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Tribunale di Trento, Sentenza n. 657/2024 del 20-06-2024

... d'epoca, di particolare pregio e valore (v. doc. 4); 7) che i lavori di riparazione venivano stimati in € 11.106,88, come da preventivo di riparazione emesso da detta officina in data ### (v. doc. 5); 8) che in data #### inviava al Comune di ### richiesta di risarcimento danni (v. doc. 6); 9) che in data ### UnipolSai, compagnia assicurativa del Comune di ### procedeva ad aprire la pratica del sinistro; 10) che con comunicazione dd. 17.12.2020 (v. doc. 7) la compagnia rigettava la richiesta di risarcimento del danno, adducendo che il tratto di strada interessato dal sinistro era sottoposto a lavori di scavo necessari all'allaccio alla rete di teleriscaldamento ad opera della ### s.a.s., ritenuta unica responsabile per i danni riportati dal veicolo; 11) che tuttavia, come si evinceva dal (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO SEZIONE CIVILE In persona del Giudice dott. ### pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile promossa DA ### (C.F. ###) nato a ### il ### e residente in ### - Valdaone ### - #### snc, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### (C.F. ###) e dall'avv. ### (C.F.  ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in ### - ####, ### n. 70; ATTORE
CONTRO Comune di ### (C.F. ###) corrente in #####, ### n. 20, in persona del ### suo legale rappresentante pro tempore dott. ### rappresentato e difeso dall'avv. ### de ### (C.F. ###) e presso di lei domiciliato in ### Trento, P.ggio Zippel n. 2, giusta delibera della ### n. 76/21 dd. 16.09.2021 (doc. 1) e procura che si produce unitamente alla comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTO
E Soc. ### s.a.s. di ### & C., nella persona del legale rappresentante sig.  ### n. Bagolino ### il ###, ivi residente ###(C.F.  ###), con sede ###/f (C.F. e P. IVA ###) (doc. 1), rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. ### del ### di ### (C.F. ###) presso il cui studio in #### - V.le Bassani 44/a elegge domicilio; ### E ### n. Tione di #### il ###, residente ### (C.F. ###), per se stesso e nella qualità di rappresentante legale di ### - studio associato di ### con sede ###(C.F. e P.IVA ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### del ### di ### con studio ivi, in via ### n. 150, in virtù di delega ex art. 83 comma III cpc. (C.F. ### - P. IVA ###), ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta; #### azione ex art. 2051 c.c. (risarcimento danni).  CONCLUSIONI DEL### Nel merito, in via principale: -accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di ### ex art. 2051 c.c. nella causazione dell'evento dannoso occorso in data ### all'auto ### tg. ### del sig.  ### -condannare, per l'effetto, il Comune di ### al pagamento in favore del sig. ### della somma di € 13.718,70 - ovvero della diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio - a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza del sinistro subito dall'auto ### tg. ### in data ###, oltre interessi legali da calcolarsi dal dì del dovuto (08.11.2020) sino al saldo effettivo; in via istruttoria: solo nel denegato caso in cui questo ###mo Tribunale adito ritenesse di non ammettere le dichiarazioni rese dal teste #### all'udienza del 21.04.2023, ammettere il medesimo teste sulle circostanze di fatto dedotte nei capitoli di prova di cui alle pagg. 2-3 del Foglio di ### delle conclusioni; da sentirsi anche a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente richiesti ex adverso da tutte le altre parti del giudizio ed ammessi da codesto ###mo Tribunale; in ogni caso: con vittoria di spese di lite e compensi.  CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
In via principale: rigettare tutte le domande svolte nei confronti del Comune di ### in quanto infondate in fatto e in diritto; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accertare il prevalente, o quantomeno concorrente, concorso di colpa del signor ### nella causazione del sinistro de quo e graduare, anche ex art. 1227 c.c., il risarcimento a lui dovuto; sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente della ### s.a.s. (P. IVA ###) in persona del legale rappresentante pro tempore in 25072 #### - ### 34/F (in proprio e/o quale capogruppo dell'A.T.I) con conseguente condanna della medesima a risarcire i danni riconosciuti dovuti all'attrice e comunque a tenere indenne, manlevare e garantire il comune di ### da quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare, anche per spese, in conseguenza del sinistro; in via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti del Comune di ### accertare il prevalente concorso di colpa della ### s.a.s. (P. IVA ###) in persona del legale rappresentante pro tempore in 25072 #### - ### 34/F (in proprio e/o quale capogruppo dell'A.T.I.) stabilendo le relative quote di responsabilità, con condanna di quest'ultima a tenere manlevato il deducente di quanto quest'ultimo dovesse pagare, ex art. 2055 c.c., oltre la quota di sua responsabilità. 
Compensi e spese rifuse per legge di soccombenza, oltre il 15% spese generali, IVA e ### In via istruttoria: chiede di essere ammessa a prova per testi e per interpello formale dei signori #### e del legale rappresentante di ### s.a.s. sulle circostanze di cui alla pag. 2 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 19.09.2022. 
Si indicano a testi: 1)### c/o ### del ### 5 - ####; 2)### c/o ### del ### n. 5 - ####; 3)Geom. ### c/o Comune di ### - ### n. 20.  ### 1)preliminarmente si reitera l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste ### escusso all'udienza del 21.04.2023, essendo potenzialmente portatore d'interesse in causa; 2)in via principale rigettarsi le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto; 3)in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare il prevalente e/o concorrente concorso di colpa del sig. ### nella causazione del sinistro e, per l'effetto, graduare ex art. art. 1227 c.c. il risarcimento dovuto; 4)ancora in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare la esclusiva o concorrente responsabilità nella causazione del sinistro del Comune di ### nella persona del suo sindaco pro tempore, e/o dell'arch. ### e, per l'effetto, condannare questi ultimi a risarcire i danni riconosciuti come dovuti al sig. ### o comunque ordinargli di tenere indenne / manlevare / garantire la ### s.a.s. di ### & C. da quanto quest'ultima fosse condannata a pagare al sig. ### 5)in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di lite, comprese spese generali 15% C.P.A. ed I.V.A.  ### In via pregiudiziale: dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o comunque il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo dell'#### e, per l'effetto, ordinarsi l'estromissione di questi dal procedimento, per i motivi tutti dedotti in narrativa; nel merito: -in via principale: respingere, per le ragioni esposte in narrativa, tutte le domande proposte dall'attore e, nei suoi confronti dalla ### s.a.s., perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto; -in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare il prevalente e/o concorrente concorso di colpa del conducente del veicolo intestato al sig.  ### nella causazione del sinistro e, per l'effetto, graduare ex art. 1227 c.c. il risarcimento dovuto; -sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare la esclusiva o concorrente responsabilità nella causazione del sinistro del Comune di ### nella persona del suo sindaco pro tempore, e/o della ### s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, condannare questi ultimi a risarcire i danni riconosciuti come dovuti al sig. ### -in ogni caso, con favore di diritti, onorari e spese, anche generali, oltre IVA e ### come per legge. 
In via istruttoria: 1)si richiama tutta la documentazione prodotta in atti e chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del sig. ### del ### e legale rappresentante Comune di #### e del legale rappresentante della ### s.a.s. e per testi sui capitoli di cui alle pagg. 3-4 del Foglio di ### Si indicano quali testimoni: -### e/o Comune di ####; -### residente in ####; -#### dei ### di Condino ###. 
Si chiede sin d'ora di essere abilitati a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi a controparte a mezzo dei suindicati testi.  2) Si ribadisce l'eccezione, già avanzata in memoria ex art. 183 co. 6 n. 3, prima dell'assunzione del teste e successivamente all'assunzione avvenuta in data ###, di incapacità a testimoniare del sig. ### e quindi l'eccezione di nullità della testimonianza del sig. ### assunta in data ###.  3) Chiede di voler disporre ordine di esibizione ex art. 210 cpc. nei confronti dell'attrice, dell'eventuale polizza “Kasko” dell'autovettura ### tg. ### all'epoca del sinistro, oltre che di tutta la documentazione relativa a somme percepite e percipiende, onde essere certi che le somme qui azionate non siano state oggetto di diversa forma satisfattiva.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione dd. 12.07.2021, ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio il Comune di ### chiedendo, nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. nella causazione dell'evento dannoso occorso in data ### all'autovettura ### tg. ### dell'attore; condannare, per l'effetto, il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 11.606,88, ovvero di quella ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza del sinistro subito da detta autovettura in data ###, oltre interessi legali dall'08.11.2020 al saldo effettivo; spese di giudizio rifuse. 
Esponeva in particolare l'attore a sostegno delle domande svolte: 1) che alle ore 10,30 dd. 08.11.2020 ### padre dell'attore, transitava in via ### nel Comune di ### alla guida dell'autovettura ### tg. ### di proprietà del figlio ### (v. doc. 4); 2) che giunto all'altezza della caserma dei ### del ### l'autovettura anzidetta subiva il danneggiamento dei cerchioni anteriore e posteriore dietro e degli ammortizzatori (v. doc. 1) a causa di una buca stradale (v. doc. 2) non segnalata e non visibile; 3) che a seguito dell'impatto il conducente arrestava immediatamente la marcia del veicolo, al fine di evitare ulteriori danni allo stesso, provvedendo a contattare la ### di ### del ### 4) che quest'ultima, giunta sul luogo del sinistro e verificati la dinamica dello stesso, lo stato del manto stradale e i danni subiti, procedeva alla redazione del relativo verbale (v. doc. 3); 5) che come si evinceva dalla documentazione fotografica, di cui al predetto verbale, la buca presente sul manto stradale di via ### non era in alcun modo segnalata, né era immediatamente visibile al conducente; 6) che una volta ultimata la redazione del verbale, l'autovettura veniva trasportata da apposito carroattrezzi presso l'officina autorizzata ### sita in ####, trattandosi di autovettura d'epoca, di particolare pregio e valore (v.  doc. 4); 7) che i lavori di riparazione venivano stimati in € 11.106,88, come da preventivo di riparazione emesso da detta officina in data ### (v. doc. 5); 8) che in data #### inviava al Comune di ### richiesta di risarcimento danni (v. doc. 6); 9) che in data ### UnipolSai, compagnia assicurativa del Comune di ### procedeva ad aprire la pratica del sinistro; 10) che con comunicazione dd. 17.12.2020 (v. doc. 7) la compagnia rigettava la richiesta di risarcimento del danno, adducendo che il tratto di strada interessato dal sinistro era sottoposto a lavori di scavo necessari all'allaccio alla rete di teleriscaldamento ad opera della ### s.a.s., ritenuta unica responsabile per i danni riportati dal veicolo; 11) che tuttavia, come si evinceva dal verbale della ### e dall'allegata documentazione fotografica, la buca in questione si trovava sul lato opposto della carreggiata rispetto al cantiere e non era stata in alcun modo segnalata; 12) che l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita formulato dai legali dell'attore, comunicato al Comune di ### a mezzo pec in data ### (v. doc. 8), non sortiva alcun effetto; 13) che infatti il Comune con pec dd. 01.06.2021 (v. doc. 9) riteneva che “onde non rendere vano il tentativo, sia opportuno coinvolgere la ditta ### s.a.s. di ### & Co. cui l'Ente da me rappresentato aveva appaltato i lavori della realizzazione della nuova ### dei ### del ### volontari di Condino”; 14) che con pec dd. 09.06.2021 (v. doc. 10) il legale del Comune estendeva l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita alla società ### s.a.s., che tuttavia non comunicava le proprie determinazioni nel rispetto del termine di gg. 30, spirato in data ###. 
Costituitosi con comparsa dd. 03.11.2021 il Comune di ### nell'eccepire che il sinistro era ascrivibile a fatto e colpa del conducente dell'autovettura, “che se avesse adottato un comportamento di guida adeguato alle concrete condizioni di tempo e di luogo, ben avrebbe potuto evitare i danni oggi lamentati” e che comunque sarebbe stata tenuta a rispondere la ditta ### s.a.s., cui erano stati appaltati i lavori di realizzazione della nuova caserma dei ### del ### volontari di ### (v. doc. 2), e ciò ai sensi dell'art. 44 punto 3 allegato B al contratto di appalto, contestando altresì l'avversa pretesa anche in punto “quantum”, chiedeva, in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della ditta ### s.a.s. al fine di essere manlevato in ipotesi di condanna; in via principale, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accertare il prevalente, o quantomeno concorrente, concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro e, quindi, graduare ex art. 1227 c.c. il risarcimento dovuto; sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente della ditta ### s.a.s., con conseguente condanna della stessa a risarcire i danni riconosciuti dovuti all'attrice o comunque a tenere indenne, manlevare e garantire il Comune di ### da quanto fosse tenuto a pagare; in via ulteriormente subordinata, accertare il prevalente concorso di colpa della ditta ### s.a.s., stabilendo le relative quote di responsabilità, con condanna della stessa a tenere manlevato il deducente di quanto dovesse pagare ex art. 2055 c.c., oltre le quota di sua responsabilità; spese di giudizio rifuse. 
Costituitasi con comparsa dd. 07.02.2022 la terza chiamata società ### s.a.s. di ### & Co., nell'eccepire il difetto di legittimazione passiva della deducente, contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro, come riferita dall'attore, il nesso di causalità tra evento e danno, nonché il “quantum debeatur”, chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa del direttore dei lavori, nella persona dell'arch. ### affinché venisse condannato a manlevare la ### s.a.s. di ### & Co. in ipotesi di condanna della stessa; in via principale, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare il prevalente e/o concorrente concorso di colpa di ### nella causazione del sinistro e, per l'effetto, graduare ex art. 1227 c.c. il risarcimento dovuto; ancora in via subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare la esclusiva o concorrente responsabilità nella causazione del sinistro del Comune di ### e/o dell'arch. ### e, per l'effetto, condannare quest'ultimi a risarcire i danni riconosciuti all'attore e comunque ordinare loro di tenere indenne/manlevare/garantire la deducente da quanto quest'ultima fosse condannata a pagare al ### spese di giudizio rifuse. 
Costituitosi con comparsa dd. 01.06.2022 il terzo chiamato arch. ### nell'eccepire il difetto di legittimazione passiva in capo allo stesso in quanto il coordinatore della sicurezza era l'arch.  ### e che l'asserita buca si sostanziava in realtà in “una mera abrasione dell'asfalto di profondità trascurabile (circa 0,5 cm), perfettamente visibile dagli utenti della strada in quanto posta in corrispondenza della striscia cementata a seguito dell'allacciamento alla rete elettrica e telefonica, nonché idoneamente segnalata dalla cartellonistica stradale”, contestando altresì l'entità della domanda risarcitoria svolta dall'attore, chiedeva, in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o comunque il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo dell'arch. ### e, per l'effetto, ordinarsi l'estromissione di questi dal procedimento; nel merito, in via principale, respingere tutte le domande proposte dall'attore e, nei suoi confronti dalla ### s.a.s, in quanto infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare il prevalente e/o concorrente concorso di colpa del conducente del veicolo intestato a ### nella causazione del sinistro e, per l'effetto, graduare ex art. 1227 c.c. il risarcimento dovuto; sempre in via subordinata, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare la esclusiva o concorrente responsabilità nella causazione del sinistro del Comune di ### e/o della ### s.a.s. e, per l'effetto, condannare quest'ultimi a risarcire i danni riconosciuti come dovuti a ### spese di giudizio rifuse. 
A seguito di ordinanza istruttoria dd. 15.11.2022, venivano assunti all'udienza dd. 21.04.2023 n. 2 testi di parte attorea, n. 2 testi di parte convenuta ed un teste di parte terza chiamata ditta ### s.a.s. 
Con provvedimento in data ### il G.I. fissava udienza di precisazione delle conclusioni. 
All'udienza dd. 17.01.2024 il G.T. tratteneva la causa in decisione. 
Ciò premesso, le domande attoree, infondate, vanno rigettate. 
Invero, l'attore, nell'attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro al Comune di ### ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha affermato che quest'ultimo: A) “non si è avveduto che il manto stradale di ### risulta disconnesso, presentando una pericolosa buca stradale”; B) “non ha segnalato agli utenti della strada (veicoli, motocicli, biciclette e pedoni) l'insidiosità della res con la necessaria segnaletica”; C) “non ha provveduto ad inibirne in alcun modo la pericolosità della strada, effettuando tempestivamente i lavori di riparazione della buca” (v. pagg. 7-8 atto di citazione). 
In punto di diritto sostiene l'attore che “### dunque il nesso eziologico tra la cosa in custodia (la sede stradale e, nello specifico, l'asfalto stradale) e l'evento (l'impatto tra le ruote di destra del veicolo e la buca stradale), sufficiente a configurare la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.”, soggiungendo che “E' inoltre comprovato documentalmente che l'asfalto stradale di ### presentava, all'epoca del sinistro, una buca pericolosa in alcun modo segnalata e visibile agli utenti della strada (doc. 2-3). 
Risulta del tutto pacifico, inoltre, il fatto che il Comune di ### sia il “custode” della cosa (### e il suo manto stradale)” (v. pag. 7 atto di citazione). 
All'udienza dd. 21.04.2023 i testi di parte attorea, ### e ### hanno confermato: 1) che alla guida dell'autovettura vi era il primo; 2) che il giorno 08.11.2020 il manto stradale di via ### nel Comune di ### era sconnesso e presentava una pericolosa buca, come da foto sub doc. 2) parte attorea; 3) che la via ### era priva di cartelli stradali di pericolo idonei a segnalare la buca stradale in questione; 4) che a causa del transito sulla buca stradale de qua l'autovettura subiva il danneggiamento dei cerchioni anteriore e posteriore destro e degli ammortizzatori. 
Alla medesima udienza il teste di parte convenuta ### agente di polizia locale, ha confermato che nel giorno in riferimento (08.11.2020) lungo la via ### era presente un cantiere per la realizzazione della nuova ### dei ### del ### di ### che detti lavori erano eseguiti dalla ditta ### s.a.s. ed appaltati dall'### alla A.T.I., di cui la ditta era capogruppo e mandataria (v. docc. da 2) a 9) parte convenuta); che tra le opere vi era all'allaccio all'acquedotto; che nel mese di novembre detti lavori erano ancora in corso; che in particolare non era stato ancora eseguito il ripristino della pavimentazione in asfalto. 
Il teste ha inoltre confermato il cap. 1) della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc. dd. 08.09.2022 della terza chiamata ### s.a.s. (“se vero che il giorno 8/11/2020, all'incirca alle ore 10,30, il Comune di ### era interessato da tempo atmosferico soleggiato e che la carreggiata stradale della sua via ### era asciutta”), mentre in relazione al cap. 3) parte attorea (“vero che la via ### nel Comune di ### era priva di cartelli stradali di pericolo idonei a segnalare la buca stradale di cui ai punti precedenti”), il teste ha affermato che “### un cartello di lavori in corso, come risulta peraltro dalla documentazione fotografica raccolta nell'immediatezza del nostro intervento”. 
Alla medesima udienza il teste di parte convenuta ### tecnico comunale, ha confermato che i lavori di allaccio non erano stati ancora completati dalla ditta ### s.a.s. e che in particolare non era stato ancora eseguito il ripristino della pavimentazione in asfalto, mentre, assunto a prova contraria in ordine al cap. 2) parte attorea (“vero che il giorno 8/11/2020 il manto stradale di via ### nel Comune di ### era sconnesso e presentava una pericolosa buca, come da rappresentazione fotografica prodotta sub doc. 2”), ha confermato la circostanza, affermando che “### arrivate anche a me queste fotografie. Non posso dire se fosse pericolosa o meno”. 
Da ultimo il teste ### di parte terza chiamata ### s.a.s., assunto a prova contraria sui capitoli di parte attorea, ha confermato il cap. 2) (“vero che il giorno 8/11/2020 il manto stradale di via ### nel Comune di ### era sconnesso e presentava una pericolosa buca, come da rappresentazione fotografica prodotta sub doc. 2”), precisando che “In quanto dipendente della ### sebbene non ricordi con esattezza la data, sono sicuro che durante i lavori vi era la buca. Di fronte vi era l'accesso del cantiere. Non sono in grado di definire la pericolosità”, mentre in relazione al cap. 3) (“vero che la via ### nel Comune di ### era priva di cartelli stradali di pericolo idonei a segnalare la buca stradale di cui ai punti precedenti”) ha affermato che “La cartellonistica da cantiere c'era”. 
Orbene, va innanzitutto rilevato il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore ### in quanto questi, per quanto dichiarato dal padre ### assunto in qualità di teste di parte attorea all'udienza dd. 21.04.2023 (“Voglio il risarcimento del danno della macchina, perchè ho dovuto pagare i danni a mio figlio”), risulta essere stato già risarcito per i danni riportati dall'autovettura. 
Quanto al merito, alla luce delle risultanze istruttorie, e segnatamente delle testimonianze rese e della documentazione, anche fotografica, prodotta, deve ritenersi che il sinistro de quo sia ascrivibile esclusivamente alla condotta di guida del conducente dell'autovettura, non adeguata alla situazione dei luoghi. 
In particolare, non vi è dubbio che la via ### percorsa dall'automobilista presentasse una sconnessione del manto stradale in quanto interessata dai lavori in corso eseguiti dalla ditta ### s.a.s., cui era stata commissionata la realizzazione della caserma dei ### del ### Tuttavia, tale anomalia della sede stradale era del tutto percepibile e quindi evitabile dal conducente dell'autovettura qualora fosse proceduto ad una velocità moderata, correlata alla situazione dei luoghi, interessata dalla presenza di un cantiere. 
Sul punto preme evidenziare che la via ### presenta uno sviluppo rettilineo, senza intersezioni, a margine della quale, su entrambe le direzioni di marcia, erano posizionati cartelli segnalanti lavori in corso, così come riferito dai testi ### e ### e come si evince chiaramente dalle foto nn. 4 e 5 allegate al verbale della ### (v. doc. 3) parte attorea). 
A ciò si aggiunge che l'anomalia del manto stradale era facilmente avvistabile, considerato che la giornata in riferimento era soleggiata ed il fondo si presentava asciutto. 
Stante la prevedibilità o comunque l'agevole visibilità della situazione dei luoghi, deve ritenersi che la condotta imprudente dell'automobilista abbia assunto rilevanza causale esclusiva nella verificazione dell'evento, integrando l'esimente del caso fortuito. 
Con specifico riferimento ad una cosa inerte, giova rammentare che “Questa Corte ha già chiarito che, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (### 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Rv. 640508; fattispecie in cui è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta, ritenuta causalmente attribuibile alla disattenzione dello stesso danneggiato)” (v. Cass. n. 10938/2018). 
Negli stessi termini Cass. n. 18100/2020, secondo cui il caso fortuito può essere costituito dalla condotta della vittima anch'essa idonea ad escludere il nesso eziologico tra cosa e danno “…qualora manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito”. 
In linea con il richiamato indirizzo della Suprema Corte, si veda Cass. ord. 6 luglio 2015 n. 13930, secondo cui “ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa (nella specie dissesto stradale noto o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con lo stesso) impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.”. 
Più recentemente la Suprema Corte, in aderenza ai principi richiamati, ha affermato che “In materia di responsabilità per cose in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile e inevitabile. In particolare si fa specifico riferimento pure alla necessità che la condotta del danneggiato sia valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (v. Cass. n. 29634/2023). 
Quanto alle spese di giustizia, liquidate come da dispositivo, l'attore è tenuto alla rifusione di quelle sostenute sia dal Comune convenuto che dai terzi chiamati. 
Sul punto giova rammentare che “…il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda…” (v. Cass. 12301/2005). 
Negli stessi termini Cass. n. 7674/2008, secondo cui “Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte e d'ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio”.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, il Tribunale di ### così provvede: -rigetta le domande attoree; -condanna l'attore alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Comune convenuto e dai terzi chiamati, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori, in favore di ciascuno di essi.  ### 17.06.2024 Dott. M. ### n. 1961/2021

causa n. 1961/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Massimo Morandini, Pepa Roberto

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 3238/2024 del 25-06-2024

... l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. Considerato l'accoglimento del ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari. P.Q.M. Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 annui con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o (leggi tutto)...

N. 2918 /2024 R.G.L.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO ### in composizione monocratica e in funzione di Giudice del ### in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da ### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### in ### ( KR)alla via ### n.111, come da procura in atti.  contro MINISTERO DEL### e del ### l'### per la ### e l'### di ### tutti rappresentati e difesi dall'avv. ### e ### ed elettivamente domiciliat ###, come da procura in atti -RESISTENTE - OGGETTO: carta docente ###udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.  *  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso al Tribunale di ### quale Giudice del ### depositato in data #### ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e del ### al fine di sentirlo condannare ad attribuirgli la carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/15 dell'importo nominale di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. 
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari. 
Il ricorrente, premesso di essere dipendente del Ministero dell'### e del ### in qualità di docente giusta contratto a tempo determinato presso I.T. 
TECNOLOGICO S. CANNIZZARO di RHO ( MI) con decorrenza dal 01.09.2023 al 31.08.2024, ha dichiarato di aver svolto in precedenza le mansioni di insegnante in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato (specificati in ricorso) e dimostrati dalla documentazione depositata in atti ( docc.  da 1a 4) durante i quali non ha usufruito della c.d. carta docente, a suo dire, illegittimamente riservata ai soli docenti di ruolo. 
La prospettazione difensiva del ricorrente, ricostruito il quadro normativo di riferimento, si basa sull'assunto che l'art. 1 della L.n.107/2017 nel limitare il beneficio della c.d. “ carta docente” al solo personale a tempo indeterminato si pone in contrasto con il principio eurocomunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70, apparendo, altresì, contraria ai precetti costituzionali di cui agli artt. 3,35 e 97 Cost in quanto viola i principi di non discriminazione e di buon funzionamento della PA, nonché in contrasto con l'obbligo di formazione del personale a tempo determinato previsto dagli artt. 29, 63 e 64 del ### “### Scuola”. 
Il ministero convenuto ritualmente costituitosi, ha contestato in fatto e in diritto le tesi attoree, chiedendone il rigetto, non ritenendo possibile alcuna interpretazione estensiva della normativa richiamata. Con vittoria delle spese di lite. 
All'udienza del 25.06.2024 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha invitato parte ricorrente, non comparso il Ministero convenuto, alla discussione della causa all'esito della quale ha pronunciato sentenza.  * 
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti motivazioni. 
Nel merito, la cornice normativa di riferimento deve individuarsi nell'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107, il quale così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.   Il comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.   Il D.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ha così individuato i destinatari della suddetta ### elettronica: “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2). Il successivo comma 4 ribadisce che “la ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.   Il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 all'art 3, ha confermato che «la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari». 
In tale contesto si inserisce altresì la nota M.I.U.R. prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 rubricato «### dispone che «### del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle ### scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)». 
Dalla lettura di tali disposizioni, emerge l'evidente esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della ### elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.  * 
Ebbene, la questione è stata ampiamente dibattuta da questo Tribunale e avuto riguardo alla questione oggetto dell'odierno contendere, in un giudizio analogo, questo Giudice ha già avuto modo di osservare quanto segue: “Giova, al riguardo, richiamare la pronuncia della Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della ### del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato (recepito con ### 1999/70/CE). 
In particolare, ha osservato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». 
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.   Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro. 
In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022 il quale ha censurato la scelta del Ministero convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della ###. 
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti; da ciò deriva che il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”. 
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. n. ### del 25 settembre 2015, la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della ### 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della ### del docente.” * 
Ciò posto, non può non rilevare il fatto che parte resistente non abbia svolto alcuna deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalla parte attorea rispetto ai docenti di ruolo, non risultando, quindi, ragioni oggettive per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e questi ultimi, ai sensi del comma quattro della clausola 4 della direttiva 70/99/CE. 
In più, non vi sono motivi per cui, tenendo conto delle argomentazioni della menzionata ordinanza della Corte di giustizia, non si debba considerare la ### docenti nell'ambito delle condizioni di impiego per cui non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ai sensi della clausola 4. 
Cosicché, non essendovi ostacolo nel contenuto delle parole di cui all'articolo 1, comma 121, cit., che non appare limitare necessariamente il beneficio ai docenti di ruolo, in ragione della suddetta soluzione ermeneutica svolta dalla Corte di giustizia, si può proporre l'interpretazione conforme della norma in parola, con estensione della stessa agli insegnanti a tempo determinato (cfr., in senso similare Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez. L, Ordinanza 6293 del 2020). 
Ne appare condivisibile la tesi difensiva del Ministero convenuto il quale nel ritenere che la carta docenti sia del tutto svincolata dalla questione della formazione del docente atteso che ogni istituto scolastico garantisce un percorso formativo obbligatorio gratuito ai propri docenti, riservare la carta docente ai soli insegnati di ruolo rappresenta una scelta discrezionale del datore di lavoro legittimato, a suo dire, ad operare delle “distinzioni all'interno della medesima categoria di soggetti qualora tale differenziazione sia giustificata da ragioni oggettive..” individuando tale ragione oggettiva nella circostanza che la gestione della carta docente prevede come presupposto che il rapporto di lavoro sia stabile. 
Tale assunto è privo di rilievo nella misura in cui tale asserita “ragione oggettiva” risulta sconfessata proprio dallo stesso legislatore che con il D.L. 69/23 ART 15 convertito in legge n.103 del 10/08/2023 ha previsto il riconoscimento della suddetta carta, per l' a.s. 2023/2024, anche ai docenti non di ruolo il cui rapporto di lavoro non può certo qualificarsi come stabile. 
In ogni caso e comunque, per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Europea , le «ragioni oggettive» che possono giustificare trattamenti differenziati tra docenti di ruolo e docenti precari devono fondarsi su elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. 
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto tanto gli obiettivi della direttiva 1999/70 quanto l'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (cfr., sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18).   Inoltre, non è stata dimostrata dalla convenuta l'attribuzione di un beneficio simile ai docenti precari che possa garantire la stessa possibilità formativa e eliminare, così, gli elementi discriminanti rilevati. 
Detto ciò, ad abundantiam, si può anche rammentare come la clausola 4 sia ormai riconosciuta da costante giurisprudenza come di applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché, anche qualora non si dovesse addivenire a un'interpretazione conforme, si dovrebbe comunque far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo” *  ### giudicante ritiene, inoltre, che non può trovare ostacolo per l' attribuzione del beneficio della carta docente la clausola del ### 28/11/2016 art.5,comma 3 richiamata dal Ministero convenuto, secondo la quale “ A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1°settembre al 30 ottobre di ciascun anno” e non condivisibile la tesi del Ministero che dalla suddetta norma ne fa derivare la decadenza dal diritto di richiedere il beneficio.   Al riguardo è utile ricordare che la norma 5, comma 3, del D.P.C.M. richiamata dal Ministero preveda solo un limite temporale alla possibilità di spesa delle somme che si presuppone, tuttavia, siano state messe a disposizione del singolo docente. Nel caso in esame, il ricorrente non ha avuto la possibilità di accedere a tali importi e tale disposizione non può, pertanto, trovare applicazione (non potendo certamente introdurre un termine di decadenza non previsto da norma di rango primario). 
Parimenti non costituisce un ostacolo all'attribuzione della carta docente la clausola art.6 , comma 6 del medesimo ### che stabilisce : “ Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, e non condivisibile, dunque, l'articolata tesi della convenuta che richiama in merito la sentenza del Tribunale di Ancona n.1153/22 sul ricorrere nel caso di specie della fattispecie della sopravvenuta impossibilità della prestazione per fatto del creditore poiché è ovvio che tale limite temporale può decorrere solo per chi possa godere del diritto e non per chi, come parte ricorrente, ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. 
Nemmeno si ritiene di aderire a quanto affermato dal Tribunale di Monza con la sentenza n. 185 del 2023 richiamata dal Ministero convenuto, nella quale si è ritenuto che il beneficio non possa essere riconosciuto per gli anni pregressi e oltre il biennio. A parere della scrivente, infatti, il beneficio va riconosciuto nei limiti della prescrizione e ciò che può, invece, essere circoscritto al biennio è, piuttosto, la possibilità di fruirne una volta che lo stesso è stato attribuito.  * 
Così richiamati i principi giurisprudenziali enunciati sulla questione oggetto del presente giudizio, deve ritenersi che essi siano senza dubbio applicabili al caso di specie, non essendovi evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari. 
La stessa Corte di Cassazione, all' esito del rinvio disposto ex art. 363 bis c.p.c., ha, con pronuncia del 27/10/23, del resto, chiarito che “ ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.” * 
Infine, il ricorrente ha prodotto in giudizio il contratto di docenza a tempo determinato sopra indicato il che consente di ritenere integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 ### 28 novembre 2016.  * 
Ciò posto, la domanda di ### va quindi accolta ed accertato il suo ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Va tuttavia precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 ### del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. 
Considerato l'accoglimento del ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.  P.Q.M.   Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 annui con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge; - condanna il Ministero dell'### a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.030,00 oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. 
Sentenza esecutiva. 
Così deciso in ### il 25 giugno 2024.  

il Giudice
del ###ssa ### n. 2918/2024


causa n. 2918/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Martini Julie, Tarantino Rocco Antonio

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 07-05-2024

... di merito non ha attribuito alcun valore probatorio alle buste paga prodotte in giudizio dal lavoratore, non risultando, peraltro, dalla ricostruzione del decreto impugnato che la procedura avesse in una qualche misura contestato in modo puntuale e specifico le risultanze delle busta paga con mezzi contrari di difesa o con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza; 3.1. in ordine alla doglianza relativa alla mancata ammissione delle spese legali liquidate nei provvedimenti monitori siccome ritenuta domanda nuova, nonostante la loro allegazione alla domanda di insinuazione, il collegio aderisce invece all'ordinanza di questa Corte 4 febbraio 2022, n. 8836 (sempre relativa alla medesima vicenda fallimentare), secondo cui correttamente “l'art. 95, co. 2, (leggi tutto)...

AULA 'A' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ### - Presidente - Dott. ### - ### Consigliere - Dott. ### - ### - Dott. ### - ### - Dott. ### - ### - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9765-2021 proposto da: ### domiciliato in ### presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### S.R.L.; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositato il ### R.G.N. 3061/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal ###### - opposizione stato passivo - credito lavoro - prova R.G.N. 9765/2021 Cron. 
Rep. 
Ud. 28/02/2024 CC ### 1. con decreto 4 marzo 2021, il Tribunale di Castrovillari ha rigettato il ricorso proposto da ### ai sensi dell'art.  98 l. fall., di opposizione allo stato passivo del ### s.r.l., dal quale erano stati esclusi i crediti insinuati di € 9.064,51, a titolo di differenze retributive varie e di € 1.164,90 per spese legali liquidate in due decreti ingiuntivi dello stesso Tribunale: il primo, in difetto di prova e il secondo, in assenza di domanda con il ricorso ai sensi dell'art. 93 l. fall., ma soltanto con le osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore; 2. parimenti ha ritenuto il Tribunale, per difetto di prova del credito per voci retributive ulteriori rispetto a quelle esposte in buste paga, anche in esito allo scrutinio delle prove orali esperite e per novità della domanda relativa al credito per spese legali, in quanto non formulata con il ricorso di insinuazione allo stato passivo e dovendosi escludere l'omissione per mero errore materiale; 3. con atto notificato il 2 aprile 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bis1 c.p.c.; la curatela fallimentare intimata non ha svolto difese; 4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art.  380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.  CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 93, terzo comma, n. 2 e n. 3 l. fall., per avere il Tribunale ritenuto inammissibile il ricorso in opposizione allo stato passivo, per omissione o assoluta incertezza dei requisiti previsti dalla norma denunciata, nonostante la prova, da parte propria, del credito per voci retributive insinuato, a torto essendo stata ritenuta inidonea la documentazione (buste paga e perizia stragiudiziale di parte) probatoria offerta; quanto al credito per spese legali di decreti ingiuntivi, per l'erronea qualificazione come nuova della domanda ad esso relativa, essendosi trattato di “un mero errore materiale nell'indicazione delle spese liquidate alla parte in mancanza di distrazione in favore del procuratore costituito”, ben potendo il creditore, in sede di opposizione allo stato passivo, formulare eccezioni nuove e produrre nuovi documenti (primo motivo); 2. esso è fondato; 3. questa Corte ha già deciso una fattispecie sovrapponibile all'odierna nella stessa procedura fallimentare (Cass. 27 maggio 2022, n. 17312), meritevole di condivisione limitatamente al profilo di mancata prova del credito insinuato allo stato passivo, pertanto in parte qua richiamata: “secondo la costante e non contrastata giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di accertamento dello stato passivo, le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, possono essere utilizzate come prova del credito oggetto di insinuazione, considerato che ai sensi dell'art. 3 della l. n. 4 del 1953 la loro consegna al lavoratore è obbligatoria, ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass. n. 18169/2019; v. anche: n. 17413 del 2015; cfr., da ultimo, Sentenza n. ### del 11/12/2019); è pur vero che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass n. 22751 del 03/12/2004), e ragionamento analogo vale per i permessi non goduti e le altre indennità contrattuali richieste; come già sopra rilevato le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno tuttavia piena efficacia probatoria del rapporto di lavoro esistente e del credito insinuato, alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato dall'art. 5 legge 25 gennaio 1953 n. 4 (Cass. n. 17413/2015, cit.  supra), ferma restando la facoltà della controparte di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o, semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice; erroneamente dunque il giudice di merito non ha attribuito alcun valore probatorio alle buste paga prodotte in giudizio dal lavoratore, non risultando, peraltro, dalla ricostruzione del decreto impugnato che la procedura avesse in una qualche misura contestato in modo puntuale e specifico le risultanze delle busta paga con mezzi contrari di difesa o con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza; 3.1. in ordine alla doglianza relativa alla mancata ammissione delle spese legali liquidate nei provvedimenti monitori siccome ritenuta domanda nuova, nonostante la loro allegazione alla domanda di insinuazione, il collegio aderisce invece all'ordinanza di questa Corte 4 febbraio 2022, n. 8836 (sempre relativa alla medesima vicenda fallimentare), secondo cui correttamente “l'art. 95, co. 2, l.fall., consente ai creditori il deposito di osservazioni scritte al progetto di stato passivo e di documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza di discussione dello stato passivo, essendo evidente che osservazioni e produzioni integrative non assurgono a “domande nuove”, né tale poteva essere considerata la richiesta delle spese legali liquidate nel titolo esecutivo già allegato a corredo della domanda; in altri termini, non risulta esservi stata alcuna immutazione del thema decidendum poiché tutti i fatti erano stati allegati. Pertanto, a fronte di fatti già allegati e dovendosi solo procedere alla concreta determinazione del quantum, non vi era ragione di opporre alla domanda preclusioni che invece caratterizzano più propriamente la fase successiva dell'opposizione allo stato passivo, in particolare con riguardo alle domande nuove che comportano l'immutazione del thema disputandum” (in motivazione sub p.ti 5.2 e 5.3); 4. il ricorrente ha dedotto omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ed omessa valutazione, da parte del Tribunale, in riferimento alla possibilità di produzione, in sede di opposizione allo stato passivo, non soltanto di documenti integrativi della domanda di ammissione, ma di documenti anche nuovi, in specifico riferimento alla determinazione quantitativa del credito di lavoro sulla base delle buste paga e del ### di settore applicato, a fondamento della perizia di parte prodotta (secondo motivo); 5. esso è assorbito; 6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione. 
Così deciso nella ### camerale del 28 febbraio 2024 Il Presidente (dott. ### 

causa n. 9765/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Fabrizia Barone, Esposito Lucia

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 15392/2024 del 26-06-2024

... è dell'adito ### per materia, valore (€ 7.384,56) e per territorio ###. Esame della proponibilità: la domanda non è soggetta a condizioni di proponibilità. Il ricorso in opposizione è stato depositato entro i quaranta giorni dalla notifica del d.i. (31-10-23/07-12-23). Esame della procedibilità: la domanda è procedibile, l'atto introduttivo del giudizio è conforme alla legge, non è manchevole di nessuno dei requisiti previsti dalla stessa e non sono riscontrabili in esso nullità; esso è stato notificato il ### per l'udienza di prima comparizione del 17-06-24. Esame delle legittimazioni: le legittimazioni delle parti sono pacifiche e non oggetto di contestazione. Esame dei documenti prodotti: ### ha prodotto: 1) ricorso ex art. 318 c.p.c. in opposizione al D.I. n. (leggi tutto)...

N.RG 51771 / 2023 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA Il Giudice di ### di Napoli X ### Dott. ### ha emesso la seguente sentenza nel procedimento civile n. 51771 r.g. Affari contenzioso civile del 2023, avente per oggetto: “### a decreto ingiuntivo”, riservata a sentenza il 17 giugno 2024, vertente TRA ASL Napoli 1 Centro in pers. del L.r.p.t. dott. Ing. ### P.I. ###, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### Falco (###) OPPONENTE CONTRO E ### s.r.l., P. Iva ###, in persona del L.r.p.t. sig. ### C.F.  ###, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (###) e ### (###) ### Valore della causa: € 7.384,56 CONCLUSIONI Per l'opponente: a) dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, farne revoca; b) in subordine, nel prosieguo, procedere comunque alla rideterminazione degli interessi sulla scorta delle effettive scadenze dei singoli pagamenti dovuti dalla opponente ### revocando comunque, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto; c) non riconoscere, infine, gli ulteriori interessi per come richiesti e liquidati, con conseguente revoca del decreto opposto anche sotto tale profilo; d) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di opposizione od, in subordine, con loro compensazione.
Verbale di prima udienza n. cronol. 4651/2024 del 17/06/2024
Per l'opposto: a) previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo rigettare l'opposizione, infondata per i motivi descritti in premessa e condannare l'opponente al pagamento, in favore della società concludente, della somma di euro 7.384,56 (ovvero € 6.203,10 secondo il calcolo dell'### oltre interessi legali maturandi dalla domanda fino al saldo; b) condannare la controparte al pagamento delle spese e delle competenze professionali, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari.   FATTO La E ### s.r.l. in pers. del L.r.p.t. chiedeva al Giudice di ### di Napoli di emettere decreto ingiuntivo nei confronti dell'ASL Napoli 1 Centro per la somma di € 7.384,56 stante l'omesso pagamento di fatture per forniture di apparecchiature elettromedicali e diagnostiche. Il Giudice di ### di Napoli Dott. M.G. Caruso emetteva in data 05- 10-23 il decreto ingiuntivo n. 9535/23 (notificato il ###), col quale si ingiungeva il pagamento di € 7.384,56 oltre interessi, € 145,50 per spese ed € 800,00 per competenze di patrocinio oltre oneri di legge.  ### Napoli 1 Centro proponeva opposizione al decreto eccependo: a) non dovuti gli interessi, in difetto di un formale atto di costituzione in mora; b) erronea determinazione della data di scadenza delle fatture e, quindi, errata indicazione del dies a quo; c) erronea liquidazione di interessi legali ulteriori “come richiesti”. 
ESAME DEGLI ATTI PROCESSUALI Esame della competenza: la competenza è dell'adito ### per materia, valore (€ 7.384,56) e per territorio ###. 
Esame della proponibilità: la domanda non è soggetta a condizioni di proponibilità. 
Il ricorso in opposizione è stato depositato entro i quaranta giorni dalla notifica del d.i.  (31-10-23/07-12-23). 
Esame della procedibilità: la domanda è procedibile, l'atto introduttivo del giudizio è conforme alla legge, non è manchevole di nessuno dei requisiti previsti dalla stessa e non sono riscontrabili in esso nullità; esso è stato notificato il ### per l'udienza di prima comparizione del 17-06-24. 
Esame delle legittimazioni: le legittimazioni delle parti sono pacifiche e non oggetto di contestazione. 
Esame dei documenti prodotti: ### ha prodotto: 1) ricorso ex art. 318 c.p.c.  in opposizione al D.I. n. 9535/23; 2) procura alle liti; 3) decreto di fissazione di udienza con ricorso notificato, nota ### del 17.11.2023. E ### s.r.l. ha prodotto:
Verbale di prima udienza n. cronol. 4651/2024 del 17/06/2024 comparsa di costituzione e risposta con procura, atto di opposizione a d.i., il d.i.  9535/23, documenti fascicolo monitorio (ricorso per decreto ingiuntivo; procura; lettera contratto n. ###, stipulata in esecuzione nella delibera del direttore generale 2041 del 22.10.2018; lettera contratto prot. n. 3118 del 2.3.2018 e delibera n. 163 del 31.1.2018; lettera contratto prot. n. 3044 del 1.3.2018 e delibera n. 133 del 29.1.2018; contratto rdo n. 1752927 e decreto del direttore dell'U.O.C. acquisizione beni e servizi n. 2488 del 14.12.2017; fatture per forniture emesse dalla E.### s.r.l. e pagate in ritardo, relative alla nota di debito n. 3/Y del 29.9.2022; estratti del libro i.v.a. autenticati dal notaio dott. ### relativi alle suddette fatture; fattura elettronica/nota di debito n. 3/Y del 29.9.2022 con estratto del libro i.v.a. della E.### s.r.l. autenticato dal notaio dott. ### prospetto di calcolo della nota debito n. 3/Y del 29.9.2022; fatture per forniture emesse dalla E.### s.r.l. e pagate in ritardo, relative alla nota di debito n. 12/Y del 15.12.2022; estratti del libro i.v.a. autenticati dal notaio dott. ### relativi alle suddette fatture; fattura elettronica/nota di debito n. 12/Y del 15.12.2022 con estratto del libro i.v.a. autenticato dal notaio dott. ### prospetto di calcolo della nota debito n. 12/Y del 15.12.2022; sollecito di pagamento con nota trasmessa a mezzo pec il ###; visura camerale della E.### s.r.l.). 
Esame del tentativo di conciliazione. Inesperibile, sentite le parti. 
Esame istruttorio. È stata acquisita la documentazione della fase monitoria.   MOTIVI DELLA DECISIONE ### instaura un giudizio di merito (risolutivo della controversia insorta fra le parti) sul quale il giudice è tenuto a pronunciarsi. La fornitura di varie apparecchiature e materiale sanitario destinati all'UOC di ### dell'### del ### e gli avvenuti pagamenti in ritardo, non sono oggetto di contestazione fra le parti.  ### reclama il pagamento degli interessi moratori (come da D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.), l'opponente sostiene: a) che, in mancanza di espressa richiesta e costituzione in mora, essi non sono dovuti, ovvero che il debito insorge all'atto e dalla data della formale costituzione in mora (avvenuta il ###, come da nota di sollecito di pagamento note di debito n. 3/Y del 29-09-22 e n. 12/Y del 15-12-22); b) che la scadenza dei pagamenti per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria è fissato in 60 gg. e non in 30 gg., come assunto dall'opposta; c) che, se dovuti, il termine di adempimento deve essere individuato, come per la pubblica amministrazione, con
Verbale di prima udienza n. cronol. 4651/2024 del 17/06/2024 l'emissione del mandato di pagamento e non con l'incasso da parte del creditore; d) che per alcune fatture non è dovuto alcun interesse moratorio; e) che, erroneamente, nell'opposto d.i. sono stati liquidati interessi su interessi, assolutamente non dovuti sia per il divieto di anatocismo previsto dalla legge, sia perché le fatture erano state pagate e l'oggetto del ricorso per d.i. erano i soli interessi. 
Il giudice giunge alla determinazione che l'opposto decreto ingiuntivo deve essere revocato, al fine di sostituire detto titolo con la presente pronunzia. Tale convincimento ha la sua ragione nella valutazione che l'emesso titolo non è più adeguato alla soluzione della controversia insorta fra le odierne parti. 
Il giudice osserva che fra le parti vi è stato un rapporto di natura commerciale, il che giustifica il riconoscimento dei richiesti interessi moratori. Questi vanno calcolati dalla scadenza delle singole fatture, fissata in 30 giorni (perché si tratta di forniture commerciali) e fino all'emissione del mandato di pagamento (e non dell'incasso). 
Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che i pagamenti sono avvenuti tutti in ritardo. Pertanto, gli interessi moratori sono dovuti secondo i criteri appena enunciati.   Esame del quantum. Fissati sopra i criteri per il computo dei periodi sui quali calcolare gli interessi moratori, segue il calcolo degli stessi, esplicitati nella seguente tabella.  fattura data fattura capitale scadenza fattura 30 gg data pagamento giorni di ritardo interessi 39/w 23/07/2018 15.680,00 22/08/2018 23/10/2019 427 1.467,47 63/w 17/12/2018 816,01 16/01/2019 08/03/2019 36 6,44 64/w 21/12/2018 211.600,96 20/01/2019 27/03/2019 66 3.060,97 19/w 03/04/2019 197,14 03/05/2019 24/07/2019 55 2,38 16/w 14/09/2017 46.559,90 14/10/2017 29/05/2018 227 2.318,51 34/w 29/12/2017 7.900,00 28/01/2018 29/05/2018 121 209,51 1/j 07/03/2018 784 07/04/2018 29/05/2018 52 8,94 6/w 07/03/2018 25.676,00 07/04/2018 29/05/2018 52 292,64 31/w 08/06/2018 8.400,00 08/07/2018 11/07/2018 3 5,52 Pertanto, la somma complessiva dovuta è di € 7.372,38 sulla quale devono essere calcolati gli interessi legali correnti dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo. 
Governo delle spese. Le competenze di lite e le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai medi tabellari D.M. 55/14 così come
Verbale di prima udienza n. cronol. 4651/2024 del 17/06/2024 modificato dal D.M. 37/18, considerando lo scaglione per valore fino a 26.000,00 €, l'attività preprocessuale e processuale svolta, con attribuzione.   P.Q.M.  Il Giudice, pronunziandosi sull'odierno processo, così provvede: 1) respinge l'opposizione; 2) revoca l'emesso decreto ingiuntivo; 3) dichiara che l'ASL Napoli 1 Centro, in persona del L.r.p.t., deve alla E. ### s.r.l.  in pers. del L.r.p.t., € 7.372,38 oltre interessi dalla sentenza al soddisfo; 4) condanna l'ASL Napoli 1 Centro in persona del L.r.p.t., al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in € 1.250,00 di cui € 150,00 per spese, € 1.100,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e ### con attribuzione al solo Avv.  ### che curerà la ripartizione con l'altro difensore. 
La sentenza è esecutiva per legge.   Così deciso in NAPOLI il ### Il Giudice di ####
Verbale di prima udienza n. cronol. 4651/2024 del 17/06/2024

causa n. 51771/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Spinelli Gennaro

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3061/2024 del 25-06-2024

... necessaria qualche riflessione sul valore che debba attribuirsi ad altre due espressioni riportate nelle anamnesi oculari effettuate con le visite del 20/03/2012 e del 29/10/2013, ossia, rispettivamente, quelle secondo le quali il paziente “OO preferisce asse in uso; OD con forma peggiore” e “Non ha cambiato lente per vicino perché non le usa […] preferisce leggere senza correzione; forame OS 6/10”; esse, lasciano ragionevolmente presumere che il Dott. ### sia stato effettivamente messo al corrente della preminente esigenza del paziente. Tale conclusione non è in contrasto con la condotta processuale tenuta dal ### il quale sia in sede di comparsa di costituzione che di memorie ex art. 183 co 6 c.p.c. non ha negato espressamente la circostanza che l'#### gli aveva rappresentato (leggi tutto)...

Proc. n. 14498/2017 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Nord - II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa ### pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 14498 dell'anno 2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra #### (C.f. ###) nato a #### il ###, elettivamente domiciliato in #### alla ### 112, presso lo studio dell'Avv. ### (C.f. ###; p.e.c.: ###), che lo rappresenta e difende come da procura in atti - Attore e DOTT. ### (C.f. ###) nato a Napoli il ###, elettivamente domiciliato in Napoli alla ### di ### 260, presso lo studio dell'Avv.  ### (C.f. ###; p.e.c.: ###), che lo rappresenta e difende come da procura in atti - Convenuto e DOTT. ### (C.f. ###) nato a ### de' #### il ###, elettivamente domiciliato in ### alla ### 173, presso lo studio dell'Avv. ### (C.f.: ###; p.e.c.: avvvincenzomaz###), che lo rappresenta e difende come da procura in atti - Convenuto e ### C.G. ### S.p.A. (P.i. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. ### elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Sanfelice, 24, presso lo studio legale degli Avv.ti ### (C.f. ###; p.e.c.: ###) e ### (C.f. ###; p.e.c.: ###), che la rappresentano e difendono come da procura in atti - ### e ### S.r.l. (P.IVA ###) in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Napoli alla ### 42 - ### contumace nonché ### in persona del procuratore speciale Dott. ### elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Orsini, 46, presso lo studio dell'Avv.  ### che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti - ### in causa ####udienza dell'11/03/2024, tenutasi in forma cartolare, le parti concludevano mediante deposito di note riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei rispettivi atti difensivi. 
Ragioni in fatto e diritto della decisione La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit. 
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto presso l'intestato Tribunale (notificato alle controparti unitamente al decreto di fissazione d'udienza) ### conveniva in giudizio il Dott.  ### il Dott. ### la ### di ### C.G. ### S.p.A. (di qui in avanti “Ruesch”) e la ### S.r.l. (di qui in avanti “###”) al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale del primo o, in subordine, la malpractice del sanitario e di tutti gli altri convenuti, nonché dell'illiceità dell'intervento sanitario effettuato in difetto di valido consenso informato e, per l'effetto, la condanna in proprio favore al pagamento di €. 26.000,00 a titolo di risarcimento del danno, o della diversa somma determinata secondo equità dal giudicante. 
Specificamente, secondo la ricostruzione elaborata dall'attore, egli, da sempre affetto da leggera miopia e astigmatico, iniziando a riscontrare difficoltà visive per l'insorgenza di cataratta e glaucoma ad entrambi gli occhi, con l'aggravante della presenza di puker maculare a quello destro, si era sottoposto ad una visita specialistica presso lo studio medico del Dott. ### il quale, messo da subito al corrente dal ### dei suoi timori di non poter riuscire a continuare a leggere da vicino senza occhiali di correzione a causa dell'insorta patologia, rassicurava il paziente circa la curabilità della medesima e della possibilità di continuare a leggere senza occhiali anche successivamente all'intervento chirurgico di cataratta, di cui gli comunicava la necessità; la precisa volontà di ### di voler continuare a leggere libri senza occhiali, inoltre, veniva riportata anche nelle cartella cliniche del 20/03/2012 e del 29/10/2013 redatte dal Dott. ### il quale, tra l'altro, illustrava al paziente le caratteristiche del cristallino che gli sarebbe stato impiantato per assecondare le esigenze manifestategli. 
All'esito dell'intervento chirurgico, proseguiva il ricorrente, invece aveva riportato il temuto danno di non riuscire più a leggere libri e scopriva, dalla disamina della cartella clinica della ### di ### di Napoli, di non esser stato operato dal Dott. ### in cui aveva riposto tutta la sua fiducia, bensì dal Dott. ### il ricorrente, dunque, deduceva che il danno si sarebbe prodotto a causa dell'impianto di un cristallino diverso da quello convenuto, delineando profili di responsabilità sia nei confronti del Dott. ### (per la “malpractice” in quanto autore materiale dell'intervento chirurgico o per la mancata esecuzione da parte del medesimo delle indicazioni impartitegli dal Dott. ### sulla scelta del cristallino) sia della clinica ### (per una disorganizzata pianificazione dell'intervento che non avrebbe permesso agli esecutori del medesimo la fruizione/trasmissione delle indicazioni sul cristallino da impiantare) sia della ### (fornitrice del cristallino sbagliato) e sia del Dott. ### (per aver ceduto, senza il consenso del paziente, la gestione di un caso da lui ben conosciuto ad altri professionisti, nonostante il diverso accordo con il ricorrente circa l'esecuzione dell'intervento da parte dello stesso Dott. ###. 
Il ricorrente, infine, lamentava il difetto di consenso informato propedeutico all'intervento chirurgico. 
In data ### costituitosi in giudizio la convenuta ### chiedeva il rigetto della domanda o, nella denegata ipotesi di accoglimento, la condanna esclusiva al risarcimento dell'asserito danno nei confronti degli altri convenuti e, in ogni caso, dichiararsi il proprio diritto di rivalsa per qualsiasi somma essa fosse risultata soccombente all'esito del giudizio, con vittoria di spese e competenze di giudizio, rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. 
La convenuta ### contestava la sussistenza di una sua responsabilità per i danni che l'attore asseriva di aver riportato, sia perché il petitum e il quantum debeatur, in violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., erano stati genericamente rappresentati (rectius, non era stato specificato il nocumento in termini di “danno biologico” e dedotta meramente “la non conformità del risultato ottenuto alle aspettative iniziali”), sia perché essi non erano causalmente correlati ad alcuna sua condotta, evincendosi dalla domanda giudiziale la completa estraneità della ### ad un rapporto professionale che, di contro, era intercorso esclusivamente con tutti gli altri convenuti (con i sanitari, che avevano valutato, in via autonoma e al di fuori dei locali della ### di ### le condizioni cliniche del ### la scelta della tipologia d'intervento e delle fasi post-operatorie, e con la ###, che aveva fornito il cristallino sbagliato), avendo ricevuto dal ricorrente solo la somma di €. 402,00 “per la camera occupata”. Inoltre, la ### sosteneva la regolare acquisizione del consenso informato, deducendo, altresì, che, quand'anche ritenuto non prestato, per il risarcimento derivante dalla sua violazione sarebbe stato necessario il verificarsi di un danno all'integrità psico-fisica in rapporto di causalità con il trattamento medico eseguito, e che, in ogni caso, la manchevole o non corretta compilazione del relativo modulo era imputabile esclusivamente al sanitario operante, ossia al convenuto Dott. ### concludeva affermando che nel caso di specie l'operazione non rientrava tra quelle per le quali il consenso informato è prescritto ex lege. 
In data ### si costituiva in giudizio il convenuto Dott. ### il quale chiedeva, preliminarmente, di essere autorizzato alla chiamata in causa in garanzia della ### (in qualità di istituto garante per la copertura assicurativa dei suoi rischi professionali) e, nel merito, di rigettarsi la domanda, per infondatezza in fatto ed in diritto, e, in via ulteriormente gradata e subordinata alla denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannarsi la chiamata in causa a manlevarlo da ogni conseguenza derivante da una sua condanna, con riferimento sia alla sorta capitale che alle spese giudiziali. 
Specificamente, secondo il convenuto Dott. ### il ### era pienamente consapevole del fatto che l'intervento sarebbe stato eseguito, in presenza del Dott. ### dal Dott.  ### circostanza evincibile dal modulo di consenso informato recante la sottoscrizione di quest'ultimo sotto la dicitura “Il responsabile del trattamento medicochirurgico”. Inoltre, il Dott. ### eccepiva che l'eventuale accertamento del difetto di consenso informato non sarebbe stato, comunque, sufficiente a dimostrare automaticamente una sua responsabilità, essendo necessario, in ogni caso, l'accertamento del nesso causale tra il mancato assenso e la produzione del danno; altrettanto indimostrato, poi, era il nesso eziologico eventodanni, atteso che ### neanche aveva specificato la tempistica entro la quale i problemi sarebbero insorti, limitandosi genericamente a collocarli temporalmente “dopo l'intervento” e senza che fosse presa in considerazione la sua età anagrafica di 73 anni al tempo dell'operazione, ritenuta dal convenuto la principale causa dei disturbi lamentai. Inoltre, il Dott. ### contestava la natura complessa, tutt'altro che routinaria, dell'intervento chirurgico praticato e che, pertanto, poteva sussistere una propria responsabilità solo in caso di accertamento di dolo o colpa grave, in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 2236 c.c. Il resistente eccepiva ai sensi dell'art. 1228 l'esclusiva o concorrente responsabilità della ### in qualità di clinica all'interno della quale egli aveva prestato la propria opera professionale. Infine, attesa l'operatività della polizza assicurativa per rischi professionali, il Dott. ### chiedeva di esser tenuto indenne dalla chiamata in causa ### da ogni conseguenza pregiudizievole conseguente all'eventuale accoglimento della domanda. 
In data ### si costituiva in giudizio il convenuto Dott. ### il quale chiedeva rigettarsi la domanda per infondatezza in fatto e in diritto e, in caso di accoglimento della stessa, condannarsi la chiamata in causa a manlevarlo da ogni conseguenza pregiudizievole, con vittoria di spese e competenze di lite. 
Specificamente, secondo la ricostruzione del convenuto Dott. ### l'intervento cui sarebbe stato sottoposto l'attore era necessario e sarebbe stato eseguito a regola d'arte, essendo stato impiantato il preciso cristallino indicato in biometria senza che ciò avesse comportato alcuna complicanza, dato il regolare decorso post-operatorio; ribadiva, anch'egli, la piena consapevolezza dell'attore su chi sarebbe stato l'esecutore materiale dell'intervento, stante la sua personale sottoscrizione del consenso informato, nonché la consapevolezza che gli sarebbe stato impiantato un cristallino “17”, come da biometria eseguita presso la ### Inoltre, attesa l'operatività della polizza assicurativa per rischi professionali, chiedeva di esser tenuto indenne dalla chiamata in causa ### da ogni conseguenza pregiudizievole conseguente all'eventuale accoglimento della domanda. 
In data ### si costituiva in giudizio la chiamata in causa ### la quale chiedeva, nel merito, di accertarsi e dichiararsi la totale assenza di responsabilità ascrivibile ai resistenti e, per l'effetto, rigettarsi la domanda proposta, poiché infondata. Vinte le spese. 
Non si costituiva in giudizio la convenuta ###, la cui contumacia viene dichiarata nel dispositivo del presente provvedimento.  1. Questioni preliminari Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità della domanda formulata dalla ### per violazione dell'art. 163, comma 3, nn. 3 e 4, c.p.c., in ossequio al consolidato principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui la nullità per mancata o lacunosa esposizione dei fatti può essere comminata solo laddove l'esplicitazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda sia stata, tenuto conto dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati, del tutto obliterata o risulti assolutamente incerta, pregiudicando, in tal modo, il diritto di difesa del convenuto. Tale esigenza difensiva costituisce, dunque, parametro di valutazione dell'invalidità dell'atto, la cui declaratoria di nullità si giustifica solo ove le incertezze nella descrizione degli elementi fattuali precludano al convenuto l'esplicazione di un'adeguata difesa. 
Nel caso di specie, tutte le parti convenute, nonché parte chiamata in causa, hanno apprestato puntuali difese, con ciò dimostrando di disporre di ogni elemento utile a siffatto scopo e, dunque, di non aver subito alcun pregiudizio (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019; Cass. n. 11751 del 15/05/2013; Cass. n. 365 del 14/01/2003), sicché l'atto introduttivo non può essere sanzionato dalla comminatoria di nullità.  2. Nel merito L'#### agisce nei confronti del Dott. ### per un inadempimento consistente nell'aver affidato l'operazione chirurgica di cataratta, consigliatagli da detto luminare in occasione delle visite e consulenze mediche avvenute presso il suo studio, al suo collaboratore Dott. ### inoltre, delinea ulteriori profili di responsabilità sia nei confronti di quest'ultimo, per aver mal condotto l'operazione chirurgica di cataratta o, in ogni caso, per non aver seguito le direttive presumibilmente impartitegli dal Dott. ### circa il cristallino da impiantare, sia nei confronti delle ### per una disorganizzata pianificazione dell'intervento che potrebbe non aver permesso all'esecutore del medesimo di poter fruire delle indicazioni sul cristallino da impiantare, sia nei confronti della ###, per la possibile fornitura del cristallino sbagliato.  2.1 Sulla specificazione del bene della vita che ### assume esser stato leso Preliminarmente, al fine di definire le diverse posizioni delle parti evocate in giudizio, risulta necessario specificare quale sia il bene della vita che l'attore assume leso; egli, in buona sostanza, lamenta un “danno” consistente nella necessità di dover utilizzare gli occhiali per leggere da vicino, dovuto all'insorgere di una presbiopia come conseguenza di un intervento chirurgico di cataratta con il quale gli veniva impiantato un cristallino monofocale; ed è proprio dal tipo di cristallino impiantatogli che prendono le mosse tutte le sue doglianze, atteso che, l'attore, alla luce dell'esigenza di voler continuare a leggere da vicino senza l'ausilio delle lenti (che sarebbe stata manifestata al Dott. ### durante le visite sostenute presso il suo studio e posta come condizione fondamentale dell'assenso all'intervento chirurgico) sostiene che avrebbe dovuto essergli impiantato un cristallino multifocale con il quale si sarebbe curata la cataratta senza la correlata insorgenza della presbiopia; dunque, risulta dirimente comprendere come sia stato possibile l'impianto di un cristallino che il ### asserisce diverso rispetto a quello occorrente a soddisfare le sue esigenze, prontamente manifestate al Dott. ### 2.2 Sull'assenza di responsabilità della convenuta ### premesso, relativamente alla posizione dalla convenuta ### dall'analisi della cartella clinica formata da quest'ultima e, in particolare, della “cartella ambulatoriale n. 2295/2014” può agevolmente evincersi che l'attore non avesse alcun contatto pregresso con la ### di ### (alla quale, non essendo stata individuata personalmente dall'attore come il luogo in cui sarebbe stato eseguito l'intervento chirurgico, alla quale non sarebbero stati pagati i costi dell'opera professionale che di lì a poco sarebbe stata posta in essere), ivi leggendosi che “il sottoscritto/a ### dichiara di volersi avvalere, per l'esecuzione dell'attività chirurgica e, comunque, di qualsivoglia atto medico da compiersi sulla propria persona, dell'opera professionale del dott. ### con il quale intrattiene un rapporto di fiducia e della equipe medica facente capo allo stesso precisando che provvederà, in proprio, a sostenere i costi della suddetta opera professionale riservandosi di regolare, gli stessi, direttamente con i suddetti professionisti; dichiara altresì, espressamente, di aver preso atto che la individuazione della ### di ### è stata effettuata dal suddetto sanitario e, pertanto, anche ai fini del disposto di cui all'art. 1228 c.c., il/la scrivente esonera la stessa ### di ### da qualsivoglia obbligazione ed onere dovesse derivare dalla condotta dello stesso sanitario o dei componenti delle equipe facente capo ad esso, essendo stati, gli stessi, dallo stesso individuati; nel contempo il/la sottoscritto/a esonera la ### di ### da qualsivoglia onere economico nei confronti del professionista e/o dei componenti della equipe di cui innanzi” (cfr. “cartella clinica Ruesch”, pag. 2, allegata al ### ex art. 702 bis c.p.c.); dunque, trova piena conferma quanto dedotto dalla ### circa la circostanza della mera messa a disposizione della camera occupata per il ricovero e, in generale, della struttura clinica con annessi mezzi e strumenti. 
Va escluso, pertanto, ogni addebito di responsabilità nei confronti della ### 2.3 Sull'assenza di responsabilità del convenuto Dott. ### merito alla posizione del convenuto Dott. ### va rilevato che quest'ultimo provvedeva ad impiantare esattamente il cristallino monofocale indicato a seguito di esame biometrico condotto sulla persona di ### presso la sede della ### (cfr. “BIOMETRIA CON ### CRISTALLINO” allegata alla comparsa di costituzione e risposta di ### e, stando a quanto affermato dai consulenti tecnici di ufficio, il risultato dell'intervento chirurgico è stato esattamente quello atteso. Difatti, nella relazione tecnica redatta dai Dott.ri ### e ### si legge che “[…] la misurazione preoperatoria del cristallino da impiantare è stata precisa, la scelta del cristallino da impiantare è stata quella standard, ovvero quella con uno standard cristallino artificiale monofocale, l'intervento risulta essere stato eseguito in maniera corretta in assenza di complicanze peri, intra e post-operatorie. 
Il risultato è stato quello normalmente atteso da tale tipologia di intervento (ottimo visus da lontano, necessità di lenti per la lettura) […]” (cfr. relazione di c.t.u., pag. 7). 
Alla luce di tutto quanto esposto, può escludersi ogni addebito di responsabilità nei confronti del Dott. ### al quale nulla era stato riferito circa le necessità manifestate dall'odierno attore.  2.4. Sull'assenza di responsabilità della convenuta ### nell'analisi della posizione della convenuta ###, deve rilevarsi che nemmeno nei confronti di quest'ultima è possibile configurare alcuna responsabilità, poiché detta società, in vista dell'intervento chirurgico volto ad eliminare la cataratta da cui era affetto l'attore, effettuava l'esame biometrico sulla persona di ### in ossequio alle indicazioni che le forniva il Dott. ### sulla scorta della diagnosi personalmente effettuata da quest'ultimo sul paziente, senza che la stessa avesse mai un contatto diretto con l'attore; non può, dunque, imputarsi a quest'ultima la scelta di fornire un cristallino monofocale, anziché multifocale. 
Pertanto, può escludersi ogni addebito di responsabilità nei confronti della ### S.r.l.  2.5 Sulla responsabilità del convenuto Dott. ### merito alla dedotta responsabilità del convenuto Dott. ### occorre rammentare che la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute (tra le tante, Cass. n. 2854/2015; Cass. 24220/2015; Cass. n. 24074/2017; Cass. n. 16503/2017). ### è a dirsi nell'ottica della legittima pretesa, per il paziente, di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze probabili (ma non anche quelle assolutamente eccezionali ed altamente improbabili) dell'intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza, atteso che la nostra ### sancisce il rispetto della persona umana in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua essenza psicofisica, in considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive (###: Cass. n. 21748/2007; Cass. n. 23676/2008, in tema di trasfusioni salvavita eseguite al testimone di ### contro la sua volontà). Ad una corretta e compiuta informazione consegue, difatti: a) il diritto, per il paziente, di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico; b) la facoltà di acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari; c) la facoltà di scelta di rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura, che offrano maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del risultato sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze postoperatorie; d) il diritto di rifiutare l'intervento o la terapia - e/o di decidere consapevolmente di interromperla; e) la facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell'intervento, ove queste risultino, sul piano post-operatorio e riabilitativo, particolarmente gravose e foriere di sofferenze prevedibili (per il medico) quanto inaspettate (per il paziente) a causa dell'omessa informazione. Possono, pertanto, prospettarsi le seguenti situazioni. Anzitutto l'omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi nelle medesime condizioni, hic et nunc: in tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale (sul punto, Cass. n. 901/2018). Inoltre, l'omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente. Ed ancora, l'omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento, sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla situazione differenziale tra quella conseguente all'intervento e quella (comunque patologica) antecedente ad esso. Infine, l'omessa informazione in relazione ad un intervento che non ha cagionato danno alla salute del paziente (e che, di conseguenza, sia stato correttamente eseguito): in tal caso, la lesione del diritto all'autodeterminazione costituirà oggetto di danno risarcibile, sul piano puramente equitativo, tutte le volte che, e solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell'intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse. Condizione di risarcibilità di tale tipo di danno non patrimoniale sarà quella che esso varchi la soglia della gravità dell'offesa secondo i canoni dettati dagli arresti del 2008 della Suprema Corte (###: Cass., S.U., n. 26972/2008 e Cass., S.U., 26975/2008; ma v. anche Cass. n. 16133/2014), predicativi del principio per cui il diritto leso, per essere oggetto di tutela risarcitoria, deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento con il principio di solidarietà secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico. Il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito secundum legem artis, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, potrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad opera del paziente, onerato della relativa prova (###: Cass. n. 2874/2010), che potrà essere fornita anche mediante presunzioni (###: Cass. n. 16503/2017), fondate, in un rapporto di proporzionalità inversa, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione (###: Cass. Ord. Sez. 3 n. 15749/2018). 
Orbene, nella fattispecie in esame sicuramente si versa in tale ultima ipotesi, essendo stato leso il diritto di autodeterminazione del ### che mai avrebbe prestato il consenso ad una operazione che andava a pregiudicare una sua esigenza imprescindibile, quella di poter continuare a leggere senza occhiali ed essendo stato l'intervento eseguito correttamente, come esplicitato nella memoria ex art. 183 co 6 c.p.c. n. 1. 
Dalle deduzioni difensive del luminare non si evince alcuna contestazione circa il fatto che egli stesso, all'esito di varie visite eseguite presso il proprio studio, abbia consigliato a ### di sottoporsi all'intervento chirurgico di cataratta che gli aveva provocato l'insorgere della leggera presbiopia di cui l'attore si duole nel presente giudizio; dunque, di fatto, tra il ### e il Dott. ### intercorreva un rapporto di prestazione d'opera intellettuale, consistente nella messa a disposizione da parte di un professionista, iscritto ad apposito albo, delle proprie competenze e risorse intellettuali specifiche ai fini della realizzazione di un risultato utile per il proprio cliente, il quale trova la propria disciplina negli artt. 2230 e ss. c.c.; in particolare, per quanto attiene al presente giudizio, assume rilievo il disposto di cui all'art. 2232 c.c., secondo il quale “Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione”; dunque, uno degli aspetti che caratterizzano il contratto d'opera intellettuale è l'impronta strettamente fiduciaria che intercorre tra il professionista e il proprio cliente, che fa di questo un contratto fondato sull'intuitus personae; ciò non implica, tuttavia, che al professionista sia precluso di avvalersi dell'ausilio di collaboratori, i quali, però, possono svolgere la loro attività solo sotto la direzione e responsabilità del professionista stesso, restando la loro utilizzazione un fatto che assume rilievo solo internamente al rapporto professionista/collaboratore, in quanto il primo è l'unico responsabile a tutti gli effetti nel rapporto con il cliente. 
Chiarita la natura e la sostanza del rapporto intercorrente tra ### e il Dott. ### passando all'esame delle risultanze istruttorie, deve rilevarsi che all'esito della visita medica del 29/10/2013 veniva effettuata un'anamnesi oculare da cui emerge che il paziente “Non ha cambiato lente per vicino perché non le usa” (cfr. “cartella clinica Magli”, pag. 9, allegata al ### ex art. 702 bis c.p.c.); orbene, detta dicitura conferma, se non altro, l'assunto secondo il quale prima dell'intervento chirurgico il ### sicuramente non necessitasse degli occhiali per la lettura, circostanza, questa, confermata anche dai testi ### e ### avendo dichiarato, la prima, che “Mio padre a me ha detto che non avrebbe fatto l'intervento se successivamente questo gli avesse comportato la perdita della facoltà di leggere senza occhiali” e, la seconda, che “Mio padre ha sempre detto a noi familiari che non avrebbe mai fatto l'intervento se ciò avesse comportato la necessità di utilizzare occhiali” (cfr. verbale d'udienza del 05/04/2022). 
Dunque, ritenuto accertato, quantomeno, il mancato utilizzo di lenti per la vicinanza precedentemente all'intervento chirurgico, ai fini del riconoscimento di una responsabilità del Dott. ### risulta necessaria qualche riflessione sul valore che debba attribuirsi ad altre due espressioni riportate nelle anamnesi oculari effettuate con le visite del 20/03/2012 e del 29/10/2013, ossia, rispettivamente, quelle secondo le quali il paziente “OO preferisce asse in uso; OD con forma peggiore” e “Non ha cambiato lente per vicino perché non le usa […] preferisce leggere senza correzione; forame OS 6/10”; esse, lasciano ragionevolmente presumere che il Dott. ### sia stato effettivamente messo al corrente della preminente esigenza del paziente. 
Tale conclusione non è in contrasto con la condotta processuale tenuta dal ### il quale sia in sede di comparsa di costituzione che di memorie ex art. 183 co 6 c.p.c. non ha negato espressamente la circostanza che l'#### gli aveva rappresentato l'esigenza di continuare a leggere senza occhiali anche dopo l'intervento. 
Dunque, premessa e ritenuta sufficientemente dimostrata la consapevolezza da parte del luminare della preminente volontà del ### di voler continuare a leggere senza lenti, destano certamente perplessità sia la circostanza che all'esito dall'esame biometrico effettuato in data ### (dunque, successivamente alle due visite nelle quali il paziente manifestava la proprie volontà) sia stata ordinata la fornitura di un cristallino monofocale (e non quello multifocale, funzionale al soddisfacimento delle esigenze dell'attore) e sia la circostanza che da nessuno degli atti di causa si evince che il luminare fosse presente all'interno della clinica ### nel giorno dell'intervento chirurgico che egli stesso aveva precedentemente consigliato al ### comparendo in tutti i documenti presenti nella cartella clinica della ### solo ed esclusivamente il nominativo del Dott. ### quale esecutore materiale dell'operazione (cfr. “cartella clinica Ruesch” allegata al ### ex art. 702 bis c.p.c.); traspare, in buona sostanza, che il Dott. ### nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale, abbia affidato parte dell'incarico personalmente assuntosi nei confronti del ### ad alcuni propri collaboratori (rectius, la ### per l'esame biometrico e la conseguente fornitura del cristallino e il Dott. ### per l'esecuzione materiale dell'intervento chirurgico) abdicando all'attività di direzione, controllo e coordinamento dei medesimi che, qualora compiutamente svolta, avrebbe potuto forse evitare l'erroneo impianto del cristallino monofocale in luogo di quello multifocale. Per dette ragioni, restando il professionista l'unico responsabile a tutti gli effetti nel rapporto con il cliente, può ritenersi sussistente la responsabilità del Dott. ### nei confronti dell'attore per aver violato il diritto del ### all'autodeterminazione e a non avergli fatto conseguire il “risultato utile” a cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale era finalizzato e a cui poteva astrattamente pervenirsi, atteso che, in ogni caso, la sua effettiva realizzazione rimane una mera possibilità (benché probabile), esclusa in radice dalla condotta del medico; e a nulla rileva, al fine di escludere il detto addebito di responsabilità nei confronti del Dott. ### il diverso concetto di “risultato atteso” dell'intervento chirurgico esaustivamente specificato dai c.t.u. nella loro relazione tecnica (cfr. pagina 10), riferendosi esso, per giunta, ad un intervento correttamente eseguito ma che, stando alla dimostrata volontà dell'attore, mai avrebbe neanche dovuto essere programmato; così come, parimenti, risulta irrilevante il consenso informato prestato dall'attore a detto intervento, atteso che non può certamente imputarglisi di non aver saputo compiutamente leggere e interpretare documenti dal contenuto tecnico (quale la biometria indubbiamente è) prima di prestare il proprio assenso ad un'operazione che, in concreto, si sarebbe poi rivelata diversa da quella ripetutamente prospettatagli dal Dott. ### durante le visite sostenute presso il suo studio medico (rectius, ad un'operazione finalizzata ad impiantare un cristallino monofocale in luogo di uno multifocale). 
Alla luce delle superiori considerazioni può ritenersi sussistente la responsabilità del Dott.  ### In merito alla quantificazione del pregiudizio subito dall'attore, come rilevato poc'anzi il giudice deve procedere ad una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. Difatti, la liquidazione equitativa al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno. Dunque, nel caso concreto potendosi sostenere l'esistenza di un'oggettiva difficoltà del danneggiato a fornire la prova dell'entità del pregiudizio patito (non potendosi stabilire in che misura possa incidere il nocumento di non poter più leggere da vicino senza occhiali), può riconoscersi all'#### un risarcimento del danno quantificato in via equitativa in €. 6.000,00, al cui pagamento va condannato il convenuto ### 3. Sulla copertura assicurativa della chiamata in causa ### merita accoglimento la domanda di garanzia avanzata dal Dott. ### nei confronti del proprio assicuratore. È incontroversa la validità e l'efficacia della polizza ######3, per la responsabilità professionale sottoscritta dal Dott. ### con la ### tant'è che sin dalla comparsa costitutiva la compagnia assicuratrice non ha negato la sussistenza del contratto di assicurazione. Pertanto, la ### va condannata a tenere indenne il proprio assicurato Dott. ### dalla soccombenza e, quindi, a rimborsare al medico convenuto quanto dovuto all'#### sulla base della presente sentenza.  4. Sulle spese di lite ### gravi motivi per compensare tra le parti costituite le spese di giudizio, stante la pluralità delle situazioni giuridiche coinvolte in giudizio e la complessità di addivenire ad un accertamento di responsabilità nei confronti di una parte, piuttosto che dell'altra. 
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico del convenuto Dott. ### P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli Nord II Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 14498/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto ### professionale, pendente tra #### Dott. ### Dott.  #### di ### C.G. ### S.p.A., ### S.r.l. e ### ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1. Dichiara la contumacia della convenuta ### S.r.l.; 2. Accoglie parzialmente la domanda proposta dall'#### nei confronti del Dott.  ### per le causali di cui in motivazione e per l'effetto condanna il Dott. ### al pagamento in favore dell'#### della somma di €. 6.000,00 (seimila/00) a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali a decorrere dalla data del 01/10/2014 (dell'intervento chirurgico) e fino al soddisfo; 3. Rigetta le domande proposte dall'#### nei confronti del Dott. #### di ### C.G. ### S.p.A. e ### S.r.l. per le causali di cui in motivazione; 4. Condanna il Dott. ### al pagamento delle spese dei consulenti tecnici di ufficio liquidate con separato decreto; 5. In accoglimento della domanda di garanzia avanzata dal Dott. ### condanna ### a tenere indenne il predetto assicurato da ogni conseguenza patrimoniale derivante nei suoi confronti dalla presente sentenza ivi comprese le spese di ### 6. Tutte le altre spese compensate. 
Così deciso in ### 24/06/2024 Il Giudice Onorario Dott.ssa #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.  

causa n. 14498/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Carmela Esposito

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