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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19896/2024 del 18-07-2024

... attraverso la sottoposizione della stessa anche a verifiche circ a il suo buon funzionamento. 3. I due mo tivi poss ono essere esaminati con giuntamente in quanto strettamente connessi, e sono infondati. La giur isprudenza maggioritaria di questa Corte, alla quale il Collegio intende attenersi, ha in effetti, ed in più occasioni, rilevato che, a segui to della declaratoria di illegittimità costituzionale 4 di 6 dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere so ttoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e c he in cas o di conte stazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. n. 533/2018), essendo irrilevante (cfr . Cass. n. 40627/2021) che l'apparecchiatura operi in presenza di operato ri o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi - palesandosi la necessità di dimos trare o attestare con apposi te certificazioni di omolog azione e conformità il loro corretto funzionamento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 2023; (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27673/2022 R.G. proposto da: ##### elettivamente domiciliata in ### O, ### (p.e.c.: avvmichel ###), p resso lo studio dell'avvocato ### (###), c he la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ###'INTERNO, ### - intimata - avverso la SENTENZA del ### 549/2022 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal ### 2 di 6 ###: 1. L a ### degli ### ri proponeva ricorso innanzi al Giudice di ### di ### per l'annullamento dell'ordinanzaingiunzione n. M_IT PR_CBSPC ### emessa dalla ### il ### e del sotteso verbale di contestazione n. ###/17 del 20.04.2017 elevato dalla ### del Comune di ### con il quale veniva irrogata all'opponente la sanzione di €. 354,95 per violazione dell'art. 142, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della ### ‘###, limiti di velocità). 
Il Giudice di ### rigettava il ricorso.  2. L a ### degli ### i interponeva gravame i nnanzi al ### di ### che, per quel che ancora rileva, rigettava l'appello ritenendo infondato il motivo dedotto con cui si contestava, in quanto non provata, l a funzionali tà e la taratura dello strumento di rilevazione della velocità utilizzato dal Comune di ### A giudizio del ### risulta dagli allegati presenti nel fascicolo depositato nel giudizio di primo grado che l'apparecchio utilizzato dall'### era stato regolarmente omologato e sottoposto a taratura periodica, mentre nel verbale viene espressamente affermato che prima dell'iniz io delle rilevazioni l'agente di ### ipale avev a testato il regolare funzionamento dell'apparecchio senza notare nulla di anomalo. 
Nè è s tata offe rta dal deducent e alcuna prova della sua t esi dell'inattendibilità di un apparecchio debitamente omologato e , quindi, conforme alla previsione dell'art. 142, comma 6, ### 3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per Cassazione La Stel la degli ### ori di ### e Rap uano, affidandolo a due motivi e illustrandolo con memoria. 
Restava intimata la ### di ### 3 di 6 ###: 1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 45, comma 4, d.lgs. n. 285 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. ci v. In tesi, a seguit o dell'interv ento d ella Corte costituzionale (sentenza n. 113/2015), gli autovel ox devono antecedentemente e successivamente alla loro installazione essere sottoposti a due distinte procedure di verifica: una per la loro taratura, l'altra per il loro corretto funzi onamento; co n la conseguenza che l'assenza di una o di entrambe di tali certificazioni comporta l'annullamento della sanzione irrogata (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1283 del 2022 ). Olt re al fatto che la Corte di legittimità ha affermato il principio in forza del quale le valutazioni degli agenti, frutto di mera percezione s ensoriale, non riv estono fede privilegiata.  2. Co n il se condo moti vo si deduce violazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc.  Come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza citata 113 del 2015, il soggetto sottoposto a verifica deve dimostrare il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo elettronico solo allorquando precede ntemente la P.A. abbia adeguatamente e documentalmente assi curato l a perfetta funzionalità dell'apparecchi atura garantita attraverso la sottoposizione della stessa anche a verifiche circ a il suo buon funzionamento.  3. I due mo tivi poss ono essere esaminati con giuntamente in quanto strettamente connessi, e sono infondati. 
La giur isprudenza maggioritaria di questa Corte, alla quale il Collegio intende attenersi, ha in effetti, ed in più occasioni, rilevato che, a segui to della declaratoria di illegittimità costituzionale 4 di 6 dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere so ttoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e c he in cas o di conte stazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. n. 533/2018), essendo irrilevante (cfr . Cass. n. 40627/2021) che l'apparecchiatura operi in presenza di operato ri o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi - palesandosi la necessità di dimos trare o attestare con apposi te certificazioni di omolog azione e conformità il loro corretto funzionamento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 2023; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022; Cass. n. 29093/2020; Cass. n. 24757/2019). 
In presenza di contestazioni sulla funzionalità dell'apparecchio, quindi, non risulta s ufficient e che il medesimo r isulti omologato, dovendo il giudice di merito verificare l'esistenza della prova della successiva taratura periodica, pro va che deve esser e fornita dall'### che ha contestato l'infrazione. E' stato precisato che (Cass. n. 14597/2021) detta prova non possa essere fornita con mezzi diversi dall e certificazioni di o mologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; anche Cass. Sez . 2, Ordinanza n. 18022 del 09/07/20 18), aggiungendosi che la prova dell'esecuzione d elle veri fiche sul la funzionalità ed affidabilità d ell'apparec chio non è ricavabile dal verbale di contravvenzi one, il quale «... non r iveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corret to funzionament o dell'apparecchiatura, allorché e 5 di 6 nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato» (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. ### del 13/12/2018).  3.1. È, qui ndi, a carico della ### ca ### in presenza di contestazione da parte d el soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento. In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità, spetta alla parte sanzi onata l'onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022; Cass. 6-2, O rdinanza n. 3538 dell'11/02 /2021, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la cor retta v erifica del funzionamento dell'apparato; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020). 
Nel caso c he ci occupa, i l giudice d'appello ha ritenuto dimostrato in atti da part e dell'### azione l'uso di un apparecchio regolarmente omolog ato e sul quale e ra stata effettuata la taratura perio dica (v. se ntenza p. 2, ul timo capoverso): tanto basta ad integr are la circostanza - corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità - elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria.  4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. 
Non si procede al la determinazione delle spes e del pre sente giudizio non avend o la parte contror icorre nte svolto attivi tà difensiva. 
Poiché il ricors o è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante i l tenore d ella pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte 6 di 6 della ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti proc essuali per il versamento, da parte della ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Amato Cristina

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31876/2025 del 06-12-2025

... limiti di velocità siano sottoposte a ver ifiche periodiche di funz ionalità e di taratura - tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, cui si correla l'obbligo della necessaria atte stazione della lo ro verifica nel verbale di contestazione (v. per tutte: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019, Rv. 652384 - 02). Tuttavia, è in presenza di conte stazioni d a parte del soggetto sanzionato che spetta all'### la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13996 del 26/05/2025, Rv. 674734 - 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12924 del 14.05.2025; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024, Rv. 670887 - 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20492 del 24.07.2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 2023; Cass. 6-2, Ordinanza n. ### del 13/12/2018). E' illegittimo l'accertamento eseguit o con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può rite nersi equipollente, sul piano giuridico, al l'omologazione (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29600/2022 R.G. proposto da: ### & C ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### - intimata - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ### n. 1061/2022, depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal #### data 22.11.2016 la ### di ### emetteva ordinanza ingiunzione n. ###/16 , relativa al verbale di accertamento 2 di 6 9374/2016 elevato dalla ### di ### per la violazione dell'art. 142, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della ###), commessa da ### in data ###. 
Con ricorso ex art. 204-bis cod. proc. civ. ### proponeva opposizione avverso la citata ordinanza ingiunzione innanzi al ### ice di ### di ### di, che dichiarava inammissibile il ricorso per tardività. 
La società soccombente proponeva appello innanzi al Tribunale di ### che - con sentenza n. 1061/2022 - accoglieva parzialmente il gravame dichiarando ammissibile il ricorso, rigettandolo nel merito. 
In particolare, per quanto ancora di interesse in questa sede, il giudice d'appello ritene va sussistente la taratura dell'aut ovelox utilizzato per il rilevamento dell'infrazione, in quanto richiamata nel verbale di accertamento dal quale risultava eseguita circa cinque mesi prima della violazione.  ### ricorre per cassazione avver so l'indicata sentenza con due motivi illustrati con memoria. 
Resta intimata la ### di ### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 45, comma 4, d.lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della ###), in relazione all'art.  360, comma 1, n. 3 ) cod. proc. civ. La ricorre nte lamenta l'errata applicazione del principio di dirit to ricavabile da lla sentenza 113/2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illeg ittima la menzionata norma del C.d.S. nella parte in cui non ha previsto che tutte le apparecchiature p er il rilevamento della velocità dei veicoli siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. In particolare, la ricorrente si duole del fatto che l'apparecchio utilizzato per l'accertamento della violazione era stato solo approvato e tarato, 3 di 6 ma mai controllato nella sua funzionalità da alcuno dei soggetti a ciò abilitati. Mancando l'omologazione, la risultanza fotografica non può essere utilizzata ai fini sanzionatori; né la sussistenza della taratura può essere sostenuta nel caso di specie, in quanto, secondo i principi dettati dalla Suprema Corte sul punto, per la sua prova è necessaria la produzione del documento di certificazione a cura dell'### non essendo sufficiente la semplice sua menzione nel verbale; infine, deve escludersi che la regolare funzionalità dell'apparecchiatura possa essere efficacemente attestata dagli ### della ### dovendo invece questa provenire necessariamente da enti accreditati. Il Tribunale ha quindi errato, a dire della ricorrente, nel ritenere sostanzialmente per omologato e per tarato un dispositivo che, al contrario, non lo era e pertanto avrebbe dovuto accogliere l'impugnazione.  2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Ad avviso della ricorrente, il Tribunale ha errato nel riconoscere la sussistenza della taratura dell'apparecchiatura mediante mera indicazione nel verbale di contestazione. Questa circostanza avrebbe inge nerato un'indebita inversione dell'onere probatorio sul p unto, che si pone anche in violazione delle indicaz ioni della menzionata sent enza della Corte Costituzionale in materia. In particolare, la pronuncia della ### in via incidentale, ha affermato che l'attribuzione dell'onere probatorio riguardo la difettosità dell'apparecchio a carico del soggetto sottoposto a ver ifica è possibile esclusivam ente allorquando la ### abbia adeguatamente e documentalmente assicurato la perfetta funzionalità dell'apparecchiatura; circostanza che nel caso concreto manca. 4 di 6 I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. Essi sono fondati. 
A seguito dell'intervento della Corte costituzionale nella sentenza n. 113 d el 2015 - con c ui è stato dichiarato cost ituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 45, comma 6, C.d.S.  nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a ver ifiche periodiche di funz ionalità e di taratura - tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, cui si correla l'obbligo della necessaria atte stazione della lo ro verifica nel verbale di contestazione (v. per tutte: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019, Rv. 652384 - 02). 
Tuttavia, è in presenza di conte stazioni d a parte del soggetto sanzionato che spetta all'### la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13996 del 26/05/2025, Rv. 674734 - 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12924 del 14.05.2025; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024, Rv. 670887 - 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20492 del 24.07.2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 2023; Cass. 6-2, Ordinanza n. ### del 13/12/2018). 
E' illegittimo l'accertamento eseguit o con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può rite nersi equipollente, sul piano giuridico, al l'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento d i esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), d i 5 di 6 procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (Cass. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024, cit.). 
E' stato, peraltro, precisato (Cass. n. 14597/2021) che detta prova non possa essere fornita con mezzi d iversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Se z. 2, Sentenza n. 9 645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 180 22 del 09/07/2018), aggiungendosi che la prova dell'e secuzione delle verifiche sulla funzionalità e d affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale «... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato» (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. ### del 13/12/2018). 
Va, altresì, ricordato che questa Corte ha già affermato (Cass. 2, Ordinanza n. 22015 del 22.06.2022; Cass. n. 1608/2021), come chiarito dalla circolare del Ministero dell'interno 26 giugno 2015 (prot.  300/###/15/144/5/20/5), che ancor prima della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 era prescritta la verifica periodica di funz ionalità e taratura, con cadenza almen o annual e, delle apparecchiature di controllo da remoto o per la con testazione successiva delle violazioni in materia di velocità. In particolare, tale verifica doveva, e deve, essere effettuata presso un centro accreditato ### (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione della l. n. 99 del 2009, art. 4), ovvero presso lo stesso costruttore se abilita to alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000. 
Solo successivamente, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017 ha previsto che «Le verifiche iniziali e 6 di 6 periodiche di taratura devono essere esegu ite, con e missione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma ### 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ### o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento». 
Da tanto si è dedotto che, ai fini della legittimità della sanzione, non è sufficiente che l'apparecchio sia stato inizialmente sottoposto a taratura, ma è necessario che tale operazione sia reiterata nel tempo e con un a cad enza tempo rale almeno annuale, come precisato nei precedenti di questa Corte da ultimo citati. 
Nel caso che ci occupa, non risulta documentata nè la taratura periodica né l'omologazione e q uindi la sent enza impugnata deve essere cassata. 
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc.  civ., con l'annullamento del verbale di accertamento n. 9374/2016. 
Il recente intervento di giurisprud enza sulla necessità dell'omologazione giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza imp ugnata e, decidendo nel merito, annulla il verbale di accertamento n. 9374/2016. 
Compensa le spese dell'intero giudizio. 
Così deciso in ### il 10 settembre 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Amato Cristina

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 427/2025 del 08-01-2025

... situazioni soggettive de i soggetti sottoposti alle verifiche, i quali, in sede di opposizione al verbale di contestazione, sono, d i norma, gravati della prova del cattivo funz ionamento dell'apparecchiatura. Tale onere probatorio trova fondamento nella presunzione di affidabilità de l mezzo tecnico impiegato, che consente di non ritenere pregiudicati oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici e i diritti di difesa del soggett o sanzionato ( cfr. Corte cost. 113/2015, p ar. 6.2.), fermo però che le rile vazioni della veloci tà mediante apparecchiature elettroniche possono assumere efficacia probatoria privilegiata solo se ne si a attestat o il corretto funzionament o mediante la taratura ed il controllo periodico. 6 di 12 Proprio la verifica cost ante di tale affidabilità rappresent a il fattore di contemperamento tra la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato. Il ragionevole affidame nto che deriva dalla cu stodia e dalla permanenza della funzionalità dell e apparecchiature, garantita quest'ultima da verif iche periodiche conformi alle relat ive speci fiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23838/2021 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### 66, presso lo stud io dell'avvocato #### (###) che lo rappresenta e difende unitament e all'avvocato ### (###); - ricorrente - contro PREFETTURA - ###; ###; - intimati - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PISTOIA n. 259/2021 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal ####: 1. ### proponeva opposizione, innanzi al Giudice di ### di ### a due ordinanze ingiunzione emesse dal ### di ### entrambe del 3 0.07.2019, con le quali veniv a respinto il ricorso promosso dallo stesso ### avver so due verbali del 01.02.2019 e del 06.03.2019 elevati nei suoi confronti di obbligato 2 di 12 solidale, ex art. 196 , comma 10, d.lgs. 30 aprile 19 92, n. 285 (Codice della ### ‘C dS') dalla ### di ### rispettivamente per violazione del limite di velo cità ex art. 148, comma 8, CdS e per violazione della segnalazione semaforica, ex artt. 41, comma 11 e 146, comma 3, ### 2. Il Giudice di ### rigettava l'opposizione.  ### i ricorreva in appello inn anzi al Tribunale di ### che rigettava il gravame sostenend o, per quel che q ui ancora rileva: a) l'omessa indicazione nei verbali del titolo in virtù del quale la ### possedeva o comunque deteneva l'apparecchio di rilevazione a distanza delle violazioni al CdS non è motivo di nullità del verbale stesso, in mancanza di norma di legge che prescriva siffatta invalidità e trattandosi, altresì, di elemento non essenziale al fine di consentire la piena d ifesa de l soggetto colpito d alla sanzione; b) analogamente, ai fini della validità dei verbali di infrazione relativamente al profilo dell'attestazione della taratura e verifica di funzionalità annuale del dis positivo di rilevazione dell'eccesso di velocità è sufficiente che i requisiti di taratura e verifica periodica di funzionalità sussistano, non occorrendo che i relativi dettagli siano indicati nei verbali di contestazione di infrazione al ### c) neanche è prescritto, a pena di invalidità del verbale o della sanzione, che ne l verbale stesso sia indicata la presenza della presegnalazione per la specifica apparecchiatura di rilevazione a distanza. Nel caso di specie, è stata pro dotta in gi udizio la documentazione attestante la presenza di tale segnaletica; d) quanto all'aspetto relativo alla n ecessità della presenza di organi della ### zia ### al momento dell a rilevazione dell'infrazione, con conseguente obbli go di contestazione immediata della stessa: il tratto di strada ove è stata commessa e rilevata l'infrazione rient ra tra quelli indi viduati dal ### ai 3 di 12 sensi dell 'art. 4 D.L. 20 giugno 20 02, n. 121 (convertito , con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168). Del resto, che la presenza di un organo della polizia stradale non sia necessaria è stabilito dallo stesso art. 61 legge 29 luglio 2010, n. 120, richiamato dall'appellante, n ella parte in cui fa salvo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, a mente del quale l'accertamento delle violazioni rilevate può essere effettuato in tempo successivo con esonero della contestazione immediata.  3. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di ### ha proposto ricorso ### affidandolo a c inque motivi e illustrandolo con memoria. 
Restavano intimati la ### - ### del ### di ### e il Comune di ####: 1. Con il primo motivo si deduce l'illegitt imità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 61 legge n. 120/2010 e degli artt. 156, comma 2, 161 comma 1, 162 comma 1, cod. proc. civ., in relazione all'art 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. A giudizio del ricorrent e, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, il dato inerente al tito lo di detenzione dello strumento utilizzato da organi di polizia degli enti locali, ex art. 61 legge 120/2010, costituisce un elemento essenziale al fine di consentire la piena difesa del soggetto colpito dalla sanzione, la cui mancanza comporta la nullità del verbale, nonostante detto inserimento non sia espressamente previsto.  1.1. Il motivo è infondato. Il titolo di detenzione o titolarità di un apparecch io di rilevazione a distanza de lle violazioni del CdS non costituisce eleme nto costitutivo dell'eser citato potere sanzionatorio, non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell'infrazione contestata, né condiziona la sussistenza della violazione accertata per mezzo di tali apparecchi (argomento da: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29001 del 06/10/2022, 4 di 12 Rv. 66596 4 - 01, ove la Corte ha affermato che l'event uale invalidità del contratto di nolegg io di detti ap parecchi non si riverbera sulla legittim ità della san zione, non costituendo un elemento costitutivo dell'e sercitato potere sanzionatorio la cui invalidità possa inficiare la legittimità della pretesa azionata, a fronte dell'illecito amministrativo riscontrato; v. anche: Cass. 2, Ordinanza n. 25013 del 09/11/2020; ### 2, Ordinanza n. 24757 del 05/11 /2020; ### 6-2, Ordinanz a n. 19839 del 22/09/2 020; Sez. 6-2, Sentenza n. 22715 del 08/11/2016).  2. Con il secondo motivo si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 156, comma 2, 161 comma 1, 162 comma 1, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, 3) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cu i non h a ritenu to viziato da g enericità ed indeterminatezza il verbale nel quale manchi l'indic azione d egli estremi della verifica d i funzionalità e taratura del dispo sitivo rilevatore della velocità, così disattendendo l'orientamento espresso sul pun to da questa Corte (Cass. n. 1921/201 9; Cass. 5227/2018).  2.1. Il motivo è infondato. 
A séguito dell'intervento della Corte costituzionale nella sentenza n. 113 de l 2015, - con cui è sta to dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art.  45, comma 6, del CdS nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni de i limiti di velocità sian o sottopo ste a verifiche period iche di funzionalità e di taratura - tutte le apparecchiature di misurazione della velocità de vono essere sottoposte a verif iche periodic he di funzionalità e di taratura, cui si correla l'obbligo della necessaria attestazione della loro verifica nel verbale di contestazione (v. in particolare: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019, Rv. 652384 - 02). 5 di 12 Ciò posto, il punto è se, ai fini della legittimità della sanzione, è necessario che il verbale di contestazione contenga una specifica menzione, indicandone gli estremi, del certificato di taratura periodica. 
Al que sito ritiene il Collegio di dover dare risposta ne gativa, condividendo l'orientamento giurispruden ziale consolidatosi (v. 
Cass. n. 17574/2021). Questa Corte ha già evidenziato come tale indicazione non sia funz ionale alla prova de ll'effett uazione della taratura stessa, ch e va - difatti - fornita dall'ammini strazione mediante la produzione delle rel ative cert ificazioni ( 11776/2020; Cass. ###/2018; Cass. 9645/2 016). La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 113 del 2015, ha inoltre evidenziato la stretta correlazione che intercorre tra la previsione dell'art. 45, d.lgs. 285 /1992 ed il su ccessivo art. 142, che attribuisce alle risultanze de lle rilevazioni della velocità tramite apparecchiature elettroniche il valore di p iena prova delle violazioni. E' tale disposizione ch e in vero armonizza in modo razionale le esigenze della tutela della sicurezza stradale assicurata anche dall'accertame nto delle violazioni e dall'irrogazione delle sanzioni, e le situazioni soggettive de i soggetti sottoposti alle verifiche, i quali, in sede di opposizione al verbale di contestazione, sono, d i norma, gravati della prova del cattivo funz ionamento dell'apparecchiatura. Tale onere probatorio trova fondamento nella presunzione di affidabilità de l mezzo tecnico impiegato, che consente di non ritenere pregiudicati oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici e i diritti di difesa del soggett o sanzionato ( cfr. Corte cost. 113/2015, p ar.  6.2.), fermo però che le rile vazioni della veloci tà mediante apparecchiature elettroniche possono assumere efficacia probatoria privilegiata solo se ne si a attestat o il corretto funzionament o mediante la taratura ed il controllo periodico. 6 di 12 Proprio la verifica cost ante di tale affidabilità rappresent a il fattore di contemperamento tra la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato. Il ragionevole affidame nto che deriva dalla cu stodia e dalla permanenza della funzionalità dell e apparecchiature, garantita quest'ultima da verif iche periodiche conformi alle relat ive speci fiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono m ai effettuate" (cfr. Cass. 5227/2018) . In sostanza, la mancata menzione degli estremi del certificato di taratura non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, il quale può limitarsi a contestare l'effettuazione delle verifiche di reg olare funzioname nto dell'impianto, spostando sull'amministrazione l'onere di depositare la certificazione di taratura. 
Le contestazioni dell'opponente circa la mancanza di detti controlli afferiscono direttamen te all'idoneità della fonte di prova impiegata per l'accertamen to delle in frazioni, idoneità che l'amministrazione è tenuta a dimostra re. Solo ove tale prova sia stata acquisita, l'opponente, per ottenere l'annullamento della sanzione, sarà tenu to a dimostrare che l'apparecchiatura e ra comunque malfunzionante (Cass. 5527/2018: in tal senso già 14040/2007; Cass. 15324/2006; Cass. 9441/20 01; 8515/2001). Si giustifica - pertanto - che nessuna disposizione imponga, quale condizione di validità del verbale, la menzione del certificato di taratura (Cass. 5227/2018). 
In altri termini, è solo in presenza di contestazioni da parte del soggetto sanzionato che spe tta all'### la pro va positiva dell'iniziale omologaz ione e della periodica taratura dello strumento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 2023; Cass. Sez. 6- 2, Ordinanz a n. ### del 13/12 /2018). In presenza di detti elementi, di per sé sufficie nti a dim ostrare il cor rett o funzionamento dell'apparato di rilevazione della veloci tà - circostanza, quest'ultima, che costituisce elemento essenziale 7 di 12 costitutivo della fattispecie sanzionatoria - spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza 22015 del 2022; Cass. Sez. 2, Or dinanza n. 29093 del 18/12/2020; anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 1/02/2021, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di d imostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato).  3. Con il terzo motiv o si de duce l'illegittimità del la sentenza impugnata per violazione degli artt. 156, comma 2, 161 comma 1, 162 comma 1, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, 3) cod. proc. civ. Aff erma il ricorrente che la segnala zione, in verbale di contestazione, della presenza stradale della postazione di contro llo della velocità rappresenta u n formale requisito indispensabile al raggiungimento dello scopo del ver bale, la cui mancanza ne determina la nullità, non potendo risolversi - come affermato in sentenza - nella produzio ne documentale posteriore alla notifica del verbale.  3.1. Il motivo è infondato. ###. 4, legge n. 168/2002 impone all'ente proprietario dell a strada l'obbligo di dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronic o della velocità. Analoga previsione è contenuta nell'art. 142 CdS, a me nte del quale le postazioni di controllo sulla rete st radale per il rilevamento della velocità devono essere preventivame nte segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada. Entrambe le norme impongono obblighi inderogabili a garanzia dell'utenza stradale, non avendo la ### alcun margine di discrez ionalità circa l'osservanza dei doveri di segnalazione, o circa l'eventuale adozione di sist emi informativi alternativi che non assicurino la medesima 8 di 12 trasparenza nell'attività di segn alazione (Cass. 7419/2009; 21634/2009; Cass. 5997/2014, Cass. 15899/2016).  3.2. Pur essendo la validità dell a sanzione amm inistrativa subordinata alla presegnalazione del dispositivo di rilevazione dell'infrazione, la s ussistenz a del cartello è, tuttavia, circostanza oggettiva, che ricade sotto la diretta p ercezione dei verbal izzati. 
Non occorre - contrariamente a quanto argomentato in ricorso - che detto verbale contenga l'avvertimen to puntuale, speci fico, determinato che in quella data ora e a quella certa dist anza dal punto di rilevazione era presente proprio un dato segnale, in modo da atte starne l'adeguatezza. ### rte ha già stabilito che la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante autovelox non sia indicato se la presenza dell'appare cchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello no n rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnalet ica veng a comunque accertata l'esistenza (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11792 del 18/06/2020, Rv. 658448 - 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1661 del 22/01/2019, Rv. 652248 - 01). A tale ultimo proposito, è bene ricordare che in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare la concreta inidoneità della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della pre senza di postazioni di cont rollo della velocità (Cass. 6242/1999; Cass. 23566/2017).  3.2.1. ### parte, va messa in rilievo la funzione informativa della segnaletica g ravante sulla pubblica ammin istrazione, il cui potere sanzionatorio, in m ateria di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall'in tento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di condizionamento del comportamento stradale in un'ottica di tutela della sicurezza e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal 9 di 12 traffico veicolare, anch e mediante l'utilizzazione del le nuove tecnologie di controllo elettronico (Cass. n. 26959/2022; Cass. 5997 del 2014).  4. Con il quarto motivo si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 61 legge n. 120/2010 e 156, comma 2, 161 comma 1, 162 comma 1, cod. proc. ci v., in relazione all'art 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente propone un'interpretazione dell'art. 61 legge n. 120/2010 nel senso che, trattandosi di particolare normativa riferita ai soli enti locali, confligge con le norme del codice della strada e con altre norme integrative complementari, quali ad e sempio l'art. 4 del D.L.  121/2002, in punto di necessità della presenza di organi di polizia al momento della rilevazione strumentale de lle violazioni: sicché, dal riferiment o normativo all'impiego di «personale dei corpi e servizi di polizia locale» unitamente alla «gestione diretta d ei dispositivi di rilevazione delle infrazioni» si ded uce che deve ritenersi sempre e comunque obbligatoria la presenza della polizia locale al mom ento d ella rilevazione strumentale delle co ntestate violazioni.  4.1. Il motivo non merita accoglimento. La normativa generale in tema di esimenti alla contestazione immediata e alla presenza degli agenti accertatori può così essere sintetizzata: - ai sensi d ell'art. 200, comma 1, ### fuori dei casi di cui all'art 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatam ente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta; - l'art. 201, comma 1-bis, CdS individua i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria: ### talvolta richiedendo comunque la presenza degli agenti accertatori, per i casi di cui alla lettera e) del comma 1-bis, art.  201 CdS (nonché art. 384, lett. e) Regolamento di esecuzione e di 10 di 12 attuazione del nuovo codice della strada), riferibi li all'utilizzo di strumenti di misura della velocità collocati in postazioni mobili, con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia, in cui il rilevamento può avvenire in ogni tipologia di strada, anche in assenza di indicazione del decreto del prefetto di cui all'art. 4 della legge n. 16 8/2002, con la conseguente ammissione della contestazione differita della violazione; ### talvolta consentendo la rilevazione successiva, senza presidio degli agent i accertatori, per i casi di cui alla lett. f) del comma 1-bis, art. 201 CdS, in combinato con l'art. 4, comma 1, D.L. n. 121/ 2002, ove è prevista la facoltà di contestazione di infrazioni su autost rade, strade extraurban e principali, strade extraurbane secondarie e strade secondarie di scorrimento, rilevate con st rumenti con postazione fissa senza presidio d i agenti con rilievo dell'infrazione da remoto. Con l'ulteriore conseguenza, con riferimento alle ultime due t ipologie di strade, che - al fine di giustificare la contestazione differita - il verbal e di accertamento deve fare riferimento esplicito al decreto prefettizio che le individua, a pe na di carenza di motivazione ( Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26959 del 14/09/2022; ### 2, Ordinanza n. 21603 del 28/07/2021; ### 2, Sentenza n. 10918 del 26/04/2021; ### 2, Ordinanza n. 24758 del 05/11/2020; ### 2, Sentenza n. 23551 del 27/10/2020; Cass. n. 8635 del 2020; ### 2, Sentenza n. 4090 del 12/02/2019; ### 2, Ordinanza n. 24214 del 04/10/2018; ### 6-2, Ordinanz a n. 23726 del 01/10 /2018; Se z. 6-2, Sente nza 26441 del 20/12/20 16; ### 6-2, Ordinanz a n. 331 del 13/01/2015; ### 2, Sentenza n. 23882 del 15/11/2011; ### 2, Sentenza n. 2243 del 30/01/2008).  ### dell'art. 61 legge n. 120/ 2010 (normativa speciale che predisp one ulteriori norme in materia di sicure zza stradale) proposta in ricorso abrogherebb e l'articolata normativa generale rappresentata dal CdS e norme integrative complementari 11 di 12 come sopra ricostruita, posto che la sua attuazione è rimessa, in virtù dell'art. 61 l. n. 120/2010, proprio esclusivamente alla ### dipendente da enti locali. Il rinvio dell'art. 61 l. n. 120/210 all'art. 5 D.P.R. (Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e al le zone a traffico lim itato) conferma l'unitarie tà del sistema, posto che il suo comma 3 stabilisce che i rileva menti possono essere aff idati ad impianti gestiti direttament e dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità, senza ch e durante il loro funzionamento sia necessaria la presenza di un organo della polizia stradale.  5. Con il quinto motivo si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata relativamente al capo di condanna alla refusione delle spese del giu dizio d'appello . Avendo il Tribunale il legittimamente rigettato tutti i m otivi d'appello, ne é conseguito l'ulteriore illegittimo effetto di addossa re all'appellante, ritenuto ingiustamente soccombente, il carico in toto della ripetizione delle spese processuali del grado sostenute dalla costituita controparte.  5.1. Il motivo è inammiss ibile, in quanto non costituisce una vera e propria censura bensì un mero auspicio, per cui a fronte del rigetto del rico rso, resta ferma la rego la della soccombenza già correttamente applicata dal Tribunale.  6. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. 
Non vi è lu ogo a p rovvedere sulle spese di questa fase processuale in mancanza di attività difensiva delle controparti. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore impo rto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1- bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. 12 di 12 Poiché il ricorso è stato pro posto successivame nte al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1- bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Amato Cristina

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Giudice di Pace di Sant'anastasia, Sentenza n. 1464/2024 del 23-12-2025

... in maniera automatica sono tenute a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni. Art.4. Il dispositivo denominato “T- ### V.2.0”, come misuratore di velocità istantanea, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita. Art.5. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “T- ### V.2.0” come misuratore di velocità, sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di installazione ed uso dell'unità d ripresa, almeno con cadenza annuale. Art.6. ### del dispositivo “T- ### V.2.0” come misuratore di velocità ha validità ventennale a partire dalla data del presente decreto. Art.7. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di installazione ed uso dell'unità di ripresa, nella versione allegata (leggi tutto)...

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S.D.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### in persona dell'avvocato ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa recante il numero R.G.193/2024 degli affari civili dell'anno 2024 avente ad oggetto: ricorso in opposizione avverso verbale di contestazione e riservata per la decisione all'udienza del 10/05/2024 e vertente TRA ### (C.F.: ###) nato a #### il ### e residente in #### alla ###. ### n.107 rappresentato e difeso dall'Avv.to ### con studio in #### alla ### n.10; RICORRENTE E COMUNE DI SOMMA VESUVIANA in persona del legale rappresentante il ### Sindaco pro-tempore ### n.43; RESISTENTE ### come da verbali ed atti di causa; ###. 132 C.P.C.  MOTIVI DELLA DECISIONE In via del tutto preliminare, si rileva la proponibilità della opposizione che risulta spiegata nei termini di cui all'art. 22 L.689/81. 
Nel merito la stessa risulta fondata e va pertanto accolta. 
La Corte di Cassazione Civile sez. II con la sentenza n.10505/2024, del 18/04/2024 ha confermato la necessità di omologazione delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità, ai fini della validità del relativo accertamento, nella specie il Comune di ### nell'opposto verbale di accertamento si è limitato ad indicare che l'apparecchiatura di rilevamento è stata omologata dal Ministero dei ### (prot. n.5298/2011; prot. n.4910/2014 e prot. n.5072/2014) Deposito minuta ……………………..….…………………… ### ……………………………………………….
N……………………….Reg. Sent. 
N.193/2024 R.G. 
N. Cron.  n. Rep.
N.R.G.193/2024 S.D. 2 orbene nei detti protocolli che di seguito si trascrivono non si parla mai di omologazione ma unicamente di autorizzazione infatti il prot. n.5298/2011 così si esprime: “###1. È approvato il sistema denominato “T-### V.2.0” limitatamente alle funzioni di rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità in modalità istantanea e per l'accertamento delle infrazioni di attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante luce rossa prodotto dalla soc. ### s.r.l., con sede ###le seguenti prescrizioni: le due funzioni possibili, mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa, ed eccesso di velocità, dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l'accertamento della velocità al controllo delle intersezioni semaforizzate; le riprese dei veicoli in infrazione devono essere limitate alla parte posteriore degli stessi veicoli; la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale; in fase di installazione dovrà essere verificata la corretta installazione secondo le istruzioni riportate sul manuale di uso e installazione. Art.2. Il dispositivo denominato “T-### V.2.0”, quale documentatore di infrazioni alle intersezioni semaforizzate, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica; ###3. ### che utilizzano il documentatore fotografico di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenute a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni. Art.4. Il dispositivo denominato “T- ### V.2.0”, come misuratore di velocità istantanea, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita. Art.5. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “T- ### V.2.0” come misuratore di velocità, sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di installazione ed uso dell'unità d ripresa, almeno con cadenza annuale. Art.6. ### del dispositivo “T- ### V.2.0” come misuratore di velocità ha validità ventennale a partire dalla data del presente decreto. Art.7. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di installazione ed uso dell'unità di ripresa, nella versione allegata alla domanda di approvazione della ditta ### Art.8. 
I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del richiedente.” Il provvedimento n.4910/2014 così si eprime: “###1. È estesa l'approvazione del dispositivo denominato “T-### V.2.0” per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità in modalità istantanea e per l'accertamento delle infrazioni di attraversamento di una
N.R.G.193/2024 S.D. 3 intersezione con il semaforo indicante luce rossa, prodotto dalla soc. ### s.r.l., con sede in ### 3, ####, alla versione con ripresa frontale con oscuramento automatico del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione ai limiti di velocità, per l'accertamento delle violazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146 del C.d.S., e per l'utilizzo dell' obiettivo per la telecamera panoramica mod. ### 1.4/12-0906 da utilizzare, ove richiesto, in alternativa all'obiettivo denominato mod. ### 1.4/17. 
Art.2. Restano valide le seguenti prescrizioni riportate nel decreto dirigenziale n.5298 del 27 ottobre 2011: le due funzioni possibili(mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa ed eccesso di velocità) dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l'accertamento della velocità al controllo delle intersezioni semaforizzate; la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale; in fase di installazione dovrà essere verificata la corretta installazione secondo le istruzioni riportate sul manuale di ### ed ### di ### Art.3. Il dispositivo denominato “T- ### V.2.0” è approvato anche per l'accertamento delle violazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146, del decreto legislativo n.285/1992, e dovrà essere utilizzato nel rispetto delle condizioni di installazione ed utilizzo di cui ai commi 1-ter ed 1-quater dell'art.201 del decreto legislativo n.285/1992.### del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ex art.146 del nuovo codice della strada dovrà essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni del superamento del limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nel manuale di installazione ed ### di ### Art.4. ### che utilizzano il dispositivo come documentatore fotografico di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenute a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni. Art.5. Il dispositivo denominato “T- ### V.2.0”, come misuratore di velocità istantanea, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita. Art.6. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “T- ### V.2.0” come misuratore di velocità sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di installazione ed uso dell'unità di ripresa, almeno con cadenza annuale. Art.7. ### del dispositivo “T- ### V.2.0” come misuratore di velocità ha validità ventennale a partire dal 27 ottobre 2011 data di emissione del
N.R.G.193/2024 S.D. 4 decreto n. 5298. Art.8. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di installazione ed uso dell'unità di ripresa, nella versione allegata alla domanda di estensione della ditta ### Art.9. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto dirigenziale n.5298 del 27 ottobre 2011, e del presente decreto, nonché il nome del richiedente.” Ed infine il provvedimento n.5072/14 così si esprime: “###1. ### del dispositivo denominato “T-### V.2.0”, rilasciata con decreto dirigenziale n 5298, in data 27 ottobre 2011, prodotto dalla soc. ### s.r.l., con sede in ### 3, ####, estesa con decreto dirigenziale n.4910, in data 16 ottobre 2014, è ulteriormente estesa alla versione con il nuovo servo motore mod. ### della soc. Hitec e con l'oscillatore al quarzo modello ###.000 prodotto dalla soc. MERCURY. Art.2. Restano valide le prescrizioni riportate negli articoli 2,3,4,5,6,7 e 8 del decreto dirigenziale n.4910 del 16 ottobre 2014. Art.3. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto dirigenziale n.5298 del 27 ottobre 2011, del decreto n. 4910 del 16 ottobre 2014 e del presente decreto, nonché il nome del richiedente.” Come si può facilmente rilevare, in nessuno dei provvedimenti del Ministero richiamati con il verbale qui opposto si parla mai di omologazione ma unicamente di approvazione, con la conseguenza che il verbale è assolutamente nullo siccome privo della omologazione come richiesto e dalla legge e dalla giurisprudenza richiamata sopra (Cassazione 10505/2024) con la quale in particolare specifica la necessità della omologazione sulla base del seguente ragionamento: “Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili: - la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze - si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione - sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento - si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); - la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s.  (d.P.R. n. 495/1992) - il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) - contempla distinte attività e funzioni dei
N.R.G.193/2024 S.D. 5 procedimenti di approvazione e di omologazione (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'### generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: ### trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. ###, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di
N.R.G.193/2024 S.D. 6 rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024). 
Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”. Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. - per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).” Orbene, il Comune non si è costituito in giudizio né ha fatto rilevare la intervenuta omologazione dello specifico apparecchio utilizzato per cui se ne rileva la fondatezza della proposta opposizione. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico della parte resistente. 
In proposito si osserva che in applicazione dei principi dell'ordinamento, ed in particolare per motivi di equità, le spese per tutelare un proprio diritto a seguito dell'errore dell'ente impositore e del concessionario non possono essere poste a carico dell'utente. 
La compensazione delle spese in tale ipotesi, dovendo comunque l'utente corrispondere le spese al proprio legale, sarebbe dispendiosa e in stridente contrasto quindi con la sostanziale applicazione del diritto di difesa sancito dall'art.24 della Costituzione.
N.R.G.193/2024 S.D. 7 P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando, sulla opposizione alla sanzione amministrativa R.G.193/2024 proposta da ### nei confronti del Comune di ### in persona del legale rappresentante il ### Sindaco pro-tempore così provvede: 1) accoglie l'opposizione dichiarando estinto l'illecito; 2) per l'effetto annulla i verbali di accertamento n. SM### - cronologico Registro n. ### e Verbale n. SM### - cronologico Registro n. ### emessi dalla ### di ### e notificati il ###; 3) condanna il Comune di ### in persona del legale rapp.te il Sindaco p.t., al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'attore ### nella misura complessiva di €.300,00 di cui €.43,00 per rimborsi processuali ed €.257,00 per competenze legali oltre spese generali Iva e CPA con attribuzione all'Avv.to ### dichiaratosi anticipatario; 4) la sentenza è esecutiva ex lege. 
Così deciso in ### lì, 10/09/2024.   Il Giudice.   ###

causa n. 193/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Dalia Salvatore

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Tribunale di Trani, Sentenza n. 1870/2022 del 08-12-2022

... direzione lavori di poter effettuare regolari visite periodiche atte al controllo del regolare svolgimento delle attività edili in essere>>. E per tale ragione l'opponente sollecitava la direzione lavori a comunicare all'ufficio tecnico del Comune di la suddetta sospensione trattandosi, di fatto, di cantiere incustodito. In ogni caso negava di avere ricevuto somme in contanti evidenziando che l'assegno in favore della sorella, architetto dell'importo di euro 1500,00 sarebbe stata corrisposta in conseguenza di prestazione professionale da quest'ultima svolta su incarico del relativa consulenza nella scelta dei materiali e per la quale è stata emessa regolare fattura . Deduceva che in realtà l'unica somma riscossa è quella sopraindicata di complessivi euro 4000,00 a mezzo assegni di cui uno di euro 1500,00 e l'altro di euro 2000,00. ### Eccepiva poi la decadenza e la prescrizione ex articolo 1669 c.c. in relazione alla domanda riconvenzionale. Sul punto evidenziava che l' imprese appaltatrice non è << >> bensì < > > come si evince dal contratto di appalto prodotto dallo stesso opponente e dalla documentazione in atti mentre non emerge alcuna denuncia della lamentata situazione (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TRANI nella persona del giudice monocratico dott. ### la quale ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3408/2016 del ### avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e promossa DA r appresentato e difeso dall'avv. ### giusta mandato in atti - opponente ### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta mandato in atti - opposto - Nonché ra ppresentata e difesa con l'avv. ### giusta mandato in atti - terza chiamata - ### E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso per decreto ingiuntivo l'ingegner c hiedeva emettersi provvedimento monitorio nei confronti di per l'importo di euro 44.968,61 oltre accessori di legge premettendo: - di avere svolto in favore del predetto, giusta incarico ricevuto nel 2009, prestazioni professionali relative alla progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza ai contratti di appalto per la << realizzazione di una casa di campagna con annessa fossa imohff e vasca di raccolta acque in ### all a c ontrada pozzo Sc hettini o M acchia Sc hettini>> come emerge da tutta la documentazione prodotta firmata sia dal committente odierno opposto che dallo stesso ingegner - che a fronte delle prestazioni professionali svolte avrebbe ricevuto soltanto un acconto di euro 3.025,13 oltre accessori di legge; - che con diversi solleciti costituiva in mora l'odierno opponente sicché si vedeva costretto a formalizzare richiesta di adempimento a mezzo di difensore per il cui tramite si rendeva altresì disponibile ad un eventuale incontro reiteratamente sollecitato fino a che, di fronte all'inerzia dell'odierno opponente, inviava quest'ultimo apposita nota con il dettaglio di tutte le attività compiute ed i relativi compensi invitandolo al pagamento della somma di euro 44.671,61 oltre accessori di legge a saldo dei compensi professionali di cui sopra; - che anche tale atto rimaneva privo di riscontro nonché le missive inviate anche personalmente al diretto interessato; - che egli si muniva del prescritto parere dell'ordine professionale di appartenenza il quale concludeva per la congruità dei compensi richiesti quantificati nella complessiva misura di euro 47.876,95; - che il tribunale adito emetteva decreto ingiuntivo n. 612/2016 del 7 aprile 2016 con cui ingiungeva all'odierno opponente il pagamento della somma di euro 44.968,61 oltre accessori di legge ed oltre interessi legali dalla costituzione in mora fino al saldo nonché le spese di procedura. 
Avverso il detto decreto ingiuntivo interponeva rituale opposizione con domanda riconvenzionale il qu ale e ccepiva c he l'ope ra re alizzata da ll'odierno oppost o olt re a d e ssere incompiuta presenta preoccupanti fenomeni di infiltrazione d'acqua nonché quadri fessurativi presenti sulle strutture murarie interne ed esterne e che per effetto dell'intervenuta sospensione del cantiere rispetto al permesso di costruire numero 31/2009 rilasciato dal Comune di in data 19 marzo 2009 le opere da completare risultano essere le seguenti: pavimentazione rampa di accesso al livello interrato, sistemazione e percorsi esterni, murature interne in laterizio e/o cartongesso, finiture interne, posa impianti, posa infissi e porte interne. 
Assumeva che tale situazione evidenzierebbe l'esistenza di gravi errori tecnici rappresentando che tale situazione sarebbe stata più volte sottoposta all'opposto tramite diversi messaggi di posta elettronica inviati sia all'impresa appaltatrice << >> che all'ingegnere stesso il quale da parte sua non avrebbe mai fornito alcun riscontro alle dette doglianze pretendendo comunque i propri compensi. ### Deduceva, poi, la gravità della condotta dell'opposto atteso che la situazione descritta necessiterebbe, anche per motivi di sicurezza, di opere di consolidamento quantificati nella misura di euro 30.703,94 giusta relazione tecnica di parte. 
In relazione alle somme corrisposte deduceva non esser vero quanto ex adverso asserito evidenziando sul punto di avere versato all'odierno opposto la somma di euro 3500,00 in contanti al momento dell'inizio della progettazione, nel maggio 2009 un'ulteriore somma di euro 3000,00, in data 9 luglio 2010 un assegno di euro 1500,00, in data 6 agosto 2010 euro 1.000,00 in contanti, in data 26 aprile 2011 un assegno circolare di euro 1500,00 che l'ingegner avrebbe chiesto di intestare alla sorella, in data 2 settembre 2011 un assegno di euro 2000,00, il tutto per un totale di euro 12.500,00 a cui deve aggiungersi la somma di euro 3.205,13 oltre accessori fatturata dall'ingegner e dallo stesso riconosciuta come percepita (importo fatturato euro 4000,00). 
Precisava, ancora, che tra le parti era stato raggiunto un accordo in forza del quale i compensi da corrispondere all'ingegner sarebbero stati in totale dell'importo di euro 15.000,00 omnicomprensivi evidenziando peraltro che oltre ai vizi sopra esposti l'ingegner si sarebbe reso inadempiente in relazione anche ad altri profili non avendo, per esempio, consegnato al committente la contabilità, la stesura degli atti di avanzamento ed i verbali di sospensione dei lavori e soprattutto il piano di sicurezza e coordinamento e da ultimo di avere sospeso i lavori del cantiere per alcuni periodi non solo non comunicata all'opponente-committente ma peraltro fonte del pagamento di una penale in favore dell'opponente. 
Precisava poi che l'ingegner non avrebbe mai consegnato al committente la documentazione riguardante il cantiere e gli atti concernenti il correlato procedimento amministrativo introdotto presso il Comune di ### ancora il distacco delle tegole del tetto in occasione di giornate ventose, l'omesso smaltimento dei rifiuti speciali e la inadeguata realizzazione del lastrico solare lasciato in condizioni tali da rendere non agevole l'attività di impermeabilizzazione. 
Su tali premesse concludeva chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale condannarsi l'opposto al pagamento a titolo di risarcimento nella somma di euro 40.000 derivante da responsabilità contrattuale di natura professionale per effetto della condotta tenuta dall'opposto. 
Si costituiva con comparsa di risposta e chiamata in causa di terzo l'opposto il quale impugnava e contestava ogni avverso dedotto. 
Negava che le parti avessero mai raggiunto un accordo in forza del quale il compenso dovuto sarebbe stato determinato nella misura di euro 15.000 omnicomprensivi assumendo non solo la ### mancanza di qualsivoglia documento attestante l'esistenza di un simile accordo ma, per contro, l'esistenza di circostanze che smentirebbero un tale assunto : l'importo complessivo che l'opponente avrebbe corrisposto, indicato nella misura di euro 16.500 è già di per sé superiore al predetto importo, la fattura numero 25 fattura di acconto, mai contestata, dal committente, la mail del 12 settembre 2014, rimasta priva di riscontro, con cui egli sollecitava il pagamento del saldo, ed anche la corrispondenza in atti smentisce l'esistenza di un accordo nei predetti termini. 
Evidenziava ancora che in realtà l'omesso adempimento del saldo è da ricondursi esclusivamente alla impossibilità economica dell'odierno opponente tanto da causare la sospensione dei lavori. Ed infatti l'opera non sarebbe stata ultimata e i lavori sospesi sin da luglio 2011 per volontà dello stesso opponente << non avendo questi la possibilità economica per procedere all'ultimazione giusta comunicazione al Comune di di sospensione dei lavori con nota il 5 ottobre 2012 ed allegato verbale di constatazione del 4 ottobre 2012>>. 
Sul punto precisava che la predetta nota proveniva dallo stesso opponente nella qualità di titolare del permesso di costruire tanto che alla predetta comunicazione si allegava <<verbale di constatazione del 4 ottobre 2012>>, sottoscritto sia dall'opponente che dall'opposto nella qualità di direttore dei lavori nonché dall'impresa appaltatrice << >> con cui l'opponente dava atto che << lo stato attuale del cantiere è in assoluto stallo che perdura da circa un anno rappresentando di fatto una sospensione dei lavori del cantiere. Il tutto dovuto all'impossibilità economica da parte del privato committente di poter procedere con gli stati di avanzamento così come previsto nel contratto di appalto e come lo stesso committente ha ribadito ed attesta. Il tutto non consentendo così il regolare svolgimento delle attività di cantiere. inoltre si rappresenta che lo stesso svolgimento delle attività edili fino ad oggi espletate risulta essere stato regolarmente svolto. Tale situazione di fatto concretizza l'impossibilità anche da parte della direzione lavori di poter effettuare regolari visite periodiche atte al controllo del regolare svolgimento delle attività edili in essere>>. E per tale ragione l'opponente sollecitava la direzione lavori a comunicare all'ufficio tecnico del Comune di la suddetta sospensione trattandosi, di fatto, di cantiere incustodito. 
In ogni caso negava di avere ricevuto somme in contanti evidenziando che l'assegno in favore della sorella, architetto dell'importo di euro 1500,00 sarebbe stata corrisposta in conseguenza di prestazione professionale da quest'ultima svolta su incarico del relativa consulenza nella scelta dei materiali e per la quale è stata emessa regolare fattura . 
Deduceva che in realtà l'unica somma riscossa è quella sopraindicata di complessivi euro 4000,00 a mezzo assegni di cui uno di euro 1500,00 e l'altro di euro 2000,00. ### Eccepiva poi la decadenza e la prescrizione ex articolo 1669 c.c. in relazione alla domanda riconvenzionale. 
Sul punto evidenziava che l' imprese appaltatrice non è << >> bensì < > > come si evince dal contratto di appalto prodotto dallo stesso opponente e dalla documentazione in atti mentre non emerge alcuna denuncia della lamentata situazione nè a né n ei confronti dell'ingegner In ordine alle allegazioni di parte opponente relative agli asseriti vizi delle opere effettuate come individuati nella relazione di parte ne contestava sia i criteri valutativi che l'omessa valutazione del profilo temporale trattandosi di una valutazione della condizione dell'immobile successiva di ben oltre 5 anni alla sospensione di fatto dei lavori. 
Deduceva pertanto che le doglianze di parte opponente trovano causa proprio nella condizione di abbandono in cui l'immobile si trova dal 2011 e non certo nell'esecuzione dell'attività professionale regolarmente svolta dall'ingegner ### in ogni caso di essere assicurato per la responsabilità professionale dalla società reale mutua giusta polizza versata in atti. 
Su tali premesse concludeva preliminarmente chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della società suddetta, nel merito rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale ex adverso spiegata con integrale conferma del decreto opposto; nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata condannare la società terza chiamata a manlevare e tenere integralmente indenne la parte opposta per quanto risultasse tenuto a pagare in favore dell'opponente e per tutto quanto dovesse rinvenire a carico dello stesso nell'eventuale accoglimento della predetta domanda riconvenzionale. Il tutto con il favore delle spese di lite. Formulava poi istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto opposto. 
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva con comparsa la reale mutua assicurazioni la quale eccepiva preliminarmente inoperatività della garanzia atteso che nel caso di specie non sussisterebbe alcuna delle ipotesi previste dalla polizza, ossia né crollo, né ne rovina delle opere nè emergendo l'eventuale rischio per l'incolumità di persone o per l'integrità di cose. Evidenziava poi che l'assicurato ha informato la società in data 27 ottobre 2016 e dunque tardivamente rispetto a quanto stabilito nelle condizioni generali di contratto a mente delle quali l'assicurato deve dare avviso all'agenzia di riferimento oppure alla sede della società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'inosservanza del quale termine può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 c.c.. In ogni caso deduceva assenza di responsabilità professionale ed infondatezza della domanda. ### Su tali premesse concludeva nei termini di qui sopra. 
All'udienza di prima comparizione attesa la richiesta di parte opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo , il Tribunale provvedeva nei seguenti termini: “considerato che il credito ingiunto è costituito dal corrispettivo dell'opera prestata dall'opposto in favore dell'opponente quale progettista e direttore dei lavori incaricato dall'opponente in relazione alla ristrutturazione di un immobile di sua proprietà; rilevato che l'opposizione proposta è affidata alla allegazione di un accordo verbale fra le parti, in forza del quale il corrispettivo in questione sarebbe stato determinato nella complessiva somma di €. 15.000,00 , interamente pagata parte in contanti e parte mediante assegni considerato che “non è con ciò contestata la effettiva prestazione dell'opera ne è contestata la congruità dell'ammontare del corrispettivo, come opinata dal competente ordine professionale se non per il fatto di eccedere il quantum asseritamente pattuito nel mentre è genericamente contestata l'esattezza della prestazione resa in contraddizione con l'asserzione di averla integralmente pagata, ritenuto che l'opposizione proposta non risulta per quanto innanzi fondata su prova scritta dacchè neppure per gli assegni riconducibili all'opposto vi è prova allo stato che essi non rientrino nella somma che l'opposto medesimo dà atto di aver complessivamente ricevuto in acconto>> sicchè dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto. 
Chiesti e concessi i termini ex art 183 c.p.c. ed ammessi i mezzi istruttori espletati i quali, all'esito il tribunale disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio a tal fine nominando l'ingegner e spletata la quale all'udienza del 23 dicembre 2021 veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. 
§§§§§§§§§§§§ ### premettere che l' opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l' onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006 (Rv. 586808 - 01). 
Anche il suddetto principio è ormai univoco e costante in dottrina e giurisprudenza (Cass. civ.  I, Sent., 13/06/2013, n. 14910; Cass. civ. Sez. III, 23/08/2011, n. 17478; Cass. civ. Sez. III, 28/08/2009, n. 18791) e da ultimo è stato ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3908, pubblicata in data ###, con la precisazione che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario ### procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione”. 
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento - con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. tra le altre Cass. n. 5186/2003); di conseguenza il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle contestazioni di parte opponente ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la eventuale nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (v. tra le altre Cass. n. 7188/2003). 
A tale principio occorre aggiungere che : <<in tema di prova dell' inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell' inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che ove l'acquirente di un software applicativo, in mancanza del risultato stabilito dal contratto abbia agito in giudizio per la sua risoluzione, una volta provato il contratto costitutivo della sua pretesa, possa limitarsi ad allegare l' inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione, vale a dire l'idoneità del sistema fornito a conseguire i risultati richiesti dall'acquirente, comunicati dallo stesso al venditore e da questi tenuti presenti nell'effettuare la fornitura)>> (###. 2 - , Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019 (Rv. 654047 - 01). 
Tanto premesso l'opposizione non può essere accolta.  ### ribadire che il rapporto intercorso tra le odierne parti in causa è del tutto pacifico.  ###'istruttoria svolta non ha in alcun modo suffragato la tesi di parte opponente relativa all'esistenza di un presunto accordo volto a contenere gli onorari spettanti al professionista nella misura omnicomprensiva di euro 15.000,00 La tesi di parte opponente non ha ricevuto il benché minimo riscontro. ed invero il tribunale non può che reiterare le argomentazioni già evidenziate in prima battuta con la sopra citata ordinanza le quali hanno ricevuto l'avvallo istruttorio con ulteriore precisazione che la consulenza tecnica ed i relativi sopralluoghi e verifiche sono stati effettuati a distanza di numerosi anni rispetto al momento in cui i lavori sono stati sospesi con la conseguenza che del tutto inevitabilmente i luoghi sono mutati dovendo peraltro osservarsi che il CTU ha concluso in termini che il Tribunale fa proprie stante la completezza ed esaustività della relazione priva di qualsivoglia carenza logico motivazionale. 
Dalla espletata consulenza si evince, infatti, che <<emergono dagli atti di causa, ovvero dalla documentazione acquisita presso l'UTC del Comune di una molteplicità di documenti progettuali, la cui rispondenza normativa per l'aspetto urbanistico/architettonico e strutturale è attestata rispettivamente dall'UTC del Comune di e dall' . Ancora, di estrema rilevanza risultano la cd. “relazione a struttura ultimata ai sensi dell'art.65 co.6 D.P.R. n.380/2001” del 16/11/2010 completa dei certificati di prove sui materiali attestanti la conformità dei medesimi ed eseguiti da un laboratorio autorizzato dal Ministero delle ###, e il “certificato di collaudo statico” del 22/11/2010 a firma del collaudatore, ing. Dalla data di invio della variante di cui al p.to precedente non emergono ulteriori atti ufficiali relativi al cantiere in oggetto sino a poter constatare (in data ### - prot.26851 Comune di una comunicazione di sospensione dei lavori medesimi. Alla predetta comunicazione è allegato un documento di particolare rilevanza ai fini della presente: un verbale di constatazione del 04/10/2012, sottoscritto in contraddittorio dal ### ing. dal titolare del P.d.C., sig. e dall'### delle opere edilizie. Il verbale cristallizza di fatto l'inoperatività del cantiere da “circa un anno” rispetto alla data di sottoscrizione del verbale stesso, acclarando l'impossibilità del ### di accedervi per effettuare regolari controlli, adducendo all'”impossibilità economica” del sig. la sospensione medesima ed evidenziando che “lo stesso svolgimento delle attività edili fino ad oggi espletate risulta essere stato regolarmente svolto”.>>. 
Con riferimento al criterio adoperato per la valutazione della sicurezza del fabbricato in oggetto nella relazione di parte il CTU ha rilevato che << il medesimo appare non condivisibile, in quanto non conforme alle procedure da adottare per la valutazione della sicurezza strutturale per le costruzioni esistenti stabilite dalla normativa in vigore al momento della stessa valutazione che, nella fattispecie, è il DM 14 gennaio 2008 e relativa ### Ci si riferisce ad una appropriata modellazione strutturale che adoperi metodi di analisi che consentano di valutare la ### resistenza degli elementi strutturali, a valle di una campagna di prove sperimentali delle proprietà meccaniche dei materiali esistenti e di una conoscenza esatta dei dettagli costruttivi (cap.8 ###). In altri termini, pur restando incontestabile l'intento del consulente di parte opponente di voler valutare la sicurezza della struttura in oggetto, avendo riscontrato condizioni anomale sulla stessa (par.8.3 ###), non si rileva che egli abbia stabilito in maniera certa la sussistenza di eventuali carenze strutturali, non potendo conseguenzialmente dimensionare consapevolmente un intervento di “miglioramento” (cap.8.4.2 ###) o “adeguamento” (cap.8.4.3 ### volto ad eliminarle………….. dagli atti di causa in possesso del sottoscritto, non appare possibile determinare con certezza l'imputabilità dei vizi in oggetto nei riguardi del ### dei #### esecutrice e titolare dell'immobile, anche alla luce di una importante circostanza fatta rilevare nella presente : il cantiere risulta di fatto “interrotto” da circa una anno prima del 04/10/2012 (verbale di constatazione redatto congiuntamente dal dal e dall'impresa esecutrice) e mai completato. ………. Ciò premesso, a parere dello scrivente, la quantificazione economica riferita alle opere strutturali eseguita dalla parte opponente, così come denunciati nell'atto di opposizione, non può ritenersi fondata per le ragioni sopra meglio evidenziate e comunque riassumibili nella formulazione di un'ipotesi di intervento non conforme alle ### per le ### vigenti al momento dell'esecuzione della medesima >>. 
Ha poi precisato che: << ### premesso, fermo restando che ben si evince dalla relazione di consulenza che non sussiste, stando agli atti di causa, la possibilità di imputare ad un soggetto specifico (tra impresa esecutrice, e committente) la responsabilità del danno in oggetto, è parimenti chiaro che la stima del ripristino del vizio è stata condotta scegliendo di intervenire direttamente sul manto bituminoso, non per arbitraria decisione del sottoscritto, ma in ossequio al principio che tale era la scelta progettuale di capitolato e tale deve rimanere in caso di risarcimento del danno. Si è proceduto invece ad accertare esclusivamente la sussistenza dei vizi d'opera, la cui presenza presso il fabbricato del è acclarata (### e accerti il CTU la presenza dei vizi dell'opera[…]”, si è poi valutata la contestazione mossa nei riguardi della parte opposta ([…]in ordine alla quale sono vantati i diritti al pagamento del ricorrente, così come denunciati nell'atto di opposizione […]) e si è giunti alla conclusione che non si è scientificamente (e normativamente) provato quanto asserito nella medesima.  ### premesso, appare oltremodo chiaro che né sussistono i presupposti per sancire l'inadeguatezza dell'operato del progettista e d.l. in ordine agli specifici vizi rilevati, né tantomeno per dare fondatezza alla pretesa economica oggetto di domanda riconvenzionale>>. ### Org ### Conclusivamente non è emerso né che l'opposto non abbia svolto la propria prestazione a regola d'arte né che i lamentati vizi siano riconducibili alla stessa tenuto conto non solo che le verifiche da parte del CTU non solo sono state effettuate a distanza di tempo ma altresì del lungo lasso temporale trascorso rispetto ala sospensione dei lavori che di fatto hanno lasciato le opere del tutto incustodite ed n stato di abbandono. Sospensione, è bene ribadire, non causata dall'opposto per come sopra emerso. 
Alla luce di tanto l'opposizione di parte opponente va rigettata e, conseguentemente, va altresì rigettata la domanda riconvenzionale. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo dispositivo avuto riguardo a tutte le fasi del giudizio. 
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico dell'opponente P.Q.M.  Il Tribunale di Trani definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: - rigetta l'opposizione e la relativa domanda riconvenzionale e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara definitivamente l'esecutività; - condanna l'opponente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'opposto che liquida in complessive euro 3.809,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge; - condanna l'opponente alla refusione delle spese di giudizio in favore della società terza chiamata che liquida in complessive euro 3.809,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge; - pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU già liquidate con separato decreto. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. 
Così deciso in ### li 7.12.2022 

IL GIUDICE
dott. ### Cantore


causa n. 3408/2016 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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