blog dirittopratico

3.709.773
documenti generati

v5.48
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
2

Tribunale di Locri, Sentenza n. 10/2026 del 09-01-2026

... dirimente ai fini del presente giudizio, considerato che l'immobile all'epoca utilizzato come parametro riferimento per individuare il valore di mercato del medesimo terreno oggetto dell'odierna contesa rientrava nella zona ### dello strumento urbanistico (“ambito urbano di completamento e ristrutturazione”, come da certificazione prot. n. 2647 del 18.09.2008 in atti), sicché il relativo valore (peraltro risalente al 2008) non può essere ritenuto in alcun modo vincolante per la stima dell'attuale valore di mercato del terreno de quo, considerato che il medesimo, quantomeno dal 2017, rientra pacificamente in zona agricola, ben diversa dalla zona destinata all'espansione urbana in cui ricadeva l'immobile preso a confronto dalla terna arbitrale. Tuttavia, a fronte delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nel proprio elaborato depositato in data ###, questo Giudice - subentrato nella titolarità del procedimento solo in data ### - con ordinanza del 23.02.2024 ha ritenuto opportuno chiedere dei chiarimenti all'ausiliario, dal medesimo puntualmente forniti. Ed invero, in sede di chiarimenti vertenti principalmente sulla determinazione dell'esatto valore di mercato dell'immobile, l'ausiliario (leggi tutto)...

testo integrale

n. 1466/2019 R.G. 
TRIBUNALE DI LOCRI Sezione Civile Il Giudice, dott.ssa ### letti gli atti della causa iscritta al n. 1466/2019 del ### degli ###; rilevato che l'udienza del 2.10.2025, destinata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che tali note sono state prodotte in atti da entrambe le parti, le quali hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei precedenti atti e scritti difensivi; preso atto che alla redazione delle note scritte depositate in data ### per parte convenuta ha partecipato, ai fini della pratica forense, la dott.ssa ### visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LOCRI Sezione Civile In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1466 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### (pec: ###), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; parte attrice e E-### S.P.A. (già ### S.p.A.), (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### (pec: ###), che la rappresenta e difende giusta procura in atti; parte convenuta #### CONCLUSIONI: come da note in atti; ### Con atto di citazione notificato in data ###, ### conveniva in giudizio la società ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo: di essere proprietario di un terreno sito in ####, in contrada ### snc, identificato al catasto terreni del medesimo Comune al foglio n. 22, part. 428; che, “alcuni anni or sono”, la società ### S.p.A. aveva realizzato sul detto terreno una linea elettrica, “collocando abusivamente 1 traliccio in acciaio e alcuni cavi”, imponendo al fondo di sua proprietà “un peso di natura reale a servizio esclusivo di terzi estranei”; che, a seguito di questa installazione, il suolo - avente destinazione turistico-residenziale e non agricola - aveva perso il proprio valore; che la convenuta deve ritenersi responsabile dei danni derivanti “dall'esercizio arbitrario di attività materiale consistita nella installazione sulla proprietà dell'attore della linea elettrica senza l'esistenza di alcun consenso da parte del proprietario né di alcuna regolare costituzione di servitù con il predetto, né tantomeno di alcun indennizzo in merito”; che tale ingiusto danno doveva essere risarcito ai sensi dell'art. 2043 c.c., configurando il comportamento della convenuta un illecito a carattere permanente; che, inoltre, all'attore spettava anche l'indennità di servitù sia per l'indebita compressione del suo diritto di proprietà, sia per la considerevole diminuzione di valore del fondo. Instava quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### all'On. Tribunale adito, "contrariis reiectis" 1. Dichiarare, in via principale, l'illegittimità ed arbitrarietà delle opere eseguite dall'### s.p.a. sul terreno di proprietà dell'attore, ordinando la regolare costituzione di servitù; 2. Condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore per l'indebita compressione del diritto di proprietà e per la considerevole diminuzione di valore dell'immobile interessato nonché al pagamento della relativa indennità, che allo stato si quantificano in euro 25.000,00 ovvero nella maggior o minor somma determinata in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto soddisfo”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario. 
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la società e-### s.p.a. (già ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando nel merito la domanda proposta ex adverso: in particolare, precisava che la linea elettrica denominata “###” era stata realizzata nel 1986 per collegare la cabina primaria “Bovalino” con quella secondaria “### Smistamento”, sostenendo che l'impianto non fosse abusivo, essendo stato oggetto di un procedimento amministrativo volto alla sanatoria di vari elettrodotti, avviato ai sensi della L.R. n. 17/2000; negava, inoltre, che la linea arrecasse danni alla proprietà dell'attore, atteso che la medesima “distribuendo energia elettrica al comprensorio, svolge una funzione essenziale alla vivibilità del contesto territoriale”; in via riconvenzionale, chiedeva che fosse dichiarato l'acquisto per intervenuta usucapione della servitù di elettrodotto o, in subordine, che detta servitù venisse giudizialmente costituita. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via principale, rigettare la domanda attorea atteso che le installazioni e gli impianti oggetto della domanda attorea sono assolutamente legittimi in virtù del provvedimento amministrativo di sanatoria in narrativa meglio descritto (### n. 17/2000, art. 25). In subordine, accertare e dichiarare che e-distribuzione S.p.A., ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale il diritto di servitù degli impianti avanti indicati. 1. In via ulteriormente subordinata, in caso di rigetto della domanda riconvenzionale appena formulata, ancora con domanda riconvenzionale, si chiede che ###mo Giudice adito voglia costituire in favore della società convenuta servitù coattiva di elettrodotto; 2. Condannare l'attrice al pagamento, in favore della società convenuta, di spese competenze e onorari del giudizio in favore della società”. 
Concessi i chiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita, oltre che documentalmente, a mezzo prova per testi e c.t.u., depositata in data ###; con ordinanza del 23.02.2024 di questo Giudice - subentrato nella titolarità del procedimento solo a far data dal 26.01.2024 - venivano richiesti dei chiarimenti al c.t.u.; da ultimo, preso atto della mancata accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata alle parti dal Giudice, la causa veniva rinviata all'udienza del 2.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di eventuali note conclusive fino a venti giorni prima dell'udienza, sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
RITENUTO IN DIRITTO Ai fini di un corretto inquadramento della vicenda che ci occupa, occorre preliminarmente procedere all'esatta qualificazione delle pretese azionate in giudizio dalle parti. 
Le domande proposte dal ### devono essere interpretate come volte ad ottenere, per il passato, la condanna di controparte al risarcimento dei danni dal medesimo subiti per effetto dell'installazione abusiva sul proprio terreno del traliccio e dei cavi aerei da parte della società convenuta, condotta integrante gli estremi di un illecito permanente in quanto posta in essere senza il previo consenso del proprietario del terreno; per il futuro, la regolare costituzione della servitù di elettrodotto, con condanna della controparte al pagamento della relativa indennità. 
La società convenuta, invece, ha eccepito la non abusività della collocazione del traliccio e dei cavi aerei, stante l'avvenuta sanatoria dell'opera elettrica per effetto dell'autorizzazione del 27.04.2006, emanata ai sensi dell'art. 25 L.R. 17/2000 (cfr. documentazione allegata alla comparsa); in via riconvenzionale, ha chiesto innanzitutto l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto ovvero, in subordine, la costituzione per sentenza della servitù. 
Orbene, nel caso di specie vengono in rilievo le vicende inerenti alla costituzione di una servitù di elettrodotto. 
In punto di diritto, giova rammentare che l'art. 1056 c.c. prevede che ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia. 
La materia inerente agli impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica è regolata dal R.D. n. 1775/1933 (T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici).  ###. 119 del citato R.D. stabilisce che “ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente”. 
Come emerge dal dettato normativo, tale servitù (c.d. di elettrodotto) sorge di regola a seguito di un provvedimento autoritativo della pubblica amministrazione ed è finalizzata a consentire alla collettività, gravando sul fondo di proprietà privata, il rifornimento di energia elettrica e la capillare estensione della rete elettrica: si tratta di una servitù coattiva, ma costituita dall'espresso esercizio del potere amministrativo. 
Come recentemente affermato dalla Suprema Corte, “da tale atto della pubblica amministrazione, definito dal legislatore del 1933 come autorizzatorio ma de facto ablatorio, sorge il diritto dell'ente pubblico gestore della rete di ottenere sul fondo privato la costituzione di tale servitù, diritto espressamente riconosciuto come di natura potestativa, coerentemente con la disciplina delle ### servitù coattive ex art. 1032 c.c.: "### della servitù coattiva di elettrodotto prevista dall'art. 119 del r.d. n. 1775 del 1933 è oggetto del diritto potestativo di carattere privatistico ex art. 1032 c.c., sicché la relativa domanda appartiene alla giurisdizione ordinaria, anche ove siano scaduti i termini della dichiarazione di pubblica utilità e dell'autorizzazione all'impianto della linea, circostanza che rileva ai soli fini dell'imposizione della servitù in via espropriativa". Del resto l'esigenza che le servitù coattive vanno a soddisfare è quella di tutelare un interesse che la legge giudica prevalente rispetto a quello del proprietario che lo deve subire: esse sono destinate a soddisfare una necessità e non una utilità del fondo dominante” (cfr.  civ., Sez. 2, n. 29617/2022, in motivazione). 
Il citato art. 1032, co. 1, c.c. prevede che “quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza. Può anche essere costituita con atto dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge”. 
Ebbene, dalla disamina della documentazione in atti risulta che, in data ###, era stata pubblicata sul ### della ### l'“autorizzazione in sanatoria per n. 98 opere elettriche localizzate nel territorio della ### - ex art. 25 ### 17/2000”, rilasciata dalla ### di ### con cui l'allora ### era stata autorizzata “in via definitiva al completamento dei procedimenti di cui all'elenco allegato, per l'applicazione immediata del titolo VII della ### n. 17 del 24 novembre 2000 e delle disposizioni impartite in materia con D.P.R. dell'8 giugno 2001, integrato e modificato dal D.Lgs.  27 dicembre 2002 n. 302”, autorizzazione accordata, ai sensi dell'art. 2, con carattere di pubblica utilità e fatti salvi i diritti dei terzi. 
Ed infatti, l'art. 25 L.R. 17/2000, ratione temporis applicabile, disciplina### l'autorizzazione in sanatoria che i proprietari degli impianti elettrici già in esercizio prima dell'entrata in vigore della legge potevano richiedere al competente ufficio della provincia interessata, con le modalità e la procedura indicate dalla norma. 
Nell'elenco allegato alla predetta autorizzazione (in atti), tra i ### interessati dalle linee elettriche autorizzate in sanatoria, viene menzionato anche il Comune di ### con specifico riferimento per quanto qui di interesse al foglio di mappa n. 22, ove ricade il terreno oggetto di causa. 
Pertanto, deve ritenersi che l'allora ### s.p.a. (oggi e-### s.p.a.) avesse ottenuto l'autorizzazione definitiva al completamento dei procedimenti concernenti le linee elettriche menzionate nell'allegato elenco, al fine di dare immediata applicazione alle norme della L.R. 17/2000 in tema di indennità di asservimento (titolo ###, il tutto con carattere di pubblica utilità. 
Tuttavia, dall'autorizzazione al completamento dell'opera elettrica non discende automaticamente la costituzione della servitù, bensì unicamente il diritto alla costituzione del vincolo, atteso che la dichiarazione di pubblica utilità, in difetto di un provvedimento di asservimento, non può determinare alcun affievolimento del diritto di proprietà del privato (in termini analoghi Tribunale Latina, n. 2616/2023). 
Infatti, ai sensi del comb. disp. degli artt. 119 R.D. 1775/1933 e 1032 c.c., la servitù prevista dalla legge (come nel caso che ci occupa), in mancanza di contratto, è costituita con sentenza o con atto dell'autorità amministrativa (Cass. civ., Sez. 2, n. 29617/2022, in motivazione: “È opinione unanime in giurisprudenza che la servitù coattiva di elettrodotto deve intendersi costituita non già in virtù del semplice decreto autorizzativo, bensì con la stipulazione di uno speciale atto convenzionale e, in caso di dissenso, con sentenza che determini, caso per caso, le modalità di esercizio della stessa servitù”). 
Nel caso de quo, tuttavia, non risulta alcun atto dell'autorità amministrativa quale, in via esemplificativa, un decreto di asservimento definitivo coattivo, oppure un'espropriazione con riconoscimento di un'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto, né tantomeno risulta dedotta la sottoscrizione di un contratto tra le parti o l'intervento di una pronuncia giudiziale. 
A ciò aggiungasi che “l'apprensione (o il mantenimento) senza titolo del fondo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un manufatto comportante una servitù di fatto “sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di un provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali “in re aliena”, ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per intervento giudiziale) rimosso il manufatto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita regolare servitù” (Cass. civ., Sez. 1, n. 26965/2013; Cass. civ., Sez. 1, n. 701/2023). 
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto che la servitù coattiva di elettrodotto possa essere acquistata anche per usucapione (in termini cfr. Cass. civ., Sez. 2, 29617/2022, in motivazione). 
Pertanto, ragioni di priorità logica impongono di vagliare preliminarmente la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla società convenuta, atteso che l'eventuale accoglimento della stessa comporterebbe l'infondatezza della domanda attorea. 
Ed infatti, come condivisibilmente chiarito dalla Corte di Cassazione, “sussiste connessione tra la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per far accertare l'acquisto per usucapione di una servitù di elettrodotto e la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore proprietario dell'immobile divenuto servente, a causa del comportamento addebitato al convenuto per la realizzazione della situazione di fatto corrispondente al diritto di servitù invocato; infatti, l'accertamento dell'avvenuta usucapione della servitù di elettrodotto esclude il presupposto del risarcimento da illecito, retroagendo gli effetti dell'usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, e togliendo ab origine il connotato di illiceità al comportamento di chi abbia usucapito” (Cass. civ., sez. 3, n. 4295/2008). 
Orbene, nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento secondo cui le procedure previste per legge e la normativa contenuta negli artt. 119 e ss. R.D. n. 1775/1933 non costituiscono disciplina esclusiva ed inderogabile in tema di servitù di elettrodotto, ma rappresentano solo il paradigma normale sul quale si modella detta servitù, per cui non escludono che questa possa essere costituita anche per libera convenzione o negli altri modi previsti dall'ordinamento giuridico, ivi compresa l'usucapione (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 5606/1996; nella giurisprudenza di merito cfr. Corte d'### n. 956/2025).
Del resto, questo Giudice concorda con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la servitù si qualifica come coattiva non in forza del titolo di costituzione bensì in relazione alla funzione svolta, potendo essa essere costituita sia volontariamente che per usucapione” (Cass. civ., Sez. 2, n. 10929/2023). 
Tanto premesso, la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto non può essere accolta, per le ragioni di seguito spiegate. 
In punto di diritto va premesso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “per la configurabilità del possesso ("ad usucapionem"), è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2, n. 8662/2010, in motivazione; ### 2, 18392/2006), oltre che l'animus possidendi, manifestato attraverso la volontà inequivoca di esercitare la servitù uti dominus (cfr. Corte d'### n. 956/2025). 
È pacifico, quindi, che per potersi accogliere la domanda di acquisto per usucapione della servitù debba essere fornita piena e rigorosa prova della coesistenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge, non ritenendosi sufficiente la sola presenza di opere oggettivamente permanenti e visibili, qual è nel caso in esame l'apposizione del traliccio in acciaio e dei cavi aerei, né che l'installazione sia avvenuta, come appare presumibile dalla natura delle opere, in modo pubblico e visibile, occorrendo fornire prova di tutti gli elementi costituenti il corpus possessionis, del decorso del termine ventennale e dell'animus possidendi. 
Peraltro, nella materia oggetto di giudizio l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto impone al Giudice l'impiego di una particolare severità e precauzione nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario del diritto invocato, necessitando una prova certa e rigorosa, tale da giustificare la limitazione del diritto in capo al proprietario.
Orbene, a parere di chi scrive la società convenuta non ha adeguatamente assolto al proprio onere probatorio. 
Anzitutto, va rilevato che la società e-### s.p.a. ha allegato che la linea elettrica oggetto di causa, denominata “###”, sarebbe stata realizzata nel 1986 per collegare la cabina primaria “Bovalino” con quella secondaria “### Smistamento”: pertanto, sul presupposto dell'avvenuta installazione degli impianti risalente ad oltre trent'anni addietro, da valutare unitamente alle caratteristiche degli stessi - che implicano l'esistenza di opere visibili e, quindi, di una servitù apparente -, nonché alla circostanza che l'impianto fosse stato utilizzato dall'### “costantemente, continuamente, pubblicamente e pacificamente” così consentendo “di assicurare la fornitura di diverse utenze”, ha formulato domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto. 
Tuttavia, esaminando il compendio probatorio in atti, deve ritenersi che non sia stata offerta idonea dimostrazione né, da un lato, del fatto che il traliccio in acciaio ed i cavi aerei erano stati apposti almeno vent'anni prima rispetto alla proposizione di domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione, come da comparsa depositata il ### né, dall'altro lato, del conseguente esercizio del possesso ventennale della servitù di elettrodotto. 
Invero, le fotografie versate in atti dalla società convenuta in allegato alla c.t.p. del 16.12.2019, ritraenti lo stato dei luoghi, non recano data certa, sicché non è dato desumere quando le stesse siano state scattate, rivelandosi pertanto del tutto ininfluenti ai fini della prova dell'apposizione del traliccio nel ventennio antecedente alla proposizione della domanda riconvenzionale; inoltre, nella c.t.p. si legge che “dal sopralluogo tecnico eseguito in data ### risulta che l'immobile citato in atti è interessato dall'attraversamento di una linea elettrica di media tensione, ultraventennale, denominata “###”, più precisamente dal primo tratto di detta linea, che collega la CP (cabina primaria) “Bovalino” con la CS (cabina secondaria) denominata “### Smistamento”, entrambe in esercizio già in data anteriore al 1986”. 
Il solo elaborato del c.t.p. non può costituire prova dell'usucapione della servitù di elettrodotto in favore di e-### s.p.a.: com'è noto, infatti, la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (Cass. civ., Sez. 1, n. 16552/2015).
Occorre pertanto procedere alla disamina delle deposizioni rese dai due testimoni escussi all'udienza del 13.05.2022 sui capitoli di prova articolati dalla convenuta nella memoria ex art.  183 co. 6 n. 2) c.p.c. (“1) Vero che la linea elettrica di media tensione denominata “###” che interessa il terreno sito in ####, in ### al ### 22, ### 428, di proprietà dell'attore è stata installata da più di venti anni?; 2) ### che detta linea collega la ### primaria denominata “Bovalino” con la ### secondaria denominata “### Smistamento”?; 3) ### che dalla installazione ad oggi la linea è sempre stata utilizzata dall'### per la distribuzione dell'energia elettrica nel comprensorio circostante e che sulla stessa ### ha eseguito diversi interventi di manutenzione?”). 
Il teste ### dipendente ### ha riferito: “### in precedenza ero operaio, fino a sei sette anni fa, ora sono impiegato in amministrazione nella parte tecnica. Più volte sono intervenuto sulla linea ### per eseguire dei piani di lavoro, per la manutenzione della linea; è una linea a media tensione, costituita da conduttori nudi alluminio e acciaio da 150 mmq e tralicci in metallo. ADR: in occasione della procedura abbiamo fatto dei sopralluoghi per capire se era questa la linea interessata, come unità tecnica; ADR questa linea parte dalla cabina primaria ### e arriva alla cabina secondaria ### attraverso la proprietà #### da quando sono stato assunto all'### esisteva, sono stato assunto nel 2004, le cabine risultano in servizio dal 1986 come da targa ivi presente. ADR: la linea dorsale si intende come linea di alimentazione della cabina, tra una cabina e un'altra c'è una distanza 4-5 km. 
ADR: confermo la circostanza n. 3 ADR dell'Avv. ### la linea ### è lunga circa 30 KM, ogni cabina ha una targhetta con il nome della cabina stessa, il codice mepper cioè un codice identiticativo e l'anno della messa in servizio”; il teste ### anch'egli dipendente ### ha dichiarato: “### sono caposquadra ### sono intervenuto sulla linea ### come sulle altre linee abbiamo fatto e facciamo manutenzione ordinaria; ### la linea san ### è una linea portante che va dalla cabina primaria ### alla cabina ### per poi proseguire, in linea di massima tra due cabine c'è una distanza di 3 chilometri non so dire di preciso. ADR: non conosco ### di recente abbiamo fatto un sopralluogo su una particella precisa, sul documento era riportato il numero di particella, ma non lo ricordo. Dal sopralluogo è risultato che la linea passava anche da questa particella. ADR: La linea ### è la linea principale; quando sono stato assunto nel 2008, la linea era già presente. Sulle cabine ci sono delle date, la cabina ### mi pare sia stata posta nel 1986, non so se i tralicci sono stati messi prima o dopo. ADR: è una linea attiva, a tralicci. ADR: le due cabine di cui ho detto collegano la linea ###” (cfr. verbale d'udienza del 13.05.2022). 
Orbene, a parere di chi scrive, le propalazioni dei due testimoni non sono sufficienti a ritenere adeguatamente provati i fatti costitutivi della domanda riconvenzionale di usucapione: ed infatti, sebbene il teste ### abbia dichiarato che “le cabine risultano in servizio dal 1986 come da targa ivi presente” ed il teste ### che “sulle cabine ci sono delle date, la cabina ### mi pare sia stata posta nel 1986”, tuttavia i due testimoni hanno riferito di essere stati assunti dall'### rispettivamente nel 2004 e nel 2008 e, quindi, il loro narrato si riferisce a circostanze apprese aliunde e non oggetto di una diretta percezione. 
In ogni caso, le dichiarazioni testimoniali in ordine alla data della messa in servizio delle cabine sono del tutto ininfluenti ai fini del decidere: invero, anche a voler ipotizzare che le due cabine, primaria e secondaria, siano state effettivamente apposte nel 1986, non è stata articolata alcuna prova da parte di e-### in ordine alla data di apposizione del traliccio in acciaio e dei cavi aerei sul terreno oggetto di causa. Al contrario, il teste ### ha dichiarato di non sapere se i tralicci fossero stati messi prima o dopo l'apposizione delle cabine, il che lascia quantomeno dubitare della necessaria contestualità tra il momento di apposizione delle cabine e quello di apposizione dei tralicci. 
Né alcuna indicazione utile in ordine alla data di apposizione del traliccio e dei cavi aerei sul fondo del ### può desumersi dall'autorizzazione in sanatoria rilasciata dalla ### di ### in data ###: ed invero, sebbene da detta autorizzazione risulti che le relative istanze presentate da ### s.p.a. avessero ad oggetto 98 opere elettriche “già costituite alla data di entrata in vigore della ### della ### n. 17 del 24 novembre 2000”, ciò consente soltanto di arguire che le opere elettriche fossero già esistenti alla suddetta data, ma non anche di desumere in maniera univoca quando il traliccio ed i cavi aerei siano stati apposti sulla particella oggetto di causa; del pari, il riferimento al Comune di ### foglio di mappa n. 22, tra i ### interessati dalle opere elettriche autorizzate in sanatoria, non consente univocamente di desumere se, alla data di entrata in vigore della L.R. 17/2000, il traliccio ed i relativi cavi fossero già stati di fatto installati sul terreno di proprietà dell'attore.
Ne discende che l'odierna convenuta non ha assolto all'onere del quale era gravata, ossia di dimostrare che il traliccio ed i cavi aerei fossero presenti sul terreno oggetto di causa da oltre un ventennio rispetto alla data di proposizione della domanda riconvenzionale. 
Alla luce di quanto precede, deve concludersi che la società e-### abbia omesso di provare un elemento costitutivo essenziale richiesto dalla legge per l'acquisto del diritto, ossia l'apparenza della servitù (ex art. 1061 c.c.), con riferimento allo specifico peso imposto sul fondo di proprietà dell'attore, corrispondendo il traliccio in acciaio unitamente ai cavi aerei - segno visibile dell'opera permanente corrispondente al peso gravante sul fondo servente per il quale vi è giudizio - al preciso onere a carattere stabile, elemento del quale era necessario dimostrare la sussistenza da oltre un ventennio (in termini similari cfr. Corte d'### 956/2025). 
Pertanto, non essendo stato provato che il traliccio ed i cavi aerei fossero presenti sul terreno del ### da oltre un ventennio rispetto alla data di proposizione della domanda riconvenzionale né, quindi, che la società convenuta abbia posseduto la servitù di elettrodotto sul detto terreno per il periodo previsto dalla legge, deve concludersi nel senso del rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata da e-### s.p.a. 
Invece, la domanda riconvenzionale subordinata proposta da e-### s.p.a., di costituzione giudiziale della servitù di elettrodotto, e l'analoga domanda formulata in via principale da ### meritano accoglimento, in ragione di quanto infra spiegato.  ### il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, invero, “per l'imposizione della servitù di elettrodotto con sentenza del giudice, il presupposto della preventiva autorizzazione all'impianto della linea da parte della competente autorità di cui all'art. 108 del r.d. n. 1775 del 1933, che costituisce una condizione dell'azione (sicché deve ritenersene sufficiente la sopravvenienza, purché prima della decisione), sussiste indipendentemente dal fatto che i termini fissati con l'autorizzazione stessa, in connessione con la dichiarazione di pubblica utilità dell'elettrodotto, siano scaduti, trattandosi di circostanza rilevante solo al diverso fine dell'improseguibilità del procedimento amministrativo d'imposizione della servitù medesima in via espropriativa” (Cass. civ., Sez. 2, n. 4839/2021). 
Nel caso di specie è pacifico che non sia mai intervenuto il provvedimento definitivo di asservimento, sebbene in data ### fosse stata emanata dalla ### di l'autorizzazione in sanatoria delle opere elettriche indicate nell'elenco allegato alla predetta autorizzazione (cfr. documentazione in atti). 
Sussiste, dunque, la prescritta autorizzazione all'esercizio definitivo in sanatoria, emessa dalla competente autorità, sicché risultano soddisfatti i requisiti per l'accoglimento della domanda di costituzione giudiziale della servitù di elettrodotto per sentenza, formulata da entrambe le parti. 
Ciò posto, mette conto procedere alla disamina delle restanti domande proposte dall'attore, ossia quella volta, da un lato, ad ottenere la declaratoria di illegittimità ed arbitrarietà delle opere eseguite da e-### s.p.a. (già ### s.p.a.) sul terreno di proprietà dell'attore, con conseguente condanna della controparte al risarcimento dei danni patiti “per l'indebita compressione del diritto di proprietà e per la considerevole diminuzione di valore dell'immobile interessato” e, dall'altro, ad ottenere il pagamento dell'indennità di asservimento. 
Va ribadito che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “l'apprensione (o il mantenimento) senza titolo del fondo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un manufatto comportante una servitù di fatto “sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di un provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali “in re aliena”, ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per intervento giudiziale) rimosso il manufatto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita regolare servitù” (Cass. civ., Sez. 1, 26965/2013). 
Nella presente fattispecie, come già argomentato, malgrado l'avvenuta autorizzazione in sanatoria al completamento delle opere elettriche indicate nell'elenco prodotto da e-### s.p.a., emessa in data ###, è pacifico che non sia intervenuto, nei termini di legge, alcun decreto di asservimento in via amministrativa: pertanto, sino alla costituzione della servitù per il tramite della presente sentenza, l'occupazione della porzione di terreno di proprietà del ### mediante l'apposizione da parte dell'### del traliccio e dei cavi aerei insistenti sul suo fondo deve ritenersi integrare gli estremi di un illecito permanente, astrattamente idoneo a legittimare la domanda risarcitoria proposta dall'odierno attore.
Orbene, sin dall'atto introduttivo del giudizio, il ### ha chiesto la condanna della controparte al pagamento del complessivo ammontare di € 25.000,00, comprensivo sia del risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., sia dell'indennità di asservimento. 
Per quanto più specificatamente concerne la domanda risarcitoria, la stessa non può trovare accoglimento. 
Detta domanda si colloca nello schema dell'art. 2043 c.c., con conseguente applicazione rigorosa del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato, ex art. 2697 c.c., circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'illecito. In particolare, il danneggiato ha l'onere di allegare e provare la condotta dolosa o colposa del presunto autore dell'illecito, l'evento dannoso ingiusto (c.d. danno evento), il nesso di causalità c.d. materiale tra il fatto e l'evento, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente (c.d. dannoconseguenza). 
Nella fattispecie de qua, tuttavia, ### si è limitato ad allegare che “alcuni anni or sono” l'### avesse collocato abusivamente sul terreno di sua proprietà un traliccio in acciaio ed alcuni cavi, deducendo che tale condotta gli avrebbe cagionato evidenti danni in termini di compressione del suo diritto di proprietà e di perdita di valore del fondo. 
A parere di questo Giudice, tuttavia, l'allegazione attorea si rivela del tutto generica, non avendo il ### puntualmente allegato, né tantomeno provato, l'esatto momento in cui l'### avrebbe apposto sul terreno di sua proprietà il traliccio in acciaio ed i cavi aerei, così di fatto omettendo di provare uno degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria azionata in giudizio. 
Ed invero, la compromissione del diritto di proprietà dell'odierno attore non può che trovare origine nel momento dell'apposizione sul suo fondo del traliccio e dei cavi aerei; tuttavia, nella specie si rinviene un deficit assertivo, prima ancora che probatorio, in ordine all'esatta individuazione del suddetto dato temporale. 
Del resto, la mancata dimostrazione dell'esatto momento in cui il traliccio è stato apposto sul terreno del ### ha indotto questo Giudice a rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla convenuta: allo stesso modo, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno conseguente all'abusiva occupazione della porzione del terreno per mezzo dell'apposizione traliccio in acciaio, l'assoluta incertezza in ordine al dies a quo dell'apposizione del suddetto traliccio non può che riverberarsi in danno dell'odierno attore, gravato dell'onere di allegare puntualmente, nonché di provare, il momento in cui il traliccio era stato effettivamente apposto sul suo terreno, con ciò comportando la compromissione del suo diritto di proprietà, oggetto della pretesa risarcitoria. 
Merita osservarsi che alcuna indicazione in tal senso può ricavarsi dal compendio probatorio in atti atteso che, ut supra argomentato in ordine alla domanda riconvenzionale di usucapione, di alcuna utilità pratica si rivelano le propalazioni dei testimoni escussi, a nulla rilevando la data in cui sono state realizzate le due cabine, “Bovalino” e “### Smistamento”, indicata dai testimoni nell'anno 1986. Ed infatti, anche a voler effettivamente ritenere che le due cabine siano state realizzate nell'anno 1986, ciò non consente in alcun modo di arguire l'epoca di apposizione del traliccio sul fondo del ### Pertanto, considerato che entrambe le parti, con riferimento alle rispettive domande (riconvenzionale di usucapione per quanto riguarda e-### s.p.a.; di risarcimento del danno per occupazione sine titulo di una porzione del proprio terreno per quel che concerne ###, erano gravate dall'onere di dimostrare il momento di apposizione del traliccio da parte dell'### e che tale prova non è stata in alcun modo offerta in giudizio, non può che addivenirsi in parte qua al rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal ### Ed invero, l'omessa allegazione e prova da parte dell'attore del momento di apposizione del traliccio sul proprio fondo impedisce di valutare da quando il medesimo abbia iniziato a patire il pregiudizio al suo diritto di proprietà. Pertanto, anche a voler tacere in ordine alla carenza di legittimazione attiva dell'odierno attore con riguardo ai danni derivati all'immobile de quo prima che il medesimo ne divenisse proprietario (e, quindi, prima del 18.05.2017, data di stipula dell'atto pubblico di donazione in notar ### notaio in ### rep. 6037 - racc. 3680, in atti), comunque deve concludersi nel senso che il ### non abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio di cui era gravato ai sensi dell'art. 2697 c.c., con conseguente rigetto della sua domanda di risarcimento del danno. 
Per quanto invece concerne la domanda volta alla liquidazione dell'indennità di asservimento formulata dall'odierno attore, conseguente alla costituzione ### della servitù di elettrodotto per sentenza, si osserva quanto segue. 
Anzitutto, nel corso del giudizio il ### ha modificato l'importo richiesto nell'atto introduttivo del giudizio: invero, dopo aver quantificato la somma richiesta a titolo risarcitorio ed indennitario nell'unitario ammontare di € 25.000,00, in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. ha chiesto “di procedere a costituire regolare servitù di elettrodotto con conseguente indennizzo pari ad € 236.342,00”, sulla scorta delle risultanze della c.t.p. allegata a tale memoria. 
Tuttavia, la modifica della domanda deve ritenersi inammissibile, essendo stata effettuata dopo il maturare del termine fissato dalla legge per le preclusioni assertive e, quindi, tardivamente. 
Tanto premesso, in punto di diritto va rammentato che, quando si costituisce una servitù, come nella fattispecie in esame, l'art. 1032 c.c. e l'art. 44 D.P.R. 327/2001 riconoscono il diritto ad un'indennità per il proprietario di un immobile che, pur non essendo espropriato, subisce l'imposizione della servitù: si tratta di una somma di denaro che ha la funzione di indennizzare il proprietario dell'immobile, gravato dalla servitù, ed è commisurata al pregiudizio effettivo (ad esempio considerando fattori come rumore, luminosità) ed alla perdita di valore del fondo (cfr. in termini analoghi ### n. 1074/2025). 
Per la quantificazione dell'indennità di asservimento possono essere poste alla base della presente decisione le conclusioni cui da ultimo è pervenuto il c.t.u., ing. ### (depositate in data ###), in quanto congruamente motivate anche avuto riguardo alle risposte offerte alle osservazioni delle parti nonché ai chiarimenti richiesti da questo Giudice. 
Ed infatti, va evidenziato che nella bozza di c.t.u. trasmessa alle parti, l'ausiliario - dopo aver descritto i luoghi come di seguito: “Il fondo ha destinazione ### di ### 02 ,{### visura storica (dal 01/01/1960 al 05/12/2022)}, ubicato in ### di ### 22 particella 428 ha destinazione ### come da ### di ### richiesto al Comune di ### il ###, ricevuto via PEC il ### ed allegato, (che cita testualmente , “per la particella in oggetto, ricadente nella #### di espansione a carattere stagionale “T” relativamente alla quale ,in atto, sono decadute tutte le previsioni del PRG ai sensi dell'art.65 LR 19/2002 e smi, è da considerarsi zona agricola”. La particella 428 del foglio di mappa 22 del Comune di #### avente estensione di 15.760 m2 (metri quadrati), uliveto di classe 02, (### storica aggiornata al 05/12/2022, allegata), è attraversata per 75,43 metri dalla linea dell'elettrodotto in modo non marginale ma semicentrale e diagonale rispetto la forma rettangolare del lotto suddividendola in circa (6000 mq) della superficie a monte, e circa (9.760 mq) a valle. Esiste un solo traliccio infisso nella particella 428, (indicato con ### nelle immagini allegate), con basamento di 2,30 m x 2,45 m ottenendo un ingombro, (superficie occupata dal basamento), pari a 5,63 mq, misure effettuate durante il sopralluogo vedasi verbale allegato), attraversante il lotto di proprietà ### oltre al passaggio dei tre cavi per una lunghezza pari a 75,43 metri” (cfr. pag. 6-7 della c.t.u. depositata il ###) - ha calcolato l'indennità di asservimento utilizzando come parametro di riferimento il valore di mercato del terreno, coltivato ad uliveto, stimato in € 2,50/mq.  ###, con l'ausilio del proprio c.t.p., ha contestato la bozza di c.t.u. esclusivamente con riguardo al valore di mercato del terreno calcolato dall'ausiliario, evidenziando che quest'ultimo non avesse indicato i criteri sottesi alla determinazione del suddetto valore, chiedendo quindi al c.t.u. di provvedere ad una rideterminazione del valore dell'immobile mediante un procedimento di stima che tenesse conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del fondo, richiamando sul punto la propria c.t.p. versata in atti, che tra l'altro differenziava il terreno in due zone, una turistica e l'altra agricola, nonché allegando che “nell'anno 2012, per un'occupazione fatta sullo stesso terreno da parte della ### una terna arbitrale di tecnici ha attribuito al terreno in questione una valore unitario medio pari a E/mq 38,00”; alcuna contestazione, invece, veniva mossa dalle parti al criterio di calcolo adoperato dall'ausiliario. 
Orbene, ritiene questo Giudice che il c.t.u. abbia correttamente risposto alle osservazioni di parte attrice, evidenziando che “il terreno non ha destinazione turistica, ma destinazione agricola, così come indicato nel ### di ### del 18/10/2022 chiesto dal sottoscritto ed allegato alla CTU” (cfr. all. 15 alla c.t.u. depositata il ###). 
Ed infatti, agli atti di causa risultano due distinti certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di ### uno in data ### all'odierno attore e l'altro in data ### al c.t.u., ove viene attestato che la particella oggetto di causa “ricadente nella zona turisticoalberghiera di espansione a carattere stagionale “T” del P.R.G. relativamente alla quale, in atto, sono decadute tutte le previsioni del p.r.g., ai sensi dell'art. 65 L.R. 19/2002 e s.m.i., è da considerarsi zona agricola” (cfr. documentazione in atti). 
Pertanto, deve ritenersi pacificamente accertato che il terreno oggetto di causa ricada in una zona agricola, con ciò dovendosi definitivamente superare ogni obiezione formulata sul punto dall'odierno attore.
Del pari, il c.t.u. ha risposto alle osservazioni attoree in ordine al documento relativo alla stima operata dalla terna arbitrale nel 2012, evidenziando che “per quanto riguarda il file “stima terna” si tratta di un terreno in zona ### (### a destinazione residenziale), del comune di ### quindi non agricolo e nulla c'entra con il nostro caso” (cfr. all. 15 alla c.t.u. depositata il ###). 
Ebbene, sul punto merita osservarsi che detto documento, prodotto dal ### soltanto nel corso delle operazioni peritali - circostanza, sulla quale, tuttavia, alcuna contestazione è stata tempestivamente sollevata dal difensore di parte convenuta (sul tema cfr. Cass. civ., sez. 1, ###/2023) -, ha ad oggetto la determinazione dell'indennità di asservimento per l'imposizione sul medesimo terreno oggetto del presente giudizio di una servitù coattiva di metanodotto. 
Per quanto di interesse in questa sede, la terna arbitrale nominata per operare siffatta stima ha utilizzato come parametro di riferimento il valore di un terreno oggetto di una compravendita del 5.11.2008, ubicato nel diverso Comune di ### e rientrante in zona ### dello strumento urbanistico, alienato per l'importo di € 38.000,00, giungendo quindi a definire per il terreno oggetto di causa un valore unitario di mercato pari ad € 38,00/mq (cfr. relazione tecnica del 17.07.2012, in atti). 
Ebbene, a parere della scrivente, il valore determinato nel 2012 dalla terna arbitrale non può assumere rilievo dirimente ai fini del presente giudizio, considerato che l'immobile all'epoca utilizzato come parametro riferimento per individuare il valore di mercato del medesimo terreno oggetto dell'odierna contesa rientrava nella zona ### dello strumento urbanistico (“ambito urbano di completamento e ristrutturazione”, come da certificazione prot. n. 2647 del 18.09.2008 in atti), sicché il relativo valore (peraltro risalente al 2008) non può essere ritenuto in alcun modo vincolante per la stima dell'attuale valore di mercato del terreno de quo, considerato che il medesimo, quantomeno dal 2017, rientra pacificamente in zona agricola, ben diversa dalla zona destinata all'espansione urbana in cui ricadeva l'immobile preso a confronto dalla terna arbitrale. 
Tuttavia, a fronte delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nel proprio elaborato depositato in data ###, questo Giudice - subentrato nella titolarità del procedimento solo in data ### - con ordinanza del 23.02.2024 ha ritenuto opportuno chiedere dei chiarimenti all'ausiliario, dal medesimo puntualmente forniti.
Ed invero, in sede di chiarimenti vertenti principalmente sulla determinazione dell'esatto valore di mercato dell'immobile, l'ausiliario ha così argomentato: “### stato sul posto alla data del sopralluogo ed avendone visionato le condizioni dell'uliveto, fertilità, giacitura, accesso, esposizione, densità delle piante, età, che possono influire sulla valutazione, si è redatta la stima per confronto con altri terreni con medesima coltura aventi caratteristiche intrinseche ed estrinseche analoghe, quanto più prossime al bene oggetto di stima. Si è acquisito dall'### dei ### la valorizzazione ### del Comune di ### che appare congrua con l'indagine effettuata” (cfr. risposta ai chiarimenti, depositata telematicamente in data ###). 
Il c.t.u. ha quindi rideterminato il valore di mercato del terreno oggetto di causa in € 3,875/mq argomentando come segue: “### un valore da 1 (valore minimo) a 3 (### massimo) otteniamo: a) ### (### discreta mediocre) discreta 2; b) ### (pianeggiante acclive mediocre) acclive 2; c) ### (### insufficiente sufficiente) buono 3; d) ### (###) buona 3; e) ### delle piante (### ordinaria ### ordinaria 2; f) ### (### maturità prossima all'impianto prossima all'estirpazione) piena maturità 3”, rilevando che “Si ottiene un punteggio pari a 15 corrispondente a 3,875 €/mq” aggiungendo in nota che “### 18 il punteggio max corrispondente a 4,5€/mq e 6 quello minimo corrispondente a 2,0 €/mq , per interpolazione lineare si ottiene 3,875€/mq”. Pertanto, ha concluso il proprio elaborato come di seguito riportato: “### indennità: ### 3,875 €/mq; ### occupata dal ### 2,30 m x 2,45 m = 5,63 mq; ### della striscia sotto i fili 75,43 m x 20 m = 1.508,60 mq (1/4 = 377,15 mq); ### 61.070,00€, ### 54.657,65€; ### del ### in percentuale: 10,5%. #### 21,82€; ¼ della larghezza sotto i fili 1.461,46€; ### di ### del ### 6.412,35€ (### per ### complementare); ### di Elettrodotto 7.895,63€” ( risposta ai chiarimenti, cit.). 
A pag. 4 dell'elaborato integrativo ha precisato che la stima per valore complementare è stata effettuata tenendo conto del valore di mercato del terreno senza l'elettrodotto e di quello con l'elettrodotto, chiarendo che il valore di mercato è stato ottenuto mediante indagine effettuata per comparazione su beni omogenei di analoghe caratteristiche intrinseche ed estrinseche limitrofi e/o in prossimità rispetto a quello in esame. Inoltre, ha puntualizzato che “il deprezzamento tiene effettivamente conto del fatto che la particella è divisa in 2 parti dalla linea di cui circa 6000 mq a monte e 9760 a valle con un rapporto fra i due pari a circa il 60%, quindi di fatto il lotto viene attraversato nel suo interno, non marginalmente. Inoltre la linea dell'elettrodotto è posta in modo diagonale rispetto la sagoma rettangolare del lotto peggiorandone così l'appetibilità / valore / "importo di cui un potenziale acquirente sarebbe disposto a sborsare per l'acquisto". Molto inferiore sarebbe stato l'indennizzo se la medesima fosse stata attraversata marginalmente ossia su un suo lato e/o porzione di lato” (cfr. pag. 4 dei chiarimenti depositati il ###). 
A parere di chi scrive, il c.t.u. ha compiutamente risposto alle ulteriori osservazioni presentate da parte attrice, cui per brevità si rinvia (all. 18, depositato dal c.t.u. in data ###). 
Sul punto, va richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di servitù di elettrodotto, la determinazione dell'indennità di asservimento, parametrata al valore venale del bene ed attribuita se sia dimostrata l'attualità del deprezzamento nonché l'oggettiva incidenza causale del vincolo, richiede l'applicazione del metodo sinteticocomparativo con obbligo per il giudice, onde non incorrere in violazione di legge, di indicare i dati obiettivi sui quali ha fondato la propria valutazione, vale a dire gli elementi di comparazione utilizzati documentandone la rappresentatività in riferimento ad immobili analoghi e quindi in riferimento ad atti specifici ed identificabili” (Cass. civ., Sez. 1, n. 18577/2020). 
Ebbene, l'ausiliario ha fornito dei parametri oggettivi cui ha ancorato la propria valutazione in merito alle caratteristiche del terreno oggetto di causa, adoperando come riferimento la valorizzazione agricola del Comune di ### redatta dall'### dei ### nell'anno 2022 (all. 20, depositato dal c.t.u. in data ###). 
I valori espressi dall'O.V.A. (### dei ### - stimati, tra l'altro, “sulla base di dati di mercato noti o di immediata rilevabilità, con riferimento a risultanze di atti pubblici di compravendita, di decreti di esproprio, di offerte di vendita (avuto riguardo all'ordinario abbattimento che può realizzarsi in fase di conclusione dell'accordo)” (cfr. all. 20, cit.) - distinti per zona regionale e tipologia di coltura ed opportunamente modulati dall'ausiliario mediante il riferimento alle caratteristiche tecniche ed estrinseche del terreno oggetto di causa, sono da ritenersi ampiamente attendibili e condivisi stante la validità dell'### che li produce (in termini analoghi cfr. ### n. 807/2024). Infatti, per ciascuna tipologia di terreno, tenendo conto del contesto locale di riferimento e della tipologia di coltura, l'### elabora dei “valori agricoli minimi e massimi ordinari”, non potendo tuttavia escludere l'esistenza di “fondi singolari” il cui valore può discostarsi da quelli rilevati (cfr. all. 20, cit.), in ragione delle peculiarità del singolo terreno. 
Ebbene, esaminando i valori espressi dall'O.V.A. con riferimento al Comune di ### si evince che, per i terreni coltivati ad uliveto, la forbice di valore varia da un minimo di € 20.000,00/ha ad un massimo di € 45.000,00/ha (ossia da € 2,00/mq ad € 4,50/mq).  ###, adoperando questo parametro di riferimento e considerando la situazione di fatto esistente alla data del sopralluogo presso il terreno oggetto di causa, ha esaminato le specifiche caratteristiche del fondo, sub specie di fertilità, giacitura, accesso, esposizione, densità delle piante ed età, addivenendo ad una stima del valore del terreno, pari ad € 3,875/mq, che appare del tutto congrua con i valori O.V.A. 
Del resto, nel formulare le proprie osservazioni alla stima da ultimo operata dall'ausiliario, l'attore non ha mai dedotto, né tantomeno provato, che il suo terreno coltivato ad uliveto possedesse delle caratteristiche tali da legittimare un discostamento rispetto al valore massimo contemplato dall'### limitandosi a contestazioni generiche sulla stima effettuata dal c.t.u., cui quest'ultimo ha puntualmente risposto (cfr. risposta alle osservazioni, depositata dal c.t.u. in data ###). Inoltre, con riguardo alle contestazioni attoree afferenti all'asserita destinazione turistico-alberghiera del terreno, nonché alla stima operata dalla terna arbitrale nel 2012 sul medesimo terreno oggetto del presente giudizio, deve in questa sede richiamarsi quanto supra ampiamente argomentato. 
Pertanto, alla stregua dei chiarimenti offerti dal c.t.u., l'indennità di asservimento deve essere quantificata in € 7.895,63 ed il relativo pagamento in favore dell'odierno attore va posto in capo ad e-### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore. 
In definitiva, in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata formulata da e- ### s.p.a. di costituzione giudiziale della servitù di elettrodotto e dell'analoga domanda formulata in via principale da ### previo pagamento da parte di e-### s.p.a. in favore di ### della somma di € 7.895,63 a titolo di indennità di asservimento, oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo, deve essere dichiarata costituita la servitù di elettrodotto, a favore della società e-### s.p.a., sul terreno censito al ### del Comune di ####, al fg. 22, part. 428, nello stato di fatto in cui si trova attualmente l'elettrodotto medesimo (comprensivo, dunque, delle linee elettriche attualmente esistenti), ferma restando la sussistenza della proprietà superficiaria in capo all'odierno attore (in senso analogo cfr. ### n. 1074/2025). 
Sulla somma determinata a titolo di indennità di asservimento non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, venendo in considerazione un debito di valuta e non essendo stata provata, né tantomeno allegata, la sussistenza di un maggior danno rispetto a quello presunto costituito dagli interessi legali (Cass. civ., Sez. 1 n. 21640/2005). 
Della presente sentenza va ordinata la trascrizione al ### dei ### di #### complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle di c.t.u., liquidate con decreto del 4.12.2024.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: - rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto proposta in via principale da e-### s.p.a.; - rigetta la domanda risarcitoria formulata da ### - accoglie la domanda riconvenzionale subordinata proposta da e-### s.p.a. di costituzione giudiziale della servitù di elettrodotto e l'analoga domanda formulata in via principale da ### e per l'effetto, previo pagamento da porre in capo alla società e-### s.p.a. in favore di ### della somma di € 7.895,63 a titolo di indennità di asservimento, oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino al soddisfo, dichiara costituita la servitù di elettrodotto, a favore della società e-### s.p.a., sul terreno censito al ### del Comune di ####, al fg. 22, part.  428, nello stato di fatto in cui si trova attualmente l'elettrodotto; - compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle di c.t.u., liquidate con decreto del 4.12.2024; - ordina al ### dei ### di ### la trascrizione della presente sentenza.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data ###, tramite l'applicativo ### del magistrato 

Il Giudice
(dott.ssa ###


causa n. 1466/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Olga Quartuccio

M
4

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 208/2026 del 07-01-2026

... Cass. 5651/23) e ancora “in tema di preliminare di vendita immobiliare con consegna anticipata, il danno da illegittima occupazione dell'immobile deriva dal mancato rilascio del bene dopo il recesso esercitato dal promittente alienante a causa dell'inadempimento del promissario acquirente e legittima il primo a richiedere un autonomo risarcimento, cosicché egli ha diritto non solo a incamerare la caparra, ma altresì a ottenere l'indennità di occupazione” (cfr. Cass. 5201/25; 19403/16). Passando al merito della domanda, ritiene, il Tribunale, che la stessa sia fondata, atteso l'inadempimento della società convenuta all'obbligo, assunto con il contratto preliminare, di addivenire alla stipula del contratto definitivo. Come si legge nel contratto preliminare, le parti convenivano che la stipula del contratto definitivo di compravendita sarebbe dovuta intervenire, per le quote dei sigg. ### e ### entro e non oltre la data del 31 ottobre 2020, salva anticipazione della data da concordare da entrambe le parti. Inoltre, stante la presenza di trascrizioni contrarie sull'immobile promesso in vendita, le parti pattuivano che sarebbero state a carico della promissaria acquirente tutte le spese (leggi tutto)...

testo integrale

n. 19703/2021 (+ 19704/2021 e 24522/2021) r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 19703/2021 promossa da: ### (CF ###) e ### (c.f.  ###) rappresentati e difesi dall'avv. ### giusta procura in atti ### e ### (CF ###) rappresentata dal suo procuratore speciale #### rappresentata e difesa dall'avv.  ### giusta procura in atti contro ### S.R.L. (c.f. ###) in persona del legale rappresentante p.t., Sig. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### e ### giusta procura allegata in atti ### parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del 18/9/25.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione (giudizio n. 19703/21) notificato in data 23 luglio 2021, i sigg.  ### e ### hanno convenuto in giudizio la ### s.r.l., esponendo di essere, il primo, nudo proprietario, per la quota di ½, dei seguenti beni immobili, siti in Napoli alla via del ### n. 35 e 33/A: 1) appartamento ad uso abitativo posto al terzo piano, con annesso terrazzo a livello e sottostanti locali al piano ammezzato, con pertinenziali locali sottostanti al terrazzo di cui sopra destinati a spogliatoio e ripostiglio con annessa area esterna su cui sorge una vasca adibita a piscina al piano secondo, di complessivi 9 ### vani catastali, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI, foglio 37, particella 188 sub. 3; 2) appartamento ad uso abitativo posto al piano primo, con pertinente piccolo terrazzo, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI, foglio 37, particella 264, subalterno 7, nonché 3) pieno proprietario del locale autorimessa, ubicato al piano terra della consistenza di circa 135 mq., riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI, foglio 37, particella 264, subalterno 29 e la ### usufruttuaria, per la quota di ½, dei seguenti beni immobili, siti in Napoli alla via del ### n. 35 e 33/A: 1) appartamento ad uso abitativo posto al terzo piano, con annesso terrazzo a livello e sottostanti locali al piano ammezzato, con pertinenziali locali sottostanti al terrazzo di cui sopra destinati a spogliatoio e ripostiglio con annessa area esterna su cui sorge una vasca adibita a piscina al piano secondo, di complessivi 9 ### vani catastali, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI, foglio 37, particella 188 sub. 3 e 2) appartamento ad uso abitativo posto al piano primo, con pertinente piccolo terrazzo, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI, foglio 37, particella 264, subalterno 7.
Hanno esposto, gli attori, di aver stipulato, in data ###, con la società convenuta, un contratto preliminare avente ad oggetto la promessa a vendere dei rispettivi diritti (nuda proprietà della quota di ½ dell'intero, con piena proprietà della quota di 1/2 del locale-autorimessa e diritto di usufrutto della quota di ½ dei predetti immobili, nel complesso la piena proprietà della quota di ½ degli immobili sopra descritti). Il corrispettivo della vendita era fissato nell'importo complessivo di ### 1.726.545,22, di cui ### 975.927,22 per i diritti di nuda proprietà, ### 650.618,00 per la quota di usufrutto sulla consistenza di cui alle p.lle 188 sub. 3 e sulla p.lla 264 sub. 7, ### 100.000,00 per i diritti sul locale garage identificato con il sub. 29 p.lla 264. Il pagamento di detto corrispettivo veniva regolato secondo le seguenti modalità: 1) ### 150.000,00 corrisposti alla stipula mediante la consegna di n. 2 assegni bancari dell'importo di ### 75.000,00 intestati al sig. ### ed alla sig.ra ### 2) il saldo prezzo da corrispondersi contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, all'uopo eventualmente utilizzando il netto ricavo di contratto di mutuo che la parte promissaria acquirente avrebbe dovuto stipulare con un istituto di credito di propria fiducia. Le parti convenivano che la stipula del contratto definitivo di compravendita sarebbe dovuta intervenire entro e non oltre la data del 31 ottobre 2020, salva anticipazione della data da concordare da entrambe le parti. Attesa la presenza di trascrizioni contrarie sull'immobile promesso in vendita, nel preliminare veniva concordato che i promittenti venditori si assumevano l'onere della cancellazione della formalità contraria più recente, entro il termine del 30.04.2020, e laddove tale adempimento non fosse stato eseguito, il termine di stipula del contratto definitivo sarebbe stato differito al 30.04.2021 e l'onere della cancellazione della relativa formalità sarebbe stato assunto dalla parte promissaria acquirente. Non essendo intervenuta la cancellazione delle indicate formalità entro il termine previsto del 30.04.2020, il termine per la stipula del contrato definitivo veniva differito, come concordato, alla data del 30.04.2021. 
Tanto premesso gli attori hanno dedotto l'inadempimento della società promissaria acquirente agli obblighi assunti con il contratto preliminare stipulato, poichè la stessa non si presentava alle diverse convocazioni presso il notaio ### per la stipula del contratto definitivo (fissata per il ### e successivamente per il ###); pertanto, hanno chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare, per colpa della convenuta, nonché la legittimità del recesso comunicato con PEC del 9 giugno 2021 e della ritenzione delle somme percepite a titolo di caparra confirmatoria. 
Con separata domanda (giudizio n. 19704/21) ### ha esposto di avere la piena proprietaria di 1/2 degli immobili siti alla via del ### n. 35 e 33/A (la residua metà era in proprietà e usufrutto, rispettivamente, di ### e ### composti da: - appartamento al piano 3°, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI, foglio 37, particella 188 sub. 3; - appartamento ad uso abitativo posto al piano primo, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI, foglio 37, particella 264, subalterno 7; - ### autorimessa ubicato al piano terra riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI, foglio 37, particella 264, subalterno 29 e di aver stipulato con la società ### in data ###, dinanzi al notaio ### contratto preliminare di vendita dei propri diritti immobiliari, pattuendo il corrispettivo di ### 346.265,26, secondo le seguenti modalità: 1) ### 137.265,26 corrisposti alla stipula mediante la consegna di un assegno circolare dell'importo di ### 109.000,00 emesso in pari data dalla banca ### filiale di Napoli; 2) ### 28.265,65 a mezzo bonifico bancario; il saldo prezzo sarebbe dovuto essere corrisposto contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, anche qui prevedendo, eventualmente, l'utilizzo del netto ricavo di contratto di mutuo che la parte promissaria acquirente avrebbe dovuto stipulare con un istituto di credito di propria fiducia. Il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro e non oltre la data del 31 dicembre 2019. Peraltro, la stipula del contratto definitivo, su richiesta della promissaria acquirente, veniva rinviata prima, alla data del 12.02.2020, poi al 04.03.2020, data in cui le parti sottoscrivevano una scrittura privata in cui, di comune accordo, fissavano, come ulteriore data per la sottoscrizione del contratto definitivo di trasferimento, quella dell' ###; per l'emergenza ### non era possibile addivenire alla stipula del contratto definitivo di trasferimento, che veniva aggiornato al 30.06.2020 e successivamente rinviato al 22.07.2020. ### proprio per superare le difficoltà di stipula del definitivo, dovute all'emergenza ### con procura notarile conferiva al sig. ### tutti i necessari poteri per la stipula del contratto definitivo di trasferimento, rendendo nota, detta procura, alla ### a mezzo di comunicazione mail inviata dallo studio legale ### in data ###, al legale della società. ### convocava la sola sig.ra ### alla stipula del contratto definitivo, per la data del 10.05.2021, ma la detta comunicazione veniva riscontrata dallo studio legale ### con missiva del 10.05.2021 il quale informava che, per motivi di salute, la sig.ra ### non poteva intervenire alla stipula. Il successivo incontro, fissato per la stipula del definitivo, del 19/5/21 non si teneva, su richiesta della ### inviata a mezzo mail dell'### legale della società, con cui si richiedeva un differimento di gg. 10. Pertanto, in data ###, il sig. ### in qualità di procuratore della sig.ra ### contestava alla ### l'inadempimento contrattuale delle obbligazioni assunte, deducendo che il contratto preliminare era da ritenersi risolto per esclusiva responsabilità della società e che la sig.ra ### recedeva dallo stesso comunicando la ritenzione di tutte le somme ricevute a titolo di caparra. 
Tanto esposto la ### ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della società convenuta, il legittimo recesso dell'attrice e la legittima ritenzione delle somme versate dalla società convenuta a titolo di caparra, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione del preliminare di compravendita per ### n. 2419 Racc. n. 2041 registrato a ### il ### al n. 6256 Serie ###, e trascritto presso la ### dei registri immobiliari di Napoli 1 al n. 13414 di ### Gen. e 10222 Reg. Par., ordinando per l'effetto al ### dei registri immobiliari competente la cancellazione dello stesso con esonero di ogni responsabilità; con vittoria di spese anche generali diritti ed onorari di causa. 
In entrambi i giudizi si è costituita la ### s.r.l., contestando integralmente le domande attoree e deducendo, per contro, l'assenza di inadempimento, avendo la società - a suo dire - adempiuto alle obbligazioni principali derivanti dai preliminari, con il versamento di ingenti somme a titolo di caparra ed acconti sul prezzo, nonché con l'attivazione della pratica di finanziamento bancario, necessaria per il pagamento del saldo. La convenuta ha eccepito altresì che i termini per la stipula dei definitivi non avevano natura essenziale, che la mancata stipula alla data del 19 maggio 2021 era andata deserta per accordo delle parti e che in data 4 giugno 2021 la mancata stipula non era a lei imputabile. Peraltro, nel giudizio n. rg. 19704/21 (instaurato dalla ### ha fatto presente che la convocazione per il ### era stata inviata esclusivamente dai sigg. ### e ### non anche dalla sig.  ### e proprio per questo la ### aveva convocato la ### dinanzi al ### per la stipula del definitivo per la data del 9/7/21 (con comunicazione del 23/6/21), appuntamento a cui la ### non era comparsa ingiustificatamente; dunque, ha eccepito l'inadempimento di quest'ultima. Ha concluso, pertanto, in entrambi i giudizi, chiedendo il rigetto della domanda degli attori e, nel giudizio instaurato dalla ### chiedendo, in riconvenzionale, l'esecuzione in forma specifica del preliminare stipulato, con trasferimento dell'immobile in proprio favore, limitatamente alla quota di cui al preliminare sottoscritto dalla #### nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. ha proposto, a sua volta, domanda in reconventio reconventionis volta ad ottenere la rescissione del contratto preliminare ex art. 1448 c.c.. 
In parallelo, la ### ha promosso dinanzi a questo Tribunale il distinto giudizio RG n. 24522/2021, avente ad oggetto il rilascio degli immobili illegittimamente occupati dalla società convenuta e il pagamento dell'indennità per occupazione sine titulo dei medesimi immobili da parte della ### Nel giudizio è intervenuta volontariamente la sig.ra ### chiedendo anch'essa la condanna al rilascio degli immobili e al pagamento dell'indennità di occupazione. La convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento della ### per diversità di titolo e petitum rispetto alla domanda introduttiva della sola usufruttuaria ### Con separate ordinanze è stata disposta la riunione al giudizio n. 19703/2021 (instaurato da ### e ### per accertare la legittimità del recesso e della ritenzione della caparra) sia del giudizio n. 19704/21 (instaurato dalla ### per accertare la legittimità del proprio recesso e della ritenzione della caparra) sia del giudizio n. 24522/2021 (avente ad oggetto la domanda di rilascio degli immobili con condanna all'indennità per occupazione abusiva).
Espletata la prova nel giudizio n. 19704/21 e ammessa consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione dell'indennità di occupazione, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 18/9/25, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. 
Così esposti i fatti di causa, in via preliminare, va evidenziato che la società convenuta, con dichiarazione resa a verbale, all'udienza del 24/10/24 (nel giudizio n. 19704/21), ha rinunciato alla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare stipulato (avendo riscontrato irregolarità urbanistiche sugli immobili oggetto del preliminare, come lamentate in altro giudizio pendente tra le parti). La rinuncia alla domanda riconvenzionale fa, naturalmente, cadere anche la domanda nuova, proposta dall'attrice ### nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., diretta ad ottenere la rescissione del contratto preliminare stipulato, per lesione ultra dimidium, ex art. 1448 c.c.. Ed invero, tale ultima domanda veniva proposta dall'attrice solo in conseguenza della domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. della società convenuta e, pertanto, come indicato nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., in via subordinata all'ammissibilità della domanda di controparte. ### parte, trovando giustificazione, la proposizione tardiva della domanda dell'attrice, soltanto nella domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, è evidente che la rinuncia a quest'ultima rende del tutto inammissibile la domanda nuova proposta dall'attrice. 
Ciò premesso, appare opportuno, a fini di una più ordinata disamina delle diverse questioni poste dalle parti nei giudizi riuniti, esaminare le domande degli attori e le eccezioni della convenuta, separatamente, per i diversi giudizi. 
Giudizio n. r.g. 19703/21 Parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, l'invalidità della procura alle liti rilasciata dagli attori all'avvocato, in quanto priva di autentica del difensore.  ### è infondata. 
Come affermato dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 27774/11 e n. ###/19), con riferimento alla procura speciale rilasciata a margine o in calce al ricorso per cassazione (con principio che deve ritenersi valido anche per gli atti introduttivi dei giudizi di merito), “la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione, costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura "ad litem", perchè tale nullità non è comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato”. Peraltro, va evidenziato che la procura alle liti allegata alla notifica dell'atto di citazione, sia del ### che della ### riporta, in calce, la firma digitale dell'avv. ### per autentica della firma delle parti; pertanto, tale autenticazione delle firme risulta, certamente, in atti. Dunque, se la finalità della certificazione, operata dall'avvocato, dell'autografia della parte rappresentata è quella di formare correttamente il rapporto processuale con la costituzione in giudizio del procuratore nominato, detto scopo risulta raggiunto. 
Sempre in via preliminare, va ritenuta ammissibile l'azione dei tre attori volta ad ottenere la dichiarazione di legittimità del recesso dagli stessi operato e del conseguente diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta, non potendosi, dette domande, ritenere contraddittorie e, comunque, incompatibili con la richiesta di accertamento e dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare e di condanna della convenuta - nel possesso degli immobili oggetto del preliminare, o comunque di parte degli stessi - al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo (domanda, questa, oggetto del giudizio n. rg 24522 unito). 
E' vero che nei contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente, per il risarcimento dei danni da inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, che sono tra loro alternativi e non cumulabili, ossia: recedere e trattenere la caparra ricevuta ed esigere il doppio della caparra - che in sostanza è una liquidazione preventiva e convenzionale dei danni - così determinando l'estinzione del contratto, oppure, dall'altro lato, chiedere l'emissione di una pronuncia costitutiva di risoluzione giudiziale del contratto ex artt. 1453 e 1455 c.c. ed il risarcimento dei conseguenti danni, previa dimostrazione sia in ordine all'"an" che al "quantum".
Nella fattispecie in esame, parte attrice ha ben chiarito, nel corpo degli atti di citazione e nelle conclusioni ivi riportate, di voler recedere dal contratto, stante l'inadempimento della controparte (come dichiarato nelle comunicazioni inviate a quest'ultima, prima del giudizio), chiedendo al giudice di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto - appunto per recesso della parte non inadempiente - con riconoscimento del diritto della stessa alla ritenzione delle somme ricevute dalla convenuta a titolo di caparra confirmatoria. Dunque, alcuna incompatibilità e contraddittorietà delle domande può ravvisarsi. Sul punto va, comunque, precisato che, come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 29482/25) “A fronte della proposizione dell'azione di "risoluzione" del contratto per inadempimento della controparte, con la conseguente pretesa di ritenere la caparra confirmatoria ricevuta ovvero di ottenere il doppio di quella versata, la domanda di ritenzione della caparra o di esazione del suo doppio connota l'azione spiegata a prescindere dal nomen iuris impiegato dalla parte nell'introdurre l'azione "caducatoria" degli effetti del contratto, nel senso della sua implicita accessorietà all'esercizio del diritto potestativo di recesso, quale ulteriore ipotesi di risoluzione ex lege”. 
Né esclude la suddetta qualificazione della domanda attorea, l'ulteriore domanda - proposta nell'altro giudizio n.r.g. 24522/21, riunito, dalla ### - di condanna al risarcimento dei danni equivalente al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo degli immobili; invero, “In tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, in caso di risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, ai sensi dell'art. 1383 c.c., è legittimo il cumulo tra la penale per l'inadempimento e l'indennità di occupazione, svolgendo le due somme funzioni diverse: la prima, predetermina il danno da risoluzione del preliminare, il quale comprende l'interesse negativo, ossia quello a non essere coinvolti in una vicenda contrattuale che poi non ha esito e, dunque, il danno da tempo e occasioni perdute, nonché le spese sostenute; la seconda ripaga da altri pregiudizi, ossia quelli derivanti dalla circostanza che il proprio bene è goduto senza titolo da altri, e ciò a maggior ragione se la restituzione non è avvenuta o non deve avvenire, non essendovi stata domanda” (cfr. Cass. 5651/23) e ancora “in tema di preliminare di vendita immobiliare con consegna anticipata, il danno da illegittima occupazione dell'immobile deriva dal mancato rilascio del bene dopo il recesso esercitato dal promittente alienante a causa dell'inadempimento del promissario acquirente e legittima il primo a richiedere un autonomo risarcimento, cosicché egli ha diritto non solo a incamerare la caparra, ma altresì a ottenere l'indennità di occupazione” (cfr. Cass. 5201/25; 19403/16). 
Passando al merito della domanda, ritiene, il Tribunale, che la stessa sia fondata, atteso l'inadempimento della società convenuta all'obbligo, assunto con il contratto preliminare, di addivenire alla stipula del contratto definitivo. 
Come si legge nel contratto preliminare, le parti convenivano che la stipula del contratto definitivo di compravendita sarebbe dovuta intervenire, per le quote dei sigg. ### e ### entro e non oltre la data del 31 ottobre 2020, salva anticipazione della data da concordare da entrambe le parti. Inoltre, stante la presenza di trascrizioni contrarie sull'immobile promesso in vendita, le parti pattuivano che sarebbero state a carico della promissaria acquirente tutte le spese necessarie per la formale cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli relative alla procedure esecutive estinte e le spese della procedura esecutiva ancora pendente e per la cancellazione della relativa formalità; diversamente, i promittenti venditori si assumevano l'onere della cancellazione della domanda giudiziale di revocatoria e della relativa formalità, da farsi entro il termine del 30.04.2020, prevedendo, poi, che, laddove tale adempimento non fosse stato eseguito, il termine di stipula del contratto definitivo sarebbe stato differito al 30.04.2021 e l'onere della cancellazione della formalità in questione sarebbe stato assunto dalla parte promissaria acquirente, stabilendo, altresì, che le spese eventualmente sostenute dalla promissaria acquirente, a tal fine, ove documentate, sarebbero state decurtate dal saldo prezzo dovuto al ### Orbene. i fatti vanno ricostruiti in tali termini: non essendo intervenuta, ad opera dei promittenti venditori, entro il primo termine previsto per il ###, la cancellazione della formalità relativa alla domanda giudiziale di revocatoria, il termine per la stipula del contratto definitivo veniva differito, come concordato, alla data del 30.04.2021. Scaduto detto termine, i sigg. ### e ### con missiva pec del 10.05.2021, convocavano la convenuta innanzi al ### designato dalla medesima società nel preliminare, per la data del 19.05.2021, con l'avvertimento che in caso di inottemperanza il preliminare intercorso si sarebbe ritenuto risolto. Appare incontestato - in quanto eccepito dalla società ### e confermato nella ricostruzione dei fatti, dagli stessi attori - che la detta convocazione andava deserta (dunque, neanche gli attori si presentavano per la stipula del rogito), anche se su richiesta della ### la quale con mail del proprio ufficio legale richiedeva un differimento di gg. 10. Scaduto detto ulteriore termine, gli attori, ### e ### con pec del 01.06.2021, invitavano la società promissaria acquirente a presentarsi, per la data del 04.06.2021, innanzi al ### designato per la stipula del definitivo; anche a tale appuntamento, la promissaria acquirente non compariva, giustificando la propria assenza con la pec del 3/6/21 (adducendo: - l'impossibilità di presenziare del legale rappresentate della società, del responsabile dell'area legale e del procuratore, - l'omesso invio preventivo della minuta dell'atto definitivo di trasferimento, - l'omesso invio da parte dei promittenti alienanti della documentazione delle intervenute cancellazioni delle formalità contrarie insistenti sull'immobile). Tale corrispondenza veniva seguita, quindi, dalla pec del 9/6/21 degli attori con cui questi contestavano alla ### l'inadempimento contrattuale delle obbligazioni assunte con il preliminare, dichiarando la propria volontà di recedere dal contratto, con conseguente risoluzione del contratto preliminare, per esclusiva responsabilità della convenuta, e comunicando l'intenzione di trattenere tutte le somme versate dalla controparte a titolo di caparra. 
Alla luce della suddetta ricostruzione dei fatti, ritiene il tribunale che il recesso degli attori, sigg. ### e ### sia legittimo, essendo risultata, la società convenuta, inadempiente all'obbligo, assunto nei loro confronti, con il preliminare, di stipulare il contratto definitivo di compravendita degli immobili in questione. 
Ed invero, pur volendo ritenere che la convocazione per la data del 19/5/21 sia andata deserta per accordo delle parti - pur se è pacifico che avveniva su richiesta di ### che aveva evidenziato un proprio impedimento a presentarsi in quella data - appare del tutto ingiustificata la mancata comparizione della convenuta alla successiva convocazione, dinanzi al ### per il giorno 4/6/21 (regolarmente comunicata alla società). Né le motivazioni indicate nella pec del 3/6/21, a firma del difensore della società, appaiono concretizzare un impedimento effettivo alla stipula del contratto definitivo. In particolare, non poteva ritenersi giustificativa dell'assenza, l'impossibilità di presenziare del legale rappresentate della società, del responsabile dell'area legale e del procuratore (peraltro non documentata), avendo, la convenuta, già richiesto il differimento (concesso dagli attori) della convocazione del 19/5/21, per la medesima motivazione e dovendo, la stessa, quantomeno, dare la disponibilità per altra data possibile, atteso il protrarsi dei tempi previsti per la stipula; né poteva giustificare la mancata presentazione alla convocazione, l'omesso invio preventivo della minuta dell'atto definitivo di trasferimento, ben potendo, la società, richiedere al ### - peraltro individuato nel preliminare, proprio dalla società quale proprio notaio di fiducia - l'invio tempestivo della minuta dell'atto definitivo di compravendita. Per quanto riguarda, poi, la contestazione relativa alla mancata trasmissione, da parte degli attori, della documentazione necessaria per ottenere la cancellazione delle pregiudizievoli ancora esistenti sull'immobile, anch'essa appare infondata; ed invero, premesso che, alla data del 4/6/21, risultavano ormai cancellate tutte le pregiudizievoli sussistenti sugli immobili (come da visura in atti) ad eccezione di quella relativa alla domanda giudiziale di revocatoria promossa dagli avv.ti ### con riferimento a tale trascrizione, va detto che, come emerge dalla lettura del preliminare, la società convenuta si era assunta l'obbligo - ove gli attori non vi avessero provveduto entro il ### - di provvedere alla cancellazione di detta domanda giudiziale degli avv.ti ### il cui assenso alla cancellazione veniva acquisito dalla convenuta, sin dalla data dell'11/12/19, come da atto notarile depositato in atti. Pertanto, seppur non avvenuta, la cancellazione della domanda in questione, ben avrebbe potuto provvedervi, la società promissaria acquirente, attesa l'intervenuta rinuncia degli avv.ti ### agli atti del giudizio e l'intervenuto assenso degli stessi alla cancellazione della domanda giudiziale. Né può dirsi fondata l'eccezione della società secondo la quale questa, pur avendo ottenuto l'assenso degli avv.ti ### non poteva provvedere alla cancellazione della trascrizione, non avendo ricevuto dagli attori la documentazione necessaria a tal fine. Manca, infatti, la prova della effettiva richiesta agli attori dei documenti necessari (che non fossero nella sua disponibilità); in sostanza, deve escludersi l'inadempimento degli attori alla trasmissione della documentazione, mancando la prova dell'intervenuta richiesta, da parte della società, dei documenti ritenuti necessari per procedere alla cancellazione della domanda giudiziale in questione. 
Infine, deve escludersi che la concessione del mutuo costituisse una condizione sospensiva del contratto preliminare, di tal che, il mancato riconoscimento del mutuo avrebbe comportato la definitiva mancata efficacia del contratto, con il conseguente venir meno dell'obbligo del promissario acquirente di stipula del definitivo; invero, come può leggersi chiaramente nel contratto stipulato dalle parti, all'art. 3, il mutuo veniva indicato solo come eventuale (“il saldo prezzo sarà corrisposto contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, all'uopo eventualmente utilizzando il netto ricavo di un contratto di mutuo che la parte promissaria acquirente andrà a stipulare con istituto di credito di propria fiducia”) e solo in caso di ottenimento del mutuo, la società avrebbe potuto pagare il saldo con il ricavo del mutuo, dichiarandosi disponibili, in tal caso, i promittenti venditori, a stipulare il contratto definitivo contestualmente al contratto di mutuo e a percepire le somme rinvenienti dal mutuo, quando l'istituto mutuante le avrebbe rese disponibili. 
Dunque, dalla ricostruzione dei fatti sopra enunciati, emerge evidente l'inadempimento della società convenuta al proprio obbligo di stipula del contratto definitivo, poiché, dopo plurimi differimenti della data della stipula del definitivo (concessi dagli attori), non si presentava, in assenza di valide e fondate motivazioni, alla convocazione degli attori dinanzi al ### (peraltro indicato proprio dalla convenuta) per la stipula del rogito. ### parte, è indubbio che il termine fissato per la stipula del definitivo dovesse intendersi quale termine essenziale, come può desumersi dal preliminare (v. art. 3 secondo il quale alla stipula del definitivo si doveva addivenire entro e non oltre il ###, e art. 5 che prevedeva la possibilità di differimento al 30/4/21 solo per il caso, poi verificatosi, in cui i promittenti venditori non avessero ottenuto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale), nonché dalla messa in mora degli attori, contenuta nelle pec del 10/5/21 e del 1/6/21, contenenti l'espresso avvertimento che, in assenza di stipula del definitivo nella data di convocazione, il contratto preliminare si sarebbe risolto. Né alcun altro impedimento alla stipula del definitivo poteva ravvisarsi per le date del 19/5/21 e del 4/6/21, come, peraltro, confermato dalla dichiarazione del 1/7/21 del ### (che ha certificato che l'immobile era “perfettamente commerciabile”). Quanto, invece, alla dedotta irregolarità urbanistica degli immobili oggetto del preliminare, essa è stata eccepita dalla convenuta soltanto nelle prime memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e del tutto genericamente, cioè senza la specifica indicazione delle riscontrate irregolarità e degli abusi che avrebbero impedito sia la concessione del mutuo che la stipula del contratto definitivo (e per tale motivo la richiesta di CTU sul punto è stata ritenuta del tutto esplorativa e come tale non ammessa); né la relazione di parte depositata appare, al riguardo, chiarificatrice. Peraltro, la contestazione delle irregolarità urbanistiche mai veniva invocata dalla convenuta a giustificazione della mancata comparizione presso il ### per la stipula del rogito, come emerge dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, prima del giudizio, né, prima della convocazione, la convenuta faceva specifiche richieste di documentazione urbanistica a cui gli attori non avessero risposto. 
Per quanto sopra detto, la domanda degli attori, ### e ### nel giudizio n.r.g. 19703/21, va accolta e per l'effetto va dichiarata la legittimità del recesso degli attori dal contratto preliminare di compravendita per ### 2420 Racc. n. 2042 registrato a ### il ### al n. 6258 Serie ###, e trascritto presso la ### dei registri immobiliari di Napoli 1 al n. 13416 di ### Gen. e 10224 Reg. Par. in data ###, con diritto a trattenere la caparra confirmatoria versata dalla società convenuta. 
Quanto agli importi versati a tale titolo, essi vanno individuati nella somma di € 150.000,00 (per € 75.000,00 ciascuno). 
Pur se la risoluzione del contratto comporta la restituzione di quanto ricevuto dagli attori, in acconto del prezzo - detratto quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria che, per quanto sopra detto, va trattenuto dagli attori - non risultano provati altri importi versati dalla società e da restituire. Ed invero, non può considerarsi acconto del prezzo da restituire alla convenuta, l'importo di € 250.000,00 pagato (come da atto notarile dell'8/4/19) dalla convenuta ai creditori del ### sigg. Muscillo e ### nonché le somme versate al legale dei creditori ### e le spese notarili per l'atto, così come non vanno considerate tali e perciò non devono essere restituite alla convenuta, le spese sostenute per le cancellazioni delle trascrizioni dei pignoramenti immobiliari, tutte spese, che per espresso accordo, sarebbero state a carico della società convenuta, e, come tali, già prese in considerazione all'atto della stipula del preliminare, nella determinazione del prezzo di acquisto (cfr. art. 5 pag. 7 del contratto preliminare “le parti convengono che saranno a carico della parte promissaria acquirente tutte le spese che si dovessero rendere necessarie per ottenere la formale cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli relative alle procedure esecutive estinte, nonché tutte le spese che dovessero rendersi necessarie per ottenere l'estinzione della procedura esecutiva pendente dinanzi al tribunale di Napoli e successivamente la formale cancellazione delle relative formalità pregiudizievoli”). Neanche possono includersi tra gli acconti del saldo prezzo del contratto in esame, le spese (peraltro non documentate) sostenute dalla ### per ottenere l'assenso dei creditori, avv.ti ### alla cancellazione della domanda giudiziale, di cui alla scrittura privata autenticata intercorsa tra i ### e il sig. ### dell'11/12/19; tali spese, infatti, venivano espressamente poste a carico della promissaria acquirente, nel contratto preliminare stipulato dalla società con l'altra comproprietaria, ### e considerate dalle parti ai fini della determinazione del prezzo di acquisto degli immobili (ed infatti, nel preliminare ### all'art.  6 pag. 6 e 7, è previsto che “sono a carico della promissaria acquirente le spese per ottenere il consenso alla cancellazione della domanda giudiziale di revocatoria, e l'effettiva cancellazione delle relative formalità e ancora che “di tali pattuizioni si è tenuto conto ai fini della determinazione del prezzo”); appare evidente che l'eventuale decurtazione di dette spese dal prezzo di acquisto pattuito per il preliminare ### integrerebbe una ingiusta duplicazione delle decurtazioni dal prezzo pattuito. In ogni caso, le ulteriori eventuali spese finalizzate alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria - che la promissaria acquirente si impegnava a sostenere, non avendovi provveduto, i promittenti venditori, entro il ### - e che avrebbero dovuto essere decurtate dal saldo del prezzo (come previsto nel preliminare stipulato con ### e ### alla pag. 7 “l'importo di tutte le spese che la parte promissaria acquirente sosterrà in virtù delle pattuizioni di cui al presente articolo e che la stessa parte avrà cura di documentare, sarà decurtato dal saldo prezzo dovuto al sig. ### Ugo”), non sono state sostenute (posto che la cancellazione della trascrizione, per quanto risulta agli atti, allo stato non è ancora intervenuta), né comunque risultano documentate. 
Pertanto, gli attori ### e ### atteso il legittimo recesso dal contratto preliminare, dovuto a inadempimento della convenuta, hanno il diritto a trattenere le somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria, pari ad € 150.000,00 (€ 75.000,00 ciascuno). 
Giudizio n. r.g. 19704/21 Nel presente giudizio, parte convenuta ha eccepito l'inesistenza del ius postulandi della ### ai sensi dell'art. 84 c.p.c., deducendo la mancanza in atti della procura alle liti rilasciata dal ### quale procuratore speciale della #### è infondata. Ed invero, la procura al difensore rilasciata dal ### è allegata telematicamente all'atto di citazione, nella cui intestazione non solo viene indicata chiaramente la qualità del ### di procuratore speciale della ### ma viene anche richiamato l'atto contenente la procura notarile (rep. n. 23683 del 05.02.2021 rogata per atto del ### di ### D'###, anch'esso allegato all'atto di citazione. Dunque, dalla lettura combinata della procura alle liti rilasciata dal ### al difensore, dell'atto di citazione e della procura speciale rilasciata dalla ### al ### - allegata all'atto di citazione e da questo richiamata - vi è chiara evidenza della qualità e del potere del ### di conferire, per conto della ### la procura al difensore. 
Quanto, poi, all'eccezione sollevata circa la mancanza dell'autentica della sottoscrizione, da parte del difensore, vale quanto già detto per il giudizio n.r.g.  19703/21; la procura alle liti allegata alla notifica dell'atto di citazione del ### quale procuratore speciale della ### riporta, in calce, la firma digitale dell'avv.  ### per autentica della firma delle parti. Dunque, tale autenticazione delle firme risulta agli atti. 
Nel merito, la domanda di ### non può essere accolta.
La società convenuta ha eccepito che la sig.ra ### e il suo procuratore speciale, ### dopo il concordato rinvio dell'appuntamento presso il ### del 19/5/21, non provvedevano a convocare, per la stipula dell'atto definitivo, la società ### restando, invece, assenti quando la ### veniva convocata, in data ###, dalla promissaria acquirente per la stipula dell'atto notarile; sulla base di tali deduzioni, la convenuta ha eccepito l'inesistenza del proprio inadempimento e l'inadempimento della controparte.  ### è fondata. Ed invero, dalle deduzioni delle parti e dalla disamina della documentazione prodotta emerge che, superati i termini fissati nel preliminare per la stipula del definitivo (31/12/19) e rinviato ulteriormente, il rogito, sia per volontà della ### che per problematiche collegate alla diffusione della pandemia, le parti, con scrittura privata del 4/3/20, pattuivano il versamento, da parte della convenuta, di ulteriori somme a titolo di caparra confirmatoria (€ 40.000,00) e a garanzia del saldo ancora da versare (€ 169.000,00), stabilendo, altresì, che la stipula del contratto definitivo sarebbe intervenuta l' ###, data indicata quale termine essenziale (espressamente affermando, nella scrittura privata che “non saranno concessi ulteriori rinvii e qualora l'atto non fosse stipulato la sig. ### è fin d'ora autorizzata a mettere all'incasso l'assegno sopra indicato a garanzia”). 
Anche tale data, a causa dell'emergenza ### non veniva rispettata e la stipula del contratto definitivo veniva fissata per il giorno 30.06.2020 e successivamente per il giorno 22.07.2020. 
A questo punto, la società ### convocava la ### dinanzi al ### per la data del 10/5/21 ma, stavolta, la promittente alienante comunicava, a mezzo del proprio difensore (v. la pec dell'avv. ### del 10/5/21) la propria indisponibilità, per motivi di salute, stigmatizzando il comportamento della ### la quale non aveva provveduto a convocare la ### mediante comunicazione al ### nominato, sin dal febbraio 2021, suo procuratore speciale. Ritiene, peraltro, il Tribunale, che la convocazione inviata direttamente alla ### (anziché al suo procuratore) sia stata corretta, non avendo provato, parte attrice, la comunicazione alla società - inviata, come dedotto ma non provato, via mail il ### - della nomina del sig. ### quale procuratore speciale della ### Alla convocazione del 10/5/21 seguiva, poi, la convocazione - questa volta proveniente dalla ### - del 19/5/21, appuntamento però a cui (come emerge incontestato dagli atti) entrambe le parti non comparivano, avendo, la società convenuta, richiesto con mail dell'### legale, un differimento di 10 gg., concesso dalla promittente venditrice. A tale ultima data non seguiva un ulteriore convocazione da parte della ### (posto che la successiva convocazione inviata alla società ### per la data del 4/6/21, proveniva esclusivamente da ### in proprio, e ###, ma soltanto la pec del 09.06.2021, con cui il ### in qualità di procuratore della sig.ra ### contestava alla ### l'inadempimento contrattuale delle obbligazioni assunte, affermando che il contratto preliminare era da ritenersi risolto e che la sig.ra ### recedeva dallo stesso comunicando la ritenzione di tutte le somme versate a titolo di caparra. A tale pec seguiva, infine, la pec inviata dai legali di ### il ### di contestazione e la pec della società del 23/6/21 di convocazione per la stipula del rogito notarile, inviata alla ### direttamente e al ### quale procuratore speciale di quest'ultima, per la data del 9/7/21; a tale ultimo appuntamento la ### non compariva come anticipato nella pec del 06.07.2021 del legale della ### con cui si contestava la inefficacia dell'invito per essere stato oramai dichiarato il recesso della ### con la precedente comunicazione del 23.06.2021. 
Alla luce della suddetta ricostruzione dei fatti, come emerge dai documenti, può dirsi insussistente l'inadempimento della società convenuta, posto che ai diversi rinvii - in parte concordati (4/3/20, 30/6/20, 22/7/20) e in parte resi necessari dalla situazione di emergenza sanitaria - seguiva la convocazione effettuata dalla ### per il ###, come detto comunicata alla ### direttamente in maniera corretta (non essendovi prova della comunicazione alla società della procura speciale al ###, a cui la ### non compariva e, poi, la convocazione del 19/5/21 a cui entrambe le parti del preliminare non comparivano, stante la richiesta di differimento, questa volta proveniente da ### e concessa dalla ### (come riconosciuto dalla stessa attrice); pertanto, non provenendo, anche dalla ### la comunicazione di invito alla stipula del 4/6/21 (cui ingiustificatamente la ### non compariva), la dichiarazione, contenuta nella pec del 9/6/21, di recesso dal contratto appare del tutto illegittima, in assenza di inadempimento della società.
Quanto alla natura del termine fissato per la stipula del definitivo, ritiene il Tribunale che, se è vero che il termine per la stipula del definitivo, come indicato nel preliminare e poi nella scrittura privata del 4/3/20, era, certamente, un termine essenziale, è anche vero che la stessa ### ha mostrato, con le successive lettere di convocazione (per ultima la pec del 10/5/21, per la data del 19/5/21) di voler esigere l'esecuzione del contratto, pur dopo la scadenza del termine essenziale (v.  art. 1457 c.c.); ciò porta a ritenere che la parte abbia rinunciato tacitamente al termine essenziale (cfr. Cass. ord. 25703/23; ord. n. 3736/23 e sent. N. 20052/24 secondo cui: “la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale”) e, quindi, ad escludere che possa ritenersi risolto il contratto preliminare, per intervenuta scadenza del termine essenziale pattuito. 
Da quanto sopra detto deriva il rigetto delle domande dell'attrice, ### volte a dichiarare la legittimità del proprio recesso dagli obblighi assunti con il prefato contratto preliminare e della ritenzione delle somme versate dalla società convenuta a titolo di caparra confirmatoria e a dichiarare la conseguente risoluzione del contratto preliminare. Nè può essere dichiarata la risoluzione del contratto preliminare in questione per inadempimento dell'attrice, in mancanza di domande in tal senso. 
Non vanno esaminate, per quanto già detto in precedenza, sia la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti della ### di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, in quanto oggetto di rinuncia da parte della società, sia la reconventio reconventionis della ### di rescissione del contratto per lesione ultra dimidium, in quanto domanda accessoria e dipendente dalla domanda riconvenzionale e proposta solo in via subordinata a quest'ultima. 
Giudizio n.r.g. 24522/21 Va premesso che detto ultimo giudizio veniva instaurato dalla sola ### (usufruttuaria della quota di ½ dei due immobili riportati in catasto fabbricati del
Comune di Napoli alla ### CHI, foglio 37, particella 188 sub. 3 e foglio 37, particella 264, subalterno 7, come meglio indicato in premessa). 
Ciò premesso, va dichiarata l'ammissibilità dell'intervento, in detto giudizio, della comproprietaria, ### intervento finalizzato alla domanda di rilascio degli immobili detenuti della società convenuta (immessa legittimamente nel possesso, all'atto della stipula dei contratti preliminari e divenuta, a dire degli attori, occupante sine titulo a seguito dell'esercizio del diritto di recesso dai contratti); ed invero, non può porsi in dubbio che, riguardando, la domanda della ### il medesimo immobile di cui la ### (usufruttuaria per la quota di ½) chiedeva il rilascio, ha realizzato un intervento legittimo, ai sensi dell'art. 105, 1° comma c.p.c., in quanto effettuato in confronto di una delle parti, per far valere un diritto relativo all'oggetto dedotto nel processo medesimo e tempestivo, ai sensi dell'art. 268 c.p.c. (prima della prima udienza). 
Ciò detto, ritiene, il Tribunale, che l'affermata legittimità dell'intervenuto recesso della ### per l'inadempimento della società promissaria acquirente, ha reso sine titulo l'occupazione degli immobili - limitatamente alla quota di cui la ### è usufruttuaria - da parte della società, immessa nel possesso sin dal 10/5/19, data di stipula del preliminare per l'appartamento al 1° piano, foglio 37, p.lla 264 sub. 7, e il locale autorimessa, foglio 37, p.lla 264, sub. 29 (quest'ultimo nella piena proprietà del ### il quale, però, non ha proposto domanda di rilascio) e dal 30/11/19 per l'appartamento al 3° piano, foglio 37, p.lla 188 sub. 3 (che al momento della stipula del preliminare era concesso in locazione a terzi e solo successivamente veniva liberato). Va, dunque accolta la domanda dell'attrice, ### di accertamento dell'occupazione sine titulo, di rilascio dell'immobile illegittimamente occupato e di condanna al pagamento della relativa indennità di occupazione, sia pure limitatamente alla quota indivisa di ½ degli immobili sopra descritti. 
Rileva, questo Tribunale, che l'accertata illegittimità del recesso della ### (comproprietaria della residua quota indivisa di 1/2 dell'appartamento al 1° piano e dell'appartamento al 3° piano, occupati dalla convenuta) e la conseguente mancata risoluzione del preliminare, non può impedire a questo Giudice di accogliere la domanda della ### e, dunque, ordinare il richiesto rilascio della quota indivisa di quest'ultima - pari a ½ dell'intero - degli immobili abusivamente occupati dalla convenuta (v. in tal senso Cass. 25882/18 che, con riferimento ad un'ipotesi di occupazione di un immobile da parte di un comproprietario del bene, ha affermato: “proprio in virtù del fatto che il bene era stato ritenuto di proprietà comune, occorreva disporre il rilascio in favore della comunione per permettere agli altri comproprietari di disporre delle rispettive quote, facendo uso della cosa comune ai sensi degli artt.  1102 e 1103 c.c., trattandosi non di ordinare al comproprietario la restituzione dell'intero bene, ma di ordinare il rilascio della quota di pertinenza, condizione che legittimava, stante l'inesistenza di un titolo a detenere autonomamente il bene, la successiva assunzione, da parte della comunione, delle determinazioni relative all'amministrazione e al godimento dell'immobile (cfr. anche Cass. 19488/15; 7197/2014; Cass. 19929/2008). 
Occorre chiarire, a questo punto, se e quali, dei due immobili sui quali esiste l'usufrutto della ### siano, allo stato, effettivamente nella detenzione della società convenuta. Orbene, rileva, il Tribunale, che l'appartamento sito al 1° piano del complesso di via ### (p.lla 264 sub. 7), nel cui possesso la società veniva legittimamente immessa all'atto della stipula del preliminare (10/5/19), veniva rilasciato dalla convenuta, in data ###, come risulta dal verbale dell'### prodotto in atti. Quanto, invece, alla restante parte degli immobili oggetto del preliminare in usufrutto alla ### ovvero, l'immobile sito al 3° piano (p.lla 188 sub. 3), nel cui possesso veniva immessa la società solo dopo la cessazione della locazione (ovvero alla data del 30/11/19, come dedotto dalla convenuta e mai contestato dagli attori), esso risulta ancora occupato dalla società; per detto immobile, infatti, parte convenuta non ha provato il subito spoglio - mai dedotto nel presente giudizio, ma solo riferito al CTU durante le operazioni peritali, né tanto meno provato in questa sede. 
Conseguentemente, accertata l'illegittima occupazione della quota di ½ dell' appartamento ad uso abitativo posto al terzo piano, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI, foglio 37, particella 188 sub. 3, ne va ordinato l'immediato rilascio, - limitatamente alla quota indivisa di ½ - in quanto detenuto illegittimamente dalla società convenuta. 
Parte attrice ha anche richiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito a causa del mancato godimento dell'immobile occupato dalla società (come specificamente allegato dalla ### nei propri atti difensivi); la domanda va accolta, avendo l'attrice specificamente allegato il danno lamentato (deducendo che l'immobile sito al 3° piano era condotto in locazione, prima dell'immissione in possesso della convenuta, traendo un reddito dal detto bene, mentre dopo l'occupazione, avendo perso la disponibilità degli immobili, ha perso la possibilità di percepire reddito dallo stesso). Al riguardo vanno ricordati i principi affermati dalla Suprema Corte, secondo la quale “In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione” (cfr. Cass. ###/22; 14947/23). 
Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo, secondo i parametri correttamente individuati dal ### il cui elaborato deve ritenersi fondato su corrette valutazioni e deduzioni logicamente condivisibili.  ### del Giudice ha precisato di aver tenuto conto, ai fini della quantificazione del valore locativo degli immobili, non solo dei dati tratti da indagini di mercato, presso alcune agenzie immobiliari di zona e siti specializzati, ma anche della “particolarità e unicità dei cespiti in esame, che sono da considerare di grande pregio, e panoramicissimi”; correttamente, nella valutazione, il consulente non ha preso in considerazione, invece, le irregolarità urbanistiche denunciate dalla convenuta, sia perché dedotte tardivamente nel presente giudizio e non provate (perciò non oggetto di incarico peritale) sia perché non incidenti sul valore locativo degli immobili occupati.
Orbene, per l'occupazione dell'immobile del 1° piano (p.lla 264 sub. 7) spetterà all'attrice l'indennità di occupazione illegittima sin dalla data della stipula del preliminare, ovvero 10/5/19 (in cui avveniva l'immissione in possesso della convenuta, in quanto concordemente concessa dall'attrice) fino al 29/5/25 (data del rilascio, come da verbale dell'###; ed infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il promittente venditore ha diritto non solo a recedere dal contratto e ad incamerare la caparra, ma anche ad ottenere dal promissario acquirente inadempiente il pagamento dell'indennità di occupazione dalla data di immissione dello stesso nella detenzione del bene sino al momento della restituzione, attesa l'efficacia retroattiva del recesso tra le parti” (Cass. 19403/16); e ancora “In tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, l'occupazione di quest'ultimo, inizialmente legittima in presenza del consenso scritto da parte del promittente venditore, diventa priva di titolo nel momento in cui il promissario acquirente propone domanda giudiziale di recesso dal contratto per l'inadempimento del promittente venditore, sicchè da tale data va riconosciuta l'indennità di occupazione dell'immobile, laddove, nella diversa ipotesi del recesso per inadempimento del promissario acquirente cui il bene sia stato consegnato alla conclusione del contratto preliminare, la data iniziale del computo dell'indennità di occupazione va individuata in quella di consegna dell'immobile” (Cass. 28218/21). 
Diversamente, per l'occupazione dell'appartamento sito al 3° piano (p.lla 188 sub. 3) l'indennità va calcolata dal 30/11/19 (data in cui veniva immessa nel possesso la società, a seguito del rilascio del bene da parte dei precedenti conduttori) fino alla data attuale (risultando persistente l'occupazione fino ad oggi, in mancanza di prova contraria). 
Come quantificato dal ### all'immobile di cui alla p.lla 264 sub. 7, va attribuito il valore di € 2.720,00 al mese, e all'immobile di cui alla p.lla 188 sub. 3, il valore di € 3.298,00 al mese; di conseguenza, tenuto conto della quota di cui l'attrice ha l'usufrutto (1/2), spetterà all'attrice un'indennità di occupazione, per il primo immobile, pari ad € 97.920,00 (€ 1360,00 per n. 72 mesi, dal 10/5/19 al 29/5/25,) e per il secondo immobile, sempre tenuto conto della quota del 50% in capo alla ### l'indennità di € 120.377,00 (€ 1649,00 per n. 73 mesi, dal 30/11/19 al 31/12/25); in conclusione all'attrice spetterà l'indennità per occupazione sine titulo di complessivi € 218.297,00. 
A tale importo va condannata la convenuta, oltre le ulteriori mensilità che matureranno, al costo sopra indicato, fino alla data del rilascio effettivo dell'immobile ancora occupato. 
Le spese seguono la soccombenza; pertanto, le spese degli attori, ### e ### unitamente alle spese di ### vanno poste a carico della società convenuta, mentre la ### - la cui domanda è stata rigettata - va condannata al pagamento delle spese della società convenuta fino alla riunione del relativo fascicolo con il fascicolo n. 19703/21. Esse vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 147/22, applicati gli aumenti ex art. 4 comma 2, in relazione al valore delle cause, tenuto conto della media complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta dai procuratori.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ##### e ### nei confronti di ### S.R.L. (nei giudizi riuniti 19703/21, 19704/21 e 24522/21), disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 1) Accoglie la domanda degli attori, ### e ### e per l'effetto dichiara la legittimità del recesso degli attori dal contratto preliminare di compravendita per ### n. 2420 Racc. n. 2042 registrato a ### il ### al n. 6258 Serie ###, e trascritto presso la ### dei registri immobiliari di Napoli 1 al n. 13416 di ### Gen. e 10224 Reg. Par. in data ###, con diritto a trattenere la caparra confirmatoria versata dalla società convenuta (pari a complessivi € 150.000,00); dichiara, pertanto, l'intervenuta risoluzione del preliminare di compravendita per ### n. 2420 Racc. n. 2042 registrato a ### il ### al n. 6258 Serie ###, e trascritto presso la ### dei registri immobiliari di Napoli 1 al n. 13416 di ### Gen. e 10224 Reg. Par. in data ###; Ordina, per l'effetto, al ### dei registri immobiliari competente la cancellazione dello stesso con esonero di ogni responsabilità; 2) Accoglie la domanda di ### e per l'effetto, accertata l'attuale detenzione sine titulo, da parte della società convenuta, limitatamente alla quota di usufrutto della ### (pari a ½), del seguente immobile: appartamento ad uso abitativo posto al terzo piano, con annesso terrazzo a livello e sottostanti locali al piano ammezzato (come meglio descritto in parte motiva), riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI, foglio 37, particella 188 (graffata p.lla 431 sub. 2), subalterno 3, Z.C. 10, via del ### n. 35, Cat. A/7, Cl. 4, vani 9 e per l'effetto ordina alla società convenuta il rilascio, in favore di ### del suddetto immobile - limitatamente alla quota indivisa di cui la ### è usufruttuaria -; 3) Condanna la convenuta al pagamento, a titolo di indennità di occupazione sine titulo, della somma di € 218.297,00, per le motivazioni indicate in sentenza, oltre interessi dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo, ed oltre ulteriori mensilità che matureranno fino alla data del rilascio dell'immobile ancora occupato; 4) Rigetta le domande di ### 5) Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori, ### e ### che si liquidano in € 1686,00 per spese ed € 29.194,10 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; 6) Condanna l'attrice ### alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta società che si liquidano in € 16.293,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore degli avvocati ### e ### dichiaratisi antistatari; 7) Pone le spese di ### come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della società convenuta. 
Napoli, 07/01/2026 Il Giudice dott.

causa n. 19703/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Gargia Barbara

M
2

Tribunale di Latina, Sentenza n. 1/2026 del 01-01-2026

... dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni ordinare la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote””. Si costituiva ritualmente ### il quale non si opponeva alla domanda di divisione contestandone i presupposti di fatto e diritto come dedotti dall'attore e svolgendo domanda riconvenzionale, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione in suo favore dei seguenti beni: immobile censito in catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 41, p.lla 320 sub .5 e 3; terreni censiti al N.C.T. di detto Comune al foglio 41, p.lla 301, sub 1, 2 ; p.lle 1078, 302, 560, 561, 564, 565, 562, 566 e 563. Si costituiva anche ### il quale contestava in fatto e in diritto le pretese attoree aderendo alla domanda di divisione introduttiva, ma contestando ed impugnando quanto dedotto, eccepito e prodotto, anche in via riconvenzionale, da ### e ### in ordine all'intervenuta usucapione in loro favore dei beni facenti parte della massa ereditaria, in quanto infondato in fatto e diritto. In particolare, contestava che ### avesse esercitato il possesso uti dominus ultra ventennale sui beni descritti nell'atto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LATINA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1068 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con i termini di legge all'udienza del 15.07.2025, TRA ### con il patrocinio dell'Avv. ###, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in ### n. 15, giusta procura in atti, #### con il patrocinio dell'Avv. ### elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in #### n. 2, giusta procura allegata alla nuova costituzione, #### con il patrocinio dall'Avv. ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in #### n. 10, giusta procura allegata alla nuova costituzione, CONVENUTO ### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ### citava i convenuti in epigrafe indicati al fine di sciogliere la comunione ereditaria dei genitori con gli stessi, quali fratelli germani relativamente agli immobili siti nel Comune di ### Chiedeva: “### l'###mo Tribunale adito - nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa che dovrà essere divisa e delle singole quote e così provvedere; - ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli parteciparti della quota ad ognuno spettante, con i conguagli del caso in denaro; - porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio. In subordine laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni ordinare la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote””. 
Si costituiva ritualmente ### il quale non si opponeva alla domanda di divisione contestandone i presupposti di fatto e diritto come dedotti dall'attore e svolgendo domanda riconvenzionale, ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione in suo favore dei seguenti beni: immobile censito in catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 41, p.lla 320 sub .5 e 3; terreni censiti al N.C.T. di detto Comune al foglio 41, p.lla 301, sub 1, 2 ; p.lle 1078, 302, 560, 561, 564, 565, 562, 566 e 563. 
Si costituiva anche ### il quale contestava in fatto e in diritto le pretese attoree aderendo alla domanda di divisione introduttiva, ma contestando ed impugnando quanto dedotto, eccepito e prodotto, anche in via riconvenzionale, da ### e ### in ordine all'intervenuta usucapione in loro favore dei beni facenti parte della massa ereditaria, in quanto infondato in fatto e diritto. 
In particolare, contestava che ### avesse esercitato il possesso uti dominus ultra ventennale sui beni descritti nell'atto introduttivo e, parimenti contestava ed impugnava che ### avesse esercitato un possesso uti dominus ultraventennale sul bene immobile censito in catasto fabbricati del Comune di ### al foglio 41, p.lla 320 sub .5 e 3 e sui terreni censiti al N.C.T. di detto Comune al foglio 41, p.lla 301, sub 1 e 2, p.lle 1078, 302, 560, 561, 564, 565, 562, 566 e 563. 
Evidenziava, inoltre, che nell'asse ereditario dovevano essere ricomprese tutte le somme di cui ai BOT ed alle giacenze del conto corrente n. ### (agenzia ### di ###, riferite dal convenuto ### che non erano ancora state oggetto di divisione tra i fratelli, poiché ripartite solo in parte nonché tutte le giacenze di eventuali conti corrente e/o titoli intestati al de cuius per i quali chiedeva sin d'ora autorizzarsi l'accesso presso gli istituti di credito e finanziari onde acquisire notizie utili in ordine alla loro sussistenza. 
Chiedeva: “1) ordinare, previo esperimento di consulenza tecnica d'ufficio per la formazione della complessiva massa ereditaria che dovrà essere divisa e delle singole quote, la divisione dei cespiti con l'attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, con i conguagli, del caso, in denaro; 2) porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese di lite; in via subordinata: 3) laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità dei beni, ordinare la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote; sulle domande riconvenzionali in via preliminare 4) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande riconvenzionali di usucapione, giusti i motivi di cui in narrativa; in via gradata nel merito 5) nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale ritenga di non accogliere la predetta eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità, rigettare le suindicate domande riconvenzionali spiegate da ### e ### perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in premessa, e comunque non provate; sulla domanda di valorizzazione delle somme e dell'indennità di occupazione; 6) rigettare la domanda svolta da ### in ordine alla valorizzazione delle somme da imputare a favore della quota di sua spettanza a titolo di indennità di occupazione in quanto destituita di fondamento giuridico. Con riserva di controdedurre, eccepire, produrre e depositare ulteriori documenti ed articolare i mezzi di prova ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c.”. 
Istruita la causa, all'udienza, quindi, del 15.07.2025 venivano precisate le conclusioni ed il Giudice concedeva termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche, all'esito delle quali seguiva il deposito di sentenza non definitiva, con rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio. 
Tanto premesso, va in primo luogo dichiarata l'apertura della successione dei ###ri ### nato a #### il ### e deceduto in sezze ### in data ### e ### nata a ####, l'11.08.1934 e deceduta in #### il ### e accertato e dichiarato che sono eredi legittimi degli stessi i signori #### e ### in ragione di 1/3 ciascuno.  ### espletata ha provveduto a descrivere e stimare i beni oggetto di comunione ereditaria tra le parti. 
Deve rilevarsi che alcuni di essi sono indivisibili per effetto della accertata abusività.  ### ha, infatti, ritenuto, gli immobili di cui alla particella 1030 (fabbricato di tre livelli e fabbricato ad uso laboratorio/forno) risultano edificati negli anni '70 in assenza di titolo, per i quali risultano presentate istanze di ### ai sensi della L. 47/85 e che non risultano ancora rilasciate le relative concessioni edilizie in sanatoria. 
Rileva che il progetto allegato alle istanze di condono mostra, relativamente alle abitazioni al piano primo, due distinte unità ma prive di partizioni interne e pertanto l'attuale conformazione interna degli appartamenti, che si dimostra in linea con le planimetrie catastali acquisite, non risulta legittimata da alcun titolo/pratica edilizia e che in adiacenza al fabbricato ad uso forno è presente un piccolo manufatto di circa 15 mq con funzione di locale tecnico, che non risulta oggetto di istanza di condono e/o pratiche edilizie e che, altresì, sul lato posteriore della corte di cui alla particella 1030 sub. 1, sono presenti due ulteriori piccoli manufatti (baracche ad uso magazzino) in lamiera di cui uno con base in cemento che non risultano oggetto di titoli autorizzativi o pratiche edilizie. 
Circa gli immobili di cui alla particella 320 non è stata rinvenuta dal consulente alcuna documentazione negli archivi comunali, ma che dall'analisi dell'atto di donazione del 1976 (acquisito dal sottoscritto in data ### a seguito di richiesta integrativa di verifica dei titoli di provenienza degli immobili) con cui il de cuius ### entra in possesso dell'appezzamento, è emerso che alla data dell'atto era presente soltanto un fabbricato di minor volumetria (“ante 1967” come da mappa catastale di impianto degli anni 40) rispetto agli attuali, e pertanto non risulta possibile attestare la legittimità urbanistica degli immobili ricadenti attualmente sulla particella 320, che risultano catastalmente denunciati in data ###. 
Alla luce di quanto illustrato, oggi il fabbricato di destra di due livelli, composto dalle unità di cui ai sub. 3 (panificio e deposito PT), sub. 4 (abitazione PT) e sub. 5 (abitazione ###°) è totalmente differente (e di difficoltosa sovrapposizione) da quello originario per il quale è possibile accertare una legittimità urbanistica in quanto “ante 1967”, e per il fabbricato di sinistra (ferramenta PT sub. 2 ) non vi è nessun termine di paragone con eventuali preesistenze. 
Detto ciò, non avendo rinvenuto alcuna documentazione urbanistica presso l'### del Comune di ### e non essendo possibile accertare una preesistenza volumetrica totale “ante 1967”, gli attuali fabbricati (nonché le relative singole unità) non risultano urbanisticamente legittimati da alcun titolo a parere del ### Quanto all'immobile identificato con la particella 320, sub. 2 (negozio di ferramenta), è risultato già effettivamente presente alla data dello scatto fotografico datato 03/05/1970, mentre per il fabbricato di destra composto attualmente da due livelli fuori terra, identificato catastalmente al foglio 41, particella 320, sub. 3 (ex panificio e deposito), sub. 4 (abitazione piano terra) e sub. 5 (abitazione piano primo), la sovrapposizione non trova alcuna corrispondenza e quella poca volumetria di destra visibile nel 1970 che ha poco a che vedere con quanto si rileva all'attualità. 
Ha, poi, evidenziato che nell'atto di donazione del 06/06/1976, alla facciata n. 3, “…le parti dichiarano che il fabbricato rurale unito con la particella 320 e riportato in catasto alla partita I è completamente demolito”. 
Quanto indicato dal CTU appare attendibile e immune di vizi, in quanto effettivamente dalle foto allegate non risulta l'ingombro di cui all'attuale fabbricato e le parti non hanno in alcun modo provato che i beni in oggetto preesistessero all'anno 1967.  ###, la prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate (### Stato, Sez. VI, 20 aprile 2020 n. 2524, ### Stato, Sez. VI, 4 marzo 2019 n. 1476, 9 luglio 2018 n. 4168 e 30 marzo 2018 n. 2020). 
Ne deriva che tali beni non possono considerarsi legittimi urbanisticamente e che la domanda di scioglimento della comunione in ordine ad essi è inammissibile.
Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono, infatti, soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967. 
Deve, sul punto, osservarsi come le ### unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza 25021/19 del 7.10.2019, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “### sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”. 
Sul punto va richiamata giurisprudenza con la quale veniva affermato il principio di diritto in ordine al fatto che l'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che prevede la nullità degli atti inter vivos aventi ad oggetto diritti reali dai quali non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare (o di quella rilasciata in sanatoria), limitava espressamente il proprio campo oggettivo di applicazione ai soli “atti tra vivi”, rimanendo, perciò, inestensibile a tutta la categoria degli atti mortis causa, ivi compresi quelli comportanti la divisione di masse ereditarie o ad essa finalizzati (Cassazione, ### II, 1 febbraio 2010, n. 2313 Cass. n. 14764/2005 e Cass. 15133/2001). 
La Suprema Corte, a sezioni unite (SS. UU n. 25021/2019) ha, poi, affermato che gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46, comma 1, (già L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17) e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. 
Ne discende l'inammissibilità della domanda di divisione giudiziale relativamente agli immobili al foglio 41 particella 320 sub. 3, 4 e 5. 
Quanto alle indennità, va osservato che alcuna domanda è stata svolta da parte attrice e neppure dai convenuti. 
All'uopo si legge un riferimento nelle sole conclusioni della parte ### in tali termini: “sulla domanda di valorizzazione delle somme e dell'indennità di occupazione 6) rigettare la domanda svolta da ### in ordine alla valorizzazione delle somme da imputare a favore della quota di sua spettanza a titolo di indennità di occupazione in quanto destituita di fondamento giuridico.”. 
Né le parti hanno proposto domanda nella prima memoria ex art. 183 comma VI cpc n. 1, depositata dalla sola parte ### Non può, pertanto, ritenersi formulata alcuna domanda in tal senso, cosicché l'accertamento peritale reso dal CTU in merito al valore dell'occupazione dei beni, in assenza di domanda, appare non utile ai fini del decidere. 
Quanto alle domande di usucapione, va osservato che alcuna domanda in tale senso è stata formulata da parte attrice, che si è limitata a dedurre la mera sussistenza di una situazione di fatto di occupazione. 
Quanto al convenuto ### la domanda appare, anche solo dal punto di vista dell'allegazione, piuttosto generica e non supportata da elementi e deduzioni tese a indicare un possesso esclusivo per oltre vent'anni, accompagnato dal relativo animus e dalla volontà di escludere gli altri comunisti. Le prove, poi articolate, sono state tutte rigettate dal precedente istruttore alla luce della mancata indicazione in esse della connotazione dell'esercizio uti dominus dell'asserito potere di fatto sugli immobili. 
All'uopo va detto che l'usucapione trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall'altra, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti terzi che posseggono il bene esercitandovi attività corrispondenti al diritto di proprietà (art. 1140 c.c.), in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche. Tale possesso esercitato dal terzo sulla cosa, peraltro, deve essere accompagnato dall'elemento soggettivo, psicologico consistente nella volontà e nell'intenzione di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, uti dominus. 
La proprietà dei beni immobili si acquista a titolo originario per effetto del possesso continuato per vent'anni (art. 1158 c.c.). A tal fine, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'”animus”. 
In tale direzione, si è precisato che in caso di bene in comunione, che è il caso che qui interessa, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinato funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte del compossessore, risultando per converso necessaria, ai fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova per colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (Cass. n. 1367/1999; Cass. n. 8152/2001). Pertanto il comproprietario può usucapire la quota degli altri comproprietari estendendo la propria signoria di fatto sulla res communis, purché dimostri di averne goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in modo tale cioè da evidenziare una inequivoca volontà di possede ###più uti condominus (### Cass. n. 12260/2002). 
Inoltre, il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa del bene comune senza necessità di interversio possessionis, ma attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività; a tal fine si richiede, tuttavia, che tale mutamento del titolo (art. 1102, comma 2 c.c.) si concreti in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa incompatibili con il permanere del compossesso altrui sulla stessa e non soltanto in atti di gestione della cosa comune consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri (Cass. n. 10294/1990). 
Ne deriva che la domanda va rigettata.   Quanto, invece, al convenuto ### alcuna domanda è stata proposta, d'altronde dovendo, comunque, ritenersi la stessa inammissibile in considerazione della costituzione tardiva il giorno prima dell'udienza di prima comparizione e non ex art. 166 e 167 cpc nei venti giorni prima. 
Infine, quanto ai beni mobili, a seguito di acquisizione d'ufficio il CTU ha rilevato l'esistenza di giacenze sul conto corrente presso ### dell'importo n. 4006612089 di € 396.458,44, il cui saldo può essere diviso tra i tre eredi in ragione di 1/3 ciascuno. 
Quanto, poi, alle contestazioni alla ### in ordine a quanto dedotto dalla parte ### in ordine alla errata applicazione dei valori tecnici di riferimento per le valutazioni di zona e della qualificazione dello stato dei beni, va rilevato che trattasi di deduzioni nuove, che dovevano essere oggetto di controdeduzioni alla CTU nei termini concessi, per cui esse sono tardive e inammissibili. 
Quanto, poi, al valore eccessivamente alto relativamente ai beni ricadenti nella p.lla 320 sub. 3, 4 e 5, trattasi di profili irrilevanti ai fini del decidere, vista la ritenuta inammissibilità della domanda di scioglimento della comunione di tali beni. 
Relativamente alla pratica di condono urbanistico relativa all'attuale posizione della pratica depositata c/o l'ufficio sanatoria e agli oneri per la chiusura della concessione di tutti gli immobili oggetto di sanatoria e nello specifico quelli ubicati nel foglio 41 p.lla 1030, pari a circa euro 20.000 ###, va sul punto integrata la ### Il valore, infatti, dei beni deve essere solo decurtato degli oneri necessari al completamento della pratica edilizia. 
Infine, in ordine alla errata quantificazione delle indennità di occupazione, come detto, non risulta avanzata da alcuno degli eredi domanda sul puto, per cui tale deduzione non rileva. 
La causa va rimessa sul ruolo al fine di formulare un progetto di divisione che non tenga conto dei beni la cui domanda di scioglimento della comunione è stata dichiarata inammissibile e delle giacenze del conto corrente, oltre a rivalutare il valore degli immobili oggetto di sanatoria decurtando solo le spese per il completamento della pratica.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### non definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara l'apertura della successione dei ###ri ### nato a #### il ### e deceduto in sezze ### in data ### e ### nata a ####, l'11.08.1934 e deceduta in #### il ### e accerta e dichiara che sono eredi legittimi degli stessi i signori #### e ### in ragione di 1/3 ciascuno, - dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione tra le parti in ordine agli immobili in ### al ### 41 particelle 320 sub. 3, 4, 5, - accerta e dichiara l'esistenza tra le parti in giudizio di una comunione sul conto corrente presso ### dell'importo n. 4006612089 di € 396.458,44 e, per l'effetto, dispone che il cui saldo sia diviso tra i tre eredi in ragione di 1/3 ciascuno, - dichiara inammissibili e infondate tutte le altre domande delle parti, - dichiara ammissibile la domanda di scioglimento della comunione tra le parti con riferimento agli altri beni, disponendo la rimessione della causa sul ruolo ai fini della riformulazione del progetto di divisione.  ### 30.12.2025 Dott.ssa

causa n. 1068/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Concetta Serino

M
8

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 48/2026 del 23-01-2026

... l'infrazione. #### Le parti concordano di procedere alla vendita dei seguenti beni facenti parte della comunione legale: n. 1 trattore marca #### targato ### anno 1998; n. 1 aratro marca ### tipo voltarecchio matricola V.80 ###.3 P.S.S.; n. 1 botte espurgo: tipo a traino con pompa meccanica, botte da ql. 10 in acciaio zincato, - matricola incompleta si leggono solo le ultime tre cifre 449 - priva di targa e libretto. Modalità di vendita: La vendita sarà curata dal #### e dalla ### che si impegnano a: ricercare acquirenti sul mercato al miglior prezzo possibile; informare previamente l'altro/a di ogni proposta di acquisto ricevuta; perfezionare la vendita solo previo accordo di entrambi sul prezzo; ripartire il ricavato netto (al netto di eventuali spese di intermediazione) in parti uguali tra i coniugi. Fino alla vendita del trattore, aratro e botte, per evitare il deperimento per inutilizzo, si consente l'uso solo per la pulizia del terreno di pertinenza dell'immobile essendo il mezzo privo di assicurazione. Termine: La vendita dovrà essere perfezionata entro e non oltre il 30 giugno 2026. Qualora entro tale termine non si sia perfezionata la vendita, le parti si incontreranno per (leggi tutto)...

testo integrale

##### in persona dei magistrati dott. ### D'### rel.  dott.ssa ### dott.ssa ### nel procedimento r.g.n. 3017/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 16.01.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente: SENTENZA letto il ricorso depositato in data ### da ### rappresentato e difeso dall'avv. ### e da ### rappresentata e difesa dall'avv. ### tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in #### in data ### dal quale sono nati i figli ### (l'11.12.1985), ### (il ###) e ### (il ###); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione; rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: ### Assegnazione temporanea alla ###ra ##### in via esclusivamente pattizia e senza alcun riconoscimento di diritti reali in capo alla ###ra ### acconsente a concedere a quest'ultima un diritto personale di godimento a titolo gratuito limitato al solo piano rialzato dell'immobile sito in ####, ### n. 52, nonché all'utilizzo di una stanza situata al piano garage, da utilizzarsi esclusivamente per utilizzo quale deposito, e alle aree esterne antistanti l'abitazione. 
Tale diritto personale di godimento: • avrà durata fino a quando la ###ra ### non acquisisca una diversa sistemazione abitativa; • si estinguerà automaticamente in caso di convivenza more uxorio della ###ra ### con terzi o di suo nuovo matrimonio; • comporta l'obbligo per la ###ra ### di mantenere i locali in buono stato di manutenzione ordinaria e di consentire al #### l'accesso per verifiche e interventi di manutenzione straordinaria, previo preavviso di almeno 48 ore, salvo urgenza; • non è cedibile, né trasmissibile a terzi, né può essere concesso in locazione o comodato.  ### da parte del #####. ### continuerà a occupare, come già avviene da diversi mesi, la zona taverna adibita a living/zona giorno e la mansarda adibita a zona notte, con pieno godimento delle relative pertinenze. Le parti si impegnano reciprocamente a rispettare la privacy e la tranquillità dell'altro, evitando interferenze negli spazi rispettivamente assegnati.  ### Utenze domestiche: ### le utenze intestate al #### (energia elettrica, ### fornitura idrica, legna da ardere per riscaldamento) resteranno a suo carico e saranno da lui pagate direttamente ai fornitori entro le rispettive scadenze. 
Tassa sui rifiuti (###: ### resterà intestata al #### unico proprietario dell'immobile, e sarà da lui corrisposta. Tuttavia, considerata l'occupazione di fatto di porzioni distinte dell'immobile, le parti concordano che: qualora l'ente impositore impone la separazione delle posizioni ### in relazione alle diverse unità abitative di fatto, ciascuna parte provvederà al pagamento della ### relativa alla porzione di immobile da essa occupata; in caso contrario, il #### continuerà a corrispondere l'intero importo ### Manutenzioni: Le spese di manutenzione ordinaria dei locali rispettivamente occupati saranno a carico di ciascun coniuge per la parte di propria competenza. Le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile, ivi comprese quelle relative a interventi strutturali, impianti comuni e copertura, resteranno integralmente a carico del #### in qualità di proprietario.  ### Le parti regolamentano l'uso condiviso della lavatrice secondo le seguenti modalità: lunedì, mercoledì, venerdì utilizzo riservato alla ###ra ### martedì, giovedì e sabato utilizzo riservato al #### prima e terza domenica utilizzo per la ### seconda e quarta domenica al #### Ciascuna parte si impegna a rispettare i turni concordati e a mantenere in efficienza l'elettrodomestico. Le eventuali spese di riparazione saranno sostenute in parti uguali fino a quando i coniugi utilizzeranno la stessa lavatrice. La sig.ra ### effettuerà acquisto di proprio elettrodomestico, appena avuta la disponibilità di danaro, derivante dalla divisione al 50% delle somme che la coppia deteneva su conti correnti contestati, lasciando il pieno utilizzo e disponibilità dell'attuale lavatrice al sig.  ###### targata ### di proprietà esclusiva del #### potrà essere utilizzata temporaneamente anche dalla ###ra ### secondo le seguenti modalità: − Durata: Il diritto di utilizzo da parte della ###ra ### cesserà improrogabilmente il 30 giugno 2026, data entro la quale ella dovrà provvedere all'acquisto di una propria autovettura.  − Modalità di utilizzo: ###ra ### dovrà comunicare al #### con almeno 48 ore di anticipo, la propria intenzione di utilizzare il veicolo, al fine di consentire una reciproca organizzazione. In caso di necessità urgenti, il preavviso potrà essere ridotto.  − Spese e responsabilità: #### il bollo e le spese di manutenzione ordinaria rimangono a carico del #### le spese di carburante relative all'utilizzo da parte della ###ra ### sono a carico di quest'ultima; ciascuna parte è responsabile per i danni eventualmente cagionati al veicolo durante il proprio utilizzo; eventuali sanzioni amministrative per violazioni del ### della ### saranno a carico di chi ha effettivamente commesso l'infrazione.  #### Le parti concordano di procedere alla vendita dei seguenti beni facenti parte della comunione legale: n. 1 trattore marca #### targato ### anno 1998; n. 1 aratro marca ### tipo voltarecchio matricola V.80 ###.3 P.S.S.; n. 1 botte espurgo: tipo a traino con pompa meccanica, botte da ql. 10 in acciaio zincato, - matricola incompleta si leggono solo le ultime tre cifre 449 - priva di targa e libretto. 
Modalità di vendita: La vendita sarà curata dal #### e dalla ### che si impegnano a: ricercare acquirenti sul mercato al miglior prezzo possibile; informare previamente l'altro/a di ogni proposta di acquisto ricevuta; perfezionare la vendita solo previo accordo di entrambi sul prezzo; ripartire il ricavato netto (al netto di eventuali spese di intermediazione) in parti uguali tra i coniugi. Fino alla vendita del trattore, aratro e botte, per evitare il deperimento per inutilizzo, si consente l'uso solo per la pulizia del terreno di pertinenza dell'immobile essendo il mezzo privo di assicurazione. 
Termine: La vendita dovrà essere perfezionata entro e non oltre il 30 giugno 2026. 
Qualora entro tale termine non si sia perfezionata la vendita, le parti si incontreranno per decidere se: prorogare il termine di ulteriori sei mesi; affidare la vendita a terzo intermediario; procedere alla divisione in natura dei beni mediante attribuzione al #### con corresponsione alla ###ra ### del controvalore di mercato determinato da perito nominato di comune accordo.  #### Il camper ### 2300 ### con cellula abitativa - ### P 740 GLC targato ### anno 2018, resterà nella piena titolarità ed esclusivo godimento del #### Le parti, sulla base di una stima di mercato concordemente effettuata, attribuiscono al già menzionato veicolo il valore commerciale di € 40.000,00 (quarantamila/00). 
A titolo di liquidazione della quota di comunione spettante alla ###ra ### (pari al 50% del valore stimato), il #### si impegna a corrisponderle l'importo di € 20.000,00 (ventimila/00) mediante bonifico bancario, da effettuarsi: in un'unica soluzione entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Il pagamento sarà effettuato sul conto corrente che la ###ra ### comunicherà al #### entro 10 giorni dal deposito del presente atto.  ### DISPONIBILITÀ ### Conti correnti e libretti postali cointestati: Le parti concordano di ripartire in parti uguali (50% ciascuno) le somme giacenti alla data di deposito del presente ricorso su: conto corrente postale n. ###### cointestato, con saldo alla data del 12/12/2025 pari a € 6.658,33; libretto postale smart n. n. 64254294 cointestato, con saldo al 05/12/2025 pari a € 1.545,90. 
Modalità di ripartizione: La ripartizione avverrà mediante bonifico bancario dall'uno all'altro coniuge per la quota spettante ovvero prelievo contestuale delle rispettive quote e consegna materiale delle somme. La regolazione dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dal deposito del presente ricorso. 
Chiusura dei rapporti cointestati: Successivamente alla ripartizione, i predetti rapporti cointestati saranno chiusi ed estinti: il conto corrente postale sarà chiuso entro 45 giorni dal deposito del ricorso; il libretto postale sarà chiuso contestualmente alla ripartizione delle somme. Ciascuna parte provvederà autonomamente all'apertura di propri rapporti bancari/postali personali.  ### (### Le parti concordano di procedere alla immediata riscossione di n. 8 ### cointestati di valore complessivo 11 milioni delle vecchie lire, per la somma presunta alla riscossione di euro 49.729,79 circa. 
Modalità di riscossione: La riscossione dei BFP avverrà entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, presso l'ufficio postale competente, con la presenza di entrambe le parti o dei loro delegati muniti di idonea procura.  ### Il ricavato della riscossione, al netto di eventuali ritenute fiscali, sarà ripartito in parti uguali (50% ciascuno) mediante accredito diretto sulle nuove coordinate bancarie/postali personali di ciascun coniuge ovvero bonifico dalla parte che materialmente riscuote all'altra, da effettuarsi entro 5 giorni dalla riscossione.  ### considerazione: della disparità reddituale esistente tra i coniugi; della circostanza che la ###ra ### ha svolto attività lavorativa solo saltuariamente negli anni 1987-1990; dell'età della ###ra ### (nata nel 1965) e delle difficoltà oggettive di reinserimento nel mondo del lavoro; della durata del matrimonio (oltre 40 anni) e del tenore di vita goduto in costanza di convivenza; il #### si impegna a corrispondere alla ###ra ### un assegno mensile di mantenimento di € 600,00 (seicento/00).### decorre dalla data di deposito del presente ricorso in #### sarà corrisposto mensilmente, in via anticipata, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente che la ###ra ### comunicherà al #### entro 10 giorni dal deposito del presente atto. ### sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, in base all'indice ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (###. La rivalutazione sarà applicata d'ufficio, senza necessità di richiesta. 
Cessazione dell'obbligo: ### di corrispondere l'assegno cesserà automaticamente in caso di: nuovo matrimonio della ###ra ### convivenza more uxorio della ###ra ### protratta e stabile, con altra persona; sopravvenuta autonomia economica della ###ra ### valutata in base a redditi derivanti da lavoro subordinato, autonomo o pensione, di importo superiore a € 1.200,00 netti mensili per almeno dodici mesi consecutivi; morte di una delle parti.  #### Definizione dei rapporti patrimoniali: Le parti dichiarano di aver regolato, con le pattuizioni contenute nel presente accordo, tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, fatta eccezione per: i beni e i rapporti oggetto di comunione legale non espressamente menzionati nel presente atto, la cui divisione sarà effettuata in sede di eventuale futuro divorzio ovvero in separata sede ###ripartizione secondo le quote di legge (50% ciascuno); gli eventuali crediti e debiti nei confronti di terzi, che ciascuna parte si impegna a gestire autonomamente per la propria quota di competenza. Rinuncia reciproca: Le parti, in riferimento ai rapporti patrimoniali oggetto del presente accordo, dichiarano espressamente di: rinunciare a ogni ulteriore pretesa o rivendicazione, attuale o futura, nei confronti dell'altra parte; considerare definita ogni reciproca obbligazione derivante dalla convivenza matrimoniale e dalla comunione legale, salvo quanto espressamente previsto nel presente atto. 
Resta inteso che ciascuna parte conserva i propri diritti: sui beni personali ex art. 179 c.c.; sugli eventuali beni acquistati dopo la data di cessazione della convivenza; in ordine alla quota di ### spettante in sede di eventuale divorzio, secondo la disciplina di cui all'art. 12-bis L. 898/1970. 
Dichiarazione di assenza di ulteriori assegni: Le parti dichiarano che, oltre all'assegno di mantenimento sopra indicato in favore della ###ra ### non è dovuto alcun altro assegno, contributo o indennità di qualsiasi natura tra i coniugi.  rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.; P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, così provvede: 1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi ### nato l'1.01.1958 in ####, e #### nata il ### in ####; 2) ordina all'### dello ### del Comune di #### di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello ###) (atto n. 8, parte II, serie A, anno 1984); 3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente ### di ### ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione; 4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. 
Così deciso a S. ### C.V. nella camera di consiglio del 16.01.2026 ### est.  dott. ### D'### n. 3017/2025

causa n. 3017/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Birnardo Anna, Giovanni D'Onofrio

M
2

Tribunale di Ancona, Sentenza n. 168/2026 del 26-01-2026

... odierni convenuti, rappresentando che: -a seguito della vendita esecutiva dell'immobile sito in ### in ### già di proprietà della ### s.r.l., il custode, avv. ### aveva constatato che all'interno del bene staggito erano presente materiali di risulta, di cui si ignorava l'appartenenza; -all'udienza del 15.06.2022, nell'ambito del procedimento N. 148/2019 R.G.E., il giudice dell'esecuzione (breviter: g.e.), dott.ssa ### aveva incaricato la ### s.r.l. dello svolgimento delle attività di sgombero dei materiali di risulta e di bonifica dell'area su cui insisteva l'immobile, ponendo i relativi costi a carico della procedura, salva fatturazione al creditore procedente; -la difesa attorea, con istanza di revoca depositata in data ###, aveva chiesto al g.e. di modificare il precedente provvedimento e di porre una quota dei costi di smaltimento a carico della ### s.r.l.; -fissata l'udienza del 12.10.2022, il g.e., con provvedimento reso in pari data, aveva confermato l'ordinanza del 15.06.2022, ritenuto che non erano sopravvenute circostanze tali da giustificare una diversa disamina del provvedimento già reso e che avverso tale provvedimento non era stata proposta tempestivamente opposizione agli (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA ### Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 425/2023 promossa da: FINO 1 ### S.r.l., con sede ###### 18/B, ### partita ####, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, depositata unitamente all'atto introduttivo, dall'avv. ### elettivamente domiciliata presso il di lui studio in ### n. 13, dichiarando di voler ricevere notificazioni e comunicazioni al suo indirizzo pec: #### contro ### s.r.l., con sede ####### viale ### 3/b, P.IVA ###, in persona del legale rappresentante pro tempore ### C.F.: ###, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv. ti ### C.F. ###, e ### congiuntamente e disgiuntamente tra loro, entrambi con studio in ####, ### n. 5, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, dichiarando di voler ricevere notificazioni e comunicazioni al seguente indirizzo pec: ### FALL. ### S.P.A., corrente in #### - ### n. 3/B, CF: ###, in persona dei ### dott. ### (C.F ###) e avv. ### (C.F.###), rappresentati e difesi dall'avv. ### giusta procura alle liti allegata insieme alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati presso lo studio quest'ultimo e al seguente indirizzo pec: ####: Altri contratti bancari e controversie tra banche #### «Piaccia al Tribunale di ### per tutte le motivazioni su esposte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere: in via preliminare: - revocare e/o modificare il provvedimento del 12/10/2022, con tutti i provvedimenti consequenziali; nel merito: - accertare e dichiarare l'assoluta impossibilità di determinare l'appartenenza dei materiali da smaltire presenti nel compendio pignorato - accertare e dichiarare la presenza anche di fatto all'interno del compendio staggito della ditta ### srl, da epoca anteriore al 2019, e per l'effetto, stante la corresponsabilità di tale convenuta nella produzione/proprietà/mancato sgombero dei materiali di risulta da sgomberare, condannarla al pagamento della quota del 100% dell'importo già autorizzato all'udienza del 15/6/2022, pari ad €165.000,00 più ### per i detti lavori, o nella minor percentuale che l'###mo Tribunale riterrà di giustizia anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di causa anche delle fasi cautelari del giudizi avanti al Giudice dell'### e avanti al Collegio».  ### (### s.r.l.): «Voglia l'###mo Giudice adito, disattesa ogni contraria argomentazione difensiva: - in via pregiudiziale e preliminare: dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi ed il conseguenziale giudizio di merito introdotto ex art. 618 c.p.c., per quanto espresso nel corpo della presente comparsa di costituzione e risposta; - nel merito: nell'ipotesi in cui venga ritenuta ammissibile la domanda di parte attrice, rigettare, con ogni opportuna statuizione, quanto da ella domandato, stante l'infondatezza, sia fattuale che giuridica, delle pretese. - Con condanna dell'attrice si sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.. - Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.».  ### (#### S.P.A.): «Voglia l'###mo Tribunale di ### rigettata ogni contraria istanza, difesa e produzione 1. In preliminare e/o pregiudiziale al merito: ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione ex art 617, comma 2 cpc presentata da ### 1 ### srl, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda attorea per i motivi esposti in narrativa, con ogni conseguente statuizione; 2. In subordine, nel merito: rigettare integralmente la domanda attorea in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, per i motivi espressi nella parte motiva, con ogni conseguente statuizione. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.» Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### 1 ### S.r.l. (breviter: la ### 1), conveniva in giudizio gli odierni convenuti, rappresentando che: -a seguito della vendita esecutiva dell'immobile sito in ### in ### già di proprietà della ### s.r.l., il custode, avv. ### aveva constatato che all'interno del bene staggito erano presente materiali di risulta, di cui si ignorava l'appartenenza; -all'udienza del 15.06.2022, nell'ambito del procedimento N. 148/2019 R.G.E., il giudice dell'esecuzione (breviter: g.e.), dott.ssa ### aveva incaricato la ### s.r.l. dello svolgimento delle attività di sgombero dei materiali di risulta e di bonifica dell'area su cui insisteva l'immobile, ponendo i relativi costi a carico della procedura, salva fatturazione al creditore procedente; -la difesa attorea, con istanza di revoca depositata in data ###, aveva chiesto al g.e. di modificare il precedente provvedimento e di porre una quota dei costi di smaltimento a carico della ### s.r.l.; -fissata l'udienza del 12.10.2022, il g.e., con provvedimento reso in pari data, aveva confermato l'ordinanza del 15.06.2022, ritenuto che non erano sopravvenute circostanze tali da giustificare una diversa disamina del provvedimento già reso e che avverso tale provvedimento non era stata proposta tempestivamente opposizione agli atti esecutivi; -la ### 1 aveva impugnato l'ordinanza del 12.10.2022 con l'opposizione ex art 617 c.p.c., domandando preliminarmente in via cautelare la sospensione dell'ordinanza del 12.10.2022 e insistendo per l'attribuzione di una quota di spese a carico della ### -con provvedimento del 29.11.2022, il g.e. aveva dichiarato inammissibile l'opposizione in quanto tardiva, condannando l'opponente alla rifusione delle spese della fase sommaria a favore delle odierne convenute e assegnando alle parti termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. 
Introdotta la fase di merito, la ### 1 deduceva che il g.e., con il provvedimento opposto, avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., riportandosi apoditticamente al proprio provvedimento del 15 giugno 2022, laddove l'opponente aveva impugnato la successiva ordinanza del 12 ottobre 2022, pronunciata in udienza.  ### 1 contestava, inoltre, la condanna alle spese della fase cautelare, deducendo che la relativa liquidazione si sarebbe dovuta fare solo in caso di soccombenza nella successiva ed eventuale fase di merito. 
Si costituiva tempestivamente la ### s.r.l., la quale, in via pregiudiziale, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto tardiva; infatti, l'opponente avrebbe dovuto opporre il provvedimento di rigetto del 15.06.2022 e non il successivo rigetto dell'istanza di revoca. 
Nel merito, invece, rilevava l'infondatezza delle domande attoree. 
Inoltre, la ### s.r.l. domandava la condanna dell'attrice al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso dello strumento processuale, in quanto la tardività dell'opposizione sarebbe stata rilevata non solo dal g.e. ma anche dal Collegio investito del reclamo avverso il diniego di sospensione della procedura esecutiva. 
Si costituiva anche la curatela del ### della ### S.p.A., la quale svolgeva deduzioni sovrapponibili a quelle della ### s.r.l., rilevando: a) la tardività dell'opposizione e, dunque, l'inammissibilità della stessa; b) l'infondatezza nel merito dei motivi di opposizione; c) la legittimità della liquidazione delle spese della fase cautelare. 
All'udienza del 6 novembre 2023, il G.I. assegnava i termini per il deposito delle memorie assertive di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nelle quali le parti si riportavano ai precedenti scritti difensivi, senza articolare richieste istruttorie. 
Il giudice, attesa la natura documentale della causa, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Precisate le conclusioni, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. resa 19 settembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche. 
In ragione dell'ordine di trattazione delle questioni divisato dagli artt. 276, comma 2, c.p.c. e 279 c.p.c., deve muoversi dallo scrutinio dell'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione sollevata dalle difese dei convenuti, siccome idonea, se accolta, a definire in rito il presente giudizio.  ### è fondata per le ragioni di cui appresso. 
Va preliminarmente rilevato che la giurisprudenza di legittimità applica la regola sancita dall'art. 176, comma 2, c.p.c., secondo cui i provvedimenti pronunciati in udienza si ritengono conosciuti dalle parti presenti, anche al processo esecutivo, in quanto espressione di un principio di ordine generale (v. Cass, 9 settembre 1997, n. 8765; Cass., 15 dicembre 2000, n. 15863). 
Ragion per cui il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi avverso i provvedimenti assunti in udienza dal g.e. decorre dalla data della loro emanazione per le parti presenti (Cass., 15 settembre 2008, n. 23683). 
Declinando i surriferiti principi al caso in esame, il provvedimento di riparto delle spese per lo smaltimento dei materiali risulta pronunciato dal g.e. all'esito dell'udienza del 15 giugno 2022 sicché avrebbe dovuto essere opposto dalla ### 1 entro il 5 luglio 2022, a mente del termine decadenziale di 20 giorni previsto dall'art. 617, comma 2, c.p.c. 
Tuttavia, la parte odierna opponente ha lasciato spirare tale termine per poi articolare, ai sensi dell'art.  487 c.p.c., istanza di revoca della precedente determinazione solo in data ###. 
A tal proposito, è principio generale, ritraibile dalla portata sistematica dell'art. 161 c.p.c., quello secondo cui l'intempestiva opposizione di un atto del processo esecutivo implica la sanatoria dei suoi eventuali vizi formali. 
Non può infatti proporsi opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso gli atti derivati o dipendenti per sollevare le contestazioni che avrebbero dovuto essere mosse in relazione all'atto presupposto ormai consolidatosi (v. Cass., 7 agosto 2013, n. 18763; Cass., 8 novembre 2023 n. ###). 
Se ne deduce che il vizio dell'atto presupposto può essere rilevato impugnando l'atto derivato solo quando sia stata acquisita prova del fatto che l'interessato ha conosciuto l'atto viziato in occasione del compimento dell'atto successivo da esso dipendente. 
Nel caso di specie non ricorre tuttavia tale circostanza dal momento che all'udienza del 12.10.2022 il difensore dell'odierna attrice ha espressamente affermato di «non aver proposto opposizione entro i termini di legge», avverso l'ordinanza del 15.6.2022, sollecitandone la revoca (scil.: «sollecita la rimeditazione dei provvedimenti assunti», cfr. verbale udienza 12.10.2022 N. 128/2019 R. ES., p. 1). 
Quanto detto, da un lato, sottintende la piena conoscenza dell'ordinanza del 15.06.2022, dall'altro, che il provvedimento emesso dal g.e. a conclusione dell'udienza del 12.10.2022 debba qualificarsi come ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del precedente provvedimento del 16.06.2022, ai sensi dell'art. 487 c.p.c. 
Pertanto, l'oggetto del presente giudizio è rappresentato proprio dal suddetto provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca. 
Ciò posto, va data in questa sede continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui quando sia decorso il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi e ciononostante possa ancora essere esercitata la facoltà di revoca, deve escludersi che l'eventuale rigetto dell'istanza di revoca proposta dal soggetto interessato possa essere impugnato ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dal momento che ciò consentirebbe di recuperare l'esercizio di un'azione ormai non più esperibile, in ragione del decorso del termine di decadenza (v. Cass., 20 maggio 2009, n. 11703: «con specifico riferimento alla parte di detto provvedimento riguardante il rigetto dell' istanza di modifica o di revoca del provvedimento in precedenza emesso, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi del richiamato art. 617 c.p.c.; infatti nel caso in esame, scaduti i termini per proporre opposizione agli atti esecutivi, non poteva proporsi dapprima istanza di revoca e, contro la relativa ordinanza di rigetto, successivamente promuovere opposizione ex art. 617 c.p.c. (con detto atto in data ###). Non è possibile “recuperare” la facoltà di proporre detta opposizione, dopo la scadenza del termine, a seguito di un'istanza di modifica o revoca di un precedente provvedimento»). 
Peraltro, merita osservare che alle medesime conclusioni è giunto il Collegio investito del reclamo avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura, il quale ha chiarito che «l'opposizione agli atti esecutivi è stata proposta oltre il termine di 20 giorni, decorrente dal provvedimento che ha assunto la decisione in merito all'imputazione delle spese per le opere di sgombero, quello del 15.06.2022. Ne deriva che le questioni ivi sollevate non possono essere reintrodotte mediante reclamo se non eludendo la perentorietà del termine concesso all'art. 617 c.p.c.». 
Pertanto, l'opposizione va dichiarata inammissibile in quanto tardiva. 
Non può invece trovare accoglimento l'istanza di condanna della ### al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. articolata dalle convenute dal momento che non si ravvisano gli estremi dell'abuso dello strumento processuale: infatti, quando nel corso di una procedura esecutiva si susseguono una pluralità di atti non è sempre agevole individuare quello che deve essere tempestivamente opposto, a più forte ragione quando questi siano in rapporto di presupposizione, come l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca e l'atto revocando (nel senso che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., di natura pubblicistica e autonoma, presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, cfr. Cass. civ., Sez. II, 21 novembre 2017, n. 27623; Corte app. Napoli, sez. IV, 19 luglio 2025, n. 3863). 
In ragione dell'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito di inammissibilità per tardività tutte le altre domande ed eccezioni devono dunque ritenersi assorbite in applicazione del criterio della ragione più liquida (cfr. Cassazione civile, sezioni unite, 29 agosto 2025, n. 24172). 
Passando alla determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese, è noto che il valore delle cause di opposizione agli atti esecutivi si determina tenendo conto degli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto della domanda, sempreché tale valore sia quantificabile, mentre quando tale determinazione non sia possibile bisognerà applicare il criterio sussidiario del valore del compendio pignorato; infine, tutte le volte in cui detto valore non possa essere determinato in modo univoco in base a quanto emerge dagli atti, la controversia dovrà essere ritenuta di valore indeterminabile, secondo il criterio dettato dall'art. 5, comma 5, del D.M. 55 del 2014 (cfr., ex plurimis, Cass., 23 gennaio 2014, n. 1360). 
Nel caso di specie il valore della controversia può determinarsi in base al costo indicato dall'attore per il compimento delle attività di sgombero dei materiali di risulta dall'immobile, ossia € 165.000,00, trattandosi del risparmio di spesa che la ### avrebbe conseguito se fosse stata accolta la domanda attorea. 
In ragione dell'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. risulta corretta la ripartizione delle spese fatta dal g.e. nella fase cautelare, la quale, si osserva incidentalmente, è stata legittimamente praticata, attesa la natura ipotetica ed eventuale della fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi e la natura anticipatoria dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 617, comma 2, e 624 c.p.c. ( ordinanza del 29 novembre 2022 - dott.ssa ###. 
Le spese del presente giudizio seguono dunque la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto della non particolare complessità della causa, applicando lo scaglione da € 52.001 a 260.000 e i valori minimi per ogni fase processuale effettivamente svolta, in complessivi € 7.052, 00 oltre 15% spese generali c.p.a., 4% (### forense) ed i.v.a. come per legge.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: DICHIARA inammissibile l'opposizione. 
CONDANNA la parte opponente ### 1 ### S.r.l. al pagamento, in favore della ### s.r.l. e della Curatela del ### S.P.A., delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, per ciascuno dei convenuti, in € 7.052,00, oltre 15% spese generali c.p.a., 4% (### forense) ed i.v.a. come per legge, da distrarsi, quanto alla #### s.r.l., in favore degli avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari. 
Provvedimento redatto con l'assistenza del Dott. ### M.O.T.  ### 23.1.2026 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 425/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Federica Minervini

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23251 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.154 secondi in data 26 gennaio 2026 (IUG:UO-BDD7BA) - 1222 utenti online