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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### - ###, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 800030/2004 R.G., avente ad oggetto: divisione ereditaria, vertente tra #### (nato nel 1973), ### e ### (nella qualità di eredi dell'originario attore ### e, esclusa ### anche nella qualità di eredi di ###, elett.te domiciliati in ### alla ###.M. Bosco, presso lo studio dell'Avv. ### che li rapp.ta e difende, in virtù di procura in atti, attori - interventori e ### (nato nel 1940) anche nella qualità di erede di ###, elett.te domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rapp.ta e difende, in virtù di procura in atti, convenuto - interventore nonché ### elett.te domiciliato in ### di ### alla ### 154, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rapp.ta e difende, in virtù di procura in atti, interventrice ###### e ### come da atto introduttivo e atto di intervento, memoria conclusionale e verbale del 07.06.2019; per ### come da comparsa di costituzione e atto di intervento, memoria conclusionale e verbale del 07.06.2019; per ### : come da atto di intervento, memoria conclusionale e verbale del 07.06.2019. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ### richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che l'originario attore, ### ha citato in giudizio ### e ### al fine di ottenere la divisione dei beni facenti parte della massa del de cuius ### (deceduto il ### a ### e padre delle originarie parti processuali) e della de cuius ### (deceduta il ###, sorella di ### e dunque zia delle originarie parti processuali), costituita dai seguenti beni: 1) terreno sito in ### foglio 68, particella 93; 2) terreno sito in ### foglio 68, particella 92; 3) terreno sito in ### foglio 70, particella 29; 4) terreno sito in ### foglio 70, particella 16; 5) terreno sito in ### foglio 70, particella 2; 6) terreno sito in ### foglio 70, particella 113; 7) terreno sito in ### foglio 70 particella 114; 8) terreno sito in ### foglio 70, particella 116; 9) terreno sito in ### foglio 70, particella 115; 10) terreno sito in ### foglio 71, particella 48; 11) terreno sito in ### foglio 71, particella 28; 12) terreno sito in ### foglio 71, particella 16. ### (nato nel 1940) si è costituito in giudizio ed ha aderito alla domanda di divisione. ### inizialmente è rimasta contumace e, successivamente, si è costituita in giudizio mediante amministratore di sostegno, nominato nelle more del procedimento.
Nel corso del giudizio, è deceduto ### e il processo è stato interrotto e poi è stato riassunto nei confronti degli eredi dello stesso, ##### e ### Successivamente (nel 2017) è deceduta anche ### e, a seguito del decesso, ### (nato nel 1940) e #### (nato nel 1973) e ### si sono costituiti in giudizio anche nella qualità di eredi di ### Infine, è intervenuta in giudizio ### deducendo che l'accesso ai beni da divide è possibile dalla strada vicinale, senza necessità di costituzione di servitù di passaggio attraverso il terreno confinante, di cui è proprietaria.
Va infine evidenziato che, nel corso del giudizio, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio ed è stato redatto un progetto divisionale dei beni facenti parte della massa da dividere.
La massa da dividere ###.T.U. nominato, secondo un ragionamento improntato a corretti canoni logici e tecnici e, pertanto immune da censure, ha rilevato che i beni facenti parte dell'asse ereditario sono: 1) terreno sito in ### foglio 68, particella 93; 2) terreno sito in ### foglio 68, particella 92; 3) terreno sito in ### foglio 70, particella 29; 4) terreno sito in ### foglio 70, particella 16; 5) terreno sito in ### foglio 70, particella 2; 6) terreno sito in ### foglio 70, particella 113; 7) terreno sito in ### foglio 70 particella 114; 8) terreno sito in ### foglio 70, particella 116; 9) terreno sito in ### foglio 70, particella 115; 10) terreno sito in ### foglio 71, particella 48; 11) terreno sito in ### foglio 71, particella 28; 12) terreno sito in ### foglio 71, particella 16; 13) terreno sito in ### foglio 71, particella 51; 14) terreno sito in ### foglio 71, particella 52; fabbricato rurale sito in ### di ### - ###; ### rurale sito in località ### insistente sulla particella 115, foglio 70. ###.T.U. ha poi provveduto alla descrizione dei beni appena elencati ed alla valutazione degli stessi ed ha verificato la regolarità urbanistica degli immobili.
Infine, il consulente è pervenuto alla valutazione dei beni ed ha redatto un progetto divisionale, tenendo conto sia del possesso dei beni da parte degli eredi nel corso degli anni, sia del valore degli stessi, riducendo al minimo i conguagli necessari, per garantire che le quote da attribuire agli eredi siano equivalenti.
Va evidenziato che, nelle more del giudizio, è deceduta #### e gli eredi di ### (con esclusione di ###, a seguito del decesso della propria congiunta, sono intervenuti in giudizio anche nella qualità di unici eredi di ### ed hanno chiesto che la terza quota predisposta dal C.T.U. nel progetto divisionale venga divisa in parti uguali tra loro.
Il progetto divisionale redatto dal C.T.U.
Nel formulare il progetto di divisione, il C.T.U. ha tenuto conto dei seguenti elementi: l'attuale utilizzazione di alcuni beni; le quote di esclusiva proprietà delle parti in causa in virtù di titoli diversi dall'asse ereditario; la volontà delle parti.
Inoltre il consulente nel formulare il progetto di divisione ha evitato, quando possibile, di frazionare i beni, garantendo di fatto una maggiore omogeneità del bene e dunque un migliore utilizzo dello stesso.
Nell'individuazione concreta dei beni oggetto della divisione e del loro valore, questo giudice ritiene di fare integrale riferimento alle risultanze della consulenza tecnica esperita.
Si ritiene, infatti, che tali risultanze siano state ottenute svolgendo opportuni accertamenti ed accurata disamina dei beni, dando atto dei criteri tecnici e logici seguiti per giungere alle considerazioni finali riportate nella relazione e valutando correttamente la documentazione esibita in giudizio.
Le stime ed i calcoli in essa contenuti possono essere condivisi e fatti propri da questo giudice ai fini della divisione, stante la completezza e la precisione degli stessi.
Questo giudice, inoltre, ritiene che il C.T.U. abbia correttamente individuato i beni oggetto dell'asse ereditario ed il valore degli stessi, tenendo conto in maniera completa e corretta della documentazione in atti ed applicando criteri corretti per la quantificazione ed il calcolo dei conguagli.
Infine, va evidenziato che il C.T.U. ha determinato le quote spettanti a ciascun erede secondo i seguenti criteri, da ritenersi pienamente condivisibili: ha tenuto conto infatti del fatto che a ciascun coerede spetti la quota di un terzo.
Va aggiunto infine che in ragione del fatto che ### e gli eredi di ### (con esclusione di ### siano eredi di ### la quota spettante alla predetta coerede, deceduta nel corso del giudizio, può essere divisa in parti uguali tra le odierne parti processuali (con esclusione di ###.
Tra l'altro, tutte le parti, sotto questo profilo, hanno concluso chiedendo l'attribuzione in parti uguali tra ### e #### della quota spettante a ### Ciò posto, vengono di seguito riportate le tre quote predisposte dal C.T.U., con l'indicazione del valore dei singoli beni. ### (indicata con il colore giallo nelle planimetrie allegate alla relazione peritale): particela 113, foglio 70 (€ 42.529,41); particella 114, foglio 70 (€ 104.956,00); 1/3 particella 92 e particella 93, foglio 68 (€ 23.103,66) 1/3 del fabbricato sito in ### di #### (€ 10.166,67). ### (indicata con il colore blu nelle planimetrie allegate alla relazione peritale): particella 2, foglio 70 (€ 12.228,75); particella 16, foglio 70 (€ 44.157,32); particella 115, foglio 70 (€ 49.987,50); particella 29, foglio 70 (€ 28.482,67); 1/3 particelle 92 e 93, foglio 68 (€ 23.103,66); ### rurale sito in località ### insistente sulla particella 115, foglio 70 (€ 25.000,00). ### (indicata con il colore giallo nelle planimetria allegate alla relazione peritale): particella 116, foglio 70 (€ 7.981,42): particella 16, foglio 71 (€ 68.448,00); particella 28, foglio 71 (€ 2.546,60); particella 48, foglio 71 (€ 67.477,00); particella 51, foglio 71 (€ 1.235,85); particella 52, foglio 71 (€ 886,659); 1/3 particelle 92 e 93, foglio 68 (€ 23.103,66); 2/3 del fabbricato rurale sito in ### di #### (€ 20.333,33).
Le preferenze espresse dai coeredi Ve evidenziato che ### nel corso del giudizio, ha espresso esplicitamente la propria preferenza per i beni che, in base al progetto divisionale predisposto dal C.T.U., fanno parte della quota A (individuata nella planimetria allegata alla relazione con il colore giallo).
A fondamento della richiesta di assegnazione dei predetti beni, il germano ### ha posto la circostanza che detti beni sono stati in suo possesso sin dalla morte del padre.
Va aggiunto che il C.T.U., nella relazione peritale, ha espressamente dichiarato di aver redatto il progetto divisionale tenendo conto del possesso dei beni da parte degli eredi.
Si tratta, tra l'altro, di circostanza dedotta in giudizio da ### e non espressamente contestata dalla controparte.
Va evidenziato che ad oggi viene in rilievo un possesso che si protrae da 20 anni.
A fronte della specifica richiesta di #### prima, e i suoi eredi, dopo, non hanno mai contestato la circostanza né hanno espresso preferenza per i beni oggetto della richiesta di ### limitandosi a chiedere che i beni dell'asse vengano assegnati mediante lo strumento del sorteggio.
Va precisato che, già nell'atto introduttivo, ### deducendo che parte dei beni della massa sono in possesso degli eredi, aveva chiesto di tener conto di tale circostanza nella redazione del progetto divisionale.
Va aggiunto che i terreni oggetto di causa sono coltivati dagli eredi che ne sono nel possesso, essendo terreni agricoli destinati alla coltivazione.
A fronte di ciò, questo giudice ritiene che, nell'ipotesi di specie sussistano i presupposti per procedere all'attribuzione diretta dei beni, senza necessità del sorteggio, in ragione delle seguenti considerazioni. - Gli eredi si trovano nel possesso di parte dei beni della massa da oramai da oltre 20 anni; - ### ha chiesto l'attribuzione della quota “gialla”, in ragione di detto possesso; - non è stata chiesta da parte di ### o degli eredi dello stesso l'attribuzione di beni rientranti nella quota “gialla”; - i terreni oggetto della massa sono coltivati e pertanto viene in rilievo uno specifico interesse all'attribuzione di quelli da lungo tempo in possesso degli eredi.
Dunque, in ragione di tali considerazioni, a parere di questo giudice, sussistono motivi idonei a consentire di sostituire il metodo del sorteggio, previsto in caso di quote uguali, con quello dell'attribuzione diretta dei beni.
Va evidenziato, per completezza, che il metodo del sorteggio, in presenza di quote uguali, non è l'unico possibile.
Infatti, secondo l'uniforme orientamento della giurisprudenza, detto metodo può essere sostituito da quello dell'attribuzione allorquando vengano in rilievo situazioni peculiari che rendono meglio rispondente all'interesse degli eredi l'attribuzione senza sorteggio.
Tale circostanza, in ragione di quanto sopra detto, si verifica nel caso di specie.
In ogni caso, il metodo dell'attribuzione, in base ai fatti di causa, risulta non danneggiare in alcun modo gli interessi degli eredi che hanno invece chiesto il sorteggio (eredi di ###.
Attribuzione dei beni ### conto del valore attribuito dal C.T.U. a ciascun bene, tenuto conto inoltre dei beni già in possesso dei coeredi, considerate le preferenze espresse dagli eredi e tenuto conto che occorre assegnare le quote in modo tale da non determinare pagamenti di importo eccessivo a titolo di conguaglio, si ritiene opportuno procedere alla ripartizione dei beni facenti parte della massa ereditaria secondo le modalità di seguito descritte.
Va aggiunto che la domanda di divisione contiene implicitamente anche una richiesta di condanna al rilascio delle porzioni o dei beni che saranno assegnati ad ogni singolo condividente, nonché di condanna al pagamento degli eventuali conguagli e ciò per l'ipotesi in cui sia disposta l'assegnazione o l'attribuzione delle porzioni con addebito dell'eccedenza.
Per quanto detto, deve dichiararsi lo scioglimento della comunione tra tutte le parti in causa avente ad oggetto i beni immobili facenti parte dell'asse del de cuius ### della de cuius ### e della de cuius ### A ### vanno attribuiti i seguenti beni, precisando che si tratta di tutti i beni della quota A (indicata dal C.T.U. con il colore giallo nelle planimetrie allegate alla relazione), nonché di parte dei beni dell'originaria quota C (indicata dal C.T.U. con il colore rosa nelle planimetrie allegate alla relazione): particela 113, foglio 70 (€ 42.529,41); particella 114, foglio 70 (€ 104.956,00); fabbricato sito in ### di ####, foglio 15, particella 1632, subalterno 2 (€ 30.500,00); ½ delle particelle 92 e 93 del foglio 68 a ### precisando che la metà spettante allo stesso va individuata nella quota indicata con il colore blu nella planimetria allegata alla relazione peritale nonché nella metà della quota indicata con il colore rosa nella stessa planimetria, da dividere in due parti uguali tracciando la linea di confine nella parte centrale della porzione rosa, nel senso del lato più lungo (€ 34.655,49); particella 48, foglio 71 (€ 67.477,00).
Il valore complessivo dei beni facenti parte della quota ammonta ad € 280.117,90 ( di cui € 180.755,74 per la quota “blu” ed € 99.362,16 per la parte di quota “rosa” attribuitagli).
Agli eredi di ### (##### e ### vanno attribuiti i seguenti beni, precisando che si tratta di tutti i beni della quota B (indicata dal C.T.U. con il colore “blu” nelle planimetrie allegate alla relazione): particella 2, foglio 70 (€ 12.228,75); particella 16, foglio 70 (€ 44.157,32); particella 115, foglio 70 (€ 49.987,50); particella 29, foglio 70 (€ 28.482,67); fabbricato rurale sito in località ### insistente sulla particella 115, foglio 70 (€ 25.000,00); 1/3 delle particelle 92 e 93 del foglio 68 (€ 23.103,66); Il valore complessivo dei beni facenti parte della quota ammonta ad € 182.959,00 Agli eredi di ### che sono anche eredi di ### (e dunque soltanto #### e ### vanno attribuiti altresì i seguenti beni (parte dei beni dell'originaria quota C indicata dal C.T.U. con il colore rosa nelle planimetrie allegate alla relazione): particella 116, foglio 70 (€ 7.981,42): particella 16, foglio 71 (€ 68.448,00); particella 28, foglio 71 (€ 2.546,60); particella 51, foglio 71 (€ 1.235,85); particella 52, foglio 71 (€ 886,659); metà della particelle 92 e 93 del foglio 68, individuata con il colore “rosa” sulla planimetria allegata alla relazione peritale (€ 11.551,5); Il valore complessivo dei beni facenti parte della quota ammonta ad € 92.650,629.
Va precisato che la presente attribuzione è stata effettuata tenendo conto del fatto che ### è morto alcuni anni prima di ### e, pertanto, a quest'ultima succedono soltanto il fratello ### e i nipoti (figli del fratello ### premorto) ##### e ### nato nel 1973 (quali eredi di ### dovranno corrispondere, a titolo di conguaglio, a ### (nato nel 1940) l'importo di € 2.203,26 (€ 182.959,00 - € 180.755,74). ### nato nel 1940 dovrà corrispondere, a titolo di conguaglio, ai soli #### e ### nato nel 1973 (quali eredi di ### ed anche di ### l'importo di € 6.711,531 (€ 99.362,16 - € 92.650,629).
Deve però precisarsi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il valore dei beni costituenti il compendio da dividere si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al momento della decisione (cfr. Cass. 4/5/2005, n. 9207; 19/3/1996, n. 2296; Cass. 2/5/1991, n. 4769). ### il valore sopra indicato deve essere rivalutato, affinché la sopravvenuta svalutazione della moneta non alteri i termini sostanziali della divisione (cfr. Cassazione civile, sezione II, sentenza 28 marzo 2001, n. 4518;. Cass. 4/12/1999, n. 13568).
Ne deriva che il conguaglio dovuto dal condividente, costituendo debito di valore, deve essere aggiornato al momento della pronuncia di scioglimento della comunione, nel senso che può essere determinato con riferimento al valore del bene al momento dell'espletamento della C.T.U., e rivalutato fino al momento della decisione del giudizio di divisione (cfr. Cassazione civile, sezione II, sentenza 3 aprile 1999, n. 3288).
Nel caso in esame, in virtù di quanto detto, la somma dovuta a titolo di conguaglio deve essere rivalutata, secondo gli indici ### a far data dal deposito della relazione di stima (giugno 2006) fino alla data di deposito della presente sentenza. Orbene, l'importo di € 2.203,26, rivalutato all'attualità ammonta ad € 2.586,63 e l'importo di € 6.711,531, rivalutato all'attualità, ammonta ad € 7.879,34.
All'importo così determinato vanno aggiunti gli interessi in misura legale a partire dalla pronuncia fino all'effettivo soddisfo.
La presente sentenza dovrà essere trascritta dal competente ### dei ### con conseguente esonero del medesimo ### dei ### da ogni responsabilità in ordine alla disposta trascrizione.
La posizione dell'interventrice La domanda dell'interventrice deve essere dichiarata inammissibile per le seguenti ragioni.
In primo luogo, la domanda è stata formulata tardivamente.
In secondo luogo, si tratta di una domanda in relazione alla quale non sussiste alcun concreto interesse in capo all'interventrice, in quanto il C.T.U. non ha individuato la presenza di fondi interclusi e comunque, alla luce delle planimetrie allegate alla relazione peritale, non vengono in rilievo fondi interclusi.
Infine, non è stata formulata alcuna domanda di costituzione di servitù coattiva da parte degli eredi nei confronti dell'interventrice.
Le spese Le spese di lite vanno integralmente compensate tra tutte le parti processuali, in ragione della natura della domanda di divisione e dell'adesione alla stessa da parte dei convenuti.
Alla stregua delle medesime considerazioni in relazione alla natura del giudizio di divisione, le spese occorse per la C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste a carico degli eredi nella misura del 50 % per ciascuna parte processuale (50 % a carico di ### e 50 % a carico di tutti gli eredi di ###. P.Q.M. Il Tribunale di ### nella persona del giudice monocratico dr.ssa ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: A) dichiara lo scioglimento della comunione dei beni facenti parte della massa ereditaria del de cuius ### della de cuius ### e della de cuius ### tra ### (nato nel 1940) e ##### (nato nel 1973), ### (quali eredi di ### ed anche di ### con riferimento ai soli #### e ###, come individuati nella relazione peritale espletata nel corso del giudizio a firma dell'#### B) attribuisce a ### (nato nel 1940) la piena proprietà dei seguenti beni: terreno individuato alla particela 113, foglio 70; terreno individuato alla particella 114, foglio 70; fabbricato sito in ### di ####, foglio 15, particella 1632, subalterno 2; ½ dell'intero terreno individuato alla particelle 92 e 93 del foglio 68, precisando che la metà spettante allo stesso va individuata in tutta la quota individuata con il colore giallo nella planimetria allegata alla relazione peritale, nonché nella metà della quota individuata con il colore rosa nella stessa planimetria, quest'ultima da dividere in due parti uguali tracciando la linea di confine nella parte centrale della porzione rosa, nel senso del lato più lungo; terreno individuato alla particella 48, foglio 71; C) attribuisce a ##### e a ### nato nel 1973 (nella qualità di eredi di ### la piena proprietà dei seguenti beni: terreno individuato alla particella 2, foglio 70; terreno individuato alla particella 16, foglio 70; terreno individuato alla particella 115, foglio 70; terreno individuato alla particella 29, foglio 70; fabbricato rurale sito in località ### insistente sulla particella 115, foglio 70; 1/3 delle particelle 92 e 93 del foglio 68 (porzione individuata con il colore blu nella planimetria allegata alla relazione peritale); D) attribuisce a #### e a ### nato nel 1973 (nella qualità di eredi di ### la piena proprietà dei seguenti beni: terreno individuato alla particella 116, foglio 70; terreno individuato alla particella 16, foglio 71; terreno individuato alla particella 28, foglio 71; terreno individuato alla particella 51, foglio 71; terreno individuato alla particella 52, foglio 71; metà del terreno individuato alle particelle 92 e 93 del foglio 68, con riferimento alla sola porzione indicata con il colore “rosa” sulla planimetria allegata alla relazione peritale, da dividere in due parti uguali tracciando la linea di confine nella parte centrale della porzione rosa, nel senso del lato più lungo; E) condanna ### (nato nel 1940) al pagamento, in favore di #### e ### nato nel 1973 (nella qualità di eredi di ###, a titolo di conguaglio, della somma di € 7.879,34, già rivalutata all'attualità, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data di deposito della presente decisione fino all'effettivo soddisfo; F) condanna ##### e ### nato nel 1973 (nella qualità di eredi di ### salvatore) al pagamento, in favore di ### (nato nel 1940), a titolo di conguaglio, della somma di € 2.586,63, già rivalutata all'attualità, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data di deposito della presente decisione fino all'effettivo soddisfo; G) condanna gli eredi che sono nel possesso di beni ereditari non a loro attribuiti con la presente sentenza al rilascio degli stessi in favore degli eredi a cui gli stessi sono stati attribuiti in virtù della presente pronuncia; H) dichiara inammissibile la domanda di ### I) autorizza il ### dei ### alla trascrizione della presente sentenza; L) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti; M) pone le spese occorse per la C.T.U., già liquidate con separato decreto, per il 50 % a carico di ### (nato nel 1940) e per il 50 % a carico di tutti gli eredi di ### (#### nato nel 1973, ### e ###. ### 23.01.2019 Il Giudice
dott.ssa ###
causa n. 800030/2004 R.G. - Giudice/firmatari: Del Prete Maria