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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA -1^ ### Il Giudice Dott.ssa ### in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. ed entro il successivo termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al RG n. ###/2022 promossa DA ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### giusta procura in atti Ricorrente CONTRO SICUREZZA E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata in Napoli, ###. del Carretto n. 26, giusta procura in atti Resistente E ### INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura alle liti del 23 gennaio 2023 repertorio ### Raccolta n.7131 a rogito notaio ### di ### ed elettivamente domiciliato in ### presso l'#### n.29 Resistente
Conclusioni: come in atti ### accertamento natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti e richiesta pagamento TFR e risarcimento danno pensionistico ### 1. Con ricorso in riassunzione, depositato in data ### e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ### ha esposto: -di avere lavorato, dal 2 ottobre 2006 e fino al novembre 2020, alle dipendenze della convenuta società, con orario di lavoro a tempo pieno e qualificazione, dapprima di ### e successivamente, di ### -che la società convenuta si occupa del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità delle strade a seguito di incidenti e blocchi stradali; -che il rapporto di lavoro non è stato regolarizzato e che il compenso, fino al 2015, è stato corrisposto mensilmente sul conto corrente della ### sua compagna, estranea al rapporto di lavoro; -che la propria attività si è svolta su tutto il territorio nazionale; -di essersi occupato della formazione dei referenti della convenuta per la contrattualizzazione delle P.A. interessate alla sottoscrizione di apposita convenzione, nonché della formazione volta all'acquisizione di ### (###, che poi materialmente sono chiamati all'intervento per il ripristino della sicurezza e della viabilità delle strade gestite da ### e ### -di avere svolto diverse riunioni in loco con i referenti provinciali ed anche riunioni presso la sede ###### con tutti i referenti provinciali dislocati sul territorio nazionale, circa 80 persone, a cui spiegava lo svolgimento del servizio; -che generalmente, in una giornata lavorativa, esso ricorrente eseguiva le seguenti attività: partiva la mattina presto verso il luogo di intervento dove incontrava il referente provinciale a cui riferiva le direttive per la copertura del territorio assegnato verso interventi di ripristino della viabilità a seguito dell'incidente, rientrava presso la propria abitazione se il luogo era distante 2/3 ore, altrimenti soggiornava in albergo prenotato dalla società e verso le 20.30 di ogni sera riferiva al ### o ad altro titolare l'attività espletata e le eventuali criticità riscontrate sul territorio con eventuali soluzioni; -di dovere altresì cercare di risolvere situazioni particolarmente impegnative come la selezione di nuovo personale e la gestione di eventuali contestazioni disciplinari e problematiche gestionali del servizio con i ### -di essersi occupato anche dei rapporti con la ### nella gestione di bandi pubblici e di eventuali contestazioni da parte della committenza nell'esecuzione di un servizio; -di avere organizzato convegni in tutta ### insieme a #### ed ### e di avere presieduto ed allestito stands per conto della società; -di avere partecipato a numerose manifestazioni; -di avere ricevuto dalla società una procura per la sottoscrizione di contratti e convenzioni con la PA a seguito di aggiudicazione di bandi ad evidenza pubblica, agendo in nome e per conto della stessa; -di essersi occupato, per conto della società, in caso di appalti pubblici, di presidiare i lavori della ### di valutazione quando venivano esaminate le varie offerte presentate tra cui quella di ### e ### -di venire informato dalla società convenuta di doversi recare con delega sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione per assistere all'apertura delle offerte; -che, dopo luglio 2015 e fino a dicembre 2017, ### e ### spa gli ha chiesto di aprire la partita IVA per l'erogazione di compensi lordi, che venivano fatturati mensilmente (comprensivi di tutto) per un importo di € 5.500,00 per i primi due mesi e poi di € 6.000,00 lordi per il restante periodo, per lo svolgimento della medesima attività lavorativa; -che, da gennaio 2018 e fino a giugno 2020, gli veniva proposta la sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l'erogazione di un compenso pari ad € 3.000,00 al mese; -di non avere sottoscritto tale contratto; -che la società, anche in assenza della sottoscrizione del contratto di collaborazione, ha comunque iscritto tale rapporto lavorativo al ### per l'### -di avere continuato a svolgere sempre la stessa attività lavorativa; -che la società gli ha proposto diversi contratti di collaborazione, la cui sottoscrizione è sempre stata rifiutata; -di aver subito, dal luglio 2020 al settembre 2020, la riduzione del compenso ad € 2.000,00 mensili; -di avere prestato la propria attività lavorativa osservando un orario a tempo pieno, con obbligo di disponibilità nei confronti dei titolari dell'azienda quando doveva fare il resoconto della giornata lavorativa o quando vi erano particolari questioni da risolvere; -che l'attività espletata è riconducibile al primo livello del ### commercio, contratto applicato dalla società ai propri dipendenti, nel quale rientrano “lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate (…);” Tanto premesso ha adito l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere: 1) accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti che ### ha intrattenuto dal 2 ottobre 2006 al novembre 2020, o da quella diversa data che sarà ritenuta a seguito dell'espletanda istruttoria, un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato con la #### e ### con inquadramento I° livello del ### del ### o quello diverso che risulterà a seguito dell'istruttoria; 2) per l'effetto, stante la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta di fatto nel Novembre 2020, condannare la citata società a corrispondere, a ### la somma di euro 84.629,85, a titolo di ### ex art. 2120 c.c. calcolata sulle somme allo stesso corrisposte e, comunque, sulle somme previste dalla contrattazione collettiva di riferimento (### qualora risultassero inferiori ai minimi contrattuali, e/o quella maggiore o minore somma che verrà accertata a seguito dell'espletanda istruttoria e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo; 3) accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro, condannare ### e ### alla regolarizzazione della posizione contributiva per i contributi che non risultano ancora prescritti. 4) ### e ### al risarcimento del danno pensionistico in favore del ricorrente, ex art. 2116 c.c., a seconda delle ipotesi che emergeranno dall'istruttoria e per come sopra evidenziato: - nell'ipotesi 1 un danno pari ad € 160.576,22 qualora non si versino ulteriori contributi, prendendo come riferimento la vita media in ### pari a 81 anni e partendo dal primo del mese successivo alla data della domanda di pensione (1° Agosto 2020); - nell'ipotesi 2 un danno pari ad € 158.805,40 qualora il datore di lavoro provveda alla modifica ed alla regolarizzazione degli ultimi 5 anni di contribuzione con passaggio da contributi validi per la “### Separata” a contributi validi per il fondo “Ago” ###; - nell'ipotesi 3 un danno pari ad € 79.080,21 qualora il datore di lavoro provveda invece alla modifica ed alla regolarizzazione degli ultimi 10 anni di contribuzione da realizzarsi, per una parte, con passaggio da contributi validi per la “### Separata” a contributi validi per il fondo “Ago” ### e, per l'altra parte, versando quanto non ancora versato, così da ottenere ad oggi una regolarizzazione contributiva decorrente dal 01/03/2012. 5) condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.” 2. ### e ### spa si è costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto quanto dedotto ed allegato in ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
La società ha eccepito, in via preliminare e gradata la totale o parziale prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente, così come della pretesa contributiva e la nullità del ricorso per genericità dei fatti e delle motivazioni in diritto poste a base delle pretese attoree, mentre nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso, sostenendo che il rapporto di lavoro con il ### si è sempre svolto secondo le regole del lavoro autonomo, come previsto dalle stesse parti con la sottoscrizione del contratto di collaborazione dell'1/06/2015. Ha chiesto, in caso di riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, l'applicazione del principio dell'assorbimento, in virtù del quale nulla è dovuto e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente alla restituzione delle somme maggiori allo stesso corrisposte per tutto il periodo lavorativo. 3. A seguito di richiesta di integrazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio l'### che ha chiesto, in caso di accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo, la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi non prescritti. 4. La causa, escussi i testi e disposta la CTU contabile con successiva integrazione, all'udienza del 27 novembre 2025, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art.127 ter e nel termine dei trenta giorni ivi previsto, è stata decisa con deposito di sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato per le motivazioni e le argomentazioni di seguito espresse. 1. In via preliminare si rileva l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso così come formulata nella memoria difensiva dalla società, in quanto con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha dedotto e allegato in modo specifico e puntale i fatti posti a fondamento della domanda, consentendo alla resistente di potersi efficacemente difendere nei propri scritti difensivi.
Nel merito ### ha chiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso con ### e ### fin dall'ottobre 2006 e fino alla cessazione dello stesso avvenuta nel novembre 2020, avendo dovuto prestare la propria attività lavorativa secondo le direttive impartite dalla società convenuta e sotto il controllo della stessa.
Al contrario, la società ha contrastato la ricostruzione fornita ex adverso, affermando la natura autonoma del rapporto di lavoro, svoltosi inizialmente dal 2008 senza contratto scritto e successivamente regolato, dal giugno 2015, da un contratto di collaborazione e consulenza, rinnovato tacitamente fino al 2018 e poi rinegoziato fino alla cessazione del rapporto lavorativo nel settembre 2020; in particolare ha sostenuto che il rapporto lavorativo si è sempre svolto con libertà organizzativa, senza vincolo di esclusività, senza vincolo di orario o di luogo di lavoro e senza sottoposizione del ricorrente ad alcun tipo di controllo o direzione da parte dell'azienda.
Ciò delineato sulle opposte tesi difensive, si osserva che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono rappresentati dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale e dal suo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e di controllo da parte del datore di lavoro, mentre nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è il risultato dell'attività; che, nel caso in cui il tipo di attività lavorativa espletata non consenta facilmente di distinguere la natura autonoma o subordinata della prestazione, al fine di verificare la sussistenza o meno della subordinazione il giudice può ricorrere all'utilizzo di elementi sussidiari come quello della continuità della prestazione, dell'osservanza di un orario di lavoro determinato, dell'assenza di rischio sul lavoratore, del versamento di un compenso a cadenza fissa (ex plurimis 15631/2018).
Ai fini dell'accertamento della subordinazione, quanto all'onere della prova, grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di allegare e provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e la prestazione lavorativa in concreto effettuata, la durata della prestazione, nonché, al suo interno, l'effettivo impegno in termini di giorni e ore (### tra le altre Cass. n. 6332/2001 e 14468/2000).
Prima di passare all'esame delle deposizioni testimoniali, risulta necessario premettere che il contratto di collaborazione allegato in atti dalla resistente ( doc.2 allegato alla memoria), che è stato oggetto di disconoscimento da parte del ### non è dirimente e rilevante ai fini della decisione della causa e per tale ragione si è ritenuto di non dover dar corso alla richiesta di querela di falso avanzata nel giudizio.
Indipendentemente dalla genuinità di detto contratto (peraltro allegato in copia in assenza dell'originale cartaceo), in caso di contrasto tra le parti in relazione alla natura del rapporto lavorativo, occorre dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Ed infatti, secondo la Corte di cassazione, al fine di verificare la sussistenza o meno della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo del datore di lavoro, deve essere data prevalenza, rispetto al nomen iuris attribuito dalle parti in sede di conclusione del contratto, agli elementi fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto lavorativo (Cass. 4884/2018, Cass. 15631/2018, Cass. 14975/2020).
Pertanto ciò che rileva sono le modalità concrete di esecuzione del contratto e per tale ragione è stata disposta prova testimoniale.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, il ricorrente ha fornito adeguata ed idonea prova dei fatti posti a fondamento delle proprie pretese, poiché dalle deposizioni rese dai testi escussi sono venuti alla luce, con sufficiente chiarezza, gli elementi sintomatici della subordinazione, quali il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, la continuità della prestazione resa, l'osservanza di un determinato orario lavorativo nel periodo di cui è causa.
In particolare, dalle anzidette testimonianze è emerso che il ### ha lavorato dal 2006 con continuità ed esclusivamente per ### e ### secondo le direttive del ### che gli assegnava i compiti da espletare e al quale poi doveva riferire l'attività svolta, secondo un orario stabilito dal datore di lavoro e con mezzi messi a disposizione dell'azienda.
A proposito dell'eterodirezione da parte dei soggetti preposti dell'azienda, il teste ### in risposta ai capitoli 25 e 26 del ricorso e al capitolo 5 della memoria di costituzione, si è così espresso: “25) ### quanto mi si legge.”; cap. 26) ### quanto mi si legge. Io ero a stretto contatto con il direttore generale per cui sapevo come era svolta l'attività”; “### riceveva ordini/direttive dal ### generale, l'orario era talmente ampio che sarebbe stato riduttivo imporre un obbligo orario. ### era obbligato in quanto doveva svolgere determinate mansioni che avevano un determinato orario.
Faccio un esempio, se il ### gli diceva che doveva andare a ### perché c'era stato un incidente il ### si doveva spostare dalla mattina fino a quando non era risolto il tutto.”
Con riferimento all'orario di lavoro il teste, in risposta al capitolo 24, ha riferito che “Il ricorrente lavorava a tempo pieno, anzi un po' di più del tempo pieno dal lunedì al venerdì. Non c'erano badge o marcatempo. Il ricorrente doveva fare un report giornaliero dell'attività che svolgeva quando era in sede.” Il teste ha altresì precisato che, nell'espletamento dell'attività lavorativa, poteva capitare che il ### dovesse recarsi a ### presso la sede della società e che ciò poteva capitare da una volta alla settimana fino a tre o quattro volte alla settimana; che in tali occasioni pernottava in un appartamento in affitto della società che si trovava al piano superiore rispetto agli uffici e, in un momento successivo, in una camera di albergo che gli veniva presa nelle vicinanze; che presso la sede dell'azienda il ricorrente era dotato di una propria postazione, aveva accesso alla mail istituzionale della società ed era stato dotato di tablet per l'espletamento dell'attività lavorativa. ### testimone di parte ricorrente, ### amministratore unico di ### e ### spa dal 2006 al 2012, in risposta al capitolo 1 del ricorso, ha confermato il ruolo del ricorrente all'interno dell'azienda come descritto nell'atto introduttivo, riferendo in particolare: “Io ho conosciuto il ricorrente nell'ambito dell'attività che svolgeva in società e lo stesso aveva l'incarico di direttore commerciale, almeno così mi fu presentato dal ### Cacciotti e io l'ho sempre ritenuto tale” (### 1); “### che il ricorrente operava su tutto il territorio nazionale per la formazione ed il controllo operativo dei centri logistici sparsi su tutto il territorio” (### 6). “### seguiva su tutto il territorio nazionale le convenzioni con i centri di amministrazione locale dei comuni di minore importanza, quelli più importanti venivano gestiti direttamente dalla sede centrale. Per poter gestire queste convenzioni avevo sottoscritto una apposita delega nei confronti del ricorrente” (### 7).
Ancora a domanda del legale della società il teste anzidetto ha risposto: “(…) Il ricorrente gestiva le attività secondo dei protocolli operativi aziendali e istruiva il personale dei centri logistici e ne controllava l'operatività. Lui lavorava in periferia, qualche volta si recava anche presso la sede centrale dove aveva la sua postazione di lavoro. Lui aveva un portatile, non ricordo se la scrivania avesse anche un computer.” In definitiva ### ha confermato che le direttive venivano impartite dal ### generale, anche se non con frequenza giornaliera e che il ### svolgeva l'attività a diretto contatto con il ### generale.
La chiara e puntuale ricostruzione fornita dai testi di parte ricorrente non è stata scalfita dalle testimonianze dei testi della resistente, dalle quali è in ogni caso emersa la particolare e comprovata esperienza del ### all'interno dell'azienda.
Il teste ### responsabile dell'### legale della SA dal 2010, nel descrivere le mansioni espletate dal ricorrente, ha dichiarato che quest'ultimo doveva riferire mensilmente dell'attività svolta alla direzione della società e che l'attività veniva svolta al fine di garantire il corretto funzionamento della rete operativa nei tempi di intervento e nel rispetto dei protocolli operativi della società; che aveva la procura a sottoscrivere contratti con la PA in nome e per conto della società e che si interfacciava con la PA sia in fase di contrattualizzazione che in fase di esecuzione del contratto; che aveva accesso al portale aziendale e alla e-mail dell'azienda. Ha inoltre puntualizzato che il ### aveva una competenza più vasta degli altri occupandosi di più aree e regioni. Il teste ### consigliere di amministrazione della SA dal 2020, in merito all'attività del ricorrente, ha dichiarato: “Io ricordo e confermo che i referenti delle zone dove il ### aveva competenza molto spesso nella fase iniziale di avvio della collaborazione con ### e ### effettuavano un periodo di una giornata o mezza giornata con il ### che era la figura più senior nel territorio toscano ed è quello che avviene anche oggi con le figure più senior. Si tratta di un affiancamento.” Le dichiarazioni testimoniali hanno trovato riscontro anche nei documenti allegati all'atto introduttivo, dai quali emerge come il ricorrente fosse inserito all'interno dell'organizzazione aziendale, occupandosi non solo di attività di promozione, ma anche della attività di gestione per la sicurezza ed il ripristino stradale, secondo le indicazioni impartite dal datore di lavoro (si vedano al proposito doc.18, 19, 20, 21 e 22).
Da detta documentazione si evince inoltre la particolare importanza dell'attività affidata al ricorrente, il quale si occupava non solo della promozione dei contratti con la pubblica amministrazione, ma anche del controllo della fase esecutiva del contratto, relativa alla fase di ripristino della sicurezza stradale a seguito di incidente, dovendo egli recarsi sul luogo dell'incidente, individuare il ### che si sarebbe poi occupato del ripristino, e poi verificare la corretta esecuzione della prestazione da parte dell'anzidetto CLO (cfr. doc. 9 bis, con cui viene rilasciata procura in favore del ricorrente a sottoscrivere, in nome e per conto della società, convenzioni inerenti al servizio di ripristino della sicurezza e della viabilità stradale).
All'esito della istruttoria testimoniale e sulla base della produzione documentale in atti, quindi, è emerso che il ricorrente, sin dall'inizio del rapporto lavorativo, ha svolto lavoro di natura subordinata, per essere stato sottoposto, nell'espletamento dell'attività lavorativa, al potere direttivo, organizzativo e di controllo del datore di lavoro. Inoltre, dalle deposizioni testimoniali è emerso l'inserimento del ricorrente all'interno della organizzazione aziendale, avendo egli la procura di agire in nome e per conto della società e svolgendo la propria attività lavorativa attraverso l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dall'azienda (vedasi al proposito doc. 32, contenente il verbale di restituzione del veicolo e del telepass utilizzato dal ricorrente nell'espletamento dell'attività lavorativa).
È risultato altresì provato che il ricorrente fosse occupato per l'intera giornata a svolgere le attività impartite da parte di ### e ### spa, con impegno esclusivo.
Tanto premesso, per l'attività svolta si ritiene che il lavoratore avrebbe avuto diritto ad essere inquadrato nel primo livello del ### commercio nel quale rientrano: “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate […]”. 2. Accertata la natura subordinata del rapporto lavorativo, il ricorrente ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme dovute e non corrisposte a titolo di ### Si rileva innanzitutto che la prescrizione del diritto a percepire il TFR decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla cessazione del rapporto lavorativo, con la conseguenza che alcuna prescrizione si è avverata poiché il rapporto è cessato nel mese di novembre 2020 e il ricorso è stato iscritto a luglio 2022, dunque entro il termine quinquennale.
Ciò posto, in ordine al principio di assorbimento invocato da parte resistente, si osserva che il ricorrente ha circoscritto le proprie richieste al trattamento di fine rapporto, che per la giurisprudenza di legittimità sfugge all'applicazione di tale principio. Invero la Suprema Corte, in diverse pronunce, ha affermato che: “Accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la qualificazione operatane dalle parti quale autonomo, il principio dell'assorbimento non trova applicazione per le indennità di fine rapporto, che maturano pur sempre al momento della cessazione del rapporto stesso e non a quello dei singoli accantonamenti, sicché, ai fini della determinazione dell'importo dovuto a tale titolo, non può operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposta durante il rapporto di lavoro e detto emolumento dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva, o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro” (tra le tante si veda Cass. 18586/2016).
Per quanto attiene al calcolo del ### la Corte di cassazione afferma che l'emolumento va determinato sulla base delle retribuzioni che risultano dovute secondo i parametri previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento, o se superiore, secondo quanto effettivamente corrisposto al lavoratore nel corso del rapporto lavorativo. (cfr. Cass. 15609/2019).
Accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme richieste a titolo di ### al fine di quantificarne l'importo è stata disposta CTU contabile con la quale è stato chiesto al Consulente, dapprima, di verificare la differenza tra trattamento corrisposto da parte di ### e ### spa e il trattamento che sarebbe spettato al ricorrente qualora fosse stato, sin dall'origine del rapporto lavorativo, inquadrato come lavoratore subordinato, per poi determinare il quantum del TFR dovuto, sia sulla base dei minimi tabellari che sulla base della retribuzione effettivamente percepita dal ricorrente.
All'esito della consulenza è emerso che l'importo spettante al ricorrente, a titolo di ### di fine rapporto, è pari ad € 72.444,57. La somma è stata calcolata sulla base della retribuzione effettiva, essendo questa superiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento e con riferimento all'intero periodo lavorativo del ricorrente. #### ritiene condivisibili le conclusioni del consulente tecnico, in quanto puntuali, specifiche ed esaustive.
Peraltro, si rileva che detti risultati non sono stati contestati dai consulenti di parte, che hanno condiviso i metodi di calcolo del ### 3. Parte ricorrente ha infine chiesto la condanna della società al versamento dei contributi non prescritti in favore dell'### e la condanna al risarcimento del danno pensionistico per i contribuiti prescritti e non versati.
L'### a seguito di richiesta di integrazione del contraddittorio, si è costituta in giudizio in data ### e ha chiesto, in caso di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, la condanna del datore al versamento dei contributi non prescritti nel quinquennio precedente alla notificazione del ricorso. Considerato il termine di prescrizione quinquennale e la notificazione del presente ricorso all'### previdenziale in data ###, che rappresenta il primo atto con cui l'### è venuto a conoscenza del presente giudizio, il datore di lavoro deve essere condannato al versamento dei contributi omessi e non prescritti limitatamente al periodo dal 31/10/2018 alla cessazione del rapporto di lavoro, da quantificarsi sulla base della retribuzione effettivamente percepita dal ricorrente.
Per i contributi prescritti, come detto, parte ricorrente ha chiesto la condanna del datore al pagamento del danno pensionistico ex art.2116 In presenza di contributi ormai prescritti il lavoratore può agire con due strumenti, può chiedere la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'art.13 della legge 1338/1962, oppure può chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116, comma 2 c.c., strumento utilizzato dal ricorrente nel presente giudizio.
In via preliminare si rileva che tale diritto non è prescritto in quanto la prescrizione decorre al momento in cui il diritto può essere fatto valere che, in caso di danno pensionistico ex art.2116 c.c., richiede l'avveramento di due eventi: la prescrizione dei contributi omessi e la maturazione da parte dell'avente diritto dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico, in quanto solo da tale momento si può dire esistente un danno ( 15479/2021).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, i contributi per il periodo antecedente al quinquennio dalla notificazione del ricorso all'### sono ormai prescritti e il ricorrente ha fatto istanza per il trattamento pensionistico in data ###, con la conseguenza che, essendo il ricorso stato depositato in data ###, alcuna prescrizione si è avverata.
Per stabilire il quantum della pretesa è stata disposta CTU contabile ed integrazione della stessa, chiedendo al CTU di quantificare il danno sulla base della retribuzione effettivamente percepita dal ricorrente. ### ha elaborato i conteggi tenuto conto della differenza del trattamento pensionistico derivante dal versamento dei contributi alla gestione ordinaria per il periodo ottobre 2006 - novembre 2020, sulla base della retribuzione effettivamente percepita dal ricorrente, come richiesto con integrazione della perizia. ### ha così individuato una differenza pensione mensile per il periodo 2006 - 2020, pari ad € 1.756,96. Sulla base di tali importi, tenuto conto delle aspettative di vita ### (81 anni), ha quantificato l'importo del danno pensionistico in € 196.047,46.
Anche in tal caso il Giudice ritiene di poter aderire alle conclusioni del ### che appaiono pienamente condivisibili, tenuto conto che detti conteggi sono stati ritenuti corretti anche dai CTP delle parti che hanno condiviso le modalità di calcolo e l'impostazione tecnica della perizia.
Per quanto riguarda contestazioni alla CTU relative al danno pensionistico presentate dalla resistente società con le note di trattazione scritta, si rileva che per le differenze contributive, così come per il TFR non opera il principio dell'assorbimento, che riguarda i compensi di natura retributiva, non richiesti in questa sede. Inoltre, dette contestazioni risultano generiche, in quanto la società si limita a contestare il quantum individuato dal consulente senza però dedurre quale sia l'importo alternativo o per quali ragioni ritiene che il calcolo non sia corretto, anche alla luce del fatto che lo stesso consulente di parte nulla ha avuto da osservare in relazione al metodo di calcolo utilizzato dal CTU (si vedano al proposito le osservazioni del CTP di ### e ### sp allegate alla integrazione della CTU depositata in data ###). 4. ### la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto ai minimi tabellari in favore del ricorrente va rigettata.
Al proposito si rileva che è onere del datore di lavoro dimostrare l'errore essenziale e riconoscibile all'altra parte in cui sarebbe incorso nel corrispondere un trattamento retributivo superiore rispetto ai minimi tabellari previsti dal ### di riferimento. Così espressamente la Corte di Cassazione, dopo aver stabilito che in caso di accertamento giudiziale della natura subordinata di un rapporto di lavoro ab origine autonomo, ove i compensi corrisposti siano superiori ai minimi previsti contrattualmente, trova applicazione il principio del conglobamento, afferma poi che: “Il principio non comporta, però, che, ove si accerti che il compenso pattuito dalle parti sia superiore a quello minimo previsto dal contratto collettivo, il lavoratore debba necessariamente restituire tale eccedenza, ove ciò sia richiesto dal datore di lavoro, giacché, secondo principi costantemente affermati da questa Corte, le retribuzioni fissate dai contratti collettivi costituiscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che sia impedito al datore di lavoro erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse determinate a seguito di contrattazione tra le parti o semplicemente da lui offerte al lavoratore, con la conseguenza che, ove il datore richieda la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo, non può limitarsi a provare che il suddetto contratto prevede, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve dimostrare che la maggiore retribuzione erogata è stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dell'altro contraente, ossia di un errore che presenti i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c. ( 5552/2011, Cass. 4942/2000, Cass. 4499/87). E tale principio vale anche nella particolare ipotesi in cui venga accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro in luogo di quella autonoma formalmente prescelta dalle parti, poiché anche la diversa qualificazione del rapporto operata dalle parti, e risultata poi non esatta, può essere bensì frutto di un mero errore delle parti stesse, ma può derivare anche dalla loro volontà di usufruire di una normativa specifica, oppure di eluderla (cfr. Cass. 17455/2009, nonché Cass. 20669/2004)” (Cass. 46/2017).
Nel caso di specie, parte resistente non ha dedotto né provato quale sia l'errore essenziale che ha determinato la corresponsione di somme superiori rispetto a quelle previste contrattualmente. In mancanza di deduzioni e prove al riguardo, secondo quanto previsto dalla Corte di cassazione, il lavoratore non ha l'obbligo di restituire le somme in eccedenza, in quanto si ritiene che le somme maggiori siano state corrisposte dal datore per remunerare l'attività lavorativa svolta dal lavoratore. 5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme dovute a titolo di TFR nell'importo pari ad € 72.444,57, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo; il datore di lavoro deve essere altresì condannato al versamento dei contributi non prescritti in favore dell'### e deve essere condannato a risarcire nei confronti del lavoratore il danno ex art.2116 c.c. per i contributi omessi e ormai prescritti nell'importo di € 196.047,46. 6. Le spese di lite di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 in favore del ricorrente (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, valore indeterminabile) e in favore dell'### (fase di studio, introduttiva ed istruttoria, valore indeterminabile). 7. Le spese di CTU contabile, come liquidate da separato decreto, sono poste in via definitiva in capo alla società resistente. P.Q.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. ###/2022 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: -in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che tra ### e ### e ### spa dal 2 ottobre 2006 al novembre 2020 è intercorso un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato con inquadramento al I° livello del ### del ### e per l'effetto condanna ### e ### spa a corrispondere, a ### la somma di € 72.444,57 a titolo di ### ex art. 2120 c.c. oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo; -condanna ### e ### spa a versare i contributi omessi e non prescritti, per il periodo dal 31/10/2018 al novembre 2020, in favore dell'### oltre accessori di legge; -condanna altresì ### e ### spa al risarcimento del danno pensionistico in favore del ricorrente, ex art. 2116 c.c., nell'importo di € 196.047,46; -condanna ### e ### spa al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore del ricorrente, in complessivi € 4629,00 oltre #### spese generali e rimborso contributo unificato e, in favore dell'### in complessivi € 3164,00 oltre spese generali ed accessori di legge; -pone in capo alla società resistente le spese di ### liquidate come da separato decreto. ### lì 27.11.2025 Il Giudice del ###ssa ### presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della ###ssa ###
causa n. 37601/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Maria De Renzis