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Tribunale di Rieti, Sentenza n. 345/2025 del 28-11-2025

... veri avendo assistito direttamente agli episodi di violenza subiti dalla ###ra ### A completamento del quadro istruttorio, inoltre, deve essere valutata come elemento di prova anche la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al convenuto ai sensi dell'art. 232 c.p.c.. Deve essere, pertanto, dichiarata la responsabilità del convenuto per le lesioni procurate alla attrice con la sua condotta illecita. Passando alla valutazione dei danni subiti dalla ###ra ### le conclusioni cui è pervenuto il CTU incaricato, Dott.ssa ### possono essere integralmente condivise in quanto fondate su accurate valutazioni, correttamente ed esaurientemente motivate, che devono intendersi qui integralmente recepite. ###.ssa ### ha accertato che la attrice, in conseguenza degli eventi delittuosi subiti, ha riportato: “### di trauma cranico ed ematoma subdurale acuto frontale con sindrome soggettiva post craniotraumatica. ### di frattura della parete mediale dell'orbita destra trattata chirurgicamente con lievissimo pregiudizio estetico e disestesie. Esito cicatriziale di ferita lacero contusa palpebra inferiore sinistra”. ### ha poi concluso riconoscendo alla perizianda una ### temporanea (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI RIETI in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 1119 del ### degli ### dell'anno 2022, vertente TRA ### (C.F. ###), nata a ### il ### ed ivi residente ###, elettivamente domiciliata in #### n°19 presso lo ### dell'Avv. ### (C.F. ###) che la rappresenta e difende come da procura in atti.  #### residente ###int.1. 
Convenuto contumace ### E ### Con atto di citazione del 20.07.2022, la attrice conveniva in giudizio il #### al fine di sentire “accertare e dichiarare ai sensi dell'art.185 c.p. e degli artt. 2043 e 2059 c.c. la responsabilità del convenuto in ordine alla causazione delle lesioni subite dall'attrice in data 17/18 giugno 2016 per i motivi meglio speci<icati in premessa e, per l'effetto, condannare il medesimo convenuto al risarcimento della somma pari ad € 33.529,19 in favore della sig.ra ### oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto sino al soddisfo, come nelle causali e negli importi in premessa meglio speci<icati, ovvero a quella maggiore o minor somma ritenuta di Giustizia. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio”.  ### deduceva di aver subito lesioni e minacce a seguito della condotta posta in essere nei suoi confronti dall'allora convivente #### nella notte tra il 17 e il 18 giugno 2016; che durante una lite mentre si trovava in macchina come passeggera insieme ad amici e al convenuto quest'ultimo la colpiva con pugni al volto e le diceva frasi ingiuriose e minacciose; che accompagnata a casa da uno degli amici suddetti, il convenuto continuava a minacciarla alla presenza della figlia e della nipote e diceva di avere con se un coltello e un tirapugni; che la attrice veniva accompagnata al ### e gli agenti intervenuti sequestravano il coltello a serramanico all'attore il quale aveva dichiarato al numero di emergenza 113 di aver picchiato la propria convivente e di essere in possesso del coltello; che il convenuto veniva quindi indagato e veniva emesso nei suoi confronti dalla ### della Repubblica presso il Tribunale di ### decreto di citazione a giudizio a suo carico per il seguente capo di imputazione: “del delitto p. e p.  dall'art.582nc.p. perché colpendo ### al volto con pugni le cagionava lesioni personali consistite in frattura della parte mediale dell'orbita dx, trauma cranico con sottile falda di ematoma subfurale acuto sede frontale giudicata guaribile in 30 gg sc come da referto di PS dell'###. ### de ### di #### il ###”; che all'esito del procedimento penale, il Tribunale di ### condannava il ### su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione. 
Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace. 
La causa veniva istruita con la prova testimoniale, la consulenza tecnica medico-legale e con il deferimento dell'interrogatorio formale al quale il contumace non si presentava. 
La domanda della attrice è fondata. 
In ordine all'accertamento della responsabilità del convenuto, va rilevato che la Suprema Corte con una recente pronuncia ha chiarito che "La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p.” (Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n. 16838). 
Pertanto, nella fattispecie in esame dovranno essere allegati e dimostrati tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 2059 c.c. e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi costituzionalmente protetti, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. 
Tutti i presupposti suddetti devono ritenersi provati e i fatti descritti dall'attrice posti a fondamento della domanda risarcitoria hanno trovato piena conferma nell'istruttoria svolta. 
Si evidenzia come dal punto di vista probatorio vi sia una quantità di documenti depositati in atti, relativi anche al processo penale, dai quali poter desumere le conseguenze dannose delle condotte penali accertate.
La istruttoria orale ha dimostrato tutte le circostanze relative agli accadimenti e ai fatti come descritti in quanto tutti i testimoni escussi, rispondendo ai capitoli di prova, hanno affermato essere veri avendo assistito direttamente agli episodi di violenza subiti dalla ###ra ### A completamento del quadro istruttorio, inoltre, deve essere valutata come elemento di prova anche la mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al convenuto ai sensi dell'art. 232 c.p.c.. 
Deve essere, pertanto, dichiarata la responsabilità del convenuto per le lesioni procurate alla attrice con la sua condotta illecita. 
Passando alla valutazione dei danni subiti dalla ###ra ### le conclusioni cui è pervenuto il CTU incaricato, Dott.ssa ### possono essere integralmente condivise in quanto fondate su accurate valutazioni, correttamente ed esaurientemente motivate, che devono intendersi qui integralmente recepite.  ###.ssa ### ha accertato che la attrice, in conseguenza degli eventi delittuosi subiti, ha riportato: “### di trauma cranico ed ematoma subdurale acuto frontale con sindrome soggettiva post craniotraumatica. ### di frattura della parete mediale dell'orbita destra trattata chirurgicamente con lievissimo pregiudizio estetico e disestesie. Esito cicatriziale di ferita lacero contusa palpebra inferiore sinistra”.  ### ha poi concluso riconoscendo alla perizianda una ### temporanea totale di 30 giorni; una ### temporanea parziale al 50% di 30 giorni; una ### permanente nella misura dell'8% da considerarsi come danno biologico. 
Nel liquidare tale danno si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2024, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile ratione materia. 
Infatti, come chiarito dalla ### corte (v. Cass. 7.6.2011 n. 12408), “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”. 
Tale orientamento è pienamente condivisibile anche in ragione della collocazione sistematica della disposizione, inserita nel “### delle assicurazioni private” e, in particolare, nel “### X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”. La liquidazione deve dunque avvenire sulla base della tabella milanese, che individua un danno non patrimoniale unitariamente inteso, comprensivo della componente morale e di quella esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica), che pertanto non debbono essere ulteriormente liquidate.
Nella fattispecie oggetto del giudizio il danno complessivo subito ammonta ad euro 23.288,00 di cui euro 5.175,00 per invalidità temporanea ed euro 18.113,00 a titolo di invalidità permanente ivi compresa la percentuale di incremento per sofferenza soggettiva. 
Quanto alla personalizzazione del danno biologico, occorre ricordare che la quantificazione in via equitativa cui occorre far ricorso in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, pur con l'ausilio delle ### “costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale organo giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità del caso concreto” (Cass. n. 12408 del 2011). 
Per tale ragione, l'entità degli importi previsti dalle ### può essere personalizzata laddove il caso concreto presenti peculiarità che richiedano di discostarsi, in aumento o in diminuzione, rispetto agli importi ivi indicati, i quali costituiscono la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto sinistri che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero - al più - integrano gli estremi di un reato colposo. 
Infatti, a parità di percentuale, le compromissioni patite dalla vittima di reato doloso commesso tramite percosse e minacce presentano una maggior intensità rispetto a quelle subite dalla vittima di sinistri stradali, reati colposi o altri atti/fatti privi di rilevanza penale. 
Deve allora procedersi a una equa personalizzazione del danno biologico nella misura massima del 50%. 
Viene, pertanto, disposta la condanna del convenuto ### de ### al pagamento della somma complessiva di ### 30.533,00. 
Sulla somma come sopra determinata devono poi essere riconosciuti gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle ### della ### (### N. 1712/95), con decorrenza dalla produzione dell'evento, calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo e non sulla somma già rivalutata. 
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 come integrati dal DM 147/22 con pagamento in favore dell'### Le spese della CTU nella misura liquidata con ordinanza del 17.11.2023 sono poste a carico del convenuto contumace.  PQM Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il #### al pagamento della somma di ### 30.533,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, in favore della attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito; 2. Condanna il #### alla refusione delle spese di lite in favore della attrice, per la somma complessiva di ### 3.808,00 oltre Iva e Cap come per legge e rimborso spese al 15% e ne dispone il pagamento in favore dell'### 3. Pone a carico del convenuto le spese della #### 25.11.2025.  

Il Giudice
Onorario Dott.ssa


causa n. 1119/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Tosi

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1

Tribunale di Nola, Sentenza n. 1624/2025 del 26-05-2025

... esasperato atteggiamento di rabbia, che è sfociato in violenza (verbale e fisica) in danno della convenuta, cui in talune occasioni hanno assistito anche le figlie, nonché nella denigrazione nel contesto sociale di riferimento. Il comportamento violento del marito viene descritto dettagliatamente dalla convenuta nella denunzia sporta il ### presso la stazione dei C.C. di ### nella quale la donna ripercorre l'andamento della vita familiare dal 2018. Tale denunzia ha trovato una prima validazione in sede penale (procedimento penale R.G.N.R. n.1963/2021; R.G.G.I.P. n.4522/2022- per l'accertamento dei reati di cui agli artt.582, 583 co2, n.4, 585, 576 co.1, n.5 e 577 co.1, n.1 c.p. commessi nell'aprile 2019 e nel febbraio 2021) con il decreto del GIP del Tribunale di Nola del 22.3.2024, che ha respinto la richiesta di archiviazione formulata dal ###, e con il decreto del 29.11.2024 che ha disposto il rinvio a giudizio del ricorrente. In questo giudizio, il racconto della violenza subita (verbale ma in alcune occasioni anche fisica) è stato riscontrato - oltre che nelle relazioni dei ### sociali (che accennano al vissuto di denigrazione e di aggressioni fisiche narrato dalla convenuta) - nei (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. A.C. n. 4366/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: ### estensore ### riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 4366 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA ### nato a #### il ###, parte rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; ricorrente ### nata a #### il ###, parte rappresentata e difesa dall'avv. ### come da procura in atti; convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege ### domanda di separazione coniugale giudiziale.  CONCLUSIONI: ### ricorrente ha concluso per la pronuncia di separazione, con addebito a parte convenuta, chiedendo, inoltre: - disporsi l'affido condiviso della figlia ### con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno; - determinarsi in euro 500,00 l'assegno di mantenimento della prole, oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra-assegno.  ### convenuta ha concluso per la pronuncia di separazione, con addebito a parte ricorrente, chiedendo, inoltre: -disporsi l'affido esclusivo di ### a suo favore, regolamentando il regime di frequentazione con il genitore non collocatario; - determinarsi in euro 1.000 l'assegno di mantenimento della prole, oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra-assegno.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il ###, parte ricorrente ### premesso di aver contratto matrimonio con ### in data ### (atto regolarmente trascritto nei registri dello ### del Comune di ### al n.124, #### A, ### 2001), dalla cui unione nascevano tre figlie - ### nata a ### il ###, ### nata a ### il ### e ### nata a ### il ###- chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre: -disporsi l'affido esclusivo della prole a suo favore, ovvero in via gradata disporsi l'affido condiviso, con collocazione prevalente presso di sé, e regolamentarsi, altresì, il diritto di visita della madre; - determinarsi l'assegno di mantenimento della prole da porsi a carico di ### oltre la corresponsione alle spese extra assegno da ripartirsi in pari misura fra i coniugi. In via del tutto subordinata, laddove si fosse disposto l'affido condiviso delle minori con collazione prevalente presso la madre, il ricorrente chiedeva determinarsi in euro 500,00 l'assegno di mantenimento a suo carico per le figlie. ### convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla richiesta di pronuncia della separazione personale dei coniugi. Chiedeva altresì: -disporsi l'affido esclusivo delle minori a suo favore, regolamentando il diritto di visita della figura paterna; -determinarsi in euro 1.000,00 mensili il contributo al mantenimento a favore delle figlie, oltre il contributo nella misura del 50% alle spese extra assegno. In via del tutto subordinata, chiedeva disporsi l'affido condiviso delle minori, e solo in tal caso, disporsi che l'assegno unico universale venisse percepito nella misura del 50% dai coniugi. 
All'esito della fase presidenziale (in cui venivano ascoltate le parti, acquisite le relazioni dei ### preposti e nominato un ### la dr. ### che depositava relazione peritale in data ###), con ordinanza del 27/6/2022, venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati; - dispone affido condiviso delle minori ### e ### con domiciliazione presso la resistente ### e facoltà per il ricorrente ### di incontrarle per mesi sei presso spazio neutro dei SS di ### anche presso struttura convenzionata indicata dal servizio, con presenza di una figura psicoeducativa che possa favorire tale incontro , disponendo che contestualmente entrambe le parti svolgano percorso di sostegno alla genitorialità e le minori siano indirizzate a percorso psicoterapeutico per favorire la ripresa dei rapporti padre/figlie; dopo tale periodo di mesi sei , purché i percorsi indicati hanno avuto esito positivo; -il ricorrente potrà incontrare le minori liberamente due volte a settimana previo accordo dalle 17.00 alle 21,00 nonché sabato /domenica alternati con lo stesso orario nonché festività natalizie alternate, comprese le vigilie , in orari da concordare in caso di disaccordo dalle h.10.00 alle h.21.00, nonché festività pasquali alternate ### e Lunedì in ### stessi orari, nonché 7 gg durante le ferie estive sempre previo accordo tra le parti entro il 30.6. di ogni anno; - determina in complessivi euro 750,00 il contributo per il mantenimento delle tre figlie a carico del ricorrente ### […], con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore della prole […]”. 
In corso di causa venivano acquisite agli atti le relazioni aggiornate degli enti demandati, ai quali il ### istruttore affidava la vigilanza sulla condotta genitoriale e sull'andamento dei rapporti familiari e dei percorsi di sostegno alla genitorialità (disponeva, in particolare, la prosecuzione del monitoraggio del nucleo in esame a cura dei ### di ### affidava ### all'ASL di competenza per il percorso di sostegno psicologico). 
Esclusa l'ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., veniva pronunciata la sentenza n.3381/2024 sulla sola questione di stato e poi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle ulteriori domande.  ***  2. Così ricostruito l'iter processuale ed essendo stata resa la sentenza n.3381/2024 sullo status, occorre pronunciarsi, innanzitutto, sulle domande di addebito formulate da entrambe le parti del giudizio. 
Occorre premettere che il giudice ai fini dell'accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. La pronuncia di addebito presuppone, pertanto, una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi: detta valutazione deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale. 
Tanto premesso, così può essere ricostruita nel caso in esame, sulla base degli atti acquisiti, l'insorgenza della crisi coniugale che ha reso intollerabile la convivenza tra i coniugi. 
Entrambe le parti nei propri scritti difensivi collocano nell'anno 2018 (quando il nucleo familiare, dopo un trasferimento a ### il rientro successivo della madre e delle figlie in ### con pendolarismo del marito, si ricongiungeva in ### in concomitanza con la diagnosi di sclerosi tuberosa a carico dell'ultima figlia, diagnosi che consentiva al ricorrente, militare della ### di ### di avvalersi dei benefici concessi dalla L. 104/92) l'insorgenza di una forte situazione di contrapposizione tra i coniugi, scatenata dalla confessione, fatta dalla moglie al marito, di una relazione extraconiugale con un vicino di casa a ### il quale era solito recarsi anche presso la loro abitazione quando il ricorrente non era in casa. 
La circostanza della relazione extraconiugale è stata ammessa dalla convenuta fin dal primo atto difensivo (### la confessione della moglie, il ### ha iniziato a far vivere alla moglie un vero e proprio tormento quotidiano …), risulta dalla messagistica depositata dalla difesa del marito ed è stata riconosciuta anche nel corso dei colloqui con la CTU dr. ### Si riporta per completezza il punto di interesse della relazione tecnica: ### di coppia è stato, poi, scosso dal 2018, anche dalla confessione di tradimento della signora che a suo dire avrebbe rilevato con l'intento di poter dare una nuova veste trasformativa alla coppia ed essere sincera totalmente con il marito, visto la scoperta della malattia della minore ### (sclerosi tubolare) e che finalmente il signor ### aveva avuto il trasferimento a Napoli. Tale evento è stato vissuto con grande sofferenza dal signor ### e ha portato incomprensioni e il chiedere continuamente spiegazioni in merito, al punto da contattare l'amante della vecchia relazione. 
La scoperta dell'infedeltà della moglie ha condotto il marito ad un esasperato atteggiamento di rabbia, che è sfociato in violenza (verbale e fisica) in danno della convenuta, cui in talune occasioni hanno assistito anche le figlie, nonché nella denigrazione nel contesto sociale di riferimento. 
Il comportamento violento del marito viene descritto dettagliatamente dalla convenuta nella denunzia sporta il ### presso la stazione dei C.C. di ### nella quale la donna ripercorre l'andamento della vita familiare dal 2018. Tale denunzia ha trovato una prima validazione in sede penale (procedimento penale R.G.N.R. n.1963/2021; R.G.G.I.P. n.4522/2022- per l'accertamento dei reati di cui agli artt.582, 583 co2, n.4, 585, 576 co.1, n.5 e 577 co.1, n.1 c.p. commessi nell'aprile 2019 e nel febbraio 2021) con il decreto del GIP del Tribunale di Nola del 22.3.2024, che ha respinto la richiesta di archiviazione formulata dal ###, e con il decreto del 29.11.2024 che ha disposto il rinvio a giudizio del ricorrente. 
In questo giudizio, il racconto della violenza subita (verbale ma in alcune occasioni anche fisica) è stato riscontrato - oltre che nelle relazioni dei ### sociali (che accennano al vissuto di denigrazione e di aggressioni fisiche narrato dalla convenuta) - nei colloqui svolti dalla figlia ### all'epoca minorenne, nell'ambito dell'indagine tecnica eseguita dalla dr. ### A riguardo, si riportano i punti salienti della relazione scritta della CTU (pag. 28): Inoltre, dai racconti di ### si potrebbero identificare alcuni motivi del suo rifiuto, nati fondamentalmente da quello che le minori hanno vissuto negli ultimi anni e dal clima familiare che si è creato, oltre ai pattern relazionali che il papà ha installato con loro, basati sul poco aggancio emotivo. Volendo provare a rintracciare tale motivazione pare che ### da un lato si sentirebbe ferita dai comportamenti del padre rivolti inizialmente verso la mamma (### tu mo è un anno che non lo vedi, come mai hai deciso di non vederlo più?/M: perché/### hai deciso tu di non vederlo più?/M: si però anche lui non si fa sentire. Io c'ho il telefono, ### c'ha il telefono, lo vediamo per strada perché comunque ### quella è, e non si fa vedere, non si fa sentire, a ### non mi ha fatto gli auguri, a ### non mi ha fatto gli auguri/### e tu come mai neanche tu?/M: perché io non voglio vederlo. Si è comportato talmente male, dei comportamenti che sono inaccettabili, ma proprio non perché è mamma, ma proprio comportamenti di una persona non si fa così assolutamente/### qual è la cosa che ti ha fatto più male?/M: il fatto che lui picchiasse mamma, a parte picchiare io sentivo, sentivamo tutti quanti le parolacce che diceva a casa e secondo me una persona non può essere aggredita verbalmente in questo modo, cioè non esiste, non esiste proprio, io non tollero questi comportamenti da nessuno/### il fatto che picchiasse mamma tu è una cosa che hai visto anche tu?/M: sisi più volte abbiamo visto non una volta./CTU: ma nell'ultimo periodo?/M: nell'ultimo periodo, prima non ho mai visto che papà alzasse le mani. È stato sempre una persona ferma mentalmente, questo sempre, però che alzasse le mani no come nell'ultimo periodo io per questo ho deciso di non vederlo più, perché per me certi comportamenti non esistono proprio.). 
Tali essendo le risultanze istruttorie, ritiene il Collegio che possa dirsi raggiunta sia la prova della infedeltà della moglie che del generalizzato clima vessatorio e offensivo della dignità dell'altro coniuge serbato dal marito all'indomani della scoperta del tradimento della moglie. E tanto tenendo conto della peculiare rilevanza che riveste la prova indiziaria nell'ambito delle controversie familiari, in considerazione del carattere intimo delle vicende, che avvengono nel ristretto ambito domestico. 
Trova allora in questo caso applicazione il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze (sia fisiche che morali e verbali) perpetrate dall'altro costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche la violenza fisica si concreti in un unico episodio di percosse con lievi conseguenze sull'incolumità fisica -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. I, ordinanza 29 novembre2024, n. ###). 
Può dirsi, pertanto, che è stata la rabbiosa reazione del marito a sconvolgere in maniera irreversibile l'equilibrio relazionale della coppia e ad avere nel contempo conseguenze negative sull'equilibrio delle giovani figlie, compromettendo fortemente il rapporto filiale con il padre. Il che implica l'accoglimento della domanda di addebito proposta dalla convenuta e il rigetto di quella proposta dal ricorrente.  ***  3. Per quanto concerne il regime di affidamento della minore ### (dodicenne ed affetta da sclerosi tuberosa), non appaiono sussistere le condizioni per l'affidamento condiviso nel superiore interesse morale e materiale della prole. 
Ai sensi degli artt. 337 ter e 337 quater c.c. si specifica che il principio generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può essere derogato soltanto nel caso in cui, per comprovate ragioni, l'affidamento ad un genitore si ponga in contrasto con gli interessi del minore e renda, quindi, necessario l'affidamento esclusivo all'altro. 
Nel caso in esame permane la situazione di incomunicabilità tra i coniugi, che ora risulta acuita dal rinvio a giudizio del marito in sede penale, il che rende impossibile quella collaborazione tra i coniugi nella gestione della vita quotidiana dei figli in cui si sostanzia l'affidamento condiviso. Inoltre, dal monitoraggio espletato dai ### di ### da ultimo in data ###, risulta che la minore ### esprime ancora in tempi recenti un rifiuto persistente nel ristabilire un contatto con il padre. Anche nella relazione finale sul percorso di sostegno alla responsabilità genitoriale eseguito da ### è segnalato che “le figlie […] hanno manifestato una resistenza emotiva che ha reso impossibile qualsiasi tentativo di riavvicinamento”. Ne consegue che, sebbene il padre sia apparso motivato a ricucire i rapporti affettivi con la minore, l'affidamento condiviso in questo momento sarebbe nocivo per quest'ultima, complicando la gestione della sua quotidiana, finendo per acuire il suo disagio verso la figura paterna.  ###, dalla relazione peritale elaborata dalla Ctu incaricata, la Dr.ssa ### è emerso che il rapporto padre-figlie è stato fortemente influenzato dal conflitto connaturante la relazione coniugale ( “La modalità di collocazione più idonea per le minori sarebbe presso la madre. Sarebbe necessario preservare il rapporto con la figura paterna, prima attraverso una preparazione ed elaborazione sia delle minori rispetto ai loro vissuti, sia i genitori rispetto alle loro aspettative, poi sarebbe necessario l'attivazione di uno spazio neutro che grazie alla presenza di una figura psicoeducativa possa favorire tale incontro”) sicché nel momento in cui le parti in causa sono anche contrapposte nel giudizio penale, in cui viene contestata al padre da condotta di maltrattamenti in presenza delle figlie minori, appare fortemente sconsigliato l'affidamento condiviso. 
Alla luce di tali circostanze, quindi, la disposizione dell'affido esclusivo (con collocazione presso la madre) appare l'unica soluzione idonea, nonostante la sua eccezionalità, a garantire l'assistenza e la cura della minore, nonché il suo equilibrio esistenziale.  ###à della minore, dodicenne, e la rilevata capacità di autodeterminazione, consentono di prevedere che gli incontri padre-figlia avvengano in uno spazio neutro innanzi ai ### di ### (cui si demanda di monitorare la relazione padre-figlia), sempre che si possa raggiungere il riavvicinamento graduale della minore con il padre. 
Soltanto quanto si sarà consolidato il rapporto filiale tra la minore ed il padre, si potrà valutare la graduale liberalizzazione delle frequentazioni a cura dei ### preposti.  ***  4. Quanto al diritto all'assegno di mantenimento della prole, l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina il concorso dei genitori negli oneri relativi. Nel caso in esame, parte ricorrente è appuntato della ### di ### (documentazione fiscale aggiornata prodotta: modello 730 - redditi 2023- reddito imponibile pari ad euro 37.055,00); parte convenuta, invece, è docente di sostegno (documentazione fiscale aggiornata prodotta: CU 2025, anno d'imposta 2024-redditi da lavoro dipendente pari ad euro 24.985,63) e percepisce un emolumento assistenziale ### pari ad euro 300,00 a beneficio della minore. Inoltre, entrambi i coniugi allo stato percepiscono l'assegno unico per i figli a carico in pari misura. 
Tanto premesso, pacifico che anche le figlie maggiorenni non sono economicamente autosufficienti, si ritiene congruo rideterminare in euro 650,00 l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole, da porsi a carico di ### somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici ### di riferimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il ### vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### (### N. 556/2021).  ***  5. La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 4366/2021, così provvede: 1) rigetta la domanda di addebito formulata da ### nei confronti di parte convenuta e accoglie la domanda di addebito formulata da ### nei confronti di parte ricorrente; 2) dispone l'affido esclusivo della figlia ### con collocazione prevalente presso la madre; 3) regolamenta il regime di frequentazione padre-figlia, prevedendo che gli incontri avvengano in luogo neutro innanzi ai ### di ### (cui si demanda di monitorare il nucleo familiare e in particolare la relazione padre-figlia minore), sempre che si possa raggiungere il riavvicinamento graduale della minore con il padre; 4)dispone comunicarsi la presente sentenza ai ### del Comune di ### per la prosecuzione del monitoraggio; 6) dispone che ### versi ad ### per il mantenimento delle figlie #### e ### la somma di € 650,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ### 7) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alle figlie #### e ### (da individuarsi secondo il ### stipulato dal Tribunale di ### e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### N.556/2021); 8) compensa le spese di lite. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, nonché per la trasmissione della presente sentenza ai ### competenti. 
Così deciso in ### in data #### estensore ### n. 4366/2021

causa n. 4366/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Nunziata Luisa, Del Giudice Paola

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Tribunale di Campobasso, Sentenza n. 916/2025 del 23-10-2025

... pregiudizio non patrimoniale risarcibile in termini di danno morale, la cui esistenza, del resto, risulta già accertata in sede ###termini di coincidenza con il “danno-evento”, essendo quest'ultimo consistito - come si legge nel capo di imputazione - nel “perdurante stato di ansia e di paura” e nel “fondato timore per la propria incolumità” ingenerato nelle vittime dal comportamento dell'imputato, ossia, in definitiva, nel tipico patema d'animo in cui si traduce il danno cd. morale. In via generale si osserva, infatti, che, come chiarito dalla giurisprudenza, il reato di atti persecutori, previsto e punito dall'art. 612-bis c.p., è suscettibile di cagionare un turbamento psichico transitorio e soggettivo, da provarsi, anche presuntivamente, tenuto conto della violenza psichica subita dalla persona offesa, in quanto tale risarcibile quale danno non patrimoniale da sofferenza morale (così, nella giurisprudenza di merito v., ex multis: ### Roma del 21/11/2013). Per quanto riguarda, invece, la misura del danno conseguenza, sub specie di danno morale, subito da ciascun attore, si osserva quanto segue. ### espletata in corso di causa ha consentito di accertare come il comportamento (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 1812/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente: ### nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1812 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, promossa da: • ### (C.F.: ###), nata a ### il ### e ivi residente ###; • ### (C.F.: ###), nato a ### il ### e residente ###; entrambi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.  ### (parte attrice) contro ### (C.F.: ###), nato a ### il ###, ivi residente ###, elettivamente domiciliat ### -70, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende nel presente giudizio; (parte convenuta) Oggetto: responsabilità extracontrattuale; Conclusioni: come da verbale di udienza del 25 giugno 2025. 
Registrato il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, ### e #### hanno convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, ### chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dagli stessi subiti a causa dei reati di danneggiamento nonché di atti persecutori commessi dall'uomo in loro danno (fatti di reato accertati in sede ###efficacia di giudicato) e, nello specifico, a causa dei reiterati episodi di danneggiamento e di stalking dallo stesso posti in essere nei loro confronti. 
Gli attori, in particolare, hanno dedotto: - che, tra il 2016 e il 2018, ### padre di ### aveva assunto un comportamento persecutorio nei confronti dello stesso figlio e di sua moglie, ### i quali, oltre a subire danneggiamenti a beni di loro proprietà e aggressioni verbali accompagnate da minacce di morte, talvolta venivano pedinati e spiati nella propria quotidianità, finendo per stravolgere le proprie abitudini di vita nel tentativo di non incontrarlo; - che tali condotte, verificatesi prevalentemente nei pressi delle abitazioni delle parti, in un primo momento avevano portato la ### all'epoca in stato di gravidanza, a chiudersi in casa (con le finestre serrate e l'allarme inserito), costringendola, poi, a trasferirsi temporaneamente presso altro domicilio per scongiurare le improvvise intrusioni del suocero; - che, inoltre, a causa delle molestie subite, l'attrice, a cui era stata riscontrata “una sintomatologia ansiosa di tipo reattivo e conseguente fase depressiva”, aveva intrapreso un percorso psicologico con somministrazione di farmaci ansiolitici, facendosi accompagnare durante le sedute anche dalla figlia minore ### che, del pari, aveva iniziato a manifestare i primi segni di disagio a fronte delle violente condotte del convenuto; - che, per le stesse ragioni, all'interno del nucleo familiare degli odierni attori vi erano continue discussioni, oltre a un costante senso di timore per la propria incolumità, motivo per cui, pur essendosi temporaneamente trasferita presso altro domicilio, l'attrice aveva manifestato più volte la volontà di separarsi dal marito, pur di porre fine ai comportamenti persecutori posti in essere dal di lui padre; - che dai dissidi familiari sono derivati, altresì, danni di natura patrimoniale in quanto, oltre alle spese connesse alla terapia di sostegno psicologico, gli odierni attori avevano dovuto provvedere alla riparazione dei danni cagionati ai beni di loro proprietà, quali il ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00 lampeggiante del cancello dell'abitazione, il videocitofono, parte della recinzione e, da ultimo, le tabelle di segnalazione della videosorveglianza; - che la condotta del convenuto era stata oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 316/2017 R.G. P.M. e definitosi, in primo grado, con la sentenza di condanna del 09/01/2020, confermata integralmente dalla Corte d'Appello di ### con sentenza del 12/11/2020 divenuta irrevocabile dal 29/12/2020, con le quali, veniva riconosciuto, in favore degli odierni attori (vittime dei comportamenti oggetto di accertamento in sede penale e ivi costituitisi parti civili), il diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede civile. 
Gli odierni attori hanno, quindi, concluso, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento, in favore di ciascuno, della somma pari ad € 30.000,00 (oltre interessi e rivalutazione), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale cd. da reato, nonché della somma complessivamente pari € 2.677,94, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. 
Si è costituito, nel presente giudizio, ### contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate. 
Il convenuto, in particolare, ha eccepito, preliminarmente, l'irregolarità della fissazione, avvenuta ai sensi dell'art. 168-bis, co. 4, c.p.c., della prima udienza, in data antecedente (di un giorno) a quella indicata dall'attore nell'atto di citazione nonché l'improcedibilità della domanda, stante la mancata proposizione del tentativo di negoziazione assistita, obbligatorio per le domande risarcitorie fino ad € 50.000,00; quanto al merito della stessa, il convenuto ha eccepito la mancata prova circa l'effettiva sussistenza delle lesioni patite e del nesso causale tra le medesime e il comportamento ascritto al convenuto, ritenendo, in ogni caso, non compiutamente dimostrata, oltre che sproporzionata, l'entità dei danni morali lamentati in correlazione alle somme richieste a titolo risarcitorio. 
Inoltre, nel contestare la ricostruzione dei fatti operata dagli attori, e precisando di aver già corrisposto, ad ognuno, € 1.500,00 a titolo di provvisionale, il convenuto ha, altresì, eccepito l'infondatezza della domanda, sulla scorta di quanto accertato dal Tribunale di ### nel diverso procedimento penale n. 2867/2019 R.G. P.M., nel corso del quale, con sentenza del 23/11/2021, divenuta irrevocabile il ###, il G.U.P ha disposto l'assoluzione piena dello stesso ### dalle ulteriori accuse di atti persecutori e lesioni sempre in danno degli odierni attori. 
Il convenuto ha, quindi, concluso, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o di improponibilità della domanda e, in via principale, l'integrale rigetto della stessa nel merito; solo in via subordinata, il convenuto ha, altresì, richiesto di determinarsi il quantum dovuto a titolo risarcitorio tenendo conto della provvisionale già corrisposta all'esito del giudizio penale.  ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00
Effettuate le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. e disposto, in quella sede, il differimento della prima udienza alla prima udienza utile successiva a quella indicata nell'atto di citazione, esperita la procedura di negoziazione assistita in corso di causa, la stessa è stata istruita mediante escussione di tre testi di parte attrice e quattro testi di parte convenuta e, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 25 giugno 2025, la stessa è stata trattenuta in decisione all'esito di discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.  *** 
La domanda è fondata nell'an e, pertanto, la stessa deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati in ordine al quantum. 
Gli odierni attori hanno agito per chiedere la condanna dell'odierno convenuto al risarcimento di tutti i danni dagli stessi subiti a causa delle condotte persecutorie poste in essere, nei loro confronti, dall'uomo tra gli anni 2016 e 2018, condotte già giudicate, in sede ###sentenza irrevocabile di condanna, in quanto configuranti i reati di cui agli artt. 81-635 c.p. e 612-bis c.p. 
È opportuno premettere - in via generale - che, ai sensi dell'art. 185 c.p., il risarcimento del danno da reato presuppone l'accertamento di responsabilità dell'imputato, concetto, di per sé, non sovrapponibile a quello di condanna, essendo ben possibile che, in sede penale, sia accertata la commissione di un fatto astrattamente costituente reato senza, tuttavia, darsi luogo, in concreto, ad una pronuncia di condanna. 
È, del pari, opportuno premettere - sempre in via generale - che oggetto di accertamento in questa sede non è certo la commissione, da parte dell'odierno convenuto, del reato di cui all'art. 612-bis c.p.  nei confronti degli odierni attori (commissione da ritenersi, peraltro, pacifica, in quanto già oggetto di accertamento, in sede ###giudicato), bensì il diverso profilo attinente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile che, come noto, sono: la condotta; l'elemento psicologico; il danno ingiusto (inteso sia come “danno-evento”, sia come “danno-conseguenza”); il nesso causale. 
Ebbene, circa i rapporti tra accertamento del giudice penale ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e accertamento del giudice civile ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore della persona danneggiata da un reato, si osserva: - da un lato, che il giudice civile, investito dalla domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato, senza dover procedere alla cd. rinnovazione della fase istruttoria, onere non imposto nemmeno in virtù di obblighi di fonte sovranazionale, essendo il giudizio risarcitorio civile governato, in tema di accertamento del nesso causale, com'è noto, dalla regola probatoria (più attenuata rispetto a quella che presiede l'accertamento ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00 di responsabilità in sede penale) del “più probabile che non” e della cd. “probabilità prevalente” (arg. ex Cass. civ. n. ###/2023); - dall'altro lato, che la condanna generica al risarcimento del danno, emessa (come nel caso di specie) dal giudice penale, già contiene, implicitamente, l'accertamento in ordine alla positiva sussistenza: o del fatto di reato nella sua materialità e nella sua soggettività e, quindi, l'accertamento in ordine ai primi due elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, ossia la condotta e l'elemento psicologico del dolo o della colpa; o del danno ingiusto, inteso come “danno evento”; o del nesso di causalità materiale tra fatto illecito e danno ingiusto, inteso come “dannoevento”; o “ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli” (cfr., in tal senso: Cass. civ.  8477/2020). 
Rispetto a tale ultimo aspetto occorre, tuttavia, precisare che, quando la fattispecie delittuosa configura un'ipotesi di cd. reato di danno, il danno-conseguenza - inteso come conseguenze pregiudizievoli (patrimoniali o non patrimoniali) che si ripercuotono sulla vittima e sul suo patrimonio, derivanti dalla lesione del bene giuridico causata dalla condotta del reo - può andare esente da accertamento ad hoc da parte del giudice civile chiamato a pronunciarsi su una richiesta risarcitoria. 
Al riguardo, infatti, si osserva che, come sostenuto in via generale, e recentemente ribadito dai giudici di legittimità, “il giudicato penale di condanna, formatosi su una fattispecie di «reato di danno», in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza, si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile” (cfr., sul punto: Cass. civ. n. 9082/2025, che richiama il principio già sancito dalle ### con sentenza n. 4549/2010 secondo cui “nel caso in cui il giudicato penale di condanna riguardi un reato appartenente a tale categoria, l'esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede ###con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso”). 
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, deve ritenersi incontestato - alla luce della documentazione versata in atti e dell'accertamento cui si è pervenuti in sede penale - che l'odierno convenuto, durante il periodo che va dal 2016 al 2018, abbia posto in essere reiterate condotte di danneggiamento nonché persecutorie e violente in danno degli odierni ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00 attori, i quali, in conseguenza di ciò, hanno dovuto, temporaneamente, trasferire il proprio domicilio presso altra abitazione, lontana da quella dell'uomo. 
In sede penale, infatti, si è pervenuti all'accertamento - con forza di giudicato - di una sistematica attività persecutoria posta in essere da parte dell'uomo e a danno degli odierni attori, caratterizzata da insulti, minacce e pedinamenti, apparentemente senza specifici motivi, e connotata dalla particolare aggressività del convenuto e dal compimento di atti di danneggiamento dei beni di loro proprietà, il tutto spesso alla presenza della figlia degli attori (all'epoca) minore di età. 
Devono, quindi, ritenersi provati - in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati - gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana consistenti nella condotta, nell'elemento psicologico, nel “danno-evento” e nel nesso di causalità tra condotta e “danno-evento”. 
Circa, poi, il “danno-conseguenza” dagli stessi subito, si osserva quanto segue. 
Deve, in primo luogo, ritenersi sussistente, nell'an, nei confronti di entrambi gli odierni attori, per il reato di cui all'art. 612-bis c.p., un pregiudizio non patrimoniale risarcibile in termini di danno morale, la cui esistenza, del resto, risulta già accertata in sede ###termini di coincidenza con il “danno-evento”, essendo quest'ultimo consistito - come si legge nel capo di imputazione - nel “perdurante stato di ansia e di paura” e nel “fondato timore per la propria incolumità” ingenerato nelle vittime dal comportamento dell'imputato, ossia, in definitiva, nel tipico patema d'animo in cui si traduce il danno cd. morale. 
In via generale si osserva, infatti, che, come chiarito dalla giurisprudenza, il reato di atti persecutori, previsto e punito dall'art. 612-bis c.p., è suscettibile di cagionare un turbamento psichico transitorio e soggettivo, da provarsi, anche presuntivamente, tenuto conto della violenza psichica subita dalla persona offesa, in quanto tale risarcibile quale danno non patrimoniale da sofferenza morale (così, nella giurisprudenza di merito v., ex multis: ### Roma del 21/11/2013). 
Per quanto riguarda, invece, la misura del danno conseguenza, sub specie di danno morale, subito da ciascun attore, si osserva quanto segue.  ### espletata in corso di causa ha consentito di accertare come il comportamento persecutorio posto in essere dal convenuto abbia avuto gravi ripercussioni, soprattutto, sulla persona dell'odierna attrice, ### la quale - all'epoca dei fatti in stato di gravidanza - ha vissuto in un perdurante stato di ansia e agitazione, con il costante timore di trovarsi sola in casa e di non potersi difendere da eventuali intrusioni aggressive del suocero. 
Dalle dichiarazioni dei testi escussi in corso di causa, infatti, è emerso che la ### in quel periodo, era spesso in stato di evidente agitazione a causa dei continui pedinamenti del convenuto in suo danno, tanto che la donna aveva paura a restare da sola, usciva sempre accompagnata, era solita chiamare telefonicamente i propri familiari in cerca di compagnia (cfr., in particolare, le dichiarazioni ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00 rese dal teste ### escussa all'udienza del 06/11/2024, la quale ha dichiarato, al riguardo: “in alcune circostanze ero a telefono con mia sorella che mi riferiva di avere paura per essere inseguita dal suocero. Me lo raccontava durante le telefonate. In un'occasione ### è venuta a casa mia insieme a ### Erano entrambe in forte agitazione e riferirono che il suocero le stava inseguendo con la macchina. […] tuttora da sola ha paura ad uscire in giardino”) e aveva, altresì, cambiato abitazione per evitare di incontrare il suocero (cfr., in particolare, le dichiarazioni del teste, ### la quale ha dichiarato che l'attrice “si è trasferita a ### con i figli dove risiede in via ### ed ha aperto una B&B per avere compagnia”). 
Tali dichiarazioni trovano conforto in quanto dichiarato dal teste ### la quale, escussa alla stessa udienza del 06/11/2024, ha riferito che la donna era “terrorizzata” dal suocero. 
Ma è, soprattutto, alla luce della relazione psicologica sulla persona dell'attrice redatta dalla dott.ssa ### - sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare - che si comprende a pieno il turbamento emotivo al quale è stata sottoposta la stessa, in un periodo, peraltro, particolarmente delicato nella vita di una donna e, di per sé, foriero di ansie e preoccupazioni, quale quello della gestazione. 
Nella relazione si legge infatti: - che la donna “si era rivolta ad una specialista per un aiuto ed un supporto psicologico, presentando la stessa una sintomatologia ansiosa di tipo reattivo e conseguente fase depressiva, inerente alle gravi vicende familiari, in particolare riguardanti condotte intimidatorie e stalkerizzanti del suocero, come è emerso dai numerosi racconti, dalle narrative durante le sedute, dalle denunce ed esposti presentati presso le autorità competenti”; - che “il lavoro effettuato e l'acquisizione di strategie di fronteggiamento dello stress, cagionato dai numerosi episodi accaduti e dalla paura o meglio dal terrore che questi le hanno procurato, sono serviti ad attenuare le conseguenze a livello psicofisico che un tale distress produce nel tempo”, - che, “in particolare durante la gravidanza, nonostante le condotte di cui sopra siano continuate, seppure in forma diversa o meno violenta, il lavoro di supporto psicologico è servito a mettere in atto skills di sopravvivenza in relazione non solo alla messa in atto di comportamenti tutelanti ma, soprattutto, ai meccanismi mentali di rimuginamento, pensieri fobici ed ossessivi e paure dettati dall'incontrollabilità delle condotte del suocero e dalla loro imprevedibilità, che facevano sentire la donna vulnerabile ed esposta continuamente ad un ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00 pericolo di cui non conosceva né i tempi né la direzione” (cfr. il doc. n. 3 allegato all'atto di citazione). 
Ebbene, quanto emerso con riguardo alla condizione emotiva particolarmente compromessa della DE ### non può ritenersi smentito dalle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta, i quali si sono limitati a riferire, da un lato, di non aver mai assistito ad episodi violenti o minacciosi posti in essere dal convenuto nei confronti degli odierni attori e, dall'altro lato, che, per quanto a loro conoscenza, vi fossero buoni rapporti familiari, il che, tuttavia, non vale ad escludere né, ovviamente, la sussistenza dei reati accertati in sede ###sentenza passata in giudicato, né la circostanza per cui, a causa di tali fatti di reati, gli odierni attori e, in particolare, l'odierna attrice, abbiano patito una sofferenza soggettiva risarcibile quale danno morale, a prescindere dal fatto che tale sofferenza si sia estrinsecata all'esterno, rimanendo, quindi, del tutto neutre dichiarazioni quali quella del teste ### anch'ella figlia del convenuto, escussa all'udienza del 06/11/2024, la quale ha dichiarato che, nel periodo oggetto di causa, “la signora ### faceva una vita normale, d'estate veniva da me a ### conduceva una vita normale ed usciva liberamente da casa e nel giardino […] con me non ha mai avuto crisi di pianto”. 
La particolare pregnanza della sofferenza soggettiva subita dall'attrice (in un momento, peraltro, della propria vita di particolare vulnerabilità), laddove invece alcuna particolare indicazione utile ai fini dell'individualizzazione del danno emerge con riferimento al danno subito da #### giustifica, in sede di liquidazione del pregiudizio non patrimoniale occorso agli odierni attori, una diversa liquidazione, che - in assenza di indici normativi o tabellari specifici - appare congruo quantificare in complessivi: - € 10.000,00 in favore di ### - € 5.000,00 in favore di ### assumendo come parametro ritenuto equo nel caso di specie (tenuto conto del fatto che il bene giuridico tutelato del reato di cui all'art. 612-bis c.p. è il diritto all'autodeterminazione della persona offesa) la voce di danno all'autodeterminazione di media entità prevista dalle tabelle di ### del 2021, assumendo valori prossimi ai valori minimi ivi previsti, con riferimento a #### e valori di poco superiori ai valori massimi ivi previsti, con riferimento a #### con rivalutazione di tali somme all'attualità. 
Devono poi essere liquidati, in favore degli odierni attori, i danni patrimoniali dagli stessi subiti per il reato di cui agli artt. 81-635 c.p. oltre che per il reato di cui all'art. 612-bis c.p., quantificati nell'importo risultante dalla documentazione in atti e pari: - ad € 726,00, quanto alle spese mediche sostenute dagli attori per la psicoterapia di DE #### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00 - ad € 1.897,94, quanto alle spese tecniche e di assistenza sostenute dagli attori per la riparazione dei danni materiali causati dal convenuto. 
Ne deriva, dunque, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, la condanna di #### al pagamento, in favore di ### e di #### a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivante da reato, dagli stessi subito, delle seguenti somme, da rivalutarsi all'attualità: - € 10.000,00, in favore di ### a titolo di danno non patrimoniale dalla stessa subito in conseguenza del reato di cui all'art. 612-bis c.p.; - € 5.000,00, in favore di ### a titolo di danno non patrimoniale dallo stesso subito in conseguenza del reato di cui all'art. 612-bis c.p.; - € 2.623,94, in favore di ### e di ### in solido tra loro, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale dagli stessi subito in conseguenza dei reati di cui agli artt. 81-635 c.p. e 612-bis c.p. 
Alle somme così liquidate deve, poi, essere detratto quanto già corrisposto dall'odierno convenuto in favore degli attori in termini di provvisionale. 
Deve, invece, essere riconosciuto, sulle somme così liquidate e rivalutate all'attualità, il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v. Cass., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi. 
Si richiama, al riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi, sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. n. 5317/2022). 
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi anno per anno, dalla data del fatto (11/05/2018), sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione della somma al momento dell'evento secondo il meccanismo indicato dalla giurisprudenza di legittimità (così: Cass. civ., unite, n. 1712/1995 e Cass. civ. n. 4658/2024). 
Sulle somme liquidate decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dalla data odierna) gli interessi legali. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00 qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00, individuato avuto riguardo al decisum), con riconoscimento di tutte le fasi.  P.Q.M.  ### nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1812 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: • Accerta la responsabilità di ### nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da ### e ### in conseguenza dei reati di cui agli artt. 81-635 c.p. e 612-bis c.p.  da lui commessi nei loro confronti e, per l'effetto, condanna ### al pagamento delle seguenti somme: o € 10.000,00, in favore di ### a titolo di danno non patrimoniale dalla stessa subito in conseguenza dei reati; o € 5.000,00, in favore di ### a titolo di danno non patrimoniale dallo stesso subito in conseguenza dei reati; o € 2.623,94, in favore di ### e di ### in solido tra loro, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale dagli stessi subito in conseguenza dei reati; oltre rivalutazione di tali somme dal momento del fatto all'attualità e interessi compensativi, da calcolarsi secondo quanto esplicitato in parte motiva e oltre, altresì, agli interessi legali, detratto quando già da percepito dagli odierni attori a titolo di provvisionale; • ### a rifondere, in favore di #### e ### in solido tra loro, le spese di lite dagli stessi sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (ove dovuta) come per legge; • Rigetta ogni altra domanda. 
Così deciso in ### 23 ottobre 2025. 
Il giudice dott.ssa ### il: 03/11/2025 n.2818/2025 importo 497,00

causa n. 1812/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Rossella Casillo

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 2208/2025 del 01-12-2025

... tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna, il rimorso, la disistima di sè, la malinconia, la tristezza,) quanto del suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno cd. esistenziale, ovvero, se si preferisca un lessico meno equivoco, il danno alla vita di relazione). Con la conseguenza che nel concetto di danno alla persona vanno ricompresi sia la sofferenza interiore, sia le dinamiche relazionali di una vita che cambia (cfr. art. 612 bis c.p.). E' noto che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale delineata dall'art. 612 bis c.p. è la libertà morale, sotto il profilo specifico della serenità psicologica e della tranquillità individuale (Corte d'Appello di Ancona, 06/04/2021). E' parimenti noto che l'art. 612 bis c.p. delinea una fattispecie nella quale l'evento consiste, propriamente, sia nell'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa, sia “nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa”, che deve essere “il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso” (Cass. pen. Sez. VI n. 8050/2021). Precisa ancora la giurisprudenza che “la (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2279 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente TRA ### nata a ### il ### ed ivi residente ###, C.F. ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli avv. ### e ### che la rappresentano e difendono, giuste procure in atti; - ATTRICE - E ### in proprio e n.q. di erede di ### C.F.  ###, ### C.F. ### e LA ### in proprio e n.q. di erede di ### C.F.  ###, tutti elettivamente domiciliat ###(già tratto di ### n. 27) presso e nello studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende, giuste procure in atti; - CONVENUTI - E ### in proprio e n.q. di erede di ### nato a ### il ###, ivi residente in via S. ###. ###, 2, elettivamente domiciliato in via ### 2/L presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti; - CONVENUTO - OGGETTO: responsabilità extracontrattuale ### Con atto di citazione del 04/06/2020, ### conveniva in giudizio, dinanzi questo Tribunale, ###### e ### chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle aggressioni e minacce subite e accertate con sentenza n. 2418/2017 del Tribunale di ### - parzialmente riformata, limitatamente alla sola posizione di ### in ordine al reato di cui all'art. 570 c.p., dalla sentenza n. 712/2019 della Corte d'Appello di ### - con la quale i convenuti - imputati sono stati definitivamente condannati, per i reati loro ascritti, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile ### da liquidare in sede civile.  ### esponeva che, durante l'estate del 2011, veniva a conoscenza della relazione extraconiugale del coniuge e manifestava la volontà di separarsi, come effettivamente avvenuto nel dicembre 2011, a seguito dell'ennesimo litigio, nel corso del quale la stessa veniva aggredita verbalmente, insultata, minacciata e costretta dal marito, ### a scendere dall'autovettura sulla quale viaggiava insieme al figlio ### venendo così abbandonata lungo le vie cittadine. 
Precisava che in tale occasione il marito si rivolgeva alla stessa, alla presenza del figlio minore di 4 anni, urlandole contro “### scendi dalla macchina! Sei falsa e non vali un soldo bucato… Tu sei indegna e cessa, non sei madre di avere un bambino e te la faccio vedere io…. E ti faccio perdere pure il lavoro!” e, rivolgendosi al figlio, diceva “### scendi dalla macchina perché la mamma è cogliona e stronza! ### È una poco di buono la mamma”, nonostante fosse consapevole che la moglie stesse registrando la conversazione (…ficcatelo nel culo …con tutta la batteria!).  ### aggiungeva che il coniuge sostituiva la serratura della casa coniugale rifiutando di consegnarle le chiavi ed impedendole di rientrarvi per recuperare i propri effetti personali e i medicinali, nonostante gli fossero state rappresentate le esigenze sanitarie del minore, consentendole l'accesso solo in una singola occasione sotto la sua continua e pressante sorveglianza e per un periodo di tempo predeterminato durante il quale la donna era stata, peraltro, destinataria di gravi offese e minacce (“butterai sangue, cacherai sotto i ponti, ti lascio sola, povera e pazza…”). 
Aggiungeva che il ### la estrometteva dal godimento di tutti i beni mobili ed immobili in comproprietà - due a ### ed uno a ### sottraendosi agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge e di padre, costringendola a prendere in locazione un appartamento per sé ed il bambino, così strappato dall'ambiente domestico in cui era nato e cresciuto. 
Riferiva che in data ### rimaneva vittima di una vera e propria spedizione punitiva da parte di tutti i membri della famiglia ### che, in una escalation di violenza, la insultavano, offendendone l'onore e la reputazione, la intimidivano minacciandola di morte fino ad aggredirla, impedendole di allontanarsi ed obbligandola, così, a subire le loro imposizioni. In seguito all'aggressione, si recava presso il ### del ### di ### dove le veniva diagnosticato un forte stato di ansia e somministrata terapia farmacologica. 
Si recava, pertanto, presso la ### dei ### di ### ove sporgeva denuncia-querela per le gravi condotte di ### di ### della zia ### e del fratello ### integranti gli estremi dei reati di cui agli artt. 110, 392, 594, 610, 612 e 635 c.p. 
A seguito della denuncia presentata il ### veniva svolta l'istruttoria dibattimentale nell'ambito del procedimento penale n. 7540/2013 R.G.N.R., successivamente riunito al procedimento n. 2289/2012 R.G.N.R., già pendente a carico del marito. Tale procedimento si concludeva con la sentenza n. 2418/2017 del Tribunale di ### che pronunciava la condanna degli imputati; decisione parzialmente riformata - limitatamente alla posizione di ### in relazione al reato di cui all'art. 570 c.p. - dalla sentenza n. 712/2019 della Corte d'Appello di ### Con quest'ultima pronuncia gli odierni convenuti venivano definitivamente condannati, per i reati loro ascritti, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra ### costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede civile. 
Avverso tale provvedimento, ### e ### proponevano ricorso per Cassazione, dichiarato inammissibile con sentenza n. 2954/2020, depositata in data ###.   Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido ovvero disgiuntamente ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno non patrimoniale subito da quantificare in misura non inferiore ad € 91.628,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi nella misura legale sino al soddisfo, nonché la condanna di ### al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale subito in seguito all'illegittima estromissione dalla casa coniugale, da quantificare in misura non inferiore ad € 83.500,00, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo. 
Con comparsa di costituzione e risposta del 02/02/2021, i convenuti ##### e ### si costituivano in giudizio offrendo in via transattiva, senza alcun riconoscimento di responsabilità, la somma € 2.400,00 a titolo di ristoro e in via subordinata contestavano la fondatezza in fatto e in diritto delle pretese risarcitorie dell'attrice, ritenendo che nessun risarcimento dovesse essere dovuto alla ### Con comparsa di costituzione e risposta del 02/02/2021, ### si costituiva in giudizio ritenendo che il danno della ### poteva essere quantificato in € 6.000,00 per come offerto a titolo transattivo e nel merito chiedeva di ritenere e dichiarare che il danno non patrimoniale è liquidabile in € 3.000,00. 
Chiedeva di dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, le domande attoree a titolo di danno patrimoniale da mancato godimento della casa coniugale in comproprietà. 
All'esito della prima udienza tenutasi in data ### il procedimento veniva rinviato a quella del 07/10/2021 data di interruzione del giudizio per il decesso del convenuto ### Riassunto il giudizio nei confronti degli eredi, venivano riproposte nei loro confronti tutte le domande già formulate. 
Il Giudice, disposta la prosecuzione del giudizio, dichiarava inammissibili le prove orali articolate dalla parte attrice, in quanto vertenti su circostanze genericamente formulate e/o valutative e/o da provarsi documentalmente e disponeva ctu medicolegale sulla persona dell'attrice, nominando la dott.ssa ### Precisate le conclusioni all'udienza del 06/12/2023 a trattazione scritta, il Giudice - ritenendo la causa non matura per la decisione - disponeva che il CTU quantificasse l'entità del danno biologico riportato dall'attrice in seguito ai fatti oggetto di causa. 
Precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 25 giugno 2025, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.   RITENUTO IN DIRITTO La controversia ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata da ### vittima di molestie e minacce reiterate da parte di ### e dei suoi familiari, convenuti nel presente giudizio.  ### in particolare, ne chiedeva la condanna al risarcimento in base alle condotte accertate con sentenza penale del n. 2418/2017 del Tribunale di ### di condanna degli imputati - parzialmente riformata, limitatamente alla sola posizione di ### in ordine al reato di cui all'art. 570 c.p. dalla sentenza n. 712/2019 della Corte d'Appello di ### -. 
La domanda proposta da ### è fondata e va parzialmente accolta nei termini e per la ragioni appresso indicate. 
La citata pronuncia della Corte di Appello di ### divenuta irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, ha efficacia di giudicato in questa sede quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale. 
Appare opportuno, richiamare alcune pronunce giurisprudenziali in materia pienamente condivisibili, affermando principi ormai consolidati: “La condanna generica irrevocabile presuppone l'accertamento della responsabilità dell'autore dell'illecito, che non può più essere rimessa in gioco dal Giudice civile. Ciò in quanto il Giudice penale, in tal caso, è chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c., sia in relazione all'aspetto psicologico della condotta, sia in relazione al collegamento di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo - attraverso i più rigorosi criteri probatori richiesti dal processo penale, dovendo accertarsi il nesso causale tra condotta ed evento alla stregua della prova "oltre ogni ragionevole dubbio", rispetto al criterio del "più probabile che non" ritenuto sufficiente nel giudizio civile -, con la conseguenza che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato abbia pronunciato condanna generica irrevocabile dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché effetto vincolante quanto alla "declaratoria juris" di generica condanna al risarcimenti ed alle restituzioni.” (Corte appello ### sez. II, 04/12/2019, n.2312); “Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile del risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, pur non essendo propriamente vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, che, tuttavia, possono essere prese in considerazione autonomamente dal giudice civile nel separato giudizio presupponente l'accertamento dei medesimi fatti in funzione della successiva azione risarcitoria o di equivalente natura. In particolare, una volta che sia introdotta un'azione civile nel giudizio penale l'accertamento, in tale sede, dell'antigiuridicità del fatto - ove compiuto al fin tanto della condanna, quanto della fondatezza dell'azione predetta - acquista, nel successivo processo civile in cui si controverta anzitutto del medesimo fatto, un valore che va al di là del semplice riscontro degli elementi necessari alla statuizione di colpevolezza, assumendo anche quello di presupposto per la domanda ivi azionata.” (Cassazione civile sez. II, 17/12/2019, n.###); ancora, “La sentenza penale divenuta irrevocabile che condanni l'imputato a seguito della fase dibattimentale ha efficacia di giudicato limitatamente all'accertamento della dinamica dei fatti, della sua illiceità e della riconducibilità alla condotta dell'imputato, in sede civile, ai fini del risarcimento deve essere accertato il nesso eziologico tra il danno patito e la condotta criminosa.” (Tribunale Nola sez. I, 16/01/2023, n.110). 
Orbene, oggetto del presente giudizio è, quindi, l'accertamento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti da ### a causa delle condotte contestate ai convenuti e per i quali sono stati ritenuti colpevoli e condannati. 
Invero, per quanto riguarda la sussistenza del danno morale ed esistenziale e la sua determinazione, il Giudice deve procedere all'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando, nel giudizio di liquidazione del quantum, la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno collegato eziologicamente all'evento illecito (cfr. ex multis, Cass. 26\2\98 n. 2127, in ### it. 1998, I, 1877; 29\3\99 n. 2986). 
Oggetto della valutazione di ogni giudice chiamato ad occuparsi della persona e dei suoi diritti fondamentali è, nella “categoria” del danno non patrimoniale, la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto. 
Le sentenze “gemelle” del 2008 offrono, in proposito, un'indicazione al giudice di merito nella parte della motivazione ove si discute di centralità della persona e di integralità del risarcimento del valore uomo - così dettando un vero e proprio statuto del danno non patrimoniale. 
La stessa meta-categoria del danno biologico consente la "sopravvivenza descrittiva" (come le stesse ### testualmente la definiranno) del cd. danno esistenziale, ossia di quel danno che, in caso di lesione della stessa salute (ma non solo), si colloca e si sviluppa nella sfera dinamico-relazionale del soggetto, come conseguenza della lesione medicalmente accertabile (cfr. Cass. ### n. 6572/2006, sia pur con riferimento alla diversa tematica del mobbing, lo definisce come "pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare a-reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno"). 
Ne consegue che quando si tratta di danno agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto che lamenti una lesione della propria salute (art. 32 Cost.) deve farsi riferimento al danno cd. biologico (rispetto al quale costituisce sicura duplicazione risarcitoria il riconoscimento di un autonomo "danno esistenziale", consistente, di converso, proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della vita della persona conseguenti alla lesione della salute); mentre quello stesso danno "relazionale" è predicabile in tutti i casi di lesione di altri diritti costituzionalmente tutelati. (cfr. Cass. n. 901 del 17\1\2018). 
In altri termini, il danno dinamico-relazionale è conseguenza omogenea della lesione - di qualsiasi lesione - di un diritto a copertura costituzionale, sia esso il diritto alla salute, sia esso altro diritto (rectius, interesse o valore) tutelato dalla ### fondamentale (oltre alla salute, il rapporto familiare e parentale, l'onore, la reputazione, la libertà religiosa, il diritto di autodeterminazione al trattamento sanitario, quello all'ambiente, il diritto di libera espressione del proprio pensiero, il diritto di difesa, il diritto di associazione e di libertà religiosa ecc.). Il giudice del merito sarà, poi, chiamato ad effettuare una rigorosa analisi ed una conseguente rigorosa valutazione, sul piano della prova, tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna, il rimorso, la disistima di sè, la malinconia, la tristezza,) quanto del suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno cd. esistenziale, ovvero, se si preferisca un lessico meno equivoco, il danno alla vita di relazione). Con la conseguenza che nel concetto di danno alla persona vanno ricompresi sia la sofferenza interiore, sia le dinamiche relazionali di una vita che cambia (cfr. art. 612 bis c.p.). 
E' noto che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale delineata dall'art. 612 bis c.p. è la libertà morale, sotto il profilo specifico della serenità psicologica e della tranquillità individuale (Corte d'Appello di Ancona, 06/04/2021). 
E' parimenti noto che l'art. 612 bis c.p. delinea una fattispecie nella quale l'evento consiste, propriamente, sia nell'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa, sia “nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa”, che deve essere “il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso” (Cass. pen. Sez. VI n. 8050/2021). 
Precisa ancora la giurisprudenza che “la sussistenza del grave e perdurante stato di turbamento emotivo preso in considerazione dall'art. 612 bis c.p. prescinde dall'accertamento di uno stato patologico”, giacché “la fattispecie prevista dall'art. 612 bis c.p.” non può essere “ridotta ad una sorta di mera ripetizione di quella contenuta nell'art.  582 dello stesso codice - il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica - e per la sua consumazione deve ritenersi dunque sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto comunque destabilizzante dell'equilibrio psicologico della vittima”: effetto destabilizzante che “deve avere indubbiamente una qualche consistenza”, ma che non deve necessariamente “corrispondere ad un preciso stato patologico, nel senso proprio del termine”, sì che, sotto il profilo della prova, “l'effetto destabilizzante deve risultare in qualche modo oggettivamente rilevabile e non rimanere combinato nella mera percezione soggettiva della vittima del reato”, potendo esso ritenersi provato anche avendo riguardo alla capacità di “determinati comportamenti” di suscitare “in una persona comune l'effetto destabilizzante descritto dalla norma” ( pen. Sez. V, n. 27554/2023). 
Posto, allora, che l'assenza di uno stato patologico a carico dell'attore non ha rilievo ai fini che ci occupano va segnalato che nella fattispecie per cui è causa il turbamento e la destabilizzazione emotiva costituiscono da un lato (a norma dell'art. 612 bis c.p.) l'evento del reato ascritto al convenuto; dall'altro lato (ai sensi dell'art. 2059 c.c.) il danno non patrimoniale cagionato dal reato medesimo. 
Occorre, dunque, accertare se, nel caso di specie, il danno non patrimoniale richiesto dall'attrice risulti adeguatamente provato. 
Sul punto, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, anche nei casi in cui il fatto illecito costituisca reato ex art.  185 c.p., la configurabilità del danno morale presuppone comunque una prova della lesione subita, trattandosi di un danno-conseguenza e non di un danno in re ipsa (cfr. Cass. 20987/2007; Cass. n. 10527/2011; Cass. n. 13614/2011; Cass. n. 20643/2016; Cass. 7471/2012; Cass., ord. n. 21865/2013; Cass., ord. n. 25420/2017). 
Ai fini della valutazione del pregiudizio patito e della conseguente quantificazione del danno non patrimoniale, si deve tener conto, nel caso di specie, di quanto emerso già in sede penale, dove la sentenza di condanna ha evidenziato la particolare portata lesiva delle condotte, connotate da una molesta e reiterata invasività. 
In particolare, le condotte persecutorie si sono protratte per un periodo di circa otto mesi: dal 4 dicembre 2011 - con vessazioni, ingiurie, minacce e sopraffazione nei confronti dell'attrice, gravi e ripetute tanto da acquisire carattere sistematico - sino all'aggressione a ### verificatasi il 4 agosto 2013. 
Ebbene, si è già rilevato che gli atti persecutori e le minacce subite dall'attrice perpetrate anche con il danneggiamento all'auto privata della ### - circostanze confermate dai ### della stazione di ### e cristallizzate nella sentenza penale di I e II grado - costituiscono elementi sufficienti per provare che le condotte tenute dai ### hanno certamente generato turbamento, allarme e destabilizzazione nell'attrice. 
Dalle risultanze probatorie espletate nel corso del giudizio penale, è emerso, infatti, che i convenuti, agendo secondo un unico disegno criminoso, hanno concorso a generare nella ### stati di ansia, di disagio e di timore, inducendola a farsi accompagnare da amici o parenti sia per recuperare i propri effetti personali dalla casa familiare, sia per recarsi presso l'abitazione estiva al fine di verificarne l'eventuale locazione da parte del marito, considerato che la stessa era stata privata del godimento di tutti i beni immobili.  ### penali hanno, altresì, accertato lo stato di coartazione psicologica subito dall'attrice, la quale è stata costretta a ricorrere alle autorità, sporgendo querela e rivelando a soggetti terzi (forze dell'ordine, amici e il proprio difensore) fatti relativi alla propria sfera più intima, compromettendo ulteriormente la propria serenità personale e familiare. 
Tali elementi, unitamente alla gravità, durata e modalità delle condotte accertate, consentono di ritenere integrato un danno non patrimoniale significativo, riconducibile alle lesioni del diritto alla libera autodeterminazione, alla serenità personale e alla tutela della vita privata, tutte situazioni soggettive costituzionalmente protette. 
Nel caso di specie, al fine di valutare la portata pregiudizievole della condotta tenuta dai ### e determinare la quantificazione del danno non patrimoniale richiesto, occorre ricordare come nella stessa sentenza di condanna si faccia riferimento alla particolare portata lesiva delle condotte di moleste e alla durata ed intensità degli atti persecutori, al tipo di minacce, allo stato d'ansia ingenerato nella vittima e nell'accertata accertata alterazione delle sue abitudini. 
In particolare, nella motivazione delle sentenze di I e II grado si legge che “Le condotte sopra descritte, connotate da costanza e ripetizione nel tempo integrano ampiamente, a parere di questo giudicante, gli estremi dei reati ascritti. La condotta degli imputati, costituita da atteggiamenti minatori e compulsivi appare tale da ingenerare nella persona che lo subisce uno stato di grave turbamento emotivo, risolvendosi in una grave limitazione della libertà di movimento e di autodeterminazione”. Le condotte minacciose, ingiuriose e violente perpetrate dai ### nei riguardi dell'attrice sono state provate non solo dalle affermazioni rese in sede dibattimentale dai testimoni ma anche dal contenuto delle registrazioni audio, prodotte dalla stessa ### e trascritte in sede penale dal perito Dott. Curreli. 
E' possibile, pertanto, ritenere che sussistano sufficienti elementi che provano un danno non patrimoniale derivante dai comportamenti gravemente persecutori dei ### che hanno compromesso la vita della ### provocando a sé e alla propria famiglia stati di ansia e di disagio. 
Va, inoltre, evidenziato che a nulla valgono le considerazioni espresse nei propri scritti difensivi dal ### laddove ha ritenuto che all'epoca dell'emissione della sentenza la parte offesa, oggi attrice, non ha saputo dimostrare i danni effettivamente subiti e che in considerazione di ciò la sua richiesta non veniva accolta perché “le prove acquisite non consentono di pervenire alla liquidazione del danno a favore della costituita parte civile”. 
Sul punto va evidenziato che il giudice di primo grado ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni arrecati alla parte civile, da liquidarsi in separata sede ###appello sia intervenuta una parziale riforma, limitatamente al reato di cui al capo a), per il quale è stato dichiarato che il fatto non sussiste, con le conseguenti statuizioni civili, la Corte ha, tuttavia, confermato integralmente le restanti parti della sentenza impugnata. 
E' noto che in caso di condanna generica al risarcimento del danno, il danneggiato dal reato che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato in sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo perché coperto da giudicato. 
Nel caso di specie, l'attrice ha fornito elementi probatori sufficienti e adeguati a dimostrare il danno subito, a nulla rilevando che il figlio ### - domiciliato presso la madre - si sia poi allontanato dal domicilio materno per andare a vivere con il padre, come dedotto da ### Al riguardo, occorre evidenziare che i danni lamentati dalla ### attengono alla sua sfera personale ed emotiva e non possono essere svalutati né messi in dubbio dalla scelta del figlio di convivere con il padre. Ciò, a maggior ragione, se si considera che è del tutto plausibile che il perdurante stato di ansia dell'attrice - determinato dalle condotte del ### e dei suoi familiari - abbia potuto indurla, nella quotidianità, ad assumere comportamenti esasperati, tali da influenzare l'allontanamento del figlio; ovvero che, in ragione della giovane età di quest'ultimo, egli non abbia percepito appieno le molestie e le ingiurie rivolte dal padre alla madre. Pertanto, la scelta del minore non può ritenersi indicativa né della correttezza del comportamento di ### né, tantomeno, dell'insussistenza del pregiudizio subito dall'attrice. 
Va, altresì, ricordato che l'oggetto della domanda riguarda il risarcimento dei danni derivanti da condotte illecite perpetrate ai danni della ### condotte che hanno trovato conferma in sede penale e risultano coerentemente descritte nella dettagliata consulenza medico-legale d'ufficio. Ne deriva che le ricostruzioni formulate dal convenuto in ordine ai rapporti familiari intercorsi con il figlio e alla sua domiciliazione presso l'uno o l'altro genitore non appaiono pertinenti ai fini della decisione. 
Alla luce di tali principi, le accertate responsabilità dei convenuti ### per il reato di reiterate condotte di molestie, minacce e ingiurie ai danni dell'attrice, unitamente alla prova del pregiudizio subito dalla stessa, si ritiene legittima la quantificazione del danno conseguente, che può essere liquidato, per quanto concerne il danno biologico, avvalendosi delle risultanze espresse dal consulente tecnico d'ufficio dott.ssa ### che, nel proprio elaborato, condiviso da questo giudice in quanto completo, logico e adeguatamente motivato, ha evidenziato “che la signora ### sia in atto affetta da ### post traumatico da stress in cui la componente psicopatologica più rilevante è quella dell'ansia-somatizzazione, associata a umore depresso. Tale condizione, applicando i criteri propri della medicina legale (criterio della possibilità scientifica, criterio di esclusione di altre cause, criterio cronologico, criterio topografico, criterio di adeguatezza qualitativa e quantitativa, criterio di continuità fenomenica), appare con evidenza riconducibile in tutto causalmente all'evento così come prospettato in causa. ..Si precisa che non si è verificata una inabilità temporanea assoluta, in quanto non le sono state impedite le attività quotidiane, ma sono documentati solo 12 giorni di inabilità temporanea parziale al 50 %, come da prognosi dei medici del P.S. e del dr ### successivamente si può configurare una ITP del 25%, verosimilmente per gg 60, in quanto lo stato emotivo ha determinato strategie comportamentali di evitamento, con conseguente tendenza all'isolamento e alla riduzione delle relazioni sociali e delle attività di svago e ludiche…” e aggiungendo nelle conclusioni che “Il criterio della continuità fenomenica è soddisfatto come si evince dai diversi certificati e prescrizioni mediche redatti dagli specialisti che l'hanno presa in carico dal momento dell'evento traumatico ad oggi. Non vi sono elementi che depongano per un disturbo, neanche di lieve entità, preesistente ai fatti traumatici accaduti e riportati, quindi, il criterio di esclusione di altre cause è soddisfatto” e ha confermato il nesso eziologico esclusivo tra le condotte perpetrate dai ### e i danni subiti dall'attrice. 
Il ctu - richiamato dal Giudice per determinare l'entità e la quantificazione del danno biologico - chiariva che “la patologia da cui la signora ### è affetta, “### post traumatico da stress, con marcata componente ansioso depressiva”, è valutabile nella misura del 16%, secondo i barèmes in uso comunemente in responsabilità civile”. 
Sulla liquidazione del danno non patrimoniale non può non ricordarsi che, secondo l'insegnamento delle ### della Corte di Cassazione (sentenza n. 26972/08), è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva. 
Tali conclusioni sono state recentemente precisate dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in peius” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamicorelazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Cass. 901/18); e ancora “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, ai fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (Cass. 23469/18). 
Pertanto, verificato il nesso causale tra il danno subito dall'attrice e le condotte perpetrate dai convenuti è possibile quantificare il danno - secondo i parametri definiti dal consulente applicati alle ### di ### del 2024 - nella complessiva somma pari ad € 45.849,00 (tenuto conto che l'attrice, al momento dei fatti, aveva 38 anni), di cui € 43.434,00 a titolo di danno biologico riconosciuto nella misura del 16%, nonché euro 2.415,00 per l'ITP al 50% per giorni 12 e l'ITP al 25% giorni 60. 
A questa somma si devono aggiungere le spese mediche che il consulente ha ritenuto congrue e documentate nel seguente modo “### neurologiche (€164,60), ### clinica psichiatrica (€22,30), ### psichiatriche con certificazione (€72,50), ### (€11,80), ### medico-legali (€810,86), ### cardiologica, ecg, ecocardio-gramma (€150,00), per un totale di € 1.232,06”. 
Per quanto concerne la richiesta di parte attrice relativa alla personalizzazione del danno non patrimoniale patito da ### come sofferenza morale e pregiudizio non patrimoniale lesivo di diritti inviolabili della persona diversi dalla salute, va precisato che l'attrice non ha provato ulteriori sofferenze o patimenti che trascendono dalla sofferenza transeunte già prevista nella determinazione del danno biologico, così come dettagliatamente esaminata dal consulente medico legale. 
Relativamente al danno patrimoniale lamentato dalla ### a seguito dell'impossibilità di godere della casa coniugale - immobile di comproprietà tra la stessa e ### - si rendono necessarie alcune precisazioni. 
In primo luogo, dalla sentenza n. 2416/2018 del Tribunale di ### emessa in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti, emerge una motivazione non generica, ma puntuale circa il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da ### Il Tribunale, richiamando l'art. 337-sexies “considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli, a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass., n. 14348/2012) e la relativa pronuncia, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse della prole, di rilevanza pubblicistica, non richiede neppure una specifica domanda di parte (Cass. civ. 11.04.2000 n. 4558). E' evidente, allora, che la casa coniugale non può essere assegnata né al LA ### in quanto il figlio minore vive prevalentemente con la madre, né alla ### in quanto quest'ultima se ne è allontanata da tempo, come già sottolineato nella sentenza di separazione, sicché non è più configurabile, con riferimento a detto immobile, una esigenza del figlio a conservare il suo habitat domestico” ritenendo, altresì, che il ### “abbia mantenuto il godimento della casa coniugale, pur essendo l'immobile in comproprietà con la moglie, così traendo un evidente vantaggio economico”( vd. All. 12 dell'atto di citazione)”. 
Dalla stessa sentenza n. 2416/2018 si desume, inoltre, che, a seguito della richiesta di modifica di assegnazione della casa avanzata da ### risulta implicitamente confermato che in sede di separazione fosse già stata attribuita alla ### la casa coniugale. 
Orbene, dagli atti e dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio dall'attrice, emerge che l'occupazione dell'immobile da parte del convenuto costituisce una situazione di fatto risalente al 2011, allorché la ### fu costretta, seppur temporaneamente, ad abbandonare la casa familiare. Tale situazione ha poi trovato conferma nella sentenza di separazione giudiziale del 13/10/2015 e nella successiva sentenza di divorzio 1012/2018, nella parte in cui si ribadisce l'assegnazione dell'abitazione alla ### Alla luce di ciò deve ritenersi che l'attrice abbia quantomeno tollerato l'uso esclusivo dell'immobile da parte del convenuto, non opponendosi tempestivamente a tale situazione. 
Infatti, già con l'instaurazione del giudizio di separazione e con la relativa pronuncia, ella disponeva del titolo possessorio necessario per agire giudizialmente per recuperare il godimento dell'immobile e tutelare i propri diritti patrimoniali. 
Sul punto, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di comproprietà di immobile adibito ad uso abitativo, in caso di godimento esclusivo di un singolo comproprietario, con ostacolo al godimento degli altri , questi ultimi hanno il diritto ad ottenere il risarcimento del danno solo per il periodo in cui non hanno potuto fruire dell'immobile ed hanno manifestato la loro volontà contraria all'uso esclusivo, non potendosi produrre alcun pregiudizio in danno di coloro che invece mostravano acquiescenza per tale situazione (#### 8/6/1998 n. 10592)”. 
Applicando tale principio al caso in esame, deve considerarsi che, pur essendo stata assegnata alla ### la casa coniugale e pur essendo stata turbata nel relativo godimento, la stessa ha manifestato la propria contrarietà all'uso esclusivo da parte del comproprietario soltanto con l'atto introduttivo del presente giudizio, depositato in data ###. 
Infine, benché ### sia stato condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 392 c.p. per avere arbitrariamente cambiato la serratura dell'immobile, impedendo l'accesso all'ex coniuge, dagli atti non emerge la prova di un'attivazione possessoria da parte della ### volta a dare esecuzione alle statuizioni contenute nelle sentenze di separazione e di divorzio. 
Tale mancanza preclude il riconoscimento del risarcimento dei danni richiesti. 
Le somme riconosciute a titolo di danno non patrimoniale e spese sanitarie, costituendo debiti di valore, vanno, poi, maggiorati del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal creditore per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, in assenza di prova sul danno derivante dalla mancata disponibilità somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle ### della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1712 del 17 febbraio 1995), applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo, costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca dell'inizio degli atti persecutori (4/12/2011), rivalutato anno per anno secondo gli indici ### con esclusione degli interessi sugli interessi. 
Pertanto, sull'importo di € 36.679,20 (somma già devalutata) vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata per la complessiva somma di € 53.614,23. 
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato (per sorte capitale ed interessi) sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito. 
Per tutto quanto sopra esposto, ritenuta raggiunta la prova del danno non patrimoniale e ritenuta equa la misura del risarcimento come sopra liquidata, anche in relazione all'intensità dell'elemento soggettivo delle condotte ingiuriose e dei maltrattamenti subiti, #### e ### in proprio e n.q. di eredi di ### e ### in proprio e quale erede di ### vanno condannati in solido a pagare, a ### la somma di euro € 53.614,23 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo. 
I convenuti vanno, altresì, condannati al richiesto rimborso delle spese mediche sostenute da ### pari ad € 1.232,06, così come ritenute congrue nella consulenza del ctu medico legale. 
Ogni altra questione si ritiene assorbita. 
Il rigetto della domanda del risarcimento del danno patrimoniale, proposta dall' attrice, giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. 
In base alla soccombenza parziale, la restante metà delle spese processuali va posta a carico solidale dei convenuti e in favore dell'attrice. 
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.001,00 a 260.000,00, applicando i parametri minimi stante la semplicità della controversia), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 3.919,00 oltre spese generali, IVA e ### importo così determinato: € 1.276,00 per la fase studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase trattazione, € 2.127,00 per la fase decisoria, euro 759,00 per CTU ed euro 27,00 per bollo per un totale di € 7.838,00, importo da dimezzare per la compensazione parziale. 
In ragione dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta da ### le spese di ctu medico-legale si pongono definitivamente per intero e in solido a carico dei convenuti.  P. Q. M.  ### definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2279/2020 r.g., vertente tra #### e #### e ### in proprio e quali eredi di ### e ### in proprio e quale erede di ####, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) dichiara ##### e ### in proprio e n.q. di eredi di ### responsabili dei danni non patrimoniali subiti da ### e, per l'effetto, li condanna in solido a pagare a ### la somma di euro 53.614,23 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo e l'ulteriore somma di euro € 1.232,06, maggiorata degli interessi legali dalla decisione al soddisfo; 2) compensa per metà le spese di lite; 3) condanna in solido ##### e ### in proprio e n. q. di eredi di ### al pagamento, in favore di ### della restante metà delle spese processuali, che liquida in € 3.919,00 oltre spese generali, iva e cpa 4) pone definitivamente le spese di CTU per intero a carico solidale di ### di ### di ### e di ### in proprio e n. q. di eredi di ### Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.ssa ### collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa ### funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo ### 

causa n. 2279/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Militello Maria

M
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Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 1240/2025 del 27-11-2025

... maltrattanti, declinate in termini di dileggio e di violenza, perpetrate ai suoi danni dal marito. È emerso infatti che già nel corso della gravidanza la ricorrente lasciò il domicilio coniugale in conseguenza del comportamento violento tenuto dall'### La teste ### sorella della ricorrente, la cui attendibilità è stata peraltro vagliata ed accertata con la sentenza del Tribunale penale di ### cui si è fatto cenno, seppure non ancora irrevocabile, ha riferito, senza incorrere in contraddizione, di ricordare “che in quell'occasione mia sorella ci aveva parlato dei problemi che aveva con il marito e che era venuta a stare a casa dei miei genitori e che è rimasta per due o tre giorni”( cfr. verbale del 19.4.2024). ### in oggetto, lungi dall'essere un fatto isolato, si scrive in un contesto caratterizzato dalla imposizione di un regime di vita dolorosamente vessatorio, imposto dall'### alla ### Sul punto appare utile richiamare le trascrizioni delle registrazioni effettuate dalla ricorrente e trascritte dal consulente ### sentita all'udienza del 19 aprile 2024, che evidenziano le condotte maltrattanti tenute dall'### nei confronti della ### anche alla presenza del minore ### e che (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL Tribunale di ### riunito in camera di consiglio e composto dai ### dott. ### dott. ### dott. ### dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 1712 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2022 (cui è riunito il proc. N.1851/2022 R.G.V.G.,) vertente ### nata a ### il 7 marzo 1986, elettivamente domiciliat ###### n.48, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per mandato in atti (###) - ricorrente - ### nato a ### il 12 Giugno 1978, elettivamente domiciliat ###### n.142, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per mandato in atti (###) - resistente - ###. ### (C.F. ### - PEC: ###, con studio in #### della ### n. 145, nella qualità di curatore speciale del minore ### nato il ### in ### (c.f. ###) E con ### del ### - interveniente necessario - Oggetto: separazione personale. 
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c, sostitutive dell'udienza dell'1/07/2025.  ### ha apposto il suo visto, in ultimo, in data 30 novembre 2022.  MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato il 23 giugno 2022 ### premesso di aver contratto matrimonio civile a ### con ### in data 28 aprile 2015, unione dalla quale era nato il figlio ### (il 17 agosto 2017), chiese pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, deducendo che sin dagli albori della vita coniugale l'### si era dimostrato dispotico e violento tanto nei suoi confronti, quanto, talvolta, nei confronti del piccolo ### anche a causa dell'uso di bevande alcoliche. 
La ricorrente dedusse di essersi determinata a denunciare le condotte dell'### e che ne era scaturito un procedimento penale per violazione dell'art.572 c.p. a carico del marito, attinto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa (procedimento penale poi definito in primo grado con sentenza nr. 1376/2024 del Tribunale di ### con la condanna dell'### alla pena di anni tre di reclusione ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, di cui va ammessa a produzione). 
A seguito della denuncia, essa ricorrente si era determinata ad abbandonare il tetto coniugale per giusta causa, e a chiedere col il ricorso introduttivo di questo procedimento dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti di ### l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore ### nonché la corresponsione di un assegno di € 400.00 per il proprio mantenimento (comprensivo del canone di locazione dell'immobile preso in affitto a seguito dell'abbandono della casa coniugale per le ragioni di cui infra) e di un ulteriore assegno di € 400,00 a titolo di contributo indiretto al mantenimento del minore #### nel costituirsi, aderì alla domanda di separazione personale dei coniugi, contestò la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente e chiese l'affidamento congiunto del figlio minore, invocando il rigetto della domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della stessa ### Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 28 novembre 2022 il ### del Tribunale rimise le parti davanti al ### istruttore previa adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, disponendo l'affidamento condiviso del minore ### con collocamento presso il domicilio materno, disciplinando gli incontri tra padre e figlio con previsione del prelevamento del minore a cura di parenti e curando che non vi fosse avvicinamento con la ### in costanza del divieto posto dal ### penale, e prevedendo l'obbligo di corresponsione, da parte di ### di un assegno di € 350,00 mensili, annualmente rivalutabili, a titolo di contributo al mantenimento del bimbo. 
Concessi i termini per il deposito di memorie integrative, all'udienza del 17 marzo 2023, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la ricorrente insistette sulle richieste formulate in ricorso; del pari, il resistente ripropose quanto dedotto in memoria di costituzione chiedendo la concessione dei termini 183 comma VI c.p.c., concessi con ordinanza del GI in data 17 marzo 2023. 
In data ###, nelle more, il ### del Tribunale di ### dispose la riunione al presente procedimento, di quello portante N.1851/2022 R.G.V.G., instaurato dalla ricorrente per l'emanazione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. 
Alla successiva udienza del 20 ottobre 2023, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. il GI, preso atto che ### aveva proposto autonomo ricorso de potestate nei riguardi dell'### nominò curatore speciale del minore ### l'Avv. ### e, a modifica dell'ordinanza ### in relazione all'affidamento del minore, dispose l'affidamento esclusivo del piccolo ### alla ricorrente, con facoltà per il padre di incontrarlo presso lo spazio neutro dei ### di ### incaricò, inoltre, il ### familiare territorialmente competente di acquisire gli elementi di giudizio utili per valutare la capacità genitoriale di ### e di ### nonché per fornire un sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale. 
Istruita mediante prove orali e documentali oltre che a mezzo ### la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 1° luglio 2025 previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.  *** 
Tanto premesso, la domanda principale avente ad oggetto la pronunzia della separazione personale dei coniugi va accolta: l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni in punto di fatto delle parti in seno ai rispettivi atti difensivi offrono lo spaccato di una situazione di palese intollerabilità della prosecuzione della convivenza, peraltro mai più ripresa dall'epoca della denuncia penale sporta dall'odierna ricorrente nei riguardi del marito. 
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, la compiuta istruzione ha fornito conforto alle allegazioni di ### riguardo alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, perpetrata da ### ai suoi danni. 
A tal proposito occorre preliminarmente osservare che la dichiarazione di addebito della separazione postula la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra le condotte addebitate e la disgregazione del nucleo familiare (cfr. più di recente, Cass. Civ. ord. n. 40795/2021). 
Una volta accertata la violazione grave di uno dei doveri riconducibili al matrimonio, è pertanto necessario che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se questa possa assurgere a causa unica, o almeno prevalente, della separazione, ovvero se vi fossero condizioni preesistenti di intollerabilità della convivenza. 
Dalla espletata istruzione è emerso che sin dall'inizio della convivenza matrimoniale, e addirittura durante la gravidanza, ### è stata oggetto di condotte maltrattanti, declinate in termini di dileggio e di violenza, perpetrate ai suoi danni dal marito. 
È emerso infatti che già nel corso della gravidanza la ricorrente lasciò il domicilio coniugale in conseguenza del comportamento violento tenuto dall'### La teste ### sorella della ricorrente, la cui attendibilità è stata peraltro vagliata ed accertata con la sentenza del Tribunale penale di ### cui si è fatto cenno, seppure non ancora irrevocabile, ha riferito, senza incorrere in contraddizione, di ricordare “che in quell'occasione mia sorella ci aveva parlato dei problemi che aveva con il marito e che era venuta a stare a casa dei miei genitori e che è rimasta per due o tre giorni”( cfr. verbale del 19.4.2024).  ### in oggetto, lungi dall'essere un fatto isolato, si scrive in un contesto caratterizzato dalla imposizione di un regime di vita dolorosamente vessatorio, imposto dall'### alla ### Sul punto appare utile richiamare le trascrizioni delle registrazioni effettuate dalla ricorrente e trascritte dal consulente ### sentita all'udienza del 19 aprile 2024, che evidenziano le condotte maltrattanti tenute dall'### nei confronti della ### anche alla presenza del minore ### e che hanno determinato la ricorrente ad interrompere il prosieguo della convivenza e che altresì hanno condotto l'### ad essere condannato in primo grado alla pena di anni 3 di reclusione per il delitto di maltrattamenti verso familiari (cfr. trascrizioni delle registrazioni allegate al ricorso ed allegate in comparsa conclusionale di parte ricorrente), oltre che al risarcimento del danno. 
Tutto ciò, nella cornice di una intensa frequentazione, da parte dell'### di svariati bar dove lo stesso indulgeva al bere alcolici (cfr. al riguardo, la testimonianza dell'investigatore privato ### resa a conferma della relazione dallo stesso sottoscritta all'udienza del 19 aprile 2024).   Deve, dunque, essere accolta la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, alla luce della consolidata giurisprudenza secondo cui “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” ( Cassazione civile sez. I, 10/12/2018, n.###; Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388).  *** 
Nondimeno, per quanto concerne l'affidamento del minore ### ritiene il Collegio che non sussistano ragioni per discostarsi dalla regola generale dell'affidamento condiviso seppur con i correttivi appresso indicati. 
A seguito dell'ordinanza modificativa dell'affidamento esclusivo del minore alla madre, emessa dal GI successivamente all'ordinanza presidenziale che con cui si affidava congiuntamente ai due coniugi il minore ### venne prevista la facoltà per il padre di incontrare il figlio presso lo spazio neutro dei servizi sociali di ### altresì incaricati di fornire informazioni “sul nucleo in oggetto e sulle condizioni di vita delle parti, acquisendo informazioni anche dagli insegnanti e da altre persone vicine al nucleo ...”, con delega al ### ai fini della valutazione della capacità genitoriale; contestualmente l'avv. ### venne nominata curatore speciale del minore e, con memoria del 28 novembre 2023, si costituì chiedendo al Tribunale di disporre CTU a base familiare finalizzata ad accertare lo stato psicologico del minore. 
Il consultorio incaricato rese edotto il Tribunale, con comunicazione del 22 marzo 2024, che gli incontri presso lo spazio neutro sarebbero iniziati il successivo giorno 29; nella prima relazione versata in atti del 12 aprile 2024 lo stesso ### familiare, tratteggiati profili delle parti, riferì al Tribunale che la conflittualità dei genitori ma soprattutto gli episodi aggressivi perpetrati dal padre potevano indurre il piccolo ### ad avere “ poca chiarezza in riferimento alle figure di attaccamento”; ciò anche nella considerazione del fatto che, l'assistente sociale -dott.ssa Consiglio che assisteva gli incontri padre-figlio, osservò che ### eludeva leovvero non rispondeva alle - domande del minore relativamente ai maltrattamenti agiti nei confronti della ### rilevò, tuttavia, l'assistente sociale, un forte sodalizio del figlio nei confronti del padre, definendo il loro legame di “ sereno attaccamento”. 
I servizi sociali con relazione del 18 aprile 2024, riferirono che dagli incontri tra l'### ed il minore ### certamente si assisteva ad un “ coinvolgimento emotivo ed empatico” di entrambi; e tuttavia, anche alla luce di una frase di ### che disse al padre “### perché non vai dal dottore può darti una pillola così non berrai più..” segnalarono l'opportunità di incaricare il ###D per attività di valutazione dell'### precisando che il servizio di NPI aveva preso in carico il minore ### per attività di valutazione e sostegno.  ###, con ordinanza nominò ctu il dott. ### affidandogli il compito di delineare la condizione psicofisica del minore, la capacità relazionale dei genitori nei suoi confronti, nonché la capacità relazionale dei medesimi genitori nel garantire le proprie figure avanti il minore, ed invitò l'### a riferire in ordine all'intrapreso o meno percorso con il ###D. 
Va del pari messo in evidenza che gli incontri padre figlio in spazio neutro, nel mentre, sono proseguiti. 
La relazione di aggiornamento dei ### territorialmente competenti del 9 ottobre 2024 ha messo in evidenza un atteggiamento attento e sinceramente interessato dell'### rispetto ai racconti del piccolo ### il quale, manifestava il desiderio di poter vedere il padre anche in altri giorni perché diceva “è sempre poco il tempo che passo con te”.   A seguito di questi incontri, quindi, i ### sociali, preso atto del graduale rafforzamento del legame padre figlio, hanno suggerivano il prosieguo del monitoraggio al fine di emancipare, gradualmente, gli incontri dallo stesso spazio neutro. 
Il ctu incaricato dal Tribunale, nel proprio elaborato peritale depositato il 15 ottobre 2024, ha risposto ai quesiti posti dal GI dando contezza del fatto che entrambi i genitori hanno buone capacità genitoriali, definendo “globalmente buona “la qualità della relazione genitori figlio; ancora “, le diverse caratteristiche di personalità della sig.ra ### e del sig. ### - rispetto alle capacità genitoriali - potrebbero configurarsi come alternative e complementari e dunque funzionali allo sviluppo ed alla piena maturazione psicologica del figlio ###” Ha riferito altresì, il ctu, dell'impegno dell'### ad “essere un buon padre” cercando di “avere maggiore fiducia nelle sue capacità genitoriali, avendo consapevolezza che il loro incremento richiede impegno, costanza, profonda responsabilità”. 
Ha concluso riferendo come “la migliore condizione di affido per ### estende e comprende congiuntamente entrambe le figure genitoriali”. 
Del medesimo tenore, nel senso dell'indicazione per un affidamento condiviso del piccolo ### e nella direzione di una totale liberalizzazione degli incontri padre-figlio, sono rispettivamente la relazione dei ### sociali del Comune di ### del 21 febbraio 2025 che ha dato conto del fatto che ### si dimostra “ premuroso ed amorevole”, specificando che “il rapporto tra padre e figlio appare sereno e naturale, con momenti di affettuosità reciproca” ; circostanza che induce, come anticipato, gli stessi ### sociali a ritenere possibile la totale liberalizzazione degli incontri padre figlio, ed anche la relazione del ### familiare di ### che dà conto anche di una ritrovata collaborazione nei rapporti civili tra i coniugi che avevano assunto di comune accordo la decisione sulla scelta delle vacanze pasquali senza la mediazione dei procuratori. 
In ultimo la relazione versata in atti dai ### sociali di ### del 12 giugno ha dato atto della serena prosecuzione degli incontri padre-figlio, dando atto che “l'### continua a partecipare agli incontri con puntualità e disponibilità, mantenendo un atteggiamento accogliente ed affettuoso nei confronti del figlio”; aggiungendo poi come del pari “permane l'atteggiamento collaborativo della madre che garantisce l'accompagnamento del minore contribuendo alla continuità ed alla regolarità degli incontri”; esprimendo infine parere favorevole alla prosecuzione degli incontri in un “contesto sempre più libero e spontaneo”. 
Nel senso favorevole e che indirizza il Collegio verso l'affidamento condiviso del minore depone anche la relazione del ### del 29 maggio 2025 che ha dato conto di come ### si sia spontaneamente presentato il 24 giugno 2024 per intraprendere un percorso finalizzato alla valutazione di problematiche di dipendenza da sostanze alcoliche. 
La relazione a firma del dott. ### ha dato conto del fatto che l'### si è mostrato come una persona “adeguata sotto tutti gli aspetti”, rispettando qualsiasi prescrizione terapeutica e manifestando un comportamento collaborativo, ed ha osservato “ il percorso trattamentale ha escluso un uso patologico di alcool”. 
Tutto quanto precede conduce, per un verso, al rigetto del ricorso per l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale proposto dalla convenuta e, per altro verso, alla previsione dell'affidamento condiviso del minore ### suggerito anche dal curatore speciale avv.  ### con le modalità rese necessarie dal perdurare della misura cautelare obbligatoria del divieto di avvicinamento a suo tempo imposta dal GIP del Tribunale di ### nell'ambito del procedimento penale per maltrattamenti verso familiari, allo stato definito in prime cure. 
La prosecuzione del monitoraggio della - e del sostegno alla - relazione tra padre e figlio può essere condotta prevedendo che si svolgano sino alla fine del 2026, con cadenza mensile gli incontri presso i ### sociali del Comune di ### secondo un calendario predisposto dagli stessi, che riferiranno al ### competente (cioè al ### tutelare, una volta passato in giudicato questo capo della presente sentenza ai fini di cui all'art. 336 c.c.) di eventuali situazioni disfunzionali. 
In aggiunta, il ricorrente potrà tenere con sé il figlio, in assenza di accordi liberamente presi tra le parti, per due pomeriggi alla settimana (da individuare in assenza di accordo nel martedì e nel giovedì) dalle ore 16,00 alle ore 20,00; per due fine settimana alternati al mese, dal sabato alle 13,00 alla domenica alle 20,00; durante le festività natalizie, ad anni alterni, il 24 e il 25 dicembre e il 31 dicembre l'1 gennaio; ad anni alterni, la domenica di ### o il Lunedì dell'### durante il periodo estivo, per 15 giorni anche non consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto. 
In costanza del divieto di avvicinamento ex art 282 ter c.p.p., il prelevamento del minore ### avverrà a cura di parenti o comunque di persona individuata dalle parti di comune accordo.  *** 
Per quanto attiene alle statuizioni di natura economica, il resistente, insegnante di sostegno, percepiva nel 2021 un reddito complessivo di € 25.189,67 a fronte di una imposta netta di € 3.705,33. 
La ricorrente, da parte sua, ha allegato di essere titolare di una azienda operante nel settore della vendita di articoli di prima infanzia (la ### S.r.L. della quale sono prodotte le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2018, 2019, 2020 con redditi imponibili di € 8.719,00, di € 7.211,00 e di 3.655,00 e un capitale sociale di € 20.000,00), assumendo, tuttavia, di non ritrarne alcun reddito. 
La stessa, inoltre, a seguito dell'abbandono della casa coniugale ha affittato un immobile, che col figlio minore, per il quale paga un canone di € 350,00 mensili. 
A questa stregua, in carenza di emergenze specifiche circa il tenore di vita della famiglia in costanza di convivenza coniugale, ed avuto riguardo alla sperequazione reddituale tra i coniugi (ma anche al valore dell'azienda in sé nella titolarità della resistente), va posto a carico di ### con decorrenza dalla data della presente sentenza, l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro i primi dieci giorni di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito della presente sentenza, un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili annualmente rivalutabili secondo l'indice I.S.T.A.T. Foi. 
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio ### si osserva che a seguito della separazione personale tra coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 315-bis c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una sta-bile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (ex multis, Cass. 22.8.2006, n. 18242; Cass. 22.3.2005, n. 6197; Cass. 19.3.2002, 3974). 
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 (che richiama l'art. 316-bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr.  19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607). 
Nel caso di specie, alla luce delle condizioni economiche precedentemente indicate e delle esigenze di mantenimento del figlio, si ritiene congruo elevare la misura del contributo prevista nell'ordinanza presidenziale ex art 708 c.p.c, ad € 400,00 mensili, annualmente rivalutabili. 
Il resistente, inoltre, dovrà contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio come già previsto nel provvedimento presidenziale.  ***  ### soccombente sulla domanda di addebito della separazione, deve rifondere a ### le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.200,00 (valore indeterminabile complessità bassa, per tutte le fasi), oltre C.p.a. ed IVA., mentre le spese della espletata ### liquidate come da decreto in atti, vanno poste a carico della ### e dell'### in parti uguali. 
Sussistono, di contro, giusti motivi in ragione della natura e dell'esito del procedimento de potestate, per disporre la compensazione integrale delle spese dei rapporti tra le parti e l'avv. ### n.q.  di curatore speciale del minore ### P.Q.M.  Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ### nata a ### il 7 marzo, e ### nato a ### il 12 Giugno 1978 unitisi in matrimonio a ### in data 28 aprile 2015, atto registrato al n.9 p.1. del suddetto Comune, con addebito di responsabilità a ### e rigetta la domanda volta all'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, proposta da ### b) affida congiuntamente al padre e alla madre il minore ### con collocamento dello stesso presso la madre, e dispone nei sensi di cui in motivazione in ordine agli incontri col padre; c) dispone che si svolgano sino alla fine del 2026, con cadenza mensile, gli incontri presso i ### sociali del Comune di ### secondo un calendario predisposto dagli stessi, che riferiranno al ### competente di eventuali situazioni disfunzionali; d) pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere in favore di ### la somma di € 250,00 mensili per il mantenimento della stessa, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ### nonché la corresponsione di ulteriori € 400,00 a titolo di contributo indiretto del minore, da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ### con decorrenza delle due liquidazioni dal mese successivo a quello di deposito della presente sentenza; e) pone a carico di ### e di ### l'obbligo di pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie relative al figlio; f) condanna a ### a rifondere a ### le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.200,00 oltre C.p.a. ed IVA. e pone a carico della ricorrente e dello stesso ### in parti uguali, le spese della espletata ### liquidate come da decreto in atti; g) compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra la ricorrente, il resistente e l'avv. ### n.q. di curatore speciale del minore ### Così deciso nella ### di consiglio della sezione unica civile del Tribunale di ### il 19 novembre 2025.  ### estensore ### n. 1712/2022

causa n. 1712/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Melisenda Giambertoni Giuseppe

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