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Tribunale di Terni, Sentenza n. 910/2023 del 21-12-2023

... sua età); inoltre, deve certamente valorizzarsi la vedovanza della signora, che impone alle figlie e alle altre persone care a lei vicine di provvedere non solo alle faccende domestiche e alla spesa, ma anche alla cura personale della signora. Infine, non può obliterarsi come il dolore residuato dalla lesione nervosa, riferito da tutte e quattro le testi in termini particolarmente drammatici (“spesso si lamenta del dolore che ha, qualche volta anche piangendo”), attribuisca al caso di specie quella “specifica penosità delle modalità del fatto lesivo” posta dalle ### di ### del 2021 a fondamento di una possibile (e doverosa) personalizzazione del risarcimento. 9.7. A fronte di una personalizzazione in aumento ammessa dalle predette ### sino al 41% per l'invalidità complessiva che attualmente compromette la sfera non patrimoniale dell'attrice, il grado di peculiarità ed afflittività delle circostanze sopra valorizzate giustificano una personalizzazione del danno differenziale da invalidità permanente, stimato in complessivi € 31.305,00, nella misura del 35%, per un totale di € 42.262,00. 9.8. Parimenti, per le medesime ragioni, deve essere personalizzato, in pari misura, (leggi tutto)...

testo integrale

N. 2096/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 2096 dell'anno 2019 e vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio, sito in #### 26, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo; - attrice #### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### presso il cui studio, sito in #### 76 è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa; - convenuta ### responsabilità sanitaria ### come rassegnate all'udienza del 12.09.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte; trattenuta in decisione con successiva ordinanza del 14.09.2023.  RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data ###, ### evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di ### l'### per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale. condannare l'### S. ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione, in favore della ###ra ### della predetta somma di € 162.241,25 (a titolo di risarcimento dei danni biologico e morale/esistenziale), nonché di € 2.298,20 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, ovvero delle diverse somme, maggiori o minori, che verranno quantificate in corso di causa, anche in via equitativa, oltre alle spese di ### di CTP ed alle spese future occorrende, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria al soddisfo, come per legge; in via subordinata e/o alternativa, condannare la ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione, in favore di parte attrice, della somma di € 100.000,00 (a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance), nonché di € 2.298,20 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, ovvero delle diverse somme, maggiori o minori, che verranno quantificate in corso di causa, anche in via equitativa, oltre alle spese di ### di CTP ed alle spese future occorrende, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria al soddisfo, come per legge; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.  1.1. A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva: - che, in data ###, all'età di 77 anni, a seguito di caduta accidentale in ambito domestico, si era recata presso il ### dell'### di ### dove era stata sottoposta a consulenza ortopedica attestante la “frattura collo omerale destro”; - che, quindi, il ### era stata ricoverata ed il giorno seguente era stata sottoposta ad intervento di “osteosintesi con placca a stabilità angolare Philos”; - che, poco dopo l'operazione aveva accusato dolore al polso destro con deficit della motilità e sensazione di addormentamento alle dita della mano omolaterale, sintomatologia che era perdurata anche dopo le dimissioni avvenute in data ###; - che, successivamente, gli accertamenti clinici strumentali ai quali si era sottoposta avevano evidenziato un severo deficit del nervo radiale e dell'ascellare destro con interessamento della sensibilità e della motilità dell'arto superiore omolaterale; - che, in data ###, aveva eseguito un'ulteriore visita ortopedica in occasione della quale le era stato prescritto un tutore; - che le lesioni post-operatorie, ovvero il conseguente danno nervoso lamentato dalla paziente, erano conseguenze delle procedure di osteosintesi effettuate dai sanitari dell'### di ### e, quindi, da imputarsi all'operato dei sanitari intervenuti; - che l'invalidità permanente che inficiava la sua salute (perdita della motilità e della sensibilità dell'arto destro, prima perfettamente funzionante) era da valutarsi nella misura del 30%, danno conseguenza da sommare al periodo di almeno 60 giorni di inabilità temporanea assoluta, di ulteriori 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% ed ancora 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; - che, ai fini della valutazione del danno non patrimoniale nella sua componente morale ed esistenziale, occorreva valorizzare la completa perdita di autonomia in tutte le attività quotidiane (vestirsi, lavarsi, cucinare, pulire la casa etc.) oggi precluse dal dolore, dalla perdita di motilità, sensibilità e presa dell'arto dominante; - che, in subordine, qualora non fosse ritenuto possibile ricostruire con assoluta certezza la serie causale che aveva prodotto l'evento dannoso, doveva comunque esserle liquidato il danno da perdita di chance di scelta del miglior trattamento medico-chirurgico per curare la lesione all'arto, con conseguente privazione, per omessa adeguata informativa ed inadeguato studio diagnostico preventivo, della possibilità di guarire, o comunque della possibilità di sottoporsi ad altri interventi chirurgici, che avrebbero potuto avere per il paziente conseguenze meno invalidanti; - che, sempre in via subordinata, la struttura sanitaria convenuta poteva essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c., sussistendo tutti i presupposti della responsabilità extracontrattuale.  1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### - in vista della prima udienza del 21/01/2020 - si costituiva in giudizio l'#### chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “preliminarmente dichiarare la nullità dell'atto di citazione relativamente alla domanda di risarcimento del danno per perdita di chance, emettendo i conseguenti provvedimenti, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; in ogni caso, rigettare le domande tutte proposte dall'attrice nei confronti dell'### S. ### di ### in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese processuali e compenso di avvocato, oltre accessori”.  1.3. A tal fine esponeva: - che, preliminarmente, doveva essere dichiarata la nullità della citazione relativamente al capo rappresentato dalla domanda di perdita di chance, per indeterminatezza della causa petendi, non essendo indicata la diversa diagnosi, il diverso intervento ovvero le ulteriori informazioni che avrebbero dovuto essere fornite alla paziente; - che, quanto al danno biologico, parte attrice si era limitata ad ipotizzare una serie di condotte negligenti e imperite senza che sia chiaro da quale di queste dovrebbe discendere causalmente il danno; - che l'accesso chirurgico era stato corretto e che le manovre riduttive espletate dai sanitari, anche se effettuate con la massima cautela, erano comunque passibili di dar causa alla lesione nervosa lamentata dalla paziente, assolutamente imprevedibile ed inevitabile; - che, nel caso di specie, la comorbilità e l'età della paziente (già affetta da gravi processi degenerativi di osteoporosi) erano fattori che avevano aumentato la sensibilità delle fibre nervose alle lesioni da trazione-compressione; - che gli specifici inadempimenti contestati in citazione non trovavano alcun riscontro probatorio nell'anatomia e nella tecnica chirurgica e, conseguentemente, considerate la sede e la complessità della frattura, era più probabile che la lesione del tronco posteriore del plesso brachiale fosse riconducibile, piuttosto, o al traumatismo fratturativo o, in subordine, all'incolpevole operato dei sanitari che avevano praticato le manovre di riduzione preoperatoria; - che, in ogni caso, in punto di quantum, doveva tenersi conto delle conseguenze dannose che parte attrice avrebbe comunque patito in conseguenza della caduta domestica e dell'assenza di sufficienti deduzioni volte a comprovare il diritto ad una personalizzazione del danno.  1.4. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante espletamento di c.t.u.  medico legale da parte del dott. ### e del dott. ### ed espletamento della prova per testi richiesta da parte attrice.  1.5. Deve darsi atto che l'elaborato peritale è stato depositato dapprima in data ###, per poi essere integrato con i chiarimenti richiesti in data ### e depositati in data ###; ulteriori chiarimenti venivano richiesti con ordinanza del 04.07.2022 e depositati in data ### e, poi, in data ###.  1.6. Infine, a seguito della mancata accettazione, da parte della ### sanitaria convenuta, della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. con ordinanza del 21.12.2022, i c.t.u. venivano chiamati a rendere ulteriori e finali chiarimenti, depositati in data ### e, con ordinanza del 14.09.2023, a seguito del deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni delle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  2. La domanda proposta in via principale da parte attrice è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.  2.1. È noto che l'accettazione di un paziente in ospedale, ai fini di un ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto tra il paziente e la struttura sanitaria (v. ex multis, Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 11719/2021, Cass. 18610/2015, Cass. 9085/06, Cass. 10297/04, Cass. 11316/03, Cass. 11001/03, Cass. 3492/02). Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità), a forma libera (v.  7256/2011 e Cass. 8826/07), in virtù del quale la struttura sanitaria deve fornire al paziente un servizio articolato, genericamente definito di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno - oltre ad una serie di obblighi di protezione e accessori - anzitutto la principale prestazione medica (v. Cass., SS.UU., 577/08 e Cass., SS.UU., 9556/02, Cass. 1267/2019, Cass. 3685/2018, Cass. 1698/06 e Cass., 571/05). Ne discende che la struttura risponde, oltre che ai sensi dell'art. 1218 c.c. per l'inadempimento dei suddetti obblighi di protezione e accessori ad essa direttamente riferibili, anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. per i fatti ascrivibili ai sanitari in essa operanti, pur se, eventualmente, non alle sue dipendenze (v. le stesse Cass., SS.UU., 577/08 e Cass, ###, 9556/02, nonché Cass. 1043/2019, Cass. 7768/2016, 1620/2012, Cass. 13953/07 e Cass. 8826/07).  2.2. La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria comporta, tra l'altro, che, sul danneggiato, grava esclusivamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto contrattuale, di allegare dettagliatamente l'inadempimento della struttura e di provare il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno subito, mentre è la struttura sanitaria a dover dimostrare l'esatto adempimento della prestazione o l'impossibilità della stessa derivante da causa ad essa non imputabile (v. Cass., SS.UU., 577/08, Cass. 10050/2022, 26907/2020, Cass. 24073/2017, Cass. 12516/2016, Cass. 21177/2015, Cass. 8995/2015, Cass. 5590/2015, Cass. 22222/2014, Cass. 20547/2014 e Cass. 27855/2013, nonché, per il condivisibile richiamo del principio della vicinanza della prova nelle ipotesi di incompletezza o difettosa tenuta della cartella clinica, Cass. 26428/2020, Cass. 6209/2016, 12218/2015, Cass. 10060/2010, Cass. 8826/07 e Cass. 11488/04; per i più recenti chiarimenti della Suprema Corte in merito al riparto dell'onere probatorio sul nesso causale tra l'evento dannoso e l'inadempimento del medico o della struttura, con particolare riferimento al c.d. “doppio ciclo causale”, si vedano Cass. n.2980/2023; Cass. 13872/2020, Cass. 852/2020, Cass. 28991/2019, Cass. 29331/2019, Cass. ###/2018, Cass. 26700/2018, Cass. 20812/2018, Cass. 19199/2018, Cass. 2061/2018, Cass. 29315/2017, 18392/2017 e Cass. 8665/2017).  3. Tanto premesso in diritto, deve constatarsi che i fatti di causa sono sostanzialmente pacifici e possono essere ripercorsi come segue.  3.1. In data ###, per la presenza di un gradino davanti alla sua abitazione, la sig.ra ### è caduta accidentalmente a terra sul lato destro del corpo, riportando un trauma alla spalla. Si è, allora, rivolta ad uno studio radiologico ove è stata rilevata la frattura dell'omero destro e, pertanto, nello stesso giorno si è recata al pronto soccorso dell'### di ### ove, previa conferma della diagnosi, è stata immobilizzata con un tutore reggi-braccio e dimessa con indicazione per un intervento chirurgico. In data ###, la paziente è stata poi sottoposta all'intervento chirurgico ma, una volta tornata in stanza, ha iniziato ad accusare dolore al polso e a non muovere la mano.  3.2. La paziente è stata dimessa con un tutore e, a distanza di due mesi dall'intervento, ha iniziato la fisioterapia, con costante dolore all'arto superiore destro e con scarso miglioramento della motilità della mano. Nel marzo 2017, a seguito di un controllo ambulatoriale ha rifiutato un intervento di protesi di spalla, propostole allo scopo di migliorare la mobilità. Nel corso della visita peritale ha riferito di non riuscire a muovere la mano destra e la spalla destra, lamentando la presenza di crampi al braccio e dolore all'avambraccio.  3.3. Ebbene, parte attrice lamenta, quale conseguenza dell'intervento chirurgico al quale si è sottoposta in data ###, un severo deficit del nervo radiale e del nervo ascellare (o circonflesso) destro con interessamento della sensibilità e della motilità dell'arto superiore omolaterale (dalla visita ortopedica alla quale si era sottoposta il ### era emerso, in particolare, un deficit pressoché completo di estensione del polso, una flebile estensione attiva del II e III dito, una marcata ipoestesia a tutta la mano, prevalentemente al I, al IV e al V dito e la contrazione volontaria delle fibre del deltoide all'abduzione).  3.4. ### dannoso, nella prospettazione attorea, sarebbe ascrivibile alle erronee procedure di osteosintesi effettuate dai sanitari dell' ### di ### anche alla luce dell'obiettività clinica della paziente, certificata dagli stessi sanitari ortopedici poco prima dell'intervento chirurgico, occasione in cui era stata esclusa una qualsivoglia sofferenza nervosa rispetto all'arto della paziente, riscontrata, appunto, soltanto in seguito all'intervento per cui è causa.  4. Procedendo preliminarmente all'esame dei profili di inadempimento ascritti in citazione ai sanitari intervenuti in occasione dell'intervento chirurgico, la consulenza tecnica espletata ha affermato che l'intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca ### attraverso un accesso transdeltoideo effettuato in data ### ed il mezzo di sintesi utilizzato sono da ritenersi adeguati e aderenti alle indicazioni della letteratura scientifica in relazione alla tipologia di menomazione oggetto di cura (v. p. 14 dell'elaborato peritale).  4.1. Tuttavia, dal diario clinico, emerge che, sin dalla prima giornata post-operatoria, è stato riscontrato un deficit di estensione attiva del polso e delle dita della mano con parestesie nel territorio del nervo radiale, quadro clinico presente anche al successivo controllo ambulatoriale; successivamente, un esame ### del 28.09.2016, ha documentato “la presenza di dati verosimilmente compatibili, in prima ipotesi, con una plessopatia brachiale destra, con maggiore interessamento della corda posteriore, in fase acuta-subacuta”.  4.2. Giova precisare che, come chiarito dal collegio peritale incaricato, “la corda posteriore del plesso brachiale è formata, a livello della clavicola, dall'unione delle tre porzioni profonde dei tronchi primari e da essa originano il nervo ascellare (o circonflesso) e il nervo radiale […] ###accesso in pronto soccorso la paziente presentava una frattura in cui la dislocazione dei frammenti, in particolare del moncone distale di frattura risalito e medializzato per azione dal muscolo gran pettorale (###5), possono dare uno stiramento del nervo ascellare e una compressione diretta sui tronchi secondari del plesso”, ciononostante, all'accesso in pronto soccorso e al momento del ricovero, non è stata annotata in cartella clinica alcuna lesione nervosa a carico della paziente; mentre, solo a partire dalla prima giornata postoperatoria risulta documentato un deficit nervoso, inficiante, in particolare, il nervo radiale, e non anche il nervo ascellare (circostanza spiegata dai periti ipotizzando che “nell'immediato postoperatorio può risultare difficile una valutazione dei movimenti della spalla per cui non è valutabile la contrazione del muscolo deltoide, mentre facilmente si può valutare la mobilità attiva della mano”, v. p. 17 della c.t.u.).  4.3. Da dette circostanze, il collegio peritale ha dedotto una verosimile correlazione causale tra l'esecuzione dell'intervento chirurgico e la lesione del nervo radiale, dando atto, in particolare, previo analitico esame anatomico degli organi interessati e delle tecniche chirurgiche poste in essere, che “appare probabile che, data la posizione del frammento diafisario, tale struttura nervosa possa essere stata danneggiata o durante le manovre di posizionamento della paziente in sala operatoria o nella riduzione della frattura” (p. 19 dell'elaborato, v. anche risposta alle osservazioni alla c.t.p. di parte convenuta alle pp. 23-24).  4.4. Le conclusioni raggiunte risultano ulteriormente avvalorate da quanto precisato dai periti in sede di risposta alle osservazioni dei c.t.p. di parte convenuta, ove hanno aggiunto che è “possibile che nel corso di manovre riduttive in uno dei due spazi temporali si sia verificata una trazione o compressione della struttura nervosa e ciò è avvalorato dalla morfologia della frattura come si evidenzia dal controllo radiografico preoperatorio” (p. 23 dell'elaborato) 4.5. Il danno al nervo radiale lamentato da parte attrice è, quindi, ascrivibile alla responsabilità dei sanitari in base al criterio della “prevalenza relativa” e del “più probabile che non”, da declinarsi in ragione del nesso di causalità specifica (cfr. Cass. 19213/2015 e 7355/2022), sia alla luce delle risultanze della cartella clinica “pre” e “post” operatoria, sia in ragione della morfologia di frattura emersa dalle risultanze radiografiche lette dai periti.  4.6. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ### sanitaria convenuta, il collegio peritale ha, inoltre, escluso che la menomazione al nervo radiale sia ascrivibile ad un'evenienza fortuita non imputabile ai sanitari, i quali, piuttosto, hanno omesso di provare di aver posto in essere tutte le cautele utili ad evitarla, tenuto conto che, a detta dei consulenti, la tipologia di frattura presentata dalla paziente meritava di essere affrontata con “manovre di riduzione idonee ed estremamente caute in quanto un danno vascolo-nervoso è prevedibile e prevenibile” (v.p p. 23 dell'elaborato).  4.7. Sul punto, la perizia è risultata sin da subito chiara e circostanziata rispetto alle risultanze della cartella clinica, di talché non v'è motivo per discostarsene: del resto, essendo almeno “probabile”, alla luce di quanto sopra osservato, che la lesione nervosa abbia trovato origine nell'intervento chirurgico, era onere della struttura sanitaria convenuta dar prova che la stessa fosse riconducibile, piuttosto, al caso fortuito, ovvero, che, anche con la massima diligenza, non fosse evitabile. Circostanze che, nella specie, non risultano affatto comprovate.  5. Raggiunta la prova della condotta colposa della struttura sanitaria, occorre ora individuare il danno-evento direttamente riconducibile all'operato dei sanitari intervenuti, distinguendolo dalla menomazione temporanea e permanente alla quale parte attrice sarebbe comunque andata incontro in ragione dell'accidentale frattura omerale.  5.1. A riguardo, in vista della documentazione clinica esaminata e della visita della periziata, i c.t.u. hanno concluso che: a) l'origine del danno nervoso a carico del nervo ascellare e del nervo radiale è da porre in verosimile conseguenza con una non corretta condotta da parte dei sanitari in occasione dell'intervento chirurgico del 06.08.2016; b) l'insorgenza del successivo quadro di riassorbimento e deformazione della testa omerale che ha determinato la protrusione in articolazione della punta di una vite del mezzo di sintesi si può ritenere come possibile complicanza legata alla tipologia della frattura (complicanza frequente, con una percentuale descritta in letteratura vicina al 35%); c) l'insufficienza della cuffia dei rotatori non è da porre in relazione all'intervento chirurgico di cui è causa, in quanto risulta un precedente intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori.  5.2. ### menomazione imputabile a titolo di colpa ai sanitari dipendenti dalla ### convenuta coincide, dunque, con la menomazione nervosa, la quale, tuttavia, concorre ad inficiare il medesimo arto e la medesima funzione risultata compromessa, da un lato, dalla frattura accidentale in sé considerata (deformazione della testa omerale, v. in tema di complicanze non imputabili alla responsabilità medica, Cass. ###/2022; ### Milano, 1838/2023) e, dall'altro, da un precedente intervento chirurgico (insufficienza della cuffia dei rotatori).  5.3. In particolare, si è instaurato, tra la lesione non iatrogena conseguente all' infortunio (e cioè il danno osseo/articolare conseguente alla frattura scomposta del collo chirurgico dell'omero) e l'insufficienza alla cuffia dei rotatori derivante da una pregressa affezione concorrente, da un lato, e la lesione neurologica di natura iatrogena (danno neurologico), dall'altro, un rapporto di concorrenza funzionale in quanto ciascuna lesione ha contribuito a menomare la medesima funzione organica (mobilità e presa dell'arto superiore dominante).  5.4. Ne deriva che, nel caso di specie, il danno ascrivibile alla responsabilità della struttura sanitaria convenuta, sia in punto di inabilità temporanea (totale e parziale) sia come invalidità permanente, è unicamente il “maggior danno” ovvero il danno ulteriore patito dalla paziente in aggiunta a quello che comunque avrebbe subito quale conseguenza dell'incidente domestico, anche qualora la frattura fosse stata trattata secondo la miglior scienza ed esperienza clinica dell'epoca e con un intervento eseguito a regola d'arte.  5.5. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, “in tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro, con la precisazione che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento; procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (così, da ultimo, Cass. 18442/2023, in senso conforme, v. Cass. 28327/2022; 28986/2019).  6. Ciò posto, il complessivo esito della menomazione riscontrata, in termini di accertamento medico legale, in occasione della visita peritale è stato così descritto dai periti: “retroposizione della spalla completa ma dolente, anteposizione limitata a 70° circa per reazione antalgica; abduzione passiva limitata a 60° per dolore, abduzione attiva possibile per i primi 30° e dolente; flesso-estensione passiva del gomito completa ma dolente; flesso-estensione passiva e attiva del polso completa; flessione attiva e passiva delle dita completa; estensione attiva delle dita a livello delle MF completa, limitata negli ultimi 10° a livello delle ### abduzione attiva del pollice possibile, completa con difficoltà; riferita zona di ipoestesia sulla faccia laterale e anteriore del braccio, sulla faccia dorsale dell'avambraccio e della mano con maggiore ipoestesia a livello della faccia dorsale del 1° dito”.  6.1. All'esito della visita e dell'esame della documentazione clinica in atti, i periti hanno concluso che “il dato clinico obiettivo ha reso evidente una motilità del 30% in abduzione della spalla destra, arto dominante”, lesione che, se cumulata con il danno neurologico periferico attribuibile alla paralisi bassa del nervo radiale, permette di stimare in una percentuale pari al 18% l'invalidità che attualmente inficia la salute della sig.ra ### (v. chiarimenti del 31.05.2022 e del 23.06.2023); mentre la percentuale attribuibile al profilo di responsabilità professionale per il danno neurologico a carico del nervo radiale è stata valutata nella misura del “9% in cui si presentava alla vista peritale”.  6.2. Per giungere a quest'ultimo valore, i periti hanno preso le mosse dal valore percentuale indicato dalle “### SIMLA” in corrispondenza della patologia descritta come “paralisi completa bassa del nervo radiale”, pari al 25%, per poi procedere a ridurne la misura, in quanto, come indicato nelle ### corrispondenti alle ### citate, “in assenza di diverse specificazioni, le valutazioni proposte sono riferite alle paralisi complete; spesso il deficit è parziale, per cui la stima deve essere adeguatamente modulata in difetto” (v. anche chiarimenti del 14.10.2022 e le allegate “### per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico”, edite della ### nell'anno 2016, nonché quanto ribadito dai consulenti in sede di chiarimenti del 23.06.2023).  6.3. La quantificazione del danno iatrogeno medicalmente accertabile, coincidente con la sola lesione parziale bassa del nervo radiale, inizialmente non limpidamente evincibile dalle prime versioni dell'elaborato peritale, risulta definitivamente precisata dai c.t.u., da ultimo, in sede di chiarimenti depositati in atti in data ###.  6.4. Sebbene iniziali errori materiali e l'ampia terminologia clinica utilizzata dai periti, spesso con ricorso all'uso di sinonimi non immediatamente associabili tra loro, abbiano reso necessari numerosi chiarimenti, ad istruttoria completa è chiaramente evincibile la motivazione per la quale questi abbiano, in primo luogo, stimato in “soli” 18 punti percentuali l'invalidità complessiva attualmente inficiante la salute della sig.ra ### e quantificato, poi, nella misura del 9% il danno iatrogeno, riferendosi, come detto, per individuare la base di partenza per la sua quantificazione, al valore percentuale recato dalle ### in atti in corrispondenza della “paralisi bassa del nervo radiale” (e non “alta” come preteso da parte attrice).  6.5. Il primo approdo scientifico risulta spiegabile alla luce della circostanza per cui il deficit di mobilità della spalla è interamente ascrivibile, nella prospettiva dei c.t.u., alla grave compromissione della testa omerale (che, come detto, è complicanza di natura non iatrogena), senza che sia possibile individuare un ulteriore danno conseguenza, afferente alla medesima funzione organica, specificamente riconducibile alla lesione del nervo circonflesso o ascellare (dovuta all'operato dei sanitari).  6.6. In particolare, nell'integrazione dell'elaborato peritale depositata in atti in data ###, si legge, alla pagina 5, “nella valutazione clinica rilevata con la visita peritale della paziente sono presenti dei postumi obiettivabili a carico del nervo radiale, mentre nella limitazione della mobilità della spalla non è possibile valutare eventuali postumi di lesione del nervo circonflesso, anche solo come fatto concorrenziale, data la marcata alterazione morfologica della testa omerale che determina il quadro disfunzionale a carico della articolazione della spalla con la limitazione nel movimento di abduzione”.  6.7. In sostanza, la lesione del nervo circonflesso, pur essendosi verificata per l'imperita esecuzione dell'intervento, non è autonomamente valutabile come danno conseguenza in quanto assorbita, di fatto, dalla menomazione ossea, complicanza riferibile alla frattura accidentale di per sé considerata.  6.8. Ciò detto, in punto di accertamento dell'esito complessivo della menomazione, al fine di procedere alla verifica di congruità e completezza dell'argomentazione dei periti sottesa alla quantificazione nella misura del 9% del danno iatrogeno medicalmente accertabile e quantificabile quale autonomo danno-conseguenza (ossia, la lesione del solo nervo radiale), si osserva quanto segue.  7. Sebbene, come detto, in base a motivazioni rese chiare soltanto in occasione dei successivi chiarimenti demandati dal giudice, la paralisi alta del nervo radiale (alla quale le “### SIMLA” associano una percentuale di invalidità più alta rispetto alla paralisi bassa accertata dai periti) è stata esclusa sin dalla prima versione dell'elaborato, nonostante parte attrice abbia sempre presentato, anche tramite i propri consulenti di parte, deduzioni volte a contrastare detta conclusione.  7.1. Ad istruttoria completa, tuttavia, la conclusione dei periti è pienamente spiegabile e merita di essere condivisa in sede decisoria.  7.2. Tanto può dirsi anche alla luce della lettura combinata delle ### allegate ai chiarimenti depositati in data ### con le risultanze dell'elaborato peritale e dei suoi successivi chiarimenti: in particolare, alla p. 288 di dette ### viene chiarito che, mentre la “paralisi bassa” del nervo radiale, riscontrata nel caso di specie, è quella causata da traumatismi fratturativi dell'omero e caratterizzata dalla conservazione del movimento di estensione dell'avambraccio; di contro, la “paralisi alta” comporta, tra l'altro, la perdita dell'estensione del pollice, la perdita di estensione ed inclinazione ulnare della mano e la perdita dell'estensione prossimale delle dita lunghe, tutte circostanze non riscontrate nel corso della visita peritale del 12.04.2021, all'esito della quale è stata infatti esclusa la “paralisi alta” del nervo radiale.  7.3. Per quanto riguarda l'entità dei postumi a carico del “nervo radiale”, i periti hanno premesso, sin dai chiarimenti depositati in data ###, che nelle ### guida ### si legge: “in assenza di diverse specificazioni, le valutazioni proposte sono riferite alle paralisi complete; spesso il deficit è parziale, per cui la stima deve essere adeguatamente modulata in difetto”, sicché, nel caso di specie, trattandosi di deficit, appunto, soltanto parziale, la ridotta mobilità dell'arto ascrivibile alla lesione parziale bassa del nervo radiale può essere congruamente stimata in una percentuale di invalidità interamente ascrivibile al danno iatrogeno pari al 9%.  8. Anche la misura dell'inabilità temporanea è stata chiarita in data successiva al deposito dell'elaborato peritale originario e, in particolare, in data ### e 14.11.2022, ove, in recepimento delle osservazioni dei c.t.p. di parte attrice, i periti hanno chiarito che “la valutazione nel caso in cui non fossero intervenuti profili di responsabilità si sarebbe potuta quantificare in giorni 30 ### di inabilità totale e di giorni 30 ### di inabilità parziale; mentre a seguito del profilo di responsabilità indicato nella relazione peritale si è verificato un ulteriore periodo di inabilità parziale la cui valutazione si può esprime in una inabilità temporanea totale di 30 ### giorni e una inabilità temporanea parziale di 30 ### giorni al 75% e di 40### giorni al 50%” precisando che “quanto sopra riportato scaturisce da una valutazione tecnico - scientifica che tiene conto dei parametri costituiti dal tipo di lesione, dall'età avanzata della periziata e dai tempi medi di parziale ripristino sul piano anatomico e funzionale per un possibile recupero sul piano nervoso delle condizioni antecedenti”.  8.1. Così argomentate, anche le conclusioni raggiunte dai periti in punto di quantificazione dell'invalidità temporanea complessiva e di natura iatrogena (pari, dunque, ad ulteriori giorni 40 di inabilità temporanea parziale al 50%) possono essere qui integralmente condivise.  9. Tanto premesso, può ora procedersi alla liquidazione del “maggior danno biologico” patito dalla sig.ra ### (di anni 77 all'epoca dell'evento dannoso) interamente addebitabile alla ### sanitaria convenuta a titolo di colpa, procedendo dapprima a quantificare in termini monetari il danno totale dalla stessa patito - sia in termini di inabilità temporanea, totale e parziale, sia in termini di invalidità permanente - per poi sottrarre dai singoli importi così ottenuti il valore del pregiudizio psico-fisico che sarebbe comunque conseguito anche in presenza di un diligente operato dei sanitari, in virtù della frattura accidentale dalla quale è scaturita la menomazione.  9.1. Ebbene, per quanto attiene all'invalidità permanente, trattandosi di danno alla persona complessivo quantificato nella misura del 18% di invalidità, deve aversi riguardo ai parametri dedicati alla valutazione delle lesioni alla persona di non lieve entità (e ciò anche per il danno iatrogeno quantificato nella misura del 9%, al fine di garantire l'uniformità dei criteri utilizzati ed alla luce dell'incidenza complessiva della lesione sulla salute della paziente).  9.2. Ne consegue che, non potendosi utilizzare, a norma dell'art. 7, co. 4, l. 24/17 (applicabile anche ai fatti avvenuti in epoca precedente alla sua entrata in vigore: v. Cass. 28994/2019 e Cass. 28990/2019, nonché, nella giurisprudenza di merito, #### 17 luglio 2019, e ### Napoli 11 gennaio 2018, entrambe in ### contra ### Livorno, 6 febbraio 2018, in www.rivistaresponsabilitamedica.it), la tabella prevista dall'art. 138 cod. ass. (in quanto non ancora predisposta), né i parametri previsti dall'art. 139 cod. ass., i quali riguardano la liquidazione di danni non patrimoniali derivanti da lesioni di lieve entità, la liquidazione del danno non patrimoniale va effettuata, nel caso di specie, applicando le ### elaborate dal ### di Milano (le quali tengono conto di tutte le componenti non patrimoniali del danno, compresi il danno morale e quello esistenziale, e garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis Cass. Cass. 5474/2023; 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass. 11754/2018, Cass. 9950/2017, Cass. 3505/2016, 20895/2015, Cass. 5243/2014 e Cass. 12408/2011), nella versione vigente al momento dell'emanazione della sentenza (v. Cass. 2167/2016, Cass. 19211/2015 e Cass. 5254/2014).  9.3. In applicazione dei criteri tabellari citati, il maggior danno che parte attrice merita di conseguire a titolo di ristoro è pari ad € 1.980,00, a titolo di ITP al 50 % per giorni 40, e ad € 31.305,00 a titolo di danno biologico permanente (€ 45.937,00 - € 14.632,00).  9.4. Deve, tuttavia, precisarsi che il valore così indicato, sia pur onnicomprensivo della sofferenza morale e del danno biologico medicalmente accertabile, come indicato in ### è suscettibile di personalizzazione, sempre che risulti provata la ricorrenza di “circostanze eccezionali e specifiche”, diverse ed ulteriori rispetto a quelle “che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plernmque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr.  24227/2022; Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018; Cass. 10912/2018, 23469/2018, Cass. n. 27482/2018).  9.5. In effetti, le tabelle offrono un sistema in due stadi: dapprima il c.d. punto, e in secondo luogo la eventuale c.d. personalizzazione, che è una integrazione del punto cui si deve ricorrere nel caso in cui l'accertata lesione biologica permanente abbia prodotto peculiari caratteristiche nel pregiudizio psicofisico subito dalla persona rispetto all'anteriorità della sua vita. Il che significa che deve essere dal giudice valutato se quanto allegato e anche presuntivamente provato dal danneggiato integri un danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, dandone debitamente conto, con motivazione non stereotipata (e conseguentemente meramente apparente e pertanto inesistente), ai fini dell'incremento delle somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione del punto tabellare (cfr. Cass., 20/7/2023, n. 21630; v. anche Cass. 25138/2023, la quale chiarisce che trattasi di circostanze comprovabili anche per presunzioni).  9.6. Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno non patrimoniale risarcibile in favore di parte attrice, in quanto dalle deposizioni testimoniali rese, oltre che dalle figlie della sig.ra #### e ### anche dalla vicina ### del tutto disinteressata ai fatti di causa, e dalla cognata della figlia, ### parimenti priva di qualsivoglia sospetto di inattendibilità, è emerso non soltanto che parte attrice, prima dell'infortunio fosse autonoma, ma anche che la stessa avesse un piccolo pollaio e si occupasse da sola di portare su in casa la legna (incombenze del tutto peculiari rispetto al quotidiano di una donna della sua età); inoltre, deve certamente valorizzarsi la vedovanza della signora, che impone alle figlie e alle altre persone care a lei vicine di provvedere non solo alle faccende domestiche e alla spesa, ma anche alla cura personale della signora. Infine, non può obliterarsi come il dolore residuato dalla lesione nervosa, riferito da tutte e quattro le testi in termini particolarmente drammatici (“spesso si lamenta del dolore che ha, qualche volta anche piangendo”), attribuisca al caso di specie quella “specifica penosità delle modalità del fatto lesivo” posta dalle ### di ### del 2021 a fondamento di una possibile (e doverosa) personalizzazione del risarcimento.  9.7. A fronte di una personalizzazione in aumento ammessa dalle predette ### sino al 41% per l'invalidità complessiva che attualmente compromette la sfera non patrimoniale dell'attrice, il grado di peculiarità ed afflittività delle circostanze sopra valorizzate giustificano una personalizzazione del danno differenziale da invalidità permanente, stimato in complessivi € 31.305,00, nella misura del 35%, per un totale di € 42.262,00.  9.8. Parimenti, per le medesime ragioni, deve essere personalizzato, in pari misura, il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, stimato in € 1.980,00, con conseguente aumento della somma a tale titolo spettante alla danneggiata sino ad € 2.673,00.  9.9. La somma così ottenuta, pari a complessivi € 44.935,00 deve essere maggiorata degli interessi al saggio legale, calcolati sugli importi devalutati alla data del verificarsi dell'evento dannoso, ossia il ### (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03), e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ### sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito diventerà di valuta, producendo poi solo interessi; sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito v. ex multis, Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02).  10.1. In conclusione, in applicazione della metodologia di calcolo complessivamente delineata in motivazione e con arrotondamenti applicati in via equitativa, parte convenuta deve essere condannata a risarcire in favore di ### a titolo di danno non patrimoniale, l'importo di € 48.065,00, oltre a interessi dalla data della presente pronuncia al saldo.  10.2. Deve, peraltro, precisarsi che la circostanza riferita dalle predette testi, secondo le quali, tra la data dell'infortunio e quella dell'intervento, la sig.ra ### fosse in grado di muovere la mano destra per attività elementari (quali lavarsi, alimentarsi autonomamente o aprire la porta di casa) non permette in alcun modo di ridurre la pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 1227, co. 1 o 2, c.p.c. (come preteso, peraltro solo in sede di scritti conclusionali dalla convenuta), non essendo emersa una condotta imprudente o contraria alla diligenza che doveva attendersi dalla paziente (la quale, peraltro, non risulta essersi mai tolta il tutore reggi braccio), specialmente in considerazione dell'assenza di qualsivoglia specifica prescrizione di totale riposo da parte dei sanitari evincibile dalla cartella clinica in atti.  11. Alcun danno, invece, può essere riconosciuto a parte attrice per l'asserita lesione al proprio diritto all'autodeterminazione, pregiudizio specificamente dedotto, nell'ambito della domanda proposta in via principale, soltanto in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., allorquando in citazione risulta richiesto, in via meramente subordinata, il danno da perdita di chance, intesa quale perdita della “possibilità di guarire”, anche in considerazione delle lacune informative ascrivibili ai sanitari.  11.1 La domanda risarcitoria afferente alla componente della lesione del diritto all'autodeterminazione della paziente, oltre ad essere inammissibile in quanto nuova domanda principale (non meramente modificata o precisata in sede di prima memoria ex art.  183, co. 6, c.p.c.) è, in ogni caso, infondata nel merito.  11.2. I periti, a riguardo, sin dalla prima versione dell'elaborato, hanno appurato che nella cartella clinica dell'### di ### è presente “un usuale modulo prestampato di consenso informato in cui risultano “spuntate” tutte le voci presenti, vi è esplicito riferimento al trattamento terapeutico a cui la paziente dovrà essere sottoposta e lo stesso risulta validamente firmato dalla paziente e dal medico in data ###”.  11.3. Ed allora, in presenza di una diagnosi corretta e di un trattamento adeguato alla patologia riscontrata a carico del paziente, come avvenuto nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni” (v. Cass. 16633/2023).  11.4. Pertanto, qualora, come nel caso di specie, l'intervento prospettato risulti adeguato al caso concreto (anche in considerazione della circostanza per cui il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all'id quod plerumque accidit, v. Cass. 17806/2020), è ben possibile presumere che il paziente, anche in presenza di una più completa informazione, avrebbe comunque prestato il suo consenso, di talché il peggioramento delle condizioni di salute riconducibile, piuttosto, all'imperita esecuzione dell'intervento, dà luogo al risarcimento del solo danno alla salute, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria (v. Cass. 16633/2023, cit.; cfr. anche Cass. 24471/2020 e Cass. 28985/2019).  11.5. In altri termini, non è sostenibile, in base al ragionamento di natura necessariamente presuntiva sotteso ad un accertamento siffatto, quanto dedotto da parte attrice, secondo la quale, se fosse stata resa compiutamente edotta dei rischi insiti nell'intervento non si sarebbe sottoposta allo stesso, preferendo, piuttosto, rimanere con la frattura al bracco non curata. E ciò, in quanto l'esito infausto dell'operazione è ascrivibile all'imperita esecuzione dei sanitari e non all'inadeguatezza, in sé, della tipologia di intervento praticato e dei rischi nello stesso insiti rispetto alla singola menomazione (cfr. #### 19.01.2023, n. 352). Ne consegue che è del tutto inverosimile che un soggetto affetto da una frattura al braccio rifiuti di sottoporsi ad un intervento almeno astrattamente idoneo ad affrontare la lesione.  12. ### della responsabilità della struttura sanitaria per danno iatrogeno impone, inoltre, il riconoscimento, in favore di parte attrice del diritto al rimborso delle spese mediche affrontate a seguito dei fatti per cui è giudizio, nella misura in cui queste siano state richieste, specificate in punto di necessità e correlazione al danno iatrogeno ed adeguatamente documentate.  12.1. Nello specifico, parte attrice ha preteso il rimborso di spese sanitarie quantificate in € 820,40, documentando ciascuna di esse (v. all.ti 19-22). Tuttavia, il collegio peritale ha accertato, con risultanze non specificamente contestate sul punto dalle parti e non smentite dall'esame della documentazione predetta, che “le spese mediche etiologicamente connesse e ritenute congrue ammontano ad euro 513,40 (cinquecentotredici/40) e sono così valutabili: 4. Fattura del ### srl n 2976 del 04.11.2016 di euro 82,00 5. Fattura del ### srl n ### del 19.09.2016 di euro 55,00 6. Fattura dello ###ssa ### n 2 del 18.01.2018 di euro 376,40”.  12.2. Ne deriva che parte convenuta deve essere altresì condannata al rimborso di ciascuna di dette somme, per un totale pari ad € 513,40, oltre interessi legali decorrenti dalla data delle singole fatture, e, dunque, per complessivi € 550,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo.  12.3. Inoltre, parte attrice deve essere tenuta indenne dagli esborsi che è chiamata a sopportare quali remunerazioni per le consulenze tecniche di parte funzionali alla formulazione della domanda (v. prenotula ###ssa Foconi - all. 18 al fascicolo di parte attrice, pari ad € 1.464,00) e alla partecipazione attiva alle operazioni peritali (v. preavviso di parcella del dott. ### per partecipazione in qualità di CTP ad operazioni peritali, depositato in data ###, per € 1.220,00, per la formulazione di osservazioni e per redazione osservazioni al preliminare di ### esame chiarimenti CTU e redazione note a chiarimenti ### per complessivi € 1.098,00, come da preavviso depositato il ### e preavviso di parcella del dott. ### partecipante alle operazioni peritali quale consulente specialista in ortopedia, depositato con nota di deposito del 10.11.2021, pari ad € 244,00), per un totale pari ad € 4.026,00, oltre a interessi dalla data della presente pronuncia al saldo.  12.4. Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte - la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, co. 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue - devono, infatti, ritenersi adeguatamente documentate dalle prenotule in atti, le quali recano un compenso complessivamente congruo, oltre che del tutto in linea con quello riconosciuto in favore dei c.t.u. (v. in argomento 24188/2021, Cass. 4692/2020, Cass. 17022/2018, Cass. 3380/2015, Cass. 84/2013 e 6056/90).  12.5. Il risarcimento del danno patrimoniale spettante a parte attrice è dunque pari ad € 4.576,00, oltre a interessi dalla data della presente pronuncia al saldo.  13. In definitiva, l'### deve essere chiamata a risarcire a parte attrice, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale interamente ascrivibile alla sua condotta negligente e imperita, il complessivo importo di € 52.641,00, oltre interessi dalla data della presente pronuncia al saldo.  14. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore del decisum ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 in base a parametri medi per tutte le fasi processuali (tenuto conto della prossimità del valore del danno liquidato alla soglia minima dello scaglione di riferimento, dovendosi altrimenti fare riferimento a valori superiori ai medi in ragione della complessità della controversia e dell'istruttoria che l'ha caratterizzata), con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario (dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v. da ultimo Cass. 8436/2019).  14.1. Gli onorari dei c.t.u., come liquidati con decreto depositato in data ### vanno posti (nei rapporti interni tra le parti, e ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente: v. Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass. 23133/2015, Cass. 25179/2013 e Cass. 28094/09) a carico della parte convenuta, sempre in base al criterio della soccombenza.  P.Q.M.  ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - accertata la responsabilità contrattuale dell'#### per le ragioni di cui in motivazione, accoglie la domanda risarcitoria formulata da ### e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, del complessivo importo di € 52.641,00, oltre interessi dalla data della presente pronuncia al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ad essa spettante; - condanna, inoltre, l'### a rimborsare in favore di ### le spese processuali, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge ed € 872,59 per spese vive documentate (spese di mediazione, spese di notifica dell'atto introduttivo, C.U., marca da bollo, spese di notifica della citazione e spese di citazione dei testimoni), con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte attrice, avv.  ### - pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto depositato in corso di causa.  ### 21/12/2023 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 2096/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Grotteria Francesca

M
1

Corte di Cassazione, Sentenza n. 23166/2018 del 27-09-2018

... madre, con la quale egli, a seguito della propria vedovanza, asseriva di essere ritornato a convivere. 2. ### intimata ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta "il difetto di motivazione e l'omessa motivazione su un punto decisivo in ordine all'ammissibilità della prova addotta dall'### contumace in primo grado, solo nel giudizio d'appello". 1.1. Il motivo, neanche rubricato, è inammissibile per mancanza di autosufficienza in quanto non sono stati trascritti nel corpo del ricorso ( e neanche elencati ) i documenti prodotti dall'### in relazione ai quali, secondo la censura dedotta, la Corte territoriale nulla avrebbe rilevato in termini di tardività. Premesso che in punto di diritto risulta che il giudizio d'appello venne introdotto nel 2010, prima della modifica dell'art. 345 cpc ( intervenuta solo con la L. 134/2012) che ha eliminato "l'indispensabilità ai fini della decisione" delle nuove produzioni , fattore di cui in precedenza poteva tenersi conto, si osserva che la censura contrasta, per ciò che è stato sopra rilevato, con la previsione di cui all'art. 366 n° 4 e 6 cpc. Al riguardo questa Corte ha avuto modo di (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 25257-2016 proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### 252, presso lo studio ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### GALLINELLI giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro ### in persona del legale rappresentante pro tempore #### elettivamente domiciliata in ### 1 ### 28, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2096/2016 della CORTE ### di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2018 dal ###.  ### udito il P.M. in persona del #### che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'### udito l'### 2 ### 1. ### ricorre, affidandosi a cinque motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di ### che, riformando la pronuncia del Tribunale di Velletri, aveva rigettato la domanda proposta per l'accertamento del suo diritto a subentrare nell'alloggio di proprietà dell'### ( da ora ###, sito in ### ed originariamente assegnato alla madre, con la quale egli, a seguito della propria vedovanza, asseriva di essere ritornato a convivere.  2. ### intimata ha resistito con controricorso.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta "il difetto di motivazione e l'omessa motivazione su un punto decisivo in ordine all'ammissibilità della prova addotta dall'### contumace in primo grado, solo nel giudizio d'appello".  1.1. Il motivo, neanche rubricato, è inammissibile per mancanza di autosufficienza in quanto non sono stati trascritti nel corpo del ricorso ( e neanche elencati ) i documenti prodotti dall'### in relazione ai quali, secondo la censura dedotta, la Corte territoriale nulla avrebbe rilevato in termini di tardività. 
Premesso che in punto di diritto risulta che il giudizio d'appello venne introdotto nel 2010, prima della modifica dell'art. 345 cpc ( intervenuta solo con la L. 134/2012) che ha eliminato "l'indispensabilità ai fini della decisione" delle nuove produzioni , fattore di cui in precedenza poteva tenersi conto, si osserva che la censura contrasta, per ciò che è stato sopra rilevato, con la previsione di cui all'art. 366 n° 4 e 6 cpc. 
Al riguardo questa Corte ha avuto modo di chiarire che "In tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, la nuova previsione dell'art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a 3 fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., anche che esso sia prodotto in sede ###la conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile" ( cfr. al riguardo 20535/2009; Cass. 195/2016; Cass. 27475/2017; Cass. 5478/2018).  2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 n° 5 cpc, il difetto di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti: lamenta che la Corte non aveva sufficientemente valutato "la fonte di prova dedotta" ( cfr. pag. 9 del ricorso); assume, al riguardo, che era stata data ampia dimostrazione del suo diritto a permanere nell'abitazione assegnata alla madre, attraverso la certificazione emessa dal Comune di ### il data 26.5. 2008 ove si affermava che la famiglia di origine si componeva anche con la presenza di ### 2.1. Anche la censura in esame è inammissibile per mancanza di autosufficienza, visto che non è stato trascritto l'esatto contenuto della certificazione né è stata indicata la sede processuale nella quale essa può essere rinvenuta. Si richiamano , al riguardo, gli arresti di questa Corte sopra indicati.  3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce il difetto di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 12 della L.R. 12/99 : censura la motivazione della Corte territoriale che, diversamente dal primo giudice, aveva ritenuto non sufficiente la documentazione prodotta per dimostrare che ricorressero i requisiti previsti dall'art. 12 L. 12/99.  3.1. Il motivo è inammissibile perché l'art. 360 n° 5 cpc , a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 83/2012 convertito nella L. 134/2012, non permette più di censurare la motivazione, essendo consentita soltanto la denuncia del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti: e vale solo la pena di rilevare che il vizio dedotto, neanche rubricato con riferimento ad una specifica previsione normativa, non 4 può trovare ingresso in sede di legittimità anche perché la genericità della critica - consistente nella "omessa valutazione della acclarata prova di convivenza del ### e del rientro dello stesso presso il nucleo familiare dopo essere rimasto vedovo" ( cfr. pag. 10 del ricorso ) - si risolve nella richiesta di rivalutazione dei fatti che sono stati oggetto di compiuto esame da parte della Corte territoriale e maschera il tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio, non consentito.( cfr. Cass. 8758/2017 ).  4. Con il quarto motivo, ancora, il ricorrente deduce l'omessa valutazione e motivazione circa il decorso termine trimestrale, senza implicito od esplicito provvedimento di diniego: lamenta che la Corte d'Appello non aveva affatto motivato sulla mancata risposta dell'### entro i tre mesi successivi alla data in cui aveva ricevuto la comunicazione di ampliamento del nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art.12 co 4 L. 12/1999.  4.1. Il motivo è infondato. 
La norma invocata che disciplina il subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e ampliamento del nucleo familiare prevede che l'ingresso di uno dei soggetti indicati nell'art.  12 co 4 deve essere immediatamente comunicato all'ente gestore che nei successivi tre mesi, deve verificare che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione. 
Il termine previsto non è perentorio e per la tardiva risposta dell'azienda non è prevista alcuna sanzione. 
E tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale ha esaminato la documentazione prodotta ed ha , sia pur sinteticamente , statuito che la parte appellata non aveva fornito alcuna prova di rivestire la qualità di uno dei soggetti previsti dalla norma ( cfr. pag. 8 sentenza impugnata ), facendo con ciò corretta applicazione della disposizione sopra richiamata.  5. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 I. 12/99 con riferimento all'art. 3 della Cost, assumendo che l'esclusione del subentro nell'assegnazione del figlio vedovo sia contraria al principio di uguaglianza , tenuto conto , della diversa e più favorevole 5 previsione riguardante il figlio che rientra nell'alloggio di famiglia a seguito di separazione omologata.  5.1. La questione è manifestamente infondata ed irrilevante, in quanto un'interpretazione costituzionalmente orientata avrebbe potuto , in ipotesi , consentire di estendere l'ipotesi di subentro, prevista per il discendente separato, anche al figlio vedovo, purché fosse stata seguita la procedura prescritta, rispetto alla quale il ### non aveva dato alcuna prova, avendo la Corte territoriale correttamente accertato che egli aveva dimostrato soltanto la consanguineità ma non la convivenza con la madre al momento del decesso.  6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità.  PQM La Corte, rigetta il ricorso.  ### il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 1700,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi oltre accessori e rimborso spese generali nella misura di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma ibis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### il ##### 

Giudice/firmatari: Armano Uliana, Di Florio Antonella

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 5257/2023 del 27-11-2023

... OGGETTO: riconoscimento arretrati dell'assegno di vedovanza ### come in atti. RAGIONI DI FATTO E ### Con ricorso depositato il ###, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato in data ### domanda all'### per il riconoscimento dell'invalidità pensionabile, legge 222/84 c.d. assegno di vedovanza, esponeva che l'### aveva accolto la domanda con decorrenza da agosto 2018 e aveva liquidato l'assegno di vedovanza a decorrere dalla medesima data; che essendo in possesso dei requisiti di legge già a decorrere dal 2008, essendo riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, come da verbale della ### medica del 9.06.2008, sussisteva il suo diritto al pagamento della prestazione nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda; che, pertanto, in data ### aveva presentato una nuova domanda con richiesta del pagamento degli arretrati non concessi nella prima, che veniva rigettata con la seguente motivazione “già dichiarata inabile da agosto 2018 a seguito di richiesta formulata con domus n. ###57”; che aveva presentato in data ### Reclamo al ### rimasto senza esito. Tanto premesso chiedeva accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 15240/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27/11/2023 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 15240/2019 R.G. #### nata il ### a Napoli, rappresentata e difesa dall'Avv.to ### in virtù di mandato in calce al ricorso RICORRENTE E ### (I.N.P.S.), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to ### giusta procura generale alle liti RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento arretrati dell'assegno di vedovanza ### come in atti.  RAGIONI DI FATTO E ### Con ricorso depositato il ###, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato in data ### domanda all'### per il riconoscimento dell'invalidità pensionabile, legge 222/84 c.d.  assegno di vedovanza, esponeva che l'### aveva accolto la domanda con decorrenza da agosto 2018 e aveva liquidato l'assegno di vedovanza a decorrere dalla medesima data; che essendo in possesso dei requisiti di legge già a decorrere dal 2008, essendo riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, come da verbale della ### medica del 9.06.2008, sussisteva il suo diritto al pagamento della prestazione nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda; che, pertanto, in data ### aveva presentato una nuova domanda con richiesta del pagamento degli arretrati non concessi nella prima, che veniva rigettata con la seguente motivazione “già dichiarata inabile da agosto 2018 a seguito di richiesta formulata con domus n. ###57”; che aveva presentato in data ### Reclamo al ### rimasto senza esito. 
Tanto premesso chiedeva accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento degli arretrati spettanti per legge nel limite massimo di 5 anni, essendo il marito deceduto il ### e la data della prima richiesta effettuata il ### e la seconda il ### e quindi non decorsi ancora il termine dei 5 anni per la prescrizione, con condanna dell'I.N.P.S. al relativo pagamento oltre interessi come per legge, vinte le spese di lite. 
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'### che chiedeva dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47, comma terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639. Nel merito rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto. 
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il ### ha deciso la causa con sentenza. 
Va preliminarmente osservato che l'### ha eccepito l'intervenuta decadenza annuale dal diritto azionato ai sensi dell'art. 47 DPR n. 639 del 30.4.1970, come modificato dal D.L. n. 384 del 19.09.1992, conv in legge n. 438\1992 e come interpretato autenticamente dall'art. 6 del DL 109\1991, conv in legge 166\1991. 
A tale riguardo va preso in considerazione l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale "posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art.  24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art.  47, comma terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal secondo comma del medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'### o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione" (cfr., Cass. sez. Lav., n. 12073/2003). 
Orbene, nel caso in esame, risulta dagli atti che parte ricorrente ha presentato domanda amministrativa per il riconoscimento del trattamento previdenziale in esame in data ### e in data ###, sicché deve ritenersi che la presente azione giudiziaria, avvenuta con il deposito del ricorso il ###, sia idonea ad impedire la decadenza, in quanto proposta, nel rispetto del termine di 1 anno e 300 giorni previsto per l'esaurimento dell'iter amministrativo. Va, pertanto, disattesa l'eccezione dell'### Nel merito il ricorso appare meritevole di accoglimento ###esame della documentazione in atti risulta che la ricorrente è effettivamente titolare di pensione di reversibilità cat.SO con decorrenza dal 1.04.2014.  ### dell'assegno per il nucleo familiare si caratterizza per la ridistribuzione del reddito attraverso un sistema dei trattamenti di famiglia diretto ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario. 
Ai sensi dell'art. 2, comma 8 della legge n.153/88 “il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia una età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa delle infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. 
Nell'ambito dell'espressione “nucleo familiare” rientra certamente anche il coniuge superstite, non avendo il legislatore in siffatta ipotesi distinto tra coniuge e figlio, come ha fatto nel precedente comma 6 dell'art. 2. 
Ciò posto va verificata la sussistenza del requisito sanitario. ###à a lavoro proficuo, al fine di conseguire la pensione indiretta o di reversibilità non è da intendere quale assoluta e permanente invalidità; occorre però che sia di tale entità da procurare in concreto la inidoneità del soggetto a svolgere attività remunerativa che gli fornisca, in modo potenzialmente continuo, mezzi sufficienti per provvedere ai bisogni normali della vita e quindi a garantire una esistenza libera e dignitosa; essa va riferita non alle sole attività confacenti alle specifiche attitudini del soggetto, ma a tutte quelle che possono proficuamente convogliare il residuo grado di capacità lavorativa. Dunque “inabilità a qualsiasi proficuo lavoro” va intesa come inidoneità del soggetto a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le sue primarie esigenze di vita senza alcun esame delle residue energie. 
Orbene, nella fattispecie in esame, la ricorrente è stata riconosciuta invalida con riduzione permanete della capacità lavorativa nella misura del 100%, con decorrenza dalla domanda del 16.05.2008 e comunque alla data del 22.02.2013 ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età, e, pertanto, da tale data deve essere considerata ulteriormente inabile al proficuo lavoro ai fini degli ANF ai sensi dell'art.  19 del D.P.R. 797/55 - ### sugli ### che per l'appunto dispone che: “sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di età”(v.  ultima sentenza di Corte di Appello di Napoli n° 3208/11). 
Pertanto, in accoglimento della domanda va dichiarato il diritto della ricorrente agli A.N.F. per sé stessa, essendo inabile al proficuo lavoro ma ciò con decorrenza dal mese di aprile 2014 di riconoscimento della pensione di reversibilità e tenuto conto che la domanda relativa ai trattamenti di famiglia è stata presentata in data ### (con riconoscimento della prestazione dalla stessa data), con condanna dell'### al pagamento della prestazione nella misura di legge, oltre accessori. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.   P.Q.M.   Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: a) accoglie la domanda e condanna l'### al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno di vedovanza con decorrenza dal 1.04.2014 e fino al riconoscimento (2.08.2018) nella misura di legge, oltre interessi legali sino al soddisfo; b) condanna l'### al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.100,00 oltre ### Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario. 
Si comunichi. 
Aversa, 15/12/2023 

il Giudice
del ### dott.ssa ### n. 15240/2019


causa n. 15240/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Paesano Raffaella

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 1779/2023 del 11-12-2023

... ### domanda di trattamento di famiglia/assegno di vedovanza, non riconosciuto dall'### perché non inabile, di avere presentato ricorso amministrativo senza esito, e di essere in possesso del requisito sanitario e di redditi inferiori a € 27.889,67. Ha concluso chiedendo che fosse dichiarato, previa CTU medico-legale, il suo diritto all'assegno di vedovanza a decorrere dall'1/1/2020 e condannare l'### al pagamento in suo favore di € 52,91 dall'1/1/2020 oltre interessi e rivalutazione, e alla rifusione delle spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario. Si è costituito l'### ribadendo l'insussistenza in capo alla ricorrente della condizione suddetta di inabilità a proficuo lavoro e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/12/2023 ###.T.U., la causa è stata decisa come da sentenza che segue. Il ricorso va accolto nei limiti di seguito precisati. Non è contestazione che la ricorrente sia in possesso del requisito reddituale richiesto dalla legge per ottenere la provvidenza invocata. L'### ha negato che la ### sia inabile a proficuo lavoro. In realtà, la consulenza tecnica, da intendersi qui (leggi tutto)...

testo integrale

#### dott. ### in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia promossa DA ### rapp. e dif. dall'avv. A. Matrone, con domicilio eletto alla via ### trav. 1, in Pompei, giusta procura in atti, RICORRENTE CONTRO I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e difeso dall'Avvocatura interna, giusta procura in atti, RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato in data ###, parte ricorrente ha adito questo Giudice, convenendo in giudizio l'ente previdenziale ed esponendo di essere titolare di pensione di reversibilità SO ###2947, di avere presentato il ### domanda di trattamento di famiglia/assegno di vedovanza, non riconosciuto dall'### perché non inabile, di avere presentato ricorso amministrativo senza esito, e di essere in possesso del requisito sanitario e di redditi inferiori a € 27.889,67. Ha concluso chiedendo che fosse dichiarato, previa CTU medico-legale, il suo diritto all'assegno di vedovanza a decorrere dall'1/1/2020 e condannare l'### al pagamento in suo favore di € 52,91 dall'1/1/2020 oltre interessi e rivalutazione, e alla rifusione delle spese di lite con attribuzione al procuratore anticipatario. 
Si è costituito l'### ribadendo l'insussistenza in capo alla ricorrente della condizione suddetta di inabilità a proficuo lavoro e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/12/2023 ###.T.U., la causa è stata decisa come da sentenza che segue. 
Il ricorso va accolto nei limiti di seguito precisati. 
Non è contestazione che la ricorrente sia in possesso del requisito reddituale richiesto dalla legge per ottenere la provvidenza invocata. 
L'### ha negato che la ### sia inabile a proficuo lavoro. 
In realtà, la consulenza tecnica, da intendersi qui integralmente trascritta, ha evidenziato che parte ricorrente, in considerazione delle patologie riscontrate, è soggetto affetto da “### artrosica polidistrettuale a rilevante impegno funzionale in obesa (BMI 42,60). 
Diabete mellito tipo 2. Cardiopatia ipertensiva. Broncopneumopatia cronica”.  ### ha accertato che le condizioni di salute della ### risultano piuttosto precarie, in relazione in particolare alla poliartropatia artrosica, con le correlate limitazioni algodisfunzionali a carico del rachide e delle altre articolazioni portanti (soprattutto ginocchia, anche) peraltro aggravate dalla contestuale obesità. Il consulente ha anche precisato che, a minare ulteriormente le condizioni di salute della ricorrente, concorrono le altre malattie afferenti a vari apparati, in particolare la presenza di cardiopatia ipertensiva, con segni clinici e strumentali di ipertrofia eccentrica del ventricolo sinistro e di ridotta funzione sistolica globale (FE 40% circa), di diabete mellito tipo 2, di broncopneumopatia cronica ostruttiva. 
Per le ragioni esposte, il CTU ha concluso che la ricorrente è da considerare un soggetto inabile a ### proficuo lavoro, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 20 dicembre 2021, perché gran parte delle certificazioni mediche comprovanti le patologie in esame sono risalenti a quell'epoca. 
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio, anche per quanto attiene alla decorrenza, il giudizio conclusivo del ### in quanto tali conclusioni traggono origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici nonché degli esami strumentali ed è sorretto da valide considerazioni medico - legali. 
Discende da quanto precede l'accoglimento del ricorso. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/12/2023
Le spese di lite seguono la soccombenza. 
Le spese di C.T.U., liquidate a parte, sono poste in via definitiva a carico dell'I.N.P.S..  P.Q.M.  a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l'### in persona del suo legale rappresentante p.t., al versamento in favore di ### del trattamento di famiglia sulla pensione di reversibilità già in godimento della medesima con decorrenza dalla domanda amministrativa del 20 dicembre 2021, oltre accessori dalla maturazione all'effettivo soddisfo; b) condanna l'I.N.P.S. al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in € 700,00, oltre ### CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione; c) pone le spese di C.T.U., liquidate a parte, in via definitiva a carico dell'I.N.P.S..  ### data del deposito Il Giudice del lavoro Dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/12/2023

causa n. 4207/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Aldo Rizzo

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 7254/2023 del 29-11-2023

... iscritta al R.G. n. 6658/2021 ### e ### avente ad #### di vedovanza o integrativo della pensione di reversibilità spettante ai vedovi inabili al lavoro o titolari di indennità di accompagnamento (d.l. n. 69/1988, conv. in L. 153/1988) TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. p. ### come da procura agli atti, elett.te dom.to presso il suo studio RICORRENTE E ### (c.f. ###), con sede ###persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### giusta procura in atti RESISTENTE Fatto e diritto Con ricorso depositato il ###, la ricorrente, vedova e titolare di pensione ai superstiti cat. SO n. 20110059 dal 01.03.2007 e di pensione di invalidità civile n. ### dal 05/2020, esponeva che: - Con domanda amministrativa del 16.02.2021, chiedeva al convenuto ### il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui al d.l. n. 69/1988, conv. in legge 153/1988, con decorrenza dal mese successivo alla domanda. - Con comunicazione del 19.2.2021, inviata a mezzo pec, l'### rigettava la domanda, in quanto la ricorrente non era stata riconosciuta inabile a proficuo lavoro. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/11/2023 - Avverso la comunicazione (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 6658/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI ### La dott.ssa ### in funzione di Giudice del ### del Tribunale di Napoli, pronuncia in data ###, all'esito della trattazione in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del d. lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente ### causa iscritta al R.G. n. 6658/2021 ### e ### avente ad #### di vedovanza o integrativo della pensione di reversibilità spettante ai vedovi inabili al lavoro o titolari di indennità di accompagnamento (d.l. n. 69/1988, conv. in L. 153/1988) TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. p. ### come da procura agli atti, elett.te dom.to presso il suo studio RICORRENTE E ### (c.f. ###), con sede ###persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.  ### e dall'avv. ### giusta procura in atti RESISTENTE Fatto e diritto Con ricorso depositato il ###, la ricorrente, vedova e titolare di pensione ai superstiti cat. SO n. 20110059 dal 01.03.2007 e di pensione di invalidità civile n. ### dal 05/2020, esponeva che: - Con domanda amministrativa del 16.02.2021, chiedeva al convenuto ### il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui al d.l. n. 69/1988, conv. in legge 153/1988, con decorrenza dal mese successivo alla domanda.  - Con comunicazione del 19.2.2021, inviata a mezzo pec, l'### rigettava la domanda, in quanto la ricorrente non era stata riconosciuta inabile a proficuo lavoro. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/11/2023 - Avverso la comunicazione di reiezione la resistente sig.ra ### proponeva invano apposito ricorso amministrativo in data ###.  - La richiesta per il pagamento dell'assegno di vedovanza era legittima, in quanto la ricorrente, già titolare di pensione ai superstiti, possedeva altresì il requisito dell'invalidità civile.  - in data ### aveva proposto domanda amministrativa all'ASL territorialmente competente per l'accertamento dell'invalidità civile ed a seguito di visita del 26.6.2020 la ### di prima istanza le riconosceva lo stato d'invalidità, con totale e permanente inabilità lavorativa nella percentuale del 100%, nonché lo stato di handicap con connotazione di gravità, a seguito di visita del 17.6.2020.  - In sede di revisione ed a seguito di visita del 7.12.2021, era riconosciuta portatrice di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92, senza connotazione di gravità.  - Con una successiva domanda amministrativa del 13.9.2022 ed a seguito di visita del 22.9.2022, per la valutazione dell'aggravamento, la ### riconosceva l'interessata: “### con ### e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L.18/80) Data decorrenza: 13/9/2022”.  - Contestualmente veniva riconosciuta, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n.104, “###' (### 3 ART.3)”. 
Tanto premesso, concludeva nel modo seguente: 1. dichiarare previo accertamento dei requisiti di legge l'esistenza del diritto al riconoscimento dell'assegno di vedovanza cosi come previsto dalla legge; 2. condannare l'### alla corresponsione del relativo assegno ed al pagamento dei rati maturati e maturandi con decorrenza di legge oppure a decorrere dal primo mese successivo alla domanda amministrativa o alla diversa data accertata nel corso dell'odierno procedimento, oltre interessi e rivalutazione delle singole scadenze fino al soddisfo; 3. condannare l'Ente resistente al pagamento delle spese di lite, competenze ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto difensore come antistatario. 
Instaurato il contraddittorio, l'### si costituiva, eccependo in primo luogo l'inesistenza in capo alla ricorrente del requisito socio-economico, in quanto la ### prodotta non era integralmente rappresentativa della situazione reddituale e, in secondo luogo, rilevava l'assenza in capo alla ricorrente dell'ulteriore requisito dell'inabilità al proficuo lavoro, concludendo per il rigetto della domanda. 
Integrata ed acquisita ulteriore documentazione reddituale, espletata ### all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti nei termini, la causa è decisa con sentenza. 
Il ricorso va accolto.  ### per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia. 
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/11/2023 statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88. 
Ai sensi del comma 2 del citato articolo l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata. 
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'### conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo; l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).  ### non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art.  2, co. 10). 
Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6).  ### le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo. 
Pertanto, per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro (o all'### in caso di pensionati) tutti i documenti che possono essere richiesti per provare il diritto agli assegni, tra i quali quelli comprovanti la propria situazione di famiglia (art. 38, DPR n. 797/55). 
Inoltre i datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all'### tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40, DPR n. 797/55). 
A seguito dell'intervento della suprema Corte è stato affermato il principio secondo cui “ l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7668 Giust. civ. 1997, I, 730 Famiglia e diritto 1997, 67). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/11/2023
Premesse tali considerazioni, va rilevato che il presupposto per l'affermazione del diritto agli assegni per il nucleo familiare è costituito dallo status di lavoratore dipendente o di pensionato, mentre le condizioni per l'erogazione dell'assegno sono costituite da un requisito reddituale e da un requisito sanitario. 
In ordine alla decorrenza della prestazione, va dato atto che i giudici di legittimità hanno osservato che “la domanda amministrativa non è necessaria per l'insorgenza del diritto alla prestazione. Questa Corte ha ripetutamente sottolineato che in materia previdenziale e assistenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo all'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere (vedi Cass. 3745/2002, n. 3247/1992). 
Significativo è il richiamo che la legge 153/88 fa al DPR 797/95 il quale all'art.11 sancisce che “il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare. Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte”. Tale previsione deve ritenersi applicabile alla prestazione spettante sia al lavoratore dipendente che al pensionato. 
Difatti, il D.P.R. n. 797 citato, art. 23, nel testo sostituito dal D.L. n. 30 del 1974, art. 16 bis, convertito nella L. n. 114 del 1974, dispone ai primi due commi: "il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce: la prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all'istituto ### della previdenza sociale." Nel caso di specie si è resa necessaria la verifica della sussistenza del requisito sanitario, anche in ragione di un pacifico orientamento espresso da questo ### in questioni analoghe, al quale il giudice intende aderire ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (sentenze dott.ssa ### n. 5329 del 20.9.2023 e n. 6814 del 21.12.2022).  ###à a lavoro proficuo, al fine di conseguire la pensione indiretta o di riversibilità non è da intendere quale assoluta e permanente invalidità; occorre però che sia di tale entità da procurare in concreto la inidoneità del soggetto a svolgere attività remunerativa che gli fornisca, in modo potenzialmente continuo, mezzi sufficienti per provvedere ai bisogni normali della vita e quindi a garantire un'esistenza libera e dignitosa; essa va riferita non alle sole attività confacenti alle specifiche attitudini del soggetto, ma a tutte quelle che possono proficuamente convogliare il residuo grado di capacità lavorativa. 
Infatti, la formulazione legislativa di "inabilità a qualsiasi proficuo lavoro" va intesa come un'inabilità tale da determinare un'incapacità di attendere ai normali e comuni lavori, di qualsiasi tipo e senza esclusioni di sorta. 
La valutazione in ordine alla sussistenza dello stato di inabilità a svolgere un proficuo lavoro deve tener conto, oltre che dell'accertamento sanitario, anche del contesto socio - economico e culturale in cui si inserisce la vita dell'interessato; in relazione a tale complessiva valutazione, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/11/2023 anche la semplice menomazione della capacità lavorativa può comportare la dichiarazione di inabilità quando sia di per sé sufficiente a procurare in concreto l'inidoneità del soggetto a svolgere un'attività effettivamente remunerativa, tale da fruttare in modo continuativo i mezzi bastevoli per normali bisogni della vita. 
Nella fattispecie in esame ricorre siffatta condizione, per il periodo oggetto del presente giudizio. 
Ed infatti espletata la CTU medico legale l'ausiliario, dopo aver analizzato la documentazione medica prodotta e le singole patologie da cui è affetta la ricorrente, ha concluso che “LE ###ra ### di 48 anni (è nata il ###), ha presentato la domanda per il riconoscimento dell'assegno integrativo alla pensione di reversibilità, cd. assegno di vedovanza il ###, quando aveva 45 anni e riconosciuta non inabile al proficuo lavoro (19/2/2021). In ordine alle minorazioni patite dalla periziata si può condividere quanto stabilito dalla ### per quanto concerne il riconoscimento dello status di invalido 100% con necessità di assistenza continua nonché dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità. Per quanto concerne il caso in specie, si tratta di una speciale forma di previdenza di natura economica gestita dall'### (### unica per gli assegni familiari, confluita con la legge 88/1989 nella ### prestazione temporanee ai lavoratori dipendenti), istituita dal RDL 21 agosto 1932, n. 1632 con la denominazione di “assegni familiari”. La legge 153/1988 ha quindi introdotto, in sostituzione delle prestazioni precedenti, il cosiddetto assegno per il nucleo familiare. È necessario che i componenti del nucleo familiare si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un lavoro proficuo. ###à assoluta e permanente a proficuo lavoro impedisce la possibilità di continuare a svolgere un'attività lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico a causa di infermità in grado di ripercuotersi negativamente sulla concreta possibilità del soggetto di impiegare proficuamente le proprie, sia pur residue, energie lavorative. Con il termine di inabile a proficuo lavoro si indica il soggetto che non è in grado di espletare un'attività lavorativa che gli fornisca i mezzi di sostentamento, c.d.  capacità di guadagno, cioè che non è più abile allo svolgimento di un lavoro dal quale ricavi un reddito finalizzato alla propria sussistenza, in considerazione sia di parametri biologici (capacità fisica e psichica dello stesso di espletare un'attività lavorativa) che di fattori extrabiologici quali i parametri sociali, economici ed ambientali che siano favorevoli nell'impiegare, in maniera proficua, le sue residue capacità lavorative. Il caso in esame attiene ad un soggetto di 48 anni (all'epoca della visita), che presenta secondarismi ossei diffusi da patologia neoplastica mammaria la cui sintomatologia dolorosa le impedisce una anche ‘normale' attività quotidiana, con difficoltà alla deambulazione, mantenimento della stazione eretta e seduta, necessità di trattamento antalgico con oppiacei, oltre a stanchezza cronica progressiva anche per le attività regolarmente svolte in precedenza. Si tratta pertanto di un quadro morboso complessivo sicuramente impegnativo delle condizioni generali che tende a compromettere in misura marcata le capacità della ricorrente di dedicarsi ad un lavoro proficuo. In conseguenza di tali minorazioni la ricorrente non appare in grado di dedicarsi, in modo assoluto e permanente, ad un proficuo lavoro, inteso come possibilità di impiego in tutte quelle comuni occupazioni, svolte in forma di lavoro subordinato o autonomo, sufficienti a garantire il soddisfacimento delle normali esigenze di vita. Non si vede, infatti, in quale occupazione regolarmente remunerata possa essere impiegata un soggetto oncologico grave (le è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento e la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/11/2023 condizione di portatrice di handicap con connotazione di gravità), con forza e una capacità deambulatoria notevolmente ridotte. Esse risultano certamente congrue, tali da consentire una minima autosufficienza personale, tuttavia non risultano tali per un impegno continuativo quale dovrebbe essere quello richiesto in un'attività produttiva di reddito. Pertanto, si è del parere che sussistano i requisiti previsti dalla vigente legislazione per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare, poiché la ###ra ### per le infermità presentate, si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere un proficuo lavoro. 
Tale condizione, avuto riguardo per la documentazione agli atti e per i tempi “medi” di evoluzione delle minorazioni accertate, era assai verosimilmente già presente all'epoca della presentazione della domanda in via amministrativa (16/2/2021), quando la donna già aveva un'età di 45 anni. ### ricorrente ### di 48 anni, è affetta da: esiti di quadrantectomia di mammella dx (febbraio 2020) per carcinoma con attuali lesioni secondarie ossee, con indicazione di trattamento radioterapico, esiti chirurgici di resezione intestinale e salpingectomia e sindrome ansioso-depressiva. In conseguenza di tali minorazioni non appare in grado di dedicarsi ad un proficuo lavoro, inteso come possibilità di impiego in tutte quelle comuni occupazioni, svolte in forma di lavoro subordinato o autonomo, sufficienti a garantire il soddisfacimento delle normali esigenze di vita. Pertanto, si è del parere che sussistano i requisiti previsti dalla vigente legislazione per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare. Tale condizione, avuto riguardo per la documentazione agli atti e per i tempi “medi” di evoluzione delle minorazioni accertate, era assai verosimilmente già presente all'epoca della presentazione della domanda in via amministrativa (16/2/2021), quando la donna già aveva un'età di 45 anni. Si dà atto che ‘bozza' del presente elaborato è stato inviato il ### a mezzo pec alle parti che nulla hanno osservato”. 
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico; al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf. Cass. 7341/2004). 
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della ### sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). 
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto correttamente motivate e supportate da documentazione allegata, vengono condivise e fatte proprie da questo giudicante, tenuto conto anche dell'assoluta assenza di alcuna contestazione. 
Ricorre altresì il requisito reddituale secondo la tabella n.19 ex art 2 Legge 153/88 ( certificazione ### delle ### e dichiarazione sostitutiva agli atti). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/11/2023
Alla luce di tutto ciò la domanda va accolta e, pertanto, va dichiarato il diritto della ricorrente ### a percepire gli assegni per il ### ex art .2 Legge 153/88 - Tabella 19 “ nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili /prima colonna/ primo scaglione di reddito , con decorrenza dalla domanda amministrativa (16.02.2021) e, per l'effetto, condanna l'### a corrispondere alla ricorrente il relativo importo dalla suddetta decorrenza, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo al saldo. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 
Le spese di CTU sono poste a carico dell'### con separato decreto P.Q.M.  --Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente ### a percepire gli ### per il ### ex art 2 Legge 153/88 - ### 19 “ nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili /prima colonna/ con decorrenza dalla domanda amministrativa (16.02.2021) e, per l'effetto, condanna l'### a corrispondere alla ricorrente il relativo importo dalla suddetta decorrenza, oltre interessi legali, come precisato in motivazione, al saldo.  --Condanna l'### al pagamento delle spese di lite che liquida in 1312,00 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.  --Pone le spese di CTU a carico dell'### con separato decreto Si comunichi Napoli 29.11.2023 Il giudice Dott.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/11/2023

causa n. 6658/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Correggia Marta

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