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Corte di Cassazione, Sentenza n. 6575/2025 del 12-03-2025

... al fine di rendere più efficaci e attendibili le valutazioni sensoriali in discorso, l'art. 2, par. 2, cit. è stato modificato dal #### n. 796/2002, che al quinto considerando fa esplicito riferiment o al «nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche o rganolettiche degli ol i di oliva vergini» elab orato proprio dal C.O.I. In definit iva, la congiunta valutazione chimica ed organo lettica dell'olio, ai fin i che interessano, è indefettibile non solo nell'ott ica normativa eurounitaria, ma prima ancora su base convenzionale, nel contesto internazionale del settore oleicolo (Cass. n. 13081 del 2020). Pertanto, non può prescind ersi, nella definizio ne dell'olio di oli va extravergine, da una valutazione sensoriale, ovviam ente demandata al fattore umano. 9.4. Questa normativa n on solo regola menta la valutazion e organolettica secondo un preciso e rigido schema procedimentale ma fissa anche le regole relative alla valutazione del suo risultato: 1) come si ricava dal paragrafo 1 dell'art . 2, la val utazione organolettica deve avvenire tramite i metodi previs ti dall'### 2) gli esiti della valutazione non lasciano spazio per diversi e ulteriori accertamenti: a) in caso di (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15460/2023 R.G. proposto da: ### E ### dom iciliata in ###, 12, presso l'### . (ADS###) che la rappresenta e difende; -ricorrente e controricorrente incidentale contro ### elettiv amente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (M ###) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (###), ### (###), ### (###); -controricorrente e ricorrente incidentale avverso la SENTENZA di ### PERUGIA n. 54/2023 depositata il ### e sul ricorso iscritto al n. 15634/2023 R.G. proposto da: 2 di 36 ### elettivamente domiciliat ######, p resso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (###), ### (###), ### (###); -ricorrente contro ### elettivamente domiciliato in #### presso l'### . (ADS###) che lo rappresenta e difende; -controricorrente avverso la ### di ### PERUGIA n. 52/202 3 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 20/11/2024 dal ### Sentito il ###, in persona del ### c he ha concluso, nel proc. RG 15460/2023, per l'accoglimento de l primo moti vo di ricorso, assorbiti l'altro motivo e il rico rso incidenta le e, nel p roc.  15634/2023, per l'accoglimento del ricorso. 
Sentiti l'avv. dello ### per l'### e gli avv.ti #### eschi ed ### per la società.  ### 1. Con bollette doganali in data ### la ### spa importava olio extravergine d'oliva di origine tunisina, scortato da docu mentazione del ### di provenienza, che, introdotto in deposito doganale, veniva successivamente vincolato al regime di traffico di perfezionamento attivo (T.P.A.) in sospensione di dazi, sulla base di autorizzazione dell'### delle ### di ### che 3 di 36 prevedeva la manipolaz ione usuale del prodotto e la sua riesportazione, a condizione che il prodotto importato e quello riesportato fosse di qualità extravergine.  2. In data 16.4. 2018 veniva prelevato un campione e, a seguito di controllo e analisi presso il ### d elle ### di Rom a, l'olio, clas sificato come extravergin e di oli va, risultava non conforme, in quanto in b ase alla valutazione organolettica (c.d. panel test) del campione, il prodo tto doveva essere ascritto alla qualità olio d'oliva vergine, piuttosto che come extravergine. Richieste ed eff ettuate le controanalisi, ai sensi dell'art. 2 par. 2 Reg. CEE 2 568/19 91, da parte di lab oratori accreditati dal C.O.I., veniva confermato, sempre sulla base della valutazione organolettica, il giudizio di non conformità dell'olio al dichiarato, da classificarsi come olio di oliva vergine.  3. Con separata ti ricorsi la ### lli spa ha impugn ato sia il provvedimento di decisione n. 22559/RU del ### tore dell'### delle ### di ### ia, confermato in via defini tiva dalla determina del ### per la ### la ### e l'### con il quale l'### delle ### ha proceduto alla riclassificazione qualitativa del prodotto come olio d'oliva vergine sia il conseguente l'avviso di pagamento prot. n. 11731/RU per dazi e il correlato provvedimento di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 310 T.U.L.D..  4. Con rig uardo all'impugnazione dell'atto di classificaz ione doganale la ### (### di ### ha rigettato il ricorso de lla contribu ente e la Corte di giustizia tributaria (### di secondo grado dell'### con sentenza 52/2023, ha respinto l'appello.  5. Per quel che ancora interessa in questa sede, sulle questioni procedurali oggetto di gravame, la CGT ha osservato c he non è prevista la consegna dei verbali relativi ai controlli e alle operazioni svolte - atti interni del procedimento amministrativo che la parte 4 di 36 comunque può sempre richiedere - e comunque il procedimento di accertamento doganale si era concluso con la sottoscrizione del c.d.  verbale di controversia, ai sensi art. 65 d.P.R. n. 43/1973 (T.U.L.D.), consegnato alla parte, con indicazione degli elementi e documenti utilizzati nel giudizio di accertamento con, in allegato, i completi report di analisi; né può essere applicato l'art. 2 par. 2 del Reg. Cee 2568/1 991, che d ispone che almeno una delle due controanalisi, svolte a richiesta della parte, «deve essere effettuata da un panel riconosci uto dallo ### membro di produzione dell'olio», perché il ### produttore non fa parte del l'### 6. Quanto a lle contestazioni de l risultato e l'erro neità della classificazione della merce, h a respinto le critiche a p riori sull'attendibilità dell'esame organolettico, valutazione già svolta dal legislatore comunitario nel momento in cui ha inserito tale analisi fra q uelle necessarie per la classi ficazione della merce. Ha osservato, quindi, che gli e lementi forniti dalla ricorrente non potevano inficiare le risultanze del panel: non le analisi eseguite prima dell'imp ortazione da un laboratorio tunisino, essendo possibile una alterazione o m odificazione del prodotto, successivamente all'analisi, nel corso del trasporto o a seguito delle operazioni di miscelazione consentite, né quelle eseguite per conto della parte, che avevan o classific ato l'olio come extravergin e, perché secondo la norma di riferimento (art. 2, par. 2 e segg. del Reg. Ce 2568 cit ato) sono “le autorità nazionali” (nel caso, l'### delle ### e non le singole ditte ad individuare i panel di riferime nto e ad incaricarli del test che va svol to second o la procedura prevista dalla legge, che prevede la possibilità di difesa dalle richieste d ella p.a., conside rato che - da un lato - tale possibilità viene riconosciuta al cont ribuente con lo stesso meccanismo delle due controanalisi d i prova e - dall'altro lato - che le controanal isi veng ono svolte con procedura rigidame nte 5 di 36 procedimentalizzate, a garanzia del contraddittorio, con la partecipazione del contribu ente attraverso suoi esperti e la possibilità di sollevare obiezioni ne l corso dell'effe ttuazione dell'analisi.  7. Con riferim ento al ricorso contro l'avviso di pagamento e l'atto di irrogazione sanzioni, la CTP di ### ha acc olto parzialmente il ricorso ed ha annullato il provv edimento di irrogazione delle sanzioni.  8. La Corte d i giustizia tributaria di seco ndo grado, con sentenza n. 54/202 3, ha respint o sia l'appello principale della contribuente sia quello incide ntale dell'Ag enzia. Con riferimento all'appello principale, ha e scluso l'esimente per il pagamento d ei dazi doganali, ai sensi dell'art. 119 Reg. UE 952/2013, perché non ricorreva un “errore” delle autorità competenti: nella fattispecie il presunto errore non sarebbe stato compiuto né da ll'autorità doganale italiana, né da q uella tunisina, ma dal labo ratorio che aveva effettuato le analisi nel paese di origine mentre il “certificato amministrativo di verifica della qualità emesso dalla ### a tunisina”, che accompagnava la merc e non era stato tradotto in lingua italiana, essend o presente un documento in arabo e parzialmente in francese che non risultava comprensib ile e valutabile. Inoltre, non era stato nemmeno accertato che le analisi del prodotto effettuate prima della partenza non fossero corrette, e quindi che ci fosse st ato un errore, dato che le analis i in ### erano state effettuate a distanza di tempo dall'importazione, dopo che l'olio aveva subit o manipolazioni au torizzate in regime d i perfezionamento attivo. La Corte h a respint o anche i su ccessivi motivi d'appello con cui la società contribuente aveva riproposto le censure relative alla legittimità dell'atto presupposto di riclassificazione dell'olio.  9. La Corte h a respinto anche l'ap pello in cidentale con cui l'### delle ### ha chiest o la riforma della sentenz a nella 6 di 36 parte in cu i erano stat e annullate le sanzioni, ritenendo che nel caso in esame la società ricorrente avesse provato di avere fatto quanto era nelle sue p ossibilità , anche tenuto cont o della sua capacità professionale e del grado di diligenza esigibile, per ritenere corretta al momento della importazione la corrispondenza dell'olio importato alla categoria dichiarata di olio extra vergine di oliva.  10. Con ricorso n . 15460/2 3 RG l'### zia delle d ogane ha impugnato per cassazione la sentenza n. 54/2023 affidandosi a due motivi, ha resistito con controricorso la società che propone ricorso incidentale fondato su tredici motivi, al quale l'### ha resistito con controricorso.  11. Con ricorso n. 15634/23 RG la ### spa ha impugnato per cassazione la sentenza n. 52/2023, affidandosi a sette motivi; ha resistito con controricorso l'### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Prelimin armente deve disporsi, per evidenti ragioni di connessione, la riunione del procedimen to n. 15634/23 RG al procedimento n. 15460 /23 RG e dev e trattarsi prioritariamente l'impugnazione contro la sentenza n. 52/2023. 
RICORSO n. 15634/23 RG 2. Con il primo motivo si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43, comma 1-ter.5, del D.L. n. 83/2012, nonché dell'### del ### C.E. n. 2568/1991, anche in relazione all'art . 2697 c.c. e all'art. 115 c.p.c., laddove, con riferimento al rilievo che le analisi organolettiche di prima istanza svoltesi presso il ### delle ### di ### erano prive di q ualsivoglia verbalizzazione delle operazioni di analisi, circostanza denunz iata dalla p arte all'### sin dalla fase dei controlli e delle analis i, i ### di secondo grado hanno statuito che non sarebbe previsto l'obbligo di consegnare alla parte il verbale redatto dal “capo panel” durante lo svolgimento de ll'analisi organolettica e che sarebbe 7 di 36 semmai onere della parte richiederne copia m ediante istanza di accesso agli atti, facendo valere dinanzi al giudice amministrativo eventuali vizi del relativo diniego.  3. Con il secondo motivo, si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'esistenza di una formale richiesta da parte della ### all'### delle ### di ### di produrre il verbale della pro va organolett ica in prima analisi con esito di declassame nto de ll'olio. ### ici d'appello hanno tralasciato di considerare l'esist enza di una esplicita richiesta stragiudiziale della società all'Uff icio delle ### di ### gia affinché esso producesse la verbalizzazione completa del panel test effettuato dal ### delle ### di ### 4. Con il terzo motiv o si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### C.E. n. 2568/1991 e degli artt. 1, 2, 9, 20, 2 2 e dell'allegato B, paragrafo I. A.a).i) dell'Accordo internazionale del 2015 sull'o lio di oliva e le olive da tavola, pubblicato nella ### dell'### il 28 ottobre 2016 (L. n. 293/4) a seguito della Decisione U.E. 2016/1892 del Consiglio del 10 ottobre 2016, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria da parte deg li ### mem bri dell'U.E. del pred etto ### internazionale a decorrere dal 1° gennaio 2017, laddove i ### d'appello hanno escluso la necessità, ai fini della validità dei test di assaggio commissionati dall'### doganale, che almeno una delle due controanalisi organ olettiche venga affid ata allo “### membro di produzione dell'olio” ( nel nostro caso, la ###. Si osserva che l'### pea (in rappresentanza di tutti i suoi ### mem bri produttori di olio d'oliva) e la ### aderiscono entrambe al ### e che la normativa promanante da tale organizzazione internazionale - tra cui, per quanto specificamente rileva, la norma C.O.I./T.20/Doc. n. 8 di 36 15/Rev.7 (anche nelle versioni ###8 e Rev.9), di tenore pressoché analogo all'art. 2, paragrafo 2, del ### C.E. n. 2568/1991 - vincola i suddet ti ### Questa normativa all'art. 10.4, ultimo paragrafo, dispone: «### il panel non confermi la dichiarazione della categoria di o lio di oliva sott o il profil o delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le ### nazionali o i loro rappresentanti incaricano, senza alcu n ritardo, altri panel di effettuare due controanalisi, di cui almeno una deve essere eseguita da un panel riconosciu to dallo ### mem bro di produzione dell'olio».  5. Con il quarto motivo si ded uce, in relazione all'art. 36 0, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., con riferimento all'ulteriore vizio procedimentale consistente nell'avvenuto de corso, tra il prelievo dei campioni e quello dell'arrivo degli stessi al laboratorio in cui è stato svolto il primo panel test, di un termine maggiore rispetto a quello di cinque giorni previsto t ra la legge. Sin dal ricorso introduttiv o, la contribuente aveva evidenziato come la prova organol ettica di prima istanza fosse affetta da un ulte riore vizio procedimentale, consistente nel decorso di un termine superiore rispetto a quello che, ai sensi di legge, può intercorrere tra il prelievo del campione e l'arrivo del campione medesi mo presso il la boratorio in cui è svolto il test di assaggio. I ### d'appello non si sono pronunciati su tale doglianza, con conseguente nullità in parte qua della sentenza di secondo grado.  6. Con il quinto mot ivo si ded uce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### ento C.E. n . 2568/1991, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la pronuncia d'appello, in violazione delle norme in rubrica, tratta, di fatt o, la prova organolettica svo lta ne l rispetto dell o “schema procedurale” delineato d al legislatore comunitario alla stregua d i 9 di 36 una vera e propria prova legale, che, come tale, non ammette una prova contraria che esuli dai passagg i “rigidamen te procedimentalizzati” dalla stessa disciplina sovranaziona le. Ciò si evince tanto dal punto della sentenza dove viene affermato che il contribuente avrebbe potuto sollevare eccezioni durante lo svolgimento delle controanalisi, come se successiv amente tale possibilità fosse preclusa, quanto d all'ulterio re passo della pronuncia in cui viene sostenuto che le analisi organolettiche «ai sensi di legge» dovrebbero «necessariamente prevalere» su quelle commissionate privatamente dal contribuen te nel tentativo di offrire la prova contraria. Queste ultime sarebbero irrilevanti, solo perché «effettuate … al di fuori dello sch ema procedurale individuato dal legislatore comunitario». Così opinando, il Collegio regionale ha però considerato come facenti piena prova elementi probatori soggetti invece a va lutazione, recependoli senz a un effettivo apprezzamento critico e senza prendere in considerazione gli elementi di segno contrario offerti dalla società.  6.1. Per altro verso , i ### ici d'appello, nel la parte in cui sostengono che anche le analisi effe ttuate dalle ### tuni sine sul prod otto prima dell'importazione non potrebbero avere rilevanza, «considerato che è senz'altro possibile una alterazione o modificazione del prodotto, successivamente all'analisi, nel corso del trasporto o a seguito delle operazioni di miscelazione», hanno violato pure l'art. 115 c.p.c., dato ch e tale cenno alla possibile alterazione o modificazione del prod otto si riduce a una mera illazione e si fonda su prove inesistenti.  7. Con il sesto motivo si deduce , in re lazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p .c., nulli tà della sente nza perché fornita di motivazione meramente apparente, in viola zione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 54 6/1992 e dei principi generali 10 di 36 sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art.  111, commi 6 e 7, della ### laddove i ### d'appello sostengono che la contribuente non avrebbe «prodotto alcuna prova in grado di infici are il risult ato del pan el test», dato ch e quest'ultimo «è contrastato solo con altre analisi, effettuate però al di fuori de llo schema p rocedurale individuato dal le gislatore comunitario». Così esprimendosi, però, il Collegio regionale non ha esposto alcuna effettiva motivazione circa l'asserita insussistenza di prove in grado d i inficiare l'esito del panel test. Aggiunge la contribuente che, oltre alle anali si organolettiche svo lte privatamente, erano state addotte a dim ostrazione dell'inattendibilità dei test di assagg io effettuati dall'### doganale anche altri elementi, t ra i quali le risultanze delle analisi chimiche e organolettiche svolte dall'### doganale tunisina al momen to dell'esportazione verso l'### a, la coerenza tra il costo sostenuto dalla ### per l'acquisto dell'olio e il p rezzo m edio di mercato dell'olio e xtravergine e, infine , la difformità tra i presunti d ifetti rilevat i nelle due controanalisi. 
Inoltre, è imperscrutabile la ragion e per cui le analisi affidate dall'### delle ### e dei ### oli dovrebbero «necessariamente prevalere» su quelle scaturite dall'iniziativa del contribuente. Al contrario, è logicamen te irrile vante, ai fini della concreta attitudine dimostrativa della singola prova organolettica, che essa ricad a tra quelle rese “necessarie” dalla n orma comunitaria in sede di analisi e di eventuale controanalisi oppure che, invece, sia facoltativamente commissionata dal contribuente; oltretutto, come già dedotto con precedent e censu ra, ritenere diversamente equivarrebbe a trattare il procedimento probatorio delineato dalla norma alla stregua di una prova legal e, contrariamente al consolidato orientamento della st essa giurisprudenza di legittimità. 11 di 36 8. Con il settimo motivo si ded uce in relazione al l'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, che, se effettivamente valutati, avrebbero disvelato l'inattendibil ità delle prove organolettic he effettuate dall'### delle ### ossia: i) la congruità, rispetto al prezzo di mercato dell'olio extravergine, del costo sostenuto per l'acquisto dell'olio tunisino; ii) la diffo rmità tra i presunti difet ti dell'olio rilevati nelle due cont roanalisi e la mancata indicazione specifica del presunto difetto in sede di prima analisi; iii) gli esiti delle analisi condotte privatamente da ### presso laboratori di analisi accreditati, nient'affatto valutati dai ### d'appello, anche sul falso presupposto giuridico della presunta irrilevanza di dette analisi “private” nell'ambito della procedura dettata dalla legge. La pronuncia d'appello è inficiata dall'omesso esame delle circostanze indicate nella rubrica del presente motivo, deponenti per la natura extravergine dell'olio di oliva importato da ### e pe r la conseguente inattendibilità delle risultanze dei panel test svolti in sede di prima analisi e di controanalisi. Particolarmente significativo si palesa, soprattutto, l'omesso esame degli esiti delle analisi organolettiche commissionate privatam ente dalla contribuente, della cui esisten za i Giu dici d'appello danno conto, senza p erò analizzarne le risultanze, trince randosi dietro la loro presunta irrilevanza già sotto il profilo giuridico, p erché non previste dal regolamento comunitario in tema di panel test.  9. Va premesso che l'art. 2 par. 1 e 2 del ### n. 2568 del 1991 come modificato dal ### amento esecutivo ### 1348/2013 prevede che «1. Le caratteristi che degli oli figuranti nell'allegato I sono determinate in base ai seguent i m etodi di analisi: (..) i) per la valutazione delle caratteristiche organolettica degli oli d'oliva vergini, il metodo di cui all'allegato XII (..) 2. La verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini da parte d elle au torità nazionali o dei loro rappresentanti è 12 di 36 effettuata da panel di assaggiatori riconosciuti dagli ### membri. 
Le caratteristi che organolettiche di un olio , ai sensi del primo comma, si consi derano conformi all a categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assag giatori riconosciuto dallo ### membro ne conferma la classi ficazione. Qual ora il panel non confermi la categor ia dichiarata , sotto il profilo d elle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due controanalisi, di cui almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo ### membro di produzione dell'olio. Le caratteristich e in questione sono considerate conformi a q uelle dichiarate se le d ue controanalisi confermano la classificazione dichiarata. In caso contrario il costo delle controanalisi è a carico dell'interessato».  9.1. ###. 1, par. 1, del Reg. citato, nel testo introdott o dal #### n. 19 89/2003, stabil isce che «### considerati ol i di oliva vergini ai sensi del punto 1, lettere a) e b), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE gli o li le cui caratteristiche sono conformi a quelle in dicate rispettivamente nei punti 1 e 2 dell'allegato I del presente regolamento». Il citat o punt o 1 dell'### I descrive esattamente le caratteris tich e fisicochimiche (da accertarsi mediante analisi chimiche di laboratorio), nonché quelle organolettiche (mediana del difetto =0, mediana del fruttato >0) che la partita di olio in considerazione deve possedere per essere catalogata come extravergine.  9.2. Il metodo del panel test, uti lizzato per la verifica delle qualità organolettiche dell'olio, è disciplinato dall'art. 2, par. 2, del ### (e dall'###, ed è stato int rodotto nella vigente conformazione (ossia, con la costituzione di un panel di assaggiatori, competendo tale val utazione, in precedenza, ad un solo analista, almeno in prima battuta) dal #### n. 796/2002. 
Ciò perché, come si evince dal quinto considerando, «In base alle 13 di 36 esperienze maturate, il Consiglio oleicolo internazio nale ha elaborato un nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini. Questo metodo si è rivelato più attendib ile e semplice di quello attualmente previ sto dall'allegato XII del regolamento (### n. 2568/ 91. È opportuno quindi sostituire il me todo previsto all'allegato XII con i l nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini». Inoltre (sesto considerando) «Ai fini dell'applicazione del nuovo metodo di valutazione organolettica è necessario prevede re una procedura di arbitrato in caso di contrasto tra la cate goria dich iarata e q uella attribuita dal p anel riconosciuto che esegue la valutazione».  9.3. Dal sistema sommariamente delineato emerge che il combinato disposto del punto 1, lett. a), dell'### ato al ### (### n. 136/1966, degli artt. 1 e 2 del ### (### n. 2568/1991 e successive mod., nonché dell'### a quest'ultimo, delinea normativamente le caratteristiche dell'olio di oliva extravergine , stabilendo che esso deve rispondere a determinati requisiti fisico-chimici ed organolettici, ossia, quanto a questi ultimi, a specifiche caratteristiche apprezzabili dall'uomo per via sensoriale e, perciò, non oggettivam ente certific abili. In altre parole, affinché in ambito UE una parti ta di ol io d'oliva possa fregiarsi della qualità extravergine, occorre non soltanto che essa rispetti i parametri fisico-chimici di cui all'### I, punto 1, del ### in discorso, ma che essa superi anche l'an alisi organolettica di cui all'### dello ste sso. ### negativo anche solo di ta le ultima indagine è sufficiente a catalogare il prodotto come «non conforme alla categoria dichiarata ». Quanto precede, peraltro, è del tutto in linea con la nozione commerciale di olio di oliva e xtravergine , attualmente tratteggiata dalla norma ###T.15/NC n. 3/Rev. 12, eme ssa dal ### lio ### (C.O.I.), organizzazione intergovernativa nata sotto 14 di 36 il patrocinio dell'O.N.U. nel 1959, i cui membri - tra cui la UE e la stessa ### - sono i ### produttori di o lio di oliva su scala mondiale. Non è affatto casuale che, proprio al fine di rendere più efficaci e attendibili le valutazioni sensoriali in discorso, l'art. 2, par.  2, cit. è stato modificato dal #### n. 796/2002, che al quinto considerando fa esplicito riferiment o al «nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche o rganolettiche degli ol i di oliva vergini» elab orato proprio dal C.O.I. In definit iva, la congiunta valutazione chimica ed organo lettica dell'olio, ai fin i che interessano, è indefettibile non solo nell'ott ica normativa eurounitaria, ma prima ancora su base convenzionale, nel contesto internazionale del settore oleicolo (Cass. n. 13081 del 2020). 
Pertanto, non può prescind ersi, nella definizio ne dell'olio di oli va extravergine, da una valutazione sensoriale, ovviam ente demandata al fattore umano.  9.4. Questa normativa n on solo regola menta la valutazion e organolettica secondo un preciso e rigido schema procedimentale ma fissa anche le regole relative alla valutazione del suo risultato: 1) come si ricava dal paragrafo 1 dell'art . 2, la val utazione organolettica deve avvenire tramite i metodi previs ti dall'### 2) gli esiti della valutazione non lasciano spazio per diversi e ulteriori accertamenti: a) in caso di conferma o, per così dire, di esito positivo de l panel test la norm a pone una pre sunzione di conformità («le caratteristiche organolettiche di un olio, ai sensi del primo comma, si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assag giatori riconosciuto dallo ### membro ne conferma la cl assificazione ») che non p revede prova contraria, perché «l'accertamento delle caratteristiche degl i oli di cui all'allegato deve avvenire tramite i metodi previsti», con esito, in questo caso, favorevole all'importatore; in caso di esito negativo resta la possibilità delle controanalisi, p revedendosi che «le 15 di 36 caratteristiche in questione sono conside rate conformi a que lle dichiarate se le due controanali si confermano la class ificazione dichiarata». Il che significa, p erò, che in caso di esito negat ivo, anche di uno solo dei test di controanalisi, nessuna altra prova può essere fornita per dimostrare la conformità, ponendosi al di fuori dello schema di prov a tipizzato, second o cui solo “le due controanalisi” effettuate, su richiesta dell'interessato, da parte dell'autorità nazionale o dai suoi rappresentanti, non altre, possono accertare la conformità del prodotto alle caratteristiche dichiarate.  10. Tanto pre messo, il primo moti vo è inammissibile e comunque infondato.  10.1. ### sulla questione ha motivato osservando che la normativa non prevede l'obbligo di consegnare alla parte il verbale redatto dal “capo panel” n ello svolgimento de lle analisi organolettiche, costituente atto inte rno, che tutti i report delle analisi erano stati consegnati alla parte in sede di sottoscrizione del verbale di controversia do ganale e che la ### avrebb e comunque potuto richiedere copia del verbale di analisi mediante istanza di accesso agli atti, impugnando l'eventuale diniego dinanzi al ### ice amministrativo per farne va lere eventuali profili di illegittimità.  10.2. La ricorrente, argome ntando sulla censura, osserva che in realtà aveva inteso dolersi «non ### della mancata consegna del verbale di analisi, bensì della stessa inesistenza - o, comunque, della non provata esistenza - del verbale med esimo, dato che quest'ultimo non era stato neppure pro dotto in giud izio d a controparte, cui spettava l'onere di dimostrare al ### tributario la puntuale e corretta verbalizzazione della prova organolettica da parte del capo panel», aggiungendo che la mancanza del verbale determinerebbe invalidità del test ai sensi dell'art. 43, comma 1- ter.5, del D.L. n. 83/2012. In questo modo, però, la censura, da un lato, devia dal paradigma della violazione di legge per introdurre un 16 di 36 profilo di vizio motivazionale, ponendo un prob lema di interpretazione della domanda data dal giudice di merito che non è sindacabile in sede ###on sotto il profi lo del viz io della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. ### del 2024; Cass. n. 2373 del 2008); dall'altro, introduce una questione che ha carattere di novità, non risultando che fosse stata eccepit a, tra i motivi del ricorso introduttivo, l'invalidità del test per inesistenza del verbale.  10.3. In ogni caso, la deduzione dell'invalidità del test di prima istanza, in mancanza dell'ostensione del verbale delle operazioni, appare infondato.  10.3.1. Sul piano della normativa comunitaria, il punto 7.1.  dell'### al ### CE n. 2568/91 prevede che il capo panel «### un rendico nto relativo agli aspetti sopra citati, in cui dichiara che la prova si è svolta nel rispetto delle condi zioni previste» senza p rescrivere specifiche formalità né prevedere un obbligo di consegna dello stesso alla parte, rimanendo i risultati del rapporto di prova a sua disposizione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 241/90.  10.3.2. Nel diritto interno, l'art. 43, comma 1 ter.5 del d.l.  83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (nella versione vigente ratione temporis, come modificato dall'art. 18 della legge del 30/10/2014 n. 161), dispone che: «Ai fini della validità delle prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi: a) numero del verbale; b) data e ora del prelevamento dei campioni; c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti; d ) nominati vo del capo del com itato di assaggio responsabile della prep arazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazi one organolettica dell'olio di o liva vergine, di cui al regolamento (### n. 2568/91 della ### dell'11 luglio 17 di ###, e successive modificazioni; e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2; f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori; g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3; h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova». Tale disposizione però si applica alle analisi organolettiche effettuate sugli «oli di oliva extravergini che sono etich ett ati con la dicitura "### o "italiano", o che comunque evocano un'origine i taliana …» La n orma è, d unque, come da titolazione, volta a tutelare specificamente il ### in ### Ai sensi d ell'art. 43 1-quater, poi, «[…]per effettiva or igine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale».  10.4. Posto quanto sopra, il giudice d'appello ha correttamente ritenuto che l'obbligo di consegnare il rendiconto non fosse previsto dal ### CE n. 2568 del 1991 né tantomeno sanzionata la mancata consegna del lo stesso, fatta salv a la facoltà della p arte di richiederne copia al ### ratorio d i analisi (ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legg e n. 241/90), richiesta nella sp ecie non effettuata dalla società - secondo quanto affermato dalla sentenza con una valutazione di merito non sindacabile in sede ###ogni caso, l'invalidità del test di prima istanza sarebbe irrilevante perché non vi è stata conferma dell a classific azione nepp ure da parte di u na dell e due controan alisi, cosicché comunque «le caratteristiche organolettiche dell'o lio non possono considerarsi conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata».  11. Il secondo motivo è inammissibile.  11.1. Ricorre una c.d. “dop pia conforme” - che preclud e l'impugnazione ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., salva la dimostrazione che le ragioni di fa tto poste rispet tivamente a fondamento della decisione di primo e di secondo grado siano tra 18 di 36 loro diverse (cfr., tra le ultime , Cass. n . 3 2019 del 2024) - e, comunque, la circostanza dedotta (secondo cui vi era stata formale richiesta all'### del verbale relativo al primo test) non ha carattere di “fatto storico decisivo” (come richiesto in relazione alla censura ex n. 5 dell'art. 360 comma 1 c.p.c., per tutte, n. 17005 del 2024); infatt i, come ris ulta dalla motivaz ione della CGT sulla qu estione, la d ecisione si regge su una pluralità di argomenti che non hanno omesso l'esam e della circostan za evidenziata, in riferimento alla quale si è segnalato che il rimedio era costitu ito dal ricorso al giudice ammin istrativo in caso di diniego.  12. Il terzo motivo è inammissibile e comunque infondato.  12.1. Della questione q uest a Corte si è già occupata, rigettandola con una duplice mo tivaz ione: in primo luog o, si è osservato che quando si prevede che d elle due controanalisi «almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo ### membro di produzione dell'olio», la normativa si riferisce agli ### membri dell'### e tale non è, nel caso di specie, il ### produttore (la ###, nei confronti della quale non può valere una normativa interna dell'### (Cass. n. 18748 del 2020; Cass. 13081 del 2020; Cass. n. 24994 del 2023); inoltre, an che ne lla prospettiva indicata dalla ricorrent e, «l'esito non potrebbe comunque essere favorevole alla società, in quanto lo stesso art. 2, par. 2, cit., preved e che «Le caratteristi che in questione sono considerate conformi a q uelle dichiarate se le d ue controanalisi confermano la classificazi one di chiarata» (Cass. n. 18 748 del 2020). Pertanto, la conferma del degradamento proveniente anche da un solo laboratorio non a vrebbe comunque consentito il ribaltamento dell'accertamento doganale.  12.2. La questione è riprop osta sotto un diverso profilo ch e non supera la seconda ratio innanzi evidenziata ed è pure infondato perché la norma invocata («…..di cui al meno una d eve essere 19 di 36 eseguita da un pan el riconosciut o dallo St ato membro di produzione dell'olio») non prevede che uno dei due panel sia “dello” S tato di produzione de ll'olia ma sia riconosciuto “dallo” ### produttore: la partecipazione tanto dell'### quanto della ### al C.O.I. vincola e ntrambe al riconoscimento dei panel di altro ### membro accreditati dal C.O.I.  13. Il quarto mo tivo è in fondato in quanto non ricorre un omesso esame ma un rigetto implicito della questione, essendo la decisione assunta dalla CGT in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, così da comp ortarne logicamen te il rigetto (Cass. 12652 del 2020). L a questione del l'invalidità della prova per mancato rispetto del termine di cinque giorni è pure infondata nel merito. ###. 2 par. 3, secondo comma, del ### prevede che «### salve le disp osizioni d ella norma ### O 5555 e del capitolo 6 della norma ### 661, i campioni prelevati sono messi quanto prima al riparo dalla luce e da fonti di calore elevato e sono inviati al laboratorio per le analisi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quel lo del prelievo; altrimenti i cam pioni sono conservati in modo da evitarne i l degrado o il dann eggiamen to durante il trasporto o lo stoccaggi o in attesa di esser e inviat i al laboratorio». ### “altrimenti” fa comprendere che il termine di cinque giorni è ordinatorio e non perentorio, e non è condizione di validità della prova, indicandosi le cautele da osservare nel caso in cui il termine non venga rispettato.  14. Il quinto, il sesto e settimo motivo possono essere trattati unitariamente perché gravitano tutti intorno a l medesimo tema, quello del ruolo del giudice rispetto alla valutazione organolettica e della tutela dell'operatore. Essi sono per un verso inammissibili e per altro verso infondati.  14.1. I motivi sono inamm issib ili in primo luogo perché no n colgono il senso del decisum che è conforme al quadro normativo - regolamentare sopra esposto. 20 di 36 14.1.1. ### ha trattato la valutazione organolettica svolta proprio alla stregua di una prova tipizzata, svolgendo il controllo che la normat iva le consente: cioè ha va lutato, in concreto , il procedimento espletato, alla luce delle eccezioni sollevate dal ricorrente, e ha concluso per la correttezza del procedimento, così recependo il suo risultato , anche all'esito de lle due controanalisi, che aveva no confermato la non conformit à dello stesso al dichiarato. Correttamente ha escluso la valenza di prova a contrario delle certificazioni rela tive alle analisi commissionate da lla parte contribuente (per quanto svolte da laboratori “pubblici”), atteso che l'esatta corrisponden za della qualità del prodotto import ato e di quello riesportato può e ssere certificata, in forza dell a normativa comunitaria, solo da laborat ori siti n egli St ati membri (v. nello stesso senso, Cass., n. 18748 del 2020) incaricati dalle “### nazionali” in base alla procedura, nel contraddittorio con la parte interessata, puntualmente disc iplinata dall'art. 2, par. 2, del ### (### n. 2568/1991 e d all'### ch e prevede, al suo interno qualor a il panel di prima istanza non confermi la categoria dichiarata, l'incarico da parte delle autorità nazionali (o di loro rappresentanti), a richiesta dell'interessato, di altri panel riconosciuti per l'effettuazione di due controanalisi e, in ogni caso, la possibilità da parte dell'operatore, sempre all'interno della procedura tipizzata, di sindacare le modalità di svolgimento della prova medesima.  14.1.2. Altrettanto dicasi pe r gli ulteriori argomenti di prova proposti, che non sono idone i a dimostrare la conformità del prodotto alla categoria dichiarat a atteso che « Le caratteristi che organolettiche di un olio, ai sensi del primo comma, si considerano conformi alla categ oria di olio di oliva dichiarata se il panel d i assaggiatori riconosciuto dallo ### o membro ne conferma l a classificazione» ovvero, in caso di mancata conferma, «Le caratteristiche in questione sono conside rate conformi a que lle 21 di 36 dichiarate se le due controanali si confermano la class ificazione dichiarata».  14.1.3. Il quinto motivo, poi, è inammissibile laddove si censura la d ecisione con riferimento agli artt. 115 e 11 6 c. p.c.  perché «In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente ap prezzamento, dell e prove legali, ovvero abbia considerato come facenti p iena prova, recependoli senza apprezzamento criti co, eleme nti di prova soggetti invece a valutazione» (Cass. n. 1229/2019).  14.1.4. Il settimo motivo è inammissibile perché ricorre un a “doppia conforme” e perché le circostanze in fatto evidenziate non costituiscono fatti storici decisivi. La censura prevista dal novellato art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto st orico, principale o secondario, ossia di un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenza risulti d alla senten za o dagli a tti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia cara ttere decisivo (vale a dire ch e, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (Cass. 13024 del 2022; Cass. n. 14802 del 2017); non possono considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singo li e lementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice d i merito sulla base 22 di 36 delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. 10525 del 2022).  14.2. Il sesto motivo è pure infondato, atteso che il ### invero, non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, sepp ure non espressament e esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. n. 12131 del 2023). 
RICORSO n. 15460/23 RG 15. Con il primo motivo di ricorso l'### deduce «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi del punto 3 comma 1 dell'art. 360 cpc, per essere la Corte incorsa in contrasto con gli artt. 188 e 191 CDU» in quanto erroneamente la CGT aveva riferito l'importazio ne al deposito doganale in sospensione d'imposta mentre era al momento successivo del vincolo al regime di perfezionamento attivo che doveva essere riferito e verificato il rispetto degli obbligh i e delle condizioni pre visti per lo specifico regime e doveva essere accertata la qua lità della merce dalla dogana italiana; era a quel momento, quindi, che andava verificata la ricorrenza dell'esimente ai fini delle sanzioni secondo la disciplina di cui all'art. 303 del T.U.L.D. e dal d.lgs. n. 471/1997 e dall'art. 10 l. n. 212/2000.  16. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma1 n. 3 c.p.c., «violazione degli articoli 2, par. 2 e segg. del Reg. Ce 2568/ 91, 11 9, 120,124 del codice doganale de ll'unione 303 T.U.L.D. 6 ### 472.97 E 10 L 212.00 e 2697 del codice civile», perché erroneamente la CGT aveva riconosciuto la buona fede sulla base del risultato delle analisi effettuate presso il paese di espo rtazione; infatti, il regolam ento n. 2568/91 imp one allo 23 di 36 ### membro dell'unione europea di verificare la qualità dell'olio in entrata mediante u n panel di assagg iatori, sicché nessun effetto dispiega la certificaz ione dello ### d'origine, ed incomb e sull'operatore economico l'onere di dimostrare i presupposti della propria buona fede, cioè di un errore attivo che nemmeno usando la diligenza esattissima richiesta a un sogg etto professionale e imprenditoriale sarebbe stato riconoscibile.  17. Il primo motivo è ammissibile, non difettando di chiarezza e specificità (come eccepito invece dalla contribuente), ed è pure fondato; il secondo motivo resta assorbito.  17.1. Va premesso che ai sensi dell'art. 79 par.1 lett. c) del reg. n. 952/ 2013/UE (### sorge una obbligazione doganale all'importazione in seguito all'inosservanza di «una condi zione fissata per il vincolo di merci non unionali a un regime doganale o per la concession e, in virtu' dell'uso finale dell e merci, di un'esenzione dai dazi o di un'ali quota ridott a di dazio all'importazione». Ai sensi dell'art. 79 par. 2, lett. b), il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è quello in cui: «è stata accettata una dichiaraz ione in dogana che vincola le merci a un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizio ne stabilita per il vincolo de lle merci al regime in questione ..». ### l'art. 79 par. 4, «Nei casi di cui al paragrafo 1, lette ra c), il debitore è l a persona ten uta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la dichiarazione in dogana delle merci vincolate a tale regime doganale o per la concessione, a causa dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota di dazio all'importazione ridotta. ### una dichiarazione in dogana redatta per uno dei regimi doganali di cui al paragrafo 1, lettera c), e i dati richiesti ai sensi del la normativa doganale relativa alle condizio ni che disciplinano il vincolo delle merci a tale regime doganale forniti alle autorità doganali comportan o la mancata riscossione totale o 24 di 36 parziale dei dazi all'importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione in dogana e che era o avr ebbe d ovuto ragi onevolmente essere a cono scenza della loro erroneità».  17.2. In questo caso, l'obbligazione doganale azionata deriva dalla inosservanza di una condizione prevista per l'applicazione del regime doganale sp eciale del perfezionamento att ivo, essendosi accertato che la merce importata non era conforme ai parametri previsti per la classificaz ione come olio ext ravergine d'o liva, che rientra tra le «condizioni stabilite per il vincolo delle merci» al regime del perfezionamento attivo.  17.3. Va altresì rammentato che l'ordinamento comunitario in materia doganale, pur armonizzato sul piano sostanziale, non lo è, al contrario, riguardo a quello sanzionatorio, demandat o al la legislazione dei singo li ### mem bri, comunque tenuti - in line a generale, allorquando manchi una disciplina comune - al rispetto dei principi comunitari di legalità, tas satività, proporzionalità ed effettività. Ciò valeva sotto la vigenza del CDC (reg.  2913/1992), che non conteneva alcuna regolamentazione relativa al pian o sanzionatorio (Cass. n. 16625 del 2020; per la giurisprudenza unionale, si vedano, in particolare, Corte Giust.  8.5.2008, cause C-95/07 e C-96/07, ### C.G. 12.7.2 012, causa C-284/11, ### C.G. 19 .7.2012, causa C-263/11, ### C.G. 20.6.2013, causa C-259/12, ### -###; C.G. 17.7.2014, causa C- 272/13, ### ma continua a valere sotto la vigenza del CDU (reg. n. 952/2013), con la conseguenza che occorre riferirsi alla disciplina sanzionatoria dettata dagli artt.  302 ss. d.P.R. n. 43 /1973 (T.U.L.D.), no nché dal d. lgs.  472/1997 e dall'art. 10 della legge n. 212 /2000 (### d el contribuente) (v. Cass. n. 16665 del 2020).  17.4. Per l'inquadrament o normativ o del tema relativo al le sanzoni non può che farsi riferimento agli artt. 5, 6 e 10 del d.lgs. 25 di 36 n. 472/1997, corpus normativo - quest'ultimo - che, come è noto, è ispirat o ai principi sanzionato ri di mat rice penalistica, già codificati nella legge n. 689/1981. Segnatamente, per quanto qui interessa, l'art. 5 introduce il principio di co lpevolezza, sicché ciascuno risponde della propria azione o omissione, cosci ente e volontaria, a titolo di d olo o colpa grave, che sussiste «quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibi le dub itare ragionevolmente del significat o e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari»; l'art.  6, poi, p revede quale causa di non punibilit à l'errore sul fatto, quando la violazione ne sia conseguenza, sempre che l'errore non derivi da colpa. Occorre che «l'azione o l'omissione indicata dalla fattispecie sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compi uta con dolo o negligenza, ma, una volta dimostrata dall'autorità ammini strativa la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l'onere di prova dell'assenza di colpa, in virtù della presunzione posta dall'art. 3 della l egge 24 novembre 1981, 689» (Cass. n. 14030 del 2012; Cass. n. 13068 del 2011; Cass. 22329 del 2018).  17.5. Tanto premesso, la questione posta con il primo motivo, laddove distingue tra deposito doganale e sottoposizione al vincolo del perfeziona mento attivo, quale primo momento in cu i si può parlare di “importazione” della merce con verifica delle condizioni per l'applicazione del regime speciale, è fondata dovendo si aver riguardo al re gime de l perfezionamento attiv o a seguito della dichiarazione doganale, che costituisce il presupposto per l'applicazione delle sanzioni applicate ex art. 303 e segg. T.U.L.D.. 
I ### d'appello, invece, si sono limitati a valutare le circostanze esistenti al momento dell a introdu zione della merce in ### osservando che la società ricorrente aveva «provato di avere fatto quanto era in lei, an che te nuto conto d ella sua capacità 26 di 36 professionale e del grado di diligenza esigibile, per ritenere corretta al momento della importazione la corrispondenza dell'olio importato alla categoria dichiarata: olio extra vergine di oliva»; non solo «le analisi chimico-fisiche effettuate ne l paese di produzione (come peraltro quelle po i effettuate in ### e videnziavano parametri propri di tale categoria ma anche il ### eseguito nel paese di produzione presso un laboratorio accreditato C.O.I. (organismo di cui fa parte anch e l a ### a) aveva evidenziat o caratterist iche organolettiche proprie dell'olio extravergine» . Da ciò la ### ha concluso che la società avesse «ragionevoli motivi per ritenere la corrispondenza dell'olio importato a quello dichiarato, tanto più che il prezzo pagato sembra rientrare in quelli praticati sul mercato per olio extravergine di oliva».  17.6. La Corte non ha correttamente impostato la questione, laddove ha escluso la colpa dell'importatore dichiarante per il solo fatto che si era affidato alla documentazione formata nel ### di origine, confermata dalle analisi commissionate dallo stesso importatore prima del trasporto in ### perché seco ndo la normativa unionale sopra riportata il dichiarante è tenu to al «rispetto delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci» (v. art.  79 cit.), il che implica una respon sabilità assai più estesa e una valutazione, ai fini dell'esonero dalla colpa, che non può limitarsi alla considerazione dei fatti precedenti all'introduzione della merce nel ### perché ad essi sono seguiti sino all'apertura del regime di perfezionamento una serie di operazioni (trasporto, conservazione e miscelaz ione) nella diretta respo nsabilità della P ietro ### come riconosciuto dalla stessa Corte di ### - che, pur tuttavia, non ne trae le conseguenze logiche e giuridiche corrette - laddove osserva che le difettosità rilevata a distanza di tempo dalle analisi compiut e in ### a, la cui erroneità n on era stata contestata dall'### né comunque accertata, poteva esser derivata da fatti successivi. 27 di 36 18. Con il pr imo motivo di ricorso i ncidentale si ded uce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza perché inficiat a dalla violazione dell'art. 39, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/19 92 in quant o i G iudici d'appello non hanno disposto la sospensione del p resente giu dizio in attesa della definizione con sentenza passata in g iudicato della controversia pregiudicante, sorta dall'impugnazione della dec isione prot.  22559/RU.  19. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c. - «oppure, laddove si ravvisasse una pur sintetica pronuncia, perché fornita di motivazi one apparent e, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l 'art. 1, comma 2, de l D.Lgs. n . 546/199 2 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art. 111, commi 6 e 7, della ### -, in ordine alle censure, dedotte con il secondo e il terzo motivo d'appello, con le quali la contribuente si doleva dell'illegittimità del presupposto atto di declassam ento d ell'olio per inosservanza della procedura prevista dalla legge p er l'analisi organolettic a (c.d. panel test) e dell'inattendibilità in concreto della medesima prova organolettica. 
Anche in caso d i rigett o del p rimo motivo, la sen tenza sarebbe comunque nulla per omessa pronuncia sulle doglianze con le quali la contrib uente lamentava l'illegittimità del pre supposto atto di riclassificazione dell'olio di oliva per violazione dell a procedura prevista dalla legge per lo svolgimento dell'analisi organolettica e l'inattendibilità in concreto della medesima analisi.  20. Con il te rzo motivo si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43, comma 1-ter.5, del D.L. n. 83/2012, nonché dell'### del ### C.E. n. 2568/1991, anche in relazione all'art . 2697 28 di 36 c.c. e all'art. 115 c. p.c., laddove la CGT ha statuito che il ### C.E. n. 2568/1991 non p revedrebbe l'ob bligo di consegnare alla parte il verbale redatto dal “capo panel” durante lo svolgimento dell'analisi organolettica e che sarebbe semmai onere della parte richiederne copia mediante istanza di accesso agli atti.  21. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'esistenza di una formale richiesta da parte della ### all'### delle ### di ### di produrre il verbale della pro va organolett ica in prima analisi con esito di declassamento dell'olio.  22. Con il qu into motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### C.E. n. 2568/1991 e degli artt. 1, 2, 19, 20, 22 e dell'allegato B, paragrafo I.A.a ).i) d ell'### internazionale del 2015 sull'o lio di oliva e le olive da tavola, pubblicato nella ### dell'### il 28 ottobre 2016 (L. n. 293/4) a seguito della Decisione U.E. 2016/1892 del ### del 10 ottobre 2016, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria da parte deg li ### mem bri dell'U.E. del pred etto ### internazionale a decorrere dal 1° gennaio 2017, laddove la CGT ha escluso la necessità, ai fini della validità dei test di assaggio commissionati dall'### dogan ale, che almeno una delle due controanal isi organolettiche veng a affidata allo «### membro di produzion e dell'oli o», sulla considerazione che sia l'### (in rappresentanza di tut ti i suoi ### i membri produttori di olio d'oliva) sia l a ### a aderiscono entrambe al ### e che la normativa promanante da tale organizzazione int ernazionale - tra cui, per quanto specificamente rileva, la norma C.O.I./T.20/Doc. n. 15/Rev.7 (anche nelle versioni ###8 e Rev.9), di tenore pressoché analogo 29 di 36 all'art. 2, paragrafo 2, del Reg olamento C.E. n . 2568/19 91 - vincola i suddetti ### 23. Con il sesto m otivo si de duce, in relaz ione all'art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., con riferimento all'ulteriore vizio procedimentale, anch'esso determinante l'invalidità della prova organolettica svolta in sede d i prima a nalisi, consiste nte nell'avve nuto decorso, tra il prelievo dei campioni e quello dell'arrivo degli stessi al laboratorio in cui è stato svolto il primo panel test, di un periodo superiore a quello massimo di cinque giorni previsto dalla legge.  24. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### ento C.E. n . 2568/1991, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la CGT ha trattato, di fa tto, l a prova organolettica svolta nel rispetto dello “schema procedu rale” delineato da l legislatore comunitario alla stregua di una prova legale, che, come tale, non ammette una prova contraria che esuli dai passaggi “rigidamente procedimentalizzati” dalla stessa disciplina sovranaziona le, recependo i suoi risultati senza un effettivo apprezzamento critico e senza pren dere in considerazione gli elementi di segno contrar io offerti dalla società.  25. Con l'ottavo motivo si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 4, c.p .c., nulli tà della sente nza perché fornita di motivazione meramente apparen te, in violazione degli artt. 36 , comma 2, n. 4 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art.  111, commi 6 e 7, della ### laddove i ### d'appello, motivando per relationem con riferimento alla pronuncia resa nel giudizio sull'atto di d eclassamento, hanno aff ermato che la 30 di 36 contribuente non avrebbe «prodotto alcuna prova in grado di inficiare il risultato del panel test», dato che quest'ultim o «è contrastato solo con altre analisi, effettuate però al di fuori dello schema procedurale individuato dal legislatore comunitario». Così esprimendosi, però, il Collegio re gionale non ha espost o alcuna effettiva motivazione circa l'asserita insussistenza di prove in grado di inficiare l'esito del panel test.  26. Con il no no motivo si dedu ce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, che, se effettivamente valutati, avrebbero disvelato l'inattendibil ità delle prove organolettic he effettuate dall'### delle ### ossia: i) la congruità, rispetto al prezzo di mercato dell'olio extravergine, del costo sostenuto per l'acquisto dell'olio tunisino; ii) la mancata indicazione specifica del presunto difetto in sede di prima analisi; iii) gli esiti delle analisi condotte privatamente da ### presso laboratori di analisi accreditati, nient'affatto valutati dai ### d'appello, anch e sul falso presu pposto giuridico della presunta irrilevan za di dette analisi “private” nell'ambito della procedura dettata dalla legge.  27. Con il decimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza perché inficiata dalla violazione degli artt. 115, 116 e 122 c.p.c., essendosi i ### d'appello sostanzialmente rifiutati di prendere in considerazione le certificazioni rilasciate dalle ### - anche doganali - tunisine e attestanti la qualità extravergine dell'olio di oliva importato d a ### sul presupp osto che tale d ocumentazione sarebbe stata prodotta in giudizio senza la t raduzione in lingua italiana e no n risulterebbe quindi “comprensibile e valutabile”, siccome redatta “in arabo e parzialm ente in francese”, così viola ndo le n orme processuali censite in rubrica e il principio second o cui “deve recisamente escludersi che il giudice possa rifiutarsi di esaminare una prova documentale sol perché non tradotta”. 31 di 36 28. Con l'undic esimo motiv o si ded uce, in relazione all'art.  360, comma 1, n. 3, c.p.c.), violazione e/o falsa applicazione degli artt. 119 e 120 del ### U.E. n. 952/2013, per aver negato la ricorre nza di un errore “attivo” d a parte dell e “autorità competenti”, che può essere “ qualsiasi autorità” - quindi, addirittura autorità diverse da quella doganale - “la qual e, nell'ambito delle sue competenze, fornisce elementi rilevanti per la riscossione dei dazi doganal i ed è quind i idonea a sus citare il legittimo affidamento del debitore” e, quindi, anche il laboratorio ufficiale del ### ero dell'### della ### accred itato presso il ### (di cui fa parte anche la ###.  29. Con il do dicesimo mo tivo si ded uce, in relazione all'art.  360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza perché fornita di motivazione meramente apparen te, in violazione degli artt. 36 , comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 54 6/1992 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art.  111, commi 6 e 7, della ### laddove la CGT ha sostenuto, sempre con riferimento ai pre supposti per l'applicabilità dell'ar t.  119 del Rego lamento U. E. n. 952/2013, che «non risultereb be accertato» che le analisi organolettiche effettuate sull'olio di oliva prima della partenza dalla ### «non fossero corrette» e, quindi, «che ci sia st ato un errore [dell'### tunisina], dat o che le analisi in ### so no state eff ettuate a distanza di t empo dall'importazione, dopo che l'olio aveva subito manipolazi oni autorizzate in regime di perfezionamento attivo», senza indicare gli elementi di prova da cu i ha tratt o il proprio convinc imento circa l'asserita anteriorità d elle “manipolazioni” rispetto al campionamento e circa l'idoneità delle stesse a determinare persino una modifica della qualità complessiva dell'olio. 32 di 36 30. Con il tre dicesimo mo tivo si ded uce, in relazione all'art.  360 comma 1 n. 4 c.p.c ,, null ità della pro nuncia per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere i ### regionali affermano che l'olio acquistato da ### che al momento dell'esportazione dalla ### av rebbe potuto essere eff ettivamente extravergine (con conseguen te insussistenza di un “err ore” esimente della autorità tunisina), potrebbe aver perso detta qualità e acquistato le deteriori caratteristiche del semplice olio “vergine” a seguito delle miscelazioni con olio comunitario cui la ### e ra autorizzata; miscelazioni che, sempre secondo il Collegio d'appello, sarebbero avvenute prima che l'olio venisse campiona to ed esaminat o dall'### doganale di ### così giudicando sulla base di prove non introdott e dalle parti, atteso che la stessa Amm inistrazione doganale resistente non ha mai fornito in giudizio alcun riscontro del fatto che le presunte miscelaz ioni sono avvenute prim a de l campionamento dell'olio da parte dell'### delle ### di ### tanto meno l'### ha chiarito come e perché dette miscelazioni (autorizzate fino all'aggiunta massima di un 3% di olio extravergine di origine comunitaria) potessero comportare il declassamento a “vergine” dell'intero quant itat ivo risultante dalla miscelazione.  31. Il primo e il s econdo motivo risultano inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse una volta disposta la riunione tra i due giudizi.  32. I motivi dal terzo al nono riproducono i medesimi motivi di cui al ricorso contro la sentenza n. 52/2023 e, per essi, valgono le motivazioni sopra esposte (parr. 9 - 14).  33. I motivi d al d ecimo al tredicesimo, possono essere esaminati congiuntamente e sono, per un verso inammissibili, e, per altro verso, infondati.  33.1. Va premesso che anche in tema di p erfezioname nto attivo l'esimente della buona fede può astrattamente configurarsi, 33 di 36 affermandosi che «In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell'imp ortatore, richiesto dall'art. 220, comma secondo, lett. b), d el ### n. 2913 del 199 2 12 9383/17 R.G. (cosiddetto ### doganale comunit ario), ai fini dell'esenzione della contabilizzazione 'a posteriori', non ha valenza esimente 'in re ipsa', ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore di buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, e che, per assume re rilievo scrimi nante, deve essere in o gni caso imputabile a comportamento attivo dell e autori tà doganali, non rientrandovi quello indott o da dichiarazioni inesatte dello stesso operatore» (Cass. n. ### del 2019; v. anche Cass. n. 5518 del 2013 e, soprattutto, Cass. n. 4918 del 2013, sempre in tema di perfezionamento attivo).  33.1.1. ###. 220 del CDC trova la disposizione corrispondente nell'art. 119 del CDU (v. Tavola di corrispondenza allegata al CDU e quella allegata al ### 450/2008), secondo cui «1. In casi diversi da que lli di cui all'articolo 116, p aragrafo 1, second o comma, e diversi da quell i di cu i agli articoli 117, 118 e 1 20 si procede al rimborso o allo sgravio d ell'im porto del dazio all'im portazione o all'esportazione se, per un errore delle auto rità competenti, l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialme nte notificata era inferiore all'imp orto dovut o, purché sussistano le seguenti condizioni: a) l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debi tore, e b) il debitore ha agito in buona fede»; secondo lo stesso art. 1 19 par. 3, poi, «### il trattamen to preferenziale delle merci è concesso in base a un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese o di un territo rio non facent e parte del territorio doga nale dell'### il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costi tuisce un errore che non p oteva 34 di 36 ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'espo rtatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebb ero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddi sfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattame nto preferenziale. Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle o perazioni commerciali in q uestione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale».  33.2. ### ha osservato quanto segue: «la Corte ritiene che non sia dimostrato un errore dell'autorità doganale straniera e ciò a prescindere da ogni considerazione circa l'applicabilità dell'art. 119 reg. cee a paesi non membri. Peraltro non è nemmeno accertato che le anal isi del pro dotto effettuate prima della partenza non fossero corrette, e quindi che ci sia stato un errore, dato che le analisi in ### sono st ate effett uate distanza di tempo dall'importazione, dopo che l'olio aveva subito manipolazi oni autorizzate in regime di perfezionamento attivo».  33.2.1. A fronte di questa motivazio ne sono inammissi bili, perché non colgono la ratio decidendi della sentenza, le doglianze della ricorrente che insiste per la rilevanza della documentazione proveniente dalla ### attestante la qualità di olio extravergine d'oliva oggetto d i importazione, lamentando che la CGT avrebbe rifiutato di esaminare la conforme certificaz ione dell'### tunisina e avrebbe ritenuto provate le manipolazioni del prodotto, prima del campionamento, che avevano alterato natura e qualità dell'olio.  33.2.2. I ### d'appello, più che rifiutarsi di esaminare la certificazione dell'### doganale straniera, ne hanno segnalato l'irrilevanza: anche ragionando sul presupposto che la certificazione 35 di 36 dell'### tunisina asseveri che la merce esportata era olio extravergine d'oliva, correttam ente osservano che non sono comunque dimostrati i presupposti dell'esimente. Atteso che quella certificazione si è comunque rivelat a inesatt a, sulla base delle valutazioni organolettiche svolte dai competenti organi dello ### importatore per come stabilito dalla normativa comunitaria (reg. 
Cee n. 2568/91), era onere dell'importatore, da un lato, provare l'”errore attivo” dell'Au torità extra UE (cioè che «le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebb ero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddi sfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattame nto preferenziale») - rimasto del tutt o indimost rato, non essendosi nepp ure accertato che le analisi svolte in ### non fossero corrette - e, dall'altro, dimostrare di aver agito «per la durata delle operazioni commerciali in questione…con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale». Prive di rilievo, in que sto senso, sono anche le questioni sull a pro va ci rca le manipolazioni del prodotto prima d el test, perché era comunque onere dell'importatore , per andare esente da responsabilità, dimostrare di aver agito con diligenza durante tutta la durata delle operazioni.  34. Conclusivam ente, si deve accogliere il primo motivo di ricorso dell'Age nzia, assorbito il secondo, e si devono rigett are i ricorsi dell a società, cassando di conseguenza la senten za 54/2023 con rinvio al giudice del merito.  p.q.m.  riuniti i giudizi ind icati in epigrafe, accoglie il prim o motivo di ricorso dell'Age nzia, assorbito il secondo, rigetta i ricorsi della società, cassa di con seguenza la sentenza n. 54/2023 con rinvio alla Corte di g iustizia tributaria di secondo grado dell'### in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 36 di 36 Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Bruschetta Ernestino Luigi, La Rocca Giovanni

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 41892/2021 del 29-12-2021

... finiscono per sollecitare questa Corte ad esprimere valutazioni che sono riservate al giudice del merito il quale ha valutato gli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta per giungere alla conclusione che la stessa fosse di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto. 7. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso ###-2019 proposto da: ### elettivamente domiciliata in #### 69, presso lo studio ell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### e ### - ricorrente - contro ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'### presso i cui ### domicilia in ### alla ### PORTOGHESI n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 479/2019 della CORTE ### di BOLOGNA, depositata il ### R.G.N. 482/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal ###. ### il P.M. in persona del ###. ### visto l'art. 23, --a 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG ###/2019 ### 1. La Corte d'Appello di Bologna ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede ###accoglimento del ricorso proposto da ### aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente il 22 novembre 2016 dal Ministero dello ### ed aveva condannato l'amministrazione a reintegrare la dipendente nel posto di lavoro in precedenza occupato ed a lorrispondere alla stessa, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate dalla data del recesso.  2. Il 30 gennaio 2012 la ### della Repubblica presso il Tribunale di Bologna aveva comunicato di avere esercitato, con richiesta di rinvio a giudizio, l'azione penale nei confronti della ### per il reato di truffa ai danni dello Stato in relazione ad assenze ingiustificate occultate attraverso la falsa attestazione della presenza in servizio. ###, ricevuta la comunicazione, aveva proceduto alla contestazione e contestualmente aveva sospeso il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n. 150/2009.  3. Con sentenza n. 50 dell'Il gennaio 2016 il Tribunale penale di ### all'esito del dibattimento, aveva condannato la ### alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, sicché l' ### aveva ritenuto di poter riattivare il procedimento disciplinare sospeso, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ed a ciò aveva provveduto con comunicazione dell'8 giugno 2016, alla quale, all'esito dell'istruttoria, aveva fatto seguito la delibera del 22 novembre 2016 di irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.  4. La Corte territoriale non ha condiviso le diverse conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale ed ha rilevato che l'amministrazione non era tenuta ad attendere la definizione del processo penale, perché anche nella vigenza dell'art. 55 ter, nel testo antecedente la modifica apportata dal d.lgs. n. 75/2017, era consentito al datore di lavoro pubblico la riattivazione del procedimento una volta acquisiti elementi sufficienti per dimostrare la fondatezza dell'addebito disciplinare. Ha aggiunto che il procedimento doveva essere concluso entro 180 giorni, termine rispettato nella fattispecie, sicché ha escluso le eccepite nullità di carattere formale.  5. Nel merito ha ritenuto l'addebito provato alla luce della produzione documentale (informativa di reato e verbali delle deposizioni rese in sede dibattimentale) e ne ha evidenziato la gravità, rilevando che le assenze ingiustificate si erano verificate con estrema frequenza ed erano state denunciate dagli stessi colleghi di lavoro, che avevano sollecitato le indagini penali. Ha aggiunto che l'appellata aveva 43/2019 prodotto, per giustificare l'assenza, documentazione sfornita di valenza probatoria perché priva di data certa e, pertanto, non aveva assolto all'onere della prova sulla stessa gravante quanto all'esistenza di una valida giustificazione.  6. Infine la Corte territoriale, rilevato che i fatti si erano verificati in epoca antecedente l'entrata in vigore dell'art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, ha escluso che le condotte potessero essere ricondotte alla fattispecie tipizzata dall'art. 13, punto 4, lett. g, del CCNL di comparto ed ha ritenuto che le stesse integrassero giusta causa di recesso sia ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. sia ex art. 13 comma 6 lett. d) del codice disciplinare.  7. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso ### sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, ai quali il Ministero dello ### ha opposto difese con controricorso.  ### ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l'infondatezza del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la «violazione ed errata interpretazione dell'art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001 (nel testo applicabile ratione temporis anteriormente alle modifiche di cui all'art. 14 lett. A del d.lgs. n. 75/2017) anche in relazione all'art. 27 della ### ed ai principi sul giusto processo di cui all'art. 111 ### ed all'art. 6 CEDU» e sostiene, in sintesi, che nella vigenza dell'art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 150/2009, l'amministrazione, una volta esercitata la facoltà di sospensione, non poteva riattivare il procedimento disciplinare ed era tenuta ad attendere la formazione del giudicato penale. Aggiunge che i fatti si erano verificati in epoca anteriore all'entrata in vigore del richiamato d.lgs. n. 150/2009 e, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l'art. 5, comma 4, della legge n. 97/2001 e la disciplina dettata dalla :3ntrattazione collettiva, che nella specie prevedeva (### 12.6.2003) la necessaria sospensione del procedimento disciplinare sino alla sentenza penale irrevocabile. 
Rileva, infine, che il Ministero non aveva acquisito alcun altro elemento rispetto a quelli già in suo possesso e quindi, attraverso la riattivazione, aveva finito per attribuire alla sentenza penale non definitiva gli stessi effetti di una sentenza di condanna irrevocabile, in violazione del principio costituzionale di non colpevolezza.  2. La seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita alla Corte territoriale la violazione degli artt. 55 bis e 55 ter del d.lgs.  2 RG ###/2019 165/2001, dell'art. 111 ### e dell'art. 6 CEDU per avere ritenuto applicabile al procedimento riattivato in assenza di giudicato penale il termine di 180 giorni previsto dall'art. 55 ter anziché quello di 120 giorni fissato dall'art. 55 bis, comma 4. La ricorrente, ribadito che la riattivazione era avvenuta in assenza di nuovi elementi, evidenzia che la disciplina dettata dall'art. 55 ter è applicabile solo qualora ricorrano tutti i presupposti indicati dal legislatore sicché alla ripresa disposta in assenza di giudicato, qualora ritenuta ammissibile, si applicano i termini del procedimento ordinario, spirati nella fattispecie in quanto il licenziamento era stato intimato dopo 164 giorni dalla riattivazione. Aggiunge che in ogni caso l'amministrazione era decaduta dall'esercizio del potere disciplinare in quanto occorreva tener conto anche dell'arco temporale già decorso fra l'apertura e la sospensione del procedimento.  3. Infine con il terzo motivo la ricorrente denuncia «violazione di legge per violazione dell'art. 2697 c.c. (principio dell'onere della prova) e per violazione dell'art.  2119 c.c. anche con riferimento all'art. 13 punto 4 lettera g) del ### 2002-2005 ( come integrato dall'art. 27 del ### 2006-2009) il tutto con riferimento agli artt. 4,35 e 97 ### e all'art. 49 CDFUE». Addebita alla Corte territoriale di avere affermato in modo apodittico che i fatti erano stati provati attraverso la produzione documentale e sostiene che quanto alle giustificazioni delle assenze, sottoscritte dal superiore gerarchico, il giudice d'appello si è limitato a richiamare la sentenza penale non definitiva senza chiarire le ragioni per le quali occorresse una data certa e, soprattutto, senza ammettere la prova testimoniale che avrebbe consentito di dimostrare la prassi seguita nell'ufficio. Aggiunge che in tal modo il giudice del merito ha finito per addossare al dipendente sanzionato l'onere della prova, pacificamente gravante dal datore il quale, in realtà, non aveva provato la :1-equentazione nell'orario di servizio del ### Infine rileva che, trattandosi di illeciti commessi in data antecedente l'entrata in vigore del d.lgs.  150/2009, il giudizio di proporzionalità doveva essere condotto sulla base del codice disciplinare all'epoca vigente che per la falsa attestazione della presenza in servizio prevedeva la sanzione conservativa della sospensione sino ad un massimo di sei mesi. 
Aggiunge: che ad altri dipendenti coinvolti nelle stesse indagini penali erano state inflitte sanzioni di minore afflittività; che l'impossibilità della prosecuzione del rapporto era smentita dall'arco temporale decorso fra la contestazione ed il licenziamento; che il giudizio di proporzionalità era stato espresso senza apprezzare tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dei quali occorre, invece, tener conto.  4. Il primo motivo è infondato in tutte le sue articolazioni.  3 RG ###/2019 Questa Corte da tempo ha chiarito che, in assenza di disposizioni transitorie, la isciplina del procedimento dettata dal d.lgs. n. 150/2009 si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per i quali gli organi dell'amministrazione, ai quali è demandata la competenza a promuovere l'azione disciplinare, acquisiscono la notizia dell'infrazione dopo il 16 novembre 2009, data di entrata in vigore della riforma ( n. 11985/2016 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. n. ###/2021; Cass. 6/2020; Cass. n. 28111/2019). 
Nello storico di lite si è evidenziato che l'UPD ha avuto notizia dei fatti commessi dalla ### solo nell'anno 2012, sicché erroneamente la ricorrente invoca la disciplina dettata dal contratto collettivo che prevedeva, all'art. 14 del ### 12.6.2003, la sospensione obbligatoria del procedimento sino alla sentenza penale definitiva. 
Basterà al riguardo richiamare il principio, già enunciato da questa Corte, secondo cui l'art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001, che ha reso la sospensione solo facoltativa in ragione della riconosciuta autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, costituisce, in forza dell'art. 55, comma 1, del medesimo d.lgs., norma imperativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 cod. civ. e pertanto la disciplina della sospensione non è derogabile ad opera della contrattazione collettiva (Cass. n. 6/2020 e Cass. n. 10224/2020).  4.1. Dalla ritenuta applicabilità dell'art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001 discende che l'amministrazione, una volta esercitata la facoltà di sospensione in ragione della complessità degli accertamenti da compiere, non era tenuta, per ciò solo, ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale. 
La disposizione sopra citata, nel testo applicabile ratione temporis, lì dove prevede che il datore di lavoro «può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale», deve essere interpretata tenendo conto della ratio della disciplina e delle ragioni che stanno alla base dell'affermata autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, che non giustificano il protrarsi della sospensione una volta che gli sviluppi del processo penale consentano la ripresa e la definizione dell'iniziativa disciplinare. E' stato, quindi, affermato, ed il principio va qui ribadito, che il giudicato penale segna solo il termine massimo finale della sospensione e non vincola l'amministrazione ad attendere l'irrevocabilità della sentenza penale (Cass. 12662/2019; Cass. n. 7085/2020; Cass. n. 10224/2020). Si è aggiunto che il d.lgs.  75/2017 (non applicabile alla fattispecie ratione temporis), con il quale il legislatore ha previsto che «il procedimento disciplinare può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il 4 RG ###/2019 procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo», non ha innoniato la precedente disciplina ma ha solo reso esplicita una regola già desumibile in via interpretativa dal testo previgente.  4.2. La possibilità di riattivare il procedimento a prescindere dall'irrevocabilità della sentenza penale di condanna non comporta alcuna violazione del principio di non colpevolezza sancito dall'art. 27 ###. 
Una volta venuta meno la regola assoluta della pregiudizialità del processo penale rispetto al procedimento disciplinare e risolto per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55 ter ultimo comma, artt. 653 e 654 c.p.p.), anche nell'impiego pubblico contrattualizzato opera il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'art. 27, comma 2, ### concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può essere applicato, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore suscettibile di integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto (Cass. n. 18513/2016; Cass. n. 13955/2014; Cass. n. 29825/2008). 
Non è, quindi, necessario attendere l'esito del processo penale né è impedito al datore di lavoro, prima, ed al giudice, poi, di utilizzare gli atti del processo penale, fermo restando che gli stessi dovranno essere oggetto di un'autonoma valutazione quanto alla rilevanza ed alla concludenza ai fini disciplinari. 
Ne discende l'infondatezza di tutte le censure mosse, con il primo motivo di ricorso, alla sentenza impugnata, che ha deciso la controversia facendo corretta applicazione dei principi sopra richiamati.  5. Parimenti infondato è il secondo motivo perché, una volta ritenuta legittima la riattivazione del procedimento ex art. 55 ter del d.lgs. n. 165/2001, anche a prescindere dall'irrevocabilità della sentenza penale, il termine entro il quale devono essere assunte le determinazioni conclusive non può che essere quello previsto dallo stesso art. 55 ter, nel testo applicabile ratíone temporis. 
In tal senso questa Corte si è già espressa nella motivazione della richiamata Cass. n. 12662/2019, con la quale si è osservato che, nell'ipotesi di riattivazione del procedimento in data antecedente la formazione del giudicato penale, non può operare il termine iniziale previsto dal comma 4 dell'art. 55 ter (che spiega effetti solo qualora l'amministrazione attenda l'esito definitivo del processo penale), mentre resta operante quello finale indicato dalla stessa disposizione, termine che decorre dalla ripresa del procedimento, ossia dalla data di rinnovo della contestazione.  5 543/2019 Priva di fondamento è, quindi, la tesi della ricorrente, secondo la quale sarebbe applicabile il termine previsto dall'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 ed inoltre occorrerebbe tener conto dell'arco temporale già decorso dalla data dell'originaria contestazione a quella di adozione del provvedimento di sospensione.  6. La terza censura è inammissibile nella parte in cui, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, censura l'accertamento di fatto riservato al giudice del merito che, sia pure con motivazione sintetica, ha ritenuto provato l'addebito contestato alla ### sulla base della documentazione prodotta e degli atti di indagine compiuti in sede penale. 
Occorre al riguardo ribadire che, ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare il giudice, quanto alla ricostruzione e alla rappresentazione dei fatti, può avvalersi, oltre che delle prove formate in sede dibattimentale, anche degli atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari, ivi comprese le sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria, senza che ciò leda il diritto di difesa perché la parte, nel giudizio civile, può sempre contestare i fatti storici accertati in sede penale ( cfr. fra le tante Cass. n. 20562/2018 e Cass. n. 5317/2017). 
Il motivo, poi, non coglie pienamente la ratio decidendí della sentenza impugnata in quanto la Corte territoriale, che non a caso ha richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. n. 18513/2016, non ha conferito valore di giudicato alla sentenza penale di primo grado, non irrevocabile, bensì ha ritenuto di dover pervenire alle medesime conclusioni espresse dal giudice penale quanto alla valutazione del materiale probatorio ed ha fatto propria la motivazione di quella pronuncia, alla quale ha rinviato per relationem. 
Si tratta di una tecnica motivazionale ritenuta ammissibile dalle ### di questa Corte che hanno escluso la nullità della sentenza motivata attraverso il richiamo ad atti processuali o provvedimenti giudiziari, anche eventualmente senza nulla aggiungere, sempre che in tal modo, come si verifica nella fattispecie, risultino comunque attribuibili al giudicante le ragioni sulle quali la decisione è fondata ( -J.u. n. 642/2015).  6.1. La censura è, poi, infondata nella parte in cui denuncia la violazione dell'art.  2697 cod. civ. perché correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che gravasse sulla ### l'onere di provare che l'assenza, accertata attraverso la valorizzazione degli atti del giudizio penale ed anche del principio di non contestazione (pag. 5 della motivazione), fosse stata giustificata dalla dipendente. 
Così ragionando il giudice d'appello non si è discostato dall'orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il datore di lavoro, sul 6 RG ###/2019 quale a norma dell'art. 5 della I. n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della condotta, «può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dall'assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possano giustificarla » (Cass. n. 16597/2018; negli stessi termini quanto all'impiego pubblico contrattualizzato Cass. n 18326/2016 e Cass. n. 17600/2021).  6.2. Escluso, quindi, l'errore di diritto denunciato con la terza censura, va detto che, quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale, il motivo è formulato senza il necessario rispetto degli oneri imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod.  proc. civ., perché la ricorrente, che pure ha trascritto nel ricorso i capitoli di prova formulati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, si è limitata ad asserire di avere reiterato in appello le istanze istruttorie (pag. 29 del ricorso), senza fornire ulteriori indicazioni e senza precisare in quale sede ###che termini fosse stata riproposta l'istanza di ammissione dei mezzi di prova, alla quale non fa cenno la sentenza impugnata che, nello svolgimento del processo, richiama solo le richieste istruttorie formulate dall'appellante. 
Occorre ribadire che nel rito del lavoro la parte appellata, vittoriosa in primo grado, deve manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie richieste istruttorie, sulle quali il primo giudice non si è pronunciato, ed a tal fine non è sufficiente un generico rinvio alle conclusioni dei precedenti scritti difensivi (Cass. n. 22687/2009; Cass. n. 3376/2011; Cass. 11703/2019). Corollario del principio è che nel giudizio di cassazione la censura inerente la mancata ammissione della prova sarà ammissibile solo qualora la parte alleghi e dimostri di avere formulato tempestivamente l'istanza e di averla reiterata in appello nei termini sopra indicati, condizioni, queste, che non ricorrono nella fattispecie. 
A ciò si deve aggiungere che va esclusa la decisività della prova articolata, in quanto volta solo a dimostrare le prassi seguite nell'### in merito alle modalità di autorizzazione dei permessi e delle assenze, non già a provare, come sarebbe stato necessario, che la documentazione prodotta, priva di data certa (la stessa ricorrente ammette che non era indicato l'anno di riferimento), si riferisse ai giorni oggetto della contestazione disciplinare e che fosse stata formata prima o subito dopo l'allontanamento dalla sede di servizio.  6.3. Infine non si ravvisa la denunciata violazione dell'art. 13, punto 4, lettera g) del ### 2002/2005 per il personale del ### come modificato dall'art.  27 del ### 14.9.2007, per il quadriennio 2006/2009.  7 . 3543/2019 Occorre premettere che la Corte territoriale, correttamente, ha escluso che nella fattispecie potesse trovare applicazione l'art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, inserito dal d.lgs. n. 150/2009, perché i fatti si erano verificati nella vigenza dell'originaria disciplina. Il criterio temporale richiamato al punto 4, che valorizza la data in cui la notizia di infrazione perviene all'### può essere applicato solo alla disciplina del procedimento, non già al regime delle sanzioni che, in quanto di carattere sostanziale, deve essere quello vigente al momento della commissione dell'illecito. 
Trova, quindi, applicazione l'art. 55 del d.lgs. n. 165/2001 che, nel testo originario, richiamava l'art. 2106 cod. civ. e rinviava alla contrattazione l'individuazione della tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, senza porre alcun limite alle parti collettive. 
Detto rinvio, limitato ma non posto nel nulla dal legislatore del 2009, è stato valorizzato da questa Corte per ritenere applicabile anche all'impiego pubblico contrattualizzato l'orientamento, formatosi in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze dei privati, secondo cui nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione (trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall'art. 12 della I. n. 604 del 1966), a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva ( cfr. fra le tante Cass. 8621 chiamata in motivazione da Cass. n. 15227/2020 con riferimento all'impiego pubblico contrattualizzato). 
Dal richiamato principio non si è discostata la Corte territoriale, perché il giudice d'appello non ha ritenuto di poter superare la previsione, asseritamente di miglior favore, prevista dalle parti collettive, bensì, esaminato ed interpretato il codice disciplinare da queste ultime dettato, ha escluso che la condotta, in ragione della sistematica reiterazione del comportamento illecito in un breve arco temporale, potesse essere sussunta nella fattispecie tipizzata dall'art. 13, comma 4, lett. g) ed ha, quindi, ritenuto integrata un'ipotesi di giusta causa di licenziamento, ravvisata dalle parti collettive nella «commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro» ( art. 13, comma 6, lett. d).  8 RG ###/2019 6.4. Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata, pur nella sua estrema sinteticità, sia pervenuta a conclusioni corrette, sicché è sufficiente integrarne la motivazione ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.. 
Il codice disciplinare che qui interessa, dopo avere richiamato in premessa il ### della gradualità e della proporzionalità della sanzione, assegna particolare rilievo alla reiterazione dei comportamenti illeciti, sicché non ha errato la Corte territoriale nell'affermare che la sistematicità della condotta di rilevanza disciplinare emersa nel breve arco temporale di osservazione ( si legge a pag. 5 della sentenza: ...  tredici volte nel solo lasso temporale dal 27 ottobre 2009 al 2 dicembre 2009 ed in molte più occasioni nel periodo precedente...) la connotasse di una gravità tale da renderla non sussumibile nell'ipotesi, per così dire «base», tipizzata dalle parti collettive. 
La previsione contrattuale sulla quale fa leva la ricorrente prevede la sanzione conservativa in relazione a «fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi ». Seppure le parti collettive abbiano fatto uso del plurale per descrivere la fattispecie tipica, nulla induce a ritenere che quel plurale voglia esprimere la necessità della reiterazione e della sistematicità della condotta ai fini dell'integrazione dell'illecito, che si realizza, evidentemente, anche con una sola manomissione o alterazione dell'attestazione di presenza. In tal senso orienta il confronto con altre fattispecie tipizzate (ad esempio quella della lettera e) nelle quali, invece, si fa riferimento espresso alla sistematicità ed alla reiterazione degli atti, sicché si deve ritenere che l'uso del plurale sia stato preferito al singolare al solo fine di stigmatizzare la pluralità e la diversità delle condotte attraverso le quali il sistema di controllo può essere eluso e di ricomprenderle tutte nella tipizzazione del codice disciplinare. 
Se, quindi, l'illecito disciplinare è integrato anche da un'unica attestazione non rispondente al vero, non ha errato la Corte territoriale nell'affermare che la sistematicità e la frequenza della condotta, unitamente alle altre circostanze poste in rilievo nella motivazione (cfr. pag.5), la connotassero di una gravità ben diversa rispetto a quella apprezzata, sul piano astratto, dalla previsione invocata dall'appellante e giustificassero la sussunzione nella fattispecie, più generale, descritta dallo stesso art. 13 alla lett. d) del comma 6. 
Si tratta di una conclusione che non contrasta con il principio richiamato nel punto che precede perché quel principio non può essere invocato qualora risulti che le parti collettive non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità 9 RG ###/2019 della sanzione espulsiva, ed è questo il caso che ricorre nella fattispecie nella quale l'intero codice disciplinare è incentrato sulla valorizzazione, ai fini dell'entità della sanzione, della reiterazione delle condotte illecite.  6.5. Le ulteriori censure sviluppate nel corpo del motivo quanto al giudizio di proporzionalità sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge finiscono per sollecitare questa Corte ad esprimere valutazioni che sono riservate al giudice del merito il quale ha valutato gli aspetti oggettivi e soggettivi della condotta per giungere alla conclusione che la stessa fosse di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto.  7. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto ### così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 ### estensore ### 

Giudice/firmatari: Manna Antonio, Di Paolantonio Annalisa

M

Tribunale di Pescara, Sentenza n. 150/2024 del 25-01-2024

... tutto verosimile che le stesse abbiano ingenerato valutazioni tecniche erronee e fuorvianti quanto a grafia e pressione grafica, e ciò tanto con riferimento alla sottoscrizione in contestazione quanto a quelle comparative. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di accertamento della falsità della firma apparentemente riconducibile al de cuius ### apposta in calce alla scrittura 22.10.2016, va senz'altro rigettata e, per l'effetto, la sottoscrizione in questione va dichiarata autentica. Seguono le statuizioni accessorie di cui all'art. 226 c.p.c., come da dispositivo. Spese di lite Le spese del procedimento incidentale di querela di falso seguono la soccombenza e sono liquidate come da d.m. 147/2022 (scaglione da 52.001 a 260.000 euro, fasi di studio, introduttiva, istruttoria, e decisionale, secondo i ### il: 18/03/2025 n.1586/2025 importo 208,75 Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 396/2024 del 25/01/2024 minimi tariffari per essere il valore del giudizio prossimo ai minimi dello scaglione di riferimento) in € 7.052,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap; quanto alle spese della CTU grafologica, le stesse sono poste (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### presidente dott. ### giudice dott. ### giudice rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1837-1/2021 R.A. TRA ### (cf ###), ### (cf ###) e ### (cf ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### giusta procura in atti; -#### (cf ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ###, giusta procura in atti; Registrato il: 18/03/2025 n.1586/2025 importo 208,75
Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 396/2024 del 25/01/2024 -###' Procuratore della Repubblica di ### -###: querela di falso. 
Conclusioni delle parti: all'udienza del 12.9.2023, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.  ### atto di citazione ritualmente notificato #### e ### hanno proposto opposizione, quali eredi di ### al d.i. n. 314/2021, emesso da questo Tribunale in favore dell'#### per l'importo di € 53.281,54 oltre interessi e spese, quale corrispettivo rimasto impagato dal de cuius per prestazioni rese dal professionista nei confronti dello stesso. 
In particolare, ed ai fini che qui interessano, il provvedimento monitorio opposto è stato emesso sulla scorta della scrittura privata 22.10.2016, nella quale il ### riconosceva, tra l'altro, che l'#### aveva un credito nei suoi confronti “per aver ricevuto l'incarico dallo stesso per effettuare la due diligence tecnica e amministrativa del capannone industriale sito in ### via ### 2, venduto alla ### (vendita auto), seguendo sia la parte tecnica delle concessioni con le eventuali varianti, sia le contrattazioni per la vendita, sia l'alienazione definitiva fino all'atto notarile”. 
Ciò posto, gli opponenti hanno eccepito, preliminarmente, la litispendenza tra il presente giudizio ed altro giudizio, già pendente tra le stesse parti innanzi alla Corte d'Appello di L'### (rubricato al 1157/2020 RG ed avente pure ad oggetto l'accertamento della sussistenza del credito per cui è causa), con conseguente incompetenza di questo Tribunale Registrato il: 18/03/2025 n.1586/2025 importo 208,75
Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 396/2024 del 25/01/2024 nonché, sempre preliminarmente, la nullità della domanda proposta per indeterminatezza della causa petendi ovvero, da ultimo e sempre in via preliminare, la prescrizione del credito fatto valere. 
Nel merito, hanno rilevato l'insussistenza del credito in questione, deducendo il mancato conferimento del relativo incarico ed il mancato svolgimento di attività professionali da parte del ### in subordine, hanno eccepito l'insussistenza del credito in parola per mancato adempimento, da parte dell'opposto, dell'obbligo di rendiconto, gravante a suo carico, quale mandatario, nei confronti degli eredi del mandante nonché, da ultimo, l'insussistenza, nel caso di specie, di un'ipotesi di solidarietà passiva tra gli eredi, rilevando che, al più, gli stessi avrebbero potuto rispondere del credito in questione non per l'intero, ma per la sola quota ereditaria spettante a ciascuno. 
Tanto premesso, la ### e i ### hanno chiesto di: “in via preliminare: revocare e comunque dichiarare nullo il decreto opposto, siccome richiesto ed emesso in patente violazione dei presupposti di legge; - In via altrettanto pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione di litispendenza, di cui al motivo sub 3) dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di ### e, quindi, revocare il decreto, in quanto competente era esclusivamente il Tribunale di Chieti dinanzi al quale è stata previamente proposta la domanda di accertamento del credito di cui al decreto ingiuntivo oggi opposto e, per l'effetto, dichiarare nullo il decreto e condannare parte avversa al pagamento delle spese di lite; - ### in via pregiudiziale, in accoglimento del motivo sub 2) dichiarare la nullità del ricorso e l'assoluta genericità e incomprensibilità, con ogni conseguente statuizione; Nel merito e in via preliminare, seppur condizionata al mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza del Giudice del decreto ingiuntivo, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto avverso ai sensi dell'art. 2956 n. 2 cc, accertando la conseguente inesistenza e comunque l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria. - Nel merito, nel caso di mancato ### il: 18/03/2025 n.1586/2025 importo 208,75
Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 396/2024 del 25/01/2024 accoglimento delle precedenti eccezioni pregiudiziali e preliminari, sempre previa revoca del decreto ingiuntivo, dichiarare infondata la pretesa creditoria azionata e, in particolare, l'insussistenza del credito adombrato dal ### e accertare che nulla devono gli odierni opponenti, in ragione del fatto che non vi è stato alcun incarico del dante causa degli esponenti in favore del ### né vi è stata alcuna attività professionale o di altra natura del ### nei confronti degli eredi ### - In via subordinata, in accoglimento dell'eccezione d'inadempimento dichiarare inesistente il credito azionato in via monitoria per difetto di rendiconto a carico del ### e in favore degli opponenti; In via di strettissimo subordine, sempre previa revoca del provvedimento monitorio, dichiarare infondata la domanda avversa, per violazione dell'art. 754 cc.- Vinte le spese di lite”. 
Si è costituito il ### il quale ha contestato le avverse deduzioni, rilevando, quanto all'eccezione di litispendenza, l'infondatezza della stessa, per avere parte attrice rinunciato, nel giudizio di gravame cennato, alla domanda di accertamento del credito per cui è causa; quanto alle eccezioni preliminari di nullità e di prescrizione del credito, ne ha contestato la fondatezza, invocando la scrittura privata cennata e deducendo che, concretandosi la stessa in un riconoscimento di debito, da un lato, non vi sarebbe stato, a suo carico, alcun onere di deduzione specifica e, dall'altro lato, vi sarebbe stata rinuncia, da parte dello stesso debitore, alla prescrizione, così come invocata dalla controparte. 
Nel merito, il professionista ha rimarcato la sussistenza del credito in parola, rilevando l'effettivo svolgimento delle attività in contestazione ed invocando, ai fini della determinazione del quantum, il parere di congruità rilasciato dall'Ordine degli ### di ### in relazione alla parcella professionale emessa; lo stesso ha, inoltre, contestato la fondatezza dell'eccezione di mancato adempimento dell'obbligo di rendiconto e di insussistenza della responsabilità solidale degli eredi.  ### il: 18/03/2025 n.1586/2025 importo 208,75
Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 396/2024 del 25/01/2024
Tanto premesso, parte convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta con conseguente conferma del d.i. opposto. 
Nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. gli opponenti hanno proposto, in via incidentale, querela di falso avverso la sottoscrizione, apparentemente riconducibile al de cuius ### apposta in calce alla scrittura privata cennata 22.10.2016. 
È stato, dunque, conferito incarico grafologico al ### Dott.ssa ###, al fine di verificare se la sottoscrizione in questione fosse o meno riconducibile alla mano del compianto ### All'esito del deposito della relazione, all'udienza del 12.9.2023 le parti hanno precisato le conclusioni sulla querela di falso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.   Querela di falso La domanda è infondata e, conseguentemente, va rigettata. 
Prima di entrare nel merito della questione, però, va preliminarmente rilevato che l'eccezione, sollevata dai querelanti, di nullità della consulenza tecnica espletata per violazione del diritto di difesa, per avere il CTU differito e, conseguentemente “iniziato e svolto le operazioni peritali in data ###, cioè in pieno periodo di sospensione feriale”, non consentendo la consegna delle scritture di comparazione, va senz'altro disattesa. 
Ed invero, come già evidenziato in udienza, dal tenore letterale della documentazione in atti non è evincibile, alcun differimento della data iniziale delle operazioni peritali fissata al 22.7.2022, ore 17:00, ma solo la dispensa (che ben poteva non essere condivisa dalla stessa parte attrice, che avrebbe potuto/dovuto chiedere contestualmente di essere presente) a presenziare “fisicamente” all'incontro, quale primo incontro e quindi inizio delle operazioni stesse. 
Difatti, con pec 22.7.2022, ore 13:17, il CTU comunicava ai difensori delle parti di voler considerare l'incontro del giorno “unicamente quale primo incontro necessario al fine di procedere alla nomina definitiva dei consulenti ### il: 18/03/2025 n.1586/2025 importo 208,75
Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 396/2024 del 25/01/2024 di parte”, stante la non necessità di effettuare un saggio grafico e di voler poi fissare un incontro successivo, “da considerarsi prosieguo delle operazioni peritali” al fine di visionare, tra l'altro, gli originali comparativi depositati presso il ### Lo stesso dicasi per il messaggio “whatsapp”, allegato dagli stessi querelanti, inviato al difensore degli opponenti poco dopo la PEC cennata, sempre in data ###, nel quale il CTU ribadiva il contenuto della comunicazione pec in questione, precisando che “i difensori ed i CTP sono dispensati dal venire, essendo necessario per questo inizio di operazioni peritali, che provvediate ad indicarmi chi sarà il CTP da parte di ciascuno” e che “appena avrò l'appuntamento dal notaio sarà mia cura concordare il prosieguo delle operazioni peritali”. 
Da ciò risulta evidente che le operazioni hanno avuto inizio il giorno stabilito del 22.7.2022 (ore 17.00). 
Quanto alla doglianza dei querelanti di non avere potuto consegnare le scritture di comparazione, si evidenzia che già in data 19 luglio 2022, gli stessi a mezzo del loro ### (Avv. ###, avevano provveduto a trasmettere al CTU la perizia grafologica del CTP con allegate le copie scansionate delle scritture comparative; all'esito di tale trasmissione il CTU aveva espressamente richiesto la consegna delle “scritture accluse”. 
Ebbene, il ### in risposta, aveva comunicato, quanto agli originali, che avrebbe dovuto “mandare” la cliente; quanto, invece, alle copie, che le stesse erano già state allegate alla perizia, salvo altre che avrebbe fatto avere al più presto. 
In poche parole, già prima dell'inizio delle operazioni peritali, parte attrice/querelanti non solo aveva contezza che la documentazione, così come consegnata, non era stata ritenuta dal Consulente bastevole, ma aveva, altresì, assicurato che si sarebbe attivata per mettere nella disponibilità di quest'ultimo quanto richiesto.  ### il: 18/03/2025 n.1586/2025 importo 208,75
Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 396/2024 del 25/01/2024 ### canto, va pure considerato che, invece, l'Avv.  ### , ### del querelato, il giorno 22 luglio 2022 aveva provveduto a consegnare regolarmente le scritture comparative presso lo studio del ### in conformità al programma dello stesso Consulente (circostanza che conferma la data di inizio delle operazioni peritali, come già sopra rilevato). 
È evidente, dunque, che, anche sotto questo profilo, non è configurabile alcuna lesione del diritto di difesa dei querelanti. 
Pertanto, l'eccezione preliminare di nullità della consulenza espletata va senz'altro rigettata. 
Passando, ora, al merito della questione, va rilevato che il ### all'esito di un analitico confronto tra la firma in verifica e quelle in comparazione (vale a dire, nello specifico: quelle estratte dall'atto notarile di compravendita del 28.12.2009- di cui al rogito del ### n. rep. ### e n. raccolta 9690- e quelle estratte dai depositi catastalidenuncia di cambiamento n. 16707 presentata il ### e denuncia di cambiamento 13122 presentata il ###), ha evidenziato che la sottoscrizione in contestazione condivide molte personalizzazioni con quelle comparative, quanto, in particolare, a “corrispondenze nell'ideazione grafomotoria e delle personalizzazioni letterali, livello estetico delle sagome, canalizzazione filiforme della pressione, analogo allineamento sul rigo di base, dell'orientamento assiale, della modalità coesiva tra le lettere e dei collegamenti”. 
Nello specifico, quanto alla firma in verifica, il Consulente ha, infatti, rilevato e dimostrato che: “-Il livello grafomotorio e il livello estetico delle sagome della firma in verifica a nome di ### rispetto ai modelli scolastici le lettere sono personalizzate da tratti esteticamente stilizzati e da forme ricercate. Il ductus procede curvilineo e scorrevole. Il livello grafomotorio è elevato con ideazione grafomotoria elegante, armoniosa ed esteticamente aggraziata; - ### pressoria e la canalizzazione: il quantum pressorio della mano che ha sottoscritto il nome ### il: 18/03/2025 n.1586/2025 importo 208,75
Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 396/2024 del 25/01/2024 ### è di leggera intensità e si caratterizza per una leggera inchiostrazione sia nei tratti discendenti (*pieni) che nei tratti ascendenti (*filetti) della firma, al punto che la scrittura appare all'occhio uniformemente sottile ed i collegamenti a volte diventano gesti aerei (collegamento tra la prima e seconda “p” del gruppo “pp”); -### grafica: l'autore della firma in verifica non cerca di modificare la propria espressione grafica di fondo, che risulta spontanea e vergata a mano libera; - ### sul rigo: la firma mantiene il rigo ma si discosta leggermente dal rigo ### con una lieve ascendenza, soprattutto negli engrammi di fine nome e cognome; -### assiale: assi letterali con inclinazione prevalentemente pendente; -La modalità coesiva: predomina la coesione tra le lettere rispetto alla modalità staccata e che si osserva dopo le “P” del nome e del cognome; - La morfologia e le peculiarità delle sagome letterali: si constata la presenza di sagome letterarie di calibro grande nelle maiuscole (la P del nome e del cognome) e calibro variabilmente piccolo nelle restanti lettere. Le lettere del nome sono sufficientemente leggibili nel nome mentre nel cognome, l'ideazione dello stesso sopprime alcune sagome letterali. Il tratto scrittorio procede con movenze leggermente pendenti con tendenza della parte finale del nome a diminuire il calibro per poi ampliarlo con la maiuscola del cognome; -### di alcuni engrammi e collegamenti: la lettera P: viene realizzata mediante un ovale collocato nella parte superiore, poi trafitto da un'asta elegante discendente fino alla zona inferiore e che realizza un risvolto angoloso verso la lettera successiva. Il gruppo “pp” del nome è realizzato a mo' di doppia “f” corsiva. - La lettera “i” elide il puntino superiore al corpo letterale. - La dimensione letterale del nome ### diminuisce armonicamente verso l'ultima lettera del nome, permettendo di inglobare il nome in una forma triangolare. -La “t” del cognome stilizzata è collegata alla lettera precedente mediante un personalizzato collegamento al vertice superiore dell'engramma che poi discende realizzando il corpo della t che poi torna in dietro per concludere il ### il: 18/03/2025 n.1586/2025 importo 208,75
Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 396/2024 del 25/01/2024 taglio della “t” del cognome. - Le lettere del nome sono sufficientemente leggibili, se pur personalizzate, mentre solo alcune delle lettere del cognome sono leggibili. - I collegamenti tra le lettere del nome e del cognome sono filiformi e procedono verso destra salvo per il peculiare taglio della “t” realizzato mediante un movimento a ritroso; - Il ritmo grafico della X non è né veloce, né eccessivamente lento, infatti, nell'ambito della sottoscrizione in verifica è possibile apprezzare una scorrevolezza compatibile con l'ideazione elegante e peculiare degli engrammi”. 
Quanto, poi, alle firme di comparazione, il CTU ha affermato che: “-
Caratteristiche di fondo dell'ideazione grafica del sig. ### rispetto ai modelli scolastici le lettere sono personalizzate da tratti esteticamente stilizzati e da forme ricercate. Il ductus è curvilineo e scorrevole. Il livello grafomotorio è elevato con ideazione grafica elegante ed esteticamente personalizzata. - ### pressoria e la canalizzazione: Il quantum pressorio della mano che ha sottoscritto il nome ### è filiforme, ovvero, di leggera intensità, caratterizzato per una leggera inchiostrazione sia nei tratti discendenti che nei tratti ascendenti della firma, al punto che la scrittura appare all'occhio uniformemente sottile ed i collegamenti a volte diventano gesti aerei (collegamento tra la prima e seconda “p” del gruppo “pp”).- ### sul rigo: la firma mantiene il rigo ma si discosta leggermente dal rigo ### con una lieve ascendenza, soprattutto negli engrammi di fine nome e cognome.- ### assiale: assi letterali con inclinazione prevalentemente pendente. Le “P” iniziali sono meno pendenti del resto delle restanti lettere.- La modalità coesiva: predomina la coesione tra le lettere rispetto alla modalità staccata, che si osserva sempre dopo le “P” del nome e del cognome.- La morfologia e le peculiarità delle sagome letterali: Si constata la presenza di sagome letterarie di calibro grande nelle maiuscole (la P del nome e del cognome) e calibro variabilmente piccolo nelle restanti lettere. Le lettere del nome sono più leggibili nel nome che nel cognome dove l'ideazione dello stesso ### il: 18/03/2025 n.1586/2025 importo 208,75
Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 396/2024 del 25/01/2024 sopprime alcune sagome letterali. Il tratto scrittorio procede con movenze leggermente pendenti con tendenza della parte finale del nome a diminuire il calibro per poi ampliarlo con la maiuscola del cognome.- ### di alcuni engrammi e collegamentila lettera P: viene realizzata mediante un ovale collocato nella parte superiore, poi trafitto da un'asta elegante discendente fino alla zona inferiore e che realizza un risvolto angoloso verso la lettera successiva. Il gruppo “pp” del nome è realizzato a mo' di doppia “f” corsiva. - Nella lettera “i” a volte si elide il puntino superiore al corpo letterale a volte no a volte il corpo della “i” si unisce col puntino della “i”- la dimensione letterale del nome ### diminuisce armonicamente verso l'ultima lettera del nome, permettendo di inglobare il nome in una forma triangolare.- ### assiale delle “P” maiuscole è leggermente pendente, mentre l'orientamento assiale della lettera successiva aumenta la pendenza rispetto alla “p” precedente. La “t” del cognome è collegato alla lettera precedente mediante un personalizzato collegamento al vertice superiore dell'asta della “t” che poi discende realizzando il corpo della lettera, tornado poi a ritroso per concludere il taglio della “t” del cognome. 
Le lettere del nome più leggibili di quelle del cognome che generalmente elide alcune lettere. I collegamenti tra le lettere del nome e del cognome sono filiformi e procedono verso destra salvo per il peculiare taglio della “t” realizzato mediante un movimento a ritroso. - Il ritmo grafico delle comparative - È variabilmente veloce ma mai lento, infatti, nell'ambito dell'universo delle sottoscrizioni comparative è possibile apprezzare una scorrevolezza compatibile con l'ideazione elegante e peculiare degli engrammi”. 
Ciò posto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Consulente ha così concluso: “lo scrivente c.t.u. ritiene che le risultanze emerse, numerose e pregnanti sul piano identificatorio permettono di concludere che la firma in verifica a nome del sig. “### Piersante” apposta in calce scrittura privata del 22/10/2016 sia riconducibile alla mano del de cuius sig.  ### il: 18/03/2025 n.1586/2025 importo 208,75
Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 396/2024 del 25/01/2024 ### con elevata certezza tecnica. Infatti, le variazioni grafiche tra la X e le comparative e tra le comparative stesse, rientrano nel range della spontaneità grafica del suo autore che non tenta minimamente di modificare la propria spontanea gestualità grafica individualizzante: la personale impostazione spaziale, l'ordine, la pressione e il ductus del tratto, l'orientamento assiale della firma, la variabilità intrinseca del calibro, ecc.”. 
Ebbene, ritiene il Collegio che le conclusioni in parola possono essere senz'altro condivise, poiché sorrette da argomentazioni puntuali e persuasive sotto il profilo metodologico, supportate da ricostruzioni analitiche nell'accertamento compiuto e rassegnate dopo un'accurata verifica della firma in contestazione e di quelle in comparazione. 
Quanto alle osservazioni sollevate dal CTP degli opponenti, il Collegio ritiene esaustive e plausibili le risposte fornite, al riguardo, dal ### Ed invero, come riscontrato da quest'ultimo, le copie delle scritture comparative allegate alla consulenza di parte attrice sono risultate essere di scarsissima qualità, con la conseguenza che è del tutto verosimile che le stesse abbiano ingenerato valutazioni tecniche erronee e fuorvianti quanto a grafia e pressione grafica, e ciò tanto con riferimento alla sottoscrizione in contestazione quanto a quelle comparative. 
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di accertamento della falsità della firma apparentemente riconducibile al de cuius ### apposta in calce alla scrittura 22.10.2016, va senz'altro rigettata e, per l'effetto, la sottoscrizione in questione va dichiarata autentica. 
Seguono le statuizioni accessorie di cui all'art. 226 c.p.c., come da dispositivo. 
Spese di lite Le spese del procedimento incidentale di querela di falso seguono la soccombenza e sono liquidate come da d.m. 147/2022 (scaglione da 52.001 a 260.000 euro, fasi di studio, introduttiva, istruttoria, e decisionale, secondo i ### il: 18/03/2025 n.1586/2025 importo 208,75
Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 396/2024 del 25/01/2024 minimi tariffari per essere il valore del giudizio prossimo ai minimi dello scaglione di riferimento) in € 7.052,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap; quanto alle spese della CTU grafologica, le stesse sono poste definitivamente a carico di parte attrice/querelante. 
Sul giudizio di merito.  ###, vista la necessità di proseguire il giudizio principale, fissa dinanzi al g.i. l'udienza del 21.2.2024, ore 10.00. 
Invero, sia che si intenda il rapporto tra il processo di falso e la causa di merito in termini di pregiudizialità-dipendenza (cfr. Cass. ord. 12035/2017), sia che si escluda che ricorra nel caso una ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico (ma solo in relazione all'utilizzo di uno strumento probatorio: Cass. ord. 15601/2015), una volta intervenuta la decisione del Collegio sul falso il giudizio di merito prosegue dinanzi al g.i. senza che il processo debba essere sospeso in attesa del passaggio in giudicato della decisione sulla querela (cfr. ordinanze Cass. cit.).  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. rigetta la querela di falso; 2. ordina la restituzione agli atti del fascicolo in oggetto della scrittura 22.10.2016 e dispone che a cura della ### sia fatta menzione della presente sentenza sulla predetta scrittura; 3. pone le spese della CTU definitivamente a carico degli opponenti; 4. condanna gli opponenti al pagamento delle spese del procedimento incidentale di querela di falso nella misura di € 7.052,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap; ### il: 18/03/2025 n.1586/2025 importo 208,75
Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 396/2024 del 25/01/2024 5. fissa dinanzi al g.i. l'udienza del 21.2.2024, ore 10.00, per il proseguimento del giudizio.  ### 23.1.2024 Il giudice est. 
Dott. ### presidente -Dott. #### il: 18/03/2025 n.1586/2025 importo 208,75
Ordinanza rimessione istruttoria n. cronol. 396/2024 del 25/01/2024

causa n. 1837/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Ursoleo Stefania, Di Fulvio Carmine

M

Tribunale di Genova, Sentenza n. 1417/2025 del 12-06-2025

... previsto dall' art. 16 della legge n. 203/1982; le valutazioni del consulente sono del tutto presuntive circa l' indicazione dei valori delle opere e dei materiali occorrenti per realizzare i manufatti e gli impianti descritti nella relazione peritale in assenza di qualsiasi documentazione non prodotta in causa dal conduttore circa l' effettivo costo sostenuto dall' affittuario per l' esecuzione dei manufatti oggi presenti sul fondo; le opere più importanti per la conduzione del bambuseto, come già sopra evidenziato, sono tutte abusive e non sanabili e ciò comporta non già un vantaggio per la locatrice bensì uno svantaggio e la necessità per la proprietà, una volta rientrata in possesso del fondo, di accollarsi ingenti costi per le attività di rimozione, demolizione e smaltimento degli impianti e manufatti abusivi al fine di ripristinare le condizioni originarie dei terreni; in tema di contratti agrari, “l'affittuario che abbia eseguito, sul fondo del locatore, opere non conformi alle norme edilizie e insuscettibili di sanatoria, non ha diritto ad alcun indennizzo ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203, la cui attribuzione sarebbe in contrasto con la (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di ### nella persona dei seguenti componenti: Dott.ssa ###ssa #### relatore ##### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 4449 /2022 promossa da: ### c.f. ###, elettivamente domiciliata presso l' ### che la rappresenta e difende; Ricorrente contro ### c.f. ###, in qualità di titolare dell'### di ### ( P.I. ### ), con sede in #### via Casali 62/ A, elettivamente domiciliato in ### 55 - ### presso l'### che lo rappresenta e difende; ### c.f. ###, elettivamente domiciliat ###/7 16043 ### presso l'### che la rappresenta e difende congiuntamente con l' ### A. Chiocca; Resistenti ***** Sulle seguenti conclusioni delle parti Per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo di Genova - ### agraria - contrariis rejectis -: - accertare e dichiarare che il contratto di affitto di terreno stipulato in data ### per cui è causa (doc. n. 1) è scaduto per decorso del termine in data ### e non si è più rinnovato e pertanto condannare l'impresa individuale ### di ### P.Iva ### corrente in ####, ### 62/A in persona del titolare alla riconsegna e/o rilascio immediato o in subordine al termine dell'annata agraria in corso alla ###ra ### dei terreni di cui al ridetto contratto di affitto di proprietà della ###ra ### e precisamente distinti al NCT del Comune di ### - ### 10 : mapp. 1879, 2020 e 2021 liberi e sgombri da tutte le opere e/o manufatti realizzati sui terreni di proprietà della sig.ra ### dal ### nel corso della durata del contratto e risultati non sanabili come da CTU del 27.11.2024 a firma ### Consiglieri e ### Crovo.  - respingere tutte le domande svolte nei confronti della ###ra ### sia da ### che dalla ###ra ### In ogni caso con vittoria delle spese anche forfettarie e dei compensi di lite”. 
In via istruttoria : senza che ciò possa comportare un'inversione dell'onere probatorio, e/o deroga alle norme sulle prove documentali, con riserva di formulare anche altri capitoli, anche in controprova nei termini di rito, si fa istanza per interpello del sig. ### e per prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova : 1) “Vero che buona parte del terreno oggetto del contratto di affitto per cui è causa e di proprietà della ricorrente è stato lasciato dall'affittuario negli anni in stato di totale abbandono e quindi incolto ( vedi doc n. 15 e doc. n. 16 ) ”; 2) “Vero che buona parte del terreno oggetto del contratto di affitto per cui è causa e di proprietà della ricorrente risulta ad oggi invaso da piante ed erbe infestanti cresciute ovunque ed in maniera incontrollata ( vedi doc. n.15 e doc. n. 16 )”; 3) “Vero che prima del contratto di affitto del 10.01.1989 tutti i fondi di proprietà della ricorrente e oggi occupati dal sig. ### erano totalmente coltivati a fiori “; ### altri indicarne anche in controprova, si indicano a testi i ###ri : - ### via ### 12/4, 16039 ####; - ### via ### 34, ####; - ### dott. ### via ### 3/33b, 16148 Genova” Per parte resistente ### “Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui agli atti di causa e previa rinnovazione della ### in via principale e/o riconvenzionale accertare e dichiarare l'avvenuto rinnovo del contratto d'affitto stipulato in data ### e ciò con scadenza alla data del 10/01/2034. 
In via riconvenzionale: voglia inoltre l'###mo Tribunale adito, per tutte le causali e titoli di cui alla narrativa, rideterminare il canone d'affitto dovuto dal sig. ### per l'anno in corso e condannare le resistenti alla restituzione delle somme eventualmente versate in eccedenza rispetto al canone legale effettivamente dovuto a decorrere dal 1990 ad oggi nella misura che risulterà dall'espletanda istruttoria; In via subordinata riconvenzionale e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della ricorrente, condannare quest'ultima e la sig.ra ### al pagamento in favore del sig. ### dell'indennità ex art. 17 della L. n. 203/1982 per l'aumento di valore del fondo oggetto del contratto d'affitto de quo in ragione delle addizioni e migliorie apportate allo stesso dall'odierno resistente e dal padre sig. ### nella misura indicata dal #### nelle osservazioni 11.11.2024 ( € 301.360,70 il minimo tra lo speso e il migliorato) ovvero nella somma maggiore o minore meglio ritenuta. In via istruttoria. Previa modifica dell'ordinanza 25.1.2023, si chiede l'###mo Tribunale adito voglia disporre CTU contabile che accerti a decorrere dal 1990 fino ad oggi la corretta rivalutazione del canone secondo quanto previsto dall'art. 10 della L. n. 203/1982 alla luce della illegittima rivalutazione e della riduzione dei beni oggetto di affitto per effetto dell'avulsione di parte del mappale 2021, della realizzazione della pista ciclabile sul mappale 2022 e della cessione a ### di porzione dei mappali come meglio rappresentate nella planimetria prodotta sul doc. 22. 
Si chiede inoltre l'ammissione della prova per interrogatorio della sig.ra ### e della sig.ra ### e per testi in relazione ai seguenti capitoli di prova: 1. Vero che nei primi giorni del giugno 2018 la sig.ra ### unitamente a suo marito sig. ### si è recata presso l'azienda dell'odierno resistente comunicando a quest'ultimo la propria volontà di rinnovare il contratto d'affitto de quo? 2. Vero che a seguito dell'incontro svoltosi nei primi giorni di giugno 2018, il ricorrente intratteneva numerose conversazioni telefoniche con il sig. ### finalizzate a trovare per la rinegoziazione del contratto d'affitto? 3. Vero che nei primi giorni di giugno 2019 il sig. ### incaricato dalla sig.ra ### in quanto marito di sua figlia, contattava il resistente al fine di programmare un incontro per discutere della possibilità di rinnovare il contratto d'affitto (cfr. doc.  5 che si rammostra al teste)? 4. Vero che in data ### il sig. ### quale rappresentante della sig.ra ### in qualità di marito della figlia di quest'ultima, si incontrava con il resistente innanzi il cancello dell'azienda di quest'ultimo per discutere della rinegoziazione del contratto d'affitto (cfr. doc. 5 che si rammostra al teste)? 5. Vero che al termine dell'incontro di cui al precedente capitolo. 4), le parti rimanevano intese che la sig.ra ### avrebbe, dopo la verifica di alcuni documenti, formulato al ricorrente una proposta circa la misura di un nuovo canone d'affitto (cfr. doc. 5 che si rammostra al teste)? 6. Vero che in data ### il sig. ### quale rappresentante della sig.ra ### in qualità di marito della figlia di quest'ultima, si incontrava nuovamente con il resistente innanzi il cancello dell'azienda di quest'ultimo al fine di proseguire la trattativa per la rinegoziazione del contratto d'affitto de quo (cfr. doc. 5 che si rammostra al teste)? 7. Vero che alcune porzioni di terreno rimangono temporaneamente libere a seguito della vendita delle piante che vi insistevano per poi essere nuovamente occupate da altre piante che vanno a sostituire le precedenti che sono state vendute? 8. Vero che prima il sig. ### e poi il sig. ### hanno apportato al fondo oggetto del contratto d'affitto le addizioni e le migliorie come meglio indicate nella perizia del geom. ### (doc. 18 che si rammostra al teste)? Si indicano quali testimoni i sigg.ri: ######## In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.” Per parte resistente ### “Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, a) respingere ogni e qualsiasi domanda, pretesa, istanza che fosse mossa nei di lei confronti; b) vinte le spese e competenze di lite” Motivi della decisione Con ricorso depositato presso la ### del Tribunale di Genova e ritualmente notificato ### nata a ### il ###, e residente in ####, ### 72/4, ha adito l' autorità giudiziaria per sentire accogliere le seguenti domande e conclusioni: “Piaccia all'###mo Tribunale adito - ### - contrariis rejectis: in via principale, accertare e dichiarare che il contratto di affitto di terreno stipulato in data ### è scaduto per decorso del termine in data ### e non si è più rinnovato e, pertanto, condannare l'impresa individuale denominata “### Italia”, P.I. ###, corrente in ####, ### 62/A, in persona del suo attuale titolare sig. ### (21.10.1970), alla riconsegna e/o rilascio immediato in favore della signora ### dei terreni di cui al punto A) delle premesse (### - foglio 10 - mappali 1879, 2020 e 2021); in via subordinata, accertare e dichiarare che il contratto di affitto di terreno, stipulato in data ### è scaduto per decorso del termine in data ###, e non si è più rinnovato, e pertanto condannare l'impresa individuale “### Italia”, P.I. ###, corrente in ####, ### 62/A, in persona del suo titolare ### alla riconsegna e/o rilascio in favore della signora ### dei terreni di cui al punto A) delle premesse (NCT ### - foglio 10 - mappali 1879, 2020 e 2021) alla fine dell'annata agraria in corso (novembre 2022). 
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”. 
A sostegno delle domande proposte la ricorrente ha allegato e dedotto: che, con un unico contratto di affitto di terreno, stipulato in data ###, ### e la signora ### quali proprietari, avevano concesso in allora ad ### quale affittuario, i seguenti terreni, siti nel Comune di #### A) terreno seminativo arborato, irriguo di proprietà del #### consistente in porzione del mappale 137, foglio 10, per una superficie di m/q 13360, e in porzione del terreno boschivo, distinto con il mappale 491 (1); B) terreno seminativo arborato irriguo, di proprietà della signora ### distinto al foglio 10, mappale 115, di m/q 7100 (oggi identificato a ### del Comune di ### al foglio 10, mappale 1399); che i terreni per cui è causa erano, come sono, a tutt'oggi occupati dall'impresa individuale “### Italia” di ### (subentrato, per donazione, a ###; che il contratto di affitto per cui è causa, stipulato in data ###, era scaduto dopo quindici anni, ma si era prorogato per altri 15, in assenza di disdetta, andando così a scadere in data ###; che, in vista di quest'ultima scadenza, le proprietarie ### ed ### con raccomandata a.r. del 26.5.2017 avevano comunicato all'affittuario ### di non voler più rinnovare il contratto all'indicata scadenza del 10.1.2019, invitando, pertanto, il signor ### F.W. al rilascio dei fondi; che, alla data del 10.1.2019, l'affittuario non aveva provveduto al predetto rilascio.  *****  ### si è costituita in giudizio così concludendo: “Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, a) respingere ogni e qualsiasi domanda, pretesa, istanza che fosse mossa nei di lei confronti; b) vinte le spese e comunque compensate nei confronti di chi di ragione” La resistente ha allegato che con successiva missiva inviata in data ### a mezzo raccomandata a.r. e in data ### a mezzo pec aveva dichiarato espressamente la propria volontà di porre nel nulla l' intimata precedente disdetta e che, conseguentemente, per la parte che attiene ad ### il contratto di affitto per cui è causa era tuttora valido ed efficace essendo l' affittuario rimasto nella detenzione degli immobili ed avendo continuato a corrispondere il canone per gli anni 2019-2020-2021-2022 ***** 
Il resistente ### in qualità di titolare dell' impresa ### di ### ( P.I. ### ) con sede in #### via ### 62/A, si è costituito in giudizio e ha così concluso: “Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui alla narrativa: in via principale e/o riconvenzionale accertare e dichiarare l'avvenuto rinnovo del contratto d'affitto stipulato in data ### e ciò con scadenza alla data del 10/01/2034. 
In via riconvenzionale: voglia inoltre l'###mo Tribunale adito, per tutte le causali e titoli di cui alla narrativa, rideterminare il canone d'affitto dovuto dal sig. ### per l'anno in corso e condannare le resistenti alla restituzione delle somme eventualmente versate in eccedenza rispetto al canone legale effettivamente dovuto a decorrere dal 1990 ad oggi nella misura che risulterà dall'espletanda istruttoria In via subordinata riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della ricorrente, condannare quest'ultima e la sig.ra ### al pagamento in favore del sig.  ### dell'indennità ex art. 17 della L. n. 203/1982 per l'aumento di valore del fondo oggetto del contratto d'affitto de quo in ragione delle addizioni e migliorie apportate allo stesso dall'odierno resistente e dal padre sig. ### Il tutto con vittoria di spese lite e di compensi”. 
Il resistente ha allegato e dedotto: che il contratto di affitto agrario si era rinnovato fino al 2034 per fatti concludenti tenuto conto che dopo la disdetta era rimasto nella detenzione dei beni, aveva continuato a pagare il canone di affitto ed erano state avviate trattative tra le locatrici o loro incaricati per il rinnovo del contratto e la rideterminazione del canone; che il canone iniziale aveva subito aumenti annui del 5% come previsto in contratto e ciò in violazione dell' art. 10 della legge n. 203/1982 anche perché alcune porzioni del fondo erano state nel frattempo cedute ovvero avevano subito l' erosione da parte del torrente ### che pertanto aveva diritto alla ripetizione delle somme versate in eccedenza rispetto al canone legale che dovrà essere accertato, anche tramite CTU contabile in relazione a ciascun anno a decorrere dal 1990 ad oggi, oltre che, in caso di accoglimento della propria domanda volta ad accertare l'avvenuto rinnovo del contratto d'affitto, al ricalcolo del canone da corrispondersi; che nella denegata ipotesi in cui la domanda della ricorrente fosse stata accolta, in via subordinata riconvenzionale, le locatrici ### e ### avrebbero dovuto essere condannate in solido o come meglio ritenuto al pagamento in suo favore dell'indennità ex art. 17 della L. n. 203/1982 per le migliorie e addizioni apportate al fondo oggetto del contratto d'affitto del 10/01/1989 atteso che, come risultava dalla perizia redatta dal geom. ### l'azienda non era affatto in disuso e, soprattutto, i terreni di proprietà della ricorrente non si trovavano in stato di abbandono essendo presenti in azienda circa 100 varietà di bambù con differenti dimensioni ed età per un totale di circa 23.800 piante; che il contratto d'affitto prevedeva invero che “### scadenza del contratto e comunque in caso di rilascio, l'affittuario nulla potrà pretendere per migliorie e per il valore delle piantagioni in atto.”; che tale clausola contrattuale, derogativa rispetto a quanto previsto dall'art. 17 della L. n. 203/1982 che, invece, riconosce espressamente “### che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato” era da ritenersi nulla in quanto il contratto d'affitto del 10/01/1989 non era stato stipulato tramite l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative; che le addizioni e migliorie apportate al fondo erano state analiticamente descritte e stimate nella perizia di parte. 
In seguito alla proposizione delle domande riconvenzionali da parte dell' affittuario del fondo e della specifica istanza del difensore l' udienza di prima comparizione è stata differita ad altra data.  *****  ### con l' ordinanza del 25/1/2023 ha rigettato le prove orali dedotte dalla ricorrente e dall'affittuario e la ctu richiesta da ### con riferimento al canone di affitto. 
La causa è stata quindi istruita mediante la produzione di documenti e tramite una prima c.t.u. ed una successiva c.t.u. collegiale integrativa volta a verificare e stimare gli asseriti miglioramenti del fondo secondo quanto allegato dall' affittuario e quindi è stata rinviata per la discussione finale. 
Le parti hanno depositato le note difensive finali autorizzate e discusso oralmente la causa all'udienza del 28 Maggio 2025.  ******  1. #### Il contratto di affitto oggetto di causa ha natura di contratto agrario, in relazione al quale gli artt 1 e 4 della ### n. 203/82 prevedono una durata legale di quindici anni, ed in mancanza di disdetta di una delle parti, il rinnovo per un ulteriore periodo di quindici anni. 
La durata legale dei contratti agrari prevista in quindici anni può essere derogata dalla volontà delle parti ai sensi dell' art. 45 della citata ### n. 203/82, purchè il relativo accordo venga stipulato mediante l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali. 
Il contratto di affitto per cui è causa prevedeva una durata di anni sei con rinnovo alla scadenza di anno in anno e dunque una durata inferiore rispetto a quella minima prevista dalla citata normativa e non essendo stato stipulato mediante l'assistenza delle organizzazioni sindacali è da ritenersi, in conformità con il prevalente orientamento giurisprudenziale, che la clausola sulla durata del contratto per cui è causa, pari a sei anni, debba considerarsi nulla con la sua conseguente automatica sostituzione con la corrispondente durata minima legale prevista per i contratti agrari di quindici anni. 
Ne consegue che il contratto per cui è causa aveva una durata di anni 15 e, stante la mancata disdetta alla sua prima scadenza, era prorogato per altri quindici anni. 
Quindi il contratto di affitto per cui è causa stipulato in data ### è scaduto dopo quindici anni in data ### e, non essendovi stata disdetta, si è rinnovato per ulteriori quindici anni andando a scadere così in data ###.  ### e ### con la lettera raccomandata a.r. del 26.05.2017 hanno congiuntamente comunicato all' affittuario la loro volontà di non voler rinnovare il contratto alla indicata scadenza del 10.01.2019 invitandolo a rilasciare i terreni alla predetta scadenza.  ### con la lettera del 13/9/2022, successiva all' inizio del giudizio, ha revocato la disdetta già comunicata nel 2017.  ### ritiene la revoca della disdetta da parte della sola ### inefficace perché il contratto di affitto, sebbene stipulato da due proprietari/locatori di distinti terreni, deve essere considerato un unico contratto atteso che il canone concordato era unitario e complessivo senza alcuna distinzione/imputazione tra i due locatori ed esisteva ed esiste un rapporto di stretta interdipendenza funzionale tra i due appezzamenti di terreni ai fini dell' impianto del bambuseto previsto in contratto come risulta chiaramente dall'esito della c.t.u. 
Ne consegue che i due locatori quale unica parte contrattuale concedente potevano congiuntamente dare la disdetta - come si è verificato nel caso concreto - e potevano congiuntamente revocarla ma ### non poteva singolarmente revocare la disdetta. 
Il fatto poi che il conduttore abbia continuato a detenere il fondo dopo la disdetta e abbia continuato a versare il canone e che il locatore abbia atteso tre anni dalla scadenza del contratto prima di proporre l' azione di rilascio sono circostanze che non hanno comportato la rinnovazione tacita del contratto in quanto è pacifico in giurisprudenza che “La rinnovazione tacita del contratto di locazione (nella specie conduzione di un fondo rustico) non può desumersi dalla permanenza del conduttore nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo che questi fatti siano qualificati da altri elementi idonei a far ritenere in modo non equivoco la volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto locativo, con rinuncia tacita da parte del locatore agli effetti prodotti dalla scadenza del contratto. Pertanto, poiché il conduttore in mora nella riconsegna del bene locato è tenuto sino al rilascio al pagamento del corrispettivo per il godimento della res altrui, una richiesta in tal senso da parte del concedente non può integrare espressione di una volontà contraria a quella precedentemente manifestata di volere la cessazione del rapporto e il rilascio del bene occorrendo invece un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà contraria a quella manifestata per la cessazione del rapporto” ( in senso conforme sez. III civ. n. 13346/2006; Cass. sez. III civ. n. 8833/2007; Cass. sez. 6-3 ord. n. 13886/2011; sez. III civ. n. 2373/2016 ).
Nella fattispecie la volontà contraria è stata manifestata unicamente da una delle due locatrici - peraltro in epoca successiva alla proposizione del giudizio - e come già sopra evidenziato tale manifestazione di volontà è inefficace non provenendo anche dall' altro locatore. 
Quanto poi ai messaggi ### prodotti in causa dall' affittuario non consta in alcun modo dagli stessi la volontà della proprietaria ricorrente di voler rinnovare il contratto stipulato nel 1989 ma al più gli stessi documentano contatti tra le parti o loro congiunti volti ad iniziare un'eventuale trattativa per la stipula di un nuovo contratto di fatto mai andata a buon fine. 
Ne consegue che in accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente deve essere accertato e dichiarato che il contratto di affitto di terreno stipulato in data ### per cui è causa è scaduto per decorso del termine in data ### e non si è più rinnovato e, per l' effetto, l'impresa individuale ### di ### P.Iva ###, corrente in ####, ### 62/A, in persona del titolare ### deve essere condannata alla riconsegna e al rilascio al termine dell' annata agraria in corso in favore di ### dei terreni di cui al ridetto contratto di affitto di proprietà di ### e precisamente distinti al NCT del Comune di ### - ### 10: mapp. 1879, 2020 e 2021 liberi da cose e persone. 
Non può essere disposta la condanna al rilascio dei terreni di proprietà di ### perché sul punto non è stata proposta alcuna domanda né può essere accolta la domanda di condanna dell'affittuario alla rimozione di tutte le opere e/o manufatti realizzati sui terreni di proprietà della sig.ra ### dal ### nel corso della durata del contratto e risultati non sanabili come da CTU del 27.11.2024 a firma ### Consiglieri e ### Crovo, come richiesto nelle note difensive finali della ricorrente, atteso che si tratta di una domanda nuova come tale inammissibile tanto più che ### a pagina 9 del ricorso introduttivo aveva formulato “espressa riserva, anche a seguito di più approfonditi esami, di agire per la totale rimissione in pristino dei terreni della ricorrente a totale cura e spese dell'affittuario” con ciò manifestando la volontà di proporre sul punto una specifica ed autonoma domanda in un successivo e separato giudizio.  2. La domanda riconvenzionale di CBI di rideterminazione del canone d'affitto La domanda riconvenzionale di CBI di rideterminazione del canone d'affitto e di ripetizione delle somme versate in eccedenza rispetto al canone legale è infondata, posto che, come già evidenziato dal Collegio con Ordinanza del 25.01.2023: “in seguito alla sentenza della Corte Cost. n. 318/2002 non esiste più alcun equo canone con la conseguenza che le parti possono liberamente determinare ed individuare i criteri per la quantificazione del canone e della sua rivalutazione”. 
In particolare la Corte Costituzionale con la sentenza di cui sopra ha ritenuto che il meccanismo di determinazione del canone di equo affitto sia da ritenersi ormai privo di qualsiasi razionale giustificazione e che pertanto il canone dovuto dalla parte conduttrice è quello stabilito liberamente fra le parti. 
Quanto ai criteri per determinare i coefficienti di adeguamento legali del canone previsti dall' art.  10 della legge n. 2023/1982 si tratta di norma di fatto inapplicabile perché rimanda ai criteri previsti dall' art. 9 norma dichiarata incostituzionale con la citata sentenza n. 318/2002.  3. La domanda subordinata riconvenzionale di CBI di condanna delle proprietarie al pagamento dell'indennità ex art. 17 L. 203/1982
L' affittuario ha chiesto la condanna delle proprietarie/locatrici al pagamento dell' indennità prevista dall' art. 17 della legge n. 203/1982 per gli asseriti miglioramenti del fondo che avrebbero comportato un aumento di valore dei terreni trasformati in bambuseto rispetto al valore degli stessi terreni in assenza di trasformazione. 
Deve essere in primo luogo evidenziato che la domanda nei confronti di ### è inammissibile atteso che il diritto all' indennità sorge al momento della restituzione del fondo tanto che l' affittuario ai sensi dell' art. 17, quarto comma, della legge n. 203/1982 ha il diritto di ritenzione sino a quando non gli sia stata versata dal locatore l' indennità ma nel caso concreto nessuna pronuncia di condanna alla restituzione del ### B ( così identificato dalla ctu il terreno di proprietà ### ) viene emessa nel presente giudizio in mancanza di domanda sul punto da parte di ### In seguito alla seconda integrazione peritale e con l' ausilio del c.t.u. ### Crovo affiancato al dott. ### è stato possibile accertare quanto segue: “La redazione dell'elaborato planimetrico ( cfr. all. "F" ) ha evidenziato i seguenti immobili ( identificati dalla numerazione da 1 a 15 ), tutti realizzati senza autorizzazione edilizie di alcun genere: 1) baracca in lamiera 2) baracca in lamiera 3) magazzino in muratura 4) baracca in lamiera 5) box prefabbricato ad uso ufficio e servizio igienico 6) baracca/tettoia a struttura portante in legno delimitata in parte da pareti perimetrali in tavolato di legno 7) container 8) tettoia /baracca a struttura in legno 9) tunnel ombreggiante 10) tunnel ombreggiante 11) tunnel ombreggiante 12) tunnel ombreggiante 13) tunnel ombreggiante 14) serra 15) struttura tipo serra. 
Sulla scorta della documentazione urbanistico-edilizia vigente e dei chiarimenti relativi accertati presso l'UTC di ### si specifica di seguito la sanabilità o meno degli immobili: 1) ### immobile posto in fascia B- ambito BB non sanabile perché in tale fascia non è ammessa la nuova costruzione; 2) ### immobile posto in fascia B- ambito BB non sanabile perché in tale fascia non è ammessa la nuova costruzione; 3) ### immobile posto in fascia B- ambito BB non sanabile perché in tale fascia non è ammessa la nuova costruzione; 4) ### immobile posto in fascia B- ambito BB non sanabile perchè in tale fascia non è ammessa la nuova costruzione; 5) #### immobile posto in fascia B- ambito BB non sanabile perché in tale fascia non è ammessa la nuova costruzione; 6) ### -### a struttura portante in legno delimitata in parte da pareti perimetrali in tavolato di legno: l'immobile è sanabile purché sia resa aperta su tutti e quattro i lati alla presentazione della pratica edilizia di sanatoria, in quanto compatibile con le opere che non si figurano come nuova costruzione per il ### di bacino ed a condizione sia verificata la limitata dimensione ; nel caso è da considerare di limitata dimensione in rapporto con la superficie del terreno su cui è realizzata .### nella sua struttura attuale , non essendo aperta su tutti i lati non sarebbe sanabile. Per la sua regolarizzazione occorre predisporre richiesta di ### di ### in sanatoria ai sensi dell'art. 36 , comma 2 del DPR 380/2001 e s.m.i. Si precisa che la pratica edilizia dovrà essere sottoscritta sia dalla parte ricorrente che dalla parte resistente o con delega di una parte all'altra. Le spese necessarie da sostenere all'attualità sono le seguenti , salvo una più esatta determinazione al momento della presentazione delle pratiche: A) ### tecniche per pratica edilizia compreso oneri fiscali : € 1.921,50 B) ### tecniche per accatastamento ( tipo mappale + ### compreso oneri fiscali : € 1.537,20 C) ### catastali : € 159,00 D) ### da pagare una volta : mq. 147 x €/mq. 41,89 = € 6.157,83 C) ### di segreteria : € 300,00 TOTALE ### : € 9.916,53 7) CONTAINER: immobile posto in fascia B- ambito BB non sanabile perché in tale fascia non è ammessa la nuova costruzione; 8) ### /### A ### immobile non sanabile in quanto ricadente nella fascia di riassetto fluviale in contrasto con l'art. 14 delle NTA del ### di ### - ### 16; 9) -10) -11) -12) - 13) ### immobili sanabili in quanto compatibili con le opere che non si figurano come nuova costruzione per il ### di ### si precisa che gli ombreggianti n. 10- 11-12-13 non potranno essere resi sanabili nella porzione colorata in rosso nella planimetria allegato "F" in quanto ricadenti nella fascia di riassetto fluviale in contrasto con l'art. 14 delle NTA del ### di ### - ### 16. Per la loro regolarizzazione occorre predisporre una unica pratica di ### in sanatoria ai sensi dell'art. 36 bis , comma 5 , lettera b) del DPR 380/2001 e s.m.i. Si precisa che la pratica edilizia dovrà essere sottoscritta sia dalla parte ricorrente che dalla parte resistente o con delega di una parte all'altra. Le spese necessarie da sostenere all'attualità sono le seguenti , salvo una più esatta determinazione al momento della presentazione delle pratiche e in dipendenza della scelta del pagamento della sanzione : A) ### tecniche compreso oneri fiscali : € 1.921,50 B) ### amministrativa : si potrà pagare alla presentazione della pratica il minimo di € 516,00 e attendere la valutazione dell'### del ### a cui sarà trasmessa la pratica medesima oppure pagare subito l'importo massimo di € 5,164,00 ; si ritiene per il conteggio della sanzione applicare all'attualità l'importo massimo in quanto concluderebbe l'iter amministrativo in tempi più ristretti : € 5.164,00 C) ### di segreteria : € 300,00 ### : € 7.385,50 14) SERRA: immobile non sanabile in quanto ricadente nella fascia di riassetto fluviale in contrasto con l'art. 14 delle NTA del ### di ### - ### 16; 15) ### immobile non sanabile in quanto ricadente nella fascia di riassetto fluviale in contrasto con l'art. 14 delle NTA del ### di ### - ### 16 . 
Ne consegue che i manufatti e le opere che costituiscono parti “essenziali ed imprescindibili” del centro aziendale e del fondo destinato a bambuseto - baracche, magazzino, box uso ufficio e servizio igienico, tettoia, serra, struttura tipo serra, parte dei tunnel ombreggianti - sono stati realizzati dall' affittuario senza alcun titolo edilizio, sono quindi abusivi e non sono sanabili; altre opere sono sanabili sostenendo i relativi costi ma ciò richiede il consenso della proprietaria la quale in seguito al rilascio del fondo non ha alcun reale interesse al mantenimento di tali opere sui terreni. 
Il c.t.u. dott. ### nel terzo elaborato peritale sulla base del criterio di individuazione del miglioramento del fondo nel minor valore tra speso e migliorato, già indicato a pagina 49 della prima relazione peritale, ha quantificato l' asserito miglioramento fondiario in complessivi € 116.771,00 circa di cui € 81.885,00 circa per il ### A e € 34.886,00 circa per il ### B.  ### non ritiene di poter condividere le conclusioni del c.t.u. per le seguenti ragioni: il consenso all' esecuzione degli impianti e delle sistemazioni necessarie alla realizzazione del bambuseto previsto in contratto non comportava certo l' autorizzazione ad eseguire opere non conformi alla normativa urbanistica ed edilizia né risulta che l' affittuario per dare corso alle singole addizioni e trasformazioni del fondo abbia nel corso degli anni attivato la procedura presso l'### dell'### come previsto dall' art. 16 della legge n. 203/1982; le valutazioni del consulente sono del tutto presuntive circa l' indicazione dei valori delle opere e dei materiali occorrenti per realizzare i manufatti e gli impianti descritti nella relazione peritale in assenza di qualsiasi documentazione non prodotta in causa dal conduttore circa l' effettivo costo sostenuto dall' affittuario per l' esecuzione dei manufatti oggi presenti sul fondo; le opere più importanti per la conduzione del bambuseto, come già sopra evidenziato, sono tutte abusive e non sanabili e ciò comporta non già un vantaggio per la locatrice bensì uno svantaggio e la necessità per la proprietà, una volta rientrata in possesso del fondo, di accollarsi ingenti costi per le attività di rimozione, demolizione e smaltimento degli impianti e manufatti abusivi al fine di ripristinare le condizioni originarie dei terreni; in tema di contratti agrari, “l'affittuario che abbia eseguito, sul fondo del locatore, opere non conformi alle norme edilizie e insuscettibili di sanatoria, non ha diritto ad alcun indennizzo ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203, la cui attribuzione sarebbe in contrasto con la funzione dell'amministrazione della giustizia, in quanto l'agente verrebbe a conseguire indirettamente, ma pur sempre in via giudiziaria, un vantaggio da attività illecita, che, in via diretta, è precluso dagli artt. 1346 e 1418 cod. civ., tanto più che le opere - proprio perché non sanabili - non sono idonee a determinare un effettivo aumento di valore del fondo” ( in senso conforme Cass. sez. III civ. n. 5864/2015 ). 
Le sistemazioni idraulico agrarie, l' impianto di irrigazione, la viabilità poderale, le linee elettriche ( uniche opere legittime sotto il profilo edilizio ed urbanistico ) non possono essere valutate astrattamente e singolarmente in assenza di qualsiasi legittimità dei manufatti agricoli più importanti quali “baracche, magazzino, box uso ufficio, tettoia, serra, struttura tipo serra, parte dei tunnel ombreggianti” perché il fondo destinato a bambuseto senza il proprio centro aziendale principale non si può considerare migliorato rispetto ad un fondo non trasformato: in ogni caso anche per queste opere vale quanto già sopra esposto in ordine alla mancanza di specifica autorizzazione all' esecuzione da parte del locatore e alla mancanza di attivazione della procedura prevista dall' art. 16 della legge n. 203/1982. 
Ne consegue che la domanda dell' affittuario proposta ai sensi dell' art. 17 della legge n. 203/1982 nei confronti della ricorrente deve essere rigettata.  4. Le spese di lite e le spese di ctu Le spese di lite seguono la soccombenza dell' affittuario/conduttore nei confronti della parte ricorrente e sono così liquidate: Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: indeterminabile - complessità media ### di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00 ### introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00 ### istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00 ### decisionale, valore medio: € 3.579,00 ### tabellare (valori medi) € 10.860,00
Le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente e la resistente ### possono essere integralmente compensate atteso che la presenza necessaria dell' altra locatrice nel giudizio era ed è giustificata dalla domanda di accertamento della scadenza dell' unico contratto di affitto ma le parti non hanno proposto domande l' una nei confronti dell' altra. 
Le spese di lite nei rapporti tra l' affittuario e la resistente ### possono essere integralmente compensate attesa la posizione assunta in causa dalla locatrice e la dichiarazione di inamissibilità della domanda riconvenzionale subordinata di ### Le spese della c.t.u. devono essere poste in via definitiva a carico esclusivo del resistente soccombente ### P.Q.M.  Il Tribunale di ### in ### del ### pronunciando in via definitiva così provvede ### E ### che il contratto di affitto di terreno stipulato in data ### per cui è causa è scaduto per decorso del termine in data ### e non si è più rinnovato e, per l' effetto ### l'impresa individuale ### di ### P.Iva ###, corrente in ####, ### 62/A, in persona del titolare ### alla riconsegna e rilascio al termine dell'annata agraria in corso in favore di ### dei terreni di cui al ridetto contratto di affitto di proprietà di ### e precisamente distinti al NCT del Comune di ### - ### 10: mapp. 1879, 2020 e 2021 liberi da cose e persone; RIGETTA le domande riconvenzionali proposte da ### nei confronti della ricorrente; DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da ### nei confronti di ### PONE le spese di c.t.u. in via definitiva a carico esclusivo di #### l'impresa individuale ### di ### P.Iva ###, corrente in ####, ### 62/A, in persona del titolare ### a rimborsare alla parte ricorrente le spese legali del giudizio liquidate in € 10.860,00 per compensi/onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva di legge; COMPENSA integralmente le spese legali del giudizio nei rapporti tra la ricorrente e la resistente ### nonché nei rapporti tra le due parti resistenti; FISSA termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza ### deciso in ### il 28 Maggio 2025 ### est. ####ssa

causa n. 4449/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Bonino Roberto, Ada Lucca

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14423/2023 del 24-05-2023

... instaurazione del contraddittorio, ha condiviso le valutazioni del giudice di prime cure, avuto riguardo alle risultanze istruttorie acquisite, non direttamente contestate dal ricorrente; - il ricorso è affidato a cinque motivi; - resistono con unico controricorso la ### speciale e la ### di A.K. e T.G. ; - le altre parti intimate non spiegano alcuna difesa; - il ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; 27e 7b49e 80139e ###88a FirmEi to Da: #### S. P.A. ### 3 Ser ial*: 5b13 188ta tiba 3f1 :195434a 7db47fdeOa r1 - FirmEi to Da: ACIERNO ts ### E messo Da: ####. P.A. ### 3 Ser ial* Oscuramento d'### registro generale 15479,2022 ### sezionale 525,2023 Nurnero di raccolta generale i 4423f2023 Data pubblicazione 24,1115,2023 ###: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza eio del procedimento per violazione degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ., nella parte in cui ha omesso di rilevare la mancata evocazione nel giudizio di appello di T.J. I, madre dei minori e litisconsorte necessario, pronunciando la sentenza senza provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti; - con il secondo motivo deduce la (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15479/2022 R.G. proposto da A.A. , rappresentato e difeso dall'avv. ### con domicilio eletto presso il suo studio, sito in ### via ### 14 - ricorrente - contro Curatela speciale e ### di A.K. e ###.G. I, in persona del curatore speciale e tutore pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. ### con domicilio eletto presso il suo studio, sito in ### corso ### 58 - controricorrenti - ### presso la Corte di cassazione - intimato - ### presso la Corte di appello di ### - intimato - ### della Repubblica presso il Tribunale di ### to Da: #####: ### S.
P.A. ### 3 Se rial#: 5bb f88 fa0ba 3f095434a 7db47 fd80a f1 - ### to Da: ###e 7b49e 80139e ###88a
FirmEi to Da: #### S.
P.A. ### 3 Ser ial*: 5b13 188ta tiba 3f1 :195434a 7db47fdeOa r1 - FirmEi to Da: ACIERNO ts ### E messo Da: ####.
P.A. ### 3 Ser ial* Oscuramento d'### registro generale 15479,2022 ### sezionale 525,2023 Nurnero di raccolta generale i 4423f2023 Data pubblicazione 24,1115,2023 - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di ### n. 43/2022, depositata il 5 maggio 2022. 
Udita la relazione svolta nelle camere di consiglio del l° febbraio 2023 e, riconvocato il Collegio, del 9 maggio 2023 dal consigliere #### A.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di ### depositata il 5 maggio 2022, di reiezione sul suo appello per l'annullamento della sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori A.K.  e T.G. e respinto la richiesta di reintegrazione nella responsabilita genitoriale avanzata dall'odierno ricorrente per il predetto A.K.  - la Corte di appello ha dato atto che il giudice di primo grado aveva accertato che la madre dei minori era del tutto scomparsa dalla vita dei figli e che l'odierno ricorrente, all'epoca detenuto con scadenza pena al 30 marzo 2023, si era reso artefice di comportamenti pregiudizievoli per la crescita del minore A.K. e le sue successive condotte, poste in essere in stato di detenzione, non erano valutabili ai fini del recupero della capacità genitoriale; - quindi, premessa l'infondatezza dell'eccezione di difetto della regolare instaurazione del contraddittorio, ha condiviso le valutazioni del giudice di prime cure, avuto riguardo alle risultanze istruttorie acquisite, non direttamente contestate dal ricorrente; - il ricorso è affidato a cinque motivi; - resistono con unico controricorso la ### speciale e la ### di A.K. e T.G. ; - le altre parti intimate non spiegano alcuna difesa; - il ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc.  civ.; 27e 7b49e 80139e ###88a
FirmEi to Da: #### S.
P.A. ### 3 Ser ial*: 5b13 188ta tiba 3f1 :195434a 7db47fdeOa r1 - FirmEi to Da: ACIERNO ts ### E messo Da: ####.
P.A. ### 3 Ser ial* Oscuramento d'### registro generale 15479,2022 ### sezionale 525,2023 Nurnero di raccolta generale i 4423f2023 Data pubblicazione 24,1115,2023 ###: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza eio del procedimento per violazione degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ., nella parte in cui ha omesso di rilevare la mancata evocazione nel giudizio di appello di T.J. I, madre dei minori e litisconsorte necessario, pronunciando la sentenza senza provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti; - con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza eio del procedimento per violazione dell'art. 102 cod. proc. civ., nella parte in cui ha omesso di rilevare che il giudice di primo grado aveva dato corso all'apertura del procedimento benché non vi fosse prova della notifica del decreto di comparizione nei confronti della predetta T.J.  ###, litisconsorte necessario; - con il terzo motivo si duole della nullità della sentenza eio del procedimento per violazione degli artt. 102 e 143 cod. proc. civ., nella parte in cui ha ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti di T.J. l, in virtù della notifica effettuata nei suoi confronti ai sensi dell'art. 143 cod.  proc. civ., benché non sussistessero i presupposti per procedere alla notifica dell'atto secondo le modalità descritte da tale disposizione normativa; - evidenzia, in particolare, che il Tribunale, atteso l'esito delle ricerche effettuate dal ### di ### di ### aveva disposto che la notifica nei confronti della donna fosse compiuta secondo le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. e non di cui all'art.  143 cod. proc. civ. e che, comunque, il ricorso a tali ultime modalità presupponeva la impossibilità del superamento della condizione di ignoranza circa il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario medesimo, da accertare mediante il compimento delle indagini possibili nel caso concreto, mentre la relata di notifica dell'atto non recava l'indicazione delle ricerche eseguite a tal fine; 3 27e 7b49e 80139e ###88a
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P.A. ### 3 Ser ial*: 5b13 188ta tiba 3f1 :195434a 7db47fdeOa r1 - FirmEi to Da: ACIERNO ts ### E messo Da: ####.
P.A. ### 3 Ser ial* Oscuramento d'### registro generale 15479,2022 ### sezionale 525,2023 Nurnero di raccolta generale i 4423f2023 Data pubblicazione 24,1115,2023 - con il quarto motivo lamenta la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione e violazione dell'art. 111 Cost., nella parte in cui ha disatteso l'istanza di sospensione del procedimento in attesa della definizione della richiesta, avanzata dal ricorrente medesimo, di riconoscimento della paternità di T.G. e non ha disposto l'ascolto del minore; - con l'ultimo motivo censura la sentenza impugnata per «violazione eio falsa applicazione di norme di diritto del procedimento di adottabilità», nella parte in cui ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori in assenza del previo accertamento e dell'illustrazione dei gravi fatti indicativi dello stato di abbandono morale e materiale; - possono essere esaminati prioritariamente, per motivi di ordine logico-giuridico, il secondo e il terzo motivo; - il secondo motivo è inammissibile; - la Corte di appello, dopo aver ritenuto che la madre dei minori fosse litisconsorte necessario, ha appurato che il decreto di comparizione era stato regolarmente notificato nei suoi confronti ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., per cui non sussisteva l'eccepito difetto di contraddittorio; - la doglianza non si confronta con tale accertamento, non aggredendo, dunque, la ratio decidendi; - il terzo motivo è infondato; - dall'esame degli atti emerge che il Tribunale per i minorenni ha disposto la notifica alla madre dei minori degli atti relativi al procedimento e del provvedimento di convocazione della stessa dinanzi al collegio, da eseguirsi ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. e che, attesa l'irreperibilità della donna, attestata da relativo verbale di vane ricerche redatto dalla ### municipale di ### la notifica degli atti era avvenuta ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ.; - orbene, se è vero che la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc.  civ. richiede che la condizione di ignoranza circa la residenza, la dimora 4 27e 7b49e 80139e ###88a
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P.A. ### 3 Ser ial*: 5b13 188ta tiba 3f1 :195434a 7db47fdeOa r1 - FirmEi to Da: ACIERNO ts ### E messo Da: ####.
P.A. ### 3 Ser ial* Oscuramento d'### registro generale 15479,2022 ### sezionale 525,2023 Nurnero di raccolta generale i 4423f2023 Data pubblicazione 24,1115,2023 o il domicilio del destinatario dell'atto non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. 8 giugno 2020, n. 10881; Cass. 31 luglio 2017, 19012), nel caso in esame non può negarsi l'adeguatezza delle ricerche effettuate, avendo la ### municipale attestato nel verbale di aver effettuato «accertamento cio l'indirizzo con esito negativo nonostante diversi accessi in orari e giorni differenziati, senza mai trovare alcuno» e di non aver riscontrato «elementi utili al successivo rintraccio»; - il primo motivo è, invece, fondato; - va premesso che parte ricorrente si duole di un vizio — attinente il difetto del contraddittorio nel grado di appello — cui la stessa avrebbe dato causa omettendo di notificare il gravame a un soggetto ritenuto litisconsorte necessario; - sul punto, va premesso che la regola dettata dal terzo comma dell'art.  157 cod. proc. civ., secondo la quale la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa si riferisce, non riguarda i casi menzionati nella prima parte di detto articolo, nei quali la nullità si deve rilevare d'ufficio, per cui non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleghi a un difetto di attività del giudice al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare la regolarità del processo e la rilevazione officiosa ad iniziativa del giudice permane anche nel grado di giudizio successivo (cfr. Cass. 30 agosto 2018, 21381; Cass. 18 febbraio 2014, n. 3855; Cass. 4 aprile 2001, n. 4948); - ciò posto, è consolidato principio della giurisprudenza di legittimità quello per cui nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità i genitori del minore sono titolari di una legittimazione autonoma, connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, atta a fare assumere loro la veste di parte necessari e formali e, dunque, di litisconsorti necessari (cfr. Cass. 15 luglio 2021, n. 20243; Cass. 10 luglio 2018, n. 18148; Cass. 30 ottobre 2013, 5 Oscuramento d'### registro generale 15479,2022 ### sezionale 525,2023 Nurnero di raccolta generale i 4423f2023 Data pubblicazione 24,1115,2023 24482; Cass. 4 luglio 2011, n. 14554); - da ciò consegue che il giudice di appello è tenuto a integrare il contraddittorio nei loro confronti del genitore o dei genitori non costituitisi in tale grado e tale adempimento va osservato anche laddove la parte sia rimasta contumace in primo grado; - laddove la loro mancata partecipazione al giudizio non sia stata rilevata dal giudice, l'intero giudizio è viziato, dovendosi disporre, in sede di legittimità, l'annullamento, anche d'ufficio, della pronuncia; - il quarto motivo è, nei limiti che seguono, fondato; - va preliminarmente osservato che, nonostante il riferimento contenuto nella rubrica del motivo, al vizio di «nullità del provvedimento per difetto assoluto di motivazione», l'illustrazione della censura rende evidente, in modo inequivocabile, che, con tale espressione, il ricorrente ha inteso contestare la mancata indicazione degli elementi in virtù dei quali era stato compresso il vantato diritto alla genitorialità e non era stato rispettato l'obbligo di sentire il minore IT.G. I, prospettando, in tal modo, un vizio di violazione e falsa applicazione della legge, riconducibile al paradigma di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (cfr., sulla riqualificazione del motivo di ricorso, Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931); - ciò posto, la facoltà di chiedere la sospensione del procedimento abbreviato per la dichiarazione di adottabilità del minore non riconosciuto alla nascita e un termine per provvedere al riconoscimento, prevista in capo a chi si affermi genitore biologico dall'art. 11, secondo comma, I. 4 maggio 1983, n. 184, non è preventivamente rinunciabile, né è soggetta a decadenza, in quanto la richiesta può intervenire fino alla definizione del procedimento di primo grado, dovendo poi il Tribunale per i minorenni valutare, nell'interesse preminente del minore alla sua famiglia di origine, il requisito del perdurante rapporto del genitore biologico con il figlio alla luce delle peculiarità del caso, valorizzando la disponibilità, la capacità e le 27e 7b49e 80139e ###88a
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P.A. ### 3 Ser ial*: 5b13 188ta tiba 3f1 :195434a 7db47fdeOa r1 - FirmEi to Da: ACIERNO ts ### E messo Da: ####.
P.A. ### 3 Ser ial* 27e 7b49e 80139e ###88a
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P.A. ### 3 Ser ial*: 5b13 188ta tiba 3f1 :195434a 7db47fdeOa r1 - FirmEi to Da: ACIERNO ts ### E messo Da: ####.
P.A. ### 3 Ser ial* Oscuramento d'### registro generale 15479,2022 ### sezionale 525,2023 Nurnero di raccolta generale i 4423f2023 Data pubblicazione 24,1115,2023 competenze del genitore biologico, quali connesse alla responsabilità del ruolo (così, Cass. 7 febbraio 2014, n. 2802); - la Corte di appello, pur richiamando tale principio, non ne ha fatto corretta applicazione, in quanto ha omesso di disporre la sospensione del procedimento in ragione di elementi non pertinenti, quali la asserita non compatibilità dei tempi «lunghi» di svolgimento dell'azione di riconoscimento con il preminente interesse del minore, valutata alla luce dell'irreperibilità della madre, dei precedenti e della condotta di vita del richiedente e l'ampio lasso temporale decorrente dalla nascita del minore (anno 2013) sino alla proposizione dell'azione (anno 2021); - inammissibile è la doglianza nella parte in cui contesta la mancata esplicitazione delle ragioni per cui il giudice di merito non ha proceduto all'audizione del minore ### T.G. atteso che il mancato esercizio da parte del giudice di merito del potere di disporre l'ascolto del minore infradodicenne, in vista della dichiarazione di adottabilità, gli impone di motivare sulle ragioni dell'omessa audizione solo nel caso in cui la parte abbia presentato una specifica istanza con cui abbia indicato gli argomenti ed i temi di approfondimento, ex art.  336-bis, secondo comma, cod. civ., su cui ritenga necessario l'ascolto del minore (cfr. Cass. 7 marzo 2017, n. 5676), mentre nel caso in esame il ricorrente non ha allegato di aver presentato una siffatta istanza; - il quinto motivo è fondato; - la dichiarazione di adottabilità di un minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto (così, Cass., Sez. Un., 17 novembre 2021, n. ###); - orbene, come accennato in precedenza, la Corte di appello ha ritenuto 7 27e 7b49e 80139e ###88a Da: ### S.
P.A. ### 3 Ser ial*: 5b13 188ta tiba 3f1 :195434a 7db47fdeOa r1 - FirmEi to Da: ACIERNO ts ### E messo Da: ####.
P.A. ### 3 Ser ial* Oscuramento d'### registro generale 15479,2022 ### sezionale 525,2023 Nurnero di raccolta generale i 4423f2023 Data pubblicazione 24,1115,2023 che la dichiarazione di adottabilità dei minori e di reiezione della domanda di reintegra del ricorrente nella responsabilità genitoriale si imponesse in considerazione del fatto che la madre dei minori era del tutto scomparsa dalla vita dei figli e che l'odierno ricorrente, in stato di detenzione, si era reso artefice di comportamenti pregiudizievoli per la crescita del minore A.K. e che l'avvio di un percorso di recupero del suo ruolo mentre era in stato di detenzione non aveva attinenza con il rapporto padre-figlio e non costituiva, ai fini del giudizio in oggetto, «un fattore di rilevante novità»; - ha, altresì, dato atto della non contestazione delle circostanze fattuali accertate, dell'assenza di un progetto di genitorialità in grado di fornire ai minori una stabilità affettiva, morale e materiale e della sussistenza di una condizione di abbandono, anche in relazione all'inadeguatezza dei genitori a garantire ai minori un normale sviluppo psico-fisico; - ciò posto, si osserva che tali affermazioni risultano generiche e prive della indicazione di attuali e concreti elementi di riscontro, ponendosi in contrasto con il richiamato principio giurisprudenziale; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di ### in diversa composizione P.Q.M.  La Corte accoglie il primo, quarto e il quinto motivo di ricorso e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di ### in diversa composizione. 
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati significativi delle parti e dei minori. 
Così deciso in ### nell'adunanza camerale del 10 febbraio — 9 maggio 2023. 

Giudice/firmatari: Acierno Maria, Catallozzi Paolo

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