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Tribunale di Bari, Sentenza n. 4098/2024 del 08-10-2024

... di causalità tra l'esecuzione dell'intervento di valvuloplastica cui ### fu sottoposta e il suo successivo decesso, attesa la convergenza delle conclusioni cui sono pervenuti i periti del PM, prima, e l'ausiliare del giudice, poi. È necessario innanzitutto effettuare le seguenti considerazioni in merito alle ### carenze riscontrate nella documentazione medico-sanitaria. Nell'ambito del procedimento penale -iscritto al n. 10461/12 R.G.N.R. mod. 21- instaurato a seguito della presentazione, in data ###, della denuncia-querela da parte del fratello di ### presso l'### e ### della ### di ### e che ha visto indagati ##### per il delitto di cui agli articoli 113 e 589 c.p. “per aver cagionato, in cooperazione colposa tra loro, la morte di ### reato commesso in ### dal 3 giugno 2012 al 9 giungo 2012, data del decesso”, gli ufficiali di PG hanno acquisito il ### contenente le immagini relative agli esami radiografici effettuati nel corso del ricovero e la cartella clinica relativa alla defunta. Inoltre, la ### dell'odierna convenuta -il ### e il 1°.10.2012- ha trasmesso alla ### della Repubblica presso il Tribunale di ### contenente gli esami strumenti cui ### era stata sottoposta il (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, ###, nella persona del Giudice unico dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 8174/2016 vertente tra #### in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### e “CASA di ### S.P.A.”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### e “### S.P.A.”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### in CAUSA e #### in ###: come rassegnate all'udienza del 21.5.2024 e nei rispettivi scritti difensivi ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1 - Con atto di citazione, ritualmente notificato in data ###, gli attori in epigrafe, in proprio e in qualità di eredi di ### hanno evocato in giudizio la “#### S.P.A.” al fine di farne accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione del decesso della congiunta (rispettivamente, moglie, madre e nonna) e ottenerne la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, patiti. 
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il ### si è costituita in giudizio la “### di ### S.p.A.” (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “### Maria”), che ha istato per la reiezione della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto stante l'assenza di responsabilità dei sanitari della stessa nella causazione dei fatti di causa. Inoltre, ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa ai fini di manleva la “### S.p.A.” e il dott. ### Con comparsa depositata il 1°.2.2017 si è costituita in giudizio la “#### S.p.A.” deducendo, in primo luogo, la non operatività della polizza assicurativa ###-### 06 stipulata dalla convenuta ### di ### S.p.a.; nel merito, ha chiesto di rigettare la richiesta di risarcimento danni formulata dalla parte attrice poiché infondata in punto di fatto e di diritto nonché sfornita di riscontro probatorio.  ### sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e, pertanto, all'udienza dell'11.7.2017 ne è stata dichiarata la contumacia. 
Il giudizio, interrotto a causa del sopravvenuto decesso del procuratore costituito della convenuta compagnia di assicurazione, è stato successivamente riassunto dagli attori. 
Il processo è stato istrutito con produzione documentale, prova per testi e Ctu medico-legale. 
All'udienza del 21.5.2024 lo scrivente, frattanto subentrato ai precedenti giudici, ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  2 - La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.  2.1. In primo luogo, al fine di accertare l'eventuale sussistenza della responsabilità della struttura sanitaria e dei medici suoi dipendenti che ebbero in cura ### occorre individuare la normativa applicabile alla vicenda in esame che involge un fatto storico avvenuto nel mese di giugno del 2012. 
Il corretto inquadramento si rende, infatti, indispensabile in ragione delle modifiche introdotte in tema di responsabilità sanitaria nell'ultimo decennio. 
Nondimeno, s'impone di puntualizzare che, secondo il consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza, in punto di qualificazione della natura della responsabilità civile del medico, dipendente della struttura sanitaria, le previsioni contenute nella l. n. 189/2012, al pari di quelle di cui alla l. n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla relativa entrata in vigore (cfr. Cass. n. 28994/2019; in termini Cass. 28990/2019). 
Ne discende che, in ossequio alla giurisprudenza consolidatasi prima della novella del 2017, nella vicenda in esame (che ha avuto luogo anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 189/2012) la responsabilità del medico al pari di quella della struttura va ricondotta nell'alveo dell'inadempimento da obbligazioni preesistenti disciplinato dall'art. 1218 ### ospedaliero, cioè, risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione sanitaria da parte di un medico proprio dipendente ed anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. In questi casi non può esservi solo responsabilità aquiliana, ma si rinviene una responsabilità di tipo contrattuale, per non avere il soggetto fatto ciò a cui era tenuto in forza di un precedente vincolo. Tale situazione si riscontra nei confronti dell'operatore di una professione c.d. protetta (per la quale cioè è richiesta una speciale abilitazione), particolarmente quando essa abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti come quello della salute tutelato dall'art. 32 Cost. Pertanto la responsabilità sia del medico che dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova, i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa e la prescrizione ordinaria. 
Tanto chiarito, per quanto attiene agli oneri probatori ricadenti sulle parti con specifico riguardo alla responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, non può sottacersi che, di recente, la Corte di Cassazione ha dichiaratamente prestato adesione ad un orientamento che ha con tutta evidenza apportato significativi correttivi al risalente indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass., ###, 30.10.2001, n. 13533, a tenore del quale, in tema di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento (o del non esatto adempimento) della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ### adempimento. 
Meritano in specie di essere segnalate le sentenze n. 28991/2019 e n. 28992/2019 della ### (c.d. di ### elaborate nell'ambito del progetto “Sanità”), nelle cui motivazioni si afferma che “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”. 
In particolare, relativamente al rapporto tra responsabilità contrattuale in campo medico e causalità materiale, la Corte di Cassazione ha premesso innanzitutto che: - negare che incomba sul paziente creditore di provare l'esistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute significa espungere dalla fattispecie costitutiva del diritto l'elemento della causalità materiale; - invece, la causalità relativa tanto all'evento pregiudizievole quanto al danno conseguenziale è comune ad ogni fattispecie di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quale portato della distinzione fra causalità ed imputazione; - il fatto “che la causalità materiale si iscriva a pieno titolo anche nella dimensione della responsabilità contrattuale trova una testuale conferma nell'art. 1227 c.c., comma 1, che disciplina proprio il fenomeno della causalità materiale rispetto al danno evento sotto il profilo del concorso del fatto colposo del creditore (Cass. 19 luglio 2018, n. 19218; 21 luglio 2011, n. 15991), mentre il comma 2 attiene, come è noto, alle conseguenze pregiudizievoli del danno evento (c.d. causalità giuridica). Ogni forma di responsabilità è dunque connotata dalla congiunzione di causalità ed imputazione”. 
Su questo “tronco comune” si innesta il tratto distintivo della responsabilità da inadempimento contrattuale, rappresentato dalla “premessa della relazionalità”, da cui consegue che il “danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perché la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 (cfr. Cass. Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500), ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 c.c.). E' la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato”. 
Sicché, “la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento”. 
Ragion per cui, acquistando la causalità autonomia di valutazione solo quale causalità giuridica, l'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa sì che tema di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), ovvero quanto costantemente ribadito a far data dalla pronuncia Cass., ###, 30.10.2001, n. 13533. 
Tali considerazioni, tuttavia, ha ulteriormente puntualizzato la Suprema Corte, non valgono per il diverso territorio del facere professionale, ove “la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta secondo le regole generali sopra richiamate”. Ciò poiché “se l'interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all'interesse primario del creditore, causalità ed imputazione per inadempimento tornano a distinguersi anche sul piano funzionale (e non solo su quello strutturale) perché il danno evento consta non della lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato”. 
Tale interesse presupposto corrisponde al diritto alla salute, rispetto al quale l'interesse corrispondente alla prestazione oggetto di obbligazione ha natura strumentale. 
Conseguentemente, “dato che il danno evento nelle obbligazioni di diligenza professionale riguarda, come si è detto, non l'interesse corrispondente alla prestazione ma l'interesse presupposto, la causalità materiale non è praticamente assorbita dall'inadempimento. 
Quest'ultimo coincide con la lesione dell'interesse strumentale, ma non significa necessariamente lesione dell'interesse presupposto, e dunque allegare l'inadempimento non significa allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento”. 
La violazione delle regole della diligenza professionale non ha dunque un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. 
Il creditore, pertanto, ha l'onere di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico e, posto che il danno evento non è immanente all'inadempimento, ha anche l'onere di provare quella connessione, e lo deve fare sul piano meramente naturalistico sia perché la qualifica di inadempienza deve essere da lui solo allegata, ma non provata (appartenendo gli oneri probatori sul punto al debitore), sia perché si tratta del solo profilo della causalità materiale, il quale è indifferente alla qualifica in termini di valore appresentata dall'inadempimento dell'obbligazione ed attiene esclusivamente al fatto materiale che soggiace a quella qualifica. 
In altri termini, il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare; “una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle”. 
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie; il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.).  2.2 - Dopo aver opportunamente delineato le coordinate ermeneutiche in materia e facendo applicazione dei suddetti approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità alla vicenda in esame, mette conto in primo luogo evidenziare che gli attori, a sostegno della domanda proposta, dopo aver denunciato l'assenza -nella documentazione sanitariadegli esami preoperatori, con particolare riferimento all'ecocardiogramma, e dei verbali operatori degli interventi cui ### fu sottoposta il ### e l'8.6.2012, hanno lamentato le seguenti inadempienze, imputate ai sanitari dalla ### di cura ### - “nel corso dell'intervento cardiochirurgico mininvasivo si verificò la lesione dell'auricola (###, necessariamente ed inevitabilmente riconducibile ad errore umano durante l'intervento, che comportò una serie di complicazioni: un tempo di CEC (circolazione extracorporea) francamente lungo, di quasi tre ore (171 minuti) e un tempo di ischemia miocardica altrettanto lungo, di oltre un'ora e mezza (95 minuti), soprattutto se rapportati alla semplicità del gesto chirurgico effettuato”; - “seppur fu corretto procedere all'impianto di un anello protesico, non fu affatto corretta la scelta delle dimensioni dell'anello stesso che, essendo sottodimensionato, determinò la comparsa del SAM e la persistenza di una insufficienza mitralica significativa che influirono pesantemente sul successivo decorso e sull'esito infausto”; - “l'equipe che operò la signora ### infatti, pur disponendo degli strumenti per prevedere ed evitare il SAM postoperatorio, omise di utilizzarli contravvenendo così alle linee guida ed alle buone pratiche chirurgiche dando origine all'evento che concorse all'exitus della paziente. Si trattò, dunque, di un evento avverso che era del tutto prevedibile ed evitabile se solo i sanitari avessero tenuto un comportamento corretto”; - “il secondo intervento finalizzato al trattamento del SAM e del rigurgito residuo fu eseguito quando ormai le condizioni generali della ### erano del tutto deteriorate”. 
In sostanza, parte attrice ha denunciato ### la “errata scelta nell'iniziale tecnica chirurgica da eseguire sulla paziente che comportò, inevitabilmente come conseguenza, l'insorgere della SAM” nonché ### l'attesa “di ben 71 minuti” prima che, una volta riscontrata -nel corso dell'interventola lesione dell'auricola atriale sinistra (che aveva dato luogo a una “importante emorragia”), i sanitari decidessero di intervenire per riparare siffatta lesione. 
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio, non è emersa alcuna responsabilità dei sanitari della ### di cura ### in ordine alla scelta dell'impianto protesico e all'esecuzione dei succitati interventi, né risulta provato il nesso di causalità tra l'esecuzione dell'intervento di valvuloplastica cui ### fu sottoposta e il suo successivo decesso, attesa la convergenza delle conclusioni cui sono pervenuti i periti del PM, prima, e l'ausiliare del giudice, poi. 
È necessario innanzitutto effettuare le seguenti considerazioni in merito alle ### carenze riscontrate nella documentazione medico-sanitaria. 
Nell'ambito del procedimento penale -iscritto al n. 10461/12 R.G.N.R. mod. 21- instaurato a seguito della presentazione, in data ###, della denuncia-querela da parte del fratello di ### presso l'### e ### della ### di ### e che ha visto indagati ##### per il delitto di cui agli articoli 113 e 589 c.p. “per aver cagionato, in cooperazione colposa tra loro, la morte di ### reato commesso in ### dal 3 giugno 2012 al 9 giungo 2012, data del decesso”, gli ufficiali di PG hanno acquisito il ### contenente le immagini relative agli esami radiografici effettuati nel corso del ricovero e la cartella clinica relativa alla defunta. 
Inoltre, la ### dell'odierna convenuta -il ### e il 1°.10.2012- ha trasmesso alla ### della Repubblica presso il Tribunale di ### contenente gli esami strumenti cui ### era stata sottoposta il ###. 
In data ### i Periti, dott. ### - ### dell'### di ### dell'### “Miulli” di ### delle ### e dott. ### - già ### della ### di ### dell'### “### Fazzi” di ### incaricati dal PM titolare delle attività d'indagine hanno eseguito l'autopsia sul cadavere di ### In data ### il G.I.P. presso il Tribunale di ### ha disposto l'archiviazione ex art. 409 c.p.p. per infondatezza della notizia di reato.   Orbene, sulla scorta dell'esame autoptico e della documentazione medico-sanitaria acquisita dagli inquirenti e presente in atti nell'ambito del presente giudizio i periti nominati dal PM, prima, e l'ausiliario del giudice, poi, hanno potuto ricostruire il quadro clinico e l'evoluzione clinica della patologia che aveva affetto ### V'è, infatti, certezza in merito ### alle patologie da cui la de cuius era affetta al momento del ricovero ( “disturbi della valvola mitrale”, morbo di ### con insufficienza mitralica severa, ipertensione arteriosa, insufficienza renale cronica in reni policistici e broncopatia cronica), ### ai motivi che hanno indotto i sanitari della “### Maria” a eseguire l'intervento del 4.6.2012 (l'intervento di valvuloplastica è stato richiesto proprio dalla ricorrenza di una insufficienza valvolare mitralica), ### alla durata dell'intervento e ai motivi del prolungamento dello stesso (sui quali si farà ritorno nel prosieguo), ### all'evoluzione dello stato di salute della paziente (riportata quotidianamente in cartella clinica) a seguito della prima operazione e alle circostanze che hanno reso necessario il secondo intervento, dell'8.6, di sostituzione valvolare mitralica (persistenza di un SAM significativo), ### alle cause del decesso di ### In altri termini, la documentazione in atti -carente ma non inesistente, valutata alla luce dell'intero compendio probatorio formatosi in corso di causa e, dunque, sulla scorta di una valutazione non atomistica dello stesso, ha consentito -sia in sede ###sede civiledi pervenire a conclusioni non meramente ipotetiche e dubitative ma fondate su elementi fattuali concreti. 
Ebbene, tanto dalle operazioni necroscopiche effettuate dai ### del PM quanto dagli accertamenti documentali espletati dal Ctu non sono emersi profili di inadempimento in capo ai medici della “### Maria”, non rinvenendosi circostanze di fatto da cui desumere, anche soltanto in via ipotetica, la sussistenza di errori ascrivibili ai sanitari. 
Non si comprende, d'altronde, in assenza di riscontri probatori (stante, peraltro, la concordanza di entrambi gli elaborati, peritale e consulenziale) e considerato che, si ribadisce, la documentazione è, in parte, carente ma non assente, sulla scorta di quali circostanza medicoscientifiche potrebbe pervenirsi a formulare un giudizio di sussistenza di responsabilità in capo ai sanitari (cfr., sul punto, pag. 45 della ###. 
A questo punto, occorre dare atto, in primo luogo, delle conclusioni rassegnate dai ### del PM. 
Preliminarmente, giova rammentare che il giudice può trarre argomenti di prova anche dalle risultanze istruttorie del giudizio penale, in quanto non esiste nel nostro ordinamento, al di fuori dei casi di prova legale, una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale può utilizzare come fonte di convincimento anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti, esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale e effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale (Cass. 5009/2009; 11199/2000; Cass. 11157/1996; Cass. 623/1995: "Per la formazione del proprio convincimento, il giudice può utilizzare anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, dopo che la relativa documentazione è stata ritualmente prodotta dalla parte interessata"; Cass. 5874/1993; Cass. 2968/1982: "Il giudice che fondi il proprio convincimento sulle risultanze di una sentenza penale non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del relativo processo ed esaminare il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficienti le risultanze della sola sentenza"). 
Prove atipiche sono gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie. 
Non è ostativo alla loro diretta utilizzabilità la circostanza che siano prove raccolte al di fuori del processo o la posizione processuale assunta nel giudizio penale dalle parti, poiché il contraddittorio tra le stesse si instaura con la produzione in giudizio, senza che ne derivi alcuna violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c. (la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio” (cfr. Cass. n. 17392/2015). 
Sicché, con la produzione in giudizio degli atti del procedimento penale (tra cui, appunto, la perizia) si è instaurato il contraddittorio tra le parti che ben ha consentito alle stesse di esercitare il proprio diritto di difesa. 
Va, in secondo luogo, rimarcato che si tratta di considerazioni medico-legali operate all'esito dell'autopsia sul cadavere di ### a distanza di pochi giorni dal decesso, e, dunque, non soltanto in forza di un mero esame documentale. 
Tanto premesso, i periti del PM hanno ricondotto la causa del decesso della paziente ad una “coagulazione intravascolare disseminata (### con emorragia incontrollabile in soggetto già sottoposto ad intervento chirurgico per insufficienza mitralica severa da ### di ### affetto altresì da grave malattia policistica sia dei reni che del fegato”, opzione condivisa dal ### Appare utile riportare i seguenti passatti della relazione peritale: - “alla fine dell'intervento l'insufficienza mitralica severa risultò inalterata a causa di una prima grave complicanza sopraggiunta e cioè la comparsa di un SAM (### dinamico (variabile con l'emodinamica) importanta, e che questo migliorò dopo espansione volemica e sospensione della dobutamina)”; - alla fine dell'intervento, “il chirurgo si accorse di una seconda complicazione e cioè di un'importante emorragia dall'auricola atriale sinistra (### che richiese un supplemento di assistenza cardiocircolatoria in CEC per altri 71 minuti per tentare di fermarla purtroppo però senza successo”; - “si rese pertanto necessario convertire l'intervento mini invasivo in intervento classico in sternotomia mediana per dominare l'emorragia”; - il tempo di CEC e di ischemia miocardica durante il primo intervento, sebbene indubbiamente lunghi (“soprattutto se rapportati alla semplicità del gesto chirurgico effettuato”) non rappresentano un elemento necessariamente “causa di insuccesso chirurgico”, “in quanto, pur essendo in questo caso la durata dell'intervento superiore alla media, essa non è eccessiva a tal punto da dover necessariamente compromettere l'esito stesso dell'intervento e si può ben considerare come collocato nella parte alta del range di normalità dei tempi chirurgici” (a conferma della già rimarcata assenza di elementi concreti e fattuali da cui desumere la sussistenza di una “malpractice”); - il miglioramento registratosi nella giornata del 6 giugno “ha fatto, verosimilmente, propendere il chirurgo per un atteggiamento cauto, di osservazione della situazione, piuttosto che per uno aggressivo e cioè di reintervenire subito sulla valvola mitrale”; - l'uso della tecnica ricostruttiva (praticata nel primo intervento) - anziché di quella sostitutiva“andava comunque fatto in circolazione extracorporea”. 
I ### nominati dal PM, in particolare, hanno posto in rilievo (cfr. pag. 140 dell'elaborato) la gravità delle plurime patologie (delle quali si è già detto) da cui ### era affetta all'epoca in cui fu ricoverata presso la “### Maria”, ossia il morbo di ### della valvola mitrale “che era gravemente insufficiente” nonché la “grave malattia policistica sia renale che epatica”. 
Si trattava, cioè, di un complesso quadro pluri-patologico, di cui non può non tenersi conto. 
In secondo luogo, hanno evidenziato che: a) l'intervento cardiochirurgico sulla valvola mitrale del 4.6.2012 “era indicato”; b) la correzione dell'insufficienza mitralica, eseguita in CEC con tecnica miniinvasiva tramite applicazione di un anello protesico, fu effettuata in maniera corretta; c) l'intervento chirurgico del 4.6 fu “necessariamente prolungato” (e questo aspetto si mostra dirimente) a causa di una lacerazione dell'auricola dell'atrio sinistro, “riconosciuta e trattata con successo tramite conversione dell'intervento mini invasivo in intervento tradizionale in sternotomia mediana”; d) l'emorragia di tipo medico comparsa dopo l'intervento in parola non fu “legata a problemi chirurgici” (altro aspetto dirimente); e) sia l'emorragia sia la SAM furono trattati “con buon risultato”, tanto che la prima scomparve e il secondo diminuì (donde il miglioramento registrato il 6.6); f) la scelta di procedere al secondo intervento chirurgico (eseguito l'8.6 “in condizioni di necessità e di estrema gravità clinica”) fu corretta, in quanto resa necessaria dalla ricomparsa “in maniera importante” il 7.6 del SAM (l'ulteriore attesa, infatti, “non avrebbe, con elevata probabilità logica quindi e alto grado di credibilità razionale, migliorato la situazione); g) le prestazioni rese dai sanitari della “### Maria” furono ispirate ai principi di scienza validati dalla letteratura scientifica più aggiornata e autorevole del settore nonché unanimemente condivisi nella pratica clinica quotidiana, “ancorché gravate da complicanze ovvero da eventi indesirati che possono capitare occasionalmente, e per i quali al concetto della implicita conoscenza si contrappone quello della ineluttabilità”. 
In altri termini, le complicanze sopraggiunte e intervenute nel corso del ricovero presso la “### Maria” non sono eziologicamente connesse a un contegno negligente o, comunque, inadempiente dei sanitari, trattandosi di eventi indesiderati e ineluttabili, possibili a verificarsi anche in caso di interventi chirurgici (di quel tipo) eseguiti correttamente secondo le leges artis, e che, peraltro, nel caso di specie, sono stati riconosciuti e trattati con successo. 
Del medesimo tenore le considerazioni di ordine scientifico effettuate dal Consulente nominato nell'ambito del presente giudizio, dott.ssa ### - “la scheda anestesiologica riporta nel riquadro dedicato (### la dicitura “IM #### 30 mmHg” e ragionevolmente gli specialisti giunsero a tale definizione poiché, all'epoca, in possesso degli accertamenti strumentali indispensabili per porre tale indicazione. A fronte di detta indicazione da parte degli anestesisti è possibile affermare che la signora ### fosse affetta da una insufficienza mitralica severa già con segni di grado di compromissione clinica avanzata (ventricolo sinistro dilatato ed ipertensione polmonare)”; - “### di riferimento all'epoca dei fatti (### condivise della ### di ### e dell'### di ###toracica)i, indicano come “### is indicated in asymptomatic patients with LV dysfunction (### ≥45 mm and/or ### ≤60%)” in classe ### e “### valve repair should be the preferred technique when it is expected to be durable” sempre in classe ###. Tanto a significare che indicato fu il programmato atto operatorio sulla paziente, allo scopo di procedere con la riparazione della valvola mitrale”; - “pur in assenza del verbale operatorio, è noto che la paziente fu sottoposta ad intervento di annuloplastica con anello undersized 34 mm, ma non si è a conoscenza di quella che era l'anatomia valvolare riscontrata (non essendo tantomeno in possesso di un ecocardiogramma preoperatorio) e tanto, come è ovvio, non consente una adeguata analisi in merito alla corretta della scelta chirurgica effettuata”; - “### come precedentemente specificato, è indubbio che l'intervento chirurgico fu eseguito nel contesto di una insufficienza mitralica attribuibile ad una dilatazione dell'annulus (non menzione di altro meccanismo nei dati riportati in scheda anestesiologica, non alcun elemento di acuzie) e, per tali motivazioni, la tipologia di intervento eseguito potrebbe considerarsi congrua”; - “Con riferimento alla questione del sottodimensionamento dell'anello protesico applicato, deve sottolinearsi che, in senso assoluto, la misura applicata non configura un reale sottodimensionamento ovvero una plastica riduttivaii che è definibile come tale per taglie di 26-30 mm. Sebbene nelle malattie degenerative della mitrale (M. di ###, da cui era affetta la signora ### è usuale l'applicazione di anelli protesici di 36 mm o superiori (da cui la dicitura correttamente utilizzata dai sanitari di anello undersized), non può non menzionarsi un lavoro di ### e coll. del 2007, in cui fu dimostrato che non sussiste correlazione tra la taglia dell'anello applicato e l'occorrenza di SAM (###, ovvero di quella evenienza che complicò il primo decorso clinico della paziente”; - quindi, “è possibile affermare che la procedura chirurgica eseguita fu - in linea generale - connotata da una correttezza sia nella sua indicazione che nella scelta protesica applicata”; - “In sintesi, il quadro clinico preoperatorio era quello di uno scompenso cardiaco congestizio (dimostrato anche dal dato ecocardiografico di ### 30 mmHg, ovvero di ipertensione polmonare, seppur lieve) complicato da insufficienza renale cronica severa con anemia consensuale (HB < 13 gr/dl). Può inoltre dedursi che l'insufficienza renale era chiaramente imputabile ad una importante vera malattia policistica coinvolgente anche il fegato (così come appurato in sede autoptica). A tanto deve aggiungersi che, da una attenta disamina degli esami di laboratorio preoperatori, la conta piastrinica appare ai limiti inferiori della norma ed il PT risulta leggermente aumentato (in astratto attribuibili anch'essi a seppur lievi segni di disfunzione epatica da malattia policistica multiorgano)”; - “Precisandosi come questo quadro non configuri una particolare difficoltà tecnica rispetto al gesto chirurgico, non gli si può comunque non attribuire uno score predittivo di difficoltà di gestione postoperatoria con eventuale aumento del rischio di bassa gittata (stante lo scompenso cardiaco) e di emorragia post-operatoria (posta l'insufficienza renale e l'anemia)”; - “### [come già affermato a chiare lettere in sede autoptica dai periti del PM, ndr], si tratta di complicanze previste in assoluto, ma non prioritariamente prevenibili (il tentativo di un miglior compenso cardiocircolatorio sarebbe stato impossibile da ottenere a fronte della severa insufficienza mitralica), potendo per tali ragioni ed in astratto - pur con le riserve già esposte in merito alla assente descrizione dell'atto chirurgico - considerarsi adeguato al caso specifico il timing dell'intervento”; - “### attraverso la lettura della cartella clinica è noto che il primo atto operatorio si complicò con due eventi, uno - più comune nelle procedure di plastica della valvola mitrale - il SAM (###, l'altro - decisamente più raro - una lesione sanguinante dell'auricola sinistra”; - “### (### è un anomalo movimento anteriore di parte o tutta la valvola mitrale durante la sistole. È riscontrabile in circa il 10% degli interventi di plastica della valvola mitrale con grado differente potendo intendersi dalla protrusione dell'apparato cordale senza ostruzione del tratto di efflusso del ventricolo sinistro fino al completo dislocamento del lembo anteriore della valvola mitrale nel tratto di efflusso del ventricolo sinistro con ostruzione severa e sindrome da bassa gittata. Nella maggior parte dei casi, nelle diverse statistiche pubblicate, il SAM si risolve con approccio medico attraverso l'espansione volemica, la sospensione degli inotropi e il beta-blocco”; - “Nel caso in esame l'approccio utilizzato appare sovrapponibile a quello indicato da team chirurgici di riferimento nazionale ed internazionale, ovvero: 1) ### della complicanza mediante ecografia transesofagea intraoperatoria. 2) Management in primo step medico mediante sospensione degli inotropi, espansione volemica e beta blocco. 3) Monitoraggio in terapia intensiva non solo clinico ma anche anatomo-funzionale mediante ecografia transesofagea. 4) Correzione chirurgica per ricomparsa del SAM ma soprattutto per persistenza di sindrome da bassa gittata”; - “### anticipato, la seconda complicanza che si manifestò nel corso del medesimo intervento fu una lesione sanguinante dall'auricola sinistra che richiese il prolungamento della ###
Corporea (### di 71 minuti. Anche quest'ultima deve ritenersi comunque adeguatamente rilevata e corretta”; - “A differenza del ### la lesione traumatica intraoperatoria dell'auricola sinistra è un evento estremamente raro riportato anedotticamente in letteratura come già indicato dai consulenti di uffici del procedimento penale. Non vi sono particolari tecniche chirurgiche che possono aumentare o ridurre l'incidenza di tale evento che appare pertanto come una fatalità non prevedibile, non prevenibile né tecnica/operatore dipendente. Anche in questo caso, gli operatori riconobbero l'evento avverso, tanto da correggerlo anche ricorrendo alla conversione di un approccio mininvasivo toracotomico, in un approccio più esteso sternotomico”; - “### che oggettivamente produsse il descritto evento avverso fu un prolungamento del tempo di CEC che fu complessivamente di 241 minuti. Il tempo di durata della CEC rappresenta un punto nodale dell'analisi del caso in essere poiché individuato dai ### di parte come causa della ### (### che provocò la morte della signora Gentile”; - “Sebbene ancora oggi non siano del tutto noti gli effetti della CEC sull'attivazione dei processi infiammatori ed i meccanismi di innesco della CID - tanto che entrambe sono costantemente oggetto di studio - è tuttavia innegabile che in via teorica possa esistere una correlazione tra i due eventi”; - “Va osservato che nessuna linea guida, né tantomeno l'esame della letteratura di riferimento, consente di individuare un tempo massimo e neppure minimo di durata della CEC per tutti i tipi di intervento cardiochirurgici. Si può però osservare che nel trapianto cardiaco il tempo di CEC è mediamente di gran lunga superiore alle 4 ore (che spesso è solo il tempo di ischemia fredda, ovvero di clampaggio) senza che ciò determini un aumentato rischio di mortalità. 
Pertanto, pur non potendo affermare che sia definibile una durata massima di ### possiamo certamente constatare che 241 minuti è un tempo che rientra nei limiti di sicurezza”; - “Relativamente alla durata della CEC nella tipologia di intervento in specie, va osservato che il tempo di clampaggio, ovvero il tempo che identifica la esecuzione dell'atto chirurgico, è stato di 95 minuti, durata assolutamente compatibile con l'esecuzione di una plastica mitrale su malattia di ### in approccio toracotomico. Il restante tempo è, evidentemente, imputabile ad una gestione complessa di due complicanze. Occorre pertanto chiedersi se esiste una correlazione lineare con i successivi eventi avversi, ovvero con la ### In proposito si riporta un lavoro pubblicato dal gruppo del ### nel 2008. Analizzando oltre 5000 pazienti sottoposti a cardiochirurgia, i colleghi del ### attraverso una complessa analisi multivariata ed univariata hanno evidenziato che esiste una correlazione diretta e lineare tra durata della CEC e gli eventi avversi post-operatori (sanguinamento, prolungamento del tempo di intubazione, insufficienza renale, dialisi, eventi neurologici, ecc..), ma non è possibile definire né un tempo preciso, né un cut-off di rischio. Inoltre, l'analisi dei fattori preoperatori ha consentito di individuare nell'insufficienza renale un fattore indipendente di rischio di prolungamento della ### Nel loro studio oltre 100 pazienti hanno avuto un tempo di CEC di 240 minuti o superiore”; - contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, “### l'intervento fu eseguito in regime di elezione e non di urgenza, l'attività sanitaria prestata non era propriamente inquadrabile in una prestazione routinaria. Rammentandosi che la prestazione fu richiesta con una classe di priorità A (ovvero entro 30 giorni, caratterizzante di fatto una urgenza differibile) deve altresì segnalarsi che sulla sig.ra ### gravavano altresì una insufficienza cardiaca congestizia ed una insufficienza renale cronica severa (stante gli indici di funzionalità renale riportati in scheda anestesiologica pre-operatoria). Precisandosi come questo quadro non configuri una particolare difficoltà tecnica rispetto al gesto chirurgico, non gli si può comunque non attribuire uno score predittivo di difficoltà di gestione post-operatoria con eventuale aumento del rischio di bassa gittata (stante lo scompenso cardiaco) e di emorragia post-operatoria (posta l'insufficienza renale e l'anemia)”; - “In ultimo, la rottura dell'auricola sinistra, seppur evento raro, rappresenta anch'esso una complicanza prevista in dette fattispecie che - nel caso della sig.ra ### - determinò una grave emorragia trattata mediante conversione dell'accesso chirurgico toracotomico in quello tradizionale ###, con più agevole risoluzione del problema”. 
Inoltre, l'ausiliare del giudice ha chiarito che l'impianto di una protesi sottodimensionata non può essere considerato, a prescindere, un errore chirurgico: “### studi infatti dimostrano come una maggiore efficacia delle procedure di anuloplastica è stata acquisita ricorrendo all'impiego di anelli protesici sottodimensionati (“undersizing”) che sembrano favorire la chiusura dei lembi valvolari ipomobili”. 
Alla luce di quanto innanzi, sulla scorta dei dati anamnestici e obiettivi raccolti e dell'esame della documentazione in atti, sia i ### sia il Ctu (unitamente allo specialista che l'ha coadiuvato) hanno formulato considerazioni adeguatamente motivate, puntuali, approfondite nonostante la evidente complessità della fattispecie in esame e pienamente conformi tra loro. 
Le considerazioni effettuate e le conclusioni rassegnate dagli ausiliari meritano di essere integralmente condivise da questo Tribunale in quanto rese nel contraddittorio delle parti e immuni da vizi logici e metodologici.  ###, in particolare, ha preventivamente esaminato le prospettazioni tecniche delle parti, ricostruito il dato storico-clinico di ### e valutato la documentazione sanitaria prodotta in giudizio.  ### consulenziale è senza dubbio esaustivo e sorretto da una motivazione approfondita, completa e dettagliata. 
Tutte le affermazioni operate dal Consulente sono sorrette da osservazioni di carattere scientifico e sono corredate da numerosi riferimenti alla letteratura scientifica. 
Le valutazioni poc'anzi riportate sono lineari e non lasciano alcun margine di incertezza. 
In sostanza, i consulenti non hanno ravvisato profili di negligenza e imprudenza nelle condotte tenute dai sanitari della ### di cura “### Maria”, con riferimento sia alla scelta e alle tempistiche dell'intervento sia alle modalità di esecuzione dello stesso sia, infine, alla gestione delle complicanze sopravvenute (per causa non imputabile ai sanitari) e, dunque, alla scelta di procedere al secondo intervento.  ###, e in linea generale, occorre ribadire quanto già ampiamente sottolineato, ossia che -se è vero che l'incompletezza della cartella clinica non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui è dato fare ricorso a presunzioni se la prova diretta è stata resa impossibile dalle omissioni documentali del debitore (v. Cass. n. 29498/2019)- è altresì vero che solo quando l'incompletezza della cartella clinica renda impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno, può dirsi provato il nesso di causalità materiale (Cass., sentenza 24 febbraio8 luglio 2020, n. 14261, Cass., ordinanza 18 febbraio 2021 n. 4424, Cass. Sez. 3-, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019; ### 3-, Sentenza n. 27561 del 21/11/2017; ### 3, Sentenza n. 12218 del 12/6/2015; ### 3, Sentenza n. 1538 del 26/1/2010). 
Così non è, come visto, nel caso di specie. 
Va, da ultimo, rammentato che l'accertamento del nesso eziologico avviene combinando la regola del “più probabile che non” con la regola della “prevalenza relativa della probabilità” (Cass. Ordinanza del 6 luglio 2020, n. 13872). 
Essa si compone della regola del più probabile che non, in base alla quale il giudice deve scegliere l'ipotesi che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un “grado di conferma logica superiore all'altra” e la regola della prevalenza relativa, secondo cui il giudice deve scegliere come “vero” l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili. 
Nella fattispecie in rassegnate, sulla scorta delle risultanze probatorie, l'ipotesi dotata di un grado di conferma logica superiore rispetto a quella opposta, proposta da parte attrice, è senz'altro quella del corretto operato dei medici che ebbero in cura ### e dell'assenza di responsabilità e/o di inadempienze assistenziali in capo alla clinica convenuta. 
Pertanto, la domanda attorea avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità della clinica convenuta deve essere rigettata.   2.3 - Parte attrice ha, altresì, lamentato l'omessa informazione, da parte dei sanitari alla paziente, in ordine al “tipo di intervento” e alle “eventuali complicanze”. 
Va anzitutto rilevato che l'esecuzione di un intervento terapeutico non preceduto dalla compiuta informazione al paziente di ogni aspetto rilevante ai fini della manifestazione del libero e ponderato consenso che lo stesso deve esprimere in relazione all'atto terapeutico rileva, a fini risarcitori, sotto una duplice prospettiva.   Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di merito e di legittimità l'assunto secondo cui la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria è espressione di esercizio di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione proprio della persona fisica (la quale in piena libertà e consapevolezza sceglie di sottoporsi a terapia farmacologica o ad esami clinici e strumentali, o ad interventi o trattamenti anche invasivi, laddove comportino costrizioni o lesioni fisiche ovvero alterazioni di natura psichica, in funzione della cura e della eliminazione di uno stato patologico preesistente o per prevenire una prevedibile patologia od un aggravamento della patologia futuri), che - se pure connesso - deve essere tuttavia tenuto nettamente distinto, sul piano del contenuto sostanziale, dal diritto alla salute, ossia dal diritto del soggetto alla propria integrità psico-fisica (cfr. Corte cost., n. 438/2008 “[…] Il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono, rispettivamente, che "la libertà personale è inviolabile", e che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge"”; quanto alla giurisprudenza di legittimità, a cui ormai questo principio deve considerarsi definitivamente acquisito, cfr. Cass., III, 3.9.2007, n. 18513; id. Sez. III, 30.3.2011, n. 7237; id. Sez. III, 27.11.2012, n. 20984; id.  III, 15.11.2013, n. 25764; id. Sez. III, 14.7.2015, n. 14642).   ### l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute), non può affermarsi una assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno (come recentemente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza 28985/2019).   La Corte di Cassazione ha tentato di ricondurre a razionalità il sistema esemplificando varie ipotesi e chiarendo in che misura la violazione di un obbligo informativo possa assumere efficienza eziologica nella determinazione dell'evento di danno costituito dalla lesione del bene salute.   Due, in particolare, le ipotesi (di segno opposto) che possono darsi: 1) laddove emerga che “il paziente, qualora fosse stato compiutamente informato dei rischi prevedibili derivanti dal trattamento, avrebbe comunque prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento (avuto riguardo alla necessità dello stesso, alle proprie condizioni di salute, al tempo ed alle modalità di esecuzione), l'inadempimento dell'obbligo informativo viene ad esaurirsi in una fattispecie autonoma priva di conseguenze dannose, e pertanto detta omissione non solo non può concorrere ma neppure costituire mero presupposto del "danno biologico", essendo questo, invece, da imputare in via esclusiva quale conseguenza diretta della lesione del diritto alla salute determinata dalla - successiva - errata esecuzione della prestazione professionale (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 24074 del 13/10/2017; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19199 del 19/07/2018)”; 2) qualora “il paziente, debitamente informato, avrebbe, invece, rifiutato di sottoporsi al trattamento sanitario, poiché in tal caso l'atto medico successivo viene a palesarsi come lesione personale arrecata "contra nolentem" e l'effetto negativo per la salute scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione (danno biologico) viene a costituire danno-conseguenza riferibile "ab origine" alla violazione - derivante dall'inadempimento dell'obbligo informativo - del diritto di scelta contraria del paziente (scelta da ricostruire ora per allora mediante giudizio controfattuale), configurandosi la prestazione sanitaria inesatta come condotta illecita susseguente violativa, al tempo stesso, della presunta volontà contraria e del diritto alla salute: la originaria condotta omissiva si inserisce e dà origine, quindi, alla serie causale, in cui, anche l'atto lesivo della salute, concorre alla produzione del danno-conseguenza (danno biologico)”.   In buona sostanza possono, pertanto, prospettarsi le seguenti situazioni conseguenti ad una omesso od insufficiente informazione: “A) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, "hic et nunc": in tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale; - B) omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento sarà esteso anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente; - C) omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in tal caso, il risarcimento, sarà liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poichè, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto; - D) omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi: in tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto"; - E) ###inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti (come nel caso del tri-test eseguito su di una partoriente, senza alcuna indicazione circa la sua scarsa attendibilità e senza alcuna, ulteriore indicazione circa l'esistenza di test assai più attendibili, quali l'amniocentesi, la villocentesi, la translucenza nucale): in tal caso, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, alla autodeterminazione sarà risarcibile (giusta il già richiamato insegnamento del giudice delle leggi) qualora il paziente alleghi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente - salva possibilità di provata contestazione della controparte” (Cass. n. 28985/2019).   Ebbene, il paziente che alleghi l'inadempimento da parte del medico a tale obbligo è pertanto onerato della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, posto - come precisato ormai da anni dalla Suprema Corte - che: a) il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico; b) il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicché la distribuzione del relativo onere va individuata in base al criterio della c.d. “vicinanza della prova”; c) il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all'id quod plerumque accidit. Tale prova può essere offerta anche con il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni (si veda, da ultimo, Cass., Sez. III, 11.11.2019, n. 28985).   Di recente, la Suprema Corte - con la pronuncia n. 9887/2020 - ha confermato il proprio orientamento ribadendo che “al fine di ottenere il risarcimento del danno da lesione del consenso informato, spetta al paziente provare che, se fosse stato correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento medico. Non è quindi sufficiente allegare la mera omessa informazione, non trattandosi di un'ipotesi di danno in re ipsa” (v. anche Cass. n. 17806/2020).   ### chiarito in punto di diritto, ribadito che gli eventi verificatisi sulla persona di ### non sono addebitabili alle condotte dei convenuti e, applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il Tribunale che nella vicenda in esame, contrariamente a quanto dedotto dagli attori, non sia stata dimostrata la sussistenza di alcuna violazione dell'obbligo di informazione gravante sui sanitari e, pertanto, di alcuna lesione del diritto del paziente alla libera autodeterminazione atteso che: - la doglianza afferente all'assenza di consenso informato è stata formulata in maniera estremamente generica, come si evince chiaramente dall'esame dell'atto di citazione (si vedano le pagine 11 e 12); - chi agisce in giudizio, infatti, non può limitarsi ad avanzare “perplessità” in merito all'operato del personale medico-sanitario, dovendo descrivere in maniera puntuale le condotte censurate e offrire la prova di quanto allegato; - come visto, è l'attore a dover dimostrare la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente e, in particolare, la seguente concatenazione di eventi: inadempimento del sanitario, contrazione della libertà del paziente di disporre di se stesso, “privazione della possibilità di prepararsi adeguatamente a un evento imprevisto e inaspettato”, alterazione (quanto meno temporanea) del modus vivendi psicologico del paziente (cfr. Cass. n. 29709/2019); - tale prova non è stata fornita nell'ambito del presente giudizio; - parte attrice non ha articolato alcun mezzo istruttorio relativamente a tale aspetto della vicenda con la sola eccezione costituita da un generico capitolo di prova afferente alle “poche informazioni sugli eseguiti interventi” che sarebbero state fornite ai familiari della paziente (dunque, invero, neanche concernente l'aspetto del consenso informato); - né vi sono risultanze istruttorie sul punto atte a suffragare le asserzioni attoree, ragion per cui non è possibile affermare che ### fu effettivamente privata di tutte le informazioni necessarie per decidere autonomamente il meglio di sé; - non è stato neanche allegato che ### qualora avesse avuto conoscenza effettiva dei rischi cui sarebbe andata incontro sottoponendosi all'intervento in contestazione, avrebbe espresso il suo rifiuto a sottoporvisi; - infatti, a pag. 12 dell'atto di citazione, parte attrice si è limitata ad asserire che “l'informazione correttamente veicolata alla paziente avrebbe a costei consentito di formulare una valutazione dei rischi connessi agli sviluppi dell'operazione e di esprimere un'intenzione che avrebbe diversamente orientato le conseguenze negative dell'intervento”, senza, tuttavia, chiarire in alcun modo in che senso si sarebbe diversamente orientata la paziente (ciò anche qualora si ritenga che sia quest'ultimo il significato da attribuire al riportato passaggio dell'atto di citazione); - men che meno è stato chiarito quale valida alternativa terapeutica avrebbe privilegiato rispetto al diverso trattamento chirurgico cui fu sottoposta, avuto riguardo alle sue condizioni di salute; - inoltre, al contrario di quanto addotto dagli attori, nel modulo di consenso informato ### sono dettagliatamente riportati ed elencati i rischi operatori, i fattori di rischio più comuni, le possibili complicanze operatorie e post-operatorie e ### si fa espressamente riferimento, tra le altre cose, alla circolazione extracorporea nonché al rischio di “debolezza della funzione cardiaca non controllabile con i farmaci o con i supporti meccanici”; - le incompletezze del modulo del consenso informato denunciate da parte attrice e riscontrate dal Ctu attengono esclusivamente ad aspetti formali (ossia l'assenza di data e della sottoscrizione dell'operatore sanitario, rinvenendosi invece quella della paziente); - peraltro (e tale circostanza assume rilievo dirimente), trattandosi di fatti verificatisi nell'anno 2012, ad essi non si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 219/2017, che non hanno portata retroattiva, e, pertanto, non sussisteva alcun obbligo in capo alla struttura e ai sanitari di acquisire in forma scritta il consenso informato della paziente.   Non è stato, in definitiva, provato il fatto positivo, ossia il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico. 
In ogni caso, va ribadito che le allegazioni attoree sono del tutto carenti in ordine ai seguenti, decisivi, aspetti: - quale valida alternativa terapeutica ### avrebbe privilegiato rispetto al trattamento chirurgico cui fu sottoposta, avuto riguardo -si ribadiscealle sue precarie condizioni di salute; - se ella, qualora fosse stato adeguatamente e correttamente informata circa i potenziali rischi e conseguenze dell'intervento, ad esso avrebbe rifiutato di sottoporsi.   Ad ogni buon conto, va ribadito che il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione sulla necessità/opportunità dell'intervento operato dal medico costituisce un'eventualità che non corrisponde all'id quoad plerumque accidit. 
Sicché, ritiene il Tribunale, ove anche si volesse argomentare in senso opposto ed invero affermare che non fossero state fornite al paziente informazioni adeguate e sufficienti rispetto alla sua patologia e alle terapie ed alle alternative possibili, con i rischi connessi a ciascuna di esse, si deve presumere che la scelta del paziente sarebbe stata quella di adesione alle indicazioni dei medici. 
Pertanto, anche tale domanda deve essere rigettata. 
Nella statuizione di integrale rigetto di tutte le domande spiegate da parte attrice resta assorbito l'esame delle domande di manleva formulate dalla struttura convenuta e delle questioni ad esse sottese.  3 - In ragione ### delle peculiarità e delle specificità della controversia, ### della complessità degli accertamenti demandati al Ctu (resa ancor più elevata dalle evidenziate lacune documentali, non di certo imputabili agli attori) nonché, in generale, della vicenda sottesa al presente giudizio (preceduto da procedimento penale nel cui ambito erano state espletate anche operazioni di natura autoptica), ### del contegno processuale tenuto dagli attori, da un lato, e da convenuti e terzi chiamati, dall'altro, e ### del mancato esame delle questioni sottese alle domande di manleva, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, tra tutte le parti. 
Le spese di ### per come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### e da ### quest'ultima in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore ### nonché sulle domande di manleva proposte dalla “### di #### S.P.A.”, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1) rigetta le domande attoree; 2) dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle domande proposte dalla convenuta “### di ### S.P.A.”; 3) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio; 4) pone le spese di ### per come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro. 
Così deciso in ### il 4 ottobre 2024 ### 

causa n. 8174/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Tarantino Gianluca

M
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Tribunale di Roma, Sentenza n. 8014/2024 del 13-05-2024

... severa, con necessità pertanto di un intervento di valvuloplastica percutanea della valvola polmonare; tra il 30 ottobre 2015 ed il successivo trasferimento presso l'### il neonato veniva sottoposto a terapia infusiva; per l'esecuzione dell'intervento di cui sopra, in data 2 novembre 2015 il piccolo ### veniva inviato presso la UOC di ### dell'### di ### dove veniva sottoposto ad una serie di esami strumentali volti a contrastare fenomeni di bradicardia e di apnea e, in quel frangente, veniva anche applicato un CVC giugulare; il 3 novembre 2015 il paziente veniva sottoposto ad intervento di valvuloplastica percutanea eseguito mediante cateterismo cardiaco per puntura percutanea della vena femorale destra; l'intervento appariva essere ben riuscito e con buon esito da un punto di vista anatomico ed emodinamico, ma, sin dall'8 novembre (e verosimilmente dal 6 novembre), nonostante la buona riuscita dell'intervento chirurgico, il quadro clinico del paziente ### iniziava ad aggravarsi; a partire dall'8 novembre 2015 si manifestava sul paziente uno status settico che, malgrado un intenso trattamento antibiotico, non riusciva a debellarsi poiché estremamente resistente ad una serie di diverse (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice Unico Dott.ssa ### nella causa N.R.G. 17343/2020 pervenuta all'udienza del 23 ottobre 2023 per la spedizione a sentenza , vertente tra: ### nato a ### il ###, ### nata a ### il ###, #### nata a ### il ###, ### nato a ### il ###, in proprio e quale procuratore speciale di ### nata a ### il ### , difesi giusta delega in atti dall'Avv. ### E ### di ### - ### di ### di ### , con sede ####### 600 , difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti ### e #####, difeso giusta delega in atti dall'Avv.  #### nata a ### il ###, ### nato a ### il ###, ### nato a ### il ### , ### nata a ### il ### , tutti quali eredi di ### , nato ad ### il ### e deceduto l'11.4.2023 , difesi giusta delega in atti dall'Avv. ### OGGETTO: responsabilità medicadecesso - infezione nosocomiale ### come precisate all'udienza del 23 ottobre 2023 con note di trattazione scritta Ha pronunciato SENTENZA MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ; si premette la conoscenza dell'atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta delle parti convenute, della comparsa di intervento volontario , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.   Gli attori analiticamente indicati in epigrafe (tutti legati da rapporto di parentela con ### deceduto il 12 novembre 2015 , segnatamente i genitori, il fratello e i nonni) , premesso che : in data 30 ottobre 2015 ### dava alla luce il suo secondogenito ### presso l'### S. ### di ### il neonato, nato moderatamente pre termine era affetto da stenosi valvolare polmonare severa, con necessità pertanto di un intervento di valvuloplastica percutanea della valvola polmonare; tra il 30 ottobre 2015 ed il successivo trasferimento presso l'### il neonato veniva sottoposto a terapia infusiva; per l'esecuzione dell'intervento di cui sopra, in data 2 novembre 2015 il piccolo ### veniva inviato presso la UOC di ### dell'### di ### dove veniva sottoposto ad una serie di esami strumentali volti a contrastare fenomeni di bradicardia e di apnea e, in quel frangente, veniva anche applicato un CVC giugulare; il 3 novembre 2015 il paziente veniva sottoposto ad intervento di valvuloplastica percutanea eseguito mediante cateterismo cardiaco per puntura percutanea della vena femorale destra; l'intervento appariva essere ben riuscito e con buon esito da un punto di vista anatomico ed emodinamico, ma, sin dall'8 novembre (e verosimilmente dal 6 novembre), nonostante la buona riuscita dell'intervento chirurgico, il quadro clinico del paziente ### iniziava ad aggravarsi; a partire dall'8 novembre 2015 si manifestava sul paziente uno status settico che, malgrado un intenso trattamento antibiotico, non riusciva a debellarsi poiché estremamente resistente ad una serie di diverse "famiglie" di antibiotici; in particolare, sempre nella giornata dell'8 novembre 2015, dai referti per esame colturale su campioni ematici del piccolo ### si evinceva che lo stesso era positivo allo ### le condizioni del paziente non tardavano a peggiorare e, il giorno successivo, i sanitari decidevano di sottoporre ### ad un intervento chirurgico di dialisi peritoneale; sempre in data 9 novembre 2015 le condizioni cliniche generali del piccolo peggioravano, tanto da rendere necessarie manovre rianimatorie e somministrazione di farmaci di urgenza; le condizioni si aggravavano ulteriormente il giorno seguente quando, a seguito di una serie di accertamenti strumentali, i sanitari verificavano sul piccolo ### la riapertura spontanea del dotto arterioso e, contestualmente, decidevano di sottoporre il paziente ad intervento chirurgico di legatura del dotto arterioso; il 10 novembre 2015 ### veniva sottoposto ad intervento chirurgico di clipping del dotto arterioso e posizionamento di lavaggi mediastinici per pericardite purulenta; l'intervento, nonostante avesse raggiunto l'obiettivo clinico prefissato, non consentiva un miglioramento del paziente che, già da due giorni o forse anche più, versava in condizioni cliniche molto gravi dovute ad una infezione da stafilococco aureo, tipico batterio di origine nosocomiale; la setticemia dovuta all'infezione da stafilococco aureo, della classe ### dopo ulteriori 36 ore di sofferenze, nonostante i tentativi dei medici, portava al decesso del neonato in data 12 novembre 2015; che, in diritto, era configurabile la responsabilità sia dell'### S.  ### sia dell'### tenuto conto della matrice chiaramente nosocomiale dell'infezione da stafilococco aureo contratta dal piccolo paziente, che aveva condotto all'exitus; che, in particolare, lo status settico si era manifestato a partire dall'8 novembre 2015, giorno in cui veniva rilevata la presenza di un particolare batterio nosocomiale, certamente contratto nei giorni precedenti in una delle due ### che in via del tutto subordinata era comunque configurabile il danno da perdita di chance di sopravvivenza, voce di danno avente una propria autonomia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità; che era interesse di essi attori conseguire il ristoro del danno non patrimoniale (danno da perdita del rapporto parentale), nonché i danni patrimoniali, con particolare riferimento al rimborso delle spese funerarie e al rimborso dei costi di assistenza stragiudiziale sostenuti ; tanto premesso, hanno convenuto in giudizio le ### analiticamente indicate in epigrafe onde conseguire la condanna delle stesse al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali, il tutto previo accertamento della responsabilità delle ### convenute nella causazione dell' exitus, oltre accessori di legge secondo il noto insegnamento di Cass. SSUU 1712/1995. 
Si è costituita in giudizio la ### di ### - ### di ### di ### la quale, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda risarcitoria per mancato avvio della procedura di mediazione obbligatoria; nel merito, ha contestato la domanda risarcitoria avversaria sia nell'an che nel quantum; in particolare la convenuta ha evidenziato che il neonato era venuto alla luce alle ore 17:48 del 30 ottobre 2015 e trasferito alle ore 21: 25 del 2 novembre 2015, dopo 76 ore di degenza presso l'### S. ### che il neonato era nato da taglio cesareo elettivo senza rottura delle membrane ,e che alla madre era stata comunque somministrata una dose di antibiotico pre intervento ; che alla nascita del piccolo ### erano stati eseguiti prelievi di controllo, ripetuti in terza giornata, sempre negativi per infezioni in atto; che tutti gli esami colturali (tamponi di superficie, emocoltura) erano risultati negativi, e che non era presente alcun dato obiettivo o fattore di rischio che potessero motivare l'inizio di un trattamento antibiotico di profilassi; ha quindi concluso per il rigetto della domanda. 
Si è costituito altresì l'### il quale, dopo aver ripercorso la storia clinica del paziente, ha dedotto che il processo infettivo da cui era stato attinto il piccolo ### si era presentato da subito con comportamento particolarmente aggressivo, nonostante regimi di terapia massimali ed ottimali, ed aveva avuto un andamento rapidissimo ed intrattabile; che andavano inoltre considerate la condizione di prematurità nonché la grave cardiopatia congenita quali fattori indicativi di una spiccata fragilità del paziente, sicché la patologia di natura infettiva andava propriamente inquadrata quale complicanza assolutamente prevedibile ma di fatto non evitabile, nonostante le più adeguate e puntuali attività di profilassi e sorveglianza poste in essere da esso convenuto; ha quindi concluso per il rigetto della domanda avversaria o, in subordine, per la determinazione per ciascuna ### sanitaria della quota di specifica responsabilità in ordine all'exitus del neonato. 
Radicatosi il contraddittorio, al fine di ovviare alla mancanza della condizione di procedibilità, veniva autorizzata parte attrice a presentare o istanza di mediazione obbligatoria ovvero ricorso per accertamento tecnico preventivo ante causam; parte attrice esperiva ricorso ex articolo 696 bis c.p.c.  nell'ambito del quale veniva ammessa ed espletata la CTU medico legale. 
Assegnati i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., nel corso del giudizio interveniva il decesso di ### spiegavano allora intervento volontario gli eredi di quest'ultimo, analiticamente indicati in epigrafe, riportandosi in buona sostanza alle conclusioni rassegnate nel libello introduttivo. 
All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. .   Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, va anzitutto rilevata la ### procedibilità della domanda, tenuto conto del fatto che parte attrice ha promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo in corso di causa, su specifica autorizzazione del Giudice. 
Venendo ora al merito della domanda risarcitoria , tenuto conto del fatto che gli attori hanno chiesto il ristoro del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, domanda azionata iure proprio dai congiunti del paziente deceduto, ritiene il Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica allorquando a richiedere il risarcimento del danno da asserita malpractice sia non il paziente asseritamente danneggiato dal negligente ed imperito operato del personale sanitario, bensì il congiunto o i congiunti del paziente deceduto in conseguenza di dedotti errori ed omissioni del personale medico. 
Nella ipotesi , infatti, in cui la prospettata malpractice sanitaria abbia condotto al decesso del paziente , i congiunti di quest'ultimo, che agiscano per il risarcimento del danno, non possono invocare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura ,ma devono agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale. 
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova . 
La giurisprudenza di legittimità, con condivisibile orientamento, ha chiarito che il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione; viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020; 16754/2012; 11503/1993).  ### esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre perché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati. 
Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo 1372 comma 2 c.c.); pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto". 
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria, non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi. 
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova ( Civ. 11320/2022) . 
Ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, acclarato che l'azione di responsabilità per conseguire il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale in questa sede esperita va collocata nell'alveo della responsabilità extracontrattuale , con tutto ciò che ne consegue non solo in tema di assolvimento dell' onere di allegazione e prova e di ripartizione, dunque, dei rispettivi oneri probatori, ma anche in termini di individuazione del termine prescrizionale da applicarsi nella fattispecie , la CTU a firma del #### de ### medico-legale, e del Dott. ### specialista in infettivogia, redatta con professionalità, con adeguata conoscenza della letteratura scientifica e delle linee guida vigenti in materia, nonché immune da vizi logici e/o di altra natura tale pertanto da potere essere integralmente condivisa dal decidente, ha ripercorso, in primo luogo, la storia clinica di ### , attraverso la disamina delle cartelle cliniche allegate al libello introduttivo e, in secondo luogo, ha compiuto adeguato excursus sulle infezioni correlate all'assistenza, in termini di definizione; insorgenza; classificazione dei batteri; modalità di trasmissione; individuazione dei fattori di rischio connessi alle procedure assistenziali; prevenzione delle infezioni, sia sul paziente che sull'operatore sanitario. 
Il collegio peritale, in particolare, ha evidenziato, per quel che qui interessa, che l'infezione nosocomiale è tale quando "determini reazioni patologiche al/i microrganismo/i e/o alle sue/ loro tossine; insorga durante il ricovero in ospedale, dopo almeno quarantotto ore dal ricovero, riconducibile a momenti assistenziali, e che non era manifesta clinicamente né era in incubazione al momento del ricovero o in alcuni casi dopo che il paziente è stato dimesso fino a 10 giorni dopo… E' quindi chiaro che il criterio per stabilire se un'infezione sia nosocomiale o no risiede esclusivamente nel fattore tempo, ovverosia il fatto che tale evento si verifichi durante la degenza di un paziente è sufficiente a definirlo nosocomiale, senza alcun riferimento alla causa specifica dell'infezione…" (vedi pagina 12 della ###. 
Venendo ora alle considerazioni infettivologiche nel caso specifico, i periti d'ufficio con condivisibile excursus hanno rilevato che: 1) il piccolo ### era nato pretermine (alla 35ª settimana) ed era già per questo da considerare un soggetto fragile, per di più affetto da una grave cardiopatia congenita: "tutto ciò lo poneva in una condizione di forte suscettibilità alle infezioni" (pagina 24 della c.t.u.); 2) non è possibile risalire con elevato grado di probabilità alla fonte dell'infezione (contatto interumano ovvero in relazione ad una delle procedure interventistiche, o alcune in occasione di manovre invasive); 3) le indagini microbiologiche effettuate presso l'### S. ### il 31 ottobre 2015 (emocoltura da vena periferica, tamponi rettale, faringeo e auricolare) risultarono sterili; 4) l'infezione da cui fu affetto il piccolo ### va considerata di matrice e derivazione nosocomiale, sia per le caratteristiche di specie che per la resistenza del germe alla ### ; detta infezione “è progredita drammaticamente ed irreparabilmente verso una mediastinite, un'endocardite ed uno stato settico con insufficienza multiorgano divenuto rapidamente irreversibile e letale. Il bimbo, attaccato da un germe di per sé particolarmente aggressivo, ne è stato sopraffatto, nonostante le terapie razionali e tempestive adottate. Di certo l'infezione ha superato ogni barriera difensiva e deve essere considerata causa diretta del decesso che, controfattualmente, se non si fosse verificata l'infezione, non si sarebbe verificato in così breve tempo. Le condizioni di base, pur gravi, avrebbero consentito a seguito delle terapie mediche chirurgiche del caso una buona probabilità di sopravvivenza…" (vedi pagina 25 della ###. 
In riferimento, poi, all'individuazione del momento di insorgenza dell'infezione nosocomiale, il collegio peritale, in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte dell'### S. ### ha evidenziato, con argomentazioni che il Tribunale fa proprie, che "l'origine dell'infezione da ### è da riferire con maggiore probabilità al periodo di degenza presso l'### per le seguenti evidenze: 1) il piccolo ### ha trascorso presso l'### S. ### i suoi primi tre giorni di vita, mentre è stato assistito presso il ### per un periodo più lungo (i 10 giorni successivi); 2) il neonato non è stato sottoposto a pratiche o manovre invasive presso l'### S. ### mentre presso il ### ha subito un intervento chirurgico e sono stati inseriti devices vascolari (###, tutti potenziali fattori di rischio per le infezioni nosocomiali da ### 3) durante la degenza presso l'### S. ### non sono stati evidenziati aumenti degli indici di flogosi e le indagini microbiologiche effettuate presso l'### S. ### il 31 ottobre 2015 (emocoltura da vena periferica, tamponi rettale, faringeo e auricolare) sono risultati sterili; 4) al contrario presso il ### le emocolture da sangue periferico e da CVC risultarono positive per ### e gli indici di flogosi/infezione (emocromo mostrante notevole leucocitosi neutrofila, proteina C reattiva) risultarono notevolmente alterati… Si può concludere con alto grado di probabilità che essa si sia verificata durante la degenza presso l'### (vedi pagine 30 e 31 della ###.  ### contratto l'infezione nell' ambiente ospedaliero, segnatamente in quello dell'### indica inequivocabilmente che non vennero applicate in concreto dalla suddetta ### le metodiche di profilassi antinfettiva; il fatto che la ### sia munita di un ### , competente a predisporre le misure di profilassi idonee a prevenire le infezioni correlate all'assistenza non autorizza a ritenere, in difetto di prova che è onere della ### (e, quindi, di parte convenuta) fornire, che i protocolli di prevenzione e di profilassi siano stati applicati in concreto, per quel paziente, e nel reparto ove lo stesso era ricoverato. 
In altre parole risulta dimostrato che l'infezione che ha condotto all'exitus del piccolo ### è stata contratta con elevata probabilità (così si esprime il collegio peritale) presso l'### , sicché risulta la sussistenza del nesso causale tra l'insorgenza dell'infezione e la evidente mancata adozione in concreto di misure di profilassi e prevenzione, idonee a scongiurare il rischio di insorgenza delle infezioni medesime ; dette misure di profilassi, a parere del Tribunale , avrebbero dovuto costituire oggetto di imprescindibile e doverosa applicazione , in concreto , avuto riguardo alla condizione di ontologica fragilità del neonato - nato alla 35esima settimana e affetto da grave cardiopatia congenita, caratterizzata da evidente scarsa risposta immunitaria ad infezioni eventualmente contratte in ambiente ospedaliero . 
Per le argomentazioni che precedono si impone la condanna dell'### al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali in favore degli attori, mentre l'### va mandato assolto da ogni domanda risarcitoria nei suo confronti formulata . 
Venendo ora alla quantificazione del danno va , anzitutto, risarcito il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto . 
Ritiene il giudicante che nella liquidazione di tale danno , da compiersi con criteri necessariamente equitativi, vada ricompreso non solo il ristoro per il dolore e la sofferenza contingenti, patiti dai ricorrenti a seguito dell'evento luttuoso, ma anche la perdita del rapporto parentale secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , senza che ciò possa comportare un rischio di duplicazione del risarcimento (Cass. Civ. 1.3.2004 n.4118). 
Ritiene il decidente di fare applicazione delle ### adottate dal Tribunale di ### per l'anno 2023 , fondate sul valore del punto pari ad € 11356,15 che va moltiplicato per n punti fondati a loro volta sulla relazione di parentela col de cuius, sull'età della vittima , sull'età del superstite . 
A ### , padre , vanno riconosciuti i seguenti punti: 20 punti per la relazione con il de cuius; 5 punti per l'età del de cuius (decesso avvenuto al dodicesimo giorno di vita); 3 punti per l'età del congiunto ( 45 aa al momento dell'exitus); si perviene alla somma di € 317.972,2 espressa in valori monetari attuali (€ 11356,15 per 28 punti). 
A ### , madre , vanno riconosciuti i seguenti punti: 20 punti per la relazione con il de cuius ; 5 punti per l'età del de cuius ; 3 punti per l'età del congiunto (42 aa al momento dell'exitus); si perviene alla somma di € 317.972,2 espressa in valori monetari attuali (€ 11356,15 per 28 punti). 
A ### , fratello , vanno riconosciuti i seguenti punti : 7 punti per la relazione con il de cuius; 5 punti per l'età del de cuius ; 4,5 punti per l'età del congiunto (15 aa al momento dell'exitus) si perviene alla somma di € 187.376,47 espressa in valori monetari attuali (€ 11356,15 per 16,5 punti). 
A ### , nonna, vanno riconosciuti i seguenti punti : 6 punti per la relazione con il de cuius; 5 punti per l'età del de cuius ; 2 punti per l'età del congiunto al momento dell'exitus (70 aa) ; si perviene alla somma di € 147.629,95 espressa in valori monetari attuali (€ 11356,15 per 13 punti). 
A ### , nonna, vanno riconosciuti i seguenti punti : 6 punti per la relazione con il de cuius; 5 punti per l'età del de cuius ; 1,5 punti per l'età del congiunto al momento dell'exitus (75 aa) ; si perviene alla somma di € 141.951,87 espressa in valori monetari attuali (€ 11356,15 per 12,5 punti).   A ### , nonno , deceduto in corso di causa e, quindi agli eredi del medesimo analiticamente indicati nell'epigrafe della comparsa di intervento volontario cui si fa espresso rinvio, vanno riconosciuti i seguenti punti : 6 punti per la relazione con il de cuius; 5 punti per l'età del de cuius ; 1,5 punti per l'età del congiunto al momento dell'exitus (73 aa) ; si perviene alla somma di € 141.951,87 espressa in valori monetari attuali (€ 11356,15 per 12,5 punti); tale somma è da ripartirsi tra gli eredi di ### secondo i criteri della successione legittima . 
Va inoltre risarcito il danno patrimoniale, e segnatamente la ### va condannata al rimborso delle spese funerarie (costituenti danno emergente) in favore degli attori per euro 2000,00 (v. allegato 20 alle mem. istr. dirette di parte attrice) nonché delle somme versate per l'assistenza stragiudiziale degli attori, con particolare riferimento alle spese sostenute per le consulenze di parte a firma del Dott. Minasi (allegato 12 alle mem. istr. dir.  di parte attrice) e del Dott. Noto (allegato 13 alle mem. istr. dir. di parte attrice) , rispettivamente per € 3660,00 ed € 3000,00.   ### va dunque condannata al pagamento in favore degli attori e degli intervenienti (eredi di ### della complessiva somma di euro 1.263.514,56 (ottenuta dalla sommatoria degli importi di cui sopra) , oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato, devalutato alla data del 12 novembre 2015 ( data dell'exitus) e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ### sul costo della vita dall'evento al saldo (### 1712/1995). 
Le spese di lite, ivi comprese quelle relative all'ATP in corso di causa, seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c., con distrazione in favore del procuratore degli attori e degli intervenienti volontari , e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00, valori medi, avuto riguardo alle quattro fasi del giudizio e alla somma liquidata a titolo di risarcimento per il presente giudizio; causa di valore indeterminabile per l'ATP per € 3056,00 ) . 
Sentenza a debito.  P.Q.M.  Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede: a) assolve la ### di ### - ### di ### di ### dalla domanda risarcitoria proposta nei suo confronti e , per l'effetto, condanna gli attori in solido alla refusione delle spese di causa in favore della ridetta ### che si liquidano in € 18.977,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp.  gen. , IVA e CPA come per legge; b) condanna l'### al pagamento in favore degli attori e degli intervenienti della somma di € 1.263.514,56, ripartita come in motivazione, oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato , devalutato alla data del 12 novembre 2015, e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ### sul costo della vita, dal dì dell'evento al saldo, a titolo di risarcimento del danno per la morte di ### c) pone in via definitiva a carico di parte convenuta sub b) le spese di CTU liquidate con separato decreto; d) condanna parte convenuta sub b) alla refusione delle spese di causa e del procedimento di istruzione preventiva in corso di causa in favore degli attori e degli intervenienti, che si liquidano in € 900,00 per esborsi, € 41.007,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dell'Avv. ### che le ha anticipate; e) sentenza a debito. 
Così deciso in ### l'11 maggio 2024 ### 

causa n. 17343/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Amelia Pellettieri

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Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 1052/2022 del 15-06-2022

... dell'apparato respiratorio all'intervento chirurgico di valvuloplastica mitralica, calcolando un'invalidità temporanea totale di 30 giorni, un'invalidità temporanea parziale di 90 giorni al 75%, un'invalidità temporanea parziale di 180 giorni al 50% e un'invalidità permanente iatrogena del 40%, successivamente elevata al 50% per un successivo aggravamento dell'insufficienza ventilatoria. ### chiedeva dunque la condanna dell'### 8 Berica al risarcimento del danno biologico riportato, con personalizzazione massima del 25%, nella misura di € 460.045,00 oltre a € 5.000,00 per le spese della visita medico-legale, a € 3.050,00 per le spese dell'assistenza stragiudiziale prestata dall'organismo ### s.n.c. e a € 1.904,15 per il compenso professionale dovuto al difensore per l'assistenza tecnica prestata nel procedimento ante causam di mediazione, e così per complessivi € 469.999,15 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Costituitasi in giudizio, ### 8 Berica replicava che, a fronte di un paziente affetto da valvulopatia mitralica severa, l'indicazione chirurgica era clinicamente adeguata e l'intervento è stato eseguito in modo tecnicamente corretto, essendo la lesione del (leggi tutto)...

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R.G. n. 7293/2018 ### del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI VICENZA Sezione I In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa da: ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliato in ####, ### 22, presso e nello studio dell'Avv. ### del ### di ### che lo rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione Attore contro ### N. 8 BERICA in persona del ### e legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ###), elettivamente domiciliata in ####, ### 5, presso e nello studio dell'Avv. ### dell'Avv. ### e dell'Avv. ### del ### di ### che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta ### S.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ###) Terza chiamata contumace Avente ad oggetto: ### professionale sanitaria ### Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo: “Nel merito, voglia l'###mo Giudice, ogni contraria istanza reietta e disattesa, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'### 8 Berica (già ### 6 Vicenza) per i danni patiti da ### a causa delle prestazioni professionali espletategli di cui in parte narrativa dell'atto introduttivo, condannare l'### 8 Berica (già ### 6 Vicenza), alla luce delle risultanze della C.T.U. svolta nel corso del presente giudizio, al pagamento in favore di ### della somma di € 74.650,00 per tutti i danni patiti, oltre alla refusione della somma di € 3.432,14 per la C.T.U., di € 5.490,00 per la C.T.P. in C.T.U. e di € 100,00 per le spese mediche successive disposte in seno alla C.T.U. ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che si accerterà essere dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo; in ogni caso, con vittoria di anticipazioni, spese e compensi di causa, oltre a C.P.A. e I.V.A. come per legge, con distrazione delle spese legali a norma dell'art. 93 c.p.c. essendo state anticipate da codesto patrocinio, nonché con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione”. 
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo: “Nel merito, rigettarsi le domande attoree in quanto infondate ed inammissibili per le ragioni esposte; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta la responsabilità dell'### 6 Vicenza, oggi ### 8 Berica, accertarsi per le ragioni indicate nella comparsa di costituzione la responsabilità di ### S.A., in qualità di impresa di assicurazione dell'### 6 Vicenza, ora ### 8 Berica, e per l'effetto condannarsi ### S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne ### 8 Berica per quanto fosse, in denegata ipotesi, condannata a pagare all'attore sig. ### in ragione delle domande proposte nella presente controversia, e da ogni altra conseguenza pregiudizievole; con rifusione delle spese di lite”.  MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### esponeva: che in data ### veniva sottoposto, presso l'### di ### a un intervento chirurgico per insufficienza valvolare mitralica; che in data ### venivano sostituite chirurgicamente le corde tendinee in goratex applicate il mese precedente e risultate lesionate a seguito di accertamenti imposti da una sopravvenuta sintomatologia di frequenti dispnee; che in data ### il paziente veniva dimesso e solo pochi giorni dopo si recava nuovamente in ### per un episodio sincopale; che si sottoponeva quindi a una visita specialistica pneumologica, la quale riscontrava una “insufficienza ventilatoria di tipo restrittivo da sopraelevazione dell'emidiaframma destro e falda di versamento pleurico omolaterale cronico”; che l'ulteriore accertamento medico-legale attribuiva inoltre il danno dell'apparato respiratorio all'intervento chirurgico di valvuloplastica mitralica, calcolando un'invalidità temporanea totale di 30 giorni, un'invalidità temporanea parziale di 90 giorni al 75%, un'invalidità temporanea parziale di 180 giorni al 50% e un'invalidità permanente iatrogena del 40%, successivamente elevata al 50% per un successivo aggravamento dell'insufficienza ventilatoria. ### chiedeva dunque la condanna dell'### 8 Berica al risarcimento del danno biologico riportato, con personalizzazione massima del 25%, nella misura di € 460.045,00 oltre a € 5.000,00 per le spese della visita medico-legale, a € 3.050,00 per le spese dell'assistenza stragiudiziale prestata dall'organismo ### s.n.c. e a € 1.904,15 per il compenso professionale dovuto al difensore per l'assistenza tecnica prestata nel procedimento ante causam di mediazione, e così per complessivi € 469.999,15 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 
Costituitasi in giudizio, ### 8 Berica replicava che, a fronte di un paziente affetto da valvulopatia mitralica severa, l'indicazione chirurgica era clinicamente adeguata e l'intervento è stato eseguito in modo tecnicamente corretto, essendo la lesione del nervo frenico una complicanza non prevenibile né evitabile e non potendovi essere correlazione tra l'insufficienza respiratoria riportata dal paziente e le moderate aderenze pleuriche conseguite all'accumulo di tessuto connettivo-cicatriziale solo in corrispondenza della limitata superficie polmonare interessata dall'ingresso dello strumento endoscopico. L'### chiedeva quindi il rigetto delle domande avversarie, per assenza di colpa medica o comunque in applicazione dell'esimente prevista dall'art. 2236 c.c. per le prestazioni professionali di speciale difficoltà tecnica, in subordine contestando la quantificazione della lesione biologica e della personalizzazione operata dalla controparte e in ogni caso chiedendo di essere autorizzata a chiamare in manleva la propria compagnia assicurativa. 
Quest'ultima, ### S.A., nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, non si costituiva in giudizio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia. 
All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante espletamento di C.T.U. medico-legale e, stante il rigetto delle ulteriori istanze di esibizione e di prova testimoniale, veniva di seguito trattenuta in decisione, previa fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate dalle parti come in epigrafe (in particolare con riduzione della domanda attorea in base agli esiti peritali), nonché previa concessione dei termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica di cui all'art. 190 c.p.c. 
Tanto premesso, l'accertamento della responsabilità medica contestata da ### può trovare fondamento negli esiti delle indagini tecniche condotte dal ### nominato in corso di causa. Le suddette indagini sono state infatti condotte in modo proceduralmente corretto e i relativi risultati sono stati esposti in termini completi, chiari ed esaustivi, a conclusione di un ragionamento scevro di vizi logici e giuridici.  ###.T.U. hanno addebitato la grave insufficienza respiratoria, di cui ha iniziato a soffrire l'odierno attore in seguito all'intervento di valvuloplastica mitralica, alla compromissione del nervo frenico da cui è dipesa la paralisi dell'emidiaframma destro (che rappresenta appunto uno dei principali muscoli dell'apparato respiratorio). La suddetta lesione viene indicata dai C.T.U. come di sicura origine iatrogena, ossia cagionata nel contesto dell'intervento chirurgico cui è stato sottoposto ### in data ###: tale circostanza, d'altronde, non è nemmeno contestata dall'### convenuta, la quale piuttosto sostiene che si tratterebbe di una complicanza non prevenibile né evitabile. Al contrario, il ### ravvisa invece un errore tecnico. 
Proprio analizzando le tre possibili cause della lesione nervosa individuate dalla stessa parte convenuta (pag. 12-13 della comparsa di costituzione e risposta), i C.T.U. escludono che il danno de quo abbia un'origine termica, ossia ritengono altamente improbabile - data l'estrema rarità oggigiorno di una simile evenienza - che sia conseguito a una “iper-ipotermia” del nervo, cioè a un suo raffreddamento eccessivo dipendente dalla soluzione cardioplegica inserita nel pericardio per tenere a temperatura la sede chirurgica. Ravvisano piuttosto, anche in risposta alle osservazioni dei C.T.P. di parte convenuta, una lesione da stiramento per eccessiva trazione dei tessuti del pericardio, praticata per migliorare l'esplorazione dell'atrio sinistro del muscolo cardiaco, oppure “ancora più verosimilmente” una lesione causata dall'elettrobisturi in quanto messo in funzione in un punto del pericardio troppo prossimo al decorso del nervo frenico (detto altrimenti, l'incisione chirurgica del pericardio mediante elettrobisturi avrebbe dovuto essere effettuata in un punto più distante dalla struttura nervosa, per evitarne appunto al lesione). 
Rispetto a queste conclusioni, l'### sostiene in primo luogo, in particolare nella propria comparsa conclusionale, che nella fattispecie non potrebbe dirsi raggiunta la prova del nesso causale tra condotta medica e lesione biologica, in quanto nemmeno i C.T.U. sarebbero stati in grado di individuare con esattezza la precisa manovra chirurgica cui attribuire l'effetto lesivo contestato dall'attore. Tale argomentazione non coglie però nel segno.  ### ha infatti attribuito con certezza la causazione della lesione nervosa all'intervento chirurgico del 10.8.2011, ammettendo una parziale incertezza solo con riferimento all'individuazione specifica di quale tra tutte le manovre chirurgiche compiute abbia effettivamente compromesso il nervo frenico del paziente (riducendo anzi il novero delle possibili cause solo a due possibili atti chirurgici). In tale contesto, perde però di rilevanza l'esatta identificazione dell'errore medico commesso, se un errore c'è stato e se di errore si è trattato. 
La responsabilità professionale dei medici sussiste infatti qualunque sia la specifica manovra chirurgica che nel corso dell'intervento possa avere avviato il decorso causale conclusosi con la stabilizzazione di una patologa grave e ingravescente quale è l'insufficienza ventilatoria che è stata diagnosticata a ### Detto altrimenti, deve farsi applicazione di quel principio giurisprudenziale, confermato ancora di recente da una delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione nel novero del c.d. ### bis, secondo cui: “Se resta ignota, anche mediante l'utilizzo di presunzioni, la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale [quindi sul paziente]; se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore [quindi sul medico]” (Cass. 28991/2019, in motivazione). 
Nel caso di specie è stata dimostrata la correlazione causale tra una manovra chirurgica compiuta dai medici dell'### 8 Berica e la patologia ingeneratasi nel paziente, ma la struttura sanitaria non ha convincentemente dedotto una causa di impossibilità o inesigibilità della prestazione corretta. Invero, l'### ha sostenuto che la lesione del nervo frenico è una complicanza prevedibile ma imprevenibile, che può conseguire sia alla trazione dei tessuti del pericardio, sia alla propagazione dell'energia dell'elettrobisturi lungo le diramazioni nervose del cuore (entrambe manovre imprescindibili per il completamento dell'iter chirurgico) senza che tale effetto dannoso possa essere evitato dal medico. Tale prospettazione è stata però sconfessata dal ###, che ha chiaramente definito la lesione frenica quale “complicanza evitabile”.  ###.T.U. hanno infatti osservato, in via generale, che l'approccio minitoracotomico (rispetto alla sternotomia convenzionale o “intervento a cuore aperto”) aumenta del 3% il rischio di paralisi del nervo frenico, in quanto le suture di trazione pericardiche, utilizzate nel corso dell'intervento per ottenere una migliore visualizzazione dell'atrio sinistro del cuore, esercitano una tensione che diventa incompatibile con un'incisione del pericardio in un'area troppo vicina al suddetto nervo (in un raggio cioè inferiore ai 3 cm). In via specifica e concreta, i C.T.U. hanno quindi osservato che nel caso di specie il nervo frenico era particolarmente visibile (“La particolarità nel caso di specie nasce proprio dal fatto che in sede chirurgica fu visualizzato il nervo frenico, potendosi ammettere semmai una maggiore difficoltà nei casi in cui lo stesso non risulti visualizzabile”) e concludono affermando che: “Vi erano dunque condizioni chirurgiche tali da consentire la messa in atto di tutte le misure di prudenza esigibili alla luce della prevedibilità dell'evento, ben noto, e che, ove attuate in maniera congrua, avrebbero potuto con criterio probabilistico prevenire ed evitare la lesione del nervo stesso” (pag. 49-50 dell'elaborato peritale). In altri termini, nel caso di specie sussistevano condizioni anatomiche e chirurgiche ottimali che rendevano esigibile un maggior grado di prudenza. 
Si rammenta infatti che il criterio per verificare l'effettività del nesso eziologico tra una condotta commissiva od omissiva e un evento lesivo è improntato al parametro non della probabilità quantitativa (sulla base del quale basterebbe affermare, per escludere la responsabilità professionale, che negli interventi di valvuloplastica mitralica è per lo più impossibile, per frequenza statistica, evitare la complicanza della lesione del nervo frenico), ma piuttosto a quello della probabilità logica (in base al quale occorre verificare se nella singola fattispecie sussistevano condizioni peculiari tali da includere il caso concreto nel settore della “infrequenza statistica”, ossia tali da rendere invece e di fatto possibile evitare la menzionata complicanza e da rendere quindi esigibile la condotta perita, diligente e prudente idonea ad ottenere il migliore risultato possibile per la salute del paziente). 
Sulla scorta degli approfondimenti peritali eseguiti in corso di causa e delle relative conclusioni sopra sintetizzate, ritiene così il giudicante di dover constatare la ravvisabilità di una responsabilità sanitaria per la causazione della lesione iatrogena lamentata da ### Nemmeno può essere accolta l'eccezione di esenzione da responsabilità sollevata dall'### 8 Berica ai sensi dell'art. 2236 c.c., in quanto non può dirsi che la prestazione richiesta ai medici chirurgi che hanno operato nel caso di specie implicasse “la soluzione tecnica di problemi di speciale difficoltà”. Gli stessi C.T.U. hanno infatti riferito che il danno era evitabile riponendo una doverosa attenzione nelle operazioni di trazione tissutale e di individuazione dell'area da incidere con l'elettrobisturi, specialmente in quanto era stato scelto un approccio minitoracotomico. Con l'effetto che “le prestazioni sanitarie per cui è causa presentavano carattere di ordinaria difficoltà e routinarietà, non richiedendo speciali cognizioni tecnico-sanitarie o speciale competenza e perizia” (pag. 52 dell'elaborato peritale). 
Invero, si sarebbe potuta ipotizzare una speciale difficoltà “scusante” della manovra chirurgica lesiva nel caso in cui il nervo frenico fosse risultato scarsamente visibile, tanto da non poter imputare la sua compromissione a un difetto di prudenza dei medici, ma nel caso di specie si è verificata la situazione esattamente opposta che, come detto, rendeva esigibile una diversa e più virtuosa condotta. 
Stabilita quindi nei suddetti termini la responsabilità medica dell'### convenuta, in vece dei medici operanti all'interno della struttura (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1228 c.c.), occorre procedere alla liquidazione del danno. 
A tal fine, i C.T.U. ravvisano un'invalidità permanente del 15% e un'invalidità temporanea differenziale, tenuto conto del periodo di convalescenza che ### avrebbe dovuto comunque affrontare in conseguenza dell'intervento chirurgico subito, di dieci giorni al 100%, di trenta giorni al 75%, di sessanta giorni al 50% e di novanta giorni al 25%. 
Il risarcimento per il danno biologico permanente va determinato assumendo quale parametro le c.d. 
Tabelle di ### stante la loro valenza “paranormativa” (Cass. n. 8532/2020; Cass. n. 17018/2018; Cass. n. 9950/2017). In particolare, vanno prese in considerazione le tabelle dell'edizione 2021 vigenti al momento della presente decisione (come statuito di recente dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. ###/2019), per poi procedere prima alla devalutazione dell'importo così stabilito fino al momento del fatto (ovvero del momento in cui è maturato il diritto risarcitorio) e per dopo compiere la rivalutazione del risultato nell'attualità (in considerazione dell'aumento del valore nominale della moneta da allora alla data odierna). 
Considerando che all'epoca dell'intervento chirurgico, ### entrava nel suo cinquantunesimo anno di età, il valore risarcitorio dell'invalidità complessiva del 15% sarebbe pari a € 40.722,00 comprensivo di ogni pregiudizio psicofisico accertabile sulla base dei barème di riferimento, nonchè della sofferenza soggettiva interiore che tipicamente si associa a una lesione biologica di tale pregnanza.  ### chiede che il suddetto danno venga personalizzato con maggiorazione dell'importo risarcitorio nella misura massima del 44% e tuttavia non allega alcun elemento da cui si possa desumere che il danno riportato gli abbia comportato, in ragione di peculiari circostanze relative alla sua precedente quotidianità, conseguenze pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle tipicamente sofferte da qualsiasi altro soggetto che abbia a riportare un'analoga lesione biologica con pari grado di invalidità permanente. A tal proposito, si rammenta che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, è onere del danneggiato allegare e dimostrare un concreto e individualmente irripetibile sconvolgimento delle abitudini di vita conseguito al danno iatrogeno subito, non potendo accordarsi alcuna “personalizzazione in re ipsa” (Cass. n. 28988/2019).  ###à temporanea, si quantifica invece - sulla base dei parametri liquidativi sopra richiamati - in € 990,00 per quella totale, in € 2.227,50 per quella parziale al 75%, in € 2.970,00 per quella parziale al 50% e in € 2.227,50 per quella parziale al 25%, per complessivi € 8.415,00. 
Il risarcimento riparatorio per equivalenza del complessivo danno biologico ammonterebbe quindi, qualora il fatto fosse occorso in data odierna, a € 49.137,00 (€ 40.722,00 + € 8.415,00). 
Dato poi che i postumi come sopra accertati si sono consolidati 180 giorni dopo rispetto all'intervento del 10.8.2010, ossia al termine del periodo di invalidità temporanea calcolata complessivamente dai C.T.U., e quindi alla data del 6.2.2011, si ottiene un ammontare devalutato alla data testè indicata a € 42.432,64 - successivamente da maggiorare della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ### e degli interessi di natura compensativa al tasso legale ed applicati anno per anno alla somma via via rivalutata annualmente fino alla data della presente pronuncia, come stabilito dalla nota sentenza delle ### della Corte di Cassazione n. 1712/1995, fino all'importo definitivo, in termini monetari attuali, di € 53.500,85. Da ultimo, tale importo, che con l'odierna sentenza viene liquidato, da debito di valore, quale debito di valuta, salvo gravame, dovrà essere maggiorato di interessi corrispettivi al tasso legale, decorrenti dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo. 
Così si esaurisce la liquidazione del danno non patrimoniale: solo in sede di comparsa conclusionale, e quindi tardivamente, l'attore svolge talune considerazioni in ordine alla mancata acquisizione del consenso informato del paziente, le quali tuttavia non si traducono in alcuna richiesta risarcitoria specifica. 
Quanto invece al danno patrimoniale, ### chiede in primo luogo la rifusione delle spese sostenute per sottoporsi alla visita medico-legale ante causam nella misura di € 5.000,00. ### non ha però dimostrato, come era suo specifico onere, di aver sostenuto l'esborso di cui richiede il rimborso, essendosi limitato a produrre un mero preavviso di parcella (doc. 4), come tale nemmeno ricaricata degli oneri previdenziali e fiscali applicabili. Non è stato quindi dimostrato il danno di cui viene richiesto il risarcimento. 
A titolo di spese mediche, l'attore chiede poi nelle proprie rassegnate conclusioni (pur incorrendo, in sede di comparsa conclusionale, in una duplicazione della domanda) la rifusione della somma di € 100,00 versata per gli esami clinici resisi necessari nello svolgimento delle operazioni peritali. Tale importo, debitamente documentato (doc. 25), dovrà essere posto a carico della parte convenuta. 
A titolo di danno emergente (Cass. n. 24481/2020) vanno poi riconosciuti gli esborsi sostenuti dall'attore per l'assistenza stragiudiziale richiesta dal soggetto danneggiato ante causam al fine di eludere il giudizio, nella misura di € 3.050,00 debitamente documentata mediante allegazione di apposita fattura (doc. 11). 
Quale risarcimento del danno patrimoniale subito da ### in relazione ai fatti per cui è causa, ### 8 Berica dovrà quindi corrispondergli l'ammontare complessivo di € 3.150,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente pronuncia (non essendo stata indicata né dimostrata la data dell'effettivo esborso) fino al saldo effettivo. 
Va ora presa in considerazione la domanda di manleva svolta dall'### 8 Berica nei confronti della compagnia assicurativa ### rimasta contumace nel presente giudizio. 
L'### ha prodotto la polizza n. ### (doc. 12) operativa dal 31.12.2013 al 31.12.2015 ed applicabile quindi al caso di specie in forza della clausola claims made ivi pattuita (clausola 24), poiché la prima richiesta risarcitoria risulta pervenuta da ### per il tramite di ### s.n.c., in data ### (doc. 5 attoreo). La copertura del rischio assicurato emerge poi dall'articolato del contratto. 
Sussistono quindi i presupposti in fatto e in diritto per accogliere la domanda di manleva, con l'effetto che ### dovrà tenere indenne ### 8 Berica di quanto questa dovrà versare a ### a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. 
L'### non ha invece esteso la domanda di manleva alle statuizioni di condanna attinenti alle spese di lite, le quali dunque rimarranno a suo carico. 
Le spese di lite appunto, in forza del principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte convenuta e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M.  37/2018, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa secondo il decisum e non il petitum originario (da € 52.000 a € 260.000), ottenendo così un importo di € 13.430,00 oltre oneri tariffari, previdenziali e fiscali. 
In base al medesimo scaglione va liquidato anche il compenso richiesto per l'assistenza difensiva nella fase stragiudiziale della mediazione dinanzi al competente organismo di conciliazione, nella misura quindi di € 960,00 oltre oneri tariffari, previdenziali e fiscali e oltre alle spese sostenute per l'attivazione della suddetta procedura, nella misura di € 97,60 (doc. 12). 
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente, la quale dovrà rifondere anche i compensi versati dall'attore ai propri C.T.P.  nella misura di € 5.490,00 (doc. 23 e doc. 24) oltre interessi legali dalla data dell'esborso al saldo. 
A tale importo, in quanto annoverabile tra gli esborsi di causa, vanno poi aggiunti € 1.214,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo presente nel fascicolo di ufficio per l'introduzione del presente giudizio, per € 6.731,00 complessivi. 
Infine, stante la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione obbligatoria (non potendosi ritenere tale la mancanza di indicazioni da parte della compagnia assicurativa - doc. 14 attoreo), parte convenuta va condannata, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs.  28/2010, al versamento all'entrata del ### dello Stato di un una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede: 1. condanna ### 8 Berica al pagamento in favore di ### della somma di € 53.500,85 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito e accertato, rivalutazione e interessi compensativi inclusi, oltre interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno della presente sentenza al saldo effettivo; 2. condanna ### 8 Berica al pagamento in favore di ### della somma di € 3.150,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito e accertato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della presente sentenza al saldo effettivo; 3. rigetta ogni altra domanda proposta da ### 4. condanna ### a tenere indenne ### 8 Berica di quanto la stessa verserà a ### a titolo risarcitorio per effetto di quanto statuito ai suindicati punti 1 e 2; 5. condanna ### 8 Berica a rifondere in favore dell'Avv. ### dichiaratasi antistataria, le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 6.731,00 per esborsi e in € 13.430,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge; 6. condanna ### 8 Berica a rifondere in favore di ### le spese di lite del procedimento di mediazione svoltosi ante causam, liquidate in € 97,60 per esborsi e in € 960,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge; 7. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico dell'### 8 Berica, condannando la stessa a rifondere a ### quanto da questi versato in corso di causa a titolo di compenso dei C.T.U.; 8. condanna ### 8 Berica, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. 28/2010, al versamento in favore dell'entrata del ### dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. 
Così deciso in ### il 14 giugno 2022.  

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 7293/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Gandolfo Aglaia

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Tribunale di Firenze, Sentenza n. 1557/2022 del 23-05-2022

... eccepiva la corrispondenza dell'intervento eseguito (valvuloplastica della valvola mitralica e valvuloplastica della valvola tricuspide) rispetto a quello programmato, avendo la paziente sottoscritto un modulo di consenso informato per “plastica/sostituzione valvolare mitralica ed eventuale anuloplastica tricuspidale”. ### programmato ed eseguito sarebbe stato indicato e necessario, nonché correttamente eseguito. Anche la gestione del decorso postoperatorio sarebbe stata adeguata, dal momento che la paziente veniva sottoposta a costanti e continui monitoraggi prima della dimissione in data 11 febbraio 2016, in vista del trasferimento presso il ### In tale fase, allegava la resistente, era stato necessario sottoporre la paziente a coronarografia ed angioplastica con stent, in conseguenza del rilevamento di necrosi miocardica. Essendosi, poi, la paziente affidata alle cure di altre strutture sanitarie, parte convenuta prospettava la necessità di integrare il contraddittorio sull'accertamento medico eventualmente ammesso anche nei confronti di queste ultime, posto che le ulteriori cure e l'intervento chirurgico ivi eseguito potrebbero aver influito sulle condizioni di salute della paziente (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### sezione CIVILE Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 262/2021 promossa da: D'### (###) nata a #### il ###; ### (###) nato a ### il ###; ### (###) nata a ### il ###; ### (###), nata a ### il ###; ### (###), nata a ### il ###; rappresentati e difesi dall'Avv. ### e dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ####### n. 17, in forza di procura in calce all'atto di citazione.  ATTORI contro ### - ### (P.IVA ###) con sede ###, in persona del ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ####### n. 6, in forza di procura in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta; ### parte attrice precisava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - ### il Giudice disporre sequestro conservativo nei confronti dei convenuti in solido ovvero nei confronti di chi di essi di ragione, anche con decreto inaudita altera parte, fino a concorrenza della somma di euro 700.000,00 a favore della sig.ra D'### - ### il Giudice disporre con ordinanza anticipatoria-provvisionale ex artt. 186 bis o quater cpc la condanna al pagamento della somma di euro 300.000,00 (o di quella maggiore o minore di giustizia) solo a favore della #### D'### e a carico della ### nei cui confronti si è svolta la procedura per ATP ed è stata formulata la proposta conciliativa giudiziale sopra riportata; ovvero rimettere la causa al Collegio ai sensi dell'art. 278 cpc affinché pronunci sentenza di condanna generica dell'### ovvero se di giustizia anche di tutti i convenuti in solido ovvero di chi di essi e come di ragione, al pagamento solo a favore della sig. ### D'### di una provvisionale per la somma di euro 300.000,00 (o di quella maggiore o minore di giustizia) e con ogni provvedimento di rito e di legge ed ordinanza per il prosieguo per la liquidazione complessiva totale; - ### il Giudice disporre accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc. con nomina di ### e ### nominando fin da ora i ###. ### e #### - ### il Giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 698 cpc dichiarare immediatamente ammissibile il mezzo di prova dell'### RG 17443/2017 - Tribunale di ### e i relativi documenti depositati. 
Nel merito: - ### l'###mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle domande degli attori, condannare i convenuti al pagamento in solido, o chi di essi di ragione: - in favore della #### D'### della somma di complessivi euro 662.777,00; - in favore della figlia convivente ### della somma di euro 249.106,00; - in favore delle figlie non conviventi ### e ### della somma di euro 166.000,00 ciascuna; - in favore del marito convivente ### della somma di euro 166.000,00. ### altresì il Tribunale condannare parte convenuta ### al pagamento delle spese tecniche e legali sostenute dall'odierna attrice sig.ra D'### in sede di ATP per l'importo complessivo di euro 37.497,86. 
Tutte le somme sopra indicate sono richieste salvo il maggior o minore importo di legge e\o di giustizia. Con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e spese generali al 15 % e Cap eI Iva come per legge, anche dell'atp e di ctp”. 
La parte convenuta precisava, per contro, le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale di ### rigettata ogni altra contraria istanza, respingere le domande attrici ed in subordine ridurle a giustizia, con vittoria di spese e compensi professionali. 
In via istruttoria: Si chiede che venga disposta nuova ctu medico legale con un diverso collegio peritale rispetto a quello nominato in sede di atp, al fine di consentire un giudizio più sereno rispetto a quello di chi, umanamente, voglia confermare il proprio precedente giudizio, errore in cui sono incappati i ctu in sede di atp. 
Si chiede che venga ordinato alla signora ### D'### di produrre tutte le cartelle cliniche dei ricoveri ospedalieri che l'hanno interessata subito dopo le dimissioni da ### del febbraio 2016. Si chiede che venga ordinata a parte attrice l'effettiva produzione in giudizio di tutti i documenti dei quali si preannuncia la produzione con l'atto di citazione”.  ### ricorso ex art. 696 bis c.p.c. depositato il 13 dicembre 2017, D'### richiedeva al Tribunale di disporre consulenza tecnica preventiva al fine di “accertare la condotta negligente e/o l'imperizia e comunque la responsabilità del personale medico e sanitario della ### di ### nell'intervento chirurgico del 26 gennaio 2016 e i conseguenti danni tutti patiti e patendi dalla ricorrente e se e come gli stessi siano eliminabili e i postumi”. 
La ricorrente esponeva, a fondamento della propria domanda, le seguenti circostanze di fatto. 
Accusando disturbi cardiaci, la medesima aveva programmato di sottoporsi il 26 gennaio 2016 ad intervento di sostituzione valvolare mitralica presso il ### dell'### (d'ora in avanti, ###, in seguito a diagnosi di “prolasso mitralico da floppy valve; rigurgito mitralico di grado severo con indicazione a correzione chirurgica della valvulopatia”. ### programmato e per il quale era stato rilasciato dalla ricorrente il consenso informato sarebbe stato variato in una plastica mitralica con posizionamento di anello CEP ed in una plastica della tricuspide secondo #### l'intervento, si manifestavano tre episodi di tachicardia ventricolare, con conseguente applicazione di pacemaker; venivano, inoltre, rilevati indici di necrosi miocardica, in conseguenza dei quali la paziente veniva sottoposta a coronografia ed impianto di stent a livello dell'arteria circonflessa. La paziente veniva dimessa l'11 febbraio con diagnosi di “insufficienza mitralica severa. Stemi laterale post chirurgico trattato con ### su arteria circonflessa”. 
Continuando a presentare disturbi cardiaci, la ricorrente si recava il 18 maggio 2016 a ### per eseguire un controllo presso la #### S. ### cui seguiva diagnosi di “disfunzione ventricolare sinistra post-infartuale di grado moderato-severo in paziente con FV secondaria a ### laterale, sottoposta a plastica mitralica e tricuspidale e ### della CX. 
Insufficienza mitralica di grado moderato-severo”. La ricorrente veniva ricoverata il 4 settembre 2016 presso la U.O.C. di Cardiologia e ### di #### donde veniva dimessa l'8 settembre per essere trasferita presso l'### del ### di ### (che costituiva un presidio della prima), al fine di effettuare un intervento di sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica: tale intervento aveva luogo il 9 settembre 2016. Il 14 settembre, la medesima veniva dimessa con diagnosi di “ricorrenza di insufficienza mitralica grave in paziente già sottoposta a valvuloanuloplastica mitralica e plastica tricuspidalica; disfunzione ventricolare sinistra da pregresso infarto perioperatorio trattato mediante angioplastica su ramo circonflesso trattata mediante sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica ### n. 27”. Seguiva un nuovo ricovero presso la predetta ### sino al 28 settembre, data in cui la ricorrente veniva dimessa con la seguente diagnosi: “versamento pleurico e tachiaritmie ventricolari in paziente sottoposta a recente intervento di sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica ### n. 27. Pregressa valvuloanuloplastica mitralica e plastica tricuspidale. Impianto defibrillatore biventricolare. Disfunzione ventricolare sinistra da pregresso infarto perioperatorio trattato mediante angioplastica percutanea su ramo circonflesso”. 
La paziente continuava a soffrire di disturbi cardiovascolari e, rinvenendone la causa nella gestione asseritamente erronea del caso da parte dei sanitari di ### provvedeva in data 10 aprile 2017 ad effettuaremediante il proprio legaleuna specifica contestazione al direttore della struttura dipartimentale di ### al direttore sanitario, nonché al ### della struttura sanitaria in questione, richiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti. Il 4 maggio successivo, l'### comunicava di aver avviato un'indagine interna e veniva a richiedere la relativa documentazione medica. La ricorrente evidenzia al riguardo come, da un lato, la cartella clinica relativa all'intervento del 26 gennaio 2016 fosse in possesso della stessa ### e come, dall'altro, non sia stata avanzata alcuna offerta di risarcimento. 
La ricorrente addebitava la responsabilità ai sanitari dipendenti della ### qualificandola come contrattuale alla stregua della c.d. teoria del contatto sociale, ed affermava altresì una concorrente responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c., senza invero specificare in cosa fosse consistita la condotta negligente e/o imprudente dei sanitari medesimi, fondante l'affermata responsabilità. Si proseguiva con l'affermazione generica del nesso di causalità fra tale “non corretta esecuzione della prestazione sanitaria” ed i danni asseritamente cagionati alla ricorrente stessa: questi sarebbero stati di carattere tanto patrimoniale quanto non patrimoniale, riferendosi alla lesione dell'integrità psicofisica della D'### ed alle ripercussioni sulle di lei attività quotidiane e dinamiche relazionali. 
Nell'impossibilità di stimare con precisione l'ammontare di tali danni, parte attrice riteneva di esperire accertamento tecnico preventivo precisando le conclusioni sopra riportate, previo ordine alla ### convenuta, se del caso, di depositare tutta la documentazione sanitaria relativa alla vicenda oggetto di causa. 
Con decreto del 20 dicembre 2017, il Tribunale concedeva termine ai convenuti per richiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzi e fissava per l'esame in contraddittorio del ricorso l'udienza del 6 febbraio 2018, riservando l'ammissione di CTU subordinatamente alla congrua integrazione da parte della ricorrente dell'allegazione di condotte inadempienti e del nesso causale fra quest'ultima e le conseguenze pregiudizievoli prospettate. 
Con comparsa depositata il 18 gennaio 2018 si costituiva nel giudizio (n. r.g. 17443/2017) l'### in persona del ### pro tempore ### contestando in fatto ed in diritto quanto esposto e richiesto nel ricorso. In via preliminare, parte convenuta eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la genericità e l'indeterminatezza delle allegazioni ivi contenute: in particolare, si eccepiva non essere stata fornita una collocazione temporale dei disturbi cardiovascolari lamentati anche a seguito della presa in carico della paziente anche da parte di altre strutture sanitarie; né veniva specificato in cosa sarebbe consistito il “grave errore” dei sanitari della ### come anche i danni lamentati dalla ricorrente stessa. Nel merito, la resistente eccepiva la corrispondenza dell'intervento eseguito (valvuloplastica della valvola mitralica e valvuloplastica della valvola tricuspide) rispetto a quello programmato, avendo la paziente sottoscritto un modulo di consenso informato per “plastica/sostituzione valvolare mitralica ed eventuale anuloplastica tricuspidale”.  ### programmato ed eseguito sarebbe stato indicato e necessario, nonché correttamente eseguito. Anche la gestione del decorso postoperatorio sarebbe stata adeguata, dal momento che la paziente veniva sottoposta a costanti e continui monitoraggi prima della dimissione in data 11 febbraio 2016, in vista del trasferimento presso il ### In tale fase, allegava la resistente, era stato necessario sottoporre la paziente a coronarografia ed angioplastica con stent, in conseguenza del rilevamento di necrosi miocardica. Essendosi, poi, la paziente affidata alle cure di altre strutture sanitarie, parte convenuta prospettava la necessità di integrare il contraddittorio sull'accertamento medico eventualmente ammesso anche nei confronti di queste ultime, posto che le ulteriori cure e l'intervento chirurgico ivi eseguito potrebbero aver influito sulle condizioni di salute della paziente odierna attrice. Si concludeva, dunque: 1) in via preliminare per l'inammissibilità del ricorso; 2) sempre in via preliminare, qualora il ricorso venisse dichiarato ammissibile, per la chiamata in causa della ### 3) in subordine, per il rigetto nel merito di tutte le istanze formulate nel ricorso; 4) in subordine, per l'esperimento della consulenza tecnica preventiva anche nei confronti del terzo di cui si chiede la chiamata in causa. 
Parte attrice provvedeva all'integrazione delle ragioni del ricorso depositando la relazione dei ###. ### cardiochirurgo, e Dott. ### medico legale. Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa di ### che depositava memoria di costituzione in data 4 aprile 2018. Veniva, altresì, disposta CTU medico-legale e cardiochirurgica. 
Depositata la relazione peritale, come integrata alla luce delle osservazioni dei ### il Giudice sottoponeva alle parti, con decreto del 21 giugno 2019, la seguente proposta conciliativa: “risarcimento del danno differenziale non patrimoniale come stimato nella CTU sia con riferimento ai postumi permanenti che ai postumi temporanei, con riferimento alle tabelle milanesi, con riguardo al punto appesantito per il danno morale per il danno permanente e con riferimento a 120 €uro al giorno di totale per la temporanea addebito delle spese di CTU e rimborso delle spese lite e di ctp a carico della parte convenuta”. 
Con decreto del 10 luglio 2020, vista la nota di udienza della ### convenuta e preso atto dell'impossibilità di pervenire ad un accordo transattivo, il Tribunale dichiarava l'estinzione del procedimento per accertamento tecnico preventivo n. r.g. 17443/2017. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, D'###### e ### (rispettivamente, il marito convivente, figlia non convivente, figlia non convivente e figlia convivente della prima) citavano in giudizio l'### e ##### (medici-chirurghi che hanno eseguito l'intervento del 26 gennaio 2016) e ### (cardiologo che ha consigliato il trattamento), tutti dipendenti della ### convenuta. 
Gli attori esponevano i fatti già allegati a fondamento del ricorso per accertamento tecnico preventivo n. r.g. 17433/2017, aggiungendo alcune circostanze a precisazione delle proprie ragioni. In primo luogo, si precisava che durante l'intervento si era verificata una lesione coronaricacome era stato evidenziato dalla relazione dei CTU depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.- e che tale lesione avrebbe causato un infarto miocardico acuto, asseritamente mal gestito e mal refertato dai sanitari: la condotta colposa di questi ultimi sarebbe consistita nell'omissione e, comunque, nell'inadeguata documentazione degli accertamenti clinici e meccanici necessari. In secondo luogo, si riferiva che la D'### si era sottoposta, nel giugno 2018, ad ecocardiogramma nelle cui conclusioni diagnostiche si leggeva: “cardiopatia dilatativa (FE 30%) in paziente operata di sostituzione valvolare mitralica e valvuloplastica della tricuspide. Portatrice di pacemaker, defibrillatore. Esiti di infarto miocardico. Importante disfunzione sistodiastolica. Classe funzionale ###”. 
In diritto, parte attrice si riportava alla documentazione depositata ed alle risultanze della relazione dei ### per affermare l'ipotesi di inadempimento della struttura sanitaria, nonché dei medici della stessa dipendenti. La responsabilità che ne deriverebbe sarebbe di natura contrattuale per quanto concerne la struttura sanitaria, indicandosi comunque una responsabilità extracontrattuale “in ipotesi residuale e denegata”; per quanto concerne, invece, i sanitari dipendenti della struttura, parte attrice riassumeva gli orientamenti giurisprudenziali e, da ultimo, legislativi avvicendatisi, senza chiaramente qualificare la responsabilità dei medici, ma apparentemente sottintendendone la natura extracontrattuale ai sensi dell'art. 7, co. 3, L. 24/2017. In ipotesi residuale, veniva richiamato l'art.  2236 c.c. per fondare la responsabilità dei sanitari, stante la condotta gravemente colposa degli stessi. 
La matrice colposa veniva, poi, individuata nella negligenza o nell'imprudenza. 
In punto di quantificazione del danno subito dalla D'### parte attrice riportava le discordanti evidenze emerse dalla documentazione medica di parte e dalla relazione dei ### la prima indicava una invalidità permanente differenziale di 50 punti, valutati nella differenza dei danni economici calcolati sulla percentuale di 90 e 40, oltre ad una invalidità temporanea di 90 giorni al 100% e di altri 90 giorni al 75%; la seconda, per contro, indicava una invalidità permanente al 40% ed una temporanea di 30 giorni al 100% e di 90 giorni al 75%. Parte attrice ulteriormente allegava che a causa dell'evento lesivo la D'### si era dovuta sottoporre a due ulteriori ricoveri: il primo per posizionare la protesi mitralica e per posizionare il defibrillatore, il secondo per riposizionare il defibrillatore (elettrocatetere ventricolare sinistro) che si era accidentalmente mobilizzato, con ciò prolungando la degenza ospedaliera. In caso di eventuale accertamento positivo del danno morale, concorrente con quello biologico, gli attori chiedevano l'integrale applicazione delle c.d. tabelle di ### in caso, invece, di accertamento negativo del danno morale, si chiedeva di considerare la voce del danno biologico, depurata dell'aumento tabellarmente previsto per il danno morale, e su tale differenza procedere eventualmente all'aumento del 30% qualora ricorressero i presupposti della c.d.  personalizzazione del danno. 
Le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni venivano quantificate nel modo seguente: per la D'### in €447.883,00 per il danno da invalidità permanente differenziale del 40%; in €11.700 per il danno da invalidità temporanea (€98,00 + 22,00 giornaliere, 30 gg. al 100% e 90 gg. al 75%); in €50.000,00 per danni emergenti (spese per collaboratrici domestiche per aiuti a casa, spese per andare a ### e a ### per il secondo e il terzo intervento, per le terapie riabilitative e per l'intervento di sostituzione delle batterie del defibrillatore); in €153.194 per il danno morale; in €27.000 per spese di CTU e CTP in sede ###€10.518 per spese legali di ### oltre spese generali 15%, Cap e Iva come per legge; per la figlia convivente ### in €249.106 a titolo di danno parentale; per le figlie non conviventi ### e ### in €166.000 ciascuna a titolo di danno parentale; per il marito convivente ### in €166.000 a titolo di danno parentale.  ###'### richiedeva la condanna della ### convenuta ad una provvisionale da liquidarsi in €300.000, ex art. 186 bis c.p.c. ovvero ex art. 186 quater c.p.c. ovvero ancora ex art. 278 c.p.c.: tale richiesta si fondava sullo stato di salute e su quello economico attuali dell'attrice, nonché sulla considerazione della durata del procedimento per accertamento tecnico preventivo espletato e sull'infruttuosità del tentativo di conciliazione cui il medesimo aveva portato. 
Parte attrice avanzava, inoltre, richiesta di ### onde accertare le circostanze allegate da parte convenuta anche nei confronti dei soggetti che non avevano preso parte al procedimento per accertamento tecnico preventivo. 
Si chiedeva, infine, che il Tribunale disponesse il sequestro conservativo sui beni della ### e, eventualmente, dei sanitari convenuti: giustificava una tale richiesta un periculum in mora fondato sulla mancanza di assicurazione dei sanitari dipendenti della struttura, sull'entità del danno risarcibile e sul comportamento asseritamente non collaborativo tenuto in sede stragiudiziale. 
Istauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio tutti i convenuti. L'### in persona del ### pro tempore ### nei cui soli confronti prosegue il procedimento attuale, argomentava per il rigetto delle domande attoree e, in subordine, per la loro riduzione sulla base delle seguenti argomentazioni. 
La convenuta si riportava alla relazione dei ### depositata in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo (n. r.g. 17443/2017), la quale riteneva indicato ed eseguito in osservanza delle linee guida l'intervento di valvuloplastica del 26 gennaio 2016. Al rientro dalla sala operatoria, si manifestavano episodi di fibrillazione ventricolare che venivano cardiovertiti elettricamente. I ### avevano avanzato l'ipotesi di occlusione dell'arteria circonflessa, verificatasi nel corso dell'intervento: tale complicanza avrebbe potuto essere rilevata con una ecocardiografia transesofagea intraoperatoria, che inizialmente sostenevano non essere stata effettuata. 
I ### avevano, per contro, evidenziato in sede ###simile accertamento fosse stato eseguito e non avesse evidenziato anomalie. La stenosi coronarica non era, secondo la relazione dei ### imputabile ad errore dei sanitari nell'applicazione dei punti chirurgici, costituendo piuttosto una complicanza incolpevole dell'intervento, dovuta con maggiore probabilità alla compressione della coronaria da parte del tessuto infiammatorio. Le uniche criticità individuate, proseguiva parte convenuta, riguardavano la gestione dell'infarto: la presenza di fibrillazione ventricolare prima e di tachicardie ventricolari dopo avrebbe dovuto indurresecondo i ### i sanitari ad effettuare una diagnosi ecografica, elettrocardiografica ed enzimatica. Tale diagnosi sarebbe statasempre secondo il collegio peritaleeffettuata, ma in modo “poco ortodosso”: in particolare, sarebbe stato attivato il c.d. protocollo coronarico, ma senza effettuare ogni sei ore i controlli enzimatici, secondo quanto previsto dalle linee guida. La successiva produzione dei referti dimostrava, per contro, che il controllo enzimatico era stato eseguito e mostrava valori compatibili con l'intervento eseguito; pertanto, i ### rettificavano, sul punto, la propria relazione in sede di integrazioni, affermando la rispondenza dei controlli alle buone pratiche cliniche e, quindi, la diligenza dei sanitari. 
Con ciò, veniva meno l'unico profilo di censura evidenziato nella relazione definitiva. Parte convenuta proseguiva allora affermando che i ### avanzavano, per la prima volta in sede di chiarimenti, critiche sull'esame ecocardiografico effettuato nel corso dell'intervento del 26 gennaio e ripetuto in terapia intensiva, benché la perizia definitiva avesse preso in considerazione tali esami senza ravvisarvi censura alcuna. ### “funzione ventricolare conservata”, affermavano i periti, non avrebbe dato conto di un dato fondamentale quale la cinesi parietale, di talché “l'elettrocardiogramma [...] non analizzando la contrattilità segmentaria del ventricolo sinistro non confermava ma nemmeno escludeva la presenza di ipo-acinesie e quindi di alterazioni di tipo ischemico o infartuale”: da ciò derivava l'incompletezza e la non aderenza alle buone pratiche cliniche del referto, dal momento che l'alterazione della cinesi parietale “ben poteva essere interpretata, unitamente alle aritmie ed al movimento degli enzimi di necrosi miocardica, come espressione di un infarto miocardico acuto, dando avvio all'approfondimento diagnostico”. 
Parte convenuta si richiamava alle osservazioni dalla medesima svolte in sede di accertamento tecnico preventivo. 
In primo luogo, si eccepiva che il collegio peritale aveva effettuato un ragionamento puramente ipotetico con l'affermare che il referto “non confermava ma nemmeno escludeva la presenza di ipoacinesie e quindi di alterazioni di tipo ischemico o infartuale”. Nelle prospettazioni della convenuta ### non si sarebbe trattato di un referto incompleto, dal momento che il controllo ecocardiografico intraoperatorio era stato eseguito, come da prassi, in prossimità del declampaggio aortico e proprio al fine di valutare la cinesi parietale cardiaca: quest'ultimo dato era risultato nella norma, tant'è vero che si poteva procedere con la fase di sutura chirurgica. 
In secondo luogo, venivano formulate doglianze con riferimento alle criticità mosse dai ### nei confronti dell'esame ecocardiografico condotto in terapia intensiva e nel mancato ragionamento in termini di diagnosi differenziale da parte del personale sanitario, criticità mosse nuovamente solo in sede di integrazioni: eccepiva parte convenuta che il controllo ecocardiografico era stato effettuato in terapia intensiva proprio in conseguenza degli episodi aritmici verificatisi all'ingresso in reparto, al precipuo scopo di escludere le due principali complicanze della chirurgia mitralica, ossia tamponamento cardiaco ed occlusione dell'arteria circonflessa. ### in questione andrebbe inserito, pertanto, proprio nell'ottica di una diagnosi differenziale volta ad escludere alterazioni della cinetica segmentaria ovvero un tamponamento: tali complicanze non venivano rilevate, come documentato nel diario clinico con l'affermazione “al controllo ### funzione bi ventricolare conservata, no versamento pericardico”. La fibrillazione ventricolare e le tachicardie ventricolari avrebbero indotto i sanitari ad attivare il c.d. protocollo coronarico, con la conseguente esecuzione del monitoraggio enzimatico e del controllo ecocardiografico, il quale non rilevava anomalie della cinesi parietale. La convenuta criticava, sul punto, la relazione dei ### nella parte in cui affermava che “poiché la lesione coronarica si è realizzata nel corso dell'intervento chirurgico pare anomalo che non vi fossero modifiche della cinesi parietale nella zona di miocardiche [sic] certamente doveva essere ischemica visto l'ostacolo al flusso nell'arteria circonflessa”: si tratterebbe di affermazione meramente ipotetica e non suffragata da evidenze oggettive, stanti i negativi riscontri dell'esame ecocardiografico. I valori enzimatici rilevati, poi, sarebbero stati compatibili con l'intervento appena effettuato e l'ecocardiogramma non mostrava segni di ipoacinesie. Risultava, pertanto, essere stata effettuata la diagnosi differenziale, anche in considerazione del fatto che gli accertamenti compiuti non erano indicativi di un episodio acuto in atto. Da quanto appena allegato, ed unitamente alla risoluzione completa degli episodi aritmici, derivava la scelta di non far correre rischi alla paziente, instabile per definizione nell'immediato postoperatorio cardiochirurgico, sottoponendola ad una procedura invasiva quale è la coronarografia. Sul punto, la valutazione della condotta sarebbe stata eseguita dai ### in astratto, senza tener conto dei concreti rischi e benefici della decisione adottata o non adottata. I successivi elettrocardiogrammi del 28 e 29 gennaio, proseguiva l'argomentazione difensiva, non erano significativamente diversi da quello preoperatorio del 20 gennaio. 
In terzo luogo ed in fine, parte convenuta evidenziava che il collegio peritale sarebbe giunto a contraddirsi in sede di integrazioni: l'affermazione che “è difficilmente calcolabile, in termini percentuali, di quanto si sarebbe ridotto il danno miocardico finale, con una rivascolarizzazione precoce (lo stesso 26 gennaio). Giova comunque ricordare che i benefici di una riperfusione in termini di mortalità e vitalità miocardica sono massimi entro le prime tre ore, ridotti entro le 12 ore, minimi oltre 12 e fino alle 24 - 48 ore” si porrebbe in palese contrasto col successivo periodo, che recita “il riscontro, il giorno 28 gennaio alle ore 14.30 all'ecocardiogramma, di acinesia laterale e inferolaterale associato alle aritmie minacciose ed al tipo d'intervento praticato, avrebbe dovuto indurre i sanitari ad una rivalutazione critica di tali alterazioni sottoponendo la paziente a coronarografia”. Sosterrebbe il collegio peritale dapprima che la rivascolarizzazione, per avere una possibile concreta utilità, avrebbe dovuto essere precoce e cioè eseguita non oltre la notte tra il 26 ed il 27 di gennaio, poi, contraddittoriamente, si affermava che la sera del 28 gennaio la paziente avrebbe dovuto essere sottoposta a coronarografia. Con la prima affermazione, peraltro, i ### esprimerebbero dubbi circa il fatto chequand'anche si ammettesse che i dati deponessero per un infartouna coronarografia effettuata qualche giorno prima avrebbe ridotto, senza indicare in che misura, l'entità degli esiti a carico della funzionalità cardiaca. In tal modo verrebbe alterato l'affermato nesso causale fra la condotta e l'evento, dal momento che si ipotizza che anche un intervento più precoce non avrebbe potuto modificare di molto la situazione, con sostanziale inutilità del comportamento alternativo lecito. 
In subordine, qualora venisse accertata una responsabilità dei medici dipendenti della ### si chiedeva l'applicazione del principio contenuto nell'art. 2236 c.c., stanti l'assenza di specifiche linee guida relative al tema controverso e la particolare difficoltà della prestazione svolta, che aveva richiesto un delicato bilanciamento dei vantaggi e degli svantaggi della terapia. 
In punto di quantificazione del danno, parte convenuta rilevava la necessità di verificare se tutte le menomazioni sofferte dalla presente ricorrente siano in connessione causale con l'infarto verificatosi mentre la stessa era sottoposta alle cure della struttura sanitaria convenuta, esaminando allo scopo le cartelle cliniche dei ricoveri successivi presso altre strutture e rivalutando le considerazioni compiute dai ### Si segnalava, inoltre, l'errore in cui sarebbe incorsa l'attrice nell'indicare come criteri di liquidazione del danno le c.d. tabelle di ### comprensive anche del danno morale, salvo poi richiedere autonomamente tale voce di danno, con ciò ottenendone una sostanziale duplicazione. Parte convenuta contestava, poi, la prova del danno emergente, relativo all'impossibilità dell'attrice di attendere alle faccende domestiche, e comunque la riferibilità di un simile danno alla condotta della ### convenuta. Circa il c.d. danno parentale richiesto dagli altri attori, se ne contestava la prova e, comunque, l'eccessivo ammontare. 
Quanto, infine, alla richiesta di ordinanza anticipatoria ex art. 186 bis o 186 quater c.p.c. ovvero di provvisionale ex art. 278 c.p.c., si eccepiva che: il primo provvedimento ha ad oggetto somme non contestate, mentre nel caso di specie la convenuta aveva sempre contestato le pretese attoree; il secondo provvedimento trova applicazione quando è esaurita l'istruzione, mentre nel caso di specie era stato solo notificato l'atto di citazione; ed il terzo provvedimento presuppone che sia già stata raggiunta in giudizio la prova dell'an della domanda, mentre nel caso di specie il giudizio era appena stato introdotto. 
L'### convenuta concludeva, pertanto, per l'integrale rigetto delle domande attoree e chiedeva in via istruttoria la disposizione di una nuova CTU con diverso collegio peritale, nonché per l'ordine di esibizione di tutte le cartelle cliniche relative ai ricoveri successivi della D'### All'udienza del 16 febbraio 2021, parte attrice rinunciava alla domanda di sequestro conservativo. All'udienza del 22 giugno 2021, parte attrice manifestava la disponibilità a rinunciare alle domande proposte nei confronti dei singoli medici dipendenti dalla ### convenuta, a condizione che la causa andasse in decisione con riferimento ad uno dei provvedimenti interinali richiesti ovvero alla decisione di merito. Il Giudice emanava, pertanto, l'ordinanza del 19 luglio 2021, con la quale: 1) disponeva la separazione del giudizio proposto nei confronti di ##### E ### dichiarandone l'estinzione con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti; 2) nel separato procedimento che proseguiva contro la sola ### ˗ rigettava rigetta l'istanza di parte attrice di adozione dell'ordinanza di cui all'art. 186 bis c.p.c.  nei confronti della parte convenuta, attesa l'assenza del suo presupposto essenziale consistente nella non contestazione della somma di denaro oggetto della richiesta; ˗ rigettava la richiesta di parte attrice di adozione dell'ordinanza di cui all'art. 186 quater c.p.c.  nei confronti della parte convenuta, atteso che nel caso di specie l'istruzione non poteva ritenersi esaurita, non avendo le parti ancora consumato il diritto di formulare le proprie richieste istruttorie; ˗ rigettava la richiesta di parte attrice di emanazione di una sentenza di condanna generica e conseguente provvisionale ex art. 278 c.p.c. nei confronti della parte convenuta, atteso che: a) l'istruzione non poteva ritenersi esaurita, non avendo le parti consumato il diritto di formulare le proprie richieste istruttorie e non essendo stato compiuto alcun accertamento che consentisse l'emanazione di una sentenza, quand'anche generica; b) si trattava di causa di competenza del Tribunale in composizione monocratica e non collegiale, nella quale c) solo se è controversa la quantità di prestazione dovuta ma è al contempo accertata, con sentenza, l'esistenza del diritto azionato, la parte può chiedere che sia pronunciata come conseguenza della condanna generica, oltre che della prosecuzione del giudizio per la quantificazione e liquidazione della prestazione, anche la condanna del debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti della quantità di cui sia già raggiunta la prova.  MOTIVI DELLA DECISIONE Innanzitutto, occorre esaminare se la condotta dei sanitari dipendenti dell'### in relazione all'intervento chirurgico eseguito su D'### il 26 gennaio 2016, integri un'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione terapeutica nel caso concreto. 
Si trattava di un intervento di valvuloplastica mitralica, per il quale era stato sottoscritto il consenso informato da parte della paziente odierna attrice: tale intervento, come esposto nell'elaborato peritale, era, in relazione alla diagnosi di “insufficienza mitralica mixomatosa con rigurgito di grado severo ed indicazione ad intervento cardiochirurgico”, indicato ed aderente alle linee guida sul punto emanate dall'### of ### e dalla ### di ### (v. pag. 8 della relazione peritale). 
Non si rileva, pertanto, errore alcuno nella scelta terapeutica. 
Sempre stando alle conclusioni dei ### la tecnica utilizzata era consolidata e rispecchiava le indicazioni fornite dalle linee guida (v. pagg. 8 e 9 della relazione del collegio di ###. Dalla documentazione medica successiva risultava essersi verificata una lesione coronarica nel corso dell'intervento: tale lesione, che aveva causato un infarto miocardico acuto, non è imputabile come suffragato dalla relazione peritalead errore dei chirurghi, dovendosi piuttosto qualificare in termini di complicanza incolpevole dell'intervento di valvuloplastica, con ogni probabilità riferibile alla compressione dell'arteria circonflessain precedenza indenneda parte del tessuto infiammatorio (v. pag. 14 relazione peritale). 
Conseguentemente, è da escludersi la colpa non solo nella scelta ma anche nell'esecuzione dell'intervento. 
Dopo l'intervento, comparivano delle aritmie che avrebbero dovuto suggerire un monitoraggio enzimatico ed elettrocardiografico, dal momento che si tratta di complicanza frequente in seguito ad un intervento cardiochirurgico e dovuta o a squilibri elettrolitici, o al passaggio transitorio di aria nelle coronarie, o ancora a fenomeni di tipo ischemico coronarico: in quest'ultimo caso, più complesso, è possibile pervenire a diagnosi di stenosi coronarica, in special modo se l'ecografia transesofagea intraoperatoria (procedura di nodale importanza negli interventi di sostituzione o riparazione mitralica, effettuata nel caso in esame) evidenzia una riduzione o l'assenza di contrattilità regionale (v. pag. 9 relazione peritale). Dalla documentazione prodotta da parte convenuta risulta essere stato effettivamente disposto il protocollo coronarico ### con i necessari controlli ecocardiografici, elettrocardiografici ed enzimatici, questi ultimi effettuati ogni sei ore. 
Nell'ecocardiogramma effettuato il 26 gennaio in terapia intensiva, dopo la comparsa delle aritmie, così come nell'ecocardiogramma intraoperatorio, manca, tuttavia, l'analisi di un dato fondamentale quale la cinesi parietale, come peraltro emerge dal referto: tale dato, non espressamente preso in considerazione dai sanitari, sarebbe stato determinante per poter giungere alla diagnosi di infarto miocardico, interpretando un quadro clinico caratterizzato dalle aritmie e dal movimento degli enzimi di necrosi miocardica riscontrati, elementi che da soli non avrebbero consentito di porre diagnosi di infarto miocardico acuto (v. pag. 3 delle considerazioni finali dei ###. A questo punto, sarebbe stato doveroso avviare il procedimento di diagnostica differenziale, dal momento che nuove alterazioni contrattili avrebbero potuto essere imputabili tanto ad un fisiologico danno da riperfusione post circolazione extracorporea, quanto ad un danno da occlusione coronarica: è proprio quest'ultima possibilità che andava considerata nella valutazione costi-benefici dell'esecuzione, su paziente instabile a causa dell'intervento appena concluso, di un esame invasivoe pertanto rischiosoquale è una coronarografia. Tale valutazione andava risolta, dunque, nel senso della prevalenza del rischio che sarebbe derivato dal trascurare un'occlusione coronarica potenzialmente verificatasi, con la conseguente esecuzione della coronarografia, onde procedere, qualora la stessa avesse evidenziato una stenosi, alla rivascolarizzazione mediante angioplastica coronarica: ciò sul rilievo che un simile intervento, solamente ove tempestivo, sarebbe stato in grado di arginare con elevata probabilità le conseguenze della complicanza incolpevole dell'intervento, permettendo di meglio preservare la funzione di pompa ventricolare. Stando, infatti, al sapere scientifico consolidatocome evidenziano i ### e pure ammette parte convenutai benefici di una riperfusione in termini di mortalità e vitalità miocardica sono massimi entro le prime tre ore, ridotti entro le dodici, minimi oltre le dodici e fino alle ventiquattro/quarantotto ore (v. pag. 4 considerazioni finali): di talché, posto che il quadro clinico allora deponeva anchebenché non esclusivamentenel verso di un'occlusione coronarica, i sanitari avrebbero dovuto agire nel rispetto della regola prudenziale che impone di non ritardare un intervento necessario oltre la sua finestra di utilità, svolgendo allo scopo tutti gli accertamenti diagnostici che avrebbero consentito di stabilire che tale intervento fosse effettivamente richiesto nel caso concreto. ###'### veniva, invece, sottoposta a coronarografia solo l'1 febbraio, dopo che l'elettrocardiogramma del 28 gennaio davastavolta sì- conto di “acinesia della parete laterale e infero laterale”; riscontro che rimaneva invariato ai successivi ecocardiogrammi del 29 gennaio e dell'1 febbraio. Avendo la coronarografia evidenziato una “stenosi sub occlusiva 99% al tratto prossimale dell'arteria circonflessa in prossimità dell'anello mitralico”, il 2 febbraio veniva effettuata la rivascolarizzazione mediante angioplastica dell'arteria circonflessa: aderendo alle sopracitate indicazioni procedurali (come fa anche parte convenuta per invalidare le censure dei ### in merito ad un'omessa rivascolarizzazione il 28 gennaio), si trattava di un intervento che, così tardivo, non presentava alcun beneficio significativo e non trovava, dunque, alcuna giustificazione su un piano clinico. È possibile, allora, individuare un profilo di colpa per avere i sanitari della ### imperitamente omesso l'approfondimento diagnosticoquantunque rischiosoche avrebbe consentito di completare la diagnosi differenziale ed escludere o confermare con certezza il verificarsi dell'infarto miocardico acuto, anche nel verso del quale deponeva il quadro clinico che allora si presentava ai medici. 
Escluso il nesso causale fra la condotta dei sanitari in corso di intervento ed il verificarsi dell'infarto miocardico, l'omissione colposa dei necessari accertamenti nel decorso postoperatorio ha, tuttavia, determinato il ritardo nel pervenire alla diagnosi corretta e nell'adozione dei conseguenti trattamenti doverosi, risultando nello sfiancamento della parete ventricolare e nell'impoverimento della funzione di pompa cardiaca: per questo motivo, si sono resi necessari i successivi interventi di impianto di defibrillatore interno e di sostituzione valvolare mitralica con protesi meccanica. È, allora, prospettabile un nesso causale fra la gestione del decorso postoperatorionei termini appena evidenziatied il danno differenziale fra il risultato raggiunto (protesi valvolare, defibrillatore, riduzione della funzione di eiezione) ed il risultato cui si sarebbe pervenuti rispettando le buone pratiche sul punto (valvuloplastica, conseguenze dell'infarto miocardico acuto senza deterioramento funzionale). Viene, pertanto, a configurarsi una responsabilità della ### convenuta per il fatto illecito dei medici suoi dipendenti, ai sensi dell'art. 1228 Circa la quantificazione di tale danno, si ritiene di aderire alle conclusioni della relazione peritale che, riportandosi alle linee guida emanate dalla ### di ### e delle ### nel 2016, riconosce un danno biologico permanente del 70% (percentuale per defibrillatore dell'11-15%; percentuale per cardiopatia ischemica in stadio II del 31-60%; incremento per protesi valvolare del 10-15%), cui bisogna sottrarre una percentuale di danno biologico del 30%, corrispondente agli esiti dell'infarto miocardico acuto con parziale deterioramento funzionale cardiaco, da ritenersi inevitabile e corrispondente all'esito che si sarebbe ragionevolmente raggiunto attraverso una diligente gestione del decorso postoperatorio (v. pag. 16 relazione peritale). Ai fini della liquidazione del danno in parola occorre richiamare il principio, ormai pacifico in giurisprudenza, ribadito da Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28986, secondo cui: «Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima, e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando ### il criterio del frazionamento della causalità materiale. Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al “delta”, ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile. 
Sono infatti, le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non certo il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale». Di talché, per rispettare il disposto dell'art. 1223 c.c. occorre procedere alla liquidazione dell'invalidità permanente complessiva attualmente accertata per la danneggiata odierna attrice, alla liquidazione del grado di invalidità preesistente alla condotta negligente dei sanitari ed a questi non imputabile e, infine, alla sottrazione di tale seconda stima alla prima. In considerazione del lungo e complesso percorso di cura cui la D'### aveva dovuto sottoporsi a causa della condotta negligente dei sanitari dipendenti della ### essendosi resi necessari ulteriori controlli, ricoveri ed interventi di delicatezza non indifferente, si ritiene raggiunta la prova altresì del danno morale, che viene liquidato nella misura della metà del danno biologico procedendo all'incremento per sofferenza tabellarmente previsto. 
Si devono aggiungere le ulteriori voci di invalidità biologica temporanea al 100% per i trenta giorni totali di degenza ospedalierariconducibili ad un primo ricovero per posizionare la protesi mitralica e ad un secondo per riposizionare il defibrillatore che si era accidentalmente mobilizzatoche si sono resi necessari in conseguenza della negligente gestione del fenomeno infartuale, ed al 75% per i novanta giorni che si sono resi necessari per la stabilizzazione dei postumi. 
Non si ritengono, nel caso di specie, sussistenti i presupposti della c.d. personalizzazione del danno biologico, non essendo state provate, nel caso in esame, conseguenze dannose specifiche e peculiari rispetto a quelle che si verificano nella normalità dei casi caratterizzati da lesioni della stessa specie (Cass., sez. III, 27 maggio 2019, n. 14364). 
Stante tutto quanto sopra argomentato, il danno subito dalla D'### viene liquidato nel modo seguente: Tabella di riferimento: Tribunale di ### 2021 Età del danneggiato alla data del sinistro 57 anni ### di invalidità permanente 70% Punto danno biologico € 7.761,99 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.881,00 Punto danno non patrimoniale € 11.642,99 Punto base I.T.T. € 120,00 Giorni di invalidità temporanea totale 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 90 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Danno biologico risarcibile € 391.204,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 586.807,00 Invalidità temporanea totale € 3.600,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 8.100,00 Totale danno biologico temporaneo € 11.700,00 ### € 598.507,00 Tabella di riferimento: Tribunale di ### 2021 Età del danneggiato alla data del sinistro 57 anni ### di invalidità permanente 30% Punto danno biologico € 4.308,05 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 46%) € 1.981,70 Punto danno non patrimoniale € 6.289,75 Punto base I.T.T. € 120,00 Giorni di invalidità temporanea totale 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 90 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Danno biologico risarcibile € 93.054,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 135.859,00 Invalidità temporanea totale € 3.600,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 8.100,00 ### danno biologico temporaneo € 11.700,00 ### € 147.559,00 Ne risulta un danno non patrimoniale risarcibile totale di € 462.648,00. 
Per quanto attiene al danno patrimoniale emergente, non essendo stata prodotta alcuna fattura o documento utile a dimostrare il sostenimento delle spese allegate in citazione, non se ne ritiene raggiunta la prova. 
Quanto al danno parentale richiesto da ##### e ### odierni attori e rispettivamente marito convivente, figlia non convivente, figlia non convivente e figlia convivente della D'### non viene fornita alcuna argomentazione o provaanche presuntivache possa fondare le pretese attoree sul punto: ci si limita alle richieste risarcitorie, come se il danno parentale andasse qualificato alla stregua di conseguenza automatica ed accessoria rispetto al danno alla salute del congiunto, anziché- come doverosoalla stregua di diritto autonomo fondato su un'alterazione o, comunque, su un'incidenza sull'effettivo rapporto d'affetto col congiunto danneggiato e causalmente dipendenti dall'illecito, con precise ricadute sulla vita dei familiari che si pretendono danneggiati (v. Cass., sez. III, 8 aprile 2020, ord.  7748; Cass., sez. III, 31 giugno 2019, n. 2788; Cass., sez. III, 24 aprile 2019, ord. n. 11212). Ne consegue il rigetto delle domande attoree sul punto. 
Restano assorbite le domande riproposte relative ai provvedimenti ex artt. 186 bis, 186 quater e 278 c.p.c.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da D'### e condanna la ### al pagamento in suo favore della somma di € 462.648,00, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata all'epoca dell'evento e rivalutata di anno in anno sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali dalla data odierna sino all'effettivo pagamento; - rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da D'### - rigetta le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali proposte da ##### e ### - condanna l'### a rimborsare le spese legali sostenute dalla parte ricorrente che si liquida, per entrambe le fasi del giudizio (di 696 bis c.p.c. e di merito), in €uro 10.000,00 per compensi, in €uro 7.000,00 per esborsi comprese le spese per ### oltre Iva e Cap e spese generali al 15%; - pone a carico di parte convenuta il costo della ### come liquidato in separato decreto.  ### 20 maggio 2022 

Il Giudice
Dott. ###


causa n. 262/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Minniti Luca

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