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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2279 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente TRA ### nata a ### il ### ed ivi residente ###, C.F. ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli avv. ### e ### che la rappresentano e difendono, giuste procure in atti; - ATTRICE - E ### in proprio e n.q. di erede di ### C.F. ###, ### C.F. ### e LA ### in proprio e n.q. di erede di ### C.F. ###, tutti elettivamente domiciliat ###(già tratto di ### n. 27) presso e nello studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende, giuste procure in atti; - CONVENUTI - E ### in proprio e n.q. di erede di ### nato a ### il ###, ivi residente in via S. ###. ###, 2, elettivamente domiciliato in via ### 2/L presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti; - CONVENUTO - OGGETTO: responsabilità extracontrattuale ### Con atto di citazione del 04/06/2020, ### conveniva in giudizio, dinanzi questo Tribunale, ###### e ### chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle aggressioni e minacce subite e accertate con sentenza n. 2418/2017 del Tribunale di ### - parzialmente riformata, limitatamente alla sola posizione di ### in ordine al reato di cui all'art. 570 c.p., dalla sentenza n. 712/2019 della Corte d'Appello di ### - con la quale i convenuti - imputati sono stati definitivamente condannati, per i reati loro ascritti, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile ### da liquidare in sede civile. ### esponeva che, durante l'estate del 2011, veniva a conoscenza della relazione extraconiugale del coniuge e manifestava la volontà di separarsi, come effettivamente avvenuto nel dicembre 2011, a seguito dell'ennesimo litigio, nel corso del quale la stessa veniva aggredita verbalmente, insultata, minacciata e costretta dal marito, ### a scendere dall'autovettura sulla quale viaggiava insieme al figlio ### venendo così abbandonata lungo le vie cittadine.
Precisava che in tale occasione il marito si rivolgeva alla stessa, alla presenza del figlio minore di 4 anni, urlandole contro “### scendi dalla macchina! Sei falsa e non vali un soldo bucato… Tu sei indegna e cessa, non sei madre di avere un bambino e te la faccio vedere io…. E ti faccio perdere pure il lavoro!” e, rivolgendosi al figlio, diceva “### scendi dalla macchina perché la mamma è cogliona e stronza! ### È una poco di buono la mamma”, nonostante fosse consapevole che la moglie stesse registrando la conversazione (…ficcatelo nel culo …con tutta la batteria!). ### aggiungeva che il coniuge sostituiva la serratura della casa coniugale rifiutando di consegnarle le chiavi ed impedendole di rientrarvi per recuperare i propri effetti personali e i medicinali, nonostante gli fossero state rappresentate le esigenze sanitarie del minore, consentendole l'accesso solo in una singola occasione sotto la sua continua e pressante sorveglianza e per un periodo di tempo predeterminato durante il quale la donna era stata, peraltro, destinataria di gravi offese e minacce (“butterai sangue, cacherai sotto i ponti, ti lascio sola, povera e pazza…”).
Aggiungeva che il ### la estrometteva dal godimento di tutti i beni mobili ed immobili in comproprietà - due a ### ed uno a ### sottraendosi agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge e di padre, costringendola a prendere in locazione un appartamento per sé ed il bambino, così strappato dall'ambiente domestico in cui era nato e cresciuto.
Riferiva che in data ### rimaneva vittima di una vera e propria spedizione punitiva da parte di tutti i membri della famiglia ### che, in una escalation di violenza, la insultavano, offendendone l'onore e la reputazione, la intimidivano minacciandola di morte fino ad aggredirla, impedendole di allontanarsi ed obbligandola, così, a subire le loro imposizioni. In seguito all'aggressione, si recava presso il ### del ### di ### dove le veniva diagnosticato un forte stato di ansia e somministrata terapia farmacologica.
Si recava, pertanto, presso la ### dei ### di ### ove sporgeva denuncia-querela per le gravi condotte di ### di ### della zia ### e del fratello ### integranti gli estremi dei reati di cui agli artt. 110, 392, 594, 610, 612 e 635 c.p.
A seguito della denuncia presentata il ### veniva svolta l'istruttoria dibattimentale nell'ambito del procedimento penale n. 7540/2013 R.G.N.R., successivamente riunito al procedimento n. 2289/2012 R.G.N.R., già pendente a carico del marito. Tale procedimento si concludeva con la sentenza n. 2418/2017 del Tribunale di ### che pronunciava la condanna degli imputati; decisione parzialmente riformata - limitatamente alla posizione di ### in relazione al reato di cui all'art. 570 c.p. - dalla sentenza n. 712/2019 della Corte d'Appello di ### Con quest'ultima pronuncia gli odierni convenuti venivano definitivamente condannati, per i reati loro ascritti, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra ### costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede civile.
Avverso tale provvedimento, ### e ### proponevano ricorso per Cassazione, dichiarato inammissibile con sentenza n. 2954/2020, depositata in data ###. Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido ovvero disgiuntamente ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno non patrimoniale subito da quantificare in misura non inferiore ad € 91.628,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi nella misura legale sino al soddisfo, nonché la condanna di ### al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale subito in seguito all'illegittima estromissione dalla casa coniugale, da quantificare in misura non inferiore ad € 83.500,00, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02/02/2021, i convenuti ##### e ### si costituivano in giudizio offrendo in via transattiva, senza alcun riconoscimento di responsabilità, la somma € 2.400,00 a titolo di ristoro e in via subordinata contestavano la fondatezza in fatto e in diritto delle pretese risarcitorie dell'attrice, ritenendo che nessun risarcimento dovesse essere dovuto alla ### Con comparsa di costituzione e risposta del 02/02/2021, ### si costituiva in giudizio ritenendo che il danno della ### poteva essere quantificato in € 6.000,00 per come offerto a titolo transattivo e nel merito chiedeva di ritenere e dichiarare che il danno non patrimoniale è liquidabile in € 3.000,00.
Chiedeva di dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, le domande attoree a titolo di danno patrimoniale da mancato godimento della casa coniugale in comproprietà.
All'esito della prima udienza tenutasi in data ### il procedimento veniva rinviato a quella del 07/10/2021 data di interruzione del giudizio per il decesso del convenuto ### Riassunto il giudizio nei confronti degli eredi, venivano riproposte nei loro confronti tutte le domande già formulate.
Il Giudice, disposta la prosecuzione del giudizio, dichiarava inammissibili le prove orali articolate dalla parte attrice, in quanto vertenti su circostanze genericamente formulate e/o valutative e/o da provarsi documentalmente e disponeva ctu medicolegale sulla persona dell'attrice, nominando la dott.ssa ### Precisate le conclusioni all'udienza del 06/12/2023 a trattazione scritta, il Giudice - ritenendo la causa non matura per la decisione - disponeva che il CTU quantificasse l'entità del danno biologico riportato dall'attrice in seguito ai fatti oggetto di causa.
Precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 25 giugno 2025, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica. RITENUTO IN DIRITTO La controversia ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata da ### vittima di molestie e minacce reiterate da parte di ### e dei suoi familiari, convenuti nel presente giudizio. ### in particolare, ne chiedeva la condanna al risarcimento in base alle condotte accertate con sentenza penale del n. 2418/2017 del Tribunale di ### di condanna degli imputati - parzialmente riformata, limitatamente alla sola posizione di ### in ordine al reato di cui all'art. 570 c.p. dalla sentenza n. 712/2019 della Corte d'Appello di ### -.
La domanda proposta da ### è fondata e va parzialmente accolta nei termini e per la ragioni appresso indicate.
La citata pronuncia della Corte di Appello di ### divenuta irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, ha efficacia di giudicato in questa sede quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale.
Appare opportuno, richiamare alcune pronunce giurisprudenziali in materia pienamente condivisibili, affermando principi ormai consolidati: “La condanna generica irrevocabile presuppone l'accertamento della responsabilità dell'autore dell'illecito, che non può più essere rimessa in gioco dal Giudice civile. Ciò in quanto il Giudice penale, in tal caso, è chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c., sia in relazione all'aspetto psicologico della condotta, sia in relazione al collegamento di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo - attraverso i più rigorosi criteri probatori richiesti dal processo penale, dovendo accertarsi il nesso causale tra condotta ed evento alla stregua della prova "oltre ogni ragionevole dubbio", rispetto al criterio del "più probabile che non" ritenuto sufficiente nel giudizio civile -, con la conseguenza che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato abbia pronunciato condanna generica irrevocabile dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché effetto vincolante quanto alla "declaratoria juris" di generica condanna al risarcimenti ed alle restituzioni.” (Corte appello ### sez. II, 04/12/2019, n.2312); “Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile del risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, pur non essendo propriamente vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, che, tuttavia, possono essere prese in considerazione autonomamente dal giudice civile nel separato giudizio presupponente l'accertamento dei medesimi fatti in funzione della successiva azione risarcitoria o di equivalente natura. In particolare, una volta che sia introdotta un'azione civile nel giudizio penale l'accertamento, in tale sede, dell'antigiuridicità del fatto - ove compiuto al fin tanto della condanna, quanto della fondatezza dell'azione predetta - acquista, nel successivo processo civile in cui si controverta anzitutto del medesimo fatto, un valore che va al di là del semplice riscontro degli elementi necessari alla statuizione di colpevolezza, assumendo anche quello di presupposto per la domanda ivi azionata.” (Cassazione civile sez. II, 17/12/2019, n.###); ancora, “La sentenza penale divenuta irrevocabile che condanni l'imputato a seguito della fase dibattimentale ha efficacia di giudicato limitatamente all'accertamento della dinamica dei fatti, della sua illiceità e della riconducibilità alla condotta dell'imputato, in sede civile, ai fini del risarcimento deve essere accertato il nesso eziologico tra il danno patito e la condotta criminosa.” (Tribunale Nola sez. I, 16/01/2023, n.110).
Orbene, oggetto del presente giudizio è, quindi, l'accertamento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti da ### a causa delle condotte contestate ai convenuti e per i quali sono stati ritenuti colpevoli e condannati.
Invero, per quanto riguarda la sussistenza del danno morale ed esistenziale e la sua determinazione, il Giudice deve procedere all'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando, nel giudizio di liquidazione del quantum, la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno collegato eziologicamente all'evento illecito (cfr. ex multis, Cass. 26\2\98 n. 2127, in ### it. 1998, I, 1877; 29\3\99 n. 2986).
Oggetto della valutazione di ogni giudice chiamato ad occuparsi della persona e dei suoi diritti fondamentali è, nella “categoria” del danno non patrimoniale, la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto.
Le sentenze “gemelle” del 2008 offrono, in proposito, un'indicazione al giudice di merito nella parte della motivazione ove si discute di centralità della persona e di integralità del risarcimento del valore uomo - così dettando un vero e proprio statuto del danno non patrimoniale.
La stessa meta-categoria del danno biologico consente la "sopravvivenza descrittiva" (come le stesse ### testualmente la definiranno) del cd. danno esistenziale, ossia di quel danno che, in caso di lesione della stessa salute (ma non solo), si colloca e si sviluppa nella sfera dinamico-relazionale del soggetto, come conseguenza della lesione medicalmente accertabile (cfr. Cass. ### n. 6572/2006, sia pur con riferimento alla diversa tematica del mobbing, lo definisce come "pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare a-reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno").
Ne consegue che quando si tratta di danno agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto che lamenti una lesione della propria salute (art. 32 Cost.) deve farsi riferimento al danno cd. biologico (rispetto al quale costituisce sicura duplicazione risarcitoria il riconoscimento di un autonomo "danno esistenziale", consistente, di converso, proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della vita della persona conseguenti alla lesione della salute); mentre quello stesso danno "relazionale" è predicabile in tutti i casi di lesione di altri diritti costituzionalmente tutelati. (cfr. Cass. n. 901 del 17\1\2018).
In altri termini, il danno dinamico-relazionale è conseguenza omogenea della lesione - di qualsiasi lesione - di un diritto a copertura costituzionale, sia esso il diritto alla salute, sia esso altro diritto (rectius, interesse o valore) tutelato dalla ### fondamentale (oltre alla salute, il rapporto familiare e parentale, l'onore, la reputazione, la libertà religiosa, il diritto di autodeterminazione al trattamento sanitario, quello all'ambiente, il diritto di libera espressione del proprio pensiero, il diritto di difesa, il diritto di associazione e di libertà religiosa ecc.). Il giudice del merito sarà, poi, chiamato ad effettuare una rigorosa analisi ed una conseguente rigorosa valutazione, sul piano della prova, tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna, il rimorso, la disistima di sè, la malinconia, la tristezza,) quanto del suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno cd. esistenziale, ovvero, se si preferisca un lessico meno equivoco, il danno alla vita di relazione). Con la conseguenza che nel concetto di danno alla persona vanno ricompresi sia la sofferenza interiore, sia le dinamiche relazionali di una vita che cambia (cfr. art. 612 bis c.p.).
E' noto che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale delineata dall'art. 612 bis c.p. è la libertà morale, sotto il profilo specifico della serenità psicologica e della tranquillità individuale (Corte d'Appello di Ancona, 06/04/2021).
E' parimenti noto che l'art. 612 bis c.p. delinea una fattispecie nella quale l'evento consiste, propriamente, sia nell'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa, sia “nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa”, che deve essere “il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso” (Cass. pen. Sez. VI n. 8050/2021).
Precisa ancora la giurisprudenza che “la sussistenza del grave e perdurante stato di turbamento emotivo preso in considerazione dall'art. 612 bis c.p. prescinde dall'accertamento di uno stato patologico”, giacché “la fattispecie prevista dall'art. 612 bis c.p.” non può essere “ridotta ad una sorta di mera ripetizione di quella contenuta nell'art. 582 dello stesso codice - il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica - e per la sua consumazione deve ritenersi dunque sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto comunque destabilizzante dell'equilibrio psicologico della vittima”: effetto destabilizzante che “deve avere indubbiamente una qualche consistenza”, ma che non deve necessariamente “corrispondere ad un preciso stato patologico, nel senso proprio del termine”, sì che, sotto il profilo della prova, “l'effetto destabilizzante deve risultare in qualche modo oggettivamente rilevabile e non rimanere combinato nella mera percezione soggettiva della vittima del reato”, potendo esso ritenersi provato anche avendo riguardo alla capacità di “determinati comportamenti” di suscitare “in una persona comune l'effetto destabilizzante descritto dalla norma” ( pen. Sez. V, n. 27554/2023).
Posto, allora, che l'assenza di uno stato patologico a carico dell'attore non ha rilievo ai fini che ci occupano va segnalato che nella fattispecie per cui è causa il turbamento e la destabilizzazione emotiva costituiscono da un lato (a norma dell'art. 612 bis c.p.) l'evento del reato ascritto al convenuto; dall'altro lato (ai sensi dell'art. 2059 c.c.) il danno non patrimoniale cagionato dal reato medesimo.
Occorre, dunque, accertare se, nel caso di specie, il danno non patrimoniale richiesto dall'attrice risulti adeguatamente provato.
Sul punto, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, anche nei casi in cui il fatto illecito costituisca reato ex art. 185 c.p., la configurabilità del danno morale presuppone comunque una prova della lesione subita, trattandosi di un danno-conseguenza e non di un danno in re ipsa (cfr. Cass. 20987/2007; Cass. n. 10527/2011; Cass. n. 13614/2011; Cass. n. 20643/2016; Cass. 7471/2012; Cass., ord. n. 21865/2013; Cass., ord. n. 25420/2017).
Ai fini della valutazione del pregiudizio patito e della conseguente quantificazione del danno non patrimoniale, si deve tener conto, nel caso di specie, di quanto emerso già in sede penale, dove la sentenza di condanna ha evidenziato la particolare portata lesiva delle condotte, connotate da una molesta e reiterata invasività.
In particolare, le condotte persecutorie si sono protratte per un periodo di circa otto mesi: dal 4 dicembre 2011 - con vessazioni, ingiurie, minacce e sopraffazione nei confronti dell'attrice, gravi e ripetute tanto da acquisire carattere sistematico - sino all'aggressione a ### verificatasi il 4 agosto 2013.
Ebbene, si è già rilevato che gli atti persecutori e le minacce subite dall'attrice perpetrate anche con il danneggiamento all'auto privata della ### - circostanze confermate dai ### della stazione di ### e cristallizzate nella sentenza penale di I e II grado - costituiscono elementi sufficienti per provare che le condotte tenute dai ### hanno certamente generato turbamento, allarme e destabilizzazione nell'attrice.
Dalle risultanze probatorie espletate nel corso del giudizio penale, è emerso, infatti, che i convenuti, agendo secondo un unico disegno criminoso, hanno concorso a generare nella ### stati di ansia, di disagio e di timore, inducendola a farsi accompagnare da amici o parenti sia per recuperare i propri effetti personali dalla casa familiare, sia per recarsi presso l'abitazione estiva al fine di verificarne l'eventuale locazione da parte del marito, considerato che la stessa era stata privata del godimento di tutti i beni immobili. ### penali hanno, altresì, accertato lo stato di coartazione psicologica subito dall'attrice, la quale è stata costretta a ricorrere alle autorità, sporgendo querela e rivelando a soggetti terzi (forze dell'ordine, amici e il proprio difensore) fatti relativi alla propria sfera più intima, compromettendo ulteriormente la propria serenità personale e familiare.
Tali elementi, unitamente alla gravità, durata e modalità delle condotte accertate, consentono di ritenere integrato un danno non patrimoniale significativo, riconducibile alle lesioni del diritto alla libera autodeterminazione, alla serenità personale e alla tutela della vita privata, tutte situazioni soggettive costituzionalmente protette.
Nel caso di specie, al fine di valutare la portata pregiudizievole della condotta tenuta dai ### e determinare la quantificazione del danno non patrimoniale richiesto, occorre ricordare come nella stessa sentenza di condanna si faccia riferimento alla particolare portata lesiva delle condotte di moleste e alla durata ed intensità degli atti persecutori, al tipo di minacce, allo stato d'ansia ingenerato nella vittima e nell'accertata accertata alterazione delle sue abitudini.
In particolare, nella motivazione delle sentenze di I e II grado si legge che “Le condotte sopra descritte, connotate da costanza e ripetizione nel tempo integrano ampiamente, a parere di questo giudicante, gli estremi dei reati ascritti. La condotta degli imputati, costituita da atteggiamenti minatori e compulsivi appare tale da ingenerare nella persona che lo subisce uno stato di grave turbamento emotivo, risolvendosi in una grave limitazione della libertà di movimento e di autodeterminazione”. Le condotte minacciose, ingiuriose e violente perpetrate dai ### nei riguardi dell'attrice sono state provate non solo dalle affermazioni rese in sede dibattimentale dai testimoni ma anche dal contenuto delle registrazioni audio, prodotte dalla stessa ### e trascritte in sede penale dal perito Dott. Curreli.
E' possibile, pertanto, ritenere che sussistano sufficienti elementi che provano un danno non patrimoniale derivante dai comportamenti gravemente persecutori dei ### che hanno compromesso la vita della ### provocando a sé e alla propria famiglia stati di ansia e di disagio.
Va, inoltre, evidenziato che a nulla valgono le considerazioni espresse nei propri scritti difensivi dal ### laddove ha ritenuto che all'epoca dell'emissione della sentenza la parte offesa, oggi attrice, non ha saputo dimostrare i danni effettivamente subiti e che in considerazione di ciò la sua richiesta non veniva accolta perché “le prove acquisite non consentono di pervenire alla liquidazione del danno a favore della costituita parte civile”.
Sul punto va evidenziato che il giudice di primo grado ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni arrecati alla parte civile, da liquidarsi in separata sede ###appello sia intervenuta una parziale riforma, limitatamente al reato di cui al capo a), per il quale è stato dichiarato che il fatto non sussiste, con le conseguenti statuizioni civili, la Corte ha, tuttavia, confermato integralmente le restanti parti della sentenza impugnata.
E' noto che in caso di condanna generica al risarcimento del danno, il danneggiato dal reato che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato in sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo perché coperto da giudicato.
Nel caso di specie, l'attrice ha fornito elementi probatori sufficienti e adeguati a dimostrare il danno subito, a nulla rilevando che il figlio ### - domiciliato presso la madre - si sia poi allontanato dal domicilio materno per andare a vivere con il padre, come dedotto da ### Al riguardo, occorre evidenziare che i danni lamentati dalla ### attengono alla sua sfera personale ed emotiva e non possono essere svalutati né messi in dubbio dalla scelta del figlio di convivere con il padre. Ciò, a maggior ragione, se si considera che è del tutto plausibile che il perdurante stato di ansia dell'attrice - determinato dalle condotte del ### e dei suoi familiari - abbia potuto indurla, nella quotidianità, ad assumere comportamenti esasperati, tali da influenzare l'allontanamento del figlio; ovvero che, in ragione della giovane età di quest'ultimo, egli non abbia percepito appieno le molestie e le ingiurie rivolte dal padre alla madre. Pertanto, la scelta del minore non può ritenersi indicativa né della correttezza del comportamento di ### né, tantomeno, dell'insussistenza del pregiudizio subito dall'attrice.
Va, altresì, ricordato che l'oggetto della domanda riguarda il risarcimento dei danni derivanti da condotte illecite perpetrate ai danni della ### condotte che hanno trovato conferma in sede penale e risultano coerentemente descritte nella dettagliata consulenza medico-legale d'ufficio. Ne deriva che le ricostruzioni formulate dal convenuto in ordine ai rapporti familiari intercorsi con il figlio e alla sua domiciliazione presso l'uno o l'altro genitore non appaiono pertinenti ai fini della decisione.
Alla luce di tali principi, le accertate responsabilità dei convenuti ### per il reato di reiterate condotte di molestie, minacce e ingiurie ai danni dell'attrice, unitamente alla prova del pregiudizio subito dalla stessa, si ritiene legittima la quantificazione del danno conseguente, che può essere liquidato, per quanto concerne il danno biologico, avvalendosi delle risultanze espresse dal consulente tecnico d'ufficio dott.ssa ### che, nel proprio elaborato, condiviso da questo giudice in quanto completo, logico e adeguatamente motivato, ha evidenziato “che la signora ### sia in atto affetta da ### post traumatico da stress in cui la componente psicopatologica più rilevante è quella dell'ansia-somatizzazione, associata a umore depresso. Tale condizione, applicando i criteri propri della medicina legale (criterio della possibilità scientifica, criterio di esclusione di altre cause, criterio cronologico, criterio topografico, criterio di adeguatezza qualitativa e quantitativa, criterio di continuità fenomenica), appare con evidenza riconducibile in tutto causalmente all'evento così come prospettato in causa. ..Si precisa che non si è verificata una inabilità temporanea assoluta, in quanto non le sono state impedite le attività quotidiane, ma sono documentati solo 12 giorni di inabilità temporanea parziale al 50 %, come da prognosi dei medici del P.S. e del dr ### successivamente si può configurare una ITP del 25%, verosimilmente per gg 60, in quanto lo stato emotivo ha determinato strategie comportamentali di evitamento, con conseguente tendenza all'isolamento e alla riduzione delle relazioni sociali e delle attività di svago e ludiche…” e aggiungendo nelle conclusioni che “Il criterio della continuità fenomenica è soddisfatto come si evince dai diversi certificati e prescrizioni mediche redatti dagli specialisti che l'hanno presa in carico dal momento dell'evento traumatico ad oggi. Non vi sono elementi che depongano per un disturbo, neanche di lieve entità, preesistente ai fatti traumatici accaduti e riportati, quindi, il criterio di esclusione di altre cause è soddisfatto” e ha confermato il nesso eziologico esclusivo tra le condotte perpetrate dai ### e i danni subiti dall'attrice.
Il ctu - richiamato dal Giudice per determinare l'entità e la quantificazione del danno biologico - chiariva che “la patologia da cui la signora ### è affetta, “### post traumatico da stress, con marcata componente ansioso depressiva”, è valutabile nella misura del 16%, secondo i barèmes in uso comunemente in responsabilità civile”.
Sulla liquidazione del danno non patrimoniale non può non ricordarsi che, secondo l'insegnamento delle ### della Corte di Cassazione (sentenza n. 26972/08), è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva.
Tali conclusioni sono state recentemente precisate dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in peius” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamicorelazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Cass. 901/18); e ancora “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, ai fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (Cass. 23469/18).
Pertanto, verificato il nesso causale tra il danno subito dall'attrice e le condotte perpetrate dai convenuti è possibile quantificare il danno - secondo i parametri definiti dal consulente applicati alle ### di ### del 2024 - nella complessiva somma pari ad € 45.849,00 (tenuto conto che l'attrice, al momento dei fatti, aveva 38 anni), di cui € 43.434,00 a titolo di danno biologico riconosciuto nella misura del 16%, nonché euro 2.415,00 per l'ITP al 50% per giorni 12 e l'ITP al 25% giorni 60.
A questa somma si devono aggiungere le spese mediche che il consulente ha ritenuto congrue e documentate nel seguente modo “### neurologiche (€164,60), ### clinica psichiatrica (€22,30), ### psichiatriche con certificazione (€72,50), ### (€11,80), ### medico-legali (€810,86), ### cardiologica, ecg, ecocardio-gramma (€150,00), per un totale di € 1.232,06”.
Per quanto concerne la richiesta di parte attrice relativa alla personalizzazione del danno non patrimoniale patito da ### come sofferenza morale e pregiudizio non patrimoniale lesivo di diritti inviolabili della persona diversi dalla salute, va precisato che l'attrice non ha provato ulteriori sofferenze o patimenti che trascendono dalla sofferenza transeunte già prevista nella determinazione del danno biologico, così come dettagliatamente esaminata dal consulente medico legale.
Relativamente al danno patrimoniale lamentato dalla ### a seguito dell'impossibilità di godere della casa coniugale - immobile di comproprietà tra la stessa e ### - si rendono necessarie alcune precisazioni.
In primo luogo, dalla sentenza n. 2416/2018 del Tribunale di ### emessa in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti, emerge una motivazione non generica, ma puntuale circa il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da ### Il Tribunale, richiamando l'art. 337-sexies “considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli, a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass., n. 14348/2012) e la relativa pronuncia, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse della prole, di rilevanza pubblicistica, non richiede neppure una specifica domanda di parte (Cass. civ. 11.04.2000 n. 4558). E' evidente, allora, che la casa coniugale non può essere assegnata né al LA ### in quanto il figlio minore vive prevalentemente con la madre, né alla ### in quanto quest'ultima se ne è allontanata da tempo, come già sottolineato nella sentenza di separazione, sicché non è più configurabile, con riferimento a detto immobile, una esigenza del figlio a conservare il suo habitat domestico” ritenendo, altresì, che il ### “abbia mantenuto il godimento della casa coniugale, pur essendo l'immobile in comproprietà con la moglie, così traendo un evidente vantaggio economico”( vd. All. 12 dell'atto di citazione)”.
Dalla stessa sentenza n. 2416/2018 si desume, inoltre, che, a seguito della richiesta di modifica di assegnazione della casa avanzata da ### risulta implicitamente confermato che in sede di separazione fosse già stata attribuita alla ### la casa coniugale.
Orbene, dagli atti e dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio dall'attrice, emerge che l'occupazione dell'immobile da parte del convenuto costituisce una situazione di fatto risalente al 2011, allorché la ### fu costretta, seppur temporaneamente, ad abbandonare la casa familiare. Tale situazione ha poi trovato conferma nella sentenza di separazione giudiziale del 13/10/2015 e nella successiva sentenza di divorzio 1012/2018, nella parte in cui si ribadisce l'assegnazione dell'abitazione alla ### Alla luce di ciò deve ritenersi che l'attrice abbia quantomeno tollerato l'uso esclusivo dell'immobile da parte del convenuto, non opponendosi tempestivamente a tale situazione.
Infatti, già con l'instaurazione del giudizio di separazione e con la relativa pronuncia, ella disponeva del titolo possessorio necessario per agire giudizialmente per recuperare il godimento dell'immobile e tutelare i propri diritti patrimoniali.
Sul punto, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di comproprietà di immobile adibito ad uso abitativo, in caso di godimento esclusivo di un singolo comproprietario, con ostacolo al godimento degli altri , questi ultimi hanno il diritto ad ottenere il risarcimento del danno solo per il periodo in cui non hanno potuto fruire dell'immobile ed hanno manifestato la loro volontà contraria all'uso esclusivo, non potendosi produrre alcun pregiudizio in danno di coloro che invece mostravano acquiescenza per tale situazione (#### 8/6/1998 n. 10592)”.
Applicando tale principio al caso in esame, deve considerarsi che, pur essendo stata assegnata alla ### la casa coniugale e pur essendo stata turbata nel relativo godimento, la stessa ha manifestato la propria contrarietà all'uso esclusivo da parte del comproprietario soltanto con l'atto introduttivo del presente giudizio, depositato in data ###.
Infine, benché ### sia stato condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 392 c.p. per avere arbitrariamente cambiato la serratura dell'immobile, impedendo l'accesso all'ex coniuge, dagli atti non emerge la prova di un'attivazione possessoria da parte della ### volta a dare esecuzione alle statuizioni contenute nelle sentenze di separazione e di divorzio.
Tale mancanza preclude il riconoscimento del risarcimento dei danni richiesti.
Le somme riconosciute a titolo di danno non patrimoniale e spese sanitarie, costituendo debiti di valore, vanno, poi, maggiorati del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal creditore per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, in assenza di prova sul danno derivante dalla mancata disponibilità somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle ### della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1712 del 17 febbraio 1995), applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo, costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca dell'inizio degli atti persecutori (4/12/2011), rivalutato anno per anno secondo gli indici ### con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, sull'importo di € 36.679,20 (somma già devalutata) vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata per la complessiva somma di € 53.614,23.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato (per sorte capitale ed interessi) sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Per tutto quanto sopra esposto, ritenuta raggiunta la prova del danno non patrimoniale e ritenuta equa la misura del risarcimento come sopra liquidata, anche in relazione all'intensità dell'elemento soggettivo delle condotte ingiuriose e dei maltrattamenti subiti, #### e ### in proprio e n.q. di eredi di ### e ### in proprio e quale erede di ### vanno condannati in solido a pagare, a ### la somma di euro € 53.614,23 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo.
I convenuti vanno, altresì, condannati al richiesto rimborso delle spese mediche sostenute da ### pari ad € 1.232,06, così come ritenute congrue nella consulenza del ctu medico legale.
Ogni altra questione si ritiene assorbita.
Il rigetto della domanda del risarcimento del danno patrimoniale, proposta dall' attrice, giustifica la compensazione per metà delle spese di lite.
In base alla soccombenza parziale, la restante metà delle spese processuali va posta a carico solidale dei convenuti e in favore dell'attrice.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.001,00 a 260.000,00, applicando i parametri minimi stante la semplicità della controversia), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 3.919,00 oltre spese generali, IVA e ### importo così determinato: € 1.276,00 per la fase studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase trattazione, € 2.127,00 per la fase decisoria, euro 759,00 per CTU ed euro 27,00 per bollo per un totale di € 7.838,00, importo da dimezzare per la compensazione parziale.
In ragione dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta da ### le spese di ctu medico-legale si pongono definitivamente per intero e in solido a carico dei convenuti. P. Q. M. ### definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2279/2020 r.g., vertente tra #### e #### e ### in proprio e quali eredi di ### e ### in proprio e quale erede di ####, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) dichiara ##### e ### in proprio e n.q. di eredi di ### responsabili dei danni non patrimoniali subiti da ### e, per l'effetto, li condanna in solido a pagare a ### la somma di euro 53.614,23 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo e l'ulteriore somma di euro € 1.232,06, maggiorata degli interessi legali dalla decisione al soddisfo; 2) compensa per metà le spese di lite; 3) condanna in solido ##### e ### in proprio e n. q. di eredi di ### al pagamento, in favore di ### della restante metà delle spese processuali, che liquida in € 3.919,00 oltre spese generali, iva e cpa 4) pone definitivamente le spese di CTU per intero a carico solidale di ### di ### di ### e di ### in proprio e n. q. di eredi di ### Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.ssa ### collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa ### funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo ###
causa n. 2279/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Militello Maria