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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 3372/2025 del 21-11-2025

... terza chiamata. Le spese di lite, parametrate al valore del giudizio - prossimo al minimo dello scaglione -, alla portata dell'attività difensiva svoltaridotta con riferimento alla fase istruttoria e, quanto alla compagnia, con riferimento a quella decisionale - nonché alla limitata complessità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza della ### P.T.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: - Rigetta le domande formulate in citazione; - Dichiara assorbita la valutazione dell'istanza nei confronti della terza chiamata; - Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite: 1)in favore della società convenuta, liquidandole in € 4.500,00 per compensi, oltre rsf al 15%, iva e cpa; 2) in favore del professionista convenuto, liquidandole in € 4.500,00 per compensi, oltre rsf al 15%, iva e cpa; 3) in favore della terza chiamata, liquidandole in € 2.500,00 per compensi, oltre rsf al 15%, iva e cpa. ### 21.11.25 Il Giudice Dott.ssa (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI LECCE ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. 8520/2023 R.G. contenzioso, vertente TRA ### rappresentata e difesa dall' avv. ### come da mandato in atti; ATTRICE ### srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### e dall'avv. ### come da mandato in atti #### rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### come da mandato in atti ### ass.ni spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.  ### e dall'avv. ### come da mandato in atti #### E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ### la ### adiva il Tribunale d ### al fine di sentir accertare l' esistenza di gravi difetti nell'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione effettuato sull' immobile di sua proprietà sito in ### alla ### n. 9 e, per l'effetto, sentir condannare la società appaltatrice ed il professionista, intervenuto quale progettista e direttore dei lavori, al ristoro dei danni; deduceva, a sostegno delle prefate istanze, che i vizi riscontrati attenessero sia alla presenza di infiltrazioni d'acqua dal pavimento e dai muri, dovute all'inadeguata predisposizione di barriere atte a contenere la condensa nonchè all'inadeguata progettazione delle pendenze e della platea di fondazione sia all'inesatta esecuzione di opere interne; indicava in € 65.010,00 oltre iva l'importo necessario all'eliminazione delle cennate problematiche ed alla realizzazione di accorgimenti funzionali a scongiurarne il riproporsi.  ### costituendosi con comparsa depositata in data ###, evidenziava che i lavori di ristrutturazione in questione fossero stati realizzati, a regola d'arte ed in piena adesione alle indicazioni del direttore dei lavori tra il 2017 ed il 2018, sicchè eccepiva l'intervenuta decadenza dell'attrice dall'azione ex art. 1669 c.c., rimarcando che la prima denuncia dei difetti, dei quali non era stata indicata la data di rilevazione, fosse stata formulata nel 2022; assumeva che comunque eventuali danni fossero riconducibili all'attività del progettista e direttore dei lavori; chiedeva, comunque, autorizzarsi l'evocazione in giudizio di ### ass.ni spa, compagine gerente i propri rischi connessi all'attività.  ### costituendosi con comparsa depositata in pari data, rimarcava l'intervenuta decadenza della ### dall'azione ex art. 1669 c.c. e la tardività della denuncia; deduceva che alcuna contestazione la stessa avesse svolto in costanza di esecuzione dell'intervento di ristrutturazione, né successivamente, sino al 2022; indicava che su eventuali problematiche manifestatesi nell'immobile potessero incidere sia carenze manutentive imputabili alla proprietaria, che ulteriori interventi edilizi; contestava la consistenza del ristoro delineata in citazione ed instava, pertanto, per il rigetto della domanda formulata in proprio danno.  ### ass.ni spa, la cui evocazione in giudizio veniva autorizzata con provvedimento del 13.3.24, si costituiva con comparsa depositata in data ### e, preliminarmente, precisava che la garanzia assicurativa fornita alla convenuta escludesse espressamente i danni da infiltrazioni o risalite d'umido e risultasse, comunque, operante solo rispetto ai pregiudizi occorsi durante l'esecuzione delle opere edili e non anche successivamente; formulava notazioni analoghe a quelle svolte dall'assicurata in ordine alla decadenza dalla garanzia ex art. 1667 e 1669 c.c. , nonché in ordine all'esistenza di un inadempimento alla medesima imputabile; contestava l'entità dei danni prospettati in citazione ed invocava il rigetto delle domande formulate dalla ### nei confronti dell'appaltatrice. 
Con ordinanza emessa in data ###, in ragione della presenza delle eccezioni preliminari e dell'assenza di istanze istruttorie inerenti i profili fattuali alle medesime sottesi, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.; all'udienza del 25.6.25 i procuratori delle parti curavano la formulazione delle definitive istanze, sicchè il giudizio veniva trattenuto a sentenza. 
Parte attrice ha incardinato il presente procedimento al fine di far valere la responsabilità ex art. 1669 c.c. delle parti convenute, paventando un inadempimento delle medesime rispetto alle modalità di progettazione ed esecuzione dell'intervento di ristrutturazione realizzato tra gli anni 2017 e 2018. 
In punto di diritto giovi osservare che “ l'articolo 1669 del cc è applicabile in presenza di gravi difetti di costruzione che, senza influire sulla stabilità o durata dell'edificio, incidono negativamente sulla funzionalità globale dell'opera, menomandone il godimento o impedendo che l'opera fornisca l'utilità cui è destinata. Più in particolare, nei gravi difetti di costruzione per i quali è operante a carico dell'appaltatore la garanzia prevista dall' articolo 1669 del Cc rientrano le infiltrazioni d'acqua perché incidono sulla funzionalità dell'opera menomandone il godimento. “ (cfr. Cass. civ. sent. n. 9620/23), ed ancora “### vizi e difetti dell'immobile compravenduto, edificato dal venditore-costruttore, così come difetto di costruzione rilevante ex art. 1669 c.c. non solo quelli ascrivibili all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di edificazione, ma anche quelli dovuti all'imperfetta o erronea progettazione delle opere( cfr. Cass. civ. sent.  n. 17028/25); tale previsione risulta peraltro, applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che presentino gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene ( cfr. Cass. civ. sent. n. 7756/17). 
Non può, pertanto, revocarsi in dubbio la circostanza che la ### ben potesse giovarsi della prefata garanzia nei confronti dell'appaltatrice cui era stato demandato l'intervento di ristrutturazione e del professionista che aveva curato la progettazione e monitorato la realizzazione del medesimo, siccome volto all'esecuzione di modificazioni di lunga durata sull'immobile preesistente. 
In ordine alla scansione temporale delineata dalla prefata norma, è stato puntualizzato, dalla corte nomofilattica, che “###. 1669 c.c., in ipotesi di rovina o di gravi difetti di cose immobili destinate a durare nel tempo prevede una responsabilità decennale dell'appaltatore, ancorando però la relativa azione del committente a precisi termini di decadenza e prescrizione. Infatti, il primo comma pone un termine di decadenza, laddove prevede che la denunzia deve esser fatta entro un anno dalla scoperta dei vizi. Il secondo comma, a sua volta, pone un termine di prescrizione del diritto, che va azionato entro un anno dalla denunzia” (cfr. Cass. civ. sent. n. 28958/23). Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto ex art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, sicché esso può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale. ( cfr. Cass. civ. sent.  n. 20678/25).  ###, a fronte delle contestazioni in ordine alla tempestività della propria iniziativa, è tenuto a dimostrare, rispetto ai suindicati termini di decadenza e prescrizione, la collocazione temporale, in primo luogo, della scoperta dei vizi rispetto della denuncia (cfr. Cass. civ. sent.  n.1031/00); nel caso per cui è controversia, la ### non ha neppure indicato, prima che provato, il periodo in cui le infiltrazioni si sarebbero manifestate, limitandosi ad indicare di aver formalizzato con nota del 16.12.22 la relativa denuncia alle parti convenute; in tale comunicazione era indicato il ricorrere dell'irregolare esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione ed isolamento e tale tenore attesta che ella, a tal data, avesse già acquisito contezza dell'eziologia dei fenomeni, sicchè, con tutta evidenza, nessuna incidenza, rispetto a tali termini, può ascriversi ai successivi accertamenti tecnici effettuati dal professionista la cui relazione è depositata in atti. 
La medesima, pertanto, risulta decaduta dall'azione ex art. 1669 c.c. incardinata, non potendo apprezzarsi il rispetto del termine annuale per la denuncia decorrente dalla scoperta dei vizi; per mero tuziorismo, risultando il prefato profilo assorbente, giovi osservare come il ctp abbia ricondotto i cennati fenomeni all'assenza di barriere al vapore, di membrana impermeabilizzante ed alla scelta relativa alla platea di fondazione, nonché alle pendenze degli scoli dell'area scoperta; in primo luogo la documentazione fotografica relativa allo stato originario dei luoghi allegata alla pratica edilizia attesta come tali fenomeni risultassero preesistenti alla ristrutturazione; ancora, dalla relazione acclusa alla ### in atti si evince che l'intervento demandato alle convenute abbia riguardato unicamente la disposizione degli spazi interni ed abbia, conseguentemente, comportato il mero rifacimento di intonaci interni ed esterni e la risistemazione dei pavimenti; i rilievi delineati dal ctp, pertanto, non risultano conferenti rispetto a tale intervento, menzionando soluzioni tecniche che in parte avrebbero dovuto essere adottate al momento della costruzione dell'edificio - quanto alle membrane sui muri perimetrali ed alle fondazioni - ; né parte attrice ha dedotto, prima ancora che provato, di aver richiesto al progettista la predisposizione di soluzioni atte a scongiurare specifici inconvenienti di portata analoga a quelli lamentati in questa sede ###citazione, pertanto, devono trovare rigetto; risulta, per l'effetto, assorbito il vaglio dell'istanza nei confronti della terza chiamata. 
Le spese di lite, parametrate al valore del giudizio - prossimo al minimo dello scaglione -, alla portata dell'attività difensiva svoltaridotta con riferimento alla fase istruttoria e, quanto alla compagnia, con riferimento a quella decisionale - nonché alla limitata complessità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza della ### P.T.M. 
Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: - Rigetta le domande formulate in citazione; - Dichiara assorbita la valutazione dell'istanza nei confronti della terza chiamata; - Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite: 1)in favore della società convenuta, liquidandole in € 4.500,00 per compensi, oltre rsf al 15%, iva e cpa; 2) in favore del professionista convenuto, liquidandole in € 4.500,00 per compensi, oltre rsf al 15%, iva e cpa; 3) in favore della terza chiamata, liquidandole in € 2.500,00 per compensi, oltre rsf al 15%, iva e cpa.  ### 21.11.25 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 8520/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Caputo

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 26-02-2025

... attività produttive è determinata applicando al valore del la produzion e netta l'aliquota del 4,40 per cento”. Parim enti, gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 non menzionano i promotori finanziari. ### quindi, con la legge regionale n. 43 del 2002, esercitando la facoltà di maggiorazione dell'aliquota ### prevista dall'art. 16, co. 3, d.lgs. n. 446/1997, ha innalzato la detta aliquota dal 4,25% al 4,40% solo per determinate categorie di soggetti passivi. Riferendosi i detti artt. 6 e 7 alle banche, agli altri enti e società finanziari ed alle imprese di assicurazione, ai soggetti esercenti attività di promotore finanziario si applicava l'aliquota ordinaria ### del 4,25% (anziché quella maggiorata del 4,40%), come da previsione generale contenuta nell'art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 446/1997. Pertanto, la ### scana, allorquando con legge n. 64/2006 ha previsto, all'art. 5, che, a decorrere dall'1.1.2007, ### est. ### 5 le aliquote ### fossero soggette alle variazioni di incremento previste nell'allegato A, non poteva non tener presente le differenti aliquote in quel momento applicate a seconda della categoria di attività presa in considerazione. Da ciò consegue che, in (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22512/2017 R.G. proposto da: ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### - ricorrente - contro ### rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, - controricorrente - avverso la sentenza della ### TOSCANA, n. 434/2017 depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal consigliere ### Irap-legge reg. 
Toscana n. 64 del 2006-promotore finanziarioaliquota ### est. ### 2 Rilevato che: 1. L'### delle ### notificava a ### esercente la professione di promotore finan ziario, cartella di pagamento con la quale, per l'anno di imposta 2009, avente ad oggetto una maggiore ### rispetto a quella dichiarata, determinata applicando un'aliquota maggiore, oltre agli interessi e alle sanzioni. Riteneva, infatti, c he l'aliquota corretta, in ragione dell'attività svolta, non fosse quella del 4,25 per cento, bensì quella del 4,40 per cento prevista per l'attività ausiliare dei servizi finanziari e assicurativa alla quale era riconducibile anche l'attività del promotore finanziario; che a detta aliquota, poi, bisognava, altresì, aggiungere la maggiorazione dello 0,85 per cento prevista dal l'art. 5 Legge reg. Toscana 22 dicembre 2006 , n. 64 allegato A.  2. Avverso l'atto impositivo ricorreva il contribuente sostenendo che l'aliquota fosse stata correttamente individuata nella misura del 4,25 per cento in quanto la maggiorazione dello 0,85 per cento prevista dalla ### scana si riferiva solo alle attività per le quali era prevista l'aliquota base del 4,40 per cento, tra le quali non poteva farsi rientrare quella di promotore finanziario in quanto soggetta all'aliquota del 4,25 per cento.  3. ###.t.p accoglieva integralmente il ricorso con sentenza riformata in appello.  ###.t.r. affermava che l'attività di promotore finanziario rientrava sia nella categoria degli intermediari diversi dalle banche di cui all'art.  6 d.lgs. n. 44 del 1997 sia nelle “attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni di cui all'allegato A) della legge reg. 
Toscana n. 64 del 2006; che, pertanto, l'aliquota applicabile era quella del 4,40 per cento incrementata dello 0,85 per cento. ### est. ### 3 4. Avve rso detta sentenza ricorre il co ntribuente, che ha pure depositato memoria, e l' ### delle entrate si difende a me zzo controricorso.  ### che: 1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all'art.  360, pr imo comma, n. 3, cod. proc. civ ., la viol azione e falsa applicazione dell'artt. 5 legge reg. Toscana 22 dicembre 2006 n. 64, e dell'all. A. 
Censura la sentenza nel la parte in cui ha ritenuto che la maggiorazione dello 0,85 per cento è applicabile a tut te le attività comprese nel codice 67 Ateco 2002 (relativo all'attività ausiliaria di intermediazione finanziaria) genericamente richiamata dalla le gge regionale, e non solo per le attività gravate dall'aliquota ### del 4,40 per cento.  2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 legge reg. Toscana n. 43 del 2002 e degli artt. 6 e 7 d.lgs.  n. 446 15 dicembre 1997, n. 446, per aver illegittimamente ritenuto che al promotore finanziario si applichi l'aliquota maggiorata al 4,40 per cento anziché quella ordinaria del 4,25 per cento.  3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 10 legge 27 luglio 2000, n. 212. 
Cesura la sentenza impugnata per non aver escluso le sanzioni, nonostante l'obiettiva incertezza sulla portata e sull'applicazione della norma tributaria.  4. I primi due motivi, da trattarsi co ngiuntamente in quanto connessi, sono fondati, restando assorbito il terzo.  4.1. Deve rilevarsi di ufficio che la questione oggetto di giudizio è coperta dal giudicato formatosi a seguito dell'ordinanza di questa ### est. ### 4 n. 23619 del 2022 - per altro richiamata in memoria - resa tra le medesime parti con riferimento all'### dovuta per l'anno 2011.  4.2. Nel precedente citato - conforme ad orientamento consolidato di questa ### (cfr. Cass. 29/03/2022, n. 10053, Cass. 20/10/2022, nn.### e ###) - si è già acc ertato che al cont ribuente deve applicarsi l'aliquota del 4,25 per cento. Si è affermato, in particolare, quanto segue: « l'art. 2 - significativamente rubricato “### dell'aliquota sull'imposta regionale sulle attività produttive per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione”, senza alcuna menzione dunque dei promotori finanziari - della legge della ### n. 43 del 20 dicembre 2002 stabilisce che “a decorrere dal 10 gennaio 2003, per i soggetti di cui agli ar ticoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'### e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, l'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando al valore del la produzion e netta l'aliquota del 4,40 per cento”. Parim enti, gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 non menzionano i promotori finanziari. ### quindi, con la legge regionale n. 43 del 2002, esercitando la facoltà di maggiorazione dell'aliquota ### prevista dall'art. 16, co. 3, d.lgs. n. 446/1997, ha innalzato la detta aliquota dal 4,25% al 4,40% solo per determinate categorie di soggetti passivi. Riferendosi i detti artt. 6 e 7 alle banche, agli altri enti e società finanziari ed alle imprese di assicurazione, ai soggetti esercenti attività di promotore finanziario si applicava l'aliquota ordinaria ### del 4,25% (anziché quella maggiorata del 4,40%), come da previsione generale contenuta nell'art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 446/1997. Pertanto, la ### scana, allorquando con legge n. 64/2006 ha previsto, all'art. 5, che, a decorrere dall'1.1.2007, ### est. ### 5 le aliquote ### fossero soggette alle variazioni di incremento previste nell'allegato A, non poteva non tener presente le differenti aliquote in quel momento applicate a seconda della categoria di attività presa in considerazione. Da ciò consegue che, in assenza di u na espressa previsione nel senso di un aumento generalizzato delle dette aliquote, il richiamo, operato nella nota (1) a corredo dell'allegato A, all'aliquota del 4,40% vigente fino al 31.12.2006 non poteva riferirsi ai promotori finanziari i quali, come detto, erano allora sottoposti all'aliquota ### ordinaria del 4,25%».  4.3. A tal proposito deve rilevarsi che la sentenza con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, per quanto attiene a quegli elementi costit utivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tend enzialmente permanente (Cass. Sez. U 16/06/2006, Cass. 07/12/2021, n. ###). In particolare, le ### hanno ril evato che, se è vero che l' autonomia dei periodi d'imposta comporta l 'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori del periodo considerato, è altrettanto vero che una siffatta indifferenza trova ragionevole giustificazione solo in relazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo; diversamente accade per gl i elementi costitutivi della fattispecie a carattere ### permanente, in quanto entrano a co mporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta. Tra questi ultimi, le ### e hanno espressam ente individuato le qualificazioni giuridiche (che individuano vere e proprie situazioni di fatto) assunte dal legislatore quali elementi preliminari per ### est. ### 6 l'applicazione di una specifica disciplina tributaria e per la determinazione in concreto dell'obbligazione per una pluralità di periodi d'imposta (a valere, cioè, fino a quando quella qualificazione non sia venuta meno fattualmente o normativamente). Le qu alificazioni giuridiche, infatti, per la loro strutturale propedeuticità o strumentalità al ricono scimento di un determinato diritto, sono natu ralmente correlati ad un interesse protetto che ha il carattere della durevolezza. 
Tali elementi possono essere oggetto di accertamento e l'eventuale giudicato formatosi in un giudizio relativo ad un periodo di imposta può (e deve) avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per altro periodo d'imposta. Altrimenti si verrebbe a porre in discussione lo stesso principio di effettività della tutela, all a cui asseverazione risponde la c.d. efficacia regolamentare del giudicato (e del giudicato tributario, in particolare) e, quindi, all'efficacia regolamentare del giudicato che su di essi si sia formato (Cass. Sez. U.  n. 13916 del 206 cit).  4.4. Tale è la condizione verificatasi nella fattispecie in esame in cui, - incontestato che il contribuente ha esercitato la medesima attività di promotore finanziario per tutti gli anni in rilievo - si è già accertato, con efficacia di giudicato, a quale aliquota ### il medesimo dovesse essere soggetto in ragione della qualificazione giuridica dell'attività; dunque, vi è identità delle questioni e dei presupposti di fatto alla base delle riprese, anche se relative a diverse annualità.  5. Ne consegue, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. accogliendo l'originario ricorso del contribuente.  6 Le spese delle fasi di merito restano compensate in ragione del fatto sopravvenuto rappresentato dal giudicato. ### est. ### 7 Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.  P.Q.M.  ### accoglie, il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente. 
Condanna l' ### delle entrate al pagame nto in favor e del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 1.600,00 per compensi, per compensi, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge. 
Così deciso in ### il 21 gennaio 2025.   

Giudice/firmatari: Giudicepietro Andreina, Angarano Rosanna

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2649/2025 del 01-12-2025

... condanna dell'### alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto (“in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della ### per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”); azione giudiziaria che: “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass. n. 29661/2023 cit.). Nel caso in cui, invece, alla data di pronuncia della sentenza il docente non possa considerarsi “interno” al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'### (leggi tutto)...

testo integrale

### giudice del Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro dr.ssa ### all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 16.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. 2217 del ruolo gen. dell'anno 2023 TRA ### rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. ### ricorrente ###'ISTRUZIONE ### per la #### territoriale per la ### di ### in persona del legale rappresentante p.t.  rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott. #### e ### resistente ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di aver prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2016/2017 al 2019/2020 in forza di plurimi contratti per supplenze brevi, ovvero protrattisi fino al termine delle attività didattiche e, più specificamente, nei periodi e presso gli ### scolastici analiticamente indicati in ricorso; che, in relazione a tali periodi, non le era stata riconosciuta la cd. “### del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 professionali, riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd.  “###” - D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo. Tanto premesso - deducendo la illegittimità del mancato riconoscimento della ### al personale a tempo determinato per contrasto con i principi costituzionali di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 ### e, inoltre, con i principi sanciti dalle clausole 4 e 6 dell'### del 18.03.1999, allegato alla ### 1999/70/CE del 28.06.1999 - ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui per tutti gli anni scolastici in contestazione e, per l'effetto, di condannare il Ministero convenuto al pagamento dell'importo complessivo corrispondente, oltre accessori di legge.  ###, dal canto suo, ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che non può ritenersi discriminatorio il trattamento normativamente previsto. 
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta. 
Parte ricorrente agisce in questa sede per sentir accertare il proprio diritto a conseguire la “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per ciascuno degli anni in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero convenuto. 
Non è controversa la circostanza che l'istante, per gli anni di cui alla domanda, non ha fruito del bonus carta docente. 
Va premesso che detto beneficio trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ### di concerto con il ### dell'### dell'### e della ### e con il ### dell'### e delle ### la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della ### in questione. 
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, che, all'art. 2, ha statuito che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. 
Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3), escludendo, conseguentemente, dalla sua fruizione i docenti a tempo determinato. 
È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.  5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.  5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.  5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti parttime (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (### St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione). 
Il Giudice amministrativo ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al D.Lgs. n. 165/2001, e che il ### obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Di talché, ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria. 
Il problema risulta, in ogni caso, superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di Giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21. 
Richiamando propri orientamenti consolidati, il Giudice di ### ha ritenuto che il beneficio per cui è causa rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'### quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, “### conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33). 
La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e, dall'altro, non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale. Si richiamano, sul punto, le condivisibili osservazioni di cui alla pronuncia del ### di Stato appena citata. 
Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. ### ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46). 
Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate. 
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale - comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee - ha enunciato il principio di diritto secondo cui «### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero». 
Invero, sulla scorta delle indicazioni della giurisprudenza sovranazionale, la Corte di Cassazione ha fornito alcune fondamentali indicazioni in tema di cd. carta del docente che, in questa sede, è opportuno richiamare: “(…) la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.  5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.  5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima (…) la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs.  297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. 
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico…” (cfr. Cass. sent. n. 29961/2023). 
Quanto al divieto di discriminazione dei lavoratori a termine, la Suprema Corte, nella cit.  pronuncia, afferma significativamente che “… l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura (…) ### appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. 
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento (…)”. Peraltro - si legge, ancora, nella sentenza - “… secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare…”. Alla luce di ciò, “… In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. 
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. 
Semmai (…) il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della ### in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999…”.  ### la Cassazione, va dunque considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L.  124/1999, dove “Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è … esplicito (…) Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. 
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. 
Sul punto, tra i molteplici precedenti giurisprudenziali di merito che sino ad oggi si sono pronunciati in argomento, appare utile citare e richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp.  att. c.p.c., la sentenza della Corte di Appello di Torino, sez. lav., n. 165/2024 del 24.5.2024, ove è stato condivisibilmente osservato che: “Al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro deve essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine; il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2018, ### C-466/17, EU:C:2018:758, punto 38, nonché del 30 giugno 2022, ### de ### y ### C- 192/21, EU:C:2022:513, punto 43 e giurisprudenza ivi citata) … Contrariamente a quanto affermato dal tribunale è vero che la Cassazione, nella sentenza 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della carta docenti all'anno scolastico e la didattica annua ma è altrettanto vero che la Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo la Cassazione ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica, tuttavia non ha escluso “la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L.  124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” e detto “periodo mimino proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4 comma 2 l.  124/99 (“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”) decorre dal 31 dicembre al 30 giugno. 
Il rapporto di lavoro oggetto di giudizio risulta de facto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche con la conseguenza che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comma 121 della L. n. 107/2015, la posizione dell'appellante è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ella ha di fatto prestato una docenza annua con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo”. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 ### infine, alla natura giuridica del beneficio, la Cassazione ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. 107/2015 e dell'attuativo ### del novembre 2016 abbia previsto in capo all'### convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato, poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal ### (cfr. Cass. n. 29961/2023 cit., punti 11 e ss. della motivazione). 
Ha quindi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio in discussione. 
Nell'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario sia da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'### alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto (“in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della ### per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”); azione giudiziaria che: “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass. n. 29661/2023 cit.). 
Nel caso in cui, invece, alla data di pronuncia della sentenza il docente non possa considerarsi “interno” al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'### convenuta, con la conseguenza che “La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale”.  ### restando - per quanto concerne la pur eccepita decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio - che “essa non può operare per fatto del creditore. 
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025
Tanto premesso, e venendo al caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente ha ricevuto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), ovvero incarichi per supplenze temporanee comunque protrattesi fino al 30 giugno, in tutti gli anni scolastici dedotti in ricorso (dal 2016/2017 al 2019/2020; v.  contratti all.). 
La difesa attorea ha inoltre dedotto e provato la permanenza nel sistema scolastico della docente, mediante il deposito di documentazione attestante l'avvenuta immissione in ruolo della stessa a far data dal 01.09.2025 (cfr. contratto a tempo indet.). 
Va, dunque, accolta in relazione a tutte le annualità dedotte in ricorso la domanda di adempimento in forma specifica ivi formulata, posto che la ricorrente - con riguardo ai contratti singolarmente stipulati fino al termine dell'anno scolastico, ovvero succedutisi senza soluzione di continuità fino al 30 giugno - versa nella medesima situazione scrutinata dalla Corte di Cassazione. 
Sul punto, tuttavia, giova precisare che per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, poiché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.) che - come più volte ribadito - ha previsto uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata, insuscettibile, pertanto, di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario. 
In altri termini, la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo, ragion per cui il convenuto Ministero dovrà costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del ### 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12- 2016), ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta carta dell'importo totale spettante. 
Reputa, inoltre, questo giudice che proprio a tale fondamentale aspetto si ricollega il diniego degli interessi legali sulle somme accreditate. 
Particolarmente significativo, al riguardo, appare il passaggio motivazionale della sent.  29961/23 in cui la S.C. specifica che “… la ### è realizzata in forma di applicazione web, Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025 attraverso un sistema che … genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti … In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del Ministero o, meglio, di chi (v. ### provvede per esso alla liquidazione…”; cionondimeno, il Collegio ha ritenuto che “la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento”. 
Il profilo del pagamento, tuttavia, non esaurisce le particolarità dell'obbligazione in esame, in quanto “### operazione è … condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”. 
Orbene, com'è noto, l'art. 1277 c.c. definisce le obbligazioni pecuniarie come debiti che, fin dall'origine, hanno ad oggetto “una somma di denaro”, ossia che “si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento …”. 
Il fatto stesso che nella cit. sent. 29961/23 la Cassazione abbia, invece, definito quella avente ad oggetto la carta docenti come un'obbligazione “sui generis” di pagamento a scopo vincolato, induce, quindi, ad escludere che la stessa possa essere agevolmente ricompresa nel genus delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulle quali soltanto, per espressa previsione normativa, maturano gli interessi da ritardo. 
Lascia propendere per tale conclusione sia il fatto che nella medesima pronuncia viene espressamente escluso che al docente possa essere attribuita una somma liquida di denaro - definita come “un'utilità diversa da quella voluta dalla legge” - sia il dato, parimente valorizzato in sentenza (e non di secondario rilievo), in base al quale il bonus in sé non consiste nell'accreditare somme in favore del docente (benché sotto forma di carta elettronica), bensì nel generare un codice per l'acquisto di beni e servizi; tant'è vero che, solo in seguito all'acquisto, all'esercente (non già al docente) “è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del Ministero”. 
Pertanto, considerato che l'ordinamento distingue tra obbligazioni pecuniarie e non pecuniarie - tertium non datur - e che la carta docenti, per le ragioni suesposte, non può essere ragionevolmente ricondotta alla categoria delle obbligazioni intrinsecamente pecuniarie, l'accredito sulla carta dovrà essere pari al valore nominale dell'importo totale spettante, a prescindere dall'eventuale svalutazione monetaria nelle more verificatasi. 
Sentenza n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni svolte, va dichiarato il diritto della ricorrente alla fruizione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2019/2020 e, per l'effetto, il Ministero convenuto va condannato ad erogare in suo favore il predetto beneficio nell'importo nominale annuo di € 500,00 per tutte le annualità in contestazione (per un totale di € 2.000,00). 
Il deposito del ricorso in data precedente a quella del deposito della sentenza della Corte di Cassazione, che dirime (in parte) il contrasto interpretativo sulla questione esaminata, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura 1/3. La restante parte segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo.  P.Q.M.  1) In accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente alla fruizione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2019/2020; 2) Per l'effetto, condanna il Ministero dell'### e del ### alla erogazione in favore della ricorrente della carta elettronica del docente per il valore nominale pari ad € 2.000,00; 3) Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna il Ministero dell'istruzione in persona del ### p.t. al pagamento della restante parte, che si liquida in complessivi € 800,00, oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. 
S.M.C.V., 01.12.2025 Il giudice del lavoro dott.ssa A. ### n. cronol. ###/2025 del 01/12/2025

causa n. 2217/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Cozzolino Antonia

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Giudice di Pace di Nola, Sentenza n. 1943/2025 del 02-12-2025

... qua, sussistendo la competenza ratione materia, per valore e per territorio di questo giudice, subito avvertendosi che la competenza per territorio va individuata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ### n. 150 dell'1 settembre 2011, nel giudice del luogo ove è stata commessa la violazione, dovendosi intendere con tale espressione, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, il luogo nel quale la violazione è stata accertata ( Cass. SS. UU. n. 4130 del 1988 ), che nel caso ora in rassegna è nel tenimento del Comune di ### e, pertanto, rientra nella competenza territoriale del Giudice di ### di ### Rileva, altresì, osservare che è da ritenere sussistente la legittimatio ad causam del Comune di ### essendo stato redatto dagli agenti della ### del Comune di ### il suddetto accertamento di violazione delle norme del codice della strada. Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta. Fondata è l'eccezione di illegittimità del suddetto accertamento per l'omessa omologazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità. La violazione è stata accertata mediante dispositivo di rilevazione automatica della velocità (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### dottoressa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 105 / 25 del ### degli affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 17 settembre 2025, avente a oggetto opposizione ai sensi della ### numero 689 del 1981, vertente TRA ### nato a San paolo ### il 22 ottobre 1969, C.F.:###, residente in ### del ### di ### alla ### 13, elettivamente domiciliato in ### alla ### 24, nello studio dell'avvocato ### C.F.:###, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax ### o all'indirizzo pec ### o, che la difende e la rappresenta in virtù di procura in calce al ricorso; ### di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. ###, con sede in ### alla ### elettivamente domiciliato in ### alla ### 218, nello studio dell'avvocato ### C.F.:###, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec ###, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta; ###'udienza del 17 settembre 2025, le parti concludevano come da relativo verbale.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente l'8 gennaio 2025, lo ### proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione delle norme del codice della strada, distinto dal numero ###/1018/2024 elevato il 25 novembre 2024, notificato il 9 dicembre successivo, con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 245,82 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'articolo 142, comma 8, c.d.s. perché il 3 ottobre 2024 << … viaggiava alla velocità di 74,00 Km/h superando di 24,00 Km/h il limite di velocità imposto, pari a 50 Km/h ... >> ( testuale nel suddetto accertamento ).  ### eccepiva l'illegittimità del menzionato accertamento distinto dal numero ###/1018/2024 anche per la mancata taratura e per la mancata omologazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità. 
Chiedeva, pertanto, di annullare il suddetto accertamento di violazione delle norme del c.d.s., previa sospensione dell'esecutività dello stesso. 
Instauratosi il contraddittorio, lo ### insisteva per l'accoglimento del ricorso.  ### di ### che aveva depositato gli atti relativi alla violazione contestata, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto ### n. 150 dell'1 settembre 2011, chiedeva il rigetto del ricorso. 
Precisate le conclusioni, esaminata la documentazione in atti, questo giudice decideva la causa dando lettura in udienza del dispositivo della sentenza. 
Passando a esaminare le ragioni di diritto della decisione rileva osservare che va dichiarata l'ammissibilità del ricorso essendo stato, lo stesso, depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del menzionato accertamento di violazione delle norme del c.d.s.. 
Ancora in via preliminare rileva osservare che va dichiarata la competenza di questo giudice a conoscere dell'opposizione de qua, sussistendo la competenza ratione materia, per valore e per territorio di questo giudice, subito avvertendosi che la competenza per territorio va individuata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ### n. 150 dell'1 settembre 2011, nel giudice del luogo ove è stata commessa la violazione, dovendosi intendere con tale espressione, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, il luogo nel quale la violazione è stata accertata ( Cass. SS. UU. n. 4130 del 1988 ), che nel caso ora in rassegna è nel tenimento del Comune di ### e, pertanto, rientra nella competenza territoriale del Giudice di ### di ### Rileva, altresì, osservare che è da ritenere sussistente la legittimatio ad causam del Comune di ### essendo stato redatto dagli agenti della ### del Comune di ### il suddetto accertamento di violazione delle norme del codice della strada. 
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta. 
Fondata è l'eccezione di illegittimità del suddetto accertamento per l'omessa omologazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità. 
La violazione è stata accertata mediante dispositivo di rilevazione automatica della velocità istantanea a sede fissa ### 1605, matricola ###-0x### prodotto da ### S.p.A., con approvazione ministeriale distinta dal n. 550 del 23.12.2021 del Ministero delle ### e dei ### e omologo del prototipo depositato presso il Ministero delle ### e dei ### Ai fini della decisione occorre richiamare la normativa vigente in subiecta materia. 
In particolare, l'articolo 142 del ### della ### al comma 6 stabilisce che “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate….”. La norma fa espressamente riferimento ad apparecchiature omologate, conseguendone che occorre distinguere tra l'approvazione e l'omologazione.  ### è una sorta di autorizzazione all'uso, basata su test tecnici generali, per cui un autovelox approvato è ritenuto idoneo a rilevare la velocità entro margini di tolleranza (viene applicato automaticamente un 5% di riduzione come margine di errore strumentale). ### delle ### ( ex ### ) rilascia un decreto di approvazione del prototipo dell'apparecchio, dopo averne verificato la funzionalità di base.  ### è un procedimento più rigoroso e approfondito, volto ad accertare la piena conformità dello strumento a tutte le prescrizioni normative e tecniche. In teoria, l'omologazione dovrebbe garantire che l'apparecchio rispetti determinati standard codificati nel regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992). In pratica, l'omologazione implica un “giudizio tecnico” più stringente, volto a certificare l'affidabilità dello strumento ai fini dell'accertamento di polizia stradale. 
Approvazione e omologazione non sono sinonimi: la prima è una via libera tecnicoamministrativo, la seconda è una certificazione di piena rispondenza a standard normativi. 
Con l'ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, la Suprema Corte ha chiarito che l'approvazione di un dispositivo non equivale all'omologazione prescritta dalla legge. Solo quest'ultima - in quanto comporta un controllo tecnico-normativo completo - può dare piena validità agli accertamenti automatizzati. La Suprema Corte ha puntualizzato che il dettato normativo va rispettato, l'articolo 142 c.d.s. richiede espressamente la previa omologazione, con la conseguenza che l'accertamento di violazione delle norme del c.d.s. elevato sulla scorta di un autovelox “solo approvato” e non omologato risulta viziato e deve essere annullato.  ### il consolidato condivisibile orientamento della Suprema Corte la semplice taratura periodica e la regolare approvazione ministeriale non sono sufficienti, essendo necessaria l'omologazione dello strumento di rilevazione della velocità. 
Tale principio è stato ribadito anche con le ordinanze n. 20492 e 20913 del 2024, con le quali la Suprema Corte ha affermato che è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all'omologazione prescritta dall'articolo 142, comma 6, del c.d.s..
La Suprema Corte ha evidenziato come l'onere di provare la regolare omologazione dello strumento spetti all'amministrazione che emette la sanzione, per cui il Comune deve esibire in giudizio il certificato di omologazione e la documentazione di conformità. In assenza di tali prove, l'accertamento di violazione delle norme del c.d.s. va annullato. 
Solo per completezza di disamina rileva osservare che il Ministero dell'### ha diramato la circolare distinta dal numero di protocollo ### del 23 gennaio 2025, con la quale uniformandosi al parere dell'### dello Stato, ha affermato che approvazione e omologazione, in fondo, sarebbero “procedimenti sostanzialmente identici”. 
Con la menzionata circolare si invitavano i ### (e i ### nei giudizi) a produrre copie dei decreti di approvazione e di documenti tecnici per dimostrare la “sovrapposizione” tra le procedure. Successivamente, con l'ordinanza n. 12924 del 14 maggio 2025, la Suprema Corte ha ribadito che << è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione prescritta dall'art. 142, comma 6, del c.d.s., trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art.  192 del relativo regolamento di esecuzione, di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse di legge >>. La Suprema Corte ha, altresì, precisato che <<….non possono avere una influenza sul piano interpretativo….le circolari ministeriali, che avallano una possibile equipollenza tra omologazione e approvazione, la quale non trova supporto in fonti primarie. 
Infatti, le circolari ministeriali sono meri atti amministrativi, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'amministrazione da cui promanano…>>. 
In aderenza all'orientamento della Suprema Corte in caso di mancata omologazione, i verbali sono illegittimi ab origine, indipendentemente dalle tarature effettuate. 
Orbene, nella fattispecie ora allo scrutinio di questo giudice, manca la prova dell'omologazione del suddetto strumento di rilevazione elettronico della velocità, non avendo la P.A. opposta, offerto alcuna prova al riguardo.
Alla luce dei superiori rilievi, l'opposizione va accolta. 
Assorbiti gli altri motivi del ricorso. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto delle circostanze concrete e dei criteri generali indicati nel ### del Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.  P.Q.M.   Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dallo ### nei confronti del Comune di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza e deduzione disattese, così provvede: 1 ) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'accertamento di violazione delle norme del c.d.s. distinto dal numero ###/1018/2024 del 25 novembre 2024; 2 ) condanna il Comune di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali che in base alle tariffe forensi liquida in € 213,00, di cui € 43,00 per spese ed € 170,00 per il compenso per la prestazione professionale forense, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione, ex articolo 93 c.p.c., all'avvocato ### Così deciso in ### il 17 settembre 2025 Il Giudice di

causa n. 105/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Esposito

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 22-07-2025

... scaglione applicabile alla fattispecie, va precisato il valore della controversia in relazi one all'indenn ità risarcitoria maturata dal giorno del recesso alla data del 27.10.21, pari a complessivi 52 mesi, per retribuzione globale di fatto di euro 2.004,58, con indennità totale dunque di euro 104.238, 16, oltre accessori: si rientra dunque nello scaglione da euro 52.000 a euro 260.000. Il ricorre nte incidentale ha operato i calcoli dei co mpensi professionali sulla base di detto scaglione: anche solo a considerare le attività di studio, quella introduttiva e quella decisionale, senza tener conto della fase istruttoria a merito pieno, in difetto di prova di svolgiment o in appello, risultano violati i mini mi t ariffari, che ammontano ad euro 4.522 per la fase sommaria ed euro 5.103 per l'opposizione di primo grado (secondo tabelle all'epoca vigenti) e 4.997 pe r l'appello (sec ondo le nuove tabelle medio tempore entrate in vigore), laddove la sentenza impugnata ha liquidato euro 2500 per la fase sommaria, 4000 per la fase di opposizione e 4.500 per l'appello. In accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza va cassata in parte qua in re lazione al motivo e la causa va rinviata all a (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11525/2023 R.G. proposto da: ### in persona del legale rappresentante p.t.  elettivamente domiciliato in ###, 9 INT.2, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende -ricorrente contro ###, elettivamente domiciliato in #### 9, presso lo studio dell'avvocato #### (###) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale 2 di 7 contro ### -intimato avverso SENTENZA di CORTE D'### O ### n. 1413/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal ####: Con sentenza del 31.3.23 la Corte d'appello di ### in parziale riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, ha condannato la odierna ricorrente principale a pagare al lavoratore un indennità risarcitoria sostitutiva della reintegra commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal la data del licenzi amento al 27.10.21, detratto l'aliunde perceptum da altre attività lavorative svolte dopo l' estromissione. Con l' originario ricorso il lavorato re aveva dedotto di essere stato assunt o di fatto in qualità di cameriere in data ###, di essere stato licenziato verbalmente in data ### 1 e quindi riassunto il ### co n regolarizzazione successiva del rapporto in data ### con qualifica di apprend ista e rapporto a tempo parziale e quindi nuovamente licenziato verbalmente in data ### . Il Tribunale all'esito della opposizi one proposta dal lavoratore dichiar ava inefficace il licenziamento del 3.6.2017 e condannava la società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un'ind ennità risarc itoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento all 'effettiva reintegrazione , dedotto quanto nelle more percepito dal lavoratore per l'espletamento di altre attività lavorative, rigettando nel resto il ricorso. 3 di 7 Rispetto alla pronun cia di primo grado la Corte terri toriale ha rideterminato la retribuzione globale di fatto tenendo conto delle mensilità aggiuntive, del ### del compenso per lavoro straordinario (ritenuto provato); ha quindi condannato a pagare le spese di lite secondo soccombenza. 
Avverso tale sentenza ricorre il datore per cinque motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore, che propone ricorso incidentale per un motivo rispetto al quale il datore è rimasto intimato.  ### egio, all'esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.  ###: Quanto al ricorso princip ale, il primo motivo deduce violazione dell'art. 416, 414 c.p.c., per avere la Corte territoriale respinto la deduzione della società in punto di tardività dell'eccezione di nullità del contratto di apprendistato. 
Il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 2041 c.c., per avere la Corte territor iale omesso di detrarre ai fini dell'aliund e perceptum l'indennità di disoccupazione e quella connessa a lla cassa integrazione. 
Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 18, comm a quattro, st.lav., per non a vere la Corte di merito indicato l'ammontare dell'aliunde perceptum in concreto. 
Il quarto motivo deduce violazione dell'art. 2697 c.c., per aver la Corte territorial e onerato il datore di prova re l'occasionalità del lo straordinario. 
Il qu into motivo deduce violazione dell'art. 91 c.p. c., per aver condannato la parte al pagamento delle spese di lite nonostante la reciproca soccombenza. 
I motivi del ricorso principale sono infondati. 
Il prim o motivo di ricorso presenta un profilo di inammissibi lità connesso al difetto di compiu ta esposi zione della vicenda 4 di 7 processuale, come indispensabile al fine della verifica della dedotta tardività della eccezione di nullità del contratto di apprendistato. In ogni caso parte ricorrente sembra fo ndare la censura articolata sull'assunto della necessità di definizione completa d el thema decidendum già nella fas e di cognizi one sommaria del cd rito ### e ciò in contrasto con consolidati approdi di questa Corte in ordine all'unicità del giudizio di primo grado a composizione bifasica ( ex plurimi s v. Cass. 9458/2019) . Nel merito si osser va che certamente è nullo l' apprend istato, che è del tutto privo dei requisiti formali come accertato dalla Corte (motivo primo) (v. 
Cass. Sez. L - , Sentenza n. 6704 del 13/03/2024, Rv. 670355 - 01, sec ondo la quale n tema di co ntratto di apprendistato, il requisito della forma scritta, previsto ratione temporis dall'art. 2, comma 1, lett. a), d. lgs. n . 167 del 2011, va in teso in senso funzionale, in quanto prescritto a pena di nullità "di protezione" di una delle parti contrattuali, sicché esso è rispettato solo quando è redatto per iscritto anche il piano formativo individuale). 
In re lazione al secondo motivo si osserva che l'indennità di disoccupazione e la cassa integrazione non sono detraibili secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla stessa sentenza, di secondo grado, trattandosi di somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta a misure sostitutive del reddito in favore d el lavoratore (motivo secondo) (tra le tante, Cassazione Sez. L - , Or dinanza n. 23306 del 18/09/2019,Rv.  655059 - 01), ### L - , Ordinanza n. 22428 del 06/08/2021, Rv.  662090 - 01). 
Quanto al terzo motivo, se è vero (cfr. Sez. L, Sentenza n. 6668 del 05/04/2004, Rv. 571850 - 01) che in rifer imento al licenziamento dichiarato illeg ittimo, ai fini della sottrazione "dell'aliunde perceptum" dalle re tribuzioni dovute al lavoratore ingiustamente licenziato a titolo di risarcimento del danno secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, è 5 di 7 necessario che risulti la prov a, da qu alsiasi parte provenga, non solo del fatto che il lavor atore licenziato abbia assunto nel frattempo una nuova occupazione, ma anche di quanto percepito essendo questo il fatto che riduce l'entità del danno presuntova rilevato che nel caso di specie la sentenza impugnata a pag. 7 par.  4.2.3. ha conferm ato la statuizione del tribunale che a veva calcolato le somme percepite (tenendo conto espressamente dei documenti prodotti dall'orig inario rico rrente a seguito di apposito ordine pronunciato dal giudice nella fase somm aria); a fronte di tale statuizione, la parte avrebbe dovuto appellare con indicazione delle somme a suo dire corrette, laddove tale appello non è stato presentato. 
Nessuna inversione all'onere della prova è stata imposta dalla corte territoriale, posto che lo straordinario è stato provato dalla sua dimensione continuativa dal lavoratore (quarto motivo). 
Infine (motivo quinto), occorre premettere che il regolamento delle spese di lite e la mancata compensazione del le stess e non è censurabile in sede di legittimità: come precisato tra le tante da ### 5 - , Ordinanza n. 9860 del 15/04/2025 (Rv. 674674 - 01) secondo cui, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della socco mbenza va inteso nel senso che so ltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pag amento delle stesse; ne co nsegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ip otesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (mini mi, ove previsti e) massimi fissati dal le tabelle vigenti, che restano appan naggio del potere discrezionale del giudice di merito. 6 di 7 Peraltro, va rilevato nel cas o che non vi er a una recip roca soccombenza, avendo operato la corte una valutazione di soccombenza sostanziale del datore (tenut o a pagare diverse somme e perciò condannato). 
Ne consegue il rigetto del ricorso principale. 
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, nei riguardi del ricorrente principale. 
Venendo al ricors o in cidentale, l'unico motivo lamenta violazione dell'art. 91 per violazione dei minimi tabellari. 
Al fine di potere stabilire lo scaglione applicabile alla fattispecie, va precisato il valore della controversia in relazi one all'indenn ità risarcitoria maturata dal giorno del recesso alla data del 27.10.21, pari a complessivi 52 mesi, per retribuzione globale di fatto di euro 2.004,58, con indennità totale dunque di euro 104.238, 16, oltre accessori: si rientra dunque nello scaglione da euro 52.000 a euro 260.000. 
Il ricorre nte incidentale ha operato i calcoli dei co mpensi professionali sulla base di detto scaglione: anche solo a considerare le attività di studio, quella introduttiva e quella decisionale, senza tener conto della fase istruttoria a merito pieno, in difetto di prova di svolgiment o in appello, risultano violati i mini mi t ariffari, che ammontano ad euro 4.522 per la fase sommaria ed euro 5.103 per l'opposizione di primo grado (secondo tabelle all'epoca vigenti) e 4.997 pe r l'appello (sec ondo le nuove tabelle medio tempore entrate in vigore), laddove la sentenza impugnata ha liquidato euro 2500 per la fase sommaria, 4000 per la fase di opposizione e 4.500 per l'appello. 
In accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza va cassata in parte qua in re lazione al motivo e la causa va rinviata all a medesima corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese di legittimità.   7 di 7 p.q.m.  accoglie il ricorso incidentale, rigettato quello principale; cassa la sentenza impugnata in parte qua in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla medesima co rte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per il regolament o delle spese del giudizio di legittimità. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, del l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.   

Giudice/firmatari: Pagetta Antonella, Buffa Francesco

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