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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4382/2025 del 29-01-2026

... giurisprudenza di legittimità, nel precisare che il vincolo della subordinazione va inteso come soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e organizzativo del datore, ha ribadito che la questione determinante, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, è la sussistenza o meno di tale vincolo (cfr. Cass n. 2622 del 2004). Non si ignora, inoltre, che tale potere non si esplica necessariamente mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolati, ben potendosi realizzare l'assoggettamento, implicito nel concetto di subordinazione, attraverso direttive della prestazione dettate dalla parte datoriale in via programmatica, necessarie e sufficienti alla natura della stessa, cosicché anche l'esistenza di un potere disciplinare e gerarchico non è esclusa da eventuali margini, più o meno ampi, di autonomia, di iniziativa e di discrezionalità dei quali goda il dipendente. Ove la posizione di effettiva subordinazione del lavoratore non risulti agevolmente apprezzabile, a causa del concreto atteggiarsi del rapporto secondo caratteristiche non univoche, occorre, poi, far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari - come l'obbligo osservanza di un (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### rel.  riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21.10.2025, tenuta in trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1096 del ### del lavoro dell'anno 2024 TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### alla via ### n. 20; appellante E ### rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al ####; appellato ### E ### Con atto di appello depositato il ###, ### impugnava la sentenza n. 4419 del 2023, emessa dal Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro, che aveva rigettato la seguente domanda: “1)### accertamento che il #### ha lavorato in qualità di lavoratore subordinato a far tempo dal giugno 2017 sino al marzo 2022, alle dipendenze del Dott.  ### con le modalità e nei termini di cui alla premessa, svolgendo mansioni corrispondenti a quelle previste per l'inquadramento di livello 3, area professionale D del ### “Studi professionali”, condannarsi il Dott. ### al pagamento, in favore del ricorrente, #### ai sensi degli artt. 2099 c.c. 36 Cost., e ogni altra norma di riferimento, al pagamento della somma complessiva di € 90.037,49 (novantamilatrentasette/49) a titolo di retribuzione ordinaria, 13° mensilità, R.O.L. + ex festiv., indennità sostitutiva e ferie non godute, a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso, a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e/o alla diversa somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa; 2)### il convenuto, ut supra indicato, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con diretta attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari.”. 
In particolare, con varie argomentazioni, sosteneva che il solo accordo verbale tra le parti e la volontà espressa sulla iniziale intenzione di istaurare una mera collaborazione professionale, non poteva far escludere l'insorgenza, nei fatti, di un rapporto di lavoro subordinato. Aggiungeva che per provare la fondatezza della pretesa fosse necessaria l'istruttoria testimoniale che, invece, era stata negata in prime cure e che le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio confermavano le circostanze descritte nel ricorso introduttivo del giudizio, in cui si era stata rappresentata la coesistenza di lavoro autonomo e subordinato, in quanto l'### si era avvalso sia delle prestazioni svolte come odontotecnico sia di quelle di natura subordinata. 
Si costituiva in giudizio ### che eccepiva l'inammissibilità dell'appello, in via subordinata, chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in via ulteriormente subordinata, il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese di giudizio, anche in considerazione del carattere temerario della lite, con attribuzione. 
All'odierna udienza, tenuta nella modalità sopra detta, la Corte ha deciso la causa. 
Va, preliminarmente, disattesa l'eccepita inammissibilità dell'appello, posto che dall'atto depositato sono enucleabili i motivi di censura e le ragioni a sostegno degli stessi. 
Inoltre, la transazione in atti afferiva più specificamente alla parte di rapporto professionale autonomo, per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2476 del 2022, e le indicazioni ivi contenute relativamente a “reciproche rinunce a qualsivoglia azione e/o reciproco diritto”, in carenza di specifici richiami, non potevano involgere anche il ricorso in esame e comportare la cessazione della materia del contendere. 
Il gravame è, però, infondato. 
Nel ricorso introduttivo, ### evidenziava: -di aver lavorato dal giugno 2017 al marzo 2022, nei tre giorni dispari della settimana, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 presso lo studio dentistico del dott. ### sito in #### alla via ### n. 36, al cui potere direttivo, disciplinare e gerarchico era stato sottoposto; -di aver svolto le seguenti mansioni: assistenza alla poltrona, passaggio di attrezzi, sterilizzazione attrezzi, presidio dello studio, prenotazione appuntamenti, organizzazione del lavoro al computer, calendarizzazione appuntamenti di studio, apertura e chiusura dello studio con gestione dell'App per l'antifurto, elaborazione di ordinativi, incassi/pagamenti, attività di receptionist, somministrazione di farmaci ai pazienti su indicazione del medico a mezzo whatsapp, riconducibili all'area professionale D, qualifica 3, del ### -di aver esercitato, nei giorni pari, l'attività di odontotecnico, presso il proprio studio sito in #### alla S.S. Sannitica n. 9, anche per conto dell'### -di non aver ricevuto alcun compenso per il lavoro subordinato svolto, in quanto il datore di lavoro gli aveva promesso che nel tempo avrebbe avuto un ruolo gestionale nell'azienda, per cui si era limitato solo a riconoscere gli emolumenti relativi alle prestazioni autonome, in qualità di odontotecnico, consistenti nell'elaborazione di protesi dentarie, che realizzava presso il proprio laboratorio. 
Dagli atti, poi, emergeva che relativamente ai compensi per l'attività svolta in via autonoma l'istante otteneva un decreto ingiuntivo, n. 2476 del 2022, come sopra detto, oggetto in sede di opposizione di transazione giudiziale. 
Dunque, la controversia verte esclusivamente sull'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, che si sarebbe svolto nei giorni dispari della settimana, ulteriore e parallelo alla diversa attività autonoma di odontotecnico. 
Trattandosi di giudizio attinente al riconoscimento di un rapporto di lavoro di natura subordinata, appare opportuno, ad avviso di questo Collegio, premettere i tratti salienti che devono caratterizzare tale tipo di rapporto rispetto a quello avente natura autonoma, come da consolidato orientamento della Suprema Corte. 
Nel delineare la figura del prestatore di lavoro subordinato, l'art. 2094 c.c. individua, quale elemento tipico che contraddistingue il lavoro dipendente da quello autonomo, come da ogni altro rapporto ove sia dedotta un'attività umana di rilevanza economica, le peculiari modalità di svolgimento del lavoro. 
In particolare, rientra nella definizione in oggetto l'attività lavorativa, manuale o intellettuale, prestata “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore o, più in generale, del datore di lavoro (art.  2239 c.c.). 
Al riguardo, la costante giurisprudenza di legittimità, nel precisare che il vincolo della subordinazione va inteso come soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e organizzativo del datore, ha ribadito che la questione determinante, ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, è la sussistenza o meno di tale vincolo (cfr. Cass n. 2622 del 2004). 
Non si ignora, inoltre, che tale potere non si esplica necessariamente mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolati, ben potendosi realizzare l'assoggettamento, implicito nel concetto di subordinazione, attraverso direttive della prestazione dettate dalla parte datoriale in via programmatica, necessarie e sufficienti alla natura della stessa, cosicché anche l'esistenza di un potere disciplinare e gerarchico non è esclusa da eventuali margini, più o meno ampi, di autonomia, di iniziativa e di discrezionalità dei quali goda il dipendente. 
Ove la posizione di effettiva subordinazione del lavoratore non risulti agevolmente apprezzabile, a causa del concreto atteggiarsi del rapporto secondo caratteristiche non univoche, occorre, poi, far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari - come l'obbligo osservanza di un preciso orario di lavoro, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, la continuità della prestazione, l'assenza di rischio in capo al lavoratore - i quali, benché privi di valore decisivo, se individualmente considerati, possono essere valutati globalmente alla stregua di indizi o situazioni “sintomatiche” della subordinazione; in altri termini, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evenienze indicative di un vincolo non rintracciabile aliunde. 
Con riferimento al caso in esame, l'istante allegava genericamente di essere stato sottoposto al potere direttivo della controparte, senza ulteriori indicazioni sull'esatto contenuto dello stesso. 
Inoltre, non deduceva nulla sull'obbligatorietà della prestazione, sulle conseguenze in caso di rifiuto ad eseguirla, sulla doverosità del rispetto dell'orario e non poteva ritenersi sul punto dirimente di per sé l'affermazione in sede di comparizione: “Se non potevo andare, potevo anche solo avvertire ma poi dovevo recuperare”. 
Del resto, alla luce delle stesse circostanze dedotte dalla parte istante, circa lo svolgimento di un'attività di natura autonoma diretta al confezionamento di protesi dentarie per i pazienti dell'### e la previsione di un progetto societario tra le parti (come riferito in udienza: “### l'accordo io avrei dato la mia collaborazione nello studio per poi entrare in società con lui, anche all'ulteriore condizione di ricevere la metà del compenso per i lavori da me effettuati. … La nostra società poi non si è concretizzata perché nonostante il resistente mi avesse detto che avremmo concretizzato poi così non è stato e i rapporti si sono raffreddati finché lui mi ha detto di non andare più allo studio”), l'invocazione della contemporanea sussistenza anche di un rapporto di natura subordinata avrebbe richiesto un rigoroso onere prima di allegazione e poi di prova di elementi salienti (nel senso sopra detto) da cui enucleare la doverosità dell'ulteriore impegno assunto; anche i contenuti dei messaggi telefonici allegati agli atti, infatti, erano ben compatibili con la delineata collaborazione autonoma, la quale, peraltro, si svolgeva anche presso altri studi professionali attraverso consulenze, come pure emerso. 
In altri termini, non era rappresentata alcuna significativa evidenza dell'esistenza di chiare ed univoche manifestazioni tangibili di soggezione personale dello ### ai poteri di direzione e di disciplina dell'asserito datore di lavoro, anche attraverso la verifica dei richiamati elementi sintomatici e tale circostanza rendeva inutile la prova richiesta, che era speculare alle deduzioni di parte. 
Conclusivamente, la complessiva valutazione degli elementi emersi (carenza di specifica indicazione degli elementi sostanziali del potere direttivo e disciplinare, ipotetico e futuro accordo societario, attività autonoma resa in favore dell'### per la realizzazione di lavorazioni odontotecniche e per altri studi professionali), in difetto di allegazioni di ulteriori e specifici tratti discretivi, nel senso sopra detto, già di per sé, non poteva condurre alla prospettazione di un rapporto di lavoro subordinato così come indicato in ricorso. 
Con riferimento alla invocata temerarietà della lite, è utile precisare che l'art. 96 c.p.c. prevede: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.  … In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. 
In riferimento all'art. 96 primo comma c.p.c., la Suprema Corte ha precisato: “### previsione è considerata una fattispecie risarcitoria con funzione compensativa del danno cagionato dal c.d.  illecito processuale, derivante dalla proposizione di una lite temeraria. Presuppone la soccombenza nel grado di giudizio in cui è disposta e si configura come una species riconducibile al genus della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc. (così Cass. n. 9080 del 15/04/2013). Condizione per il riconoscimento dei danni ai sensi del 1° comma dell'art. 96 - a differenza di quanto previsto per la condanna disciplinata dal 3° comma, introdotto dall'art. 45 comma 12° della L. n. 49 del 2009 - è l'istanza della parte, che deve altresì assolvere all'onere di allegare ### gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. Sez. U, Ord. n. 7583 del 20/04/2004, ### U, Ord., n. 1140 del 19/01/2007). 1.3. Diversa natura e funzione assolve invece la pronuncia regolata dagli arti. 91 e 92 c.p.c., cui la condanna ex art. 96 c.p.c. può accedere, che ha la funzione regolativa del carico delle spese processuali, ha riguardo all'esito complessivo della lite e prescinde dall'istanza di parte.” (Cfr. Cass. n. 24526 del 2015). 
Nel caso in esame, la Corte ritiene di non applicare il comma 1 dell'art. 96 c.p.c., in carenza di elementi, non allegati e provati, per evincere il danno della controparte, né il comma 3, in considerazione dell'integrazione motivazionale al provvedimento impugnato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.  PQM La Corte così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e ### come per legge, con attribuzione. 
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. 
Napoli, così deciso all'esito dell'udienza del 21.10.2025 ### rel. est. ### n. 1096/2024

causa n. 1096/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Piero Francesco De Pietro, Gabriella Gentile

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 620/2018 del 14-03-2018

... continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (tra le tante: Cass. N° 5960\1999, Cass. N° 15275\2004, ecc.) sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. N° 21028\2006). Pertanto, elemento essenziale e determinante che caratterizza il lavoro subordinato, costituente elemento discretivo rispetto al lavoro autonomo, è il vincolo della subordinazione - la quale consiste per il lavoratore in un vincolo di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di imporre direttive non soltanto generali, in conformità di esigenze organizzative e funzionali, ma tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione -, mentre altri elementi, quali le modalità della prestazione, la forma del compenso e l'osservanza di un determinato orario, assumono invece valore sussidiario. Qualora, tuttavia, tale elemento non sia agevolmente apprezzabile e valutabile a causa del concreto atteggiarsi (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ### ha pronunziato all'udienza del 21-03-2018 la seguente ### iscritta al N° 4337\2014 R.G. sez. ### TRA ### difesa dall'Avv.to ##### srl, soc.unipersonale in liquidazione #### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### la parte ricorrente in epigrafe ha premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, dal 3-03-2011 all'8-10-2012, con mansioni di “operaia” di livello V inquadrabile nel ### “### e ### rio”; ha aggiunto di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 , e dalle 14,30 alle 18,30, ricevendo retribuzioni non adeguate al lavoro svolto anche in relazione alla 13^ e 14^ mensilità, nonché il trattamento di fine rapporto ed alla indennità sostitutiva del preavviso,R.O.L., festività,precisando, altresì, che dal mese di maggio 2012 ad ottobre 2012 non percepiva nemmeno quanto figurato in busta paga. 
Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 16.427,42 ,compreso il ### oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese del giudizio. 
La parte convenuta si costituiva in giudizio seppur raggiunta da regolare notifica in data ###. 
All'odierna udienza, dopo l'escussione di due testi, la causa è stata decisa, dopo pubblica lettura del dispositivo, con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.   ************************************************ 
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. 
In via preliminare va dichiarata la contumacia della convenuta società. 
Nel merito, risulta provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività lavorativa nei periodi e secondo le modalità indicate nel ricorso introduttivo. 
Al riguardo, va detto che, secondo il consolidato e costante orientamento della Suprema Corte, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (tra le tante: Cass. N° 5960\1999, Cass. N° 15275\2004, ecc.) sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. N° 21028\2006). 
Pertanto, elemento essenziale e determinante che caratterizza il lavoro subordinato, costituente elemento discretivo rispetto al lavoro autonomo, è il vincolo della subordinazione - la quale consiste per il lavoratore in un vincolo di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di imporre direttive non soltanto generali, in conformità di esigenze organizzative e funzionali, ma tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della funzione -, mentre altri elementi, quali le modalità della prestazione, la forma del compenso e l'osservanza di un determinato orario, assumono invece valore sussidiario. 
Qualora, tuttavia, tale elemento non sia agevolmente apprezzabile e valutabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento ad altri criteri sussidiari di supporto quali la collaborazione sistematica e non occasionale, l'osservanza di orari predeterminati, il versamento - a cadenze fisse - della retribuzione (quali che siano le modalità di calcolo), il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo e per le finalità dell'impresa, nonché l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, di rischio economico e dei risultati da conseguire (Cass. N° 11711\1998, Cass. N° 296\2000,ecc.). 
Nella presente fattispecie, tale prova è stata fornita attraverso l'audizione di testimoni , oltre che dalla documentazione attestante la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato versata in atti . 
In particolare, la teste ### dichiaratasi ex dipendente della società convenuta dal mese di marzo 2011 al mese di ottobre 2012, ha confermato che la ricorrente è stata alle dipendenze della società in questione, essendo questa già presente al momento della assunzione in azienda della teste, confermando le mansioni di operatrice al call-center presso la reception, fissando gli appuntamenti per i potenziali clienti dell'azienda e confermando gli orari di lavoro , ricompresi tra il lunedì ed venerdì, con fasce orarie 9,00/13,00 e 14,00/16,30 di ogni giorno. 
Precisava, altresì, che era prassi dell'azienda emettere buste paga a cui non seguiva sempre l'emissione del corrispettivo in esse figurato, ciò in particolare dal mese di novembre 2011. 
Tali circostanze, seppur in maniera leggermente distinta, venivano confermate anche dalle teste ### ex dipendente della società convenuta dal marzo 2011 al mese di ottobre 2012. 
Tali deposizioni, rese, oltretutto, da ex dipendenti della attività di ristorazione, appaiono attendibili e verosimili anche in ordine ai giorni ed agli orari indicati. 
Si rammenti, all'uopo, che all'emissione del cedolino paga deve corrispondere la prova dell'avvenuto pagamento di quanto in esso figurato onde considerare assolto l'obbligo pecuniario sorto in capo al datore di lavoro, circostanza, questa rimasta insoluta stante la contumacia della parte evocata in giudizio. 
All'uopo, in merito alle differenze retributive spettanti ex art. 36 della ### nonché ex art. 2099 c.c., ed applicando parametricamente il ### di settore, la parte convenuta, rimasta contumace nel presente giudizio, non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento delle dovute spettanze, del trattamento di fine rapporto , del R.O.L., ferie non godute , festività, e preavviso, oltre alla 13^ mensilità.   Va escluso dal conteggio la 14^ mensilità, non rientrando tale emolumento nell'ambito della giusta e sufficiente retribuzione parametrica ai sensi dell'art. 36 della ### Spetta il riconoscimento contributivo per il periodo indicato oltre il periodo di ferie non retribuito Conclusivamente, alla luce dei conteggi di parte, rielaborati secondo le indicazioni fornite nel corso delle udienze istruttorie, tenuto conto dei criteri di calcolo lineari e aderenti alla contrattazione collettiva, spetta alla ricorrente l'importo di € 14.886,47 di cui € 2.330,22. a titolo di ### in relazione al complessivo periodo lavorativo indicato nell'atto introduttivo del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale così provvede: accoglie la domanda e condanna la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 14.886,47, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Condanna il convenuto al pagamento delle spese legali che liquida, in €2.800,00 oltre spese generali, IVA ed art. 2 DM/55/2014, con attribuzione al procuratore anticipante. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
del #### n. 4337/2014


causa n. 4337/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Granata Alfredo

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 13193/2025 del 19-12-2025

... è sempre svolto con libertà organizzativa, senza vincolo di esclusività, senza vincolo di orario o di luogo di lavoro e senza sottoposizione del ricorrente ad alcun tipo di controllo o direzione da parte dell'azienda. Ciò delineato sulle opposte tesi difensive, si osserva che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono rappresentati dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale e dal suo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e di controllo da parte del datore di lavoro, mentre nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è il risultato dell'attività; che, nel caso in cui il tipo di attività lavorativa espletata non consenta facilmente di distinguere la natura autonoma o subordinata della prestazione, al fine di verificare la sussistenza o meno della subordinazione il giudice può ricorrere all'utilizzo di elementi sussidiari come quello della continuità della prestazione, dell'osservanza di un orario di lavoro determinato, dell'assenza di rischio sul lavoratore, del versamento di un compenso a cadenza fissa (ex plurimis 15631/2018). Ai fini dell'accertamento della (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA -1^ ### Il Giudice Dott.ssa ### in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. ed entro il successivo termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al RG n. ###/2022 promossa DA ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### giusta procura in atti Ricorrente CONTRO SICUREZZA E ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata in Napoli, ###. del Carretto n. 26, giusta procura in atti Resistente E ### INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di procura alle liti del 23 gennaio 2023 repertorio ### Raccolta n.7131 a rogito notaio ### di ### ed elettivamente domiciliato in ### presso l'#### n.29 Resistente
Conclusioni: come in atti ### accertamento natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti e richiesta pagamento TFR e risarcimento danno pensionistico ### 1. Con ricorso in riassunzione, depositato in data ### e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ### ha esposto: -di avere lavorato, dal 2 ottobre 2006 e fino al novembre 2020, alle dipendenze della convenuta società, con orario di lavoro a tempo pieno e qualificazione, dapprima di ### e successivamente, di ### -che la società convenuta si occupa del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità delle strade a seguito di incidenti e blocchi stradali; -che il rapporto di lavoro non è stato regolarizzato e che il compenso, fino al 2015, è stato corrisposto mensilmente sul conto corrente della ### sua compagna, estranea al rapporto di lavoro; -che la propria attività si è svolta su tutto il territorio nazionale; -di essersi occupato della formazione dei referenti della convenuta per la contrattualizzazione delle P.A. interessate alla sottoscrizione di apposita convenzione, nonché della formazione volta all'acquisizione di ### (###, che poi materialmente sono chiamati all'intervento per il ripristino della sicurezza e della viabilità delle strade gestite da ### e ### -di avere svolto diverse riunioni in loco con i referenti provinciali ed anche riunioni presso la sede ###### con tutti i referenti provinciali dislocati sul territorio nazionale, circa 80 persone, a cui spiegava lo svolgimento del servizio; -che generalmente, in una giornata lavorativa, esso ricorrente eseguiva le seguenti attività: partiva la mattina presto verso il luogo di intervento dove incontrava il referente provinciale a cui riferiva le direttive per la copertura del territorio assegnato verso interventi di ripristino della viabilità a seguito dell'incidente, rientrava presso la propria abitazione se il luogo era distante 2/3 ore, altrimenti soggiornava in albergo prenotato dalla società e verso le 20.30 di ogni sera riferiva al ### o ad altro titolare l'attività espletata e le eventuali criticità riscontrate sul territorio con eventuali soluzioni; -di dovere altresì cercare di risolvere situazioni particolarmente impegnative come la selezione di nuovo personale e la gestione di eventuali contestazioni disciplinari e problematiche gestionali del servizio con i ### -di essersi occupato anche dei rapporti con la ### nella gestione di bandi pubblici e di eventuali contestazioni da parte della committenza nell'esecuzione di un servizio; -di avere organizzato convegni in tutta ### insieme a #### ed ### e di avere presieduto ed allestito stands per conto della società; -di avere partecipato a numerose manifestazioni; -di avere ricevuto dalla società una procura per la sottoscrizione di contratti e convenzioni con la PA a seguito di aggiudicazione di bandi ad evidenza pubblica, agendo in nome e per conto della stessa; -di essersi occupato, per conto della società, in caso di appalti pubblici, di presidiare i lavori della ### di valutazione quando venivano esaminate le varie offerte presentate tra cui quella di ### e ### -di venire informato dalla società convenuta di doversi recare con delega sottoscritta dal Presidente del Consiglio di amministrazione per assistere all'apertura delle offerte; -che, dopo luglio 2015 e fino a dicembre 2017, ### e ### spa gli ha chiesto di aprire la partita IVA per l'erogazione di compensi lordi, che venivano fatturati mensilmente (comprensivi di tutto) per un importo di € 5.500,00 per i primi due mesi e poi di € 6.000,00 lordi per il restante periodo, per lo svolgimento della medesima attività lavorativa; -che, da gennaio 2018 e fino a giugno 2020, gli veniva proposta la sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l'erogazione di un compenso pari ad € 3.000,00 al mese; -di non avere sottoscritto tale contratto; -che la società, anche in assenza della sottoscrizione del contratto di collaborazione, ha comunque iscritto tale rapporto lavorativo al ### per l'### -di avere continuato a svolgere sempre la stessa attività lavorativa; -che la società gli ha proposto diversi contratti di collaborazione, la cui sottoscrizione è sempre stata rifiutata; -di aver subito, dal luglio 2020 al settembre 2020, la riduzione del compenso ad € 2.000,00 mensili; -di avere prestato la propria attività lavorativa osservando un orario a tempo pieno, con obbligo di disponibilità nei confronti dei titolari dell'azienda quando doveva fare il resoconto della giornata lavorativa o quando vi erano particolari questioni da risolvere; -che l'attività espletata è riconducibile al primo livello del ### commercio, contratto applicato dalla società ai propri dipendenti, nel quale rientrano “lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate (…);” Tanto premesso ha adito l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere: 1) accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti che ### ha intrattenuto dal 2 ottobre 2006 al novembre 2020, o da quella diversa data che sarà ritenuta a seguito dell'espletanda istruttoria, un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato con la #### e ### con inquadramento I° livello del ### del ### o quello diverso che risulterà a seguito dell'istruttoria; 2) per l'effetto, stante la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta di fatto nel Novembre 2020, condannare la citata società a corrispondere, a ### la somma di euro 84.629,85, a titolo di ### ex art. 2120 c.c. calcolata sulle somme allo stesso corrisposte e, comunque, sulle somme previste dalla contrattazione collettiva di riferimento (### qualora risultassero inferiori ai minimi contrattuali, e/o quella maggiore o minore somma che verrà accertata a seguito dell'espletanda istruttoria e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo; 3) accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro, condannare ### e ### alla regolarizzazione della posizione contributiva per i contributi che non risultano ancora prescritti.  4) ### e ### al risarcimento del danno pensionistico in favore del ricorrente, ex art. 2116 c.c., a seconda delle ipotesi che emergeranno dall'istruttoria e per come sopra evidenziato: - nell'ipotesi 1 un danno pari ad € 160.576,22 qualora non si versino ulteriori contributi, prendendo come riferimento la vita media in ### pari a 81 anni e partendo dal primo del mese successivo alla data della domanda di pensione (1° Agosto 2020); - nell'ipotesi 2 un danno pari ad € 158.805,40 qualora il datore di lavoro provveda alla modifica ed alla regolarizzazione degli ultimi 5 anni di contribuzione con passaggio da contributi validi per la “### Separata” a contributi validi per il fondo “Ago” ###; - nell'ipotesi 3 un danno pari ad € 79.080,21 qualora il datore di lavoro provveda invece alla modifica ed alla regolarizzazione degli ultimi 10 anni di contribuzione da realizzarsi, per una parte, con passaggio da contributi validi per la “### Separata” a contributi validi per il fondo “Ago” ### e, per l'altra parte, versando quanto non ancora versato, così da ottenere ad oggi una regolarizzazione contributiva decorrente dal 01/03/2012.  5) condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.” 2. ### e ### spa si è costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto quanto dedotto ed allegato in ricorso, del quale ha chiesto il rigetto. 
La società ha eccepito, in via preliminare e gradata la totale o parziale prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente, così come della pretesa contributiva e la nullità del ricorso per genericità dei fatti e delle motivazioni in diritto poste a base delle pretese attoree, mentre nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso, sostenendo che il rapporto di lavoro con il ### si è sempre svolto secondo le regole del lavoro autonomo, come previsto dalle stesse parti con la sottoscrizione del contratto di collaborazione dell'1/06/2015. Ha chiesto, in caso di riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, l'applicazione del principio dell'assorbimento, in virtù del quale nulla è dovuto e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente alla restituzione delle somme maggiori allo stesso corrisposte per tutto il periodo lavorativo.  3. A seguito di richiesta di integrazione del contraddittorio, si è costituito in giudizio l'### che ha chiesto, in caso di accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo, la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi non prescritti.  4. La causa, escussi i testi e disposta la CTU contabile con successiva integrazione, all'udienza del 27 novembre 2025, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art.127 ter e nel termine dei trenta giorni ivi previsto, è stata decisa con deposito di sentenza contestuale.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato per le motivazioni e le argomentazioni di seguito espresse.  1. In via preliminare si rileva l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso così come formulata nella memoria difensiva dalla società, in quanto con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha dedotto e allegato in modo specifico e puntale i fatti posti a fondamento della domanda, consentendo alla resistente di potersi efficacemente difendere nei propri scritti difensivi. 
Nel merito ### ha chiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso con ### e ### fin dall'ottobre 2006 e fino alla cessazione dello stesso avvenuta nel novembre 2020, avendo dovuto prestare la propria attività lavorativa secondo le direttive impartite dalla società convenuta e sotto il controllo della stessa. 
Al contrario, la società ha contrastato la ricostruzione fornita ex adverso, affermando la natura autonoma del rapporto di lavoro, svoltosi inizialmente dal 2008 senza contratto scritto e successivamente regolato, dal giugno 2015, da un contratto di collaborazione e consulenza, rinnovato tacitamente fino al 2018 e poi rinegoziato fino alla cessazione del rapporto lavorativo nel settembre 2020; in particolare ha sostenuto che il rapporto lavorativo si è sempre svolto con libertà organizzativa, senza vincolo di esclusività, senza vincolo di orario o di luogo di lavoro e senza sottoposizione del ricorrente ad alcun tipo di controllo o direzione da parte dell'azienda. 
Ciò delineato sulle opposte tesi difensive, si osserva che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono rappresentati dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale e dal suo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e di controllo da parte del datore di lavoro, mentre nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è il risultato dell'attività; che, nel caso in cui il tipo di attività lavorativa espletata non consenta facilmente di distinguere la natura autonoma o subordinata della prestazione, al fine di verificare la sussistenza o meno della subordinazione il giudice può ricorrere all'utilizzo di elementi sussidiari come quello della continuità della prestazione, dell'osservanza di un orario di lavoro determinato, dell'assenza di rischio sul lavoratore, del versamento di un compenso a cadenza fissa (ex plurimis 15631/2018). 
Ai fini dell'accertamento della subordinazione, quanto all'onere della prova, grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di allegare e provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e la prestazione lavorativa in concreto effettuata, la durata della prestazione, nonché, al suo interno, l'effettivo impegno in termini di giorni e ore (### tra le altre Cass. n. 6332/2001 e 14468/2000). 
Prima di passare all'esame delle deposizioni testimoniali, risulta necessario premettere che il contratto di collaborazione allegato in atti dalla resistente ( doc.2 allegato alla memoria), che è stato oggetto di disconoscimento da parte del ### non è dirimente e rilevante ai fini della decisione della causa e per tale ragione si è ritenuto di non dover dar corso alla richiesta di querela di falso avanzata nel giudizio. 
Indipendentemente dalla genuinità di detto contratto (peraltro allegato in copia in assenza dell'originale cartaceo), in caso di contrasto tra le parti in relazione alla natura del rapporto lavorativo, occorre dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Ed infatti, secondo la Corte di cassazione, al fine di verificare la sussistenza o meno della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo del datore di lavoro, deve essere data prevalenza, rispetto al nomen iuris attribuito dalle parti in sede di conclusione del contratto, agli elementi fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto lavorativo (Cass. 4884/2018, Cass. 15631/2018, Cass. 14975/2020). 
Pertanto ciò che rileva sono le modalità concrete di esecuzione del contratto e per tale ragione è stata disposta prova testimoniale. 
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, il ricorrente ha fornito adeguata ed idonea prova dei fatti posti a fondamento delle proprie pretese, poiché dalle deposizioni rese dai testi escussi sono venuti alla luce, con sufficiente chiarezza, gli elementi sintomatici della subordinazione, quali il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, la continuità della prestazione resa, l'osservanza di un determinato orario lavorativo nel periodo di cui è causa. 
In particolare, dalle anzidette testimonianze è emerso che il ### ha lavorato dal 2006 con continuità ed esclusivamente per ### e ### secondo le direttive del ### che gli assegnava i compiti da espletare e al quale poi doveva riferire l'attività svolta, secondo un orario stabilito dal datore di lavoro e con mezzi messi a disposizione dell'azienda. 
A proposito dell'eterodirezione da parte dei soggetti preposti dell'azienda, il teste ### in risposta ai capitoli 25 e 26 del ricorso e al capitolo 5 della memoria di costituzione, si è così espresso: “25) ### quanto mi si legge.”; cap. 26) ### quanto mi si legge. Io ero a stretto contatto con il direttore generale per cui sapevo come era svolta l'attività”; “### riceveva ordini/direttive dal ### generale, l'orario era talmente ampio che sarebbe stato riduttivo imporre un obbligo orario. ### era obbligato in quanto doveva svolgere determinate mansioni che avevano un determinato orario. 
Faccio un esempio, se il ### gli diceva che doveva andare a ### perché c'era stato un incidente il ### si doveva spostare dalla mattina fino a quando non era risolto il tutto.”
Con riferimento all'orario di lavoro il teste, in risposta al capitolo 24, ha riferito che “Il ricorrente lavorava a tempo pieno, anzi un po' di più del tempo pieno dal lunedì al venerdì. Non c'erano badge o marcatempo. Il ricorrente doveva fare un report giornaliero dell'attività che svolgeva quando era in sede.” Il teste ha altresì precisato che, nell'espletamento dell'attività lavorativa, poteva capitare che il ### dovesse recarsi a ### presso la sede della società e che ciò poteva capitare da una volta alla settimana fino a tre o quattro volte alla settimana; che in tali occasioni pernottava in un appartamento in affitto della società che si trovava al piano superiore rispetto agli uffici e, in un momento successivo, in una camera di albergo che gli veniva presa nelle vicinanze; che presso la sede dell'azienda il ricorrente era dotato di una propria postazione, aveva accesso alla mail istituzionale della società ed era stato dotato di tablet per l'espletamento dell'attività lavorativa.  ### testimone di parte ricorrente, ### amministratore unico di ### e ### spa dal 2006 al 2012, in risposta al capitolo 1 del ricorso, ha confermato il ruolo del ricorrente all'interno dell'azienda come descritto nell'atto introduttivo, riferendo in particolare: “Io ho conosciuto il ricorrente nell'ambito dell'attività che svolgeva in società e lo stesso aveva l'incarico di direttore commerciale, almeno così mi fu presentato dal ### Cacciotti e io l'ho sempre ritenuto tale” (### 1); “### che il ricorrente operava su tutto il territorio nazionale per la formazione ed il controllo operativo dei centri logistici sparsi su tutto il territorio” (### 6). “### seguiva su tutto il territorio nazionale le convenzioni con i centri di amministrazione locale dei comuni di minore importanza, quelli più importanti venivano gestiti direttamente dalla sede centrale. Per poter gestire queste convenzioni avevo sottoscritto una apposita delega nei confronti del ricorrente” (### 7). 
Ancora a domanda del legale della società il teste anzidetto ha risposto: “(…) Il ricorrente gestiva le attività secondo dei protocolli operativi aziendali e istruiva il personale dei centri logistici e ne controllava l'operatività. Lui lavorava in periferia, qualche volta si recava anche presso la sede centrale dove aveva la sua postazione di lavoro. Lui aveva un portatile, non ricordo se la scrivania avesse anche un computer.” In definitiva ### ha confermato che le direttive venivano impartite dal ### generale, anche se non con frequenza giornaliera e che il ### svolgeva l'attività a diretto contatto con il ### generale. 
La chiara e puntuale ricostruzione fornita dai testi di parte ricorrente non è stata scalfita dalle testimonianze dei testi della resistente, dalle quali è in ogni caso emersa la particolare e comprovata esperienza del ### all'interno dell'azienda. 
Il teste ### responsabile dell'### legale della SA dal 2010, nel descrivere le mansioni espletate dal ricorrente, ha dichiarato che quest'ultimo doveva riferire mensilmente dell'attività svolta alla direzione della società e che l'attività veniva svolta al fine di garantire il corretto funzionamento della rete operativa nei tempi di intervento e nel rispetto dei protocolli operativi della società; che aveva la procura a sottoscrivere contratti con la PA in nome e per conto della società e che si interfacciava con la PA sia in fase di contrattualizzazione che in fase di esecuzione del contratto; che aveva accesso al portale aziendale e alla e-mail dell'azienda. Ha inoltre puntualizzato che il ### aveva una competenza più vasta degli altri occupandosi di più aree e regioni.   Il teste ### consigliere di amministrazione della SA dal 2020, in merito all'attività del ricorrente, ha dichiarato: “Io ricordo e confermo che i referenti delle zone dove il ### aveva competenza molto spesso nella fase iniziale di avvio della collaborazione con ### e ### effettuavano un periodo di una giornata o mezza giornata con il ### che era la figura più senior nel territorio toscano ed è quello che avviene anche oggi con le figure più senior. Si tratta di un affiancamento.” Le dichiarazioni testimoniali hanno trovato riscontro anche nei documenti allegati all'atto introduttivo, dai quali emerge come il ricorrente fosse inserito all'interno dell'organizzazione aziendale, occupandosi non solo di attività di promozione, ma anche della attività di gestione per la sicurezza ed il ripristino stradale, secondo le indicazioni impartite dal datore di lavoro (si vedano al proposito doc.18, 19, 20, 21 e 22). 
Da detta documentazione si evince inoltre la particolare importanza dell'attività affidata al ricorrente, il quale si occupava non solo della promozione dei contratti con la pubblica amministrazione, ma anche del controllo della fase esecutiva del contratto, relativa alla fase di ripristino della sicurezza stradale a seguito di incidente, dovendo egli recarsi sul luogo dell'incidente, individuare il ### che si sarebbe poi occupato del ripristino, e poi verificare la corretta esecuzione della prestazione da parte dell'anzidetto CLO (cfr. doc. 9 bis, con cui viene rilasciata procura in favore del ricorrente a sottoscrivere, in nome e per conto della società, convenzioni inerenti al servizio di ripristino della sicurezza e della viabilità stradale). 
All'esito della istruttoria testimoniale e sulla base della produzione documentale in atti, quindi, è emerso che il ricorrente, sin dall'inizio del rapporto lavorativo, ha svolto lavoro di natura subordinata, per essere stato sottoposto, nell'espletamento dell'attività lavorativa, al potere direttivo, organizzativo e di controllo del datore di lavoro. Inoltre, dalle deposizioni testimoniali è emerso l'inserimento del ricorrente all'interno della organizzazione aziendale, avendo egli la procura di agire in nome e per conto della società e svolgendo la propria attività lavorativa attraverso l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dall'azienda (vedasi al proposito doc. 32, contenente il verbale di restituzione del veicolo e del telepass utilizzato dal ricorrente nell'espletamento dell'attività lavorativa). 
È risultato altresì provato che il ricorrente fosse occupato per l'intera giornata a svolgere le attività impartite da parte di ### e ### spa, con impegno esclusivo. 
Tanto premesso, per l'attività svolta si ritiene che il lavoratore avrebbe avuto diritto ad essere inquadrato nel primo livello del ### commercio nel quale rientrano: “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate […]”.  2. Accertata la natura subordinata del rapporto lavorativo, il ricorrente ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme dovute e non corrisposte a titolo di ### Si rileva innanzitutto che la prescrizione del diritto a percepire il TFR decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla cessazione del rapporto lavorativo, con la conseguenza che alcuna prescrizione si è avverata poiché il rapporto è cessato nel mese di novembre 2020 e il ricorso è stato iscritto a luglio 2022, dunque entro il termine quinquennale. 
Ciò posto, in ordine al principio di assorbimento invocato da parte resistente, si osserva che il ricorrente ha circoscritto le proprie richieste al trattamento di fine rapporto, che per la giurisprudenza di legittimità sfugge all'applicazione di tale principio. Invero la Suprema Corte, in diverse pronunce, ha affermato che: “Accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la qualificazione operatane dalle parti quale autonomo, il principio dell'assorbimento non trova applicazione per le indennità di fine rapporto, che maturano pur sempre al momento della cessazione del rapporto stesso e non a quello dei singoli accantonamenti, sicché, ai fini della determinazione dell'importo dovuto a tale titolo, non può operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposta durante il rapporto di lavoro e detto emolumento dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva, o, se superiore, in ragione di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro” (tra le tante si veda Cass. 18586/2016). 
Per quanto attiene al calcolo del ### la Corte di cassazione afferma che l'emolumento va determinato sulla base delle retribuzioni che risultano dovute secondo i parametri previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento, o se superiore, secondo quanto effettivamente corrisposto al lavoratore nel corso del rapporto lavorativo. (cfr. Cass. 15609/2019). 
Accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme richieste a titolo di ### al fine di quantificarne l'importo è stata disposta CTU contabile con la quale è stato chiesto al Consulente, dapprima, di verificare la differenza tra trattamento corrisposto da parte di ### e ### spa e il trattamento che sarebbe spettato al ricorrente qualora fosse stato, sin dall'origine del rapporto lavorativo, inquadrato come lavoratore subordinato, per poi determinare il quantum del TFR dovuto, sia sulla base dei minimi tabellari che sulla base della retribuzione effettivamente percepita dal ricorrente. 
All'esito della consulenza è emerso che l'importo spettante al ricorrente, a titolo di ### di fine rapporto, è pari ad € 72.444,57. La somma è stata calcolata sulla base della retribuzione effettiva, essendo questa superiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento e con riferimento all'intero periodo lavorativo del ricorrente.  #### ritiene condivisibili le conclusioni del consulente tecnico, in quanto puntuali, specifiche ed esaustive.
Peraltro, si rileva che detti risultati non sono stati contestati dai consulenti di parte, che hanno condiviso i metodi di calcolo del ### 3. Parte ricorrente ha infine chiesto la condanna della società al versamento dei contributi non prescritti in favore dell'### e la condanna al risarcimento del danno pensionistico per i contribuiti prescritti e non versati. 
L'### a seguito di richiesta di integrazione del contraddittorio, si è costituta in giudizio in data ### e ha chiesto, in caso di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, la condanna del datore al versamento dei contributi non prescritti nel quinquennio precedente alla notificazione del ricorso. Considerato il termine di prescrizione quinquennale e la notificazione del presente ricorso all'### previdenziale in data ###, che rappresenta il primo atto con cui l'### è venuto a conoscenza del presente giudizio, il datore di lavoro deve essere condannato al versamento dei contributi omessi e non prescritti limitatamente al periodo dal 31/10/2018 alla cessazione del rapporto di lavoro, da quantificarsi sulla base della retribuzione effettivamente percepita dal ricorrente. 
Per i contributi prescritti, come detto, parte ricorrente ha chiesto la condanna del datore al pagamento del danno pensionistico ex art.2116 In presenza di contributi ormai prescritti il lavoratore può agire con due strumenti, può chiedere la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'art.13 della legge 1338/1962, oppure può chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116, comma 2 c.c., strumento utilizzato dal ricorrente nel presente giudizio. 
In via preliminare si rileva che tale diritto non è prescritto in quanto la prescrizione decorre al momento in cui il diritto può essere fatto valere che, in caso di danno pensionistico ex art.2116 c.c., richiede l'avveramento di due eventi: la prescrizione dei contributi omessi e la maturazione da parte dell'avente diritto dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico, in quanto solo da tale momento si può dire esistente un danno ( 15479/2021). 
Ciò posto, nella fattispecie in esame, i contributi per il periodo antecedente al quinquennio dalla notificazione del ricorso all'### sono ormai prescritti e il ricorrente ha fatto istanza per il trattamento pensionistico in data ###, con la conseguenza che, essendo il ricorso stato depositato in data ###, alcuna prescrizione si è avverata. 
Per stabilire il quantum della pretesa è stata disposta CTU contabile ed integrazione della stessa, chiedendo al CTU di quantificare il danno sulla base della retribuzione effettivamente percepita dal ricorrente. ### ha elaborato i conteggi tenuto conto della differenza del trattamento pensionistico derivante dal versamento dei contributi alla gestione ordinaria per il periodo ottobre 2006 - novembre 2020, sulla base della retribuzione effettivamente percepita dal ricorrente, come richiesto con integrazione della perizia.  ### ha così individuato una differenza pensione mensile per il periodo 2006 - 2020, pari ad € 1.756,96. Sulla base di tali importi, tenuto conto delle aspettative di vita ### (81 anni), ha quantificato l'importo del danno pensionistico in € 196.047,46. 
Anche in tal caso il Giudice ritiene di poter aderire alle conclusioni del ### che appaiono pienamente condivisibili, tenuto conto che detti conteggi sono stati ritenuti corretti anche dai CTP delle parti che hanno condiviso le modalità di calcolo e l'impostazione tecnica della perizia. 
Per quanto riguarda contestazioni alla CTU relative al danno pensionistico presentate dalla resistente società con le note di trattazione scritta, si rileva che per le differenze contributive, così come per il TFR non opera il principio dell'assorbimento, che riguarda i compensi di natura retributiva, non richiesti in questa sede. Inoltre, dette contestazioni risultano generiche, in quanto la società si limita a contestare il quantum individuato dal consulente senza però dedurre quale sia l'importo alternativo o per quali ragioni ritiene che il calcolo non sia corretto, anche alla luce del fatto che lo stesso consulente di parte nulla ha avuto da osservare in relazione al metodo di calcolo utilizzato dal CTU (si vedano al proposito le osservazioni del CTP di ### e ### sp allegate alla integrazione della CTU depositata in data ###).  4. ### la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto ai minimi tabellari in favore del ricorrente va rigettata. 
Al proposito si rileva che è onere del datore di lavoro dimostrare l'errore essenziale e riconoscibile all'altra parte in cui sarebbe incorso nel corrispondere un trattamento retributivo superiore rispetto ai minimi tabellari previsti dal ### di riferimento. Così espressamente la Corte di Cassazione, dopo aver stabilito che in caso di accertamento giudiziale della natura subordinata di un rapporto di lavoro ab origine autonomo, ove i compensi corrisposti siano superiori ai minimi previsti contrattualmente, trova applicazione il principio del conglobamento, afferma poi che: “Il principio non comporta, però, che, ove si accerti che il compenso pattuito dalle parti sia superiore a quello minimo previsto dal contratto collettivo, il lavoratore debba necessariamente restituire tale eccedenza, ove ciò sia richiesto dal datore di lavoro, giacché, secondo principi costantemente affermati da questa Corte, le retribuzioni fissate dai contratti collettivi costituiscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che sia impedito al datore di lavoro erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse determinate a seguito di contrattazione tra le parti o semplicemente da lui offerte al lavoratore, con la conseguenza che, ove il datore richieda la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo, non può limitarsi a provare che il suddetto contratto prevede, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve dimostrare che la maggiore retribuzione erogata è stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dell'altro contraente, ossia di un errore che presenti i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c. ( 5552/2011, Cass. 4942/2000, Cass. 4499/87). E tale principio vale anche nella particolare ipotesi in cui venga accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro in luogo di quella autonoma formalmente prescelta dalle parti, poiché anche la diversa qualificazione del rapporto operata dalle parti, e risultata poi non esatta, può essere bensì frutto di un mero errore delle parti stesse, ma può derivare anche dalla loro volontà di usufruire di una normativa specifica, oppure di eluderla (cfr. Cass. 17455/2009, nonché Cass. 20669/2004)” (Cass. 46/2017). 
Nel caso di specie, parte resistente non ha dedotto né provato quale sia l'errore essenziale che ha determinato la corresponsione di somme superiori rispetto a quelle previste contrattualmente. In mancanza di deduzioni e prove al riguardo, secondo quanto previsto dalla Corte di cassazione, il lavoratore non ha l'obbligo di restituire le somme in eccedenza, in quanto si ritiene che le somme maggiori siano state corrisposte dal datore per remunerare l'attività lavorativa svolta dal lavoratore.  5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il datore di lavoro deve essere condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme dovute a titolo di TFR nell'importo pari ad € 72.444,57, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo; il datore di lavoro deve essere altresì condannato al versamento dei contributi non prescritti in favore dell'### e deve essere condannato a risarcire nei confronti del lavoratore il danno ex art.2116 c.c. per i contributi omessi e ormai prescritti nell'importo di € 196.047,46.  6. Le spese di lite di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 in favore del ricorrente (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, valore indeterminabile) e in favore dell'### (fase di studio, introduttiva ed istruttoria, valore indeterminabile). 7. Le spese di CTU contabile, come liquidate da separato decreto, sono poste in via definitiva in capo alla società resistente.  P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. ###/2022 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: -in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che tra ### e ### e ### spa dal 2 ottobre 2006 al novembre 2020 è intercorso un rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato con inquadramento al I° livello del ### del ### e per l'effetto condanna ### e ### spa a corrispondere, a ### la somma di € 72.444,57 a titolo di ### ex art. 2120 c.c. oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo; -condanna ### e ### spa a versare i contributi omessi e non prescritti, per il periodo dal 31/10/2018 al novembre 2020, in favore dell'### oltre accessori di legge; -condanna altresì ### e ### spa al risarcimento del danno pensionistico in favore del ricorrente, ex art. 2116 c.c., nell'importo di € 196.047,46; -condanna ### e ### spa al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore del ricorrente, in complessivi € 4629,00 oltre #### spese generali e rimborso contributo unificato e, in favore dell'### in complessivi € 3164,00 oltre spese generali ed accessori di legge; -pone in capo alla società resistente le spese di ### liquidate come da separato decreto.  ### lì 27.11.2025 Il Giudice del ###ssa ### presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della ###ssa ###

causa n. 37601/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Maria De Renzis

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 355/2026 del 16-01-2026

... da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro; subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; lav. 18.12.87, n. 9459). Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. ### ha pronunciato all'odierna udienza la seguente ### nel giudizio civile iscritto al n.4446 r.g. dell'anno 2025 TRA ### - CF ###- nato il ### a Cevicos### e residente in Napoli alla via ### 310, elett.te dom.to in Napoli alla ### n.94, presso lo studio dell'Avv.  ### C.F. ###, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto, legale che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 2° comma c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni anche al proprio numero di fax al 081/18961178 ovvero al proprio indirizzo di posta elettronica ### così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D.P.R. 11.02.2005 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni. 
E ### S.R.L. - P.IVA ###- pec ### con sede ###Napoli alla via ### 7, in persona del legale rapp.te Sig. ### - CF ###- nato a Napoli il ### ed ivi residente ###e/o p.t. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 27.2.25 ### rappresentava che: - in data ###, a seguito di un colloquio intercorso con il sig. ### legale rapp.te della convenuta società, è stato da questi assunto e ha prestato la propria attività, per conto e alle dipendenze di essa convenuta, sino al 20.06.2024, data in cui è stato licenziato, verbalmente e senza alcun preavviso; - la posizione contributiva e assicurativa del ricorrente è stata regolarizzata mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato, con termine al 14.02.204, part time - con percentuale al 75% (30 h settimanali).  - Prima dello scadere di detto termine, su iniziativa di parte datoriale, il contratto di lavoro del ricorrente è stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.  - la convenuta società non ha mai consegnato al lavoratore né la copia del contratto di assunzione e né, tantomeno, le buste paga - il ricorrente ha sin dalla sua formale assunzione svolto mansioni di cuoco occupandosi della preparazione degli ingredienti necessari per le pietanze da servire, mediante la trasformazione delle materie prime (farina, uova, carne, pesce, etc…), della cottura degli stessi ed anche del lavaggio degli ortaggi e della fase finale di condimento delle pietanze preparate.  - Nell'indicato periodo di lavoro, il ricorrente è stato addetto all'organizzazione della cucina svolgendo tutte quelle attività necessarie alla realizzazione delle pietanze richieste: dalla preparazione dei piatti anche mediante gli adeguati procedimenti di cottura alla pulizia delle verdure, dall'utilizzo degli strumenti e macchinari da cucina (pentole, padelle, taglieri, affettatrici, etc.) alla pulizia degli utensili.  - Il ricorrente, secondo le direttive impartitegli da parte datoriale, oltre alla preparazione dei pasti, provvedeva altresì ad effettuare gli ordini delle materie prime sulla base del menù da egli predisposto, a contattare i fornitori concordando con essi i prezzi di acquisto. Suo era, altresì, il compito di rifornire la dispensa e le celle frigorifere, portare gli ingredienti in cucina, confezionare e conservare gli alimenti rispettando le norme igieniche e di sicurezza alimentare.  - Tali mansioni, rientrano al 4° livello retributivo del ### - Confcommercio, il quale all'art. 201 testualmente recita: “### a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico - pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè cuoco”. - era assoggettato al potere disciplinare del sig. ### nq di legale rapp.te della convenuta società e/o suo preposto che ne indirizzava le prestazioni e ne controllava lo svolgimento; - Per l'intera durata del rapporto di lavoro, il ricorrente lavorando su sei giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica - in conformità alle disposizioni aziendali, con un giorno di riposo a settimana coincidente con il lunedì, giornata di chiusura del ristoranteha osservato il seguente orario: - dal martedì al giovedì dalle ore 9:30 alle ore 17:30 (turno di mattina) oppure dalle ore 17:00 alle ore 24:00 (turno serale), alternando a settimana alterne (con l'altro cuoco addetto alla cucina) il turno di mattina con il turno serale, secondo le disposizioni di parte datoriale; - dal venerdì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 16:00 e dalle ore 19:00 alle ore 24:00.  - le ore eccedenti l'orario di lavoro contrattuale, non gli sono state riconosciute né come orario ordinario, né come supplementare e né come straordinario - Per il lavoro prestato nel periodo in trattazione, il ricorrente ha ricevuto a titolo di retribuzione la somma mensile di euro 1.100 che gli è stata corrisposta a mezzo bonifico. Nulla ha invece percepito a titolo di retribuzione per i mesi di maggio e giugno 2024 e ciò sebbene il lavoratore abbia per i predetti mesi regolarmente lavorato.  - Con riguardo al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro vi è da dire che ciò avveniva senza alcun preavviso, allorquando in data ###, il sig.  ### comunicava al ricorrente l'intenzione di interrompere il rapporto di lavoro intercorso con lo stesso.  - Al termine del dedotto rapporto di lavorocessato in data 20 giugno 2024- il lavoratore non ha neppure percepito quanto a lui spettante a titolo di retribuzione di maggio e giugno 2024, differenza su retribuzioni già percepite, straordinario, supplementare, indennità sostitutiva di ferie e permessi maturati e non goduti, ratei 13ma mensilità, ratei 14ma mensilità, indennità di preavviso, ### e quant'altro ad egli spettante in virtù della risoluzione del rapporto di lavoro. 
Concludeva, pertanto, chiedendo: “1) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro dipendente ed a tempo indeterminato per il periodo dedotto in premessa e con le modalità innanzi indicate, con inquadramento nel livello 4 del #### a far data dal 01.02.2024 e/o dalla diversa data che il Giudice dovesse ritenere; 2) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento al livello 4° del ### a far tempo dal 01/02/24 al 20.06.24 e/o dalla diversa data che il Giudice dovesse ritenere; 3) Condannare, per l'effetto, la società ### S.R.L. - P.IVA ###- in persona del legale rapp.te Sig. ### e/o p.t. con sentenza provvisoriamente esecutiva, ad inquadrare il ricorrente nel livello accertato e dal momento pure risultante, con il conseguente adeguamento economico normativo; 4) sempre in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato nei confronti del ricorrente in data ### nei termini dell'annullamento per violazione delle disposizioni formali di legge già sopra richiamate (art. 2 L. 604/66) e per l'effetto ordinare alla convenuta ### S.R.L.  - P.IVA ###- in persona del legale rapp.te Sig. ### e/o p.t. la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato e nelle mansioni ivi espletate e condannarlo alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quello della effettiva reintegra, così come dichiarate in ricorso e nel conteggio allegato, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il predetto periodo, oltre, come per legge, rivalutazione monetaria ed interessi legali; 5) In ogni caso, per l'effetto di cui alle conclusioni sub 1), condannare con sentenza provvisoriamente esecutiva la convenuta ### S.R.L. - P.IVA ###- in persona del legale rapp.te Sig. ### e/o p.t al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 11.340,41 per le causali di cui alla premessa (diff. paga, 13ma mensilità e ratei, 14 mensilità e ratei, ferie, permessi ecc…) come da conteggio allegato e che è parte integrante del presente atto, nonché al maggior importo dovuto a titolo di rivalutazione della somma e degli interessi legali dal momento della maturazione del diritto sino al giorno dell'effettivo soddisfo, o della diversa somma che il Giudice riterrà opportuna; 6) In via ancora più gradata, e salvo gravame anche in questo caso, in caso di mancato accoglimento delle conclusioni sub 2) condannare la convenuta ### S.R.L. - P.IVA ###- in persona del legale rapp.te Sig. ### e/o p.t al pagamento dell'ulteriore somma di €. 1.011,27 a titolo di ### oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dì della maturazione del diritto al giorno del soddisfo e/o la diversa maggior o minor somma che il Giudice riterrà. 7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuire al sottoscritto difensore unico anticipatario delle spese di lite per effetto della convenzione con l'organizzazione ### presso cui il ricorrente è iscritto, che garantisce allo stesso un patrocinio gratuito.  8)In via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, manlevare in caso di soccombenza, la lavoratrice dal pagamento delle spese processuali anche alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale (n 77/18) trattandosi di un lavoratore che agisce in giudizio per l'accertamento di un diritto ancorchè controverso.” Non si costituiva la società convenuta e ne va dichiarata la contumacia in quanto regolarmente citata in giudizio. 
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza, tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente. 
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono. 
Giova premettere che la contumacia non può essere intesa come tacita ammissione dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata. 
In particolare, opera una c.d. fincta contestatio, intesa come finzione della contestazione integrale dei fatti dedotti in giudizio dalla parte che agisce in giudizio, che rende ancor più rigoroso l'onere della prova gravante su chi agisce. 
I testi escussi hanno dichiarato quanto segue: ### riferiva: A.D.R.: Indifferente. Ho lavorato per la convenuta. Lo stesso proprietario ha due società e, quindi, due ristoranti, e io ho iniziato a lavorare nel primo, in via ### da luglio 2023; nel secondo, in via ### da dicembre 2023 fino a febbraio 2024. 
Dilson lavorò per la società convenuta negli stessi locali. 
Quando io iniziai, ### già c'era e non so da chi fu assunto.   All'inizio lavorava tutti i giorni, ma poi è diventato un extra, ma non so riferire da quando.
Dilson era cuoco e preparava tutte le pietanze da servire, occupandosi della trasformazione delle materie prime fino alla cottura di esse. 
Eravamo parecchi che svolgevamo le mansioni di aiuto cuoco. Dilson con tutti noi si occupava anche della pulizia degli alimenti e degli strumenti.  ###, poi, a parte chi serviva i tavoli. 
Tutti noi con ### rilevavamo le giacenze e ci occupavamo di rifornire le dispense e i frigoriferi. 
Prima ci dava ordini e ci controllava ### di cui non ricordo il cognome, poi #### vi erano due turni, il mattino dalle 09:30 fino alle 17:00/17:30 e il secondo dalle 17:00 fino a mezzanotte e oltre. Osservavamo i turni in modo alternato. 
Facevamo otto turni la settimana: due la mattina, due la sera, due lunghi, a rotazione. Il lunedì era il giorno di riposo e di chiusura di ### Credo che ### prendesse circa 1.200,00 euro al mese, ma non so come venisse pagato. 
Dilson ha sempre lavorato, ma non con contratto e, quando sono andata via, è stato richiamato e gli hanno fatto il contratto; ciò accadeva ad inizio febbraio 2024. 
Non so quando finì di lavorare, se non erro, fu licenziato, l'ho saputo da chi lavorava lì, e tra essi c'è mia sorella. Non so se ebbe tutte le spettanze di legge.  ### dichiarava: Lavorai per la resistente da gennaio a marzo 2024 ### ha iniziato dopo di me e quando andai via lui ancora vi lavorava ### lavorava tutti i giorni con un giorno di riposo che in genere era il lunedì Si trattava di un ristorante che si chiama ### sito in Napoli nel quartiere #### era chef, si alternava con altro chef di nome ### e nel fine settimana lavoravano insieme. Non so da chi fu assunto. 
Riceveva ordini dal direttore tal #### aveva regolare contratto ### dalle 9.30 alle 17.00 oppure dalle 17.00 a mezzanotte. Nel weekend talvolta sin da venerdì si lavorava tutta la giornata con tre ore di spacco. ## spacco in genere era dalle 16.00 alle 19.00.  ### si occupava dell'acquisto della materia prima per la preparazione delle pietanze e eseguiva le pietanze indicate da ###
Provvedeva alla pulizia delle verdure ma non anche alla pulizia delle verdure e degli utensili. Vi era un lavapiatti.  ### non aveva rapporti con i fornitori. 
Dilson predisponeva una lista delle materie prime che gli servivano e il direttore provvedeva al loro acquisto contattando i fornitori che poi venivano pagati dal titolare ### la lista degli acquisti egli riforniva la dispensa e i frigoriferi provvedendo anche a mettere gli acquisti nelle dispense e nei frigoriferi Il titolare era ### Non era sempre presente ma dirigeva il ricorrente per il tramite di ### Dilson si è talvolta assentato per malattia e in quelle occasioni ha dovuto mandare il certificato medico. Il Ricorrente doveva rispettare gli orari imposti dal ### giustificare le assenze dandone preventiva e tempestiva comunicazione.  ### era pagato con bonifico. Non so dire quanto venisse pagato. 
Non so riferire se fu sempre pagato. Non so dire come cessò il rapporto di lavoro, né so se ha avuto le spettanze di fine rapporto. 
Occorre innanzitutto esaminare se a decorrere dall'1.2.24 vi sia stato tra le parti rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
Il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato. È opportuno dunque richiamare alcuni ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.  ### l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. 
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. 
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende; tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro; subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; lav. 18.12.87, n. 9459). 
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa. 
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.  ### del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.. 
E' però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute; vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci. 
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: - eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione; - inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; - utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro; - assenza di rischio imprenditoriale; - obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze; - continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative; - retribuzione predeterminata a cadenza fissa; - pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi; - esclusività della prestazione; - infungibilità soggettiva della prestazione; - esercizio di mansioni meramente esecutive. 
Entrambi i testi escussi hanno confermato che le prestazioni del ricorrente hanno avuto inizio a febbraio 2024 e che hanno mantenuto caratteristiche invariate nel tempo. Dunque sin dall'assunzione egli si è provato abbia lavorato a tempo indeterminato.   A ulteriore conforto del convincimento ingenerato nel giudicante dalle deposizioni testè menzionate milita la mancata presentazione del rappresentante legale della convenuta a rendere l'interrogatorio formale regolarmente notificato: come è noto legittimamente l'interrogatorio formale può assumere rilevanza ai fini probatori in via sussidiaria, quale elemento integrativo del convincimento del giudice, utilizzabile per il riscontro e la valutazione delle prove già acquisite (Cass. 22.4.1995, n. 4562; Cass., 27.1.1990, n. 1519; Cass., 10.1.1990, n. 23); in taluni casi si è attribuito ulteriore rilievo alle risposte dell'interrogato ove riguardassero fatti che potevano essere conosciuti solo dalle parti in causa (Cass., 22.10.1998, n. 10497) o non fossero contraddette da elementi di prova contrari (Cass., 19.2.1990, n. 1205; Cass., 26.4.1988, n. 3167), sino a giungere all'affermazione che esse possono costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice (Cass., 2.4.2002, n. 4685; Cass., 24.10.1995, n. 11048; Cass., 28.12.1992, 13674).
Quanto alle mansioni superiori rivendicate dalla parte ricorrente, la relativa domanda non può essere accolta per le ragioni che seguono.  ###. 2103 del c.c. riconosce il diritto alla qualifica professionale superiore corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate dal lavoratore, in presenza del presupposto dell'esercizio temporaneo delle mansioni superiori protrattosi per un periodo fissato nel contratto collettivo, al quale la norma rinvia, ed, in caso di mancata previsione nel contratto di categoria, per un periodo non superiore ai sei mesi. “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.” In linea generale, va condiviso quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori, il giudice di merito deve accertare le mansioni concretamente svolte dal dipendente, individuare la categoria ed i livelli in cui queste si articolano, ed operare un confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali, verificando, infine, che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass.civ. sez. lav.  25.08.87 n.7007; Cass. civ. sez. lav. 16.05.1983 n.3384). 
Tre sono i passaggi logici da compiere: - Accertare le mansioni concretamente svolte dal dipendente nel tempo - ### la categoria ed i livelli in cui queste si articolano - ### un confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali. 
Il ricorrente chiede accertarsi e dichiararsi il suo diritto all'inquadramento nel IV livello ### turismo ma non prova in alcun modo quale sia stato l'inquadramento contrattuale, non confronta le declaratorie relative a quest'ultimo e a quello richiesto, non illustra le ragioni per cui le mansioni svolte rientrino nel IV livello o altro del ### E' pur vero che egli “chiede, infine, ordinarsi al convenuto l'esibizione dei libri matricola e del personale e ogni altro documento in loro possesso utile alla definizione del giudizio nonché l'acquisizione presso i competenti uffici (### circoscrizionale dell'impiego; ### Comune e/o Tribunale etc.) e di ogni altro documento necessario ed utile alla definizione del giudizio. Con riserve di ulteriori richieste istruttorie sulla scorta delle deduzioni di controparte all'atto della sua costituzione in giudizio.” ma non deduce né prova la caratterizzazione delle mansioni svolte e nel tempo e in riferimento al ### Pertanto la domanda non può essere accolta.  ### chiede che sia accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia del licenziamento intimatogli oralmente il ###. Nessuno dei testi escussi ha riferito sulle modalità di cessazione del rapporto. 
La Suprema Corte, con la sentenza n. ### del 24 novembre 2025 ha riaffermato con forza i principi in tema di prova del licenziamento orale e di distinzione fra recesso datoriale e dimissioni del lavoratore, accogliendo il ricorso incidentale della lavoratrice. 
La Corte muove da un presupposto consolidato: nel sistema delle garanzie contro i licenziamenti illegittimi, la forma scritta non è solo requisito formale del recesso, ma condizione stessa della sua validità. ###. 2 della legge n. 604/1966, come noto, prevede che “il licenziamento del prestatore di lavoro deve essere comunicato per iscritto”; la mancanza della forma scritta comporta la nullità del licenziamento e la continuazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, la nullità consegue solo laddove sia provata l'esistenza di un licenziamento, seppure orale: in assenza di tale prova, la cessazione del rapporto può essere ricondotta ad altra causa, come la volontaria dimissione del dipendente o la risoluzione per mutuo consenso.  ### la Cassazione, spetta al lavoratore che invochi la nullità del licenziamento orale fornire la prova del fatto stesso del recesso datoriale, ossia dell'espressione della volontà di licenziare manifestata dal datore. Non è sufficiente provare la cessazione del rapporto di lavoro o l'allontanamento dal luogo di lavoro, poiché questi fatti sono compatibili anche con l'abbandono volontario o con una cessazione consensuale. La differenza tra licenziamento orale e dimissioni, dunque, si gioca interamente sul terreno della prova del fatto generatore della cessazione, e non può essere colmata da mere presunzioni o da inversioni dell'onere probatorio. 
Richiamando precedenti ormai classici (Cass. n. 3822/2019; Cass. n. 23668/2020; n. 1802/2022), la Corte ribadisce che l'onere probatorio grava integralmente sul lavoratore: “è il lavoratore che allega di essere stato licenziato oralmente a dover dimostrare l'estromissione dal luogo di lavoro riconducibile alla volontà del datore di lavoro e non la mera cessazione della prestazione”. In altre parole, non basta dimostrare di non lavorare più: occorre provare che il datore di lavoro abbia manifestato la volontà unilaterale di interrompere il rapporto. 
La pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza che, pur riconoscendo la gravità della violazione della forma scritta, mantiene un atteggiamento rigoroso sul piano probatorio. La sentenza ###/2025 evidenzia la necessità di distinguere tra assenza di forma e assenza di volontà di recesso. La nullità del licenziamento orale, infatti, presuppone che la volontà datoriale di recedere sia stata espressa; se tale volontà non è provata, non si può parlare di licenziamento, ma di cessazione volontaria. 
La difficoltà, come osserva la Corte, nasce dalla frequente asimmetria informativa che caratterizza le cessazioni dei rapporti nei contesti di lavoro privato o para-subordinato, specie negli studi professionali o nelle piccole imprese, dove la documentazione è scarsa e le relazioni si fondano su prassi informali. In tali contesti, la prova del licenziamento orale diventa ardua: il lavoratore può solo dedurre indizi, come l'impossibilità di accedere al luogo di lavoro o il rifiuto del datore di riceverlo, ma questi elementi devono essere gravi, precisi e concordanti. E non ricorrono nel caso in esame. 
La giurisprudenza, in linea con Cass. n. 3822/2019, continua a considerare “licenziamento orale” solo l'atto in cui il datore di lavoro esprime inequivocabilmente la volontà di porre fine al rapporto. ### del lavoro da parte del dipendente o la cessazione di fatto delle prestazioni non possono essere equiparate a un recesso datoriale, salvo prova contraria. Si tratta di un equilibrio che tutela la certezza delle cessazioni, ma che rischia di penalizzare il lavoratore nei contesti in cui la documentazione è carente o il rapporto è caratterizzato da informalità La sentenza n. ###/2025 consolida un orientamento rigoroso, secondo cui la nullità del licenziamento orale non può essere dichiarata in assenza di prova certa della volontà di recesso del datore. La forma scritta rappresenta una garanzia di validità, ma la sua mancanza non trasforma automaticamente ogni cessazione in licenziamento nullo: serve la prova che il licenziamento sia avvenuto. 
In questo quadro, la distinzione tra licenziamento orale e dimissioni assume una valenza non solo probatoria, ma sostanziale. Mentre il licenziamento presuppone un atto unilaterale datoriale, le dimissioni — anche se tacite — esprimono una decisione del lavoratore, la cui volontà può desumersi da comportamenti oggettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto.
Peraltro il ### pur impugnando un licenziamento orale e senza preavviso, nulla chiede a titolo di indennità per la mancanza di quest'ultimo. Licenziato a suo dire il ###, impugna stragiudizialmente il licenziamento solo con pec del 18.9.24. 
Dunque, v'è stata cessazione del rapporto il ### ma le modalità della stessa non sono state adeguatamente provate.  ### chiede la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive derivanti non solo dal diverso inquadramento contrattuale, e dunque non dovute non essendosi accolta la domanda volta a riconoscergli il diritto all'inquadramento nel livello IV del ### ma comunque dovute per il lavoro straordinario svolto, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, le ferie e i permessi non goduti e il ### In merito allo straordinario è appena il caso di rammentare che il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass., sez. lav., 14.08.98, n. 8006; Cass., sez. lav., 01.09.95, n. 9231; Cass. lav. 21.4.93, n. 4668; Cass. lav. 13.2.92, n. 1801; Cass. lav.  28.988, n. 5269; Cass. lav. 29.1.88, n. 776; Cass. lav. 3.3.87, n. 2241; Cass. lav. 24.5.84, n. 3208; Cass. lav. 19.4.83, n. 2694). 
A parere di questo giudice, nel presente giudizio non può dirsi raggiunta la prova dell'entità della prestazione di lavoro straordinario preteso in termini sufficientemente concreti e realistici. I testi hanno riferito nelle loro deposizioni, riguardo all' orario di lavoro osservato, circostanze generiche prive di puntuali riferimenti temporali, che non consentono di ritenere assolto l'onere probatorio gravante su chi agisce nei termini rigorosi richiesti dalla citata giurisprudenza. 
Nulla può essere riconosciuto a titolo di ferie e festività in quanto il lavoratore che agisce in giudizio chiedendo l'indennità sostitutiva delle ferie non godute deve provare il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia il mancato godimento delle ferie ovvero l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati. Nella specie nessuna prova ### in tal senso risulta fornita dalla ricorrente (cfr. Cass. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. lav. 2.10.99, n. 10956).
Giova infine evidenziare che non spettano la quattordicesima mensilità e gli altri istituti di natura tipicamente contrattuale, inapplicabili nei rapporti con datori di lavoro non aderenti ad alcuna associazione sindacale firmataria del contratto collettivo di riferimento, avendo riguardo al fatto che i contratti collettivi postcorporativi, data la loro natura negoziale e privatistica, sono applicabili ai rapporti individuali di lavoro che intercedono tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti e, quindi, da esse rappresentati; pertanto, la parte che ne invochi l'applicazione deve provare l'estremo della iscrizione sua e dell'altra parte alle relative associazioni sindacali contraenti o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita. 
Al ricorrente competono e il rateo tredicesima per il periodo di lavoro dall'1.2.24 al 20.6.24 e il TFR dovuto per la cessazione del rapporto. 
Come osservato costantemente dalla Suprema Corte, ( Cass. ###. Sez. ###.  115 Anno 2020) è noto che spetti al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, l'onere di provare rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (Cass. 6 marzo 1986, n. 1484; Cass. 13 aprile 1992, n. 4512); Con l'ordinanza n. 10663 del 19 aprile 2024, la Suprema Corte ha ribadito che è onere del datore di lavoro provare il regolare pagamento della retribuzione. Essa ha preliminarmente rilevato che, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro il quale, se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma del lavoratore, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal dipendente.  ### i ### di legittimità, l'onere ricade in capo al lavoratore solo nell'ipotesi in cui questi, dopo aver firmato la busta paga, contesti la corrispondenza tra la retribuzione indicata in detto documento e quella effettivamente erogata.
Non rientrando il caso di specie in quest'ultima fattispecie, va ritenuto non provato il pagamento di quanto dovuto da parte del datore. 
Non sono utilizzabili i conteggi del ricorrente che determinano e il TFR e il rateo tredicesima in base all'inquadramento - richiesto al GL e non riconosciuto - nel IV livello del ### Pertantola resistente va solo genericamente condannata a corrispondere al ### i ratei tredicesima e il TFR per il periodo di lavoro dall'1.2.24 al 20.6.24 oltre accessori ex lege.  ### lamenta anche che “### ha … percepito a titolo di retribuzione per i mesi di maggio e giugno 2024 e ciò sebbene il lavoratore abbia per i predetti mesi regolarmente lavorato.” ### dibattimentale ha consentito di ritenere provata l'esecuzione della prestazione da parte del ### e la ### S.R.L. va condannata alla sua erogazione oltre accessori ex lege. 
Le spese di lite sono compensate per metà atteso l'accoglimento solo parziale del ricorso e si liquidano per la restante parte - che viene posta a carico della resistente - in euro 900,00 oltre ### e spese generali, con attribuzione.  P.Q.M.  ###.L. accoglie parzialmente ricorso e per l'effetto: - Dichiara l'intercorrenza tra ### e ### S.R.L. di un rapporto di lavoro dipendente ed a tempo indeterminato a far data dal 01.02.2024 al 20.06.24 - Condanna la ### s.r.l. a corrispondere a ### DILSON la retribuzione per i mesi di maggio e giugno 2024, i ratei tredicesima e il TFR per il periodo di lavoro dall'1.2.24 al 20.6.24 da calcolarsi sulla base dell'ultima mensilità oltre accessori ex lege - Le spese di lite sono compensate per metà e la restante parte viene posta a carico della resistente liquidata in euro 900,00 oltre ### e spese generali, con attribuzione. 
Napoli, 15.1.2026

causa n. 4446/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Majorano Maria Gaia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14235/2022 del 05-05-2022

... condiviso la sentenza impugnata che aveva escluso la subordinazione ed ha rilevato, in sintesi, che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa era stato stipulato senza che ricorressero le condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e che il ### era stato utilizzato per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era sottoposto al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, circostanze, queste, desumibili dalla documentazione prodotta oltre che dalle dichiarazioni rese dalle parti in occasione dell'interrogatorio libero; 3. il giudice d'appello ha ritenuto fondata anche la domanda di pagamento delle differenze retributive e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato di fatto da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché stipulato in assenza delle condizioni di legge, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 cod. civ. con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'### sulla base di due motivi, ai quali ha (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 19298-2020 proposto da: .S.RE.M - ### in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliata in ####. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato ### ANNESE, rappresentata e difesa dall'avvocato ### FRATANGELO; - ricorrente - ### domiciliato ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, #### rappresentato e difeso dall'avvocato ### -controricorrente e ricorrente incidentale - contro A.S.RE.M - ### , in nersona del ### pro tempore, elettivamente domiciliata in " ####. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### FRATANGELO; - con troricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 34/2020 della CORTE ### di CAMPOBASSO, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal ###. ANNALISA #### 1. la Corte d'Appello di Campobasso ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti dell'A.S.Re.M. - ### del ### da ### il quale aveva domandato l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 10 marzo 2006 al 28 febbraio 2014, formalmente qualificato di collaborazione coordinata e continuativa, e la condanna dell'azienda resistente al risarcimento del danno ed al pagamento delle differenze retributive; 2. la Corte territoriale non ha condiviso la sentenza impugnata che aveva escluso la subordinazione ed ha rilevato, in sintesi, che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa era stato stipulato senza che ricorressero le condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e che il ### era stato utilizzato per far fronte alle esigenze stabili ed ordinarie dell'ufficio di assegnazione ed era sottoposto al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, circostanze, queste, desumibili dalla documentazione prodotta oltre che dalle dichiarazioni rese dalle parti in occasione dell'interrogatorio libero; 3. il giudice d'appello ha ritenuto fondata anche la domanda di pagamento delle differenze retributive e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato che il rapporto di lavoro subordinato instaurato di fatto da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché stipulato in assenza delle condizioni di legge, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 cod. civ. con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'### sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese ### che ha notificato controricorso con ricorso incidentale affidato a due censure; 5. al ricorso incidentale ### ha replicato con controricorso; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.  ### 1. il primo motivo del ricorso principale denuncia, ex art. 360 n. 3 cod.  proc. civ., degli artt. 2094, 2727, 2729 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod.  proc. civ. perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente svalutato il regolamento contrattuale e fondato la pronuncia su circostanze (utilizzazione di beni aziendali, svolgimento della prestazione nella sede dell'azienda e nel rispetto dell'orario di servizio, insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001) non decisive ai fini della qualificazione, perché compatibili anche con il rapporto di lavoro autonomo ; 2. con la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.  proc. civ., la ricorrente principale si duole della violazione dell'art. 2126 cod.  civ. cod. civ. perché, a suo dire, il ### non avrebbe fornito allegazioni e prove circa le modalità qualitative e quantitative della prestazione, necessarie ai fini della quantificazione della retribuzione pretesa; 4. il ricorso incidentale, con il primo motivo formulato ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., assume la violazione e falsa applicazione dell'art.  2126 cod. civ. sul rilievo che la Corte territoriale «nell'accogliere il gravame proposto dall'appellante ha erroneamente omesso di condannare ### in aggiunta al pagamento delle differenze retributive, anche alla ricostruzione e regolarizzazione della posizione previdenziale»; 4.1. precisa il ricorrente incidentale che la domanda era stata espressamente formulata nell'atto d'appello ed evidenzia che gli oneri contributivi previdenziali sono voci dovute, in virtù del principio di .:orrispettività, per le prestazioni eseguite durante lo svolgimento in via di ### del rapporto; L'. con il secondo motivo del ricorso incidentale è censurato, per violazione degli artt. 91 e 336 cod. proc. civ., nonché del d.m. n. 55/2014, il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite in quanto il giudice d'appello, nel riformare la pronuncia del Tribunale, avrebbe dovuto provvedere sulle spese di entrambi i gradi di giudizio tenendo conto dell'esito complessivo della lite e della soccombenza, sostanzialmente integrale, dell'### 5.1. aggiunge che le spese dovevano essere liquidate nel rispetto dei valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e che la Corte territoriale ha omesso di motivare sulle ragioni dello scostamento da detti parametri; 6. il ricorso principale è inammissibile; il primo motivo, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, censura l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale la quale, —me evidenziato dello storico di lite, ha desunto l'instaurazione di fatto del rapporto di impiego non dalla sola ritenuta insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa, bensì da una pluralità di indici, singolarmente analizzati e poi valutati nel loro complesso, giungendo alla conclusione che il ### fosse stato inserito nell'ordinaria attività di servizio di assegnazione e fosse stato sottoposto al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro pubblico; 6.1. in particolare il giudice d'appello ha richiamato le dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio libero, le ha valutate alla luce della documentazione prodotta ( pag. 6 e 7 della motivazione) e di quanto riferito dal delegato dell'### ed è giunto a ritenere provati: lo stabile inserimento nella struttura organizzativa della P.A., lo svolgimento di un'attività che prevedeva l'osservanza di un orario di lavoro, la ttoposizione alle direttive, al controllo ed al potere disciplinare dei ..periori; 0.1. così ragionando la Corte territoriale non si è discostata dai principi di diritto che devono guidare il giudice del merito nell'accertamento dell'instaurazione di fatto del rapporto di impiego, principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte la quale da tempo ha affermato che «ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul 2020 n. 19298 sez. ML - ud. 23-11-2021 -4- divieto di nuove assunzioni» ( Cass. n. 10551/2003; negli stessi fra le tante -ass. n. 17101/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata); 2. si è aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ( ex plurimis Cass. n. 18/2019 e Cass. 28459/2018); 6.3. a detti principi di diritto si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, oltre a valorizzare l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 per il ricorso alla collaborazione coordinata e -9ntinuativa, è pervenuta ad affermare la natura subordinata del rapporto po avere esaminato le modalità di svolgimento dello stesso, desunte dalle risultanze di causa; 6.4. il giudizio di merito compiutamente espresso dalla Corte territoriale non è sindacabile in questa sede né vi è spazio per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ravvisabile nella sola ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e denunciabile solo nelle forme e nei casi indicati da Cass. S.U. n. 8053/2014, che ha precisato come l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; 6.5. si aggiunga che la valutazione espressa non può essere ritenuta erronea solo perché la Corte ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla parte nel corso dell'interrogatorio libero, atteso che nel rito del lavoro «le risposte rese dalle parti in sede di interrogatorio libero e non formale sono discrezionalmente utilizzabili dal giudice come elemento di convincimento, soprattutto se riguardano fatti che possono essere conosciuti solo dalle parti medesime, o non sono contraddette da elementi probatori contrari e possono arrivare a costituire l'unica fonte del convincimento» ( Cass. 27390/2018 e negli stessi termini Cass. n. 8066/2009); 7. per ragioni analoghe a quelle sopra esposte è inammissibile anche il secondo motivo; il giudice d'appello, nel ritenere applicabile l'art. 2126 cod. civ., si è attenuto al principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione (Cass. nn. 9592, 9591, 7491, 7335 del 2018); 7.1. è stato precisato anche che il trattamento retributivo e previdenziale spettante al lavoratore è quello proprio di un rapporto di impiego pubblico regolare e, quindi, quello previsto ex art. 2 d.lgs. n. 165/2001 dal contratto collettivo di comparto; 7.2. dai richiamati principi non si è discostato il giudice d'appello che, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto provato lo svolgimento di prestazioni riconducibili «all'incontestato inquadramento nella categoria ###» ed ha desunto l'orario di lavoro, al quale commisurare il trattamento retributivo, dalla documentazione prodotta (pag. 17 della motivazione), sicché le censure mosse a detto accertamento, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, finiscono per sollecitare un giudizio di merito non consentito in sede di legittimità; 3. parimenti inammissibile è il ricorso incidentale; l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come, in genere, l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente ex art. 360 n.4 c.p.c. e non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 n. 3 c.p.c., o del vizio di motivazione, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare adeguatamente la decisione; 8.1. le ### di questa Corte, nel comporre il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulle conseguenze della errata formulazione dei motivi, hanno affermato che "nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa --;nunzia da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle ,rnande o eccezioni formulate non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, 4 (con riferimento all'art. 112 c.p.c.), purché nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge" ( Cass. S.U. n. 17931/2013); 8.2. il caso di specie è riconducibile alla seconda ipotesi perché il motivo, anche a voler tralasciare l'erronea formulazione della rubrica, argomenta solo sulla violazione di legge e non fa riferimento alcuno alla nullità derivata dall'error in procedendo; 9. alla sanzione dell'inammissibilità non sfugge neppure il secondo motivo 'e, quanto alla necessità di applicare la regola della soccombenza è privo •ai specifica attinenza al decisum, perché da quella regola il giudice d'appello non si è discostato, e per il resto difetta della necessaria specificità, imposta dall'art. 366 cod. proc. civ, in quanto si duole della liquidazione delle spese senza indicare gli importi minimi della tabella che la Corte territoriale avrebbe disatteso; 9.1. nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento, che va qui ribadito, secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dei minimi tariffari deve, a pena d'inammissibilità, indicare il valore della controversia rilevante ai fini dello scaglione applicabile e specificare analiticamente le voci e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore ( n. 16584/2021; Cass. n. ###/2017); 9.2. si aggiunga che il motivo, tutto incentrato sulla necessità di tener conto dei valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014 ( valori peraltro non specificati relazione alla controversia ed alle diverse fasi del giudizio di primo grado appello), è anche inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cod. proc.  perchè si pone in contrasto con l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione» ( Cass. n. 2386/2017; Cass. 89/2021); 10. in via conclusiva entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente compensazione, in ragione della soccombenza reciproca, delle spese del giudizio di legittimità; 10.1. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti nrecisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente principale e dal ricorrente incidentale.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi, principale ed incidentale. 
Compensa le spese del giudizio di legittimità. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. 
Così deciso nella ### camerale del 23 novembre 2021 ###'sidente ### (-0 

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Di Paolantonio Annalisa

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