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N. 2096/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 2096 dell'anno 2019 e vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio, sito in #### 26, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo; - attrice #### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio, sito in #### 76 è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa; - convenuta ### responsabilità sanitaria ### come rassegnate all'udienza del 12.09.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte; trattenuta in decisione con successiva ordinanza del 14.09.2023. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data ###, ### evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di ### l'### per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale. condannare l'### S. ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione, in favore della ###ra ### della predetta somma di € 162.241,25 (a titolo di risarcimento dei danni biologico e morale/esistenziale), nonché di € 2.298,20 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, ovvero delle diverse somme, maggiori o minori, che verranno quantificate in corso di causa, anche in via equitativa, oltre alle spese di ### di CTP ed alle spese future occorrende, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria al soddisfo, come per legge; in via subordinata e/o alternativa, condannare la ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione, in favore di parte attrice, della somma di € 100.000,00 (a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance), nonché di € 2.298,20 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, ovvero delle diverse somme, maggiori o minori, che verranno quantificate in corso di causa, anche in via equitativa, oltre alle spese di ### di CTP ed alle spese future occorrende, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria al soddisfo, come per legge; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. 1.1. A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva: - che, in data ###, all'età di 77 anni, a seguito di caduta accidentale in ambito domestico, si era recata presso il ### dell'### di ### dove era stata sottoposta a consulenza ortopedica attestante la “frattura collo omerale destro”; - che, quindi, il ### era stata ricoverata ed il giorno seguente era stata sottoposta ad intervento di “osteosintesi con placca a stabilità angolare Philos”; - che, poco dopo l'operazione aveva accusato dolore al polso destro con deficit della motilità e sensazione di addormentamento alle dita della mano omolaterale, sintomatologia che era perdurata anche dopo le dimissioni avvenute in data ###; - che, successivamente, gli accertamenti clinici strumentali ai quali si era sottoposta avevano evidenziato un severo deficit del nervo radiale e dell'ascellare destro con interessamento della sensibilità e della motilità dell'arto superiore omolaterale; - che, in data ###, aveva eseguito un'ulteriore visita ortopedica in occasione della quale le era stato prescritto un tutore; - che le lesioni post-operatorie, ovvero il conseguente danno nervoso lamentato dalla paziente, erano conseguenze delle procedure di osteosintesi effettuate dai sanitari dell'### di ### e, quindi, da imputarsi all'operato dei sanitari intervenuti; - che l'invalidità permanente che inficiava la sua salute (perdita della motilità e della sensibilità dell'arto destro, prima perfettamente funzionante) era da valutarsi nella misura del 30%, danno conseguenza da sommare al periodo di almeno 60 giorni di inabilità temporanea assoluta, di ulteriori 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% ed ancora 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; - che, ai fini della valutazione del danno non patrimoniale nella sua componente morale ed esistenziale, occorreva valorizzare la completa perdita di autonomia in tutte le attività quotidiane (vestirsi, lavarsi, cucinare, pulire la casa etc.) oggi precluse dal dolore, dalla perdita di motilità, sensibilità e presa dell'arto dominante; - che, in subordine, qualora non fosse ritenuto possibile ricostruire con assoluta certezza la serie causale che aveva prodotto l'evento dannoso, doveva comunque esserle liquidato il danno da perdita di chance di scelta del miglior trattamento medico-chirurgico per curare la lesione all'arto, con conseguente privazione, per omessa adeguata informativa ed inadeguato studio diagnostico preventivo, della possibilità di guarire, o comunque della possibilità di sottoporsi ad altri interventi chirurgici, che avrebbero potuto avere per il paziente conseguenze meno invalidanti; - che, sempre in via subordinata, la struttura sanitaria convenuta poteva essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c., sussistendo tutti i presupposti della responsabilità extracontrattuale. 1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### - in vista della prima udienza del 21/01/2020 - si costituiva in giudizio l'#### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “preliminarmente dichiarare la nullità dell'atto di citazione relativamente alla domanda di risarcimento del danno per perdita di chance, emettendo i conseguenti provvedimenti, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; in ogni caso, rigettare le domande tutte proposte dall'attrice nei confronti dell'### S. ### di ### in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese processuali e compenso di avvocato, oltre accessori”. 1.3. A tal fine esponeva: - che, preliminarmente, doveva essere dichiarata la nullità della citazione relativamente al capo rappresentato dalla domanda di perdita di chance, per indeterminatezza della causa petendi, non essendo indicata la diversa diagnosi, il diverso intervento ovvero le ulteriori informazioni che avrebbero dovuto essere fornite alla paziente; - che, quanto al danno biologico, parte attrice si era limitata ad ipotizzare una serie di condotte negligenti e imperite senza che sia chiaro da quale di queste dovrebbe discendere causalmente il danno; - che l'accesso chirurgico era stato corretto e che le manovre riduttive espletate dai sanitari, anche se effettuate con la massima cautela, erano comunque passibili di dar causa alla lesione nervosa lamentata dalla paziente, assolutamente imprevedibile ed inevitabile; - che, nel caso di specie, la comorbilità e l'età della paziente (già affetta da gravi processi degenerativi di osteoporosi) erano fattori che avevano aumentato la sensibilità delle fibre nervose alle lesioni da trazione-compressione; - che gli specifici inadempimenti contestati in citazione non trovavano alcun riscontro probatorio nell'anatomia e nella tecnica chirurgica e, conseguentemente, considerate la sede e la complessità della frattura, era più probabile che la lesione del tronco posteriore del plesso brachiale fosse riconducibile, piuttosto, o al traumatismo fratturativo o, in subordine, all'incolpevole operato dei sanitari che avevano praticato le manovre di riduzione preoperatoria; - che, in ogni caso, in punto di quantum, doveva tenersi conto delle conseguenze dannose che parte attrice avrebbe comunque patito in conseguenza della caduta domestica e dell'assenza di sufficienti deduzioni volte a comprovare il diritto ad una personalizzazione del danno. 1.4. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante espletamento di c.t.u. medico legale da parte del dott. ### e del dott. ### ed espletamento della prova per testi richiesta da parte attrice. 1.5. Deve darsi atto che l'elaborato peritale è stato depositato dapprima in data ###, per poi essere integrato con i chiarimenti richiesti in data ### e depositati in data ###; ulteriori chiarimenti venivano richiesti con ordinanza del 04.07.2022 e depositati in data ### e, poi, in data ###. 1.6. Infine, a seguito della mancata accettazione, da parte della ### sanitaria convenuta, della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. con ordinanza del 21.12.2022, i c.t.u. venivano chiamati a rendere ulteriori e finali chiarimenti, depositati in data ### e, con ordinanza del 14.09.2023, a seguito del deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni delle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 2. La domanda proposta in via principale da parte attrice è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono. 2.1. È noto che l'accettazione di un paziente in ospedale, ai fini di un ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto tra il paziente e la struttura sanitaria (v. ex multis, Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 11719/2021, Cass. 18610/2015, Cass. 9085/06, Cass. 10297/04, Cass. 11316/03, Cass. 11001/03, Cass. 3492/02). Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), a forma libera (v. 7256/2011 e Cass. 8826/07), in virtù del quale la struttura sanitaria deve fornire al paziente un servizio articolato, genericamente definito di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno - oltre ad una serie di obblighi di protezione e accessori - anzitutto la principale prestazione medica (v. Cass., SS.UU., 577/08 e Cass., SS.UU., 9556/02, Cass. 1267/2019, Cass. 3685/2018, Cass. 1698/06 e Cass., 571/05). Ne discende che la struttura risponde, oltre che ai sensi dell'art. 1218 c.c. per l'inadempimento dei suddetti obblighi di protezione e accessori ad essa direttamente riferibili, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. per i fatti ascrivibili ai sanitari in essa operanti, pur se, eventualmente, non alle sue dipendenze (v. le stesse Cass., SS.UU., 577/08 e Cass, ###, 9556/02, nonché Cass. 1043/2019, Cass. 7768/2016, 1620/2012, Cass. 13953/07 e Cass. 8826/07). 2.2. La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta, tra l'altro, che, sul danneggiato, grava esclusivamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura e di provare il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno subito, mentre è la struttura sanitaria a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della stessa derivante da causa ad essa non imputabile (v. Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 10050/2022, 26907/2020, Cass. 24073/2017, Cass. 12516/2016, Cass. 21177/2015, Cass. 8995/2015, Cass. 5590/2015, Cass. 22222/2014, Cass. 20547/2014 e Cass. 27855/2013, nonché, per il condivisibile richiamo del principio della vicinanza della prova nelle ipotesi di incompletezza o difettosa tenuta della cartella clinica, Cass. 26428/2020, Cass. 6209/2016, 12218/2015, Cass. 10060/2010, Cass. 8826/07 e Cass. 11488/04; per i più recenti chiarimenti della Suprema Corte in merito al riparto dell'onere probatorio sul nesso causale tra l'evento dannoso e l'inadempimento del medico o della struttura, con particolare riferimento al c.d. “doppio ciclo causale”, si vedano Cass. n.2980/2023; Cass. 13872/2020, Cass. 852/2020, Cass. 28991/2019, Cass. 29331/2019, Cass. ###/2018, Cass. 26700/2018, Cass. 20812/2018, Cass. 19199/2018, Cass. 2061/2018, Cass. 29315/2017, 18392/2017 e Cass. 8665/2017). 3. Tanto premesso in diritto, deve constatarsi che i fatti di causa sono sostanzialmente pacifici e possono essere ripercorsi come segue. 3.1. In data ###, per la presenza di un gradino davanti alla sua abitazione, la sig.ra ### è caduta accidentalmente a terra sul lato destro del corpo, riportando un trauma alla spalla. Si è, allora, rivolta ad uno studio radiologico ove è stata rilevata la frattura dell'omero destro e, pertanto, nello stesso giorno si è recata al pronto soccorso dell'### di ### ove, previa conferma della diagnosi, è stata immobilizzata con un tutore reggi-braccio e dimessa con indicazione per un intervento chirurgico. In data ###, la paziente è stata poi sottoposta all'intervento chirurgico ma, una volta tornata in stanza, ha iniziato ad accusare dolore al polso e a non muovere la mano. 3.2. La paziente è stata dimessa con un tutore e, a distanza di due mesi dall'intervento, ha iniziato la fisioterapia, con costante dolore all'arto superiore destro e con scarso miglioramento della motilità della mano. Nel marzo 2017, a seguito di un controllo ambulatoriale ha rifiutato un intervento di protesi di spalla, propostole allo scopo di migliorare la mobilità. Nel corso della visita peritale ha riferito di non riuscire a muovere la mano destra e la spalla destra, lamentando la presenza di crampi al braccio e dolore all'avambraccio. 3.3. Ebbene, parte attrice lamenta, quale conseguenza dell'intervento chirurgico al quale si è sottoposta in data ###, un severo deficit del nervo radiale e del nervo ascellare (o circonflesso) destro con interessamento della sensibilità e della motilità dell'arto superiore omolaterale (dalla visita ortopedica alla quale si era sottoposta il ### era emerso, in particolare, un deficit pressoché completo di estensione del polso, una flebile estensione attiva del II e III dito, una marcata ipoestesia a tutta la mano, prevalentemente al I, al IV e al V dito e la contrazione volontaria delle fibre del deltoide all'abduzione). 3.4. ### dannoso, nella prospettazione attorea, sarebbe ascrivibile alle erronee procedure di osteosintesi effettuate dai sanitari dell' ### di ### anche alla luce dell'obiettività clinica della paziente, certificata dagli stessi sanitari ortopedici poco prima dell'intervento chirurgico, occasione in cui era stata esclusa una qualsivoglia sofferenza nervosa rispetto all'arto della paziente, riscontrata, appunto, soltanto in seguito all'intervento per cui è causa. 4. Procedendo preliminarmente all'esame dei profili di inadempimento ascritti in citazione ai sanitari intervenuti in occasione dell'intervento chirurgico, la consulenza tecnica espletata ha affermato che l'intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca ### attraverso un accesso transdeltoideo effettuato in data ### ed il mezzo di sintesi utilizzato sono da ritenersi adeguati e aderenti alle indicazioni della letteratura scientifica in relazione alla tipologia di menomazione oggetto di cura (v. p. 14 dell'elaborato peritale). 4.1. Tuttavia, dal diario clinico, emerge che, sin dalla prima giornata post-operatoria, è stato riscontrato un deficit di estensione attiva del polso e delle dita della mano con parestesie nel territorio del nervo radiale, quadro clinico presente anche al successivo controllo ambulatoriale; successivamente, un esame ### del 28.09.2016, ha documentato “la presenza di dati verosimilmente compatibili, in prima ipotesi, con una plessopatia brachiale destra, con maggiore interessamento della corda posteriore, in fase acuta-subacuta”. 4.2. Giova precisare che, come chiarito dal collegio peritale incaricato, “la corda posteriore del plesso brachiale è formata, a livello della clavicola, dall'unione delle tre porzioni profonde dei tronchi primari e da essa originano il nervo ascellare (o circonflesso) e il nervo radiale […] ###accesso in pronto soccorso la paziente presentava una frattura in cui la dislocazione dei frammenti, in particolare del moncone distale di frattura risalito e medializzato per azione dal muscolo gran pettorale (###5), possono dare uno stiramento del nervo ascellare e una compressione diretta sui tronchi secondari del plesso”, ciononostante, all'accesso in pronto soccorso e al momento del ricovero, non è stata annotata in cartella clinica alcuna lesione nervosa a carico della paziente; mentre, solo a partire dalla prima giornata postoperatoria risulta documentato un deficit nervoso, inficiante, in particolare, il nervo radiale, e non anche il nervo ascellare (circostanza spiegata dai periti ipotizzando che “nell'immediato postoperatorio può risultare difficile una valutazione dei movimenti della spalla per cui non è valutabile la contrazione del muscolo deltoide, mentre facilmente si può valutare la mobilità attiva della mano”, v. p. 17 della c.t.u.). 4.3. Da dette circostanze, il collegio peritale ha dedotto una verosimile correlazione causale tra l'esecuzione dell'intervento chirurgico e la lesione del nervo radiale, dando atto, in particolare, previo analitico esame anatomico degli organi interessati e delle tecniche chirurgiche poste in essere, che “appare probabile che, data la posizione del frammento diafisario, tale struttura nervosa possa essere stata danneggiata o durante le manovre di posizionamento della paziente in sala operatoria o nella riduzione della frattura” (p. 19 dell'elaborato, v. anche risposta alle osservazioni alla c.t.p. di parte convenuta alle pp. 23-24). 4.4. Le conclusioni raggiunte risultano ulteriormente avvalorate da quanto precisato dai periti in sede di risposta alle osservazioni dei c.t.p. di parte convenuta, ove hanno aggiunto che è “possibile che nel corso di manovre riduttive in uno dei due spazi temporali si sia verificata una trazione o compressione della struttura nervosa e ciò è avvalorato dalla morfologia della frattura come si evidenzia dal controllo radiografico preoperatorio” (p. 23 dell'elaborato) 4.5. Il danno al nervo radiale lamentato da parte attrice è, quindi, ascrivibile alla responsabilità dei sanitari in base al criterio della “prevalenza relativa” e del “più probabile che non”, da declinarsi in ragione del nesso di causalità specifica (cfr. Cass. 19213/2015 e 7355/2022), sia alla luce delle risultanze della cartella clinica “pre” e “post” operatoria, sia in ragione della morfologia di frattura emersa dalle risultanze radiografiche lette dai periti. 4.6. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ### sanitaria convenuta, il collegio peritale ha, inoltre, escluso che la menomazione al nervo radiale sia ascrivibile ad un'evenienza fortuita non imputabile ai sanitari, i quali, piuttosto, hanno omesso di provare di aver posto in essere tutte le cautele utili ad evitarla, tenuto conto che, a detta dei consulenti, la tipologia di frattura presentata dalla paziente meritava di essere affrontata con “manovre di riduzione idonee ed estremamente caute in quanto un danno vascolo-nervoso è prevedibile e prevenibile” (v.p p. 23 dell'elaborato). 4.7. Sul punto, la perizia è risultata sin da subito chiara e circostanziata rispetto alle risultanze della cartella clinica, di talché non v'è motivo per discostarsene: del resto, essendo almeno “probabile”, alla luce di quanto sopra osservato, che la lesione nervosa abbia trovato origine nell'intervento chirurgico, era onere della struttura sanitaria convenuta dar prova che la stessa fosse riconducibile, piuttosto, al caso fortuito, ovvero, che, anche con la massima diligenza, non fosse evitabile. Circostanze che, nella specie, non risultano affatto comprovate. 5. Raggiunta la prova della condotta colposa della struttura sanitaria, occorre ora individuare il danno-evento direttamente riconducibile all'operato dei sanitari intervenuti, distinguendolo dalla menomazione temporanea e permanente alla quale parte attrice sarebbe comunque andata incontro in ragione dell'accidentale frattura omerale. 5.1. A riguardo, in vista della documentazione clinica esaminata e della visita della periziata, i c.t.u. hanno concluso che: a) l'origine del danno nervoso a carico del nervo ascellare e del nervo radiale è da porre in verosimile conseguenza con una non corretta condotta da parte dei sanitari in occasione dell'intervento chirurgico del 06.08.2016; b) l'insorgenza del successivo quadro di riassorbimento e deformazione della testa omerale che ha determinato la protrusione in articolazione della punta di una vite del mezzo di sintesi si può ritenere come possibile complicanza legata alla tipologia della frattura (complicanza frequente, con una percentuale descritta in letteratura vicina al 35%); c) l'insufficienza della cuffia dei rotatori non è da porre in relazione all'intervento chirurgico di cui è causa, in quanto risulta un precedente intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori. 5.2. ### menomazione imputabile a titolo di colpa ai sanitari dipendenti dalla ### convenuta coincide, dunque, con la menomazione nervosa, la quale, tuttavia, concorre ad inficiare il medesimo arto e la medesima funzione risultata compromessa, da un lato, dalla frattura accidentale in sé considerata (deformazione della testa omerale, v. in tema di complicanze non imputabili alla responsabilità medica, Cass. ###/2022; ### Milano, 1838/2023) e, dall'altro, da un precedente intervento chirurgico (insufficienza della cuffia dei rotatori). 5.3. In particolare, si è instaurato, tra la lesione non iatrogena conseguente all' infortunio (e cioè il danno osseo/articolare conseguente alla frattura scomposta del collo chirurgico dell'omero) e l'insufficienza alla cuffia dei rotatori derivante da una pregressa affezione concorrente, da un lato, e la lesione neurologica di natura iatrogena (danno neurologico), dall'altro, un rapporto di concorrenza funzionale in quanto ciascuna lesione ha contribuito a menomare la medesima funzione organica (mobilità e presa dell'arto superiore dominante). 5.4. Ne deriva che, nel caso di specie, il danno ascrivibile alla responsabilità della struttura sanitaria convenuta, sia in punto di inabilità temporanea (totale e parziale) sia come invalidità permanente, è unicamente il “maggior danno” ovvero il danno ulteriore patito dalla paziente in aggiunta a quello che comunque avrebbe subito quale conseguenza dell'incidente domestico, anche qualora la frattura fosse stata trattata secondo la miglior scienza ed esperienza clinica dell'epoca e con un intervento eseguito a regola d'arte. 5.5. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, “in tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (così, da ultimo, Cass. 18442/2023, in senso conforme, v. Cass. 28327/2022; 28986/2019). 6. Ciò posto, il complessivo esito della menomazione riscontrata, in termini di accertamento medico legale, in occasione della visita peritale è stato così descritto dai periti: “retroposizione della spalla completa ma dolente, anteposizione limitata a 70° circa per reazione antalgica; abduzione passiva limitata a 60° per dolore, abduzione attiva possibile per i primi 30° e dolente; flesso-estensione passiva del gomito completa ma dolente; flesso-estensione passiva e attiva del polso completa; flessione attiva e passiva delle dita completa; estensione attiva delle dita a livello delle MF completa, limitata negli ultimi 10° a livello delle ### abduzione attiva del pollice possibile, completa con difficoltà; riferita zona di ipoestesia sulla faccia laterale e anteriore del braccio, sulla faccia dorsale dell'avambraccio e della mano con maggiore ipoestesia a livello della faccia dorsale del 1° dito”. 6.1. All'esito della visita e dell'esame della documentazione clinica in atti, i periti hanno concluso che “il dato clinico obiettivo ha reso evidente una motilità del 30% in abduzione della spalla destra, arto dominante”, lesione che, se cumulata con il danno neurologico periferico attribuibile alla paralisi bassa del nervo radiale, permette di stimare in una percentuale pari al 18% l'invalidità che attualmente inficia la salute della sig.ra ### (v. chiarimenti del 31.05.2022 e del 23.06.2023); mentre la percentuale attribuibile al profilo di responsabilità professionale per il danno neurologico a carico del nervo radiale è stata valutata nella misura del “9% in cui si presentava alla vista peritale”. 6.2. Per giungere a quest'ultimo valore, i periti hanno preso le mosse dal valore percentuale indicato dalle “### SIMLA” in corrispondenza della patologia descritta come “paralisi completa bassa del nervo radiale”, pari al 25%, per poi procedere a ridurne la misura, in quanto, come indicato nelle ### corrispondenti alle ### citate, “in assenza di diverse specificazioni, le valutazioni proposte sono riferite alle paralisi complete; spesso il deficit è parziale, per cui la stima deve essere adeguatamente modulata in difetto” (v. anche chiarimenti del 14.10.2022 e le allegate “### per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”, edite della ### nell'anno 2016, nonché quanto ribadito dai consulenti in sede di chiarimenti del 23.06.2023). 6.3. La quantificazione del danno iatrogeno medicalmente accertabile, coincidente con la sola lesione parziale bassa del nervo radiale, inizialmente non limpidamente evincibile dalle prime versioni dell'elaborato peritale, risulta definitivamente precisata dai c.t.u., da ultimo, in sede di chiarimenti depositati in atti in data ###. 6.4. Sebbene iniziali errori materiali e l'ampia terminologia clinica utilizzata dai periti, spesso con ricorso all'uso di sinonimi non immediatamente associabili tra loro, abbiano reso necessari numerosi chiarimenti, ad istruttoria completa è chiaramente evincibile la motivazione per la quale questi abbiano, in primo luogo, stimato in “soli” 18 punti percentuali l'invalidità complessiva attualmente inficiante la salute della sig.ra ### e quantificato, poi, nella misura del 9% il danno iatrogeno, riferendosi, come detto, per individuare la base di partenza per la sua quantificazione, al valore percentuale recato dalle ### in atti in corrispondenza della “paralisi bassa del nervo radiale” (e non “alta” come preteso da parte attrice). 6.5. Il primo approdo scientifico risulta spiegabile alla luce della circostanza per cui il deficit di mobilità della spalla è interamente ascrivibile, nella prospettiva dei c.t.u., alla grave compromissione della testa omerale (che, come detto, è complicanza di natura non iatrogena), senza che sia possibile individuare un ulteriore danno conseguenza, afferente alla medesima funzione organica, specificamente riconducibile alla lesione del nervo circonflesso o ascellare (dovuta all'operato dei sanitari). 6.6. In particolare, nell'integrazione dell'elaborato peritale depositata in atti in data ###, si legge, alla pagina 5, “nella valutazione clinica rilevata con la visita peritale della paziente sono presenti dei postumi obiettivabili a carico del nervo radiale, mentre nella limitazione della mobilità della spalla non è possibile valutare eventuali postumi di lesione del nervo circonflesso, anche solo come fatto concorrenziale, data la marcata alterazione morfologica della testa omerale che determina il quadro disfunzionale a carico della articolazione della spalla con la limitazione nel movimento di abduzione”. 6.7. In sostanza, la lesione del nervo circonflesso, pur essendosi verificata per l'imperita esecuzione dell'intervento, non è autonomamente valutabile come danno conseguenza in quanto assorbita, di fatto, dalla menomazione ossea, complicanza riferibile alla frattura accidentale di per sé considerata. 6.8. Ciò detto, in punto di accertamento dell'esito complessivo della menomazione, al fine di procedere alla verifica di congruità e completezza dell'argomentazione dei periti sottesa alla quantificazione nella misura del 9% del danno iatrogeno medicalmente accertabile e quantificabile quale autonomo danno-conseguenza (ossia, la lesione del solo nervo radiale), si osserva quanto segue. 7. Sebbene, come detto, in base a motivazioni rese chiare soltanto in occasione dei successivi chiarimenti demandati dal giudice, la paralisi alta del nervo radiale (alla quale le “### SIMLA” associano una percentuale di invalidità più alta rispetto alla paralisi bassa accertata dai periti) è stata esclusa sin dalla prima versione dell'elaborato, nonostante parte attrice abbia sempre presentato, anche tramite i propri consulenti di parte, deduzioni volte a contrastare detta conclusione. 7.1. Ad istruttoria completa, tuttavia, la conclusione dei periti è pienamente spiegabile e merita di essere condivisa in sede decisoria. 7.2. Tanto può dirsi anche alla luce della lettura combinata delle ### allegate ai chiarimenti depositati in data ### con le risultanze dell'elaborato peritale e dei suoi successivi chiarimenti: in particolare, alla p. 288 di dette ### viene chiarito che, mentre la “paralisi bassa” del nervo radiale, riscontrata nel caso di specie, è quella causata da traumatismi fratturativi dell'omero e caratterizzata dalla conservazione del movimento di estensione dell'avambraccio; di contro, la “paralisi alta” comporta, tra l'altro, la perdita dell'estensione del pollice, la perdita di estensione ed inclinazione ulnare della mano e la perdita dell'estensione prossimale delle dita lunghe, tutte circostanze non riscontrate nel corso della visita peritale del 12.04.2021, all'esito della quale è stata infatti esclusa la “paralisi alta” del nervo radiale. 7.3. Per quanto riguarda l'entità dei postumi a carico del “nervo radiale”, i periti hanno premesso, sin dai chiarimenti depositati in data ###, che nelle ### guida ### si legge: “in assenza di diverse specificazioni, le valutazioni proposte sono riferite alle paralisi complete; spesso il deficit è parziale, per cui la stima deve essere adeguatamente modulata in difetto”, sicché, nel caso di specie, trattandosi di deficit, appunto, soltanto parziale, la ridotta mobilità dell'arto ascrivibile alla lesione parziale bassa del nervo radiale può essere congruamente stimata in una percentuale di invalidità interamente ascrivibile al danno iatrogeno pari al 9%. 8. Anche la misura dell'inabilità temporanea è stata chiarita in data successiva al deposito dell'elaborato peritale originario e, in particolare, in data ### e 14.11.2022, ove, in recepimento delle osservazioni dei c.t.p. di parte attrice, i periti hanno chiarito che “la valutazione nel caso in cui non fossero intervenuti profili di responsabilità si sarebbe potuta quantificare in giorni 30 ### di inabilità totale e di giorni 30 ### di inabilità parziale; mentre a seguito del profilo di responsabilità indicato nella relazione peritale si è verificato un ulteriore periodo di inabilità parziale la cui valutazione si può esprime in una inabilità temporanea totale di 30 ### giorni e una inabilità temporanea parziale di 30 ### giorni al 75% e di 40### giorni al 50%” precisando che “quanto sopra riportato scaturisce da una valutazione tecnico - scientifica che tiene conto dei parametri costituiti dal tipo di lesione, dall'età avanzata della periziata e dai tempi medi di parziale ripristino sul piano anatomico e funzionale per un possibile recupero sul piano nervoso delle condizioni antecedenti”. 8.1. Così argomentate, anche le conclusioni raggiunte dai periti in punto di quantificazione dell'invalidità temporanea complessiva e di natura iatrogena (pari, dunque, ad ulteriori giorni 40 di inabilità temporanea parziale al 50%) possono essere qui integralmente condivise. 9. Tanto premesso, può ora procedersi alla liquidazione del “maggior danno biologico” patito dalla sig.ra ### (di anni 77 all'epoca dell'evento dannoso) interamente addebitabile alla ### sanitaria convenuta a titolo di colpa, procedendo dapprima a quantificare in termini monetari il danno totale dalla stessa patito - sia in termini di inabilità temporanea, totale e parziale, sia in termini di invalidità permanente - per poi sottrarre dai singoli importi così ottenuti il valore del pregiudizio psico-fisico che sarebbe comunque conseguito anche in presenza di un diligente operato dei sanitari, in virtù della frattura accidentale dalla quale è scaturita la menomazione. 9.1. Ebbene, per quanto attiene all'invalidità permanente, trattandosi di danno alla persona complessivo quantificato nella misura del 18% di invalidità, deve aversi riguardo ai parametri dedicati alla valutazione delle lesioni alla persona di non lieve entità (e ciò anche per il danno iatrogeno quantificato nella misura del 9%, al fine di garantire l'uniformità dei criteri utilizzati ed alla luce dell'incidenza complessiva della lesione sulla salute della paziente). 9.2. Ne consegue che, non potendosi utilizzare, a norma dell'art. 7, co. 4, l. 24/17 (applicabile anche ai fatti avvenuti in epoca precedente alla sua entrata in vigore: v. Cass. 28994/2019 e Cass. 28990/2019, nonché, nella giurisprudenza di merito, #### 17 luglio 2019, e ### Napoli 11 gennaio 2018, entrambe in ### contra ### Livorno, 6 febbraio 2018, in www.rivistaresponsabilitamedica.it), la tabella prevista dall'art. 138 cod. ass. (in quanto non ancora predisposta), né i parametri previsti dall'art. 139 cod. ass., i quali riguardano la liquidazione di danni non patrimoniali derivanti da lesioni di lieve entità, la liquidazione del danno non patrimoniale va effettuata, nel caso di specie, applicando le ### elaborate dal ### di Milano (le quali tengono conto di tutte le componenti non patrimoniali del danno, compresi il danno morale e quello esistenziale, e garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis Cass. Cass. 5474/2023; 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass. 11754/2018, Cass. 9950/2017, Cass. 3505/2016, 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass. 12408/2011), nella versione vigente al momento dell'emanazione della sentenza (v. Cass. 2167/2016, Cass. 19211/2015 e Cass. 5254/2014). 9.3. In applicazione dei criteri tabellari citati, il maggior danno che parte attrice merita di conseguire a titolo di ristoro è pari ad € 1.980,00, a titolo di ITP al 50 % per giorni 40, e ad € 31.305,00 a titolo di danno biologico permanente (€ 45.937,00 - € 14.632,00). 9.4. Deve, tuttavia, precisarsi che il valore così indicato, sia pur onnicomprensivo della sofferenza morale e del danno biologico medicalmente accertabile, come indicato in ### è suscettibile di personalizzazione, sempre che risulti provata la ricorrenza di “circostanze eccezionali e specifiche”, diverse ed ulteriori rispetto a quelle “che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plernmque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. 24227/2022; Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018; Cass. 10912/2018, 23469/2018, Cass. n. 27482/2018). 9.5. In effetti, le tabelle offrono un sistema in due stadi: dapprima il c.d. punto, e in secondo luogo la eventuale c.d. personalizzazione, che è una integrazione del punto cui si deve ricorrere nel caso in cui l'accertata lesione biologica permanente abbia prodotto peculiari caratteristiche nel pregiudizio psicofisico subito dalla persona rispetto all'anteriorità della sua vita. Il che significa che deve essere dal giudice valutato se quanto allegato e anche presuntivamente provato dal danneggiato integri un danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, dandone debitamente conto, con motivazione non stereotipata (e conseguentemente meramente apparente e pertanto inesistente), ai fini dell'incremento delle somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione del punto tabellare (cfr. Cass., 20/7/2023, n. 21630; v. anche Cass. 25138/2023, la quale chiarisce che trattasi di circostanze comprovabili anche per presunzioni). 9.6. Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno non patrimoniale risarcibile in favore di parte attrice, in quanto dalle deposizioni testimoniali rese, oltre che dalle figlie della sig.ra #### e ### anche dalla vicina ### del tutto disinteressata ai fatti di causa, e dalla cognata della figlia, ### parimenti priva di qualsivoglia sospetto di inattendibilità, è emerso non soltanto che parte attrice, prima dell'infortunio fosse autonoma, ma anche che la stessa avesse un piccolo pollaio e si occupasse da sola di portare su in casa la legna (incombenze del tutto peculiari rispetto al quotidiano di una donna della sua età); inoltre, deve certamente valorizzarsi la vedovanza della signora, che impone alle figlie e alle altre persone care a lei vicine di provvedere non solo alle faccende domestiche e alla spesa, ma anche alla cura personale della signora. Infine, non può obliterarsi come il dolore residuato dalla lesione nervosa, riferito da tutte e quattro le testi in termini particolarmente drammatici (“spesso si lamenta del dolore che ha, qualche volta anche piangendo”), attribuisca al caso di specie quella “specifica penosità delle modalità del fatto lesivo” posta dalle ### di ### del 2021 a fondamento di una possibile (e doverosa) personalizzazione del risarcimento. 9.7. A fronte di una personalizzazione in aumento ammessa dalle predette ### sino al 41% per l'invalidità complessiva che attualmente compromette la sfera non patrimoniale dell'attrice, il grado di peculiarità ed afflittività delle circostanze sopra valorizzate giustificano una personalizzazione del danno differenziale da invalidità permanente, stimato in complessivi € 31.305,00, nella misura del 35%, per un totale di € 42.262,00. 9.8. Parimenti, per le medesime ragioni, deve essere personalizzato, in pari misura, il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, stimato in € 1.980,00, con conseguente aumento della somma a tale titolo spettante alla danneggiata sino ad € 2.673,00. 9.9. La somma così ottenuta, pari a complessivi € 44.935,00 deve essere maggiorata degli interessi al saggio legale, calcolati sugli importi devalutati alla data del verificarsi dell'evento dannoso, ossia il ### (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03), e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ### sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito diventerà di valuta, producendo poi solo interessi; sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito v. ex multis, Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02). 10.1. In conclusione, in applicazione della metodologia di calcolo complessivamente delineata in motivazione e con arrotondamenti applicati in via equitativa, parte convenuta deve essere condannata a risarcire in favore di ### a titolo di danno non patrimoniale, l'importo di € 48.065,00, oltre a interessi dalla data della presente pronuncia al saldo. 10.2. Deve, peraltro, precisarsi che la circostanza riferita dalle predette testi, secondo le quali, tra la data dell'infortunio e quella dell'intervento, la sig.ra ### fosse in grado di muovere la mano destra per attività elementari (quali lavarsi, alimentarsi autonomamente o aprire la porta di casa) non permette in alcun modo di ridurre la pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 1227, co. 1 o 2, c.p.c. (come preteso, peraltro solo in sede di scritti conclusionali dalla convenuta), non essendo emersa una condotta imprudente o contraria alla diligenza che doveva attendersi dalla paziente (la quale, peraltro, non risulta essersi mai tolta il tutore reggi braccio), specialmente in considerazione dell'assenza di qualsivoglia specifica prescrizione di totale riposo da parte dei sanitari evincibile dalla cartella clinica in atti. 11. Alcun danno, invece, può essere riconosciuto a parte attrice per l'asserita lesione al proprio diritto all'autodeterminazione, pregiudizio specificamente dedotto, nell'ambito della domanda proposta in via principale, soltanto in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., allorquando in citazione risulta richiesto, in via meramente subordinata, il danno da perdita di chance, intesa quale perdita della “possibilità di guarire”, anche in considerazione delle lacune informative ascrivibili ai sanitari. 11.1 La domanda risarcitoria afferente alla componente della lesione del diritto all'autodeterminazione della paziente, oltre ad essere inammissibile in quanto nuova domanda principale (non meramente modificata o precisata in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.) è, in ogni caso, infondata nel merito. 11.2. I periti, a riguardo, sin dalla prima versione dell'elaborato, hanno appurato che nella cartella clinica dell'### di ### è presente “un usuale modulo prestampato di consenso informato in cui risultano “spuntate” tutte le voci presenti, vi è esplicito riferimento al trattamento terapeutico a cui la paziente dovrà essere sottoposta e lo stesso risulta validamente firmato dalla paziente e dal medico in data ###”. 11.3. Ed allora, in presenza di una diagnosi corretta e di un trattamento adeguato alla patologia riscontrata a carico del paziente, come avvenuto nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni” (v. Cass. 16633/2023). 11.4. Pertanto, qualora, come nel caso di specie, l'intervento prospettato risulti adeguato al caso concreto (anche in considerazione della circostanza per cui il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all'id quod plerumque accidit, v. Cass. 17806/2020), è ben possibile presumere che il paziente, anche in presenza di una più completa informazione, avrebbe comunque prestato il suo consenso, di talché il peggioramento delle condizioni di salute riconducibile, piuttosto, all'imperita esecuzione dell'intervento, dà luogo al risarcimento del solo danno alla salute, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria (v. Cass. 16633/2023, cit.; cfr. anche Cass. 24471/2020 e Cass. 28985/2019). 11.5. In altri termini, non è sostenibile, in base al ragionamento di natura necessariamente presuntiva sotteso ad un accertamento siffatto, quanto dedotto da parte attrice, secondo la quale, se fosse stata resa compiutamente edotta dei rischi insiti nell'intervento non si sarebbe sottoposta allo stesso, preferendo, piuttosto, rimanere con la frattura al bracco non curata. E ciò, in quanto l'esito infausto dell'operazione è ascrivibile all'imperita esecuzione dei sanitari e non all'inadeguatezza, in sé, della tipologia di intervento praticato e dei rischi nello stesso insiti rispetto alla singola menomazione (cfr. #### 19.01.2023, n. 352). Ne consegue che è del tutto inverosimile che un soggetto affetto da una frattura al braccio rifiuti di sottoporsi ad un intervento almeno astrattamente idoneo ad affrontare la lesione. 12. ### della responsabilità della struttura sanitaria per danno iatrogeno impone, inoltre, il riconoscimento, in favore di parte attrice del diritto al rimborso delle spese mediche affrontate a seguito dei fatti per cui è giudizio, nella misura in cui queste siano state richieste, specificate in punto di necessità e correlazione al danno iatrogeno ed adeguatamente documentate. 12.1. Nello specifico, parte attrice ha preteso il rimborso di spese sanitarie quantificate in € 820,40, documentando ciascuna di esse (v. all.ti 19-22). Tuttavia, il collegio peritale ha accertato, con risultanze non specificamente contestate sul punto dalle parti e non smentite dall'esame della documentazione predetta, che “le spese mediche etiologicamente connesse e ritenute congrue ammontano ad euro 513,40 (cinquecentotredici/40) e sono così valutabili: 4. Fattura del ### srl n 2976 del 04.11.2016 di euro 82,00 5. Fattura del ### srl n ### del 19.09.2016 di euro 55,00 6. Fattura dello ###ssa ### n 2 del 18.01.2018 di euro 376,40”. 12.2. Ne deriva che parte convenuta deve essere altresì condannata al rimborso di ciascuna di dette somme, per un totale pari ad € 513,40, oltre interessi legali decorrenti dalla data delle singole fatture, e, dunque, per complessivi € 550,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo. 12.3. Inoltre, parte attrice deve essere tenuta indenne dagli esborsi che è chiamata a sopportare quali remunerazioni per le consulenze tecniche di parte funzionali alla formulazione della domanda (v. prenotula ###ssa Foconi - all. 18 al fascicolo di parte attrice, pari ad € 1.464,00) e alla partecipazione attiva alle operazioni peritali (v. preavviso di parcella del dott. ### per partecipazione in qualità di CTP ad operazioni peritali, depositato in data ###, per € 1.220,00, per la formulazione di osservazioni e per redazione osservazioni al preliminare di ### esame chiarimenti CTU e redazione note a chiarimenti ### per complessivi € 1.098,00, come da preavviso depositato il ### e preavviso di parcella del dott. ### partecipante alle operazioni peritali quale consulente specialista in ortopedia, depositato con nota di deposito del 10.11.2021, pari ad € 244,00), per un totale pari ad € 4.026,00, oltre a interessi dalla data della presente pronuncia al saldo. 12.4. Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte - la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, co. 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue - devono, infatti, ritenersi adeguatamente documentate dalle prenotule in atti, le quali recano un compenso complessivamente congruo, oltre che del tutto in linea con quello riconosciuto in favore dei c.t.u. (v. in argomento 24188/2021, Cass. 4692/2020, Cass. 17022/2018, Cass. 3380/2015, Cass. 84/2013 e 6056/90). 12.5. Il risarcimento del danno patrimoniale spettante a parte attrice è dunque pari ad € 4.576,00, oltre a interessi dalla data della presente pronuncia al saldo. 13. In definitiva, l'### deve essere chiamata a risarcire a parte attrice, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale interamente ascrivibile alla sua condotta negligente e imperita, il complessivo importo di € 52.641,00, oltre interessi dalla data della presente pronuncia al saldo. 14. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 in base a parametri medi per tutte le fasi processuali (tenuto conto della prossimità del valore del danno liquidato alla soglia minima dello scaglione di riferimento, dovendosi altrimenti fare riferimento a valori superiori ai medi in ragione della complessità della controversia e dell'istruttoria che l'ha caratterizzata), con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario (dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. da ultimo Cass. 8436/2019). 14.1. Gli onorari dei c.t.u., come liquidati con decreto depositato in data ### vanno posti (nei rapporti interni tra le parti, e ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente: v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09) a carico della parte convenuta, sempre in base al criterio della soccombenza. P.Q.M. ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - accertata la responsabilità contrattuale dell'#### per le ragioni di cui in motivazione, accoglie la domanda risarcitoria formulata da ### e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, del complessivo importo di € 52.641,00, oltre interessi dalla data della presente pronuncia al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ad essa spettante; - condanna, inoltre, l'### a rimborsare in favore di ### le spese processuali, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge ed € 872,59 per spese vive documentate (spese di mediazione, spese di notifica dell'atto introduttivo, C.U., marca da bollo, spese di notifica della citazione e spese di citazione dei testimoni), con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte attrice, avv. ### - pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto depositato in corso di causa. ### 21/12/2023 Il Giudice
dott.ssa ###
causa n. 2096/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Grotteria Francesca