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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23838/2021 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### 66, presso lo stud io dell'avvocato #### (###) che lo rappresenta e difende unitament e all'avvocato ### (###); - ricorrente - contro PREFETTURA - ###; ###; - intimati - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PISTOIA n. 259/2021 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal ####: 1. ### proponeva opposizione, innanzi al Giudice di ### di ### a due ordinanze ingiunzione emesse dal ### di ### entrambe del 3 0.07.2019, con le quali veniv a respinto il ricorso promosso dallo stesso ### avver so due verbali del 01.02.2019 e del 06.03.2019 elevati nei suoi confronti di obbligato 2 di 12 solidale, ex art. 196 , comma 10, d.lgs. 30 aprile 19 92, n. 285 (Codice della ### ‘C dS') dalla ### di ### rispettivamente per violazione del limite di velo cità ex art. 148, comma 8, CdS e per violazione della segnalazione semaforica, ex artt. 41, comma 11 e 146, comma 3, ### 2. Il Giudice di ### rigettava l'opposizione. ### i ricorreva in appello inn anzi al Tribunale di ### che rigettava il gravame sostenend o, per quel che q ui ancora rileva: a) l'omessa indicazione nei verbali del titolo in virtù del quale la ### possedeva o comunque deteneva l'apparecchio di rilevazione a distanza delle violazioni al CdS non è motivo di nullità del verbale stesso, in mancanza di norma di legge che prescriva siffatta invalidità e trattandosi, altresì, di elemento non essenziale al fine di consentire la piena d ifesa de l soggetto colpito d alla sanzione; b) analogamente, ai fini della validità dei verbali di infrazione relativamente al profilo dell'attestazione della taratura e verifica di funzionalità annuale del dis positivo di rilevazione dell'eccesso di velocità è sufficiente che i requisiti di taratura e verifica periodica di funzionalità sussistano, non occorrendo che i relativi dettagli siano indicati nei verbali di contestazione di infrazione al ### c) neanche è prescritto, a pena di invalidità del verbale o della sanzione, che ne l verbale stesso sia indicata la presenza della presegnalazione per la specifica apparecchiatura di rilevazione a distanza. Nel caso di specie, è stata pro dotta in gi udizio la documentazione attestante la presenza di tale segnaletica; d) quanto all'aspetto relativo alla n ecessità della presenza di organi della ### zia ### al momento dell a rilevazione dell'infrazione, con conseguente obbli go di contestazione immediata della stessa: il tratto di strada ove è stata commessa e rilevata l'infrazione rient ra tra quelli indi viduati dal ### ai 3 di 12 sensi dell 'art. 4 D.L. 20 giugno 20 02, n. 121 (convertito , con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168). Del resto, che la presenza di un organo della polizia stradale non sia necessaria è stabilito dallo stesso art. 61 legge 29 luglio 2010, n. 120, richiamato dall'appellante, n ella parte in cui fa salvo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, a mente del quale l'accertamento delle violazioni rilevate può essere effettuato in tempo successivo con esonero della contestazione immediata. 3. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di ### ha proposto ricorso ### affidandolo a c inque motivi e illustrandolo con memoria.
Restavano intimati la ### - ### del ### di ### e il Comune di ####: 1. Con il primo motivo si deduce l'illegitt imità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 61 legge n. 120/2010 e degli artt. 156, comma 2, 161 comma 1, 162 comma 1, cod. proc. civ., in relazione all'art 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. A giudizio del ricorrent e, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, il dato inerente al tito lo di detenzione dello strumento utilizzato da organi di polizia degli enti locali, ex art. 61 legge 120/2010, costituisce un elemento essenziale al fine di consentire la piena difesa del soggetto colpito dalla sanzione, la cui mancanza comporta la nullità del verbale, nonostante detto inserimento non sia espressamente previsto. 1.1. Il motivo è infondato. Il titolo di detenzione o titolarità di un apparecch io di rilevazione a distanza de lle violazioni del CdS non costituisce eleme nto costitutivo dell'eser citato potere sanzionatorio, non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell'infrazione contestata, né condiziona la sussistenza della violazione accertata per mezzo di tali apparecchi (argomento da: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29001 del 06/10/2022, 4 di 12 Rv. 66596 4 - 01, ove la Corte ha affermato che l'event uale invalidità del contratto di nolegg io di detti ap parecchi non si riverbera sulla legittim ità della san zione, non costituendo un elemento costitutivo dell'e sercitato potere sanzionatorio la cui invalidità possa inficiare la legittimità della pretesa azionata, a fronte dell'illecito amministrativo riscontrato; v. anche: Cass. 2, Ordinanza n. 25013 del 09/11/2020; ### 2, Ordinanza n. 24757 del 05/11 /2020; ### 6-2, Ordinanz a n. 19839 del 22/09/2 020; Sez. 6-2, Sentenza n. 22715 del 08/11/2016). 2. Con il secondo motivo si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 156, comma 2, 161 comma 1, 162 comma 1, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, 3) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cu i non h a ritenu to viziato da g enericità ed indeterminatezza il verbale nel quale manchi l'indic azione d egli estremi della verifica d i funzionalità e taratura del dispo sitivo rilevatore della velocità, così disattendendo l'orientamento espresso sul pun to da questa Corte (Cass. n. 1921/201 9; Cass. 5227/2018). 2.1. Il motivo è infondato.
A séguito dell'intervento della Corte costituzionale nella sentenza n. 113 de l 2015, - con cui è sta to dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 45, comma 6, del CdS nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni de i limiti di velocità sian o sottopo ste a verifiche period iche di funzionalità e di taratura - tutte le apparecchiature di misurazione della velocità de vono essere sottoposte a verif iche periodic he di funzionalità e di taratura, cui si correla l'obbligo della necessaria attestazione della loro verifica nel verbale di contestazione (v. in particolare: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019, Rv. 652384 - 02). 5 di 12 Ciò posto, il punto è se, ai fini della legittimità della sanzione, è necessario che il verbale di contestazione contenga una specifica menzione, indicandone gli estremi, del certificato di taratura periodica.
Al que sito ritiene il Collegio di dover dare risposta ne gativa, condividendo l'orientamento giurispruden ziale consolidatosi (v.
Cass. n. 17574/2021). Questa Corte ha già evidenziato come tale indicazione non sia funz ionale alla prova de ll'effett uazione della taratura stessa, ch e va - difatti - fornita dall'ammini strazione mediante la produzione delle rel ative cert ificazioni ( 11776/2020; Cass. ###/2018; Cass. 9645/2 016). La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 113 del 2015, ha inoltre evidenziato la stretta correlazione che intercorre tra la previsione dell'art. 45, d.lgs. 285 /1992 ed il su ccessivo art. 142, che attribuisce alle risultanze de lle rilevazioni della velocità tramite apparecchiature elettroniche il valore di p iena prova delle violazioni. E' tale disposizione ch e in vero armonizza in modo razionale le esigenze della tutela della sicurezza stradale assicurata anche dall'accertame nto delle violazioni e dall'irrogazione delle sanzioni, e le situazioni soggettive de i soggetti sottoposti alle verifiche, i quali, in sede di opposizione al verbale di contestazione, sono, d i norma, gravati della prova del cattivo funz ionamento dell'apparecchiatura. Tale onere probatorio trova fondamento nella presunzione di affidabilità de l mezzo tecnico impiegato, che consente di non ritenere pregiudicati oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici e i diritti di difesa del soggett o sanzionato ( cfr. Corte cost. 113/2015, p ar. 6.2.), fermo però che le rile vazioni della veloci tà mediante apparecchiature elettroniche possono assumere efficacia probatoria privilegiata solo se ne si a attestat o il corretto funzionament o mediante la taratura ed il controllo periodico. 6 di 12 Proprio la verifica cost ante di tale affidabilità rappresent a il fattore di contemperamento tra la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato. Il ragionevole affidame nto che deriva dalla cu stodia e dalla permanenza della funzionalità dell e apparecchiature, garantita quest'ultima da verif iche periodiche conformi alle relat ive speci fiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono m ai effettuate" (cfr. Cass. 5227/2018) . In sostanza, la mancata menzione degli estremi del certificato di taratura non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, il quale può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di reg olare funzioname nto dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la certificazione di taratura.
Le contestazioni dell'opponente circa la mancanza di detti controlli afferiscono direttamen te all'idoneità della fonte di prova impiegata per l'accertamen to delle in frazioni, idoneità che l'amministrazione è tenuta a dimostra re. Solo ove tale prova sia stata acquisita, l'opponente, per ottenere l'annullamento della sanzione, sarà tenu to a dimostrare che l'apparecchiatura e ra comunque malfunzionante (Cass. 5527/2018: in tal senso già 14040/2007; Cass. 15324/2006; Cass. 9441/20 01; 8515/2001). Si giustifica - pertanto - che nessuna disposizione imponga, quale condizione di validità del verbale, la menzione del certificato di taratura (Cass. 5227/2018).
In altri termini, è solo in presenza di contestazioni da parte del soggetto sanzionato che spe tta all'### la pro va positiva dell'iniziale omologaz ione e della periodica taratura dello strumento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 2023; Cass. Sez. 6- 2, Ordinanz a n. ### del 13/12 /2018). In presenza di detti elementi, di per sé sufficie nti a dim ostrare il cor rett o funzionamento dell'apparato di rilevazione della veloci tà - circostanza, quest'ultima, che costituisce elemento essenziale 7 di 12 costitutivo della fattispecie sanzionatoria - spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza 22015 del 2022; Cass. Sez. 2, Or dinanza n. 29093 del 18/12/2020; anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 1/02/2021, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di d imostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato). 3. Con il terzo motiv o si de duce l'illegittimità del la sentenza impugnata per violazione degli artt. 156, comma 2, 161 comma 1, 162 comma 1, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, 3) cod. proc. civ. Aff erma il ricorrente che la segnala zione, in verbale di contestazione, della presenza stradale della postazione di contro llo della velocità rappresenta u n formale requisito indispensabile al raggiungimento dello scopo del ver bale, la cui mancanza ne determina la nullità, non potendo risolversi - come affermato in sentenza - nella produzio ne documentale posteriore alla notifica del verbale. 3.1. Il motivo è infondato. ###. 4, legge n. 168/2002 impone all'ente proprietario dell a strada l'obbligo di dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronic o della velocità. Analoga previsione è contenuta nell'art. 142 CdS, a me nte del quale le postazioni di controllo sulla rete st radale per il rilevamento della velocità devono essere preventivame nte segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada. Entrambe le norme impongono obblighi inderogabili a garanzia dell'utenza stradale, non avendo la ### alcun margine di discrez ionalità circa l'osservanza dei doveri di segnalazione, o circa l'eventuale adozione di sist emi informativi alternativi che non assicurino la medesima 8 di 12 trasparenza nell'attività di segn alazione (Cass. 7419/2009; 21634/2009; Cass. 5997/2014, Cass. 15899/2016). 3.2. Pur essendo la validità dell a sanzione amm inistrativa subordinata alla presegnalazione del dispositivo di rilevazione dell'infrazione, la s ussistenz a del cartello è, tuttavia, circostanza oggettiva, che ricade sotto la diretta p ercezione dei verbal izzati.
Non occorre - contrariamente a quanto argomentato in ricorso - che detto verbale contenga l'avvertimen to puntuale, speci fico, determinato che in quella data ora e a quella certa dist anza dal punto di rilevazione era presente proprio un dato segnale, in modo da atte starne l'adeguatezza. ### rte ha già stabilito che la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante autovelox non sia indicato se la presenza dell'appare cchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello no n rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnalet ica veng a comunque accertata l'esistenza (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11792 del 18/06/2020, Rv. 658448 - 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1661 del 22/01/2019, Rv. 652248 - 01). A tale ultimo proposito, è bene ricordare che in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare la concreta inidoneità della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della pre senza di postazioni di cont rollo della velocità (Cass. 6242/1999; Cass. 23566/2017). 3.2.1. ### parte, va messa in rilievo la funzione informativa della segnaletica g ravante sulla pubblica ammin istrazione, il cui potere sanzionatorio, in m ateria di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall'in tento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di condizionamento del comportamento stradale in un'ottica di tutela della sicurezza e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal 9 di 12 traffico veicolare, anch e mediante l'utilizzazione del le nuove tecnologie di controllo elettronico (Cass. n. 26959/2022; Cass. 5997 del 2014). 4. Con il quarto motivo si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 61 legge n. 120/2010 e 156, comma 2, 161 comma 1, 162 comma 1, cod. proc. ci v., in relazione all'art 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente propone un'interpretazione dell'art. 61 legge n. 120/2010 nel senso che, trattandosi di particolare normativa riferita ai soli enti locali, confligge con le norme del codice della strada e con altre norme integrative complementari, quali ad e sempio l'art. 4 del D.L. 121/2002, in punto di necessità della presenza di organi di polizia al momento della rilevazione strumentale de lle violazioni: sicché, dal riferiment o normativo all'impiego di «personale dei corpi e servizi di polizia locale» unitamente alla «gestione diretta d ei dispositivi di rilevazione delle infrazioni» si ded uce che deve ritenersi sempre e comunque obbligatoria la presenza della polizia locale al mom ento d ella rilevazione strumentale delle co ntestate violazioni. 4.1. Il motivo non merita accoglimento. La normativa generale in tema di esimenti alla contestazione immediata e alla presenza degli agenti accertatori può così essere sintetizzata: - ai sensi d ell'art. 200, comma 1, ### fuori dei casi di cui all'art 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatam ente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta; - l'art. 201, comma 1-bis, CdS individua i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria: ### talvolta richiedendo comunque la presenza degli agenti accertatori, per i casi di cui alla lettera e) del comma 1-bis, art. 201 CdS (nonché art. 384, lett. e) Regolamento di esecuzione e di 10 di 12 attuazione del nuovo codice della strada), riferibi li all'utilizzo di strumenti di misura della velocità collocati in postazioni mobili, con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia, in cui il rilevamento può avvenire in ogni tipologia di strada, anche in assenza di indicazione del decreto del prefetto di cui all'art. 4 della legge n. 16 8/2002, con la conseguente ammissione della contestazione differita della violazione; ### talvolta consentendo la rilevazione successiva, senza presidio degli agent i accertatori, per i casi di cui alla lett. f) del comma 1-bis, art. 201 CdS, in combinato con l'art. 4, comma 1, D.L. n. 121/ 2002, ove è prevista la facoltà di contestazione di infrazioni su autost rade, strade extraurban e principali, strade extraurbane secondarie e strade secondarie di scorrimento, rilevate con st rumenti con postazione fissa senza presidio d i agenti con rilievo dell'infrazione da remoto. Con l'ulteriore conseguenza, con riferimento alle ultime due t ipologie di strade, che - al fine di giustificare la contestazione differita - il verbal e di accertamento deve fare riferimento esplicito al decreto prefettizio che le individua, a pe na di carenza di motivazione ( Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26959 del 14/09/2022; ### 2, Ordinanza n. 21603 del 28/07/2021; ### 2, Sentenza n. 10918 del 26/04/2021; ### 2, Ordinanza n. 24758 del 05/11/2020; ### 2, Sentenza n. 23551 del 27/10/2020; Cass. n. 8635 del 2020; ### 2, Sentenza n. 4090 del 12/02/2019; ### 2, Ordinanza n. 24214 del 04/10/2018; ### 6-2, Ordinanz a n. 23726 del 01/10 /2018; Se z. 6-2, Sente nza 26441 del 20/12/20 16; ### 6-2, Ordinanz a n. 331 del 13/01/2015; ### 2, Sentenza n. 23882 del 15/11/2011; ### 2, Sentenza n. 2243 del 30/01/2008). ### dell'art. 61 legge n. 120/ 2010 (normativa speciale che predisp one ulteriori norme in materia di sicure zza stradale) proposta in ricorso abrogherebb e l'articolata normativa generale rappresentata dal CdS e norme integrative complementari 11 di 12 come sopra ricostruita, posto che la sua attuazione è rimessa, in virtù dell'art. 61 l. n. 120/2010, proprio esclusivamente alla ### dipendente da enti locali. Il rinvio dell'art. 61 l. n. 120/210 all'art. 5 D.P.R. (Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e al le zone a traffico lim itato) conferma l'unitarie tà del sistema, posto che il suo comma 3 stabilisce che i rileva menti possono essere aff idati ad impianti gestiti direttament e dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità, senza ch e durante il loro funzionamento sia necessaria la presenza di un organo della polizia stradale. 5. Con il quinto motivo si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata relativamente al capo di condanna alla refusione delle spese del giu dizio d'appello . Avendo il Tribunale il legittimamente rigettato tutti i m otivi d'appello, ne é conseguito l'ulteriore illegittimo effetto di addossa re all'appellante, ritenuto ingiustamente soccombente, il carico in toto della ripetizione delle spese processuali del grado sostenute dalla costituita controparte. 5.1. Il motivo è inammiss ibile, in quanto non costituisce una vera e propria censura bensì un mero auspicio, per cui a fronte del rigetto del rico rso, resta ferma la rego la della soccombenza già correttamente applicata dal Tribunale. 6. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Non vi è lu ogo a p rovvedere sulle spese di questa fase processuale in mancanza di attività difensiva delle controparti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore impo rto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1- bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. 12 di 12 Poiché il ricorso è stato pro posto successivame nte al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1- bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ###