza ######3, per la responsabilità professionale sottoscritta dal Dott. ### con la ### tant'è che sin dalla comparsa costitutiva la compagnia assicuratrice non ha negato la sussistenza del contratto di assicurazione. Pertanto, la ### va condannata a tenere indenne il proprio assicurato Dott. ### dalla soccombenza e, quindi, a rimborsare al medico convenuto quanto dovuto all'#### sulla base della presente sentenza. 4. Sulle spese di lite ### gravi motivi per compensare tra le parti costituite le spese di giudizio, stante la pluralità delle situazioni giuridiche coinvolte in giudizio e la complessità di addivenire ad un accertamento di responsabilità nei confronti di una parte, piuttosto che dell'altra.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico del convenuto Dott. ### P.Q.M. Il Tribunale di Napoli Nord II Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 14498/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### professionale, pendente tra #### Dott. ### Dott. #### di ### C.G. ### S.p.A., ### S.r.l. e ### ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1. Dichiara la contumacia della convenuta ### S.r.l.; 2. Accoglie parzialmente la domanda proposta dall'#### nei confronti del Dott. ### per le causali di cui in motivazione e per l'effetto condanna il Dott. ### al pagamento in favore dell'#### della somma di €. 6.000,00 (seimila/00) a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali a decorrere dalla data del 01/10/2014 (dell'intervento chirurgico) e fino al soddisfo; 3. Rigetta le domande proposte dall'#### nei confronti del Dott. #### di ### C.G. ### S.p.A. e ### S.r.l. per le causali di cui in motivazione; 4. Condanna il Dott. ### al pagamento delle spese dei consulenti tecnici di ufficio liquidate con separato decreto; 5. In accoglimento della domanda di garanzia avanzata dal Dott. ### condanna ### a tenere indenne il predetto assicurato da ogni conseguenza patrimoniale derivante nei suoi confronti dalla presente sentenza ivi comprese le spese di ### 6. Tutte le altre spese compensate.
Così deciso in ### 24/06/2024 Il Giudice Onorario Dott.ssa #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
causa n. 14498/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Carmela Esposito