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n. 19703/2021 (+ 19704/2021 e 24522/2021) r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 19703/2021 promossa da: ### (CF ###) e ### (c.f. ###) rappresentati e difesi dall'avv. ### giusta procura in atti ### e ### (CF ###) rappresentata dal suo procuratore speciale #### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti contro ### S.R.L. (c.f. ###) in persona del legale rappresentante p.t., Sig. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### e ### giusta procura allegata in atti ### parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del 18/9/25. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione (giudizio n. 19703/21) notificato in data 23 luglio 2021, i sigg. ### e ### hanno convenuto in giudizio la ### s.r.l., esponendo di essere, il primo, nudo proprietario, per la quota di ½, dei seguenti beni immobili, siti in Napoli alla via del ### n. 35 e 33/A: 1) appartamento ad uso abitativo posto al terzo piano, con annesso terrazzo a livello e sottostanti locali al piano ammezzato, con pertinenziali locali sottostanti al terrazzo di cui sopra destinati a spogliatoio e ripostiglio con annessa area esterna su cui sorge una vasca adibita a piscina al piano secondo, di complessivi 9 ### vani catastali, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI, foglio 37, particella 188 sub. 3; 2) appartamento ad uso abitativo posto al piano primo, con pertinente piccolo terrazzo, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI, foglio 37, particella 264, subalterno 7, nonché 3) pieno proprietario del locale autorimessa, ubicato al piano terra della consistenza di circa 135 mq., riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI, foglio 37, particella 264, subalterno 29 e la ### usufruttuaria, per la quota di ½, dei seguenti beni immobili, siti in Napoli alla via del ### n. 35 e 33/A: 1) appartamento ad uso abitativo posto al terzo piano, con annesso terrazzo a livello e sottostanti locali al piano ammezzato, con pertinenziali locali sottostanti al terrazzo di cui sopra destinati a spogliatoio e ripostiglio con annessa area esterna su cui sorge una vasca adibita a piscina al piano secondo, di complessivi 9 ### vani catastali, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI, foglio 37, particella 188 sub. 3 e 2) appartamento ad uso abitativo posto al piano primo, con pertinente piccolo terrazzo, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI, foglio 37, particella 264, subalterno 7.
Hanno esposto, gli attori, di aver stipulato, in data ###, con la società convenuta, un contratto preliminare avente ad oggetto la promessa a vendere dei rispettivi diritti (nuda proprietà della quota di ½ dell'intero, con piena proprietà della quota di 1/2 del locale-autorimessa e diritto di usufrutto della quota di ½ dei predetti immobili, nel complesso la piena proprietà della quota di ½ degli immobili sopra descritti). Il corrispettivo della vendita era fissato nell'importo complessivo di ### 1.726.545,22, di cui ### 975.927,22 per i diritti di nuda proprietà, ### 650.618,00 per la quota di usufrutto sulla consistenza di cui alle p.lle 188 sub. 3 e sulla p.lla 264 sub. 7, ### 100.000,00 per i diritti sul locale garage identificato con il sub. 29 p.lla 264. Il pagamento di detto corrispettivo veniva regolato secondo le seguenti modalità: 1) ### 150.000,00 corrisposti alla stipula mediante la consegna di n. 2 assegni bancari dell'importo di ### 75.000,00 intestati al sig. ### ed alla sig.ra ### 2) il saldo prezzo da corrispondersi contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, all'uopo eventualmente utilizzando il netto ricavo di contratto di mutuo che la parte promissaria acquirente avrebbe dovuto stipulare con un istituto di credito di propria fiducia. Le parti convenivano che la stipula del contratto definitivo di compravendita sarebbe dovuta intervenire entro e non oltre la data del 31 ottobre 2020, salva anticipazione della data da concordare da entrambe le parti. Attesa la presenza di trascrizioni contrarie sull'immobile promesso in vendita, nel preliminare veniva concordato che i promittenti venditori si assumevano l'onere della cancellazione della formalità contraria più recente, entro il termine del 30.04.2020, e laddove tale adempimento non fosse stato eseguito, il termine di stipula del contratto definitivo sarebbe stato differito al 30.04.2021 e l'onere della cancellazione della relativa formalità sarebbe stato assunto dalla parte promissaria acquirente. Non essendo intervenuta la cancellazione delle indicate formalità entro il termine previsto del 30.04.2020, il termine per la stipula del contrato definitivo veniva differito, come concordato, alla data del 30.04.2021.
Tanto premesso gli attori hanno dedotto l'inadempimento della società promissaria acquirente agli obblighi assunti con il contratto preliminare stipulato, poichè la stessa non si presentava alle diverse convocazioni presso il notaio ### per la stipula del contratto definitivo (fissata per il ### e successivamente per il ###); pertanto, hanno chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare, per colpa della convenuta, nonché la legittimità del recesso comunicato con PEC del 9 giugno 2021 e della ritenzione delle somme percepite a titolo di caparra confirmatoria.
Con separata domanda (giudizio n. 19704/21) ### ha esposto di avere la piena proprietaria di 1/2 degli immobili siti alla via del ### n. 35 e 33/A (la residua metà era in proprietà e usufrutto, rispettivamente, di ### e ### composti da: - appartamento al piano 3°, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI, foglio 37, particella 188 sub. 3; - appartamento ad uso abitativo posto al piano primo, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI, foglio 37, particella 264, subalterno 7; - ### autorimessa ubicato al piano terra riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI, foglio 37, particella 264, subalterno 29 e di aver stipulato con la società ### in data ###, dinanzi al notaio ### contratto preliminare di vendita dei propri diritti immobiliari, pattuendo il corrispettivo di ### 346.265,26, secondo le seguenti modalità: 1) ### 137.265,26 corrisposti alla stipula mediante la consegna di un assegno circolare dell'importo di ### 109.000,00 emesso in pari data dalla banca ### filiale di Napoli; 2) ### 28.265,65 a mezzo bonifico bancario; il saldo prezzo sarebbe dovuto essere corrisposto contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, anche qui prevedendo, eventualmente, l'utilizzo del netto ricavo di contratto di mutuo che la parte promissaria acquirente avrebbe dovuto stipulare con un istituto di credito di propria fiducia. Il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro e non oltre la data del 31 dicembre 2019. Peraltro, la stipula del contratto definitivo, su richiesta della promissaria acquirente, veniva rinviata prima, alla data del 12.02.2020, poi al 04.03.2020, data in cui le parti sottoscrivevano una scrittura privata in cui, di comune accordo, fissavano, come ulteriore data per la sottoscrizione del contratto definitivo di trasferimento, quella dell' ###; per l'emergenza ### non era possibile addivenire alla stipula del contratto definitivo di trasferimento, che veniva aggiornato al 30.06.2020 e successivamente rinviato al 22.07.2020. ### proprio per superare le difficoltà di stipula del definitivo, dovute all'emergenza ### con procura notarile conferiva al sig. ### tutti i necessari poteri per la stipula del contratto definitivo di trasferimento, rendendo nota, detta procura, alla ### a mezzo di comunicazione mail inviata dallo studio legale ### in data ###, al legale della società. ### convocava la sola sig.ra ### alla stipula del contratto definitivo, per la data del 10.05.2021, ma la detta comunicazione veniva riscontrata dallo studio legale ### con missiva del 10.05.2021 il quale informava che, per motivi di salute, la sig.ra ### non poteva intervenire alla stipula. Il successivo incontro, fissato per la stipula del definitivo, del 19/5/21 non si teneva, su richiesta della ### inviata a mezzo mail dell'### legale della società, con cui si richiedeva un differimento di gg. 10. Pertanto, in data ###, il sig. ### in qualità di procuratore della sig.ra ### contestava alla ### l'inadempimento contrattuale delle obbligazioni assunte, deducendo che il contratto preliminare era da ritenersi risolto per esclusiva responsabilità della società e che la sig.ra ### recedeva dallo stesso comunicando la ritenzione di tutte le somme ricevute a titolo di caparra.
Tanto esposto la ### ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della società convenuta, il legittimo recesso dell'attrice e la legittima ritenzione delle somme versate dalla società convenuta a titolo di caparra, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione del preliminare di compravendita per ### n. 2419 Racc. n. 2041 registrato a ### il ### al n. 6256 Serie ###, e trascritto presso la ### dei registri immobiliari di Napoli 1 al n. 13414 di ### Gen. e 10222 Reg. Par., ordinando per l'effetto al ### dei registri immobiliari competente la cancellazione dello stesso con esonero di ogni responsabilità; con vittoria di spese anche generali diritti ed onorari di causa.
In entrambi i giudizi si è costituita la ### s.r.l., contestando integralmente le domande attoree e deducendo, per contro, l'assenza di inadempimento, avendo la società - a suo dire - adempiuto alle obbligazioni principali derivanti dai preliminari, con il versamento di ingenti somme a titolo di caparra ed acconti sul prezzo, nonché con l'attivazione della pratica di finanziamento bancario, necessaria per il pagamento del saldo. La convenuta ha eccepito altresì che i termini per la stipula dei definitivi non avevano natura essenziale, che la mancata stipula alla data del 19 maggio 2021 era andata deserta per accordo delle parti e che in data 4 giugno 2021 la mancata stipula non era a lei imputabile. Peraltro, nel giudizio n. rg. 19704/21 (instaurato dalla ### ha fatto presente che la convocazione per il ### era stata inviata esclusivamente dai sigg. ### e ### non anche dalla sig. ### e proprio per questo la ### aveva convocato la ### dinanzi al ### per la stipula del definitivo per la data del 9/7/21 (con comunicazione del 23/6/21), appuntamento a cui la ### non era comparsa ingiustificatamente; dunque, ha eccepito l'inadempimento di quest'ultima. Ha concluso, pertanto, in entrambi i giudizi, chiedendo il rigetto della domanda degli attori e, nel giudizio instaurato dalla ### chiedendo, in riconvenzionale, l'esecuzione in forma specifica del preliminare stipulato, con trasferimento dell'immobile in proprio favore, limitatamente alla quota di cui al preliminare sottoscritto dalla #### nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. ha proposto, a sua volta, domanda in reconventio reconventionis volta ad ottenere la rescissione del contratto preliminare ex art. 1448 c.c..
In parallelo, la ### ha promosso dinanzi a questo Tribunale il distinto giudizio RG n. 24522/2021, avente ad oggetto il rilascio degli immobili illegittimamente occupati dalla società convenuta e il pagamento dell'indennità per occupazione sine titulo dei medesimi immobili da parte della ### Nel giudizio è intervenuta volontariamente la sig.ra ### chiedendo anch'essa la condanna al rilascio degli immobili e al pagamento dell'indennità di occupazione. La convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento della ### per diversità di titolo e petitum rispetto alla domanda introduttiva della sola usufruttuaria ### Con separate ordinanze è stata disposta la riunione al giudizio n. 19703/2021 (instaurato da ### e ### per accertare la legittimità del recesso e della ritenzione della caparra) sia del giudizio n. 19704/21 (instaurato dalla ### per accertare la legittimità del proprio recesso e della ritenzione della caparra) sia del giudizio n. 24522/2021 (avente ad oggetto la domanda di rilascio degli immobili con condanna all'indennità per occupazione abusiva).
Espletata la prova nel giudizio n. 19704/21 e ammessa consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione dell'indennità di occupazione, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 18/9/25, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Così esposti i fatti di causa, in via preliminare, va evidenziato che la società convenuta, con dichiarazione resa a verbale, all'udienza del 24/10/24 (nel giudizio n. 19704/21), ha rinunciato alla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare stipulato (avendo riscontrato irregolarità urbanistiche sugli immobili oggetto del preliminare, come lamentate in altro giudizio pendente tra le parti). La rinuncia alla domanda riconvenzionale fa, naturalmente, cadere anche la domanda nuova, proposta dall'attrice ### nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., diretta ad ottenere la rescissione del contratto preliminare stipulato, per lesione ultra dimidium, ex art. 1448 c.c.. Ed invero, tale ultima domanda veniva proposta dall'attrice solo in conseguenza della domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c. della società convenuta e, pertanto, come indicato nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., in via subordinata all'ammissibilità della domanda di controparte. ### parte, trovando giustificazione, la proposizione tardiva della domanda dell'attrice, soltanto nella domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, è evidente che la rinuncia a quest'ultima rende del tutto inammissibile la domanda nuova proposta dall'attrice.
Ciò premesso, appare opportuno, a fini di una più ordinata disamina delle diverse questioni poste dalle parti nei giudizi riuniti, esaminare le domande degli attori e le eccezioni della convenuta, separatamente, per i diversi giudizi.
Giudizio n. r.g. 19703/21 Parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, l'invalidità della procura alle liti rilasciata dagli attori all'avvocato, in quanto priva di autentica del difensore. ### è infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 27774/11 e n. ###/19), con riferimento alla procura speciale rilasciata a margine o in calce al ricorso per cassazione (con principio che deve ritenersi valido anche per gli atti introduttivi dei giudizi di merito), “la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione, costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura "ad litem", perchè tale nullità non è comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato”. Peraltro, va evidenziato che la procura alle liti allegata alla notifica dell'atto di citazione, sia del ### che della ### riporta, in calce, la firma digitale dell'avv. ### per autentica della firma delle parti; pertanto, tale autenticazione delle firme risulta, certamente, in atti. Dunque, se la finalità della certificazione, operata dall'avvocato, dell'autografia della parte rappresentata è quella di formare correttamente il rapporto processuale con la costituzione in giudizio del procuratore nominato, detto scopo risulta raggiunto.
Sempre in via preliminare, va ritenuta ammissibile l'azione dei tre attori volta ad ottenere la dichiarazione di legittimità del recesso dagli stessi operato e del conseguente diritto alla ritenzione della caparra confirmatoria ricevuta, non potendosi, dette domande, ritenere contraddittorie e, comunque, incompatibili con la richiesta di accertamento e dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare e di condanna della convenuta - nel possesso degli immobili oggetto del preliminare, o comunque di parte degli stessi - al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo (domanda, questa, oggetto del giudizio n. rg 24522 unito).
E' vero che nei contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente, per il risarcimento dei danni da inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, che sono tra loro alternativi e non cumulabili, ossia: recedere e trattenere la caparra ricevuta ed esigere il doppio della caparra - che in sostanza è una liquidazione preventiva e convenzionale dei danni - così determinando l'estinzione del contratto, oppure, dall'altro lato, chiedere l'emissione di una pronuncia costitutiva di risoluzione giudiziale del contratto ex artt. 1453 e 1455 c.c. ed il risarcimento dei conseguenti danni, previa dimostrazione sia in ordine all'"an" che al "quantum".
Nella fattispecie in esame, parte attrice ha ben chiarito, nel corpo degli atti di citazione e nelle conclusioni ivi riportate, di voler recedere dal contratto, stante l'inadempimento della controparte (come dichiarato nelle comunicazioni inviate a quest'ultima, prima del giudizio), chiedendo al giudice di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto - appunto per recesso della parte non inadempiente - con riconoscimento del diritto della stessa alla ritenzione delle somme ricevute dalla convenuta a titolo di caparra confirmatoria. Dunque, alcuna incompatibilità e contraddittorietà delle domande può ravvisarsi. Sul punto va, comunque, precisato che, come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 29482/25) “A fronte della proposizione dell'azione di "risoluzione" del contratto per inadempimento della controparte, con la conseguente pretesa di ritenere la caparra confirmatoria ricevuta ovvero di ottenere il doppio di quella versata, la domanda di ritenzione della caparra o di esazione del suo doppio connota l'azione spiegata a prescindere dal nomen iuris impiegato dalla parte nell'introdurre l'azione "caducatoria" degli effetti del contratto, nel senso della sua implicita accessorietà all'esercizio del diritto potestativo di recesso, quale ulteriore ipotesi di risoluzione ex lege”.
Né esclude la suddetta qualificazione della domanda attorea, l'ulteriore domanda - proposta nell'altro giudizio n.r.g. 24522/21, riunito, dalla ### - di condanna al risarcimento dei danni equivalente al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo degli immobili; invero, “In tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, in caso di risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, ai sensi dell'art. 1383 c.c., è legittimo il cumulo tra la penale per l'inadempimento e l'indennità di occupazione, svolgendo le due somme funzioni diverse: la prima, predetermina il danno da risoluzione del preliminare, il quale comprende l'interesse negativo, ossia quello a non essere coinvolti in una vicenda contrattuale che poi non ha esito e, dunque, il danno da tempo e occasioni perdute, nonché le spese sostenute; la seconda ripaga da altri pregiudizi, ossia quelli derivanti dalla circostanza che il proprio bene è goduto senza titolo da altri, e ciò a maggior ragione se la restituzione non è avvenuta o non deve avvenire, non essendovi stata domanda” (cfr. Cass. 5651/23) e ancora “in tema di preliminare di vendita immobiliare con consegna anticipata, il danno da illegittima occupazione dell'immobile deriva dal mancato rilascio del bene dopo il recesso esercitato dal promittente alienante a causa dell'inadempimento del promissario acquirente e legittima il primo a richiedere un autonomo risarcimento, cosicché egli ha diritto non solo a incamerare la caparra, ma altresì a ottenere l'indennità di occupazione” (cfr. Cass. 5201/25; 19403/16).
Passando al merito della domanda, ritiene, il Tribunale, che la stessa sia fondata, atteso l'inadempimento della società convenuta all'obbligo, assunto con il contratto preliminare, di addivenire alla stipula del contratto definitivo.
Come si legge nel contratto preliminare, le parti convenivano che la stipula del contratto definitivo di compravendita sarebbe dovuta intervenire, per le quote dei sigg. ### e ### entro e non oltre la data del 31 ottobre 2020, salva anticipazione della data da concordare da entrambe le parti. Inoltre, stante la presenza di trascrizioni contrarie sull'immobile promesso in vendita, le parti pattuivano che sarebbero state a carico della promissaria acquirente tutte le spese necessarie per la formale cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli relative alla procedure esecutive estinte e le spese della procedura esecutiva ancora pendente e per la cancellazione della relativa formalità; diversamente, i promittenti venditori si assumevano l'onere della cancellazione della domanda giudiziale di revocatoria e della relativa formalità, da farsi entro il termine del 30.04.2020, prevedendo, poi, che, laddove tale adempimento non fosse stato eseguito, il termine di stipula del contratto definitivo sarebbe stato differito al 30.04.2021 e l'onere della cancellazione della formalità in questione sarebbe stato assunto dalla parte promissaria acquirente, stabilendo, altresì, che le spese eventualmente sostenute dalla promissaria acquirente, a tal fine, ove documentate, sarebbero state decurtate dal saldo prezzo dovuto al ### Orbene. i fatti vanno ricostruiti in tali termini: non essendo intervenuta, ad opera dei promittenti venditori, entro il primo termine previsto per il ###, la cancellazione della formalità relativa alla domanda giudiziale di revocatoria, il termine per la stipula del contratto definitivo veniva differito, come concordato, alla data del 30.04.2021. Scaduto detto termine, i sigg. ### e ### con missiva pec del 10.05.2021, convocavano la convenuta innanzi al ### designato dalla medesima società nel preliminare, per la data del 19.05.2021, con l'avvertimento che in caso di inottemperanza il preliminare intercorso si sarebbe ritenuto risolto. Appare incontestato - in quanto eccepito dalla società ### e confermato nella ricostruzione dei fatti, dagli stessi attori - che la detta convocazione andava deserta (dunque, neanche gli attori si presentavano per la stipula del rogito), anche se su richiesta della ### la quale con mail del proprio ufficio legale richiedeva un differimento di gg. 10. Scaduto detto ulteriore termine, gli attori, ### e ### con pec del 01.06.2021, invitavano la società promissaria acquirente a presentarsi, per la data del 04.06.2021, innanzi al ### designato per la stipula del definitivo; anche a tale appuntamento, la promissaria acquirente non compariva, giustificando la propria assenza con la pec del 3/6/21 (adducendo: - l'impossibilità di presenziare del legale rappresentate della società, del responsabile dell'area legale e del procuratore, - l'omesso invio preventivo della minuta dell'atto definitivo di trasferimento, - l'omesso invio da parte dei promittenti alienanti della documentazione delle intervenute cancellazioni delle formalità contrarie insistenti sull'immobile). Tale corrispondenza veniva seguita, quindi, dalla pec del 9/6/21 degli attori con cui questi contestavano alla ### l'inadempimento contrattuale delle obbligazioni assunte con il preliminare, dichiarando la propria volontà di recedere dal contratto, con conseguente risoluzione del contratto preliminare, per esclusiva responsabilità della convenuta, e comunicando l'intenzione di trattenere tutte le somme versate dalla controparte a titolo di caparra.
Alla luce della suddetta ricostruzione dei fatti, ritiene il tribunale che il recesso degli attori, sigg. ### e ### sia legittimo, essendo risultata, la società convenuta, inadempiente all'obbligo, assunto nei loro confronti, con il preliminare, di stipulare il contratto definitivo di compravendita degli immobili in questione.
Ed invero, pur volendo ritenere che la convocazione per la data del 19/5/21 sia andata deserta per accordo delle parti - pur se è pacifico che avveniva su richiesta di ### che aveva evidenziato un proprio impedimento a presentarsi in quella data - appare del tutto ingiustificata la mancata comparizione della convenuta alla successiva convocazione, dinanzi al ### per il giorno 4/6/21 (regolarmente comunicata alla società). Né le motivazioni indicate nella pec del 3/6/21, a firma del difensore della società, appaiono concretizzare un impedimento effettivo alla stipula del contratto definitivo. In particolare, non poteva ritenersi giustificativa dell'assenza, l'impossibilità di presenziare del legale rappresentate della società, del responsabile dell'area legale e del procuratore (peraltro non documentata), avendo, la convenuta, già richiesto il differimento (concesso dagli attori) della convocazione del 19/5/21, per la medesima motivazione e dovendo, la stessa, quantomeno, dare la disponibilità per altra data possibile, atteso il protrarsi dei tempi previsti per la stipula; né poteva giustificare la mancata presentazione alla convocazione, l'omesso invio preventivo della minuta dell'atto definitivo di trasferimento, ben potendo, la società, richiedere al ### - peraltro individuato nel preliminare, proprio dalla società quale proprio notaio di fiducia - l'invio tempestivo della minuta dell'atto definitivo di compravendita. Per quanto riguarda, poi, la contestazione relativa alla mancata trasmissione, da parte degli attori, della documentazione necessaria per ottenere la cancellazione delle pregiudizievoli ancora esistenti sull'immobile, anch'essa appare infondata; ed invero, premesso che, alla data del 4/6/21, risultavano ormai cancellate tutte le pregiudizievoli sussistenti sugli immobili (come da visura in atti) ad eccezione di quella relativa alla domanda giudiziale di revocatoria promossa dagli avv.ti ### con riferimento a tale trascrizione, va detto che, come emerge dalla lettura del preliminare, la società convenuta si era assunta l'obbligo - ove gli attori non vi avessero provveduto entro il ### - di provvedere alla cancellazione di detta domanda giudiziale degli avv.ti ### il cui assenso alla cancellazione veniva acquisito dalla convenuta, sin dalla data dell'11/12/19, come da atto notarile depositato in atti. Pertanto, seppur non avvenuta, la cancellazione della domanda in questione, ben avrebbe potuto provvedervi, la società promissaria acquirente, attesa l'intervenuta rinuncia degli avv.ti ### agli atti del giudizio e l'intervenuto assenso degli stessi alla cancellazione della domanda giudiziale. Né può dirsi fondata l'eccezione della società secondo la quale questa, pur avendo ottenuto l'assenso degli avv.ti ### non poteva provvedere alla cancellazione della trascrizione, non avendo ricevuto dagli attori la documentazione necessaria a tal fine. Manca, infatti, la prova della effettiva richiesta agli attori dei documenti necessari (che non fossero nella sua disponibilità); in sostanza, deve escludersi l'inadempimento degli attori alla trasmissione della documentazione, mancando la prova dell'intervenuta richiesta, da parte della società, dei documenti ritenuti necessari per procedere alla cancellazione della domanda giudiziale in questione.
Infine, deve escludersi che la concessione del mutuo costituisse una condizione sospensiva del contratto preliminare, di tal che, il mancato riconoscimento del mutuo avrebbe comportato la definitiva mancata efficacia del contratto, con il conseguente venir meno dell'obbligo del promissario acquirente di stipula del definitivo; invero, come può leggersi chiaramente nel contratto stipulato dalle parti, all'art. 3, il mutuo veniva indicato solo come eventuale (“il saldo prezzo sarà corrisposto contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, all'uopo eventualmente utilizzando il netto ricavo di un contratto di mutuo che la parte promissaria acquirente andrà a stipulare con istituto di credito di propria fiducia”) e solo in caso di ottenimento del mutuo, la società avrebbe potuto pagare il saldo con il ricavo del mutuo, dichiarandosi disponibili, in tal caso, i promittenti venditori, a stipulare il contratto definitivo contestualmente al contratto di mutuo e a percepire le somme rinvenienti dal mutuo, quando l'istituto mutuante le avrebbe rese disponibili.
Dunque, dalla ricostruzione dei fatti sopra enunciati, emerge evidente l'inadempimento della società convenuta al proprio obbligo di stipula del contratto definitivo, poiché, dopo plurimi differimenti della data della stipula del definitivo (concessi dagli attori), non si presentava, in assenza di valide e fondate motivazioni, alla convocazione degli attori dinanzi al ### (peraltro indicato proprio dalla convenuta) per la stipula del rogito. ### parte, è indubbio che il termine fissato per la stipula del definitivo dovesse intendersi quale termine essenziale, come può desumersi dal preliminare (v. art. 3 secondo il quale alla stipula del definitivo si doveva addivenire entro e non oltre il ###, e art. 5 che prevedeva la possibilità di differimento al 30/4/21 solo per il caso, poi verificatosi, in cui i promittenti venditori non avessero ottenuto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale), nonché dalla messa in mora degli attori, contenuta nelle pec del 10/5/21 e del 1/6/21, contenenti l'espresso avvertimento che, in assenza di stipula del definitivo nella data di convocazione, il contratto preliminare si sarebbe risolto. Né alcun altro impedimento alla stipula del definitivo poteva ravvisarsi per le date del 19/5/21 e del 4/6/21, come, peraltro, confermato dalla dichiarazione del 1/7/21 del ### (che ha certificato che l'immobile era “perfettamente commerciabile”). Quanto, invece, alla dedotta irregolarità urbanistica degli immobili oggetto del preliminare, essa è stata eccepita dalla convenuta soltanto nelle prime memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e del tutto genericamente, cioè senza la specifica indicazione delle riscontrate irregolarità e degli abusi che avrebbero impedito sia la concessione del mutuo che la stipula del contratto definitivo (e per tale motivo la richiesta di CTU sul punto è stata ritenuta del tutto esplorativa e come tale non ammessa); né la relazione di parte depositata appare, al riguardo, chiarificatrice. Peraltro, la contestazione delle irregolarità urbanistiche mai veniva invocata dalla convenuta a giustificazione della mancata comparizione presso il ### per la stipula del rogito, come emerge dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, prima del giudizio, né, prima della convocazione, la convenuta faceva specifiche richieste di documentazione urbanistica a cui gli attori non avessero risposto.
Per quanto sopra detto, la domanda degli attori, ### e ### nel giudizio n.r.g. 19703/21, va accolta e per l'effetto va dichiarata la legittimità del recesso degli attori dal contratto preliminare di compravendita per ### 2420 Racc. n. 2042 registrato a ### il ### al n. 6258 Serie ###, e trascritto presso la ### dei registri immobiliari di Napoli 1 al n. 13416 di ### Gen. e 10224 Reg. Par. in data ###, con diritto a trattenere la caparra confirmatoria versata dalla società convenuta.
Quanto agli importi versati a tale titolo, essi vanno individuati nella somma di € 150.000,00 (per € 75.000,00 ciascuno).
Pur se la risoluzione del contratto comporta la restituzione di quanto ricevuto dagli attori, in acconto del prezzo - detratto quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria che, per quanto sopra detto, va trattenuto dagli attori - non risultano provati altri importi versati dalla società e da restituire. Ed invero, non può considerarsi acconto del prezzo da restituire alla convenuta, l'importo di € 250.000,00 pagato (come da atto notarile dell'8/4/19) dalla convenuta ai creditori del ### sigg. Muscillo e ### nonché le somme versate al legale dei creditori ### e le spese notarili per l'atto, così come non vanno considerate tali e perciò non devono essere restituite alla convenuta, le spese sostenute per le cancellazioni delle trascrizioni dei pignoramenti immobiliari, tutte spese, che per espresso accordo, sarebbero state a carico della società convenuta, e, come tali, già prese in considerazione all'atto della stipula del preliminare, nella determinazione del prezzo di acquisto (cfr. art. 5 pag. 7 del contratto preliminare “le parti convengono che saranno a carico della parte promissaria acquirente tutte le spese che si dovessero rendere necessarie per ottenere la formale cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli relative alle procedure esecutive estinte, nonché tutte le spese che dovessero rendersi necessarie per ottenere l'estinzione della procedura esecutiva pendente dinanzi al tribunale di Napoli e successivamente la formale cancellazione delle relative formalità pregiudizievoli”). Neanche possono includersi tra gli acconti del saldo prezzo del contratto in esame, le spese (peraltro non documentate) sostenute dalla ### per ottenere l'assenso dei creditori, avv.ti ### alla cancellazione della domanda giudiziale, di cui alla scrittura privata autenticata intercorsa tra i ### e il sig. ### dell'11/12/19; tali spese, infatti, venivano espressamente poste a carico della promissaria acquirente, nel contratto preliminare stipulato dalla società con l'altra comproprietaria, ### e considerate dalle parti ai fini della determinazione del prezzo di acquisto degli immobili (ed infatti, nel preliminare ### all'art. 6 pag. 6 e 7, è previsto che “sono a carico della promissaria acquirente le spese per ottenere il consenso alla cancellazione della domanda giudiziale di revocatoria, e l'effettiva cancellazione delle relative formalità e ancora che “di tali pattuizioni si è tenuto conto ai fini della determinazione del prezzo”); appare evidente che l'eventuale decurtazione di dette spese dal prezzo di acquisto pattuito per il preliminare ### integrerebbe una ingiusta duplicazione delle decurtazioni dal prezzo pattuito. In ogni caso, le ulteriori eventuali spese finalizzate alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria - che la promissaria acquirente si impegnava a sostenere, non avendovi provveduto, i promittenti venditori, entro il ### - e che avrebbero dovuto essere decurtate dal saldo del prezzo (come previsto nel preliminare stipulato con ### e ### alla pag. 7 “l'importo di tutte le spese che la parte promissaria acquirente sosterrà in virtù delle pattuizioni di cui al presente articolo e che la stessa parte avrà cura di documentare, sarà decurtato dal saldo prezzo dovuto al sig. ### Ugo”), non sono state sostenute (posto che la cancellazione della trascrizione, per quanto risulta agli atti, allo stato non è ancora intervenuta), né comunque risultano documentate.
Pertanto, gli attori ### e ### atteso il legittimo recesso dal contratto preliminare, dovuto a inadempimento della convenuta, hanno il diritto a trattenere le somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria, pari ad € 150.000,00 (€ 75.000,00 ciascuno).
Giudizio n. r.g. 19704/21 Nel presente giudizio, parte convenuta ha eccepito l'inesistenza del ius postulandi della ### ai sensi dell'art. 84 c.p.c., deducendo la mancanza in atti della procura alle liti rilasciata dal ### quale procuratore speciale della #### è infondata. Ed invero, la procura al difensore rilasciata dal ### è allegata telematicamente all'atto di citazione, nella cui intestazione non solo viene indicata chiaramente la qualità del ### di procuratore speciale della ### ma viene anche richiamato l'atto contenente la procura notarile (rep. n. 23683 del 05.02.2021 rogata per atto del ### di ### D'###, anch'esso allegato all'atto di citazione. Dunque, dalla lettura combinata della procura alle liti rilasciata dal ### al difensore, dell'atto di citazione e della procura speciale rilasciata dalla ### al ### - allegata all'atto di citazione e da questo richiamata - vi è chiara evidenza della qualità e del potere del ### di conferire, per conto della ### la procura al difensore.
Quanto, poi, all'eccezione sollevata circa la mancanza dell'autentica della sottoscrizione, da parte del difensore, vale quanto già detto per il giudizio n.r.g. 19703/21; la procura alle liti allegata alla notifica dell'atto di citazione del ### quale procuratore speciale della ### riporta, in calce, la firma digitale dell'avv. ### per autentica della firma delle parti. Dunque, tale autenticazione delle firme risulta agli atti.
Nel merito, la domanda di ### non può essere accolta.
La società convenuta ha eccepito che la sig.ra ### e il suo procuratore speciale, ### dopo il concordato rinvio dell'appuntamento presso il ### del 19/5/21, non provvedevano a convocare, per la stipula dell'atto definitivo, la società ### restando, invece, assenti quando la ### veniva convocata, in data ###, dalla promissaria acquirente per la stipula dell'atto notarile; sulla base di tali deduzioni, la convenuta ha eccepito l'inesistenza del proprio inadempimento e l'inadempimento della controparte. ### è fondata. Ed invero, dalle deduzioni delle parti e dalla disamina della documentazione prodotta emerge che, superati i termini fissati nel preliminare per la stipula del definitivo (31/12/19) e rinviato ulteriormente, il rogito, sia per volontà della ### che per problematiche collegate alla diffusione della pandemia, le parti, con scrittura privata del 4/3/20, pattuivano il versamento, da parte della convenuta, di ulteriori somme a titolo di caparra confirmatoria (€ 40.000,00) e a garanzia del saldo ancora da versare (€ 169.000,00), stabilendo, altresì, che la stipula del contratto definitivo sarebbe intervenuta l' ###, data indicata quale termine essenziale (espressamente affermando, nella scrittura privata che “non saranno concessi ulteriori rinvii e qualora l'atto non fosse stipulato la sig. ### è fin d'ora autorizzata a mettere all'incasso l'assegno sopra indicato a garanzia”).
Anche tale data, a causa dell'emergenza ### non veniva rispettata e la stipula del contratto definitivo veniva fissata per il giorno 30.06.2020 e successivamente per il giorno 22.07.2020.
A questo punto, la società ### convocava la ### dinanzi al ### per la data del 10/5/21 ma, stavolta, la promittente alienante comunicava, a mezzo del proprio difensore (v. la pec dell'avv. ### del 10/5/21) la propria indisponibilità, per motivi di salute, stigmatizzando il comportamento della ### la quale non aveva provveduto a convocare la ### mediante comunicazione al ### nominato, sin dal febbraio 2021, suo procuratore speciale. Ritiene, peraltro, il Tribunale, che la convocazione inviata direttamente alla ### (anziché al suo procuratore) sia stata corretta, non avendo provato, parte attrice, la comunicazione alla società - inviata, come dedotto ma non provato, via mail il ### - della nomina del sig. ### quale procuratore speciale della ### Alla convocazione del 10/5/21 seguiva, poi, la convocazione - questa volta proveniente dalla ### - del 19/5/21, appuntamento però a cui (come emerge incontestato dagli atti) entrambe le parti non comparivano, avendo, la società convenuta, richiesto con mail dell'### legale, un differimento di 10 gg., concesso dalla promittente venditrice. A tale ultima data non seguiva un ulteriore convocazione da parte della ### (posto che la successiva convocazione inviata alla società ### per la data del 4/6/21, proveniva esclusivamente da ### in proprio, e ###, ma soltanto la pec del 09.06.2021, con cui il ### in qualità di procuratore della sig.ra ### contestava alla ### l'inadempimento contrattuale delle obbligazioni assunte, affermando che il contratto preliminare era da ritenersi risolto e che la sig.ra ### recedeva dallo stesso comunicando la ritenzione di tutte le somme versate a titolo di caparra. A tale pec seguiva, infine, la pec inviata dai legali di ### il ### di contestazione e la pec della società del 23/6/21 di convocazione per la stipula del rogito notarile, inviata alla ### direttamente e al ### quale procuratore speciale di quest'ultima, per la data del 9/7/21; a tale ultimo appuntamento la ### non compariva come anticipato nella pec del 06.07.2021 del legale della ### con cui si contestava la inefficacia dell'invito per essere stato oramai dichiarato il recesso della ### con la precedente comunicazione del 23.06.2021.
Alla luce della suddetta ricostruzione dei fatti, come emerge dai documenti, può dirsi insussistente l'inadempimento della società convenuta, posto che ai diversi rinvii - in parte concordati (4/3/20, 30/6/20, 22/7/20) e in parte resi necessari dalla situazione di emergenza sanitaria - seguiva la convocazione effettuata dalla ### per il ###, come detto comunicata alla ### direttamente in maniera corretta (non essendovi prova della comunicazione alla società della procura speciale al ###, a cui la ### non compariva e, poi, la convocazione del 19/5/21 a cui entrambe le parti del preliminare non comparivano, stante la richiesta di differimento, questa volta proveniente da ### e concessa dalla ### (come riconosciuto dalla stessa attrice); pertanto, non provenendo, anche dalla ### la comunicazione di invito alla stipula del 4/6/21 (cui ingiustificatamente la ### non compariva), la dichiarazione, contenuta nella pec del 9/6/21, di recesso dal contratto appare del tutto illegittima, in assenza di inadempimento della società.
Quanto alla natura del termine fissato per la stipula del definitivo, ritiene il Tribunale che, se è vero che il termine per la stipula del definitivo, come indicato nel preliminare e poi nella scrittura privata del 4/3/20, era, certamente, un termine essenziale, è anche vero che la stessa ### ha mostrato, con le successive lettere di convocazione (per ultima la pec del 10/5/21, per la data del 19/5/21) di voler esigere l'esecuzione del contratto, pur dopo la scadenza del termine essenziale (v. art. 1457 c.c.); ciò porta a ritenere che la parte abbia rinunciato tacitamente al termine essenziale (cfr. Cass. ord. 25703/23; ord. n. 3736/23 e sent. N. 20052/24 secondo cui: “la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale”) e, quindi, ad escludere che possa ritenersi risolto il contratto preliminare, per intervenuta scadenza del termine essenziale pattuito.
Da quanto sopra detto deriva il rigetto delle domande dell'attrice, ### volte a dichiarare la legittimità del proprio recesso dagli obblighi assunti con il prefato contratto preliminare e della ritenzione delle somme versate dalla società convenuta a titolo di caparra confirmatoria e a dichiarare la conseguente risoluzione del contratto preliminare. Nè può essere dichiarata la risoluzione del contratto preliminare in questione per inadempimento dell'attrice, in mancanza di domande in tal senso.
Non vanno esaminate, per quanto già detto in precedenza, sia la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti della ### di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, in quanto oggetto di rinuncia da parte della società, sia la reconventio reconventionis della ### di rescissione del contratto per lesione ultra dimidium, in quanto domanda accessoria e dipendente dalla domanda riconvenzionale e proposta solo in via subordinata a quest'ultima.
Giudizio n.r.g. 24522/21 Va premesso che detto ultimo giudizio veniva instaurato dalla sola ### (usufruttuaria della quota di ½ dei due immobili riportati in catasto fabbricati del
Comune di Napoli alla ### CHI, foglio 37, particella 188 sub. 3 e foglio 37, particella 264, subalterno 7, come meglio indicato in premessa).
Ciò premesso, va dichiarata l'ammissibilità dell'intervento, in detto giudizio, della comproprietaria, ### intervento finalizzato alla domanda di rilascio degli immobili detenuti della società convenuta (immessa legittimamente nel possesso, all'atto della stipula dei contratti preliminari e divenuta, a dire degli attori, occupante sine titulo a seguito dell'esercizio del diritto di recesso dai contratti); ed invero, non può porsi in dubbio che, riguardando, la domanda della ### il medesimo immobile di cui la ### (usufruttuaria per la quota di ½) chiedeva il rilascio, ha realizzato un intervento legittimo, ai sensi dell'art. 105, 1° comma c.p.c., in quanto effettuato in confronto di una delle parti, per far valere un diritto relativo all'oggetto dedotto nel processo medesimo e tempestivo, ai sensi dell'art. 268 c.p.c. (prima della prima udienza).
Ciò detto, ritiene, il Tribunale, che l'affermata legittimità dell'intervenuto recesso della ### per l'inadempimento della società promissaria acquirente, ha reso sine titulo l'occupazione degli immobili - limitatamente alla quota di cui la ### è usufruttuaria - da parte della società, immessa nel possesso sin dal 10/5/19, data di stipula del preliminare per l'appartamento al 1° piano, foglio 37, p.lla 264 sub. 7, e il locale autorimessa, foglio 37, p.lla 264, sub. 29 (quest'ultimo nella piena proprietà del ### il quale, però, non ha proposto domanda di rilascio) e dal 30/11/19 per l'appartamento al 3° piano, foglio 37, p.lla 188 sub. 3 (che al momento della stipula del preliminare era concesso in locazione a terzi e solo successivamente veniva liberato). Va, dunque accolta la domanda dell'attrice, ### di accertamento dell'occupazione sine titulo, di rilascio dell'immobile illegittimamente occupato e di condanna al pagamento della relativa indennità di occupazione, sia pure limitatamente alla quota indivisa di ½ degli immobili sopra descritti.
Rileva, questo Tribunale, che l'accertata illegittimità del recesso della ### (comproprietaria della residua quota indivisa di 1/2 dell'appartamento al 1° piano e dell'appartamento al 3° piano, occupati dalla convenuta) e la conseguente mancata risoluzione del preliminare, non può impedire a questo Giudice di accogliere la domanda della ### e, dunque, ordinare il richiesto rilascio della quota indivisa di quest'ultima - pari a ½ dell'intero - degli immobili abusivamente occupati dalla convenuta (v. in tal senso Cass. 25882/18 che, con riferimento ad un'ipotesi di occupazione di un immobile da parte di un comproprietario del bene, ha affermato: “proprio in virtù del fatto che il bene era stato ritenuto di proprietà comune, occorreva disporre il rilascio in favore della comunione per permettere agli altri comproprietari di disporre delle rispettive quote, facendo uso della cosa comune ai sensi degli artt. 1102 e 1103 c.c., trattandosi non di ordinare al comproprietario la restituzione dell'intero bene, ma di ordinare il rilascio della quota di pertinenza, condizione che legittimava, stante l'inesistenza di un titolo a detenere autonomamente il bene, la successiva assunzione, da parte della comunione, delle determinazioni relative all'amministrazione e al godimento dell'immobile (cfr. anche Cass. 19488/15; 7197/2014; Cass. 19929/2008).
Occorre chiarire, a questo punto, se e quali, dei due immobili sui quali esiste l'usufrutto della ### siano, allo stato, effettivamente nella detenzione della società convenuta. Orbene, rileva, il Tribunale, che l'appartamento sito al 1° piano del complesso di via ### (p.lla 264 sub. 7), nel cui possesso la società veniva legittimamente immessa all'atto della stipula del preliminare (10/5/19), veniva rilasciato dalla convenuta, in data ###, come risulta dal verbale dell'### prodotto in atti. Quanto, invece, alla restante parte degli immobili oggetto del preliminare in usufrutto alla ### ovvero, l'immobile sito al 3° piano (p.lla 188 sub. 3), nel cui possesso veniva immessa la società solo dopo la cessazione della locazione (ovvero alla data del 30/11/19, come dedotto dalla convenuta e mai contestato dagli attori), esso risulta ancora occupato dalla società; per detto immobile, infatti, parte convenuta non ha provato il subito spoglio - mai dedotto nel presente giudizio, ma solo riferito al CTU durante le operazioni peritali, né tanto meno provato in questa sede.
Conseguentemente, accertata l'illegittima occupazione della quota di ½ dell' appartamento ad uso abitativo posto al terzo piano, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI, foglio 37, particella 188 sub. 3, ne va ordinato l'immediato rilascio, - limitatamente alla quota indivisa di ½ - in quanto detenuto illegittimamente dalla società convenuta.
Parte attrice ha anche richiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito a causa del mancato godimento dell'immobile occupato dalla società (come specificamente allegato dalla ### nei propri atti difensivi); la domanda va accolta, avendo l'attrice specificamente allegato il danno lamentato (deducendo che l'immobile sito al 3° piano era condotto in locazione, prima dell'immissione in possesso della convenuta, traendo un reddito dal detto bene, mentre dopo l'occupazione, avendo perso la disponibilità degli immobili, ha perso la possibilità di percepire reddito dallo stesso). Al riguardo vanno ricordati i principi affermati dalla Suprema Corte, secondo la quale “In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione” (cfr. Cass. ###/22; 14947/23).
Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo, secondo i parametri correttamente individuati dal ### il cui elaborato deve ritenersi fondato su corrette valutazioni e deduzioni logicamente condivisibili. ### del Giudice ha precisato di aver tenuto conto, ai fini della quantificazione del valore locativo degli immobili, non solo dei dati tratti da indagini di mercato, presso alcune agenzie immobiliari di zona e siti specializzati, ma anche della “particolarità e unicità dei cespiti in esame, che sono da considerare di grande pregio, e panoramicissimi”; correttamente, nella valutazione, il consulente non ha preso in considerazione, invece, le irregolarità urbanistiche denunciate dalla convenuta, sia perché dedotte tardivamente nel presente giudizio e non provate (perciò non oggetto di incarico peritale) sia perché non incidenti sul valore locativo degli immobili occupati.
Orbene, per l'occupazione dell'immobile del 1° piano (p.lla 264 sub. 7) spetterà all'attrice l'indennità di occupazione illegittima sin dalla data della stipula del preliminare, ovvero 10/5/19 (in cui avveniva l'immissione in possesso della convenuta, in quanto concordemente concessa dall'attrice) fino al 29/5/25 (data del rilascio, come da verbale dell'###; ed infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il promittente venditore ha diritto non solo a recedere dal contratto e ad incamerare la caparra, ma anche ad ottenere dal promissario acquirente inadempiente il pagamento dell'indennità di occupazione dalla data di immissione dello stesso nella detenzione del bene sino al momento della restituzione, attesa l'efficacia retroattiva del recesso tra le parti” (Cass. 19403/16); e ancora “In tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, l'occupazione di quest'ultimo, inizialmente legittima in presenza del consenso scritto da parte del promittente venditore, diventa priva di titolo nel momento in cui il promissario acquirente propone domanda giudiziale di recesso dal contratto per l'inadempimento del promittente venditore, sicchè da tale data va riconosciuta l'indennità di occupazione dell'immobile, laddove, nella diversa ipotesi del recesso per inadempimento del promissario acquirente cui il bene sia stato consegnato alla conclusione del contratto preliminare, la data iniziale del computo dell'indennità di occupazione va individuata in quella di consegna dell'immobile” (Cass. 28218/21).
Diversamente, per l'occupazione dell'appartamento sito al 3° piano (p.lla 188 sub. 3) l'indennità va calcolata dal 30/11/19 (data in cui veniva immessa nel possesso la società, a seguito del rilascio del bene da parte dei precedenti conduttori) fino alla data attuale (risultando persistente l'occupazione fino ad oggi, in mancanza di prova contraria).
Come quantificato dal ### all'immobile di cui alla p.lla 264 sub. 7, va attribuito il valore di € 2.720,00 al mese, e all'immobile di cui alla p.lla 188 sub. 3, il valore di € 3.298,00 al mese; di conseguenza, tenuto conto della quota di cui l'attrice ha l'usufrutto (1/2), spetterà all'attrice un'indennità di occupazione, per il primo immobile, pari ad € 97.920,00 (€ 1360,00 per n. 72 mesi, dal 10/5/19 al 29/5/25,) e per il secondo immobile, sempre tenuto conto della quota del 50% in capo alla ### l'indennità di € 120.377,00 (€ 1649,00 per n. 73 mesi, dal 30/11/19 al 31/12/25); in conclusione all'attrice spetterà l'indennità per occupazione sine titulo di complessivi € 218.297,00.
A tale importo va condannata la convenuta, oltre le ulteriori mensilità che matureranno, al costo sopra indicato, fino alla data del rilascio effettivo dell'immobile ancora occupato.
Le spese seguono la soccombenza; pertanto, le spese degli attori, ### e ### unitamente alle spese di ### vanno poste a carico della società convenuta, mentre la ### - la cui domanda è stata rigettata - va condannata al pagamento delle spese della società convenuta fino alla riunione del relativo fascicolo con il fascicolo n. 19703/21. Esse vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri del DM 147/22, applicati gli aumenti ex art. 4 comma 2, in relazione al valore delle cause, tenuto conto della media complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta dai procuratori. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ##### e ### nei confronti di ### S.R.L. (nei giudizi riuniti 19703/21, 19704/21 e 24522/21), disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 1) Accoglie la domanda degli attori, ### e ### e per l'effetto dichiara la legittimità del recesso degli attori dal contratto preliminare di compravendita per ### n. 2420 Racc. n. 2042 registrato a ### il ### al n. 6258 Serie ###, e trascritto presso la ### dei registri immobiliari di Napoli 1 al n. 13416 di ### Gen. e 10224 Reg. Par. in data ###, con diritto a trattenere la caparra confirmatoria versata dalla società convenuta (pari a complessivi € 150.000,00); dichiara, pertanto, l'intervenuta risoluzione del preliminare di compravendita per ### n. 2420 Racc. n. 2042 registrato a ### il ### al n. 6258 Serie ###, e trascritto presso la ### dei registri immobiliari di Napoli 1 al n. 13416 di ### Gen. e 10224 Reg. Par. in data ###; Ordina, per l'effetto, al ### dei registri immobiliari competente la cancellazione dello stesso con esonero di ogni responsabilità; 2) Accoglie la domanda di ### e per l'effetto, accertata l'attuale detenzione sine titulo, da parte della società convenuta, limitatamente alla quota di usufrutto della ### (pari a ½), del seguente immobile: appartamento ad uso abitativo posto al terzo piano, con annesso terrazzo a livello e sottostanti locali al piano ammezzato (come meglio descritto in parte motiva), riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli alla ### CHI, foglio 37, particella 188 (graffata p.lla 431 sub. 2), subalterno 3, Z.C. 10, via del ### n. 35, Cat. A/7, Cl. 4, vani 9 e per l'effetto ordina alla società convenuta il rilascio, in favore di ### del suddetto immobile - limitatamente alla quota indivisa di cui la ### è usufruttuaria -; 3) Condanna la convenuta al pagamento, a titolo di indennità di occupazione sine titulo, della somma di € 218.297,00, per le motivazioni indicate in sentenza, oltre interessi dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo, ed oltre ulteriori mensilità che matureranno fino alla data del rilascio dell'immobile ancora occupato; 4) Rigetta le domande di ### 5) Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori, ### e ### che si liquidano in € 1686,00 per spese ed € 29.194,10 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; 6) Condanna l'attrice ### alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta società che si liquidano in € 16.293,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore degli avvocati ### e ### dichiaratisi antistatari; 7) Pone le spese di ### come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della società convenuta.
Napoli, 07/01/2026 Il Giudice dott.
causa n. 19703/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Gargia Barbara