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Giudice di Pace di Lecce in Persona Del, Sentenza n. 342/2026 del 23-01-2026

... in atti; opposto: come in atti. ### ha op posto il verbale di accertamen to e conte stazione n. ###/2024, elevato dal ### di ### di #### territoriale si é costituito in giudizio, chiedend o il ri getto del ricorso e depositando gli atti relativi all'accertamento ed alla notificazione della violazione. La causa ist ruita con dep osito di documenti, è st ata defin ita con sentenza contestuale letta all'udienza del 22/01/2026e depositata telematicamente. La domanda può trovare accoglimento. Considerato che il presente giudizi o è, a se guito del la riforma di cui al D.L gs. 150/2011, disciplinato dal ####, C.p.c., (c.d. rito del lavoro), va ritenuto che incomba sull'ente resistente - che, pur convenuto in senso processuale, rimane attore in senso sostanziale - fornire prova della legittimità del suo operato e della sua pretesa sanzionatoria a seguito di specifiche contestazioni f ormulate dalla parte ricorrente, tanto che, costituendosi in giudizio con memoria da depositarsi “almeno dieci giorni prima dell'udienza” di comparizione parti, “deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 13104 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE in persona del Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile R.G. n. 13104 / 2024 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -OPPONENTEcontro ### (CF ###) - !Avv. ### -#### opponente: come in atti; opposto: come in atti. ### ha op posto il verbale di accertamen to e conte stazione n. ###/2024, elevato dal ### di ### di #### territoriale si é costituito in giudizio, chiedend o il ri getto del ricorso e depositando gli atti relativi all'accertamento ed alla notificazione della violazione. La causa ist ruita con dep osito di documenti, è st ata defin ita con sentenza contestuale letta all'udienza del 22/01/2026e depositata telematicamente. La domanda può trovare accoglimento. Considerato che il presente giudizi o è, a se guito del la riforma di cui al D.L gs. 150/2011, disciplinato dal ####, C.p.c., (c.d. rito del lavoro), va ritenuto che incomba sull'ente resistente - che, pur convenuto in senso processuale, rimane attore in senso sostanziale - fornire prova della legittimità del suo operato e della sua pretesa sanzionatoria a seguito di specifiche contestazioni f ormulate dalla parte ricorrente, tanto che, costituendosi in giudizio con memoria da depositarsi “almeno dieci giorni prima dell'udienza” di comparizione parti, “deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare“ (art. 416, comma 3, C.p.c.). E ciò in linea con quanto affermato dalla Giurisprudenza di legittimità allorquando le opposizioni a sanzioni amministrative erano disciplinate dalla L. 689/1981 (Cass. Civ. , Sez. III, 19/07/1999, n. 3 741; Cass. Civ ., Sez. I, 26/06/1992, n. 8031; Cass. Civ., Sez. I, 29/12/1989, n. 5826). Chiarito ciò, va ritenuto i l difetto d i omolo gazione dello strumento ele ttronico denominato “####r”, poiché con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 257 del 27/04/2016, lo stesso non è stato omologato ma approvato. Aderendo alla costante giurisprudenza di merito (### Lecce, Sez. civ I, Sentenza, 15/10/2025, n. 2876; ### Lecce, Sente nza, 27/0 6/2024, n. 2279) e di legittimità (Cass. civ. Sez. II, 18/04/2024, n. 10505; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26/07/2024, n. 20913), deve ritenersi che omolog azione non sia sinonimo di approvazione , trattandosi di due provvedimenti di natura amministrativa tra loro differenti, come, del resto, statuito da ll'art. 192, D.P.R. 495/ 1992 (### di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che ai commi 2 e 3 rispettivamente le prevedono. Ed invero , nel mentre l'omolo gazione richied e “la rispond enza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole” ed impone ch e “### è tenuto a fornire le u lteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno d ei prot otipi resti depositato presso l'### generale per la circolazione e la sicurezza stradale”, in ca so di approvazione “trattasi di richiesta relat iva ad el ementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni”. 2
Stante la differenza tra omolog azione ed approvazione e stabil endo l'art . 142, comma 6, D.Lgs. 285/1992 - indubitabilmente norma speciale che deroga la norma generale di cui all'art. 45, comma 6, D.Lgs. 285/1992 - che “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate […] , come precisato dal regolamento” (D.P.R. 495/1992), l'utilizzo di uno strumento solo approvato non consente di ritenere raggiunta la prova della respon sabilità del conducente il veicolo di propri età dell'opponente. Del resto, Cass. civ., Sez. VI, 17/03/2022, n. 8694, nelle sue motivazioni condivisibilmente ha statuito che “spetta all'### ne La prova positiva dell'iniziale omologazione [n.d.r.: non approvazione in alternativa] e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del 2021)” ed in modo conforme ma più specifico le condivise ordinanze della Corte di Cassazione, ### 18/04/2024, n. 10505 e 26/07/2024, n. 20913. Inoltre, risultando che il certificato di taratura depositato dall'ente resistente è stato rilasciato alla Pa.L.Mer. Scarl. con sede ###destinatario ### S.r.l., con sede in ####, l'ente resistente avrebbe dovuto fornire prova di quali attività abb ia esternalizzato per gli acce rtamenti e le contest azioni delle violazioni dell'art. 142, D.Lgs. 285/1992, ad esempio producendo il relativo contratto di appal to, al fine di verificarne il procedimento , non potendosi ipotizzare che l'organico possa averne gestito, perlomeno da solo - come emerge dal numero del verbale opposto - 25 601 alla data del 01 /07/20 22, accertate dallo strumento elettronico denominato ####r attivato sulla S.S. 16 il 05/ 03/2022 (ossia una media di più di duecentocinquanta al giorno, oltre a tutti gli altri servizi della ### - come emerge da notizie dei mass media locali rinvenibili online e, pertanto, dato il largo e diffuso accesso, considerabile fatto notorio. In assenza d i prova incombente sull'ente resistente - essendo esso attore sostanziale nel presente giudizio e la cui corretta attività non può presumersi iure et de iure o iuris tantum ma neppure ricorrendo a presunzioni se mplici - non vi è certezza della legittimità del relativo procedimento. Ogni ulteriore motivo rimane assorbito. Le spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 3 P.Q.M. l'Ufficio del Giudice di ### di ### defi nitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ### vanna nei confronti del Comune di ### avverso i verbali di accertamento e contesta zione n. ###/2024, ogni altra i stanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1)### il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato; 2) ### anna il Comune di ### in persona del ### p.t., a riva lere l'opponente delle spese di giudizio, l iquidate in € 38 9,00, di cui € 43 ,00 per esborsi.ed € 34 6,00 per competenze, olt re spese ge nerali, C.A.P. ed I.V.A., se dovuta, con distrazione in favore dell'Avv. ### dichiarato procuratore. Sentenza esecutiva ex lege. Così deciso in ### oggi 22/01/2026 ### (Dott. ### 4

causa n. 13104/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Silvano Trane

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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 112/2026 del 23-01-2026

... argomento ha perso importanza dopo l'annullamento del verbale di violazione contestata al ### per eccesso di velocità da parte del Giudice di ### di Cassino con la sentenza n°43/12 del 09.01.2012 depositata in atti. Sulle altre violazioni contestate nulla si sa né è stato prodotto in merito (verbali, ecc) e, in ogni caso, tali elementi, all'opposto della velocità, non sono risolutivi per la ricostruzione del sinistro, né può affermarsi che la gravità dei danni subiti dal furgone ### evidenzia una velocità superiore a quella dichiarata perché quei danni potrebbero essere stati provocati anche da altri fattori. Il rapporto dei ### è stato esaminato, sia pur molto sommariamente, dal Giudice di primo grado: se pur si volesse approfondire l'analisi di tale documento si potrebbe notare che esso non può comunque costituire un elemento decisivo perché la ricostruzione del sinistro è stata operata su dati frammentari e qualche tempo dopo la verificazione dell'evento e non si può escludere che la scena del sinistro fosse stata nel frattempo modificata: i ### intervenuti e sentiti nel dibattimento, ### e ### hanno riferito di aver redatto quel rapporto con riferimento alla posizione dei (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI CASSINO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel proc. n. 590/2021 promosso da: ### c.f. ###, rappresentato e difeso dall' avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### a ### in via ### n. 2…….Appellante contro ### c.f. ###, elettivamente domiciliato nello studio legale dell'avv.  ### in ### A. ### 32 che lo rappresenta e difende………....Appellato e ### di ###ne - ### p.i. ###, in persona del suo procuratore p.t.  , rappresentata e difesa dall'avv. ### e anche disgiuntamente, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso i loro recapiti telematici caselle pec ### o ###............................................Appellata e ### spa, c.f. ### ………………………………….…. ### parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 24 settembre 2025, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti ### E ### Con atto di citazione in appello regolarmente notificato l'appellante ha riferito di aver convenuto in giudizio ### la ### e la compagnia assicuratrice del veicolo antagonista, chiamandoli a comparire dinanzi al Giudice di ### di Cassino, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 20 settembre 2011, nel territorio di ### nei pressi del ristorante “###”: il Giudice di ### accolse solo parzialmente la domanda attorea, affermando un concorso di colpa tra i conducenti. Sul fondamento di tali presupposti l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… ### all'###mo Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice di Appello , rigettata ogni contraria istanza per i motivi di cui in narrativa , in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n°2679/2020 Si conclude affinché il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice di Appello, voglia accogliere i motivi del proposto appello e , per l'effetto in riforma della sentenza n° 2679/2020 pubblicata il ### - emessa dal Giudice di ### di Cassino (…) nell'ambito dei giudizi riuniti n°1767/2012 e2170/2012 rgac - in riforma della predetta sentenza così provveda: a) accertate la responsabilità esclusiva nella produzione dell'incidente verificatosi il ### alle ore 17;35 in ### - di ### conducente del veicolo ### tg. ### che tamponava il veicolo che lo precedeva e condannarlo in solido alla ### in persona del ### rappresentante pro tempore, ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento in favore dell'istante dei danni subiti e subendi dallo stesso in conseguenza del sinistro de quo, danni che possono quantificarsi in ### 2684,25 per il danno auto oltre al mancato utilizzo del bene danneggiato, quota parte della polizza assicurativa, tassa possesso pagate e non utilizzate per il tempo della sosta tecnica, danno da fermo tecnico; condannare il ### in solido o non con la ### a risarcire le lesioni subite da ### nella misura di ### 2.478,05, oltre ### 610,00 per la Ctu del Dott. Mastroianni e così complessivamente la somma di ### 5772,30 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, fino all'effettivo soddisfo, in favore dell'istante . In via subordinata : nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della istanza principale dichiarare viziata in fatto ed in diritto la sentenza del Giudice di pace di Cassino n° 2679/2020 e di conseguenza previa integrale riforma, accertare e dichiarare la responsabilità pari al 80% del ### e condannarlo in solido o non con ### spa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma dovuta in favore di ### nella misura proporzionale al grado di responsabilità che verrà accertato a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e svalutazione secondo l'indice ### dalla data dell'incidente ed ulteriori interessi sull'importo annuo della svalutazione dalla relativa maturazione sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze a favore della procuratrice antistataria”. 
Si è costituito il ### il quale ha così concluso:” affinché l'###mo Giudice adito voglia rigettare ogni domanda proposta dall'appellante, in quanto del tutto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese di lite, rimborso forfettario, iva e cpa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. 
Si costituita la ### che ha così concluso:” ### l'adito Giudice, voglia respingere l'appello avversario, poiché infondato in fatto ed in diritto, confermando l'impugnata sentenza del Giudice di ### di Cassino. Con vittoria delle spese di lite della presente fase di giudizi”.  ### assicurazioni è rimasta contumace, in questa fase. 
All'udienza virtuale del 24 settembre 2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni. 
Per questo Giudice l'appello deve rigettarsi, con conferma della sentenza impugnata anche se con ampliamento dei motivi a sostegno di tale decisione. 
I motivi di appello dello ### non sono fondati. 
Egli sostiene che il principio previsto dall'art. 2054 comma 2 cc sia stato superato da quanto acquisito in primo grado e in particolare dalla violazione dei limiti di velocità dal parte del ### tale argomento ha perso importanza dopo l'annullamento del verbale di violazione contestata al ### per eccesso di velocità da parte del Giudice di ### di Cassino con la sentenza n°43/12 del 09.01.2012 depositata in atti. Sulle altre violazioni contestate nulla si sa né è stato prodotto in merito (verbali, ecc) e, in ogni caso, tali elementi, all'opposto della velocità, non sono risolutivi per la ricostruzione del sinistro, né può affermarsi che la gravità dei danni subiti dal furgone ### evidenzia una velocità superiore a quella dichiarata perché quei danni potrebbero essere stati provocati anche da altri fattori. 
Il rapporto dei ### è stato esaminato, sia pur molto sommariamente, dal Giudice di primo grado: se pur si volesse approfondire l'analisi di tale documento si potrebbe notare che esso non può comunque costituire un elemento decisivo perché la ricostruzione del sinistro è stata operata su dati frammentari e qualche tempo dopo la verificazione dell'evento e non si può escludere che la scena del sinistro fosse stata nel frattempo modificata: i ### intervenuti e sentiti nel dibattimento, ### e ### hanno riferito di aver redatto quel rapporto con riferimento alla posizione dei mezzi e agli accertamenti di rito ma si tratta di una ricostruzione soggettiva e non è stata neppure svolta una CTU o indagine cinematica e dinamica; l'incompletezza dell'indagine è confermata dallo stesso attore che ha chiamato a testimoniare due soggetti (### e ###, neppure menzionati in quel rapporto, nel quale si fa cenno solo al sommario informatore ### sentito poi in dibattimento. Al riguardo, il verbale del pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso per i fatti accertati direttamente dal pubblico ufficiale (ciò che ha visto, svolto o percepito), ma non per valutazioni, opinioni, ricostruzioni logiche o fatti non appresi direttamente, che possono essere contestati liberamente. Ad esempio, sono valutazioni e giudizi le opinioni, apprezzamenti o conclusioni del verbalizzante (es. "ha guidato con imprudenza") o le ricostruzioni fondate su elementi indiretti (es.  "il danno al paraurti è compatibile con una velocità di 100 km/h"): nel caso in esame si tratta di ricostruzione molto “a posteriori”, con tutti i limiti impliciti. ### sostiene che comunque quanto raccolto dai carabinieri può costituire comunque un indizio: ciò è vero, ma se l'indizio rimane tale, in mancanza di altri elementi di conferma, non può essere posto a fondamento di una decisione perché non resiste ad argomenti uguali e contrari, come quelli esposti e che si esporranno. 
Il motivo attoreo di doglianza riguardante il mancato esame delle testimonianze è fondato, sotto l'aspetto formale: nella sentenza impugnata non c'è alcun cenno a tale particolare, giacché il primo Giudice si è riportato al rapporto e alle sommarie informazioni del ### e le testimonianze non sono un elemento secondario; in ogni caso, sotto l'aspetto sostanziale, e dopo una approfondita analisi, le testimonianze non aggiungono né tolgono nulla al rapporto, di per sé insufficiente per i motivi espressi. 
I testi ### e ### coniugi che si trovavano all'interno della stessa vettura ### hanno dichiarato di aver visto lo svolgimento del fatto a circa due - trecento metri di distanza e hanno confermato anche di aver notato il lampeggiatore destro azionato dallo ### tuttavia, a specifica domanda loro posta dal difensore del ### hanno espressamente dichiarato di non essere in grado di ricordare di aver visto o no la ### allargarsi sulla sua sinistra prima di svoltare a destra e ciò è assai rilevante perché costituisce il punto focale della difesa del convenuto; se quest'ultima circostanza fosse stata espressamente esclusa allora le loro testimonianze si sarebbero potute definire complete mentre tale vuoto le rende insufficienti ai fini di una esatta ricostruzione. I testi citati non sono inattendibili, come sostenuto dal ### e dalla ### perché l'amicizia con l'attore non è un elemento inficiante e la mancata menzione nel rapporto dei ### non è neppure un argomento rilevante perché potrebbe essere dipesa da una superficiale indagine da questi ultimi svolta nell'immediatezza dei fatti: tali testi sono stati solo incompleti. 
La testimonianza del ### citato dal ### è anch'essa non decisiva perché sconta un notevole grado di inattendibilità: tale teste era il terzo trasportato sul furgone del convenuto e la sua deposizione non ha trovato conferma certa negli altri elementi acquisiti. 
In sostanza, tutte le testimonianze si elidono a vicenda per loro incompletezza: i testi dell'attore non hanno saputo riferire sulla svolta a sinistra, pur potendo osservare frontalmente la scena, mentre il ### sull'attivazione del lampeggiatore destro, sulla quale invece i coniugi ### e ### si sono soffermati, e i danni accertati sono compatibili sia con un impatto generato da un rientro improvviso della ### sia con un tamponamento, viste le superficiali indagini svolte. 
Il teste ### ha riferito solo sull'impatto del furgone sul muro dell'abitazione ma la sua dichiarazione non contribuisce a una ricostruzione del sinistro perché egli menziona solo il momento finale. 
Le incertezze riportate non permettono di ritenere superata la presunzione ai sensi dell' art. 2054, comma 2, c.c. e quindi, nei termini come esposti, può condividersi la decisione di primo grado. 
Le spese possono compensarsi per la rilevata incertezza, la necessità di notevole interpretazione e l'integrazione della motivazione della sentenza impugnata.  P.Q.M.  -definitivamente pronunciando; RIGETTA l'appello e conferma la sentenza n. 2679/2020 del Giudice di pace di Cassino. 
Dichiara la compensazione delle spese. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1. 
Cassino, 23 gennaio 2026 

Il Giudice
Unico Dott. ###


causa n. 590/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Federico Eramo, Di Ruzza Luigi

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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 387/2025 del 11-03-2025

... provinciali, come dichiarato dal procuratore della parte a verbale d'udienza. 6.Si premette in diritto che l' art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 ha disposto che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. 7.Il d.P.C.M. n. ###/2015 che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### ha statuito, all'art. 2 che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. 8.Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei (leggi tutto)...

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N. 3248/2024 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VELLETRI ### Il Giudice del ### del Tribunale di Velletri, dott.ssa ### all'esito dell'udienza dell'11 marzo 2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3577/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi”, #### nata a #### il ### (C.F ###) e residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.  ###) del ### di ###, giusta procura allegata al ricorso; - Ricorrente - ###'#### (C.F. ###) in persona del ### pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'avvocatura dello Stato in ### via dei ### n 12, contumace; - Resistente - MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Svolgimento del processo 1.Con ricorso in riassunzione depositato il #### adiva l'intestato Tribunale per chiedere di: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della ### n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'### accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della ### n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannare il Ministero dell'### al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici; 2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della ### 107/2015, per l' anno scolastico 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024 condannare il Ministero dell'### al pagamento della somma di €2.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 3) Condannare il Ministero dell'### in persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore dell' Avv.to ### quale anticipatario anche delle spese” per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.  2.### dell'### e del ### restava contumace in giudizio.  3.Il ricorso veniva preliminarmente promosso innanzi al Tribunale di ### in data ###, ma il Giudice con ordinanza del 13/6/2024 dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Velletri, con termine di 30 giorni per la riassunzione; il procedimento veniva riassunto innanzi a questo Tribunale il ###. La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il giorno 11/3/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.  ### della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalla parte costituita.  2. In fatto e in diritto 4.In via preliminare va affermata la giurisdizione dell'### e la legittimazione passiva dell'### scolastica convenuta in quanto la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Vengono quindi in rilievo diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro pubblico privatizzato e in quanto tali ricompresi nella giurisdizione del giudice ordinario.  5.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente ha avuto incarichi di supplenza con contratti a tempo determinato nelle annualità dedotte in giudizio nei seguenti termini: - a.s. 2020/2021: dal 5/11/2020 al 30/6/2021 (v. doc. allegati al ricorso); - a.s. 2021/2022: dal 29/10/2021 al 24/12/2021 (= 56 giorni), dal 9/12/2021 al 30/6/2022 (= 203 gg., v. doc. allegati al ricorso); - a.s. 2022/2023: dal 27/9/2022 al 4/11/2022 (= 38 gg.), dal 7/1/2023 al 6/4/2023 (= 89 gg.), dal 27/5/2023 all'1/6/2023 (= 5 gg.), dal 26/4/2023 al 28/4/2023 (= 2 gg.), per un totale di 134 gg nell'annualità scolastica (v. doc. allegati al ricorso); - a.s. 2023/2024: dal 25/9/2023 al 30/6/2024 (v. doc. allegati al ricorso). 
La ricorrente permane tuttora nel sistema scolastico inserita nelle graduatorie provinciali, come dichiarato dal procuratore della parte a verbale d'udienza.  6.Si premette in diritto che l' art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 ha disposto che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. 7.Il d.P.C.M. n. ###/2015 che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### ha statuito, all'art. 2 che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.  8.Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute,…i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.  9.Sulla questione si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza del 16/3/2022, 1842 che ha annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. ### del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.  ### il Consiglio di Stato: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt.  3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.  5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. 5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.  5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti parttime (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”. 
Il predetto Collegio ha altresì precisato che: “in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge ###, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. 
Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che “la "### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei ### di categoria”.  6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della ### del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.  ### di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (### Cons. di Stato sent. 1842/2022).  10. Sulla questione è successivamente intervenuta la Corte di ### con l'ordinanza del 18 maggio 2022 che ha così statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
Dunque, secondo la C.G.U.E. la mera natura temporanea del lavoro non può costituire di per sé una ragione giustificatrice della differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato in merito agli aggiornamenti professionali, poiché ciò risulta in contrasto con la ### 1999/70/CE e del relativo ### quadro.  11. Successivamente veniva emanato il d.l. del 13/6/2023, n. 69 convertito nella L. 10 agosto 2023, n. 103 che ha esteso normativamente il beneficio della ### elettronica per l'aggiornamento del docente anche ai docenti precari ancorchè limitatamente all'anno scolastico 2023/2024 e solo a coloro che hanno avuto un incarico di supplenza annuale sino al 31 agosto.  12.Successivamente interveniva la Corte di legittimità, sezione ### con la sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961 che ha chiarito quanto segue: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.  22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”.
Dunque la Corte di Cassazione con la citata sentenza ha individuato il criterio in base al quale riconoscere ai docenti precari il beneficio de quo, limitandolo a coloro che hanno supplenze annuali (31 agosto) sui posti dell'organico vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e a coloro che hanno supplenze sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) su posti n on vacanti ma resi disponibili entro il 31 dicembre, poiché solo rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione operata nei confronti dei docenti precari. 
La Corte ha precisato che l''istituto della ### docente va inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti ed il diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari nei limiti sopra chiariti. 
Quanto alla sua natura giuridica, la Corte ha puntualizzato che la ### va qualificata come obbligazione di pagamento di una somma di denaro, condizionata dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Da ciò ne fa conseguire, che non è riconoscibile al docente una somma di denaro liquida in quanto, in questo caso, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali. 
La sentenza ha anche precisato, che poiché la ### può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, da ciò ne deriva che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Infatti, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla ### resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla ### sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico e, in questo caso, potrebbe agire solo per il risarcimento del danno. 
Partendo dalla natura pecuniaria dell'obbligazione, e dalla particolarità che questo pagamento “di scopo” deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto, secondo la Cassazione, anche ai docenti precari andrebbe esteso lo stesso regime di prescrizione quinquennale valevole, anche in questo caso, per il personale di ruolo; diversamente, prosegue la Corte, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a tempo determinato finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore di ruolo. 
Invece, per i soggetti definitivamente usciti dal sistema scolastico, residuando per essi solo l'azione di risarcimento del danno, si applica la prescrizione decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.  13.La Corte di Cassazione ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto.  1) ### docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (### Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.  5) La prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. * * *  14. In applicazione dei principi di diritto chiariti da ultimo dalla Corte di legittimità, sulla base di quanto statuito dalla Corte di ### l'odierna ricorrente, avendo svolto attività lavorativa in favore del Ministero con contratti a termine negli anni scolastici di cui alla domanda limitatamente alle annualità 2020/2021; 2021/2022; 2023/2024 sino al termine al termine delle attività didattiche (30 giugno) e comunque per un periodo superiore a 180 giorni nel medesimo anno scolastico, nonché in quanto tuttora permanente nel sistema scolastico, ha diritto di usufruire della ### docenti in forma specifica per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici dedotti in giudizio limitatamente agli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2023/2024 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.  15. Nell'a.s. 2022/2023, invece, la ricorrente ha svolto attività lavorativa con supplenze brevi per un totale di 134 giorni lavorativi, inferiore a 180 giorni ossia nella misura inferiore a quella riconosciuta dalla giurisprudenza (si veda per il riferimento alla soglia dei 180 giorni nella medesima annualità scolastica la sentenza della Corte d'Appello di Torino 165 del 24 maggio 2024) per essere equiparata ai lavoratori a tempo indeterminato, ne consegue che con riferimento alla predetta annualità scolastica, la domanda deve essere rigettata.  16. Pertanto il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della ### del docente previsto dall'art 1 comma 121 L n. 107/2015 per i soli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2023/2024 ed ordina al Ministero dell'### e del ### di attivare in favore del ricorrente la ### docente su cui sarà accreditata la somma di € 1500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo. 
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.  3. ### di lite 16. In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza parziale della ricorrente, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, pur essendo il convenuto contumace (sul punto si veda Cass. civ. sez VI, ord. n. 1287/2019 del 15/5/2019; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 373 del 13/1/2015).  P.Q.M.  Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del ### disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: - accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della ### del docente previsto dall'art 1 comma 121 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2023/2024; - rigetta la domanda con riferimento all'anno scolastico 2022/2023; - ordina al Ministero dell'### e del ### di attivare in favore della ricorrente la ### docente su cui sarà accreditata la somma di € 1500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L.  724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo; - compensa le spese di lite tra le parti. 
Così deciso in ### l'11 marzo 2025.   

Il Giudice
del ### dott.ssa


causa n. 3577/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Veronica Vaccaro

M
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Giudice di Pace di Pescara, Sentenza n. 914/2025 del 11-12-2025

... Giudice di ### di #### delle parti: come in atti e da verbale di udienza del 09.12.2025 Motivi della decisione Con decreto ingiuntivo n. 2474/2024 emesso il ###, il Giudice di ### di ### ingiungeva ### di pagare in favore della società ### s.r.l. la somma di € 4.440,49, oltre agli interessi, nonché le competenze e spese del monitorio. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ### proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, per i seguenti motivi:1) intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria dalla società opposta; 2) carenza di idonea prova scritta; 3) inesistenza del rapporto contrattuale tra le parti e del credito azionato; difetto di titolarità della prova del credito azionato; infondatezza delle richieste avanzate in decreto ingiuntivo. Instaurato il contraddittorio, la società opposta si costituiva in giudizio, con memoria difensiva, nella quale chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, all'esito, l'assegnazione di un termine per esperire il tentativo obbligatorio di (leggi tutto)...

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### giudice onorario di pace di ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento Civile di I° grado riservato all'udienza del 09.12.2025 iscritto al 6264/2024 ### dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo.  #### (cod. fisc.: ###), nato a ### M.L.  ### il ###, residente ###ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### che lo rappresenta e difende, con procura allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.   #### S.R.L. (part. i.v.a.: ###), con sede ###, in persona del legale rrappresentante, edelettivamente domiciliata in #### alla ### del Popolo n. 5, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende con procura speciale posto in calce al ricorso per emissione di decreto ingiuntivo n. 2472/2024 R.G. del Giudice di ### di #### delle parti: come in atti e da verbale di udienza del 09.12.2025 Motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 2474/2024 emesso il ###, il Giudice di ### di ### ingiungeva ### di pagare in favore della società ### s.r.l. la somma di € 4.440,49, oltre agli interessi, nonché le competenze e spese del monitorio. 
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ### proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, per i seguenti motivi:1) intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria dalla società opposta; 2) carenza di idonea prova scritta; 3) inesistenza del rapporto contrattuale tra le parti e del credito azionato; difetto di titolarità della prova del credito azionato; infondatezza delle richieste avanzate in decreto ingiuntivo. 
Instaurato il contraddittorio, la società opposta si costituiva in giudizio, con memoria difensiva, nella quale chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, all'esito, l'assegnazione di un termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con la consequenziale conferma del decreto opposto. 
Alla prima udienza, vertendo la controversia in materia di contratti bancari, veniva assegnato alla parte opposta il termine di quindici giorni per introdurre il tentativo di mediazione e di tre mesi per la conclusione della mediazione; indi, la causa veniva rinviata all'udienza del 22.09.2025 per la verifica dell'esito della mediazione. 
All'udienza del 22.09.2025, verificato il mancato avvio del tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. 
All'udienza del 9.12.2025, disposta a trattazione scritta, l'opponente nella memoria difensiva chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo per il mancato avvio del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 bis del D.lgs. n. 28/2010 e per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.  ### all'udienza del 22.09.2025 e alla successiva udienza del 09.12.2015 non svolgeva alcuna attività difensiva. 
Posto quanto sopra, passando all'esame del mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, si osserva quanto appresso.  ###. 5 del D.lgs., n. 28/2010 prevede che quando l'azione è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. 
Il Giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. A tale udienza se, la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto e provvede sulle spese. 
Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, secondo la Corte di Cassazione, ### sentenza n. 19596/2020, rende il giudizio improcedibile, con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto se l'onere grava sull'opposto creditore A tal riguardo, la Corte di Cassazione, nella sentenza sopra indicata, ha enunciato il seguente principio di diritto “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D. lgs. n. 28/2010, art. 5, comma 1 bis, i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. 
Al riflesso di quanto sopra, la mancanza dell'esperimento della mediazione obbligatoria porta al rigetto della domanda, con la consequenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto. 
Nella valutazione pregiudiziale di rito resta assorbita qualsivoglia considerazione in ordine alla fondatezza delle questioni di merito. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### s.r.l., in persona del legale rappresentante, così provvede: - dichiara l'improcedibilità della domanda e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 2472/2024 del 23.10.2024 - condanna la società ### s.r.l. a pagare in favore di ### le spese di giudizio che liquida in complessivi € 800,00 oltre accessori di legge. 
Così deciso in ### l'11.12.2025 

Il Giudice
di ###ssa


causa n. 6264/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Emilia Maria Della Fazia

M
1

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 227/2019 del 24-01-2019

... introduttivo e atto di intervento, memoria conclusionale e verbale del 07.06.2019; per ### come da comparsa di costituzione e atto di intervento, memoria conclusionale e verbale del 07.06.2019; per ### : come da atto di intervento, memoria conclusionale e verbale del 07.06.2019. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ### richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che l'originario attore, ### ha citato in giudizio ### e ### al fine di ottenere la divisione dei beni facenti parte della massa del de cuius ### (deceduto il ### a ### e padre delle originarie parti processuali) e della de cuius ### (deceduta il ###, sorella di ### e dunque zia delle originarie parti processuali), costituita dai seguenti beni: 1) terreno sito in ### foglio 68, particella 93; 2) terreno sito in ### foglio 68, particella 92; 3) terreno sito in ### foglio 70, particella 29; 4) terreno sito in ### foglio 70, particella 16; 5) terreno sito in ### foglio 70, (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di ### - ###, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 800030/2004 R.G., avente ad oggetto: divisione ereditaria, vertente tra #### (nato nel 1973), ### e ### (nella qualità di eredi dell'originario attore ### e, esclusa ### anche nella qualità di eredi di ###, elett.te domiciliati in ### alla ###.M. Bosco, presso lo studio dell'Avv. ### che li rapp.ta e difende, in virtù di procura in atti, attori - interventori e ### (nato nel 1940) anche nella qualità di erede di ###, elett.te domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rapp.ta e difende, in virtù di procura in atti, convenuto - interventore nonché ### elett.te domiciliato in ### di ### alla ### 154, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rapp.ta e difende, in virtù di procura in atti, interventrice ###### e ### come da atto introduttivo e atto di intervento, memoria conclusionale e verbale del 07.06.2019; per ### come da comparsa di costituzione e atto di intervento, memoria conclusionale e verbale del 07.06.2019; per ### : come da atto di intervento, memoria conclusionale e verbale del 07.06.2019.  RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE ### richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. 
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che l'originario attore, ### ha citato in giudizio ### e ### al fine di ottenere la divisione dei beni facenti parte della massa del de cuius ### (deceduto il ### a ### e padre delle originarie parti processuali) e della de cuius ### (deceduta il ###, sorella di ### e dunque zia delle originarie parti processuali), costituita dai seguenti beni: 1) terreno sito in ### foglio 68, particella 93; 2) terreno sito in ### foglio 68, particella 92; 3) terreno sito in ### foglio 70, particella 29; 4) terreno sito in ### foglio 70, particella 16; 5) terreno sito in ### foglio 70, particella 2; 6) terreno sito in ### foglio 70, particella 113; 7) terreno sito in ### foglio 70 particella 114; 8) terreno sito in ### foglio 70, particella 116; 9) terreno sito in ### foglio 70, particella 115; 10) terreno sito in ### foglio 71, particella 48; 11) terreno sito in ### foglio 71, particella 28; 12) terreno sito in ### foglio 71, particella 16.  ### (nato nel 1940) si è costituito in giudizio ed ha aderito alla domanda di divisione.  ### inizialmente è rimasta contumace e, successivamente, si è costituita in giudizio mediante amministratore di sostegno, nominato nelle more del procedimento. 
Nel corso del giudizio, è deceduto ### e il processo è stato interrotto e poi è stato riassunto nei confronti degli eredi dello stesso, ##### e ### Successivamente (nel 2017) è deceduta anche ### e, a seguito del decesso, ### (nato nel 1940) e #### (nato nel 1973) e ### si sono costituiti in giudizio anche nella qualità di eredi di ### Infine, è intervenuta in giudizio ### deducendo che l'accesso ai beni da divide è possibile dalla strada vicinale, senza necessità di costituzione di servitù di passaggio attraverso il terreno confinante, di cui è proprietaria. 
Va infine evidenziato che, nel corso del giudizio, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio ed è stato redatto un progetto divisionale dei beni facenti parte della massa da dividere. 
La massa da dividere ###.T.U. nominato, secondo un ragionamento improntato a corretti canoni logici e tecnici e, pertanto immune da censure, ha rilevato che i beni facenti parte dell'asse ereditario sono: 1) terreno sito in ### foglio 68, particella 93; 2) terreno sito in ### foglio 68, particella 92; 3) terreno sito in ### foglio 70, particella 29; 4) terreno sito in ### foglio 70, particella 16; 5) terreno sito in ### foglio 70, particella 2; 6) terreno sito in ### foglio 70, particella 113; 7) terreno sito in ### foglio 70 particella 114; 8) terreno sito in ### foglio 70, particella 116; 9) terreno sito in ### foglio 70, particella 115; 10) terreno sito in ### foglio 71, particella 48; 11) terreno sito in ### foglio 71, particella 28; 12) terreno sito in ### foglio 71, particella 16; 13) terreno sito in ### foglio 71, particella 51; 14) terreno sito in ### foglio 71, particella 52; fabbricato rurale sito in ### di ### - ###; ### rurale sito in località ### insistente sulla particella 115, foglio 70.  ###.T.U. ha poi provveduto alla descrizione dei beni appena elencati ed alla valutazione degli stessi ed ha verificato la regolarità urbanistica degli immobili. 
Infine, il consulente è pervenuto alla valutazione dei beni ed ha redatto un progetto divisionale, tenendo conto sia del possesso dei beni da parte degli eredi nel corso degli anni, sia del valore degli stessi, riducendo al minimo i conguagli necessari, per garantire che le quote da attribuire agli eredi siano equivalenti. 
Va evidenziato che, nelle more del giudizio, è deceduta #### e gli eredi di ### (con esclusione di ###, a seguito del decesso della propria congiunta, sono intervenuti in giudizio anche nella qualità di unici eredi di ### ed hanno chiesto che la terza quota predisposta dal C.T.U. nel progetto divisionale venga divisa in parti uguali tra loro. 
Il progetto divisionale redatto dal C.T.U. 
Nel formulare il progetto di divisione, il C.T.U. ha tenuto conto dei seguenti elementi: l'attuale utilizzazione di alcuni beni; le quote di esclusiva proprietà delle parti in causa in virtù di titoli diversi dall'asse ereditario; la volontà delle parti. 
Inoltre il consulente nel formulare il progetto di divisione ha evitato, quando possibile, di frazionare i beni, garantendo di fatto una maggiore omogeneità del bene e dunque un migliore utilizzo dello stesso. 
Nell'individuazione concreta dei beni oggetto della divisione e del loro valore, questo giudice ritiene di fare integrale riferimento alle risultanze della consulenza tecnica esperita. 
Si ritiene, infatti, che tali risultanze siano state ottenute svolgendo opportuni accertamenti ed accurata disamina dei beni, dando atto dei criteri tecnici e logici seguiti per giungere alle considerazioni finali riportate nella relazione e valutando correttamente la documentazione esibita in giudizio. 
Le stime ed i calcoli in essa contenuti possono essere condivisi e fatti propri da questo giudice ai fini della divisione, stante la completezza e la precisione degli stessi. 
Questo giudice, inoltre, ritiene che il C.T.U. abbia correttamente individuato i beni oggetto dell'asse ereditario ed il valore degli stessi, tenendo conto in maniera completa e corretta della documentazione in atti ed applicando criteri corretti per la quantificazione ed il calcolo dei conguagli. 
Infine, va evidenziato che il C.T.U. ha determinato le quote spettanti a ciascun erede secondo i seguenti criteri, da ritenersi pienamente condivisibili: ha tenuto conto infatti del fatto che a ciascun coerede spetti la quota di un terzo. 
Va aggiunto infine che in ragione del fatto che ### e gli eredi di ### (con esclusione di ### siano eredi di ### la quota spettante alla predetta coerede, deceduta nel corso del giudizio, può essere divisa in parti uguali tra le odierne parti processuali (con esclusione di ###. 
Tra l'altro, tutte le parti, sotto questo profilo, hanno concluso chiedendo l'attribuzione in parti uguali tra ### e #### della quota spettante a ### Ciò posto, vengono di seguito riportate le tre quote predisposte dal C.T.U., con l'indicazione del valore dei singoli beni.  ### (indicata con il colore giallo nelle planimetrie allegate alla relazione peritale): particela 113, foglio 70 (€ 42.529,41); particella 114, foglio 70 (€ 104.956,00); 1/3 particella 92 e particella 93, foglio 68 (€ 23.103,66) 1/3 del fabbricato sito in ### di #### (€ 10.166,67).  ### (indicata con il colore blu nelle planimetrie allegate alla relazione peritale): particella 2, foglio 70 (€ 12.228,75); particella 16, foglio 70 (€ 44.157,32); particella 115, foglio 70 (€ 49.987,50); particella 29, foglio 70 (€ 28.482,67); 1/3 particelle 92 e 93, foglio 68 (€ 23.103,66); ### rurale sito in località ### insistente sulla particella 115, foglio 70 (€ 25.000,00).  ### (indicata con il colore giallo nelle planimetria allegate alla relazione peritale): particella 116, foglio 70 (€ 7.981,42): particella 16, foglio 71 (€ 68.448,00); particella 28, foglio 71 (€ 2.546,60); particella 48, foglio 71 (€ 67.477,00); particella 51, foglio 71 (€ 1.235,85); particella 52, foglio 71 (€ 886,659); 1/3 particelle 92 e 93, foglio 68 (€ 23.103,66); 2/3 del fabbricato rurale sito in ### di #### (€ 20.333,33). 
Le preferenze espresse dai coeredi Ve evidenziato che ### nel corso del giudizio, ha espresso esplicitamente la propria preferenza per i beni che, in base al progetto divisionale predisposto dal C.T.U., fanno parte della quota A (individuata nella planimetria allegata alla relazione con il colore giallo). 
A fondamento della richiesta di assegnazione dei predetti beni, il germano ### ha posto la circostanza che detti beni sono stati in suo possesso sin dalla morte del padre. 
Va aggiunto che il C.T.U., nella relazione peritale, ha espressamente dichiarato di aver redatto il progetto divisionale tenendo conto del possesso dei beni da parte degli eredi. 
Si tratta, tra l'altro, di circostanza dedotta in giudizio da ### e non espressamente contestata dalla controparte. 
Va evidenziato che ad oggi viene in rilievo un possesso che si protrae da 20 anni. 
A fronte della specifica richiesta di #### prima, e i suoi eredi, dopo, non hanno mai contestato la circostanza né hanno espresso preferenza per i beni oggetto della richiesta di ### limitandosi a chiedere che i beni dell'asse vengano assegnati mediante lo strumento del sorteggio. 
Va precisato che, già nell'atto introduttivo, ### deducendo che parte dei beni della massa sono in possesso degli eredi, aveva chiesto di tener conto di tale circostanza nella redazione del progetto divisionale. 
Va aggiunto che i terreni oggetto di causa sono coltivati dagli eredi che ne sono nel possesso, essendo terreni agricoli destinati alla coltivazione. 
A fronte di ciò, questo giudice ritiene che, nell'ipotesi di specie sussistano i presupposti per procedere all'attribuzione diretta dei beni, senza necessità del sorteggio, in ragione delle seguenti considerazioni.  - Gli eredi si trovano nel possesso di parte dei beni della massa da oramai da oltre 20 anni; - ### ha chiesto l'attribuzione della quota “gialla”, in ragione di detto possesso; - non è stata chiesta da parte di ### o degli eredi dello stesso l'attribuzione di beni rientranti nella quota “gialla”; - i terreni oggetto della massa sono coltivati e pertanto viene in rilievo uno specifico interesse all'attribuzione di quelli da lungo tempo in possesso degli eredi. 
Dunque, in ragione di tali considerazioni, a parere di questo giudice, sussistono motivi idonei a consentire di sostituire il metodo del sorteggio, previsto in caso di quote uguali, con quello dell'attribuzione diretta dei beni. 
Va evidenziato, per completezza, che il metodo del sorteggio, in presenza di quote uguali, non è l'unico possibile. 
Infatti, secondo l'uniforme orientamento della giurisprudenza, detto metodo può essere sostituito da quello dell'attribuzione allorquando vengano in rilievo situazioni peculiari che rendono meglio rispondente all'interesse degli eredi l'attribuzione senza sorteggio. 
Tale circostanza, in ragione di quanto sopra detto, si verifica nel caso di specie. 
In ogni caso, il metodo dell'attribuzione, in base ai fatti di causa, risulta non danneggiare in alcun modo gli interessi degli eredi che hanno invece chiesto il sorteggio (eredi di ###. 
Attribuzione dei beni ### conto del valore attribuito dal C.T.U. a ciascun bene, tenuto conto inoltre dei beni già in possesso dei coeredi, considerate le preferenze espresse dagli eredi e tenuto conto che occorre assegnare le quote in modo tale da non determinare pagamenti di importo eccessivo a titolo di conguaglio, si ritiene opportuno procedere alla ripartizione dei beni facenti parte della massa ereditaria secondo le modalità di seguito descritte. 
Va aggiunto che la domanda di divisione contiene implicitamente anche una richiesta di condanna al rilascio delle porzioni o dei beni che saranno assegnati ad ogni singolo condividente, nonché di condanna al pagamento degli eventuali conguagli e ciò per l'ipotesi in cui sia disposta l'assegnazione o l'attribuzione delle porzioni con addebito dell'eccedenza. 
Per quanto detto, deve dichiararsi lo scioglimento della comunione tra tutte le parti in causa avente ad oggetto i beni immobili facenti parte dell'asse del de cuius ### della de cuius ### e della de cuius ### A ### vanno attribuiti i seguenti beni, precisando che si tratta di tutti i beni della quota A (indicata dal C.T.U. con il colore giallo nelle planimetrie allegate alla relazione), nonché di parte dei beni dell'originaria quota C (indicata dal C.T.U. con il colore rosa nelle planimetrie allegate alla relazione): particela 113, foglio 70 (€ 42.529,41); particella 114, foglio 70 (€ 104.956,00); fabbricato sito in ### di ####, foglio 15, particella 1632, subalterno 2 (€ 30.500,00); ½ delle particelle 92 e 93 del foglio 68 a ### precisando che la metà spettante allo stesso va individuata nella quota indicata con il colore blu nella planimetria allegata alla relazione peritale nonché nella metà della quota indicata con il colore rosa nella stessa planimetria, da dividere in due parti uguali tracciando la linea di confine nella parte centrale della porzione rosa, nel senso del lato più lungo (€ 34.655,49); particella 48, foglio 71 (€ 67.477,00). 
Il valore complessivo dei beni facenti parte della quota ammonta ad € 280.117,90 ( di cui € 180.755,74 per la quota “blu” ed € 99.362,16 per la parte di quota “rosa” attribuitagli). 
Agli eredi di ### (##### e ### vanno attribuiti i seguenti beni, precisando che si tratta di tutti i beni della quota B (indicata dal C.T.U. con il colore “blu” nelle planimetrie allegate alla relazione): particella 2, foglio 70 (€ 12.228,75); particella 16, foglio 70 (€ 44.157,32); particella 115, foglio 70 (€ 49.987,50); particella 29, foglio 70 (€ 28.482,67); fabbricato rurale sito in località ### insistente sulla particella 115, foglio 70 (€ 25.000,00); 1/3 delle particelle 92 e 93 del foglio 68 (€ 23.103,66); Il valore complessivo dei beni facenti parte della quota ammonta ad € 182.959,00 Agli eredi di ### che sono anche eredi di ### (e dunque soltanto #### e ### vanno attribuiti altresì i seguenti beni (parte dei beni dell'originaria quota C indicata dal C.T.U. con il colore rosa nelle planimetrie allegate alla relazione): particella 116, foglio 70 (€ 7.981,42): particella 16, foglio 71 (€ 68.448,00); particella 28, foglio 71 (€ 2.546,60); particella 51, foglio 71 (€ 1.235,85); particella 52, foglio 71 (€ 886,659); metà della particelle 92 e 93 del foglio 68, individuata con il colore “rosa” sulla planimetria allegata alla relazione peritale (€ 11.551,5); Il valore complessivo dei beni facenti parte della quota ammonta ad € 92.650,629. 
Va precisato che la presente attribuzione è stata effettuata tenendo conto del fatto che ### è morto alcuni anni prima di ### e, pertanto, a quest'ultima succedono soltanto il fratello ### e i nipoti (figli del fratello ### premorto) ##### e ### nato nel 1973 (quali eredi di ### dovranno corrispondere, a titolo di conguaglio, a ### (nato nel 1940) l'importo di € 2.203,26 (€ 182.959,00 - € 180.755,74).  ### nato nel 1940 dovrà corrispondere, a titolo di conguaglio, ai soli #### e ### nato nel 1973 (quali eredi di ### ed anche di ### l'importo di € 6.711,531 (€ 99.362,16 - € 92.650,629). 
Deve però precisarsi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il valore dei beni costituenti il compendio da dividere si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al momento della decisione (cfr. Cass. 4/5/2005, n. 9207; 19/3/1996, n. 2296; Cass. 2/5/1991, n. 4769).  ### il valore sopra indicato deve essere rivalutato, affinché la sopravvenuta svalutazione della moneta non alteri i termini sostanziali della divisione (cfr. Cassazione civile, sezione II, sentenza 28 marzo 2001, n. 4518;. Cass. 4/12/1999, n. 13568). 
Ne deriva che il conguaglio dovuto dal condividente, costituendo debito di valore, deve essere aggiornato al momento della pronuncia di scioglimento della comunione, nel senso che può essere determinato con riferimento al valore del bene al momento dell'espletamento della C.T.U., e rivalutato fino al momento della decisione del giudizio di divisione (cfr. Cassazione civile, sezione II, sentenza 3 aprile 1999, n. 3288). 
Nel caso in esame, in virtù di quanto detto, la somma dovuta a titolo di conguaglio deve essere rivalutata, secondo gli indici ### a far data dal deposito della relazione di stima (giugno 2006) fino alla data di deposito della presente sentenza.   Orbene, l'importo di € 2.203,26, rivalutato all'attualità ammonta ad € 2.586,63 e l'importo di € 6.711,531, rivalutato all'attualità, ammonta ad € 7.879,34. 
All'importo così determinato vanno aggiunti gli interessi in misura legale a partire dalla pronuncia fino all'effettivo soddisfo. 
La presente sentenza dovrà essere trascritta dal competente ### dei ### con conseguente esonero del medesimo ### dei ### da ogni responsabilità in ordine alla disposta trascrizione. 
La posizione dell'interventrice La domanda dell'interventrice deve essere dichiarata inammissibile per le seguenti ragioni. 
In primo luogo, la domanda è stata formulata tardivamente. 
In secondo luogo, si tratta di una domanda in relazione alla quale non sussiste alcun concreto interesse in capo all'interventrice, in quanto il C.T.U. non ha individuato la presenza di fondi interclusi e comunque, alla luce delle planimetrie allegate alla relazione peritale, non vengono in rilievo fondi interclusi. 
Infine, non è stata formulata alcuna domanda di costituzione di servitù coattiva da parte degli eredi nei confronti dell'interventrice. 
Le spese Le spese di lite vanno integralmente compensate tra tutte le parti processuali, in ragione della natura della domanda di divisione e dell'adesione alla stessa da parte dei convenuti. 
Alla stregua delle medesime considerazioni in relazione alla natura del giudizio di divisione, le spese occorse per la C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste a carico degli eredi nella misura del 50 % per ciascuna parte processuale (50 % a carico di ### e 50 % a carico di tutti gli eredi di ###.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### nella persona del giudice monocratico dr.ssa ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: A) dichiara lo scioglimento della comunione dei beni facenti parte della massa ereditaria del de cuius ### della de cuius ### e della de cuius ### tra ### (nato nel 1940) e ##### (nato nel 1973), ### (quali eredi di ### ed anche di ### con riferimento ai soli #### e ###, come individuati nella relazione peritale espletata nel corso del giudizio a firma dell'#### B) attribuisce a ### (nato nel 1940) la piena proprietà dei seguenti beni: terreno individuato alla particela 113, foglio 70; terreno individuato alla particella 114, foglio 70; fabbricato sito in ### di ####, foglio 15, particella 1632, subalterno 2; ½ dell'intero terreno individuato alla particelle 92 e 93 del foglio 68, precisando che la metà spettante allo stesso va individuata in tutta la quota individuata con il colore giallo nella planimetria allegata alla relazione peritale, nonché nella metà della quota individuata con il colore rosa nella stessa planimetria, quest'ultima da dividere in due parti uguali tracciando la linea di confine nella parte centrale della porzione rosa, nel senso del lato più lungo; terreno individuato alla particella 48, foglio 71; C) attribuisce a ##### e a ### nato nel 1973 (nella qualità di eredi di ### la piena proprietà dei seguenti beni: terreno individuato alla particella 2, foglio 70; terreno individuato alla particella 16, foglio 70; terreno individuato alla particella 115, foglio 70; terreno individuato alla particella 29, foglio 70; fabbricato rurale sito in località ### insistente sulla particella 115, foglio 70; 1/3 delle particelle 92 e 93 del foglio 68 (porzione individuata con il colore blu nella planimetria allegata alla relazione peritale); D) attribuisce a #### e a ### nato nel 1973 (nella qualità di eredi di ### la piena proprietà dei seguenti beni: terreno individuato alla particella 116, foglio 70; terreno individuato alla particella 16, foglio 71; terreno individuato alla particella 28, foglio 71; terreno individuato alla particella 51, foglio 71; terreno individuato alla particella 52, foglio 71; metà del terreno individuato alle particelle 92 e 93 del foglio 68, con riferimento alla sola porzione indicata con il colore “rosa” sulla planimetria allegata alla relazione peritale, da dividere in due parti uguali tracciando la linea di confine nella parte centrale della porzione rosa, nel senso del lato più lungo; E) condanna ### (nato nel 1940) al pagamento, in favore di #### e ### nato nel 1973 (nella qualità di eredi di ###, a titolo di conguaglio, della somma di € 7.879,34, già rivalutata all'attualità, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data di deposito della presente decisione fino all'effettivo soddisfo; F) condanna ##### e ### nato nel 1973 (nella qualità di eredi di ### salvatore) al pagamento, in favore di ### (nato nel 1940), a titolo di conguaglio, della somma di € 2.586,63, già rivalutata all'attualità, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data di deposito della presente decisione fino all'effettivo soddisfo; G) condanna gli eredi che sono nel possesso di beni ereditari non a loro attribuiti con la presente sentenza al rilascio degli stessi in favore degli eredi a cui gli stessi sono stati attribuiti in virtù della presente pronuncia; H) dichiara inammissibile la domanda di ### I) autorizza il ### dei ### alla trascrizione della presente sentenza; L) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti; M) pone le spese occorse per la C.T.U., già liquidate con separato decreto, per il 50 % a carico di ### (nato nel 1940) e per il 50 % a carico di tutti gli eredi di ### (#### nato nel 1973, ### e ###.  ### 23.01.2019 

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 800030/2004 R.G. - Giudice/firmatari: Del Prete Maria

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